02012R0036 — IT — 30.05.2018 — 039.003


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 36/2012 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2012

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011

(GU L 016 dell'19.1.2012, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 55/2012 DEL CONSIGLIO del 23 gennaio 2012

  L 19

6

24.1.2012

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 168/2012 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 2012

  L 54

1

28.2.2012

 M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 266/2012 DEL CONSIGLIO del 23 marzo 2012

  L 87

45

24.3.2012

 M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 410/2012 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2012

  L 126

3

15.5.2012

►M5

REGOLAMENTO (UE) N. 509/2012 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 2012

  L 156

10

16.6.2012

 M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2012/544/PESC DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2012

  L 165

20

26.6.2012

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 545/2012 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2012

  L 165

23

26.6.2012

 M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 673/2012 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2012

  L 196

8

24.7.2012

 M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 742/2012 DEL CONSIGLIO del 16 agosto 2012

  L 219

1

17.8.2012

►M10

REGOLAMENTO (UE) N. 867/2012 DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2012

  L 257

1

25.9.2012

 M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 944/2012 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2012

  L 282

9

16.10.2012

 M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1117/2012 DEL CONSIGLIO del 29 novembre 2012

  L 330

9

30.11.2012

►M13

REGOLAMENTO (UE) N. 325/2013 DEL CONSIGLIO del 10 aprile 2013

  L 102

1

11.4.2013

►M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 363/2013 DEL CONSIGLIO del 22 aprile 2013

  L 111

1

23.4.2013

►M15

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M16

REGOLAMENTO (UE) N. 697/2013 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2013

  L 198

28

23.7.2013

►M17

REGOLAMENTO (UE) N. 1332/2013 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2013

  L 335

3

14.12.2013

►M18

REGOLAMENTO (UE) N. 124/2014 DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 2014

  L 40

8

11.2.2014

►M19

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 578/2014 DEL CONSIGLIO del 28 maggio 2014

  L 160

11

29.5.2014

►M20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 693/2014 DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2014

  L 183

15

24.6.2014

►M21

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 793/2014 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2014

  L 217

10

23.7.2014

►M22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1013/2014 DEL CONSIGLIO del 26 settembre 2014

  L 283

9

27.9.2014

►M23

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1105/2014 DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2014

  L 301

7

21.10.2014

►M24

REGOLAMENTO (UE) N. 1323/2014 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2014

  L 358

1

13.12.2014

►M25

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/108 DEL CONSIGLIO del 26 gennaio 2015

  L 20

2

27.1.2015

►M26

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/375 DEL CONSIGLIO del 6 marzo 2015

  L 64

10

7.3.2015

►M27

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/780 DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2015

  L 124

1

20.5.2015

►M28

REGOLAMENTO (UE) 2015/827 DEL CONSIGLIO del 28 maggio 2015

  L 132

1

29.5.2015

►M29

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/828 DEL CONSIGLIO del 28 maggio 2015

  L 132

3

29.5.2015

►M30

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/961 DEL CONSIGLIO del 22 giugno 2015

  L 157

20

23.6.2015

►M31

REGOLAMENTO (UE) 2015/1828 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 2015

  L 266

1

13.10.2015

►M32

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2350 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2015

  L 331

1

17.12.2015

►M33

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/840 DEL CONSIGLIO del 27 maggio 2016

  L 141

30

28.5.2016

►M34

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1735 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2016

  L 264

1

30.9.2016

►M35

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1893 DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2016

  L 293

25

28.10.2016

►M36

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1984 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2016

  L 305I

1

14.11.2016

►M37

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1996 DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2016

  L 308

3

16.11.2016

►M38

REGOLAMENTO (UE) 2016/2137 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2016

  L 332

3

7.12.2016

►M39

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/480 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2017

  L 75

12

21.3.2017

►M40

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/907 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 2017

  L 139

15

30.5.2017

►M41

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1241 DEL CONSIGLIO del 10 luglio 2017

  L 178

1

11.7.2017

►M42

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1327 DEL CONSIGLIO del 17 luglio 2017

  L 185

20

18.7.2017

►M43

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1751 DEL CONSIGLIO del 25 settembre 2017

  L 246

1

26.9.2017

►M44

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/282 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2018

  L 54I

3

26.2.2018

►M45

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/420 DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2018

  L 75I

1

19.3.2018

►M46

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/774 DEL CONSIGLIO del 28 maggio 2018

  L 131

1

29.5.2018


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 212, 9.8.2012, pag.  20 (673/2012)

 C2

Rettifica, GU L 227, 23.8.2012, pag.  15 (742/2012)

►C3

Rettifica, GU L 259, 27.9.2012, pag.  7 (36/2012)

 C4

Rettifica, GU L 123, 4.5.2013, pag.  28 (363/2013)

►C5

Rettifica, GU L 127, 9.5.2013, pag.  27 (363/2013)

 C6

Rettifica, GU L 294, 10.10.2014, pag.  59 (36/2012)

►C7

Rettifica, GU L 305, 24.10.2014, pag.  115 (1105/2014)

►C8

Rettifica, GU L 029, 3.2.2017, pag.  69 (2016/2137)

 C9

Rettifica, GU L 146, 9.6.2017, pag.  159 (2017/907)

 C10

Rettifica, GU L 167, 4.7.2018, pag.  36 (2018/774)

►C11

Rettifica, GU L 190, 27.7.2018, pag.  20 (n. 36/2012)


La presentazione della presente versione consolidata tiene conto delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE relative alle voci dell'elenco delle persone ed entità designate.




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 36/2012 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2012

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011



CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «succursale» di un ente finanziario o creditizio, una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente finanziario o creditizio;

b) «servizi di intermediazione»,

i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o

ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

c) «contratto o transazione», qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, giuridicamente indipendente o meno, nonché qualsiasi disposizione annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

d) «ente creditizio», un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 1 ), comprese le sue succursali all'interno o al di fuori dell'Unione;

e) «petrolio greggio e prodotti petroliferi», i prodotti elencati nell'allegato IV;

f) «risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

g) «ente finanziario»,

i) un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli uffici dei cambiavalute (bureaux de change);

ii) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita ( 2 ), nella misura in cui svolga attività contemplate da detta direttiva;

iii) un'impresa d'investimento secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 3 );

iv) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni; o

v) un intermediario assicurativo, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa ( 4 ), ad eccezione degli intermediari di cui all'articolo 2, paragrafo 7, di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti;

comprese le sue succursali, siano esse all'interno o all'esterno dell'Unione;

h) «congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

i) «congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

j) «fondi», tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non in via esaustiva:

i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

k) «beni», segnatamente prodotti, materiali e attrezzature;

l) «assicurazione», un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra persona o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;

m) «riassicurazione», l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;

n) «ente creditizio o finanziario siriano»,

i) qualsiasi ente creditizio o finanziario con sede in Siria, compresa la Banca centrale della Siria;

ii) qualsiasi succursale o controllata, che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, di un ente creditizio o finanziario con sede in Siria;

iii) qualsiasi succursale o controllata, anche se non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, di un ente creditizio o finanziario con sede in Siria;

iv) qualsiasi ente creditizio o finanziario privo di sede in Siria ma controllato da una o più persone o entità domiciliate in Siria;

o) «persona, entità o organismo siriani»,

i) lo Stato della Siria o qualsiasi sua autorità pubblica;

ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Siria;

iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede legale in Siria;

iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, ubicati in Siria o al di fuori della Siria, di proprietà o controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone o organismi controllati;

p) «assistenza tecnica», qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

q) «territorio dell'Unione», i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

▼M10

r) «territorio doganale dell’Unione»: il territorio quale definito all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 5 ).

▼B



CAPO II

RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

▼M16

Articolo 2

1.  Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna diversi da quelli elencati all'allegato IA o all'allegato IX, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria.

2.  Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica, i finanziamenti e l'assistenza finanziaria connessi alle attrezzature di cui al paragrafo 1, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria.

Articolo 2 bis

1.  È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna elencati nell'allegato IA, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).

2.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per operazioni connesse alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a vantaggio del personale dell'ONU, del personale dell'Unione o dei suoi Stati membri.

▼M17

3.  In deroga al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiali, beni o tecnologie elencati nell'allegato IA, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), in linea con l’obiettivo della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche) e previa consultazione dell'OPCW.

▼M5

Articolo 2 ter

1.  Occorre un’autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature, i beni o le tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna elencati nell’allegato IX, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, non autorizzano la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione delle attrezzature, dei beni o delle tecnologie elencati nell’allegato IX se hanno fondati motivi di ritenere che le attrezzature, i beni e le tecnologie oggetto della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell’esportazione in questione sono o potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna.

3.  L’autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore conformemente alle modalità previste all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ( 6 ). L’autorizzazione è valida in tutto il territorio dell’Unione.

▼M10

Articolo 2 quater

1.  Le norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni anticipate, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie e sulle dichiarazioni doganali del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 7 ), si applicano a tutti i beni che escono dal territorio doganale dell’Unione con destinazione in Siria.

La persona o entità che fornisce tali informazioni presenta altresì ogni autorizzazione, se richiesto dal presente regolamento.

▼M16

2.  Il sequestro e lo smaltimento di materiale, beni o tecnologia la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sia vietata dall'articolo 2 bis del presente regolamento, può, conformemente alla legislazione nazionale o alla decisione di un’autorità competente, essere effettuato a spese della persona o entità di cui al paragrafo 1 o, se non è possibile recuperare tali spese da tale persona o entità, le spese possono, conformemente alla legislazione nazionale, essere recuperate da qualsiasi persona o entità che si assume la responsabilità del trasporto dei beni o del materiale nel tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.

▼M16

Articolo 2 quinquies

Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione in Siria di prodotti a duplice uso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2009.

▼M5

Articolo 3

▼M16

1.  È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ad attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere usati per la repressione interna, elencati nell'allegato IA, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IA, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

▼M16 —————

▼M16

3.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature, ai beni o alle tecnologie elencati nell'allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a vantaggio del personale dell'ONU, del personale dell'Unione o dei suoi Stati membri.

Lo Stato membro interessato informa entro quattro settimane gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione concessa a norma del primo comma.

▼M7

4.  L’autorizzazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell’allegato III, è necessaria per la fornitura di:

a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie elencati nell’allegato IX e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali attrezzature, beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

b) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato IX, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria, o per un uso in Siria.

Le autorità competenti non autorizzano le operazioni di cui al primo comma se hanno fondati motivi di ritenere che tali operazioni siano o possano essere finalizzate a contribuire alla repressione interna o alla fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna.

▼M17

5.  In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria relativi a materiali, beni o tecnologie elencati nell'allegato IA, ove l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria sono prestati per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali materiali, beni o tecnologie, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l’obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche e previa consultazione dell'OPCW.

▼M13

Articolo 3 bis

È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai beni e alle tecnologie figuranti nell’elenco comune delle attrezzature militari, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione connessi ad assicurazione e riassicurazione, per qualsiasi acquisto, importazione o trasporto di tali prodotti originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese;

b) partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).

▼M17

Articolo 3 ter

L'articolo 3 bis non si applica alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l'assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione pertinenti ad assicurazione e riassicurazione, in relazione all'importazione o al trasporto dei beni e delle tecnologie di cui all'elenco comune delle attrezzature militari qualora siano originari della Siria o siano esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese, svolti conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l’obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche.

▼B

Articolo 4

1.  È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato V, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell'allegato III.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, non rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione sarebbero destinati ad operare controlli o intercettazioni, da parte o per conto del governo siriano, sulle comunicazioni via internet o telefoniche in Siria.

3.  L'allegato V elenca soltanto le apparecchiature, le tecnologie o i software che possono essere utilizzati per operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni internet o telefoniche.

4.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l'autorizzazione.

Articolo 5

1.  È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato V o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato V o relativi alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato V;

b) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato V;

c) fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet allo Stato siriano, al suo governo, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto; e

d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsivoglia attività avente l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c);

a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all'allegato III, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per «controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet» si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie e i software elencati nell'allegato V, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi e archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.

Articolo 6

È vietato:

a) importare nell'Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:

i) siano originari della Siria; o

ii) siano stati esportati dalla Siria;

b) acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Siria o originari della Siria;

c) trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese;

▼M38

d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alla lettera a);

▼M38

d bis) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere b) e c); e

▼M38

e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c), d) o d bis).

Articolo 6 bis

1.  I divieti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o alla relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria, da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'Unione o degli Stati membri per fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile in Siria, purché tali prodotti siano acquistati o trasportati ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.

2.  In deroga alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro, identificata nel sito web elencato nell'allegato III, può autorizzarel'acquisto e il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi, alle condizioni generali e specifiche che ritiene appropriate, purché tali acquisto e trasporto:

a) siano destinati unicamente a fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile siriana; e

b) non violino alcuno dei divieti disposti dal presente regolamento.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione. La notifica contiene informazioni dettagliate sulla persona giuridica, entità od organismo autorizzati e sulle sue attività umanitarie in Siria.

3.  Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica la conformità con il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio ( 8 ), con il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio ( 9 ), o con il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio ( 10 ).

▼C8

Articolo 6 ter

▼M38

I divieti di cui alle lettere b), c) ed e), dell'articolo 6 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi o alla relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria da parte di una missione diplomatica o consolare, quando tali prodotti sono acquistati o trasportati per scopi ufficiali della missione.

▼B

Articolo 7

I divieti di cui all'articolo 6 non si applicano:

a) all'esecuzione, il 15 novembre 2011 o prima di questa data, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 2 settembre 2011, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire l'obbligazione abbia notificato, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, individuata nei siti web elencati nell'allegato III; o

b) all'acquisto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 2 settembre 2011, oppure, qualora l'esportazione sia stata effettuata ai sensi della lettera a), il 15 novembre 2011 o prima di tale data.

▼M24

Articolo 7 bis

1.  È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria;

b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicurazioni in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria;

c) fornire servizi di intermediazione in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria.

2.  Nell'allegato V bis figurano i carboturbi e gli additivi per carburanti.

3.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti e la fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, nonché di assicurazioni e riassicurazioni e di servizi di intermediazione in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti di cui all'allegato V ter a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i carboturbi e gli additivi per carburanti sono richiesti da parte delle Nazioni Unite o di organismi che agiscono per loro conto per scopi umanitari quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche, alimenti o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla Siria o all'interno del suo territorio.

4.  Gli Stati membri interessati informano, entro quatto settimane, gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

5.  Il divieto stabilito al paragrafo 1 non si applica:

a) ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da aeromobili civili non siriani che atterrano in Siria, a condizione che siano destinati e utilizzati unicamente per il proseguimento del volo del velivolo in cui sono stati caricati;

b) ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da un vettore aereo siriano designato di cui agli allegati II e II bis che svolge operazioni di evacuazione dalla Siria conformemente all'articolo 16, lettera h);

c) ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da un vettore aereo siriano non designato che svolge operazioni di evacuazione dalla Siria o all'interno del suo territorio.

▼B

Articolo 8

1.  È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature o le tecnologie elencate nell'allegato VI a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria.

2.  L'allegato VI comprende le attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori dell'industria del petrolio e del gas in Siria:

a) esplorazione di greggio e gas naturale;

b) produzione di greggio e gas naturale;

c) raffinazione;

d) liquefazione di gas naturale.

3.  L'allegato VI non comprende i prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari.

Articolo 9

È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alle attrezzature e ►C3  tecnologie elencate nell'allegato VI, o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei prodotti elencati nell'allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria; ◄

b) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi alle attrezzature e tecnologie di cui all'allegato VI; e

c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsiasi attività avente l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

▼M16

Articolo 9 bis

1.  In deroga agli articoli 8 e 9, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle attrezzature o delle tecnologie chiave elencate nell'allegato VI, o la fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi, oppure di finanziamenti o di assistenza finanziaria, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:

i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili;

ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;

iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;

b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:

i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);

ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002;

e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;

c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.

2.  Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sull'utilizzatore finale e sulla destinazione finale della consegna.

3.  Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

▼B

Articolo 10

1.  I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano all'adempimento degli obblighi derivanti da un contratto aggiudicato o concluso prima del 19 gennaio 2012, a condizione che la persona o l'entità che intende valersi del presente articolo abbia informato, con almeno ventuno giorni civili di anticipo, l'autorità competente, identificata nei siti web elencati nell'allegato III, dello Stato membro in cui è stabilita.

2.  Ai fini del presente articolo, si ritiene che un contratto sia stato «aggiudicato» a una persona o entità qualora, al termine di una procedura formale di gara, l'altra parte contraente abbia inviato esplicita conferma scritta dell'aggiudicazione del contratto a tale persona o entità.

Articolo 11

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane, stampate o coniate nell'Unione, alla Banca centrale della Siria.

▼M2

Articolo 11 bis

1.  È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VIII, anche non originari dell’Unione, al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati;

b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VIII, indipendentemente che il prodotto in questione sia originario o meno della Siria, proveniente dal governo della Siria, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Siria e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati; e

c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati.

2.  Nell’allegato VIII figurano l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.

▼M5

Articolo 11 ter

1.  È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell’allegato X alla Siria;

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui alla lettera a).

2.  In deroga alla lettera a) del paragrafo 1, il divieto in questione non si applica a merci prive di carattere commerciale, per uso personale, contenute nei bagagli dei viaggiatori.

▼M17

Articolo 11 quater

1.  È vietato importare, esportare, trasferire, o fornire servizi di intermediazione connessi all’importazione, all’esportazione o al trasferimento di, beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell’allegato XI, qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni siano stati rimossi dalla Siria senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione della legislazione siriana o del diritto internazionale, in particolare se i beni costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei fondi di conservazione dei musei, degli archivi o delle biblioteche siriani, o negli inventari delle istituzioni religiose siriane.

2.  Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se è dimostrato che:

▼M28

a) i beni sono stati esportati dalla Siria prima del 15 marzo 2011; o

▼M17

b) i beni sono rispediti in maniera sicura in Siria ai legittimi proprietari.

▼B



CAPO III

RESTRIZIONI ALLA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

Articolo 12

▼M10

1.  È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare le apparecchiature o le tecnologie elencate nell’allegato VII per essere utilizzate nella costruzione o installazione in Siria di nuove centrali per la produzione di energia elettrica;

b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni o riassicurazioni in relazione con qualsiasi progetto di cui alla lettera a).

▼B

2.  Tale divieto non si applica all'esecuzi0one di un obbligo previsto da un contratto o un accordo concluso prima del 19 gennaio 2012, a condizione che la persona o l'entità che intende valersi del presente articolo abbia informato, con almeno ventuno giorni civili di anticipo, l'autorità competente, identificata nei siti web elencati nell'allegato III, dello Stato membro in cui è stabilita.



CAPO IV

RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI ALCUNE IMPRESE

Articolo 13

1.  Sono vietati:

a) la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

c) la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

d) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c).

2.  I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano a qualsiasi persona, entità o organismo siriani attivi:

a) nell'esplorazione, produzione o raffinazione di petrolio greggio; o

b) nella costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica.

3.  Ai fini del solo paragrafo 2 si intende per:

a) «esplorazione di greggio», l'esplorazione, la prospezione e la gestione delle riserve di greggio, nonché la fornitura di servizi geologici riferiti a tali riserve;

b) «raffinazione di petrolio greggio», la trasformazione, il condizionamento o la preparazione del petrolio ai fini della vendita di combustibili e carburanti ai consumatori finali.

4.  I divieti di cui al paragrafo 1:

a) si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti da contratti o accordi relativi:

i) all'esplorazione, la produzione e la raffinazione di petrolio greggio conclusi prima del 23 settembre 2011;

ii) alla costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica prima conclusi prima del 19 gennaio 2012;

b) non impediscono l'aumento di una partecipazione in materia di:

i) esplorazione, produzione e raffinazione di petrolio greggio, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011;

ii) costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 19 gennaio 2012.

▼M16

Articolo 13 bis

1.  In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la concessione di prestiti o crediti finanziari o l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione o la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:

i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili;

ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;

iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;

b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:

i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);

ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002;

e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;

c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.

2.  Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti dell'operazione.

3.  Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

▼B



CAPO V

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 14

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e II bis.

2.  Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e II bis o utilizzato a loro beneficio.

3.  È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 15

1.  Gli allegati II e II bis contengono quanto segue:

a) nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC, come persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o che lo sostengono e le persone fisiche o giuridiche ad essi associate, e a cui non si applica l'articolo 21 del presente regolamento;

b) nell'allegato II bis sono elencate le entità che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC, come entità associate alle persone o alle entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria o alle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o che lo sostengono e a cui si applica l'articolo 21 del presente regolamento.

▼M31

1bis.  L'elenco di cui all'allegato II comprende inoltre persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio ( 11 ) sono stati identificati dal Consiglio come ricadenti in una delle seguenti categorie:

a) principali esponenti della comunità d'affari che opera in Siria;

b) membri delle famiglie Assad o Makhlouf;

c) ministri del governo siriano in carica dopo maggio 2011;

d) membri dell'esercito siriano con il grado di «colonnello» o di grado equivalente o superiore in servizio dopo maggio 2011;

e) membri dei servizi di sicurezza e di intelligence siriani in servizio dopo maggio 2011;

f) membri delle milizie fedeli al regime;

g) persone, entità, unità, agenzie, organismi o istituzioni che operano nel settore della proliferazione delle armi chimiche.

e persone fisiche o giuridiche ed entità ad essi associate e a cui non si applica l'articolo 21 del presente regolamento.

1ter.  Le persone, le entità e gli organismi che rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1bis non sono inclusi o mantenuti nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'allegato II se non sussistono informazioni sufficienti in merito al fatto che non siano, o non siano più, associati al regime o non esercitano influenza sul medesimo o non presentano un rischio concreto di elusione.

▼B

2.  Gli allegati II e II bis riportano i motivi dell'inserimento delle persone, delle entità e degli organismi interessati nell'elenco.

3.  Gli allegati II e II bis riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

▼M13

Articolo 16

In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e II bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l’autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione;

▼M38

e) nei casi non contemplati dall'articolo 16 ter, pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;

▼M38 —————

▼M13

g) necessari per garantire la sicurezza delle persone o la tutela dell’ambiente;

▼M17

h) necessari per l'evacuazione dalla Siria;

▼M18

i) destinati esclusivamente a pagamenti eseguiti, per conto della Repubblica araba siriana, da entità di proprietà dello Stato siriano o dalla Banca Centrale della Siria, indicate negli allegati II e II bis, a favore dell’OPCW per attività connesse alla missione di verifica dell’OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane, in particolare pagamenti a favore del fondo fiduciario speciale dell’OPCW per quanto riguarda le attività connesse alla distruzione totale delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.

▼M13

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l’autorizzazione.

▼M38

Articolo 16 bis

1.  Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'Unione o degli Stati membri per fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria qualora tali fondi o risorse economiche siano forniti a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1.

2.  Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, e in deroga all'articolo 14, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, purché tali fondi o risorse economiche siano necessari al solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.

