02012L0027 — IT — 26.10.2020 — 009.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA 2013/12/UE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 141

28

28.5.2013

 M2

DIRETTIVA (UE) 2018/844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 30 maggio 2018

  L 156

75

19.6.2018

►M3

DIRETTIVA (UE) 2018/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE dell'11 dicembre 2018

  L 328

210

21.12.2018

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018

  L 328

1

21.12.2018

►M5

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/826 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2019

  L 137

3

23.5.2019

►M6

DIRETTIVA (UE) 2019/944 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 5 giugno 2019

  L 158

125

14.6.2019


Rettificata da:

 C1

Rettifica, GU L 113, 25.4.2013, pag.  24 (2012/27/UE)

 C2

Rettifica, GU L 031, 4.2.2020, pag.  10 (2018/2002)

 C3

Rettifica, GU L 387, 19.11.2020, pag.  23 (2018/2002)

►C4

Rettifica, GU L 387, 19.11.2020, pag.  24 (2018/2002)




▼B

DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

▼M3

1.  
La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi principali dell'Unione in materia di efficienza energetica del 20 % per il 2020 e il conseguimento dell'obiettivo principale in materia di efficienza energetica di almeno il 32,5 % per il 2030, e getta le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tali scadenze.

La presente direttiva stabilisce norme idonee a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi e contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030.

La presente direttiva contribuisce all'attuazione del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto.

▼B

2.  
I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure sono compatibili con il diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri notificano tale normativa alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) 

«energia», tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia ( 1 );

2) 

«consumo di energia primaria», il consumo interno lordo, ad esclusione degli usi non energetici;

3) 

«consumo di energia finale», tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura. Sono escluse le forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;

4) 

«efficienza energetica», il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;

5) 

«risparmio energetico», quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

6) 

«miglioramento dell'efficienza energetica», l'incremento dell'efficienza energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali e/o economici;

7) 

«servizio energetico», la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell'efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;

8) 

«enti pubblici», le «amministrazioni aggiudicatrici» quali definite dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( 2 );

9) 

«governo centrale», tutti i servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro;

10) 

«superficie coperta utile totale», la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;

11) 

«sistema di gestione dell'energia», un insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;

12) 

«norma europea», norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

13) 

«norma internazionale», una norma adottata dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione e resa accessibile al pubblico;

14) 

«parte obbligata», un distributore di energia o una società di vendita di energia al dettaglio vincolati ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7;

15) 

«parte incaricata», un'entità giuridica alla quale un governo o altro organismo pubblico hanno delegato il potere di elaborare, amministrare o gestire un regime di finanziamento a nome di detto governo o altro organismo pubblico;

16) 

«parte partecipante», un'impresa o un organismo pubblico che ha assunto l'impegno di raggiungere determinati obiettivi nell'ambito di un accordo volontario o è disciplinato da uno strumento politico normativo nazionale;

17) 

«autorità pubblica responsabile dell'attuazione», un organismo di diritto pubblico responsabile dell'attuazione o del controllo dell'imposizione sull'energia o sul carbonio, dei regimi e strumenti finanziari, degli incentivi fiscali, delle norme, dei regimi di etichettatura, nonché della formazione o istruzione;

18) 

«misura politica» uno strumento normativo, finanziario, fiscale, volontario o inteso a fornire informazioni, formalmente stabilito e attuato in uno Stato membro per creare un quadro di sostegno, un obbligo o un incentivo per gli operatori del mercato a fornire e acquistare servizi energetici e ad adottare altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

19) 

«azione individuale», un'azione che produce miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili ed è intrapresa in applicazione di una misura politica;

20) 

«distributore di energia», una persona fisica o giuridica, compreso un gestore del sistema di distribuzione, responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;

21) 

«gestore del sistema di distribuzione», un «gestore del sistema di distribuzione» quale definito, rispettivamente, nella direttiva 2009/72/CE e nella direttiva 2009/73/CE;

22) 

«società di vendita di energia al dettaglio», una persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;

23) 

«cliente finale», una persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;

24) 

«fornitore di servizi energetici», una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale;

25) 

«audit energetico», una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;

26) 

«piccole e medie imprese» o «PMI», imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( 3 ); la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;

27) 

«contratti di rendimento energetico», accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;

28) 

«sistema di misurazione intelligente», un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

29) 

«gestore del sistema di trasmissione», il «gestore del sistema di trasmissione» quale definito, rispettivamente, nella direttiva 2009/72/CE e nella direttiva 2009/73/CE;

30) 

«cogenerazione», la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;

31) 

«domanda economicamente giustificabile», una domanda non superiore al fabbisogno di riscaldamento o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di produzione di energia diversi dalla cogenerazione;

32) 

«calore utile», il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;

33) 

«elettricità da cogenerazione», l'elettricità generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato I;

34) 

«cogenerazione ad alto rendimento», la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato II;

35) 

«rendimento complessivo», la somma annua della produzione di elettricità e di energia meccanica e della produzione termica utile divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità e di energia meccanica;

36) 

«rapporto elettricità/calore», il rapporto tra elettricità da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica;

37) 

«unità di cogenerazione», un'unità che è in grado di operare in cogenerazione;

38) 

«unità di piccola cogenerazione», un'unità di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1 MWe;

39) 

«unità di micro-cogenerazione», un'unità di cogenerazione con una capacità massima inferiore a 50 kWe;

40) 

«coefficiente di edificazione», il rapporto tra la superficie coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio;

41) 

«teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti», un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore;

42) 

«riscaldamento e raffreddamento efficienti», un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui alla presente direttiva, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

43) 

«riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti», un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

44) 

«ammodernamento sostanziale», un ammodernamento il cui costo è superiore al 50 % dei costi di investimento per una nuova unità comparabile;

45) 

«aggregatore», un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia.

Articolo 3

Obiettivi di efficienza energetica

1.  
Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Gli Stati membri notificano tali obiettivi alla Commissione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1 e all'allegato XIV, parte 1. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono tali obiettivi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli.

Nel definire tali obiettivi gli Stati membri tengono conto:

▼M1

a) 

del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell’Unione non deve essere superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale;

▼B

b) 

delle misure previste dalla presente direttiva;

c) 

delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e

d) 

di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione.

Nel definire tali obiettivi gli Stati membri possono tenere conto anche delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria quali:

a) 

le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi;

b) 

l'evoluzione e la previsione del PIL;

c) 

le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia;

d) 

lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio; e

e) 

le azioni intraprese in fasi precoci.

▼M1

2.  
Entro il 30 giugno 2014 la Commissione valuta i progressi compiuti e se l’Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale entro il 2020.

▼B

3.  

Nell'effettuare il riesame di cui al paragrafo 2 la Commissione:

a) 

fa la somma degli obiettivi indicativi nazionali di efficienza energetica comunicati dagli Stati membri;

b) 

valuta se la somma di tali obiettivi può essere considerata un indicatore affidabile per stabilire se l'Unione nel suo insieme sia sulla buona strada, tenendo conto dell'esame della prima relazione annuale conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e della valutazione dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2;

c) 

tiene conto dell'analisi complementare risultante:

i) 

dalla valutazione dei progressi in materia di consumo energetico e di consumo energetico in relazione all'attività economica a livello di Unione, compresi i progressi nell'efficienza della fornitura di energia negli Stati membri che hanno basato i rispettivi obiettivi nazionali indicativi sul consumo di energia finale o sul risparmio di energia finale, compresi i progressi derivanti dal rispetto, da parte di tali Stati membri, del capo III della presente direttiva;

ii) 

dai risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione a future tendenze del consumo energetico a livello di Unione;

▼M1

d) 

confronta i risultati di cui alle lettere da a) a c) con l’entità del consumo energetico che sarebbe necessario per raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale nel 2020.

▼M3

4.  
Entro il 31 ottobre 2022 la Commissione valuta se l'Unione abbia conseguito i propri obiettivi principali per il 2020 in materia di efficienza energetica.
5.  
Ogni Stato membro stabilisce i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica agli obiettivi dell'Unione per il 2030 fissati all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva in conformità degli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) (UE) 2018/1999 ( 4 ). Gli Stati membri stabiliscono i suddetti contributi tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 273 Mtoe di energia primaria e/o 956 Mtoe di energia finale. Gli Stati membri notificano i suddetti contributi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui e conformemente agli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999.
6.  
La Commissione valuta gli obiettivi principali dell'Unione in materia di efficienza energetica per il 2030 fissati all'articolo 1, paragrafo 1, in vista della presentazione di una proposta legislativa entro il 2023 al fine di rivedere tali obiettivi al rialzo in caso di significative riduzioni dei costi derivanti da evoluzioni economiche o tecnologiche, ovvero se necessario per realizzare gli impegni internazionali dell'Unione in materia di decarbonizzazione.

▼B



CAPO II

EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA

▼M4 —————

▼B

Articolo 5

Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici

1.  
Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, ciascuno Stato membro garantisce che dal 1o gennaio 2014 il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

La quota del 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 di proprietà del governo centrale dello Stato membro interessato e da esso occupati che, al 1o gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Tale soglia è portata a 250 m2 a partire dal 9 luglio 2015.

Se uno Stato membro estende l'obbligo di ristrutturare ogni anno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici alla superficie coperta degli edifici di proprietà di servizi amministrativi o da essi occupati ad un livello inferiore a quello del governo centrale, la quota del 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m2, di proprietà del governo centrale e di detti servizi amministrativi dello Stato membro interessato e da essi occupati che, al 1o gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

Nell'attuare misure per la ristrutturazione globale degli edifici del governo centrale conformemente al primo comma, gli Stati membri possono scegliere di considerare l'edificio come un insieme comprendente l'involucro dell'edificio, le attrezzature, il funzionamento e la manutenzione.

Gli Stati membri dispongono che le misure di efficienza energetica siano destinate prioritariamente agli edifici del governo centrale con la più bassa prestazione energetica, laddove ciò è efficiente in termini di costi e tecnicamente possibile.

2.  

Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di edifici:

a) 

edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;

b) 

edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;

c) 

edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

3.  
Se uno Stato membro ristruttura più del 3 % della superficie coperta totale degli edifici del governo centrale nel corso di un determinato anno, esso può contabilizzare l'eccesso nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso di uno dei tre anni precedenti o seguenti.
4.  
Gli Stati membri possono contabilizzare nel tasso annuo di ristrutturazione degli edifici del governo centrale gli edifici nuovi occupati e posseduti in sostituzione di edifici specifici del governo centrale demoliti nel corso di uno dei due anni precedenti o gli edifici che sono stati venduti, demoliti o messi in disuso nel corso di uno dei due anni precedenti per via di un uso più intenso di altri edifici.
5.  

Ai fini del paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblico un inventario degli edifici riscaldati e/o raffreddati del governo centrale con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m2, ad eccezione degli edifici esentati a norma del paragrafo 2. L'inventario comprende i seguenti dati:

a) 

la superficie coperta in m2; e

b) 

la prestazione energetica di ciascun edificio o dati energetici pertinenti.

6.  
Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri possono optare per un approccio alternativo ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, adottando altre misure efficaci in termini di costi, comprese ristrutturazioni profonde e misure intese a modificare il comportamento degli occupanti, al fine di conseguire entro il 2020 un volume di risparmio energetico negli edifici ammissibili di proprietà del loro governo centrale o da esso occupati almeno equivalente a quello richiesto al paragrafo 1, su cui riferiscono su base annua.

Ai fini dell'approccio alternativo gli Stati membri possono stimare il risparmio energetico che sarebbe generato dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 usando appropriati valori standard per il consumo energetico di edifici di riferimento del governo centrale prima e dopo la ristrutturazione e in base a stime riguardanti la superficie del loro parco immobiliare. Le categorie di riferimento degli edifici del governo centrale sono rappresentative di tale parco immobiliare.

Gli Stati membri che optano per l'approccio alternativo comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2013, le misure alternative che intendono adottare e precisano come intendono raggiungere un miglioramento equivalente della prestazione energetica degli edifici del parco immobiliare del governo centrale.

7.  

Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto amministrativo, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, e gli organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale, a:

a) 

adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli edifici delle amministrazioni centrali di cui ai paragrafi 1, 5 e 6;

b) 

instaurare un sistema di gestione dell'energia, compresi audit energetici, nel quadro dell'attuazione di detto piano;

c) 

ricorrere, se del caso, alle società di servizi energetici e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le ristrutturazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.

Articolo 6

Acquisto da parte di enti pubblici

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché il governo centrale acquisti esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica, nonché un livello sufficiente di concorrenza, come indicato nell'allegato III.

L'obbligo di cui al primo comma si applica agli appalti per l'acquisto di prodotti, servizi ed edifici da parte di enti pubblici nella misura in cui tali appalti hanno un importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 7 della direttiva 2004/18/CE.

2.  
L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli appalti delle forze armate solo nella misura in cui la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate. L'obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare ai sensi della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori ( 5 ).
3.  
Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto amministrativo, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, a conformarsi al ruolo esemplare dei rispettivi governi centrali acquistando esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, in caso di bandi di gara per appalti di servizi con un contenuto energetico significativo, a valutare la possibilità di concludere contratti di rendimento energetico a lungo termine che consentano risparmi energetici a lungo termine.
4.  
Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di acquisto di un pacchetto di prodotti contemplato nell'insieme da un atto delegato adottato a norma della direttiva 2010/30/UE, gli Stati membri possono prevedere che l'efficienza energetica complessiva prevalga rispetto all'efficienza energetica dei singoli prodotti di tale pacchetto, acquistando il pacchetto di prodotti rispondente al criterio dell'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata.

▼M3

Articolo 7

Obbligo di risparmio energetico

1.  

Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:

a) 

nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da tale calcolo;

b) 

nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,8 % del consumo energetico annuo finale medio realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019. In deroga a tale requisito, Cipro e Malta realizzano nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,24 % del consumo energetico annuo finale medio realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019.

Gli Stati membri possono contabilizzare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, introdotte entro il 31 dicembre 2020 o dopo tale data, purché esse diano luogo a nuove azioni individuali eseguite dopo il 31 dicembre 2020.

Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui, conformemente al primo comma, lettera b), per periodi decennali dopo il 2030, a meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2027 e successivamente ogni 10 anni, concluda che non è necessario per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2050.

Gli Stati membri determinano in che modo ripartire il quantitativo calcolato di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui al primo comma, lettere a) e b), purché alla fine di ciascun periodo d'obbligo sia realizzato il volume totale di risparmio energetico cumulativo prescritto nell'uso finale.

2.  

Gli Stati membri, a condizione che adempiano almeno il proprio obbligo di risparmio energetico cumulativo nell'uso finale di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono calcolare il volume di risparmio energetico richiesto in uno o più dei modi seguenti:

a) 

applicando un tasso annuale di risparmi sulla media delle vendite di energia ai clienti finali ovvero sul consumo finale di energia, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2019;

b) 

escludendo in tutto o in parte l'energia usata nei trasporti dallo scenario di base del calcolo;

c) 

ricorrendo a una delle opzioni di cui al paragrafo 4.

3.  

Ove si avvalgano delle possibilità previste al paragrafo 2, lettere a), b) o c), gli Stati membri stabiliscono:

a) 

il proprio tasso annuale di risparmi che sarà applicato al calcolo del volume cumulativo dei risparmi energetici sull'uso finale, facendo in modo che il volume totale del risparmio netto di energia non sia inferiore al requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b); e

b) 

il proprio scenario di base del calcolo che può escludere in tutto o in parte l'energia utilizzata nei trasporti.

4.  

Fatto salvo il paragrafo 5, ciascuno Stato membro può:

a) 

effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), usando valori dell'1 % nel 2014 e nel 2015, dell'1,25 % nel 2016 e 2017 e dell'1,5 % nel 2018, 2019 e 2020;

b) 

escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata nel periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), ovvero dell'energia finale consumata nel periodo d'obbligo di cui al suddetto comma, lettera b), ai fini delle attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c) 

contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6 e paragrafo 9. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure politiche previste a norma della presente lettera per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima. L'impatto di tali misure è calcolato conformemente all'allegato V e incluso nei piani in questione;

d) 

contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008, che continuano ad avere un impatto nel 2020 rispetto al periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e oltre il 2020 rispetto al periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e che possono essere misurate e verificate;

e) 

contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, a condizione che si possa dimostrare che tali misure danno luogo ad azioni individuali, eseguite dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, che generano risparmi dopo il 31 dicembre 2020;

f) 

escludere dal calcolo del volume di risparmi energetici prescritto il 30 % della quantità verificabile di energia generata sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure politiche che promuovono nuove installazioni di tecnologie delle energie rinnovabili;

g) 

contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici che superano i risparmi energetici prescritti per il periodo d'obbligo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, a condizione che tali risparmi risultino da azioni individuali eseguite a norma delle misure politiche di cui agli articoli 7 bis e 7 ter, notificate dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica e riportate nelle rispettive relazioni conformemente all'articolo 24.

5.  

Gli Stati membri applicano e calcolano separatamente l'effetto delle opzioni scelte a norma del paragrafo 4 per i periodi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b):

a) 

per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d). Le opzioni scelte a norma del paragrafo 4 nell'insieme non devono costituire un volume superiore al 25 % del volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);

b) 

per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), gli Stati membri possono avvalersi del paragrafo 4, lettere da b) a g), purché le azioni individuali di cui al paragrafo 4, lettera d), continuino ad avere un impatto verificabile e misurabile dopo il 31 dicembre 2020. Le opzioni scelte a norma del paragrafo 4 nell'insieme non devono comportare una riduzione superiore al 35 % del volume dei risparmi energetici calcolati conformemente ai paragrafi 2 e 3.

Gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che escludano, in tutto o in parte, dallo scenario di base del calcolo l'energia utilizzata nei trasporti ovvero si avvalgano di una delle opzioni elencate al paragrafo 4, assicurano che il volume netto calcolato di nuovi risparmi da realizzare nel consumo finale di energia nel periodo d'obbligo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 non sia inferiore al volume risultante dall'applicazione del tasso di risparmio annuale di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b).

6.  
Nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima elaborati conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri illustrano il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo e, se del caso, forniscono una spiegazione sulle modalità di definizione del tasso di risparmio annuale e dello scenario di base del calcolo, e come e in che misura le opzioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono state applicate.
7.  
I risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non possono essere contabilizzati nel volume di risparmi energetici prescritto per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
8.  

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri che consentono alle parti obbligate di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, lettera b), possono, ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, contabilizzare i risparmi di energia ottenuti in un determinato anno dopo il 2010 e prima del periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, come se fossero stati ottenuti dopo il 31 dicembre 2013 e prima del 1o gennaio 2021, purché si applichino tutte le seguenti condizioni:

a) 

il regime obbligatorio di efficienza energetica era in vigore in un dato momento tra il 31 dicembre 2009 e il 31 dicembre 2014 ed è stato inserito nel primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica dello Stato membro presentato a norma dell'articolo 24, paragrafo 2;

b) 

i risparmi sono stati generati a norma del regime obbligatorio;

c) 

i risparmi sono calcolati conformemente all'allegato V;

d) 

gli anni, per i quali i risparmi sono contabilizzati, sono stati indicati nei piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.

9.  
Gli Stati membri provvedono affinché i risparmi derivanti dalle misure politiche di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, siano calcolati conformemente all'allegato V.
10.  
Gli Stati membri realizzano il volume di risparmi di energia prescritto al paragrafo 1 del presente articolo istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis o adottando misure politiche alternative di cui all'articolo 7 ter. Gli Stati membri possono combinare un regime obbligatorio di efficienza energetica con misure politiche alternative.
11.  
In sede di elaborazione delle misure politiche per adempiere ai propri obblighi di realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto dell'esigenza di alleviare la povertà energetica, conformemente ai criteri da essi definiti, prendendo in considerazione le proprie prassi attuali nel settore, imponendo, nella misura adeguata, che una parte delle misure di efficienza energetica a norma dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica, delle misure politiche alternative o dei programmi o misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie vulnerabili, comprese quelle che si trovano in condizioni di povertà energetica e, se del caso, negli alloggi sociali.

Nelle rispettive relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 gli Stati membri forniscono informazioni in merito ai risultati delle misure volte ad alleviare la povertà energetica nell'ambito della presente direttiva.

12.  
Gli Stati membri dimostrano che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti.

▼M3

Articolo 7 bis

Regimi obbligatori di efficienza energetica

1.  
Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 2 del presente articolo che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 7, paragrafo 1.

Se del caso, gli Stati membri possono stabilire che le parti obbligate ottemperino in tutto o in parte a tali obblighi di risparmio sotto forma di contributo al fondo nazionale per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 20, paragrafo 6.

2.  
Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 6, lettera a), del presente articolo.
3.  
Se le società di vendita di energia al dettaglio sono designate come parti obbligate a norma del paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che, nell'adempiere il loro obbligo, tali società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.
4.  
Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia finale o primaria. Il metodo scelto per definire il volume di risparmi energetici imposto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato IV.
5.  
Gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali si svolge una verifica documentata su almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti obbligate. La misurazione, il controllo e la verifica sono eseguiti indipendentemente dalle parti obbligate.
6.  

Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri possono:

a) 

consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Gli Stati membri che consentono quanto sopra assicurano che la certificazione dei risparmi di energia segua una procedura di riconoscimento posta in essere negli Stati membri, chiara, trasparente e aperta a tutti i partecipanti al mercato e che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione;

b) 

consentire alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi purché non oltre la fine dei periodi obbligatori stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1.

Gli Stati membri valutano l'impatto dei costi diretti e indiretti di tali regimi obbligatori di efficienza energetica sulla competitività delle industrie ad alta intensità energetica esposte alla concorrenza internazionale e, se del caso, adottano misure volte a ridurre al minimo tale impatto.

7.  
Gli Stati membri pubblicano annualmente i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, e complessivamente nel quadro del regime.

Articolo 7 ter

Misure politiche alternative

1.  
Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono affinché, fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 4 e 5, i risparmi energetici prescritti all'articolo 7, paragrafo 1, siano realizzati presso i clienti finali.
2.  
Per tutte le misure di natura non fiscale, gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali si svolgono verifiche documentate su almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti partecipanti o incaricate. La misurazione, il controllo e la verifica in questione sono eseguiti indipendentemente dalle parti partecipanti o incaricate.

▼B

Articolo 8

Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia

1.  

Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e:

a) 

svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione; o

b) 

eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.

Gli audit energetici di cui al primo comma possono essere svolti da esperti interni o auditor dell'energia a condizione che lo Stato membro interessato abbia posto in essere un regime di garanzia e controllo della qualità, inclusa, se del caso, una selezione casuale annuale di almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli audit energetici svolti.

Allo scopo di garantire l'elevata qualità degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell'energia, gli Stati membri stabiliscono criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici sulla base dell'allegato VI.

Gli audit energetici non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati dell'audit a un fornitore di servizi energetici qualificato/accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.

2.  
Gli Stati membri elaborano programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit.

Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le PMI, anche se queste hanno concluso accordi volontari, per coprire i costi di un audit energetico e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati, se le misure proposte sono attuate.

Gli Stati membri richiamano l'attenzione delle PMI, anche attraverso le rispettive organizzazioni intermedie rappresentative, su esempi concreti di come i sistemi di gestione dell'energia possono aiutarle nelle loro attività. La Commissione assiste gli Stati membri sostenendo lo scambio delle migliori pratiche in questo settore.

3.  
Gli Stati membri elaborano inoltre programmi intesi a sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit attraverso servizi di consulenza adeguati.

Gli Stati membri incoraggiano programmi di formazione per la qualificazione degli auditor dell'energia al fine di favorire la disponibilità di un numero sufficiente di esperti.

4.  
Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico.
5.  
Si considera che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 gli audit energetici svolti in maniera indipendente, sulla base di criteri minimi fondati sull'allegato VI ed eseguiti sulla base di accordi volontari conclusi tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato e sorvegliato dallo Stato membro interessato, o da altri organismi che le autorità competenti hanno delegato a tal fine, o dalla Commissione.

L'accesso dei partecipanti al mercato che offrono servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.

6.  
Le imprese che non sono PMI e che attuano un sistema di gestione dell'energia o ambientale — certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali — sono esentate dai requisiti di cui al paragrafo 4, a condizione che gli Stati membri assicurino che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi fondati sull'allegato VI.
7.  
Gli audit energetici possono essere indipendenti o far parte di un audit ambientale di più ampia portata. Gli Stati membri possono richiedere che la valutazione della fattibilità tecnica ed economica del collegamento a una rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento esistente o pianificata faccia parte dell'audit energetico.

Fatta salva la legislazione dell'Unione sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono attuare regimi d'incentivazione e sostegno per l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici e misure analoghe.

Articolo 9

▼M3

Misurazione del gas e dell'energia elettrica

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.

▼B

Un tale contatore individuale a prezzi concorrenziali è sempre fornito quando:

a) 

è sostituito un contatore esistente, salvo ciò sia tecnicamente impossibile o non efficiente in termini di costi in relazione al potenziale risparmio energetico stimato a lungo termine;

b) 

si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni come previsto dalla direttiva 2010/31/UE.

2.  

Quando, e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale e/o l'energia elettrica conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE:

a) 

provvedono affinché, al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, i sistemi di misurazione forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo d'uso effettivo e affinché si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per i clienti finali;

b) 

garantiscono la sicurezza dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati nonché la privacy dei clienti finali, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e la privacy;

c) 

nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente finale, impongono agli operatori dei contatori di assicurare che il contatore o i contatori siano in grado di tenere conto dell'energia elettrica immessa nella rete dai locali del cliente finale;

d) 

provvedono affinché, se il cliente finale lo richiede, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o a disposizione di un terzo che agisce a suo nome in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per raffrontare offerte comparabili;

e) 

richiedono che i clienti ottengano consulenza e informazioni adeguate al momento dell'installazione dei contatori intelligenti, in particolare riguardo al loro pieno potenziale, in merito a gestione della lettura dei contatori e monitoraggio del consumo energetico.

▼M3 —————

▼M3

Articolo 9 bis

Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia.
2.  
Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico che alimenta vari edifici oppure allacciati a un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, è installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.

Articolo 9 ter

Ripartizione delle spese in base alle misurazioni e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico

1.  
Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per uso domestico per ciascuna unità immobiliare, se tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi in quanto proporzionato rispetto al potenziale risparmio energetico.

Se per misurare il consumo di energia termica in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano ►C4  ripartitori individuali dei costi di riscaldamento ◄ che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, a meno che lo Stato membro in questione dimostri che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tali casi possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la contabilizzazione del consumo di energia termica. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e/o le procedure volte a determinare la non fattibilità tecnica e inefficienza in termini di costi.

2.  
Nei condomini nuovi e nelle aree residenziali dei nuovi edifici polifunzionali, dotati di una fonte centrale di riscaldamento per l'acqua calda per uso domestico o alimentati da sistemi di teleriscaldamento, per l'acqua calda per uso domestico sono forniti contatori individuali in deroga al primo comma del paragrafo 1.
3.  

Se i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, ovvero se essi sono alimentati prevalentemente da sistemi propri comuni di riscaldamento o raffreddamento, gli Stati membri fanno in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l'accuratezza del calcolo del consumo individuale. Se del caso, tali norme comprendono orientamenti sulle modalità di ripartizione dei costi per l'energia utilizzata come segue:

a) 

l'acqua calda per uso domestico;

b) 

il calore irradiato dall'impianto dell'edificio e il riscaldamento delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori;

c) 

per il riscaldamento o il raffreddamento degli appartamenti.

Articolo 9 quater

Obbligo di lettura da remoto

1.  
Ai fini degli articoli 9 bis e 9 ter, i contatori e i ►C4  ripartitori dei costi di riscaldamento ◄ installati dopo il 25 ottobre 2020 sono leggibili da remoto. Continuano ad applicarsi le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 1.
2.  
Entro il 1o gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura da remoto i contatori e i ►C4  ripartitori dei costi di riscaldamento ◄ sprovvisti di tale capacità ma che sono già installati o si sostituiscono con dispositivi leggibili da remoto, salvo laddove lo Stato membro dimostri che ciò non è efficiente in termini di costi.

