02012R0648 — IT — 01.01.2019 — 009.002


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 201 dell'27.7.2012, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013

  L 176

1

27.6.2013

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1002/2013 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2013

  L 279

2

19.10.2013

 M3

DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 15 maggio 2014

  L 173

190

12.6.2014

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014

  L 173

84

12.6.2014

►M5

DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 20 maggio 2015

  L 141

73

5.6.2015

 M6

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1515 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2015

  L 239

63

15.9.2015

►M7

REGOLAMENTO (UE) 2015/2365 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015

  L 337

1

23.12.2015

►M8

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/610 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2016

  L 86

3

31.3.2017

►M9

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/979 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2017

  L 148

1

10.6.2017

►M10

REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017

  L 347

35

28.12.2017


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 321, 30.11.2013, pag.  6 (575/2013)

►C2

Rettifica, GU L 084, 26.3.2019, pag.  40 (648/2012)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)



TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento fissa obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC»), obblighi di segnalazione per i contratti derivati e obblighi uniformi per l’esercizio delle attività delle controparti centrali («CCP») e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

2.  Il presente regolamento si applica alle CCP e ai loro partecipanti diretti, alle controparti finanziarie e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Si applica altresì alle controparti non finanziarie e alle sedi di negoziazione nei casi previsti.

3.  Il titolo V del presente regolamento si applica unicamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettere a) e b), e punto 19, della direttiva 2004/39/CE.

4.  Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a) i membri del SEBC, gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e gli altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

b) la Banca dei regolamenti internazionali;

▼M2

c) le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nei seguenti paesi:

i) Giappone;

ii) Stati Uniti d’America;

▼M9

iii) Australia;

iv) Canada;

v) Hong Kong;

vi) Messico;

vii) Singapore;

viii) Svizzera.

▼B

5.  Salvo che per l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9, il presente regolamento non si applica ai seguenti soggetti:

a) banche multilaterali di sviluppo, di cui all’allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE;

b) enti del settore pubblico ai sensi dell’articolo 4, punto 18, della direttiva 2006/48/CE, che siano di proprietà delle amministrazioni centrali e usufruiscano di espliciti accordi di garanzia da parte di queste ultime;

c) Fondo europeo di stabilità finanziaria e Meccanismo europeo di stabilità.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

A tal fine, entro il 17 novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento internazionale degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali.

La relazione contiene un’analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi e alle banche centrali dal quadro normativo di un congruo numero di paesi terzi, fra cui almeno le tre giurisdizioni territoriali più importanti in termini di volume di contratti negoziati, e tratta degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti organismi e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in questione. Se la relazione conclude, specie con riguardo all’analisi comparata, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di quei paesi terzi dagli obblighi di compensazione e di segnalazione, la Commissione le aggiunge all’elenco di cui al paragrafo 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«CCP» : una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente;

2)

«repertorio di dati sulle negoziazioni» : una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;

3)

«compensazione» : la procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette, e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti dalle posizioni;

4)

«sede di negoziazione» : un sistema gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 13, della direttiva 2004/39/CE, diverso da un internalizzatore sistematico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, della stessa, che consente l’incontro al suo interno tra interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, dando vita a contratti ai sensi del titolo II o III della suddetta direttiva;

5)

«derivato» o «contratto derivato» : uno strumento finanziario di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006;

6)

«categoria di derivati» : un sottoinsieme di derivati aventi caratteristiche essenziali comuni che includono almeno la relazione con il sottostante, il tipo di sottostante e la valuta di denominazione del valore nozionale. I derivati che appartengono alla stessa categoria possono avere scadenze diverse;

▼M7

7)

«derivato OTC» o «contratto derivato OTC» : un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 2 bis del presente regolamento;

▼B

8)

«controparte finanziaria» : un’impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE, un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE, un’impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 73/239/CEE, un’impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2002/83/CE, un’impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2005/68/CE, un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE, un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE e un fondo di investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE;

9)

«controparte non finanziaria» : un’impresa stabilita nell’Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1 e 8;

10)

«schemi pensionistici» :

a) gli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE, comprese le entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, e i soggetti giuridici che sono costituiti per gli investimenti di tali enti ed operano nel solo ed esclusivo interesse di questi;

b) le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali degli enti di cui all’articolo 3 della direttiva 2003/41/CE;

c) le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali delle compagnie di assicurazione vita disciplinate dalla direttiva 2002/83CE, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie di assicurazione, senza possibilità di trasferimento;

d) altri enti autorizzati e controllati o schemi che operano su base nazionale, a condizione che:

i) siano riconosciuti dal diritto interno; e

ii) siano finalizzati in via prioritaria a erogare prestazioni pensionistiche;

11)

«rischio di credito di controparte» : rischio che la controparte di un’operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell’operazione;

12)

«accordo di interoperabilità» : accordo tra due o più CCP che prevede l’esecuzione intersistemica delle operazioni;

13)

«autorità competente» : l’autorità competente di cui alla normativa indicata al punto 8 del presente articolo, l’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5, o l’autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell’articolo 22;

14)

«partecipante diretto» : impresa partecipante a una CCP che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;

15)

«cliente» : impresa legata a un partecipante diretto di una CCP da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata;

16)

«gruppo» : il gruppo di imprese composto dall’impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE o il gruppo di imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 80, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2006/48/CE;

17)

«ente finanziario» : impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività elencate ai punti da 2 a 12 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE;

18)

«società di partecipazione finanziaria» : ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o finanziari, quando almeno una di tali imprese figlie è un ente creditizio, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ( 1 );

19)

«impresa di servizi ausiliari» : un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nell’amministrazione di immobili, nella gestione di servizi di trattamento dati, o in un’attività affine di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di uno o più enti creditizi;

20)

«partecipazione qualificata» : una partecipazione diretta o indiretta in una CCP o in un repertorio di dati sulle negoziazioni pari ad almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ( 2 ), tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, o che consente di esercitare un’influenza notevole sulla gestione della CCP o del repertorio di dati sulle negoziazioni in cui la partecipazione è detenuta;

21)

«impresa madre» : un’impresa madre quale descritta agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

22)

«impresa figlia» : un’impresa figlia quale descritta agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese;

23)

«controllo» : la relazione tra impresa madre e impresa figlia quale descritta all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;

24)

«stretti legami» :

situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:

a) partecipazione, attraverso la proprietà diretta o tramite un legame di controllo del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; oppure

b) legame di controllo o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un’impresa; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;

25)

«capitale» : il capitale sottoscritto ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ( 3 ), se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;

26)

«riserve» : le riserve ai sensi dell’articolo 9 della Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( 4 ), e gli utili e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio;

27)

«consiglio» : il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, conformemente al diritto societario nazionale;

28)

«membro indipendente del consiglio» : un membro del consiglio che non ha rapporti d’affari, familiari o di altro tipo che configurino un conflitto di interessi in relazione alla CCP interessata o ai suoi azionisti di controllo, dirigenti o partecipanti diretti, e che non ha avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la sua carica di membro del consiglio;

29)

«alta dirigenza» : la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività della CCP o il repertorio di dati sulle negoziazioni e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio;

▼M10

30)

«obbligazione garantita» : l’obbligazione conforme ai requisiti previsti all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013;

31)

«veicolo dell’obbligazione garantita» : l’emittente dell’obbligazione garantita o l’aggregato di copertura dell’obbligazione garantita.

▼M7

Articolo 2 bis

Decisioni in materia di equivalenza ai fini della definizione dei derivati OTC

1.  Ai fini dell’articolo 2, punto 7), del presente regolamento, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III di detta direttiva ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa, come stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.  La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si stabilisce che il mercato di un paese terzo soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa ai fini del paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.  La Commissione e l’ESMA pubblicano sui rispettivi siti web un elenco dei mercati da considerare equivalenti conformemente all’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2. L’elenco è aggiornato periodicamente.

▼B

Articolo 3

Operazioni infragruppo

1.  In relazione a una controparte non finanziaria, un’operazione infragruppo è un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi e la controparte sia stabilita nell’Unione o, se stabilita in un paese terzo, che la Commissione abbia adottato nei confronti di tale paese un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2.

2.  In relazione a una controparte finanziaria, un’operazione infragruppo rientra fra uno dei seguenti casi:

a) un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte appartenente allo stesso gruppo e che soddisfa le seguenti condizioni:

i) la controparte finanziaria è stabilita nell’Unione o, se è stabilita in un paese terzo, la Commissione ha adottato nei confronti di tale paese un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2;

ii) l’altra controparte è una controparte finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un istituto finanziario o un’impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;

iii) entrambe le controparti sono integralmente incluse nello stesso consolidamento; e

iv) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;

b) un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte se entrambe le controparti aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE, alle condizioni fissate nella lettera a), punto ii), del presente paragrafo;

c) un contratto derivato OTC stipulato tra enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale o tra un ente creditizio e l’organismo centrale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE; o

d) un contratto derivato OTC stipulato con una controparte non finanziaria appartenente allo stesso gruppo, purché entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, e la controparte sia stabilita nell’Unione o nella giurisdizione di un paese terzo nei confronti del quale la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2.

3.  Ai fini del presente articolo, le controparti sono considerate incluse nello stesso consolidamento se entrambe sono:

a) incluse in un consolidamento a norma della direttiva 83/349/CEE o degli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 o, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, a norma dei principi contabili generalmente accettati di un paese terzo riconosciuti come equivalenti agli IFRS in base al regolamento (CE) n. 1569/2007 (o di norme contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito secondo l’articolo 4 di tale regolamento); o

b) coperte dalla stessa vigilanza su base consolidata a norma della direttiva 2006/48/CE o 2006/49/CE oppure, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza su base consolidata di un’autorità competente di un paese terzo che sia stata certificata come equivalente a quella disciplinata dai principi di cui all’articolo 143 della direttiva 2006/48/CE o all’articolo 2 della direttiva 2006/49/CE.



TITOLO II

COMPENSAZIONE, SEGNALAZIONE E ATTENUAZIONE DEI RISCHI DEI DERIVATI OTC

Articolo 4

Obbligo di compensazione

1.  Le controparti compensano tutti i contratti derivati OTC appartenenti a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, se tali contratti soddisfano contemporaneamente le seguenti due condizioni:

a) sono stati conclusi secondo una delle seguenti modalità:

i) tra due controparti finanziarie;

ii) tra una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b);

iii) tra due controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b);

iv) tra una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), e un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe sottoposto all’obbligo di compensazione se fosse stabilito nell’Unione; o

v) tra due soggetti stabiliti in uno o più paesi terzi che sarebbero sottoposti all’obbligo di compensazione se fossero stabiliti nell’Unione, purché il contratto abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento; e

b) sono stipulati o novati:

i) a decorrere dalla data di decorrenza dell’obbligo di compensazione; o

ii) a decorrere dalla data di comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, ma anteriormente alla data di decorrenza dell’obbligo di compensazione se la durata residua dei contratti è superiore alla durata residua minima stabilita dalla Commissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c).

2.  I contratti derivati OTC che configurano operazioni infragruppo quali descritti all’articolo 3 non sono soggetti all’obbligo di compensazione, fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio ai sensi dell’articolo 11.

L’esenzione di cui al primo comma si applica solo:

a) se due controparti stabilite nell’Unione e appartenenti allo stesso gruppo abbiano precedentemente notificato per iscritto alle rispettive autorità competenti la propria intenzione di avvalersi dell’esenzione per i contratti derivati OTC fra di esse stipulati. La notifica avviene almeno trenta giorni di calendario prima dell’esercizio dell’esenzione. Nei trenta giorni di calendario successivi al ricevimento della notifica le autorità competenti possono opporsi all’esercizio dell’esenzione se le operazioni fra le controparti non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3, ferma restando la facoltà dell’autorità competente di opporsi dopo la scadenza di detto periodo di trenta giorni se le condizioni in questione non sono più soddisfatte. In caso di dissenso tra le autorità competenti, l’AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo conformemente ai poteri che le sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010;

b) ai contratti derivati OTC stipulati fra due controparti appartenenti allo stesso gruppo e stabilite in uno Stato membro e in un paese terzo, se la controparte stabilita nell’Unione è stata autorizzata dalla sua autorità competente ad applicare l’esenzione entro trenta giorni di calendario dalla notifica della controparte stabilita nell’Unione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3. L’autorità competente comunica all’AESFEM tale decisione.

3.  I contratti derivati OTC soggetti a compensazione a norma del paragrafo 1 sono compensati presso una CCP autorizzata ai sensi dell’articolo 14 o riconosciuta ai sensi dell’articolo 25 come abilitata a compensare quella categoria di derivati OTC ed elencata nel registro in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

A tal fine una controparte diviene partecipante diretto o cliente oppure stabilisce accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, purché tali accordi non accrescano il rischio di credito di controparte e garantiscano che le attività e le posizioni della controparte beneficino di protezione di effetto equivalente a quella indicata agli articoli 39 e 48.

4.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino i contratti che si ritiene abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento come stabilito al paragrafo 1, lettera a), punto v), e le tipologie di accordi contrattuali indiretti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, secondo comma.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M10

5.  Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), a condizione che:

a) nel caso di una società veicolo per la cartolarizzazione, questa emetta unicamente cartolarizzazioni conformi ai requisiti stabiliti all’articolo 18 e agli articoli da 19 a 22 o da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni];

b) il contratto derivato OTC sia usato solo per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta nell’ambito dell’obbligazione garantita o della cartolarizzazione; e

c) l’obbligazione garantita o la cartolarizzazione preveda adeguate modalità di attenuazione del rischio di credito di controparte nei riguardi dei contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita o dalla società veicolo per la cartolarizzazione in relazione all’obbligazione garantita o alla cartolarizzazione.

6.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo e data la necessità di prevenire l’arbitraggio regolamentare, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per stabilire quali modalità previste dalle obbligazioni garantite o dalle cartolarizzazioni permettano un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte ai sensi del paragrafo 5.

Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.

▼B

Articolo 5

Procedura dell’obbligo di compensazione

1.  Quando un’autorità competente autorizza una CCP a compensare una categoria di derivati OTC ai sensi dell’articolo 14 o 15, essa notifica immediatamente l’autorizzazione all’AESFEM.

Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli da includere nelle notifiche di cui al primo comma.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.  Entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 o dall’espletamento della procedura di riconoscimento di cui all’articolo 25, l’AESFEM, dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il CERS e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, elabora e presenta alla Commissione per approvazione progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino quanto segue:

a) la categoria di derivati OTC da assoggettare all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4;

b) la data o le date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione dell’eventuale applicazione graduale, e le categorie di controparti cui l’obbligo si applica; e

c) la durata residua minima dei contratti derivati OTC di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M4

Nell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione a norma del presenta paragrafo, l’ESMA non interviene sulle disposizioni transitorie riguardanti contratti derivati sull’energia C 6 di cui all’articolo 95 della direttiva 2014/65/UE ( 6 ).

▼B

3.  Di propria iniziativa l’AESFEM, dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il CERS e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, individua, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c), e notifica alla Commissione le categorie di derivati che dovrebbero essere soggetti all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4, ma per le quali nessuna CCP ha ancora ottenuto l’autorizzazione.

Dopo la notifica, l’AESFEM pubblica un invito a elaborare proposte per la compensazione di dette categorie di derivati.

4.  Al fine generale di ridurre il rischio sistemico, i progetti di norme tecniche di regolamentazione per la parte di cui al paragrafo 2, lettera a), tengono conto dei seguenti criteri:

a) il grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi della categoria di derivati OTC interessata;

b) il volume e la liquidità della categoria di derivati OTC interessata;

c) la disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di derivati OTC interessata.

Nell’elaborazione di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM può tener conto dell’interrelazione fra le controparti che fanno uso delle categorie di derivati OTC di cui trattasi, del previsto impatto sui livelli di rischio di credito di controparte fra le controparti e dell’impatto sulla concorrenza nell’Unione.

Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente i criteri di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, terzo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.  I progetti di norme tecniche di regolamentazione per la parte di cui al paragrafo 2, lettera b), tengono conto dei seguenti criteri:

a) il previsto volume della categoria di derivati OTC interessata;

b) l’esistenza di più di una CCP che compensi già la stessa categoria di derivati OTC;

c) la capacità delle CCP interessate di gestire il volume previsto e il rischio derivante dalla compensazione della categoria di derivati OTC interessata;

d) il tipo e il numero di controparti attive sul mercato o prevedibilmente tali, per la categoria di derivati OTC interessata;

e) il periodo di tempo necessario a una controparte soggetta a obbligo di compensazione per predisporre un meccanismo per compensare i contratti derivati OTC mediante una CCP;

f) la gestione dei rischi e la capacità giuridica e operativa delle varie controparti attive nel mercato per la categoria di derivati OTC di cui trattasi e interessate dall’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo1.

6.  Se una categoria di contratti derivati OTC non dispone più di una CCP autorizzata o riconosciuta per la loro compensazione a norma del presente regolamento, non è più soggetta all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4. Si applica al riguardo il paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 6

Registro pubblico

1.  L’AESFEM istituisce, tiene e aggiorna un registro pubblico per individuare correttamente e inequivocabilmente le categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione. Il registro pubblico è messo a disposizione sul sito web dell’AESFEM.

2.  Il registro comprende:

a) le categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4;

b) le CCP autorizzate o riconosciute ai fini dell’obbligo di compensazione;

c) le date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione di ogni applicazione graduale;

d) le categorie di derivati OTC individuate dall’AESFEM in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3;

e) la durata residua minima dei contratti derivati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

f) le CCP notificate all’AESFEM dall’autorità competente ai fini dell’obbligo di compensazione, con indicazione per ciascuna di esse della data della notifica.

3.  Se una CCP non è più autorizzata o riconosciuta in base al presente regolamento come abilitata a compensare una determinata categoria di derivati, l’AESFEM la elimina immediatamente dal registro pubblico in relazione a tale categoria di derivati OTC.

4.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le informazioni da includere nel registro pubblico di cui al paragrafo 1.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7

Accesso alle CCP

▼M4

1.  Una CCP autorizzata a compensare contratti derivati OTC accetta di compensare tali contratti su base non discriminatoria e trasparente, indipendentemente dalla sede di negoziazione. In particolare si garantisce a una sede di negoziazione il diritto a un trattamento non discriminatorio sotto il profilo del trattamento dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione per quanto riguarda:

a) i requisiti di garanzia e di compensazione di contratti economicamente equivalenti se l’inserimento di detti contratti nelle procedure di close-out e nelle altre procedure di compensazione di una controparte centrale sulla base della normativa applicabile in materia di insolvenza non mette a rischio il funzionamento regolare e ordinato, la validità o l’opponibilità di dette procedure; e

b) la marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale in un modello di rischio conforme all’articolo 41.

Una CCP può prescrivere che una sede di negoziazione sia in regola con i requisiti tecnico-operativi da essa fissati, compresi i requisiti relativi alla gestione del rischio.

▼B

2.  Una CCP accoglie o respinge una richiesta formale di accesso da parte di una sede di negoziazione entro tre mesi dalla richiesta.

3.  Se rifiuta l’accesso richiesto a norma del paragrafo 2, la CCP fornisce alla sede di negoziazione una motivazione esauriente del rifiuto.

4.  Eccezion fatta per il caso in cui l’autorità competente della sede di negoziazione e quella della CCP rifiutino l’accesso e fatto salvo il disposto del secondo comma, la CCP accorda l’accesso entro tre mesi dalla decisione di accogliere la richiesta formale di accesso fatta da una sede di negoziazione a norma del paragrafo 2.

L’autorità competente della sede di negoziazione e quella della CCP possono negare l’accesso alla CCP formalmente richiesto dalla sede di negoziazione soltanto qualora questo minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico.

5.  L’AESFEM dirime ogni eventuale controversia fra le autorità competenti in conformità con i suoi poteri ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M4

6.  Le condizioni di cui al paragrafo 1 concernenti un trattamento non discriminatorio in termini di modalità praticate per i contratti negoziati su tale sede di negoziazione sotto il profilo dei requisiti di garanzia e di compensazione di contratti economicamente equivalenti e di marginazione integrata con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale sono ulteriormente precisate con le norme tecniche adottate in conformità dell’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 ( 7 ).

▼B

Articolo 8

Accesso a una sede di negoziazione

1.  Una sede di negoziazione offre in modo trasparente e non discriminatorio flussi di dati sulle negoziazioni alla CCP autorizzata a compensare i contratti derivati OTC negoziati nella sede di negoziazione stessa, su richiesta della CCP.

2.  La sede di negoziazione che riceva una richiesta formale di accesso da parte di una CCP risponde alla richiesta entro tre mesi.

3.  Se la sede di negoziazione nega l’accesso, ne informa opportunamente la CCP, fornendo motivazioni esaustive.

4.  Fatta salva la decisione delle autorità competenti della sede di negoziazione e della CCP, la sede di negoziazione rende possibile l’accesso entro tre mesi dall’accoglimento della relativa richiesta.

L’accesso della CCP alla sede di negoziazione è concesso solo se non richiede interoperabilità né pregiudica l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, e se la sede di negoziazione ha messo a punto adeguati meccanismi per evitare tale frammentazione.

5.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la nozione di frammentazione della liquidità.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Obbligo di segnalazione

1.  Le controparti e le CCP assicurano che le informazioni relative ai contratti derivati che hanno concluso e a qualsiasi modifica o cessazione del contratto siano trasmesse ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all’articolo 55 o riconosciuto conformemente all’articolo 77. Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.

Tale obbligo di segnalazione si applica ai contratti derivati:

a) stipulati prima del 16 agosto 2012 e ancora in essere a tale data;

b) stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012.

Le controparti o le CCP soggette all’obbligo di segnalazione possono delegare la segnalazione delle informazioni sul contratto derivato.

Le controparti e le CCP provvedono a che le informazioni relative ai contratti derivati siano segnalate senza generare duplicazioni.

2.  Le controparti conservano i dati relativi ai contratti derivati conclusi e alle relative modifiche per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione.

3.  Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non è disponibile per la registrazione delle informazioni relative al contratto derivato, le controparti e le CCP provvedono a che tali informazioni siano segnalate all’AESFEM.

In questo caso l’AESFEM provvede a che tutti i soggetti competenti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, abbiano accesso a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui hanno bisogno per assolvere i rispettivi compiti e mandati.

4.  La controparte o la CCP che segnala le informazioni relative a un contratto derivato a un repertorio di dati sulle negoziazioni o all’AESFEM o un’entità che segnala tali informazioni per conto di una controparte o di una CCP non è considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il soggetto che effettua la segnalazione o i suoi amministratori o dipendenti sono esclusi da ogni responsabilità derivante dalla divulgazione.

5.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni e le tipologie di segnalazione di cui ai paragrafi 1 e 3 per le differenti categorie di derivati.

Le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 specificano almeno:

a) le parti del contratto derivato e, se diverso, il titolare dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal contratto stesso;

b) le principali caratteristiche dei contratti derivati, compresi il tipo, la scadenza sottostante, il valore nozionale, il prezzo e la data di regolamento.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.  Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 3, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:

a) formato e frequenza delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 per le diverse categorie di derivati;

b) la data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati, con indicazione di eventuali applicazioni graduali, per i contratti stipulati prima che si applichi l’obbligo di segnalazione.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 10

Controparti non finanziarie

1.  Quando una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati OTC e tali posizioni superano la soglia di compensazione di cui al paragrafo 3,

a) lo notifica immediatamente all’AESFEM e all’autorità competente di cui al paragrafo 5;

b) diviene soggetta all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4 per i contratti futuri se la media mobile a trenta giorni lavorativi delle sue posizioni supera la soglia; e

c) compensa tutti i contratti futuri interessati entro quattro mesi dalla data alla quale diviene soggetta all’obbligo di compensazione.

2.  Una controparte non finanziaria divenuta soggetta all’obbligo di compensazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b), e che dimostri successivamente all’autorità designata ai sensi del paragrafo 5 che la media mobile a trenta giorni lavorativi delle sue posizioni non supera la soglia di compensazione non è più soggetta all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4.

3.  In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte non finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa stessa o da altri soggetti non finanziari del gruppo cui la controparte non finanziaria appartiene per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo.

4.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

a) i criteri in base ai quali stabilire per quali contratti derivati OTC sia oggettivamente misurabile la capacità di attenuare i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria di cui al paragrafo 3; e

b) i valori delle soglie di compensazione determinate tenendo conto dell’importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC.

Dopo aver svolto una consultazione pubblica aperta, l’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’AESFEM, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie e, se del caso, propone le norme tecniche di regolamentazione necessarie per la loro modifica.

5.  Ciascuno Stato membro designa l’autorità responsabile dell’osservanza dell’obbligo di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP

1.  Le controparti finanziarie e non finanziarie che stipulano un contratto derivato OTC non compensato mediante CCP assicurano con la debita diligenza che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e attenuare il rischio operativo e il rischio di credito di controparte, che prevedano almeno:

a) la conferma tempestiva, con mezzi elettronici ove disponibili, delle condizioni del contratto derivato OTC interessato;

b) processi formalizzati solidi, resilienti e controllabili per la riconciliazione dei portafogli, la gestione dei rischi associati e l’individuazione rapida di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e per il monitoraggio del valore dei contratti in essere.

2.  Le controparti finanziarie e non finanziarie di cui all’articolo 10 utilizzano ogni giorno la valutazione a prezzi correnti di mercato per determinare il valore dei contratti in essere. Laddove le condizioni di mercato impediscano la valutazione a prezzi correnti di mercato, si ricorre a una valutazione in base a un modello prudenziale e affidabile.

3.  Le controparti finanziarie adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012. Le controparti non finanziarie di cui all’articolo 10 adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dalla data di superamento della soglia di compensazione.

4.  Le controparti finanziarie detengono un importo di capitale adeguato e proporzionato per gestire il rischio non coperto da un adeguato scambio di garanzie.

5.  Gli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo non si applicano alle operazioni infragruppo di cui all’articolo 3 concluse tra controparti stabilite nello stesso Stato membro, se non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

6.  Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) o c), conclusa tra controparti stabilite in Stati membri diversi è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione favorevole di entrambe le autorità competenti interessate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

Se le autorità competenti non pervengono a una decisione favorevole entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della domanda di esenzione, l’AESFEM può assistere tali autorità affinché raggiungano un accordo nel quadro dei suoi poteri ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.  Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra controparti non finanziarie stabilite in Stati membri diversi è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

Le controparti non finanziarie comunicano la loro intenzione di applicare l’esenzione alle autorità competenti di cui all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, una delle autorità competenti notificate manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b).

8.  Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), conclusa tra una controparte stabilita nell’Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione positiva dell’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte stabilita nell’Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

9.  Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra una controparte non finanziaria stabilita nell’Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

La controparte non finanziaria comunica la sua intenzione di applicare l’esenzione all’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, l’autorità competente notificata non manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b).

10.  Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra una controparte non finanziaria e una controparte finanziaria stabilite in Stati membri diversi è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione positiva dell’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

L’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria notifica eventuali decisioni in questo senso all’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che l’autorità competente notificata non manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b). In caso di dissenso tra le autorità competenti, l’AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo nel quadro dei suoi poteri ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.  La controparte di un’operazione infragruppo esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 rende pubbliche le informazioni sull’esenzione.

L’autorità competente notifica all’AESFEM le decisioni adottate ai sensi dei paragrafi 6, 8 o 10 o altre notifiche ricevute ai sensi dei paragrafi 7, 9 o 10 e fornisce all’AESFEM le informazioni dettagliate dell’operazione infragruppo in questione.

12.  Gli obblighi stabiliti ai paragrafi da 1 a 11 si applicano ai contratti derivati OTC stipulati tra enti di paesi terzi che sarebbero soggetti a tali obblighi se fossero stabiliti nell’Unione, purché detti contratti abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento.

13.  L’AESFEM esercita un regolare monitoraggio delle attività in derivati non ammissibili alla compensazione, onde individuare i casi in cui una particolare categoria di derivati potrebbe presentare rischi sistemici e prevenire l’arbitraggio regolamentare fra operazioni compensate e non compensate. In particolare l’AESFEM, previa consultazione del CERS, interviene in base all’articolo 5, paragrafo 3, o riesamina le norme tecniche di regolamentazione in materia di margini di cui al paragrafo 14 del presente articolo e all’articolo 41.

14.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1;

b) le condizioni di mercato che impediscono la valutazione a prezzi correnti di mercato e i criteri per il ricorso alla valutazione in base a un modello di cui al paragrafo 2;

c) le modalità delle operazioni infragruppo esenti da inserire nella notifica di cui ai paragrafi 7, 9 e 10;

d) le informazioni dettagliate sulle operazioni infragruppo esentate di cui al paragrafo 11;

e) i contratti che si ritiene abbiano effetti diretti, rilevanti e prevedibili nell’Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento secondo quanto indicato al paragrafo 12.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M10

15.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni che specificano:

a) le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie reali e alla segregazione, richieste ai fini della conformità al paragrafo 3;

b) le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell’applicare le esenzioni di cui ai paragrafi da 6 a 10;

c) i criteri applicabili di cui ai paragrafi da 5 a 10, fra cui in particolare le fattispecie da considerare un impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri e al rimborso di passività tra le controparti.

Il livello e la tipologia delle garanzie reali richieste per i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del presente regolamento e rispondenti alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento e ai requisiti stabiliti all’articolo 18, agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni] sono stabiliti tenendo conto degli eventuali ostacoli che si frappongono allo scambio di garanzie reali per i contratti di garanzia vigenti nell’ambito dell’obbligazione garantita o della cartolarizzazione.

Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.

In funzione della natura giuridica della controparte, alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.

▼B

Articolo 12

Sanzioni

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente titolo e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l’applicazione. Le sanzioni includono almeno sanzioni amministrative. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti finanziarie e, se necessario, delle controparti non finanziarie rendano pubbliche tutte le sanzioni irrogate per la violazione degli articoli 4, 5 e da 7 a 11, salvo il caso in cui la loro divulgazione possa perturbare gravemente i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti interessate. Gli Stati membri pubblicano con periodicità regolare relazioni sull’efficacia delle norme relative alle sanzioni applicate. Le informazioni divulgate e pubblicate non contengono dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE.

Entro il 17 febbraio 2013, gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1. Essi ne comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica.

3.  Una violazione delle norme del presente titolo non inficia la validità di un contratto derivato OTC o la facoltà delle parti di farne applicare le disposizioni. Una violazione delle norme del presente titolo non genera alcun diritto a un indennizzo nei confronti di una parte di un contratto derivato OTC.

Articolo 13

Meccanismi per evitare duplicazioni o conflitti di norme

1.  La Commissione è assistita dall’AESFEM nella sua attività di monitoraggio e di preparazione di relazioni per il Parlamento europeo e il Consiglio sull’applicazione a livello internazionale dei principi stabiliti agli articoli 4, 9, 10 e 11, con specifico riguardo alle potenziali duplicazioni o conflitti fra le norme concernenti i partecipanti al mercato, e raccomanda un possibile intervento.

2.  La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo:

a) sono equivalenti alle disposizioni stabilite agli articoli 4, 9, 10 e 11 del presente regolamento;

b) garantiscono una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita nel presente regolamento; e

c) sono applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci delle norme nel paese terzo in questione;

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2.

3.  Un atto di esecuzione sull’equivalenza ai sensi del paragrafo 2 implica che si considera che le controparti che effettuano un’operazione soggetta al presente regolamento abbiano rispettato gli obblighi di cui agli articoli 4, 9, 10 e 11 se almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione.

4.  La Commissione, in collaborazione con l’AESFEM, controlla l’effettiva attuazione, da parte dei paesi terzi per i quali è stato adottato un atto di esecuzione sull’equivalenza, di disposizioni equivalenti a quelle stabilite negli articoli 4, 9, 10 e 11 e riferisce al riguardo regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora la relazione riveli un’applicazione insufficiente o incoerente delle disposizioni equivalenti da parte delle autorità del paese terzo, entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della relazione la Commissione ritira il riconoscimento dell’equivalenza del quadro normativo del paese terzo in questione. Se l’atto di esecuzione sull’equivalenza è ritirato, le controparti sono nuovamente soggette ipso iure a tutte le disposizioni stabilite nel presente regolamento.



TITOLO III

AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DELLE CCP



CAPO 1

Condizioni e procedure di autorizzazione delle CCP

Articolo 14

Autorizzazione delle CCP

1.  Se una persona giuridica stabilita nell’Unione intende offrire servizi di compensazione come CCP, presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita (l’autorità competente della CCP), secondo la procedura di cui all’articolo 17.

2.  L’autorizzazione accordata in base all’articolo 17 è valida in tutto il territorio dell’Unione.

3.  L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa solo per attività correlate alla compensazione e specifica i servizi o le attività che la CCP è autorizzata a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte da tale autorizzazione.

4.  Le CCP rispettano in ogni momento le condizioni necessarie per l’autorizzazione.

Le CCP notificano senza ingiustificati ritardi alle autorità competenti ogni modifica importante avente un’incidenza sulle condizioni di rilascio dell’autorizzazione.

5.  L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di adottare o continuare ad applicare requisiti supplementari per le CCP stabilite nel loro territorio, tra cui determinati requisiti in materia di autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

Articolo 15

Estensione delle attività e dei servizi

1.  Le CCP che intendono estendere il proprio ambito operativo a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall’autorizzazione iniziale ne fanno richiesta all’autorità competente della CCP. Si considera estensione dell’autorizzazione iniziale la prestazione di servizi di compensazione per i quali la CCP non ha già ottenuto l’autorizzazione.

L’estensione dell’autorizzazione è accordata in conformità della procedura di cui all’articolo 17.

2.  Quando una CCP intende estendere l’attività in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita, l’autorità competente della CCP ne informa immediatamente l’autorità competente dell’altro Stato membro.

Articolo 16

Requisiti patrimoniali

1.  Per ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 14, le CCP hanno un capitale iniziale permanente e disponibile di almeno 7,5 milioni di EUR.

2.  Il capitale della CCP, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, è proporzionato al rischio derivante dalle sue attività. Tale capitale è in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività in un lasso di tempo adeguato e un’adeguata protezione della CCP dai rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti dalle risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 41 a 44.

3.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ABE, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell’AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti relativi a capitale, utili non distribuiti e riserve delle CCP di cui al paragrafo 2.

L’ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 17

Procedure di concessione e di rifiuto dell’autorizzazione

1.  La CCP richiedente presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.

2.  La CCP richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere all’autorità competente di accertare che la CCP richiedente abbia adottato, al momento del rilascio dell’autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. L’autorità competente trasmette immediatamente tutte le informazioni ricevute dalla CCP richiedente all’AESFEM e al collegio di cui all’articolo 18, paragrafo 1.

3.  Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente accerta che la stessa sia completa. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. Una volta accertato che la domanda è completa, l’autorità competente ne dà comunicazione alla CCP richiedente, ai membri del collegio istituito conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, e all’AESFEM.

4.  L’autorità competente concede l’autorizzazione soltanto se ha la piena certezza che la CCP richiedente rispetta tutte le disposizioni stabilite nel presente regolamento ed è notificata in quanto sistema ai sensi della direttiva 98/26/CE.

L’autorità competente tiene debitamente conto del parere del collegio emesso a norma dell’articolo 19. Se l’autorità competente della CCP non concorda con il parere favorevole espresso dal collegio, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo dal parere positivo.

L’autorizzazione alla CCP non è concessa se tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP è stabilita, adottano di comune accordo un parere comune, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione alla CCP. Il parere espone per iscritto e in modo completo e dettagliato le ragioni per cui il collegio ritiene che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o di altra normativa dell’Unione non siano soddisfatti.

Se non si riesce a raggiungere un accordo su un parere comune secondo il disposto del terzo comma e in caso di parere negativo di una maggioranza dei due terzi del collegio, una delle autorità competenti interessate, sostenuta da detta maggioranza di due terzi del collegio, può rinviare la questione all’AESFEM ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro trenta giorni di calendario dall’adozione del parere negativo.

La decisione di rinvio espone per iscritto in modo completo e dettagliato le ragioni per cui i membri del collegio in questione ritengono che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o di altra normativa dell’Unione non siano soddisfatti. In tal caso l’autorità competente della CCP rinvia la propria decisione di autorizzazione, in attesa che l’AESFEM decida sull’autorizzazione conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’autorità competente prende una decisione conforme alla decisione dell’AESFEM. Scaduto il termine di trenta giorni di cui al quarto comma, la questione non può più essere rinviata all’AESFEM.

Qualora tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP è stabilita, adottino di comune accordo un parere comune ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente della CCP può rinviare la questione all’AESFEM ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’autorità competente dello Stato membro dove la CCP è stabilita trasmette la decisione alle altre autorità competenti interessate.

5.  Qualora l’autorità competente della CCP non abbia applicato le disposizioni del presente regolamento o le abbia applicate in manifesta violazione del diritto dell’Unione, l’AESFEM agisce conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’AESFEM può indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione su richiesta di un membro del collegio o di propria iniziativa, previa informazione dell’autorità competente.

6.  Nessuna azione svolta da qualsiasi membro del collegio nell’assolvimento delle sue funzioni discrimina, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede di servizi di compensazione in qualunque valuta.

7.  Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’autorità competente comunica per iscritto alla CCP richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

Articolo 18

Collegio

1.  Entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della domanda completa in conformità dell’articolo 17, l’autorità competente della CCP istituisce, gestisce e presiede un collegio per facilitare l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 15, 17, 49, 51 e 54.

2.  Il collegio è composto da:

a) l’AESFEM;

b) l’autorità competente della CCP;

c) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che, su base aggregata e nell’arco di un anno, danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP previsto all’articolo 42;

d) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione servite dalla CCP;

e) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

f) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei sistemi di deposito accentrato a cui è collegata la CCP;

g) i membri del SEBC responsabili della sorveglianza della CCP e i membri del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

h) le banche centrali che emettono le principali valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati.

3.  L’autorità competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all’esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

4.  Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, il collegio assicura:

a) la redazione del parere di cui all’articolo 19;

b) lo scambio di informazioni, ivi comprese le richieste di informazioni di cui all’articolo 84;

c) l’accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;

d) il coordinamento di programmi di esame prudenziale basati sulla valutazione dei rischi della CCP; e

e) l’elaborazione delle procedure e dei piani di emergenza da attuare nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 24.

5.  L’istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

L’accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese le regole dettagliate sulle procedure di voto di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e può precisare i compiti da delegare all’autorità competente della CCP o ad un altro membro del collegio.

6.  Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi in tutta l’Unione, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali le valute dell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera h), sono da considerare le principali e precisare le modalità pratiche di cui al paragrafo 5.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 19

Parere del collegio

1.  Entro quattro mesi dalla presentazione della domanda completa da parte della CCP a norma dell’articolo 17, l’autorità competente della CCP effettua una valutazione del rischio di tale CCP e presenta una relazione al collegio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione e sulla base delle sue risultanze, il collegio adotta un parere comune in cui indica se la CCP richiedente soddisfa tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento.

Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 4, quarto comma, e se non è possibile adottare un parere comune in conformità del secondo comma, il collegio adotta un parere a maggioranza semplice entro lo stesso termine.

2.  L’AESFEM facilita l’adozione del parere comune in linea con la sua funzione di coordinamento generale di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.  Il parere di maggioranza del collegio è adottato a maggioranza semplice dei suoi membri. Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, votano non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, votano non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. L’AESFEM non ha diritto di voto sui pareri del collegio.

Articolo 20

Revoca dell’autorizzazione

1.  Fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 3, l’autorità competente della CCP revoca l’autorizzazione qualora la CCP:

a) non abbia utilizzato l’autorizzazione entro dodici mesi, rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;

b) abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbia adottato la misura correttiva richiesta dall’autorità competente della CCP entro un termine stabilito;

d) abbia violato gravemente e sistematicamente qualsiasi disposizione stabilita dal presente regolamento.

2.  Se ritiene che ricorra una delle circostanze di cui al paragrafo 1, l’autorità competente della CCP ne dà comunicazione all’AESFEM e ai membri del collegio entro cinque giorni lavorativi.

3.  L’autorità competente della CCP consulta i membri del collegio sulla necessità di revocare l’autorizzazione della CCP, salvo nel caso in cui si richieda una decisione urgente.

4.  Ogni membro del collegio può chiedere in qualsiasi momento all’autorità competente della CCP di verificare se quest’ultima continui a rispettare le condizioni di rilascio dell’autorizzazione.

5.  L’autorità competente della CCP può limitare la revoca a un servizio, un’attività o a una categoria di strumenti finanziari particolare.

6.  L’autorità competente della CCP trasmette all’AESFEM e ai membri del collegio la propria decisione, pienamente motivata, che tiene conto delle riserve dei membri del collegio.

7.  La decisione di revoca dell’autorizzazione è valida in tutta l’Unione.

Articolo 21

Riesame e valutazione

1.  Fatto salvo il ruolo del collegio, le autorità competenti di cui all’articolo 22 riesaminano le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati dalle CCP per conformarsi al presente regolamento e valuta i rischi ai quali le CCP sono o potrebbero essere esposte.

2.  Il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1 riguardano tutti i requisiti previsti dal presente regolamento per le CCP.

3.  Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l’accuratezza della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell’importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività delle CCP interessate. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l’anno.

Le CCP sono soggette a ispezioni in loco.

4.  Le autorità competenti informano il collegio regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, dei risultati, del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, comprese eventuali azioni correttive intraprese o sanzioni comminate.

5.  Le autorità competenti esigono che la CCP che non soddisfi i requisiti stabiliti dal presente regolamento adotti tempestivamente l’azione o le misure che la situazione richiede.

6.  L’AESFEM assolve un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi, di garantire uniformità di procedure e coerenza di approccio e di giungere a risultati di vigilanza più uniformi.

Ai fini del primo comma l’AESFEM, con periodicità almeno annuale:

a) conduce un’analisi inter pares delle attività di vigilanza di tutte le autorità competenti in relazione all’autorizzazione e alla vigilanza delle CCP, come previsto dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010; e

b) avvia e coordina in tutta l’Unione le valutazioni sulla resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati, come previsto dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se una valutazione ai sensi del secondo comma, lettera b), rivela l’insufficiente resilienza di una o più CCP, l’AESFEM emette le necessarie raccomandazioni ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.



CAPO 2

Vigilanza e sorveglianza delle CCP

Articolo 22

Autorità competente

1.  Ogni Stato membro designa l’autorità competente incaricata di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza delle CCP stabilite sul proprio territorio e ne informa la Commissione e l’AESFEM.

Qualora uno Stato membro designi più di un’autorità competente, specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l’AESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, l’ABE e i membri interessati del SEBC, ai sensi degli articoli 23, 24, 83 e 84.

2.  Gli Stati membri assicurano che l’autorità competente disponga dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle sue funzioni.

3.  Gli Stati membri assicurano che possano essere adottate o imposte misure amministrative idonee, in conformità del diritto nazionale, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili del mancato rispetto del presente regolamento.

Tali misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive e possono comprendere la richiesta di azioni correttive entro un termine stabilito.

4.  L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.



CAPO 3

Cooperazione

Articolo 23

Cooperazione tra autorità

1.  Le autorità competenti collaborano strettamente tra di loro e con l’AESFEM, nonché, ove necessario, con il SEBC.

2.  Nell’esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti considerano debitamente l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 24, sulla base delle informazioni disponibili al momento.

Articolo 24

Situazioni di emergenza

L’autorità competente della CCP o qualsiasi altra autorità informa l’AESFEM, il collegio, i membri interessati del SEBC e le altre autorità competenti, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione a una CCP, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la CCP o uno dei suoi partecipanti diretti sono stabiliti.



CAPO 4

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 25

Riconoscimento delle CCP di paesi terzi

1.  Solo le CCP stabilite nei paesi terzi riconosciute dall’AESFEM possono prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione.

2.  L’AESFEM, previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 3, può riconoscere le CCP stabilite nei paesi terzi che hanno presentato domanda di riconoscimento per offrire taluni servizi o attività di compensazione se:

a) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 6;

b) la CCP è autorizzata nel paese terzo in questione ed è soggetta a vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme che garantiscono il pieno rispetto dei requisiti prudenziali ivi applicabili;

c) sono stati conclusi accordi di cooperazione conformemente al paragrafo 7;

▼M5

d) la CCP ha sede o è autorizzata in un paese terzo il cui sistema nazionale anti riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo non presenta, ad avviso della Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio ( 8 ), carenze strategiche che pongano minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.

▼B

3.  Nel valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, l’AESFEM consulta:

a) l’autorità competente dello Stato membro in cui la CCP fornisce o intende fornire servizi di compensazione e che quest’ultima ha selezionato;

b) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che su base aggregata nell’arco di un anno danno o la CCP prevede che diano il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP previsto dall’articolo 42;

c) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione situate nell’Unione che la CCP serve o servirà;

d) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP stabilite nell’Unione con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

e) i membri interessati del SEBC degli Stati membri in cui la CCP presta o intende prestare servizi di compensazione e i membri interessati del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP con cui sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

f) le banche centrali che emettono le valute dell’Unione più rilevanti avendo riguardo alla denominazione degli strumenti finanziari compensati o da compensare.

4.  La CCP di cui al paragrafo 1 presenta domanda all’AESFEM.

La CCP richiedente fornisce all’AESFEM tutte le informazioni necessarie ai fini del riconoscimento. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento, l’AESFEM accerta che la domanda sia completa. Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

La decisione di riconoscimento si basa sulle condizioni indicate al paragrafo 2 ed è indipendente da qualsiasi valutazione a sostegno della decisione sull’equivalenza di cui all’articolo 13, paragrafo 3.

L’AESFEM consulta le autorità e i soggetti di cui al paragrafo 3 prima di decidere.

Entro centottanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, l’AESFEM informa per iscritto la CCP richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco delle CCP riconosciute conformemente al presente regolamento.

5.  L’AESFEM, previa consultazione delle autorità e dei soggetti di cui al paragrafo 3, riesamina il riconoscimento della CCP stabilita in un paese terzo se questa abbia esteso la gamma delle sue attività e dei suoi servizi nell’Unione. Il riesame è svolto conformemente ai paragrafi 2 e 3 e 4. L’AESFEM può revocare il riconoscimento della CCP se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono più soddisfatte e nelle stesse situazioni di quelle descritte nell’articolo 20.

6.  La Commissione può adottare un atto di esecuzione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, con cui stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che le CCP ivi autorizzate soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del presente regolamento, che le CCP sono soggette nel paese terzo su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme e che il quadro normativo del paese terzo prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi.

7.  L’AESFEM conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi il cui quadro normativo e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento conformemente al paragrafo 6. Detti accordi precisano almeno:

a) il meccanismo di scambio delle informazioni tra l’AESFEM e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l’accesso a tutte le informazioni richieste dall’AESFEM relativamente alle CCP autorizzate nei paesi terzi;

b) il meccanismo di rapida notifica all’AESFEM se l’autorità competente di un paese terzo ritiene che la CCP sotto la sua vigilanza violi le condizioni di autorizzazione o altre disposizioni legislative a cui è tenuta a conformarsi;

c) il meccanismo di rapida notifica all’AESFEM da parte dell’autorità competente di un paese terzo se la CCP assoggettata alla sua vigilanza ha ottenuto il diritto di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o clienti stabiliti nell’Unione;

d) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, nel caso, ispezioni in loco.

