02012R0392 — IT — 09.08.2020 — 003.001


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►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 392/2012 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2012

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 518/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2014

  L 147

1

17.5.2014

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/254 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016

  L 38

1

15.2.2017

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1059 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 2020

  L 232

28

20.7.2020


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 124, 11.5.2012, pag.  56 (392/2012)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 392/2012 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2012

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari per le asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e quelle a gas e per le asciugabiancheria da incasso, comprese quelle vendute per un uso non domestico.

2.  Il presente regolamento non si applica alle lavasciuga biancheria combinate per uso domestico né alle centrifughe per uso domestico.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«asciugabiancheria per uso domestico», un apparecchio nel quale si asciugano tessuti mediante rotolamento in un tamburo rotante, attraverso il quale è insufflata aria riscaldata, progettato per essere usato principalmente a scopi non professionali;

2) 

«asciugabiancheria per uso domestico da incasso», un’asciugabiancheria per uso domestico progettata per essere installata all’interno di un mobile, di un’apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili e che necessita di elementi di finitura;

3) 

«lavasciuga biancheria per uso domestico», una lavatrice per uso domestico che include sia una funzione di centrifuga sia un dispositivo per asciugare i tessuti, solitamente mediante aria calda e rotolamento della biancheria nel tamburo;

4) 

«centrifuga per uso domestico», anche nota sul mercato come «estrattore centrifugo», apparecchio che rimuove l’acqua dai tessuti mediante azione centrifuga in un tamburo rotante, successivamente aspirata da una pompa; progettato per essere usato principalmente a scopi non professionali;

5) 

«asciugabiancheria a espulsione», un’asciugabiancheria che aspira aria fresca, la convoglia sui tessuti e restituisce l’aria umida nel locale o all’esterno;

6) 

«asciugabiancheria a condensazione», un’asciugabiancheria dotata di un dispositivo (che si avvale di condensazione o di altri mezzi) per rimuovere l’umidità dall’aria usata nel processo di asciugatura;

7) 

«asciugabiancheria automatica», un’asciugabiancheria che interrompe il processo di asciugatura al raggiungimento di un dato tenore di umidità nel carico, per esempio mediante conduttività o sensore di temperatura;

8) 

«asciugabiancheria non automatica», un’asciugabiancheria che interrompe il processo di asciugatura dopo un periodo predefinito, di norma controllato da un temporizzatore, ma che può anche essere interrotto manualmente;

9) 

«programma», una serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal fornitore per asciugare determinati tipi di tessuto;

10) 

«ciclo»: un processo completo di asciugatura, quale definito dal programma selezionato;

11) 

«durata del programma», il tempo che intercorre fra l’avvio del programma e il completamento dello stesso, escluso l’avvio differito programmato dall’utente;

12) 

«capacità nominale», la massa massima, espressa in kg, indicata dal fornitore, a intervalli di 0,5 kg, di tessuti asciutti di un determinato tipo che può essere trattata in un’asciugabiancheria per uso domestico con il programma selezionato, caricata seguendo le istruzioni del fornitore;

13) 

«carico parziale», metà della capacità nominale di un’asciugabiancheria per uso domestico per un determinato programma;

14) 

«efficienza di condensazione», il rapporto fra la massa di umidità condensata da un’asciugabiancheria a condensazione e la massa di umidità rimossa dal carico alla fine di un ciclo;

15) 

«modo spento», una condizione in cui l’asciugabiancheria per uso domestico è spenta utilizzando i comandi o gli interruttori accessibili all’utilizzatore finale e destinati all’uso da parte di quest’ultimo durante l’utilizzo normale dell’apparecchio, al fine di conseguire il consumo di elettricità minimo, che può essere mantenuta per una durata indefinita quando l’asciugabiancheria è collegata a una fonte di alimentazione ed è utilizzata conformemente alle istruzioni del fornitore. Se non sono presenti comandi o interruttori accessibili all’utilizzatore finale, per «modo spento» si intende la condizione in cui l’asciugabiancheria ritorna a un consumo di energia elettrica stabile senza che vi sia stato un intervento esterno;

16) 

«modo stand-by», il modo in cui si registra il minore consumo di energia elettrica che può mantenersi per una durata illimitata dopo il completamento del programma senza ulteriori interventi dell’utente oltre allo svuotamento dell’asciugabiancheria;

17) 

«asciugabiancheria per uso domestico equivalente», un modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato con la stessa capacità nominale, le stesse caratteristiche tecniche e di efficienza, lo stesso consumo di energia, di efficienza di condensazione se del caso, la stessa durata del programma standard per tessuti di cotone e le stesse emissioni di rumore aereo durante la centrifuga di un altro modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato con un numero di codice commerciale differente dallo stesso produttore;

18) 

«utilizzatore finale», un consumatore che acquista, o si prevede che acquisti, un’asciugabiancheria per uso domestico;

19) 

«punto vendita», un luogo in cui le asciugabiancheria per uso domestico sono esposte oppure offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate;

20) 

«programma standard per tessuti di cotone», il ciclo di asciugatura per la biancheria di cotone avente un contenuto iniziale di umidità del carico del 60 % per giungere a un contenuto residuo di umidità del carico pari a 0 %.

