02012R0531 — IT — 15.06.2017 — 003.002
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REGOLAMENTO (UE) N. 531/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 172 dell'30.6.2012, pag. 10) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (UE) 2015/2120 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 |
L 310 |
1 |
26.11.2015 |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/920 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 |
L 147 |
1 |
9.6.2017 |
REGOLAMENTO (UE) N. 531/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2012
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all’interno dell’Unione non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi di roaming all’interno dell’Unione quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, promuovendo la concorrenza e la trasparenza sul mercato e offrendo incentivi all’innovazione e possibilità di scelta ai consumatori.
Esso stabilisce le norme atte a consentire la vendita di servizi di roaming regolamentati separata da quella di servizi nazionali di comunicazioni mobili e fissa le condizioni di accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di fornire servizi di roaming regolamentati. Il regolamento fissa altresì le norme transitorie relative alle tariffe che i fornitori di roaming possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming regolamentati per chiamate vocali e SMS a partire da e verso destinazioni all’interno dell’Unione e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto utilizzati in roaming dai clienti che si collegano alla rete di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione. Esso si applica sia alle tariffe praticate all’ingrosso dagli operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori di roaming.
2. La vendita separata dei servizi di roaming regolamentati rispetto ai servizi di comunicazioni nazionali mobili rappresenta un passaggio intermedio necessario ad accrescere la concorrenza al fine di ridurre le tariffe del roaming per i clienti, così da realizzare un mercato interno dei servizi di comunicazioni mobili e in definitiva senza distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di roaming.
3. Il presente regolamento stabilisce altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l’erogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming.
4. Il presente regolamento costituisce una misura specifica a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva quadro.
5. Le tariffe massime di cui al presente regolamento sono espresse in euro.
6. Ove le tariffe massime a norma degli articoli 7, 9 e 12 siano espresse in valute diverse dall’euro, i limiti iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 1o maggio 2012 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Ai fini dei limiti successivi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 12, paragrafo 1, i valori rivisti sono determinati applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1o maggio dell’anno civile di riferimento. Per le tariffe massime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 12, paragrafo 1, i limiti in valute diverse dall’euro sono rivisti annualmente a decorrere dal 2015. I limiti rivisti annualmente in tali valute si applicano a decorrere dal 1o luglio utilizzando i tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1o maggio dello stesso anno.
7. Ove le tariffe massime a norma degli articoli 8, 10 e 13 siano espresse in valute diverse dall’euro, i limiti iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 1o marzo, il 1o aprile e il 1o maggio 2012 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Ai fini dei limiti successivi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, i valori rivisti sono determinati applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1o marzo, il 1o aprile e il 1o maggio dell’anno civile di riferimento. Per le tariffe massime a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 13, paragrafo 2, i limiti in valute diverse dall’euro sono rivisti annualmente a decorrere dal 2015. I limiti rivisti annualmente in tali valute si applicano dal 1o luglio utilizzando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1o marzo, il 1o aprile e il 1o maggio dello stesso anno.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva accesso, all’articolo 2 della direttiva quadro e all’articolo 2 della direttiva servizio universale.
2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si intende per:
a) «fornitore di roaming», un’impresa che fornisce a un cliente in roaming servizi di roaming al dettaglio regolamentati;
b) «fornitore nazionale», un’impresa che fornisce a un cliente in roaming servizi nazionali di comunicazioni mobili;
c) «fornitore alternativo di roaming», un fornitore di roaming diverso dal fornitore nazionale;
d) «rete d’origine», una rete pubblica di comunicazioni situata in uno Stato membro e utilizzata dal fornitore di roaming per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati ad un cliente in roaming;
e) «rete ospitante», una rete pubblica di comunicazioni mobili terrestri situata in uno Stato membro diverso da quello del fornitore nazionale del cliente in roaming che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate, di inviare o ricevere SMS o di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto, in virtù di accordi con l’operatore della rete d’origine;
f) «roaming all’interno dell’Unione», l’utilizzo di un’apparecchiatura mobile da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere telefonate intraunionali, per inviare o ricevere SMS intraunionali o per utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto mentre si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la rete del fornitore nazionale, in virtù di accordi tra l’operatore della rete d’origine e l’operatore della rete ospitante;
g) «cliente in roaming», un cliente di un fornitore di servizi di roaming regolamentati, attraverso una rete pubblica di comunicazioni mobili terrestri situata nell’Unione, il cui contratto o accordo con tale fornitore di roaming gli consenta di effettuare roaming all’interno dell’Unione;
h) «chiamata in roaming regolamentata», una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata da un cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione, o ricevuta da un cliente in roaming, a partire da una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione e destinata a una rete ospitante;
▼M1 —————
j) «SMS», un breve messaggio di testo composto principalmente da caratteri alfanumerici che può essere inviato e ricevuto tra numeri di telefonia mobile e/o fissa assegnati conformemente ad un piano di numerazione nazionale;
k) «SMS in roaming regolamentato», un SMS inviato da un cliente in roaming a partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione o ricevuto da un cliente in roaming a partire da una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione e destinato a una rete ospitante;
▼M1 —————
m) «servizio di dati in roaming regolamentato», un servizio di roaming che consente a un cliente in roaming di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto tramite la sua apparecchiatura mobile mentre è connesso ad una rete ospitante. Un servizio di dati in roaming regolamentato non comprende la trasmissione o la ricezione di chiamate o di SMS in roaming regolamentati, ma comprende la trasmissione e la ricezione di messaggi MMS;
▼M1 —————
o) «accesso all’ingrosso al roaming», la fornitura di accesso diretto all’ingrosso al roaming o di accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming da parte di un operatore di reti mobili;
p) «accesso diretto all’ingrosso al roaming», la messa a disposizione di infrastrutture e/o di servizi da parte di un operatore di reti mobili a favore di un’altra impresa, a condizioni definite, affinché detta impresa fornisca servizi di roaming regolamentati a clienti in roaming;
q) «accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming», la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso da parte di un operatore di reti mobili diverso dall’operatore di una rete ospitante a favore di un’altra impresa affinché detta impresa fornisca servizi di roaming regolamentati a clienti in roaming;
r) «prezzo al dettaglio nazionale», una tariffa al dettaglio nazionale per unità del fornitore di roaming applicabile alle chiamate effettuate e ai messaggi SMS inviati (da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all’interno dello stesso Stato membro) e ai dati consumati da un cliente; nel caso in cui non vi sia una specifica tariffa unitaria al dettaglio nazionale, si ritiene che il prezzo al dettaglio nazionale sia lo stesso meccanismo di tariffazione applicato al cliente per le chiamate effettuate e i messaggi SMS inviati (da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all’interno dello stesso Stato membro), e i dati consumati nello Stato membro di tale cliente;
s) «vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati», la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati ai clienti in roaming direttamente su una rete ospitante da parte di un fornitore alternativo di roaming.
