02013L0036 — IT — 09.07.2018 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 176 dell'27.6.2013, pag. 338)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA 2014/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 4 febbraio 2014

  L 60

34

28.2.2014

►M2

DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 15 maggio 2014

  L 173

190

12.6.2014

►M3

DIRETTIVA (UE) 2015/2366 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 25 novembre 2015

  L 337

35

23.12.2015

►M4

DIRETTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 30 maggio 2018

  L 156

43

19.6.2018


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 208, 2.8.2013, pag.  73 (2013/36/UE)

►C2

Rettifica, GU L 020, 25.1.2017, pag.  1 (2013/36/UE)




▼B

DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)



TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa norme concernenti:

a) l'accesso all'attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento (congiuntamente "enti");

b) i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sugli enti da parte delle autorità competenti;

c) la vigilanza prudenziale sugli enti da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme fissate nel regolamento (UE) n. 575/2013;

d) gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  La presente direttiva si applica agli enti.

2.  L'articolo 30 si applica alle imprese locali.

3.  L'articolo 31 si applica alle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.  L'articolo 34 e il titolo VII, capo 3, si applicano alle società di partecipazione finanziaria, alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di partecipazione mista con sede centrale nell'Unione.

5.  La presente direttiva non si applica:

1) all'accesso all'attività delle imprese di investimento nella misura in cui tale accesso è disciplinato dalla direttiva 2004/39/CE;

2) alle banche centrali;

3) agli uffici dei conti correnti postali;

4) in Belgio all'"Institut de Réescompte et de Garantie/Herdiscontering- en Waarborgsinstituut";

5) in Danimarca all'"Eksport Kredit Fonden", all' "Eksport Kredit Fonden A/S", al "Danmarks Skibskredit A/S" e al "KommuneKredit";

6) in Germania alla "Kreditanstalt für Wiederaufbau", alle imprese riconosciute in virtù della "Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz" quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché alle imprese riconosciute in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;

7) in Estonia alle "hoiu-laenuühistud", in quanto imprese cooperative riconosciute nel quadro della "'hoiu-laenuühistu seadus";

8) in Irlanda alle "credit unions" e alle "friendly societies";

9) in Grecia al "Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων" (Tamio Parakatathikon kai Danion);

10) in Spagna all'"Instituto de Crédito Oficial";

11) in Francia alla "Caisse des dépôts et consignations";

12) in Italia alla "Cassa depositi e prestiti";

13) in Lettonia alle "krājaizdevu sabiedrības", imprese riconosciute ai sensi della "krājaizdevu sabiedrību likums" quali imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci;

14) in Lituania alle "kredito unijos" diverse dalle "Centrinė kredito unija";

15) in Ungheria alla "MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság" e alla "Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság";

16) nei Paesi Bassi alla "Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV", alla "NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij", alla "NV Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering" e alla "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV";

17) in Austria alle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e alla "Österreichische Kontrollbank AG";

18) in Polonia alla "Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe" e alla "Bank Gospodarstwa Krajowego";

19) in Portogallo alle "Caixas Ecónomicas" esistenti al 1o gennaio 1986, ad eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della "Caixa Económica Montepio Geral";

20) in Slovenia alla "SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.Ljubljana";

21) in Finlandia alla "Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB" e alla "Finnvera Oyi/Finnvera Abp";

22) in Svezia alla "Svenska Skeppshypotekskassan";

23) nel Regno Unito alla "National Savings Bank", alla "Commonwealth Development Finance Company Ltd", alla "Agricultural Mortgage Corporation Ltd", alla "Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd", ai "Crown Agents for overseas governments and administrations", alle "credit unions" e alle "municipal banks".

6.  Le entità di cui al paragrafo 5, punto 1 e punti da 3 a 23, del presente articolo si considerano enti finanziari ai fini dell'articolo 34 e del titolo VII, capo 3.

Articolo 3

Definizioni

1.  Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "ente creditizio", un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

2) "impresa di investimento", un'impresa di investimento secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

3) "ente", un ente secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

4) "impresa locale", un'impresa locale secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;

5) "impresa di assicurazione", un'impresa di assicurazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

6) "impresa di riassicurazione", un'impresa di riassicurazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;

7) "organo di gestione", l'organo o gli organi di un ente, che sono designati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'ente, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente;

8) "organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica", l'organo di gestione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza;

9) "alta dirigenza", le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in un ente e che sono responsabili della gestione quotidiana dell'ente e ne rispondono all'organo di gestione;

10) "rischio sistemico", un rischio di disordine del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale;

11) "rischio di modello", la perdita potenziale che un ente potrebbe subire a seguito di decisioni che potrebbero essere principalmente basate sui risultati di modelli interni, a causa di errori nello sviluppo, nell'attuazione o nell'utilizzo di tali modelli;

12) "cedente", un cedente secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 575/2013;

13) "promotore", un promotore secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 575/2013;

14) "impresa madre", un'impresa madre secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 575/2013;

15) "filiazione", una filiazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013;

16) "succursale", una succursale secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;

17) "società strumentale", una società strumentale secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;

18) "società di gestione del risparmio", una società di gestione del risparmio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 19, del regolamento (UE) n. 575/2013;

19) "società di partecipazione finanziaria", una società di partecipazione finanziaria secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;

20) "società di partecipazione finanziaria mista", una società di partecipazione finanziaria mista secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013;

21) "società di partecipazione mista", una società di partecipazione mista secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013;

22) "ente finanziario", un ente finanziario secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;

23) "soggetto del settore finanziario", un soggetto del settore finanziario secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013;

24) "ente impresa madre in uno Stato membro", un ente impresa madre in uno Stato membro secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 575/2013;

25) "ente impresa madre nell'UE", un ente impresa madre nell'UE secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 575/2013;

26) "società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro", una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 575/2013;

27) "società di partecipazione finanziaria madre nell'UE", una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013;

28) "società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro", una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 32, del regolamento (UE) n. 575/2013;

29) "società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE", una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 575/2013;

30) "ente a rilevanza sistemica", un ente impresa madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE o un ente il cui dissesto o cattivo funzionamento potrebbe determinare un rischio sistemico;

31) "controparte centrale", una controparte centrale secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 34, del regolamento (UE) n. 575/2013;

32) "partecipazione", una partecipazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35, del regolamento (UE) n. 575/2013;

33) "partecipazione qualificata", una partecipazione qualificata secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013;

34) "controllo", un controllo secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 37, del regolamento (UE) n. 575/2013;

35) "stretti legami", gli stretti legami secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, del regolamento (UE) n. 575/2013;

36) "autorità competente", un'autorità competente secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013;

37) "autorità di vigilanza su base consolidata", un'autorità di vigilanza su base consolidata secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013;

38) "autorizzazione", un'autorizzazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 42, del regolamento (UE) n. 575/2013;

39) "Stato membro d'origine", uno Stato membro d'origine secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 43, del regolamento (UE) n. 575/2013;

40) "Stato membro ospitante", uno Stato membro ospitante secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, del regolamento (UE) n. 575/2013;

41) "banche centrali del SEBC", le banche centrali del SEBC secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 45, del regolamento (UE) n. 575/2013;

42) "banche centrali", le banche centrali secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, del regolamento (UE) n. 575/2013;

43) "situazione consolidata", una situazione consolidata secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 575/2013;

44) "base consolidata", una base consolidata secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 48, del regolamento (UE) n. 575/2013;

45) "base subconsolidata", una base subconsolidata secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49, del regolamento (UE) n. 575/2013;

46) "strumento finanziario", uno strumento finanziario secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 50, del regolamento (UE) n. 575/2013;

47) "fondi propri", fondi propri secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013;

48) "rischio operativo", un rischio operativo secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 52, del regolamento (UE) n. 575/2013;

49) "attenuazione del rischio di credito", l'attenuazione del rischio di credito secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del regolamento (UE) n. 575/2013;

50) "cartolarizzazione", una cartolarizzazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013;

51) "posizione verso la cartolarizzazione", una posizione verso la cartolarizzazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del regolamento (UE) n. 575/2013;

52) "società veicolo per la cartolarizzazione", una società veicolo per la cartolarizzazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 66, del regolamento (UE) n. 575/2013;

53) "benefici pensionistici discrezionali", benefici pensionistici discrezionali secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 73, del regolamento (UE) n. 575/2013;

54) "portafoglio di negoziazione", un portafoglio di negoziazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013;

55) "mercato regolamentato", un mercato regolamentato secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 92, del regolamento (UE) n. 575/2013;

56) "leva finanziaria", una leva finanziaria secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 93, del regolamento (UE) n. 575/2013;

57) "rischio di leva finanziaria eccessiva", un rischio di leva finanziaria eccessiva secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 94, del regolamento (UE) n. 575/2013;

59) "metodi interni", il metodo basato sui rating interni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 221, il metodo delle rettifiche per volatilità di cui all'articolo 225, i metodi avanzati di misurazione di cui all'articolo 312, paragrafo 2, il metodo dei modelli interni di cui agli articoli 283 e 363, e il metodo della valutazione interna di cui all'articolo 259, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.  Quando la presente direttiva fa riferimento all'organo di gestione e, conformemente al diritto nazionale, le funzioni di gestione e di supervisione strategica dell'organo di gestione sono assegnate a organi o membri diversi all'interno di uno stesso organo, lo Stato membro identifica gli organi o i membri dell'organo di gestione responsabili conformemente al proprio diritto nazionale, salva diversa disposizione della presente direttiva.



TITOLO II

AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 4

Designazione e poteri delle autorità competenti

1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare le funzioni e le attribuzioni previste dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013. Essi ne informano la Commissione e l'ABE, indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni e delle attribuzioni.

2.  Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti vigilino sulle attività degli enti e, se del caso, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista, per accertare che essi rispettino gli obblighi imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013.

3.  Gli Stati membri garantiscono che siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare se gli enti e, se del caso, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista ottemperino ai requisiti di cui al paragrafo 2 e per indagare su eventuali violazioni di tali requisiti.

4.  Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell'indipendenza necessari all'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza prudenziale, alle indagini e alle sanzioni di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013.

5.  Gli Stati membri prescrivono che gli enti comunichino alle autorità competenti dello Stato membro d'origine tutte le informazioni necessarie per accertare che le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 siano rispettate. Gli Stati membri garantiscono altresì che i processi interni di controllo e le procedure amministrative e contabili degli enti consentano di controllare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni.

6.  Gli Stati membri assicurano che gli enti registrino tutte le loro operazioni e documentino i sistemi e processi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 in maniera tale che le autorità competenti siano in grado in ogni momento di controllare il rispetto della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.

7.  Gli Stati membri assicurano che le funzioni di vigilanza a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 ed eventuali altre funzioni delle autorità competenti siano separate e indipendenti dalle funzioni connesse alla risoluzione. Essi ne informano la Commissione e l'ABE, indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni stesse.

8.  Gli Stati membri assicurano che, qualora autorità diverse dalle autorità competenti abbiano il potere di risoluzione, tali altre autorità cooperino strettamente e si consultino con le autorità competenti riguardo alla preparazione dei piani di risoluzione.

Articolo 5

Coordinamento negli Stati membri

Allorché negli Stati membri esistono più autorità competenti a esercitare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, sulle imprese di investimento e sugli enti finanziari, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità.

Articolo 6

Cooperazione nell'ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria

Nell'esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti e prassi di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine, gli Stati membri assicurano che:

a) conformemente al principio di leale cooperazione previsto all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le autorità competenti, in qualità di parti del sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni adeguate e affidabili con le altre parti del SEVIF;

b) le autorità competenti partecipino alle attività dell'ABE e, se del caso, ai collegi delle autorità di vigilanza;

c) le autorità competenti facciano tutto il possibile per attenersi agli orientamenti e alle raccomandazioni emanati dall'ABE conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e per rispondere alle segnalazioni e raccomandazioni elaborate dal CERS a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010;

d) la competenti autorità cooperino strettamente con il CERS;

e) i mandati nazionali conferiti alle autorità competenti non impediscano l'esercizio delle loro funzioni in quanto membri dell'ABE, ove opportuno, del CERS o ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 7

Vigilanza a dimensione di Unione

Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti di ogni Stato membro considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili in un dato momento.



TITOLO III

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI



CAPO 1

Condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi

Articolo 8

Autorizzazione

1.  Gli Stati membri prevedono l'obbligo per gli enti creditizi di ottenere un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Fatti salvi gli articoli da 10 a 14, essi ne fissano le condizioni e le notificano all'ABE.

2.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione degli enti creditizi, compreso il programma di attività di cui all'articolo 10;

b) i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata di cui all'articolo 14; e

c) quali ostacoli possono impedire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 14.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettere a), b) e c), conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.  L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 9

Divieto dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi

1.  Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili tra il pubblico.

2.  Il paragrafo 1 non si applica né alla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da parte di uno Stato membro, di autorità regionali o locali di uno Stato membro, di organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori.

Articolo 10

Programma di attività e struttura dell'organizzazione

Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati il tipo di operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente creditizio.

Articolo 11

Esigenze economiche

Gli Stati membri non stabiliscono che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle esigenze economiche del mercato.

Articolo 12

Capitale iniziale

1.  Fatte salve le altre condizioni generali previste dal diritto nazionale, le autorità competenti negano l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio quando un ente creditizio non dispone di fondi propri distinti o nei casi in cui il suo capitale iniziale sia inferiore a 5 milioni di EUR.

2.  Il capitale iniziale comprende solo uno o più elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.  Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti creditizi che non soddisfano la condizione di detenere i fondi propri distinti e che esistevano al 15 dicembre 1979 di continuare ad esercitare la propria attività. Essi possono inoltre dispensare tali enti dall'osservanza della condizione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma.

4.  Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello specificato al paragrafo 1, subordinatamente alle condizioni seguenti:

a) il capitale iniziale non è inferiore ad 1 milione di EUR;

b) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e all'ABE le ragioni per cui si avvalgono di detta facoltà.

Articolo 13

Effettivo orientamento dell'attività e ubicazione della sede centrale

1.  Le autorità competenti concedono l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio solo quando almeno due persone dirigono di fatto l'attività dell'ente creditizio richiedente.

Esse negano tale autorizzazione se i membri dell'organo di gestione non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafo 1.

2.  Ogni Stato membro esige:

a) che un ente creditizio che sia una persona giuridica e che, in conformità del proprio diritto nazionale, abbia una sede legale, abbia la sede centrale nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale;

b) che un ente creditizio diverso da quello di cui alla lettera a) abbia la sede centrale nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione e in cui esso opera effettivamente.

Articolo 14

Azionisti e soci

1.  Le autorità competenti negano l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio salvo se un ente creditizio non abbia loro comunicato le identità dei suoi azionisti o soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché l'ammontare di tale partecipazione o, in mancanza di partecipazioni qualificate, dei venti maggiori azionisti o soci.

Per stabilire se sono soddisfatti i criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ( 1 ) e le relative condizioni di aggregazione stabilite all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva.

Gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni detenuti da enti, derivanti dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all'allegato I, sezione A, punto 6, della direttiva 2004/39/CE, a condizione che tali diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente e che siano ceduti entro un anno dall'acquisizione.

2.  Le autorità competenti negano l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte dell'idoneità degli azionisti o soci, in particolare, se i criteri stabiliti all'articolo 23, paragrafo 1, non sono soddisfatti. Si applicano l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 24.

3.  Quando sussistono stretti legami tra l'ente creditizio e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti negano l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'ente creditizio ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all'applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti esigono che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni che esse richiedono per garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.

Articolo 15

Rifiuto di concedere un'autorizzazione

Quando un'autorità competente decide di negare l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio, essa motiva e notifica la decisione al richiedente entro sei mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se la domanda è incompleta, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni complete necessarie alla decisione.

In ogni caso la decisione di concedere o negare l'autorizzazione è adottata entro dodici mesi dal ricevimento della domanda.

Articolo 16

Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri

1.  Prima di concedere un'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta le autorità competenti di un altro Stato membro ove l'ente creditizio:

a) è una filiazione di un ente creditizio autorizzato in detto altro Stato membro;

b) è una filiazione dell'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in detto altro Stato membro;

c) è controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un ente creditizio autorizzato in detto altro Stato membro.

2.  Prima di concedere un'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta l'autorità competente che è responsabile della vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle imprese di investimento nello Stato membro interessato dove l'ente creditizio:

a) è una filiazione di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione;

b) è una filiazione dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione;

c) è controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione.

3.  Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei membri dell'organo di gestione partecipanti alla gestione di un'altra entità dello stesso gruppo. Esse si scambiano tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei membri dell'organo di gestione che siano pertinenti sia ai fini della concessione di un'autorizzazione sia per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.

Articolo 17

Succursali di enti creditizi già autorizzati in un altro Stato membro

Gli Stati membri ospitanti non esigono l'autorizzazione né il fondo di dotazione per le succursali di enti creditizi autorizzati in altri Stati membri. Lo stabilimento e la vigilanza su tali succursali sono sottoposti alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 37, agli articoli da 40 a 46, all'articolo 49 e agli articoli 74 e 75.

Articolo 18

Revoca dell'autorizzazione

Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione concessa a un ente creditizio soltanto se tale ente creditizio:

a) non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi che l'autorizzazione sia scaduta;

b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) non soddisfa più le condizioni cui era subordinata l'autorizzazione;

d) non soddisfa più i requisiti prudenziali stabiliti alle parti tre, quattro o sei del regolamento (UE) n. 575/2013 o imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 105 della presente direttiva o non offre più la garanzia di poter soddisfare agli obblighi nei confronti dei suoi creditori e, in particolare, non fornisce più garanzie per le attività ad esso affidate dai suoi depositanti;

e) versa negli altri casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale; o

f) commette una delle violazioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

Articolo 19

Denominazione dell'ente creditizio

Gli enti creditizi possono utilizzare per l'esercizio delle loro attività sul territorio dell'Unione la stessa denominazione utilizzata nello Stato membro in cui hanno la sede centrale, nonostante le disposizioni dello Stato membro ospitante relative all'uso dei termini "banca", "cassa di risparmio" o di altre denominazioni simili. Nel caso in cui vi fosse rischio di confusione, gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.

Articolo 20

Notifica dell'autorizzazione e della revoca dell'autorizzazione

1.  Le autorità competenti notificano all'ABE ogni autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 8.

2.  L'ABE pubblica sul proprio sito web, e aggiorna regolarmente, un elenco delle denominazioni di tutti gli enti creditizi cui è stata concessa l'autorizzazione.

3.  L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce alle autorità competenti interessate e all'ABE tutte le informazioni riguardanti il gruppo di enti creditizi conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 74, paragrafo 1, e all'articolo 109, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda la struttura giuridica e organizzativa del gruppo e la sua governance.

4.  L'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo comprende le denominazioni degli enti creditizi che non raggiungono il capitale specificato all'articolo 12, paragrafo 1, e identifica detti enti creditizi in quanto tali.

5.  Le autorità competenti notificano all'ABE ogni revoca dell'autorizzazione e motivano tale revoca.

Articolo 21

Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale

1.  Le autorità competenti possono derogare agli obblighi stabiliti agli articoli 10 e 12 e all'articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, con riguardo agli enti creditizi di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, conformemente alle condizioni ivi stabilite.

Gli Stati membri possono mantenere il diritto nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione di tale deroga, purché non confligga con la presente direttiva o con il regolamento (UE) n. 575/2013.

2.  Qualora le autorità competenti applichino la deroga di cui al paragrafo 1, gli articoli 17, 33, 34 e 35, l'articolo 36, paragrafi da 1 a 3, e gli articoli da 39 a 46, il titolo VII, capo 2, sezione II e il titolo VII, capo 4, si applicano all'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti affiliati.



CAPO 2

Partecipazione qualificata in un ente creditizio

Articolo 22

Notifica e valutazione dei progetti di acquisizione

1.  Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica ("candidato acquirente") che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o che l'ente creditizio divenga una sua filiazione ("progetto di acquisizione"), notifichi prima dell'acquisizione per iscritto alle autorità competenti dell'ente creditizio nel quale intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata, indicando l'entità prevista della partecipazione e le informazioni pertinenti specificate conformemente all'articolo 23, paragrafo 4. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la soglia del 30 % quando essi applicano una soglia di un terzo a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.

2.  Le autorità competenti comunicano per iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o eventuali informazioni di cui al paragrafo 3 prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione.

Le autorità competenti dispongono di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 23, paragrafo 4 ("periodo di valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 ("valutazione").

Le autorità competenti informano il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

3.  Durante il periodo di valutazione le autorità competenti possono, se del caso e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo di tale periodo, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, è sospeso il decorso del periodo per la valutazione. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo di valutazione.

4.  Le autorità competenti possono prorogare la sospensione di cui al paragrafo 3, secondo comma, fino a trenta giorni lavorativi se l'acquirente candidato è situato o regolamentato in un paese terzo o è una persona fisica o giuridica non soggetta a vigilanza ai sensi della presente direttiva o delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE o 2004/39/CE.

5.  Se decidono di opporsi al progetto di acquisizione, le autorità competenti, entro due giorni lavorativi dal termine della valutazione e senza superare il periodo di valutazione, informano per iscritto il candidato acquirente, indicando le ragioni. Fatto salvo il diritto nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Ciò non impedisce ad uno Stato membro di autorizzare l'autorità competente a pubblicare tale motivazione senza una richiesta del candidato acquirente.

6.  Se, entro il periodo di valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione, il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato.

7.  Le autorità competenti possono fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo ove opportuno.

8.  Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva per la notifica alle autorità competenti o l'approvazione da parte di queste ultime di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

9.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni, formati e modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all'articolo 24.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 23

Criteri di valutazione

1.  Nell'esaminare la notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 3, le autorità competenti valutano, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell'ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull'ente creditizio, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in conformità dei criteri seguenti:

a) i requisiti di onorabilità del candidato acquirente;

b) i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l'esperienza, di cui all'articolo 91, paragrafo 1, di tutti i membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio

c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell'ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione;

d) la capacità dell'ente creditizio di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali a norma della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se applicabile, di altro diritto dell'Unione, in particolare delle direttive 2002/87/CE e 209/110/CE, compreso il fatto che il gruppo di cui diventerà parte disponga di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti;

e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE ( 2 ) o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

2.  Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3.  Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4.  Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione e che devono essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 1. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5.  Fatto salvo l'articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4, quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nello stesso ente creditizio, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

Articolo 24

Cooperazione tra le autorità competenti

1.  Le autorità competenti si consultano pienamente quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:

a) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE ("società di gestione di OICVM"), autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;

b) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;

c) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione.

2.  Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità competente che ha autorizzato l'ente creditizio al quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente.

Articolo 25

Notifica in caso di cessione

Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di non detenere più, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio debba notificarlo, per iscritto prima della cessione, alle autorità competenti, indicando l'entità della partecipazione in questione. Tale persona informa altresì le autorità competenti qualora abbia deciso di diminuire la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20 %, 30 % o 50 % oppure l'ente creditizio cessi di essere una sua filiazione. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la soglia del 30 % quando essi applicano una soglia di un terzo a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.

Articolo 26

Obblighi di informazione e sanzioni

1.  Gli enti creditizi comunicano alle autorità competenti, appena ne abbiano conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni nel loro capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e all'articolo 25.

Gli enti creditizi ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato comunicano, almeno una volta l'anno, alle autorità competenti l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano soprattutto dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero in base alle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

2.  Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui all'articolo 22, paragrafo 1, possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'ente, le autorità competenti adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono consistere in ingiunzioni, in sanzioni, fatti salvi gli articoli da 65 a 72, nei confronti dei membri dell'organo di gestione e dei dirigenti, o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci dell'ente creditizio in questione.

Misure simili sono prese nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino agli obblighi di informazione preventiva fissati all'articolo 22, paragrafo 1, e fatti salvi gli articoli da 65 a 72.

In caso di acquisizione della partecipazione nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da eventuali altre sanzioni che saranno adottate, prevedono la sospensione dall'esercizio dei relativi diritti di voto, la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

Articolo 27

Criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata

Per stabilire se sono soddisfatti i criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata di cui agli articoli 22, 25 e 26, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2004/109/CE, e le relative condizioni di aggregazione stabilite all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, della predetta direttiva.

Per stabilire se sono soddisfatti i criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata di cui all'articolo 26, gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da enti derivanti dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all'allegato I, sezione A, punto 6, della direttiva 2004/39/CE, a condizione che tali diritti non siano esercitati o utilizzati altrimenti per intervenire nella gestione dell'emittente e che siano ceduti entro un anno dall'acquisizione.



TITOLO IV

CAPITALE INIZIALE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Articolo 28

Capitale iniziale delle imprese di investimento

1.  Il capitale iniziale delle imprese di investimento comprende solo uno o più degli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.  Il capitale iniziale delle imprese di investimento diverse da quelle di cui all'articolo 29 è pari a 730 000 EUR.

Articolo 29

Capitale iniziale di tipi particolari di imprese di investimento

1.  È richiesto un capitale iniziale di 125 000 EUR per le imprese di investimento che non trattino strumenti finanziari per conto proprio e non si impegnino irrevocabilmente all'acquisto di strumenti finanziari, ma che detengano fondi o titoli dei clienti e che offrano uno o più dei seguenti servizi:

a) la raccolta e la trasmissione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,

b) l'esecuzione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,

c) la gestione di portafogli individuali di investimento in strumenti finanziari.

2.  Le autorità competenti possono autorizzare imprese di investimento che eseguono ordini degli investitori su strumenti finanziari a detenere detti strumenti in proprio a condizione che:

a) siffatte posizioni derivino esclusivamente dall'impossibilità dell'impresa di garantire la copertura esatta dell'ordine ricevuto,

b) il valore totale di mercato di tali posizioni non superi il 15 % del capitale iniziale dell'impresa,

c) l'impresa soddisfi i requisiti stabiliti agli articoli da 92 a 95 e alla parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013;

d) siffatte posizioni siano occasionali e provvisorie nonché rigorosamente limitate al tempo necessario per effettuare l'operazione in questione.

3.  Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo di cui al paragrafo 1 a 50 000 EUR qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere denaro o titoli della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi irrevocabilmente all'acquisto di titoli.

4.  La detenzione di posizioni fuori portafoglio di negoziazione in strumenti finanziari a scopo di investimento di fondi propri non è considerata attività di negoziazione per conto proprio relativamente ai servizi di cui al paragrafo 1 o ai fini del paragrafo 3.

Articolo 30

Capitale iniziale delle imprese locali

Il capitale iniziale delle imprese locali è pari a 50 000 EUR se si tratta di imprese che beneficiano della libertà di stabilimento o prestano servizi ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 31

Copertura per le imprese non autorizzate a detenere denaro o titoli della clientela

1.  La copertura per le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 assume una delle seguenti forme:

a) un capitale iniziale di 50 000 EUR;

b) un'assicurazione per la responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio dell'Unione o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 1 000 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1 500 000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo;

c) una combinazione di capitale iniziale e di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quello di cui alla lettera a) o alla lettera b).

La Commissione rivede periodicamente gli importi di cui al primo comma.

2.  Quando un'impresa di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 è registrata anche ai sensi della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa ( 3 ), essa soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva e ha una copertura in una delle seguenti forme:

a) un capitale iniziale di 25 000 EUR;

b) un'assicurazione per la responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio dell'Unione o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 500 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 750 000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo;

c) una combinazione di capitale iniziale e di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quello di cui alle lettere a) o b).

Articolo 32

Clausola grandfathering

1.  In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 30, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le imprese di investimento e le imprese di cui all'articolo 30 esistenti al 31 dicembre 1995 o precedentemente, i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicati all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafi 1 o 3 o all'articolo 30.

I fondi propri di tali imprese di investimento o imprese non scendono sotto il livello di riferimento più elevato calcolato dopo il 23 marzo 1993. Il livello di riferimento è il livello medio giornaliero dei fondi propri calcolato sul semestre precedente la data del calcolo; il livello di riferimento è calcolato su detto periodo con frequenza semestrale.

2.  Qualora il controllo di un'impresa di investimento o di un'impresa di cui al paragrafo 1 sia assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che lo esercitava al 31 dicembre 1995 o precedentemente, i fondi propri dell'impresa di investimento o dell'impresa raggiungono almeno il livello per essa indicato all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafi 1 o 3, o all'articolo 30, tranne in caso di primo trasferimento per successione dopo il 31 dicembre 1995, previa approvazione delle autorità competenti, e per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data del trasferimento.

3.  In caso di fusione di due o più imprese di investimento o imprese di cui all'articolo 30, non è necessario che i fondi propri dell'impresa risultante dalla fusione raggiungano il livello indicato all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafi 1 o 3 o all'articolo 30. Per il periodo in cui il livello previsto all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafi 1 o 3, o all'articolo 30 non è ancora stato raggiunto, i fondi propri dell'impresa risultante dalla fusione non scendono al di sotto dell'importo complessivo dei fondi propri delle imprese fuse alla data della fusione.

