02013R0575 — IT — 01.01.2018 — 003.003
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REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 176 dell'27.6.2013, pag. 1) |
Modificato da:
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/62 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2014 |
L 11 |
37 |
17.1.2015 |
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REGOLAMENTO (UE) 2016/1014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 |
L 171 |
153 |
29.6.2016 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2188 DELLA COMMISSIONE dell'11 agosto 2017 |
L 310 |
1 |
25.11.2017 |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2395 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 |
L 345 |
27 |
27.12.2017 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/405 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2017 |
L 74 |
3 |
16.3.2018 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2013
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE)
PARTE UNO
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito d'applicazione
Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:
a) requisiti di fondi propri relativi a elementi di rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo e rischio di regolamento interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
b) requisiti che limitano le grandi esposizioni;
c) dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 460, requisiti di liquidità relativi a elementi di rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
d) obblighi di segnalazione di cui alle lettere a), b) e c) e di leva finanziaria;
e) obblighi di informativa al pubblico.
Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti in materia di normativa prudenziale e vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE.
Articolo 2
Poteri di vigilanza
Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2013/36/UE
Articolo 3
Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti
Il presente regolamento non impedisce agli enti di detenere fondi propri e loro componenti in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.
Articolo 4
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «ente creditizio», un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;
2) «impresa di investimento», un persona secondo la definzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE che è soggetta agli obblighi stabiliti da tale direttiva, ad eccezione:
a) degli enti creditizi;
b) delle imprese locali;
c) delle imprese che non sono autorizzate a prestare servizi accessori di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, che prestano soltanto uno o più servizi e attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 1, 2, 4 e 5, di tale direttiva e che non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per tale motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con tali clienti;
3) «ente», un ente creditizio o un'impresa di investimento;
4) «impresa locale», un'impresa che opera per conto proprio sui mercati dei financial future o delle opzioni o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati, o che opera per conto di altri membri dei medesimi mercati, a condizione che l'esecuzione dei contratti sottoscritti da tale impresa sia assunta dai partecipanti diretti dei mercati medesimi;
5) «impresa di assicurazione», un'impresa di assicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ( 1 );
6) «impresa di riassicurazione», un'impresa di riassicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;
7) «organismo di investimento collettivo» o «OIC», un OICVM secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ( 2 ), compresi, salvo diversa disposizione, i soggetti di paesi terzi, che svolgono attività analoghe, soggette a vigilanza conformemente al diritto dell'Unione o alla normativa di un paese terzo che applica requisiti di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione, o un FIA secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi ( 3 ), o un FIA non UE secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera aa), di tale direttiva;
8) «organismo del settore pubblico», un ente amministrativo non commerciale dipendente dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, o da autorità che esercitano le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali, o un'impresa non commerciale che è posseduta da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, o è istituita e finanziata da esse, e che usufruisce di espliciti accordi di garanzia, ivi inclusi gli enti autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al controllo pubblico;
9) «organo di amministrazione», un organo di amministrazione secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE
10) «alta dirigenza», alta dirigenza secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE;
11) «rischio sistemico», un rischio sistemico secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2013/36/UE;
12) «rischio di modello», un rischio di modello secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2013/36/UE;
13) «cedente», un soggetto che:
a) in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, direttamente o indirettamente, ha partecipato al contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che originano l'esposizione cartolarizzata; o
b) acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza;
14) «promotore», un ente diverso dall'ente cedente che istituisce e gestisce un programma di commercial paper garantiti da attività (asset-backed commercial paper — ABCP) o altro schema di cartolarizzazione nell'ambito del quale acquista esposizioni da terzi;
15) «impresa madre»:
a) un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
b) ai fini del titolo VII, capi 3 e 4, sezione II, e del titolo VIII della direttiva 2013/36/UE e della parte cinque del presente regolamento, un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;
16) «filiazione»:
a) un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
b) un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.
Le filiazioni di filiazioni sono parimenti considerate come filiazioni dell'impresa che è la loro impresa madre apicale;
17) «succursale», una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività dell'ente;
18) «impresa strumentale», un'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nella gestione di immobili, nell'elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti;
19) «società di gestione del risparmio», una società di gestione del risparmio come definita all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE o un GEFIA come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, compresi, salvo diversa disposizione, i soggetti di paesi terzi che svolgono attività analoghe e che sono sottoposti alla normativa di un paese terzo che applica requisiti di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione;
20) «società di partecipazione finanziaria», un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, enti o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista;
21) «società di partecipazione finanziaria mista», una società di partecipazione finanziaria mista secondo la definzione di cui all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;
22) «società di partecipazione mista», un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente o da una società di partecipazione finanziaria mista, avente come filiazioni almeno un ente;
23) «impresa di assicurazione di un paese terzo», un'impresa di assicurazione di un paese terzo secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 3, della direttiva 2009/138/CE;
24) «impresa di riassicurazione di un paese terzo», un'impresa di riassicurazione di un paese terzo secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 6, della direttiva 2009/138/CE;
25) «impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo», un'impresa che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) qualora fosse stabilita nell'Unione, essa rientrerebbe nella definizione di impresa di investimento;
b) è autorizzata in un paese terzo;
c) è soggetta e conforme a norme prudenziali ritenute dalle autorità competenti rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE
26) «ente finanziario», un'impresa diversa da un ente la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ( 4 ), e una società di gestione del risparmio, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite, rispettivamente, all'articolo 212, paragrafo 1, lettera f) e g), della direttiva 2009/138/CE;
27) «soggetto del settore finanziario», uno dei seguenti soggetti:
a) un ente;
b) un ente finanziario;
c) un'impresa strumentale inclusa nella situazione finanziaria consolidata di un ente;
d) un'impresa di assicurazione;
e) un'impresa di assicurazione di un paese terzo;
f) un'impresa di riassicurazione;
g) un'impresa di riassicurazione di un paese terzo;
h) una società di partecipazione assicurativa secondo la definizione di cui all'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE;
k) un'impresa esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
l) un'impresa di un paese terzo con un'attività principale comparabile a quella dei soggetti di cui alle lettere da a) a k);
28) «ente impresa madre in uno Stato membro», un ente in uno Stato membro avente come filiazione un ente o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detto ente o ente finanziario, e che non è a sua volta filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;
29) «ente impresa madre nell'UE», un ente impresa madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un altro ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro né di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
30) «società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro», una società di partecipazione finanziaria che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;
31) «società di partecipazione finanziaria madre nell'UE», una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro o di un'altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
32) «società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro», società di partecipazione finanziaria mista che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;
33) «società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE», una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro né di un'altra società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
34) «controparte centrale» o «CCP», una CCP secondo la definzione di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;
35) «partecipazione», una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( 5 ), oppure il fatto di possedere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
36) «partecipazione qualificata», possesso, diretto o indiretto, di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un'impresa ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;
37) «controllo», il legame esistente tra un'impresa madre e una filiazione definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE ovvero nei principi contabili cui un ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
38) «stretti legami», una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità:
a) da una partecipazione, ossia dal possesso, diretto o tramite un legame di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
b) da un legame di controllo;
c) da un legame di controllo duraturo di entrambe o tutte allo stesso soggetto terzo;
39) «gruppo di clienti connessi»:
a) due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente indicato, costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse controlla direttamente o indirettamente l'altra o le altre;
b) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono rapporti di controllo di cui alla lettera a), ma che devono essere considerate un insieme unitario sotto il profilo del rischio poiché sono interconnesse in modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento (funding) o di rimborso dei debiti, anche l'altra o tutte le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti.
Salve le lettere a) e b), nel caso in cui un'amministrazione centrale ha il controllo diretto su più di una persona fisica o giuridica, o ha legami diretti con più di una persona fisica o giuridica, l'insieme costituito dall'amministrazione centrale e da tutte le persone fisiche o giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate conformemente alla lettera b), può non essere considerato come un gruppo di clienti connessi. L'esistenza di un gruppo di clienti connessi formato dall'amministrazione centrale e da altre persone fisiche o giuridiche può essere invece valutato separatamente per ciascuna delle persone da essa direttamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate direttamente conformemente alla lettera b), e per tutte le persone fisiche e giuridiche controllate da tale persona conformemente alla lettera a) o legate a tale persona conformemente alla lettera b), compresa l'amministrazione centrale. Lo stesso vale per le amministrazioni regionali o le autorità locali cui si applica l'articolo 115, paragrafo 2;
40) «autorità competente», una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti;
41) «autorità di vigilanza su base consolidata», un'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti imprese madri nell'UE e degli enti controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o da società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE;
42) «autorizzazione», un atto emanato dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva il diritto di esercitare l'attività;
43) «Stato membro d'origine», lo Stato membro nel quale un ente ha ricevuto l'autorizzazione;
44) «Stato membro ospitante», lo Stato membro nel quale un ente ha una succursale o presta servizi;
45) «banche centrali del SEBC», le banche centrali nazionali che sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE);
46) «banche centrali», le banche centrali del SEBC e le banche centrali dei paesi terzi;
47) «situazione consolidata», la situazione che risulta dall'applicazione dei requisiti del presente regolamento, conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, a un ente come se tale ente formasse, insieme a uno o diversi altri soggetti, un ente unico;
48) «base consolidata», sulla base della situazione consolidata;
49) «base subconsolidata», sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista ad esclusione di un sottogruppo di soggetti o sulla base della situazione consolidata di un ente impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che non è l'ente impresa madre, o la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista apicale;
50) «strumento finanziario»:
a) un contratto che dà origine, per una parte, ad un'attività finanziaria e, per un'altra, ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale;
b) qualsiasi strumento specificato nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;
c) uno strumento finanziario derivato;
d) uno strumento finanziario primario;
e) uno strumento a pronti.
Gli strumenti di cui alle lettere a), b) e c) sono strumenti finanziari soltanto se il loro valore è derivato dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante o di un altro elemento sottostante, da un tasso o da un indice;
51) «capitale iniziale», l'importo e la tipologia dei fondi propri di cui all'articolo 12 della direttiva 2013/36/UE per gli enti creditizi e al titolo IV di tale direttiva per le imprese di investimento;
52) «rischio operativo», il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico;
53) «rischio di diluizione», il rischio che l'importo di un credito sia ridotto tramite la concessione di crediti, in contante o in altra forma, a favore del debitore;
54) «probabilità di default» o «PD», la probabilità di default di una controparte nell'orizzonte temporale di un anno;
55) «perdita in caso di default» o «LGD», il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa del default di una controparte e l'importo residuo al momento del default;
56) «fattore di conversione», il rapporto tra la parte attualmente non utilizzata di una linea di credito che potrebbe essere utilizzata, e che in caso di default risulterebbe quindi in un'esposizione, e la parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito, laddove l'entità della linea di credito è determinata dal limite prestabilito, salvo che il limite non prestabilito sia più elevato;
57) «attenuazione del rischio di credito», una tecnica utilizzata dagli enti per ridurre il rischio di credito associato alle esposizioni da essi detenute;
58) «protezione del credito di tipo reale», tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dal diritto dell'ente, — nell'eventualità del default della controparte o al verificarsi di altri eventi creditizi specifici che riguardano la controparte, di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un credito nei confronti dell'ente, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;
59) «protezione del credito di tipo personale», tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dall'obbligo di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità del default del debitore o al verificarsi di altri specifici eventi creditizi;
60) «strumento assimilato al contante», un certificato di deposito, un'obbligazione, compresa l'obbligazione garantita, o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso da un ente, per il quale l'ente ha già ricevuto il pagamento integrale e che sarà rimborsato incondizionatamente dall'ente al valore nominale;
61) «cartolarizzazione», un'operazione o uno schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti aventi le due seguenti caratteristiche:
a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla performance dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni;
b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema;
62) «posizione verso la cartolarizzazione», un'esposizione nei confronti di una cartolarizzazione;
63) «ricartolarizzazione», una cartolarizzazione in cui il rischio associato ad un portafoglio sottostante di esposizioni è oggetto di segmentazione e in cui almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione verso una cartolarizzazione;
64) «posizione verso la ricartolarizzazione», un'esposizione nei confronti di una ricartolarizzazione;
65) «supporto di credito», un meccanismo contrattuale mediante il quale la qualità creditizia di una posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto alla qualità che detta posizione avrebbe avuto in assenza di tale supporto, che comprende il supporto fornito dalla presenza nella cartolarizzazione di più segmenti di rango subordinato (junior) o da altri tipi di protezione del credito;
66) «società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE», un trust o un altro soggetto, diverso da un ente, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, la cui attività è limitata alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle dell'ente cedente, e nella quale i titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare tali interessi;
67) «segmento» (tranche), una frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un certo numero di esposizioni, in cui ad una posizione detenuta nella frazione è associato un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo detenuta in ciascuna delle altre frazioni, a prescindere dalle protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori delle posizioni nella frazione o in altre frazioni;
68) «valutazione in base ai prezzi di mercato», la valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione;
69) «valutazione in base ad un modello», qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato;
70) «verifica indipendente dei prezzi», una procedura di verifica periodica dell'esattezza e dell'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati immessi nei modelli;
71) «capitale ammissibile»:
a) ai fini della parte due, titolo III, la somma dei seguenti elementi:
i) capitale di classe 1 di cui all'articolo 25, senza applicazione della deduzione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i);
ii) capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 pari o inferiore ad un terzo del capitale di classe 1 calcolato ai sensi del punto i) della presente lettera;
b) ai fini dell'articolo 97 e della parte quattro, la somma dei seguenti elementi:
i) capitale di classe 1 di cui all'articolo 25;
ii) capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 pari o inferiore a un terzo del capitale di classe 1;
72) «borsa valori riconosciuta», una borsa valori che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) è un mercato regolamentato;
b) ha un meccanismo di compensazione secondo il quale i contratti elencati nell'allegato II sono soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata;
73) «benefici pensionistici discrezionali», i benefici pensionistici aggiuntivi accordati su base discrezionale da un ente a un dipendente come parte della componente variabile della remunerazione di tale dipendente, esclusi i diritti maturati da un dipendente nell'ambito del sistema pensionistico della società;
74) «valore del credito ipotecario», il valore dell'immobile quale determinato in base ad una prudente valutazione della futura commerciabilità dell'immobile, tenuto conto delle caratteristiche durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi;
75) «immobile residenziale», un immobile ad uso abitativo occupato dal proprietario o dal locatario dell'immobile ad uso abitativo, compreso il diritto abitativo per un appartamento in cooperative di edilizia residenziale situate in Svezia;
76) «valore di mercato», per i beni immobili, l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni;
77) «disciplina contabile applicabile», le norme contabili a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 o della direttiva 86/635/CEE;
78) «tasso annuale di default», il rapporto tra il numero dei default verificatisi in un periodo che inizia un anno prima di una data T e il numero dei debitori assegnati a questa classe o pool un anno prima di tale data;
79) «finanziamento per immobili a fini speculativi», i prestiti ai fini dell'acquisizione o dello sviluppo o dell'edificazione su terreni in relazione a immobili, o di e in relazione a tali immobili, con l'intenzione di rivendita a scopo di lucro;
80) «finanziamento al commercio», i finanziamenti, comprese le garanzie, connessi allo scambio di beni e servizi sotto forma di prodotti finanziari con scadenza fissa a breve termine, generalmente inferiore a un anno, senza rinnovo automatico;
81) «crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico», prestiti o crediti per il finanziamento dell'esportazione di beni e servizi per il quale un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione fornisce garanzie, assicurazione o finanziamento diretto;
82) «contratto di vendita con patto di riacquisto» e «contratto di vendita con patto di riacquisto passivo», qualsiasi contratto con il quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci, quando la garanzia è emessa da una borsa valori riconosciuta che detiene i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consente all'ente di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'impegno a riacquistarli; oppure titoli o merci della stessa specie ad un determinato prezzo e ad una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento: si tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per l'ente che vende i titoli o le merci e di un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo per l'ente che li acquista;
83) «operazione di vendita con patto di riacquisto», qualsiasi operazione disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto o un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo;
84) «contratto di vendita con patto di riacquisto semplice», un'operazione di vendita con patto di riacquisto di un unico tipo di attività o di attività simili, non complesse, di contro a un paniere di attività;
85) «posizioni detenute a fini di negoziazione»:
a) posizioni in proprio e posizioni derivanti da servizi alla clientela e di supporto agli scambi;
b) posizioni che si intende rivendere nel breve periodo;
c) posizioni per le quali si intende beneficiare nel breve periodo di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse;
86) «portafoglio di negoziazione», l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente per la negoziazione o per la copertura del rischio inerente a posizioni detenute a fini di negoziazione;
87) «sistema multilaterale di negoziazione», un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definzione di cui all'articolo 4, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;
88) «controparte centrale qualificata» o «QCCP», una controparte centrale che è stata autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta conformemente all'articolo 25 di tale regolamento;
89) «fondo di garanzia», un fondo istituito da una CCP conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 e utilizzato conformemente all'articolo 45 di tale regolamento;
90) «contributo prefinanziato al fondo di garanzia di una CCP», un contributo al fondo di garanzia di una CCP in caso di default che è versato da un ente;
91) «esposizione da negoziazione», un' esposizione corrente, comprensiva del margine di variazione dovuto al partecipante diretto o al cliente ma non ancora ricevuto, e qualsiasi esposizione potenziale futura di un partecipante diretto o di un cliente verso una CCP derivante da contratti e dalle operazioni elencate all'articolo 301, paragrafo 1, lettere da a) a e), nonché dal margine iniziale;
92) «mercato regolamentato», un mercato secondo la definzione di cui all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;
93) «leva finanziaria», il rapporto tra le dimensioni relative, delle attività di un ente, delle sue obbligazioni fuori bilancio e delle sue obbligazioni potenziali a pagare, a consegnare o a fornire garanzie reali, comprese le obbligazioni derivanti da finanziamenti (funding) ricevuti, impegni assunti, derivati o contratti di vendita con patto di riacquisto, ma escluse le obbligazioni che possono essere fatte valere solo durante la liquidazione dell'ente, rispetto ai fondi propri di tale ente;
94) «rischio di leva finanziaria eccessiva», il rischio risultante dalla vulnerabilità di un ente dovuta alla leva finanziaria, attuale o potenziale, che può richiedere misure correttive non previste del suo piano di impresa, tra cui la dismissione immediata di attività, con conseguenti perdite o aggiustamenti della valutazione delle restanti attività;
95) «rettifica di valore su crediti», l'importo degli accantonamenti per perdite su crediti generici e specifici in ordine a rischi di credito rilevati nel bilancio dell'ente conformemente alla disciplina contabile applicabile;
96) «copertura interna», una posizione che compensa in misura sostanziale le componenti di rischio tra una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione e un'altra posizione non compresa nel portafoglio di negoziazione o un insieme di posizioni;
97) «obbligazione di riferimento», un'obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante di un derivato su crediti;
98) «agenzia esterna di valutazione del merito di credito» o «ECAI», un'agenzia di rating del credito registrata o certificata conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ( 6 ), o una banca centrale che emette rating del credito che sono esenti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009;
99) «ECAI prescelta», un'ECAI scelta da un ente;
100) «altre componenti di conto economico complessivo accumulate» (accumulated other comprehensive income), lo stesso significato di cui al principio contabile internazionale (IAS) 1, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
101) «fondi propri di base», fondi propri di base ai sensi dell'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE;
102) «elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1», elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva;
103) «elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1», elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva e l'inclusione di tali elementi sia limitata dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 99 di tale direttiva;
104) «elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2», elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 2 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, di tale direttiva;
105) «elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3», elementi assicurativi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 3 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 3, di tale direttiva;
106) «attività fiscali differite», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
107) «attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura», attività fiscali differite il cui valore futuro può essere realizzato soltanto nel caso in cui l'ente generi un utile imponibile in futuro;
108) «passività fiscali differite», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
109) «attività dei fondi pensione a prestazioni definite», le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano;
110) «distribuzione», il pagamento di dividendi o interessi, in qualsiasi forma;
111) «impresa finanziaria», lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE;
112) «fondi per rischi bancari generali», lo stesso significato di cui all'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE;
113) «avviamento», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
114) «partecipazione indiretta», qualsiasi esposizione verso un soggetto intermedio che abbia un'esposizione verso strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario per cui, se gli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario fossero annullati definitavamente, la perdita che subirebbe di conseguenza l'ente non sarebbe significativamente diversa da quella che subirebbe in caso di possesso diretto degli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario;
115) «attività immateriali», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile, comprensivo dell'avviamento;
116) «altri strumenti di capitale», strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3;
117) «altre riserve», riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate o negli utili non distribuiti;
118) «fondi propri», la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2;
119) «strumenti di fondi propri», strumenti di capitale emessi dall'ente che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2;
120) «interesse di minoranza», l'importo del capitale primario di classe 1 di una filiazione di un ente attribuibile a persone fisiche o giuridiche diverse da quelle incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'ente;
121) «profitto», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
122) «partecipazione incrociata reciproca», il possesso, da parte di un ente, di strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario quando tali soggetti possiedono anche strumenti di fondi propri emessi dall'ente;
123) «utili non distribuiti», i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile;
124) «riserva sovrapprezzo azioni», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
125) «differenze temporanee», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
126) «posizione sintetica», un investimento da parte di un ente in uno strumento finanziario il cui valore è direttamente collegato al valore degli strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario;
127) «sistema di garanzia reciproca», un sistema che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7;
b) gli enti sono consolidati integralmente conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), o all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 83/349/CEE e sono inclusi nella vigilanza su base consolidata di un ente che è un ente impresa madre in uno Stato membro conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del presente regolamento e soggetto ai requisiti di fondi propri;
c) l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni sono stabiliti nello stesso Stato membro e sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte della stessa autorità competente;
d) l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni che sono entrati a far parte di un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela detti enti e in particolare ne assicura la liquidità e la solvibilità, al fine di evitare il fallimento nel caso in cui ciò fosse necessario;
e) esistono accordi per garantire la pronta disponibilità di mezzi finanziari in forma di capitale e di liquidità, se necessario, in applicazione del regime di responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge di cui alla lettera d);
f) l'adeguatezza degli accordi di cui alle precedenti lettere d) ed e) è monitorata con regolarità dall'autorità competente;
g) il periodo minimo di preavviso per l'uscita volontaria di una filiazione dall'accordo di responsabilità è di dieci anni;
h) l'autorità competente ha il potere di vietare l'uscita volontaria di una filiazione dall'accordo di responsabilità;
128) «elementi distribuibili», l'ammontare dei profitti alla fine dell'ultimo esercizio, aumentato degli utili portati a nuovo e delle riserve disponibili a tale scopo prima della distribuzione ai possessori di strumenti di fondi propri, diminuito delle eventuali perdite degli esercizi precedenti, degli utili non distribuibili conformemente a disposizioni legislative o a regolamentazioni interne dell'ente e delle somme iscritte in riserve non distribuibili conformemente alla normativa nazionale applicabile o allo statuto dell'ente, considerando che tali perdite e riserve sono determinate sulla base dei conti individuali dell'ente e non dei conti consolidati.
2. Quando nel presente regolamento si fa riferimento a beni immobili, a immobili residenziali o immobili non residenziali o ad un'ipoteca su tali beni, ciò include quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva normativa equivalente. Gli Stati membri o le loro autorità competenti possono autorizzare il trattamento di quote di partecipazione che costituiscono una proprietà indiretta equivalente di beni immobili come proprietà diretta di beni immobili, a condizione che tale proprietà indiretta sia specificamente disciplinata dall'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e che, se costituita a garanzia reale, essa fornisca una protezione equivalente ai creditori.
3. I finanziamenti al commercio di cui al paragrafo 1, punto 80, sono di norma finanziamenti non impegnati per i quali sono necessari valida documentazione a supporto delle operazioni per ogni richiesta di utilizzo dei fondi che consentano di opporre un rifiuto al finanziamento in caso di dubbi circa il merito creditizio o circa la documentazione a supporto delle operazioni. Il rimborso delle esposizioni per i finanziamenti al commercio è normalmente indipendente dal debitore, mentre i fondi provengono dal contante ricevuto dagli importatori o dagli introiti derivanti dalle vendite dei beni sottostanti.
Articolo 5
Definizioni specifiche per i requisiti patrimoniali per il rischio di credito
Ai fini della parte tre, titolo II, si intende per:
1) «esposizione», un elemento dell'attivo o un elemento fuori bilancio;
2) «perdita», la perdita economica, compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito;
3) «perdita attesa» o «EL», il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione nell'orizzonte temporale di un anno a seguito del potenziale default di una controparte o in caso di diluizione e l'importo dell'esposizione al momento del default.
TITOLO II
LIVELLO DI APPLICAZIONE DEI REQUISITI
CAPO 1
Applicazione dei requisiti su base individuale
Articolo 6
Principi generali
1. Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alle parti da due a cinque e otto.
2. Nessun ente che sia una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza o un'impresa madre, e nessun ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 89, 90 e 91.
3. Nessun ente che sia un'impresa madre o una filiazione, e nessun ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte otto.
4. Gli enti creditizi e le imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi di investimento e le attività elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE si conformano su base individuale agli obblighi fissati nella parte sei. In attesa che la Commissione presenti il rapporto di cui all'articolo 508, paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività delle imprese di investimento.
5. Gli enti, ad eccezione delle imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e all'articolo 96, paragrafo 1, e gli enti per i quali le autorità competenti hanno esercitato la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o 3, si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte sette.
Articolo 7
Deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale
1. Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, alle filiazioni di un ente, qualora sia la filiazione che l'ente siano soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'ente impresa madre e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e la filiazione:
a) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;
b) l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudente della filiazione e dichiara, con l'autorizzazione dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;
c) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;
d) l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con le quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione.
2. Le autorità competenti possono valersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nello stesso Stato membro dell'ente, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti e in particolare alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1.
3. Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, a un ente impresa madre in uno Stato membro ove esso sia soggetto ad autorizzazione e vigilanza dello Stato membro in questione e sia inserito nella vigilanza su base consolidata e purché siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti, al fine di assicurare che i fondi propri siano adeguatamente distribuiti tra l'impresa madre e le filiazioni:
a) non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro;
b) le procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi pertinenti per la vigilanza su base consolidata comprendono l'ente impresa madre in uno Stato membro.
L'autorità competente che si avvale del presente paragrafo informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.
Articolo 8
Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale
1. Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni nell'Unione e sottoporli a vigilanza come singolo sottogruppo di liquidità a condizione che soddisfino tutte le condizioni di seguito elencate:
a) l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata si conforma agli obblighi di cui alla parte sei;
b) l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di deroga e assicura un sufficiente livello di liquidità per la totalità di tali enti;
c) gli enti hanno concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza;
d) non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l'adempimento dei contratti di cui alla lettera c).
Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio su eventuali ostacoli giuridici in grado di rendere impossibile l'applicazione della lettera c) del primo comma ed è invitata a formulare entro il 31 dicembre 2015 una proposta legislativa, se del caso, su quali di tali ostacoli dovrebbero essere eliminare.
2. Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni nel caso in cui tutti gli enti del singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati nello stesso Stato membro e sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.
3. Se gli enti del singolo sottogruppo di liquidità sono autorizzati in più Stati membri, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 21, e solo agli enti le cui autorità competenti concordano sui seguenti elementi:
a) la loro valutazione in merito alla conformità dell'organizzazione e del trattamento del rischio di liquidità alle condizioni stabilite all'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE in tutto il singolo sottogruppo di liquidità;
b) la distribuzione degli importi, l'ubicazione e la proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel singolo sottogruppo di liquidità;
c) la determinazione degli importi minimi delle attività liquide che devono essere detenute dagli enti per i quali sarà prevista la deroga all'applicazione della parte sei;
d) la necessità di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti alla parte sei;
e) condivisione incondizionata di informazioni complete tra le autorità competenti;
f) una piena comprensione delle implicazioni di tale deroga.
4. Le autorità competenti possono inoltre applicare i paragrafi 1, 2 e 3 agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, purché siano soddisfatte tutte le condizioni ivi specificate, nonché ad altri enti legati da una relazione di cui all'articolo 113, paragrafo 6, purché siano soddisfatte tutte le condizioni ivi specificate. In tal caso le autorità competenti designano uno degli enti oggetto della deroga a rispettare la parte sei sulla base della situazione consolidata di tutti gli enti del singolo sottogruppo di liquidità.
5. Se è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1 o 2, le autorità competenti possono altresì applicare l'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE o parti di esso a livello del singolo sottogruppo di liquidità e derogare all'applicazione, su base individuale, dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE o di parti di esso.
Articolo 9
Metodo di consolidamento individuale
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo e l'articolo 144, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti imprese madri a includere nel calcolo dei requisiti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le filiazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano nei confronti di detto ente impresa madre.
2. Il trattamento di cui al paragrafo 1 è autorizzato soltanto qualora l'ente impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti le circostanze e le disposizioni, comprese quelle giuridiche, in base alle quali non vi sono, e non sono previsti, rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività, quando dovute, dalla filiazione all'impresa madre.
3. Se un'autorità competente si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1, essa informa regolarmente e almeno una volta all'anno le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri sul ricorso fatto al paragrafo 1 e sulle circostanze e disposizioni di cui al paragrafo 2. Se la filiazione ha sede in un paese terzo, le autorità competenti forniscono le medesime informazioni anche alle autorità competenti del paese terzo in questione.
Articolo 10
Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale
1. Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, conformemente alla normativa nazionale, all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati siano garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale;
b) la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;
c) la dirigenza dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati.
Gli Stati membri possono mantenere la normativa nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione della deroga di cui al primo comma nella misura in cui non confligga con il presente regolamento o con la direttiva 2013/36/UE.
2. Qualora le autorità competenti riscontrino che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e qualora le passività o gli impegni dell'organismo centrale siano pienamente garantiti dagli enti affiliati, esse possono derogare dall'applicazione delle parti da due a otto all'organismo centrale su base individuale.
CAPO 2
Consolidamento prudenziale
Sezione 1
Applicazione dei requisiti su base consolidata
Articolo 11
Trattamento generale
1. Gli enti imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18, gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e alla parte sette, sulla base della loro situazione finanziaria consolidata. Le imprese madri e le loro filiazioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento creano una struttura organizzativa adeguata e appropriati meccanismi di controllo interno, al fine di garantire che i dati necessari per il consolidamento siano debitamente elaborati e trasmessi. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire un adeguato consolidamento.
2. Gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 18, gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e alla parte sette, sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista.
Qualora la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro controlli più di un ente, il primo comma si applica solo all'ente soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE.
3. Gli enti imprese madri nell'UE, gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte sei sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzate a fornire i servizi e le attività di investimento di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE. In attesa che la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 2, del presente regolamento, e ove il gruppo comprenda unicamente imprese di investimento, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei su base consolidata, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività di tali imprese.
4. In caso di applicazione dell'articolo 10, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta i requisiti di cui alle parti da due a otto sulla base della situazione consolidata dell'insieme costituito dall'organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati.
5. In aggiunta ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 e fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE ove sia giustificato a fini di vigilanza alla luce delle specificità del rischio o della struttura di capitale di un ente o qualora gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale delle attività all'interno di un gruppo bancario, le autorità competenti possono richiedere agli enti soggetti a separazione strutturale di rispettare gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e da sei a otto del presente regolamento e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.
L'applicazione del metodo di cui al primo comma lascia impregiudicata un'efficace vigilanza su base consolidata e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, né costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
Articolo 12
Società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista aventi per filiazione sia un ente creditizio sia un'impresa di investimento
Quando una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista hanno per filiazioni almeno un ente creditizio e un'impresa di investimento, i requisiti basati sulla situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista si applicano all'ente creditizio.
Articolo 13
Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata
1. Gli enti imprese madri nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte otto sulla base della loro situazione consolidata.
Le filiazioni più importanti degli enti imprese madri nell'UE e le filiazioni di interesse rilevante nel rispettivo mercato locale pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 450, 451 e 453, su base individuale o subconsolidata.
2. Gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte otto sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.
Le filiazioni più importanti degli enti imprese madri nell'UE e le filiazioni di interesse rilevante nel rispettivo mercato locale pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 450, 451 e 453, su base individuale o subconsolidata.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano, in tutto o in parte, agli enti imprese madri nell'UE, agli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, nella misura in cui essi sono inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.
4. In caso di applicazione dell'articolo 10, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta i requisiti di cui alla parte otto sulla base della situazione consolidata dell'organismo centrale. L'articolo 18, paragrafo 1, si applica all'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati sono trattati come filiazioni dell'organismo centrale.
Articolo 14
Applicazione dei requisiti di cui alla parte cinque su base consolidata
1. Le imprese madri e le loro filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento assolvono agli obblighi di cui alla parte cinque su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi da esse adottati nel rispetto di dette disposizioni e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'osservanza delle predette disposizioni.
2. Nell'applicare l'articolo 92 su base consolidata o subconsolidata, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 407 se i requisiti di cui agli articoli 405 o 406 non sono rispettati al livello di un soggetto stabilito in un paese terzo incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18, nel caso in cui il mancato rispetto sia rilevante rispetto al profilo di rischio complessivo del gruppo.
3. Gli obblighi derivanti dalla parte cinque riguardanti filiazioni non soggette esse stesse al presente regolamento non si applicano se l'ente impresa madre nell'UE o gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE possono dimostrare alle autorità competenti che l'applicazione della parte cinque è illegale ai sensi della normativa del paese terzo in cui la filiazione è stabilita.
Articolo 15
Deroga all'applicazione dei requisiti di fondi propri su base consolidata per gruppi di imprese di investimento
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata può, caso per caso, derogare all'applicazione della parte tre del presente regolamento e del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE su base consolidata, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
a) ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo utilizza il calcolo alternativo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 95, paragrafo 2, o all'articolo 96, paragrafo 2;
b) tutte le imprese di investimento del gruppo rientrano nelle categorie di cui all'articolo 95, paragrafo 1, o all'articolo 96, paragrafo 1;
c) ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo soddisfa i requisiti prescritti nell'articolo 95 o nell'articolo 96 su base individuale e deduce al tempo stesso dagli elementi del suo capitale primario di classe 1 ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati;
d) ciascuna società di partecipazione finanziaria che sia la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro di un'impresa di investimento facente parte del gruppo detiene come minimo un capitale, definito ai fini della presente disposizione come la somma degli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1 e all'articolo 62, paragrafo 1, tale da coprire la somma dei seguenti elementi:
i) la somma dell'intero valore contabile delle partecipazioni, dei crediti subordinati e degli strumenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d) e all'articolo 66, paragrafo 1, lettere c) e d), in imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati; e
ii) l'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati;
e) il gruppo non comprende enti creditizi.
Quando i criteri di cui al primo comma sono soddisfatti, ciascuna impresa di investimento nell'UE deve disporre di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le società di partecipazione finanziaria, imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali facenti parte del gruppo.
2. Le autorità competenti possono inoltre applicare la deroga se la società di partecipazione finanziaria detiene un quantitativo inferiore di fondi propri rispetto all'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettera d), ma non inferiore alla somma dei requisiti di fondi propri imposti su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società di gestione del risparmio e alle società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati e all'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati. Ai fini del presente paragrafo il requisito di fondi propri per le imprese di investimento di paesi terzi, gli enti finanziari, le società di gestione del risparmio e le società strumentali di paesi terzi è un requisito nozionale di fondi propri.
Articolo 16
Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di coefficiente di leva finanziari su base consolidata per gruppi di imprese di investimento
Se tutti i soggetti di un gruppo di imprese di investimento, compreso il soggetto madre, sono imprese di investimento esenti dall'applicazione dei requisiti previsti nella parte sette su base individuale conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, l'impresa di investimento madre può decidere di non applicare i requisiti previsti nella parte sette su base consolidata.
Articolo 17
Vigilanza delle imprese di investimento che beneficiano della deroga all'applicazione dei requisiti di fondi propri su base consolidata
1. Le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo che beneficia della deroga di cui all'articolo 15 segnalano alle autorità competenti i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti dei loro fondi propri, del capitale interno e di finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese.
2. Qualora le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento deroghino agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti all'articolo 15, esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente le grandi esposizioni, di tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in uno Stato membro.
3. Se le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento rinunciano all'applicazione dei requisiti di fondi propri su base consolidata di cui all'articolo 15, i requisiti di cui alla parte otto si applicano su base individuale.
Sezione 2
Metodi di consolidamento prudenziale
Articolo 18
Metodi di consolidamento prudenziale
1. Gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui alla sezione 1 sulla base della loro situazione consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni o, se del caso, filiazioni della stessa società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre. I paragrafi da 2 a 8 del presente articolo non si applicano in caso di applicazione della parte sei sulla base della situazione consolidata dell'ente.
2. Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare, caso per caso, il consolidamento proporzionale in base alla quota di capitale che l'impresa madre detiene nella filiazione. Il consolidamento proporzionale può essere autorizzato solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la responsabilità dell'impresa madre è limitata alla quota di capitale che l'impresa madre detiene nella filiazione, tenuto conto della responsabilità degli altri azionisti o soci;
b) la solvibilità degli altri azionisti o soci è soddisfacente;
c) la responsabilità degli altri azionisti o soci è chiaramente stabilita in modo giuridicamente vincolante.
3. Qualora le imprese siano legate da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata esige il consolidamento proporzionale, in base alla quota di capitale detenuta, delle partecipazioni in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.
5. In caso di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare autorizzare o esigere il ricorso al metodo del patrimonio netto (equity method). Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.
6. Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:
a) quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami di capitale in tali enti; e
b) quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole statutarie.
Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali il consolidamento è effettuato nei casi di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articolida 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
8. Allorché la vigilanza su base consolidata è prescritta in applicazione dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE le società strumentali e le società di gestione del risparmio quali definite all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui al presente articolo.
Sezione 3
Ambito del consolidamento prudenziale
Articolo 19
Soggetti esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale
1. Un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale che è una filiazione o un'impresa in cui è detenuta una partecipazione non devono essere inclusi nel consolidamento qualora l'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa interessata sia inferiore al più basso dei due importi seguenti:
a) 10 milioni di EUR;
b) 1 % dell'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione.
2. Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE possono decidere, caso per caso, nei casi indicati di seguito, di non includere nel consolidamento un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione:
a) se l'impresa interessata è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;
b) se l'impresa interessata presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti;
c) se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera b), se più imprese soddisfano i criteri ivi enunciati, sono nondimeno incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo specificato.
Articolo 20
Decisioni comuni sui requisiti prudenziali
1. Le autorità competenti lavorano assieme consultandosi ampiamente:
a) nel caso di domande per l'ottenimento di autorizzazioni di cui rispettivamente all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, e all'articolo 363 presentate da un ente impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione;
b) se sono soddisfatti i criteri per uno specifico trattamento infragruppo di cui all'articolo 422, paragrafo 9, e all'articolo 425, paragrafo 5, integrati dalle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE di cui all'articolo 422, paragrafo 10, e all'articolo 425, paragrafo 6.
Le domande sono presentate unicamente all'autorità di vigilanza su base consolidata.
La domanda di cui all'articolo 312, paragrafo 2, include la descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra i diversi soggetti del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo. Nella domanda è indicato se e in che modo gli effetti di diversificazione siano presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio.
2. Le autorità competenti fanno tutto quanto in loro potere per giungere entro sei mesi ad una decisione congiunta:
a) sulla domanda di cui al paragrafo 1, lettera a);
b) sulla valutazione dei criteri e la determinazione del trattamento specifico di cui al paragrafo 1, lettera b).
Tale decisione congiunta è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata che è trasmesso al richiedente dall'autorità competente di cui al paragrafo 1.
3. Il periodo di cui al paragrafo 2 inizia:
a) alla data di ricevimento da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata della domanda completa di cui al paragrafo 1, lettera a). L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette senza indugio la domanda completa alle altre autorità competenti interessate;
b) alla data di ricevimento da parte delle autorità competenti della relazione elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata sull'analisi degli impegni infragruppo.
4. In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità competenti entro sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una propria decisione in merito al paragrafo 1, lettera a). La decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata non limita i poteri delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE
Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi.
L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la decisione all'ente impresa madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e alle altre autorità competenti.
Se, al termine del periodo di sei mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione sul paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
5. In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità competenti entro sei mesi, l'autorità competente responsabile della vigilanza della filiazione su base individuale adotta una propria decisione in merito al paragrafo 1, lettera b).
Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi.
La decisione è trasmessa all'autorità di vigilanza su base consolidata che informa l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.
Se, al termine del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità competente responsabile della vigilanza della filiazione su base individuale rinvia la sua decisione sul paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adotta una decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
6. Quando un ente impresa madre nell'UE e le sue filiazioni, le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE utilizzano il metodo avanzato di misurazione di cui all'articolo 312, paragrafo 2, o il metodo IRB di cui all'articolo 143 su base unificata, le autorità competenti consentono che i criteri di idoneità di cui rispettivamente agli articoli 321 e 322 o alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, siano soddisfatti dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate insieme, in maniera adeguata alla struttura del gruppo e ai suoi sistemi, procedure e metodologie di gestione del rischio.
7. Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.
8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare la procedura di adozione della decisione congiunta di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda le domande di autorizzazione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, e all'articolo 363, al fine di facilitare l'adozione di decisioni congiunte.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 21
Decisioni congiunte sul livello di applicazione dei requisiti in materia di liquidità
1. In caso di presentazione della domanda da parte di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE oppure di una filiazione su base subconsolidata di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista nell'UE in uno Stato membro fanno tutto quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta in merito al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d), individuando un singolo sottogruppo di liquidità per l'applicazione dell'articolo 8.
La decisione congiunta è presa entro sei mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione nella quale sono individuati i singoli sottogruppi di liquidità sulla base dei criteri di cui all'articolo 8. In caso di disaccordo nel corso del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una delle altre autorità competenti interessate. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.
La decisione congiunta può anche imporre limiti all'ubicazione e alla proprietà delle attività liquide e disporre la detenzione di importi minimi di attività liquide da parte degli enti esenti dall'applicazione della parte sei.
La decisione congiunta è contenuta, pienamente motivata, in un documento che è presentato dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre del sottogruppo di liquidità.
2. In mancanza di una decisione congiunta entro sei mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione.
Tuttavia, nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono rinviare all'ABE la questione se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d). In questo caso, l'ABE può svolgere una funzione di mediazione non vincolante conformemente all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e tutte le autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni in attesa della conclusione della mediazione non vincolante. Se, durante la mediazione, le autorità competenti non raggiungono alcun accordo entro tre mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione tenendo conto della proporzionalità di vantaggi e rischi a livello dello Stato membro dell'impresa madre e della proporzionalità di vantaggi e rischi a livello dello Stato membro della filiazione. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e le decisioni di cui al secondo comma del presente paragrafo sono vincolanti.
3. Nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono anche consultare l'ABE in caso di disaccordo circa le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a d). In tal caso, l'ABE può svolgere una funzione di mediazione non vincolante conformemente all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e tutte le autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni in attesa della conclusione della mediazione non vincolante. Se, durante la mediazione, le autorità competenti non raggiungono alcun accordo entro tre mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione.
Articolo 22
Subconsolidamento nei casi di soggetti in paesi terzi
Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli da 89 a 91, e alle parti tre e quattro sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti, oppure l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.
Articolo 23
Imprese nei paesi terzi
Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata conformemente al presente capo, i termini «impresa di investimento», «ente creditizio», «ente finanziario» e «ente» si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell'Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini di cui all'articolo 4.
Articolo 24
Valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio
1. Le attività e gli elementi fuori bilancio sono valutati conformemente alla disciplina contabile applicabile.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono richiedere agli enti di effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.
PARTE DUE
FONDI PROPRI
TITOLO I
ELEMENTI DEI FONDI PROPRI
CAPO 1
Capitale di classe 1
Articolo 25
Capitale di classe 1
Il capitale di classe 1 di un ente consiste nella somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente.
CAPO 2
Capitale primario di classe 1
Sezione 1
Elementi e strumenti del capitale primario di classe 1
Articolo 26
Elementi del capitale primario di classe 1
1. Gli elementi del capitale primario di classe 1 degli enti sono i seguenti:
a) strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29;
b) riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);
c) utili non distribuiti;
d) altre componenti di conto economico complessivo accumulate;
e) altre riserve;
f) fondi per rischi bancari generali.
Gli elementi di cui alle lettere da c) a f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli enti possono includere nel capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o di fine esercizio prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento soltanto con l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente. L'autorità competente concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso;
b) l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente per l'autorità competente che tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo di tali utili.
Una verifica degli utili di periodo o di fine esercizio dell'ente garantisce in maniera soddisfacente che tali utili sono stati valutati conformemente ai principi enunciati nella disciplina contabile applicabile.
