02013R0575 — IT — 29.06.2025 — 019.001
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►C10 REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ◄ (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
del 26 giugno 2013,
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE)
PARTE UNO
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria miste sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:
requisiti di fondi propri relativi a elementi del rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di regolamento e della leva finanziaria interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
requisiti che limitano le grandi esposizioni;
requisiti di liquidità relativi ad elementi del rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
obblighi di segnalazione relativi alle lettere a), b) e c);
obblighi di informativa al pubblico.
Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che si applicano alle entità soggette a risoluzione che sono enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o fanno parte di G-SII o sono filiazioni significative di G-SII non UE.
Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della normativa prudenziale e della vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE.
Articolo 2
Poteri di vigilanza
Articolo 3
Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti
Il presente regolamento non impedisce agli enti di detenere fondi propri e loro componenti in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«ente creditizio», un’impresa che svolge una delle attività seguenti:
raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concedere crediti per proprio conto;
svolgere una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) se ricorre una delle condizioni seguenti ma l’impresa non è un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni, un organismo di investimento collettivo, un’impresa di assicurazione o un’impresa di investimento per la quale si applica una deroga all’autorizzazione come ente creditizio a norma dell’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE:
il valore totale delle attività consolidate dell’impresa stabilita nell’Unione, incluse le sue succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
il valore totale delle attività dell’impresa stabilita nell’Unione, incluse le sue succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo, è inferiore a 30 miliardi di EUR e l’impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese di tale gruppo stabilite nell’Unione, incluse le succursali e le filiazioni stabilite in un paese terzo, che individualmente detengono attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
il valore totale delle attività dell’impresa stabilita nell’Unione, incluse le sue succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo, è inferiore a 30 miliardi di EUR e l’impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, ove l’autorità di vigilanza su base consolidata — in consultazione con il collegio delle autorità di vigilanza — decida in tal senso per far fronte ai potenziali rischi di elusione e ai potenziali rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione;
Ai fini della lettera b), punti ii) e iii), se l’impresa fa parte di un gruppo di un paese terzo, le attività totali di ciascuna succursale del gruppo di un paese terzo autorizzata nell’Unione sono incluse nel valore totale combinato delle attività di tutte le imprese del gruppo.
«impresa di investimento», un’impresa di investimento secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/CE autorizzata a norma della medesima direttiva, ad eccezione degli enti creditizi;
«ente», un ente creditizio autorizzato a norma dell’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE o un’impresa di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, della stessa;
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«impresa di assicurazione», un'impresa di assicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ( 7 );
«impresa di riassicurazione», un'impresa di riassicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;
«organismo di investimento collettivo» o «OIC», un OICVM secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), o un fondo di investimento alternativo (FIA) secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );
«organismo del settore pubblico», un ente amministrativo non commerciale dipendente dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, o da autorità che esercitano le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali, o un'impresa non commerciale che è posseduta da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, o è istituita e finanziata da esse, e che usufruisce di espliciti accordi di garanzia, ivi inclusi gli enti autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al controllo pubblico;
«organo di amministrazione», un organo di amministrazione secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE
«alta dirigenza», alta dirigenza secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE;
«rischio sistemico», un rischio sistemico secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2013/36/UE;
▼M17 —————
«cedente», un cedente ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2017/2402 ( 10 );
«promotore», un promotore ai sensi dell’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/2402;
«prestatore originario», un prestatore originario ai sensi dell’articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2017/2402;
«impresa madre», un’impresa che controlla, ai sensi del punto 37, una o più imprese;
«filiazione», un’impresa che è controllata, ai sensi del punto 37, da un’altra impresa; le filiazioni di filiazioni sono parimenti considerate come filiazioni dell’impresa che è la loro impresa madre apicale;
«succursale», una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività dell'ente;
«impresa strumentale», un’impresa la cui attività principale, a prescindere dal fatto che sia fornita a imprese all’interno del gruppo o a clienti esterni al gruppo, consiste in una delle seguenti:
estensione diretta dell’attività bancaria;
leasing operativo, proprietà o gestione di beni, prestazione di servizi di elaborazione dati o qualsiasi altra attività, nella misura in cui tali attività sono accessorie all’attività bancaria;
altra attività che l’ABE considera simile a quelle di cui alle lettere a) e b);
«società di gestione del risparmio», una società di gestione del risparmio come definita all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE o un GEFIA come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, compresi, salvo diversa disposizione, i soggetti di paesi terzi che svolgono attività analoghe e che sono sottoposti alla normativa di un paese terzo che applica requisiti di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione;
«società di partecipazione finanziaria», un’impresa che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
è un ente finanziario;
non è una società di partecipazione finanziaria mista;
ha almeno una filiazione che non è un ente;
più del 50 % di uno qualsiasi degli indicatori seguenti è associato, su base costante, a filiazioni che sono enti o enti finanziari e ad attività svolte dall’impresa stessa non connesse all’acquisizione o alla detenzione di partecipazioni in filiazioni se tali attività sono della stessa natura di quelle svolte da enti o enti finanziari:
il patrimonio netto dell’impresa sulla base della sua situazione consolidata;
gli attivi dell’impresa sulla base della sua situazione consolidata;
le entrate dell’impresa sulla base della sua situazione consolidata;
il personale dell’impresa sulla base della sua situazione consolidata;
altri indicatori considerati rilevanti dall’autorità competente.
L’autorità competente può decidere che un soggetto non si qualifica come società di partecipazione finanziaria anche se è soddisfatto uno degli indicatori di cui al primo paragrafo, punti da i) a iv) se l’autorità competente ritiene che l’indicatore pertinente non fornisca un quadro fedele e veritiero delle principali attività e dei principali rischi del gruppo. Prima di adottare tale decisione l’autorità competente consulta l’ABE e fornisce una giustificazione circostanziata e dettagliata di natura qualitativa e quantitativa. L’autorità competente tiene debitamente conto del parere dell’ABE e, qualora decida di discostarsene, trasmette a quest’ultima, entro tre mesi dalla data di ricevimento del parere dell’ABE, le ragioni per cui si è discostata dal relativo parere;
«holding di investimento», una holding di investimento ai sensi all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033;
«società di partecipazione finanziaria mista», una società di partecipazione finanziaria mista secondo la definzione di cui all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;
«società di partecipazione mista», un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente o da una società di partecipazione finanziaria mista, avente come filiazioni almeno un ente;
«impresa di assicurazione di un paese terzo», un'impresa di assicurazione di un paese terzo secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 3, della direttiva 2009/138/CE;
«impresa di riassicurazione di un paese terzo», un'impresa di riassicurazione di un paese terzo secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 6, della direttiva 2009/138/CE;
«impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo», un'impresa che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
qualora fosse stabilita nell'Unione, essa rientrerebbe nella definizione di impresa di investimento;
è autorizzata in un paese terzo;
è soggetta e conforme a norme prudenziali ritenute dalle autorità competenti rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE
«ente finanziario», un’impresa che soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
non è un ente, una società di partecipazione industriale pura, una società veicolo per la cartolarizzazione, una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE o una società di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva, tranne nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa mista abbia un ente filiazione;
soddisfa una o più delle condizioni seguenti:
l’attività principale dell’impresa consiste nell’assunzione o nella detenzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività elencate all’allegato I, punti da 2 a 12 e punti 15, 16 e 17 della direttiva 2013/36/UE, o nell’esercizio di uno o più servizi o attività di cui all’allegato I, sezione A o B, della direttiva 2014/65/UE in relazione agli strumenti finanziari elencati nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;
l’impresa è un’impresa di investimento, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un prestatore di servizi di pagamento quali classificati ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d) della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), una società di gestione del risparmio o un’impresa strumentale;
«società di partecipazione industriale pura», un’impresa che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
la sua attività principale consiste nell’assunzione o nella detenzione di partecipazioni;
non è contemplata al punto 27, lettera a), o al punto 27, lettere da d) a l), del presente paragrafo, e non è un’impresa di investimento o una società di gestione del risparmio, o un prestatore di servizi di pagamento secondo le categorie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva (UE) 2015/2366;
non detiene partecipazioni in un soggetto del settore finanziario;
«soggetto del settore finanziario», uno dei seguenti soggetti:
un ente;
un ente finanziario;
▼M17 —————
un'impresa di assicurazione;
un'impresa di assicurazione di un paese terzo;
un'impresa di riassicurazione;
un'impresa di riassicurazione di un paese terzo;
una società di partecipazione assicurativa secondo la definizione di cui all'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE;
un'impresa esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
un'impresa di un paese terzo con un'attività principale comparabile a quella dei soggetti di cui alle lettere da a) a k);
«ente impresa madre in uno Stato membro», un ente in uno Stato membro avente come filiazione un ente o un ente finanziario, o che detiene una partecipazione in un ente o ente finanziario, e che non è a sua volta filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;
«ente impresa madre nell'UE», un ente impresa madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un altro ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro né di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
«impresa di investimento madre in uno Stato membro», un’impresa madre in uno Stato membro che è un’impresa di investimento;
«impresa di investimento madre nell’UE», un’impresa madre nell’UE che è un’impresa di investimento;
«ente creditizio impresa madre in uno Stato membro», un ente impresa madre in uno Stato membro che è un ente creditizio;
«ente creditizio impresa madre nell'UE», un ente impresa madre nell'UE che è un ente creditizio;
«società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro», una società di partecipazione finanziaria che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;
«società di partecipazione finanziaria madre nell'UE», una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro o di un'altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
«società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro», società di partecipazione finanziaria mista che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;
«società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE», una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro né di un'altra società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
«controparte centrale» o «CCP», una CCP secondo la definzione di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;
«partecipazione»: una partecipazione quale definita all’articolo 2, punto (2), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), o il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
«partecipazione qualificata», possesso, diretto o indiretto, di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un'impresa ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;
«controllo», il legame esistente tra un’impresa madre e una filiazione descritto all’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE ovvero nei principi contabili cui un ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un’impresa;
«stretti legami», una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità:
da una partecipazione, ossia dal possesso, diretto o tramite un legame di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
da un legame di controllo;
da un legame di controllo duraturo di entrambe o tutte allo stesso soggetto terzo;
«gruppo di clienti connessi»:
due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente indicato, costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse controlla direttamente o indirettamente l'altra o le altre;
due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono rapporti di controllo di cui alla lettera a), ma che devono essere considerate un insieme unitario sotto il profilo del rischio poiché sono interconnesse in modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento (funding) o di rimborso dei debiti, anche l'altra o tutte le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti.
Salve le lettere a) e b), nel caso in cui un'amministrazione centrale ha il controllo diretto su più di una persona fisica o giuridica, o ha legami diretti con più di una persona fisica o giuridica, l'insieme costituito dall'amministrazione centrale e da tutte le persone fisiche o giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate conformemente alla lettera b), può non essere considerato come un gruppo di clienti connessi. L'esistenza di un gruppo di clienti connessi formato dall'amministrazione centrale e da altre persone fisiche o giuridiche può essere invece valutato separatamente per ciascuna delle persone da essa direttamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate direttamente conformemente alla lettera b), e per tutte le persone fisiche e giuridiche controllate da tale persona conformemente alla lettera a) o legate a tale persona conformemente alla lettera b), compresa l'amministrazione centrale. Lo stesso vale per le amministrazioni regionali o le autorità locali cui si applica l'articolo 115, paragrafo 2.
Due o più persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) o b) a causa della loro esposizione diretta alla stessa CCP per attività di compensazione non sono considerate come costituenti un gruppo di clienti connessi;
«autorità competente», una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti;
«autorità di vigilanza su base consolidata», un'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE;
«autorizzazione», un atto emanato dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva il diritto di esercitare l'attività;
«Stato membro d'origine», lo Stato membro nel quale un ente ha ricevuto l'autorizzazione;
«Stato membro ospitante», lo Stato membro nel quale un ente ha una succursale o presta servizi;
«banche centrali del SEBC», le banche centrali nazionali che sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE);
«banche centrali», le banche centrali del SEBC e le banche centrali dei paesi terzi;
«situazione consolidata», la situazione che risulta dall'applicazione dei requisiti del presente regolamento, conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, a un ente come se tale ente formasse, insieme a uno o diversi altri soggetti, un ente unico;
«base consolidata», sulla base della situazione consolidata;
«base subconsolidata», sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista ad esclusione di un sottogruppo di soggetti o sulla base della situazione consolidata di un ente impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che non è l'ente impresa madre, o la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista apicale;
«strumento finanziario»:
un contratto che dà origine, per una parte, ad un'attività finanziaria e, per un'altra, ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale;
qualsiasi strumento specificato nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;
uno strumento finanziario derivato;
uno strumento finanziario primario;
uno strumento a pronti.
Gli strumenti di cui alle lettere a), b) e c) sono strumenti finanziari soltanto se il loro valore è derivato dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante o di un altro elemento sottostante, da un tasso o da un indice;
«capitale iniziale», l’importo e la tipologia di fondi propri di cui all’articolo 12 della direttiva 2013/36/UE;
«rischio operativo», il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esogeni, ivi compresi, tra l’altro, il rischio giuridico, il rischio di modello o il rischio relativo alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) ma non il rischio strategico e di reputazione;
«rischio giuridico», il rischio di perdite, compresi i costi, le ammende, le sanzioni o i danni punitivi, in cui potrebbe incorrere un ente in conseguenza di eventi che danno luogo a procedimenti giudiziari, tra cui:
azioni di vigilanza e transazioni private;
mancata azione, nei casi in cui tale azione sia necessaria per rispettare un obbligo giuridico;
azione intrapresa per evitare il rispetto di un obbligo giuridico;
eventi di condotta illecita, ossia eventi dovuti a dolo o negligenza, compresa l’inadeguata offerta di servizi finanziari o la fornitura di informazioni inadeguate o fuorvianti sul rischio finanziario dei prodotti venduti dall’ente;
mancato rispetto di qualsiasi obbligo derivante da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o internazionali;
mancato rispetto di qualsiasi obbligo derivante da accordi contrattuali, norme interne e codici di condotta stabiliti in conformità alle norme e alle prassi nazionali o internazionali;
mancato rispetto delle norme in materia di etica;
«rischio di modello», il rischio di perdite derivanti da decisioni basate principalmente sui risultati di modelli interni, a causa di errori nella progettazione, nello sviluppo, nella stima dei parametri, nell’attuazione, nell’utilizzo o nel monitoraggio di tali modelli, incluso quanto segue:
l’inadeguata progettazione di un determinato modello interno e delle sue caratteristiche;
l’inadeguata verifica dell’idoneità di un determinato modello interno per lo strumento finanziario da valutare o per il prodotto per cui è necessario stabilire il prezzo, o della sua idoneità per le condizioni di mercato applicabili;
gli errori nell’applicazione di un determinato modello interno;
l’erroneità delle valutazioni al valore di mercato e della misurazione del rischio a seguito di un errore al momento dell’inserimento di una negoziazione nel sistema di negoziazione;
l’uso di un determinato modello interno o dei suoi risultati per uno scopo al quale esso non è destinato o per il quale non è stato concepito, compresa la manipolazione dei parametri di modellizzazione;
il monitoraggio o la validazione non tempestivi o inefficaci delle prestazioni o della capacità previsionale del modello per valutare se quest’ultimo sia ancora adeguato allo scopo;
«rischio informatico», il rischio di perdite correlate a qualunque circostanza ragionevolmente identificabile legata all’uso della rete e dei sistemi informatici che, qualora si concretizzi, potrebbe compromettere la sicurezza della rete e dei sistemi informatici, di eventuali strumenti o processi dipendenti dalle tecnologie, delle operazioni e dei processi, oppure della fornitura dei servizi, producendo effetti avversi nell’ambiente digitale o fisico;
«rischio ambientale, sociale e di governance» o «rischio ESG», il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all’impatto, presente o futuro, dei fattori ambientali, sociali o di governance (environmental, social or governance — ESG) sulle controparti o le attività investite di tale ente. I rischi ambientali, sociali e di governance si concretizzano nelle categorie tradizionali dei rischi finanziari;
«rischio ambientale», il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all’impatto, presente o futuro, di fattori ambientali sulle controparti o le attività investite di tale ente, compresi i fattori connessi alla transizione verso gli obiettivi di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ); il rischio ambientale comprende sia il rischio fisico che il rischio di transizione;
«rischio fisico», nell’ambito del rischio ambientale, il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all’impatto, presente o futuro, degli effetti fisici dei fattori ambientali sulle controparti o sulle attività investite di tale ente;
«rischio di transizione», nell’ambito del rischio ambientale, il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all’impatto, presente o futuro, della transizione verso un’economia sostenibile dal punto di vista ambientale sulle controparti o le attività investite di tale ente;
«rischio sociale», il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all’impatto, presente o futuro, dei fattori sociali sulle controparti o le attività investite di tale ente;
«rischio di governance», il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all’impatto, presente o futuro, dei fattori di governance sulle controparti o le attività investite di tale ente;
«rischio di diluizione», il rischio che l'importo di un credito sia ridotto tramite la concessione di crediti, in contante o in altra forma, a favore del debitore;
«probabilità di default» o «PD», la probabilità di default di un debitore o, ove applicabile, di una linea di credito nell’orizzonte temporale di un anno e, nel contesto del rischio di diluizione, la probabilità di diluizione nell’orizzonte temporale di un anno;
«perdita in caso di default» o «LGD», il rapporto tra la perdita su un’esposizione relativa a una singola linea di credito a causa del default di un debitore o, ove applicabile, di una linea di credito e l’importo in essere al momento del default o a una determinata data di riferimento successiva alla data del default e, nel contesto del rischio di diluizione, la perdita in caso di diluizione, ossia il rapporto tra la perdita su un’esposizione relativa a un credito acquistato dovuta alla diluizione e l’importo in essere del credito acquistato;
«fattore di conversione» o «fattore di conversione del credito» o «CCF», il rapporto tra l’importo non utilizzato di un impegno di una singola linea di credito che potrebbe essere utilizzato a partire da un determinato momento prima del default e pertanto in essere al momento del default e l’importo non utilizzato dell’impegno derivante da tale linea, dove l’entità dell’impegno è determinata dal limite prestabilito, a meno che il limite non prestabilito sia più elevato;
«attenuazione del rischio di credito», una tecnica utilizzata dagli enti per ridurre il rischio di credito associato alle esposizioni da essi detenute;
«protezione del credito di tipo reale» o «FCP», la tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull’esposizione di un ente deriva dal diritto dell’ente, nell’eventualità del default del debitore o della linea di credito o al verificarsi di altri eventi creditizi specifici che riguardano il debitore, di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l’appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l’importo dell’esposizione all’ammontare della differenza tra l’importo dell’esposizione e l’importo di un credito nei confronti dell’ente, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;
«protezione del credito di tipo personale» o «UFCP», la tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull’esposizione di un ente deriva dall’obbligo di un terzo di pagare un determinato importo nell’eventualità del default del debitore o della linea di credito, o al verificarsi di altri specifici eventi creditizi;
«strumento assimilato al contante», un certificato di deposito, un’obbligazione, compresa l’obbligazione garantita, o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso da un ente prestatore, per il quale tale ente prestatore ha già ricevuto il pagamento integrale e che sarà rimborsato incondizionatamente dall’ente al valore nominale;
«oro fisico», oro sotto forma di merce, compresi barre d’oro, lingotti e monete, comunemente accettato dal mercato dei metalli preziosi, dove esistono mercati liquidi per l’oro fisico, il cui valore è determinato dal valore del contenuto di oro, definito in termini di purezza e massa, piuttosto che dal suo interesse per i numismatici;
«cartolarizzazione», una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/2402;
«posizione verso la cartolarizzazione», una posizione verso la cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2402;
«ricartolarizzazione», una ricartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2017/2402;
«posizione verso la ricartolarizzazione», un'esposizione nei confronti di una ricartolarizzazione;
«supporto di credito», un meccanismo contrattuale mediante il quale la qualità creditizia di una posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto alla qualità che detta posizione avrebbe avuto in assenza di tale supporto, che comprende il supporto fornito dalla presenza nella cartolarizzazione di più segmenti di rango subordinato (junior) o da altri tipi di protezione del credito;
«società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE», una società veicolo per la cartolarizzazione o SSPE ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402;
«segmento» (tranche), un segmento (tranche) ai sensi dell’articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2017/2402;
«valutazione in base ai prezzi di mercato», la valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione;
«valutazione in base ad un modello», qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato;
«verifica indipendente dei prezzi», una procedura di verifica periodica dell'esattezza e dell'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati immessi nei modelli;
«capitale ammissibile»:
ai fini della parte due, titolo III, la somma dei seguenti elementi:
capitale di classe 1 di cui all'articolo 25, senza applicazione della deduzione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i);
capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 pari o inferiore ad un terzo del capitale di classe 1 calcolato ai sensi del punto i) della presente lettera;
«borsa valori riconosciuta», una borsa valori che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
è un mercato regolamentato o un mercato di un paese terzo che è considerato equivalente a un mercato regolamentato in conformità della procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;
ha un meccanismo di compensazione secondo il quale i contratti elencati nell'allegato II sono soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata;
«benefici pensionistici discrezionali», i benefici pensionistici aggiuntivi accordati su base discrezionale da un ente a un dipendente come parte della componente variabile della remunerazione di tale dipendente, esclusi i diritti maturati da un dipendente nell'ambito del sistema pensionistico della società;
«valore del credito ipotecario», il valore dell'immobile quale determinato in base ad una prudente valutazione della futura commerciabilità dell'immobile, tenuto conto delle caratteristiche durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi;
«valore dell’immobile», il valore di un immobile residenziale o di un immobile non residenziale determinato conformemente all’articolo 229, paragrafo 1;
«immobile residenziale», uno degli elementi seguenti:
un immobile che ha la natura di abitazione e che soddisfa tutte le leggi e i regolamenti applicabili che consentono l’occupazione a fini abitativi;
un immobile che ha la natura di abitazione e che è ancora in costruzione, a condizione che si preveda che l’immobile soddisfi tutte le leggi e i regolamenti applicabili che consentono l’occupazione a fini abitativi;
il diritto di abitare un appartamento in cooperative edilizie situate in Svezia;
un terreno accessorio di un bene immobile di cui alla lettera a), b) o c);
«immobile non residenziale», un immobile che non è un immobile residenziale;
«esposizione inerente ad immobili produttori di reddito» o «esposizione IPRE», un’esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o immobili non residenziali per cui l’adempimento delle obbligazioni creditizie relative all’esposizione dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dagli immobili che garantiscono tale esposizione, piuttosto che dalla capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni creditizie da altre fonti; la fonte principale di tali flussi di cassa consiste nei canoni di leasing o di locazione o nei proventi della vendita degli immobili residenziali o degli immobili non residenziali;
«esposizione inerente ad immobili non produttori di reddito» o «esposizione non-IPRE», qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o immobili non residenziali che non è un’esposizione IPRE;
«esposizione garantita da immobili residenziali» o «esposizione garantita da un’ipoteca su immobili residenziali», un’esposizione garantita da immobili residenziali o un’esposizione considerata tale conformemente all’articolo 108, paragrafo 4;
«esposizione garantita da immobili non residenziali» o «esposizione garantita da un’ipoteca su immobili non residenziali», un’esposizione garantita da immobili non residenziali;
«esposizione garantita da beni immobili» o «esposizione garantita da un’ipoteca su beni immobili» o «esposizione assistita da garanzie immobiliari», un’esposizione garantita da immobili residenziali o immobili non residenziali o un’esposizione considerata tale conformemente all’articolo 108, paragrafo 4;
«valore di mercato», per i beni immobili, l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni;
«disciplina contabile applicabile», le norme contabili a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 o della direttiva 86/635/CEE;
«tasso annuale di default», il rapporto tra il numero di debitori o, se la definizione di default è applicata a livello di linea di credito a norma dell’articolo 178, paragrafo 1, secondo comma, il numero di linee di credito rispetto ai quali si considera sia intervenuto un default in un periodo che inizia un anno prima di una data di osservazione T e il numero di debitori, o, se la definizione di default è applicata a livello di linea di credito a norma dell’articolo 178, paragrafo 1, secondo comma, il numero di linee di credito assegnati a tale classe o pool un anno prima di tale data di osservazione T;
«esposizioni per l’acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni» o «esposizioni ADC», esposizioni verso società o società veicolo che finanziano l’acquisizione di terreni a fini di sviluppo e costruzione o che finanziano lo sviluppo e la costruzione di immobili residenziali o immobili non residenziali;
«esposizione non ADC», qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o immobili non residenziali che non è un’esposizione ADC;
▼M17 —————
«finanziamento al commercio», i finanziamenti, comprese le garanzie, connessi allo scambio di beni e servizi sotto forma di prodotti finanziari con scadenza fissa a breve termine, generalmente inferiore a un anno, senza rinnovo automatico;
«crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico», prestiti o crediti per il finanziamento dell'esportazione di beni e servizi per il quale un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione fornisce garanzie, assicurazione o finanziamento diretto;
«contratto di vendita con patto di riacquisto» e «contratto di vendita con patto di riacquisto passivo», qualsiasi contratto con il quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci, quando la garanzia è emessa da una borsa valori riconosciuta che detiene i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consente all'ente di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'impegno a riacquistarli; oppure titoli o merci della stessa specie ad un determinato prezzo e ad una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento: si tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per l'ente che vende i titoli o le merci e di un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo per l'ente che li acquista;
«operazione di vendita con patto di riacquisto», qualsiasi operazione disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto o un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo;
«contratto di vendita con patto di riacquisto semplice», un'operazione di vendita con patto di riacquisto di un unico tipo di attività o di attività simili, non complesse, di contro a un paniere di attività;
«posizioni detenute a fini di negoziazione»:
posizioni in proprio e posizioni derivanti da servizi alla clientela e di supporto agli scambi;
posizioni che si intende rivendere nel breve periodo;
posizioni per le quali si intende beneficiare nel breve periodo di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse;
«portafoglio di negoziazione», l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente a fini di negoziazione o per coprire posizioni detenute a fini di negoziazione in conformità dell'articolo 104;
«sistema multilaterale di negoziazione», un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definzione di cui all'articolo 4, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;
«controparte centrale qualificata» o «QCCP», una controparte centrale che è stata autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta conformemente all'articolo 25 di tale regolamento;
«fondo di garanzia», un fondo istituito da una CCP conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 e utilizzato conformemente all'articolo 45 di tale regolamento;
«contributo prefinanziato al fondo di garanzia di una CCP», un contributo al fondo di garanzia di una CCP in caso di default che è versato da un ente;
«esposizione da negoziazione», un'esposizione corrente, comprensiva del margine di variazione dovuto al partecipante diretto ma non ancora ricevuto, e qualsiasi esposizione potenziale futura di un partecipante diretto o di un cliente verso una CCP derivante dai contratti e dalle operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nonché il margine iniziale;
«mercato regolamentato», un mercato secondo la definzione di cui all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;
«leva finanziaria», il rapporto tra le dimensioni relative, delle attività di un ente, delle sue obbligazioni fuori bilancio e delle sue obbligazioni potenziali a pagare, a consegnare o a fornire garanzie reali, comprese le obbligazioni derivanti da finanziamenti (funding) ricevuti, impegni assunti, derivati o contratti di vendita con patto di riacquisto, ma escluse le obbligazioni che possono essere fatte valere solo durante la liquidazione dell'ente, rispetto ai fondi propri di tale ente;
«rischio di leva finanziaria eccessiva», il rischio risultante dalla vulnerabilità di un ente dovuta alla leva finanziaria, attuale o potenziale, che può richiedere misure correttive non previste del suo piano di impresa, tra cui la dismissione immediata di attività, con conseguenti perdite o aggiustamenti della valutazione delle restanti attività;
«rettifica di valore su crediti», l'importo degli accantonamenti per perdite su crediti generici e specifici in ordine a rischi di credito rilevati nel bilancio dell'ente conformemente alla disciplina contabile applicabile;
«copertura interna», una posizione che compensa in misura sostanziale le componenti di rischio tra una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione e una o più posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o tra due unità di negoziazione;
«obbligazione di riferimento», un'obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante di un derivato su crediti;
«agenzia esterna di valutazione del merito di credito» o «ECAI», un'agenzia di rating del credito registrata o certificata conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ( 15 ), o una banca centrale che emette rating del credito che sono esenti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009;
«ECAI prescelta», un'ECAI scelta da un ente;
«altre componenti di conto economico complessivo accumulate» (accumulated other comprehensive income), lo stesso significato di cui al principio contabile internazionale (IAS) 1, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
«fondi propri di base», fondi propri di base ai sensi dell'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE;
«elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1», elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva;
«elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1», elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva e l'inclusione di tali elementi sia limitata dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 99 di tale direttiva;
«elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2», elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 2 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, di tale direttiva;
«elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3», elementi assicurativi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 3 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 3, di tale direttiva;
«attività fiscali differite», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
«attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura», attività fiscali differite il cui valore futuro può essere realizzato soltanto nel caso in cui l'ente generi un utile imponibile in futuro;
«passività fiscali differite», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
«attività dei fondi pensione a prestazioni definite», le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano;
«distribuzione», il pagamento di dividendi o interessi, in qualsiasi forma;
«impresa finanziaria», lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE;
«fondi per rischi bancari generali», lo stesso significato di cui all'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE;
«avviamento», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
«partecipazione indiretta», qualsiasi esposizione verso un soggetto intermedio che abbia un’esposizione in strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario o in passività emesse da un ente per cui, se gli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario o le passività emesse dall’ente fossero cancellati definitivamente, la perdita che subirebbe di conseguenza l’ente non sarebbe significativamente diversa da quella che subirebbe in caso di possesso diretto di tali strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario o di tali passività emesse dall’ente;
«attività immateriali», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile, comprensivo dell'avviamento;
«altri strumenti di capitale», strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3;
«altre riserve», riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate o negli utili non distribuiti;
«fondi propri», la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2;
«strumenti di fondi propri», strumenti di capitale emessi dall'ente che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2;
«interesse di minoranza», l'importo del capitale primario di classe 1 di una filiazione di un ente attribuibile a persone fisiche o giuridiche diverse da quelle incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'ente;
«profitto», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
«partecipazione incrociata reciproca», il possesso, da parte di un ente, di strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario quando tali soggetti possiedono anche strumenti di fondi propri emessi dall'ente;
«utili non distribuiti», i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile;
«riserva sovrapprezzo azioni», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
«differenze temporanee», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
«posizione sintetica», un investimento da parte di un ente in uno strumento finanziario il cui valore è direttamente collegato al valore degli strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario o al valore delle passività emesse da un ente;
«sistema di garanzia reciproca», un sistema che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, o sono affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, a un organismo centrale;
gli enti sono consolidati integralmente conformemente all’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE e sono inclusi nella vigilanza su base consolidata di un ente che è un ente impresa madre in uno Stato membro conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del presente regolamento e soggetto ai requisiti in materia di fondi propri;
l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni sono stabiliti nello stesso Stato membro e sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte della stessa autorità competente;
l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni che sono entrati a far parte di un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela detti enti e in particolare ne assicura la liquidità e la solvibilità, al fine di evitare il fallimento nel caso in cui ciò fosse necessario;
esistono accordi per garantire la pronta disponibilità di mezzi finanziari in forma di capitale e di liquidità, se necessario, in applicazione del regime di responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge di cui alla lettera d);
l'adeguatezza degli accordi di cui alle precedenti lettere d) ed e) è monitorata con regolarità dall'autorità competente;
il periodo minimo di preavviso per l'uscita volontaria di una filiazione dall'accordo di responsabilità è di dieci anni;
l'autorità competente ha il potere di vietare l'uscita volontaria di una filiazione dall'accordo di responsabilità;
«elementi distribuibili», l'ammontare dei profitti alla fine dell'ultimo esercizio, aumentato degli utili portati a nuovo e delle riserve disponibili a tale scopo prima della distribuzione ai possessori di strumenti di fondi propri, diminuito delle eventuali perdite degli esercizi precedenti, degli utili non distribuibili conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale o alle regolamentazioni interne dell'ente e delle somme iscritte in riserve non distribuibili conformemente alla normativa nazionale o allo statuto dell'ente, in ciascun caso relativamente alla categoria specifica degli strumenti di fondi propri, a cui si riferiscono la normativa dell'Unione o nazionale, le regolamentazioni interne dell'ente o lo statuto; tali utili, perdite e riserve sono determinati sulla base dei conti individuali dell'ente e non dei conti consolidati;
«gestore», un gestore ai sensi del dell’articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2017/2402;
«autorità di risoluzione», un'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE;
«pertinente autorità del paese terzo», l’autorità competente di un paese terzo quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 90, della direttiva 2014/59/UE;
«entità soggetta a risoluzione», un'entità soggetta a risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 bis, della direttiva 2014/59/UE;
«gruppo soggetto a risoluzione», un gruppo soggetto a risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, della direttiva 2014/59/UE;
«ente a rilevanza sistemica a livello globale o G-SII», un ente a rilevanza sistemica a livello globale individuato a norma dell'articolo 131, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE;
«ente a rilevanza sistemica a livello globale non UE o G-SII non UE», un gruppo bancario o una banca a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) che non è un G-SII e che è incluso nell'elenco di G-SIB pubblicato dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board), regolarmente aggiornato;
«filiazione significativa», una filiazione che soddisfa una o più delle seguenti condizioni su base individuale o consolidata:
la filiazione detiene più del 5 % delle attività consolidate ponderate per il rischio della sua impresa madre apicale;
la filiazione genera più del 5 % del reddito operativo totale della sua impresa madre apicale;
la misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento, della filiazione, è superiore al 5 % della misura dell'esposizione complessiva consolidata della sua impresa madre apicale.
Ai fini della determinazione della filiazione significativa, ove si applichi l'articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le due imprese madri nell'UE intermedie sono considerate un'unica filiazione sulla base della loro situazione consolidata;
«soggetto G-SII», un soggetto dotato di personalità giuridica che è un G-SII o fa parte di un G-SII o di un G-SII non UE;
«strumento del bail-in», uno strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 57, della direttiva 2014/59/UE;
«gruppo», un gruppo di imprese di cui almeno una è un ente, composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni, o da imprese tra loro collegate ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 );
«operazione di finanziamento tramite titoli», un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito o un finanziamento con margini;
«margine iniziale» o «IM», la garanzia, eccetto il margine di variazione, raccolta da o fornita a un soggetto per coprire l'esposizione corrente e potenziale futura di un'operazione o di un portafoglio di operazioni nel periodo necessario per liquidare tali operazioni o coprire nuovamente il loro rischio di mercato in seguito al default della controparte dell'operazione o del portafoglio di operazioni;
«rischio di mercato», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi di mercato, in particolare dei tassi di cambio o dei prezzi delle merci;
«rischio di cambio», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei tassi di cambio;
«rischio di posizione in merci», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi delle merci;
«unità di negoziazione», un gruppo ben definito di negoziatori (dealer) istituito dall’ente in conformità dell’articolo 104 ter, paragrafo 1, per gestire congiuntamente un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o posizioni esterne al portafoglio di negoziazione di cui ai paragrafi 5 e 6 di detto articolo, applicando una strategia di business ben definita e coerente e operando nell’ambito della stessa struttura di gestione dei rischi;
«ente piccolo e non complesso», un ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
non si tratta di un grande ente;
il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, su base consolidata in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è in media pari o inferiore alla soglia di 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente il periodo di riferimento corrente annuale; gli Stati membri possono abbassare tale soglia;
non è soggetto ad alcun obbligo o è soggetto a obblighi semplificati riguardo ai piani di risoluzione e di risanamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE;
il suo portafoglio di negoziazione è considerato di piccole dimensioni a norma dell'articolo 94, paragrafo 1;
il valore totale delle posizioni in derivati da esso detenute a fini di negoziazione non supera il 2 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio e il valore totale dell'insieme delle sue posizioni in derivati non supera il 5 %; entrambi i valori sono calcolati a norma dell'articolo 273 bis, paragrafo 3;
le attività o passività consolidate dell’ente relative ad attività con controparti aventi sede nello Spazio economico europeo, escluse le esposizioni infragruppo nello Spazio economico europeo, superano il 75 % sia delle attività totali consolidate dell’ente sia delle sue passività totali consolidate, escluse in entrambi i casi le esposizioni infragruppo;
l'ente non utilizza modelli interni per soddisfare i requisiti prudenziali a norma del presente regolamento, ad eccezione delle filiazioni che utilizzano modelli interni sviluppati a livello di gruppo, purché il gruppo sia soggetto all'obbligo di informativa di cui all'articolo 433 bis o 433 quater su base consolidata;
l'ente non ha sollevato obiezioni contro la classificazione come «ente piccolo e non complesso» presso l'autorità competente;
l'autorità competente non ha stabilito che, in base a un'analisi delle dimensioni, dell'interconnessione, della complessità o del profilo di rischio, l'ente non può essere considerato «piccolo e non complesso»;
«grande ente», un ente che soddisfa una delle seguenti condizioni:
è un G-SII;
è stato individuato come un altro ente a rilevanza sistemica («O-SII») a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/36/UE;
nello Stato membro in cui è stabilito, figura tra i tre maggiori enti per valore totale delle attività;
il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, sulla base della sua situazione di consolidamento in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
«grande filiazione», una filiazione che si qualifica come grande ente;
«ente non quotato», un ente che non ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;
«relazione finanziaria», ai fini della parte otto una relazione finanziaria ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 );
«negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni», un’impresa la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o lo svolgimento di attività di investimento in strumenti derivati su merci o contratti derivati su merci di cui all’allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9) e 10), della direttiva 2014/65/UE, strumenti derivati su quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 4), della direttiva 2014/65/UE o quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;
«esposizione rotativa», qualsiasi esposizione nella quale il saldo in essere del debitore può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi da esso decisi entro un limite concordato;
«esposizione transattiva», qualsiasi esposizione rotativa che abbia almeno 12 mesi di storia in materia di rimborso e che rientri in una delle seguenti tipologie:
un’esposizione per la quale, su base regolare almeno ogni 12 mesi, il saldo da rimborsare alla data di rimborso prevista successiva è determinato come l’importo utilizzato a una data di riferimento predefinita, con una data di rimborso programmata non posteriore a 12 mesi, a condizione che il saldo sia stato rimborsato integralmente a ciascuna data di rimborso prevista per i 12 mesi precedenti;
una concessione di scoperto non utilizzata nel corso dei 12 mesi precedenti;
«soggetto del settore dei combustibili fossili», una società o un’impresa classificata a fini statistici come avente la sua principale attività economica nel settore delle attività economiche del carbone, del petrolio o del gas, come indicato nell’allegato XXXIX, modello 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione ( 18 ) e identificata con riferimento ai codici della classificazione statistica delle attività economiche (NACE Revisione 2) elencati nell’allegato I, sezioni B, C, D e G, del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ); se l’attività economica principale di una società o un’impresa non è classificata utilizzando i codici NACE Revisione 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 o una classificazione nazionale da essa derivata, gli enti determinano in maniera prudente se tale società o impresa ha la propria attività principale in uno di tali settori;
«esposizioni soggette all’impatto di fattori ambientali o sociali», esposizioni che ostacolano l’ambizione dell’Unione di conseguire i propri obiettivi normativi relativi ai fattori ESG, in un modo che potrebbe avere un impatto finanziario negativo sugli enti nell’Unione;
«soggetto del sistema bancario ombra», un soggetto che svolge attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato.
Ai fini del primo comma, punto 1, lettera b), punti ii) e iii), se l’impresa fa parte di un gruppo di un paese terzo, le attività totali di ciascuna succursale del gruppo di un paese terzo autorizzata nell’Unione sono incluse nel valore totale combinato delle attività di tutte le imprese del gruppo.
Ai fini del primo comma, punto 1, lettera b), punto iii), l’autorità di vigilanza su base consolidata può chiedere all’impresa tutte le informazioni pertinenti per adottare la sua decisione.
Ai fini del primo comma, punto 52 bis, il rischio giuridico non comprende rimborsi a terzi o a dipendenti e pagamenti nel contesto di opportunità commerciali, se non vi è stata violazione delle norme o del codice deontologico e se l’ente ha adempiuto ai propri obblighi in maniera tempestiva, né spese legali esterne, se l’evento che dà origine a tali spese non è un evento di rischio operativo;
Ai fini del primo comma, punto 145, lettera e), del presente paragrafo, un ente può escludere le posizioni in derivati che ha assunto con i suoi clienti non finanziari e le posizioni in derivati che utilizza per coprire tali posizioni, a condizione che il valore combinato delle posizioni escluse calcolato conformemente all’articolo 273 bis, paragrafo 3, non superi il 10 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio dell’ente.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 5
Definizioni specifiche per i requisiti patrimoniali per il rischio di credito
Ai fini della parte tre, titolo II, si intende per:
«esposizione», un elemento dell'attivo o un elemento fuori bilancio;
«perdita», la perdita economica, compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito;
«perdita attesa» o «EL», il rapporto, relativo a una singola linea di credito, tra l’importo che si prevede di perdere su un’esposizione in una delle seguenti situazioni e l’importo seguente:
in caso di potenziale default di un debitore su un periodo di un anno, l’importo in essere al momento del default;
in caso di potenziale evento di diluizione su un periodo di un anno, l’importo in essere alla data in cui si verifica l’evento di diluizione;
«obbligazione creditizia», qualsiasi obbligazione derivante da un contratto di credito, compresi il capitale, gli interessi maturati e le commissioni, dovuta da un debitore;
«esposizione creditizia», qualsiasi elemento in bilancio o fuori bilancio che determina o può determinare un’obbligazione creditizia;
«linea di credito», un’esposizione creditizia derivante da un contratto o da una serie di contratti tra un debitore e un ente;
«margine di cautela», una maggiorazione incorporata nelle stime dei parametri di rischio per tenere conto dell’intervallo previsto di errori di stima derivanti da carenze individuate in dati, metodi, modelli, e modifiche di parametri di sottoscrizione, propensione al rischio, politiche di raccolta e recupero e qualsiasi altra fonte di ulteriore incertezza, nonché di errori di stima generali;
«rettifica appropriata», l’impatto sulle stime dei parametri di rischio derivante dall’applicazione di metodologie nell’ambito della stima dei parametri di rischio per correggere le carenze individuate in dati e metodi di stima e per tenere conto delle modifiche di parametri di sottoscrizione, propensione al rischio, politiche di raccolta e recupero e qualsiasi altra fonte di ulteriore incertezza nella misura del possibile onde evitare distorsioni nelle stime dei parametri di rischio;
«piccola e media impresa» o «PMI», una società o un’impresa che, in base al bilancio consolidato più recente, ha un fatturato annuo non superiore a 50 000 000 EUR;
«impegno», qualsiasi accordo contrattuale che un ente offre a un cliente ed è accettato da quest’ultimo per concedere crediti, acquistare attività o emettere sostituti del credito, nonché qualsiasi accordo di questo tipo che può essere annullato incondizionatamente da un ente in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o qualsiasi accordo che può essere annullato da un ente se il debitore manca di adempiere alle condizioni stabilite nella documentazione sulla linea di credito, comprese le condizioni che il debitore è tenuto a soddisfare prima di qualsiasi utilizzo iniziale o successivo nell’ambito dell’accordo, tranne quando gli accordi contrattuali soddisfano tutte le condizioni seguenti:
accordi contrattuali in cui l’ente non riceve commissioni o onorari per istituire o mantenere tali accordi contrattuali;
accordi contrattuali in base ai quali il cliente è tenuto a rivolgersi all’ente per il primo utilizzo e per ogni utilizzo successivo nell’ambito di tali accordi contrattuali;
accordi contrattuali in cui l’ente ha piena autorità sull’esecuzione di ciascun utilizzo, indipendentemente dal rispetto da parte del cliente delle condizioni stabilite nella documentazione dell’accordo contrattuale;
gli accordi contrattuali consentono all’ ente di valutare il merito di credito del cliente immediatamente prima di decidere in merito all’esecuzione di ciascun utilizzo e l’ente ha attuato e applica procedure interne che garantiscono che tale valutazione sia effettuata prima dell’esecuzione di ciascun utilizzo;
accordi contrattuali offerti a una società, compresa una PMI, che è oggetto di un attento monitoraggio su base continuativa;
«impegno revocabile incondizionatamente», qualsiasi impegno le cui condizioni consentono all’ente di revocare tale impegno nella misura massima consentita dagli atti giuridici in materia di protezione dei consumatori e correlati, se del caso, in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o che prevede effettivamente la revoca automatica a seguito di un deterioramento del merito di credito del debitore.
Articolo 5 bis
Definizioni specifiche per le cripto-attività
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«cripto-attività», una cripto-attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 ) che non sia una valuta digitale della banca centrale;
«token di moneta elettronica», un token di moneta elettronica quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2023/1114;
«esposizione alle cripto-attività» un’attività o un elemento fuori bilancio relativo a una cripto-attività che dà luogo a rischio di credito, a rischio di controparte, a rischio di mercato, a rischio operativo o a rischio di liquidità;
«attività tradizionale» qualsiasi attività diversa da una cripto-attività, inclusi:
strumenti finanziari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 50, del presente regolamento;
fondi, quali definiti all’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;
depositi, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 ), compresi i depositi strutturati;
posizioni inerenti a cartolarizzazione nel contesto di una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402;
prodotti assicurativi non vita o vita che rientrano nelle classi di assicurazione elencate negli allegati I e II della direttiva 2009/138/CE o contratti di riassicurazione e di retrocessione di cui alla stessa direttiva;
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo principale di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;
schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ) o della direttiva 2009/138/CE;
singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
un prodotto pensionistico individuale paneuropeo quale definito all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 );
«attività tradizionale tokenizzata», un tipo di cripto-attività che rappresenta un’attività tradizionale, compreso un token di moneta elettronica;
«token collegato ad attività», un token collegato ad attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) 2023/1114;
«servizio per le cripto-attività»: un servizio per le cripto-attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) 2023/1114.
TITOLO II
LIVELLO DI APPLICAZIONE DEI REQUISITI
CAPO 1
Applicazione dei requisiti su base individuale
Articolo 6
Principi generali
Le filiazioni significative di un G-SII non UE si conformano all'articolo 92 ter su base individuale se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
non sono entità soggette a risoluzione;
non hanno filiazioni;
non sono filiazioni di un ente impresa madre nell'UE.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo si conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), su base individuale.
Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.
Agli enti seguenti non è richiesto di conformarsi all’articolo 413, paragrafo 1, e ai pertinenti requisiti di comunicazione in materia di liquidità di cui alla parte sette bis del presente regolamento:
gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012;
gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 16 e all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 26 ), a condizione che non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze; e
gli enti che sono designati conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) N. 909/2014, a condizione che:
le loro attività siano limitate a offrire servizi di tipo bancario, di cui alla sezione C dell’allegato di detto regolamento, a depositari centrali di titoli autorizzati a norma dell’articolo 16 di detto regolamento; e
non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze.
Articolo 7
Deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale
Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, alle filiazioni di un ente, qualora sia la filiazione che l'ente siano soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'ente impresa madre e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e la filiazione:
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;
l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudente della filiazione e dichiara, con l'autorizzazione dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;
le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;
l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con le quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione.
Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, a un ente impresa madre in uno Stato membro ove esso sia soggetto ad autorizzazione e vigilanza dello Stato membro in questione e sia inserito nella vigilanza su base consolidata e purché siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti, al fine di assicurare che i fondi propri siano adeguatamente distribuiti tra l'impresa madre e le filiazioni:
non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro;
le procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi pertinenti per la vigilanza su base consolidata comprendono l'ente impresa madre in uno Stato membro.
L'autorità competente che si avvale del presente paragrafo informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.
Articolo 8
Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale
Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni nell'Unione e sottoporli a vigilanza come singolo sottogruppo di liquidità a condizione che soddisfino tutte le condizioni di seguito elencate:
l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata si conforma agli obblighi di cui alla parte sei;
l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di esonero, controlla e sorveglia costantemente le posizioni di finanziamento di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo in caso di rinuncia all'applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) di cui alla parte sei, titolo IV, e assicura un sufficiente livello di liquidità e di finanziamento stabile in caso di rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV, per la totalità di tali enti;
gli enti hanno concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza;
non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l'adempimento dei contratti di cui alla lettera c).
Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio su eventuali ostacoli giuridici in grado di rendere impossibile l'applicazione della lettera c) del primo comma ed è invitata a formulare entro il 31 dicembre 2015 una proposta legislativa, se del caso, su quali di tali ostacoli dovrebbero essere eliminare.
Se gli enti del singolo sottogruppo di liquidità sono autorizzati in più Stati membri, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 21, e solo agli enti le cui autorità competenti concordano sui seguenti elementi:
la loro valutazione in merito alla conformità dell'organizzazione e del trattamento del rischio di liquidità alle condizioni stabilite all'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE in tutto il singolo sottogruppo di liquidità;
la distribuzione degli importi, l'ubicazione e la proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel singolo sottogruppo di liquidità in caso di rinuncia all'applicazione requisito del coefficiente di copertura della liquidità (LCR) ai sensi dell'articolo 460, paragrafo 1, e la distribuzione degli importi e l'ubicazione del finanziamento stabile disponibile nel singolo sottogruppo di liquidità in caso di rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV;
la determinazione degli importi minimi delle attività liquide che devono essere detenute dagli enti per i quali è prevista la rinuncia all'applicazione del requisito LCR ai sensi dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e la determinazione degli importi minimi del finanziamento stabile disponibile che deve essere detenuto dagli enti per i quali è prevista la rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV;
la necessità di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti alla parte sei;
condivisione incondizionata di informazioni complete tra le autorità competenti;
una piena comprensione delle implicazioni di tale deroga.
Articolo 9
Metodo di consolidamento individuale
Articolo 10
Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale
Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, conformemente alla normativa nazionale, all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati siano garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale;
la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;
la dirigenza dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati.
Gli Stati membri possono mantenere la normativa nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione della deroga di cui al primo comma nella misura in cui non confligga con il presente regolamento o con la direttiva 2013/36/UE.
CAPO 2
Consolidamento prudenziale
Sezione 1
Applicazione dei requisiti su base consolidata
Articolo 10 bis
Applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata laddove le imprese di investimento siano imprese madri
Ai fini del presente capo, le imprese di investimento e le holding di investimento sono considerate società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro o società di partecipazione finanziaria madri nell’UE se tali imprese di investimento o holding di investimento sono le imprese madri di un ente o di un’impresa di investimento soggetti al presente regolamento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 11
Trattamento generale
Al fine di garantire che le disposizioni del presente regolamento siano applicate su base consolidata, i termini «ente», «ente impresa madre in uno Stato membro», «ente impresa madre nell'UE» e «impresa madre», si riferiscono a seconda dei casi anche:
a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista approvata a norma dell'articolo 21 bis della direttiva 2013/36/UE;
a un ente designato controllato da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre se tale società madre non è soggetta ad approvazione conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE;
a una società di partecipazione finanziaria, a una società di partecipazione finanziaria mista o a un ente designato in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, lettera d), della direttiva 2013/36/UE.
La situazione consolidata di un'impresa di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo è la situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria madre o della società di partecipazione finanziaria mista madre non soggetta ad approvazione conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE. La situazione consolidata di un'impresa di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo è la situazione consolidata della rispettiva società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre.
▼M8 —————
Solo le imprese madri nell'UE che sono una filiazione significativa di un G-SII non UE e non sono entità soggette a risoluzione si conformano all'articolo 92 ter del presente regolamento su base consolidata nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento. Ove si applichi l'articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le due imprese madri nell'UE intermedie considerate congiuntamente una filiazione significativa si conformano entrambe all'articolo 92 ter del presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata.
Gli enti imprese madri nell’UE si conformano alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi e le attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE.
Se è stata concessa una deroga a norma dell’articolo 8, paragrafi da 1 a 5, gli enti e, se del caso, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista che sono parte di un sottogruppo di liquidità si conformano alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento su base consolidata o subconsolidata del sottogruppo di liquidità.
L'applicazione del metodo di cui al primo comma non pregiudica l'efficacia della vigilanza su base consolidata e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, né costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
▼M8 —————
Articolo 12 bis
Calcolo consolidato per i G-SII con più entità soggette a risoluzione
Nel caso in cui almeno due soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione, l’ente impresa madre nell’UE del G-SII calcola l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a):
per ciascuna entità soggetta a risoluzione o entità di un paese terzo che sarebbe un’entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell’Unione;
per l’ente impresa madre dell’UE come se fosse l’unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.
Il calcolo di cui alla lettera b) del primo comma è effettuato sulla base della situazione consolidata dell’ente impresa madre dell’UE.
Le autorità di risoluzione agiscono in conformità dell’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, e dell’articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 13
Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata
Le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell’UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 449 bis, 449 ter, 450, 451, 451 bis e 453 su base individuale o, se del caso, in conformità al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.
Il paragrafo 1, secondo comma, si applica alle filiazioni di imprese madri stabilite in un paese terzo se tali filiazioni sono considerate grandi.
Articolo 14
Applicazione degli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata
▼M9 —————
Sezione 2
Metodi di consolidamento prudenziale
Articolo 18
Metodi di consolidamento prudenziale
Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3 bis, gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis o 92 ter su base consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni nei gruppi soggetti a risoluzione pertinenti.
▼M17 —————
Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:
quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale; e
quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti.
Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l’applicazione del metodo di cui all’articolo 22, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE.
In deroga al primo comma, le autorità competenti possono consentire o imporre agli enti di applicare un metodo diverso a tali filiazioni o partecipazioni, compreso il metodo previsto dalla disciplina contabile applicabile, a condizione che:
l'ente non applichi già il metodo del patrimonio netto (equity method) al 28 dicembre 2020;
l'applicazione del metodo del patrimonio netto (equity method) risulti indebitamente onerosa o tale metodo non rifletta adeguatamente i rischi che l'impresa di cui al primo comma presenta per l'ente; e
il metodo applicato non dia luogo al consolidamento integrale o proporzionale di tale impresa.
►M17 Le autorità competenti possono esigere il consolidamento integrale o proporzionale di una filiazione o di un’impresa in cui un ente detiene una partecipazione qualora tale filiazione o impresa non sia un ente o un ente finanziario e siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: ◄
l'impresa non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa o un'impresa esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
esista un notevole rischio che l'ente decida di fornire sostegno finanziario a tale impresa in condizioni di stress, in assenza o al di là di eventuali obblighi contrattuali a fornire tale sostegno.
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Alla luce delle conclusioni dell’ABE, la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per adeguare le definizioni pertinenti o l’ambito del consolidamento prudenziale.
Sezione 3
Ambito del consolidamento prudenziale
Articolo 19
Soggetti esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale
►M17 Un ente o un ente finanziario che è una filiazione o un’impresa in cui è detenuta una partecipazione non devono essere inclusi nel consolidamento qualora l’importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell’impresa interessata sia inferiore al più basso dei due importi seguenti: ◄
10 milioni di EUR;
1 % dell'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione.
►M17 Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell’articolo 111 della direttiva 2013/36/UE possono decidere, caso per caso, nei casi indicati di seguito, di non includere nel consolidamento un ente o un ente finanziario che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione: ◄
se l'impresa interessata è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;
se l'impresa interessata presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti;
se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti.
Articolo 20
Decisioni comuni sui requisiti prudenziali
Le autorità competenti lavorano assieme consultandosi ampiamente:
nel caso di domande per l’ottenimento di autorizzazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, all’articolo 151, paragrafo 9, all’articolo 283 e all’articolo 325 terquinquagies presentate da un ente impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, se concedere l’autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione;
se sono soddisfatti i criteri per uno specifico trattamento infragruppo di cui all'articolo 422, paragrafo 9, e all'articolo 425, paragrafo 5, integrati dalle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE di cui all'articolo 422, paragrafo 10, e all'articolo 425, paragrafo 6.
Le domande sono presentate unicamente all'autorità di vigilanza su base consolidata.
▼M17 —————
Le autorità competenti fanno tutto quanto in loro potere per giungere entro sei mesi ad una decisione congiunta:
sulla domanda di cui al paragrafo 1, lettera a);
sulla valutazione dei criteri e la determinazione del trattamento specifico di cui al paragrafo 1, lettera b).
Tale decisione congiunta è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata che è trasmesso al richiedente dall'autorità competente di cui al paragrafo 1.
Il periodo di cui al paragrafo 2 inizia:
alla data di ricevimento da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata della domanda completa di cui al paragrafo 1, lettera a). L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette senza indugio la domanda completa alle altre autorità competenti interessate;
alla data di ricevimento da parte delle autorità competenti della relazione elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata sull'analisi degli impegni infragruppo.
Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi.
L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la decisione all'ente impresa madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e alle altre autorità competenti.
Se, al termine del periodo di sei mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione sul paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi.
La decisione è trasmessa all'autorità di vigilanza su base consolidata che informa l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.
Se, al termine del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità competente responsabile della vigilanza della filiazione su base individuale rinvia la sua decisione sul paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adotta una decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 21
Decisioni congiunte sul livello di applicazione dei requisiti in materia di liquidità
La decisione congiunta è presa entro sei mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione nella quale sono individuati i singoli sottogruppi di liquidità sulla base dei criteri di cui all'articolo 8. In caso di disaccordo nel corso del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una delle altre autorità competenti interessate. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.
La decisione congiunta può anche imporre limiti all'ubicazione e alla proprietà delle attività liquide e disporre la detenzione di importi minimi di attività liquide da parte degli enti esenti dall'applicazione della parte sei.
La decisione congiunta è contenuta, pienamente motivata, in un documento che è presentato dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre del sottogruppo di liquidità.
Tuttavia, nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono rinviare all'ABE la questione se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d). In questo caso, l'ABE può svolgere una funzione di mediazione non vincolante conformemente all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e tutte le autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni in attesa della conclusione della mediazione non vincolante. Se, durante la mediazione, le autorità competenti non raggiungono alcun accordo entro tre mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione tenendo conto della proporzionalità di vantaggi e rischi a livello dello Stato membro dell'impresa madre e della proporzionalità di vantaggi e rischi a livello dello Stato membro della filiazione. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e le decisioni di cui al secondo comma del presente paragrafo sono vincolanti.
Articolo 22
Subconsolidamento nel caso di entità di paesi terzi
Articolo 23
Imprese nei paesi terzi
Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata conformemente al presente capo, i termini «impresa di investimento», «ente creditizio», «ente finanziario» e «ente» si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell'Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini di cui all'articolo 4.
Articolo 24
Valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio
PARTE DUE
FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI
TITOLO I
ELEMENTI DEI FONDI PROPRI
CAPO 1
Capitale di classe 1
Articolo 25
Capitale di classe 1
Il capitale di classe 1 di un ente consiste nella somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente.
CAPO 2
Capitale primario di classe 1
Sezione 1
Elementi e strumenti del capitale primario di classe 1
Articolo 26
Elementi del capitale primario di classe 1
Gli elementi del capitale primario di classe 1 degli enti sono i seguenti:
strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29;
riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);
utili non distribuiti;
altre componenti di conto economico complessivo accumulate;
altre riserve;
fondi per rischi bancari generali.