4.  I fondi propri delle imprese di investimento e delle imprese di cui all'articolo 30 non possono scendere al di sotto dei livelli previsti all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafi 1 o 3, o all'articolo 30, nonché ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

5.  Qualora le autorità competenti ritengano necessario, al fine di garantire la solvibilità di tali imprese di investimento e imprese, che siano soddisfatte le condizioni fissate al paragrafo 4, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano.



TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI



CAPO 1

Principi generali

Articolo 33

Enti creditizi

Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio conformemente all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 39, paragrafi 1 e 2, e agli articoli da 40 a 46, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante la prestazione di servizi, da tutti gli enti creditizi autorizzati e controllati dalle autorità competenti di un altro Stato membro, sempre che tali attività siano coperte dall'autorizzazione.

Articolo 34

Enti finanziari

1.  Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio, conformemente all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 39, paragrafi 1 e 2, e agli articoli da 40 a 46, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante la prestazione di servizi, da parte di ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto consenta l'esercizio di tali attività e che soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni:

a) l'impresa madre o le imprese madri sono autorizzate come enti creditizi nello Stato membro dal cui diritto è disciplinato l'ente finanziario;

b) le attività in questione sono già effettivamente esercitate nel territorio dello Stato membro medesimo;

c) l'impresa madre o le imprese madri detengono almeno il 90 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell'ente finanziario;

d) l'impresa madre o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione dell'ente finanziario e si sono dichiarate garanti in solido degli impegni assunti dall'ente finanziario, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro d'origine;

e) l'ente finanziario è incluso effettivamente, in particolare per le attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre, o ciascuna delle imprese madri, in conformità al titolo VII, capo 3, della presente direttiva e alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, segnatamente ai fini dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 di tale regolamento, per il controllo delle grandi esposizioni di cui alla parte quattro di tale regolamento e per la limitazione delle partecipazioni prevista dagli articoli 89 e 90 di tale regolamento.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine controllano il rispetto delle condizioni di cui al primo comma e rilasciano all'ente finanziario un attestato da allegarsi alle notifiche di cui agli articoli 35 e 39.

2.  Se l'ente finanziario di cui al paragrafo 1, primo comma, non soddisfa più una delle condizioni sopra riportate, le autorità competenti dello Stato membro d'origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante e l'attività svolta da detto ente finanziario nello Stato membro ospitante diviene soggetta alla normativa dello Stato membro ospitante.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti alle filiazioni degli enti finanziari di cui al paragrafo 1, primo comma.



CAPO 2

Il diritto di stabilimento degli enti creditizi

Articolo 35

Obbligo di notifica e interazione tra autorità competenti

1.  Ogni ente creditizio che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifica alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine.

2.  Gli Stati membri esigono che l'ente creditizio che intende stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 tutte le seguenti informazioni:

a) lo Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;

b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura dell'organizzazione della succursale;

c) il recapito nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti i documenti;

d) i nominativi delle persone che saranno responsabili della gestione della succursale.

3.  A meno che le autorità competenti dello Stato membro d'origine abbiano motivo di dubitare, tenendo conto delle attività previste, dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria dell'ente creditizio, esse comunicano le informazioni di cui al paragrafo 2 entro tre mesi dal ricevimento di tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e ne informano l'ente creditizio.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano altresì l'ammontare e la composizione dei fondi propri e l'importo dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 dell'ente creditizio.

In deroga al secondo comma, nei casi indicati all'articolo 34, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano l'ammontare e la composizione dei fondi propri dell'ente finanziario e gli importi complessivi dell'esposizione al rischio calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 dell'ente creditizio che ne è l'impresa madre.

4.  Qualora le autorità competenti dello Stato membro d'origine rifiutino di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, esse comunicano le ragioni di tale rifiuto all'ente creditizio interessato entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni.

Questo rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare ai sensi del presente articolo.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per tale notifica.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.  L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 5 e 6 entro il 1 gennaio 2014.

Articolo 36

Inizio delle attività

1.  Prima che la succursale dell'ente creditizio avvii le attività, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dispongono di un periodo di due mesi dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 35 per predisporre la vigilanza sull'ente creditizio conformemente al capo 4 e per indicare, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, tali attività sono esercitate nello Stato membro ospitante.

2.  La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio da parte di tali autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

3.  In caso di modifica di una delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettere b), c) o d), l'ente creditizio notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima di procedere al cambiamento al fine di permettere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine di adottare una decisione a seguito di una notifica ai sensi dell'articolo 35, e le autorità competenti dello Stato membro ospitante possano adottare la decisione che fissa le condizioni della modifica ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

4.  Per le succursali che hanno iniziato l'attività, secondo le disposizioni dello Stato membro ospitante, prima del 1o gennaio 1993, si presume che esse siano già state oggetto delle procedure stabilite all'articolo 35 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ad esse si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 1993, il paragrafo 3 del presente articolo, gli articoli 33 e 52 e il capo 4.

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare ai sensi del presente articolo.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per tale notifica.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.  L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 5 e 6 entro il 1 gennaio 2014.

Articolo 37

Informazioni sui rifiuti

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il numero e la natura dei casi in cui si sia verificato un rifiuto di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 35 e dell'articolo 36, paragrafo 3.

Articolo 38

Aggregazione di succursali

Più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con l'amministrazione centrale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.



CAPO 3

Esercizio della libera prestazione di servizi

Articolo 39

Procedura di notifica

1.  Ciascun ente creditizio che voglia esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi notifica alle autorità competenti dello Stato membro d'origine quali delle attività comprese nell'elenco di cui all'allegato I intenda esercitare.

2.  Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante la notifica di cui al paragrafo 1, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento di detta notifica.

3.  Il presente articolo fa salvi i diritti acquisiti dagli enti creditizi che operano mediante prestazione di servizi anteriormente al 1o gennaio 1993.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare ai sensi del presente articolo.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per tale notifica.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.  L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 4 e 5 entro il 1 gennaio 2014.



CAPO 4

Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Articolo 40

Obblighi di segnalazione

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio.

Tali relazioni sono richieste solo a fini informativi o statistici, per l'applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, o a fini di vigilanza conformemente al presente capo. Esse sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono in particolare richiedere informazioni dagli enti creditizi di cui al primo comma che consentano alle autorità stesse di valutare se una succursale sia significativa ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.

Articolo 41

Misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine in relazione alle attività effettuate nello Stato membro ospitante

1.  Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro di origine a norma dell'articolo 50, ove accertino che un ente creditizio che dispone di una succursale o che opera in regime di prestazione di servizi nel loro territorio si trova in una delle condizioni indicate di seguito in relazione alle attività esercitate nello Stato membro ospitante, informano le autorità competenti dello Stato membro di origine:

a) l'ente creditizio non rispetta le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o il regolamento (UE) n. 575/2013;

b) sussiste il rischio concreto che l'ente creditizio non rispetterà le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o il regolamento (UE) n. 575/2013.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine adottano senza indugio tutte le misure opportune per assicurare che l'ente creditizio in questione rimedi alla propria inosservanza o adotti misure per scongiurare il rischio di inosservanza. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano senza indugio tali misure alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

2.  Qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante ritengano che le autorità competenti dello Stato membro d'origine non abbiano rispettato, o non rispetteranno, gli obblighi di cui al paragrafo 1, secondo comma, esse possono rinviare la questione all'ABE e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora agisca conformemente a tale articolo, l'ABE adotta una decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento entro 24 ore. L'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo di propria iniziativa conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

Articolo 42

Motivazione e comunicazione

Ogni misura adottata a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, o dell'articolo 43 o dell'articolo 44 che comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento è debitamente motivata e comunicata all'ente creditizio interessato.

Articolo 43

Misure cautelative

1.  Prima di seguire la procedura prevista all'articolo 41, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, in attesa che vengano adottate misure da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine o provvedimenti di risanamento di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/24/CE, adottare le misure cautelative necessarie alla protezione dall'instabilità finanziaria che minaccerebbe gravemente gli interessi collettivi dei depositanti, degli investitori e dei clienti.

2.  Tutte le misure cautelative a norma del paragrafo 1sono proporzionate al loro scopo di tutelare dall'instabilità finanziaria che minaccerebbe gravemente gli interessi collettivi dei depositanti, degli investitori e dei clienti nello Stato membro ospitante. Tali misure cautelative possono comprendere la sospensione di pagamento. Esse non determinano un trattamento preferenziale dei creditori dell'ente creditizio dello Stato membro ospitante rispetto ai creditori di altri Stati membri.

3.  Tutte le misure cautelative a norma del paragrafo 1 cessano di avere effetto quando le autorità amministrative o giurisdizionali dello Stato membro d'origine adottano i provvedimenti di risanamento a norma dell'articolo 3 della direttiva 2001/24/CE.

4.  Le autorità competenti dello Stato membro ospitante pongono termine alle misure cautelative quando stimano che tali misure sono divenute obsolete a norma dell'articolo 41, a meno che non cessino di avere effetto conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

5.  La Commissione, l'ABE e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell'adozione di misure cautelative adottate a norma del paragrafo 1 nel più breve tempo possibile.

Se le autorità competenti dello Stato membro d'origine o di ogni altro Stato membro interessato sollevano obiezioni sulle misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, esse possono rinviare la questione all'ABE e ne richiedono l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora agisca conformemente a tale articolo, l'ABE adotta una decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento entro 24 ore. L'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo di propria iniziativa, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

Articolo 44

Poteri degli Stati membri ospitanti

Gli Stati membri ospitanti possono, in deroga agli articoli 40 e 41, esercitare le competenze ad essi attribuite dalla presente direttiva per prendere le misure adeguate al fine di prevenire o sanzionare le violazioni commesse nel proprio territorio delle norme da essi adottate a norma della presente direttiva o per motivi di interesse generale. Ciò include la possibilità di impedire all'ente creditizio autore delle violazioni di avviare nuove operazioni nel proprio territorio.

Articolo 45

Misure a seguito della revoca dell'autorizzazione

In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro ospitante. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano le misure opportune per impedire all'ente creditizio interessato di avviare nuove operazioni nel suo territorio e per salvaguardare gli interessi dei depositanti.

Articolo 46

Pubblicità

Il presente capo non osta a che gli enti creditizi con sede centrale in un altro Stato membro facciano pubblicità ai servizi da essi offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino eventuali norme che regolino la forma e il contenuto di tale pubblicità per motivi di interesse generale.



TITOLO VI

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 47

Notifica relativa alle succursali di paesi terzi e condizioni di accesso per gli enti creditizi che possiedono tali succursali

1.  Gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un paese terzo, quando inizino o continuino ad esercitare la propria attività, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale nell'Unione.

2.  Le autorità competenti notificano alla Commissione, all'ABE e al comitato bancario europeo istituito dalla decisione della Commissione 2004/10/CE ( 4 ) tutte le autorizzazioni per succursali concesse ad enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo.

3.  L'Unione può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni che accordano alle succursali di un ente creditizio avente la propria sede centrale in un paese terzo il medesimo trattamento su tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 48

Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in materia di vigilanza su base consolidata

1.  La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di applicazione della vigilanza su base consolidata dei seguenti enti:

a) enti la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo;

b) enti situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia la sede centrale nell'Unione.

2.  Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire che:

a) le autorità competenti degli Stati membri siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista situati nell'Unione, che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in un paese terzo, o che vi detengono una partecipazione,

b) le autorità di vigilanza dei paesi terzi siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza sulle imprese madri la cui sede centrale si trova sul loro territorio, che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in uno o più Stati membri, o che vi detengono partecipazioni; e

c) l'ABE sia in grado di ottenere dalle autorità competenti degli Stati membri le informazioni ricevute dalle autorità nazionali dei paesi terzi conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.  Fatto salvo l'articolo 218 TFUE, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.

4.  L'ABE assiste la Commissione ai fini del presente articolo conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



TITOLO VII

VIGILANZA PRUDENZIALE



CAPO 1

Principi di vigilanza prudenziale



Sezione I

Competenze e compiti dello stato membro d'origine e dello stato membro ospitante

Articolo 49

Competenza delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante

1.  La vigilanza prudenziale sull'ente, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù degli articoli 33 e 34, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza dell'autorità dello Stato membro ospitante.

2.  Il paragrafo 1 non osta all'applicazione della vigilanza su base consolidata.

3.  Le misure adottate dallo Stato membro ospitante non comportano un trattamento discriminatorio o restrittivo fondato sul fatto che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.

Articolo 50

Cooperazione in materia di vigilanza

1.  Per vigilare sull'attività degli enti che operano, segnatamente attraverso una succursale, in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è ubicata la loro sede centrale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il monitoraggio degli enti, in particolare in materia di liquidità, di solvibilità, di garanzia dei depositi, di limiti delle grandi esposizioni, di altri fattori tali da influenzare il rischio sistemico posto dall'ente, di procedure amministrative e contabili e di meccanismi di controllo interno.

2.  Le autorità competenti dello Stato membro di origine forniscono immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni e le risultanze relative alla vigilanza sulla liquidità, conformemente alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013 e al titolo VII, capo 3, della presente direttiva, per le attività effettuate dall'ente tramite le sue succursali, nella misura in cui dette informazioni e risultanze siano rilevanti per la tutela dei depositanti o degli investitori nello Stato membro ospitante.

3.  Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano immediatamente le autorità competenti di tutti gli Stati membri ospitanti qualora si verifichino tensioni di liquidità o vi sia una ragionevole probabilità che si verifichino. Ciò comprende anche informazioni sulla programmazione e l'attuazione del piano di risanamento e sulle misure di vigilanza prudenziale adottate al riguardo.

4.  Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano e spiegano su richiesta alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in che modo le informazioni e le risultanze fornite da queste ultime sono state prese in considerazione. Se, a seguito della comunicazione delle informazioni e delle risultanze, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ritengono che le autorità competenti dello Stato membro di origine non abbiano adottato misure adeguate, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, previa informazione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e all'ABE, adottare misure adeguate per evitare ulteriori violazioni al fine di proteggere gli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono forniti servizi o per tutelare la stabilità del sistema finanziario.

Se non concordano con le misure che le autorità competenti dello Stato membro ospitante devono adottare, le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono rinviare la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora agisca conformemente a tale articolo, l'ABE adotta una decisione entro un mese.

5.  Le autorità competenti possono rinviare all'ABE le situazioni in cui la richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fatto salvo l'articolo 258 TFUE, in tali situazioni l'ABE può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo in merito allo scambio di informazioni a norma del presente articolo di propria iniziativa, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

6.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni di cui al presente articolo.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per gli obblighi di scambio delle informazioni che possono facilitare il monitoraggio degli enti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8.  L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 6 e 7 entro il 1o gennaio 2014.

Articolo 51

Succursali significative

1.  Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere all'autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica l'articolo 112, paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, che la succursale di un ente diverso da un'impresa di investimento di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia considerata significativa.

In tale richiesta sono illustrate le ragioni che inducono a considerare la succursale significativa, in particolare avendo riguardo ai seguenti elementi:

a) se la quota di mercato della succursale in termini di depositi supera il 2 % nello Stato membro ospitante;

b) l'incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell'ente sulla liquidità sistemica e sui sistemi dei pagamenti, di compensazione e regolamento nello Stato membro ospitante;

c) le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario o finanziario dello Stato membro ospitante.

Le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti, nonché, nei casi in cui si applica l'articolo 112, paragrafo 1, l'autorità di vigilanza su base consolidata fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta sulla designazione della succursale come significativa.

Qualora non si pervenga a una decisione congiunta entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda ai sensi del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono entro un termine supplementare di due mesi se la succursale è significativa. Per prendere la loro decisione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante tengono conto dei pareri e delle riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Le decisioni di cui al terzo e al quarto comma sono riportate in un documento, che ne illustra tutte le motivazioni, e sono trasmesse alle autorità competenti interessate; esse sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

La designazione di una succursale come significativa fa salvi i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.

2.  Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale è stabilita una succursale significativa le informazioni di cui all'articolo 117, paragrafo 1, lettere c) e d), ed eseguono i compiti di cui all'articolo 112, paragrafo 1, lettera c) in cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Se l'autorità competente dello Stato membro d'origine viene a conoscenza di una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, ne informa al più presto le autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 4, e all'articolo 59, paragrafo 1.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui sono stabilite succursali significative i risultati delle valutazioni dei rischi, di cui all'articolo 97 e, laddove applicabile, all'articolo 113, paragrafo 2, degli enti aventi dette succursali. Esse comunicano anche le decisioni a norma degli articoli 104 e 105 nella misura in cui tali valutazioni e decisioni siano pertinenti per dette succursali.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine consultano le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui sono stabilite succursali significative sulle misure operative di cui all'articolo 86, paragrafo 11, qualora ciò sia pertinente per i rischi di liquidità nella valuta dello Stato membro ospitante.

Se le autorità competenti dello Stato membro d'origine non hanno consultato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, o se, in seguito a tale consultazione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante sostengono che le misure operative richieste dall'articolo 86, paragrafo 11, sono inadeguate, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono rinviare la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.  Quando l'articolo 116 non si applica, le autorità competenti che vigilano su un ente avente succursali significative in altri Stati membri istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare la cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 50. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su accordi scritti che devono essere definiti dall'autorità competente dello Stato membro d'origine previa consultazione delle autorità competenti interessate. L'autorità competente dello Stato membro d'origine decide quali autorità competenti partecipano a una riunione o a un'attività del collegio.

La decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene conto della pertinenza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all'articolo 7, nonché degli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene pienamente e anticipatamente informati tutti i membri del collegio dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da considerare. L'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.  L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 4 e 5 entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 52

Controllo in loco e ispezione delle succursali stabilite in un altro Stato membro

1.  Gli Stati membri ospitanti prevedono che, qualora un ente autorizzato in un altro Stato membro eserciti la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, possano procedere esse stesse, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, al controllo in loco delle informazioni di cui all'articolo 50 e all'ispezione di tali succursali.

2.  Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono ugualmente fare ricorso, per l'ispezione delle succursali, a una delle altre procedure stabilite all'articolo 118.

3.  Le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno il potere di effettuare caso per caso controlli in loco e ispezioni sulle attività svolte dalle succursali di enti nel loro territorio e di chiedere informazioni ad una succursale sulle sue attività e a fini di vigilanza, ove lo ritengano rilevante per la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante. Prima di effettuare tali controlli e ispezioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante consultano le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Dopo tali controlli e ispezioni le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine le informazioni ottenute e le risultanze pertinenti per la valutazione del rischio dell'ente o per la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono debitamente conto di tali informazioni e di tali risultanze nel fissare il loro programma di revisione prudenziale di cui all'articolo 99, tenendo anche conto della stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante.

4.  I controlli in loco e le ispezioni delle succursali sono svolte conformemente alla normativa dello Stato membro nel quale il controllo o l'ispezione sono effettuati.



Sezione II

Scambio di informazioni e segreto professionale

Articolo 53

Segreto professionale

1.  Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo di rispettare il segreto professionale.

Le informazioni riservate che tali persone, revisori o esperti ricevono nell'esercizio delle loro funzioni possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi contemplati dal diritto penale.

Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi coinvolti in tentativi di salvataggio possono essere comunicate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

2.  Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti procedano a scambi di informazioni tra loro o a trasmettere le informazioni al CERS, all'ABE o all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ("AESFM") istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) conformemente alla presente direttiva, al regolamento (UE) n. 575/2013, ad altre direttive applicabili agli enti creditizi, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010, agli articoli 31, 35 e 36 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli articoli 31 e 36 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali informazioni sono soggette al paragrafo 1.

3.  Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti pubblichino i risultati delle prove di stress realizzate conformemente all'articolo 100 della presente direttiva o all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o trasmettano i risultati delle prove di stress all'ABE a fini di pubblicazione da parte dell'ABE di prove di stress relative a tutta l'Unione.

Articolo 54

Utilizzo delle informazioni riservate

L'autorità competente che riceve informazioni riservate a norma dell'articolo 53 se ne serve soltanto nell'esercizio delle sue funzioni e unicamente per i seguenti scopi:

a) per controllare che siano soddisfatte le condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e per facilitare il monitoraggio, su base individuale o consolidata, delle condizioni di esercizio di tale attività, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio della liquidità, della solvibilità, delle grandi esposizioni, delle procedure amministrative e contabili e dei meccanismi di controllo interno;

b) per irrogare sanzioni;

c) per i ricorsi contro una decisione dell'autorità competente, ivi compresi i procedimenti giudiziari a norma dell'articolo 72;

d) nell'ambito di procedimenti giudiziari a norma di disposizioni speciali previste dal diritto dell'Unione nel settore degli enti creditizi.

▼M1

Articolo 54 bis

Gli articoli 53 e 54 lasciano impregiudicati i poteri d’inchiesta conferiti al Parlamento europeo dall’articolo 226 TFUE.

▼B

Articolo 55

Accordi di cooperazione

Conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010, gli Stati membri e l'ABE possono concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi ovvero con le autorità o gli organi di tali paesi conformemente all'articolo 56 e all'articolo 57, paragrafo 1, della presente direttiva, solo se le informazioni comunicate sono soggette alla garanzia del rispetto di obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1, della presente direttiva. Tale scambio di informazioni è ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza da parte di tali autorità o organi.

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità da cui provengono e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.

Articolo 56

Scambio di informazioni tra autorità

L'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 54 non ostano allo scambio di informazioni tra le autorità competenti all'interno di uno Stato membro, tra le autorità competenti in diversi Stati membri o tra le autorità competenti e i seguenti soggetti nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza:

a) le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, nonché le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari;

b) le autorità o gli organismi incaricati di mantenere la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri mediante ricorso alle norme macroprudenziali;

c) organi o autorità preposti al risanamento con il compito di tutelare la stabilità del sistema finanziario;

d) i sistemi di tutela contrattuale o istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

e) gli organi preposti alla liquidazione e al fallimento degli enti e ad altre procedure analoghe;

f) le persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti, delle imprese di assicurazione e degli enti finanziari;

▼M4

g) le autorità responsabili della vigilanza dei soggetti obbligati che figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) ai fini della conformità a detta direttiva.

▼B

L'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 54 non ostano neppure alla trasmissione delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi e dei sistemi di indennizzo degli investitori.

Le informazioni ricevute sono in ogni caso soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui dell'articolo 53, paragrafo 1.

Articolo 57

Scambio di informazioni con organi di supervisione

1.  In deroga agli articoli 53, 54 e 55, gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità preposte alla supervisione:

a) degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli enti o in altri procedimenti analoghi,

b) dei sistemi di tutela contrattuale o istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) delle persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti, delle imprese di assicurazione e degli enti finanziari.

2.  Nei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esigono che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a) che le informazioni siano scambiate ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1;

b) che le informazioni ricevute siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, che le stesse non siano comunicate senza l'assenso esplicito delle autorità competenti da cui provengono e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.

3.  In deroga agli articoli 53, 54 e 55, gli Stati membri, allo scopo di rafforzare la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

In questi casi, gli Stati membri esigono che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a) che le informazioni siano scambiate allo scopo di individuare le violazioni del diritto societario e per le relative indagini;

b) che le informazioni ricevute siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, che le stesse non siano comunicate senza l'assenso esplicito delle autorità competenti da cui provengono e, nel caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.

4.  Se le autorità o gli organi di cui al paragrafo 1 esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, uno Stato membro può estendere la possibilità di scambio delle informazioni prevista al paragrafo 3, primo comma, a tali persone alle condizioni specificate al paragrafo 3, secondo comma.

5.  Le autorità competenti comunicano all'ABE la denominazione delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente articolo.

6.  Ai fini dell'attuazione del paragrafo 4, le autorità o gli organi di cui al paragrafo 3 comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

Articolo 58

Trasmissione di informazioni riguardanti gli aspetti monetari, di garanzia dei depositi, sistemici e di pagamento

1.  Le disposizioni del presente capo non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni:

a) banche centrali del SEBC e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, ivi inclusa la gestione della politica monetaria e la relativa regolazione della liquidità, la sorveglianza sui sistemi dei pagamenti, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario;

b) i sistemi di tutela contrattuale o istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) se opportuno, altre autorità pubbliche incaricate della sorveglianza sui sistemi dei pagamenti;

d) il CERS, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ("AEAP"), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), e l'AESFEM, quando tali informazioni sono pertinenti per l'esercizio delle loro funzioni a norma dei regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Gli Stati membri adottano misure adeguate a rimuovere gli ostacoli che impediscano alle autorità competenti di trasmettere le informazioni conformemente al primo comma.

2.  Il presente capo non osta a che le autorità o gli organismi di cui al paragrafo 1 comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini dell'articolo 54.

3.  Le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

4.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che, nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, le autorità competenti comunichino senza indugio informazioni alle banche centrali del SEBC qualora queste informazioni siano pertinenti per l'esercizio delle loro funzioni di legge, in particolare la gestione della politica monetaria e la relativa regolazione della liquidità, la sorveglianza sui sistemi dei pagamenti, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS qualora tali informazioni siano pertinenti per l'esercizio delle sue funzioni di legge.

Articolo 59

Trasmissione delle informazioni ad altre entità

1.  In deroga all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 54, gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni del diritto nazionale, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la normativa in materia di vigilanza sugli enti, sugli enti finanziari e sulle imprese di assicurazione, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

Tuttavia, tali comunicazioni possono essere effettuate solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale, prevenzione e risoluzione degli enti in dissesto. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le persone che hanno accesso alle informazioni sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni di interesse per i servizi di cui al primo comma del presente paragrafo in tutti gli Stati membri interessati.

2.  Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di determinate informazioni relative alla vigilanza prudenziale degli enti a commissioni parlamentari di inchiesta nel loro Stato membro, corti dei conti nel loro Stato membro e altre entità di indagine nel loro Stato membro, alle seguenti condizioni:

a) che le entità abbiano un mandato preciso a norma del diritto nazionale di indagare o esaminare le azioni delle autorità responsabili per legge della vigilanza sugli enti o della normativa relativa a detta vigilanza;

b) che le informazioni siano strettamente necessarie per l'esercizio del mandato di cui alla lettera a);

c) che le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette a obblighi di segreto professionale a norma del diritto nazionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

d) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, che le stesse non siano comunicate senza l'esplicito assenso delle autorità competenti da cui provengono e unicamente ai fini da esse autorizzati.

Nella misura in cui la comunicazione delle informazioni relative alla vigilanza prudenziale richiede il trattamento di dati personali, il trattamento da parte delle entità di cui al primo comma rispetta la normativa nazionale applicabile di recepimento della direttiva 95/46/CE.

Articolo 60

Comunicazione di informazioni ottenute mediante controlli in loco e ispezioni

Gli Stati membri assicurano che le informazioni ricevute a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, dell'articolo 53, paragrafo 2, e dell'articolo 56 e le informazioni ottenute mediante un controllo in loco o un'ispezione di cui all'articolo 52, paragrafi 1 e 2, non siano comunicate a norma dell'articolo 59, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui tali controlli in loco o ispezioni sono stati effettuati.

Articolo 61

Comunicazione di informazioni riguardanti i servizi di compensazione e regolamento

1.  Le disposizioni del presente capo non ostano a che le autorità competenti di uno Stato membro comunichino le informazioni di cui agli articoli da 53 a 55 ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto a norma del diritto nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento in uno dei loro mercati nazionali, qualora ritengano tali informazioni necessarie per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto a default, anche potenziali, dei partecipanti al mercato. Le informazioni ricevute sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

2.  Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù dell'articolo 53, paragrafo 2, non siano comunicate, nei casi di cui al paragrafo 1, senza esplicito consenso delle autorità competenti da cui provengono.

Articolo 62

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva avviene conformemente alla direttiva 95/46/CE e, ove pertinente, al regolamento (CE) n. 45/2001.



Sezione III

Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati

Articolo 63

Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati

1.  Gli Stati membri dispongono che qualsiasi persona abilitata conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ( 8 ), e che eserciti presso un ente gli incarichi di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( 9 ), all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati ( 10 ), o all'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE, o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia almeno l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti tale ente di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio degli incarichi sopra citati, tali da:

a) costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività degli enti,

b) pregiudicare la continuità di funzionamento dell'ente;

c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve.

Gli Stati membri dispongono almeno che una persona di cui al primo comma abbia altresì l'obbligo di segnalare fatti o decisioni di cui tale persona venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui al primo comma, esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'ente presso il quale detta persona svolge tale incarico.

2.  La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 2006/43/CE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo. Tale comunicazione è contemporaneamente trasmessa all'organo di gestione dell'ente, salvo esistano validi motivi per agire diversamente.



Sezione IV

Poteri di vigilanza, poteri di irrogare sanzioni e diritto di ricorso

Articolo 64

Poteri di vigilanza e poteri di irrogare sanzioni

1.  Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza che permettono loro di intervenire nell'attività degli enti e che sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni, tra cui in particolare il diritto di revoca di un'autorizzazione conformemente all'articolo 18, i poteri previsti all'articolo 102 e i poteri previsti agli articoli 104 e 105.

