2013R0577 — IT — 01.09.2016 — 002.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 577/2013 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 178 dell'28.6.2013, pag. 109) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1219/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2014 |
L 329 |
23 |
14.11.2014 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/561 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2016 |
L 96 |
26 |
12.4.2016 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 577/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2013
relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni di cui agli articoli 7, 11 e 12 del regolamento (UE) n. 576/2013
1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 sono elaborate secondo il formato e l'aspetto indicati nell'allegato I, parte 1, del presente regolamento e soddisfano i requisiti relativi alle lingue stabiliti nella parte 3 di tale allegato.
2. La dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013 è elaborata secondo il formato e l'aspetto indicati nell'allegato I, parte 2, del presente regolamento e soddisfa i requisiti relativi alle lingue stabiliti nella parte 3 di tale allegato.
Articolo 2
Elenchi dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013
1. L'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 figura nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento.
2. L'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 figura nell'allegato II, parte 2, del presente regolamento.
Articolo 3
Modelli di passaporto per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti
1. Il passaporto di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 è redatto secondo il modello figurante nell'allegato III, parte 1, del presente regolamento ed è conforme ai requisiti supplementari di cui alla parte 2 del medesimo allegato.
2. In deroga al paragrafo 1, i passaporti rilasciati, a norma dell'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013, in uno dei territori o dei paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento sono redatti secondo il modello figurante nell'allegato III, parte 3, del presente regolamento e sono conformi ai requisiti supplementari di cui alla parte 4 del medesimo allegato.
Articolo 4
Certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale verso l'Unione di cani, gatti o furetti
Il certificato sanitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013
a) è redatto conformemente al modello figurante nell'allegato IV, parte 1, del presente regolamento;
b) è debitamente compilato e rilasciato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 2 di tale allegato;
c) è integrato dalla dichiarazione scritta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013, redatta secondo il modello figurante nella parte 3, sezione A, di detto allegato e conforme ai requisiti supplementari di cui alla parte 3, sezione B, del medesimo allegato.
Articolo 5
Abrogazioni
Le decisioni 2003/803/CE, 2004/839/CE e 2005/91/CE sono abrogate.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni
di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013
PARTE 1
Formato e aspetto della dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013
PARTE 2
Formato e aspetto della dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013
PARTE 3
Requisiti relativi alle lingue delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013
Le dichiarazioni devono essere redatte in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione/di entrata e in inglese.
ALLEGATO II
Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013
PARTE 1
Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013
Codice ISO |
Territorio o paese terzo |
AD |
Andorra |
CH |
Svizzera |
FO |
Isole Fær Øer |
GI |
Gibilterra |
GL |
Groenlandia |
IS |
Islanda |
LI |
Liechtenstein |
MC |
Monaco |
NO |
Norvegia |
SM |
San Marino |
VA |
Stato della Città del Vaticano |
PARTE 2
Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013
Codice ISO |
Territorio o paese terzo |
Territori compresi |
AC |
Isola dell'Ascensione |
|
AE |
Emirati arabi uniti |
|
AG |
Antigua e Barbuda |
|
AR |
Argentina |
|
AU |
Australia |
|
AW |
Aruba |
|
BA |
Bosnia-Erzegovina |
|
BB |
Barbados |
|
BH |
Bahrein |
|
BM |
Bermuda |
|
BQ |
Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES) |
|
BY |
Bielorussia |
|
CA |
Canada |
|
CL |
Cile |
|
CW |
Curaçao |
|
FJ |
Figi |
|
FK |
Isole Falkland |
|
HK |
Hong Kong |
|
JM |
Giamaica |
|
JP |
Giappone |
|
KN |
Saint Kitts e Nevis |
|
KY |
Isole Cayman |
|
LC |
Santa Lucia |
|
MS |
Montserrat |
|
MK |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
|
MU |
Maurizio |
|
MX |
Messico |
|
MY |
Malaysia |
|
NC |
Nuova Caledonia |
|
NZ |
Nuova Zelanda |
|
PF |
Polinesia francese |
|
PM |
Saint Pierre e Miquelon |
|
RU |
Russia |
|
SG |
Singapore |
|
SH |
Sant'Elena |
|
SX |
Sint Maarten |
|
TT |
Trinidad e Tobago |
|
TW |
Taiwan |
|
US |
Stati Uniti d'America |
AS — Samoa americane GU — Guam MP — Isole Marianne settentrionali PR — Portorico VI — Isole Vergini americane |
VC |
Saint Vincent e Grenadine |
|
VG |
Isole Vergini britanniche |
|
VU |
Vanuatu |
|
WF |
Wallis e Futuna |
|
ALLEGATO III
Modelli di passaporto per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti
PARTE 1
Modello di passaporto rilasciato in uno Stato membro
PARTE 2
Requisiti supplementari relativi al passaporto rilasciato in uno Stato membro
1. Formato del passaporto:
le dimensioni del passaporto devono essere le seguenti: 100 × 152 mm.