▼B

Articolo 10

▼M3

Informazioni di fatturazione per il gas e l'energia elettrica

1.  
Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni di fatturazione siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, per l'energia elettrica e il gas, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.

▼B

Tale obbligo può essere soddisfatto con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri contatori al fornitore di energia. La fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

2.  
I contatori installati conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE consentono informazioni sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.

Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:

a) 

dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni sulla fatturazione; e

b) 

dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore.

3.  

Indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano stati installati o no, gli Stati membri:

a) 

richiedono che, nella misura in cui sono disponibili informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali, queste siano rese disponibili, su richiesta del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale;

b) 

provvedono affinché ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e affinché ricevano, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto qualora le fatture non sono basate sul consumo effettivo;

c) 

provvedono affinché insieme alla fattura siano rese disponibili adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali, in conformità dell'allegato VII;

d) 

possono prevedere che, su richiesta del cliente finale, le informazioni contenute in dette fatture non siano considerate richieste di pagamento. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di fonti di energia offrano soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;

e) 

richiedono che le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di raffrontare offerte comparabili.

▼M3

Articolo 10 bis

Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico

1.  
Laddove siano installati contatori o ►C4  ripartitori dei costi di riscaldamento ◄ , gli Stati membri provvedono a che le informazioni di fatturazione e consumo siano affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del ►C4  ripartitore dei costi di riscaldamento ◄ , conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato VII bis, per tutti gli utenti finali, vale a dire per le persone fisiche o giuridiche che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico per uso proprio finale oppure le persone fisiche o giuridiche che occupano un edificio individuale o un'unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico da una fonte centrale che non dispone di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia.

Tale obbligo può essere soddisfatto, se previsto dallo Stato membro, e tranne per la ripartizione delle spese in base alle misurazioni del consumo sulla base di ►C4  ripartitori dei costi di riscaldamento ◄ di cui all'articolo 9 ter, con un sistema di autolettura periodica in base al quale il cliente finale o l'utente finale comunica le letture del proprio contatore. La fatturazione si basa sul consumo stimato o su un importo forfettario solo quando il cliente finale o l'utente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

2.  

Gli Stati membri:

a) 

prescrivono che, se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei ►C4  ripartitori dei costi di riscaldamento ◄ degli utenti finali siano messe a disposizione di un fornitore di servizi energetici designato dall'utente finale su richiesta di quest'ultimo;

b) 

provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;

c) 

provvedono affinché insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti finali informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato VII bis, punto 3; e

d) 

promuovono la sicurezza informatica e assicurano la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti finali conformemente alla normativa applicabile dell'Unione.

Gli Stati membri possono disporre che, su richiesta del cliente finale, la comunicazione delle informazioni di fatturazione non sia considerata una richiesta di pagamento. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché siano offerte soluzioni flessibili per il pagamento effettivo;

3.  
Gli Stati membri decidono chi è responsabile di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 agli utenti finali senza un contratto diretto o individuale con un fornitore di energia.

▼M3

Articolo 11

Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione dell'energia elettrica e del gas

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.

▼M3

Articolo 11 bis

Costi dell'accesso alle informazioni di misurazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.
2.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la ripartizione dei costi delle informazioni di fatturazione in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ai sensi dell'articolo 9 ter è effettuata senza scopo di lucro. I costi risultanti dall'assegnazione di questo compito a terzi, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia, che coprono la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo in tali edifici possono essere fatturati agli utenti finali, nella misura in cui tali costi sono ragionevoli.
3.  
Al fine di garantire costi ragionevoli per i servizi di contabilizzazione divisionale come previsto al paragrafo 2, gli Stati membri possono stimolare la concorrenza in tale settore dei servizi adottando opportune misure, quali raccomandare o altrimenti promuovere il ricorso a procedure di gare di appalto o l'utilizzo di dispositivi e sistemi interoperabili che agevolino il passaggio da un fornitore di servizi a un altro.

▼B

Articolo 12

Programma di informazione e coinvolgimento dei consumatori

1.  
Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte dei piccoli clienti di energia, comprese le utenze domestiche. Dette misure possono rientrare in una strategia nazionale.
2.  

Ai fini del paragrafo 1, dette misure comprendono uno o più degli elementi elencati alle lettere a) o b):

a) 

un corredo di strumenti e politiche atti a favorire cambiamenti comportamentali, che possono includere:

i) 

incentivi fiscali;

ii) 

accesso a finanaziamenti, contributi o sovvenzioni;

iii) 

erogazione di informazioni;

iv) 

progetti esemplari;

v) 

attività sul luogo di lavoro;

b) 

modi e mezzi per coinvolgere i consumatori e le loro associazioni durante l'eventuale introduzione dei contatori intelligenti mediante la comunicazione di:

i) 

cambiamenti efficaci in termini costi e di facile realizzazione per quanto riguarda l'uso dell'energia;

ii) 

informazioni sulle misure di efficienza energetica.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi ►M6  degli articoli da 7 a 11 bis  ◄ e dell'articolo 18, paragrafo 3, e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 5 giugno 2014 e le notificano immediatamente eventuali modifiche successive.



CAPO III

EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA

Articolo 14

Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

1.  
Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri effettuano e notificano alla Commissione una valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti che comprende le informazioni di cui all'allegato VIII. Qualora abbiano già effettuato una valutazione equivalente, la notificano alla Commissione.

La valutazione globale tiene pienamente conto dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento svolta a norma della direttiva 2004/8/CE.

Su richiesta della Commissione, la valutazione è aggiornata e notificata alla Commissione ogni cinque anni. La Commissione presenta tale richiesta almeno un anno prima della data prevista.

2.  
Gli Stati membri adottano politiche che incoraggiano a prendere debitamente in considerazione, a livello locale e regionale, il potenziale insito nell'uso di sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti, in particolare di impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Si tiene conto del potenziale di sviluppo dei mercati locali e regionali del calore.
3.  
Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano un'analisi costi-benefici relativa al loro territorio basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica conformemente all'allegato IX, parte 1. L'analisi costi-benefici è atta ad agevolare l'individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento. Tale analisi costi-benefici può rientrare in una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ( 6 ).
4.  
Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l'analisi di cui al paragrafo3 individuino un potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti i cui vantaggi superino i costi, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffreddamento siano sviluppate e/o adattate allo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e all'uso di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile conformemente ai paragrafi 1, 5 e 7.

Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l'analisi di cui al paragrafo 3 non individuino un potenziale i cui vantaggi superino i costi, inclusi i costi amministrativi per la realizzazione dell'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 5, lo Stato membro interessato può esentare le installazioni dai requisiti di cui a tale paragrafo.

5.  

Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata un'analisi costi-benefici conformemente all'allegato IX, parte 2, quando, dopo il 5 giugno 2014:

a) 

è progettato un nuovo impianto di generazione di energia termica con potenza termica totale superiore a 20 MW, al fine di valutare i costi e i benefici della predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento;

b) 

un impianto esistente di generazione di energia termica con potenza termica totale superiore a 20 MW è sottoposto ad un ammodernamento sostanziale, al fine di valutare i costi e i benefici della sua conversione alla cogenerazione ad alto rendimento;

c) 

un impianto industriale con potenza termica totale superiore a 20 MW, che genera calore di scarto a un livello di temperatura utile è progettato o sottoposto a un ammodernamento sostanziale, al fine di valutare i costi e benefici dell'uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

d) 

è progettata una nuova rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o nell'ambito di una rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento esistente è progettato un nuovo impianto di produzione di energia con potenza termica totale superiore a 20 MW o quando un impianto esistente di questo tipo è sottoposto a un ammodernamento sostanziale, al fine di valutare i costi e benefici dell'uso del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze.

L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE non è considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d) del presente paragrafo.

Gli Stati membri possono richiedere che l'analisi costi-benefici di cui alle lettere c) e d) sia effettuata in cooperazione con le società responsabili per il funzionamento delle reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento.

6.  

Gli Stati membri possono esentare dal paragrafo 5:

a) 

gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni, in base a una procedura di verifica istituita dagli Stati membri per garantire che tale criterio di esenzione sia soddisfatto;

b) 

le centrali nucleari;

c) 

gli impianti che devono essere ubicati in prossimità di un sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE.

Gli Stati membri possono inoltre stabilire soglie, espresse in termini di livello di calore di scarto utile disponibile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione di singoli impianti dalle disposizioni del paragrafo 5, lettere c) e d).

Gli Stati membri notificano alla Commissione le esenzioni adottate a norma del presente paragrafo entro il 31 dicembre 2013 e comunicano in seguito qualsiasi modifica successiva.

7.  

Gli Stati membri adottano criteri di autorizzazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2009/72/CE o criteri equivalenti in materia di permessi per:

a) 

tener conto dell'esito delle valutazioni globali di cui al paragrafo 1;

b) 

garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 5; e

c) 

tener conto dell'esito dell'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 5.

8.  
Gli Stati membri possono esentare singoli impianti dall'obbligo, a titolo dei criteri di autorizzazione e dei criteri in materia di permessi di cui al paragrafo 7, di applicare opzioni i cui benefici siano superiori ai costi, se esistono motivi imperativi di diritto, proprietà o bilancio per farlo. In tal caso lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una notifica motivata della sua decisione entro tre mesi dalla data di adozione.
9.  
I paragrafi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo si applicano agli impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE fatti salvi i requisiti di detta direttiva.
10.  
Sulla base dei valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato II, lettera f), gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento possa essere garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi assicurano altresì che questa garanzia di origine sia conforme ai requisiti e contenga almeno le informazioni di cui all'allegato X. Le garanzie di origine sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova delle informazioni di cui al presente paragrafo. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri notificano alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione. In caso di rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una decisione per obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare facendo riferimento ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

Alla Commissione è conferito il potere di rivedere, mediante atti delegati conformemente all'articolo 23 della presente direttiva, i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui alla decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione ( 7 ) sulla base della direttiva 2004/8/CE entro il 31 dicembre 2014.

11.  
Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi possibile sostegno alla cogenerazione sia subordinato alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente usato per realizzare risparmi di energia primaria. Il sostegno pubblico a favore della cogenerazione, della produzione di teleriscaldamento e delle reti di teleriscaldamento è subordinato, se del caso, alle regole in materia di aiuti di Stato.

Articolo 15

Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico tengano nella dovuta considerazione l'efficienza energetica nell'esercitare le funzioni di regolatori specificate dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda le loro decisioni in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'energia elettrica.

In particolare, gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico attraverso lo sviluppo delle tariffe di rete e della regolamentazione delle reti, nel quadro della direttiva 2009/72/CE e tenendo conto dei costi e benefici di ogni misura, incoraggino gli operatori di rete a mettere a disposizione degli utenti della rete servizi che consentano loro di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica nel quadro del continuo sviluppo di reti intelligenti.

Tali servizi di sistema possono essere stabiliti dall'operatore del sistema e non hanno effetti negativi sulla sicurezza del sistema.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, gli Stati membri garantiscono che la regolamentazione delle reti e le tariffe di rete soddisfino i criteri di cui all'allegato XI, tenendo conto degli orientamenti e dei codici messi a punto a norma del regolamento (CE) n. 714/2009.

2.  

Gli Stati membri provvedono entro il 30 giugno 2015 affinché:

a) 

sia effettuata una valutazione dei potenziali di efficienza energetica delle loro infrastrutture per il gas e l'energia elettrica, in particolare per quanto riguarda la trasmissione, la distribuzione, la gestione del carico, l'interoperabilità e la connessione agli impianti di produzione di energia, incluse le possibilità di accesso per i generatori di energia di microdimensioni;

b) 

siano individuate misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi efficienti in termini di costi, prevedendo un calendario per la loro introduzione.

▼M3

bis.  
Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione definisce una metodologia comune, previa consultazione delle pertinenti parti interessate, al fine di incoraggiare gli operatori di rete a ridurre le perdite, ad attuare un programma di investimenti nelle infrastrutture che sia efficiente in termini di costi e di energia, nonché a tenere in debita considerazione l'efficienza energetica e la flessibilità della rete.

▼B

3.  
Gli Stati membri possono autorizzare elementi dei regimi e delle strutture tariffarie con finalità sociale per la trasmissione e la distribuzione dell'energia di rete, purché eventuali effetti negativi sul sistema di trasmissione e di distribuzione siano mantenuti al minimo necessario e non siano sproporzionati rispetto alla finalità sociale.
4.  
Gli Stati membri assicurano la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che pregiudicano l'efficienza generale (ivi compresa l'efficienza energetica) della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica o di quelli che potrebbero ostacolare la partecipazione della gestione della domanda, nei mercati di bilanciamento e negli appalti per servizi ausiliari. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di rete siano incentivati a migliorare l'efficienza di progettazione e funzionamento delle infrastrutture e, nel quadro della direttiva 2009/72/CE, che le tariffe consentano ai fornitori di migliorare la partecipazione dei consumatori all'efficienza del sistema, compresa la gestione della domanda in funzione delle situazioni nazionali.

►M6

 

 ◄

▼M6

I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XII.

▼B

Gli Stati membri possono agevolare in particolare la connessione alla rete dell'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione. Se opportuno, gli Stati membri adottano provvedimenti per incoraggiare i gestori di rete ad adottare un semplice procedimento di «installazione e notifica» per l'installazione di unità di micro-cogenerazione, al fine di semplificare ed abbreviare le procedure di autorizzazione per i singoli cittadini e installatori.

6.  
Con riserva dei requisiti di mantenimento dell'affidabilità e della sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che, qualora sia tecnicamente ed economicamente fattibile con la modalità di funzionamento di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento, i gestori della cogenerazione ad alto rendimento possano offrire servizi di bilanciamento e altri servizi operativi a livello di gestori dei sistemi di trasmissione o dei sistemi di distribuzione. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono che tali servizi rientrino in una procedura di offerta dei servizi trasparente, non discriminatoria e soggetta a controllo.

Se del caso, gli Stati membri possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di incoraggiare, riducendo i costi di connessione e di uso del sistema, la scelta di ubicare gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento in prossimità delle zone della domanda.

7.  
Gli Stati membri possono consentire ai produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi alla rete di indire una gara d'appalto per i lavori di connessione.
8.  
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione incentivino le risorse sul lato della domanda, quali la gestione della domanda, a partecipare nel contesto dei mercati di approvvigionamento all'ingrosso e al dettaglio.

Fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione, nel soddisfare i requisiti per il bilanciamento e i servizi ausiliari, trattino i gestori della domanda, compresi gli aggregatori, in modo non discriminatorio, sulla base delle loro capacità tecniche.

Fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, gli Stati membri promuovono l'accesso e la partecipazione della gestione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, tra l'altro esigendo dalle autorità nazionali di regolamentazione o, se lo richiedono i sistemi nazionali di regolamentazione, dai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione in stretta collaborazione con i fornitori di servizi su richiesta e i consumatori, di definire modalità tecniche per la partecipazione a tali mercati, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda. Tali specifiche includono la partecipazione degli aggregatori.

9.  
Quando elaborano le relazioni a norma della direttiva 2010/75/UE e fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva, gli Stati membri esaminano la possibilità di includere informazioni sui livelli di efficienza energetica degli impianti che praticano la combustione di combustibili con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, alla luce delle migliori tecniche disponibili sviluppate in conformità della direttiva 2010/75/UE e della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento ( 8 ).

Gli Stati membri possono incoraggiare gli operatori di impianti di cui al primo comma a migliorare la media annua delle loro quote operative nette.



CAPO IV

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 16

Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione

1.  
Quando uno Stato membro ritiene che il livello nazionale di competenza tecnica, oggettività e affidabilità sia insufficiente, esso provvede affinché, entro il 31 dicembre 2014, regimi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione, diventino disponibili o siano disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili delle questione energetiche e gli installatori di elementi edilizi connessi all'energia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE.
2.  
Gli Stati membri provvedono a che i regimi di cui al paragrafo 1 garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.
3.  
Gli Stati membri rendono pubblici i regimi di certificazione e/o accreditamento o i regimi equivalenti di qualificazione di cui al paragrafo 1 e cooperano tra loro e con la Commissione per comparare i regimi e garantirne il riconoscimento.

Gli Stati membri adottano misure appropriate per sensibilizzare i consumatori alla disponibilità dei regimi di qualificazione e/o certificazione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 17

Informazione e formazione

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni in merito ai meccanismi di efficienza energetica e ai quadri finanziari e giuridici disponibili siano trasparenti e divulgate largamente a tutti i pertinenti attori del mercato, quali consumatori, costruttori, architetti, ingegneri, auditor ambientali e dell'energia e installatori di elementi edilizi quali definiti alla direttiva 2010/31/UE.

Gli Stati membri incoraggiano la fornitura alle banche e alle altre istituzioni finanziarie di informazioni sulle possibilità di partecipare, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico/privato, al finanziamento delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

2.  
Gli Stati membri stabiliscono condizioni adeguate affinché gli operatori del mercato forniscano ai consumatori di energia informazioni adeguate e mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica.
3.  
La Commissione riesamina l'impatto delle misure da essa adottate per sostenere lo sviluppo di piattaforme che includono, tra l'altro, gli organi di dialogo sociale europeo nell'incentivare i programmi di formazione per l'efficienza energetica e presenta, se del caso, ulteriori misure. La Commissione incoraggia le parti sociali europee nelle loro discussioni in materia di efficienza energetica.
4.  
Gli Stati membri, con la partecipazione dei soggetti interessati, ivi incluse le autorità locali e regionali, promuovono adeguate iniziative d'informazione, sensibilizzazione e formazione, al fine di informare i cittadini sui benefici e gli aspetti pratici legati all'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica.
5.  
La Commissione incoraggia lo scambio e l'ampia diffusione di informazioni sulle migliori pratiche in materia di efficienza energetica negli Stati membri.

Articolo 18

Servizi energetici

1.  

Gli Stati membri promuovono il mercato dei servizi energetici e l'accesso delle PMI a tale mercato:

a) 

diffondendo informazioni chiare e accessibili su:

i) 

contratti relativi ai servizi energetici disponibili e clausole che dovrebbero esservi incluse, al fine di garantire risparmi energetici e tutelare i diritti dei clienti finali;

ii) 

strumenti finanziari, incentivi, contributi e prestiti per sostenere i progetti nel settore dei servizi di efficienza energetica;

b) 

incoraggiando lo sviluppo di marchi di qualità, tra l'altro, da parte di organizzazioni professionali;

c) 

rendendo pubblici e aggiornando periodicamente un elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili qualificati e/o certificati e le relative qualificazioni e/o certificazioni conformemente all'articolo 16, o predisponendo un'interfaccia che consenta ai fornitori di servizi energetici di trasmettere informazioni;

d) 

sostenendo il settore pubblico nell'esame delle offerte di servizi energetici, in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia:

i) 

offrendo contratti tipo per i contratti di rendimento energetico che contengono almeno gli elementi elencati all'allegato XIII;

ii) 

fornendo informazioni sulle migliori pratiche per i contratti di rendimento energetico, che includano, se disponibile, un'analisi costi-benefici basata sull'approccio del ciclo di vita.

▼M4 —————

▼B

2.  

Gli Stati membri sostengono il corretto funzionamento del mercato dei servizi energetici, se del caso:

a) 

individuando e pubblicando il punto o i punti di contatto da cui i clienti finali possono ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1;

b) 

adottando, se necessario, misure per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica per l'individuazione e/o l'attuazione di misure di risparmio energetico;

c) 

prendendo in considerazione la creazione o la designazione di un meccanismo indipendente, come un mediatore, per garantire il trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione stragiudiziale delle controversie nate in relazione a contratti relativi ai servizi energetici;

d) 

consentendo agli intermediari di mercato indipendenti di svolgere un ruolo nello stimolare lo sviluppo del mercato sul lato della domanda e dell'offerta.

3.  
Gli Stati membri provvedono affinché i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio si astengano da ogni attività che possa impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica od ostacolare lo sviluppo dei mercati di tali servizi o misure, compresa la preclusione dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante.

Articolo 19

Altre misure per promuovere l'efficienza energetica

1.  

Gli Stati membri valutano e, se necessario, adottano misure adeguate per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, fatti salvi i principi di base della legislazione degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione, in particolare per quanto riguarda:

a) 

la separazione degli incentivi tra proprietari e inquilini di un immobile o tra gli stessi proprietari, con l'intento di evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, che avrebbero invece realizzato in altre condizioni, perché non ne otterranno individualmente i pieni benefici o per l'assenza di regole che disciplinano la ripartizione dei costi e dei benefici, incluse le norme e le misure nazionali che disciplinano i processi decisionali per i beni in multiproprietà;

b) 

le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali, con l'intento di assicurare che i singoli enti pubblici non siano dissuasi dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e ridurre al minimo i costi previsti per l'intero ciclo di vita e dal ricorrere a contratti di rendimento energetico e ad altri meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine.

Tali misure destinate a eliminare gli ostacoli possono comprendere l'erogazione di incentivi, l'abrogazione o la modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari, o l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative o la semplificazione delle procedure amministrative. Le misure possono essere combinate con azioni di istruzione, formazione e informazione specifica, nonché con assistenza tecnica in materia di efficienza energetica.

2.  
La valutazione degli ostacoli e delle misure di cui al paragrafo 1 è notificata alla Commissione nel primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2. La Commissione incoraggia la condivisione delle migliori pratiche nazionali a tale riguardo.

Articolo 20

Fondo nazionale per l'efficienza energetica, finanziamento e supporto tecnico

1.  
Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri agevolano l'istituzione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento.
2.  
Ove opportuno, la Commissione, direttamente o per il tramite degli istituti finanziari europei, assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e dei regimi di supporto tecnico per incrementare l'efficienza energetica in vari settori.
3.  
La Commissione facilita lo scambio delle migliori prassi tra le autorità o gli organismi competenti nazionali o regionali, ad esempio tramite riunioni annuali delle autorità di regolamentazione, banche dati pubbliche con informazioni sull'attuazione delle misure da parte degli Stati membri e analisi comparative tra paesi.

▼M3

bis.  
Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche, conformemente alla direttiva 2010/31/UE, la Commissione mantiene un dialogo con gli istituti finanziari pubblici e privati al fine di individuare possibili interventi da compiere.
ter.  

Gli interventi di cui al paragrafo 3 bis comprendono:

a) 

la mobilitazione degli investimenti di capitale nell'efficienza energetica tenendo conto degli impatti più ampi del risparmio energetico nella gestione del rischio finanziario;

b) 

la garanzia di migliori dati sulle prestazioni energetiche e finanziarie tramite:

i) 

l'esame ulteriore delle modalità con cui gli investimenti nell'efficienza energetica migliorano i valori delle attività sottostanti;

ii) 

il sostegno a studi che valutano la monetizzazione dei vantaggi non energetici degli investimenti nell'efficienza energetica.

quater.  

Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche gli Stati membri, nell'attuazione della presente direttiva:

a) 

valutano modalità per meglio utilizzare gli audit energetici di cui all'articolo 8 al fine di incidere sul processo decisionale;

b) 

sfruttano al meglio le possibilità e gli strumenti proposti dall'iniziativa sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti.

quinquies.  
Entro il 1o gennaio 2020 la Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri su come mobilitare gli investimenti privati.

▼B

4.  
Gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per l'efficienza energetica, destinato a sostenere iniziative nazionali in materia di efficienza energetica.
5.  
Gli Stati membri possono autorizzare a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, tramite contributi annuali al fondo nazionale per l'efficienza energetica di un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.
6.  
Gli Stati membri possono prevedere che le parti obbligate possano adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, versando annualmente al fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.
7.  
Gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di meccanismi di finanziamento innovativi per concretizzare l'obiettivo di cui all'articolo 5 di migliorare la prestazione energetica degli edifici.

Articolo 21

Coefficienti di conversione

Ai fini del raffronto dei risparmi energetici e per la conversione in un'unità comparabile si applicano i fattori di conversione stabiliti all'allegato IV, salvo non sia giustificabile il ricorso ad altri fattori di conversione.



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Atti delegati

1.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per rivedere i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui al secondo comma dell'articolo 14, paragrafo 10.

▼M3

2.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per modificare la presente direttiva adattando al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo, i coefficienti di base per l'energia primaria e i requisiti di cui agli allegati da I a V, da VII a X, e XII.

▼B

Articolo 23

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

▼M3

2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 dicembre 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

▼B

3.  
La delega di potere di cui all'articolo 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

▼M3

bis.  
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 9 ).

▼B

4.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Riesame e monitoraggio dell'attuazione

1.  
Entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dal 2013, gli Stati membri riferiscono sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, in conformità dell'allegato XIV, parte 1. La relazione può essere parte dei programmi nazionali di riforma di cui alla raccomandazione 2010/410/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione ( 10 ).

▼M4 —————

▼B

3.  
La Commissione esamina le relazioni annuali e i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica e valuta in che misura gli Stati membri hanno realizzato progressi nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e nell'attuazione della presente direttiva. La Commissione invia la propria valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base della valutazione delle relazioni e dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica, la Commissione può formulare raccomandazioni per gli Stati membri.
4.  
La Commissione verifica l'impatto dell'attuazione della presente direttiva sulle direttive 2003/87/CE, 2009/28/CE e 2010/31/UE, nonché sulla decisione n. 406/2009/CE e sui settori dell'industria, in particolare quelli esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come definito dalla decisione 2010/2/UE.

▼M3

bis.  
Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia, la Commissione riferisce sul funzionamento del mercato del carbonio in conformità dell'articolo 35, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1999, tenendo conto degli effetti dell'attuazione della presente direttiva.

▼B

5.  
La Commissione esamina la necessità di continuare a prevedere le esenzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, per la prima volta nella valutazione del primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica e successivamente ogni tre anni. Se dall'esame emerge che determinati criteri per tali esenzioni non possono più essere giustificati tenendo conto della disponibilità di carichi calorifici e delle condizioni reali di funzionamento degli impianti oggetto dell'esenzione, la Commissione propone misure adeguate.
6.  
Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento, conformemente alla metodologia di cui all'allegato I, in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica. Essi presentano anche statistiche annuali relative alle capacità di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione, nonché alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e teleraffreddamento, in relazione alla produzione e alle capacità totali di calore e di energia elettrica. Gli Stati membri presentano statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione, conformemente alla metodologia esposta all'allegato II.
7.  
Entro il 30 giugno 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, corredata, se necessario, da proposte di ulteriori misure.
8.  
La Commissione riesamina l'efficacia dell'attuazione dell'articolo 6 entro il 5 dicembre 2015, tenendo conto dei requisiti di cui alla direttiva 2004/18/CE e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è corredata, se del caso, da proposte di ulteriori misure.
9.  

Entro il 30 giugno 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'articolo 7. Tale relazione è corredata, se del caso, da una proposta legislativa per uno o più dei seguenti fini:

a) 

modificare la data finale stabilita all'articolo 7, paragrafo 1;

b) 

riesaminare i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3;

c) 

stabilire requisiti comuni supplementari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di cui all'articolo 7, paragrafo 7.

10.  
Entro il 30 giugno 2018 la Commissione valuta i progressi realizzati dagli Stati membri nell'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Tale valutazione è seguita, se del caso, da proposte di ulteriori misure.
11.  
La Commissione mette a disposizione del pubblico le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

▼M3

12.  
Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione valuta l'efficacia dell'attuazione della definizione di piccole e medie imprese ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Non appena possibile dopo la presentazione di tale relazione la Commissione adotta, se del caso, proposte legislative.
13.  
Entro il 1o gennaio 2021 la Commissione effettua una valutazione del potenziale di efficienza energetica nella conversione, nella trasformazione, nella trasmissione, nel trasporto e nello stoccaggio di energia, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.
14.  
Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione, a meno che nel frattempo siano state proposte modifiche delle disposizioni sul mercato al dettaglio della direttiva 2009/73/CE sulle norme comuni in materia di mercato interno del gas, effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle disposizioni relative a misurazione, fatturazione e informazione al consumatore per quanto riguarda il gas naturale, allo scopo di allinearle, se del caso, alle pertinenti disposizioni in materia di energia elettrica di cui alla direttiva 2009/72/CE, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e consentire ai clienti finali di ricevere informazioni più frequenti, chiare e aggiornate sui loro consumi di gas naturale e regolarli di conseguenza. Non appena possibile dopo la presentazione di detta relazione la Commissione adotta, se del caso, proposte legislative.
15.  
Entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni la Commissione valuta la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Tale valutazione comprende:

a) 

una valutazione dell'opportunità di adeguare, dopo il 2030, i requisiti e l'approccio alternativo di cui all'articolo 5;

b) 

una valutazione concernente l'efficacia generale della direttiva e la necessità di adeguare ulteriormente la politica dell'Unione in materia di efficienza energetica in funzione degli obiettivi dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici derivante dalla 21a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ( 11 ) e delle evoluzioni sul piano economico e dell'innovazione.