2.  Le autorità competenti esercitano i loro poteri di vigilanza e i loro poteri di irrogare sanzioni conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale, secondo una delle seguenti modalità:

a) direttamente;

b) in collaborazione con altre autorità;

c) sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;

d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

Articolo 65

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.  Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti di cui all'articolo 64 e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative relative alle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'attuazione. Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale. Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri assicurano che, quando gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano a enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013, le sanzioni possano essere applicate, alle condizioni previste dal diritto nazionale, ai membri dell'organo di gestione e ad altre persone fisiche responsabili della violazione a norma del diritto nazionale.

3.  Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Fatte salve altre disposizioni pertinenti stabilite nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 575/2013, tali poteri comprendono:

a) il potere di esigere dalle seguenti persone fisiche o giuridiche la comunicazione di tutte le informazioni necessarie ad assolvere i compiti delle autorità competenti, comprese le informazioni da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e ai relativi fini statistici:

i) enti stabiliti nello Stato membro interessato;

ii) società di partecipazione finanziaria stabilite nello Stato membro interessato;

iii) società di partecipazione finanziaria mista stabilite nello Stato membro interessato;

iv) società di partecipazione mista stabilite nello Stato membro interessato;

v) persone appartenenti alle entità di cui ai punti da i) a iv);

vi) terzi cui le entità di cui ai punti da i) a iv) hanno esternalizzato funzioni o attività operative;

b) il potere di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), stabiliti o ubicati nello Stato membro interessato ove necessario per svolgere i compiti delle autorità competenti, compreso:

i) il diritto di chiedere la presentazione di documenti;

ii) il potere di esaminare i libri e i documenti contabili dei soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

iii) il potere di ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), o dai loro rappresentanti o dal loro personale, e

iv) il potere di organizzare audizioni per ascoltare altre persone che accettano di essere ascoltate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;

c) il potere, fatte salve altre condizioni stabilite dal diritto dell'Unione, di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso gli stabilimenti delle persone giuridiche di cui alla lettera a), punti da i) a vi), e di qualsiasi altra impresa soggetta alla vigilanza su base consolidata, nei casi in cui un'autorità competente sia l'autorità di vigilanza su base consolidata, previa notifica alle autorità competenti interessate. Se un'ispezione richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria a norma del diritto nazionale, tale autorizzazione 0richiesta.

Articolo 66

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative per le violazioni dei requisiti per l'autorizzazione e dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate

1.  Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano sanzioni amministrative e altre misure amministrative almeno nei casi in cui:

a) si svolga, a titolo professionale, l'attività di raccolta presso il pubblico di depositi o di altri fondi rimborsabili, senza essere un ente creditizio, in violazione dell'articolo 9;

b) si avvii l'attività di ente creditizio senza aver ottenuto l'autorizzazione, in violazione dell' articolo 9;

c) si acquisisca, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si aumenti ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in un ente creditizio, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi le soglie di cui all'articolo 22, paragrafo 1 o in modo che l'ente creditizio divenga una propria filiazione, senza notificarlo per iscritto alle autorità competenti dell'ente creditizio in cui si cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata, durante il periodo di valutazione o nonostante l'opposizione delle autorità competenti, in violazione dell'articolo 22, paragrafo 1;

d) si ceda, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si riduca la propria partecipazione qualificata, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto delle soglie di cui all'articolo 25 o in modo che l'ente creditizio cessi di essere una propria filiazione, senza notificarlo per iscritto all'autorità competente.

2.  Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicabili includano almeno quanto segue:

a) una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista responsabile e la natura della violazione;

b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;

c) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso e proventi per commissioni o provvigioni conformemente all'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013 dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente;

d) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 luglio 2013;

e) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato;

f) sospensione dei diritti di voto dell'azionista o degli azionisti ritenuti responsabili delle violazioni di cui al paragrafo 1.

Se l'impresa di cui al primo comma, lettera c), è una filiazione di un'impresa madre, il reddito lordo è il reddito lordo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.

Articolo 67

Altre disposizioni

1.  Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze:

a) un ente ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

b) un ente non comunica alle autorità competenti, appena ne ha conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni nel proprio capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, le soglie di cui all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 25, in violazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma;

c) un ente quotato su un mercato regolamentato di cui all'elenco che sarà pubblicato dall'AESFEM conformemente all'articolo 47 della direttiva 2004/39/CE non comunica, almeno una volta l'anno, alle autorità competenti i nomi degli azionisti e dei soci che detengono partecipazioni qualificate e l'entità di tali partecipazioni, in violazione dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva;

d) un ente non si dota dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 74;

e) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti in ordine all'osservanza dell'obbligo di soddisfare i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, in violazione dell'articolo 99, paragrafo 1, di tale regolamento;

f) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti in ordine ai dati di cui all'articolo 101 del regolamento (UE) n. 575/2013;

g) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sulle grandi esposizioni, in violazione dell'articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

h) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sulla liquidità, in violazione dell'articolo 415, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

i) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sul coefficiente di leva finanziaria, in violazione dell'articolo 430, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

j) un ente omette in modo ripetuto o persistente di detenere attività liquide in violazione dell'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013;

k) un ente assume un'esposizione superiore ai limiti fissati all'articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013;

l) un ente è esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione senza soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013;

m) un ente non comunica le informazioni, o fornisce informazioni incomplete o inesatte, in violazione dell'articolo 431, paragrafi 1, 2 e 3 o dell'articolo 451, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

▼C2

n) un ente effettua pagamenti a detentori di strumenti inclusi nei fondi propri dell'ente in violazione dell'articolo 141 della presente direttiva o nei casi in cui gli articoli 28, 52 o 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 non consentono tali pagamenti a favore di detentori di strumenti inclusi nei fondi propri;

▼B

o) un ente è stato dichiarato responsabile di una grave violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 2005/60/CE;

p) un ente consente a una o più persone che non rispettano l'articolo 91 di diventare o rimanere membri dell'organo di gestione.

2.  Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative applicabili includano almeno quanto segue:

a) una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista responsabile e la natura della violazione;

b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c) nel caso di un ente, la revoca dell'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 18;

d) fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 2, l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti a carico di un membro dell'organo di gestione dell'ente o di altre persone fisiche considerati responsabili;

e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso e proventi per commissioni o provvigioni conformemente all'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013 dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente;

f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 luglio 2013;

g) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora essi possano essere determinati.

Se un'impresa di cui al primo comma, lettera e),è una filiazione di un'impresa madre, il reddito lordo è il reddito lordo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.

Articolo 68

Pubblicazione delle sanzioni amministrative

1.  Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino sul loro sito web ufficiale almeno tutte le sanzioni amministrative avverso le quali non sia stato presentato ricorso e che sono applicate in seguito a una violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le informazioni sul tipo e la natura della violazione e sull'identità della persona fisica o giuridica cui è applicata la sanzione, senza indebito ritardo dopo che tale persona è stata informata di tali sanzioni.

Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione di sanzioni avverso le quali non sia stato presentato ricorso, le autorità competenti pubblicano, senza indebito indugio, sul proprio sito web ufficiale anche le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito.

2.  Le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima, secondo modalità conformi al diritto nazionale, in presenza di una delle seguenti circostanze:

a) se la sanzione è applicata a una persona fisica e, a seguito di una valutazione preventiva obbligatoria, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;

b) se la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

c) se la pubblicazione provocherebbe, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati agli enti o alle persone fisiche coinvolte.

In alternativa, qualora sia probabile che le circostanze di cui al primo comma cessino entro un periodo di tempo ragionevole, la pubblicazione di cui al paragrafo 1 può essere rimandata per tale periodo di tempo.

3.  Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate a norma dei paragrafi 1 e 2 restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

4.  Entro 18 luglio 2015, l'ABE presenta alla Commissione una relazione relativa alla pubblicazione delle sanzioni da parte degli Stati membri in forma anonima, ai sensi del paragrafo 2, in particolare quando vi siano state divergenze significative tra gli Stati membri a tale riguardo. Inoltre, l'ABE presenta una relazione alla Commissione relativa a eventuali divergenze significative nella durata della pubblicazione delle sanzioni a norma del diritto nazionale.

Articolo 69

Scambio di informazioni sulle sanzioni e mantenimento di una banca dati centrale da parte dell'ABE

1.  Fatto salvo il rispetto degli obblighi di segreto professionale di cui all'articolo 53, paragrafo 1, le autorità competenti informano l'ABE di tutte le sanzioni amministrative, compresi tutti i divieti permanenti, applicate a norma degli articoli 65, 66 e 67, compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito. L'ABE mantiene una banca dati centrale delle sanzioni amministrative che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. La banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

2.  Quando un'autorità competente valuta l'onorabilità ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 91, paragrafo 1, e dell'articolo 121, essa consulta la banca dati ABE delle sanzioni amministrative. Nel caso in cui vi sia un cambiamento di status o un ricorso abbia successo, l'ABE, su richiesta delle autorità competenti, cancella o aggiorna le relative voci della banca dati.

3.  Le autorità competenti controllano, conformemente al diritto nazionale, l'esistenza di una pertinente condanna nel casellario giudiziario della persona interessata. A tal fine, lo scambio di informazioni avviene conformemente alla decisione 2009/316/GAI e alla decisione quadro 2009/315/GAI, così come attuate nel diritto nazionale.

4.  L'ABE mantiene un sito web con i collegamenti alla pubblicazione delle sanzioni amministrative di ciascuna autorità competente ai sensi dell'articolo 68 e indica il periodo per il quale ciascuno Stato membro pubblica le sanzioni amministrative.

Articolo 70

Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o di altra misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo di una persona giuridica o dal reddito annuo di una persona fisica;

d) l'importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

e) le perdite subite dai terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

f) il livello di cooperazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Articolo 71

Segnalazione delle violazioni

1.  Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.  I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;

b) la protezione adeguata dei dipendenti degli enti che segnalano violazioni commesse all'interno dell'ente almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;

c) la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente alla direttiva 95/46/CE;

d) norme chiare che assicurano che la riservatezza sia garantita in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse all'interno dell'ente, salvo che la comunicazione di tali informazioni non sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.

3.  Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

Tale canale può essere fornito anche mediante dispositivi previsti dalle parti sociali. Si applica la medesima protezione di quella prevista al paragrafo 2, lettere b), c) e d).

Articolo 72

Diritto di ricorso

Gli Stati membri assicurano che contro le decisioni e le misure prese a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 sia possibile presentare ricorso. Gli Stati membri assicurano altresì che sia possibile presentare ricorso avverso l'omessa decisione, entro sei mesi dalla presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.



CAPO 2

Processi di revisione



Sezione I

Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno

Articolo 73

Capitale interno

Gli enti dispongono di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti.

Tali strategie e processi sono oggetto di periodiche revisioni interne al fine di assicurare che essi rimangano completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente di cui trattasi.



Sezione II

Dispositivi, processi e meccanismi degli enti



Sottosezione 1

Principi generali

Articolo 74

Governance interna e piani di risanamento e risoluzione

1.  Gli enti sono dotati di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura dell'organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio.

2.  I dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 devono essere completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei rischi inerenti al modello imprenditoriale e alle attività dell'ente. Si tiene conto dei criteri tecnici stabiliti negli articoli da 76 a 95.

3.  L'ABE emana orientamenti in merito ai dispositivi, ai processi e ai meccanismi di cui al paragrafo 1, conformemente al paragrafo 2.

▼M2 —————

▼B

Articolo 75

Vigilanza sulle politiche di remunerazione

1.  Le autorità competenti raccolgono le informazioni comunicate in base ai criteri per la divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettere g), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le usano per confrontare le tendenze e le prassi di remunerazione. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE,

2.  L'ABE emana orientamenti su politiche di remunerazione sane che rispettino i principi stabiliti agli articoli da 92 a 95. Gli orientamenti tengono conto dei principi per sane politiche di remunerazione enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari ( 11 ).

L'AESFEM coopera strettamente con l'ABE al fine di elaborare orientamenti sulle politiche di remunerazione per le categorie di personale che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento e all'esercizio delle attività di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE.

L'ABE utilizza le informazioni ottenute dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 1 per effettuare un'analisi comparativa delle tendenze e delle prassi di remunerazione a livello dell'Unione.

3.  Le autorità competenti raccolgono informazioni concernenti il numero delle persone fisiche per ente che sono retribuite con 1 milione di EUR o più per esercizio finanziario, nella fascia di remunerazione di 1 milione di EUR, comprese le responsabilità professionali, le aree di attività interessate e i principali elementi di stipendio, bonus, gratifiche a lungo termine e versamenti pensionistici. Tali informazioni sono trasmesse all'ABE, che le pubblica su base aggregata per Stato membro di origine in un formato comune di presentazione. L'ABE può predisporre orientamenti volti a facilitare l'attuazione del presente paragrafo e a garantire la coerenza delle informazioni raccolte.



Sottosezione 2

Criteri tecnici relativi all'organizzazione e al trattamento dei rischi

Articolo 76

Trattamento dei rischi

1.  Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione approvi e riesamini periodicamente le strategie e le politiche riguardanti l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto, compresi quelli derivanti dal contesto macroeconomico nel quale esso opera, in relazione alla fase del ciclo economico.

2.  Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione dedichi tempo sufficiente all'analisi di questioni connesse con i rischi. L'organo di gestione partecipa attivamente alla gestione di tutti i rischi sostanziali contemplati nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 575/2013, nonché alla valutazione delle attività, all'utilizzo dei rating di credito esterni e ai modelli interni relativi a detti rischi, e garantisce che siano destinate risorse adeguate a tal fine. L'ente fissa linee di segnalazione a beneficio dell'organo di gestione così da coprire tutti i rischi sostanziali e le politiche di gestione del rischio e relative modifiche.

3.  Gli Stati membri assicurano che gli enti che sono significativi per le loro dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle loro attività istituiscano un comitato dei rischi, composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in seno all'ente interessato. I membri del comitato dei rischi possiedono conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per capire a fondo e sorvegliare la strategia in materia di rischi e la propensione al rischio dell'ente.

Il comitato dei rischi presta consulenza all'organo di gestione sulla propensione al rischio e sulla strategia in materia di rischio globali dell'ente, sia presenti che future, e assiste l'organo di gestione nel controllare l'attuazione di tale strategia da parte dell'alta dirigenza. L'organo di gestione conserva la responsabilità globale in materia di rischi.

Il comitato dei rischi verifica se i prezzi delle passività e delle attività offerte ai clienti tengono pienamente conto del modello imprenditoriale dell'ente e della sua strategia in materia di rischi. Qualora i prezzi non rispecchino adeguatamente i rischi conformemente al modello imprenditoriale e alla strategia in materia di rischi, il comitato dei rischi presenta all'organo di gestione un piano di recupero.

Le autorità competenti possono consentire a un ente non considerato significativo ai sensi del primo comma di istituire un comitato congiunto dei rischi e per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 41 della direttiva 2006/43/CE. I membri del comitato congiunto possiedono le conoscenze, competenze ed esperienza necessarie per il comitato dei rischi e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

4.  Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione, nella sua funzione di supervisione strategica e, qualora istituito, il comitato dei rischi, abbiano adeguato accesso alle informazioni relative alla situazione di rischio dell'ente e, se necessario e opportuno, alla funzione di gestione dei rischi e alla consulenza di esperti esterni.

L'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e, qualora istituito, il comitato dei rischi, stabiliscono la natura, la quantità, il formato e la frequenza delle informazioni sui rischi che gli devono essere trasmesse. Per sostenere la realizzazione di politiche e prassi di remunerazione sane, il comitato dei rischi esamina, fatti salvi i compiti del comitato per le remunerazioni, se gli incentivi forniti dal sistema di remunerazione tengono conto dei rischi, del capitale, della liquidità, nonché della probabilità e della tempistica degli utili.

5.  Gli Stati membri assicurano, conformemente al requisito di proporzionalità stabilito all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/73/CE della Commissione ( 12 ), che gli enti si dotino di una funzione di gestione dei rischi indipendente dalle funzioni operative e che questa disponga nella misura necessaria di autorità, peso, risorse e accesso all'organo di gestione.

Gli Stati membri garantiscono che la funzione di gestione dei rischi assicuri che tutti i rischi materiali siano individuati, misurati e adeguatamente segnalati. Essi garantiscono altresì che la funzione di gestione dei rischi partecipi attivamente alla definizione della strategia dell'ente in materia di rischi e in tutte le decisioni fondamentali di gestione dei rischi e che possa fornire una visione completa dell'intera gamma di rischi cui l'ente è esposto.

Se necessario, gli Stati membri garantiscono che la funzione di gestione dei rischi possa riferire direttamente all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, indipendentemente dall'alta dirigenza, e possa sollevare preoccupazioni e avvisare detto organo, ove opportuno, qualora un'evoluzione specifica dei rischi interessi o possa interessare l'ente, lasciando impregiudicate le responsabilità dell'organo di gestione nelle sue funzioni di supervisione strategica e/o di gestione conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013.

Il capo della funzione di gestione dei rischi è un alto dirigente indipendente cui sono attribuite responsabilità distinte per la funzione di gestione dei rischi. Quando la natura, l'ampiezza e la complessità delle attività dell'ente non giustificano la nomina di una persona appositamente incaricata, un'altra persona di grado elevato in seno all'ente può esercitare tale funzione, purché non vi siano conflitti di interesse.

Il capo della funzione di gestione dei rischi non può essere rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e, se necessario, può avere accesso diretto all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica.

L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 2006/73/CE alle imprese di investimento.

Articolo 77

Metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri

1.  Le autorità competenti incoraggiano gli enti che sono significativi per le loro dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle loro attività, a sviluppare capacità interne di valutazione del rischio di credito e incrementare l'uso del metodo basato sui rating interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito nei casi in cui le loro esposizioni siano rilevanti in termini assoluti e, allo stesso tempo, essi abbiano un gran numero di controparti rilevanti. Il presente articolo lascia impregiudicati il soddisfacimento dei criteri stabiliti alla parte tre, titolo I, capo 3, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.  Le autorità competenti vigilano, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività degli enti, affinché essi non si affidino esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito esterni per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario.

3.  Le autorità competenti incoraggiano gli enti, tenendo conto delle loro dimensioni, organizzazione interna e della natura, ampiezza e complessità delle loro attività, a sviluppare capacità interne di valutazione del rischio specifico e a incrementare l'uso di modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico legato agli strumenti di debito nel portafoglio di negoziazione, assieme a modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri i rischi di default e migrazione, nei casi in cui le loro esposizioni a rischi specifici siano rilevanti in termini assoluti ed essi abbiano un gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti.

Il presente articolo lascia impregiudicato il soddisfacimento dei criteri stabiliti alla parte tre, titolo IV, capo 5, sezioni da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente il concetto di "esposizioni a rischi specifici rilevanti in termini assoluti" di cui al paragrafo 3, primo comma, e le soglie per precisare il concetto di "gran numero" di controparti rilevanti e di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 78

Analisi comparata per la vigilanza sui metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri

1.  Le autorità competenti garantiscono che gli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri, fatta eccezione per il rischio operativo, riferiscano i risultati dei calcoli dei loro metodi interni per le loro esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento. Gli enti presentano i risultati dei calcoli, corredati di una spiegazione delle metodologie utilizzate per produrli, alle autorità competenti con una frequenza adeguata e almeno una volta l'anno.

2.  Le autorità competenti garantiscono che gli enti presentino alle autorità competenti e all'ABE i risultati dei calcoli di cui al paragrafo 1 secondo il modello sviluppato dall'ABE conformemente al paragrafo 8. Se le autorità competenti scelgono di sviluppare portafogli specifici, lo fanno in consultazione con l'ABE e assicurano che gli enti riferiscano i risultati dei calcoli separatamente dai risultati dei calcoli per i portafogli dell'ABE.

3.  Le autorità competenti sorvegliano, sulla base delle informazioni presentate dagli enti conformemente al paragrafo 1, la gamma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri applicabili, fatta eccezione per il rischio operativo, alle esposizioni o operazioni nel portafoglio di riferimento derivanti dai metodi interni di tali enti. Almeno una volta l'anno, le autorità competenti effettuano una valutazione della qualità di tali metodi, prestando particolare attenzione:

a) ai metodi che mostrano differenze significative nei requisiti in materia di fondi propri per la stessa esposizione;

b) ai metodi che presentano una diversità particolarmente alta o bassa, e anche quelli che presentano una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti in materia di fondi propri.

L'ABE elabora una relazione per assistere le autorità competenti nella valutazione della qualità dei metodi interni sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2.

4.  Se determinati enti si distaccano notevolmente dalla maggior parte degli enti loro simili o se si registra una limitata analogia del metodo che determina un'ampia varietà di risultati, le autorità competenti ne indagano i motivi e, qualora si evidenzi chiaramente che il metodo di un ente determina una sottovalutazione dei requisiti in materia di fondi propri non attribuibile a differenze nei rischi sottostanti delle esposizioni o posizioni, adotta misure correttive.

5.  Le autorità competenti assicurano che le loro decisioni sull'adeguatezza delle misure correttive di cui al paragrafo 4 siano conformi al principio per cui tali misure devono mantenere gli obiettivi di un metodo interno e pertanto:

a) non determinino standardizzazione o metodi preferiti;

b) non creino falsi incentivi; o

c) non provochino comportamenti imitativi.

6.  L'ABE può emanare orientamenti e raccomandazioni conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, qualora lo consideri necessario sulla base delle informazioni e delle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, per migliorare le pratiche di vigilanza o le prassi degli enti riguardo ai metodi interni.

7.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le procedure per la condivisione delle valutazioni effettuate conformemente al paragrafo 3 tra le autorità competenti e con l'ABE;

b) le norme per la valutazione effettuata dalle autorità competenti di cui al paragrafo 3.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:

a) il modello, le definizioni e le soluzioni IT da applicare nell'Unione per le relazioni di cui al paragrafo 2;

b) il portafoglio o i portafogli di riferimento di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9.  Entro il 1o aprile 2015 e previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento dell'analisi comparativa dei modelli interni, compreso l'ambito di applicazione del modello. Se del caso, la relazione è seguita da una proposta legislativa.

Articolo 79

Rischio di credito e di controparte

Le autorità competenti assicurano che:

a) la concessione dei crediti si basi su criteri solidi e ben definiti e che il processo per l'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei crediti sia definito in modo chiaro;

b) gli enti si dotino di metodologie interne che consentono loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni nei confronti di singoli debitori, titoli o posizioni inerenti a cartolarizzazione, e il rischio di credito a livello di portafoglio. In particolare, le metodologie interne non si affidino esclusivamente o meccanicamente ai rating di credito esterni. Ove i requisiti in materia di fondi propri si basino sul rating di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) o sul fatto che un'esposizione è priva di rating, ciò non esenta gli enti dal prendere in considerazione altre informazioni rilevanti per valutare l'allocazione del capitale interno;

c) l'amministrazione e il monitoraggio continui dei portafogli e delle esposizioni soggetti al rischio di credito degli enti, anche al fine di identificare e gestire i crediti problematici e di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti adeguati, siano eseguiti tramite sistemi efficaci;

d) la diversificazione dei portafogli dei crediti sia adeguata ai mercati di sbocco e alla strategia globale di credito dell'ente.

Articolo 80

Rischio residuo

Le autorità competenti assicurano che il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dall'ente risultino meno efficaci del previsto venga affrontato e controllato anche mediante politiche e procedure scritte.

Articolo 81

Rischio di concentrazione

Le autorità competenti assicurano che il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso ogni controparte, comprese le controparti centrali, gruppi di controparti collegate e controparti del medesimo settore economico, della stessa regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché l'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi in particolare i rischi connessi con le grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio verso un unico datore di garanzie, siano affrontati e controllati anche mediante politiche e procedure scritte.

Articolo 82

Rischi derivanti da cartolarizzazioni

1.  Le autorità competenti assicurano che i rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali gli enti creditizi sono investitori, cedenti o promotori, tra cui i rischi reputazionali quali, ad esempio, quelli che insorgono in relazione a strutture o prodotti complessi, siano valutati e affrontati mediante politiche e procedure appropriate, al fine di garantire che la sostanza economica dell'operazione sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.

2.  Le autorità competenti assicurano che gli enti che sono cedenti di operazioni di cartolarizzazione rotative che prevedono clausole di rimborso anticipato approntino piani di liquidità per far fronte alle implicazioni dei rimborsi sia programmati sia anticipati.

Articolo 83

Rischio di mercato

1.  Le autorità competenti assicurano che siano attuate politiche e procedure per l'identificazione, la misurazione e la gestione di tutte le fonti materiali e gli effetti dei rischi di mercato.

2.  Qualora la posizione corta abbia scadenza anteriore a quella della posizione lunga, le autorità competenti assicurano che gli enti adottino misure anche contro il rischio di mancanza di liquidità.

3.  Il capitale interno è adeguato per i rischi di mercato rilevanti che non sono soggetti ad un requisito in materia di fondi propri.

Gli enti che, nel calcolare i requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di posizione conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, hanno effettuato compensazioni delle loro posizioni in uno o più degli strumenti di capitale che costituiscono un indice di borsa con una o più posizioni nel contratto future su tale indice o altro prodotto su tale indice dispongono di capitale interno sufficiente per coprire il rischio di base di perdite derivanti da variazioni non parallele del valore del future o di altri prodotti rispetto a quelle del valore degli strumenti di capitale che lo compongono. Gli enti dispongono altresì di tale capitale interno sufficiente qualora detengano posizioni opposte in contratti future su indici di borsa la cui scadenza e/o la cui composizione non siano identiche.

Nel caso in cui si usi il trattamento di cui all'articolo 345 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti assicurano di detenere sufficiente capitale interno a fronte del rischio di perdita esistente tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo seguente.

Articolo 84

Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione

Le autorità competenti assicurano che gli enti applichino sistemi per identificare, valutare e gestire il rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sulle attività dell'ente diverse dalla negoziazione.

Articolo 85

Rischio operativo

1.  Le autorità competenti assicurano che gli enti attuino politiche e processi intesi a valutare e a gestire l'esposizione al rischio operativo, nel quale sono compresi il rischio di modello, e a coprire gli eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza. Gli enti stabiliscono dettagliatamente in che cosa consista il rischio operativo ai fini di tali politiche e procedure.

2.  Le autorità competenti assicurano che gli enti si dotino di piani di emergenza e di continuità operativa che assicurino la propria capacità di operare su base continuativa e di limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività.

Articolo 86

Rischio di liquidità

1.  Le autorità competenti assicurano che gli enti siano dotati di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali, anche infragiornalieri, in modo da assicurare che gli enti mantengano riserve di liquidità di livello adeguato. Tali strategie, politiche, processi e sistemi sono specificamente pensati per linee di attività, valute, succursali ed entità giuridiche e comprendono meccanismi adeguati per l'attribuzione dei costi, dei vantaggi e dei rischi di liquidità.

2.  Le strategie, le politiche, i processi e i sistemi di cui al paragrafo 1 sono proporzionati alla complessità, al profilo di rischio, al campo di attività dell'ente e al livello di tolleranza al rischio fissato dall'organo di gestione, e riflettono la rilevanza dell'ente in ogni Stato membro in cui esercita la sua attività. Gli enti comunicano la tolleranza al rischio a tutte le pertinenti linee di attività.

3.  Le autorità competenti assicurano che gli enti abbiano, tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle loro attività, profili di rischio di liquidità congrui e non superiori rispetto a quelli necessari per un sistema solido e ben funzionante.

Le autorità competenti monitorano gli sviluppi per quanto riguarda i profili di rischio di liquidità, per esempio la concezione dei prodotti e i loro volumi, la gestione del rischio, le politiche di finanziamento e le concentrazioni delle fonti di finanziamento.

Le autorità competenti intervengono in modo efficace qualora gli sviluppi di cui al secondo comma possano determinare l'instabilità di un singolo ente o un'instabilità sistemica.

Le autorità competenti informano l'ABE in merito a eventuali azioni adottate a norma del terzo comma.

L'ABE formula raccomandazioni ove opportuno conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.  Le autorità competenti assicurano che gli enti sviluppino metodologie per individuare, misurare, gestire e sorvegliare le posizioni di finanziamento. Queste metodologie comprendono i flussi di cassa significativi, attuali e previsti, inerenti e conseguenti ad attività, passività, voci fuori bilancio, comprese le passività potenziali, e il possibile impatto del rischio di reputazione.

5.  Le autorità competenti assicurano che gli enti distinguano tra attività costituite in garanzia e attività non impegnate che sono disponibili in qualsiasi momento, in particolare nelle situazioni di emergenza. Esse assicurano altresì che gli enti tengano conto dell'entità giuridica che dispone delle attività, del paese in cui queste sono iscritte a norma di legge, in un registro o su un conto, e della loro ammissibilità, e monitorano la possibilità di disporre tempestivamente delle attività.

6.  Le autorità competenti assicurano che gli enti tengano conto anche degli ostacoli giuridici, regolamentari e operativi all'eventuale trasferimento di liquidità e di attività non impegnate tra le entità, sia all'interno che all'esterno dello Spazio economico europeo.

7.  Le autorità competenti assicurano che gli enti prendano in considerazione vari strumenti di attenuazione del rischio di liquidità, tra cui un sistema di limiti e riserve di liquidità, per essere in grado di fare fronte a tutta una serie di stress, e differenzi in modo adeguato la sua struttura di finanziamento e l'accesso alle fonti di finanziamento. Tali disposizioni sono riviste regolarmente.