3.  In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro, identificata nel sito web elencato nell'allegato III, può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni generali e specifiche che ritiene appropriate, purché:

a) i fondi o le risorse economiche siano necessari al solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria; e

b) i fondi o le risorse economiche siano sbloccati a favore delle Nazioni Unite allo scopo di prestare o facilitare la prestazione di assistenza in Siria in conformità del piano di reazione per l'assistenza umanitaria in Siria o di qualsiasi piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite.

4.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro due settimane, di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.

▼M38

Articolo 16 ter

Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione dal conto di una missione diplomatica o consolare se la fornitura di tali fondi o risorse economiche è destinata a scopi ufficiali della missione in conformità dell'articolo 6 ter.

▼B

Articolo 17

In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che l'erogazione di tali fondi o risorse economiche è necessaria per soddisfare le esigenze energetiche di base della popolazione civile in Siria, a condizione che l'autorità competente pertinente abbia comunicato per ciascun contratto di fornitura alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione almeno quattro settimane prima dell'autorizzazione i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

▼M13

Articolo 18

1.  In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 14 nell’elenco figurante nell’allegato II o nell’allegato II bis, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o nell’allegato II o nell’allegato II bis;

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

▼B

Articolo 19

1.  L'articolo 14, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti,

b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento; o

▼M13

c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,

▼B

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.

2.  L'articolo 14, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino i conti congelati quando ricevono i fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

Articolo 20

In deroga all'articolo 14, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II o II bis sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché il pagamento non sia direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o entità di cui all'articolo 14.

▼M10

Articolo 20 bis

In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, il trasferimento da parte di un’entità finanziaria elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis o mediante la stessa di fondi o risorse economiche, laddove il trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell’Unione, purché l’autorità competente dello Stato membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis.

▼B

Articolo 21

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, un'entità elencata nell'allegato II bis può, per un periodo di due mesi dalla data in cui è stata designata, effettuare un pagamento utilizzando fondi o risorse economiche congelati ricevuti da tale entità dopo la data in cui è stata designata, purché:

a) tale pagamento sia dovuto in forza di un contratto commerciale; e

b) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non sarà ricevuto, direttamente o indirettamente, da una persona o da un'entità elencata nell'allegato II o nell'allegato II bis.

▼M10

Articolo 21 bis

1.  In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate:

a) un trasferimento da parte della Banca Centrale della Siria o mediante essa di fondi o risorse economiche ricevuti e congelati dopo la data della sua designazione, laddove il trasferimento riguardi un pagamento dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico; o

b) un trasferimento verso la Banca Centrale della Siria o mediante essa di fondi o risorse economiche, laddove il trasferimento riguardi un pagamento dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico;

a condizione che l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da qualsiasi persona o entità elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis e a condizione che il trasferimento non sia altrimenti vietato a norma del presente regolamento.

2.  In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, il trasferimento da parte della Banca Centrale della Siria o mediante essa di fondi o risorse economiche congelati al fine di fornire ad enti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali.

▼M13

Articolo 21 ter

L’articolo 14, paragrafo 2, non osta ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines al solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.

▼M17

Articolo 21 quater

1.  In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

a) un trasferimento da parte della Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti dall'esterno del territorio dell'Unione e congelati dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie e igieniche per uso civile; oppure

b) un trasferimento di fondi o risorse economiche dall'esterno del territorio dell'Unione verso la Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie e igieniche per uso civile;

a condizione che l'autorità competente del pertinente Stato membro abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata negli allegati II o II bis e a condizione che il trasferimento non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.

2.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, di ogni autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo.

▼B

Articolo 22

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche siano stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.



CAPO VI

RESTRIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI FONDI E AI SERVIZI FINANZIARI

Articolo 23

La Banca europea per gli investimenti (BEI):

a) non effettua erogazioni o pagamenti nell'ambito di accordi di prestito esistenti tra lo Stato siriano o qualsiasi sua autorità pubblica e la BEI o connessi agli stessi; e

b) sospende ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti finanziati nell'ambito degli accordi di prestito di cui alla lettera a) e che devono essere eseguiti in Siria a beneficio diretto e indiretto dello Stato siriano o di qualsiasi sua autorità pubblica.

Articolo 24

È vietato:

a) vendere o acquistare obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 gennaio 2012, direttamente o indirettamente, ai seguenti soggetti:

i) lo Stato siriano o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

ii) qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano;

iii) persone fisiche o persone giuridiche, entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);

iv) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);

b) fornire a persone, entità o organismi di cui alla lettera a) servizi di intermediazione relativi alle obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 gennaio 2012;

c) assistere una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

Articolo 25

1.  È vietato agli enti creditizi e finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 35 di:

a) aprire un nuovo conto bancario presso un ente creditizio o finanziario siriano;

b) aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente creditizio o finanziario siriano;

c) aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Siria;

d) costituire una nuova impresa comune con un ente creditizio o finanziario siriano.

2.  È vietato:

a) autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura di una succursale o controllata di un ente creditizio o finanziario siriano nell'Unione;

b) concludere accordi per, o per conto di, qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell'Unione;

c) concedere un’autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio o finanziario o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non erano operativi prima del 19 gennaio 2012;

d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente creditizio o finanziario che rientri nell'ambito d'applicazione dell'articolo 35 da parte di qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano.

▼M16

Articolo 25 bis

1.  In deroga all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e c), le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'apertura di un nuovo conto bancario, di un nuovo ufficio di rappresentanza o di una nuova succursale o controllata, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:

i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili;

ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a benenficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;

iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;

b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:

i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);

ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002;

e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;

c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.

2.  Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti delle attività in questione.

3.  Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

▼B

Articolo 26

1.  È vietato:

a) fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:

i) allo Stato siriano, al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; o

ii) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, che agiscano per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al punto i);

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere il divieto di cui alla lettera a).

2.  Il paragrafo 1, lettera a), non si applica alla fornitura di servizi di assicuraziona obbligatoria o della responsabilità civile a persone, ad entità od organismi siriani basati nell'Unione o alla fornitura di servizi di assicurazione per missioni diplomatiche o consolari siriane nell'Unione.

3.  Il paragrafo 1, lettera a), punto ii), non si applica alla fornitura di servizi di assicurazione, ivi comprese l'assicurazione sanitaria e di viaggio, alle persone che agiscono a titolo privato nonché ai connessi servizi di riassicurazione.

Il paragrafo 1, lettera a), punto ii), non impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una persona, un'entità o un organismo menzionati al paragrafo 1, lettera a), punto i), e non elencati negli allegati II o II bis.

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), non si considera che una persona, un'entità o un organismo agisca sotto la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), qualora tali istruzioni siano impartite ai fini dell'attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo siriani.

4.  Il presente articolo vieta di prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima del 19 gennaio 2012 (salvo in caso di precedente obbligo contrattuale a carico dell'assicuratore o del riassicuratore di accettare la proroga o il rinnovo di una polizza) ma, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, non vieta di rispettare gli accordi conclusi prima di tale data.

▼M13



CAPO VI BIS

LIMITAZIONI AL TRASPORTO

Articolo 26 bis

1.  Nel rispetto del diritto internazionale, è vietato consentire o fornire l’accesso agli aeroporti dell’Unione ai voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e a tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines, salvo qualora:

a) l’aeromobile sia adibito a servizi aerei internazionali non regolari e l’atterraggio sia per scopi non commerciali; o

b) l’aeromobile sia adibito a servizi aerei internazionali regolari e l’atterraggio sia per scopi non commerciali,

come previsto nella convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago o nell’accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali.

2.  Il paragrafo 1 non si applica ai voli effettuati per il solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.

3.  È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.

▼B



CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

▼M24

Articolo 27

1.  Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di risarcimento o un diritto coperto da garanzia, segnatamente il diritto di proroga o pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) persone, entità o organismi designati elencati negli allegati II o II bis;

b) qualsiasi altra persona, entità o altro organismo siriani, compreso il governo siriano;

c) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere a) o b).

2.  In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato ai sensi del paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare tale diritto.

3.  Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

▼M24

Articolo 27 bis

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le disposizioni di cui agli articoli 2 bis, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7 bis, 8, 9, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12, 13, 14, 24, 25, 26 e 26 bis.

▼B

Articolo 28

I divieti di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

Articolo 29

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui siti web elencati nell'allegato III, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 14, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri; e

b) collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.  Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 30

Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente in merito alle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 31

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 32

1.  Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 14, esso modifica di conseguenza l'allegato II o l'allegato II bis.

▼M31

2.  Il Consiglio comunica la sua decisione sull'inserimento nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresi i motivi di tale inserimento, alla persona o all'entità interessata, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni. In particolare, qualora una persona, entità od organismo è incluso nell'allegato II in ragione della sua appartenenza ad una delle categorie di persone, entità od organismi figuranti nell'articolo15, paragrafo 1bis, la persona, l'entità o l'organismo può presentare prove e osservazioni in base alle quali, sebbene rientrante in una tale categoria, considera la sua designazione non giustificata.

▼B

3.  Qualora siano avanzate osservazioni o presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

4.  Gli elenchi degli allegati II e II bis sono riesaminati periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 33

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo il 19 gennaio 2012 e le notificano ogni successiva modifica.

Articolo 34

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.

Articolo 35

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 36

Il regolamento (UE) n. 442/2011 è abrogato.

Articolo 37

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M16 —————

▼M5




ALLEGATO Ia

ELENCO DI ATTREZZATURE, BENI E TECNOLOGIE DI CUI ALL’ARTICOLO 2 bis

PARTE 1

Note introduttive

1. Questa parte comprende i beni, il software e le tecnologie elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 ( 12 ).

2. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «N.» si riferiscono al numero dell’elenco di controllo e la colonna intitolata «Descrizione» si riferisce alle descrizioni di controllo dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

3. Per le definizioni dei termini tra «virgolette singole» si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Note generali

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell’elenco — che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB:   per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.

2. I prodotti specificati nel presente elenco sono da intendersi sia beni nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione B della presente parte)

1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di beni di cui nelle sezioni A, B, C e D della presente parte sono sottoposti a controllo, a norma di quanto disposto nella sezione E.

2. La «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

3. I controlli non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del presente regolamento.

4. I controlli relativi al trasferimento di «tecnologia» non si applicano alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

A.    ATTREZZATURE



N.

Descrizione

I.B.1A004

Apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento, come segue:

a)  maschere antigas, filtri e relative apparecchiature di decontaminazione, progettati o modificati per la difesa da uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1.  agenti biologici «modificati per uso bellico»;

2.  materiali radioattivi «modificati per uso bellico»;

3.  agenti di guerra chimica (CN); oppure

4.  «Agenti antisommossa», inclusi:

a)  α-Bromobenzeneacetonitrile (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);

b)  [(2-clorofenil) metilene] propanedinetrile (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1)

c)  2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruoro (cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);

d)  dibenz-(b, f)-1,4-ossazina (CR) (CAS 257-07-8)

e)  10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite) (DM) (CAS 578-94-9);

f)  N-nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

b)  abiti, guanti e calzature protettivi, appositamente progettati o modificati per la difesa da uno dei seguenti agenti o materiali:

1.  agenti biologici «modificati per uso bellico»;

2.  materiali radioattivi «modificati per uso bellico»; oppure

3.  agenti di guerra chimica (CN);

c)  sistemi di rivelazione appositamente progettati o modificati per rivelare o individuare uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1.  agenti biologici «modificati per uso bellico»;

2.  materiali radioattivi «modificati per uso bellico»; oppure

3.  agenti di guerra chimica (CN);

d)  apparecchiature elettroniche progettate per la rivelazione o l’individuazione automatica della presenza di residui di «esplosivi» facenti uso di tecniche di «rivelazione di tracce» (per esempio onde acustiche di superficie, spettrometria a mobilità ionica, spettrometria a mobilità differenziale, spettrometria di massa).

Nota tecnica

Per «rivelazione di tracce» si intende la capacità di rivelare meno di 1 ppm di vapore, o 1 mg di solido o di liquido.

Nota 1:  1A004.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per uso di laboratorio.

Nota 2:  1A004.d. non sottopone ad autorizzazione i portali elettromagnetici di sicurezza senza contatto.

Nota:  1A004 non sottopone ad autorizzazione:

a)  dosimetri per il controllo delle radiazioni assorbite dalle persone;

b)  apparecchiature esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili, compresi:

1.  settore minerario;

2.  estrattivo;

3.  agricolo;

4.  farmaceutico;

5.  medico;

6.  veterinario;

7.  ambientale;

8.  della gestione dei rifiuti;

9.  alimentare.

Note tecniche:

1A004 include apparecchiature e componenti che sono stati individuati, collaudati con successo in conformità delle norme nazionali o altrimenti dimostrati efficaci, per la rivelazione di materiali radioattivi «modificati per uso bellico», agenti biologici «modificati per uso bellico», agenti di guerra chimica, «simulanti» o «agenti antisommossa» o la difesa da essi, anche se tali apparecchiature o componenti sono impiegati nelle attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare.

Il «simulante» è una sostanza o un materiale usato al posto di un agente tossico (chimico o biologico) nell’addestramento, nella ricerca, nel collaudo o nella valutazione.

I.B.9A012

«Veicoli aerei senza equipaggio» («UAV»), sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue:

a)  «UAV» aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  capacità autonoma di controllo di volo e di navigazione (ad esempio autopilota con sistema di navigazione inerziale); o

2.  capacità di volo controllato al di fuori del campo visivo diretto di un operatore umano (ad esempio controllo televisivo a distanza);

b)  sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue:

1.  apparecchiature appositamente progettate per il controllo a distanza degli «UAV» specificati in 9A012.a.;

2.  sistemi di navigazione, assetto, guida o controllo, diversi da quelli specificati in 7 A nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, appositamente progettati per fornire agli «UAV» specificati in 9A012.a. capacità autonoma di controllo di volo o di navigazione;

3.  apparecchiature e componenti appositamente progettati per convertire un «veicolo aereo» con equipaggio in un «UAV» specificato in 9A012.a.;

4.  aeroreattori di tipo alternativo o rotativo appositamente progettati o modificati per spingere «UAV» ad altitudini superiori a 50 000 piedi (15 240 metri).

I.B.9A350

Sistemi a spruzzo o di nebulizzazione, appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, «veicoli più leggeri dell’aria» o veicoli aerei senza equipaggio, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

sistemi completi a spruzzo o di nebulizzazione in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di DMV inferiore a 50 μm con un flusso superiore a due litri al minuto;

barre irroranti o schiere di unità generatrici di aerosol in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di «DMV» inferiore a 50 μm con un flusso superiore a due litri al minuto;

unità generatrici di aerosol appositamente progettate per essere integrate nei sistemi specificati in 9A350.a. e b.

Nota:  Le unità generatrici di aerosol sono dispositivi appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, quali ugelli, atomizzatori a tamburo rotante e dispositivi similari.

Nota:  il 9A350 non sottopone ad autorizzazione i sistemi a spruzzo o di nebulizzazione e i loro componenti in relazione dei quali sia stato dimostrato che non sono in grado di diffondere agenti biologici sotto forma di aerosol infettivi.

Note tecniche:

1.  La dimensione delle goccioline per le apparecchiature a spruzzo o gli ugelli appositamente progettati per l’impiego su aeromobili, «veicoli più leggeri dell’aria» o veicoli aerei senza equipaggio dovrà essere misurata secondo uno dei metodi seguenti:

a.  laser Doppler;

b.  diffrazione mediante laser frontale.

2.  In 9A350 «DMV» significa Diametro Mediano Volumetrico che, per i sistemi a base acquosa, equivale al Diametro Mediano di Massa (DMM).

B.    APPARECCHIATURE DI COLLAUDO E DI PRODUZIONE



N.

Descrizione

I.B.2B350

Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche, come segue:

a.  contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri) ma inferiore a 20 m3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti:

1.  «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.  nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

5.  tantalio o «leghe» di tantalio;

6.  titanio o «leghe» di titanio;

7.  zirconio o «leghe» di zirconio; oppure

8.  niobio (columbiom) o «leghe» di niobio;

b.  agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350a; e giranti, pale o assi progettati per detti agitatori aventi tutte le superfici dell’agitatore in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.  «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.  nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

5.  tantalio o «leghe» di tantalio;

6.  titanio o «leghe» di titanio;

7.  zirconio o «leghe» di zirconio; oppure

8.  niobio (columbiom) o «leghe» di niobio;

c.  serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.  «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.  nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

5.  tantalio o «leghe» di tantalio;

6.  titanio o «leghe» di titanio;

7.  zirconio o «leghe» di zirconio; oppure

8.  niobio (columbiom) o «leghe» di niobio;

d.  scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,15 m2 e inferiore a 20 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.  «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.  grafite o «carbonio grafite»;

5.  nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

6.  tantalio o «leghe» di tantalio;

7.  titanio o «leghe» di titanio;

8.  zirconio o «leghe» di zirconio;

9.  carburo di silicio

10.  carburo di titanio; oppure

11.  niobio (columbiom) o «leghe» di niobio;

e.  colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m; e distributori di liquido, distributori di vapore o collettori di liquido progettati per dette colonne di distillazione o torri di assorbimento aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti:

1.  «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.  grafite o «carbonio grafite»;

5.  nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

6.  tantalio o «leghe» di tantalio;

7.  titanio o «leghe» di titanio;

8.  zirconio o «leghe» di zirconio; oppure

9.  niobio (columbiom) o «leghe» di niobio;

f.  apparecchiature di riempimento manovrate a distanza aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.  «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; o

2.  nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

g.  valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o rivestimenti degli involucri preformati progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.  «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.  nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

5.  tantalio o «leghe» di tantalio;

6.  titanio o «leghe» di titanio;

7.  zirconio o «leghe» di zirconio;

8.  niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; oppure

9.  materiali ceramici, come segue:

a)  carburo di silicio avente una purezza uguale o superiore all’80 % in peso;

b)  ossido di alluminio (allumina) avente una purezza uguale o superiore al 99,9 % in peso;

c)  ossido di zirconio;

Nota tecnica

La «dimensione nominale» è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.

h.  tubazioni a pareti multiple che incorporano una porta di rivelazione delle perdite, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.  «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.  grafite o «carbonio grafite»;

5.  nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

6.  tantalio o «leghe» di tantalio;

7.  titanio o «leghe» di titanio;

8.  zirconio o «leghe» di zirconio; oppure

9.  niobio (columbiom) o «leghe» di niobio;

i.  pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora [alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa]; involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

1.  «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  materiali ceramici;

3.  ferrosilicio (leghe di ferro con elevato tenore di silicio);

4.  fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

5.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

6.  grafite o «carbonio grafite»;

7.  nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

8.  tantalio o «leghe» di tantalio;

9.  titanio o «leghe» di titanio;

10.  zirconio o «leghe» di zirconio; oppure

11.  niobio (columbiom) o «leghe» di niobio;

j.  inceneritori progettati per la distruzione di sostanze chimiche specificate in 1C350, aventi sistemi di alimentazione dei rifiuti appositamente progettati, attrezzature speciali per la manipolazione e temperatura media nella camera di combustione superiore a 1 273 K (1 000 °C) e tutte le superfici di smaltimento dei rifiuti, in diretto contatto con tali prodotti, costruite o rivestite con uno dei materiali seguenti:

1.  «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  materiali ceramici; oppure

3.  nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio.

Note tecniche:

1. Il  «carbonio grafite» è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l’8 % di grafite.

2.  Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine «lega» se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.

I.B.2B351

Sistemi di monitoraggio di gas tossico e le apposite componenti di rilevazione, diversi da quelli specificati in 1A004, come segue, e loro rilevatori; sensori e cartucce di ricambio dei sensori:

a)  progettati per funzionamento continuo ed utilizzabili per la rivelazione di agenti di guerra chimica o di sostanze chimiche specificate in 1C350, con concentrazioni inferiori a 0,3 mg/m3; o

b)  progettati per rivelare l’attività di inibizione della colinesterasi.

I.B.2B352

Apparecchiature utilizzabili nel trattamento dei materiali biologici, come segue:

a.  mezzi di contenimento biologico completi a livello di contenimento P3, P4;

Nota tecnica

I livelli di contenimento P3 o P4 (BL3, BL4, L3, L4) sono specificati nel manuale WHO Laboratory Biosafety (terza edizione, Ginevra 2004).

b.  fermentatori, in grado di coltivare «microrganismi» patogeni, virus o di produrre tossine, senza la propagazione di aerosol, aventi capacità totale uguale o superiore a 20 litri;

Nota tecnica

I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

c.  separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  flusso superiore a 100 l/h;

2.  componenti costruiti con acciaio inossidabile lucidato o titanio;

3.  uno o più giunti di tenuta entro l’area di contenimento del vapore; nonché

4.  in grado di realizzare la sterilizzazione in situ in condizione di chiusura;

Nota tecnica

I separatori centrifughi includono i decantatori.

d.  apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) e loro componenti, come segue:

1.  apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) in grado di effettuare la separazione di microrganismi patogeni, virus, tossine o colture cellulari, senza la propagazione di aerosol, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  una superficie di filtraggio totale uguale o superiore a 1 m2; nonché

b.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  in grado di essere sterilizzate o disinfettate in situ; o

2.  che impiegano apparecchiature di filtraggio a perdere o monouso;

Nota tecnica

Nel 2B352.d.1.b. per sterilizzazione si intende l’eliminazione di tutti i microbi vitali dalle apparecchiature mediante l’uso di agenti fisici (ad esempio vapore) o chimici. Per disinfettazione si intende la distruzione della potenziale infettività microbica nelle apparecchiature mediante l’uso di agenti chimici a effetto germicida. La disinfettazione e la sterilizzazione si distinguono dalla sanificazione, che si riferisce a procedimenti di pulizia volti a ridurre il contenuto microbico delle apparecchiature senza necessariamente eliminare l’intera infettività o vitalità microbica.

2.  componenti di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) (ad esempio moduli, elementi, cassette, cartucce, unità o piastre) con superficie di filtraggio uguale o superiore a 0,2 m2 per ogni componente e progettati per l’uso nelle apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) specificate in 2B352.d.;

Nota:  2B352.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per l’osmosi inversa, quali specificate dal fabbricante.

e.  apparecchiature di disidratazione per congelamento sterilizzabili a vapore con capacità del condensatore superiore a 10 kg di ghiaccio in 24 ore e inferiore a 1 000 kg di ghiaccio in 24 ore;

f.  apparecchiature protettive e di contenimento, come segue:

1.  abiti protettivi completi o parziali o cappe collegate ad un rifornimento d’aria esterno e funzionanti a pressione positiva;

Nota:  2B352.f.1 non sottopone ad autorizzazione gli abiti progettati per essere indossati con autorespiratori.

2.  cabine di sicurezza biologica di classe III o isolatori con prestazioni di caratteristiche similari;

Nota:  in 2B352.f.2 gli isolatori comprendono anche gli isolatori flessibili, i contenitori asciutti, le camere anaerobiche, le celle a guanti e le cappe a flusso laminare (con chiusura a flusso verticale).

g.  camere progettate per il confronto aerosol con «microrganismi», virus o «tossine» ed aventi una capacità uguale o superiore a 1 m3.