8.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino le informazioni che la CCP deve trasmettere all’AESFEM nella sua domanda di riconoscimento.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.



TITOLO IV

REQUISITI DELLE CCP



CAPO 1

Requisiti organizzativi

Articolo 26

Disposizioni generali

1.  Le CCP si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

2.  Le CCP adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.

3.  Le CCP mantengono e gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività. Esse utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati.

4.  Le CCP mantengono una chiara separazione nell’ambito della struttura gerarchica tra le linee di responsabilità per la gestione dei rischi e quelle per altre attività.

5.  Le CCP adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all’allentamento delle norme in materia di rischio.

6.  Le CCP mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l’integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.

7.  Le CCP rendono gratuitamente accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che le disciplinano nonché i loro criteri di ammissione per i partecipanti diretti.

8.  Le CCP sono soggette frequentemente a verifiche indipendenti. I risultati di tali verifiche sono comunicati al consiglio e sono messi a disposizione dell’autorità competente.

9.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario di cui ai paragrafi da 1 a 8.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 27

Alta dirigenza e consiglio

1.  L’alta dirigenza della CCP possiede i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per assicurare una gestione sana e prudente della CCP.

2.  Le CCP hanno un consiglio. Almeno un terzo dei membri del consiglio, ma non meno di due di essi, sono indipendenti. I rappresentanti dei clienti dei partecipanti diretti sono invitati alle riunioni del consiglio per le questioni afferenti agli articoli 38 e 39. La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio non è legata ai risultati economici della CCP.

I membri del consiglio della CCP, compresi i membri indipendenti, possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità necessari in materia di servizi finanziari, gestione dei rischi e servizi di compensazione.

3.  Le CCP stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell’autorità competente e dei revisori i verbali delle riunioni.

Articolo 28

Comitato dei rischi

1.  La CCP istituisce un comitato dei rischi, composto da rappresentanti dei partecipanti diretti, dei membri indipendenti del consiglio e da rappresentanti dei suoi clienti. Il comitato dei rischi può invitare i dipendenti della CCP e gli esperti esterni indipendenti ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto. Le autorità competenti possono chiedere di poter partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto e di essere debitamente informate delle attività e delle decisioni del comitato dei rischi. I pareri formulati dal comitato dei rischi sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti della CCP. Nessuno dei gruppi di rappresentanti dispone della maggioranza in seno al comitato dei rischi.

2.  La CCP stabilisce chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l’indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e prevedono almeno che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente.

3.  Il comitato dei rischi formula pareri all’attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP, quali le modifiche importanti del modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di ammissione dei partecipanti diretti, la compensazione di nuove categorie di strumenti o l’esternalizzazione di funzioni. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della CCP. In situazioni di emergenza sarà compiuto ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi.

4.  Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di essere debitamente informate, i membri del comitato dei rischi sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente del comitato dei rischi accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.

5.  La CCP informa immediatamente l’autorità competente di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi.

Articolo 29

Conservazione dei dati

1.  Le CCP conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all’autorità competente di controllare il rispetto del presente regolamento.

2.  Le CCP conservano tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo di almeno dieci anni dopo la risoluzione. Le informazioni permettono almeno di determinare le condizioni originarie di un’operazione prima della compensazione mediante CCP.

3.  Le CCP mettono a disposizione dell’autorità competente, dell’AESFEM e dei membri interessati del SEBC, su richiesta, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni.

4.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in dettaglio i dati e le informazioni da notificare ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.  Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato dei dati e delle informazioni da conservare.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 30

Azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate

1.  L’autorità competente concede l’autorizzazione a una CCP solo qualora abbia ottenuto informazioni sull’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi delle partecipazioni.

2.  L’autorità competente rifiuta di autorizzare una CCP se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente della CCP, non è convinta dell’idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate.

3.  Quando esistono stretti legami tra la CCP e altre persone fisiche o giuridiche, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

4.  Se le persone di cui al paragrafo 1 esercitano un’influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP, l’autorità competente adotta le misure idonee per porre fine a tale situazione, che possono comprendere la revoca dell’autorizzazione alla CCP.

5.  L’autorità competente rifiuta di concedere l’autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili a una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la CCP ha stretti legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

Articolo 31

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

1.  La controparte centrale informa la propria autorità competente di ogni cambiamento a livello dirigenziale e le trasmette tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma

Se la condotta di un membro del consiglio è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP, l’autorità competente adotta le misure appropriate, che possono includere l’esclusione del membro interessato del consiglio.

2.  Qualsiasi persona fisica o giuridica («candidato acquirente»), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una CCP o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in una CCP in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10 %, 20 %, 30 % o 50 % o che la CCP divenga una sua impresa figlia («progetto di acquisizione») ne dà previa notifica scritta all’autorità competente della CCP nella quale intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata, indicando l’entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all’articolo 32, paragrafo 4.

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una CCP («candidato venditore») ne dà previa notifica scritta all’autorità competente, indicando l’entità di tale partecipazione. Essa è parimenti tenuta a informare l’autorità competente qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 % oppure che la CCP cessi di essere un’impresa figlia.

L’autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al presente paragrafo, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 3, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica.

L’autorità competente dispone di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che devono essere allegati alla notifica in base all’elenco di cui all’articolo 32, paragrafo 4 («periodo di valutazione»), per effettuare la valutazione di cui all’articolo 32, paragrafo 1 («valutazione»).

L’autorità competente informa il candidato acquirente o il venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

3.  Durante il periodo di valutazione, l’autorità competente può, se del caso, ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Il periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell’autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non possono dare luogo a una sospensione del periodo di valutazione.

4.  L’autorità competente può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 3, secondo comma, fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi nei casi in cui il candidato acquirente o il venditore:

a) risieda fuori dall’Unione o sia soggetto a regolamentazione esterna all’Unione; o

b) sia una persona fisica o giuridica non soggetta alla vigilanza ai sensi del presente regolamento o della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita ( 9 ), o delle direttive 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE o 2011/61/UE.

5.  Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, l’autorità competente, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. L’autorità competente ne informa il collegio di cui all’articolo 18. Fatta salva la legislazione nazionale, un’adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Gli Stati membri possono comunque autorizzare l’autorità competente a rendere pubblica tale motivazione senza una richiesta del candidato acquirente.

6.  Il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato se l’autorità competente non si oppone al progetto di acquisizione entro il periodo di valutazione.

7.  L’autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso.

8.  Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento per la notifica all’autorità competente e l’approvazione da parte di quest’ultima di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

Articolo 32

Valutazione

1.  Nel valutare la notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, l’autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della CCP cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sulla CCP, l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di quanto segue:

a) la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;

b) la reputazione e l’esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l’orientamento dell’attività della CCP;

c) se la CCP sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare il presente regolamento;

d) l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l’autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nella CCP in cui si propone l’acquisizione.

Nel valutare la capacità della CCP di rispettare il presente regolamento, l’autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui la CCP diverrà parte presenti una struttura che renda possibile l’esercizio di una vigilanza effettiva, lo scambio efficace di informazioni tra le autorità competenti e l’assegnazione delle responsabilità tra queste autorità.

2.  Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3.  Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4.  Gli Stati membri pubblicano l’elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e da fornire alle autorità competenti all’atto della notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e sono adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5.  In deroga all’articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4, quando all’autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa CCP, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

6.  Le autorità competenti interessate cooperano strettamente quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:

a) un’altra CCP, un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;

b) l’impresa madre di un’altra CCP, di un ente creditizio, di un’impresa di assicurazione, di un’impresa di riassicurazione, di un’impresa di investimento, di un gestore di mercato, di un operatore di un sistema di regolamento titoli, di una società di gestione di OICVM o di un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;

c) una persona fisica o giuridica che controlla un’altra CCP, un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro.

7.  Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. Le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell’autorità competente che ha autorizzato la CCP alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall’autorità competente responsabile del candidato acquirente.

Articolo 33

Conflitti di interesse

1.  Le CCP mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente il controllo o stretti legami con esse, e i loro partecipanti diretti o i loro clienti noti alle CCP stesse. Esse mantengono e attuano adeguate procedure finalizzate a risolvere potenziali conflitti di interessi.

2.  Se le disposizioni organizzative o amministrative di una CCP per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un partecipante diretto o di un cliente, essa informa chiaramente il partecipante diretto della natura generale o delle fonti dei conflitti di interesse prima di accettare nuove operazioni da parte del partecipante diretto. Se conosce il cliente, la CCP informa il cliente e il partecipante diretto il cui cliente è interessato.

3.  Se la CCP è un’impresa madre o un’impresa figlia, le disposizioni scritte tengono conto anche delle circostanze di cui la CCP è o dovrebbe essere a conoscenza che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

4.  Le disposizioni scritte fissate conformemente al paragrafo 1 includono quanto segue:

a) le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti un rischio concreto di danno agli interessi di uno o più partecipanti diretti o clienti;

b) le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tale conflitto.

5.  Le CCP adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei loro sistemi e impediscono l’utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche. Una persona fisica avente stretti legami con una CCP o una persona giuridica avente con una CCP un rapporto di impresa madre o di impresa figlia non utilizza le informazioni riservate conservate presso tale CCP a fini commerciali senza previa autorizzazione scritta del cliente cui appartengono tali informazioni riservate.

Articolo 34

Continuità operativa

1.  Le CCP adottano, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento delle obbligazioni della CCP. Il piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere alla CCP di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista.

2.  Le CCP adottano, attuano e mantengono un’apposita procedura atta a garantire che, in caso di revoca dell’autorizzazione a seguito di una decisione a norma dell’articolo 20, le attività e le posizioni del cliente e del partecipante diretto siano regolarmente e tempestivamente liquidate o trasferite.

3.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo e i requisiti della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 35

Esternalizzazione

1.  Se esternalizza funzioni operative, servizi o attività, la CCP resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento e si assicura in ogni momento che:

a) l’esternalizzazione non comporti esonero dalla sua responsabilità;

b) il rapporto e gli obblighi della CCP nei confronti dei suoi partecipanti diretti o, a seconda del caso, dei loro clienti restino invariati;

c) le condizioni di rilascio dell’autorizzazione della CCP non cambino;

d) l’esternalizzazione non ostacoli l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, ivi incluso l’accesso in loco per ottenere informazioni pertinenti necessarie per assolvere tali compiti;

e) l’esternalizzazione non abbia per effetto di privare la CCP dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposta;

f) il prestatore di servizi applichi standard di continuità operativa equivalenti a quelli che la CCP deve rispettare a norma del presente regolamento;

g) la CCP conservi le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti e la capacità organizzativa e l’adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all’esternalizzazione e vigili su tali funzioni e gestisca tali rischi su base continuativa;

h) la CCP abbia accesso diretto alle informazioni pertinenti delle funzioni esternalizzate;

i) il prestatore di servizi collabori con l’autorità competente in merito alle attività esternalizzate;

j) il prestatore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative alla CCP, ai partecipanti diretti e ai clienti o, qualora sia stabilito in un paese terzo, garantisca che le norme in materia di protezione dei dati di tale paese, o quelle figuranti nell’accordo concluso tra le parti interessate, siano comparabili alle norme in materia di protezione dei dati in vigore nell’Unione.

La CCP non esternalizza le attività principali relative alla gestione dei rischi a meno che tale esternalizzazione sia approvata dall’autorità competente.

2.  L’autorità competente impone alla CCP di definire e ripartire chiaramente con un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi.

3.  Le CCP mettono a disposizione dell’autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità dell’esecuzione delle attività esternalizzate al presente regolamento.



CAPO 2

Norme sulla condotta negli affari

Articolo 36

Disposizioni generali

1.  Quando fornisce servizi ai partecipanti diretti e, se del caso, ai loro clienti, la CCP agisce in modo corretto e professionale a tutela degli interessi di tali partecipanti diretti e clienti e di una solida gestione dei rischi.

2.  Le CCP si dotano di norme accessibili, trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami.

Articolo 37

Requisiti di partecipazione

1.  Le CCP stabiliscono, se del caso per tipo di prodotto compensato, le categorie di partecipanti diretti ammissibili e i criteri di ammissione, previo parere del comitato dei rischi a norma dell’articolo 28, paragrafo 3. I criteri sono non discriminatori, trasparenti e oggettivi per garantire un accesso equo e aperto alla CCP e assicurare che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla CCP. Criteri che restringono l’accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale la CCP è esposta.

2.  Le CCP assicurano l’applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 su base continuativa e dispongono di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per tale valutazione. Le CCP effettuano, almeno una volta all’anno, un esame completo del rispetto del presente articolo da parte dei partecipanti diretti.

3.  I partecipanti diretti che compensano operazioni per conto di clienti dispongono delle risorse finanziarie e della capacità operativa supplementari richieste per esercitare detta attività. Le norme applicate dalle CCP ai partecipanti diretti consentono loro di raccogliere informazioni utili essenziali al fine di individuare, tenere sotto controllo e gestire le pertinenti concentrazioni di rischio derivanti dalla prestazione di servizi ai clienti. Su richiesta, i partecipanti diretti informano la CCP dei criteri e delle misure da essi adottati per permettere ai clienti l’accesso ai servizi della CCP. La responsabilità di garantire che i clienti rispettino i loro obblighi spetta ai partecipanti diretti.

4.  Le CCP si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti diretti che non soddisfano più i criteri di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.

5.  Le CCP possono rifiutare l’accesso a partecipanti diretti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di un’analisi completa dei rischi.

6.  Le CCP possono imporre requisiti supplementari specifici a carico dei partecipanti diretti, ad esempio la partecipazione all’asta delle posizioni di partecipanti diretti inadempienti. I requisiti supplementari sono proporzionati al rischio creato dal partecipante diretto e non limitano la partecipazione ad alcune categorie di partecipanti diretti.

Articolo 38

Trasparenza

1.  Le CCP e i loro partecipanti diretti rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Le CCP consentono ai propri partecipanti diretti e, se del caso, ai clienti di questi ultimi l’accesso separato ai servizi specifici forniti.

Le CCP conteggiano separatamente i costi e i ricavi attinenti alla fornitura di servizi e comunicano tali informazioni alle autorità competenti.

2.  Le CCP informano i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti.

3.  Le CCP comunicano ai loro partecipanti diretti e alla loro autorità competente le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti.

Le CCP rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti compensata dalle CCP stesse su base aggregata.

4.  Le CCP rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell’interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici di cui all’articolo 7.

5.  Le CCP rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti diretti dei criteri di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nei casi in cui l’autorità competente, previa consultazione dell’AESFEM, ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Articolo 39

Segregazione e portabilità

1.  Le CCP tengono registri e contabilità separati che consentano loro, in qualsiasi momento e immediatamente, di distinguere nei conti presso la CCP stessa le attività e le posizioni detenute per conto di un partecipante diretto da quelle detenute per conto di ogni altro partecipante diretto e dalle proprie attività.

2.  Le CCP offrono di tenere registri e contabilità separati che consentano a ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso la CCP le attività e le posizioni del partecipante diretto stesso da quelle detenute per conto dei clienti di quest’ultimo («segregazione omnibus»).

3.  Le CCP offrono di tenere registri e contabilità separati che consentano ad ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso le CCP le attività e le posizioni detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti («segregazione per singolo cliente»). Le CCP offrono ai partecipanti diretti, su richiesta, la possibilità di aprire più conti a loro nome o per contro dei loro clienti.