8.  Le autorità competenti assicurano che gli enti considerino scenari alternativi sulle posizioni di liquidità e sui fattori di attenuazione dei rischi e riesaminino le ipotesi su cui si basano le decisioni relative alla posizione di finanziamento almeno una volta l'anno. A tal fine, tali scenari alternativi prendono in considerazione, in particolare, le voci fuori bilancio e le altre passività potenziali, comprese quelle di società veicolo per la cartolarizzazione o di altre entità create a scopi speciali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 nei confronti delle quali l'ente agisce come promotore o alle quali fornisce un rilevante sostegno di liquidità.

9.  Le autorità competenti assicurano che gli enti valutino l'impatto potenziale di scenari alternativi relativi specificamente all'ente, di scenari riguardanti tutto il mercato e una combinazione dei due. Sono presi in considerazione periodi diversi e condizioni di stress di vario grado.

10.  Le autorità competenti assicurano che gli enti adeguino le loro strategie, le loro politiche interne e i loro limiti relativi al rischio di liquidità ed elaborino piani di emergenza efficaci, tenendo conto dei risultati degli scenari alternativi di cui al paragrafo 8.

11.  Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano di piani di ripristino della posizione di liquidità che fissino strategie adeguate e idonee misure di attuazione per rimediare a eventuali carenze di liquidità, anche per quanto riguarda le succursali stabilite in un altro Stato membro. Le autorità competenti assicurano che tali piani siano verificati dagli enti almeno una volta l'anno, aggiornati sulla base dei risultati degli scenari alternativi definiti al paragrafo 8, comunicati all'alta dirigenza e da questa approvati, affinché le politiche e le processi interni possano essere adeguati di conseguenza. Gli enti adottano le necessarie misure operative in anticipo per assicurare che i piani di ripristino della posizione di liquidità possano essere attuati immediatamente. Per gli enti creditizi, tra tali misure operative rientra la detenzione di garanzie immediatamente disponibili per i finanziamenti della banca centrale. Ciò comprende, se necessario, la detenzione di garanzie nella valuta di un altro Stato membro, o nella valuta di un paese terzo nei confronti del quale l'ente creditizio ha esposizioni e, se necessario dal punto di vista operativo, nel territorio di uno Stato membro ospitante o di un paese terzo alla cui moneta è esposto.

Articolo 87

Rischio di leva finanziaria eccessiva

1.  Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano di politiche e processi per l'individuazione, la gestione e il controllo del rischio di leva finanziaria eccessiva. Tra gli indicatori del rischio di leva finanziaria eccessiva figurano il coefficiente di leva finanziaria determinato conformemente all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i disallineamenti tra attività e obbligazioni.

2.  Le autorità competenti assicurano che gli enti facciano fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva in via cautelativa, tenendo debitamente conto di potenziali aumenti del rischio di leva finanziaria eccessiva causati da riduzioni dei fondi propri dell'ente attraverso perdite effettive o attese, in funzione delle norme contabili applicabili. A tal fine, gli enti sono in grado di far fronte ad un'ampia gamma di eventi di stress per quanto riguarda il rischio di leva finanziaria eccessiva.



Sottosezione 3

Governance

Articolo 88

Dispositivi di governance

1.  Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione definisca dispositivi di governance che assicurino un'efficace e prudente gestione dell'ente, comprese la separazione delle funzioni nell'organizzazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, ne sorvegli l'attuazione e ne risponda.

Tali dispositivi rispettano i seguenti principi:

a) l'organo di gestione deve avere la responsabilità generale dell'ente e approvare e sorvegliare l'attuazione degli obiettivi strategici, della strategia in materia di rischi e della governance interna dell'ente;

b) l'organo di gestione deve garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e l'osservanza delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti;

c) l'organo di gestione deve sorvegliare il processo di informativa e la comunicazione;

d) l'organo di gestione deve essere responsabile di assicurare un'efficace sorveglianza sull'alta dirigenza;

e) il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dell'ente non deve esercitare simultaneamente le funzioni di amministratore delegato in seno allo stesso ente, a meno che non sia giustificato dall'ente e autorizzato dalle autorità competenti.

Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione monitori e valuti periodicamente l'efficacia dei dispositivi di governance dell'ente e adotti le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.

2.  Gli Stati membri assicurano che gli enti che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, ampiezza e complessità delle attività istituiscano un comitato per le nomine, composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in seno all'ente interessato.

Il comitato per le nomine:

a) individua e raccomanda, ai fini dell'approvazione da parte dell'organo di gestione o ai fini dell'approvazione dell'assemblea generale, i candidati per l'occupazione di posti vacanti, valuta l'equilibrio di competenze, conoscenze, diversità ed esperienze dell'organo di gestione e redige una descrizione dei ruoli e delle capacità richieste per un determinato incarico e calcola l'impegno previsto in termini di tempo.

Inoltre, il comitato per le nomine decide un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell'organo di gestione ed elabora una politica intesa ad accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato nell'organo di gestione al fine di conseguire tale obiettivo. L'obiettivo, la politica e la sua attuazione sono resi pubblici conformemente all'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) esamina periodicamente e almeno una volta l'anno, la struttura, la dimensione, la composizione e i risultati dell'organo di gestione e presenta raccomandazioni all'organo di gestione per eventuali cambiamenti;

c) valuta periodicamente e almeno una volta l'anno, le conoscenze, le competenze e l'esperienza di ogni singolo membro dell'organo di gestione e dell'organo di gestione nel suo insieme, e ne riferisce all'organo di gestione;

d) riesamina periodicamente la politica dell'organo di gestione in materia di selezione e nomina dell'alta dirigenza e formula raccomandazioni per l'organo di gestione.

Nello svolgere le proprie funzioni, il comitato per le nomine tiene conto, per quanto possibile e su base continuativa, della necessità di assicurare che il processo decisionale dell'organo di gestione non sia dominato da un singolo o un gruppo ristretto di persone in un modo che pregiudichi gli interessi dell'ente nel suo insieme.

Il comitato per le nomine può utilizzare tutti i tipi di risorse che ritiene appropriate, ivi comprese le consulenze esterne, e a tal fine riceve adeguate risorse finanziarie.

Il presente paragrafo non si applica nei casi in cui, a norma del diritto nazionale, l'organo di gestione non ha competenza in materia di selezione e nomina dei suoi membri.

Articolo 89

Comunicazione per paese

1.  Dal 1o gennaio 2015 gli Stati membri impongono a ciascun ente di pubblicare ogni anno, specificamente per Stato membro e per paese terzo in cui è stabilito, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio:

a) nome o nomi, natura delle attività e località geografica;

b) fatturato;

c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

d) utile o perdita prima delle imposte;

e) imposte sull'utile o sulla perdita;

f) contributi pubblici ricevuti.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri impongono agli enti di pubblicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per la prima volta il 1o luglio 2014.

3.  Entro il 1o luglio 2014, tutti gli enti a rilevanza sistemica a livello mondiale autorizzati nell'Unione individuati a livello internazionale, presentano alla Commissione in forma riservata le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d), e) ed f). La Commissione, previa consultazione dell'ABE, dell'AEAP e dell'AESFEM, se del caso, svolge una valutazione generale sulle conseguenze economiche negative potenziali della pubblicazione di tali informazioni, compreso l'impatto sulla competitività, sulla disponibilità di investimenti e crediti e sulla stabilità del sistema finanziario. La Commissione presenta la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2014.

Qualora la relazione della Commissione individui effetti negativi significativi, la Commissione prende in considerazione la presentazione di un'adeguata proposta legislativa di modifica degli obblighi di informativa di cui al paragrafo 1 e può decidere di differire tali obblighi conformemente all'articolo 145, lettera h). La Commissione riesamina una volta l'anno la necessità di prorogare il differimento.

4.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rivedute conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio o, se del caso, al bilancio consolidato dell'ente interessato.

5.  Nella misura in cui futuri atti legislativi dell'Unione dispongano obblighi di informativa ulteriori a quelli stabiliti nel presente articolo, il presente articolo cessa di applicarsi ed è soppresso di conseguenza.

Articolo 90

Pubblicazione del rendimento delle attività

Nella relazione annuale gli istituti pubblicano tra gli indicatori chiave il rendimento delle attività, calcolato come utili netti divisi per il totale di bilancio.

Articolo 91

Organo di gestione

1.  I membri dell'organo di gestione soddisfano sempre i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. La composizione complessiva dell'organo di gestione riflette una gamma sufficientemente ampia di esperienze. I membri dell'organo di gestione soddisfano in particolare i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 8.

2.  Tutti i membri dell'organo di gestione dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni in seno all'ente.

3.  Il numero di incarichi di amministratore che può essere ricoperto contemporaneamente da un membro dell'organo di gestione tiene conto delle circostanze personali e della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente. A meno che non rappresentino lo Stato membro, i membri dell'organo di gestione di un ente che sia se significativo per le sue dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle sue attività, ricoprono, entro il 1o luglio 2014, contemporaneamente soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi di amministratore:

a) un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;

b) quattro incarichi di amministratore non esecutivo.

4.  Ai fini del paragrafo 3, sono considerati come un unico incarico di amministratore:

a) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo;

b) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito di:

i) enti che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o

ii) imprese (comprese le entità non finanziarie) in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata.

5.  Gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali non sono rilevanti ai fini del paragrafo 3.

6.  Le autorità competenti possono autorizzare i membri dell'organo di gestione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo. Le autorità competenti informano periodicamente l'ABE di tali autorizzazioni.

7.  L'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività dell'ente, inclusi i principali rischi.

8.  Ciascun membro dell'organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito che gli consentano di valutare e contestare efficacemente le decisioni dell'alta dirigenza se necessario e di controllare e monitorare efficacemente le decisioni della dirigenza.

9.  Gli enti destinano risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione.

10.  Gli Stati membri o le autorità competenti impongono agli enti e ai rispettivi comitati per le nomine di attenersi a un'ampia gamma di qualità e competenze nella selezione dei membri dell'organo di gestione e di predisporre a tal fine una politica che promuova la diversità in seno all'organo di gestione.

11.  Le autorità competenti raccolgono le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le utilizzano per confrontare le prassi relative alla diversità. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE. L'ABE utilizza tali informazioni per confrontare le pratiche relative alla diversità a livello di Unione.

12.  L'ABE emana orientamenti in merito a quanto segue:

a) la nozione di tempo sufficiente dedicato da un membro dell'organo di gestione all'esercizio delle sue funzioni, in relazione alle circostanze personali e alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente;

b) la nozione di conoscenze, competenze e esperienze collettive adeguate dell'organo di gestione di cui al paragrafo 7;

c) la nozione di onestà, integrità e indipendenza di spirito di un membro dell'organo di gestione di cui al paragrafo 8;

d) la nozione di risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 9;

e) la nozione di diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 10.

L'ABE emana tali orientamenti entro il 31 dicembre 2015.

13.  Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative alla rappresentanza dei dipendenti in seno all'organo di gestione, come stabilito dalla diritto nazionale.

Articolo 92

Politiche di remunerazione

1.  Le autorità competenti assicurano l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 93, 94 e 95 da parte degli enti a livello di gruppo, di impresa madre e filiazioni, comprese quelle site nei centri finanziari offshore.

2.  Le autorità competenti assicurano che gli enti, nell'elaborare e applicare le politiche di remunerazione complessive, che comprendono stipendi e benefici pensionistici discrezionali, per le categorie di personale tra cui l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio ("risk taker"), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia di remunerazione dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul loro profilo di rischio, rispettino i seguenti principi, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, organizzazione interna e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività:

a) la politica di remunerazione riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi superiori al livello di rischio tollerato dell'ente;

b) la politica di remunerazione è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell'ente e comprende misure intese ad evitare i conflitti d'interessi;

c) l'organo di gestione dell'ente, nella sua funzione di supervisione strategica, adotta e riesamina periodicamente i principi generali della politica di remunerazione ed è responsabile della sorveglianza della sua attuazione;

d) l'attuazione della politica di remunerazione è soggetta, almeno una volta l'anno, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificare il rispetto delle politiche e delle procedure di remunerazione adottate dall'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica;

e) i membri del personale impegnati in funzioni di controllo sono indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, dispongono della necessaria autorità e sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti al loro controllo;

f) la remunerazione dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione dei rischi e della conformità è direttamente controllata dal comitato per le remunerazioni di cui all'articolo 95 o, se tale comitato non è stato istituito, dall'organo di gestione, nella sua funzione di supervisione strategica;

g) la politica di remunerazione stabilisce, tenendo conto dei criteri nazionali in materia di determinazione dei salari, una chiara distinzione tra i criteri per determinare:

i) la remunerazione fissa di base, che dovrebbe riflettere innanzitutto l'esperienza professionale e le responsabilità organizzative pertinenti quali indicate nella descrizione delle funzioni figurante nelle condizioni di impiego; e

ii) la remunerazione variabile, che dovrebbe riflettere le prestazioni sostenibili e corrette per il rischio e le prestazioni che vanno oltre il lavoro richiesto per rispondere alla descrizione delle funzioni quale figurante nelle condizioni di impiego.

Articolo 93

Enti che beneficiano dell'intervento governativo

Nel caso degli enti che beneficiano di un intervento governativo straordinario, si applicano i seguenti principi in aggiunta ai principi di cui all'articolo 92, paragrafo 2:

a) la remunerazione variabile è rigorosamente limitata a una percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale e con l'uscita tempestiva dal sostegno pubblico;

b) le autorità competenti esigono che gli enti ristrutturino le remunerazioni in modo da allinearle a una sana gestione dei rischi e alla crescita a lungo termine, anche, ove appropriato, stabilendo limiti alla remunerazione dei membri dell'organo di gestione dell'ente;

c) nessuna componente variabile della remunerazione è erogata ai membri dell'organo di gestione dell'ente, salvo non sia giustificato.

Articolo 94

Elementi variabili della remunerazione

1.  Agli elementi variabili della remunerazione si applicano i seguenti principi in aggiunta ai principi e alle stesse condizioni, di cui all'articolo 92, paragrafo 2:

a) quando la remunerazione è legata ai risultati, l'importo totale della remunerazione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e dell'unità aziendale interessata e dei risultati generali dell'ente, e nella valutazione dei risultati individuali sono considerati criteri finanziari e non finanziari;

b) la valutazione dei risultati è effettuata in un quadro pluriennale, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto del ciclo di attività dell'ente creditizio e dei suoi rischi d'impresa;

c) la componente variabile complessiva della remunerazione non limita la capacità dell'ente di rafforzare la propria base di capitale;

d) la remunerazione variabile garantita non è conforme a una sana gestione del rischio né al principio della remunerazione in funzione dei risultati e non rientra nei futuri piani di remunerazione;

e) la remunerazione variabile garantita è eccezionale, è accordata solo in caso di assunzione di nuovo personale e a condizione che l'ente disponga di una base di capitale solida e sana ed è limitata al primo anno d'impiego;

f) le componenti fisse e variabili della remunerazione complessiva sono adeguatamente equilibrate e la componente fissa rappresenta una parte della remunerazione complessiva sufficientemente alta per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della remunerazione;

g) gli enti stabiliscono rapporti adeguati tra le componenti fissa e variabile della remunerazione complessiva, per cui si applicano i seguenti principi:

i) la componente variabile non supera il 100 % della componente fissa della remunerazione complessiva per ciascun individuo. Gli Stati membri possono stabilire una percentuale massima più bassa;

ii) gli Stati membri possono consentire ad azionisti, proprietari o soci dell'ente di approvare un livello massimo più elevato del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione a condizione che il livello complessivo della componente variabile non superi il 200 % della componente fissa della remunerazione complessiva per ciascun individuo. Gli Stati membri possono stabilire una percentuale massima più bassa.

Ogni approvazione di un rapporto più elevato conformemente al presente punto, primo comma, è effettuata conformemente alla seguente procedura:

 gli azionisti, i proprietari o i soci dell'ente agiscono sulla base di una raccomandazione dettagliata dell'ente in cui si danno i motivi e la portata dell'approvazione richiesta, indicante tra l'altro il numero di membri del personale interessati, le loro funzioni e l'impatto previsto in relazione all'obbligo di detenere una solida base di capitale;

 gli azionisti, i proprietari o i soci dell'ente deliberano con una maggioranza di almeno il 66 %, a condizione che sia rappresentato almeno il 50 % delle azioni o dei diritti di proprietà equivalenti o, in mancanza di questo, deliberano con una maggioranza del 75 % dei diritti di proprietà rappresentati;

 l'ente informa tutti gli azionisti, i proprietari o i soci dell'ente, fornendo in anticipo un preavviso ragionevole, che sarà richiesta un'approvazione a norma del presente punto, primo comma;

 l'ente informa senza indugio l'autorità competente della raccomandazione fornita ai suoi azionisti, proprietari o soci, indicando tra l'altro il rapporto massimo più elevato proposto e i motivi di tale proposta, ed è in grado di dimostrare all'autorità competente che il rapporto più elevato proposto non è in contrasto con gli obblighi dell'ente a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto in particolare degli obblighi dell'ente in materia di fondi propri;

 l'ente informa senza indugio l'autorità competente delle decisioni adottate dai suoi azionisti, proprietari o soci, compresi gli eventuali rapporti massimi più elevati approvati a norma del presente punto, primo comma, e le autorità competenti utilizzano le informazioni ricevute per confrontare le prassi degli enti a tale proposito. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE, che le pubblica su base aggregata per Stato membro d'origine in un formato comune di presentazione. L'ABE può predisporre orientamenti volti a facilitare l'attuazione del presente trattino e a garantire la coerenza delle informazioni raccolte;

 i membri del personale direttamente interessati dai livelli massimi più elevati della remunerazione variabile di cui al presente punto non sono autorizzati, ove applicabile, ad esercitare direttamente o indirettamente diritti di voto che possono detenere in quanto azionisti, proprietari o soci dell'ente;

iii) gli Stati membri possono consentire agli enti di applicare il tasso di sconto di cui al presente punto, secondo comma, fino a un massimo del 25 % della remunerazione variabile complessiva, a condizione che sia versata in strumenti differiti per un periodo non inferiore a cinque anni. Gli Stati membri possono stabilire una percentuale massima più bassa.

L'ABE elabora e pubblica, entro il 31 marzo 2014, orientamenti in merito al tasso di sconto nominale applicabile, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresi il tasso e il rischio di inflazione, compresa la durata del differimento. Gli orientamenti dell'ABE in merito al tasso di sconto considerano in maniera specifica le modalità di incentivazione dell'impiego di strumenti differiti per un periodo non inferiore a cinque anni;

h) i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e non ricompensano gli insuccessi o gli abusi;

i) i pacchetti di remunerazione collegati a compensi o riacquisto derivanti da contratti per precedenti impieghi devono essere in linea con gli interessi a lungo termine dell'ente, anche per quel che riguarda il periodo di mantenimento, il periodo di differimento e i meccanismi di correzione per i risultati e i rischi;

j) la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle singole componenti della remunerazione variabile o di gruppi di esse, prevede una rettifica per tutti i tipi di rischi presenti e futuri e tiene conto del costo del capitale e della liquidità richiesti;

k) l'allocazione delle componenti variabili della remunerazione all'interno dell'ente tiene conto altresì di tutti i tipi di rischi presenti e futuri;

l) una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50 %, di qualsiasi remunerazione variabile è composta da un bilanciamento tra:

i) azioni o partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, ovvero strumenti legati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti, se l'ente non è quotato in borsa, e

ii) ove possibile, altri strumenti ai sensi dell'articolo 52 o 63 del regolamento (UE) n. 575/2013, o altri strumenti che possano essere pienamente convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 o detratti, che in ogni caso riflettano in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e siano adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile.

Gli strumenti di cui alla presente lettera sono soggetti a un'adeguata politica di mantenimento destinata ad allineare gli incentivi agli interessi a lungo termine dell'ente. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. La presente lettera si applica sia alla parte della componente variabile della remunerazione differita conformemente alla lettera m) sia alla parte della componente variabile della remunerazione non differita;

m) una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40 %, della componente variabile della remunerazione è differita su un periodo non inferiore a tre-cinque anni ed è correttamente allineata al tipo d'impresa, ai suoi rischi e alle attività del membro del personale in questione.

La remunerazione corrisposta secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata. Qualora la componente variabile della remunerazione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60 % di tale importo è differito. La durata del periodo di differimento è stabilita conformemente al ciclo d'attività, al tipo d'impresa, ai suoi rischi e alle attività del membro del personale in questione;

n) la remunerazione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria dell'ente nel suo insieme e giustificata sulla base dei risultati dell'ente, dell'unità aziendale e della persona interessati.

Fatti salvi i principi generali di diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la remunerazione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati dell'ente siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia delle remunerazioni correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione.

Fino al 100 % della remunerazione variabile complessiva è soggetto a dispositivi di malus o di restituzione. Gli enti stabiliscono criteri specifici per l'applicazione del malus o della restituzione. Tali criteri riguardano in particolare le situazioni in cui il membro del personale:

i) è stato partecipe di condotte che hanno causato perdite significative per l'ente o ne è stato responsabile;

ii) non ha soddisfatto livelli adeguati di competenza e onorabilità;

o) la politica pensionistica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell'ente.

Se il dipendente lascia l'ente prima della pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dall'ente per un periodo di cinque anni sotto forma di strumenti di cui alla lettera l). Nel caso in cui un dipendente vada in pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono versati al dipendente sotto forma di strumenti di cui alla lettera l), con riserva di un periodo di ritenzione di cinque anni;

p) i membri del personale sono tenuti a impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla remunerazione e sulla responsabilità volte ad inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi di remunerazione;

q) la remunerazione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitino l'inosservanza della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la specificazione delle categorie di strumenti che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 1, lettera l), punto ii), e per quanto riguarda criteri qualitativi e criteri quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 marzo 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 95

Comitato per le remunerazioni

1.  Le autorità competenti assicurano che gli enti che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, ampiezza e complessità delle attività istituiscano un comitato per le remunerazioni. Tale comitato è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi di remunerazione e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio, del capitale e della liquidità.

2.  Le autorità competenti assicurano che il comitato per le remunerazioni sia responsabile della preparazione delle decisioni in materia di remunerazioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio degli enti interessati, che devono essere adottate dall'organo di gestione. Il presidente e i membri del comitato per le remunerazioni sono membri dell'organo di gestione che non svolgono alcuna funzione esecutiva presso l'ente in questione. Ove il diritto nazionale preveda la rappresentanza dei lavoratori nell'organo di gestione, il comitato per le remunerazioni comprende uno o più rappresentanti dei lavoratori. Nell'elaborazione di tali decisioni, il comitato per le remunerazioni tiene conto degli interessi a lungo termine degli azionisti, degli investitori e di altre parti interessate dell'ente, nonché dell'interesse pubblico.

Articolo 96

Creazione di un sito web sul governo societario e le remunerazioni

Gli enti che gestiscono un sito web spiegano in tale sito in che modo si conformano ai requisiti di cui agli articoli da 88 a 95.



Sezione III

Processo di revisione e valutazione prudenziale

Articolo 97

Revisione e valutazione prudenziale

1.  Sulla base dei criteri tecnici stabiliti all'articolo 94, le autorità competenti riesaminano i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti per conformarsi alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013 e valutano:

a) i rischi ai quali gli enti sono o possono essere esposti;

b) i rischi che un ente pone al sistema finanziario, tenendo conto dell'individuazione e della misurazione del rischio sistemico di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o, se del caso, delle raccomandazioni del CERS, se opportuno; e

c) i rischi rivelati dalle prove di stress, tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente.

2.  La revisione e la valutazione di cui al paragrafo 1 coprono tutti i requisiti previsti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013.

3.  Sulla base della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti e i fondi propri e la liquidità da essi detenuti assicurano una gestione ed una copertura adeguate dei loro rischi.

4.  Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l'intensità della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente in questione, e tenendo conto altresì del principio di proporzionalità. La revisione e la valutazione sono aggiornate almeno una volta l'anno per gli enti soggetti al programma di revisione prudenziale di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

5.  Gli Stati membri garantiscono che, ove una revisione indichi che un ente possa rappresentare un rischio sistemico ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti informino senza indugio l'ABE in merito ai risultati della revisione.

Articolo 98

Criteri tecnici per la revisione e valutazione prudenziale

1.  Oltre ai rischi di credito, di mercato e operativo, la revisione e la valutazione che le autorità competenti svolgono conformemente all'articolo 97 hanno per oggetto almeno:

a) i risultati delle prove di stress effettuate conformemente all'articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013 dagli enti che applicano il metodo basato sui rating interni;

b) l'esposizione al rischio di concentrazione degli enti e la relativa gestione, compresa l'osservanza degli obblighi stabiliti alla parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 81 della presente direttiva;

c) la solidità, l'appropriatezza e l'applicazione delle politiche e delle procedure attuate dagli enti per la gestione del rischio residuale associato all'uso di tecniche riconosciute di attenuazione del rischio di credito;

d) la misura in cui i fondi propri detenuti dall'ente a fronte delle attività che ha cartolarizzato siano adeguati al contenuto economico dell'operazione, considerata anche l'entità del rischio trasferito;

e) l'esposizione al rischio di liquidità e la sua misurazione e gestione da parte degli enti, compresa l'elaborazione di analisi di scenari alternativi, la gestione dei fattori di attenuazione del rischio (in particolare il livello, la composizione e la qualità delle riserve di liquidità) e di piani di emergenza efficaci;

f) l'impatto degli effetti di diversificazione e il modo in cui detti effetti sono presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio;

g) i risultati delle prove di stress effettuate dagli enti che utilizzano un modello interno per calcolare i requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

h) la localizzazione geografica delle esposizioni dell'ente;

i) il modello imprenditoriale dell'ente;

j) la valutazione del rischio sistemico, in conformità ai criteri fissati all'articolo 97.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti effettuano a intervalli regolari un'ampia valutazione della gestione generale del rischio di liquidità da parte degli enti e promuovono l'elaborazione di solide metodologie interne. Le autorità competenti effettuano tali valutazioni tenendo conto del ruolo svolto dagli enti sui mercati finanziari. Le autorità competenti di uno Stato membro tengono anche debitamente conto dell'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati.

3.  Le autorità competenti controllano se un ente abbia fornito un supporto implicito ad una cartolarizzazione. Se viene appurato che un ente ha fornito supporto implicito in più di un'occasione, l'autorità competente adotta misure appropriate che riflettano la maggior probabilità che in futuro l'ente fornisca supporto alle sue cartolarizzazioni, mancando pertanto di operare un trasferimento significativo del rischio.

4.  Per determinare quanto previsto all'articolo 97, paragrafo 3, della presente direttiva le autorità competenti considerano se le rettifiche di valore effettuate per posizioni o portafogli del portafoglio di negoziazione, come previsto dall'articolo 105 del regolamento (UE) n. 575/2013, consentano all'ente di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali.

5.  La revisione e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione. È richiesta l'adozione di misure almeno nel caso di enti il cui valore economico si riduca di più del 20 % dei loro fondi propri a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse di 200 punti base o tale variazione è definita negli orientamenti dell'ABE.

6.  La revisione e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti al rischio di leva finanziaria eccessiva come segnalato dai relativi indicatori, compreso il coefficiente di leva finanziaria determinato conformemente all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013. Nel valutare l'adeguatezza del coefficiente di leva finanziaria degli enti e dei dispositivi, delle strategie, dei processi e dei meccanismi messi in atto dagli enti per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva, le autorità competenti prendono in considerazione il modello imprenditoriale di tali enti.

7.  La revisione e la valutazione svolte dalle autorità competenti includono i dispositivi di governance degli enti, la loro cultura d'impresa e i loro valori e la capacità dei membri dell'organo di gestione di esercitare le loro funzioni. Nello svolgimento di tale revisione e valutazione, le autorità competenti hanno accesso almeno agli ordini del giorno e ai documenti di supporto delle riunioni dell'organo di gestione e delle sue commissioni, nonché ai risultati della valutazione interna o esterna delle prestazioni dell'organo di gestione.

Articolo 99

Programma di revisione prudenziale

1.  Le autorità competenti adottano, almeno una volta l'anno, un programma di revisione prudenziale per gli enti soggetti alla loro vigilanza. Tale programma tiene conto del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97. Esso comprende quanto segue:

a) l'illustrazione del modo in cui le autorità competenti intendono esercitare le loro funzioni e allocare le loro risorse;

b) l'indicazione degli enti che saranno soggetti a vigilanza rafforzata e le misure adottate ai fini di detta vigilanza conformemente al paragrafo 3;

c) un programma di ispezioni presso i locali dell'ente, incluse le succursali e le filiazioni stabilite in altri Stati membri, conformemente agli articoli 52, 119 e 122.

2.  I programmi di revisione prudenziale comprendono i seguenti enti:

a) enti per i quali i risultati delle prove di stress di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettere a) e g), e all'articolo 100 o il risultato del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 indicano rischi significativi per la loro solidità finanziaria continua o indicano eventuali violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) enti che rappresentano un rischio sistemico per il sistema finanziario;

c) ogni altro ente per il quale le autorità competenti lo ritengano necessario.

