02013R1296 — IT — 02.08.2018 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1296/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2013

relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 238)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2016/589 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 aprile 2016

  L 107

1

22.4.2016

►M2

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2018

  L 193

1

30.7.2018




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1296/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2013

relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)



TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Oggetto

1.  Il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("programma") che ha lo scopo di contribuire all'attuazione di Europa 2020, compresi i suoi obiettivi prioritari, i suoi orientamenti integrati e le sue iniziative faro, fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione, per quanto riguarda la promozione di un elevato livello di occupazione di qualità e sostenibile, la garanzia di un'adeguata e dignitosa protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

2.  Il programma è attuato dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

"impresa sociale" :

un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, che:

a) conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico istituitivo dell'impresa, ha come obiettivo primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile e non finalità lucrative per i proprietari, soci e azionisti, e qualora l'impresa:

i) fornisca beni o servizi che producono un elevato rendimento sociale, e/o

ii) impieghi un metodo di produzione di beni o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale;

b) utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo primario e ha procedure e regole predefinite riguardanti qualsiasi distribuzione dei profitti ad azionisti e proprietari che garantiscono che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo primario; e

c) è gestita in modo imprenditoriale, responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo i lavoratori, i clienti e gli attori interessati dalle sue attività;

2)

"microcredito" : un prestito dell'importo massimo di 25 000  EUR;

3)

"microimpresa" : un'impresa, compreso un lavoratore indipendente, che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato annuo o bilancio annuo totale non è superiore ai 2 milioni di EUR, secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 1 );

4)

"microfinanza" : garanzie, microcrediti, equity e quasi-equity estesi a persone e microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito;

5)

"innovazioni sociali" : le innovazioni che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee (riguardanti prodotti, servizi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e, contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;

6)

"sperimentazione di politiche sociali" : gli interventi programmatici che offrono una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuati su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto,prima che siano ripetuti su scala più ampia in caso di risultati convincenti.

Articolo 3

Struttura del programma

1.  Il programma si articola nei tre seguenti assi di complementarità:

a) l'asse "Progress", che sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione di cui all'articolo 1 e al pertinente diritto dell'Unione e che promuove l'elaborazione politica, l'innovazione sociale e il progresso sociale basati su dati di fatto, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati;

b) l'asse "EURES", che sostiene attività svolte da EURES, ossia i servizi specializzati designati dagli Stati del SEE e dalla Confederazione svizzera, insieme alle parti sociali, agli altri prestatori di servizi per l'impiego e ad altre parti interessate, per sviluppare gli scambi e la diffusione di informazioni e altre forme di cooperazione, quali i partenariati transfrontalieri, per promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori su base equa e per contribuire a un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità;

c) l'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale", che incrementa l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità per le persone fisiche e giuridiche, in conformità dell'articolo 26.

2.  Le disposizioni comuni di cui al presente titolo si applicano a tutti e tre gli assi indicati al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in aggiunta alle disposizioni specifiche del titolo II.

Articolo 4

Obiettivi generali

1.  Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

a) rafforzare l'adesione degli attori politici a tutti i livelli e realizzare azioni concrete, coordinate e innovative sia a livello di Unione che a livello degli Stati membri, per quanto riguarda gli obiettivi dell'Unione nei settori di cui all'articolo 1, in stretta collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati;

b) sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e mercati del lavoro adeguati, accessibili ed efficienti e facilitare le riforme, nei settori di cui all'articolo 1, in particolare promuovendo il lavoro dignitoso e adeguate condizioni di lavoro, la cultura della prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, un equilibrio più sano tra vita professionale e vita privata, il buon governo per gli obiettivi sociali, compresa la convergenza, nonché l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale;

c) assicurare che il diritto dell'Unione sulle questioni relative ai settori di cui all'articolo 1 sia applicato in modo efficace e, se necessario, contribuire alla modernizzazione del diritto dell'Unione in linea con i principi del lavoro dignitoso e in considerazione dei principi della regolamentazione intelligente;

d) promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori su base equa e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro nell'Unione di alta qualità e inclusivi, aperti e accessibili a tutti, rispettando al contempo i diritti dei lavoratori in tutta l'Unione, compresa la libertà di circolazione;

e) promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per le persone vulnerabili che desiderano avviare una microimpresa e per le microimprese già operanti, e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali;

2.  Nel perseguire tali obiettivi, il programma, nell'insieme dei suoi assi e delle sue azioni, si propone di:

a) prestare un'attenzione particolare ai gruppi vulnerabili, quali i giovani;

b) promuovere la parità tra uomini e donne, anche mediante l'integrazione della prospettiva di genere nelle altre politiche e, se del caso, nell'elaborazione del bilancio;

c) combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o le tendenze sessuali;

d) promuovere un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, garantire una protezione sociale adeguata e dignitosa, combattere la disoccupazione a lungo termine e lottare contro la povertà e l'esclusione sociale, nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione.