4.  I partecipanti diretti tengono registri e contabilità separati che consentano loro di distinguere sia nei conti detenuti presso la CCP sia nei propri conti le loro attività e posizioni da quelle detenute per conto dei loro clienti presso la CCP.

5.  I partecipanti diretti offrono ai loro clienti, almeno, la scelta tra «segregazione omnibus» e «segregazione per singolo cliente» e li informano dei costi e del livello di protezione di cui al paragrafo 7 associati a ciascuna opzione. Il cliente conferma tale scelta per iscritto.

6.  Quando un cliente sceglie la segregazione per singolo cliente, anche gli eventuali margini eccedenti quelli dovuti dal cliente sono depositati presso la CCP, sono distinti dai margini di altri clienti o partecipanti diretti e non sono esposti a perdite connesse con posizioni registrate in un altro conto.

7.  Le CCP e i partecipanti diretti rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono e offrono tali servizi a condizioni commerciali ragionevoli. I dettagli dei diversi livelli di segregazione comprendono una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile nelle giurisdizioni competenti.

8.  Le CCP possono utilizzare i margini o i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento raccolti mediante contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria ( 10 ), purché il ricorso a tali contratti sia previsto nel regolamento operativo delle CCP. Il partecipante diretto conferma per iscritto la sua accettazione del regolamento operativo. Le CCP rendono pubblico tale diritto di utilizzo, che è esercitato conformemente all’articolo 47.

9.  Il requisito di distinguere le attività e posizioni presso la CCP nei conti è soddisfatto se:

a) le attività e posizioni sono registrate in conti separati;

b) è impedita la compensazione di posizioni registrate in conti separati;

c) le attività a copertura delle posizioni registrate in un conto non sono esposte a perdite connesse con posizioni registrate in un altro conto.

10.  Le attività si riferiscono a garanzie detenute a copertura delle posizioni e comprendono il diritto di trasferire attività equivalenti a tali garanzie o i proventi della realizzazione delle garanzie, ma non comprendono i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento.



CAPO 3

Requisiti prudenziali

Articolo 40

Gestione delle esposizioni

Le CCP misurano e valutano, in tempo quasi reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni partecipante diretto e, se del caso, nei confronti di un’altra CCP con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità. Le CCP hanno accesso tempestivamente e su base non discriminatoria alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni. Ciò avviene sulla base di un costo ragionevole.

Articolo 41

Requisiti in materia di margini

1.  Per limitare le proprie esposizioni creditizie, le CCP impongono, richiedono e riscuotono margini dai propri partecipanti diretti e, se del caso, dalle CCP con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità. I margini sono sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le CCP ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni. Essi sono sufficienti anche a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato e assicurano che la CCP copra completamente con garanzie le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi partecipanti diretti e, se del caso, nei confronti delle CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera. Le CCP controllano e, se necessario, rivedono il livello dei loro margini in modo da riflettere le attuali condizioni di mercato tenendo conto dei potenziali effetti prociclici di tali revisioni.

2.  Per la determinazione dei margini, le CCP adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell’intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell’operazione. I modelli e i parametri sono convalidati dall’autorità competente e sono oggetto di un parere ai sensi dell’articolo 19.

3.  Le CCP richiedono e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite.

4.  Le CCP richiedono e riscuotono margini adeguati a coprire i rischi derivanti dalle posizioni registrate in ogni conto detenuto in conformità dell’articolo 39 per quanto riguarda gli strumenti finanziari specifici. Le CCP possono calcolare i margini rispetto a un portafoglio di strumenti finanziari a condizione che la metodologia impiegata sia prudente e solida.

5.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE e del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la percentuale e il periodo di tempo appropriati per il periodo di liquidazione e il calcolo della volatilità storica, di cui al paragrafo 1, da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziarie, tenuto conto dell’obiettivo di limitare la prociclicità, nonché le condizioni alle quali possono essere applicate le pratiche di marginazione del portafoglio di cui al paragrafo 4.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 42

Fondo di garanzia in caso di inadempimento

1.  Al fine di limitare ulteriormente le proprie esposizioni nei confronti dei propri partecipanti diretti, le CCP costituiscono un fondo di garanzia prefinanziato in caso di inadempimento per coprire le perdite superiori alle perdite coperte dai requisiti in materia di margini stabiliti dall’articolo 41, derivanti dall’inadempimento di uno o più partecipanti diretti, ivi compresa l’apertura di una procedura di insolvenza.

Le CCP fissano un importo minimo al di sotto del quale il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento non deve scendere in alcun caso.

2.  Le CCP fissano il volume minimo dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i criteri per il calcolo del contributo di ogni partecipante diretto. I contributi sono proporzionali alle esposizioni di ogni partecipante diretto.

3.  Il fondo di garanzia in caso di inadempimento consente alla CCP, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all’inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione o all’inadempimento ►C2  del secondo e del terzo maggiore partecipante diretto, se la somma delle loro esposizioni è superiore. ◄ Le CCP sviluppano scenari che descrivono condizioni di mercato estreme ma plausibili. Tali scenari includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le CCP prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali. Essi tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato.

4.  Le CCP possono creare più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti che compensano.

5.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il quadro atto a definire le condizioni di mercato estreme ma plausibili di cui al paragrafo 3, da utilizzarsi al momento di stabilire il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento e le altre risorse finanziarie di cui all’articolo 43.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 43

Altre risorse finanziarie

1.  Le CCP si dotano di risorse finanziarie prefinanziate sufficienti per coprire le perdite potenziali che superano le perdite da coprire mediante i margini di cui all’articolo 41 e il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all’articolo 42. Le risorse finanziarie prefinanziate includono le risorse dedicate delle CCP, sono messe gratuitamente a disposizione della CCP e non sono usate per soddisfare i requisiti patrimoniali di cui all’articolo 16.

2.  Il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all’articolo 42 e le altre risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo permettono in qualsiasi momento alle CCP di far fronte all’inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili.

3.  Le CCP possono esigere dai partecipanti diretti non inadempienti di fornire fondi aggiuntivi in caso di inadempimento di un altro partecipante diretto. I partecipanti diretti di una CCP hanno un’esposizione limitata nei confronti della CCP.

Articolo 44

Controlli relativi al rischio di liquidità

1.  Le CCP hanno in ogni momento accesso a una liquidità adeguata per prestare i propri servizi e svolgere le proprie attività. A tal fine ottengono le linee di credito necessarie o dispositivi analoghi per coprire il loro fabbisogno di liquidità nei casi in cui le risorse finanziarie a loro disposizione non siano immediatamente disponibili. Un partecipante diretto, l’impresa madre o l’impresa figlia di quel partecipante diretto non possono fornire insieme più del 25 % delle linee di credito necessarie alla CCP.

Le CCP misurano su base giornaliera il loro fabbisogno di liquidità. Tengono conto del rischio di liquidità derivante dall’inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni.

2.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione delle autorità competenti e dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il quadro atto a gestire il rischio di liquidità che le CCP devono sostenere in conformità del paragrafo 1.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 45

Linee di difesa in caso di inadempimento

1.  Le CCP utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie.

2.  Quando i margini costituiti dal partecipante diretto inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite della CCP, essa ricorre a tal fine al contributo versato dal partecipante inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

3.  Le CCP utilizzano i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento dei partecipanti diretti non inadempienti e le altre risorse finanziarie di cui all’articolo 43, paragrafo 1, soltanto dopo avere esaurito i contributi del partecipante diretto inadempiente.

4.  Le CCP usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento dai partecipanti diretti non inadempienti. Le CCP non utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall’inadempimento di un altro partecipante diretto.

5.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione delle autorità competenti interessate e dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di calcolo e gestione dell’ammontare delle risorse proprie delle CCP da utilizzarsi conformemente al paragrafo 4.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 46

Requisiti in materia di garanzie

1.  Le CCP accettano garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti. Nel caso delle controparti non finanziarie, le CCP possono accettare garanzie bancarie, tenendone conto nel calcolo della propria esposizione verso la banca che ha fornito la garanzia e che è anche partecipante diretto. Esse applicano al valore delle attività adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell’intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate. Ai fini della determinazione delle garanzie accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, esse tengono conto del rischio di liquidità risultante dall’inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare.

2.  Se adeguato e sufficientemente prudente, le CCP possono accettare, a titolo di garanzia a copertura del margine, il sottostante del contratto derivato o lo strumento finanziario che determina l’esposizione della CCP.

3.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE, del CERS e del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) il tipo di garanzie che potrebbero essere considerate altamente liquide, quali i contanti, l’oro, i titoli di Stato, le obbligazioni aziendali di elevata qualità e le obbligazioni garantite;

b) gli scarti di garanzia di cui al paragrafo 1; e

c) le condizioni alle quali le garanzie di banche commerciali possono essere utilizzate come garanzie ai sensi del paragrafo 1.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 47

Politica di investimento

1.  Le CCP investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Gli investimenti di una CCP devono poter essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

2.  L’importo del capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve della CCP che non vengono investiti ai sensi del paragrafo 1, non è preso in considerazione per gli scopi previsti dall’articolo 16, paragrafo 2, o dall’articolo 45, paragrafo 4.

3.  Gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine o a titolo di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento sono depositati, quando disponibili, presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino la protezione totale di tali strumenti finanziari. In alternativa ci si può avvalere di altri meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati.

4.  I depositi in contanti di una CCP sono costituiti attraverso meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati oppure, in alternativa, attraverso l’uso di depositi presso le banche centrali o altri strumenti paragonabili previsti dalle banche centrali.

5.  Una CCP, qualora depositi attività presso terzi, provvede affinché che le attività appartenenti ai partecipanti diretti siano tenute distinte dalle attività appartenenti alla CCP e da quelle appartenenti a terzi attraverso conti intestati diversamente nei libri contabili di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione. Le CCP hanno rapidamente accesso agli strumenti finanziari, se necessario.

6.  Le CCP non investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti stabiliti agli articoli 41, 42, 43 o 44 in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia.

7.  Le CCP tengono conto della propria esposizione complessiva al rischio di credito nei confronti di singoli debitori quando prendono decisioni di investimento e assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni debitore rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.

8.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE e del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi come previsto al paragrafo 1, i meccanismi altamente sicuri di cui ai paragrafi 3 e 4 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 7.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 48

Procedure in caso di inadempimento

1.  Le CCP dispongono di procedure dettagliate da seguire nel caso in cui un partecipante diretto non rispetti i requisiti di participazione delle CCP di cui all’articolo 37 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle CCP. Queste definiscono dettagliatamente le procedure da seguire nel caso in cui l’inadempimento di un partecipante diretto non sia dichiarato da esse stesse. Tali procedure sono soggette a riesame annuale.

2.  Le CCP intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all’inadempimento e assicurano che la liquidazione delle posizioni di un partecipante diretto non perturbi le proprie attività e non esponga i partecipanti diretti non inadempienti a perdite che questi non possono né prevedere né controllare.

3.  Se ritiene che il partecipante diretto non sia in grado di adempiere le sue obbligazioni future, la CCP informa prontamente l’autorità competente prima che le procedure di inadempimento siano dichiarate o avviate. L’autorità competente comunica prontamente l’informazione all’AESFEM, ai membri interessati del SEBC e all’autorità competente per la vigilanza del partecipante diretto inadempiente.

4.  Le CCP verificano il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento. Adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del partecipante diretto inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del partecipante diretto inadempiente.

5.  Se le attività e le posizioni sono conservate nei registri e nei conti di una CCP in quanto detenute per conto dei clienti di un partecipante diretto inadempiente conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, la CCP, come minimo, si impegna per contratto ad avviare le procedure per il trasferimento delle attività e delle posizioni detenute per conto dei clienti dal partecipante diretto inadempiente a un altro partecipante diretto designato dall’insieme dei clienti, su richiesta di questi ultimi e senza il consenso del partecipante diretto inadempiente. L’altro partecipante diretto è tenuto ad accettare le suddette attività e posizioni solo se ha precedentemente instaurato con i clienti un rapporto contrattuale in base al quale si è impegnato in questo senso. Se il trasferimento a quest’altro partecipante diretto non è avvenuto per qualsiasi motivo entro un termine prestabilito per il trasferimento specificato nelle modalità operative, la CCP può prendere tutte le misure consentite dal proprio regolamento per gestire attivamente il rischio relativamente a queste posizioni, compresa la liquidazione delle attività e posizioni detenute dal partecipante diretto inadempiente per conto dei propri clienti.

6.  Se le attività e le posizioni sono conservate nei registri e nei conti di una CCP in quanto detenute per conto del cliente di un partecipante diretto inadempiente conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, la CCP, come minimo, si impegna per contratto ad avviare le procedure per il trasferimento delle attività e delle posizioni detenute per conto del cliente dal partecipante diretto inadempiente a un altro partecipante diretto designato dal cliente, su richiesta di quest’ultimo e senza il consenso del partecipante diretto inadempiente. L’altro partecipante diretto è tenuto ad accettare le suddette attività e posizioni solo se ha precedentemente instaurato con il cliente un rapporto contrattuale in base al quale si è impegnato in questo senso. Se il trasferimento a quest’altro partecipante diretto non è avvenuto per qualsiasi motivo entro un termine prestabilito per il trasferimento specificato nel regolamento operativo, la CCP può prendere tutte le misure consentite dal proprio regolamento per gestire attivamente il rischio relativamente a queste posizioni, compresa la liquidazione delle attività e posizioni detenute dal partecipante diretto inadempiente per conto del cliente.

7.  Le garanzie dei clienti distinte conformemente all’articolo 39, paragrafi 2 e 3, sono usate esclusivamente a copertura delle posizioni detenute per loro conto. Eventuali rimanenze dovute dalla CCP al momento in cui ha concluso la procedura di gestione dell’inadempimento del partecipante diretto sono prontamente restituite ai clienti, se noti alla CCP o, in caso contrario, al partecipante diretto per conto dei suoi clienti.

Articolo 49

Esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori

1.  Le CCP riesaminano regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Esse sottopongono frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettuano prove a posteriori per valutare l’affidabilità del metodo adottato. Le CCP ottengono una convalida indipendente, informano la loro autorità competente e l’AESFEM dei risultati delle prove effettuate e ne ottengono la convalida prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri.

I modelli e i parametri adottati, compresa ogni modifica significativa, sono oggetto di un parere del collegio di cui all’articolo 19.

L’AESFEM provvede affinché le informazioni sui risultati delle prove di stress siano trasmesse alle AEV onde permettere loro di valutare l’esposizione delle imprese finanziarie all’inadempimento delle CCP.

2.  Le CCP verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento e adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i partecipanti diretti le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento.

3.  Le CCP rendono pubbliche le informazioni essenziali sul loro modello di gestione dei rischi e le ipotesi prese in considerazione per effettuare le prove di stress di cui al paragrafo 1.

4.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE, delle altre autorità competenti interessate e dei membri del SECB, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) il tipo di prove da effettuare per le diverse categorie di strumenti finanziari e di portafogli;

b) la partecipazione alle prove dei partecipanti diretti o di altre parti;

c) la frequenza delle prove;

d) il periodo di tempo oggetto delle prove;

e) le informazioni essenziali di cui al paragrafo 3.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 50

Regolamento

1.  Le CCP utilizzano, laddove conveniente e disponibile, moneta di banca centrale per il regolamento delle loro operazioni. Qualora non sia utilizzata moneta di banca centrale, sono adottate misure per limitare rigorosamente i rischi del regolamento in contanti.

2.  Le CCP indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l’obbligo di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se indennizzano i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna.

3.  Quando ha l’obbligo di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari, la CCP elimina il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento.

▼C1



CAPO 4

Calcoli e segnalazioni ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 50 bis

Calcolo di KCCP

1.  Ai fini dell'articolo 308 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ( 11 ), una CCP calcola il KCCP come specificato al paragrafo 2 del presente articolo per tutti i contratti e le operazioni da essa compensati per tutti i suoi partecipanti diretti che rientrano nella copertura dello specifico fondo di garanzia.