3.  Se ritenuto opportuno ai sensi dell'articolo 97, sono adottate, in particolare, le seguenti misure, ove necessario:

a) l'aumento del numero o della frequenza delle ispezioni in loco presso l'ente;

b) la presenza permanente dell'autorità competente presso l'ente;

c) l'obbligo dell'ente di trasmettere segnalazioni supplementari o di trasmetterle con maggiore frequenza;

d) il riesame supplementare o più frequente dei piani operativi, strategici o aziendali dell'ente;

e) i riesami tematici per sorvegliare rischi specifici che potrebbero concretizzarsi.

4.  L'adozione di un programma di revisione prudenziale da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine non impedisce alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di effettuare caso per caso controlli in loco e ispezioni sulle attività svolte dalle succursali di enti nel loro territorio conformemente all'articolo 52, paragrafo 3.

Articolo 100

Prove di stress prudenziali

1.  Le autorità competenti effettuano ove opportuno, ma almeno una volta l'anno, prove di stress prudenziali sugli enti soggetti alla loro vigilanza, per facilitare il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97.

2.  L'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per assicurare che le autorità competenti utilizzino metodologie comuni per le prove di stress prudenziali annuali.

Articolo 101

Riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni

1.  Le autorità competenti riesaminano regolarmente, e almeno ogni tre anni, l'osservanza da parte degli enti dei requisiti relativi ai metodi che richiedono l'autorizzazione delle autorità competenti prima di utilizzare tali metodi per il computo dei requisiti in materia di fondi propri conformemente alla parte tre del regolamento (UE) n. 575/2013. Esse prestano particolare attenzione ai cambiamenti delle attività di un ente e all'applicazione dei predetti metodi a nuovi prodotti. Se si individuano carenze sostanziali nella cattura dei rischi mediante il metodo interno di un ente, le autorità competenti assicurano che esse vengano corrette o adottano provvedimenti adeguati per attenuarne le conseguenze, anche imponendo fattori moltiplicativi più elevati o maggiorazioni del capitale, oppure adottando altre misure adeguate ed efficaci.

2.  Le autorità competenti riesaminano e valutano in particolare se l'ente utilizzi tecniche e pratiche ben sviluppate e aggiornate per tali metodi.

3.  Se per un modello interno di rischio di mercato numerosi scostamenti, di cui all'articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013, indicano che il modello non è o non è più sufficientemente accurato, le autorità competenti revocano l'autorizzazione ad utilizzare il modello interno o impongono misure opportune per assicurare che il modello sia migliorato immediatamente.

4.  Se un ente ha ottenuto l'autorizzazione ad applicare un metodo che richiede l'autorizzazione delle autorità competenti prima di utilizzare tale metodo per il computo dei requisiti in materia di fondi propri conformemente alla parte tre del regolamento (UE) n. 575/2013, ma non soddisfa più i requisiti per l'applicazione di tale metodo, le autorità competenti esigono che l'ente dimostri con piena soddisfazione delle autorità competenti che l'effetto della non conformità non è significativo, se del caso, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 o presenti un piano mirante a ripristinare tempestivamente l'osservanza dei requisiti e fissano un termine per la sua attuazione. Le autorità competenti impongono miglioramenti del piano se è poco probabile che esso consenta di giungere alla piena conformità o se il termine è inadeguato. Se è improbabile che l'ente sia in grado di ripristinare la conformità entro un termine adeguato e, se del caso, non abbia dimostrato in modo soddisfacente che l'effetto della non conformità non è significativo, l'autorizzazione ad utilizzare il metodo è revocata o limitata ai settori conformi o a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato.

5.  Al fine di promuovere l'uniforme solidità dei metodi interni all'interno dell'Unione, l'ABE analizza i metodi interni dei diversi enti, compresi l'uniformità nell'attuazione della definizione di default e il modo in cui gli enti trattano rischi o esposizioni simili.

L'ABE elabora orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 contenenti parametri di riferimento sulla base di detta analisi.

Le autorità competenti tengono conto della predetta analisi e dei predetti parametri di riferimento per il riesame delle autorizzazioni all'utilizzo di modelli interni concesse agli enti.



Sezione IV

Misure e poteri di vigilanza

Articolo 102

Misure di vigilanza

1.  Le autorità competenti esigono che un ente adotti con anticipo le misure necessarie per far fronte ai problemi che potrebbero presentarsi nei seguenti casi:

a) l'ente non soddisfa i requisiti della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) le autorità competenti hanno prove che indicano la probabilità che l'ente violi i requisiti della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013 entro i successivi dodici mesi.

2.  Ai fini del paragrafo 1, i poteri delle autorità competenti includono quelli di cui all'articolo 104.

Articolo 103

Applicazione delle misure di vigilanza a enti con profili di rischio simili

1.  Se le autorità competenti stabiliscono, ai sensi dell'articolo 97, che enti con profili di rischio simili, per esempio con modelli imprenditoriali simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni, sono o potrebbero essere esposti a rischi simili o rappresentare rischi simili per il sistema finanziario, esse possono applicare il processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 a tali enti in maniera analoga o identica. A tal fine, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano della competenza giuridica necessaria per imporre requisiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 a tali enti in maniera analoga o identica, compreso in particolare l'esercizio di poteri di vigilanza a norma degli articoli 104, 105 e 106.

In particolare, i tipi di enti di cui al primo comma possono essere determinati conformemente ai criteri di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettera j).

2.  Quando applicano il paragrafo 1, le autorità competenti ne inviano notifica all'ABE. L'ABE sorveglia le pratiche di vigilanza e formula orientamenti per specificare le modalità di valutazione di rischi simili e il modo in cui può essere assicurata la coerenza nell'applicazione del paragrafo 1 in tutta l'Unione. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 104

Poteri di vigilanza

1.  Ai fini dell'articolo 97, dell'articolo 98, paragrafo 4, dell'articolo 101, paragrafo 4, e degli articoli 102 e 103, nonché dell'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti hanno almeno i seguenti poteri:

a) esigere che gli enti detengano fondi propri superiori ai requisiti stabiliti al capo 4, del presente titolo e al regolamento (UE) n. 575/2013 riguardo a elementi di rischio e a rischi che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 di tale regolamento;

b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 73 e 74;

c) esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 e fissino un termine per la sua attuazione, compresi miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;

d) esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;

e) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente;

f) esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti;

g) esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;

h) esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;

i) limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi da parte di un ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da parte dell'ente;

j) imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;

k) imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;

l) richiedere informazioni aggiuntive.

2.  I requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettera a), sono imposti dalle autorità competenti almeno laddove:

a) un ente non soddisfa il requisito fissato agli articoli 73 e 74 della presente direttiva o all'articolo 393 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) i rischi o gli elementi di rischio non sono coperti dai requisiti in materia di fondi propri fissati al capo 4, del presente titolo o al regolamento (UE) n. 575/2013;

c) la semplice applicazione di altre misure amministrative non sembra in grado di migliorare sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un periodo di tempo adeguato;

d) dal riesame di cui all'articolo 98, paragrafo 4, o all'articolo 101, paragrafo 4, risulta che l'inosservanza dei requisiti di applicazione dei rispettivi metodi condurrà probabilmente all'inadeguatezza dei requisiti in materia di fondi propri;

e) vi è la probabilità che i rischi siano sottostimati nonostante l'osservanza dei requisiti applicabili di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013; o

f) conformemente all'articolo 377, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, un ente riferisce alle autorità competenti che i risultati delle prove di stress di cui allo stesso articolo superano in misura significativa i suoi requisiti in materia di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione.

3.  Ai fini della determinazione del livello appropriato di fondi propri sulla base della revisione e della valutazione effettuate conformemente alla sezione III, le autorità competenti valutano se sia eventualmente necessario imporre un requisito aggiuntivo in materia di fondi propri superiore al requisito patrimoniale per coprire i rischi ai quali un ente sia o possa essere esposto, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di valutazione di un ente di cui all'articolo 73;

b) i dispositivi, i processi e i meccanismi di un ente di cui all'articolo 74;

c) il risultato della revisione e della valutazione effettuate conformemente all'articolo 97 o 101;

d) la valutazione del rischio sistemico.

Articolo 105

Requisiti specifici in materia di liquidità

Ai fini della determinazione del livello appropriato di requisiti in materia di liquidità sulla base della revisione e della valutazione effettuate conformemente alla sezione III, le autorità competenti valutano se sia necessario imporre un requisito specifico in materia di liquidità per catturare i rischi di liquidità ai quali un ente è o può essere esposto, tenendo in considerazione quanto segue:

a) il particolare modello imprenditoriale dell'ente;

b) i dispositivi, i processi e i meccanismi dell'ente di cui alla sezione II e in particolare all'articolo 86;

c) il risultato della revisione e della valutazione effettuate conformemente all'articolo 97;

d) il rischio di liquidità sistemico che minaccia l'integrità dei mercati finanziari dello Stato membro interessato.

In particolare, fatto salvo l'articolo 67, le autorità competenti dovrebbero considerare la necessità di applicare sanzioni amministrative o altre misure amministrative, compresi requisiti prudenziali, il cui livello è sostanzialmente correlato al divario tra l'effettiva posizione di liquidità di un ente e i requisiti in materia di liquidità e di finanziamento stabile definiti a livello nazionale o di Unione.

Articolo 106

Requisiti specifici in materia di pubblicazione

1.  Gli Stati membri abilitano le autorità competenti a esigere dagli enti:

a) che pubblichino le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 più di una volta l'anno e fissino termini per la pubblicazione;

b) che utilizzino per le pubblicazioni mezzi e sedi specifici, diversi dai documenti di bilancio.

2.  Gli Stati membri abilitano le autorità competenti ad esigere dalle imprese madri che pubblichino una volta l'anno, integralmente o mediante riferimento a informazioni equivalenti, la descrizione della loro struttura giuridica e di governance e la struttura dell'organizzazione del gruppo di enti, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 74, paragrafo 1 e all'articolo 109, paragrafo 2.

Articolo 107

Uniformità delle revisioni e valutazioni prudenziali e delle misure di vigilanza

1.  Le autorità competenti informano l'ABE:

a) del funzionamento del loro processo di revisione e di valutazione di cui all'articolo 97;

b) della metodologia utilizzata come base per le decisioni di cui agli articoli 98, 100, 101, 102, 104 e 105 sul processo di cui alla lettera a).

L'ABE valuta le informazioni fornite dalle autorità competenti al fine di sviluppare una coerenza nel processo di revisione e valutazione prudenziale. Essa può chiedere informazioni supplementari alle autorità competenti per completare la sua valutazione in misura proporzionata conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2.  L'ABE riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sul grado di convergenza dell'applicazione del presente capo tra Stati membri.

Al fine di aumentare il livello di tale convergenza, l'ABE effettua verifiche inter pares conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.  L'ABE pubblica orientamenti rivolti alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare ulteriormente in modo adeguato a dimensioni, struttura e organizzazione interna degli enti e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 97 e per la valutazione dell'organizzazione e del trattamento dei rischi di cui agli articoli da 76 a 87, in particolare in relazione al rischio di concentrazione conformemente all'articolo 81.



Sezione V

Livello di applicazione

Articolo 108

Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno

1.  Le autorità competenti esigono che ciascun ente che non sia né una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza, né un'impresa madre, e ciascun ente non incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 575/2013 si conformino su base individuale agli obblighi stabiliti all'articolo 73 della presente direttiva.

Le autorità competenti possono esentare un ente creditizio dagli obblighi stabiliti all'articolo 73 della presente direttiva conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se le autorità competenti rinunciano all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 575/2013, i requisiti di cui all'articolo 73 della presente direttiva si applicano su base individuale.

2.  Le autorità competenti impongono alle imprese madri in uno Stato membro, nella misura e secondo le modalità stabilite nella parte uno, titolo II, capo 2, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, di rispettare gli obblighi stabiliti all'articolo 73 della presente direttiva su base consolidata.

3.  Le autorità competenti impongono agli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, nella misura e secondo le modalità stabilite nella parte uno, titolo II, capo 2, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, di rispettare gli obblighi stabiliti all'articolo 73 della presente direttiva sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista.

Qualora la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro controlli più di un ente, il primo comma si applica solo all'ente soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111.

4.  Le autorità competenti impongono agli enti che sono filiazioni di soddisfare i requisiti stabiliti all'articolo 73 su base subconsolidata qualora tali enti, ovvero l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/87/CE, oppure detengano una partecipazione.

Articolo 109

Dispositivi, processi e meccanismi degli enti

1.  Le autorità competenti impongono agli enti di conformarsi agli obblighi stabiliti alla sezione II del presente capo su base individuale, a meno che le autorità competenti non si avvalgano della deroga di cui all' articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.  Le autorità competenti impongono alle imprese madri e alle filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva di assolvere agli obblighi stabiliti al presente capo, sezione II, su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi richiesti dal presente capo, sezione II, e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, esse assicurano che le imprese madri e le filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva mettano in atto tali dispositivi, processi e meccanismi nelle loro filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tali dispositivi, processi e meccanismi sono anche coerenti e ben integrati e tali filiazioni sono anche in grado di produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza.

3.  Gli obblighi derivanti dal presente capo, sezione II, riguardanti filiazioni non soggette esse stesse alla presente direttiva non si applicano se l'ente impresa madre nell'UE o gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE possono dimostrare alle autorità competenti che l'applicazione della sezione II è illegale ai sensi della normativa del paese terzo in cui la filiazione è stabilita.

Articolo 110

Revisione e valutazione e misure di vigilanza

1.  Le autorità competenti applicano il processo di revisione e di valutazione di cui alla sezione III del presente capo e le misure di vigilanza di cui alla sezione IV del presente capo conformemente con il livello di applicazione dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 di cui alla parte uno, titolo II, di tale regolamento.

2.  Se le autorità competenti rinunciano all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 575/2013, alla vigilanza sulle imprese di investimento su base individuale si applicano i requisiti di cui all'articolo 97 della presente direttiva.



CAPO 3

Vigilanza su base consolidata



Sezione I

Principi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata

Articolo 111

Determinazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata

1.  Se l'impresa madre è un ente impresa madre in uno Stato membro o un ente impresa madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione.

2.  Se l'impresa madre di un ente è una società di partecipazione finanziaria madre o una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione.

3.  Quando enti autorizzati in due o più Stati membri hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria madre, la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente autorizzato nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

Quando le imprese madri di enti autorizzati in due o più Stati membri comprendono più di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sedi centrali in diversi Stati membri e vi è un ente creditizio in ciascuno di tali Stati, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

4.  Quando più enti autorizzati nell'Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista e nessuno di tali enti è stato autorizzato nello Stato membro nel quale è stata costituita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno autorizzato l'ente con il totale di bilancio più elevato, il quale è considerato, ai fini della presente direttiva, come l'ente controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

5.  In casi particolari, in cui l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 3 e 4 risultasse inappropriata tenuto conto degli enti e dell'importanza relativa delle loro attività nei vari paesi, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare a tali criteri e nominare una diversa autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. In tali casi, prima di prendere la loro decisione, le autorità competenti danno all'ente impresa madre nell'UE o, a seconda dei casi, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, ovvero all'ente con il totale di bilancio più elevato, l'opportunità di pronunciarsi su tale decisione.

6.  Le autorità competenti notificano alla Commissione e all'ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 5.

Articolo 112

Coordinamento delle attività di vigilanza da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata

1.  In aggiunta agli obblighi imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di vigilanza su base consolidata esercita le seguenti funzioni:

a) coordinamento della raccolta e della diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali in situazioni normali e in situazioni di emergenza;

b) pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali, anche in relazione alle attività di cui al titolo VII, capo 3, in collaborazione con le autorità competenti interessate;

c) pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in collaborazione con le autorità competenti interessate e, se necessario, con le banche centrali del SEBC, in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse, compresi gli sviluppi negativi negli enti o sui mercati finanziari, utilizzando, ove possibile, mezzi di comunicazione esistenti per facilitare la gestione delle crisi.

2.  Se l'autorità di vigilanza su base consolidata omette di espletare i suoi compiti di cui al paragrafo 1 o se le autorità competenti non cooperano con l'autorità di vigilanza su base consolidata nella misura richiesta per l'espletamento dei compiti di cui al paragrafo 1, una qualsiasi delle autorità competenti interessate può rinviare la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza, a norma all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

In caso di disaccordo sul coordinamento delle attività di vigilanza a norma del presente articolo, l'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

3.  La pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo comprende le misure eccezionali di cui all'articolo 117, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 117, paragrafo 4, lettera b), l'elaborazione di valutazioni congiunte, l'attuazione di piani di emergenza e la comunicazione al pubblico.

Articolo 113

Decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente

1.  L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti di uno Stato membro responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire ad una decisione congiunta:

a) sull'applicazione degli articoli 73 e 97 per determinare l'adeguatezza del livello dei fondi propri su base consolidata detenuti dal gruppo di enti in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e al livello di fondi propri richiesto in applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), a ciascuna entità del gruppo di enti e su base consolidata;

b) sulle misure per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, incluse l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 e la necessità di requisiti in materia di liquidità specifici per l'ente conformemente all'articolo 105 della presente direttiva.

2.  Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 sono prese:

a) ai fini del paragrafo 1, lettera a), entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle altre autorità competenti interessate di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti conformemente agli articoli 73 e 97 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a);

b) ai fini del paragrafo 1, lettera b), entro un mese dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo di enti conformemente all'articolo 86 e all'articolo 105.

Le decisioni congiunte tengono inoltre debitamente conto della valutazione del rischio delle filiazioni effettuato dalle autorità competenti interessate conformemente agli articoli 73 e 97.

Le decisioni congiunte sono contenute in un documento e pienamente motivate e sono trasmesse dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre nell'UE. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una qualsiasi delle altre autorità competenti. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.

3.  Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione congiunta entro i termini di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull'applicazione degli articoli 73, 86 e 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 105 dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle filiazioni effettuata dalle autorità competenti interessate. Se, alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 2, una qualsiasi delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende la decisione che l'ABE può adottare ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adotta una decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Si ritiene che i termini di cui al paragrafo 2 equivalgano ai periodi di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o del periodo di un mese, a seconda dei casi, o se è stata adottata una decisione congiunta.

La decisione sull'applicazione dell'articolo degli articoli 73, 86 e 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 105 è adottata dalle rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. Se, alla scadenza di uno dei termini di cui al paragrafo 2, una qualsiasi delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviano la loro decisione e attendono la decisione che l'ABE adotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adottano la propria decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Si ritiene che i termini di cui al paragrafo 2 equivalgano ai periodi di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o del periodo di un mese, a seconda dei casi, o se è stata adottata una decisione congiunta.

Le decisioni sono contenute in un documento e pienamente motivate e tengono conto della valutazione del rischio, dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità competenti nei termini di cui al paragrafo 2. Il documento contenente la decisione è trasmesso dall'autorità di vigilanza su base consolidata a tutte le autorità competenti interessate e all'ente impresa madre nell'UE.

Qualora l'ABE sia stata consultata, tutte le autorità competenti tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso.

4.  Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 e le decisioni adottate dalle autorità competenti in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 3 sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta conformemente al paragrafo 3 sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando un'autorità competente responsabile della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE presenta all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull'applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 105. In quest'ultimo caso l'aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dall'autorità competente che ha presentato la richiesta.

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta di cui al presente articolo sull'applicazione degli articoli 73, 86, 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 105 al fine di facilitare l'adozione delle decisioni congiunte.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 114

Obblighi di informazione in situazioni di emergenza

1.  Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale descritta all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o una situazione di evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno qualsiasi degli Stati membri in cui sono state autorizzate entità del gruppo o nel quale sono stabilite succursali significative di cui all'articolo 51, l'autorità di vigilanza su base consolidata, fatto salvo il capo 1, sezione II e, laddove applicabili, gli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE, ne informa non appena possibile l'ABE e le autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 4, e all'articolo 59 e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. I predetti obblighi si applicano a tutte le autorità competenti.

Se una banca centrale del SEBC viene a conoscenza di una delle situazioni descritte al primo comma ne informa non appena possibile le autorità competenti di cui all'articolo 112 e l'ABE.

Se possibile, l'autorità competente e l'autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 4, utilizzano i mezzi di comunicazione già esistenti.

2.  Qualora necessiti di informazioni già comunicate ad un'altra autorità competente, l'autorità di vigilanza su base consolidata contatta se possibile tale autorità, al fine di evitare una duplicazione delle segnalazioni alle varie autorità preposte all'esercizio della vigilanza.

Articolo 115

Accordi di coordinamento e cooperazione

1.  Al fine di agevolare e di rendere efficace la vigilanza, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione.

Tali accordi possono assegnare ulteriori compiti all'autorità di vigilanza su base consolidata e possono specificare le procedure per quanto riguarda il processo decisionale e la cooperazione con le altre autorità competenti.

2.  Le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad una filiazione di un'impresa madre che sia un ente possono delegare, con un accordo bilaterale, conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre ed esercitano la vigilanza su di essa affinché esse si incarichino della vigilanza sulla filiazione conformemente alla presente direttiva. L'ABE è informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri ed al comitato bancario europeo.

Articolo 116

Collegi delle autorità di vigilanza

1.  L'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 112 e 113 e all'articolo 114, paragrafo 1 e, fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il diritto dell'Unione, garantisce un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi, se del caso.

L'ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza di cui al presente articolo conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010. A tal fine l'ABE vi partecipa nel modo opportuno ed è ritenuta autorità competente in detto ambito.

I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE e alle altre autorità competenti interessate di assolvere i seguenti compiti:

a) scambiarsi informazioni reciprocamente e con l'ABE conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010;

b) accordarsi sull'affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, se del caso;

c) definire i programmi di revisione prudenziale di cui all'articolo 99 sulla base di una valutazione del rischio del gruppo ai sensi dell'articolo 97;

d) accrescere l'efficacia della vigilanza sopprimendo l'inutile duplicazione di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni di cui all'articolo 114 e all'articolo 117, paragrafo 3;

e) applicare i requisiti prudenziali fissati dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 in modo uniforme in tutte le entità di un gruppo di enti, fatte salve le opzioni e le discrezionalità consentite dal diritto dell'Unione;

f) applicare l'articolo 112, paragrafo 1, lettera c), tenendo conto dei lavori di altri forum che possono essere costituiti in tale settore.

2.  Le autorità competenti partecipanti ai collegi delle autorità di vigilanza e l'ABE collaborano strettamente. L'obbligo di riservatezza di cui al capo 1, sezione II, della presente direttiva e agli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza non pregiudica i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.  L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati sugli accordi scritti di cui all'articolo 115, definiti dall'autorità di vigilanza su base consolidata previa consultazione delle autorità competenti interessate.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.  Le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, le autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale sono stabilite succursali significative di cui all'articolo 51, le banche centrali del SEBC, ove opportuno, nonché le autorità di vigilanza di paesi terzi, se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al capo 1, sezione II, della presente direttiva, e laddove applicabili, agli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE, possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza.

7.  L'autorità di vigilanza su base consolidata presiede le riunioni del collegio e decide quali autorità competenti partecipano a una riunione o a un'attività del collegio. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da prendere in considerazione. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese.

8.  La decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto della rilevanza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all'articolo 7, nonché degli obblighi di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

9.  Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabili, agli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE, l'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'ABE delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica all'ABE tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza.

In caso di disaccordo tra le autorità competenti sul funzionamento dei collegi di vigilanza, una qualsiasi delle autorità competenti interessate può rinviare la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

In caso di disaccordo sul funzionamento dei collegi di vigilanza a norma del presente articolo l'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

Articolo 117

Obblighi di cooperazione

1.  Le autorità competenti collaborano strettamente tra loro. Esse si scambiano tutte le informazioni essenziali o rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite loro dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013. A tale proposito, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni rilevanti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.

Le autorità competenti collaborano con l'ABE ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013, conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.

Le autorità competenti forniscono all'ABE tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento (UE) n. 1093/2010, conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Le informazioni di cui al primo comma sono considerate essenziali se possono materialmente influenzare la valutazione circa la solidità finanziaria di un ente o di un ente finanziario in un altro Stato membro.

In particolare, le autorità di vigilanza su base consolidata di enti imprese madri nell'UE e enti controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE trasmettono alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate della vigilanza sulle filiazioni di tali imprese madri tutte le informazioni rilevanti. Nel determinare la portata delle informazioni rilevanti si tiene conto dell'importanza di dette filiazioni all'interno del sistema finanziario di tali Stati membri.

Le informazioni essenziali di cui al primo comma comprendono, in particolare, quanto segue:

a) descrizione della struttura giuridica del gruppo e della struttura di governance compresa la struttura dell'organizzazione, includendo tutte le entità regolamentate, le entità non regolamentate, le filiazioni non regolamentate e le succursali significative appartenenti al gruppo, le imprese madri, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 1, e dell'articolo 109, paragrafo 2, nonché le autorità competenti delle entità regolamentate del gruppo;

b) procedure per la raccolta di informazioni dagli enti appartenenti ad un gruppo e per la verifica di tali informazioni;

c) sviluppi negativi che interessano enti o altre entità appartenenti ad un gruppo e che potrebbero avere serie ripercussioni sugli enti;

d) importanti sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti conformemente alla presente direttiva, incluse l'imposizione di un requisito in materia di fondi propri specifico ai sensi dell'articolo 104 e qualsiasi limitazione all'utilizzo del metodo avanzato di misurazione per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.  Le autorità competenti possono rinviare all'ABE le seguenti situazioni:

a) quando un'autorità competente non ha comunicato informazioni essenziali;

b) quando una richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni pertinenti, è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un termine ragionevole.

Fatto salvo l'articolo 258 TFUE, l'ABE può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti nello sviluppo di prassi coerenti di cooperazione di propria iniziativa conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

3.  Le autorità competenti incaricate della vigilanza su enti controllati da un ente impresa madre nell'UE contattano ove possibile l'autorità di vigilanza su base consolidata, quando hanno bisogno di informazioni sull'attuazione dei metodi e delle metodologie menzionati nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 575/2013 che possono essere già a disposizione dell'autorità di vigilanza su base consolidata.

4.  Le autorità competenti interessate, prima di adottare una decisione che rivesta una certa importanza per le funzioni di vigilanza delle altre autorità competenti, si consultano tra loro in relazione ai punti seguenti:

a) modifiche nella struttura azionaria, organizzativa o gestionale di enti creditizi appartenenti a un gruppo, che richiedono l'approvazione o l'autorizzazione delle autorità competenti; and

b) importanti sanzioni o misure eccezionali adottate dalle autorità competenti, incluse l'imposizione di un requisito specifico in materia di fondi propri ai sensi dell'articolo 104 e qualsiasi limitazione all'utilizzo dei metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ai fini della lettera b), l'autorità di vigilanza su base consolidata è sempre consultata.

Un'autorità competente può tuttavia decidere di non procedere alla consultazione di altre autorità competenti in situazioni di emergenza o qualora tale consultazione possa compromettere l'efficacia delle sue decisioni. In tali casi l'autorità competente informa senza indugio le altre autorità competenti una volta adottata la sua decisione.

Articolo 118

Verifica delle informazioni riguardanti entità di altri Stati membri

Qualora, nell'applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in casi specifici, le informazioni riguardanti un ente, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società strumentale, una società di partecipazione mista, una filiazione di cui all'articolo 125 o una filiazione di cui all'articolo 119, paragrafo 3, situati in un altro Stato membro, dette autorità chiedono alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda alla verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta, ovvero ad un revisore o ad un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.



Sezione II

Società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista

Articolo 119

Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza su base consolidata

1.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti che si rendano necessari per includere le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista nella vigilanza su base consolidata.

2.  Se una filiazione che è un ente non è inclusa nella vigilanza su base consolidata in applicazione di uno dei casi previsti all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dello Stato membro in cui è situata la filiazione possono chiedere all'impresa madre le informazioni che possono facilitare l'esercizio della vigilanza su tale filiazione.

3.  Gli Stati membri consentono alle autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata di chiedere alle filiazioni di un ente, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista non comprese nella sfera della vigilanza su base consolidata le informazioni di cui all'articolo 122. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e di verifica delle informazioni stabilite in tale articolo.

Articolo 120

Vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria mista

1.  Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può, previa consultazione delle altre autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto la direttiva 2002/87/CE.

2.  Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2009/138/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può, in accordo con l'autorità di vigilanza del gruppo nel settore delle assicurazioni, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni della presente direttiva relative al settore finanziario più importante, di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.

3.  L'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'ABE e l'AEAP delle decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2.

4.  L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, tramite il comitato congiunto di cui all'articolo 54 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) 1095/2010, elaborano orientamenti intesi a far convergere le prassi di vigilanza e, entro tre anni dall'adozione di tali orientamenti, elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione allo stesso scopo.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 121

Qualifica degli amministratori

Gli Stati membri esigono che i membri dell'organo di gestione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza di cui all'articolo 91, paragrafo 1, necessarie per l'esercizio di tali funzioni, tenendo conto del ruolo specifico delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista.