Articolo 3
Accesso all’ingrosso al roaming
1. Gli operatori di reti mobili soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso all’ingrosso al roaming.
2. Gli operatori di reti mobili possono respingere le richieste di accesso all’ingrosso al roaming esclusivamente sulla base di criteri oggettivi.
3. L’accesso all’ingrosso al roaming comprende l’accesso a tutti gli elementi della rete e alle infrastrutture correlate e ai servizi, software e sistemi di informazione relativi necessari per la fornitura dei servizi di roaming regolamentati ai clienti.
4. Le norme relative alle tariffe di roaming all’ingrosso regolamentate di cui agli articoli 7, 9 e 12 si applicano alla fornitura di accesso a tutti gli elementi di accesso all’ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, a meno che, durante il periodo di validità dell’accordo, entrambe le parti dell’accordo di roaming all’ingrosso convengano esplicitamente che le tariffe medie di roaming all’ingrosso derivanti dall’applicazione dell’accordo non siano soggette a dette tariffe regolamentate.
Fatto salvo il primo comma, in caso di accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming, gli operatori di reti mobili possono applicare prezzi equi e ragionevoli per gli elementi non contemplati dal paragrafo 3.
5. Gli operatori di reti mobili pubblicano un’offerta di riferimento, tenendo conto degli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 8, e la mettono a disposizione di un’impresa che fa richiesta di accesso all’ingrosso al roaming. Gli operatori di reti mobili forniscono all’impresa che fa richiesta di accesso un progetto di contratto, in conformità del presente articolo, relativo a detto accesso entro un mese dal ricevimento iniziale della richiesta da parte dell’operatore della rete mobile. L’accesso all’ingrosso al roaming è concesso entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi dalla conclusione del contratto. Gli operatori di reti mobili che ricevono una richiesta di accesso all’ingrosso al roaming e le imprese che fanno richiesta di accesso negoziano in buona fede.
6. L’offerta di riferimento di cui al paragrafo 5 è sufficientemente dettagliata e include tutti gli elementi necessari per l’accesso all’ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, fornendo una descrizione delle offerte pertinenti per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming e l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming, nonché le condizioni correlate.
Tale offerta di riferimento può includere condizioni per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione. Se specificate in un’offerta di riferimento, tali condizioni includono le misure specifiche che l’operatore di una rete ospitante può adottare per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, nonché i criteri obiettivi sulla base dei quali possono essere adottate tali misure. Tali criteri possono riferirsi a informazioni aggregate sul traffico in roaming. Essi non si riferiscono a informazioni specifiche relative al traffico individuale dei clienti del fornitore di roaming.
L’offerta di riferimento può, in particolare, prevedere che qualora l’operatore di una rete ospitante abbia fondati motivi di ritenere che sussiste un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, detto operatore possa imporre al fornitore di roaming di fornire, fatti salvi i requisiti dell’Unione e nazionali in materia di protezione dei dati, informazioni che permettano di determinare se una quota significativa dei clienti del fornitore di roaming si trova in una situazione di roaming permanente o vi sia utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming sulla rete dell’operatore della rete ospitante, come le informazioni sulla quota di clienti per i quali è stato constatato, sulla base di indicatori oggettivi, un rischio di utilizzo anomalo o abusivo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile, conformemente alle norme dettagliate concernenti l’attuazione della politica di utilizzo corretto adottata a norma dell’articolo 6 quinquies.
L’offerta di riferimento può, in ultima istanza e laddove misure meno rigorose non siano riuscite ad affrontare la situazione, prevedere la possibilità di interruzione di un accordo di roaming all’ingrosso qualora l’operatore di una rete ospitante abbia constatato che, sulla base di criteri obiettivi, sussiste un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, e ne abbia informato l’operatore della rete di origine.
L’operatore di una rete ospitante può interrompere unilateralmente l’accordo di roaming all’ingrosso a motivo di roaming permanente o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming solo previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante.
Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda di autorizzazione dell’interruzione di un accordo di roaming all’ingrosso da parte dell’operatore della rete ospitante, l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante decide, dopo aver consultato l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete d’origine, se concedere o negare tale autorizzazione e ne informa la Commissione.
Le autorità nazionali di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante e dell’operatore della rete d’origine possono, separatamente, chiedere al BEREC di adottare un parere in merito alle misure da adottare conformemente al presente regolamento. Il BEREC adotta il suo parere entro un mese dal ricevimento di tale richiesta.
Qualora il BEREC sia stato consultato, l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante attende e tiene nella massima considerazione il parere del BEREC prima di decidere, subordinatamente alla scadenza di tre mesi di cui al sesto comma, se concedere o negare l’autorizzazione di interruzione dell’accordo di roaming all’ingrosso.
L’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante rende pubbliche le informazioni relative alle autorizzazioni di interruzione degli accordi di roaming all’ingrosso, nel rispetto della riservatezza degli affari.
I commi dal quinto al nono del presente paragrafo fanno salvo il potere di un’autorità nazionale di regolamentazione di chiedere la cessazione immediata della violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, e il diritto dell’operatore di una rete ospitante di applicare misure adeguate per combattere le frodi.
Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione impongono modifiche alle offerte di riferimento, anche per quanto riguarda le misure specifiche che l’operatore di una rete ospitante può adottare per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, nonché i criteri obiettivi sulla base dei quali l’operatore della rete ospitante può adottare tali misure, per dare effetto agli obblighi previsti dal presente articolo.
7. Se l’impresa che fa richiesta di accesso desidera avviare trattative commerciali per includere anche elementi non contemplati dall’offerta di riferimento, gli operatori di reti mobili rispondono a tale richiesta entro un termine ragionevole non superiore a due mesi dal ricevimento iniziale. Ai fini del presente paragrafo non si applicano i paragrafi 2 e 5.
8. Entro il 30 settembre 2012, e allo scopo di contribuire all’applicazione coerente del presente articolo, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, elabora orientamenti per l’accesso all’ingrosso al roaming.
9. I paragrafi da 5 a 7 si applicano dal 1o gennaio 2013.
Articolo 4
Vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati
1. ►M1 ————— ◄
I fornitori nazionali e i fornitori di roaming non precludono ai clienti l’accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming.
2. I clienti in roaming hanno il diritto di cambiare fornitore di roaming in qualsiasi momento. Se un cliente in roaming decide di cambiare fornitore di roaming, il passaggio è effettuato senza indebito ritardo, e in ogni caso nel termine più breve possibile, in funzione della soluzione tecnica scelta per l’attuazione della vendita separata dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, ma in ogni caso non superiore a tre giorni lavorativi dalla conclusione dell’accordo con il nuovo fornitore di roaming.
3. Il passaggio ad un fornitore alternativo di roaming o tra fornitori di roaming è gratuito per i clienti ed è compatibile con qualunque piano tariffario. Non comporta alcun abbonamento associato né costi fissi o ricorrenti supplementari relativi ad elementi dell’abbonamento diversi dal roaming, rispetto alle condizioni prevalenti prima del passaggio.
▼M1 —————
6. Il presente articolo si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.
Articolo 5
Attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati
1. I fornitori nazionali adempiono l’obbligo relativo alla vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati di cui all’articolo 4 in modo che i clienti in roaming possano utilizzare servizi di dati in roaming separati regolamentati. I fornitori nazionali soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture e ai relativi servizi di sostegno inerenti alla vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati. L’accesso a tali infrastrutture e ai servizi di sostegno che sono necessari per la vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati, inclusi i servizi di autenticazione dell’utente, è gratuito e non comporta oneri diretti a carico dei clienti in roaming.
2. Per garantire che la vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati sia attuata contemporaneamente e in modo coerente nell’Unione, la Commissione, mediante atti di esecuzione e previa consultazione del BEREC, adotta norme di dettaglio relative a una soluzione tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
3. La soluzione tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati soddisfa i seguenti criteri:
a) semplicità di utilizzo per i consumatori, in particolare per permettere ai clienti di passare facilmente e rapidamente a un fornitore alternativo di roaming, conservando il proprio numero di telefono mobile e utilizzando la stessa apparecchiatura mobile;
b) capacità di soddisfare le esigenze di tutte le categorie di consumatori a condizioni competitive, anche per quanto concerne l’utilizzazione assidua di servizi di dati;
c) capacità di incentivare efficacemente la concorrenza, tenendo altresì conto della possibilità per gli operatori di sfruttare le proprie risorse infrastrutturali o di accordi commerciali;
d) efficienza sotto il profilo dei costi, tenendo conto della ripartizione dei costi tra fornitori nazionali e fornitori alternativi di roaming;
e) capacità di attuare in maniera efficace gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1;
f) garanzia del massimo livello di interoperabilità;
g) semplicità di utilizzo per gli utenti, in particolare per quanto concerne la gestione tecnica dell’apparecchiatura mobile da parte del cliente all’atto del cambio di reti;
h) garanzia di accesso al roaming per i clienti dell’Unione nei paesi terzi o per i clienti di paesi terzi nell’Unione;
i) garanzia del rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata, di dati personali, di sicurezza e di integrità delle reti e di trasparenza previste dalla direttiva quadro e dalle direttive specifiche;
j) considerazione della promozione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, della capacità degli utenti finali di accedere e diffondere informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di propria scelta, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, lettera g), della direttiva quadro;
k) garanzia dell’applicazione di condizioni equivalenti in circostanze equivalenti da parte dei fornitori.
4. Per soddisfare i criteri di cui al paragrafo 3, la soluzione tecnica può combinare una o più modalità tecniche.
5. Se necessario, la Commissione affida ad un organismo di normazione europeo il mandato di adattare le norme pertinenti necessarie per l’attuazione armonizzata della vendita separata di servizi di roaming regolamentati.
6. Il paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o luglio 2014.
Articolo 6
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 22 della direttiva quadro. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 6 bis
Abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio
A decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che l’atto legislativo che deve essere adottato secondo la proposta di cui all’articolo 19, paragrafo 2, sia applicabile a tale data, i fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali nei confronti dei clienti in roaming in qualsiasi Stato membro per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di messaggi SMS in roaming regolamentati e per l’utilizzo di servizi di dati in roaming regolamentati, compresi i messaggi MMS, né applicano alcuna tariffa generale per consentire l’utilizzo all’estero di apparecchiature terminali o servizi, fatti salvi gli articoli 6 ter e 6 quater.
Articolo 6 ter
Utilizzo corretto
1. I fornitori di roaming possono applicare a norma del presente articolo e degli atti di esecuzione di cui all’articolo 6 quinquies una «politica di utilizzo corretto» al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti in roaming, come l’utilizzo da parte dei clienti in roaming di tali servizi in uno Stato membro diverso da quello del loro fornitore nazionale per scopi diversi dal viaggio occasionale.
Una politica di utilizzo corretto consente ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile che sono coerenti con i rispettivi piani tariffari.
2. L’articolo 6 sexies si applica ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati che vanno oltre i limiti previsti da qualsiasi politica di utilizzo corretto.