C.    MATERIALI



N.

Descrizione

I.B.1C350

Prodotti chimici, che possono essere utilizzati come precursori per agenti tossicologici, come segue e «miscele chimiche» contenenti una o più delle seguenti sostanze:

NB:  VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO E 1C450

1.  tiodiglicole (111-48-8);

2.  ossicloruro di fosforo (10025-87-3),

3.  metilfosfonato di dimetile (DMMP) (756-79-6),

4.  VEDERE L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL

difluoruro di metil-fosfonile (df) (676-99-3),

5.  dicloruro di metil-fosfonile (676-97-1),

6.  fosfito di dimetile (DMP) (868-85-9);

7.  tricloruro di fosforo (7719-12-2),

8.  fosfito di trimetile (TMP) (121-45-9);

9.  cloruro di tionile (7719-09-7);

10.  3-idrossi-1-metilpiperidina (3554-74-3),

11.  cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (96-79-7),

12.  cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (5842-79-7);

13.  chinuclidin-3 olo (1619-34-7),

14.  fluoruro di potassio (7789-23-3);

15.  2-cloroetanolo (107-07-3),

16.  dimetilammina (124-40-3);

17.  etilfosfonato di dietile (78-38-6);

18.  N,N-dimetilfosforammidato di dietile (2404-03-7),

19.  fosfito di dietile (762-04-9),

20.  cloridrato di dimetilammina (506-59-2);

21.  dicloruro di etilfosfinile (1498-40-4),

22.  dicloruro di etilfosfonile (1066-50-8);

23.  VEDERE L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL

difloruro di etilfosfonile (753-98-0),

24.  acido fluoridrico (7664-39-3);

25.  benzilato di metile (76-89-1);

26.  dicloruro di metilfosfinile (676-83-5),

27.  N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0),

28.  alcool pinacolilico (464-07-3);

29.  VEDERE L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER

L’o-etil-2-diisopropilammino-etil- metilfosfonato (ql) (57856-11-8),

30.  fosfito di trietile (122-52-1),

31.  tricloruro di arsenico (7784-34-1),

32.  acido benzilico (76-93-7),

33.  metilfosfonito di dietile (15715-41-0),

34.  etilfosfonato di dimetile (6163-75-3),

35.  difluoruro di etilfosfinile (430-78-4),

36.  difluoruro di metilfosfinile (753-59-3),

37.  3-chinuclidinone (3731-38-2),

38.  pentacloruro di fosforo (10026-13-8),

39.  pinacolone (75-97-8),

40.  cianuro di potassio (151-50-8),

41.  bifluoruro di potassio (7789-29-9);

42.  bifluoruro di ammonio (1341-49-7),

43.  fluoruro di sodio (7681-49-4),

44.  bifluoruro di sodio (1333-83-1),

45.  cianuro di sodio (143-33-9),

46.  trietanolammina (102-71-6),

47.  pentasolfuro di fosforo (1314-80-3),

48.  diisopropilammina (108-18-9),

49.  dietilamminoetanolo (100-37-8),

50.  solfuro di sodio (1313-82-2),

51.  monocloruro di zolfo (10025-67-9),

52.  dicloruro di zolfo (10545-99-0),

53.  cloridrato di trietanolamina (637-39-8),

54.  cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro (4261-68-1),

55.  acido Metilfosfonico (993-13-5),

56.  dietilMetilfosfonato (683-08-9),

57.  dicloruro di N,N-Dimetilfosforammide (677-43-0);

58.  fosfito di triisopropile (116-17-6),

59.  etildietanolammina (139-87-7),

60.  O, O-Dietilfosforotioato (2465-65-8),

61.  O, O-Dietilfosforoditioato (298-06-6),

62.  esafluorosilicato di sodio (16893-85-9),

63.  acido diclorometilfosfonico (676-98-2),

Nota 1:  Per le esportazioni verso gli «Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche», 1C350 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 e.63 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.

Nota 2:  1C350 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350.2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.30,.37,.38,.39,.40,.41,.42,.43,.44,.45,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52,.53,.58,.59,.60,.61 e.62 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela.

Nota 3:  1C350 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale

I.B.1C351

Agenti patogeni per l’uomo, zoonosi e «tossine», come segue:

a)  virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.  virus Andes;

2.  Virus Chapare;

3.  virus Chikungunya,

4.  virus Choclo;

5.  virus della febbre emorragica del Congo-Crimea,

6.  virus delle rompiossa o dengue,

7.  virus Dobrava-Belgrado;

8.  virus dell’encefalite orientale equina,

9.  virus di Ebola,

10.  virus Guaranito;

11.  virus di Hantaan,

12.  virus Hendra (Morbillivirus equino),

13.  virus dell’encefalite giapponese,

14.  virus di Junin,

15.  virus della Foresta di Kyasanur,

16.  virus della Laguna Negra;

17.  virus della febbre di Lassa,

18.  virus Louping ill,

19.  Virus Lujo;

20.  virus della coriomeningite linfatica,

21.  virus di Machupo,

22.  virus di Marburg,

23.  virus del vaiolo delle scimmie,

24.  virus dell’encefalite della Valle Murray,

25.  virus Nipah;

26.  virus della febbre emorragica di Omsk,

27.  virus Oropouche,

28.  virus Powassan,

29.  virus della febbre valle del Rift,

30.  virus Rocio;

31.  Virus Sabia;

32.  Virus Seoul;

33.  Virus Sin nombre;

34.  virus dell’encefalite di St. Louis,

35.  virus dell’encefalite da zecche (virus dell’encefalite russa primaverile-estiva),

36.  virus del vaiolo,

37.  virus dell’encefalite equina venezuelana,

38.  virus dell’encefalite equina occidentale,

39.  virus della febbre gialla;

b)  rickettsiae, naturali, potenziate o modificate, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.  coxiella burnetii,

2.  bartonella quintana (rochalimaea quintana, rickettsia quintana),

3.  rickettsia prowasecki,

4.  rickettsia rickettsii;

c)  batteri, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.  bacillus anthracis,

2.  brucella abortus,

3.  brucella melitensis,

4.  brucella suis,

5.  chlamydia psittaci,

6.  clostridium botulinum,

7.  francisella tularensis,

8.  burkholderia mallei (pseudomonas mallei),

9.  burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei),

10.  salmonella typhi,

11.  shigella dysenteriae,

12.  vibrio cholerae,

13.  yersinia pestis;

14.  tipi di clostridium perfringens che producono tossine epsiloni

15.  escherichia coli enteromorragica, serotipo 0157 e altri serotipi produttori di verotossine;

d)  «tossine» e relative «sottounità di tossine», come segue:

1.  tossine Botulinum,

2.  tossine Clostridium,

3.  conotossina,

4.  ricino,

5.  sassitossina,

6.  tossina Shiga,

7.  tossina dello staffilococco aureo,

8.  tetrodotossina,

9.  verotossina e proteine inattivanti i ribosani tipo Shiga,

10.  microcistina (Cyanginosin),

11.  aflatossine,

12.  abrina,

13.  tossina del colera,

14.  diacetossiscirpenolo-tossina,

15.  tossina T-2,

16.  tossina HT-2,

17.  modexina,

18.  volkensina,

19.  lectina 1 Viscum album (viscumina);

Nota:  1C351.d. non sottopone ad autorizzazione le tossine Botulinum o le conotossine sotto forma di prodotti che rispettino tutti i criteri seguenti:

1.  essere formulazioni farmaceutiche destinate ad essere somministrate all’uomo nell’ambito di trattamenti medici;

2.  essere preimballate per la distribuzione come prodotti medici;

3.  essere autorizzate da un’autorità statale ai fini della commercializzazione come prodotti medici;

e)  funghi, anche naturali, potenziati o modificati, sia in forma di «colture vive isolate» o come materiale comprendente materiale vivo intenzionalmente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.  coccidioides immitis;

2.  coccidiodes posadasii.

Nota:  1C351 non sottopone ad autorizzazione i «vaccini» o le «immunotossine».

I.B.1C352

Agenti patogeni per gli animali, come segue:

a.  virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.  virus della febbre suina africana;

2.  virus dell’influenza avicola, come segue:

a)  non caratterizzato; o

b)  appartenente a quelli definiti nell’allegato I, punto 2, della direttiva 2005/94/CE (1) ed aventi elevata patogenicità, come segue:

1.  virus di tipo A con un IVPI (indice di patogenicità intravenosa) superiore a 1,2 nei polli di 6 settimane; o

2.  virus di tipo A dei sottotipi H5 o H7 con una sequenza genomica che codifica per molteplici amminoacidi basici a livello del sito di clivaggio dell’emoagglutinina, analoga a quella osservata per altri virus dell’HPAI, indicativa del fatto che l’emoagglutinina può essere clivata da una proteasi ubiquitaria dell’ospite;

3.  virus della bluetongue;

4.  virus dell’afta epizootica;

5.  virus del vaiolo caprino;

6.  virus dell’herpes porcino (morbo di Aujeszky);

7.  virus della febbre suina (virus della peste suina);

8.  virus di Lissa;

9.  virus della malattia di Newcastle;

10.  virus della peste dei piccoli ruminanti;

11.  enterovirus porcino tipo 9 (virus dell’esantema vescicolare dei suini);

12.  virus della peste bovina;

13.  virus della malattia esantematica delle pecore;

14.  virus della malattia di Teschen;

15.  virus della stomatite vescicolare;

16.  virus della dermatite modulare del bovino;

17.  virus della peste equina;

b.  micoplasmi, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.  micoidi di micoplasma sottospecie micoidi SC (tipo Small colony);

2.  micoplasma capricolum sottospecie capripneumoniae.

Nota:  1C352 non sottopone ad autorizzazione i «vaccini».

I.B.1C353

Elementi genetici e organismi geneticamente modificati, come segue:

a)  organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità di organismi specificati in 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., IC351.e., 1C352 o 1C354;

b)  organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico che codificano una qualsiasi delle «tossine» specificate in 1C351.d. o le relative «sottounità di tossine».

Note tecniche:

1.  Gli elementi genetici includono, tra gli altri, cromosomi, genomi, plasmidi, trasposoni e vettori geneticamente modificati o non geneticamente modificati.

2.  Per sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità dei microrganismi specificati in 1C351.a, 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 o 1C354 si intende una qualsiasi sequenza propria del microrganismo specificato che:

a.  in quanto tale o tramite i suoi prodotti trascritti o trasposti rappresenta un rischio significativo per la salute degli esseri umani, degli animali o delle piante; o

b.  ha la proprietà riconosciuta di accrescere la capacità di un microrganismo specifico, o di qualsiasi altro organismo in cui possa essere inserito o altrimenti integrato, di provocare gravi danni alla salute degli esseri umani, degli animali o delle piante.

Nota:  1C353 non si applica alle sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità da Escherichia coli enteromorragica, serotipo 0157 e ad altri ceppi produttori di verotossine diverse da quelle che codificano la verotossina o le relative sottounità.

I.B.1C354

Agenti patogeni per le piante, come segue:

a)  virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.  tymavirus latente andino della patata;

2.  viroide del tubero fusiforme della patata;

b)  batteri, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.  xnthomonas albilineans;

2.  xanthomonas campestris pv. citri compresi i ceppi definiti come Xanthomonas campestris pv. citri tipi A, B, C, D, E o invece classificati come Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia o Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3.  xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. pv. Oryzae);

4.  clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum o Corynebacterium Sepedonicum);

5.  ralstonia solanacearum Razze 2 e 3 (Pseudomonas solanacearum Razze 2 e 3 Burkholderia solanacearum Razze 2 e 3);

c)  funghi, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di «colture vive isolate» che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.  colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.  cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  microcyclus ulei (sin. Dothidella ulei);

4.  puccinia graminis (sin. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5.  puccinia striiformis (sin. Puccinia glumarum);

6.  magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Prodotti chimici tossici e precursori di prodotti chimici tossici, come segue:

NB:  CFR. ANCHE 1C350, 1C351.d E L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.

a.  prodotti chimici tossici, come segue:

1.  amiton: O,O-dietil-S-[2-(dietilammino) etil] tiofosfato (78-53-5) e corrispondenti sali alchilati e protonati;

2.  PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro2-(trifluorometil)1- propene (382-21-8);

3.  CFR. L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER

BZ: benzilato di 3-chinuclidinile (6581-06-2);

4.  fosgene: dicloruro di carbonile (75-44-5);

5.  cloruro di cianogeno (506-77-4);

6.  cianuro di idrogeno (74-90-8);

7.  cloropicrina: Tricloronitrometano (76-06-2);

Nota 1:  Per le esportazioni verso gli «Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche», 1C450 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.1 e.a.2 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più dell’1 % in peso della miscela.

Nota 2:  1C450 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.4, .a.5, .a.6 e .a.7 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela.

Nota 3:  1C450 non sottopone a divieto i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.

b.  precursori di prodotti chimici tossici, come segue:

1.  prodotti chimici, diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento o in 1C350, contenenti un atomo di fosforo cui è collegato un gruppo di metile, etile o propile (normale o iso) ma non altri atomi di carbonio;

Nota:  IC450.b.1 non sottopone ad autorizzazione il Fonofos: etilditiofosfonato di 0-etile e fenile (944-22-9).

2.  dialogenuri fosforammidici di N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] diversi dall’N,N-dimetilfosforamidedicloruro;

NB:  per il N,N-dimetilfosforamidedicloruro cfr. 1C350.57.

3.  N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] — fosforammidati di dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)], diversi dall’N,N-dimetilfosforammidato di dietile specificato in 1C350;

4.  N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetil2-cloruri e corrispondenti sali protonati, diversi dal cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile e dal cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro specificati in 1C350;

5.  N,N-dialchile [metile, etile o propile(normale o iso)] -amminoetan2-oli e corrispondenti sali protonati, diversi dal N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0) e dall’N,N-dietilamminoetanolo (100-37-8) specificati in 1C350;

Nota:  1C450.b.5. non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:

a)  N,N-dimetilamminoetanolo (108-01-0) e corrispondenti sali protonati;

b)  sali protonati dell’N,N-dietilamminoetanolo (100-37-8;

6.  N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetane2-tioli e corrispondenti sali protonati, diversi dall’N,N-diisopropile-2-amminoetantiolo specificato in 1C350;

7.  cfr. 1C350 per etildietanoloammina (139-87-7);

8.  metildietanolammina (105-59-9).

Nota 1:  Per le esportazioni verso gli «Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche», 1C450 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 e .b.6 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.

Nota 2:  1C450 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce 1C450.b.8 nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela.

Nota 3:  1C450 non sottopone a divieto i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.

(1)   Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

D.    SOFTWARE



N.

Descrizione

I.B.1D003

«Software» appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature di eseguire le funzioni delle apparecchiature specificate in 1A004.c. o 1A004.d.

I.B.2D351

«Software» diverso da quello specificato in 1D003, appositamente progettato per l’«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in 2B351.

I.B.9D001

«Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo» delle apparecchiature o delle «tecnologie» specificate in 9A012.

I.B.9D002

«Software» appositamente progettato o modificato per la «produzione» delle apparecchiature specificate in 9A012.

E.    TECNOLOGIE



N.

Descrizione

I.B.1E001

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature o materiali specificati in 1A004, da 1C350 a C354 o 1C450.

I.B.2E001

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» di apparecchiature o di «software» specificati in 2B350, 2B351, 2B352 o 2D351

I.B.2E002

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la «produzione» di apparecchiature specificate in 2B350, 2B351 o 2B352.

I.B.2E301

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l’«utilizzazione» dei beni specificati in 2B350 fino a 2B352.

I.B.9E001

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo «sviluppo» di apparecchiature o di «software» specificati in 9A012 o 9A350.

I.B.9E002

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la «produzione» di apparecchiature specificate in 9A350.

I.B.9E101

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la «produzione» di «UAV» specificati in 9A012.

Nota tecnica

In 9E101.b. per «UAV» si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

I.B.9E102

«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per «l’utilizzazione» di «UAV» specificati in 9A012.

Nota tecnica

In 9E101.b. per «UAV» si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

PARTE 2

Note introduttive

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3. Per le definizioni dei termini tra «virgolette singole» si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Note generali

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell’elenco — che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB:   per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.

2. I prodotti specificati nel presente elenco sono da intendersi sia beni nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione B della presente parte 1)

1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione sono sottoposti a controllo nella sezione I.C.A della presente parte sono sottoposti a controllo a norma di quanto disposto dalla sezione I.C.B della presente parte.

2. La «tecnologia» necessaria per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

3. I controlli non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del presente regolamento.

4. I controlli relativi al trasferimento di «tecnologia» non si applicano alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

I.C.A.    BENI

(Materiali e prodotti chimici)



N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.C.A.001

Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue:

1.  Dicloruro di etilene (CAS 107-06-2)

 

I.C.A.002

Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue:

1.  nitrometano (CAS RN 75-52-5)

2.  acido picrico (CAS 88-89-1)

 

I.C.A.003

Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue:

1.  alluminio cloruro (CAS 7446-70-0)

2.  arsenico (CAS 7440-38-2)

3.  triossido di arsenico (CAS 1327-53-3)

4.  bis(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 3590-07-6)

5.  bis(2-clorometil)ammina, cloridrato (CAS 55-86-7)

6.  tris(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 817-09-4)

 

I.C.B.    TECNOLOGIE



B.001

«Tecnologie» necessarie per lo «sviluppo», la «produzione» o «l’utilizzo» degli articoli elencati nella sezione I.C.A.

Nota tecnica:

il termine «tecnologie» comprende anche il «software».

 




▼M31

ALLEGATO II

Elenco delle pesone fisiche e giuridiche, entità od organismi di cui agli articoli 14, 15, paragrafo 1, lettera a), e 15, paragrafo 1bis

▼C5



A.  Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Bashar ( image) Al-Assad (image)

Data di nascita: 11 settembre 1965;

Luogo di nascita: Damasco;

passaporto diplomatico n. D1903

Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti.

23.5.2011

▼M34

2.

Maher (image) (alias Mahir) Al-Assad (image)

Data di nascita: 8 dicembre 1967;

Luogo di nascita: Damasco

Passaporto diplomatico n. 4138

Major General della 42a brigata ed ex Brigadier Commander della 4a divisione corazzata dell'esercito

Membro delle forze armate siriane avente il grado di «colonnello» e di grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011; Generale di divisione della 42a brigata ed ex Comandante di brigata della 4a divisione corazzata dell'esercito. Membro della famiglia Assad; fratello del presidente Bashar Al-Assad.

9.5.2011

▼M29

3.

Ali ( image) Mamluk ( image) (alias Mamlouk)

Data di nascita: 19 febbraio 1946;

Luogo di nascita: Damasco;

Passaporto diplomatico n. 983

Direttore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale. Ex capo dei servizi d'informazione siriani (GID); coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

▼M34

4.

Atej (image) (alias Atef, Atif) Najib (image) (alias Najeeb)

Luogo di nascita: Jablah, Siria

Ex capo della direzione della sicurezza politica a Dar'a. Coinvolto nella repressione dei manifestanti. Membro della famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad.

9.5.2011

5.

Hafiz (image) Makhlouf (image) (alias Hafez Makhlouf)

Data di nascita: 2 aprile 1971

Luogo di nascita: Damasco;

Passaporto diplomatico n. 2246

Ex colonnello a capo di un'unità presso i servizi d'informazione generali (General Intelligence Directorate Damascus Branch), in servizio dopo maggio 2011. Membro della famiglia Makhlouf; cugino del presidente Bashar Al-Assad.

9.5.2011

▼M29

6.

Muhammad ( image) Dib ( image) Zaytun ( image) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Data di nascita: 20 maggio 1951;

Luogo di nascita: Damasco;

Passaporto diplomatico n. D000001300

Capo della direzione della sicurezza generale; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

▼M46

7.

Amjad (image)Abbas (image) (alias Al-Abbas)

 

Capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida.

9.5.2011

8.

Rami ( image) Makhlouf ( image)

Data di nascita: 10 luglio 1969

Luogo di nascita: Damasco

Passaporto n. 000098044,

Numero di rilascio 002-03-0015187

Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari, dei trasporti ed immobiliare; ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in Syriatel, il principale operatore di telefonia mobile in Siria, nel fondo d'investimento Al Mashreq, in Bena Properties e nella Cham Holding.

Fornisce finanziamenti e sostegno al regime siriano attraverso i suoi interessi commerciali.

È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad;

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah ( image) Qudsiyah ( image)

Nato nel: 1953

Luogo di nascita: Hama

Passaporto diplomatico n. D0005788

Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011.

Vicedirettore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale del partito Baath. Ex capo della Direzione dell'intelligence militare siriana. Coinvolto nella violenta repressione della popolazione civile in Siria.

9.5.2011

▼M34

10.

Jamil ( image) (alias Jameel) Hassan ( image) (alias al-Hassan)

nato nel: 1953

Luogo di nascita: Homs, Siria

Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana

Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'aeronautica militare siriana, in servizio dopo maggio 2011. Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana, in servizio dopo maggio 2011. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria.

9.5.2011

▼M29 —————

▼M30 —————

▼M46

13.

Munzir ( image) (alias Mundhir, Monzer) Jamil ( image) Al-Assad ( image)

Data di nascita: 1o marzo 1961

Luogo di nascita: Kerdaha, provincia di Latakia

Passaporti n. 86449 e n. 842781

Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.

9.5.2011

▼M19 —————

▼M34 —————

▼M29

16.

Faruq ( image) (alias Farouq, Farouk) Al Shar’ ( image) (alias Al Char’, Al Shara’, Al Shara)

Data di nascita: 10 dicembre 1938

Ex vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

▼M33 —————

▼M33

18.

Mohammed ( image) Hamcho ( image)

Data di nascita: 20 maggio 1966;

Passaporto n. 002954347

Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori dell'engineering e delle costruzioni, dei media, ricettivo e sanitario. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in varie società in Siria, in particolare Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project e Syria Metal industries.

Svolge un ruolo importante nella comunità imprenditoriale siriana in qualità di segretario generale della camera di commercio di Damasco (nominato nel dicembre 2014 dall'allora ministro dell'economia Khodr Orfali), presidente dei consigli bilaterali delle imprese Cina-Siria (dal marzo 2014) e presidente del consiglio siriano per la metallurgia e la siderurgia (dal dicembre 2015).

Ha stretti rapporti d'affari con figure chiave del regime siriano, compreso Maher Al-Assad.

Mohammed Hamcho trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali ed è associato a persone che traggono vantaggio da tale regime e lo sostengono.

27.1.2015

▼M46

19.

Iyad ( image) (alias Eyad) Makhlouf ( image)

Data di nascita: 21 gennaio 1973

Luogo di nascita: Damasco

Passaporto n. N001820740

Membro della famiglia Makhlouf; figlio di Mohammed Makhlouf, fratello di Hafez e Rami e fratello di Ihab Makhlouf; cugino del presidente Bashar Al-Assad.