Articolo 122

Richieste di informazioni e di ispezioni

1.  In attesa dell'ulteriore coordinamento dei metodi di consolidamento, gli Stati membri stabiliscono che, se l'impresa madre di uno o più enti è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza su detti enti richiedono alla società di partecipazione mista e alle sue filiazioni, direttamente oppure per il tramite delle filiazioni che sono enti, di fornire tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza su tali filiazioni.

2.  Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, ad ispezioni in loco per la verifica delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione mista e dalle loro filiazioni. Se la società di partecipazione mista o una delle sue filiazioni è un'impresa di assicurazione, ci si può avvalere anche della procedura stabilita all'articolo 125. Se la società di partecipazione mista o una delle sue filiazioni è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la filiazione che è un ente, il controllo in loco delle informazioni è effettuata conformemente alla procedura di cui all'articolo 118.

Articolo 123

Vigilanza

1.  Fatta salva la parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri dispongono che, qualora l'impresa madre di uno o più enti sia una società di partecipazione mista, le autorità competenti preposte alla vigilanza su detti enti esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra l'ente e la società di partecipazione mista e le sue filiazioni.

2.  Le autorità competenti dispongono che gli enti mettano in atto adeguati processi di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, la sorveglianza e il controllo delle operazioni con la società di partecipazione mista madre e con le sue filiazioni. Le autorità competenti dispongono che l'ente notifichi tutte le operazioni rilevanti con tali entità diverse dall'operazione di cui all'articolo 394 del regolamento (UE) n. 575/2013. Tali procedure e operazioni rilevanti sono sottoposte alla verifica delle autorità competenti.

Articolo 124

Scambio di informazioni

1.  Gli Stati membri garantiscono che nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese comprese nella sfera di vigilanza su base consolidata, o alle società di partecipazione mista e alle loro filiazioni, o alle filiazioni di cui all'articolo 119, paragrafo 3, lo scambio delle informazioni utili all'esercizio della vigilanza conformemente all'articolo 110 e al capo 3.

2.  Quando l'impresa madre e l'ente o gli enti sue filiazioni sono situati in Stati membri diversi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si scambiano tutte le informazioni atte a consentire od agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata.

Quando le autorità competenti dello Stato membro ove è situata l'impresa madre non esercitano esse stesse la vigilanza su base consolidata in forza dell'articolo 111, esse possono essere invitate dalle autorità competenti incaricate di esercitare tale vigilanza a chiedere all'impresa madre le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata e a trasmetterle a tali autorità.

3.  Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, di società di partecipazione finanziaria mista, di enti finanziari o di società strumentali, la raccolta o il possesso di informazioni non implica che le autorità competenti siano tenute a esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati.

Gli Stati membri autorizzano altresì lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 122 tra le autorità competenti, restando inteso che la raccolta o il possesso di informazioni non implica che le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione mista e le relative filiazioni che non sono enti creditizi, o sulle filiazioni di cui all'articolo 119, paragrafo 3.

Articolo 125

Cooperazione

1.  Qualora un ente, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista o una società di partecipazione mista controlli una o più filiazioni che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette ad autorizzazione, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si scambiano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell'attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza.

2.  Le informazioni ricevute nell'ambito della vigilanza su base consolidata ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti previsti dalla presente direttiva sono soggetti a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1, della presente direttiva per gli enti creditizi o a norma della direttiva 2004/39/CE per le imprese di investimento.

3.  Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri, all'ABE e alla Commissione.

Articolo 126

Sanzioni

Ai sensi del capo 1, sezione IV, del presente titolo, gli Stati membri prevedono che sanzioni amministrative o altre misure amministrative intese a far cessare le violazioni constatate o le loro cause possano essere applicate a società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o società di partecipazione mista, o ai loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di recepimento del presente capo.

Articolo 127

Valutazione dell'equivalenza della vigilanza su base consolidata dei paesi terzi

1.  Qualora un ente, la cui impresa madre sia un ente o una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista con sede centrale in un paese terzo, non sia soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 111, le autorità competenti valutano se l'ente sia soggetto a vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità di vigilanza di un paese terzo equivalente a quella disciplinata dai principi fissati dalla presente direttiva e dai requisiti della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

La valutazione è effettuata dall'autorità competente cui, a norma del paragrafo 3, spetterebbe l'esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi entità regolamentata autorizzata nell'Unione o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate.

2.  La Commissione può chiedere al comitato bancario europeo di fornire indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza su base consolidata delle autorità di vigilanza dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza su base consolidata stabiliti nel presente capo riguardo agli enti la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo. Il comitato bancario europeo riesamina regolarmente tali indicazioni e tiene conto di qualsiasi modifica ai regimi di vigilanza su base consolidata apportata dalle autorità competenti in questione. L'ABE assiste la Commissione e il comitato bancario europeo nell'esecuzione di detti compiti, tra l'altro valutando anche l'opportunità di aggiornare dette indicazioni.

L'autorità competente che effettua la valutazione di cui al paragrafo 1, primo comma, tiene conto di tali indicazioni. A tale scopo, l'autorità competente consulta l'ABE prima di adottare una decisione.

3.  In mancanza di tale vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano mutatis mutandis all'ente la presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 o autorizzano le loro autorità competenti a far ricorso ad altre tecniche di vigilanza idonee a conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata sugli enti.

Tali tecniche di vigilanza sono concordate dall'autorità competente cui spetterebbe la vigilanza su base consolidata previa consultazione delle altre autorità competenti interessate.

In particolare, le autorità competenti possono disporre la costituzione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede centrale nell'Unione e applicare le disposizioni relative alla vigilanza su base consolidata alla posizione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o alla posizione consolidata degli enti di tale società di partecipazione finanziaria mista.

Le tecniche di vigilanza sono concepite in modo tale da conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata stabiliti nel presente capo e sono comunicate alle altre autorità competenti interessate, all'ABE e alla Commissione.



CAPO 4

Riserve di capitale



Sezione I

Riserve

Articolo 128

Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per:

1) "riserva di conservazione del capitale", i fondi propri che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 129;

2) "riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente" i fondi propri che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 130;

3) "riserva per i G-SII", i fondi propri che sono tenuti a detenere conformemente all'articolo 131, paragrafo 4;

4) "riserva per gli O-SII", i fondi propri che possono essere tenuti a detenere conformemente all'articolo 131, paragrafo 5;

5) "riserva di capitale a fronte del rischio sistemico", i fondi propri che l'ente è o può essere tenuto a detenere conformemente all'articolo 133;

6) "requisito combinato di riserva di capitale", l'importo totale del capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare il requisito relativo alla riserva di conservazione del capitale aumentato delle seguenti riserve, ove applicabili:

a) della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente;

b) della riserva per i G-SII;

c) della riserva per gli O-SII;

d) della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

7) "coefficiente anticiclico", il coefficiente che gli enti devono applicare per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente e che è fissato conformemente all'articolo 136, all'articolo 137 o da un'autorità pertinente di un paese terzo, a seconda del caso;

8) "ente autorizzato a livello nazionale", un ente che sia stato autorizzato nello Stato membro per il quale una particolare autorità designata ha il compito di fissare il coefficiente anticiclico;

9) "indicatore di riferimento per la riserva", l'indicatore di riferimento della riserva calcolato conformemente all'articolo 135, paragrafo 1.

Il presente capo non si applica alle imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare i servizi di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 129

Obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale

1.  Gli Stati membri impongono agli enti di detenere, in aggiunta al capitale primario di classe 1, detenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri imposti dall'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, una riserva di conservazione del capitale costituita da capitale primario di classe 1 pari al 2,5 % dell'importo complessivo della loro esposizione al rischio calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento su base individuale e consolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, di tale regolamento.

2.  In deroga al paragrafo 1 uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.

La decisione sull'applicazione di tale esenzione è pienamente motivata, illustra perché l'esenzione non costituisce una minaccia alla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro e contiene la definizione precisa di piccole e medie imprese di investimento cui si applica l'esenzione.

Gli Stati membri che decidono di applicare tale esenzione lo notificano alla Commissione, al CERS, all'ABE e alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3.  Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri designano l'autorità incaricata dell'applicazione del presente articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

4.  Ai fini del paragrafo 2 le imprese di investimento sono classificate come piccole o medie conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( 13 ).

5.  Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per soddisfare i requisiti imposti a norma dell'articolo 104.

6.  Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.

Articolo 130

Obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

1.  Gli Stati membri impongono agli enti di detenere una loro specifica riserva di capitale anticiclica equivalente all'importo complessivo della loro esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, moltiplicato per la media ponderata dei coefficienti anticiclici, calcolati conformemente all'articolo 140 della presente direttiva su base individuale e consolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, di tale regolamento.

2.  In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.

La decisione sull'applicazione di tale esenzione è pienamente motivata, illustra perché l'esenzione non costituisce una minaccia alla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro e contiene la definizione precisa di piccole e medie imprese di investimento cui si applica l'esenzione.

Gli Stati membri che decidono di applicare tale esenzione lo notificano alla Commissione, al CERS, all'ABE e alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3.  Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri designano l'autorità incaricata dell'applicazione del presente articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

4.  Ai fini del paragrafo 2, le imprese di investimento sono classificate in piccole e medie conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE.

5.  Gli enti rispettano l'obbligo di cui al paragrafo 1 con capitale primario di classe 1 che va ad aggiungersi all'altro capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri imposti dall'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale imposto dall'articolo 129 della presente direttiva e ogni altro requisito di cui all'articolo 104 della presente direttiva.

6.  Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.

Articolo 131

Enti a rilevanza sistemica a livello globale e altri enti a rilevanza sistemica

1.  Gli Stati membri designano l'autorità incaricata di individuare, su base consolidata, gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e, su base individuale, subconsolidata o consolidata, a seconda dei casi, altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), che sono stati autorizzati nei rispettivi paesi. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata. Gli Stati membri possono designare più di una sola autorità. I G-SII sono enti imprese madri nell'UE, società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE o enti. I G-SII non sono filiazioni di enti imprese madri nell'UE, di società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o di società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE. Gli O-SII possono essere enti imprese madri dell'UE, società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE o enti.

2.  Il metodo di individuazione dei G-SII si basa sulle categorie seguenti:

a) dimensioni del gruppo;

b) interconnessione del gruppo con il sistema finanziario;

c) sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo;

d) complessità del gruppo;

e) attività transfrontaliere del gruppo, comprese le attività transfrontaliere tra Stati membri e tra uno Stato membro e un paese terzo.

Tutte le categorie hanno lo stesso peso e si basano su indicatori quantificabili.

La metodologia produce un punteggio complessivo per ciascuna entità di cui al paragrafo 1 valutata, consentendo di identificare e assegnare i G-SII a una sottocategoria come descritto al paragrafo 9.

3.  Gli O-SII sono individuati conformemente al paragrafo 1. La rilevanza sistemica è valutata in base ad almeno uno dei criteri seguenti:

a) dimensioni;

b) rilevanza per l'economia dell'Unione o dello Stato membro pertinente;

c) significatività delle attività transfrontaliere;

d) interconnessione dell'ente o del gruppo con il sistema finanziario.

Entro il 1o gennaio 2015 l'ABE, previa consultazione del CERS, pubblica orientamenti sui criteri per stabilire le condizioni di applicazione del presente paragrafo in relazione alla valutazione degli O-SII. Tali orientamenti tengono conto delle discipline internazionali per gli enti a rilevanza sistemica a livello nazionale e delle specificità dell'Unione e nazionali.

4.  Ciascun G-SII mantiene, su base consolidata, una riserva per i G-SII che corrisponde alla sottocategoria cui è assegnato il G-SII. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1 e si aggiunge a quest'ultimo.

5.  L'autorità competente o l'autorità designata può richiedere a ciascuna O-SII, su base consolidata, subconsolidata o individuale, a seconda dei casi, di mantenere una riserva per gli O-SII fino al 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto dei criteri per l'individuazione dell'O-SII. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1 e si aggiunge a quest'ultimo.

6.  Nel richiedere che sia detenuta una riserva per gli O-SII, l'autorità competente o l'autorità designata rispetta quanto segue:

a) la riserva per gli O-SII non deve comportare effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti dello stesso o dell'Unione nel suo insieme, formando o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;

b) la riserva per gli O-SII deve essere riesaminata almeno una volta l'anno dall'autorità competente o dall'autorità designata.

7.  Prima della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII, l'autorità competente o l'autorità designata comunica la decisione alla Commissione, al CERS, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati, un mese prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 5. Tale notifica precisa in modo dettagliato:

a) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva per gli O-SII sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;

b) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva per gli O-SII sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro;

c) il coefficiente della riserva per gli O-SII che lo Stato membro desidera fissare.

8.  Fatti salvi l'articolo 133 e il paragrafo 5 del presente articolo, qualora un O-SII sia una filiazione di un G-SII o di un O-SII che è un ente impresa madre nell'UE soggetto a una riserva per un O-SII su base consolidata, la riserva che si applica a livello individuale o subconsolidato per l'O-SII non supera l'importo più elevato tra:

a) l'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b) il coefficiente della riserva per i G-SII o gli O-SII applicabile al gruppo a livello consolidato.

9.  I G-SII sono suddivisi in almeno cinque sottocategorie. Il limite più basso e i limiti tra le diverse sottocategorie sono determinati mediante i punteggi ricavati dalla metodologia di individuazione. I punteggi soglia tra sottocategorie adiacenti sono definiti in maniera chiara e rispondono al principio secondo il quale vi è un aumento lineare costante della rilevanza sistemica tra ciascuna sottocategoria, da cui deriva un aumento lineare dell'obbligo di capitale primario di classe 1 aggiuntivo, con l'eccezione della sottocategoria più elevata. Ai fini del presente paragrafo, per rilevanza sistemica si intende l'impatto previsto esercitato da una situazione di difficoltà del G-SII sul mercato finanziario globale. Alla sottocategoria più bassa è assegnata una riserva per i G-SII pari all'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la riserva assegnata a ciascuna sottocategoria aumenta secondo intervalli dello 0,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 fino alla quarta sottocategoria compresa. La sottocategoria più elevata della riserva per i G-SII è soggetta a una riserva pari al 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

10.  Fatti salvi i paragrafi 1 e 9, l'autorità competente o l'autorità designata può, nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza:

a) riassegnare un G-SII da una sottocategoria più bassa a una più elevata;

b) assegnare un'entità di cui al paragrafo 1 con un punteggio complessivo inferiore al punteggio limite della sottocategoria più bassa a tale sottocategoria o a una sottocategoria più elevata, in tal modo designandola come G-SII.

11.  Se l'autorità competente o l'autorità designata adotta una decisione conformemente al paragrafo 10, lettera b), essa lo notifica all'ABE, fornendone le motivazioni.

12.  L'autorità competente o l'autorità designata comunicano alla Commissione, al CERS e all'ABE le denominazioni dei G-SII e degli O-SII e la rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato, e pubblicano le loro denominazioni. Le autorità competenti o designate pubblicano la sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato.

L'autorità competente o l'autorità designata riesamina una volta l'anno l'individuazione dei G-SII e degli O-SII e l'assegnazione dei G-SII alle rispettive sottocategorie e comunica i risultati all'ente a rilevanza sistemica interessato, alla Commissione, al CERS e all'ABE e pubblica l'elenco aggiornato degli enti a rilevanza sistemica individuati e la sottocategoria cui ciascun G-SII individuato è assegnato.

13.  Gli enti a rilevanza sistemica non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare gli obblighi di cui ai paragrafi 4 e 5 per soddisfare i requisiti imposti a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché degli articoli 129 e 130 della presente direttiva e ogni altro requisito imposto a norma degli articoli 102 e 104 della presente direttiva.

14.  Qualora un gruppo sia soggetto, su base consolidata, alle seguenti riserve, si applica in ogni caso la riserva più elevata:

a) una riserva per i G-SII e una riserva per gli O-SII;

b) una riserva per i G-SII, una riserva per gli O-SII e una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 133.

Qualora un ente sia soggetto, su base individuale o subconsolidata, a una riserva per gli O-SII e a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 133, si applica la più elevata tra le due.

15.  In deroga al paragrafo 14, ove la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applichi con riferimento a tutte le esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale riserva per far fronte al rischio macroprudenziale di tale Stato membro, ma non si applichi con riferimento alle esposizioni al di fuori dello Stato membro, tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si cumula con la riserva per gli O-SII o i G-SII applicata conformemente al presente articolo.

16.  Ove si applichi il paragrafo 14 e un ente faccia parte di un gruppo o di un sottogruppo cui appartengono un G-SII o un O-SII, ciò non comporta mai che tale ente sia soggetto, su base individuale, a un requisito combinato di riserva inferiore alla somma della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica e della più elevata tra la riserva per gli O-SII e la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a esso su base individuale.

17.  Ove si applichi il paragrafo 15 e un ente faccia parte di un gruppo o di un sottogruppo cui appartengono un G-SII o un O-SII, ciò non comporta mai che tale ente sia soggetto, su base individuale, a un requisito combinato di riserva inferiore alla somma della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica e della somma della riserva per gli O-SII e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a esso su base individuale.

18.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare, ai fini del presente articolo, la metodologia secondo la quale l'autorità competente o l'autorità designata individua un ente impresa madre o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE in quanto G-SII, nonché per precisare la metodologia per la definizione delle sottocategorie e l'assegnazione dei G-SII alle sottocategorie sulla base della loro rilevanza sistemica, tenendo conto di tutte le norme convenute a livello internazionale.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 132

Segnalazioni

1.  Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, elaborata sulla base degli sviluppi internazionali e del parere dell'ABE in merito alla possibilità di estendere il quadro relativo ai G-SII ad altri tipi di enti a rilevanza sistemica all'interno dell'Unione, corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa.

2.  Entro il 31 dicembre 2016, previa consultazione del CERS e dell'ABE, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta se occorra modificare le disposizioni relative ai G-SII di cui all'articolo 131, corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa. Ogni proposta siffatta tiene debitamente conto degli sviluppi normativi internazionali ed esamina, se del caso, il processo di assegnazione di riserve per gli O-SII specifiche per ente all'interno di un gruppo, prendendo in considerazione ogni eventuale impatto indebito sull'attuazione della separazione strutturale all'interno degli Stati membri.

Articolo 133

Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

1.  Ogni Stato membro può fissare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1 per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore, al fine di prevenire ed attenuare il rischio sistemico o macroprudenziale non ciclico di lungo periodo non previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013, nel senso di un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro designa l'autorità incaricata di fissare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e di definire a quali insiemi di enti si applichi. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

►C2  3.  Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono essere obbligati a detenere, in aggiunta al capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri imposti dall'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, ◄ una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico costituita da capitale primario di classe 1 pari almeno all'1 % delle esposizioni alle quali si applica la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente al paragrafo 8 del presente articolo, su base individuale, consolidata o subconsolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, dello stesso regolamento. L'autorità competente o designata pertinente può esigere che gli enti detengano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a livello individuale e a livello consolidato.

4.  Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare l'obbligo di cui al paragrafo 3 per soddisfare i requisiti imposti a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché degli articoli 129 e 130 della presente direttiva e ogni altro requisito imposto a norma degli articoli 102 e 104 della presente direttiva. Qualora un gruppo che sia stato individuato come ente a rilevanza sistemica che è soggetto a una riserva per i G-SII o gli O-SII su base consolidata conformemente all'articolo 131 sia soggetto altresì a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico su base consolidata conformemente al presente articolo, si applica la riserva più elevata. Qualora un ente sia soggetto su base individuale o subconsolidata a una riserva per gli O-SII conformemente all'articolo 131 e a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente al presente articolo, si applica la più elevata tra le due.

5.  In deroga al paragrafo 4, ove la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applichi con riferimento a tutte le esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale riserva per far fronte al rischio macroprudenziale di tale Stato membro, ma non si applichi con riferimento alle esposizioni al di fuori dello Stato membro, detta riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si cumula con la riserva per gli O-SII o i G-SII applicata conformemente all'articolo 131.

6.  Ove si applichi il paragrafo 4 e un ente faccia parte di un gruppo o di un sottogruppo cui appartengono un G-SII o un O-SII, ciò non comporta mai che tale ente sia soggetto, su base individuale, a un requisito combinato di riserva inferiore alla somma della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica e della più elevata tra la riserva per gli O-SII e la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a esso su base individuale.

7.  Ove si applichi il paragrafo 5 e un ente faccia parte di un gruppo o di un sottogruppo cui appartengono un G-SII o un O-SII, ciò non comporta mai che tale ente sia soggetto, su base individuale, a un requisito combinato di riserva inferiore alla somma della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica e della somma della riserva per gli O-SII e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a esso su base individuale.

8.  La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può applicarsi con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale riserva e può altresì applicarsi con riferimento alle esposizioni in paesi terzi. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può altresì applicarsi con riferimento alle esposizioni situate in altri Stati membri, fatti salvi i paragrafi 15 e 18.

9.  La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica a tutti gli enti o a uno o più sottoinsiemi di detti enti rientranti, a norma della presente direttiva, nelle competenze delle autorità dello Stato membro interessato ed è fissato secondo intervalli di adeguamento singoli o multipli di 0,5 punti percentuali. Per i diversi insiemi di enti del settore possono essere introdotti obblighi differenti.

10.  Nel richiedere che sia detenuta una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, l'autorità competente o l'autorità designata rispetta quanto segue:

a) la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non deve comportare effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;

b) la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico deve essere riesaminata almeno ogni due anni dall'autorità competente o dall'autorità designata.

11.  Prima della fissazione o della modifica di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fino al 3 %, l'autorità competente o l'autorità designata comunica la decisione alla Commissione, al CERS, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati un mese prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 16. Se la riserva di capitale si applica con riferimento alle esposizioni situate in paesi terzi, l'autorità competente o l'autorità designata informa anche le autorità competenti di vigilanza di tali paesi terzi. Tale notifica precisa in modo dettagliato:

a) il rischio sistemico o macroprudenziale nello Stato membro;

b) le ragioni per cui l'entità dei rischi sistemici o macroprudenziali costituisce una minaccia per la stabilità del sistema finanziario a livello nazionale tale da giustificare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

c) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;

d) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro;

e) le ragioni per cui nessuna delle misure presenti nella presente direttiva o nel regolamento (UE) n. 575/2013, ad esclusione degli articoli 458 e 459 di tale regolamento, singolarmente o in combinazione con le altre, risulta sufficiente a fronteggiare il rischio macroprudenziale o il rischio sistemico individuati considerando la relativa efficacia di tali misure;

f) il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che lo Stato membro desidera imporre.

12.  Prima della fissazione o della modifica di un coefficiente di una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 3 %, l'autorità competente o l'autorità designata informa la Commissione, il CERS, l'ABE e le autorità competenti e designate degli Stati membri interessati. Se la riserva di capitale si applica con riferimento alle esposizioni situate in paesi terzi, l'autorità competente o l'autorità designata informa anche le autorità competenti di vigilanza di tali paesi terzi. Tale notifica precisa in modo dettagliato:

a) il rischio sistemico o macroprudenziale nello Stato membro;

b) le ragioni per cui l'entità dei rischi sistemici o macroprudenziali costituisce una minaccia per la stabilità del sistema finanziario a livello nazionale tale da giustificare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

c) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;

d) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro;

e) le ragioni per cui nessuna delle misure presenti nella presente direttiva o nel regolamento (UE) n. 575/2013, ad esclusione degli articoli 458 e 459 di tale regolamento, singolarmente o in combinazione con le altre, risulta sufficiente a fronteggiare il rischio macroprudenziale o il rischio sistemico individuati considerando la relativa efficacia di tali misure;

f) il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che lo Stato membro desidera imporre.

13.  L'autorità competente o l'autorità designata possono, dal 1o gennaio 2015, fissare o modificare un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che si applica con riferimento alle esposizioni situate in tale Stato membro e può altresì applicarsi con riferimento alle esposizioni nei paesi terzi fino al 5 % e seguire le procedure stabilite al paragrafo 11. Quando è fissato o modificato un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 5 %, sono rispettate le procedure stabilite al paragrafo 12.

14.  Nei casi in cui il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico deve essere compreso tra il 3 % e il 5 % conformemente al paragrafo 13, l'autorità competente o l'autorità designata dello Stato membro che fissa tale riserva lo notifica sempre alla Commissione e attende il parere della stessa prima di adottare la misura in questione.

In caso di parere negativo della Commissione, l'autorità competente o l'autorità designata dello Stato membro che fissa tale riserva si conforma a tale parere o fornisce le ragioni per le quali non lo fa.

Se un sottoinsieme del settore finanziario costituisce una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, l'autorità competente o l'autorità designata lo notifica alle autorità di tale Stato membro, alla Commissione e al CERS. Entro un mese dalla notifica la Commissione e il CERS emettono una raccomandazione sulle misure adottate in conformità del presente paragrafo. Se le autorità sono in disaccordo e in caso di raccomandazione negativa della Commissione e del CERS, l'autorità competente o l'autorità designata possono deferire la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La decisione di fissare la riserva con riferimento a tali esposizioni è sospesa fino alla decisione dell'ABE.

15.  Entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 12, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito alla riserva conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Entro due mesi dalla notifica, la Commissione adotta, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, un atto di esecuzione che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata a adottare la misura proposta.

16.  Ogni autorità competente o autorità designata comunica la fissazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico tramite pubblicazione in un appropriato sito web. La comunicazione include almeno le seguenti informazioni:

a) il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

b) gli enti ai quali si applica la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

c) le ragioni della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

d) la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata o modificata; e

e) i nomi dei paesi nei casi in cui le esposizioni situate in tali paesi sono riconosciute nella riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Ove la pubblicazione di cui alla lettera c) potesse pregiudicare la stabilità del sistema finanziario, le informazioni a norma della lettera c) non sono inserite nella comunicazione.

17.  Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.

Se l'applicazione di tali limiti alle distribuzioni determina un miglioramento non soddisfacente del capitale primario di classe 1 dell'ente alla luce del relativo rischio sistemico, le autorità competenti possono adottare misure aggiuntive conformemente all'articolo 64.

18.  A seguito della notifica di cui al paragrafo 11 gli Stati membri possono applicare la riserva con riferimento a tutte le esposizioni. Qualora l'autorità competente o l'autorità designata decida di fissare la riserva fino al 3 % in base alle esposizioni in altri Stati membri, la riserva è imposta in identica misura con riferimento a tutte le esposizioni situate all'interno dell'Unione.

Articolo 134

Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

1.  Altri Stati membri possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato conformemente all'articolo 133 e possono applicare tale coefficiente agli enti autorizzati a livello nazionale con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale coefficiente.

2.  Se gli Stati membri riconoscono il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per gli enti autorizzati a livello nazionale, essi informano la Commissione, il CERS, l'ABE e lo Stato membro che fissa tale coefficiente.

3.  Nel decidere se riconoscere un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, lo Stato membro tiene conto delle informazioni presentate dallo Stato membro che fissa tale coefficiente conformemente all'articolo 133, paragrafi 11, 12 o 13.

4.  Uno Stato membro che fissa un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 133 può chiedere al CERS di emanare una raccomandazione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 per lo Stato o gli Stati membri che possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.



Sezione II

Fissazione e calcolo della riserva di capitale anticiclica

Articolo 135

Orientamento del CERS sulla fissazione dei coefficienti anticiclici

1.  Il CERS può formulare, mediante raccomandazioni conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, orientamento per le autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 1, sulla fissazione dei coefficienti anticiclici, tra l'altro sugli aspetti seguenti:

a) principi destinati a guidare le autorità designate nel giudicare il coefficiente anticiclico appropriato, a garantire che le autorità adottino un approccio sano ai cicli macroeconomici pertinenti e a promuovere un processo decisionale efficace e coerente nei diversi Stati membri;

b) orientamento generale:

i) sulla misura e il calcolo della deviazione dalla tendenza di lungo periodo del rapporto tra credito e prodotto interno lordo (PIL);

ii) sul calcolo degli indicatori di riferimento di cui all'articolo 136, paragrafo 2;

c) orientamento sulle variabili che indicano un'accumulazione di rischi sistemici associati a periodi di eccessiva crescita del credito nel sistema finanziario, segnatamente il relativo rapporto credito/PIL e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo, e su altri fattori rilevanti, tra cui il trattamento degli sviluppi economici nei singoli comparti dell'economia, che dovrebbero guidare le decisioni delle autorità designate sul coefficiente anticiclico appropriato a norma dell'articolo 136;

d) orientamento sulle variabili, tra cui criteri qualitativi, che indicano che la riserva di capitale dovrebbe essere detenuta, ridotta o completamente soppressa.

2.  Qualora formuli una raccomandazione ai sensi del paragrafo 1, il CERS tiene debitamente conto delle differenze tra gli Stati membri e in particolare delle specificità degli Stati membri con piccole economie aperte.

3.  Quando ha emanato una raccomandazione ai sensi del paragrafo 1, il CERS è tenuto a riesaminarla e ad aggiornarla, se necessario, alla luce delle esperienze maturate in materia di fissazione delle riserve di capitale ai sensi della presente direttiva o degli sviluppi nelle pratiche prassi concordate a livello internazionale.