Articolo 5

Bilancio

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 ammonta a 919 469 000  EUR a prezzi correnti.

▼M2

2.  Agli assi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, si applicano in media, per l’intero periodo del programma, le seguenti percentuali indicative:

a) almeno il 55 % all’asse «Progress»;

b) almeno il 18 % all’asse «EURES»;

c) almeno il 18 % all’asse «Microfinanza e imprenditoria sociale».

▼B

3.  La Commissione può utilizzare sino al 2 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per finanziare le spese di funzionamento a sostegno dell'attuazione del programma.

4.  La Commissione può utilizzare la dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per finanziare l'assistenza tecnica e/o amministrativa, in particolare per quanto riguarda la revisione contabile, le traduzioni effettuate all'esterno, le riunioni di esperti e le attività di informazione e di comunicazione a beneficio reciproco della Commissione e dei beneficiari.

5.  Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 6

Azioni comuni

Le azioni ammissibili nell'ambito del programma possono essere realizzate congiuntamente ad altri strumenti dell'Unione, purché tali azioni perseguano gli obiettivi comuni al programma e agli altri strumenti in questione.

Articolo 7

Coerenza e complementarità

1.  La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con le altre azioni dell'Unione e siano ad esse complementari, quali i Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF), come specificato nel quadro strategico comune stabilito al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), e in particolare il FSE.

2.  Il programma integra altri programmi dell'Unione, fatte salve le procedure specifiche di tali programmi. Non sono ammesse duplicazioni di finanziamenti a fronte degli stessi costi ammissibili e sono sviluppate strette sinergie tra il programma, altri programmi dell'Unione e gli ESIF, in particolare il FSE.

3.  Le attività sostenute dal programma sono conformi al diritto dell'Unione e nazionale, ivi comprese le norme sugli aiuti di Stato, e alle convenzioni fondamentali dell'OIL.

4.  La coerenza e la complementarità sono altresì assicurate mediante uno stretto coinvolgimento delle autorità locali e regionali.

Articolo 8

Cooperazione con gli organi competenti

La Commissione stabilisce i rapporti necessari con il comitato per l'occupazione, il comitato per la protezione sociale, il comitato consultivo sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il gruppo di direttori generali per le relazioni industriali e il comitato consultivo sulla libertà di circolazione dei lavoratori per informarli regolarmente e debitamente dei progressi compiuti nell'attuazione del programma. La Commissione informa anche gli altri comitati che si occupano di politiche, strumenti e azioni aventi attinenza con il programma.

Articolo 9

Diffusione dei risultati e comunicazione

1.  La Commissione informa le parti interessate dell'Unione, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in merito ai risultati dell'attuazione del programma e le invita ad uno scambio di opinioni in materia.

2.  I risultati delle azioni realizzate nell'ambito del programma sono regolarmente e adeguatamente comunicati e divulgati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, nonché alle parti sociali e al pubblico, per ottimizzarne l'impatto e la sostenibilità e il valore aggiunto per l'Unione.

3.  Le attività di comunicazione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono relative agli obiettivi generali del presente regolamento, e forniscono informazioni in merito a tali priorità.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1.  La Commissione gestisce il programma in conformità del regolamento finanziario.

2.  La convenzione di sovvenzione precisa quale parte del contributo finanziario dell'Unione sarà basata sul rimborso dei costi ammissibili effettivi e quale parte sarà basata su tassi forfettari, costi unitari o importi forfettari.

Articolo 11

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.  La Commissione adotta le opportune misure di prevenzione dirette a garantire che, quando sono attuate azioni finanziate nel quadro del presente programma, gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale mediante controlli efficaci e, nel caso in cui siano rilevate irregolarità, siano recuperate le risorse in primo luogo attraverso compensazioni di importi indebitamente versati, ma, se del caso, imponendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente all'articolo 325 TFUE, al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ( 3 ) e al regolamento finanziario.

