2012R0267 — IT — 23.04.2014 — 010.003


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 267/2012 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2012

concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010

(GU L 088, 24.3.2012, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 350/2012 DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2012

  L 110

17

24.4.2012

 M2

REGOLAMENTO (UE) N. 708/2012 DEL CONSIGLIO del 2 agosto 2012

  L 208

1

3.8.2012

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 709/2012 DEL CONSIGLIO del 2 agosto 2012

  L 208

2

3.8.2012

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 945/2012 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2012

  L 282

16

16.10.2012

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1016/2012 DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2012

  L 307

5

7.11.2012

►M6

REGOLAMENTO (UE) N. 1067/2012 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2012

  L 318

1

15.11.2012

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 1263/2012 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2012

  L 356

34

22.12.2012

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1264/2012 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2012

  L 356

55

22.12.2012

►M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 522/2013 DEL CONSIGLIO del 6 giugno 2013

  L 156

3

8.6.2013

►M10

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M11

REGOLAMENTO (UE) N. 971/2013 DEL CONSIGLIO del 10 ottobre 2013

  L 272

1

12.10.2013

►M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1154/2013 DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2013

  L 306

3

16.11.2013

►M13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1203/2013 DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2013

  L 316

1

27.11.2013

►M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (EU) N. 1361/2013 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

  L 343

7

19.12.2013

►M15

REGOLAMENTO (UE) N. 42/2014 DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2014

  L 15

18

20.1.2014

►M16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 397/2014 DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014

  L 119

1

23.4.2014


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 332, 4.12.2012, pag. 31  (267/2012)

►C2

Rettifica, GU L 041, 12.2.2013, pag. 14  (709/2012)

►C3

Rettifica, GU L 268, 10.10.2013, pag. 18  (1264/2012)

►C4

Rettifica, GU L 093, 28.3.2014, pag. 85  (267/2012)

►C5

Rettifica, GU L 216, 22.7.2014, pag. 5  (267/2012)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 267/2012 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2012

concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran ( 1 ),

vista la proposta congiunta dell’Alta Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 ( 2 ), per attuare la decisione 2010/413/PESC del Consiglio ( 3 ).

(2)

Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha approvato la decisione 2012/35/PESC, che prevede misure restrittive aggiuntive nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran ("Iran"), come richiesto dal Consiglio europeo il 9 dicembre 2011.

(3)

Queste misure restrittive comprendono, in particolare, restrizioni supplementari al commercio di beni e tecnologie a duplice uso e di attrezzature e tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate nell’industria petrolchimica, il divieto di importare petrolio greggio, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici dall’Iran e il divieto di investire nell’industria petrolchimica. È opportuno inoltre vietare il commercio di oro, metalli preziosi e diamanti con il governo dell’Iran e la consegna di banconote e monete recentemente stampate o coniate alla Banca centrale dell’Iran o a suo beneficio.

(4)

Sono divenute necessarie altresì determinate modifiche tecniche alle misure già in vigore. In particolare, occorre chiarire la definizione di "servizi di intermediazione". Nei casi in cui l’acquisto, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici può essere autorizzata da un'autorità compentente, non sarà richiesta un'autorizzazione separata per i servizi di intermediazione connessi.

(5)

La definizione di "trasferimenti di fondi" dovrebbe essere estesa ai trasferimenti non elettronici per contrastare i tentativi di aggirare le misure restrittive.

(6)

Le misure restrittive rivedute relative ai beni a duplice uso dovrebbero coprire tutti i beni e le tecnologie di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ( 4 ), tranne determinati prodotti della categoria 5, parte 2, in vista del loro uso nei servizi di comunicazione pubblici in Iran. Tuttavia, i divieti di cui all'articolo 2 del presente regolamento non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie appena inseriti nell'allegato I o II del presente regolamento per i quali un'autorizzazione è già stata concessa dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 961/2010 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(7)

Per garantire l’effettiva attuazione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione all’Iran di determinate attrezzature o tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate nei settori chiave delle industrie del petrolio, del gas naturale e petrolchimiche, è opportuno fornire gli elenchi di queste attrezzature e tecnologie fondamentali.

(8)

Per lo stesso motivo, dovrebbero essere forniti elenchi di voci soggette a restrizioni commerciali applicate a petrolio greggio e prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici, oro, metalli preziosi e diamanti.

(9)

Inoltre, per essere efficaci, le restrizioni agli investimenti nei settori iraniani del petrolio e del gas dovrebbero comprendere determinate attività chiave, quali i servizi di trasporto di gas alla rinfusa ai fini del transito o della fornitura a reti direttamente interconnesse, e, per la stessa ragione, dovrebbero applicarsi sia alle imprese comuni sia ad altre forme di associazione e di cooperazione con l’Iran nel settore del trasporto di gas naturale.

(10)

Per garantire l’efficacia delle restrizioni agli investimenti iraniani nell’Unione occorre adottare misure intese a vietare che persone fisiche o giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri consentano o autorizzino tali investimenti.

(11)

La decisione 2012/35/PESC estende inoltre il congelamento dei beni ad altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano o che sono ad esso associati e ad altri membri del ►C1  Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane ◄ .

(12)

La decisione 2012/35/PESC dispone anche il congelamento degli attivi della Banca centrale dell’Iran. Tuttavia, in considerazione dell'eventuale coinvolgimento della Banca centrale dell’Iran nel finanziamento del commercio estero, sono considerate necessarie deroghe in quanto tale misura finanziaria mirata non dovrebbe ostare a operazioni commerciali, compresi i contratti relativi a generi alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Le esenzioni di cui agli articoli 12 e 14 del presente regolamento relative ai contratti di importazione, acquisto o trasporto di petrolio greggio, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici iraniani conclusi prima del 23 gennaio 2012 si applicano altresì ai contratti accessori, compresi i contratti di trasporto, assicurazione o ispezione necessari per l'esecuzione di tali contratti. Inoltre, il petrolio greggio, i prodotti petroliferi e i prodotti petrolchimici iraniani legalmente importati in uno Stato membro conformemente alle esenzioni di cui agli articoli 12 e 14 del presente regolamento devono essere considerati in libera pratica nell’Unione.

(13)

È vietato, conformemente all’obbligo di congelare gli attivi dell’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) e delle entità possedute o controllate dall’IRISL, caricare e scaricare merci su e da navi possedute o noleggiate dall’IRISL o da tali entità nei porti degli Stati membri. Anche il trasferimento della proprietà delle navi possedute, controllate o noleggiate dalle imprese dell’IRISL ad altre entità è vietato in seguito al congelamento degli attivi dell’IRISL. Tuttavia, l’obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell’IRISL e delle entità possedute o controllate dall’IRISL non impone il sequestro o il fermo di navi possedute da tali entità o dei carichi da esse trasportati se appartengono a terzi, né impone di trattenere l’equipaggio ad esse legato da contratto.

(14)

In considerazione dei tentativi iraniani di aggirare le sanzioni, è opportuno chiarire che tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone, entità o organismi elencati negli allegati I o II della decisione 2010/413/PESC, o da questi posseduti, detenuti o controllati, sono congelati senza indugio, compresi quelli delle entità a loro subentrate create per aggirare le misure istituite dal presente regolamento.

(15)

È inoltre opportuno precisare che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari a una banca ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un’entità o un organismo non menzionati nell’elenco per attivare pagamenti autorizzati a norma del presente regolamento non costituiscono una messa a disposizione di fondi ai sensi del presente regolamento.

(16)

È opportuno precisare che dovrebbe essere possibile sbloccare fondi o risorse economiche per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità in conformità del diritto internazionale, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

(17)

L’applicazione di misure finanziarie mirate ad opera di servizi specializzati di messaggistica finanziaria dovrebbe essere ulteriormente sviluppata, in conformità del presente regolamento.

È opportuno chiarire che gli attivi di persone, entità o organismi non designati detenuti presso enti finanziari e creditizi designati non devono rimanere congelati in applicazione delle misure finanziarie mirate e devono poter essere sbloccati alle condizioni previste dal presente regolamento.

In considerazione dei tentativi dell’Iran di utilizzare il sistema finanziario nazionale per aggirare le sanzioni, occorre pretendere una maggiore vigilanza sulle attività degli enti finanziari e creditizi iraniani per impedire che sia aggirato il presente regolamento, compreso il congelamento degli attivi della Banca centrale dell’Iran. Questi obblighi di maggiore vigilanza relativi agli enti creditizi e finanziari dovrebbero essere complementari agli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi ( 5 ) e dall’applicazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ( 6 ).

(18)

È opportuno rivedere talune disposizioni sul controllo dei trasferimenti di fondi per agevolarne l’applicazione da parte delle autorità competenti e degli operatori e impedire che siano aggirate le disposizioni del presente regolamento, comprese quelle relative al congelamento degli attivi della Banca centrale dell’Iran.

(19)

Le restrizioni sulle assicurazioni dovrebbero essere adeguate, in particolare per precisare che non è vietata l’assicurazione delle missioni diplomatiche e consolari nell’Unione e consentire la prestazione dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e dell’assicurazione della responsabilità ambientale.

(20)

È opportuno inoltre aggiornare l’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza, che ora si applica a tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o escono da tale territorio a seguito dell’attuazione integrale, dal 1o gennaio 2012, delle misure doganali di sicurezza di cui alle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 7 ) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 ( 8 ).

(21)

È opportuno adeguare anche la prestazione di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento delle navi, la responsabilità degli operatori e il divieto di aggirare le misure restrittive.

(22)

Per garantire un’interpretazione efficace e uniforme del presente regolamento occorre rivedere i meccanismi di scambio delle informazioni tra Stati membri e Commissione.

(23)

In considerazione dei suoi obiettivi, il divieto relativo alle attrezzature per la repressione interna dovrebbe figurare nel regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran ( 9 ), anziché nel presente regolamento.

(24)

Per motivi di chiarezza, il regolamento (UE) n. 961/2010 dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.

(25)

Le misure restrittive previste nel presente regolamento rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede una normativa a livello dell’Unione, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(26)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(27)

Il presente regolamento rispetta inoltre gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

▼C4

(27 bis)

Il potere di modificare gli elenchi di cui agli allegati VIII e IX del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionale rappresentata dal programma nucleare iraniano, e per garantire la coerenza con il processo di modifica e di revisione degli allegati I e II della decisione 2010/413/PESC.

▼B

(28)

La procedura di designazione delle persone oggetto di misure di congelamento a norma del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi del loro inserimento nell’elenco affinché abbiano la possibilità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la sua decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l’entità o l’organismo interessati.

(29)

Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 10 ), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 11 ).

(30)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure da esso previste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)

"succursale" di un ente finanziario o creditizio : una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le transazioni inerenti all’attività di ente finanziario o creditizio;

b)

"servizi di intermediazione" :

i) la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o

ii) la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

c)

"richiesta" :

qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all’esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:

i) una richiesta volta ad ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata;

ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv) una domanda riconvenzionale;

v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

d)

"contratto o transazione" : qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;

e)

"autorità competenti" : le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell’allegato X;

f)

"ente creditizio" : un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 12 ), comprese le sue succursali all’interno o al di fuori dell’Unione;

g)

"territorio doganale dell’Unione" : il territorio quale definito all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 13 ), e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 14 );

h)

"risorse economiche" : le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

i)

"ente finanziario" :

i) un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli uffici dei cambiavalute ("bureau de change");

ii) un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ( 15 ), nella misura in cui svolga attività che rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva;

iii) un’impresa d’investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 16 );

iv) un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni o

v) un intermediario assicurativo, quale definito all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa ( 17 ), fatta eccezione per gli intermediari di cui all’articolo 2, paragrafo 7, di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti,

comprese le sue succursali all’interno o al di fuori dell’Unione;

j)

"congelamento di risorse economiche" : il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, tra l’altro, la vendita, l’affitto e le ipoteche;

k)

"congelamento di fondi" : il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

l)

"fondi" :

tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e gli altri strumenti di pagamento;

ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi o plusvalore generati dalle attività;

v) i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e

vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

m)

"beni" : prodotti, materiali e attrezzature;

n)

"assicurazione" : un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un’altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall’impegno;

o)

"persona, entità o organismo iraniana/o" :

i) lo Stato iraniano o qualsiasi ente pubblico dell’Iran;

ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran;

iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran;

iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, dentro o fuori dell’Iran, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più delle persone o degli organismi suddetti;

p)

"riassicurazione" : l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s, l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd’s, da parte di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s;

q)

"comitato delle sanzioni" : il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 18 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSCR") 1737(2006);

r)

"assistenza tecnica" : qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;

s)

"territorio dell’Unione" : i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

t)

"trasferimento di fondi" :

i) un’operazione effettuata per conto di un ordinante tramite un prestatore di servizi di pagamento per via elettronica, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona. I termini "ordinante", "beneficiario" e "prestatore di servizi di pagamento" hanno lo stesso significato che nella direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ( 18 );

ii) un’operazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona.



CAPO II

RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

Articolo 2

1.  È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati negli allegati I o II, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

▼M7

2.  Nell’allegato I figurano i beni e le tecnologie, compreso il software, che sono beni o tecnologie a duplice uso quali definiti nel regolamento (CE) n. 428/2009, fatta eccezione per determinati beni e tecnologie specificati nella parte A dell’allegato I del presente regolamento.

▼M7

2 bis.  Entro quattro settimane lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del regolamento (CE) n. 428/2009, in relazione ai beni e alle tecnologie specificati all'allegato I, parte A, del presente regolamento.

▼B

3.  Nell’allegato II figurano altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, comprese quelle individuate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal comitato delle sanzioni.

4.  Negli allegati I e II non figurano i beni e le tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 19 ) ("elenco comune delle attrezzature militari").

Articolo 3

1.  Occorre un’autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell’allegato III, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o o per un uso in Iran.

2.  Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un’autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore conformemente alle modalità previste all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L’autorizzazione è valida in tutto il territorio dell’Unione.

3.  Nell’allegato III figurano i beni e le tecnologie non contemplati dagli allegati I e II che potrebbero contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all’esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

4.  Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.

5.  Le autorità competenti degli Stati membri non concedono autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie di cui all’allegato III qualora abbiano fondati motivi per stabilire che tali operazioni sono o potrebbero essere finalizzate ad un utilizzo connesso a una delle seguenti attività:

a) attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;

b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran o

c) esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

6.  Conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione da esse già rilasciata.

7.  Qualora un’autorità competente rifiuti di rilasciare un’autorizzazione o annulli, sospenda, limiti sostanzialmente o revochi un’autorizzazione, a norma dei paragrafi 5 o 6, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e comunica loro le informazioni pertinenti, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ( 20 ).

8.  Prima che uno Stato membro rilasci un’autorizzazione a norma del paragrafo 5 per una transazione essenzialmente identica ad una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri a norma dei paragrafi 6 e 7, esso consulterà lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito delle consultazioni, lo Stato membro interessato decide di rilasciare l’autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

Articolo 4

È vietato acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, dall’Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I o II, indipendentemente dalla loro origine.

Articolo 5

1.  È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inclusi in detto elenco, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I o II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati I o II, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran, e

c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o elencati negli allegati I o II, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologie ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2.  È soggetta all’autorizzazione da parte dell’autorità competente interessata la fornitura di:

a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato III, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di detti beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

b) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie di cui all’allegato III, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologie ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

3.  Le autorità competenti non concedono autorizzazioni per le transazioni di cui al paragrafo 2 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l’azione sia o possa essere finalizzata a contribuire a una delle seguenti attività:

a) attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;

b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran o

c) esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

Articolo 6

L’articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 1, non si applicano:

a) ai trasferimenti diretti o indiretti di beni della parte B dell’allegato I, con transito nel territorio degli Stati membri, quando tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati in Iran, o per un uso in Iran, per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006;

b) alle transazioni disposte dal programma di cooperazione tecnica dell’AIEA;

c) ai beni forniti o trasferiti in Iran, o per un uso in Iran, in relazione ad obblighi di Stati parti a titolo della Convenzione di Parigi sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, del 13 gennaio 1993 o

▼M7

d) all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2012 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie specificati nella parte C dell’allegato I del presente regolamento o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;

e) all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2012 per la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie specificati nella parte C dell’allegato I del presente regolamento.

▼B

Articolo 7

1.  Fatto salvo l'articolo 1, lettera b), del regolamento (EU) n. 359/2011, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione connessa a beni e tecnologie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento o la prestazione di assistenza o di servizi di intermediazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, a condizione che:

a) i beni e le tecnologie, l’assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari e che

b) nei casi in cui la transazione riguarda beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

2.  Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

▼M7

Articolo 8

1.  È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature o tecnologie fondamentali elencate negli allegati VI e VI A a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2.  Negli allegati VI e VI A figurano le attrezzature e le tecnologie fondamentali per i seguenti settori chiave dell’industria del petrolio e del gas in Iran:

a) prospezione di greggio e gas naturale;

b) produzione di greggio e gas naturale;

c) raffinazione;

d) liquefazione di gas naturale.

3.  Negli allegati VI e VI A figurano altresì le attrezzature e le tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica in Iran.

4.  Negli allegati VI e VI A non figurano i prodotti inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I, II o III.

Articolo 9

È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate negli allegati VI e VI A, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati VI e VI A, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui agli allegati VI e VI A, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per uso in Iran.

Articolo 10

1.  I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano:

a) all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione del gas naturale elencate nell’allegato VI, concluso prima del 27 ottobre 2010, da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto o da un contratto o un accordo concluso prima del 26 luglio 2010 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 26 luglio 2010, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi,

b) all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature o tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica elencate nell’allegato VI concluso prima del 24 marzo 2012, da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto o da un contratto o un accordo concluso prima del 23 gennaio 2012 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 23 gennaio 2012, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi,

c) all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature o tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione del gas naturale e per l’industria petrolchimica elencate nell’allegato VI A concluso prima del 16 ottobre 2012 e riguardante un investimento in Iran nella prospezione di greggio e gas naturale, nella produzione di greggio e gas naturale e nella raffinazione e liquefazione di gas naturale effettuato prima del 26 luglio 2010 o riguardante un investimento in Iran nell’industria petrolchimica effettuato prima del 23 gennaio 2012, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi, o

d) alla fornitura di assistenza tecnica destinata esclusivamente all'installazione di attrezzature o tecnologie consegnate in conformità delle lettere a), b) e c),

purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intende avviare tali transazioni o prestare assistenza per tali transazioni abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’operazione o l’assistenza all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.

2.  I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti dai contratti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione, che l’esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dall’autorità competente interessata e che lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.

▼M7

Articolo 10 bis

1.  È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature o tecnologie elencate nell’allegato VI B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2.  Nell’allegato VI B figurano le attrezzature e le tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l’adattamento di navi, comprese le attrezzature e le tecnologie utilizzate per la costruzione di petroliere.

Articolo 10 ter

1.  È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell’allegato VI B o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VI B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all’allegato VI B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

Articolo 10 quater

1.  I divieti di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non pregiudicano la fornitura di attrezzature e tecnologie navali fondamentali a una nave che non sia di proprietà o sotto il controllo di una persona, di un’entità o di un organismo iraniana/o e che sia stata costretta a ormeggiare in un porto iraniano o nelle acque territoriali iraniane per cause di forza maggiore.

2.  I divieti di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non si applicano all’esecuzione, fino al 15 febbraio 2013, di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Articolo 10 quinquies

1.  È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, software elencato nell’allegato VII A a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2.  Nell’allegato VII A figura il software per integrare i processi industriali di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o per il programma nucleare, militare o riguardante i missili balistici iraniano.

Articolo 10 sexies

1.  È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi al software elencato nell’allegato VII A o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VII A a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al software elencato nell’allegato VII A a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

Articolo 10 septies

1.  I divieti di cui all’articolo 10 quinquies e all’articolo 10 sexies non si applicano all’esecuzione, fino al 15 gennaio 2013, di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

▼B

Articolo 11

1.  È vietato:

a) importare nell’Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:

i) sono originari dell’Iran o

ii) sono stati esportati dall’Iran;

b) acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Iran o originari dell’Iran;

c) trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari dell’Iran o esportati dall’Iran in qualsiasi altro paese e

d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione connessi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari dell’Iran o esportati dall’Iran.

2.  Per petrolio greggio e prodotti petroliferi si intendono i prodotti elencati nell’allegato IV.

▼M15

3.  Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera c), è sospeso per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XI.

4.  Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera d, è sospeso nella misura in cui riguarda la fornitura di assicurazione e riassicurazione connesse all'importazione, all'acquisto o al trasporto dei prodotti elencati nell'allegato XI.

▼B

Articolo 12

▼M7

1.  I divieti di cui all’articolo 11 non si applicano:

a) all’esecuzione, fino al 1o luglio 2012, di contratti commerciali conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;

b) all’esecuzione di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di petrolio greggio o prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità od organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri;

c) al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi esportati dall’Iran prima del 23 gennaio 2012 oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 1o luglio 2012 o prima di tale data; o se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b);

d) l'acquisto di olio combustibile prodotto e fornito da un paese terzo diverso dall'Iran destinato alla propulsione di motori navali;

e) l'acquisto di olio combustibile per la propulsione del motore di una nave che è stata costretta ad entrare in un porto in Iran o nelle acque territoriali iraniane per causa di forza maggiore,

purché la persona, l’entità o l’organismo che intende eseguire il contratto di cui alle lettere a), b) e c) abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.

▼B

2.  Il divieto di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), non si applica alla fornitura, fino al 1o luglio 2012, direttamente o indirettamente, di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione e riassicurazione della responsabilità ambientale.

Articolo 13

1.  È vietato:

a) importare nell’Unione prodotti petrolchimici che:

i) sono originari dell’Iran o

ii) sono stati esportati dall’Iran;

b) acquistare prodotti petrolchimici situati in Iran o originari dell’Iran;

c) trasportare prodotti petrolchimici originari dell’Iran o esportati dall’Iran in qualsiasi altro paese e

d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione connessi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di prodotti petrolchimici originari dell’Iran o importati dall’Iran.

2.  Per prodotti petrolchimici si intendono i prodotti elencati nell’allegato V.

▼M15

3.  I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), sono sospesi.

▼B

Articolo 14

1.  I divieti di cui all’articolo 13 non si applicano

a) all’esecuzione, fino al 1o maggio 2012, di contratti commerciali conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;

b) all’esecuzione di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori, compresi i contratti di trasporto, assicurazione o ispezione, necessari per l’esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di prodotti petrolchimici iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità o organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri,

▼M7

c) ai prodotti petrolchimici esportati dall’Iran prima del 23 gennaio 2012 oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 1o maggio 2012 o prima di tale data, oppure se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b),

▼B

purché la persona, l’entità o l’organismo che intende eseguire il contratto in questione abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.

2.  Il divieto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), non si applica alla fornitura, fino al 1o maggio 2012, direttamente o indirettamente, di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione e riassicurazione della responsabilità ambientale.

▼M7

Articolo 14 bis

1.  È vietato:

a) acquistare, trasportare o importare nell’Unione gas naturale originario dell’Iran o esportato dall’Iran;

b) scambiare gas naturale originario dell’Iran o esportato dall’Iran;

c) fornire, direttamente o indirettamente, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni, riassicurazioni e servizi di intermediazione connessi all’assicurazione e alla riassicurazione in relazione alle attività di cui alle lettere a) o b).

2.  I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:

a) al gas naturale esportato da uno Stato diverso dall’Iran qualora il gas esportato sia stato combinato con gas originario dell’Iran all'interno dell'infrastruttura di uno Stato diverso dall’Iran;

b) all'acquisto di gas naturale all'interno dell’Iran da parte di cittadini di Stati membri per scopi civili, inclusi il riscaldamento e l'energia per uso domestico, ovvero per il fabbisogno di missioni diplomatiche; o

c) l'esecuzione di contratti per la fornitura di gas naturale originario di uno Stato diverso dall’Iran verso l'Unione.

3.  Per "gas naturale" si intendono i prodotti elencati nell’allegato IV A.

4.  Ai fini del paragrafo 1, per "scambiare" si intende scambiare flussi di gas naturale di origine differente.

▼B

Articolo 15

1.  È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Unione, al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o;

b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Iran, dal governo dell’Iran, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o e

c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o.

2.  Nell’allegato VII figurano l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.

▼M15

3.  I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono sospesi per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XII.

▼M7

Articolo 15 bis

1.  È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, grafite e metalli grezzi o semilavorati elencati nell’allegato VII B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2.  Nell’allegato VII B figurano la grafite e i metalli grezzi o semilavorati, quali l’alluminio e l’acciaio, di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o per il programma nucleare, militare o riguardante i missili balistici iraniano.

3.  Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni elencati negli allegati I, II e III.

Articolo 15 ter

1.  È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni elencati nell’allegato VII B, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VII B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni elencati nell’allegato VII B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2.  I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano in relazione ai beni elencati negli allegati I, II e III.

Articolo 15 quater

I divieti di cui all’articolo 15 bis non si applicano all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

▼B

Articolo 16

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete coniate iraniane recentemente stampate o non emesse alla Banca centrale dell’Iran o a suo beneficio.



CAPO III

RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI DETERMINATE IMPRESE

Articolo 17

1.  Sono vietati:

a) la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2;

b) l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2;

c) la creazione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2.

2.  Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o che partecipa:

a) alla produzione di beni o tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I o II;

b) alla prospezione o alla produzione di greggio e gas naturale, alla raffinazione di combustibili o alla liquefazione di gas naturale o

c) all’industria petrolchimica.

3.  Ai fini del solo paragrafo 2, lettera b) e c), si applicano le seguenti definizioni:

a) la "prospezione di greggio e gas naturale" comprende la prospezione e la gestione delle riserve di greggio e gas naturale, nonché la fornitura di servizi geologici in relazione a tali riserve;

b) la "produzione di greggio e gas naturale" comprende i servizi di trasporto di gas alla rinfusa ai fini del transito o della fornitura a reti direttamente interconnesse;

c) per "raffinazione" si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione per la vendita finale di combustibili;

d) per "industria petrolchimica" si intendono gli impianti per la produzione di prodotti delle voci dell'allegato V.

4.  È vietata la cooperazione con persone, entità o organismi iraniani che si dedicano al trasporto di gas naturale ai sensi del paragrafo 3, lettera b).

5.  Ai fini del paragrafo 4, per "cooperazione" si intende:

a) la condivisione delle spese d’investimento in una catena di approvvigionamento integrata o gestita per la ricezione o la fornitura di gas naturale direttamente da o verso il territorio dell’Iran e

b) la cooperazione diretta a fini di investimento in impianti per il gas naturale liquefatto nel territorio dell’Iran o in impianti per il gas naturale liquefatto connessi direttamente con tale territorio.

Articolo 18

1.  La realizzazione di un investimento, attraverso le transazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, in una persona, un’entità o un organismo iraniana/o che produce beni o tecnologie elencati nell’allegato III è soggetta all’autorizzazione da parte dell’autorità competente interessata.

2.  Le autorità competenti non concedono autorizzazioni per le transazioni di cui al paragrafo 1 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l’azione contribuirebbe a una delle seguenti attività:

a) attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;

b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran o

c) esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

Articolo 19

1.  In deroga all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione a realizzare un investimento attraverso le transazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, purché:

a) l’investimento è a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, e

b) nei casi in cui l’investimento viene realizzato in una persona, un’entità o un organismo iraniani che producono beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

2.  Entro quattro settimane lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

Articolo 20

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), non si applica alla concessione di prestiti o crediti finanziari né all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione, purché

a) la transazione sia richiesta da un contratto di vendita concluso prima del 26 luglio 2010 e

b) l’autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno venti giorni lavorativi di detto accordo o contratto.

Articolo 21

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), non si applica alla concessione di prestiti o crediti finanziari né all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione, purché

a) la transazione sia richiesta da un contratto di vendita concluso prima del 23 gennaio 2012 e

b) l’autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno venti giorni lavorativi di detto accordo o contratto.

Articolo 22

È vietato accettare o approvare, mediante la conclusione di un accordo o qualsiasi altro mezzo, che la concessione di prestiti o crediti finanziari o l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione o la creazione di imprese comuni siano realizzati da una o più persone, entità o organismi iraniani, in un’impresa che svolge una o più delle seguenti attività:

a) estrazione di uranio;

b) arricchimento e ritrattamento dell’uranio;

c) produzione dei beni e delle tecnologie inseriti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico.



CAPO IV

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 23

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato VIII. L’allegato VIII comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni a norma del paragrafo 12 dell’UNSCR 1737 (2006), del paragrafo 7 dell’UNSCR 1803 (2008) o dei paragrafi 11, 12 o 19 dell’UNSCR 1929 (2010).