Membro dei servizi di sicurezza e intelligence siriani, in servizio dopo il maggio 2011.

Agente del GID coinvolto nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.

23.5.2011

▼C5

20.

Bassam ( image) Al Hassan ( image) (alias Al Hasan)

 

Consigliere presidenziale per gli affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

▼M46 —————

▼M33

22.

Ihab ( image) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf ( image)

Data di nascita: 21 gennaio 1973;

Luogo di nascita: Damasco;

Passaporto n. N002848852

Imprenditore di spicco che opera in Siria. Ihab Makhlouf è vicepresidente ed azionista di Syriatel, il principale operatore di telefonia mobile in Siria. Ha anche interessi commerciali in varie altre società ed entità siriane, tra cui la Ramak Construction Co e la Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

In qualità di vicepresidente di Syriatel, che versa una parte significativa dei suoi utili al governo siriano attraverso il suo contratto di licenza, Ihab Makhlouf sostiene anche direttamente il regime siriano.

È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad.

23.5.2011

▼M46

23.

Zoulhima ( image) (alias Zu al-Himma) Chaliche ( image) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al-Himma Shalish)

Nato nel: 1951 o 1946 o 1956

Luogo di nascita: Kerdaha

Funzionario dei servizi di sicurezza e intelligence siriani, in servizio dopo il maggio 2011; ex capo della protezione presidenziale.

Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011.

Coinvolto nella repressione dei manifestanti.

Membro della famiglia Assad: cugino del presidente Bashar Al-Assad.

23.6.2011

▼C5

24.

Riyad ( image) Chaliche ( image) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish)

 

Direttore del Military Housing Establishment; fonte di finanziamenti per il regime; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Brigadier Commander Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali ( image) Jafari ( image) (alias Jaafari, Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; aliasJafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Data di nascita: 1 settembre 1957;

Luogo di nascita: Yazd, Iran.

Comandante generale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

23.6.2011

▼M46

26.

Maggiore Generale Qasem ( image) Soleimani ( image) (alias Qasim Soleimany; Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani)

Data di nascita: 11 marzo 1957

Luogo di nascita: Qom, Iran (Repubblica islamica dell')

Passaporto n.: 008827, rilasciato in Iran

Comandante del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) - Qods. Coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

23.6.2011

27.

Hossein ( image) Taeb ( image) (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Nato nel: 1963

Luogo di nascita: Tehran, Iran

Vicecomandante per i servizi di informazione del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

23.6.2011

▼M33

28.

Khalid ( image) (alias Khaled) Qaddur ( image) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori delle telecomunicazioni, del petrolio e dell'industria della plastica, e che ha stretti rapporti d'affari con Maher Al-Assad.

Trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso le sue attività commerciali.

Socio di Maher Al-Assad, anche attraverso le sue attività commerciali.

27.1.2015

29.

Ràif ( image) Al-Quwatly ( image) (alias Rìaf Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)

Data di nascita: 3.2.1967;

Luogo di nascita: Damascus

Socio d'affari di Maher Al-Assad e responsabile della gestione di alcuni suoi interessi commerciali; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

▼C5

30.

Mohammad ( image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh ( image) (alias Muflih)

 

Capo dell'intelligence militare siriana della città di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti.

1.8.2011

31.

Major General Tawfiq ( image) (alias Tawfik) Younes ( image) (alias Yunes)

 

Capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale dell'intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

1.8.2011

▼M33

32.

Mohammed ( image) Makhlouf ( image) (alias Abu Rami)

Data di nascita: 19.10.1932;

Luogo di nascita: Latakia, Siria.

Membro influente della famiglia Makhlouf, socio d'affari e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. Strettamente legato alla famiglia Assad e zio materno di Bashar e Mahir al-Assad. È chiamato anche Abu Rami.

Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana, compresi interessi e/o un'influenza significativa nella General Organisation of Tobacco e nei settori del petrolio e del gas, delle armi e bancario.

Coinvolto in relazioni d'affari per conto del regime di Assad nei settori dell'approvvigionamento di armi e bancario. Data la portata dei suoi legami d'affari e politici con il regime, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.

1.8.2011

33.

Ayman ( image) Jabir ( image) (alias Aiman Jaber)

Luogo di nascita: Latakia.

Imprenditore di spicco che opera in Siria attivo nei settori siderurgico, dei media, dei beni di consumo e del petrolio, compreso il commercio di tali beni. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi esecutivi di alto livello in varie società ed entità in Siria, in particolare Al Jazira (anche nota come Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV e Sama Satellite Channel.

Tramite la sua società Al Jazira, Ayman Jaber ha facilitato le importazioni di petrolio da Overseas Petroleum Trading verso la Siria.

Ayman Jaber trae vantaggio dal regime e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali.

Fornisce sostegno diretto alle attività delle milizie fedeli al regime note come Shabiha e/o Suqur as-Sahraa e svolge un ruolo di primo piano in tali attività.

Socio di Rami Makhlouf attraverso le sue attività commerciali e collaboratore di Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nelle milizie fedeli al regime.

27.1.2015

▼C5

34.

Hayel ( image) Al-Assad ( image)

 

Vice di Maher Al-Assad, capo dell'unità di polizia militare della quarta divisione dell'esercito, coinvolta nella repressione.

23.8.2011

35.

Ali ( image) Al-Salim ( image) (alias Al-Saleem)

 

Direttore dell'ufficio acquisizioni del ministero della difesa siriano, punto d'ingresso per tutti gli acquisti d'armi dell'esercito siriano.

23.8.2011

▼M46

36.

Nizar (image) al-Asaad (image) (alias Nizar Asaad)

Cugino di Bashar Al-Assad ex direttore della società «Nizar Oilfield Supplies»

Vicino agli alti funzionari del governo.

Finanziamento della milizia Shabiha nella regione di Latakia.

23.8.2011

37.

Maggiore Generale Rafiq (image) (alias Rafeeq) Shahadah (image) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Nato nel: 1956

Luogo di nascita: Jablah, provincia di Latakia

Membro dell'esercito siriano con il grado di MaggioreGenerale, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell'intelligence militare siriana, dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar Al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare.

23.8.2011

▼C5

38.

Brigadier-General Jamea ( image) Jamea ( image)(alias Jami Jami, Jame', Jami')

 

Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Dayr az-Zor. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Dayr az-Zor e Alboukamal.

23.8.2011

▼M46 —————

▼C5

40.

Muhammad ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said ( image) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Bukhaytan ( image)

 

Segretario regionale aggiunto del partito socialista arabo Baath dal 2005; direttore della sicurezza nazionale del partito Baath a livello regionale 2000-2005. Ex governatore di Hama (1998-2000). Stretto collaboratore del presidente Bashar Al-Assad e di Maher Al-Assad. Alto responsabile del regime nella repressione della popolazione civile.

23.8.2011

▼M33

41.

Ali ( image) Douba ( image)

Data di nascita: 1933

Luogo di nascita: Karfis, Siria

Responsabile del massacro di Hama nel 1980, è stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al-Assad.

23.8.2011

▼M29

42.

Brigadier-General Nawful ( image) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn ( image) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Idlib. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib.

23.8.2011

▼C5

43.

Brigadier Husam ( image) Sukkar ( image)

 

Consigliere del presidente per quanto riguarda la sicurezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate contro la popolazione civile dai servizi di sicurezza.

23.8.2011

▼M29

44.

Brigadier-General Muhammed ( image) (alias Muhamad) Zamrini ( image) (alias Zamreni)

 

Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs.

23.8.2011

▼M34

45.

Munir (image) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (image) (alias Adnuf, Adanof)

nato nel: 1951

Luogo di nascita: Homs, Siria

Passaporto: 0000092405

Carica: Vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni, esercito siriano

Grado: Lieutenant-General, esercito arabo siriano

Ufficiale del grado di Lieutenant-General e vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni dell'esercito siriano, in servizio dopo maggio 2011. Nel suo ruolo di vicecapo di Stato maggiore è stato direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.

23.8.2011

▼C5

46.

Brigadier-General Ghassan ( image) Khalil ( image) (alias Khaleel)

 

Capo del dipartimento informazioni della direzione generale dell'intelligence. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.

23.8.2011

47.

Mohammed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir ( image) (alias Jaber)

Luogo di nascita: Latakia

Milizia Shabiha. Collaboratore di Maher Al-Assad in ordine alla milizia shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia shabiha.

23.8.2011

▼M33

48.

Samir ( image) Hassan ( image)

 

Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Amir Group e nelle Cham Holdings, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Dal marzo 2014 ricopre l'incarico di presidente per la Russia dei consigli bilaterali delle imprese a seguito della sua nomina da parte del ministro dell'economia Khodr Orfali.

Samir Hassan sostiene lo sforzo bellico del regime con donazioni in contanti.

Samir Hassan è associato a persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono. In particolare, è associato a Rami Makhlouf e Issam Anbouba, che sono stati designati dal Consiglio, e trae vantaggio dal regime siriano.

27.9.2014

▼C5

49.

Fares ( image) Chehabi ( image) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Figlio di Ahmad Chehabi;

Data di nascita: 7 maggio 1972

Presidente della camera di commercio e dell'industria di Aleppo. Vicepresidente della Holding Cham. Fornisce sostegno economico al regime siriano.

2.9.2011

▼M46

50.

Tarif ( image) Akhras ( image) (alias Al Akhras ( image))

Data di nascita: 2 giugno 1951

Luogo di nascita: Homs, Syria

Passaporto siriano n. 0000092405

Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime e lo sostiene. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d'affari con la famiglia del presidente Al-Assad. Membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati).

2.9.2011

▼C5

51.

Issam ( image) Anbouba ( image)

Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co.;

nato nel: 1952;

Luogo di nascita: Homs, Siria

Fornisce sostegno finanziario all'apparato repressivo e ai gruppi paramilitari che esercitano la violenza contro la popolazione civile in Siria. Fornisce proprietà (locali, magazzini) per centri di detenzione improvvisati. Rapporti finanziari con alti ufficiali siriani.

2.9.2011

52.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M46

53.

Adib ( image) Mayaleh ( image) (alias André Mayard)

Data di nascita: 15 maggio 1955

Luogo di nascita: Bassir

Ex governatore e presidente del consiglio di amministrazione della Central Bank of Syria.

Adib Mayaleh ha controllato il settore bancario siriano e gestito l'offerta di moneta siriana tramite l'emissione e il ritiro di banconote e il controllo del valore del tasso di cambio della lira siriana. Tramite il suo ruolo presso la Central Bank of Syria, Adib Mayaleh ha fornito sostegno economico e finanziario al regime siriano.

Ex ministro dell'economia e del commercio con l'estero, in carica dopo il maggio 2011.

15.5.2012

▼C5

54.

Major General Jumah ( image) Al-Ahmad ( image) (alias Al-Ahmed)

 

Comandante delle Forze Speciali. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

▼M29

55.

Colonel Lu'ai ( image) (alias Louay, Loai) al-Ali ( image)

 

Capo dell'intelligence militare siriana, dipartimento di Dera'a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dera'a.

14.11.2011

▼M44

56.

Ali ( image) Abdullah ( image) (alias Abdallah) Ayyub ( image) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)

Data di nascita: 1952

Luogo di nascita: Lattakia, Siria

Ministro della difesa. Nominato nel gennaio 2018. Ufficiale del grado di Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo maggio 2011. Ex capo di Stato maggiore dell'esercito siriano. Sostiene il regime di Assad ed è responsabile della repressione e delle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.

14.11.2011

57.

Fahd ( image) (alias Fahid, Fahed) Jasim ( image) (alias Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj ( image) (alias Al-Freij)

Data di nascita: 1o gennaio 1950

Luogo di nascita: Hama, Siria

Ex ministro della difesa. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2011

▼C5

58.

General Aous ( image) (Aws) Aslan ( image)

nato nel: 1958

Capo di battaglione della Guardia Repubblicana. Persona vicina a Maher al-Assad e al presidente al-Assad. Partecipazione alla repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

▼M40

59.

General Ghassan ( image) Belal ( image)

 

Generale che comanda l'ufficio riservato alla quarta divisione. Consigliere di Maher al-Assad e coordinatore delle operazioni di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria e coinvolto in varie violazioni della cessazione delle ostilità a Ghouta.

14.11.2011

▼C5

60.

Abdullah ( image) (alias Abdallah) Berri ( image)

 

Dirige le milizie della famiglia Berri. Responsabile delle milizie filogovernative coinvolte nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile ad Aleppo.

14.11.2011

61.

George ( image) Chaoui ( image)

 

Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

▼M34

62.

Zuhair (image) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (image)

Luogo di nascita: Damasco, Siria

Grado: Major General

Carica attuale: Vicecapo della direzione delle informazioni generali (alias direzione della sicurezza generale) dal luglio 2012

Ufficiale del grado di Major General presso l'esercito siriano, in servizio dopo maggio 2011. Vicecapo della direzione delle informazioni generali. Responsabile della repressione, delle violazioni dei diritti umani e dell'uso della violenza contro la popolazione civile in Siria.

14.11.2011

▼C5

63.

Amar ( image) (alias Ammar) Ismael ( image) (alias Ismail)

Nato il o intorno il 3 aprile 1973;

Luogo di nascita: Damasco

Civile - Capo dell'esercito elettronico siriano (servizio di intelligence dell'esercito). Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

64.

Mujahed ( image) Ismail ( image) (alias Ismael)

 

Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

65.

Major General Nazih ( image)

 

Vicedirettore della direzione delle informazioni generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.

14.11.2011

▼M40

66.

Kifah ( image) Moulhem ( image) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Ex comandante di battaglione della quarta divisione. Nominato vicecapo della Divisione intelligence militare nel luglio 2015. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile a Deïr ez-Zor.

14.11.2011

▼C5

67.

Major General Wajih ( image) (alias Wajeeh) Mahmud ( image)

 

Comandante della diciottesima divisione corazzata. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Homs.

14.11.2011

68.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

69.

Lt. General Talal ( image) Mustafa ( image) Tlass ( image)

 

Vicecapo di Stato maggiore (Logistica e approvvigionamenti). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

70.

Major General Fu'ad ( image) Tawil ( image)

 

Vicecapo della direzione delle informazioni dell'aeronautica militare della Siria. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.

14.11.2011

▼M34

71.

Bushra (image) Al-Assad (image) (alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)

Data di nascita: 24.10.1960

Membro della famiglia Assad; sorella di Bashar Al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al-Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata.

23.3.2012

72.

Asma (image) Al-Assad (image) (alias Asma Fawaz Al Akhras)

Data di nascita: 11.8.1975;

Luogo di nascita: Londra, GB;

passaporto n. 707512830 (scadenza: 22.9.2020);

nome da nubile: Al Akhras

Membro della famiglia Assad avente stretti legami con figure chiave del regime; moglie del presidente Bashar Al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al-Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata.

23.3.2012

▼C5

73.

Manal ( image) Al-Assad ( image) (alias Manal Al Ahmad)

Data di nascita: 2.2.1970;

Luogo di nascita: Damasco;

Numero di passaporto (siriano): n. 000000914;

nome da nubile: Al Jadaan

Moglie di Maher Al-Assad, e in quanto tale trae vantaggio dal regime ed è a esso associata.

23.3.2012

▼M34 —————

▼C5

75.

Lt. General Fahid ( image) (alias Fahd) Al-Jassim ( image)

 

Capo di Stato maggiore. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

76.

Major General Ibrahim ( image) Al-Hassan ( image) (alias Al-Hasan)

 

Vicecapo di Stato maggiore. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

77.

Brigadier Khalil ( image) (alias Khaleel) Zghraybih ( image, image) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

Quattordicesima divisione. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

78.

Brigadier Ali ( image) Barakat ( image)

 

103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

▼M46

79.

Maggiore Generale Talal ( image) Makhluf (image) (alias Makhlouf)

 

Ex comandante della 105a brigata delle guardie repubblicane. Attuale comandante generale delle guardie repubblicane. Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Damasco.

1.12.2011

80.

Maggiore Generale Nazih ( image) (alias Nazeeh) Hassun ( image) (alias Hassoun)

 

Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Capo della direzione della sicurezza politica dei servizi di sicurezza siriani, in servizio dopo il maggio 2011. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria.

1.12.2011

▼C5

81.

Captain Maan ( image) (alias Ma'an) Jdiid ( image) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Guardia presidenziale. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar ( image) (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

83.

Khald ( image) (alias Khaled) Al-Taweel ( image) (alias Al-Tawil)

 

Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath ( image) Fayad ( image) (alias Fayyad)

 

Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

85.

Brigadier General Jawdat ( image) Ibrahim ( image) Safi ( image)

Comandante del 154o reggimento

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Major General Muhammad ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali ( image) Durgham

Comandante della 4a divisione

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

87.

Major General Ramadan ( image) Mahmoud ( image) Ramadan ( image)

Comandante del 35o reggimento delle forze speciali

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Baniyas e Deraa.

23.1.2012

88.

Brigadier General Ahmed ( image) (alias Ahmad) Yousef ( image) (alias Youssef) Jarad ( image) (alias Jarrad)

Comandante della 132a brigata

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Deraa, incluso l'uso di mitragliatrici e cannoni contraerei.

23.1.2012

89.

Major General Naim ( image) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem ( image) Suleiman ( image)

Comandante della 3a divisione

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma.

23.1.2012

90.

Brigadier General Jihad ( image) Mohamed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan ( image)

Comandante della 65a brigata

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma.

23.1.2012

91.

Major General Fo'ad ( image) (alias Fouad, Fu'ad) Hamoudeh ( image) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Comandante delle operazioni militari a Idlib

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Idlib all'inizio di settembre 2011.

23.1.2012

92.

Major General Bader ( image) Aqel ( image)

Comandante delle forze speciali

Ha ordinato ai soldati di raccogliere i corpi e consegnarli alla mukhabarat; è altresì responsabile delle violenze a Bukamal.

23.1.2012

93.

Brigadier General Ghassan ( image) Afif ( image) (alias Afeef)

Comandante del 45o reggimento

Comandante delle operazioni militari a Homs, Baniyas e Idlib.

23.1.2012

94.

Brigadier General Mohamed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf ( image) (alias Maarouf, Ma'ruf)

Comandante del 45o reggimento

Comandante delle operazioni militari a Homs. Ha ordinato di sparare contro i manifestanti a Homs.

23.1.2012

95.

Brigadier General Yousef ( image) Ismail ( image) (alias Ismael)

Comandante della 134a brigata

Ha ordinato alle truppe di aprire il fuoco contro le abitazioni e le persone salite sui tetti durante lo svolgimento a Talbiseh dei funerali dei manifestanti uccisi il giorno precedente.

23.1.2012

96.

Brigadier General Jamal ( image) Yunes ( image) (alias Younes)

Comandante del 555o reggimento

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Mo'adamiyeh.

23.1.2012

97.

Brigadier General Mohsin ( image) Makhlouf ( image)

 

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak.

23.1.2012

98.

Brigadier General Ali ( image) Dawwa

 

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak.

23.1.2012

99.

Brigadier General Mohamed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor ( image) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Comandante della 106a brigata della guardia presidenziale

Ha ordinato alle truppe di picchiare con i manganelli e arrestare i manifestanti. È responsabile della repressione di manifestanti pacifici a Douma.

23.1.2012

100.

Major General Suheil ( image) (alias Suhail) Salman ( image) Hassan ( image)

Comandante della 5a divisione

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti nel governatorato di Deraa.

23.1.2012

101.

Wafiq ( image) (alias Wafeeq) Nasser ( image)

Capo della sezione regionale di Suwayda (dipartimento dell'intelligence militare)

Come capo della sezione di Suwayda del dipartimento dell'intelligence militare, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Suwayda.

23.1.2012

102.

Ahmed ( image) (alias Ahmad) Dibe ( image) (alias Dib, Deeb)

Capo della sezione regionale di Deraa (direzione della sicurezza generale)

Come capo della sezione regionale di Deraa della direzione della sicurezza generale, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Deraa.

23.1.2012

103.

Makhmoud ( image) (alias Mahmoud) al-Khattib ( image) (alias Al-Khatib, Al-Khateeb)

Capo della sezione investigativa (direzione della sicurezza politica)

Come capo della sezione investigativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.

23.1.2012

104.

Mohamed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat ( image) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim ( image)

Capo della sezione operativa (direzione della sicurezza politica)

Come capo della sezione operativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.

23.1.2012

105.

Nasser ( image) (alias Naser) Al-Ali ( image) (alias Brigadier General Nasr al-Ali)

Capo della sezione regionale di Deraa (direzione della sicurezza politica)

Come capo della sezione regionale di Deraa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti. Responsabile del sito di Deraa dall'aprile 2012 (ex-Direttore della sezione de Homs) della Direzione della sicurezza politica.

23.1.2012

▼M40

106.

Dr. Wael ( image) Nader ( image) Al –Halqi ( image) (alias Al-Halki)

Nato nel: 1964;

Luogo di nascita: provincia di Dara'a.

Ex Primo ministro, in carica fino al 3 luglio 2016, ed ex ministro della sanità. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

27.2.2012

▼M34

107.

Mohammad (image) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (image) Al-Shàar (image) (alias Al-Chaar, Al-Shaar) (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

nato nel: 1956;

Luogo di nascita: Aleppo

Ministro dell'Interno in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta nei confronti della popolazione siriana.

1.12.2011

▼M33

108.

Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati ( image)

Data di nascita: 1945;

Luogo di nascita: Damasco.

Ex ministro delle finanze in carica fino al 9 febbraio 2013. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

1.12.2011

▼M46

109.

Imad ( image) Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb ( image) Khamis ( image) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Data di nascita: 1o agosto 1961

Luogo di nascita: vicino Damasco

Primo ministro ed ex ministro dell'energia elettrica. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

23.3.2012

▼M40

110.

Omar ( image) Ibrahim ( image) Ghalawanji ( image)

Nato nel: 1954;

Luogo di nascita: Tartous

Ex vice Primo ministro con delega per i servizi, ex ministro degli enti locali, in carica fino al 3 luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

23.3.2012

▼M33

111.

Joseph ( image) Suwaid ( image)

Data di nascita: 1958;

Luogo di nascita: Damasco.

Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 21 gennaio 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

23.3.2012

112.

Hussein ( image) (alias Hussain) Mahmoud ( image) Farzat ( image) (alias: Hussein Mahmud Farzat)

Data di nascita: 1957;

Luogo di nascita: Hama.

Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

23.3.2012

▼C5

113.

Mansour ( image) Fadlallah ( image) Azzam ( image) (alias: Mansur Fadl Allah Azzam)

nato nel: 1960;

Luogo di nascita: provincia di Sweida

Ministro degli Affari presidenziali. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

27.2.2012

▼M46

114.

Emad ( image) Abdul-Ghani ( image) Sabouni ( image) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Nato nel: 1964

Luogo di nascita: Damasco

Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia. in carica almeno fino ad aprile 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. Nominato nel luglio 2016 capo dell'agenzia di pianificazione e di cooperazione internazionale (agenzia governativa).

27.2.2012

▼C5

115.