La relazione è corredata, se del caso, da proposte di ulteriori misure.

▼B

Articolo 25

Piattaforma in linea

La Commissione istituisce una piattaforma in linea al fine di promuovere l'attuazione pratica della presente direttiva a livello nazionale, regionale e locale. Tale piattaforma sostiene lo scambio di esperienze su prassi, informazioni di riferimento, attività di rete, nonché pratiche innovative.

Articolo 26

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 27

Modifiche e abrogazioni

1.  
La direttiva 2006/32/CE è abrogata con effetto dal 5 giugno 2014, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e degli allegati I, III e IV, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale. L'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e gli allegati I, III e IV della direttiva 2006/32/CE sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2017.

La direttiva 2004/8/CE è abrogata con effetto dal 5 giugno 2014, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale.

I riferimenti alle direttive 2006/32/CE e 2004/8/CE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XV.

2.  
L'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/30/UE è soppresso con effetto dal 5 giugno 2014.
3.  

La direttiva 2009/125/CE è così modificata:

1) 

è inserito il considerando seguente:

«(35 bis)

La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia ( *1 ), impone agli Stati membri di fissare requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi che sono parte dell'involucro dell'edificio e requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti. Essa è coerente con gli obiettivi della presente direttiva che tali requisiti possano in talune circostanze limitare l'installazione di prodotti connessi all'energia conformi alla presente direttiva e alle relative misure di attuazione, purché tali requisiti non costituiscano un ostacolo al mercato ingiustificato.

2) 

alla fine dell'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

«Ciò fa salvi i requisiti di prestazione energetica e i requisiti di impianto fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 8 della direttiva 2010/31/UE.»

Articolo 28

Recepimento

1.  
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 giugno 2014.

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 9, ultimo comma, all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 1 e all'articolo 24, paragrafo 2 nonché all'allegato V, punto 4, entro le date ivi specificate.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

PRINCIPI GENERALI PER IL CALCOLO DELL'ELETTRICITÀ DA COGENERAZIONE

Parte I

Principi generali

I valori usati per calcolare l'elettricità da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni normali di utilizzazione. Per le unità di micro-cogenerazione il calcolo può essere basato su valori certificati.

a) 

La produzione di energia elettrica da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di energia elettrica dell'unità misurata al punto di uscita dei principali generatori;

i) 

nelle unità di cogenerazione dei tipi b), d), e), f), g) e h) di cui alla parte 2, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri ad un livello pari almeno al 75 %; e

ii) 

nelle unità di cogenerazione dei tipi a) e c) di cui alla parte 2, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri ad un livello pari almeno all'80 %.

b) 

Nelle unità di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a), punto i) [unità di cogenerazione dei tipi b), d), e), f), g) e h) di cui alla parte 2], o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a), punto ii) [unità di cogenerazione dei tipi a) e c) di cui alla parte 2], la cogenerazione è calcolata in base alla seguente formula:

ECHP = HCHP*C

dove:

ECHP corrisponde alla quantità di elettricità da cogenerazione;
C corrisponde al rapporto elettricità/calore;
HCHP corrisponde alla quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a tal fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbina).

Il calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione deve essere basato sul rapporto effettivo elettricità/calore. Se per un'unità di cogenerazione tale rapporto non è noto, si possono utilizzare, in particolare a fini statistici, i seguenti valori di base per le unità dei tipi a), b), c), d) ed e) di cui alla parte 2, purché l'energia elettrica da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di elettricità dell'unità:



Tipo di unità

Rapporto elettricità/calore di base, C

Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

0,95

Turbina di pressione a vapore

0,45

Turbina di condensazione a estrazione di vapore

0,45

Turbina a gas con recupero di calore

0,55

Motore a combustione interna

0,75

Se gli Stati membri introducono valori di base per i rapporti elettricità/calore per le unità dei tipi f), g), h), i), j) e k) di cui alla parte 2, tali valori sono pubblicati e notificati alla Commissione.

c) 

Se una parte del contenuto energetico del combustibile di alimentazione nel processo di cogenerazione è recuperata sotto forma di sostanze chimiche e riciclata, detta parte può essere dedotta dal combustibile di alimentazione prima di calcolare il rendimento complessivo di cui alle lettere a) e b).

d) 

Gli Stati membri possono determinare il rapporto elettricità/calore come il rapporto tra elettricità e calore utile durante il funzionamento a capacità ridotta in regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica.

e) 

Gli Stati membri possono utilizzare periodi di rendicontazione diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere a) e b).

Parte II

Tecnologie di cogenerazione contemplate dalla presente direttiva

a) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

b) Turbina a vapore a contropressione

c) Turbina di condensazione a estrazione di vapore

d) Turbina a gas con recupero di calore

e) Motore a combustione interna

f) Microturbine

g) Motori Stirling

h) Pile a combustibile

i) Motori a vapore

j) Cicli Rankine a fluido organico

k) Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 2, punto 30.

Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dei principi generali per il calcolo dell'elettricità da cogenerazione, gli Stati membri utilizzano le linee guida dettagliate stabilite dalla decisione 2008/952/CE della Commissione, del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l’applicazione e l’utilizzo dell’allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ).




ALLEGATO II

METODO DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL PROCESSO DI COGENERAZIONE

I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali d'uso.

a)   Cogenerazione ad alto rendimento

Ai fini della presente direttiva, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti criteri:

— 
la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce risparmi di energia primaria, calcolati in conformità della lettera b), pari ad almeno il 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore;
— 
la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento.

b)   Calcolo del risparmio di energia primaria

L'entità del risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato I è calcolato secondo la seguente formula:

image

dove:

PES è il risparmio di energia primaria;
CHP Hη è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il rendimento annuo di calore utile diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e di elettricità da cogenerazione;
Ref Hη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;
CHP Eη è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come elettricità annua da cogenerazione divisa per il carburante di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e di elettricità da cogenerazione. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricità annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di elettricità equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 10;
Ref Eη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità.

c)   Calcoli del risparmio di energia usando un sistema di calcolo alternativo

Gli Stati membri possono calcolare il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione di calore ed energia elettrica e di energia meccanica come indicato di seguito senza applicare l'allegato I per escludere le quote di calore ed elettricità non cogenerate dello stesso processo. Tale produzione può essere considerata cogenerazione ad alto rendimento purché risponda ai criteri di efficienza di cui alla lettera a) del presente allegato e, per le unità di cogenerazione con una capacità elettrica superiore a 25 MW, il rendimento complessivo sia superiore al 70 %. Tuttavia, ai fini del rilascio di una garanzia di origine e per scopi statistici, la specificazione della quantità di energia elettrica da cogenerazione prodotta in tale produzione è determinata conformemente all'allegato I.

Se il risparmio di energia primaria per un processo è calcolato utilizzando il sistema di calcolo alternativo indicato sopra, il risparmio di energia primaria è calcolato utilizzando la formula di cui alla lettera b) del presente allegato sostituendo: «CHP Hη» con «Hη» e «CHP Eη» con «Eη», dove:

Hη corrisponde al rendimento termico del processo, definito come il rendimento annuo di calore diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricità;

Eη corrisponde al rendimento di elettricità del processo, definito come il rendimento annuo di elettricità diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricità. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricità annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di elettricità equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 10.

d)

Gli Stati membri possono applicare periodi di rendicontazione diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere b) e c) del presente allegato.

e)

Per le unità di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria può essere basato su dati certificati.

f)

Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore

I valori di rendimento di riferimento armonizzati constano di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l'anno di costruzione e i tipi di combustibile, e devono essere basati su un'analisi ben documentata che tenga conto, tra l'altro, dei dati relativi ad un uso operativo in condizioni reali, della miscela di combustibili, delle condizioni climatiche nonché delle tecnologie di cogenerazione applicate.

I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore conformemente alla formula di cui alla lettera b) definiscono il rendimento di esercizio della produzione separata di elettricità e di calore che la cogenerazione è destinata a sostituire.

I valori di rendimento di riferimento sono calcolati secondo i seguenti principi:

1) 

per le unità di cogenerazione, il confronto con una produzione separata di elettricità si basa sul principio secondo cui si confrontano le stesse categorie di combustibile;

2) 

ogni unità di cogenerazione è confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed energia elettrica disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione;

3) 

i valori di rendimento di riferimento per le unità di cogenerazione di più di dieci anni sono fissati sui valori di riferimento delle unità di dieci anni;

4) 

i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore riflettono le differenze climatiche tra gli Stati membri.




ALLEGATO III

REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI, SERVIZI ED EDIFICI DA PARTE DEL GOVERNO CENTRALE

Il governo centrale che acquista prodotti, servizi o edifici, nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica nonché un livello sufficiente di concorrenza:

a) 

qualora un prodotto sia contemplato da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE o da una direttiva di esecuzione della Commissione collegata, acquista soltanto prodotti che soddisfano il criterio dell'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata possibile in considerazione dell'esigenza di garantire un livello sufficiente di concorrenza;

b) 

qualora un prodotto non contemplato alla lettera a) sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva 2009/125/CE, adottata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, acquista soltanto prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati in detta misura di attuazione;

c) 

acquista apparecchiature per ufficio contemplate dalla decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio ( 13 ), e conformi a requisiti di efficienza energetica altrettanto rigorosi di quelli elencati all'allegato C dell'accordo allegato a tale decisione;

d) 

acquista soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali ( 14 ). Questo requisito non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica;

e) 

richiede, nei bandi di gara per appalti di servizi che i fornitori, per fornire i servizi in questione, utilizzino esclusivamente prodotti conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a d). Questo requisito si applica soltanto ai nuovi prodotti acquistati dai fornitori interamente o parzialmente ai fini della fornitura del servizio in questione;

f) 

acquista o conclude nuovi contratti per affittare esclusivamente edifici conformi quantomeno ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, tranne qualora l'acquisto sia finalizzato a:

i) 

intraprendere una ristrutturazione profonda o una demolizione;

ii) 

nel caso degli enti pubblici, rivendere l'edificio senza che l'ente pubblico se ne avvalga per fini propri di ente pubblico; o

iii) 

salvaguardare l'edificio in quanto ufficialmente protetto in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.

La conformità con i citati requisiti è verificata mediante gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.




ALLEGATO IV

TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE — TABELLA DI CONVERSIONE ( 15 )



Fonte di energia

kJ (NCV)

kgoe (NCV)

kWh (NCV)

1 kg di carbone

28 500

0,676

7,917

1 kg di carbon fossile

17 200 — 30 700

0,411 — 0,733

4,778 — 8,528

1 kg di mattonelle di lignite

20 000

0,478

5,556

1 kg di lignite nera

10 500 — 21 000

0,251 — 0,502

2,917 — 5,833

1 kg di lignite

5 600 — 10 500

0,134 — 0,251

1,556 — 2,917

1 kg di scisti bituminosi

8 000 — 9 000

0,191 — 0,215

2,222 — 2,500

1 kg di torba

7 800 — 13 800

0,186 — 0,330

2,167 — 3,833

1 kg di mattonelle di torba

16 000 — 16 800

0,382 — 0,401

4,444 — 4,667

1 kg di olio pesante residuo (olio pesante)

40 000

0,955

11,111

1 kg di olio combustibile a basso tenore di zolfo

42 300

1,010

11,750

1 kg di carburante (benzina)

44 000

1,051

12,222

1 kg di paraffina

40 000

0,955

11,111

1 kg di GPL

46 000

1,099

12,778

1 kg di gas naturale (1)

47 200

1,126

13,10

1 kg di GNL

45 190

1,079

12,553

1 kg di legname (umidità 25 %) (2)

13 800

0,330

3,833

1 kg di pellet/mattoni di legno

16 800

0,401

4,667

1 kg di rifiuti

7 400 — 10 700

0,177 — 0,256

2,056 — 2,972

1 MJ di calore derivato

1 000

0,024

0,278

1 kWh di energia elettrica

3 600

0,086

1  (3)

(1)   

93 % metano.

(2)   

Gli Stati membri possono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato nel rispettivo Stato membro.

(3)   

Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonché basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2,1 ovvero utilizzare il proprio potere discrezionale per definire un coefficiente diverso purché possano fornire una motivazione. A tale riguardo, gli Stati membri tengono conto dei mix energetici inclusi nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima da notificare alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Entro il 25 dicembre 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione rivede il coefficiente di base sulla base dei dati osservati. Tale revisione è effettuata tenendo conto dei suoi effetti su altre normative dell'Unione quali la direttiva 2009/125/CE e il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

Fonte: Eurostat

▼M3




ALLEGATO V

Metodi e principi comuni di calcolo dell'impatto dei regimi di efficienza energetica o di altre misure politiche a norma degli articoli 7, 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6

1.

Metodi di calcolo dei risparmi energetici diversi da quelli derivanti da misure fiscali ai fini degli articoli 7, 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6.