2. Copertina del passaporto:
a) prima di copertina:
i) colore: blu (PANTONE® Reflex Blue) con stelle gialle (PANTONE® Yellow) nel quarto superiore, conformemente alle caratteristiche dell'emblema europeo ( 1 );
ii) i termini «Unione europea» e il nome dello Stato membro di rilascio devono essere stampati con gli stessi caratteri;
iii) la copertina deve recare in basso, impresso a stampa, il codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico (indicato come «numero» nel modello di passaporto figurante nella parte 1).
b) seconda e terza di copertina: colore bianco;
c) quarta di copertina: colore blu (PANTONE® Reflex Blue).
3. Ordine delle sezioni e numerazione delle pagine del passaporto:
a) l'ordine delle sezioni (in numeri romani) deve essere strettamente rispettato;
b) le pagine del passaporto devono essere numerate in basso nel seguente formato: «x» di «n», dove x è la pagina corrente e n è il numero totale delle pagine del passaporto;
c) ogni pagina del passaporto deve recare, impresso a stampa, il codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico;
d) il numero delle pagine, le dimensioni e la forma delle caselle del modello di passaporto figurante nella parte 1 sono indicativi.
4. Lingue:
Il testo stampato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese.
5. Caratteristiche di sicurezza:
a) una volta inserite le informazioni richieste nella sezione III del passaporto, la pagina deve essere ricoperta con una pellicola adesiva in plastica trasparente;
b) se per riportare un'informazione su una delle pagine del passaporto si utilizza un autoadesivo, questo deve essere ricoperto con una pellicola adesiva in plastica trasparente qualora non si autodistrugga se rimosso.
PARTE 3
Modello di passaporto rilasciato in uno dei territori o dei paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento
PARTE 4
Requisiti supplementari relativi al passaporto rilasciato in uno dei territori o dei paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento
1. Formato del passaporto:
le dimensioni del passaporto devono essere le seguenti: 100 × 152 mm.
2. Copertina del passaporto:
a) prima di copertina:
i) colore: PANTONE® monocromatico e emblema nazionale nel quarto superiore;
ii) la copertina deve recare in basso, impresso a stampa, il codice ISO del territorio o del paese terzo di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico (indicato come «numero» nel modello di passaporto figurante nella parte 3).
b) seconda e terza di copertina colore bianco;
c) quarta di copertina: color PANTONE® monocromatico
3. Ordine delle sezioni e numerazione delle pagine del passaporto:
a) l'ordine delle sezioni (in numeri romani) deve essere strettamente rispettato;
b) le pagine del passaporto devono essere numerate in basso nel seguente formato: «x» di «n», dove x è la pagina corrente e n è il numero totale delle pagine del passaporto;
c) ogni pagina del passaporto deve recare, impresso a stampa, il codice ISO del territorio o del paese terzo di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico;
d) il numero delle pagine, le dimensioni e la forma delle caselle del modello di passaporto figurante nella parte 3 sono indicativi.
4. Lingue
Il testo stampato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali del territorio o del paese terzo di rilascio e in inglese.
5. Caratteristiche di sicurezza
a) una volta inserite le informazioni richieste nella sezione III del passaporto, la pagina deve essere ricoperta con una pellicola adesiva in plastica trasparente;
b) se per riportare un'informazione su una delle pagine del passaporto si utilizza un autoadesivo, questo deve essere ricoperto con una pellicola adesiva in plastica trasparente qualora non si autodistrugga se rimosso.
ALLEGATO IV
PARTE 1
PARTE 2
Note esplicative per la compilazione dei certificati sanitari
a) Se nel certificato viene chiesto di scegliere la dicitura appropriata, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o cancellate completamente dal certificato.
b) L'originale di ciascun certificato è costituito da un unico foglio o, nei casi in cui siano richieste più pagine, è composto in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.
c) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata e in inglese. Esso deve essere compilato in stampatello, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata o in inglese.
d) Se al certificato sono allegati fogli supplementari o documenti giustificativi, questi saranno considerati parte integrante del certificato originale e su ogni pagina dovranno essere apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale.
e) Se il certificato, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera d), è costituito da più pagine, ogni pagina deve essere numerata, (numero della pagina) di (numero totale delle pagine), in basso e recare in alto il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.
f) L'originale del certificato deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione o da un veterinario autorizzato e quindi convalidato dall'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione. L'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione garantiscono l'applicazione di norme e principi di certificazione equivalenti a quelli definiti nella direttiva 96/93/CE.
La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
g) Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a. deve essere assegnato dall'autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione.
PARTE 3
Dichiarazione scritta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013
Sezione A
Modello di dichiarazione
Sezione B
Requisiti supplementari per la dichiarazione
La dichiarazione deve essere redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata e in inglese e compilata in stampatello.
( 1 ) Guida grafica all'emblema europeo: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm