02012R0792 — IT — 19.01.2022 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2012

che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione

(GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/57 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2015

  L 10

19

16.1.2015

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2281 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2021

  L 473

131

30.12.2021




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2012

che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione



Articolo 1

Disposizione generale

Il presente regolamento disciplina la struttura e le specifiche tecniche dei formulari per le licenze, i certificati e gli altri documenti di cui al regolamento (CE) n. 338/97 e al regolamento (CE) n. 865/2006. La struttura e le specifiche tecniche sono precisate per i seguenti documenti:

1) 

licenze di importazione;

2) 

licenze di esportazione;

3) 

certificati di riesportazione;

4) 

certificati di proprietà personale;

5) 

certificati di collezione di campioni;

▼M1

5 bis) 

certificati di strumento musicale;

▼B

6) 

notifiche di importazione;

7) 

certificati per mostra itinerante;

▼M1

8) 

fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale, ai certificati per mostra itinerante e ai certificati di strumento musicale;

▼B

9) 

i certificati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97;

10) 

le etichette di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97.

Articolo 2

Formulari

▼M1

1.  
I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale, i certificati di collezione di campioni, i certificati di strumento musicale e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi al modello riportato nell'allegato I, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali.

▼B

2.  
I formulari sui quali sono redatte le notifiche di importazione sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell’allegato II. Essi possono contenere un numero di serie.

▼M2

Fino all’19 gennaio 2023 le notifiche di importazione possono essere redatte utilizzando i formulari riportati nell’allegato II nella versione in vigore il 18 gennaio 2022.

▼B

3.  
I formulari sui quali sono redatti i certificati per mostra itinerante e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell’allegato III.
4.  
I formulari sui quali sono redatti i fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante sono conformi al modello riportato nell’allegato IV.
5.  
I formulari sui quali sono redatti i certificati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, come pure le domande per il rilascio di tali certificati, sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell’allegato V del presente regolamento.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, in luogo del testo prestampato, le caselle 18 e 19 contengano unicamente le pertinenti certificazioni o autorizzazioni oppure entrambe.

6.  
L’etichetta di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97, è conforme al modello riportato nell’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 3

Specifiche tecniche dei formulari

1.  
Per i formulari di cui all’articolo 2 è utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a 55 g/m2.
2.  
Il formato dei formulari di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 5, è di 210 mm × 297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra – 18 mm e + 8 mm nel senso della lunghezza.
3.  

La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è del colore seguente:

a) 

bianco per il formulario n. 1, l’originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l’identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;

b) 

giallo per il formulario n. 2, la copia per il titolare;

c) 

verdino per il formulario n. 3, la copia per il paese di esportazione o di riesportazione, nel caso di una licenza di importazione, o la copia che gli uffici doganali restituiscono all’organo di gestione emittente, nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;

d) 

rosa per il formulario n. 4, la copia per l’organo di gestione emittente;

e) 

bianco per il formulario n. 5, la domanda.

4.  

La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è del colore seguente:

a) 

bianco per il formulario n. 1, l’originale;

b) 

giallo per il formulario n. 2, la copia per l’importatore.

5.  

La carta utilizzata per i formulari di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 5, è del colore seguente:

a) 

giallo per il formulario n. 1, l’originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l’identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;

b) 

rosa per il formulario n. 2, la copia per l’organo di gestione emittente;

c) 

bianco per il formulario n. 3, la domanda.

6.  
La carta utilizzata per i fogli aggiuntivi e le etichette di cui all’articolo 2, rispettivamente paragrafi 4 e 6, è di colore bianco.
7.  
I formulari di cui all’articolo 2 sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione indicate dagli organi di gestione di ciascuno Stato membro. I formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione.
8.  
Gli Stati membri provvedono a stampare i formulari di cui all’articolo 2; i formulari di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 5, possono essere predisposti nell’ambito di una procedura informatizzata di rilascio delle licenze e dei certificati.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:

1) 

gli articoli 2 e 3 sono soppressi;

2) 

gli allegati da I a VI sono soppressi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I