2013R0577 — IT — 01.09.2016 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 577/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2013

relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 178 dell'28.6.2013, pag. 109)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1219/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2014

  L 329

23

14.11.2014

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/561 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2016

  L 96

26

12.4.2016


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 215, 10.8.2016, pag.  37 (2016/561)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 577/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2013

relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni di cui agli articoli 7, 11 e 12 del regolamento (UE) n. 576/2013

1.  Le dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 sono elaborate secondo il formato e l'aspetto indicati nell'allegato I, parte 1, del presente regolamento e soddisfano i requisiti relativi alle lingue stabiliti nella parte 3 di tale allegato.

2.  La dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013 è elaborata secondo il formato e l'aspetto indicati nell'allegato I, parte 2, del presente regolamento e soddisfa i requisiti relativi alle lingue stabiliti nella parte 3 di tale allegato.

Articolo 2

Elenchi dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013

1.  L'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 figura nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento.

2.  L'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 figura nell'allegato II, parte 2, del presente regolamento.

Articolo 3

Modelli di passaporto per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti

1.  Il passaporto di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 è redatto secondo il modello figurante nell'allegato III, parte 1, del presente regolamento ed è conforme ai requisiti supplementari di cui alla parte 2 del medesimo allegato.

2.  In deroga al paragrafo 1, i passaporti rilasciati, a norma dell'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013, in uno dei territori o dei paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento sono redatti secondo il modello figurante nell'allegato III, parte 3, del presente regolamento e sono conformi ai requisiti supplementari di cui alla parte 4 del medesimo allegato.

Articolo 4

Certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale verso l'Unione di cani, gatti o furetti

Il certificato sanitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013

a) è redatto conformemente al modello figurante nell'allegato IV, parte 1, del presente regolamento;

b) è debitamente compilato e rilasciato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 2 di tale allegato;

c) è integrato dalla dichiarazione scritta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013, redatta secondo il modello figurante nella parte 3, sezione A, di detto allegato e conforme ai requisiti supplementari di cui alla parte 3, sezione B, del medesimo allegato.

Articolo 5

Abrogazioni

Le decisioni 2003/803/CE, 2004/839/CE e 2005/91/CE sono abrogate.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni

di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013

PARTE 1

Formato e aspetto della dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

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PARTE 2

Formato e aspetto della dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013

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PARTE 3

Requisiti relativi alle lingue delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013

Le dichiarazioni devono essere redatte in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione/di entrata e in inglese.

▼M1




ALLEGATO II

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013

PARTE 1

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013



Codice ISO

Territorio o paese terzo

AD

Andorra

CH

Svizzera

FO

Isole Fær Øer

GI

Gibilterra

GL

Groenlandia

IS

Islanda

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norvegia

SM

San Marino

VA

Stato della Città del Vaticano

PARTE 2

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013



Codice ISO

Territorio o paese terzo

Territori compresi

AC

Isola dell'Ascensione

 

AE

Emirati arabi uniti

 

AG

Antigua e Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnia-Erzegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrein

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)

 

BY

Bielorussia

 

CA

Canada

 

CL

Cile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Figi

 

FK

Isole Falkland

 

HK

Hong Kong

 

JM

Giamaica

 

JP

Giappone

 

KN

Saint Kitts e Nevis

 

KY

Isole Cayman

 

LC

Santa Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

MU

Maurizio

 

MX

Messico

 

MY

Malaysia

 

NC

Nuova Caledonia

 

NZ

Nuova Zelanda

 

PF

Polinesia francese

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

RU

Russia

 

SG

Singapore

 

SH

Sant'Elena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad e Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Stati Uniti d'America

AS — Samoa americane

GU — Guam

MP — Isole Marianne settentrionali

PR — Portorico

VI — Isole Vergini americane

VC

Saint Vincent e Grenadine

 

VG

Isole Vergini britanniche

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis e Futuna

 

▼B




ALLEGATO III

Modelli di passaporto per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti

PARTE 1

Modello di passaporto rilasciato in uno Stato membro

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PARTE 2

Requisiti supplementari relativi al passaporto rilasciato in uno Stato membro

1. Formato del passaporto:

le dimensioni del passaporto devono essere le seguenti: 100 × 152 mm.

2. Copertina del passaporto:

a) prima di copertina:

i) colore: blu (PANTONE® Reflex Blue) con stelle gialle (PANTONE® Yellow) nel quarto superiore, conformemente alle caratteristiche dell'emblema europeo ( 1 );

ii) i termini «Unione europea» e il nome dello Stato membro di rilascio devono essere stampati con gli stessi caratteri;

iii) la copertina deve recare in basso, impresso a stampa, il codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico (indicato come «numero» nel modello di passaporto figurante nella parte 1).

b) seconda e terza di copertina: colore bianco;

c) quarta di copertina: colore blu (PANTONE® Reflex Blue).