Articolo 3

Responsabilità dei fornitori

I fornitori provvedono affinché:

a) 

ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredato di un’etichetta stampata del formato e contenente le informazioni di cui all’allegato I;

b) 

sia disponibile una scheda prodotto come indicato nell’allegato II;

c) 

la documentazione tecnica di cui all’allegato III sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta;

d) 

qualsiasi pubblicità per un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o al prezzo;

e) 

qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello;

▼M1

f) 

un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato I sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato a partire dal 1o gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di asciugabiancheria per uso domestico;

g) 

una scheda elettronica di prodotto conforme a quanto disposto dall'allegato II sia messa a disposizione dei distributori ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato a partire dal 1o gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di asciugabiancheria per uso domestico.

▼B

Articolo 4

Responsabilità dei distributori

I distributori provvedono affinché:

a) 

presso il punto vendita, tutte le asciugabiancheria per uso domestico riportino l’etichetta, fornita dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, lettera a), applicandola all’esterno della parte anteriore o della parte superiore dell’asciugabiancheria per uso domestico, in modo che sia chiaramente visibile;

▼M1

b) 

le asciugabiancheria per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto come specificato all'articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato IV del presente regolamento. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda elettronica di prodotto a norma dell'articolo 3, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII;

▼B

c) 

qualsiasi pubblicità per un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo;

d) 

qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di asciugabiancheria per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa un riferimento alla classe di efficienza energetica di detto modello.

Articolo 5

Metodi di misurazione

Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengono conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute.

Articolo 6

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Gli Stati membri applicano la procedura di cui all’allegato V per valutare la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, il consumo di energia per ciclo, la classe di efficienza di condensazione se del caso, la capacità nominale, il consumo di energia nel modo spento e «stand-by», la durata del modo «stand-by», la durata del programma e le emissioni di rumore aereo.

Articolo 7

Revisione

La Commissione rivede il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame si incentra in particolare sulle tolleranze ai fini della verifica di cui all’allegato V.

Articolo 8

Abrogazione

La direttiva 95/13/CE è abrogata a partire dal ►C1  29 maggio 2013 ◄ .

Articolo 9

Disposizioni transitorie

1.  L’articolo 3, lettere d) ed e), e l’articolo 4, lettere b), c) e d), non si applicano al materiale pubblicitario stampato e al materiale promozionale tecnico stampato pubblicati prima del ►C1  29 settembre 2013 ◄ .

2.  Le asciugabiancheria per uso domestico immesse sul mercato prima del ►C1  29 maggio 2013 ◄ sono conformi alle disposizioni della direttiva 95/13/CE.

3.  Le asciugabiancheria per uso domestico conformi alle disposizioni del presente regolamento e immesse sul mercato o offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate prima del ►C1  29 maggio 2013 ◄ sono considerate conformi alle disposizioni della direttiva 95/13/CE.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

1.  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

▼C1

2.  Esso si applica a decorrere dal 29 maggio 2013. Tuttavia, l'articolo 3, lettere d) ed e), e l'articolo 4, lettere b), c), e d), si applicano decorrere dal 29 settembre 2013.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Etichetta

1.   ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A ESPULSIONE PER USO DOMESTICO

image

1.1 L’etichetta dell’asciugabiancheria a espulsione per uso domestico contiene le seguenti informazioni:

I. 

nome o marchio del fornitore;

II. 

identificatore del modello del fornitore, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di asciugabiancheria per uso domestico da altri modelli dello stesso marchio o che riportano il nome dello stesso fornitore;

III. 

la classe di efficienza energetica come definita al punto 1 dell’allegato VI; la punta della freccia che riporta la classe di efficienza energetica dell’asciugabiancheria per uso domestico si trova all’altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica;

▼M3

IV. 

consumo annuo di energia ponderato (AEC ) in kWh/anno, arrotondato per eccesso alla prima cifra intera e calcolato come indicato nell’allegato VII;

▼B

V. 

informazioni sul tipo di asciugabiancheria per uso domestico;

VI. 

durata del ciclo corrispondente al programma standard per tessuti di cotone a pieno carico, espresso in minuti e arrotondata al minuto più vicino;

VII. 

capacità nominale, espressa in kg, del programma per tessuti di cotone a pieno carico;

VIII. 

livello di potenza sonora (valore medio ponderato — LWA), espresso in dB e arrotondato alla cifra intera più vicina, durante la fase di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico.