General Ali ( image) Habib ( image) (alias Habeeb) Mahmoud ( image)

nato nel: 1939;

Luogo di nascita: TartOus.

Ex ministro della difesa. Associato al regime siriano e all'esercito siriano, e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

1.8.2011

▼M46

116.

Tayseer ( image) Qala ( image) Awwad ( image)

Nato nel: 1943

Luogo di nascita: Damasco

Ex ministro della giustizia. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile. Ex capo del tribunale militare. Membro dell'alto consiglio giudiziario.

23.9.2011

▼M40

117.

Adnan ( image) Hassan ( image) Mahmoud ( image)

Nato nel: 1966;

Luogo di nascita: Tartous

Ambasciatore siriano in Iran. Ex ministro dell'informazione in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

23.9.2011

▼C5

118.

██████

██████

██████

██████

██████

119.

Sufian ( image) Allaw ( image)

nato nel: 1944;

Luogo di nascita: al-Bukamal, Deir Ezzor.

Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

27.2.2012

120.

Dr Adnan ( image) Slakho ( image)

nato nel: 1955;

Luogo di nascita: Damasco.

Ex ministro dell'industria. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh ( image) Al-Rashed ( image)

nato nel: 1964;

Luogo di nascita: provincia di Aleppo.

Ex ministro dell'istruzione. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal ( image) (alias Faysal) Abbas ( image)

nato nel: 1955;

Luogo di nascita: provincia di Hama.

Ex ministro dei trasporti. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

27.2.2012

123.

Ghiath ( image) Jeraatli ( image) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

nato nel: 1950;

Luogo di nascita: Salamiya

Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.3.2012

124.

Yousef ( image) Suleiman ( image) Al-Ahmad ( image) (alias Al-Ahmed)

nato nel: 1956;

Luogo di nascita: Hasaka

Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.3.2012

125.

Hassan ( image, image) al-Sari ( image)

nato nel: 1953;

Luogo di nascita: Hama

Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.3.2012

126.

Bouthaina ( image) Shaaban ( image) (alias Buthaina Shaaban)

nata nel: 1953;

Luogo di nascita: Homs, Siria

Consigliere politico e per i media del presidente dal luglio 2008, in quanto tale associata alla repressione violenta contro la popolazione.

26.6.2012

127.

Brigadier General Sha'afiq ( image) (alias Shafiq, Shafik) Masa ( image) (alias Massa)

 

Direttore della sezione 215 (Damasco) dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. Partecipa alla repressione contro i civili.

24.7.2012

128.

Brigadier General Burhan ( image) Qadour ( image) (alias Qaddour, Qaddur)

 

Direttore della sezione 291 (Damasco) dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

129.

Brigadier General Salah ( image) Hamad ( image)

 

Vicedirettore della sezione 291 dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

130.

Brigadier General Muhammad ( image) (or: Mohammed) Khallouf ( image) (alias Abou Ezzat)

 

Direttore della sezione 235, detta «Palestina» (Damasco), dei Servizi d'informazione dell'esercito, che è al centro del dispositivo di repressione dell'esercito. Partecipa direttamente alla repressione contro gli oppositori. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

131.

Major General Riad ( image) (alias Riyad) al-Ahmed ( image) (alias Al-Ahmad)

 

Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura e dell'omicidio di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

▼M46

132.

Brigadier General Abdul- Salam ( image) Fajr ( image) Mahmoud ( image)

 

Direttore della sezione di Bab Tuma (Damasco) dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

▼C5

133.

Brigadier General Jawdat ( image) al-Ahmed ( image) (alias Al-Ahmad)

 

Direttore della sezione di Homs dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

134.

Colonel Qusay ( image) Mihoub ( image)

 

Direttore della sezione di Deraa (inviato da Damasco a Deraa all'inizio delle manifestazioni in tale città) dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

135.

Colonel Suhail ( image) (alias Suheil) Al-Abdullah ( image) (alias Al- Abdallah)

 

Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

136.

Brigadier General Khudr ( image) Khudr ( image)

 

Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione generali. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

▼M29

137.

Brigadier General Ibrahim ( image) Ma'ala ( image) (alias Maala, Maale, Ma'la)

 

Direttore della sezione 285 (Damasco) dei servizi d'informazione generali (subentrato al Brig. Gen. Hussam Fendi alla fine del 2011). Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

▼C5

138.

Brigadier General Firas ( image) Al-Hamed ( image) (alias Al-Hamid)

 

Direttore della sezione 318 (Homs) del Servizio informazioni generali. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

139.

Brigadier General Hussam ( image) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa ( image) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Direttore della sezione di Homs dall'aprile 2012 (succeduto al Gen. Brig. Nasr al-Ali) della Direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

140.

Brigadier General Taha ( image) Taha ( image)

 

Responsabile del sito della sezione di Latakia della Direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

141.

Bassel ( image) (alias Basel) Bilal ( image)

 

Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.

24.7.2012

142.

Ahmad ( image) (alias Ahmed) Kafan ( image)

 

Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.

24.7.2012

143.

Bassam ( image) al-Misri ( image)

 

Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.

24.7.2012

144.

Ahmed ( image) (alias Ahmad) al-Jarroucheh ( image) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

nato nel: 1957

Direttore della sezione esterna delle informazioni generali (sezione 279). A questo titolo, è responsabile del dispositivo delle informazioni generali presso le ambasciate siriane. Partecipa direttamente alla repressione attuata dalle autorità siriane contro gli oppositori ed è incaricato in particolare della repressione dell'opposizione siriana all'estero.

24.7.2012

145.

Michel ( image) Kassouha ( image) (alias Kasouha) (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)

Data di nascita: 1 febbraio 1948

Membro dei servizi di sicurezza siriani dall'inizio degli anni 1970, è coinvolto nella lotta contro gli oppositori in Francia e in Germania. Da marzo 2006 è responsabile delle relazioni della sezione 273 delle informazioni generali siriane. Dirigente storico, è vicino al direttore delle informazioni generali Ali Mamlouk, uno dei principali dirigenti della sicurezza del regime, soggetto a misure restrittive dell'UE dal 9 maggio 2011. Sostiene direttamente la repressione condotta dal regime contro gli oppositori ed è incaricato in particolare della repressione dell'opposizione siriana all'estero.

24.7.2012

146.

General Ghassan ( image) Jaoudat ( image) Ismail ( image) (alias Ismael)

nato nel: 1960;

Luogo di origine: Derikich, regione di Tarotus.

Responsabile della sezione delle missioni del Servizio informazioni dell'aviazione, che gestisce, in cooperazione con la sezione delle operazioni speciali, le truppe scelte del Servizio informazioni dell'aviazione, che svolgono un ruolo importante nella repressione condotta dal regime. A questo titolo Ghassan Jaoudat Ismail fa parte dei responsabili militari che mettono in pratica direttamente la repressione condotta dal regime contro gli oppositori.

24.7.2012

▼M46

147.

General Amer al-Achi (alias Amer Ibrahim al-Achi; alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi) (image)

 

Capo della sezione informazioni dell'agenzia d'informazione dell'aviazione (2012-2016). Per le funzioni svolte presso l'agenzia d'informazione dell'aviazione, Amer al-Achi è implicato nella repressione dell'opposizione siriana.

24.7.2012

▼C5

148.

General Mohammed ( image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali ( image) Nasr ( image) (or: Mohammed Ali Naser)

nato nel: 1960 circa.

Vicino a Maher al-Assad, fratello minore del presidente. Ha svolto la parte essenziale della sua carriera nella Guardia repubblicana. Nel 2010 è stato integrato nella sezione interna (o sezione 251) delle Informazioni generali, incaricata di lottare contro l'opposizione politica. Quale uno dei suoi principali responsabili, il Generale Mohammed Ali partecipa direttamente alla repressione contro gli oppositori.

24.7.2012

149.

General Issam ( image) Hallaq ( image)

 

Capo di Stato maggiore dell'aviazione dal 2010. Comanda le operazioni aeree contro gli oppositori.

24.7.2012

150.

Ezzedine ( image) Ismael ( image) (alias Ismail)

nato nel: metà degli anni 1940 (probabilmente 1947);

Luogo di nascita: Bastir. Regione di Jableh

Generale in pensione e dirigente storico del Servizio informazioni dell'aviazione, di cui ha assunto il comando all'inizio degli anni 2000. È stato nominato consigliere politico e di sicurezza del Presidente nel 2006. Quale consigliere politico e di sicurezza del presidente siriano, Ezzedine Ismael è implicato nella politica repressiva condotta dal regime contro gli oppositori.

24.7.2012

151.

Samir ( image) (alias Sameer) Joumaa ( image) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)

nato nel: 1962 circa

Da circa 20 anni è il direttore di gabinetto di Muhammad Nasif Khayrbik, uno dei principali consiglieri di sicurezza di Bachar al-Assad (che occupa ufficialmente l'incarico di assistente del vicepresidente Faruq Al Shar'). La sua vicinanza a Bachar al-Asad e Muhammad Nasif Khayrbik implica Samir Joumaa nella politica repressiva condotta dal regime contro gli oppositori.

24.7.2012

▼M20

152.

Dr. Qadri ( image) (alias Kadri) Jamil ( image) (alias Jameel)

 

Ex vice Primo Ministro, responsabile dell'economia, Ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M46

153.

Waleed ( image) (alias Walid) Al Mo'allem ( image) (alias Al Moallem, Muallem ( image))

 

Vice Primo Ministro, ministro degli esteri e degli espatriati. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M34 —————

▼C5

155.

Dr. Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar ( image ) (alias Abd al-Sattar) Al Sayed ( image) (alias Al Sayyed)

 

Ministro dei beni religiosi. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M19

156.

Ing. Hala ( image) Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed)Al Nasser ( image)

 

Ex ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M46

157.

Eng. Bassam (image) Hanna (image)

Nato nel: 1954

Luogo di nascita: Aleppo (Siria)

Ex ministro delle risorse idriche in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M19

158.

Ing. Subhi ( image) Ahmad ( image) Al Abdallah ( image) (alias Al-Abdullah)

 

Ex ministro dell'agricoltura e della riforma agraria. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad ( image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya ( image) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla ( image) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Ex ministro dell'istruzione superiore. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M46

160.

Dr. Hazwan ( image) Al Wez ( image) (alias Al Wazz)

 

Ministro dell'istruzione. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M19

161.

Dr. Mohamad ( image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer ( image) (alias Dhafer) Mohabak ( image) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Ex ministro dell'economia e del commercio estero. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M40

162.

Dr. Mahmoud ( image) Ibraheem ( image) (alias Ibrahim) Sa'iid ( image) (alias Said, Sa'eed, Saeed)

 

Ex ministro dei trasporti in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M19

163.

Dr. Safwan ( image) Al Assaf ( image)

 

Ex ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

164.

Ing. Yasser ( image) (alias Yaser) Al Siba'ii ( image) (alias Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

 

Ex ministro dei lavori pubblici. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

165.

Ing Sa'iid ( image) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi ( image) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi ( image)

 

Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M40

166.

Dr. Lubana ( image) (alias Lubanah) Mushaweh ( image) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Nata nel 1955;

Luogo di nascita: Damasco

Ex ministro della cultura in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M19

167.

Dr. Jassem ( image) (alias Jasem) Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria ( image)

Nato nel 1968

Ex ministro del lavoro e degli affari sociali. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M40

168.

Omran ( image) Ahed ( image) Al Zu'bi ( image) (alias Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Nato il 27 settembre 1959;

Luogo di nascita: Damasco

Ex ministro dell'informazione in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M46

169.

Dr. Adnan ( image) Abdo ( image) (alias Abdou) Al Sikhny ( image) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

Nato nel: 1961

Luogo di nascita: Aleppo (Siria)

Ex ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M40

170.

Najm ( image) (alias Nejm) Hamad ( image) Al Ahmad ( image) (alias Al-Ahmed)

 

Ex ministro della giustizia in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M46

171.

Dr Abdul-Salam (image) Al Nayef (image)

 

Ex ministro della sanità in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼C5

172.

Dr. Ali ( image) Heidar ( image) (alias Haidar, Heydar, Haydar)

 

Ministro aggiunto per la riconciliazione nazionale. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M40

173.

Dr. Nazeera (image) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (image) Sarkees (image) (alias Sarkis)

 

Ex ministro di Stato per l'ambiente in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M19

174.

Mohammed ( image) Turki ( image) Al Sayed ( image)

 

Ex ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M46

175.

Najm-eddin ( image) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit ( image) (alias Khrait)

 

Ex ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

176.

Abdullah ( image) (alias Abdallah) Khaleel ( image) (alias Khalil) Hussein ( image) alias Hussain)

 

Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M40

177.

Jamal ( image) Sha'ban ( image) (alias Shaaban) Shaheen ( image)

 

Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

16.10.2012

▼M19 —————

▼C5

179.

Razan ( image) Othman ( image)

Moglie di Rami Makhlouf, figlia di Waleed (alias Walid) Othman.;

Data di nascita: 31 gennaio 1977;

Luogo di nascita: governatorato di Latakia;

ID nr.: 06090034007

In stretti rapporti personali e finanziari con Rami Makhlouf, cugino del presidente Bashar Al-Assad e principale finanziatore del regime, oggetto di designazione. In quanto tale, è associata al regime siriano e ne trae vantaggio.

16.10.2012

▼M20

180.

Ahmad al-Qadri

Data di nascita: 1956

Ministro dell'agricoltura e della riforma agraria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

▼M40

181.

Suleiman Al Abbas

 

Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta nei confronti della popolazione siriana.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Data di nascita: 1959

Ex ministro dell'industria in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat (alias Shmat)

Data di nascita: 1973

Ex ministro degli affari sociali in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Data di nascita: 1964

Ex ministro del lavoro in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael (alias Ismail Ismail, o IsmàIl Ismàil)

Nato nel: 1955

Ex ministro delle finanze in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Data di nascita: 1956

Ex ministro dell'economia e del commercio con l'estero in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Data di nascita: 1966

Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

▼M20

188.

Bishr Riyad Yazigi

Data di nascita: 1972

Ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

▼M46

189.

Dr Malek ( image) Ali ( image) (alias Malik Ali)

Nato nel: 1956

Luogo di nascita: Tartus (Siria)

Ex ministro dell'istruzione superiore in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

▼M20

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Data di nascita: 1953

Ministro dei lavori pubblici. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

▼M40

191.

Dr Hassib Elias Shammas (alias Hasib)

Data di nascita: 1957

Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

▼M33

192.

Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Data di nascita: 1961;

Luogo di nascita: Mohagirine, Siria.

Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Anwar Akkad Sons Group (AASG) e nella sua controllata United Oil. AASG è una conglomerata con interessi in settori quali quelli del petrolio, del gas, dei prodotti chimici, delle assicurazioni, dei macchinari industriali, dell'immobiliare, del turismo, delle mostre, degli appalti e delle apparecchiature mediche.

Hashim Anwar al-Aqqad è stato anche membro del parlamento siriano appena nel 2012.

Al-Aqqad non avrebbe potuto continuare ad avere successo senza l'aiuto del regime. Data la portata dei suoi legami d'affari e politici con il regime, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.

23.7.2014

▼M34

193.

Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) noto come «The Tiger» (alias al-Nimr)

nato nel: 1970

Luogo di nascita: Jableh (provincia di Latakia, Siria)

Grado: Major-General

Carica: Comandante delle Qawat al-Nimr (Forze Tigre)

Ufficiale del grado di Major-General presso l'esercito siriano dopo maggio 2011. Comandante della divisione dell'esercito nota come «Forze Tigre». Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria.

23.7.2014

▼M27

182.

Amr Armanazi alias Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy

Data di nascita: 7 febbraio 1944

Direttore generale del Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC), responsabile del sostegno all'esercito siriano per l'acquisizione di materiale usato per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti. Responsabile anche dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori.

Responsabile della repressione violenta della popolazione civile; sostiene il regime.

23.7.2014

▼M40

►M46  264 ◄ .

Houmam Jazàiri (alias Humam al- Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

Nato nel: 1977

Ex ministro dell'economia e del commercio con l'estero in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta nei confronti della popolazione siriana.

21.10.2014

►M46  265 ◄ .

Mohamad Amer Mardini (alias Mohammad Amer Mardini)

Data di nascita: 1959.

Luogo di nascita: Damasco

Ex ministro dell'istruzione superiore in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

►M46  266 ◄ .

Mohamad Ghazi Jalali (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)

Data di nascita: 1969

Luogo di nascita: Damasco

Ex ministro delle comunicazioni e della tecnologia in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

►M46  15 ◄ .

Kamal Cheikha (alias Kamal al-Sheikha)

Data di nascita: 1961.

Luogo di nascita: Damasco

Ex ministro delle risorse idriche in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

►M46  17 ◄ .

Hassan Nouri (alias Hassan al-Nouri)

Data di nascita: 9.2.1960

Ex ministro dello sviluppo amministrativo in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

▼M23

►M46  74 ◄ .

Mohammad Walid Ghazal

Data di nascita: 1951.

Luogo di nascita: Aleppo.

Ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

▼M40

►M46  118 ◄ .

Khalaf Souleymane Abdallah (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Data di nascita: 1960.

Luogo di nascita: Deir ez-Zor

Ex ministro del lavoro in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

▼M23

►M46  178 ◄ .

Nizar Wahbeh Yazaji

(alias Nizar Wehbe Yazigi)

Data di nascita: 1961.

Luogo di nascita: Damasco

Ministro della Sanità dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

▼M40

►M46  202 ◄ .

Hassan Safiyeh (alias Hassan Safiye)

Data di nascita: 1949

Luogo di nascita: Latakia

Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

►M46  267 ◄ .

Issam Khalil

Data di nascita: 1965

Luogo di nascita: Banias

Ex ministro della cultura in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad (alias Mohammad Muti'a Moayyad)

Data di nascita: 1968

Luogo di nascita: Ariha (Idlib)

Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek (alias Ghazqan Kheir Bek)

Data di nascita: 1961.

Luogo di nascita: Latakia

Ex ministro dei trasporti in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

21.10.2014

▼M34

►M46  268 ◄ .

Ghassan Ahmed Ghannan (alias Major General Ghassan Ghannan, Brigadier Generale Ghassan Ahmad Ghanem)

Grado: Major General

Carica: comandante della Brigata Missili 155

Membro dell'esercito siriano con il grado di «colonnello» e di grado equivalente o superiore in servizio dopo maggio 2011. Major General e comandante della Brigata Missili 155. Associato a Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nella Brigata Missili 155. Quale comandante della Brigata Missili 155, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile. Responsabile del lancio di missili Scud su diversi siti civili tra gennaio e marzo 2013.

21.10.2014

▼M23

14.

Colonnello Mohammed Bilal

(alias Tenente colonnello Mohammed Bilal)

 

Quale uno dei principali responsabili del Servizio informazioni dell'aviazione siriana, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile. È altresí associato al Scientific Studies Research Centre (SSRC) inserito in elenco.

21.10.2014

▼M33 —————

▼M23

►M46  269 ◄ .

Abdelhamid Khamis Abdullah

(alias Abdulhamid Khamis Abdullah alias Hamid Khamis alias Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Presidente della Overseas Petroleum Trading Company (OPT), che è stata inserita nell'elenco dal Consiglio in quanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Ha coordinato spedizioni di petrolio destinate al regime siriano con la società petrolifera di Stato siriana Sytrol inserita in elenco. Pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.

Data la posizione di maggior spicco nell'entità, è responsabile delle sue attività

21.10.2014

▼M34

199.

Bayan Bitar (alias Dr Bayan Al-Bitar)

Data di nascita: 8.3.1947

Indirizzo: P.O. Box 11037 Damasco, Siria

Amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie tecnologiche (OTI) e della Società siriana per la tecnologia dell'informazione (SCIT), entrambe controllate del ministero della difesa siriano, che è stato designato dal Consiglio. L'OTI contribuisce alla produzione di armi chimiche per il regime siriano. Come amministratore delegato dell'OTI e della SCIT, Bayan Bitar fornisce sostegno al regime siriano. Dato il suo ruolo nella produzione di armi chimiche, è inoltre corresponsabile della repressione violenta contro la popolazione siriana. In considerazione della sua posizione di alto livello in tali entità, è anche associato alle entità designate OTI e SCIT.

7.3.2015

200.

Brigadier General Ghassan Abbas

Data di nascita: 10.3.1960

Luogo di nascita: Homs

Indirizzo: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (alias SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damasco)

Direttore della succursale del Centro siriano di studi e ricerche scientifici (SSRC/CERS), in prossimità di Jumraya/Jmraiya. È stato coinvolto nella proliferazione di armi chimiche e nell'organizzazione di attacchi con armi chimiche, ivi compreso a Ghouta nell'agosto 2013. È pertanto corresponsabile della repressione violenta contro la popolazione siriana. Come direttore della succursale dell'SSRC/CERS in prossimità di Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas fornisce sostegno al regime siriano. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno all'SSRC, è anche associato all'entità designata SSRC.

7.3.2015

201.

Wael Abdulkarim (alias Wael Al Karim)

Data di nascita: 30.9.1973

Luogo di nascita: Damasco, Siria (di origine palestinese)

Indirizzo: Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damasco, Siria

Imprenditore di spicco che opera in Siria nei settori del petrolio, dei prodotti chimici e delle industrie manifatturiere. In particolare, rappresenta l'Abdulkarim Group, anche noto come Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. L'Abdulkarim Group è uno dei principali produttori di lubrificanti, grassi e prodotti chimici industriali della Siria.

7.3.2015

▼M41 —————

▼M41

203.

George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Indirizzo: Provincia di Damasco, Yabroud, Al Jalaa St, Siria.

Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori dell'engineering, delle costruzioni e del petrolio e del gas. Ha interessi e/o esercita un'influenza significativa in varie società ed entità in Siria, in particolare la HESCO Engineering and Construction Company, una grande impresa siriana di costruzioni ed engineering.

7.3.2015

▼M34

204.

Emad (image) Hamsho (image) (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Indirizzo: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damasco, Siria

Occupa una posizione di alto livello presso la Hamsho Trading. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno all'Hamsho Trading, una filiale di Hamsho International — entità designata dal Consiglio -, fornisce sostegno al regime siriano. È anche associato ad un'entità designata, la Hamsho International. È inoltre vicepresidente del Consiglio siriano del ferro e dell'acciaio, a fianco di uomini d'affari del regime designati, tra cui Ayman Jaber. È altresì socio di Bashar Al-Assad.

7.3.2015

▼M32 —————

▼M46

206.

Maggiore Generale Muhamad ( image) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla ( image) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Nato nel: 1960

Luogo di nascita: Jableh

Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Capo dell'intelligence militare siriana, dipartimento 293 (affari interni), dall'aprile 2015. Responsabile della repressione e delle violenze perpetrate nei confronti della popolazione civile a Damasco/nella zona rurale di Damasco. Ex vicecapo della sicurezza politica (2012), ufficiale della guardia repubblicana siriana e vicedirettore della direzione della sicurezza politica. Capo della polizia militare, membro dell'Ufficio per la sicurezza nazionale.

29.5.2015

▼M35

207.