3. Ordine delle sezioni e numerazione delle pagine del passaporto:

a) l'ordine delle sezioni (in numeri romani) deve essere strettamente rispettato;

b) le pagine del passaporto devono essere numerate in basso nel seguente formato: «x» di «n», dove x è la pagina corrente e n è il numero totale delle pagine del passaporto;

c) ogni pagina del passaporto deve recare, impresso a stampa, il codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico;

d) il numero delle pagine, le dimensioni e la forma delle caselle del modello di passaporto figurante nella parte 1 sono indicativi.

4. Lingue:

Il testo stampato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese.

5. Caratteristiche di sicurezza:

a) una volta inserite le informazioni richieste nella sezione III del passaporto, la pagina deve essere ricoperta con una pellicola adesiva in plastica trasparente;

b) se per riportare un'informazione su una delle pagine del passaporto si utilizza un autoadesivo, questo deve essere ricoperto con una pellicola adesiva in plastica trasparente qualora non si autodistrugga se rimosso.

PARTE 3

Modello di passaporto rilasciato in uno dei territori o dei paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento

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PARTE 4

Requisiti supplementari relativi al passaporto rilasciato in uno dei territori o dei paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento

1. Formato del passaporto:

le dimensioni del passaporto devono essere le seguenti: 100 × 152 mm.

2. Copertina del passaporto:

a) prima di copertina:

i) colore: PANTONE® monocromatico e emblema nazionale nel quarto superiore;

ii) la copertina deve recare in basso, impresso a stampa, il codice ISO del territorio o del paese terzo di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico (indicato come «numero» nel modello di passaporto figurante nella parte 3).

b) seconda e terza di copertina colore bianco;

c) quarta di copertina: color PANTONE® monocromatico

3. Ordine delle sezioni e numerazione delle pagine del passaporto:

a) l'ordine delle sezioni (in numeri romani) deve essere strettamente rispettato;

b) le pagine del passaporto devono essere numerate in basso nel seguente formato: «x» di «n», dove x è la pagina corrente e n è il numero totale delle pagine del passaporto;

c) ogni pagina del passaporto deve recare, impresso a stampa, il codice ISO del territorio o del paese terzo di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico;

d) il numero delle pagine, le dimensioni e la forma delle caselle del modello di passaporto figurante nella parte 3 sono indicativi.

4. Lingue

Il testo stampato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali del territorio o del paese terzo di rilascio e in inglese.

5. Caratteristiche di sicurezza

a) una volta inserite le informazioni richieste nella sezione III del passaporto, la pagina deve essere ricoperta con una pellicola adesiva in plastica trasparente;

b) se per riportare un'informazione su una delle pagine del passaporto si utilizza un autoadesivo, questo deve essere ricoperto con una pellicola adesiva in plastica trasparente qualora non si autodistrugga se rimosso.




ALLEGATO IV

▼M2

PARTE 1

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►(1) C1  

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►(1) C1  

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▼B

PARTE 2

Note esplicative per la compilazione dei certificati sanitari

a) Se nel certificato viene chiesto di scegliere la dicitura appropriata, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o cancellate completamente dal certificato.

b) L'originale di ciascun certificato è costituito da un unico foglio o, nei casi in cui siano richieste più pagine, è composto in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata e in inglese. Esso deve essere compilato in stampatello, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata o in inglese.

d) Se al certificato sono allegati fogli supplementari o documenti giustificativi, questi saranno considerati parte integrante del certificato originale e su ogni pagina dovranno essere apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale.

e) Se il certificato, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera d), è costituito da più pagine, ogni pagina deve essere numerata, (numero della pagina) di (numero totale delle pagine), in basso e recare in alto il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

f) L'originale del certificato deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione o da un veterinario autorizzato e quindi convalidato dall'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione. L'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione garantiscono l'applicazione di norme e principi di certificazione equivalenti a quelli definiti nella direttiva 96/93/CE.

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

g) Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a. deve essere assegnato dall'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione.

PARTE 3

Dichiarazione scritta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013

Sezione A

Modello di dichiarazione

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Sezione B

Requisiti supplementari per la dichiarazione

La dichiarazione deve essere redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata e in inglese e compilata in stampatello.



( 1 ) Guida grafica all'emblema europeo: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm