02012L0019 — IT — 04.07.2018 — 001.001


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DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 197 dell'24.7.2012, pag. 38)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA (UE) 2018/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 30 maggio 2018

  L 150

93

14.6.2018


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 103, 19.4.2016, pag.  55 (2012/19/UE)




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DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nel modo seguente:

a) dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 (periodo transitorio), alle condizioni di cui al paragrafo 3, alle AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I. L'allegato II contiene un elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I;

b) dal 15 agosto 2018, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, a tutte le AEE. Tutte le AEE sono classificate nelle categorie dell'allegato III. L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato III (ambito di applicazione aperto).

2.  La presente direttiva si applica ferme restando le disposizioni della normativa dell'Unione in materia di sicurezza e di salute, di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche ( 1 ), e di quella specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti o sulla progettazione dei prodotti.

3.  La presente direttiva non si applica alle AEE seguenti:

a) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;

b) apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;

c) lampade a incandescenza.

4.  In aggiunta alle apparecchiature di cui al paragrafo 3, dal 15 agosto 2018, la presente direttiva non si applica alle seguenti AEE:

a) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;

b) utensili industriali fissi di grandi dimensioni;

c) impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti;

d) mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;

e) macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;

f) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;

g) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.

5.  Entro il 14 agosto 2015, la Commissione riesamina l'ambito di applicazione della presente direttiva, quale stabilito al paragrafo 1, lettera b), compresi i parametri per distinguere tra apparecchiature di grandi e piccole dimensioni nell'allegato III, e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 3

Definizioni

1.  Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE» : le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;

b)

«utensili industriali fissi di grandi dimensioni» : un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o componenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;

c)

«impianti fissi di grandi dimensioni» :

una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:

i) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;

ii) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito; e

iii) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;

d)

«macchine mobili non stradali» : le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;

e)

«rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE» : le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;

f)

«produttore» :

la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ( 2 ):

i) è stabilita in uno Stato membro e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica o che commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica, nel territorio di detto Stato membro;

ii) è stabilita in uno Stato membro e rivende nel territorio di tale Stato membro, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i);

iii) è stabilita in uno Stato membro e immette sul mercato di tale Stato membro, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un paese terzo o di un altro Stato membro; o

iv) vende AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici, in uno Stato membro, ed è stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario non è considerato essere «produttore» a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti da i) a iv);

g)

«distributore» : una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, che rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera f);

h)

«RAEE provenienti dai nuclei domestici» : i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati essere dei RAEE provenienti dai nuclei domestici;

i)

«accordo finanziario» : qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;

j)

«messa a disposizione sul mercato» : la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

k)

«immissione sul mercato» : la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nel territorio di uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale;

l)

«rimozione» : l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, le miscele e le componenti pericolose sono contenute in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una miscela o una componente è identificabile se può essere monitorata per verificare che il trattamento è sicuro per l'ambiente;

m)

«dispositivo medico» : un dispositivo medico o un accessorio ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) o b) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ( 3 ), che costituisca un'AEE;

n)

«dispositivo medico-diagnostico in vitro» : un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi, rispettivamente, delle lettere b) o c) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ( 4 ), che costituisca un'AEE;

o)

«dispositivo medico impiantabile attivo» : un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi della lettera c) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi ( 5 ), che costituisca un'AEE.

2.  Inoltre, si applicano le definizioni di «rifiuto pericoloso», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «smaltimento» di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.

Articolo 4

Progettazione dei prodotti

Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione dell'Unione sul funzionamento corretto del mercato interno e sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché siano applicati i requisiti di progettazione ecologica intesi a facilitare il riutilizzo e il trattamento di RAEE di cui alla direttiva 2009/125/CE e i produttori non impediscano, mediante specifiche della progettazione o dei processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.

Articolo 5

Raccolta differenziata

1.  Gli Stati membri adottano le misure adeguate a ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE sotto forma di rifiuti urbani misti, ad assicurare il trattamento corretto di tutti i RAEE raccolti e a raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE, in particolare e in via prioritaria per le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle categorie 5 e 6 dell'allegato III.

