02012R0792 — IT — 19.01.2022 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2012

che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione

(GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/57 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2015

  L 10

19

16.1.2015

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2281 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2021

  L 473

131

30.12.2021




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2012

che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione



Articolo 1

Disposizione generale

Il presente regolamento disciplina la struttura e le specifiche tecniche dei formulari per le licenze, i certificati e gli altri documenti di cui al regolamento (CE) n. 338/97 e al regolamento (CE) n. 865/2006. La struttura e le specifiche tecniche sono precisate per i seguenti documenti:

1) 

licenze di importazione;

2) 

licenze di esportazione;

3) 

certificati di riesportazione;

4) 

certificati di proprietà personale;

5) 

certificati di collezione di campioni;

▼M1

5 bis) 

certificati di strumento musicale;

▼B

6) 

notifiche di importazione;

7) 

certificati per mostra itinerante;

▼M1

8) 

fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale, ai certificati per mostra itinerante e ai certificati di strumento musicale;

▼B

9) 

i certificati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97;

10) 

le etichette di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97.

Articolo 2

Formulari

▼M1

1.  
I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale, i certificati di collezione di campioni, i certificati di strumento musicale e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi al modello riportato nell'allegato I, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali.

▼B

2.  
I formulari sui quali sono redatte le notifiche di importazione sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell’allegato II. Essi possono contenere un numero di serie.

▼M2

Fino all’19 gennaio 2023 le notifiche di importazione possono essere redatte utilizzando i formulari riportati nell’allegato II nella versione in vigore il 18 gennaio 2022.

▼B

3.  
I formulari sui quali sono redatti i certificati per mostra itinerante e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell’allegato III.
4.  
I formulari sui quali sono redatti i fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante sono conformi al modello riportato nell’allegato IV.
5.  
I formulari sui quali sono redatti i certificati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, come pure le domande per il rilascio di tali certificati, sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell’allegato V del presente regolamento.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, in luogo del testo prestampato, le caselle 18 e 19 contengano unicamente le pertinenti certificazioni o autorizzazioni oppure entrambe.

6.  
L’etichetta di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97, è conforme al modello riportato nell’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 3

Specifiche tecniche dei formulari

1.  
Per i formulari di cui all’articolo 2 è utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a 55 g/m2.
2.  
Il formato dei formulari di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 5, è di 210 mm × 297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra – 18 mm e + 8 mm nel senso della lunghezza.
3.  

La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è del colore seguente:

a) 

bianco per il formulario n. 1, l’originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l’identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;

b) 

giallo per il formulario n. 2, la copia per il titolare;

c) 

verdino per il formulario n. 3, la copia per il paese di esportazione o di riesportazione, nel caso di una licenza di importazione, o la copia che gli uffici doganali restituiscono all’organo di gestione emittente, nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;

d) 

rosa per il formulario n. 4, la copia per l’organo di gestione emittente;

e) 

bianco per il formulario n. 5, la domanda.

4.  

La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è del colore seguente:

a) 

bianco per il formulario n. 1, l’originale;

b) 

giallo per il formulario n. 2, la copia per l’importatore.

5.  

La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 5, è del colore seguente:

a) 

giallo per il formulario n. 1, l’originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l’identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;

b) 

rosa per il formulario n. 2, la copia per l’organo di gestione emittente;

c) 

bianco per il formulario n. 3, la domanda.

6.  
La carta utilizzata per i fogli aggiuntivi e le etichette di cui all’articolo 2, rispettivamente paragrafi 4 e 6, è di colore bianco.
7.  
I formulari di cui all’articolo 2 sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione indicate dagli organi di gestione di ciascuno Stato membro. I formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione.
8.  
Gli Stati membri provvedono a stampare i formulari di cui all’articolo 2; i formulari di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 5, possono essere predisposti nell’ambito di una procedura informatizzata di rilascio delle licenze e dei certificati.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:

1) 

gli articoli 2 e 3 sono soppressi;

2) 

gli allegati da I a VI sono soppressi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

image

Istruzioni e spiegazioni

▼M1

1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.

2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.

3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

5. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

▼B

6. Per gli esemplari vivi delle specie dell’allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l’organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l’esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.

▼M1

8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'organo competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.