Le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione possono utilizzare i seguenti metodi di calcolo dei risparmi energetici:

a) 

risparmi previsti, con riferimento ai risultati di precedenti miglioramenti energetici monitorati in modo indipendente in impianti analoghi. L'approccio generico è definito «ex ante»;

b) 

risparmi misurati, in cui i risparmi derivanti dall'applicazione di una misura o di un pacchetto di misure si determinano registrando la riduzione reale del consumo di energia, tenendo debitamente conto di fattori come l'addizionalità, il tasso di occupazione degli edifici, i livelli di produzione e le condizioni meteorologiche che possono influire sui consumi. L'approccio generico è definito «ex post»;

c) 

risparmi di scala, in cui si utilizzano stime tecniche dei risparmi. Questo approccio può essere utilizzato soltanto nel caso in cui la fissazione di solidi dati di misura per un impianto specifico risulti difficile o sproporzionatamente costosa, come in caso di sostituzione di un compressore o di un motore elettrico con una potenza in kWh diversa da quella per la quale è stata misurata l'informazione indipendente sui risparmi, o quando le stime sono effettuate in base a metodologie e parametri stabiliti a livello nazionale da esperti qualificati o accreditati, indipendenti dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate interessate;

d) 

risparmi stimati per sondaggio, in cui si determina la risposta dei consumatori ai consigli, alle campagne di informazione, a regimi di etichettatura o certificazione o ai contatori intelligenti. Questo approccio può essere utilizzato solo per risparmi risultanti da cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Non è usato per risparmi risultanti dall'applicazione di misure fisiche.

2.

Nel determinare i risparmi energetici ottenuti con una misura di efficienza energetica ai fini degli articoli 7, 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, si applicano i seguenti principi:

a) 

dimostra che i risparmi sono aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque, senza l'attività della parte obbligata, partecipante o incaricata o delle autorità responsabili dell'attuazione. Per determinare i risparmi che possono essere dichiarati aggiuntivi, gli Stati membri tengono conto dell'evoluzione dell'uso e della domanda di energia in assenza della misura politica in questione considerando almeno i fattori seguenti: tendenze del consumo energetico, cambiamenti nel comportamento dei consumatori, evoluzione tecnologica e cambiamenti indotti da altre misure attuate a livello unionale e nazionale;

b) 

i risparmi derivanti dall'attuazione della normativa unionale vincolante sono considerati risparmi che si sarebbero prodotti comunque e non sono pertanto dichiarati come risparmi energetici ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1. In deroga a tale requisito, i risparmi relativi alla ristrutturazione di edifici esistenti possono essere dichiarati come risparmi energetici ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, nel rispetto del criterio di rilevanza di cui al punto 3, lettera h), del presente allegato. I risparmi risultanti dall'attuazione del recepimento della direttiva 2010/31/UE possono essere dichiarati come risparmi energetici ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), nel rispetto del criterio di rilevanza di cui al punto 3, lettera h), del presente allegato, e a condizione che tali risparmi siano stati notificati dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2;

c) 

è possibile includere nel calcolo soltanto i risparmi che superano i livelli seguenti:

i) 

i livelli unionali di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi in seguito all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 443/2009 ( 16 ) e (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 );

ii) 

i requisiti unionali relativi al ritiro dal mercato di taluni prodotti connessi all'energia in seguito all'applicazione delle misure di esecuzione a norma della direttiva 2009/125/CE;

d) 

sono autorizzate le politiche intese a stimolare maggiori livelli di efficienza energetica dei prodotti, delle apparecchiature, dei trasporti, dei sistemi, dei veicoli e dei combustibili, degli edifici e degli elementi edilizi, dei processi o dei mercati;

e) 

le misure che promuovono l'installazione di tecnologie delle energie rinnovabili di piccola scala sugli o negli edifici possono essere prese in considerazione per il soddisfacimento dei requisiti di risparmio energetico richiesto a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili. Il calcolo dei risparmi energetici rispetta i requisiti di cui al presente allegato;

f) 

è possibile accreditare appieno le politiche che accelerano la diffusione di prodotti e veicoli più efficienti, purché si dimostri che tale diffusione ha luogo prima della fine del ciclo di vita medio previsto dei prodotti o dei veicoli, oppure più rapidamente rispetto al tasso normale di sostituzione, e a condizione che i risparmi siano dichiarati solo per il periodo che decorre fino alla fine del ciclo di vita medio previsto del prodotto o del veicolo da sostituire;

g) 

nel promuovere la diffusione delle misure di efficienza energetica, gli Stati membri fanno in modo, se del caso, che siano mantenute o introdotte, nel caso non esistano, norme di qualità relativamente ai prodotti, ai servizi e alla realizzazione degli interventi;

h) 

per tener conto delle variazioni climatiche tra le regioni, gli Stati membri possono scegliere un valore standard di risparmio o stabilire risparmi energetici differenti secondo le variazioni di temperatura tra le regioni;

i) 

per calcolare i risparmi energetici si tiene conto della durata delle misure e del ritmo con cui i risparmi si riducono nel tempo. Per tale calcolo si conteggiano i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale nel periodo compreso tra la data di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, secondo i casi. In alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo secondo cui si prevede di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di un altro metodo, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con esso calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal calcolo dei risparmi di ciascuna azione individuale nel periodo compreso tra le rispettive date di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, come opportuno. Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima redatti a norma del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri descrivono dettagliatamente gli altri metodi utilizzati e le disposizioni adottate per conformarsi all'obbligo di calcolo.

3.

Gli Stati membri provvedono affinché per le misure politiche adottate conformemente all'articolo 7 ter e all'articolo 20, paragrafo 6, siano rispettati i seguenti requisiti:

a) 

le misure politiche e le azioni individuali producono risparmi energetici verificabili nell'uso finale;

b) 

la responsabilità di ciascuna parte partecipante, parte incaricata o autorità pubblica responsabile dell'attuazione, secondo i casi, è definita in modo chiaro;

c) 

i risparmi energetici conseguiti o da conseguire sono determinati in modo trasparente;

d) 

il volume dei risparmi energetici richiesti o da conseguire grazie alla misura politica è espresso in termini di consumo energetico finale o primario, usando i fattori di conversione stabiliti all'allegato IV;

e) 

le parti incaricate, le parti partecipanti e le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione presentano una relazione annuale sui risparmi energetici conseguiti, che è pubblicata insieme ai dati sull'andamento annuale dei risparmi energetici;

f) 

i risultati sono monitorati e se i progressi realizzati non sono soddisfacenti si prendono le misure del caso;

g) 

i risparmi energetici risultanti da un'azione individuale non sono dichiarati da più di una parte;

h) 

le attività della parte incaricata, della parte partecipante o dell'autorità pubblica responsabile dell'attuazione sono comprovate rilevanti per il conseguimento dei risparmi energetici dichiarati.

4.

Nel determinare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche di natura fiscale introdotte ai sensi dell'articolo 7 ter, si applicano i seguenti principi:

a) 

sono presi in considerazione soltanto i risparmi energetici ottenuti con misure fiscali che superano i livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti e ai combustibili di cui alle direttive 2003/96/CE ( 18 ) o 2006/112/CE ( 19 ) del Consiglio;

b) 

l'elasticità al prezzo per il calcolo dell'impatto delle misure fiscali (tassazione dell'energia) rappresenta la reattività della domanda di energia alle variazioni di prezzo ed è stimata sulla base di fonti di dati ufficiali recenti e rappresentative;

c) 

i risparmi energetici derivanti da strumenti di politica fiscale di accompagnamento, compresi gli incentivi fiscali o i versamenti a un fondo, sono contabilizzati separatamente.

5.

Notifica del metodo

In conformità del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri notificano alla Commissione il metodo dettagliato che essi propongono per il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e delle misure alternative di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e all'articolo 20, paragrafo 6. Fatto salvo il caso delle imposte, la notifica comprende informazioni dettagliate concernenti:

a) 

il livello del risparmio energetico prescritto a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o del risparmio che si prevede di conseguire nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030;

b) 

le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione;

c) 

i settori interessati;

d) 

le misure politiche e le singole azioni, compreso il volume totale di risparmio energetico cumulativo previsto per ciascuna misura;

e) 

la durata del periodo d'obbligo per i regimi obbligatori di efficienza energetica;

f) 

le azioni previste dalla misura politica;

g) 

il metodo di calcolo con le modalità per determinare l'addizionalità e la rilevanza, nonché le metodologie e i parametri di riferimento utilizzati per i risparmi previsti e di scala;

h) 

la durata delle misure e il metodo utilizzato per calcolarla o gli elementi da cui è stata ricavata;

i) 

l'approccio adottato per tenere conto delle variazioni climatiche all'interno dello Stato membro;

j) 

i sistemi di monitoraggio e di verifica per le misure di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e il modo in cui ne è garantita l'indipendenza dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate;

k) 

nel caso delle imposte:

i) 

i settori interessati e le fasce di contribuenti;

ii) 

l'autorità pubblica responsabile dell'attuazione;

iii) 

i risparmi che si prevede di conseguire;

iv) 

la durata della misura fiscale; e

v) 

il metodo di calcolo, ivi compresa l'elasticità al prezzo utilizzata e le modalità per determinarla.

▼B




ALLEGATO VI

Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia

Gli audit energetici di cui all'articolo 8 si basano sui seguenti orientamenti:

a) 

sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;

b) 

comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;

c) 

ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

d) 

sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.

I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.




ALLEGATO VII

▼M3

Requisiti minimi in materia di fatturazione e informazioni di fatturazione basate sul consumo effettivo di energia elettrica e gas

▼B

1.   Requisiti minimi in materia di fatturazione

1.1.   Fatturazione basata sul consumo effettivo

Per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione dovrebbe avvenire sulla base del consumo effettivo almeno una volta l'anno e le informazioni sulla fatturazione dovrebbero essere rese disponibili almeno ogni trimestre, su richiesta, o quando i consumatori hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno. Può essere esentato da tale requisito il gas utilizzato solo a fini di cottura.

1.2.   Informazioni minime che figurano sulla fattura

Gli Stati membri provvedono affinché, se del caso, i clienti finali dispongano delle seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, contratti, transazioni e ricevute emessi dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:

a) 

prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

b) 

confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;

c) 

informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei clienti finali, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti internet, da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia.

Inoltre, ogniqualvolta ciò risulti utile e possibile, gli Stati membri provvedono affinché le fatture, i contratti, le transazioni e le ricevute emessi dalle stazioni di distribuzione contengano, siano accompagnati o rimandino a confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza da fornire ai clienti finali in modo chiaro e comprensibile;

1.3.   Consigli sull'efficienza energetica allegati alle fatture e altre informazioni al cliente finale

Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse.

▼M3




ALLEGATO VII bis

Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico

1.   Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei ►C4  ripartitori dei costi di riscaldamento ◄

Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei ►C4  ripartitori dei costi di riscaldamento ◄ almeno una volta all'anno.

2.   Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo

▼C4

Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai clienti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.

▼M3

Dal 1o gennaio 2022, se sono stati installati contatori o ►C4  ripartitori dei costi di riscaldamento ◄ leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ►C4  ripartitori dei costi di riscaldamento ◄ sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.

3.   Informazioni minime in fattura

Gli Stati membri provvedono affinché nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ►C4  ripartitori dei costi di riscaldamento ◄ o nella documentazione allegata gli utenti finali dispongano in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:

a) 

prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei ►C4  ripartitori dei costi di riscaldamento ◄ ;

b) 

informazioni sul mix di combustibili utilizzato e sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, anche per gli utenti finali del teleriscaldamento o teleraffrescamento, e una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate. Gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione dell'obbligo di fornire informazioni in merito alle emissioni di gas a effetto serra per includere solo l'alimentazione da sistemi di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW.

c) 

raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;

d) 

i recapiti (compresi i siti Internet) delle organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature a energia;

e) 

informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, a seconda di quanto previsto negli Stati membri;

f) 

confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.

Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ►C4  ripartitori dei costi di riscaldamento ◄ contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).

▼M5




ALLEGATO VIII

Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

La valutazione globale dei potenziali nazionali di riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, comprende e si basa su quanto illustrato di seguito.

Parte I

PANORAMICA DEL RISCALDAMENTO E DEL RAFFREDDAMENTO

1.

La domanda di riscaldamento e raffreddamento in termini di energia utile valutata ( 20 ) e consumo quantificato di energia finale in GWh/anno ( 21 ) per settore:

a) 

residenziale;

b) 

dei servizi;

c) 

industriale;

d) 

eventuali altri settori che individualmente consumano più del 5 % del totale della domanda nazionale totale di raffreddamento e riscaldamento utile.

2.

L'individuazione, o nel caso del punto 2, lettera a), punto i), l'individuazione o la stima, della fornitura attuale di riscaldamento e raffreddamento:

a) 

per tecnologia, in GWh/anno ( 22 ), per i settori di cui al punto 1 ove possibile, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili:

i) 

fornita in loco in siti residenziali o di servizi attraverso:

— 
caldaie per la sola produzione di energia termica;
— 
cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
— 
pompe di calore;
— 
altre tecnologie e fonti in loco;
ii) 

fornita in loco in siti non residenziali e non di servizi attraverso:

— 
caldaie per la sola produzione di energia termica;
— 
cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
— 
pompe di calore;
— 
altre tecnologie e fonti in loco;
iii) 

fornita extra loco attraverso:

— 
cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
— 
calore di scarto;
— 
altre tecnologie e fonti extra loco;
b) 

identificazione degli impianti che producono calore o freddo di scarto e del loro potenziale di fornitura di riscaldamento o raffreddamento, in GWh/anno:

i) 

impianti di generazione di energia termica che possono fornire o essere modificati a posteriori per fornire calore di scarto, con potenza termica totale superiore a 50 MW;

ii) 

impianti di cogenerazione di calore ed energia elettrica che utilizzano tecnologie di cui all'allegato I, parte II, con potenza termica totale superiore a 20 MW;

iii) 

impianti di incenerimento dei rifiuti;

iv) 

impianti ad energia da fonti rinnovabili, con potenza termica totale superiore a 20 MW, diversi dagli impianti di cui al punto 2, lettera b), punti i) e ii), che generano riscaldamento o raffreddamento utilizzando energia da questo tipo di fonti;

v) 

impianti industriali con potenza termica totale superiore a 20 MW, che possono fornire calore di scarto;

c) 

quota comunicata di energia da fonti rinnovabili e da calore o freddo di scarto nel consumo di energia finale del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento ( 23 ) nel corso degli ultimi 5 anni, conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001.

3.

