02013R1305 — IT — 26.06.2020 — 009.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

  L 347

865

20.12.2013

 M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 994/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2014

  L 280

1

24.9.2014

 M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2014

  L 367

16

23.12.2014

 M4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/791 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 2015

  L 127

1

22.5.2015

 M5

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/142 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2015

  L 28

8

4.2.2016

►M6

REGOLAMENTO (UE) 2017/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017

  L 129

1

19.5.2017

►M7

REGOLAMENTO (UE) 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017

  L 350

15

29.12.2017

►M8

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/162 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2017

  L 30

6

2.2.2018

►M9

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/71 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2018

  L 16

1

18.1.2019

►M10

REGOLAMENTO (UE) 2019/288 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 febbraio 2019

  L 53

14

22.2.2019

►M11

REGOLAMENTO (UE) 2020/872 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2020

  L 204

1

26.6.2020


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 130, 19.5.2016, pag.  1 (1305/2013)




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REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio



TITOLO I

OBIETTIVI E STRATEGIA



CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1.  Il presente regolamento stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR") e istituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013. Esso definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Esso delinea il contesto strategico della politica di sviluppo rurale e definisce le misure da adotta al fine di attuare la politica di sviluppo rurale. Inoltre, esso stabilisce norme concernenti la programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione e norme che assicurano il coordinamento tra il FEASR e altri strumenti dell'Unione.

2.  Il presente regolamento integra le disposizioni della parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di "programma", "intervento", "beneficiario", "strategia di sviluppo locale guidato dalla comunità", "spesa pubblica", "PMI", "intervento ultimato", e "strumenti finanziari" di cui all'articolo 2 e di "regioni meno sviluppate" e "regioni in transizione" come stabilite all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) 

"programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento delle parti interessate, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

b) 

"regione": unità territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

c) 

"misura": una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

d) 

"aliquota di sostegno": l'aliquota del contributo pubblico al finanziamento di un intervento;

e) 

"costo di transazione": un costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso o non incluso nei costi o nel mancato guadagno, che sono compensati direttamente e che può essere calcolato sulla base di un costo standard;

f) 

"superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

g) 

"perdita economica": qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in conseguenza di misure eccezionali da lui prese per ridurre l'offerta sul mercato in questione o qualsiasi calo consistente della produzione;

h) 

"avversità atmosferica": un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

i) 

"epizoozie": malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 2009/470/CE del Consiglio ( 3 );

j) 

"emergenza ambientale": un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, ma che non comprende i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico;

k) 

"calamità naturale": un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;

l) 

"evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;

m) 

"filiera corta": una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

▼M7

n) 

"giovane agricoltore": una persona di età non superiore a 40anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica;

▼B

o) 

"obiettivi tematici": gli obiettivi tematici definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

p) 

"quadro strategico comune" ("QSC"): il quadro strategico comune di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

q) 

"polo": un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese "start-up", piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;

r) 

"foresta": un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico ai sensi del paragrafo 2;

▼M7

s) 

"data di insediamento": la data in cui il richiedente esegue o completa una o più azioni connesse all'insediamento di cui alla lettera n).

▼B

2.  Uno Stato membro o una regione può scegliere di applicare una definizione di foresta diversa rispetto a quella di cui al paragrafo 1, lettera r), basata sul diritto nazionale vigente o su un sistema di inventario esistente. Gli Stati membri o le regioni forniscono tale definizione nel programma di sviluppo rurale;

3.  Al fine di assicurare un approccio coerente nel trattamento dei beneficiari e di tener conto della necessità di un periodo di adattamento, per quanto riguarda la definizione di giovane agricoltore stabilita al paragrafo 1, lettera n), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori e alla fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali.



CAPO II

Missione, obiettivi e priorità

Articolo 3

Missione

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo. Esso contribuisce, altresì allo sviluppo di territori rurali.

Articolo 4

Obiettivi

Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale, comprese le attività nel settore alimentare e non alimentare, nonché forestale, contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) 

stimolare la competitività del settore agricolo;

b) 

garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;

c) 

realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Articolo 5

Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC:

1) 

promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) 

stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

b) 

rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;

c) 

incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;

2) 

potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) 

migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

b) 

favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;

3) 

promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) 

migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

b) 

sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;

4) 

preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) 

salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

b) 

migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

c) 

prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5) 

incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) 

rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

b) 

rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

c) 

favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

d) 

ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

e) 

promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

6) 

adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) 

favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;

b) 

stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

c) 

promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Tutte le priorità suelencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. I programmi possono riguardare meno di sei priorità se giustificato in base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e a una valutazione ex ante. Ciascun programma riguarderà almeno quattro priorità. Quando uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, quello nazionale può riguardare meno di quattro priorità.

Altri aspetti specifici possono essere inclusi nei programmi al fine di perseguire una delle priorità, se ciò è giustificato e misurabile.



TITOLO II

PROGRAMMAZIONE



CAPO I

Contenuto della programmazione

Articolo 6

Programmi di sviluppo rurale

1.  Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III. Il sostegno del FEASR è volto alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo rurale perseguiti attraverso le priorità dell'Unione.

2.  Uno Stato membro può presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio o una serie di programmi regionali. In alternativa, esso può presentare, in casi debitamente motivati, un programma nazionale e una serie di programmi regionali. Se uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, le misure e/o i tipi di interventi sono programmati a livello nazionale o regionale, ed è garantita la coerenza tra le strategie dei programmi nazionali e regionali.

3.  Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare, per approvazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto.

Discipline nazionali di Stati membri che presentano programmi regionali possono anche contenere una tabella che riassuma, per regione e per anno, il contributo totale del FEASR allo Stato membro interessato per l'intero periodo di programmazione.

Articolo 7

Sottoprogrammi tematici

1.  Al fine di contribuire alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze. Tali sottoprogrammi tematici possono riguardare, tra l'altro:

a) 

i giovani agricoltori;

b) 

le piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 2, terzo comma;

c) 

le zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 2;

d) 

le filiere corte;

e) 

le donne nelle zone rurali;

f) 

la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché la biodiversità.

Nell'allegato IV figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico.

2.  I sottoprogrammi tematici possono anche rispondere a specifiche esigenze connesse alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona rurale.

3.  Per gli interventi sostenuti nel quadro di sottoprogrammi tematici concernenti le piccole aziende agricole e le filiere corte, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché la biodiversità, le aliquote di sostegno di cui all'allegato II possono essere maggiorate di un ulteriore 10 %. Per i giovani agricoltori e le zone montane, le aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate secondo quanto disposto nell'allegato II. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90 %.

Articolo 8

Contenuto dei programmi di sviluppo rurale

1.  Oltre agli elementi di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ciascun programma di sviluppo rurale comprende:

a) 

la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) 

un’analisi SWOT della situazione e un’identificazione dei bisogni che il programma intende soddisfare nella zona geografica coperta dal programma.

L'analisi è strutturata intorno alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Le specifiche esigenze relative all'innovazione, all'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi sono determinate trasversalmente alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, in modo da individuare risposte adeguate in questi tre campi a livello di ciascuna priorità;

c) 

una descrizione della strategia che dimostri:

i) 

la fissazione di obiettivi appropriati per ciascuno degli aspetti specifici delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, basati sugli indicatori comuni di cui all'articolo 69 e, ove necessario, di indicatori specifici del programma;

ii) 

la selezione di un pertinente assortimento di misure in relazione a ciascuno degli aspetti specifici delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, fondate su un'oculata logica d'intervento sostenuta dalla valutazione ex ante di cui alla lettera a) e dall'analisi di cui alla lettera b);

iii) 

che la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure del programma è giustificata e idonea a realizzare gli obiettivi prefissati;

iv) 

che le particolari esigenze connesse a specifiche condizioni a livello regionale o subregionale sono prese in considerazione e concretamente affrontate mediante insiemi di misure appositamente concepiti o sottoprogrammi tematici;

v) 

che il programma contiene un approccio appropriato all'innovazione nell'intento di realizzare le priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale, incluso il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, all'ambiente, comprese le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi;

vi) 

che sono state prese disposizioni per assicurare una sufficiente capacità di consulenza sui requisiti normativi e su azioni connesse all'innovazione;

d) 

per ciascuna precondizione stabilita in conformità dell'articolo 19 dell'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per le precondizioni generali e in conformità all'allegato V del presente regolamento, una valutazione di quali precondizioni siano applicabili al programma e di quali di esse siano soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma. Qualora le precondizioni applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle misure da adottare, degli organismi competenti e un calendario di tali misure conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

e) 

una descrizione del quadro di riferimento dei risultati elaborato ai fini dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

f) 

una descrizione di ciascuna delle misure selezionate;

g) 

il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri forniscono risorse sufficienti a soddisfare i bisogni che sono stati individuati e ad assicurare un monitoraggio e una valutazione appropriati;

h) 

un piano di finanziamento comprendente:

i) 

una tabella recante, secondo il disposto dell'articolo 58, paragrafo 4, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Se del caso, all'interno di questo contributo globale vanno distinti gli stanziamenti destinati alle regioni meno sviluppate e i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con il quadro finanziario pluriennale;

▼M7

ii) 

una tabella recante, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR, per il tipo di intervento di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 39 bis e per l'assistenza tecnica, il contributo totale dell'Unione preventivato e l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile. Se del caso, l'aliquota di sostegno del FEASR è scomposta tra le regioni meno sviluppate e le altre regioni;

▼B

i) 

un piano di indicatori suddiviso per aspetti specifici che indichi gli obiettivi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto i) nonché i prodotti previsti e le spese preventivate di ciascuna misura di sviluppo prescelta in relazione a un corrispondente aspetto specifico;

j) 

se del caso, una tabella relativa ai finanziamenti nazionali integrativi per misura ai sensi dell'articolo 82;

k) 

se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 88, paragrafo 1, che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi;

l) 

informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, e dai Fondi strutturali e d'investimento europei ("ESI");

m) 

le modalità di attuazione del programma, segnatamente:

i) 

la designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e, per informazione, una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo di ciascuna di esse;

ii) 

una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione del comitato di monitoraggio;

iii) 

le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente attraverso la rete rurale nazionale di cui all'articolo 54;

iv) 

una descrizione dell'approccio che stabilisce i principi per l'introduzione dei criteri di selezione degli interventi e delle strategie di sviluppo locale e che tiene conto dei pertinenti obiettivi; in tale contesto, gli Stati membri possono dare priorità alle PMI connesse al settore agricolo e forestale;

v) 

in materia di sviluppo locale, ove appropriato, una descrizione dei meccanismi volti a garantire la coerenza tra le attività previste nel quadro delle strategie di sviluppo locale, la misura di cooperazione di cui all'articolo 35 e la misura "servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" di cui all'articolo 20, che include i collegamenti tra città e campagna;

n) 

le iniziative intraprese per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e una sintesi dei risultati delle consultazioni con i partner stessi;

o) 

se del caso, la struttura della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 3 e le disposizioni per la gestione della rete stessa, che costituiscono la base del piano d'azione annuale.

2.  Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici, ciascuno di questi comprende:

a) 

una specifica analisi della situazione basata sulla metodologia SWOT e un'identificazione dei bisogni che il sottoprogramma intende soddisfare;

b) 

gli obiettivi specifici perseguiti a livello di sottoprogramma e una selezione di misure basata su una definizione precisa della logica d'intervento del sottoprogramma e corredata di una valutazione del contributo auspicato di tali misure al conseguimento degli obiettivi;

c) 

un piano di indicatori specifico e distinto, recante i prodotti previsti e le spese preventivate di ciascuna misura di sviluppo rurale prescelta in relazione a un corrispondente aspetto specifico.

3.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei programmi di sviluppo rurale e norme relative al contenuto delle discipline nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.



CAPO II

Preparazione, approvazione e modifica dei programmi di sviluppo rurale

Articolo 9

Precondizioni

Oltre alle precondizioni generali di cui all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le precondizioni di cui all'allegato V del presente regolamento si applicano alla programmazione del FEASR se pertinenti ed applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma.

Articolo 10

Approvazione dei programmi di sviluppo rurale

1.  Per ciascun programma di sviluppo rurale gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 8.

2.  Ciascun programma di sviluppo rurale è approvato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.

Articolo 11

Modifica dei programmi di sviluppo rurale

Le richieste degli Stati membri di modifica dei programmi sono approvate conformemente alle procedure seguenti:

a) 

La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, sulla richiesta di modifica dei programmi concernenti:

i) 

un cambiamento nella strategia di programma con modifica superiore al 50 % dell'obiettivo quantificato legato ad un aspetto specifico;

ii) 

una variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure;

iii) 

una variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma;

b) 

La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, le richieste di modifica dei programmi in tutti gli altri casi. Queste riguardano, in particolare:

i) 

l'introduzione o la revoca di misure o di interventi;

ii) 

le modifiche della descrizione delle misure e delle condizioni di ammissibilità;

iii) 

uno storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR;

Tuttavia, per le finalità di cui alla lettera b), punti i) e ii) e alla lettera b), punto iii), laddove il trasferimento di fondi riguarda meno del 20 % della dotazione di una misura e meno del 5 % del totale del contributo FEASR al programma, l'approvazione è ritenuta concessa se la Commissione non ha preso una decisione riguardo alla richiesta dopo che sono trascorsi 42 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Tale termine non include il periodo a decorrere dal giorno seguente alla data in cui la Commissione ha inviato le proprie osservazioni allo Stato membro e finisce il giorno in cui lo Stato membro ha risposto alle osservazioni.

c) 

L'approvazione della Commissione non è richiesta per le correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali modifiche.

Articolo 12

Procedure e scadenze

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti le procedure e le scadenze per:

a) 

l'approvazione dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali;

b) 

la presentazione e l'approvazione delle proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale e delle proposte di modifica delle discipline nazionali, compresa l'entrata in vigore e la frequenza con la quale devono essere presentate durante il periodo di programmazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.



TITOLO III

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE



CAPO I

Misure

Articolo 13

Misure

Ciascuna misura di sviluppo rurale è programmata per contribuire specificamente alla realizzazione di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Nell'allegato VI è riportato un elenco indicativo di misure di particolare rilevanza per le priorità dell'Unione.

Articolo 14

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché le visite di aziende agricole e forestali.

2.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione.

3.  Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

▼M7

4.  Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno può coprire anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario.

▼B

5.  Al fine di garantire una chiara distinzione tra programmi di scambi e visite nel settore agricolo e forestale e altre iniziative analoghe previste da altri regimi dell'Unione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 per quanto riguarda la durata e i contenuti dei programmi di scambi interaziendali nel settore agricolo e forestale e delle visite di aziende agricole e forestali.

6.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti le modalità di pagamento delle spese dei partecipanti, anche mediante il ricorso ad attestazioni o ad altre forme analoghe.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

Articolo 15

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di:

a) 

aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento;

b) 

promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

c) 

promuovere la formazione dei consulenti.

▼M7

2.  Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione o l'autorità di gestione. Se il beneficiario è l'autorità di gestione, il prestatore dei servizi di consulenza o di formazione è selezionato da un organismo funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.

3.  Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I prestatori di consulenza nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta a organismi sia pubblici che privati. Tale procedura di selezione deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti di interessi.

▼B

Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

▼M7

3 bis.  Ai fini del presente articolo, gli Stati membri effettuano, conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, tutti i controlli a livello di prestatore di servizi di consulenza o di formazione.

▼B

4.  La consulenza prestata a singoli agricoltori, ai giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, e ad altri gestori del territorio è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

a) 

gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) 

se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;

c) 

le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell’imprenditorialità;

d) 

i requisiti definiti dagli Stati membri, per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;

e) 

i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE; oppure

f) 

se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;

g) 

la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

►C1  Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni e, in particolare, le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. ◄ Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

5.  La consulenza prestata ai silvicoltori verte, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

6.  La consulenza prestata alle PMI può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.

7.  Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

8.  Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato II. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione.

Articolo 16

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

▼M7

1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda la nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori a:

▼B

a) 

regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:

i) 

regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

ii) 

regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( 5 );

iii) 

regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );

iv) 

regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio ( 7 );

v) 

parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.

b) 

regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i) 

la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

— 
caratteristiche specifiche del prodotto,
— 
particolari metodi di produzione, oppure
— 
una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
ii) 

il regime è aperto a tutti i produttori;

iii) 

il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) 

i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; oppure

c) 

regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

▼M7

2.  Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In deroga all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali attività possono essere svolte solo nel mercato interno.

3.  Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Ai fini del presente paragrafo, per «costi fissi» si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

Ai fini del presente articolo, per «agricoltore» si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.

▼B

4.  Il sostegno è limitato alle aliquote di sostegno e agli importi nell'allegato II.

5.  Al fine di tener conto di nuove normative dell'Unione che potrebbero pregiudicare il sostegno nell'ambito della presente misura e di garantire la coerenza con altri strumenti dell'Unione relativi alla promozione di misure agricole e prevenire distorsioni della concorrenza, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 che concernono gli specifici regimi dell'Unione rientranti nel disposto del paragrafo 1, lettera a) e le caratteristiche delle associazioni di produttori e delle tipologie di interventi che possono ricevere un sostegno a norma del paragrafo 2, le condizioni che impediscano la distorsione della concorrenza e prevengono la discriminazione nei confronti di taluni prodotti e le condizioni sulla base delle quali marchi commerciali devono essere esclusi dal sostegno.

Articolo 17

Investimenti in immobilizzazioni materiali

1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:

a) 

migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;

▼M7

b) 

riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra in detto allegato, purché l'investimento contribuisca al perseguimento di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

▼B

c) 

riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; oppure

d) 

siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal presente regolamento, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.

2.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori.

Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, gli Stati membri indirizzano il sostegno alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale "potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste".

3.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato II. Per i giovani agricoltori, dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per gli investimenti collettivi, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori, e per i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32, per gli investimenti collegati agli interventi di cui agli articoli 28 e 29 e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato II. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90 %.

4.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) è soggetto alle aliquote di sostegno indicate nell'allegato II.

▼M7

5.  Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento che figura nel programma di sviluppo rurale o fino a che siano completate le azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4.

▼B

6.  Qualora il diritto dell'Unione imponga agli agricoltori nuovi obblighi, il sostegno può essere concesso per investimenti effettuati al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda agricola.

Articolo 18

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a) 

investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;

b) 

investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici.

2.  Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori. Può essere concesso anche a enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

3.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio ( 8 ) per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato.

4.  Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico.

Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

5.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) è limitato alle aliquote di sostegno massime di cui all'allegato II.

Articolo 19

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a) 

aiuti all'avviamento di imprese per:

i) 

i giovani agricoltori;

ii) 

attività extra-agricole nelle zone rurali;

iii) 

lo sviluppo di piccole aziende agricole;

b) 

investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole;

c) 

pagamenti annuali o pagamenti una tantum agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ("il regime per i piccoli agricoltori") e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore;

2.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori.

Il sostegno di cui del paragrafo 1, la lettera a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o a microimprese e piccole imprese nonché a persone fisiche nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso alle microimprese e piccole imprese, nonché a persone fisiche nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c) è concesso agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, siano ammissibili al detto regime da almeno un anno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020 o calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento una tantum.

3.  Può essere considerata "coadiuvante familiare" qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.

▼M7

4.  La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata al più tardi 24 mesi dopo la data di insediamento.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.

Il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori si conformino all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

Gli Stati membri definiscono la o le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), nei programmi di sviluppo rurale.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario o azienda per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

▼M7

4 bis.  In deroga all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente articolo può essere erogato anche sotto forma di strumenti finanziari o combinando sovvenzioni e strumenti finanziari.

▼M7

5.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è erogato in almeno due rate. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.

▼B

6.  L'importo massimo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è indicato nell'allegato I. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.

7.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120 % del pagamento annuale che il beneficiario può percepire in virtù del regime per i piccoli agricoltori.

8.  Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 che stabiliscono il contenuto minimo dei piani aziendali e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 20

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare:

a) 

la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;

b) 

investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico;

c) 

l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

d) 

investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;

e) 

investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala;

f) 

studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;

g) 

investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

2.  Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso saranno stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione.

3.  Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

▼M7

4.  I paragrafi 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

▼B

Articolo 21

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda:

a) 

forestazione e imboschimento;

b) 

allestimento di sistemi agroforestali;

c) 

prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;

d) 

investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;

e) 

investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

▼C1

2.  Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da 22 a 26 non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 )e delle regioni ultraperiferiche francesi.

▼B

Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993

Articolo 22

Forestazione e imboschimento

▼C1

1.  Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a gestori fondiari pubblici e privati, nonché a loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

▼B

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

2.  La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfare requisiti ambientali minimi. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.

3.  Al fine di assicurare che l'imboschimento di terreni agricoli sia in linea con gli obiettivi della politica ambientale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo alla definizione dei requisiti ambientali minimi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

▼M7

Articolo 23

Allestimento, rigenerazione o rinnovamento di sistemi agroforestali

1.  Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto, rigenerazione e/o rinnovamento e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.

▼B

2.  Ai fini del presente articolo, per "sistema agroforestale" si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero minimo e massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche e ambientali locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno.

3.  Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Articolo 24

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

1.  Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), è concesso a silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi:

a) 

creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;

b) 

interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;

c) 

installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione; nonché

d) 

ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici.

2.  Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, il programma recherà l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.

Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 indicante gli obiettivi di prevenzione.

Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi.

3.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d) è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato.

4.  Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

Articolo 25

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

1.  Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), è concesso a persone fisiche, silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi.

2.  Gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Articolo 26

Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

▼C1

1.  Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), è concesso a silvicoltori privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013 e delle regioni ultraperiferiche francesi, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI.

▼B

2.  Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono motivati in relazione ai previsti miglioramenti delle foreste in una o più aziende e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

3.  Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

4.  Il sostegno è limitato alle aliquote massime indicate nell'allegato II.

Articolo 27

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:

a) 

l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;

b) 

la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;

c) 

la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché

d) 

altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

2.  Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI.

Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

3.  Il sostegno è concesso sulla base di un piano aziendale sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori ed è decrescente. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione o organizzazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni o organizzazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

4.  Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

5.  Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel regolamento (UE) n. 1308/2013 ( 10 ).

Articolo 28

Pagamenti agro-climatico-ambientali

1.  Gli Stati membri, ai sensi della presente disposizione, rendono il sostegno disponibile nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali e locali. Questa misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima. Il suo inserimento nei programmi di sviluppo rurale è obbligatorio a livello nazionale e/o regionale.

2.  Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento. I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

3.  I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.

4.  Gli Stati membri si adoperano per garantire che alle persone che realizzano interventi nell'ambito della presente misura siano fornite le conoscenze e le informazioni necessarie per l'esecuzione di tali interventi. Essi possono perseguire tale intento, tra l'altro, mediante consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o possono subordinare la concessione del sostegno nell'ambito della presente misura a un'adeguata formazione.

5.  Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.

6.  I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori o da associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio, il massimale è del 30 %.

▼M7

Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che realizzano il tipo di intervento in questione.

▼B

In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso forfettariamente o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale delle superfici, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

7.  Se necessario, al fine di garantire l'efficiente applicazione della misura gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, per selezionare i beneficiari.

8.  Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato II.

Il sostegno nell'ambito della presente misura non può essere concesso per impegni che beneficiano della misura "agricoltura biologica".

▼M7

9.  Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, comprese le risorse non autoctone, per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2.

▼B

10.  Affinché gli impegni agro-climatico-ambientali siano conformi alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo:

a) 

alle condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivazione dell'allevamento;

b) 

alle condizioni applicabili agli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica; e

c) 

alla definizione degli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 9.

▼C1

11.  Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 6, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, anche in caso di misure equivalenti previste dall'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

▼B

Articolo 29

Agricoltura biologica

▼M7

1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.

▼C1

2.  Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

▼B

3.  Gli impegni assunti nell'ambito della presente disposizione hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è concesso per la conversione all'agricoltura biologica, gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni riguardanti il mantenimento e direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.

4.  I pagamenti sono erogati annualmente e compensano, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30 %.

▼M7

Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che attuano il tipo di sottomisura in questione.

▼B

5.  Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

6.  Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83. che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare.

Articolo 30

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua

1.  Il sostegno previsto dalla presente misura è erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE e della direttiva quadro sulle acque.

▼M7

Nel calcolare i pagamenti correlati al sostegno di cui al primo comma, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che attuano il tipo di sottomisura in questione.

▼B

2.  Il sostegno è concesso agli agricoltori e ai silvicoltori privati nonché alle associazioni di silvicoltori privati. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio.

3.  Il sostegno agli agricoltori in relazione alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è concesso unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c),punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4.  Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva quadro sulle acque è concesso unicamente per specifici requisiti che:

a) 

sono stati introdotti dalla direttiva quadro sulle acque, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare le altre normative dell'Unione in materia di protezione delle acque;

b) 

vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

c) 

vanno al di là del livello di protezione offerto dal diritto dell'Unione vigente al momento dell'adozione della direttiva quadro sulle acque, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva, nonché

d) 

richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.

5.  I requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 sono specificati nel programma.

6.  Le indennità sono concesse per le seguenti zone:

a) 

le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

b) 

altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali aree non superino, per programma di sviluppo rurale, il 5 % delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio;

c) 

le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva quadro sulle acque.

7.  Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato II.

8.  Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 1, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare.

Articolo 31

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

1.  Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

▼C1

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

▼B

Nel calcolare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, gli Stati membri possono, quando ciò sia debitamente giustificato, diversificare il livello dei pagamenti tenendo conto:

— 
della gravità del vincolo permanente identificato che pregiudica le attività agricole;
— 
del sistema agricolo.

▼M7

2.  Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.

▼B

3.  Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimo e massimo di cui all'allegato I. Detti importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenendo conto di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

4.  Gli Stati membri dispongono che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda da definirsi nel programma salvo se l'indennità riguarda soltanto il pagamento minimo annuale per ettaro di cui all'allegato II.

In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la degressività delle indennità al livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni a condizione che:

a) 

il diritto nazionale preveda che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale; e

b) 

tali singoli membri abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

▼M7

5.  Oltre alle indennità di cui al paragrafo 2, tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013. Per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di quattro anni. Tale periodo decorre dalla data di completamento della delimitazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, e comunque al più tardi nel 2019. Tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007-2013 conformemente all'articolo 36, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, fino ad arrivare a non oltre il 20 % al più tardi nel 2020. Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a tale livello fino al termine del periodo di graduale soppressione.

▼M10

In deroga al primo comma, se le indennità decrescenti sono erogate soltanto a partire dall'anno 2019, tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020. Il livello delle indennità dovrebbe essere fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del livello iniziale.

▼B

Una volta completata la delimitazione, i beneficiari delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste dalla presente misura.

▼M1

6.  La Croazia può, a norma della presente misura, concedere pagamenti ai beneficiari delle zone designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, anche nel caso in cui non sia stata completata l'analisi minuziosa di cui al terzo comma di detto paragrafo. L'analisi minuziosa è completata entro il 31 dicembre 2014 al più tardi. I beneficiari delle zone le quali non risultano più ammissibili a seguito del completamento dell'analisi minuziosa, non ricevono più indennità a norma della presente misura.

▼B

Articolo 32

Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

1.  Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 classificandole come segue:

a) 

zone montane;

b) 

zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, nonché

c) 

altre zone soggette a vincoli specifici.

2.  Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 31, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

a) 

all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;

b) 

in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

Le zone situate a nord del 62o parallelo e talune zone limitrofe sono considerate zone montane.

3.  Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 31, le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III al valore soglia indicato.

Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello delle unità amministrative locali (livello LAU 2) o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa distinta.

Quando delimitano le zone di cui al presente paragrafo, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi ai sensi del primo comma, pur essendo documentati, sono stati superati mediante investimenti o attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

▼C1

4.  Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

▼B

Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie dello Stato membro interessato.

Sono inoltre ammissibili alle indennità di cui al presente paragrafo le zone in cui:

— 
almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno due dei criteri elencati nell'allegato III, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20 % del valore soglia indicato, oppure
— 
almeno il 60 % della superficie agricola è costituito da zone che soddisfano almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III al valore soglia indicato, e da altre zone che soddisfano almeno due dei criteri elencati nell'allegato III, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20 % del valore soglia indicato.

Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello LAU 2 o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa definibile. Quando delimitano le zone di cui al presente comma, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa descritta all'articolo 32, paragrafo 3. Per calcolare il limite del 10 % di cui al secondo comma si tiene conto delle zone considerate ammissibili ai sensi del presente comma.

▼C1

In deroga a quanto precede, il secondo comma non si applica agli Stati membri il cui intero territorio è stato considerato zona soggetta a svantaggi specifici a norma dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (CE) n. 1257/1999.

▼B

5.  Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale:

a) 

la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2 e 4;

b) 

la nuova delimitazione delle zone di cui al paragrafo 3.

Articolo 33

Benessere degli animali

▼M7

1.  I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.

▼B

2.  I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

I suddetti impegni hanno una durata da uno a sette anni, rinnovabile.

3.  I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per l'impegno.

Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.

4.  Affinché gli impegni per il benessere degli animali siano conformi alla politica generale dell'Unione in materia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo alla definizione degli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali devono introdurre criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione.

Articolo 34

Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste

1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori pubblici e privati e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali e climatici. Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.

Per le aziende forestali al di sopra di una determinata soglia di dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

2.  I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni.

3.  I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni silvoambientali. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato II.

In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

4.  Può essere concesso un sostegno a soggetti pubblici e privati per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, per interventi non contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3.

5.  Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo ai tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 35

Cooperazione

1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:

a) 

rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;

b) 

la creazione di poli e di reti;

c) 

la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56.

2.  La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti:

a) 

progetti pilota;

b) 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale;

c) 

cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;

d) 

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;

e) 

attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

f) 

azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;

g) 

approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;

h) 

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali;

i) 

attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (UE) n. 1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

j) 

stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;

k) 

diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.

3.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Il sostegno per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

4.  I risultati dei progetti pilota di cui al paragrafo 2, lettera a), e degli interventi di cui al paragrafo 2, lettera b), realizzati da singoli operatori secondo il disposto del paragrafo 3 sono divulgati.

5.  Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1:

a) 

il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) 

il costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56. Nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

c) 

i costi di esercizio della cooperazione;

d) 

i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;

e) 

i costi delle attività promozionali.

6.  In caso di attuazione di un piano aziendale o di un piano ambientale o di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti.

Qualora il sostegno sia versato in forma di importo globale e il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del presente regolamento, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno.

7.  Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi.

8.  Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.

9.  La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.

10.  Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di interventi elencati al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 36

Gestione del rischio

1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a) 

i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

b) 

i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

▼M7

c) 

uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di tutti i settori a seguito di un drastico calo di reddito;

▼M7

d) 

uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.

▼M7

2.  Ai fini del presente articolo, per «agricoltore» si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), per «fondo di mutualizzazione» si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo di reddito.

▼B

4.  Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

5.  Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo alla durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 39, paragrafo 4.

▼M7 —————

▼B

Articolo 37

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

▼M7

1.  Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno.

▼B

La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:

a) 

indici biologici (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure

b) 

indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

2.  Il verificarsi di un'avversità atmosferica o l'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria o il verificarsi di un'emergenza ambientale devono essere formalmente riconosciuti come tali dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.

3.  Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della decisione 2009/470/CE.

4.  Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali.

5.  Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato II.

Articolo 38

Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

1.  Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:

a) 

sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;

b) 

praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;

c) 

applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

2.  Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità degli agricoltori in caso di crisi, nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'agricoltore.

Il verificarsi degli eventi menzionati all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

▼M7

3.  I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto:

a) 

le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

b) 

gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi;

c) 

le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;

d) 

il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.

▼B

Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria o un'emergenza ambientale, che distruggano più del 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno.

▼M7 —————

▼B

4.  Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), possono essere concesse per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della decisione 2009/470/CE.

▼M7

5.  Il sostegno è limitato all'aliquota di sostegno massima indicata nell'allegato II. Il sostegno di cui al paragrafo 3, lettera b), tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito a norma del paragrafo 3, lettere c) e d).

▼B

Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando:

a) 

massimali per fondo;

b) 

massimali unitari adeguati.

▼M7

Articolo 39

Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di tutti i settori

1.  Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per «reddito» si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito nell'anno in cui il produttore diventa ammissibile all'assistenza in questione. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita annua di reddito subita dall'agricoltore.

▼B

2.  Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:

a) 

sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;

b) 

praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;

c) 

applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

3.  Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare, per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'agricoltore.

▼M7

4.  I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto:

a) 

le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

b) 

gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi;

c) 

le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;

d) 

il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.

5.  Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato II. Il sostegno di cui al paragrafo 4, lettera b), tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito a norma del paragrafo 4, lettere c) e d).

▼M7

Articolo 39 bis

Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di un settore specifico

1.  Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è concesso soltanto in casi debitamente motivati e se il calo di reddito è superiore a una soglia minima del 20 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita di reddito dell'agricoltore nell'anno. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per «reddito» si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

2.  Ai fini del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), si applica l'articolo 39, paragrafi da 2 a 5.

▼M11

Articolo 39 ter

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

1.  Il sostegno erogato nell’ambito della presente misura garantisce un’assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19, con l’obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il sostegno è concesso agli agricoltori nonché alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE o del cotone, con l’esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato in tale allegato.

3.  Gli Stati membri destinano il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi di COVID-19, definendo, sulla base delle prove disponibili, le condizioni di ammissibilità e, se considerato opportuno da parte dello Stato membro interessato, i criteri di selezione, che devono essere obiettivi e non discriminatori

4.  Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 30 giugno 2021, in base alle domande di sostegno approvate dall’autorità competente entro il 31 dicembre 2020. Il successivo rimborso della Commissione è versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori.

5.  L’importo massimo del sostegno non è superiore a 7 000 EUR per agricoltore e a 50 000 EUR per PMI.

6.  Nell’erogare il sostegno a norma del presente articolo gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell’ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all’impatto della crisi di COVID-19.

▼B

Articolo 40

Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

1.  Può essere concesso un sostegno agli agricoltori ammissibili al beneficio di pagamenti diretti nazionali integrativi ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Le condizioni stabilite da tale articolo si applicano anche al sostegno da concedere in virtù del presente articolo.

2.  Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2014, 2015 e 2016 non supera la differenza tra:

a) 

il livello dei pagamenti diretti applicabile in Croazia nell'anno considerato in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché

b) 

il 45 % del livello corrispondente dei pagamenti diretti applicato a decorrere dal 2022.

3.  Il contributo dell'Unione al sostegno concesso in virtù del presente articolo in Croazia negli anni 2014, 2015 e 2016 non supera il 20 % della dotazione totale annua del FEASR per tale paese.

4.  Il tasso del contributo del FEASR ai pagamenti diretti integrativi non supera l'80 %.

Articolo 41

Modalità di attuazione delle misure

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, in particolare per quanto riguarda:

a) 

le procedure di selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza aziendale e forestale e servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché la degressività degli aiuti per la misura relativa ai servizi di consulenza di cui all'articolo 15;

b) 

la valutazione da parte degli Stati membri dello stato di attuazione dei piani aziendali, le modalità di pagamento e le possibilità di accesso ad altre misure a favore dei giovani agricoltori nell'ambito della misura relativa allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese di cui all'articolo 19;

c) 

la conversione in unità diverse da quelle che figurano nell'allegato II e i tassi di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) nell'ambito delle misure di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34;

d) 

la possibilità di utilizzare ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno per le misure di cui agli articoli da 28 a 31, 33 e 34 e i relativi parametri di calcolo;

e) 

il calcolo dell'importo del sostegno per gli interventi sovvenzionabili a titolo di più misure.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.



LEADER

Articolo 42

Gruppi di azione locale LEADER

1.  Oltre ai compiti menzionati all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore.

2.  I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.

Articolo 43

Kit di avviamento LEADER

Il sostegno allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER può comprendere anche un "kit di avviamento LEADER" per le comunità locali che non hanno attuato LEADER nel periodo di programmazione 2007-2013. Il "kit di avviamento LEADER" comporta il sostegno al potenziamento delle capacità e ai progetti pilota su piccola scala. Il sostegno a titolo del kit di avviamento LEADER non è subordinato alla presentazione di una strategia di sviluppo locale nell'ambito di LEADER.

Articolo 44

Attività di cooperazione LEADER

1.  Il sostegno di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è concesso per:

a) 

progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale);

b) 

supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

2.  I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale:

a) 

un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;

b) 

un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

3.  Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai gruppi di azione locale, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente.

Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

I progetti di cooperazione sono approvati dall'autorità competente non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.



CAPO II

Disposizioni comuni a più misure

Articolo 45

Investimenti

1.  Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

2.  Sono ammissibili a beneficiare del sostegno FEASR unicamente le seguenti voci di spesa:

a) 

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) 

acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

c) 

spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);

d) 

i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

e) 

i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

3.  Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.

4.  I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

▼M7

5.  Quando il sostegno è erogato tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il capitale di esercizio può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore a 200 000 EUR o al 30 % dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento, qualora tale importo sia più elevato.

▼B

6.  Per tener conto delle caratteristiche specifiche di taluni tipi di investimenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 che stabiliscono le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing, al materiale d'occasione e che specificano i tipi di infrastrutture per le energie rinnovabili che possono beneficiare di un sostegno.

▼M7

7.  I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

▼B

Articolo 46

Investimenti nell'irrigazione

1.  Fatto salvo l'articolo 45 del presente regolamento, in caso di irrigazione di superfici irrigate nuove ed esistenti, possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che soddisfano le condizioni stabilite al presente articolo.

2.  Un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla direttiva quadro sulle acque, è stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 della direttiva quadro sulle acque che sono pertinenti per il settore agricolo sono state precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

3.  I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono o devono essere installati a titolo dell'investimento;

4.  Qualora un investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione, esso, in base ad una valutazione ex ante, risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5 % e il 25 % secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente.

Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

a) 

l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e

b) 

in caso d'investimento in un un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 4 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

5.  Un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata che colpisce un dato corpo di terreno o di acque di superficie è ammissibile solo se:

a) 

lo stato del corpo idrico non é stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché

b) 

un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente.

Le superfici stabilite e giustificate nel programma che non sono irrigate, ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, possono essere considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata.

6.  In deroga al paragrafo 5, lettera a), un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se:

a) 

l'investimento è associato ad un investimento in un impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5 % e il 25 % secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente; e

b) 

l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione.

Inoltre, la condizione di cui al paragrafo 5, lettera a), non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31 ottobre 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

— 
il bacino in questione è identificato nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva quadro sulle acque;
— 
al 31 ottobre 2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;
— 
tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva quadro sulle acque; nonché
— 
l'investimento in questione non comporta estrazioni al di là del limite massimo in vigore al 31 ottobre 2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31 ottobre 2013.

Articolo 47

Norme sui pagamenti basati sulla superficie

1.  Il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 28, 29 e 34 può variare da un anno all'altro se:

a) 

questa possibilità è prevista nei programmi di sviluppo rurale;

b) 

l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi, nonché

c) 

non è compromessa la finalità dell'impegno.

2.  Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

3.  Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4.  Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5.  Il paragrafo 2, in caso di cessione totale dell'azienda, e il paragrafo 4 si applicano anche agli impegni di cui all'articolo 33.

6.  Al fine di garantire un'efficiente attuazione delle misure legate alla superficie e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce le condizioni applicabili alla conversione o all'adeguamento degli impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34 e specifica gli altri casi in cui non è richiesto il rimborso dell'aiuto.

Articolo 48

Clausola di revisione

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Articolo 49

Selezione degli interventi

1.  Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi.

▼M7

In deroga al primo comma, in casi eccezionali e debitamente motivati in cui non sia possibile stabilire i criteri di selezione a causa del tipo di intervento, l'autorità di gestione può definire un altro metodo di selezione che deve essere descritto nel programma di sviluppo rurale previa consultazione del comitato di monitoraggio.

▼M11

2.  Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 ter, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.

▼M7

3.  I beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica, sociale e ambientale.

▼M7

4.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

▼B

Articolo 50

Definizione di zona rurale

Ai fini del presente regolamento, l'autorità di gestione definisce la "zona rurale" a livello di programma. Se debitamente giustificato, gli Stati membri possono stabilire tale definizione per una misura o un tipo di intervento.



CAPO III

Assistenza tecnica e reti

Articolo 51

Finanziamento dell'assistenza tecnica

▼C1

1.   ►M6  Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 del presente regolamento e della rete PEI di cui all'articolo 53 del presente regolamento. Di questo importo, 30 567 000 EUR a prezzi correnti sono assegnati al programma di sostegno alle riforme strutturali istituito dal regolamento (EU) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del programma stesso. ◄

▼M10

Il FEASR può finanziare attività volte a preparare l'attuazione della PAC nel successivo periodo di programmazione.

▼B

Il FEASR può finanziare anche le azioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) in relazione alle indicazioni e ai simboli dei regimi di qualità dell'Unione.

Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell'articolo 58 del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue disposizioni attuative applicabile a questa forma di esecuzione del bilancio.

2.  Fino al 4 % dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1303/2013, nonché per finanziare i lavori preparatori in vista della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32.

Non sono ammissibili ai sensi del presente paragrafo le spese relative all'organismo di certificazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Nel suddetto limite del 4 %, un determinato importo è riservato per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54.

3.  Nel caso di programmi di sviluppo rurale riguardanti sia le regioni meno sviluppate sia altre regioni, il tasso di partecipazione del FEASR per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 59, paragrafo 3, può essere determinato tenendo conto del tipo predominante di regioni nel programma, determinato dal loro numero.

Articolo 52

Rete europea per lo sviluppo rurale

1.  È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.

2.  Il collegamento in rete attraverso la Rete europea per lo sviluppo rurale persegue le seguenti finalità:

a) 

stimolare la partecipazione di tutti i portatori d'interesse, soprattutto in campo agricolo e forestale e di altri portatori d'interesse in materia di sviluppo rurale, all'attuazione di tale sviluppo;

b) 

migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale;

c) 

contribuire ad informare il pubblico sui vantaggi della politica di sviluppo rurale;

d) 

sostenere la valutazione dei programmi di sviluppo rurale.

3.  La rete svolge le seguenti attività:

a) 

raccoglie, analizza e diffonde informazioni sulle azioni intraprese nel campo dello sviluppo rurale;

b) 

presta assistenza sulle procedure di valutazione e sulla raccolta e gestione dei dati;

c) 

accoglie, convalida e diffonde a livello unionale le buone pratiche in materia di sviluppo rurale, compresi i metodi e gli strumenti di valutazione;

d) 

costituisce e gestisce gruppi tematici e/o laboratori intesi a favorire gli scambi di esperienze e a supportare l'attuazione, il monitoraggio e l'ulteriore sviluppo della politica di sviluppo rurale;

e) 

informa sull'evoluzione delle zone rurali dell'Unione e dei paesi terzi;

f) 

organizza convegni e seminari a livello dell'Unione per le persone impegnate nello sviluppo rurale;

g) 

supporta le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale e sostiene lo scambio con reti di paesi terzi di esperienze riguardanti azioni in materia di sviluppo rurale;

h) 

specificamente per i gruppi di azione locale:

i) 

crea sinergie con le attività svolte a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli dalle rispettive reti, con particolare riguardo alle attività di potenziamento delle capacità e agli scambi di esperienze, nonché

ii) 

collabora con gli organismi preposti alle reti e all'assistenza tecnica in materia di sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEAMP, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.

4.  La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e operativa della Rete europea per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

Articolo 53

Rete del partenariato europeo per l'innovazione

1.  È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 55. Essa consente il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori.

2.  La rete PEI ha le seguenti finalità:

a) 

favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche;

b) 

stabilire un dialogo tra gli agricoltori e la comunità della ricerca e favorire la partecipazione di tutti i portatori d'interesse al processo di scambio delle conoscenze.

3.  La rete PEI svolge le seguenti attività:

a) 

funge da help desk e informa gli interessati sul PEI;

b) 

incoraggia la formazione di gruppi operativi ed informa riguardo alle opportunità offerte dalle politiche dell'Unione;

c) 

favorisce lo sviluppo di iniziative di poli e di progetti pilota e di dimostrazione che possono riguardare, tra l'altro, le seguenti questioni:

i) 

l'aumento della produttività, redditività economica, sostenibilità, del rendimento e dell'efficienza in termini di risorse nel settore agricolo;

ii) 

l'innovazione a sostegno della bioeconomia;

iii) 

la biodiversità, i servizi ecosistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche;

iv) 

prodotti e servizi innovativi per la filiera integrata;

v) 

apertura di nuove opportunità in termini di prodotti e mercati per i produttori primari;

vi) 

qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e una dieta sana;

vii) 

riduzione delle perdite post-raccolto e dei residui alimentari;

d) 

raccoglie e diffonde informazioni nell'ambito di competenza del PEI, compresi i risultati della ricerca e le nuove tecnologie in materia d'innovazione e scambio di conoscenze e scambi con paesi terzi nel settore dell'innovazione.

4.  La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e operativa della rete PEI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

Articolo 54

Rete rurale nazionale

1.  Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale. Fa parte della rete rurale nazionale anche il partenariato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.

2.  Il collegamento in rete attraverso la rete rurale nazionale persegue le seguenti finalità:

a) 

stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;

b) 

migliorare la qualità dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale;

c) 

informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale e su eventuali possibilità di finanziamento;

d) 

promuovere l'innovazione nel settore agricolo, nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali.

▼C1

3.  Il sostegno del FEASR di cui all'articolo 51, paragrafo 2, è utilizzato:

▼B

a) 

per le strutture necessarie al funzionamento della rete;

b) 

per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione che copra almeno:

i) 

le attività riguardanti la raccolta di esempi di progetti comprendenti tutte le priorità dei programmi di sviluppo rurale;

ii) 

le attività riguardanti la promozione di scambi tematici ed analitici tra portatori d'interesse in materia di sviluppo rurale, condivisione e diffusione dei risultati;

iii) 

le attività riguardanti le attività di formazione e in rete per i gruppi di azione locale e in particolare assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale, promozione della cooperazione tra gruppi di azione locale e ricerca di partner per la misura di cui all'articolo 35;

iv) 

le attività in rete destinate ai consulenti e ai servizi di sostegno all'innovazione;

v) 

le attività riguardanti la condivisione e la diffusione di risultati del monitoraggio e della valutazione;

vi) 

un piano di comunicazione comprendente pubblicità e informazione sul programma di sviluppo rurale di concerto con le autorità di gestione, nonché attività di informazione e comunicazione destinate al grande pubblico;

vii) 

le attività riguardanti la partecipazione e il contributo alle attività della Rete europea per lo sviluppo rurale.

4.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento delle reti rurali nazionali e il contenuto dei programmi specifici di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.



TITOLO IV

PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA

Articolo 55

Finalità

1.  Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità:

a) 

promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione agroecologici e operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la silvicoltura;

b) 

contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi;

c) 

migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;

d) 

gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.

2.  Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura:

a) 

crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;

b) 

si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; nonché

c) 

informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.

3.  Il FEASR contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 35, i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 56 e la rete PEI di cui all'articolo 53.