3. Le autorità competenti valutano se le emissioni di strumenti del capitale primario di classe 1 soddisfano i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29. Per quanto riguarda le emissioni successive al 28 giugno 2013 gli enti classificano gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti, che possono consultare l'ABE.
Per quanto concerne gli strumenti di capitale, ad eccezione degli aiuti di Stato, che l'autorità competente ha approvato come classificabili quali strumenti di capitale primario di classe 1, ma riguardo ai quali l'ABE reputa significativamente complesso accertare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29, le autorità competenti illustrano le loro motivazioni all'ABE.
Sulla base delle informazioni provenienti da ciascuna autorità competente, l'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1. L'ABE elabora tale elenco e lo pubblica entro il 28 luglio 2013 per la prima volta.
L'ABE può, dopo il processo di revisione di cui all'articolo 80 e quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29, decidere di rimuovere da tale elenco gli strumenti che non costituiscono aiuti di Stato emessi dopo il 28 giugno 2013 e può diffondere una comunicazione in merito.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il significato di «prevedibile» quando stabilisce se gli oneri o i dividendi prevedibili sono stati dedotti.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 27
Strumenti di capitale delle società mutue e cooperative, degli enti di risparmio o di enti analoghi inclusi negli elementi del capitale primario di classe 1
1. Gli elementi del capitale primario di classe 1 includono tutti gli strumenti di capitale emessi da un ente a norma di legge, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l'ente è di un tipo definito in base al diritto nazionale applicabile e, secondo le autorità competenti, ha i requisiti per essere ritenuto uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
i) una società mutua;
ii) una cooperativa;
iii) un ente di risparmio;
iv) un ente analogo;
v) un ente creditizio che è interamente di proprietà di uno degli enti di cui ai punti da i) a iv) ed è autorizzato dalla pertinente autorità competente ad avvalersi di quanto disposto dal presente articolo, a condizione e fintanto che il 100 % delle azioni ordinarie emesse dall'ente creditizio sia detenuto, direttamente o indirettamente, da un ente di cui a tali punti;
b) le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 sono rispettate.
Tali società mutue o cooperative o enti di risparmio riconosciuti come tali ai sensi della normativa nazionale applicabile anteriormente al 31 dicembre 2012 continuano a essere classificati come tali ai fini della presente parte, a condizione che continuino a soddisfare i criteri che hanno determinato detto riconoscimento.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuta ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuta una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai fini della presente parte.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 28
Strumenti del capitale primario di classe 1
1. Gli strumenti di capitale sono considerati strumenti del capitale primario di classe 1 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli strumenti sono emessi direttamente dall'ente, previo accordo dei proprietari dell'ente o, se autorizzato ai sensi della normativa nazionale applicabile, dell'organo di amministrazione dell'ente;
b) gli strumenti sono versati e il loro acquisto non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;
c) gli strumenti soddisfano tutte le condizioni seguenti per quanto riguarda la loro classificazione:
i) hanno i requisiti per essere considerati capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE;
ii) sono classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile;
iii) sono classificati come patrimonio netto ai fini della determinazione di un'insolvenza in base al bilancio, se del caso ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza;
d) gli strumenti sono indicati chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale del bilancio dell'ente;
e) gli strumenti sono perpetui;
f) il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto né ripagato, ad esclusione dei seguenti casi:
i) la liquidazione dell'ente;
ii) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione del capitale, a condizione che l'ente abbia ricevuto l'approvazione preventiva dell'autorità competente in conformità con l'articolo 77;
g) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che il valore nominale degli strumenti sia o possa essere ridotto o ripagato in casi diversi dalla liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione prima o al momento dell'emissione degli strumenti, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 27, se il rifiuto dell'ente di rimborsare tali strumenti è vietato dalla normativa nazionale applicabile;
h) gli strumenti soddisfano le condizioni seguenti per quanto riguarda le distribuzioni:
i) non vi è alcun trattamento di distribuzione preferenziale relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni, neanche in relazione ad altri strumenti del capitale primario di classe 1, e le condizioni che governano gli strumenti non prevedono diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni;
ii) le distribuzioni ai possessori degli strumenti possono essere effettuate soltanto a valere sugli elementi distribuibili;
iii) le condizioni che governano gli strumenti non comprendono un massimale né altre restrizioni sul livello massimo delle distribuzioni, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 27;
iv) il livello delle distribuzioni non è determinato sulla base dell'importo per il quale gli strumenti sono stati acquistati all'emissione, salvo nel caso degli strumenti di cui all'articolo 27;
v) le condizioni che governano gli strumenti non impongono all'ente alcun obbligo di effettuare distribuzioni ai loro possessori e l'ente non è altrimenti assoggettato a tale obbligo;
vi) il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;
vii) l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;
i) rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dall'ente, gli strumenti assorbono la prima parte delle perdite, proporzionalmente la più cospicua, man mano che esse si verificano e ciascuno strumento assorbe le perdite nella stessa misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1;
j) gli strumenti sono subordinati a tutti gli altri diritti o crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;
k) gli strumenti conferiscono ai loro possessori un diritto o credito sulle attività residue dell'ente, che, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato (senior claims), è proporzionale all'importo di tali strumenti emessi e non è né fisso né soggetto ad un massimale, ad eccezione del caso degli strumenti di capitale di cui all'articolo 27;
l) gli strumenti non sono protetti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
i) l'ente o le sue filiazioni;
ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
iii) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
iv) la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
v) la società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni;
vi) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti da i) a v);
m) gli strumenti non sono oggetto di alcun accordo, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.
La condizione di cui al primo comma, lettera j), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 3, purché abbiano pari rango.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), si considerano soddisfatte anche in caso di svalutazione (write down) permanente del valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2.
La condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), si considera soddisfatta anche in caso di riduzione del valore nominale dello strumento di capitale nell'ambito di una procedura di risoluzione o come conseguenza di una svalutazione degli strumenti di capitale richiesta dall'autorità preposta alla risoluzione responsabile dell'ente.
La condizione di cui al paragrafo 1, lettera g), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che le disposizioni che governano lo strumento di capitale indichino esplicitamente o implicitamente che il valore nominale dello strumento sarebbe o potrebbe essere ridotto nell'ambito di una procedura di risoluzione o come conseguenza di una svalutazione degli strumenti di capitale richiesta dall'autorità preposta alla risoluzione responsabile dell'ente.
3. La condizione di cui al paragrafo 1, lettera h), punto iii), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che lo strumento paghi un dividendo multiplo, purché tale dividendo multiplo non dia luogo a una distribuzione tale da provocare un utilizzo sproporzionato di fondi propri.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera h), punto i), la distribuzione differenziata riflette unicamente diritti di voto differenziati. A tale riguardo, distribuzioni più alte si applicano soltanto a strumenti del capitale primario di classe 1 con minor numero di diritti di voto o senza diritti di voto.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a) le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di fondi propri;
b) se e quando le distribuzioni multiple determinerebbero un utilizzo sproporzionato di fondi propri;
c) il significato di «distribuzioni preferenziali».
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 29
Strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi
1. Gli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi sono considerati strumenti del capitale primario di classe 1 soltanto se le condizioni di cui all'articolo 28 con le modifiche derivanti dall'applicazione del presente articolo sono soddisfatte.
2. Per quanto riguarda il rimborso degli strumenti di capitale sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) ad eccezione dei casi di divieto imposto dalla normativa nazionale applicabile, l'ente può rifiutare il rimborso degli strumenti;
b) se la normativa nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti, le disposizioni che governano gli strumenti consentono all'ente di limitare il rimborso;
c) il rifiuto di rimborsare gli strumenti o, se del caso, la limitazione del rimborso degli strumenti non possono costituire un caso di default da parte dell'ente.
3. Gli strumenti di capitale possono comprendere un massimale o una limitazione del livello massimo delle distribuzioni soltanto nei casi in cui tale massimale o limitazione sono stabiliti nel quadro della normativa nazionale applicabile o dello statuto dell'ente.
4. Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, diritti sulle riserve dell'ente limitati al valore nominale degli strumenti, tale limitazione si applica nella stessa misura ai possessori di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da tale ente.
La condizione fissata al primo comma non pregiudica la possibilità, per una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo, di riconoscere, all'interno del capitale primario di classe 1, strumenti che non attribuiscono al possessore diritti di voto e che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a) in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente, il diritto o credito del possessore degli strumenti senza diritto di voto è proporzionale alla quota del totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 rappresentata da detti strumenti senza diritto di voto.
b) negli altri casi gli strumenti sono considerati strumenti di capitale primario di classe 1.
5. Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, un diritto o credito sulle attività dell'ente stabilito o soggetto ad un massimale, tale limitazione si applica nella stessa misura a tutti i possessori di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da tale ente.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura delle limitazioni del rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti di fondi propri.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 30
Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni per gli strumenti del capitale primario di classe 1
Quando, nel caso di uno strumento del capitale primario di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 non sono più soddisfatte, si applica quanto segue:
a) lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento del capitale primario di classe 1;
b) le riserve sovrapprezzo azioni relative a tale strumento cessano immediatamente di essere considerate elementi del capitale primario di classe 1.
Articolo 31
Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza
1. In situazioni di emergenza, le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1 strumenti di capitale che rispettano almeno le condizioni stabilite all'articolo 28, paragrafo 1, lettere da b) a e), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli strumenti di capitale sono emessi dopo il 1o gennaio 2014;
b) gli strumenti di capitale sono considerati aiuti di Stato dalla Commissione;
c) gli strumenti di capitale sono emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato vigenti a tale data;
d) gli strumenti di capitale sono interamente sottoscritti e detenuti dallo Stato o da una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;
e) gli strumenti di capitale sono in grado di assorbire le perdite;
f) tranne che per gli strumenti di capitale di cui all'articolo 27, nell'eventualità di una liquidazione, gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori un diritto o credito sulle attività residue dell'ente, dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato (senior claims);
g) vi sono adeguati meccanismi di uscita per lo Stato o, se del caso, una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;
h) l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione preventiva e ha pubblicato la sua decisione corredata della relativa motivazione.
2. Su richiesta motivata dell'autorità competente interessata e in collaborazione con la stessa, l'ABE considera gli strumenti del capitale di cui al paragrafo 1 equivalenti agli strumenti del capitale primario di classe 1 ai fini del presente regolamento.
Sezione 2
Filtri prudenziali
Articolo 32
Attività cartolarizzate
1. Un ente esclude dagli elementi dei fondi propri qualsiasi aumento del suo patrimonio netto, ai sensi della disciplina contabile applicabile, risultante da attività cartolarizzate, compresi:
a) gli aumenti connessi con il reddito futuro atteso che si traducano in una plusvalenza per l'ente;
b) nei casi in cui l'ente è il cedente di una cartolarizzazione, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il concetto di plusvalenza al momento della vendita di cui al paragrafo 1, lettera a).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 33
Copertura dei flussi di cassa e modifiche del valore delle passività proprie
1. Gli enti non includono i seguenti elementi in nessun elemento dei fondi propri:
a) le riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo, inclusi i flussi di cassa previsti;
b) i profitti o le perdite sulle passività dell'ente, valutate al valore equo, dovuti a variazioni del merito di credito dell'ente;
c) i profitti e le perdite di valore equo su derivati passivi dell'ente dovuti a variazioni del merito di credito dell'ente.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c) gli enti non compensano i profitti e le perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente con quelli risultanti dal rischio di credito della sua controparte.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b) gli enti possono includere l'importo dei profitti e delle perdite sulle loro passività nei fondi propri se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) le passività sono sotto forma di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;
b) le variazioni di valore delle attività e delle passività dell'ente sono dovute alle stesse variazioni del merito di credito dell'ente;
c) vi è una stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni di cui alla lettera a) e il valore delle attività dell'ente;
d) è possibile rimborsare i prestiti ipotecari riacquistando le obbligazioni che finanziano i prestiti ipotecari al valore di mercato o nominale.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni e il valore delle attività, di cui al paragrafo 3, lettera c).
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 34
Rettifiche di valore supplementari
Gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 105 a tutte le loro attività, misurate al valore equo, nel calcolo dell'importo dei fondi propri e deducono dal capitale primario di classe 1 l'importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie.
Articolo 35
Utili e perdite non realizzati misurati al valore equo
Ad eccezione del caso degli elementi di cui all'articolo 33, gli enti non apportano rettifiche per eliminare dai loro fondi propri profitti o perdite non realizzati/e sulle loro attività o passività valutate al valore equo.
Sezione 3
Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1, esenzioni e alternative
Sottosezione 1
Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
Articolo 36
Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
1. Gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1:
a) le perdite relative all'esercizio in corso;
b) le attività immateriali;
c) le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura;
d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese di cui agli articoli 158 e 159;
e) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nello stato patrimoniale dell'ente;
f) i propri strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente;
g) gli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
h) l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
i) l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti;
j) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 56 che supera gli elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente;
k) l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %, quando, in alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %, l'ente deduce l'importo dell'esposizione dall'importo degli elementi del capitale primario di classe 1:
i) partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario;
ii) posizioni verso la cartolarizzazione, conformemente all'articolo 243, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 258;
iii) operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 379, paragrafo 3;
iv) posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB, conformemente all'articolo 153, paragrafo 8;
v) esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni, conformemente all'articolo 155, paragrafo 4;
l) qualunque tributo relativo agli elementi del capitale primario di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'applicazione delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c), e), f), h), i) e l), del presente articolo e delle relative deduzioni di cui all'articolo 56, lettere a), c), d) e f), e all'articolo 66, lettere a), c) e d).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e, in consultazione con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 ( 7 ), delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e delle imprese escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva che devono essere dedotti dai seguenti elementi dei fondi propri:
a) elementi del capitale primario di classe 1;
b) elementi aggiuntivi di classe 1;
c) elementi di classe 2.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 37
Deduzione delle attività immateriali
Gli enti stabiliscono l'importo corrispondente alle attività immateriali da dedurre come segue:
a) l'importo da dedurre è ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività immateriali fossero deteriorate o fossero eliminate contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile;
b) l'importo da dedurre comprende l'avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi dell'ente.
Articolo 38
Deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura
1. Gli enti stabiliscono l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura da dedurre a norma del presente articolo.
2. Ad eccezione dei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura è calcolato senza ridurlo dall'importo delle associate passività fiscali differite dell'ente.
3. L'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura può essere ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite dell'ente, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il soggetto ha un diritto legalmente esercitabile in base al diritto nazionale applicabile di compensare tali attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti;
b) le attività fiscali differite e le passività fiscali differite riguardano le imposte applicate dalla medesima autorità fiscale e sul medesimo soggetto di imposta.
4. Le associate passività fiscali differite dell'ente utilizzate ai fini del paragrafo 3 non possono comprendere le passività fiscali differite che riducono l'importo delle attività immateriali o delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre.
5. L'importo delle associate passività fiscali differite di cui al paragrafo 4 è ripartito tra:
a) le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte a norma dell'articolo 48, paragrafo 1;
b) tutte le altre attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura.
Gli enti ripartiscono le associate passività fiscali differite in funzione della proporzione di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura rappresentata dagli elementi di cui alle lettere a) e b).
Articolo 39
Pagamenti in eccesso di imposte, riporti di perdite fiscali e attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura
1. I seguenti elementi non sono dedotti dai fondi propri e sono soggetti alla ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso:
a) i pagamenti in eccesso di imposte da parte dell'ente per l'anno in corso;
b) le perdite fiscali dell'ente per l'anno in corso riportate agli anni precedenti che danno origine a un diritto o a un credito nei confronti di un'amministrazione centrale o regionale o di un'autorità fiscale locale;
2. Le attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura si limitano alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) sono automaticamente e obbligatoriamente convertite senza indugio in un credito d'imposta nel caso in cui l'ente registri una perdita allorché il bilancio annuale dell'ente è approvato formalmente o in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;
b) un ente può, ai sensi della normativa fiscale nazionale applicabile, compensare un credito d'imposta di cui alla lettera a) con le passività fiscali proprie o di qualsiasi altra impresa inclusa nello stesso consolidamento dell'ente per fini fiscali ai sensi della suddetta normativa ovvero di qualsiasi altra impresa soggetta a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2;
c) se l'importo dei crediti d'imposta di cui alla lettera b) supera le passività fiscali di cui alla stessa lettera, tale eventuale eccedenza è sostituita senza indugio con un credito diretto nei confronti dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui l'ente ha sede.
Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle attività fiscali differite se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
Articolo 40
Deduzione di importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese
L'importo da dedurre in conformità con l'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), non è ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 3.
Articolo 41
Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite
1. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che deve essere dedotto è ridotto dei seguenti importi:
a) l'importo di tutte le associate passività fiscali differite che potrebbero essere estinte se le attività fossero deteriorate o eliminate contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile;
b) l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni a condizione di aver ricevuto la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
Le attività utilizzate per ridurre l'importo da dedurre ricevono un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri in base ai quali un'autorità competente autorizza un ente a ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite secondo quanto specificato al paragrafo 1, lettera b).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 42
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), gli enti calcolano gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti sulla base di posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) gli enti possono calcolare gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:
i) le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso i propri strumenti del capitale primario di classe 1 in tali indici;
c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde su strumenti propri del capitale primario di classe 1 derivanti dalla detenzione di titoli su indici, con le posizioni corte su strumenti propri del capitale primario di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i) le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
Articolo 43
Investimenti significativi in un soggetto del settore finanziario
Ai fini della deduzione, un investimento significativo di un ente in un soggetto del settore finanziario sussiste quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) l'ente detiene oltre il 10 % degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;
b) l'ente ha stretti legami con il soggetto e detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;
c) l'ente detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto e il soggetto non è incluso nel perimetro di consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, ma è incluso nel perimetro di consolidamento contabile dell'ente ai fini dell'informativa di bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.
Articolo 44
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere g), h) e i), secondo le seguenti modalità:
a) gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti e gli altri strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sono calcolati sulla base delle posizioni lunghe lorde;
b) ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1 sono trattati come strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti.
Articolo 45
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), secondo le seguenti modalità:
a) possono calcolare gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:
i) la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno;
ii) sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
b) stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.
Articolo 46
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario
1. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che eccede il 10 % dell'importo aggregato degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo l'applicazione di quanto segue agli elementi del capitale primario di classe 1:
i) degli articoli da 32 a 35;
ii) le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
iii) gli articoli 44 e 45;
b) l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente diviso per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di tali soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.
2. Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 che è dedotto a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo delle detenzioni che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
b) la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario nei quali l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, riferita a ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 detenuto.
4. L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h) che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), non può essere dedotto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
5. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente pargrafo:
a) l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;
b) la percentuale derivante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.
Articolo 47
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), l'importo applicabile da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 esclude le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno ed è determinato conformemente agli articoli 44 e 45 e alla sottosezione 2.
Sottosezione 2
Esenzioni e alternative alla deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1
Articolo 48
Soglie per l'esenzione dalla deduzione dal capitale primario di classe 1
1. Nell'effettuare le deduzioni prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), gli enti non sono tenuti a dedurre gli importi degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo che in totale sono pari o inferiori alla soglia di cui al paragrafo 2:
a) le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:
i) degli articoli da 32 a 35;
ii) dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
b) quando un ente ha un investimento consistente in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto detenuti da parte dell'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:
i) gli articoli da 32 a 35;
ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
2. Ai fini del paragrafo 1, l'importo della soglia è pari all'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo moltiplicato per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo residuo degli elementi del capitale primario di classe 1 a seguito dell'applicazione delle rettifiche e delle deduzioni di cui agli articoli da 32 a 36 nella sua interezza e senza l'applicazione delle soglie per l'esenzione specificate al presente articolo;
b) 17,65 %.
3. Ai fini del paragrafo 1, un ente determina la quota delle attività fiscali differite nell'importo totale degli elementi che non deve essere dedotta dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente;
b) la somma dei seguenti elementi:
i) l'importo di cui alla lettera a);
ii) l'importo degli strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente nei quali l'ente ha un investimento significativo e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente.
La percentuale degli investimenti significativi nell'importo totale degli elementi che non deve essere dedotta è pari a uno meno la percentuale di cui al primo comma.
4. Gli importi degli elementi che non sono dedotti a norma del paragrafo 1 ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 250 %.
Articolo 49
Requisiti per la deduzione in caso di consolidamento, vigilanza supplementare o sistema di tutela istituzionale
1. Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata, nel caso in cui le autorità competenti chiedano agli enti di applicare il metodo 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE o li autorizzino in tal senso, le stesse possono autorizzare gli enti a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un soggetto del settore finanziario in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società o l'ente di partecipazione finanziaria mista madre abbiano investimenti significativi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo:
a) il soggetto del settore finanziario è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;
b) tale impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa è inclusa nella stessa vigilanza supplementare a norma della direttiva 2002/87/CE in quanto ente impresa madre, società di partecipazione finanziaria madre o società o ente di partecipazione finanziaria mista madre che detiene la partecipazione;
c) l'ente ha ricevuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti;
d) prima dell'autorizzazione di cui alla lettera c), le autorità competenti riscontrano in maniera continuativa l'adeguatezza del livello di gestione integrata, di gestione dei rischi e di controllo interno dei soggetti che sarebbero incluse nel consolidamento ai sensi del metodo 1, 2 o 3;
e) le posizioni detenute nel soggetto appartengono a:
i) l'ente creditizio impresa madre;
ii) la società di partecipazione finanziaria madre;
iii) la società di partecipazione finanziaria mista madre;
iv) l'ente;
v) la filiazione di uno dei soggetti di cui ai punti da i) a iv) compresa nell'ambito di applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.
2. Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale e su base subconsolidata, gli enti soggetti a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, non deducono gli strumenti di fondi propri detenuti emessi da soggetti del settore finanziario incluse nella vigilanza su base consolidata, salvo che le autorità competenti stabiliscano che tali deduzioni sono necessarie per fini specifici, in particolare ai fini della separazione strutturale delle attività bancarie e della programmazione delle risoluzioni.
L'applicazione del metodo di cui al primo comma non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
3. Le autorità competenti possono, ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale o subconsolidata, autorizzare gli enti a non dedurre strumenti di fondi propri detenuti nei seguenti casi:
a) un ente detiene una posizione in un altro ente e sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti da i) a v):
i) gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7;
(ii) le autorità competenti hanno concesso l'approvazione di cui all'articolo 113, paragrafo 7;
(iii) le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, sono rispettate;
iv) il sistema di tutela istituzionale redige il bilancio consolidato di cui all'articolo 113, paragrafo 7, lettera e), oppure, ove non sia tenuto a redigere conti consolidati, un calcolo aggregato esteso che sia, con piena soddisfazione delle autorità competenti, equivalente alle disposizioni della direttiva 86/635/CEE, che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEEovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002, che disciplinano i conti consolidati dei gruppi di enti creditizi. L'equivalenza di tale calcolo aggregato esteso è verificata da un revisore esterno, in particolare riguardo al fatto che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati dal calcolo. Il bilancio consolidato o il calcolo aggregato esteso è notificato alle autorità competenti con frequenza non inferiore a quella fissata all'articolo 99;
v) gli enti inclusi in un sistema di tutela istituzionale soddisfano, su base consolidata o su base aggregata estesa, i requisiti di cui all'articolo 92 e segnalano il rispetto di tali requisiti conformemente all'articolo 99. Nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale non è richiesta la deduzione degli interessi detenuti da membri di cooperative o da soggetti giuridici che non sono membri del sistema di tutela internazionale, a condizione che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale e l'azionista di minoranza, qualora si tratti di un ente, siano eliminati;
b) un ente creditizio regionale detiene una posizione nel proprio ente creditizio centrale o in un altro ente creditizio regionale e sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), punti da i) a v).
4. Le partecipazioni per cui non sono effettuate deduzioni conformemente al paragrafo 1, 2 o 3 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda dei casi.
5. Qualora applichi i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE, un ente segnala il requisito di fondi propri supplementare e il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario calcolati conformemente all'articolo 6 e all'allegato I di tale direttiva.
6. L'ABE, l'AEAP e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 ( 8 ), elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ai fini del presente articolo le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla deduzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.
Sezione 4
Capitale primario di classe 1
Articolo 50
Capitale primario di classe 1
Il capitale primario di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi del capitale primario di classe 1 dopo l'applicazione delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35, le deduzioni a norma dell'articolo 36 e le esenzioni e le alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79.
CAPO 3
Capitale aggiuntivo di classe 1
Sezione 1
Elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1
Articolo 51
Elementi aggiuntivi di classe 1
Gli elementi aggiuntivi di classe 1 sono costituiti da:
a) strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1;
b) riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a).
Gli strumenti di cui alla lettera a) non sono qualificati elementi del capitale primario di classe 1 o elementi di classe 2.
Articolo 52
Strumenti aggiuntivi di classe 1
1. Gli strumenti di capitale si qualificano come strumenti aggiuntivi di classe 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli strumenti sono emessi e versati;
b) gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei seguenti soggetti:
i) l'ente o le sue filiazioni;
ii) un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
c) l'acquisto degli strumenti non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;
d) gli strumenti sono di categoria inferiore agli strumenti di classe 2 in caso di insolvenza dell'ente;
e) gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) dei diritti o crediti da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
i) l'ente o le sue filiazioni;
ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
iii) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
iv) la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
v) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni;
vi) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti da i) a v);
f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del diritto o credito cui danno titolo gli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione;
g) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente;
h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni call, l'opzione call può essere esercitata unicamente a discrezione dell'emittente;
i) gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;
j) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione, ad eccezione dei seguenti casi:
i) liquidazione dell'ente;
ii) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione dell'importo di capitale aggiuntivo di classe 1, a condizione che l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente in conformità con l'articolo 77;
k) l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche anticipato, o di riacquisto degli strumenti;
l) le distribuzioni cui danno titolo gli strumenti soddisfano le seguenti condizioni:
i) provengono da elementi distribuibili;
ii) il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;
iii) le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l'ente può utilizzare le riserve derivanti dall'annullamento di tali pagamenti senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza;
iv) l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;
v) l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;
m) gli strumenti non contribuiscono ai fini della determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile;
n) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che, al verificarsi di un evento attivatore (trigger event), il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
o) le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;
p) quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:
i) gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;
ii) i proventi sono immediatamente disponibili all'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
La condizione di cui al primo comma, lettera d), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 3, purché abbiano rango pari.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a) la forma e la natura degli incentivi al rimborso;
b) la natura di un'eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione (write down) del valore nominale a titolo temporaneo;
c) le procedure e le scadenze per le seguenti azioni:
i) accertamento di un evento attivatore;
ii) rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo;
d) le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;
e) l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 53
Restrizioni sull'annullamento delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 e elementi che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente
Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera l), punto v), e lettera o), le disposizioni che governano gli strumenti aggiuntivi di classe 1 non includono, in particolare, i seguenti elementi:
a) l'obbligo di effettuare distribuzioni sugli strumenti in caso di una distribuzione effettuata su uno strumento emesso dall'ente che appartiene alla stesso rango o è di rango inferiore (more junior) ad uno strumento aggiuntivo di classe 1, compreso uno strumento del capitale primario di classe 1;
b) l'obbligo di annullare il pagamento delle distribuzioni sugli strumenti del capitale primario di classe 1, sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 o sugli strumenti di classe 2 nei casi in cui non sono effettuate distribuzioni su tali strumenti aggiuntivi di classe 1;
c) l'obbligo di sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento in qualsiasi altra forma. L'ente non è soggetto a tale obbligo in altra maniera.
Articolo 54
Svalutazione o conversione di strumenti aggiuntivi di classe 1
1. Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera n), agli strumenti aggiuntivi di classe 1 si applicano le seguenti disposizioni:
a) un evento attivatore si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, è inferiore a uno dei seguenti valori:
i) 5,125 %;
ii) un livello superiore al 5,125 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che governano lo strumento;
b) gli enti possono specificare, nelle disposizioni che governano lo strumento, uno o più eventi attivatori in aggiunta a quello di cui alla lettera a);
c) se le disposizioni che governano gli strumenti richiedono che essi siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi:
i) il rapporto di tale conversione e un limite sulla conversione autorizzata;
ii) un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono in strumenti del capitale primario di classe 1;
d) se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono che il loro valore nominale sia svalutato al verificarsi di un evento attivatore, la svalutazione (write down) dovrà riguardare tutti i seguenti elementi:
i) il credito del possessore dello strumento nell'insolvenza o liquidazione dell'ente;
ii) l'importo da pagare nel caso di rimborso, anche anticipato, dello strumento;
iii) le distribuzioni effettuate sullo strumento.
2. La svalutazione o conversione di uno strumento aggiuntivo di classe 1 genera, in base alla disciplina contabile applicabile, elementi ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1.
3. L'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 riconosciuti come elementi aggiuntivi di classe 1 è limitato all'importo minimo degli elementi del capitale primario di classe 1 che sarebbero generati nel caso in cui il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 fosse integralmente svalutato o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1.
4. L'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 da svalutare o convertire in caso di evento attivatore non è inferiore all'importo inferiore tra i seguenti:
a) l'importo necessario per ripristinare appieno il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente al 5,125 %;
b) l'intero valore nominale dello strumento.
5. In caso di evento attivatore, gli enti procedono come segue:
a) informano immediatamente le autorità competenti;
b) informano i possessori degli strumenti aggiuntivi di classe 1;
c) svalutano il valore nominale degli strumenti o convertono questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 senza indugio, ed entro un mese al più tardi, conformemente ai requisiti di cui al presente articolo.
6. Un ente emittente di strumenti aggiuntivi di classe 1 che converte questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore provvede a che il suo capitale azionario autorizzato sia sempre sufficiente per convertire in azioni la totalità di detti strumenti aggiuntivi di classe 1 convertibili nel caso di evento attivatore. Alla data di emissione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 convertibili occorre essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni. L'ente dispone sempre della necessaria autorizzazione preventiva per l'emissione di strumenti del capitale primario di classe 1 nei quali saranno convertiti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore.
7. Un ente emittente di strumenti aggiuntivi di classe 1 che converte questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore garantisce che non sussistono impedimenti procedurali a tale conversione dovuti all'atto costitutivo o allo statuto o ad altre disposizioni contrattuali.
Articolo 55
Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni per gli strumenti aggiuntivi di classe 1
Quando, nel caso di uno strumento aggiuntivo di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:
a) lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento aggiuntivo di classe 1;
b) la parte delle riserve sovrapprezzo azioni relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento aggiuntivo di classe 1.
Sezione 2
Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1
Articolo 56
Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1
Gli enti deducono dagli elementi aggiuntivi di classe 1:
a) gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
b) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
c) l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 60 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
d) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;
e) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66 che supera gli elementi di classe 2 dell'ente;
f) qualunque tributo relativo agli elementi aggiuntivi di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi aggiuntivi di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.
Articolo 57
Deduzioni di strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti
Ai fini dell'articolo 56, lettera a), gli enti calcolano gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) gli enti possono calcolare gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:
i) le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 in tali indici;
c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i) le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
Articolo 58
Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 56, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:
a) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;
b) ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1 sono trattati come strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti.
Articolo 59
Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 56, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:
a) possono calcolare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:
i) la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno;
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
b) stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.
Articolo 60
Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario
1. Ai fini dell'articolo 56, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:
i) gli articoli da 32 a 35;
ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
iii) gli articoli 44 e 45;
b) l'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente stesso direttamente, indirettamente o sinteticamente, diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di talisoggetti del settore finanziario detenuti, direttamente, indirettamente o sinteticamente da parte dell'ente.
2. Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti. Gli enti determinano l'importo di ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 da dedurre a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo delle detenzioni che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
b) la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 deteruto.
4. L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 56, lettera c), che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), non può essere dedotto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
5. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo specificato alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;
b) la percentuale risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.
Sezione 3
Capitale aggiuntivo di classe 1
Articolo 61
Capitale aggiuntivo di classe 1
Il capitale aggiuntivo di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi aggiuntivi di classe 1 dopo la deduzione degli elementi di cui all'articolo 56 e dopo l'applicazione dell'articolo 79.
CAPO 4
Capitale di classe 2
Sezione 1
Elementi e strumenti di classe 2
Articolo 62
Elementi di classe 2
Gli elementi di classe 2 sono costituiti da:
a) strumenti di capitale e prestiti subordinati, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 63;
b) riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);
c) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2;
d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, gli importi positivi, al lordo degli effetti fiscali, risultanti dal calcolo di cui agli articoli 158 e 159 fino allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3.
Gli elementi di cui alla lettera a) non sono considerati elementi del capitale primario di classe 1 o elementi aggiuntivi di classe 1.
Articolo 63
Strumenti di classe 2
Gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati si considerano strumenti di classe 2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assunti, a seconda dei casi, e interamente versati;
b) gli strumenti non sono acquistati o i prestiti subordinati non sono erogati, a seconda dei casi, da nessuno dei seguenti soggetti:
i) l'ente o le sue filiazioni;
ii) un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
c) l'acquisto degli strumenti o l'erogazione dei prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono finanziati dall'ente, né direttamente né indirettamente;
d) il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti a norma delle disposizioni che governano gli strumenti o il diritto o credito sul valore nominale dei prestiti subordinati a norma delle disposizioni che governano i prestiti subordinati, a seconda dei casi, è pienamente subordinato ai diritti o crediti di tutti i creditori non subordinati;
e) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
i) l'ente o le sue filiazioni;
ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
iii) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
iv) la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
v) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni;
vi) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti da i) a v);
f) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del diritto o credito cui danno titolo gli strumenti o dei prestiti subordinati, rispettivamente;
g) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, hanno una durata originaria di almeno cinque anni;
h) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a seconda dei casi a rimborsarne o ripagarne il valore nominale prima della scadenza;
i) se gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, includono una o più opzioni call o opzioni early repayment, a seconda dei casi, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente o del debitore, a seconda dei casi;
j) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati o ripagati anticipatamente solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione o di assunzione, a seconda dei casi, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;
k) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, riacquistati o ripagati anticipatamente, a seconda dei casi, dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;
l) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;
m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sugli strumenti o sui prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;
n) quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente, o quando i prestiti subordinati non sono assunti direttamente da un ente, a seconda dei casi, le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:
i) gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assunti, a seconda dei casi, per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;
ii) i proventi sono immediatamente disponibili all'ente senza limitazione in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
Articolo 64
Ammortamento degli strumenti di classe 2
La misura in cui gli strumenti di classe 2 sono considerati come elementi di classe 2 nel corso degli ultimi cinque anni di scadenza degli strumenti è calcolata moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b), come segue:
a) l'importo nominale degli strumenti o dei prestiti subordinati al primo giorno dell'ultimo periodo di cinque anni di durata contrattuale diviso per il numero dei giorni di calendario compresi in tale periodo;
b) il numero dei giorni di calendario rimanenti della durata contrattuale degli strumenti o dei prestiti subordinati.
Articolo 65
Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti di classe 2
Quando, nel caso di uno strumento di classe 2, le condizioni di cui all'articolo 63 non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:
a) lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento di classe 2;
b) la parte delle riserve sovrapprezzo azioni relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento di classe 2.
Sezione 2
Deduzioni dagli elementi di classe 2
Articolo 66
Deduzioni dagli elementi di classe 2
Dagli elementi di classe 2 è dedotto quanto segue:
a) gli strumenti propri di classe 2 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
b) gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra l'ente e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
c) l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 70 degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
d) gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per meno di cinque giorni lavorativi;
Articolo 67
Deduzioni di strumenti propri di classe 2 detenuti
Ai fini dell'articolo 66, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) gli enti possono calcolare le posizioni detenute sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:
i) le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di classe 2 in tali indici;
c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di classe 2 derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di classe 2 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i) le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
Articolo 68
Deduzione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 66, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:
a) gli strumenti di classe 2 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;
b) ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3 detenuti sono considerati strumenti di classe 2 detenuti.
Articolo 69
Deduzione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 66, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:
a) possono calcolare gli strumenti di classe 2 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:
i) la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno;
ii) sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
b) stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.
Articolo 70
Deduzione degli strumenti di classe 2 nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto rilevante
1. Ai fini dell'articolo 66, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:
i) gli articoli da 32 a 35;
ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
iii) gli articoli 44 e 45;
b) l'importo degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di tali soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.
2. Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di classe 2 detenuti. Gli enti stabiliscono l'importo da dedurre da ogni strumento di classe 2 che è dedotto a norma del paragrafo 1, moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale specificata alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo totale delle posizioni detenute che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
b) la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento di classe 2 detenuto.
4. L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), non può essere dedotto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
5. Gli enti stabiliscono l'importo di ogni strumento di classe 2 il cui rischio è ponderato a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo specificato alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;
b) la percentuale risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.
Sezione 3
Capitale di classe 2
Articolo 71
Capitale di classe 2
Il capitale di classe 2 di un ente è costituito dagli elementi di classe 2 dell'ente dopo le deduzioni di cui all'articolo 66 e dopo l'applicazione dell'articolo 79.
CAPO 5
Fondi propri
Articolo 72
Fondi propri
I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.
CAPO 6
Requisiti generali
Articolo 73
Distribuzioni su strumenti di fondi propri
1. Gli strumenti di capitale per i quali è lasciata ad esclusiva discrezione di un ente la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, a meno che l'ente non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti.
2. Le autorità competenti accordano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la capacità dell'ente di annullare i pagamenti cui dà titolo lo strumento non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
b) la capacità dello strumento di assorbire le perdite non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
c) la qualità dello strumento di capitale non risulterebbe altrimenti ridotta dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni.
3. Gli strumenti di capitale per i quali è lasciato a discrezione di una persona giuridica diversa dall'ente emittente decidere o esigere che il pagamento delle distribuzioni sullo strumento sia effettuato in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2.
4. Gli enti possono utilizzare un indice generale di mercato come una delle basi per determinare il livello delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2.
5. Il paragrafo 4 non si applica se l'ente è un soggetto di riferimento in detto indice generale di mercato, a meno che non siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) l'ente ritiene che le variazioni di tale indice generale di mercato non siano correlate in modo significativo al merito di credito dell'ente, dell'ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre o della società di partecipazione mista madre;
b) l'autorità competente non è pervenuta ad una conclusione diversa da quella di cui alla lettera a).
6. Gli enti segnalano e rendono pubblici gli indici generali di mercato su cui si basano i loro strumenti di capitale.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali di mercato ai fini del paragrafo 4.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 74
Strumenti di capitale detenuti emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati capitale regolamentare
Gli enti non deducono da nessuno degli elementi dei fondi propri strumenti di capitale detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente in un soggetto regolamentato del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerate capitale regolamentare di tale soggetto. Gli enti applicano a tali detenzioni fattori di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso.
Articolo 75
Requisiti in materia di deduzioni e scadenze per le posizioni corte
I requisiti relativi alla scadenza delle posizioni corte di cui all'articolo 45, lettera a), all'articolo 59, lettera a), e all'articolo 69, lettera a), si considerano soddisfatti relativamente alle posizioni detenute se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'ente ha il diritto contrattuale di vendere a una data specifica futura alla controparte che fornisce la copertura della posizione lunga oggetto di copertura;
b) la controparte che fornisce la copertura all'ente è obbligata per contratto ad acquistare dall'ente a detta data specifica futura la posizione lunga di cui alla lettera a).
Articolo 76
Detenzione di indici di strumenti di capitale
1. Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59, lettera a), dell'articolo 67, lettera a), e dell'articolo 69, lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) entrambe la posizione lunga oggetto di copertura e la posizione corta sull'indice utilizzato per la copertura della posizione lunga sono detenute nel portafoglio di negoziazione o entrambe sono esterne a questo;
b) le posizioni di cui alla lettera a) sono valutate al valore equo nel bilancio dell'ente;
c) la posizione corta di cui alla lettera a) è giudicata una copertura efficace in base ai processi di controllo interno dell'ente;
d) la autorità competenti valutano l'adeguatezza dei processi di controllo di cui alla lettera c) almeno annualmente e ne accertano la costante correttezza.
2. Se l'autorità competente ha rilasciato la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti di capitale inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui alle lettere a) e/o b):
a) strumenti propri di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 inclusi negli indici;
b) strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario, inclusi negli indici.
3. Le autorità competenti accordano l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 solo se l'ente ha dimostrato, con loro piena soddisfazione, che per l'ente stesso sarebbe oneroso sotto il profilo operativo controllare la sua esposizione sottostante verso gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera a) e/o b), a seconda dei casi.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) quando una stima utilizzata in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui al paragrafo 2 sia sufficientemente prudente;
b) il significato di «oneroso sotto il profilo operativo» ai fini del paragrafo 3.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 77
Condizioni per ridurre i fondi propri
Un ente chiede la preventiva autorizzazione all'autorità competente per unop o entrambe le seguenti alternative:
a) riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile;
b) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale.
Articolo 78
Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri
1. L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'articolo 77 con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;
b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri, in seguito all'intervento in questione, superano i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del presente regolamento e il requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE di un margine che l'autorità competente può ritenere necessario ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.
2. Nel valutare ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente, le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti del capitale di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente di quelli che sostituirebbero.
3. Se un ente interviene come stabilito dall'articolo 77, lettera a), e il rifiuto di rimborso degli strumenti del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 27 è proibito dalla normativa nazionale applicabile, l'autorità competente può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a condizione che l'autorità competente imponga all'ente, su una base appropriata, di limitare il rimborso di tali strumenti.
4. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a rimborsare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 prima di cinque anni dalla data di emissione solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e alla lettera a) o b) del presente paragrafo:
a) esiste una variazione nella classificazione regolamentare di tali strumenti che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
i) l'autorità competente considera tale variazione sufficientemente certa;
ii) l'ente dimostra, con piena soddisfazione delle autorità competenti, che la riclassificazione regolamentare degli strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;
b) esiste una variazione nel regime fiscale applicabile a detti strumenti che l'ente dimostra, con piena soddisfazione delle autorità competenti, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a) il significato di «sostenibile per la capacità di reddito dell'ente»;
b) la «base appropriata» sulla quale limitare il rimborso di cui al paragrafo 3;
c) la procedura e i dati da fornire affinché un ente possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le azioni di cui all'articolo 77, tra cui la procedura da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite a membri di società cooperative, nonché il periodo di tempo necessario al trattamento di tale domanda.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 79
Deroga temporanea alla deduzionedai fondi propri
1. Se un ente detiene strumenti di capitale o ha concesso prestiti subordinati, ove applicabile, considerati strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 in un soggetto del settore finanziario su base temporanea e l'autorità competente ritiene che tali detenzioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto, l'autorità competente può, su base temporanea, derogare alle disposizioni in materia di deduzione che sarebbero applicabili a tali strumenti.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il concetto di «su base temporanea» ai fini del paragrafo 1 e le condizioni in base alle quali un'autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un soggetto rilevante.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 80
Revisione continua della qualità dei fondi propri
1. L'ABE controlla la qualità degli strumenti di fondi propri emessi dagli enti in tutta l'Unione e informa immediatamente la Commissione quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29.
Le autorità competenti trasmettono senza indugio, su richiesta dell'ABE, tutte le informazioni che quest'ultima ritiene pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale emessi, al fine di permettere all'ABE di controllare la qualità degli strumenti di fondi propri emessi dagli enti in tutta l'Unione.
2. La notifica contiene quanto segue:
a) una spiegazione dettagliata della natura e della portata della carenza individuata;
b) un parere tecnico sull'azione della Commissione che l'ABE ritiene necessaria;
c) sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.
3. L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa ritenuta necessaria per definire i fondi propri in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori:
a) sviluppi che interessano le norme o le prassi di mercato;
b) modifiche intervenute nelle norme giuridiche o contabili pertinenti;
c) sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.
4. L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione entro il 31 gennaio 2014 sui possibili trattamenti degli utili non realizzati misurati al valore equo, al di là dell'inclusione nel capitale primario di classe 1 senza rettifiche. Tali raccomandazioni tengono conto degli sviluppi che interessano i principi contabili internazionali e gli accordi internazionali relativi alle norme prudenziali per le banche.
TITOLO II
INTERESSI DI MINORANZA E STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA FILIAZIONI
Articolo 81
Interessi di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato
1. Gli interessi di minoranza comprendono la somma degli strumenti di capitale primario di classe 1, delle riserve sovrapprezzo azioni connesse a tali strumenti, degli utili non distribuiti, e di altre riserve di una filiazione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la filiazione è:
i) un ente;
ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE
b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
c) gli elementi del capitale primario di classe 1 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
2. Gli interessi di minoranza che sono finanziati, direttamente o indirettamente, attraverso una società veicolo o in altro modo, dall'impresa madre dell'ente, o dalle sue filiazioni non sono considerati capitale primario di classe 1 consolidato.
Articolo 82
Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 e fondi propri ammissibili
Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 e i fondi propri ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda del caso, più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la filiazione è:
i) un ente;
ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE
b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
c) tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
Articolo 83
Capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo
1. Gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1, nel capitale di classe 1, nel capitale di classe 2 o nei fondi propri ammissibili, a seconda del caso, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la società veicolo che emette tali strumenti è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
b) gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1;
c) gli strumenti e le relativeriserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale di classe 2 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63;
d) l'unica attività della società veicolo è il suo investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa appieno nel consolidamento conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, la cui forma soddisfa le pertinenti condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, o all'articolo 63, a seconda del caso.
Nei casi in cui l'autorità competente ritiene che le attività di una società veicolo, diverse dall'investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa nell'ambito d'applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, siano minime e non significative per tale soggetto, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al primo comma, lettera d).
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i concetti di «minimo» e «non significativo» di cui al paragrafo 1, secondo comma.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 84
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato
1. Gli enti stabiliscono l'importo degli interessi di minoranza di una filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato sottraendo dagli interessi di minoranza di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):
a) il capitale primario di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:
i) l'importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
ii) l'importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli articoli 459 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
b) gli interessi di minoranza della filiazione espresse in percentuale di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 di tale impresa, sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni, agli utili non distribuiti e ad altre riserve.
2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1.
Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, gli interessi di minoranza di detta filiazione non possono essere inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
3. Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7, gli interessi di minoranza all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo di subconsolidamento necessario ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 85 e 87.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. Le autorità competenti possono concedere una deroga all'applicazione del presente articolo ad una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
a) la sua attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni;
b) è soggetta a vigilanza prudenziale su base consolidata;
c) consolida un ente filiazione in cui detiene solo una partecipazione minoritaria in virtù del legame di controllo definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;
d) oltre il 90 % del capitale primario di classe 1 consolidato richiesto deriva dall'ente filiazione di cui alla lettera c) calcolato su base subconsolidata.
Se, dopo il 28 giugno 2013, una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfa le condizioni di cui al primo comma diventa una società di partecipazione finanziaria mista madre, le autorità competenti possono concedere la deroga di cui al primo comma a detta società di partecipazione finanziaria mista madre purché essa soddisfi le condizioni previste da detto comma.
6. Se gli enti creditizi affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete (network), ad un organismo centrale e gli enti membri di un sistema di tutela istituzionale soggetto alle condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, hanno istituito un sistema di garanzia reciproca che prevede che non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il trasferimento dell'importo dei fondi propri superiore ai requisiti normativi dalla controparte all'ente creditizio, tali enti sono esentati dalle disposizioni del presente articolo relative alle deduzioni e possono riconoscere integralmente qualsiasi interesse di minoranza risultante all'interno del sistema di garanzia reciproca.
Articolo 85
Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato
1. Gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):
a) il capitale di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:
i) l'importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
ii) l'importo del capitale di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
b) il capitale di classe 1 ammissibile della filiazione espresso in percentuale di tutti gli strumenti di classe 1 di tale impresa, sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni, agli utili non distribuiti e ad altre riserve.
2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1.
Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, il capitale di classe 1 ammissibile di detta filiazione non può essere incluso nel capitale di classe 1 consolidato.
3. Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7, gli strumenti di fondi propri all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.
Articolo 86
Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato
Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato gli interessi di minoranza dell'impresa inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
Articolo 87
Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati
1. Gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri ammissibili di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):
a) i fondi propri della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:
i) l'importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi;
ii) l'importo dei fondi propri relativi alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori requisiti locali di fondi propri di vigilanza in paesi terzi;
b) i fondi propri ammissibili dell'impresa, espressi in percentuale di tutti gli strumenti di fondi propri della filiazione inclusi negli elementi del capitale primario di classe 1, negli elementi aggiuntivi di classe 1 e negli elementi di classe 2 e le relative riserve sovrapprezzo azioni, gli utili non distribuiti e altre riserve.
2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1.
Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, i fondi propri ammissibili di detta filiazione non possono essere inclusi nei fondi propri consolidati.
3. Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7, gli strumenti di fondi propri all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.
Articolo 88
Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato
Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato sottraendo dai fondi propri ammissibili dell'impresa inclusi nei fondi propri consolidati il capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato.
TITOLO III
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE AL DI FUORI DEL SETTORE FINANZIARIO
Articolo 89
Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario
1. Una partecipazione qualificata, il cui importo superi il 15 % del capitale ammissibile dell'ente, in un'impresa che non è una delle seguenti, è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 3:
a) un soggetto del settore finanziario;
b) un'impresa, diversa da un soggetto del settore finanziario, che svolge attività che l'autorità competente ritiene essere una delle seguenti:
i) l'estensione diretta dell'attività bancaria;
ii) servizi ausiliari dell'attività bancaria;
iii) leasing, factoring, gestione dei fondi comuni d'investimento, gestione di servizi informatici o attività analoghe.
2. L'importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che supera il 60 % del suo capitale ammissibile è soggetto alle disposizioni di cui al paragrafo 3.
3. Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:
a) ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi:
i) l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile;
ii) l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente;
b) le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.
Le autorità competenti pubblicano la scelta effettuata tra a) e b).
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'ABE emana orientamenti che precisano i seguenti concetti:
a) le attività che costituiscono il prolungamento diretto dell'attività bancaria;
b) le attività ausiliarie dell'attività bancaria;
c) attività analoghe.
Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 90
Alternativa alla ponderazione del rischio del 1 250 %
In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % agli importi che superano i limiti specificati all'articolo 89, paragrafi 1 e 2, gli enti possono dedurre tali importi dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).
Articolo 91
Eccezioni
1. Le azioni o quote in imprese non contemplate all'articolo 89, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono incluse nel calcolo dei limiti del capitale ammissibile di cui a detto articolo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) tali azioni o quote sono detenute in via temporanea nel corso di un'operazione di assistenza finanziaria, a norma dell'articolo 79;
b) la detenzione di tali azioni o quote costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per cinque giorni lavorativi o meno;
c) tali azioni o quote sono detenute a nome dell'ente e per conto altrui.
2. Le azioni o quote che non hanno carattere d'immobilizzi finanziari di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo di cui all'articolo 89.
PARTE TRE
REQUISITI PATRIMONIALI
TITOLO I
REQUISITI GENERALI, VALUTAZIONE E SEGNALAZIONE
CAPO 1
Livello dei fondi propri richiesto
Sezione 1
Requisiti di fondi propri per gli enti
Articolo 92
Requisiti di fondi propri
1. Subordinatamente agli articoli 93 e 94, gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti di fondi propri:
a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %;
b) un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 %;
c) un coefficiente di capitale totale dell'8 %.
2. Gli enti calcolano i propri coefficienti di capitale come segue:
a) il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
b) il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
c) il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
3. L'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a f) del presente paragrafo, dopo aver tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 4:
a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, calcolati conformemente al titolo II e all'articolo 379, relativamente a tutte le attività di un ente, escludendo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio afferenti all'attività del portafoglio di negoziazione dell'ente;
b) i requisiti di fondi propri, determinati conformemente al titolo IV della presente parte o alla parte quattro, a seconda del caso, per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente, per quanto segue:
i) rischio di posizione;
ii) le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti;
c) i requisiti di fondi propri determinati conformemente al titolo IV o al titolo V, ad eccezione dell'articolo 379, a seconda del caso, per quanto segue:
i) rischio di cambio;
ii) rischio di regolamento;
iii) rischio di posizione in merci;
d) i requisiti di fondi propri calcolati in conformità al titolo VI per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito degli strumenti derivati OTC diversi dai derivati su crediti riconosciuti ai fini della riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito;
e) i requisiti di fondi propri determinati conformemente al titolo III, per il rischio operativo;
f) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio determinati conformemente al titolo II, per il rischio di controparte derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente per i seguenti tipi di operazioni e accordi:
i) contratti elencati all'allegato II e derivati su crediti;
ii) operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito basate su titoli o merci;
iii) finanziamenti con margini basati su titoli o merci;
iv) operazioni con regolamento a lungo termine.
4. Le seguenti disposizioni si applicano per calcolare l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui al paragrafo 3:
a) i requisiti di fondi propri di cui alle lettere c), d) ed e) di tale paragrafo comprendono quelli derivanti da tutte le attività di un ente;
b) gli enti moltiplicano i requisiti di fondi propri di cui alle lettere da b) a e) di tale paragrafo per 12,5.
Articolo 93
Capitale iniziale richiesto in situazione di continuità aziendale
1. I fondi propri di un ente non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto al momento dell'autorizzazione.
2. Gli enti creditizi già esistenti alla data del 1o gennaio 1993 e il cui importo di fondi propri non raggiunge il livello fissato per il capitale iniziale possono proseguire le loro attività. In questo caso l'importo dei fondi propri di tali enti non può divenire inferiore all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989.
3. Le imprese di investimento autorizzate e le imprese di cui all'articolo 6 della direttiva 2006/49/CE esistenti prima del 31 dicembre 1995, il cui importo di fondi propri non raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto, possono proseguire le loro attività. I fondi propri di tali imprese o imprese di investimento non devono scendere al di sotto del livello di riferimento più elevato calcolato dopo la data di notifica di cui alla direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ( 9 ). Il livello di riferimento è il livello giornaliero medio dei fondi propri calcolato sul semestre precedente la data del calcolo; il livello di riferimento è calcolato su detto periodo con frequenza semestrale.
4. Se il controllo di un ente rientrante nella categoria di cui ai paragrafi 2 o 3 è assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, l'importo dei fondi propri dell'ente raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto.
5. In caso di fusione di due o più enti rientranti nella categoria di cui ai paragrafi 2 o 3, l'importo dei fondi propri dell'ente risultante dalla fusione non può divenire inferiore al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non è stato raggiunto il livello di capitale iniziale richiesto.
6. Qualora le autorità competenti ritengano necessario, per garantire la solvibilità di un ente, che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 non si applicano.
Articolo 94
Deroga per operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni
1. Gli enti possono sostituire il requisito patrimoniale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), con un requisito calcolato in conformità con la lettera a) dello stesso paragrafo relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione rispetti entrambe le seguenti condizioni:
a) non superi, di norma, il 5 % delle attività totali e l'importo di 15 milioni di EUR;
b) non superi mai il 6 % delle attività totali e l'importo di 20 milioni di EUR.
2. Nel calcolo dell'entità delle operazioni in e fuori bilancio, gli enti applicano quanto segue:
a) gli strumenti di debito sono valutati al loro prezzo di mercato o al loro valore nominale, gli strumenti di capitale al prezzo di mercato e i derivati al valore nominale o di mercato degli strumenti sottostanti;
b) il valore assoluto delle posizioni lunghe si somma con il valore assoluto delle posizioni corte.
3. Nel caso in cui un ente non riesca a soddisfare la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), esso ne informa immediatamente l'autorità competente. Se, dopo la sua valutazione, l'autorità competente stabilisce e comunica all'ente che il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), non è soddisfatto, l'ente cessa di avvalersi del paragrafo 1 a partire dalla successiva data di riferimento per le segnalazioni.
Sezione 2
Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento
Articolo 95
Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento
1. Ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, le imprese di investimento che non sono autorizzate a fornire i servizi di investimento e le attività elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2.
2. Le imprese di investimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come l'importo più elevato tra:
a) la somma degli elementi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l'articolo 92, paragrafo 4;
b) 12,5 moltiplicato per l'importo di cui all'articolo 97.
Le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafi 1 e 2, sulla base dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui al primo comma.
Le autorità competenti possono fissare requisiti di fondi propri per le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE, che sarebbero i requisiti di fondi propri vincolanti per queste imprese conformemente alle misure nazionali di recepimento, vigenti al 31 dicembre 2013, delle direttive 2006/49/CE e 2006/48/CE.
3. Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di cui al titolo VII, capo 2, sezione II, sottosezione 2, della direttiva 2013/36/UE.
Articolo 96
Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE
1. Ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, le seguenti categorie di imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
a) imprese di investimento che negoziano per conto proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammesse ad un sistema di compensazione e regolamento o ad una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;
b) imprese di investimento che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
i) che non detengono denaro o titoli della clientela;
ii) che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;
iii) che non hanno clienti esterni;
iv) per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni sono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione.
2. Per le imprese di investimento di cui al paragrafo 1, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato come la somma dei seguenti elementi:
a) elementi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l'articolo 92, paragrafo 4;
b) l'importo di cui all'articolo 97 moltiplicato per 12,5.
3. Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di cui al titolo VII, capo 3, sezione II, sottosezione 1, della direttiva 2013/36/UE
Articolo 97
Fondi propri basati sulle spese fisse generali
1. In conformità degli articoli 95 e 96 un'impresa di investimento e le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencatiall'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari detengono un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali per l'anno precedente.
2. Nel caso in cui le attività di un'impresa di investimento cambino, rispetto all'anno precedente, in maniera ritenuta significativa dall'autorità competente, l'autorità competente può adeguare il requisito di cui al paragrafo 1.
3. Nei casi in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento è inferiore a un anno completo, a partire dal giorno di inizio dell'attività, l'impresa di investimento detiene un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali previste nel proprio piano aziendale, salvo eventuale adattamento del piano prescritto dalle autorità competenti.
4. L'ABE elabora, in consultazione con l'AESFEM, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata quanto segue:
a) il calcolo del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;
b) le condizioni per l'adeguamento, da parte delle autorità competenti, del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;
c) il calcolo delle spese fisse generali previste nel caso in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento sia inferiore a un anno completo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o marzo 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 98
Fondi propri per imprese di investimento su base consolidata
1. Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa di investimento madre in uno Stato membro applica l'articolo 92 a livello consolidato come segue:
a) calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 95, paragrafo 2;
b) calcolando i fondi propri sulla base della situazione consolidata dell'impresa di investimento madre o di quella della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista, a seconda del caso.
2. Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 96, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro e un'impresa di investimento controllata da una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista applicano l'articolo 92 su base consolidata come segue:
a) calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 96, paragrafo 2;
b) calcolando i fondi propri sulla base della situazione consolidata dell'impresa di investimento madre o di quella della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista, a seconda del caso, in conformità della parte uno, titolo II, capo 2.
CAPO 2
Disposizioni in materia di calcolo e di segnalazione
Articolo 99
Segnalazione sui requisiti di fondi propri e informazioni finanziarie
1. Le segnalazioni degli enti alle autorità competenti riguardanti gli obblighi di cui all'articolo 92 sono effettuate almeno su base semestrale.
2. Gli enti oggetto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e gli enti creditizi, diversi da quelli di cui all'articolo 4 di tale regolamento, che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento segnalano altresì informazioni finanziarie.
3. Le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione dei fondi propri su base consolidata in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento che segnalino altresì informazioni finanziarie come previsto al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le informazioni finanziarie di cui ai paragrafi 2 e 3, sono segnalate nella misura in cui ciò è necessario per ottenere un quadro completo del profilo di rischio delle attività di un ente e un quadro dei rischi sistemici posti dagli enti al settore finanziario o all'economia reale in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli, frequenze, date di segnalazione e definizioni uniformi, nonché le soluzioni IT da applicare nell'Unione per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.
I requisiti in materia di segnalazione sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività degli enti.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. Qualora un'autorità competente ritenga che le informazioni finanziarie richieste ai sensi del paragrafo 2 siano necessarie per ottenere un quadro completo del profilo di rischio delle attività degli enti e un quadro dei rischi sistemici al settore finanziario o all'economia reale posti da enti diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 che sono soggetti alla disciplina contabile basata alla direttiva 86/635/CEE, le autorità competenti consultano l'ABE sull'estensione a tali enti dei requisiti di segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata, a condizione che essi non procedano già alla segnalazione su tale base.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati ad uso degli enti alle quali le autorità competenti possono estendere i requisiti di segnalazione conformemente al primo comma.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme di tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. Qualora ritenga che le informazioni non contemplate dalle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 5 siano necessarie ai fini di cui al paragrafo 4 un'autorità competente notifica all'ABE e al CERS quali siano le informazioni aggiuntive che a suo parere occorre includere nelle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 5.
Articolo 100
Requisiti di segnalazione aggiuntivi
Gli enti segnalano alle autorità competenti, almeno in forma aggregata, il livello dei loro contratti di vendita con patto di riacquisto, delle loro operazioni di concessione di titoli in prestito e tutte le forme di gravame sulle attività.
L'ABE include queste informazioni nelle norme tecniche di attuazione per la segnalazione di cui all'articolo 99, paragrafo 5.
Articolo 101
Obblighi specifici di segnalazione
1. Gli enti segnalano su base semestrale alle autorità competenti i seguenti dati per ciascun mercato immobiliare nazionale cui sono esposti:
a) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e l'80 % del valore di mercato oppure l'80 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;
b) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;
c) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;
d) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 50 % del valore di mercato oppure il 60 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;
e) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;
f) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1.
2. I dati di cui al paragrafo 1 sono segnalati all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente in questione. Qualora un ente abbia una succursale in un altro Stato membro, i dati relativi a tale succursale sono segnalati anche alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. I dati sono segnalati separatamente per ciascun mercato immobiliare all'interno dell'Unione cui l'ente in questione è esposto.
3. Le autorità competenti pubblicano annualmente, su base aggregata, i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), insieme con i dati storici, ove disponibili. Un'autorità competente, su richiesta di un'altra autorità competente in uno Stato membro o dell'ABE, fornisce a tale autorità competente o all'ABE informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati immobiliari residenziali o non residenziali nel suo Stato membro.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
a) modelli, definizioni, frequenze e date di segnalazione uniformi, nonché soluzioni IT, delle voci di cui al paragrafo 1;
b) modelli, definizioni, frequenze e date di segnalazione uniformi, nonché soluzioni IT dei dati aggregati di cui al paragrafo 2.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 3
Portafoglio di negoziazione
Articolo 102
Requisiti per il portafoglio di negoziazione
1. Le posizioni nel portafoglio di negoziazione sono esenti da restrizioni che ne limitano la negoziabilità o, in alternativa, possono essere coperte.
2. La destinazione alla negoziazione è dimostrata sulla base di strategie, politiche e procedure stabilite dall'ente per gestire la posizione o il portafoglio conformemente all'articolo 103.
3. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per la gestione del loro portafoglio di negoziazione conformemente agli articoli 104 e 105.
4. Gli enti possono includere le coperture interne nel calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di posizione a condizione che esse siano detenute a fini di negoziazione e che i requisiti degli articoli da 103 a 106 siano rispettati.
Articolo 103
Gestione del portafoglio di negoziazione
Nel gestire sue posizioni o gli insiemi di posizioni contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, l'ente rispetta tutti i seguenti requisiti:
a) l'ente segue una strategia di negoziazione chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall'alta dirigenza e comprendente il periodo di detenzione atteso;
b) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni assunte da un'apposita unità di negoziazione. Tali politiche e procedure includono quanto segue:
i) quali posizioni possono essere assunte da quale unità di negoziazione;
ii) sono fissati limiti di posizione la cui adeguatezza è sottoposta a verifiche nel tempo;
iii) i negoziatori hanno facoltà di aprire e gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie approvate;
iv) le posizioni sono oggetto di comunicazione all'alta dirigenza come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;
v) le posizioni sono attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato ed è valutata la negoziabilità o la possibilità di copertura delle stesse o dei rischi che le compongono, stimando la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso e la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;
vi) procedure e controlli antifrode attivi;
c) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato.
Articolo 104
Inclusione nel portafoglio di negoziazione
1. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, in linea con i requisiti di cui all'articolo 102 e con la definizione del portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, tenendo conto della capacità e delle prassi dell'ente in materia di gestione del rischio. L'ente documenta pienamente il rispetto di dette politiche e procedure e le sottopone ad audit interni periodici.
2. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Dette politiche e procedure riguardano almeno:
a) le attività che l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri;
b) se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (mark-to-market) giornaliera con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi (two-way);
c) per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (mark-to-model), se e in che misura l'ente è in grado:
i) di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione;
ii) di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;
iii) di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;
d) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;
e) se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura della posizione a breve termine;
f) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente i rischi delle posizioni nel quadro della sua attività di trading;
g) se e in che misura l'ente possa trasferire il rischio o le posizioni, esterni al portafoglio di negoziazione, al portafoglio di negoziazione, o viceversa, nonché i criteri per tali trasferimenti.
Articolo 105
Requisiti per la valutazione prudente
1. Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione sono valutate secondo le regole di valutazione prudente specificate nel presente articolo. Gli enti assicurano, in particolare, che la valutazione prudente delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione raggiunga un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di negoziazione, delle esigenze di robustezza prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione.
2. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli sufficienti per assicurare che le loro stime di valutazione siano prudenti e affidabili. Tali sistemi e controlli comportano almeno i seguenti elementi:
a) politiche e procedure documentate per il processo di valutazione, che prevedano responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, orientamenti per l'utilizzo di dati non osservabili che riflettono le ipotesi dell'ente sugli elementi utilizzati dai partecipanti al mercato per determinare il prezzo della posizione, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc;
b) flussi informativi per l'unità responsabile del processo di valutazione chiari e indipendenti dal front office, che risalgano fino all'organo di amministrazione.
3. Gli enti rivalutano le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione almeno giornalmente.
4. Gli enti valutano le loro posizioni in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile, anche quando applicano le disposizioni sui requisiti patrimoniali relative al portafoglio di negoziazione.
5. Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato, un ente utilizza il corso più prudente tra denaro e lettera, a meno che l'ente non possa quotare un prezzo medio. Qualora ricorrano a questa deroga gli enti comunicano ogni sei mesi alle rispettive autorità competenti le posizioni in questione e dimostrano di essere in grado di quotare un prezzo medio.
6. Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti valutano prudentemente le loro posizioni e i loro portafogli basandosi su un modello, anche quando calcolano i requisiti di fondi propri per le posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione.
7. In caso di valutazione in base ad un modello, gli enti rispettano i seguenti requisiti:
a) l'alta dirigenza deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione o di altre posizioni valutati al valore equo in base ad un modello, e deve essere consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza così creata nelle segnalazioni sul rischio e sulla performance dell'attività;
b) gli enti attingono i dati di mercato da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato e verificano frequentemente la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello;
c) gli enti impiegano, se disponibili, metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato per strumenti finanziari o merci specifici;
d) qualora il modello sia elaborato internamente all'ente, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua elaborazione;
e) gli enti prevedono procedure formali di controllo sulle modifiche apportate e conservano una copia protetta del modello, che utilizzano per effettuare le periodiche verifiche delle valutazioni;
f) i responsabili della gestione del rischio sono a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione; e
g) i modelli utilizzati dagli enti sono oggetto di riesami periodici per determinare l'accuratezza dei loro risultati, ad esempio attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello.
Ai fini della lettera d), il modello è elaborato o approvato indipendentemente dall'unità di negoziazione ed è collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.
8. Accanto alla valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato o ad un modello, gli enti effettuano una verifica indipendente dei prezzi. La verifica dei prezzi di mercato e dei dati immessi nei modelli è effettuata da una persona o da un'unità indipendente dalle persone o dalle unità che beneficiano del portafoglio di negoziazione con frequenza almeno mensile, o più frequentemente a seconda della natura del mercato o dell'attività di negoziazione. Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o se le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio aggiustamenti della valutazione.
9. Gli enti istituiscono e mantengono procedure che prevedano aggiustamenti di valutazione.
10. Gli enti prendono formalmente in considerazione i seguenti aggiustamenti di valutazione: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, incertezza delle quotazioni di mercato, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento (funding), costi amministrativi futuri e, se del caso, rischi del modello.
11. Gli enti istituiscono e mantengono procedure per il calcolo dell'aggiustamento alla valutazione corrente delle posizioni scarsamente liquide che possono determinarsi a seguito di eventi di mercato o per situazioni particolari dell'ente, quali ad esempio le posizioni concentrate e/o le posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato. Gli enti, ove necessario, effettuano tali aggiustamenti in aggiunta ad eventuali cambiamenti del valore della posizione richiesti a fini dell'informativa di bilancio e li concepiscono in modo da riflettere l'illiquidità della posizione. Nell'ambito di dette procedure, per decidere se sia necessario un aggiustamento di valutazione per posizioni scarsamente liquide, gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra tali fattori figurano i seguenti:
a) il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi;
b) lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità;
c) la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità dei market maker), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, tra cui i volumi trattati nei periodi di stress del mercato;
d) il grado di concentrazione del mercato;
e) il tempo trascorso dall'assunzione delle posizioni;
f) la misura nella quale la valutazione è effettuata in base a un modello;
g) l'incidenza di altri rischi di modello.
12. Quando ricorrono a valutazioni di terzi o alla valutazione in base ad un modello, gli enti considerano se sia opportuno applicare aggiustamenti di valutazione. Inoltre gli enti esaminano se sia necessario effettuare aggiustamenti per posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa che esse continuino ad essere adeguate. Gli enti, inoltre, valutano espressamente la necessità di aggiustamenti di valutazione relativi all'incertezza dei parametri immessi utilizzati dai modelli.
13. Per quanto riguarda i prodotti complessi, comprese le esposizioni verso la cartolarizzazione e i derivati di credito n-th-to-default, gli enti valutano espressamente la necessità di aggiustamenti di valutazione per riflettere il rischio di modello associato all'utilizzo di metodologie di valutazione eventualmente sbagliate e il rischio di modello associato all'utilizzo di parametri di calibratura non osservabili (ed eventualmente sbagliati) nel modello di valutazione.
14. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali i requisiti dell'articolo 105 si applicano ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 106
Coperture interne
1. Una copertura interna soddisfa in particolare i seguenti requisiti:
a) non ha come scopo principale quello di evitare o ridurre i requisiti di fondi propri;
b) è correttamente documentata ed è assoggettata a specifiche procedure interne di approvazione e di revisione;
c) è realizzata alle condizioni di mercato;
d) il rischio di mercato generato dalla copertura interna è gestito dinamicamente nel portafoglio di negoziazione nell'ambito dei limiti autorizzati;
e) è sorvegliata con attenzione, conformemente a procedure adeguate.
2. I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano fermi restando i requisiti applicabili alla posizione coperta che non è compresa nel portafoglio di negoziazione.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un ente copre un'esposizione al rischio di credito esterna al portafoglio di negoziazione o un'esposizione al rischio di controparte con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione ricorrendo ad una copertura interna, l'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione o l'esposizione al rischio di controparte non sono considerate coperte ai fini della determinazione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a meno che l'ente non acquisti da un terzo, ammissibile come venditore di protezione, un corrispondente derivato su crediti conforme ai requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione. Lasciando impregiudicato l'articolo 299, lettera h), qualora una protezione di questo tipo offerta da un terzo sia acquistata e sia considerata copertura di un'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, il derivato su crediti costituente la copertura, sia essa interna o esterna, non è incluso nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.
TITOLO II
REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI CREDITO
CAPO 1
Principi generali
Articolo 107
Metodi relativi al rischio di credito
1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 o, se autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 143, il metodo basato sui rating interni di cui al capo 3.
2. Per le esposizioni da negoziazione e per i contributi al fondo di garanzia verso una controparte centrale, gli enti applicano il trattamento stabilito nel capo 6, sezione 9, per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f). Per tutti gli altri tipi di esposizioni verso una controparte centrale, gli enti trattano tali esposizioni come segue:
a) come esposizioni verso un ente per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP qualificata;
b) come esposizioni verso un'impresa per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP non qualificata.
3. Ai fini del presente regolamento, le esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi e le esposizioni verso enti creditizi di paesi terzi e le esposizioni verso stanze di compensazione e borse di un paese terzo sono trattate come esposizioni verso un ente solo se il paese terzo applica requisiti prudenziali e di vigilanza a tale soggetto almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.
4. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare a trattare esposizioni verso i soggetti di cui al paragrafo 3 come esposizioni verso gli enti a condizione che le autorità competenti abbiano ritenuto ammissibile il paese terzo a tale trattamento anteriormente al 1o gennaio 2014.
Articolo 108
Uso della tecnica di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB
1. Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo standardizzato di cui al capo 2 o il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne né della perdita in caso di default (LGD) né dei fattori di conversione ai sensi dell'articolo 151, l'ente può adottare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente al capo 4 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f) o, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 62, lettera c).
2. Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB avvalendosi di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione ai sensi dell'articolo 151, l'ente può utilizzare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente al capo 3.
Articolo 109
Trattamento delle esposizioni cartolarizzate nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB
1. Quando un ente utilizza il metodo standardizzato di cui al capo 2 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di esposizioni alla quale le esposizioni cartolarizzate sarebbero assegnate a norma dell'articolo 112, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione in conformità agli articoli 245, 246 e da 251 a 258. Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato possono anche utilizzare il metodo della valutazione interna, laddove ciò sia autorizzato ai sensi dell'articolo 259, paragrafo 3.
2. Quando un ente utilizza il metodo IRB di cui al capo 3 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di esposizioni alla quale l'esposizione cartolarizzata sarebbe assegnata a norma dell'articolo 147, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio in conformità degli articoli 245, 246 e da 259 a 266.
Ad eccezione del metodo della valutazione interna, qualora il metodo IRB sia utilizzato soltanto per una parte delle esposizioni cartolarizzate sottostanti a una cartolarizzazione, l'ente applica il metodo corrispondente alla quota predominante delle esposizioni cartolarizzate sottostanti a tale cartolarizzazione.
Articolo 110
Trattamento delle rettifiche di valore su crediti
1. Gli enti che applicano il metodo standardizzato trattano le rettifiche di valore su crediti generiche a norma dell'articolo 62, lettera c).
2. Gli enti che applicano il metodo IRB trattano le rettifiche di valore su crediti generiche a norma dell'articolo 159, dell'articolo 62, lettera d), e dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d).
Ai fini del presente articolo e dei capi 2 e 3, le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche escludono i fondi per rischi bancari generali.
3. Tra gli enti che utilizzano il metodo IRB, quelli che applicano il metodo standardizzato per una parte delle loro esposizioni su base consolidata o individuale, conformemente agli articoli 148 e 150, determinano come segue la parte di rettifiche di valore su crediti generiche che è destinata al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo standardizzato ed al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo IRB:
a) ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo IRB, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 2;
b) ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo standardizzato, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 1;
c) le rimanenti rettifiche di valore su crediti sono assegnate su base proporzionale, in funzione della parte degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio soggetta al metodo standardizzato e di quella soggetta al metodo IRB.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi della disciplina contabile applicabile in relazione a quanto segue:
a) valore dell'esposizione nel quadro del metodo standardizzato di cui all'articolo 111;
b) valore dell'esposizione nel quadro del metodo IRB di cui agli articoli da 166 a 168;
c) trattamento degli importi delle perdite attese di cui all'articolo 159;
d) valore dell'esposizione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione di cui agli articoli 246 e 266;
e) determinazione di default ai sensi dell'articolo 178;
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 2
Metodo standardizzato
Sezione 1
Principi generali
Articolo 111
Valore dell'esposizione
1. Il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari conformemente agli articoli 34 e 110 e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali che seguono del loro valore nominale dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche:
a) 100 % nel caso di elemento a rischio pieno;
b) 50 % nel caso di elemento a rischio medio;
c) 20 % nel caso di elemento a rischio medio-basso;
d) 0 % nel caso di elemento a rischio basso.
Gli elementi fuori bilancio di cui alla seconda frase del primo comma sono assegnati alle categorie di rischio indicate all'allegato I.
Quando un ente si avvale del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223, il valore dell'esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un'operazione di vendita con patto di riacquisto, di un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o merci in prestito o di finanziamenti con margini, è maggiorato delle rettifiche per volatilità adeguate per detti titoli o merci, come stabilito agli articoli da 223 a 225.
2. Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'elenco dell'allegato II è determinato conformemente al capo 6, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione ai fini dei predetti metodi conformemente al capo 6. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini può essere determinato conformemente al capo 6 o al capo 4.
3. Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito di tipo reale, il valore dell'esposizione applicabile a detto elemento può essere modificato conformemente al capo 4.
Articolo 112
Classi di esposizioni
Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:
a) esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;
b) esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali;
c) esposizioni verso organismi del settore pubblico;
d) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo;
e) esposizioni verso organizzazioni internazionali;
f) esposizioni verso enti;
g) esposizioni verso imprese;
h) esposizioni al dettaglio;
i) esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili;
j) esposizioni in stato di default;
k) esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato;
l) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite;
m) elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;
n) esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine;
o) esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC);
p) esposizioni in strumenti di capitale;
q) altre posizioni.
Articolo 113
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, a meno che non siano dedotte dai fondi propri, si applicano fattori di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni della sezione 2. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione è classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della relativa qualità creditizia. La qualità creditizia può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle ECAI o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione, conformemente alla sezione 3.
2. Ai fini dell'applicazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 1, il valore dell'esposizione è moltiplicato per il fattore di ponderazione del rischio specificato o determinato conformemente alla sezione 2.
3. Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito, il fattore di ponderazione del rischio applicabile a detto elemento può essere modificato conformemente al capo 4.
4. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate sono calcolati conformemente al capo 5.
5. Alle esposizioni per le quali la sezione 2 non prevede alcun calcolo si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
6. Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 o a elementi di classe 2, un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'approvazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la controparte è un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;
b) la controparte è inclusa integralmente nello stesso consolidamento dell'ente;
c) la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente;
d) la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'ente;
e) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente.
Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, è autorizzato a non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
7. Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 e a elementi di classe 2, gli enti possono, subordinatamente all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni nei confronti di controparti con le quali l'ente partecipa ad un sistema di tutela istituzionale, consistente in un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela tali enti e, in particolare, assicura la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i requisiti di cui al paragrafo 6, lettere a), d) ed e) sono soddisfatti;
b) gli accordi assicurano che il sistema di tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo scopo istituzionale, a partire da fondi prontamente disponibili;
c) il sistema di tutela istituzionale dispone di strumenti adeguati e concordati uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, fornendo una rappresentazione completa delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e del sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, con le corrispondenti possibilità di influenzamento; tali sistemi monitorano adeguatamente le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178, paragrafo 1;
d) il sistema di tutela istituzionale conduce la propria analisi dei rischi, che è comunicata ai singoli membri;
e) il sistema di tutela istituzionale redige e pubblica annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso;
f) i membri del sistema di tutela istituzionale sono tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine al sistema;
g) il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati;
h) il sistema di tutela istituzionale è basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo;
i) l'adeguatezza degli strumenti di cui alle lettere c) e d) è approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle autorità competenti in materia.
Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, decide di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
Sezione 2
Fattori di ponderazione del rischio
Articolo 114
Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali
1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 7, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
2. Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 1
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di ponderazione del rischio |
0 % |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
150 % |
3. Alle esposizioni verso la BCE si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
4. Alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazione centrale e banca centrale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
6. Per le esposizioni di cui all'articolo 495, paragrafo 2:
a) nel 2018 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità del paragrafo 2;
b) nel 2019 gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati sono pari al 50 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità del paragrafo 2;
c) nel 2020 e successivamente gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati sono pari al 100 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità del paragrafo 2.
7. Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione assegnano un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello indicato ai paragrafi 1 e 2 alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate e finanziate nella valuta locale, gli enti possono applicare a tali esposizioni lo stesso fattore di ponderazione del rischio.
Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali dei paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.
Articolo 115
Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali
1. Le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali sono ponderate per il rischio come le esposizioni verso enti, a meno che non siano trattate come esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 4 o ricevano un fattore di ponderazione del rischio come specificato al paragrafo 5. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 119, paragrafo 2, e all'articolo 120, paragrafo 2.
2. Le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali sono trattate come le esposizioni verso le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default.
L'ABE mantiene una banca dati accessibile al pubblico di tutte le amministrazioni regionali e delle autorità locali nell'Unione che sono trattate dalle autorità competenti come esposizioni verso le loro amministrazioni centrali.
3. Le esposizioni nei confronti di chiese o comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, nella misura in cui riscuotano imposte conformemente alla normativa che conferisce loro questo diritto, sono trattate come esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali. In questo caso, il paragrafo 2 non si applica e, ai fini dell'articolo 150, paragrafo 1, lettera a), non può essere esclusa l'autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato.
4. Quando le autorità competenti di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione trattano le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali come le esposizioni verso la rispettiva amministrazione centrale e non vi è nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione identico.
Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.
5. Alle esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali degli Stati membri diverse da quelle di cui ai paragrafi da 2 a 4 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione regionale e autorità locale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.
Articolo 116
Esposizioni verso organismi del settore pubblico
1. Alle esposizioni verso gli organismi del settore pubblico per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell'organismo del settore pubblico interessato, conformemente alla tabella 2.
Tabella 2
Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
100 % |
150 % |
Per le esposizioni verso organismi del settore pubblico aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100 %.
2. Le esposizioni verso organismi del settore pubblico per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono trattate conformemente all'articolo 120. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 119, paragrafo 2, e all'articolo 120, paragrafo 2.
3. Per le esposizioni verso organismi del settore pubblico con una durata originaria pari o inferiore a tre mesi il fattore di ponderazione del rischio è del 20 %.
4. In circostanze eccezionali le esposizioni verso organismi del settore pubblico possono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale di rispettiva appartenenza quando, a giudizio delle autorità competenti, non vi è alcuna differenza di rischio tra tali esposizioni, in ragione dell'esistenza di una garanzia adeguata da parte dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione regionale o dell'autorità locale.
5. Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione trattano le esposizioni verso organismi del settore pubblico conformemente ai paragrafi 1 o 2, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione del rischio identico. Altrimenti gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.
Articolo 117
Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo
1. Le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 sono trattate come le esposizioni verso enti. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 119, paragrafo 2, all'articolo 120, paragrafo 2, e all'articolo 121, paragrafo 3.
La Inter-American Investment Corporation, la Black Sea Trade and Development Bank, la Central American Bank for Economic Integration e la CAF-Development Bank of Latin America sono considerate banche multilaterali di sviluppo.
2. Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:
a) la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
b) la Società finanziaria internazionale;
c) la Banca interamericana di sviluppo;
d) la Banca asiatica di sviluppo;
e) la Banca africana di sviluppo;
f) la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
g) la Nordic Investment Bank;
h) la Banca di sviluppo dei Caraibi;
i) la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
j) la Banca europea per gli investimenti;
k) il Fondo europeo per gli investimenti;
l) l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
m) lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni;
n) la Banca islamica di sviluppo.
3. Alla quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.
Articolo 118
Esposizioni verso organizzazioni internazionali
Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:
a) l'Unione;
b) il Fondo monetario internazionale;
c) la Banca dei regolamenti internazionali;
d) il fondo europeo di stabilità finanziaria;
e) il meccanismo europeo di stabilità;
f) un'istituzione finanziaria internazionale stabilita da due o più Stati membri allo scopo di reperire finanziamenti (funding) e fornire assistenza finanziaria a favore dei suoi membri che sono colpiti o minacciati da gravi problemi di finanziamento.
Articolo 119
Esposizioni verso enti
1. Alle esposizioni verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 120. Alle esposizioni verso enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 121.
2. Alle esposizioni verso enti con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla categoria immediatamente meno favorevole rispetto al fattore di ponderazione preferenziale, di cui all'articolo 114, paragrafi da 4 a 7, assegnato alle esposizioni verso l'amministrazione centrale in cui l'ente ha sede.
3. Alle esposizioni con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore, non può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 20 %.
4. Alle esposizioni verso un ente sotto forma di riserve obbligatorie minime imposte dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro, che l'ente deve detenere, può essere assegnato lo stesso fattore di ponderazione del rischio attribuito alle esposizioni verso la banca centrale dello Stato membro in questione, a condizione che:
a) le riserve siano detenute conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime ( 10 ), o conformemente alle disposizioni nazionali, equivalenti sotto ogni aspetto sostanziale a detto regolamento;
b) in caso di fallimento o insolvenza dell'ente che detiene le riserve, queste ultime siano ripagate interamente e tempestivamente all'ente e non siano rese disponibili per far fronte ad altre passività dell'ente.
5. Le esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità sono trattate come esposizioni verso enti.
Articolo 120
Esposizioni verso enti provvisti di rating
1. Alle esposizioni aventi una durata residua superiore a tre mesi verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 3, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 3
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
50 % |
50 % |
100 % |
100 % |
150 % |
2. Alle esposizioni verso enti aventi una durata residua fino a tre mesi per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 4, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 4
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
20 % |
20 % |
50 % |
50 % |
150 % |
3. L'interazione tra il trattamento di valutazione del merito di credito a breve termine di cui all'articolo 131 e il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2 è fissata come segue:
a) quando non esiste una specifica valutazione delle esposizioni a breve termine, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, così come definito al paragrafo 2, si applica a tutte le esposizioni verso enti con durata residua fino a tre mesi;
b) quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio più favorevole o identico a quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, essa è impiegata esclusivamente per quella specifica esposizione. Altre esposizioni a breve termine ricevono il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, come specificato al paragrafo 2;
c) quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio meno favorevole di quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine non è utilizzato e a tutti i crediti a breve termine privi di rating è attribuito lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicato in base alla specifica valutazione a breve termine.
Articolo 121
Esposizioni verso enti privi di rating
1. Alle esposizioni verso gli enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell'ente interessato, conformemente alla tabella 5.
Tabella 5
Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
100 % |
150 % |
2. Per le esposizioni verso enti privi di rating aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100 %.
3. Per le esposizioni verso enti privi di rating con una scadenza effettiva originaria pari o inferiore a tre mesi, il fattore di ponderazione del rischio è del 20 %.
4. Nonostante i paragrafi 2 e 3, per le esposizioni per i finanziamenti al commercio di cui all'articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), verso enti privi di rating, il fattore di ponderazione del rischio è del 50 % e, qualora la durata residua di dette esposizioni verso enti privi di rating sia pari o inferiore a tre mesi, il fattore di ponderazione del rischio è del 20 %.
Articolo 122
Esposizioni verso imprese
1. Alle esposizioni per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 6
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
150 % |
150 % |
2. Alle esposizioni per le quali tale valutazione non è disponibile è attribuita una ponderazione del 100 % o la ponderazione delle esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese nel quale l'impresa ha sede, qualora quest'ultima sia più elevata.
Articolo 123
Esposizioni al dettaglio
Le esposizioni che soddisfano i seguenti criteri ricevono una ponderazione del rischio del 75 %:
a) si tratta di esposizioni nei confronti di persone fisiche o di piccole o medie imprese (PMI);
b) l'esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono sostanzialmente ridotti;
c) l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente o alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi, ad esclusione però delle esposizioni pienamente e totalmente garantite da immobili residenziali classificate nella classe di esposizione di cui all'articolo 112, lettera i), non supera, secondo le informazioni in possesso dell'ente, 1 milione di EUR. L'ente adotta le misure ragionevoli per acquisire dette informazioni.
I titoli non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio.
Le esposizioni non conformi ai criteri di cui al primo comma, lettere da a) a c), non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio.
Il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio può essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.
Articolo 124
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili
1. Se le condizioni di cui all'articolo 125 o all'articolo 126 non sono soddisfatte, le esposizioni o eventuali parti di esposizioni pienamente garantite da un'ipoteca su beni immobili ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, ad eccezione delle parti dell'esposizione assegnate ad un'altra classe. Alla parte dell'esposizione che supera il valore dell'ipoteca del bene immobile è assegnato il fattore di ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni non garantite della controparte interessata.
La parte di un'esposizione trattata come pienamente garantita da beni immobili non supera l'importo del valore di mercato del bene costituito in garanzia o, in quegli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, il valore del credito ipotecario in questione.
2. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101, e di eventuali altri indicatori rilevanti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del 35 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 125 e il fattore di ponderazione del rischio del 50 % per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 126, ubicati sul loro territorio, siano basati in maniera appropriata su quanto segue:
a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;
b) gli sviluppi sul mercato dei beni immobili.
Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria.
Per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal 35 % al 150 %.
Per le esposizioni garantite da immobili non residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal 50 % al 150 %.
Entro tali intervalli, il fattore di ponderazione del rischio più elevato è fissato sulla base delle perdite effettive e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di considerazioni relative alla stabilità finanziaria. Se la valutazione dimostra che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, non rispecchiano i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni, pienamente garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del proprio territorio, le autorità competenti fissano, per tali segmenti immobiliari delle esposizioni, un fattore di ponderazione del rischio più elevato, corrispondente ai rischi effettivi.
Le autorità competenti consultano l'ABE circa gli adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e i criteri applicati, che saranno calcolati conformemente ai criteri stabiliti al presente paragrafo, specificati dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'ABE pubblica i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che le autorità competenti fissano per le esposizioni di cui agli articoli 125, 126 e 199, paragrafo 1, lettera a).
3. Quando le autorità competenti fissano un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più rigorosi, gli enti dispongono di un periodo transitorio di 6 mesi per l'applicazione del nuovo fattore di ponderazione del rischio.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) i criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario dell'immobile di cui al paragrafo 1;
b) le condizioni esposte al paragrafo 2 di cui le autorità competenti tengono conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati, in particolare l'esistenza di «considerazioni relative alla stabilità finanziaria».