Una mappa che copre l'intero territorio nazionale e che, pur proteggendo le informazioni sensibili sul piano commerciale, indica:

a) 

la domanda di riscaldamento e raffreddamento per area a seguito dell'analisi di cui al punto 1, utilizzando criteri coerenti per evidenziare le aree ad alta densità energetica situate in comuni e agglomerati urbani;

b) 

punti per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento già esistenti, del tipo descritto al punto 2, lettera b), e impianti di trasmissione per teleriscaldamento già esistenti;

c) 

punti per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento progettati, del tipo descritti al punto 2, lettera b), e impianti di trasmissione per teleriscaldamento progettati.

4.

Una previsione dell'andamento della domanda di riscaldamento e raffreddamento al fine di ottenere una prospettiva in GWh per i prossimi 30 anni e tenendo conto, in particolare: delle proiezioni per i prossimi 10 anni; dell'evoluzione della domanda sia per gli edifici sia per i diversi settori dell'industria; dell'impatto delle politiche e delle strategie relative alla gestione della domanda, ad esempio delle strategie di ristrutturazione degli edifici a lungo termine ai sensi della direttiva (UE) 2018/844.

Parte II

OBIETTIVI, STRATEGIE E MISURE POLITICHE

5.

Il contributo pianificato dello Stato membro rispetto ai suoi obiettivi, traguardi e contributi nazionali per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, fornito mediante l'efficienza del riscaldamento e raffreddamento in particolare con riferimento all'articolo 4, lettera b), punti da 1) a 4), e all'articolo 15, paragrafo 4), lettera b), evidenziando gli elementi aggiuntivi rispetto al piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

6.

Una panoramica generale delle politiche e misure vigenti, come indicato nell'ultima relazione presentata a norma degli articoli 3, 20 e 21 e dell'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999.

Parte III

ANALISI DEL POTENZIALE ECONOMICO DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFREDDAMENTO

7.

L'analisi del potenziale economico ( 24 ) delle diverse tecnologie per il riscaldamento e il raffreddamento è svolta per l'intero territorio nazionale ricorrendo all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e individua scenari alternativi per tecnologie di riscaldamento e raffreddamento più efficienti e rinnovabili, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili ove possibile.

Dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti tecnologie:

a) 

calore e freddo di scarto industriali;

b) 

incenerimento dei rifiuti;

c) 

cogenerazione ad alto rendimento;

d) 

fonti di energia rinnovabili (ad esempio l'energia geotermica, solare termica e da biomassa) diverse da quelle utilizzate per la cogenerazione ad alto rendimento;

e) 

pompe di calore;

f) 

riduzione delle perdite di calore e di frescura da reti di teleriscaldamento esistenti.

8.

L'analisi del potenziale economico comprende le fasi e gli elementi elencati di seguito.

a) 

Elementi:

i) 

l'analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 14, paragrafo 3, comporta un'analisi economica che tenga conto di fattori socio-economici ed ambientali ( 25 ), e un'analisi finanziaria intesa a valutare i progetti dal punto di vista degli investitori. Entrambe le analisi, economica e finanziaria, utilizzano il valore netto attuale come criterio per la valutazione;

ii) 

lo scenario di riferimento deve fungere da punto di confronto e tenere conto delle politiche esistenti al momento della compilazione della specifica valutazione globale ( 26 ), oltre ad essere collegato ai dati raccolti a norma della parte I e della parte II, punto 6, del presente allegato;

iii) 

gli scenari alternativi a quello di riferimento tengono conto degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica di cui al regolamento (UE) 2018/1999. Ogni scenario presenta i seguenti elementi rispetto allo scenario di riferimento:

— 
il potenziale economico delle tecnologie esaminate utilizzando come criterio il valore attuale netto;
— 
le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;
— 
i risparmi di energia primaria in GWh/anno;
— 
l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale;

Gli scenari non praticabili a causa di motivi tecnici o finanziari o di normative nazionali possono essere esclusi nella fase iniziale dell'analisi costi-benefici se ciò è giustificato in base a considerazioni accurate, esplicite e ben documentate.

Nel corso della valutazione e dei processi decisionali occorre tenere conto dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi sia i costi evitati sia i risparmi derivati dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.

b) 

Costi e benefici

I costi e i benefici di cui al punto 8, lettera a), comprendono almeno i seguenti:

i) 

benefici:

— 
il valore della produzione per il consumatore (riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica);
— 
i benefici esterni quali benefici per l'ambiente, benefici in termini di emissioni di gas a effetto serra e benefici per la salute e la sicurezza, nella misura del possibile;
— 
gli effetti sul mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile.
ii) 

costi:

— 
i costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature;
— 
i costi di capitale delle reti di energia associate;
— 
i costi variabili e fissi di funzionamento;
— 
i costi energetici;
— 
i costi ambientali, costi sanitari e costi per la sicurezza, nella misura del possibile;
— 
i costi per il mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile.
c) 

Pertinenti scenari confrontati con quello di riferimento:

si prendono in considerazione tutti i pertinenti scenari, confrontandoli con quello di riferimento e considerando anche il ruolo del riscaldamento e del raffreddamento individuale efficiente.

i) 

L'analisi costi-benefici può riguardare la valutazione di un progetto relativo a un singolo impianto o di un gruppo di progetti per una più ampia valutazione a livello locale, regionale o nazionale in modo da stabilire, ai fini della pianificazione, la soluzione di riscaldamento o raffreddamento più efficiente per una determinata zona geografica rispetto al suo scenario di riferimento;

ii) 

Gli Stati membri designano le competenti autorità responsabili dell'attuazione delle analisi costi-benefici in ottemperanza dell'articolo 14. Essi elaborano le metodologie e le ipotesi in dettaglio, conformemente al presente allegato, e definiscono e rendono pubbliche le procedure per l'analisi economica.

d) 

Limiti e approccio integrato:

i) 

il limite geografico copre un'idonea zona geografica ben definita;

ii) 

l'analisi costi-benefici tiene conto sia di tutte le pertinenti risorse centralizzate o decentralizzate disponibili entro il limite di sistema e il limite geografico - comprese le tecnologie di cui alla parte III, punto 7 - sia delle caratteristiche e delle tendenze della domanda di riscaldamento e raffreddamento.

e) 

Ipotesi:

i) 

ai fini delle analisi costi-benefici, gli Stati membri formulano ipotesi sui prezzi dei principali fattori di input/output e sul tasso di attualizzazione;

ii) 

il tasso di attualizzazione impiegato nell'analisi economica per il calcolo del valore attuale netto è scelto conformemente agli orientamenti europei o nazionali;

iii) 

gli Stati membri impiegano previsioni sull'evoluzione dei prezzi nazionali d'energia nazionali, europee o internazionali, se del caso nel loro contesto nazionale e/o regionale/locale;

iv) 

i prezzi usati nell'analisi economica rispecchiano i reali costi e benefici socio-economici. I costi esterni - quali gli effetti sull'ambiente e sulla salute - dovrebbero essere inclusi nella misura del possibile, vale a dire quando esiste un prezzo di mercato o quando quest'ultimo è già indicato nella normativa europea o nazionale.

f) 

Analisi di sensibilità:

i) 

è effettuata anche un'analisi di sensibilità per valutare i costi e i benefici di un progetto o di un gruppo di progetti in base a diversi prezzi dell'energia, tassi di attualizzazione ed altri fattori variabili con un impatto significativo sul risultato dei calcoli.

Parte IV

NUOVE POTENZIALI STRATEGIE E MISURE POLITICHE

9.

Una panoramica delle nuove misure strategiche legislative e non legislative ( 27 ), allo scopo di realizzare il potenziale economico individuato in conformità con i punti 7 e 8; accompagnata da previsioni conseguenti circa:

a) 

le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

b) 

i risparmi di energia primaria in GWh/anno;

c) 

l'impatto sulla quota della cogenerazione ad alto rendimento;

d) 

l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale e nel settore del riscaldamento e raffreddamento;

e) 

i legami con la programmazione finanziaria nazionale e i risparmi in termini di costi per il bilancio pubblico e i partecipanti al mercato;

f) 

una stima delle eventuali misure di sostegno pubblico, con il relativo bilancio annuale e l'individuazione dei potenziali elementi di aiuto.

▼B




ALLEGATO IX

ANALISI COSTI/BENEFICI

▼M5 —————

▼B

Parte 2

Principi ai fini dell'articolo 14, paragrafi 5 e 7

Le analisi costi-benefici forniscono informazioni ai fini delle misure dell'articolo 14, paragrafi 5 e 7.

Se si progetta un impianto per la produzione di sola energia elettrica o un impianto senza recupero di calore, si effettua un confronto tra gli impianti progettati o l'ammodernamento progettato e un impianto equivalente che produca lo stesso quantitativo di elettricità o di calore di processo, ma che recuperi il calore di scarto e fornisca calore mediante cogenerazione ad alto rendimento e/o reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento.

Nell'ambito di un dato limite geografico la valutazione tiene conto dell'impianto progettato e di ogni idoneo punto esistente o potenziale in cui si registra una domanda di riscaldamento che potrebbe essere servito da tale impianto, tenendo conto delle possibilità razionali (ad esempio la fattibilità tecnica e la distanza).

Il limite di sistema è stabilito in modo da includere l'impianto progettato e i carichi calorifici, quali edificio o edifici e processo industriale. Nell'ambito del limite di sistema il costo totale della fornitura di calore ed elettricità è determinato per entrambi i casi e confrontato.

I carichi calorifici comprendono i carichi calorifici esistenti, quali l'impianto industriale o un sistema di teleriscaldamento esistente nonché, nelle zone urbane, il carico calorifico e i costi che emergerebbero se un gruppo di edifici o un settore di una città fossero forniti da una nuova rete di teleriscaldamento e/o ad essa collegati.

L'analisi costi-benefici si basa su una descrizione dell'impianto progettato e dell'impianto o degli impianti di confronto che contempli la capacità termica ed elettrica, secondo il caso, il tipo di combustibile, l'uso previsto e il numero previsto di ore di funzionamento annuale, l'ubicazione e la domanda di energia elettrica e di energia termica.

Ai fini del confronto, si tiene conto della domanda di energia termica e delle tipologie di riscaldamento e raffreddamento utilizzate dai punti in cui si registra una domanda di calore situati in prossimità. Il confronto riguarda i costi relativi alle infrastrutture dell'impianto progettato e di quello di confronto.

Le analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 14, paragrafo 5, comportano un'analisi economica che contempla un'analisi finanziaria che rispecchia le effettive transazioni di flussi di cassa connesse con gli investimenti in singoli impianti e con il loro funzionamento.

I progetti con risultati positivi in termini di costi/benefici sono quelli in cui la somma dei benefici attualizzati nell'analisi economica e finanziaria supera la somma dei costi attualizzati (surplus costi-benefici).

Gli Stati membri stabiliscono principi guida per la metodologia, le ipotesi e l'orizzonte temporale dell'analisi economica.

Gli Stati membri possono richiedere che le società responsabili del funzionamento degli impianti di generazione di elettricità termica, le società industriali, le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, o altre parti influenzate dal limite di sistema e dal limite geografico definiti, forniscano dati da usare nel valutare i costi e i benefici di un singolo impianto.




ALLEGATO X

Garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento

a) 

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che:

i) 

la garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento:

— 
consenta ai produttori di dimostrare che l'energia elettrica da essi venduta è prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento ed è rilasciata a tal fine su richiesta del produttore,
— 
sia precisa, affidabile e a prova di frode,
— 
sia rilasciata, trasferita e annullata elettronicamente;
ii) 

la stessa unità di energia da cogenerazione ad alto rendimento sia presa in considerazione solo una volta.

b) 

La garanzia di origine di cui all'articolo 14, paragrafo 10, comprende quantomeno le seguenti informazioni:

i) 

la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la capacità (termica ed elettrica) dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;

ii) 

le date e i luoghi di produzione;

iii) 

il potere calorifico inferiore della fonte di combustibile da cui è stata prodotta l'energia elettrica;

iv) 

la quantità e l'uso del calore generato insieme all'energia elettrica;

v) 

la quantità di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato II, che la garanzia rappresenta;

vi) 

il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato II, basato sui valori di rendimento di riferimento armonizzati indicati nell'allegato II, lettera f);

vii) 

l'efficienza nominale elettrica e termica dell'impianto;

viii) 

se e in che misura l'impianto abbia beneficiato di un sostegno agli investimenti;

ix) 

se e in che misura l'unità di energia abbia beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e la natura di tale regime;

x) 

la data di messa in servizio dell'impianto; e

xi) 

la data e il paese di rilascio e il numero identificativo unico.

La garanzia di origine corrisponde a una quantità standard di 1 MWh ed è relativa alla produzione netta di energia misurata alle estremità dell'impianto e trasferita alla rete.




ALLEGATO XI

Criteri di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti dell'energia e per le tariffe della rete elettrica

1. Le tariffe di rete rispecchiano i risparmi di costi nelle reti imputabili alla domanda e a misure di gestione della domanda e di produzione distribuita, compresi i risparmi ottenuti grazie alla riduzione dei costi di consegna o degli investimenti nelle reti e a un funzionamento migliore di quest'ultime.

2. La regolamentazione e le tariffe di rete non impediscono agli operatori di rete o ai rivenditori al dettaglio di rendere disponibili servizi di sistema nell'ambito di misure di risposta e gestione della domanda e di generazione distribuita sui mercati organizzati dell'energia elettrica, in particolare:

a) 

lo spostamento del carico da parte dei clienti finali dalle ore di punta alle ore non di punta, tenendo conto della disponibilità di energia rinnovabile, di energia da cogenerazione e di generazione distribuita;

b) 

i risparmi di energia ottenuti grazie alla gestione della domanda di clienti decentralizzati da parte degli aggregatori di energia;

c) 

la riduzione della domanda grazie a misure di efficienza energetica adottate dai fornitori di servizi energetici, comprese le società di servizi energetici;

d) 

la connessione e il dispacciamento di fonti di generazione a livelli di tensione più ridotti;

e) 

la connessione di fonti di generazione da siti più vicini ai luoghi di consumo; e

f) 

lo stoccaggio dell'energia.

Ai fini della presente disposizione la definizione «mercati organizzati dell'energia elettrica» include i mercati non regolamentati («over-the counter») e le borse dell'energia elettrica per lo scambio di energia, capacità, volumi di bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri o infragiornalieri.