2.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi di cui all’allegato IX. L’allegato IX comprende le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione 2007/413/PESC del Consiglio, sono stati riconosciuti come:

a) partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno ad attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran, anche mediante la partecipazione all’acquisto di beni e tecnologie vietati, o posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, anche con mezzi illeciti, o operanti per loro conto o sotto la loro direzione;

▼M11

b) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aggirato o violato, o aiutato una persona, un'entità o un organismo dell’elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o della UNSCR 1737 (2006), della UNSCR 1747 (2007), della UNSCR 1803 (2008) e della UNSCR 1929 (2010);

c) membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o da uno o più dei suoi membri di alto livello o come persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto, oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all'IRGC o ad entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto;

▼M7

d) altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e entità di loro proprietà o sotto il loro controllo o persone e entità ad essi associate;

▼M11

e) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per loro conto, oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all'IRISL o ad entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto.

▼B

Conformemente all’obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell’IRISL e delle entità designate possedute o controllate dall’IRISL, è vietato caricare e scaricare merci su e da navi possedute o noleggiate dall’IRISL o da tali entità nei porti degli Stati membri.

L’obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell’IRISL e delle entità possedute o controllate dall’IRISL non impone il sequestro o il fermo di navi possedute da tali entità o dei carichi da esse trasportati se appartengono a terzi, né impone il trattenimento dell’equipaggio ad esse legato da contratto.

3.  Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati VIII o IX.

▼M7

4.  Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis o 29, è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per scambiare dati finanziari alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi elencati negli allegati VIII e IX.

▼B

5.  Gli allegati VIII e IXriportano i motivi di inserimento nell’elenco delle persone, entità ed organismi, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

6.  Gli allegati VIII e IXriportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Per quanto riguarda le compagnie aeree e di navigazione, gli allegati VIII e IXcontengono anche, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare ogni nave o aeromobile appartenente a una compagnia che figura nell’elenco, quali il numero di registrazione originale o il nome. Gli allegati VIII e IX riportano inoltre la data della designazione.

Articolo 24

1.  In deroga all’articolo 23, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 23 è stata/a designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato VIII o IX;

d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato e

e) se si applica l’articolo 23, paragrafo 1, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.

Articolo 25

In deroga all’articolo 23, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati VIII o IX sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso da o di un obbligo sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo era stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:

a) l’autorità competente in questione abbia stabilito che:

i) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona, da un’entità o da un organismo di cui agli allegati VIII o IX;

▼M7

ii) il pagamento non contribuirà a un’attività vietata a norma del presente regolamento. Se il pagamento funge da corrispettivo per un'attività commerciale che è già stata effettuata e l'autorità competente di un altro Stato membro aveva dato previa conferma che l'attività non era vietata al momento in cui è stata effettuata, si considera, prima facie, che il pagamento non contribuirà a un’attività vietata; e

▼B

iii) il pagamento non viola l’articolo 23, paragrafo 3; e

b) se si applica l’articolo 23, paragrafo 1, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica.

Articolo 26

1.  In deroga all’articolo 23, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione a condizione che:

▼M7

a) abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

i) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati VIII o IX e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

iv) destinati esclusivamente al pagamento di diritti dovuti in relazione alla dismissione di bandiera di navi; e

▼B

b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VIII, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della decisione di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2.  In deroga all’articolo 23, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie o per il pagamento o il trasferimento di beni, se acquistati per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006, ovvero di qualsiasi dei beni per gli scopi di cui all’articolo 6, lettere b) e c), a condizione che, se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VIII, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata.

Articolo 27

In deroga all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

▼M7

Articolo 28

In deroga all’articolo 23, paragrafo 2, le autorità competenti possono altresì autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

a) che determinati fondi o risorse economiche congelati della Banca centrale dell’Iran siano sbloccati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per fornire agli enti finanziari o creditizi liquidità per il finanziamento di scambi commerciali o per coprire gli interessi di prestiti commerciali o

b) che determinati fondi o risorse economiche congelati della Banca centrale dell’Iran siano sbloccati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per il rimborso di un credito spettante in base a un contratto o un accordo concluso da una persona, da un’entità o da un organismo iraniani prima del 16 ottobre 2012, ove il contratto o l’accordo preveda il rimborso di importi insoluti a persone, entità o organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri,

purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell’autorizzazione.

▼M6

Articolo 28 bis

I divieti di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate nell’allegato IX:

a) che sono titolari di diritti derivati da una concessione originaria prima del 27 ottobre 2010, da parte di un governo sovrano diverso dall’Iran, di un accordo di produzione condivisa di cui all’articolo 39, nella misura in cui tali atti e transazioni riguardino la partecipazione di tali entità a detto accordo;

b) nella misura necessaria all’esecuzione, fino al 31 dicembre 2014, degli obblighi derivanti da contratti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dall’autorità competente in questione e che lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.

▼M15

Articolo 28 ter

1.  In deroga all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che determinate risorse economiche siano sbloccate o che fondi o risorse economiche siano messi, direttamente o indirettamente, a disposizione del ministero del Petrolio, che figura nell'elenco dell'allegato IX, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per l'esecuzione di contratti di importazione o acquisto di prodotti petrolchimici elencati nell'allegato V originari dell'Iran o importati dall'Iran.

2.  Entro quattro settimane, gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

▼B

Articolo 29

1.  L’articolo 23, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso il conto di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figurano nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali operazioni.

2.  L’articolo 23, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti o

b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 23 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio,

purché tali interessi o altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 23, paragrafi 1 o 2.

3.  Non si può considerare che il presente articolo autorizzi i trasferimenti di fondi di cui all’articolo 30.



CAPO V

RESTRIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI FONDI E AI SERVIZI FINANZIARI

▼M7

Articolo 30

1.  È vietato trasferire fondi tra, da un lato, enti finanziari e creditizi a cui si applica il presente regolamento e, dall'altro:

a) enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;

b) succursali e controllate, rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;

c) succursali e controllate, non rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran, e

d) enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute non aventi sede in Iran ma controllati da persone, entità o organismi con sede in Iran,

a meno che tali trasferimenti ricadano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 e siano stati trattati in conformità del paragrafo 3.

2.  I seguenti trasferimenti possono essere autorizzati in conformità del paragrafo 3:

a) trasferimenti relativi a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;

b) trasferimenti relativi a rimesse personali;

c) trasferimenti connessi a uno specifico contratto commerciale purché non vietati ai sensi del presente regolamento;

d) trasferimenti riguardanti missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali trasferimenti sono destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o delle organizzazioni che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

e) trasferimenti riguardanti pagamenti destinati a soddisfare crediti di o nei confronti di una persona, un’entità o un organismo iraniani o trasferimenti di natura analoga che non contribuiscono alle attività vietate ai sensi del presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia informato almeno dieci giorni prima gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione;

f) trasferimenti necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti da contratti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b).

3.  I trasferimenti di fondi che possono essere autorizzati a norma del paragrafo 2 sono trattati come segue:

a) i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari di importo inferiore a ►M15  1 000 000 EUR ◄ o equivalente e i trasferimenti connessi a operazioni relative a rimesse personali di importo inferiore a ►M15  400 000 EUR ◄ o equivalente sono effettuati senza autorizzazione preliminare.

Il trasferimento è notificato preventivamente per iscritto all’autorità competente dello Stato membro interessato se di importo pari o superiore a 10 000 EUR o equivalente;

b) i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari di importo pari o superiore a ►M15  1 000 000 EUR ◄ o equivalente e i trasferimenti connessi a operazioni relative a rimesse personali di importo pari o superiore a ►M15  400 000 EUR ◄ o equivalente necessitano dell’autorizzazione preliminare da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato a norma del paragrafo 2.

Gli Stati membri si informano reciprocamente, con cadenza trimestrale, di tutte le autorizzazioni concesse;

c) per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a ►M15  100 000 EUR ◄ o equivalente occorre l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente dello Stato membro interessato a norma del paragrafo 2.

Gli Stati membri si informano reciprocamente, con cadenza trimestrale, di tutte le autorizzazioni concesse.

4.  Per i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 10 000 EUR o equivalente non occorre né un’autorizzazione preliminare né una notifica.

5.  Le notifiche e le richieste di autorizzazioni riguardanti il trasferimento di fondi a un'entità rientrante nell'ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento.

Le notifiche e le richieste di autorizzazioni riguardanti il trasferimento di fondi da un'entità rientrante nell'ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento.

Se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, le notifiche e le richieste di autorizzazioni sono rivolte, nel caso di trasferimento a un’entità rientrante nell'ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), dall'ordinante e, nel caso di trasferimento da un’entità rientrante nell'ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, rispettivamente, l'ordinante o il beneficiario.

6.  Nelle loro attività con gli enti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al fine di prevenire violazioni delle disposizioni del presente regolamento, gli enti finanziari e creditizi rientranti nell'ambito del presente regolamento esercitano una vigilanza rafforzata nel modo seguente:

a) esercitano una vigilanza costante sull’attività contabile, in particolare mediante i propri programmi di adeguata verifica della clientela;

b) impongono che siano completati tutti i campi d’informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all’ordinante e al beneficiario dell’operazione in questione e rifiutano l’operazione se queste informazioni non sono fornite;

c) conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;

d) se hanno ragionevoli motivi di sospettare che attività con enti finanziari e creditizi possano violare le disposizioni del presente regolamento, ne informano tempestivamente l’unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatti salvi gli articoli 5 e 23. L’UIF, o l’altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti le potenziali violazioni del presente regolamento. L’UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull’applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.

Articolo 30 bis

1.  I trasferimenti di fondi da e verso una persona, un’entità o un organismo iraniani che non rientrano nell'ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, sono trattati come segue:

a) i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare.

Il trasferimento è notificato preventivamente per iscritto all’autorità competente dello Stato membro interessato se di importo pari o superiore a 10 000 EUR o equivalente;

b) tutti gli altri trasferimenti di importo inferiore a ►M15  400 000 EUR ◄ o equivalente sono effettuati senza autorizzazione preliminare.

Il trasferimento è notificato preventivamente per iscritto all’autorità competente dello Stato membro interessato se di importo pari o superiore a 10 000 EUR o equivalente;

c) per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a ►M15  400 000 EUR ◄ o equivalente occorre l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri si informano reciprocamente, con cadenza trimestrale, di tutte le autorizzazioni negate.

2.  Per i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 10 000 EUR o equivalente non occorre né un’autorizzazione preliminare né una notifica.

3.  Alle notifiche e alle richieste di autorizzazione riguardanti il trasferimento di fondi si applica il seguente trattamento:

a) nel caso dei trasferimenti elettronici di fondi trattati da enti finanziari o creditizi:

i) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a favore di una persona, di un’entità o di un organismo iraniani situati fuori dall’Unione sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;

ii) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, da un’entità o da un organismo iraniani situati fuori dall’Unione sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;

iii) se, nei casi di cui ai punti i) e ii), il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, le notifiche e le richieste di autorizzazione sono rivolte, in caso di trasferimento a una persona, un’entità o un organismo iraniani, dall’ordinante e, in caso di trasferimento da una persona, un’entità o un organismo iraniani, dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente, rispettivamente, l’ordinante o il beneficiario;

iv) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a una persona, un’entità o un organismo iraniani situati nell’Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o per suo conto, alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;

v) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, un’entità o un organismo iraniani nell’Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante, o per suo conto, alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;

vi) se, nei casi di cui ai punti iv) e v), il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, le notifiche e le richieste di autorizzazione sono rivolte, in caso di trasferimento a una persona, un’entità o un organismo iraniani, dall’ordinante e, in caso di trasferimento da una persona, un’entità o un organismo iraniani, dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente, rispettivamente, il beneficiario o l’ordinante;

vii) nel caso di un trasferimento di fondi a o da una persona, un’entità o un organismo iraniani in cui né l’ordinante né il beneficiario né i rispettivi prestatori di servizi di pagamento rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ma in cui un prestatore di servizi di pagamento che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento funge da intermediario, quest’ultimo deve adempiere l’obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi, se sa o ha ragionevoli motivi di sospettare che il trasferimento sia destinato a o proveniente da una persona, un’entità o un organismo iraniani. Nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento fungano da intermediari, solo il primo prestatore di servizi di pagamento che tratta il trasferimento è tenuto ad adempiere l’obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi. Tutte le notifiche e le richieste di autorizzazione devono essere rivolte alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;

viii) nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in una serie di trasferimenti di fondi collegati, i trasferimenti nell’Unione recano un riferimento all’autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo;

b) nel caso di un trasferimento di fondi effettuato per via non elettronica, le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi sono trattate come segue:

i) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative ai trasferimenti a una persona, un’entità o un organismo iraniani sono rivolte dall’ordinante alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’ordinante è residente;

ii) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative ai trasferimenti da una persona, un’entità o un organismo iraniani sono rivolte dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui il beneficiario è residente.

Articolo 30 ter

1.  Ove un’autorizzazione sia stata concessa a norma degli articoli 24, 25, 26, 27, 28 o 28 bis, gli articoli 30 e 30 bis non si applicano.

Il requisito dell'autorizzazione preliminare dei trasferimenti di fondi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettere b) e c), fa salva l'esecuzione di trasferimenti di fondi previamente notificati a o autorizzati dall'autorità competente anteriormente a 22 dicembre 2012. Tali trasferimenti di fondi sono eseguiti prima del 15 aprile 2013.

Gli articoli 30 e 30 bis non si applicano ai trasferimenti di fondi di cui all'articolo 29.

2.  L’articolo 30, paragrafo 3, e l’articolo 30 bis, paragrafo 1, si applicano a prescindere dal fatto che il trasferimento di fondi sia eseguito in un’unica operazione o in più operazioni apparentemente collegate. Ai fini del presente regolamento, per "operazioni apparentemente collegate" si intende:

a) una serie di trasferimenti consecutivi dagli o agli stessi enti finanziari o creditizi rientranti nell'ambito dell'articolo 30, paragrafo 1, lettere da a) a d), o dalla o alla stessa persona, entità o organismo iraniana/o effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore alla soglia pertinente fissata agli articoli 30 e 30 bis ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di notifica o di autorizzazione; o

b) una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che adempiono un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.

3.  Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, lettere b), e c), e dell’articolo 30 bis, paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti concedono l’autorizzazione, alle condizioni che ritengono appropriate, tranne nel caso in cui abbiano fondati motivi per ritenere che il trasferimento di fondi per il quale è chiesta l’autorizzazione potrebbe violare uno dei divieti o obblighi di cui al presente regolamento.

Un’autorità competente può richiedere il pagamento di diritti per la valutazione delle richieste di autorizzazione.

4.  Ai fini dell’articolo 30 bis, paragrafo 1, lettera c), l’autorizzazione è considerata concessa se un’autorità competente ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al trasferimento di fondi entro quattro settimane. Se viene sollevata un’obiezione perché è in corso un’inchiesta, l’autorità competente lo dichiara e comunica senza indugio la propria decisione. Le autorità competenti hanno accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull’applicazione della legge necessarie per svolgere l’inchiesta.

5.  Le persone, le entità o gli organismi seguenti non rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 30 e 30 bis:

a) persone, entità o organismi che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un ente creditizio o finanziario;

b) persone, entità o organismi che forniscono a enti creditizi o finanziari unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi, o

c) persone, entità o organismi che forniscono a enti creditizi o finanziari unicamente sistemi di compensazione e di regolamento.

Articolo 31

1.  Le succursali e le controllate rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, quali definite all'articolo 49, di enti finanziari o creditizi con sede in Iran notificano all’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l’importo e la data della transazione entro cinque giorni lavorativi dall’esecuzione o dalla ricezione di tali trasferimenti. Se l’informazione è disponibile, la notifica deve precisare la natura della transazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto della transazione e indicare, in particolare, se si tratta di beni contemplati dagli allegati I, II, III, IV, IV A, V, VI, VI A, VI B, VII, VII A o VII B del presente regolamento nonché, se l’esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza rilasciata.

2.  Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le autorità competenti notificate, se necessario al fine di evitare transazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio le informazioni sulle notifiche di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle transazioni.

▼M7 —————

▼B

Articolo 33

▼C1

1.  Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 è vietato:

▼B

a) aprire un nuovo conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui ►M7  all’articolo 30, paragrafo 1 ◄ ;

b) aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui ►M7  all’articolo 30, paragrafo 1 ◄ ;

c) aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Iran;

d) costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui ►M7  all’articolo 30, paragrafo 1 ◄ .

2.  È vietato:

a) autorizzare l’apertura di un ufficio di rappresentanza o l’apertura nell’Unione di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui ►M7  all’articolo 30, paragrafo 1 ◄ ;

b) concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui ►M7  all’articolo 30, paragrafo 1 ◄ , relativi all’apertura di un ufficio di rappresentanza o all’istituzione di una succursale o di una controllata nell’Unione;

c) concedere un’autorizzazione per l’avvio e il proseguimento dell’attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un’autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui ►M7  all’articolo 30, paragrafo 1 ◄ , se l’ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non era operativo/a prima del 26 luglio 2010;

d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 da parte di un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui ►M7  all’articolo 30, paragrafo 1 ◄ .

Articolo 34

È vietato:

a) vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 26 luglio 2010 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:

i) l’Iran o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

ii) un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui ►M7  all’articolo 30, paragrafo 1 ◄ ;

iii) una persona fisica o una persona giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);

iv) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un’entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);

b) fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 26 luglio 2010 a una persona, entità o organismo di cui alla lettera a);

c) assistere una persona, entità o organismo di cui alla lettera a) nell’emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

Articolo 35

1.  È vietato fornire assicurazioni o riassicurazioni o intermediazione nella fornitura di assicurazioni o riassicurazioni:

a) all’Iran o al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

b) a una persona, un’entità o un organismo iraniana/o diversi da una persona fisica o

c) a una persona fisica o a una persona giuridica, un’entità o un organismo, quando agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui alle lettere a) o b).

2.  Le lettere a) e b) del paragrafo 1 non si applicano alla fornitura o all'intermediazione di assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi o di riassicurazioni a persone, entità o organismi iraniani situati nell'Unione, né alla fornitura di assicurazioni per missioni diplomatiche o consolari iraniane nell’Unione.

3.  La lettera c) del paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assicurazioni o intermediazione di assicurazioni, ivi comprese le assicurazioni sanitarie e di viaggio o di riassicurazione, alle persone che agiscono a titolo privato, ad eccezione di quelle menzionate negli elenchi di cui agli allegati VIII e IX..

La lettera c) del paragrafo 1 non impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione o intermediazione di assicurazioni al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una persona, un’entità o un organismo menzionati alle lettere a) e b) del paragrafo 1.

Ai fini della lettera c) del paragrafo 1, non si considera che una persona, un’entità o un organismo agisca dietro istruzioni di una persona, di un’entità o di un organismo di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 qualora tali istruzioni siano impartite ai fini dell’attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo iraniani.

4.  Il presente articolo vieta di prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima del 27 ottobre 2010 ma, fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 3, non vieta di rispettare gli accordi conclusi prima di questa data.



CAPO VI

RESTRIZIONI AI TRASPORTI

Articolo 36

1.  Per impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione è vietata/o dal presente regolamento, e in aggiunta all’obbligo di fornire alle autorità competenti le informazioni prima dell’arrivo o della partenza di cui alle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 21 ) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 ( 22 ), la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.

2.  Gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni in dogana, a seconda dei casi.

Articolo 37

1.  La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza a navi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da una persona, un’entità o un organismo iraniana/o è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell’arrivo o della partenza di cui all’articolo 36, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino beni che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza.

2.  La prestazione di servizi tecnici e di manutenzione degli aeromobili cargo posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona, da un’entità o da un organismo iraniana/o è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell’arrivo o della partenza di cui all’articolo 36, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che gli aeromobili cargo trasportino beni che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari e per motivi di sicurezza.

3.  I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito, a seconda dei casi.

Qualsiasi sequestro e smaltimento può essere effettuato, in conformità della legislazione nazionale o della decisione di un’autorità competente, a spese dell’importatore o lo si può ottenere da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.

▼M7

Articolo 37 bis

1.  È vietato fornire i seguenti servizi a petroliere e navi mercantili che battono bandiera della Repubblica islamica dell’Iran o sono possedute, noleggiate o gestite, direttamente o indirettamente, da una persona, un’entità o un organismo iraniani:

a) servizi di classificazione di qualsiasi tipo, tra cui, ma non esclusivamente:

i) la definizione e l’applicazione di regole di classificazione o specifiche tecniche riguardanti la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento e la manutenzione di navi, nonché i sistemi di gestione di bordo;

ii) l’esecuzione di controlli e ispezioni secondo le regole e le procedure di classificazione;

iii) l’assegnazione di una notazione di classe e il rilascio, la convalida o il rinnovo di certificati di conformità con le regole o specifiche di classificazione;

b) la supervisione della progettazione, costruzione e riparazione di navi e loro parti, compresi blocchi, elementi, macchine, impianti elettrici e impianto di controllo, e la partecipazione a tali attività, nonché l'assistenza tecnica, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria relativi;

c) l’ispezione, il collaudo e la certificazione di apparecchiature, materiali e componenti navali e la supervisione dell'installazione a bordo e la supervisione dell’integrazione dei sistemi;

d) l’esecuzione di controlli, ispezioni, verifiche contabili e visite di verifica e il rilascio, il rinnovo o la convalida, per conto dell’amministrazione dello Stato di bandiera, dei pertinenti certificati e documenti di conformità, a norma della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974) e del relativo protocollo del 1988, della Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell’inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, modificato (MARPOL 73/78), della Convenzione del 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, come modificata (COLREG 1972), della Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL 1966) e del relativo protocollo del 1988, della Convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, come modificata (STCW), e della Convenzione internazionale del 1969 per la stazzatura delle navi (TONNAGE 1969).

2.  Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dal 15 gennaio 2013.

Articolo 37 ter

1.  È vietato mettere a disposizione navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici:

i) a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o o

ii) a qualsiasi altra persona, entità o altro organismo, a meno che i fornitori delle navi abbiano adottato i provvedimenti atti a evitare che la nave sia utilizzata per il trasporto o lo stoccaggio di petrolio o prodotti petrolchimici originari dell’Iran o esportati dall’Iran.

2.  Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l’esecuzione di obblighi derivanti dai contratti e dai contratti accessori di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c), purché l'importazione e il trasporto del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi o dei prodotti petrolchimici siano stati notificati all'autorità competente a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, o dell'articolo 14, paragrafo 1.

▼M15

3.  Il divieto di cui al paragrafo 1 è sospeso.

▼B



CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 38

1.  Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) persone, entità o organismi designati elencati negli allegati VIII e XI;

b) qualsiasi altra persona, entità o organismo iraniana/o, governo iraniano compreso;

c) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alle lettere a) e b).

2.  Si considera che le misure istituite a norma del presente regolamento abbiano inciso sull’esecuzione di un contratto o di un’operazione quando l’esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

3.  In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l’onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

4.  Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 39

Ai fini degli articoli 8 e 9, dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e degli articoli 30 e 35, qualsiasi organismo, entità o titolare di diritti derivato dalla concessione originaria, prima del 27 ottobre 2010, da parte di un governo sovrano diverso dall’Iran, di un accordo di produzione condivisa, non è considerato/a una persona, un’entità o un organismo iraniano. In tali casi, e in relazione all’articolo 8, l’autorità competente dello Stato membro può richiedere a qualsiasi organismo o entità adeguate garanzie in merito ai destinatari finali per ogni vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell’allegato VI.

Articolo 40

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 23, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri, alla Commissione;

b) collaborare con le autorità competenti alla verifica di tali informazioni.

2.  Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

3.  Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

▼M7

Articolo 41

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere le misure dell'articolo 2, 5, paragrafo 1, 8, 9, 10 bis, 10 ter, 10 quinquies, 10 sexies, 11, 13, 14 bis, 15 bis, 15 ter, 17, 22, 23, 30, 30 bis, 34, 35, 37 bis o 37 ter.

▼B

Articolo 42

1.  Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.  Le misure di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.

3.  La divulgazione in buona fede, quale prevista agli articoli 30, 31 e 32, delle informazioni di cui agli articoli 30, 31 e 32 da parte di una persona, di un’entità o di un organismo oggetto del presente regolamento, ovvero da parte dei suoi dipendenti o direttori, non fa sorgere responsabilità di alcun tipo per le istituzioni o le persone ovvero per i loro direttori o dipendenti.

Articolo 43

1.  Uno Stato membro può adottare tutte le misure che ritiene necessarie per garantire il rispetto degli obblighi giuridici nazionali, dell’Unione o internazionali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela dell’ambiente, ove l’applicazione del presente regolamento possa pregiudicare la cooperazione con una persona, un’entità o un organismo iraniani.

2.  Ai fini delle misure adottate a norma del paragrafo 1, non si applicano i divieti di cui agli articoli 8 e 9, all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 23, paragrafo 2, e agli articoli 30 e 35.

▼M7

3.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della decisione di cui al paragrafo 1 e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell'autorizzazione. In caso di minaccia per l'ambiente e/o per la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Unione che richieda misure urgenti, lo Stato membro interessato può concedere un'autorizzazione senza previa notifica e informa gli altri Stati membri e la Commissione entro tre giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione.

▼M7

Articolo 43 bis

1.  In deroga agli articoli 8 e 9, all'articolo 17, paragrafo 1, per quanto riguarda persone, entità od organismi iraniani di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, nella misura in cui si riferiscono a persone, entità e organismi elencati nell'allegato IX, nonché agli articoli 30 e 35, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, attività connesse alla prospezione o allo sfruttamento di idrocarburi sul territorio dell'Unione svolte in virtù di una licenza di prospezione o sfruttamento rilasciata da uno Stato membro a una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato IX, purché:

a) la licenza di prospezione o di sfruttamento di idrocarburi sul territorio dell'Unione sia stata rilasciata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo elencati nell'allegato IX; e

b) l'autorizzazione sia necessaria per evitare o rimediare a danni ambientali nell'Unione o prevenire la distruzione permanente del valore della licenza, anche rendendo sicure la condotta e l'infrastruttura utilizzate per l'attività oggetto della licenza, su base temporanea. Tale autorizzazione può includere misure adottate conformemente alla legislazione nazionale.

2.  La deroga di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto per il periodo necessario e la sua validità non supera la validità della licenza rilasciata alla persona, all'entità o all'organismo elencati nell'allegato IX. Qualora l'autorità competente consideri necessaria la surrogazione nei contratti o la corresponsione di indennità, il periodo di validità della deroga non supera i cinque anni.

3.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell'autorizzazione. In caso di minaccia per l'ambiente dell'Unione che richieda misure urgenti per evitare danni ambientali, lo Stato membro interessato può concedere un'autorizzazione senza previa notifica e informa gli altri Stati membri e la Commissione entro tre giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione.

▼B

Articolo 44

1.  La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono con cadenza trimestrale tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti

a) i fondi congelati a norma dell’articolo 23 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 24, 25, 26 e 27;

b) problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.  Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 45

La Commissione:

a) modifica l’allegato II sulla base di accertamenti eseguiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni o sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

▼M7

b)  ►M15  modifica gli allegati III, IV, IV A, V, VI, VI A, VI B, VII, VII A, VII B, X, XI e XII ◄ sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

▼B

Articolo 46

1.  Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’allegato VIII.

2.  Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, esso modifica di conseguenza l’allegato IX.

3.  Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di formulare osservazioni.

4.  Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.

5.  Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell’elenco, il Consiglio modifica opportunamente l’allegato VIII.

6.  L’elenco di cui all’allegato IX è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 47

1.  Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

Articolo 48

1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell’allegato X. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato X.

2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.

3.  Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato X.

Articolo 49

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.

Articolo 50

Il regolamento (UE) n. 961/2010 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 51

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M7




ALLEGATO I

PARTE A

Beni e tecnologie di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 6, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafo 2, e all’articolo 31, paragrafo 1

Il presente allegato comprende tutti i beni e le tecnologie elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, quali ivi definiti, ad eccezione di quelli specificati nella parte A e, fino al 15 aprile 2013, di quelli specificati nella parte C.



 

Designazione delle merci

1.

Sistemi e apparecchiature di "sicurezza dell’informazione" per l'utilizzo finale per i servizi di telecomunicazione pubblici e la fornitura di servizi Internet o la protezione a cura dell'operatore di rete di tali servizi, compresi i componenti necessari per i servizi di funzionamento, installazione (compresa l'installazione in loco), manutenzione (controllo), riparazione, revisione e rinnovamento relativi a tali sistemi e apparecchiature, come segue:

a.  sistemi, apparecchiature, "assiemi elettronici" di specifica applicazione, moduli e circuiti integrati che assicurano la "sicurezza dell’informazione" relativi a reti quali wifi, 2G, 3G, 4G o reti fisse (classica, ADSL o a fibra ottica), come segue, e loro componenti appositamente progettati per la "sicurezza dell’informazione":

N.B.:  per il controllo delle apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) che contengono o utilizzano funzioni di decrittazione (ad esempio GPS o GLONASS), si veda la voce 7A005 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

1.  progettati o modificati per utilizzare la "crittografia" con l’impiego di tecniche numeriche che effettuano ogni funzione crittografica eccetto l’autenticazione o la firma digitale aventi una delle caratteristiche seguenti:

Note tecniche:

1.  le funzioni di autenticazione e di firma digitale comprendono la relativa funzione di gestione delle chiavi associate.

2.  L’autenticazione comprende tutti gli aspetti del controllo di accesso che non prevedono la cifratura di archivi o testi, salvo che questi non siano collegati alla protezione delle parole d’ordine, dei numeri di identificazione personali (PIN) o di dati similari al fine di prevenire l’accesso non autorizzato.

3.  La "crittografia" non comprende tecniche di compressione o di codifica di dati "fissi".

Nota:  1.a.1 comprende le apparecchiature progettate o modificate per utilizzare la "crittografia" secondo principi analogici laddove questi ultimi vengano attuati con tecniche numeriche.

a.  un "algoritmo simmetrico" utilizzante una lunghezza di chiave superiore a 56 bit o

b.  un "algoritmo asimmetrico" in cui la sicurezza dell’algoritmo sia basata su uno degli elementi seguenti:

1.  fattorizzazione degli interi superiori a 512 bit (per es. RSA);

2.  calcolo dei logaritmi discreti in un gruppo moltiplicativo di un campo finito di dimensioni superiori a 512 bit (per es. Diffie-Hellman su Z/pZ) o

3.  logaritmi discreti in un gruppo diverso da quelli menzionati in 1.a.1.b.2, superiore a 112 bit

(per es. Diffie-Hellman su una curva ellittica);

2.

"Software" per l'utilizzo finale per i servizi di telecomunicazione pubblici, la fornitura di servizi Internet o la protezione a cura dell'operatore di rete di tali servizi, come segue:

a.  "software" appositamente progettato o modificato per l’"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 1.a.1 o di "software" specificato in 2.b.1;

b.  "software" specifico come segue:

1.  "software" avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002.a.1;

3.

"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l’"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 1.a.1 o di "software" specificato in 2.a. o 2.b.1 del presente elenco, per l'utilizzo finale per i servizi di telecomunicazione pubblici e la fornitura di servizi Internet o la protezione a cura dell'operatore di rete di tali servizi.

PARTE B

L’articolo 6 si applica ai seguenti beni:



Voce dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

Designazione delle merci

0A001

"Reattori nucleari" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

a.  "reattori nucleari";

b.  contenitori metallici, o loro parti principali fabbricate in officina, compresa la copertura del contenitore in pressione del reattore, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un "reattore nucleare";

c.  apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l’introduzione o la rimozione del combustibile in "reattori nucleari";

d.  barre di controllo appositamente progettate o preparate per il controllo del processo di fissione in "reattori nucleari", loro strutture di supporto o di sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre;

e.  tubi resistenti alla pressione appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile ed il fluido refrigerante primario in un "reattore nucleare", in grado di sopportare una pressione di esercizio superiore di 5,1 MPa;

f.  zirconio metallo e leghe sotto forma di tubi o assiemi di tubi in cui il rapporto in peso afnio/zirconio è inferiore a 1/500, appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un "reattore nucleare";

g.  pompe per la circolazione del refrigerante appositamente progettate o preparate per la circolazione del refrigerante primario di "reattori nucleari";

h.  "elementi interni del reattore" appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in "reattori nucleari", comprendenti colonne di supporto del nocciolo, canali del combustibile, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore;

Nota:  in 0A001.h. si intende per "elementi interni del reattore" qualsiasi struttura principale all’interno del contenitore del reattore avente una o più funzioni, ad esempio sostenere il nocciolo, mantenere l’allineamento del combustibile, dirigere il flusso del refrigerante primario, fornire schermi all’irraggiamento per il contenitore del reattore e dirigere la strumentazione del nocciolo;

i.  scambiatori di calore (generatori di vapore) appositamente progettati o preparati per essere utilizzati nel circuito del refrigerante primario di "reattori nucleari";

j.  strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per determinare i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di "reattori nucleari".

0C002

Uranio a bassa concentrazione rientrante in 0C002 se incorporato in elementi di combustibili nucleari assemblati.



PARTE C

Voce dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

Designazione delle merci

5A002

Sistemi, apparecchiature e componenti di sicurezza dell’informazione, come segue:

a.  sistemi, apparecchiature, "assiemi elettronici" di specifica applicazione, moduli e circuiti integrati che assicurano la "sicurezza dell’informazione", come segue, e loro altri componenti appositamente progettati:

N.B.:  per il controllo delle apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) che contengono o utilizzano funzioni di decrittazione (ad esempio GPS o GLONASS), vedere 7A005.

1.  progettati o modificati per utilizzare la "crittografia" con l’impiego di tecniche numeriche che effettuano ogni funzione crittografica eccetto l’autenticazione o la firma digitale aventi una delle caratteristiche seguenti:

Note tecniche:

1.  Le funzioni di autenticazione e di firma digitale comprendono la relativa funzione di gestione delle chiavi associate.

2.  L’autenticazione comprende tutti gli aspetti del controllo di accesso che non prevedono la cifratura di archivi o testi, salvo che questi non siano collegati alla protezione delle parole d’ordine, dei numeri di identificazione personali (PIN) o di dati similari al fine di prevenire l’accesso non autorizzato.

3.  La "crittografia" non comprende tecniche di compressione o di codifica di dati "fissi".

Nota:  5A002.a.1 comprende le apparecchiature progettate o modificate per utilizzare la "crittografia" secondo principi analogici laddove questi ultimi vengano attuati con tecniche numeriche.

a.  un "algoritmo simmetrico" utilizzante una lunghezza di chiave superiore a 56 bit o

b.  un "algoritmo asimmetrico" in cui la sicurezza dell’algoritmo sia basata su uno degli elementi seguenti:

1.  fattorizzazione degli interi superiori a 512 bit (per es. RSA);

2.  calcolo dei logaritmi discreti in un gruppo moltiplicativo di un campo finito di dimensioni superiori a 512 bit (per es. Diffie-Hellman su Z/pZ) o

3.  logaritmi discreti in un gruppo diverso da quelli menzionati in 5A002.a.1.b.2, superiore a 112 bit

(per es., Diffie-Hellman su una curva ellittica);

5D002

"Software", come segue:

a.  "software" appositamente progettato o modificato per l’"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 5A002.a.1 o di "software" specificato in 5D002.c.1;

c.  "software" specifico come segue:

1.  "software" avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002.a.1;

Nota:  5D002 non sottopone ad autorizzazione i seguenti "software":

a.  il "software" necessario per l’"utilizzazione" di apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002;

b.  il "software" che fornisce una delle funzioni delle apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002.

5E002

"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l’"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 5A002.a.1 o di "software" specificato in 5D002.a. o 5D002.c.1 del presente elenco.

▼B




ALLEGATO II

Beni e tecnologie di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafo 2, all’articolo 31, paragrafo 1, e all’articolo 45

NOTE INTRODUTTIVE

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009" sta a indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3. Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

NOTE GENERALI

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell’elenco – che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.:  Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B.)

1. Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione II.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione.

2. Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione II.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di beni di cui nella parte A (Beni) ►C1  dell’allegato III ◄ sono sottoposti ad autorizzazione la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione.

3. La "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

4. I divieti non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento.

5. Il divieto relativo al trasferimento di "tecnologia" non si applica alle informazioni "di pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

II.A.    BENI



A0.  Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

N.

Designazione delle merci

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A0.001

Lampade a catodo cavo, come segue:

a.  Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo

b.  Lampade a catodo cavo all’uranio

II.A0.002

Isolatori di Faraday nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm – 650 nm

II.A0.003

Reticoli ottici nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm – 650 nm

II.A0.004

Fibre ottiche nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm – 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm – 650 nm e con un diametro dell’anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm

II.A0.005

Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:

1.  Dispositivi di tenuta

2.  Componenti interni

3.  Apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare

0A001

II.A0.006

Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, l’identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.

Nota:  questa voce non comprende le valvole definite in 0B001.c.6 e 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6K-1 a 20°C (ad es. silicio fuso o zaffiro).

Nota:  in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6K-1 a 20°C (ad es. silicio fuso).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s.

Pompe a vuoto rotative di tipo "roots" con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h.

Compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).

0B006

II.A0.013

"Uranio naturale" o "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.

0C001

II.A0.014

Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.



A1.  Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"

N.

Designazione delle merci

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A1.001

Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %.

II.A1.002

Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza almeno del 95 %.

II.A1.005

Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.

Nota:  questa voce non comprende le celle elettrolitiche definite in 1B225.

1B225

II.A1.006

Catalizzatori, diversi da quelli vietati da 1A225, contenenti platino, palladio o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell’isotopo idrogeno tra l’idrogeno e l’acqua per il recupero del trizio dall’acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

1B231, 1A225

II.A1.007

Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4 o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  con una resistenza massima a trazione uguale o superiore a 460 MPa a 293 K (20°C) o

b.  con una resistenza a trazione pari o superiore a 415 MPa a 298 K (25°C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

"Materiali fibrosi o filamentosi" o materiali preimpregnati, come segue:

N.B.  SI VEDA ANCHE II.A1.019.a.

a.  ‘materiali fibrosi o filamentosi’ al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  "modulo specifico" superiore a 10 × 106 m, o

2.  "carico di rottura specifico" superiore a 17 × 104 m;

b.  "materiali fibrosi o filamentosi" di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  "modulo specifico" superiore a 3,18 × 106 m, o

2.  "carico di rottura specifico" superiore a 76,2 × 103 m;

c.  "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (già materiali preimpregnati), costituiti dai ‘materiali fibrosi o filamentosi’ di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in II.A1.010.a. o b.

Nota:  questa voce non comprende i ‘materiali fibrosi o filamentosi’ definiti in 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a e 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o "preformati di fibre di carbonio", come segue:

a.  costituiti dai "materiali fibrosi o filamentosi" specificati in II.A1.009;

b.  "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio impregnati in una "matrice" di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;

c.  preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160°C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.

Nota:  questa voce con comprende i ‘materiali fibrosi o filamentosi’ definiti alla voce 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei "missili", diversi da quelli specificati in 1C107.

1C107

II.A1.012

Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 e 1C216, aventi carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa, a 293 K (20°C).

Nota tecnica:

L’acciaio sopra richiamato comprende l’acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

1C216

II.A1.013

Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di tantalio e relative leghe, aventi le due caratteristiche seguenti:

a.  in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm; e

b.  una massa maggiore di 5 kg.

Nota:  questa voce non comprende il tungsteno, il carburo di tungsteno e le leghe di tungsteno definite in 1C226.

1C226

II.A1.014

Polveri elementari di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm.

II.A1.015

Tributilfosfato (TBP) puro [CAS n. 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %.

II.A1.016

Acciai Maraging, diversi da quelli vietati da 1C116, 1C216 o II.A1.012

Nota tecnica:

Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichelio, contenuto molto basso di carbonio e l’uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resistenza e di durezza per invecchiamento della lega.

II.A1.017

Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:

a.  tungsteno e sue leghe, diversi da quelli vietati da 1C117, sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri contenenti il 97 % o più in peso di tungsteno;

b.  molibdeno e sue leghe, diversi da quelli vietati da 1C117, sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri contenenti il 97 % o più in peso di molibdeno;

c.  materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226 o II.A1.013, composti dai seguenti materiali

1.  tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

2.  tungsteno infiltrato con rame, contenente in peso 80 % o più di tungsteno o

3.  tungsteno infiltrato con argento, contenente in peso 80 % o più di tungsteno.

II.A1.018

Leghe magnetiche tenere aventi la seguente composizione chimica:

a)  contenuto di ferro tra 30 % e 60 % e

b)  contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %.

II.A1.019

"Materiali fibrosi o filamentosi" o materiali preimpregnati, non vietati dall’allegato I o dall’allegato II ((II.A1.009, II.A1.010) del presente regolamento o non specificati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, come segue:

a)  "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio;

Nota:  II.A1.019a. non comprende i tessuti.

b)  "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente costituiti da "materiali fibrosi o filamentosi" di carbonio;

c)  "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui di poliacrilonitrile (PAN).



A2.  Trattamento e lavorazione dei materiali

N.

Designazione delle merci

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A2.001

Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:

a.  sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un’accelerazione uguale o superiore a 0,1g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a "tavola vuota";

b.  controllori numerici, combinati con software di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con "larghezza di banda in tempo reale" superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

c.  dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a ‘tavola vuota’, ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

d.  strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a "tavola vuota", ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.

Nota tecnica:

Per "tavola vuota" si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

2B116

II.A2.002

Macchine utensili e componenti e dispositivi di controllo numerico per macchine utensili, come segue:

a.  Macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con "tutte le compensazioni disponibili" uguale o minore (migliore) di 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari;

Nota:  questa voce non comprende le macchine utensili di rettifica definite in 2B201.b e 2B001.c.

b.  Componenti e dispositivi di controllo numerico, appositamente progettati per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o in a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

a.  macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

2.  che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

3.  che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani; e

4.  che siano in grado di realizzare l’equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;

b.  teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.

Nota tecnica:

Le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

2B119

II.A2.004

Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,3 m della parete della cella calda (operazione attraverso la parete); o

b.  capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).

2B225

II.A2.006

Forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400°C, come segue:

a.  forni di ossidazione

b.  forni per trattamento termico in atmosfera controllata

Nota:  in questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale.

2B226

2B227

II.A2.007

"Trasduttori di pressione", diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a.  elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da "Materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio UF6" e

b.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  fondo scala inferiore a 200 kPa e "accuratezza" migliore di ± 1 % (fondo scala) o

2.  fondo scala di 200 kPa o superiore e "accuratezza" migliore di 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:

1.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  fluoropolimeri;

3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

5.  tantalio o leghe di tantalio;

6.  titanio o leghe di titanio; o

7.  zirconio o leghe di zirconio.

Nota:  questa voce non comprende i separatori centrifughi definiti alla voce 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Filtri sinterizzati metallici di nichelio o leghe di nichelio contenenti più del 40 % in peso di nichelio.

Nota:  questa voce non comprende i filtri definiti alla voce 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione da 2B009, 2B109 o 2B209, con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN e componenti appositamente progettati per dette macchine.

Nota tecnica:

Ai fini di II.A2.013 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano le funzioni di tornitura in lastra e di fluotornitura.

II.A2.014

Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono:

►C1  

N.B.  SI VEDA ANCHE III.A2.008.

 ◄

a.  fatti di uno dei seguenti materiali:

1.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  fluoropolimeri;

3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.  grafite o "carbonio grafite";

5.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

6.  tantalio o leghe di tantalio;

7.  titanio o leghe di titanio; o

8.  zirconio o leghe di zirconio, o

b.  fatte di acciaio inossidabile e di uno o più materiali specificati in II.A2.014.a.

Nota tecnica:

Il "carbonio grafite" è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l’8 % di grafite.

2B350.e

II.A2.015

Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, quali:

►C1  

N.B.  SI VEDA ANCHE III.A2.009

 ◄

Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, in cui tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi sono:

a.  fatte di uno dei seguenti materiali:

1.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  fluoropolimeri;

3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.  grafite o "carbonio grafite";

5.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

6.  tantalio o leghe di tantalio;

7.  titanio o leghe di titanio

8.  zirconio o leghe di zirconio;

9.  carburo di silicio. o

10.  carburo di titanio; o

b.  fatta di acciaio inossidabile e di uno o più materiali specificati in II.A2.015.a.

Nota:  questa voce non comprende i radiatori per veicoli.

Nota tecnica:

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2B350.d

II.A2.016

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0°C) e pressioni di 101 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono:

►C1  

NB.  SI VEDA ANCHE III.A2.010.

 ◄

a.  fatte di uno dei seguenti materiali:

1.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  materiali ceramici;

3.  ferrosilicio;

4.  fluoropolimeri;

5.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

6.  grafite o "carbonio grafite";

7.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

8.  tantalio o leghe di tantalio;

9.  titanio o leghe di titanio

10.  zirconio o leghe di zirconio;

11.  niobio (columbio) o leghe di niobio; o

12.  leghe di alluminio; o

b.  fatte di acciaio inossidabile e di uno o più materiali specificati in II.A2.016.a.

Nota tecnica:

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2B350.i



A3.  Materiali elettronici

N.

Designazione delle merci

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A3.001

Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti:

a.  in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con potenza di uscita uguale o superiore a 5kW con o senza sweeping; e

b.  stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore.

Nota:  Questa voce non comprende gli alimentatori definiti alle voci 0B001.j.5 e 3A227.

3A227

II.A3.002

Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati alle voci 3A233 o 0B002.g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:

a.  spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

b.  spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

c.  spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

d.  spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con "materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio (UF6)";

e.  spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80°C); o

2.  camera sorgente costruita, placcata o rivestita con "materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio (UF6)";

f.  spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

3A233

II.A3.003

Variatori di frequenza o generatori diversi da quelli specificati in 0B001 o 3A225, aventi tutte le caratteristiche seguenti, nonché loro componenti e software appositamente progettati:

a.  uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;

b.  in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000 Hz; e

c.  controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,1 %.

Nota tecnica:

I variatori di frequenza in II.A3.003 sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.



A6.  Sensori e laser

N.

Designazione delle merci

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A6.001

Barre di granato di ittrio (YAG)

II.A6.002

Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 e 6A004.b, come segue:

Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d’onda 9 000 nm – 17 000 nm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Correttori del fronte d’onda da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e "specchi deformabili", compresi gli specchi bimorfi.

Nota:  questa voce non comprende gli specchi definiti alle voci 6A004.a, 6A005.e e 6A005.f.

6A003

II.A6.004

"Laser" ad argon ionizzato aventi un’energia di uscita pari o superiore a 5 W.

Nota:  questa voce non comprende i ‘laser’ ad argon ionizzato definiti alle voci 0B001.g.5, 6A005 e 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

"Laser" a semiconduttore e relativi componenti, come segue:

a.  "laser" a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;

b.  cortine di "laser" a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.

Note:

1.  i "laser" a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi "laser".

2.  Questa voce con comprende i "laser" definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.b.

3.  Questa voce non comprende i diodi "laser" con lunghezza d’onda compresa nella gamma 1 200 nm – 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

"Laser" a semiconduttore accordabili e cortine di "laser" a semiconduttore accordabili, con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di "laser" a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di "laser" a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.

Note:

1.  i "laser" a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi "laser".

2.  Questa voce con comprende i "laser" a semiconduttore definiti alle voci 0B001.h.6 e 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

"Laser""accordabili" allo stato solido e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.  laser in titanio-zaffiro;

b.  laser in alessandrite.

Nota:  questa voce non comprende i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

"Laser" (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, con lunghezza di onda di uscita superiore a 1 000 nm ma non superiore a 1 100 nm ed energia di uscita superiore a 10 J per impulso.

Nota:  questa voce non comprende i ‘laser’ (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio definiti alla voce 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:

a.  tubi per l’immagine e dispositivi per l’immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza pari o superiore a 1kHz;

b.  componenti a frequenza di ripetizione;

c.  celle di Pockels.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy(silicio) [5 × 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale.

Nota tecnica:

Il termine Gy (Silicio) si riferisce all’energia in Joule per kg assorbita da un campione non schermato di silicio esposto a radiazioni ionizzanti.

6A203.c

II.A6.011

Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d’onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

2.  potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W

3.  cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e

4.  larghezza di impulso inferiore a 100 ns.

Note:

1.  questa voce non comprende gli oscillatori monomodo.

2.  Questa voce non comprende gli amplificatori e oscillatori laser a coloranti accordabili ad impulsi definiti alle voci 6A205.c, 0B001.g.5 e 6A005.

6A205.c

II.A6.012

"Laser" ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d’onda compresa tra 9 000 nm e 11 000 nm;

2.  cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz

3.  potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W; e

4.  larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

Nota:  questa voce non comprende gli amplificatori e oscillatori laser ad anidride carbonica ad impulsi definiti alle voci 6A205.d., 0B001.h.6. e 6A005.d.

6A205.d

II.A6.013

"Laser" a vapore di rame aventi le due caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d’onda compresa tra 500 e 600 nm, e

2.  potenza di uscita media superiore a 15W.

6A005.b

II.A6.014

"Laser" ad impulsi a monossido di carbonio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d’onda compresa tra 5 000 e 6 000 nm

2.  cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz

3.  potenza di uscita media superiore a 100 W e

4.  larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

Nota:  questa voce non sottopone ad autorizzazione i laser industriali a monossido di carbonio di potenza superiore (normalmente di 1-5 kW) utilizzati in applicazioni quali il taglio e la saldatura, poiché questi tipi di laser sono a onda continua o pulsati con una larghezza di impulso superiore a 200 ns.

 



A7.  Materiale avionico e di navigazione

N.

Designazione delle merci

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A7.001

Sistemi di navigazione inerziale e loro componenti appositamente progettati, come segue:

I.  Sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su "aeromobili civili" dalle autorità dell’aviazione civile di uno Stato partecipante all’intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.  sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per "aeromobili", veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o "veicoli spaziali" per l’assetto, la guida o il controllo, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1.  errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora "errore circolare probabile" (CEP) o inferiore (migliore) o

2.  specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;

b.  sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di "navigazione con riferimenti a basi di dati" ("DBRN") per l’assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una accuratezza di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un "errore circolare probabile" (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o "DBRN" per un massimo di quattro minuti;

c.  apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1.  progettati per avere una accuratezza di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine; o

2.  progettati per avere un livello di shock non operativo di almeno 900 g con durata di almeno 1 millisecondo.

Nota:  i parametri di cui ai punti I.a e I.b sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti:

1.  vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g valore efficace nella prima mezz’ora ed una durata di collaudo totale di un’ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:

a.  valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz e

b.  attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 e 2 000 Hz;

2.  rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a +2,62 radianti/s (150 gradi/s); oppure

3.  conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1 o 2.

Note tecniche:

1.  I.b si riferisce a sistemi in cui i sistemi di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un’unità singola per assicurare migliori prestazioni.

2.  "Errore circolare probabile" (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.

II.  Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.

III.  Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello.

7A003

7A103



A9.  Materiale aerospaziale e propulsione

N.

Designazione delle merci

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.A9.001

Bulloni esplosivi.

II.B.    TECNOLOGIE



N.

Designazione delle merci

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

II.B.001

►C1  

Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzo degli articoli elencati nella parte II.A (Beni).

Nota tecnica:

Il termine "tecnologie" comprende anche il software.

 ◄

II.B.002

Tecnologie necessarie per lo sviluppo o la produzione degli articoli elencati ►C1  nella parte III A. (Beni) dell’allegato III ◄ .

Nota tecnica:

Il termine "tecnologie" comprende anche il software.




ALLEGATO III

Beni e tecnologie di cui all’articolo all’articolo 3, paragrafi 1, 3 e 5, all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 18, paragrafo 1, all’articolo 31, paragrafo 1, e all’articolo 45

NOTE INTRODUTTIVE

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009" sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3. Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

NOTE GENERALI

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell’elenco – che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.:   per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B)

1. Sono sottoposti a controllo, secondo le disposizioni della sezione III.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della "tecnologia necessaria" per l’"utilizzazione" di beni di cui nella parte A (Beni) sono sottoposti a controllo la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione.

2. Sono vietati, secondo le disposizioni dell’allegato II, sezione II.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di beni di cui nella parte A (Beni) dell’allegato IV sono sottoposti ad autorizzazione la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione.

3. La "tecnologia necessaria" per l’"utilizzazione" di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta a controllo anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

4. I controlli non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono soggetti a controllo o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del regolamento (CE) n.423/2007 o del presente regolamento.

5. I controlli relativi al trasferimento di "tecnologia" non si applicano alle informazioni "di pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

II.A.    BENI



A0.  Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature

N.

Designazione delle merci

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

III.A0.015

"Camere a guanti" (glove boxes) appositamente progettate per isotopi radioattivi, fonti radioattive o radionuclidi.

Nota tecnica:

Sono definite "camere a guanti" le apparecchiature che proteggono gli utilizzatori da vapori, particelle o radiazioni pericolose provenienti da materiali all’interno dell’apparecchiatura manipolati o trattati da una persona all’esterno dell’apparecchiatura per mezzo di manipolatori o guanti integrati nell’apparecchiatura.

0B006

III.A0.016

Sistemi di monitoraggio di gas tossico progettati per un funzionamento continuo e il rilevamento del solfuro di idrogeno e relativi rilevatori appositamente progettati

0A001

0B001.c

III.A0.017

Rilevatori di fughe di elio

0A001

0B001.c



A1.  Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"

N.

Designazione delle merci

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

III.A1.003

Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:

a.  copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;

b.  poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

c.  elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;

d.  policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®);

e.  fluoroelastomeri (es. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.  politetrafluoroetilene (PTFE).

 

III.A1.004

Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali.

Nota:  questa voce non comprende i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004.c

1A004.c

III.A1.020

Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a 1 200 MPa a 293K (20°C); o

b)  acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto.

Nota:  le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.

Nota tecnica:

L'"acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto" ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l’aggiunta di azoto.

1C116

1C216

III.A1.021

Materiale composito carbonio-carbonio

1A002.b.1

III.A1.022

Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20°C).

Nota:  le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.

1C002.b.3

III.A1.024

Propellenti e costituenti chimici per propellenti diversi, come segue:

a)  diisocianato di toluene (TDI)

b)  diisocianato di metilendifenile (MDI)

c)  diisocianato di isoforone (IPDI)

d)  perclorato di sodio

e)  xilidina

f)  Polietere con gruppi terminali ossidrilici (HTPE)

g)  Etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE)

Nota tecnica:

Questa voce si riferisce alle sostanze pure e a qualsiasi miscela composta per almeno il 50 % da una delle sostanze chimiche di cui sopra.

1C111

III.A1.025

"Sostanze lubrificanti" contenenti come ingredienti principali uno dei composti o sostanze seguenti:

a)  Perfluoroalchiletere, (CAS 60164-51-4);

b)  Perfluoropolialchiletere, PFPE, (CAS 6991-67-9).

Per "sostanze lubrificanti" si intendono oli e fluidi.

1C006

III.A1.026

Leghe berillio-rame o rame-berillio in lamiere, fogli, strisce o barre laminate, comprendenti rame, quale elemento principale in peso, e altri elementi tra cui il berillio (meno del 2 % in peso).

1C002.b



A2.  Trattamento e lavorazione dei materiali

N.

Designazione delle merci

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

III.A2.008

Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono fatte di uno qualunque dei materiali seguenti:

N.B.  SI VEDA ANCHE II.A2.014.

1.  acciaio inossidabile.

Nota:  per l’acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25 % di nichel e del 20 % di cromo si veda la voce II.A2.014.a.

2B350.e

III.A2.009

Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, quali:

N.B.  SI VEDA ANCHE II.A2.015.

Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, in cui tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi sono fatte di uno dei materiali seguenti:

1.  acciaio inossidabile.

Nota 1:  per l’acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25 % di nichel e del 20 % di cromo si veda la voce II.A2.015.a.

Nota 2:  questa voce non comprende i radiatori per veicoli.

Nota tecnica:

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2B350.d

III.A2.010

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0°C) e pressioni di 101 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono fatte di uno dei seguenti materiali:

N.B.  SI VEDA ANCHE II.A2.016.

1.  acciaio inossidabile.

Nota:  per l’acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25 % di nichel e del 20 % di cromo si veda la voce II.A2.016.a.

Nota tecnica:

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2B350.i

III.A2.017

Macchine a scarica elettrica (EDM) per l’asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali "compositi", come segue, e i relativi elettrodi appositamente progettati:

a)  Macchine a scarica elettrica con elettrodo in grafite, o a tuffo;

b)  Macchine a scarica elettrica con elettrodo a filo.

Nota:  Le macchine a scarica elettrica sono più conosciute come macchine per elettroerosione (EDM) a filo o a tuffo.

2B001.d

III.A2.018

Macchine di misura a coordinate (CMM) con controllo a calcolatore o con "controllo numerico", o macchine di controllo dimensionale, aventi un errore di indicazione massimo tridimensionale (volumetrico) tollerato (MPPE) in un punto qualunque della gamma di funzionamento della macchina (ossia tra la lunghezza degli assi) uguale o minore (migliore) di (3 + L/1 000) μm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millimetri), misurata in base alla norma ISO 10360-2 (2001), e relative sonde di misura.

2B006.a.

2B206.a

III.A2.019

Saldatrici a fascio elettronico con controllo computerizzo o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Saldatrici e tagliatrici laser con controllo computerizzo o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Tagliatrici al plasma con controllo computerizzo o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati.

2B001.e.1

III.A2.022

Dispositivi di monitoraggio delle vibrazioni appositamente progettati per rotori o attrezzature e macchinari rotanti, capaci di misurare le frequenze nell’intervallo 600-2 000 Hz.

2B116

III.A2.023

Pompe per vuoto ad anello liquido, e i relativi componenti appositamente progettati.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Pompe per vuoto rotative, e i relativi componenti appositamente progettati.

Nota 1:  III.A2.024 non concerne le pompe per vuoto rotative che sono appositamente progettate per altre apparecchiature.

