02013R1301 — IT — 24.04.2020 — 003.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289) |
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REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2018 |
L 193 |
1 |
30.7.2018 |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 |
L 99 |
5 |
31.3.2020 |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020 |
L 130 |
1 |
24.4.2020 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
CAPO I
Disposizioni comuni
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), l'ambito di applicazione del suo sostegno per quanto riguarda gli obiettivi "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea e disposizioni specifiche concernenti il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".
Articolo 2
Compiti del FESR
Il FESR contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione tramite lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo.
Articolo 3
Ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR
1. Per contribuire alle priorità d'investimento indicate all'articolo 5 il FESR sostiene le seguenti attività:
investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti nelle PMI;
investimenti produttivi, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa interessata, che concorrono alla realizzazione delle priorità d'investimento indicate all'articolo 5, punti 1 e 4, e, laddove tali investimenti comportano una cooperazione tra grandi imprese e PMI, all'articolo 5, punto 2;
investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e TIC;
investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative;
investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;
la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti regionali, locali e urbane e altre autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) No 1303/2013, gli studi, le azioni preparatorie e lo sviluppo di capacità.
Gli investimenti in infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile di cui al primo comma, lettera e), del presente paragrafo sono considerati di ridotte dimensioni e ammissibili a un sostegno qualora il contributo all’operazione a titolo del FESR non superi 10 000 000 EUR. Tale massimale è innalzato a 20 000 000 EUR nel caso delle infrastrutture considerate patrimonio culturale ai sensi dell’articolo 1 della convenzione dell’Unesco sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972.
Inoltre il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.
2. Nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, il FESR può sostenere anche la condivisione di strutture e risorse umane e di tutti i tipi di infrastrutture a livello transfrontaliero in tutte le regioni.
3. Il FESR non sostiene:
la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato; le imprese che ricevono sostegno in conformità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato ( 1 ) o dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 ( 2 ), (UE) n. 1408/2013 ( 3 ) e (UE) n. 717/2014 ( 4 ) della Commissione non sono considerate come imprese in difficoltà ai sensi della presente lettera;
gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.
Articolo 4
Concentrazione tematica
1. Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità d'investimento indicate all'articolo 5 del presente regolamento cui il FESR può contribuire nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione devono essere concentrati secondo i seguenti criteri:
nelle regioni più sviluppate:
almeno l'80 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; nonché
almeno il 20 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
nelle regioni in transizione:
almeno il 60 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; nonché
almeno il 15 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
nelle regioni meno sviluppate:
almeno il 50 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; e
almeno il 12 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Ai fini del presente articolo, le regioni il cui PIL pro capite utilizzato come criterio di ammissibilità è stato nel periodo di programmazione 2007-2013 inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento e le regioni ammissibili al sostegno transitorio nel periodo di programmazione 2007-2013 ma che rientrano nella categoria delle regioni più sviluppate, di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nel periodo di programmazione 2014-2020, sono considerate regioni in transizione.
Ai fini del presente articolo, tutte le regioni di livello NUTS 2 costituite unicamente da Stati membri insulari o da isole che sono parte di Stati membri che ricevono il sostegno a titolo del Fondo di coesione, e tutte le regioni ultraperiferiche, sono considerate regioni meno sviluppate.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la quota minima del FESR destinata a una categoria di regioni può essere inferiore a quanto indicato in tale paragrafo, purché tale diminuzione sia compensata da un aumento della quota assegnata ad altre categorie di regioni. La somma a livello nazionale degli importi per tutte le categorie di regioni rispettivamente per gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1300/2013, e quelli di cui all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, non è pertanto inferiore all'importo a livello nazionale risultante dall'applicazione delle quote minime del FESR indicate al paragrafo 1 del presente articolo.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere le priorità di investimento di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1300/2013 possono rientrare nel calcolo per raggiungere le quote minime di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii), lettera b), punto ii), e lettera c), punto ii), del presente articolo. In tal caso, la quota di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del presente articolo è aumentata al 15 %. Se del caso, tali risorse possono essere destinate pro rata alle diverse categorie di regioni in base alle rispettive quote di incidenza sulla popolazione complessiva dello Stato membro interessato.