Adib Salameh

(alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(image)

Posizione: Maggiore Generale, vicedirettore della direzione dell'intelligence dell'aeronautica militare a Damasco

Membro dei servizi di sicurezza e intelligence siriani in carica dopo maggio 2011; vicedirettore della direzione dell'intelligence dell'aeronautica militare a Damasco; ex capo dell'intelligence dell'aeronautica militare ad Aleppo.

Membro delle forze armate siriane avente il grado di «colonnello» e grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011; detiene il grado di Maggiore Generale.

Responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, tramite la pianificazione di, e il coinvolgimento in, attacchi militari ad Aleppo nonché l'esercizio di poteri di arresto e detenzione di civili.

28.10.2016

208.

Adnan Aboud Hilweh

(alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(image)

Posizione: Brigadiere Generale

Detiene il grado di Brigadiere Generale della 155a Brigata e della 157a Brigata dell'esercito siriano in carica dopo maggio 2011.

In quanto Brigadiere Generale della 155a e della 157a Brigata, è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, tra l'altro per le sue responsabilità neldispiegamento e nell'uso di armi missilistiche e chimiche in zone popolate da civili nel 2013 e per il suo coinvolgimento in detenzioni su vasta scala.

28.10.2016

209.

Jawdat Salbi Mawas

(alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(image)

Posizione: Maggiore Generale

Detiene il grado di Maggiore Generale, uno dei principali responsabili della direzione artiglieria e missili della Siria nelle forze armate siriane, in carica dopo maggio 2011.

In quanto ufficiale di alto grado della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile, compreso l'uso di missili e di armi chimiche nel 2013 da parte di brigate sotto il suo comando in zone di Ghouta ad alta densità di popolazione civile.

28.10.2016

▼M46

210.

Tahir ( image) Hamid ( image) Khalil ( image) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

Posizione: Maggiore Generale

Detiene il grado di Maggiore Generale, capo della direzione artiglieria e missili della Siria delle forze armate siriane, in carica dopo maggio 2011. In quanto ufficiale di alto rango della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, compreso il dispiegamento nel 2013 di missili e armi chimiche da parte di brigate sotto il suo comando in zone di Ghouta ad alta densità di popolazione civile.

28.10.2016

▼M35

211.

Hilal Hilal

(alias Hilal al-Hilal)

(image)

Data di nascita: 1966

Membro delle milizie fedeli al regime note come «Kataeb al-Baath» (milizia del partito Baath). Sostiene il regime tramite il ruolo che svolge nel reclutamento e nell'organizzazione della milizia del partito Baath.

28.10.2016

▼M44

212.

Ammar Al-Sharif

(alias Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

( image)

Data di nascita: 26 giugno 1969

Luogo di nascita: Lattakia

Cittadinanza: siriana

Passaporto siriano:

numero: 010312413;

numero di rilascio: 002-15-L093534;

data di rilascio: 14 luglio 2015

Luogo di rilascio: Damasco-Centro;

data di scadenza: 13 luglio 2021

Numero nazionale: 060-10276707

Imprenditore siriano di spicco che opera in Siria, attivo nei settori bancario, assicurativo e ricettivo. Socio fondatore di Byblos Bank Syria, principale azionista di Unlimited Hospitality Ltd e membro del consiglio di amministrazione di Solidarity Alliance Insurance Company e di Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.

28.10.2016

▼M35

213.

Bishr al-Sabban

(alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

(image)

 

Governatore di Damasco, nominato da Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene il regime ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, compreso il ricorso a pratiche discriminatorie nei confronti delle comunità sunnite all'interno della capitale.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(image)

 

Governatore di Quneitra, associato a Bashar al-Assad e da questi nominato. In precedenza Governatore di Latakia. Sostiene il regime e ne trae vantaggio, anche mediante sostegno pubblico alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf

(image)

 

Governatore di Hama, nominato da Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene altresì il regime e ne trae vantaggio. Ghassan Omar Khalaf ha stretti legami con membri di una milizia di Hama fedele al regime nota come la brigata di Hama.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(image)

 

Governatore di Idlib, associato a Bashar al-Assad e da questi nominato. Sostiene il regime e ne trae vantaggio, anche fornendo sostegno alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime. Associato al ministro dell'Awqaf del regime, nonché suo fratello, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed.

28.10.2016

▼M40

217.

Atef Naddaf image

Data di nascita: 1956

Luogo di nascita: zona rurale di Damasco

Ministro dell'istruzione superiore.

Nominato nel luglio 2016.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (alias Makhluf) image

Data di nascita: 1964

Luogo di nascita: Lattakia

Ex-governatore del governatorato di Damasco

Ministro dell'amministrazione locale.

Nominato nel luglio 2016.

Cugino di Rami Makhlouf.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (alias al-Dafeer) image

Data di nascita: 1962

Luogo di nascita: Tartous

Ministro delle comunicazioni e della tecnologia.

Nominato nel luglio 2016.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem image

Data di nascita: 1963

Luogo di nascita: Damasco

Ministro del petrolio e delle risorse naturali.

Nominato nel luglio 2016.

14.11.2016

▼M44

221.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (alias Tourjuman)

( image)

Data di nascita: 1966

Luogo di nascita: Damasco, Siria

Ex ministro dell'informazione. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

▼M40

222.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad) image

Data di nascita: 1961

Luogo di nascita: Lattakia

Ministro della cultura.

Nominato nel luglio 2016.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (alias Hammoud) image

Data di nascita: 1964

Luogo di nascita: Tartous

Ministro dei trasporti.

Nominato nel luglio 2016.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli image

Luogo di nascita: Damasco

Ministro dell'energia elettrica.

Nominato nel luglio 2016.

14.11.2016

225.

Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan image

Data di nascita: 1958

Luogo di nascita: Damasco

Ministro delle finanze.

Nominato nel luglio 2016.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (alias al-Hassan) image

Data di nascita: 1963

Luogo di nascita: Aleppo

Ministro delle risorse idriche.

Nominato nel luglio 2016.

14.11.2016

▼M44

227.

Ahmad al-Hamu (alias al-Hamo)

( image)

Data di nascita: 1947

Ex ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

14.11.2016

▼M40

228.

Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi) image

Data di nascita: 1962

Luogo di nascita: Damasco

Ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori.

Nominato nel luglio 2016.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah ( image)

Data di nascita: 1956

Ministro di Stato.

Nominato nel luglio 2016.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah image

Data di nascita: 1953

Luogo di nascita: Quneitra

Ministro di Stato.

Nominato nel luglio 2016.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad) image

Data di nascita: 1954

Luogo di nascita: villaggio di Habran (provincia di Sweida)

Ministro di Stato.

Nominato nel luglio 2016.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni image

Data di nascita: 1952

Luogo di nascita: Damasco

Ministro di Stato.

Nominato nel luglio 2016.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri) image

Data di nascita: 1963

Luogo di nascita: Damasco

Ministro degli affari sociali (dall'agosto 2015).

14.11.2016

▼M36

234.

Duraid Durgham

 

Governatore della Banca centrale della Siria.

Responsabile del sostegno economico e finanziario al regime siriano attraverso le sue funzioni di governatore della Banca centrale della Siria, inserita altresì nell'elenco.

14.11.2016

▼M39

235.

Ahmad Ballul

(alias Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol)

image

Data di nascita: 10 ottobre 1954

Grado: Maggiore Generale; Comandante dell'aeronautica militare araba siriana e delle forze di difesa aerea

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante dell'aeronautica militare araba siriana e delle forze di difesa aerea siriane, in carica dopo maggio 2011.

Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano individuati nella relazione del meccanismo investigativo congiunto.

21.3.2017

▼M43

236.

Saji Darwish

(alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis)

( image)

Data di nascita: 11 gennaio 1957

Grado: Maggiore Generale, aeronautica militare araba siriana

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex comandante della 22a divisione dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile: in qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana e comandante della 22a divisione fino all'aprile 2017, è responsabile dell'utilizzo di armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22a divisione, compreso l'attacco contro Talmenes, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell'aeroporto di Hama.

21.3.2017

▼M39

237.

Muhammed Ibrahim

image

Data di nascita: 5 agosto 1964

Grado: Brigadier Generale; Vicecomandante della 63a brigata dell'aeronautica militare siriana presso l'aeroporto di Hama

Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale e vicecomandante della 63a brigata dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo maggio 2011.

Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana nel periodo oggetto delle indagini del meccanismo investigativo congiunto e vicecomandante della 63a brigata dal marzo al dicembre 2015, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile mediante utilizzo di armi chimiche da parte della 63a brigata a Talmenes (21 aprile 2014), Qmenas (16 marzo 2015) e Sarmin (16 marzo 2015).

21.3.2017

238.

Badi' Mu'alla

image

Data di nascita: 1961

Luogo di nascita: Bistuwir, Jablah, Siria

Titolo: Brigadier Generale; Comandante della 63a brigata dell'aeronautica militare siriana

Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale e comandante della 63a brigata dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo maggio 2011.

Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di comandante della 63a brigata nel periodo oggetto delle indagini del meccanismo investigativo congiunto, è responsabile repressione violenta della popolazione civile mediante utilizzo di armi chimiche da parte della 63a brigata a Talmenes (21 aprile 2014), a Qmenas (16 marzo 2015) e a Sarmin (16 marzo 2015).

21.3.2017

▼M40

239.

Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar

Data di nascita: 1958.

Luogo di nascita: Damasco (Siria)

Ministro della giustizia. Nominato nel 2017.

30.5.2017

240.

Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil

 

Economia e commercio estero. Ministro. Nominato nel marzo 2017.

30.5.2017

241.

Salam Mohammad al-Saffaf

Data di nascita: 1979.

Ministro dello sviluppo amministrativo. Nominato nel marzo 2017.

30.5.2017

▼M42

242.

Samir Dabul

(alias Samir Daaboul)

Data di nascita: 4 settembre 1965

Titolo: Brigadier Generale

Detiene il grado di Brigadier Generale, in carica dopo maggio 2011.

In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous)

( image)

Data di nascita: 5 febbraio 1964

Titolo: Brigadier Generale

Detiene il grado di Brigadier Generale, in carica dopo maggio 2011.

In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche.

È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

244.

Yasin Ahmad Dahi

(alias Yasin Dahi; Yasin Dhahi)

( image)

Data di nascita: 1960

Titolo: Brigadier Generale

Detiene il grado di Brigadier Generale presso le forze armate siriane, in carica dopo maggio 2011. Alto ufficiale nella Direzione delle informazioni militari delle forze armate siriane. Ex capo del dipartimento 235 dell'intelligence militare a Damasco e dell'intelligence militare a Homs. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile.

18.7.2017

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

( image)

Titolo: Brigadier Generale

Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri è un alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo maggio 2011. Detiene la carica di Capo di stato maggiore della brigata 50 dell'aeronautica militare e di vicecomandante della base aerea di Shayrat. Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.

18.7.2017

246.

Malik Hasan

(alias Malek Hassan)

( image)

Titolo: Maggiore Generale

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 22a divisione dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo maggio 2011.

In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana e nella catena di comando della 22a divisione, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22a divisione, come l'attacco contro Talmenas, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell'aeroporto di Hama.

18.7.2017

▼M43

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

( image)

Data di nascita: 1954

Luogo di nascita: Hama, Siria

Grado: Maggiore Generale

Governatore di Hasaka, nominato da Bashar al-Assad; è associato a Bashar al-Assad.

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare siriana.

In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano durante il suo mandato come Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare siriana, secondo quanto accertato nella relazione del meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite.

18.7.2017

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(alias Meezar Sawan)

( image)

Data di nascita: 1954

Grado: Maggiore Generale

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 20a divisione dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo maggio 2011.

In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compresi gli attacchi contro zone civili da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 20a divisione.

18.7.2017.

249.

Isam Zahr Al-Din

(alias Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin; Issam Zaher Eldin; Issam Zaher al-Deen; Nafed Assadllah)

( image)

Data di nascita: 1961

Luogo di nascita: Tarba, provincia di As-Suwayda, Siria

Grado: Brigadier Generale

Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale della guardia repubblicana, in carica dopo maggio 2011. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, anche durante l'assedio di Baba Amr nel febbraio 2012.

18.7.2017

▼M42

250.

Mohammad Safwan Katan

(alias Mohammad Safwan Qattan)

( image)

 

Mohammad Safwan Katan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Safwan Katan è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

▼M46

251.

Mohammad ( image) Ziad ( image) Ghriwati ( image) (alias Mohammad Ziad Ghraywati)

 

Mohammad Ziad Ghriwati è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Ziad Ghriwati è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

▼M42

252.

Mohammad Darar Khaludi

(alias Mohammad Darar Khloudi)

( image)

 

Mohammad Darar Khaludi è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Darar Khaludi è stato inoltre notoriamente implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

▼M46

253.

Khaled ( image) Sawan ( image)

 

Il dott. Khaled Sawan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, che è coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È stato implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È stato associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

254.

Raymond ( image) Rizq ( image) (alias Raymond Rizk)

 

Raymond Rizq è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

▼M42

255.

Fawwaz El-Atou

(alias Fawaz Al Atto)

( image)

 

Fawwaz El-Atou è tecnico di laboratorio presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Fawwaz El-Atou è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

256.

Fayez Asi

(alias Fayez al-Asi)

( image)

 

Fayez Asi è tecnico di laboratorio presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.

È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

257.

Hala Sirhan

(alias Halah Sirhan)

( image)

Data di nascita: 5 gennaio 1953

Titolo: dottoressa

La dott.ssa Hala Sirhan collabora con l'intelligence militare siriana presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. Ha svolto attività presso l'Institute 3000, che è coinvolto nella proliferazione di armi chimiche.

È associata al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.

18.7.2017

▼M44

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef

( image)

Data di nascita: 17 maggio 1969

Luogo di nascita: zona rurale di Damasco

Ministro dell'industria. Nominato nel gennaio 2018.

26.2.2018

259.

Imad Abdullah Sara

( image)

Data di nascita: 1968

Luogo di nascita: Damasco, Siria

Ministro dell'informazione. Nominato nel gennaio 2018.

26.2.2018

▼M45

260.

Yusuf Ajeeb

(alias: image; Yousef; Ajib)

Brigadier Generale; medico; Capo dell'Ufficio di sicurezza del Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Indirizzo: Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Barzeh Street, PO Box 4470, Damasco

Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale delle forze armate siriane, in carica dopo maggio 2011. Dal 2012 è capo della sicurezza del Scientific studies and research centre (SSRC), che opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche. A causa della sua posizione di alto livello in quanto capo della sicurezza dell'SSRC, è anche associato all'entità designata SSRC.

19.3.2018

▼M46

261.

Maher Sulaiman (alias image; Mahir; Suleiman))

Luogo di nascita: Lattakia, Syria

Medico; Direttore dell'Higher Institute for Applied Sciences and Technology

Indirizzo: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damasco

Direttore dell'Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), che fornisce formazione e sostegno nell'ambito del settore siriano della proliferazione delle armi chimiche. A causa della sua posizione di alto livello presso l'HIAST, che è un'affiliata e controllata del Scientific Studies and Research Centre (SSRC), è associato all'HIAST e all'SSRC, entrambi entità designate.

19.3.2018

▼M45

262.

Salam Tohme

(alias: imageSalim; Taame, Ta'mah, Toumah)

Medico; Vice direttore generale del Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Indirizzo: Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Barzeh Street, PO Box 4470, Damasco

Vice direttore generale del Scientific Studies and Research Centre (SSRC), responsabile dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori. A causa della sua posizione di alto livello presso l'SSRC, è associato all'entità designata SSRC.

19.3.2018

263.

Zuhair Fadhlun

(alias: image; Zoher; Fadloun, Fadhloun)

Capo dell'Institute 3000 (alias Institute 5000), Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Indirizzo: Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasco

Direttore della succursale del Scientific Studies and Research Centre (SSRC) nota come Institute 3000 (alias Institute 5000). In tale veste, è responsabile dei progetti relativi alle armi chimiche, compresa la produzione di agenti chimici e munizioni. A causa della sua posizione di alto livello presso l'SSRC, è associato all'entità designata SSRC.

19.3.2018

▼M14



B.  Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Bena Properties

 

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. PO Box 108,

Damasco;

tel.: 963 112110059 / 963 112110043

Fax: 963 933333149

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

▼M25

3.

Hamcho International

(alias Hamsho International Group)

Baghdad Street,

PO Box 8254

Damasco

Tel. 963 112316675

Fax 963 112318875

Sito web:www.hamshointl.com

e-mail:info@amshointl.com e hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International è una grande società siriana di proprietà di Mohammed Hamcho.

Hamcho International trae vantaggio dal regime e lo sostiene, ed è associata con una persona che trae vantaggio dal regime e lo sostiene.

27.1.2015

▼M14

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Società di lavori pubblici sotto il controllo di Riyad Chaliche e del Ministero della difesa; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

5.

Direzione della sicurezza politica

 

Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.

23.8.2011

6.

Direzione delle informazioni generali

 

Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.

23.8.2011

7.

Direzione delle informazioni militari

 

Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.

23.8.2011

8.

Direzione delle informazioni dell'aeronautica militare

 

Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.

23.8.2011

9.

Forza Qods dell'IRGC (alias: Forza Quds)

Teheran (Iran)

La forza Qods (o Quds) è un braccio speciale del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell'approvvigionamento e nel sostegno del regime siriano per la repressione delle proteste in Siria. La forza Qods dell'IRGC ha fornito assistenza tecnica, materiale e sostegno ai servizi di sicurezza siriani nella repressione dei movimenti di protesta civili.

23.8.2011

10.

Mada Transport

(Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525, tel.: 00 963 11 99 62)

Entità economica che finanzia il regime.

2.9.2011

11.

Filiale della Cham Holding

(Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525, tel.: 00 963 11 99 62)

Entità economica che finanzia il regime.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh Square

PO Box: 2337

Damasco, Repubblica araba siriana;

tel.: (+963) - 11 2456777 e 2218602;

fax: (+963) - 11 2237938 e 2211186;

Bank's email: Publicrelations@reb.sy

Website: www.reb.sy

Banca di proprietà dello Stato che sostiene finanziariamente il regime.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

tel.: +963-11-5667274; +963-11-5667271;

fax: +963-11-5667272;

sito web: http://www.addounia.tv

Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile della Siria.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria

P.O. Box 9525

tel.: +963 -(11) 9962; +963 -(11) -668 14000; +963 -(11) -673 -1044;

fax +963 (11) 673 1274;

Email: info@chamholding.sy

Website: www.chamholding.sy

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; la maggiore società siriana che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)

Indirizzo: Dair Ali Jordan Highway,

P.O. Box 13052,

Damasco, Siria;

Tel. +963-11-2212345;

Fax +963-11-44694450

Email: sales@eltelme.com

Website: www.eltelme.com

Produzione e fornitura di torri di comunicazione e di trasmissione e di altre apparecchiature per l'esercito siriano.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Indirizzo: Daa'ra Highway,

Damasco, Siria;

tel.: +963-11-6858111;

numero di telefono cellulare: +963-933-240231

Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell'esercito.

23.9.2011

▼M23

17.

Souruh Company

(alias SOROH Al Cham Company)

Indirizzo: Adra Free Zone Area Damasco — Siria;

Tel.: +963-11-5327266;

numero di telefono cellulare: +963-933-526812;

+963-932-878282;

Fax.:+963-11-5316396

e-mail: sorohco@gmail.com

Sito web: http://sites.google.com/site/sorohco

La maggioranza delle azioni della società sono possedute, direttamente o indirettamente, da Rami Makhlouf.

►C7  23.9.2011 ◄

▼M14

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building, 6 piano,

PO Box 2900;

tel.: +963 116126.270;

fax: +963 11 23 73 97 19;

Email: info@syriatel.com.sy;

sito web: http://syriatel.sy/

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime: mediante il contratto di licenza versa il 50% dei suoi utili al governo.

23.9.2011

19.

ChamPress TV

Al Qudsi building, 2o piano - Baramkeh - Damasco;

tel.: +963-11-2260805;

fax: +963-11-2260806

Email: mail@champress.com

Website: www.champress.net

Rete televisiva che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper -Damasco - Duty Free Zone;

tel.: 00963 11 2137400;

fax: 00963 11 2139928

Quotidiano che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti

1.12.2011

▼M43

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS)

(alias Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,

PO Box 4470,

Damasco

Sostiene l'esercito siriano nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti.

Operante nel settore della proliferazione delle armi chimiche, è l'entità statale responsabile dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori.

1.12.2011

▼M14

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9,

PO Box 7155,

Damascus;

tel.: 963112725499;

fax: 963112725399

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,

PO Box 6394,

Damasco;

tel /fax: 63114471080

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

PO Box 35202,

Industrial Zone,

Al-Qadam Road,

Damasco

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street,

POBox 5966,

Damasco;

tel.: +963-11-5111352;

+963-11-5110117

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966,

Abou Bakr Al-Seddeq St.,

Damascus

and PO BOX 2849

Al-Moutanabi Street,

Damascus

PO BOX 21120

Baramkeh,

Damasco.

tel.: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building,

17 Street Nissan,

Damasco, Siria

Impresa statale responsabile della totalità delle esportazioni siriane di petrolio. Partecipa al finanziamento del regime.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company,

PO Box 60694,

Damasco, Siria

BOX: 60694;

tel.: 963113141635;

fax: 963113141634;

Email: info@gpc-sy.com

Società petrolifera statale. Partecipa al finanziamento del regime.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummar 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660

Damasco, Siria;

tel.: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333);

fax: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444);

afpc@afpc.net.sy

Joint venture detenuta per il 50% dalla GPC. Partecipa al finanziamento del regime.

1.12.2011

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572

Damasco, Siria;

tel.: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910;

fax: +963 11-222-8412

State-owned bank. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street,

Damasco, Siria;

tel.: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376;

fax: +963 11-221-0124

State-owned bank. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Siria-Damasco – Merjah – Al-Furat St.

PO Box: 5467;

fax: 245 3471;

222 8403; tel.: 245 3471;

E-mail: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy

State-owned bank. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

33.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building,Damasco Tajhez,

PO Box 4325,

Damasco, Siria;

tel.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393;

fax: +963 11-224-1261;

sito web: www.agrobank.org

State-owned bank. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

PO Box 118701,

Beirut, Libano;

tel.: +961 1-741666;

fax: +9611-738228; fax: +9611-753215; fax: +9611-736629;

sito web: www.slcb.com.lb

Sussidiaria della Commercial Bank of Syria già inserita nell'elenco. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area

PO Box 9120

Damasco Siria;

tel.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400;

fax: +963 11-662-1848

Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

▼M40

36.

Ebla Petroleum Company alias Ebco

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,

P.O. Box 9120,

Damasco, Siria;

Tel.: +963 116691100

Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

▼M14

37.

Dijla Petroleum Company Building No.

653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81,

Damasco, Siria

Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

38.

Central Bank of Syria

Siria, Damasco, Sabah Bahrat Square

Indirizzo: Altjreda al Maghrebeh square,

Damasco, Repubblica araba siriana,

PO Box: 2254

Partecipa al finanziamento del regime.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum company

Indirizzo: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32

PO BOX: 2849 o 3378;

tel.: 00963-11-3137935 o 3137913;

fax: 00963-11-3137979 o 3137977;

Email: spccom2@scs-net.org or

Websites: www.spc.com.sy www.spc-sy.com

Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.

23.3.2012

40.

Mahrukat Company (Società siriana per lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti petroliferi)

Sede: Damasco - Al Adawi st., Petroleum building;

fax: 0096311/4445796;

tel.: 0096311/44451348-4451349;

Email: mahrukat@net.sy;

sito web: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.

23.3.2012

41.

General Organisation of Tobacco

Salhieh Street 616,

Damasco, Siria

Fornisce sostegno finanziario al regime siriano. Appartiene interamente allo Stato siriano. Gli utili ricavati dall'organizzazione, anche attraverso la vendita di licenze per commercializzare marche estere di tabacco e la riscossione di imposte all'importazione di marche estere di tabacco, sono trasferiti allo Stato siriano.

15.5.2012

42.

Ministero della difesa

Indirizzo: Umayyad Square,

Damasco;

tel.: +963-11-7770700

Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione.

26.6.2012

43.

Ministero dell'interno

Indirizzo: Merjeh Square,

Damasco;

tel.: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404

Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione.

26.6.2012

44.

Syrian National Security Bureau (Ufficio per la sicurezza nazionale siriana)

 

Ramo del governo siriano e componente del partito siriano Baath. Direttamente coinvolto nella repressione. Ha ordinato alle forze di sicurezza siriane di usare estrema durezza nei confronti dei manifestanti.

26.6.2012

▼M19 —————

▼M14

46.

General Organisation of Radio and TV (alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; alias General Radio and Television Corporation; alias Radio and Television Corporation; alias GORT)

Indirizzo: Al Oumaween Square,

P.O. Box 250,

Damasco, Siria;

tel.: (963 11) 223 4930

Agenzia statale che dipende dal ministero dell'informazione siriano e come tale ne sostiene e promuove la politica d'informazione. È responsabile della gestione delle emittenti televisive siriane di proprietà statale, due terrestri e una satellitare, nonché delle stazioni radio pubbliche. La GORT ha istigato alla violenza contro la popolazione civile in Siria, diventando così uno strumento di propaganda per il regime di Assad e diffondendo disinformazione.

26.6.2012

47.

Syrian Company for Oil Transport (alias Syrian Crude Oil Transportation Company;alias «SCOT»; alias «SCOTRACO»)

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way,

P.O. Box 13,

Banias, Siria;

Website www.scot-syria.com;

Email: scot50@scn-net.org

Società petrolifera statale siriana. Partecipa al finanziamento del regime.

26.6.2012

48.

Drex Technologies S.A.

Data di costituzione: 4 luglio 2000;

numero di costituzione: 394678;

Direttore: Rami Makhlouf;

Agente registrato: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies appartiene interamente a Rami Makhlouf, che è soggetto a sanzioni dell'UE per il sostegno finanziario fornito al regime siriano. Rami Makhlouf utilizza la Drex Technologies per facilitare e gestire le sue partecipazioni finanziarie internazionali, compresa una quota di maggioranza di SyriaTel, precedentemente inserita nell'elenco dell'UE in quanto fornisce anch'essa sostegno finanziario al regime siriano.

24.7.2012

49.

Cotton Marketing Organisation

Indirizzo: Bab Al-Faraj

P.O. Box 729,

Aleppo;

tel.: +96321 239495/6/7/8;

Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy

Banca di proprietà dello Stato. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.

24.7.2012

50.

Syrian Arab Airlines (alias. SAA, alias Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square,

P.O. Box 417,

Damasco, Siria;

tel.: +963112240774

Società pubblica controllata dal regime. Sostiene finanziariamente il regime

24.7.2012

51.

Drex Technologies Holding S.A.

Registrata in Lussemburgo con il numero B77616; in precedenza aveva sede al seguente indirizzo:

17, rue Beaumont

L-1219 Luxembourg.

Il proprietario effettivo della Drex Technologies Holding S.A è Rami Makhlouf, persona oggetto di sanzioni dell'UE perché finanziatore del regime siriano.

17.8.2012

52.

Megatrade

Indirizzo: Aleppo Street,

P.O. Box 5966,

Damasco, Siria;

fax: 963114471081

Agisce come mandatario del Centre d'études et de recherches syrien (CERS), inserito nell'elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell'UE per il governo siriano.

16.10.2012

53.

Expert Partners

Indirizzo: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5,

PO Box: 7006,

Damasco, Siria

Agisce come mandatario del Centre d'études et de recherches syrien (CERS), inserito nell'elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell'UE per il governo siriano.

16.10.2012

▼M22

54.

Overseas Petroleum Trading

alias «Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)»

alias «Overseas Petroleum Company»

Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Libano.

Fornisce sostegno al regime siriano e trae vantaggio dal regime organizzando spedizioni dissimulate di petrolio destinate al regime siriano.

23.7.2014

▼M37 —————

▼M21

56.

The Baniyas Refinery Company alias Banias, Banyas.

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Siria.

Controllata della General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), dipartimento del ministero del petrolio e delle risorse minerarie. Come tale, fornisce sostegno finanziario al regime siriano.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company. alias Hims, General Company for Homs Refinery.

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Siria.

Controllata della General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), dipartimento del ministero del petrolio e delle risorse minerarie. Come tale, fornisce sostegno finanziario al regime siriano.

23.7.2014

58.

Army Supply Bureau

PO Box 3361, Damasco

Coinvolto nell'acquisto di materiale militare a sostegno del regime e pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria. Ramo del ministero della difesa siriano.

23.7.2014

59.

Industrial Establishment of Defence. alias Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.

Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascas, o Al-Hameh, Damascas Countryside, P.O. Box 2230.

Coinvolto nell'acquisto di materiale militare per il regime e pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria. Ramo del ministero della difesa siriano.

23.7.2014

▼M46

60.

Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) ( image image) (alias Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT))

P.O. Box 31983, Barzeh

Affiliato al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), già designato, e da esso controllato. Fornisce formazione e sostegno all'SSRC ed è pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile.

23.7.2014

▼M21

61.

National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)

P.O. Box 4470 Damasco

Affiliato al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), già designato, e controllata dello stesso SSRC. Fornisce formazione e sostegno all'SSRC ed è pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile.

23.7.2014

62.

El Jazireh alias Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beirut; settore degli idrocarburi

Di proprietà o sotto il controllo di Ayman Jaber, pertanto associato a una persona designata.

23.7.2014

▼M23

63.

Pangates International Corp Ltd

(alias Pangates)

P.O. Box 8177

Sharjah Airport International Free Zone

Emirati Arabi Uniti

Pangates agisce da intermediario nella fornitura di petrolio al regime siriano. Pertanto sostiene il regime siriano e da esso trae vantaggio. È altresí associata alla società petrolifera siriana Sytrol inserita in elenco.

21.10.2014

64.

Abdulkarim Group

(alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damasco

Siria

Società madre della Pangates con controllo operativo di essa. In quanto tale sostiene il regime siriano e da esso trae vantaggio. È altresí associata alla società petrolifera siriana Sytrol inserita in elenco.

21.10.2014

▼M26

65.

Organisation for Technological Industries

(alias Technical Industries Corporation (TIC))

Indirizzo: P.O. Box 11037 Damasco, Siria

Controllata del ministero della difesa siriano, che è stato designato dal Consiglio.

L'OTI è coinvolta nella produzione di armi chimiche per il regime siriano.

Essa è pertanto responsabile della repressione violenta contro la popolazione siriana.

Come controllata del ministero della difesa, è anche associata ad un'entità designata.

7.3.2015

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Indirizzo: P.O. Box 11037 Damasco, Siria

Filiale dell'Organisation for Technological Industries (OTI) e pertanto del ministero della difesa siriano, che sono stati designati dal Consiglio. Collabora inoltre con la Banca centrale della Siria, che è stata designata dal Consiglio.

Come filiale dell'OTI e del ministero della difesa, la SCIT è associata a queste entità designate.

7.3.2015

67.

Hamsho Trading

(alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damasco,

Siria.

Filiale di Hamsho International, che è stata designata dal Consiglio.

In quanto tale, Hamsho Trading è associata ad un'entità designata, Hamsho International.

Sostiene il regime siriano tramite le sue filiali, tra cui Syria Steel. Tramite le sue filiali è associata a gruppi quali le milizie Shabiha favorevoli al regime.

7.3.2015

▼M32 —————

▼M26

70.

DK Group

(alias DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office)

Indirizzi: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Libano.

Azarieh Building — Block 03, 5th Floor

Azarieh Street — Solidere — Downtown, PO Box 11-503, Beirut, Libano.

DK Group fornisce banconote nuove alla Banca centrale della Siria, che è stata designata dal Consiglio.

DK Group fornisce pertanto sostegno al regime. In ragione di tale rapporto di fornitura, è inoltre associato a un'entità designata, la Banca centrale della Siria.

7.3.2015

▼M41

71.

Abdulkarim Group

(alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damasco

Siria

Abdulkarim Group è un conglomerato siriano riconosciuto a livello internazionale e associato a Wael Abdulkarim, il quale è elencato come persona d'affari di spicco operante in Siria.

11.7.2017

▼B




ALLEGATO II bis

ELENCO DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 E ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, LETTERA B)



Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Commercial Bank of Syria

— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damasco, Siria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasco, Siria;

— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Siria; ►C11  SWIFT/BIC CMSYSYDA; ◄ tutti gli uffici [NPWMD]

Sito web: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Numero di telefono: +963 11 2218890

Numero di fax: +963 11 2216975

Direzione generale: dir.cbs@mail.sy

Banca di proprietà dello Stato che finanzia il regime.

13.10.2011

▼M13




ALLEGATO III

Siti internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea

A.   Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M15

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M13

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles

BELGIO

▼M38




ALLEGATO IV

ELENCO DI «PETROLIO GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI» DI CUI ALL'ARTICOLO 6



Parte A

PETROLIO GREGGIO

Codice SA

Descrizione delle merci

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

Parte B

PRODOTTI PETROLIFERI

Codice SA

Descrizione delle merci

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l'acquisto, in Siria, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo dell'aeromobile in cui è caricato).

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.

2714

Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.

2715 00 00

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

▼B




ALLEGATO V

APPARECCHIATURE, TECNOLOGIE E SOFTWARE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Nota generale

Nonostante il disposto del presente allegato, quest'ultimo non si applica a:

a) apparecchiature, tecnologie o software che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ( 13 ) o nell'elenco comune delle attrezzature militari; o

b) software che sono progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:

i) al banco;

ii) per corrispondenza;

iii) per transazione elettronica; o

iv) su ordinazione telefonica;; o

c) software che sono sono di pubblico dominio.

Le categorie A, B, C, D ed E fanno riferimento alle categorie di cui al regolamento (CE) n. 428/2009.

Per «apparecchiature, tecnologie e software» ai sensi dell'articolo 4 si intende quanto segue:

A.  Elenco delle apparecchiature

 apparecchiature di ispezione approfondita di pacchetti

 apparecchiature di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati

 apparecchiature di controllo delle radiofrequenze

 apparecchiature di interferenze di reti e satelliti

 apparecchiature di infezione a distanza

 apparecchiature di riconoscimento/trattamento vocale

 apparecchiature di intercettazione e controllo IMSI ( 14 )/MSISDN ( 15 )/IMEI ( 16 )/TMSI ( 17 )

 apparecchiature di intercettazione e controllo tattici SMS ( 18 )/GSM ( 19 )/GPS ( 20 )/GPRS ( 21 )/UMTS ( 22 )/CDMA ( 23 )/ PSTN ( 24 )

 apparecchiature di intercettazione e controllo di informazioni DHCP ( 25 )/SMTP ( 26 )/GTP ( 27 )

 apparecchiature di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica

 apparecchiature forensi a distanza

 apparecchiature di motori di trattamento semantico

 apparecchiature WEP e WPA di violazione di codici

 apparecchiature di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e standard

B.  Non utilizzato

C.  Non utilizzato

D.  «Software» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate sopra in A.

E.  «Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate sopra in A.

Le apparecchiature, tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».

Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.

▼M24




ALLEGATO V bis

CARBOTURBI E ADDITIVI PER CARBURANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 BIS, PARAGRAFO 1



N.

Descrizione

Codice NC

(1)

Carboturbi (diversi dal kerosene)

 

Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)

2710 12 70

Diversi dal kerosene (oli semifluidi)

2710 19 29

(2)

Carboturbi tipo kerosene (oli semifluidi)

2710 19 21

(3)

Carboturbi tipo kerosene miscelati con biodiesel (1)

2710 20 90

(4)

Inibitori di ossidazione

Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:

 

—  inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio

3811 21 00

—  altri inibitori di ossidazione

3811 29 00

Inibitori di ossidazione per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

3811 90 00

(5)

Additivi per dissipatori statici

Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:

 

—  contenenti oli di petrolio

3811 21 00

—  altri

3811 29 00

Additivi dissipatori statici per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

3811 90 00

(6)

Inibitori di corrosione

Inibitori di corrosione per oli lubrificanti:

 

—  contenenti oli di petrolio:

3811 21 00

—  altri

3811 29 00

Inibitori di corrosione per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

3811 90 00

(7)

Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio)

Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti:

 

—  contenenti oli di petrolio

3811 21 00

—  altri

3811 29 00

Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

3811 90 00

(8)

Deattivatori dei metalli

Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti:

 

—  contenenti oli di petrolio

3811 21 00

—  altri

3811 29 00

Deattivatori dei metalli per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali:

3811 90 00

(9)

Additivi biocidi

Additivi biocidi per oli lubrificanti:

 

—  contenenti oli di petrolio

3811 21 00

—  altri

3811 29 00

Additivi biocidi per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

3811 90 00

(10)

Additivi miglioratori della stabilità termica

Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:

 

—  contenenti oli di petrolio

3811 21 00

—  altri

3811 29 00

Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

3811 90 00

(1)   Purché contengano ancora almeno il 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.




ALLEGATO V ter

CARBOTURBI E ADDITIVI PER CARBURANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 bis, PARAGRAFO 3



N.

Descrizione

Codice NC

(1)

Carboturbi (diversi dal kerosene)

 

Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)

2710 12 70

Diversi dal kerosene (oli semifluidi)

2710 19 29

(2)

Carboturbi tipo kerosene (oli semifluidi)

2710 19 21

(3)

Carboturbi tipo kerosene miscelati con biodiesel (1)

2710 20 90

(4)

Inibitori di ossidazione

Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:

 

—  inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio

3811 21 00

—  altri inibitori di ossidazione

3811 29 00

Inibitori di ossidazione per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

3811 90 00

(5)

Additivi per dissipatori statici

Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:

 

—  contenenti oli di petrolio

3811 21 00

—  altri

3811 29 00

Additivi dissipatori statici per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

3811 90 00

(6)

Deattivatori dei metalli

Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti:

 

—  contenenti oli di petrolio

3811 21 00

—  altri

3811 29 00

Deattivatori dei metalli per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

3811 90 00

(7)

Additivi biocidi

Additivi biocidi per oli lubrificanti:

 

—  contenenti oli di petrolio

3811 21 00

—  altri

3811 29 00

Additivi biocidi per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

3811 90 00

(8)

Additivi miglioratori della stabilità termica

Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:

 

—  contenenti oli di petrolio

3811 21 00

—  altri

3811 29 00

Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

3811 90 00

(1)   Purché contengano ancora almeno il 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.

▼B




ALLEGATO VI

ELENCO DELLE ATTREZZATURE E DELLE TECNOLOGIE CHIAVE DI CUI ALL'ARTICOLO 8

Note generali

1. Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti specificati nell'elenco che ne costituiscono l'elemento principale e che possano essere facilmente rimossi da questi o utilizzati per altri scopi.

N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

3. Le definizioni di termini tra «virgolette singole» sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

1. La «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

2. I divieti non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del presente regolamento.

3. Il divieto di trasferimento di «tecnologia» non si applica per le informazioni «di pubblico dominio», per la «ricerca scientifica di base» o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

Prospezione e produzione di greggio e di gas naturale

1.A    Attrezzature

1. Attrezzature per rilievi geofisici, veicoli, navi e aerei appositamente progettati o adattati per acquisire dati ai fini della prospezione del petrolio e del gas, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2. Sensori appositamente progettati per le operazioni downhole nei pozzi di petrolio e di gas, compresi sensori usati per le misurazioni durante la perforazione e attrezzature associate, appositamente progettate per acquisire e conservare i dati rilevati da tali sensori.

3. Attrezzature per la perforazione progettate per formazioni rocciose, specificamente ai fini della prospezione o della produzione di petrolio, gas naturale ed altri idrocarburi di origine naturale.

4. Punte di trapano, aste di perforazione, collari di perforazione, centralizzatori e altre attrezzature appositamente progettate per essere usate in e con attrezzature di perforazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

5. Teste di pozzo di perforazione, «blowout preventer» e «alberi di Natale o croci di produzione» e loro componenti appositamente progettati, rispondenti alle «specifiche API e ISO» per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

Note tecniche:

a.   Il blowout preventer è un dispositivo utilizzato di norma a livello del suolo (o, in caso di perforazione sottomarina, sul fondo marino) per impedire una fuga incontrollata di petrolio e/o gas dal pozzo durante la perforazione.

b.   L'albero di Natale o croce di produzione è un dispositivo utilizzato di norma per controllare il flusso di fluidi dal pozzo dopo il completamento e quando comincia la produzione di petrolio e/o di gas naturale.

c.   Ai fini della presente voce, le specifiche API e ISO si riferiscono alle specifiche 6A, 16A, 17D e 11IW dell'American Petroleum Institute e/o alle specifiche 10423 e 13533 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai blowout preventer, alle teste di pozzo e alle croci di produzione per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

6. Piattaforme di perforazione e di produzione per greggio e gas naturale.

7. Navi e chiatte con incorporate attrezzature di perforazione e/o di trattamento del petrolio usate per la produzione di petrolio, gas naturale e altri materiali infiammabili di origine naturale.

8. Separatori gas-liquido rispondenti alla specifica API 12J, appositamente progettati per trattare la produzione di un pozzo di petrolio o gas naturale, per separare i liquidi petroliferi dall'acqua e il gas dai liquidi.

9. Compressori di gas con compressione progettata pari o superiore a 40 bar (PN 40 e/o ANSI 300) e aventi una capacità di aspirazione volumetrica pari o superiore a 300 000 Nm3/h, per il trattamento iniziale e il trasporto di gas naturale, ad eccezione dei compressori di gas per le stazioni di rifornimento di GNC (gas naturale compresso), e i componenti appositamente progettati a tal fine.

10. Attrezzature di controllo della produzione sottomarina e loro componenti rispondenti alle «specifiche API e ISO» per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas.

Nota tecnica:

Ai fini di questa voce le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 17F dell'American Petroleum Institute e/o alla specifica 13268 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai sistemi di controllo della produzione sottomarina.

11. Pompe, solitamente ad alta capacità e/o ad alta pressione (superiore a 0,3 m3/min. e/o 40 bar), appositamente progettate per pompare fanghi di perforazione e/o cemento nei pozzi di petrolio e gas.

1.B    Attrezzature per testaggio ed ispezioni

1. Attrezzature appositamente progettate per il campionamento, il testaggio e l'analisi delle proprietà del fango di perforazione, dei cementi dei pozzi petroliferi e di altri materiali appositamente progettati e/o formulati per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas naturale.

2. Attrezzature appositamente progettate per il prelievo, il testaggio e l'analisi delle proprietà di campioni di roccia, di campioni liquidi e gassosi e di altri materiali estratti dai pozzi di petrolio e/o gas naturale durante o dopo la perforazione, o provenienti dagli impianti di trattamento iniziale collegati.

3. Attrezzature appositamente progettate per la raccolta e l'interpretazione di informazioni sullo stato fisico e meccanico di un pozzo di petrolio e/o di gas naturale, e per determinare le proprietà locali delle formazioni rocciose e del reservoir.

1.C    Materiali

1. Fanghi di perforazione, additivi dei fanghi di perforazione e loro componenti appositamente formulati per stabilizzare i pozzi di petrolio e gas durante la perforazione, recuperare in superficie i cutting di perforazione e lubrificare e raffreddare le attrezzature di perforazione nel pozzo.

2. Cementi e altri materiali rispondenti alle specifiche API e ISO per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e di gas naturale.

Nota tecnica:

Le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 10A dell'American Petroleum Institute o alla specifica 10426 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per quanto riguarda i cementi per pozzi petroliferi e altri materiali appositamente formulati per la cementazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

3. Agenti inibitori della corrosione, agenti di trattamento dell'emulsione, agenti antischiuma e altri prodotti chimici appositamente formulati per essere utilizzati nella perforazione dei pozzi di petrolio e/o gas naturale e per il trattamento iniziale del petrolio prodotto.

1.D    Software

1. «Software» appositamente progettato per la raccolta e l'interpretazione di dati acquisiti con rilievi sismici, elettromagnetici, magnetici e gravimetrici allo scopo di determinare il potenziale prospettico per il petrolio o il gas naturale.

2. «Software» appositamente progettato per la conservazione, l'analisi e l'interpretazione delle informazioni acquisite durate la perforazione e la produzione per valutare le caratteristiche fisiche e il comportamento dei reservoir di petrolio o di gas.

3. «Software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» di impianti di produzione e trattamento del petrolio o loro specifiche sotto-unità.

1.E    Tecnologia

1. «Tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» e l'«utilizzazione» delle attrezzature specificate in 1.A.01 – 1.A11.

Raffinazione di olio greggio e liquefazione di gas naturale

2.A    Attrezzature

1. Scambiatori di calore quali esposti in appresso e loro componenti appositamente progettati:

a. Scambiatori di calore a piastre (plate-fin) con un rapporto superficie/volume superiore a 500 m2/m3, specialmente concepiti per il preraffreddamento del gas naturale;

b. scambiatori di calore a serpentina (coil-wound) specialmente concepiti per la liquefazione o il sottoraffredddamento del gas naturale.

2. Pompe criogeniche per il trasporto delle materie ad una temperatura inferiore ai -120 °C e con una capacità di trasporto di più di 500 m3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.

3. «Coldbox» ed attrezzature della «coldbox» non specificate al punto 2.A.1.

Nota tecnica:

Il termine attrezzature della coldbox indica un sistema appositamente concepito, specifico degli impianti GNL, e include la fase della liquefazione. La coldbox comprende gli scambiatori di calore, le tubazioni, altri strumenti e gli isolanti termici. La temperatura all'interno della coldbox si aggira sui –120 °C (condizioni per la condensazione del gas naturale). La funzione della coldbox è l'isolamento termico dell'attrezzatura sopra descritta.

4. Attrezzature per terminali di trasporto di gas liquefatti aventi una temperatura inferiore ai –120 °C e componenti appositamente progettati a tal fine.

5. Linea di trasferimento, flessibile o meno, avente un diametro superiore ai 50 mm per il trasporto di materie a una temperatura inferiore ai –120 °C.

6. Navi per il trasporto marittimo appositamente progettate per il trasporto di GNL.

7. Dissalatori elettrostatici appositamente progettati per rimuovere dal greggio contaminanti quali sale, solidi ed acqua, e componenti appositamente progettati a tal fine.

8. Tutti gli impianti di cracking, compresi gli impianti di idrocracking, e gli impianti di coking, appositamente progettati per la conversione di gasoli da vuoto (VGO - Vacuum Gas Oils) o residuo sotto vuoto, e componenti appositamente progettati a tal fine.

9. Impianti di idrotrattamento appositamente progettati per la desolforazione di benzina, tagli di gasolio e kerosene e componenti appositamente progettati a tal fine.

10. Impianti di reforming catalitico appositamente progettati per la conversione di benzina desolforata in benzina ad elevato numero di ottano, e componenti appositamente progettati a tal fine.

11. Unità di raffinazione per l'isomerizzazione dei tagli C5-C6, e unità di raffinazione per l'alchilazione di olefine leggere, per aumentare l'indice di ottano dei tagli idrocarburici.

12. Pompe appositamente progettate per il trasporto del greggio e dei combustibili, con una capacità pari o superiore a 50 m3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.

13. Tubi di diametro esterno di 0,2 m o più e fatti di uno dei seguenti materiali:

a. acciai inossidabili con il 23% o più di cromo in peso;

b. acciai inossidabili e leghe a base di nickel con un indice «PRE (Pitting Resistance Equivalent Number)» superiore a 33.

Nota tecnica:

Il Pitting Resistance Equivalent Number (PRE) è un indice che caratterizza la resistenza degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel alla corrosione per vaiolatura (pitting) o alla corrosione interstiziale (crevice corrosion). La resistenza al pitting degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel è determinata fondamentalmente dalla loro composizione, in primo luogo: cromo, molibdeno, e azoto. La formula per calcolare l'indice PRE è:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14. «Pigs» (dispositivi per l'ispezione delle condutture) e loro componenti appositamente progettati

Nota tecnica:

Il pig è un'apparecchiatura normalmente utilizzata per la pulizia o l'ispezione di una conduttura dall'interno (stato di corrosione o formazione di fessure) ed è spinto dalla pressione del prodotto nella conduttura.

15. Pig launcher (cassette di lancio) e pig catcher (cassette di ricevimento) per l'introduzione e la rimozione dei pig.

16. Serbatoi di stoccaggio del greggio e dei combustibili di volume superiore ai 1 000 m3 (1 000 000 litri), esposti in appresso, e loro componenti appositamente progettati:

a. serbatoi a tetto fisso,

b. serbatoi a tetto galleggiante.

17. Tubi flessibili sottomarini appositamente progettati per il trasporto di idrocarburi e fluidi d'iniezione, acqua o gas, di diametro superiore ai 50 mm.

18. Tubi flessibili per alta pressione utilizzati per applicazioni in superficie e sottomarine.

19. Impianti di isomerizzazione appositamente progettati per la produzione di benzina ad elevato numero di ottano a partire da idrocarburi leggeri, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2.B    Attrezzature per testaggio ed ispezioni

1. Attrezzature appositamente progettate per testare ed analizzare le qualità (proprietà) del petrolio greggio e dei combustibili.

2. Sistemi di controllo d'interfaccia appositamente progettati per controllare e ottimizzare il processo di desalinizzazione.

2.C    Materiali

1. Dietilenglicole (CAS 111-46-6) e Trietilenglicole (CAS 112-27-6)

2. N-metilpirolidone (CAS 872-50-4) e Sulfolano (CAS 126-33-0).

3. Zeoliti, sia naturali che di sintesi, appositamente destinate al cracking catalitico a letto fluido o alla purificazione e/o disidratazione dei gas, ivi compresi i gas naturali.

4. Catalizzatori per il cracking e la conversione di idrocarburi, quali esposti in appresso:

a. metallo singolo (gruppo del platino) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinato al processo di reforming catalitico;

b. specie metalliche miste (platino in combinazione con altri metalli nobili) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinate al processo di reforming catalitico;

c. catalizzatori di nickel e cobalto drogati con molibdeno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di desolforazione catalitica;

d. catalizzatori di palladio, nickel, cromo e tungsteno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di idrocracking catalitico e

5. additivi della benzina appositamente formulati per aumentarne il numero d'ottano.

Nota:

Questa voce include l'etil ter-butil etere (ETBE) (CAS 637-92-3) e il metil ter-butil etere (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D    Software

1. «Software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» di impianti di GNL o loro specifiche sotto-unità.

2. «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di impianti di raffinazione del petrolio (e loro sotto-unità).

2.E    Tecnologia

1. «Tecnologia» di condizionamento e purificazione del gas naturale grezzo (disidratazione, addolcimento, rimozione delle impurità).

2. «Tecnologia» di liquefazione del gas naturale, compresa la «tecnologia» necessaria per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di impianti di GNL.

3. «Tecnologia» di trasporto del gas naturale liquefatto.

4. «Tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di navi appositamente progettate per il trasporto marittimo di gas naturale liquefatto.

5. «Tecnologia» di stoccaggio del greggio e dei combustibili.

6. «Tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di una raffineria, ad esempio:

6.1. «Tecnologia» per la conversione delle olefine leggere in benzina;

6.2. Tecnologia di reforming catalitico e di isomerizzazione;

6.3. Tecnologia di cracking catalitico e termico.




ALLEGATO VII



Attrezzature e tecnologie di cui all'articolo 12

8406 81

Turbine a vapore di potenza superiore a 40 MW

8411 82

Turbine a gas di potenza superiore a 5 000 kW

ex  85 01

Tutti i motori e i generatori elettrici di potenza superiore a 3 MW o 5 000 kVA.

▼M2




ALLEGATO VIII



Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all’articolo 11 bis

Codice SA

Designazione delle merci

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati.

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere.

7108

Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere.

7109

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati.

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere.

7111

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati.

7112

Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi.

▼M5




ALLEGATO IX

ELENCO DI ATTREZZATURE, BENI E TECNOLOGIE DI CUI ALL’ARTICOLO 2 ter

▼M16

L'elenco del presente allegato non comprende i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio per uso personale o imballati per uso individuale, ad eccezione dell'isopropanolo.

▼M5

Note introduttive

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3. Per le definizioni dei termini tra «virgolette singole» si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Note generali

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell’elenco — che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB:   per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.

2. I prodotti specificati nel presente elenco sono da intendersi sia beni nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione B del presente allegato)

1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione sono sottoposti a controllo nella sezione IX.A del presente allegato sono sottoposti a controllo a norma di quanto disposto dalla sezione B.

2. La «tecnologia» necessaria per lo «sviluppo», la «produzione» o l’ «utilizzazione» di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

3. I controlli non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del presente regolamento.

4. I controlli relativi al trasferimento di «tecnologia» non si applicano alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

BENI



IX.A1.  Materiali, prodotti chimici, «microrganismi» e «tossine»

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A1.001

Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue:

tributil fosfato (CAS 102-85-2)

isocianato di metile (CAS 624-83-9)

chinaldina (CAS 91-63-4)

1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0)

 

IX.A1.002

Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue:

benzile (CAS 134-81-6)

dietilammina (CAS 109-89-7)

etere etilico (CAS 60-29-7)

dimetiletere (CAS 115-10-6)

dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0)

 

IX.A1.003

Sostanze chimiche alla concentrazione di 95 % o più, come segue:

2-metossietanolo (CAS n. 109-86-4)

butiril-colinesterasi (BCHE)

dietilentriammina (CAS 111-40-0)

diclorometano (CAS 75-09-3)

dimetilanilina (CAS 121-69-7)

bromoetano (CAS 74-96-4)

cloruro di etile (CAS 75-3-4)

etilammina (CAS 07.04.1975)

esammina (CAS 100-97-0)

2-bromopropano (CAS 75-26-3)

ossido di isopropile (CAS 108-20-3)

metilammina (CAS 74-89-5)

bromometano (CAS 74-83-9)

monoisopropilammina (CAS 75-31-0)

cloruro di obidossina (CAS 114-90-9).

bromuro di potassio (CAS 7758-02-3)

piridina (CAS 110-86-1)

bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8)

bromuro di sodio (CAS 7647-15-6)

sodio metallico (CAS 7440-23-5)

tributilammina (CAS 102-82-9)

trietilammina (CAS 121-44-8)

trimetilammina (CAS 75-50-3)

 

▼M16

IX.A1.004

Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata (1), alla concentrazione di 90 % o più, salva diversa indicazione, come segue:

Acetone, (CAS RN 67-64-1) (Codice NC 2914 11 00 )

Acetilene, (CAS RN 74-86-2) (Codice NC 2901 29 00 )

Ammoniaca, (CAS RN 7664-41-7) (Codice NC 2814 10 00 )

Antimonio, (CAS RN 7440-36-0) (voce 8110 )

Benzaldeide (aldeide benzoica), (CAS RN 100-52-7) (Codice NC 2912 21 00 )

Benzoina, (CAS RN 119-53-9) (Codice NC 2914 40 90 )

1-Butanolo, (CAS RN 71-36-3) (Codice NC 2905 13 00 )

2-Butanolo, (CAS RN 78-92-2) (Codice NC 2905 14 90 )

Isobutanolo, (CAS RN 78-83-1) (Codice NC 2905 14 90 )

T-butanolo, (CAS RN 75-65-0) (Codice NC 2905 14 10 )

Carburo di calcio, (CAS RN 75-20-7) (Codice NC 2849 10 00 )

Ossido di carbonio, (CAS RN 630-08-0) (Codice NC 2811 29 90 )

Cloro, (CAS RN 7782-50-5) (Codice NC 2801 10 00 )

Cicloesanolo, (CAS RN 108-93-0) (Codice NC 2906 12 00 )

Dicicloesilammina (DCA), (CAS RN 101-83-7) (Codice NC 2921 30 99 )

Etanolo, (CAS RN 64-17-5) (Codice NC 2207 10 00 )

Etilene, (CAS RN 74-85-1) (Codice NC 2901 21 00 )

Ossido di etilene, (CAS RN 75-21-8) (Codice NC 2910 10 00 )

Fluoroapatite, (CAS RN 1306-05-4) (Codice NC 2835 39 00 )

Acido cloridrico, (CAS RN 7647-01-0) (Codice NC 2806 10 00 )

Acido solfidrico, (CAS RN 7783-06-4) (Codice NC 2811 19 80 )

Isopropanolo, concentrazione di 95 % o più, (CAS RN 67-63-0) (Codice NC 2905 12 00 )

Acido mandelico, (CAS RN 90-64-2) (Codice NC 2918 19 98 )

Metanolo, (CAS RN 67-56-1) (Codice NC 2905 11 00 )

Cloruro di metile, (CAS RN 74-87-3) (Codice NC 2903 11 00 )

Ioduro di metile, (CAS RN 74-88-4) (Codice NC 2903 39 90 )

Metilmercaptano, (CAS RN 74-93-1) (Codice NC 2930 90 99 )

Monoetilenglicole, (CAS RN 107-21-1) (Codice NC 2905 31 00 )

Cloruro di ossalile, (CAS RN 79-37-8) (Codice NC 2917 19 90 )

Solfuro di potassio, (CAS RN 1312-73-8) (Codice NC 2830 90 85 )

Tiocianato di potassio (KSCN), (CAS RN 333-20-0) (Codice NC 2842 90 80 )

Ipoclorito di sodio, (CAS RN 7681-52-9) (Codice NC 2828 90 00 )

Zolfo, (CAS RN 7704-34-9) (Codice NC 2802 00 00 )

Diossido di zolfo, (CAS RN 7446-09-5) (Codice NC 2811 29 05 )

Triossido di zolfo, (CAS RN 7446-11-9) (Codice NC 2811 29 10 )

Cloruro di dimetitiofosforile, (CAS RN 3982-91-0) (Codice NC 2853 00 90 )

Fosfato di tri-isobutile, (CAS RN 1606-96-8) (Codice NC 2920 90 85 )

Fosforo bianco/giallo, (CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0) (Codice NC 2804 70 00 )

 

▼M5

(1)   Come fissata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1).



IX.A2.  Trattamento e lavorazione dei materiali

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A2.001

Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri.

 

IX.A2.002

Maschera respiratoria completa alimentate in aria purificata diversa da quelle specificate in 1A004 o 2B352fl.

1A004.a

IX.A2.003

Cabine di sicurezza biologica di classe II o isolatori con prestazioni di caratteristiche similari.

2B352.f.2

IX.A2.004

Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabile con materiali biologici.

 

IX.A2.005

Fermentatori per la coltura di «microrganismi» patogeni o virus o per la produzione di tossine, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 5 litri ma inferiore a 20 litri

Nota tecnica

I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

2B352.b

IX.A2.007

Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA o ULPA che possono essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

2B352.a

IX.A2.008

Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in B350 o A2.009, come segue:

a.  contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri) ma inferiore a 20 m3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti:

1.  Acciai inossidabili contenenti cromo in misura pari o superiore al 10,5 % e carbonio in misura pari o inferiore all’1,2 %;

b.  agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350.a aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.  acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;

c.  serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.  acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;

d.  scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.  acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;

Nota tecnica

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

e.  colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.  acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;

f.  valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.  acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;

Nota tecnica

1.  I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola.

2.  La «dimensione nominale» è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.

g.  pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.  acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;

h.  pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 1 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori e ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.  «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.  materiali ceramici;

3.  ferrosilicio;

4.  fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

5.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

6.  grafite o «carbonio grafite»;

7.  nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

8.  acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

9.  tantalio o «leghe» di tantalio;

10.  titanio o «leghe» di titanio;

11.  zirconio o «leghe» di zirconio; oppure

12.  niobio (columbiom) o «leghe» di niobio;

Note tecniche:

1.  I materiali utilizzati per membrane o guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2.  Il «carbonio grafite» è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l’8 % di grafite.

3.  I «ferrosilicì sono leghe di ferro e silicio contenenti in peso l»8 % o più di silicio.

Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine «lega» se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare si intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.

2B350.a-e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in 2B350 o A2.008, come segue:

contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri) ma inferiore a 20 m3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in a) aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

Nota tecnica

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

Colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m; e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare sono costruite con uno dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

valvole di diametro nominale pari o superiore a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o sfere o tappi progettati per tali valvole in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare sono costruite con uno dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

Nota tecnica:

La «dimensione nominale» è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora (misurata alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

materiali ceramici;

ferrosilici (leghe di ferro contenenti in peso l’8 % o più di silicio);

acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo.

Note tecniche:

I materiali utilizzati per membrane, guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola.

Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine «lega» se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare si intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.

 

▼M16

IX.A2.010

Apparecchiature

Apparecchiature di laboratorio, e relative parti e accessori, per l'analisi (distruttiva o non distruttiva) o la ricerca di sostanze chimiche, ad eccezione delle attrezzature, ivi inclusi le parti o gli accessori, specificamente concepite per uso medico.

 

▼M5



B.  TECNOLOGIE

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.B.001

Tecnologie necessarie per lo «sviluppo», la «produzione» o «l’utilizzo» degli articoli elencati nella sezione IX.A.

Nota tecnica:

Il termine «tecnologie» comprende anche il «software».

 




ALLEGATO X

ELENCO DI ARTICOLI DI LUSSO DI CUI ALL’ARTICOLO 11 TER

1.   Cavalli di razza pura

Codici NC: 0101 21 00

2.   Caviale e suoi succedanei; nel caso dei succedanei del caviale, se i prezzi di vendita sono superiori a 20 EUR per 100 grammi

Codici NC: ex 1604 31 00 , ex 1604 32 00

3.   Tartufi

Codici NC: 2003 90 10

4.   Vini (compresi i vini spumanti) il cui prezzo di vendita è superiore a 50 EUR per litro, acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione il cui prezzo di vendita è superiore a 50 EUR per litro

Codici NC: da ex 2204 21 a ex 2204 29 , ex  22 08 , ex  22 05

5.   Sigari e sigaretti il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 10 EUR

Codici NC: ex 2402 10 00

6.   Profumi e acque da toletta, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 70 EUR per 50 ml, e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 70 EUR ciascuno

Codici NC: ex 3303 00 10 , ex 3303 00 90 , ex  33 04 , ex  33 07 , ex  34 01

7.   Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 200 EUR

Codici NC: ex 4201 00 00 , ex  42 02 , ex 4205 00 90

8.   Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 600 EUR

Codici NC: ex  42 03 , ex  43 03 , ex 61 , ex 62 , ex  64 01 , ex  64 02 , ex  64 03 , ex  64 04 , ex  64 05 , ex  65 04 , ex 6605 00 , ex 6506 99 , ex 6601 91 00 , ex 6601 99 , ex 6602 00 00

9.   Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

Codici NC: 7101 , 7102 , 7103 , 7104 20 , 7104 90 , 7105 , 7106 , 7107 , 7108 , 7109 , 7110 , 7111 , 7113 , 7114 , 7115 , 7116

10.   Monete e banconote non aventi corso legale

Codici NC: ex 4907 00 , 7118 10 , ex 7118 90

11.   Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

Codici NC: ex  71 14 , ex  71 15 , ex  82 14 , ex  82 15 , ex  93 07

12.   Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR

Codici NC: ex 6911 10 00 , ex 6912 00 30 , ex 6912 00 50

13.   Articoli di cristallo al piombo il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 200 EUR

Codici NC: ex 7009 91 00 , ex 7009 92 00 , ex  70 10 , ex 7013 22 , ex 7013 33 , ex 7013 41 , ex 7013 91 , ex 7018 10 , ex 7018 90 , ex 7020 00 80 , ex 9405 10 50 , ex 9405 20 50 , ex 9405 50 , ex 9405 91

14.   Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, e loro accessori; nel caso dei veicoli nuovi, se i prezzi di vendita sono superiori a 25 000 EUR; nel caso dei veicoli usati, se i prezzi di vendita sono superiori a 15 000 EUR.

Codici NC: ex  86 03 , ex 8605 00 00 , ex  87 02 , ex  87 03 , ex  87 11 , ex 8712 00 , ex 8716 10 , ex 8716 40 00 , ex 8716 80 00 , ex 8716 90 , ex 8801 00 , ex 8802 11 00 , ex 8802 12 00 , ex 8802 20 00 , ex 8802 30 00 , ex 8802 40 00 , ex 8805 10 , ex 8901 10 , ex  89 03

15.   Orologi pregiati e loro parti se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR

Codici NC: ex  91 01 , ex  91 02 , ex  91 03 , ex  91 04 , ex  91 05 , ex  91 08 , ex  91 09 , ex  91 10 , ex  91 11 , ex  91 12 , ex  91 13 , ex  91 14

16.   Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

Codici NC: 97

17.   Articoli ed attrezzature per lo sci, il golf, gli sport subacquei ed acquatici, se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR

Codici NC: ex 4015 19 00 , ex 4015 90 00 , ex 6112 20 00 , ex 6112 31 , ex 6112 39 , ex 6112 41 , ex 6112 49 , ex 6113 00 , ex  61 14 , ex 6210 20 00 , ex 6210 30 00 , ex 6210 40 00 , ex 6210 50 00 , ex 6211 11 00 , ex 6211 12 00 , ex 6211 20 , ex 6211 32 90 , ex 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , ex 6211 42 90 , ex 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 6402 12 , ex 6403 12 00 , ex 6404 11 00 , ex 6404 19 90 , ex 9004 90 , ex  90 20 , ex 9506 11 , ex 9506 12 , ex 9506 19 00 , ex 9506 21 00 , ex 9506 29 00 , ex 9506 31 00 , ex 9506 32 00 , ex 9506 39 , ex  95 07

18.   Articoli ed attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò ed i giochi azionati da monete o banconote, se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR

Codici NC: ex 9504 20 , ex 9504 30 , ex 9504 40 00 , ex 9504 90 80

▼M17




ALLEGATO XI



Elenco delle categorie di beni di cui all’articolo 11 quater

Codice NC ex

Descrizione dei beni

9705 00 00

1.  Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:

9706 00 00

—  scavi e scoperte terrestri o sottomarini

—  siti archeologici

—  collezioni archeologiche

9705 00 00

9706 00 00

2.  Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni

9701

3.  Quadri e pitture, diversi da quelli delle categorie 4 o 5, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)

9701

4.  Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto (1)

6914

9701

5.  Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)

Capitolo 49

9702 00 00

8442 50 80

6.  Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1)

9703 00 00

7.  Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (1) diverse da quelle alla categoria 1

3704

3705

3706

4911 91 00

8.  Fotografie, film e relativi negativi (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9.  Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1)

9705 00 00

9706 00 00

10.  Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione

9706 00 00

11.  Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12.  Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni

9705 00 00

13.  

a)   (2), ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia;

9705 00 00

b)  Collezioni (2) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico

9705 00 00

Capitoli 86-89

14.  Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni

 

15.  Altri oggetti d’antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 13

 

a)  aventi fra 50 e 100 anni:

Capitolo 95

—  giocattoli, giochi

7013

—  articoli di vetro

7114

—  articoli di oreficeria

Capitolo 94

—  mobili

Capitolo 90

—  strumenti ottici, fotografici o cinematografici

Capitolo 92

—  strumenti musicali

Capitolo 91

—  orologeria

Capitolo 44

—  opere in legno

Capitolo 69

—  prodotti ceramici

5805 00 00

—  arazzi

Capitolo 57

—  tappeti

4814

—  carta da parati

Capitolo 93

—  armi

9706 00 00

b)  aventi più di 100 anni.

(1)   Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore

(2)   Come definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza della causa 252/84: gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato.



( 1 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

( 2 ) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

( 3 ) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

( 4 ) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

( 5 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

( 6 ) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

( 7 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

( 8 ) Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).

( 9 ) Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).

( 10 ) Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al-Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1).

( 11 ) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).

( 12 ) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

( 13 ) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

( 14 IMSI è la sigla di «International Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS.

( 15 MSISDN è la sigla di «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile). È un numero unico per l'identificazione di un abbonamento ad una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l'abbonato.

( 16 IMEI è la sigla di «International Mobile Equipment Identity» (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l'IMSI e l'MSISDN.

( 17 TMSI è la sigla di «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell'identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.

( 18 SMS è la sigla di «Short Message System» (servizio di messaggi brevi).

( 19 GSM è la sigla di «Global System for Mobile Communications» (sistema mondiale di comunicazioni mobili).

( 20 GPS è la sigla di «Global Positioning System» (sistema di localizzazione globale via satellite).

( 21 GPRS è la sigla di «General Package Radio Service» (sistema di trasmissione radio a pacchetto).

( 22 UMTS è la sigla di «Universal Mobile Telecommunication System» (sistema universale di comunicazioni mobili).

( 23 CDMA è la sigla di «Code Division Multiple Access» (accesso multiplo a divisione di codice).

( 24 PSTN è la sigla di «Public Switch Telephone Networks» (rete telefonica pubblica commutata).

( 25 DHCP è la sigla di «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocollo di configurazione dinamica tramite host).

( 26 SMTP è la sigla di «Simple Mail Transfer Protocol» (protocollo semplice per il trasferimento di posta).

( 27 GTP è la sigla di «GPRS Tunneling Protocol» (protocollo di tunneling per GPRS).