Nota 2:  La condizione di esportabilità delle pompe per vuoto rotative che sono appositamente progettate per altre apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità della relativa apparecchiatura.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Filtri dell’aria, come sotto indicato, che presentano una o più dimensioni fisiche superiori a 1 000 mm:

a)  Filtri antiparticolato ad elevata efficienza (HEPA);

b)  Filtri dell’aria a bassissima penetrazione (ULPA).

Nota:  III.A2.025 non concerne i filtri dell’aria appositamente progettati per le apparecchiature mediche.

2B352.d



A3.  Materiali elettronici

N.

Designazione delle merci

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

III.A3.004

Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l’analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.

 

III.A3.005

"Variatori di frequenza", generatori di frequenza e azionamenti elettrici a velocità variabile, che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

a)  potenza di uscita polifase uguale o superiore a 10 W;

b)  in grado di funzionare ad una frequenza di 600 Hz o superiore; e

c)  controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,2 %.

Nota tecnica:

‘Variatori di frequenza’ includono i convertitori di frequenza e gli invertitori di frequenza.

Note:

1.  La voce III.A3.005 non concerne i variatori di frequenza che includono protocolli o interfacce di comunicazione progettati per specifici macchinari industriali (ad esempio macchine utensili, torni, macchine per circuiti stampati) di modo che i variatori di frequenza non possono essere utilizzati per altri scopi, pur presentando le caratteristiche di prestazione sopra indicate.

2.  La voce III.A3.005 non concerne i variatori di frequenza appositamente progettati per i veicoli e che funzionano con una sequenza di controllo che viene reciprocamente comunicata tra variatore di frequenza e unità di controllo del veicolo.

3A225

0B001.b.13.



A6.  Sensori e laser

N.

Designazione delle merci

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

III.A6.012

’Sensori di vuoto e pressione’, azionati a energia elettrica e con un’accuratezza di misurazione del 5 % o meno (più accurati).

‘Sensori di vuoto e pressione’ includono i vacuometri Pirani, Penning e i manometri capacitivi.

0B001.b

III.A6.013

Microscopi e relativi apparecchiature e rilevatori, come segue:

a)  microscopi elettronici a scansione;

b)  microscopi Auger a scansione;

c)  microscopi elettronici a trasmissione;

d)  microscopi a forza atomica;

e)  microscopi a scansione di forza;

f)  Attrezzature e rilevatori, appositamente progettati per essere utilizzati con i microscopi indicati alla voce III.A6.013 da a) a e), che applicano una qualsiasi delle seguenti tecniche di analisi dei materiali:

1.  spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS);

2.  spettroscopia a dispersione a raggi X (EDX, EDS); o

3.  spettroscopia elettronica per analisi chimiche (ESCA).

6B



A7.  Materiale avionico e di navigazione

N.

Designazione delle merci

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

III.A7.002

Accelerometri contenenti un trasduttore piezoelettrico in ceramica, con una sensibilità di 1 000 mV/g o superiore.

7A001



A9.  Materiale aerospaziale e propulsione

N.

Designazione delle merci

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

III.A9.002

‘Celle di carico’ capaci di misurare la propulsione del motore a reazione di capacità superiore a 30 kN.

Nota tecnica:

Per ‘celle di carico’ si intendono dispositivi e trasduttori per la misurazione di forza sia di tensione che di compressione.

Nota:  La voce III.A9.002 non concerne le attrezzature, i dispositivi o trasduttori, appositamente progettati per la misurazione del peso di automezzi, ad esempio le pese a ponte.

9B117

III.A9.003

Le turbine a gas per la produzione di energia elettrica, i relativi componenti e attrezzature, come segue:

a)  Turbine a gas appositamente progettate per la produzione di energia elettrica, con una potenza superiore a 200 MW;

b)  Palette, statori, camere di combustione e ugelli di iniezione di combustibile, appositamente progettati per le turbine a gas che producono energia elettrica indicate alla voce III.A9.003.a;

c)  Apparecchiature appositamente progettate per lo "sviluppo" e la "produzione" di turbine a gas per la produzione di energia elettrica specificate in III. A9.003.a.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B.    TECNOLOGIE



N.

Designazione delle merci

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

III.B.001

"Tecnologie" necessarie per l’utilizzo degli articoli elencati nella parte III A. (Beni).

Nota tecnica:

Il termine "tecnologie" comprende anche il software.

 




ALLEGATO IV



Elenco "Petrolio greggio e prodotti petroliferi" di cui all’articolo 11 e all’articolo 31, paragrafo 1

Codice SA

Descrizione delle merci

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l'acquisto, in Iran, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo dell'aeromobile in cui è caricato).

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.

2715 00 00

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs").

▼M7




ALLEGATO IV A

Prodotti di cui agli articoli 14 bis e 31, paragrafo 1

Gas naturale e altri idrocarburi gassosi



Codice SA

Designazione delle merci

2709 00 10

Condensati di gas naturale

2711 11 00

Gas naturale – allo stato liquefatto

2711 21 00

Gas naturale – allo stato gassoso

2711 12

Propano

2711 13

Butani

2711 19 00

Altro

▼B




ALLEGATO V

Elenco "Prodotti petrolchimici" di cui all’articolo 13 e all’articolo 31, paragrafo 1



Codice SA

Designazione delle merci

2812 10 94

Fosgene (cloruro di carbonile)

2814

Ammoniaca

3102 30

Nitrato di ammonio

2901 21 00

Etilene

2901 22 00

Propene (propilene)

2902 20 00

Benzene

2902 30 00

Toluene

2902 41 00

o-Xilene

2902 42 00

m-Xilene

2902 43 00

p-Xilene

2902 44 00

Miscele di isomeri dello xilene

2902 50 00

Stirene

2902 60 00

Etilbenzene

2902 70 00

Cumene

2903 11 00

Clorometano

2903 29 00

Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici

2903 81 00

Esaclorocicloesano [(HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)

2903 82 00

Aldrina (ISO), clordano (ISO) ed eptacloro (ISO)

2903 89 90

Altri derivati alogenati degli idrocarburi

2903 91 00

Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene

2903 92 00

Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1- tricloro-2,2-bis(pclorofenil)etano]

2903 99 90

Altri derivati alogenati degli idrocarburi aromatici

2909

Eteri alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosati

2909 41

Ossidietanolo (dietilenglicole)

2909 43

Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

2909 44

Altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

2909 49

Altri eteri alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosati

2905 11 00

Metanolo (alcole metilico)

2905 12 00

Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)

2905 13 00

Butan-1-olo (alcole n-butilico)

2905 31 00

Glicole etilenico (etandiolo)

2907 11 a 2907 19

Fenoli

2910 10 00

Ossirano (ossido di etilene)

2910 20 00

Metilossirano (ossido di propilene)

2914 11 00

Acetone

2917 14

Anidride maleica (MA)

2917 35 00

Anidride ftalica (PA)

2917 36 00

Acido tereftalico e suoi sali

2917 37 00

Dimetiltereftalato (DMT)

2926 10 00

Acrilonitrile

ex 2929 10 00

Diisocianato di metilendifenile (MDI)

ex 2929 10 00

Diisocianato di esametilene (HDI)

ex 2929 10 00

Diisocianato di toluene (TDI)

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie



Codice SA

Designazione delle merci

 

2707 10

Benzolo (benzene)

Tutti i codici

2707 20

Toluolo (toluene)

Tutti i codici

2707 30

Xilolo (xileni)

Tutti i codici

2707 40

Naftalina

Tutti i codici

2707 99 80

Fenoli

 

2711 14 00

Etilene, propilene, butilene e butadiene

 




ALLEGATO VI

Elenco delle attrezzature e delle tecnologie chiave di cui all’articolo 8 e all’articolo 31, paragrafo 1

NOTE GENERALI

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell’elenco – che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.:   Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

3. Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

1. La "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

2. I divieti non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento.

3. Il divieto relativo al trasferimento di "tecnologia" non si applica alle informazioni "di pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

PROSPEZIONE E PRODUZIONE DI GREGGIO E GAS NATURALE

1.A    Apparecchiature

1. Apparecchiature per rilievi geofisici, veicoli, navi e aerei appositamente progettati o adattati per acquisire dati ai fini della prospezione del petrolio e del gas, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2. Sensori appositamente progettati per le operazioni downhole nei pozzi di petrolio e di gas, compresi sensori usati per le misurazioni durante la perforazione e attrezzature associate, appositamente progettate per acquisire e conservare i dati rilevati da tali sensori.

3. Attrezzature per la perforazione progettate per formazioni rocciose, specificamente ai fini della prospezione o della produzione di petrolio, gas naturale ed altri idrocarburi di origine naturale.

4. Punte di trapano, aste di perforazione, collari di perforazione, centralizzatori e altre attrezzature appositamente progettate per essere usate in e con attrezzature di perforazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

5. Teste di pozzo di perforazione, "blowout preventer" e "alberi di Natale o croci di produzione" e loro componenti appositamente progettati, rispondenti alle ‘specifiche API e ISO’ per l’utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

Note tecniche:

a.   Il "blowout preventer" è un dispositivo utilizzato di norma a livello del suolo (o, in caso di perforazione sottomarina, sul fondo marino) per impedire una fuga incontrollata di petrolio e/o gas dal pozzo durante la perforazione.

b.   L’"albero di Natale, o croce di produzione" è un dispositivo utilizzato di norma per controllare il flusso di fluidi dal pozzo dopo il completamento e quando comincia la produzione di petrolio e/o di gas naturale.

c.   Ai fini della presente voce, le ‘specifiche API e ISO’ si riferiscono alle specifiche 6A, 16A, 17D e 11IW dell’American Petroleum Institute e/o alle specifiche 10423 e 13533 dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai blowout preventer, alle teste di pozzo e alle croci di produzione per l’utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

6. Piattaforme di perforazione e di produzione per greggio e gas naturale.

7. Navi e chiatte con incorporate attrezzature di perforazione e/o di trattamento del petrolio usate per la produzione di petrolio, gas naturale e altri materiali infiammabili di origine naturale.

8. Separatori gas-liquido rispondenti alla specifica API 12J, appositamente progettati per trattare la produzione di un pozzo di petrolio o gas naturale, per separare i liquidi petroliferi dall’acqua e il gas dai liquidi.

9. Compressori di gas con compressione progettata pari o superiore a 40 bar (PN 40 bzw. ANSI 300) e aventi una capacità di aspirazione volumetrica pari o superiore a 300 000 Nm3/h, per il trattamento iniziale e il trasporto di gas naturale, ad eccezione dei compressori di gas per le stazioni di rifornimento di GNC (gas naturale compresso), e i componenti appositamente progettati a tal fine.

10. Attrezzature di controllo della produzione sottomarina e loro componenti rispondenti alle ‘specifiche API e ISO’ per l’utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas.

Nota tecnica:

Ai fini di questa voce le "specifiche API e ISO" si riferiscono alla specifica 17F dell’American Petroleum Institute e/o alla specifica 13268 dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai sistemi di controllo della produzione sottomarina.

11. Pompe, solitamente ad alta capacità e/o ad alta pressione (superiore a 0,3 m3/min. e/o 40 bar), appositamente progettate per pompare fanghi di perforazione e/o cemento nei pozzi di petrolio e gas.

1.B    Attrezzature per testaggio ed ispezioni

1. Attrezzature appositamente progettate per il campionamento, il testaggio e l’analisi delle proprietà del fango di perforazione, dei cementi dei pozzi petroliferi e di altri materiali appositamente progettati e/o formulati per l’utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas naturale.

2. Attrezzature appositamente progettate per il prelievo, il testaggio e l’analisi delle proprietà di campioni di roccia, di campioni liquidi e gassosi e di altri materiali estratti dai pozzi di petrolio e/o gas naturale durante o dopo la perforazione, o provenienti dagli impianti di trattamento iniziale collegati.

3. Attrezzature appositamente progettate per la raccolta e l’interpretazione di informazioni sullo stato fisico e meccanico di un pozzo di petrolio e/o di gas naturale, e per determinare le proprietà locali delle formazioni rocciose e del reservoir.

1.C    Materiali

1. Fanghi di perforazione, additivi dei fanghi di perforazione e loro componenti appositamente formulati per stabilizzare i pozzi di petrolio e gas durante la perforazione, recuperare in superficie i cutting di perforazione e lubrificare e raffreddare le attrezzature di perforazione nel pozzo.

2. Cementi e altri materiali rispondenti alle "specifiche API e ISO" per l’utilizzazione nei pozzi di petrolio e di gas naturale.

Nota tecnica:

Le "specifiche API e ISO" si riferiscono alla specifica 10A dell’American Petroleum Institute o alla specifica 10426 dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per quanto riguarda i cementi per pozzi petroliferi e altri materiali appositamente formulati per la cementazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

3. Agenti inibitori della corrosione, agenti di trattamento dell’emulsione, agenti antischiuma e altri prodotti chimici appositamente formulati per essere utilizzati nella perforazione dei pozzi di petrolio e/o gas naturale e per il trattamento iniziale del petrolio prodotto.

1.D    Software

1. "Software" appositamente progettato per la raccolta e l’interpretazione di dati acquisiti con rilievi sismici, elettromagnetici, magnetici e gravimetrici allo scopo di determinare il potenziale prospettico per il petrolio o il gas naturale.

2. "Software" appositamente progettato per la conservazione, l’analisi e l’interpretazione delle informazioni acquisite durate la perforazione e la produzione per valutare le caratteristiche fisiche e il comportamento dei reservoir di petrolio o di gas.

3. "Software" appositamente progettato per l’"utilizzazione" di impianti di produzione e trattamento del petrolio o loro specifiche sotto-unità.

1.E    Tecnologia

1. "Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" e l’"utilizzazione" delle attrezzature specificate in 1.A.01 – 1.A11.

RAFFINAZIONE DI GREGGIO E LIQUEFAZIONE DI GAS NATURALE

2.A    Apparecchiature

1. Scambiatori di calore quali esposti in appresso e loro componenti appositamente progettati:

a. Scambiatori di calore a piastre (plate-fin) con un rapporto superficie/volume superiore a 500 m2/m3, specialmente concepiti per il preraffreddamento del gas naturale;

b. Scambiatori di calore a serpentina (coil-wound) specialmente concepiti per la liquefazione o il sottoraffredddamento del gas naturale.

2. Pompe criogeniche per il trasporto delle materie ad una temperatura inferiore a – 120 °C e con una capacità di trasporto di più di 500 m3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.

3. "Coldbox" ed attrezzature della ‘coldbox’ non specificate al punto 2.A.1

Nota tecnica:

Il termine "attrezzature" della "coldbox" indica un sistema appositamente concepito, specifico degli impianti GNL, e include la fase della liquefazione. La "coldbox" comprende gli scambiatori di calore, le tubazioni, altri strumenti e gli isolanti termici. La temperatura all’interno della ‘coldbox’ è inferiore a – 120 °C (condizioni per la condensazione del gas naturale). La funzione della ‘coldbox’ è l’isolamento termico dell’attrezzatura sopra descritta.

4. Attrezzature per terminali di trasporto di gas liquefatti aventi una temperatura inferiore a – 120 °C e componenti appositamente progettati a tal fine.

5. Linea di trasferimento, flessibile o meno, avente un diametro superiore ai 50 mm per il trasporto di materie a una temperatura inferiore a – 120 °C.

6. Navi per il trasporto marittimo appositamente progettate per il trasporto di GNL.

7. Dissalatori elettrostatici appositamente progettati per rimuovere dal greggio contaminanti quali sale, solidi ed acqua, e componenti appositamente progettati a tal fine.

8. Tutti gli impianti di cracking, compresi gli impianti di idrocracking, e gli impianti di coking, appositamente progettati per la conversione di gasoli da vuoto (VGO - Vacuum Gas Oils) o residuo sotto vuoto, e componenti appositamente progettati a tal fine.

9. Impianti di idrotrattamento appositamente progettati per la desolforazione di benzina, tagli di gasolio e kerosene e componenti appositamente progettati a tal fine.

10. Impianti di reforming catalitico appositamente progettati per la conversione di benzina desolforata in benzina ad elevato numero di ottano, e componenti appositamente progettati a tal fine.

11. Unità di raffinazione per l’isomerizzazione dei tagli C5-C6, e unità di raffinazione per l’alchilazione di olefine leggere, per aumentare l’indice di ottano dei tagli idrocarburici.

12. Pompe appositamente progettate per il trasporto del greggio e dei combustibili, con una capacità pari o superiore a 50 m3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.

13. Tubi di diametro esterno di 0,2 m o più e fatti di uno dei seguenti materiali:

a. Acciai inossidabili con il 23 % o più di cromo in peso;

b. Acciai inossidabili e leghe a base di nickel con un indice "PRE (Pitting Resistance Equivalent Number)" superiore a 33.

Nota tecnica:

Il "Pitting Resistance Equivalent Number" (PRE) è un indice che caratterizza la resistenza degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel alla corrosione per vaiolatura (pitting) o alla corrosione interstiziale (crevice corrosion). La resistenza al pitting degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel è determinata fondamentalmente dalla loro composizione, in primo luogo: cromo, molibdeno, e azoto. ►C1  La formula per calcolare l’indice PRE è:

image

 ◄

14. "Pigs" (dispositivi per l’ispezione delle condutture) e loro componenti appositamente progettati.

15.  ►C1  "Pig launcher" (cassette di lancio) e "pig catcher" (cassette di ricevimento) per l’introduzione e la rimozione dei "pigs" ◄ .

Nota tecnica:

Il "pig" è un’apparecchiatura normalmente utilizzata per la pulizia o l’ispezione di una conduttura dall’interno (stato di corrosione o formazione di fessure), ed è spinto dalla pressione del prodotto nella conduttura.

16. Serbatoi di stoccaggio del greggio e dei combustibili di volume superiore ai 1 000 m3 (1 000 000 litri), esposti in appresso, e loro componenti appositamente progettati:

a. serbatoi a tetto fisso;

b. serbatoi a tetto galleggiante.

17. Tubi flessibili sottomarini appositamente progettati per il trasporto di idrocarburi e fluidi d’iniezione, acqua o gas, di diametro superiore ai 50 mm.

18. Tubi flessibili per alta pressione utilizzati per applicazioni in superficie e sottomarine.

19. Impianti di isomerizzazione appositamente progettati per la produzione di benzina ad elevato numero di ottano a partire da idrocarburi leggeri, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2.B    Attrezzature per testaggio ed ispezioni

1. Attrezzature appositamente progettate per testare ed analizzare le qualità (proprietà) del petrolio greggio e dei combustibili.

2. Sistemi di controllo d’interfaccia appositamente progettati per controllare e ottimizzare il processo di desalinizzazione.

2.C    Materiali

1. Dietilenglicole (CAS 111-46-6) e Trietilenglicole (CAS 112-27-6)

2. N-metilpirolidone (CAS 872-50-4) e Sulfolano (CAS 126-33-0).

3. Zeoliti, sia naturali che di sintesi, appositamente destinate al cracking catalitico a letto fluido o alla purificazione e/o disidratazione dei gas, ivi compresi i gas naturali.

4. Catalizzatori per il cracking e la conversione di idrocarburi, quali esposti in appresso:

a. Metallo singolo (gruppo del platino) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinato al processo di reforming catalitico;

b. Specie metalliche miste (platino in combinazione con altri metalli nobili) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinate al processo di reforming catalitico;

c. Catalizzatori di nickel e cobalto drogati con molibdeno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di desolforazione catalitica;

d. Catalizzatori di palladio, nickel, cromo e tungsteno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di idrocracking catalitico.

5. Additivi della benzina appositamente formulati per aumentarne il numero d’ottano.

Nota:

Questa voce include l’etil ter-butil etere (ETBE) (CAS 637-92-3) e il metil ter-butil etere (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D    Software

1. "Software" appositamente progettato per l’"utilizzazione" di impianti di GNL o loro specifiche sotto-unità.

2. "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di impianti di raffinazione del petrolio (e loro sotto-unità).

2.E    Tecnologia

1. "Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di apparecchiature per il condizionamento e la purificazione del gas naturale grezzo (disidratazione, addolcimento, rimozione delle impurità).

2. "Tecnologia" di liquefazione del gas naturale, compresa la "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di impianti di GNL.

3. "Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di apparecchiature per il trasporto del gas naturale liquefatto.

4. "Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di navi appositamente progettate per il trasporto marittimo di gas naturale liquefatto.

5. "Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di serbatoi per lo stoccaggio del greggio e dei combustibili.

6. "Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di una raffineria, ad esempio:

6.1. "Tecnologia" per la conversione delle olefine leggere in benzina;

6.2. Tecnologia di reforming catalitico e di isomerizzazione;

6.3. Tecnologia di cracking catalitico e termico.

INDUSTRIA PETROLCHIMICA

3.A    Apparecchiature

1. Reattori

a. appositamente progettati per la produzione di fosgene (CAS 506-77-4) e i relativi componenti appositamente progettati;

b. per fosgenazione appositamente progettati per la produzione di HDI, TDI, MDI e i relativi componenti appositamente progettati, ad eccezione dei reattori secondari;

c. appositamente progettati per la polimerizzazione a bassa pressione (fino a 40 bar) dell’etilene e del propilene e i relativi componenti appositamente progettati;

d. appositamente progettati per il cracking termico di dicloruro di etilene (DCE) e i relativi componenti appositamente progettati, ad eccezione dei reattori secondari;

e. appositamente progettati per clorurazione e ossiclorurazione nella produzione del cloruro di vinile e i relativi componenti appositamente progettati, ad eccezione dei reattori secondari.

2. Evaporatori a strato sottile and evaporatori a film discendente composti da materiali resistenti all’acido acetico concentrato ad alta temperatura e i relativi componenti appositamente progettati, e il relativo software appositamente sviluppato;

3. Impianti per la separazione dell’acido cloridrico per elettrolisi e i relativi componente appositamente progettati e il relativo software appositamente sviluppato;

4. Colonne di diametro superiore a 5 000 mm e i relativi componenti appositamente progettati;

5. Rubinetti a sfera e a maschio con sfera o tappo in ceramica, di diametro nominale pari o superiore a 10 mm, e i relativi componenti appositamente progettati;

▼C1

6. Compressore centrifugo e/o alternativo con una potenza installata superiore a 2 MW e conforme alle specifiche API 617 o API 618.

▼B

3.B    Attrezzature per testaggio ed ispezioni

3.C    Materiali

1. Catalizzatori applicabili ai processi produttivi di trinitrotoluene, nitrato di ammonio e altri processi chimici e petrolchimici utilizzati per la produzione di esplosivi, e il relativo software appositamente sviluppato;

2. Catalizzatori utilizzati nella produzione di monomeri quali etilene e propilene (impianti di cracking con vapore e/o gasieri e petrolchimici), e il relativo software appositamente sviluppato.

3.D    Software

1. "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di attrezzature specificate sub 3.A.

2. "Software" appositamente progettato per l’"utilizzazione" in impianti

3.E    Tecnologia

1. "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di impianti di conversione del gas naturale in prodotti liquidi (GTL) o in prodotti petrolchimici (GTP);

2. "Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di attrezzature per la produzione di impianti di ammoniaca e metanolo;

3. "Tecnologia" per la "produzione" di glicole monoetilenico MEG) OE (Ossido di etilene)/EG (Etilenglicole);

Nota:

Per "Tecnologia" si intendono le informazioni necessarie per lo "sviluppo", la "produzione" o l’"utilizzazione" di beni. Tali informazioni possono rivestire la forma sia di dati tecnici che di assistenza tecnica.

▼M7




ALLEGATO VI A



Attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all’articolo 8, all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 31, paragrafo 1

Codice SA

Designazione delle merci

 

– Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:

7304 22

– Aste di perforazione di acciai inossidabili

7304 23

– – altre aste di perforazione

7304 24

– – altri, di acciai inossidabili

7304 29

– – altri

ex 7305

Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, con un contenuto di cromo pari o superiore all’1 % e una resistenza al freddo che può andare al di sotto di -120°C

 

– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

7306 11

– – saldati, di acciai inossidabili

7306 19

– – altri

 

– Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:

7306 21 00

– – saldati, di acciai inossidabili

7306 29 00

– – altri

 

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio:

7311 00 99

– altri, di capacità uguale o superiore a 1 000 litri

ex 7613

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti, di capacità uguale o superiore a 1 000 litri




ALLEGATO VI B



Attrezzature e tecnologie fondamentali di cui agli articoli 10 bis, 10 ter, 10 quater e all’articolo 31, paragrafo 1

Codice SA

Designazione delle merci

8406 10 00

Turbine a vapore per la propulsione di navi

ex 8406 90

Parti di turbine a vapore per la propulsione di navi

8407 21

Motori per la propulsione di navi, di tipo fuoribordo

ex 8407 29

Motori per la propulsione di navi, altri

8408 10

Motori per la propulsione di navi

ex 8409 91 00

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine delle sottovoci 8407 21 o 8407 29

ex 8409 99 00

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine della sottovoce 8408 10

ex 8411 81

Altre turbine a gas di potenza non superiore a 5 000 kW, per la propulsione di navi

ex 8411 82

Altre turbine a gas di potenza superiore a 5 000 kW, per la propulsione di navi

ex 8468

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale

ex 8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione, progettati per la propulsione di navi alla massima portata lorda possibile al massimo pescaggio pari o superiore a 55 000 tonnellate

8487 10

Eliche per navi o barche e loro pale

ex 8515

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet

ex 9014 10 00

Bussole, comprese quelle di navigazione, esclusivamente per l'industria marittima

ex 9014 80 00

Altri strumenti e apparecchi di navigazione, esclusivamente per l'industria marittima

ex 9014 90 00

Parti e accessori delle sottovoci 9014 10 00 e 9014 80 00, esclusivamente per l'industria marittima

ex 9015

Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri, esclusivamente per l'industria marittima

▼B




ALLEGATO VII



Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all’articolo 15 e all’articolo 31, paragrafo 1

Codice SA

Designazione delle merci

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7108

Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7109

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere

7111

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112

Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

▼M7




ALLEGATO VII A

Software per integrare i processi industriali di cui agli articoli 10 quinquies, 10 sexies, 10 septies e all'articolo 31, paragrafo 1

1. Software per la pianificazione delle risorse aziendali concepito specificamente per l'utilizzo nell'industria nucleare, militare, del gas, del petrolio, della marina, dell'aviazione, finanziaria ed edile.

Nota esplicativa: il software per la pianificazione delle risorse aziendali è un software utilizzato per la contabilità finanziaria, la contabilità di gestione, la gestione delle risorse umane, della produzione, della catena di approvvigionamento, dei progetti e dei rapporti con la clientela, i servizi di dati o il controllo dell’accesso.




ALLEGATO VII B

Grafite e metalli grezzi o semilavorati di cui agli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater e all’articolo 31, paragrafo 1

Nota introduttiva: l'inclusione di beni nel presente allegato fa salve le regole applicabili ai beni inclusi negli allegati I, II e III.



1.  Grafite

Codice SA

Designazione delle merci

2504

Grafite naturale

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti

6815 10

Lavori di grafite o di altro carbonio, anche di fibre di carbonio, per usi diversi da quelli elettrici

6903 10

Storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette ed altri prodotti ceramici refrattari diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici



2.  Siderurgia

Codice SA

Designazione delle merci

7201

Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie

7202

Ferroleghe

7203

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili

7204

Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

7205

Graniglie e polveri di ghisa greggia, ghisa specolare, ferro od acciaio

7206

Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie;

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

7218

Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili

7224

Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati



3.  Rame e lavori di rame

Codice SA

Designazione delle merci

7401 00 00

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

7402 00 00

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

7404 00

Cascami ed avanzi di rame

7405 00 00

Leghe madri di rame

7406

Polveri e pagliette di rame

7407

Barre e profilati di rame

7410

Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili) di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto)

7413 00 00

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l’elettricità



4.  Nichel e lavori di nichel

Codice SA

Designazione delle merci

7501

Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel

7502

Nichel greggio

7503 00

Cascami ed avanzi rottami di nichel

7504 00 00

Polveri e pagliette di nichel

7505

Barre, profilati e fili, di nichel

7506

Lamiere, nastri e fogli, di nichel

7507

Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel



5.  Alluminio

Codice SA

Designazione delle merci

7601

Alluminio greggio

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

7603

Polveri e pagliette di alluminio

7605

Fili di alluminio

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

7609 00 00

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7614

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l’elettricità



6.  Piombo

Codice SA

Designazione delle merci

7801

Piombo greggio

7802 00 00

Cascami ed avanzi di piombo

7804

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo



7.  Zinco

Codice SA

Designazione delle merci

7901

Zinco greggio

7902 00 00

Cascami ed avanzi di zinco

7903

Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)

7904 00 00

Barre, profilati e fili, di zinco

7905 00 00

Lamiere, fogli e nastri, di zinco



8.  Stagno

Codice SA

Designazione delle merci

8001

Stagno greggio

8002 00 00

Cascami ed avanzi di stagno

8003 00 00

Barre, profilati e fili, di stagno



9.  Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie:

Codice SA

Designazione delle merci

ex 8101

Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dagli anticatodi per tubi di emissione di raggi X

ex 8102

Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dagli articoli specificamente concepiti per l'odontoiatria

ex 8103

Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dagli strumenti dentistici e chirurgici e dagli articoli specificamente concepiti per usi in ortopedia e chirurgia

8104

Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi

8105

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi

ex 8106 00

Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi, diversi da quelli specificamente concepiti per la preparazione di composti chimici per uso farmaceutico

8107

Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi

8108

Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi

8109

Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi

8110

Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi

8111 00

Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi

ex 8112

Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dalle finestre dei tubi protettori di radiologia

8113 00

Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi

▼B




ALLEGATO VIII

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 1

A. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici

Persone fisiche

1) Fereidoun Abbasi-Davani. Altre informazioni: scienziato senior presso il Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL) con legami con l'Istituto di fisica applicata. Lavora in stretta collaborazione con Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

2) Dawood Agha-Jani. Funzione: Capo del PFEP — Natanz. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

3) Ali Akbar Ahmadian. Titolo: contrammiraglio. Funzione: capo dello Stato maggiore congiunto del ►C1  Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane ◄ (IRGC).

