02013R1380 — IT — 14.08.2019 — 003.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,

dell'11 dicembre 2013

relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio

(GU L 354 dell'28.12.2013, pag. 22)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 1385/2013 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

  L 354

86

28.12.2013

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2015/812 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015

  L 133

1

29.5.2015

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2017/2092 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2017

  L 302

1

17.11.2017

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2019/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

  L 198

105

25.7.2019


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 122, 17.5.2018, pag.  35 (1385/2013)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,

dell'11 dicembre 2013

relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio



PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.  La politica comune della pesca (PCP) riguarda:

a) la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse;

b) nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno dell'attuazione della PCP: le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2.  La PCP riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse sono svolte:

a) nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato;

b) nelle acque unionali, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi;

c) da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali, o

d) da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

Articolo 2

Obiettivi

1.  La PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

2.  La PCP applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Per conseguire l'obiettivo consistente nel ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

3.  La PCP applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini e provvede ad assicurare che le attività di acquacoltura e di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino.

4.  La PCP contribuisce alla raccolta di dati scientifici.

5.  La PCP provvede in particolare a:

a) eliminare gradualmente i rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture accidentali e facendo sì che, progressivamente, le catture vengano sbarcate;

b) ove necessario, fare il miglior uso possibile delle catture accidentali, senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione;

c) creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi;

d) prevedere misure per adeguare la capacità di pesca delle flotte ai livelli delle possibilità di pesca conformemente al paragrafo 2, in modo da disporre di flotte economicamente redditizie senza sfruttare in modo eccessivo le risorse biologiche marine;

e) promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile dell'Unione per contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo nonché all'occupazione;

f) contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici;

g) contribuire ad un mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura efficiente e trasparente e a garantire condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione;

h) tener conto degli interessi sia dei consumatori che dei produttori;

i) promuovere le attività di pesca costiera, tenendo conto degli aspetti socioeconomici;

j) essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020 come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, nonché con le altre politiche dell'Unione.

Articolo 3

Principi di buona governance

La PCP si ispira ai seguenti principi di buona governance:

a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello regionale, nazionale e locale;

b) considerazione delle specificità regionali mediante un approccio regionalizzato;

c) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;

d) prospettiva a lungo termine;

e) efficienza in termini di costi sul piano amministrativo;

f) adeguato coinvolgimento delle parti interessate, in particolare dei consigli consultivi, in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;

g) responsabilità primaria dello Stato di bandiera;

h) coerenza con le altre politiche dell'Unione;

i) se del caso, uso di valutazioni di impatto;

j) coerenza tra dimensione interna e dimensione esterna della PCP;

k) trasparenza del trattamento dei dati conformemente ai requisiti di legge in vigore, con il debito rispetto della vita privata, della protezione dei dati personali e delle norme in materia di riservatezza; disponibilità dei dati per gli organismi scientifici competenti, altri organismi con interesse scientifico o di gestione ed altri particolari utilizzatori finali.

Articolo 4

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) "acque unionali": le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;

2) "risorse biologiche marine": le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita in mare;

3) "risorse biologiche di acqua dolce": le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;

4) "peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara;

5) "peschereccio unionale": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

6) "inserimento nella flotta peschereccia": l'immatricolazione di un peschereccio nel registro dei pescherecci di uno Stato membro;

7) "rendimento massimo sostenibile": il rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità in media da uno stock alle condizioni ambientali esistenti medie senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione;

8) "approccio precauzionale in materia di gestione della pesca": un approccio quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

9) "approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca": un approccio integrato alla gestione della pesca entro limiti ecologicamente significativi che cerchi di gestire l'utilizzazione delle risorse naturali, tenendo conto delle attività di pesca e di altre attività umane, pur preservando la ricchezza biologica e i processi biologici necessari per salvaguardare la composizione, la struttura e il funzionamento degli habitat dell'ecosistema interessato, tenendo conto delle conoscenze ed incertezze riguardo alle componenti biotiche, abiotiche e umane degli ecosistemi;

10) "rigetti in mare": catture che sono rigettate in mare;

11) "pesca a basso impatto": l'utilizzo di tecniche di pesca selettive con un basso impatto negativo sugli ecosistemi marini e/o che possono risultare in emissioni di carburante poco elevate;

12) "pesca selettiva": la pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgono come bersaglio e catturano determinati organismi in base alle dimensioni o alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni gli esemplari non bersaglio;

13) "tasso di mortalità per pesca": il tasso di rimozione della biomassa o degli individui dallo stock mediante attività di pesca in un determinato periodo;

14) "stock": una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;

15) "limite di catture": a seconda dei casi, il limite quantitativo applicabile alle catture di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo qualora tale stock o gruppo di stock ittici sia soggetto all'obbligo di sbarco, oppure il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo per il quale non si applica l'obbligo di sbarco;

16) "valore di riferimento per la conservazione": i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;

17) "taglia minima di riferimento per la conservazione": le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, quale stabilita dal diritto dell'Unione, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca; dette dimensioni sostituiscono eventualmente la taglia minima di sbarco;

18) "stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza": lo stock con un'elevata probabilità che la biomassa di riproduzione, stimata per tale stock alla fine dell'anno precedente, sia superiore al limite minimo per la biomassa di riproduzione (Blim) e il tasso di mortalità per pesca, stimato per l'anno precedente, sia inferiore al limite massimo per la mortalità per pesca (Flim);

19) "misura di salvaguardia": una misura precauzionale intesa a evitare eventi indesiderati;

20) "misura tecnica": la misura che disciplina, attraverso l'istituzione di condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca, la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca;

21) "sforzo di pesca": il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di pescherecci si tratta della somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;

22) "Stato membro avente un interesse di gestione diretto": uno Stato membro che ha un interesse qualificato o da possibilità di pesca o da un'attività di pesca che avviene nella zona economica esclusiva dello Stato membro interessato o, nel Mar Mediterraneo, da un'attività di pesca tradizionale in alto mare;

23) "concessioni di pesca trasferibili", il diritto revocabile all'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio ( 1 ), che il titolare può trasferire;

24) "capacità di pesca": la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio ( 2 );

25) "acquacoltura": l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

26) "licenza di pesca": la licenza quale definita all’articolo 4, punto 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 3 );

27) "autorizzazione di pesca": l'autorizzazione quale definita all’articolo 4, punto 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

28) "attività di pesca": attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;

29) "prodotti della pesca": organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati;

30) "operatore": la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

31) "infrazione grave": un'infrazione quale definita nel pertinente diritto dell'Unione, compreso l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ( 4 ) e l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

32) "utilizzatore finale di dati scientifici": un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;

33) "surplus di catture ammissibili", la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non pesca, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli auspicati in base ai migliori pareri scientifici disponibili;

34) "prodotti dell'acquacoltura": gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati;

35) "biomassa riproduttiva": una stima della massa di pesci di uno stock particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;

36) "pesca multispecifica": l'attività di pesca in cui è presente più di una specie ittica e laddove differenti specie siano catturabili nella stessa operazione di pesca;

37) "accordi di partenariato per una pesca sostenibile": accordi internazionali conclusi con uno Stato terzo al fine di ottenere accesso alle acque e alle risorse di tale Stato al fine di sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione che può comprendere un sostegno settoriale.

2.  Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone geografiche:

a)

"Mare del Nord" : zone CIEM ( 5 ) IIIa e IV;

b)

"Mar Baltico" : zone CIEM IIIb, IIIc e IIId;

c)

"acque nordoccidentali" : zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque unionali della zona Vb), VI e VII;

d)

"acque sudoccidentali" : zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE ( 6 ) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie);

e)

"Mar Mediterraneo" : acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;

f)

"Mar Nero" : la sottozona geografica della CGPM (Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo), quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2.



PARTE II

ACCESSO ALLE ACQUE

Articolo 5

Norme generali sull'accesso alle acque

1.  I pescherecci unionali hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque unionali ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.

2.  Nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2022, a limitare le attività di pesca ai pescherecci che pescano tradizionalmente in tali acque e che provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci unionali battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

3.  Nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalle linee di base delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri interessati sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2022, a limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali territori. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci unionali che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

4.  Le misure che devono essere applicate dopo lo scadere delle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il 31 dicembre 2022.



PARTE III

MISURE PER LA CONSERVAZIONE E LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE



TITOLO I

Misure di conservazione

Articolo 6

Disposizioni generali

1.  Al fine di conseguire gli obiettivi della PCP relativamente alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, come stabilito all'articolo 2, l'Unione adotta le misure per la conservazione di cui all'articolo 7.

2.  Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione consulta i competenti organismi consultivi ed i competenti organismi scientifici. Le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del CSTEP e di altri organismi consultivi, i pareri dei consigli consultivi e le raccomandazioni comuni degli Stati membri a norma dell'articolo 17.

3.  Gli Stati membri possono cooperare tra di loro al fine di adottare misure a norma degli articoli 11, 15 e 18.

4.  Gli Stati membri si coordinano tra di loro prima di adottare misure nazionali a norma dell'articolo 20, paragrafo 2.

5.  In casi specifici, in particolare per quanto riguarda la regione del Mediterraneo, gli Stati membri possono essere abilitati ad adottare atti giuridicamente vincolanti nel settore della PCP, ivi incluse misure di conservazione. Se del caso, si applica l'articolo 18.