3. Le tariffe di rete o di vendita al dettaglio possono sostenere una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali, quali:

a) 

tariffe differenziate a seconda dei periodi di consumo;

b) 

tariffe di picco critico;

c) 

tariffazione in tempo reale; e

d) 

tariffazione ridotta in ora di punta.




ALLEGATO XII

REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER I GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE E I GESTORI DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione:

▼M3

a) 

elaborano e rendono pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento;

▼B

b) 

forniscono a tutti i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi al sistema tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui:

i) 

una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione;

ii) 

un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete;

iii) 

un calendario indicativo ragionevole per ogni connessione alla rete proposta. La procedura per la connessione alla rete non dovrebbe durare complessivamente più di 24 mesi, tenuto conto di ciò che è ragionevolmente praticabile e non discriminatorio;

c) 

definire procedure standardizzate e semplificate per facilitare la connessione alla rete dei produttori decentralizzati di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.

Le norme standard di cui alla lettera a) si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Esse possono prevedere diversi tipi di connessione.




ALLEGATO XIII

Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto

— 
Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da ottenere in termini di efficienza,
— 
i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto,
— 
la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti,
— 
un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono a ciascuna parte contrattuale,
— 
data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati,
— 
un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi,
— 
l'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto,
— 
disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti.
— 
un‘indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi),
— 
disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie,
— 
disposizioni che chiariscano la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (ad esempio, modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso di un impianto),
— 
informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.




ALLEGATO XIV

QUADRO GENERALE PER LA RENDICONTAZIONE

Parte 1

Quadro generale per le relazioni annuali

Le relazioni annuali di cui all'articolo 24, paragrafo 1, forniscono la base per il monitoraggio dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nazionali per il 2020. Gli Stati membri si assicurano che le relazioni comprendano quantomeno le seguenti informazioni:

a) 

una stima dei seguenti indicatori in relazione all'anno precedente all'ultimo anno trascorso [anno X ( 28 )-2]:

i) 

il consumo di energia primaria;

ii) 

il consumo finale totale di energia;

iii) 

il consumo finale di energia ripartito per settori:

— 
industria,
— 
trasporti (con ripartizione per trasporto passeggeri e merci, se disponibile),
— 
nuclei familiari,
— 
servizi;
iv) 

valore aggiunto lordo per settore:

— 
industria,
— 
servizi;
v) 

reddito disponibile delle famiglie;

vi) 

prodotto interno lordo (PIL);

vii) 

energia elettrica prodotta dalla generazione di energia termica;

viii) 

energia elettrica prodotta dalla cogenerazione di calore e elettricità;

ix) 

calore prodotto dalla generazione di energia termica;

x) 

calore prodotto da impianti di cogenerazione di calore ed elettricità, compreso il calore di scarto derivante da impianti industriali;

xi) 

consumo di combustibile per la generazione di energia termica;

xii) 

numero di passeggeri-chilometro (pkm), se disponibile;

xiii) 

numero di tonnellate-chilometro (tkm), se disponibile;

xiv) 

chilometraggio del trasporto combinato (pkm + tkm), qualora xii) e xiii) non siano disponibili;

xv) 

popolazione.

Nei settori in cui il consumo di energia è stabile o in crescita, gli Stati membri ne analizzano le ragioni e allegano alle stime le loro valutazioni;

la seconda relazione e le successive includono anche le lettere da b) a e):

b) 

un aggiornamento relativo alle principali misure legislative e non legislative attuate nel corso dell'anno precedente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di efficienza energetica fissati per il 2020;

c) 

la superficie totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m2 di proprietà del governo centrale degli Stati membri o da esso occupati che, al 1o gennaio dell'anno in cui deve essere inviata la relazione, non soddisfano i requisiti di prestazione energetica di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

d) 

la superficie coperta utile totale di edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del governo centrale degli Stati membri o da esso occupati che sono stati oggetto di ristrutturazione nel corso dell'anno precedente di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o i risparmi energetici negli edifici ammissibili di proprietà del loro governo centrale o da esso occupati di cui all'articolo 5, paragrafo 6;

e) 

i risparmi di energia conseguiti grazie ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o alle misure alternative adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 9.

La prima relazione include inoltre gli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Nelle relazioni annuali di cui all'articolo 24, paragrafo 1, gli Stati membri possono includere anche obiettivi nazionali supplementari. Questi ultimi possono essere connessi, in particolare, agli indicatori statistici elencati alla lettera a) della presente parte, o combinazioni degli stessi, come l'intensità di energia primaria o finale o le intensità di energia settoriali.

Parte 2

Quadro generale dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, forniscono un quadro relativo all'elaborazione delle strategie nazionali di efficienza energetica.

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica illustrano le misure significative di miglioramento dell'efficienza energetica e i risparmi di energia attesi/conseguiti, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia come pure negli usi finali della stessa. Gli Stati membri assicurano che i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendano quantomeno le seguenti informazioni.

1. 

Obiettivi e strategie

— 
L'obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2020, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1,
— 
gli obiettivi nazionali indicativi in materia di risparmio energetico, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE,
— 
altri obiettivi di efficienza energetica già definiti e relativi all'economia nel suo insieme o a settori specifici.
2. 

Misure e risparmio energetico

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica forniscono informazioni sulle misure adottate o pianificate in vista dell'attuazione dei principali elementi della presente direttiva e dei relativi risparmi.

a) 

Risparmi di energia primaria

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica elencano le misure e azioni significative finalizzate a realizzare risparmi di energia primaria in tutti i settori dell'economia. Per ogni misura o pacchetto di misure/azioni sono indicate le stime dei risparmi attesi nel 2020 e dei risparmi conseguiti al momento della stesura della relazione.

Se disponibili, dovrebbero essere inviate informazioni relative ad altri effetti/benefici delle misure (riduzione delle emissioni di gas serra, miglioramento della qualità dell'aria, creazione di posti di lavoro, ecc.) e il bilancio per la loro attuazione.

b) 

Risparmi di energia finale

I primi e i secondi piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica riportano tutti i risultati relativi al conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia finale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/32/CE. Qualora non siano disponibili calcoli/stime di risparmi relativi alle singole misure, sono indicate le riduzioni di energia a livello di settori conseguite grazie alle (insieme delle) misure.

I primi e i secondi piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono inoltre la metodologia di calcolo e/o di misurazione utilizzata per quantificare i risparmi energetici. Qualora sia usata la «metodologia raccomandata» ( 29 ), riferimenti in tal senso dovrebbero figurare nel piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica.

3. 

Informazioni specifiche relative alla presente direttiva

3.1. 

Enti pubblici (articolo 5)

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono un elenco di enti pubblici che hanno messo a punto piani di efficienza energetica conformemente all'articolo 5, paragrafo 7.

3.2. 

Obblighi di efficienza energetica (articolo 7)

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica indicano i coefficienti nazionali adottati in conformità dell'allegato IV.

Il primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica comprende una breve descrizione del regime nazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o le misure alternative adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 9.

3.3. 

Audit energetici e sistemi di gestione (articolo 8)

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono:

a) 

il numero di audit energetici realizzati nel precedente periodo;

b) 

il numero di audit energetici realizzati nelle grandi imprese nel precedente periodo;

c) 

il numero di grandi imprese presenti nel territorio dello Stato membro, specificando a quali di esse sia applicabile l'articolo 8, paragrafo 5.

3.4. 

Promozione di sistemi efficienti di riscaldamento e raffreddamento (articolo 14)

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono una valutazione dei progressi realizzati nell'attuazione della valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

3.5. 

Trasmissione e distribuzione dell'energia (articolo 15)

I primi piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica e le successive relazioni da presentare in seguito ogni dieci anni comprendono le valutazioni compiute, le misure e gli investimenti individuati per utilizzare le potenzialità di efficienza energetica dell'infrastruttura per il gas e l'energia elettrica di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3.6. 

Gli Stati membri riferiscono, quale parte dei relativi piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica, in merito alle misure intraprese per consentire e sviluppare la gestione della domanda di cui all'articolo 15.

3.7. 

Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione (articolo 16)

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono informazioni sui regimi nazionali di qualificazione, accreditamento e certificazione disponibili o sui regimi equivalenti di qualificazione per i fornitori di servizi energetici, di audit energetici e misure di miglioramento dell'efficienza.

3.8. 

Servizi energetici (articolo 18)

I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono un link internet verso un sito che permetta di consultare gli elenchi o l'interfaccia dei fornitori di servizi energetici, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c).

3.9. 

Altre misure per promuovere l'efficienza energetica (articolo 19)

I primi piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono un elenco delle misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1.




ALLEGATO XV

Tavola di concordanza



Direttiva 2004/8/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 3, lettera a)

Articolo 2, punto 30

Articolo 3, lettera b)

Articolo 2, punto 32

Articolo 3, lettera c)

Articolo 2, punto 31

Articolo 3, lettera d)

Articolo 2, punto 33

Articolo 3, lettere e) ed f)

Articolo 3, lettera g)

Articolo 2, punto 35

Articolo 3, lettera h)

Articolo 3, lettera i)

Articolo 2, punto 34

Articolo 3, lettera j)

Articolo 3, lettera k)

Articolo 2, punto 36

Articolo 3, lettera 1)

Articolo 2, punto 37

Articolo 3, lettera m)

Articolo 2, punto 39

Articolo 3, lettera n)

Articolo 2, punto 38

Articolo 3, lettera o)

Articolo 2, punti 40, 41, 42, 43 e 44

Articolo 4, paragrafo 1

Allegato II, lettera f), punto 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 10, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 14, paragrafo 10, primo comma e allegato X

Articolo 6

Articolo 14, paragrafi 1 e 3, allegati VIII e IX

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 11

Articolo 7, paragrafi 2 e 3

Articolo 8

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafi 6, 7, 8 e 9

Articolo 9

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 2, allegato XIV, parte 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 6

Articolo 11

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafi 1 e 3

Articolo 12, paragrafo 2

Allegato II, lettera c)

Articolo 13

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 28

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 29

Articolo 18

Articolo 30

Allegato I

Allegato I, parte 2

Allegato II

Allegato I, parte 1 e parte 2, ultimo comma

Allegato III

Allegato II

Allegato IV

Allegato VIII

Allegato IX



Direttiva 2006/32/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 3, lettera a)

Articolo 2, punto 1

Articolo 3, lettera b)

Articolo 2, punto 4

Articolo 3, lettera c)

Articolo 2, punto 6

Articolo 3, lettera d)

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punti 2 e 3

Articolo 3, lettera e)

Articolo 2, punto 7

Articolo 3, lettere f), g), h) e i)

Articolo 2, punti da 8 a 19

Articolo 3, lettera j)

Articolo 2, punto 27

Articolo 2, punto 28

Articolo 3, lettera k)

Articolo 3, lettera l)

Articolo 2, punto 25

Articolo 2, punto 26

Articolo 3, lettera m)

Articolo 3, lettera n)

Articolo 2, punto 23

Articolo 3, lettera o)

Articolo 2, punto 20

Articolo 3, lettera p)

Articolo 2, punto 21

Articolo 3, lettera q)

Articolo 2, punto 22

Articolo 3, lettere r) ed s)

Articolo 2, punti 24, 29, 44 e 45

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articoli 5 e 6

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 8, lettere a) e b)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafi 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12

Articolo 7, paragrafi 2 e 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c)

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 7

Articolo 17

Articolo 8

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafi 2 e 3

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 19

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), punto i)

Articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), punto ii), e lettera e)

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafi 7, 8 e 9

Articolo 11

Articolo 20

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 10 e allegato VII, punto 1.1

Articolo 13, paragrafo 3

Allegato VII, punti 1.2 e 1.3

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e d)

Articolo 21

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafi 4 e 5

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafi 4, e paragrafi da 7 a 11

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 23

Articolo 25

Articolo 16

Articolo 26

Articolo 17

Articolo 27

Articolo 18

Articolo 28

Articolo 19

Articolo 29

Articolo 20

Articolo 30

Allegato I

Allegato II

Allegato IV

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato III

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato XI

Allegato XII

Allegato XIII

Allegato XIV

Allegato XV



( 1 ) GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

( 2 ) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

( 3 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

( 4 ) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

( 5 ) GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

( 6 ) GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

( 7 ) GU L 343 del 23.12.2011, pag. 91.

( 8 ) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

( 9 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

( 10 ) GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28.

( 11 ) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

( *1 ) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.»;

( 12 ) GU L 338 del 17.12.2008, pag. 55.

( 13 ) GU L 381 del 28.12.2006, pag. 24.

( 14 ) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.

( 15 ) Gli Stati membri possono applicare fattori di conversione diversi purché giustificati.

( 16 ) Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

( 17 ) Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

( 18 ) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

( 19 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

( 20 ) The amount of thermal energy needed to satisfy the heating and cooling demand of end-users.

( 21 ) The most recent data available should be used.

( 22 ) The most recent data available should be used.

( 23 ) The identification of «renewable cooling» shall, after the methodology for calculating the quantity of renewable energy used for cooling and district cooling is established in accordance with Article 35 of Directive (EU) 2018/2001, be carried out in accordance with that Directive. Until then it shall be carried out according to an appropriate national methodology.

( 24 ) The analysis of the economic potential should present the volume of energy (in GWh) that can be generated per year by each technology analysed. The limitations and interrelations within the energy system should also be taken into account. The analysis may make use of models based on assumptions representing the operation of common types of technologies or systems.

( 25 ) Including the assessment referred to in Article 15, paragraph 7 of Directive (EU) 2018/2001.

( 26 ) The cut-off date for taking into account policies for the baseline scenario is the end of the year preceding to the year by the end of which the comprehensive assessment is due. That is to say, policies enacted within a year prior to the deadline for submission of the comprehensive assessment do not need to be taken into account.

( 27 ) This overview shall include financing measures and programmes that may be adopted over the period of the comprehensive assessment, not prejudging a separate notification of the public support schemes for a State aid assessment,

( 28 ) Da intendere come X = anno in corso.

( 29 ) Raccomandazioni sui metodi di verifica e di calcolo nel quadro della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.