2.  Una CCP calcola il capitale ipotetico (KCCP) come segue:

image

dove:

EBRMi

=

valore dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto i derivante da tutti i contratti e le operazioni con tale partecipante diretto, calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal partecipante diretto;

IMi

=

il margine iniziale fornito alla CCP dal partecipante diretto i;

DFi

=

il contributo prefinanziato del partecipante diretto i;

RW

=

un fattore di ponderazione del rischio del 20 %;

coefficiente di capitale

=

8 %.

Tutti i valori nella formula al primo comma si riferiscono alla valutazione in chiusura di seduta, prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri.

3.  Una CCP effettua il calcolo di cui al paragrafo 2 almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare quanto segue ai fini del paragrafo 3:

a) la frequenza e le date del calcolo di cui al paragrafo 2;

b) le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per il calcolo e le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera a).

L'ABE presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 50 ter

Regole generali per il calcolo di KCCP

Ai fini del calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, si applica quanto segue:

a) una CCP calcola il valore delle esposizioni nei confronti dei suoi partecipanti diretti come segue:

i) le esposizioni derivanti da contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono calcolate in conformità del metodo del valore di mercato stabilito all'articolo 274;

ii) le esposizioni derivanti da contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono calcolate conformemente al metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223 di tale regolamento, con le rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli 223 e 224 di tale regolamento. Non si applica l'eccezione di cui all'articolo 285, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento;

iii) le esposizioni derivanti da operazioni non elencate all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, e a cui è associato solo un rischio di regolamento sono calcolate conformemente alla parte tre, titolo V di tale regolamento;

b) per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 gli insiemi di attività soggette a compensazione corrispondono a quelli definiti alla parte tre, titolo II di detto regolamento.

c) nel calcolo dei valori di cui alla lettera a), la CCP sottrae dalle sue esposizioni le garanzie reali fornite dai suoi partecipanti diretti, opportunamente ridotte delle rettifiche di vigilanza per volatilità secondo il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 224 del regolamento (UE) n. 575/2013;

e) se una CCP ha esposizioni verso una o più CCP, tratta tali esposizioni come esposizioni verso partecipanti diretti e include margini o contributi prefinanziati ricevuti da dette CCP nel calcolo di KCCP;

f) se una CCP ha un accordo contrattuale vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, la CCP ritiene tale margine iniziale come contributo prefinanziato ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 e non come margine iniziale;

h) nell'applicare il metodo del valore di mercato che figura all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP sostituisce la formula di cui all'articolo 299, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento con la seguente:

image

dove il numeratore dell'NGR è calcolato conformemente all'articolo 274, paragrafo 1, di tale regolamento, appena prima che il margine di variazione sia effettivamente scambiato al termine del periodo di regolamento, mentre il denominatore è il costo di sostituzione lordo;

i) se una CCP non può calcolare il valore dell'NGR di cui all'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 essa:

i) notifica a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti la sua incapacità di calcolare l'NGR e i motivi per cui non è in grado di effettuare il calcolo;

ii) per un periodo di tre mesi, può usare un valore di NGR di 0,3 per eseguire il calcolo di PCEred di cui alla lettera h) del presente articolo;

j) qualora, al termine del periodo indicato alla lettera j), punto ii), la CCP non sia ancora in grado di calcolare il valore di NGR, essa procede come segue:

i) cessa di calcolare KCCP;

ii) notifica a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti di avere cessato di calcolare KCCP;

k) ai fini del calcolo dell'esposizione potenziale futura per le opzioni e le swaptions conformemente al metodo del valore di mercato, specificato all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, la CCP moltiplica l'importo nozionale del contratto per il valore assoluto del delta dell'opzione (δV/ δp) di cui all'articolo 280, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;

l) se una CCP ha più di un fondo di garanzia, effettua il calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, separatamente per ciascun fondo di garanzia.

Articolo 50 quater

Segnalazione di informazioni

1.  Ai fini dell'articolo 308 del regolamento (UE) n. 575/2013 una CCP notifica le informazioni seguenti a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti:

a) il capitale ipotetico (KCCP);

b) la somma dei contributi prefinanziati (DFCM);

c) l'importo delle sue risorse finanziarie prefinanziate che è tenuta a utilizzare, per legge o in virtù di un accordo contrattuale con i suoi partecipanti diretti, per coprire le sue perdite a seguito del default di uno o più partecipanti diretti prima di utilizzare i contributi dei restanti partecipanti diretti al fondo di garanzia (DFCCP);

d) il numero totale dei suoi partecipanti diretti (N);

e) il fattore di concentrazione (β), di cui all'articolo 50 quinquies;

Se la CCP ha più di un fondo di garanzia, notifica le informazioni di cui al primo comma separatamente per ciascun fondo di garanzia.

2.  Le CCP informano coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di tali partecipanti diretti.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

a) il modello uniforme ai fini della segnalazione di cui al paragrafo 1;

b) la frequenza e le date delle segnalazioni di cui al paragrafo 2;

c) le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera b).

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 50 quinquies

Calcolo degli elementi specifici che la CCP deve segnalare

Ai fini dell'articolo 50 quater si applica quanto segue:

a) se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie in parallelo ai contributi prefinanziati dei suoi partecipanti diretti in modo da rendere tali risorse equivalenti ai contributi prefinanziati di un partecipante diretto per quanto riguarda le modalità con cui esse assorbono le perdite subite dalla CCP in caso di default o insolvenza di uno o più partecipanti diretti, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di tali risorse a DFCM;

b) se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie per coprire le sue perdite dovute al default di uno o più partecipanti diretti dopo aver esaurito il suo fondo di garanzia, ma prima di richiedere i contributi impegnati contrattualmente dei suoi partecipanti diretti, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di dette ulteriori risorse finanziarie
image all'importo totale dei contributi prefinanziati (DF) come segue:

image

.

c) le CCP calcolano il fattore di concentrazione (β) conformemente alla seguente formula:

image

dove:

PCEred,I

=

l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto i;

PCEred,1

=

l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto che ha il valore PCEred maggiore;

PCEred,2

=

l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto che ha il secondo maggior valore PCEred.

▼B



TITOLO V

ACCORDI DI INTEROPERABILITÀ

Articolo 51

Accordi di interoperabilità

1.  Le CCP possono concludere accordi di interoperabilità con altre CCP a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti agli articoli 52, 53 e 54.

2.  Quando concludono un accordo di interoperabilità con altre CCP per fornire servizi ad una particolare sede di negoziazione, le CCP beneficiano di un accesso non discriminatorio sia ai dati necessari per esercitare le loro funzioni da tale sede di negoziazione, a condizione di rispettare i requisiti tecnici e operativi stabiliti da quest’ultima sia al sistema di regolamento interessato.

3.  La conclusione di accordi di interoperabilità o l’accesso a flussi di dati o a un sistema di regolamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono rifiutati o soggetti a restrizioni dirette o indirette soltanto per limitare eventuali rischi derivanti dall’accordo o dall’accesso.

Articolo 52

Gestione dei rischi

1.  Le CCP che concludono un accordo di interoperabilità:

a) attuano politiche, procedure e sistemi adeguati per individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi derivanti dall’accordo, in modo da potere adempiere tempestivamente le obbligazioni da esse assunte;

b) fissano i diritti e gli obblighi rispettivi, compreso il diritto applicabile al loro rapporto;

c) individuano, sorvegliano e gestiscono efficacemente i rischi di credito e di liquidità in modo che l’inadempimento di un partecipante diretto di una CCP non influisca sulle CCP interoperanti;

d) individuano, sorvegliano e gestiscono potenziali interdipendenze e correlazioni derivanti dall’accordo di interoperabilità che potrebbero incidere sui rischi di credito e di liquidità associati alle concentrazioni di partecipanti diretti e sulle risorse finanziarie messe in comune.

Ai fini del primo comma, lettera b), le CCP applicano le stesse regole in materia di momento di immissione degli ordini di trasferimento nei rispettivi sistemi e di momento di irrevocabilità ai sensi della direttiva 98/26/CE, se del caso.

Ai fini del primo comma, lettera c), le condizioni dell’accordo precisano la procedura da seguire per la gestione delle conseguenze dell’inadempimento di una delle CCP firmatarie dell’accordo di interoperabilità.

Ai fini del primo comma, lettera d), le CCP esercitano un controllo rigoroso sul reimpiego delle garanzie dei partecipanti diretti nel quadro dell’accordo, se autorizzato dalle loro autorità competenti. L’accordo precisa il modo in cui questi rischi sono stati presi in considerazione tenendo conto della necessità di garantire una copertura sufficiente e limitare il contagio.

2.  Quando i modelli di gestione dei rischi utilizzati dalle CCP a copertura delle esposizioni nei confronti dei partecipanti diretti o delle reciproche esposizioni sono diversi, le CCP individuano le differenze, valutano i rischi che possono risultarne e prendono misure, compreso l’assicurare risorse finanziarie supplementari, che ne limitino l’impatto sull’accordo di interoperabilità, nonché le potenziali conseguenze in termini di rischio di contagio, e assicurano che le differenze non influiscano sulla capacità di ogni CCP di gestire le conseguenze dell’inadempimento di un partecipante diretto.

3.  Gli eventuali costi associati ai paragrafi 1 e 2 sono sostenuti dalle CCP che chiedono l’interoperabilità o l’accesso, salvo diversamente concordato dalle parti.

Articolo 53

Predisposizione di margini fra le CCP

1.  Le CCP distinguono nei conti le attività e le posizioni detenute per conto delle CCP con le quali hanno concluso un accordo di interoperabilità.

2.  Se la CCP che conclude un accordo di interoperabilità con un’altra CCP predispone solo i margini iniziali per quella CCP in base a un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, la CCP beneficiaria non ha diritto di usare i margini predisposti dall’altra CCP.

3.  Le garanzie ricevute sotto forma di strumenti finanziari sono depositate presso gli operatori di sistemi di regolamento titoli previsti dalla direttiva 98/26/CE.

4.  Le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disponibili per la CCP beneficiaria solo in caso di inadempimento della CCP che ha fornito la garanzia nell’ambito di un accordo di interoperabilità.

5.  In caso di inadempimento della CCP che ha ricevuto le garanzie nell’ambito di un accordo di interoperabilità, le garanzie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono prontamente restituite alla CCP che le aveva fornite.

Articolo 54

Approvazione degli accordi di interoperabilità

1.  Gli accordi di interoperabilità sono soggetti all’approvazione preliminare delle autorità competenti delle CCP interessate. Si applica la procedura di cui all’articolo 17.

2.  Le autorità competenti approvano l’accordo di interoperabilità soltanto se le CCP coinvolte sono state autorizzate a compensare a norma dell’articolo 17 o sono riconosciute a norma dell’articolo 25 o sono state autorizzate in base a un regime di autorizzazione nazionale preesistente per un periodo minimo di tre anni, se sono rispettati i requisiti stabiliti dall’articolo 52, se le condizioni tecniche per la compensazione delle operazioni ai sensi dell’accordo consentono un funzionamento regolare e ordinato dei mercati finanziari e se l’accordo non pregiudica l’efficacia della vigilanza.

3.  Se ritiene che non siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 2, l’autorità competente trasmette per iscritto le sue considerazioni sui rischi alle altre autorità competenti e alle CCP interessate. Informa anche l’AESFEM, che formula un parere sulla reale validità delle considerazioni sui rischi come motivo del rifiuto dell’approvazione dell’accordo di interoperabilità. Il parere dell’AESFEM è messo a disposizione di tutte le CCP interessate. Se il parere dell’AESFEM differisce dalla valutazione dell’autorità competente interessata, tale autorità competente riesamina la sua posizione alla luce del parere dell’AESFEM.

4.  Entro il 31 dicembre 2012 l’AESFEM emana orientamenti o formula raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità, conformemente alla procedura di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’AESFEM elabora i progetti degli orientamenti o delle raccomandazioni previa consultazione dei membri del SEBC.



TITOLO VI

REGISTRAZIONE E SUPERVISIONE DEI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI



CAPO 1

Condizioni e procedure di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 55

Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.  Ai fini dell’articolo 9 i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l’AESFEM.

2.  Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell’Unione e soddisfare i requisiti stabiliti al titolo VII.

3.  La registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell’Unione.

4.  Un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione. I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l’AESFEM di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.

Articolo 56

Domanda di registrazione

1.  I repertori di dati sulle negoziazioni presentano domanda di registrazione all’AESFEM.

2.  Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM verifica se la domanda è completa.

Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della domanda, l’AESFEM ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.

3.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.  Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi del paragrafo 1, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato della domanda di registrazione all’AESFEM.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 57

Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione

1.  Se il repertorio di dati sulle negoziazioni che chiede la registrazione è un soggetto autorizzato o registrato dall’autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l’AESFEM procede senza indugio alla notifica e alla consultazione di detta autorità prima di registrare il repertorio di dati sulle negoziazioni.

2.  L’AESFEM e l’autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni e per la vigilanza sul soddisfacimento, da parte del soggetto, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilito.

Articolo 58

Esame della domanda

1.  Entro quaranta giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 56, paragrafo 2, terzo comma, l’AESFEM esamina la domanda di registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle negoziazioni rispetta i requisiti di cui agli articoli da 78 a 81 e adotta una decisione di registrazione o una decisione di rifiuto accompagnate da una motivazione circostanziata.

2.  Gli effetti della decisione emessa dall’AESFEM a norma del paragrafo 1 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla data dell’adozione.

Articolo 59

Notifica della decisione dell’AESFEM relativa alla registrazione

1.  L’AESFEM notifica la decisione di registrazione o una decisione che rifiuta o revoca la registrazione al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.

L’AESFEM notifica senza indugio la decisione all’autorità competente interessata di cui all’articolo 57, paragrafo 1.

2.  L’AESFEM comunica alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.

3.  L’AESFEM pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L’elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 60

Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 61 a 63

I poteri conferiti all’AESFEM, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa AESFEM dagli articoli da 61 a 63 non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 61

Richiesta di informazioni

1.  Con semplice richiesta, o tramite decisione, l’AESFEM può imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni e a terzi collegati cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento.

2.  Nell’inviare una semplice richiesta d’informazioni di cui al paragrafo 1, l’AESFEM:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) dichiara la finalità della richiesta;

c) specifica le informazioni richieste;

d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni non devono essere inesatte né fuorvianti; e

f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 65 in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.

3.  Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l’AESFEM:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) dichiara la finalità della richiesta;

c) specifica le informazioni richieste;

d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e) indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66 laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 65 in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti; e

g) indica il diritto di proporre ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’AESFEM e di ottenere la revisione dalla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.  Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.  L’AESFEM trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Articolo 62

Indagini generali

1.  Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’AESFEM ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall’AESFEM sono abilitati a:

a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b) prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

c) convocare e chiedere alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all’indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;

d) interpellare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;

e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2.  I funzionari e altre persone autorizzate dall’AESFEM allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L’autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66 qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte a quesiti sottoposti alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 65 in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera b), qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3.  Le persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4.  L’AESFEM informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente interessata, su richiesta dell’AESFEM, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5.  Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

6.  Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 5, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’AESFEM sospetta una violazione del presente regolamento e sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’AESFEM. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’AESFEM secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 63

Ispezioni in loco

1.  Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’AESFEM ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali aziendali o gli immobili delle persone giuridiche di cui all’articolo 61, paragrafo 1. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia, l’AESFEM può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso.

2.  I funzionari e le altre persone autorizzate dall’AESFEM a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali o agli immobili delle persone giuridiche soggette all’indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall’AESFEM e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all’articolo 62, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri contabili e registri per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.  I funzionari e le altre persone autorizzate dall’AESFEM a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’indagine. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’AESFEM avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta.