Articolo 7

Tipi di misure di conservazione

1.  Le misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine possono includere, fra l'altro:

a) piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10;

b) obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock e misure correlate intese a ridurre al minimo l'impatto della pesca sull’ambiente marino;

c) misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili;

d) incentivi, anche di natura economica quali le possibilità di pesca, per promuovere metodi di pesca che contribuiscono ad una pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull'ecosistema marino e le riscorse alieutiche;

e) misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca;

f) misure finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15;

g) taglie minime di riferimento per la conservazione;

h) progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca e su attrezzi da pesca che aumentano la selettività o riducono al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ambiente marino;

i) misure necessarie per il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione adottata a norma dell'articolo 12;

j) misure tecniche di cui al paragrafo 2.

2.  Le misure tecniche possono includere, tra l'altro:

a) le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le norme che ne disciplinano l'uso;

b) specifiche relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:

i) modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

ii) modifiche o dispositivi supplementari volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette nonché a ridurre altre catture accidentali;

c) limitazioni o divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca, e delle attività di pesca, in zone o periodi specifici;

d) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere aggregazioni temporanee di specie in via di estinzione, stock ittici in riproduzione, pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ed altre risorse marine vulnerabili;

e) misure specifiche destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini, ivi incluse misure destinate a evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali;

Articolo 8

Istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici

1.  L'Unione, tenendo debito conto delle zone di conservazione esistenti, si adopera per istituire zone protette sulle basi della loro sensibilità biologica, ivi incluse le zone ove sia chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e zone di deposito delle uova. In tali zone le attività di pesca possono essere limitate o vietate per contribuire alla conservazione delle risorse acquatiche vive e degli ecosistemi marini. L'Unione continua ad accrescere la protezione delle zone biologicamente sensibili esistenti.

2.  A tal fine gli Stati membri individuano, ove possibile, zone adeguate che possano far parte di una rete coerente e, ove opportuno, formulano raccomandazioni comuni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, affinché la Commissione presenti una proposta, conformemente al trattato.

3.  In un piano pluriennale può essere conferito alla Commissione il potere di istituire tali zone biologicamente sensibili protette; si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 6. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito alle zone protette.



TITOLO II

Misure specifiche

Articolo 9

Principi e obiettivi dei piani pluriennali

1.  I piani pluriennali sono adottati in via prioritaria sulla base di pareri scientifici, tecnici ed economici e contengono misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.

2.  Qualora non sia possibile determinare gli obiettivi specifici relativi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a causa di dati insufficienti, i piani pluriennali prevedono misure basate sull'approccio precauzionale che garantiscano almeno un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

3.  I piani pluriennali riguardano:

a) singole specie; o

b) nel caso di pesca multispecifica, o qualora le dinamiche degli stock si intersechino, le attività di pesca che sfruttano diversi stock in una zona geografica interessata, tenendo conto delle conoscenze sulle interazioni tra gli stock ittici, le attività di pesca e gli ecosistemi marini.

4.  Le misure da includere nei piani pluriennali e la tempistica relativa alla loro attuazione sono proporzionate agli obiettivi nonché agli obiettivi specifici e al calendario previsto. Prima di includere le misure nei piani pluriennali, occorre tener conto del loro probabile impatto economico e sociale.

5.  I piani pluriennali possono contenere obiettivi e misure di conservazione specifici basati sull'approccio ecosistemico, al fine di affrontare problemi specifici delle attività di pesca multispecifica in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, per svariati stock compresi nel piano qualora i pareri scientifici indichino che è impossibile aumentare la selettività. Ove necessario, il piano pluriennale include misure di conservazione specifiche alternative, basate sull'approccio ecosistemico, per alcuni degli stock compresi nel piano stesso.

Articolo 10

Contenuto dei piani pluriennali

1.  Se del caso e fatte salve le rispettive competenze ai sensi del trattato, un piano pluriennale include:

a) l'ambito di applicazione di ciascun piano pluriennale in termini di stock, attività di pesca e zona;

b) obiettivi coerenti con quelli fissati all'articolo 2 e con le disposizioni pertinenti degli articoli 6 e 9;

c) obiettivi specifici quantificabili quali il tasso di mortalità per la pesca e/o la biomassa riproduttiva;

d) scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi quantificabili;

e) valori di riferimento per la conservazione coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 2;

f) obiettivi per misure di conservazione e misure tecniche da adottare allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 15 e misure intese a ridurre o ad evitare, per quanto possibile, le catture accidentali;

g) misure di salvaguardia per garantire il conseguimento degli obiettivi specifici quantificabili e azioni correttive, se necessario, anche per le situazioni in cui il deterioramento della disponibilità o della qualità dei dati mette a rischio la sostenibilità dello stock.

2.  Un piano pluriennale può includere inoltre:

a) altre misure di conservazione, in particolare misure per eliminare gradualmente i rigetti tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili o ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema, da specificare ulteriormente, ove appropriato, conformemente all'articolo 18;

b) indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;

c) se del caso, obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome.

3.  Un piano pluriennale prevede la sua revisione dopo un'iniziale valutazione ex post, segnatamente per tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici.

Articolo 11

Misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa ambientale dell'Unione

1.  Gli Stati membri hanno il potere di adottare misure di conservazione, che non interessano i pescherecci di altri Stati membri, applicabili alle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione e che sono necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 2008/56/CE, dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE o dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali misure siano compatibili con gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 del presente regolamento, rispondano all'obiettivo del pertinente normativa unionale che essi intendono attuare, e non siano meno vincolanti delle misure del diritto dell'Unione.

2.  Qualora uno Stato membro ("lo Stato membro che ha preso l'iniziativa") ritenga che occorra adottare misure ai fini del rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1 'e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero, la Commissione ha il potere di adottare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 46, su richiesta, tali misure. A tal fine si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 6, mutatis mutandis.

3.  Lo Stato membro che ha preso l'iniziativa fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione. Lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare una raccomandazione comune ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, entro sei mesi dalla trasmissione di informazioni sufficienti. La Commissione adotta le misure tenendo conto di tutti i pareri scientifici disponibili entro tre mesi dal ricevimento di una richiesta completa.

Se non tutti gli Stati membri riescono a concordare una raccomandazione comune da presentare alla Commissione conformemente al primo comma entro il termine ivi previsto o se la raccomandazione comune non è ritenuta compatibile con i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare una proposta conformemente al trattato.

4.  In deroga al paragrafo 3, in assenza di una raccomandazione comune di cui al paragrafo 3, la Commissione adotta, in caso di urgenza, le misure. Le misure da adottare in caso di urgenza sono limitate a quelle in mancanza delle quali viene messo a rischio il conseguimento degli obiettivi associati con l'introduzione delle misure di conservazione in questione, conformemente alle direttive di cui al paragrafo 1, e alle intenzioni degli Stati membri.

5.  Le misure di cui al paragrafo 4 si applicano per un periodo massimo di dodici mesiche può essere prorogato per un periodo massimo di dodici mesi ove continuino a sussistere le condizioni di cui a detto paragrafo.

6.  La Commissione facilita la cooperazione tra lo Stato membro interessato e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca in questione nel processo di attuazione ed esecuzione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 12

Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine

1.  Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino dimostrata con prove, la Commissione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può, per attenuare la minaccia, 'adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per un periodo massimo di sei mesi secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3.

2.  Lo Stato membro comunica la richiesta di cui al paragrafo 1 simultaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati. Gli altri Stati membri e i consigli consultivi possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica. La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.

3.  Prima della scadenza del periodo iniziale di applicazione di una misura di emergenza adottata ai sensi del paragrafo 1, la Commissione, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, può estendere l'applicazione della misura di emergenza mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile per un periodo massimo di sei mesi, adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3.

Articolo 13

Misure di emergenza adottate da uno Stato membro

1.  Sulla base della prova dell'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino connessa all'attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro che richiede un intervento immediato, lo Stato membro interessato può adottare misure di emergenza volte ad attenuare la minaccia. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti di quelle previste dal diritto unionale. Tali misure si applicano per un periodo massimo di tre mesi.

2.  Quando le misure di emergenza che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure sono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati, ai quali è presentato il progetto di misure corredato di motivazioni. Ai fini di tale consultazione lo Stato membro che ha avviato la consultazione può fissare un termine ragionevole che, tuttavia, non è inferiore a un mese.

3.  Qualora ritenga che una misura adottata ai sensi del presente articolo non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

Articolo 14

Prevenzione e riduzione al minimo delle catture accidentali

1.  Per facilitare l'introduzione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ("obbligo di sbarco") effettuate nel corso della rispettiva attività di pesca a norma dell'articolo 15, gli Stati membri possono condurre progetti pilota intesi ad esplorare approfonditamente tutti i metodi praticabili, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e tenendo conto dei pareri dei consigli consultivi pertinenti, al fine di evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture accidentali effettuate nel corso di un'attività di pesca.