2.  La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre a revisione contabile, in base a documenti e controlli sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione nell'ambito del programma.

3.  L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ( 5 ), per accertare eventuali casi di frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o contratti finanziati nel quadro del programma.

4.  Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'attuazione del presente programma contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a condurre gli audit e le indagini di cui a tali paragrafi, in conformità delle rispettive competenze.

Articolo 12

Monitoraggio

Al fine di monitorare regolarmente il programma e di adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione elabora una prima relazione di monitoraggio qualitativa e quantitativa relativa al primo anno, seguita da tre relazioni relative a bienni consecutivi e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Le relazioni sono trasmesse per conoscenza anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Le relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e la misura in cui nelle sue attività sono stati applicati i principi della parità tra uomini e donne e dell'integrazione della prospettiva di genere ed sono state anche prese in considerazione le considerazioni sul tema della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità. Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico al fine di migliorare la trasparenza del programma.

Articolo 13

Valutazione

1.  Entro il 1o luglio 2017 è effettuata una valutazione intermedia del programma per misurare, in termini qualitativi e quantitativi, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, per rispondere al contesto sociale all'interno dell'Unione e alle eventuali modifiche principali introdotte dalla legislazione unionale, per determinare se le risorse del programma siano state utilizzate in modo efficiente e per stabilire il suo valore aggiunto per l'Unione. I risultati di tale valutazione intermedia sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.  Se da una valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o da qualsiasi valutazione effettuata a norma dell'articolo 19 della decisione n. 1672/2006/CE o dell'articolo 9 della decisione n. 283/2010/UE emerge che il programma presenta gravi carenze, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta contenente opportune modifiche del programma, che tengano conto dei risultati della valutazione.

3.  Prima di presentare una proposta di proroga del programma oltre il 2020, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una valutazione dei punti di forza e delle debolezze del programma nel periodo 2014-2020.

4.  Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione procede a una valutazione ex post per misurare l'impatto e il valore aggiunto per l'Unione del programma e trasmette una relazione contenente tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Tale relazione è resa pubblica.



TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ASSI DEL PROGRAMMA



CAPO I

Asse "Progress"

▼M2

Articolo 14

Sezioni tematiche e finanziamento

1.  L’asse «Progress» sostiene le azioni delle sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Per l’intero periodo del programma, la dotazione indicativa della dotazione complessiva per l’asse «Progress» è ripartita tra le diverse sezioni tematiche secondo le seguenti percentuali minime:

a) occupazione, in particolare la lotta contro la disoccupazione giovanile: 20 %;

b) protezione e inclusione sociali, nonché riduzione e prevenzione della povertà: 45 %;

c) condizioni di lavoro: 7 %.

Ogni importo restante è assegnato a una o più delle sezioni tematiche di cui al primo comma, lettera a), b) o c), o a una combinazione delle stesse.

2.  Una quota rilevante della dotazione complessiva per l’asse «Progress» è destinata alla promozione della sperimentazione sociale come metodo per testare e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala.

▼B

Articolo 15

Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "Progress" persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) sviluppare e diffondere conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, per garantire che le politiche dell'Unione nei settori di cui all'articolo 1 si fondino su dati attendibili e rispondano alle esigenze, alle sfide e alle condizioni dei singoli Stati membri e degli altri paesi che partecipano al programma;

b) facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco e il dialogo sulle politiche dell'Unione nei settori di cui all'articolo 1, a livello unionale, nazionale e internazionale per assistere gli Stati membri e gli altri paesi che partecipano al programma nell'elaborazione delle loro politiche e gli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione;

c) fornire sostegno finanziario alla sperimentazione delle innovazioni della politica sociale e del mercato del lavoro e, ove opportuno, al rafforzamento della capacità degli attori principali di progettare e attuare la sperimentazione di politiche sociali nonché l'accessibilità delle relative conoscenze e competenze;

d) fornire sostegno finanziario alle organizzazioni dell'Unione e nazionali per rafforzare la loro capacità di sviluppare, promuovere e sostenere l'attuazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione di cui all'articolo 1 e al pertinente diritto dell'Unione.

Articolo 16

Tipi di azione

Possono essere finanziati nell'ambito dell'asse "Progress" i seguenti tipi di azione:

1. Attività analitiche:

a) raccolta di dati e statistiche, tenendo conto di criteri sia qualitativi che quantitativi, e sviluppo di metodologie comuni, classificazioni, microsimulazioni, indicatori e parametri di confronto, se del caso suddivisi per genere e gruppo di età;

b) sondaggi, studi, analisi e relazioni, anche tramite il finanziamento di reti di esperti e lo sviluppo di competenze sulle sezioni tematiche;

c) valutazioni e analisi di impatto qualitative e quantitative effettuate da organismi pubblici e privati;

d) monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;

e) preparazione e attuazione della sperimentazione di politiche sociali come metodo per testare e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala;

f) diffusione dei risultati di tali attività analitiche.

2. Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:

a) scambi e diffusione di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, esame tra pari, analisi comparativa e apprendimento reciproco a livello europeo;

b) eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio;

c) formazione di operatori giuridici e politici;

d) redazione e pubblicazione di guide, rapporti e materiale didattico e misure concernenti l'informazione, la comunicazione e la copertura mediatica delle iniziative sostenute dal programma;

e) attività di informazione e comunicazione;

f) sviluppo e manutenzione di sistemi di informazione finalizzati allo scambio e alla diffusione di informazioni sulla politica e sulla legislazione dell'Unione e sul mercato del lavoro.

3. Sostegno per quanto riguarda:

a) le spese di funzionamento delle principali reti a livello di Unione le cui attività sono connesse agli obiettivi dell'asse "Progress" e contribuiscono al loro conseguimento;

b) sviluppo delle capacità delle amministrazioni nazionali e dei servizi specializzati responsabili della promozione della mobilità geografica designati dagli Stati membri e degli operatori del microcredito;

c) organizzazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti nazionali, incaricati di monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione;

d) creazione di reti e cooperazione tra organismi specializzati e altre parti interessate, autorità nazionali, regionali e locali e servizi per l'impiego a livello europeo;

e) finanziamento di osservatori a livello europeo, anche per le principali sezioni tematiche;

f) scambio di personale tra amministrazioni nazionali.

Articolo 17

Cofinanziamento dell'Unione

Nei casi in cui le attività dell'asse "Progress" siano finanziate a seguito di un invito a presentare proposte, esse possono beneficiare di un cofinanziamento dell'Unione non superiore, di norma, all'80 % della spesa totale ammissibile. Un eventuale sostegno finanziario superiore a tale massimale è concesso soltanto in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

Articolo 18

Partecipazione

1.  Possono partecipare all'asse "Progress":

a) gli Stati membri;

b) i paesi del SEE, in conformità all'accordo SEE, e gli Stati membri dell'EFTA;

c) i paesi candidati e i candidati potenziali, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione a programmi dell'Unione.

2.  L'asse "Progress" è aperto a tutti gli organismi, gli operatori e le istituzioni del settore pubblico e di quello privato, in particolare:

a) autorità nazionali, regionali e locali;

b) servizi per l'impiego;

c) organismi specializzati previsti dal diritto dell'Unione;

d) parti sociali;

e) organizzazioni non governative;

f) istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca;

g) esperti in valutazione e in valutazione d'impatto;

h) istituti statistici nazionali;

i) mezzi di comunicazione.

3.  La Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OIL, con altri organismi delle Nazioni Unite e con la Banca mondiale.

4.  La Commissione può cooperare con paesi terzi che non partecipano al programma. Rappresentanti di tali paesi terzi possono partecipare a manifestazioni di interesse comune (quali conferenze, laboratori e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma e il costo della loro partecipazione può essere coperto dal programma.



CAPO II

Asse "EURES"

▼M2

Articolo 19

Sezioni tematiche e finanziamento

L’asse «EURES» sostiene le azioni delle sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Per l’intero periodo del programma, la dotazione indicativa della dotazione complessiva per l’asse «EURES» è ripartita tra le diverse sezioni tematiche secondo le seguenti percentuali minime:

a) trasparenza delle offerte e delle domande di lavoro e delle relative informazioni per chi cerca e per chi offre lavoro: 15 %;

b) sviluppo di servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori mediante l’intermediazione tra l’offerta e la domanda di lavoro a livello di Unione, in particolare i programmi mirati di mobilità: 15 %;

c) partenariati transfrontalieri: 18 %.