Articolo 5
Priorità d'investimento
Nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il FESR sostiene le seguenti priorità d'investimento in base alle esigenze di sviluppo e alle potenzialità di crescita di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto i), di tale regolamento e indicate nell'accordo di partenariato:
rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione provvedendo a:
potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo;
promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari;
migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime:
estendendo la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale;
sviluppando i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC;
rafforzando le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health;
accrescere la competitività delle PMI:
promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese;
sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione;
sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi;
sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione;
sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:
promuovendo la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese;
sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa;
sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti operanti a bassa e media tensione;
promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione;
promuovendo la ricerca e l'innovazione nel campo delle tecnologie a bassa emissione di carbonio e la loro adozione;
promuovendo l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile;
promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi:
sostenendo investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi;
promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi;
preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse:
investendo nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;
investendo nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;
conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e culturale;
proteggendo e ripristinando la biodiversità e i suoli, e promuovendo i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde;
agendo per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell'inquinamento acustico;
promuovendo tecnologie innovative per migliorare la tutela dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti, dell'acqua e con riguardo al suolo o per ridurre l'inquinamento atmosferico;
sostenendo la transizione industriale verso un'economia efficiente in termini di risorse, promuovere la crescita verde, l'ecoinnovazione e la gestione delle prestazioni ambientali nel settore pubblico e in quello privato;
promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:
favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T;
migliorando la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi multimodali;
sviluppando e migliorando sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;
sviluppando e ripristinando sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovendo misure di riduzione dell'inquinamento acustico;
promuovendo l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili;
promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori:
sostenendo lo sviluppo di incubatori di imprese e investimenti per i lavoratori autonomi e la creazione di imprese e di microimprese;
sostenendo una crescita favorevole all'occupazione attraverso lo sviluppo del potenziale endogeno nell'ambito di una strategia territoriale per aree specifiche, che può riguardare anche la riconversione delle regioni industriali in declino e il miglioramento dell'accessibilità delle risorse naturali e culturali specifiche e il loro sviluppo;
sostenendo iniziative per lo sviluppo locale e aiuti a strutture che forniscono servizi di zona per creare posti di lavoro, se tali azioni non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );
investendo in infrastrutture per i servizi per l'impiego;
promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione:
investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, promuovendo l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità;
sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali;
sostenendo imprese sociali;
investendo nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
sostenendo l’accoglienza e l’integrazione socioeconomica di migranti e rifugiati;
investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa;
rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante azioni volte a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici relativi all'attuazione del FESR, affiancando le azioni svolte nell'ambito del FSE per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione.
Articolo 6
Indicatori per l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
1. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv) e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), e lettera c), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013, si utilizzeranno gli indicatori comuni di output figuranti nell'allegato I del presente regolamento, gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, gli indicatori di output specifici per ciascun programma.
2. Per gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun programma, i valori base sono fissati a zero. I valori target quantificati cumulativi per tali indicatori sono fissati per il 2023.
3. Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, che si riferiscono a priorità d'investimento, i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori target sono fissati per il 2023. I valori target possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare l'elenco degli indicatori comuni di output figurante nell'allegato I del presente regolamento, al fine di apportare adeguamenti, ove giustificato per garantire un'efficace misurazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi.
CAPO II
Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali
Articolo 7
Sviluppo urbano sostenibile
1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali.
2. Lo sviluppo urbano sostenibile è intrapreso per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o per mezzo di un programma operativo specifico, o di un asse prioritario specifico conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Tenendo conto della propria specifica situazione territoriale, ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio accordo di partenariato i principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.
4. Almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" è destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile laddove le città e gli organismi subregionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile ("autorità urbane") sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, o, se del caso, conformemente all'articolo 123, paragrafo 7, di tale regolamento. L'importo indicativo da destinare alle finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indicato nel programma operativo o nei programmi operativi pertinenti.
5. L'autorità di gestione determina, di concerto con le autorità urbane, la portata dei compiti, che dovranno essere svolti dalle autorità urbane, relativi alla gestione di azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. L'autorità di gestione dovrà formalizzare la decisione per iscritto. L'autorità di gestione può riservarsi il diritto di intraprendere una verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione.
Articolo 8
Azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile
1. Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali azioni comprendono studi e progetti pilota diretti a identificare o sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono relative allo sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello di Unione. La Commissione incoraggia il coinvolgimento dei partner interessati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella preparazione e nell'attuazione delle azioni innovative.
2. In deroga all'articolo 4 del presente regolamento, le azioni innovative possono contribuire a tutte le attività necessarie per realizzare gli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità d'investimento di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di stabilire norme dettagliate per quanto riguarda i principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative che il FESR sosterrà conformemente al presente regolamento.
Articolo 9
Rete di sviluppo urbano
1. La Commissione istituisce, a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, una rete di sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti e lo scambio di esperienze a livello dell'Unione fra le autorità urbane responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento, e le autorità responsabili delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.
2. Le attività della rete di sviluppo urbano sono complementari a quelle intraprese nell'ambito della cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).
Articolo 10
Aree che presentano svantaggi naturali o demografici
Nei programmi operativi cofinanziati dal FESR che riguardano aree che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 121, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, particolare attenzione è prestata al superamento delle difficoltà specifiche proprie di queste aree.
Articolo 11
Regioni settentrionali con una densità abitativa molto bassa
L'articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni settentrionali con una densità abitativa molto bassa. Tale dotazione è destinata agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Articolo 12
Regioni ultraperiferiche
1. L'articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Tale dotazione è utilizzata per compensare i costi supplementari derivanti dalle caratteristiche e dai vincoli specifici di cui all'articolo 349 TFUE, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche per finanziare:
gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
i servizi di trasporto merci e gli aiuti all'avvio di servizi di trasporto;
le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione e alla mancanza di capitale umano sul mercato locale.