2.  Gli Stati membri possono, inoltre, compilare un "atlante dei rigetti" che indica il livello dei rigetti in mare in ciascuna delle attività di pesca disciplinate all'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 15

Obbligo di sbarco

1.  Tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque unionali o da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi, nei luoghi di pesca e nelle zone geografiche elencati di seguito sono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, se del caso, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:

a) al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015:

 piccola pesca pelagica, vale a dire pesca di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina, spratto;

 grande pesca pelagica, vale a dire pesca di tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, marlin blu e bianco;

 pesca a fini industriali (fra l'altro, pesca di capelin, cicerello e pesce gatto di Norvegia);

 pesca del salmone nel Mar Baltico;

b) al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1o gennaio 2017 - per tutte le altre specie nelle attività di pesca nelle acque unionali del Mar Baltico per le specie soggette a limiti di cattura diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1o gennaio 2019 per tutte le altre specie nel:

i) Mare del Nord

 pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;

 pesca dello scampo;

 pesca della sogliola comune e della passera di mare;

 pesca del nasello;

 pesca del gambero boreale;

ii) Acque nordoccidentali

 pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;

 pesca dello scampo;

 pesca della sogliola comune e della passera di mare;

 pesca del nasello;

iii) Acque sudoccidentali

 pesca dello scampo;

 pesca della sogliola comune e della passera di mare;

 pesca del nasello;

iv) altre attività di pesca di specie soggette a limiti di cattura;

d) al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1o gennaio 2019 per tutte le altre specie nelle attività di pesca che non sono oggetto della lettera a), nel Mediterraneo, nel Mar Nero e in tutte le altre acque unionali e in acque non unionali e non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.

2.  Il paragrafo 1 fa salvi gli obblighi internazionali dell'Unione. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, a norma dell'articolo 55, allo scopo di modificare il diritto dell'Unione onde recepire tali obblighi internazionali, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco stabilito dal presente articolo.

3.  Qualora tutti gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto in una determinata specie concordino sull'opportunità che l'obbligo di sbarco si applichi a specie diverse da quelle elencate al paragrafo 1, essi possono presentare una raccomandazione comune finalizzata a estendere l'applicazione dell'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 a tali altre specie. A tal fine si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, mutatis mutandis. Ove sia presentata una siffatta raccomandazione comune, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46, contenenti tali misure.

4.  L'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 non si applica alle:

a) specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP;

b) specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema;

c) catture rientranti nelle esenzioni de minimis;

▼M2

d) pesci danneggiati da predatori.

▼B

5.  I dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 sono specificati nei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 e, se del caso, ulteriormente specificati conformemente all'articolo 18, comprese:

▼M2

a) disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, quali le misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, intese ad aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero a ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali;

▼B

b) l'indicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco di specie di cui al paragrafo 4, lettera b);

c) disposizioni per le esenzioni de minimis fino al 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1. L'esenzione de minimis si applica nei casi seguenti:

i) qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire gli aumenti di selettività; o

ii) per evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture accidentali, per gli attrezzi da pesca per i quali le catture accidentali per attrezzo non rappresentano più di una certa percentuale, da fissare in un piano pluriennale, del totale annuo delle catture effettuate dall'attrezzo in questione.

Le catture di cui alle disposizioni della lettera c) non sono imputate ai contingenti pertinenti, ma sono registrate a tutti gli effetti.

Per un periodo transitorio di quattro anni, la percentuale del totale annuo delle catture di cui alla lettera c) aumenta:

i) di due punti percentuali nei primi due anni di applicazione dell'obbligo di sbarco; e

ii) di un punto percentuale nei due anni successivi;

d) disposizioni sulla documentazione delle catture;

e) se del caso, fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, conformemente al paragrafo 10.

▼M3

6.  Qualora per l’attività di pesca in questione non sia adottato un piano pluriennale, o un piano di gestione a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Commissione ha il potere di adottare, a norma dell’articolo 18 del presente regolamento, atti delegati conformemente all’articolo 46 del presente regolamento, che stabiliscono su base temporanea piani specifici di rigetto contenenti le indicazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a e), del presente articolo, per un periodo iniziale non superiore a tre anni, rinnovabile per un altro periodo totale di tre anni. Gli Stati membri possono cooperare, a norma dell’articolo 18 del presente regolamento, nell’elaborazione di tali piani di rigetto affinché la Commissione adotti tali atti o sottoponga una proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.

▼B

7.  Qualora non siano state adottate misure per precisare l'esenzione de minimis nell'ambito di un piano pluriennale adottato a norma del paragrafo 5 o di un piano specifico di rigetto a norma del paragrafo 6, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 46, che stabiliscano l'esenzione de minimis di cui al paragrafo 2, lettera c), che, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera c), punto i) o ii), non superi il 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del paragrafo 1. Tale esenzione de minimis è adottata in modo da applicarsi dalla data di applicazione del pertinente obbligo di sbarcare le catture.

8.  In deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti ai sensi del paragrafo 1, le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco che superano i contingenti degli stock in questione o le catture di specie per le quali lo Stato membro non dispone di contingenti, possono essere detratte dal contingente della specie bersaglio purché non superino il 9 % del contingente della specie bersaglio. Tale disposizione si applica solo quando lo stock delle specie non bersaglio si mantiene entro i limiti biologici di sicurezza.

9.  Per gli stock soggetti all'obbligo di sbarco, gli Stati membri possono avvalersi di una flessibilità interannuale fino al 10 % degli sbarchi consentiti. A tal fine, uno Stato membro può autorizzare lo sbarco di quantitativi supplementari dello stock soggetto all'obbligo di sbarco a condizione che tali quantitativi non superino il 10 % del contingente assegnatogli. Si applica l'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10.  Al fine di assicurare la protezione del novellame, si possono stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione.

11.  Per le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, l'uso delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzato unicamente a fini diversi dal consumo umano diretto, compresi la farina di pesce, l'olio di pesce, gli alimenti per animali, gli additivi alimentari, i prodotti farmaceutici e cosmetici.

▼M4

12.  Per le specie non soggette all’obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma sono rigettate immediatamente in mare, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive.

▼B

13.  Al fine di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri garantiscono una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati, quali osservatori e sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV) e altri. In tale contesto gli Stati membri rispettano il principio di efficacia e proporzionalità.

▼M2

14.  Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2020 compreso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di sbarco, basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, dai consigli consultivi e altre fonti pertinenti alla Commissione.

Le relazioni annuali comprendono:

 le misure adottate dagli Stati membri e dalle organizzazioni di produttori per conformarsi all'obbligo di sbarco;

 le misure adottate dagli Stati membri riguardanti il controllo del rispetto dell'obbligo di sbarco;

 informazioni sull'impatto socioeconomico dell'obbligo di sbarco;

 informazioni in merito agli effetti dell'obbligo di sbarco sulla sicurezza a bordo dei pescherecci;

 informazioni sull'uso e sullo smercio delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione di specie soggette all'obbligo di sbarco;

 informazioni sulle infrastrutture portuali e sulla conformità dei pescherecci rispetto all'obbligo di sbarco;

 per ciascuna attività di pesca interessata, informazioni sulle difficoltà incontrate nell'attuazione dell'obbligo di sbarco e raccomandazioni per affrontarle.

▼B

Articolo 16

Possibilità di pesca

1.  Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

2.  Quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture basandosi sul fatto che per il primo anno e per quelli successivi non saranno più consentiti rigetti in mare di quello stock.

3.  Qualora nuove prove scientifiche mostrino l'esistenza di un divario significativo tra le possibilità di pesca fissate per un determinato stock e la reale situazione di tale stock, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare una richiesta motivata alla Commissione affinché presenti una proposta volta ad attenuare tale divario nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

4.  Le possibilità di pesca sono assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, e conformemente agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c).

5.  Le misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi in acque unionali sono stabilite conformemente al trattato.

6.  Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, come ripartire le possibilità di pesca ad esso assegnate e non soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili, ad esempio creando possibilità di pesca individuali. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

7.  Per l'assegnazione di possibilità di pesca relative ad attività di pesca multispecifica, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano a tali attività.

8.  Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

Articolo 17

Criteri per l'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri

In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione in virtù dell'articolo 16, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico. Tra i criteri da applicare possono figurare, tra l'altro, l'impatto della pesca sull'ambiente, i precedenti in termini di conformità, il contributo all'economia locale e i livelli storici di cattura. Nell'ambito delle possibilità di pesca loro assegnate, gli Stati membri si adoperano per prevedere incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale quali un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti.



TITOLO III

Regionalizzazione

Articolo 18

Cooperazione regionale sulle misure di conservazione

1.  Se, rispetto a una misura di conservazione dell'Unione che si applica a un'area geografica pertinente, anche nell'ambito di piani pluriennali stabiliti a norma degli articoli 9 e 10, nonché a misure ai sensi dell'articolo 11 e a piani specifici di rigetto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale tali misure influiscono possono, entro un termine da stabilire nella misura di conservazione e/o nel piano pluriennale pertinente, convenire di presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi delle pertinenti misure di conservazione dell'Unione e/o dei piani pluriennali e/o dei piani specifici di rigetto, da adottare conformemente all'articolo 15. La Commissione non adotta tali atti delegati o di esecuzione prima della scadenza del termine di presentazione delle raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri.

2.  Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale influiscono le misure di cui al paragrafo 1, cooperano tra di loro nel formulare raccomandazioni comuni. Essi consultano inoltre i pertinenti consigli consultivi. La Commissione facilita la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti.

3.  Ove una raccomandazione sia presentata ai sensi del paragrafo 1, la Commissione adotta tali misure mediante atti delegati o di esecuzione, a condizione che tale raccomandazione sia compatibile con la misura di conservazione pertinente e/o con il piano pluriennale pertinente.

4.  Qualora la misura di conservazione si applichi a uno specifico stock ittico condiviso con paesi terzi e gestito da organizzazioni multilaterali della pesca o in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, l'Unione si adopera per concordare con i pertinenti partner le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione da adottare a norma del paragrafo 1 siano basate sui migliori pareri scientifici disponibili e rispettino tutti i requisiti seguenti:

a) siano compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2;

b) siano compatibili con l'ambito di applicazione e con gli obiettivi della misura di conservazione pertinente;

c) siano compatibili con l'ambito di applicazione e realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un pertinente piano pluriennale;

d) siano vincolanti almeno quanto le misure previste dal diritto dell'Unione.

6.  Se non tutti gli Stati membri riescono a raggiungere un accordo su raccomandazioni comuni da presentare alla Commissione conformemente al paragrafo 1 entro il termine stabilito, o qualora le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione non siano ritenute compatibili con gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili delle misure di conservazione in questione, la Commissione può presentare una proposta di misure appropriate conformemente al trattato.

7.  Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nell'attività di pesca di un'area geograficamente definita possono inoltre elaborare raccomandazioni comuni per la Commissione su misure che essa dovrebbe proporre o adottare.

8.  Come metodo supplementare o alternativo di cooperazione regionale, gli Stati membri saranno autorizzati, relativamente ad una misura di conservazione dell'Unione applicabile a una pertinente area geografica, anche nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9 e 10, ad adottare entro un termine prefissato misure che precisino ulteriormente tale misura di conservazione. Gli Stati membri interessati cooperano strettamente all'adozione di tali misure. I paragrafi 2, 4 e 5 del presente articolo si applicano mutatis mutandis. La Commissione è coinvolta e le sue osservazioni sono tenute in considerazione. Lo Stato membro può adottare solo le rispettive misure nazionali, qualora tutti gli Stati membri interessati abbiano raggiunto un accordo sul contenuto delle misure. Qualora ritenga che la misura di uno Stato membro non rispetti le condizioni di cui alla misura di conservazione pertinente, la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.



TITOLO IV

Misure nazionali

Articolo 19

Misure degli Stati membri applicabili ai pescherecci battenti la loro bandiera o alle persone stabilite nel loro territorio

1.  Uno Stato membro può adottare misure per la conservazione degli stock ittici nelle acque unionali a condizione che tali misure rispettino tutti i requisiti seguenti:

a) si applichino unicamente ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio, a persone stabilite nel loro territorio cui si applica il trattato;

b) siano compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2;

c) siano vincolanti almeno quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.

2.  Uno Stato membro informa, a fini di controllo, gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate in applicazione del paragrafo 1.

3.  Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente articolo.

Articolo 20

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

1.  Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificamente per questa zona o che affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato membro interessato. Le misure dello Stato membro sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e all'articolo 3 e sono vincolanti almeno quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.

2.  Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure sono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati in merito al progetto di misure corredato di una relazione dalla quale si evinca, altresì, che tali misure non sono discriminatorie. Ai fini di tale consultazione lo Stato membro che chiede la consultazione può fissare un termine ragionevole che, tuttavia, non può essere inferiore a due mesi.

3.  Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili informazioni pertinenti relative alle misure adottate a norma del presente articolo.

4.  Qualora ritenga che una misura adottata ai sensi del presente articolo non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1 la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.



PARTE IV

GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI PESCA

Articolo 21

Istituzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili

Gli Stati membri possono introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili. Gli Stati membri aventi un siffatto sistema istituiscono e mantengono un registro delle concessioni di pesca trasferibili.

Articolo 22

Adeguamento e gestione della capacità di pesca

1.  Gli Stati membri mettono in atto misure per l'adeguamento progressivo della capacità di pesca delle loro flotte alle loro possibilità di pesca, tenendo conto delle tendenze e sulla base dei migliori pareri scientifici, nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra capacità e possibilità.

2.  Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'equilibrio fra le capacità di pesca delle loro flotte e le loro possibilità di pesca. Per favorire un'impostazione comune in tutta l'Unione, tale relazione è stilata conformemente ad orientamenti comuni che possono essere elaborati dalla Commissione indicando i pertinenti parametri tecnici, sociali ed economici.

La relazione contiene una valutazione annuale della capacità della flotta nazionale e di tutti i segmenti della flotta di ogni Stato membro e mirano, per ciascun segmento, a individuare la sovracapacità strutturale e a valutare la redditività a lungo termine. La relazione è resa pubblica.

3.  Per quanto riguarda le valutazioni di cui al paragrafo 1 bis, secondo comma, gli Stati membri basano la loro analisi sull'equilibrio tra la capacità di pesca delle loro flotte e le loro possibilità di pesca. Formano oggetto di valutazioni separate le flotte operanti nelle regioni ultraperiferiche e le navi operanti esclusivamente fuori dalle acque unionali.

4.  Se la valutazione mostra chiaramente che la capacità di pesca non è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca, lo Stato membro prepara e inserisce nella sua relazione un piano d'azione per i segmenti di flotta di cui è stata rilevata la sovracapacità strutturale. Il piano d'azione illustra gli obiettivi di adeguamento e gli strumenti per raggiungere l'equilibrio, nonché un calendario preciso per la sua attuazione.

La Commissione elabora annualmente una relazione per il Parlamento europeo e per il Consiglio sull'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte degli Stati membri e le loro possibilità di pesca conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 2, primo comma. La relazione include i piani d'azione di cui al primo comma del presente paragrafo. La prima relazione è presentata entro il 31 marzo 2015.

La mancata elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2 e/o la mancata attuazione del piano d'azione di cui al secondo comma del presente paragrafo, possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell'Unione allo Stato membro in questione per investimenti nel segmento o nei segmenti interessati della flotta in conformità con le disposizioni del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020.

5.  Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.

6.  La capacità di pesca corrispondente ai pescherecci ritirati con aiuti pubblici non è sostituita.

7.  Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1 gennaio 2014 la capacità di pesca delle loro flotte non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II.

Articolo 23

Piano di entrata/uscita

1.  Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi dalla flotta in modo tale che l'entrata di una nuova capacità nella flotta senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica.

2.  Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

3.  Al più tardi entro il 30 dicembre 2018, la Commissione valuta il piano di entrata/uscita alla luce dell'evolversi del rapporto tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca previste e propone, se del caso, una modifica di tale piano.

▼M1

4.  In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2025 la Francia è autorizzata a introdurre nuova capacità senza dover ritirare una capacità equivalente per i diversi segmenti a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea («3mayotte») di cui all'allegato II.

▼B

Articolo 24

Registri della flotta peschereccia

1.  Gli Stati membri registrano le informazioni relative alla proprietà, alle caratteristiche delle navi e degli attrezzi nonché alle attività dei pescherecci unionali battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento.

2.  Gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

3.  La Commissione tiene un registro della flotta peschereccia unionale contenente le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 2 e rende tale registro accessibile al pubblico, garantendo al tempo stesso un'adeguata tutela dei dati personali.

4.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 47, paragrafo 2.



PARTE V

BASI SCIENTIFICHE PER LA GESTIONE DELLA PESCA

Articolo 25

Dati richiesti ai fini della gestione della pesca

1.  Gli Stati membri, conformemente alle norme adottate nel settore della raccolta dei dati, raccolgono e gestiscono dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. L'acquisizione e la gestione di tali dati possono beneficiare del finanziamento a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) in conformità del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020. Tali dati consentono in particolare di valutare:

a) lo stato delle risorse biologiche marine sfruttate;

b) il livello della pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e

c) i risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque unionali.

2.  La raccolta, la gestione e l'uso dei dati si basano sui seguenti principi:

a) precisione e affidabilità e raccolta tempestiva;

b) uso di meccanismi di coordinamento per evitare che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi;

c) conservazione in condizioni di sicurezza e protezione dei dati raccolti in banche dati informatizzate e loro accessibilità al pubblico, ove opportuno, anche in forma aggregata per garantirne la riservatezza;

d) accesso da parte della Commissione, o degli organismi da essa designati, alle banche dati e ai sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati;

e) tempestiva disponibilità dei dati pertinenti e delle metodologie con cui sono ottenuti per gli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca e per le parti interessate, salvo in circostanze in cui si richiedono protezione e riservatezza in base al diritto dell'Unione applicabile.

3.  Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione dei loro programmi nazionali di raccolta dei dati e la rendono pubblica.

La Commissione valuta la relazione annuale sulla raccolta dei dati previa consultazione del suo organismo scientifico consultivo e, se del caso, delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui l'Unione è parte contraente od osservatore nonché dei competenti organismi scientifici internazionali.

4.  Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici, compresi i dati socioeconomici, per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento. La Commissione è informata in merito alle attività nazionali di coordinamento ed è invitata alle riunioni di coordinamento.

5.  Gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, coordinano le proprie attività di raccolta dei dati con altri Stati membri della stessa regione e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque della stessa regione.

6.  La raccolta, la gestione e l'uso dei dati avvengono in modo efficiente sotto il profilo dei costi.

7.  La mancata raccolta e/o fornitura tempestiva dei dati agli utilizzatori finali da parte di uno Stato membro possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell'Unione allo Stato membro in questione, in conformità del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020.

Articolo 26

Consultazione di organismi scientifici

La Commissione consulta appropriati organismi scientifici. Il CSTEP è consultato, ove opportuno, sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici. La consultazione degli organismi scientifici tiene conto della corretta gestione dei fondi pubblici, allo scopo di evitare la duplicazione dei lavori da parte di tali organismi.

Articolo 27

Ricerca e consulenza scientifica

1.  Gli Stati membri realizzano programmi di ricerca e innovazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Essi coordinano i propri programmi di ricerca, innovazione e consulenza scientifica sulla pesca con gli altri Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, nell'ambito dei quadri di ricerca e innovazione dell'Unione associandovi, se opportuno, i consigli consultivi competenti. Tali attività sono ammesse a beneficiare di finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione conformemente ai pertinenti atti giuridici dell'Unione.

2.  Gli Stati membri, con la partecipazione delle parti interessate, avvalendosi anche delle risorse finanziarie disponibili dell'Unione e attraverso il coordinamento della loro azione, assicurano la disponibilità delle pertinenti competenze e risorse umane necessarie per il processo di consulenza scientifica.



PARTE VI

POLITICA ESTERNA

Articolo 28

Obiettivi

1.  Al fine di assicurare lo sfruttamento e la gestione sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine e dell'ambiente marino, l'Unione conduce le relazioni esterne in materia di pesca conformemente ai suoi obblighi internazionali e ai suoi obiettivi strategici, nonché agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2 e 3.

2.  In particolare, l'Unione:

a) sostiene attivamente e contribuisce allo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche;

b) migliora la coerenza politica delle iniziative dell'Unione, con particolare riguardo alle attività ambientali, commerciali e di sviluppo, e rafforza la coerenza delle azioni adottate nel contesto della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione scientifica, tecnica ed economica;

c) contribuisce ad attività di pesca sostenibili economicamente redditizie e promuove l'occupazione nell'Unione;

d) assicura che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione nell'ambito della PCP, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi;

e) promuove e sostiene, in tutti gli ambiti internazionali, le azioni necessarie per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

f) promuove l'istituzione e il rafforzamento dei comitati per la conformità delle ORGP, verifiche periodiche indipendenti dei risultati e appropriate azioni correttive, comprese sanzioni effettive e dissuasive, che devono essere applicate in modo trasparente e non discriminatorio.

3.  Le disposizioni della presente parte non pregiudicano le disposizioni specifiche degli accordi internazionali adottati a norma dell'articolo 218 del trattato.



TITOLO I

Organizzazioni internazionali della pesca

Articolo 29

Attività dell'Unione nelle organizzazioni internazionali della pesca

1.  L'Unione sostiene attivamente e contribuisce alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP.

2.  Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 2, in particolare il paragrafo 2 e il paragrafo 5, lettera c). L'Unione cerca di guidare il processo di rafforzamento dell'operato delle ORGP per permettere loro di meglio conservare e gestire le risorse marine vive comprese nel loro ambito di competenza.

3.  L'Unione sostiene attivamente la messa a punto di meccanismi appropriati e trasparenti di assegnazione delle possibilità di pesca.

4.  L'Unione promuove la cooperazione fra le ORGP, la coerenza tra i quadri normativi di queste ultime ed offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze e dei pareri scientifici al fine di garantire che le loro raccomandazioni si basino su tali pareri scientifici.

Articolo 30

Rispetto delle disposizioni internazionali

L'Unione, anche tramite l'Agenzia europea di controllo della pesca ("Agenzia"), collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure, in particolare le misure di contrasto della pesca INN, così da assicurare la rigorosa osservanza delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali.



TITOLO II

Accordi di partenariato per una pesca sostenibile

Articolo 31

Principi e obiettivi degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile

1.  Gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci unionali nelle acque dei paesi terzi.

Tale contesto può comprendere:

a) lo sviluppo e il sostegno degli istituti scientifici e di ricerca necessari;

b) le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza,

c) altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di sviluppo di una politica della pesca sostenibile del paese terzo.

2.  Al fine di assicurare lo sfruttamento sostenibile del surplus di risorse biologiche marine, l'Unione si adopera affinché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con i paesi terzi siano reciprocamente vantaggiosi per l'Unione e per il paese terzo interessato, ivi compresi la popolazione e il settore della pesca locali, e affinché contribuiscano al prosieguo dell'attività delle flotte dell'Unione e si prefiggano di ottenere una condivisione appropriata del surplus disponibile, commisurata all'interesse delle flotte dell'Unione.

3.  Al fine di assicurare che le navi dell'Unione che pescano nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile operino, ove opportuno, in base a norme analoghe a quelle applicate ai pescherecci unionali che pescano nelle acque unionali, l'Unione si adopera per includere disposizioni appropriate riguardanti gli obblighi di sbarco del pesce e dei prodotti della pesca negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile.

4.  I pescherecci unionali catturano unicamente il surplus di catture ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS, identificato, in modo chiaro e trasparente, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca di tutte le flotte per gli stock interessati. Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, la determinazione delle risorse accessibili dovrebbe tenere debitamente conto delle valutazioni scientifiche condotte a livello regionale, nonché delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle competenti ORGP.

5.  I pescherecci unionali non possono operare nelle acque di un paese terzo con cui è in vigore un accordo di partenariato per una pesca sostenibile a meno che non siano in possesso di un'autorizzazione di pesca emessa in conformità di tale accordo.

6.  L'Unione provvede affinché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile contengano una clausola sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, che costituisca un elemento essenziale di tali accordi.

Tali accordi, nella misura del possibile, contengono inoltre:

a) una clausola che vieta di concedere alle diverse flotte che pescano in quelle acque condizioni più favorevoli di quelle accordate agli operatori economici dell'Unione, ivi comprese le condizioni concernenti la conservazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse, gli accordi finanziari, i canoni e i diritti relativi al rilascio di autorizzazioni di pesca;

b) una clausola di esclusività concernente la norma di cui al paragrafo 5.

7.  L'Unione si adopera al fine di monitorare le attività dei pescherecci unionali che operano in acque non unionali fuori del quadro di accordi di partenariato per una pesca sostenibile.

8.  Gli Stati membri assicurano che i pescherecci unionali che battono la loro bandiera e operano fuori delle acque unionali siano in grado di fornire una documentazione dettagliata e accurata di tutte le attività di pesca e di trasformazione.

9.  L'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 5 non è concessa ad una nave che sia uscita dal registro della flotta peschereccia unionale e vi sia successivamente rientrata nell'arco di 24 mesi, a meno che il proprietario effettivo della nave in questione non abbia fornito alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera tutti i dati necessari per stabilire che, nel suddetto periodo, l'operato della nave è stato pienamente conforme alle norme applicabili ad una nave battente bandiera dell'Unione.

Inoltre, deve essere dimostrato che, qualora lo Stato che concede la propria bandiera nel periodo in cui la nave non figura nel registro della flotta dell'Unione sia stato riconosciuto a norma del diritto dell'Unione come Stato che non coopera per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN o come Stato che consente lo sfruttamento non sostenibile delle risorse marine vive, le operazioni di pesca della nave siano cessate ed il proprietario abbia preso provvedimenti immediati per cancellare la nave dal registro dello Stato in questione.

10.  La Commissione predispone valutazioni indipendenti ex ante ed ex post di ciascun protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e le mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio in tempo utile prima di presentare a quest'ultimo una raccomandazione volta ad autorizzare l'apertura di negoziati per il successivo protocollo. Una sintesi di tali valutazioni è resa pubblica.

Articolo 32

Sostegno finanziario

1.  L'Unione fornisce sostegno finanziario ai paesi terzi nell'ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile al fine di:

a) prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi; la parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche che devono pagare gli armatori dell'Unione è valutata per ciascun accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile o relativo protocollo, deve essere equa, non discriminatoria e commensurata ai vantaggi ottenuti mediante le condizioni di accesso;

b) istituire il contesto di governance, che include lo sviluppo e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, promuovere processi di consultazione con i gruppi di interesse e le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici ed è complementare e coerente con i progetti e programmi di sviluppo realizzati nel paese terzo in questione.

2.  Nell'ambito di ciascun accordo di partenariato per una pesca sostenibile, il sostegno finanziario per l'aiuto settoriale è disaccoppiato dai pagamenti per l'accesso alle risorse alieutiche. L'Unione impone risultati specifici quale condizione per i pagamenti a titolo del sostegno finanziario e segue attentamente i progressi compiuti.



TITOLO III

Gestione di stock di interesse comune

Articolo 33

Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi e degli accordi in materia di scambio e gestione congiunta

1.  Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione avvia un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile conformemente al presente regolamento, in particolare all'obiettivo stabilito all'articolo 2, paragrafo 2. Qualora non sia raggiunto un accordo formale, l'Unione compie ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, in particolare con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.

2.  Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock condivisi con paesi terzi e di garantire la stabilità delle operazioni di pesca delle sue flotte, l'Unione si adopera per concludere, nel rispetto dell'UNCLOS, accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi per la gestione congiunta degli stock, che definiscono tra l'altro, ove opportuno, le modalità di accesso alle acque e alle risorse e le condizioni per tale accesso, l'armonizzazione delle misure di conservazione e lo scambio di possibilità di pesca.