▼B

9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

11. Indicare il numero dell’Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

12. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:

W

Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

R

Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

D

Animali di cui all’allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

A

Piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C

Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F

Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

I

Esemplari confiscati o sequestrati ( 1 )

O

Esemplari pre-convenzione (2) 

U

Origine sconosciuta (deve essere motivata)

▼M1

X

Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

▼M2

Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 ( 2 ), né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

▼B

14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:

B

Allevamento in cattività o riproduzione artificiale

E

Didattico

G

Giardini botanici

H

Trofei di caccia

L

Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale

M

Fini medici (compresa la ricerca biomedica)

N

Reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale

P

Personale

▼M1

Q

Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)

▼B

S

Scientifico

T

Commerciale

Z

Zoo

15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell’Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.

18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall’Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.

21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

23-25. Riservato al servizio ufficiale.

26. L’importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

27. Da compilarsi a cura dell’ufficio doganale di introduzione nell’Unione, ovvero dell’ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l’originale (formulario n. 1) deve essere restituito all’organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all’importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all’organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all’organo di gestione dello Stato membro interessato e l’originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.

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Istruzioni e spiegazioni

▼M1

1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.

2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.

3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

5. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

▼B

6. Per gli esemplari vivi delle specie dell’allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l’organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l’esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.

▼M1

8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'autorità competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.

▼B

9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

11. Indicare il numero dell’Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

12. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:

W

Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

R

Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

D

Animali di cui all’allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

A

Piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C

Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F

Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

I

Esemplari confiscati o sequestrati ( 3 )

O

Esemplari pre-convenzione (3) 

U

Origine sconosciuta (deve essere motivata)

▼M1

X

Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

▼B

14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:

B

Allevamento in cattività o riproduzione artificiale

E

Didattico

G

Giardini botanici

H

Trofei di caccia

L

Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale

M

Fini medici (compresa la ricerca biomedica)

N

Reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale

P

Personale

▼M1

Q

Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)

▼B

S

Scientifico

T

Commerciale

▼M2

Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

▼B

Z

Zoo

15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell’Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.

18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall’Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.

21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

23-25. Riservato al servizio ufficiale.

26. L’importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

27. Da compilarsi a cura dell’ufficio doganale di introduzione nell’Unione, ovvero dell’ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l’originale (formulario n. 1) deve essere restituito all’organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all’importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all’organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all’organo di gestione dello Stato membro interessato e l’originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.

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Istruzioni e spiegazioni

▼M1

1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.

2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.

3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

5. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

▼B

6. Per gli esemplari vivi delle specie dell’allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l’organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l’esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.

▼M1

8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'autorità competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.

▼B

9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

11. Indicare il numero dell’Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

12. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:

W

Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

R

Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

D

Animali di cui all’allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

A

Piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C

Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F

Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

I

Esemplari confiscati o sequestrati ( 4 )

O

Esemplari pre-convenzione (4) 

U

Origine sconosciuta (deve essere motivata)

▼M1

X

Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

▼B

14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:

B

Allevamento in cattività o riproduzione artificiale

E

Didattico

G

Giardini botanici

H

Trofei di caccia

L

Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale

M

Fini medici (compresa la ricerca biomedica)

N

Reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale

P

Personale

▼M1

Q

Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)

▼B

S

Scientifico

T

Commerciale

▼M2

Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

▼B

Z

Zoo

15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell’Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato

18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall’Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.

21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

23-25. Riservato al servizio ufficiale.

26. L’importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

27. Da compilarsi a cura dell’ufficio doganale di introduzione nell’Unione, ovvero dell’ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l’originale (formulario n. 1) deve essere restituito all’organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all’importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all’organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all’organo di gestione dello Stato membro interessato e l’originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.

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Istruzioni e spiegazioni

▼M1

1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.

▼B

2. Non pertinente.

▼M1

3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

5. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

▼B

6. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell’allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.

▼M1

8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'autorità competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.

▼B

9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

11. Indicare il numero dell’Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda di licenza o di certificato.

12. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.

13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:

W

Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

R

Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

D

Animali di cui all’allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

A

Piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C

Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F

Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

I

Esemplari confiscati o sequestrati ( 5 )

O

Esemplari pre-convenzione (5) 

U

Origine sconosciuta (deve essere motivata)

▼M1

X

Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

▼B

14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:

B

Allevamento in cattività o riproduzione artificiale

E

Didattico

G

Giardini botanici

H

Trofei di caccia

L

Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale

M

Fini medici (compresa la ricerca biomedica)

N

Reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale

P

Personale

▼M1

Q

Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)

▼B

S

Scientifico

T

Commerciale

▼M2

Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

▼B

Z

Zoo

15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell’Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.

18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall’Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.

21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

23. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.