4.  Le persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini in loco disposte da una decisione dell’AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine, specifica la data d’inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. L’AESFEM adotta tali decisioni dopo aver consultato l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione.

5.  I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’AESFEM, ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

6.  L’AESFEM può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall’articolo 62, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell’AESFEM, quali definiti dal presente articolo e dall’articolo 62, paragrafo 1.

7.  Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’AESFEM constatino che una persona si oppone ad un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

8.  Se il diritto nazionale richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

9.  Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 8, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie, né sproporzionate rispetto all’oggetto dell’ispezione. Al fine di controllare la proporzionalità delle misure, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi che la portano a sospettare una violazione del presente regolamento, oltre che sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l’autorità giudiziaria nazionale non può contestare la necessità dell’ispezione, né chiedere che le siano fornite informazioni contenute nel fascicolo dell’AESFEM. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’AESFEM secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 64

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

1.  Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell’eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’allegato I, l’AESFEM nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dall’AESFEM.

2.  Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all’AESFEM un fascicolo completo sui risultati ottenuti.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 61 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 62 e 63. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell’articolo 60.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall’AESFEM nelle attività di vigilanza.

3.  Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all’AESFEM, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

4.  Quando trasmette all’AESFEM il fascicolo contenente i risultati dei lavori, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

5.  In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all’articolo 67, l’AESFEM decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all’allegato I, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 73 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 65.

6.  Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell’AESFEM, né interviene altrimenti nel processo decisionale dell’AESFEM.

7.  La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, disposizioni temporanee e raccolta di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni.

Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 82.

8.  L’AESFEM si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’AESFEM si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 65

Sanzioni amministrative pecuniarie

1.  Qualora, conformemente all’articolo 64, paragrafo 5, constati che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell’allegato I, l’AESFEM adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da un repertorio di dati sulle negoziazioni se l’AESFEM ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che il repertorio di dati sulle negoziazioni o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2.  L’importo di base delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 si situa tra le soglie seguenti:

a) per le violazioni di cui all’allegato I, sezione I, lettera c), all’allegato I, sezione II, lettere da c) a g), e all’allegato I, sezione III, lettere a) e b), le sanzioni amministrative pecuniarie si collocano tra EUR 10 000 ed EUR 20 000 ;

b) per le violazioni di cui all’allegato I, sezione I, lettere a) e b) e da d) a h), e all’allegato I, sezione II, lettere a), b) e h), le sanzioni amministrative pecuniarie si collocano tra EUR 5 000 ed EUR 10 000 .

Per decidere se l’importo base delle sanzioni amministrative pecuniarie debba collocarsi al livello più basso, intermedio o più alto delle soglie indicate nel primo comma, 1’AESFEM tiene conto del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato nell’esercizio precedente. L’importo base si colloca al livello più basso per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è inferiore a 1 milione di EUR, al livello medio per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è compreso tra 1 e 5 milioni di EUR e al livello più alto per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è superiore a 5 milioni di EUR.

3.  Gli importi base di cui al paragrafo 2 sono adeguati, se necessario, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all’allegato II.

I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all’importo base.

I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all’importo base.

4.  In deroga ai paragrafi 2 e 3, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria non supera il 20 % del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato nell’esercizio precedente, ma, qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all’importo del beneficio.

Se l’azione o omissione di un repertorio di dati sulle negoziazioni costituisce più di una violazione di cui all’allegato I, si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria maggiore calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3 e relativa ad una di queste violazioni.

Articolo 66

Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1.  L’AESFEM infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:

a) il repertorio di dati sulle negoziazioni a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 73, paragrafo 1, lettera a); o

b) la persona di cui all’articolo 61, paragrafo 1:

i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 61;

ii) a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 62; o

iii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 63.

2.  La sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è efficace e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo.

3.  In deroga al paragrafo 2, l’importo delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.

4.  Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’AESFEM. Al termine di tale periodo l’AESFEM rivede la misura.

Articolo 67

Audizione delle persone interessate

1.  Prima di prendere la decisione di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione ai sensi degli articoli 65 e 66, l’AESFEM dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’AESFEM basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

2.  Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’AESFEM.

Articolo 68

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1.  L’AESFEM comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell’inadempimento inflitta ai sensi degli articoli 65 e 66, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.  Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 65 e 66 sono di natura amministrativa.

3.  Qualora l’AESFEM decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.

4.  Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 65 e 66 costituiscono titolo esecutivo.

L’applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio ha luogo. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone l’AESFEM e la Corte di giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell’interessato, quest’ultimo può ottenere l’applicazione richiedendola direttamente all’organo competente, secondo il diritto nazionale.

L’esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità delle procedure esecutive è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.

5.  Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 69

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’AESFEM ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento irrogata.

Articolo 70

Modifiche dell’allegato II

Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 riguardo alle misure per modificare l’allegato II.

Articolo 71

Revoca della registrazione

1.  Fatto salvo l’articolo 73, l’AESFEM revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni se questo:

a) rinuncia espressamente alla registrazione o non ha fornito alcun servizio nei sei mesi precedenti;

b) ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione.

2.  L’AESFEM notifica senza indugio all’autorità competente interessata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, la decisione di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.

3.  Se l’autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all’AESFEM di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione del repertorio in questione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, l’AESFEM fornisce una motivazione circostanziata.

4.  L’autorità competente di cui al paragrafo 3 è l’autorità designata ai sensi dell’articolo 22.

Articolo 72

Commissioni di vigilanza

1.  L’AESFEM impone ai repertori di dati sulle negoziazioni il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall’AESFEM per la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all’articolo 74.

2.  L’importo delle commissioni a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall’AESFEM per le sue operazioni di registrazione e vigilanza ed è proporzionato al fatturato del repertorio in questione.

3.  La Commissione adotta atti delegati a norma dell’articolo 82 per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 73

Misure di vigilanza dell’AESFEM

1.  Qualora constati, conformemente all’articolo 64, paragrafo 5, che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso una violazione figurante nell’allegato I, l’AESFEM prende una o più delle decisioni seguenti:

a) richiedere al repertorio di dati sulle negoziazioni di porre fine alla violazione;

b) infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 65;

c) emanare una comunicazione pubblica;

d) in ultima istanza, revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.

2.  L’AESFEM, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a) la durata e la frequenza della violazione;

b) se tale violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell’impresa;

c) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o con colpa.

3.  L’AESFEM notifica senza indebito ritardo le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 al repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate.

Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, l’AESFEM rende altresì pubblico il diritto del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione di ricorso dell’AESFEM può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 74

Delega dei compiti dell’AESFEM alle autorità competenti

1.  Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza, l’AESFEM può delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 61 e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell’articolo 62 e dell’articolo 63, paragrafo 6.

2.  Prima di delegare compiti l’AESFEM consulta l’autorità competente interessata. La consultazione riguarda:

a) la portata del compito da delegare;

b) i tempi di esecuzione del compito; e

c) la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’AESFEM e all’AESFEM stessa.

3.  Conformemente al regolamento relativo alle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 72, paragrafo 3, l’AESFEM rimborsa all’autorità competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati.

4.  L’AESFEM riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.

5.  La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell’AESFEM e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l’attività delegata. Le responsabilità di vigilanza ai sensi del presente regolamento, incluse le decisioni relative alla registrazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle infrazioni non sono delegabili.



CAPO 2

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 75

Equivalenza e accordi internazionali

1.  La Commissione può adottare un atto di esecuzione con il quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo assicurano che:

a) i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;

b) che i repertori di dati sulle negoziazioni sono assoggettati nel paese terzo, su base continuativa, ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme; e

c) vi sono garanzie di segretezza professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, almeno equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento.

Tale atto di esecuzione è adottato in conformità con la procedura di esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2.

2.  Se opportuno, e comunque dopo aver adottato un atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio per la negoziazione di accordi internazionali con i paesi terzi interessati sull’accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in tali paesi terzi, nonché sullo scambio di informazioni riguardanti detti contratti, in modo da assicurare che le autorità dell’Unione, AESFEM compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.

3.  In seguito alla conclusione e in conformità degli accordi di cui al paragrafo 2, l’AESFEM conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti del paese terzo interessato. Detti accordi precisano almeno:

a) il meccanismo di scambio delle informazioni tra l’AESFEM e altre autorità dell’Unione che esercitano responsabilità ai sensi del presente regolamento, da un lato, e le autorità competenti interessate dei paesi terzi in questione, dall’altro, e

b) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

4.  L’AESFEM applica il regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda il trasferimento di dati personali a un paese terzo.

Articolo 76

Accordi di cooperazione

Le autorità interessate di paesi terzi nella cui giurisdizione non sono stabiliti repertori di dati sulle negoziazioni possono contattare l’AESFEM al fine di concludere accordi di cooperazione relativi all’accesso alle informazioni su contratti derivati detenute nei repertori di dati sulle negoziazioni dell’Unione.

L’AESFEM può concludere accordi di cooperazione con tali autorità interessate in merito all’accesso alle informazioni su contratti derivati detenute nei repertori di dati dell’Unione di cui dette autorità necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi, a condizione che esistano garanzie in materia di segreto professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi.

Articolo 77

Riconoscimento dei repertori di dati sulla negoziazione

1.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo può proporre servizi e attività a soggetti stabiliti nell’Unione ai fini dell’articolo 9 soltanto dopo il suo riconoscimento da parte dell’AESFEM conformemente al paragrafo 2.

2.  Il repertorio di dati di cui al paragrafo 1 presenta all’AESFEM la domanda di riconoscimento corredata dalle informazioni necessarie, comprese almeno quelle necessarie a verificare che il repertorio è autorizzato e assoggettato a vigilanza efficace in un paese terzo:

a) di cui la Commissione, con l’atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, ha riconosciuto l’equivalenza e l’esecutività del quadro legislativo e di vigilanza;

b) che ha concluso un accordo internazionale con l’Unione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2; e

c) che ha concluso accordi di cooperazione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 3, per assicurare che le autorità dell’Unione, AESFEM compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie.

Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM accerta che sia completa. Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale il repertorio di dati richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

Entro centottanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, l’AESFEM informa per iscritto il repertorio di dati richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

L’AESFEM pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti conformemente al presente regolamento.



TITOLO VII

REQUISITI DEI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

Articolo 78

Requisiti generali

1.  I repertori di dati sulle negoziazioni si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide, che impediscano qualsiasi diffusione di informazioni riservate.

2.  I repertori di dati mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire qualsiasi potenziale conflitto di interessi concernente i suoi dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente stretti legami con essi.

3.  I repertori di dati sulle negoziazioni adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti.

4.  I repertori di dati sulle negoziazioni mantengono e gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.

5.  Qualora offra servizi ausiliari quali conferma della negoziazione, riscontro delle operazioni, amministrazione degli eventi creditizi, servizio di riconciliazione o di compressione del portafoglio, il repertorio di dati sulle negoziazioni mantiene tali servizi ausiliari separati operativamente dalla funzione del repertorio che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati.

6.  L’alta dirigenza e i membri del consiglio del repertorio di dati sulle negoziazioni possiedono l’onorabilità e l’esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del repertorio di dati sulle negoziazioni.

7.  I repertori di dati sulle negoziazioni dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso di imprese assoggettate all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9. I repertori di dati sulle negoziazioni garantiscono ai fornitori di servizi l’accesso non discriminatorio alle informazioni conservate presso i repertori stessi, previo consenso delle controparti interessate. Criteri che restringono l’accesso sono autorizzati soltanto nella misura in cui il loro scopo è controllare il rischio al quale sono esposti i dati conservati dal repertorio di dati sulle negoziazioni.

8.  I repertori di dati sulle negoziazioni rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti ai sensi del presente regolamento. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici. I prezzi e le commissioni praticati dal repertorio di dati sulle negoziazioni sono basati sui costi.

Articolo 79

Affidabilità operativa

1.  I repertori di dati sulle negoziazioni individuano le fonti di rischio operativo e le riducono sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati. Detti sistemi sono affidabili e sicuri e sono dotati di capacità adeguate per trattare le informazioni ricevute.

2.  I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti. Il piano prevede almeno l’istituzione di dispositivi di backup.

3.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni cui sia stata revocata le registrazione provvede ad assicurare la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati e l’indirizzamento dei flussi di informazioni a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni.

Articolo 80

Salvaguardia e registrazione

1.  I repertori di dati sulle negoziazioni assicurano la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9.

2.  I repertori di dati sulle negoziazioni possono utilizzare i dati che pervengono loro a norma del presente regolamento per fini commerciali unicamente previo consenso delle controparti interessate.

3.  I repertori di dati sulle negoziazioni registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9 e le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati. Essi utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate.

4.  I repertori di dati sulle negoziazioni calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell’articolo 9.

5.  I repertori di dati sulle negoziazioni permettono alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente.

6.  I repertori di dati sulle negoziazioni adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi.

Una persona fisica avente stretti legami con un repertorio di dati sulle negoziazioni o una persona giuridica avente con un repertorio di dati sulle negoziazioni un rapporto di impresa madre o di impresa figlia non utilizza le informazioni riservate conservate presso tale repertorio di dati sulle negoziazioni a fini commerciali.

Articolo 81

Trasparenza e disponibilità dei dati

1.  Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso posizioni aggregate per categoria di derivati.

2.  I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e conservano i dati ed assicurano che i soggetti di cui al paragrafo 3 abbiano accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.

▼M7

3.  I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti per consentire loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi:

a) l’ESMA;

b) l’EBA;

c) l’EIOPA;

d) il CERS;

e) l’autorità competente per la vigilanza delle CCP che accedono ai repertori sulle negoziazioni;

f) l’autorità competente per la vigilanza delle sedi di negoziazione dei contratti segnalati;

g) i membri interessati del SEBC, compresa la BCE nello svolgimento dei suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( 12 );

h) le autorità interessate dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale con l’Unione di cui all’articolo 75;

i) le autorità di vigilanza designate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 );

j) le autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione interessate le cui responsabilità e i cui mandati rispettivi riguardano contratti, mercati, partecipanti e sottostanti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

k) le autorità interessate dei paesi terzi che hanno concluso un accordo di cooperazione con l’ESMA di cui all’articolo 76;

l) l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 );

m) le autorità di risoluzione designate a norma dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 );

n) il comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014;

o) autorità competenti o autorità nazionali competenti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1024/2013 e n. 909/2014 e delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE e autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE;

p) le autorità competenti designate a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento.

▼M4

Un repertorio di dati sulle negoziazioni trasmette le informazioni alle autorità competenti conformemente ai requisiti previsti all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 ( 16 ).

▼B

4.  L’AESFEM condivide con le altre autorità dell’Unione interessate le informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni.

5.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 nonché gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e per permettere ai soggetti di cui al paragrafo 3 di avere accesso alle necessarie informazioni. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione assicurano che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 non siano atte a identificare le parti di alcun contratto.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 82

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 1, paragrafo 6, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 70, all’articolo 72, paragrafo 3, e all’articolo 85, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione provvede a consultare l’AESFEM.

4.  La delega di potere di cui all’articolo 1, paragrafo 6, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 70, all’articolo 72, paragrafo 3, e all’articolo 85, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione di revoca decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, dell’articolo 64, paragrafo 7, dell’articolo 70, dell’articolo 72, paragrafo 3, e dell’articolo 85, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 83

Segreto professionale

1.  Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 22 e per le autorità di cui all’articolo 81, paragrafo 3, per l’AESFEM, o per i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall’AESFEM. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, in modo da rendere impossibile l’identificazione di singole CCP, repertori di dati sulle negoziazioni o di qualsiasi altro soggetto, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario o dal presente regolamento.

