02013D0649 — IT — 16.02.2021 — 002.001
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2013 che autorizza l’immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 4743] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302 del 13.11.2013, pag. 44) |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1579 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2019 |
L 244 |
8 |
24.9.2019 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/184 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2021 |
L 55 |
4 |
16.2.2021 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2013
che autorizza l’immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2013) 4743]
(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/649/UE)
Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810, di cui all’allegato, punto b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico MON-ØØ81Ø-6, a norma del regolamento (CE) n. 65/2004.
Articolo 2
Autorizzazione
Il polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810, quale alimento e ingrediente alimentare e negli alimenti e ingredienti alimentari, è autorizzato ai fini previsti dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 conformemente alle condizioni stabilite dalla presente decisione.
Articolo 3
Etichettatura
Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il «nome» dell’organismo è «granturco».
Articolo 4
Registro comunitario
Le informazioni di cui all’allegato della presente decisione sono iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 5
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.
Articolo 6
Validità
La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.
Articolo 7
Destinatario
Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.
ALLEGATO
a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione
Nome |
: |
Bayer Agriculture BV |
Indirizzo |
: |
Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio |
Per conto di Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti.
b) Designazione e specifiche dei prodotti
Polline prodotto a partire dal granturco della linea MON-ØØ81Ø-6, quale alimento e ingrediente alimentare o negli alimenti e ingredienti alimentari.
Il granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6, descritto nella domanda, esprime la proteina Cry1Ab che conferisce protezione contro determinati lepidotteri nocivi.
c) Etichettatura
Ai fini dei requisiti specifici relativi all’etichettatura, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il «nome» dell’organismo è «granturco».
d) Metodo di rilevamento
e) Identificatore unico
MON-ØØ81Ø-6
f) Informazioni prescritte nell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica
Non applicabili.
g) Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti
Non applicabili.
h) Piano di monitoraggio
Non applicabile.
i) Prescrizioni sul monitoraggio in merito all’uso degli alimenti destinati al consumo umano successivo all’immissione in commercio
Non applicabile.
Nota: in futuro, potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.