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

4) Amir Moayyed Alai. Altre informazioni: coinvolto nella gestione dell'assemblaggio e della progettazione di centrifughe.

Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

5) Behman Asgarpour. Funzione: direttore operativo (Arak). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

6) Mohammad Fedai Ashiani. Altre informazioni: coinvolto nella produzione di uranil carbonato di ammonio e nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz.

Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

7) Abbas Rezaee Ashtiani. Altre informazioni: alto funzionario presso l'ufficio dell'AEOI preposto all'esplorazione e all'estrazione.

Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funzione: direttore del dipartimento delle finanze e del bilancio dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

9) Haleh Bakhtiar. Altre informazioni: coinvolto nella produzione di magnesio ad una concentrazione del 99,9 %.

Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

10) Morteza Behzad. Altre informazioni: coinvolto nella fabbricazione di componenti per centrifughe.

Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Funzione: capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

12) Ahmad Derakhshandeh. Funzione: presidente e amministratore delegato di Bank Sepah.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

13) Mohammad Eslami. Titolo: Dr. Altre informazioni: capo dell'Istituto di formazione e ricerca delle industrie della difesa.

Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

14) Reza-Gholi Esmaeli. Funzione: direttore del dipartimento degli affari commerciali e internazionali dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Altre informazioni: scienziato senior del MODAFL ed ex direttore del Centro di ricerca in fisica (PHRC).

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

16) Mohammad Hejazi. Titolo: Brigadier Generale. Funzione: comandante della forza di resistenza Bassij.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

17) Mohsen Hojati. Funzione: capo del Fajr Industrial Group.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

18) Seyyed Hussein Hosseini. Altre informazioni: funzionario dell'AEOI coinvolto nel progetto sul reattore di ricerca ad acqua pesante ad Arak.

Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

19) M. Javad Karimi Sabet. Altre informazioni: presidente della Novin Energy Company, citata nella risoluzione 1747 (2007).

Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funzione: capo dello Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

21) Ali Hajinia Leilabadi. Funzione: direttore generale della Mesbah Energy Company. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

22) Naser Maleki. Funzione: capo dello Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Altre informazioni: Naser Maleki è anche ufficiale del MODAFL incaricato della supervisione dei lavori nell'ambito del programma riguardante i missili balistici Shahab-3. Lo Shahab-3 è il missile balistico a lungo raggio iraniano attualmente in servizio.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

23) Hamid-Reza Mohajerani. Altre informazioni: coinvolto nella gestione della produzione presso l'impianto di conversione dell'uranio di Isfahan.

Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008).

24) Jafar Mohammadi. Funzione: consulente tecnico dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI) (gestisce la produzione di valvole per le centrifughe). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

25) Ehsan Monajemi. Funzione: direttore dei progetti di costruzione, Natanz. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

26) Mohammad Reza Naqdi. Titolo: Brigadier Generale. Altre informazioni: ex vicecapo del personale generale delle Forze armate per la logistica e la ricerca industriale/Capo del comando dello stato per la lotta al contrabbando, impegnato negli sforzi per eludere le sanzioni imposte dalle risoluzioni 1737(2006) e 1747(2007).

Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

27) Houshang Nobari. Altre informazioni: coinvolto nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz.

Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titolo: Ten. gen. Funzione: rettore dell'università Malek Ashtar delle tecnologie della difesa. Altre informazioni: la facoltà di chimica dell'università Ashtar delle tecnologie della difesa è sotto il controllo del ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODALF) e ha condotto esperimenti sul berillio. persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

29) Mohammad Qannadi. Funzione: vicepresidente dell'AEOI per la ricerca e lo sviluppo. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

30) Amir Rahimi. Funzione: capo del centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan. Altre informazioni: Il centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan fa parte della Società di produzione e acquisto di combustibile nucleare dell'AEOI, coinvolta in attività connesse all'arricchimento.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

31) Javad Rahiqi: Funzione: capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI) centro di tecnologia nucleare di Isfahan (informazioni supplementari: data di nascita: 24 aprile 1954; luogo di nascita: Marshad).

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010 (UE: 24.4.2007).

32) Abbas Rashidi. Altre informazioni: coinvolto nelle attività di arricchimento a Natanz.

Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

33) Morteza Rezaie. Titolo: Brigadier Generale. Funzione: vice comandante dell'IRGC.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

34) Morteza Safari. Titolo: contrammiraglio. Funzione: comandante delle forze navali dell'IRGC.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

35) Yahya Rahim Safavi. Titolo: Magg. gen. Funzione: comandante, IRGC (Pasdaran). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici e in quello nucleare.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

36) Seyed Jaber Safdari. Altre informazioni: direttore degli impianti di arricchimento di Natanz.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

37) Hosein Salimi. Titolo: generale. Funzione: comandante delle forze aeree, IRGC (Pasdaran). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

38) Qasem Soleimani. Titolo: Brigadier Generale. Funzione: comandante della forza Qods.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

39) Ghasem Soleymani. Altre informazioni: direttore delle operazioni di estrazione dell'uranio nella miniera di Saghand.

Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

40) Mohammad Reza Zahedi. Titolo: Brigadier Generale. Funzione: comandante delle forze di terra dell'IRGC.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

41) General Zolqadr. Funzione: vice ministro dell'interno preposto alla sicurezza, ufficiale dell'IRGC.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

▼M3

42) Azim Aghajani (anche scritto Adhajani). Funzione: membro della forza Qods dell'IRGC che opera sotto la direzione del Comandante della forza Qods, il Maggiore Generale Qasem Soleimani, designato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007).

Altre informazioni: ha facilitato la violazione del punto 5 della risoluzione 1747 (2007) che proibisce l'esportazione dall'Iran di armi e materiale connesso.

Informazioni supplementari: Cittadinanza: iraniana. Passaporto: n.6620505, 9003213

Data di designazione da parte dell'ONU: 18 aprile 2012.

43) Ali Akbar Tabatabaei (alias Sayed Akbar Tahmaesebi). Funzione: membro della forza Qods dell'IRGC che opera sotto la direzione del Comandante della forza Qods, il Maggiore Generale Qasem Soleimani, designato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007).

Altre informazioni: ha facilitato la violazione del punto 5 della risoluzione 1747 (2007) che proibisce l'esportazione dall'Iran di armi e materiale connesso.

Informazioni supplementari: Cittadinanza: iraniana. Data di nascita: 1967

Data di designazione da parte dell'ONU: 18 aprile 2012.

▼B

Entità

1) Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Altre informazioni: partecipa alla produzione di componenti di centrifughe.

Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

2) Complesso industriale Amin: Il complesso industriale Amin ha cercato di procurarsi termoregolatori che possono essere utilizzati per la ricerca nucleare e negli impianti operativi/di produzione; il complesso industriale Amin è posseduto o controllato dalla, o agisce per conto della, Organizzazione delle industrie della difesa (DIO), che è stata designata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Ubicazione: P.O. Box 91735-549, Mashad, IranAmin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, IranKaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

Alias: Amin Industrial Compound e Amin Industrial Company.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

3) Ammunition and Metallurgy Industries Group [alias a) AMIG; b) Ammunition Industries Group]. Altre informazioni: (a l'AMIG controlla la 7th of Tir; b) AMIG è posseduta e controllata dall'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO)..

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

4) Gruppo delle industrie dell'armamento: il Gruppo delle industrie dell'armamento (Armament Industries Group - AIG) si occupa della fabbricazione e della manutenzione di una gamma di armi leggere e di piccolo calibro, tra cui fucili di grosso e medio calibro e relative tecnologie; AIG svolge la maggior parte delle sue attività di approvvigionamento tramite Hadid Industries Complex.

Ubicazione: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, IranPasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran.

Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010).

5) Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI). Altre informazioni: partecipa al programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

6) Bank Sepah e Bank Sepah International. Altre informazioni: Bank Sepah fornisce sostegno all'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) e a gruppi sotto il suo controllo, ivi compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e lo Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

7) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Altre informazioni: a) affiliata delle società Saccal System; b) tale società ha cercato di acquistare beni sensibili, a beneficio di un'entità figurante nella risoluzione 1737(2006).

Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

8) Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group).

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

9) Defence Industries Organisation (DIO). Altre informazioni: a) entità globale sotto il controllo del MODAFL; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma di centrifughe e al programma missilistico, b) partecipa al programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

10) Defense Technology and Science Research Center: Il Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa (DTSRC) è posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Ministero iraniano della difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL), che sovraintende alle attività di R&S, produzione, manutenzione, esportazione e approvvigionamento nel settore della difesa in Iran.

Ubicazione: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teheran, Iran

Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010).

11) Doostan International Company (DICO) fornisce elementi al programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

12) Electro Sanam Company (alias (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.). Altre informazioni: società di comodo dell'AIO che partecipa al programma riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

13) Centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan (NFRPC) e centro di tecnologia nucleare di Isfahan (ENTC). Altre informazioni: fanno parte della Società di produzione e acquisto di combustibile nucleare dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI).

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

14) Ettehad Technical Group. Altre informazioni: società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

15) Fajr Industrial Group. Altre informazioni: a) precedentemente conosciuta come Instrumentation Factory Plant, b) entità sotto il controllo dell'AIO, c) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

16) Farasakht Industries: Farasakht Industries è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, Iran Aircraft Manufacturing Company, che a sua volta è posseduta o controllata dal MODAFL.

Ubicazione: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Isfahan, Iran

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

17) Farayand Technique. Altre informazioni: a) partecipa al programma nucleare dell'Iran (programma di centrifughe), b) entità citata nelle relazioni dell'AIEA.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

18) First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Bank Mellat.; negli ultimi sette anni, Bank Mellat ha aiutato i soggetti iraniani che operano nei settori nucleare, missilistico e della difesa a effettuare transazioni per centinaia di milioni di dollari;

Ubicazione: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia Numero di iscrizione al registro delle società LL06889 (Malaysia).

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

19) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Altre informazioni: utilizzata dall'AIO per alcuni tentativi di acquisizione.

Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

20) Jabber Ibn Hayan. Altre informazioni: laboratorio dell'AEOI coinvolto nelle attività connesse con il ciclo del combustibile.

Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008 (EU: 24.4.2007).

21) Joza Industrial Co. Altre informazioni: società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

22) Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Altre informazioni: a) fornitore per l'impianto pilota di arricchimento del combustibile (PFEP) – Natanz; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

23) Karaj Nuclear Research Centre. Altre informazioni: fa parte dei centri di ricerca dell'AEOI.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

24) Kaveh Cutting Tools Company: La Kaveh Cutting Tools Company è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO.

Ubicazione: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, IranKm 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, IranKhalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

25) Kavoshyar Company. Altre informazioni: Controllata dell'AEOI.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

26) Khorasan Metallurgy Industries. Altre informazioni: a) affiliata dell'Ammunition Industries Group (AMIG) che dipende dalla DIO; b) coinvolta nella fabbricazione di componenti per centrifughe.

Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

27) M. Babaie Industries: dipende dallo Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (ex Air Defense Missile Industries Group) dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) iraniana; l'AIO controlla i gruppi missilistici Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), entrambi designati nella risoluzione 1737 (2006).

Ubicazione: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

28) Università Malek Ashtar: dipende dal DTRSC del MODAFL; vi sono compresi gruppi di ricerca che prima dipendevano dal Physics Research Center (PHRC); gli ispettori dell'AIEA non sono stati autorizzati né a interrogare il personale né a visionare i documenti sotto il controllo di questa organizzazione per risolvere la questione della possibile dimensione militare del programma nucleare iraniano.

Ubicazione: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teheran, Iran

Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010).

29) Mesbah Energy Company. Altre informazioni: a) fornitore per il reattore di ricerca A40 – Arak; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

30) Ministero dell'esportazione della logistica della difesa (Ministry of Defence Logistics Export): Il Ministero dell'esportazione della logistica della difesa (MODLEX) vende armi di produzione iraniana a clienti di tutto il mondo in violazione della risoluzione 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che vieta all'Iran di vendere armi e materiale connesso.

Ubicazione: PO Box 16315-189, Teheran, Iran situato sul lato occidentale di Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran.

Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010).

31) Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SHIG.

Ubicazione: P.O. Box 16595-365, Teheran, Iran

Alias: 3MG

Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010).

32) Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITE si occupa della progettazione e della costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40 a Arak; MITEC ha diretto la procedura di approvvigionamento per la costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40.

Ubicazione: Arak, Iran

Alias: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

33) Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina: il Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina (NFRPC) è un importante organismo di ricerca dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI), che è stato designato nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. il NFRPC è il centro dell'AEOI per lo sviluppo del combustibile nucleare e partecipa alle attività legate all'arricchimento.

Ubicazione: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

Alias: Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina; Centro Karaji per la ricerca agricola e medica.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

34) Niru Battery Manufacturing Company. Altre informazioni: a) affiliata della DIO; b) fabbrica macchinari per l'esercito iraniano, compresi sistemi missilistici.

Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

35) Novin Energy Company (alias Pars Novin). Altre informazioni: Opera all'interno dell'AEOI.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

36) Parchin Chemical Industries. Altre informazioni: succursale della DIO.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

37) Pars Aviation Services Company. Altre informazioni: manutenzione di aerei.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

38) Pars Trash Company. Altre informazioni: a) partecipa al programma nucleare dell'Iran (programma di centrifughe), b) entità citata nelle relazioni dell'AIEA.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

39) Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.

Ubicazione: P.O. Box 16785-195, Teheran, Iran

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

40) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Altre informazioni: Ha partecipato alla costruzione dell'impianto di conversione dell'uranio di Isfahan.

Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

41) Qods Aeronautics Industries. Altre informazioni: produce veicoli aerei senza equipaggio (UAV), paracaduti, parapendio, paramotori, ecc.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

42) Sabalan Company: Sabalan è una società di copertura per il gruppo SHIG.

Ubicazione: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

43) Sanam Industrial Group. Altre informazioni: dipende dall'AIO.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

44) Safety Equipment Procurement (SEP). Altre informazioni: società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

45) 7th of Tir. Altre informazioni: a) entità sotto il controllo della DIO di cui è ampiamente nota la partecipazione diretta al programma nucleare dell'Iran; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

46) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO è una società di copertura per il gruppo SHIG.

Ubicazione: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Altre informazioni: a) entità sotto il controllo dell'AIO; b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Altre informazioni: a) entità sotto il controllo dell'AIO; b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

49) Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.

Ubicazione: Teheran, Iran

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

50) Shahid Satarri Industries: Shahid Sattari Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.

Ubicazione: Zona sudorientale di Teheran, Iran.

Alias: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

51) Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO.

Ubicazione: Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway – Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

52) Sho'a' Aviation. Altre informazioni: produce ultraleggeri.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

53) Special Industries Group: Lo Special Industries Group (SIG) dipende dalla DIO.

Ubicazione: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teheran, Iran

Data di designazione da parte dell'UE: 24.7.2007 (UN: 9.6.2010).

54) TAMAS Company. Altre informazioni: a) partecipa ad attività connesse all'arricchimento; b) la società TAMAS è l'organismo generale nel cui ambito sono state costituite quattro affiliate, tra cui una che si occupa del processo di estrazione e di concentrazione dell'uranio e un'altra responsabile del trattamento, dell'arricchimento e dei residui dell'uranio.

Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

55) Tiz Pars: Tiz Pars è una società di copertura per il gruppo SHIG; tra aprile e luglio 2007, Tiz Pars ha cercato di acquistare una saldatrice-tagliatrice laser a cinque assi, che potrebbe dare un contributo considerevole al programma missilistico dell'Iran, per conto del gruppo SHIG.

Ubicazione: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

56) Ya Mahdi Industries Group. Altre informazioni: dipende dall'AIO.

Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

57) Yazd Metallurgy Industries: Metallurgy Industries (YMI) dipende dalla DIO.

Ubicazione: Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Teheran 16588, IranPostal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, IranKm 5 of Taft Road, Yazd, Iran

Alias: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

▼M3

58) Behineh Trading Co.

Altre informazioni: società iraniana che ha svolto un ruolo fondamentale nel trasferimento illecito di armi dall'Iran all'Africa occidentale e ha agito per conto della forza Qods dell'IRGC, comandata dal Maggiore Generale Qasem Soleimani, designato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007), quale speditore della partita di armi.

Informazioni supplementari: Indirizzo: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Teheran, Iran. Tel. +98 9195382305. Sito web: http://www.behinehco.ir

Data di designazione da parte dell'ONU: 18 aprile 2012.

▼M9

59) Yas Air: Yas Air è il nuovo nome della Pars Air, una società posseduta dalla Pars Aviation Services Company, che è stata designata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007). Yas Air ha assistito la Pars Aviation Services Company, un'entità designata dalle Nazioni Unite, nella violazione del punto 5 della risoluzione 1747 (2007).

Ubicazione: aeroporto internazionale di Mehrabad, in prossimità del terminale 6, Teheran, Iran.

Data di designazione da parte dell'ONU: 10 dicembre 2012.

60) SAD Import Export Company: SAD Import Export Company ha assistito la Parchin Chemical Industries e la 7th of Tir Industries, entità designate dalle Nazioni Unite, nella violazione del punto 5 della risoluzione 1747 (2007).

Ubicazione: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Teheran, Iran. (2) PO Box 1584864813.

Data di designazione da parte dell'ONU: 10 dicembre 2012.

▼B

B. Entità possedute, controllate o che agiscono per conto del ►C1  Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane ◄

1) Istituto Fater (o Faater): controllato da Khatam al-Anbiya (KAA); ha lavorato con fornitori stranieri, probabilmente per conto di altre imprese del gruppo KAA, su progetti del ►C1  Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane ◄ (IRGC) in Iran;

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

2) Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem è posseduta o controllata da KAA.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

3) Ghorb Karbala: Ghorb Karbala è posseduta o controllata da KAA.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

4) Ghorb Karbala: Ghorb Nooh è posseduta o controllata da KAA.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

5) Hara Company: posseduta o controllata da Ghorb Nooh.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

6) Imensazan Consultant Engineers Institute: posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

7) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) è un'impresa di proprietà dell'IRGC che partecipa a grossi progetti di costruzione civile e militare e ad altre attività ingegneristiche. Si occupa in larga misura di progetti per l'Organizzazione della difesa passiva. In particolare, le controllate di KAA hanno partecipato in larga misura alla costruzione del sito di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordo.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

8) Makin: Makin è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA ed è una controllata di KAA.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

9) Omran Sahel: posseduta o controllata da Ghorb Nooh.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

10) Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

11) Rah Sahel: Rah Sahel è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

12) Rahab Engineering Institute: Rahab è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA ed è una controllata di KAA..

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

13) Sahel Consultant Engineers: posseduta o controllata da Ghorb Nooh.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

14) Sepanir: Sepanir è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

15) Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

C. Entità possedute, controllate da, o che agiscono per conto delle Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

1) Irano Hind Shipping Company:

Ubicazione: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, presso Mehrshad, Sedaghat St., di fronte a Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

2) IRISL Benelux NV:

Ubicazione: Noorderlaan 139, B-2030, Anversa, Belgio; partita IVA BE480224531 (Belgio).

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

3) South Shipping Line Iran (SSL):

Ubicazione: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheran, IranQaem Magham Farahani St., Teheran, Iran

Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.




ALLEGATO IX

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 2

►C5  I.  Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici ◄ ►M4  e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran ◄



A.  Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Reza AGHAZADEH

Data di nascita: 15.03.1949

Numero di passaporto: S4409483, validità 26.4.2000 – 27.4.2010 rilasciato a: Teheran,

Numero di passaporto diplomatico: D9001950, rilasciato il 22.01.2008, valido fino al 21.01.2013 Luogo di nascita: Khoy

Ex capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana [Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI)]. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006).

26.7.2010

▼M3 —————

▼B

3.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Indirizzo dell'NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Vicecapo e Direttore generale della Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC, vedi parte B, n. 30), che è parte dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006). L'NFPC è coinvolta in attività legate all'arricchimento, che il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere.

23.4.2007

4.

Ingegner Mojtaba HAERI

 

Delegato all'industria del MODAFL. Ruolo di vigilanza sull'AIO e la DIO

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Data di nascita: 21.4.1946 N.

passaporto: T12838903

Vicecapo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias: LANGROUDI)

Data di nascita: 24.11.1945,

Luogo di nascita: Langroud

Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

Indirizzo dell'NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran/ Iran;

fax: (+9821) 8021412

Capo del centro di ricerca nucleare di (Tehran Nuclear Research Centre – TNR dell'AEOI. L'AIEA continua a chiedere chiarimenti all'Iran in merito agli esperimenti di separazione del plutonio svolti presso il TNRC, nonché sulla presenza di particelle di uranio altamente arricchito nei campioni ambientali prelevati presso l'impianto di stoccaggio di rifiuti di Karaj, dove si trovano container utilizzati per stoccare i bersagli di uranio impoverito utilizzati in tali esperimenti. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Amministratore delegato delle Iran Electronic Industries (vedi parte B, n. 20)

23.6.2008

▼M14 —————

▼B

10.

Brigadier Generale Beik MOHAMMADLU

 

Delegato all'approvvigionamento e alla logistica del MODAFL (vedi parte B, n. 29)

23.6.2008

▼M4 —————

▼B

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Capo del Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), noto anche come Cruise Missile Industry Group, organizzazione designata a titolo dell'UNSCR 1747 ed elencata nell'allegato I della posizione comune 2007/140/PESC.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

 

Amministratore delle società Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; la sua società ha cercato di acquistare beni sensibili a beneficio di entità designate a titolo della risoluzione 1737 (2006).

23.6.2008

14.

Brigadier Generale Mohammad NADERI

 

Capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) (vedi parte B, n. 1). L'AIO ha partecipato a programmi sensibili iraniani.

23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Ministro degli affari esteri. Ex capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana [Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI)]. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006)

17.11.2009

16.

Contrammiraglio Mohammad SHAFI'I RUDSARI

 

Ex delegato al coordinamento del MODAFL (vedi parte B, n. 29).

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Amministratore delegato dell'impianto di conversione dell'uranio di Isfahan. Si tratta dell'impianto che produce la materia prima (UF6) per gli impianti di arricchimento di Natanz. Il 27 agosto 2006 Solat Sana ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo da lui svolto.

23.4.2007

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Ex capo incaricato dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

19.

Ing. Naser RASTKHAH

 

Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

20.

Behzad SOLTANI

 

Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

Vicecapo dell'AEOI incaricato della pianificazione, degli affari internazionali e parlamentari. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

▼M3 —————

▼B

23.

Davoud BABAEI

 

Attuale capo della sicurezza dell'Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) (Organizzazione per l'innovazione e la ricerca in materia di difesa - SPND), dell'Armed Forces Logistics' research institute (istituto di ricerca per la logistica delle forze armate) del ministero della difesa, organizzazione guidata da Mohsen Fakhrizadeh, designato dall'ONU. L'AIEA ha riconosciuto nell'SPND una fonte di preoccupazione per quanto riguarda la possibile dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, sui cui il paese rifiuta di cooperare. In quanto capo della sicurezza, Babaei è responsabile di impedire la rivelazione di informazioni anche all'AIEA.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Vice capo della Atomic Energy Organisation of Iran - AEOI (Organizzazione dell'energia atomica iraniana - AEOI), designata dall'ONU, nella quale è dipendente di Feridun Abbasi Davani, designato dall'ONU. È stato coinvolto nel programma nucleare iraniano almeno dal 2002, anche come ex responsabile delle acquisizioni e della logistica di AMAD, dove aveva il compito di ricorrere a società di copertura, quali Kimia Madan, per l'acquisizione di attrezzatura e materiale per il programma iraniano sulle armi nucleari.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Ministro della scienza, ricerca e tecnologia, dalle elezioni del 2009. L'Iran non ha fornito all'AIEA precisazioni circa il suo ruolo in relazione agli studi per lo sviluppo di testate missilistiche. Questo rientra nella più ampia prassi di non collaborazione nelle indagini dell'AIEA in merito ai «presenti studi» che lasciano presupporre una dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, tra cui il rifiuto di accesso alla pertinente documentazione associata alle singole persone.

Daneshjoo inoltre svolge un ruolo nelle attività di «difesa passiva» per conto del Presidente Ahmadenijad, oltre al suo incarico ministeriale. L'organizzazione della difesa passiva è già designata dall'UE.

1.12.2011

▼M3 —————

▼B

29.

Milad JAFARI

Data di nascita: 20.9.74

Cittadino iraniano, fornitore di merci, prevalentemente metalli, alle società di copertura SHIG, designate dall'ONU. Ha fornito merci alle SHIG tra gennaio e novembre 2010. I pagamenti per alcune delle merci sono stati effettuati alla sede centrale della Banca Export Development Bank of Iran (EDBI), designata dall'UE, a Teheran successivamente al novembre 2010.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

31.

Ali KARIMIAN

 

Cittadino iraniano, fornitore di merci, prevalentemente fibre di carbonio, alla SHIG e alla SBIG, designate dall'ONU.

1.12.2011

32.

Majid KHANSARI

 

Amministratore delegato della Kalaye Electric Company, designata dall'ONU.

1.12.2011

▼M4 —————

▼M3 —————

▼B

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

Amministratore delegato di MATSA.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Capo del Physics Research Institute (Istituto di ricerca sulla fisica precedentemente conosciuto come Institute of Applied Physics (Istituto di fisica applicata).

1.12.2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Amministratore delegato della Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH), designata dall'UE. È anche funzionario presso l'AEOI. Effettua la supervisione ed emana bandi per l'appalto dei lavori sensibili richiesti presso il Fuel Manufacturing Plant (FMP), lo Zirconium Powder Plant (ZPP) e la Uranium Conversion Facility (UCF).

1.12.2011

▼M1 —————

▼B

40.

Hamid SOLTANI

 

Amministratore delegato della Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA), designata dall'UE

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

42.

Javad AL YASIN

 

Capo del Research Centre for Explosion and Impact, conosciuto anche come METFAZ

1.12.2011

▼M3 —————

▼M4

44.

Majid NAMJOO

Nato il 5 gennaio 1963 a Teheran, Iran

Ministro dell'energia. Membro del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, cui compete la definizione della politica nucleare iraniana.

16.10.2012

▼M8

45.

Babak ZANJANI

Data di nascita: 12 marzo 1971

Babak Zanjani aiuta entità designate a violare le disposizioni del regolamento UE sull'Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran. Zanjani è un facilitatore chiave per i contratti petroliferi iraniani e il trasferimento del denaro connesso al petrolio. Zanjani detiene e gestisce il Sorinet Group negli Emirati Arabi Uniti, e alcune delle società sono usate da Zanjani per incanalare i pagamenti connessi al petrolio.

22.12.2012

▼B



B.  Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Organizzazione delle industrie aerospaziali (Aerospace Industries Organisation – AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran

Langare Street,Nobonyad Square,Teheran, Iran

L'AIO sorveglia la produzione missilistica iraniana, compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group, lo Shahid Bagheri Industrial Group e il Fajr Industrial Group, tutti designati a titolo dell'UNSCR 1737 (2006). Anche il capo e altri due alti funzionari dell'AIO sono designati a titolo dell'UNSCR 1737 (2006)

23.4.2007

2.

Organizzazione geografica delle forze armate (Armed Forces Geographical Organisation)

 

È stato accertato che fornisce dati geospaziali per il programma di missili balistici

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran

Azienda del settore energetico che fornisce supporto produttivo al programma nucleare, comprese attività sensibili di proliferazione oggetto di designazione. È coinvolta nella costruzione del reattore ad acqua pesante di Arak.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (comprese tutte le succursali) e controllate:

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran

P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran

La Banca Mellat agisce in modo da sostenere e favorire i programmi nucleare e balistico dell'Iran. Ha prestato servizi bancari ad entità riportate negli elenchi dell'ONU e dell'UE o ad entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione ovvero ad entità da esse possedute o controllate. È la banca di controllo della First East Export Bank, che è designata a titolo dell'UNSCR 1929.

26.7.2010

a)  Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Repubblica di Armenia

Controllata al 100 % dalla Banca Mellat

26.7.2010

b)  Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Regno Unito

Controllata al 60 % dalla Banca Mellat

26.7.2010

5.

Bank Melli, Bank Melli Iran (comprese tutte le succursali) e controllate:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran, Iran

Fornisce o cerca di fornire sostegno finanziario a società che procurano merci per i programmi nucleari e missilistici iraniani o sono coinvolte in tale attività (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company e DIO). La Banca Melli funge da facilitatore per le attività sensibili dell'Iran. Ha mediato numerosi acquisti di materiali sensibili per i programmi nucleari e missilistici iraniani. Ha fornito una serie di servizi finanziari a nome di entità collegate alle industrie nucleari e missilistiche iraniane, compresi l'apertura di lettere di credito e la tenuta dei conti. Molte delle società sopramenzionate sono designate a titolo delle UNSCR 1737 (2006) e 1747 (2007).

La Banca Melli continua a svolgere questo ruolo assumendo un comportamento volto a sostenere e facilitare le attività sensibili dell'Iran. Servendosi delle sue relazioni bancarie continua a fornire sostegno e servizi finanziari a entità inserite negli elenchi dell'ONU e dell'UE in relazione a tali attività. Opera anche a nome e sotto la guida di dette entità, compresa la Banca Sepah che spesso opera tramite le sue banche affiliate e associate.

23.6.2008

a)  Arian Bank (alias Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

L'Arian Bank è una joint venture fra la Banca Melli e la Banca Saderat.

26.7.2010

b)  Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (o 500) Fifth Avenue, New York, USA N. codice fiscale 1368932 (Stati Uniti)

L'Assa Corporation è una società di copertura creata e controllata dalla Banca Melli, che l'ha costituita per incanalare capitali dagli USA all'Iran.

26.7.2010

c)  Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Isole del Canale

L'Assa Corporation Ltd è l'organizzazione madre dell'Assa Corporation. Posseduta o controllata dalla Banca Melli

26.7.2010

d)  Bank Kargoshaie (alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran

La Banca Kargoshaee è posseduta dalla Banca Melli.

26.7.2010

e)  Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No 1 - Didare ShomaliHaghani Highway1518853115 Teheran Iran;

in alternativa:

Ubicazione: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875

in alternativa:

Ubicazione: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116

in alternativa, ubicazione:

Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran

Numero di registrazione dell'attività: 89584.

Affiliata ad entità sottoposte fin dal 2000 a sanzioni degli USA, dell'Unione europea o dell'ONU. Designata dagli USA in quanto posseduta o controllata dalla Banca Melli.

26.7.2010

▼M3

f)  Bank Melli Iran ZAO (alias Mir Business Bank)

Numero 9/1, Ulitsa Mashkova, Mosca, 130064, Russia Indirizzo alternativo: Mashkova st. 9/1 Mosca 105062 Russia

Posseduta dalla Melli Bank.

23.6.2008

▼B

g)  Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183;

in alternativa:

Ubicazione: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran

Numero di registrazione dell'attività: 382231

Designata dagli USA in quanto posseduta o controllata dalla Banca Melli

26.7.2010

h)  Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave.Teheran, Iran, 1967757451

241, Mirdamad Street, Teheran, Iran

Posseduta al 100 % dalla Banca Melli Investment Co. Holding creata per gestire tutti i cementifici di proprietà della BMIIC.

26.7.2010

i)  First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Isole Cayman;

in alternativa:

Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104, Isole Cayman;

in alternativa:

Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Fondo con sede alle Cayman abilitato dal governo iraniano a trattare gli investimenti esteri alla Borsa di Teheran.

26.7.2010

j)  Mazandaran Cement Company

51, sattari st.Afric Ave.Teheran Iran

in alternativa:

Africa Street, Sattari Street n. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688

in alternativa:

40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran

Controllata dalla Banca Melli Iran

26.7.2010

k)  Mehr Cayman Ltd.

Isole Cayman; Numero d'iscrizione al registro commerciale 188926 (Isole Cayman)

Posseduta o controllata dalla Banca Melli

26.7.2010

l)  Melli Agrochemical Company PJS (alias: Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor n. 2315th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teheran, Iran

in alternativa:

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley n. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran

Posseduta o controllata dalla Banca Melli

26.7.2010

▼M3

m)  Melli Bank plc

London Wall, 11o piano, Londra EC2Y 5EA, Regno Unito

Posseduta dalla Melli Bank.

23.6.2008

▼B

n)  Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Emirati arabi uniti

Numero del certificato di registrazione (Dubai) 0107 rilasciato 30 nov 2005.

Posseduta o controllata dalla Banca Melli

26.7.2010

o)  Shemal Cement Company (alias: Siman Shomal, alias Shomal Cement Company )

n. 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran

in alternativa:

Dr. Beheshti Ave n. 289, Teheran, Iran 151446

in alternativa:

289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran

Controllata dalla Banca Melli Iran

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran

La Banca Refah è subentrata alla Banca Melli nelle transazioni pendenti dopo che questa è stata colpita dalle sanzioni dell'Unione europea

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (comprese tutte le succursali ) e controllate:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.

Banca iraniana (posseduta in parte dal governo), la Banca Saderat ha prestato servizi finanziari ad entità attive nel quadro del programma nucleare e nel programma balistico dell'Iran, fra cui entità designate ai sensi dell' UNSCR 1737. Ancora nel marzo 2009 la Banca Saderat ha gestito pagamenti e lettere di credito della DIO (sottoposta a sanzioni con l'UNSCR 1737) e delle Iran Electronics Industries. Nel 2003 la Banca Saderat ha operato su lettere di credito per conto della Mesbah Energy Company, collegata al programma nucleare iraniano (sottoposta poi a sanzioni con l'UNSCR 1737).

26.7.2010

a)  Bank Saderat PLC (Londra)

5 Lothbury, Londra, EC2R 7HD, Regno Unito

Società controllata al 100 % dalla Banca Saderat.

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

Banca legata da vicino agli interessi del «Daftar» (ufficio della Guida suprema, con un'amministrazione che conta circa 500 collaboratori). Contribuisce al finanziamento degli interessi strategici del regime.

26.7.2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran

Approvvigiona in merci industriali, in particolare per le attività del programma nucleare svolte da AEOI, Novin Energy e Kalaye Electric Company (tutte designate ai sensi dell'UNSCR 1737). Il direttore dell'ESNICO è Haleh Bakhtiar (designato ai sensi dell'UNSCR 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Vicina a Naftar e Bonyad-e Mostazafan, l'Etemad Amin Invest Co Mobin contribuisce a finanziare gli interessi strategici del regime e dello stato parallelo iraniano.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (comprese tutte le succursali) e controllate:

Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teheran - Iran, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran

Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran

n. 129, 21 's Khaled Eslamboli, n. 1 Building, Teheran, Iran

n. iscrizione al registro commerciale 86936

(Iran)

Implicata nella prestazione di servizi finanziari a società connesse ai programmi iraniani di proliferazione; ha aiutato entità designate dall'ONU ad aggirare e violare le sanzioni. Presta servizi finanziari ad entità che fanno capo al MODAFL e alle loro società di copertura che sostengono i programmi nucleare e balistico dell'Iran.

Anche dopo la designazione da parte dell'ONU ha continuato a trattare pagamenti per la Banca Sepah, compresi pagamenti collegati ai programmi nucleare e balistico dell'Iran. Ha gestito operazioni connesse ad entità iraniane attive nel settore della difesa e missilistico, fra cui molte entità sottoposte alle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ha svolto un ruolo guida d'intermediazione per il finanziamento della Banca Sepah (dal 2007 sottoposta alle sanzioni del Consiglio di sicurezza), anche per pagamenti legati alle armi di distruzione di massa. Presta servizi finanziari a diverse entità del MODAFL ed ha favorito attività di approvvigionamento di società di copertura associate alle entità del MODAFL.

26.7.2010

a)  EDBI Exchange Company (alias Export Development Exchange Broker Co.)

n. 20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353 15875-6353

in alternativa:

Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

Con sede a Teheran, l'EDBI Exchange Company è per il 70 % di proprietà dell'Export Development Bank of Iran (EDBI). Gli USA l'hanno designata nell'ottobre 2008 in quanto posseduta o controllata dall'EDBI.

26.7.2010

b)  EDBI Stock Brokerage Company

Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

Con sede a, Teheran l'EDBI Stock Brokerage Company è una società controllata al 100 % dell'Export Development Bank of Iran (EDBI). Gli USA l'hanno designata nell'ottobre 2008 in quanto posseduta o controllata dall'EDBI.

26.7.2010

c)  Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Il Banco Internacional De Desarrollo CA è di proprietà dell'Export Development Bank of Iran.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran

Società controllata dall’IAIO nel quadro del MODAFL (vedi n. 29), produce principalmente materiali compositi per l'industria aeronautica, ma è collegata anche allo sviluppo di capacità di produrre fibre di carbonio per applicazioni nucleari e missilistiche. Collegata all'Ufficio per la cooperazione tecnologica L'Iran ha annunciato di recente di prospettare la produzione di massa di centrifughe di nuova generazione che implicheranno capacità di produrre fibre di carbonio FACI.

26.7.2010

▼M14 —————

▼B

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrein. PO Box 785;

Documento di registrazione dell'impresa: 54514-1 (Bahrein) scade il 9 giugno 2009; Licenza n. 13388 (Bahrein)

Con sede nel Bahrein, la Future Bank è per due terzi di proprietà di banche iraniane. La Banca Melli e la Banca Saderat, designate entrambe dall'UE, detengono ciascuna un terzo del capitale; la quota restante è della Ahli United Bank (AUB) del Bahrein. Secondo quanto dichiarato nella relazione annuale 2007, la AUB, sebbene detenga ancora questa quota del capitale della Future Bank, non esercita più alcuna influenza rilevante nella banca che, di fatto, è controllata dalle banche madri iraniane, entrambe designate ai sensi dell'UNSCR 1803 come banche iraniane che richiedono una «vigilanza» particolare. Ulteriore prova degli stretti legami fra la Future Bank e l'Iran è il fatto che il presidente della Banca Melli abbia contemporaneamente rivestito la carica di presidente della Future Bank.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Ente statale competente dell'accelerazione dell'industrializzazione iraniana. Controlla diverse società che collaborano ai lavori legati ai programmi nucleare e missilistico e che li sostengono mediante l'implicazione nell'approvvigionamento all'estero di tecnologie di produzione avanzate.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Società controllata dalla IAIO nel quadro del MODAFL (vedi n. 29), produce, ripara e revisiona aeromobili e motori aerei e procura pezzi per aerei, spesso di origine statunitense, solitamente tramite intermediari stranieri. Si sono trovati riscontri anche del fatto che la IACI e le sue controllate si servono di una rete mondiale d'intermediari per procurarsi prodotti per il trasporto aereo.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (alias: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, n. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran

Posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della MODAFL (vedi n. 29).

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA o TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran

La Iran Centrifuge Technology Company, che ha rilevato le attività della Farayand Technique (designata ai sensi dell'UNSCR 1737), produce componenti per centrifughe di arricchimento dell'uranio e sostiene direttamente un'attività sensibile che le UNSCR hanno chiesto all'Iran di sospendere. Effettua lavori per la Kalaye Electric Company (designata ai sensi dell'UNSCR 1737).

26.7.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

Indirizzo alternativo:

PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;

Indirizzo alternativo:

Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Società controllata dalla Iran Electronics Industries (vedi n. 20), la Iran Communications Industries è attiva nella produzione in settori diversi, fra cui: sistemi di comunicazione, avionica, dispositivi ottici ed elettroottici, microelettronica, informatica, misurazione e prova, sicurezza delle telecomunicazioni, guerra elettronica, produzione e rinnovamento di tubi radar, lanciamissili. Gli articoli da essa prodotti possono essere utilizzati nei programmi sottoposti a sanzione con l'UNSCR 1737.

26.7.2010

20.

Iran Electronic Industries

(comprese tutte le succursali) e controllate:

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

Società controllata al 100 % dal MODAFL (quindi organizzazione «sorella» dell'AIO, dell'AvIO e della DIO). Fabbrica componenti elettroniche per i sistemi d'arma iraniani.

23.6.2008

a)  Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della Iran Electronics Industries.

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iran

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran

Ha assicurato l'acquisto di diversi prodotti che possono essere utilizzati nei programmi sottoposti a sanzione con l'UNSCR 1737, fra cui pezzi di ricambio per elicotteri, elettronica e computer con applicazioni di navigazione aerea e missilistica.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran

Organizzazione del MODAFL (vedi n. 29) responsabile della pianificazione e della gestione dell'industria aeronautica militare iraniana.

26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos

 

Azienda ingegneristica che approvvigiona l’Organizzazione dell’energia atomica iraniana, designata ai sensi dell'UNSCR 1737.

26.7.2010

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran;

n. 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, Londra Sw1H1

Commercia in apparecchiature per il settore petrolifero e gasiero che possono essere utilizzate nel programma nucleare iraniano. Ha tentato di procurarsi materiali (saracinesche in lega estremamente resistente) il cui impiego è limitato esclusivamente al settore nucleare. È collegata ad imprese che collaborano al programma nucleare iraniano.

26.7.2010

25.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Impresa del settore energetico, affiliata all'IDRO, che fornisce sostegno produttivo al programma nucleare, anche per attività sensibili di proliferazione oggetto di designazione. È coinvolta nella costruzione del reattore ad acqua pesante di Arak. Nel luglio 2009 il Regno Unito ha emesso nei confronti della Machine Sazi Arak un provvedimento di rifiuto d'esportazione per un "tubo spina di grafite di allumina". Nel maggio 2009 la Svezia ha vietato l'esportazione alla Machine Sazi Arak di "rivestimenti per fondi imbutiti di contenitori in pressione".

26.7.2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

Società controllata dalla DIO

23.4.2007

▼M13

27.

MASNA (Modierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) - Società di gestione per la costruzione di centrali nucleari

P.O. Box 14395-1359, Teheran, 16548, Iran

Fa capo all'AEOI e alla Novin Energy (indicate entrambe nell'UNSCR 1737). Collabora allo sviluppo di reattori nucleari.

26.7.2010

▼B

28.

Mechanic Industries Group

 

Ha partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma balistico.

23.6.2008

29.

Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate (alias Ministero della difesa per la logistica delle forze armate; alias MODAFL; alias MODSAF)

Situato on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran.

Responsabile dei programmi di ricerca, sviluppo e fabbricazione nel settore della difesa dell'Iran, tra cui il sostegno ai programmi missilistico e nucleare.

23.6.2008

30.

Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran

La divisione per la produzione di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) dell'AEOI si occupa di ricerca e sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, comprese la prospezione, l'estrazione, la separazione e la conversione dell'uranio nonché la gestione dei residui nucleari. L'NFPC è subentrato all'NFPD, la società controllata dall'AEOI responsabile della ricerca e dello sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, compresi la conversione e l'arricchimento.

23.4.2007

31.

Parchin Chemical Industries

 

Ha lavorato alle tecniche di propulsione per il programma balistico iraniano.

23.6.2008

32.

Parto Sanat Co

n. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iran.

Produttore di convertitori di frequenza, in grado di elaborare/modificare convertitori di frequenza stranieri importati in modo da poterli utilizzare nell'arricchimento con centrifuga a gas. Si ritiene partecipi ad attività di proliferazione nucleare.

26.7.2010

33.

Organizzazione della difesa passiva (Passive Defense Organization - PDO)

 

Si occupa della selezione e della costruzione d'impianti strategici, fra cui - stante alle dichiarazioni dell'Iran - il sito di arricchimento dell'uranio di Fordo (Qom), costruito senza dichiararlo all'AIEA in violazione degli obblighi che incombono all'Iran (previsti in una risoluzione del consiglio dei governatori dell'AIEA). Il presidente della PDO è il Brigadier Generale Gholam-Reza Jalali, ex IRGC.

26.7.2010

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118

La Post Bank si è trasformata da banca interna in banca di facilitazione del commercio internazionale dell'Iran. Agisce per conto della Banca Sepah (designata ai sensi dell'UNSCR 1747) effettuando operazioni per suo conto al fine di occultarne il coinvolgimento ed eludere così le sanzioni. Nel 2009 la Post Bank ha agevolato transazioni fra industrie iraniane della difesa e beneficiari stranieri per conto della Banca Sepah. Ha agevolato transazioni con una società di copertura della Tranchon Commercial Bank della RPDC, di cui è nota l'attività di agevolazione di transazioni connesse alla proliferazione fra l'Iran e la RPDC.

26.7.2010

35.

Raka

 

Divisione della Kalaye Electric Company (designata ai sensi dell'UNSCR 1737) costituita a fine 2006, è responsabile della costruzione dell'impianto di arricchimento dell'uranio a Fordo (Qom).

26.7.2010

36.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute)

AEOI, PO Box 14395-836, Teheran

Dipende dall'AEOI nel cui ambito ha rilevato le attività dell'ex Divisione ricerca. L'amministratore delegato è il vicepresidente dell'AEOI Mohammad Ghannadi (designato ai sensi dell'UNSCR 1737).

26.7.2010

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - n. 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Agisce per conto dell'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO).

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

La SAKIG sviluppa e produce sistemi missilistici terra-aria per le forze armate iraniane. Segue progetti militari, missilistici e di difesa aerea ed effettua approvvigionamenti in Russia, Bielorussia e Corea del Nord.

26.7.2010

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Implicata nella produzione di attrezzature e componenti per il ciclo del combustibile nucleare.

26.7.2010

40.

Organizzazione per le acquisizioni dello Stato (State Purchasing Organisation – SPO)

 

L'SPO sembra facilitare l'importazione di armi complete. Sarebbe una controllata dal MODAFL

23.6.2008

▼M8

41.

Ufficio per la cooperazione tecnologica

(Technology Cooperation Office - TCO) del Gabinetto presidenziale iraniano (alias Centro di innovazione e tecnologia (CITC))

Teheran, Iran

Responsabile dell'evoluzione tecnologica in Iran mediante opportuni collegamenti esteri di approvvigionamento e formazione. Sostiene i programmi nucleare e missilistico.

26.07.2010

▼B

42.

Yasa Part (comprese tutte le succursali) e controllate:

 

Società che si occupa di approvvigionamento in connessione con l'acquisto dei materiali e tecnologie necessari ai programmi nucleare e balistico.

26.7.2010

a)  Arfa Paint Company

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

b)  Arfeh Company

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

c)  Farasepehr Engineering Company

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

d)  Hosseini Nejad Trading Co.

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

e)  Iran Saffron Company or Iransaffron Co.

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

f)  Shetab G.

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

g)  Shetab Gaman

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

h)  Shetab Trading

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

i)  Y.A.S. Co. Ltd

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Head Office: Depenau 2, D-20095 Amburgo; Filiale di Kish, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Filiale di Teheran, n. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iran

L'EIH ha svolto un ruolo chiave nell'offrire a diverse banche iraniane varie opzioni alternative per portare a termine operazioni ostacolate dalle sanzioni dell'UE nei confronti dell'Iran. L'EIH è stata segnalata come banca di consulenza e intermediazione nelle operazioni con entità iraniane designate. Ad esempio, i primi di agosto 2010 l'EIH ha congelato i conti della banca Saderat Iran e della banca Mellat, designate dall'UE e domiciliate presso l'EIH di Amburgo. Subito dopo l'EIH ha ripreso le attività in euro con la banca Mellat e la banca Saderat Iran avvalendosi dei conti EIH presso una banca iraniana non designata. Nell'agosto 2010 l'EIH ha predisposto un sistema che permetteva di effettuare pagamenti correnti alla Bank Saderat di Londra e alla Future Bank di Bahrein in modo da eludere le sanzioni dell'UE.

Dall'ottobre 2010 l'EIH ha continuato a fare da tramite per i pagamenti delle banche iraniane sottoposte a sanzioni, comprese la banca Mellat e la banca Saderat. Dette banche sottoposte a sanzioni inviano i pagamenti all'EIH via la Bank of Industry and Mine dell'Iran. Nel 2009 l'EIH è stata usata dalla Post Bank in un sistema di elusione delle sanzioni che ha coinvolto operazioni per conto della Banca Sepah, designata dall'ONU. La banca Mellat designata dall'UE è una delle banche madri dell'EIH.

23.5.2011

▼M12

44.

Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank, North European Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51- 1, 220004, Minsk, Bielorussia

Banca con sede in Bielorussia di proprietà della banca Refah Kargaran, della Banca Saderat e della Banca Toseeh Saderat Iran.

23.5.2011

▼B

45.

Aras Farayande

Unit 12, n. 35 Kooshesh Street, Teheran

Coinvolta nella fornitura di materiali per la Iran Centrifuge Technology Company sottoposta a sanzioni dell'UE.

23.5.2011

46.

EMKA Company

 

Controllata della TAMAS sottoposta a sanzioni dell'ONU, responsabile del rilevamento e dell'estrazione dell'uranio.

23.5.2011

47.

Neda Industrial Group

n. 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran

Impresa di automazione industriale che ha collaborato con la Kalaye Electric Company (KEC) sottoposta a sanzioni dell'ONU, per l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz.

23.5.2011

▼M3

48.

Neka Novin (alias Niksa Nirou)

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653

Coinvolta nella fornitura di apparecchiature specialistiche e materiali direttamente applicabili al programma nucleare iraniano.

23.5.2011

▼B

49.

Noavaran Pooyamoj

n. 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran

Coinvolta nella fornitura di materiali direttamente applicabili nella fabbricazione di centrifughe per il programma dell'Iran di arricchimento dell'uranio.

23.5.2011

50.

Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Impresa controllata dall'Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) sottoposta a sanzioni dell'ONU. Coinvolta nell'approvvigionamento di apparecchiature per il programma nucleare.

23.5.2011

▼M4 —————

▼B

52.

Raad Iran (alias Raad Automation Company)

Unit 1, n. 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

Impresa coinvolta nella fornitura di invertitori per il programma dell'Iran relativo all'arricchimento dell'uranio oggetto di divieto. Raad Iran è stata creata per produrre e progettare sistemi di controllo e fornisce la vendita e l'installazione di invertitori e controllori logici programmabili.

23.5.2011

▼M8

53.

Sureh (alias Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (alias Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Sede: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran

Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

Impresa controllata dall'Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), sottoposta a sanzioni dell'ONU, composta dall'Uranium Conversion Facility, dallo Fuel Manufacturing Plant e dallo Zirconium Production Plant.

23.05.2011

▼B

54.

Sun Middle East FZ Company

 

Impresa produttrice di beni sensibili per la Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). La Sun Middle East si avvale di intermediari basati fuori dall'Iran per procurarsi i beni di cui SUREH ha bisogno. La Sun Middle East fornisce a detti intermediari dati falsi relativi all'utilizzatore finale per cercare di eludere il regime doganale pertinente del paese.

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - n. 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

Fabbricante di apparecchiature elettriche (apparecchiature di manovra) coinvolto nella costruzione dell'impianto di Fordo (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.

23.5.2011

56.

Bals Alman

 

Fabbricante di apparecchiature elettriche (apparecchiature di manovra) coinvolto nella costruzione in corso dell'impianto di Fordo (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.

23.5.2011

57.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316

Impresa che ha fornito beni e apparecchiature ai programmi nucleari e relativi a missili balistici dell'Iran per la Kalaye Electric Company (KEC), sottoposta a sanzioni dell'ONU.

23.5.2011

▼M13 —————

▼B

59.

Marou Sanat (alias. Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran

Azienda appaltatrice che ha agito per conto della Mesbah Energy, designata ai sensi dell'UNSCR 1737.

23.5.2011

60.

Paya Parto (alias Paya Partov)

 

Controllata dalla Novin Energy che è stata sottoposta a sanzioni ai sensi dell'UNSCR 1747, si occupa di saldature a laser.

23.5.2011

▼M16 —————

▼B

62.

Taghtiran

 

Azienda ingegneristica che fornisce apparecchiature al reattore di ricerca ad acqua pesante IR-40 dell'Iran.

23.5.2011

63.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Società controllata al 100 % dalla banca First East Export (FEEB), che è stata designata nella risoluzione 1929 del Consiglio di sicurezza dell'ONU nel giugno 2010. La Pearl Energy Company è stata creata dalla FEEB per fornire ricerca economica su una serie di industrie operanti a livello globale.

23.5.2011

64.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Losanna, 1006 VD, Svizzera Documento di registrazione dell'attività #CH-550.1.058.055-9

Società controllata al 100 % dalla Pearl Energy Company Ltd, stabilita in Svizzera; è incaricata di procurare finanziamenti e consulenze specialistiche alle entità che cercano di entrare nel settore petrolifero dell'Iran.

23.5.2011

65.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Amburgo 22085, Germania;

telefono: 0049 40 2270170; documento di registrazione dell'attività # HRB45757 (Germania)

Posseduta o controllata da Machine Sazi Arak.

23.5.2011

66.

MAAA Synergy

Malaysia

Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per gli aerei da combattimento iraniani.

23.5.2011

67.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Emirati arabi uniti

Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per il programma nucleare iraniano.

23.5.2011

68.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, Emirati arabi uniti

Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per il programma nucleare iraniano.

23.5.2011

69.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Affiliata all'AEOI.

23.5.2011

70.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, n. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per il programma nucleare iraniano.

23.5.2011

71.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Effettua ricerche sulle applicazioni militari del programma nucleare iraniano.

23.5.2011

72.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Affiliata alla rete MTFZC.

23.5.2011

▼M13 —————

▼B

74.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Controllata da Iran Electronics Industries.

23.5.2011

75.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Controllata da Iran Electronics Industries.

23.5.2011

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building n. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran

Posseduta o controllata da Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.

23.5.2011

▼M3

77.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran

Posseduta o controllata dal ministero della Difesa e del supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics — MODAFL). Svolge ricerca scientifica in relazione allo sviluppo delle armi nucleari.

23.5.2011

▼B

78.

Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561

Nota per forniture all'ufficio commerciale della Iran Centrifuge Technology Company (TESA), designata dall'UE. La società ha cercato di acquisire materiali designati, tra cui merci provenienti dall'UE, aventi applicazioni nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

79.

Bargh Azaraksh; (alias Barghe Azerakhsh Sakht)

n. 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan

Società sotto contratto presso gli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordo per lavori in campo elettrico e alle tubazioni. Nel 2010 era incaricata di progettare, acquisire e installare attrezzature elettriche di controllo a Natanz.

1.12.2011

▼M3 —————

▼B

81.

Eyvaz Technic

n. 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran

Società produttrice di attrezzature sotto vuoto che ha fornito agli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordo. Nel 2011 ha fornito trasduttori di pressione alla Kalaye Electric Company, designata dall'ONU.

1.12.2011

82.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran

Società iraniana di trattamento dell'uranio e di produzione del combustibile nucleare. Controllata dall'AEOI, designata dall'ONU.

1.12.2011

83.

Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran

Dipende dalla TAMAS, designata dall'ONU. Ha contratti di produzione con la Kalaye Electric Company, designata dall'ONU, e con la TESA, designata dall'UE.

1.12.2011

84.

Iran Pooya (alias Iran Pouya)

 

Società posseduta dal governo che ha operato il più grande estrusore di alluminio in Iran e ha fornito materiale utilizzato per la produzione dei rivestimenti delle centrifughe per l'IR-1 e l'IR-2. Uno dei principali produttori di cilindri in alluminio, tra i cui clienti figurano l'AEOI, designata dall'ONU, e la TESA, designata dall'UE.

1.12.2011

85.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999

Società del settore energetico, coinvolta nella costruzione dell'impianto di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordo. È oggetto di diniego di autorizzazione all'esportazione da parte di Regno Unito, Italia e Spagna.

1.12.2011

86.

Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran

Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

87.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran

Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

88.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Società gestita da Milad Jafari che ha fornito merci, prevalentemente metalli, al Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designato dall'ONU, attraverso società di copertura.

1.12.2011

89.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran

Società iraniana sotto contratto con la Kalaye Electric Company, designata dall'ONU, per la fornitura di progetti e servizi ingegneristici relativi a tutto il ciclo del combustibile nucleare. Recentemente ha fornito attrezzature per l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz.

1.12.2011

▼M3

90.

Mobin Sanjesh

Ingresso 3, no 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Teheran

Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

▼B

91.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Società gestita da Milad Jafari che ha fornito merci, prevalentemente metalli, al Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designato dall'ONU, attraverso società di copertura.

1.12.2011

92.

Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)

44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751

Dipende dalla Malek Ashtar University, designata dall'UE, supervisiona le attività connesse con la possibile dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, sui cui il paese rifiuta di cooperare con l'AIEA.

1.12.2011

93.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran

Società appaltatrice nel campo delle costruzioni, ha installato tubazioni e relative attrezzature di sostegno presso l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz. Specificamente, si è occupata delle tubazioni per le centrifughe.

1.12.2011

94.

Saman TosÈe Asia (SATA)

 

Impresa ingegneristica coinvolta nel sostegno a vari progetti industriali di ampia scala, incluso il programma iraniano di arricchimento dell'uranio, tra cui lavori non dichiarati presso l'impianto di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordo.