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. Alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali e residenziali situati in un altro Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che sono stati fissati dalle autorità competenti di tale Stato membro.
Articolo 125
Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali
1. A meno che le autorità competenti non decidano altrimenti, in conformità con l'articolo 124, paragrafo 2, le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali sono trattate come segue:
a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso di imprese di investimento personale (personal investment company) ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35 %;
b) le esposizioni verso un locatario nell'ambito di operazioni di leasing su immobili residenziali, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 35 % a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.
2. Gli enti considerano un'esposizione o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite ai fini del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza;
b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall'andamento del progetto immobiliare o dell'immobile sottostanti, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia. Per queste altre fonti, gli enti stabiliscono i rapporti massimi mutuo concesso/reddito percepito nel quadro della loro politica di concessione di prestiti e ottengono prove adeguate del reddito al momento della concessione del prestito;
c) i requisiti di cui all'articolo 208 e le regole di valutazione di cui all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;
d) salvo diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, la parte del prestito alla quale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio del 35 % non supera l'80 % del valore di mercato dell'immobile in questione o l'80 % del valore del credito ipotecario dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari.
3. Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano i seguenti limiti:
a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino all'80 % del valore di mercato oppure all'80 % del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno;
b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno.
4. Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 non è rispettato in un determinato anno, cessa la possibilità di avvalersi del paragrafo 3 e la condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), si applica fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al paragrafo 3.
Articolo 126
Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali
1. A meno che le autorità competenti non decidano altrimenti, in conformità con l'articolo 124, paragrafo 2, le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali sono trattate come segue:
a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su uffici o locali per il commercio possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50 %;
b) le esposizioni nell'ambito di operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50 % a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.
2. Gli enti considerano un'esposizione o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite ai fini del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza;
b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall'andamento del progetto immobiliare o dell'immobile sottostanti, ma dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia;
c) i requisiti di cui all'articolo 208 e le regole di valutazione di cui all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;
d) il fattore di ponderazione del rischio del 50 %, a meno che diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, è assegnato alla parte del prestito che non supera il 50 % del valore di mercato dell'immobile o il 60 % del valore del credito ipotecario, a meno che diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari mediante disposizioni legislative o regolamentari.
3. Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato membro ha pubblicato prove indicanti che su tale territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano i seguenti limiti:
a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato oppure al 60 % del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali;
b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali.
4. Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 non è rispettato in un determinato anno, cessa la possibilità di avvalersi del paragrafo 3 e la condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), si applica fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al paragrafo 3.
Articolo 127
Esposizioni in stato di default
1. Alla parte non garantita di una posizione in cui il debitore sia in default conformemente all'articolo 178 o, nel caso delle esposizioni al dettaglio, alla parte non garantita di una linea di credito in stato di default conformemente all'articolo 178 è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del:
a) 150 %, se le rettifiche di valore su crediti specifiche sono inferiori al 20 % della parte non garantita dell'esposizione al lordo di tali rettifiche;
b) 100 %, se le rettifiche di valore su crediti specifiche sono pari ad almeno il 20 % della parte non garantita dell'esposizione al lordo di tali rettifiche.
2. Per definire la parte garantita di una posizione scaduta valgono le stesse garanzie reali e personali ammissibili ai fini dell'attenuazione del rischio di credito a norma del capo 4.
3. Al valore di esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali in conformità dell'articolo 125 rimanente dopo le rettifiche di valore su crediti specifiche è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se si è verificato un default conformemente all' articolo 178.
4. Al valore di esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali in conformità dell'articolo 126 rimanente dopo le rettifiche di valore su crediti specifiche è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se si è verificato un default conformemente all'articolo 178.
Articolo 128
Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato
1. Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 150 % alle esposizioni, comprese le esposizioni in forma di azioni o quote di un OIC, che sono associate a rischi particolarmente elevati, ove opportuno.
2. Tra le esposizioni a rischio particolarmente elevato figurano le seguenti:
a) investimenti in imprese di venture capital;
b) investimenti in FIA quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE ad eccezione del caso in cui il regolamento di gestione del fondo non consenta una leva finanziaria maggiore di quella prescritta dall'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE;
c) investimenti in private equity;
d) finanziamenti per immobili a fini speculativi.
3. Nel valutare se un'esposizione diversa da quelle di cui al paragrafo 2 sia associata a rischi particolarmente elevati, gli enti tengono conto delle seguenti caratteristiche di rischio:
a) esiste un rischio di perdita elevato conseguente a un default del debitore;
b) è impossibile valutare adeguatamente se l'esposizione ricade sotto la lettera a).
L'ABE emana orientamenti che specificano quali tipi di esposizioni sono associati a rischi particolarmente elevati e in quali circostanze.
Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 129
Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
1. Per poter essere ammissibili al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5, le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE (obbligazioni garantite) soddisfano i criteri di cui al paragrafo 7 e sono garantite da una delle seguenti attività ammissibili:
a) esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali, banche centrali del SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali nell'Unione;
b) esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni verso, o esposizioni garantite da, organismi del settore pubblico di paesi terzi, amministrazioni regionali di paesi terzi o autorità locali di paesi terzi che siano ponderate per il rischio come esposizioni verso enti o amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 115, paragrafi 1 o 2, o all'articolo 116, paragrafi 1, 2 o 4, rispettivamente, e che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni ai sensi della presente lettera classificate come minimo nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste al presente capo, purché non eccedano il 20 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere degli enti emittenti;
c) esposizioni verso enti che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo. L'importo totale di questa tipologia di esposizione non supera il 15 % dell'ammontare nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente. Le esposizioni verso enti nell'UE con scadenza inferiore a cento giorni non sono incluse nel requisito della classe di merito 1, sebbene tali enti siano come minimo classificati nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste nel presente capo.
d) prestiti garantiti da:
i) immobili residenziali fino all'importo minore tra il valore nominale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l'80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia; o
ii) quote senior emesse da Fonds Communs de Titrisation francesi o da equivalenti soggetti per la cartolarizzazione disciplinati dalla normativa di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico specifico volto a tutelare i possessori di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nell'aggregato di copertura, composte per almeno il 90 % da ipoteche su immobili residenziali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra il valore nominale dovuto a fronte di tali quote, il valore nominale dei gravami e il 80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente capo e che esse non superino il 10 % del valore nominale delle obbligazioni garantite emesse.
e) prestiti sugli immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 che soddisfa i requisiti per l'attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dal presente capo, laddove la percentuale di ogni prestito usata per soddisfare il requisito stabilito nel presente paragrafo relativo alla copertura dell'obbligazione garantita non supera l'80 % del valore del corrispondente immobile residenziale situato in Francia e laddove il rapporto mutuo concesso/reddito percepito è pari al massimo al 33 % al momento della concessione del prestito. L'immobile residenziale non è gravato da alcuna ipoteca al momento della concessione del prestito, e per i prestiti concessi dal 1o gennaio 2014 il debitore è impegnato per contratto a non concedere gravami ipotecari senza il consenso dell'ente creditizio che ha concesso il prestito. Il rapporto mutuo concesso/reddito percepito rappresenta la quota del reddito lordo del debitore a copertura del rimborso del prestito, compresi gli interessi. Il fornitore di protezione è un ente finanziario autorizzato soggetto a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposto a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità, ovvero un ente o un'impresa di assicurazione. Esso istituisce un fondo di mutua garanzia o protezione equivalente per le imprese di assicurazione al fine di assorbire le perdite correlate al rischio di credito, la cui calibratura è periodicamente riesaminata dalle autorità competenti. Sia l'ente creditizio sia il fornitore di protezione conducono una valutazione del merito di credito del debitore;
f) prestiti garantiti da:
i) immobili non residenziali fino all'importo minore tra il valore nominale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia; o
ii) quote senior emesse da Fonds Communs de Titrisation francesi o da equivalenti soggetti per la cartolarizzazione disciplinati dalla normativa di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili non residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico specifico volto a tutelare i possessori di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti tali quote siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nell'aggregato di copertura, composte per almeno il 90 % da ipoteche su immobili non residenziali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra il valore nominale dovuto a fronte di tali quote, il valore nominale dei gravami e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente capo e che esse non superino il 10 % del valore nominale delle obbligazioni garantite emesse.
Quando l'indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, i prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10 % e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. Il diritto dei possessori delle obbligazioni è privilegiato rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia;
g) prestiti garantiti da gravami marittimi su navi fino alla differenza tra il 60 % del valore della nave costituita in garanzia e il valore di eventuali gravami marittimi precedenti.
Ai fini del primo comma, lettera c), lettera d), punto ii), e lettera f), punto ii), le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti, o di proventi della liquidazione, del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di cui a tali lettere.
Le autorità competenti possono, previa consultazione dell'ABE, derogare in parte all'applicazione del primo comma, lettera c), e far rientrare nella classe di merito di credito 2 fino al 10 % dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1 di cui a tale lettera.
2. Le situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), comprendono anche le garanzie destinate dalla legge esclusivamente alla protezione dei possessori delle obbligazioni contro le perdite.
3. Per gli immobili posti a garanzia delle obbligazioni garantite, gli enti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 208 e le regole di valutazione di cui all'articolo 229, paragrafo 1.
4. Alle obbligazioni garantite per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6a, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 6a
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di ponderazione del rischio |
10 % |
20 % |
20 % |
50 % |
50 % |
100 % |
5. Le obbligazioni garantite per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono ponderate per il rischio sulla base del fattore di ponderazione attribuito alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite verso l'ente emittente. Si applica la seguente corrispondenza tra i fattori di ponderazione del rischio:
a) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 20 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 10 %;
b) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 50 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 20 %;
c) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 100 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 50 %;
d) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 150 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 100 %.
6. Le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 non sono soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3. Esse sono ammissibili al trattamento preferenziale a norma dei paragrafi 4 e 5 fino alla loro scadenza.
7. Le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite sono ammissibili al trattamento preferenziale, purché l'ente che investe in obbligazioni garantite possa dimostrare alle autorità competenti:
a) di ricevere informazioni sul portafoglio almeno per quanto riguarda:
i) il valore dell'aggregato di copertura e delle obbligazioni garantite in essere,
ii) la distribuzione geografica e il tipo di attività a copertura del prestito, l'entità del prestito, il tasso di interesse e i rischi di cambio,
iii) la struttura delle scadenze delle attività a copertura del prestito e delle obbligazioni garantite, e
iv) la percentuale di prestiti scaduti da più di novanta giorni.
b) che l'emittente mette a disposizione dell'ente le informazioni di cui alla lettera a) almeno su base semestrale.
Articolo 130
Elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione
Per le posizioni verso la cartolarizzazione gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono determinati conformemente alle disposizioni del capo 5.
Articolo 131
Esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine
Alle esposizioni verso enti e imprese per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 7, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 7
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
50 % |
100 % |
150 % |
150 % |
150 % |
Articolo 132
Esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC
1. Alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, a meno che l'ente non applichi il metodo di valutazione del rischio di credito di cui al paragrafo 2 oppure il metodo look-through di cui al paragrafo 4 oppure il metodo del fattore medio di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 5, se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono rispettate.
2. Alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 8, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 8
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fattore di ponderazione del rischio |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
150 % |
150 % |
3. Gli enti possono determinare il fattore di ponderazione del rischio di un OIC conformemente ai paragrafi 4 e 5, se sono soddisfatti i seguenti criteri di ammissibilità:
a) l'OIC è gestito da una società che è soggetta a vigilanza in uno Stato membro o, nel caso di un OIC di un paese terzo, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i) l'OIC è gestito da una società che è soggetta ad una vigilanza considerata equivalente a quella prevista nel diritto dell'Unione;
ii) la cooperazione tra autorità competenti è garantita in misura sufficiente;
b) il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:
i) le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire; e
ii) se vigono limiti agli investimenti, i relativi limiti e le metodologie per calcolarli;
c) una relazione sull'attività dell'OIC è presentata quanto meno su base annuale per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del risultato della gestione e delle operazioni nel periodo considerato.
Ai fini della lettera a), la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo alle esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC dei paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.
4. Quando l'ente è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC può considerare tali esposizioni per calcolare il fattore medio di ponderazione del rischio per le sue esposizioni sotto forma di quote o azioni nell'OIC, in base ai metodi di cui al presente capo. Se un'esposizione sottostante dell'OIC è essa stessa un'esposizione sotto forma di azioni in un altro OIC che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3, l'ente può considerare le esposizioni sottostanti dell'altro OIC in questione.
5. Quando l'ente non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC, può calcolare un fattore medio di ponderazione del rischio per le sue esposizioni sotto forma di quote o azioni dell'OIC in base ai metodi di cui al presente capo, partendo dal presupposto che l'OIC investe in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo mandato, nelle classi di esposizioni con il requisito patrimoniale più elevato e in seguito effettua investimenti in ordine discendente finché è raggiunto il limite massimo degli investimenti totali.
Per il calcolo e la segnalazione del fattore di ponderazione del rischio per l'OIC, conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 4 e 5, gli enti possono affidarsi ai seguenti terzi:
a) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
b) per gli OIC che non rientrano nella lettera a), la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3, lettera a).
La correttezza del calcolo di cui al primo comma è confermata da un revisore esterno.
Articolo 133
Esposizioni in strumenti di capitale
1. Le seguenti esposizioni sono considerate esposizioni in strumenti di capitale:
a) esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;
b) esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).
2. Alle esposizioni in strumenti di capitale è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, a meno che esse non debbano essere dedotte conformemente alla parte due, ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, o essere trattate come posizioni ad alto rischio conformemente all'articolo 128.
3. Gli investimenti in strumenti di capitale o in strumenti di capitale regolamentare emessi da enti sono classificati come crediti in strumenti di capitale, a meno che non debbano essere dedotti dai fondi propri, ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 250 % ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4, o essere trattati come posizioni ad alto rischio conformemente all'articolo 128.
Articolo 134
Altre posizioni
1. I beni materiali ai sensi dell'articolo 4, sezione «Attivo», punto 10, della direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
2. I ratei e risconti per i quali un ente non è in grado di stabilire la controparte conformemente alla direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
3. Ai valori all'incasso è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %. La cassa e i valori assimilati ricevono una ponderazione dello 0 %.
4. All'oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, è attribuita una ponderazione dello 0 %.
5. Nel caso di accordi di vendita e riacquisto di attivi e di acquisti a termine a titolo definitivo, i fattori di ponderazione attribuiti sono quelli degli attivi oggetto del contratto e non quelli delle controparti delle operazioni.
6. Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l'n-mo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per lo strumento esiste una valutazione esterna del merito di credito di un'ECAI, si attribuiscono i fattori di ponderazione del rischio prescritti al capo 5. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, al fine di ottenere l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, tranne le esposizioni n-1, fino a un massimo del 1 250 % e moltiplicati per l'ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le esposizioni n-1 da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell'aggregazione.
7. Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi sono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto il cui esercizio è ragionevolmente certo. Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 201 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui agli articoli da 213 a 215, l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del credito di tipo personale conformemente al capo 4. Queste esposizioni sono classificate nelle relative classi di esposizioni conformemente all'articolo 112. Quando l'esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati come segue: 1/t * 100 % * valore residuale, dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.
Sezione 3
Riconoscimento e attribuzione delle valutazioni del rischio di credito alle classi di merito di credito
Sottosezione 1
Riconoscimento delle ECAI
Articolo 135
Uso delle valutazioni del merito di credito delle ECAI
1. Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione ai sensi del presente capo, una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata solo se è stata emessa da un'ECAI o se è stata avallata da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.
2. L'ABE pubblica, sul suo sito web, l'elenco delle ECAI conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Sottosezione 2
Attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito
Articolo 136
Attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito
1. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, mediante il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione per specificare, per tutte le ECAI, a quali delle classi di merito di credito di cui alla sezione 2 corrispondono le pertinenti valutazioni del merito di credito dell'ECAI (attribuzione alle classi di merito di credito). Tali decisioni sono obiettive e coerenti.
L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014 e, ove necessario, presentano progetti di norme tecniche di attuazione riveduti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.
2. Nel determinare l'attribuzione delle valutazioni del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM rispettano i seguenti requisiti:
a) per distinguere tra le classi relative di rischio espresse da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM considerano fattori quantitativi quali il tasso di default di lungo termine associato a tutte le posizioni cui è assegnata la stessa valutazione del merito di credito. Per le ECAI di recente costituzione e per quelle che dispongono solo di serie limitate di dati sui default, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM chiedono all'ECAI quale ritenga essere il tasso di default di lungo termine associato a tutte le posizioni cui è assegnata la stessa valutazione del merito di credito;
b) per distinguere tra le classi relative di rischio espresse da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM considerano fattori qualitativi quali la composizione dell'insieme di emittenti preso in esame da ciascuna ECAI, la gamma e il significato delle valutazioni del merito di credito assegnate nonché la definizione di default utilizzata dall'ECAI;
c) l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM raffrontano i tassi di default riscontrati per ciascuna valutazione del merito di credito di una determinata ECAI con un parametro di riferimento basato sui tassi di default riscontrati da altre ECAI su una popolazione di emittenti che presentano un equivalente livello di rischio di credito;
d) qualora i tassi di default riscontrati per le valutazioni del merito di credito di una determinata ECAI siano significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM assegnano alla valutazione del merito di credito dell'ECAI una classe di merito di credito più elevata nella scala di valutazione;
e) quando l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM hanno aumentato il fattore di ponderazione del rischio associato ad una specifica valutazione del merito di credito espressa da una determinata ECAI, e se i tassi di default riscontrati per le valutazioni del merito di credito di tale ECAI non risultano più significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM possono ripristinare la valutazione del merito di credito espressa dall'ECAI nella classe di merito di credito originaria della scala di valutazione.
3. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM elaborano progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare i fattori quantitativi di cui alla lettera a), i fattori qualitativi di cui alla lettera b) e il parametro di riferimento di cui alla lettera c) del paragrafo 2.
L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.
Sottosezione 3
Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione
Articolo 137
Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione
1. Ai fini dell'articolo 114, gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione nominata dall'ente, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) si tratta di un punteggio concordato dalle agenzie per il credito all'esportazione aderenti all'Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits dell'OCSE;
b) l'agenzia per il credito all'esportazione pubblica le proprie valutazioni del merito di credito e si conforma alla metodologia definita dall'OCSE e la valutazione è associata ad uno degli otto premi minimi di assicurazione delle esportazioni (minimum export insurance premiums, nel seguito «MEIP») stabiliti dalla metodologia dell'OCSE. Un ente può revocare la nomina di un'agenzia per il credito all'esportazione. L'ente motiva la revoca nel caso esistano indicazioni concrete secondo cui l'intento alla base di tale revoca sarebbe quello di ridurre i requisiti di adeguatezza patrimoniale.
2. Alle esposizioni per le quali, a fini di ponderazione del rischio, è riconosciuta una valutazione del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione è applicato un fattore di ponderazione del rischio secondo quanto previsto alla tabella 9.
Tabella 9
MEIP |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Fattore di ponderazione del rischio |
0 % |
0 % |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
100 % |
150 % |
Sezione 4
Impiego delle valutazioni del merito di credito delle ecai ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione del rischio
Articolo 138
Requisiti generali
Un ente può prescegliere una o più ECAI per determinare i fattori di ponderazione del rischio attribuibili agli attivi e agli elementi fuori bilancio. Un ente può revocare la nomina di un'ECAI. L'ente motiva la revoca nel caso esistano indicazioni concrete secondo cui l'intento alla base di tale revoca sarebbe quello di ridurre i requisiti di adeguatezza patrimoniale. Le valutazioni del merito di credito non sono utilizzate in maniera selettiva. Gli enti utilizzano valutazioni del merito di credito che sono state richieste. Possono tuttavia utilizzare valutazioni del merito di credito non richieste qualora l'ABE abbia confermato che le valutazioni del merito di credito non richieste di una ECAI non differiscono in qualità dalle valutazioni del merito di credito richieste di tale ECAI. L'ABE rifiuta o revoca tale conferma in particolare nel caso in cui l'ECAI abbia utilizzato una valutazione del merito di credito non richiesta per esercitare pressione sul soggetto valutato affinché effettui un ordine di valutazione del merito di credito o di altri servizi. Nel fare uso delle valutazioni del merito di credito, gli enti rispettano i seguenti requisiti:
a) un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI per una certa classe di posizioni le utilizza in modo coerente per tutte le esposizioni appartenenti a tale classe;
b) un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI le utilizza in modo continuo e coerente nel tempo;
c) un ente utilizza solo le valutazioni del merito di credito delle ECAI che tengono conto degli importi complessivi ad esso dovuti, comprendenti sia il capitale che gli interessi;
d) qualora per una posizione esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di un'ECAI prescelta, tale valutazione è impiegata per determinare il fattore di ponderazione del rischio della posizione in questione;
e) qualora per una stessa posizione esistano due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si attribuisce il fattore più alto;
f) qualora per una stessa posizione esistano più di due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte, sono selezionate le due valutazioni corrispondenti ai due fattori di ponderazione più bassi. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono diversi, si applica il fattore più alto. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono identici, si attribuisce tale fattore.
Articolo 139
Valutazioni del merito di credito per emittente e per emissione
1. Quando una valutazione del merito di credito è stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione è utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da attribuire alla posizione.
2. Ove per una determinata posizione non esista una valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai quali la posizione che costituisce l'esposizione non appartiene o esista una valutazione generale del merito di credito per l'emittente, tale valutazione è utilizzata nell'uno o nell'altro dei seguenti casi:
a) determina una ponderazione superiore a quanto accadrebbe altrimenti e l'esposizione in questione è di rango pari (pari passu) o inferiore (junior), sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;
b) determina una ponderazione inferiore e l'esposizione in questione è di rango pari o superiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango non garantite di tale emittente, a seconda dei casi.
In tutti gli altri casi, l'esposizione è considerata priva di rating.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dell'articolo 129.
4. Le valutazioni del merito di credito assegnate a emittenti che rientrano in un gruppo societario non possono essere utilizzate come valutazioni del merito di credito di altri emittenti dello stesso gruppo.
Articolo 140
Valutazioni del merito di credito a breve e a lungo termine
1. Le valutazioni del merito di credito a breve termine possono essere applicate unicamente agli elementi dell'attivo e agli elementi fuori bilancio a breve termine che costituiscono esposizioni verso enti e imprese.
2. Una valutazione del merito di credito a breve termine si applica solamente alla posizione cui si riferisce e non è utilizzata per ricavare i fattori di ponderazione del rischio per altre posizioni, ad eccezione dei seguenti casi:
a) se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 150 %, a tutte le esposizioni non garantite prive di rating verso il medesimo debitore, sia a breve che a lungo termine, è attribuito parimenti un fattore di ponderazione del 150 %;
b) se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 50 %, alle esposizioni a breve termine prive di rating non può essere attribuito un fattore di ponderazione inferiore al 100 %.
Articolo 141
Posizioni in valuta nazionale e in valuta estera
Una valutazione del merito di credito relativa ad una posizione denominata nella valuta nazionale del debitore non può essere utilizzata per ottenere un fattore di ponderazione per un'altra esposizione verso lo stesso debitore che sia denominata in valuta estera.
Quando un'esposizione deriva dalla partecipazione dell'ente ad un prestito che è stato accordato da una banca multilaterale di sviluppo il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto nel mercato, la valutazione del merito di credito relativa alla posizione in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata a fini di ponderazione del rischio.
CAPO 3
Metodo basato sui rating interni
Sezione 1
Autorizzazione delle autorità competenti ad utilizzare il metodo IRB
Articolo 142
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
1) «sistema di rating», l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione;
2) «tipo di esposizione», un gruppo di esposizioni gestite in maniera analoga, costituite da un certo tipo di operazioni che possono essere limitate a un solo soggetto o a un unico sottoinsieme di soggetti all'interno di un gruppo, purché lo stesso tipo di esposizioni sia gestito in modo diverso in altri soggetti del gruppo;
3) «unità operativa», qualsiasi soggetto organizzativo o giuridico a sé stante, linee di business, localizzazioni geografiche;
4) «soggetto di grandi dimensioni del settore finanziario», qualsiasi soggetto del settore finanziario che soddisfa le seguenti condizioni:
a) le sue attività totali calcolate su base individuale o consolidata sono uguali o superiori alla soglia di 70 miliardi di EUR, utilizzando l'ultimo bilancio sottoposto a revisione o il bilancio consolidato per determinare la dimensione delle attività;
b) è, o almeno lo è una delle sue filiazioni, sottoposto a normativa prudenziale nell'Unione o a una normativa di un paese terzo nel quale si applicano una legislazione e un sistema di vigilanza almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione;
5) «soggetto del settore finanziario non regolamentato», qualsiasi altro soggetto che non è un soggetto regolamentato del settore finanziario ma svolge, come attività principale, una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE o all'allegato I della direttiva 2004/39/CE;
6) «classe del debitore», una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating del debitore appartenente ad un sistema di rating, alla quale un debitore è assegnato in base a un insieme ben definito e distinto di criteri di rating, dai quali è derivata la stima della probabilità di default (PD)
7) «classe dell'operazione», una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating dell'operazione appartenente ad un sistema di rating, alla quale un'esposizione è assegnata in base a un insieme ben definito e distinto di criteri, dai quali sono derivate le stime interne della LGD;
8) «gestore», un soggetto che gestisce un aggregato di crediti commerciali acquistati o l'esposizione creditizia sottostante su base giornaliera.
2. Ai fini del paragrafo 1, punto 4, lettera b), del presente articolo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni di vigilanza e normative almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a questo trattamento prima del 1o gennaio 2014.
Articolo 143
Autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB
1. Se le condizioni di cui al presente capo sono rispettate, l'autorità competente autorizza gli enti a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»).
2. L'autorizzazione preventiva ad utilizzare il metodo IRB, comprese le stime interne della LGD e dei fattori di conversione, è richiesta per ciascuna classe di esposizioni e per ciascun sistema di rating utilizzato, per ciascun metodo basato su modelli interni impiegato per il calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale e per ciascun metodo applicato per stimare le LGD e i fattori di conversione.
3. Gli enti ottengono l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti per quanto segue:
a) modifiche sostanziali dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare;
b) modifiche sostanziali di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare.
L'ambito di applicazione di un sistema di rating comprende tutte le esposizioni che rientrano nel tipo di esposizione per la quale tale sistema è stato sviluppato.
4. Gli enti notificano alle autorità competenti tutti i cambiamenti di sistemi di rating e dei metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per valutare la rilevanza dell'uso di un sistema di rating esistente per altre esposizioni aggiuntive che non sono già coperte da tale sistema di rating e delle modifiche ai sistemi di rating o ai metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni nel quadro del metodo IRB.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 144
Valutazione da parte delle autorità competenti di una richiesta di utilizzare il metodo IRB
1. L'autorità competente concede ad un ente l'autorizzazione a norma dell'articolo 143 ad applicare il metodo IRB, compreso l'uso delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione, solo se l'autorità competente ha accertato che i requisiti di cui al presente capo sono soddisfatti, in particolare quelli di cui alla sezione 6, e che i sistemi dell'ente per la gestione e il rating delle esposizioni al rischio di credito sono solidi e applicati correttamente e, in particolare, che l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che le norme seguenti risultano soddisfatte:
a) i sistemi di rating dell'ente forniscono una valutazione corretta delle caratteristiche del debitore e delle operazioni, un'idonea differenziazione e stime quantitative precise e coerenti del rischio;
b) i rating interni e le stime interne dei default e delle perdite utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri, nonché i processi e i sistemi associati hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale, nell'autorizzazione dei crediti, nell'attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente;
c) l'ente dispone di un'unità di controllo del rischio di credito responsabile dei suoi sistemi di rating, adeguatamente indipendente e sottratta ad ogni indebita influenza;
d) l'ente raccoglie e archivia tutti i dati pertinenti che sono di ausilio efficace ai processi da esso applicati per la misurazione e la gestione del rischio di credito;
e) l'ente documenta i suoi sistemi di rating e la logica che ne sottende la struttura, e li convalida;
f) l'ente ha convalidato ciascun sistema di rating e ciascun metodo dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale su un periodo di tempo adeguato prima dell'autorizzazione ad utilizzare tali sistemi di rating o i metodi basati su modelli interni per il calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale, ha valutato durante tale periodo se tali sistemi o metodi siano adatti al loro ambito di applicazione e ha loro apportato le modifiche conseguenti a tale valutazione;
g) l'ente ha calcolato, nel quadro del metodo IRB, i requisiti di fondi propri risultanti dalle sue stime dei parametri di rischio ed è in grado di procedere alla segnalazione come prescritto dall'articolo 99;
h) l'ente ha assegnato e continua ad assegnare ciascuna esposizione nell'ambito di applicazione di un sistema di rating ad una classe o pool di tale sistema di rating; l'ente ha assegnato e continua ad assegnare ciascuna esposizione nell'ambito di applicazione di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale a tale metodo dei modelli interni.
I requisiti inerenti all'uso del metodo IRB, comprese le stime interne della LGDe dei fattori di conversione, si applicano anche quando un ente applica un sistema di rating, o un modello usato nell'ambito di un sistema di rating, che ha acquistato da un fornitore esterno.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 145
Precedente esperienza di utilizzo dei metodi IRB
1. Un ente che chieda l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB deve aver utilizzato, per le relative classi di esposizioni, sistemi di rating sostanzialmente in linea con i requisiti previsti dalla sezione 6, ai fini della misurazione e della gestione interne del rischio almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso del metodo IRB.
2. Un ente che chieda l'autorizzazione all'utilizzo di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione dimostra, in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, di aver elaborato e utilizzato stime interne delle LGD e dei fattori di conversione secondo modalità sostanzialmente conformi con i requisiti previsti nella sezione 6 per l'utilizzo delle stime interne di detti parametri almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso delle stime interne delle LGD e dei fattori di conversione.
3. Se, dopo l'autorizzazione iniziale, l'ente estende l'uso del metodo IRB, l'esperienza dell'ente è sufficiente a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione alle esposizioni aggiuntive coperte. Se l'uso dei sistemi di rating è esteso ad esposizioni sostanzialmente diverse da quelle attualmente rientranti nell'ambito di applicazione, cosicché l'esperienza dell'ente non può ragionevolmente essere ritenuta sufficiente a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione alle esposizioni aggiuntive, a queste ultime si applicano separatamente i requisiti dei predetti paragrafi.
Articolo 146
Misure da adottare quando i requisiti del presente capo non sono più rispettati
Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui al presente capo, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi:
a) presenta, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, un piano per un tempestivo ritorno alla conformità e mette in atto tale piano entro un periodo convenuto con l'autorità competente;
b) dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.
Articolo 147
Metodologia per classificare le esposizioni nelle diverse classi
1. La metodologia utilizzata dall'ente per la classificazione delle esposizioni nelle diverse classi è adeguata e coerente nel tempo.
2. Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:
a) esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;
b) esposizioni verso enti;
c) esposizioni verso imprese;
d) esposizioni al dettaglio;
e) esposizioni in strumenti di capitale;
f) elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;
g) altre attività diverse dai crediti.
3. Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera a):
a) esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi degli articoli 115 e 116;
b) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2;
c) esposizioni verso organizzazioni internazionali alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % in applicazione dell'articolo 118.
4. Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera b):
a) esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 115, paragrafi 2 e 4;
b) esposizioni verso organismi del settore pubblico che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;
c) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117; e
d) esposizioni verso enti finanziari che sono trattate al pari di esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5.
5. Per essere classificate nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 2, lettera d), le esposizioni soddisfano i seguenti criteri:
a) si tratta di esposizioni verso uno dei seguenti soggetti:
i) esposizioni verso una o più persone fisiche;
ii) esposizioni verso una PMI a condizione, in questo caso, che l'importo totale dovuto all'ente o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi — comprese le eventuali esposizioni scadute passate, ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali — non superi 1 milione di EUR, secondo le informazioni in possesso dell'ente, il quale deve aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare tale situazione;
b) nella gestione del rischio l'ente tratta le esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo;
c) le esposizioni non sono gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese;
d) ogni esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga.
Oltre alle esposizioni di cui al primo comma, il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è incluso nella classe delle esposizioni al dettaglio.
6. Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui al paragrafo 2, lettera e):
a) esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;
b) esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).
7. Tutte le obbligazioni creditorie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), e) e f) sono classificate nella classe delle esposizioni verso imprese di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo.
8. Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui al paragrafo 2, lettera c), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono le seguenti caratteristiche:
a) si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali, o di esposizioni economicamente analoghe;
b) le condizioni contrattuali conferiscono al finanziatore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;
c) la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale.
9. Il valore residuale dei beni dati in locazione è classificato nella classe delle esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera g), ad eccezione della misura in cui il valore residuale sia già contenuto tra le esposizioni di leasing di cui all'articolo 166, paragrafo 4.
10. L'esposizione a seguito della protezione fornita a titolo di un derivato su crediti relativi a panieri del tipo nth-to-default è classificata nella stessa classe di cui al paragrafo 2 alla quale sarebbero assegnate le esposizioni nel paniere, a meno che le singole esposizioni nel paniere non siano classificate in varie classi di esposizione, nel qual caso l'esposizione è classificata nella classe di esposizione delle imprese di cui al paragrafo 2, lettera c).
Articolo 148
Condizioni per l'applicazione del metodo IRB per le varie classi di esposizione e unità operative
1. Gli enti, le imprese madri e le loro filiazioni applicano il metodo IRB per tutte le esposizioni, a meno che non abbiano ottenuto l'autorizzazione delle autorità competenti ad utilizzare in permanenza il metodo standardizzato conformemente all'articolo 150.
Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'applicazione del metodo può essere realizzata in modo sequenziale per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, all'interno della stessa unità operativa, per le varie unità operative di uno stesso gruppo ovvero per l'utilizzazione delle stime interne delle LGD o dei fattori di conversione ai fini del calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali.
Per la classe delle esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 5, l'applicazione può essere realizzata in modo sequenziale in funzione delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 154.
2. Le autorità competenti stabiliscono il periodo di tempo durante il quale un ente, un'impresa madre e le sue filiazioni sono tenuti ad attuare il metodo IRB per tutte le esposizioni. Questo periodo è ritenuto adeguato dalle autorità competenti sulla base della natura e della dimensione delle attività dell'ente o dell'impresa madre e delle sue filiazioni, nonché del numero e della natura dei sistemi di rating da attuare.
3. Gli enti applicano il metodo IRB secondo le condizioni fissate dalle autorità competenti. L'autorità competente stabilisce tali condizioni in modo da assicurare che la flessibilità prevista al paragrafo 1 non sia utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti di fondi propri per quanto riguarda le classi di esposizioni e le unità operative che devono ancora essere incluse nel metodo IRB o nell'uso delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione.
4. Gli enti che hanno iniziato ad utilizzare il metodo IRB solo dopo il 1o gennaio 2013 o ai quali le autorità competenti hanno imposto fino a tale data di calcolare i loro requisiti patrimoniali utilizzando il metodo standardizzato conservano la facoltà di calcolare tali requisiti utilizzando il metodo standardizzato per tutte le loro esposizioni durante il periodo di attuazione fino a quando le autorità competenti notificano loro di aver accertato che l'attuazione del metodo IRB sarà completata con ragionevole certezza.
5. Un ente che ha ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB per una qualsiasi classe di esposizioni utilizza il metodo IRB per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), tranne nei casi in cui detto ente ha ottenuto l'autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato per le esposizioni in strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 150 e per la classe di esposizioni relativa ad altre attività diverse dai crediti di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera g).
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti stabiliscono la natura e i tempi adeguati per l'estensione progressiva del metodo IRB a tutte le classi di esposizione di cui al paragrafo 3.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 149
Condizioni per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati
1. Un ente che utilizza il metodo IRB per una classe o un tipo di esposizione particolare può cessare di utilizzarlo per passare al metodo standardizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio esclusivamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso del metodo standardizzato non è proposto al fine di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di questo tipo dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;
b) l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.
2. Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 9, all'utilizzo delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione non possono tornare ad utilizzare i valori della LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 151, paragrafo 8, a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso della LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 151, paragrafo 8, per una classe o un tipo di esposizione determinato non è proposto al fine di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di questo tipo dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;
b) l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.
3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alle condizioni di impiego del metodo IRB determinate dalle autorità competenti conformemente all'articolo 148 e all'autorizzazione all'utilizzo parziale permanente di cui all'articolo 150.
Articolo 150
Condizioni di utilizzo parziale permanente
1. Nei casi in cui hanno ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una o più classi di esposizioni possono applicare il metodo standardizzato per le seguenti esposizioni:
a) per la classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;
b) per la classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;
c) per le esposizioni riferite ad unità operative non importanti, nonché per le classi di esposizioni o i tipi di esposizioni non rilevanti in termini di dimensioni e di profilo di rischio percepito;
d) per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali, gli organi amministrativi e gli organismi del settore pubblico, purché:
i) non vi sia alcuna differenza di rischio tra le esposizioni verso l'amministrazione centrale o la banca centrale e le altre esposizioni in ragione di specifici assetti pubblici; e
ii) alle esposizioni verso l'amministrazione centrale e la banca centrale si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2 o 4, o dell'articolo 495, paragrafo 2;
e) per le esposizioni di un ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione del risparmio o un'impresa strumentale soggetta ad opportuni requisiti prudenziali, oppure un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
f) per le esposizioni tra enti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7;
g) per le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari a 0 % ai sensi del capo 2 (compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, ai quali è applicabile un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %);
h) per le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale, nei casi in cui tali esposizioni possono, in aggregato, essere escluse dal metodo IRB soltanto fino al limite del 10 % dei fondi propri;
i) per le esposizioni di cui all'articolo 119, paragrafo 4, che soddisfano le condizioni ivi stabilite;
j) per le garanzie statali e riassicurate dallo Stato di cui all'articolo 215, paragrafo 2.
Le autorità competenti autorizzano l'applicazione del metodo standardizzato alle esposizioni in strumenti di capitale di cui al primo comma, lettere g) ed h), alle quali tale trattamento è stato autorizzato in altri Stati membri. L'ABE pubblica sul suo sito web e aggiorna periodicamente un elenco con le esposizioni di cui a tali lettere, che devono essere trattate secondo il metodo standardizzato.
2. Ai fini del paragrafo 1, la classe delle esposizioni in strumenti di capitale di un ente è rilevante se il suo valore aggregato medio nel corso dell'anno precedente, escluse le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi previsti dalla legge di cui al paragrafo 1, lettera h), è superiore al 10 % dei fondi propri dell'ente. Se il numero delle esposizioni in strumenti di capitale è inferiore a 10 partecipazioni individuali, la soglia è pari al 5 % dei fondi propri dell'ente.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le condizioni di applicazione del paragrafo 1, lettere a), b) e c).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. L'ABE pubblica nel 2018 orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1, lettera d), raccomandando limiti in termini di una percentuale del bilancio totale e/o delle attività ponderate per il rischio che saranno calcolate secondo il metodo standardizzato.
Tali orientamenti sono adottati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Sezione 2
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
Sottosezione 1
Trattamento per tipologia di classe di esposizioni
Articolo 151
Trattamento per classe di esposizioni
1. Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a e) e lettera g), sono calcolati conformemente alla sottosezione 2, ad eccezione dei casi in cui tali esposizioni sono dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1, dagli elementi aggiuntivi di classe 1 o dagli elementi di classe 2.
2. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati sono calcolati conformemente all'articolo 157. Quando un ente ha pieno diritto di regresso, per quanto riguarda i crediti commerciali acquistati per rischio di default e per rischio di diluizione, non si applicano le disposizioni del presente articolo, dell'articolo 152 e dell'articolo 158, paragrafi da 1 a 4, relative ai crediti commerciali acquistati, e l'esposizione è trattata come un'esposizione garantita.
3. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione sono calcolati sulla base dei parametri pertinenti associati alle rispettive esposizioni. I parametri includono: PD, la LGD, la durata («M») e il valore dell'esposizione. La PD e la LGD possono essere considerate separatamente o congiuntamente, conformemente alla sezione 4.
4. Gli enti calcolano gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni «strumenti di capitale» di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), conformemente all'articolo 155. Qualora abbiano ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare i metodi di cui all'articolo 155, paragrafi 3 e 4. Le autorità competenti autorizzano un ente ad applicare il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 155, paragrafo 4, a condizione che l'ente soddisfi i requisiti di cui alla sezione 6, sottosezione 4.
5. Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni da finanziamenti specializzati possono essere calcolati conformemente all'articolo 153, paragrafo 5.
6. Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a d), gli enti forniscono stime interne delle PD conformemente all'articolo 143 e alla sezione 6.
7. Per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), gli enti forniscono stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 143 e alla sezione 6.
8. Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a c), gli enti applicano i valori della LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, e i fattori di conversione di cui all'articolo 166, paragrafo 8, lettere da a) a d), a meno che non sia stato autorizzato l'uso di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione per le classi di esposizioni di cui al paragrafo 9.
9. Per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a c), l'autorità competente autorizza gli enti ad utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 143 e alla sezione 6.
10. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate e di quelle che rientrano nella classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), sono calcolati conformemente al capo 5.
Articolo 152
Trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC
1. Qualora le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC soddisfino i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, e l'ente sia a conoscenza di parte o di tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC, l'ente tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui al presente capo.
Se un'esposizione sottostante dell'OIC è essa stessa un'esposizione sotto forma di quote o azioni in un altro OIC, il primo ente tiene conto anche delle esposizioni sottostanti dell'altro OIC.
2. Qualora l'ente non soddisfi le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui al presente capo per tutte o per parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente ai seguenti metodi:
a) per le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni «strumenti di capitale» di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 155, paragrafo 2;
b) per tutte le altre esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 1, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2, subordinatamente ai seguenti criteri:
i) per le esposizioni soggette ad uno specifico fattore di ponderazione per esposizioni prive di rating o soggette alla classe di merito di credito avente la ponderazione del rischio più elevata per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio è moltiplicato per un fattore 2 ma non supera il 1 250 %;
ii) per tutte le altre esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio è moltiplicato per un fattore 1,1 ed è soggetto a un minimo del 5 %.
Qualora, ai fini della lettera a), l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Se dette esposizioni, considerate insieme alle esposizioni dirette dell'ente in tale classe di esposizioni, non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 2, l'articolo 150, paragrafo 1, può applicarsi, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3. Se le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in un OIC non soddisfano i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, o qualora l'ente non sia a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC o delle esposizioni sottostanti ad una quota o azione in un OIC che è a sua volta un'esposizione sottostante dell'OIC, l'ente tiene conto di tali esposizioni e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese secondo il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 155, paragrafo 2.
Qualora l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Esso assegna le esposizioni non riguardanti strumenti di capitale alla classe delle altre esposizioni in strumenti di capitale.
4. In alternativa al metodo descritto al paragrafo 3, gli enti possono calcolare autonomamente oppure incaricare i terzi di cui sotto di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli OIC, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e di segnalarli, per quanto segue:
a) l'ente depositario o l'ente finanziario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario in questione;
b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che la società di gestione dell'OIC soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).
La correttezza del calcolo è confermata da un revisore esterno.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare il metodo standardizzato di cui all'articolo 150, paragrafo 1, a titolo del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Sottosezione 2
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito
Articolo 153
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali
1. Ferma restando l'applicazione dei trattamenti specifici di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali sono calcolati secondo le formule seguenti:
Importo dell'esposizione ponde rato per il rischio = RW · valore dell'esposizione
dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come
i) se PD = 0, RW è 0
ii) se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default:
— dove gli enti applicano i valori della LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, RW è 0;
— dove gli enti usano stime interne delle LGD, RW è
;
dove la migliore stima della perdita attesa («ELBE») è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h);
iii) se 0 < PD < 1
dove
N(x) |
= |
la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x); |
G (Z) |
= |
la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui N(x) = z); |
R |
= |
il coefficiente di correlazione, è definita come
|
b |
= |
fattore di aggiustamento in funzione della durata, definito come . |
2. Per tutte le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario, il coefficiente di correlazione di cui al paragrafo 1, punto iii), è moltiplicato per 1,25. Per tutte le esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati, i coefficienti di correlazione di cui al paragrafo 1, punto iii) e al paragrafo 4, a seconda dei casi, sono moltiplicati per 1,25.
3. L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 202 e 217 può essere adeguato sulla base della seguente formula:
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW · valore dell'esposizione · (0.15 + 160 · PDpp )
dove:
PDpp |
= |
PD del fornitore della protezione. |
RW è calcolato utilizzando la formula del fattore di ponderazione del rischio pertinente prevista al punto 1 per l'esposizione, la PD del debitore e la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione. Il fattore di aggiustamento in funzione della durata b è calcolato utilizzando il valore più basso tra la PD del fornitore della protezione e la PD del debitore.