2.  Qualora una CCP sia stata dichiarata fallita o sia assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.

3.  Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario, le autorità competenti, l’AESFEM, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti, nell’ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni, o entrambe. Qualora l’AESFEM, l’autorità competente o un’altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l’autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi non commerciali.

4.  Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tuttavia, tali disposizioni non ostano a che l’AESFEM, le autorità competenti o le banche centrali interessate si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del presente regolamento e delle altre normative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli OICVM, ai GEFIA, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altri con l’assenso dell’autorità competente o altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha trasmesso l’informazione.

5.  I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che le autorità competenti si scambino o trasmettano, in conformità del diritto nazionale, informazioni riservate che non siano pervenute da un’autorità competente di un altro Stato membro.

Articolo 84

Scambio di informazioni

1.  Le autorità competenti, l’AESFEM e le altre autorità interessate si comunicano reciprocamente e immediatamente le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

2.  Le autorità competenti, l’AESFEM, le altre autorità interessate e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell’esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento se ne servono solo nell’esercizio delle loro funzioni.

3.  Le autorità competenti trasmettono ai membri interessati del SEBC le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate.



TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 85

Relazioni e riesame

1.  Entro il 17 agosto 2015 la Commissione riesamina e redige una relazione generale sul presente regolamento. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

In particolare la Commissione:

a) valuta, in cooperazione con i membri del SEBC, l’esigenza di eventuali misure per facilitare l’accesso delle CCP agli strumenti di liquidità della banca centrale;

b) valuta, in coordinamento con l’AESFEM e le autorità settoriali interessate, l’importanza sistemica delle operazioni in derivati OTC di imprese non finanziarie e, in particolare, l’impatto del presente regolamento sull’utilizzo di derivati OTC da parte di imprese non finanziarie;

c) valuta, alla luce dell’esperienza maturata nel funzionamento del quadro di vigilanza per le CCP, compresa l’efficacia dei collegi di vigilanza, le rispettive modalità di voto stabilite dall’articolo 19, paragrafo 3, e il ruolo dell’AESFEM, in particolare durante la procedura di autorizzazione per le CCP;

d) valuta, in cooperazione con l’AESFEM e il CERS, l’efficacia degli obblighi di marginazione nel limitare la prociclicità nonché la necessità di definire capacità d’intervento aggiuntive in questo settore;

e) valuta, in cooperazione con l’AESFEM, l’evoluzione delle politiche delle CCP sui margini di garanzia collaterale e gli obblighi di garanzia e la loro adeguatezza rispetto alle attività e ai profili di rischio dei loro utenti.

La valutazione di cui al primo comma, lettera a), tiene conto dei risultati derivanti dalle attività in atto tra banche centrali a livello dell’Unione e internazionale. La valutazione tiene altresì conto del principio d’indipendenza delle banche centrali e del loro diritto di fornire accesso agli strumenti di liquidità a propria discrezione, nonché del potenziale effetto indesiderato sul comportamento delle CCP o sul mercato interno. Le eventuali proposte di accompagnamento non discriminano, direttamente o indirettamente, alcuno Stato membro o gruppo di Stati membri in quanto sede di servizi di compensazione.

2.  Entro il 17 agosto 2014, la Commissione elabora una relazione, previa consultazione dell’AESFEM e dell’AEAP, atta a valutare i progressi e gli sforzi compiuti dalle CCP nello sviluppo di soluzioni tecniche per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie non in contanti, come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure miranti a favorire tale soluzione. Se la Commissione ritiene che non siano stati realizzati i necessari sforzi atti a sviluppare le opportune soluzioni tecniche e che restino immutati gli effetti negativi della compensazione centrale di contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei pensionati futuri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 per estendere una volta di due anni e una volta di un anno il periodo di tre anni di cui all’articolo 89, paragrafo 1.

3.  L’AESFEM presenta alla Commissione le relazioni:

a) sull’applicazione dell’obbligo di compensazione previsto al titolo II con particolare riguardo alla mancanza di tale obbligo per i contratti derivati OTC stipulati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) sull’applicazione della procedura di individuazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3;

c) sull’applicazione dei requisiti di segregazione stabiliti dall’articolo 39;

d) sull’estensione dell’ambito di applicazione degli accordi di interoperabilità previsti al titolo V a operazioni in categorie di strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario;

e) sull’accesso delle CCP alle sedi di negoziazione, sugli effetti sulla competitività di talune pratiche nonché sull’impatto sulla frammentazione della liquidità;

f) sulle esigenze dell’AESFEM in termini di personale e risorse derivanti dall’assunzione dei compiti e delle prerogative previsti dal presente regolamento;

g) sull’impatto dell’applicazione dei requisiti supplementari da parte degli Stati membri ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5.

Ai fini del paragrafo 1, le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2014. Tali relazioni sono altresì trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.  La Commissione redige, in cooperazione con gli Stati membri e con l’AESFEM, previo parere del CERS, una relazione annuale in cui valuta i rischi sistemici e le implicazioni possibili sul piano dei costi degli accordi di interoperabilità.

La relazione ha ad oggetto almeno il numero e la complessità degli accordi e l’adeguatezza dei sistemi e dei modelli di gestione dei rischi. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il CERS fornisce alla Commissione la sua valutazione delle eventuali implicazioni di rischio sistemico degli accordi di interoperabilità.

5.  L’AESFEM presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle sanzioni irrogate dalle autorità competenti, comprese le misure di vigilanza, le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento.

Articolo 86

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione ( 17 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 87

Modifica della direttiva 98/26/CE

1.  all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE, è aggiunto il comma seguente:

«Quando l’operatore di un sistema ha fornito una garanzia all’operatore di un altro sistema in relazione a un sistema interoperabile, i diritti dell’operatore del sistema che ha fornito la garanzia in relazione alla garanzia fornita non sono pregiudicati da procedure di insolvenza avviate nei confronti dell’operatore del sistema che ha ricevuto le garanzie.»

2.  Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al paragrafo 1 entro il 17 agosto 2014. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla direttiva 98/26/CE o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 88

Siti Internet

1.  L’AESFEM tiene un sito web che fornisce le indicazioni seguenti:

a) i contratti assoggettabili all’obbligo di compensazione a norma dell’articolo 5;

b) le sanzioni applicate per violazioni degli articoli 4, 5 e da 7 a 11;

c) le CCP autorizzate a offrire servizi o attività nell’Unione che siano stabilite nell’Unione e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall’autorizzazione;

d) le sanzioni applicate per violazioni dei titoli IV e V;

e) le CCP autorizzate a offrire servizi o attività nell’Unione stabilite in paesi terzi e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall’autorizzazione;

f) i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati a offrire servizi o attività nell’Unione;

g) le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento applicate in conformità degli articoli 65 e 66;

h) il registro pubblico di cui all’articolo 6.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), le autorità competenti tengono siti web che sono collegati al sito web dell’AESFEM.

3.  Tutti i siti web di cui al presente articolo sono accessibili al pubblico, sono regolarmente aggiornati e forniscono informazioni in un formato chiaro.

Articolo 89

Disposizioni transitorie

1.   ►M8  Fino al 16 agosto 2018 l'obbligo di compensazione previsto all'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici definiti all'articolo 2, punto 10. Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell'erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento. ◄

I contratti derivati OTC stipulati dai suddetti enti in tale periodo che sarebbero altrimenti assoggettati all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 sono assoggettati ai requisiti stabiliti dall’articolo 11.

2.  Per quanto riguarda gli schemi pensionistici di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) e d), l’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è accordata dall’autorità competente interessata a seconda del tipo di enti o di schemi. Una volta ricevuta la richiesta, l’autorità competente la notifica all’AESFEM e all’AEAP. Entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della notifica, l’AESFEM, previa consultazione dell’AEAP, valuta in un parere la conformità del tipo di enti o del tipo di schemi con l’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) o d), adducendo i motivi per cui l’esenzione è giustificata per le difficoltà incontrate nel soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L’autorità competente concede l’esenzione solo se ha accertato che il tipo di enti o il tipo di schemi soddisfano l’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) o d), e che incontrano difficoltà nel soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L’autorità competente adotta una decisione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere dell’AESFEM, tenendone debitamente conto. Se l’autorità competente non concorda con il parere dell’AESFEM, ne dà pienamente conto nella decisione spiegando i punti in cui si discosta sensibilmente dal parere.

L’AESFEM pubblica sul proprio sito web l’elenco dei tipi di enti e dei tipi di schemi di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) e d), che sono stati esentati conformemente al primo comma. Per rafforzare l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza, l’AESFEM effettua verifiche inter pares degli enti inseriti nell’elenco ogni anno conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.  Una CCP autorizzata nello Stato membro di stabilimento a prestare servizi di compensazione secondo il diritto interno di tale Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 4, 5, da 8 a 11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 e 81 chiede l’autorizzazione di cui all’articolo 14 prevista nel presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49.

Una CCP stabilita in un paese terzo che sia stata riconosciuta per prestare servizi di compensazione in uno Stato membro secondo il diritto interno di tale Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49 chiede il riconoscimento di cui all’articolo 25 previsto nel presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49.

4.  Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento di una CCP ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento delle CCP e l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare sulla CCP.

5.  Qualora un’autorità competente abbia autorizzato una CCP a compensare una determinata categoria di derivati secondo il diritto interno del suo Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 e 49, l’autorità competente di detto Stato membro comunica all’AESFEM tale autorizzazione entro un mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

Qualora un’autorità competente abbia dato il riconoscimento ad una CCP stabilita in un paese terzo a fornire servizi di compensazione secondo il diritto interno del suo Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 e 49, l’autorità competente di detto Stato membro comunica all’AESFEM tale riconoscimento entro un mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

▼M1

5 bis.  Fino a quindici mesi dall'entrata in vigore dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49 o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell'articolo 14 in merito all'autorizzazione della CCP, tale CCP applica il trattamento di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Fino a quindici mesi dall'entrata in vigore dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49 o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell'articolo 25 in merito al riconoscimento della CCP, tale CCP applica il trattamento di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Fino ai termini di cui ai primi due commi del presente paragrafo e alle condizioni di cui al quarto comma del presente paragrafo, se una CCP né ha un fondo di garanzia né dispone di un meccanismo vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, le informazioni che notifica in conformità dell'articolo 50 quater, paragrafo 1, includono l'importo totale del margine iniziale fornito dai suoi partecipanti diretti.

I termini indicati al primo e secondo comma del presente paragrafo possono essere prorogati di sei mesi in conformità dell'atto di esecuzione della Commissione adottato ai sensi dell'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) No 575/2013.

▼B

6.  Un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia stato autorizzato o registrato nel suo Stato membro di stabilimento a raccogliere e conservare registri di derivati secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 9, 56 e 81 chiede la registrazione ai sensi dell’articolo 55 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tali norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare registri di derivati in uno Stato membro secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 9, 56 e 81 chiede la registrazione ai sensi dell’articolo 77 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tali norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

7.  Fino alla decisione di registrazione o riconoscimento di un repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione, registrazione e riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni e l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare su detto repertorio di dati.

8.  Un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia stato autorizzato o registrato nel suo Stato membro di stabilimento a raccogliere e conservare registri di derivati secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 56 e 81 può essere utilizzato per rispettare i requisiti di segnalazione di cui all’articolo 9 fino all’adozione della decisione di registrazione del repertorio stesso ai sensi del presente regolamento.

Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare registri di derivati in uno Stato membro secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 56 e 81 può essere utilizzato per rispettare i requisiti di segnalazione di cui all’articolo 9 fino all’adozione della decisione di riconoscimento del repertorio stesso ai sensi del presente regolamento.

9.  In deroga all’articolo 81, paragrafo 3, lettera f), in assenza di un accordo internazionale tra un paese terzo e l’Unione di cui all’articolo 75, i repertori di dati sulle negoziazioni possono mettere le informazioni necessarie a disposizione delle autorità competenti di tale paese terzo fino al 17 agosto 2013 purché ne informino l’AESFEM.

Articolo 90

Personale e risorse dell’AESFEM

Entro il 31 dicembre 2012, l’AESFEM valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall’assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 91

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Elenco delle violazioni di cui all’articolo 65, paragrafo 1

I. Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:

a) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 1, allorché non si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide, che impediscano la diffusione di informazioni riservate;

b) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 2, allorché non mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte per identificare e gestire eventuali conflitti di interesse concernenti i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente stretti legami con essi;

c) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 3, allorché non adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti;

d) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 4, allorché non mantengono o gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività dei repertori stessi;

e) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 5, allorché non separano operativamente i loro servizi accessori dalla loro funzione che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;

f) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 6, allorché non assicurano che l’alta dirigenza e i membri del consiglio possiedano l’onorabilità e l’esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente dei repertori stessi;

g) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 7, allorché non dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso di fornitori e imprese di servizi assoggettati all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9;

h) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 8, allorché non rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti ai sensi del presente regolamento, né permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici o applicano prezzi e commissioni non basati sui costi.

II. Violazioni connesse ai requisiti operativi:

a) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 79, paragrafo 1, allorché non individuano le fonti di rischio operativo o non limitano al massimo tali rischi sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati;

b) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 79, paragrafo 2, allorché non stabiliscono, attuano o mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti;

c) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 1, allorché non assicurano la riservatezza, l’integrità o la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9;

d) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 2, allorché utilizzano i dati che pervengono loro a norma del presente regolamento per fini commerciali senza il previo consenso delle controparti interessate;

e) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 3, allorché non registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9 o non le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati o non utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate;

f) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 4, allorché non calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell’articolo 9;

g) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 5, allorché non permettono alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente;

h) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 6, allorché non adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi.

III. Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni:

a) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 81, paragrafo 1, allorché, per i contratti loro segnalati, non pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso le posizioni aggregate per categoria di derivati;

b) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 81, paragrafo 2, allorché non permettono alle autorità competenti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, di avere accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.

IV. Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza:

a) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 61, paragrafo 1, allorché forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta d’informazioni dell’AESFEM ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, o in risposta a una decisione dell’AESFEM di richiesta d’informazioni ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3;

b) i repertori di dati sulle negoziazioni forniscono risposte inesatte o fuorvianti in risposta a quesiti sottoposti ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c);

c) i repertori di dati sulle negoziazioni non si conformano a tempo debito alle misure di vigilanza adottate dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 73.




ALLEGATO II

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 3

I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all’articolo 65, paragrafo 2:

I. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

a) se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta è applicato un coefficiente aggiuntivo di 1,1;

b) se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato un coefficiente di 1,5;

c) se la violazione ha evidenziato debolezze sistemiche nell’organizzazione del repertorio di dati sulle negoziazioni, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno, è applicato un coefficiente di 2,2;

d) se la violazione ha un impatto negativo sulla qualità dei dati conservati dal repertorio è applicato un coefficiente di 1,5;

e) se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato un coefficiente di 2;

f) se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell’accertata violazione è applicato un coefficiente di 1,7;

g) se l’alta dirigenza del repertorio di dati sulla negoziazione non ha cooperato con l’AESFEM nello svolgimento delle indagini è applicato un coefficiente di 1,5.

II. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

a) se la violazione è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi è applicato un coefficiente di 0,9;

b) se l’alta dirigenza del repertorio di dati sulle negoziazioni può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la violazione è applicato un coefficiente di 0,7;

c) se il repertorio di dati sulle negoziazioni ha riferito rapidamente, con efficacia e completezza la violazione all’AESFEM è applicato un coefficiente di 0,4;

d) se il repertorio di dati sulle negoziazioni ha spontaneamente adottato misure per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro è applicato un coefficiente di 0,6.



( 1 ) GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

( 2 ) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

( 3 ) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

( 4 ) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

( 5 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35)

( 6 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

( 7 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

( 8 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

( 9 ) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

( 10 ) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

( 11 ) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1;

( 12 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

( 13 ) Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).

( 14 ) Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

( 15 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

( 16 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

( 17 ) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.