1.12.2011

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran,

Tel.: +98 511 3853008,

+98 511 3870225

Nome di copertura delle Khorasan Mettalurgy Industries (designate dalla UNSCR 1803 (2008), controllata del Ammunition Industries Group (AMIG))

1.12.2011

▼M8 —————

▼B

97.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turchia

Società gestita da Milad Jafari che ha fornito merci, prevalentemente metalli, al Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designato dall'ONU, attraverso società di copertura.

1.12.2011

98.

SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Società di costruzione e messa in servizio di impianti nucleari. Controllata dalla Novin Energy Company, designata dall'ONU.

1.12.2011

99.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheran

Posseduta o controllata da TESA, sottoposta a sanzioni dell'UE. Partecipa alla fabbricazione di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

100.

Test Tafsir

n. 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran

Società produttrice di contenitori specifici UF6 che ha fornito agli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordo.

1.12.2011

101.

Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)

 

Partecipa al programma nucleare iraniano presso gli impianti di Natanz, Qom e Arak.

1.12.2011

102.

Yarsanat (alias Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)

n. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teherann. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheran.

Società appaltatrice per la Kalaye Electric Company, designata dall'ONU. Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano. Ha cercato di ottenere l'appalto per prodotti sotto vuoto e trasduttori di pressione.

1.12.2011

▼M13 —————

▼M4

104.

Banca centrale dell'Iran

(alias Banca centrale della Repubblica islamica dell'Iran)

Indirizzo postale: Mirdamad Blvd., NO.144,Tehran,Islamic Republic of IranP.O. Box: 15875 / 7177

Switchboard: +98 21 299 51

Indirizzo cablografico: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22 MZBK IR SWIFT

Address: BMJIIRTH

Sito web: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Coinvolta in attività volte a eludere le sanzioni. Fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran.

23.1.2012

▼M3

105.

Bank Tejarat

Recapito postale: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365-5416, TeheranTel. 88826690Telex: 226641 TJTA IR.Fax: 88893641Sito web: http://www.tejaratbank.ir

►C2  

La Bank Tejarat è una banca parzialmente di proprietà dello Stato. Ha facilitato direttamente gli sforzi nucleari dell'Iran. Nel 2011, ad esempio, la Bank Tejarat ha agevolato il trasferimento di decine di milioni di dollari per aiutare l'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI), designata dall'ONU, nel suo sforzo costante di acquisizione di uranio concentrato. L'AEOI è la principale organizzazione iraniana di ricerca e sviluppo di tecnologia nucleare e gestisce i programmi di produzione di materiale fissile. La Bank Tejarat ha inoltre storicamente aiutato banche iraniane designate ad aggirare le sanzioni internazionali, ad esempio facendo affari con società di copertura del gruppo industriale Shahid Hemmat designato dall'ONU.

Attraverso i servizi finanziari prestati negli ultimi anni alla Banca Mellat e alla Export Development Bank of Iran (EDBI) designate dall'UE, la Banca Tejarat ha altresì sostenuto le attività di entità sotto il controllo o la dipendenza del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, della Defense Industries Organization designata dall'ONU e del MODAFL designato dall'ONU.

 ◄

23.1.2012

▼M8

106.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Indirizzo postale: Tidewater Building, Vozara Street, n. 80, nelle vicinanze di Saie Park, Teheran, Iran

Posseduta o controllata da IRGC

23.01.2012

▼B

107.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Indirizzo postale: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran

Utilizzata come società di copertura dalla designata Iran Aircraft Industries (IACI) per attività di approvvigionamento segreto.

23.1.2012

▼M9 —————

▼B

109.

Rosmachin

Indirizzo postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran

P.O. Box 1584864813, Teheran, Iran.

Società di copertura della Sad Export Import Company. Coinvolta nel trasferimento illecito di armi a bordo della M/V Monchegorsk.

23.1.2012

▼M4

110.

Ministero dell'energia

Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81,tel. 9-8901081.

Responsabile della politica nel settore energetico, che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo iraniano.

16.10.2012

111.

Ministero del petrolio

Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge,tel. 6214-6153751

Responsabile della politica nel settore petrolifero, che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo iraniano.

16.10.2012

112.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,Taleghani Avenue Teheran - Iran/First Central Building,Taleghan St., Teheran, Iran,Codice postale: 1593657919P.O. Box 1863 e 2501

Entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce risorse finanziarie al governo dell'Iran. Il Ministro del petrolio è direttore del consiglio di amministrazione della NIOC, e il viceministro del petrolio ne è amministratore delegato.

16.10.2012

113.

National Iranian Oil Company

(NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02,Suntec Tower One 038987,Singapore;

numero di registrazione 199004388C

Singapore

Società controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

114.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

International Affairs Limited

NIOC House,4 Victoria Street,LondraSW1H 0NE,Regno Unito;

numero registro delle società del Regno Unito 02772297

(Regno Unito)

Società controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

115.

Iran Fuel Conservation Organization

(IFCO)

No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq.TeheranIranTel.: (+98) 2188604760-6

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

116.

Karoon Oil & Gas Production Company

Karoon Industrial ZoneAhwazKhouzestanIranTel.: (+98) 6114446464

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

117.

Petroleum Engineering & Develop-ment Company

(PEDEC)

No. 61 Shahid Kalantari St.Sepahbod Qarani Ave.TeheranIranTel.: (+98) 2188898650-60

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

▼M16

118.

North Drilling Company (NDC)

N. 8 35th St.Alvand St.Argentine Sq.TehranIranTel. + 98 21887850838

North Drilling fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran essendo indirettamente posseduta dalla Mostazafan Foundation, importante ente parastatale iraniano controllato dal governo dell'Iran. North Drilling è un'importante entità del settore energetico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo iraniano. Inoltre, North Drilling ha importato attrezzature essenziali per l'industria petrolifera e del gas, inclusi beni soggetti a divieto. Pertanto, North Drilling fornisce sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione.

23.4.2014

▼M4

119.

Khazar Expl & Prod Co

(KEPCO)

No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St.TeheranIranTel.: (+98) 2188722430

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

120.

National Iranian Drilling Company

(NIDC)

Airport Sq.Pasdaran Blvd.AhwazKhouzestanIranTel.: (+98) 6114440151

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

121.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Parvaneh St.Karimkhan Zand Blvd.ShirazIranTel.: (+98) 7112138204

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

122.

Maroun Oil & Gas Company

Ahwaz-Mahshahr Rd.(Km 12)AhwazIranTel.: (+98) 6114434073

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

123.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Masjed SoleymanKhouzestanIranTel.: (+98) 68152228001

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

124.

Gachsaran Oil & Gas Company

GachsaranKohkiluye-va-BoyerAhmadIranTel.: (+98) 7422222581

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

125.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Naft Blvd.OmidiehKhouzestanIranTel.: (+98) 611914701

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

126.

Arvandan Oil & Gas Company

(AOGC)

Khamenei Ave.KhoramsharIranTel.: (+98) 6324214021

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

127.

West Oil & Gas Production Company

No. 42 Zan Blvd.Naft Sq.KermanshahIranTel.: (+98) 8318370072

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

128.

East Oil & Gas Production Company

(EOGPC)

No. 18 Payam 6 St.Payam Ave.Sheshsad DastgahMashhadIranTel.: (+98) 5117633011

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

129.

Iranian Oil Terminals Company

(IOTC)

No. 17 Beyhaghi St.Argentine Sq.TeheranIranTel.: (+98) 2188732221

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

130.

Pars Special Economic Energy Zone

(PSEEZ)

Pars Special Economic Energy Zone Org.AssaluyehBoushehrIranTel.: (+98) 7727376330

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

131.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

No.20, Alvand St, Argentina Sq,Teheran, 1514938111IRANTel: +9821 888 77 0 11Fax: +9821 888 77 0 25info@iranlng.ir

Società controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

132.

Naftiran Intertrade Company

(alias Naftiran Trade Company)

(NICO)

Tel.: (+41) 213106565OG 1International HouseThe ParadeSt. Helier JE3QQJersey, UK

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Sàrl Ave.De la Tour-Haldimand 61009 PullySchweiz

Società controllata (100 %) dalla Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

134.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(alias PetroIran; alias «PEDCO»)

National Iranian Oil Company - PEDCO,P.O. Box 2965,Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,Emirati arabi uniti;P.O. Box 15875-6731,Teheran,Iran; 41,1st Floor, International House,The Parade,St. Helier JE2 3QQ,Jersey;No. 22, 7th Lane,Khalid Eslamboli Street,Shahid Beheshti Avenue,Teheran,Iran;No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,Shariati Street,Teheran 19199/45111,Iran;Kish Harbour,Bazargan Ferdos Warehouses,Kish Island,Iran;

numero di registrazione 67493 (Jersey)

Società controllata dalla Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

135.

Petropars Ltd. (alias Petropasr Limited; alias «PPL»)

Calle La Guairita,

Centro Profesional Eurobuilding, Piso 8,Oficina 8E,Chuao,Caracas 1060,Venezuela;No. 35,Farhang Blvd.,Saadat Abad,Teheran,Iran;P.O. Box 3136,Road Town,Tortola,Isole Verginibritanniche;

tutti gli uffici del mondo.

Società controllata dalla Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

136.

Petropars International FZE

(alias PPI FZE)

P.O. Box 72146,Dubai,Emirati arabi uniti;

tutti gli uffici del mondo

Società controllata dalla Petropars Ltd.

16.10.2012

137.

Petropars UK Limited

47 Queen Anne Street,Londra W1G 9JG,Regno Unito;

numero registro delle società del Regno Unito 03503060

(Regno Unito);

tutti gli uffici del mondo.

Società controllata dalla Petropars Ltd.

16.10.2012

138.

National Iranian Gas Company

(NIGC)

(1)  National Iranian Gas Company Building,

South Aban Street,Karimkhan Boulevard,Teheran,Iran

(2)  P.O. Box 15875,

Teheran,

Iran

(3)  NIGC Main Bldg.

South Aban St.Karimkhan Ave.,Teheran 1598753113,Iran

Entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce risorse finanziarie al governo iraniano. Il ministro del petrolio è presidente del consiglio di amministrazione della NIGC e il viceministro del petrolio è amministratore delegato e vicepresidente della NIGC.

16.10.2012

139.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

(NIORDC)

4 Varsho Street,Teheran 1598666611,P.O .Box 15815/3499Teheran

Entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano. Il ministro del petrolio è presidente del consiglio di amministrazione della NIORDC.

16.10.2012

140.

National Iranian Tanker Company

(NITC)

35 East Shahid Atefi Street,Africa Ave., 19177Teheran,P.O.Box: 19395-4833,Tel: +98 21 23801,Email: info@nitc-tankers.com;

tutti gli uffici del mondo

Controllata di fatto dal governo iraniano. Fornisce sostegno finanziario al governo iraniano attraverso i suoi azionisti che mantengono legami con esso.

16.10.2012

141.

Trade Capital Bank

220035 BielorussiaTimiriazeva str. 65ATel: +375 (17) 3121012Fax +375 (17) 3121008e-mail: info@tcbank.by

Società controllata (99 %) dalla Tejarat Bank.

16.10.2012

142.

Bank of Industry and Mine

No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction)Valiaar St.TeheranTel. 021-22029859Fax: 021-22260272-5

Impresa di proprietà statale che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano.

16.10.2012

143.

Cooperative Development Bank

(alias Tose’e Ta’avon Bank)

Bozorgmehr St.Vali-e Asr AveTeheranTel: +(9821) 66419974 / 66418184Fax: (+9821) 66419974e-mail: info@sandoghtavon.gov.ir

Impresa di proprietà statale che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano.

16.10.2012

▼M5

144.

National Iranian Oil Company Nederland (alias: NIOC Netherlands Representation Office)

Blaak 512, 3011 TA e Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Paesi Bassi.

Tel. +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308.

http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.

Società controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

7.11.2012

▼M8

145.

National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC)

n.1, Teheran, Iranshahr Ave.Shadab.St,P.O.Box: 79145/3184Tel: +98-21-77606030Sito web: www.niopdc.ir

Società controllata dalla National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012

146.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

n. 194, Teheran, Sepahbod Gharani Ave.Tel: +98-21-88801960/+98-21-66152223Fax: +98-21-66154351Sito web: www.ioptc.com

Società controllata dalla National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012

147.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

n. 263, Teheran, Ostad Nejatollahi Ave.P.O.Box: 11365/6714Tel: +98-21-88907472Fax: +98-21-88907472Website: www.nioec.org

Società controllata dalla National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012

148.

Iran Composites Institute

Iran Composites Institute,Iranian University of Science and Technology,16845-188, Teheran, Iran,Telefono: 98 217 3912858Fax: 98 217 7491206E-mail: ici@iust.ac.irSito web: http://www.irancomposites.org

L'Iranian Composites Institute (ICI, alias Composite Institute of Iran) aiuta entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell'ONU e dell'UE nei confronti dell'Iran e sostiene direttamente le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell'Iran. Dal 2011 l'ICI era sotto contratto per fornire alla Iran Centrifuge Technology Company (TESA) designata dall'UE torri di centrifugazione IR-2M.

22.12.2012

149.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, IranTel: 98 0311 2658311 15Fax: 98 0311 2679097

La Jelvesazan Company aiuta entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell'ONU e dell'UE nei confronti dell'Iran e sostiene direttamente le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell'Iran. Dall'inizio del 2012 Jelvesazan era intenzionata a fornire pompe a vuoto controllate alla Iran Centrifuge Technology Company (TESA) designata dall'UE.

22.12.2012

150.

Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Teheran Road, 38189-8116, Arak, IranTel: 98 861 4130430Fax: 98 861 413023Sito web: www.iralco.net

L'Iran Aluminium Company (alias IRALCO, Iranian Aluminium Company) aiuta entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell'ONU e dell'UE nei confronti dell'Iran e sostiene direttamente le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell'Iran. Già dalla metà del 2012 l'IRALCO ha avuto un contratto per fornire alluminio alla Iran Centrifuge Technology Company (TESA) designata dall'UE.

22.12.2012

151.

Simatec Development Company

 

La Simatec Development Company aiuta entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell'ONU e dell'UE nei confronti dell'Iran e sostiene direttamente le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell'Iran. Dall'inizio del 2010 Simatec è stata appaltata dalla Kalaye Electric Company (KEC) designata dall'UE per fornire invertitori Vacon al fine di alimentare le centrifughe di arricchimento dell'uranio. Dalla metà del 2012 Simatec ha tentato di fornire invertitori controllati dall'UE.

22.12.2012

152.

Aluminat

1.  Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Factory)

2.  Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Teheran

Tel: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Fax: 98 21 22057127

Sito web: www.aluminat.com

Aluminat aiuta entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell'ONU e dell'UE nei confronti dell'Iran e sostiene direttamente le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell'Iran. Dall'inizio del 2012 Aluminat ha un contratto per fornire alluminio 6061-T6 alla Iran Centrifuge Technology Company (TESA) designata dall'UE.

22.12.2012

153.

Organisation of Defensive Innovation and Research

 

L'Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) (Organizzazione per l'innovazione e la ricerca in materia di difesa - SPDN) aiuta persone ed entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell'ONU e dell'UE nei confronti dell'Iran e sostiene direttamente le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell'Iran. L'AIEA ha riconosciuto nell'SPND una fonte di preoccupazione per quanto riguarda la possibile dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, su cui il paese rifiuta di cooperare. L'SPND è guidata da Mohsen Fakhrizadeh designato dall'ONU e fa parte del ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL, designato dall'UE nel maggio 2011). Davoud Babaei è stato designato dall'UE nel dicembre 2011 nel suo ruolo di capo della sicurezza dell'SPND. In quanto capo è responsabile di impedire la rivelazione di informazioni anche all'AIEA.

22.12.2012

154.

First Islamic Investment Bank

Succursale: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450

Tel: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110

Succursale: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000

Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Giacarta 12950 – Indonesia; Giacarta Sud; Giacarta; 12950

La First Islamic Investment Bank (FIIB) aiuta entità designate a violare le disposizioni del regolamento UE sull'Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran. La FIIB fa parte del Sorinet Group detenuto e gestito da Babak Zanjani. È utilizzata per incanalare i pagamenti connessi al petrolio dell'Iran.

22.12.2012

155.

International Safe Oil

 

L'International Safe Oil (ISO) aiuta entità designate a violare le disposizioni del regolamento UE sull'Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran. ISO fa parte del Sorinet Group detenuto e gestito da Babak Zanjani. È utilizzata per incanalare i pagamenti connessi al petrolio dell'Iran.

22.12.2012

▼M9

156.

Sorinet Commercial Trust (SCT) (alias: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust Bankers)

1.  Succursale di Kish Island:

SCT Bankers (Kish Branch),Sadaf Tower, 3 rd Floor,Suite 301,Kish Island, Iran,P.O.Box 87.Tel: 09347695504

Succursale: UAE – Dubai,P.O.Box 31988

Indirizzo alternativo:

Kish Banking Fin Activities Center, No 42, 4th floor,VC25 Part, Kish Island

BIC: SCERIRTH KSH

2.  Succursale di Dubai:

SCT Bankers Kish Company (PJS),Head Office,Kish Island,Sadaf Tower, 3d floor,Suite 301,P.O.Box 87Tel: 09347695504

Succursale: UAE – Dubai,P.O.Box 31988

Indirizzo alternativo:

Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road,31988 Dubai, AE

Indirizzo alternativo:

Succursale: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower,Sheikh Ahmad Sheik Zayed Road,Dubai, UAE,P.O. Box 31988.Tel: 0097 14 3257022-99.E-mail: INFO@SCTBankers.com

BIC: SCTSAEA1

3.  Succursale di Teheran:

SCT Bankers Kish Company (PJS),Head Office,Kish Island,Sadaf Tower, 3rd Floor,Suite 301,Kish Island, Iran,P.O. Box 87.Tel: 09347695504

Succursale: UAE – Dubai,P.O. Box 31988

Indirizzo alternativo:

Reahi Aiiey, First of Karaj,Maksous Road 9,Teheran, Iran

BIC: SCERIRTH

La Sorinet Commercial Trust (SCT) aiuta entità designate a violare le disposizioni del regolamento dell'UE sull'Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran. La SCT fa parte del gruppo Sorinet posseduto e gestito da Babak Zanjani. Viene usata per incanalare i pagamenti relativi al petrolio iraniano.

22.12.2012

▼C3

157.

HK Intertrade Company Ltd

HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong

HK Intertrade Company Ltd (HKICO) aiuta entità designate a violare le disposizioni del regolamento UE sull’Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran. HKICO è una società di copertura controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC) designata dall’UE. Era previsto che verso la metà del 2012 la HKICO ricevesse milioni di dollari dalle vendite petrolifere della NIOC.

22.12.2012

▼M8

158.

Petro Suisse

Petro Suisse

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Svizzera

Petro Suisse aiuta entità designate a violare le disposizioni del regolamento UE sull'Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran. È una società di copertura controllata dalla NIOC designata dall'UE. La NIOC ha costituito la Petro Suisse come società e userebbe i conti della Petro Suisse per effettuare e ricevere pagamenti. La Petro Suisse ha continuato ad essere in contatto con la NIOC nel 2012.

22.12.2012

159.

Oil Industry Pension Fund Investment Company

n. 234, Taleghani St, Teheran Iran

Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, alias the Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran. La OPIC opera nell'ambito del ministero del petrolio iraniano e della National Iranian Oil Company (NIOC), designate entrambe dall'UE. Detiene quote in varie entità designate dall'UE.

22.12.2012

160.

CF Sharp and Company Private Limited

 

Detta entità ha fornito sostegno all’Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (designata dalle Nazioni Unite il 9 giugno 2010) per aggirare le sanzioni adottate nei suoi confronti. Dopo la sua designazione, l'IHSC ha cercato di dissimulare la proprietà di tre petroliere, affidandone la gestione alla Noah Ship Management, poi alla Marian Ship Management. La CF Sharp and Co ha partecipato a tali sforzi concludendo un contratto di gestione del personale con l'IHSC per la squadra di navigazione di queste tre petroliere. Tale contratto è stato eseguito dalla Noah Ship Management e Marian Ship Management.

22.12.2012

161.

Sharif University of Technology

Azadi Ave, 11365-8639, Teheran, IranTel: 98 21 66022727Fax: 98 21 66036005Sito web: www.sharif.ir

La Sharif University of Technology (SUT) aiuta entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell'ONU e dell'UE nei confronti dell'Iran e sostiene direttamente le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell'Iran. Da fine 2011 l'SUT ha fornito laboratori destinati ad essere usati dall'entità nucleare iraniana Kalaye Electric Company (KEC) designata dall'ONU e dall'Iran Centrifuge Technology Company (TESA) designata dall'UE

22.12.2012

162.

Moallem Insurance Company (also known as:

Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)

n. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Teheran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Teheran 19699, IranTelefono: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835Fax: (98-21) 88771245Sito web: www.mic-ir.com

Principale assicuratore dell'IRISL

22.12.2012

▼M9

163.

Petropars Iran Company (alias: PPI)

Indirizzo: No. 9,Maaref Street,Farhang Blvd, Saadet Abad,Teheran, Iran.Tel +98-21-22096701- 4.http://www.petropars.com/Subsidiaries/PPI.aspx

Controllata dell'entità designata Petropars Ltd

8.6.2013

164.

Petropars Oilfield Services Company (alias: POSCO)

Indirizzo: Kish harbor,PPI Bldg,Tel +98-764-445 03 05,http://www.petropars.com/Subsidiaries/POSCO.aspx.

Controllata dell'entità designata Petropars Iran Company

8.6.2013

165.

Petropars Operation & Management Company (alias: POMC)

Indirizzo: South Pars Gas,Assaluyeh, Bushehr,Tel +98-772-7363852.http://www.petropars.com/Subsidiaries/POMC.aspx

Controllata dell'entità designata Petropars Iran Company

8.6.2013

166.

Petropars Resources Engineering Ltd (alias: PRE)

Indirizzo: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,Teheran, Iran, 1517646113,Tel +98-21 88888910/13.http://www.petropars.com/Subsidiaries/PRE.aspx

Controllata dell'entità designata Petropars Iran Company

8.6.2013

167.

Iranian Oil Company (U.K.) Limited (IOC)

Iranian Oil Company (U.K.) Limited, alias IOC.Indirizzo: NIOC House 6th Floor,4 Victoria Street,Londra, Regno Unito,SW1H 0NE

La IOC è controllata al 100 % dalla Naftiran Intertrade Company (NICO). Quest'ultima è anch'essa un'entità designata soggetta a sanzioni dell'UE essendo controllata al 100 % dalla National Iranian Oil Company (NIOC), altra entità designata dall'UE perché fornisce risorse finanziarie al governo iraniano. Tutti e tre i direttori del consiglio di amministrazione della IOCal 18 dicembre 2012 hanno precedentemente ricoperto un incarico di amministratore presso la NIOC, a ulteriore riprova del forte legame intercorrente tra la IOC e la NIOC.

8.6.2013

▼M12

168.

Post Bank of Iran (alias Post Bank Iran, Post Bank)

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118Sito Internet: www.postbank.ir

Impresa la cui quota di maggioranza è detenuta dal governo iraniano e che fornisce sostegno finanziario a detto governo.

16.11.2013

169.

Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, IranP.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

Impresa di proprietà statale che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano.

16.11.2013

170.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (comprese tutte le succursali e controllate)

Export Development Building, 21th floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 ‘s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; C.R. No. 86936 (Iran)

Impresa di proprietà statale che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano.

16.11.2013

171.

Persia International Bank Plc

6 Lothbury, Londra Post Code: EC2R 7HH, Regno Unito

Entità posseduta dalle entità designate Bank Mellat e Bank Tejarat.

16.11.2013

172.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Or: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, IRAN

Sito Internet: http://www.ioec.com/

Importante entità del settore energetico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo iraniano. In quanto tale, IOEC fornisce sostegno finanziario e logistico al governo iraniano.

16.11.2013

173.

Bank Refah Kargaran (alias Bank Refah)

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Postal Code 19917, Iran

Swift: REF AIRTH

Entità che fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran. È posseduta per il 94 % dall’Organismo di previdenza sociale iraniano, a sua volta controllato dal governo iraniano, e fornisce servizi bancari ai ministri governativi.

16.11.2013

▼B

II.  ►C1  Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (Iranian Revolutionary Guard Corps — IRGC)



A.  Persone  ◄

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Javad DARVISH-VAND, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Delegato alle ispezioni del Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL). Responsabile di tutti gli impianti e le installazioni del MODAFL

23.6.2008

2.

Contrammiraglio Ali FADAVI

 

Comandante delle forze navali dell'IRGC

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

Data di nascita: 1961

Vice comandante di Khatam al Anbiya

26.7.2010

4.

Seyyed Mahdi FARAHI, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie della difesa (Defence Industries Organization, DIO), designata a titolo dell'UNSCR 1737(2006)

23.6.2008

5.

Ali HOSEYNITASH, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Capo del Servizio generale del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (Supreme National Security Council) e coinvolto nella formulazione della politica nel settore nucleare

23.6.2008

6.

Mohammad Ali JAFARI dell'IRGC

 

Comandante dell'IRGC

23.6.2008

7.

Mostafa Mohammad NAJJAR, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Ministro degli interni ed ex ministro del MODAFL, responsabile dell'insieme dei programmi militari, inclusi programmi riguardanti i missili balistici

23.6.2008

8.

Mohammad Reza NAQDI Brigadier Generale

Data di nascita: 1953 Luogo di nascita: Nadjaf (Iraq)

Comandante della forza di resistenza Bassij.

26.7.2010

9.

Mohammad PAKPUR Brigadier Generale

 

Comandante delle forze di terra dell'IRGC.

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)

Data di nascita: 1961

Comandante di Khatam al-Anbiya

26.7.2010

11.

Hossein SALAMI Brigadier Generale

 

Vice comandante dell'IRGC.

26.7.2010

12.

Ali SHAMSHIRI, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Delegato al controspionaggio del MODAFL, responsabile della sicurezza del personale e delle installazioni del MODAFL

23.6.2008

13.

Ahmad VAHIDI, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Ministro del MODAFL ed ex vicecapo del MODAFL

23.6.2008

▼M3 —————

▼B

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Capo della sede di Khatam Al-Anbia Construction

1.12.2011

▼M3 —————

▼B

17.

Ali Ashraf NOURI

 

Vice comandante dell'IRGC, capo dell'ufficio politico dell'IRGC

23.1.2012

18.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi or Saeedi

 

Rappresentante della Guida suprema presso l'IRGC

23.1.2012

19.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

Comandante dell'aviazione dell'IRGC, Brigadier Generale

23.1.2012



B.  Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

►C1  Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (Iranian Revolutionary Guard Corps — IRGC) ◄

Teheran, Iran

Responsabile del programma nucleare dell'Iran. Responsabile del programma nucleare iraniano e del controllo operativo sul programma balistico iraniano. Ha tentato di approvvigionarsi per sostenere i programmi nucleare e balistico iraniani.

26.7.2010

2.

Forza aerea dell'IRGC (IRGC Air Force)

 

Gestisce l'insieme dei missili balistici a breve e medio raggio dell'Iran. Il capo della forza aerea dell'IRGC è stato designato a titolo dell'UNSCR 1737 (2006).

23.6.2008

3.

Comando missilistico dell'aeronautica dell'IRGC Al-Ghadir

 

Elemento specifico dell'aeronautica dell'IRGC che ha collaborato con l'SBIG (designata a titolo dell'UNSCR 1737) sia per il FATEH 110 (missile balistico a corto raggio) sia per il missile balistico a medio raggio Ashura. Risulta essere l'entità che esercita il controllo effettivo sui missili.

26.7.2010

4.

Naserin Vahid

 

La Naserin Vahid, che produce pezzi di armamenti per conto dell'IRGC, è una società di copertura dell' IRGC.

26.7.2010

5.

Forza Qods dell'IRGC

Teheran, Iran

Responsabile delle operazioni oltre i confini dell'Iran, la Forza Qods del ►C1  Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane ◄ (IRGC) è il principale strumento di politica estera dell'Iran per le operazioni speciali e il sostegno ai terroristi e militanti islamici all'estero. Nel conflitto con Israele del 2006 gli Hezbollah hanno utilizzato razzi, missili cruise antinave (ASCM), sistemi di difesa aerea trasportabili a spalla (MANPADS) e velivoli senza pilota (UAV) forniti dalla Forza Qods, la quale - stando alle notizie di stampa - ha altresì provveduto al relativo addestramento. Varie fontiindicano che la Forza Qods continua a rifornire gli Hezbollah di armi avanzate, missili antiaerei e razzi a lungo raggio e ad addestrarli al loro uso. La Forza Qods continua a fornire, in misura limitata, sostegno con effetti letali, addestramento e finanziamenti ai combattenti talebani nell'Afghanistan meridionale e occidentale, fra l'altro sotto forma di armi di piccolo calibro, munizioni, mortai e razzi da combattimento a corto raggio.

Il comandante è sottoposto a sanzioni in virtù dell'UNSCR.

26.7.2010

6.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)

 

Controllata della Khatam al-Anbya Construction Headquarters, designata a titolo dell'UNSCR 1929. Partecipa alle fasi 15 e 16 del progetto di sviluppo del giacimento di gas offshore di South Pars.

26.7.2010

7.

Bonyad Taavon Sepah (alias fondazione cooperativa IRGC - IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; fondazione cooperativa Sepah - Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iran

Bonyad Taavon Sepah, nota anche come la fondazione cooperativa IRGC, è stata creata dai comandanti dell'IRGC per strutturarne gli investimenti. È controllata dall'IRGC. Il consiglio di amministrazione della Bonyad Taavon Sepah è composto da nove membri, otto dei quali sono membri dell'IRGC. Tra questi vi sono il comandante in capo dell'IRGC, che presiede il consiglio di amministrazione, il rappresentante del capo supremo presso l'IRGC, il comandante Basij, il comandante dell'esercito dell'IRGC, il comandante dell'aeronautica dell'IRGC, il comandante della marina dell'IRGC, il capo dell'organizzazione della sicurezza delle informazioni dell'IRGC, un alto ufficiale dell'IRGC proveniente dallo Stato maggiore delle forze armate e un alto ufficiale dell'IRGC proveniente dal MODAFL.

23.5.2011

8.

Bank Ansar (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iran

La Bonyad Taavon Sepah ha creato la banca Ansar per offrire credito e servizi finanziari al personale dell'IRGC. All'inizio la banca Ansar operava come unione di credito ed è diventata una banca a pieno titolo verso la metà del 2009, dopo aver ottenuto una licenza dalla banca centrale dell'Iran. La banca Ansar, precedentemente nota come Ansar al Mojahedin, è stata collegata all'IRGC per più di 20 anni. I membri dell'IRGC erano retribuiti attraverso la banca Ansar. Inoltre, labanca Ansar offriva prestazioni speciali al personale dell'IRGC, tra cui tassi di credito ridotti per l'arredamento della casa e assistenza sanitaria gratuita o a costi ridotti.

23.5.2011

9.

Banca Mehr (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

Taleghani Ave., Teheran, Iran

La banca Mehr è controllata dalla Bonyas Taavon Sepah e dall'IRGC. Offre servizi finanziari all'IRGC. Secondo un'intervista da fonte aperta con il capo della Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (n. 1961), la Bonyad Taavon Sepah ha creato la banca Mehr per servire il Basij (braccio paramilitare dell'IRGC).

23.5.2011

▼M9 —————

▼B

11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Indirizzo postale: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran

Inviati due container di vari tipi di armi da fuoco dall'Iran in Siria nel maggio 2007, in violazione del paragrafo operativo 5 dell'UNSCR 1747(2007).

23.1.2012

III.  Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran - IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL)



A.  Persona

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Mohammad Hossein Dajmar

Data di nascita: 19 febbraio 1956.

Passaporto: n. K13644968 (Iran), valido fino a maggio 2013.

Presidente e amministratore delegato dell'IRISL. È anche presidente di: Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), e Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), note affiliate dell'IRISL.

23.5.2011

2.

Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)

Data di nascita: 16 gennaio 1956 Cittadinanza: iraniana.

Amministratore delegato e azionista della Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, nuovo nome della Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), designata dall'UE, con incarico della gestione tecnica delle navi dell'IRISL. NABIPOUR è il direttore dell'esercizio navale dell'IRISL.

1.12.2011

3.

Naser Bateni

Data di nascita: 16 dicembre 1962 Cittadinanza: iraniana.

Ex direttore degli affari legali dell'IRISL, amministratore delegato della Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), sottoposta a sanzioni dell'UE. Amministratore delegato della società di copertura NHL Basic Limited.

1.12.2011

4.

Mansour Eslami

Data di nascita: 31 gennaio 1965 Cittadinanza: iraniana.

Amministratore delegato della IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, sottoposta a sanzioni dell'UE.

1.12.2011

5.

Mahamad Talai

Data di nascita: 4 giugno 1953 Cittadinanza: iraniana, tedesca.

Quadro dirigente dell'IRISL in Europa, direttore esecutivo di HTTS, sottoposta a sanzioni dell'UE, di Darya Capital Administration Gmbh, sottoposta a sanzioni dell'UE. Direttore di varie società di copertura possedute o controllate dall'IRISL o delle sue affiliate.

1.12.2011

▼M9

6.

Mohammad Moghaddami FARD

Data di nascita: 19 luglio 1956.

Passaporto: n. N10623175 (Iran); rilascio 27 marzo 2007, scadenza 26 marzo 2012.

Ex Direttore regionale dell'IRISL negli Emirati arabi uniti, amministratore delegato di Pacific Shipping, sottoposta a sanzioni dell'Unione europea, di Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency, sottoposta a sanzioni dell'Unione europea. Nel 2010 ha costituito la Crystal Shipping FZE nell'ambito dei tentativi di eludere la designazione dell'IRISL da parte dell'UE.

1.12.2011

▼B

7.

Capitano Alireza GHEZELAYAGH

 

Direttore generale della Lead Maritime, designata dall'UE, che agisce per conto di HDSL a Singapore. Inoltre, direttore generale della Asia Marine Network, designata dall'UE, che è l'ufficio regionale dell'IRISL a Singapore.

1.12.2011

8.

Gholam Hossein Golparvar

Data di nascita: 23 gennaio 1957 Cittadinanza: iraniana.

Ex direttore commerciale dell'IRISL, direttore aggiunto e azionista della Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, direttore esecutivo e azionista della Sapid Shipping Company, controllata dell'IRISL, sottoposta a sanzioni dell'UE, direttore aggiunto e azionista di HDSL, sottoposta a sanzioni dell'UE, membro del comitato direttivo della Irano-Hind Shipping Company, sottoposta a sanzioni dell'UE.

1.12.2011

9.

Hassan Jalil Zadeh

Data di nascita: 6 gennaio 1959 Cittadinanza: iraniana.

Amministratore delegato e azionista di Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), sottoposta a sanzioni dell'UE. Registrato come azionista in numerose società di copertura dell'IRISL.

1.12.2011

10.

Mohammad Hadi Pajand

Data di nascita: 25 maggio 1950 Cittadinanza: iraniana.

Ex direttore finanziario dell'IRISL, ex direttore di Irinvestship limited, sottoposta a sanzioni dell'UE, direttore di Fairway Shipping che ha ripreso le attività di Irinvestship limited. Amministratore di società di copertura dell'IRISL, in particolare, Lancellin Shipping Company, sottoposta a sanzioni dell'UE, e Acena Shipping Company.

1.12.2011

▼M9

11.

Ahmad Sarkandi

Data di nascita: 30 settembre 1953. Cittadinanza: iraniana.

Ex Direttore finanziario dell'IRISL dal 2011. Ex direttore esecutivo di numerose controllate dell'IRISL, sottoposte a sanzioni dell'UE, responsabile della costituzione di varie società di copertura per le quali è tuttora registrato in veste di amministratore delegato e azionista.

1.12.2011

▼B

12.

Seyed Alaeddin Sadat Rasool

Data di nascita: 23 luglio 1965 Cittadinanza: iraniana.

Direttore aggiunto degli affari legali del gruppo IRISL, direttore degli affari legali di Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.

1.12.2011

13.

Ahmad TAFAZOLY

Data di nascita: 27 maggio 1956,

Luogo di nascita: Bojnord, Iran,

Passaporto: n. R10748186 (Iran) Rilascio 22/1/2007; scadenza 22/1/2012

Amministratore delegato dell'IRISL China Shipping Company, alias Santelines (alias Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping, sottoposta a sanzioni dell'UE.

1.12.2011

▼M12

14.

Naser Bateni

Data di nascita: 16 dicembre 1962. Cittadinanza: iraniana.

Naser Bateni agisce per conto dell’IRISL. È stato uno dei direttori dell’IRISL fino al 2008 e successivamente direttore aggiunto dell’IRISL Europe GmbH. È amministratore delegato della Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS) che, in quanto loro agente generale, fornisce servizi essenziali alla Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) e alla Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines), entrambe le quali sono entità designate che agiscono per conto dell’IRISL.

16.11.2013

▼B



B.  Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL (Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran) (tutte le succursali comprese) e sue controllate:

n. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395- 1311. Teheran. Iran, n. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, after Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran

n. IMO IRISL:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

L'IRISL è stata coinvolta nella spedizione via mare di carichi militari, compresi carichi proibiti, a partire dall'Iran. Tre episodi di questo tipo hanno implicato chiaramente violazioni segnalate al Comitato delle sanzioni all'Iran del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Dati i collegamenti dell'IRISL con la proliferazione, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto agli Stati di effettuare ispezioni sulle navi dell'IRISL qualora vi siano fondati motivi per ritenere che esse stiano trasportando merci proibite dalle UNSCR 1803 e 1929.

26.7.2010

a)  Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Maltac/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran

n. IMO: 9270658

Posseduta o controllata dall'IRISL

26.7.2010

b)  Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)

n. 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teheran, Iran P.O. Box: 1944833546

in alternativa:

n. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran

Indirizzo alternativo:

Third Floor of IRISL's Aseman Tower

Agisce per conto dell'IRISL operando su container tramite navi di proprietà dell'IRISL.

26.7.2010

c)  Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Indirizzo postale: Schottweg 7, 22087 Amburgo, GermaniaOpp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Controllata dall'IRISL e/o agisce per conto dell'IRISL. HTTS è registrata allo stesso indirizzo di IRISL Europe GmbH ad Amburgo e il suo direttore Dr. Naser Baseni era precedentemente impiegato presso l'IRISL.

26.7.2010

d)  Irano Misr Shipping Company alias Nefertiti Shipping

N. 41, 3rd floor, corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran

265, next to Mehrshad, Sedaghat St., opposite Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

Agisce per conto dell'IRISL, lungo il Canale di Suez, ad Alessandria d'Egitto e a Porto Said. Posseduta al 51 % dall'IRISL.

26.7.2010

e)  Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, Londra SW1H 9EU, Regno Unito

Documento di registrazione dell'impresa n. 4110179 (Regno Unito)

Posseduta dall'IRISL, cui presta servizi finanziari, legali ed assicurativi e servizi di commercializzazione, noleggio e gestione dell'equipaggio.

26.7.2010

f)  IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Agisce per conto dell'IRISL a Malta. Joint venture con capitali tedeschi e maltesi. L'IRISL utilizza la rotta maltese dal 2004 e usa Freeport come centro di trasbordo fra il Golfo Persico e l'Europa.

26.7.2010

g)  IRISL Club

n. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran

Di proprietà dell'IRISL.

26.7.2010

h)  IRISL Europe GmbH (Amburgo)

Schottweg 5, 22087 Amburgo, Germania

Partita IVA DE217283818 (Germania)

Agente dell'IRISL in Germania.

26.7.2010

i)  IRISL Marine Services and Engineering Company alias Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran

n. 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran

Qesm Ramouz Gostar: n. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran o 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

Di proprietà dell'IRISL, alle cui navi fornisce carburante, olio combustibile, acqua, vernici, lubrificanti e prodotti chimici. Inoltre, supervisiona la manutenzione delle navi e fornisce logistica e servizi per i membri dell'equipaggio. Per facilitare il trasferimento ordinario di fondi, le filiali dell'IRISL ricorrono a conti bancari in dollari statunitensi aperti con nomi di copertura in Europa e in Medio Oriente. L'IRISL ha favorito violazioni reiterate delle disposizioni dell'UNSCR 1747.

26.7.2010

j)  IRISL Multimodal Transport Company

n. 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St. Teheran, Iran Iran

Di proprietà dell'IRISL, si occupa del trasporto merci per via ferroviaria. Controllata al 100 % dall'IRISL.

26.7.2010

k)  IRITAL Shipping SRL

Numero del registro commerciale: GE 426505 (Italia); Codice fiscale: 03329300101 (Italia); Partita IVA: 12869140157 (Italia)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italia

Punto di contatto per i servizi ECL e PCL. Utilizzata dalla controllata della DIO Marine Industries Group (MIG, attualmente nota come Marine Industries Organization, MIO) che si occupa della progettazione e costruzione di diverse strutture marine e di navi sia militari sia mercantili. La DIO è designata a titolo dell'UNSCR 1737.

26.7.2010

l)  ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valletta, Vlt 1185, Malta

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran

Posseduta o controllata dall'IRISL

26.7.2010

m)  Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

n. 1: End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

Controllata al 100 % dell'IRISL, con una flotta di sei unità. Opera nel Mar Caspio. Ha agevolato spedizioni in cui erano implicate entità designate dall'ONU e dagli USA, quali la Banca Melli, trasportando carichi collegati alla proliferazione da paesi come la Russia e il Kazakhstan verso l'Iran.

26.7.2010

n)  Leading Maritime Pte Ltd (alias Leadmarine, alias Asia Marine Network Pte Ltd alias IRISL Asia Pte Ltd; alias Leadmaritime)

200 Middle Road n. 14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)

Leadmarine agisce per conto di HDSL a Singapore. Precedentemente nota come Asia Marine Network Pte Ltd e IRISL Asia Pte Ltd, agiva per conto dell'IRISL a Singapore.

26.7.2010

o)  Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Posseduta o controllata dall'IRISL.

26.7.2010

▼M9 —————

▼B

q)  Safiran Payam Darya (alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company)

N. 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran

Indirizzo alternativo:

33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran

Indirizzo alternativo:

Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Agisce per conto dell'IRISL prestando servizi di trasporto alla rinfusa.

26.7.2010

r)  Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, Cina

Indirizzo alternativo:

F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Cina

Santexlines agisce per conto di HDSL. Precedentemente nota come IRISL China Shipping Company, agiva per conto dell'IRISL in Cina.

26.7.2010

s)  Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

N. 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran

N. 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran

Posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, IRISL

26.7.2010

t)  SISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)

Ha uffici a Seoul e a Busan, Corea del Sud.

Agisce per conto dell'IRISL nella Corea del Sud.

26.7.2010

u)  Soroush Saramin Asatir (SSA) alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company alias Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders

N. 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran Iran

Agisce per conto dell'IRISL. Società di esercizio navale con base a Teheran, agisce come esercente tecnico di molte navi della SAPID.

26.7.2010

v)  South Way Shipping Agency Co Ltd alias Hoopad Darya Shipping Agent

N. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran

Controllata dall'IRISL, agisce per conto di questa nei porti iraniani supervisionando operazioni come il carico e lo scarico.

26.7.2010

w)  Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)

N. 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Teheran - Iran P.O. Box 15875/4155

in alternativa:

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Teheran, Iran

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155,Teheran, Iran

Controllata al 100 % dell'IRISL, effettua trasporti fra l'Iran e Stati del Golfo come Kuwait, Qatar, Bahrein, Emirati arabi uniti e Arabia saudita. Valfajr è una controllata dell'IRISL con base a Dubai, presta servizi di traghettamento e raccordo - e talvolta di trasporto merci e passeggeri- nel Golfo Persico. A Dubai la Valfajr ha provveduto alla prenotazione di equipaggi navali e di servizi di approvvigionamento navale e ha predisposto le navi per l'arrivo e la partenza e per il carico e scarico in porto. Fa scalo in porti nel Golfo Persico e in India. Nel giugno 2009 Valfajr condivideva i locali con l'IRISL a Port Rashid (Dubai, Emirati arabi uniti) così come condivideva i locali con l'IRISL a Teheran, in Iran.

26.7.2010

2.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94311 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005Schottweg 6, 22087 Amburgo, Germania;

documento di registrazione dell'attività N. HRB96253, rilasciato il 30 gennaio 2006

Darya Capital Administration è controllata al 100 % da IRISL Europe GmbH. L'amministratore delegato è Mohammad Talai.

23.05.2011

3.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività # HRA102485 (Germania) rilasciato il 19 agosto 2005;

telefono: 004940278740

Posseduta da Ocean Capital Administration e IRISL Europe. Ahmad Sarkandi è anche direttore di Ocean Capital Administration GmbH e di Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.

23.05.2011

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività # HRB92501 (Germania) rilasciato il 4 gennaio 2005;

telefono: 004940278740

Holding di IRSL, con sede in Germania, insieme con IRISL Europe, possiede Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. In Germania Ocean Capital Administration e Nari Shipping and Chartering hanno lo stesso indirizzo di IRISL Europe GmbH

23.05.2011

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività n. HRB94311 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

5.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germaniac/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

documento di registrazione dell'attività n. HRA102601 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005,

indirizzo email: smd@irisl.net;

sito web www.irisl.net;

telefono: 00982120100488;

fax: 00982120100486

N. IMO: 9349576

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività n. HRB94312 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

6.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germaniac/o Hafiz Darya Shipping Co, N. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

documento di registrazione dell'attività n. HRA102502 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005;

indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com;

sito web www.hdslines.com;

telefono: 00982126100733;

fax: 00982120100734

N. IMO: 9349588.

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività n. HRB94313 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

7.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germaniac/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

documento di registrazione dell'attività n. HRA102520 (Germania) rilasciato il 29 agosto 2005;

indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net;

sito web www.irisl.net;

telefono: 00982120100488;

fax: 00982120100486

N. IMO: 9349590

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività # HRB94311 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

8.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germaniac/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

documento di registrazione dell'attività # HRA102600 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005;

indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net;

sito web www.irisl.net;

telefono: 00494070383392;

telefono: 00982120100488;

fax: 00982120100486

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività n. HRB94315 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

9.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, N. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività n. HRA102599 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005;

indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com;

sito web www.hdslines.com;

telefono: 00494070383392;

telefono: 00982126100733;

fax: 00982120100734

N. IMO: 9349667

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività n. HRB94316 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

10.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

c/o Hafiz Darya Shipping Co, N. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

documento di registrazione dell'attività n. HRA102501 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005;

indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com;

sito web www.hdslines.com;

telefono: 00982126100733;

fax: 00982120100734

N. IMO: 9349679

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività n. HRB94829 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

11.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

documento di registrazione dell'attività n. HRA102655 (Germania) rilasciato il 26 settembre 2005;

indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net;

sito web www.irisl.net;

telefono: 00982120100488;

fax: 00982120100486

N. IMO: 9165786

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

12.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività n. HRB94633 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

12.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività n. HRA102533 (Germania) rilasciato il 1o settembre 2005;

indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net;

sito web www.irisl.net;

telefono: 00982120100488;

fax: 00982120100486

N. IMO: 9165803

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività n. HRB94698 (Germania) rilasciato il 9 settembre 2005

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

13.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

documento di registrazione dell'attività n. HRA102565 (Germania) rilasciato il 15 settembre 2005;

indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net;

sito web www.irisl.net;

telefono: 00982120100488;

fax: 00982120100486

N. IMO: 9165798

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

14.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività n. HRA102679 (Germania) rilasciato il 27 settembre 2005;

indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net;

sito web www.irisl.net;

telefono: 00982120100488;

fax: 00982120100486

N. IMO: 9165815

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività n. HRB94633 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

15.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività # HRA102544 (Germania) rilasciato il 9 settembre 2005;

indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net;

sito web www.irisl.net;

telefono: 004940302930;

telefono: 00982120100488;

fax: 00982120100486

N. IMO: 9209324

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività # HRB94573 (Germania) rilasciato il 18 agosto 2005

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

16.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, N. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania;

documento di registrazione dell'attività # HRA102506 (Germania) rilasciato il 25 agosto 2005;

indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com;

sito web www.hdslines.com;

telefono: 00982126100733;

fax: 00982120100734

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

17.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

documento di registrazione dell'attività n. HRA104149 (Germania) rilasciato il 10 luglio 2006;

indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net;

sito web www.irisl.net;

telefono: 00982120100488;

fax: 00982120100486

N. IMO: 9328900

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

18.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

documento di registrazione dell'attività n. HRA104175 (Germania) rilasciato il 12 luglio 2006;

indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net;

sito web www.irisl.net;

telefono: 00982120100488;

fax: 00982120100486

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

19.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

documento di registrazione dell'attività n. HRA104175 (Germania) rilasciato il 12 luglio 2006;

indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net;

sito web www.irisl.net;

telefono: 00982120100488;

fax: 00982120100486

N. IMO: 9346536

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

20.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran;

indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net;

sito web www.irisl.net;

telefono: 00982120100488;

fax: 00982120100486

Posseduta o controllata dall’IRISL

23.05.2011

21.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man, IM1 3DA

Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sottoposto a sanzioni dell'UE, che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e usa navi appartenute in precedenza all'IRISL. Le società di Hong Kong sono: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd e New Desire Ltd. La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sottoposta a sanzioni dell'UE.

23.05.2011

21.a.

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309634; 9165827

Insight World Ltd è una società con sede a Hong Kong, posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

21.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309622; 9165839

Kingdom New Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

21.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 9209336

Logistic Smart Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

21.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309646; 9167253

Neuman Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

21.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8320183; 9167277

New Desire LTD è una società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

22.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man. IM1 3DA

Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sottoposta a sanzioni dell'UE, che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e usa navi appartenute in precedenza all'IRISL. Uno degli azionisti è Gholamhossein Golpavar, amministratore delegato della SAPID e direttore commerciale dell'IRISL. Le società di Hong Kong sono: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd e Great Method Ltd. La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sottoposta a sanzioni dell'UE.

23.05.2011

22.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8320195

Advance Novel è una società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

22.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309608

Alpha Effort Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

22.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309593; 9051650

Best Precise Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

22.d.

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

22.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309610; 9051636

Great Method Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

23.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man. IM1 3DA

Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sottoposta a sanzioni dell'UE, che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e usa navi appartenute in precedenza all'IRISL. Uno degli azionisti è Mohammed Mehdi Rasekh, membro del consiglio dell'IRISL. Le società di Hong Kong sono: Smart Day Holdings Ltd,System Wise Ltd (ALIAS Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure,True Honour Holdings Ltd. La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sottoposta a sanzioni dell'UE.

23.05.2011

23.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309701

Smart Day Holdings Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

23.b.

System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

System Wise Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

23.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8320157

Trade Treasure è una società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

23.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8320171

True Honour Holdings Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

24.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man, IM1 3DA

Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e usa navi appartenute in precedenza all'IRISL. Uno degli azionisti è Mohammed Hossein Dajmar, amministratore delegato dell'IRISL. Le società di Hong Kong sono: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group e Sino Access Holdings. La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sottoposta a sanzioni dell'UE.

23.05.2011

24.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

24.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309684

Partner Century Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

24.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8320169; 9167265

Sackville Holdings Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

24.d.

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sanford Group è una società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

24.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309672

Sino Access Holdings è una società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.05.2011

25.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Costituita a Malta nel 2005

N. IMO: 9209350

Kerman Shipping Company Ltd è una società controllata al 100 % dall'IRISL. La sede di Malta ha lo stesso indirizzo della Woking Shipping Investments Ltd e delle società possedute da quest'ultima.

23.05.2011

26.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

C39912 rilasciato nel 2006

Woking Shipping Investments Ltd è una società controllata dall'IRISL e proprietaria di Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, tutte con lo stesso indirizzo a Malta.

23.05.2011

26.a.

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

N. IMO: 9305192

Shere Shipping Company Limited Sussidiaria è controllata al 100 % dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta posseduta dall'IRISL.

23.05.2011

26.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

N. IMO: 9305219

Tongham Shipping Co. Ltd è controllata al 100 % dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta posseduta dall'IRISL.

23.05.2011

26.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

N. IMO: 9305207

Uppercourt Shipping Company Limited è controllata al 100 % dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta posseduta dall'IRISL.

23.05.2011

26.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

N. IMO: 9305221

Vobster Shipping Company è controllata al 100 % dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta posseduta dall'IRISL.

23.05.2011

27.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C’ Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cipro.

Documento di registrazione dell'attività #C133993 (Cipro), rilasciato nel 2002

N. IMO: 9213387

Lancelin Shipping Company Ltd è una società controllata al 100 % dall'IRISL. Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

28.

Ashtead Shipping Company Ltd

Registrazione dell'attività #108116C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man

Ashtead Shipping Company Ltd è una società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

29.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd - registrazione dell'attività #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man

Byfleet Shipping Company Ltd è una società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

30.

Cobham Shipping Company Ltd

Registrazione dell'attività #108118C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man

Cobham Shipping Company Ltd è una società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

31.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man.

Registrazione dell'attività #108119C

Dorking Shipping Company Ltd è una società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

32.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man.

Registrazione dell'attività #108120C

Effingham Shipping Company Ltd è una società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

33.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man.

Registrazione dell'attività #108146C

Farnham Shipping Company Ltd è una società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

34.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man.

Registrazione dell'attività #111998C

Gomshall Shipping Company Ltd è una società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

35.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man.

Horsham Shipping Company Ltd - Registrazione dell'attività #111999C

N. IMO: 9323833

Horsham Shipping Company Ltd è una società di copertura dell'IRISL situata sull'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

36.

E-Sail alias E-Sail Shipping Company alias Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, Cina

Nuovi nomi di Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited, sottoposta a sanzioni dell'UE. Agisce per conto dell'IRISL. Agisce per conto della SAPID in Cina, designata dall'UE, noleggiando le navi dell'IRISL ad altre società.

1.12.2011

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iran

Entità posseduta o controllata dall'IRISL.

1.12.2011

38.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Amburgo, Germania.

Società di copertura di HTTS, sottoposta a sanzioni dell'UE.

1.12.2011

39.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Teheran / Iran - Zip Code: 13861-15383

Controllata dell'IRISL, incaricata della fornitura di pezzi di ricambio per le navi.

1.12.2011

40.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

Controllata dell'IRISL incaricata del reperimento degli equipaggi e della gestione del personale.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

42.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alessandria, Egitto

Società che agisce per conto dell'IRISL. Diamond Shipping Services ha effettuato transazioni avviate dall'IRISL o da entità possedute o controllate dall'IRISL, o ne ha tratto beneficio.

1.12.2011

▼M9

43.

Good Luck Shipping Company

P.O. Box 8486 – Office no 206/207,Ahmad Ghubash Building,Oud Mehta,Bur Dubai, UAE

Società che agisce per conto dell'IRISL. Controllata da Mohammad Moghaddami Fard. La Good Luck Shipping Company è stata costituita per succedere a Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, oggetto di sanzioni dell'UE, in liquidazione coatta. Good Luck Shipping ha rilasciato documenti di trasporto falsi a favore dell'IRISL e di entità possedute o controllate dall'IRISL. Agisce per conto di HDSL e Sapid, designate dall'UE, negli Emirati arabi uniti. È stata costituita nel giugno 2011 a seguito delle sanzioni, per sostituire la Great Ocean Shipping Services.

1.12.2011

▼B

44.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

Società che agisce per conto dell'IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited ha utilizzato dei documenti di trasporto utilizzati dall'IRISL e da entità possedute o controllate dall'IRISL per eludere le sanzioni.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

46.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Tailandia

Società che agisce per conto dell'IRISL. Ha emesso documenti di trasporto falsi intestati a una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL, ha effettuato transazioni per conto dell'IRISL.

1.12.2011

▼M1 —————

▼B

48.

Acena Shipping Company Limited

Indirizzo: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

N. IMO: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited è una una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una affiliata di quest'ultima.

1.12.2011

49.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, La Valletta - Numero di registrazione C 39359

Alpha Kara Navigation Limited è una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. Controllata da Darya Capital Administration GMBH, designata dall'UE. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una affiliata di quest'ultima.

1.12.2011

50.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta N. di registrazione: C 38079

Alpha Nari Navigation Limited è una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una affiliata di quest'ultima.

1.12.2011

51.

Aspasis Marine Corporation

Indirizzo: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai

Aspasis Marine Corporation è una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una affiliata di quest'ultima.

1.12.2011

52.

Atlantic Intermodal

 

Posseduta da Pacific Shipping, agente dell'IRISL. Ha fornito assistenza finanziaria per navi dell'IRISL poste sotto sequestro e per l'acquisizione di nuovi container di trasporto.

1.12.2011

53.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.

1.12.2011

▼M9

54.

Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC

P.O. Box 113740 – Office no 236,Sultan Business Center,Oud Mehta,Dubai, UAE

Controllata da Mohammad Moghddami Fard. Fornisce servizi a Valfajre Shipping Company, controllata dall'IRISL, designata dall'UE. Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta o controllata dall'IRISL. Moghddami Fard è direttore della società.

1.12.2011

▼B

55.

Beta Kara Navigation Ltd

Indirizzo: 171, Old Bakery Street, La Valletta

N. di registrazione: C 39354

Beta Kara Navigation Ltd è una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una affiliata di quest'ultima.

1.12.2011

56.

Bis Maritime Limited

Numero IMO: 0099501

Bis Maritime Limited è una società di copertura dell'IRISL situata alle Barbados. È proprietaria di una nave posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Gholam Hossein Golparvar è direttore della società.

1.12.2011

57.

Brait Holding SA

Registrata alle Isole Marshall ad agosto 2011 con il numero 46270.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima

1.12.2011

58.

Bright Jyoti Shipping

 

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima

1.12.2011

59.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

Società di copertura dell'IRISL, utilizzata per l'acquisizione di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima e per traferimenti di fondi a favore dell'IRISL.

1.12.2011

60.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

1.12.2011