Articolo 136

Fissazione dei coefficienti anticiclici

1.  Gli Stati membri designano un'autorità pubblica o un organismo pubblico ("autorità designata") con il compito di fissare il coefficiente anticiclico dello Stato membro.

2.  Ogni autorità designata calcola per ogni trimestre un indicatore di riferimento che essa utilizza come parametro ai fini della fissazione del coefficiente anticiclico conformemente al paragrafo 3. L' indicatore di riferimento riflette, in modo attendibile, il ciclo del credito e i rischi risultanti da una crescita eccessiva del credito nello Stato membro e tiene debitamente conto delle specificità dell'economia nazionale. Esso si basa sulla deviazione del rapporto credito/PIL dalla tendenza di lungo periodo, tenendo conto tra l'altro:

a) di un indicatore della crescita dei livelli del credito nell'ambito della loro giurisdizione e, in particolare, di un indicatore che rifletta le variazioni del rapporto tra credito concesso nello Stato membro e PIL;

b) di ogni orientamento espresso dal CERS conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettera b).

3.  Le autorità designate valutano e fissano trimestralmente il coefficiente anticiclico appropriato per il proprio Stato membro, e nel farlo tengono conto:

a) dell'indicatore di riferimento calcolato conformemente al paragrafo 2;

b) di ogni orientamento espresso dal CERS conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettere a), c) e d) e di eventuali raccomandazioni emanate dal CERS relativamente alla fissazione del coefficiente;

c) di altre variabili che le autorità designate considerano rilevanti per affrontare il rischio sistemico ciclico.

4.  Il coefficiente anticiclico, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, degli enti che hanno esposizioni creditizie in detto Stato membro, è compreso tra lo 0 % e il 2,5 %, calibrato in intervalli di 0,25 punti percentuali o multipli di 0,25 punti percentuali. Se giustificato sulla base delle considerazioni di cui al paragrafo 3, l'autorità designata può fissare un coefficiente anticiclico superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini di cui all'articolo 140, paragrafo 2, della presente direttiva.

5.  Quando un'autorità designata fissa per la prima volta il coefficiente anticiclico sopra lo zero o quando, successivamente, un'autorità designata aumenta il tasso coefficiente anticiclico prevalente, essa decide anche la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare il coefficiente superiore ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico dell'ente. Tale data non è posteriore di oltre dodici mesi alla data in cui l'aumento è stato comunicato conformemente al paragrafo 7. Se la data cade a meno di dodici mesi dalla comunicazione dell'aumento, il termine più breve per l'applicazione è giustificato sulla base di circostanze eccezionali.

6.  Se un'autorità designata riduce il coefficiente anticiclico, sia esso riportato o no a zero, essa decide anche un periodo indicativo nel quale non sono previsti aumenti. Tuttavia, il periodo indicativo non è vincolante per l'autorità designata.

7.  Ogni autorità designata comunica la fissazione trimestrale del coefficiente anticiclico mediante pubblicazione sul suo sito web. La comunicazione include almeno le seguenti informazioni:

a) il coefficiente anticiclico applicabile;

b) il rapporto credito/PIL rilevante e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo;

c) l'indicatore di riferimento calcolato conformemente al paragrafo 2;

d) la motivazione di tale coefficiente;

e) in caso di aumento del coefficiente, la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare tale coefficiente superiore per il calcolo del coefficiente anticiclico specifico dell'ente;

f) se la data di cui alla lettera e) cade a meno di dodici mesi dalla data della comunicazione ai sensi del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione;

g) in caso di diminuzione del coefficiente, il periodo indicativo durante il quale non sono previsti aumenti del coefficiente, unitamente alla motivazione della durata del periodo;

Le autorità designate adottano tutte le misure ragionevoli per coordinare le tempistiche della comunicazione.

Le autorità designate notificano al CERS la fissazione trimestrale del coefficiente anticiclico e le informazioni di cui alle lettere da a) a g). Il CERS pubblica sul suo sito web tutti i coefficienti notificati, nonché le relative informazioni.

Articolo 137

Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5 %

1.  Se un'autorità designata, conformemente all'articolo 136, paragrafo 4, o se un'autorità pertinente di un paese terzo ha fissato un coefficiente anticiclico superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, le altre autorità designate possono riconoscere tale coefficiente ai fini del calcolo da parte degli enti autorizzati a livello nazionale delle loro riserve di capitale anticicliche specifiche.

2.  Se un'autorità designata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo riconosce un coefficiente superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, essa comunica il riconoscimento mediante pubblicazione sul suo sito web. La comunicazione include almeno le seguenti informazioni:

a) il coefficiente anticiclico applicabile;

b) lo Stato membro o i paesi terzi cui si applica;

c) in caso di aumento del coefficiente, la data a decorrere dalla quale gli enti autorizzati nello Stato membro dell'autorità designata devono applicare il coefficiente incrementato per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico;

d) se la data di cui alla lettera c) cade a meno di dodici mesi dalla data della comunicazione ai sensi del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione.

Articolo 138

Raccomandazione del CERS sui coefficienti anticiclici per i paesi terzi

Il CERS può, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, emettere una raccomandazione per le autorità designate sul coefficiente anticiclico appropriato per le esposizioni verso un paese terzo nei casi in cui:

a) il coefficiente anticiclico non è stato fissato e pubblicato dall'autorità pertinente del paese terzo ("autorità pertinente del paese terzo") per un paese terzo nei confronti del quale uno o più enti dell'Unione hanno esposizioni creditizie;

b) il CERS ritiene che il coefficiente anticiclico fissato e pubblicato dall'autorità pertinente del paese terzo per il paese terzo interessato non è sufficiente a proteggere in modo adeguato gli enti dell'Unione dai rischi di crescita eccessiva del credito in detto paese, o un'autorità designata notifica al CERS di ritenere il coefficiente non adeguato a tal fine.

Articolo 139

Decisione da parte delle autorità designate sui coefficienti anticiclici per i paesi terzi

1.  Il presente articolo si applica indipendentemente dal fatto che il CERS abbia emanato una raccomandazione alle autorità designate di cui all'articolo 138.

2.  Nelle circostanze di cui all'articolo 138, lettera a), le autorità designate possono fissare il coefficiente anticiclico che gli enti autorizzati a livello nazionale devono applicare ai fini del calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico.

3.  Se l'autorità pertinente del paese terzo ha fissato e pubblicato il coefficiente anticiclico per il paese terzo, un'autorità designata può fissare un coefficiente diverso per tale paese terzo ai fini del calcolo da parte degli enti autorizzati a livello nazionale del loro coefficiente anticiclico specifico qualora si ritenga ragionevolmente che il coefficiente fissato dall'autorità pertinente del paese terzo non sia sufficiente a proteggere in modo adeguato tali enti contro i rischi di crescita eccessiva del credito in detto paese.

Nell'esercitare la facoltà di cui al primo comma, un'autorità designata non fissa un coefficiente anticiclico inferiore al livello fissato dall'autorità pertinente del paese terzo, a meno che detto coefficiente non superi il 2,5 %, espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 degli enti che hanno esposizioni creditizie in tale paese terzo.

Al fine di conseguire la coerenza nella fissazione dei coefficienti per i paesi terzi, il CERS può fornire raccomandazioni in merito a tale fissazione.

4.  Quando un'autorità designata stabilisce un coefficiente anticiclico per un paese terzo a norma del paragrafo 2 o 3 che aumenta il coefficiente anticiclico applicabile esistente, tale autorità decide la data a decorrere dalla quale gli enti autorizzati a livello nazionale devono applicare tale coefficiente ai fini del calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico. Tale data non può essere posteriore di oltre dodici mesi alla data in cui il coefficiente è comunicato conformemente al paragrafo 5. Se tale data cade a meno di dodici mesi dalla comunicazione della fissazione, il termine più breve per l'applicazione è giustificato sulla base di circostanze eccezionali.

5.  Le autorità designate pubblicano ogni coefficiente anticiclico fissato per un paese terzo conformemente al paragrafo 2 o 3 sui loro siti web, e includono le informazioni seguenti:

a) il coefficiente anticiclico e il paese terzo a cui si applica;

b) la motivazione del coefficiente;

c) se il coefficiente è superiore a zero per la prima volta o viene aumentato, la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare il coefficiente superiore per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico;

d) se la data di cui alla lettera c) cade a meno di dodici mesi dalla data della pubblicazione a norma del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione.

Articolo 140

Calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente

1.  Il coefficiente anticiclico specifico dell'ente consiste nella media ponderata dei coefficienti anticiclici che sono applicati nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente, ovvero che sono applicati ai fini del presente articolo ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2 o 3.

Ai fini del calcolo della media ponderata di cui al primo comma, gli Stati membri impongono agli enti di applicare, per ciascun coefficiente anticiclico applicabile, il totale dei loro requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito, determinato conformemente alla parte tre, titoli II e IV, del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo alle esposizioni creditizie rilevanti nel territorio in questione, diviso per il totale dei loro requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito relativo a tutte le loro esposizioni creditizie rilevanti.

2.  Se, conformemente all'articolo 136, paragrafo 4, un'autorità designata fissa un coefficiente anticiclico ad un livello superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri assicurano che con riferimento alle esposizioni creditizie rilevanti situate nello Stato membro dell'autorità designata ("Stato membro A") si applichino i seguenti coefficienti ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, compreso, ove pertinente, ai fini del calcolo dell'elemento del patrimonio consolidato che riguarda l'ente in questione:

a) gli enti autorizzati a livello nazionale applicano il predetto coefficiente superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;

b) gli enti che sono autorizzati in un altro Stato membro applicano un coefficiente anticiclico del 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, se l'autorità designata nello Stato membro in cui sono stati autorizzati non ha riconosciuto il coefficiente superiore al 2,5 % conformemente all'articolo 137, paragrafo 1;

c) gli enti autorizzati in un altro Stato membro applicano il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata nello Stato membro A, se l'autorità designata nello Stato membro in cui sono stati autorizzati ha riconosciuto il coefficiente conformemente all'articolo 137.

3.  Se il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità pertinente del paese terzo per un paese terzo supera il 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri assicurano che con riferimento alle esposizioni creditizie rilevanti situate in tale paese terzo si applichino i seguenti coefficienti ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, compreso, se pertinente, ai fini del calcolo dell'elemento del patrimonio consolidato riguardante l'ente in questione:

a) gli enti applicano un coefficiente anticiclico del 2,5 % dell'esposizione complessiva al rischio se l'autorità designata nello Stato membro in cui sono stati autorizzati non ha riconosciuto il coefficiente superiore al 2,5 % conformemente all' articolo 137, paragrafo 1;

b) gli enti applicano il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità pertinente del paese terzo, se l'autorità designata nello Stato membro in cui sono stati autorizzati ha riconosciuto il detto coefficiente conformemente all'articolo 137.

4.  Tra le esposizioni creditizie rilevanti rientrano tutte le classi di esposizioni diverse da quelle di cui all'articolo 112, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono soggette:

a) ai requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito di cui alla parte tre, titolo II, di tale regolamento;

b) nei casi in cui l'esposizione è detenuta nel portafoglio di negoziazione, ai requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio specifico a norma della parte tre, titolo IV, capo 2, di tale regolamento o del rischio incrementale di default e di migrazione a norma della parte tre, titolo IV, capo 5, di tale regolamento;

c) se l'esposizione è una cartolarizzazione, ai requisiti in materia di fondi propri di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, di tale regolamento.

5.  Gli enti individuano la localizzazione geografica di un'esposizione creditizia rilevante sulla base delle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente al paragrafo 7.

6.  Ai fini del calcolo richiesto al paragrafo 1:

a) il coefficiente anticiclico per uno Stato membro si applica a decorrere dalla data specificata nelle informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 7, lettera e), o dell'articolo 137, paragrafo 2, lettera c), se la decisione ha l'effetto di aumentare il coefficiente;

b) fatta salva la lettera c), il coefficiente anticiclico per un paese terzo si applica dodici mesi dopo la data in cui è stata comunicata la variazione del coefficiente da parte dell'autorità pertinente del paese terzo, indipendentemente dal fatto che quest'ultima imponga agli enti registrati nel paese terzo di applicare la variazione entro un termine più breve, se la decisione ha l'effetto di aumentare il coefficiente;

c) se l'autorità designata nello Stato membro di origine dell'ente fissa il coefficiente anticiclico per un paese terzo ai sensi dell'articolo 139, paragrafi 2 o 3, o riconosce il coefficiente anticiclico per un paese terzo ai sensi dell'articolo 137, detto coefficiente si applica a decorrere dalla data specificata nelle informazioni pubblicate in conformità all'articolo 139, paragrafo 5, lettera c), o all'articolo 137, paragrafo 2, lettera c), se tale decisione ha l'effetto di aumentare il coefficiente;

d) il coefficiente anticiclico si applica immediatamente se la decisione ha l'effetto di ridurre il coefficiente.

Ai fini della lettera b), una variazione del coefficiente anticiclico per un paese terzo è considerata annunciata il giorno in cui viene pubblicata dall'autorità pertinente del paese terzo conformemente alla normativa nazionale applicabile.

7.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo di identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti di cui al paragrafo 5.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.



Sezione III

Misure di conservazione del capitale

Articolo 141

Limiti alle distribuzioni

1.  Gli Stati membri vietano agli enti che soddisfano il requisito combinato di riserva di capitale di effettuare una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1 tale da diminuire il capitale primario di classe 1 ad un livello che non consenta più di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale.

2.  Gli Stati membri impongono agli enti che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale di calcolare l'ammontare massimo distribuibile conformemente al paragrafo 4 e di informare l'autorità competente di detto ammontare massimo distribuibile.

Nei casi in cui si applica il primo comma, gli Stati membri vietano a tali enti di effettuare le seguenti azioni prima di aver calcolato ammontare massimo distribuibile:

a) effettuare una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1;

b) assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'ente non soddisfaceva il requisito combinato di riserva;

c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

3.  Se un ente non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale cui è soggetto o lo supera, gli Stati membri gli vietano di distribuire più dell'ammontare massimo distribuibile calcolato conformemente al paragrafo 4 mediante una delle azioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4.  Gli Stati membri prescrivono agli enti di calcolare l'ammontare massimo distribuibile moltiplicando l'importo calcolato conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'ammontare massimo distribuibile è ridotto da ciascuna delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c).

5.  La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

a) dagli utili intermedi non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, conseguiti dopo la più recente delibera di distribuzione degli utili o dopo una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;

più

b) gli utili di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, conseguiti dopo la più recente delibera di distribuzione degli utili o dopo una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;

meno

c) gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non fossero distribuiti.

6.  Il fattore è determinato come segue:

a) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale dell'esposizione complessiva al rischio calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento, rientra nel primo quartile (ossia il più basso) del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;

b) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;

c) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;

d) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.

I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

image

image

dove "Qn"

indica il numero del rispettivo quartile.

7.  I limiti imposti dal presente articolo si applicano esclusivamente ai pagamenti che comportano una riduzione del capitale primario di classe 1 o una riduzione degli utili, e se la sospensione del pagamento o il mancato pagamento non costituisce un caso di default o la condizione per l'avvio del procedimento nell' ambito del regime di insolvenza applicabile all'ente.

8.  Quando un ente non rispetta il requisito combinato di riserva di capitale e intende distribuire una parte dei suoi utili distribuibili o intraprendere una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, esso lo notifica all'autorità competente e fornisce le seguenti informazioni:

a) l'ammontare del capitale detenuto dall'ente, suddiviso come segue:

i) capitale primario di classe 1,

ii) capitale aggiuntivo di classe 1,

iii) capitale di classe 2;

b) l'ammontare degli utili intermedi e degli utili di esercizio;

c) l'ammontare massimo distribuibile calcolato conformemente al paragrafo 4;

d) l'ammontare degli utili distribuibili che intende allocare tra:

i) il pagamento dei dividendi,

ii) il riacquisto di azioni,

iii) pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1,

iv) il pagamento della remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali, sia mediante l'assunzione di un nuovo obbligo di pagamento sia mediante il pagamento dovuto in forza di un'obbligazione di pagamento creata in un momento in cui l'ente non rispettava il requisito combinato di riserva di capitale cui è soggetto.

9.  Gli enti si dotano di dispositivi volti a garantire che l'ammontare degli utili distribuibili e l'ammontare massimo distribuibile siano calcolati accuratamente e tale 'accuratezza sia dimostrabile ove richiesto dall'autorità competente.

10.  Ai fini dei paragrafi 1 e 2, una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1 comprende i seguenti elementi:

a) il pagamento di dividendi in contante;

b) la distribuzione di premi in azioni o altri strumenti di capitale di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, pagati in tutto o in parte;

c) il riscatto o l'acquisto da parte di un ente di azioni proprie o di altri strumenti di capitale di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;

d) il rimborso delle somme versate in relazione a strumenti di capitale di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;

e) la distribuzione di elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere da b) a e), di tale regolamento.

Articolo 142

Piano di conservazione del capitale

1.  Nel caso in cui non soddisfi il requisito combinato di riserva di capitale, un ente elabora un piano di conservazione del capitale e lo trasmette all'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ha accertato il mancato rispetto del requisito, a meno che l'autorità competente non autorizzi un termine più lungo fino a dieci giorni.

►C2  Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, ◄ tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione.

2.  Il piano di conservazione del capitale include quanto segue:

a) le stime delle costi e dei ricavi e uno stato patrimoniale previsionale;

b) le misure per aumentare i coefficienti patrimoniali dell'ente;

c) un piano e un calendario per aumentare i fondi propri finalizzato a soddisfare pienamente il requisito combinato di riserva di capitale;

d) ogni altra informazione che l'autorità competente ritenga necessaria per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 3.

3.  L'autorità competente valuta il piano di conservazione del capitale e lo approva solo se ritiene che se applicato esso potrà ragionevolmente consentire di conservare o di raccogliere capitale sufficiente per permettere all'ente di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale cui è soggetto entro un periodo di tempo che l'autorità competente considera adeguato.

4.  Se l'autorità competente non approva il piano di conservazione del capitale conformemente al paragrafo 3, essa impone una o entrambe delle misure seguenti:

a) impone all'ente di aumentare i fondi propri a un determinato livello entro un determinato termine;

b) si avvale dei poteri di cui all'articolo 102 per imporre limiti alle distribuzioni più rigorosi di quelli previsti all'articolo 141.



TITOLO VIII

INFORMATIVA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 143

Obblighi generali di informativa

1.  Le autorità competenti pubblicano le seguenti informazioni:

a) i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro in materia di regolamentazione prudenziale;

b) le modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste dal diritto dell'Unione;

c) i criteri generali e le metodologie che utilizzano per la revisione e la valutazione di cui all'articolo 97;

d) fatte salve le disposizioni stabilite al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e gli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE, dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'attuazione del quadro prudenziale in ciascuno Stato membro, tra cui il numero e la natura delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a), e delle sanzioni amministrative imposte conformemente all'articolo 65.

2.  Le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 sono tali da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti dei vari Stati membri. Le informazioni sono pubblicate in un formato comune e aggiornate regolarmente. Esse sono accessibili presso un'unica ubicazione elettronica.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare il formato, la struttura, l'elenco di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 144

Obblighi specifici di informativa

1.  Ai fini della parte cinque del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti pubblicano le seguenti informazioni:

a) i criteri e le metodologie generali adottati per verificare l'osservanza degli articoli da 405 a 409 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) fatte salve le disposizioni di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, la descrizione sintetica del risultato della revisione prudenziale e la descrizione delle misure imposte nei casi di inosservanza degli articoli da 405 a 409 del regolamento (UE) n. 575/2013, rilevati su base annuale.

2.  Le autorità competenti di uno Stato membro che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, pubblicano le seguenti informazioni:

a) i criteri utilizzati per determinare se non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;

b) il numero degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il numero di questi enti che hanno filiazioni in un paese terzo;

c) su base aggregata per lo Stato membro:

i) l'ammontare totale dei fondi propri su base consolidata dell'ente impresa madre in uno Stato membro che si avvale della facoltà di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 detenuti in filiazioni in un paese terzo;

ii) la percentuale dell'ammontare totale dei fondi propri su base consolidata dell'ente impresa madre nello Stato membro che si avvale della facoltà di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo;

iii) la percentuale dell'ammontare totale dei fondi propri fissato a norma dell'articolo 92 di tale regolamento su base consolidata dell'ente impresa madre nello Stato membro che si avvale della facoltà di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo.

3.  L'autorità competente che si avvale della facoltà di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 pubblica le seguenti informazioni:

a) i criteri applicati per determinare se non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;

b) il numero degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il numero di questi enti che hanno filiazioni in un paese terzo;

c) su base aggregata per lo Stato membro:

i) l'ammontare totale dei fondi propri degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 detenuti in filiazioni in un paese terzo;

ii) la percentuale dell'ammontare totale dei fondi propri degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo;

iii) la percentuale dell'ammontare totale dei fondi propri, fissato a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo.



TITOLO IX

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 145

Atti delegati

La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 148, con riguardo a quanto segue:

a) chiarimento delle definizioni previste all'articolo 3 e all'articolo 128 per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva;

b) chiarimento delle definizioni previste all'articolo 3 e all'articolo 128 per tenere conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;

c) allineamento della terminologia e formulazione delle definizioni previste all'articolo 3 conformemente agli atti successivi riguardanti gli enti e gli argomenti connessi;

d) adeguamento degli importi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, per tenere conto delle modifiche all'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, in linea e congiuntamente agli adeguamenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2002/92/CE;

e) ampliamento del contenuto dell'elenco di cui agli articoli 33 e 34 figurante nell'allegato I o adattamento della terminologia dell'elenco per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

f) identificazione delle materie nelle quali le autorità competenti si devono scambiare le informazioni, previste all'articolo 50;

g) adeguamento delle disposizioni previste agli articoli da 76 a 88 e all'articolo 98, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti che tengano conto del diritto dell'Unione, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza;

h) differimento degli obblighi di comunicazione conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, qualora la relazione della Commissione presentata ai sensi del primo comma di tale paragrafo individui effetti negativi significativi;

i) adeguamento dei criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, per tenere conto degli sviluppi futuri e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva.

Articolo 146

Atti di esecuzione

Le seguenti misure sono adottate come atti di esecuzione secondo la procedura di esame cui all'articolo 147, paragrafo 2:

a) gli adattamenti tecnici dell'elenco di cui all'articolo 2;

b) la modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'articolo 12 e al titolo IV per tener conto degli andamenti economici e monetari.

Articolo 147

Comitato bancario europeo

1.  Per l'adozione degli atti di esecuzione la Commissione è assistita dal comitato bancario europeo. Esso è un comitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 148

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  La delega di potere di cui all'articolo 145 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da 17 luglio 2013

3.  La delega di potere di cui all'articolo 145 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 145 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 149

Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione

Quando la Commissione adotta, a norma della presente direttiva, una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'ABE, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione è di un mese a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di un mese. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, il termine entro il quale il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione può, ove opportuno, essere ulteriormente prorogato di un mese.



TITOLO X

MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 2002/87/CE

Articolo 150

Modifiche della direttiva 2002/87/CE

L'articolo 21 bis della direttiva 2002/87/CE è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera a) è soppressa;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.  Per assicurare condizioni coerenti di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della presente direttiva, in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'articolo 228, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, ma fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della presente direttiva, le AEV elaborano, in seno al comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione relative all'articolo 6, paragrafo 2, della presente direttiva.

Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro cinque mesi prima della data di applicazione di cui all'articolo 309, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.".



TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



CAPO 1

Disposizioni transitorie sulla vigilanza SUgli enti che esercitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi

Articolo 151

Ambito di applicazione

1.  Le disposizioni del presente capo si applicano in luogo degli articoli 40, 41, 43, 49, 50 e 51 fino alla data in cui diventa applicabile il requisito di copertura della liquidità conformemente ad un atto delegato adottato a norma dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.  Al fine di assicurare che la graduale introduzione dei dispositivi di vigilanza sulla liquidità sia pienamente in linea con l'elaborazione di norme uniformi in materia di liquidità, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati conformemente all'articolo 145 per prorogare la data di cui al paragrafo 1 fino a un massimo di due anni, qualora nell'Unione non siano state adottate norme uniformi in materia di liquidità in quanto le norme internazionali in materia di vigilanza sulla liquidità non sono ancora state concordate alla data di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 152

Obblighi di segnalazione

Lo Stato membro ospitante può esigere, a fini statistici, che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel suo territorio presentino alle autorità competenti di questo Stato una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel suo territorio.

Per l'esercizio delle responsabilità derivanti dall'articolo 156 della presente direttiva lo Stato membro ospitante può esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.

Articolo 153

Misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine in relazione alle attività effettuate nello Stato membro ospitante

1.  Qualora le autorità competenti di uno Stato membro ospitante accertino che un ente creditizio che dispone di una succursale o che opera in regime di prestazione di servizi nel suo territorio non osserva le disposizioni di legge adottate da tale Stato membro a norma della presente direttiva che comportano la competenza delle autorità dello Stato membro ospitante, tali autorità esigono che l'ente creditizio in questione rimedi alla propria inosservanza.

2.  Se l'ente creditizio in questione non assume le iniziative del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

3.  Le autorità competenti dello Stato membro di origine adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché l'ente creditizio in questione rimedi alla propria inosservanza. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

4.  Se l'ente creditizio persiste nella violazione delle disposizioni di legge di cui al paragrafo 1 vigenti nello Stato membro ospitante, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o in quanto tali misure appaiono inadeguate o non sono previste nello Stato membro in questione, lo Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può adottare opportuni provvedimenti per prevenire o sanzionare ulteriori violazioni e, qualora risulti necessario, può anche impedire all'ente creditizio in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. Gli Stati membri vigilano affinché sia possibile procedere alla notifica agli enti creditizi dei documenti necessari per l'adozione di tali provvedimenti nel loro territorio.

Articolo 154

Misure cautelative

Prima di seguire la procedura prevista all'articolo 153, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere tutte le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abroghi dette misure.

Articolo 155

Responsabilità

1.  La vigilanza prudenziale su un ente, compresa quella sulle attività che esso esercita conformemente agli articoli 33 e 34, spetta alle autorità competenti dello Stato membro di origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che attribuiscono una responsabilità alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

2.  Il paragrafo 1 non osta all'applicazione della vigilanza su base consolidata a norma della presente direttiva.

3.  Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti di uno Stato membro considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili in un dato momento.

Articolo 156

Vigilanza sulla liquidità

In attesa di un coordinamento ulteriore, lo Stato membro ospitante rimane incaricato, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro d'origine, della vigilanza sulla liquidità delle succursali dell'ente creditizio.

Fatte salve le misure necessarie al rafforzamento del sistema monetario europeo, lo Stato membro ospitante resta altresì esclusivo responsabile per le misure derivanti dall'attuazione della sua politica monetaria.

Tali misure non comportano un trattamento discriminatorio o restrittivo fondato sul fatto che l'ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.

Articolo 157

Cooperazione in materia di vigilanza

Per vigilare sull'attività degli enti che operano, segnatamente attraverso una succursale, in uno o più Stati membri diversi da quello della loro sede centrale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si scambiano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il controllo di tali enti, in particolare in materia di liquidità, solvibilità, garanzia dei depositi, limitazione delle grandi esposizioni, procedure amministrative e contabili e meccanismi di controllo interno.

Articolo 158

Succursali significative

1.  Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere all'autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica l'articolo 112, paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, che una succursale di un ente diverso da un'impresa di investimento di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia considerata significativa.

2.  In tale richiesta sono illustrate le ragioni che inducono a considerare la succursale significativa, in particolare avendo riguardo ai seguenti elementi:

a) se la quota di mercato della succursale in termini di depositi supera il 2 % nello Stato membro ospitante;

b) l'incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell'ente sulla liquidità sistemica e sui sistemi dei pagamenti, di compensazione e regolamento nello Stato membro ospitante;

c) le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario o finanziario dello Stato membro ospitante.

Le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti, nonché l'autorità di vigilanza su base consolidata nei casi in cui si applica l'articolo 112, paragrafo 1 fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta sulla designazione della succursale come significativa.

Qualora non si pervenga a una decisione congiunta entro due mesi a partire dal ricevimento della domanda ai sensi del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono entro un termine supplementare di due mesi se la succursale è significativa. Per prendere la loro decisione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante tengono conto dei pareri e delle riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Le decisioni di cui al secondo e al terzo comma sono contenute in un documento, sono pienamente motivate e sono trasmesse alle autorità competenti interessate; esse sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

La designazione di una succursale come significativa fa salvi i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.

3.  Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale è stabilita una succursale significativa le informazioni di cui all'articolo 117, paragrafo 1, lettere c) e d) ed eseguono i compiti di cui all'articolo 112, paragrafo 1, lettera c) in cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

4.  Se un'autorità competente dello Stato membro di origine è a conoscenza di una situazione di emergenza, come definita all'articolo 114, paragrafo 1, ne informa al più presto le autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 4, e all'articolo 59, paragrafo 1.