1.2 Per le asciugabiancheria a espulsione per uso domestico, l’etichetta deve essere conforme al punto 4 del presente allegato. Se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

2.   ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A CONDENSAZIONE PER USO DOMESTICO

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2.1 Oltre alle informazioni di cui al punto 1.1, l’etichetta dell’asciugabiancheria a condensazione per uso domestico comprende:

IX. 

la classe di efficienza di condensazione definita ai sensi dell’allegato VI, punto 2.

2.2 Per le asciugabiancheria a condensazione per uso domestico, l’etichetta deve essere conforme al punto 4 del presente allegato. Se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

3.   ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A GAS PER USO DOMESTICO

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3.1 Per le asciugabiancheria a gas per uso domestico, l’etichetta contiene le informazioni di cui al punto 1.1.

3.2 Per le asciugabiancheria a gas per uso domestico, l’etichetta deve essere conforme al punto 4 del presente allegato. Se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

4.   STRUTTURA DELL'ETICHETTA

4.1 Per asciugabiancheria a espulsione per uso domestico, l'etichetta deve essere conforme alla figura riportata di seguito.

image

Dove:

a) 

L'etichetta deve essere larga almeno 110 mm e alta 220 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra.

b) 

Lo sfondo deve essere bianco.

c) 

Si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero, come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

d) 

L'etichetta deve rispettare tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra).

image 

Bordo dell'etichetta UE: 5 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

image 

Logo UE — colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.

image 

Logo energia: colore: X-00-00-00. Pittogramma come raffigurato; logo UE e logo energia (combinati): larghezza: 92 mm, altezza: 17 mm.

image 

Bordo al di sotto dei loghi: 1 pt — colore: ciano 100 % — lunghezza: 92,5 mm.

image 

Scala A-G

— 
Freccia: altezza: 7 mm, spazio intermedio: 0,75 mm — colori:
classe più elevata: X-00-X-00,
seconda classe: 70-00-X-00,
terza classe: 30-00-X-00,
quarta classe: 00-00-X-00,
quinta classe: 00-30-X-00,
sesta classe: 00-70-X-00,
ultima classe: 00-X-X-00.
— 
Testo: Calibri grassetto 18 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 12 pt, bianco, allineati su un'unica riga.
image 

Classe di efficienza energetica

— 
Freccia: larghezza: 26 mm, altezza: 14 mm, 100 % nero;
— 
Testo: Calibri grassetto 29 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 18 pt, bianco, allineati su un'unica riga.
image 

Energia

— 
Testo: Calibri normale 11 pt, maiuscolo, 100 % nero.
image 

Consumo annuo di energia ponderato

— 
Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
— 
Valore: Calibri grassetto 30 pt, 100 % nero.
— 
Seconda riga: Calibri normale 14 pt, 100 % nero.
image 

Tipo di asciugabiancheria per uso domestico

— 
Pittogramma raffigurato
— 
Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
image 

Durata del ciclo

— 
Pittogramma raffigurato
— 
Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
— 
Valore: Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.
image 

Capacità nominale

— 
Pittogramma raffigurato
— 
Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
— 
Valore: Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.
image 

Livello di potenza sonora

— 
Pittogramma raffigurato
— 
Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
— 
Valore: Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.
image 

Asterisco: Calibri normale 6 pt, 100 % nero.

image 

Nome o marchio del fornitore

image 

Identificatore del modello del fornitore

image 

Il nome o il marchio del fornitore e l'identificatore del modello devono essere contenuti in un riquadro di 92 × 15 mm.

image 

Numero del regolamento: Calibri grassetto 9 pt, 100 % nero.

4.2 Per asciugabiancheria a condensazione per uso domestico, l'etichetta deve essere conforme alla figura riportata di seguito.

image

Dove:

a) 

L'etichetta deve essere larga almeno 110 mm e alta 220 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra.

b) 

Lo sfondo deve essere bianco.

c) 

Si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero, come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

d) 

L'etichetta deve rispettare tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra).

image 

Bordo dell'etichetta UE: 5 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.