Articolo 6 quater
Sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio
1. In circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming regolamentati a norma degli articoli 6 bis e 6 ter dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, detto fornitore di roaming può chiedere l’autorizzazione di applicare un sovrapprezzo. Tale sovrapprezzo è applicato solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all’ingrosso applicabili.
2. Qualora un fornitore di roaming decida di avvalersi del paragrafo 1 del presente articolo, presenta senza indugio una domanda all’autorità nazionale di regolamentazione e le fornisce tutte le informazioni necessarie a norma degli atti di esecuzione di cui all’articolo 6 quinquies. Ogni 12 mesi il fornitore di roaming aggiorna tali informazioni e le sottopone all’autorità nazionale di regolamentazione.
3. All’atto del ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione valuta se il fornitore di roaming abbia stabilito di non essere in grado di recuperare i suoi costi a norma del paragrafo 1 con la conseguenza di compromettere la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale. La valutazione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale è basata sui pertinenti fattori oggettivi specifici al fornitore di roaming, inclusi le variazioni oggettive tra fornitori di roaming nello Stato membro interessato e il livello dei prezzi e delle entrate nazionali. L’autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e al presente paragrafo.
4. Entro un mese dal ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo a meno che la domanda sia manifestamente infondata o fornisca informazioni insufficienti. Qualora l’autorità nazionale di regolamentazione ritenga che la domanda sia manifestamente infondata o reputi insufficienti le informazioni fornite, adotta una decisione definitiva entro un ulteriore termine di due mesi, dopo aver dato al fornitore di roaming la possibilità di essere ascoltato, al fine di autorizzare, modificare o rifiutare il sovrapprezzo.
Articolo 6 quinquies
Attuazione della politica di utilizzo corretto e della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio
1. Entro il 15 dicembre 2016, per garantire l’applicazione coerente delle disposizioni di cui agli articoli 6 ter e 6 quater, la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotta gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nonché la domanda che deve essere presentata dal fornitore di roaming ai fini di tale valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
2. Per quanto riguarda l’articolo 6 ter, nell’adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto, la Commissione tiene conto di quanto segue:
a) l’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri;
b) il grado di convergenza dei livelli di prezzi nazionali nell’Unione;
c) i modelli di viaggio nell’Unione;
d) eventuali rischi rilevabili di distorsione della concorrenza e gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati.
3. Per quanto riguarda l’articolo 6 quater, nell’adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio per un fornitore di roaming, la Commissione li basa sui seguenti elementi:
a) determinazione dei costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati in riferimento alle effettive tariffe di roaming all’ingrosso per la differenza di traffico e di una quota ragionevole dei costi congiunti e comuni necessari alla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati;
b) determinazione delle entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati;
c) consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming;
d) livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e qualsiasi rischio rilevabile che il roaming ai prezzi al dettaglio nazionali incida in maniera sensibile sull’evoluzione di tali prezzi.
4. La Commissione rivede periodicamente gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 alla luce degli sviluppi del mercato.
5. L’autorità nazionale di regolamentazione controlla e vigila attentamente sull’applicazione della politica di utilizzo corretto e delle misure sulla sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici allo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming. Fatta salva la procedura di cui all’articolo 6 quater, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione applica tempestivamente le prescrizioni degli articoli 6 ter e 6 quater e gli atti di esecuzione adottati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L’autorità nazionale di regolamentazione può, in qualsiasi momento, chiedere al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 6 ter o 6 quater. L’autorità nazionale di regolamentazione informa ogni anno la Commissione circa l’applicazione degli articoli 6 ter e 6 quater, e del presente articolo.
Articolo 6 sexies
Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati
1. Fatto salvo il secondo comma, il fornitore di roaming che applichi un sovrapprezzo per il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente qualsiasi limite previsto dalla politica di utilizzo corretto soddisfa i seguenti requisiti (al netto dell’IVA):
a) gli eventuali sovrapprezzi applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati e per servizi di dati in roaming regolamentati non superano le tariffe massime all’ingrosso previste rispettivamente all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 12, paragrafo 1;
b) la somma del prezzo al dettaglio nazionale e degli eventuali sovrapprezzi applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati o per servizi di dati in roaming regolamentati non supera l’importo di, rispettivamente, 0,19 EUR al minuto, 0,06 EUR per SMS e 0,20 EUR per megabyte utilizzato;
c) gli eventuali sovrapprezzi applicati per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate non superano la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione stabilite conformemente al paragrafo 2.
I fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo alla ricezione di un SMS in roaming regolamentato o alla ricezione di un messaggio vocale in roaming. Ciò non impedisce l’applicabilità di altri addebiti, come quelli per l’ascolto di tali messaggi.
I fornitori di roaming applicano una tariffa calcolata al secondo per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming. I fornitori di roaming possono applicare alle chiamate effettuate un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi. I fornitori di roaming addebitano ai loro clienti, sulla base dei kilobyte, la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati, a eccezione dei messaggi MMS, che possono essere addebitati per unità. In tal caso, la tariffa al dettaglio che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la trasmissione o la ricezione di un messaggio MMS in roaming non supera la tariffa massima al dettaglio per i servizi di dati in roaming regolamentati di cui al primo comma.
Durante il periodo di cui all’articolo 6 septies, paragrafo 1, il presente paragrafo non preclude la possibilità di offrire ai clienti in roaming, per una tariffa giornaliera o qualsiasi altro costo fisso periodico, un certo volume di consumo di servizi in roaming regolamentati, a condizione che il consumo dell’intero importo di tale volume conduca a un prezzo unitario per chiamate in roaming regolamentate effettuate, chiamate ricevute, SMS inviati e servizi di dati in roaming che non superi il rispettivo prezzo al dettaglio nazionale e il sovrapprezzo massimo di cui al primo comma del presente paragrafo.
2. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, previa consultazione del BEREC e fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, adotta atti di esecuzione che fissano la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c). La Commissione riesamina annualmente tali atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
La media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili si basa sui seguenti criteri:
a) il livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte sul mercato per la terminazione delle chiamate vocali all’ingrosso su singole reti mobili dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente agli articoli 7 e 16 della direttiva quadro e all’articolo 13 della direttiva Accesso, e
b) il numero totale di abbonati negli Stati membri.