Ogni importo restante è assegnato a una o più delle sezioni tematiche di cui al primo comma, lettere a), b) o c), o a una combinazione delle stesse.

▼B

Articolo 20

Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "EURES" persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) rendere trasparenti per chi cerca e per chi offre lavoro le offerte e le richieste di lavoro, le informazioni e consulenze corrispondenti, nonché le relative informazioni, ad esempio quelle concernenti le condizioni di vita e di lavoro. Tale obiettivo è conseguito mediante lo scambio e la diffusione a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero, attraverso l'utilizzo di moduli standard di interoperabilità per le offerte e le domande di lavoro, così come mediante altri strumenti idonei, ad esempio consulenza e tutoraggio individuali, in particolare per i meno qualificati;

b) sostenere la prestazione di servizi EURES per l'assunzione e il collocamento dei lavoratori in posti di lavoro sostenibili e di qualità mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro; il sostegno a favore dei servizi EURES copre le varie fasi del collocamento, dalla preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, e ha lo scopo di favorire la piena integrazione nel mercato del lavoro; tali servizi di sostegno possono comprendere programmi di mobilità miranti a coprire i posti di lavoro vacanti in un determinato settore, ambito professionale, paese o gruppo di paesi o per specifiche categorie di lavoratori, quali i giovani, con una propensione alla mobilità, dove è stata individuata una chiara necessità economica.

Articolo 21

Tipi di azione

L'asse "EURES"può essere utilizzato per finanziare azioni dirette a promuovere la mobilità volontaria delle persone nell'Unione su una base equa e a eliminare gli ostacoli alla mobilità, in particolare:

a) lo sviluppo di partenariati transfrontalieri EURES e le relative attività, se richieste dai servizi territorialmente responsabili per le regioni frontaliere;

b) la fornitura di informazioni, consulenza e servizi di assunzione e collocamento per i lavoratori transfrontalieri;

c) lo sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro;

d) lo sviluppo di programmi mirati di mobilità, a seguito di inviti a presentare proposte, per riempire posti vacanti dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro, e/o per aiutare i lavoratori propensi alla mobilità e dove è stata individuata una chiara necessità economica;

e) l'apprendimento reciproco tra gli attori EURES e la formazione dei consulenti EURES, compresi i consulenti per i partenariati transfrontalieri;

f) attività di informazione e comunicazione per sensibilizzare in merito ai vantaggi della mobilità geografica e lavorativa, in generale, e delle attività e servizi forniti da EURES, in particolare.

Articolo 22

Cofinanziamento dell'Unione

Nei casi in cui le attività dell'asse "Eures" siano finanziate a seguito di un invito a presentare proposte, esse possono beneficiare di un cofinanziamento dell'Unione non superiore, di norma, al 95 % della spesa totale ammissibile. Un eventuale sostegno finanziario superiore a tale massimale è concesso soltanto in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

▼M1 —————

▼B

Articolo 24

Partecipazione

1.  Possono partecipare all'asse "EURES":

a) gli Stati membri;

b) i paesi del SEE, in conformità dell'accordo SEE, e la Confederazione svizzera, in conformità dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone ( 6 ).

▼M1

2.  L'asse EURES è aperto a tutti gli organismi, gli attori e le istituzioni designati da uno Stato membro o dalla Commissione che soddisfano le condizioni per la partecipazione a EURES definite nel regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ). Tali organismi, attori e istituzioni comprendono in particolare:

a) le autorità nazionali, regionali e locali;

b) i servizi per l'impiego;

c) le organizzazioni delle parti sociali e di altre parti interessate.

▼B



CAPO III

Asse "Microfinanza e imprenditoria sociale"

▼M2

Articolo 25

Sezioni tematiche e finanziamento

L’asse «Microfinanza e imprenditoria sociale» sostiene le azioni delle sezioni tematiche di cui alle lettere a) e b). Per l’intero periodo del programma, la dotazione indicativa della dotazione complessiva per l’asse «Microfinanza e imprenditoria sociale» è ripartita tra le diverse sezioni tematiche secondo le seguenti percentuali minime:

a) microfinanziamenti per le categorie vulnerabili e le microimprese: 35 %;

b) imprenditoria sociale: 35 %.

Ogni importo restante è assegnato alle sezioni tematiche di cui al primo comma, lettere a) o b), o a una combinazione delle stesse.