▼M2




ALLEGATO II

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Istruzioni e spiegazioni

1. 

Indicare nome e indirizzo completi dell’importatore o di un suo rappresentante autorizzato.

4. 

Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.

5. 

Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.

6. 

La descrizione deve essere il più possibile precisa.

9. 

Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:



W

Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

R

Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

D

Animali di cui all’allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

A

Piante di cui all’allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante di cui agli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C

Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F

Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

I

Esemplari confiscati o sequestrati (1)

O

Esemplari pre-convenzione (1)

U

Origine sconosciuta (deve essere motivata)

X

Esemplari prelevati nell’ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.».

(1)   

Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

10. 

Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell’allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.

11. 

Indicare III per le specie riportate nell’appendice III della CITES.

13. 

Indicare la lettera (C o D) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.

14. 

L’importatore deve presentare all’ufficio doganale di introduzione nell’Unione l’originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l’importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell’appendice III CITES del paese di (ri)esportazione.

15. 

L’ufficio doganale trasmette l’originale (formulario n. 1) timbrato all’organo di gestione del proprio paese e restituisce la copia per l’importatore (formulario n. 2) debitamente timbrata all’importatore o al suo rappresentante autorizzato.

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Istruzioni e spiegazioni

1. 

Indicare nome e indirizzo completi dell’importatore o di un suo rappresentante autorizzato.

4. 

Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.

5. 

Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.

6. 

La descrizione deve essere il più possibile precisa.

9. 

Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:



W

Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

R

Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

D

Animali di cui all’allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

A

Piante di cui all’allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante di cui agli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C

Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F

Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

I

Esemplari confiscati o sequestrati (1)

O

Esemplari pre-convenzione (1)

U

Origine sconosciuta (deve essere motivata)

X

Esemplari prelevati nell’ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.».

(1)   

Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

10. 

Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell’allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.

11. 

Indicare III per le specie riportate nell’appendice III della CITES.

13. 

Indicare la lettera (C o D) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.

14. 

L’importatore deve presentare all’ufficio doganale di introduzione nell’Unione l’originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l’importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell’appendice III CITES del paese di (ri)esportazione.

15. 

L’ufficio doganale trasmette l’originale (formulario n. 1) timbrato all’organo di gestione del proprio paese e restituisce la copia per l’importatore (formulario n. 2) debitamente timbrata all’importatore o al suo rappresentante autorizzato.

▼B




ALLEGATO III

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Istruzioni e spiegazioni

1. Il certificato deve recare un numero di serie unico assegnato dall’organo di gestione emittente.

2. Il termine massimo di validità del documento è limitato a tre anni dalla data del rilascio. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, la data di scadenza non può essere posteriore alla data indicata nel certificato equivalente rilasciato da quel paese.

3. Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell’esemplare cui si riferisce il certificato. In mancanza della firma del proprietario il certificato non è valido.

4. La denominazione, l’indirizzo e il paese dell’organo di gestione emittente devono essere prestampati sul formulario.

5. Questa casella prestampata serve ad indicare la validità del certificato per movimenti transfrontalieri multipli ai soli fini della mostra e per l’esposizione dell’esemplare al pubblico in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, e a precisare che il certificato non deve essere ritirato ma deve rimanere al proprietario e circolare insieme all’esemplare. La casella può essere utilizzata anche per giustificare l’omissione di determinate informazioni.

6. Questa casella è prestampata per indicare che i movimenti transfrontalieri sono autorizzati verso qualsiasi paese che accetti il presente certificato nell’ambito della propria legislazione nazionale.

7. Nella casella è prestampato il codice Q, relativo a circhi e mostre itineranti.

8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.

9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

10. Descrivere nel modo più preciso possibile l’esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali ecc.) idonei a consentire alle autorità della parte in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponda all’esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell’esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.

11. Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi, normalmente si tratta di un unico esemplare. Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l’annotazione «cfr. inventario allegato».

12. Indicare l’appendice della convenzione CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.

13. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.

14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l’origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo qualora tali esemplari siano stati acquisiti o introdotti nell’Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell’allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.

W

Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

R

Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

A

Piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C

Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F

Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

U

Origine sconosciuta (deve essere motivata)

O

Esemplari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi altro codice).

▼M1

X

Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

▼M2

Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

▼B

15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell’Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.

17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.

18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nell’Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell’allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.