3. I fornitori di roaming possono offrire e i clienti in roaming possono scegliere deliberatamente una tariffa di roaming diversa da quella di cui agli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater, e al paragrafo 1 del presente articolo, grazie a cui i clienti in roaming usufruiscono, per servizi di roaming regolamentato, di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. Il fornitore di roaming rammenta a tali clienti in roaming la natura dei vantaggi del roaming a cui rinunciano.
Fatto salvo il primo comma, i fornitori di roaming applicano automaticamente una tariffa conformemente agli articoli 6 bis e 6 ter, e al paragrafo 1 del presente articolo a tutti i clienti in roaming, nuovi o esistenti.
Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a una tariffa fissata a norma degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater e del paragrafo 1 del presente articolo o di rinunciarvi. Quando i clienti in roaming scelgono deliberatamente di rinunciare o di tornare a una tariffa fissata a norma degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater e del paragrafo 1 del presente articolo, ogni cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni degli elementi dell’abbonamento diversi dal roaming. I fornitori di roaming possono ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo non superiore a due mesi.
4. I fornitori di roaming provvedono affinché i contratti che includono qualsiasi tipo di servizio di roaming al dettaglio regolamentato precisino le caratteristiche principali di tale servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito, tra cui, in particolare:
a) il piano o i piani tariffari specifici e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, inclusi i volumi delle comunicazioni;
b) eventuali restrizioni imposte in relazione al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, in particolare informazioni quantificate sulle modalità di applicazione della politica di utilizzo corretto con riferimento ai principali parametri tariffari, al volume o ad altri parametri del servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito interessato.
I fornitori di roaming pubblicano le informazioni di cui al primo comma.
Articolo 6 septies
Sovrapprezzi transitori di roaming al dettaglio
1. Dal 30 aprile 2016 al 14 giugno 2017, i fornitori di roaming possono applicare un sovrapprezzo rispetto al prezzo al dettaglio nazionale per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati.
2. Nel periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’articolo 6 sexies si applica mutatis mutandis.
Articolo 7
Tariffe all’ingrosso per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate
1. A decorrere dal 15 giugno 2017, la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l’altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di 0,032 EUR al minuto. Tale tariffa massima all’ingrosso, fatto salvo l’articolo 19, rimane fissata a 0,032 EUR fino al 30 giugno 2022.
2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all’ingrosso di cui al paragrafo 1 o anteriormente al 30 giugno 2022.
3. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all’ingrosso in roaming effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate all’ingrosso in roaming nell’Unione dal relativo operatore durante il periodo in questione, aggregati al secondo e adeguati per tener conto della possibilità per l’operatore della rete ospitante di applicare un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi.
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Articolo 9
Tariffe all’ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati
1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 0,01 EUR per SMS e, fatto salvo l’articolo 19, rimane fissata a 0,01 EUR fino al 30 giugno 2022.
2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima del 30 giugno 2022.
3. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante o dall’operatore della rete d’origine per la raccolta e l’invio di SMS in roaming regolamentati nell’Unione nel periodo di riferimento per il numero totale di tali SMS raccolti e trasmessi per conto del relativo fornitore di roaming o operatore della rete d’origine durante il periodo in questione.
4. L’operatore di una rete ospitante non applica al fornitore di roaming o all’operatore della rete d’origine del cliente in roaming alcun altro costo, oltre alla tariffa di cui al paragrafo 1, per la terminazione di un SMS in roaming regolamentato inviato ad un cliente in roaming sulla propria rete ospitante.
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Articolo 11
Caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati
Nessun fornitore di roaming, fornitore nazionale, operatore della rete d’origine o operatore di una rete ospitante modifica le caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati in modo da renderle differenti rispetto alle caratteristiche tecniche degli SMS forniti all’interno del proprio mercato nazionale.
Articolo 12
Tariffe all’ingrosso per servizi di dati in roaming regolamentati
1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 7,70 EUR per gigabyte di dati trasmessi. Tale tariffa massima all’ingrosso diminuisce a 6,00 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2018, a 4,50 EUR per gigabyte il1o gennaio 2019, a 3,50 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2020, a 3,00 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2021 e a 2,50 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2022 e, fatto salvo l’articolo 19, rimane fissata a 2,50 EUR per gigabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.
2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima del 30 giugno 2022.
3. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante o dall’operatore della rete d’origine per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nel periodo di riferimento per il numero totale di megabyte di dati effettivamente consumati per la fornitura di tali servizi durante il periodo in questione, aggregati per kilobyte per conto del relativo fornitore di roaming o operatore della rete d’origine durante tale periodo.
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Articolo 14
Trasparenza delle tariffe al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming
1. Onde avvertire i clienti in roaming del fatto che saranno loro applicate tariffe di roaming all’atto di effettuare o ricevere una chiamata o all’invio di un SMS, ciascun fornitore di roaming, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, quando il cliente entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli sono addebitate per l’effettuazione o la ricezione di chiamate e l’invio di SMS nello Stato membro visitato.
Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe sono espresse nella valuta della fattura d’origine emessa dal fornitore nazionale del cliente e includono informazioni su:
a) qualsiasi politica di utilizzo corretto cui il cliente in roaming è soggetto all’interno dell’Unione e i sovrapprezzi eccedenti i limiti previsti da tale politica di utilizzo corretto; ed
b) eventuali sovrapprezzi applicati a norma dell’articolo 6 ter.
Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito di cui al paragrafo 2, per ottenere informazioni più dettagliate, nonché informazioni sulla possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza 112.
Con ciascun messaggio il cliente ha la possibilità di informare il fornitore di roaming, gratuitamente e in modo agevole, che non desidera il servizio messaggi automatico. Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale servizio.
Il fornitore di roaming fornisce automaticamente, mediante una chiamata vocale gratuita, ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, le informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di cui al primo comma.