2. La dotazione specifica aggiuntiva di cui al paragrafo 1 può anche essere utilizzata per finanziare aiuti operativi e le spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.
3. L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai soli costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario soltanto nel caso di aiuti di funzionamento e di spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.
4. La dotazione specifica aggiuntiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è utilizzata per sostenere:
operazioni riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;
aiuti al trasporto di persone autorizzati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE;
esenzioni fiscali ed esenzioni dagli oneri sociali.
5. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), il FESR può sostenere investimenti produttivi in imprese nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese.
6. L'articolo 4 non si applica alla quota FESR della dotazione specifica per Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE, e almeno il 50 % della stessa è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
CAPO III
Disposizioni finali
Articolo 13
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o tale altro atto normativo applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo, gli interventi riguardano programmi operativi e grandi progetti.
2. Le richieste di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 restano valide.
Articolo 14
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6, paragrafo 4, e 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.
3. La delega dei potere di cui agli articoli 6, paragrafo 4, e 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva in essa specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato a norma degli articoli 6, paragrafo 4, e 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 15
Abrogazione
Fatto salvo l'articolo 13 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1080/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 16
Riesame
Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 177 TFUE.
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 12, paragrafo 6, si applica con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
INDICATORI COMUNI DI OUTPUT PER IL SOSTEGNO DEL FESR ALL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" (ARTICOLO 6)
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UNITÀ |
DENOMINAZIONE |
Investimento produttivo |
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|
imprese |
Numero di imprese che ricevono un sostegno |
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imprese |
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni |
|
imprese |
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni |
|
imprese |
Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario |
|
imprese |
Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno |
|
EUR |
Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) |
|
EUR |
Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni) |
|
equivalenti tempo pieno |
Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno |
Turismo sostenibile |
visite/anno |
Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno |
Infrastruttura TIC |
unità abitative |
Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps |
Trasporti |
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Ferrovie |
chilometri |
Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie di cui: TEN-T |
chilometri |
Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate di cui: TEN-T |
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Strade |
chilometri |
Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione di cui: TEN-T |
chilometri |
Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate di cui: TEN-T |
|
Trasporti urbani |
chilometri |
Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate |
Vie navigabili |
chilometri |
Lunghezza totale delle vie navigabili interne nuove o migliorate |
Ambiente |
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Rifiuti solidi |
tonnellate/anno |
Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti |
Approvvigionamento idrico |
persone |
Popolazione addizionale servita dall'approvvigionamento idrico potenziato |
Trattamento delle acque reflue |
popolazione equivalente |
Popolazione addizionale beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato |
Prevenzione e gestione dei rischi |
persone |
Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni |
persone |
Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro gli incendi forestali |
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Riabilitazione dei suoli |
ettari |
Superficie totale dei suoli riabilitati |
Natura e biodiversità |
ettari |
Superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a raggiungere un migliore stato di conservazione |
Ricerca e innovazione |
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equivalenti tempo pieno |
Numero di nuovi ricercatori negli enti sostenuti |
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equivalenti tempo pieno |
Numero di ricercatori che operano in infrastrutture di ricerca migliorate |
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imprese |
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca |
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EUR |
Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti di R&S o innovazione |
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imprese |
Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato |
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imprese |
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa |
Energia e cambiamento climatico |
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Energie rinnovabili |
MW |
Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili |
Efficienza energetica |
unità abitative |
Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata |
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kWh/anno |
Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici |
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utenti |
Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti intelligenti |
Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra |
tonnellate equivalenti CO2 |
Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra |
Infrastrutture sociali |
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Assistenza all’infanzia e istruzione |
persone |
Capacità dell’infrastruttura per l’assistenza all’infanzia o l’istruzione sostenuta |
Sanità |
persone |
Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati |
Edilizia abitativa |
alloggi |
Abitazioni ripristinate |
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alloggi |
Abitazioni ripristinate, di cui per migranti e rifugiati (esclusi i centri di accoglienza) |
Migranti e rifugiati |
persone |
Capacità dell’infrastruttura a sostegno di migranti e rifugiati (esclusi gli alloggi) |
Indicatori specifici per lo sviluppo urbano |
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persone |
Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato |
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metri quadrati |
Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane |
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metri quadrati |
Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 1080/2006 |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
— |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
— |
— |
Articolo 6 |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
— |
Articolo 8 |
— |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
— |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
— |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
— |
Articolo 13 |
— |
Articolo 14 |
— |
Articolo 15 |
— |
Articolo 16 |
— |
Articolo 17 |
— |
Articolo 18 |
— |
Articolo 19 |
— |
Articolo 20 |
— |
Articolo 21 |
— |
Articolo 22 |
Articolo 13 |
— |
Articolo 14 |
Articolo 23 |
Articolo 15 |
Articolo 24 |
Articolo 16 |
Articolo 25 |
Articolo 17 |
Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione
Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.
( 1 ) GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1.
( 2 ) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).
( 5 ) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).
( 6 ) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Cfr. pag. 259 della presente Gazzetta ufficiale).