19. Da compilare a cura del funzionario che rilascia il certificato. Il certificato può essere rilasciato unicamente dall’organo di gestione del paese in cui è basata la mostra e solo previa comunicazione a tale organo da parte del proprietario della mostra di tutti i dati relativi all’esemplare. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, il certificato può essere rilasciato unicamente dall’organo di gestione del paese di prima destinazione. Il nome del funzionario che rilascia il certificato deve essere indicato per esteso. Il timbro, la firma e l’eventuale numero del timbro di sicurezza devono essere chiaramente leggibili.

20. Questa casella è utilizzabile per indicare gli estremi della legislazione nazionale o per specificare le altre condizioni particolari applicate dall’organo di gestione emittente al movimento transfrontaliero degli esemplari.

21. Questa casella prestampata rinvia al foglio aggiuntivo allegato, nel quale devono essere indicati tutti i movimenti transfrontalieri.

Fermo restando quanto indicato nella casella 5, alla scadenza il presente documento deve essere restituito all’organo di gestione emittente.

Il titolare o il suo rappresentante autorizzato deve consegnare l’originale del presente certificato (formulario n. 1) — ed eventualmente il certificato per mostra itinerante rilasciato da un paese terzo — a fini di verifica, e presentare il foglio aggiuntivo o (qualora il certificato sia rilasciato sulla base di un certificato equivalente di un paese terzo) i due fogli aggiuntivi e le rispettive copie ad un ufficio doganale designato a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Dopo aver compilato il foglio o i fogli aggiuntivi, l’ufficio doganale restituisce l’originale del presente certificato (formulario n. 1), l’originale del certificato eventualmente rilasciato dal paese terzo e il foglio o i fogli aggiuntivi al titolare o al suo rappresentante autorizzato e trasmette una copia vistata del foglio aggiuntivo del certificato rilasciato dall’organo di gestione dello Stato membro all’organo di gestione competente, secondo quanto prescritto dall’articolo 45 del regolamento (CE) n. 865/2006.

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Istruzioni e spiegazioni

3. Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell’esemplare cui si riferisce il certificato (non del suo rappresentante). In mancanza della firma del proprietario il certificato non è valido.

8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.

9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

10. Descrivere nel modo più preciso possibile l’esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali ecc.) idonei a consentire alle autorità della parte in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponda all’esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell’esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.

11. Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi, normalmente si tratta di un unico esemplare. Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l’annotazione «cfr. inventario allegato».

12. Indicare l’appendice della convenzione CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda.

13. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.

14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l’origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo qualora tali esemplari siano stati acquisiti o introdotti nell’Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell’allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.

W

Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

R

Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

A

Piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C

Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F

Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

U

Origine sconosciuta (deve essere motivata)

O

Esemplari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi

▼M1

X

Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

▼M2

Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

▼B

15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo (ossia un paese che non fa parte dell’Unione europea), la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell’Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.

17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.

18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nell’Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell’allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.

19. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.




ALLEGATO IV

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►(1) M1  




ALLEGATO V

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Istruzioni e spiegazioni

1. Indicare nome e indirizzo completi del titolare del certificato, ad esclusione dei rappresentanti.

2. Da compilarsi esclusivamente qualora la licenza di importazione prescriva il luogo in cui gli esemplari in questione devono essere custoditi, o qualora esemplari prelevati dall’ambiente naturale di uno Stato membro debbano obbligatoriamente essere custoditi presso un indirizzo autorizzato.

Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l’esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione (cfr. casella 19).

4. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

5/6. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

7. Indicare il numero dell’Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.

8. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.

9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:

W

Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

R

Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

D

Animali di cui all’allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

A

Piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C

Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F

Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

I

Esemplari confiscati o sequestrati ( 6 )

O

Esemplari pre-convenzione (6) 

U

Origine sconosciuta (deve essere motivata)

▼M1

X

Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

▼M2

Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

▼B

10-12. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.

13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.

16. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

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Istruzioni e spiegazioni

1. Indicare nome e indirizzo completi del richiedente il certificato, ad esclusione dei rappresentanti.

2. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell’allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.

4. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

5/6. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

7. Indicare il numero dell’appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda.

8. Indicare la lettera (A, B o C) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.

9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:

W

Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

R

Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

D

Animali di cui all’allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

A

Piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C

Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F

Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

I

Esemplari confiscati o sequestrati ( 7 )

O

Esemplari pre-convenzione (7) 

U

Origine sconosciuta (deve essere motivata)

▼M1

X

Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

▼M2

Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

▼B

10-12. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.

13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.

16. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

18. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.




ALLEGATO VI

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( 1 ) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

( 2 ) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

( 3 ) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

( 4 ) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

( 5 ) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

( 6 ) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

( 7 ) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.