Il primo, secondo, quarto e quinto comma, a eccezione del riferimento alla politica di utilizzo corretto e ai sovrapprezzi applicati a norma dell’articolo 6 quater, si applicano anche ai servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell’Unione e prestati da un fornitore di roaming.
2. In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino nell’Unione, informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili nella rete ospitante alle chiamate vocali e agli SMS, nonché informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformità del presente regolamento, mediante una chiamata vocale dal cellulare o l’invio di un SMS a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore di roaming. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano alle apparecchiature che non supportano la funzionalità SMS.
2 bis. Il fornitore di roaming invia una notifica al cliente in roaming quando quest’ultimo ha consumato tutto il volume applicabile di servizi di chiamata vocale, o di SMS, in roaming regolamentato corrispondente a un utilizzo corretto, o abbia raggiunto l’eventuale soglia di utilizzo applicata a norma dell’articolo 6 quater. Tale notifica indica il sovrapprezzo che sarà applicato a un eventuale consumo supplementare, da parte del cliente in roaming, di servizi di chiamata vocale, o di SMS, in roaming regolamentati. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di tali notifiche e di chiedere al fornitore di roaming, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.
3. I fornitori di roaming forniscono a tutti i clienti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Essi aggiornano inoltre senza indebito ritardo i propri clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili a ogni variazione delle stesse.
Successivamente i fornitori di roaming inviano, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un’altra tariffa.
4. I fornitori di roaming mettono a disposizione dei propri clienti informazioni sulle modalità per evitare il roaming involontario nelle regioni frontaliere. I fornitori di roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel loro Stato membro d’origine.
Articolo 15
Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per servizi di dati in roaming al dettaglio
1. I fornitori di roaming provvedono affinché i clienti in roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all’uso dei servizi di dati in roaming regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
Se del caso, i fornitori di roaming informano i propri clienti, prima della conclusione di un contratto e successivamente su base regolare, del rischio di connessione e download automatici e incontrollati di dati in roaming. I fornitori di roaming notificano inoltre ai propri clienti, gratuitamente e in modo chiaro e facilmente comprensibile, le modalità per disattivare tali connessioni automatiche di dati in roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di dati in roaming.
2. Un messaggio automatico inviato dal fornitore di roaming informa il cliente in roaming del fatto che quest’ultimo sta utilizzando servizi di dati in roaming regolamentati e fornisce informazioni tariffarie personalizzate essenziali sulle tariffe (nella valuta della fattura d’origine emessa dal fornitore nazionale del cliente), applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati al cliente in roaming nello Stato membro interessato, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tali informazioni.
Tali informazioni tariffarie personalizzate essenziali comprendono informazioni su:
a) qualsiasi politica di utilizzo corretto alla quale è soggetto il cliente in roaming all’interno dell’Unione e i sovrapprezzi che si applicano al di sopra dei limiti previsti da tale politica di utilizzo corretto; e
b) qualsiasi sovrapprezzo applicato ai sensi dell’articolo 6 quater.
Le informazioni sono inviate all’apparecchiatura mobile del cliente in roaming, ad esempio mediante SMS, un messaggio di posta elettronica o una finestra pop-up sulla sua apparecchiatura mobile, ogni volta che il cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale e comincia a utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming in tale Stato membro. Le informazioni sono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia a utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.
Un cliente che abbia comunicato al fornitore di roaming di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale servizio.
2 bis. Il fornitore di roaming invia una notifica quando il volume applicabile di servizi di dati in roaming regolamentati corrispondente a un consumo corretto è stato consumato interamente o è stata raggiunta l’eventuale soglia di utilizzo applicata a norma dell’articolo 6 quater. Tale notifica indica il sovrapprezzo che sarà applicato a un eventuale consumo supplementare, da parte del cliente in roaming, di servizi di dati in roaming regolamentati. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di tali notifiche e di chiedere al fornitore di roaming, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.
3. Ogni fornitore di roaming offre a tutti i propri clienti in roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce tempestivamente informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di tempo, esclusi gli MMS fatturati per unità, non possa superare un determinato limite finanziario.
A tal fine, il fornitore di roaming mette a disposizione uno o più limiti finanziari massimi per determinati periodi di uso, purché il cliente sia informato in anticipo degli importi di volume corrispondenti. Uno di tali limiti (limite finanziario standard) si avvicina, ma non supera, l’importo di 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).
In alternativa, il fornitore di roaming può fissare limiti espressi in volume, purché il cliente sia informato in anticipo degli importi finanziari corrispondenti. Uno di tali limiti (limite standard di volume) corrisponde ad un importo finanziario non superiore a 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).
Inoltre, il fornitore di roaming può offrire ai propri clienti in roaming altri limiti con limiti finanziari massimi mensili differenti, ossia superiori o inferiori.
I limiti standard di cui al secondo e al terzo comma si applicano a tutti i clienti che non hanno optato per un limite diverso.
Ciascun fornitore di roaming provvede inoltre affinché sia inviata un’adeguata notifica all’apparecchiatura mobile del cliente, ad esempio tramite un SMS, un messaggio di posta elettronica ovvero una finestra pop-up sul suo computer, quando i servizi di dati in roaming hanno raggiunto l’80 % del limite finanziario o di volume concordato. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di tali notifiche e di chiedere al fornitore, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.
Qualora il limite finanziario o di volume fosse altrimenti superato, è inviata una notifica sull’apparecchiatura del cliente in roaming. Tale notifica indica la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unità da consumare. In caso di mancata risposta del cliente in roaming nelle modalità indicate nella notifica ricevuta, il fornitore di roaming cessa immediatamente di erogare i servizi di dati in roaming regolamentati al cliente e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest’ultimo non richieda di continuare o rinnovare l’erogazione di tali servizi.
Se un cliente in roaming chiede di optare per un meccanismo di «limite finanziario o di volume» o di sopprimerlo, il cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni di altri elementi dell’abbonamento.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle apparecchiature di tipo da macchina a macchina che utilizzano la trasmissione dati in roaming.