▼B

Articolo 26

Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) facilitare l'accesso alla microfinanza e accrescerne la disponibilità per:

i) le persone vulnerabili che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro, incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro oppure rischiano l'esclusione sociale o sono socialmente escluse e che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio;

ii) le microimprese, sia in fase di avviamento che di sviluppo, in particolare le microimprese che occupano persone di cui alla lettera i);

b) sviluppare la capacità istituzionale degli operatori del microcredito;

c) sostenere lo sviluppo del mercato dell'investimento sociale e agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali, mettendo a disposizione equity, quasi-equity, strumenti di prestito e sovvenzioni fino a 500 000  EUR per le imprese sociali che hanno un fatturato annuo non superiore ai 30 milioni di EUR ovvero un totale di bilancio annuo non superiore ai 30 milioni di EUR, e che non siano imprese di investimento collettivo.

Per garantire la complementarità, la Commissione e gli Stati membri, nei rispettivi settori di competenza, coordinano strettamente tali azioni con quelle intraprese nel quadro della politica di coesione e delle politiche nazionali.

Articolo 27

Tipi di azione

Nell'ambito dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" può essere fornito sostegno alla microfinanza e alle imprese sociali, anche ai fini dello sviluppo delle capacità istituzionali, in particolare mediante gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della prima parte del regolamento finanziario, e sovvenzioni.

Articolo 28

Partecipazione

1.  La partecipazione all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" è aperta agli organismi pubblici e privati, stabiliti a livello nazionale, regionale o locale nei paesi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e che forniscono in tali paesi:

a) microfinanziamenti a persone e a microimprese; e/o

b) finanziamenti alle imprese sociali.

2.  La Commissione provvede affinché l'asse sia accessibile a tutti gli organismi pubblici e privati degli Stati membri, senza discriminazioni.

3.  Al fine di raggiungere i beneficiari finali e di creare microimprese competitive e redditizie, gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), cooperano strettamente con le organizzazioni, comprese le organizzazioni della società civile, che rappresentano gli interessi dei beneficiari finali del microcredito e con altre organizzazioni, in particolare quelle sostenute dal FSE, e offrono ai beneficiari finali programmi di tutoraggio e di formazione. In tale contesto è garantito un seguito sufficiente dei beneficiari sia prima che dopo la creazione della microimpresa.

4.  Gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), si attengono a standard elevati in materia di governance, gestione e tutela dei consumatori, secondo i principi del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e si adoperano per prevenire l'indebitamento eccessivo di persone e imprese derivante, ad esempio, dalla concessione di credito a tassi elevati o a condizioni che possono determinare la loro insolvenza.

Articolo 29

Contributo finanziario

Tranne nel caso delle azioni comuni, la dotazione finanziaria assegnata all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" copre l'intero costo delle azioni realizzate attraverso strumenti finanziari, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari, come le perdite derivanti da garanzie, le spese di gestione per le entità che gestiscono il contributo dell'Unione e ogni altra spesa ammissibile.

Articolo 30

Gestione

1.  Per mettere in atto gli strumenti e le sovvenzioni di cui all'articolo 27, la Commissione può concludere accordi con le entità di cui all'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento finanziario, in particolare con la Banca europea per gli investimenti e con il Fondo europeo per gli investimenti. Tali accordi contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione dei compiti affidati a tali entità, comprese disposizioni che specificano la necessità di garantire l'addizionalità e il coordinamento rispetto agli esistenti strumenti finanziari dell'Unione e nazionali e di ripartire le risorse in modo equilibrato tra gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti. Gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della prima parte del regolamento finanziario possono essere forniti attraverso un veicolo di investimento dedicato, finanziabile dai fondi del programma, da altri investitori o da entrambi.

2.  Il veicolo di investimento dedicato di cui al paragrafo 1 può fornire, tra l'altro, prestiti, capitali di rischio e strumenti di condivisione del rischio agli intermediari o provvedere al finanziamento diretto delle imprese sociali, o entrambe le cose. Il capitale di rischio può essere fornito tra l'altro sotto forma di partecipazioni aperte, associazioni in partecipazione, prestiti partecipativi nonché combinazioni di vari tipi di partecipazioni emesse per gli investitori.

3.  Le condizioni, come i tassi di interesse, per i microcrediti direttamente o indirettamente sostenuti nel quadro del presente asse sono commensurate ai benefici del sostegno e giustificabili in relazione ai rischi sottostanti e al costo effettivo dei finanziamenti connessi a un credito.

4.  Conformemente all'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, i rimborsi annuali generati da uno strumento finanziario sono assegnati a tale strumento finanziario fino al 1o gennaio 2024, mentre le entrate sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione previa detrazione dei costi di gestione e delle tasse. Per gli strumenti finanziari già istituiti nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013, i rimborsi annuali e le entrate generati da operazioni iniziate nel periodo precedente sono assegnati allo strumento finanziario nel periodo in corso.

5.  Allo scadere degli accordi conclusi con le entità di cui al paragrafo 1, o al termine del periodo di investimento del veicolo di investimento specializzato, il saldo dovuto all'Unione è versato al bilancio generale dell'Unione.

6.  Le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e, se del caso, i gestori dei fondi concludono accordi scritti con gli organismi pubblici e privati di cui all'articolo 28. Tali accordi stabiliscono gli obblighi dei soggetti erogatori pubblici e privati di utilizzare le risorse messe a disposizione nel quadro dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" in conformità degli obiettivi stabiliti all'articolo 26 e di fornire informazioni per la stesura delle relazioni annuali sullo stato di attuazione di cui all'articolo 31.

Articolo 31

Relazioni sullo stato di attuazione

1.  Le entità di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e, se del caso, i gestori dei fondi trasmettono alla Commissione relazioni annuali sullo stato di attuazione che descrivono le attività che sono state sovvenzionate, la loro esecuzione finanziaria, la ripartizione e l'accessibilità dei finanziamenti e degli investimenti per settore, l'area geografica e il tipo di beneficiario. Tali relazioni indicano inoltre le domande accettate o respinte riguardo a ogni obiettivo specifico e i contratti conclusi dagli organismi pubblici e privati interessati, le azioni finanziate e i risultati, anche in termini della loro incidenza sociale, creazione di posti di lavoro e sostenibilità delle sovvenzioni concesse. La Commissione trasmette tali relazioni al Parlamento europeo a scopo informativo.

2.  Le informazioni fornite in tali relazioni annuali sullo stato di attuazione sono riprese nelle relazioni biennali di monitoraggio di cui all'articolo 12. Le relazioni di monitoraggio comprendono le relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 283/2010/UE e riportano informazioni particolareggiate sulle attività di comunicazione e informazioni sulla complementarietà con altri strumenti dell'Unione, in particolare con il FSE.



TITOLO III

PROGRAMMI DI LAVORO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Programmi di lavoro

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono programmi di lavoro per i tre assi. Tali atti di esecuzione sono addottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3.

▼M2

I programmi di lavoro si svolgono, se del caso, per un periodo continuo di tre anni e contengono una descrizione delle azioni da finanziare, le procedure di selezione delle azioni che l’Unione deve finanziare, la copertura geografica, i destinatari e un calendario indicativo di attuazione. I programmi di lavoro comprendono altresì un’indicazione dell’importo stanziato per ciascun obiettivo specifico. I programmi di lavoro rafforzano la coerenza del programma indicando i collegamenti fra i tre assi.

▼M2 —————

▼B

Articolo 35

Misure di esecuzione supplementari

Le misure necessarie all'esecuzione del programma, quali i criteri di valutazione dello stesso, compresi i criteri relativi al rapporto costo-efficacia e alle modalità di diffusione e trasferimento dei risultati, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 36

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 37

Disposizioni transitorie

Le azioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della decisione n. 1672/2006/CE avviate prima del 1o gennaio 2014 continuano ad essere disciplinate da tale decisione. Per quanto riguarda tali azioni, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 36 del presente regolamento.

Articolo 38

Valutazione

1.  La valutazione finale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento comprende la valutazione finale di cui all'articolo 9 della decisione n. 283/2010/UE.

2.  La Commissione effettua una valutazione finale specifica dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" entro l'anno che segue la scadenza degli accordi con le entità.

Articolo 39

Modifiche della decisione n. 283/2010/UE

La decisione n. 283/2010/UE è così modificata:

1) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.  Allo scadere dello strumento di microfinanza, il saldo residuo dovuto all'Unione europea è messo a disposizione per microfinanziamenti e per il sostegno a imprese sociali in conformità del regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") ( *1 ).

2) all'articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, compresi nel quadro strategico comune, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

( 3 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell' 11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

( 6 ) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

( 7 ) Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n.492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

( *1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238";