4. Per le esposizioni verso imprese facenti parte di un gruppo consolidato il cui fatturato complessivo annuale è inferiore a 50 milioni di EUR, gli enti possono utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese la formula di correlazione riportata al paragrafo 1, punto (iii). Nella formula, S rappresenta il fatturato totale annuo in milioni di EUR e assume valori compresi fra 5 milioni di EUR e 50 milioni di EUR. Un fatturato inferiore a 5 milioni di EUR è trattato come equivalente a 5 milioni di EUR. Per i crediti commerciali acquistati, il fatturato totale annuo è la media ponderata delle singole esposizioni comprese nell'aggregato.
Gli enti utilizzano al posto del fatturato totale annuo le attività totali consolidate del gruppo quando detto fatturato non è un indicatore significativo della dimensione aziendale e le attività totali costituiscono un indicatore più significativo del fatturato totale.
5. Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per le quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6 gli enti assegnano fattori di ponderazione del rischio conformemente alla seguente tabella 1:
Tabella 1
Durata residua |
Categoria 1 |
Categoria 2 |
Categoria 3 |
Categoria 4 |
Categoria 5 |
Inferiore a 2,5 anni |
50 % |
70 % |
115 % |
250 % |
0 % |
Pari o superiore a 2,5 anni |
70 % |
90 % |
115 % |
250 % |
0 % |
Nell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti tengono conto dei fattori seguenti: il grado di solidità finanziaria, il contesto politico-giuridico, le caratteristiche dell'operazione e/o dell'attività, la solidità del promotore e dello sponsor incluso ogni eventuale flusso di reddito da partnership pubblico-privato, il pacchetto di garanzia.
6. Per i loro crediti verso imprese acquistati, gli enti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 184. Per i crediti verso imprese acquistati che rispettano inoltre le condizioni di cui all'articolo 154, paragrafo 5, qualora fosse indebitamente oneroso per un ente utilizzare per tali crediti i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese esposti nella sezione 6, possono essere utilizzati i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio secondo le modalità indicate nella sezione 6.
7. Per i crediti verso imprese acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi possono essere trattati come posizioni che coprono le prime perdite ai fini dello schema di cartolarizzazione IRB.
8. Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l'n-mo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per il prodotto esiste una valutazione del merito di credito esterna di un'ECAI, si applicano i fattori di ponderazione del rischio prescritti al capo 5. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, escluse le n-1 esposizioni qualora la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non superi l'importo nominale della protezione fornita dal derivato su crediti moltiplicato per 12,5. Le n-1 esposizioni da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell'aggregazione. Un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % si applica alle posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB.
9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti tengono conto dei fattori di cui al paragrafo 5, secondo comma, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 154
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al dettaglio
1. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni si calcolano conformemente alla formula seguente:
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW · valore dell'esposizione
dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come segue:
i) se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default, RW è
;
dove ELBE è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h);
ii) se 0 < PD < 1, ossia per tutti i possibili valori di PD diversi da quelli di cui al punto i),
dove
N(x) |
= |
la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x); |
G (Z) |
= |
la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui N(x) = z); |
R |
= |
il coefficiente di correlazione, definito come
|
2. L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione verso una PMI di cui all'articolo 147, paragrafo 5, che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 202 e 217, può essere calcolato conformemente all'articolo 153, paragrafo 3.
3. Per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili, il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al paragrafo 1 è sostituito da un coefficiente di correlazione (R) di 0,15.
4. Per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate conformemente alle lettere da a) a e), il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al paragrafo 1 è sostituito da un coefficiente di correlazione R di 0,04.
Un'esposizione che soddisfa i seguenti criteri rientra nella categoria delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate:
a) la controparte dell'esposizione è una persona fisica;
b) le esposizioni sono rotative, non assistite da garanzia e, nella misura in cui non sono utilizzate immediatamente e incondizionatamente, revocabili dall'ente. In questo contesto, sono definite rotative le esposizioni il cui saldo in essere può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi decisi dai clienti entro i limiti stabiliti dall'ente. I margini non utilizzati possono essere considerati revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarli nella misura massima consentita dalla normativa a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;
c) l'esposizione massima verso un singolo nel subportafoglio è pari o inferiore a 100 000 EUR;
d) l'uso della correlazione di cui al presente paragrafo è limitato a portafogli che hanno presentato una bassa volatilità dei tassi di perdita, rispetto al livello medio di tali tassi, in particolare all'interno delle fasce basse di PD;
e) il trattamento delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate è coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti il relativo subportafoglio.
In deroga alla lettera b), per le linee di credito garantite connesse a un conto sul quale è accreditato lo stipendio non si applica il requisito che l'esposizione non sia assistita da garanzia. In tal caso, gli importi recuperati dalla garanzia non sono presi in considerazione nella stima della LGD.
Le autorità competenti verificano la volatilità relativa dei tassi di perdita dei subportafogli di esposizioni rotative al dettaglio qualificate, nonché del portafoglio aggregato di esposizioni rotative qualificate al dettaglio e si scambiano informazioni, tra Stati membri, sulle caratteristiche tipiche dei tassi di perdita di tali esposizioni.
5. Per essere ammessi al trattamento delle esposizioni al dettaglio, i crediti commerciali acquistati devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 184 e le condizioni seguenti:
a) l'ente ha acquistato i crediti commerciali da terzi non connessi e la sua esposizione verso il debitore del credito commerciale non include esposizioni di cui l'ente è all'origine né direttamente né indirettamente;
b) i crediti commerciali acquistati originano da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato fra il cedente e il debitore. Di conseguenza, non sono ammessi i crediti infragruppo e quelli che transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro;
c) l'ente acquirente vanta una ragione di credito su tutti i proventi dei crediti commerciali acquistati o su una quota pro rata di tali proventi; e
d) il portafoglio di crediti commerciali acquistati è sufficientemente diversificato.
6. Per i crediti commerciali acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per rischio di diluizione o in entrambi i casi possono essere trattati come posizioni che coprono le prime perdite ai fini dello schema di cartolarizzazione IRB.
7. Per gli aggregati ibridi di crediti al dettaglio acquistati per i quali gli enti acquirenti non possono separare le esposizioni assistite da garanzie immobiliari e le esposizioni rotative al dettaglio qualificate da altre esposizioni al dettaglio, si applica la funzione di ponderazione del rischio al dettaglio che produce i requisiti di fondi propri più elevati per tali esposizioni.
Articolo 155
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale
1. Gli enti determinano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, ad esclusione di quelle dedotte conformemente alla parte due o soggette ad un fattore di ponderazione del rischio del 250 %, conformemente all'articolo 48, conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Un ente può applicare metodi diversi a differenti portafogli di strumenti di capitale nei casi in cui l'ente stesso applica metodi diversi ai fini della gestione interna del rischio. Qualora un ente utilizzi differenti metodi, la sua scelta del metodo PD /LGD o del metodo dei modelli interni avviene in modo coerente, anche nel tempo e rispetto al metodo usato per la gestione interna del rischio della pertinente esposizione in strumenti di capitale, e non è dettata da considerazioni di arbitraggio regolamentare.
Gli enti possono trattare le esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali in maniera conforme al trattamento di altre attività diverse dai crediti.
2. In base al metodo della ponderazione semplice, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla formula:
importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW * il valore dell'esposizione,
dove:
fattore di ponderazione del rischio RW = 190 % per esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati
fattore di ponderazione del rischio RW = 290 % per esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati
fattore di ponderazione del rischio RW = 370 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale.
Le posizioni corte a pronti e gli strumenti derivati detenuti al di fuori del portafoglio di negoziazione possono essere portati a compensazione di posizioni lunghe in titoli azionari identici, a condizione che siano esplicitamente destinati alla copertura di specifiche esposizioni in strumenti di capitale e offrano tale copertura per almeno 1 anno ancora. Le altre posizioni corte sono trattate alla stregua di posizioni lunghe, attribuendo il corrispondente fattore di ponderazione al valore assoluto di ciascuna di esse. Nel caso delle posizioni con disallineamento di durata, si applica la metodologia per le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 162, paragrafo 5.
Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui al capo 4.
3. Nel quadro del metodo PD/LGD, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle formule di cui all'articolo 153, paragrafo 1. Se gli enti non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di default di cui all'articolo 178, ai fattori di ponderazione è assegnato un fattore di graduazione di 1,5.
A livello di singola esposizione la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non supera il valore dell'esposizione moltiplicato per 12,5.
Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui al capo IV. Tale protezione è soggetta a una LGD del 90 % sull'esposizione verso il datore della copertura. Per esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può utilizzare una LGD del 65 %. In questi casi M è pari a cinque anni.
4. Nel quadro del metodo dei modelli interni, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono pari alla perdita potenziale sulle esposizioni in strumenti di capitale dell'ente ottenuta impiegando modelli interni di valore a rischio soggetti all'intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile della differenza fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso privo di rischio calcolato su un periodo campione di lunga durata, moltiplicato per 12,5. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a livello del portafoglio di strumenti di capitale non sono inferiori al totale delle somme dei seguenti importi:
a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo PD/LGD; e
b) gli importi corrispondenti delle perdite attese moltiplicati per 12,5.
Gli importi di cui alle lettere a) e b) sono calcolati sulla base dei valori PD di cui all'articolo 165, paragrafo 1, e dei corrispondenti valori LGD di cui all'articolo 165, paragrafo 2.
Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di una posizione in strumenti di capitale.
Articolo 156
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti
Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti si calcolano conformemente alla formula seguente:
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = 100 % · valore dell'esposizione,
eccetto:
a) cassa e valori assimilati, nonché oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, nel qual caso è attribuita una ponderazione dei rischio dello 0 %;
b) i casi in cui l'esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, nel qual caso la formula è la seguente:
dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.
Sottosezione 3
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati
Articolo 157
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati
1. Gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese o al dettaglio acquistati conformemente alla formula di cui all'articolo 153, paragrafo 1.
2. Gli enti stabiliscono i parametri PD e LGD immessi conformemente alla sezione 4.
3. Gli enti stabiliscono il valore dell'esposizione conformemente alla sezione 5.
4. Ai fini del presente articolo, il valore di M è di un anno.
5. Le autorità competenti esentano un ente dal calcolo e dal riconoscimento degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione di un tipo di esposizioni causato da crediti verso imprese o al dettaglio acquistati se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che per tale ente il rischio di diluizione è irrilevante per quel tipo di esposizioni.
Sezione 3
Importi delle perdite attese
Articolo 158
Trattamento per tipologia di esposizione
1. Per il calcolo degli importi delle perdite attese si utilizzano per ogni singola esposizione gli stessi dati relativi alla PD, alla LGD e al valore dell'esposizione utilizzati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 151.
2. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate sono calcolati conformemente al capo 5.
3. L'importo della perdita attesa per le esposizioni rientranti nella classe di esposizioni «altre attività diverse dai crediti» di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera g) è pari a zero.
4. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in forma di azioni o quote di un OIC di cui all'articolo 152 sono calcolati conformemente ai metodi di cui al presente articolo.
5. Le perdite attese (EL) e gli importi delle perdite attese per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni al dettaglio sono calcolati secondo le formule seguenti:
Perdita attesa (EL) = PD * LGD
Importo della perdita attesa |
= |
EL [moltiplicato per] il valore dell'esposizione. |
Per le esposizioni in stato di default (PD = 100 %), per le quali gli enti utilizzano le stime interne della LGD, EL equivale a ELBE, vale a dire alle migliori stime della perdita attesa effettuate dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h).
Per le esposizioni soggette al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, EL è pari a 0 %.
6. I valori di EL per le esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti utilizzano i metodi di cui all'articolo 153, paragrafo 5, per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio sono assegnati conformemente alla tabella 2.
Tabella 2
Durata residua |
Categoria 1 |
Categoria 2 |
Categoria 3 |
Categoria 4 |
Categoria 5 |
Inferiore a 2,5 anni |
0 % |
0,4 % |
2,8 % |
8 % |
50 % |
Pari o superiore a 2,5 anni |
0,4 % |
0,8 % |
2,8 % |
8 % |
50 % |
7. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio si calcolano conformemente al metodo della ponderazione semplice sono calcolati secondo la formula seguente:
Importo de lla perdita attesa = EL · valore dell'esposizione
I valori di EL sono:
EL = 0,8 % per le esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati;
EL = 0,8 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati;
EL = 2,4 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale.
8. Le perdite attese e gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente al metodo PD/LGD si calcolano secondo le formule seguenti:
Perdite attesa (EL) = PD · LGD
Importo de lla perdita attesa = EL · valore dell'esposizione
9. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente al metodo dei modelli interni sono pari a zero.
10. Gli importi delle perdite attese per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati sono calcolati conformemente alla formula seguente:
Perdita attesa (EL) = PD · LGD
Importo de lla perdita attesa = EL · valore dell'esposizione
Articolo 159
Trattamento degli importi delle perdite attese
Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10 dalle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche, dalle rettifiche di valore supplementari conformemente agli articoli 34 e 110 e da altre riduzioni dei fondi propri relative a tali esposizioni. Gli sconti sulle esposizioni in bilancio acquistate già in defaultconformemente all'articolo 166, paragrafo 1, sono trattati nello stesso modo delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Le rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni in stato di default non sono utilizzate per coprire gli importi delle perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni non sono inclusi in questo calcolo.
Sezione 4
PD, LGD e durata
Sottosezione 1
Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali
Articolo 160
Probabilità di default (PD)
1. La PD di un'esposizione verso un'impresa o un ente non può essere inferiore allo 0,03 %.
2. Per quanto riguarda i crediti verso imprese acquistati per i quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per i quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6, le PD sono determinate conformemente ai metodi seguenti:
a) per i diritti di primo rango (senior) su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti divisa per la LGD relativa a tali crediti;
b) per i diritti subordinati su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti;
c) un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese ai sensi dell'articolo 143 e può scomporre le sue stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione.
3. La PD dei debitori in default è pari al 100 %.
4. Gli enti possono tenere conto della protezione del credito di tipo personale nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni del capo 4. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) la società dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
b) la società, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese secondo il metodo IRB, non dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta ed è valutata internamente con una PD equivalente a quella associata alle valutazioni del merito di credito di ECAI che, secondo l'ABE, vanno associate alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2.
5. Gli enti che utilizzano le proprie stime della LGD possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le PD fatto salvo l'articolo 161, paragrafo 3.
6. Per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati la PD è posta pari alla EL stimata dall'ente per il rischio di diluizione. Un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all'articolo 143 e può scomporre le sue stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni del capo 4. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4.
7. In deroga all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), le società che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 sono ammissibili.
Un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 143 ad utilizzare le proprie stime della LGD per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati può riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le PD fatto salvo l'articolo 161, paragrafo 3.
Articolo 161
Perdita in caso di default (LGD)
1. Gli enti utilizzano i seguenti valori della LGD:
a) per le esposizioni di primo rango (senior) senza garanzie reali ammissibili: 45 %;
b) per le esposizioni subordinate senza garanzie reali ammissibili: 75 %;
c) gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale e di tipo personale nel calcolo della LGD conformemente al capo 4;
d) le obbligazioni garantite ammesse al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, possono ricevere un valore della LGD dell'11,25 %;
e) per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati di primo rango per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 45 %;
f) per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati subordinati per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 100 %;
g) per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati: 75 %.
2. Per il rischio di diluizione e di default, se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all'articolo 143 e può scomporre, in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile, le proprie stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD, può essere utilizzata la stima della LGD per i crediti verso imprese acquistati.
3. Se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne della LGD per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 143, la protezione del credito di tipo personale può essere riconosciuta rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti specificati nella sezione 6 e all'autorizzazione delle autorità competenti. Un ente non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.
4. Ai fini dell'applicazione ai soggetti di cui all'articolo 153, paragrafo 3, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è pari alla LGD associata ad un finanziamento non coperto verso il garante o a quella associata ad un finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore andassero in default durante la vita dell'operazione coperta.
Articolo 162
Durata
1. Gli enti che non hanno ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare le proprie LGD e i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali assegnano alle esposizioni derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazione di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito un valore della durata (M) di 0,5 anni e a tutte le altre esposizioni una M di 2,5 anni.
In alternativa, nel quadro dell'autorizzazione di cui all'articolo 143, le autorità competenti decidono se l'ente deve usare la durata M per ciascuna esposizione come previsto al paragrafo 2.
2. Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le proprie LGD e i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti o amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 143 calcolano M per ciascuna di tali esposizioni secondo le modalità di cui al presente paragrafo, lettere da a) a e), e fatti salvi i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo. M non è superiore a cinque anni tranne nei casi di cui all'articolo 384, paragrafo 1, nei quali si utilizza M come ivi specificato:
a) per gli strumenti aventi flussi di cassa predeterminati, M è calcolata conformemente alla formula seguente:
dove CFt indica i flussi di cassa (a titolo di capitale, interessi e commissioni) dovuti contrattualmente dal debitore nel periodo t;
b) per gli strumenti derivati soggetti a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata dell'esposizione e non può essere inferiore a un anno e la durata è ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna esposizione;
c) per le esposizioni risultanti da strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale, di cui all'elenco dell'allegato II, e da finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che sono soggetti a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a dieci giorni;
d) per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito che sono soggette a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a cinque giorni. La durata è ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;
e) se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente conformemente all'articolo 143 a utilizzare le stime interne della PD per i crediti commerciali verso imprese acquistati, per gli importi utilizzati M è pari alla durata media ponderata delle esposizioni in questione e non può essere inferiore a novanta giorni. Il medesimo valore di M è impiegato anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non revocabile, a condizione che questo preveda efficaci clausole accessorie, dispositivi automatici di rimborso anticipato o altre formule che tutelino l'ente acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che esso è tenuto ad acquistare nel periodo di validità del programma. In assenza di tali protezioni, la M per il margine non utilizzato è calcolata come la somma della durata del credito commerciale con scadenza più distante incluso nell'accordo di acquisto e della durata residua del programma di acquisto e non può essere inferiore a novanta giorni;
f) per strumenti diversi da quelli menzionati nel presente paragrafo o quando un ente non è in grado di calcolare M secondo le modalità di cui alla lettera a), M è pari al tempo restante massimo (espresso in anni) di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali e non può essere comunque inferiore a un anno;
g) per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori delle esposizioni, per le esposizioni alle quali è applicato questo metodo e per le quali la durata del contratto a più lunga scadenza contenuto nell'insieme di attività soggette a compensazione è superiore ad un anno, M è calcolata in base alla formula seguente:
dove:
|
= |
una variabile di comodo il cui valore in un periodo futuro tk è pari a 0 se tk > 1 anno e a 1 se tk ≤ 1 |
|
= |
l'esposizione attesa nel periodo futuro tk; |
|
= |
l'esposizione attesa effettiva nel periodo futuro tk; |
|
= |
il fattore di sconto privo di rischio per il periodo di tempo futuro tk; |
;
h) un ente che utilizza un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) può utilizzare, subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, la scadenza effettiva del credito stimata dal modello interno come M.
Fatto salvo il paragrafo 2, per gli insiemi di attività soggette a compensazione in cui tutti i contratti hanno una durata originaria inferiore a un anno si applica la formula di cui alla lettera a);
i) per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori delle esposizioni e che hanno l'autorizzazione all'uso di un modello interno per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziati a norma della parte tre, titolo IV, capo 5, M è fissata a 1 nella formula di cui all'articolo 153, paragrafo 1, a condizione che un ente possa dimostrare alle autorità competenti che il suo modello interno per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziati di cui all'articolo 383 contiene effetti delle migrazioni di rating;
j) ai fini dell'applicazione dell'articolo 153, paragrafo 3, M è la scadenza effettiva della protezione del credito, che non può essere inferiore a un anno.
3. Qualora la documentazione richieda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di default o mancata ricostituzione dei margini, M non può essere inferiore a un giorno per:
a) gli strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che figurano nell'elenco dell'allegato II;
b) i finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale;
c) le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito.
In aggiunta, per le esposizioni a breve termine qualificate che non fanno parte del finanziamento ordinario del debitore da parte dell'ente, M non può essere inferiore a un giorno. Rientrano tra le esposizioni a breve termine qualificate:
a) le esposizioni verso enti derivanti dal regolamento di obbligazioni in valuta estera;
b) le operazioni di finanziamento al commercio a breve termine autoliquidantesi connesse con lo scambio di beni o servizi con durata residua fino a un anno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 80;
c) le esposizioni derivanti dal regolamento di acquisti e vendite di titoli entro il consueto periodo di consegna o due giorni lavorativi;
d) le esposizioni risultanti da regolamenti per contanti tramite bonifico e regolamenti delle operazioni di pagamento elettronico e prepagate, compresi gli scoperti derivanti da operazioni non riuscite che non superano un numero breve, fisso e concordato di giorni lavorativi.
4. Per le esposizioni verso imprese situate nell'Unione il cui fatturato e il cui attivo consolidati siano inferiori a 500 milioni di EUR, gli enti possono scegliere di fissare sistematicamente M secondo le modalità di cui al paragrafo 1 anziché di applicare il paragrafo 2. Gli enti possono sostituire l'attivo totale di 500 milioni di EUR con un attivo totale di 1 000 milioni di EUR per le imprese che possiedono e affittano principalmente immobili residenziali non speculativi.
5. I disallineamenti di durata sono trattati come specificato al capo 4.
Sottosezione 2
Esposizioni al dettaglio
Articolo 163
Probabilità di default (PD)
1. La PD di un'esposizione non può essere inferiore allo 0,03 %.
2. Se in stato di default, per i debitori o, in caso di utilizzo di un approccio per transazione, per le esposizioni, la PD è pari al 100 %.
3. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati la PD è posta pari alla stima della EL per il rischio di diluizione. Se un ente può scomporre in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati in un modo che le autorità competenti ritengono affidabile, è possibile utilizzare la stima della PD.
4. La protezione del credito di tipo personale può essere presa in considerazione rettificando le PD fatto salvo l'articolo 164, paragrafo 2. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 160, paragrafo 4.
Articolo 164
Perdita in caso di default (LGD)
1. Gli enti forniscono stime interne delle LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti esposti nella sezione 6 e all'autorizzazione concessa dalle autorità competenti conformemente all'articolo 143. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 75 %. Se un ente può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, può utilizzare la stima interna della LGD.
2. La protezione del credito di tipo personale può essere riconosciuta ammissibile rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 183, paragrafi 1, 2 e 3 e all'autorizzazione delle autorità competenti, in relazione o ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni. Un ente non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 154, paragrafo 2, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all'articolo 153, paragrafo 3 è pari alla LGD associata ad un finanziamento non coperto al garante o a quella associata al finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore andassero in default durante la vita dell'operazione coperta.
4. La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10 %.
La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili non residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 15 %.
5. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 101 e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di eventuali altri indicatori pertinenti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano appropriati per le esposizioni garantite da immobili residenziali o non residenziali ubicati sul loro territorio. Le autorità competenti possono fissare, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria, valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione più elevati per le esposizioni garantite da beni immobili sul loro territorio.
Le autorità competenti notificano all'ABE le eventuali modifiche dei valori minimi della LGD da esse eseguite conformemente al primo comma e l'ABE pubblica tali valori della LGD.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui le autorità competenti devono tener conto nel determinare valori minimi della LGD più elevati.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. Alle esposizioni garantite da beni immobili situati in un altro Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i valori minimi della LGD più elevati che sono stati fissati dalle autorità competenti di tale Stato membro.
Sottosezione 3
Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/ LGD
Articolo 165
Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/LGD
1. Le PD sono determinate conformemente ai metodi applicati per le esposizioni verso imprese.
Si applicano le seguenti PD minime:
a) 0,09 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, se l'investimento rientra in una relazione di lungo periodo con il cliente;
b) 0,09 % per le esposizioni in strumenti di capitale non negoziati in mercati se il reddito sull'investimento si basa su flussi di cassa regolari e periodici non derivanti da plusvalenze di capitale;
c) 0,40 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, comprese altre posizioni corte quali definite nell'articolo 155, paragrafo 2;
d) 1,25 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale, comprese altre posizioni corte quali definite nell'articolo 155, paragrafo 2.
2. Alle esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può attribuire una LGD del 65 %. A tutte le altre esposizioni di questo tipo si attribuisce una LGD del 90 %.
3. Il valore di M assegnato a tutte le esposizioni è di cinque anni.
Sezione 5
Valore dell'esposizione
Articolo 166
Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché esposizioni al dettaglio
1. Salvo indicato altrimenti, il valore delle esposizioni in bilancio è il valore contabile determinato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti.
Questa regola si applica anche alle attività acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto.
Per le attività acquistate, la differenza fra l'importo dovuto e il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche che è stato iscritto nel bilancio dell'ente al momento dell'acquisto dell'attività è denominata sconto se l'importo dovuto è maggiore, premio se minore.
2. Quando gli enti utilizzano accordi quadro di compensazione in relazione ad operazioni di vendita con patto di riacquisto o ad operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, il valore dell'esposizione è calcolato conformemente al capo 4 o 6.
3. Ai fini del calcolo del valore dell'esposizione per la compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi, gli enti applicano i metodi di cui al capo 4.
4. Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi comprendono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto conveniente (vale a dire un'opzione il cui esercizio è ragionevolmente certo). Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 201 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui all'articolo 213, l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del credito di tipo personale conformemente al capo 4.
5. Nel caso di contratti elencati nell'allegato II, il valore dell'esposizione è determinato mediante i metodi di cui al capo 6 e non tiene conto delle rettifiche di valore su crediti applicate.
6. Il valore dell'esposizione per il calcolo dell'importo ponderato per il rischio dell'esposizione derivante da crediti commerciali acquistati è il valore determinato conformemente al paragrafo 1 meno i requisiti di fondi propri per il rischio di diluizione prima dell'attenuazione del rischio di credito.
7. Quando un'esposizione assume la forma di titoli o merci venduti, costituiti in garanzia o dati in prestito nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, o di operazioni con regolamento a lungo termine e di finanziamenti con margini, il valore dell'esposizione è rappresentato dal valore dei titoli o delle merci determinato conformemente all'articolo 24. Quando è utilizzato il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all'articolo 223, al valore dell'esposizione è aggiunta la rettifica per volatilità appropriata per tali titoli o merci, come ivi indicato. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini può essere determinato conformemente al capo 6 o all'articolo 220, paragrafo 2.
8. Il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito è calcolato moltiplicando il margine disponibile ma non utilizzato del credito accordato per un fattore di conversione. Gli enti utilizzano i seguenti fattori di conversione conformemente all'articolo 151, paragrafo 8 per le esposizioni verso le imprese, gli enti, le amministrazioni centrali e le banche centrali:
a) alle linee di credito revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deteriorarsi del merito di credito del debitore, si applica un fattore di conversione dello 0 %. Per applicare un fattore di conversione dello 0 %, gli enti effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del suo merito di credito. Le linee di credito non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;
b) per le lettere di credito a breve termine per operazioni mercantili è attribuito un fattore di conversione del 20 % sia all'ente ordinante che all'ente accettante;
c) per i margini non utilizzati acquistati delle esposizioni rotative da crediti commerciali acquistati revocabili incondizionatamente, o provviste di clausola di revoca automatica in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, si applica un fattore di conversione dello 0 %. Per applicare un fattore di conversione dello 0 %, gli enti effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del merito di credito di quest'ultimo;
d) alle altre linee di credito, alle agevolazioni per l'emissione di effetti (note issuance facilities o NIF) e di credito rinnovabile (revolving underwriting facilities o RUF) si applica un fattore di conversione del 75 %.
Gli enti che soddisfano i requisiti per l'uso delle stime interne dei fattori di conversione di cui alla sezione 6 possono utilizzare tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d), previa autorizzazione delle autorità competenti.
9. Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.
10. Per tutti gli elementi fuori bilancio diversi da quelli menzionati ai paragrafi da 1 a 8, il valore dell'esposizione è pari alle seguenti percentuali del suo valore:
a) 100 % nel caso di elemento a rischio pieno;
b) 50 % nel caso di elemento a rischio medio;
c) 20 % nel caso di elemento a rischio medio-basso;
d) 0 % nel caso di elemento a rischio basso.
Ai fini del presente paragrafo gli elementi fuori bilancio sono assegnati alle categorie di rischio indicate nell'allegato I.
Articolo 167
Esposizioni in strumenti di capitale
1. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.
2. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche applicabili.
Articolo 168
Altre attività diverse da crediti
Il valore delle esposizioni in altre attività diverse da crediti è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.
Sezione 6
Requisiti per il metodo IRB
Sottosezione 1
Sistemi di rating
Articolo 169
Principi generali
1. Nel caso in cui l'ente impieghi molteplici sistemi di rating, i criteri per l'applicazione di un sistema a un debitore o ad un'operazione sono documentati e applicati in modo da rispecchiare al meglio il profilo di rischio.
2. I criteri e i processi di assegnazione sono riveduti periodicamente per accertare se continuano ad essere appropriati per il portafoglio e le condizioni esterne attuali.
3. Quando un ente usa stime dirette dei parametri di rischio per singoli debitori o esposizioni, queste possono essere considerate stime assegnate alle classi di una scala continua di rating.
Articolo 170
Struttura dei sistemi di rating
1. La struttura dei sistemi di rating per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali è conforme ai seguenti requisiti:
a) un sistema di rating tiene conto delle caratteristiche di rischio del debitore e dell'operazione;
b) un sistema di rating ha una scala di rating del debitore che riflette esclusivamente la quantificazione del rischio di default del debitore. Tale scala di rating ha un minimo di 7 classi per i debitori adempienti e 1 classe per quelli in default;
c) l'ente documenta la relazione tra le classi di merito del debitore in termini di livello del rischio di default che ogni classe implica e i criteri utilizzati per individuare tale livello di rischio;
d) gli enti con portafogli concentrati in un particolare segmento di mercato e in una particolare gamma di rischio di default prevedono un numero sufficiente di classi di merito del debitore all'interno di tale gamma al fine di evitare indebite concentrazioni di debitori in una determinata classe. Una rilevante concentrazione a livello di singola classe è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che la classe in questione copre una fascia di PD ragionevolmente ristretta e che il rischio di default di tutti i debitori assegnati a quella classe rientra in tale fascia;
e) per poter ottenere dall'autorità competente l'autorizzazione ad utilizzare stime interne delle LGD ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, un sistema di rating deve incorporare una scala di rating distinta per le operazioni, che riflette esclusivamente le caratteristiche dell'operazione connesse alla LGD. La definizione della classe di merito dell'operazione comprende una descrizione sia delle modalità di assegnazione delle esposizioni alla classe sia dei criteri utilizzati per distinguere il livello di rischio delle diverse classi;
f) una rilevante concentrazione di esposizioni a livello di singola classe dell'operazione è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che quella classe copre una fascia di LGD ragionevolmente ristretta e che il rischio di tutte le esposizioni assegnate a quella classe rientra in tale fascia.
2. Gli enti che utilizzano i metodi di cui all'articolo 153, paragrafo 5, per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati sono esentati dall'obbligo di avere una scala di rating del debitore che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di default del debitore per tali esposizioni. Tali enti hanno per tali esposizioni almeno 4 classi per i debitori non in default e almeno 1 classe per i debitori in default.
3. La struttura dei sistemi di rating per le esposizioni al dettaglio è conforme ai seguenti requisiti:
a) i sistemi di rating riflettono il rischio sia del debitore che dell'operazione e colgono tutte le caratteristiche rilevanti di entrambi;
b) il livello di differenziazione del rischio assicura che il numero di esposizioni presenti in una data classe o pool sia sufficiente a permettere una significativa quantificazione e validazione delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool. La distribuzione delle esposizioni e dei debitori tra le varie classi o pool è tale da evitare un'eccessiva concentrazione;
c) il processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool consente un'appropriata differenziazione del rischio, il raggruppamento di esposizioni sufficientemente omogenee, nonché una stima accurata e coerente delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool. Per i crediti commerciali acquistati, il raggruppamento rispecchia le prassi di sottoscrizione del cedente e l'eterogeneità della sua clientela.
4. Nell'attribuire le esposizioni a una data classe o pool gli enti considerano i seguenti fattori di rischio:
a) le caratteristiche di rischio del debitore;
b) le caratteristiche di rischio dell'operazione, compresa la tipologia del prodotto e/o delle garanzie reali. Gli enti affrontano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni beneficiano della stessa garanzia reale;
c) la morosità dell'esposizione, salvo che l'ente dimostri alla sua autorità competente in modo da quest'ultima ritenuto soddisfacente che essa non rappresenta un fattore di rischio significativo per l'esposizione.
Articolo 171
Attribuzione a classi o pool
1. L'ente prevede specifiche definizioni, nonché processi e criteri specifici per l'assegnazione delle esposizioni alle varie classi o pool nell'ambito del sistema di rating che rispettino i requisiti seguenti:
a) le definizioni e i criteri di classificazione delle classi o dei pool sono sufficientemente dettagliati da permettere al personale a ciò addetto di assegnare in modo coerente alla medesima classe o pool debitori od operazioni che comportano rischi analoghi. Tale coerenza è assicurata fra le varie linee di business, unità organizzative e localizzazioni geografiche;
b) la documentazione del processo di rating consente a terzi di comprendere e replicare l'assegnazione delle esposizioni a classi o pool e di valutarne l'adeguatezza;
c) i criteri sono inoltre coerenti con le regole interne dell'ente per la concessione di crediti e con la sua politica per il trattamento di operazioni e debitori problematici.
2. Nell'assegnare i debitori e le operazioni a classi o pool, l'ente tiene conto di tutte le informazioni rilevanti. Queste ultime sono aggiornate e consentono all'ente di prevedere la performance futura dell'esposizione. Quanto più limitate sono le informazioni di cui l'ente dispone, tanto più prudente deve essere l'assegnazione delle esposizioni alle classi o pool relativi a debitori e operazioni. Se l'ente usa un rating esterno come parametro primario per la valutazione interna, accerta che esso sia coerente con le altre informazioni rilevanti in suo possesso.
Articolo 172
Assegnazione delle esposizioni
1. Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all'articolo 155, paragrafo 3, l'assegnazione delle esposizioni è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) ciascun debitore è assegnato ad una classe nel quadro del processo di concessione del credito;
b) per le esposizioni per le quali un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 143, ciascuna esposizione è altresì assegnata ad una classe dell'operazione nel quadro del processo di concessione del credito;
c) gli enti che utilizzano i metodi esposti all'articolo 153, paragrafo 5 per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati attribuiscono ciascuna di tali esposizioni ad una classe conformemente all'articolo 170, paragrafo 2;
d) ciascun soggetto giuridico distinto verso cui l'ente è esposto è valutato separatamente. L'ente ha politiche appropriate per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti debitori e dei gruppi di clienti debitori connessi;
e) le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate alla medesima classe del debitore, a prescindere dalle eventuali differenze nella natura delle varie operazioni. Tuttavia, esposizioni distinte verso lo stesso debitore possono essere assegnate a diverse classi nei seguenti casi:
i) il caso del rischio di trasferimento valutario, dove le esposizioni sono assegnate a diverse classi a seconda che siano denominate in valuta locale o in valuta estera;
ii) il trattamento delle garanzie personali associate ad un'esposizione può tradursi in una rettifica nell'assegnazione alla classe del debitore;
iii) la protezione del consumatore, il segreto bancario o altre norme legislative proibiscono lo scambio di dati sui clienti.
2. Per le esposizioni al dettaglio, ciascuna esposizione è assegnata ad una classe o pool nel quadro del processo di concessione del credito.
3. Per l'assegnazione a classi e a pool, gli enti documentano le situazioni in cui il giudizio umano può discostarsi dai parametri immessi o dai risultati del processo di assegnazione nonché il personale responsabile per l'approvazione degli scostamenti. Gli enti documentano tali scostamenti e prendono nota del personale responsabile. Gli enti analizzano la performance delle esposizioni per le quali vi sia stato uno scostamento nelle assegnazioni. Tale analisi include la valutazione della performance delle esposizioni il cui rating evidenzia uno scostamento riconducibile ad una determinata persona, dando conto di tutto il personale responsabile.
Articolo 173
Integrità del processo di assegnazione dei rating
1. Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all'articolo 155, paragrafo 3, il processo di assegnazione soddisfa i seguenti requisiti di integrità:
a) le assegnazioni e la loro revisione periodica sono compiute o approvate da soggetti indipendenti che non traggono un diretto beneficio dalla concessione del credito;
b) gli enti rivedono le assegnazioni almeno una volta l'anno e adeguano l'assegnazione laddove il risultato della revisione non giustifichi il riporto dell'attuale assegnazione. I debitori ad alto rischio e le esposizioni problematiche sottostanno a verifiche più frequenti. Gli enti ripetono l'assegnazione ogniqualvolta emergano nuove informazioni significative sul debitore o sull'esposizione;
c) gli enti dispongono di processi efficaci per acquisire e aggiornare le informazioni rilevanti sulle caratteristiche del debitore che influenzano le PD e sulle caratteristiche dell'operazione che influenzano le LGD o i fattori di conversione.
2. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rivedono almeno una volta l'anno le assegnazioni del debitore e dell'operazione e adeguano l'assegnazione laddove il risultato della revisione non giustifichi il riporto dell'attuale assegnazione, oppure rivedono le caratteristiche di perdita e lo status di morosità di ciascun aggregato di rischi identificato, a seconda dei casi. Gli enti riesaminano inoltre almeno una volta l'anno, utilizzando un campione rappresentativo, lo status delle singole esposizioni all'interno di ciascun pool al fine di accertare che le esposizioni continuino ad essere assegnate al pool appropriato e adeguano l'assegnazione laddove il risultato della revisione non giustifichi il riporto dell'attuale assegnazione.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per le metodologie delle autorità competenti intese a valutare l'integrità del processo di assegnazione e la valutazione regolare e indipendente dei rischi.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 174
Impiego dei modelli
Se l'ente utilizza modelli statistici ed altri metodi automatici per l'assegnazione delle esposizioni a classi o a pool relativi a debitori o ad operazioni, sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a) il modello possiede una buona capacità previsionale e il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti di capitale. Le variabili immesse nel modello formano una base ragionevole ed efficace per le previsioni da esso derivate. Il modello è esente da distorsioni significative;
b) l'ente dispone di un processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione che contempli una valutazione dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati;
c) i dati impiegati per costruire il modello sono rappresentativi dell'effettiva popolazione di debitori o di esposizioni dell'ente;
d) l'ente prevede un ciclo regolare di validazione del modello che comprenda la sorveglianza sulle prestazioni e la stabilità, la verifica delle specifiche e il raffronto periodico delle risultanze con gli esiti effettivi;
e) l'ente combina il modello statistico con la valutazione e la revisione umana in modo da verificare le assegnazioni effettuate in base al modello e da assicurare che i modelli siano utilizzati in modo appropriato. Le procedure di revisione mirano a scoprire e a limitare gli errori derivanti da carenze del modello. Le valutazioni umane tengono conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate dal modello. L'ente documenta il modo in cui la valutazione umana e i risultati del modello devono essere combinati.
Articolo 175
Documentazione dei sistemi di rating
1. Gli enti documentano l'assetto e i particolari operativi dei propri sistemi di rating. La documentazione comprova l'osservanza dei requisiti di cui alla presente sezione e affronta aspetti quali la differenziazione del portafoglio, i criteri di rating, le responsabilità degli addetti alla valutazione dei debitori e delle esposizioni, la frequenza delle verifiche sulle assegnazioni e la supervisione del processo di rating da parte della dirigenza.
2. Gli enti documentano la logica che sottende alla scelta dei propri criteri di rating e sono in grado di produrre un'analisi a sostegno di tale scelta. L'ente documenta tutte le principali modifiche apportate al processo di rating del rischio e tale documentazione permette di individuare i cambiamenti successivi all'ultima revisione delle autorità competenti. È parimenti documentata l'organizzazione del processo di assegnazione dei rating, ivi compresa la struttura interna di controllo.
3. Gli enti documentano le definizioni specifiche di default e di perdita impiegate internamente e ne garantiscono la coerenza con le definizioni di riferimento contenute nel presente regolamento.
4. Gli enti che impiegano modelli statistici nel processo di rating ne documentano la metodologia. Tale documentazione:
a) fornisce una descrizione dettagliata della teoria, delle ipotesi e delle basi matematiche ed empiriche su cui si fonda l'assegnazione delle stime a classi, singoli debitori, esposizioni o aggregati, nonché le fonti dei dati, una o più, utilizzate per costruire il modello;
b) istituisce un rigoroso processo statistico (comprendente test extra-temporali ed extra-campionari di performance) per la validazione del modello;
c) indica le eventuali circostanze in cui il modello non opera in modo efficace.
5. Nei casi in cui un ente abbia ottenuto un sistema di rating o un modello utilizzato nell'ambito del sistema di rating da un fornitore esterno e tale fornitore rifiuti o limiti l'accesso dell'ente ad informazioni relative alla metodologia di tale sistema di rating o modello, o ai dati di base utilizzati per elaborare tale metodologia o modello, vantando un diritto di proprietà su tali informazioni, l'ente dimostra con piena soddisfazione dell'autorità competente che i requisiti del presente articolo sono soddisfatti.
Articolo 176
Conservazione dei dati
1. Gli enti rilevano e conservano i dati su talune caratteristiche dei propri rating interni secondo quanto prescritto alla parte otto.
2. Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all'articolo 155, paragrafo 3, gli enti rilevano e conservano:
a) serie storiche complete dei rating dei debitori e dei garanti riconosciuti;
b) le date di assegnazione dei rating;
c) la metodologia e i parametri chiave impiegati nella determinazione del rating;
d) la persona responsabile per l'assegnazione del rating;
e) le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo a default;
f) la data e le circostanze di tali default;
g) i dati sulle PD e sui tassi effettivi di default associati alle varie classi di rating e sulle migrazioni tra tali classi.
3. Gli enti che non utilizzano le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano i dati sui raffronti tra le LGD effettive e i valori determinati secondo le modalità di cui all'articolo 161, paragrafo 1, e tra i fattori di conversione effettivi e i valori determinati secondo le modalità di cui all'articolo 166, paragrafo 8.
4. Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano:
a) serie storiche complete dei dati relativi ai rating delle operazioni e delle stime delle LGD e dei fattori di conversione associati a ciascuna scala di rating;
b) le date di assegnazione dei rating e di elaborazione delle stime;
c) la metodologia e i parametri chiave impiegati per determinare il rating delle operazioni e per stimare la LGD e i fattori di conversione;
d) l'identità della persona che ha assegnato il rating all'operazione e della persona che ha elaborato le stime della LGD e dei fattori di conversione;
e) i dati sulle LGD e i fattori di conversione stimati ed effettivi connessi con ciascuna esposizione in stato di default;
f) i dati sulla LGD dell'esposizione prima e dopo la valutazione degli effetti delle garanzie personali o dei derivati su crediti, per gli enti che tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio di credito di tali garanzie e di tali derivati su crediti attraverso la LGD;
g) i dati sulle componenti delle perdite per ciascuna esposizione in stato di default.
5. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rilevano e conservano:
a) i dati utilizzati nell'assegnare le esposizioni alle classi o ai pool;
b) i dati sulle stime delle PD, delle LGD e dei fattori di conversione connessi con le classi o i pool di esposizioni;
c) le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo a default;
d) per le esposizioni in stato di default, i dati concernenti le classi o i pool cui le esposizioni erano state assegnate nell'anno precedente il default e i risultati effettivi in termini di LGD e di fattori di conversione;
e) i dati sui tassi di perdita per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate.
Articolo 177
Prove di stress utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale
1. L'ente dispone di processi validi per le prove di stress impiegate per valutare la propria adeguatezza patrimoniale. Tali prove individuano gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente e valutano la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.
2. Gli enti eseguono regolarmente prove di stress mirate al rischio di credito per valutare l'impatto di talune condizioni specifiche sui loro requisiti di capitale complessivi per il rischio di credito. La prova è scelta dall'ente ma è soggetta alla revisione dell'autorità di vigilanza. Tale prova è significativa e considera gli effetti di situazioni di recessione grave ma plausibile. Gli enti valutano la migrazione dei propri rating nel quadro degli scenari delle prove di stress. Gli enti sottopongono a prove di stress i portafogli contenenti la grande maggioranza delle proprie esposizioni.
3. Nel quadro delle prove di stress, gli enti che utilizzano il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3 considerano l'impatto di un deterioramento del merito di credito dei fornitori di protezione, in particolare qualora i fornitori di protezione non soddisfino più i criteri di ammissibilità.
Sottosezione 2
Quantificazione del rischio
Articolo 178
Default di un debitore
1. Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:
a) l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da beni immobili residenziali o da beni immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico. Il periodo di 180 giorni non si applica ai fini dell'articolo 127.
Nel caso delle esposizioni al dettaglio, gli enti possono applicare la definizione di default di cui al primo comma, lettere a) e b), al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si applica quanto segue:
a) per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole;
b) ai fini della lettera a), il limite concesso comprende qualsiasi limite creditizio determinato dall'ente e in merito al quale il debitore è stato informato dall'ente;
c) il conteggio dei giorni di arretrato per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo;
d) la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato è valutata rispetto a una soglia fissata dalle autorità competenti. Tale soglia riflette un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole;
e) gli enti hanno politiche documentate in materia di conteggio dei giorni di arretrato, in particolare per quanto riguarda il riscadenzamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o rinnovi, nonché la compensazione dei conti esistenti. Queste politiche sono applicate in modo uniforme nel tempo e sono in linea con i processi interni di gestione del rischio e decisionali dell'ente.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), tra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:
a) l'ente include il credito tra le sofferenze o gli incagli;
b) l'ente riconosce una rettifica di valore su crediti specifica derivante da un significativo scadimento del merito di credito successivamente all'assunzione dell'esposizione;
c) l'ente cede il credito subendo una perdita economica significativa;
d) l'ente acconsente a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni. Sono comprese, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale valutate secondo il metodo PD/LGD, le ristrutturazioni onerose delle partecipazioni stesse.
e) l'ente ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga in relazione all'obbligazione del debitore verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
f) il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso dell'obbligazione nei confronti dell'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.
4. Gli enti che utilizzano dati esterni di per sé non coerenti con la definizione delle situazioni di default di cui al paragrafo 1 adattano opportunamente i dati al fine di realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di default.
5. Se l'ente giudica che un'esposizione precedentemente classificata come in stato di default è tale per cui per essa non ricorre più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di default, esso classifica il debitore o l'operazione come se si trattasse di una esposizione regolare. Qualora in seguito si verificasse una delle circostanze suddette, si riterrebbe intervenuto un altro default.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di cui al paragrafo 2, lettera d).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. L'ABE emana orientamenti sull'applicazione del presente articolo. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 179
Requisiti generali per il processo di stima
1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti:
a) le stime interne dell'ente dei parametri di rischio PD, LGD, fattore di conversione e EL integrano tutti i dati, le informazioni e i metodi rilevanti. Le stime si basano sull'esperienza storica e su evidenze empiriche e non semplicemente su valutazioni discrezionali. Le stime sono plausibili e intuitive e sono basate sulle determinanti sostanziali dei rispettivi parametri di rischio. Quanto più limitati sono i dati di cui dispone un ente, tanto più prudente deve essere la stima;
b) l'ente è in grado di fornire una disaggregazione dei dati relativi alle proprie esperienze di perdita in termini di frequenza dei default, LGD, fattore di conversione o perdite, qualora siano utilizzate stime della EL, in base ai fattori che esso considera essere le determinanti dei rispettivi parametri di rischio. Le stime dell'ente sono rappresentative di un'esperienza di lungo periodo;
c) è inoltre preso in considerazione ogni cambiamento intervenuto nelle pratiche di affidamento o nei procedimenti di recupero dei crediti durante i periodi di osservazione di cui all'articolo 180, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 2, lettera e), all'articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e paragrafo 2, e all'articolo 182, paragrafi 2 e 3. Le stime dell'ente integrano le implicazioni dei progressi tecnologici, i nuovi dati e ogni altra informazione man mano che tali elementi diventano disponibili. Gli enti rivedono le proprie stime ogniqualvolta emergano nuove informazioni e in ogni caso almeno con cadenza annuale;
d) la popolazione delle esposizioni rappresentata nei dati impiegati per la stima, i criteri di affidamento utilizzati nel momento in cui i dati sono stati prodotti e le altre caratteristiche rilevanti sono comparabili a quelli delle esposizioni e dei parametri dell'ente. Le condizioni economiche e di mercato su cui si basano i dati sono coerenti con la situazione attuale e prospettica. Il numero delle esposizioni incluse nel campione e il periodo temporale coperto dai dati impiegati per la quantificazione sono sufficienti ad assicurare all'ente l'accuratezza e la solidità delle proprie stime;
e) per i crediti commerciali acquistati le stime tengono conto di tutte le informazioni significative a disposizione dell'ente acquirente in merito alla qualità dei crediti sottostanti, compresi i dati relativi ad aggregati analoghi forniti dal cedente, dall'ente acquirente o da fonti esterne. L'ente acquirente verifica eventuali dati forniti dal cedente sui quali faccia affidamento;
f) gli enti integrano nelle proprie stime un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore. Allorché le metodologie e i dati sono considerati meno soddisfacenti, la presumibile gamma di errori è più ampia e il margine di cautela è maggiore.
L'uso di stime diverse da parte degli enti per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e per fini interni è documentato e ragionevole. Se gli enti possono dimostrare alle proprie autorità competenti che per i dati rilevati prima del 1o gennaio 2007 sono stati effettuati gli aggiustamenti necessari per realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di default di cui all'articolo 178 o di perdita, le autorità competenti possono consentire agli enti una certa flessibilità nell'applicazione dei requisiti prescritti per i dati.
2. L'ente che usa dati aggregati con altri enti soddisfa i seguenti requisiti:
a) i sistemi e i criteri di rating impiegati da altri enti partecipanti all'aggregazione sono comparabili con i propri;
b) l'aggregato è rappresentativo del portafoglio per il quale sono utilizzati i dati aggregati;
c) i dati aggregati sono utilizzati dall'ente per le proprie stime in modo uniforme nel tempo;
d) l'ente rimane responsabile dell'integrità dei suoi sistemi di rating;
e) l'ente mantiene a livello interno una sufficiente capacità di comprensione dei propri sistemi di rating, compresa l'effettiva capacità di sorvegliare e di controllare il processo di rating.
Articolo 180
Requisiti specifici per la stima della PD
1. Nel quantificare i parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti, specifici per la stima della PD, alle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all'articolo 155, paragrafo 3:
a) gli enti stimano le PD per ciascuna classe del debitore sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale. Le stime della PD per i debitori che sono ad elevata leva finanziaria o le cui attività sono principalmente attività negoziate riflettono la performance delle attività sottostanti in periodi di accentuata volatilità;
b) per i crediti verso imprese acquistati, gli enti possono stimare la EL per classe del debitore sulla base delle medie di lungo periodo dei tassi effettivi di default relativi ad un orizzonte temporale annuale;
c) se un ente deriva stime di lungo periodo dei tassi medi delle PD e delle LGD per i crediti verso imprese acquistati da una stima della EL nonché da una stima appropriata della PD o LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a);
d) gli enti utilizzano le tecniche di stima della PD previa un'analisi che ne giustifichi la scelta. Gli enti sono consapevoli dell'importanza rivestita dalle valutazioni discrezionali nel combinare i risultati di tecniche diverse e nell'effettuare aggiustamenti in considerazione di lacune nelle tecniche e nelle informazioni;
e) nella misura in cui, per la stima delle PD, un ente impiega i dati sui default desunti dalla propria esperienza, le stime rispecchiano i requisiti per la sottoscrizione ed eventuali differenze fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente. Se i requisiti per la sottoscrizione o i sistemi di rating sono cambiati, l'ente applica un più ampio margine di cautela nella sua stima della PD;
f) nella misura in cui un ente associa le classi utilizzate internamente alla scala impiegata da un'ECAI o da organismi analoghi e assegna alle proprie classi i tassi di default osservati per le classi dell'organismo esterno, questo processo di associazione si basa su una comparazione dei criteri utilizzati per i rating interni con quelli impiegati dall'organismo esterno nonché su una comparazione dei rating interni ed esterni per eventuali debitori comuni. sono evitate distorsioni o incoerenze nel metodo di associazione e nei dati sottostanti. I criteri adottati dall'organismo esterno in relazione ai dati che sottendono alla quantificazione sono orientati solo al rischio di default e non alle caratteristiche dell'operazione. L'analisi effettuata dall'ente contempla un raffronto delle definizioni di default utilizzate, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 178. L'ente documenta i criteri alla base del processo di associazione;
g) nella misura in cui un ente impiega modelli statistici di previsione dei default, può stimare le PD come media semplice delle stime della PD per i singoli debitori assegnati a una certa classe. L'impiego di tali modelli per questo fine da parte dell'ente è subordinato al rispetto dei criteri specificati all'articolo 174;
h) a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. La presente lettera vale anche in caso di applicazione del metodo PD/LGD agli strumenti di capitale. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti che non hanno ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 143 a utilizzare le stime interne delle LGD o dei fattori di conversione possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.
2. Per le esposizioni al dettaglio si applicano i seguenti requisiti:
a) gli enti stimano le PD per i debitori ricompresi nella rispettiva classe o pool sulla base della media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale di un anno;
b) le stime della PD possono essere altresì derivate da una stima delle perdite totali e da stime appropriate delle LGD;
c) gli enti considerano i dati interni relativi all'assegnazione delle esposizioni alle varie classi di merito o pool come fonte primaria di informazioni per la stima delle caratteristiche di perdita. È consentito l'utilizzo di dati esterni (compresi i dati aggregati) o di modelli statistici per la quantificazione, a condizione che esistano entrambi i seguenti stretti nessi:
(i) tra il processo seguito dall'ente creditizio per assegnare le esposizioni a una data classe o aggregato e quello seguito dalla fonte esterna, e
(ii) tra il profilo di rischio interno dell'ente e la composizione dei dati esterni;
d) se gli enti derivano stime di lungo periodo della PD e della LGD per esposizioni al dettaglio da una stima delle perdite totali nonché da una stima appropriata della PD o della LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD, e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a);
e) a prescindere dal fatto che l'ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima delle caratteristiche di perdita il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Un ente non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni;
f) gli enti identificano e analizzano le previste modifiche dei parametri di rischio lungo la durata delle esposizioni creditizie (seasoning effect).
Per i crediti al dettaglio acquistati gli enti possono impiegare dati di riferimento esterni e interni. Gli enti utilizzano tutte le fonti di dati rilevanti come basi di raffronto.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a) le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera h), e al paragrafo 2, lettera e);
b) le metodologie in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'articolo 143.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 181
Requisiti specifici per le stime interne della LGD
1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne della LGD:
a) gli enti stimano la LGD per classe o pool relativa all'operazione sulla base della LGD effettiva media per classe o pool utilizzando tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati (media ponderata dei default);
b) gli enti impiegano stime della LGD adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire LGD effettive ad un livello costante nel tempo per classe o pool, gli enti apportano aggiustamenti alle loro stime dei parametri di rischio per classe o aggregato al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica;
c) gli enti considerano la portata dell'eventuale dipendenza fra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale o del suo datore. I casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza sono trattati in modo prudente;
d) nella valutazione della LGD da parte dell'ente va inoltre trattato con cautela ogni disallineamento di valuta fra l'obbligazione sottostante e la garanzia reale;
e) nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, esse non sono basate unicamente sul presunto valore di mercato della garanzia. Le stime della LGD tengono conto del rischio che l'ente non possa disporre prontamente della garanzia e liquidarla;
f) nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, gli enti stabiliscono, relativamente alla gestione delle garanzie reali, alla certezza del diritto e alla gestione dei rischi, requisiti interni che siano, in linea generale, coerenti con i requisiti di cui al capo 4, sezione 3;
g) nella misura in cui un ente riconosce garanzie reali per la determinazione del valore dell'esposizione al rischio di controparte conformemente al capo 6, sezione 5 o 6, l'importo recuperabile da tali garanzie non è preso in considerazione nelle stime della LGD;
h) per il caso specifico delle esposizioni già in stato di default, l'ente si basa sulla somma della propria migliore stima della perdita attesa per ciascuna esposizione, date le circostanze economiche correnti e lo status dell'esposizione stessa, nonché la sua stima dell'aumento del tasso di perdita generato da eventuali ulteriori perdite inattese durante il periodo di recupero, vale a dire tra la data del default e la liquidazione finale dell'esposizione;
(i) le indennità di mora non riscosse, nella misura in cui esse sono state contabilizzate al conto economico dell'ente, vanno aggiunte alla misura dell'esposizione o della perdita;
j) per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.
2. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono procedere come segue:
a) derivare le stime delle LGD dalle perdite effettive e da stime appropriate delle PD;
b) tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime delle LGD;
c) per i crediti al dettaglio acquistati, impiegare dati di riferimento interni ed esterni nelle proprie stime delle LGD.
Per le esposizioni al dettaglio, le stime delle LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Un ente non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a) la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;
b) le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente a norma del paragrafo 2 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica il metodo IRB.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 182
Requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione
1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne dei fattori di conversione:
a) gli enti stimano i fattori di conversione per classe o pool sulla base dei fattori di conversione medi effettivi per classe o pool utilizzando la media ponderata dei default derivante da tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati;
b) gli enti impiegano stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire fattori di conversione effettivi ad un livello costante nel tempo per classe o pool, gli enti apportano aggiustamenti alle loro stime dei parametri di rischio per classe o pool al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica;
c) le stime interne dei fattori di conversione rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come default. Se è ragionevolmente prevedibile una più forte correlazione positiva fra la frequenza dei default e l'entità del fattore di conversione, la stima di quest'ultimo incorpora un fattore di cautela maggiore;
d) nell'elaborare le stime dei fattori di conversione gli enti tengono conto delle particolari politiche e strategie seguite in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti. Gli enti tengono inoltre nel dovuto conto la propria capacità e volontà di impedire ulteriori utilizzi del credito in circostanze diverse dal default, come la violazione di clausole accessorie o altri default tecnici;
e) gli enti dispongono inoltre di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare gli importi dei crediti, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e classe. L'ente è in grado di effettuare tale sorveglianza su base giornaliera;
f) l'uso da parte degli enti di stime diverse dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, da un lato, e per fini interni, dall'altro, è documentato e ragionevole.
2. Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni, per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.
3. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime delle LGD.
Per le esposizioni al dettaglio, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli enti non sono tenuti ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore degli utilizzi. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a) la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;
b) le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 183
Requisiti per valutare l'effetto delle garanzie personali e dei derivati su crediti per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nel caso di impiego di stime interne delle LGD e per le esposizioni al dettaglio
1. I seguenti requisiti si applicano in relazione a garanti e garanzie personali ammissibili:
a) gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essi riconoscono per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni;
b) ai garanti riconosciuti si applicano le stesse regole relative ai debitori di cui agli articoli 171, 172 e 173;
c) la garanzia è documentata per iscritto, non revocabile da parte del garante fintantoché l'obbligazione non sia stata interamente onorata (nella misura prevista dall'ammontare e dalla natura della garanzia) e validamente opponibile al garante in un paese in cui questi possiede beni sui quali esercitare le ragioni di diritto. Le garanzie condizionali che prevedono clausole ai termini delle quali il garante può non essere costretto ad adempiere possono essere riconosciute previa autorizzazione delle autorità competenti. I criteri di assegnazione tengono adeguatamente conto di eventuali limitazioni dell'effetto di attenuazione del rischio.
2. Gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti per rettificare le classi, i pool o le stime delle LGD e, nel caso dei crediti al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il processo di assegnazione delle esposizioni alle varie classi o pool in modo da rispecchiare l'effetto delle garanzie personali ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni. Tali criteri rispondono ai requisiti di cui agli articoli 171, 172 e 173.
I criteri sono plausibili e intuitivi. Essi considerano la capacità e la volontà del garante di ottemperare ai termini della garanzia, il presumibile profilo temporale dei suoi pagamenti, il grado di correlazione tra la capacità del garante di adempiere ai termini della garanzia e la capacità del debitore di rimborsare il suo debito e l'entità di un eventuale rischio residuale verso il debitore.
3. I requisiti stabiliti per le garanzie personali nel presente articolo si applicano anche ai derivati su crediti single-name. Per quanto riguarda l'eventuale disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento su cui si basa la protezione dei derivati su crediti o quella utilizzata per determinare se si sia verificato un evento creditizio, si applicano i requisiti di cui all'articolo 216, paragrafo 2. Nel caso delle esposizioni al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il presente paragrafo si applica al processo di attribuzione delle esposizioni a classi o pool.
I criteri considerano la struttura dei flussi di pagamento del derivato su crediti e valutano prudentemente l'effetto che questa può avere sul livello e sui tempi dei recuperi. L'ente tiene conto altresì della misura in cui permangano altre forme di rischio residuale.
4. I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle garanzie personali prestate da enti, da amministrazioni centrali e banche centrali e da imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), se l'ente ha ricevuto l'autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato per le esposizioni verso tali soggetti a norma degli articoli 148 e 150. In tal caso si applicano i requisiti del capo 4.
5. Nel caso delle garanzie personali su crediti al dettaglio, i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2e 3 si applicano anche all'assegnazione di una esposizione a una data classe o pool, nonché alla stima della PD.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare il riconoscimento delle garanzie personali condizionali.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 184
Requisiti per i crediti commerciali acquistati
1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool per i crediti commerciali acquistati, gli enti garantiscono che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. La struttura dell'operazione assicura che in tutte le circostanze prevedibili l'ente mantenga la proprietà e il controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti. Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente o al gestore, l'ente si assicura regolarmente che questi gli siano retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. Gli enti si dotano di procedure intese ad assicurare che il diritto di proprietà sui crediti e sugli introiti pecuniari sia protetto contro situazioni di fallimento o controversie legali che possano sensibilmente ostacolare la capacità del finanziatore di liquidare o cedere i crediti o di mantenere il controllo sugli introiti stessi.
3. L'ente sorveglia sia la qualità dei crediti commerciali acquistati, sia la situazione finanziaria del cedente e del gestore. Si applicano le seguenti condizioni:
a) l'ente valuta la correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria sia del cedente sia del gestore e pone in atto politiche e procedure interne che offrano adeguate salvaguardie contro qualsivoglia evenienza, fra cui l'attribuzione di un rating di rischio interno a ciascun cedente e gestore;
b) l'ente dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l'ammissibilità del cedente e del gestore. L'ente o un suo rappresentante effettuano periodici riesami del cedente e del gestore per verificare l'accuratezza delle loro comunicazioni, individuare eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di credito del cedente e la qualità delle politiche e delle procedure di incasso del gestore. I risultati di questi riesami sono documentati;
c) l'ente valuta le caratteristiche degli aggregati di crediti commerciali acquistati compresi gli sconfinamenti, le evidenze storiche concernenti arretrati, crediti anomali e svalutazione crediti del cedente, i termini di pagamento e gli eventuali conti di contropartita;
d) l'ente è dotato di efficaci politiche e procedure per sorvegliare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni verso singoli debitori all'interno di ogni aggregato di crediti commerciali acquistati e a livello trasversale fra un aggregato e l'altro;
e) l'ente si assicura di ricevere dal gestore rapporti tempestivi e sufficientemente dettagliati sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti, al fine di accertare la conformità con i criteri di ammissibilità e le politiche di finanziamento che regolano i crediti commerciali acquistati e disporre di un efficace mezzo per sorvegliare e verificare i termini di vendita del cedente e il grado di diluizione.
4. L'ente è dotato di sistemi e procedure che consentono non solo di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria del cedente e della qualità dei crediti commerciali acquistati, ma anche di anticipare l'insorgere di problemi. In particolare l'ente dispone di politiche, procedure e sistemi informativi chiari ed efficaci per sorvegliare le violazioni delle clausole contrattuali nonché di procedure chiare ed efficaci per l'avvio di azioni legali e il trattamento dei crediti commerciali acquistati anomali.
5. L'ente dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per disciplinare il controllo dei crediti commerciali acquistati, dei finanziamenti concessi e del flusso degli incassi. In particolare, dispone di politiche interne scritte che specificano tutti gli aspetti sostanziali del programma di acquisto di crediti, fra cui i tassi delle anticipazione, le garanzie reali ammissibili e la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi. Tali elementi tengono adeguatamente conto di tutti i fattori rilevanti e sostanziali, come la situazione finanziaria del cedente e del gestore, le concentrazioni di rischio e le tendenze nella qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela del cedente e i sistemi interni assicurano che l'anticipazione di fondi avvenga unicamente contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.
6. L'ente dispone di un efficace processo interno per verificare la conformità con tutte le politiche e procedure interne. Il processo include regolari revisioni di tutte le fasi critiche del programma di acquisto dei crediti, verifiche della separatezza funzionale tra la valutazione del cedente e del gestore e quella del debitore e la valutazione del cedente e del gestore e le risultanze delle verifiche in loco su questi condotte, e la valutazione dell'attività di back office, con particolare riguardo a qualifiche, esperienza, risorse umane disponibili e sistemi informatici di supporto.
Sottosezione 3
Validazione delle stime interne
Articolo 185
Validazione delle stime interne
Gli enti convalidano le loro stime interne fatta salva l'osservanza dei seguenti requisiti:
a) presso ogni ente sono presenti solidi meccanismi con cui validare l'accuratezza e la coerenza dei sistemi e dei processi di rating, nonché delle stime di tutti i parametri rilevanti di rischio. I meccanismi interni di validazione permettono all'ente di valutare la performance dei sistemi interni di rating e di stima del rischio in modo coerente e affidabile;
b) gli enti comparano regolarmente i tassi effettivi di default con le stime della PD per ciascuna classe e, qualora tali tassi non rientrino nell'intervallo atteso di valori per la classe in questione, analizzano le ragioni di tale scostamento. Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione effettuano un'analisi analoga anche per tali stime. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno;
c) gli enti fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne pertinenti. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che sono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti sulla performance dei propri sistemi di rating sono basate su un periodo quanto più lungo possibile;
d) i metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati;
e) gli enti prevedono regole interne ben articolate in ordine alle situazioni in cui gli scostamenti, rispetto alle stime, dei valori effettivi della PD, delle LGD, dei fattori di conversione e delle perdite totali, ove la EL sia utilizzata, diventano tali da mettere in discussione la validità delle stime stesse. Tali regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei default. Se i valori riscontrati continuano a essere superiori a quelli attesi, gli enti correggono le stime verso l'alto affinché rispecchino i default e le perdite effettive.
Sottosezione 4
Requisiti per le esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni
Articolo 186
Requisito di fondi propri e quantificazione del rischio
Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri gli enti rispettano le regole seguenti:
a) le perdite potenziali stimate sono tali da fronteggiare movimenti sfavorevoli di mercato relativamente al profilo di rischio a lungo termine delle partecipazioni specifiche dell'ente. I dati impiegati per rappresentare le distribuzioni dei rendimenti sono desunti dal periodo campione di maggiore durata per il quale sono disponibili dati e rispecchiano il profilo di rischio delle specifiche esposizioni in strumenti di capitale dell'ente. Essi sono inoltre in grado di originare stime di perdita prudenti, statisticamente affidabili e solide, che non siano puramente basate su valutazioni soggettive o discrezionali. Lo shock simulato fornisce una stima prudente delle perdite potenziali sull'arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo. L'ente completa l'analisi empirica dei dati disponibili con rettifiche basate su molteplici fattori al fine di garantire che le risultanze del modello siano adeguatamente realistiche e prudenti. Nel costruire i modelli VaR per la stima delle perdite trimestrali potenziali, gli enti possono impiegare dati trimestrali o rapportare al trimestre dati di periodi più brevi impiegando un metodo di conversione che sia valido sul piano analitico e sorretto dall'evidenza empirica e tramite metodi concettuali e di analisi ben strutturati e documentati. Tale metodo è applicato in modo prudente e uniforme nel tempo. Quando sono disponibili solo dati limitati, gli enti prevedono ulteriori margini di cautela;
b) i modelli impiegati rilevano adeguatamente tutti i rischi sostanziali connessi con i rendimenti degli strumenti di capitale dell'ente, come il rischio generale di mercato e il rischio specifico del portafoglio azionario dell'ente. I modelli interni spiegano adeguatamente le variazioni storiche dei prezzi, colgono la portata e la dinamica di potenziali concentrazioni e mantengono la propria validità in circostanze di mercato avverse. La popolazione di esposizioni rappresentata nei dati utilizzati per le stime coincide o è almeno comparabile con le esposizioni effettive in strumenti di capitale dell'ente;
c) il modello interno è adeguato al profilo di rischio e alla complessità del portafoglio di strumenti di capitale dell'ente. Gli enti che detengono cospicue posizioni in valori aventi per natura un comportamento marcatamente non lineare impiegano modelli interni concepiti in modo da cogliere adeguatamente i rischi insiti in tali strumenti;
d) l'associazione di singole posizioni a variabili proxy, a indici di mercato e a fattori di rischio è plausibile, intuitiva e concettualmente solida;
e) gli enti dimostrano con analisi empiriche l'appropriatezza dei fattori di rischio, ivi compresa la loro capacità di rilevare sia il rischio generale che quello specifico;
f) le stime della volatilità dei rendimenti delle esposizioni in strumenti di capitale incorporano tutti i dati, le informazioni e le metodologie rilevanti disponibili. Si usano dati interni soggetti a revisione indipendente oppure dati di provenienza esterna (anche se aggregati);
g) è in essere un rigoroso ed esauriente programma di prove di stress.
Articolo 187
Processo di gestione del rischio e controlli
Per quanto riguarda l'elaborazione e l'utilizzo di modelli interni ai fini dei requisiti di fondi propri, gli enti applicano politiche, procedure e controlli atti a garantire l'integrità del modello e del processo di modellizzazione. Tali politiche, procedure e controlli prevedono quanto segue:
a) piena integrazione del modello interno nei sistemi informativi per la dirigenza dell'ente e nella gestione degli strumenti di capitale non compresi nel portafoglio di negoziazione. I modelli interni sono pienamente integrati nell'infrastruttura per la gestione del rischio dell'ente se sono utilizzati in particolare per: misurare e valutare la performance del portafoglio di strumenti di capitale (incluse quella corretta per il rischio); allocare capitale economico alle esposizioni in strumenti di capitale e valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva e il processo di gestione degli investimenti;
b) sistemi di gestione, procedure e funzioni di controllo consolidati che assicurino la revisione periodica e indipendente di tutti gli elementi del processo di modellizzazione interno, come l'approvazione di eventuali modifiche, l'esame dei parametri immessi e l'analisi dei risultati, mediante ad esempio la verifica diretta delle misurazioni del rischio. Tali revisioni vagliano l'accuratezza, la completezza e la congruità dei parametri immessi nei modelli e dei conseguenti risultati, mirando sia a rilevare e limitare i potenziali errori dovuti a debolezze note del modello, sia a individuare carenze non conosciute. Le revisioni possono essere effettuate da unità indipendenti interne o da terzi esterni indipendenti;
c) adeguati sistemi e procedure per sorvegliare i limiti di investimento e i rischi inerenti alle esposizioni in strumenti di capitale;
d) indipendenza funzionale delle unità responsabili dell'elaborazione e dell'applicazione del modello rispetto a quelle cui compete la gestione dei singoli investimenti;
e) adeguata qualificazione professionale degli addetti ai vari aspetti del processo di modellizzazione. La dirigenza assegna a questa funzione sufficienti risorse di provata formazione e competenza.
Articolo 188
Validazione e documentazione
Gli enti dispongono di solidi sistemi per validare l'accuratezza e la coerenza dei propri modelli interni e dei propri processi interni di modellizzazione. Tutti gli aspetti critici dei modelli interni e del processo di modellizzazione e della validazione sono documentati.
La validazione e documentazione dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione è subordinata all'osservanza dei seguenti requisiti:
a) gli enti utilizzano il processo interno di validazione per valutare la performance dei propri modelli e processi interni in modo coerente e attendibile;
b) i metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati;
c) gli enti comparano regolarmente i rendimenti effettivi del portafoglio di strumenti di capitale (computando le plus/minusvalenze realizzate e latenti) con le stime dei modelli. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno;
d) gli enti fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che sono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti sulla performance dei propri modelli sono basate su un periodo quanto più lungo possibile;
e) gli enti dispongono di regole interne ben definite per affrontare le situazioni in cui il raffronto tra i rendimenti effettivi degli strumenti di capitale e le stime dei modelli pone in dubbio la validità delle stime o dei modelli in quanto tali. Le regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei rendimenti degli strumenti di capitale. Tutti gli aggiustamenti apportati ai modelli a seguito di una revisione dei modelli interni sono documentati e risultano conformi alle regole di cui sopra;
f) il modello interno e il processo di modellizzazione sono documentati, compresi le responsabilità delle parti che intervengono nella modellizzazione e i processi di approvazione e di revisione dei modelli.
Sottosezione 5
Governance e sorveglianza interne
Articolo 189
Governo societario
1. Tutti gli aspetti sostanziali del processo di rating e di stima sono approvati dall'organo di amministrazione o da un suo comitato esecutivo e dall'alta dirigenza dell'ente. Tali soggetti hanno una cognizione generale dei sistemi di rating dell'ente e una conoscenza particolareggiata delle connesse comunicazioni alla dirigenza.
2. L'alta dirigenza è soggetta ai seguenti obblighi:
a) informa l'organo di amministrazione o un suo comitato esecutivo sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell'ente;
b) ha una buona conoscenza dell'impostazione e del funzionamento dei sistemi di rating;
c) assicura, su base continuativa, che i sistemi di rating operino in modo appropriato.
L'alta dirigenza è informata regolarmente dalle unità di controllo del rischio di credito in merito alla performance del processo di valutazione, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate.
3. L'analisi del profilo di rischio di credito dell'ente basata sui rating interni costituisce parte integrante delle comunicazioni ai suddetti soggetti. Tali comunicazioni contemplano almeno i profili di rischio per classi, la migrazione fra le varie classi, la stima dei parametri pertinenti per ciascuna classe e il raffronto dei tassi di default effettivi e, nella misura in cui sono usate le stime interne, delle LGD effettive e dei fattori di conversione effettivi con le previsioni e i risultati delle prove di stress. La frequenza delle comunicazioni dipende dalla rilevanza e dalla tipologia delle informazioni, nonché dal livello del destinatario.
Articolo 190
Controllo del rischio di credito
1. L'unità di controllo del rischio di credito è indipendente dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti e riferisce direttamente all'alta dirigenza. L'unità è responsabile dell'elaborazione o selezione, messa in opera, sorveglianza e performance dei sistemi di rating. Elabora ed analizza periodicamente rapporti sui risultati dei sistemi di rating.
2. Rientrano tra le competenze dell'unità o delle unità di controllo del rischio di credito:
a) la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool;
b) la produzione e l'analisi di rapporti riassuntivi dei sistemi di rating dell'ente;
c) l'applicazione di procedure volte a verificare che le definizioni di classe e di pool siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche;
d) l'esame e la documentazione di eventuali cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi;
e) la revisione dei criteri di valutazione per accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio. Ogni modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri è documentata e conservata;
f) la partecipazione attiva all'elaborazione o scelta, messa in opera e validazione dei modelli utilizzati nel processo di valutazione;
g) la sorveglianza e la supervisione dei modelli impiegati nel processo di valutazione;
h) la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.
3. Gli enti che utilizzano dati aggregati conformemente all'articolo 179, paragrafo 2, possono affidare a terzi le seguenti attività:
a) la produzione di informazioni rilevanti per la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool;
b) la produzione di rapporti riassuntivi dei sistemi di rating dell'ente;
c) la produzione di informazioni rilevanti per la revisione dei criteri di valutazione, intesa ad accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio;
d) la documentazione delle modifiche del processo di valutazione, dei criteri di valutazione o di singoli parametri di valutazione;
e) la produzione di informazioni rilevanti per la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.
4. Gli enti che si avvalgono del paragrafo 3 assicurano che le autorità competenti abbiano accesso a tutte le informazioni di terzi necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti e possano compiere ispezioni in loco nella stessa misura in cui ciò è possibile all'interno dell'ente.
Articolo 191
Audit interno
L'audit interno, oppure un'altra analoga unità di audit indipendente, rivede almeno una volta l'anno i sistemi di rating dell'ente e il loro funzionamento, ivi comprese l'attività del servizio crediti e le stime delle PD, delle LGD, delle EL e dei fattori di conversione. Fra gli aspetti da esaminare rientra la conformità con tutti i requisiti applicabili.
CAPO 4
Attenuazione del rischio di credito
Sezione 1
Definizioni e requisiti generali
Articolo 192
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
1) «ente prestatore», l'ente che detiene l'esposizione in questione;
2) «operazioni di prestito garantite», operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che non include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;
3) «operazioni correlate ai mercati finanziari», operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;
4) «OIC sottostante», un OIC nelle cui azioni o quote ha investito un altro OIC.
Articolo 193
Principi per il riconoscimento dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito
1. In nessun caso un'esposizione per la quale un ente beneficia di un'attenuazione del rischio di credito può determinare un importo ponderato per il rischio o un importo della perdita attesa superiore a quello di un'identica esposizione per la quale l' ente non beneficia di un'attenuazione del rischio di credito.
2. Qualora l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio includa già la protezione del credito a norma del capo 2 o 3, ove applicabile, gli enti non tengono conto di tale protezione del credito ai fini dei calcoli di cui al presente capo.
3. Quando sono rispettate le disposizioni delle sezioni 2 e 3, gli enti possono modificare il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato e il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in base al metodo IRB conformemente alle disposizioni delle sezioni 4, 5 e 6.
4. Gli enti trattano come garanzie reali il contante, i titoli o le merci acquistati, presi a prestito o ricevuti nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito.
5. Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato dispone di più strumenti di attenuazione del rischio di credito a fronte di una singola esposizione, procede come segue:
a) suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascun tipo di strumento di attenuazione del rischio di credito;
b) per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.
6. Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato garantisce una singola esposizione con protezioni del credito fornite da un singolo soggetto e tali protezioni hanno durata diversa procede alle due operazioni che seguono:
a) suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascuno strumento di attenuazione del rischio di credito;
b) per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.
Articolo 194
Principi che disciplinano l'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio di credito
1. La tecnica utilizzata per fornire la protezione del credito, nonché le azioni e le misure adottate e le procedure e le politiche attuate dall'ente prestatore sono tali da risultare in meccanismi di protezione del credito che abbiano efficacia giuridica e siano opponibili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate.
L'ente prestatore fornisce, su richiesta dell'autorità competente, la versione più recente del parere o dei pareri legali indipendenti, scritti e motivati, di cui si è avvalso per stabilire se il suo strumento o i suoi strumenti di protezione del credito rispettino le condizioni di cui al primo comma.
2. L'ente prestatore adotta tutte le misure opportune per assicurare l'efficacia dello strumento di protezione del credito e per scongiurare i rischi ad esso connessi.
3. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale nel calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito solo se le attività sulle quali si basa la protezione soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) sono incluse nell'elenco delle attività ammissibili di cui agli articoli da 197 a 200, a seconda del caso;
b) sono sufficientemente liquide e il loro valore nel tempo sufficientemente stabile da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito.
4. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale nel calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito solo se l'ente prestatore ha il diritto di liquidare, a tempo debito, o di conservare le attività da cui deriva la protezione in caso di default, di insolvenza, di fallimento del debitore, e, se del caso, dell'ente depositario della garanzia reale, o in caso di altri eventi creditizi previsti nella documentazione relativa all'operazione. Il grado di correlazione tra il valore delle attività sulle quali si basa la protezione e il merito di credito del debitore non è troppo elevato.
5. Nel caso di protezione del credito di tipo personale, un fornitore è considerato ammissibile solo se il fornitore della protezione è incluso nell'elenco dei fornitori di protezione ammissibili di cui all'articolo 201 o 202, a seconda del caso.
6. Nel caso di protezione del credito di tipo personale, un contratto di protezione è considerato ammissibile solo se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
a) è incluso nell'elenco dei contratti di protezione ammissibili di cui agli articoli 203 e 204, paragrafo 1;
b) ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate così da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito;
c) il fornitore della protezione soddisfa i criteri di cui al paragrafo 5.
7. La protezione del credito soddisfa i requisiti di cui alla sezione 3, a seconda del caso.
8. Gli enti sono in grado di dimostrare alle autorità competenti di disporre di adeguati processi per controllare i rischi cui possono essere esposti a seguito dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito.
9. Nonostante il fatto che l'attenuazione del rischio di credito sia stata presa in considerazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese, gli enti continuano a compiere una valutazione completa del rischio di credito dell'esposizione sottostante e sono in grado di dimostrare alle autorità competenti l'osservanza di tale requisito. Nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione di titoli in prestito o di concessione e assunzione di merci in prestito, solo ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per esposizione sottostante si intende l'importo netto dell'esposizione.
10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificareche cosa si intende per attività sufficientemente liquide e quando i valori delle attività possono essere considerati sufficientemente stabili ai fini del paragrafo 3.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Sezione 2
Forme ammissibili di attenuazione del rischio di credito
Sottosezione 1
Protezione del credito di tipo reale
Articolo 195
Compensazione in bilancio
L'ente può utilizzare la compensazione in bilancio di crediti reciproci tra l'ente stesso e la sua controparte come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito.
Fermo restando l'articolo 196, l'ammissibilità è limitata a reciproci saldi in contante tra l'ente e la controparte. Gli enti possono modificare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese soltanto per i prestiti e i depositi che hanno ricevuto essi stessi e che sono soggetti ad un accordo di compensazione delle poste in bilancio.
Articolo 196
Accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari
Gli enti che utilizzano il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all'articolo 223 possono tenere conto degli effetti dei contratti di compensazione bilaterali riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari con una controparte. Fatto salvo l'articolo 299, le garanzie reali costituite e i titoli o le merci presi a prestito nel quadro di tali accordi o operazioni rispettano i requisiti di ammissibilità per le garanzie reali di cui agli articoli 197 e 198.
Articolo 197
Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi
1. Gli enti possono utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili nel quadro di tutti i metodi:
a) i depositi in contante presso l'ente prestatore o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente;
b) i titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI o di un'agenzia per il credito all'esportazione riconosciute idonee ai fini del capo 2 che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 4 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui al capo 2;
c) i titoli di debito emessi da enti, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;
d) i titoli di debito emessi da altri soggetti, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
e) i titoli di debito per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;
f) gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici azionari;
g) l'oro;
h) le posizioni verso la cartolarizzazione che non sono posizioni verso la ricartolarizzazione, che hanno una valutazione esterna del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo di cui al capo 5, sezione 3, sottosezione 3.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la categoria «titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali» include:
a) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in forza dell'articolo 115, paragrafo 2, le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate;
b) i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in conformità dell'articolo 116, paragrafo 4;
c) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 2;
d) i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 118.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), la categoria «titoli di debito emessi da enti» include:
a) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali diversi dai titoli di debito di cui al paragrafo 2, lettera a);
b) i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico quando le esposizioni verso tali organismi sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafi 1 e 2;
c) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 117, paragrafo 2.
4. Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i titoli di debito emessi da altri enti i cui titoli sono privi di una valutazione del merito di credito di un'ECAI se tali titoli rispettano tutte le condizioni seguenti:
a) sono quotate in borse valori riconosciute;
b) sono qualificati come debito di primo rango (senior);
c) tutte le altre emissioni dell'ente emittente con pari rango (seniority) hanno una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti o delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;
d) l'ente prestatore non ha informazioni tali da giustificare che l'emissione sia classificata con una valutazione del merito di credito inferiore a quella di cui alla lettera c);
e) la liquidità di mercato dello strumento è sufficiente per tali fini.
5. Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili le quote o azioni di OIC se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;
b) gli OIC si limitano ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei paragrafi 1 e 4;
c) gli OIC soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 132, paragrafo 3.
Se un OIC investe in azioni o quote di un altro OIC, le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a c), si applicano anche all'OIC sottostante.
L'uso da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.
6. Ai fini del paragrafo 5, se un OIC («OIC d'origine») o i suoi OIC sottostanti non si limitano ad investire in strumenti che sono ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 4, gli enti possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC come garanzie reali per un importo pari al valore delle attività ammissibili detenute da tale OIC, partendo dal presupposto che l'OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in attività non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.
Se un OIC sottostante ha OIC sottostanti propri, gli enti possono utilizzare le quote o azioni dell'OIC d'origine come garanzie reali ammissibili a condizione che applichino la metodologia di cui al primo comma.
Nei casi in cui le attività non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:
a) calcolano il valore totale delle attività non ammissibili;
b) qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale delle attività ammissibili.
7. In relazione al paragrafo 1, lettere da b) a e), quando un titolo dispone di due valutazioni del merito di credito di ECAI, gli enti applicano la valutazione meno favorevole. Nei casi in cui un titolo dispone di più di due valutazioni del merito di credito di ECAI, gli enti applicano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, gli enti applicano la meno favorevole delle due.
8. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
a) gli indici principali di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo all'articolo 198, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 224, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 299, paragrafo 2, lettera e);
b) le borse valori riconosciute di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, all'articolo 198, paragrafo 1, all'articolo 224, paragrafi 1 e 4, all'articolo 299, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 400, paragrafo 2, lettera k), all'articolo 416, paragrafo 3, lettera e), all'articolo 428, paragrafo 1, lettera c), e all'allegato III, punto 12, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 72.
L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 198
Altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
1. Oltre alle garanzie reali di cui all'articolo 197, quando un ente impiega il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223 può utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili:
a) gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici, ma quotati in borse valori riconosciute;
b) le quote o azioni di OIC se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i) le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;
ii) l'OIC si limita ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dell'articolo 197, paragrafi 1 e 4, e in quelli menzionati al presente comma, lettera a).
Se un OIC investe in quote o azioni di un altro OIC, le condizioni di cui al presente comma, lettere a) e b), si applicano anche all'OIC sottostante.
L'uso da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.
2. Se l'OIC o i suoi OIC sottostanti non si limitano ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti a norma dell'articolo 197, paragrafi 1 e 4, e in quelli menzionati al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli enti possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC come garanzie reali per un importo pari al valore delle attività ammissibili detenute da tale OIC, partendo dal presupposto che l'OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in attività non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.
Nei casi in cui le attività non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:
a) calcolano il valore totale delle attività non ammissibili;
b) qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale delle attività ammissibili.
Articolo 199
Altri strumenti ammissibili come garanzie reali nel quadro del metodo IRB
1. In aggiunta alle garanzie reali di cui agli articoli 197 e 198, gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB possono utilizzare anche le seguenti forme di garanzie reali:
a) le garanzie immobiliari conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4;
b) i crediti commerciali conformemente al paragrafo 5;
c) altre garanzie reali su beni materiali conformemente ai paragrafi 6 e 8;
d) il leasing conformemente al paragrafo 7.
2. Salvo altrimenti specificato all'articolo 124, paragrafo 2, gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle imprese d'investimento personale (personal investment company) e gli immobili non residenziali quali gli uffici e i locali per il commercio, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza;
b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall'andamento del progetto immobiliare o dell'immobile sottostanti, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia.
3. Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:
a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino all'80 % del valore di mercato oppure all'80 % del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall'articolo 124, paragrafo 2, non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno;
b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno.
Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non è soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui a tale comma finché entrambe le condizioni non siano nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.
4. Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di beni immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:
a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato o al 60 % del valore del credito ipotecario non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;
b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno.
Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non è soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui a tale comma finché entrambe le condizioni non siano nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.
5. Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i crediti derivanti da operazioni commerciali o da operazioni con una durata originaria non superiore ad un anno. Non sono ammissibili i crediti collegati a cartolarizzazioni, sub-partecipazioni e derivati su crediti o gli importi dovuti da soggetti affiliati.
6. Le autorità competenti autorizzano un ente ad utilizzare come garanzie ammissibili garanzie reali su beni materiali di un tipo diverso da quelli indicati ai paragrafi 2, 3 e 4 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) esistono mercati liquidi, come dimostrato dalla frequenza delle operazioni tenendo conto della tipologia di attività, per smobilizzare la garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente. Gli enti si accertano dell'esistenza di questa condizione periodicamente e ogniqualvolta dalle informazioni risulti che si sono verificati cambiamenti sostanziali nel mercato;
b) esistono prezzi di mercato della garanzia ben consolidati e pubblicamente disponibili. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato ben consolidati se essi provengono da fonti di informazione affidabili, come gli indici pubblici, e riflettono il prezzo delle operazioni in condizioni normali. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato pubblicamente disponibili, se tali prezzi sono pubblici, facilmente accessibili e ottenibili regolarmente e senza indebiti oneri amministrativi o finanziari;
c) l'ente analizza i prezzi di mercato, i tempi e i costi necessari per realizzare la garanzia e i proventi derivati dal realizzo;
d) l'ente dimostra che i proventi derivati dal realizzo della garanzia non sono al di sotto del 70 % del valore della garanzia per più del 10 % di tutte le liquidazioni per un determinato tipo di garanzia reale. In caso di sostanziale volatilità dei prezzi di mercato, l'ente dimostra per la soddisfazione delle autorità competenti che la sua valutazione della garanzia reale è sufficientemente prudente.
Gli enti documentano l'osservanza delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), e di quelle di cui all'articolo 210.
7. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 225, paragrafo 2, quando i requisiti di cui all'articolo 211 sono soddisfatti, le esposizioni derivanti da operazioni nel quadro delle quali un ente dà in leasing un bene ad un terzo possono essere trattate in modo identico ai prestiti garantiti dal tipo di bene dato in leasing.