Articolo 56

Gruppi operativi

1.  I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.

2.  I gruppi operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi.

3.  Gli Stati membri decidono nell'ambito dei rispettivi programmi l'entità del sostegno ai gruppi operativi.

Articolo 57

Funzioni dei gruppi operativi

1.  I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi:

a) 

descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;

b) 

descrizione dei risultati attesi e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.

2.  Durante la realizzazione dei loro progetti innovativi, i gruppi operativi:

a) 

prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative; nonché

b) 

attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.

3.  I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.



TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 58

Risorse e loro ripartizione

1.  Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è di 84 936 milioni di EUR, a prezzi 2011, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

2.  Lo 0,25 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.

3.  Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2 % annuo.

4.  La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 è riportata nell'allegato I.

▼C1

5.  I fondi trasferiti da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono sottratti dagli importi assegnati a tale Stato membro conformemente al paragrafo 4.

▼M1

6.  Nella ripartizione annuale di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono inclusi anche i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell’articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le risorse trasferite al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009, per quanto riguarda gli anni civili 2013 e 2014.

▼B

7.  Per tener conto degli sviluppi legati alla ripartizione annua di cui al paragrafo 4, compresi gli storni di cui ai paragrafi 5 e 6, per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali, o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo dopo l'adozione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83per riesaminare i massimali stabiliti nell'allegato I.

8.  Ai fini dell'assegnazione della riserva di rendimento di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le entrate con destinazione specifica riscosse ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e disponibili per il FEASR vengono aggiunte agli importi di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali entrate con destinazione specifica sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione alle rispettive quote del sostegno totale del FEASR.

Articolo 59

Partecipazione del Fondo

1.  La decisione che approva un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR al programma stesso. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni meno sviluppate.

2.  La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.

►C1  3.  I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/93, nonché per le regioni in transizione. ◄ Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

▼C1

a) 

all' 85 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013;

▼B

b) 

al 75 % della spesa pubblica ammissibile per tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 era inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % del PIL medio dell'Unione a 27;

c) 

al 63 % della spesa pubblica ammissibile per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera b) del presente paragrafo;

d) 

al 53 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20 %.

4.  In deroga al paragrafo 3, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

a) 

all'80 % per le misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i). ►C1  Tale tasso può essere aumentato al massimo fino al 90 % per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultraperiferiche, delle isole minori dell'Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013 e delle regioni in transizione di cui al paragrafo 3, lettere b) e c); ◄

b) 

al 75 % per gli interventi che concorrono ad obiettivi quali l’ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34;

c) 

al 100 % per gli strumenti finanziari a livello dell'Unione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013;

d) 

al tasso di partecipazione applicabile alla misura interessata maggiorato di un ulteriore 10 % per i contributi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013;

▼C1

e) 

al 100 % per gli interventi finanziati tramite fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

▼M7

f) 

al 100 % per un importo di 100 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato all'Irlanda, per un importo di 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro;

▼B

g) 

per gli Stati membri che beneficiano il 1o gennaio 2014 o successivamente dell'assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE, l'aliquota di sostegno del FEASR risultante dell'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 può essere maggiorato di un massimo di un ulteriore 10 % fino ad un massimo totale del 95 % per le spese che gli Stati membri devono sostenere nei primi due anni di attuazione del programma di sviluppo rurale; Tuttavia per le spese pubbliche totali eseguite durante il periodo di programmazione è rispettata l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile senza tale deroga;

▼M7

h) 

al tasso di partecipazione di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per lo strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.

▼B

5.  Almeno il 5 %, e nel caso della Croazia almeno il 2,5 %, del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER.

6.  Almeno il 30 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato alle misure di cui all'articolo 17 per gli investimenti in materia di clima e ambiente, agli articoli 21, 28, 29 e 30 ad eccezione dei pagamenti relativi alla direttiva quadro sulle acque, e agli articoli 31, 32 e 34.

Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche e ai territori d'oltremare degli Stati membri.

▼M11

6 bis.  Il sostegno del FEASR erogato ai sensidell’articolo 39 ter non deve eccedere il 2 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale.

▼B

7.  Se uno Stato membro presenta sia un programma nazionale che una serie di programmi regionali, i paragrafi 5 e 6 non si applicano al programma nazionale. Il contributo del FEASR al programma nazionale è preso in considerazione al fine di calcolare la percentuale di cui ai paragrafi 5 e 6 per ciascun programma regionale in proporzione alla quota di tale programma regionale dell'assegnazione nazionale.

8.  Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione.

9.  Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese rispetta i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

Articolo 60

Ammissibilità delle spese

▼M7

1.  In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.

▼B

2.  Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49.

▼M7

A eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere nei loro programmi che siano ammissibili anche le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione e sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento.

▼B

Gli Stati membri possono disporre nei programmi che siano considerate ammissibili soltanto le spese sostenute dopo l'approvazione della domanda di sostegno da parte dell'autorità competente.

3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'articolo 51, paragrafi 1 e 2.

▼M7

4.  I pagamenti effettuati dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 diverse da quelle di cui alla sua lettera a).

▼B

Articolo 61

Spese ammissibili

1.  Se le spese di gestione sono sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

a) 

spese di funzionamento;

b) 

spese di personale;

c) 

spese di formazione;

d) 

spese di pubbliche relazioni;

e) 

spese finanziarie;

f) 

spese di rete.

2.  Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.

3.  I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 62

Verificabilità e controllabilità delle misure

1.  Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza.

▼M7

2.  Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda il mancato guadagno e le spese di manutenzione, e degli articoli da 28 a 31, 33 e 34, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale.

▼B

Articolo 63

Anticipi

1.  Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100 % dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo comma a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non é stato riconosciuto.

2.  La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.



TITOLO VI

GESTIONE, CONTROLLO E PUBBLICITÀ

Articolo 64

Competenze della Commissione

La Commissione mette in atto le misure e i controlli previsti nel regolamento (UE) n. 1306/2013 al fine di assicurare, nel contesto della gestione concorrente, una sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 317 TFUE.

Articolo 65

Responsabilità degli Stati membri

1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in conformità all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

2.  Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti autorità:

a) 

l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato operante a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;

b) 

l'organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

c) 

c) l'organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3.  Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione.

4.  Gli Stati membri definiscono chiaramente le attribuzioni dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei gruppi di azione locale LEADER con riguardo all'applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione e alla procedura di selezione dei progetti.

Articolo 66

Autorità di gestione

1.  L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, provvede in particolare:

a) 

ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti;

▼M7 —————

▼B

c) 

a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi:

i) 

siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento;

ii) 

siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;

d) 

a garantire che la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché ad accettarla e a trasmetterla alla Commissione;

e) 

ad accertare che sia stato predisposto il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che la valutazione ex post di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia effettuata entro i termini previsti nello stesso regolamento, che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterle al comitato di monitoraggio e alla Commissione;

f) 

a trasmettere al comitato di monitoraggio le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;

g) 

a redigere la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e a trasmetterla alla Commissione previa approvazione del comitato di monitoraggio;

h) 

ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;

i) 

a dare pubblicità al programma, tra l'altro attraverso la rete rurale nazionale, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.

2.  Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale.

L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'autorità di gestione provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico.

3.  Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici ai sensi dell'articolo 7, l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, gruppi di azione locale od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'attuazione di tali sottoprogrammi. In tal caso si applica il paragrafo 2.

L'autorità di gestione provvede affinché gli interventi e i prodotti del sottoprogramma tematico siano registrati separatamente ai fini del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 67.

4.  Fatto salvo il ruolo degli organismi pagatori e di altri organismi di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013, se uno Stato membro ha più di un programma, può essere designato un organismo di coordinamento al fine di garantire la coerenza della gestione dei fondi e di creare un punto di contatto tra la Commissione e le autorità nazionali di gestione.

5.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo 1, lettera i).



TITOLO VII

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE



CAPO I

Disposizioni generali



Sezione 1

Istituzione e obiettivi del sistema di monitoraggio e valutazione

Articolo 67

Sistema di monitoraggio e valutazione

In applicazione del presente titolo è istituito, di concerto tra la Commissione e gli Stati membri, un sistema comune di monitoraggio e valutazione che è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

Articolo 68

Obiettivi

Il sistema di monitoraggio e valutazione persegue i seguenti obiettivi:

a) 

dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi;

b) 

contribuire ad un sostegno più mirato dello sviluppo rurale;

c) 

favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione.



Sezione 2

Disposizioni tecniche

Articolo 69

Indicatori comuni

1.  Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 67 contiene un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi, applicabili a tutti i programmi di sviluppo rurale e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.

2.  Gli indicatori comuni sono basati su dati disponibili e correlati alla struttura e agli obiettivi del quadro strategico per lo sviluppo rurale e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica di sviluppo rurale rispetto agli obiettivi generali e specifici di tale politica a livello unionale, nazionale e di programma. Gli indicatori comuni d'impatto sono basati su dati accessibili.

3.  Il valutatore quantifica l'impatto del programma misurato dagli indicatori d'incidenza. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la PAC, ivi comprese le valutazioni relative ai programmi di sviluppo rurale, la Commissione, con l'aiuto degli Stati membri, valuta l'effetto congiunto di tutti gli strumenti della PAC.

Articolo 70

Sistema di informazione elettronico

Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente.

Articolo 71

Informazione

I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.



CAPO II

Monitoraggio

Articolo 72

Procedure di monitoraggio

1.  L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013 monitorano la qualità di attuazione del programma.

2.  L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano ciascun programma di sviluppo rurale mediante indicatori finanziari, di prodotti e di obiettivi.

Articolo 73

Comitato di monitoraggio

Gli Stati membri con programmi regionali possono istituire un comitato di monitoraggio nazionale per coordinare l'attuazione di tali programmi in relazione alla disciplina nazionale e all'utilizzo delle risorse finanziarie.

Articolo 74

▼C1

Responsabilità del comitato di monitoraggio

▼B

Il comitato di monitoraggio si accerta delle prestazioni e dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A questo scopo, oltre a svolgere le funzioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio:

▼M7

a) 

è consultato ed emette un parere, prima della pubblicazione del pertinente invito a presentare proposte, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;

▼B

b) 

esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;

c) 

esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;

d) 

partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma; e

e) 

esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.

Articolo 75

Relazione annuale sull'attuazione

1.  Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2024 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.

2.  Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull'attuazione contiene, tra l'altro, informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura, nonché una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione.

3.  Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull' attuazione presentata nel 2017 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma.

4.  Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull' attuazione presentata nel 2019 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma e una valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale.

5.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le modalità di presentazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.



CAPO III

Valutazione

Articolo 76

Disposizioni generali

1.  La Commissione può, adottare atti di esecuzione che specificano gli elementi che devono figurare nelle valutazioni ex ante ed ex post di cui agli articoli 55 e 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e stabiliscono i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 56 dello stesso regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

2.  Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni siano conformi all'approccio comune in materia di valutazione concordato ai sensi dell'articolo 67, provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio.

3.  Gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su internet e la Commissione le pubblica sul suo sito web.

Articolo 77

Valutazione ex ante

Gli Stati membri provvedono affinché il valutatore ex ante sia coinvolto sin dalle prime fasi nell'iter di elaborazione del programma del programma di sviluppo rurale, in particolare all'elaborazione dell'analisi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nella definizione della logica d'intervento e nella fissazione degli obiettivi del programma.

Articolo 78

Valutazione ex post

Nel 2024 gli Stati membri elaborano una relazione di valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 79

Sintesi delle valutazioni

Le sintesi delle valutazioni ex ante ed ex post a livello dell'Unione sono redatte sotto la responsabilità della Commissione.

Le sintesi delle valutazioni sono ultimate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle rispettive valutazioni.



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA

Articolo 80

Regole applicabili alle imprese

Se il presente regolamento prevede un sostegno a forme di cooperazione tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo a forme di cooperazione che rispettino le regole di concorrenza applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 81

Aiuto di Stato

1.  Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.

2.  Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

Articolo 82

Finanziamenti nazionali integrativi

I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE sono inseriti dagli Stati membri nel programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera j) e, se sono conformi ai criteri previsti dal presente regolamento, sono approvati dalla Commissione.



TITOLO IX

POTERI DELLA COMMISSIONE E DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI



CAPO I

Poteri della Commissione

Articolo 83

Esercizio della delega

▼C1

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 7, e all'articolo 89, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

▼B

►C1  2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 7, e all'articolo 89 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ◄ La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

►C1  3.  La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 7, e all'articolo 89 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. ◄ La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼C1

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafo 5, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 19, paragrafo 8, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 28, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 29, paragrafo 6, dell'articolo 30, paragrafo 8, dell'articolo 33, paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 5, dell'articolo 35, paragrafo 10, dell'articolo 36, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo 47, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 7, e dell'articolo 89 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B

Articolo 84

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato denominato "Comitato per lo sviluppo rurale". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.



CAPO II

Disposizioni comuni

Articolo 85

Scambio di informazioni e documenti

1.  La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione che consente lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti il funzionamento di detto sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

2.  La Commissione assicura l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali delle relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.

Articolo 86

Trattamento e protezione dei dati personali

1.  Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, agli obblighi di cui ai titoli VI e VII, e trattano questi dati in modo non incompatibile con tale finalità.

2.  Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, utilizzando il sistema elettronico sicuro di cui all'articolo 85, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.

3.  I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.

4.  Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.

5.  Gli articoli da 111 a 114 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applicano al presente articolo.

Articolo 87

Disposizioni generali sulla PAC

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.



CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 88

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è abrogato.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1o gennaio 2014.

Articolo 89

Disposizioni transitorie

Per agevolare la transizione dal sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a quello istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, tra l'altro per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post. Tali atti delegati possono anche prevedere condizioni per la transizione dal sostegno allo sviluppo rurale per la Croazia previsto dal regolamento (CE) n. 1085/2006 al sostegno previsto dal presente regolamento.

Articolo 90

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M8




ALLEGATO I

RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE ALLO SVILUPPO RURALE (2014-2020)



(prezzi correnti in EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE 2014-2020

Belgio

40 855 562

97 243 257

109 821 794

97 175 076

97 066 202

102 912 713

102 723 155

647 797 759

Bulgaria

0

502 807 341

505 020 057

340 409 994

339 966 052

339 523 306

338 990 216

2 366 716 966

Repubblica ceca

0

470 143 771

503 130 504

344 509 078

343 033 490

323 242 050

321 615 103

2 305 673 996

Danimarca

90 287 658

90 168 920

136 397 742

144 868 072

153 125 142

152 367 537

151 588 619

918 803 690

Germania

664 601 903

1 498 240 410

1 685 574 112

1 404 073 302

1 400 926 899

1 397 914 658

1 394 588 766

9 445 920 050

Estonia

103 626 144

103 651 030

111 192 345

122 865 093

125 552 583

127 277 180

129 177 183

823 341 558

Irlanda

0

469 633 941

469 724 442

313 007 411

312 891 690

312 764 355

312 570 314

2 190 592 153

Grecia

0

907 059 608

1 007 736 821

703 471 245

701 719 722

700 043 071

698 261 326

4 718 291 793

Spagna

0

1 780 169 908

1 780 403 445

1 185 553 005

1 184 419 678

1 183 448 718

1 183 394 067

8 297 388 821

Francia

4 353 019

2 336 138 618

2 363 567 980

1 665 777 592

1 668 304 328

1 984 761 729

1 987 739 983

12 010 643 249

Croazia

0

448 426 250

448 426 250

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

2 026 222 500

Italia

0

2 223 480 180

2 231 599 688

1 493 380 162

1 495 583 530

1 498 573 799

1 501 763 408

10 444 380 767

Cipro

0

28 341 472

28 345 126

18 894 801

18 892 389

18 889 108

18 881 481

132 244 377

Lettonia

138 327 376

150 968 424

153 066 059

155 139 289

157 236 528

159 374 589

161 491 517

1 075 603 782

▼M9

Lituania

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

247 213 599

264 151 386

1 663 526 240

▼M8

Lussemburgo

0

21 385 468

21 432 133

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

Ungheria

0

742 851 235

737 099 981

488 620 684

488 027 342

487 402 356

486 662 895

3 430 664 493

Malta

0

20 905 107

20 878 690

13 914 927

13 893 023

13 876 504

13 858 647

97 326 898

Paesi Bassi

87 118 078

87 003 509

118 496 585

118 357 256

118 225 747

148 107 797

147 976 388

825 285 360

Austria

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Polonia

1 569 517 638

1 175 590 560

1 193 429 059

1 192 025 238

1 190 589 130

1 189 103 987

1 187 301 202

8 697 556 814

Portogallo

577 031 070

577 895 019

578 913 888

579 806 001

580 721 241

581 637 133

582 456 022

4 058 460 374

Romania

0

1 723 260 662

1 751 613 412

1 186 544 149

1 184 725 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 127 996 402

Slovenia

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Slovacchia

271 154 575

213 101 979

215 603 053

215 356 644

215 106 447

214 844 203

214 524 943

1 559 691 844

Finlandia

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Svezia

0

386 944 025

378 153 207

249 386 135

249 552 108

249 710 989

249 818 786

1 763 565 250

Regno Unito

475 531 544

848 443 195

850 859 320

754 569 938

754 399 511

755 442 113

756 171 870

5 195 417 491

▼M9

Totale UE-28

5 264 723 001

18 149 536 729

18 649 599 495

14 337 026 697

14 346 899 509

14 656 460 137

14 675 251 797

100 079 497 365

▼M8

 

Assistenza tecnica

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

▼M9

Totale

5 298 853 700

18 183 668 706

18 683 732 774

14 371 161 305

14 381 035 473

14 690 597 483

14 709 390 553

100 318 439 994

▼B




ALLEGATO II



IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

Articolo

Oggetto

Importo massimo (in EUR) o aliquota

 

15, par. 8

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

1 500

per consulenza

200 000

per triennio per la formazione dei consulenti

16, par. 2

Attività di informazione e promozione

70 %

dei costi ammissibili dell'azione

16, par. 4

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

3 000

per azienda all'anno

17, par. 3

Investimenti in immobilizzazioni materiali

 

Settore agricolo

50 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27.

75 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

75 %

del costo dell'investimento ammissibile in Croazia per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (1) (*1) entro un periodo massimo di quattro anni dalla data dell'adesione, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva

75 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo

40 %

►M7  del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per:

— i giovani agricoltori per un periodo massimo di cinque anni dalla data di insediamento di cui al programma di sviluppo rurale o fino a che siano completate le azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4; ◄

— gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;

— le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32;

— gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI;

— gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29

 

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE

50 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27

75 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

75 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo

40 %

►M7  del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI, per gli investimenti collettivi e i progetti integrati o le operazioni collegate a una fusione di organizzazioni di produttori ◄

17 par. 4

Investimenti in immobilizzazioni materiali

100 %

Investimenti non produttivi e infrastrutture agricole e forestali

18, par. 5

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

80 %

del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori

100 %

del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati collettivamente da più beneficiari.

100 %

del costo dell'investimento ammissibile per interventi per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali e da eventi catastrofici.

19, par. 6

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

70 000

per giovane agricoltore ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)

70 000

per beneficiario ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

15 000

per piccola azienda agricola ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

23 par. 3

Allestimento di sistemi agroforestali

80 %

del costo dell'investimento ammissibile per l'allestimento di sistemi agroforestali

26, par. 4

Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, nella mobilitazione e nella commercializzazione dei prodotti delle foreste

65 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate

75 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

75 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo

40 %

del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

27, par. 4

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

10 %

In percentuale della produzione commercializzata durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento. Il sostegno è decrescente.

100 000

Importo massimo annuo in tutti i casi

28, par. 8

Pagamenti agro-climatico-ambientali

600  (*1)

per ettaro/anno per colture annuali

900  (*1)

per ettaro/anno per colture perenni specializzate

450  (*1)

per ettaro/anno per altri usi della terra

200  (*1)

per unità di bestiame (UB)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono

29, par. 5

Agricoltura biologica

600  (*1)

per ettaro/anno per colture annuali

900  (*1)

per ettaro/anno per colture perenni specializzate

450  (*1)

per ettaro/anno per altri usi della terra

30, par. 7

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

500  (*1)

massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni

200  (*1)

massimo per ettaro/anno

50  (*2)

minimo per ettaro/anno per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (*2)

31, par. 3

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

25

minimo per ettaro/anno sulla media dell'area del beneficiario del sostegno

250  (*1)

massimo per ettaro/anno

450 (*1)

massimo per ettaro/anno nelle zone montane ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2

33, par. 3

Benessere degli animali

500

per UB

34, par. 3

Servizi ambientali e climatici e salvaguardia della foresta

200  (*1)

per ettaro/anno

▼M7

37, par. 5

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

70 %

premio assicurativo dovuto

38, par. 5

Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

70 %

costi ammissibili

39, par. 5

Strumento di stabilizzazione del reddito

70 %

costi ammissibili

▼B

(1)   Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(*1)   Detti importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale.

(*2)   L'importo può essere diminuito in casi debitamente motivati tenuto conto di circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale.

NB:  L'intensità degli aiuti lascia impregiudicate alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.




ALLEGATO III



PARAMETRI BIOFISICI PER LA DELIMITAZIONE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI

PARAMETRO

DEFINIZIONI

SOGLIA

CLIMA

Bassa temperatura (*1)

Durata del periodo vegetativo (numero di giorni) definita dal numero di giorni con temperatura media giornaliera > 5 °C (LGPt5), oppure

≤ 180 giorni

Tempo termico totale (grado-giorni) per il periodo vegetativo, definito dalla temperatura media giornaliera > 5 °C.

≤ 1 500 grado-giorni

Siccità

Rapporto tra precipitazione annua (P) ed evapotraspirazione potenziale annua (ETP)

P/PET ≤ 0.5

CLIMA E SUOLO

Eccessiva umidità del suolo

Numero di giorni con livello pari o superiore alla capacità del terreno

≥ 230 giorni

SUOLO

Scarso drenaggio del suolo (*1)

Zone con terreno saturo d'acqua per un periodo considerevole dell'anno

Terreno bagnato fino a una profondità di 80 cm per oltre 6 mesi o fino a 40 cm per oltre 11 mesi, oppure

Suolo poco o estremamente poco drenato, oppure

Profilo di colore dei suoli a gley fino a 40 cm dalla superficie

Problemi di tessitura e pietrosità (*1)

Relativa abbondanza di frazioni di argilla, limo, sabbia, sostanza organica (% in peso) e materiale grossolano (% in volume)

≥ 15 % in volume del soprassuolo è costituito da materiale grossolano (compresi affioramenti rocciosi e depositi morenici), oppure

classe di tessitura in metà o più (cumulativamente) dei 100 cm della superficie del suolo sabbiosa, franco sabbiosa, definita come segue:

% limo + (2 × % argilla) ≤ 30 %, oppure

Classe di tessitura del soprassuolo argillosa pesante

(≥ 60 % argilla), oppure

Suolo organico (sostanza organica ≥ 30 %) di almeno 40 cm, oppure

Il soprassuolo contiene 30 % o più di argilla, e ci sono proprietà vertiche fino a 100 cm di profondità

Scarsa profondità radicale

Profondità (cm) dalla superficie del suolo alla roccia dura coerente o allo strato solido

≤ 30 cm

Proprietà chimiche mediocri (*1)

Presenza di sali, sodio scambiabile, forte acidità

Salinità: ≥ 4 decisiemens per metro (dS/m) nel soprassuolo, oppure

Sodicità: percentuale di sodio scambiabile (ESP) di ≥ 6 in metà o più (cumulativamente) dei 100 cm dello strato della superficie del suolo, oppure

Acidità del suolo: pH ≥ 5 (in acqua) nel soprassuolo

TERRENO

Forte pendenza

Dislivello rispetto alla distanza planimetrica (%)

≥ 15 %

(*1)   Gli Stati membri devono soltanto controllare l'adempimento di questo parametro rispetto a quelli delle soglie pertinenti alla situazione specifica di una zona.




ALLEGATO IV

ELENCO INDICATIVO DI MISURE E INTERVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER I SOTTOPROGRAMMI TEMATICI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

Giovani agricoltori:

Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Cooperazione
Investimenti in attività extra-agricole

Piccole aziende agricole:

Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per lo sviluppo delle piccole aziende agricole
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Cooperazione

Investimenti in attività extra-agricole

Costituzione di associazioni di produttori
LEADER

Zone montane:

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
Interventi agroambientali e climatici
Cooperazione
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Allestimento di sistemi agroforestali
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Costituzione di associazioni di produttori
LEADER

Filiere corte:

Cooperazione
Costituzione di associazioni di produttori
LEADER
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Donne nelle zone rurali;

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Cooperazione
LEADER

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi nonché biodiversità:

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici introduzione di adeguate misure di prevenzione
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
Pagamenti agro-climatico-ambientali
Agricoltura biologica
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici (biodiversità)
Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta
Cooperazione
Gestione del rischio




ALLEGATO V

CONDIZIONALITÀ EX ANTE PER LO SVILUPPO RURALE



1.  CONDIZIONALITÀ CONNESSE ALLE PRIORITÀ

Priorità dell'UE per lo SR/RDC Obiettivo tematico (OT)

Valutazione ex ante

Criteri di adempimento

Priorità SR 3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi inerenti all'agricoltura

OT 5: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi

3.1.  Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico.

— È stata predisposta una valutazione nazionale o regionale dei rischi recante i seguenti elementi:

— 

— la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;

— la descrizione di scenari monorischio e multirischio;

— la considerazione di eventuali strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici.

Priorità SR 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste

4.1  Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

— Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi;

OT 5: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi

4.2.  Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del presente regolamento.

— i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del presente regolamento sono specificati nei programmi;

OT 6: preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

4.3  Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini dell'articolo 28 del presente regolamento.

— i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi.

Priorità SR 5: incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

OT 4: incentivare il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

OT 6: Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso sostenibile delle risorse

5.1  Efficienza energetica: Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.

— Le azioni sono:

— 

— misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

— misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;

— misure per garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

— misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che i clienti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.

5.2  Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.

— Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione;

5.3  Energie rinnovabili realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili (4).

— Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE;

— lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.

Priorità SR 6: promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

OT 2: Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga)

6.  Infrastruttura di reti di nuova generazione): esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.

— Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga:

— 

— un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;

— modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;

— misure per stimolare gli investimenti privati.

(1)   Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153del 18.6.2010, pag. 13)

(2)   Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(3)   Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64).

(4)   Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).




ALLEGATO VI

ELENCO INDICATIVO DI MISURE AVENTI RILEVANZA PER UNA O PIÙ DELLE PRIORITÀ DELL'UNIONE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE

Misure di particolare rilevanza per diverse priorità dell'Unione

Articolo 15

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Articolo 17

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Articolo 19

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Articolo 35

Cooperazione

Articoli 42 - 44

LEADER

Misure di particolare rilevanza per la promozione del trasferimento di conoscenze e dell'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

Articolo 14

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Articolo 26

Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

Misure di particolare rilevanza per il potenziamento della competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e della redditività delle aziende agricole

Articolo 16

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Misure di particolare rilevanza per la promozione dell'organizzazione della filiera agroalimentare e della gestione dei rischi inerenti all'agricoltura

Articolo 18

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Articolo 24

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Articolo 27

Costituzione di associazioni di produttori

Articolo 33

Benessere degli animali

Articolo 36

Gestione del rischio

Articolo 37

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Articolo 38

Fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le fitopatie e per le emergenze ambientali

Articolo 39

Strumento di stabilizzazione del reddito

▼C1

Misure di particolare rilevanza per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste

▼B

nonché
per la promozione dell'uso efficiente delle risorse e del passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

Articolo 21, paragrafo 1, lettera a)

Forestazione e imboschimento

Articolo 21, paragrafo 1, lettera b)

Allestimento di sistemi agroforestali

Articolo 21, paragrafo 1, lettera d)

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale nonché la mitigazione dei potenziali ecosistemi forestali

Articolo 28

Pagamenti agro-climatico-ambientali

Articolo 29

Agricoltura biologica

Articolo 30

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua

Articoli 31-32

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Articolo 34

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste

Misure di particolare rilevanza per la promozione dell'inclusione sociale, della riduzione della povertà e dello sviluppo economico nelle zone rurali

Articolo 20

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Articoli 42 - 44

LEADER



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

( 3 ) Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

( 6 ) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

( 7 ) Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1).

( 8 ) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

( 9 Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

( 10 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del, 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del consiglio. (Cfr. pag. 671 della presente Gazzetta ufficiale).

( 11 ) Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturale per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

( 12 ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

( 13 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).