5. I fornitori di roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel proprio Stato membro d’origine. Ciò comprende le informazioni ai clienti sulle modalità per evitare roaming accidentali nelle regioni frontaliere.
6. Il presente articolo, a eccezione del paragrafo 5, del paragrafo 2, secondo comma, e del paragrafo 2 bis e fatti salvi il secondo e terzo comma del presente paragrafo, si applica anche ai servizi di dati in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell’Unione e prestati da un fornitore di roaming.
Qualora il cliente opti per il servizio di cui al paragrafo 3, primo comma, i requisiti previsti al paragrafo 3 non si applicano se l’operatore della rete ospitante nel paese visitato al di fuori dell’Unione non consente al fornitore di roaming di monitorare in tempo reale l’utilizzazione dei propri clienti.
In tal caso, all’ingresso in tale paese il cliente è informato tramite SMS, senza indebito ritardo e gratuitamente, che non sono disponibili informazioni sul consumo accumulato e che non è garantito il non superamento di un determinato limite finanziario.
Articolo 16
Vigilanza e applicazione
1. Le autorità nazionali di regolamentazione verificano e vigilano sull’applicazione del presente regolamento all’interno del proprio territorio.
Le autorità nazionali di regolamentazione controllano e vigilano attentamente sul ricorso da parte dei fornitori di roaming agli articoli 6 ter e 6 quater e all’articolo 6 sexies, paragrafo 3.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, il BEREC garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull’applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 sexies, 7, 9 e 12 in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione, in vista del riesame di cui all’articolo 19, assicurano il monitoraggio dell’evoluzione dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura ai clienti in roaming di servizi di chiamata vocale e di comunicazione di dati, inclusi i messaggi SMS e MMS, anche nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esse vigilano altresì sulla particolare situazione di roaming involontario nelle regioni frontaliere degli Stati membri limitrofi e controllano l’eventuale impiego di tecniche di direzione del traffico a scapito dei consumatori.
Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano il monitoraggio e la raccolta di informazioni relative al roaming involontario e, se necessario, adottano misure adeguate.
4. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di esigere che le imprese soggette agli obblighi di cui al presente regolamento forniscano tutte le informazioni pertinenti per l’attuazione e l’applicazione del presente regolamento. Su richiesta, tali imprese forniscono le informazioni prontamente e nel rispetto dei termini e del livello di dettaglio specificati dall’autorità nazionale di regolamentazione.
4 bis. Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione ritenga che le informazioni abbiano carattere riservato in conformità della normativa dell’Unione e nazionale sulla riservatezza degli affari, la Commissione, il BEREC e tutte le altre autorità nazionali di regolamentazione interessate ne garantiscono la riservatezza. La riservatezza degli affari non impedisce loro la tempestiva condivisione di informazioni tra l’autorità nazionale di regolamentazione, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità nazionale di regolamentazione interessata, ai fini dell’esame, del controllo e della sorveglianza dell’applicazione del presente regolamento.
5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento. In particolare si avvalgono, se del caso, dei poteri di cui all’articolo 5 della direttiva accesso per assicurare un accesso e un’interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a punto e l’interoperabilità dei servizi di roaming, ad esempio nel caso in cui i clienti non siano in grado di scambiare SMS in roaming regolamentati con clienti di una rete terrestre di comunicazioni mobili pubbliche di un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo relativo alla consegna di tali messaggi.
6. Nel caso in cui riscontri una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, l’autorità nazionale di regolamentazione ha la facoltà di esigere l’immediata cessazione della violazione.
Articolo 17
Risoluzione di controversie
1. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche in uno Stato membro in relazione agli obblighi sanciti dal presente regolamento sono soggette alle procedure nazionali per la risoluzione di controversie di cui agli articoli 20 e 21 della direttiva quadro.
Le controversie tra operatori delle reti ospitanti e altri operatori sulle tariffe applicate agli input necessari per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati possono essere sottoposte alla o alle autorità nazionali di regolamentazione competenti a norma dell’articolo 20 o dell’articolo 21 della direttiva quadro. In tal caso, l’autorità o le autorità nazionali di regolamentazione competenti possono consultare il BEREC in merito ai provvedimenti da adottare in conformità della direttiva quadro, delle direttive specifiche o del presente regolamento per risolvere la controversia. Qualora il BEREC sia stato consultato, l’autorità o le autorità nazionali di regolamentazione competenti attendono il parere del BEREC prima di intervenire in tal senso.
2. In caso di controversie irrisolte in cui siano coinvolti consumatori o utenti finali in relazione a questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a garantire la possibilità di ricorso alle procedure extragiudiziali per la risoluzione di controversie di cui all’articolo 34 della direttiva servizio universale.
Articolo 18
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 2013 e le comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche.
Articolo 19
Riesame
1. Entro il 29 novembre 2015, la Commissione avvia un riesame del mercato del roaming all’ingrosso al fine di valutare le misure necessarie per consentire l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio entro il 15 giugno 2017. La Commissione riesamina, tra l’altro, il livello di concorrenza sui mercati all’ingrosso nazionali e, in particolare, valuta il livello dei costi all’ingrosso sostenuti e delle tariffe all’ingrosso applicate, nonché la situazione concorrenziale degli operatori con una portata geografica limitata, compresi gli effetti degli accordi commerciali sulla concorrenza, così come la capacità degli operatori di trarre vantaggio dalle economie di scala. La Commissione valuta inoltre gli sviluppi della concorrenza nei mercati del roaming al dettaglio e gli eventuali rischi rilevabili di distorsione della concorrenza, nonché gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati. Nel valutare le misure necessarie per consentire l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, la Commissione tiene conto della necessità di assicurare che gli operatori di una rete ospitante siano in grado di recuperare tutti i costi della fornitura di servizi di roaming all’ingrosso, compresi i costi congiunti e comuni. La Commissione tiene anche conto della necessità di impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione.
2. Entro il 15 giugno 2016 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del riesame di cui al paragrafo 1.
Tale relazione è corredata di un’adeguata proposta legislativa, preceduta da una consultazione pubblica, intesa a modificare le tariffe all’ingrosso per servizi di roaming regolamentati stabilite nel presente regolamento o a fornire un’altra soluzione per far fronte alle questioni individuate al livello all’ingrosso allo scopo di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio entro il 15 giugno 2017.
3. Inoltre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 15 dicembre 2018, una relazione intermedia che riassume gli effetti dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio tenendo conto delle pertinenti relazioni del BEREC. Inoltre, previa consultazione del BEREC, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa intesa a modificare le tariffe massime all’ingrosso per i servizi di roaming regolamentati stabilite nel presente regolamento. La prima di tali relazioni è presentata entro il 15 dicembre 2019.
Tali relazioni biennali contengono, tra l’altro, una valutazione:
a) della disponibilità e della qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un’alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming al dettaglio regolamentati, in particolare alla luce dell’evoluzione tecnologica;
b) del livello di concorrenza sul mercato del roaming all’ingrosso e su quello al dettaglio, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività e degli MVNO, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori;
c) della misura in cui l’attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4, e in particolare, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione, della procedura di autorizzazione preventiva di cui all’articolo 3, paragrafo 6, abbia prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming regolamentati;
d) dell’evoluzione dei piani tariffari al dettaglio disponibili;
e) dei cambiamenti dei modelli di consumo dei dati per i servizi nazionali e di roaming;
f) della capacità degli operatori delle rete d’origine di mantenere la sostenibilità dei loro modelli di tariffazione nazionali e della misura in cui i sovrapprezzi eccezionali del roaming al dettaglio sono stati autorizzati in conformità dell’articolo 6 quater;
g) della capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi sostenuti secondo principi di efficienza per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati;
h) dell’impatto dell’applicazione delle politiche di utilizzo corretto da parte degli operatori conformemente all’articolo 6 quinquies, compresa l’identificazione di eventuali incongruenze nell’applicazione e attuazione di tali politiche.
4. Al fine di valutare l’evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all’interno dell’Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull’evoluzione delle tariffe al dettaglio e all’ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati, comprese le tariffe all’ingrosso applicate rispettivamente al traffico bilanciato e alla differenza di traffico. Raccoglie dati anche sugli accordi di roaming all’ingrosso non soggetti alle tariffe massime di roaming all’ingrosso di cui agli articoli 7, 9 o 12 e sull’attuazione, al livello all’ingrosso, di misure contrattuali volte a impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione.
Tali dati sono trasmessi alla Commissione almeno due volte l’anno. La Commissione rende pubblici tali dati.
Sulla base dei dati raccolti, il BEREC riferisce inoltre regolarmente sull’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri sia per i servizi nazionali, sia per i servizi di roaming, nonché sull’evoluzione dell’andamento delle tariffe effettive di roaming all’ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di servizi di roaming e sulla relazione tra i prezzi al dettaglio, le tariffe all’ingrosso e i costi all’ingrosso per i servizi di roaming. Il BEREC determina in che misura tali elementi sono correlati.
Il BEREC raccoglie altresì annualmente dalle autorità nazionali di regolamentazione informazioni sulla trasparenza e la comparabilità delle diverse tariffe proposte dagli operatori ai propri clienti. La Commissione rende pubblici tali dati e tali conclusioni.
Articolo 20
Obblighi di comunicazione
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’identità delle autorità nazionali di regolamentazione responsabili dell’esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento.
Articolo 21
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 717/2007 è abrogato conformemente all’allegato I a decorrere dal 1o luglio 2012.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 22
Entrata in vigore e scadenza
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e le sue disposizioni si applicano a decorrere da tale data salvo se altrimenti previsto da specifici articoli.
Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato e sua modificazione
(di cui all’articolo 21)
Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32) |
|
Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12) |
limitatamente all’articolo 1 |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 717/2007 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
— |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, prima frase |
Articolo 1, paragrafo 5 |
Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, seconda frase |
Articolo 1, paragrafo 6, primo comma Articolo 1, paragrafo 7, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 4, secondo comma, prima frase |
Articolo 1, paragrafo 6, secondo comma, prima frase Articolo 1, paragrafo 7, secondo comma, prima frase |
Articolo 1, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase |
Articolo 1, paragrafo 6, secondo comma, seconda e terza frase Articolo 1, paragrafo 7, secondo comma, seconda e terza frase |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera i) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera g) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera e) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera f) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera f) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera g) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera e) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera h) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera i) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera j) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera j) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera k) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera h) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera l) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera k) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera m) |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera n) |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera o) |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera p) |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera q) |
— |
Articoli 3, 4, 5 e 6 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3, primo comma |
— |
Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |
— |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 5 |
Articolo 4 bis |
Articolo 9 |
Articolo 4 ter |
Articolo 10 |
Articolo 4 ter, paragrafo 7 |
— |
Articolo 4 quater |
Articolo 11 |
— |
Articolo 12 |
— |
Articolo 13 |
Articolo 6, paragrafo 1, dal primo a quinto comma |
Articolo 14, paragrafo 1, dalprimo al quinto comma |
— |
Articolo 14, paragrafo 1, sesto comma |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 3, primo e secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 3, primo e secondo comma |
— |
Articolo 14, paragrafo 3, terzo comma |
— |
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 6 bis |
Articolo 15 |
— |
Articolo 15, paragrafo 4 |
— |
Articolo 15, paragrafo 5 |
— |
Articolo 15, paragrafo 6 |
Articolo 6 bis, paragrafo 4 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 16 |
— |
Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 8 |
Articolo 17 |
Articolo 9 |
Articolo 18 |
Articolo 10 |
— |
Articolo 11, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 19, paragrafo 1, frase introduttiva |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, dal primo al quarto trattino |
Articolo 19, paragrafo 1, primo comma, lettere da c) ad f) |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, lettere g) e h) |
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma |
— |
— |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
— |
Articolo 19, paragrafo 4 |
Articolo 12 |
Articolo 20 |
— |
Articolo 21 |
Articolo 13 |
Articolo 22 |