8. L'ABE pubblica un elenco di tipi di garanzie reali su beni materiali per i quali gli enti possono presupporre che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), siano soddisfatte.
Articolo 200
Altri tipi di protezione del credito di tipo reale
Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i seguenti altri tipi di protezione del credito di tipo reale:
a) i depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore;
b) polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore;
c) gli strumenti emessi da enti terzi che saranno riacquistati da tali enti su richiesta.
Sottosezione 2
Protezione del credito di tipo personale
Articolo 201
Fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi
1. Gli enti possono utilizzare i seguenti soggetti come fornitori di protezione del credito di tipo personale:
a) amministrazioni centrali e banche centrali,
b) amministrazioni regionali o autorità locali;
c) banche multilaterali di sviluppo;
d) organizzazioni internazionali, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117;
e) organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116;
f) enti, ed enti finanziari per i quali le esposizioni verso l'ente finanziario sono trattate al pari di esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5;
g) altre società, comprese le imprese madri, le filiazioni e le imprese collegate dell'ente, quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
i) la società dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI;
ii) nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, la società non dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta ed è valutata internamente dall'ente.
h) controparti centrali.
2. Quando gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, per essere ammissibile come fornitore di protezione del credito di tipo personale un garante deve essere valutato internamente dall'ente in conformità delle disposizioni del capo 3, sezione 6.
Le autorità competenti pubblicano e mantengono l'elenco degli enti finanziari che sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale ai sensi del paragrafo 1, lettera f), o i criteri guida per l'identificazione di tali altri fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale, unitamente a una descrizione dei requisiti prudenziali applicabili, e condividono l'elenco con altre autorità competenti, in conformità dell'articolo 117 della direttiva 2013/36/UE
Articolo 202
Fornitori di protezione ammessi nel quadro del metodo IRB che possono ottenere il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3
Gli enti possono utilizzare gli enti, le imprese di assicurazione e riassicurazione e le agenzie per il credito all'esportazione come fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale in possesso dei requisiti per il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, se soddisfano tutte le condizioni elencate in appresso:
a) hanno competenza sufficiente in materia di protezione del credito di tipo personale;
b) sono soggetti a regole equivalenti a quelle previste nel presente regolamento, oppure disponevano, nel momento in cui è stata fornita la protezione del credito, di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che era stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
c) nel momento in cui è stata fornita la protezione del credito, o in qualsiasi momento successivo, avevano un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
d) hanno un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2.
Ai fini del presente articolo, la protezione del credito fornita da agenzie per il credito all'esportazione non è assistita da un'esplicita controgaranzia di un'amministrazione centrale.
Articolo 203
Ammissibilità di garanzie come protezione del credito di tipo personale
Gli enti possono impiegare le garanzie personali come protezione del credito di tipo personale ammissibile.
Sottosezione 3
Tipi di derivati
Articolo 204
Tipi ammissibili di derivati su crediti
1. Gli enti possono utilizzare come protezione del credito ammissibile i seguenti tipi di derivati su crediti e strumenti che possono essere composti da tali derivati o che sono effettivamente simili sotto il profilo economico:
a) i credit default swaps;
b) i total return swaps;
c) le credit linked notes (strumenti collegati al merito di credito) nella misura della loro copertura (funding) in contanti.
Se un ente acquista una protezione del credito mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta attraverso una riduzione del valore equo dell'attività o un aumento degli accantonamenti, la protezione del credito non è considerata ammissibile.
2. Quando un ente effettua una copertura interna ricorrendo a un derivato su crediti, affinché la protezione del credito possa essere considerata ammissibile ai fini del presente capo il rischio di credito trasferito al portafoglio di negoziazione è trasferito a una o più parti terze esterne.
Quando una copertura interna è stata effettuata conformemente al primo comma e sono stati soddisfatti i requisiti di cui al presente capo, gli enti applicano le regole di cui alle sezioni da 4 a 6 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito di tipo personale.
Sezione 3
Requisiti
Sottosezione 1
Protezione del credito di tipo reale
Articolo 205
Requisiti per gli accordi di compensazione delle poste in bilancio diversi dagli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 206
Gli accordi di compensazione delle poste in bilancio diversi dagli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 206 sono considerati una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:
a) gli accordi hanno efficacia giuridica e sono opponibili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;
b) l'ente è in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività che rientrano in tali accordi;
c) l'ente sorveglia e controlla costantemente i rischi connessi con la cessazione della protezione del credito;
d) l'ente sorveglia e controlla costantemente le esposizioni rilevanti su base netta.
Articolo 206
Requisiti per accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari
Gli accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari sono considerati come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito, se la garanzia reale fornita con tali accordi soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 207, paragrafi da 2 a 4, e purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) hanno efficacia giuridica e sono opponibili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;
b) assicurano alla parte non in default il diritto di porre termine e di chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte;
c) assicurano la compensazione tra i profitti e le perdite delle operazioni chiuse nell'ambito di un accordo, così che un solo ammontare netto sia dovuto da una controparte all'altra.
Articolo 207
Requisiti per le garanzie reali finanziarie
1. Nel quadro di tutti i metodi, le garanzie reali finanziarie e l'oro si considerano come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4.
2. Fra il merito di credito del debitore e il valore della garanzia reale non sussiste una rilevante correlazione positiva. Qualora il valore della garanzia reale si riduca in maniera significativa, ciò non comporta di per sé un significativo deterioramento del merito di credito del debitore. Qualora il merito di credito del debitore diventi critico, ciò non comporta di per sé una riduzione significativa del valore della garanzia reale.
I titoli emessi dal debitore, o da altro soggetto collegato del gruppo, non sono considerati garanzie reali ammissibili. Tuttavia, le obbligazioni garantite emesse dal debitore e conformi ai termini dell'articolo 129 si considerano garanzie reali ammissibili qualora siano fornite come garanzia reale per operazioni di vendita con patto di riacquisto, purché sia rispettata la condizione di cui al primo comma.
3. Gli enti ottemperano alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità dei contratti di garanzia reale nel sistema giurisdizionale applicabile al loro diritto sulla garanzia ed adottare tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità.
Gli enti effettuano un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni interessate. Essi ripetono all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.
4. Gli enti soddisfano tutti i seguenti requisiti operativi:
a) documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;
b) impiegano solidi processi e dispositivi per controllare i rischi derivanti dall'uso di garanzie, compresi i rischi del mancato funzionamento o della riduzione della protezione del credito, i rischi di valutazione, i rischi connessi alla cessazione della protezione del credito, il rischio di concentrazione derivante dall'uso di garanzie e l'interazione con il profilo di rischio complessivo dell'ente;
c) dispongono di politiche e di prassi documentate per quanto riguarda i tipi di garanzie accettate e il relativo ammontare;
d) calcolano il valore di mercato della garanzia e la rivalutano di conseguenza con frequenza almeno semestrale e ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che si sia verificato un calo significativo del suo valore di mercato;
e) se la garanzia reale è detenuta da terzi, assumono ogni ragionevole misura per assicurarsi che il detentore separi tale garanzia dai propri elementi patrimoniali;
f) assicurano di dedicare risorse sufficienti per l'ordinata operatività degli accordi di garanzia con le controparti dei derivati OTC e dei finanziamenti tramite titoli, misurata in termini di puntualità ed esattezza delle loro richieste di margini in uscita e di tempo di risposta alle richieste di margini in entrata;
g) dispongono di politiche di gestione delle garanzie per controllare, monitorare e riferire quanto segue:
i) i rischi ai quali li espongono gli accordi di garanzia;
ii) il rischio di concentrazione verso particolari tipi di attività utilizzate come garanzia;
iii) il riutilizzo di garanzie reali comprese le potenziali carenze di liquidità derivanti dal riutilizzo di garanzie reali ricevute dalle controparti;
iv) la cessione di diritti sulle garanzie reali fornite alle controparti.
5. In aggiunta alla conformità a tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4, affinché le garanzie reali finanziarie si considerino ammissibili nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, la durata residua della protezione deve essere quanto meno altrettanto lunga della durata residua dell'esposizione.
Articolo 208
Requisiti per le garanzie immobiliari
1. I beni immobili si considerano come garanzie reali ammissibili solo se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. In materia di certezza giuridica sono rispettati i seguenti requisiti:
a) l'ipoteca o il vincolo sono opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti al momento della conclusione del contratto di credito, e sono prontamente registrati nella forma prescritta;
b) sono stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare la garanzia;
c) il contratto di protezione e il procedimento giuridico sottostante sono tali da consentire all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.
3. In materia di sorveglianza sui valori immobiliari e sulla valutazione degli immobili sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a) gli enti sorvegliano il valore dell'immobile frequentemente ed almeno una volta all'anno per gli immobili non residenziali e una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;
b) la valutazione dell'immobile è rivista quando le informazioni a disposizione degli enti indicano che il suo valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato e tale revisione è effettuata da un perito che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito. Per prestiti superiori a 3 milioni di EUR o al 5 % dei fondi propri dell'ente, la stima dell'immobile è rivista da tale perito almeno ogni tre anni.
Gli enti possono utilizzare metodi di valutazione statistici per sorvegliare il valore dei beni immobili e individuare i beni immobili che necessitano di una rivalutazione.
4. Gli enti documentano chiaramente i tipi di immobili residenziali e non residenziali accettati e la connessa politica creditizia.
5. Gli enti dispongono di procedure per accertare che il bene immobile ricevuto in garanzia sia adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.
Articolo 209
Requisiti per i crediti commerciali
1. I crediti commerciali sono considerati come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. In materia di certezza giuridica sono rispettati i seguenti requisiti:
a) il meccanismo giuridico attraverso il quale sono fornite le garanzie ad un ente prestatore è solido ed efficace e assicura che tale ente possa vantare diritti chiari sulle garanzie reali stesse, compreso il diritto al corrispettivo di vendita delle garanzie;
b) gli enti adottano tutte le misure necessarie per ottemperare agli obblighi locali in materia di opponibilità del diritto sulla garanzia. Gli enti prestatori vantano un diritto di prelazione di primo grado sul bene costituito in garanzia, anche se i crediti in questione possono ancora essere subordinati ai diritti di taluni creditori privilegiati previsti nelle disposizioni legislative;
c) gli enti effettuano un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni interessate;
d) gli enti documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;
e) le procedure interne dell'ente assicurano che siano osservate le condizioni giuridiche per dichiarare il default del debitore e ottenere la pronta escussione della garanzia;
f) in caso di crisi finanziaria o di default del debitore, l'ente ha il diritto di cedere o trasferire i crediti commerciali ad altre parti senza il consenso dei debitori interessati.
3. In materia di gestione del rischio sono rispettati i seguenti requisiti:
a) l'ente dispone di adeguate procedure per valutare il rischio di credito insito nei crediti commerciali. Queste prevedono analisi concernenti l'attività del debitore e il settore economico in cui esso opera, nonché la tipologia dei suoi clienti. Nel caso in cui l'ente si basi sul debitore per la valutazione del rischio di credito dei clienti, esso deve vagliare la politica creditizia del debitore per accertarne la solidità e l'affidabilità;
b) la differenza fra l'importo dell'esposizione e il valore dei crediti commerciali riflette tutti i fattori pertinenti, compresi i costi di incasso, le concentrazioni presenti nell'aggregato dei crediti commerciali dato in garanzia da uno stesso debitore e i potenziali rischi di concentrazione a livello delle esposizioni complessive dell'ente oltre a quelli controllati con la metodologia generale dell'ente stesso. Gli enti mantengono un appropriato e continuo processo di sorveglianza sui crediti commerciali. Inoltre rivedono su base regolare il rispetto delle clausole accessorie del contratto di finanziamento, dei vincoli ambientali e degli altri obblighi giuridici;
c) i crediti commerciali dati in garanzia dal debitore sono diversificati e non indebitamente correlati con la situazione del debitore. Nei casi in cui la correlazione positiva sia elevata, gli enti tengono conto dei rischi connessi nel fissare i margini per l'aggregato di garanzie (collateral pool) nel suo insieme;
d) gli enti non utilizzano i crediti commerciali nei confronti di soggetti connessi al debitore, includendo tra questi le filiazioni e i dipendenti, come protezione del credito ammissibile;
e) gli enti dispongono di una procedura documentata per l'incasso diretto dei pagamenti su crediti commerciali in situazioni critiche. Gli enti dispongono dei necessari strumenti per l'incasso anche quando normalmente per gli incassi si appoggiano al debitore.
Articolo 210
Requisiti per altre garanzie reali su beni materiali
Le garanzie reali su beni materiali diverse dai beni immobili si considerano come garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB nei casi in cui siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il contratto di garanzia in base al quale la garanzia reale su beni materiali è fornita ad un ente ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate e consente all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli;
b) con la sola eccezione dei diritti di prelazione di primo grado consentiti menzionati all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), solo privilegi di primo grado o vincoli sulla garanzia reale sono ammissibili come garanzie reali e un ente vanta sul ricavato fornito dalla garanzia un diritto di priorità rispetto a tutti gli altri prestatori;
c) gli enti verificano il valore della garanzia con frequenza ed almeno una volta all'anno. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;
d) il contratto di prestito contempla una descrizione particolareggiata della garanzia e specifica in dettaglio la modalità e la frequenza delle rivalutazioni;
e) gli enti documentano chiaramente nelle politiche e procedure interne di fido visionabili per ispezioni i tipi di garanzie reali su beni materiali accettate dall'ente e i criteri da esso applicati in merito al rapporto appropriato fra l'ammontare di ciascun tipo di garanzia e l'importo dell'esposizione;
f) le politiche di credito dell'ente riguardo alla struttura dell'operazione prevedono quanto segue:
i) congrui requisiti concernenti l'ammontare della garanzia rispetto a quello dell'esposizione;
ii) la capacità di liquidare prontamente la garanzia;
iii) la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato;
iv) la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti);
v) la volatilità o una variabile proxy della volatilità del valore della garanzia;
g) in sede di valutazione e rivalutazione gli enti tengono pienamente conto dell'eventuale deterioramento o obsolescenza della garanzia, prestando particolare attenzione agli effetti del passare del tempo per le garanzie reali sensibili ai cambiamenti di moda o data;
h) gli enti hanno il diritto di ispezionare fisicamente la garanzia. Essi dispongono di politiche e procedure riguardanti il proprio esercizio del diritto all'ispezione fisica;
i) il bene ricevuto in garanzia è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni e gli enti dispongono di procedure per monitorarlo.
Articolo 211
Requisiti per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni assistite da garanzie reali
Gli enti trattano le esposizioni derivanti da operazioni di leasing come esposizioni garantite dal tipo di bene dato in leasing purché siano rispettati i requisiti seguenti:
a) sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 208 o 210, a seconda del caso, per il riconoscimento come garanzia ammissibile del tipo di bene dato in leasing;
b) il locatore pone in atto una sana gestione del rischio riguardo alla destinazione d'uso del bene locato, alla sua ubicazione, alla sua età, e al piano di ammortamento, compresa un'adeguata vigilanza del valore della garanzia reale;
c) il locatore ha il diritto di proprietà sul bene ed è in grado di far valere tempestivamente tale diritto;
d) qualora non sia già stato accertato nel calcolo del livello delle LGD, il divario fra il valore dell'importo non ammortizzato e il valore di mercato della garanzia non è talmente ampio da indurre a sovrastimare l'effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene dato in leasing.
Articolo 212
Requisiti per altri tipi di protezione del credito di tipo reale
1. I depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 232, paragrafo 1, se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) il diritto o credito del debitore verso l'ente terzo è esplicitamente costituito in garanzia o ceduto in pegno a favore dell'ente prestatore e tale costituzione in garanzia o cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate ed è incondizionata e irrevocabile;
b) l'ente terzo deve ricevere notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno;
c) a seguito della notifica l'ente terzo è in grado di effettuare pagamenti solo all'ente prestatore o ad altre parti con il consenso del predetto ente.
2. Le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore si considerano garanzie reali ammissibili purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la polizza di assicurazione vita è esplicitamente costituita in garanzia o ceduta in pegno all'ente prestatore;
b) la società che fornisce l'assicurazione vita riceve notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno e, in conseguenza di tale notifica, non può versare importi esigibili ai termini del contratto senza il preventivo consenso dell'ente prestatore;
c) l'ente prestatore ha il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto in caso di default del debitore;
d) l'ente prestatore è informato dell'eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del possessore di quest'ultima;
e) la protezione del credito è fornita per tutta la durata del prestito. Ove ciò non sia possibile perché la polizza assicurativa scade prima del contratto creditizio, l'ente garantisce che l'importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale per l'ente fino al termine del contratto di credito;
f) la garanzia o la cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito;
g) il valore di riscatto è dichiarato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita e non è riducibile;
h) il valore di riscatto è pagato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita tempestivamente su richiesta;
i) il valore di riscatto non può essere richiesto senza il preventivo consenso dell'ente;
j) l'impresa che fornisce l'assicurazione vita è soggetta alla direttiva 2009/138/CE o è soggetta alla vigilanza di un'autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.
Sottosezione 2
Protezione del credito di tipo personale e credit linked notes
Articolo 213
Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti
1. Fermo restando l'articolo 214, paragrafo 1, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti è considerata protezione del credito di tipo personale ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la protezione del credito è diretta;
b) l'entità della protezione del credito è chiaramente definita e incontrovertibile;
c) il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto dell'ente prestatore che:
i) consentirebbe al fornitore della protezione di annullare unilateralmente la protezione,
ii) aumenterebbe il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta,
iii) eviterebbe al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti, o quando il contratto di leasing è scaduto ai fini del riconoscimento del valore residuale garantito a norma dell'articolo 134, paragrafo 7, e dell'articolo 166, paragrafo 4;
iv) consentirebbe al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;
d) il contratti di protezione del credito è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.
2. L'ente dimostra all'autorità competente di aver posto in atto sistemi per gestire la potenziale concentrazione di rischio derivante dall'uso di garanzie personali e derivati su crediti. L'ente è in grado di dimostrare con piena soddisfazione delle autorità competenti che la sua strategia per quanto riguarda l'uso di derivati su crediti e garanzie personali interagisce con la gestione del suo profilo di rischio complessivo.
3. L'ente ottempera alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità della protezione del credito di tipo personale nel sistema giurisdizionale applicabile al suo diritto sulla protezione ed adotta tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità.
L'ente effettua un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità della protezione del credito di tipo personale in tutte le giurisdizioni interessate. Esso ripete all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.
Articolo 214
Controgaranzie di governi e di altri soggetti pubblici
1. Gli enti possono trattare le esposizioni di cui al paragrafo 2 come esposizioni protette da una garanzia personale fornita dai soggetti elencati in tale paragrafo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la controgaranzia copre tutti gli elementi di rischio di credito del credito in questione;
b) la garanzia principale e la controgaranzia soddisfano tutti i requisiti previsti per le garanzie personali all'articolo 213 e all'articolo 215, paragrafo 1, con l'eccezione che la controgaranzia può non riferirsi in modo diretto all'obbligazione principale;
c) la copertura è solida e non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta del soggetto in questione.
2. Il trattamento di cui al paragrafo 1 si applica alle esposizioni protette da una garanzia personale assistita dalla controgaranzia di uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
a) amministrazioni centrali o banche centrali;
b) amministrazioni regionali o autorità locali;
c) organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;
d) banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % nel quadro o in forza dell'articolo 117, paragrafo 2, e dell'articolo 118, rispettivamente;
e) organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116, paragrafi 1 e 2.
3. Gli enti applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 anche ad un'esposizione non assistita dalla controgaranzia dei soggetti elencati al paragrafo 2, se la controgaranzia dell'esposizione è a sua volta direttamente garantita da uno di tali soggetti e se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.
Articolo 215
Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali
1. Le garanzie personali si considerano protezione del credito di tipo personale ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 213 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) in caso di default o di mancato pagamento della controparte riconosciuto come tale, l'ente prestatore ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione e il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l'ente prestatore si rivalga in primo luogo sul debitore.
Nel caso di protezione del credito di tipo personale a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, i requisiti di cui all'articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e al primo comma della presente lettera devono solo essere rispettati entro un termine generale di ventiquattro mesi;
b) la garanzia personale è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;
c) è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
i) la garanzia personale copre la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito;
ii) quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, l'ente prestatore ha corretto il valore della garanzia in modo da tenere conto della limitazione della copertura.
2. Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia o fornite dai soggetti elencati nell'articolo 214, paragrafo 2, o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) l'ente prestatore ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante che soddisfi entrambe le condizioni seguenti:
i) corrisponde ad una stima attendibile dell'importo delle perdite che l'ente stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto;
ii) è proporzionale alla copertura della garanzia personale;
b) l'ente prestatore può dimostrare con piena soddisfazione delle autorità competenti che gli effetti della garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano tale trattamento.
Articolo 216
Requisiti aggiuntivi per i derivati su crediti
1. I derivati su crediti si considerano protezione del credito di tipo personale ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 213 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti includono:
i) il mancato pagamento degli importi dovuti ai termini dell'obbligazione contrattuale sottostante in essere all'epoca del mancato pagamento, con un periodo di tolleranza pari a quello previsto nell'obbligazione sottostante o ad esso inferiore,
ii) il fallimento, l'insolvenza o l'incapacità del debitore di far fronte al proprio debito, ovvero il mancato pagamento o l'ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale i propri debiti in scadenza, ed eventi analoghi,
iii) la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, degli interessi o delle commissioni, e che si configuri come evento all'origine di perdite su crediti;
b) per i derivati su crediti che consentono il regolamento per contante:
i) gli enti dispongono di un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile;
ii) è chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell'obbligazione sottostante dopo l'evento creditizio;
c) se il regolamento presuppone il diritto e la capacità dell'acquirente della protezione di trasferire al fornitore della protezione l'obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di questa stabiliscono che il consenso eventualmente necessario a tale trasferimento non possa essere negato senza ragione;
d) sono chiaramente identificate le parti cui spetta accertare se si sia determinato un evento creditizio;
e) l'accertamento dell'evento creditizio non compete esclusivamente al fornitore della protezione;
f) l'acquirente della protezione ha il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell'evento creditizio.
Quando gli eventi creditizi non includono la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante di cui alla lettera a), punto iii), la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto all'articolo 233, paragrafo 2.
2. Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento del derivato stesso o tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio solo purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio ha rango pari (pari passu) o subordinato (junior) rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;
b) l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio si riferiscono al medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o di cross-acceleration validamente opponibili.
Articolo 217
Requisiti per ottenere il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3
1. Per essere ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti soddisfa le seguenti condizioni:
a) l'obbligazione sottostante è una delle seguenti esposizioni:
i) un'esposizione verso imprese di cui all'articolo 147, escluse le imprese di assicurazione e riassicurazione;
ii) un'esposizione verso un'amministrazione regionale, un'autorità locale o un organismo del settore pubblico che non è trattata al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali conformemente all'articolo 147;
iii) un'esposizione verso una PMI, classificata come esposizione al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 5;
b) i debitori sottostanti non appartengono allo stesso gruppo del fornitore della protezione;
c) l'esposizione è coperta da uno degli strumenti seguenti:
i) derivati su crediti single-name non assistiti da garanzia reale o garanzie single-name,
ii) derivati su crediti relativi a panieri del tipo first-to-default,
iii) derivati su crediti relativi a panieri del tipo nth-to-default,
d) la protezione del credito soddisfa i requisiti di cui agli articoli 213, 215 e 216, a seconda del caso;
e) il fattore di ponderazione del rischio che è associato all'esposizione prima dell'applicazione del trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, non tiene conto in alcun aspetto della protezione del credito;
f) un ente ha il diritto e la prospettiva di ottenere un pagamento dal fornitore della protezione del credito senza dover adottare azioni legali per costringere la controparte al pagamento. Nella misura del possibile, un ente adotta i necessari provvedimenti per accertarsi che il fornitore della protezione sia disposto a pagare prontamente qualora si verifichi un evento creditizio;
g) la protezione del credito acquistata assorbe tutte le perdite creditizie manifestatesi sull'esposizione coperta che si verifichino per via degli eventi creditizi delineati nel contratto;
h) se la struttura dei pagamenti della protezione del credito prevede il regolamento mediante consegna fisica, vi è certezza giuridica in merito alla consegnabilità del prestito, dell'obbligazione o della passività potenziale;
i) se un ente intende consegnare un'obbligazione diversa dall'esposizione sottostante, assicura che l'obbligazione consegnabile sia sufficientemente liquida in modo che l'ente abbia la possibilità di acquistarla e consegnarla conformemente al contratto;
j) i termini e le condizioni relativi agli accordi di protezione del credito sono confermati formalmente per iscritto sia dal fornitore della protezione del credito sia dall'ente;
k) gli enti dispongono di una procedura atta a individuare una correlazione eccessiva tra il merito di credito del fornitore della protezione e il debitore dell'esposizione sottostante dovuta al fatto che le loro performance dipendono da fattori comuni al di là del fattore di rischio sistemico;
l) nel caso della protezione a fronte del rischio di diluizione, il venditore di crediti commerciali acquistati non appartiene allo stesso gruppo del fornitore della protezione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3 all'attività compresa nel paniere che presenta l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto iii), la protezione ottenuta è considerata ammissibile nell'ambito del trattamento in questione solo se è stata ottenuta anche una protezione che copre il rischio relativo ai precedenti (n-1) th default o se (n-1) delle attività del paniere sono già state dichiarate in stato di default. In questo caso gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, all'attività compresa nel paniere che presenta l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso.
Sezione 4
Calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito
Sottosezione 1
Protezione del credito di tipo reale
Articolo 218
Credit linked notes
Gli investimenti in credit linked notes emesse dall'ente prestatore possono essere trattati come garanzie in contante per calcolare l'effetto della protezione del credito di tipo reale secondo quanto disposto dalla presente sottosezione, a condizione che il credit default swap incorporato nella credit linked note sia considerato ammissibile come protezione del credito di tipo personale. Al fine di stabilire se il credit default swap incorporato nella credit linked note sia considerato ammissibile come protezione del credito di tipo personale, l'ente può ritenere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 194, paragrafo 6, lettera c).
Articolo 219
Compensazione in bilancio
I crediti e i depositi presso l'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio sono trattati da tale ente come garanzie in contante per calcolare l'effetto della protezione del credito di tipo reale per i prestiti e i depositi dell'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio che sono denominati nella stessa valuta.
Articolo 220
Uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o del metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per accordi quadro di compensazione
1. Quando gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) per le esposizioni soggette ad un accordo quadro di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari, calcolano le rettifiche per volatilità da applicare utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza o il metodo delle rettifiche basate su stime interne, come indicato agli articoli da 223 a 226 per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.
L'uso del metodo basato sulle stime interne è soggetto alle stesse condizioni e agli stessi requisiti previsti per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.
2. Ai fini del calcolo di E*, gli enti:
a) calcolano la posizione netta in ciascun gruppo di titoli o in ciascun tipo di merce sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i):
i) il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione;
ii) il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione;
b) calcolano la posizione netta in ciascuna valuta diversa da quella di regolamento dell'accordo quadro di compensazione, sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i):
i) la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nel quadro dell'accordo;
ii) la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nel quadro dell'accordo;
c) applicano la rettifica per volatilità appropriata per un dato gruppo di titoli o una posizione in contante al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale gruppo;
d) applicano la rettifica per la volatilità dovuta al rischio di cambio (fx) alla posizione netta positiva o negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell'accordo quadro di compensazione.
3. Gli enti calcolano E* conformemente alla formula seguente:
dove:
Ei |
= |
il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB; |
Ci |
= |
il valore dei titoli di ciascun gruppo o delle merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna esposizione i; |
|
= |
la posizione netta (positiva o negativa) in un dato gruppo di titoli j; |
|
= |
la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta k diversa da quella di regolamento dell'accordo quale calcolata in applicazione del paragrafo 2, lettera b); |
|
= |
la rettifica per volatilità appropriata per un determinato gruppo di titoli j; |
|
= |
la rettifica per la volatilità dovuta al cambio per la valuta k. |
4. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da accordi quadro di compensazione, gli enti usano E* quale calcolata in applicazione del paragrafo 3 come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione ai fini dell'articolo 113 nel quadro del metodo standardizzato o del capo 3 nel quadro del metodo IRB.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, per «gruppo di titoli» si intendono i titoli che sono emessi dallo stesso soggetto, hanno la stessa data di emissione, la stessa durata e sono soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni nonché agli stessi periodi di liquidazione indicati agli articoli 224 e 225, a seconda dei casi.
Articolo 221
Uso del metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione
1. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, in alternativa all'uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) derivante dall'applicazione di un accordo quadro di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati, gli enti possono utilizzare un metodo basato su modelli interni che tenga conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli soggette all'accordo quadro di compensazione e della liquidità degli strumenti interessati.
2. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare i loro modelli interni per i finanziamenti con margini se tali finanziamenti sono coperti da un accordo quadro bilaterale di compensazione che soddisfa i requisiti di cui al capo 6, sezione 7.
3. Un ente può optare per il metodo dei modelli interni indipendentemente dalla scelta operata fra il metodo standardizzato e il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Tuttavia se un ente decide di utilizzare il metodo dei modelli interni, lo applica all'intera gamma di controparti e di titoli, esclusi i portafogli non rilevanti per i quali può utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o quello delle rettifiche basate su stime interne di cui all'articolo 220.
Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione per un modello interno per la misurazione del rischio ai termini del titolo IV, capo 5, possono utilizzare il metodo dei modelli interni. Gli enti che non hanno ottenuto tale autorizzazione possono comunque presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione per poter utilizzare il metodo dei modelli interni ai fini del presente articolo.
4. Le autorità competenti autorizzano un ente ad utilizzare il metodo dei modelli interni solo a condizione che si siano accertate che il sistema per la gestione dei rischi derivanti dalle operazioni coperte dall'accordo quadro di compensazione utilizzato dall'ente sia concettualmente solido e sia applicato con correttezza e, in particolare, che siano rispettati i seguenti requisiti qualitativi:
a) il modello interno di misurazione del rischio per il calcolo della volatilità di prezzo potenziale delle operazioni è strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio dell'ente e serve come base per la comunicazione delle esposizioni all'alta dirigenza dell'ente stesso;
b) l'ente ha un'unità di controllo del rischio che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
i) è indipendente dalle unità operative e riferisce direttamente all'alta dirigenza;
ii) è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del sistema di gestione del rischio dell'ente;
iii) elabora ed analizza giornalmente rapporti sui risultati del modello di misurazione del rischio e sulle misure appropriate da adottare in termini di limiti in materia di posizioni;
c) i rapporti giornalieri elaborati dall'unità di controllo del rischio sono verificati da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per imporre riduzioni delle posizioni assunte e dell'esposizione complessiva al rischio;
d) l'ente ha un numero sufficiente di dipendenti specializzati nell'uso di modelli sofisticati utilizzati nell'unità di controllo del rischio;
e) l'ente ha stabilito procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sul funzionamento globale del sistema di misurazione dei rischi;
f) i modelli dell'ente hanno dimostrato di possedere una ragionevole accuratezza nella misurazione dei rischi, comprovata da test retrospettivi dei loro risultati relativi ai dati di almeno un anno;
g) l'ente attua con frequenza un programma rigoroso di prove di stress e i risultati di tali prove sono verificati dall'alta dirigenza e influiscono sulle politiche ed i limiti che essa impone;
h) nell'ambito del suo processo regolare di audit interno, l'ente conduce una verifica indipendente del suo sistema di misurazione del rischio. Tale verifica include le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio;
i) l'ente conduce una verifica del proprio sistema di gestione del rischio quanto meno con frequenza annuale;
j) il modello interno soddisfa i requisiti di cui all'articolo 292, paragrafi 8 e 9 e all'articolo 294.
5. Il modello interno di un ente per la misurazione del rischio comprende un numero sufficiente di fattori di rischio, in modo da cogliere tutti i rischi di prezzo significativi.
Gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di classi di rischio e tra classi di rischio se il sistema da loro applicato per misurare le correlazioni è solido e è attuato con correttezza.
6. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni calcolano E* conformemente alla formula seguente:
dove:
Ei |
= |
il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB; |
Ci |
= |
il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni i. |
Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sulla base di modelli interni, gli enti impiegano il risultato del modello riferito al giorno lavorativo precedente.
7. Il calcolo della variazione potenziale di valore di cui al paragrafo 6 è soggetto ai seguenti requisiti:
a) è effettuato quanto meno giornalmente;
b) è basato su un intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile;
c) è basato su un periodo di liquidazione equivalente a cinque giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni di vendita di titoli con patto di riacquisto o dalle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito per le quali si applica un periodo di liquidazione equivalente a dieci giorni;
d) è basato su un periodo di osservazione storica effettiva di almeno un anno salvo qualora un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;
e) i dati utilizzati nel calcolo sono aggiornati ogni tre mesi.
Quando un ente ha un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, un finanziamento con margini o un'operazione analoga o un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 285, paragrafi 2, 3 e 4, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi, in combinato disposto con l'articolo 285, paragrafo 5.
8. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da accordi quadro di compensazione, gli enti usano E* quale calcolata in applicazione del paragrafo 6 come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione ai fini dell'articolo 113 nel quadro del metodo standardizzato o del capo 3 nel quadro del metodo IRB.
9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a) che cosa si intende per portafoglio non rilevante ai fini del paragrafo 3;
b) i criteri per determinare se un modello interno sia solido e sia applicato con correttezza ai fini dei paragrafi 4 e 5 e degli accordi quadro di compensazione.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 222
Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
1. Gli enti possono utilizzare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie solo se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato. Un ente non può utilizzare sia il metodo semplificato che il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, tranne ai fini dell'articolo 148, paragrafo 1, e dell'articolo 150, paragrafo 1. Gli enti non utilizzano questa eccezione in maniera selettiva allo scopo di ridurre i requisiti di fondi propri o a fini di arbitraggio regolamentare.
2. In base al metodo semplificato, gli enti assegnano alle garanzie reali finanziarie ammissibili un valore pari al valore di mercato quale determinato conformemente all'articolo 207, paragrafo 4, lettera d).
3. Gli enti attribuiscono alle parti dei valori delle esposizioni coperte dal valore di mercato delle garanzie reali ammissibili il fattore di ponderazione del rischio che assegnerebbero a norma del capo 2 qualora l'ente prestatore avesse un'esposizione diretta verso lo strumento utilizzato come garanzia. A tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del valore dell'elemento e non al valore dell'esposizione indicato nell'articolo 111, paragrafo 1.
Il fattore di ponderazione del rischio relativo alla parte assistita da garanzia reale non può essere inferiore al 20 %, ad eccezione dei casi previsti ai paragrafi da 4 a 6. Gli enti applicano alla parte residua del valore dell'esposizione il fattore di ponderazione del rischio che attribuirebbero ad un'esposizione non garantita verso la controparte in forza del capo 2.
4. Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % alla parte dell'esposizione assistita da garanzia reale e derivante da operazioni di vendita con patto di riacquisto e da operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito conformi ai criteri enumerati all'articolo 227. Se la controparte in tale operazione non è un operatore primario di mercato, gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 10 %.
5. Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni determinati in forza del capo 6 per gli strumenti derivati enumerati nell'allegato II e soggetti ad una valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato, garantite da contante o da strumenti assimilati, quando non vi siano disallineamenti di valuta.
Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 10 %, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati garantite da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione del capo 2.
6. Per le operazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 4 e 5, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % se l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti:
a) la garanzia è costituita da un deposito in contanti o da uno strumento assimilabile;
b) la garanzia è costituita da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 114 e al suo valore di mercato è stato applicato uno sconto del 20 %.
7. Ai fini dei paragrafi 5 e 6, la categoria «titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali» include:
a) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate in applicazione dell'articolo 115;
b) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in base all'articolo 117, paragrafo 2;
c) i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 118.
d) i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in conformità dell'articolo 116, paragrafo 4.
Articolo 223
Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
1. Nella valutazione delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'uso del metodo integrale, gli enti applicano rettifiche per volatilità al valore di mercato della garanzia, come previsto agli articoli da 224 a 227, per tenere conto della volatilità dei prezzi.
Quando una garanzia è denominata in una valuta diversa da quella nella quale è denominata l'esposizione sottostante, gli enti aggiungono una rettifica per la volatilità delle valute alla rettifica per volatilità appropriata alla garanzia secondo quanto stabilito agli articoli da 224 a 227.
Nel caso delle operazioni in strumenti derivati OTC coperte da accordi di compensazione riconosciuti dalle autorità competenti in forza del capo 6, gli enti applicano una rettifica per volatilità per riflettere la volatilità delle valute, laddove sussista un disallineamento tra la valuta di denominazione della garanzia e quella di regolamento. Anche nel caso in cui intervengano più valute nelle operazioni coperte dall'accordo di compensazione, gli enti applicano un'unica rettifica per volatilità.
2. Gli enti calcolano il valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:
dove:
C |
= |
il valore della garanzia reale; |
HC |
= |
la rettifica per volatilità appropriata per la garanzia, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227; |
Hfx |
= |
la rettifica per volatilità appropriata per il disallineamento di valuta, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227. |
Gli enti utilizzano la formula di cui al presente paragrafo nel calcolo del valore della garanzia reale corretto per la volatilità per tutte le operazioni eccetto quelle soggette ad accordi quadro di compensazione riconosciuti, alle quali si applicano gli articoli 220 e 221.
3. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto per la volatilità (EVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:
dove:
E |
= |
il valore dell'esposizione quale sarebbe determinato in applicazione del capo 2 o 3, a seconda dei casi, se l'esposizione non fosse garantita; |
HE |
= |
la rettifica per volatilità appropriata per l'esposizione, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227. |
Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti calcolano EVA come segue:
.
4. Ai fini del calcolo di E di cui al paragrafo 3, si applica quanto segue:
a) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 111, paragrafo 1;
b) gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo IRB calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati nell'articolo 166, paragrafi da 8 a 10, utilizzando un fattore di conversione del 100 % anziché i fattori di conversione o le percentuali indicati in detti paragrafi.
5. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*), tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia, come segue:
dove:
EVA |
= |
il valore dell'esposizione corretto per la volatilità, calcolato nel paragrafo 3; |
CVAM |
= |
CVA ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni della sezione 5; |
6. Gli enti possono calcolare le rettifiche per volatilità utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza di cui all'articolo 224 o il metodo basato sulle stime interne di cui all'articolo 225.
Un ente può optare per il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o per il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne indipendentemente dalla scelta operata tra il metodo standardizzato e il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.
Tuttavia, gli enti che decidano di impiegare il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne lo applicano all'intera gamma di strumenti, esclusi i portafogli non rilevanti, per i quali possono utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità.
7. Se la garanzia reale consiste in una serie di elementi ammissibili, gli enti calcolano la rettifica per volatilità (H) come segue:
dove:
ai |
= |
la proporzione del valore di un elemento ammissibile i nel valore totale della garanzia; |
Hi |
= |
la rettifica per volatilità applicabile all'elemento ammissibile i. |
Articolo 224
Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
1. Le tabelle da 1 a 4 di cui al presente paragrafo riportano le rettifiche per volatilità applicate dagli enti nel quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, ipotizzando una rivalutazione giornaliera.
RETTIFICHE PER VOLATILITÀ
Tabella 1
Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito |
Durata residua |
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b) |
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d) |
Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera h) |
||||||
|
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
1 |
≤ 1 anno |
0,707 |
0,5 |
0,354 |
1,414 |
1 |
0,707 |
2,829 |
2 |
1,414 |
|
> 1 ≤ 5 anni |
2,828 |
2 |
1,414 |
5,657 |
4 |
2,828 |
11,314 |
8 |
5,657 |
|
> 5 anni |
5,657 |
4 |
2,828 |
11,314 |
8 |
5,657 |
22,628 |
16 |
11,313 |
2-3 |
≤ 1 anno |
1,414 |
1 |
0,707 |
2,828 |
2 |
1,414 |
5,657 |
4 |
2,828 |
|
> 1 ≤ 5anni |
4,243 |
3 |
2,121 |
8,485 |
6 |
4,243 |
16,971 |
12 |
8,485 |
|
> 5 anni |
8,485 |
6 |
4,243 |
16,971 |
12 |
8,485 |
33,942 |
24 |
16,970 |
4 |
≤ 1 anno |
21,213 |
15 |
10,607 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
> 1 ≤ 5 anni |
21,213 |
15 |
10,607 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
> 5 anni |
21,213 |
15 |
10,607 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
Tabella 2
Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine |
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b) con valutazioni del merito di credito a breve termine |
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d) con valutazioni del merito di credito a breve termine |
Rettifiche per volatilità per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera h) |
||||||
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
1 |
0,707 |
0,5 |
0,354 |
1,414 |
1 |
0,707 |
2,829 |
2 |
1,414 |
2-3 |
1,414 |
1 |
0,707 |
2,828 |
2 |
1,414 |
5,657 |
4 |
2,828 |
Tabella 3
Altri tipi di garanzie o di esposizioni
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
Principali indici di strumenti di capitale, principali indici di obbligazioni convertibili |
21,213 |
15 |
10,607 |
Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in borse valori riconosciute |
35,355 |
25 |
17,678 |
Contante |
0 |
0 |
0 |
Oro |
21,213 |
15 |
10,607 |
Tabella 4
Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta
periodo di liquidazione di venti giorni (%) |
periodo di liquidazione di dieci giorni (%) |
periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
11,314 |
8 |
5,657 |
2. Il calcolo delle rettifiche per volatilità conformemente al paragrafo 1 è subordinato alle seguenti condizioni:
a) per le operazioni di prestito garantite il periodo di liquidazione è pari a venti giorni lavorativi;
b) per le operazioni di vendita con patto di riacquisto (salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà di merci) e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, il periodo di liquidazione è pari a cinque giorni lavorativi;
c) per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari, il periodo di liquidazione è pari a dieci giorni lavorativi.
Quando un ente ha un'operazione o un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 285, paragrafi 2, 3 e 4, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi.
3. Nelle tabelle da 1 a 4 di cui al paragrafo 1 e nei paragrafi da 4 a 6, la classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito di un titolo di debito è la classe di merito di credito alla quale l'ABE associa la valutazione del merito di credito in applicazione del capo 2.
Ai fini della determinazione della classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito del titolo di debito di cui al primo comma, si applica anche l'articolo 197, paragrafo 7.
4. Per i titoli o le merci non ammissibili prestati o venduti nell'ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, la rettifica per volatilità è la stessa applicabile agli strumenti di capitale quotati in una borsa valori riconosciuta e non inclusi nei principali indici.
5. Per le quote di OIC ammissibili, la rettifica per volatilità corrisponde alla media ponderata delle rettifiche per volatilità che sarebbero applicabili, visto il periodo di liquidazione dell'operazione di cui al paragrafo 2, alle attività nelle quali il fondo ha investito.
Qualora l'ente non conosca le attività nelle quali il fondo ha investito, la rettifica per volatilità è la più elevata applicabile ad una qualsiasi delle attività nelle quali il fondo ha il diritto di investire.
6. Per i titoli di debito privi di rating emessi da enti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 197, paragrafo 4, le rettifiche per volatilità sono le stesse applicabili ai titoli emessi da enti o imprese con una valutazione esterna del merito di credito associata alle classi di merito di credito 2 o 3.
Articolo 225
Stime interne delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
1. Le autorità competenti autorizzano gli enti ad utilizzare le proprie stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità da applicare a garanzie reali ed esposizioni purché tali enti soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare le proprie stime interne della volatilità non possono tornare ad utilizzare altri metodi, salvo per validi motivi debitamente comprovati e subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti.
Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI pari o superiore a investment grade (qualità elevata), gli enti possono calcolare una stima della volatilità per ciascuna categoria di titoli.
Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI inferiore a investment grade e per altre garanzie ammissibili, gli enti calcolano le rettifiche per volatilità per ciascun singolo elemento.
Gli enti che impiegano il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne stimano la volatilità della garanzia reale o il disallineamento di valuta senza tenere conto delle eventuali correlazioni tra esposizione non garantita, garanzia reale o tassi di cambio.
Nel definire le relative categorie gli enti considerano la tipologia dell'emittente del titolo, la valutazione esterna del merito di credito del titolo, la durata residua del titolo e la sua durata finanziaria modificata. Le stime della volatilità sono rappresentative dei titoli inclusi dall'ente nella categoria specifica.