Gli elementi di cui alle lettere da c) a f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano.
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli enti possono includere nel capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o di fine esercizio prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento soltanto con l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente. L'autorità competente concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso;
l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente per l'autorità competente che tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo di tali utili.
Una verifica degli utili di periodo o di fine esercizio dell'ente garantisce in maniera soddisfacente che tali utili sono stati valutati conformemente ai principi enunciati nella disciplina contabile applicabile.
In deroga al primo comma, gli enti possono classificare come strumenti del capitale primario di classe 1 le emissioni successive di una forma di strumenti del capitale primario di classe 1 per cui hanno già ricevuto tale autorizzazione, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
le disposizioni che governano tali emissioni successive sono sostanzialmente analoghe alle disposizioni che governano le emissioni per cui gli enti hanno già ricevuto un'autorizzazione;
gli enti hanno informato le autorità competenti con sufficiente anticipo della classificazione di tali emissioni successive come strumenti del capitale primario di classe 1.
Le autorità competenti consultano l'ABE prima di concedere l'autorizzazione per nuove forme di strumenti di capitali da classificare come strumenti del capitale primario di classe 1. Le autorità competenti tengono debitamente conto del parere dell'ABE e, qualora decidano di discostarsene, ne informano per iscritto l'ABE entro tre mesi dalla data di ricevimento del parere dell'ABE illustrando le ragioni per cui si sono discostate dal relativo parere. Il presente comma non si applica agli strumenti di capitale di cui all'articolo 31.
Sulla base delle informazioni raccolte presso le autorità competenti, l'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che sono considerate strumenti del capitale primario di classe 1. In conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE può raccogliere qualsiasi informazione relativa agli strumenti del capitale primario di classe 1 che ritenga necessaria per accertare la conformità dei criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento, e per il mantenimento e l'aggiornamento dell'elenco di cui al presente comma.
A seguito del processo di revisione di cui all'articolo 80 e quando sussistono prove sufficienti che i pertinenti strumenti di capitale non soddisfano o non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29, l'ABE può decidere di non aggiungere tali strumenti all'elenco di cui al quarto comma o di rimuoverli, a seconda dei casi. L'ABE diffonde una comunicazione in merito nella quale fa altresì riferimento alla posizione della pertinente autorità competente sulla questione. Il presente comma non si applica agli strumenti di capitale di cui all'articolo 31.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 27
Strumenti di capitale delle società mutue e cooperative, degli enti di risparmio o di enti analoghi inclusi negli elementi del capitale primario di classe 1
Gli elementi del capitale primario di classe 1 includono tutti gli strumenti di capitale emessi da un ente a norma di legge, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 sono rispettate.
Tali società mutue o cooperative o enti di risparmio riconosciuti come tali ai sensi della normativa nazionale applicabile anteriormente al 31 dicembre 2012 continuano a essere classificati come tali ai fini della presente parte, a condizione che continuino a soddisfare i criteri che hanno determinato detto riconoscimento.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 28
Strumenti del capitale primario di classe 1
Gli strumenti di capitale sono considerati strumenti del capitale primario di classe 1 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
gli strumenti sono emessi direttamente dall'ente, previo accordo dei proprietari dell'ente o, se autorizzato ai sensi della normativa nazionale applicabile, dell'organo di amministrazione dell'ente;
gli strumenti sono interamente versati e l'acquisizione della loro proprietà non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;
gli strumenti soddisfano tutte le condizioni seguenti per quanto riguarda la loro classificazione:
hanno i requisiti per essere considerati capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE;
sono classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile;
sono classificati come patrimonio netto ai fini della determinazione di un'insolvenza in base al bilancio, se del caso ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza;
gli strumenti sono indicati chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale del bilancio dell'ente;
gli strumenti sono perpetui;
il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto né ripagato, ad esclusione dei seguenti casi:
la liquidazione dell'ente;
operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione del capitale, a condizione che l'ente abbia ricevuto l'approvazione preventiva dell'autorità competente in conformità con l'articolo 77;
le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che il valore nominale degli strumenti sia o possa essere ridotto o ripagato in casi diversi dalla liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione prima o al momento dell'emissione degli strumenti, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 27, se il rifiuto dell'ente di rimborsare tali strumenti è vietato dalla normativa nazionale applicabile;
gli strumenti soddisfano le condizioni seguenti per quanto riguarda le distribuzioni:
non vi è alcun trattamento di distribuzione preferenziale relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni, neanche in relazione ad altri strumenti del capitale primario di classe 1, e le condizioni che governano gli strumenti non prevedono diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni;
le distribuzioni ai possessori degli strumenti possono essere effettuate soltanto a valere sugli elementi distribuibili;
le condizioni che governano gli strumenti non comprendono un massimale né altre restrizioni sul livello massimo delle distribuzioni, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 27;
il livello delle distribuzioni non è determinato sulla base dell'importo per il quale gli strumenti sono stati acquistati all'emissione, salvo nel caso degli strumenti di cui all'articolo 27;
le condizioni che governano gli strumenti non impongono all'ente alcun obbligo di effettuare distribuzioni ai loro possessori e l'ente non è altrimenti assoggettato a tale obbligo;
il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;
l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;
rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dall'ente, gli strumenti assorbono la prima parte delle perdite, proporzionalmente la più cospicua, man mano che esse si verificano e ciascuno strumento assorbe le perdite nella stessa misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1;
gli strumenti sono subordinati a tutti gli altri diritti o crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;
gli strumenti conferiscono ai loro possessori un diritto o credito sulle attività residue dell'ente, che, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato (senior claims), è proporzionale all'importo di tali strumenti emessi e non è né fisso né soggetto ad un massimale, ad eccezione del caso degli strumenti di capitale di cui all'articolo 27;
gli strumenti non sono protetti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
l'ente o le sue filiazioni;
l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
la società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni;
qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti da i) a v);
gli strumenti non sono oggetto di alcun accordo, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.
La condizione di cui al primo comma, lettera j), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 3, purché abbiano pari rango.
Ai fini della lettera b) del primo comma, può essere considerata uno strumento di capitale di classe 1solo la parte di uno strumento di capitale che è interamente versata.
La condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), si considera soddisfatta anche in caso di riduzione del valore nominale dello strumento di capitale nell'ambito di una procedura di risoluzione o come conseguenza di una svalutazione degli strumenti di capitale richiesta dall'autorità preposta alla risoluzione responsabile dell'ente.
La condizione di cui al paragrafo 1, lettera g), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che le disposizioni che governano lo strumento di capitale indichino esplicitamente o implicitamente che il valore nominale dello strumento sarebbe o potrebbe essere ridotto nell'ambito di una procedura di risoluzione o come conseguenza di una svalutazione degli strumenti di capitale richiesta dall'autorità preposta alla risoluzione responsabile dell'ente.
Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera h), punto v), sono considerate soddisfatte nonostante il fatto che una filiazione sia soggetta a un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite con la rispettiva impresa madre, secondo il quale la filiazione è obbligata a trasferire, in seguito alla preparazione del bilancio annuale, i suoi risultati annuali all'impresa madre, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l'impresa madre detiene il 90 % o più dei diritti di voto e del capitale della filiazione;
l'impresa madre e la filiazione sono stabilite nello stesso Stato membro;
l'accordo è stato concluso per fini fiscali legittimi;
nel preparare il bilancio annuale la filiazione ha la facoltà di ridurre l'importo delle distribuzioni assegnando una parte o la totalità dei profitti alle riserve o fondi propri per rischi bancari generali prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore della sua impresa madre;
ai sensi dell'accordo l'impresa madre è obbligata a compensare integralmente la filiazione di tutte le perdite subite da quest'ultima;
l'accordo è soggetto a un periodo di preavviso secondo il quale l'accordo può cessare solo alla fine di un esercizio contabile e tale cessazione può avere effetto non prima dell'inizio dell'esercizio contabile successivo, lasciando invariato l'obbligo dell'impresa madre di compensare integralmente la filiazione di tutte le perdite subite nell'esercizio contabile in corso.
L'ente che ha stipulato un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite lo notifica senza indugio all'autorità competente e fornisce a quest'ultima una copia dell'accordo. L'ente notifica senza indugio all'autorità competente anche le eventuali modifiche dell'accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite e la sua cessazione. Un ente non può stipulare più di un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di fondi propri;
se e quando le distribuzioni multiple determinerebbero un utilizzo sproporzionato di fondi propri;
il significato di «distribuzioni preferenziali».
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 29
Strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi
Per quanto riguarda il rimborso degli strumenti di capitale sono soddisfatte le seguenti condizioni:
ad eccezione dei casi di divieto imposto dalla normativa nazionale applicabile, l'ente può rifiutare il rimborso degli strumenti;
se la normativa nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti, le disposizioni che governano gli strumenti consentono all'ente di limitare il rimborso;
il rifiuto di rimborsare gli strumenti o, se del caso, la limitazione del rimborso degli strumenti non possono costituire un caso di default da parte dell'ente.
La condizione fissata al primo comma non pregiudica la possibilità, per una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo, di riconoscere, all'interno del capitale primario di classe 1, strumenti che non attribuiscono al possessore diritti di voto e che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente, il diritto o credito del possessore degli strumenti senza diritto di voto è proporzionale alla quota del totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 rappresentata da detti strumenti senza diritto di voto.
negli altri casi gli strumenti sono considerati strumenti di capitale primario di classe 1.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 30
Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni per gli strumenti del capitale primario di classe 1
Quando, nel caso di uno strumento del capitale primario di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 non sono più soddisfatte, si applica quanto segue:
lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento del capitale primario di classe 1;
le riserve sovrapprezzo azioni relative a tale strumento cessano immediatamente di essere considerate elementi del capitale primario di classe 1.
Articolo 31
Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza
In situazioni di emergenza, le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1 strumenti di capitale che rispettano almeno le condizioni stabilite all'articolo 28, paragrafo 1, lettere da b) a e), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
gli strumenti di capitale sono emessi dopo il 1o gennaio 2014;
gli strumenti di capitale sono considerati aiuti di Stato dalla Commissione;
gli strumenti di capitale sono emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato vigenti a tale data;
gli strumenti di capitale sono interamente sottoscritti e detenuti dallo Stato o da una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;
gli strumenti di capitale sono in grado di assorbire le perdite;
tranne che per gli strumenti di capitale di cui all'articolo 27, nell'eventualità di una liquidazione, gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori un diritto o credito sulle attività residue dell'ente, dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato (senior claims);
vi sono adeguati meccanismi di uscita per lo Stato o, se del caso, una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;
l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione preventiva e ha pubblicato la sua decisione corredata della relativa motivazione.
Sezione 2
Filtri prudenziali
Articolo 32
Attività cartolarizzate
Un ente esclude dagli elementi dei fondi propri qualsiasi aumento del suo patrimonio netto, ai sensi della disciplina contabile applicabile, risultante da attività cartolarizzate, compresi:
gli aumenti connessi con il reddito futuro atteso che si traducano in una plusvalenza per l'ente;
nei casi in cui l'ente è il cedente di una cartolarizzazione, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 33
Copertura dei flussi di cassa e modifiche del valore delle passività proprie
Gli enti non includono i seguenti elementi in nessun elemento dei fondi propri:
le riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo, inclusi i flussi di cassa previsti;
i profitti o le perdite sulle passività dell'ente, valutate al valore equo, dovuti a variazioni del merito di credito dell'ente;
i profitti e le perdite di valore equo su derivati passivi dell'ente dovuti a variazioni del rischio di credito dell'ente.
Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b) gli enti possono includere l'importo dei profitti e delle perdite sulle loro passività nei fondi propri se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
le passività sono sotto forma di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;
le variazioni di valore delle attività e delle passività dell'ente sono dovute alle stesse variazioni del merito di credito dell'ente;
vi è una stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni di cui alla lettera a) e il valore delle attività dell'ente;
è possibile rimborsare i prestiti ipotecari riacquistando le obbligazioni che finanziano i prestiti ipotecari al valore di mercato o nominale.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 34
Rettifiche di valore supplementari
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 35
Utili e perdite non realizzati misurati al valore equo
Ad eccezione del caso degli elementi di cui all'articolo 33, gli enti non apportano rettifiche per eliminare dai loro fondi propri profitti o perdite non realizzati/e sulle loro attività o passività valutate al valore equo.
Sezione 3
Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1, esenzioni e alternative
Sottosezione 1
Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
Articolo 36
Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
Gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1:
le perdite relative all'esercizio in corso;
le attività immateriali ad eccezione delle attività sotto forma di software valutate prudentemente sul cui valore la risoluzione, l'insolvenza o la liquidazione dell'ente non ha effetti negativi;
le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura;
per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni (metodo IRB), la carenza in base al metodo IRB, ove applicabile, calcolata conformemente all’articolo 159;
le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nello stato patrimoniale dell'ente;
i propri strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente;
gli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti;
l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 56 che supera gli elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente;
l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %, quando, in alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %, l'ente deduce l'importo dell'esposizione dall'importo degli elementi del capitale primario di classe 1:
partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario;
posizioni verso la cartolarizzazione, conformemente all’articolo 244, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 253;
operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 379, paragrafo 3;
posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB, conformemente all'articolo 153, paragrafo 8;
▼M17 —————
esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % conformemente all’articolo 132, paragrafo 2, secondo comma.
qualunque tributo relativo agli elementi del capitale primario di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite;
l'importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate;
per un impegno di valore minimo di cui all'articolo 132 quater, paragrafo 2, qualsiasi importo per cui il valore corrente di mercato delle quote o delle azioni in OIC sottostanti l'impegno di valore minimo risulta ridotto rispetto al valore attuale dell'impegno di valore minimo e per il quale l'ente non ha già riconosciuto una riduzione degli elementi del capitale primario di classe 1.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e, in consultazione con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 ( 27 ), delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e delle imprese escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva che devono essere dedotti dai seguenti elementi dei fondi propri:
elementi del capitale primario di classe 1;
elementi aggiuntivi di classe 1;
elementi di classe 2.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Ai fini del presente paragrafo per «soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito» si intende un ente che, nell’esercizio precedente, soddisfaceva tutte le condizioni seguenti, su base sia individuale che consolidata:
l’attività principale dell’ente è l’acquisto, la gestione e la ristrutturazione di esposizioni deteriorate seguendo un processo decisionale interno chiaro ed efficace attuato dal suo organo di amministrazione;
il valore contabile valutato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti dei prestiti da esso concessi non supera il 15 % delle sue attività totali;
almeno il 5 % del valore contabile valutato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti dei prestiti da esso concessi costituisce un rifinanziamento integrale o parziale, o una rettifica dei termini pertinenti, delle esposizioni deteriorate acquistate che si configura come misura di concessione in conformità dell’articolo 47 ter;
il valore totale delle attività dell’ente non supera i 20 miliardi di EUR;
l’ente mantiene, su base continuativa, un coefficiente netto di finanziamento stabile pari almeno al 130 %;
i depositi a vista dell’ente non superano il 5 % delle passività totali dell’ente.
Se una o più delle condizioni di cui al secondo comma non sono più soddisfatte, il soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito lo notifica senza ritardo all’autorità competente. Le autorità competenti informano l’ABE almeno una volta l’anno in merito all’applicazione del presente paragrafo da parte degli enti soggetti alla loro vigilanza.
L’ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco dei soggetti specializzati nella ristrutturazione del debito. L’ABE monitora l’attività dei soggetti specializzati nella ristrutturazione del debito e, entro il 31 dicembre 2028, riferisce alla Commissione in merito a tale monitoraggio; se del caso, fornisce consulenza alla Commissione riguardo alla questione se le condizioni per essere considerato un «soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito» siano sufficientemente basate sul rischio e adeguate al fine di favorire il mercato secondario dei crediti deteriorati, e valuta se siano necessarie condizioni aggiuntive.
Articolo 37
Deduzione delle attività immateriali
Gli enti stabiliscono l'importo corrispondente alle attività immateriali da dedurre come segue:
l'importo da dedurre è ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività immateriali fossero deteriorate o fossero eliminate contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile;
l'importo da dedurre comprende l'avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi dell'ente;
l'importo da dedurre è ridotto dell'importo della rivalutazione contabile delle attività immateriali delle filiazioni derivanti dal consolidamento delle filiazioni e imputabili a persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
Articolo 38
Deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura
L'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura può essere ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite dell'ente, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
il soggetto ha un diritto legalmente esercitabile in base al diritto nazionale applicabile di compensare tali attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti;
le attività fiscali differite e le passività fiscali differite riguardano le imposte applicate dalla medesima autorità fiscale e sul medesimo soggetto di imposta.
L'importo delle associate passività fiscali differite di cui al paragrafo 4 è ripartito tra:
le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte a norma dell'articolo 48, paragrafo 1;
tutte le altre attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura.
Gli enti ripartiscono le associate passività fiscali differite in funzione della proporzione di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura rappresentata dagli elementi di cui alle lettere a) e b).
Articolo 39
Pagamenti in eccesso di imposte, riporti di perdite fiscali e attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura
I seguenti elementi non sono dedotti dai fondi propri e sono soggetti alla ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso:
i pagamenti in eccesso di imposte da parte dell'ente per l'anno in corso;
le perdite fiscali dell'ente per l'anno in corso riportate agli anni precedenti che danno origine a un diritto o a un credito nei confronti di un'amministrazione centrale o regionale o di un'autorità fiscale locale;
►M8 Le attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura si limitano alle attività fiscali differite create prima del 23 novembre 2016 e derivanti da differenze temporanee, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: ◄
sono automaticamente e obbligatoriamente convertite senza indugio in un credito d'imposta nel caso in cui l'ente registri una perdita allorché il bilancio annuale dell'ente è approvato formalmente o in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;
un ente può, ai sensi della normativa fiscale nazionale applicabile, compensare un credito d'imposta di cui alla lettera a) con le passività fiscali proprie o di qualsiasi altra impresa inclusa nello stesso consolidamento dell'ente per fini fiscali ai sensi della suddetta normativa ovvero di qualsiasi altra impresa soggetta a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2;
se l'importo dei crediti d'imposta di cui alla lettera b) supera le passività fiscali di cui alla stessa lettera, tale eventuale eccedenza è sostituita senza indugio con un credito diretto nei confronti dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui l'ente ha sede.
Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle attività fiscali differite se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
Articolo 40
Deduzione di importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese
L'importo da dedurre in conformità con l'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), non è ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 3.
Articolo 41
Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che deve essere dedotto è ridotto dei seguenti importi:
l'importo di tutte le associate passività fiscali differite che potrebbero essere estinte se le attività fossero deteriorate o eliminate contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile;
l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni a condizione di aver ricevuto la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
Le attività utilizzate per ridurre l'importo da dedurre ricevono un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 42
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), gli enti calcolano gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti sulla base di posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:
gli enti possono calcolare gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:
le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso i propri strumenti del capitale primario di classe 1 in tali indici;
gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde su strumenti propri del capitale primario di classe 1 derivanti dalla detenzione di titoli su indici, con le posizioni corte su strumenti propri del capitale primario di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
Articolo 43
Investimenti significativi in un soggetto del settore finanziario
Ai fini della deduzione, un investimento significativo di un ente in un soggetto del settore finanziario sussiste quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
l'ente detiene oltre il 10 % degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;
l'ente ha stretti legami con il soggetto e detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;
l'ente detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto e il soggetto non è incluso nel perimetro di consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, ma è incluso nel perimetro di consolidamento contabile dell'ente ai fini dell'informativa di bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.
Articolo 44
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere g), h) e i), secondo le seguenti modalità:
gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti e gli altri strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sono calcolati sulla base delle posizioni lunghe lorde;
ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1 sono trattati come strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti.
Articolo 45
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), secondo le seguenti modalità:
possono calcolare gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:
la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;
sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.
Articolo 46
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che eccede il 10 % dell'importo aggregato degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo l'applicazione di quanto segue agli elementi del capitale primario di classe 1:
degli articoli da 32 a 35;
le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluso l’importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
gli articoli 44 e 45;
l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente diviso per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di tali soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.
L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 che è dedotto a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo delle detenzioni che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario nei quali l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, riferita a ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 detenuto.
Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente pargrafo:
l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;
la percentuale derivante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.
Articolo 47
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), l'importo applicabile da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 esclude le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno ed è determinato conformemente agli articoli 44 e 45 e alla sottosezione 2.
Articolo 47 bis
Esposizioni deteriorate
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), rientrano tra le «esposizioni» i seguenti elementi, purché non inclusi nel portafoglio di negoziazione dell'ente:
gli strumenti di debito, inclusi i titoli di debito, i prestiti, gli anticipi e i depositi a vista;
gli impegni all'erogazione di prestiti dati, le garanzie finanziarie assunte o qualsiasi altro impegno dato, sia esso revocabile o irrevocabile, con l'eccezione delle aperture di credito non utilizzate che possono essere revocate incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso o provviste di clausola di revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore.
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), il valore dell'esposizione di uno strumento di debito acquistato a un prezzo inferiore all'importo dovuto dal debitore include la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore.
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), il valore dell'esposizione degli impegni all'erogazione di prestiti dati, delle garanzie finanziarie o di qualsiasi altro impegno dato di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è pari al valore nominale, che rappresenta l'esposizione massima dell'ente al rischio di credito senza tener conto della protezione del credito di tipo reale o di tipo personale. Il valore nominale dell'impegno all'erogazione di prestiti è pari all'importo non utilizzato che l'ente si è impegnato a prestare e il valore nominale di una garanzia finanziaria data è pari all'importo massimo che il soggetto potrebbe dover pagare in caso di escussione della garanzia.
Il valore nominale di cui al terzo comma del presente paragrafo non tiene conto delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), o di altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione.
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), le seguenti esposizioni sono classificate come esposizioni deteriorate:
le esposizioni in relazione alle quali si ritiene che sia intervenuto un default ai sensi dell'articolo 178;
le esposizioni che si ritiene abbiano subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;
le esposizioni in prova ai sensi del paragrafo 7, qualora siano state accordate misure di concessione aggiuntive o qualora le esposizioni siano scadute da oltre 30 giorni;
le esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali;
le esposizioni sotto forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui l'esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata.
Ai fini della lettera a), nei casi in cui l'ente abbia in bilancio esposizioni verso un debitore scadute da oltre 90 giorni le quali rappresentano più del 20 % del totale delle esposizioni in bilancio verso il medesimo debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso detto debitore sono considerate deteriorate.
Le esposizioni che non sono state oggetto di misure di concessione cessano di essere classificate come deteriorate ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'esposizione soddisfa i criteri applicati dall'ente affinché l'esposizione possa cessare di essere classificata come esposizione che ha subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile e come esposizione in stato di default ai sensi dell'articolo 178;
la situazione del debitore è migliorata in tale misura che l'ente è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale alla scadenza;
il debitore non ha importi arretrati da oltre 90 giorni.
Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione cessano di essere classificate come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
le esposizioni non sono più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate ai sensi del paragrafo 3;
è trascorso almeno un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate;
dopo l'applicazione delle misure di concessione non vi sono importi in arretrato e l'ente, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
Il rimborso integrale alla scadenza può essere considerato verosimile se il debitore abbia effettuato pagamenti regolari e a scadenza pari ai seguenti importi:
l'importo in arretrato prima che la misura di concessione fosse accordata, nei casi in cui vi erano importi arretrati;
l'importo che è stato cancellato contabilmente in forza delle misure di concessione, se non vi erano importi in arretrato.
L'esposizione deteriorata che ha cessato di essere classificata come esposizione deteriorata ai sensi del paragrafo 6 è in prova fino a quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui l'esposizione oggetto di misure di concessione è stata riclassificata come esposizione in bonis;
sono stati effettuati pagamenti regolari e a scadenza per almeno la metà del periodo in cui l'esposizione è in prova, con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi;
nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da oltre 30 giorni.
Articolo 47 ter
Misure di concessione
Per «misura di concessione» si intende una concessione accordata dall'ente al debitore il quale ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. La concessione, che può comportare una perdita per il prestatore, fa riferimento a una delle seguenti azioni:
la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
il rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.
Almeno le seguenti situazioni sono considerate misure di concessione:
nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali precedenti, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali offerti nello stesso momento dallo stesso ente a debitori con lo stesso profilo di rischio, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
ai sensi dei termini contrattuali iniziali l'esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima della modifica dei termini contrattuali o sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di modifica dei termini contrattuali;
la misura comporta la cancellazione totale o parziale dell'obbligazione debitoria;
l'ente approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima dell'esercizio delle relative clausole, o sarebbe classificata come esposizione deteriorata se le clausole non fossero esercitate;
al momento o in prossimità della concessione del credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente classificata come esposizione deteriorata o che sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di detti pagamenti;
la modifica dei termini contrattuali prevede il rimborso effettuato mediante presa di possesso della garanzia reale, se la modifica costituisce una concessione.
Le seguenti circostanze sono indicatrici del fatto che potrebbero essere state adottate misure di concessione:
il contratto iniziale ha registrato un ritardo di pagamento di oltre 30 giorni almeno una volta nel corso dei tre mesi precedenti la modifica o sarebbe in ritardo di pagamento di oltre 30 giorni senza la modifica;
al momento o in prossimità della conclusione del contratto di credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente scaduta da 30 giorni almeno una volta nei tre mesi precedenti la concessione del nuovo credito;
l'ente approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è scaduta da 30 giorni o sarebbe scaduta da 30 giorni se le clausole non fossero esercitate.
Articolo 47 quater
Deduzione per le esposizioni deteriorate
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), gli enti determinano l'importo applicabile della copertura insufficiente separatamente per ciascuna delle esposizioni deteriorate da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 sottraendo l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo dall'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo, qualora l'importo di cui alla lettera a) sia superiore all'importo di cui alla lettera b):
la somma dei seguenti elementi:
la parte non garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui al paragrafo 2;
la parte garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui al paragrafo 3;
la somma dei seguenti elementi, purché riferiti alla stessa esposizione deteriorata:
rettifiche di valore su crediti specifiche;
rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105;
altre riduzioni dei fondi propri;
per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), il valore assoluto degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), che si riferiscono alle esposizioni deteriorate, dove il valore assoluto attribuibile a ciascuna esposizione deteriorata è determinato moltiplicando gli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per il contributo dell'importo delle perdite attese sull'esposizione deteriorata al totale degli importi delle perdite attese sulle esposizioni in stato di default o non in stato di default, a seconda del caso;
qualora un'esposizione deteriorata sia acquistata a un prezzo inferiore all'importo dovuto dal debitore, la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore;
importi cancellati dall'ente da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.
La parte garantita dell'esposizione deteriorata è la parte dell'esposizione che, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo II, è considerata coperta da protezione del credito di tipo reale o di tipo personale o integralmente e completamente garantita da ipoteche.
La parte non garantita dell'esposizione deteriorata corrisponde alla differenza, se esistente, tra il valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, e la parte garantita dell'esposizione, se esistente.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto i), si applicano i seguenti fattori:
0,35 per la parte non garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del terzo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
1 per la parte non garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), si applicano i seguenti fattori:
0,25 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
0,35 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del quinto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
0,55 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del sesto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
0,70 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del settimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
0,80 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da altra protezione del credito di tipo personale o di tipo reale a norma della parte tre, titolo II, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del settimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
0,80 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
1 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da altra protezione del credito di tipo personale o di tipo reale a norma della parte tre, titolo II, da applicarsi dal primo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
0,85 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del nono anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
1 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi dal primo giorno del decimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.
►M17 In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, alla parte dell’esposizione deteriorata garantita da o assistita dalla controgaranzia di un fornitore di protezione ammissibile di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a e), laddove alle esposizioni non garantite verso quest’ultimo sarebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, si applicano i fattori seguenti: ◄
0 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra un anno e sette anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata; e
1 per la parte garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno dell’ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata, a meno che il fornitore di protezione ammissibile abbia acconsentito ad assolvere tutti gli obblighi di pagamento del debitore nei confronti dell’ente integralmente e in conformità dell’originario programma contrattuale di pagamento, nel qual caso si applica un fattore 0 per la parte dell’esposizione deteriorata assistita da garanzie.
Detti orientamenti sono emanati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In deroga al paragrafo 3, se, tra due e sei anni dopo la sua classificazione come esposizione deteriorata, a un'esposizione è stata accordata una misura di concessione, il fattore applicabile a norma del paragrafo 3 alla data in cui è accordata la misura di concessione è applicabile per un ulteriore periodo di un anno.
Il presente paragrafo si applica solo in relazione alla prima misura di concessione che è stata accordata da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.
Sottosezione 2
Esenzioni e alternative alla deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1
Articolo 48
Soglie per l'esenzione dalla deduzione dal capitale primario di classe 1
Nell'effettuare le deduzioni prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), gli enti non sono tenuti a dedurre gli importi degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo che in totale sono pari o inferiori alla soglia di cui al paragrafo 2:
le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:
degli articoli da 32 a 35;
dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
quando un ente ha un investimento consistente in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto detenuti da parte dell'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:
gli articoli da 32 a 35;
dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
Ai fini del paragrafo 1, l'importo della soglia è pari all'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo moltiplicato per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo residuo degli elementi del capitale primario di classe 1 a seguito dell'applicazione delle rettifiche e delle deduzioni di cui agli articoli da 32 a 36 nella sua interezza e senza l'applicazione delle soglie per l'esenzione specificate al presente articolo;
17,65 %.
Ai fini del paragrafo 1, un ente determina la quota delle attività fiscali differite nell'importo totale degli elementi che non deve essere dedotta dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente;
la somma dei seguenti elementi:
l'importo di cui alla lettera a);
l'importo degli strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente nei quali l'ente ha un investimento significativo e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente.
La percentuale degli investimenti significativi nell'importo totale degli elementi che non deve essere dedotta è pari a uno meno la percentuale di cui al primo comma.
Articolo 49
Requisiti per la deduzione in caso di consolidamento, vigilanza supplementare o sistema di tutela istituzionale
Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata, nel caso in cui le autorità competenti chiedano agli enti di applicare il metodo 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE o li autorizzino in tal senso, le stesse possono autorizzare gli enti a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un soggetto del settore finanziario in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società o l'ente di partecipazione finanziaria mista madre abbiano investimenti significativi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo:
il soggetto del settore finanziario è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;
tale impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa è inclusa nella stessa vigilanza supplementare a norma della direttiva 2002/87/CE in quanto ente impresa madre, società di partecipazione finanziaria madre o società o ente di partecipazione finanziaria mista madre che detiene la partecipazione;
l'ente ha ricevuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti;
prima dell'autorizzazione di cui alla lettera c), le autorità competenti riscontrano in maniera continuativa l'adeguatezza del livello di gestione integrata, di gestione dei rischi e di controllo interno dei soggetti che sarebbero incluse nel consolidamento ai sensi del metodo 1, 2 o 3;
le posizioni detenute nel soggetto appartengono a:
l'ente creditizio impresa madre;
la società di partecipazione finanziaria madre;
la società di partecipazione finanziaria mista madre;
l'ente;
la filiazione di uno dei soggetti di cui ai punti da i) a iv) compresa nell'ambito di applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.
L'applicazione del metodo di cui al primo comma non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
Il presente paragrafo non si applica al calcolo dei fondi propri ai fini dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter, che sono calcolati conformemente al quadro per le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 4.
Il presente paragrafo non si applica alle deduzioni previste all’articolo 72 sexies, paragrafo 5.
Le autorità competenti possono, ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale o subconsolidata, autorizzare gli enti a non dedurre strumenti di fondi propri detenuti nei seguenti casi:
un ente detiene una posizione in un altro ente e sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti da i) a v):
gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7;
le autorità competenti hanno concesso l'approvazione di cui all'articolo 113, paragrafo 7;
le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, sono rispettate;
il sistema di tutela istituzionale redige il bilancio consolidato di cui all'articolo 113, paragrafo 7, lettera e), oppure, ove non sia tenuto a redigere conti consolidati, un calcolo aggregato esteso che sia, con piena soddisfazione delle autorità competenti, equivalente alle disposizioni della direttiva 86/635/CEE, che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEEovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002, che disciplinano i conti consolidati dei gruppi di enti creditizi. L'equivalenza di tale calcolo aggregato esteso è verificata da un revisore esterno, in particolare riguardo al fatto che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati dal calcolo. ►M8 Il bilancio consolidato o il calcolo aggregato esteso è notificato alle autorità competenti con la frequenza stabilita dalla norma tecnica di regolamentazione di cui all'articolo 430, paragrafo 6; ◄
gli enti inclusi in un sistema di tutela istituzionale soddisfano, su base consolidata o su base aggregata estesa, i requisiti di cui all'articolo 92 e notificano il rispetto di tali requisiti conformemente all'articolo 430. ◄ Nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale non è richiesta la deduzione degli interessi detenuti da membri di cooperative o da soggetti giuridici che non sono membri del sistema di tutela internazionale, a condizione che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale e l'azionista di minoranza, qualora si tratti di un ente, siano eliminati;
un ente creditizio regionale detiene una posizione nel proprio ente creditizio centrale o in un altro ente creditizio regionale e sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), punti da i) a v).
Le partecipazioni per cui non sono effettuate deduzioni conformemente al paragrafo 2 o 3 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio al 100 %.
L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.
Sezione 4
Capitale primario di classe 1
Articolo 50
Capitale primario di classe 1
Il capitale primario di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi del capitale primario di classe 1 dopo l'applicazione delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35, le deduzioni a norma dell'articolo 36 e le esenzioni e le alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79.
CAPO 3
Capitale aggiuntivo di classe 1
Sezione 1
Elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1
Articolo 51
Elementi aggiuntivi di classe 1
Gli elementi aggiuntivi di classe 1 sono costituiti da:
strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1;
riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a).
Gli strumenti di cui alla lettera a) non sono qualificati elementi del capitale primario di classe 1 o elementi di classe 2.
Articolo 52
Strumenti aggiuntivi di classe 1
Gli strumenti di capitale si qualificano come strumenti aggiuntivi di classe 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
gli strumenti sono emessi direttamente da un ente e interamente versati
gli strumenti non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:
l'ente o le sue filiazioni;
un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
l'acquisizione della proprietà degli strumenti non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;
gli strumenti sono di categoria inferiore agli strumenti di classe 2 in caso di insolvenza dell'ente;
gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) dei diritti o crediti da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
l'ente o le sue filiazioni;
l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni;
qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti da i) a v);
gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del diritto o credito cui danno titolo gli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione;
gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente;
se gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente;
gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;
le disposizioni che disciplinano gli strumenti non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, a seconda dei casi, dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;
l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche anticipato, o di riacquisto degli strumenti;
le distribuzioni cui danno titolo gli strumenti soddisfano le seguenti condizioni:
provengono da elementi distribuibili;
il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;
le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l'ente può utilizzare le riserve derivanti dall'annullamento di tali pagamenti senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza;
l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;
l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;
gli strumenti non contribuiscono ai fini della determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile;
le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che, al verificarsi di un evento attivatore (trigger event), il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;
se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare i poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, non è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione della pertinente autorità del paese terzo, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva sia efficace e opponibile sul piano giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;
gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite.
La condizione di cui al primo comma, lettera d), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 3, purché abbiano rango pari.
Ai fini della lettera a) del primo comma, può essere considerata uno strumento aggiuntivo di classe 1 solo la parte di uno strumento di capitale che è interamente versata.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
la forma e la natura degli incentivi al rimborso;
la natura di un'eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione (write down) del valore nominale a titolo temporaneo;
le procedure e le scadenze per le seguenti azioni:
accertamento di un evento attivatore;
rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo;
le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;
l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 53
Restrizioni sull'annullamento delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 e elementi che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente
Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera l), punto v), e lettera o), le disposizioni che governano gli strumenti aggiuntivi di classe 1 non includono, in particolare, i seguenti elementi:
l'obbligo di effettuare distribuzioni sugli strumenti in caso di una distribuzione effettuata su uno strumento emesso dall'ente che appartiene alla stesso rango o è di rango inferiore (more junior) ad uno strumento aggiuntivo di classe 1, compreso uno strumento del capitale primario di classe 1;
l'obbligo di annullare il pagamento delle distribuzioni sugli strumenti del capitale primario di classe 1, sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 o sugli strumenti di classe 2 nei casi in cui non sono effettuate distribuzioni su tali strumenti aggiuntivi di classe 1;
l'obbligo di sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento in qualsiasi altra forma. L'ente non è soggetto a tale obbligo in altra maniera.
Articolo 54
Svalutazione o conversione di strumenti aggiuntivi di classe 1
Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera n), agli strumenti aggiuntivi di classe 1 si applicano le seguenti disposizioni:
un evento attivatore si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, è inferiore a uno dei seguenti valori:
5,125 %;
un livello superiore al 5,125 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che governano lo strumento;
gli enti possono specificare, nelle disposizioni che governano lo strumento, uno o più eventi attivatori in aggiunta a quello di cui alla lettera a);
se le disposizioni che governano gli strumenti richiedono che essi siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi:
il rapporto di tale conversione e un limite sulla conversione autorizzata;
un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono in strumenti del capitale primario di classe 1;
se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono che il loro valore nominale sia svalutato al verificarsi di un evento attivatore, la svalutazione (write down) dovrà riguardare tutti i seguenti elementi:
il credito del possessore dello strumento nell'insolvenza o liquidazione dell'ente;
l'importo da pagare nel caso di rimborso, anche anticipato, dello strumento;
le distribuzioni effettuate sullo strumento;
se gli strumenti aggiuntivi di classe 1 sono stati emessi da un'impresa filiazione che ha sede in un paese terzo, il valore di attivazione pari o superiore al 5.125 % di cui alla lettera a) è calcolato conformemente alla normativa nazionale di tale paese terzo o alle disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti, a condizione che l'autorità competente, previa consultazione dell'ABE, ritenga che tali disposizioni siano almeno equivalenti ai requisiti di cui al presente articolo.
L'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 da svalutare o convertire in caso di evento attivatore non è inferiore all'importo inferiore tra i seguenti:
l'importo necessario per ripristinare appieno il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente al 5,125 %;
l'intero valore nominale dello strumento.
In caso di evento attivatore, gli enti procedono come segue:
informano immediatamente le autorità competenti;
informano i possessori degli strumenti aggiuntivi di classe 1;
svalutano il valore nominale degli strumenti o convertono questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 senza indugio, ed entro un mese al più tardi, conformemente ai requisiti di cui al presente articolo.
Articolo 55
Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni per gli strumenti aggiuntivi di classe 1
Quando, nel caso di uno strumento aggiuntivo di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:
lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento aggiuntivo di classe 1;
la parte delle riserve sovrapprezzo azioni relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento aggiuntivo di classe 1.
Sezione 2
Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1
Articolo 56
Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1
Gli enti deducono dagli elementi aggiuntivi di classe 1:
gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 60 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;
l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66 che supera gli elementi di classe 2 dell'ente;
qualunque tributo relativo agli elementi aggiuntivi di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi aggiuntivi di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.
Articolo 57
Deduzioni di strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti
Ai fini dell'articolo 56, lettera a), gli enti calcolano gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:
gli enti possono calcolare gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:
le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 in tali indici;
gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
Articolo 58
Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 56, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:
gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;
ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1 sono trattati come strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti.
Articolo 59
Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 56, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:
possono calcolare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:
la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.
Articolo 60
Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario
Ai fini dell'articolo 56, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:
gli articoli da 32 a 35;
l’articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k, punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
gli articoli 44 e 45;
l'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente stesso direttamente, indirettamente o sinteticamente, diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di talisoggetti del settore finanziario detenuti, direttamente, indirettamente o sinteticamente da parte dell'ente.
L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti. Gli enti determinano l'importo di ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 da dedurre a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo delle detenzioni che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 deteruto.
Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo specificato alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;
la percentuale risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.
Sezione 3
Capitale aggiuntivo di classe 1
Articolo 61
Capitale aggiuntivo di classe 1
Il capitale aggiuntivo di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi aggiuntivi di classe 1 dopo la deduzione degli elementi di cui all'articolo 56 e dopo l'applicazione dell'articolo 79.
CAPO 4
Capitale di classe 2
Sezione 1
Elementi e strumenti di classe 2
Articolo 62
Elementi di classe 2
Gli elementi di classe 2 sono costituiti da:
strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 63 e nella misura specificata all'articolo 64;
riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);
per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2;
per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, il valore in eccesso risultante dall’IRB se applicabile, al lordo degli effetti fiscali, calcolato conformemente all’articolo 159 fino allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3.
Gli elementi di cui alla lettera a) non sono considerati elementi del capitale primario di classe 1 o elementi aggiuntivi di classe 1.
Articolo 63
Strumenti di classe 2
Gli strumenti di capitale si considerano strumenti di classe 2, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
gli strumenti sono emessi direttamente da un ente e interamente versati;
gli strumenti non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:
l'ente o le sue filiazioni;
un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
l'acquisizione della proprietà degli strumenti non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;
il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti a norma delle disposizioni che disciplinano gli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti da strumenti di passività ammissibili;
gli strumenti non sono coperti o non sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
l'ente o le sue filiazioni;
l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni;
qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti da i) a v);
gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del diritto o credito cui danno titolo gli strumenti;
gli strumenti hanno una durata originaria di almeno cinque anni;
le disposizioni che disciplinano gli strumenti non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a seconda dei casi a rimborsarne o ripagarne il valore nominale prima della scadenza;
se gli strumenti includono una o più opzioni early repayment, tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente;
gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati o ripagati anticipatamente solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;
le disposizioni che disciplinano gli strumenti non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, riacquistati o ripagati anticipatamente, a seconda dei casi, dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;
le disposizioni che disciplinano gli strumenti non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;
il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;
se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare i poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, non è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione della pertinente autorità del paese terzo, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se esso ha sede in uno Stato membro, gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva sia efficace e opponibile sul piano giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;
gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite.
Ai fini della lettera a) del primo comma, può essere considerata uno strumento di classe 2solo la parte dello strumento di capitale che è interamente versata.
Articolo 64
Ammortamento degli strumenti di classe 2
La misura in cui gli strumenti di classe 2 sono considerati come elementi di classe 2 nel corso degli ultimi cinque anni di scadenza degli strumenti è calcolata moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b), come segue:
il valore contabile degli strumenti al primo giorno dell'ultimo periodo di cinque anni di durata contrattuale diviso per il numero dei giorni compresi in tale periodo;
il numero dei giorni rimanenti della durata contrattuale degli strumenti.
Articolo 65
Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti di classe 2
Quando, nel caso di uno strumento di classe 2, le condizioni di cui all'articolo 63 non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:
lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento di classe 2;
la parte delle riserve sovrapprezzo azioni relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento di classe 2.
Sezione 2
Deduzioni dagli elementi di classe 2
Articolo 66
Deduzioni dagli elementi di classe 2
Dagli elementi di classe 2 è dedotto quanto segue:
gli strumenti propri di classe 2 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra l'ente e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 70 degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per meno di cinque giorni lavorativi;
l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi delle passività ammissibili conformemente all'articolo 72 sexies che supera gli elementi di passività ammissibili dell'ente.
Articolo 67
Deduzioni di strumenti propri di classe 2 detenuti
Ai fini dell'articolo 66, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:
gli enti possono calcolare le posizioni detenute sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:
le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di classe 2 in tali indici;
gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di classe 2 derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di classe 2 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
Articolo 68
Deduzione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 66, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:
gli strumenti di classe 2 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;
ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3 detenuti sono considerati strumenti di classe 2 detenuti.
Articolo 69
Deduzione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 66, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:
possono calcolare gli strumenti di classe 2 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:
la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;
sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.
Articolo 70
Deduzione degli strumenti di classe 2 nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto rilevante
Ai fini dell'articolo 66, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:
gli articoli da 32 a 35;
l’articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluso l’importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
gli articoli 44 e 45;
l'importo degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di tali soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.
L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di classe 2 detenuti. Gli enti stabiliscono l'importo da dedurre da ogni strumento di classe 2 che è dedotto a norma del paragrafo 1, moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale specificata alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo totale delle posizioni detenute che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento di classe 2 detenuto.
Gli enti stabiliscono l'importo di ogni strumento di classe 2 il cui rischio è ponderato a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo specificato alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;
la percentuale risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.
Sezione 3
Capitale di classe 2
Articolo 71
Capitale di classe 2
Il capitale di classe 2 di un ente è costituito dagli elementi di classe 2 dell'ente dopo le deduzioni di cui all'articolo 66 e dopo l'applicazione dell'articolo 79.
CAPO 5
Fondi propri
Articolo 72
Fondi propri
I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.
CAPO 5 bis
Passività ammissibili
Articolo 72 bis
Elementi di passività ammissibili
Le passività ammissibili comprendono i seguenti elementi, a meno che rientrino in una delle categorie di passività escluse di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nella misura definita all'articolo 72 quater:
gli strumenti di passività ammissibili per i quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, nella misura in cui non siano considerati elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 o di capitale di classe 2;
gli strumenti di classe 2 con una durata residua di almeno un anno, nella misura in cui non siano considerati elementi di classe 2 a norma dell'articolo 64.
Le seguenti passività sono escluse dagli elementi di passività ammissibili:
i depositi protetti;
i depositi a vista e i depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a un anno;
la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 29 );
i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese che si configurerebbero come depositi ammissibili se non fossero stati effettuati tramite succursali situate al di fuori dell'Unione di enti stabiliti nell'Unione;
le passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante dell'aggregato di copertura e che in conformità della normativa nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, a condizione che tutte le attività garantite relative ad un aggregato di copertura di obbligazioni garantite restino immuni, separate e dispongano di sufficienti finanziamenti, ed esclusa qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia reale che supera il valore delle attività, del pegno, del vincolo o della garanzia reale con i quali è garantita;
qualsiasi passività derivante dalla detenzione di attività o denaro di clienti, incluse attività o denaro di clienti detenuti per conto di organismi di investimento collettivo, a condizione che il cliente sia protetto dalla normativa in materia di insolvenza vigente;
qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l'entità soggetta a risoluzione o una delle sue filiazioni (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che il beneficiario sia protetto dalla normativa in materia di insolvenza o dal diritto civile vigente;
le passività nei confronti di enti, escluse quelle nei confronti di soggetti che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni;
le passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti di:
sistemi o gestori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 30 );
partecipanti a un sistema designato a norma della direttiva 98/26/CE e passività derivanti dalla partecipazione a tale sistema; o
controparti centrali di paesi terzi riconosciute conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012;
le passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:
un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo e della componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE;
un creditore, sia esso un fornitore o un'impresa commerciale, quando la passività deriva dalla fornitura all'ente o all'impresa madre di beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali;
autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto vigente;
sistemi di garanzia dei depositi, quando la passività deriva da contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE;
passività risultanti da derivati;
passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una componente derivata.
Ai fini della lettera l) del primo comma, gli strumenti di debito che includono opzioni di rimborso anticipato esercitabili a discrezione dell'emittente o del possessore nonché strumenti di debito a interesse variabile, calcolato sulla base di un tasso di riferimento ampiamente utilizzato, quale l'Euribor o il Libor, non sono considerati strumenti di debito che incorporano una componente derivata solo per la presenza di tali caratteristiche.
Articolo 72 ter
Strumenti di passività ammissibili
Le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
le passività sono emesse o assunte direttamente, a seconda dei casi, da un ente e interamente versate;
le passività non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:
l'ente o un soggetto incluso nello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o indiretta, in forma di proprietà, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
l'acquisizione della proprietà delle passività non è finanziata dall'entità soggetta a risoluzione, né direttamente né indirettamente;
il diritto o credito sul valore nominale delle passività a norma delle disposizioni che disciplinano gli strumenti è pienamente subordinato ai diritti o crediti derivanti dalle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2; tale requisito di subordinazione è considerato soddisfatto nelle seguenti situazioni:
le disposizioni contrattuali che disciplinano le passività specificano che in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una qualsiasi delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento;
la legge applicabile specifica che in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una qualsiasi delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento;
gli strumenti sono emessi da un'entità soggetta a risoluzione nel cui bilancio non figura nessuna delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, che sia di rango pari o subordinato rispetto agli strumenti di passività ammissibili;
le passività non sono protette né sono oggetto di una garanzia o qualsiasi altro meccanismo che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
l'ente o le sue filiazioni;
l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti i) e ii);
le passività non sono soggette ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite nella risoluzione;
le disposizioni che disciplinano le passività non contengono alcun incentivo per l'ente a rimborsare, anche anticipatamente, riacquistare prima della scadenza o ripagare anticipatamente il valore nominale, a seconda dei casi, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 3;
le passività non sono liquidabili da parte dei possessori degli strumenti prima della loro scadenza, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 2;
fatto salvo l'articolo 72 quater, paragrafi 3 e 4, se le passività includono una o più opzioni early repayment tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 2;
le passività possono essere rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente solo quando sono rispettate le condizioni di cui agli articoli 77 e 78 bis;
le disposizioni che disciplinano le passività non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità soggetta a risoluzione in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;
le disposizioni che disciplinano le passività non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità soggetta a risoluzione;
il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sulle passività, non è modificato sulla base del merito di credito dell'entità soggetta a risoluzione o della sua impresa madre;
per gli strumenti emessi dopo il 28 giugno 2021 la documentazione contrattuale pertinente e, se del caso, il prospetto relativo all'emissione fanno esplicito riferimento all'eventuale esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 48 della direttiva 2014/59/UE.
Ai fini della lettera a) del primo comma, sono considerate strumenti di passività ammissibili solo le parti di passività che sono interamente versate.
Ai fini della lettera d) del primo comma, del presente articolo se alcune delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, sono subordinate a crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza, a causa, tra l'altro, del fatto che sono detenuti da un creditore che ha stretti legami con il debitore, poiché è o è stato un azionista, in un rapporto di controllo o di gruppo, un membro dell'organo di amministrazione o collegato a uno qualsiasi di tali soggetti, la subordinazione non è valutata con riferimento ai crediti derivanti da tali passività escluse.
Ai fini dell’articolo 92 ter, i riferimenti all’entità soggetta a risoluzione alle lettere c), k), l) e m), del primo comma del presente paragrafo s’intendono anche fatti a un ente che è una filiazione significativa di un G-SII non UE.
►M17 Oltre alle passività di cui al paragrafo 2, del presente articolo l’autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera il 3,5 % dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, purché: ◄
siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d) del paragrafo 2, primo comma;
le passività siano di rango pari alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, ad eccezione delle passività escluse che sono subordinate ai crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo; e
l'inclusione di tali passività negli elementi di passività ammissibili non comporti il rischio rilevante di un'impugnazione in giudizio con esito positivo o di valida richiesta di risarcimento, come valutato dall'autorità di risoluzione in relazione ai principi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE.
L'autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili in aggiunta alle passività di cui al paragrafo 2, purché:
all'ente non sia consentito includere negli elementi di passività ammissibili le passività di cui al paragrafo 3;
siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d) del paragrafo 2, primo comma;
le passività siano di rango pari o superiore alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, ad eccezione delle passività escluse subordinate ai crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo;
nel bilancio dell'ente, l'importo delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, che sono di rango pari o inferiore a tali passività in caso di insolvenza non superi il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'ente;
l'inclusione di tali passività negli elementi di passività ammissibili non comporti un rischio rilevante di impugnazione in giudizio con esito positivo o di valida richiesta di risarcimento, come valutato dall'autorità di risoluzione in relazione ai principi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di passività ammissibili;
la forma e la natura degli incentivi al rimborso ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera g), del presente articolo e dell'articolo 72 quater, paragrafo 3.
Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono pienamente allineati all'atto delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 52, paragrafo 2, lettera a).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 72 quater
Ammortamento degli strumenti di passività ammissibili
Gli strumenti di passività ammissibili aventi una durata residua inferiore ad un anno non sono considerati elementi di passività ammissibili.
Articolo 72 quinquies
Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni di ammissibilità
Quando, nel caso di uno strumento di passività ammissibili, le condizioni applicabili di cui all'articolo 72 ter non sono più soddisfatte, le passività cessano immediatamente di essere considerate strumenti di passività ammissibili.
Le passività di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, possono continuare ad essere considerate strumenti di passività ammissibili finché sono considerate tali ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4.
Articolo 72 sexies
Deduzioni da elementi di passività ammissibili
Gli enti che sono soggetti all'articolo 92 bis deducono dagli elementi di passività ammissibili:
gli strumenti propri di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, comprese le passività proprie che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
gli strumenti di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, emessi da soggetti G-SII con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano stati concepiti per gonfiare artificialmente la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dell'entità soggetta a risoluzione;
l'importo applicabile determinato in conformità dell'articolo 72 decies degli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
gli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno.
Ai fini della presente sezione gli enti possono calcolare l'importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, come segue:
dove:
|
h |
= |
l'importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3; |
|
i |
= |
l'indice che individua l'ente emittente; |
|
Hi |
= |
l'importo totale delle passività ammissibili detenute dell'ente emittente «i» di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3; |
|
li |
= |
l'importo delle passività incluse negli elementi di passività ammissibili dall'ente emittente «i» entro i limiti specificati all'articolo 72 ter, paragrafo 3, secondo le ultime informazioni dell'ente emittente; e |
|
Li |
= |
l'importo totale delle passività in essere dell'ente emittente «i» di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, secondo le ultime informazioni dell'emittente. |
Quando un ente impresa madre nell’UE o un ente impresa madre in uno Stato membro che è soggetto all’articolo 92 bis detiene direttamente, indirettamente o sinteticamente strumenti di fondi propri o strumenti di passività ammissibili di una o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell’ente impresa madre, l’autorità di risoluzione di tale ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione o delle pertinenti autorità di paesi terzi delle filiazioni interessate, può autorizzare l’ente impresa madre a detrarre tali partecipazioni deducendo un importo inferiore specificato dall’autorità di risoluzione di tale ente impresa madre. Il predetto importo adeguato deve essere almeno pari all’importo (m) calcolato come segue:
dove:
|
i |
= |
l’indice che individua la filiazione; |
|
OPi |
= |
l’importo degli strumenti di fondi propri emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall’ente impresa madre; |
|
LPi |
= |
l’importo degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall’ente impresa madre; |
|
β |
= |
percentuale degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall’impresa madre, calcolata come segue:
|
|
Oi |
= |
l’importo dei fondi propri della filiazione «i», senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo; |
|
Li |
= |
l’importo delle passività ammissibili della filiazione «i», senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo; |
|
ri |
= |
il rapporto applicabile alla filiazione «i» a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, o, per le filiazioni di paesi terzi, un requisito di risoluzione equivalente applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri o passività ammissibili ai sensi del presente regolamento; |
|
aRWAi |
= |
l’importo complessivo dell’esposizione al rischio del soggetto G-SII «i» calcolato in conformità dell’articolo 92, paragrafo 3, tenendo conto degli adeguamenti di cui all’articolo 12 bis o, per le filiazioni di paesi terzi, calcolato in conformità delle regolamentazioni locali applicabili; |
|
wi |
= |
il rapporto applicabile alla filiazione «i» a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, o, per le filiazioni di paesi terzi, un requisito di risoluzione equivalente applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri o passività ammissibili ai sensi del presente regolamento; |
|
aLREi |
= |
la misura dell’esposizione complessiva del soggetto G-SII «i» calcolata in conformità dell’articolo 429, paragrafo 4, o, per le filiazioni di paesi terzi, in conformità delle regolamentazioni locali applicabili. |
Qualora l’ente impresa madre sia autorizzato a dedurre l’importo adeguato in conformità del primo comma, la differenza tra l’importo degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui al primo comma e l’importo adeguato è dedotta dalla filiazione.
Gli enti e i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE deducono dagli elementi di passività ammissibili gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili da essi detenuti laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili sono detenuti da un ente o da un’entità che non è un’entità soggetta a risoluzione bensì una filiazione di un’entità soggetta a risoluzione o di un’entità di un paese terzo che sarebbe un’entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell’Unione;
l’ente o l’entità di cui alla lettera a) è tenuto a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 92 ter del presente regolamento o all’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE;
gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti dall’ente o dall’entità di cui alla lettera a) sono stati emessi da un ente o da un’entità di cui all’articolo 92 ter, paragrafo 1, del presente regolamento o all’articolo 45 septies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE che non è un’entità soggetta a risoluzione e che appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione cui appartiene l’ente o l’entità di cui alla lettera a).
In deroga al primo comma, gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti non sono dedotti se l’ente o l’entità di cui alla lettera a) del primo comma è tenuto a soddisfare il requisito di cui alla lettera b) del primo comma su base consolidata e l’ente o l’entità di cui alla lettera c) è incluso nel consolidamento dell’ente o dell’entità di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2.
Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli elementi di passività ammissibili è inteso fatto a uno degli elementi seguenti:
elementi di passività ammissibili tenuti in considerazione ai fini del soddisfacimento del requisito stabilito all’articolo 92 ter;
passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.
Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli strumenti di fondi propri e agli strumenti di passività ammissibili è inteso fatto a uno degli strumenti seguenti:
strumenti di fondi propri e strumenti di passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 92 ter, paragrafi 2 e 3;
fondi propri e passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 72 septies
Deduzioni di strumenti propri di passività ammissibili detenuti
Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:
gli enti possono calcolare le posizioni detenute sulla base della posizione lunga netta, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte;
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di passività ammissibili in tali indici;
gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di passività ammissibili derivanti dalla detenzione di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di passività ammissibili derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportino un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
Articolo 72 octies
Base di deduzione per gli elementi di passività ammissibili
Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli enti deducono le posizioni lunghe lorde, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 72 nonies e 72 decies.
Articolo 72 nonies
Deduzione delle passività ammissibili detenute da altri soggetti G-SII
Gli enti che non si avvalgono dell'eccezione di cui all'articolo 72 undecies operano le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:
possono calcolare gli strumenti di passività ammissibili detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, purché le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:
la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;
sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di passività ammissibili in tali indici.
Articolo 72 decies
Deduzione di passività ammissibili nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo in soggetti G-SII
Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'ente ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, dopo aver applicato:
gli articoli da 32 a 35;
le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluso l’importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
gli articoli 44 e 45;
l'importo degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, diviso per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'entità soggetta a risoluzione ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.
L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di passività ammissibili di un soggetto G-SII detenuti dall'ente. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività ammissibili che è dedotto a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
l'importo delle posizioni detenute che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento di passività ammissibili detenuto dall'ente.
Articolo 72 undecies
Eccezione alle deduzioni dagli elementi di passività ammissibili per il portafoglio di negoziazione
Gli enti possono decidere di non dedurre una parte designata degli strumenti di passività ammissibili da loro detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente che nel complesso e misurata su base lunga lorda sia pari o inferiore al 5 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione degli articoli da 32 a 36, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
le posizioni sono detenute nel portafoglio di negoziazione;
gli strumenti di passività ammissibili sono detenuti per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi.
Articolo 72 duodecies
Passività ammissibili
Le passività ammissibili di un ente sono costituite dagli elementi di passività ammissibili dell'ente dopo le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies.
Articolo 72 terdecies
Fondi propri e passività ammissibili
I fondi propri e le passività ammissibili dell'ente consistono nella somma dei suoi fondi propri e delle sue passività ammissibili.
CAPO 6
Requisiti generali di fondi propri e passività ammissibili
Articolo 73
Distribuzioni su strumenti
Le autorità competenti concedono l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 unicamente se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la capacità dell'ente di annullare i pagamenti cui dà titolo lo strumento non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
la capacità dello strumento di capitale o della passività di assorbire le perdite non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
la qualità dello strumento di capitale o della passività non risulterebbe altrimenti ridotta dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni.
L'autorità competente consulta l'autorità soggetta a risoluzione riguardo all'osservanza di tali condizioni da parte dell'ente prima di concedere l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1.
Il paragrafo 4 non si applica se l'ente è un soggetto di riferimento in detto indice generale di mercato, a meno che non siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
l'ente ritiene che le variazioni di tale indice generale di mercato non siano correlate in modo significativo al merito di credito dell'ente, dell'ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre o della società di partecipazione mista madre;
l'autorità competente non è pervenuta ad una conclusione diversa da quella di cui alla lettera a).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 74
Strumenti di capitale detenuti emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati capitale regolamentare
Gli enti non deducono da nessuno degli elementi dei fondi propri strumenti di capitale detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente in un soggetto regolamentato del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerate capitale regolamentare di tale soggetto. Gli enti applicano a tali detenzioni fattori di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2.
Articolo 75
Requisiti in materia di deduzioni e scadenze per le posizioni corte
I requisiti relativi alla scadenza delle posizioni corte di cui all'articolo 45, lettera a), all'articolo 59, lettera a), all'articolo 69, lettera a), e all'articolo 72 nonies, lettera a), si considerano soddisfatti relativamente alle posizioni detenute se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'ente ha il diritto contrattuale di vendere a una data specifica futura alla controparte che fornisce la copertura della posizione lunga oggetto di copertura;
la controparte che fornisce la copertura all'ente è obbligata per contratto ad acquistare dall'ente a detta data specifica futura la posizione lunga di cui alla lettera a).
Articolo 76
Detenzione di indici di strumenti di capitale e di passività
Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59, lettera a), dell'articolo 67, lettera a), dell'articolo 69, lettera a), dell’articolo 72 septies, lettera a), e dell'articolo 72 nonies, lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale o in una passività con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
entrambe la posizione lunga oggetto di copertura e la posizione corta sull'indice utilizzata per la copertura della posizione lunga sono detenute nel portafoglio di negoziazione o entrambe sono esterne a questo;
le posizioni di cui alla lettera a) sono valutate al valore equo nel bilancio dell'ente;
la posizione corta di cui alla lettera a) è giudicata una copertura efficace in base ai processi di controllo interno dell'ente;
la autorità competenti valutano l'adeguatezza dei processi di controllo interno di cui alla lettera c) almeno annualmente e ne accertano la costante correttezza.
Se l'autorità competente ha concesso la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti di capitale o verso passività inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui a una o più delle seguenti lettere:
strumenti propri di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 e strumenti di passività ammissibili inclusi negli indici;
strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario inclusi negli indici;
strumenti di passività ammissibili di enti inclusi negli indici.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
quando una stima utilizzata in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui al paragrafo 2 sia sufficientemente prudente;
il significato di «oneroso sotto il profilo operativo» ai fini del paragrafo 3.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 77
Condizioni per la riduzione dei fondi propri e delle passività ammissibili
Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità competente per una delle seguenti alternative:
riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile;
ridurre, distribuire o riclassificare come un altro elemento dei fondi propri le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di fondi propri;
effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale.
Articolo 78
Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri
L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente, a ripagare o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 o a ridurre, distribuire o riclassificare le relative riserve sovrapprezzo azioni nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
prima o al momento di una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, l'ente sostituisce gli strumenti o le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;
l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del presente regolamento, superano i requisiti di cui al presente regolamento, alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE di un margine che l'autorità competente considera necessario.
Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri superiori agli importi richiesti dal presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE, l'autorità competente può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a effettuare una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del presente regolamento nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. Tale autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità competente. ►C9 Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3 % dell'emissione pertinente e il 10 % del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento e alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE e un margine ritenuto necessario dall'autorità competente. ◄ Nel caso di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2, l'importo predeterminato non supera il 10 % dell'emissione pertinente e il 3 % dell'importo totale delle consistenze in essere di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2, a seconda dei casi.
Le autorità competenti revocano l'autorizzazione preventiva generale quando un ente viola uno dei criteri previsti ai fini della concessione di tale autorizzazione.
Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 o le relative riserve sovrapprezzo azioni nei cinque anni successivi alla data di emissione qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e una delle seguenti condizioni:
esiste una variazione nella classificazione regolamentare di tali strumenti che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
l'autorità competente considera tale variazione sufficientemente certa;
l'ente dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che la riclassificazione regolamentare degli strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;
esiste una variazione nel regime fiscale applicabile a detti strumenti che l'ente dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;
gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono oggetto di una clausola grandfathering ai sensi dell'articolo 494 ter;
prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, l'ente sostituisce gli strumenti o le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente, e l'autorità competente ha autorizzato tale azione avendo determinato che è vantaggiosa da un punto di vista prudenziale e giustificata da circostanze eccezionali;
gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 sono riacquistati a fini di supporto agli scambi.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
il significato di «sostenibile per la capacità di reddito dell'ente»;
la «base appropriata» sulla quale limitare il rimborso di cui al paragrafo 3;
la procedura, compresi i limiti e le procedure per la concessione dell'autorizzazione preventiva da parte delle autorità competenti per un'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, e i dati da fornire affinché un ente possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le azioni ivi elencate, tra cui la procedura da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite a membri di società cooperative, nonché il periodo di tempo necessario al trattamento di tale domanda.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 78 bis
Autorizzazione a ridurre gli strumenti di passività ammissibili
L'autorità di risoluzione autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti di passività ammissibili nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
prima o al momento di una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, l'ente sostituisce gli strumenti di passività ammissibili con strumenti di fondi propri o di passività ammissibili di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;
l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità di risoluzione, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del presente regolamento superano i requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui al presente regolamento, alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE di un margine che l'autorità di risoluzione, in accordo con l'autorità competente, considera necessario;
l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità di risoluzione, che la sostituzione parziale o totale delle passività ammissibili con strumenti di fondi propri è necessaria per garantire la conformità ai requisiti di fondi propri di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE per il mantenimento dell'autorizzazione.
Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri e passività ammissibili superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento e nelle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b). Tale autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità di risoluzione. Le autorità di risoluzione informano le autorità competenti in merito alla concessione di un'autorizzazione preventiva generale.
L'autorità di risoluzione revoca l'autorizzazione preventiva generale quando un ente viola uno dei criteri previsti ai fini della concessione di tale autorizzazione.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
il processo di cooperazione tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione;
la procedura per la concessione dell'autorizzazione, inclusi i termini e gli obblighi d'informativa, conformemente al paragrafo 1, primo comma;
la procedura per la concessione preventiva dell'autorizzazione generale, inclusi i termini e gli obblighi d'informativa, conformemente al paragrafo 1, secondo comma;
il significato di «sostenibile per la capacità di reddito dell'ente».
Ai fini della lettera d) del primo comma del presente paragrafo, il progetto di norme tecniche di regolamentazione è pienamente allineato all'atto delegato di cui all'articolo 78.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 79
Esonero temporaneo dalla deduzione dai fondi propri e dalle passività ammissibili
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 79 bis
Valutazione della conformità alle condizioni applicabili agli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili
Nella valutazione della conformità ai requisiti di cui alla parte due, gli enti tengono conto delle caratteristiche sostanziali degli strumenti e non solo della loro forma giuridica. La valutazione delle caratteristiche sostanziali di uno strumento tiene conto di tutte le disposizioni relative agli strumenti, anche laddove queste non siano espressamente stabilite nei termini e nelle condizioni degli strumenti stessi, ai fini dell'accertamento della conformità degli effetti economici combinati di tali disposizioni all'obiettivo delle disposizioni pertinenti.
Articolo 80
Revisione continua della qualità dei fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili
Le autorità competenti trasmettono all'ABE senza indugio, su sua richiesta, tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale o ai nuovi tipi di passività emessi, al fine di permetterle di controllare la qualità degli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili emessi dagli enti in tutta l'Unione.
La notifica contiene quanto segue:
una spiegazione dettagliata della natura e della portata della carenza individuata;
un parere tecnico sull'azione della Commissione che l'ABE ritiene necessaria;
sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.
L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa che ritenga necessario apportare alla definizione di fondi propri e passività ammissibili in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori:
sviluppi che interessano le norme o le prassi di mercato;
modifiche intervenute nelle norme giuridiche o contabili pertinenti;
sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.
TITOLO II
INTERESSI DI MINORANZA E STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA FILIAZIONI
Articolo 81
Interessi di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato
Gli interessi di minoranza comprendono la somma degli elementi del capitale primario di classe 1 di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la filiazione è:
un ente;
un’impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
una società di partecipazione finanziaria intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia soggetta ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata o una holding di investimento intermedia soggetta ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2033. su base consolidata;
un’impresa di investimento;
una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo, a condizione che tale società di partecipazione finanziaria intermedia sia soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e la Commissione abbia adottato una decisione conformemente all’articolo 107, paragrafo 4, che stabilisce che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;
la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
gli elementi del capitale primario di classe 1 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
Articolo 82
Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili
Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 ammissibili e i fondi propri ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, più le relative riserve sovrapprezzo azioni, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la filiazione è:
un ente;
un’impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
una società di partecipazione finanziaria intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia soggetta ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata o una holding di investimento intermedia soggetta ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata;
un’impresa di investimento;
una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo, a condizione che tale società di partecipazione finanziaria intermedia sia soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e la Commissione abbia adottato una decisione conformemente all’articolo 107, paragrafo 4, che stabilisce che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;
la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
gli elementi del capitale primario di classe 1, gli elementi aggiuntivi di classe 1 e gli elementi di classe 2 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
Articolo 83
Capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo
Gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi fino al 31 dicembre 2021 nel capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili o nei fondi propri ammissibili, a seconda del caso, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la società veicolo che emette tali strumenti è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1;
gli strumenti e le relativeriserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale di classe 2 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63;
l'unica attività della società veicolo è il suo investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa appieno nel consolidamento conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, la cui forma soddisfa le pertinenti condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, o all'articolo 63, a seconda del caso.
Nei casi in cui l'autorità competente ritiene che le attività di una società veicolo, diverse dall'investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa nell'ambito d'applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, siano minime e non significative per tale soggetto, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al primo comma, lettera d).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 84
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato
Gli enti stabiliscono l’importo degli interessi di minoranza di una filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato sottraendo dagli interessi di minoranza di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
il capitale primario di classe 1 della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:
l’importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all’articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
laddove la filiazione sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
l’importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
In deroga al primo comma, lettera a), l’autorità competente può autorizzare un ente a sottrarre uno degli importi di cui alla lettera a), punto i) o ii), una volta che tale ente abbia dimostrato con soddisfazione dell’autorità competente che l’importo aggiuntivo degli interessi di minoranza è disponibile per assorbire le perdite a livello consolidato.
Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, gli interessi di minoranza di detta filiazione non possono essere inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Le autorità competenti possono concedere una deroga all'applicazione del presente articolo ad una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
la sua attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni;
è soggetta a vigilanza prudenziale su base consolidata;
consolida un ente filiazione in cui detiene solo una partecipazione minoritaria in virtù del legame di controllo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 37;
oltre il 90 % del capitale primario di classe 1 consolidato richiesto deriva dall'ente filiazione di cui alla lettera c) calcolato su base subconsolidata.
Se, dopo il 28 giugno 2013, una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfa le condizioni di cui al primo comma diventa una società di partecipazione finanziaria mista madre, le autorità competenti possono concedere la deroga di cui al primo comma a detta società di partecipazione finanziaria mista madre purché essa soddisfi le condizioni previste da detto comma.
Articolo 85
Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato
Gli enti stabiliscono l’importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
il capitale di classe 1 della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:
l’importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all’articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
laddove la filiazione sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
l’importo del capitale di classe 1 consolidato relativo a tale filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
il capitale di classe 1 ammissibile della filiazione espresso in percentuale di tutti gli elementi di capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1 di tale impresa.
In deroga al primo comma, lettera a), l’autorità competente può autorizzare un ente a sottrarre uno degli importi di cui alla lettera a), punto i) o ii), una volta che tale ente abbia dimostrato con soddisfazione dell’autorità competente che l’importo aggiuntivo del capitale di classe 1 è disponibile per assorbire le perdite a livello consolidato.
Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, il capitale di classe 1 ammissibile di detta filiazione non può essere incluso nel capitale di classe 1 consolidato.
Articolo 86
Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato
Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato gli interessi di minoranza dell'impresa inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
Articolo 87
Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati
Gli enti stabiliscono l’importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri ammissibili di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
i fondi propri della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:
l’importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all’articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante fondi propri;
laddove la filiazione sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante fondi propri;
l’importo dei fondi propri relativo a tale filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante fondi propri;
i fondi propri ammissibili dell’impresa, espressi in percentuale della somma di tutti gli elementi del capitale di base di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2, esclusi gli importi di cui all’articolo 62, lettere c) e d), di tale impresa.
In deroga al primo comma, lettera a), l’autorità competente può autorizzare un ente a sottrarre uno degli importi di cui alla lettera a), punto i) o ii), una volta che tale ente abbia dimostrato con soddisfazione dell’autorità competente che l’importo aggiuntivo dei fondi propri è disponibile per assorbire le perdite a livello consolidato.
Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, i fondi propri ammissibili di detta filiazione non possono essere inclusi nei fondi propri consolidati.
Articolo 88
Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato
Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato sottraendo dai fondi propri ammissibili dell'impresa inclusi nei fondi propri consolidati il capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato.
Articolo 88 bis
Strumenti di passività ammissibili aventi i requisiti
Le passività emesse da una filiazione che ha sede nell'Unione e appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione hanno i requisiti per essere incluse negli strumenti di passività ammissibili consolidate di un ente ai sensi dell'articolo 92 bis, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
sono emesse conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2014/59/UE;
sono acquistate da un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 della direttiva 2014/59/UE non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;
non superano l'importo determinato sottraendo l'importo di cui al punto i) dall'importo di cui al punto ii):
la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e dell'importo degli strumenti di fondi propri emessi ai sensi dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2014/59/UE;
l'importo prescritto dall'articolo 45 septies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 88 ter
Imprese di paesi terzi
Ai fini del presente titolo, i termini «impresa di investimento» ed «ente» comprendono le imprese stabilite in paesi terzi che se fossero stabilite nell’Unione rientrerebbero nella definizione di tali termini di cui al presente regolamento.
TITOLO III
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE AL DI FUORI DEL SETTORE FINANZIARIO
Articolo 89
Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario
Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:
ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi:
l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile;
l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente;
le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.
Le autorità competenti pubblicano la scelta effettuata tra a) e b).
▼M17 —————
Articolo 90
Alternativa alla ponderazione del rischio del 1 250 %
In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % agli importi che superano i limiti specificati all'articolo 89, paragrafi 1 e 2, gli enti possono dedurre tali importi dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).
Articolo 91
Eccezioni
Le azioni o quote in imprese non contemplate all'articolo 89, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono incluse nel calcolo dei limiti del capitale ammissibile di cui a detto articolo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
tali azioni o quote sono detenute in via temporanea nel corso di un'operazione di assistenza finanziaria, a norma dell'articolo 79;
la detenzione di tali azioni o quote costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per cinque giorni lavorativi o meno;
tali azioni o quote sono detenute a nome dell'ente e per conto altrui.
PARTE TRE
REQUISITI PATRIMONIALI
TITOLO I
REQUISITI GENERALI, VALUTAZIONE E SEGNALAZIONE
CAPO 1
Livello dei fondi propri richiesto
Sezione 1
Requisiti di fondi propri per gli enti
Articolo 92
Requisiti di fondi propri
Subordinatamente agli articoli 93 e 94, gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti di fondi propri:
un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %;
un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 %;
un coefficiente di capitale totale dell'8 %;
un coefficiente di leva finanziaria del 3 %.
Un G-SII soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria solo con il capitale di classe 1. Il capitale di classe 1 utilizzato per soddisfare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria non viene utilizzato per soddisfare alcuno dei requisiti di leva finanziaria di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE, salvo espresse disposizioni ivi previste.
Se un G-SII non soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria è soggetto al requisito di conservazione del capitale di cui all'articolo 141 ter della direttiva 2013/36/UE.
Se un G-SII non soddisfa contemporaneamente il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e il requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE è soggetto al più elevato dei requisiti di conservazione del capitale di cui agli articoli 141 e 141 ter di tale direttiva.
Gli enti calcolano i propri coefficienti di capitale come segue:
il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
Gli enti calcolano l’importo complessivo dell’esposizione al rischio come segue:
TREA = max {U-TREA; x · S-TREA}
dove:
|
TREA (total risk exposure amount) |
= l’importo complessivo dell’esposizione al rischio del soggetto; |
|
U-TREA (un-floored total risk exposure amount) |
= l’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio del soggetto calcolato conformemente al paragrafo 4; |
|
S-TREA (standardised total risk exposure amount) |
= l’importo complessivo standardizzato dell’esposizione al rischio del soggetto calcolato conformemente al paragrafo 5; |
|
x |
= 72,5 %. |
In deroga al primo comma, uno Stato membro può decidere che l’importo complessivo dell’esposizione al rischio sia l’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio, calcolato conformemente al paragrafo 4, per gli enti che fanno parte di un gruppo con un ente impresa madre nello stesso Stato membro, a condizione che tale ente impresa madre o, nel caso di gruppi composti da un organismo centrale e da enti affiliati permanentemente, l’insieme costituito dall’organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati calcoli l’importo complessivo dell’esposizione al rischio conformemente al primo comma su base consolidata.
L’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio è calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo, dopo aver tenuto conto del paragrafo 6 del presente articolo:
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito, compreso il rischio di controparte, e per il rischio di diluizione, calcolati conformemente al titolo II della presente parte e all’articolo 379, relativamente a tutte le attività di un ente, esclusi importi delle esposizioni ponderati per il rischio dal portafoglio di negoziazione dell’ente;
i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente per quanto segue:
il rischio di mercato, calcolato conformemente al titolo IV della presente parte;
le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti, come determinato conformemente alla parte quattro;
i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, calcolati conformemente al titolo IV della presente parte per tutte le attività all’esterno del portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o rischio di posizione in merci;
i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento, calcolati conformemente agli articoli 378 e 380;
i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, calcolati conformemente al titolo VI della presente parte;
i requisiti di fondi propri per il rischio operativo, calcolati conformemente al titolo III della presente parte;
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte che emerge dal portafoglio di negoziazione dell’ente per i tipi di operazioni e accordi seguenti, calcolati conformemente al titolo II della presente parte:
contratti elencati all’allegato II e derivati su crediti;
operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito basate su titoli o merci;
finanziamenti con margini basati su titoli o merci;
operazioni con regolamento a lungo termine.
L’importo complessivo standardizzato dell’esposizione al rischio è calcolato come la somma del paragrafo 4, lettere da a) a g), dopo aver tenuto conto del paragrafo 6 e dei requisiti che seguono:
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito, incluso il rischio di controparte, e il rischio di diluizione di cui al paragrafo 4, lettera a), e per il rischio di controparte che emerge dal portafoglio di negoziazione dell’ente di cui alla lettera g) di tale paragrafo sono calcolati senza ricorrere ad alcuno dei metodi seguenti:
il metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione di cui all’articolo 221;
il metodo basato sui rating interni di cui al titolo II, capo 3;
il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni di cui agli articoli 258, 259 e 260 e il metodo della valutazione interna di cui all’articolo 265;
il metodo dei modelli interni di cui al titolo II, capo 6, sezione 6;
i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di cui al paragrafo 4, lettera b), punto i), sono calcolati senza utilizzare:
il metodo alternativo dei modelli interni di cui al titolo IV, capo 1 ter; né
qualsiasi metodo elencato alla lettera a) del presente paragrafo, ove applicabile;
i requisiti di fondi propri per tutte le attività di un ente esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci di cui al paragrafo 4, lettera c), sono calcolati senza ricorrere al metodo alternativo dei modelli interni di cui al titolo IV, capo 1 ter.
Le disposizioni che seguono si applicano ai calcoli dell’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio di cui al paragrafo 4 e dell’importo complessivo standardizzato dell’esposizione al rischio di cui al paragrafo 5:
i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere d), e), e f), comprendono quelli derivanti da tutte le attività di un ente;
gli enti moltiplicano i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere da b) a f), per 12,5 .
Articolo 92 bis
Requisiti di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII
Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità soggetta a risoluzione e che sono soggetti G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:
un coefficiente basato sul rischio del 18 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell’ente espressi in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3;
un coefficiente non basato sul rischio del 6,75 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.
I requisiti di cui al paragrafo 1 non si applicano nei seguenti casi:
entro i tre anni successivi alla data in cui l'ente o il gruppo di cui l'ente fa parte è stato individuato come G-SII;
entro due anni dalla data in cui l'autorità di risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in a norma della direttiva 2014/59/UE;
entro due anni dalla data in cui l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in elementi del capitale primario di classe 1 al fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.
▼M15 —————
Articolo 92 ter
Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE
Uno strumento di passività ammissibili è preso in considerazione a fini di conformità con il paragrafo 1 soltanto se soddisfa tutte le seguenti condizioni supplementari:
in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito derivante dalla passività è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti dalle passività che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e che non possono essere considerate fondi propri;
è soggetto ai poteri di svalutazione o di conversione in conformità degli articoli da 59 a 62 della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 93
Capitale iniziale richiesto in situazione di continuità aziendale
▼M9 —————
Articolo 94
Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione
►M17 In deroga all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 92, paragrafo 5, lettera b), gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sia pari o inferiore ad entrambe le soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile utilizzando i dati con riferimento all’ultimo giorno del mese: ◄
il 5 % delle attività totali dell'ente;
50 milioni di EUR.
Se entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono soddisfatte, gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione nel modo seguente:
per i contratti di cui all’allegato II, punto 1, i contratti relativi agli strumenti di capitale di cui a tale allegato, punto 3, e i derivati su crediti, gli enti possono esentare tali posizioni dal requisito di fondi propri di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 92, paragrafo 5, lettera b);
per le posizioni del portafoglio di negoziazione diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli enti possono sostituire il requisito di fondi propri di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 92, paragrafo 5, lettera b), con il requisito calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a).
Gli enti calcolano l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sulla base dei dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese ai fini del paragrafo 1 conformemente alle seguenti prescrizioni:
tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 104 sono incluse nel calcolo, ad eccezione delle seguenti:
le posizioni su tassi di cambio e merci;
le posizioni in derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte delle esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione o delle esposizioni al rischio di controparte e le operazioni in derivati su crediti che compensano perfettamente il rischio di mercato di tali coperture interne di cui all'articolo 106, paragrafo 3;
tutte le posizioni incluse nel calcolo conformemente alla lettera a) sono valutate al loro valore di mercato alla data determinata; se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore di mercato e il valore equo di una posizione non sono disponibili ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;
il valore assoluto della posizione lunga aggregata è sommato al valore assoluto della posizione corta aggregata.
Ai fini del primo comma, per posizione lunga si intende che il valore di mercato della posizione aumenta quando aumenta il valore del suo principale fattore di rischio e per posizione corta si intende che il valore di mercato della posizione diminuisce quando aumenta il valore del suo principale fattore di rischio.
Ai fini del primo comma, il valore della posizione lunga (corta) aggregata è pari alla somma dei valori delle singole posizioni lunghe (corte) incluse nel calcolo conformemente alla lettera a).
L'ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 entro tre mesi in uno dei seguenti casi:
l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per tre mesi consecutivi;
l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.
Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ABE tiene conto del metodo elaborato per le norme tecniche di regolamentazione prescritte conformemente all’articolo 279 bis, paragrafo 3, lettera b).
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Sezione 2
Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento
Articolo 95
Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento
Le imprese di investimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come l'importo più elevato tra:
la somma degli elementi di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettere da a) a e) e lettera g), dopo aver applicato l’articolo 92, paragrafo 6;
12,5 moltiplicato per l'importo di cui all'articolo 97.
Le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafi 1 e 2, sulla base dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui al primo comma.
Le autorità competenti possono fissare requisiti di fondi propri per le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE, che sarebbero i requisiti di fondi propri vincolanti per queste imprese conformemente alle misure nazionali di recepimento, vigenti al 31 dicembre 2013, delle direttive 2006/49/CE e 2006/48/CE.
Articolo 96
Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE
Ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, le seguenti categorie di imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
imprese di investimento che negoziano per conto proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammesse ad un sistema di compensazione e regolamento o ad una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;
imprese di investimento che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
che non detengono denaro o titoli della clientela;
che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;
che non hanno clienti esterni;
per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni sono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione.
Per le imprese di investimento di cui al paragrafo 1, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato come la somma dei seguenti elementi:
elementi di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettere da a) ad e) e lettera g), dopo aver applicato l’articolo 92, paragrafo 6;
l'importo di cui all'articolo 97 moltiplicato per 12,5.
Articolo 97
Fondi propri basati sulle spese fisse generali
L'ABE elabora, in consultazione con l'AESFEM, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata quanto segue:
il calcolo del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;
le condizioni per l'adeguamento, da parte delle autorità competenti, del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;
il calcolo delle spese fisse generali previste nel caso in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento sia inferiore a un anno completo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o marzo 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 98
Fondi propri per imprese di investimento su base consolidata
Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa di investimento madre in uno Stato membro applica l'articolo 92 a livello consolidato come segue:
calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 95, paragrafo 2;
calcolando i fondi propri sulla base della situazione consolidata dell'impresa di investimento madre o di quella della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista, a seconda del caso.
Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 96, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro e un'impresa di investimento controllata da una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista applicano l'articolo 92 su base consolidata come segue:
calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 96, paragrafo 2;
calcolando i fondi propri sulla base della situazione consolidata dell'impresa di investimento madre o di quella della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista, a seconda del caso, in conformità della parte uno, titolo II, capo 2.
▼M8 —————
CAPO 3
Portafoglio di negoziazione
Articolo 102
Requisiti per il portafoglio di negoziazione
Articolo 103
Gestione del portafoglio di negoziazione
Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Dette politiche e procedure riguardano almeno:
le attività che l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri;
se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (mark-to-market) giornaliera con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi (two-way);
per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (mark-to-model), se e in che misura l'ente è in grado:
di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione;
di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;
di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;
se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;
se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura della posizione a breve termine;
se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente i rischi delle posizioni nel quadro della sua attività di negoziazione;
se e in che misura l'ente possa riclassificare il rischio o le posizioni del portafoglio di negoziazione come rischio o posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o viceversa, nonché i requisiti di tali riclassificazioni conformemente all'articolo 104 bis.
Nel gestire le posizioni o i portafogli di posizioni contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, l'ente rispetta tutti i seguenti requisiti:
l'ente segue una strategia di negoziazione chiaramente documentata per la posizione o i portafogli ricompresi nel portafoglio di negoziazione, che è approvata dall'alta dirigenza e comprende il periodo di detenzione atteso;
l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni o dei portafogli ricompresi nel portafoglio di negoziazione; tali politiche e procedure includono quanto segue:
quali posizioni o portafogli di posizioni possono essere assunti da ciascuna unità di negoziazione o, se del caso, da negoziatori designati;
la fissazione di limiti di posizione e il monitoraggio della loro adeguatezza;
la garanzia che i negoziatori abbiano facoltà di aprire e gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie approvate;
la garanzia che le posizioni siano oggetto di comunicazione all'alta dirigenza come parte integrante del processo di gestione del rischio dell'ente;
la garanzia che le posizioni siano attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e che sia effettuata una valutazione della negoziabilità o della possibilità di copertura delle stesse o dei rischi che le compongono, stimando la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso e la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;
procedure e controlli antifrode attivi;
l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato.
Articolo 104
Inclusione nel portafoglio di negoziazione
Un ente dispone di una funzione indipendente di controllo del rischio che valuta su base continuativa se gli strumenti siano correttamente assegnati all’interno o all’esterno del portafoglio di negoziazione.
Gli enti assegnano al portafoglio di negoziazione le posizioni negli strumenti seguenti:
strumenti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8, per l’inclusione nel portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio — ACTP);
strumenti che darebbero luogo a una posizione corta netta creditoria o a una posizione corta netta in strumenti di capitale esterna al portafoglio di negoziazione, ad eccezione delle passività proprie dell’ente, fatto salvo il caso in cui tali posizioni soddisfino i criteri di cui alla lettera e);
strumenti derivanti da impegni di sottoscrizione di titoli, laddove tali impegni di sottoscrizione si riferiscano soltanto a titoli che si prevede saranno acquistati dall’ente alla data di regolamento;
strumenti classificati in maniera inequivocabile come aventi finalità di negoziazione in base alla disciplina contabile applicabile all’ente;
strumenti derivanti da attività di supporto agli scambi (market making);
posizioni detenute a fini di negoziazione in OIC, a condizione che tali OIC soddisfino almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 8;
strumenti di capitale quotati;
operazioni di finanziamento tramite titoli legate alla negoziazione;
opzioni o altri derivati incorporati nelle passività proprie dell’ente esterni al portafoglio di negoziazione che si riferiscono al rischio di credito o azionario.
Ai fini del primo comma, lettera b), un ente ha una posizione corta netta in strumenti di capitale se una diminuzione del prezzo dello strumento di capitale si traduce in un profitto per l’ente. Un ente ha una posizione corta netta creditoria se l’aumento del differenziale creditizio o il deterioramento del merito di credito dell’emittente o del gruppo di emittenti si traduce in un profitto per l’ente. Gli enti monitorano costantemente se gli strumenti danno luogo a una posizione corta netta creditoria o a una posizione corta netta in strumenti di capitale esterna al portafoglio di negoziazione.
Ai fini del primo comma, lettera i), un ente separa l’opzione incorporata, o altro derivato, che si riferisce al rischio di credito o azionario dalla propria passività all’esterno del portafoglio di negoziazione. Esso assegna l’opzione incorporata, o altro derivato, al portafoglio di negoziazione e lascia la propria passività all’esterno del portafoglio di negoziazione. Se, a motivo della sua natura, non è possibile separare lo strumento, un ente assegna l’intero strumento al portafoglio di negoziazione. In tal caso documenta debitamente il motivo dell’applicazione di tale trattamento.
Gli enti non assegnano al portafoglio di negoziazione le posizioni negli strumenti seguenti:
strumenti designati per cartolarizzazioni tramite warehousing;
strumenti relativi alla proprietà di beni immobili;
strumenti di capitale non quotati;
strumenti relativi al credito al dettaglio e alle PMI;
posizioni in OIC diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera f);
contratti derivati e OIC con uno o più degli strumenti sottostanti di cui alle lettere da a) a d);
strumenti detenuti per fini di copertura di un determinato rischio di una o più posizioni in uno strumento di cui alle lettere da a) a f), h) e i);
passività proprie dell’ente, fatto salvo il caso in cui tali strumenti soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2, lettera e), o i criteri di cui al paragrafo 2, terzo comma;
strumenti in fondi speculativi.
Un ente assegna al portafoglio di negoziazione una posizione in un OIC diversa dalle posizioni di cui al paragrafo 3, lettera f), e detenuta con finalità di negoziazione se l’ente soddisfa una delle condizioni seguenti:
l’ente è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell’OIC;
l’ente non è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell’OIC, ma è a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell’OIC ed è in grado di ottenere quotazioni giornaliere per l’OIC.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 104 bis
Riclassificazione di una posizione
L’ABE monitora la gamma di prassi di vigilanza ed emana, entro il 10 luglio 2027, orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, su cosa si intenda per circostanze eccezionali ai fini del primo comma del presente paragrafo e del paragrafo 5 del presente articolo. Fino alla pubblicazione di tali orientamenti da parte dell’ABE, le autorità competenti notificano all’ABE le loro decisioni se autorizzare o meno un ente a riclassificare una posizione, e la relativa motivazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
La decisione di cui al primo comma è approvata dall'organo di amministrazione.
Se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione a riclassificare una posizione in conformità del paragrafo 2, l'ente che ha ricevuto l'autorizzazione:
comunica pubblicamente, senza indugio,
l'informazione che la sua posizione è stata riclassificata; e
se la riclassificazione ha l'effetto di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, l'entità di tale riduzione; e
se la riclassificazione ha l'effetto di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, non riconosce tale effetto fino a quando la posizione giunge a scadenza, a meno che l'autorità competente dell'ente ne autorizzi il riconoscimento a una data anteriore.
Articolo 104 ter
Requisiti per l'unità di negoziazione
Le unità di negoziazione degli enti soddisfano costantemente tutti i seguenti requisiti:
ciascuna unità di negoziazione ha una strategia di business chiara e distinta e una struttura di gestione dei rischi adeguata alla sua strategia;
ciascuna unità di negoziazione dispone di una chiara struttura organizzativa; le posizioni in una data unità di negoziazione sono gestite da negoziatori designati all'interno dell'ente; ogni negoziatore ha funzioni dedicate nell'unità di negoziazione; ogni negoziatore è assegnato ad un'unica unità di negoziazione;
nell'ambito di ciascuna unità di negoziazione sono stabiliti limiti di posizione in base alla strategia di business;
almeno su base settimanale, a livello di unità di negoziazione sono prodotte relazioni sulle attività, la redditività, la gestione dei rischi e i requisiti regolamentari che sono comunicate periodicamente all'organo di amministrazione;
ciascuna unità di negoziazione ha un chiaro piano operativo annuale comprendente una politica di remunerazione ben definita sulla base di criteri solidi utilizzati per la valutazione delle performance;
per ciascuna unità di negoziazione, sono elaborate su base mensile e messe a disposizione delle autorità competenti relazioni sulle posizioni in scadenza, sulle violazioni infragiornaliere dei limiti di negoziazione, sulle violazioni giornaliere dei limiti di negoziazione e sulle iniziative intraprese dall'ente per trattare tali violazioni, nonché valutazioni della liquidità del mercato.
Articolo 104 quater
Trattamento delle coperture del rischio di cambio dei coefficienti di capitale
Un ente che ha deliberatamente assunto una posizione di rischio al fine di ottenere una copertura, almeno parziale, nei confronti di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), può, previa autorizzazione della sua autorità competente, escludere tale posizione di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui all’articolo 325, paragrafo 1, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l’importo massimo della posizione di rischio che è escluso dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato è limitato all’importo della posizione di rischio che neutralizza la sensibilità di uno qualsiasi dei coefficienti di capitale alle fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio;
la posizione di rischio è esclusa dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per almeno sei mesi;
l’ente ha stabilito un adeguato quadro di gestione del rischio per coprire le fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale, comprese una strategia di copertura e una struttura di governance chiare;
l’ente ha fornito all’autorità competente una giustificazione per l’esclusione di una posizione di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, i dettagli di tale posizione di rischio e l’importo da escludere.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le posizioni di rischio che un ente può assumere deliberatamente al fine di ottenere copertura, almeno parziale, nei confronti di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale di cui al paragrafo 1;
le modalità per la definizione dell’importo massimo di cui al paragrafo 1, lettera a), e le modalità con cui un ente deve escludere tale importo per ciascuno dei metodi di cui all’articolo 325, paragrafo 1;
i criteri che devono essere soddisfatti dal quadro di gestione del rischio di un ente di cui al paragrafo 1, lettera c), affinché sia considerato adeguato ai fini del presente articolo.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 105
Requisiti per la valutazione prudente
Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli sufficienti per assicurare che le loro stime di valutazione siano prudenti e affidabili. Tali sistemi e controlli comportano almeno i seguenti elementi:
politiche e procedure documentate per il processo di valutazione, che prevedano responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, orientamenti per l'utilizzo di dati non osservabili che riflettono le ipotesi dell'ente sugli elementi utilizzati dai partecipanti al mercato per determinare il prezzo della posizione, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc;
flussi informativi per l'unità responsabile del processo di valutazione chiari e indipendenti dal front office, che risalgano fino all'organo di amministrazione.
In caso di valutazione in base ad un modello, gli enti rispettano i seguenti requisiti:
l'alta dirigenza deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione o di altre posizioni valutati al valore equo in base ad un modello, e deve essere consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza così creata nelle segnalazioni sul rischio e sulla performance dell'attività;
gli enti attingono i dati di mercato da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato e verificano frequentemente la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello;
gli enti impiegano, se disponibili, metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato per strumenti finanziari o merci specifici;
qualora il modello sia elaborato internamente all'ente, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua elaborazione;
gli enti prevedono procedure formali di controllo sulle modifiche apportate e conservano una copia protetta del modello, che utilizzano per effettuare le periodiche verifiche delle valutazioni;
i responsabili della gestione del rischio sono a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione; e
i modelli utilizzati dagli enti sono oggetto di riesami periodici per determinare l'accuratezza dei loro risultati, ad esempio attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello.
Ai fini della lettera d) del primo comma, il modello è elaborato o approvato indipendentemente dalle unità di negoziazione ed è collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.
Gli enti istituiscono e mantengono procedure per il calcolo dell'aggiustamento alla valutazione corrente delle posizioni scarsamente liquide che possono determinarsi a seguito di eventi di mercato o per situazioni particolari dell'ente, quali ad esempio le posizioni concentrate e/o le posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato. Gli enti, ove necessario, effettuano tali aggiustamenti in aggiunta ad eventuali cambiamenti del valore della posizione richiesti a fini dell'informativa di bilancio e li concepiscono in modo da riflettere l'illiquidità della posizione. Nell'ambito di dette procedure, per decidere se sia necessario un aggiustamento di valutazione per posizioni scarsamente liquide, gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra tali fattori figurano i seguenti:
il tempo supplementare necessario per coprire la posizione o i suoi rischi oltre gli orizzonti di liquidità che sono stati assegnati ai fattori di rischio della posizione in conformità dell'articolo 325 septquinquagies;
lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità;
la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità dei market maker), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, tra cui i volumi trattati nei periodi di stress del mercato;
il grado di concentrazione del mercato;
il tempo trascorso dall'assunzione delle posizioni;
la misura nella quale la valutazione è effettuata in base a un modello;
l'incidenza di altri rischi di modello.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 106
Coperture interne
Una copertura interna soddisfa in particolare i seguenti requisiti:
non ha come scopo principale quello di evitare o ridurre i requisiti di fondi propri;
è correttamente documentata ed è assoggettata a specifiche procedure interne di approvazione e di revisione;
è realizzata alle condizioni di mercato;
il rischio di mercato generato dalla copertura interna è gestito dinamicamente nel portafoglio di negoziazione nell'ambito dei limiti autorizzati;
è sorvegliata con attenzione, conformemente a procedure adeguate.
Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su crediti concluso con un terzo, ammissibile come fornitore di protezione, sono inclusi nel portafoglio di negoziazione per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all’articolo 325, paragrafo 1, lettera b), entrambe le posizioni sono assegnate alla stessa unità di negoziazione, che gestisce rischi analoghi.
Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su strumenti di capitale concluso con un terzo, ammissibile come fornitore di protezione, sono inclusi nel portafoglio di negoziazione per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all’articolo 325, paragrafo 1, lettera b), entrambe le posizioni sono assegnate alla stessa unità di negoziazione, che gestisce rischi analoghi.
Se l’ente copre le esposizioni al rischio di tasso di interesse esterne al portafoglio di negoziazione utilizzando una posizione soggetta al rischio di tasso d’interesse registrata nel suo portafoglio di negoziazione, tale posizione soggetta al rischio di tasso d’interesse è considerata una copertura interna ai fini della valutazione del rischio di tasso di interesse derivante da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione conformemente agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando i metodi di cui all’articolo 325, paragrafo 1, lettere a), b) e c), la posizione è stata assegnata a un portafoglio separato dalle altre posizioni del portafoglio di negoziazione, la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell’attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell’esposizione al rischio di tasso di interesse;
per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all’articolo 325, paragrafo 1, lettera b), la posizione è stata assegnata a un’unità di negoziazione la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell’attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell’esposizione al rischio di tasso di interesse;
l’ente ha pienamente documentato come la posizione attenui il rischio di tasso di interesse derivante da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti di cui agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE.
All’unità di negoziazione di cui al paragrafo 5, lettera b), si applicano i requisiti seguenti:
tale unità di negoziazione può assumere altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse con terzi o con altre unità di negoziazione dell’ente, a condizione che tali posizioni soddisfino i requisiti per l’inclusione nel portafoglio di negoziazione di cui all’articolo 104 e tali altre unità di negoziazione compensino perfettamente il rischio di mercato di tali altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse opposte con terzi;
a tale unità di negoziazione non sono assegnate posizioni del portafoglio di negoziazione diverse da quelle di cui alla lettera a);
in deroga all’articolo 104 ter, tale unità di negoziazione non è soggetta ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di tale articolo.
Se un ente copre un’esposizione al rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) ricorrendo a uno strumento derivato assunto con il proprio portafoglio di negoziazione, la posizione in tale strumento derivato è riconosciuta come una copertura interna per l’esposizione al rischio di CVA ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo i metodi di cui all’articolo 383 o 384, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
la posizione in derivati è riconosciuta come copertura ammissibile ai sensi dell’articolo 386;
se la posizione in derivati è soggetta a uno qualsiasi dei requisiti di cui all’articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera b) o c), o all’articolo 325 sexies, paragrafo 1, lettera c), l’ente compensa perfettamente il rischio di mercato di tale posizione derivata assumendo posizioni opposte con terzi.
La posizione opposta del portafoglio di negoziazione per la copertura interna riconosciuta conformemente al primo comma è inclusa nel portafoglio di negoziazione dell’ente ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
TITOLO II
REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI CREDITO
CAPO 1
Principi generali
Articolo 107
Metodi relativi al rischio di credito
Per le esposizioni da negoziazione e per i contributi al fondo di garanzia verso una controparte centrale, gli enti applicano il trattamento stabilito nel capo 6, sezione 9, per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g). Per tutti gli altri tipi di esposizioni verso una controparte centrale, gli enti trattano tali esposizioni come segue:
come esposizioni verso un ente per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP qualificata;
come esposizioni verso un’impresa per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP non qualificata.
Articolo 108
Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB per il rischio di credito e il rischio di diluizione
Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5, i prestiti a favore di persone fisiche possono essere considerati dall’ente esposizioni garantite da un’ipoteca su immobili residenziali, anziché essere trattati come esposizioni garantite, ai fini del titolo II, capi 2, 3 e 4 a seconda dei casi, se in uno Stato membro sono state soddisfatte le condizioni seguenti per tali prestiti:
la maggior parte dei prestiti a favore di persone fisiche per l’acquisto di immobili residenziali in tale Stato membro non sono erogati come ipoteche in termini giuridici;
la maggior parte dei prestiti a favore di persone fisiche per l’acquisto di immobili residenziali in tale Stato membro è garantita da un fornitore di protezione avente una valutazione del merito di credito da parte di un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) prescelta corrispondente a una classe di merito di credito pari a 1 o 2, il quale è tenuto a rimborsare integralmente l’ente qualora il debitore originario sia inadempiente;
l’ente dispone del diritto giuridico di ipotecare l’immobile residenziale nel caso in cui il fornitore di protezione di cui alla lettera b) non adempia o non sia più in grado di adempiere agli obblighi derivanti dalla garanzia fornita.
Le autorità competenti informano l’ABE laddove le condizioni stabilite al primo comma, lettere a), b) e c) siano soddisfatte nei territori nazionali soggetti alle loro giurisdizioni e forniscono i nomi dei fornitori di protezione ammissibili a tale trattamento che soddisfano le condizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5.
L’ABE pubblica l’elenco di tutti questi fornitori di protezione ammissibili sul proprio sito web e aggiorna tale elenco con cadenza annuale.
Ai fini del paragrafo 4, i prestiti di cui al medesimo paragrafo possono essere trattati come esposizioni garantite da un’ipoteca su immobili residenziali, anziché essere trattati come esposizioni garantite, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
per un’esposizione trattata secondo il metodo standardizzato, l’esposizione soddisfa tutti i requisiti per essere assegnata alla classe di esposizioni del metodo standardizzato «esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili» ai sensi degli articoli 124 e 125, con l’eccezione che l’ente che concede il prestito non detiene un’ipoteca sull’immobile residenziale;
per un’esposizione trattata secondo il metodo IRB, l’esposizione soddisfa tutti i requisiti per essere assegnata alla classe di esposizioni del metodo IRB «esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali» di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto ii), con l’eccezione che l’ente che concede il prestito non detiene un’ipoteca sull’immobile residenziale;
l’immobile residenziale non è gravato da alcuna ipoteca al momento della concessione del prestito e per i prestiti concessi a decorrere dal 1o gennaio 2014 il debitore è impegnato per contratto a non concedere gravami ipotecari senza il consenso dell’ente che ha originariamente concesso il prestito;
il fornitore di protezione è un fornitore di protezione ammissibile di cui all’articolo 201 e ha una valutazione del merito di credito, da parte di un’ECAI prescelta, corrispondente a una classe di merito di credito pari a 1 o 2;
il fornitore di protezione è un ente o un soggetto del settore finanziario tenuto a rispettare requisiti di fondi propri comparabili a quelli applicabili agli enti o alle imprese di assicurazione;
il fornitore di protezione ha costituito un fondo di mutua garanzia interamente finanziato o una protezione equivalente per le imprese di assicurazione al fine di assorbire le perdite da rischio di credito, la cui calibrazione è periodicamente riveduta dalla sua autorità competente ed è soggetta a prove di stress periodiche, almeno ogni due anni;
l’ente dispone del potere contrattuale e giuridico di ipotecare l’immobile residenziale nel caso in cui il fornitore di protezione non adempia o non sia più in grado di adempiere agli obblighi derivanti dalla garanzia fornita.
Articolo 109
Trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione
Gli enti calcolano l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio per una posizione da essi detenuta verso la cartolarizzazione conformemente al capo 5.
Articolo 110
Trattamento delle rettifiche di valore su crediti
Ai fini del presente articolo e dei capi 2 e 3, le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche escludono i fondi per rischi bancari generali.
Tra gli enti che utilizzano il metodo IRB, quelli che applicano il metodo standardizzato per una parte delle loro esposizioni su base consolidata o individuale, conformemente agli articoli 148 e 150, determinano come segue la parte di rettifiche di valore su crediti generiche che è destinata al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo standardizzato ed al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo IRB:
ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo IRB, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 2;
ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo standardizzato, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 1;
le rimanenti rettifiche di valore su crediti sono assegnate su base proporzionale, in funzione della parte degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio soggetta al metodo standardizzato e di quella soggetta al metodo IRB.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi della disciplina contabile applicabile in relazione a quanto segue:
valore dell'esposizione nel quadro del metodo standardizzato di cui all'articolo 111;
valore dell'esposizione nel quadro del metodo IRB di cui agli articoli da 166 a 168;
trattamento degli importi delle perdite attese di cui all'articolo 159;
valore dell'esposizione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione di cui agli articoli 246 e 266;
determinazione di default ai sensi dell'articolo 178;
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 110 bis
Monitoraggio di accordi contrattuali diversi dagli impegni
Gli enti monitorano gli accordi contrattuali che soddisfano tutte le condizioni di cui all’articolo 5, punto 10, lettere da a) ad e), e documentano il rispetto di tutte le suddette condizioni in modo soddisfacente per le rispettive autorità competenti.
CAPO 2
Metodo standardizzato
Sezione 1
Principi generali
Articolo 111
Valore dell’esposizione
Il valore dell’esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I è pari alle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale di tali elementi dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche conformemente all’articolo 110 e delle deduzioni degli importi ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m):
100 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 1;
50 % per gli elementi di cui alla categoria 2;
40 % per gli elementi di cui alla categoria 3;
20 % per gli elementi di cui alla categoria 4;
10 % per gli elementi di cui alla categoria 5.
Il valore dell’esposizione di un impegno su un elemento fuori bilancio di cui al paragrafo 2 è pari alla più bassa delle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale dell’impegno dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m):
la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile all’elemento in relazione al quale si assume l’impegno;
la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile al tipo di impegno.
Per gli accordi contrattuali che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 5, punto 10, lettere da a) ad e), la percentuale applicabile è pari allo 0 %.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
i criteri che gli enti devono utilizzare per assegnare gli elementi fuori bilancio, ad eccezione di quelli già inclusi nell’allegato I, alle categorie da 1 a 5 di cui all’allegato I;
i fattori che potrebbero limitare la capacità degli enti di annullare gli impegni revocabili incondizionatamente di cui all’allegato I;
il processo per notificare all’ABE la classificazione da parte degli enti di altri elementi fuori bilancio che comportano rischi analoghi a quelli di cui all’allegato I.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 112
Classi di esposizioni
Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:
esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;
esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali;
esposizioni verso organismi del settore pubblico;
esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo;
esposizioni verso organizzazioni internazionali;
esposizioni verso enti;
esposizioni verso imprese;
esposizioni al dettaglio;
esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC;
esposizioni in stato di default;
esposizioni da debito subordinato;
esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite;
elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;
esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine;
esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC);
esposizioni in strumenti di capitale;
altre posizioni.
Articolo 113
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
►M17 Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 o a elementi di classe 2, un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell’ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un’impresa legata all’ente da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l’approvazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti: ◄
la controparte è un ente o un ente finanziario cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;
la controparte è inclusa integralmente nello stesso consolidamento dell'ente;
la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente;
la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'ente;
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente.
Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, è autorizzato a non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 e a elementi di classe 2, gli enti possono, subordinatamente all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni nei confronti di controparti con le quali l'ente partecipa ad un sistema di tutela istituzionale, consistente in un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela tali enti e, in particolare, assicura la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i requisiti di cui al paragrafo 6, lettere a), d) ed e) sono soddisfatti;
gli accordi assicurano che il sistema di tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo scopo istituzionale, a partire da fondi prontamente disponibili;
il sistema di tutela istituzionale dispone di strumenti adeguati e concordati uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, fornendo una rappresentazione completa delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e del sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, con le corrispondenti possibilità di influenzamento; tali sistemi monitorano adeguatamente le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178, paragrafo 1;
il sistema di tutela istituzionale conduce la propria analisi dei rischi, che è comunicata ai singoli membri;
il sistema di tutela istituzionale redige e pubblica annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso;
i membri del sistema di tutela istituzionale sono tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine al sistema;
il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati;
il sistema di tutela istituzionale è basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo;
l'adeguatezza degli strumenti di cui alle lettere c) e d) è approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle autorità competenti in materia.
Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, decide di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
Sezione 2
Fattori di ponderazione del rischio
Articolo 114
Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali
Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 1
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Fattore di ponderazione del rischio |
0 % |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
150 % |
▼M11 —————
Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali dei paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.
Articolo 115
Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali
Alle esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell’ECAI ai sensi dell’articolo 136.
Tabella 1
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
50 % |
50 % |
100 % |
100 % |
150 % |
Alle esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l’amministrazione centrale di appartenenza delle amministrazioni regionali o autorità locali interessate, conformemente alla tabella 2.
Tabella 2
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
100 % |
150 % |
Per le esposizioni di cui al primo comma, è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se l’amministrazione centrale di appartenenza delle amministrazioni regionali o delle autorità locali è priva di rating.
L'ABE mantiene una banca dati accessibile al pubblico di tutte le amministrazioni regionali e delle autorità locali nell'Unione che sono trattate dalle autorità competenti come esposizioni verso le loro amministrazioni centrali.
Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.
Articolo 116
Esposizioni verso organismi del settore pubblico
Alle esposizioni verso gli organismi del settore pubblico per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell'organismo del settore pubblico interessato, conformemente alla tabella 2.
Tabella 2
|
Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
100 % |
150 % |
Per le esposizioni verso organismi del settore pubblico aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100 %.
L’ABE mantiene una banca dati accessibile al pubblico di tutti gli organismi del settore pubblico all’interno dell’Unione di cui al primo comma.
Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.
Articolo 117
Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo
Alle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla tabella 1. Alle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio pari al 50 %.
Tabella 1
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
30 % |
50 % |
100 % |
100 % |
150 % |
La Inter-American Investment Corporation, la Black Sea Trade and Development Bank, la Central American Bank for Economic Integration e la CAF-Development Bank of Latin America sono considerate banche multilaterali di sviluppo.
Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:
la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
la Società finanziaria internazionale;
la Banca interamericana di sviluppo;
la Banca asiatica di sviluppo;
la Banca africana di sviluppo;
la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
la Nordic Investment Bank;
la Banca di sviluppo dei Caraibi;
la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
la Banca europea per gli investimenti;
il Fondo europeo per gli investimenti;
l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni;
la Banca islamica di sviluppo;
l'Associazione internazionale per lo sviluppo;
la Banca asiatica di investimento per le infrastrutture.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 al fine di modificare, in conformità delle norme internazionali, l'elenco delle banche multilaterali di sviluppo di cui al primo comma.
Articolo 118
Esposizioni verso organizzazioni internazionali
Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica;
il Fondo monetario internazionale;
la Banca dei regolamenti internazionali;
il fondo europeo di stabilità finanziaria;
il meccanismo europeo di stabilità;
un'istituzione finanziaria internazionale stabilita da due o più Stati membri allo scopo di reperire finanziamenti (funding) e fornire assistenza finanziaria a favore dei suoi membri che sono colpiti o minacciati da gravi problemi di finanziamento.
Articolo 119
Esposizioni verso enti
▼M17 —————
Alle esposizioni verso un ente sotto forma di riserve obbligatorie minime imposte dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro, che l'ente deve detenere, può essere assegnato lo stesso fattore di ponderazione del rischio attribuito alle esposizioni verso la banca centrale dello Stato membro in questione, a condizione che:
le riserve siano detenute conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime ( 31 ), o conformemente alle disposizioni nazionali, equivalenti sotto ogni aspetto sostanziale a detto regolamento;
in caso di fallimento o insolvenza dell'ente che detiene le riserve, queste ultime siano ripagate interamente e tempestivamente all'ente e non siano rese disponibili per far fronte ad altre passività dell'ente.
Le esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità sono trattate come esposizioni verso enti.
Ai fini del presente paragrafo, i requisiti prudenziali stabiliti nel regolamento (UE) 2019/2033 sono considerati comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità.
Articolo 120
Esposizioni verso enti provvisti di rating
Alle esposizioni verso enti per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell’ECAI ai sensi dell’articolo 136.
Tabella 1
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
30 % |
50 % |
100 % |
100 % |
150 % |
Alle esposizioni verso enti con durata originaria pari o inferiore a tre mesi per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI prescelta e alle esposizioni che derivano da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali con durata originaria pari o inferiore a sei mesi e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI prescelta, è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 2 che corrisponde alla valutazione del merito di credito dell’ECAI ai sensi dell’articolo 136.
Tabella 2
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
20 % |
20 % |
50 % |
50 % |
150 % |
L'interazione tra il trattamento di valutazione del merito di credito a breve termine di cui all'articolo 131 e il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2 è fissata come segue:
quando non esiste una specifica valutazione delle esposizioni a breve termine, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, così come definito al paragrafo 2, si applica a tutte le esposizioni verso enti con durata residua fino a tre mesi;
quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio più favorevole o identico a quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, essa è impiegata esclusivamente per quella specifica esposizione. Altre esposizioni a breve termine ricevono il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, come specificato al paragrafo 2;
quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio meno favorevole di quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine non è utilizzato e a tutti i crediti a breve termine privi di rating è attribuito lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicato in base alla specifica valutazione a breve termine.
Articolo 121
Esposizioni verso enti privi di rating
Alle esposizioni verso gli enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un’ECAI prescelta si applica una delle classi seguenti:
le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe A, se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:
l’ente dispone di una capacità adeguata per far fronte ai propri impegni finanziari, compresi i rimborsi del capitale e degli interessi, in modo tempestivo, per la vita prevista delle attività o delle esposizioni e indipendentemente dai cicli economici e dalle condizioni commerciali;
l’ente soddisfa o supera il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del presente regolamento, tenendo conto ove applicabile dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punti i) e vi), e dell’articolo 459, lettera a), del presente regolamento, i requisiti di fondi propri specifici di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, il requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, o eventuali requisiti di vigilanza e normativi locali equivalenti e aggiuntivi in vigore in paesi terzi, nella misura in cui tali requisiti sono pubblicati e devono essere soddisfatti dal capitale primario di classe 1, dal capitale di classe 1 o dai fondi propri, a seconda del caso;
le informazioni sull’eventuale soddisfacimento o superamento dei requisiti di cui al punto ii) della presente lettera, da parte dell’ente sono rese pubbliche o altrimenti rese disponibili all’ente prestatore;
dalla valutazione condotta dall’ente prestatore a norma dell’articolo 79 della direttiva 2013/36/UE non è emerso che l’ente non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii) della presente lettera, del presente paragrafo;
le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe B, se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono e almeno una delle condizioni di cui alla lettera a) non è soddisfatta:
l’ente è soggetto a un notevole rischio di credito, comprese capacità di rimborso che dipendono da condizioni economiche o commerciali stabili o favorevoli;
l’ente soddisfa o supera il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del presente regolamento, tenendo conto ove applicabile dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto i) e dell’articolo 459, lettera a) del presente regolamento, i requisiti di fondi propri specifici di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o eventuali requisiti di vigilanza e normativi locali equivalenti e aggiuntivi in vigore in paesi terzi, nella misura in cui tali requisiti sono pubblicati e devono essere soddisfatti dal capitale primario di classe 1, dal capitale di classe 1 o dai fondi propri, a seconda del caso;
le informazioni sull’eventuale soddisfacimento o superamento dei requisiti di cui al punto ii) della presente lettera, da parte dell’ente sono rese pubbliche o altrimenti rese disponibili all’ente prestatore;
dalla valutazione condotta dall’ente prestatore a norma dell’articolo 79 della direttiva 2013/36/UE non è emerso che l’ente non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii) della presente lettera, del presente paragrafo;
qualora le esposizioni verso enti non siano assegnate alla classe A o B, oppure qualora sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti, le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe C:
l’ente presenta rischi di default significativi e margini di sicurezza limitati;
è molto probabile che condizioni commerciali, finanziarie o economiche avverse determinino o abbiano determinato l’incapacità dell’ente di far fronte ai propri impegni finanziari;
laddove la legge prescriva per l’ente la redazione di un bilancio sottoposto a revisione contabile, il revisore esterno ha emesso un giudizio di revisione negativo o ha espresso dubbi sostanziali in merito alla capacità dell’ente di mantenere la continuità aziendale nelle relazioni sottoposte a revisione contabile o nei bilanci sottoposti a revisione contabile nei 12 mesi precedenti.
Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), i requisiti di vigilanza e normativi locali equivalenti e aggiuntivi non comprendono riserve di capitale equivalenti a quelle definite all’articolo 128 della direttiva 2013/36/UE.
Alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C conformemente al paragrafo 1 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio come segue:
alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C che soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti è assegnato n fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni a breve termine in conformità della tabella 1:
l’esposizione ha una durata originaria pari o inferiore a tre mesi;
l’esposizione ha una durata originaria pari o inferiore a sei mesi e deriva da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali;
alle esposizioni assegnate alla classe A che non sono a breve termine è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 30 % se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:
l’esposizione non soddisfa nessuna delle condizioni di cui alla lettera a);
il coefficiente di capitale per il capitale primario di classe 1 dell’ente è pari o superiore al 14 %;
il coefficiente di leva finanziaria dell’ente è pari o superiore al 5 %;
alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) o b), è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1.
Se un’esposizione verso un ente non è denominata nella valuta nazionale della giurisdizione di costituzione di tale ente oppure se tale ente ha contabilizzato l’obbligazione creditizia in una succursale in una giurisdizione diversa e l’esposizione non è nella valuta nazionale della giurisdizione in cui opera tale succursale, il fattore di ponderazione del rischio assegnato conformemente alla lettera a), b) o c) alle esposizioni diverse da quelle con durata pari o inferiore a un anno derivanti da elementi potenziali relativi al commercio autoliquidantisi che derivano da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali non è inferiore a quello di un’esposizione verso l’amministrazione centrale del paese in cui l’ente è costituito.
Tabella 1
|
Valutazione del rischio di credito |
Classe A |
Classe B |
Classe C |
|
Fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni a breve termine |
20 % |
50 % |
150 % |
|
Fattore di ponderazione del rischio |
40 % |
75 % |
150 % |
Articolo 122
Esposizioni verso imprese
Alle esposizioni per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 1
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
50 % |
75 % |
100 % |
150 % |
150 % |
Articolo 122 bis
Esposizioni da finanziamenti specializzati
Nell’ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui all’articolo 112, lettera g), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche seguenti:
si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali, o di esposizioni economicamente analoghe a tali esposizioni;
si tratta di esposizioni non inerenti al finanziamento di immobili residenziali o di immobili non residenziali e che rientrano nelle definizioni di esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica, esposizioni da finanziamento di progetti o esposizioni da finanziamento su merci di cui al paragrafo 3;
le condizioni contrattuali che disciplinano l’obbligo relativo all’esposizione conferiscono all’ente un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;
la fonte primaria di rimborso dell’obbligazione relativa all’esposizione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall’autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale.
Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un’ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio a norma della tabella 1.
Tabella 1
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
50 % |
75 % |
100 % |
150 % |
150 % |
Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un’ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio come segue:
quando lo scopo dell’esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare l’acquisizione di attività materiali, tra cui navi, aerei, satelliti, automotrici e flotte, e il reddito che sarà prodotto da tali attività si presenta sotto forma di flussi di cassa generati dall’attività materiale specifica oggetto di finanziamento e data in pegno o assegnata al prestatore («esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica»), gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;
quando lo scopo dell’esposizione da finanziamenti specializzati è fornire finanziamenti a breve termine di riserve, scorte o crediti su merci negoziate in borsa (exchange-traded commodities), compresi petrolio greggio, metalli o derrate alimentari, e il reddito che sarà generato da tali riserve, scorte o crediti è costituito dai proventi della vendita delle merci («esposizioni da finanziamento su merci»), gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;
quando lo scopo dell’esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare un singolo progetto, sotto forma di finanziamento della costruzione di una nuova infrastruttura o di rifinanziamento di un’infrastruttura esistente, con o senza miglioramenti, per lo sviluppo o l’acquisizione di infrastrutture grandi, complesse e costose, anche nei settori energetico, chimico, estrattivo, dei trasporti, dell’ambiente e delle telecomunicazioni, e l’ente prestatore tenga primariamente in considerazione i redditi generati dal progetto finanziato, sia come fonte di rimborso che come garanzia per il prestito («esposizioni da finanziamento di progetti»), gli enti applicano i fattori di ponderazione del rischio seguenti:
130 % se il progetto al quale l’esposizione fa riferimento è in fase preoperativa;
a condizione che non si applichi la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all’articolo 501 bis, l’80 % se il progetto al quale l’esposizione fa riferimento è in fase operativa e l’esposizione soddisfa tutti i criteri seguenti:
vi sono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di svolgere attività che potrebbero ledere gli interessi dei finanziatori, tra cui il divieto di emettere nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti;
il debitore dispone di sufficienti fondi di riserva integralmente coperti da disponibilità liquide o altri meccanismi finanziari con un soggetto per coprire il fabbisogno in termini di riserva per imprevisti e di capitale di esercizio per tutta la vita utile del progetto oggetto di finanziamento, purché a tale soggetto sia stato assegnato un rating emesso da un’ECAI riconosciuta almeno nella classe di merito di credito 3 o, per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al capo 3, qualora il soggetto non disponga di una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI riconosciuta, gli sia assegnato un rating di credito interno equivalente almeno alla classe di merito di credito 3 da parte dell’ente, a condizione che il soggetto sia valutato internamente dall’ente in conformità delle disposizioni del capo 3, sezione 6;
il progetto al quale l’esposizione fa riferimento genera flussi di cassa prevedibili e che coprono tutti i futuri rimborsi del prestito;
se le entrate del debitore non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, la fonte del rimborso dell’obbligazione dipende da una controparte principale che è uno dei soggetti seguenti:
le disposizioni contrattuali che disciplinano l’esposizione verso il debitore prevedono un elevato grado di tutela per l’ente prestatore in caso di default del debitore;
la controparte principale o le altre controparti che soddisfano analogamente i criteri di ammissibilità della controparte principale tutelano in maniera efficace l’ente prestatore nei confronti di perdite derivanti dalla cessazione del progetto;
all’ente prestatore sono concessi in garanzia, nella misura consentita dalla legge applicabile, tutte le attività e tutti i contratti necessari per la gestione del progetto;
l’ente prestatore è in grado di assumere il controllo del soggetto debitore in caso di evento di default;
100 % se il progetto al quale l’esposizione si riferisce è in fase operativa e l’esposizione non soddisfa le condizioni di cui al punto ii);
ai fini della lettera c), punto ii), punto 3), i flussi di cassa generati sono considerati prevedibili solo se una parte considerevole delle entrate soddisfa una o più delle condizioni seguenti:
le entrate sono basate sulla disponibilità, vale a dire che, una volta completata la costruzione, il debitore ha diritto, purché siano soddisfatte le condizioni contrattuali, a pagamenti dalle sue controparti contrattuali che coprano i costi operativi e di manutenzione, i costi del servizio del debito e i rendimenti degli strumenti di capitale man mano che il debitore gestisce il progetto, e tali pagamenti non sono soggetti a oscillazioni della domanda, come i livelli di traffico, e sono generalmente adeguati solo per la mancanza di prestazioni o la mancanza di disponibilità delle attività verso il pubblico;
le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;
le entrate sono soggette a contratto prendi o paghi (take-or-pay);
ai fini della lettera c), per fase operativa si intende la fase in cui il soggetto appositamente costituito per finanziare il progetto, o economicamente comparabile, soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
il soggetto dispone di un flusso di cassa netto positivo sufficiente a coprire l’eventuale obbligazione contrattuale residua;
il soggetto dispone di un debito a lungo termine in diminuzione.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 123
Esposizioni al dettaglio
Le esposizioni che soddisfano tutti i criteri che seguono sono considerate esposizioni al dettaglio:
l’esposizione è verso una o più persone fisiche o verso una PMI;
l’importo totale dovuto all’ente, alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal debitore o dal gruppo di clienti connessi, compresa qualsiasi esposizione in stato di default ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali, fino al valore dell’immobile, non può superare 1 milione di EUR, per quanto noto all’ente, che adotta misure ragionevoli per confermare tale situazione;
l’esposizione rientra in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono notevolmente ridotti;
l’ente interessato tratta l’esposizione nel proprio quadro di gestione del rischio e gestisce l’esposizione internamente come esposizione al dettaglio in modo coerente nel tempo e in maniera analoga al trattamento da parte dell’ente di altre esposizioni al dettaglio.
Il valore corrente dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è ammissibile ad essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.
Le esposizioni non conformi ai criteri di cui al primo comma, lettere da a) a c), non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio.
Entro il 10 luglio 2025, l’ABE emette orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, destinati a specificare metodi di diversificazione proporzionati in base ai quali un’esposizione deve essere considerata come rientrante in un numero significativo di esposizioni analoghe come specificato al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.
Le esposizioni seguenti non sono considerate esposizioni al dettaglio:
esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell’emittente;
esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a);
tutte le altre esposizioni sotto forma di titoli.
In deroga al paragrafo 3, alle esposizioni dovute a prestiti concessi da un ente a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all’ente di parte della pensione o della retribuzione del debitore è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
per il rimborso del prestito, il debitore autorizza incondizionatamente il fondo pensione o il datore di lavoro a effettuare pagamenti diretti all’ente deducendo i pagamenti mensili per il prestito dalla pensione o dalla retribuzione mensile del debitore;
i rischi di decesso, inabilità lavorativa, disoccupazione o riduzione della pensione o retribuzione mensile netta del debitore sono adeguatamente coperti da una polizza assicurativa sottoscritta a beneficio dell’ente;
i pagamenti mensili che devono essere effettuati dal debitore per tutti i prestiti che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b) non superano complessivamente il 20 % della pensione o retribuzione mensile del debitore;
la durata originaria massima del prestito è uguale o inferiore a 10 anni.
Articolo 123 bis
Esposizioni con disallineamento di valuta
Per le esposizioni verso persone fisiche assegnate alla classe di esposizioni di cui all’articolo 112, lettera h), o per le esposizioni verso persone fisiche che sono considerate esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali assegnate alla classe di esposizioni di cui all’articolo 112, lettera i), il fattore di ponderazione del rischio assegnato conformemente al presente capo è moltiplicato per un fattore pari a 1,5 e il fattore di ponderazione del rischio calcolato in tal modo non è superiore al 150 %, se sono soddisfatte le condizioni che seguono:
l’esposizione è denominata in una valuta diversa da quella della fonte di reddito del debitore;
il debitore non dispone di una copertura per il suo rischio di pagamento in ragione del disallineamento di valuta, né mediante uno strumento finanziario né mediante un reddito in valuta estera che corrisponde alla valuta dell’esposizione, oppure il totale di tali coperture a disposizione del debitore copre meno del 90 % di ciascuna rata per l’esposizione in questione.
Se un ente non è in grado di individuare tali esposizioni soggette a disallineamento di valuta, il moltiplicatore del fattore di ponderazione del rischio pari a 1,5 si applica a tutte le esposizioni prive di copertura la cui valuta sia diversa dalla valuta nazionale del paese di residenza del debitore.
Articolo 124
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili
Un’esposizione non ADC che non soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 3, o qualsiasi parte di un’esposizione non ADC che superi l’importo nominale del gravame sull’immobile, è trattata come segue:
un’esposizione non IPRE è ponderata per il rischio come un’esposizione verso la controparte che non è garantita dal bene immobile interessato;
a un’esposizione IPRE è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.
Un’esposizione non ADC, fino all’importo nominale del gravame sull’immobile, che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, è trattata come segue:
se l’esposizione è garantita da un immobile residenziale,
un’esposizione non IPRE è trattata conformemente all’articolo 125, paragrafo 1;
un’esposizione IPRE è trattata conformemente all’articolo 125, paragrafo 1, se soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:
il bene immobile a garanzia dell’esposizione è la residenza primaria del debitore, tanto laddove il bene immobile nel suo complesso costituisca un’unità abitativa singola quanto laddove il bene immobile a garanzia dell’esposizione sia un’unità abitativa che costituisce una parte separata all’interno del bene immobile;
l’esposizione è verso una persona fisica ed è garantita da un’unità abitativa produttrice di reddito, tanto laddove il bene immobile nel suo complesso costituisca un’unità abitativa unica quanto laddove l’unità abitativa sia una parte separata all’interno del bene immobile, e le esposizioni totali dell’ente verso tale persona fisica non sono garantite da più di quattro beni immobili, compresi quelli che non sono immobili residenziali o che non soddisfano nessuno dei criteri di cui al presente punto, oppure quattro unità abitative separate all’interno di beni immobili;
l’esposizione è verso associazioni o cooperative di persone fisiche disciplinate dal diritto nazionale ed esistenti al solo fine di concedere ai propri soci l’uso di una residenza primaria nell’immobile oggetto del prestito;
l’esposizione è verso imprese di edilizia residenziale pubblica o associazioni senza scopo di lucro disciplinate dalla legge e che esistono per soddisfare finalità sociali e per offrire ai locatari alloggi di lunga durata;
un’esposizione IPRE che non soddisfa alcuna delle condizioni di cui al punto ii), della presente lettera, è trattata conformemente all’articolo 125, paragrafo 2;
se l’esposizione è garantita da immobili non residenziali, è trattata come segue:
un’esposizione non IPRE è trattata conformemente all’articolo 126, paragrafo 1;
un’esposizione IPRE è trattata conformemente all’articolo 126, paragrafo 2.
Per poter beneficiare del trattamento di cui al paragrafo 2, un’esposizione garantita da un bene immobile soddisfa tutte le condizioni seguenti:
il bene immobile che garantisce l’esposizione soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:
il bene immobile è stato completato integralmente;
il bene immobile è una foresta o un terreno agricolo;
il prestito è a favore di una persona fisica e il bene immobile è un immobile residenziale in costruzione o un terreno su cui è progettata la costruzione di un immobile residenziale, laddove tale progetto sia stato legittimamente approvato da tutte le autorità interessate, a seconda dei casi, e se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:
il bene immobile non ha più di quattro unità abitative e sarà la residenza primaria del debitore e il prestito a tale persona fisica non finanzia indirettamente esposizioni ADC;
un’amministrazione centrale, un’amministrazione regionale o un’autorità locale oppure un organismo del settore pubblico, le esposizioni verso cui sono trattate rispettivamente ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, o dell’articolo 116, paragrafo 4, è coinvolta/o e dispone dei poteri giuridici e della capacità per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sarà terminato entro un lasso di tempo ragionevole ed è tenuta/o o si è impegnata/o in modo giuridicamente vincolante a garantirlo laddove la costruzione non verrebbe altrimenti terminata entro un siffatto lasso di tempo ragionevole; in alternativa, è predisposto un meccanismo giuridico equivalente per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sia completato entro un lasso di tempo ragionevole;
l’esposizione è garantita da un privilegio di primo grado detenuto dall’ente sul bene immobile oppure l’ente detiene il privilegio di primo grado e qualsiasi altro gravame di rango sequenzialmente inferiore su tale immobile;
il valore dell’immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
tutte le informazioni richieste al momento dell’assunzione dell’esposizione e a fini di monitoraggio sono adeguatamente documentate, comprese quelle concernenti la capacità di rimborso del debitore e la valutazione dell’immobile.
i requisiti di cui all’articolo 208 e le regole di valutazione di cui all’articolo 229, paragrafo 1, sono rispettati.
Ai fini del primo comma, lettera c), gli enti possono escludere situazioni nelle quali fattori puramente macroeconomici incidono tanto sul valore dell’immobile quanto sulle prestazioni del debitore.
Ai fini del primo comma, lettera d), gli enti mettono in atto politiche di sottoscrizione per quanto riguarda l’assunzione delle esposizioni garantite da beni immobili che includano la valutazione della capacità di rimborso del debitore. Le politiche di sottoscrizione comprendono le metriche pertinenti per tale valutazione e i loro rispettivi livelli massimi.
Ai fini del primo comma, le regole che disciplinano i privilegi assicurano tutti gli aspetti riportati in appresso:
ogni ente che detiene un gravame su un bene immobile può avviare la vendita di quest’ultimo indipendentemente dagli altri soggetti che detengono un gravame su tale bene immobile;
laddove la vendita del bene immobile non sia effettuata mediante un’asta pubblica, i soggetti che detengono un privilegio di rango senior adottano misure ragionevoli per ottenere un valore equo di mercato o il miglior prezzo ottenibile nelle circostanze in cui esercitano autonomamente qualsiasi potere di vendita.
Ai fini dell’articolo 125, paragrafo 2, e dell’articolo 126, paragrafo 2, il rapporto esposizione/valore (exposure-to-value — ETV) è calcolato dividendo l’importo lordo dell’esposizione per il valore dell’immobile alle condizioni che seguono:
l’importo lordo dell’esposizione è calcolato come il valore contabile dell’elemento dell’attivo relativo all’esposizione garantita da immobili e qualsiasi importo non utilizzato ma irrevocabile che, una volta utilizzato, aumenterebbe il valore dell’esposizione garantita da immobili; tale importo lordo dell’esposizione è calcolato senza tenere conto:
delle rettifiche di valore su crediti specifiche conformemente all’articolo 110;
delle rettifiche di valore supplementari conformemente all’articoli 34 relative alle attività non ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell’ente;
degli importi dedotti conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera m); e
di altre riduzioni dei fondi propri relative all’elemento dell’attivo;
l’importo lordo dell’esposizione è calcolato senza tenere conto di alcun tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale, ad eccezione dei conti di depositi costituiti in garanzia presso l’ente prestatore che soddisfano tutti i requisiti per la compensazione in bilancio, nel contesto di accordi quadro di compensazione ai sensi degli articoli 196 e 206 oppure ai sensi di altri accordi di compensazione delle poste in bilancio ai sensi degli articoli 195 e 205, e sono stati costituiti in garanzia in maniera incondizionata e irrevocabile al solo fine dell’adempimento dell’obbligazione creditizia connessa all’esposizione garantita da beni immobili;
per le esposizioni che devono essere trattate a norma dell’articolo 125, paragrafo 2, o dell’articolo 126, paragrafo 2, se una parte diversa dall’ente detiene un privilegio di rango senior e un privilegio di rango junior detenuto dall’ente è riconosciuto a norma del paragrafo 4 del presente articolo, l’importo lordo dell’esposizione è calcolato come la somma dell’importo lordo dell’esposizione del privilegio dell’ente e degli importi lordi dell’esposizione per tutti gli altri privilegi di rango pari o superiore a quello del privilegio dell’ente.
Ai fini del primo comma, lettera a), se un ente dispone di più di un’esposizione garantita dallo stesso bene immobile e tali esposizioni sono garantite da gravami su tale bene immobile sequenzialmente in ordine di rango senza che alcun terzo detenga alcun privilegio afferente a un rango intermedio, le esposizioni sono trattate come un’unica esposizione combinata e gli importi lordi dell’esposizione per le singole esposizioni sono sommati per calcolare l’importo lordo dell’esposizione per tale unica esposizione combinata.
Ai fini del primo comma, lettera c), se non si dispone di informazioni sufficienti per poter accertare il rango degli altri privilegi, l’ente tratta tali privilegi classificandoli con un rango pari (pari passu) a quello del privilegio junior detenuto dall’ente. L’ente determina innanzitutto il fattore di ponderazione del rischio conformemente all’articolo 125, paragrafo 2, o all’articolo 126, paragrafo 2 («ponderazione del rischio di base»), a seconda dei casi. Successivamente rettifica tale fattore per un moltiplicatore pari a 1,25 , ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio dei privilegi di rango inferiore (junior). Qualora il fattore di ponderazione del rischio di base corrisponda alla categoria esposizione/valore inferiore, il moltiplicatore non è applicato. La ponderazione del rischio risultante dalla moltiplicazione del fattore di ponderazione del rischio di base per 1,25 è limitata al valore del fattore di ponderazione del rischio che si applicherebbe all’esposizione qualora i requisiti di cui al paragrafo 3 non siano stati soddisfatti.
Se l’autorità designata dallo Stato membro per l’applicazione del presente articolo è l’autorità competente, essa provvede affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell’intenzione dell’autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo 9.
Se l’autorità designata dallo Stato membro per l’applicazione del presente articolo è diversa dall’autorità competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l’adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra l’autorità competente e l’autorità designata ai fini della corretta applicazione del presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per l’esecuzione adeguata degli obblighi imposti all’autorità designata ai sensi del presente articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell’interazione con altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell’articolo 458 del presente regolamento e all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.
Sulla base dei dati raccolti a norma dell’articolo 430 bis e di qualsiasi altro indicatore pertinente, l’autorità designata a norma del paragrafo 8 del presente articolo valuta periodicamente e almeno una volta l’anno se le ponderazioni del rischio di cui agli articoli 125 e 126 per le esposizioni garantite da beni immobili situati nel territorio dello Stato membro di tale autorità siano basate in maniera appropriata su quanto segue:
le perdite effettive delle esposizioni garantite da beni immobili;
gli sviluppi orientati al futuro sul mercato dei beni immobili.
Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma, un’autorità designata conformemente al paragrafo 8 del presente articolo concluda che i fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 125 o all’articolo 126 non rispecchiano adeguatamente i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali o su immobili non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità e qualora ritenga che l’inadeguatezza della ponderazione del rischio potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura del suo Stato membro, essa può aumentare i fattori di ponderazione del rischio applicabili a tali esposizioni entro gli intervalli di valori previsti al quarto comma del presente paragrafo, o imporre criteri più severi di quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
L’autorità designata conformemente al paragrafo 8 del presente articolo notifica all’ABE e al CERS gli eventuali adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri applicati ai sensi del presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale notifica l’ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato e possono indicare in tale parere, ove necessario, se ritengono che gli adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri siano raccomandati anche per altri Stati membri. L’ABE e il CERS pubblicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri per le esposizioni di cui agli articoli 125 e 126 e all’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), applicati dall’autorità pertinente.
Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, l’autorità designata a norma del paragrafo 8 del presente articolo può aumentare i fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, all’articolo 125, paragrafo 2, primo comma, all’articolo 126, paragrafo 1, primo comma, o all’articolo 126, paragrafo 2, primo comma, o imporre criteri più severi di quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo per le esposizioni verso uno o più segmenti immobiliari garantite da ipoteche su beni immobili situati in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità. Tale autorità non aumenta tali fattori di ponderazione del rischio oltre il 150 %.
Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, l’autorità designata a norma del paragrafo 8 del presente articolo può altresì ridurre le percentuali del valore dell’immobile di cui all’articolo 125, paragrafo 1, o all’articolo 126, paragrafo 1, o le percentuali dell’esposizione/valore che definiscono la categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore di cui all’articolo 125, paragrafo 2, tabella 1, o all’articolo 126, paragrafo 2, tabella 1. L’autorità pertinente garantisce la coerenza tra tutte le categorie di ponderazione del rischio esposizione/valore in modo tale che la ponderazione del rischio di una categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore inferiore sia sempre inferiore o uguale alla ponderazione del rischio di una categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore superiore.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta collaborazione con l’ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 8 del presente articolo in merito ad entrambi i due aspetti seguenti:
i fattori che potrebbero «incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura» ai sensi del paragrafo 9, secondo comma;
i parametri di riferimento indicativi di cui l’autorità designata conformemente al paragrafo 8 deve tenere conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 125
Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali
Se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 20 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile è ridotto dell’importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente.
Se i privilegi non detenuti dall’ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio dell’ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 20 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:
il 55 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo dei privilegi di rango più senior, sia detenuti dall’ente che detenuti da altri enti; e
l’importo dei privilegi non detenuti dall’ente di rango pari (pari passu) al privilegio dell’ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari (pari passu).
Se, a norma dell’articolo 124, paragrafo 9, l’autorità competente o l’autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale inferiore del valore dell’immobile rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati in conformità dell’articolo 124, paragrafo 9.
L’eventuale parte restante dell’esposizione di cui al primo comma è ponderata per il rischio come un’esposizione verso la controparte non garantita da immobili residenziali.
Ai fini del presente paragrafo, se, a norma dell’articolo 124, paragrafo 9, l’autorità competente o l’autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale dell’esposizione/valore inferiore rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati a norma dell’articolo 124, paragrafo 9.
Tabella 1
|
ETV |
ETV ≤ 50 % |
50 % < ETV ≤ 60 % |
60 % < ETV ≤ 80 % |
80 % < ETV ≤ 90 % |
90 % < ETV ≤ 100 % |
ETV > 100 % |
|
Fattore di ponderazione del rischio |
30 % |
35 % |
45 % |
60 % |
75 % |
105 % |
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti possono applicare il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, qualora l’autorità competente di tale Stato membro abbia pubblicato a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 3, tassi di perdita per tali esposizioni che, sulla base dei dati aggregati segnalati dagli enti in tale Stato membro per tale mercato immobiliare nazionale, non superino alcuno dei seguenti limiti per le perdite aggregate nelle esposizioni in essere nell’anno precedente:
l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera a), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,3 %;
l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera b), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,5 %.
Se un’autorità competente di un paese terzo non pubblica i corrispondenti tassi di perdita per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di tale paese terzo, l’ABE può pubblicare tali informazioni per detto paese terzo, purché siano disponibili dati statistici validi, statisticamente rappresentativi del corrispondente mercato immobiliare residenziale.
Articolo 126
Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali
Se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 60 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile è ridotto dell’importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente.
Se i privilegi non detenuti dall’ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dell’ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 60 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:
il 55 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo dei privilegi di rango più senior, sia detenuti dall’ente che detenuti da altri enti; e
l’importo dei privilegi non detenuti dall’ente di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dell’ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari (pari passu).
Se, a norma dell’articolo 124, paragrafo 9, l’autorità competente o l’autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale inferiore del valore dell’immobile rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati a norma dell’articolo 124, paragrafo 9.
L’eventuale parte restante dell’esposizione di cui al primo comma è ponderata per il rischio come un’esposizione verso la controparte non garantita da immobili non residenziali.
Ai fini del presente paragrafo, se, a norma dell’articolo 124, paragrafo 9, l’autorità competente o l’autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale dell’esposizione/valore inferiore rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati a norma dell’articolo 124, paragrafo 9.
Tabella 1
|
|
ETV ≤ 60 % |
60 % < ETV ≤ 80 % |
ETV > 80 % |
|
Fattore di ponderazione del rischio |
70 % |
90 % |
110 % |
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti possono applicare il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, qualora l’autorità competente di tale Stato membro abbia pubblicato a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 3), tassi di perdita per tali esposizioni che, sulla base dei dati aggregati segnalati dagli enti in tale Stato membro per tale mercato immobiliare nazionale, non superino alcuno dei seguenti limiti per le perdite aggregate nelle esposizioni in essere nell’anno precedente:
l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera d), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,3 %;
l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera e), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,5 %.
Se un’autorità competente di un paese terzo non pubblica i corrispondenti tassi di perdita per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di tale paese terzo, l’ABE può pubblicare tali informazioni per un paese terzo, purché siano disponibili dati statistici validi, statisticamente rappresentativi del corrispondente mercato immobiliare non residenziale.
Sulla base della relazione di cui al primo comma e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2028.
Articolo 126 bis
Esposizioni per l’acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni
Alle esposizioni ADC relative a immobili residenziali può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, a condizione che l’ente applichi solide norme di assunzione e monitoraggio che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 74 e 79 della direttiva 2013/36/UE e che almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:
i contratti di prevendita o pre-locazione finanziaria giuridicamente vincolanti, per i quali l’acquirente o il locatario ha effettuato un cospicuo deposito in denaro soggetto a trattenuta in caso di risoluzione del contratto, o qualora il finanziamento sia garantito in modo equivalente, o i contratti di vendita o locazione giuridicamente vincolanti, anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato a rate in funzione dei progressi dei lavori di costruzione, costituiscono una parte significativa dei contratti totali;
il debitore ha notevole capitale proprio a rischio, rappresentato come importo adeguato del capitale proprio conferito dal debitore rispetto al valore dell’immobile residenziale al momento del completamento.
Articolo 127
Esposizioni in stato di default
Alla parte non garantita di una posizione in cui il debitore sia in default conformemente all'articolo 178 o, nel caso delle esposizioni al dettaglio, alla parte non garantita di una linea di credito in stato di default conformemente all'articolo 178 è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del:
150 %, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), è inferiore al 20 % della parte non garantita del valore dell'esposizione se tali rettifiche di valore su crediti specifiche e deduzioni non fossero applicate;
100 %, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), non è inferiore al 20 % della parte non garantita del valore dell'esposizione se tali rettifiche di valore su crediti specifiche e detrazioni non fossero applicate.
Ai fini del calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui al primo comma per una esposizione acquistata già in stato di default, gli enti includono nel calcolo l’eventuale differenza positiva tra l’importo dovuto dal debitore in relazione a tale esposizione e la somma della riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora tale esposizione sia stata completamente cancellata e di eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione.
▼M17 —————
Articolo 128
Esposizioni da debito subordinato
Le esposizioni seguenti sono trattate come esposizioni da debito subordinato:
esposizioni debitorie che sono subordinate a crediti vantati da creditori ordinari non garantiti;
strumenti di fondi propri nella misura in cui tali strumenti non siano considerati esposizioni in strumenti di capitale a norma dell’articolo 133, paragrafo 1; e
esposizioni derivanti dalla detenzione, da parte dell’ente, di strumenti di passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 72 ter.
Articolo 129
Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
►M10 Per poter essere ammissibili al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5, del presente articolo, le obbligazioni garantite definite all’articolo 3, punto 1) della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 32 ) soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter del presente articolo e sono garantite da una delle seguenti attività ammissibili: ◄
esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali, banche centrali del SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali nell'Unione;
esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni verso, o esposizioni garantite da, organismi del settore pubblico di paesi terzi, amministrazioni regionali di paesi terzi o autorità locali di paesi terzi che siano ponderate per il rischio come esposizioni verso enti o amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 115, paragrafi 1 o 2, o all'articolo 116, paragrafi 1, 2 o 4, rispettivamente, e che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni ai sensi della presente lettera classificate come minimo nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste al presente capo, purché non eccedano il 20 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere degli enti emittenti;
esposizioni verso enti creditizi che siano classificate nella classe di merito di credito 1, o classe di merito di credito 2 o esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito 3 laddove tali esposizioni siano sotto forma di:
depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a cento giorni, se utilizzati per soddisfare il requisito della riserva di liquidità dell’aggregato di copertura di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162, oppure
contratti derivati che soddisfano i requisiti dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva, laddove consentite dalle autorità competenti;
prestiti garantiti immobili residenziali fino all’importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l’80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia;
prestiti sugli immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 che soddisfa i requisiti per l'attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dal presente capo, laddove la percentuale di ogni prestito usata per soddisfare il requisito stabilito nel presente paragrafo relativo alla copertura dell'obbligazione garantita non supera l'80 % del valore del corrispondente immobile residenziale situato in Francia e laddove il rapporto mutuo concesso/reddito percepito è pari al massimo al 33 % al momento della concessione del prestito. L'immobile residenziale non è gravato da alcuna ipoteca al momento della concessione del prestito, e per i prestiti concessi dal 1o gennaio 2014 il debitore è impegnato per contratto a non concedere gravami ipotecari senza il consenso dell'ente creditizio che ha concesso il prestito. Il rapporto mutuo concesso/reddito percepito rappresenta la quota del reddito lordo del debitore a copertura del rimborso del prestito, compresi gli interessi. Il fornitore di protezione è un ente finanziario autorizzato soggetto a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposto a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità, ovvero un ente o un'impresa di assicurazione. Esso istituisce un fondo di mutua garanzia o protezione equivalente per le imprese di assicurazione al fine di assorbire le perdite correlate al rischio di credito, la cui calibratura è periodicamente riesaminata dalle autorità competenti. Sia l'ente creditizio sia il fornitore di protezione conducono una valutazione del merito di credito del debitore;
prestiti garantiti da immobili non residenziali fino all’importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia. I prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili quando l’indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, i prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10 %e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. Il diritto dei possessori delle obbligazioni è privilegiato rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia;
prestiti garantiti da gravami marittimi su navi fino alla differenza tra il 60 % del valore della nave costituita in garanzia e il valore di eventuali gravami marittimi precedenti.
Ai fini del paragrafo 1 bis, le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di titoli di debito, o dalla trasmissione e dalla gestione di proventi della liquidazione relativi a tali prestiti, non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di cui a tale paragrafo.
▼M10 —————
Fatto salvo il primo comma, lettera c), del presente paragrafo, fino al 1o luglio 2027, le esposizioni indirette verso enti creditizi senza rating esterno che garantiscono mutui ipotecari fino alla loro registrazione sono trattate ai fini di tale lettera come esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 1, a condizione che si tratti di esposizioni a breve termine assegnate alla classe A ai sensi dell’articolo 121 e che i mutui ipotecari garantiti, una volta registrati, saranno ammissibili al trattamento preferenziale ai sensi del primo comma, lettere d), e) e f), del presente paragrafo.
Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), si applica quanto segue:
per le esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 1, l’esposizione non supera il 15 % dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente creditizio emittente;
per le esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 2, l’esposizione non supera il 10 % dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente creditizio emittente;
per le esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 3 sotto forma di depositi a breve termine di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i) del presente articolo o sotto forma di contratti derivati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii) del presente articolo, l’esposizione totale non supera l’8 % dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente creditizio emittente; le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 possono, previa consultazione dell’ABE, autorizzare esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 3 sotto forma di contratti derivati, a condizione che sia possibile documentare significativi problemi potenziali di concentrazione negli Stati membri interessati dovuti all’applicazione dei requisiti per la classe di merito di credito 1 e 2 di cui al presente paragrafo;
l’esposizione totale verso enti creditizi classificata nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 non supera il 15 % dell’importo nominale totale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente creditizio emittente e l’esposizione totale verso enti creditizi classificata nella classe di merito di credito 2 o 3 non supera il 10 % dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente creditizio emittente.
Ai fini della valutazione di un bene immobile, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 possono consentire che tale bene sia valutato a un valore pari o inferiore al valore di mercato, oppure, negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari, al valore del credito ipotecario di tale bene immobile, senza applicare i limiti di cui all’articolo 229, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.
Oltre a essere garantite dalle attività ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le obbligazioni garantite sono soggette ad un livello minimo del 5 % di eccesso di garanzia come definito dall’articolo 3, punto 14, della direttiva (UE) 2019/2162.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l’importo nominale totale di tutte le attività di copertura definite all’articolo 3, punto 4), di tale direttiva, è almeno di valore pari all’importo nominale totale delle obbligazioni garantite in essere («principio nominale») ed è composto dalle attività ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Gli Stati membri possono fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore, o autorizzare le rispettive autorità competenti a fissare tale livello, purché:
il calcolo dell’eccesso di garanzia è basato o su un approccio formale che tiene conto del rischio sottostante alle attività o in cui la valutazione delle attività è soggetta al valore del credito ipotecario; e
il livello minimo di eccesso di garanzia non è inferiore al 2 %, sulla base del principio nominale di cui all’articolo 15, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2019/2162.
Le attività che contribuiscono al livello minimo di eccesso di garanzia non sono soggette ai limiti relativi all’entità dell’esposizione di cui al paragrafo 1 bis, e non contano ai fini di tali limiti.
Alle obbligazioni garantite per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un’ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell’ECAI ai sensi dell’articolo 136.
Tabella 1
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Fattore di ponderazione del rischio |
10 % |
20 % |
20 % |
50 % |
50 % |
100 % |
Le obbligazioni garantite per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile fatta da un’ECAI prescelta sono ponderate per il rischio sulla base del fattore di ponderazione attribuito alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite verso l’ente emittente. Si applica la seguente corrispondenza tra i fattori di ponderazione del rischio:
se le esposizioni verso l’ente sono ponderate per il rischio al 20 %, all’obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 10 %;
se le esposizioni verso l’ente sono ponderate per il rischio al 30 %, all’obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 15 %;
se le esposizioni verso l’ente sono ponderate per il rischio al 40 %, all’obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 20 %;
se le esposizioni verso l’ente sono ponderate per il rischio al 50 %, all’obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 25 %;
se le esposizioni verso l’ente sono ponderate per il rischio al 75 %, all’obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 35 %;
se le esposizioni verso l’ente sono ponderate per il rischio al 100 %, all’obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 50 %;
se le esposizioni verso l’ente sono ponderate per il rischio al 150 %, all’obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 100 %.
Articolo 130
Elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione
Per le posizioni verso la cartolarizzazione gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono determinati conformemente alle disposizioni del capo 5.
Articolo 131
Esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine
Alle esposizioni verso enti e imprese per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 7, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 7
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
50 % |
100 % |
150 % |
150 % |
150 % |
Articolo 132
Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC
Fatto salvo l'articolo 132 ter, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo look-through o il metodo basato sul regolamento di gestione attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % («metodo fall-back») alle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC.
Gli enti possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC utilizzando una combinazione dei metodi di cui al presente paragrafo purché le condizioni per l'utilizzo di tali metodi siano soddisfatte.
Gli enti possono determinare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'OIC è:
un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) soggetto alla direttiva 2009/65/CE;
un FIA gestito da un GEFIA UE registrato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE;
un FIA gestito da un GEFIA UE autorizzato a norma dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE;
un FIA gestito da un GEFIA non UE autorizzato a norma dell'articolo 37 della direttiva 2011/61/UE;
un FIA non UE gestito da un GEFIA non UE e commercializzato a norma dell'articolo 42 della direttiva 2011/61/UE;
un FIA non UE non commercializzato nell'Unione e gestito da un GEFIA non UE che ha sede in un paese terzo contemplato da un atto delegato di cui all'articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE;
il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:
le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire;
nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;
le segnalazioni dell'OIC o della società di gestione dell'OIC all'ente soddisfano i seguenti requisiti:
le esposizioni dell'OIC sono oggetto di segnalazioni almeno con la stessa frequenza di quelle dell'ente;
il grado di dettaglio delle informazioni finanziarie è sufficiente per consentire all'ente di calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC in conformità con il metodo scelto dall'ente;
se l'ente applica il metodo look-through, le informazioni sulle esposizioni sottostanti sono verificate da un terzo indipendente.
In deroga al primo comma, lettera a) del presente paragrafo, le banche multilaterali o bilaterali di sviluppo e gli altri enti che coinvestono in un OIC con banche multilaterali o bilaterali di sviluppo possono determinare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di tale OIC conformemente ai metodi stabiliti all'articolo 132 bis, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo, e il mandato di investimento dell'OIC limiti il tipo di attività in cui l'OIC può investire ad attività che promuovono lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo.
Gli enti notificano alla rispettiva autorità competente gli OIC cui applicano tale trattamento di cui al secondo comma.
In deroga al primo comma, lettera c), punto i), qualora l'ente determini l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente al metodo basato sul regolamento di gestione, le segnalazioni dell'OIC o della società di gestione dell'OIC all'ente possono limitarsi al mandato di investimento dell'OIC e relative modifiche e possono essere effettuate solo qualora l'ente incorra in un'esposizione verso l'OIC per la prima volta e qualora il mandato di investimento dell'OIC venga modificato.
Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
il terzo è:
l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
per gli OIC che non rientrano nel punto i) del presente punto, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi la condizione di cui al paragrafo 3, lettera a);
il terzo effettua il calcolo conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, paragrafi 1, 2 o 3, a seconda dei casi;
un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.
Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC derivante da tali calcoli per un fattore di 1,2.
In deroga al secondo comma, se l'ente ha accesso illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo, non si applica il fattore pari all'1,2. Su richiesta, l'ente fornisce tali calcoli alla sua autorità competente.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti che applicano il metodo look-through conformemente all'articolo 132 bis, paragrafo 1, possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio (
) calcolato secondo la formula di cui all'articolo 132 quater, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
gli enti misurano il valore delle loro partecipazioni sotto forma di quote o di azioni in un OIC al costo storico ma misurano il valore delle attività sottostanti dell'OIC al valore equo se applicano il metodo look-through;
una variazione del valore di mercato delle quote o delle azioni il cui valore è misurato dagli enti al costo storico non modifica l'importo dei fondi propri di tali enti né il valore associato a tali partecipazioni.
Articolo 132 bis
Metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC
Gli enti effettuano i calcoli di cui al primo comma, partendo dal presupposto che l'OIC assume in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, le esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato e in seguito assume esposizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite massimo complessivo dell'esposizione e che l'OIC applica la leva finanziaria, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, se del caso.
Gli enti effettuano i calcoli di cui al primo comma in base ai metodi di cui al presente capo, al capo 5 e al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo.
In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 132 ter
Esclusioni dai metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC
Articolo 132 quater
Trattamento delle esposizioni fuori bilancio verso OIC
Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dei loro elementi fuori bilancio con un potenziale di essere convertiti in esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio:
per tutte le esposizioni per cui gli enti usano uno dei metodi di cui all'articolo 132 bis:
dove:
|
|
= |
la ponderazione del rischio; |
|
i |
= |
l'indice che individua l'OIC; |
|
RWAEi |
= |
l'importo calcolato conformemente all'articolo 132 bis per OICi; |
|
|
= |
il valore dell'esposizione delle esposizioni di OICi; |
|
Ai |
= |
il valore contabile delle attività di OICi; e |
|
EQi |
= |
il valore contabile dell'esposizione delle attività di OICi. |
Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle loro esposizioni fuori bilancio derivanti da impegni di valore minimo che soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo moltiplicando il valore dell'esposizione di tali esposizioni per un fattore di conversione del 20 % e il fattore di ponderazione del rischio derivante dall'articolo 132 o 152.
Gli enti determinano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni fuori bilancio derivante da impegni di valore minimo conformemente al paragrafo 2 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'esposizione fuori bilancio dell'ente è un impegno di valore minimo per un investimento in quote o azioni di uno o più OIC per cui l'ente è obbligato al pagamento nel quadro dell'impegno di valore minimo solamente se il valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC è inferiore a una soglia predeterminata in uno o più momenti, come specificato dal contratto;
l'OIC è:
un OICVM quale definito alla direttiva 2009/65/CE; o
un FIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che investe unicamente in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE se il regolamento di gestione del FIA non consente una leva finanziaria maggiore di quella permessa a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE;
il valore di mercato corrente delle esposizioni sottostanti dell'OIC sottostanti all'impegno di valore minimo senza considerare l'effetto degli impegni di valore minimo fuori bilancio copre o supera il valore corrente della soglia specificata nell'impegno di valore minimo;
in caso di riduzione dell'eccesso di valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC rispetto al valore corrente dell'impegno di valore minimo, l'ente o un'altra impresa nella misura in cui rientra nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente stesso è soggetto a norma del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2002/87/CE può influenzare la composizione delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC o limitare il potenziale di un'ulteriore riduzione dell'eccesso in altri modi;
il beneficiario finale diretto o indiretto dell'impegno di valore minimo è solitamente un cliente al dettaglio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 133
Esposizioni in strumenti di capitale
Tutti gli elementi seguenti sono classificati come esposizioni in strumenti di capitale:
qualsiasi esposizione che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
è irredimibile, nel senso che il rendimento dei fondi investiti può essere conseguito soltanto mediante la vendita dell’investimento o la vendita dei diritti sull’investimento oppure mediante la liquidazione dell’emittente;
non costituisce un’obbligazione da parte dell’emittente;
conferisce un credito residuale sulle attività o sul reddito dell’emittente;
strumenti che si qualificherebbero come elementi di classe 1 se emessi da un ente;
strumenti che costituiscono un’obbligazione da parte dell’emittente e soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti:
l’emittente può differire il regolamento dell’obbligazione a tempo indeterminato;
l’obbligazione impone, o consente a discrezione dell’emittente, il regolamento mediante l’emissione di un numero fisso di azioni dell’emittente;
l’obbligazione impone, o consente a discrezione dell’emittente, il regolamento mediante l’emissione di un numero variabile di azioni dell’emittente e, ceteris paribus, qualsiasi variazione del valore dell’obbligazione è attribuibile a, comparabile a e si sviluppa nella stessa direzione della variazione del valore di un numero fisso di azioni dell’emittente;
il titolare dello strumento ha la possibilità di richiedere che l’obbligazione sia regolata in azioni, fatto salvo il caso in cui sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
nel caso di uno strumento negoziato, l’ente ha dimostrato con soddisfazione dell’autorità competente che lo strumento è negoziato sul mercato più come debito dell’emittente che come suo capitale;
nel caso di strumenti non negoziati, l’ente ha dimostrato con soddisfazione dell’autorità competente che lo strumento dovrebbe essere trattato come una posizione debitoria;
obbligazioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli strutturati in maniera tale che la sostanza economica sia simile alle esposizioni di cui alle lettere a), b) e c), comprese le passività il cui rendimento è collegato a quello degli strumenti di capitale;
esposizioni in strumenti di capitale che sono registrate come prestito ma derivano da un debt-equity swap (conversione del debito in azioni) effettuato nel contesto di regolari operazioni di realizzo o di ristrutturazione del debito.
Ai fini del primo comma, lettera c), punto iii), le obbligazioni includono quelle che richiedono o consentono il regolamento mediante l’emissione di un numero variabile di azioni dell’emittente, per le quali la variazione del valore monetario dell’obbligazione è pari alla variazione del valore equo di un numero fisso di azioni moltiplicato per un fattore specificato, dove tanto il fattore quanto il numero di azioni di riferimento sono fissi.
Ai fini del primo comma, lettera c), punto iv), qualora sia soddisfatta una delle condizioni ivi previste, l’ente può scomporre i rischi a fini regolamentari, previa autorizzazione dell’autorità competente;
Gli investimenti in strumenti di capitale non sono trattati come esposizioni in strumenti di capitale in nessuno dei casi seguenti:
gli investimenti in strumenti di capitale sono strutturati in maniera tale che la loro sostanza economica sia analoga a quella di strumenti di debito che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1;
gli investimenti azionari costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione.
Alle seguenti esposizioni in strumenti di capitale verso imprese non quotate è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 400 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere dedotte o ponderate per il rischio conformemente alla parte due:
investimenti per fini di rivendita a breve termine;
investimenti in imprese di venture capital o investimenti analoghi acquisiti in previsione di significative plusvalenze a breve termine.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, agli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, compresi gli investimenti in strumenti di capitale di imprese clienti con i quali l’ente intrattiene o intende stabilire una relazione d’affari a lungo termine e debt-equity swap per fini di ristrutturazione di imprese è assegnato un fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 3 o 5, a seconda dei casi. Ai fini del presente articolo, un investimento a lungo termine in strumenti di capitale è un investimento in strumenti di capitale detenuto per tre anni o più o compiuto con l’intenzione di mantenerlo per tre anni o più, secondo quanto approvato dall’alta dirigenza dell’ente.
Gli enti che hanno ricevuto l’autorizzazione preventiva delle autorità competenti possono assegnare un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle esposizioni in strumenti di capitale assunte nell’ambito di programmi legislativi destinati a stimolare determinati settori dell’economia, fino alla parte di tali esposizioni in strumenti di capitale che complessivamente non supera il 10 % dei fondi propri degli enti, che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
i programmi legislativi prevedono sovvenzioni consistenti o garanzie, anche da parte di banche multilaterali di sviluppo, enti creditizi pubblici di sviluppo come definiti all’articolo 429 bis, paragrafo 2, od organizzazioni internazionali, per l’investimento a favore dell’ente;
i programmi legislativi comportano una qualche forma di vigilanza pubblica;
i programmi legislativi comportano restrizioni agli investimenti in strumenti di capitale, quali limitazioni alle dimensioni e ai tipi di imprese in cui l’ente investe, alle quantità ammissibili di interessenze partecipative, all’ubicazione geografica e ad altri fattori pertinenti che limitano il rischio potenziale dell’investimento per l’ente che effettua l’investimento.
Articolo 134
Altre posizioni
Sezione 3
Riconoscimento e attribuzione delle valutazioni del rischio di credito alle classi di merito di credito
Sottosezione 1
Riconoscimento delle ECAI
Articolo 135
Uso delle valutazioni del merito di credito delle ECAI
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio 2026.
Sottosezione 2
Attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito
Articolo 136
Attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito
L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014 e, ove necessario, presentano progetti di norme tecniche di attuazione riveduti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.
Nel determinare l'attribuzione delle valutazioni del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM rispettano i seguenti requisiti:
per distinguere tra le classi relative di rischio espresse da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM considerano fattori quantitativi quali il tasso di default di lungo termine associato a tutte le posizioni cui è assegnata la stessa valutazione del merito di credito. Per le ECAI di recente costituzione e per quelle che dispongono solo di serie limitate di dati sui default, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM chiedono all'ECAI quale ritenga essere il tasso di default di lungo termine associato a tutte le posizioni cui è assegnata la stessa valutazione del merito di credito;
per distinguere tra le classi relative di rischio espresse da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM considerano fattori qualitativi quali la composizione dell'insieme di emittenti preso in esame da ciascuna ECAI, la gamma e il significato delle valutazioni del merito di credito assegnate nonché la definizione di default utilizzata dall'ECAI;
l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM raffrontano i tassi di default riscontrati per ciascuna valutazione del merito di credito di una determinata ECAI con un parametro di riferimento basato sui tassi di default riscontrati da altre ECAI su una popolazione di emittenti che presentano un equivalente livello di rischio di credito;
qualora i tassi di default riscontrati per le valutazioni del merito di credito di una determinata ECAI siano significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM assegnano alla valutazione del merito di credito dell'ECAI una classe di merito di credito più elevata nella scala di valutazione;
quando l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM hanno aumentato il fattore di ponderazione del rischio associato ad una specifica valutazione del merito di credito espressa da una determinata ECAI, e se i tassi di default riscontrati per le valutazioni del merito di credito di tale ECAI non risultano più significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM possono ripristinare la valutazione del merito di credito espressa dall'ECAI nella classe di merito di credito originaria della scala di valutazione.
L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.
Sottosezione 3
Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione
Articolo 137
Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione
Ai fini dell'articolo 114, gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione nominata dall'ente, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
si tratta di un punteggio concordato dalle agenzie per il credito all'esportazione aderenti all'Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits dell'OCSE;
l'agenzia per il credito all'esportazione pubblica le proprie valutazioni del merito di credito e si conforma alla metodologia definita dall'OCSE e la valutazione è associata ad uno degli otto premi minimi di assicurazione delle esportazioni (minimum export insurance premiums, nel seguito «MEIP») stabiliti dalla metodologia dell'OCSE. Un ente può revocare la nomina di un'agenzia per il credito all'esportazione. L'ente motiva la revoca nel caso esistano indicazioni concrete secondo cui l'intento alla base di tale revoca sarebbe quello di ridurre i requisiti di adeguatezza patrimoniale.
Alle esposizioni per le quali, a fini di ponderazione del rischio, è riconosciuta una valutazione del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione è applicato un fattore di ponderazione del rischio secondo quanto previsto alla tabella 9.
Tabella 9
|
MEIP |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Fattore di ponderazione del rischio |
0 % |
0 % |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
100 % |
150 % |
Sezione 4
Impiego delle valutazioni del merito di credito delle ecai ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione del rischio
Articolo 138
Requisiti generali
Un ente può prescegliere una o più ECAI per determinare i fattori di ponderazione del rischio attribuibili agli attivi e agli elementi fuori bilancio. Un ente può revocare la nomina di un'ECAI. L'ente motiva la revoca nel caso esistano indicazioni concrete secondo cui l'intento alla base di tale revoca sarebbe quello di ridurre i requisiti di adeguatezza patrimoniale. Le valutazioni del merito di credito non sono utilizzate in maniera selettiva. Gli enti utilizzano valutazioni del merito di credito che sono state richieste. Possono tuttavia utilizzare valutazioni del merito di credito non richieste qualora l'ABE abbia confermato che le valutazioni del merito di credito non richieste di una ECAI non differiscono in qualità dalle valutazioni del merito di credito richieste di tale ECAI. L'ABE rifiuta o revoca tale conferma in particolare nel caso in cui l'ECAI abbia utilizzato una valutazione del merito di credito non richiesta per esercitare pressione sul soggetto valutato affinché effettui un ordine di valutazione del merito di credito o di altri servizi. Nel fare uso delle valutazioni del merito di credito, gli enti rispettano i seguenti requisiti:
un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI per una certa classe di posizioni le utilizza in modo coerente per tutte le esposizioni appartenenti a tale classe;
un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI le utilizza in modo continuo e coerente nel tempo;
un ente utilizza solo le valutazioni del merito di credito delle ECAI che tengono conto degli importi complessivi ad esso dovuti, comprendenti sia il capitale che gli interessi;
qualora per una posizione esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di un'ECAI prescelta, tale valutazione è impiegata per determinare il fattore di ponderazione del rischio della posizione in questione;
qualora per una stessa posizione esistano due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si attribuisce il fattore più alto;
qualora per una stessa posizione esistano più di due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte, sono selezionate le due valutazioni corrispondenti ai due fattori di ponderazione più bassi. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono diversi, si applica il fattore più alto. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono identici, si attribuisce tale fattore;
Per le esposizioni verso enti, un ente non utilizza una valutazione del merito di credito di un’ECAI che integra ipotesi di sostegno pubblico implicito, fatto salvo il caso in cui la rispettiva valutazione del merito di credito dell’ECAI si riferisca a un ente posseduto o istituito e finanziato da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali.
Ai fini del primo comma, lettera g), nel caso di enti, diversi da enti posseduti o istituiti e finanziati da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, per i quali esistono solo valutazioni del merito di credito di ECAI che integrano ipotesi di sostegno pubblico implicito, le esposizioni verso tali enti sono trattate come esposizioni verso enti privi di rating conformemente all’articolo 121.
Per «sostegno pubblico implicito» si intende che l’amministrazione centrale, l’amministrazione regionale o l’autorità locale interverrebbero per impedire ai creditori dell’ente di subire perdite in caso di default o crisi finanziaria dell’ente.
Articolo 139
Valutazioni del merito di credito per emittente e per emissione
Ove per una determinata posizione non esista una valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai quali la posizione che costituisce l'esposizione non appartiene o esista una valutazione generale del merito di credito per l'emittente, tale valutazione è utilizzata nell'uno o nell'altro dei seguenti casi:
la valutazione del merito di credito determina una ponderazione del rischio superiore a quanto accadrebbe altrimenti se l’esposizione fosse trattata come priva di rating e l’esposizione in questione:
non è un’esposizione da finanziamenti specializzati;
è di rango pari (pari passu) o inferiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;
la valutazione del merito di credito determina una ponderazione del rischio inferiore a quanto accadrebbe altrimenti se l’esposizione fosse trattata come priva di rating e l’esposizione in questione:
non è un’esposizione da finanziamenti specializzati;
è di rango pari (pari passu) o superiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi.
In tutti gli altri casi, l'esposizione è considerata priva di rating.
Articolo 140
Valutazioni del merito di credito a breve e a lungo termine
Una valutazione del merito di credito a breve termine si applica solamente alla posizione cui si riferisce e non è utilizzata per ricavare i fattori di ponderazione del rischio per altre posizioni, ad eccezione dei seguenti casi:
se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 150 %, a tutte le esposizioni non garantite prive di rating verso il medesimo debitore, sia a breve che a lungo termine, è attribuito parimenti un fattore di ponderazione del 150 %;
se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 50 %, alle esposizioni a breve termine prive di rating non può essere attribuito un fattore di ponderazione inferiore al 100 %.
Articolo 141
Posizioni in valuta nazionale e in valuta estera
Ai fini del primo comma, qualora l’esposizione denominata in valuta estera sia garantita contro il rischio di convertibilità e di trasferimento, la valutazione del merito di credito relativa all’elemento in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata soltanto ai fini della ponderazione del rischio sulla parte garantita di tale esposizione. La parte di tale esposizione che non è garantita è ponderata per il rischio sulla base di una valutazione del merito di credito del debitore che si riferisce a un elemento denominato in tale valuta estera.
CAPO 3
Metodo basato sui rating interni
Sezione 1
Autorizzazione delle autorità competenti ad utilizzare il metodo IRB
Articolo 142
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«sistema di rating», l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione;
«classe di esposizioni», una qualsiasi delle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a bis), punti i) o ii), lettera b), lettera c), punto i), ii) o iii), lettera d), punto i), ii), iii) o iv), lettera e), lettera e bis), lettera f) o lettera g);
«esposizione verso imprese», un’esposizione assegnata alle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii);
«esposizione al dettaglio», un’esposizione assegnata alle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto i), ii), iii) o iv);
«esposizione verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico», un’esposizione assegnata alle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2), lettera a bis), punto i) o ii);
«tipo di esposizione», un gruppo di esposizioni gestite in maniera analoga, che possono essere limitate a un solo soggetto o a un unico sottoinsieme di soggetti all’interno di un gruppo, purché lo stesso tipo di esposizione sia gestito in modo diverso in altri soggetti del gruppo;
«unità operativa», qualsiasi soggetto organizzativo o giuridico a sé stante, linee di business, localizzazioni geografiche;
«soggetto di grandi dimensioni del settore finanziario regolamentato», un soggetto del settore finanziario che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
le attività totali del soggetto o le attività totali della sua impresa madre, laddove il soggetto abbia un’impresa madre, calcolate su base individuale o consolidata sono pari o superiori a 70 miliardi di EUR, utilizzando l’ultimo bilancio o bilancio consolidato sottoposto a revisione contabile per determinare la dimensione delle attività;
il soggetto è tenuto a rispettare requisiti prudenziali, direttamente su base individuale o consolidata, oppure indirettamente come conseguenza del consolidamento prudenziale della sua impresa madre, ai sensi del presente regolamento, del regolamento (UE) 2019/2033, della direttiva 2009/138/CE o di requisiti prudenziali stabiliti per legge in un paese terzo almeno equivalenti a quelli di tali atti dell’Unione;
«soggetto del settore finanziario non regolamentato», un soggetto del settore finanziario che non soddisfa la condizione di cui al punto 4, lettera b);
«grande impresa», qualsiasi impresa avente un fatturato annuo consolidato superiore a 500 milioni di EUR o appartenente a un gruppo il cui fatturato totale annuo per il gruppo consolidato è superiore a 500 milioni di EUR;
«classe del debitore», una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating del debitore appartenente ad un sistema di rating, alla quale un debitore è assegnato in base a un insieme ben definito e distinto di criteri di rating, dai quali è derivata la stima della probabilità di default (PD);
«classe dell'operazione», una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating dell'operazione appartenente ad un sistema di rating, alla quale un'esposizione è assegnata in base a un insieme ben definito e distinto di criteri, dai quali sono derivate le stime interne della LGD;
▼M5 —————
«metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD», una rettifica della LGD o la modellizzazione di una rettifica tanto della PD quanto della LGD dell’esposizione sottostante;
«soglia minima di ponderazione del rischio per il fornitore di protezione», il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore di protezione;
per un’esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD ai sensi dell’articolo 143, per protezione del credito di tipo personale «riconosciuta» si intende una protezione del credito di tipo personale il cui effetto sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o degli importi delle perdite attese dell’esposizione sottostante è preso in considerazione con uno dei metodi che seguono, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3:
metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD;
metodo della sostituzione dei parametri di rischio nel quadro del metodo A-IRB, quale definito all’articolo 192, punto 5;
«SA-CCF», la percentuale applicabile ai sensi del capo 2, in conformità dell’articolo 111, paragrafo 2;
«IRB-CCF», stime interne del fattore di conversione del credito.
Ai fini del primo comma, punto 5 bis, nell’effettuare la valutazione della soglia del fatturato, gli importi sono indicati come nel bilancio sottoposto a revisione contabile delle imprese o, per le imprese che fanno parte di gruppi consolidati, dei loro gruppi consolidati conformemente al principio contabile applicabile all’impresa madre capogruppo del gruppo consolidato. Le cifre sono basate sugli importi medi calcolati nel corso dei tre anni precedenti o sugli ultimi importi aggiornati ogni tre anni dall’ente.
Articolo 143
Autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB
Gli enti ottengono l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti per quanto segue:
modifiche sostanziali dell’ambito di applicazione di un sistema di rating che l’ente è stato autorizzato ad utilizzare;
modifiche sostanziali di un sistema di rating che l’ente è stato autorizzato ad utilizzare.
L'ambito di applicazione di un sistema di rating comprende tutte le esposizioni che rientrano nel tipo di esposizione per la quale tale sistema è stato sviluppato.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 144
Valutazione da parte delle autorità competenti di una richiesta di utilizzare il metodo IRB
L'autorità competente concede ad un ente l'autorizzazione a norma dell'articolo 143 ad applicare il metodo IRB, compreso l'uso delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione, solo se l'autorità competente ha accertato che i requisiti di cui al presente capo sono soddisfatti, in particolare quelli di cui alla sezione 6, e che i sistemi dell'ente per la gestione e il rating delle esposizioni al rischio di credito sono solidi e applicati correttamente e, in particolare, che l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che le norme seguenti risultano soddisfatte:
i sistemi di rating dell'ente forniscono una valutazione corretta delle caratteristiche del debitore e delle operazioni, un'idonea differenziazione e stime quantitative precise e coerenti del rischio;
i rating interni e le stime interne dei default e delle perdite utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri, nonché i processi e i sistemi associati hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale, nell'autorizzazione dei crediti, nell'attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente;
l'ente dispone di un'unità di controllo del rischio di credito responsabile dei suoi sistemi di rating, adeguatamente indipendente e sottratta ad ogni indebita influenza;
l'ente raccoglie e archivia tutti i dati pertinenti che sono di ausilio efficace ai processi da esso applicati per la misurazione e la gestione del rischio di credito;
l'ente documenta i suoi sistemi di rating e la logica che ne sottende la struttura, e li convalida;
l’ente ha convalidato ciascun sistema di rating su un periodo adeguato prima dell’autorizzazione ad utilizzare tale sistema di rating, ha valutato durante tale periodo se ciascun sistema di rating è adatto al rispettivo ambito di applicazione e ha apportato a ciascun sistema di rating le modifiche necessarie conseguenti alla sua valutazione;
l'ente ha calcolato, nel quadro del metodo IRB, i requisiti di fondi propri risultanti dalle sue stime dei parametri di rischio ed è in grado di procedere alla segnalazione come prescritto dall'articolo 430;
l’ente ha assegnato e continua ad assegnare ciascuna esposizione nell’ambito di applicazione di un sistema di rating ad una classe o pool di tale sistema di rating.
I requisiti inerenti all'uso del metodo IRB, comprese le stime interne della LGDe dei fattori di conversione, si applicano anche quando un ente applica un sistema di rating, o un modello usato nell'ambito di un sistema di rating, che ha acquistato da un fornitore esterno.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 145
Precedente esperienza di utilizzo dei metodi IRB
Articolo 146
Misure da adottare quando i requisiti del presente capo non sono più rispettati
Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui al presente capo, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi:
presenta, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, un piano per un tempestivo ritorno alla conformità e mette in atto tale piano entro un periodo convenuto con l'autorità competente;
dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.
Articolo 147
Metodologia per classificare le esposizioni nelle diverse classi
Ogni esposizione è classificata in una delle classi di esposizioni seguenti:
esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;
esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:
esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali;
esposizioni verso organismi del settore pubblico;
esposizioni verso enti;
esposizioni verso imprese, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:
imprese generali;
esposizioni da finanziamenti specializzati;
crediti verso imprese acquistati;
esposizioni al dettaglio, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:
esposizioni rotative al dettaglio qualificate («QRRE»);
esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali;
crediti al dettaglio acquistati;
altre esposizioni al dettaglio;
esposizioni in strumenti di capitale;
esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC;
elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;
altre attività diverse dai crediti.
Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera a):
▼M17 —————
esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2;
esposizioni verso organizzazioni internazionali alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % in applicazione dell'articolo 118.
Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera b):
▼M17 —————
esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117; e
esposizioni verso enti finanziari che sono trattate al pari di esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5.
Per essere classificate nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 2, lettera d), le esposizioni soddisfano i seguenti criteri:
si tratta di esposizioni verso uno dei seguenti soggetti:
esposizioni verso una o più persone fisiche;
esposizioni verso una PMI, a condizione che l’importo totale dovuto all’ente o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente o gruppo di clienti connessi debitore, comprese le eventuali esposizioni in stato di default, ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali fino al valore dell’immobile, secondo le informazioni in possesso dell’ente, il quale adotta tutte le misure ragionevoli per verificare l’importo di tale esposizione, superi 1 milione di EUR;
le esposizioni garantite da immobili residenziali, compresi i privilegi di primo rango e successivi, i prestiti a termine, le linee di credito home equity rotative e le esposizioni di cui all’articolo 108, paragrafi 4 e 5, indipendentemente dall’entità dell’esposizione, a condizione che l’esposizione rientri in una delle tipologie seguenti:
un’esposizione verso una persona fisica;
un’esposizione verso associazioni o cooperative di persone fisiche disciplinate dal diritto nazionale ed esistenti al solo fine di concedere ai propri soci l’uso di una residenza primaria nell’immobile oggetto del prestito;
nella gestione del rischio l'ente tratta le esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo;
le esposizioni non sono gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii);
ogni esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga.
Oltre alle esposizioni di cui al primo comma, il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è incluso nella classe delle esposizioni al dettaglio.
Le esposizioni che soddisfano tutte le condizioni di cui al primo comma, lettera a), punto iii), e alle lettere b), c) e d), del presente paragrafo, sono classificate nella classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii).
In deroga al terzo comma del presente paragrafo, le autorità competenti possono escludere dalla classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii), i prestiti a favore di persone fisiche che hanno ipotecato più di quattro immobili o unità abitative, compresi i prestiti a favore di persone fisiche di cui all’articolo 108, paragrafo 4, e attribuire tali prestiti a una delle classi di cui al paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii).
Alla classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), punto i), sono assegnate le esposizioni al dettaglio appartenenti a un tipo di esposizione che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
le esposizioni afferenti a tale tipo di esposizione sono verso una o più persone fisiche;
le esposizioni afferenti a tale tipo di esposizione sono rotative, non assistite da garanzia e, nella misura in cui non sono utilizzate immediatamente e incondizionatamente, revocabili dall’ente;
l’esposizione massima di tale tipo di esposizione verso un’unica persona fisica è al massimo pari a 100 000 EUR;
tale tipo di esposizione ha presentato una bassa volatilità dei tassi di perdita, rispetto al livello medio di tali tassi, in particolare all’interno delle fasce basse di PD;
il trattamento delle esposizioni classificate in tale tipo di esposizioni in quanto esposizioni rotative al dettaglio qualificate è coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti di tale tipo di esposizione.
In deroga al primo comma, lettera b), per le linee di credito garantite connesse a un conto sul quale è accreditato lo stipendio non si applica il requisito che l’esposizione non sia assistita da garanzia. In tal caso gli importi recuperati dalla garanzia non sono presi in considerazione nelle stime della LGD.
Gli enti individuano all’interno della classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), punto i), le esposizioni transattive («QRRE transattive») e le esposizioni che non sono transattive («QRRE rotative»). In particolare le QRRE con una storia in materia di rimborso inferiore a 12 mesi sono classificate come QRRE rotative.
Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui al paragrafo 2, lettera c), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono le seguenti caratteristiche:
si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali, o di esposizioni economicamente analoghe;
le condizioni contrattuali conferiscono al finanziatore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;
la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale.
Tali esposizioni sono classificate nella classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), punto ii), e sono classificate come segue: «finanziamento di progetti (PF)», «finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (OF)», «finanziamento su merci (CF)» e «immobili produttori di reddito (IPRE)».
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
la classificazione come finanziamento di progetti, finanziamento di attività materiali a destinazione specifica e finanziamento su merci, coerentemente con le definizioni di cui al capo 2;
la determinazione della categoria IPRE, in particolare specificando quali esposizioni ADC ed esposizioni garantite da beni immobili possono o devono essere classificate come IPRE.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 148
Condizioni per l'applicazione del metodo IRB per le varie classi di esposizione e unità operative
Previa autorizzazione delle autorità competenti, l’attuazione del metodo IRB può avvenire in maniera sequenziale per i diversi tipi di esposizioni rientranti in una determinata classe di esposizioni e all’interno della stessa unità operativa, e per diverse unità operative dello stesso gruppo, oppure per l’uso di stime interne della LGD o per l’uso delle IRB-CCF.
▼M17 —————
Articolo 149
Condizioni per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati
Un ente che utilizza il metodo IRB per una classe o un tipo di esposizione particolare può cessare di utilizzarlo per passare al metodo standardizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio esclusivamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l’ente ha dimostrato alle autorità competenti che l’uso del metodo standardizzato non è finalizzato a praticare un arbitraggio regolamentare, anche riducendo indebitamente i requisiti di fondi propri dell’ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di quel tipo dell’ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell’ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;
l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.
Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 9, all'utilizzo delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione non possono tornare ad utilizzare i valori della LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 151, paragrafo 8, a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti:
l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso della LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 151, paragrafo 8, per una classe o un tipo di esposizione determinato non è proposto al fine di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di questo tipo dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;
l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.
Articolo 150
Condizioni di utilizzo parziale permanente
Gli enti applicano il metodo standardizzato per tutte le esposizioni seguenti:
esposizioni classificate nella classe delle esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera e);
esposizioni classificate in classi di esposizioni o appartenenti a tipi di esposizione all’interno di una classe di esposizioni, per le quali gli enti non hanno ricevuto l’autorizzazione preventiva delle autorità competenti a utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese.
Un ente autorizzato a utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una determinata classe di esposizioni può, previa autorizzazione dell’autorità competente, applicare il metodo standardizzato per taluni tipi di esposizioni rientranti in tale classe di esposizioni, comprese esposizioni di succursali estere e diversi gruppi di prodotti, laddove tali tipi di esposizioni sono irrilevanti in termini di dimensione e profilo di rischio percepito.
Oltre alle esposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, un ente può, previa autorizzazione dell’autorità competente, applicare il metodo standardizzato per le esposizioni seguenti quando il metodo IRB è applicato ad altri tipi di esposizioni nell’ambito della stessa classe di esposizioni:
per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico, purché:
non vi sia alcuna differenza di rischio tra le esposizioni verso l’amministrazione centrale o la banca centrale e le altre esposizioni in ragione di specifici assetti pubblici; e
alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2 o 4;
esposizioni di un ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione del risparmio o un’impresa strumentale soggetta ad opportuni requisiti prudenziali, oppure un’impresa legata da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
esposizioni tra enti che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 113, paragrafo 7.
Un ente al quale è consentito utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio soltanto per alcuni tipi di esposizione rientranti in una classe di esposizioni applica il metodo standardizzato per i restanti tipi di esposizioni all’interno di tale classe di esposizioni.
Oltre alle esposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, e al presente paragrafo, un ente può applicare il metodo standardizzato per le esposizioni verso chiese e comunità religiose che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 115, paragrafo 3.
▼M17 —————
▼M17 —————
Sezione 2
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
Sottosezione 1
Trattamento per tipologia di classe di esposizioni
Articolo 151
Trattamento per classe di esposizioni
▼M17 —————
Gli enti applicano i valori della LGD di cui all’articolo 161, paragrafo 1, e le SA-CCF conformemente all’articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter, per le esposizioni seguenti:
esposizioni classificate nella classe delle esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera b);
esposizioni verso soggetti del settore finanziario diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente comma;
esposizioni verso grandi imprese non classificate nella classe di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto ii).
Per le esposizioni appartenenti alle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a bis), punto i) o ii), o lettera c), punti i), ii) o iii), ad eccezione delle esposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, gli enti applicano i valori della LGD fissati all’articolo 161, paragrafo 1, e le SA-CCF ai sensi dell’articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter, fatto salvo il caso in cui siano stati autorizzati a utilizzare stime interne della LGD e dell’IRB-CCF per tali esposizioni ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo.
Articolo 152
Trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC
In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.
Gli enti che applicano il metodo look-through conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e che non utilizzano i metodi di cui al presente capo o al capo 5, a seconda dei casi, per la totalità o parte delle esposizioni sottostanti dell’OIC, calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese per tutte o per tali parti delle esposizioni sottostanti conformemente ai principi seguenti:
per le esposizioni sottostanti che sarebbero classificate nella classe di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2;
per le esposizioni assegnate a elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera f), gli enti applicano il trattamento di cui all’articolo 254 come se fossero detenute direttamente da tali enti;
per tutte le altre esposizioni sottostanti, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2.
Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di un OIC conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
il terzo è:
l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
per gli OIC che non rientrano nel punto i) della presente lettera, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);
per le esposizioni diverse da quelle elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), del presente articolo, il terzo effettua il calcolo secondo il metodo look-through di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 1;
per le esposizioni elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), il terzo effettua il calcolo secondo i metodi ivi previsti;
un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.
Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni di un OIC derivanti da tali calcoli per un fattore di 1,2.
In deroga al secondo comma, se l'ente ha accesso illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo, non si applica il fattore pari all'1,2. Su richiesta, l'ente fornisce tali calcoli alla sua autorità competente.
Sottosezione 2
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito
Articolo 153
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, delle esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, delle esposizioni verso enti e delle esposizioni verso imprese
►M17 Ferma restando l’applicazione dei trattamenti specifici di cui ai paragrafi 2 e 4, gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, delle esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, delle esposizioni verso enti e delle esposizioni verso imprese sono calcolati secondo le formule seguenti: ◄
Importo dell'esposizione ponde rato per il rischio = RW · valore dell'esposizione
dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come
se PD = 0, RW è 0
se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default:
dove la migliore stima della perdita attesa («ELBE ») è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h);
se 0 < PD < 1, allora:
dove:
|
N |
= la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard, ossia N(x) corrisponde alla probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x; |
|
G |
= la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard, ossia se x = G(z), il valore di x è tale per cui N(x) = z; |
|
R |
= il coefficiente di correlazione, definito come:
|
|
b |
= il fattore di aggiustamento in funzione della durata, definito come: b = [0,11852 - 0,05478 · ln(PD)]2 ; |
|
M |
= la durata, espressa in anni e determinata conformemente all’articolo 162. |
▼M17 —————
Per le esposizioni verso imprese facenti parte di un gruppo consolidato il cui fatturato complessivo annuale è inferiore a 50 milioni di EUR, gli enti possono utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese la formula di correlazione riportata al paragrafo 1, punto (iii). Nella formula, S rappresenta il fatturato totale annuo in milioni di EUR e assume valori compresi fra 5 milioni di EUR e 50 milioni di EUR. Un fatturato inferiore a 5 milioni di EUR è trattato come equivalente a 5 milioni di EUR. Per i crediti commerciali acquistati, il fatturato totale annuo è la media ponderata delle singole esposizioni comprese nell'aggregato.
Gli enti utilizzano al posto del fatturato totale annuo le attività totali consolidate del gruppo quando detto fatturato non è un indicatore significativo della dimensione aziendale e le attività totali costituiscono un indicatore più significativo del fatturato totale.
Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per le quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6 gli enti assegnano fattori di ponderazione del rischio conformemente alla seguente tabella 1:
Tabella 1
|
Durata residua |
Categoria 1 |
Categoria 2 |
Categoria 3 |
Categoria 4 |
Categoria 5 |
|
Inferiore a 2,5 anni |
50 % |
70 % |
115 % |
250 % |
0 % |
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
70 % |
90 % |
115 % |
250 % |
0 % |
Nell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti tengono conto dei fattori seguenti: il grado di solidità finanziaria, il contesto politico-giuridico, le caratteristiche dell'operazione e/o dell'attività, la solidità del promotore e dello sponsor incluso ogni eventuale flusso di reddito da partnership pubblico-privato, il pacchetto di garanzia.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 154
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al dettaglio
Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni si calcolano conformemente alla formula seguente:
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW · valore dell'esposizione
dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come segue:
se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default, RW è
dove ELBE è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h);
se PD < 1, allora:
dove:
|
N |
= la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard, ossia N(x) corrisponde alla probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x; |
|
G |
= la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard, ossia se x = G(z), il valore di x è tale per cui N(x) = z; |
|
R |
= il coefficiente di correlazione, definito come:
|
▼M17 —————
Il fattore di ponderazione calcolato per un’esposizione parzialmente garantita da immobili residenziali ai sensi del paragrafo 1, punto ii), tenuto conto di un coefficiente di correlazione R di cui al primo comma del presente paragrafo, è applicato sia alla parte garantita che alla parte non garantita di tale esposizione.
Le autorità competenti verificano la volatilità relativa dei tassi di perdita delle QRRE appartenenti allo stesso tipo di esposizione, nonché della classe di esposizioni QRRE aggregate, e si scambiano informazioni, con gli Stati membri e con l’ABE, sulle caratteristiche tipiche dei tassi di perdita di tali esposizioni.
Per essere ammessi al trattamento delle esposizioni al dettaglio, i crediti commerciali acquistati devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 184 e le condizioni seguenti:
l'ente ha acquistato i crediti commerciali da terzi non connessi e la sua esposizione verso il debitore del credito commerciale non include esposizioni di cui l'ente è all'origine né direttamente né indirettamente;
i crediti commerciali acquistati originano da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato fra il cedente e il debitore. Di conseguenza, non sono ammessi i crediti infragruppo e quelli che transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro;
l'ente acquirente vanta una ragione di credito su tutti i proventi dei crediti commerciali acquistati o su una quota pro rata di tali proventi; e
il portafoglio di crediti commerciali acquistati è sufficientemente diversificato.
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Articolo 156
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti
Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti si calcolano conformemente alla formula seguente:
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = 100 % · valore dell'esposizione,
eccetto:
cassa e valori assimilati, nonché oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, nel qual caso è attribuita una ponderazione dei rischio dello 0 %;
i casi in cui l'esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, nel qual caso la formula è la seguente:
dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.
Sottosezione 3
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati
Articolo 157
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente:
la metodologia per il calcolo dell’importo delle esposizioni ponderato per il rischio di diluizione dei crediti acquistati, compreso il riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 4, e le condizioni per l’uso delle stime interne e dei parametri del metodo fall-back;
la valutazione del criterio di irrilevanza per il tipo di esposizione di cui al paragrafo 5.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Sezione 3
Importi delle perdite attese
Articolo 158
Trattamento per tipologia di esposizione
Le perdite attese (EL) e gli importi delle perdite attese per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, nonché per le esposizioni al dettaglio sono calcolati secondo le formule seguenti:
Perdita attesa (EL) = PD * LGD
Importo della perdita attesa | = | EL [moltiplicato per] il valore dell’esposizione.
Per le esposizioni in stato di default (PD = 100 %), per le quali gli enti utilizzano le stime interne della LGD, EL equivale a ELBE, vale a dire alle migliori stime della perdita attesa effettuate dall’ente per le esposizioni in stato di default conformemente all’articolo 181, paragrafo 1, lettera h).
I valori di EL per le esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti utilizzano i metodi di cui all'articolo 153, paragrafo 5, per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio sono assegnati conformemente alla tabella 2.
Tabella 2
|
Durata residua |
Categoria 1 |
Categoria 2 |
Categoria 3 |
Categoria 4 |
Categoria 5 |
|
Inferiore a 2,5 anni |
0 % |
0,4 % |
2,8 % |
8 % |
50 % |
|
Pari o superiore a 2,5 anni |
0,4 % |
0,8 % |
2,8 % |
8 % |
50 % |
▼M17 —————
Gli importi delle perdite attese per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati sono calcolati conformemente alla formula seguente:
Perdita attesa (EL) = PD · LGD
Importo de lla perdita attesa = EL · valore dell'esposizione
Articolo 159
Trattamento degli importi delle perdite attese, della carenza in base al metodo IRB e dell’eccesso in base al metodo IRB
Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese delle esposizioni di cui all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10 dalla somma di tutti gli elementi seguenti:
le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni, calcolate a norma dell’articolo 110;
rettifiche di valore supplementari per default della controparte, determinate a norma dell’articolo 34 e connesse alle esposizioni per le quali gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10;
altre riduzioni dei fondi propri relative a tali esposizioni diverse dalle deduzioni effettuate a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m).
Se il calcolo effettuato a norma del primo comma determina un importo positivo, l’importo ottenuto è denominato «eccesso in base al metodo IRB». Se il calcolo effettuato a norma del primo comma determina un importo negativo, l’importo ottenuto è denominato «carenza in base al metodo IRB».
Sezione 4
PD, LGD e durata
Articolo 159 bis
Non applicazione degli input floor per la PD, la LGD e il CCF
Ai fini del capo 3, e in particolare per quanto concerne l’articolo 160, paragrafo 1, l’articolo 161, paragrafo 4, l’articolo 164, paragrafo 4, e l’articolo 166, paragrafo 8 quater, quando un’esposizione è coperta da una garanzia ammissibile fornita da un’amministrazione centrale o da una banca centrale o dalla BCE, gli input floor per la PD, la LGD e il CCF non si applicano alla parte dell’esposizione coperta da tale garanzia. Tuttavia, la parte dell’esposizione non coperta da tale garanzia è soggetta agli input floor per la PD, la LGD e il CCF interessati.
Sottosezione 1
Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico
Articolo 160
Probabilità di default (PD)
Per quanto riguarda i crediti verso imprese acquistati per i quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per i quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6, le PD sono determinate conformemente ai metodi seguenti:
per i diritti di primo rango (senior) su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti divisa per la LGD relativa a tali crediti;
per i diritti subordinati su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti;
un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese ai sensi dell'articolo 143 e può scomporre le sue stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione.
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Articolo 161
Perdita in caso di default (LGD)
Gli enti utilizzano i seguenti valori della LGD:
per le esposizioni di primo rango (senior) senza protezione del credito di tipo reale ammissibile verso amministrazioni centrali e banche centrali, verso soggetti del settore finanziario e verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico: 45 %;
per le esposizioni di primo rango (senior) senza protezione del credito di tipo reale ammissibile verso imprese che non sono soggetti del settore finanziario: 40 %;
per le esposizioni subordinate senza garanzie reali ammissibili: 75 %;
▼M17 —————
le obbligazioni garantite ammesse al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, possono ricevere un valore della LGD dell'11,25 %;
per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati di primo rango (senior) per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o per i quali le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 40 %;
per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati subordinati per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 100 %;
per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati: 100 %.
Per le esposizioni classificate nelle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, e in particolare ai fini dell’articolo 153, paragrafo 1, punto iii), dell’articolo 157 e dell’articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, se vengono utilizzate stime interne della LGD, i valori della LGD per ciascuna esposizione utilizzati come dati immessi nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese non sono inferiori ai seguenti valori di input floor della LGD, calcolati ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.
Tabella 1
|
Input floor della LGD (LGDfloor) per le esposizioni appartenenti alle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto i) ii) o iii) |
||
|
Esposizione priva di FCP ammissibile (LGDU-floor) |
Esposizione pienamente garantita da FCP ammissibile (LGDS-floor) |
|
|
25 % |
garanzie reali finanziarie |
0 % |
|
crediti |
10 % |
|
|
immobili residenziali o non residenziali |
10 % |
|
|
altre garanzie reali su beni materiali |
15 % |
|
Ai fini del paragrafo 4 del presente articolo e ai fini dell’applicazione delle pertinenti rettifiche Hc e Hfx, in conformità dell’articolo 230, la protezione del credito di tipo reale è ammissibile a norma del presente capo. In tal caso, il tipo di protezione del credito di tipo reale «altre garanzie reali su beni materiali» di cui all’articolo 230, tabella, 1, è inteso come «altre garanzie reali e altre garanzie ammissibili su beni materiali».
L’input floor della LGD (LGDfloor) applicabile per un’esposizione parzialmente garantita da FCP è calcolato come media ponderata di LGDU-floor per la parte dell’esposizione priva di FCP e LGDS-floor per la parte pienamente garantita, come segue:
dove:
LGDU-floor e LGDS-floor sono i valori pertinenti delle soglie minime di cui alla tabella 1;
E, ES, EU e HE sono determinati conformemente all’articolo 230.
Articolo 162
Durata
►M17 Per le esposizioni per le quali un ente applica stime interne della LGD, il valore della durata (M) è calcolato utilizzando periodi espressi in anni, come stabilito nel presente paragrafo e fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. M non è superiore a cinque anni tranne nei casi di cui all’articolo 384, paragrafo 2, nei quali si utilizza M come ivi specificato. M è calcolato come segue in ciascuno dei casi seguenti: ◄
per gli strumenti aventi flussi di cassa predeterminati, M è calcolata conformemente alla formula seguente:
dove CFt indica i flussi di cassa (a titolo di capitale, interessi e commissioni) dovuti contrattualmente dal debitore nel periodo t;
per gli strumenti derivati soggetti a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata dell'esposizione e non può essere inferiore a un anno e la durata è ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna esposizione;
per le esposizioni risultanti da strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale, di cui all'elenco dell'allegato II, e da finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che sono soggetti a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a dieci giorni;
per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito che sono soggette a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a cinque giorni. La durata è ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;
per operazioni di prestito garantite che sono soggette a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 20 giorni; la durata viene ponderata in base all’ammontare nozionale di ciascuna operazione;
per un accordo quadro di compensazione comprendente più di un tipo di operazione corrispondente alla lettera c), d), o d bis) del presente paragrafo, M è la durata residua media ponderata delle operazioni, dove M è quanto meno il periodo di detenzione più lungo, espresso in anni, applicabile a tali operazioni di cui all’articolo 224, paragrafo 2, 10 giorni o 20 giorni, a seconda dei casi. La durata viene ponderata in base all’ammontare nozionale di ciascuna operazione;
se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente conformemente all'articolo 143 a utilizzare le stime interne della PD per i crediti commerciali verso imprese acquistati, per gli importi utilizzati M è pari alla durata media ponderata delle esposizioni in questione e non può essere inferiore a novanta giorni. Il medesimo valore di M è impiegato anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non revocabile, a condizione che questo preveda efficaci clausole accessorie, dispositivi automatici di rimborso anticipato o altre formule che tutelino l'ente acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che esso è tenuto ad acquistare nel periodo di validità del programma. In assenza di tali protezioni, la M per il margine non utilizzato è calcolata come la somma della durata del credito commerciale con scadenza più distante incluso nell'accordo di acquisto e della durata residua del programma di acquisto e non può essere inferiore a novanta giorni;
per strumenti diversi da quelli menzionati nel presente paragrafo o quando un ente non è in grado di calcolare M secondo le modalità di cui alla lettera a), M è pari al tempo restante massimo, espresso in anni, di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali, compresi capitale, interessi e commissioni, e non può essere comunque inferiore a un anno;
per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori delle esposizioni, per le esposizioni alle quali è applicato questo metodo e per le quali la durata del contratto a più lunga scadenza contenuto nell'insieme di attività soggette a compensazione è superiore ad un anno, M è calcolata in base alla formula seguente:
dove:
|
|
= |
una variabile di comodo il cui valore in un periodo futuro tk è pari a 0 se tk > 1 anno e a 1 se tk ≤ 1 |
|
|
= |
l'esposizione attesa nel periodo futuro tk; |
|
|
= |
l'esposizione attesa effettiva nel periodo futuro tk; |
|
|
= |
il fattore di sconto privo di rischio per il periodo di tempo futuro tk; |
un ente che utilizza un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) può utilizzare, subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, la scadenza effettiva del credito stimata dal modello interno come M.
Fatto salvo il paragrafo 2, per gli insiemi di attività soggette a compensazione in cui tutti i contratti hanno una durata originaria inferiore a un anno si applica la formula di cui alla lettera a);
per gli enti che utilizzano i metodi di cui all’articolo 382 bis, paragrafo 1, lettera a) o b), per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di CVA delle operazioni con una determinata controparte, M non è superiore a 1 nella formula di cui all’articolo 153, paragrafo 1, punto iii), ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di controparte per le stesse operazioni, di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettera a) o g), a seconda dei casi;
per le esposizioni rotative, il valore di M è determinato utilizzando la data massima di cessazione contrattuale della linea di credito; gli enti non utilizzano la data di rimborso dell’utilizzo attuale del credito se tale data non corrisponde alla data massima di cessazione contrattuale della linea di credito.
►M17 Qualora la documentazione richieda la rivalutazione e l’adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di default o mancata ricostituzione dei margini, M corrisponde alla durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a un giorno per: ◄
gli strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che figurano nell'elenco dell'allegato II;
i finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale;
le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito.
In aggiunta, per le esposizioni a breve termine qualificate che non fanno parte del finanziamento ordinario del debitore da parte dell'ente, M non può essere inferiore a un giorno. Rientrano tra le esposizioni a breve termine qualificate:
le esposizioni verso enti o imprese di investimento derivanti dal regolamento di obbligazioni in valuta estera;
le operazioni di finanziamento al commercio a breve termine autoliquidantisi e i crediti verso imprese acquistati, a condizione che le rispettive esposizioni abbiano una durata residua fino a un anno;
le esposizioni derivanti dal regolamento di acquisti e vendite di titoli entro il consueto periodo di consegna o due giorni lavorativi;
le esposizioni risultanti da regolamenti per contanti tramite bonifico e regolamenti delle operazioni di pagamento elettronico e prepagate, compresi gli scoperti derivanti da operazioni non riuscite che non superano un numero breve, fisso e concordato di giorni lavorativi;
le lettere di credito emesse e confermate a breve termine, ossia che hanno durata inferiore a un anno, e autoliquidantisi.
Sottosezione 2
Esposizioni al dettaglio
Articolo 163
Probabilità di default (PD)
Ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, ed in particolare ai fini dell’articolo 154, dell’articolo 157 e dell’articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, la PD per ciascuna esposizione utilizzata come dati immessi nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese è superiore alla PD a un anno associata alla classe o al pool interni di debitore cui è assegnata l’esposizione al dettaglio e ai valori di input floor della PD seguenti:
0,1 % per le QRRE rotative;
0,05 % per le esposizioni al dettaglio diverse dalle QRRE rotative.
Articolo 164
Perdita in caso di default (LGD)
▼M17 —————
Ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per le esposizioni al dettaglio, ed in particolare ai fini dell’articolo 154, paragrafo 1, punto ii), dell’articolo 157 e dell’articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, i valori della LGD per ciascuna esposizione utilizzati come dati immessi nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese non sono inferiori ai valori degli input floor della LGD di cui alla tabella 1, calcolati conformemente al paragrafo 4 bis del presente articolo:
Tabella 1
|
Input floor della LGD (LGDfloor) per le esposizioni al dettaglio |
|||
|
esposizione priva di FCP (LGDU-floor) |
esposizione garantita da FCP (LGDS-floor) |
||
|
Esposizione al dettaglio garantita da immobili residenziali |
N/A |
Esposizione al dettaglio garantita da immobili residenziali |
5 % |
|
QRRE |
50 % |
QRRE |
N/A |
|
Altre esposizioni al dettaglio |
30 % |
Altre esposizioni al dettaglio garantite da garanzie reali finanziarie |
0 % |
|
Altre esposizioni al dettaglio garantite da crediti commerciali |
10 % |
||
|
Altre esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o non residenziali |
10 % |
||
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Altre esposizioni al dettaglio garantite da altre garanzie reali su beni materiali |
15 % |
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Ai fini del paragrafo 4 si applica quanto segue:
gli input floor della LGD di cui al paragrafo 4, tabella 1, sono applicabili alle esposizioni garantite da protezione del credito di tipo reale quando tale protezione è ammissibile ai sensi del presente capo;
fatta eccezione per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali, gli input floor della LGD di cui al paragrafo 4, tabella 1, del presente articolo, sono applicabili alle esposizioni pienamente garantite da protezione del credito di tipo reale laddove il valore della FCP, previa applicazione delle rettifiche per volatilità pertinenti ai sensi dell’articolo 230, sia almeno uguale al valore dell’esposizione sottostante; ai fini dell’applicazione delle pertinenti rettifiche Hc e Hfx, a norma dell’articolo 230, la protezione del credito di tipo reale è ammissibile a norma del presente capo;
fatta eccezione per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali, l’input floor della LGD applicabile per un’esposizione parzialmente garantita da protezione del credito di tipo reale è calcolata secondo la formula di cui all’articolo 161, paragrafo 6;
per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali, l’input floor della LGD applicabile è fissato al 5 % indipendentemente dal livello di garanzia reale fornita dall’immobile residenziale.
Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è l'autorità competente, provvede affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell'intenzione dell'autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo 6.
Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è diversa dall'autorità competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l'adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra l'autorità competente e l'autorità designata ai fini della corretta applicazione del presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione adeguata degli obblighi imposti all'autorità designata ai sensi del presente articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell'interazione con altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell'articolo 458 del presente regolamento e all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.
Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, l’autorità designata conformemente al paragrafo 5 concluda che i valori di input floor della LGD di cui al paragrafo 4 non siano adeguati, e ritenga che l’inadeguatezza dei valori di input floor della LGD potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura nel suo Stato membro, può fissare valori di input floor della LGD più elevati per quelle esposizioni situate in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità. Tali valori di input floor della LGD più elevati possono inoltre essere applicati anche a livello di uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni.
L’autorità designata conformemente al paragrafo 5 informa l’ABE e il CERS prima di adottare la decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale notifica l’ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato. L’ABE e il CERS pubblicano i valori di input floor della LGD più elevati di cui al secondo comma del presente paragrafo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta collaborazione con l'ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 5 del presente articolo su quanto segue:
i fattori che potrebbero «incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura» ai sensi del paragrafo 6; e
i parametri di riferimento indicativi di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 tiene conto nel determinare valori minimi della LGD più elevati.
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Sezione 5
Valore dell'esposizione
Articolo 166
Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, nonché esposizioni al dettaglio
Questa regola si applica anche alle attività acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto.
Per le attività acquistate, la differenza fra l'importo dovuto e il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche che è stato iscritto nel bilancio dell'ente al momento dell'acquisto dell'attività è denominata sconto se l'importo dovuto è maggiore, premio se minore.
Qualora solo i saldi di utilizzo delle linee rotative siano stati cartolarizzati, gli enti garantiscono di continuare a detenere l’importo richiesto di fondi propri a fronte dei saldi non utilizzati associati alla cartolarizzazione.
Un ente che non ha ricevuto l’autorizzazione a utilizzare le IRB-CCF calcola il valore dell’esposizione come l’importo irrevocabile ma non utilizzato moltiplicato per la SA-CCF in questione.
L’ente che utilizza le IRB-CCF calcola il valore dell’esposizione per gli impegni non utilizzati moltiplicando l’importo non utilizzato per le IRB-CCF.
Previa autorizzazione delle autorità competenti, gli enti che soddisfano i requisiti per l’uso delle IRB-CCF di cui alla sezione 6 utilizzano le IRB-CCF per le esposizioni derivanti da impegni rotativi non utilizzati trattati secondo il metodo IRB, a condizione che tali esposizioni non siano soggette a una SA-CCF del 100 % nel quadro del metodo standardizzato. Le SA-CCF sono utilizzate per:
tutti gli altri elementi fuori bilancio, in particolare gli impegni non rotativi non utilizzati;
esposizioni per le quali l’ente non soddisfa i requisiti minimi per il calcolo delle IRB-CCF di cui alla sezione 6 o per le quali l’autorità competente non ha consentito l’uso delle IRB-CCF.
Ai fini del presente articolo, un impegno è considerato «rotativo» quando consente al debitore di ottenere un prestito nel contesto del quale il debitore stesso ha la flessibilità di decidere con quale frequenza e con quali intervalli utilizzare il prestito, consentendogli di utilizzare, rimborsare e riutilizzare prestiti ad esso anticipati. Gli accordi contrattuali che consentono pagamenti anticipati e successivi riutilizzi di tali pagamenti anticipati sono considerati rotativi.
Laddove le IRB-CFF siano utilizzate ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese delle esposizioni derivanti da impegni rotativi diverse dalle esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera a), in particolare ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 1, dell’articolo 157 e dell’articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, il valore dell’esposizione per ciascuna esposizione utilizzato come dato immesso nelle formule per il calcolo dell’esposizione ponderata del rischio e delle perdite attese non è inferiore alla somma degli elementi seguenti:
l’importo utilizzato dell’impegno rotativo;
il 50 % dell’importo dell’esposizione fuori bilancio della parte rimanente non utilizzata dell’impegno rotativo calcolato utilizzando la SA-CCF applicabile di cui all’articolo 111.
La somma delle lettere a) e b) è denominata «input floor del CCF».
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Articolo 168
Altre attività diverse da crediti
Il valore delle esposizioni in altre attività diverse da crediti è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.
Sezione 6
Requisiti per il metodo IRB
Sottosezione 1
Sistemi di rating
Articolo 169
Principi generali
L’ABE emana orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, su come applicare nella pratica i requisiti in materia di progettazione del modello, quantificazione del rischio, validazione e applicazione di parametri di rischio tramite l’uso di scale di rating continue o molto granulari per ciascun parametro di rischio.
Articolo 170
Struttura dei sistemi di rating
►M17 Le struttura dei sistemi di rating per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, e amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico è conforme ai requisiti seguenti: ◄
un sistema di rating tiene conto delle caratteristiche di rischio del debitore e dell'operazione;
un sistema di rating ha una scala di rating del debitore che riflette esclusivamente la quantificazione del rischio di default del debitore. Tale scala di rating ha un minimo di 7 classi per i debitori adempienti e 1 classe per quelli in default;
l'ente documenta la relazione tra le classi di merito del debitore in termini di livello del rischio di default che ogni classe implica e i criteri utilizzati per individuare tale livello di rischio;
gli enti con portafogli concentrati in un particolare segmento di mercato e in una particolare gamma di rischio di default prevedono un numero sufficiente di classi di merito del debitore all'interno di tale gamma al fine di evitare indebite concentrazioni di debitori in una determinata classe. Una rilevante concentrazione a livello di singola classe è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che la classe in questione copre una fascia di PD ragionevolmente ristretta e che il rischio di default di tutti i debitori assegnati a quella classe rientra in tale fascia;
per poter ottenere dall'autorità competente l'autorizzazione ad utilizzare stime interne delle LGD ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, un sistema di rating deve incorporare una scala di rating distinta per le operazioni, che riflette esclusivamente le caratteristiche dell'operazione connesse alla LGD. La definizione della classe di merito dell'operazione comprende una descrizione sia delle modalità di assegnazione delle esposizioni alla classe sia dei criteri utilizzati per distinguere il livello di rischio delle diverse classi;
una rilevante concentrazione di esposizioni a livello di singola classe dell'operazione è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che quella classe copre una fascia di LGD ragionevolmente ristretta e che il rischio di tutte le esposizioni assegnate a quella classe rientra in tale fascia.
La struttura dei sistemi di rating per le esposizioni al dettaglio è conforme ai seguenti requisiti:
i sistemi di rating riflettono il rischio sia del debitore che dell'operazione e colgono tutte le caratteristiche rilevanti di entrambi;
il livello di differenziazione del rischio assicura che il numero di esposizioni presenti in una data classe o pool sia sufficiente a permettere una significativa quantificazione e validazione delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool. La distribuzione delle esposizioni e dei debitori tra le varie classi o pool è tale da evitare un'eccessiva concentrazione;
il processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool consente un'appropriata differenziazione del rischio, il raggruppamento di esposizioni sufficientemente omogenee, nonché una stima accurata e coerente delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool. Per i crediti commerciali acquistati, il raggruppamento rispecchia le prassi di sottoscrizione del cedente e l'eterogeneità della sua clientela.
Nell'attribuire le esposizioni a una data classe o pool gli enti considerano i seguenti fattori di rischio:
le caratteristiche di rischio del debitore;
le caratteristiche di rischio dell’operazione, compresi i tipi di prodotto e di protezione del credito di tipo reale, la protezione del credito di tipo personale riconosciuta, le misure del rapporto prestito/valore, il seasoning e il rango (seniority); gli enti affrontano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni beneficiano della stessa protezione del credito di tipo reale o di tipo personale;
la morosità dell'esposizione, salvo che l'ente dimostri alla sua autorità competente in modo da quest'ultima ritenuto soddisfacente che essa non rappresenta un fattore di rischio significativo per l'esposizione.
Articolo 171
Attribuzione a classi o pool
L'ente prevede specifiche definizioni, nonché processi e criteri specifici per l'assegnazione delle esposizioni alle varie classi o pool nell'ambito del sistema di rating che rispettino i requisiti seguenti:
le definizioni e i criteri di classificazione delle classi o dei pool sono sufficientemente dettagliati da permettere al personale a ciò addetto di assegnare in modo coerente alla medesima classe o pool debitori od operazioni che comportano rischi analoghi. Tale coerenza è assicurata fra le varie linee di business, unità organizzative e localizzazioni geografiche;
la documentazione del processo di rating consente a terzi di comprendere e replicare l'assegnazione delle esposizioni a classi o pool e di valutarne l'adeguatezza;
i criteri sono inoltre coerenti con le regole interne dell'ente per la concessione di crediti e con la sua politica per il trattamento di operazioni e debitori problematici.
Articolo 172
Assegnazione delle esposizioni
►M17 Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico, le esposizioni verso enti e le esposizioni verso imprese, l’assegnazione delle esposizioni avviene secondo i criteri seguenti: ◄
ciascun debitore è assegnato ad una classe nel quadro del processo di concessione del credito;
per le esposizioni per le quali un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 143, ciascuna esposizione è altresì assegnata ad una classe dell'operazione nel quadro del processo di concessione del credito;
gli enti che utilizzano i metodi esposti all'articolo 153, paragrafo 5 per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati attribuiscono ciascuna di tali esposizioni ad una classe conformemente all'articolo 170, paragrafo 2;
ciascun soggetto giuridico distinto verso cui l’ente è esposto è valutato separatamente;
le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate alla medesima classe del debitore, a prescindere dalle eventuali differenze nella natura delle varie operazioni. Tuttavia, esposizioni distinte verso lo stesso debitore possono essere assegnate a diverse classi nei seguenti casi:
il caso del rischio di trasferimento valutario, dove le esposizioni sono assegnate a diverse classi a seconda che siano denominate in valuta locale o in valuta estera;
il trattamento delle garanzie personali associate ad un'esposizione può tradursi in una rettifica nell'assegnazione alla classe del debitore;
la protezione del consumatore, il segreto bancario o altre norme legislative proibiscono lo scambio di dati sui clienti.
Ai fini del primo comma, lettera d), l’ente ha politiche appropriate per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti e gruppi di clienti connessi debitori. Tali politiche contengono una procedura per l’individuazione del rischio specifico di correlazione sfavorevole per ciascun soggetto giuridico verso il quale l’ente è esposto.
Ai fini del capo 6, le operazioni con controparti per le quali è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole sono trattate in modo diverso nel calcolarne il valore dell’esposizione.
Articolo 173
Integrità del processo di assegnazione dei rating
►M17 Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e verso organismi del settore pubblico, le esposizioni verso enti e le esposizioni verso imprese, il processo di assegnazione soddisfa i requisiti seguenti: ◄
le assegnazioni e la loro revisione periodica sono compiute o approvate da soggetti indipendenti che non traggono un diretto beneficio dalla concessione del credito;
gli enti rivedono le assegnazioni almeno una volta l'anno e adeguano l'assegnazione laddove il risultato della revisione non giustifichi il riporto dell'attuale assegnazione. I debitori ad alto rischio e le esposizioni problematiche sottostanno a verifiche più frequenti. Gli enti ripetono l'assegnazione ogniqualvolta emergano nuove informazioni significative sul debitore o sull'esposizione;
gli enti dispongono di processi efficaci per acquisire e aggiornare le informazioni rilevanti sulle caratteristiche del debitore che influenzano le PD e sulle caratteristiche dell'operazione che influenzano le LGD o i fattori di conversione.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 174
Impiego dei modelli
Gli enti utilizzano metodi statistici o altri metodi matematici («modelli») per l’assegnazione delle esposizioni a debitori o a classi o a pool relativi a operazioni. Sono soddisfatti i requisiti seguenti:
il modello possiede una buona capacità previsionale e il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti di fondi propri;
l'ente dispone di un processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione che contempli una valutazione dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati;
i dati impiegati per costruire il modello sono rappresentativi dell'effettiva popolazione di debitori o di esposizioni dell'ente;
l'ente prevede un ciclo regolare di validazione del modello che comprenda la sorveglianza sulle prestazioni e la stabilità, la verifica delle specifiche e il raffronto periodico delle risultanze con gli esiti effettivi;
l'ente combina il modello statistico con la valutazione e la revisione umana in modo da verificare le assegnazioni effettuate in base al modello e da assicurare che i modelli siano utilizzati in modo appropriato. Le procedure di revisione mirano a scoprire e a limitare gli errori derivanti da carenze del modello. Le valutazioni umane tengono conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate dal modello. L'ente documenta il modo in cui la valutazione umana e i risultati del modello devono essere combinati.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le variabili immesse nel modello formano una base ragionevole ed efficace per le previsioni da esso derivate. Il modello è esente da distorsioni significative. Deve esistere un legame funzionale tra i dati immessi e i risultati derivanti dal modello, che può essere determinato mediante una valutazione di esperti, se del caso.
Articolo 175
Documentazione dei sistemi di rating
Gli enti che impiegano modelli statistici nel processo di rating ne documentano la metodologia. Tale documentazione:
fornisce una descrizione dettagliata della teoria, delle ipotesi e delle basi matematiche ed empiriche su cui si fonda l'assegnazione delle stime a classi, singoli debitori, esposizioni o aggregati, nonché le fonti dei dati, una o più, utilizzate per costruire il modello;
istituisce un rigoroso processo statistico (comprendente test extra-temporali ed extra-campionari di performance) per la validazione del modello;
indica le eventuali circostanze in cui il modello non opera in modo efficace.
Articolo 176
Conservazione dei dati
►M17 Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico, le esposizioni verso enti e le esposizioni verso imprese, gli enti rilevano e conservano: ◄
serie storiche complete dei rating dei debitori e dei garanti riconosciuti;
le date di assegnazione dei rating;
la metodologia e i parametri chiave impiegati nella determinazione del rating;
la persona responsabile per l'assegnazione del rating;
le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo a default;
la data e le circostanze di tali default;
i dati sulle PD e sui tassi effettivi di default associati alle varie classi di rating e sulle migrazioni tra tali classi.
Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano:
serie storiche complete dei dati relativi ai rating delle operazioni e delle stime delle LGD e dei fattori di conversione associati a ciascuna scala di rating;
le date di assegnazione dei rating e di elaborazione delle stime;
la metodologia e i parametri chiave impiegati per determinare il rating delle operazioni e per stimare la LGD e i fattori di conversione;
l'identità della persona che ha assegnato il rating all'operazione e della persona che ha elaborato le stime della LGD e dei fattori di conversione;
i dati sulle LGD e i fattori di conversione stimati ed effettivi connessi con ciascuna esposizione in stato di default;
i dati sulla LGD dell'esposizione prima e dopo la valutazione degli effetti delle garanzie personali o dei derivati su crediti, per gli enti che tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio di credito di tali garanzie e di tali derivati su crediti attraverso la LGD;
i dati sulle componenti delle perdite per ciascuna esposizione in stato di default.
Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rilevano e conservano:
i dati utilizzati nell'assegnare le esposizioni alle classi o ai pool;
i dati sulle stime delle PD, delle LGD e dei fattori di conversione connessi con le classi o i pool di esposizioni;
le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo a default;
per le esposizioni in stato di default, i dati concernenti le classi o i pool cui le esposizioni erano state assegnate nell'anno precedente il default e i risultati effettivi in termini di LGD e di fattori di conversione;
i dati sui tassi di perdita per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate.
Articolo 177
Prove di stress utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale
L’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sull’applicazione dei paragrafi 2 e 2 bis.
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Sottosezione 2
Quantificazione del rischio
Articolo 178
Default di un debitore o di una linea di credito
Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:
l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante verso l’ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.
Nel caso delle esposizioni al dettaglio, gli enti possono applicare la definizione di default di cui al primo comma, lettere a) e b), al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si applica quanto segue:
per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole;
ai fini della lettera a), il limite concesso comprende qualsiasi limite creditizio determinato dall'ente e in merito al quale il debitore è stato informato dall'ente;
il conteggio dei giorni di arretrato per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo;
la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato è valutata rispetto a una soglia fissata dalle autorità competenti. Tale soglia riflette un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole;
gli enti hanno politiche documentate in materia di conteggio dei giorni di arretrato, in particolare per quanto riguarda il riscadenzamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o rinnovi, nonché la compensazione dei conti esistenti. Queste politiche sono applicate in modo uniforme nel tempo e sono in linea con i processi interni di gestione del rischio e decisionali dell'ente.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), tra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:
l'ente include il credito tra le sofferenze o gli incagli;
l'ente riconosce una rettifica di valore su crediti specifica derivante da un significativo scadimento del merito di credito successivamente all'assunzione dell'esposizione;
l'ente cede il credito subendo una perdita economica significativa;
l’ente acconsente a una misura di concessione di cui all’articolo 47 ter dell’obbligazione creditizia, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni;
l'ente ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga in relazione all'obbligazione del debitore verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso dell'obbligazione nei confronti dell'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Entro il 10 luglio 2025, l’ABE emana orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per aggiornare gli orientamenti di cui al primo comma del presente paragrafo. Tale aggiornamento tiene debitamente conto in particolare della necessità di incoraggiare gli enti a intraprendere una ristrutturazione del debito proattiva, preventiva e significativa a sostegno dei debitori.
Nell’elaborare tali orientamenti, l’ABE tiene in debita considerazione la necessità di concedere sufficiente flessibilità agli enti quando specificano cosa costituisce una ridotta obbligazione finanziaria ai fini del paragrafo 3, lettera d).
Articolo 179
Requisiti generali per il processo di stima
Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti:
le stime interne dell'ente dei parametri di rischio PD, LGD, fattore di conversione e EL integrano tutti i dati, le informazioni e i metodi rilevanti. Le stime si basano sull'esperienza storica e su evidenze empiriche e non semplicemente su valutazioni discrezionali. Le stime sono plausibili e intuitive e sono basate sulle determinanti sostanziali dei rispettivi parametri di rischio. Quanto più limitati sono i dati di cui dispone un ente, tanto più prudente deve essere la stima;
l'ente è in grado di fornire una disaggregazione dei dati relativi alle proprie esperienze di perdita in termini di frequenza dei default, LGD, fattore di conversione o perdite, qualora siano utilizzate stime della EL, in base ai fattori che esso considera essere le determinanti dei rispettivi parametri di rischio. Le stime dell'ente sono rappresentative di un'esperienza di lungo periodo;
è inoltre preso in considerazione ogni cambiamento intervenuto nelle pratiche di affidamento o nei procedimenti di recupero dei crediti durante i periodi di osservazione di cui all'articolo 180, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 2, lettera e), all'articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e paragrafo 2, e all'articolo 182, paragrafi 2 e 3. Le stime dell'ente integrano le implicazioni dei progressi tecnologici, i nuovi dati e ogni altra informazione man mano che tali elementi diventano disponibili. Gli enti rivedono le proprie stime ogniqualvolta emergano nuove informazioni e in ogni caso almeno con cadenza annuale;
la popolazione delle esposizioni rappresentata nei dati impiegati per la stima, i criteri di affidamento utilizzati nel momento in cui i dati sono stati prodotti e le altre caratteristiche rilevanti sono comparabili a quelli delle esposizioni e dei parametri dell'ente. Le condizioni economiche e di mercato su cui si basano i dati sono coerenti con la situazione attuale e prospettica. Il numero delle esposizioni incluse nel campione e il periodo temporale coperto dai dati impiegati per la quantificazione sono sufficienti ad assicurare all'ente l'accuratezza e la solidità delle proprie stime;
per i crediti commerciali acquistati le stime tengono conto di tutte le informazioni significative a disposizione dell'ente acquirente in merito alla qualità dei crediti sottostanti, compresi i dati relativi ad aggregati analoghi forniti dal cedente, dall'ente acquirente o da fonti esterne. L'ente acquirente verifica eventuali dati forniti dal cedente sui quali faccia affidamento;
per superare le distorsioni, l’ente include nelle proprie stime, nella misura del possibile, rettifiche appropriate; dopo aver incluso una rettifica appropriata, integra nelle proprie stime un fattore di cautela sufficiente, commisurato al presumibile margine di errore; allorché le metodologie e i dati sono considerati meno soddisfacenti, l’intervallo previsto di errori è più ampio e il margine di cautela è maggiore.
L'uso di stime diverse da parte degli enti per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e per fini interni è documentato e ragionevole. Se gli enti possono dimostrare alle proprie autorità competenti che per i dati rilevati prima del 1o gennaio 2007 sono stati effettuati gli aggiustamenti necessari per realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di default di cui all'articolo 178 o di perdita, le autorità competenti possono consentire agli enti una certa flessibilità nell'applicazione dei requisiti prescritti per i dati.
L'ente che usa dati aggregati con altri enti soddisfa i seguenti requisiti:
i sistemi e i criteri di rating impiegati da altri enti partecipanti all'aggregazione sono comparabili con i propri;
l'aggregato è rappresentativo del portafoglio per il quale sono utilizzati i dati aggregati;
i dati aggregati sono utilizzati dall'ente per le proprie stime in modo uniforme nel tempo;
l'ente rimane responsabile dell'integrità dei suoi sistemi di rating;
l'ente mantiene a livello interno una sufficiente capacità di comprensione dei propri sistemi di rating, compresa l'effettiva capacità di sorvegliare e di controllare il processo di rating.
Articolo 180
Requisiti specifici per la stima della PD
►M17 Nel quantificare i parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti, specifici per la stima della PD, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, alle esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico, alle esposizioni verso enti e alle esposizioni verso imprese: ◄
gli enti stimano le PD per ciascuna classe del debitore sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale. Le stime della PD per i debitori che sono ad elevata leva finanziaria o le cui attività sono principalmente attività negoziate riflettono la performance delle attività sottostanti in periodi di accentuata volatilità;
per i crediti verso imprese acquistati, gli enti possono stimare la EL per classe del debitore sulla base delle medie di lungo periodo dei tassi effettivi di default relativi ad un orizzonte temporale annuale;
se un ente deriva stime di lungo periodo dei tassi medi delle PD e delle LGD per i crediti verso imprese acquistati da una stima della EL nonché da una stima appropriata della PD o LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a);
gli enti utilizzano le tecniche di stima della PD previa un'analisi che ne giustifichi la scelta. Gli enti sono consapevoli dell'importanza rivestita dalle valutazioni discrezionali nel combinare i risultati di tecniche diverse e nell'effettuare aggiustamenti in considerazione di lacune nelle tecniche e nelle informazioni;
nella misura in cui, per la stima della PD, un ente impiega i dati sui default desunti dalla propria esperienza, le stime rispecchiano gli attuali requisiti per la sottoscrizione ed eventuali differenze fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente; se i parametri di sottoscrizione o i sistemi di rating sono cambiati, dopo aver incluso una rettifica appropriata, l’ente applica un più ampio margine di cautela nelle sue stime della PD in relazione all’intervallo previsto di errori di stima che non è già coperto dalla rettifica appropriata;
nella misura in cui un ente associa le classi utilizzate internamente alla scala impiegata da un'ECAI o da organismi analoghi e assegna alle proprie classi i tassi di default osservati per le classi dell'organismo esterno, questo processo di associazione si basa su una comparazione dei criteri utilizzati per i rating interni con quelli impiegati dall'organismo esterno nonché su una comparazione dei rating interni ed esterni per eventuali debitori comuni. sono evitate distorsioni o incoerenze nel metodo di associazione e nei dati sottostanti. I criteri adottati dall'organismo esterno in relazione ai dati che sottendono alla quantificazione sono orientati solo al rischio di default e non alle caratteristiche dell'operazione. L'analisi effettuata dall'ente contempla un raffronto delle definizioni di default utilizzate, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 178. L'ente documenta i criteri alla base del processo di associazione;
nella misura in cui un ente impiega modelli statistici di previsione dei default, può stimare le PD come media semplice delle stime della PD per i singoli debitori assegnati a una certa classe. L'impiego di tali modelli per questo fine da parte dell'ente è subordinato al rispetto dei criteri specificati all'articolo 174;
a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni;
a prescindere dal metodo utilizzato per stimare la PD, gli enti stimano una PD per ciascuna classe di rating sulla base del tasso annuale di default medio storico osservato che corrisponde a una media aritmetica basata sul numero di debitori (ponderata per il loro numero); il ricorso ad altri metodi, comprese le medie ponderate per l’esposizione, non è consentito.
Ai fini del primo comma, lettera h), del presente paragrafo, se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e tali dati sono rilevanti, va impiegato tale periodo più lungo. I dati comprendono una combinazione rappresentativa di anni positivi e negativi del ciclo economico pertinente per il tipo di esposizione. Subordinatamente all’autorizzazione delle autorità competenti, gli enti che non hanno ricevuto l’autorizzazione dall’autorità competente a norma dell’articolo 143 a utilizzare le stime interne della LGD o a utilizzare le IRB-CCF possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire è aumentato di un anno ogni anno, fino a quando i dati in questione coprono almeno cinque anni.
Per le esposizioni al dettaglio si applicano i seguenti requisiti:
gli enti stimano le PD per ciascuna classe o pool di debitore o operazione sulla base di medie di lungo periodo dei tassi annuali di default e i tassi di default sono calcolati a livello di operazione solo se la definizione di default è applicata a livello di singola linea di credito ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, secondo comma;
le stime della PD possono essere altresì derivate da una stima delle perdite totali e da stime appropriate delle LGD;
gli enti considerano i dati interni relativi all'assegnazione delle esposizioni alle varie classi di merito o pool come fonte primaria di informazioni per la stima delle caratteristiche di perdita. È consentito l'utilizzo di dati esterni (compresi i dati aggregati) o di modelli statistici per la quantificazione, a condizione che esistano entrambi i seguenti stretti nessi:
tra il processo seguito dall'ente creditizio per assegnare le esposizioni a una data classe o aggregato e quello seguito dalla fonte esterna, e
tra il profilo di rischio interno dell'ente e la composizione dei dati esterni;
se gli enti derivano stime di lungo periodo della PD e della LGD per esposizioni al dettaglio da una stima delle perdite totali nonché da una stima appropriata della PD o della LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD, e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a);
a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni;
gli enti identificano e analizzano le previste modifiche dei parametri di rischio lungo la durata delle esposizioni creditizie (seasoning effect).
Per i crediti al dettaglio acquistati gli enti possono impiegare dati di riferimento esterni e interni. Gli enti utilizzano tutte le fonti di dati rilevanti come basi di raffronto.
Ai fini del primo comma, lettera a), la PD si basa sul tasso annuale di default medio storico osservato.
Ai fini del primo comma, lettera e), se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato tale periodo più lungo. I dati comprendono una combinazione rappresentativa di anni positivi e negativi del ciclo economico pertinente per il tipo di esposizione. Subordinatamente all’autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire è aumentato di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono almeno cinque anni.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 181
Requisiti specifici per le stime interne della LGD
Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne della LGD:
gli enti stimano la LGD per classe o pool relativa all'operazione sulla base della LGD effettiva media per classe o pool utilizzando tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati (media ponderata dei default);
gli enti impiegano stime della LGD adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire LGD effettive ad un livello costante nel tempo per classe o pool, gli enti apportano aggiustamenti alle loro stime dei parametri di rischio per classe o aggregato al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica;
gli enti considerano la portata dell’eventuale dipendenza fra il rischio del debitore, da un lato, e il rischio della protezione del credito di tipo reale, diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, o del fornitore della protezione, dall’altro;
eventuali disallineamenti di valuta tra l’obbligazione sottostante e la protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi sono trattati in maniera prudente nella valutazione della LGD da parte dell’ente;
nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell’esistenza di una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, tali stime non si basano esclusivamente sul valore di mercato stimato della protezione del credito di tipo reale;
nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell’esistenza di una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, gli enti stabiliscono, relativamente alla gestione, alla certezza del diritto e alla gestione dei rischi di tale protezione del credito di tipo reale, requisiti interni che siano, in linea generale, coerenti con i requisiti di cui al capo 4, sezione 3, sottosezione 1;
nella misura in cui un ente riconosce una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi per la determinazione del valore dell’esposizione al rischio di controparte conformemente al capo 6, sezione 5 o 6, l’importo recuperabile da tale protezione del credito di tipo reale non è preso in considerazione nelle stime della LGD;
per il caso specifico delle esposizioni già in stato di default, l'ente si basa sulla somma della propria migliore stima della perdita attesa per ciascuna esposizione, date le circostanze economiche correnti e lo status dell'esposizione stessa, nonché la sua stima dell'aumento del tasso di perdita generato da eventuali ulteriori perdite inattese durante il periodo di recupero, vale a dire tra la data del default e la liquidazione finale dell'esposizione;
nella misura in cui commissioni per pagamenti tardivi imposte al debitore prima del momento del default sono state contabilizzate nel conto economico dell’ente, tali importi sono aggiunti alla misura dell’esposizione e della perdita calcolata dall’ente;
per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, i governi regionali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico, le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo gli enti tengono adeguatamente conto dei recuperi realizzati nel corso dei processi di recupero pertinenti in relazione a qualsiasi tipo di protezione del credito di tipo reale nonché in relazione a una protezione del credito di tipo personale che non rientra nella definizione di cui all’articolo 142, paragrafo 1, punto 10.
Ai fini del primo comma, lettera c), i casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza sono trattati in modo prudente.
Ai fini del primo comma, lettera e), le stime della LGD tengono conto del rischio che l’ente non possa disporre prontamente della garanzia e liquidarla.
Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono procedere come segue:
derivare le stime delle LGD dalle perdite effettive e da stime appropriate delle PD;
tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime delle LGD;
per i crediti al dettaglio acquistati, impiegare dati di riferimento interni ed esterni nelle proprie stime delle LGD.
Ai fini del primo comma, lettera b), nel caso in cui gli enti includano utilizzi supplementari futuri nei loro fattori di conversione, essi dovrebbero essere calcolati nella LGD sia al numeratore che al denominatore. Laddove gli enti non includono utilizzi supplementari futuri nei loro fattori di conversione, essi dovrebbero essere calcolati solo al numeratore della LGD.
Per le esposizioni al dettaglio, le stime delle LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Subordinatamente all’autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono almeno cinque anni.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;
le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente a norma del paragrafo 2 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica il metodo IRB.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Ai fini del calcolo delle perdite, l’ABE emana, entro il 31 dicembre 2025, orientamenti aggiornati, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, su quanto segue:
per quanto riguarda i casi che ritornano in bonis, specificando in che modo devono essere trattati i flussi di cassa artificiali e se sia più opportuno che gli enti attualizzino il flusso di cassa artificiale nel periodo effettivo di default;
valutando se la calibrazione e l’applicazione del tasso di sconto siano adeguate per il calcolo della perdita economica in tutte le esposizioni.
Articolo 182
Requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione
Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne dei fattori di conversione:
gli enti stimano i fattori di conversione per classe o pool sulla base dei fattori di conversione medi effettivi per classe o pool utilizzando la media ponderata dei default derivante da tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati;
gli enti impiegano stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire fattori di conversione effettivi ad un livello costante nel tempo per classe o pool, gli enti apportano aggiustamenti alle loro stime dei parametri di rischio per classe o pool al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica;
le IRB-CCF degli enti rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come default;
nell'elaborare le stime dei fattori di conversione gli enti tengono conto delle particolari politiche e strategie seguite in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti. Gli enti tengono inoltre nel dovuto conto la propria capacità e volontà di impedire ulteriori utilizzi del credito in circostanze diverse dal default, come la violazione di clausole accessorie o altri default tecnici;
gli enti dispongono inoltre di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare gli importi dei crediti, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e classe. L'ente è in grado di effettuare tale sorveglianza su base giornaliera;
l'uso da parte degli enti di stime diverse dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, da un lato, e per fini interni, dall'altro, è documentato e ragionevole.
le IRB-CCF degli enti sono stimate utilizzando un metodo con orizzonte fisso di 12 mesi;
le IRB-CCF degli enti si basano su dati di riferimento che rispecchiano le caratteristiche del debitore, dell’operazione e della prassi di gestione della banca in relazione alle esposizioni alle quali si applicano le stime.
Ai fini del primo comma, lettera a), qualora gli enti osservino un fattore di conversione realizzato negativo nelle loro osservazioni dei default, il fattore di conversione realizzato su tali osservazioni è pari a zero ai fini della quantificazione delle loro IRB-CCF. Gli enti possono utilizzare le informazioni relative al fattore di conversione realizzato negativo nel processo di elaborazione del modello ai fini della differenziazione del rischio.
Ai fini del primo comma, lettera c), se è ragionevolmente prevedibile una più forte correlazione positiva fra la frequenza dei default e l’entità del fattore di conversione, le IRB-CCF incorporano un margine di cautela maggiore.
Ai fini del primo comma, lettera g), ciascun default è collegato alle caratteristiche pertinenti del debitore e della linea di credito alla data di riferimento fissa definita come corrispondente a 12 mesi prima della data del default.
Ai fini del paragrafo 1, lettera h), le IRB-CCF applicate ad esposizioni specifiche non si basano su dati che combinano gli effetti di caratteristiche o dati diversi relativi ad esposizioni che presentano caratteristiche di rischio sostanzialmente differenti. Le IRB-CCF sono basate su segmenti opportunamente omogenei. A tal fine, le prassi seguenti sono consentite solo sulla base di un esame e una motivazione dettagliati da parte di un ente:
applicazione di dati sottostanti relativi a PMI/mid-market a debitori che sono grandi imprese;
applicazione di dati provenienti da impegni caratterizzati da un limite esiguo di disponibilità residua ad operazioni caratterizzate da un limite ampio di disponibilità residua;
applicazione di dati su debitori morosi o bloccati per utilizzi aggiuntivi alla data di riferimento a debitori per i quali non sono noti casi di morosità o restrizioni pertinenti;
uso di dati interessati da modifiche della combinazione di assunzione di prestiti e altri prodotti correlati al credito dei debitori nel periodo di osservazione, fatto salvo il caso in cui tali dati siano stati rettificati in maniera efficace eliminando gli effetti di tali modifiche della combinazione di prodotti.
Ai fini del paragrafo 1 bis, lettera d), gli enti dimostrano alle autorità competenti di disporre di una comprensione dettagliata dell’impatto delle modifiche della combinazione di prodotti della clientela sui set di dati di riferimento delle esposizioni e sulle relative IRB-CCF, e che tale impatto è irrilevante o è stato attenuato in maniera efficace nel loro processo di stima. A tale riguardo non è ritenuto adeguato quanto segue:
definizione di soglie minime o massimali per il CCF o le osservazioni dei valori delle esposizioni, ad eccezione del fattore di conversione realizzato pari a zero, conformemente al paragrafo 1, secondo comma;
uso di stime a livello di debitore che non coprono completamente le opzioni di trasformazione del prodotto pertinenti o che combinano in modo inadeguato prodotti con caratteristiche notevolmente diverse;
rettifica delle sole osservazioni rilevanti influenzate dalla trasformazione del prodotto;
esclusione di osservazioni interessate dalla trasformazione del profilo del prodotto.
Per le esposizioni al dettaglio, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Subordinatamente all’autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono almeno cinque anni.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;
le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 183
Requisiti per valutare l’effetto della protezione del credito di tipo personale per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico, nonché le esposizioni verso imprese, nel caso di impiego di stime interne delle LGD e per le esposizioni al dettaglio
I seguenti requisiti si applicano in relazione a garanti e garanzie personali ammissibili:
gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essi riconoscono per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni;
ai garanti riconosciuti si applicano le stesse regole relative ai debitori di cui agli articoli 171, 172 e 173;
la garanzia è documentata per iscritto, non revocabile e non modificabile da parte del garante fintantoché l’obbligazione non sia stata interamente onorata, nella misura prevista dall’ammontare e dalla natura della garanzia, e validamente opponibile al garante in un paese in cui questi possiede beni sui quali esercitare le ragioni di diritto;
la garanzia è incondizionata.
Ai fini del primo comma, lettera d), per «garanzia incondizionata» si intende una garanzia nel contesto della quale il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto dell’ente prestatore e che potrebbe evitare al garante l’obbligo di effettuare tempestivamente il pagamento a seguito del default del debitore o di mancato pagamento da parte del debitore originario riconosciuto come tale. Una clausola del contratto di protezione del credito che preveda che un’errata dovuta diligenza o una frode da parte dell’ente prestatore annulli o diminuisca l’entità della garanzia offerta dal garante non esclude che tale garanzia sia considerata incondizionata.
Si considerano incondizionate le garanzie nel contesto delle quali il pagamento da parte del garante è subordinato al fatto che l’ente prestatore debba prima perseguire il debitore e che coprono solo le perdite residue dopo che l’ente ha completato il processo di rinegoziazione.
I criteri sono plausibili e intuitivi. Essi considerano la capacità e la volontà del garante di ottemperare ai termini della garanzia, il presumibile profilo temporale dei suoi pagamenti, il grado di correlazione tra la capacità del garante di adempiere ai termini della garanzia e la capacità del debitore di rimborsare il suo debito e l'entità di un eventuale rischio residuale verso il debitore.
I criteri considerano la struttura dei flussi di pagamento del derivato su crediti e valutano prudentemente l'effetto che questa può avere sul livello e sui tempi dei recuperi. L'ente tiene conto altresì della misura in cui permangano altre forme di rischio residuale.
I derivati su crediti di tipo first -to-default possono essere riconosciuti come protezione del credito di tipo personale ammissibile. Tuttavia, i derivati su crediti di tipo second-to-default e tutti gli altri derivati su crediti di tipo nth-to-default non sono riconosciuti come protezione del credito di tipo personale ammissibile.
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Articolo 184
Requisiti per i crediti commerciali acquistati
L'ente sorveglia sia la qualità dei crediti commerciali acquistati, sia la situazione finanziaria del cedente e del gestore. Si applicano le seguenti condizioni:
l'ente valuta la correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria sia del cedente sia del gestore e pone in atto politiche e procedure interne che offrano adeguate salvaguardie contro qualsivoglia evenienza, fra cui l'attribuzione di un rating di rischio interno a ciascun cedente e gestore;
l'ente dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l'ammissibilità del cedente e del gestore. L'ente o un suo rappresentante effettuano periodici riesami del cedente e del gestore per verificare l'accuratezza delle loro comunicazioni, individuare eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di credito del cedente e la qualità delle politiche e delle procedure di incasso del gestore. I risultati di questi riesami sono documentati;
l'ente valuta le caratteristiche degli aggregati di crediti commerciali acquistati compresi gli sconfinamenti, le evidenze storiche concernenti arretrati, crediti anomali e svalutazione crediti del cedente, i termini di pagamento e gli eventuali conti di contropartita;
l'ente è dotato di efficaci politiche e procedure per sorvegliare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni verso singoli debitori all'interno di ogni aggregato di crediti commerciali acquistati e a livello trasversale fra un aggregato e l'altro;
l'ente si assicura di ricevere dal gestore rapporti tempestivi e sufficientemente dettagliati sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti, al fine di accertare la conformità con i criteri di ammissibilità e le politiche di finanziamento che regolano i crediti commerciali acquistati e disporre di un efficace mezzo per sorvegliare e verificare i termini di vendita del cedente e il grado di diluizione.
Sottosezione 3
Validazione delle stime interne
Articolo 185
Validazione delle stime interne
Gli enti convalidano le loro stime interne fatta salva l'osservanza dei seguenti requisiti:
presso ogni ente sono presenti solidi meccanismi con cui validare l'accuratezza e la coerenza dei sistemi e dei processi di rating, nonché delle stime di tutti i parametri rilevanti di rischio. I meccanismi interni di validazione permettono all'ente di valutare la performance dei sistemi interni di rating e di stima del rischio in modo coerente e affidabile;
gli enti comparano regolarmente i tassi effettivi di default con le stime della PD per ciascuna classe e, qualora tali tassi non rientrino nell'intervallo atteso di valori per la classe in questione, analizzano le ragioni di tale scostamento. Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione effettuano un'analisi analoga anche per tali stime. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno;
gli enti fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne pertinenti. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che sono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti sulla performance dei propri sistemi di rating sono basate su un periodo quanto più lungo possibile;
i metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati;
gli enti prevedono regole interne ben articolate in ordine alle situazioni in cui gli scostamenti, rispetto alle stime, dei valori effettivi della PD, delle LGD, dei fattori di conversione e delle perdite totali, ove la EL sia utilizzata, diventano tali da mettere in discussione la validità delle stime stesse. Tali regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei default. Se i valori riscontrati continuano a essere superiori a quelli attesi, gli enti correggono le stime verso l'alto affinché rispecchino i default e le perdite effettive.
▼M17 —————
Sottosezione 5
Governance e sorveglianza interne
Articolo 189
Governo societario
L'alta dirigenza è soggetta ai seguenti obblighi:
informa l'organo di amministrazione o un suo comitato esecutivo sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell'ente;
ha una buona conoscenza dell'impostazione e del funzionamento dei sistemi di rating;
assicura, su base continuativa, che i sistemi di rating operino in modo appropriato.
L'alta dirigenza è informata regolarmente dalle unità di controllo del rischio di credito in merito alla performance del processo di valutazione, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate.
Articolo 190
Controllo del rischio di credito
Rientrano tra le competenze dell'unità o delle unità di controllo del rischio di credito:
la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool;
la produzione e l'analisi di rapporti riassuntivi dei sistemi di rating dell'ente;
l'applicazione di procedure volte a verificare che le definizioni di classe e di pool siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche;
l'esame e la documentazione di eventuali cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi;
la revisione dei criteri di valutazione per accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio. Ogni modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri è documentata e conservata;
la partecipazione attiva all'elaborazione o scelta, messa in opera e validazione dei modelli utilizzati nel processo di valutazione;
la sorveglianza e la supervisione dei modelli impiegati nel processo di valutazione;
la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.
Gli enti che utilizzano dati aggregati conformemente all'articolo 179, paragrafo 2, possono affidare a terzi le seguenti attività:
la produzione di informazioni rilevanti per la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool;
la produzione di rapporti riassuntivi dei sistemi di rating dell'ente;
la produzione di informazioni rilevanti per la revisione dei criteri di valutazione, intesa ad accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio;
la documentazione delle modifiche del processo di valutazione, dei criteri di valutazione o di singoli parametri di valutazione;
la produzione di informazioni rilevanti per la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.
Articolo 191
Audit interno
L'audit interno, oppure un'altra analoga unità di audit indipendente, rivede almeno una volta l'anno i sistemi di rating dell'ente e il loro funzionamento, ivi comprese l'attività del servizio crediti e le stime delle PD, delle LGD, delle EL e dei fattori di conversione. Fra gli aspetti da esaminare rientra la conformità con tutti i requisiti applicabili.
CAPO 4
Attenuazione del rischio di credito
Sezione 1
Definizioni e requisiti generali
Articolo 192
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«ente prestatore», l'ente che detiene l'esposizione in questione;
«operazioni di prestito garantite», operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che non include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;
«operazioni correlate ai mercati finanziari», operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;
«OIC sottostante», un OIC nelle cui azioni o quote ha investito un altro OIC;
«metodo della sostituzione dei parametri di rischio nel quadro del metodo A-IRB», la sostituzione, conformemente all’articolo 236 bis, dei parametri di rischio tanto della PD quanto della LGD dell’esposizione sottostante con la PD e la LGD corrispondenti che sarebbero assegnate nel quadro del metodo IRB utilizzando stime interne della LGD a un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione.
Articolo 193
Principi per il riconoscimento dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito
Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato dispone di più strumenti di attenuazione del rischio di credito a fronte di una singola esposizione, procede come segue:
suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascun tipo di strumento di attenuazione del rischio di credito;
per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.
Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato garantisce una singola esposizione con protezioni del credito fornite da un singolo soggetto e tali protezioni hanno durata diversa procede alle due operazioni che seguono:
suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascuno strumento di attenuazione del rischio di credito;
per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.
Articolo 194
Principi che disciplinano l'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio di credito
L'ente prestatore fornisce, su richiesta dell'autorità competente, la versione più recente del parere o dei pareri legali indipendenti, scritti e motivati, di cui si è avvalso per stabilire se il suo strumento o i suoi strumenti di protezione del credito rispettino le condizioni di cui al primo comma.
Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale nel calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito solo se le attività sulle quali si basa la protezione soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
sono incluse nell'elenco delle attività ammissibili di cui agli articoli da 197 a 200, a seconda del caso;
sono sufficientemente liquide e il loro valore nel tempo sufficientemente stabile da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito.
Nel caso di protezione del credito di tipo personale, un contratto di protezione è considerato ammissibile solo se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
è incluso nell'elenco dei contratti di protezione ammissibili di cui agli articoli 203 e 204, paragrafo 1;
ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate così da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito;
il fornitore della protezione soddisfa i criteri di cui al paragrafo 5.
▼M17 —————
Sezione 2
Forme ammissibili di attenuazione del rischio di credito
Sottosezione 1
Protezione del credito di tipo reale
Articolo 195
Compensazione in bilancio
L'ente può utilizzare la compensazione in bilancio di crediti reciproci tra l'ente stesso e la sua controparte come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito.
Fermo restando l'articolo 196, l'ammissibilità è limitata a reciproci saldi in contante tra l'ente e la controparte. Gli enti possono modificare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese soltanto per i prestiti e i depositi che hanno ricevuto essi stessi e che sono soggetti ad un accordo di compensazione delle poste in bilancio.
Articolo 196
Accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari
Gli enti che utilizzano il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all'articolo 223 possono tenere conto degli effetti dei contratti di compensazione bilaterali riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari con una controparte. Fatto salvo l'articolo 299, le garanzie reali costituite e i titoli o le merci presi a prestito nel quadro di tali accordi o operazioni rispettano i requisiti di ammissibilità per le garanzie reali di cui agli articoli 197 e 198.
Articolo 197
Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi
Gli enti possono utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili nel quadro di tutti i metodi:
i depositi in contante presso l'ente prestatore o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente;
i titoli di debito, emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI o da un’agenzia per il credito all’esportazione in cui:
l’ECAI o l’agenzia per il credito all’esportazione è stata nominata dall’ente ai fini del capo 2; e
la valutazione del merito di credito è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 1, 2, 3 o 4, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui al capo 2;
i titoli di debito emessi da enti per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI in cui:
l’ECAI è stata nominata dall’ente ai fini del capo 2; e
la valutazione del merito di credito è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;
i titoli di debito emessi da altri soggetti per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI in cui:
l’ECAI è stata nominata dall’ente ai fini del capo 2; e
la valutazione del merito di credito è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
i titoli di debito per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine da parte di un’ECAI in cui:
l’ECAI è stata nominata dall’ente ai fini del capo 2; e
la valutazione del merito di credito è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;
gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici azionari;
oro fisico;
le posizioni verso la cartolarizzazione che non sono posizioni verso la ricartolarizzazione e che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 100 % a norma degli articoli da 261 a 264.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la categoria «titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali» include:
i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in forza dell'articolo 115, paragrafo 2, le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate;
i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in conformità dell'articolo 116, paragrafo 4;
i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 2;
i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 118.
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), la categoria «titoli di debito emessi da enti» include:
i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali diversi dai titoli di debito di cui al paragrafo 2, lettera a);
i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico quando le esposizioni verso tali organismi sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafi 1 e 2;
i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 117, paragrafo 2.
Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i titoli di debito emessi da altri enti o imprese di investimento i cui titoli sono privi di una valutazione del merito di credito di un’ECAI se tali titoli rispettano tutte le condizioni seguenti:
sono quotate in borse valori riconosciute;
sono qualificati come debito di primo rango (senior);
tutte le altre emissioni dell'ente emittente con pari rango (seniority) hanno una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti o delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;
l'ente prestatore non ha informazioni tali da giustificare che l'emissione sia classificata con una valutazione del merito di credito inferiore a quella di cui alla lettera c);
la liquidità di mercato dello strumento è sufficiente per tali fini.
Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili le quote o azioni di OIC se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;
gli OIC si limitano ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei paragrafi 1 e 4;
gli OIC soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 132, paragrafo 3.
Se un OIC investe in azioni o quote di un altro OIC, le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a c), si applicano anche all'OIC sottostante.
L'uso da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.
Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, se un OIC («OIC d’origine») o i suoi OIC sottostanti non si limitano a investire in strumenti che sono ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, si applica quanto segue:
se gli enti applicano il metodo look-through di cui all’articolo 132 bis, paragrafo 1 o all’articolo 152, paragrafo 2, per esposizioni dirette a un OIC, possono utilizzare le quote o le azioni di tale OIC come garanzie reali fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC, che sono ammissibili ai sensi dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo;
se gli enti applicano il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all’articolo 132 bis, paragrafo 2 o all’articolo 152, paragrafo 5, per esposizioni dirette a un OIC, possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC a titolo di garanzia reale fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC che sono ammissibili ai sensi dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo partendo dal presupposto che l’OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in strumenti non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.
Se un OIC sottostante ha OIC sottostanti propri, gli enti possono utilizzare le quote o azioni dell'OIC d'origine come garanzie reali ammissibili a condizione che applichino la metodologia di cui al primo comma.
Nei casi in cui le attività non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:
calcolano il valore totale delle attività non ammissibili;
qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale delle attività ammissibili.
L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
gli indici principali di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo all'articolo 198, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 224, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 299, paragrafo 2, lettera e);
le borse valori riconosciute di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, all'articolo 198, paragrafo 1, all'articolo 224, paragrafi 1 e 4, all'articolo 299, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 400, paragrafo 2, lettera k), all'articolo 416, paragrafo 3, lettera e), all'articolo 428, paragrafo 1, lettera c), e all'allegato III, punto 12, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 72.
L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 198
Altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
Oltre alle garanzie reali di cui all'articolo 197, quando un ente impiega il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223 può utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili:
gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici, ma quotati in borse valori riconosciute;
le quote o azioni di OIC se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;
l'OIC si limita ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dell'articolo 197, paragrafi 1 e 4, e in quelli menzionati al presente comma, lettera a).
Se un OIC investe in quote o azioni di un altro OIC, le condizioni di cui al presente comma, lettere a) e b), si applicano anche all'OIC sottostante.
L'uso da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.
Se l’OIC o i suoi OIC sottostanti non si limitano a investire in strumenti che possono essere riconosciuti a norma dell’articolo 197, paragrafi 1 e 4, e in quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, si applica quanto segue:
se gli enti possono applicare il metodo look-through di cui all’articolo 132 bis, paragrafo 1 o all’articolo 152, paragrafo 2, per esposizioni dirette a un OIC, possono utilizzare le quote o le azioni di tale OIC come garanzie reali fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC, che sono ammissibili ai sensi dell’articolo 197, paragrafi 1 e 4, e di quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;
se gli enti possono applicare il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all’articolo 132 bis, paragrafo 2 o all’articolo 152, paragrafo 5, per esposizioni dirette a OIC, possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC a titolo di garanzia reale fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC che sono ammissibili ai sensi dell’articolo 197, paragrafi 1 e 4, e di quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, partendo dal presupposto che l’OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in strumenti non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.
Nei casi in cui gli strumenti non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:
calcolano il valore totale degli strumenti non ammissibili;
qualora l’importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale degli strumenti ammissibili.
Articolo 199
Altri strumenti ammissibili come garanzie reali nel quadro del metodo IRB
In aggiunta alle garanzie reali di cui agli articoli 197 e 198, gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB possono utilizzare anche le seguenti forme di garanzie reali:
le garanzie immobiliari conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4;
i crediti commerciali conformemente al paragrafo 5;
altre garanzie reali su beni materiali conformemente ai paragrafi 6 e 8;
il leasing conformemente al paragrafo 7.
Salvo altrimenti specificato all’articolo 124, paragrafo 9, gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle imprese d’investimento personale (personal investment company) e gli immobili non residenziali quali gli uffici e altri locali non residenziali, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
il valore dell’immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall’andamento del progetto immobiliare o dell’immobile sottostanti, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall’immobile sottostante che funge da garanzia reale.
Ai fini del primo comma, lettera a), gli enti possono escludere situazioni nelle quali fattori puramente macroeconomici incidono tanto sul valore dell’immobile quanto sulle prestazioni del debitore.
Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:
l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera a), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,3 %;
l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera b), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,5 %.
Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non è soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui a tale comma finché entrambe le condizioni non siano nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.
Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di beni immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:
l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera d), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,3 %;
l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera e), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,5 %.
Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non è soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui a tale comma finché entrambe le condizioni non siano nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.
Laddove un ente creditizio pubblico di sviluppo ai sensi dell’articolo 429 bis, paragrafo 2, del presente regolamento conceda un prestito agevolato ai sensi dell’articolo 429 bis, paragrafo 3, del presente regolamento a un altro ente o a un ente finanziario che è autorizzato a svolgere attività di cui ai punti 2 o 3 dell’allegato I della direttiva 2013/36/UE e che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 119, paragrafo 5, del presente regolamento, e laddove tale altro ente o ente finanziario trasferisca direttamente o indirettamente tale prestito agevolato a un debitore finale e ceda il credito derivante dal prestito agevolato come garanzia reale all’ente creditizio pubblico di sviluppo, quest’ultimo può utilizzare il credito ceduto come garanzia reale ammissibile, indipendentemente dalla durata originaria del credito ceduto.
Le autorità competenti autorizzano un ente ad utilizzare come garanzie ammissibili garanzie reali su beni materiali di un tipo diverso da quelli indicati ai paragrafi 2, 3 e 4 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
esistono mercati liquidi, come dimostrato dalla frequenza delle operazioni tenendo conto della tipologia di attività, per smobilizzare la garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente. Gli enti si accertano dell'esistenza di questa condizione periodicamente e ogniqualvolta dalle informazioni risulti che si sono verificati cambiamenti sostanziali nel mercato;
esistono prezzi di mercato della garanzia ben consolidati e pubblicamente disponibili. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato ben consolidati se essi provengono da fonti di informazione affidabili, come gli indici pubblici, e riflettono il prezzo delle operazioni in condizioni normali. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato pubblicamente disponibili, se tali prezzi sono pubblici, facilmente accessibili e ottenibili regolarmente e senza indebiti oneri amministrativi o finanziari;
l'ente analizza i prezzi di mercato, i tempi e i costi necessari per realizzare la garanzia e i proventi derivati dal realizzo;
l’ente dimostra che in almeno il 90 % di tutte le liquidazioni di un determinato tipo di garanzia reale i proventi non sono inferiori al 70 % del valore della garanzia reale; In caso di sostanziale volatilità dei prezzi di mercato, l’ente dimostra per la soddisfazione dell’autorità competente che la sua valutazione della garanzia reale è sufficientemente prudente.
Gli enti documentano l'osservanza delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), e di quelle di cui all'articolo 210.
Articolo 200
Altri tipi di protezione del credito di tipo reale
Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i seguenti altri tipi di protezione del credito di tipo reale:
i depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore;
polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore;
gli strumenti emessi da un ente terzo o da un’impresa di investimento che devono essere riacquistati da tale ente o da tale impresa di investimento su richiesta.
Sottosezione 2
Protezione del credito di tipo personale
Articolo 201
Fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi
Gli enti possono utilizzare i seguenti soggetti come fornitori di protezione del credito di tipo personale:
amministrazioni centrali e banche centrali,
amministrazioni regionali o autorità locali;
banche multilaterali di sviluppo;
organizzazioni internazionali alle quali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell’articolo 118;
organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116;
enti, ed enti finanziari per i quali le esposizioni verso l'ente finanziario sono trattate al pari di esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5;
soggetti del settore finanziario regolamentati;
se la protezione del credito non è fornita a un’esposizione verso la cartolarizzazione, altre imprese che dispongono di una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI prescelta, comprese le imprese madri, le filiazioni o i soggetti affiliati del debitore, se l’esposizione diretta verso tali imprese madri, filiazioni o soggetti affiliati ha un fattore di ponderazione del rischio inferiore all’esposizione verso il debitore;
controparti centrali qualificate.
Ai fini del primo comma, lettera f bis), del presente articolo per «soggetto del settore finanziario regolamentato» si intende un soggetto del settore finanziario che soddisfa la condizione di cui all’articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b).
▼M17 —————
Articolo 203
Ammissibilità di garanzie come protezione del credito di tipo personale
Gli enti possono impiegare le garanzie personali come protezione del credito di tipo personale ammissibile.
Sottosezione 3
Tipi di derivati
Articolo 204
Tipi ammissibili di derivati su crediti
Gli enti possono utilizzare come protezione del credito ammissibile i seguenti tipi di derivati su crediti e strumenti che possono essere composti da tali derivati o che sono effettivamente simili sotto il profilo economico:
i credit default swaps;
i total return swaps;
le credit linked notes (strumenti collegati al merito di credito) nella misura della loro copertura (funding) in contanti.
Se un ente acquista una protezione del credito mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta attraverso una riduzione del valore equo dell'attività o un aumento degli accantonamenti, la protezione del credito non è considerata ammissibile.
Quando una copertura interna è stata effettuata conformemente al primo comma e sono stati soddisfatti i requisiti di cui al presente capo, gli enti applicano le regole di cui alle sezioni da 4 a 6 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito di tipo personale.
Articolo 204 bis
Tipi ammissibili di derivati su strumenti di capitale
Se un ente acquista una protezione del credito mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta attraverso una riduzione del valore equo dell'attività o un aumento degli accantonamenti, la protezione del credito non è considerata ammissibile.
Quando una copertura interna è stata effettuata conformemente al primo comma e sono stati soddisfatti i requisiti di cui al presente capo, gli enti applicano le regole di cui alle sezioni da 4 a 6 del presente capo per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito di tipo personale.
Sezione 3
Requisiti
Sottosezione 1
Protezione del credito di tipo reale
Articolo 205
Requisiti per gli accordi di compensazione delle poste in bilancio diversi dagli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 206
Gli accordi di compensazione delle poste in bilancio diversi dagli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 206 sono considerati una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:
gli accordi hanno efficacia giuridica e sono opponibili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;
l'ente è in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività che rientrano in tali accordi;
l'ente sorveglia e controlla costantemente i rischi connessi con la cessazione della protezione del credito;
l'ente sorveglia e controlla costantemente le esposizioni rilevanti su base netta.
Articolo 206
Requisiti per accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari
Gli accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari sono considerati come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito, se la garanzia reale fornita con tali accordi soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 207, paragrafi da 2 a 4, e purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
hanno efficacia giuridica e sono opponibili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;
assicurano alla parte non in default il diritto di porre termine e di chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte;
assicurano la compensazione tra i profitti e le perdite delle operazioni chiuse nell'ambito di un accordo, così che un solo ammontare netto sia dovuto da una controparte all'altra.
Articolo 207
Requisiti per le garanzie reali finanziarie
I titoli emessi dal debitore, o da altro soggetto collegato del gruppo, non sono considerati garanzie reali ammissibili. Tuttavia, le obbligazioni garantite emesse dal debitore e conformi ai termini dell'articolo 129 si considerano garanzie reali ammissibili qualora siano fornite come garanzia reale per operazioni di vendita con patto di riacquisto, purché sia rispettata la condizione di cui al primo comma.
Gli enti effettuano un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni interessate. Essi ripetono all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.
Gli enti soddisfano tutti i seguenti requisiti operativi:
documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;
impiegano solidi processi e dispositivi per controllare i rischi derivanti dall'uso di garanzie, compresi i rischi del mancato funzionamento o della riduzione della protezione del credito, i rischi di valutazione, i rischi connessi alla cessazione della protezione del credito, il rischio di concentrazione derivante dall'uso di garanzie e l'interazione con il profilo di rischio complessivo dell'ente;
dispongono di politiche e di prassi documentate per quanto riguarda i tipi di garanzie accettate e il relativo ammontare;
calcolano il valore di mercato della garanzia e la rivalutano di conseguenza con frequenza almeno semestrale e ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che si sia verificato un calo significativo del suo valore di mercato; le considerazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance inducono a valutare se si sia verificato un calo significativo del valore di mercato della garanzia reale;
se la garanzia reale è detenuta da terzi, assumono ogni ragionevole misura per assicurarsi che il detentore separi tale garanzia dai propri elementi patrimoniali;
assicurano di dedicare risorse sufficienti per l'ordinata operatività degli accordi di garanzia con le controparti dei derivati OTC e dei finanziamenti tramite titoli, misurata in termini di puntualità ed esattezza delle loro richieste di margini in uscita e di tempo di risposta alle richieste di margini in entrata;
dispongono di politiche di gestione delle garanzie per controllare, monitorare e riferire quanto segue:
i rischi ai quali li espongono gli accordi di garanzia;
il rischio di concentrazione verso particolari tipi di attività utilizzate come garanzia;
il riutilizzo di garanzie reali comprese le potenziali carenze di liquidità derivanti dal riutilizzo di garanzie reali ricevute dalle controparti;
la cessione di diritti sulle garanzie reali fornite alle controparti.
Articolo 208
Requisiti per le garanzie immobiliari
In materia di certezza giuridica sono rispettati i seguenti requisiti:
l'ipoteca o il vincolo sono opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti al momento della conclusione del contratto di credito, e sono prontamente registrati nella forma prescritta;
sono stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare la garanzia;
il contratto di protezione e il procedimento giuridico sottostante sono tali da consentire all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.
In materia di sorveglianza sui valori immobiliari e sulla valutazione degli immobili sono soddisfatti i seguenti requisiti:
gli enti sorvegliano il valore dell'immobile frequentemente ed almeno una volta all'anno per gli immobili non residenziali e una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;
la valutazione dell’immobile è rivista quando le informazioni a disposizione degli enti indicano che il suo valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato e tale revisione è effettuata da un perito che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito; le considerazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance, comprese quelle relative alle limitazioni imposte dai pertinenti obiettivi normativi e atti giuridici dell’Unione e degli Stati membri, nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, dagli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi, sono considerate un’indicazione del fatto che il valore dell’immobile potrebbe essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato; per prestiti superiori a 3 milioni di EUR o al 5 % dei fondi propri dell’ente, la stima dell’immobile è rivista da tale perito almeno ogni tre anni.
▼M17 —————
Gli enti possono sorvegliare il valore dei beni immobili e individuare i beni immobili che necessitano di una rivalutazione, conformemente al paragrafo 3, mediante metodi statistici o altri metodi matematici avanzati («modelli»), a condizione che tali metodi siano sviluppati indipendentemente dal processo di decisione del credito e che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
gli enti stabiliscono nelle loro politiche e procedure i criteri per l’utilizzo dei modelli destinati a monitorare i valori delle garanzie reali e a individuare gli immobili che devono essere rivalutati; tali politiche e procedure tengono conto dell’esperienza comprovata in relazione a tali modelli, delle variabili specifiche dell’immobile in questione, dell’uso di informazioni minime disponibili e accurate e dell’incertezza dei modelli;
gli enti assicurano che i modelli utilizzati siano:
specifici dell’immobile e dell’ubicazione con un livello sufficiente di granularità;
validi e accurati nonché soggetti a test retrospettivi robusti e regolari rispetto ai prezzi effettivi osservati delle operazioni;
basati su un campione sufficientemente ampio e rappresentativo, sulla base dei prezzi osservati delle operazioni;
basati su dati aggiornati di qualità elevata;
gli enti sono in definitiva responsabili per l’adeguatezza e le prestazioni dei modelli;
gli enti assicurano che la documentazione dei modelli sia aggiornata;
gli enti dispongono di processi, sistemi e capacità di IT adeguati nonché di dati sufficienti e accurati per svolgere qualsiasi monitoraggio basato su modelli del valore delle garanzie reali immobiliari e per l’individuazione degli immobili che necessitano di rivalutazione;
le stime dei modelli sono convalidate in modo indipendente e il processo di validazione è generalmente coerente con i principi di cui all’articolo 185, se del caso.
In deroga all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, per le esposizioni garantite da beni immobili concesse prima del 1o gennaio 2025, gli enti che applicano il metodo IRB di cui al capo 3 del presente titolo utilizzando stime interne della LGD non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
Articolo 209
Requisiti per i crediti commerciali
In materia di certezza giuridica sono rispettati i seguenti requisiti:
il meccanismo giuridico attraverso il quale sono fornite le garanzie ad un ente prestatore è solido ed efficace e assicura che tale ente possa vantare diritti chiari sulle garanzie reali stesse, compreso il diritto al corrispettivo di vendita delle garanzie;
gli enti adottano tutte le misure necessarie per ottemperare agli obblighi locali in materia di opponibilità del diritto sulla garanzia. Gli enti prestatori vantano un diritto di prelazione di primo grado sul bene costituito in garanzia, anche se i crediti in questione possono ancora essere subordinati ai diritti di taluni creditori privilegiati previsti nelle disposizioni legislative;
gli enti effettuano un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni interessate;
gli enti documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;
le procedure interne dell'ente assicurano che siano osservate le condizioni giuridiche per dichiarare il default del debitore e ottenere la pronta escussione della garanzia;
in caso di crisi finanziaria o di default del debitore, l'ente ha il diritto di cedere o trasferire i crediti commerciali ad altre parti senza il consenso dei debitori interessati.
In materia di gestione del rischio sono rispettati i seguenti requisiti:
l'ente dispone di adeguate procedure per valutare il rischio di credito insito nei crediti commerciali. Queste prevedono analisi concernenti l'attività del debitore e il settore economico in cui esso opera, nonché la tipologia dei suoi clienti. Nel caso in cui l'ente si basi sul debitore per la valutazione del rischio di credito dei clienti, esso deve vagliare la politica creditizia del debitore per accertarne la solidità e l'affidabilità;
la differenza fra l'importo dell'esposizione e il valore dei crediti commerciali riflette tutti i fattori pertinenti, compresi i costi di incasso, le concentrazioni presenti nell'aggregato dei crediti commerciali dato in garanzia da uno stesso debitore e i potenziali rischi di concentrazione a livello delle esposizioni complessive dell'ente oltre a quelli controllati con la metodologia generale dell'ente stesso. Gli enti mantengono un appropriato e continuo processo di sorveglianza sui crediti commerciali. Inoltre rivedono su base regolare il rispetto delle clausole accessorie del contratto di finanziamento, dei vincoli ambientali e degli altri obblighi giuridici;
i crediti commerciali dati in garanzia dal debitore sono diversificati e non indebitamente correlati con la situazione del debitore. Nei casi in cui la correlazione positiva sia elevata, gli enti tengono conto dei rischi connessi nel fissare i margini per l'aggregato di garanzie (collateral pool) nel suo insieme;
gli enti non utilizzano i crediti commerciali nei confronti di soggetti connessi al debitore, includendo tra questi le filiazioni e i dipendenti, come protezione del credito ammissibile;
gli enti dispongono di una procedura documentata per l'incasso diretto dei pagamenti su crediti commerciali in situazioni critiche. Gli enti dispongono dei necessari strumenti per l'incasso anche quando normalmente per gli incassi si appoggiano al debitore.
Articolo 210
Requisiti per altre garanzie reali su beni materiali
Le garanzie reali su beni materiali diverse dai beni immobili si considerano come garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB nei casi in cui siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
il contratto di garanzia in base al quale la garanzia reale su beni materiali è fornita ad un ente ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate e consente all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli;
con la sola eccezione dei diritti di prelazione di primo grado consentiti menzionati all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), solo privilegi di primo grado o vincoli sulla garanzia reale sono ammissibili come garanzie reali e un ente vanta sul ricavato fornito dalla garanzia un diritto di priorità rispetto a tutti gli altri prestatori;
gli enti verificano il valore della garanzia con frequenza ed almeno una volta all'anno. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;
il contratto di prestito contempla una descrizione particolareggiata della garanzia e specifica in dettaglio la modalità e la frequenza delle rivalutazioni;
gli enti documentano chiaramente nelle politiche e procedure interne di fido visionabili per ispezioni i tipi di garanzie reali su beni materiali accettate dall'ente e i criteri da esso applicati in merito al rapporto appropriato fra l'ammontare di ciascun tipo di garanzia e l'importo dell'esposizione;
le politiche di credito dell'ente riguardo alla struttura dell'operazione prevedono quanto segue:
congrui requisiti concernenti l'ammontare della garanzia rispetto a quello dell'esposizione;
la capacità di liquidare prontamente la garanzia;
la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato;
la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti);
la volatilità o una variabile proxy della volatilità del valore della garanzia;
in sede di valutazione e rivalutazione gli enti tengono pienamente conto dell’eventuale deterioramento o obsolescenza della garanzia, prestando particolare attenzione agli effetti del passare del tempo per le garanzie reali sensibili ai cambiamenti di moda o data; Per le garanzie reali su beni materiali, l’obsolescenza delle garanzie reali include anche considerazioni di valutazione dei fattori ambientali, sociali e di governance in relazione ai divieti o alle limitazioni imposti dai pertinenti obiettivi normativi e atti giuridici dell’Unione e degli Stati membri, nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, dagli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi.
gli enti hanno il diritto di ispezionare fisicamente la garanzia. Essi dispongono di politiche e procedure riguardanti il proprio esercizio del diritto all'ispezione fisica;
il bene ricevuto in garanzia è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni e gli enti dispongono di procedure per monitorarlo.
Laddove accordi generali di garanzia, o altre forme di garanzia generale (floating charge), forniscano all’ente prestatore un credito registrato sulle attività di un’impresa e tale credito contenga tanto attività non ammissibili a fungere da garanzia reale nel quadro del metodo IRB quanto attività ammissibili a svolgere tale funzione, l’ente può riconoscere queste ultime attività come protezione del credito di tipo reale ammissibile. In tal caso detto riconoscimento è subordinato al fatto che tali attività soddisfino i requisiti per l’ammissibilità della garanzia reale nel quadro del metodo IRB di cui al presente capo.
Articolo 211
Requisiti per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni assistite da garanzie reali
Gli enti trattano le esposizioni derivanti da operazioni di leasing come esposizioni garantite dal tipo di bene dato in leasing purché siano rispettati i requisiti seguenti:
sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 208 o 210, a seconda del caso, per il riconoscimento come garanzia ammissibile del tipo di bene dato in leasing;
il locatore pone in atto una sana gestione del rischio riguardo alla destinazione d'uso del bene locato, alla sua ubicazione, alla sua età, e al piano di ammortamento, compresa un'adeguata vigilanza del valore della garanzia reale;
il locatore ha il diritto di proprietà sul bene ed è in grado di far valere tempestivamente tale diritto;
qualora non sia già stato accertato nel calcolo del livello delle LGD, il divario fra il valore dell'importo non ammortizzato e il valore di mercato della garanzia non è talmente ampio da indurre a sovrastimare l'effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene dato in leasing.
Articolo 212
Requisiti per altri tipi di protezione del credito di tipo reale
I depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 232, paragrafo 1, se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
il diritto o credito del debitore verso l'ente terzo è esplicitamente costituito in garanzia o ceduto in pegno a favore dell'ente prestatore e tale costituzione in garanzia o cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate ed è incondizionata e irrevocabile;
l'ente terzo deve ricevere notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno;
a seguito della notifica l'ente terzo è in grado di effettuare pagamenti solo all'ente prestatore o ad altre parti con il consenso del predetto ente.
Le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore si considerano garanzie reali ammissibili purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la polizza di assicurazione vita è esplicitamente costituita in garanzia o ceduta in pegno all'ente prestatore;
la società che fornisce l'assicurazione vita riceve notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno e, in conseguenza di tale notifica, non può versare importi esigibili ai termini del contratto senza il preventivo consenso dell'ente prestatore;
l'ente prestatore ha il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto in caso di default del debitore;
l'ente prestatore è informato dell'eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del possessore di quest'ultima;
la protezione del credito è fornita per tutta la durata del prestito. Ove ciò non sia possibile perché la polizza assicurativa scade prima del contratto creditizio, l'ente garantisce che l'importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale per l'ente fino al termine del contratto di credito;
la garanzia o la cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito;
il valore di riscatto è dichiarato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita e non è riducibile;
il valore di riscatto è pagato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita tempestivamente su richiesta;
il valore di riscatto non può essere richiesto senza il preventivo consenso dell'ente;
l'impresa che fornisce l'assicurazione vita è soggetta alla direttiva 2009/138/CE o è soggetta alla vigilanza di un'autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.
Sottosezione 2
Protezione del credito di tipo personale e credit linked notes
Articolo 213
Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti
Fermo restando l’articolo 214, paragrafo 1, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti è considerata protezione del credito di tipo personale ammissibile se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
la protezione del credito è diretta;
l’entità della protezione del credito è chiaramente definita e incontrovertibile;
il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto dell’ente prestatore che:
consentirebbe al fornitore della protezione di annullare o modificare unilateralmente la protezione del credito;
aumenterebbe il costo effettivo della protezione del credito a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell’esposizione protetta;
potrebbe evitare al fornitore della protezione l’obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti, o nei casi in cui il contratto di leasing sia scaduto ai fini del riconoscimento del valore residuale garantito a norma dell’articolo 134, paragrafo 7, e dell’articolo 166, paragrafo 4;
potrebbe consentire al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;
il contratto di protezione del credito è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.
Ai fini del primo comma, lettera c), una clausola del contratto di protezione del credito che preveda che un’errata dovuta diligenza o una frode da parte dell’ente prestatore annulli o diminuisca l’entità della protezione del credito offerta dal garante non esclude che tale protezione del credito sia considerata ammissibile.
Ai fini del primo comma, lettera c), il fornitore della protezione può effettuare il pagamento in un’unica soluzione di tutte le somme dovute a titolo del credito o può assumere i futuri obblighi di pagamento del debitore in quanto coperti dal contratto di protezione del credito.
L'ente effettua un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità della protezione del credito di tipo personale in tutte le giurisdizioni interessate. Esso ripete all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.
Articolo 214
Controgaranzie di governi e di altri soggetti pubblici
Gli enti possono trattare le esposizioni di cui al paragrafo 2 come esposizioni protette da una garanzia personale fornita dai soggetti elencati in tale paragrafo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
la controgaranzia copre tutti gli elementi di rischio di credito del credito in questione;
la garanzia principale e la controgaranzia soddisfano tutti i requisiti previsti per le garanzie personali all'articolo 213 e all'articolo 215, paragrafo 1, con l'eccezione che la controgaranzia può non riferirsi in modo diretto all'obbligazione principale;
la copertura è solida e non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta del soggetto in questione.
Il trattamento di cui al paragrafo 1 si applica alle esposizioni protette da una garanzia personale assistita dalla controgaranzia di uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
amministrazioni centrali o banche centrali;
amministrazioni regionali o autorità locali;
organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;
banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % nel quadro o in forza dell'articolo 117, paragrafo 2, e dell'articolo 118, rispettivamente;
organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116, paragrafi 1 e 2.
Articolo 215
Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali
Le garanzie personali si considerano protezione del credito di tipo personale ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 213 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
in caso di default o di mancato pagamento del debitore riconosciuto come tale, l’ente prestatore ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione;
la garanzia personale è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;
è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
la garanzia personale copre la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito;
quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, l'ente prestatore ha corretto il valore della garanzia in modo da tenere conto della limitazione della copertura.
Il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l’ente prestatore si rivalga in primo luogo sul debitore.
Nel caso di protezione del credito di tipo personale a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, i requisiti di cui all’articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, devono essere rispettati solo entro un termine di ventiquattro mesi.
Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia o fornite dai soggetti elencati nell’articolo 214, paragrafo 2, o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e all’articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a seguito di default o di mancato pagamento del debitore originario riconosciuto come tale, l’ente prestatore ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante che soddisfi entrambe le condizioni seguenti:
il pagamento provvisorio rappresenta una stima attendibile dell’importo della perdita che è probabile l’ente prestatore subisca, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto;
il pagamento provvisorio è proporzionale alla copertura della garanzia personale;
l’ente prestatore può dimostrare con piena soddisfazione dell’autorità competente che gli effetti della garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano tale trattamento; tale giustificazione è correttamente documentata ed è assoggettata ad apposite procedure interne di approvazione e di revisione.
Articolo 216
Requisiti aggiuntivi per i derivati su crediti
I derivati su crediti si considerano protezione del credito di tipo personale ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 213 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti includono:
il mancato pagamento degli importi dovuti ai termini dell'obbligazione contrattuale sottostante in essere all'epoca del mancato pagamento, con un periodo di tolleranza pari a quello previsto nell'obbligazione sottostante o ad esso inferiore,
il fallimento, l'insolvenza o l'incapacità del debitore di far fronte al proprio debito, ovvero il mancato pagamento o l'ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale i propri debiti in scadenza, ed eventi analoghi,
la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, degli interessi o delle commissioni, e che si configuri come evento all'origine di perdite su crediti;
per i derivati su crediti che consentono il regolamento per contante:
gli enti dispongono di un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile;
è chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell'obbligazione sottostante dopo l'evento creditizio;
se il regolamento presuppone il diritto e la capacità dell'acquirente della protezione di trasferire al fornitore della protezione l'obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di questa stabiliscono che il consenso eventualmente necessario a tale trasferimento non possa essere negato senza ragione;
sono chiaramente identificate le parti cui spetta accertare se si sia determinato un evento creditizio;
l'accertamento dell'evento creditizio non compete esclusivamente al fornitore della protezione;
l'acquirente della protezione ha il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell'evento creditizio.
Quando gli eventi creditizi non includono la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante di cui alla lettera a), punto iii), la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto all'articolo 233, paragrafo 2.
Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento del derivato stesso o tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio solo purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio ha rango pari (pari passu) o subordinato (junior) rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;
l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio si riferiscono al medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o di cross-acceleration validamente opponibili.
In deroga al paragrafo 1, per un’esposizione verso imprese coperta da un derivato su crediti non è necessario specificare l’evento creditizio di cui alla lettera a), punto iii), di tale paragrafo nel contratto derivato, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
è necessario un voto del 100 % per modificare la durata, il capitale, la cedola, la valuta o il rango dell’esposizione verso imprese sottostante;
il domicilio legale presso il quale è disciplinata l’esposizione verso imprese dispone di una legge fallimentare consolidata che consente ad un’impresa di riorganizzarsi e ristrutturarsi, e prevede un regolamento ordinato dei crediti vantati dai creditori.
Qualora le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non siano soddisfatte, la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto dall’articolo 233, paragrafo 2.
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Sezione 4
Calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito
Sottosezione 1
Protezione del credito di tipo reale
Articolo 218
Credit linked notes
Gli investimenti in credit linked notes emesse dall'ente prestatore possono essere trattati come garanzie in contante per calcolare l'effetto della protezione del credito di tipo reale secondo quanto disposto dalla presente sottosezione, a condizione che il credit default swap incorporato nella credit linked note sia considerato ammissibile come protezione del credito di tipo personale. Al fine di stabilire se il credit default swap incorporato nella credit linked note sia considerato ammissibile come protezione del credito di tipo personale, l'ente può ritenere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 194, paragrafo 6, lettera c).
Articolo 219
Compensazione in bilancio
I prestiti e i depositi presso l’ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio sono trattati da tale ente come garanzie reali in contanti ai fini del calcolo dell’effetto della protezione del credito di tipo reale per tali prestiti e depositi dell’ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio.
Articolo 220
Utilizzo del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità per gli accordi quadro di compensazione
Ai fini del calcolo di E*, gli enti:
calcolano la posizione netta in ciascun gruppo di titoli o in ciascun tipo di merce sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i):
il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione;
il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione;
calcolano la posizione netta in ciascuna valuta diversa da quella di regolamento dell'accordo quadro di compensazione, sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i):
la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nel quadro dell'accordo;
la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nel quadro dell'accordo;
applicano il valore della rettifica per volatilità o, se del caso, il valore assoluto della rettifica per volatilità appropriato per un dato gruppo di titoli o per un dato tipo di merci, al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale gruppo di titoli, o in merci di tale tipo di merci;
applicano la rettifica per la volatilità dovuta al rischio di cambio (fx) alla posizione netta positiva o negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell'accordo quadro di compensazione.
Gli enti calcolano E * conformemente alla formula seguente:
dove:
|
i |
= l’indice che rappresenta tutti i titoli, le merci o le posizioni per cassa separati nell’ambito dell’accordo, che sono concessi in prestito, venduti con un contratto di vendita con patto di riacquisto oppure forniti dall’ente alla controparte; |
|
j |
= l’indice che rappresenta tutti i titoli, le merci o le posizioni per cassa separati nell’ambito dell’accordo, che sono assunti in prestito, acquistati con un patto di rivendita oppure detenuti dall’ente; |
|
k |
= l’indice che rappresenta tutte le valute separate in cui sono denominati titoli, merci o posizioni per cassa nell’ambito dell’accordo; |
|
Ei |
= il valore dell’esposizione di un determinato titolo, di una determinata merce o posizione per cassa i, oggetto di concessione in prestito, vendita tramite un contratto di vendita con patto di riacquisto oppure fornitura alla controparte in base all’accordo che si applicherebbe in assenza di protezione del credito, laddove gli enti calcolino gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al capo 2 o 3, a seconda dei casi; |
|
Cj |
= il valore di un determinato titolo, di una determinata merce o posizione per cassa j oggetto di assunzione in prestito, acquisto con un patto di rivendita o detenzione da parte dell’ente nell’ambito dell’accordo; |
|
|
= la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta k diversa da quella di regolamento dell’accordo quale calcolata conformemente al paragrafo 2, lettera b); |
|
|
= la rettifica per la volatilità dovuta al cambio per la valuta k; |
|
Enetta |
= l’esposizione netta dell’accordo, calcolata come segue: |
dove:
|
l |
= l’indice che rappresenta tutti i gruppi distinti degli stessi titoli e tutti i tipi distinti delle stesse merci nell’ambito dell’accordo; |
|
|
= la posizione netta (positiva o negativa) in un determinato gruppo di titoli l, o un determinato tipo di merci l, nell’ambito dell’accordo, calcolata conformemente al paragrafo 2, lettera a); |
|
|
= la rettifica per volatilità adeguata per un determinato gruppo di titoli l, o un determinato tipo di merci l, stabilita conformemente al paragrafo 2, lettera c); il segno di
a)
ha segno positivo quando il gruppo di titoli l è concesso in prestito, venduto tramite contratto di vendita con patto di riacquisto oppure scambiato in modo simile a operazioni di concessione di titoli in prestito o a un contratto di vendita con patto di riacquisto;
b)
ha segno negativo se il gruppo di titoli l è assunto in prestito, acquistato con patto di rivendita oppure scambiato in modo simile a operazioni di assunzione di titoli in prestito o a un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo; |
|
N |
= il numero totale di gruppi distinti degli stessi titoli e di tipi distinti delle stesse merci nell’ambito dell’accordo; ai fini di tale calcolo non si contano i gruppi e i tipi |
|
Elorda |
= l’esposizione lorda dell’accordo, calcolata come segue: |
.
Articolo 221
Uso del metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione
Un ente può utilizzare il metodo dei modelli interni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l’ente utilizza tale metodo soltanto per le esposizioni per le quali gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo IRB di cui al capo 3;
l’ente è autorizzato a utilizzare tale metodo dalla sua autorità competente.
Le autorità competenti autorizzano un ente ad utilizzare il metodo dei modelli interni solo a condizione che si siano accertate che il sistema per la gestione dei rischi derivanti dalle operazioni coperte dall'accordo quadro di compensazione utilizzato dall'ente sia concettualmente solido e sia applicato con correttezza e, in particolare, che siano rispettati i seguenti requisiti qualitativi:
il modello interno di misurazione del rischio per il calcolo della volatilità di prezzo potenziale delle operazioni è strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio dell'ente e serve come base per la comunicazione delle esposizioni all'alta dirigenza dell'ente stesso;
l'ente ha un'unità di controllo del rischio che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
è indipendente dalle unità operative e riferisce direttamente all'alta dirigenza;
è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del sistema di gestione del rischio dell'ente;
elabora ed analizza giornalmente rapporti sui risultati del modello di misurazione del rischio e sulle misure appropriate da adottare in termini di limiti in materia di posizioni;
i rapporti giornalieri elaborati dall'unità di controllo del rischio sono verificati da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per imporre riduzioni delle posizioni assunte e dell'esposizione complessiva al rischio;
l'ente ha un numero sufficiente di dipendenti specializzati nell'uso di modelli sofisticati utilizzati nell'unità di controllo del rischio;
l'ente ha stabilito procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sul funzionamento globale del sistema di misurazione dei rischi;
i modelli dell'ente hanno dimostrato di possedere una ragionevole accuratezza nella misurazione dei rischi, comprovata da test retrospettivi dei loro risultati relativi ai dati di almeno un anno;
l'ente attua con frequenza un programma rigoroso di prove di stress e i risultati di tali prove sono verificati dall'alta dirigenza e influiscono sulle politiche ed i limiti che essa impone;
nell'ambito del suo processo regolare di audit interno, l'ente conduce una verifica indipendente del suo sistema di misurazione del rischio. Tale verifica include le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio;
l'ente conduce una verifica del proprio sistema di gestione del rischio quanto meno con frequenza annuale;
il modello interno soddisfa i requisiti di cui all'articolo 292, paragrafi 8 e 9 e all'articolo 294.
Gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di classi di rischio e tra classi di rischio se il sistema da loro applicato per misurare le correlazioni è solido e è attuato con correttezza.
Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni calcolano E* conformemente alla formula seguente:
dove:
|
Ei |
= |
il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB; |
|
Ci |
= |
il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni i. |
Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sulla base di modelli interni, gli enti impiegano il risultato del modello riferito al giorno lavorativo precedente.
Il calcolo della variazione potenziale di valore di cui al paragrafo 6 è soggetto ai seguenti requisiti:
è effettuato quanto meno giornalmente;
è basato su un intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile;
è basato su un periodo di liquidazione equivalente a cinque giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni di vendita di titoli con patto di riacquisto o dalle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito per le quali si applica un periodo di liquidazione equivalente a dieci giorni;
è basato su un periodo di osservazione storica effettiva di almeno un anno salvo qualora un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;
i dati utilizzati nel calcolo sono aggiornati ogni tre mesi.
Quando un ente ha un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, un finanziamento con margini o un'operazione analoga o un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 285, paragrafi 2, 3 e 4, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi, in combinato disposto con l'articolo 285, paragrafo 5.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
che cosa si intende per portafoglio non rilevante ai fini del paragrafo 3;
i criteri per determinare se un modello interno sia solido e sia applicato con correttezza ai fini dei paragrafi 4 e 5 e degli accordi quadro di compensazione.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 222
Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 10 %, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati garantite da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione del capo 2.
Per le operazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 4 e 5, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % se l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti:
la garanzia è costituita da un deposito in contanti o da uno strumento assimilabile;
la garanzia è costituita da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 114 e al suo valore di mercato è stato applicato uno sconto del 20 %.
Ai fini dei paragrafi 5 e 6, la categoria «titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali» include:
i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate in applicazione dell'articolo 115;
i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in base all'articolo 117, paragrafo 2;
i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 118.
i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in conformità dell'articolo 116, paragrafo 4.
Articolo 223
Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
Quando una garanzia è denominata in una valuta diversa da quella nella quale è denominata l'esposizione sottostante, gli enti aggiungono una rettifica per la volatilità delle valute alla rettifica per volatilità appropriata alla garanzia secondo quanto stabilito agli articoli da 224 a 227.
Nel caso delle operazioni in strumenti derivati OTC coperte da accordi di compensazione riconosciuti dalle autorità competenti in forza del capo 6, gli enti applicano una rettifica per volatilità per riflettere la volatilità delle valute, laddove sussista un disallineamento tra la valuta di denominazione della garanzia e quella di regolamento. Anche nel caso in cui intervengano più valute nelle operazioni coperte dall'accordo di compensazione, gli enti applicano un'unica rettifica per volatilità.
Gli enti calcolano il valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:
dove:
|
C |
= |
il valore della garanzia reale; |
|
HC |
= |
la rettifica per volatilità appropriata per la garanzia, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227; |
|
Hfx |
= |
la rettifica per volatilità appropriata per il disallineamento di valuta, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227. |
Gli enti utilizzano la formula di cui al presente paragrafo nel calcolo del valore della garanzia reale corretto per la volatilità per tutte le operazioni eccetto quelle soggette ad accordi quadro di compensazione riconosciuti, alle quali si applicano gli articoli 220 e 221.
Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto per la volatilità (EVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:
dove:
|
E |
= |
il valore dell'esposizione quale sarebbe determinato in applicazione del capo 2 o 3, a seconda dei casi, se l'esposizione non fosse garantita; |
|
HE |
= |
la rettifica per volatilità appropriata per l'esposizione, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227. |
Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano il metodo di cui al capo 6, sezione 6, calcolano l'EVA come segue:
Ai fini del calcolo di E di cui al paragrafo 3, si applica quanto segue:
per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato, il valore dell’esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell’esposizione indicato all’articolo 111, paragrafo 2;
per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB, gli enti calcolano i loro valori dell’esposizione utilizzando CCF del 100 % anziché la SA-CCF o le IRB-CCF di cui all’articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter.
Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*), tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia, come segue:
dove:
|
EVA |
= |
il valore dell'esposizione corretto per la volatilità, calcolato nel paragrafo 3; |
|
CVAM |
= |
CVA ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni della sezione 5; |
Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano i metodi di cui al capo 6, sezioni 3, 4 e 5, tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia in conformità delle disposizioni di cui al capo 6, sezioni 3, 4 e 5, a seconda del caso.
Se la garanzia reale consiste in una serie di elementi ammissibili, gli enti calcolano la rettifica per volatilità (H) come segue:
dove:
|
ai |
= |
la proporzione del valore di un elemento ammissibile i nel valore totale della garanzia; |
|
Hi |
= |
la rettifica per volatilità applicabile all'elemento ammissibile i. |
Articolo 224
Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
Le tabelle da 1 a 4 di cui al presente paragrafo riportano le rettifiche per volatilità applicate dagli enti nel quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, ipotizzando una rivalutazione giornaliera.
RETTIFICHE PER VOLATILITÀ
Tabella 1
|
Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito |
Durata residua (m), espressa in anni |
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi da soggetti di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettera b) |
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d) |
Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettera h) |
||||||
|
|
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
|
1 |
m ≤ 1 |
0,707 |
0,5 |
0,354 |
1,414 |
1 |
0,707 |
2,828 |
2 |
1,414 |
|
|
1 < m ≤ 3 |
2,828 |
2 |
1,414 |
4,243 |
3 |
2,121 |
11,314 |
8 |
5,657 |
|
|
3 < m ≤ 5 |
2,828 |
2 |
1,414 |
5,657 |
4 |
2,828 |
11,314 |
8 |
5,657 |
|
|
5 < m ≤ 10 |
5,657 |
4 |
2,828 |
8,485 |
6 |
4,243 |
22,627 |
16 |
11,314 |
|
|
m > 10 |
5,657 |
4 |
2,828 |
16,971 |
12 |
8,485 |
22,627 |
16 |
11,314 |
|
da 2 a 3 |
m ≤ 1 |
1,414 |
1 |
0,707 |
2,828 |
2 |
1,414 |
5,657 |
4 |
2,828 |
|
|
1 < m ≤ 3 |
4,243 |
3 |
2,121 |
5,657 |
4 |
2,828 |
16,971 |
12 |
8,485 |
|
|
3 < m ≤ 5 |
4,243 |
3 |
2,121 |
8,485 |
6 |
4,243 |
16,971 |
12 |
8,485 |
|
|
5 < m ≤ 10 |
8,485 |
6 |
4,243 |
16,971 |
12 |
8,485 |
33,941 |
24 |
16,971 |
|
|
m > 10 |
8,485 |
6 |
4,243 |
28,284 |
20 |
14,142 |
33,941 |
24 |
16,971 |
|
4 |
tutti |
21,213 |
15 |
10,607 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
Tabella 2
|
Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine |
Durata residua (m), espressa in anni |
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettera b), con valutazioni del merito di credito a breve termine |
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d), con valutazioni del merito di credito a breve termine |
Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettera h), con valutazioni del merito di credito a breve termine |
||||||
|
|
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
|
1 |
|
0,707 |
0,5 |
0,354 |
1,414 |
1 |
0,707 |
2,828 |
2 |
1,414 |
|
da 2 a 3 |
|
1,414 |
1 |
0,707 |
2,828 |
2 |
1,414 |
5,657 |
4 |
2,828 |
Tabella 3
Altri tipi di garanzie reali o di esposizioni
|
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
|
Principali indici di strumenti di capitale, principali indici di obbligazioni convertibili |
28,284 |
20 |
14,142 |
|
Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in borse valori riconosciute |
42,426 |
30 |
21,213 |
|
Contante |
0 |
0 |
0 |
|
Oro fisico |
28,284 |
20 |
14,142 |
Tabella 4
Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta (Hfx)
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
|
11,314 |
8 |
5,657 |
Il calcolo delle rettifiche per volatilità conformemente al paragrafo 1 è subordinato alle seguenti condizioni:
per le operazioni di prestito garantite il periodo di liquidazione è pari a venti giorni lavorativi;
per le operazioni di vendita con patto di riacquisto (salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà di merci) e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, il periodo di liquidazione è pari a cinque giorni lavorativi;
per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari, il periodo di liquidazione è pari a dieci giorni lavorativi.
Quando un ente ha un'operazione o un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 285, paragrafi 2, 3 e 4, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi.
Ai fini della determinazione della classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito del titolo di debito di cui al primo comma, si applica anche l'articolo 197, paragrafo 7.
Qualora l'ente non conosca le attività nelle quali il fondo ha investito, la rettifica per volatilità è la più elevata applicabile ad una qualsiasi delle attività nelle quali il fondo ha il diritto di investire.
▼M17 —————
Articolo 226
Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
Le rettifiche per volatilità di cui all’articolo 224 sono quelle che un ente applica in caso di rivalutazione giornaliera. Se la frequenza della rivalutazione è meno che giornaliera, gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità. Gli enti le calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:
dove:
|
H |
= la rettifica per volatilità applicabile; |
|
HM |
= la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera; |
|
NR |
= il numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni; |
|
TM |
= il periodo di liquidazione per il tipo di operazione in questione. |
Articolo 227
Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 % nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
Gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 % se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l'esposizione e la garanzia reale sono entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ai sensi dell'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), e ammessi a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del capo 2;
l'esposizione e la garanzia reale sono denominate nella stessa valuta;
la durata dell'operazione non supera un giorno oppure sia l'esposizione sia la garanzia reale sono soggette a valutazione in base ai prezzi di mercato e ad adeguamento dei margini su base giornaliera;
il lasso di tempo tra l'ultima valutazione in base ai prezzi di mercato precedente un omesso adeguamento dei margini da parte della controparte e l'escussione della garanzia reale non supera i quattro giorni lavorativi;
l'operazione è regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni;
la documentazione che disciplina l'accordo o l'operazione è conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione;
l'operazione è disciplinata da norme contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l'immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all'obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli altrimenti in default;
la controparte è considerata un operatore primario di mercato dalle autorità competenti.
La categoria «operatori primari di mercato» di cui al paragrafo 2, lettera h), comprende i seguenti soggetti:
i soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione del capo 2;
enti;
imprese di investimento;
altre imprese finanziarieai sensi dell'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE, alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % in base al metodo standardizzato o che, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, non dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta e sono valutate internamente dall'ente;
gli OIC regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;
i fondi pensione regolamentati;
gli organismi di compensazione riconosciuti.
Articolo 228
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato
Nell’ambito del metodo standardizzato, gli enti utilizzano E * quale calcolata a norma dell’articolo 223, paragrafo 5, come il valore dell’esposizione ai fini dell’articolo 113. Nel caso degli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I, gli enti utilizzano E * come il valore a cui sono applicate le percentuali indicate nell’articolo 111, paragrafo 2, per giungere al valore dell’esposizione.
Articolo 229
Principi di valutazione delle garanzie reali ammissibili diverse dalle garanzie reali finanziarie
La valutazione di un bene immobile soddisfa tutti i requisiti seguenti:
il valore è stimato in maniera indipendente rispetto al processo dell’ente di acquisizione dell’ipoteca, elaborazione e decisione in merito al prestito, da parte di un perito indipendente che possieda le qualifiche, la capacità e l’esperienza necessarie per effettuare una valutazione;
il valore è stimato utilizzando criteri di valutazione prudenti che soddisfano tutti i requisiti seguenti:
il valore esclude le aspettative sugli aumenti di prezzo;
il valore è rettificato per tenere conto della possibilità che il valore corrente di mercato sia significativamente superiore al valore che sarebbe sostenibile per la durata del prestito;
il valore è documentato in modo chiaro e trasparente;
il valore non è superiore al valore di mercato dell’immobile laddove quest’ultimo possa essere stabilito;
laddove l’immobile sia rivalutato, il valore dell’immobile non supera il valore medio misurato per tale immobile, o per un immobile comparabile, negli ultimi sei anni per gli immobili residenziali o otto anni per gli immobili non residenziali o il valore al momento della concessione del prestito, a seconda di quale sia più elevato.
Ai fini del calcolo del valore medio, gli enti utilizzano la media dei valori degli immobili osservati a intervalli uguali e il periodo di riferimento comprende almeno tre punti di dati.
Ai fini del calcolo del valore medio, gli enti possono utilizzare i risultati della sorveglianza sui valori immobiliari conformemente all’articolo 208, paragrafo 3. Il valore dell’immobile potrebbe superare tale valore medio o il valore al momento della concessione del prestito, a seconda dei casi, nel caso di modifiche apportate all’immobile che ne aumentino inequivocabilmente il valore, come ad esempio miglioramenti della prestazione energetica o miglioramenti della resilienza, della protezione e dell’adattamento ai rischi fisici dell’edificio o dell’unità abitativa. Il valore dell’immobile non è rivalutato verso l’alto se gli enti non hanno dati sufficienti per calcolare il valore medio tranne se l’aumento del valore è basato su modifiche che ne aumentano inequivocabilmente il valore.
La valutazione dell’immobile tiene conto di eventuali diritti di prelazione sull’immobile, a meno che un diritto di prelazione sia preso in considerazione nel calcolo dell’importo lordo dell’esposizione a norma dell’articolo 124, paragrafo 6, lettera c), o a riduzione dell’importo del 55 % del valore dell’immobile a norma dell’articolo 125, paragrafo 1, o dell’articolo 126, paragrafo 1, e rispecchia, se del caso, i risultati della sorveglianza richiesta ai sensi dell’articolo 208, paragrafo 3.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 230
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per un’esposizione con una protezione del credito di tipo reale ammissibile trattata secondo il metodo IRB
Nel quadro del metodo IRB, fatta eccezione per le esposizioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 220, gli enti utilizzano la LGD effettiva (LGD*) come LGD ai fini del capo 3 per riconoscere la protezione del credito di tipo reale ammissibile ai sensi del presente capo. Gli enti calcolano la LGD * come segue:
dove:
|
E |
= il valore dell’esposizione prima di tenere conto dell’effetto della protezione del credito di tipo reale; per un’esposizione assistita da garanzie reali finanziarie ammissibili a norma del presente capo, tale importo è calcolato conformemente all’articolo 223, paragrafo 3; in caso di titoli concessi in prestito o forniti, tale importo corrisponde al contante concesso in prestito o ai titoli concessi in prestito o forniti; per i titoli concessi in prestito o forniti, il valore dell’esposizione è aumentato applicando la rettifica per volatilità (HE) ai sensi degli articoli da 223 a 227; |
|
ES |
= il valore corrente della protezione del credito di tipo reale ricevuta dopo l’applicazione della rettifica per volatilità applicabile a tale tipo di protezione del credito di tipo reale (HC) e l’applicazione della rettifica per volatilità per i disallineamenti di valuta (Hfx) tra l’esposizione e la protezione del credito di tipo reale, conformemente ai paragrafi 2 e 3; ES è limitato al seguente valore massimo: E·(1+HE); |
|
EU |
= E·(1+HE) – ES; |
|
LGDU |
= la LGD applicabile per un’esposizione non garantita come stabilito all’articolo 161, paragrafo 1; |
|
LGDS |
= la LGD applicabile alle esposizioni garantite dal tipo di FCP ammissibile utilizzata nell’operazione, come specificato al paragrafo 2, nella tabella 1. |
La tabella 1 specifica i valori di LGDS e Hc applicabili nella formula di cui al paragrafo 1.
Tabella 1
|
Tipo di FCP |
LGDS |
Rettifica per volatilità (Hc) |
|
Garanzie reali finanziarie |
0 % |
Rettifica per volatilità Hc di cui agli articoli da 224 a 227 |
|
Crediti |
20 % |
40 % |
|
Immobili residenziali e non residenziali |
20 % |
40 % |
|
Altre garanzie reali su beni materiali |
25 % |
40 % |
|
FCP non ammissibile |
Non applicabile |
100 % |
Articolo 231
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di pool di protezione del credito di tipo reale ammissibili per un’esposizione trattata secondo il metodo IRB
Gli enti che hanno ottenuto più tipi di protezione del credito di tipo reale possono, per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB, applicare la formula di cui all’articolo 230, in modo sequenziale per ogni singolo tipo di garanzia reale. A tal fine, dopo ogni fase di riconoscimento di un singolo tipo di FCP, tali enti riducono il valore residuo dell’esposizione non garantita (EU) del valore corretto della garanzia reale (ES) riconosciuto in tale fase. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, il totale di ES in tutti i tipi di protezione del credito di tipo reale è limitato al valore di E·(1+HE), risultante nella formula seguente:
dove:
|
LGDS,i |
= la LGD applicabile alla FCP i, come specificato all’articolo 230, paragrafo 2; |
|
ES,i |
= il valore corrente della FCP i ottenuto dopo l’applicazione della rettifica per volatilità applicabile per il tipo di FCP (Hc) ai sensi dell’articolo 230, paragrafo 2. |
Articolo 232
Altri tipi di protezione del credito di tipo reale
Quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 212, paragrafo 2, gli enti sottopongono la quota dell'esposizione garantita dal valore di riscatto corrente delle polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore al seguente trattamento:
quando l'esposizione è soggetta al metodo standardizzato, è ponderata per il rischio utilizzando i fattori specificati al paragrafo 3;
quando l'esposizione è soggetta al metodo IRB ma non alle stime interne delle LGD dell'ente, riceve una LGD del 40 %.
In caso di disallineamenti di valuta, gli enti riducono il valore di riscatto corrente conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, e il valore di protezione del credito corrisponde al valore di riscatto corrente della polizza di assicurazione vita.
Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli enti attribuiscono i seguenti fattori di ponderazione del rischio sulla base del fattore di ponderazione del rischio assegnato ad un'esposizione di primo rango (senior) non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita:
un fattore di ponderazione del rischio del 20 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %;
un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 50 %;
un fattore di ponderazione del rischio del 52,5 % nel caso in cui all’esposizione di primo rango (senior) non garantita nei confronti dell’impresa che fornisce l’assicurazione vita sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 75 %;
un fattore di ponderazione del rischio del 70 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;
un fattore di ponderazione del rischio del 150 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.
Gli enti possono trattare gli strumenti riacquistati su richiesta che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 200, lettera c), come garanzia dell'ente emittente. Il valore della protezione del credito ammissibile è il seguente:
quando lo strumento è riacquistato al suo valore nominale, il valore della protezione corrisponde a tale importo;
quando lo strumento è riacquistato al prezzo di mercato, il valore della protezione corrisponde al valore dello strumento valutato secondo le stesse modalità applicate ai titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 197, paragrafo 4.
Sottosezione 2
Protezione del credito di tipo personale
Articolo 233
Valutazione
Nel caso dei derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti, si applica quanto segue:
qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare non sia superiore al valore dell'esposizione, gli enti riducono del 40 % il valore della protezione del credito calcolato in applicazione del paragrafo 1;
qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare sia superiore al valore dell'esposizione, il valore della protezione del credito non supera il 60 % del valore dell'esposizione.
Quando la protezione del credito di tipo personale sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, gli enti riducono il valore di protezione del credito mediante l'applicazione di una rettifica per volatilità secondo la formula seguente:
dove:
|
G* |
= |
l'importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio, |
|
G |
= |
l'importo nominale della protezione del credito, |
|
Hfx |
= |
la rettifica per volatilità dovuta a disallineamento di valuta fra la protezione del credito e l'obbligazione sottostante determinata conformemente al paragrafo 4. |
In assenza di disallineamento di valuta Hfx è pari a zero.
Articolo 234
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di protezione parziale e divisione in segmenti
Quando un ente trasferisce una parte del rischio di un credito in uno o più segmenti, si applicano le regole di cui al capo 5. Gli enti possono considerare che le soglie di rilevanza al di sotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono equivalenti a posizioni che coprono leprime perdite non traslate e danno origine ad un trasferimento del rischio in segmenti.
Articolo 235
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo standardizzato
Ai fini dell’articolo 113, paragrafo 3, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni con protezione del credito di tipo personale a cui tali enti applicano il metodo standardizzato, indipendentemente dal trattamento dell’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione, conformemente alla formula seguente:
max{0, E – GA} · r + GA · g
dove:
|
E |
= il valore dell’esposizione calcolato conformemente all’articolo 111; a tal fine, il valore dell’esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell’esposizione indicato all’articolo 111, paragrafo 2; |
|
GA |
= l’importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio (G*) quale calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5 del presente capo; |
|
r |
= il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 2; |
|
g |
= il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un’esposizione diretta verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2. |
Articolo 235 bis
Calcolo degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB e un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo standardizzato;
Per le esposizioni con protezione del credito di tipo personale alle quali un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3 e laddove le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo standardizzato, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo la formula seguente:
max{0, E – GA} · r + GA · g
dove:
|
E |
= il valore dell’esposizione determinato conformemente al capo 3, sezione 5; a tal fine, gli enti calcolano il valore dell’esposizione per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB utilizzando un CCF del 100 % anziché le SA-CCF o le IRB-CCF di cui all’articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter; |
|
GA |
= l’importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio (G*) quale calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5 del presente capo; |
|
r |
= il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 3; |
|
g |
= il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un’esposizione diretta verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2. |
Articolo 236
Calcolo degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB senza l’utilizzo di stime interne della LGD e un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo IRB
Articolo 236 bis
Calcolo degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l’esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD e un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo IRB
Sezione 5
Disallineamenti di durata
Articolo 237
Disallineamento di durata
In caso di disallineamento di durata, la protezione del credito non è considerata ammissibile se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:
la sua durata originaria è inferiore a un anno;
l'esposizione è un'esposizione a breve termine soggetta, in base alle indicazioni delle autorità competenti, a soglia minima di un giorno anziché di un anno per il valore della durata (M) di cui all'articolo 162, paragrafo 3.
Articolo 238
Durata della protezione del credito
Articolo 239
Valutazione della protezione
Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo reale nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della garanzia reale mediante la seguente formula:
dove:
|
CVA |
= |
il valore corretto per la volatilità della garanzia reale quale specificato all'articolo 223, paragrafo 2, o, se inferiore, l'importo dell'esposizione; |
|
t |
= |
il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 238, oppure il valore di T se inferiore; |
|
T |
= |
il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 238, o cinque anni, se il primo valore è superiore; |
|
t* |
= |
0,25. |
Gli enti utilizzano il CVAM corrispondente al CVA ulteriormente corretto per disallineamenti di durata nella formula per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) di cui all'articolo 223, paragrafo 5.
Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo personale, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula:
dove:
|
GA |
= |
G* corretto per eventuali disallineamenti di durata; |
|
G* |
= |
l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta; |
|
t |
= |
il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 238, oppure il valore di T se inferiore; |
|
T |
= |
il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 238, o cinque anni, se il primo valore è superiore; |
|
t* |
= |
0,25. |
Gli enti utilizzano GA come valore della protezione ai fini dell'applicazione degli articoli da 233 a 236.
▼M17 —————
CAPO 5
Cartolarizzazioni
Articolo 242
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«opzione clean-up call», un’opzione contrattuale che consente al cedente di richiamare le posizioni verso la cartolarizzazione prima che tutte le esposizioni cartolarizzate siano state rimborsate, riacquistando le esposizioni sottostanti che rimangono nel portafoglio, per le cartolarizzazioni tradizionali, o ponendo fine alla protezione del credito, per le cartolarizzazioni sintetiche, in entrambi i casi una volta che l’importo delle esposizioni in essere raggiunge o scende al di sotto di un determinato livello predefinito;
«strip dei soli interessi a supporto del credito», un’attività in bilancio che rappresenta una valutazione dei flussi di cassa connessi con il reddito futuro atteso e che è un segmento subordinato nella cartolarizzazione;
«linea di liquidità», una linea di liquidità ai sensi dell’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2017/2402;
«posizione priva di rating», una posizione verso la cartolarizzazione per la quale non esiste un’idonea valutazione del credito conformemente alla sezione 4;
«posizione provvista di rating», una posizione verso la cartolarizzazione per la quale esiste un’idonea valutazione del credito conformemente alla sezione 4;
«posizione verso la cartolarizzazione senior», una posizione sostenuta o garantita da un credito di primo rango sull’insieme delle esposizioni sottostanti, senza tener conto a tal fine degli importi dovuti in virtù di contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo e a prescindere da eventuali differenze di durata con uno o più altri segmenti senior con cui tale posizione ripartisce le perdite su base pro rata;
«portafoglio IRB», un portafoglio di esposizioni sottostanti di un tipo per il quale l’ente è autorizzato a utilizzare il metodo IRB ed è in grado di calcolare gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio, conformemente al capo 3, per tutte queste esposizioni;
«portafoglio misto», un portafoglio di esposizioni sottostanti di un tipo per il quale l’ente è autorizzato a utilizzare il metodo IRB ed è in grado di calcolare gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio, conformemente al capo 3, per alcune delle esposizioni, ma non per tutte;
«eccesso di garanzia», qualsiasi forma di supporto del credito in virtù della quale le esposizioni sottostanti abbiano un valore superiore al valore delle posizioni verso la cartolarizzazione;
«cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata» o «STS», una cartolarizzazione che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402;
«programma di emissione di commercial paper garantiti da attività» o «programma ABCP», un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o un programma ABCP ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) 2017/2402;
«operazione su commercial paper garantiti da attività» (asset-backed commercial paper transaction) o «operazione ABCP», un’operazione su commercial paper garantiti da attività o un’operazione ABCP ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2017/2402;
«cartolarizzazione tradizionale», una cartolarizzazione tradizionale ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2017/2402;
«cartolarizzazione sintetica», una cartolarizzazione sintetica ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2017/2402;
«esposizione rotativa», un’esposizione rotativa ai sensi dell’articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) 2017/2402;
«clausola di rimborso anticipato», una clausola di rimborso anticipato ai sensi dell’articolo 2, punto 17 del regolamento (UE) 2017/2402;
«segmento prime perdite» (segmento first loss), un segmento prime perdite ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2017/2402;
«posizione verso la cartolarizzazione mezzanine», una posizione verso la cartolarizzazione che è subordinata alla posizione verso la cartolarizzazione senior e ha un rango più senior del segmento prime perdite, ed è soggetta a un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250 % e superiore al 25 % conformemente alla sezione 3, sottosezioni 2 e 3;
«soggetto di promozione»: un’impresa o un soggetto istituti dall’amministrazione centrale, regionale o locale di uno Stato membro, che concedono prestiti agevolati o garanzie agevolate il cui obiettivo primario non è realizzare profitti o massimizzare la propria quota di mercato, bensì promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell’amministrazione costitutrice, a condizione che, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, questa abbia l’obbligo di proteggere la base economica dell’impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che almeno il 90 % del capitale o del finanziamento iniziale o il prestito agevolato che il soggetto concede sia direttamente o indirettamente garantito dall’amministrazione centrale, regionale o locale dello Stato membro;
«margine positivo (“excess spread”) sintetico»: un margine positivo sintetico ai sensi dell’articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2017/2402.
Articolo 243
Criteri per le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali
Le posizioni in un programma o in un’operazione ABCP ammissibili come posizioni in una cartolarizzazione STS sono ammissibili al trattamento di cui agli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
le esposizioni sottostanti soddisfano, nel momento in cui sono state incluse nel programma ABCP, a conoscenza del cedente o del prestatore originario, le condizioni perché sia assegnato loro, nel quadro del metodo standardizzato e tenendo conto delle attenuazioni ammissibili del rischio di credito, un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 75 % su base individuale per le esposizioni al dettaglio o del 100 % per tutte le altre esposizioni; e
il valore aggregato di tutte le esposizioni verso un unico debitore a livello del programma ABCP non supera il 2 % del valore aggregato di tutte le esposizioni nel programma ABCP nel momento in cui le esposizioni sono state aggiunte al programma ABCP. Ai fini di questo calcolo, i prestiti o i contratti di leasing verso un gruppo di clienti connessi, a conoscenza del promotore, sono considerati esposizioni verso un unico debitore.
Nel caso dei crediti commerciali, il primo comma, lettera b), non si applica se il rischio di credito di tali crediti è integralmente coperto da una protezione del credito ammissibile conformemente al capo 4, purché il fornitore della protezione sia un ente, un’impresa di investimento, un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione.
Nel caso di valori residui cartolarizzati del leasing, il primo comma, lettera b), non si applica qualora tali valori non siano esposti al rischio di rifinanziamento o rivendita in ragione di un impegno giuridicamente opponibile da parte di un soggetto terzo ammissibile a norma dell’articolo 201, paragrafo 1, di ricomprare o rifinanziare l’esposizione a un importo predefinito.
In deroga alla lettera a) del primo comma, se un ente applica l’articolo 248, paragrafo 3, o se gli è stata concessa l’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna conformemente all’articolo 265, il fattore di ponderazione del rischio che l’ente assegnerebbe a una linea di liquidità a copertura integrale degli ABCP emessi dal programma è pari o inferiore al 100 %.
Le posizioni verso la cartolarizzazione diverse da un programma o da un’operazione ABCP ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS sono ammissibili al trattamento di cui agli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
al momento dell’inclusione nella cartolarizzazione, il valore aggregato di tutte le esposizioni verso un unico debitore nel portafoglio non supera il 2 % dei valori aggregati delle esposizioni in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti. Ai fini di questo calcolo, i prestiti o i contratti di leasing a favore di un gruppo di clienti connessi sono considerati esposizioni verso un unico debitore.
Nel caso di valori residui cartolarizzati del leasing, il primo comma della presente lettera non si applica qualora tali valori non siano esposti al rischio di rifinanziamento o rivendita in ragione di un impegno giuridicamente opponibile da parte di un soggetto terzo ammissibile a norma dell’articolo 201, paragrafo 1, di ricomprare o rifinanziare l’esposizione a un importo predefinito;
al momento dell’inclusione nella cartolarizzazione, le esposizioni sottostanti soddisfano le condizioni perché sia assegnato loro, nel quadro del metodo standardizzato e tenendo conto delle attenuazioni ammissibili del rischio di credito, un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore:
al 40 % della media ponderata del valore delle esposizioni per il portafoglio, quando le esposizioni sono prestiti garantiti da mutui ipotecari su immobili residenziali o prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 1, lettera e);
al 50 % della singola esposizione se l’esposizione è un prestito garantito da un’ipoteca su un immobile non residenziale;
al 75 % della singola esposizione se l’esposizione è un’esposizione al dettaglio;
al 100 % delle singola esposizione per tutte le altre esposizioni;
se si applicano i punti i) e ii) della lettera b), i prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su una determinata attività sono inclusi nella cartolarizzazione solo se vi sono inclusi anche tutti i prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango superiore sulla stessa attività;
se si applica la lettera b), punto i), del presente paragrafo, nessun prestito del portafoglio di esposizioni sottostanti ha un indice di copertura del finanziamento superiore al 100 %, al momento dell’inclusione nella cartolarizzazione, misurato conformemente all’articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto i), e all’articolo 229, paragrafo 1.
Articolo 244
Cartolarizzazione tradizionale
L’ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni sottostanti dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
un rischio di credito significativo associato alle esposizioni sottostanti è stato trasferito a terzi;
l’ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k).
Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall’ente cedente nella cartolarizzazione non superano il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;
l’ente cedente non detiene più del 20 % del valore dell’esposizione del segmento prime perdite nella cartolarizzazione, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
il cedente può dimostrare che il valore dell’esposizione del segmento prime perdite supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni sottostanti;
non vi sono posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine.
Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l’ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione ai sensi delle lettere a) o b) non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.
In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l’ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l’ente soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
l’ente attua politiche e metodologie adeguate di gestione interna del rischio per valutare il trasferimento del rischio di credito;
l’ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell’allocazione interna del capitale dell’ente.
Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la documentazione relativa all’operazione riflette la sostanza economica della cartolarizzazione;
le posizioni verso la cartolarizzazione non rappresentano obbligazioni di pagamento dell’ente cedente;
le esposizioni sottostanti sono poste al di fuori del potere di intervento dell’ente cedente e dei suoi creditori, in modo conforme alle disposizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402;
l’ente cedente non mantiene il controllo sulle esposizioni sottostanti. Si considera che il controllo sulle esposizioni sottostanti sia mantenuto se il cedente ha il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti o se è altrimenti obbligato a riassumere il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte dell’ente cedente dei diritti o degli obblighi inerenti alle funzioni amministrative (servicing) in relazione alle esposizioni sottostanti non costituisce necessariamente una forma di controllo sulle esposizioni sottostanti;
la documentazione relativa alla cartolarizzazione non prevede termini o condizioni che:
impongono all’ente cedente di modificare le esposizioni sottostanti per migliorare la qualità media del portafoglio; oppure
accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni o rafforzano in altri modi le posizioni verso la cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
la documentazione relativa alla cartolarizzazione chiarisce, se del caso, che il cedente o il promotore può acquistare o riacquistare posizioni verso la cartolarizzazione oppure riacquistare, ristrutturare o sostituire le esposizioni sottostanti al di là degli obblighi contrattuali solo se ciò avviene alle condizioni di mercato prevalenti e le parti agiscono nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato);
per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l’opzione soddisfa altresì tutte le condizioni seguenti:
può essere esercitata a discrezione dell’ente cedente;
può essere esercitata solo quando l’ammontare non ammortizzato delle esposizioni sottostanti è pari o inferiore al 10 %;
non è strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori nella cartolarizzazione né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito;
l’ente cedente ha ricevuto da consulenti legali qualificati un parere che conferma che la cartolarizzazione soddisfa le condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo.
L’EBA sorveglia la gamma delle prassi di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni tradizionali a norma del presente articolo. In particolare l’EBA esamina:
le condizioni del trasferimento significativo del rischio di credito a terzi a norma dei paragrafi 2, 3 e 4;
l’interpretazione di «trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi» ai fini della valutazione da parte delle autorità competenti di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 3;
le disposizioni sulla valutazione, da parte delle autorità competenti, delle operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali il cedente chiede il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio a terzi a norma del paragrafo 2 o 3.
L’EBA comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2021. La Commissione, tenendo conto della comunicazione dell’EBA, può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 462 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
Articolo 245
Cartolarizzazione sintetica
L’ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
vi è stato un trasferimento significativo del rischio a terzi mediante protezione del credito di tipo reale o di tipo personale;
l’ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k).
Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall’ente cedente nella cartolarizzazione non superano il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;
l’ente cedente non detiene più del 20 % del valore dell’esposizione del segmento prime perdite nella cartolarizzazione, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
il cedente può dimostrare che il valore dell’esposizione del segmento prime perdite supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni sottostanti;
nella cartolarizzazione non vi sono posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine.
Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l’ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.
In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l’ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l’ente soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
l’ente attua politiche e metodologie adeguate di gestione interna del rischio per valutare il trasferimento del rischio;
l’ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell’allocazione interna del capitale dell’ente.
Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la documentazione relativa all’operazione riflette la sostanza economica della cartolarizzazione;
la protezione del credito con la quale il rischio di credito è trasferito è conforme all’articolo 249;
la documentazione relativa alla cartolarizzazione non prevede termini o condizioni che:
impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivata nonostante il verificarsi di un evento creditizio;
consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
impongono all’ente cedente di modificare la composizione delle esposizioni sottostanti per migliorare la qualità media del portafoglio; oppure
innalzano il costo della protezione del credito a carico dell’ente o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante;
la protezione del credito è opponibile in tutte le giurisdizioni interessate;
la documentazione relativa all’operazione chiarisce, se del caso, che il cedente o il promotore può acquistare o riacquistare posizioni verso la cartolarizzazione oppure riacquistare, ristrutturare o sostituire le esposizioni sottostanti al di là degli obblighi contrattuali solo se ciò avviene alle condizioni di mercato prevalenti e le parti agiscono nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato);
per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l’opzione soddisfa tutte le condizioni seguenti:
può essere esercitata a discrezione dell’ente cedente;
può essere esercitata solo quando l’ammontare non ammortizzato delle esposizioni sottostanti è pari o inferiore al 10 %;
non è strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori nella cartolarizzazione né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito;
l’ente cedente ha ricevuto da consulenti legali qualificati un parere che conferma che la cartolarizzazione soddisfa le condizioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo.
L’EBA sorveglia la gamma delle prassi di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni sintetiche a norma del presente articolo. In particolare l’EBA esamina:
le condizioni del trasferimento significativo del rischio di credito a terzi a norma dei paragrafi 2, 3 e 4;
l’interpretazione di «trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi» ai fini della valutazione da parte delle autorità competenti di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 3; e
le disposizioni sulla valutazione, da parte delle autorità competenti, delle operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali il cedente chiede il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio a terzi a norma del paragrafo 2 o 3.
L’EBA comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2021. La Commissione, tenendo conto della comunicazione dell’EBA, può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 462 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
Articolo 246
Disposizioni operative sulle clausole di rimborso anticipato
Nei casi in cui la cartolarizzazione comprende esposizioni rotative e clausole di rimborso anticipato o disposizioni analoghe, si considera che un rischio di credito significativo sia stato trasferito dall’ente cedente solo se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 244 e 245 e se, una volta attivata, la clausola di rimborso anticipato:
non subordina il credito di rango superiore (senior) o pari (pari passu) dell’ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti degli altri investitori;
non subordina ulteriormente il credito dell’ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti di altre parti; oppure
non aumenta in altri modi l’esposizione dell’ente alle perdite associate con le esposizioni rotative sottostanti.
Articolo 247
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
Quando un ente cedente ha trasferito una parte significativa del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione conformemente alla sezione 2, tale ente può:
nel caso di una cartolarizzazione tradizionale, escludere le esposizioni sottostanti dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese;
nel caso di una cartolarizzazione sintetica, calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese, in relazione alle esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252.
Se non ha trasferito una parte significativa del rischio di credito o ha deciso di non applicare il paragrafo 1, l’ente cedente non è tenuto a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione, ma continua a includere le esposizioni sottostanti nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese come se non fossero state cartolarizzate.
Articolo 248
Valore dell’esposizione
Il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione si calcola come segue:
il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo ogni applicazione delle rettifiche di valore su crediti pertinenti specifiche della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 110;
il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti pertinente specifica della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 110, moltiplicato per il fattore di conversione pertinente come prescritto nella presente lettera. Tale fattore di conversione è pari al 100 %, salvo nel caso di anticipi per cassa. Per determinare il valore dell’esposizione della parte inutilizzata degli anticipi per cassa, può essere applicato un fattore di conversione dello 0 % all’importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché il rimborso degli utilizzi della linea abbia priorità rispetto a tutti gli altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni sottostanti e l’ente abbia dimostrato in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti di applicare un metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata.
il valore dell’esposizione per il rischio di controparte di una posizione verso la cartolarizzazione risultante da uno strumento derivato di cui all’allegato II è determinato conformemente al capo 6;
un ente cedente può dedurre dal valore dell’esposizione della posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente alla sottosezione 3 o che è dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), l’importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche relativamente alle esposizioni sottostanti conformemente all’articolo 110 e gli sconti di acquisto non rimborsabili collegati a tali esposizioni sottostanti nella misura in cui tali sconti hanno causato la riduzione di fondi propri;
Il valore dell’esposizione di un margine positivo sintetico comprende quanto segue, a seconda dei casi:
eventuali proventi derivanti da esposizioni cartolarizzate già rilevati dall’ente cedente nel suo conto economico ai sensi del quadro contabile applicabile che l’ente cedente ha contrattualmente designato all’operazione come margine positivo sintetico e che è ancora disponibile per assorbire le perdite;
qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall’ente cedente in periodi precedenti che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;
qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall’ente cedente per il periodo in corso che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;
qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall’ente cedente per periodi futuri.
Ai fini della presente lettera, qualsiasi importo fornito come garanzia o miglioramento della qualità del credito in relazione alla cartolarizzazione sintetica e che è già soggetto a un requisito in materia di fondi propri conformemente al presente capo, non è incluso nel valore dell’esposizione.
L’EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare che cosa costituisce un metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata di cui al primo comma, lettera b).
L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In caso di sovrapposizione parziale delle posizioni, l’ente può suddividere la posizione in due parti e riconoscere la sovrapposizione in relazione a una sola parte conformemente al primo comma. In alternativa, l’ente può trattare le posizioni come se si sovrapponessero interamente ampliando, per il calcolo del capitale, la posizione che produce gli importi più elevati delle esposizioni ponderati per il rischio.
L’ente può anche riconoscere una sovrapposizione tra i requisiti di fondi propri per il rischio specifici delle posizioni del portafoglio di negoziazione e i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione al di fuori del portafoglio di negoziazione, purché sia in grado di calcolare e comparare i requisiti di fondi propri per le pertinenti posizioni.
Ai fini del presente paragrafo, si considera che due posizioni si sovrappongano quanto si compensano reciprocamente in modo tale che l’ente possa evitare le perdite derivanti da una posizione adempiendo le obbligazioni connesse all’altra posizione.
L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 10 ottobre 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 249
Riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione
La protezione del credito di tipo personale ammissibile e i fornitori di tale protezione sono limitati a quelli ammissibili a norma del capo 4 e il riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito è subordinato all’osservanza delle pertinenti disposizioni del capo 4.
Gli enti autorizzati ad applicare il metodo IRB a un’esposizione diretta verso il fornitore della protezione possono valutare l’ammissibilità a norma del primo comma in base all’equivalenza tra la PD del fornitore della protezione e la PD associata alle classi di merito di credito di cui all’articolo 136.
In deroga al paragrafo 2, le SSPE sono fornitori di protezione ammissibili quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
le SSPE sono esse stesse proprietarie di attività che si considerano garanzie reali finanziarie ammissibili a norma del capo 4;
le attività di cui alla lettera a) non sono soggette a crediti o a crediti potenziali di rango superiore o di pari rango del credito o del credito potenziale dell’ente che riceve la protezione del credito di tipo personale; e
tutti i requisiti per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie di cui al capo 4 sono rispettati.
Se una posizione verso la cartolarizzazione beneficia di una protezione completa o di una protezione parziale pro rata del credito si applicano le seguenti disposizioni:
l’ente che fornisce la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione alla parte della posizione verso la cartolarizzazione che beneficia della protezione del credito conformemente alla sottosezione 3 come se detenesse direttamente tale parte della posizione;
l’ente che acquista la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al capo 4 in relazione alla parte protetta.
In tutti i casi non disciplinati dal paragrafo 6 si applicano le seguenti disposizioni:
l’ente che fornisce la protezione del credito tratta la parte della posizione che beneficia della protezione del credito come una posizione verso la cartolarizzazione e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se detenesse direttamente tale posizione conformemente alla sottosezione 3, fatti salvi i paragrafi 8, 9 e 10;
l’ente che acquista la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione alla parte della posizione protetta di cui alla lettera a) conformemente al capo 4. L’ente tratta la parte della posizione che non beneficia della protezione del credito come una posizione verso la cartolarizzazione separata e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sottosezione 3, fatti salvi i paragrafi 8, 9 e 10.
Gli enti che usano il metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA) ai sensi della sottosezione 3 relativamente alla posizione verso la cartolarizzazione iniziale calcolano come segue gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni derivate conformemente al paragrafo 7:
se la posizione derivata è quella con il rango (seniority) più alto, le viene assegnata la ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione iniziale;
se la posizione derivata è quella con il rango più basso, le può essere assegnato un rating desunto conformemente all’articolo 263, paragrafo 7. In questo caso il valore dello spessore T è calcolato sulla base della posizione derivata. Se un rating non può essere desunto, l’ente applica la più elevata delle seguenti ponderazioni del rischio:
la ponderazione del rischio risultante dall’applicazione del SEC-SA conformemente al paragrafo 8 e alla sottosezione 3; o
la ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione iniziale nel quadro del SEC-ERBA.
Articolo 250
Supporto implicito
Un’operazione non è considerata un supporto ai fini del paragrafo 1 se di essa si è tenuto debitamente conto nella valutazione del trasferimento di una parte significativa del rischio di credito ed entrambe le parti hanno eseguito l’operazione agendo nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato). A tal fine l’ente procede all’esame completo del merito di credito dell’operazione e tiene conto, come minimo, dei seguenti elementi:
il prezzo di riacquisto;
la posizione patrimoniale e di liquidità dell’ente prima e dopo il riacquisto;
la performance delle esposizioni sottostanti;
la performance delle posizioni verso la cartolarizzazione;
l’impatto del supporto sulle perdite attese per il cedente rispetto agli investitori.
Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, l’ente cedente o l’ente promotore non si conforma al paragrafo 1, l’ente include tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se non fossero state cartolarizzate, e comunica:
che ha fornito supporto alla cartolarizzazione in violazione del paragrafo 1; e
l’impatto del supporto fornito in termini di requisiti di fondi propri.
Articolo 251
Calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio da parte dell’ente cedente nell’ambito di una cartolarizzazione sintetica
Articolo 252
Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche
Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all’articolo 251, eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito mediante la quale si consegue il trasferimento del rischio e le esposizioni sottostanti sono calcolati come segue:
si considera come durata delle esposizioni sottostanti la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di cinque anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente al capo 4;
l’ente cedente ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a norma della presente sezione. Per tutte le altre posizioni, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui al capo 4 si applica conformemente alla formula seguente:
dove:
|
RW * |
= |
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 4, lettera a); |
|
RWAss |
= |
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se esse non fossero state cartolarizzate, calcolati pro rata; |
|
RWSP |
= |
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a norma dell’articolo 251 come se non vi fosse disallineamento di durata; |
|
T |
= |
la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni; |
|
t |
= |
la durata della protezione del credito, espressa in anni; |
|
t* |
= |
0,25. |
Articolo 253
Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
Articolo 254
Priorità nell’applicazione delle metodologie
Gli enti utilizzano una delle metodologie illustrate nella sottosezione 3 per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il seguente ordine di priorità:
se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 258, gli enti utilizzano il SEC-IRBA a norma degli articoli 259 e 260;
qualora non possa essere utilizzato il SEC-IRBA, gli enti utilizzano il SEC-SA a norma degli articoli 261 e 262;
qualora non possa essere utilizzato il SEC-SA, gli enti utilizzano il (SEC-ERBA a norma degli articoli 263 e 264 per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto.
Per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto gli enti utilizzano il SEC-ERBA anziché il SEC-SA in tutti i seguenti casi:
se l’applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 25 % per le posizioni ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS;
se l’applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 25 % o l’applicazione del SEC-ERBA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 75 % per le posizioni non ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS;
per le operazioni di cartolarizzazione sostenute da portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali.
Ai fini del primo comma, gli enti notificano la loro decisione all’autorità competente entro il 17 novembre 2018.
Le successive decisioni di modificare ulteriormente il metodo applicato a tutte le loro posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating sono notificate dagli enti alla relativa autorità competente prima del 15 novembre immediatamente successivo alla decisione.
In assenza di obiezioni dell’autorità competente entro il 15 dicembre immediatamente successivo al termine di cui al secondo o terzo comma, a seconda dei casi, gli effetti della decisione notificata dall’ente decorrono dal 1o gennaio dell’anno successivo e sono validi fino alla decorrenza dell’efficacia di una decisione notificata successivamente. Gli enti non applicano metodi differenti nel corso del medesimo anno.
Articolo 255
Determinazione del KIRB e del KSA
Ai fini del calcolo del KIRB, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti comprendono:
l’importo delle perdite attese associate a tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, comprese le esposizioni sottostanti in stato di default che fanno ancora parte del portafoglio conformemente al capo 3; e
l’importo delle perdite inattese associate a tutte le esposizioni sottostanti, comprese le esposizioni sottostanti in stato di default che fanno parte del portafoglio conformemente al capo 3.
Se le perdite derivanti dal rischio di diluizione e dal rischio di credito sono trattate in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti combinano i KIRB rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito in un unico KIRB ai fini della sottosezione 3. La presenza di un fondo di riserva unico o di un eccesso di garanzia disponibili per coprire le perdite derivanti dal rischio di diluizione o dal rischio di credito può essere considerata un’indicazione del fatto che questi rischi vengono trattati in modo aggregato.
Se il rischio di diluizione e il rischio di credito non vengono trattati in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti modificano il trattamento previsto al secondo comma in modo da combinare in modo prudente i KIRB rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito.
Ai fini del presente paragrafo, gli enti calcolano il valore dell’esposizione delle esposizioni sottostanti senza compensazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle rettifiche di valore supplementari, conformemente agli articoli 34 e 110, e di altre riduzioni dei fondi propri.
Nel caso delle cartolarizzazioni sintetiche finanziate, tutti i proventi significativi dell’emissione di credit-linked notes o di altre obbligazioni finanziate della SSPE che fungono da garanzie reali per il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione sono inclusi nel calcolo del KIRB o del KSA, se il rischio di credito delle garanzie reali è soggetto alla ripartizione delle perdite in segmenti.
L’EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni per consentire agli enti di calcolare il KIRB per i portafogli di esposizioni sottostanti conformemente al paragrafo 4, in particolare in ordine a:
politiche e modelli interni in materia di credito per calcolare il KIRB per le cartolarizzazioni;
uso di differenti fattori di rischio in relazione al portafoglio di esposizioni sottostanti e, laddove non siano disponibili dati sufficientemente accurati o affidabili su tale portafoglio, di dati indiretti per stimare la PD e la LGD; e
obblighi di due diligence per il monitoraggio delle azioni e delle politiche dei venditori di crediti o degli altri cedenti.
L’EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 256
Determinazione del punto di attacco (A) e del punto di distacco (D)
Il punto di attacco (A) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) o pari (pari passu) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, compresa l’esposizione stessa, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.
Il punto di distacco (D) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.
Articolo 257
Determinazione della durata del segmento (MT)
Ai fini della sottosezione 3 e fatto salvo il paragrafo 2, gli enti possono misurare la durata di un segmento (MT) come:
la scadenza media ponderata dei pagamenti contrattuali dovuti nell’ambito del segmento secondo la formula seguente:
dove CFt indica tutti i pagamenti contrattuali (capitale, interessi e commissioni) che il debitore deve effettuare durante il periodo t; o
la durata legale finale del segmento secondo la formula seguente:
dove ML è la scadenza legale finale del segmento.
Articolo 258
Condizioni per l’uso del metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC - IRBA)
Gli enti utilizzano il SEC-IRBA per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la posizione è sostenuta da un portafoglio IRB o da un portafoglio misto, purché, in quest’ultimo caso, l’ente sia in grado di calcolare il KIRB conformemente alla sezione 3 su almeno il 95 % dell’importo delle esposizioni sottostanti;
le informazioni disponibili in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione sono sufficienti per consentire all’ente di calcolare il KIRB; e
all’ente non è stato vietato di utilizzare il SEC-IRBA in relazione a una determinata posizione verso la cartolarizzazione conformemente al paragrafo 2.
Le autorità competenti possono vietare caso per caso l’uso del SEC-IRBA se le cartolarizzazioni comprendono elementi molto complessi o rischiosi. A tal fine, possono essere considerati elementi molto complessi o rischiosi:
il supporto di credito che può essere eroso per motivi diversi dalle perdite di portafoglio;
i portafogli di esposizioni sottostanti con un grado elevato di correlazione interna a seguito di esposizioni concentrate verso singoli settori o aree geografiche;
le operazioni in cui il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione dipende in larga misura da fattori di rischio che non si riflettono nel KIRB; o
le ripartizioni molto complesse delle perdite fra segmenti.
Articolo 259
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del SEC-IRBA
Nell’ambito del SEC-IRBA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, con un fattore minimo del 15 %:
|
RW = 1 250 % |
se D ≤ KIRB |
|
|
se A ≥ KIRB |
|
|
se A < KIRB < D |
dove:
|
KIRB |
è il requisito patrimoniale del portafoglio di esposizioni sottostanti ai sensi dell’articolo 255; |
|
D |
è il punto di distacco determinato a norma dell’articolo 256; |
|
A |
è il punto di attacco determinato a norma dell’articolo 256; |
dove:
|
a |
= |
– (1/(p * KIRB)] |
|
u |
= |
D – KIRB |
|
l |
= |
max (A – KIRB; 0) |
dove:
dove:
|
N |
è il numero effettivo delle esposizioni nel portafoglio di esposizioni sottostanti calcolato conformemente al paragrafo 4; |
|
LGD |
è la perdita media in caso di default ponderata per l’esposizione del portafoglio di esposizioni sottostanti, calcolata conformemente al paragrafo 5; |
|
MT |
è la durata del segmento determinata a norma dell’articolo 257. |
I parametri A, B, C, D ed E sono determinati secondo la tabella seguente:
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Imprese |
Senior, granulare (N ≥ 25) |
0 |
3,56 |
-1,85 |
0,55 |
0,07 |
|
Senior, non granulare (N < 25) |
0,11 |
2,61 |
-2,91 |
0,68 |
0,07 |
|
|
Non senior, granulare (N ≥ 25) |
0,16 |
2,87 |
-1,03 |
0,21 |
0,07 |
|
|
Non senior, non granulare (N < 25) |
0,22 |
2,35 |
-2,46 |
0,48 |
0,07 |
|
|
Al dettaglio |
Senior |
0 |
0 |
-7,48 |
0,71 |
0,24 |
|
Non senior |
0 |
0 |
-5,78 |
0,55 |
0,27 |
|
Il numero effettivo delle esposizioni (N) è calcolato come segue:
dove EADi rappresenta il valore dell’esposizione associata all’i-esima esposizione nel portafoglio.
Le esposizioni multiple verso lo stesso debitore sono consolidate e trattate come un’unica esposizione.
La LGD media ponderata per l’esposizione è calcolata come segue:
dove LGDi rappresenta la LGD media associata a tutte le esposizioni a favore dell’i - esimo debitore.
Se il rischio di credito e il rischio di diluizione per i crediti commerciali acquistati sono gestiti in modo aggregato nella cartolarizzazione, l’input LGD corrisponde alla media ponderata delle LGD per il rischio di credito e della LGD del 100 % per il rischio di diluizione. I fattori di ponderazione sono i requisiti patrimoniali del metodo IRB come requisito individuale prescritti rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione. A tal fine, la presenza di un fondo di riserva unico o di un eccesso di garanzia disponibile per coprire le perdite derivanti dal rischio di credito o dal rischio di diluizione può essere considerata un’indicazione del fatto che questi rischi vengono gestiti in modo aggregato.
Se la quota dell’esposizione sottostante più elevata nel portafoglio (C1) non supera il 3 %, gli enti possono utilizzare la seguente metodologia semplificata per calcolare N e la LGD media ponderata per l’esposizione,
LGD = 0,50
dove
|
Cm |
indica la quota del portafoglio che corrisponde alla somma delle esposizioni m più elevate; e |
|
m |
è fissato dall’ente. |
Se è disponibile solo C1 e questo importo non supera 0,03, l’ente può fissare la LGD a 0,50 e N come 1/C1.
Se la posizione è sostenuta da un portafoglio misto e l’ente è in grado di calcolare il KIRB su almeno il 95 % dell’importo delle esposizioni sottostanti conformemente all’articolo 258, paragrafo 1, lettera a), l’ente calcola il requisito patrimoniale per il portafoglio di esposizioni sottostanti come segue:
dove
d è la quota dell’importo delle esposizioni sottostanti per le quali l’ente può calcolare il KIRB in rapporto all’importo di tutte le esposizioni sottostanti.
Ai fini del primo comma, la posizione di riferimento è la posizione di pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di tale posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata all’operazione in strumenti derivati.
Articolo 260
Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-IRBA
Nell’ambito del SEC-IRBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell’articolo 259, fatte salve le modifiche seguenti:
fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior = 10 %;
Articolo 261
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo standardizzato (SEC-SA)
Nell’ambito del SEC-SA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, in tutti i casi soggetto a un fattore minimo del 15 %:
|
RW = 1 250 % |
se D ≤ KA |
|
|
se A ≥ KA |
|
|
se A < KA < D |
dove:
|
D |
è il punto di distacco determinato a norma dell’articolo 256; |
|
A |
è il punto di attacco determinato a norma dell’articolo 256; |
|
KA |
è un parametro calcolato a norma del paragrafo 2; |
dove:
|
a |
= |
– (1/(p · KA)] |
|
u |
= |
D – KA |
|
l |
= |
max (A – KA; 0) |
|
p |
= |
1 per un’esposizione verso la cartolarizzazione che non è un’esposizione verso la ricartolarizzazione. |
Ai fini del paragrafo 1, KA è calcolato come segue:
dove:
KSA è il requisito patrimoniale del portafoglio sottostante ai sensi dell’articolo 255;
W = rapporto tra:
la somma dell’importo nominale delle esposizioni sottostanti in stato di default; e
la somma dell’importo nominale di tutte le esposizioni sottostanti.
A tal fine, per esposizione in stato di default si intende un’esposizione sottostante che è: i) scaduta da almeno 90 giorni; ii) oggetto di procedure fallimentari o di insolvenza; iii) oggetto di procedure di esecuzione forzata o affini; o iv) in stato di default secondo la documentazione relativa alla cartolarizzazione.
Se l’ente non conosce lo status di morosità per il 5 % o meno delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, può utilizzare il SEC-SA con il seguente aggiustamento nel calcolo del KA:
Se l’ente non conosce lo status di morosità per più del 5 % delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, alla posizione verso la cartolarizzazione deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
Ai fini del presente paragrafo, la posizione di riferimento è la posizione pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di questa posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato.
Articolo 262
Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-SA
Nell’ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell’articolo 261, fatte salve le modifiche seguenti:
Articolo 263
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA)
Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma del paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
Tabella 1
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
Tutti gli altri rating |
|
Fattore di ponderazione del rischio |
15 % |
50 % |
100 % |
1 250 % |
Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma del paragrafo 7 del presente articolo, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 2, opportunamente aggiustati conformemente all’articolo 257 e al paragrafo 4 del presente articolo, per la durata del segmento (MT), e al paragrafo 5 del presente articolo per lo spessore del segmento per i segmenti non senior:
Tabella 2
|
Classe di merito di credito |
Segmento senior |
Segmento non senior (sottile) |
||
|
Durata del segmento (MT) |
Durata del segmento (MT) |
|||
|
1 anno |
5 anni |
1 anno |
5 anni |
|
|
1 |
15 % |
20 % |
15 % |
70 % |
|
2 |
15 % |
30 % |
15 % |
90 % |
|
3 |
25 % |
40 % |
30 % |
120 % |
|
4 |
30 % |
45 % |
40 % |
140 % |
|
5 |
40 % |
50 % |
60 % |
160 % |
|
6 |
50 % |
65 % |
80 % |
180 % |
|
7 |
60 % |
70 % |
120 % |
210 % |
|
8 |
75 % |
90 % |
170 % |
260 % |
|
9 |
90 % |
105 % |
220 % |
310 % |
|
10 |
120 % |
140 % |
330 % |
420 % |
|
11 |
140 % |
160 % |
470 % |
580 % |
|
12 |
160 % |
180 % |
620 % |
760 % |
|
13 |
200 % |
225 % |
750 % |
860 % |
|
14 |
250 % |
280 % |
900 % |
950 % |
|
15 |
310 % |
340 % |
1 050 % |
1 050 % |
|
16 |
380 % |
420 % |
1 130 % |
1 130 % |
|
17 |
460 % |
505 % |
1 250 % |
1 250 % |
|
Tutti gli altri |
1 250 % |
1 250 % |
1 250 % |
1 250 % |
Per tenere conto dello spessore del segmento, gli enti calcolano il fattore di ponderazione del rischio per i segmenti non senior come segue:
dove
T = spessore del segmento misurato come D – A
dove
|
D |
è il punto di distacco determinato a norma dell’articolo 256 |
|
A |
è il punto di attacco determinato a norma dell’articolo 256. |
Per utilizzare i rating desunti, gli enti attribuiscono a una posizione priva di rating un rating desunto equivalente alla valutazione del merito di credito di una posizione di riferimento provvista di rating che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
la posizione di riferimento è di pari rango, sotto tutti gli aspetti, alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating oppure, in mancanza di una posizione di pari rango, la posizione di riferimento è immediatamente subordinata alla posizione priva di rating;
la posizione di riferimento non beneficia delle garanzie di un terzo né di altri supporti del credito che non sono disponibili per la posizione priva di rating;
la durata della posizione di riferimento è uguale o superiore a quella della posizione priva di rating in questione;
tutti i rating desunti sono aggiornati su base continuativa per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito delle posizioni di riferimento.
Ai fini del primo comma, la posizione di riferimento è la posizione di pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di tale posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato.
Articolo 264
Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-IRBA
Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma dell’articolo 263, paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
Tabella 3
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
Tutti gli altri rating |
|
Fattore di ponderazione del rischio |
10 % |
30 % |
60 % |
1 250 % |
Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma dell’articolo 263, paragrafo 7, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 4, aggiustati conformemente all’articolo 257 e all’articolo 263, paragrafo 4, per la durata del segmento (MT), e all’articolo 263, paragrafo 5, per lo spessore del segmento per i segmenti non senior:
Tabella 4
|
Classe di merito di credito |
Segmento senior |
Segmento non senior (sottile) |
||
|
Durata del segmento (MT) |
Durata del segmento (MT) |
|||
|
1 anno |
5 anni |
1 anno |
5 anni |
|
|
1 |
10 % |
10 % |
15 % |
40 % |
|
2 |
10 % |
15 % |
15 % |
55 % |
|
3 |
15 % |
20 % |
15 % |
70 % |
|
4 |
15 % |
25 % |
25 % |
80 % |
|
5 |
20 % |
30 % |
35 % |
95 % |
|
6 |
30 % |
40 % |
60 % |
135 % |
|
7 |
35 % |
40 % |
95 % |
170 % |
|
8 |
45 % |
55 % |
150 % |
225 % |
|
9 |
55 % |
65 % |
180 % |
255 % |
|
10 |
70 % |
85 % |
270 % |
345 % |
|
11 |
120 % |
135 % |
405 % |
500 % |
|
12 |
135 % |
155 % |
535 % |
655 % |
|
13 |
170 % |
195 % |
645 % |
740 % |
|
14 |
225 % |
250 % |
810 % |
855 % |
|
15 |
280 % |
305 % |
945 % |
945 % |
|
16 |
340 % |
380 % |
1 015 % |
1 015 % |
|
17 |
415 % |
455 % |
1 250 % |
1 250 % |
|
Tutti gli altri |
1 250 % |
1 250 % |
1 250 % |
1 250 % |
Articolo 265
Ambito di applicazione e requisiti operativi del metodo della valutazione interna
Se un ente ha ricevuto un’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e una posizione specifica in un programma ABCP o in un’operazione ABCP rientra nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione, l’ente applica tale metodo per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di tale posizione.
Le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare il metodo della valutazione interna entro un ambito di applicazione chiaramente definito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
tutte le posizioni verso commercial paper emessi dal programma ABCP sono provviste di rating;
la valutazione interna della qualità creditizia della posizione è basata sulla metodologia pubblicamente disponibile di una o più ECAI per il rating delle posizioni verso la cartolarizzazione connesse a esposizioni sottostanti della medesima tipologia di quelle cartolarizzate;
i commercial paper emessi dal programma ABCP sono emessi prevalentemente per investitori terzi;
la procedura di valutazione interna dell’ente non è meno prudente delle valutazioni pubblicamente disponibili delle ECAI che hanno fornito un rating esterno per il commercial paper emesso dal programma ABCP, specie per quanto riguarda i fattori di stress e altri elementi quantitativi pertinenti;
il metodo di valutazione interna dell’ente tiene conto di tutti i metodi pertinenti pubblicamente disponibili delle ECAI che valutano il commercial paper del programma ABCP e comprende classi di rating corrispondenti alle valutazioni del merito di credito delle ECAI. Nelle registrazioni interne dell’ente deve figurare un documento, aggiornato regolarmente, che spieghi come sono stati rispettati i requisiti di cui al presente punto;
l’ente usa la metodologia interna di valutazione ai fini della gestione interna del rischio, anche nelle sue procedure decisionali, delle informazioni sulla gestione e dell’allocazione interna del capitale;
i revisori interni o esterni, le ECAI o le funzioni aziendali preposte alla revisione interna del merito di credito o alla gestione del rischio dell’ente procedono con frequenza regolare alla revisione del processo di valutazione interna e della qualità delle valutazioni interne della qualità creditizia delle esposizioni dell’ente verso un programma ABCP o un’operazione ABCP;
l’ente segue la performance dei suoi rating interni nel corso del tempo al fine di valutare la performance della sua metodologia di valutazione interna e, se del caso, corregge tale metodologia qualora la performance delle esposizioni diverga sistematicamente da quella indicata dai rating interni;
il programma ABCP comprende norme per la gestione delle assunzioni a fermo e delle passività sotto forma di orientamenti per l’amministratore del programma che riguardino almeno:
i criteri di ammissibilità delle attività, fatta salva la lettera j);
la tipologia e il valore monetario delle esposizioni derivanti dalla fornitura di linee di liquidità e di supporti di credito;
la distribuzione delle perdite tra le posizioni verso la cartolarizzazione nel programma ABCP o nell’operazione ABCP;
la separazione giuridica ed economica fra le attività trasferite e il soggetto cedente;
i criteri di ammissibilità delle attività nel programma ABCP prevedono almeno:
l’esclusione dell’acquisto di attività ampiamente scadute o in stato di default;
la limitazione dell’eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche; e
la limitazione della natura delle attività da acquistare;
un’analisi del profilo di rischio e d’attività del venditore, che comprenda almeno una valutazione dei seguenti fattori in relazione al venditore:
performance finanziaria passata e attesa;
posizione di mercato attuale e competitività futura attesa;
grado di leva finanziaria, flussi di cassa, copertura degli interessi e rating del debito; e
requisiti per l’assunzione a fermo, capacità di gestione e procedure di recupero crediti;
il programma ABCP prevede politiche e procedure di recupero crediti che tengano conto della capacità operativa e della qualità creditizia del gestore e comprende elementi che attenuino il rischio relativo alla performance del venditore e del gestore. Ai fini della presente lettera, il rischio relativo alla performance può essere attenuato mediante soglie di attivazione (trigger) basate sulla qualità creditizia attuale del venditore o del gestore per impedire la commistione dei fondi in caso di default del venditore o del gestore;
la perdita complessiva stimata su un portafoglio di attività che può essere acquistato nell’ambito del programma ABCP tiene conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come il rischio di credito e il rischio di diluizione;
se il supporto di credito fornito dal cedente è commisurato unicamente alle perdite su crediti e il rischio di diluizione è rilevante per quel particolare portafoglio di attività, il programma ABCP comprende una riserva distinta per il rischio di diluizione;
il livello richiesto di supporto di credito nel programma ABCP è calcolato tenendo conto di diverse serie storiche pluriennali, anche relative alle perdite, ai tassi di morosità, al livello di diluizione e al tasso di rotazione dei crediti commerciali;
il programma ABCP presenta determinati elementi strutturali nell’acquisto delle esposizioni miranti ad attenuare il potenziale deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante. Questi elementi potrebbero includere specifiche soglie di attivazione della liquidazione di un portafoglio di esposizioni;
l’ente valuta le caratteristiche del portafoglio di attività sottostante, come la media ponderata del suo merito di credito, e individua sia le eventuali concentrazioni verso singoli debitori o aree geografiche sia la granularità del portafoglio.
Gli enti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna non possono tornare ad utilizzare altri metodi per le posizioni che rientrano nell’ambito di applicazione del metodo della valutazione interna, a meno che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
l’ente ha dimostrato, in maniera ritenuta soddisfacente dall’autorità competente, di avere fondati motivi per farlo;
l’ente ha ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente.
Articolo 266
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo della valutazione interna
Articolo 267
Fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior: metodo «look-through»
Nel caso dei portafogli misti, il fattore massimo di ponderazione del rischio è calcolato come segue:
se l’ente applica il SEC-IRBA, alla quota a cui si applica il metodo standardizzato e alla quota a cui si applica il metodo IRB viene assegnato, rispettivamente, il corrispondente fattore di ponderazione del rischio secondo il metodo standardizzato e secondo il metodo IRB;
se l’ente applica il SEC-SA o il SEC-ERBA, il fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior è pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato delle esposizioni sottostanti nell’ambito del metodo standardizzato.
Ai fini del presente articolo, il fattore di ponderazione del rischio applicabile nell’ambito del metodo IRB conformemente al capo 3 comprende il rapporto tra:
le perdite attese moltiplicate per 12,5 e
il valore dell’esposizione delle esposizioni sottostanti.
Articolo 268
Requisiti patrimoniali massimi
Il requisito patrimoniale massimo si ottiene moltiplicando l’importo calcolato conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 per la quota maggiore di interesse detenuta dall’ente nei segmenti pertinenti (V), espresso in percentuale e calcolato come segue:
per gli enti che hanno una o più posizioni verso la cartolarizzazione in un unico segmento, V è pari al rapporto tra l’importo nominale delle posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall’ente in quel segmento e l’importo nominale del segmento;
per gli enti che hanno posizioni verso la cartolarizzazione in segmenti diversi, V è pari alla quota massima degli interessi per tutti i segmenti. A tal fine, la quota dell’interesse per ciascuno dei diversi segmenti è calcolata come indicato alla lettera a).
Articolo 269
Ricartolarizzazioni
Per una posizione verso la ricartolarizzazione, gli enti applicano il SEC-SA a norma dell’articolo 261, con le modifiche seguenti:
W = 0 per qualsiasi esposizione verso un segmento di cartolarizzazione nel portafoglio di esposizioni sottostanti;
p = 1,5;
il fattore di ponderazione del rischio risultante è soggetto a un fattore minimo del 100 %.
Articolo 269 bis
Trattamento delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate
Ai fini del presente articolo si intende per:
«cartolarizzazione di esposizioni deteriorate», una cartolarizzazione di esposizioni deteriorate quale definita all’articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) 2017/2402;
«cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate», una cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate in cui lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è pari ad almeno il 50 % dell’importo in essere delle esposizioni sottostanti nel momento in cui sono state trasferite alla società veicolo per la cartolarizzazione.
Gli enti effettuano il calcolo in conformità della formula seguente:
in cui:
|
CRmax |
= |
il requisito patrimoniale massimo nel caso di cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate; |
|
RWEAIRB |
= |
la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB; |
|
ELIRB |
= |
la somma degli importi delle perdite attese delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB; |
|
NRPPD |
= |
lo sconto sul prezzo d’acquisto non rimborsabile; |
|
EVIRB |
= |
la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB; |
|
EVPool |
= |
la somma dei valori di esposizione di tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato; |
|
SCRAIR |
= |
per gli enti cedenti, le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall’ente in relazione alle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB soltanto se e nella misura in cui tali rettifiche superano lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile; per gli investitori istituzionali tale importo è pari a zero; |
|
RWEASA |
= |
la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato; |
Ai fini del primo comma, gli enti cedenti che applicano il SEC-IRBA a una posizione, e che sono autorizzati a utilizzare delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione per tutte le esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB conformemente al capo 3, detraggono lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile e, se del caso, eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche aggiuntive dalle perdite attese e dai valori delle esposizioni sottostanti associati a una posizione senior in una cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate secondo la formula seguente:
in cui:
|
RWmax |
= |
il fattore di ponderazione del rischio, prima di applicare la soglia minima, applicabile a una posizione senior in una cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate in caso di utilizzo del metodo look-through; |
|
RWEAIRB |
= |
la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB; |
|
RWEASA |
= |
la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato; |
|
ELIRB |
= |
la somma degli importi delle perdite attese delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB; |
|
NRPPD |
= |
lo sconto sui prezzi d’acquisto non rimborsabile; |
|
EVIRB |
= |
la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB |
|
EVpool |
= |
la somma dei valori di esposizione di tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato; |
|
EVSA |
= |
la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato; |
|
SCRAIRB |
= |
le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall’ente cedente in relazione alle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB soltanto se e nella misura in cui tali rettifiche superano lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile. |
Ai fini del presente articolo, lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è calcolato sottraendo l’importo di cui alla lettera b) dall’importo di cui alla lettera a):
l’importo in essere delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate nel momento in cui tali esposizioni sono state trasferite alla società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE);
la somma degli elementi seguenti:
il prezzo iniziale di vendita dei segmenti o, se del caso, di parti di segmenti della cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate venduti a investitori terzi; e
l’importo in essere, all’atto del trasferimento delle esposizioni sottostanti alla SSPE, dei segmenti o, se del caso, di parti di segmenti di tale cartolarizzazione detenuti dal cedente.
Ai fini dei paragrafi 5 e 6, per tutta la durata dell’operazione, il calcolo dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è rivisto al ribasso tenendo conto delle perdite subite. L’eventuale riduzione dell’importo in essere delle esposizioni sottostanti derivante dalle perdite subite riduce lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile, con una soglia minima pari a zero.
Ove sia strutturato in modo da poter essere rimborsato in toto o in parte al cedente, uno sconto non è considerato come sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile ai fini del presente articolo.
Articolo 270
Posizioni senior verso la cartolarizzazione STS nel bilancio
L’ente cedente può calcolare gli importi ponderati per il rischio di una posizione di cartolarizzazione verso una cartolarizzazione STS nel bilancio di cui all’articolo 26 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 a norma degli articoli 260, 262 o 264 del presente regolamento, a seconda del caso, se la posizione in oggetto soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
la cartolarizzazione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 243, paragrafo 2;
la posizione ha i requisiti per essere considerata la posizione verso la cartolarizzazione senior.
L’ABE vigila sull’applicazione del paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda:
il volume di mercato e la quota di mercato delle cartolarizzazioni STS in bilancio per le quali l’ente cedente applica il paragrafo 1 nelle diverse classi di attività;
l’allocazione constatata delle perdite al segmento senior e ad altri segmenti di cartolarizzazioni STS in bilancio, ove l’ente cedente applichi il paragrafo 1 alla posizione senior detenuta in tali cartolarizzazioni;
l’incidenza dell’applicazione del paragrafo 1 sulla leva finanziaria degli enti;
l’incidenza dell’uso delle cartolarizzazioni STS in bilancio per le quali l’ente cedente applica il paragrafo 1 sull’emissione di strumenti di capitale da parte dei rispettivi enti cedenti.
Articolo 270 bis
Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 270 ter
Uso delle valutazioni del merito del credito delle ECAI
Gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al presente capo solo nei casi in cui la valutazione del merito di credito è stata emessa o è stata avallata da un’ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Articolo 270 quater
Disposizioni sull’utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI
Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, gli enti utilizzano la valutazione del merito di credito di un’ECAI solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
non vi è disallineamento tra i tipi di pagamenti presi in considerazione nella valutazione del merito di credito e i tipi di pagamento cui l’ente ha diritto a titolo del contratto che dà origine alla posizione verso la cartolarizzazione in questione;
l’ECAI pubblica le valutazioni del merito di credito e le informazioni sull’analisi delle perdite e dei flussi di cassa, sulla sensibilità dei rating alle modifiche delle ipotesi ad essi sottese, compresa la performance delle esposizioni sottostanti, nonché sulle procedure, sulle metodologie, sulle ipotesi e sugli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009. Ai fini della presente lettera, le informazioni sono considerate pubblicamente disponibili se pubblicate in un formato accessibile. Le informazioni che sono messe a disposizione esclusivamente a un numero limitato di soggetti non sono considerate pubblicamente disponibili;
le valutazioni del merito di credito sono incluse nella matrice di transizione dell’ECAI;
le valutazioni del merito di credito non si basano, integralmente o parzialmente, su un sostegno di tipo personale fornito dallo stesso ente. Se una posizione si basa, integralmente o parzialmente, su un sostegno di tipo personale, l’ente considera la posizione come se fosse priva di rating ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per questa posizione conformemente alla sezione 3;
l’ECAI si è impegnata a pubblicare spiegazioni su come la performance delle esposizioni sottostanti incida sulla valutazione del merito di credito.
Articolo 270 quinquies
Uso delle valutazioni del merito di credito
L’ente utilizza le valutazioni del merito di credito delle sue posizioni verso la cartolarizzazione in modo coerente e non selettivo e tal fine deve soddisfare i seguenti requisiti:
l’ente non usa le valutazioni di un’ECAI per le sue posizioni in alcuni segmenti e le valutazioni di un’altra ECAI per le sue posizioni in altri segmenti nell’ambito della stessa cartolarizzazione che possono essere o non essere valutati dalla prima ECAI;
nei casi in cui una posizione sia provvista della valutazione di due ECAI prescelte, l’ente usa la valutazione meno favorevole;
nei casi in cui una posizione sia provvista della valutazione di tre o più ECAI prescelte, si usano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due;
l’ente non richiede attivamente la revoca di rating meno favorevoli.
Articolo 270 sexies
Mappatura delle cartolarizzazioni
L’EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare in modo obiettivo e coerente le classi di merito di credito di cui al presente capo relative alle pertinenti valutazioni del merito di credito di tutte le ECAI. In particolare, ai fini del presente articolo, l’EBA:
distingue tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione;
considera fattori quantitativi quali i tassi di default o di perdita e i dati storici sulla performance delle valutazioni del merito di credito di ciascuna ECAI nelle diverse classi di attività;
considera fattori qualitativi quali la gamma di operazioni valutate dall’ECAI, la sua metodologia e il significato delle sue valutazioni del merito di credito, in particolare se tali valutazioni tengono conto delle perdite attese o delle perdite del primo euro e del pagamento puntuale o finale degli interessi;
si adopera per assicurare che le posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è applicato lo stesso fattore di ponderazione del rischio sulla base delle valutazioni del merito di credito delle ECAI siano soggette a gradi di rischio di credito equivalenti.
L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 6
Rischio di controparte
Sezione 1
Definizioni
Articolo 271
Determinazione del valore dell'esposizione
Articolo 272
Definizioni
Ai fini del presente capo e della presente parte, titolo VI, si applicano le seguenti definizioni:
«rischio di conptroparte» o «CCR», il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi di cassa dell'operazione;
«operazioni con regolamento a lungo termine», operazioni nelle quali una controparte si impegna a consegnare un titolo, una merce o un importo in valuta estera contro il ricevimento di contante, altri strumenti finanziari o merci, o viceversa, ad una data di regolamento o di consegna contrattualmente definita, che è successiva rispetto a quella prevista dalla prassi di mercato per questo specifico tipo di operazione ovvero rispetto a cinque giorni lavorativi successivi alla data di stipula dell'operazione da parte dell'ente, se precedente;
«finanziamenti con margini», operazioni nelle quali un ente concede un credito in connessione con l'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli. I finanziamenti con margini non comprendono altri finanziamenti che sono garantiti da titoli;
«insieme di attività soggette a compensazione (netting set)», un insiemedi operazioni concluse fra un ente e una singola controparte, che è soggetto ad un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile riconosciuto ai sensi della sezione 7 e del capo 4.
Ai fini del presente capo, ogni operazione che non è soggetta ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e per la quale la compensazione è riconosciuta ai sensi della sezione 7 è considerata come uno specifico insieme di attività soggette a compensazione.
Nel metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6, tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione verso una stessa controparte possono essere trattati come un unico insieme di attività soggette a pcompensazione se i valori di mercato simulati negativi di ogni singolo insieme di attività soggette a compensazione sono posti pari a zero nella stima dell'esposizione attesa («EE»);
«posizione di rischio», un valore che misura il rischio assegnato ad un'operazione nell'ambito del metodo standardizzato di cui alla sezione 5 sulla base di un algoritmo predeterminato;
«insieme di attività coperte (hedging set)», un insieme di operazioni concluse nell'ambito di un singolo insieme di attività soggette a compensazione per le quali è consentita la compensazione totale o parziale per determinare l'esposizione potenziale futura in base ai metodi di cui alla sezione 3 o 4 del presente capo;
«accordo di garanzia (margin agreement)», un accordo o disposizioni di un accordo che disciplinano l'obbligo a carico di una controparte di costituire una garanzia reale in favore di una seconda controparte quando un'esposizione di quest'ultima nei confronti della prima superi una definita soglia di rilevanza;
«accordo di garanzia unidirezionale (one way margin agreement)», un accordo di garanzia in virtù del quale l'ente è tenuto a fornire margini di variazione a una controparte ma non ha diritto a ricevere il margine di variazione da tale controparte o viceversa;
«soglia di garanzia (margin threshold)», il valore massimo di un'esposizione oltre il quale una parte ha diritto a chiedere la costituzione di una garanzia reale;
«periodo con rischio di margine (margin period of risk)», il periodo di tempo che intercorre tra l'ultimo scambio di garanzie reali a copertura di un insieme di attività soggette a compensazione delle operazioni con una controparte in default e il momento in cui la posizione è liquidata per default ed il corrispondente rischio di mercato è nuovamente coperto;
«scadenza effettiva (effective maturity)» di un insieme di attività soggette a compensazione con vita residua superiore ad un anno nell'ambito del metodo dei modelli interni, il rapporto tra la somma delle esposizioni attese per tutta la durata delle singole operazioni in un insieme di attività soggette a compensazione attualizzate al tasso di sconto privo di rischio e la somma delle esposizioni attese nell'orizzonte temporale di un anno nell'insieme di attività soggette a compensazione attualizzate al tasso di sconto privo di rischio.
Questa scadenza effettiva può essere corretta per tenere conto del rischio di rinnovo della posizione sostituendo l'esposizione attesa con l'esposizione attesa effettiva per orizzonti previsionali inferiori a un anno;
«compensazione tra prodotti differenti (cross-product netting)», l'inclusione di operazioni riguardanti categorie differenti di prodotti in uno stesso insieme di attività soggette a compensazione, in conformità con le norme per gli accordi di compensazione tra prodotti differenti definite nel presente capo;
«valore di mercato corrente» o «CMV» il valore di mercato netto di tutte le operazioni rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione al lordo delle eventuali garanzie reali detenute o fornite dove i valori di mercato positivi e negativi sono compensati nel calcolo del CMV;
«importo netto indipendente della garanzia» o «NICA», la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale netta ricevuta o fornita, a seconda dei casi, per l'insieme di attività soggette a compensazione diversa dal margine di variazione;
«distribuzione dei valori di mercato», la stima della distribuzione di probabilità dei valori di mercato netti delle operazioni in un insieme di attività soggette a compensazione ad una data futura (orizzonte previsionale), basata sul valore di mercato verificatosi alla data della stima;
«distribuzione delle esposizioni», la stima della distribuzione di probabilità dei valori di mercato ottenuta ponendo pari a zero le previsioni di valori di mercato netti negativi;
«distribuzione neutrale al rischio (risk-neutral)», una distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori impliciti nei prezzi di mercato, come le volatilità implicite;
«distribuzione effettiva», una distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori storici o verificatisi, come le volatilità calcolate utilizzando le variazioni passate dei prezzi o dei tassi di cambio;
«esposizione corrente (current exposure)», il valore più elevato tra zero e il valore di mercato di un'operazione o portafoglio di operazioni in un insieme di attività soggette a compensazione con una controparte che andrebbe perso in caso di default della controparte, nell'ipotesi in cui non sia possibile alcun recupero del valore di tali operazioni in caso di insolvenza o liquidazione;
«esposizione di picco (peak exposure)», un percentile elevato della distribuzione delle esposizioni riferite ad una qualsiasi data futura anteriore alla scadenza dell'operazione con la durata originaria più lunga tra quelle rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione;
«esposizione attesa» (expected exposure —«EE»), la media della distribuzione delle esposizioni ad una qualsiasi data futura anteriore alla scadenza dell'operazione con la durata originaria più lunga tra quelle rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione;
«esposizione attesa effettiva ad una data specifica» («EE effettiva»), l'esposizione massima attesa a quella data specifica o anteriormente a tale data. In alternativa, essa può essere definita per una data specifica come la maggiore tra l'esposizione attesa a quella data o l'esposizione attesa effettiva ad una qualsiasi data anteriore;
«esposizione attesa positiva» («EPE»), la media ponderata nell'orizzonte temporale delle esposizioni attese, i cui pesi riflettono l'incidenza di ciascuna esposizione attesa sull'orizzonte temporale complessivo.
Nel calcolare il requisito di fondi propri, gli enti adottano la media sul primo anno o, se tutti i contratti rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione hanno una vita residua inferiore ad un anno, sul periodo di tempo fino alla massima scadenza del contratto con vita residua maggiore nell'insieme di attività soggette a compensazione;
«esposizione attesa positiva effettiva» («EPE effettiva»), la media ponderata delle esposizioni attese effettive sul primo anno di un insieme di attività soggette a compensazione o, se tutti i contratti rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione hanno una vita residua inferiore ad un anno, sul periodo di tempo pari alla durata er del contratto con vita residua maggiore nell'insieme di attività soggette a compensazione, laddove i pesi riflettono l'incidenza di ciascuna esposizione attesa sull'orizzonte temporale complessivo;
«rischio di rinnovo della posizione (rollover risk)», l'importo per il quale l'EPE è sottostimata quando si prevede di effettuare operazioni future con una controparte su base continuativa.
L'esposizione aggiuntiva determinata da tali operazioni future non è inclusa nel calcolo dell'EPE;
«controparte», ai fini della sezione 7 ciascuna persona fisica o giuridica che stipula un accordo di compensazione e ha la capacità contrattuale di farlo;
«accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti», un accordo contrattuale bilaterale fra un ente e una controparte dal quale deriva un'obbligazione unica (basata sulla compensazione delle operazioni coperte) riguardante tutti gli specifici accordi bilaterali e tutte le operazioni relative a differenti categorie di prodotti che sono inclusi nell'accordo;
Ai fini della presente definizione sono considerate «differenti categorie di prodotti»:
le operazioni di vendita con patto di riacquisto attive e passive e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito,
i finanziamenti con margini.
i contratti di cui all'allegato II;
«componente in contanti (payment leg)», il pagamento concordato in una operazione in strumenti finanziari derivati OTC con un profilo di rischio lineare che prevede lo scambio di uno strumento finanziario contro contanti.
Nel caso di operazioni che prevedono lo scambio di contanti contro altri contanti, le due componenti in contanti consistono nei pagamenti lordi concordati contrattualmente, compreso l'importo nozionale dell'operazione.
Sezione 2
Metodi di calcolo del valore dell'esposizione
Articolo 273
Metodi di calcolo del valore dell'esposizione
Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 4. Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 5.
Gli enti possono ricorrere all'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 all'interno di un gruppo. Ad un singolo ente è vietato l'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6.
Laddove consentito dalle autorità competenti a norma dell'articolo 283, paragrafi 1 e 2, gli enti possono determinare il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito secondo il metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6:
i contratti di cui all'allegato II;
le operazioni di vendita con patto di riacquisto;
la concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito;
i finanziamenti con margini.
operazioni con regolamento a lungo termine.
Un ente che acquisti protezione tramite un derivato su crediti a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte può calcolare il suo requisito di fondi propri per l'esposizione coperta in uno dei due modi seguenti:
conformemente agli articoli da 233 a 236;
conformemente all’articolo 183, se l’autorizzazione è stata concessa a norma dell’articolo 143.
Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte associato a tali derivati su crediti è fissato a zero, a meno che un ente applichi il metodo di cui all'articolo 299, paragrafo 2, lettera h), punto ii).
In deroga al primo comma, quando un accordo di garanzia (margin agreement) si applica a più insiemi di attività soggette a compensazione con tale controparte e l'ente utilizza uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 per calcolare il valore dell'esposizione di tali insiemi di attività soggette a compensazione, il valore dell'esposizione è calcolato conformemente alla sezione pertinente.
Per una data controparte, il valore dell'esposizione per un dato insieme di attività soggette a compensazione degli strumenti derivati OTC di cui all'allegato II calcolato conformemente al presente capo è il maggiore tra zero e la differenza tra la somma dei valori delle esposizioni in tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con la controparte e la somma di CVA (credit valuation adjustments) per tale controparte contabilizzata dall'ente come una svalutazione (write down) sostenuta. Gli aggiustamenti della valutazione del credito sono calcolati senza essere compensati con eventuali rettifiche di valore della componente debitoria attribuite al rischio di credito proprio dell'impresa già escluse dai fondi propri conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c).
Ai fini del primo comma, due contratti derivati OTC sono perfettamente congruenti se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
le loro posizioni di rischio sono opposte;
le loro caratteristiche, fatta eccezione per la data della negoziazione, sono identiche;
i loro flussi di cassa si compensano integralmente.
Articolo 273 bis
Condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione
Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati secondo il metodo di cui alla sezione 4, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari o inferiore a entrambe le soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:
il 10 % delle attività totali dell'ente;
300 milioni di EUR.
Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati secondo il metodo di cui alla sezione 5, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari o inferiore a entrambe le soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:
il 5 % delle attività totali dell'ente;
100 milioni di EUR.
Ai fini dei paragrafi 1 e 2 gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati sulla base dei dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese conformemente alle seguenti prescrizioni:
le posizioni in derivati sono valutate al loro valore di mercato alla data determinata; se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore di mercato e il valore equo di una posizione non sono disponibili ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;
il valore assoluto della posizione lunga aggregata è sommato al valore assoluto della posizione corta aggregata;
sono incluse tutte le posizioni in derivati, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione.
Ai fini del primo comma, il significato di posizione lunga e posizione corta è lo stesso di cui all’articolo 94, paragrafo 3.
Ai fini del primo comma, il valore della posizione lunga (corta) aggregata è pari alla somma dei valori delle singole posizioni lunghe (corte) incluse nel calcolo conformemente alla lettera c).
Articolo 273 ter
Mancato rispetto delle condizioni per l’utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell’esposizione in derivati e del metodo semplificato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA
►M17 Gli enti cessano di calcolare i valori dell’esposizione delle loro posizioni in derivati conformemente alla sezione 4 o 5 e di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all’articolo 385, a seconda dei casi, entro tre mesi dal verificarsi di una delle situazioni seguenti: ◄
l'ente non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, o le condizioni di cui alla lettera b), dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, per tre mesi consecutivi;
l'ente non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, o le condizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, per più di sei mesi nel corso dei 12 mesi precedenti.
Articolo 274
Valore dell'esposizione
Un ente può calcolare un unico valore dell'esposizione a livello di insieme di attività soggette a compensazione per tutte le operazioni coperte da un accordo di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'accordo di compensazione appartiene a uno dei tipi di accordi di compensazione contrattuale di cui all'articolo 295;
l'accordo di compensazione è stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 296;
l'ente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 297 in relazione all'accordo di compensazione.
Qualora una delle condizioni n di cui al primo comma on sia soddisfatta, l'ente tratta ogni operazione come se fosse il proprio insieme di attività soggette a compensazione.
Gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di controparte come segue:
|
RC |
= |
il costo di sostituzione calcolato conformemente all'articolo 275; e |
|
PFE |
= |
l'esposizione potenziale futura calcolata conformemente all'articolo 278; |
|
α |
= |
1,4. |
Qualora più accordi di garanzia (margin agreeement) si applichino allo stesso insieme di attività soggette a compensazione (netting set) oppure lo stesso insieme di attività soggette a compensazione includa tanto operazioni soggette a un accordo di garanzia quanto operazioni che non vi sono soggette, l’ente calcola il valore dell’esposizione come segue:
l’ente stabilisce gli ipotetici sottoinsiemi di attività soggette a compensazione (sub-netting set) interessati, composti da operazioni incluse nell’insieme di attività soggette a compensazione, come segue:
tutte le operazioni soggette a un accordo di garanzia (margin agreeement) e allo stesso periodo con rischio di margine (margin period of risk) come determinato ai sensi dell’articolo 285, paragrafi da 2 a 5, sono allocate allo stesso sottoinsieme di attività soggette a compensazione;
tutte le operazioni non soggette a un accordo di garanzia (margin agreeement) sono allocate allo stesso sottoinsieme di attività soggette a compensazione, distinto da quelli istituiti a norma del punto i) del presente paragrafo;
l’ente calcola il costo di sostituzione dell’insieme di attività soggette a compensazione conformemente all’articolo 275, paragrafo 2, tenendo conto di tutte le operazioni all’interno di tale insieme, soggette o meno a un accordo di garanzia (margin agreeement), e applica tutto quanto segue:
il valore di mercato corrente (CMV) è calcolato per tutte le operazioni rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione al lordo delle eventuali garanzie reali detenute o fornite dove i valori di mercato positivi e negativi sono compensati nel calcolo del CMV;
il NICA, il VM, la TH e l’MTA, ove applicabile, sono calcolati separatamente come la somma degli stessi dati immessi applicabili a ogni singolo accordo di garanzia (margin agreeement) dell’insieme di attività soggette a compensazione (netting set);
l’ente calcola l’esposizione potenziale futura dell’insieme di attività soggette a compensazione di cui all’articolo 278 applicando tutto quanto segue:
il moltiplicatore di cui all’articolo 278, paragrafo 1, si basa sui dati immessi per CMV, NICA e VM, a seconda dei casi, in conformità alla lettera b) del presente paragrafo;
è calcolato conformemente all’articolo 278, separatamente per ciascun ipotetico sottoinsieme di attività soggette a compensazione (sub-netting set) di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
Gli enti possono fissare a zero il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
l'insieme di attività soggette a compensazione è composto esclusivamente da opzioni vendute;
il valore di mercato corrente dell'insieme di attività soggette a compensazione è costantemente negativo;
il premio di tutte le opzioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione è stato ricevuto in anticipo dall'ente per garantire l'esecuzione dei contratti;
l'insieme di attività soggette a compensazione non è oggetto di alcun accordo di garanzia (margin agreement).
In deroga al primo comma, gli enti sostituiscono un’opzione digitale vanilla il cui strike è pari a K con la pertinente combinazione collar di due opzioni call od opzioni put vanilla vendute e acquistate che soddisfano i requisiti seguenti:
le due opzioni della combinazione collar presentano:
la stessa data di scadenza e lo stesso prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell’opzione digitale vanilla;
strike pari rispettivamente a 0,95 ·K e 1,05 ·K;
la combinazione collar replica esattamente il payoff dell’opzione digitale vanilla al di fuori dell’intervallo tra i due strike di cui alla lettera a).
La posizione di rischio delle due opzioni della combinazione collar di cui al secondo comma è calcolata separatamente conformemente all’articolo 279.
Articolo 275
Costo di sostituzione
Gli enti calcolano il costo di sostituzione RC per gli insiemi di attività soggette a compensazione non oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:
Gli enti calcolano il costo di sostituzione per singoli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:
|
RC |
= |
il costo di sostituzione |
|
VM |
= |
il valore corretto per la volatilità del margine di variazione netto ricevuto o fornito, a seconda dei casi, per l'insieme di attività soggette a compensazione su base regolare per attenuare le variazioni del CMV dell'insieme di attività soggette a compensazione; |
|
TH |
= |
la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale; e |
|
MTA |
= |
l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement). |
Gli enti calcolano il costo di sostituzione per più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto dello stesso accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:
dove:
|
RC |
= |
il costo di sostituzione |
|
i |
= |
l'indice che designa gli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto del singolo accordo di garanzia (margin agreement); |
|
CMVi |
= |
il CMV del paniere di attività soggette a compensazione «i»; |
|
VMMA |
= |
la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda dei casi, su base regolare per più insiemi di attività soggette a compensazione per attenuare le variazioni del loro CMV; e |
|
NICAMA |
= |
la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda dei casi, per più insiemi di attività soggette a compensazione diversa dalla VMMA. |
Ai fini del primo comma, il NICAMA può essere calcolato a livello di negoziazione, di insieme di attività soggette a compensazione o di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione cui si applica l'accordo di garanzia (margin agreement), in funzione del livello al quale si applica l'accordo di garanzia.
Articolo 276
Riconoscimento e trattamento delle garanzie reali
Ai fini della presente sezione, gli enti calcolano gli importi delle garanzie reali di VM, VMMA, NICA e NICAMA, applicando tutti i seguenti requisiti:
se tutte le operazioni incluse in un insieme di attività soggette a compensazione appartengono al portafoglio di negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma degli articoli 197 e 299
se un insieme di attività soggette a compensazione contiene almeno un'operazione esterna al portafoglio di negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma dell'articolo 197;
la garanzia reale ricevuta dalla controparte è riconosciuta con segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è riconosciuta con segno negativo;
il valore corretto per la volatilità di qualsiasi tipo di garanzia reale ricevuta o fornita è calcolato conformemente all’articolo 223;
lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VM che nel NICA;
lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VMMA che nel NICAMA;
qualsiasi garanzia reale fornita alla controparte che è separata dalle attività di tale controparte e, in conseguenza di tale separazione, è protetta in caso di default o insolvenza della controparte non è riconosciuta nel calcolo di NICA e NICAMA.
Per il calcolo del valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo gli enti sostituiscono la formula di cui all'articolo 223, paragrafo 2, con la seguente formula:
Ai fini del paragrafo 1, lettera d), gli enti fissano il periodo di liquidazione rilevante per il calcolo del valore corretto per la volatilità delle garanzie reali ricevute o fornite secondo uno dei seguenti orizzonti temporali:
un anno per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1;
il periodo con rischio di margine stabilito in conformità dell'articolo 279 quater, paragrafo 1, lettera b), per gli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3.
Articolo 277
Associazione delle operazioni alle categorie di rischio
Gli enti associano ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione ad una delle seguenti categorie di rischio per determinare l'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 278:
rischio di tasso di interesse;
rischio di cambio;
rischio di credito;
rischio azionario;
rischio di posizione in merci;
altri rischi.
Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3 quando associano le operazioni alle categorie di rischio di cui al paragrafo 1, gli enti applicano i seguenti requisiti:
quando il fattore di rischio primario dell'operazione, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui al paragrafo 3, è una variabile legata all'inflazione, gli enti associano l'operazione alla categoria del rischio di tasso di interesse;
quando il fattore di rischio primario dell'operazione, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui al paragrafo 3, è una variabile legata alle condizioni climatiche, gli enti associano l'operazione alla categoria del rischio di posizione in merci.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
il metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo;
il metodo per individuare operazioni con più di un fattore di rischio significativo e per individuare il più significativo tra tali fattori di rischio ai fini del paragrafo 3.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019].
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 277 bis
Panieri di copertura
Gli enti stabiliscono gli insiemi di attività coperte pertinenti per ciascuna categoria di rischio di un insieme di attività soggette a compensazione e assegnano ciascuna operazione a tali insiemi di attività coperte come segue:
le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è denominato nella stessa valuta;
le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è basato sulla stessa coppia di valute;
tutte le operazioni associate alla categoria del rischio di credito sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte;
tutte le operazioni associate alla categoria del rischio azionario sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte;
le operazioni associate alla categoria del rischio di posizione in merci sono assegnate a uno dei seguenti insiemi di attività coperte sulla base della natura del loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3:
energia;
metalli;
prodotti agricoli;
altre merci;
condizioni climatiche;
le operazioni associate alla categoria degli altri rischi sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è identico.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione sono assegnate ad insiemi di attività coperte distinti da quelli stabiliti per le operazioni attribuite alla categoria del rischio di tasso di interesse non aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione. Tali operazioni sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è denominato nella stessa valuta.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti stabiliscono singoli insiemi di attività coperte distinti in ogni categoria di rischio per le seguenti operazioni:
le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è la volatilità implicita del mercato o la volatilità effettiva di un fattore di rischio o la correlazione tra due fattori di rischio;
le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è la differenza tra due fattori di rischio associati alla stessa categoria di rischio o le operazioni che consistono di due componenti in contanti denominate nella stessa valuta e per le quali un fattore di rischio della stessa categoria di rischio del fattore di rischio primario è contenuto nell'altra componente in contanti diversa da quella contenente il fattore di rischio primario.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di attività coperte della pertinente categoria di rischio solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è identico.
Ai fini del primo comma, lettera b), gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di attività coperte della pertinente categoria di rischio solo se la coppia di fattori di rischio in tali operazioni di cui alla suddetta lettera è identica e i due fattori di rischio contenuti in tale coppia sono correlati positivamente. Altrimenti gli enti assegnano le operazioni di cui alla lettera b) del primo comma ad uno degli insiemi di attività coperte stabilito a norma del paragrafo 1 sulla base di solo uno dei due fattori di rischio di cui alla lettera b) del primo comma.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, gli enti assegnano le operazioni a un insieme di attività coperte distinto della pertinente categoria di rischio seguendo la stessa struttura per gli insiemi di attività coperte di cui al paragrafo 1.
Articolo 278
Esposizione potenziale futura
Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
|
PFE |
= |
l'esposizione potenziale futura |
|
a |
= |
l'indice che indica le categorie di rischio incluse nel calcolo dell'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione; |
|
maggiorazione(a) |
= |
la maggiorazione per la categoria di rischio «a» calcolata conformemente agli articoli da 280 bis a 280 septies, a seconda dei casi; e |
|
moltiplicativo |
= |
il fattore moltiplicativo calcolato secondo la formula di cui al paragrafo 3. |
Ai fini di questo calcolo, gli enti includono la maggiorazione di una determinata categoria di rischio nel calcolo dell'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione qualora almeno un'operazione dell'insieme sia stata associata a tale categoria di rischio.
Ai fini del paragrafo 1 il moltiplicativo è calcolato come segue:
|
moltiplicatore = |
|
1 se z ≥ 0 |
|
|
|
dove:
|
z = |
|
CMV-NICA «per le operazioni incluse negli insiemi di compensazione di cui all'art.275,par.1» |
|
|
CMV-VM- NICA «per le operazioni incluse negli insiemi di compensazione dicui all'art.275,par.2» |
|||
|
CMVi-NICAi«per le operazioni incluse negli insiemi di compensazione di cui all'art.275,par.3» |
|
NICAi |
= |
l'importo netto indipendente della garanzia calcolato solo per le operazioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione «i». Il NICAi è calcolato a livello di negoziazione o di insieme di attività soggette a compensazione in funzione dell'accordo di garanzia (margin agreement). |
Articolo 279
Calcolo della posizione di rischio
Ai fini del calcolo delle maggiorazioni per la categoria di rischio di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies, gli enti calcolano la posizione di rischio di ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione come segue:
|
δ |
= |
il delta di vigilanza dell'operazione calcolato secondo la formula di cui all'articolo 279 bis; |
|
NozCorr |
= |
l'importo nozionale corretto dell'operazione calcolato conformemente all'articolo 279 ter; e |
|
MF |
= |
il fattore di aggiustamento in funzione della durata dell'operazione calcolato secondo la formula di cui all'articolo 279 quater. |
Articolo 279 bis
Delta di vigilanza
Gli enti calcolano il delta di vigilanza come segue:
per le opzioni call e put che conferiscono all’acquirente il diritto di acquistare o vendere lo strumento sottostante a un prezzo positivo ad una singola o a più date in futuro, tranne nei casi in cui tali opzioni sono associate alla categoria di rischio di tasso di interesse o di rischio di posizione in merci, gli enti utilizzano la seguente formula:
dove:
|
δ |
= |
il delta di vigilanza; |
|
segno |
= |
– 1 se l'operazione è un'opzione call venduta o un'opzione put acquistata; |
|
segno |
= |
+ 1 se l'operazione è un'opzione call acquistata o un'opzione put venduta; |
|
tipo |
= |
– 1 se l'operazione è un'opzione put; |
|
tipo |
= |
+ 1 se l'operazione è un'opzione call; |
|
N(x) |
= |
la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a «x»; |
|
P |
= |
il prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell'opzione. Per le opzioni i cui flussi di cassa dipendono da un valore medio del prezzo dello strumento sottostante, P è uguale al valore medio alla data del calcolo; |
|
K |
= |
il prezzo strike dell'opzione; |
|
T |
= |
il periodo tra la data di scadenza Texp dell'opzione e la data di riferimento; per le opzioni che possono essere esercitate solo in una determinata data futura, Texp è tale data; per le opzioni che possono essere esercitate in più date future, Texp è l'ultima di tali date. T è espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e |
|
σ |
= |
la volatilità di vigilanza dell'opzione determinata in conformità della tabella 1 sulla base della categoria di rischio dell'operazione e della natura dello strumento sottostante dell'opzione. |
Tabella 1
|
Categoria di rischio |
Strumento sottostante |
Volatilità di vigilanza |
|
Cambio |
Tutti |
15 % |
|
Credito |
Strumento single-name |
100 % |
|
Strumento multiple-names |
80 % |
|
|
Rischio azionario |
Strumento single-name |
120 % |
|
Strumento multiple-names |
75 % |
|
|
Rischio di posizione in merci |
Energia elettrica |
150 % |
|
Altre merci (esclusa l'energia elettrica) |
70 % |
|
|
Altri |
Tutti |
150 % |
Gli enti che utilizzano il prezzo a termine dello strumento sottostante di un'opzione garantiscono che:
il prezzo a termine sia coerente con le caratteristiche dell'opzione;
il prezzo a termine sia calcolato sulla base di un tasso d'interesse pertinente prevalente alla data di riferimento per le segnalazioni;
il prezzo a termine integri i flussi di cassa previsti dello strumento sottostante prima della scadenza dell'opzione;
per i segmenti di una cartolarizzazione sintetica e di un derivato su crediti di tipo «nth to default», gli enti utilizzano la seguente formula:
dove:
|
segno = |
|
+1 «se la protezione del credito è stata ottenuta tramite l'operazione» |
|
|
-1 «se la protezione del credito è stata fornita tramite l'operazione» |
|
A |
= |
il punto di attacco del segmento; per un'operazione in derivati su crediti di tipo «nth-to-default» basata su entità di riferimento k, A = (n – 1)/k«; e |
|
D |
= |
il punto di distacco del segmento; per un'operazione in derivati su crediti di tipo «nth-to-default» basata su entità di riferimento k, D = n/k; |
per le operazioni diverse da quelle di cui alla lettera a) o b), gli enti utilizzano il delta di vigilanza seguente:
|
δ = |
|
+ 1 se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario,«» o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio |
|
|
– 1 se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario«, » o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio |
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
in conformità degli sviluppi normativi internazionali, le formule che gli enti utilizzano per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria di rischio di tasso di interesse o di rischio di posizione in merci compatibili con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse o i prezzi delle merci possono essere negativi, e la volatilità di vigilanza che è adatta per tali formule;
il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 279 ter
Importo nozionale corretto
Gli enti calcolano l'importo nozionale corretto come segue:
per le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse o alla categoria del rischio di credito, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando l'importo nozionale del contratto derivato per il fattore di durata di vigilanza calcolato come segue:
dove:
|
R |
= |
il tasso di sconto di vigilanza; R = 5 %; |
|
S |
= |
il periodo tra la data d'inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; |
|
E |
= |
il periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e |
|
AnnoinGiorniLavorativi |
= |
Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi. |
La data di inizio dell'operazione è la data più prossima a cui è fissato o scambiato almeno un pagamento contrattuale nel quadro dell'operazione, verso o da un ente, diverso dai pagamenti relativi allo scambio di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (margin agreement). Quando l'operazione ha già iniziato a fissare o effettuare pagamenti alla data di riferimento per le segnalazioni, la data di inizio di un'operazione è pari a 0.
Quando un'operazione comporta una o più date contrattuali future nelle quali l'ente o la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale, la data di inizio di un'operazione è pari alla più prossima tra quelle indicate di seguito:
la data o la più prossima tra le molteplici date future alla quale l'ente o la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale;
la data alla quale un'operazione inizia a fissare o effettuare pagamenti diversi da quelli relativi allo scambio di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (margin agreement).
Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data di inizio di un'operazione è determinata in base alla data più prossima alla quale lo strumento sottostante inizia a fissare o effettuare pagamenti.
La data finale di un'operazione è l'ultima data in cui un pagamento contrattuale nel quadro dell'operazione, verso o da un ente, è scambiato o può esserlo.
Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data finale di un'operazione è determinata sulla base dell'ultimo pagamento contrattuale dello strumento sottostante dell'operazione.
Quando un'operazione è strutturata in modo tale da estinguere un'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato dell'operazione sia pari a zero a tali date, l'estinzione dell'esposizione in essere a tali date è considerato un pagamento contrattuale nell'ambito della stessa operazione;
per le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto come segue:
quando l'operazione è costituita da una componente in contanti, l'importo nozionale corretto è l'importo nozionale del contratto derivato;
quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di una componente in contanti è denominato nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è l'importo nozionale dell'altra componente in contanti;
quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di ciascuna componente in contanti è denominato in una valuta diversa da quella utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è il maggiore tra gli importi nozionali delle due componenti in contanti dopo che tali importi sono stati convertiti nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato;
per le operazioni associate alla categoria del rischio azionario o alla categoria del rischio di posizione in merci, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando il prezzo di mercato di un'unità dello strumento sottostante dell'operazione per il numero di unità dello strumento sottostante cui fa riferimento l'operazione;
quando un'operazione associata alla categoria del rischio azionario o alla categoria del rischio di posizione in merci è espressa contrattualmente come importo nozionale, gli enti utilizzano l'importo nozionale dell'operazione come importo nozionale corretto anziché il numero di unità degli strumenti sottostanti;
per le operazioni associate alla categoria degli altri rischi, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto sulla base del metodo più appropriato tra i metodi di cui alle lettere a) b) e c), in funzione della natura e delle caratteristiche dello strumento sottostante dell'operazione.
Gli enti determinano l'importo nozionale o il numero di unità dello strumento sottostante ai fini del calcolo dell'importo nozionale corretto di un'operazione di cui al paragrafo 1 come segue:
quando l'importo nozionale o il numero di unità dello strumento sottostante di un'operazione non è fissato fino alla scadenza contrattuale:
per gli importi nozionali e i numeri di unità dello strumento sottostante di natura deterministica, l'importo nozionale è la media ponderata di tutti i valori deterministici degli importi nozionali o del numero di unità dello strumento sottostante, a seconda dei casi, fino alla scadenza contrattuale dell'operazione, laddove i fattori di ponderazione riflettono in misura proporzionale il periodo di tempo durante il quale si applica ciascun valore di importo nozionale;
per gli importi nozionali e i numeri di unità dello strumento sottostante di natura stocastica, l'importo nozionale è l'importo determinato fissando i valori di mercato correnti nell'ambito della formula per il calcolo dei valori futuri di mercato;
per i contratti con più scambi dell'importo nozionale, l'importo nozionale è moltiplicato per il numero dei pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto;
per i contratti che prevedono una moltiplicazione dei pagamenti di flussi di cassa o una moltiplicazione dello strumento sottostante del contratto derivato, l'importo nozionale è corretto dall'ente per tener conto degli effetti della moltiplicazione sulla struttura di rischio di tali contratti.
Articolo 279 quater
Il fattore di aggiustamento in funzione della durata
Gli enti calcolano il fattore di aggiustamento in funzione della durata come segue:
per le operazioni incluse negli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, gli enti utilizzano la seguente formula:
dove:
|
MF |
= |
il fattore di aggiustamento in funzione della durata; |
|
M |
= |
la durata residua dell'operazione che è pari al periodo di tempo necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dell'operazione. A tale scopo le eventuali opzionalità relative a un contratto derivato sono da considerarsi obbligazioni contrattuali; la durata residua è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; quando un'operazione ha un altro contratto derivato come strumento sottostante che può dar luogo a obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la durata residua dell'operazione è pari al periodo di tempo necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dello strumento sottostante; quando un'operazione è strutturata in modo tale da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato dell'operazione sia pari a zero a tali date, la durata residua dell'operazione è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione; e |
|
AnnoinGiorniLavorativi |
= |
Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi. |
per le operazioni incluse negli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3, il fattore di aggiustamento in funzione della durata è definito come:
dove:
|
MF |
= |
il fattore di aggiustamento in funzione della durata; |
|
MPOR |
= |
il periodo con rischio di margine dell'insieme di attività soggette a compensazione determinato conformemente all'articolo 285, paragrafi da 2 a 5; e |
|
AnnoinGiorniLavorativi |
= |
un anno espresso in giorni lavorativi utilizzando la pertinente convenzione sui giorni lavorativi; |
Nel determinare il periodo con rischio di margine per le operazioni tra un cliente e un partecipante diretto, un ente che agisce come cliente o partecipante diretto sostituisce il periodo minimo di cui all'articolo 285, paragrafo 2, lettera b), con cinque giorni lavorativi.
Articolo 280
Coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte
Ai fini del calcolo della maggiorazione di un insieme di attività coperte di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies, il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte «є» è il seguente:
|
є = |
|
1 per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell^' articolo 277 bis,paragrafo 1 |
|
|
5 per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 2, lettera a) |
|||
|
0,5 per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 280 bis
Maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse
Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
|
MaggiorazioneIR |
= |
la maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse; |
|
j |
= |
l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di tasso di interesse stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e |
|
|
= |
la maggiorazione della categoria del rischio di tasso di interesse per l'insieme di attività coperte «j» calcolata in conformità del paragrafo 2. |
Gli enti calcolano la maggiorazione per l'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio di tasso di interesse:
dove:
|
єj |
= |
il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme di attività coperte «j», determinato conformemente al valore applicabile specificato all'articolo 280; |
|
SFIR |
= |
il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di tasso di interesse con un valore pari allo 0,5 %; e |
|
|
= |
l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j» calcolato conformemente al paragrafo 3. |
Ai fini del calcolo dell'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j», gli enti associano prima ciascuna operazione dell'insieme di attività coperte alla categoria appropriata della tabella 2. Essi procedono in tal senso sulla base della data finale di ogni operazione determinata a norma dell'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera a):
Tabella 2
|
Categoria |
Data finale (in anni) |
|
1 |
>0 e <=1 |
|
2 |
>1 e <= 5 |
|
3 |
> 5 |
Gli enti calcolano poi l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j» conformemente alla formula seguente:
dove:
|
|
= |
l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j»; e |
|
Dj,k |
= |
l'importo nozionale effettivo della categoria «k» dell'insieme di attività coperte «j» calcolato come segue:
|
dove:
|
l |
= |
l'indice che indica la posizione di rischio. |
Articolo 280 ter
Maggiorazione per la categoria del rischio di cambio
Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di cambio per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
|
MaggiorazioneFX |
= |
maggiorazione per la categoria del rischio di cambio; |
|
j |
= |
l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di cambio stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e |
|
|
= |
la maggiorazione della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte «j» calcolata in conformità del paragrafo 2. |
Gli enti calcolano la maggiorazione «della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte» j:
dove:
|
єj |
= |
il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte «j» determinato conformemente all'articolo 280; |
|
SFFX |
= |
il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di cambio con un valore pari al 4 %; |
|
|
= |
l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte «j» calcolato come segue:
|
dove:
|
l |
= |
l'indice che indica la posizione di rischio. |
Articolo 280 quater
Maggiorazione per la categoria degli altri rischi
Ai fini del paragrafo 2, gli enti stabiliscono le entità di riferimento del credito pertinenti dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente a quanto segue:
vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun emittente di uno strumento di debito di riferimento sottostante a un'operazione single-name assegnata alla categoria del rischio di credito; le operazioni single-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se lo strumento di debito di riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;
vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun gruppo di strumenti di debito di riferimento o di derivati su crediti single-name sottostanti a un'operazione multi-name assegnata alla categoria del rischio di credito; le operazioni multi-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se il gruppo di strumenti di debito di riferimento sottostanti o i derivati su crediti single-name di tali operazioni sono costituiti dagli stessi elementi.
Ai fini dell'articolo 278 l'ente calcola la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
|
Maggiorazionecredito |
= |
maggiorazione per la categoria degli altri rischi |
|
j |
= |
l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di credito stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione, e |
|
|
= |
la maggiorazione per l'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio di credito calcolata in conformità del paragrafo 3. |
Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme di attività coperte «j» come segue:
dove:
|
Maggiorazionecredito j |
= |
la maggiorazione per l'insieme di attività coperte «j» |
|
єj |
= |
il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte «j» determinato conformemente all'articolo 280; |
|
k |
= |
l'indice che rappresenta le entità di riferimento del credito dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilito conformemente al paragrafo 1; |
|
|
= |
il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del credito «k»; Se l'entità di riferimento del credito «k» è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), ρk credito = 50 %. Se l'entità di riferimento del credito «k» è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), ρk credito = 80 %; e |
|
Maggiorazione(entitàk) |
= |
la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito «k» determinata conformemente al paragrafo 4. |
Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito «k» come segue:
dove:
|
|
= |
l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito «k» calcolato come segue:
dove:
|
Gli enti calcolano il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito «k» come segue:
l'ente che utilizza il metodo di cui al capo 3 associa il rating interno del singolo emittente ad una delle valutazioni esterne del merito di credito;
per l'entità di riferimento del credito «k» stabilita conformemente al paragrafo 1, lettera b):
Tabella 3
|
Classe di merito di credito |
Fattore di vigilanza per operazioni single-name |
|
1 |
0,38 % |
|
2 |
0,42 % |
|
3 |
0,54 % |
|
4 |
1,06 % |
|
5 |
1,6 % |
|
6 |
6,0 % |
Tabella 4
|
Qualità creditizia dominante |
Fattore di vigilanza per indici quotati |
|
Investment grade |
0,38 % |
|
Non-investment grade |
1,06 % |
Articolo 280 quinquies
Maggiorazione per la categoria del rischio azionario
Ai fini del paragrafo 2 gli enti stabiliscono le entità di riferimento del capitale pertinenti dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente alle disposizioni seguenti:
vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun emittente di uno strumento di capitale di riferimento sottostante a un'operazione single-name assegnata alla categoria del rischio azionario; le operazioni single-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se lo strumento di capitale di riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;
vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun gruppo di strumenti di capitale di riferimento o di derivati single-name su strumenti di capitale sottostanti a un'operazione multi-name assegnata alla categoria del rischio azionario; le operazioni multi-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se il gruppo di strumenti di capitale di riferimento sottostanti o di derivati single-name su strumenti di capitale di tali operazioni, a seconda dei casi, è costituito dagli stessi elementi.
Ai fini dell'articolo 278 gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
|
MaggiorazioneCapitale |
= |
la maggiorazione per la categoria del rischio azionario |
|
j |
= |
l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio azionario stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e |
|
|
= |
la maggiorazione per l'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio azionario calcolata in conformità del paragrafo 3. |
Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme di attività coperte «j» come segue: