02013R1305 — IT — 25.06.2021 — 011.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487) |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
TITOLO I
OBIETTIVI E STRATEGIA
CAPO I
Oggetto e definizioni
Articolo 1
Oggetto
Articolo 2
Definizioni
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
"programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento delle parti interessate, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
"regione": unità territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
"misura": una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
"aliquota di sostegno": l'aliquota del contributo pubblico al finanziamento di un intervento;
"costo di transazione": un costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso o non incluso nei costi o nel mancato guadagno, che sono compensati direttamente e che può essere calcolato sulla base di un costo standard;
"superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
"perdita economica": qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in conseguenza di misure eccezionali da lui prese per ridurre l'offerta sul mercato in questione o qualsiasi calo consistente della produzione;
"avversità atmosferica": un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
"epizoozie": malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 2009/470/CE del Consiglio ( 3 );
"emergenza ambientale": un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, ma che non comprende i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico;
"calamità naturale": un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;
"evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;
"filiera corta": una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;
"giovane agricoltore": una persona di età non superiore a 40anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
"obiettivi tematici": gli obiettivi tematici definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
"quadro strategico comune" ("QSC"): il quadro strategico comune di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
"polo": un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese "start-up", piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;
"foresta": un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico ai sensi del paragrafo 2;
"data di insediamento": la data in cui il richiedente esegue o completa una o più azioni connesse all'insediamento di cui alla lettera n).
CAPO II
Missione, obiettivi e priorità
Articolo 3
Missione
Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo. Esso contribuisce, altresì allo sviluppo di territori rurali.
Articolo 4
Obiettivi
Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale, comprese le attività nel settore alimentare e non alimentare, nonché forestale, contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
stimolare la competitività del settore agricolo;
garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.
Articolo 5
Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale
Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC:
promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;
rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;
incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;
potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;
favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;
promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;
preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;
rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;
favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;
promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;
stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.
Tutte le priorità suelencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. I programmi possono riguardare meno di sei priorità se giustificato in base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e a una valutazione ex ante. Ciascun programma riguarderà almeno quattro priorità. Quando uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, quello nazionale può riguardare meno di quattro priorità.
Altri aspetti specifici possono essere inclusi nei programmi al fine di perseguire una delle priorità, se ciò è giustificato e misurabile.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE
CAPO I
Contenuto della programmazione
Articolo 6
Programmi di sviluppo rurale
Discipline nazionali di Stati membri che presentano programmi regionali possono anche contenere una tabella che riassuma, per regione e per anno, il contributo totale del FEASR allo Stato membro interessato per l'intero periodo di programmazione.
Articolo 7
Sottoprogrammi tematici
Al fine di contribuire alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze. Tali sottoprogrammi tematici possono riguardare, tra l'altro:
i giovani agricoltori;
le piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 2, terzo comma;
le zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 2;
le filiere corte;
le donne nelle zone rurali;
la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché la biodiversità.
Nell'allegato IV figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico.
Articolo 8
Contenuto dei programmi di sviluppo rurale
Oltre agli elementi di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ciascun programma di sviluppo rurale comprende:
la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
un’analisi SWOT della situazione e un’identificazione dei bisogni che il programma intende soddisfare nella zona geografica coperta dal programma.
L'analisi è strutturata intorno alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Le specifiche esigenze relative all'innovazione, all'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi sono determinate trasversalmente alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, in modo da individuare risposte adeguate in questi tre campi a livello di ciascuna priorità;
una descrizione della strategia che dimostri:
la fissazione di obiettivi appropriati per ciascuno degli aspetti specifici delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, basati sugli indicatori comuni di cui all'articolo 69 e, ove necessario, di indicatori specifici del programma;
la selezione di un pertinente assortimento di misure in relazione a ciascuno degli aspetti specifici delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, fondate su un'oculata logica d'intervento sostenuta dalla valutazione ex ante di cui alla lettera a) e dall'analisi di cui alla lettera b);
che la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure del programma è giustificata e idonea a realizzare gli obiettivi prefissati;
che le particolari esigenze connesse a specifiche condizioni a livello regionale o subregionale sono prese in considerazione e concretamente affrontate mediante insiemi di misure appositamente concepiti o sottoprogrammi tematici;
che il programma contiene un approccio appropriato all'innovazione nell'intento di realizzare le priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale, incluso il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, all'ambiente, comprese le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi;
che sono state prese disposizioni per assicurare una sufficiente capacità di consulenza sui requisiti normativi e su azioni connesse all'innovazione;
per ciascuna precondizione stabilita in conformità dell'articolo 19 dell'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per le precondizioni generali e in conformità all'allegato V del presente regolamento, una valutazione di quali precondizioni siano applicabili al programma e di quali di esse siano soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma. Qualora le precondizioni applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle misure da adottare, degli organismi competenti e un calendario di tali misure conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;
una descrizione del quadro di riferimento dei risultati elaborato ai fini dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
una descrizione di ciascuna delle misure selezionate;
il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri forniscono risorse sufficienti a soddisfare i bisogni che sono stati individuati e ad assicurare un monitoraggio e una valutazione appropriati;
un piano di finanziamento comprendente:
una tabella recante, secondo il disposto dell’articolo 58, paragrafo 4, e dell’articolo 58 bis, paragrafo 2, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Tale tabella indica separatamente le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 2, del presente regolamento. Se del caso, all’interno di questo contributo totale tale tabella indica separatamente anche gli stanziamenti destinati alle regioni meno sviluppate e i fondi trasferiti al FEASR a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con il quadro finanziario pluriennale;
una tabella recante, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un’aliquota specifica di sostegno del FEASR, per il tipo di intervento di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e all’articolo 39 bis, per il tipo di intervento di cui all’articolo 38, paragrafo 3, e all’articolo 39, paragrafo 1, quando uno Stato membro applica una percentuale inferiore al 30 %, e per l’assistenza tecnica, il contributo totale dell’Unione preventivato e l’aliquota di sostegno del FEASR applicabile. Se del caso, tale tabella indica separatamente l’aliquota di sostegno del FEASR per le regioni meno sviluppate e le altre regioni;
un piano di indicatori suddiviso per aspetti specifici che indichi gli obiettivi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto i) nonché i prodotti previsti e le spese preventivate di ciascuna misura di sviluppo prescelta in relazione a un corrispondente aspetto specifico;
se del caso, una tabella relativa ai finanziamenti nazionali integrativi per misura ai sensi dell'articolo 82;
se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 88, paragrafo 1, che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi;
informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, e dai Fondi strutturali e d'investimento europei ("ESI");
le modalità di attuazione del programma, segnatamente:
la designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e, per informazione, una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo di ciascuna di esse;
una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione del comitato di monitoraggio;
le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente attraverso la rete rurale nazionale di cui all'articolo 54;
una descrizione dell'approccio che stabilisce i principi per l'introduzione dei criteri di selezione degli interventi e delle strategie di sviluppo locale e che tiene conto dei pertinenti obiettivi; in tale contesto, gli Stati membri possono dare priorità alle PMI connesse al settore agricolo e forestale;
in materia di sviluppo locale, ove appropriato, una descrizione dei meccanismi volti a garantire la coerenza tra le attività previste nel quadro delle strategie di sviluppo locale, la misura di cooperazione di cui all'articolo 35 e la misura "servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" di cui all'articolo 20, che include i collegamenti tra città e campagna;
le iniziative intraprese per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e una sintesi dei risultati delle consultazioni con i partner stessi;
se del caso, la struttura della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 3 e le disposizioni per la gestione della rete stessa, che costituiscono la base del piano d'azione annuale.
Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici, ciascuno di questi comprende:
una specifica analisi della situazione basata sulla metodologia SWOT e un'identificazione dei bisogni che il sottoprogramma intende soddisfare;
gli obiettivi specifici perseguiti a livello di sottoprogramma e una selezione di misure basata su una definizione precisa della logica d'intervento del sottoprogramma e corredata di una valutazione del contributo auspicato di tali misure al conseguimento degli obiettivi;
un piano di indicatori specifico e distinto, recante i prodotti previsti e le spese preventivate di ciascuna misura di sviluppo rurale prescelta in relazione a un corrispondente aspetto specifico.
CAPO II
Preparazione, approvazione e modifica dei programmi di sviluppo rurale
Articolo 9
Precondizioni
Oltre alle precondizioni generali di cui all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le precondizioni di cui all'allegato V del presente regolamento si applicano alla programmazione del FEASR se pertinenti ed applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma.
Articolo 10
Approvazione dei programmi di sviluppo rurale
Articolo 11
Modifica dei programmi di sviluppo rurale
Le richieste degli Stati membri di modifica dei programmi sono approvate conformemente alle procedure seguenti:
La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, sulla richiesta di modifica dei programmi concernenti:
un cambiamento nella strategia di programma con modifica superiore al 50 % dell'obiettivo quantificato legato ad un aspetto specifico;
una variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure;
una variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma;
La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, le richieste di modifica dei programmi in tutti gli altri casi. Queste riguardano, in particolare:
l'introduzione o la revoca di misure o di interventi;
le modifiche della descrizione delle misure e delle condizioni di ammissibilità;
uno storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR;
Tuttavia, per le finalità di cui alla lettera b), punti i) e ii) e alla lettera b), punto iii), laddove il trasferimento di fondi riguarda meno del 20 % della dotazione di una misura e meno del 5 % del totale del contributo FEASR al programma, l'approvazione è ritenuta concessa se la Commissione non ha preso una decisione riguardo alla richiesta dopo che sono trascorsi 42 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Tale termine non include il periodo a decorrere dal giorno seguente alla data in cui la Commissione ha inviato le proprie osservazioni allo Stato membro e finisce il giorno in cui lo Stato membro ha risposto alle osservazioni.
L'approvazione della Commissione non è richiesta per le correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali modifiche.
Articolo 12
Procedure e scadenze
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti le procedure e le scadenze per:
l'approvazione dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali;
la presentazione e l'approvazione delle proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale e delle proposte di modifica delle discipline nazionali, compresa l'entrata in vigore e la frequenza con la quale devono essere presentate durante il periodo di programmazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.
TITOLO III
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE
CAPO I
Misure
Articolo 13
Misure
Ciascuna misura di sviluppo rurale è programmata per contribuire specificamente alla realizzazione di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Nell'allegato VI è riportato un elenco indicativo di misure di particolare rilevanza per le priorità dell'Unione.
Articolo 14
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché le visite di aziende agricole e forestali.
I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione.
Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.
Articolo 15
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di:
aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento;
promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
promuovere la formazione dei consulenti.
Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
La consulenza prestata a singoli agricoltori, ai giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, e ad altri gestori del territorio è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi:
gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;
le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell’imprenditorialità;
i requisiti definiti dagli Stati membri, per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE; oppure
se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.
►C1 Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni e, in particolare, le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. ◄ Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.
Articolo 16
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda la nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori a:
regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( 5 );
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );
regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio ( 7 );
parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.
regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
il regime è aperto a tutti i produttori;
il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; oppure
regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.
Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.
Ai fini del presente paragrafo, per «costi fissi» si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.
Ai fini del presente articolo, per «agricoltore» si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.
Articolo 17
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:
migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;
riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra in detto allegato, purché l'investimento contribuisca al perseguimento di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; oppure
siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal presente regolamento, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.
Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, gli Stati membri indirizzano il sostegno alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale "potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste".
Articolo 18
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione
Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici.
Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.
Articolo 19
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
aiuti all'avviamento di imprese per:
i giovani agricoltori;
attività extra-agricole nelle zone rurali;
lo sviluppo di piccole aziende agricole;
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole;
pagamenti annuali o pagamenti una tantum agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ("il regime per i piccoli agricoltori") e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore;
Il sostegno di cui del paragrafo 1, la lettera a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o a microimprese e piccole imprese nonché a persone fisiche nelle zone rurali.
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso alle microimprese e piccole imprese, nonché a persone fisiche nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari.
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c) è concesso agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, siano ammissibili al detto regime da almeno un anno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020 o calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento una tantum.
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.
Il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori si conformino all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.
Gli Stati membri definiscono la o le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), nei programmi di sviluppo rurale.
Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario o azienda per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.
Articolo 20
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare:
la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;
investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico;
l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;
investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala;
studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;
investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.
Articolo 21
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda:
forestazione e imboschimento;
allestimento di sistemi agroforestali;
prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;
investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;
investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.
Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993
Articolo 22
Forestazione e imboschimento
Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.
Articolo 23
Allestimento, rigenerazione o rinnovamento di sistemi agroforestali
Articolo 24
Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), è concesso a silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi:
creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;
installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione; nonché
ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici.
Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 indicante gli obiettivi di prevenzione.
Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi.
Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.
Articolo 25
Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
Articolo 26
Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
Articolo 27
Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:
l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;
la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché
altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.
Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.
Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni o organizzazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.
Articolo 28
Pagamenti agro-climatico-ambientali
Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.
Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno.
In deroga al secondo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni, nei loro programmi di sviluppo rurale, in base alla natura degli impegni e agli obiettivi climatico-ambientali perseguiti.
Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che realizzano il tipo di intervento in questione.
In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso forfettariamente o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale delle superfici, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.
Il sostegno nell'ambito della presente misura non può essere concesso per impegni che beneficiano della misura "agricoltura biologica".
Affinché gli impegni agro-climatico-ambientali siano conformi alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo:
alle condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivazione dell'allevamento;
alle condizioni applicabili agli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica; e
alla definizione degli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 9.
Articolo 29
Agricoltura biologica
Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.
Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale per il mantenimento dell’agricoltura biologica dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno.
In deroga al secondo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, se il sostegno è concesso per la conversione all’agricoltura biologica gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni nei loro programmi di sviluppo rurale.
Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che attuano il tipo di sottomisura in questione.
Articolo 30
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua
Nel calcolare i pagamenti correlati al sostegno di cui al primo comma, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che attuano il tipo di sottomisura in questione.
Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva quadro sulle acque è concesso unicamente per specifici requisiti che:
sono stati introdotti dalla direttiva quadro sulle acque, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare le altre normative dell'Unione in materia di protezione delle acque;
vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013;
vanno al di là del livello di protezione offerto dal diritto dell'Unione vigente al momento dell'adozione della direttiva quadro sulle acque, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva, nonché
richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.
Le indennità sono concesse per le seguenti zone:
le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali aree non superino, per programma di sviluppo rurale, il 5 % delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio;
le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva quadro sulle acque.
Articolo 31
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Nel calcolare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, gli Stati membri possono, quando ciò sia debitamente giustificato, diversificare il livello dei pagamenti tenendo conto:
In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la degressività delle indennità al livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni a condizione che:
il diritto nazionale preveda che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale; e
tali singoli membri abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.
Negli anni 2021 e 2022, per i programmi prorogati conformemente all’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) se le indennità decrescenti non sono state erogate dagli Stati membri per la durata massima di quattro anni fino al 2020, tali Stati membri possono decidere di continuare a versare tali indennità fino alla fine del 2022, ma per un periodo non superiore a quattro anni. In tal caso, le indennità per gli anni 2021 e 2022 non devono superare 25 EUR per ettaro.
Una volta completata la delimitazione, i beneficiari delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste dalla presente misura.
Articolo 32
Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 classificandole come segue:
zone montane;
zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, nonché
altre zone soggette a vincoli specifici.
Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 31, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:
all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.
Le zone situate a nord del 62o parallelo e talune zone limitrofe sono considerate zone montane.
Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello delle unità amministrative locali (livello LAU 2) o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa distinta.
Quando delimitano le zone di cui al presente paragrafo, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi ai sensi del primo comma, pur essendo documentati, sono stati superati mediante investimenti o attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi di cui all'articolo 31, paragrafo 1.
Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie dello Stato membro interessato.
Sono inoltre ammissibili alle indennità di cui al presente paragrafo le zone in cui:
Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello LAU 2 o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa definibile. Quando delimitano le zone di cui al presente comma, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa descritta all'articolo 32, paragrafo 3. Per calcolare il limite del 10 % di cui al secondo comma si tiene conto delle zone considerate ammissibili ai sensi del presente comma.
In deroga a quanto precede, il secondo comma non si applica agli Stati membri il cui intero territorio è stato considerato zona soggetta a svantaggi specifici a norma dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (CE) n. 1257/1999.
Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale:
la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2 e 4;
la nuova delimitazione delle zone di cui al paragrafo 3.
Articolo 33
Benessere degli animali
I suddetti impegni hanno una durata da uno a sette anni, rinnovabile.
Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.
Se gli Stati membri prevedono un rinnovo annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al secondo comma, a decorrere dal 2022 il rinnovo non può essere superiore a un anno.
In deroga al terzo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni, nei loro programmi di sviluppo rurale, in base alla natura degli impegni e ai benefici perseguiti in termini di benessere degli animali.
Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.
Articolo 34
Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste
Per le aziende forestali al di sopra di una determinata soglia di dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni.
In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.
Articolo 35
Cooperazione
Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:
rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;
la creazione di poli e di reti;
la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56.
La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti:
progetti pilota;
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale;
cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;
cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;
approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;
cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali;
attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (UE) n. 1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.
Il sostegno per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.
Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1:
il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
il costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56. Nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
i costi di esercizio della cooperazione;
i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;
i costi delle attività promozionali.
Qualora il sostegno sia versato in forma di importo globale e il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del presente regolamento, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno.
Articolo 36
Gestione del rischio
Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di tutti i settori a seguito di un drastico calo di reddito;
uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.
▼M7 —————
Articolo 37
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante
La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:
indici biologici (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure
indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.
Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.
Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali.
Articolo 38
Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali
Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:
sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
Il verificarsi degli eventi menzionati all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto:
le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi;
le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;
il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.
Il sostegno di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia, un’infestazione parassitaria o un’emergenza ambientale, che distruggano più del 30 % della produzione media annua dell’agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell’agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno. Gli Stati membri possono decidere di ridurre tale percentuale di produzione del 30 %, ma non al di sotto del 20 %.
▼M7 —————
Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando:
massimali per fondo;
massimali unitari adeguati.
Articolo 39
Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di tutti i settori
Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:
sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto:
le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi;
le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;
il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.
Articolo 39 bis
Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di un settore specifico
Articolo 39 ter
Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19
Articolo 40
Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia
Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2014, 2015 e 2016 non supera la differenza tra:
il livello dei pagamenti diretti applicabile in Croazia nell'anno considerato in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché
il 45 % del livello corrispondente dei pagamenti diretti applicato a decorrere dal 2022.
Articolo 41
Modalità di attuazione delle misure
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, in particolare per quanto riguarda:
le procedure di selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza aziendale e forestale e servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché la degressività degli aiuti per la misura relativa ai servizi di consulenza di cui all'articolo 15;
la valutazione da parte degli Stati membri dello stato di attuazione dei piani aziendali, le modalità di pagamento e le possibilità di accesso ad altre misure a favore dei giovani agricoltori nell'ambito della misura relativa allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese di cui all'articolo 19;
la conversione in unità diverse da quelle che figurano nell'allegato II e i tassi di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) nell'ambito delle misure di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34;
la possibilità di utilizzare ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno per le misure di cui agli articoli da 28 a 31, 33 e 34 e i relativi parametri di calcolo;
il calcolo dell'importo del sostegno per gli interventi sovvenzionabili a titolo di più misure.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.
LEADER
Articolo 42
Gruppi di azione locale LEADER
Articolo 43
Kit di avviamento LEADER
Il sostegno allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER può comprendere anche un "kit di avviamento LEADER" per le comunità locali che non hanno attuato LEADER nel periodo di programmazione 2007-2013. Il "kit di avviamento LEADER" comporta il sostegno al potenziamento delle capacità e ai progetti pilota su piccola scala. Il sostegno a titolo del kit di avviamento LEADER non è subordinato alla presentazione di una strategia di sviluppo locale nell'ambito di LEADER.
Articolo 44
Attività di cooperazione LEADER
Il sostegno di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è concesso per:
progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale);
supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.
I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale:
un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;
un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.
Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi di sviluppo rurale.
I progetti di cooperazione sono approvati dall'autorità competente non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.
CAPO II
Disposizioni comuni a più misure
Articolo 45
Investimenti
Sono ammissibili a beneficiare del sostegno FEASR unicamente le seguenti voci di spesa:
costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.
Articolo 46
Investimenti nell'irrigazione
Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:
l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e
in caso d'investimento in un un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.
Nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 4 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.
Un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata che colpisce un dato corpo di terreno o di acque di superficie è ammissibile solo se:
lo stato del corpo idrico non é stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché
un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente.
Le superfici stabilite e giustificate nel programma che non sono irrigate, ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, possono essere considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata.
In deroga al paragrafo 5, lettera a), un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se:
l'investimento è associato ad un investimento in un impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5 % e il 25 % secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente; e
l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione.
Inoltre, la condizione di cui al paragrafo 5, lettera a), non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31 ottobre 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Articolo 47
Norme sui pagamenti basati sulla superficie
Il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 28, 29 e 34 può variare da un anno all'altro se:
questa possibilità è prevista nei programmi di sviluppo rurale;
l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi, nonché
non è compromessa la finalità dell'impegno.
Articolo 48
Clausola di revisione
È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.
È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.
Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
Articolo 49
Selezione degli interventi
In deroga al primo comma, in casi eccezionali e debitamente motivati in cui non sia possibile stabilire i criteri di selezione a causa del tipo di intervento, l'autorità di gestione può definire un altro metodo di selezione che deve essere descritto nel programma di sviluppo rurale previa consultazione del comitato di monitoraggio.
Articolo 50
Definizione di zona rurale
Ai fini del presente regolamento, l'autorità di gestione definisce la "zona rurale" a livello di programma. Se debitamente giustificato, gli Stati membri possono stabilire tale definizione per una misura o un tipo di intervento.
CAPO III
Assistenza tecnica e reti
Articolo 51
Finanziamento dell'assistenza tecnica
Il FEASR può finanziare attività volte a preparare l'attuazione della PAC nel successivo periodo di programmazione.
Il FEASR può finanziare anche le azioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) in relazione alle indicazioni e ai simboli dei regimi di qualità dell'Unione.
Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell'articolo 58 del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue disposizioni attuative applicabile a questa forma di esecuzione del bilancio.
Non sono ammissibili ai sensi del presente paragrafo le spese relative all'organismo di certificazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Nel suddetto limite del 4 %, un determinato importo è riservato per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54.
In deroga al primo comma, gli Stati membri per i quali l’importo totale del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 di cui all’allegato I del presente regolamento è inferiore a 1 800 milioni di EUR possono, dopo la proroga dei loro programmi a norma dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220, decidere di destinare il 5 % dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale ai compiti di cui all’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 52
Rete europea per lo sviluppo rurale
Il collegamento in rete attraverso la Rete europea per lo sviluppo rurale persegue le seguenti finalità:
stimolare la partecipazione di tutti i portatori d'interesse, soprattutto in campo agricolo e forestale e di altri portatori d'interesse in materia di sviluppo rurale, all'attuazione di tale sviluppo;
migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale;
contribuire ad informare il pubblico sui vantaggi della politica di sviluppo rurale;
sostenere la valutazione dei programmi di sviluppo rurale.
La rete svolge le seguenti attività:
raccoglie, analizza e diffonde informazioni sulle azioni intraprese nel campo dello sviluppo rurale;
presta assistenza sulle procedure di valutazione e sulla raccolta e gestione dei dati;
accoglie, convalida e diffonde a livello unionale le buone pratiche in materia di sviluppo rurale, compresi i metodi e gli strumenti di valutazione;
costituisce e gestisce gruppi tematici e/o laboratori intesi a favorire gli scambi di esperienze e a supportare l'attuazione, il monitoraggio e l'ulteriore sviluppo della politica di sviluppo rurale;
informa sull'evoluzione delle zone rurali dell'Unione e dei paesi terzi;
organizza convegni e seminari a livello dell'Unione per le persone impegnate nello sviluppo rurale;
supporta le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale e sostiene lo scambio con reti di paesi terzi di esperienze riguardanti azioni in materia di sviluppo rurale;
specificamente per i gruppi di azione locale:
crea sinergie con le attività svolte a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli dalle rispettive reti, con particolare riguardo alle attività di potenziamento delle capacità e agli scambi di esperienze, nonché
collabora con gli organismi preposti alle reti e all'assistenza tecnica in materia di sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEAMP, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.
Articolo 53
Rete del partenariato europeo per l'innovazione
La rete PEI ha le seguenti finalità:
favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche;
stabilire un dialogo tra gli agricoltori e la comunità della ricerca e favorire la partecipazione di tutti i portatori d'interesse al processo di scambio delle conoscenze.
La rete PEI svolge le seguenti attività:
funge da help desk e informa gli interessati sul PEI;
incoraggia la formazione di gruppi operativi ed informa riguardo alle opportunità offerte dalle politiche dell'Unione;
favorisce lo sviluppo di iniziative di poli e di progetti pilota e di dimostrazione che possono riguardare, tra l'altro, le seguenti questioni:
l'aumento della produttività, redditività economica, sostenibilità, del rendimento e dell'efficienza in termini di risorse nel settore agricolo;
l'innovazione a sostegno della bioeconomia;
la biodiversità, i servizi ecosistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche;
prodotti e servizi innovativi per la filiera integrata;
apertura di nuove opportunità in termini di prodotti e mercati per i produttori primari;
qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e una dieta sana;
riduzione delle perdite post-raccolto e dei residui alimentari;
raccoglie e diffonde informazioni nell'ambito di competenza del PEI, compresi i risultati della ricerca e le nuove tecnologie in materia d'innovazione e scambio di conoscenze e scambi con paesi terzi nel settore dell'innovazione.
Articolo 54
Rete rurale nazionale
Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.
Il collegamento in rete attraverso la rete rurale nazionale persegue le seguenti finalità:
stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;
migliorare la qualità dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale;
informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale e su eventuali possibilità di finanziamento;
promuovere l'innovazione nel settore agricolo, nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali.
Il sostegno del FEASR di cui all'articolo 51, paragrafo 2, è utilizzato:
per le strutture necessarie al funzionamento della rete;
per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione che copra almeno:
le attività riguardanti la raccolta di esempi di progetti comprendenti tutte le priorità dei programmi di sviluppo rurale;
le attività riguardanti la promozione di scambi tematici ed analitici tra portatori d'interesse in materia di sviluppo rurale, condivisione e diffusione dei risultati;
le attività riguardanti le attività di formazione e in rete per i gruppi di azione locale e in particolare assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale, promozione della cooperazione tra gruppi di azione locale e ricerca di partner per la misura di cui all'articolo 35;
le attività in rete destinate ai consulenti e ai servizi di sostegno all'innovazione;
le attività riguardanti la condivisione e la diffusione di risultati del monitoraggio e della valutazione;
un piano di comunicazione comprendente pubblicità e informazione sul programma di sviluppo rurale di concerto con le autorità di gestione, nonché attività di informazione e comunicazione destinate al grande pubblico;
le attività riguardanti la partecipazione e il contributo alle attività della Rete europea per lo sviluppo rurale.
TITOLO IV
PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA
Articolo 55
Finalità
Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità:
promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione agroecologici e operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la silvicoltura;
contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi;
migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;
gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.
Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura:
crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;
si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; nonché
informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.
Articolo 56
Gruppi operativi
Articolo 57
Funzioni dei gruppi operativi
I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi:
descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;
descrizione dei risultati attesi e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.
Durante la realizzazione dei loro progetti innovativi, i gruppi operativi:
prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative; nonché
attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 58
Risorse e loro ripartizione
Fatti salvi i paragrafi 5, 6 e 7, l’importo globale del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 è al massimo di 26 896 831 880 EUR a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
Articolo 58 bis
Risorse per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell’Unione
Tale importo di 8 070 486 840 EUR a prezzi correnti costituisce un’entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio. ( 16 )
Esso è reso disponibile sotto forma di risorse aggiuntive per gli impegni di bilancio a titolo del FEASR per gli anni 2021 e 2022, in aggiunta alle risorse totali di cui all’articolo 58 del presente regolamento, come segue:
Ai fini del presente regolamento e dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, tali risorse aggiuntive sono considerate importi che finanziano misure nell’ambito del FEASR. Sono considerate parte dell’importo totale del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del presente regolamento, al quale vanno aggiunte quando si fa riferimento all’importo totale del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale. L’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 non si applica alle risorse aggiuntive di cui al presente paragrafo e al paragrafo 2 del presente articolo.
Almeno il 37 % delle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo è riservato, nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, alle misure di cui all’articolo 33 e all’articolo 59, paragrafi 5 e 6, in particolare per:
agricoltura biologica;
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, compresa la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’agricoltura;
conservazione del suolo, compreso l’aumento della fertilità del suolo mediante sequestro del carbonio;
miglioramento dell’uso e della gestione delle risorse idriche, incluso il risparmio di acqua;
creazione, conservazione e ripristino di habitat favorevoli alla biodiversità;
riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso di pesticidi e antimicrobici;
benessere degli animali;
attività di cooperazione Leader.
Almeno il 55 % delle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo è riservato in ciascun programma di sviluppo rurale alle misure di cui agli articoli 17, 19, 20 e 35, a condizione che l’uso designato di tali misure nei programmi di sviluppo rurale promuova lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali e contribuisca a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in linea, tra l’altro, con gli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal presente regolamento, in particolare:
filiere corte e mercati locali;
efficienza delle risorse, compresi l’agricoltura di precisione e intelligente, l’innovazione, la digitalizzazione e l’ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione;
condizioni di sicurezza sul lavoro;
energie rinnovabili, economia circolare e bioeconomia;
accesso a tecnologie dell’informazione e della comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali.
Nell’assegnare le risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere di derogare alla soglia percentuale fissata al primo comma del presente paragrafo nella misura necessaria a rispettare il principio di non regressione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220. Tuttavia, gli Stati membri possono invece decidere di derogare a tale principio di non regressione nella misura necessaria a rispettare la soglia percentuale fissata al primo comma del presente paragrafo.
Articolo 59
Partecipazione del Fondo
I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/93, nonché per le regioni in transizione. ◄ Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
all' 85 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013;
al 75 % della spesa pubblica ammissibile per tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 era inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % del PIL medio dell'Unione a 27;
al 63 % della spesa pubblica ammissibile per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera b) del presente paragrafo;
al 53 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.
Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20 %.
In deroga al paragrafo 3, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
all'80 % per le misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i). ►C1 Tale tasso può essere aumentato al massimo fino al 90 % per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultraperiferiche, delle isole minori dell'Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013 e delle regioni in transizione di cui al paragrafo 3, lettere b) e c); ◄
al 75 % per gli interventi che concorrono ad obiettivi quali l’ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34;
al 100 % per gli strumenti finanziari a livello dell'Unione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013;
al tasso di partecipazione applicabile alla misura interessata maggiorato di un ulteriore 10 % per i contributi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013;
al 100 % per gli interventi finanziati tramite fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
al 100 % per gli interventi finanziati tramite le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 1. Gli Stati membri possono fissare un unico, specifico tasso di partecipazione del FEASR applicabile alla totalità di detti interventi;
al 100 % per un importo di 100 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato all'Irlanda, per un importo di 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro;
per gli Stati membri che beneficiano il 1o gennaio 2014 o successivamente dell'assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE, l'aliquota di sostegno del FEASR risultante dell'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 può essere maggiorato di un massimo di un ulteriore 10 % fino ad un massimo totale del 95 % per le spese che gli Stati membri devono sostenere nei primi due anni di attuazione del programma di sviluppo rurale; Tuttavia per le spese pubbliche totali eseguite durante il periodo di programmazione è rispettata l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile senza tale deroga;
al tasso di partecipazione di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per lo strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.
Quando gli Stati membri si avvalgono della possibilità prevista all’articolo 14, paragrafo 1, sesto o settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le percentuali di cui al primo comma del presente paragrafo si applicano al contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale senza il sostegno supplementare reso disponibile a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, sesto o settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche e ai territori d'oltremare degli Stati membri.
Articolo 60
Ammissibilità delle spese
A eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere nei loro programmi che siano ammissibili anche le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione e sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento.
Gli Stati membri possono disporre nei programmi che siano considerate ammissibili soltanto le spese sostenute dopo l'approvazione della domanda di sostegno da parte dell'autorità competente.
Articolo 61
Spese ammissibili
Se le spese di gestione sono sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:
spese di funzionamento;
spese di personale;
spese di formazione;
spese di pubbliche relazioni;
spese finanziarie;
spese di rete.
Articolo 62
Verificabilità e controllabilità delle misure
Articolo 63
Anticipi
Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo comma a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non é stato riconosciuto.
TITOLO VI
GESTIONE, CONTROLLO E PUBBLICITÀ
Articolo 64
Competenze della Commissione
La Commissione mette in atto le misure e i controlli previsti nel regolamento (UE) n. 1306/2013 al fine di assicurare, nel contesto della gestione concorrente, una sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 317 TFUE.
Articolo 65
Responsabilità degli Stati membri
Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti autorità:
l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato operante a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;
l'organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
c) l'organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Articolo 66
Autorità di gestione
L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, provvede in particolare:
ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti;
▼M7 —————
a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi:
siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento;
siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
a garantire che la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché ad accettarla e a trasmetterla alla Commissione;
ad accertare che sia stato predisposto il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che la valutazione ex post di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia effettuata entro i termini previsti nello stesso regolamento, che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterle al comitato di monitoraggio e alla Commissione;
a trasmettere al comitato di monitoraggio le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;
a redigere la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e a trasmetterla alla Commissione previa approvazione del comitato di monitoraggio;
ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
a dare pubblicità al programma, tra l'altro attraverso la rete rurale nazionale, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.
L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'autorità di gestione provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico.
L'autorità di gestione provvede affinché gli interventi e i prodotti del sottoprogramma tematico siano registrati separatamente ai fini del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 67.
TITOLO VII
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 67
Sistema di monitoraggio e valutazione
In applicazione del presente titolo è istituito, di concerto tra la Commissione e gli Stati membri, un sistema comune di monitoraggio e valutazione che è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.
Articolo 68
Obiettivi
Il sistema di monitoraggio e valutazione persegue i seguenti obiettivi:
dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi;
contribuire ad un sostegno più mirato dello sviluppo rurale;
favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione.
Articolo 69
Indicatori comuni
Articolo 70
Sistema di informazione elettronico
Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente.
Articolo 71
Informazione
I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.
CAPO II
Monitoraggio
Articolo 72
Procedure di monitoraggio
Articolo 73
Comitato di monitoraggio
Gli Stati membri con programmi regionali possono istituire un comitato di monitoraggio nazionale per coordinare l'attuazione di tali programmi in relazione alla disciplina nazionale e all'utilizzo delle risorse finanziarie.
Articolo 74
Responsabilità del comitato di monitoraggio
Il comitato di monitoraggio si accerta delle prestazioni e dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A questo scopo, oltre a svolgere le funzioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio:
è consultato ed emette un parere, prima della pubblicazione del pertinente invito a presentare proposte, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;
esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;
partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma; e
esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.
Articolo 75
Relazione annuale sull'attuazione
CAPO III
Valutazione
Articolo 76
Disposizioni generali
Articolo 77
Valutazione ex ante
Gli Stati membri provvedono affinché il valutatore ex ante sia coinvolto sin dalle prime fasi nell'iter di elaborazione del programma del programma di sviluppo rurale, in particolare all'elaborazione dell'analisi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nella definizione della logica d'intervento e nella fissazione degli obiettivi del programma.
Articolo 78
Valutazione ex post
Nel 2026 lo Stato membro elabora la relazione di valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2026.
Articolo 79
Sintesi delle valutazioni
Le sintesi delle valutazioni ex ante ed ex post a livello dell'Unione sono redatte sotto la responsabilità della Commissione.
Le sintesi delle valutazioni sono ultimate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle rispettive valutazioni.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA
Articolo 80
Regole applicabili alle imprese
Se il presente regolamento prevede un sostegno a forme di cooperazione tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo a forme di cooperazione che rispettino le regole di concorrenza applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 81
Aiuto di Stato
Articolo 82
Finanziamenti nazionali integrativi
I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE sono inseriti dagli Stati membri nel programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera j) e, se sono conformi ai criteri previsti dal presente regolamento, sono approvati dalla Commissione.
TITOLO IX
POTERI DELLA COMMISSIONE E DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Poteri della Commissione
Articolo 83
Esercizio della delega
Articolo 84
Procedura di comitato
CAPO II
Disposizioni comuni
Articolo 85
Scambio di informazioni e documenti
Articolo 86
Trattamento e protezione dei dati personali
Articolo 87
Disposizioni generali sulla PAC
Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 88
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è abrogato.
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1o gennaio 2014.
Articolo 89
Disposizioni transitorie
Per agevolare la transizione dal sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a quello istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, tra l'altro per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post. Tali atti delegati possono anche prevedere condizioni per la transizione dal sostegno allo sviluppo rurale per la Croazia previsto dal regolamento (CE) n. 1085/2006 al sostegno previsto dal presente regolamento.
Articolo 90
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
PARTE I: RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL’UNIONE ALLO SVILUPPO RURALE (2014-2020)
|
(prezzi correnti in EUR) |
||||||||
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
TOTALE 2014-2020 |
|
Belgio |
40 855 562 |
97 243 257 |
109 821 794 |
97 175 076 |
97 066 202 |
102 912 713 |
102 723 155 |
647 797 759 |
|
Bulgaria |
0 |
502 807 341 |
505 020 057 |
340 409 994 |
339 966 052 |
339 523 306 |
338 990 216 |
2 366 716 966 |
|
Repubblica ceca |
0 |
470 143 771 |
503 130 504 |
344 509 078 |
343 033 490 |
323 242 050 |
321 615 103 |
2 305 673 996 |
|
Danimarca |
90 287 658 |
90 168 920 |
136 397 742 |
144 868 072 |
153 125 142 |
152 367 537 |
151 588 619 |
918 803 690 |
|
Germania |
664 601 903 |
1 498 240 410 |
1 685 574 112 |
1 404 073 302 |
1 400 926 899 |
1 397 914 658 |
1 394 588 766 |
9 445 920 050 |
|
Estonia |
103 626 144 |
103 651 030 |
111 192 345 |
122 865 093 |
125 552 583 |
127 277 180 |
129 177 183 |
823 341 558 |
|
Irlanda |
0 |
469 633 941 |
469 724 442 |
313 007 411 |
312 891 690 |
312 764 355 |
312 570 314 |
2 190 592 153 |
|
Grecia |
0 |
907 059 608 |
1 007 736 821 |
703 471 245 |
701 719 722 |
700 043 071 |
698 261 326 |
4 718 291 793 |
|
Spagna |
0 |
1 780 169 908 |
1 780 403 445 |
1 185 553 005 |
1 184 419 678 |
1 183 448 718 |
1 183 394 067 |
8 297 388 821 |
|
Francia |
4 353 019 |
2 336 138 618 |
2 363 567 980 |
1 665 777 592 |
1 668 304 328 |
1 984 761 729 |
1 987 739 983 |
12 010 643 249 |
|
Croazia |
0 |
448 426 250 |
448 426 250 |
282 342 500 |
282 342 500 |
282 342 500 |
282 342 500 |
2 026 222 500 |
|
Italia |
0 |
2 223 480 180 |
2 231 599 688 |
1 493 380 162 |
1 495 583 530 |
1 498 573 799 |
1 501 763 408 |
10 444 380 767 |
|
Cipro |
0 |
28 341 472 |
28 345 126 |
18 894 801 |
18 892 389 |
18 889 108 |
18 881 481 |
132 244 377 |
|
Lettonia |
138 327 376 |
150 968 424 |
153 066 059 |
155 139 289 |
157 236 528 |
159 374 589 |
161 491 517 |
1 075 603 782 |
|
Lituania |
230 392 975 |
230 412 316 |
230 431 887 |
230 451 686 |
230 472 391 |
247 213 599 |
264 151 386 |
1 663 526 240 |
|
Lussemburgo |
0 |
21 385 468 |
21 432 133 |
14 366 484 |
14 415 051 |
14 464 074 |
14 511 390 |
100 574 600 |
|
Ungheria |
0 |
742 851 235 |
737 099 981 |
488 620 684 |
488 027 342 |
487 402 356 |
486 662 895 |
3 430 664 493 |
|
Malta |
0 |
20 905 107 |
20 878 690 |
13 914 927 |
13 893 023 |
13 876 504 |
13 858 647 |
97 326 898 |
|
Paesi Bassi |
87 118 078 |
87 003 509 |
118 496 585 |
118 357 256 |
118 225 747 |
148 107 797 |
147 976 388 |
825 285 360 |
|
Austria |
557 806 503 |
559 329 914 |
560 883 465 |
562 467 745 |
564 084 777 |
565 713 368 |
567 266 225 |
3 937 551 997 |
|
Polonia |
1 569 517 638 |
1 175 590 560 |
1 193 429 059 |
1 192 025 238 |
1 190 589 130 |
1 189 103 987 |
1 187 301 202 |
8 697 556 814 |
|
Portogallo |
577 031 070 |
577 895 019 |
578 913 888 |
579 806 001 |
580 721 241 |
581 637 133 |
582 456 022 |
4 058 460 374 |
|
Romania |
0 |
1 723 260 662 |
1 751 613 412 |
1 186 544 149 |
1 184 725 381 |
1 141 925 604 |
1 139 927 194 |
8 127 996 402 |
|
Slovenia |
118 678 072 |
119 006 876 |
119 342 187 |
119 684 133 |
120 033 142 |
120 384 760 |
120 720 633 |
837 849 803 |
|
Slovacchia |
271 154 575 |
213 101 979 |
215 603 053 |
215 356 644 |
215 106 447 |
214 844 203 |
214 524 943 |
1 559 691 844 |
|
Finlandia |
335 440 884 |
336 933 734 |
338 456 263 |
340 009 057 |
341 593 485 |
343 198 337 |
344 776 578 |
2 380 408 338 |
|
Svezia |
0 |
386 944 025 |
378 153 207 |
249 386 135 |
249 552 108 |
249 710 989 |
249 818 786 |
1 763 565 250 |
|
Regno Unito |
475 531 544 |
848 443 195 |
850 859 320 |
754 569 938 |
754 399 511 |
755 442 113 |
756 171 870 |
5 195 417 491 |
|
Totale UE-28 |
5 264 723 001 |
18 149 536 729 |
18 649 599 495 |
14 337 026 697 |
14 346 899 509 |
14 656 460 137 |
14 675 251 797 |
100 079 497 365 |
|
|
||||||||
|
Assistenza tecnica |
34 130 699 |
34 131 977 |
34 133 279 |
34 134 608 |
34 135 964 |
34 137 346 |
34 138 756 |
238 942 629 |
|
Totale |
5 298 853 700 |
18 183 668 706 |
18 683 732 774 |
14 371 161 305 |
14 381 035 473 |
14 690 597 483 |
14 709 390 553 |
100 318 439 994 |
PARTE 2: RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL’UNIONE ALLO SVILUPPO RURALE (2021 E 2022)
(prezzi correnti in EUR)
|
|
2021 |
►M14 2022 ◄ |
|
Belgio |
101 120 350 |
►M14 82 800 894 ◄ |
|
Bulgaria |
276 362 304 |
►M14 284 028 644 ◄ |
|
Cechia |
317 532 230 |
►M14 267 027 708 ◄ |
|
Danimarca |
155 064 249 |
►M14 136 972 060 ◄ |
|
Germania |
1 635 145 136 |
►M14 1 387 301 738 ◄ |
|
Estonia |
107 500 074 |
►M14 88 031 648 ◄ |
|
Irlanda |
380 591 206 |
►M14 311 641 628 ◄ |
|
Grecia |
776 736 956 |
►M14 651 537 600 ◄ |
|
Spagna |
1 320 014 366 |
►M14 1 081 564 825 ◄ |
|
Francia |
2 342 357 917 |
►M14 2 008 001 070 ◄ |
|
Croazia |
320 884 794 |
►M14 276 679 401 ◄ |
|
Italia |
1 654 587 531 |
►M14 1 355 921 375 ◄ |
|
Cipro |
29 029 670 |
►M14 23 770 514 ◄ |
|
Lettonia |
143 740 636 |
►M14 142 745 173 ◄ |
|
Lituania |
238 747 895 |
►M14 195 495 162 ◄ |
|
Lussemburgo |
13 190 338 |
►M14 11 626 644 ◄ |
|
Ungheria |
476 870 229 |
►M14 384 539 149 ◄ |
|
Malta |
23 852 009 |
►M14 19 334 497 ◄ |
|
Paesi Bassi |
161 088 781 |
►M14 129 378 369 ◄ |
|
Austria |
635 078 708 |
►M14 520 024 752 ◄ |
|
Polonia |
1 297 822 020 |
►M14 1 004 725 539 ◄ |
|
Portogallo |
575 185 863 |
►M14 455 640 620 ◄ |
|
Romania |
1 181 006 852 |
►M14 967 049 892 ◄ |
|
Slovenia |
134 545 025 |
►M14 110 170 192 ◄ |
|
Slovacchia |
318 199 138 |
►M14 234 975 909 ◄ |
|
Finlandia |
432 995 097 |
►M14 354 551 956 ◄ |
|
Svezia |
258 770 726 |
►M14 211 889 741 ◄ |
|
Totale UE |
15 308 020 100 |
►M14 12 697 426 700 ◄ |
|
Assistenza tecnica |
36 969 860 |
►M14 30 272 220 ◄ |
|
Totale |
15 344 989 960 |
►M14 12 727 698 920 ◄ |
ALLEGATO I bis
RIPARTIZIONE PER STATO MEMBRO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 58 BIS
(prezzi correnti in EUR)
|
|
2021 |
2022 |
|
Belgio |
14 246 948 |
33 907 737 |
|
Bulgaria |
59 744 633 |
142 192 228 |
|
Cechia |
54 879 960 |
130 614 305 |
|
Danimarca |
16 078 147 |
38 265 991 |
|
Germania |
209 940 765 |
499 659 020 |
|
Estonia |
18 636 494 |
44 354 855 |
|
Irlanda |
56 130 739 |
133 591 159 |
|
Grecia |
108 072 886 |
257 213 470 |
|
Spagna |
212 332 550 |
505 351 469 |
|
Francia |
256 456 603 |
610 366 714 |
|
Croazia |
59 666 188 |
142 005 526 |
|
Italia |
269 404 179 |
641 181 947 |
|
Cipro |
3 390 542 |
8 069 491 |
|
Lettonia |
24 878 226 |
59 210 178 |
|
Lituania |
41 393 810 |
98 517 267 |
|
Lussemburgo |
2 606 635 |
6 203 790 |
|
Ungheria |
88 267 157 |
210 075 834 |
|
Malta |
2 588 898 |
6 161 577 |
|
Paesi Bassi |
15 513 719 |
36 922 650 |
|
Austria |
101 896 221 |
242 513 006 |
|
Polonia |
279 494 858 |
665 197 761 |
|
Portogallo |
104 599 747 |
248 947 399 |
|
Romania |
204 761 482 |
487 332 328 |
|
Slovenia |
21 684 662 |
51 609 495 |
|
Slovacchia |
48 286 370 |
114 921 561 |
|
Finlandia |
61 931 116 |
147 396 056 |
|
Svezia |
44 865 170 |
106 779 104 |
|
Totale UE |
2 381 748 705 |
5 668 561 918 |
|
Assistenza tecnica (0,25 %) |
5 969 295 |
14 206 922 |
|
Totale |
2 387 718 000 |
5 682 768 840 |
ALLEGATO II
IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO
|
Articolo |
Oggetto |
Importo massimo (in EUR) o aliquota |
|
|
15, par. 8 |
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole |
1 500 |
per consulenza |
|
200 000 |
per triennio per la formazione dei consulenti |
||
|
16, par. 2 |
Attività di informazione e promozione |
70 % |
dei costi ammissibili dell'azione |
|
16, par. 4 |
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari |
3 000 |
per azienda all'anno |
|
17, par. 3 |
Investimenti in immobilizzazioni materiali |
|
Settore agricolo |
|
50 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27. |
||
|
75 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche |
||
|
75 % |
del costo dell'investimento ammissibile in Croazia per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (1) (*1) entro un periodo massimo di quattro anni dalla data dell'adesione, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva |
||
|
75 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo |
||
|
40 % |
►M12
del costo dell’investimento ammissibile in altre regioni Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di ulteriori 35 punti percentuali in caso di finanziamento di interventi tramite i fondi di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 1, che contribuiscono a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, purché tale sostegno non superi il 75 %, e di ulteriori 20 punti percentuali, purché l’aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per: — i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, o che si sono già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno; — gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori; — le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’articolo 32; — gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI; — gli investimenti collegati agli interventi di cui agli articoli 28 e 29 |
||
|
|
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE |
||
|
50 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27 |
||
|
75 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche |
||
|
75 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo |
||
|
40 % |
►M12
|
||
|
17 par. 4 |
Investimenti in immobilizzazioni materiali |
100 % |
Investimenti non produttivi e infrastrutture agricole e forestali |
|
18, par. 5 |
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione |
80 % |
del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori |
|
100 % |
del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati collettivamente da più beneficiari. |
||
|
100 % |
del costo dell'investimento ammissibile per interventi per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali e da eventi catastrofici. |
||
|
19, par. 6 |
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese |
70 000 |
►M12
|
|
70 000 |
per beneficiario ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii) |
||
|
15 000 |
per piccola azienda agricola ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii) |
||
|
23 par. 3 |
Allestimento di sistemi agroforestali |
80 % |
del costo dell'investimento ammissibile per l'allestimento di sistemi agroforestali |
|
26, par. 4 |
Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, nella mobilitazione e nella commercializzazione dei prodotti delle foreste |
65 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate |
|
75 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche |
||
|
75 % |
del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo |
||
|
40 % |
del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni |
||
|
27, par. 4 |
Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori |
10 % |
In percentuale della produzione commercializzata durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento. Il sostegno è decrescente. |
|
100 000 |
Importo massimo annuo in tutti i casi |
||
|
28, par. 8 |
Pagamenti agro-climatico-ambientali |
600 (*1) |
per ettaro/anno per colture annuali |
|
900 (*1) |
per ettaro/anno per colture perenni specializzate |
||
|
450 (*1) |
per ettaro/anno per altri usi della terra |
||
|
200 (*1) |
per unità di bestiame (UB)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono |
||
|
29, par. 5 |
Agricoltura biologica |
600 (*1) |
per ettaro/anno per colture annuali |
|
900 (*1) |
per ettaro/anno per colture perenni specializzate |
||
|
450 (*1) |
per ettaro/anno per altri usi della terra |
||
|
30, par. 7 |
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque |
500 (*1) |
massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni |
|
200 (*1) |
massimo per ettaro/anno |
||
|
50 (*2) |
minimo per ettaro/anno per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (*2) |
||
|
31, par. 3 |
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici |
25 |
minimo per ettaro/anno sulla media dell'area del beneficiario del sostegno |
|
250 (*1) |
massimo per ettaro/anno |
||
|
450 (*1) |
massimo per ettaro/anno nelle zone montane ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2 |
||
|
33, par. 3 |
Benessere degli animali |
500 |
per UB |
|
34, par. 3 |
Servizi ambientali e climatici e salvaguardia della foresta |
200 (*1) |
per ettaro/anno |
|
37, par. 5 |
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante |
70 % |
premio assicurativo dovuto |
|
38, par. 5 |
Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali |
70 % |
costi ammissibili |
|
39, par. 5 |
Strumento di stabilizzazione del reddito |
70 % |
costi ammissibili |
|
(1)
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
(*1)
Detti importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale.
(*2)
L'importo può essere diminuito in casi debitamente motivati tenuto conto di circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale. NB: L'intensità degli aiuti lascia impregiudicate alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. |
|||
ALLEGATO III
PARAMETRI BIOFISICI PER LA DELIMITAZIONE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI
|
PARAMETRO |
DEFINIZIONI |
SOGLIA |
|
CLIMA |
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|
Bassa temperatura (*1) |
Durata del periodo vegetativo (numero di giorni) definita dal numero di giorni con temperatura media giornaliera > 5 °C (LGPt5), oppure |
≤ 180 giorni |
|
Tempo termico totale (grado-giorni) per il periodo vegetativo, definito dalla temperatura media giornaliera > 5 °C. |
≤ 1 500 grado-giorni |
|
|
Siccità |
Rapporto tra precipitazione annua (P) ed evapotraspirazione potenziale annua (ETP) |
P/PET ≤ 0.5 |
|
CLIMA E SUOLO |
||
|
Eccessiva umidità del suolo |
Numero di giorni con livello pari o superiore alla capacità del terreno |
≥ 230 giorni |
|
SUOLO |
||
|
Scarso drenaggio del suolo (*1) |
Zone con terreno saturo d'acqua per un periodo considerevole dell'anno |
Terreno bagnato fino a una profondità di 80 cm per oltre 6 mesi o fino a 40 cm per oltre 11 mesi, oppure Suolo poco o estremamente poco drenato, oppure Profilo di colore dei suoli a gley fino a 40 cm dalla superficie |
|
Problemi di tessitura e pietrosità (*1) |
Relativa abbondanza di frazioni di argilla, limo, sabbia, sostanza organica (% in peso) e materiale grossolano (% in volume) |
≥ 15 % in volume del soprassuolo è costituito da materiale grossolano (compresi affioramenti rocciosi e depositi morenici), oppure |
|
classe di tessitura in metà o più (cumulativamente) dei 100 cm della superficie del suolo sabbiosa, franco sabbiosa, definita come segue: % limo + (2 × % argilla) ≤ 30 %, oppure |
||
|
Classe di tessitura del soprassuolo argillosa pesante (≥ 60 % argilla), oppure |
||
|
Suolo organico (sostanza organica ≥ 30 %) di almeno 40 cm, oppure |
||
|
Il soprassuolo contiene 30 % o più di argilla, e ci sono proprietà vertiche fino a 100 cm di profondità |
||
|
Scarsa profondità radicale |
Profondità (cm) dalla superficie del suolo alla roccia dura coerente o allo strato solido |
≤ 30 cm |
|
Proprietà chimiche mediocri (*1) |
Presenza di sali, sodio scambiabile, forte acidità |
Salinità: ≥ 4 decisiemens per metro (dS/m) nel soprassuolo, oppure |
|
Sodicità: percentuale di sodio scambiabile (ESP) di ≥ 6 in metà o più (cumulativamente) dei 100 cm dello strato della superficie del suolo, oppure |
||
|
Acidità del suolo: pH ≥ 5 (in acqua) nel soprassuolo |
||
|
TERRENO |
||
|
Forte pendenza |
Dislivello rispetto alla distanza planimetrica (%) |
≥ 15 % |
|
(*1)
Gli Stati membri devono soltanto controllare l'adempimento di questo parametro rispetto a quelli delle soglie pertinenti alla situazione specifica di una zona. |
||
ALLEGATO IV
ELENCO INDICATIVO DI MISURE E INTERVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER I SOTTOPROGRAMMI TEMATICI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
Giovani agricoltori:
Piccole aziende agricole:
Investimenti in attività extra-agricole
Zone montane:
Filiere corte:
Donne nelle zone rurali;
Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi nonché biodiversità:
ALLEGATO V
CONDIZIONALITÀ EX ANTE PER LO SVILUPPO RURALE
1. CONDIZIONALITÀ CONNESSE ALLE PRIORITÀ
|
Priorità dell'UE per lo SR/RDC Obiettivo tematico (OT) |
Valutazione ex ante |
Criteri di adempimento |
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Priorità SR 3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi inerenti all'agricoltura OT 5: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi |
3.1. Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico. |
— È stata predisposta una valutazione nazionale o regionale dei rischi recante i seguenti elementi: — — la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi; — la descrizione di scenari monorischio e multirischio; — la considerazione di eventuali strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici. |
|
Priorità SR 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste |
4.1 Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013. |
— Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi; |
|
OT 5: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi |
4.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del presente regolamento. |
— i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del presente regolamento sono specificati nei programmi; |
|
OT 6: preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse |
4.3 Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini dell'articolo 28 del presente regolamento. |
— i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi. |
|
Priorità SR 5: incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale OT 4: incentivare il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori OT 6: Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso sostenibile delle risorse |
5.1 Efficienza energetica: Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici. |
— Le azioni sono: — — misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); — misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE; — misure per garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2); — misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che i clienti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. |
|
5.2 Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi. |
— Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione; |
|
|
5.3 Energie rinnovabili realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili (4). |
— Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE; — lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE. |
|
|
Priorità SR 6: promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali OT 2: Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga) |
6. Infrastruttura di reti di nuova generazione): esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili. |
— Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: — — un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati; — modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro; — misure per stimolare gli investimenti privati. |
|
(1)
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153del 18.6.2010, pag. 13)
(2)
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(3)
Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64).
(4)
Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16). |
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ALLEGATO VI
ELENCO INDICATIVO DI MISURE AVENTI RILEVANZA PER UNA O PIÙ DELLE PRIORITÀ DELL'UNIONE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE
|
Articolo 15 |
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole |
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Articolo 17 |
Investimenti in immobilizzazioni materiali |
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Articolo 19 |
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese |
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Articolo 35 |
Cooperazione |
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Articoli 42 - 44 |
LEADER |
|
Articolo 14 |
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione |
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Articolo 26 |
Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. |
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Articolo 16 |
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari |
|
Articolo 18 |
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione |
|
Articolo 24 |
Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici |
|
Articolo 27 |
Costituzione di associazioni di produttori |
|
Articolo 33 |
Benessere degli animali |
|
Articolo 36 |
Gestione del rischio |
|
Articolo 37 |
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante |
|
Articolo 38 |
Fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le fitopatie e per le emergenze ambientali |
|
Articolo 39 |
Strumento di stabilizzazione del reddito |
|
Articolo 21, paragrafo 1, lettera a) |
Forestazione e imboschimento |
|
Articolo 21, paragrafo 1, lettera b) |
Allestimento di sistemi agroforestali |
|
Articolo 21, paragrafo 1, lettera d) |
Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale nonché la mitigazione dei potenziali ecosistemi forestali |
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Articolo 28 |
Pagamenti agro-climatico-ambientali |
|
Articolo 29 |
Agricoltura biologica |
|
Articolo 30 |
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua |
|
Articoli 31-32 |
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici |
|
Articolo 34 |
Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste |
|
Articolo 20 |
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali |
|
Articoli 42 - 44 |
LEADER |
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
( 3 ) Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
( 6 ) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
( 7 ) Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1).
( 8 ) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).
( 9 ) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).
( 10 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del, 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del consiglio. (Cfr. pag. 671 della presente Gazzetta ufficiale).
( 11 ) Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 28.12.2020, pag. 1).
( 12 ) Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturale per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1). ◄
( 13 ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
( 14 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
( 15 ) Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 23).
( 16 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).