2. Il calcolo delle rettifiche per volatilità è soggetto a tutti i seguenti criteri:
a) gli enti basano il calcolo su un intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile;
b) gli enti basano il calcolo sui seguenti periodi di liquidazione:
i) venti giorni lavorativi per le operazioni di prestito garantite;
ii) cinque giorni lavorativi per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci, e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito;
iii) dieci giorni lavorativi per altre operazioni correlate ai mercati finanziari;
c) gli enti possono impiegare rettifiche per volatilità calcolate su periodi di liquidazione più brevi o più lunghi, aggiustandole verso l'alto o verso il basso a seconda del periodo di liquidazione di cui alla lettera b) per il tipo di operazione in questione, usando la radice quadrata del periodo di tempo secondo la formula seguente:
dove:
TM |
= |
il periodo di liquidazione rilevante; |
HM |
= |
la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TM; |
HN |
= |
la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TN; |
d) gli enti tengono conto della illiquidità delle attività di minore qualità creditizia. Correggono il periodo di liquidazione verso l'alto ove vi siano dubbi sulla liquidità della garanzia reale. Essi sono altresì tenuti ad individuare i casi in cui l'evidenza storica rischi di sottostimare la volatilità potenziale. Tali casi sono studiati tramite prove di stress;
e) il periodo storico di osservazione usato dagli enti per il calcolo delle rettifiche per volatilità è come minimo di un anno. Per gli enti che a tale proposito impiegano schemi di ponderazione o altri metodi, il periodo di osservazione effettivo è parimenti di un anno almeno. Le autorità competenti possono inoltre richiedere agli enti di calcolare le rettifiche per volatilità sulla base di periodi di osservazione più brevi ove, a loro giudizio, ciò sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;
f) gli enti aggiornano le loro serie di dati e calcolano le rettifiche per volatilità almeno una volta ogni tre mesi. Essi ne verificano inoltre l'appropriatezza ogniqualvolta i prezzi di mercato subiscano variazioni sostanziali.
3. La stima delle rettifiche per volatilità soddisfa tutti i seguenti criteri qualitativi:
a) un ente impiega le stime della volatilità nel processo giornaliero di gestione del rischio dell'ente, anche in relazione ai limiti interni di esposizione;
b) se il periodo di liquidazione impiegato dall'ente nel suo processo giornaliero di gestione del rischio è più lungo di quello previsto nella presente sezione per il tipo di operazione in questione, tale ente maggiora le sue rettifiche per volatilità utilizzando la formula della radice quadrata del periodo di tempo di cui al paragrafo 2, lettera c);
c) gli enti dispongono di solide procedure di sorveglianza, intese ad assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche e di controlli concernenti il funzionamento del loro sistema di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali stime nel processo di gestione del rischio;
d) nell'ambito del processo di audit interno dell'ente è condotta periodicamente una verifica indipendente del sistema di stima delle rettifiche per volatilità. La verifica del sistema globale di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali rettifiche nel processo di gestione del rischio dell'ente ha luogo con cadenza minima annuale. Essa riguarda quanto meno i seguenti aspetti:
i) l'integrazione delle rettifiche per volatilità stimate nella gestione giornaliera del rischio;
ii) la validazione di ogni modifica rilevante nel processo di stima delle rettifiche per volatilità;
iii) la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per il sistema di stima delle rettifiche per volatilità, anche sotto il profilo della loro indipendenza;
iv) l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.
Articolo 226
Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
Le rettifiche per volatilità di cui all'articolo 224 sono quelle che un ente applica in caso di rivalutazione giornaliera. Analogamente, quando un ente utilizza le proprie stime interne delle rettifiche per volatilità conformemente all'articolo 225, le calcola in primo luogo sulla base della rivalutazione giornaliera. Se la frequenza della rivalutazione è meno che giornaliera, gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità. Gli enti le calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:
dove:
H |
= |
la rettifica per volatilità applicabile, |
HM |
= |
la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera, |
NR |
= |
il numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni, |
TM |
= |
il periodo di liquidazione per il tipo di operazione in questione. |
Articolo 227
Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 % nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
1. Per quanto riguarda le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, quando un ente impiega il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità a norma dell'articolo 224 o il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne a norma dell'articolo 225 e quando le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a h), sono soddisfatte, gli enti possono non applicare le rettifiche per volatilità calcolate in forza degli articoli da 224 a 226 e applicare invece una rettifica per volatilità dello 0 %. Agli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 221 è precluso il trattamento di cui al presente articolo.
2. Gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 % se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'esposizione e la garanzia reale sono entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ai sensi dell'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), e ammessi a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del capo 2;
b) l'esposizione e la garanzia reale sono denominate nella stessa valuta;
c) la durata dell'operazione non supera un giorno oppure sia l'esposizione sia la garanzia reale sono soggette a valutazione in base ai prezzi di mercato e ad adeguamento dei margini su base giornaliera;
d) il lasso di tempo tra l'ultima valutazione in base ai prezzi di mercato precedente un omesso adeguamento dei margini da parte della controparte e l'escussione della garanzia reale non supera i quattro giorni lavorativi;
e) l'operazione è regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni;
f) la documentazione che disciplina l'accordo o l'operazione è conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione;
g) l'operazione è disciplinata da norme contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l'immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all'obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli altrimenti in default;
h) la controparte è considerata un operatore primario di mercato dalle autorità competenti.
3. La categoria «operatori primari di mercato» di cui al paragrafo 2, lettera h), comprende i seguenti soggetti:
a) i soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione del capo 2;
b) enti;
c) altre imprese finanziarieai sensi dell'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE, alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % in base al metodo standardizzato o che, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, non dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta e sono valutate internamente dall'ente;
d) gli OIC regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;
e) i fondi pensione regolamentati;
f) gli organismi di compensazione riconosciuti.
Articolo 228
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
1. Nell'ambito del metodo standardizzato, gli enti utilizzano E* quale calcolata a norma dell'articolo 223, paragrafo 5 come il valore dell'esposizione ai fini dell'articolo 113. Nel caso degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I, gli enti utilizzano E* come il valore a cui sono applicate le percentuali indicate nell'articolo 113, paragrafo 1, per giungere al valore dell'esposizione.
2. Nell'ambito del metodo IRB, gli enti utilizzano la LGD effettiva (LGD *) come LGD ai fini del capo 3. Gli enti calcolano la LGD* come segue:
dove:
LGD |
= |
la LGD applicabile all'esposizione a norma del capo 3, qualora l'esposizione non fosse assistita da garanzie reali, |
E |
= |
il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 223, paragrafo 3, |
E* |
= |
il valore dell'esposizione corretto integralmente conformemente all'articolo 223, paragrafo 5. |
Articolo 229
Principi di valutazione per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB
1. Per le garanzie immobiliari, la garanzia è stimata da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore di mercato. L'ente chiede al perito indipendente di documentare il valore di mercato in modo chiaro e trasparente.
Per contro, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, il bene immobile può essere valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario. Gli enti chiedono al perito indipendente di non tenere conto di elementi speculativi nella determinazione del valore del credito ipotecario e di documentare tale valore in modo chiaro e trasparente.
Il valore della garanzia reale è il valore di mercato o il valore del credito ipotecario, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati della sorveglianza di cui all'articolo 208, paragrafo 3, e di eventuali diritti di prelazione sul bene immobile.
2. Per i crediti commerciali, il valore è l'ammontare esigibile.
3. Gli enti valutano le garanzie reali su beni materiali diverse dagli immobili al valore di mercato. Ai fini del presente articolo, il valore di mercato è l'importo stimato al quale il bene verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato.
Articolo 230
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB
1. Gli enti utilizzano la LGD* calcolata conformemente al presente paragrafo e al paragrafo 2 come LGD ai fini del capo 3.
Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale (C) e il valore dell'esposizione (E) è inferiore al livello minimo di copertura prescritto (C*) di cui alla tabella 5, la LGD* è pari alla LGD prevista al capo 3 per le esposizioni non garantite verso la controparte. A questo scopo, gli enti calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati all'articolo 166, paragrafi da 8 a 10, in base a un fattore di conversione o una percentuale del 100 % anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti paragrafi.
Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale e il valore dell'esposizione supera un secondo — più elevato — livello soglia C** di cui alla tabella 5, la LGD* è determinata conformemente alla tabella 5.
Quando il prescritto livello di copertura C** non è assicurato per l'esposizione nel suo complesso, gli enti scompongono l'esposizione in due parti: la parte per la quale il prescritto livello di copertura C** è assicurato e la parte residua.
2. La LGD* applicabile e i livelli di copertura prescritti per le parti garantite delle esposizioni sono riportati nella tabella 5 di cui al presente paragrafo.
Tabella 5
LGD minima per la parte garantita delle esposizioni
|
LGD* per esposizioni di primo rango (senior) |
LGD* per esposizioni subordinate |
Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto C* |
Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto C** |
Crediti commerciali |
35 % |
65 % |
0 % |
125 % |
Immobili residenziali/immobili non residenziali |
35 % |
65 % |
30 % |
140 % |
Altre garanzie reali |
40 % |
70 % |
30 % |
140 % |
3. In alternativa al trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2, e fatto salvo l'articolo 124, paragrafo 2, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 50 % alla parte dell'esposizione che è, entro i limiti stabiliti rispettivamente all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 126, paragrafo 2, lettera d), pienamente garantita da immobili residenziali o non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro quando sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 199, paragrafo 3 o 4.
Articolo 231
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di aggregati di garanzie miste
1. Gli enti calcolano il valore della LGD* da utilizzare come LGD ai fini del capo 3 conformemente ai paragrafi 2 e 3 se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) gli enti impiegano il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese;
b) un'esposizione è coperta sia da garanzie reali finanziarie sia da altre garanzie reali ammissibili.
2. Gli enti sono tenuti a frazionare il valore dell'esposizione corretto per la volatilità, ottenutoapplicando la rettifica per volatilità di cui all'articolo 223, paragrafo 5, in parti tali da ottenere una parte coperta da garanzia reale finanziaria ammissibile, una parte coperta da crediti commerciali, una parte coperta da immobili non residenziali o residenziali, una parte coperta da altre garanzie reali ammissibili e una parte non garantita, se del caso.
3. Gli enti calcolano la LGD* di ciascuna parte dell'esposizione ottenuta a norma del paragrafo 2 separatamente, conformemente alle disposizioni pertinenti del presente capo.
Articolo 232
Altri tipi di protezione del credito di tipo reale
1. Quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 212, paragrafo 1, i depositi presso enti terzi possono essere trattati come una garanzia dell'ente terzo.
2. Quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 212, paragrafo 2, gli enti sottopongono la quota dell'esposizione garantita dal valore di riscatto corrente delle polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore al seguente trattamento:
a) quando l'esposizione è soggetta al metodo standardizzato, è ponderata per il rischio utilizzando i fattori specificati al paragrafo 3;
b) quando l'esposizione è soggetta al metodo IRB ma non alle stime interne delle LGD dell'ente, riceve una LGD del 40 %.
In caso di disallineamenti di valuta, gli enti riducono il valore di riscatto corrente conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, e il valore di protezione del credito corrisponde al valore di riscatto corrente della polizza di assicurazione vita.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli enti attribuiscono i seguenti fattori di ponderazione del rischio sulla base del fattore di ponderazione del rischio assegnato ad un'esposizione di primo rango (senior) non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita:
a) un fattore di ponderazione del rischio del 20 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %;
b) un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 50 %;
c) un fattore di ponderazione del rischio del 70 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;
d) un fattore di ponderazione del rischio del 150 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.
4. Gli enti possono trattare gli strumenti riacquistati su richiesta che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 200, lettera c), come garanzia dell'ente emittente. Il valore della protezione del credito ammissibile è il seguente:
a) quando lo strumento è riacquistato al suo valore nominale, il valore della protezione corrisponde a tale importo;
b) quando lo strumento è riacquistato al prezzo di mercato, il valore della protezione corrisponde al valore dello strumento valutato secondo le stesse modalità applicate ai titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 197, paragrafo 4.
Sottosezione 2
Protezione del credito di tipo personale
Articolo 233
Valutazione
1. Ai fini del calcolo degli effetti della protezione del credito di tipo personale conformemente alla presente sottosezione, il valore della protezione del credito di tipo personale (G) è l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare in caso di default o di non pagamento da parte del debitore o in caso di altri eventi creditizi specificati.
2. Nel caso dei derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti, si applica quanto segue:
a) qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare non sia superiore al valore dell'esposizione, gli enti riducono del 40 % il valore della protezione del credito calcolato in applicazione del paragrafo 1;
b) qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare sia superiore al valore dell'esposizione, il valore della protezione del credito non supera il 60 % del valore dell'esposizione.
3. Quando la protezione del credito di tipo personale sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, gli enti riducono il valore di protezione del credito mediante l'applicazione di una rettifica per volatilità secondo la formula seguente:
dove:
G* |
= |
l'importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio, |
G |
= |
l'importo nominale della protezione del credito, |
Hfx |
= |
la rettifica per volatilità dovuta a disallineamento di valuta fra la protezione del credito e l'obbligazione sottostante determinata conformemente al paragrafo 4. |
In assenza di disallineamento di valuta Hfx è pari a zero.
4. Gli enti basano le rettifiche per volatilità in caso di disallineamenti di valuta su un periodo di liquidazione di dieci giorni lavorativi, ipotizzando una rivalutazione giornaliera, e possono calcolarle in base al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o al metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 224 e 225. Gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità conformemente all'articolo 226.
Articolo 234
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di protezione parziale e divisione in segmenti
Quando un ente trasferisce una parte del rischio di un credito in uno o più segmenti, si applicano le regole di cui al capo 5. Gli enti possono considerare che le soglie di rilevanza al di sotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono equivalenti a posizioni che coprono leprime perdite non traslate e danno origine ad un trasferimento del rischio in segmenti.
Articolo 235
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 3, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla formula seguente:
dove:
E |
= |
il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 111; a tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 111, paragrafo 1; |
GA |
= |
l'importo della protezione contro il rischio di credito quale calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 233, paragrafo 3 (G*), ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5; |
r |
= |
il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 2; |
g |
= |
il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2. |
2. Quando l'importo garantito (GA) è inferiore all'esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell'esposizione hanno lo stesso rango (seniority).
3. Gli enti possono estendere il trattamento di cui all'articolo 114, paragrafi 4 e 7, alle esposizioni o alle parti di esposizioni assistite da garanzia dell'amministrazione centrale o della banca centrale nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata nella valuta nazionale del debitore e l'esposizione sia finanziata nella medesima valuta.
Articolo 236
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB
1. Per la quota garantita del valore dell'esposizione (E), basata sul valore corretto della protezione del credito GA, la PD, ai fini del capo 3, sezione 4, può essere la PD del fornitore della protezione o una PD intermedia tra quella del debitore e quella del garante se si ritiene che la piena sostituibilità non sia assicurata. Nel caso delle esposizioni subordinate e della protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti debbono applicare ai fini del capo 3, sezione 4 può essere quella associata a crediti di primo rango (senior).
2. Per eventuali quote non garantite del valore dell'esposizione (E) la PD è quella del debitore e la LGD è quella dell'esposizione sottostante.
3. Ai fini del presente articolo, GA è il valore di G* quale calcolato in applicazione dell'articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5. E è il valore dell'esposizione determimato conformemente al capo 3, sezione 5. A questo scopo, gli enti calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati all'articolo 166, paragrafi da 8 a 10, in base a un fattore di conversione o una percentuale del 100 % anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti paragrafi.
Sezione 5
Disallineamenti di durata
Articolo 237
Disallineamento di durata
1. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si ha disallineamento di durata quando la durata residua della protezione del credito è più breve di quella dell'esposizione protetta. La protezione del credito con durata residua inferiore ai tre mesi la cui scadenza precede quella dell'esposizione sottostante non è considerata ammissibile.
2. In caso di disallineamento di durata, la protezione del credito non è considerata ammissibile se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:
a) la sua durata originaria è inferiore a un anno;
b) l'esposizione è un'esposizione a breve termine soggetta, in base alle indicazioni delle autorità competenti, a soglia minima di un giorno anziché di un anno per il valore della durata (M) di cui all'articolo 162, paragrafo 3.
Articolo 238
Durata della protezione del credito
1. Fatto salvo il limite massimo di cinque anni, la scadenza effettiva dell'attività sottostante è calcolata come il periodo massimo rimanente prima che il debitore sia chiamato ad adempiere la sua obbligazione. Fermo restando il paragrafo 2, la durata della protezione del credito è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale è possibile che la protezione cessi o che vi si ponga fine.
2. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione del venditore della protezione, l'ente considera come durata della protezione il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione dell'acquirente della protezione e i termini contrattuali all'origine della protezione incentivano l'ente ad esercitare tale opzione prima della scadenza contrattuale, l'ente considera come durata della protezione il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata; altrimenti l'ente può considerare che tale opzione non influenzi la durata della protezione.
3. Se è possibile che il derivato su crediti si concluda prima della scadenza del periodo di tolleranza previsto per il verificarsi del default sull'obbligazione sottostante a seguito del mancato pagamento, gli enti deducono il periodo di tolleranza dalla durata della protezione.
Articolo 239
Valutazione della protezione
1. Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo reale nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, in caso di disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione, la garanzia reale non è considerata protezione del credito di tipo reale ammissibile.
2. Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo reale nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della garanzia reale mediante la seguente formula:
dove:
CVA |
= |
il valore corretto per la volatilità della garanzia reale quale specificato all'articolo 223, paragrafo 2, o, se inferiore, l'importo dell'esposizione; |
t |
= |
il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 238, oppure il valore di T se inferiore; |
T |
= |
il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 238, o cinque anni, se il primo valore è superiore; |
t* |
= |
0,25. |
Gli enti utilizzano il CVAM corrispondente al CVA ulteriormente corretto per disallineamenti di durata nella formula per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) di cui all'articolo 223, paragrafo 5.
3. Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo personale, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula:
dove:
GA |
= |
G* corretto per eventuali disallineamenti di durata; |
G* |
= |
l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta; |
t |
= |
il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 238, oppure il valore di T se inferiore; |
T |
= |
il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 238, o cinque anni, se il primo valore è superiore; |
t* |
= |
0,25. |
Gli enti utilizzano GA come valore della protezione ai fini dell'applicazione degli articoli da 233 a 236.
Sezione 6
Tecniche di attenuazione del rischio di credito per una pluralità di esposizioni
Articolo 240
Derivati su crediti di tipo first-to-default
Quando un ente ottiene la protezione del credito per una pluralità di esposizioni alla condizione che il primo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l'ente può modificare il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, dell'importo delle perdite attese per l'esposizione che, in mancanza della protezione del credito, produrrebbe l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio più basso secondo quanto previsto nel presente capo:
a) per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio è quello calcolato nel quadro del metodo standardizzato;
b) per gli enti che utilizzano il metodo IRB, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio è la somma dell'importo delle esposizioni ponderato per il rischio calcolato nel quadro del metodo IRB più 12,5 volte l'importo delle perdite attese.
Il trattamento di cui al presente articolo si applica soltanto nel caso in cui il valore dell'esposizione sia inferiore o pari al valore della protezione del credito.
Articolo 241
Derivati su crediti di tipo «Nth-to-default»
Qualora sia l'n-esimo caso di default tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, l'ente che acquista la protezione può riconoscere la protezione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese solo se è stata ottenuta una protezione anche per i default da 1 a n-1 o qualora si siano già verificati n-1 default. In tali casi, l'ente può modificare il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione che, in assenza della protezione del credito, produrrebbe l'n-esimo importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso conformemente al presente capo. Gli enti calcolano l'importo n-esimo più basso come indicato nell'articolo 240, lettere a) e b).
Il trattamento di cui al presente articolo si applica soltanto nel caso in cui il valore dell'esposizione sia inferiore o pari al valore della protezione del credito.
Tutte le esposizioni nel paniere soddisfano i requisiti di cui all'articolo 204, paragrafo 2, e all'articolo 216, paragrafo 1, lettera d).
CAPO 5
Cartolarizzazione
Sezione 1
Definizioni
Articolo 242
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
1) «margine positivo (excess spread)», il flusso di ricavi e ogni altra commissione percepiti in relazione alle esposizioni cartolarizzate al netto di costi e spese;
2) «opzione clean-up call», un'opzione contrattuale che consente ad un cedente di riacquistare o di estinguere le posizioni verso la cartolarizzazione prima che tutte le esposizioni sottostanti siano state rimborsate, una volta che l'importo delle esposizioni in essere scende al di sotto di una determinata soglia;
3) «linea di liquidità», la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale per l'erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei flussi di cassa destinati agli investitori;
4) «KIRB», l'8 % dell'ammontare delle esposizioni ponderate per il rischio come calcolate ai sensi del capo 3 in relazione alle esposizioni cartolarizzate come se queste ultime non fossero state cartolarizzate, più l'ammontare delle perdite attese associate con tali esposizioni calcolate in applicazione di tale capo;
5) «metodo basato sui rating», il metodo di calcolo dell'ammontare delle esposizioni ponderate per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 261;
6) «metodo della formula di vigilanza», il metodo di calcolo dell'ammontare delle esposizioni ponderate per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 262;
7) «posizione priva di rating», una posizione verso la cartolarizzazione per la quale non esista una idonea valutazione del merito di credito di un'ECAI di cui alla sezione 4;
8) «posizione provvista di rating», una posizione verso la cartolarizzazione per la quale esista una idonea valutazione del merito di credito di un'ECAI di cui alla sezione 4;
9) «programma di emissione di commercial paper garantiti da attività (asset-backed commercial paper programme)» o «programma ABCP», un programma di cartolarizzazione i cui titoli assumono in prevalenza la forma di commercial paper con una durata originaria pari o inferiore ad un anno;
10) «cartolarizzazione tradizionale», una cartolarizzazione che comporta il trasferimento economico delle esposizioni da cartolarizzare. Ciò è realizzato tramite il trasferimento della proprietà delle esposizioni cartolarizzate dall'ente cedente a una SSPE ovvero tramite una sub-partecipazione da parte di una SSPE. I titoli emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente cedente;
11) «cartolarizzazione sintetica», una cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio è realizzato mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni dell'ente cedente;
12) «esposizione rotativa», un'esposizione nella quale il saldo in essere può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi decisi dai clienti entro un limite contrattualmente concordato;
13) «cartolarizzazione rotativa», una cartolarizzazione la cui struttura ha natura rotativa grazie all'aggiunta o alla sottrazione delle esposizioni dal portafoglio di esposizioni indipendentemente dal fatto che le esposizioni abbiano o meno natura rotativa;
14) «clausola di rimborso anticipato», una clausola contrattuale prevista nel'ambito di cartolarizzazioni di esposizioni rotative o di cartolarizzazioni rotative che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione dell'investitore prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi;
15) «segmento prime perdite (first loss)», il segmento più subordinato in una cartolarizzazione che è il primo segmento che sostiene le perdite che si verificano sulle esposizioni cartolarizzate e pertanto protegge i segmenti second loss e, se del caso, i segmenti di rango superiore.
Sezione 2
Riconoscimento di trasferimenti significativi del rischio
Articolo 243
Cartolarizzazione tradizionale
1. L'ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) si ritiene che un rischio di credito significativo associato alle esposizioni cartolarizzate sia stato trasferito a terzi;
b) l'ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).
2. Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito nei seguenti casi:
a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall'ente cedente nella cartolarizzazione non eccedono il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;
b) in assenza di posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine in una data cartolarizzazione, se il cedente può dimostrare che il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dal capitale primario di classe 1 o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate, l'ente cedente non detiene più del 20 % dei valori delle esposizioni delle posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dal capitale primario di classe 1 o ad un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.
3. Ai fini del paragrafo 2, per posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine si intendono le posizioni verso la a cartolarizzazione alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250 % e che sono più junior della posizione con il massimo rango (the most senior) nella cartolarizzazione e più junior di ogni posizione di cartolarizzazione nella cartolarizzazione alla quale è assegnata una delle seguenti classi di merito conformemente alla sezione 4:
a) nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 3, la classe di merito di credito 1;
b) nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 4, la classe di merito di credito 1 o 2.
4. In alternativa ai paragrafi 2 e 3, le autorità competenti autorizzano gli enti cedenti a considerare che vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito se l'ente cedente è in grado di dimostrare, in ogni caso di cartolarizzazione, che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificato da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi.
Tale autorizzazione è concessa soltanto se l'ente soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) l'ente attua politiche e metodologie adeguatamente sensibili al rischio per valutare il trasferimento del rischio;
b) l'ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell'allocazione del capitale interno dell'ente.
5. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, a seconda dei casi, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione;
b) le esposizioni cartolarizzate sono poste al di fuori del potere di intervento dell'ente cedente e dei suoi creditori, anche in caso di fallimento e di altre procedure concorsuali. Il soddisfacimento di queste condizioni è suffragato da un parere fornito da consulenti legali qualificati;
c) i titoli emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente cedente;
d) l'ente cedente non mantiene un controllo effettivo o indiretto sulle esposizioni trasferite. Si considera che il cedente abbia mantenuto il controllo effettivo sulle esposizioni creditizie trasferite se ha il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti o se è vincolato a riassumere il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte dell'ente cedente dei diritti o degli obblighi inerenti alle funzioni amministrative (servicing) non costituisce necessariamente una forma di controllo indiretto sulle esposizioni;
e) la documentazione relativa alla cartolarizzazione soddisfa tutte le condizioni seguenti:
i) non contiene clausole che, a differenza delle clausole di rimborso anticipato, richiedono all'ente cedente di migliorare le posizioni verso la cartolarizzazione, anche, ma non solo, modificando le esposizioni sottostanti o aumentando il rendimento corrisposto agli investitori a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni cartolarizzate;
ii) non contiene clausole che accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante;
iii) chiarisce, se del caso, che qualsiasi acquisto o riacquisto di posizioni verso la cartolarizzazione da parte del cedente o del promotore al di là degli obblighi contrattuali è eccezionale e può essere effettuato solo alle normali condizioni di mercato;
f) per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l'opzione soddisfa altresì le condizioni seguenti:
i) è esercitabile a discrezione dell'ente cedente;
ii) è esercitabile solo quando l'ammontare non ammortizzato delle esposizioni originarie cartolarizzate è pari o inferiore al 10 %;
iii) non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito.
6. Le autorità competenti tengono l'ABE informata in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 2, in cui la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, e in merito all'uso che gli enti fanno del paragrafo 4. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in questo ambito e formula orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE riesamina l'attuazione di tali orientamenti da parte degli Stati membri e, entro il 31 dicembre 2017, fornisce alla Commissione un parere sulla necessità o meno di una norma tecnica vincolante.
Articolo 244
Cartolarizzazione sintetica
1. L'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate conformemente all'articolo 249 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) si ritiene che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio a terzi mediante protezione del credito di tipo reale o di tipo personale;
b) l'ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).
2. Si considera che vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall'ente cedente nella cartolarizzazione non superano il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;
b) in assenza di posizioni verso la a cartolarizzazione mezzanine in una data cartolarizzazione, se il cedente può dimostrare che il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dal capitale primario di classe 1 o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate, l'ente cedente non detiene più del 20 % dei valori delle esposizioni delle posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dal capitale primario di classe 1 o ad un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, l'autorità competente può decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.
3. Ai fini del paragrafo 2, per posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine si intendono le posizioni verso la cartolarizzazione alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250 % e che sono più junior della posizione con il massimo rango (the most senior) nella cartolarizzazione e più junior di ogni posizione di cartolarizzazione nella cartolarizzazione alla quale è assegnata una delle seguenti classi di merito conformemente alla sezione 4:
a) nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 3, la classe di merito di credito 1;
b) nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 4, la classe di merito di credito 1 o 2.
4. In alternativa ai paragrafi 2 e 3, le autorità competenti autorizzano gli enti cedenti a considerare che vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito se l'ente cedente è in grado di dimostrare, in ogni caso di cartolarizzazione, che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificato da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi.
Tale autorizzazione è concessa soltanto se l'ente soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) l'ente attua politiche e metodologie adeguatamente sensibili al rischio per valutare il trasferimento del rischio;
b) l'ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell'allocazione del capitale interno dell'ente.
5. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, a seconda dei casi, il trasferimento soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione;
b) la protezione del credito con la quale il rischio di credito è trasferito è conforme alle prescrizioni dell'articolo 247, paragrafo 2;
c) gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non prevedono termini o condizioni che:
i) impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivata nonostante il verificarsi di un evento creditizio;
ii) consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
iii) a differenza delle clausole di rimborso anticipato, richiedono all'ente cedente di migliorare le posizioni verso la cartolarizzazione;
iv) innalzano il costo della protezione del credito a carico dell'ente o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione in risposta ad un deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante;
d) è ottenuto un parere da consulenti legali qualificati che confermi l'opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni interessate;
e) la documentazione relativa alla cartolarizzazione chiarisce, se del caso, che qualsiasi acquisto o riacquisto di posizioni verso la cartolarizzazione da parte del cedente o del promotore al di là degli obblighi contrattuali può essere effettuato solo alle normali condizioni di mercato;
f) per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l'opzione soddisfa tutte le condizioni seguenti:
i) è esercitabile a discrezione dell'ente cedente;
ii) è esercitabile solo quando l'ammontare non ammortizzato delle esposizioni originarie cartolarizzate è pari o inferiore al 10 %;
iii) non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito.
6. Le autorità competenti tengono l'ABE informata in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 2, in cui la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, e in merito all'uso che gli enti fanno del paragrafo 4. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in questo ambito e formula orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE riesamina l'attuazione di tali orientamenti da parte degli Stati membri e, entro il 31 dicembre 2017, fornisce alla Commissione un parere sulla necessità o meno di una norma tecnica vincolante.
Sezione 3
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
Sottosezione 1
Principi
Articolo 245
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
1. Quando un ente cedente ha trasferito una parte significativa del rischio di credito associato ad esposizioni cartolarizzate conformemente alla sezione 2, tale ente può:
a) nel caso di una cartolarizzazione tradizionale, escludere dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, da quello delle perdite attese, le esposizioni cartolarizzate;
b) nel caso di una cartolarizzazione sintetica, calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, le perdite attese, in relazione alle esposizioni cartolarizzate conformemente agli articoli 249 e 250.
2. Quando l'ente cedente ha deciso di applicare il paragrafo 1, esso calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio previsti nel presente capo per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione.
Quando l'ente cedente non ha trasferito una parte significativa del rischio di credito o ha deciso di non applicare il paragrafo 1, non occorre che calcoli gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione in questione, ma continua ad includere le esposizioni cartolarizzate nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se non fossero state cartolarizzate.
3. Qualora un'esposizione riguardi segmenti diversi di una cartolarizzazione, l'esposizione relativa a ciascun segmento è considerata come una posizione verso la cartolarizzazione distinta. I fornitori di protezione del credito in relazione a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerati come detentori di posizioni nella cartolarizzazione. Le posizioni verso la cartolarizzazione includono le esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazione legate a contratti derivati su tassi di interesse o su valute.
4. A meno che una posizione verso la cartolarizzazione sia dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è incluso nel totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3.
5. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato applicando al valore dell'esposizione della posizione, calcolato come indicato all'articolo 246, il fattore di ponderazione del rischio totale pertinente.
6. La ponderazione del rischio totale corrisponde alla somma della ponderazione del rischio di cui al presente capo e di eventuali ponderazioni del rischio aggiuntive di cui all'articolo 407.
Articolo 246
Valore dell'esposizione
1. Il valore dell'esposizione si calcola come segue:
a) quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 3, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche trattate conformemente all'articolo 110;
b) quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 4, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile misurato senza tenere conto di eventuali rettifiche di valore su crediti trattate conformemente all'articolo 110 apportate;
c) quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 3, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica, moltiplicato per un fattore di conversione come prescritto nel presente capo. Tale fattore è pari a 100 % salvo che sia specificato altrimenti;
d) quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 4, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione come prescritto nel presente capo. Tale fattore è pari a 100 % salvo che sia specificato altrimenti;
e) il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di uno strumento derivato di cui all'allegato II è determinato conformemente al capo 6.
2. Quando un ente ha due o più posizioni sovrapposte inerenti ad una cartolarizzazione, esso è tenuto, nella misura dell'entità di tale sovrapposizione, ad includere nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio solo la posizione o la parte della posizione che produce gli importi più elevati. L'ente può anche riconoscere tale sovrapposizione tra requisiti di fondi propri per il rischio specifico delle posizioni del portafoglio di negoziazione e i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione al di fuori del portafoglio di negoziazione, a condizione di essere in grado di calcolare e comparare i requisiti di fondi propri per le varie posizioni. Ai fini del presente paragrafo, «sovrapposizione» significa che le posizioni, nella loro integralità o in parte, costituiscono un'esposizione allo stesso rischio cosicché nella misura della sovrapposizione l'esposizione è unica.
3. Quando l'articolo 268, lettera c), si applica alle posizioni verso ABCP (commercial paper garantiti da attività), l'ente può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato ad una linea di liquidità per il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'ABCP a condizione che il 100 % degli ABCP emessi dal programma sia coperto da questa o altre linee di liquidità e tali linee siano tutte di pari rango rispetto all'ABCP cosicché esse si sovrappongono.
Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso che essi fanno di tale trattamento.
Articolo 247
Riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione
1. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale o di tipo personale ottenuta nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al capo 4 e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capo e al capo 4.
La protezione del credito di tipo reale ammissibile è limitata alle garanzie reali finanziarie ammissibili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2 come indicato al capo 4, e il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti rilevanti come previsto al capo 4.
2. La protezione del credito di tipo personale ammissibile e i fornitori di tale protezione sono limitati a quelli ammissibili in applicazione del capo 4 ed il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti rilevanti come previsto al capo 4.
3. In deroga al paragrafo 2, i fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a h), ad eccezione delle controparti centrali qualificate, dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che è stata associata alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione dell'articolo 136, e sono stati associati alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore al momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta. Gli enti che hanno l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB a un'esposizione diretta verso il fornitore della protezione possono valutare l'ammissibilità a norma della prima frase in base all'equivalenza tra la PD del fornitore della protezione e la PD associata alle classi di merito di credito di cui all'articolo 136.
4. In deroga al paragrafo 2, le SSPE sono fornitori di protezione ammissibili quando sono esse stesse proprietarie di attività che si considerano garanzie reali finanziarie ammissibili e per cui non esistono diritti o diritti potenziali precedenti o di pari rango dei diritti potenziali dell'ente che riceve la protezione del credito di tipo personale e tutti i requisiti per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie di cui al capo 4 sono rispettati. In tali casi, la GA (l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni del capo 4) è limitata al valore di mercato corretto per la volatilità di tali attività e g (il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato nel quadro del metodo standardizzato) è determinato come il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che si applicherebbe alle attività in questione come garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo standardizzato.
Articolo 248
Supporto implicito
1. Un ente promotore o un ente cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, si è avvalso dell'articolo 245, paragrafi 1 e 2, ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per il rischio legato a detti strumenti, non fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori. Non si può considerare che un'operazione fornisca un supporto se è eseguita alle normali condizioni di mercato e presa in considerazione nella valutazione dei trasferimenti significativi di rischio. Qualsiasi operazione di questo tipo, a prescindere dal fatto che essa fornisca un supporto, è notificata alle autorità competenti e soggetta al processo di esame e approvazione dei crediti dell'ente. L'ente, nel valutare se l'operazione non è strutturata per fornire un supporto, tiene conto adeguatamente almeno di quanto segue:
a) il prezzo di riacquisto;
b) la posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente prima e dopo il riacquisto;
c) la performance delle esposizioni cartolarizzate;
d) la performance delle posizioni verso la cartolarizzazione;
e) l'impatto del supporto sulle perdite attese per il cedente rispetto agli investitori.
2. L'ABE emana, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti riguardo alla definizione di normali condizioni di mercato e a quando un'operazione non è strutturata in modo da fornire un supporto.
3. Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, un ente cedente o promotore non si conforma al paragrafo 1, tale ente detiene almeno, a fronte di tutte le esposizioni cartolarizzate, la dotazione patrimoniale che sarebbe richiesta se non fossero state cartolarizzate.
Sottosezione 2
Calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio da parte dell'ente cedente nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica
Articolo 249
Trattamento generale
Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio, quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 244, l'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica usa, fermo restando l'articolo 250, le metodologie di calcolo rilevanti di cui alla presente sezione e non quelle di cui al capo 2. Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in applicazione del capo 3, l'importo delle perdite attese per tali esposizioni è pari a zero.
Le prescrizioni di cui al primo comma si applicano all'intero portafoglio di esposizioni incluso nella cartolarizzazione. Fatto salvo l'articolo 250, l'ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutti i segmenti della cartolarizzazione conformemente alle disposizioni della presente sezione, compresi quelli per cui l'ente riconosce l'attenuazione del rischio di credito conformemente all'articolo 247, nel qual caso il fattore di ponderazione del rischio da applicare a tale posizione può essere modificato conformemente al capo 4, fatti salvi i requisiti di cui al presente capo.
Articolo 250
Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche
Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 249, eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito che costituisce un segmento e che accompagna il trasferimento del rischio e le esposizioni cartolarizzate sono presi in considerazione come segue:
a) si considera come durata delle esposizioni cartolarizzate la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di cinque anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente al capo 4;
b) un ente cedente ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo di detti importi per i segmenti che sono corredati dalla ponderazione per il rischio del 1 250 % a norma della presente sezione. Per tutti gli altri segmenti, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui al capo 4 si applica conformemente alla formula seguente:
dove:
RW* |
= |
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a); |
RWAss |
= |
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio qualora esse non fossero state cartolarizzate calcolati pro-quota; |
RWSP |
= |
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a norma dell'articolo 249, in caso non vi sia disallineamento di durata; |
T |
= |
la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni; |
t |
= |
la durata della protezione del credito, espressa in anni; |
t* |
= |
0,25. |
Sottosezione 3
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato
Articolo 251
Fattori di ponderazione del rischio
Fatto salvo l'articolo 252, l'ente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione o ricartolarizzazione provvista di rating applicando il corrispondente fattore di ponderazione al valore dell'esposizione.
Il fattore di ponderazione del rischio rilevante è il fattore di ponderazione del rischio di cui alla tabella 1 con il quale è associata la valutazione del merito di credito della posizione conformemente alla sezione 4.
Tabella 1
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 (solo per le valutazioni del merito di credito diverse dalle valutazioni del merito di credito a breve termine) |
Tutte le altri classi di merito di credito |
Posizioni verso la cartolarizzazione |
20 % |
50 % |
100 % |
350 % |
1250 % |
Posizioni verso la ricartolarizzazione |
40 % |
100 % |
225 % |
650 % |
1250 % |
Fermi restando gli articoli da 252 a 255, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo ad una posizione verso la cartolarizzazione priva di rating è calcolato applicando un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
Articolo 252
Enti cedenti e promotori
Per un ente cedente o promotore, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati per le proprie posizioni verso qualsiasi singola cartolarizzazione possono essere limitati agli importi che verrebbero attualmente calcolati per le esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate, ferma restando la presunta applicazione di un fattore di ponderazione del 150 % a tutte le posizioni seguenti:
a) tutte le posizioni attualmente in stato di default;
b) tutte le posizioni associate ad un rischio particolarmente elevato conformemente all'articolo 128 tra le esposizioni cartolarizzate.
Articolo 253
Trattamento di posizioni prive di rating
1. Ai fini del calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione priva di rating l'ente può applicare il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che sarebbe applicato alle esposizioni cartolarizzate in forza del capo 2 qualora l'ente le detenesse, moltiplicato per il coefficiente di concentrazione di cui al paragrafo 2. A tal fine l'ente è costantemente al corrente della composizione del portafoglio di esposizioni cartolarizzate.
2. Il coefficiente di concentrazione è pari alla somma degli importi nominali di tutti i segmenti divisa per la somma degli importi nominali dei segmenti aventi rango pari (pari passu) o subordinato (junior) al segmento cui si riferisce la posizione, incluso il segmento stesso. Il fattore di ponderazione del rischio che ne deriva non può essere superiore al 1 250 % né inferiore a qualsiasi fattore di ponderazione del rischio applicabile ad un segmento provvisto di rating e avente rango più elevato (more senior). Quando l'ente non è in grado di determinare i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni cartolarizzate in applicazione del capo 2, esso applica alla posizione un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
Articolo 254
Trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione in segmenti second loss o in situazione di rischio migliore nei programmi ABCP
Fatta salva la disponibilità di un trattamento più favorevole per le linee di liquidità prive di rating a norma dell'articolo 255, un ente può applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano le condizioni seguenti un fattore di ponderazione del rischio pari al più elevato tra il 100 % e il fattore massimo che verrebbe applicato ad una qualunque delle esposizioni cartolarizzate in applicazione del capo 2 da un ente che detiene le esposizioni:
a) la posizione verso la cartolarizzazione rientra in un segmento second loss o in situazione di rischio migliore e il segmento prime perdite (first loss) fornisce un significativo supporto di credito a quello second loss;
b) la qualità della posizione verso la cartolarizzazione è almeno equivalente alla classe di merito di credito 3 nel quadro del metodo standardizzato;
c) la posizione verso la cartolarizzazione è detenuta da un ente che non detiene una posizione nel segmento prime perdite (first loss).
Articolo 255
Trattamento delle linee di liquidità prive di rating
1. Gli enti possono applicare un fattore di conversione del 50 % all'importo nominale di una linea di liquidità priva di rating al fine di determinare il valore dell'esposizione, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la documentazione relativa alla linea di liquidità individua e delimita con chiarezza le circostanze in presenza delle quali la linea può essere utilizzata;
b) la linea non può essere utilizzata per fornire supporto di credito mediante la copertura di perdite già verificatesi al momento dell'utilizzo, in particolare per fornire liquidità per esposizioni in stato di default al momento dell'utilizzo o acquistare attività ad un valore superiore al valore equo;
c) la linea non è utilizzata per fornire finanziamenti permanenti o in via ordinaria per la cartolarizzazione;
d) i rimborsi degli utilizzi della linea non sono subordinati a diritti o crediti di investitori diversi da quelli risultanti da contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo, né sono soggetti a differimento o rinuncia;
e) la linea non può più essere utilizzata dopo che le forme applicabili di supporto di credito di cui essa potrebbe beneficiare sono state esaurite;
f) la linea include una disposizione che determina la deduzione automatica dall'ammontare che può essere utilizzato dell'importo delle esposizioni in stato di default ai sensi del capo 3 o, qualora il portafoglio di esposizioni cartolarizzate consista di titoli provvisti di rating, che pone fine all'utilizzo della linea se la qualità media del portafoglio scende al di sotto di investment grade.
Il fattore di ponderazione del rischio applicabile è quello massimo che verrebbe applicato ad una qualsiasi delle esposizioni cartolarizzate in applicazione del capo 2 da un ente che detiene le esposizioni.
2. Per determinare il valore dell'esposizione degli anticipi per cassa, un fattore di conversione dello 0 % può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto a tutti gli altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni cartolarizzate.
Articolo 256
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato
1. In caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative che prevedano una clausola di rimborso anticipato, l'ente cedente calcola, conformemente al presente articolo, un ulteriore importo dell'esposizione ponderato per il rischio in relazione al rischio di un aumento, a seguito dell'attivazione della clausola di rimborso anticipato, dei livelli di rischio di credito ai quali è esposto.
2. L'ente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio a fronte della somma dei valori delle esposizioni delle ragioni di credito del cedente e dell'investitore.
Per le operazioni di cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate comprendono esposizioni rotative e non, un ente cedente applica il trattamento esposto ai paragrafi da 3 a 6 alla parte di un portafoglio sottostante che contiene le esposizioni rotative.
Il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente è il valore dell'esposizione della parte nozionale di un portafoglio i cui importi utilizzati sono ceduti in una cartolarizzazione, la cui percentuale in relazione all'importo del portafoglio totale ceduto nell'operazione determina la quota dei flussi di cassa generati dalla riscossione di capitale e interessi e altri importi associati che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni verso la cartolarizzazione. Le ragioni di credito del cedente non sono subordinate alle ragioni di credito degli investitori. Il valore dell'esposizione delle ragioni di credito degli investitori è il valore dell'esposizione della parte nozionale residua dell'aggregato di importi utilizzati.
L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente è calcolato come quello per un'esposizione su base proporzionale verso le esposizioni cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate.
3. I cedenti dei seguenti tipi di cartolarizzazioni sono esenti dal calcolo di un importo dell'esposizione ponderato per il rischio aggiuntivo di cui al paragrafo 1:
a) le cartolarizzazioni di esposizioni rotative nell'ambito delle quali gli investitori restano interamente esposti ai futuri utilizzi da parte dei debitori, cosicché il rischio relativo alle linee sottostanti non è riassunto dall'ente cedente nemmeno dopo che si sia verificato un evento che determini il rimborso anticipato;
b) le cartolarizzazioni nell'ambito delle quali una procedura di rimborso anticipato è attivata unicamente da eventi non collegati alla performance delle attività cartolarizzate o all'ente cedente, ad esempio da modifiche rilevanti nella normativa fiscale primaria o secondaria.
4. Per un ente cedente soggetto al calcolo di un importo dell'esposizione ponderato per il rischio aggiuntivo conformemente al paragrafo 1, il totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito degli investitori e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati in forza del paragrafo 1 non può essere superiore al maggiore tra
a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito degli investitori,