PARTE VII

ACQUACOLTURA

Articolo 34

Promozione dell'acquacoltura sostenibile

1.  Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo, nonché alla crescita e all'occupazione, la Commissione definisce orientamenti strategici dell'Unione non vincolanti relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile. Tali orientamenti strategici tengono conto delle rispettive posizioni di partenza e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici nazionali pluriennali volti a:

a) migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione;

b) ridurre l'onere amministrativo e rendere l'attuazione del diritto dell'Unione più efficace e rispondente alle esigenze delle parti interessate;

c) favorire l'attività economica;

d) diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e interne;

e) integrare le attività di acquacoltura nella pianificazione dello spazio marittimo, costiero e delle zone interne.

2.  Gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio entro 30 juin 2014

3.  Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure e le tempistiche richieste per realizzarli.

4.  I piani strategici nazionali pluriennali intendono in particolare realizzare le seguenti finalità:

a) semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda valutazioni e studi d'impatto e licenze;

b) ragionevole certezza per gli operatori del settore dell'acquacoltura per quanto riguarda l'accesso alle acque e al territorio;

c) fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

d) valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri, specialmente sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini negli Stati membri limitrofi;

e) creazione di sinergie tra i programmi di ricerca nazionali e collaborazione tra il settore e la comunità scientifica;

f) promozione del vantaggio competitivo di alimenti sostenibili e di qualità elevata;

g) promozione delle pratiche e della ricerca relative all'acquacoltura per accentuare gli effetti positivi sull'ambiente e sulle risorse alieutiche e ridurre gli impatti negativi, anche tramite una minore pressione sugli stock ittici usati per la produzione di alimenti ed un uso più efficiente delle risorse.

5.  Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni e buone pratiche tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali contenute nei piani strategici nazionali pluriennali.

6.  La Commissione incoraggia lo scambio d'informazioni e di migliori prassi tra gli Stati membri ed agevola il coordinamento delle misure nazionali previste nei piani strategici nazionali pluriennali.



PARTE VIII

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

Articolo 35

Obiettivi

1.  È istituita un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (organizzazione comune dei mercati) al fine di:

a) contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2 e in particolare allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive;

b) consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la PCP al livello adeguato;

c) rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i produttori;

d) migliorare la trasparenza e la stabilità dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione lungo la catena di approvvigionamento, garantire un maggior equilibrio nella distribuzione del valore aggiunto lungo la catena di approvvigionamento del settore, nonché rafforzare l'informazione e la consapevolezza dei consumatori attraverso comunicazioni e un'etichettatura che forniscano informazioni comprensibili;

e) contribuire a garantire condizioni di parità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;

f) contribuire a garantire ai consumatori un'offerta di prodotti della pesca e dell'acquacoltura diversificata;

g) fornire al consumatore informazioni verificabili e precise sull'origine del prodotto e sul suo modo di produzione, in particolare tramite la marchiatura e l'etichettatura.

2.  L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) che sono commercializzati nell'Unione.

3.  L'organizzazione comune dei mercati comprende in particolare:

a) l'organizzazione del settore, incluse misure di stabilizzazione dei mercati;

b) piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

c) norme comuni di commercializzazione;

d) informazione dei consumatori.



PARTE IX

CONTROLLO ED ESECUZIONE

Articolo 36

Obiettivi

1.  Il rispetto delle norme della PCP è garantito grazie a un efficace regime unionale di controllo della pesca che prevede fra l'altro la lotta contro la pesca INN.

2.  Il controllo e l'esecuzione relativi alla PCP comprendono e si basano in particolare su quanto segue:

a) un approccio globale, integrato e comune;

b) la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia;

c) il rapporto costo-efficacia e la proporzionalità;

d) l'uso di tecnologie di controllo efficienti al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca;

e) un contesto unionale di controllo, ispezione ed esecuzione;

f) una strategia basata sul rischio e incentrata su controlli incrociati sistematici e automatizzati di tutti i dati pertinenti disponibili;

g) la diffusione di una cultura del rispetto delle norme e della collaborazione fra tutti gli operatori e i pescatori.

L'Unione adotta misure adeguate nei confronti dei paesi terzi che consentono la pesca non sostenibile.

3.  Gli Stati membri adottano misure adeguate per assicurare il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle attività esercitate nell’ambito della PCP, ivi inclusa l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

▼C1

4.  In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2021 la Francia è esonerata dall'obbligo di iscrivere nel proprio registro della flotta peschereccia dell'Unione quelle navi di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte.

5.  Fino al 31 dicembre 2021 la Francia tiene un registro provvisorio dei pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. Tale registro contiene almeno il nome, la lunghezza complessiva e un codice d'identificazione di ogni peschereccio. I pescherecci registrati nel registro provvisorio sono considerati pescherecci registrati a Mayotte.

▼B

Articolo 37

Gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme

1.  La Commissione istituisce un gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme affinché valuti, faciliti e rafforzi l'attuazione e il rispetto degli obblighi previsti dal regime unionale di controllo della pesca.

2.  Il gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme è composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri. La Commissione può invitare il Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, ad inviare esperti per partecipare alle riunioni del gruppo di esperti. L'Agenzia può assistere in qualità di osservatore alle riunioni del gruppo di esperti.

3.  Il gruppo di esperti provvede in particolare a:

a) esaminare periodicamente le questioni inerenti al rispetto e all'attuazione nell'ambito del regime unionale di controllo della pesca e individuare eventuali difficoltà di interesse comune nell'attuazione delle norme della PCP;

b) formulare pareri in merito all'attuazione delle norme della PCP, anche per quanto riguarda la definizione delle priorità in termini di sostegno finanziario dell'Unione; e

c) scambiare informazioni sulle attività di controllo e ispezione, compresa la lotta contro le attività di pesca INN.

4.  Il gruppo di esperti tiene il Parlamento europeo e il Consiglio periodicamente ed esaurientemente informati sulle attività in materia di rispetto delle norme di cui al paragrafo 3.

Articolo 38

Progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati

La Commissione e gli Stati membri possono condurre progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati.

Articolo 39

Contributo ai costi di controllo, ispezione, esecuzione e raccolta dei dati

Gli Stati membri possono chiedere ai loro operatori di contribuire in misura proporzionale ai costi operativi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca e della raccolta dei dati.



PARTE X

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 40

Obiettivi

L'Unione può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2.

Articolo 41

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli Stati membri

1.  Sulla base delle condizioni da specificare negli atti giuridici dell'Unione applicabili, l'Unione concede un sostegno finanziario agli Stati membri a condizione che essi rispettino le norme della PCP.

2.  Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme delle PCP può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

Articolo 42

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli operatori

1.  Sulla base delle condizioni da specificare negli atti giuridici dell'Unione applicabili, l'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della PCP.

2.  Sulla base di norme specifiche da adottare, le violazioni gravi delle norme della PCP da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di riduzioni finanziarie. Tali misure, adottate dallo Stato membro, sono dissuasive, effettive e sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione sia concesso solo a condizione che l'operatore interessato non sia stato oggetto di sanzioni per violazioni gravi nel periodo di un anno precedente alla data di domanda del sostegno.



PARTE XI

CONSIGLI CONSULTIVI

Articolo 43

Istituzione di consigli consultivi

1.  Sono istituiti consigli consultivi per ciascuna zona geografica o ciascun ambito di competenza di cui all'allegato III, al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 2.

2.  In particolare sono istituiti, in conformità dell'allegato III, i seguenti nuovi consigli consultivi:

a) un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche, suddiviso in tre sezioni corrispondenti ai seguenti bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano;

b) un consiglio consultivo per l'acquacoltura;

c) un consiglio consultivo per i mercati;

d) un consiglio consultivo per il Mar Nero.

3.  Ciascun consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 44

Compiti dei consigli consultivi

1.  Nell'applicare il presente regolamento la Commissione consulta, ove opportuno, i consigli consultivi.

2.  I consigli consultivi possono:

a) trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni concernenti la gestione della pesca e gli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, i consigli consultivi possono trasmettere raccomandazioni su come semplificare le norme in materia di gestione della pesca;

b) informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione e agli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e, se del caso, dell'acquacoltura nelle zone geografiche o negli ambiti di loro competenza e proporre soluzioni per superare tali problemi;

c) contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.

Se una questione interessa due o più consigli consultivi, questi ultimi coordinano le loro posizioni al fine di adottare raccomandazioni comuni sulla questione di cui trattasi.

3.  I consigli consultivi sono consultati in merito alle raccomandazioni comuni a norma dell'articolo 18. Tali consigli possono essere inoltre consultati dalla Commissione e dagli Stati membri anche in merito ad altre misure. Si tiene conto del loro parere. Tali consultazioni fanno salva la facoltà di consultare il CSTEP o altri organismi scientifici. I pareri dei consigli consultivi possono essere trasmessi a tutti gli Stati membri interessati e alla Commissione.

4.  La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro due mesi a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1. Qualora le misure definitive adottate divergano dai pareri, dalle raccomandazioni e dai suggerimenti dei consigli consultivi ricevuti a norma del paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato fornisce spiegazioni dettagliate sui motivi della divergenza.

Articolo 45

Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi

1.  I consigli consultivi sono composti da:

a) organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e, ove pertinente, dell'acquicoltura e rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione;

b) altri gruppi di interesse su cui incide la PCP, ad esempio organizzazioni ambientaliste e associazioni di consumatori.

2.  Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo compresa, ove appropriato, l'istituzione di un segretariato e di gruppi di lavoro per trattare le questioni di cooperazione regionale ai sensi dell'articolo 18, e adotta le misure necessarie per provvedere al suo funzionamento.

3.  I consigli consultivi funzionano e ricevono finanziamenti secondo quanto stabilito all'allegato III.

4.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46 con riguardo ai particolari del funzionamento dei consigli consultivi.



PARTE XII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 46

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7 e all'articolo 45, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 dicembre 2013. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7 e all'articolo 45, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7 e dell'articolo 45, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 47

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 23, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.



PARTE XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Abrogazioni e modifiche

1.  Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2.  La decisione 2004/585/CE è abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme adottate conformemente all'articolo 45, paragrafo 4 del presente regolamento.

3.  L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio ( 8 ) è soppresso.

4.  Il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio ( 9 ) è abrogato.

5.  All'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis.  In deroga ai paragrafi 2 e 3, non si applica alcun fattore moltiplicatore alle catture soggette all'obbligo di sbarcare conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ), a condizione che la misura dell'attività di pesca eccessiva in relazione agli sbarchi consentiti non superi il 10 %.

Articolo 49

Revisione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento della PCP entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 50

Relazione annuale

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell'attuazione del rendimento massimo sostenibile ed alla situazione degli stock ittici, quanto prima dopo l'adozione del regolamento annuale del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque unionali e, in determinate acque non unionali, per i pescherecci unionali.

Articolo 51

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

1.    Acque costiere del regno unito



A.  ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

 

 

1.  Berwick-upon-Tweed east

Coquet Island east

Aringa

Illimitato

2.  Flamborough Head east

Spurn Head east

Aringa

Illimitato

3.  Lowestoft east

Lyme Regis south

Tutte le specie

Illimitato

4.  Lyme Regis south

Eddystone south

Demersali

Illimitato

5.  Eddystone south

Longships south-west

Demersali

Illimitato

Pettinidi

Illimitato

Astici

Illimitato

Aragoste

Illimitato

6.  Longships south-west

Hartland Point north-west

Demersali

Illimitato

Aragoste

Illimitato

Astici

Illimitato

7.  Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di Lundy Island

Demersali

Illimitato

8.  Da una linea tracciata da Lundy Island verso ovest fino a Cardigan Harbour

Tutte le specie

Illimitato

9.  Point Lynas North

Morecambe Light Vessel east

Tutte le specie

Illimitato

10.  County Down

Demersali

Illimitato

11.  New Island north-east

Sanda Island south-west

Tutte le specie

Illimitato

12.  Port Stewart north

Barra Head west

Tutte le specie

Illimitato

13.  Latitudine 57° 40' N

Butt of Lewis west

Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi

Illimitato

14.  St Kilda, Flannan Islands

Tutte le specie

Illimitato

15.  Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis al punto 59° 30' N-5° 45' O

Tutte le specie

Illimitato



B.  ACCESSO PER L'IRLANDA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

 

 

1.  Point Lynas north

Mull of Galloway south

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

2.  Mull of Oa west

Barra Head west

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato



C.  ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

 

 

1.  Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumbrugh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan

Aringa

Illimitato

2.  Berwick-upon-Tweed east, Whitby High lighthouse east

Aringa

Illimitato

3.  North Foreland lighthouse east, Dungeness new lighthouse south

Aringa

Illimitato

4.  Zona intorno a St Kilda

Aringa

Illimitato

Sgombro

Illimitato

5.  Butt of Lewis lighthouse west fino alla linea che congiunge il faro di Butt of Lewis col punto 59° 30' N-5° 45' O

Aringa

Illimitato

6.  Zona intorno a Nord Rona e a Sulisker (Sulasgeir)

Aringa

Illimitato



D.  ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (da 6 a 12 miglia nautiche)

 

 

1.  Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan

Aringa

Illimitato

2.  Berwick upon Tweed east, Flamborough Head east

Aringa

Illimitato

3.  North Foreland east, Dungeness new lighthouse south

Aringa

Illimitato



E.  ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (da 6 a 12 miglia nautiche)

 

 

1.  Berwick upon Tweed east

Coquet Island east

Aringa

Illimitato

2.  Cromer north

North Foreland east

Demersali

Illimitato

3.  North Foreland east

Dungeness new lighthouse south

Demersali

Illimitato

Aringa

Illimitato

4.  Dungeness new lighthouse south, Selsey Bill south

Demersali

Illimitato

5.  Straight Point south-east, South Bishop north-west

Demersali

Illimitato

2.    Acque costiere dell'irlanda



A.  ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

 

 

1.  Erris Head north-west

Sybil Point west

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

2.  Mizen Head south

Stags south

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

Sgombro

Illimitato

3.  Stags south

Cork south

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Aringa

Illimitato

4.  Cork south, Carnsore Point south

Tutte le specie

Illimitato

5.  Carnsore Point south, Haulbowline south-east

Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi

Illimitato



B.  ACCESSO PER IL REGNO UNITO

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

 

 

1.  Mine Head south

Hook Point

Demersali

Illimitato

Aringa

Illimitato

Sgombro

Illimitato

2.  Hook Point

Carlingford Lough

Demersali

Illimitato

Aringa

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Scampi

Illimitato

Pettinidi

Illimitato



C.  ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

 

 

1.  Stags south

Carnsore Point south

Aringa

Illimitato

Sgombro

Illimitato



D.  ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

 

 

1.  Old Head of Kinsale south

Carnsore Point south

Aringa

Illimitato

2.  Cork south

Carnsore Point south

Sgombro

Illimitato



E.  ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

 

 

1.  Cork south

Carnsore Point south

Demersali

Illimitato

2.  Wicklow Head east

Carlingford Lough south-east

Demersali

Illimitato

3.    Acque costiere del belgio



Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

3-12 miglia nautiche

Paesi Bassi

Tutte le specie

Illimitato

 

Francia

Aringa

Illimitato

4.    Acque costiere della danimarca



Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm) (6-12 miglia nautiche)

 

 

 

 

 

Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Gamberi e gamberetti

Illimitato

Paesi Bassi

Pesce piatto

Illimitato

Pesce tondo

Illimitato

Blåvands Huk fino a Bovbjerk

Belgio

Merluzzo bianco

Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

Eglefino

Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Paesi Bassi

Passera di mare

Illimitato

Sogliola

Illimitato

Thyborøn fino a Hanstholm

Belgio

Merlano

Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

Passera di mare

Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Spratto

Illimitato

Merluzzo bianco

Illimitato

Merluzzo carbonaro

Illimitato

Eglefino

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Aringa

Illimitato

Merlano

Illimitato

Paesi Bassi

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Sogliola

Illimitato

Skagerrak

(Hanstholm fino a Skagen)

(4-12 miglia nautiche)

Belgio

Passera di mare

Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Spratto

Illimitato

Merluzzo bianco

Illimitato

Merluzzo carbonaro

Illimitato

Eglefino

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Aringa

Illimitato

Merlano

Illimitato

Paesi Bassi

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Sogliola

Illimitato

Kattegat (3-12 miglia)

Germania

Merluzzo bianco

Illimitato

Pesce piatto

Illimitato

Scampi

Illimitato

Aringa

Illimitato

Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnæs

Germania

Spratto

Illimitato

Mar Baltico

(inclusi Belts, Sound, Bornholm)

(3-12 miglia nautiche)

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Merluzzo bianco

Illimitato

Aringa

Illimitato

Spratto

Illimitato

Anguilla

Illimitato

Salmone

Illimitato

Merlano

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Skagerrak

(4-12 miglia)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

Kattegat

(3 -12 miglia (1))

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

Mar Baltico

(3-12 miglia)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

(1)   Misurate dalla linea costiera.

5.    Acque costiere della germania



Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Mare del Nord

(3-12 miglia nautiche)

tutta la costa

Danimarca

Demersali

Illimitato

Spratto

Illimitato

Cicerello

Illimitato

Paesi Bassi

Demersali

Illimitato

Gamberi e gamberetti

Illimitato

Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43' N

Danimarca

Gamberi e gamberetti

Illimitato

Zona intorno a Helgoland

Regno Unito

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Costa del Mar Baltico

(3-12 miglia)

Danimarca

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Aringa

Illimitato

Spratto

Illimitato

Anguilla

Illimitato

Merlano

Illimitato

Sgombro

Illimitato

6.    Acque costiere della francia e dei dipartimenti d'oltremare



Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Atlantico nordorientale

(6-12 miglia nautiche)

 

 

 

Frontiera Belgio/Francia ad est del dipartimento della Manica (Estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23' 30" N-1° 2' O direzione nord-nord-est)

Belgio

Demersali

Illimitato

Pettinidi

Illimitato

Paesi Bassi

Tutte le specie

Illimitato

Dunkerque (2° 20' E) fino a Cap d'Antifer (0° 10' E)

Germania

Aringa

Illimitato solo dal 1o ottobre al 31 dicembre

Frontiera Belgio/Francia fino a Cap d'Alprech ovest

(50° 42' 30" N — 1° 33' 30" E)

Regno Unito

Aringa

Illimitato

Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)

 

 

 

Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08' N

Spagna

Acciughe

Pesca specializzata, illimitato, solo dal 1o marzo al 30 giugno

Pesca con esca viva, solo dal 1o luglio al 31 ottobre

Sardine

Illimitato, solo dal 1o gennaio al 28 febbraio e dal 1o luglio al 31 dicembre

Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984

Costa mediterranea

(6-12 miglia nautiche)

 

 

 

Frontiera Spagna/Capo Leucate

Spagna

Tutte le specie

Illimitato

7.    Acque costiere della spagna



Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)

 

 

 

Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47' O)

Francia

Pelagiche

Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984

Costa mediterranea

(6-12 miglia nautiche)

 

 

 

Frontiera Francia/Capo Creus

Francia

Tutte le specie

Illimitato

8.    Acque costiere della croazia () 



Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Croazia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45o 10' lungo la costa occidentale dell'Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell'Istria (capo Grgatov rt Funtana)

Slovenia

Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l'acciuga

100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti a strascico

(1)   Il regime summenzionato si applica a decorrere dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.

9.    Acque costiere dei paesi bassi



Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

(3-12 miglia nautiche), tutta la costa

Belgio

Tutte le specie

Illimitato

Danimarca

Demersali

Illimitato

Spratto

Illimitato

Cicerello

Illimitato

Suro

Illimitato

Germania

Merluzzo bianco

Illimitato

Gamberi e gamberetti

Illimitato

(6-12 miglia nautiche), tutta la costa

Francia

Tutte le specie

Illimitato

Punta sud di Texel, ovest fino alla frontiera Paesi Bassi/Germania

Regno Unito

Demersali

Illimitato

10.    Acque costiere della slovenia () 



Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Croazia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45o 10' lungo la costa occidentale dell'Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell'Istria (capo Grgatov rt Funtana)

Croazia

Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l'acciuga

100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti a strascico

(1)   Il regime summenzionato si applica a decorrere dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.

11.    Acque costiere della finlandia



Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Mar Baltico (4-12 miglia) (1)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

(1)   3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.

12.    Acque costiere della svezia



Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Skagerrak (4-12 miglia nautiche)

Danimarca

Tutte le specie

Illimitato

Kattegat (3 - 12 miglia) (1)

Danimarca

Tutte le specie

Illimitato

Mar Baltico (4-12 miglia)

Danimarca

Tutte le specie

Illimitato

Finlandia

Tutte le specie

Illimitato

(1)   Misurate dalla linea costiera.




ALLEGATO II

LIMITI DI CAPACITÀ DI PESCA



Limiti di capacità

Stato membro

GT

kW

Belgio

18 962

51 586

Bulgaria

7 250

62 708

Danimarca

88 762

313 333

Germania

71 117

167 078

Estonia

21 677

52 566

Irlanda

77 568

210 083

Grecia

84 123

469 061

Spagna (comprese le regioni ultraperiferiche)

423 550

964 826

Francia (comprese le regioni ultraperiferiche)

214 282

1 166 328

Croazia

53 452

426 064

Italia

173 506

1 070 028

Cipro

11 021

47 803

Lettonia

46 418

58 496

Lituania

73 489

73 516

Malta

14 965

95 776

Paesi Bassi

166 859

350 736

Polonia

38 270

90 650

Portogallo (comprese le regioni ultraperiferiche)

114 549

386 539

Romania

1 908

6 356

Slovenia

675

8 867

Finlandia

18 066

181 717

Svezia

43 386

210 829

Regno Unito

231 106

909 141



Limiti di capacità

Regioni ultraperiferiche dell’Unione

GT

kW

Spagna

Isole Canarie: L (1) < 12 m. Acque unionali

2 617

20 863

Isole Canarie: L > 12 m. Acque unionali

3 059

10 364

Isole Canarie: L > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi

28 823

45 593

Francia

Isola della Riunione: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

1 050

19 320

Isola della Riunione: specie pelagiche. L > 12 m.

10 002

31 465

Guyana francese: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

903

11 644

Guyana francese: pescherecci per gamberi

7 560

19 726

Guyana francese: specie pelagiche. Pescherecci d'altura

3 500

5 000

Martinica: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

5 409

142 116

Martinica: specie pelagiche. L > 12 m.

1 046

3 294

Guadalupa: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

6 188

162 590

Guadalupa: specie pelagiche. L > 12 m.

500

1 750

▼M1

Mayotte. Pescherecci con reti a circuizione

13 916  (1)

24 000  (1)

Mayotte.

Pescherecci con palangari meccanici < 23 m

2 500  (1)

8 500  (1)

Mayotte

Specie demersali e pelagiche. Pescherecci < 10 m

p.m. (2)

p.m. (2)

▼B

Portogallo

Madera: specie demersali. L < 12 m

604

3 969

Madera: specie demersali e pelagiche. L > 12 m.

4 114

12 734

Madera: specie pelagiche L > 12 m

181

777

Azzorre: specie demersali. L < 12 m

2 617

29 870

Azzorre: specie demersali e pelagiche. L > 12 m.

12 979

25 721

(1)   "L" significa lunghezza fuoritutto di una nave.

(*1)   Conformemente al piano di sviluppo presentato all'IOTC il 7 gennaio 2011.

(*2)   I massimali saranno indicati nella presente tabella non appena disponibili, al più tardi il 31 dicembre 2025.




ALLEGATO III

CONSIGLI CONSULTIVI

1.    Nome e zona di competenza dei consigli consultivi



Nome

Zone di competenza

Mar Baltico

Zone CIEM IIIb, IIIc e IIId

Mar Nero

Sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2

Mar Mediterraneo

Acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest

Mare del Nord

Zone CIEM IV e IIIa

Acque nordoccidentali

Zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque UE della zona Vb), VI e VII

Acque sudoccidentali

Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)

Regioni ultraperiferiche

Acque unionali intorno alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349, primo comma, del trattato suddivise in tre bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano

Stock pelagici (melù, sgombri, suri, aringhe e pesci tamburo)

Tutte le zone geografiche escluso il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo

Flotta d'alto mare/oceanica

Tutte le acque non appartenenti all'Unione

Acquacoltura

Acquacoltura quale definita all'articolo 5

Mercati

Tutti i settori di mercato

2.    Funzionamento e finanziamento dei comitati consultivi

a) Nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo, il 60 % dei seggi è attribuito a rappresentanti dei pescatori ed a operatori del consiglio consultivo per l'acquacoltura e del settore dell'acquacoltura, nonché a rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione, e il 40 % a rappresentanti degli altri gruppi di interesse su cui incide la PCP, ad esempio organizzazioni ambientali e associazioni di consumatori.

b) Salvo per il consiglio consultivo per l'acquacoltura e per il consiglio consultivo per i mercati, il comitato esecutivo comprende almeno un rappresentante del sottosettore delle catture di ciascuno Stato membro interessato.

c) Le raccomandazioni sono adottate dai membri del comitato esecutivo, per quanto possibile, per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzienti espressi.

d) Ogni consiglio consultivo nomina per consenso un presidente. Il presidente agisce in modo imparziale.

e) Ciascun consiglio consultivo adotta le misure necessarie a garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.

f) Le raccomandazioni adottate dal comitato esecutivo sono messe immediatamente a disposizione dell'assemblea generale, della Commissione, degli Stati membri interessati nonché del pubblico che ne abbia fatto richiesta.

g) Le riunioni dell'assemblea generale sono pubbliche. Le riunioni del comitato esecutivo sono pubbliche a meno che la maggioranza del comitato esecutivo non decida eccezionalmente altrimenti.

h) Le organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca e altri gruppi di interesse possono fare proposte agli Stati membri interessati riguardo ai membri. Questi ultimi si mettono d'accordo per quanto riguarda i membri dell'assemblea generale.

i) Possono partecipare in qualità di osservatori attivi alle riunioni dei consigli consultivi i rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali che hanno interessi in materia di pesca nella zona interessata e i ricercatori degli istituti scientifici e di ricerca nel settore della pesca degli Stati membri e quelli delle istituzioni scientifiche internazionali che forniscono consulenza alla Commissione. Possono altresì essere invitati altri scienziati qualificati.

j) Rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione possono partecipare come osservatori attivi alle riunioni dei consigli consultivi.

k) Quando sono discusse questioni che li riguardano, i rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse dei paesi terzi, tra cui i rappresentanti di ORGP, che hanno interessi in materia di pesca nella zona o nelle attività di pesca di competenza di un consiglio consultivo possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori attivi.

l) I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.

m) La Commissione stipula con ciascun consiglio consultivo una convenzione di sovvenzione per contribuire alle relative spese di funzionamento, comprese le spese di traduzione e interpretazione.

n) La Commissione può svolgere tutte le verifiche che consideri necessarie per assicurare il rispetto dei compiti assegnati ai consigli consultivi.

o) Ogni consiglio consultivo trasmette annualmente il proprio bilancio e una relazione sulle sue attività alla Commissione e agli Stati membri interessati.

p) La Commissione o la Corte dei conti possono in qualsiasi momento organizzare una revisione contabile che sarà effettuata da un organismo esterno di loro scelta oppure dai loro stessi servizi.

q) Ogni consiglio consultivo nomina un revisore contabile certificato per il periodo durante il quale tale consiglio consultivo beneficia dei finanziamenti dell'Unione.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

( 5 ) Le zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

( 6 ) Le zone COPACE (Atlantico centro-orientale o 34 zone di pesca principali della FAO) sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

( 7 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

( 8 ) Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

( 9 ) Regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9).

( *1 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio e la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 23)".