►C2  5.  Quando l'articolo 116 non si applica, le autorità competenti che vigilano su un ente creditizio avente succursali significative in altri Stati membri istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare il raggiungimento di una decisione congiunta sulla designazione di una succursale come significativa a norma del paragrafo 2 del presente articolo e lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 50. ◄ L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su accordi scritti definiti dall'autorità competente dello Stato membro di origine previa consultazione delle autorità competenti interessate. L'autorità competente dello Stato membro d'origine decide quali autorità competenti partecipano a una riunione o a un'attività del collegio.

6.  La decisione dell'autorità competente dello Stato membro di origine tiene conto della pertinenza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all'articolo 155, paragrafo 3, nonché degli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

7.  L'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene pienamente e anticipatamente informati tutti i membri del collegio dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da esaminare. L'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese.

Articolo 159

Controlli in loco

1.  Gli Stati membri ospitanti stabiliscono che, se un ente autorizzato in un altro Stato membro esercita la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine possano, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, procedere esse stesse, o tramite un intermediario, a controlli in loco delle informazioni di cui all'articolo 50.

2.  Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono ugualmente fare ricorso, per tale controllo in loco delle succursali, a una delle altre procedure stabilite all'articolo 118.

3.  I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere a controlli in loco delle succursali stabilite nel loro territorio nell'esercizio delle responsabilità derivanti dalla presente direttiva.



CAPO 2

Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale

Articolo 160

Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale

1.  Il presente articolo modifica i requisiti di cui agli articoli 129 e 130 per un periodo transitorio che va dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

2.  Per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:

a) la riserva di conservazione del capitale è composta di capitale primario di classe 1 pari allo 0,625 % dell'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente non supera lo 0,625 % dell'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.  Per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017:

a) la riserva di conservazione del capitale è composta di capitale primario di classe 1 pari all'1,25 % dell'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente non supera l'1,25 % dell' ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.  Per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018:

a) la riserva di conservazione del capitale è composta di capitale primario di classe 1 pari all'1,875 % dell'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente non supera l'1,875 % dell'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.  L'obbligo di presentare un piano di conservazione del capitale e i limiti alle distribuzioni di cui agli articoli 141 e 142 si applicano durante il periodo transitorio tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018 quando gli enti non soddisfano il requisito combinato di riserva di capitale tenendo conto dei requisiti stabiliti ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

6.  Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve di quanto specificato ai paragrafi da 1a 4 e applicare quindi la riserva di conservazione del capitale e la riserva di capitale anticiclica a decorrere da 31 dicembre 2013. Quando uno Stato membro impone tale periodo transitorio più breve, esso ne informa le parti interessate, inclusi la Commissione, il CERS, l'ABE e i pertinenti collegi delle autorità di vigilanza. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da altri Stati membri. Se un altro Stato membro riconosce tale periodo transitorio più breve, esso ne informa di conseguenza la Commissione, il CERS, l'ABE e il pertinente collegio delle autorità di vigilanza.

7.  Quando uno Stato membro impone un periodo transitorio più breve per la riserva di capitale anticiclica, il periodo più breve si applica unicamente ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente da parte di enti che sono autorizzati nello Stato membro per cui è responsabile l'autorità designata.



CAPO 3

Disposizioni finali

Articolo 161

Riesame e relazione

1.  La Commissione esegue riesami periodici dell'attuazione della presente direttiva al fine di garantire che la sua attuazione non provochi discriminazioni manifeste tra gli enti fondate sulla loro struttura giuridica o sul modello di proprietà.

2.  Entro il 30 giugno 2016, la Commissione, in stretta collaborazione con l'ABE, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa, sulle disposizioni in materia di remunerazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013, a seguito di un riesame delle stesse, tenendo conto degli sviluppi internazionali, con particolare riguardo a:

a) la loro efficienza, attuazione e applicazione, ivi inclusa l'identificazione di eventuali lacune derivanti dall'applicazione del principio di proporzionalità a tali disposizioni;

b) gli effetti del rispetto del principio stabilito all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda:

i) competitività e stabilità finanziaria; e

ii) eventuali membri del personale che lavorano effettivamente e fisicamente in filiazioni stabilite all'esterno del SEE di enti imprese madri stabilite all'interno del SEE.

Tale riesame valuta, in particolare, se il principio stabilito all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), debba continuare ad applicarsi a membri del personale soggetti al primo comma, lettera b), punto ii).

3.  A decorrere dal 2014 l'ABE, in collaborazione con l'AEAP e l'AESFEM, pubblica una relazione semestrale che analizza in che misura la normativa degli Stati membri faccia riferimento ai rating di credito esterni ai fini della regolamentazione e i provvedimenti adottati dagli Stati membri per ridurre tali riferimenti. Tali relazioni indicano in che modo le autorità competenti rispettano gli obblighi a norma dell'articolo 77, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 79, lettera b). Tali relazioni illustrano anche il grado di convergenza in materia di vigilanza raggiunto a tale riguardo.

4.  Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede ad un riesame dell'applicazione degli articoli 108 e 109 e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa.

5.  Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione riesamina i risultati conseguiti a norma dell'articolo 91, paragrafo 11, tra cui il carattere appropriato del raffronto delle pratiche relative alla diversità, tenendo conto di tutti i pertinenti sviluppi dell'Unione e internazionali, e redige una relazione in merito che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.

6.  Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione consulta il CERS, l'ABE, l'AEAP, l'AESFEM e il SEBC ed altre parti interessate in merito all'efficacia delle disposizioni in materia di condivisione delle informazioni ai sensi della presente direttiva, sia in periodi normali sia in periodi di stress.

7.  Entro il 31 dicembre 2015, l'ABE procede ad un riesame e presenta una relazione alla Commissione in merito all'applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013, concernenti la cooperazione dell'Unione e degli Stati membri con i paesi terzi. Tale relazione individua i settori che richiedono ulteriore sviluppo per quanto riguarda la cooperazione e la condivisione di informazioni. L'ABE pubblica la relazione sul proprio sito web.

8.  Su mandato della Commissione, l'ABE valuta se i soggetti del settore finanziario che dichiarano di svolgere le proprie attività in conformità dei principi del sistema bancario islamico sono adeguatamente coperti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013. La Commissione esamina la relazione elaborata dall'ABE e presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio, se opportuno.

9.  Entro il 1o luglio 2014 l'ABE riferisce alla Commissione in merito all'utilizzo da parte degli enti creditizi delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine delle banche centrali del SEBC e di analoghe misure di sostegno finanziario delle banche centrali, nonché in merito ai benefici che gli enti creditizi ne hanno tratto. Sulla base di tale relazione e previa consultazione della BCE, entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'utilizzo e i benefici di tali operazioni di rifinanziamento e di misure di sostegno finanziario per gli enti creditizi autorizzati nell'Unione, corredata, se del caso, di una proposta legislativa relativa all'utilizzo di tali operazioni di rifinanziamento e misure di sostegno finanziario.

Articolo 162

Recepimento

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano entro 31 dicembre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

▼C1

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2014.

▼B

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Qualora i documenti a corredo della notifica delle misure di recepimento forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità delle misure di recepimento con determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell'ABE ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento e sull'attuazione di tali disposizioni e della presente direttiva.

2.  In deroga al paragrafo 1, il titolo VII, capo 4, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

3.  Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la conformità con l'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), impongono agli enti di applicare i principi ivi stabiliti alla remunerazione versata ►C1  per servizi resi o prestazioni fornite dal 2014 in poi, a prescindere dal fatto che siano dovute in base a contratti conclusi prima o dopo il 1o gennaio 2014. ◄

4.  Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

5.  In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 131 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. Gli Stati membri attuano l'articolo 131, paragrafo 4, a decorrere dal 1o gennaio 2016 secondo le seguenti modalità:

a) 25 % della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2016;

b) 50 % della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2017;

c) 75 % della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2018; e

d) 100 % della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2019.

►C1

 

In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'articolo 133 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

 ◄

Articolo 163

Abrogazione

Le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2014.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II della presente direttiva e all'allegato IV del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 164

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 165

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE BENEFICIANO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili

2. Operazioni di prestito, in particolare: credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting)

3. Leasing finanziario

▼M3

4. Servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 )

▼B

5. Emissione e gestione di altri mezzi di pagamento (travellers' cheque e lettere di credito) nella misura in cui tale attività non rientra nel punto 4.

6. Rilascio di garanzie e impegni di firma

7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)

b) cambi

c) strumenti finanziari a termine e opzioni

d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse

e) valori mobiliari

8. Partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi

9. Consulenza alle imprese in materia di struttura patrimoniale, di strategia industriale e di questioni connesse e consulenza nonché servizi nel campo delle fusioni e della rilevazione di imprese

10. Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking

11. Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni

12. Custodia e amministrazione di valori mobiliari

13. Servizi di informazione commerciale

14. Affitto di cassette di sicurezza

15. Emissione di moneta elettronica

I servizi e le attività di cui all'allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2004/39/CE sono ammessi al mutuo riconoscimento conformemente alla presente direttiva quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, di tale direttiva.




ALLEGATO II



TAVOLA DI CONCORDANZA

►C2  Presente direttiva ◄

Direttiva 2006/48/CE

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 1

 

 

Articolo 2, paragrafo 2

 

 

Articolo 2, paragrafo 3

 

 

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2

 

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 1, paragrafo 3

 

Articolo 3

Articolo 4

 

Articolo 3, paragrafo 1, punto 53

Articolo 4, punto 49

 

Articolo 4, paragrafo 1

 

 

Articolo 4, paragrafo 2

 

 

Articolo 4, paragrafo 3

 

 

Articolo 4, paragrafo 4

 

 

Articolo 4, paragrafo 5

 

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 6

 

 

Articolo 4, paragrafo 7

 

 

Articolo 4, paragrafo 8

 

 

Articolo 5

Articolo 128

 

Articolo 6

Articolo 42 ter, paragrafo 1

 

Articolo 7

Articolo 40, paragrafo 3

 

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

 

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

 

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

 

Articolo 8, paragrafo 4

 

 

Articolo 9

Articolo 5

 

Articolo 10

Articolo 7

 

Articolo 11

Articolo 8

 

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma

 

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

 

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

 

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

 

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

 

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3

 

Articolo 15

Articolo 13

 

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

 

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

 

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

 

Articolo 17

Articolo 16

 

Articolo 18

Articolo 17, paragrafo 1

 

Articolo 19

Articolo 18

 

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 14

 

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 14

 

Articolo 20, paragrafo 3

 

 

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 2

 

Articolo 21

Articolo 3

 

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

 

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

 

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 3

 

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 4

 

Articolo 22, paragrafo 5

Articolo 19, paragrafo 5

 

Articolo 22, paragrafo 6

Articolo 19, paragrafo 6

 

Articolo 22, paragrafo 7

Articolo 19, paragrafo 7

 

Articolo 22, paragrafo 8

Articolo 19, paragrafo 8

 

Articolo 22, paragrafo 9

Articolo 19, paragrafo 9

 

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 19 bis, paragrafo 1

 

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 19 bis, paragrafo 2

 

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 19 bis, paragrafo 3

 

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 19 bis, paragrafo 4

 

Articolo 23, paragrafo 5

Articolo 19 bis, paragrafo 5

 

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 19 ter, paragrafo 1

 

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 19 ter, paragrafo 2

 

Articolo 25

Articolo 20

 

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

 

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2

 

Articolo 27

Articolo 21, paragrafo 3

 

Articolo 28, paragrafo 1

 

Articolo 4

Articolo 28, paragrafo 2

 

Articolo 9

Articolo 29, paragrafo 1

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 2

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 3

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 4

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 30

 

Articolo 6

Articolo 31, paragrafo 1

 

Articolo 7

Articolo 31, paragrafo 2

 

Articolo 8

Articolo 32, paragrafo 1

 

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 2

 

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 3

 

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 4

 

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 32, paragrafo 5

 

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 33

Articolo 23

 

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 1

 

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 2

 

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 3

 

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1

 

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 2

 

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 3

 

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 4

 

Articolo 35, paragrafo 5

Articolo 25, paragrafo 5

 

Articolo 35, paragrafo 6

Articolo 25, paragrafo 5

 

Articolo 35, paragrafo 7

Articolo 25, paragrafo 5

 

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1

 

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 2

 

Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 3

 

Articolo 36, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 4

 

Articolo 36, paragrafo 5

Articolo 26, paragrafo 5

 

Articolo 36, paragrafo 6

Articolo 26, paragrafo 5

 

Articolo 36, paragrafo 7

Articolo 26, paragrafo 5

 

Articolo 37

Articolo 36

 

Articolo 38

Articolo 27

 

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 1

 

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 2

 

Articolo 39, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 3

 

Articolo 39, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 4

 

Articolo 39, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 4

 

Articolo 39, paragrafo 6

Articolo 28, paragrafo 4

 

Articolo 40, primo comma

Articolo 29, primo comma

 

Articolo 40, secondo comma

 

 

Articolo 40, terzo comma

 

 

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 41, paragrafo 2

 

 

Articolo 42

Articolo 32

 

Articolo 43, paragrafo 1

Articolo 33, primo comma

 

Articolo 43, paragrafo 2

 

 

Articolo 43, paragrafo 3

 

 

Articolo 43, paragrafo 4

 

 

Articolo 43, paragrafo 5

 

 

Articolo 44

Articoli 31 e 34

 

Articolo 45

Articolo 35

 

Articolo 46

Articolo 37

 

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 1

 

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 2

 

Articolo 47, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 3

 

Articolo 48, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 1

 

Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafo 2

 

Articolo 48, paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 3

 

Articolo 48, paragrafo 4

Articolo 39, paragrafo 4

 

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 1

 

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 2

 

Articolo 49, paragrafo 3

Articolo 41, terzo comma

 

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 42, primo comma

 

Articolo 50, paragrafo 2

 

 

Articolo 50, paragrafo 3

 

 

Articolo 50, paragrafo 4

 

 

Articolo 50, paragrafo 5

Articolo 42, secondo comma

 

Articolo 50, paragrafo 6

Articolo 42, terzo e sesto comma

 

Articolo 50, paragrafo 7

Articolo 42, quarto e settimo comma

 

Articolo 50, paragrafo 8

Articolo 42, quinto comma

 

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 42 bis, paragrafo 1

 

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 42 bis, paragrafo 2

 

Articolo 51, paragrafo 3

Articolo 42 bis, paragrafo 3

 

Articolo 51, paragrafo 4

Articolo 42 bis, paragrafo 3

 

Articolo 51, paragrafo 5

Articolo 42 bis, paragrafo 3

 

Articolo 51, paragrafo 6

 

 

Articolo 52, paragrafo 1

Articolo 43, paragrafo 1

 

Articolo 52, paragrafo 2

Articolo 43, paragrafo 2

 

Articolo 52, paragrafo 3

 

 

Articolo 52, paragrafo 4

 

 

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 1

 

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 2

 

Articolo 53, paragrafo 3

 

 

Articolo 54

Articolo 45

 

Articolo 55

Articolo 46

 

Articolo 56

Articolo 47

 

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 48, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 48, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 57, paragrafo 3

Articolo 48, paragrafo 2, primo e secondo comma

 

Articolo 57, paragrafo 4

Articolo 48, paragrafo 2, terzo comma

 

Articolo 57, paragrafo 5

Articolo 48, paragrafo 2, quinto comma

 

Articolo 57, paragrafo 6

Articolo 48, paragrafo 2, quarto comma

 

Articolo 58

Articolo 49, primo comma

 

Articolo 58, paragrafo 2

Articolo 49, secondo comma

 

Articolo 58, paragrafo 3

Articolo 49, quarto comma

 

Articolo 58, paragrafo 4

Articolo 49, quinto comma

 

Articolo 59, paragrafo 1

Articolo 50

 

Articolo 59, paragrafo 2

 

 

Articolo 60

Articolo 51

 

Articolo 61, paragrafo 1

Articolo 52, primo comma

 

Articolo 61, paragrafo 2

Articolo 52, secondo comma

 

Articolo 62

 

 

Articolo 63, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 1

 

Articolo 63, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 2

 

Articolo 64

 

 

Articolo 65

 

 

Articolo 66

 

 

Articolo 67

 

 

Articolo 68

 

 

Articolo 69

 

 

Articolo 70

 

 

Articolo 71

 

 

Articolo 72

Articolo 55

 

Articolo 73

Articolo 123

 

Articolo 74, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

 

Articolo 74, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

 

Articolo 74, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 6

 

Articolo 74, paragrafo 4

 

 

Articolo 75, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 3

 

Articolo 75, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 4

 

Articolo 75, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 5

 

Articolo 76, paragrafo 1

Allegato V, punto 2

 

Articolo 76, paragrafo 2

 

 

Articolo 76, paragrafo 3

 

 

Articolo 76, paragrafo 4

 

 

Articolo 76, paragrafo 5

 

 

Articolo 77

 

 

Articolo 78

 

 

Articolo 79

Allegato V, punti 3, 4 e 5

 

Articolo 80

Allegato V, punto 6

 

Articolo 81

Allegato V, punto 7

 

Articolo 82, paragrafo 1

Allegato V, punto 8

 

Articolo 82, paragrafo 2

Allegato V, punto 9

 

Articolo 83, paragrafo 1

Allegato V, punto 10

 

Articolo 83, paragrafo 2

 

Allegato IV, punto 5

Articolo 83, paragrafo 3

 

Allegato I, punti 38 e 41

Articolo 84

Allegato V, punto 11

 

Articolo 85, paragrafo 1

Allegato V, punto 12

 

Articolo 85, paragrafo 2

Allegato V, punto 13

 

Articolo 86, paragrafo 1

Allegato V, punto 14

 

Articolo 86, paragrafo 2

Allegato V, punto 14 bis

 

Articolo 86, paragrafo 3

 

 

Articolo 86, paragrafo 4

Allegato V, punto 15

 

Articolo 86, paragrafo 5

Allegato V, punto 16

 

Articolo 86, paragrafo 6

Allegato V, punto 17

 

Articolo 86, paragrafo 7

Allegato V, punto 18

 

Articolo 86, paragrafo 8

Allegato V, punto 19

 

Articolo 86, paragrafo 9

Allegato V, punto 20

 

Articolo 86, paragrafo 10

Allegato V, punto 21

 

Articolo 86, paragrafo 11

Allegato V, punto 22

 

Articolo 87

 

 

Articolo 88, paragrafo 1

Allegato V, punto 1

 

Artcile 88, paragrafo 2

 

 

Articolo 89

 

 

Articolo 90

 

 

Articolo 91

 

 

Articolo 92, paragrafo 1

Allegato V punto 23, secondo comma

 

Articolo 92, paragrafo 2, frase introduttiva

Allegato V, punto 23, frase introduttiva

 

Articolo 92, paragrafo 2, lettera a)

Allegato V, punto 23, lettera a)

 

Articolo 92, paragrafo 2, lettera b)

Allegato V, punto 23, lettera b)

 

Articolo 92, paragrafo 2, lettera c)

Allegato V, punto 23, lettera c)

 

Articolo 92, paragrafo 2, lettera d)

Allegato V, punto 23, lettera d)

 

Articolo 92, paragrafo 2, lettera e)

Allegato V, punto 23, lettera e)

 

Articolo 92, paragrafo 2, lettera f)

Allegato V, punto 23, lettera f)

 

Articolo 92, paragrafo 2, lettera g)

 

 

Articolo 93

Allegato V, punto 23, lettera k)

 

Articolo 94, paragrafo 1, lettera a)

Allegato V, punto 23, lettera g)

 

Articolo 94, paragrafo 1, lettera b)

Allegato V, punto 23, lettera h)

 

Articolo 94, paragrafo 1, lettera c)

Allegato V, punto 23, lettera i)

 

Articolo 94, paragrafo 1, lettera d)

 

 

Articolo 94, paragrafo 1, lettera e)

Allegato V, punto 23, lettera j)

 

Articolo 94, paragrafo 1, lettera f)

Allegato V, punto 23, lettera l)

 

Articolo 94, paragrafo 1, lettera g)

 

 

Articolo 94, paragrafo 1, lettera h)

Allegato V, punto 23, lettera m)

 

Articolo 94, paragrafo 1, lettera i)

 

 

Articolo 94, paragrafo 1, lettera j)

Allegato V, punto 23, lettera n)

 

Articolo 94, paragrafo 1, lettera k)

Allegato V, punto 23, lettera n)

 

Articolo 94, paragrafo 1, lettera l)

Allegato V, punto 23, lettera o)

 

Articolo 94, paragrafo 1, lettera m)

Allegato V punto 23, lettera p)

 

Articolo 94, paragrafo 1, lettera n)

Allegato V, punto 23, lettera q)

 

Articolo 94, paragrafo 1, lettera o)

Allegato V, punto 23, lettera r)

 

Articolo 94, paragrafo 1, lettera p)

Allegato V, punto 23, lettera s)

 

Articolo 94, paragrafo 1, lettera q)

Allegato V, punto 23, lettera t)

 

Articolo 94, paragrafo 2

Articolo 150, paragrafo 3, lettera b)

 

Articolo 95

Allegato V, punto 24

 

Articolo 96

 

 

Articolo 97, paragrafo 1

Articolo 124, paragrafo 1

 

Articolo 97, paragrafo 2

Articolo 124, paragrafo 2

 

Articolo 97, paragrafo 3

Articolo 124, paragrafo 3

 

Articolo 97, paragrafo 4

Articolo 124, paragrafo 4

 

Articolo 98, paragrafo 1

Allegato XI, punto 1

 

Articolo 98, paragrafo 2

Allegato XI, punto 1 bis

 

Articolo 98, paragrafo 3

Allegato XI, punto 2

 

Articolo 98, paragrafo 4

Allegato XI, punto 3

 

Articolo 98, paragrafo 5

Articolo 124, paragrafo 5

 

Articolo 98, paragrafo 6

 

 

Articolo 98, paragrafo 7

 

 

Articolo 99

 

 

Articolo 100

 

 

Articolo 101

 

 

Articolo 102, paragrafo 1

Articolo 136, paragrafo 1

 

Articolo 102, paragrafo 2

 

 

Articolo 103

 

 

Articolo 104

Articolo 136

 

Articolo 105

 

 

Articolo 106, paragrafo 1

Articolo 149

 

Articolo 106, paragrafo 2

 

 

Articolo 107

 

 

Articolo 108, paragrafo 1, primo comma

Articolo 68, paragrafo 2

 

Articolo 108, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3

 

Articolo 108, paragrafo 1, terzo comma

 

 

Articolo 108, paragrafo 2

Articolo 71, paragrafo 1

 

Articolo 108, paragrafo 3

Articolo 71, paragrafo 2

 

Articolo 108, paragrafo 4

Articolo 73, paragrafo 2

 

Articolo 109, paragrafo 1

Articolo 68, paragrafo 1

 

Articolo 109, paragrafo 2

Articolo 73, paragrafo 3

 

Articolo 109, paragrafo 3

 

 

Articolo 110, paragrafo 1

Articolo 124, paragrafo 2

 

Articolo 110, paragrafo 2

Articolo 23

 

Articolo 111, paragrafo 1

Articolo 125, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 111, paragrafo 2

Articolo 125, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 111, paragrafo 3

Articolo 126, paragrafo 1

 

Articolo 111, paragrafo 4

Articolo 126, paragrafo 2

 

Articolo 111, paragrafo 5

Articolo 126, paragrafo 3

 

Articolo 111, paragrafo 6

Articolo 126, paragrafo 4

 

Articolo 112, paragrafo 1

Articolo 129, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 112, paragrafo 2

Articolo 129, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 112, paragrafo 3

Articolo 129, paragrafo 1, terzo comma

 

Articolo 113, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 129, paragrafo 3, primo comma

 

Articolo 113, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 113, paragrafo 2, lettera a), primo comma

Articolo 129, paragrafo 3, secondo comma

 

Articolo 113, paragrafo 2, lettera b), primo comma

 

 

Articolo 113, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 129, paragrafo 3, secondo comma

 

Articolo 113, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 129, paragrafo 3, terzo comma

 

Articolo 113, paragrafo 3

Articolo 129, paragrafo 3, dal quarto al settimo comma

 

Articolo 113, paragrafo 4

Articolo 129, paragrafo 3, dall'ottavo al nono comma

 

Articolo 113, paragrafo 5

Articolo 129, paragrafo 3, dal decimo all'undicesimo comma

 

Articolo 114

Articolo 130

 

Articolo 115

Articolo 131

 

Articolo 116, paragrafo 1

Articolo 131 bis, paragrafo 1, dal primo al terzo comma

 

Articolo 116, paragrafo 2

Articolo 131 bis, paragrafo 1, quarto comma

 

Articolo 116, paragrafo 3

Articolo 131 bis, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 116, paragrafo 4

Articolo 131 bis, paragrafo 2, secondo e terzo comma

 

Articolo 116, paragrafo 5

Articolo 131 bis, paragrafo 2, quarto e quinto comma

 

Articolo 116, paragrafo 6

Articolo 131 bis, paragrafo 2, sesto comma

 

Articolo 116, paragrafo 7

Articolo 131 bis, paragrafo 2, settimo comma

 

Articolo 116, paragrafo 8

Articolo 131 bis, paragrafo 2, ottavo comma

 

Articolo 116, paragrafo 9

Articolo 131 bis, paragrafo 2, nono comma

 

Articolo 117, paragrafo 1

Articolo 132, paragrafo 1, dal primo al sesto comma

 

Articolo 117, paragrafo 2

Articolo 132, paragrafo 1, settimo e ottavo comma

 

Articolo 117, paragrafo 3

Articolo 132, paragrafo 2

 

Articolo 117, paragrafo 4

Articolo 132, paragrafo 3

 

Articolo 118

Articolo 141

 

Articolo 119, paragrafo 1

Articolo 127, paragrafo 1

 

Articolo 119, paragrafo 2

Articolo 127, paragrafo 2

 

Articolo 119, paragrafo 3

Articolo 127, paragrafo 3

 

Articolo 120

Articolo 72 bis

 

Articolo 121

Articolo 135

 

Articolo 122

Articolo 137

 

Articolo 123, paragrafo 1

Articolo 138, paragrafo 1

 

Articolo 123, paragrafo 2

Articolo 138, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 124

Articolo 139

 

Articolo 125

Articolo 140

Articolo 2

Articolo 126

Articolo 142

 

Articolo 127

Articolo 143

 

Articolo 128

 

 

Articolo 129

 

 

Articolo 130

 

 

Articolo 131

 

 

Articolo 132

 

 

Articolo 133

 

 

Articolo 134

 

 

Articolo 135

 

 

Articolo 136

 

 

Articolo 137

 

 

Articolo 138

 

 

Articolo 139

 

 

Articolo 140

 

 

Articolo 141

 

 

Articolo 142

 

 

Articolo 143

Articolo 144

 

Articolo 144, paragrafo 1

Articolo 122 bis, paragrafo 9

 

Articolo 144, paragrafo 2

Articolo 69, paragrafo 4

 

Articolo 144, paragrafo 3

Articolo 70, paragrafo 4

 

Articolo 145

Articolo 150, paragrafo 1

 

Articolo 146

Articolo 150, paragrafo 1 bis

 

Articolo 147, paragrafo 1

Articolo 151, paragrafo 1

 

Articolo 147, paragrafo 2

Articolo 151, paragrafo 2

 

Articolo 148, paragrafo 1

Articolo 151 bis, paragrafo 3

 

Articolo 148, paragrafo 2

Articolo 151 bis, paragrafo 1

 

Articolo 148, paragrafo 3

Articolo 151 ter

 

Articolo 148, paragrafo 4

Articolo 151 bis, paragrafo 2

 

Articolo 148, paragrafo 5

Articolo 151 quater

 

Articolo 149

 

 

Articolo 150

 

 

Articolo 151

 

 

Articolo 152

Articolo 29

 

Articolo 153

Articolo 30

 

Articolo 154

Articolo 33

 

Articolo 155

Articolo 40

 

Articolo 156

Articolo 41

 

Articolo 157

Articolo 42

 

Articolo 158

Articolo 42 bis

 

Articolo 159

Articolo 43

 

Articolo 160

 

 

Articolo 161, paragrafo 1

Articolo 156, sesto comma

 

Articolo 161, paragrafo 2

Articolo 156, quarto comma

 

Articolo 161, paragrafo 3

 

 

Articolo 161, paragrafo 4

 

 

Articolo 161, paragrafo 5

 

 

Articolo 161, paragrafo 6

 

 

Articolo 161, paragrafo 7

 

 

Articolo 161, paragrafo 8

 

 

Articolo 161, paragrafo 9

 

 

Articolo 162, paragrafo 1

 

 

Articolo 162, paragrafo 2

 

 

Articolo 162, paragrafo 3

 

 

Articolo 162, paragrafo 4

Articolo 157, paragrafo 1, terzo comma

 

Articolo 162, paragrafo 5

 

 

Articolo 162, paragrafo 6

 

 

Articolo 163

Articolo 158

 

Articolo 164

Articolo 159

 

Articolo 165

Articolo 160

 

Allegato I

Allegato I

 



( 1 ) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

( 2 ) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

( 3 ) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

( 4 ) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.

( 5 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

( 6 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

( 7 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

( 8 ) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

( 9 ) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

( 10 ) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

( 11 ) GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.

( 12 ) Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.).

( 13 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

( 14 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).