2.  Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché:

a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;

b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e che sia gratuita per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa deroga ne informano la Commissione;

c) i distributori effettuano la raccolta nei negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400 m2 o in prossimità immediata di RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquistare AEE di tipo equivalente, salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci. Tali valutazioni sono rese pubbliche. I RAEE raccolti sono sottoposti a corretto trattamento conformemente all'articolo 8;

d) fatte salve le lettere a), b) e c), i produttori siano autorizzati ad organizzare e a gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva;

e) tenendo conto delle norme nazionali e dell'Unione in materia di salute e sicurezza, possa essere rifiutata la resa ai sensi delle lettere a), b) e c) dei RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione. Gli Stati membri concludono accordi specifici in relazione a tali RAEE.

Gli Stati membri possono prevedere regimi specifici di resa dei RAEE di cui alle lettere a), b) e c), per i casi in cui l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se contiene rifiuti diversi dai RAEE.

3.  Gli Stati membri possono designare gli operatori autorizzati a raccogliere i RAEE provenienti dai nuclei domestici di cui al paragrafo 2.

4.  Gli Stati membri possono richiedere che i RAEE depositati nei centri raccolta di cui ai paragrafi 2 e 3 siano consegnati gratuitamente ai produttori, o ai terzi che agiscono a loro nome, ovvero a enti o imprese designati, ai fini della preparazione per il riutilizzo.

5.  Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, fatto salvo l'articolo 13, che i produttori o i terzi che agiscono a loro nome provvedano alla raccolta di tali rifiuti.

Articolo 6

Smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti

1.  Gli Stati membri vietano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente che non sono ancora stati sottoposti al trattamento di cui all'articolo 8.

2.  Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da consentire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose.

Al fine di ottimizzare la preparazione per il riutilizzo, gli Stati membri incoraggiano gli impianti o i centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, a seconda dei casi, la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente, in particolare concedendo l'accesso al personale dei centri di riutilizzo.

Articolo 7

Tasso di raccolta

1.  Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, ogni Stato membro provvede all'applicazione del principio della responsabilità del produttore e, sulla base di detto principio, a che ogni anno sia conseguito un tasso minimo di raccolta. Dal 2016 il tasso minimo di raccolta è pari al 45 % calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti conformemente agli articoli 5 e 6 in un dato anno dallo Stato membro interessato ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti. Gli Stati membri provvedono a che il volume di RAEE raccolti aumenti gradualmente nel periodo dal 2016 al 2019, fino al raggiungimento del tasso di raccolta di cui al secondo comma.

Dal 2019 il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno è pari al 65 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro.

Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure lo stesso volume di peso di RAEE quale raccolto in media nello Stato membro in questione nei tre anni precedenti considerando il valore più alto.

Gli Stati membri possono stabilire tassi di raccolta più ambiziosi per la raccolta separata di RAEE e ne danno in tal caso comunicazione alla Commissione.

2.  Al fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui RAEE raccolti separatamente conformemente all'articolo 5 siano trasmesse agli Stati membri gratuitamente e che siano almeno comprensive di informazioni sui RAEE che sono stati:

a) ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento,

b) ricevuti presso i distributori,

c) oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome.

3.  In deroga al paragrafo 1, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia possono, data l'insufficienza delle infrastrutture necessarie e in considerazione dello scarso livello di consumo di AEE, decidere di:

a) raggiungere, dal 14 agosto 2016, un tasso di raccolta che sia inferiore al 45 % ma superiore al 40 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti; e

b) posticipare il raggiungimento del tasso di raccolta di cui al paragrafo 1, secondo comma, a una data di loro scelta che non sia posteriore al 14 agosto 2021.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 per stabilire gli adeguamenti transitori necessari al fine di affrontare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1.

5.  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione, entro il 14 agosto 2015, adotta atti di esecuzione per la definizione di una metodologia comune per calcolare il peso totale delle AEE sul mercato nazionale nonché una metodologia comune per il calcolo del volume misurato in base al peso dei RAEE prodotti in ogni Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

6.  Entro il 14 agosto 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui riesamina i termini relativi ai tassi di raccolta di cui al paragrafo 1 ed eventualmente stabilisce tassi di raccolta individuali per una o più delle categorie definite nell'allegato III, in particolare per le apparecchiature per lo scambio di temperatura, i pannelli fotovoltaici, le apparecchiature di piccole dimensioni, le apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni e le lampade contenenti mercurio. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

7.  Qualora la Commissione ritenga, sulla base di uno studio d'impatto, che il tasso di raccolta sulla base dei RAEE prodotti necessiti di una revisione, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Trattamento adeguato

1.  Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a un trattamento adeguato.

2.  I trattamenti adeguati, diversi dalla preparazione per il riutilizzo, e le operazioni di recupero e di riciclaggio includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato VII.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome istituiscano sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato VIII.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 relativo alla modifica dell'allegato VII, al fine di introdurvi altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate. La Commissione è invitata a valutare la necessità di apportare modifiche all'allegato VII per trattare i nanomateriali contenuti nelle AEE.

5.  Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti.

Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.

La Commissione, entro il 14 febbraio 2013, chiede alle organizzazioni di normazione europee di elaborare norme minime europee per il trattamento, compresi il recupero, il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, dei RAEE. Tali norme sono espressione del progresso tecnico raggiunto.

Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità, basate in particolare sulle norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Il riferimento alle norme adottate dalla Commissione è pubblicato.

6.  Gli Stati membri incoraggiano gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi certificati di gestione dell'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ( 6 ).

Articolo 9

Autorizzazioni

1.  Gli Stati membri garantiscono che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE.

2.  Le deroghe all'obbligo di autorizzazione, le condizioni delle deroghe e la registrazione sono conformi, rispettivamente, agli articoli 24, 25 e 26 della direttiva 2008/98/CE.

3.  Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione o la registrazione di cui ai paragrafi 1 e 2 includa tutte le condizioni che sono necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5, e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 11.

Articolo 10

Spedizione di RAEE

1.  L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro in questione o dell'Unione, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti ( 7 ).

2.  I RAEE esportati fuori dell'Unione sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della presente direttiva solo se l'esportatore, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1013/2006 e (CE) n. 1418/2007, può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva.

3.  La Commissione, entro il 14 febbraio 2014, adotta atti delegati, conformemente all'articolo 20, per stabilire modalità dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

Articolo 11

Obiettivi di recupero

1.  Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente a norma dell'articolo 5 e inviati per il trattamento a norma degli articoli 8, 9 e 10 gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano gli obiettivi minimi indicati nell'allegato V.

2.  Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo il trattamento appropriato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale.

Attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero non sono presi in conto per il raggiungimento di tali obiettivi.

3.  Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire ulteriori norme sui metodi di calcolo per l'applicazione degli obiettivi minimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al peso dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in uscita dagli impianti di raccolta (output), in entrata (input) e in uscita (output) dagli impianti di trattamento e in entrata (input) negli impianti per il recupero o il riciclaggio/la preparazione per il riutilizzo.

Gli Stati membri provvedono anche a che, ai fini di cui al paragrafo 6, siano conservati i dati relativi al peso dei prodotti e dei materiali in uscita (output) dagli impianti di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo.

5.  Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento.

6.  Sulla base di una relazione della Commissione, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano, entro il 14 agosto 2016, gli obiettivi di recupero di cui all'allegato V, parte 3, valutano la possibilità di fissare obiettivi distinti per i RAEE da preparare per il riutilizzo e riesaminano il metodo di calcolo di cui al paragrafo 2 al fine di analizzare la fattibilità degli obiettivi sulla base dei prodotti e dei materiali in uscita (output) dai processi di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo.

Articolo 12

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

2.  Se del caso, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta.

3.  Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo.

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.

4.  Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data («rifiuti storici») è sopportato da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.

5.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso per la restituzione dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio dello Stato membro interessato. Detti meccanismi o procedure possono essere elaborati dai produttori o da terzi che agiscono a loro nome.

6.  La Commissione è invitata a riferire, entro il 14 agosto 2015, in merito alla possibilità di elaborare criteri per integrare nel finanziamento dei RAEE da parte dei produttori i costi reali a fine ciclo e, se del caso, a presentare una risposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici

1.  Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 sia sostenuto dai produttori.

Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe sui produttori di detti prodotti all'atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano anch'essi resi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.

Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe sugli utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

2.  I produttori e gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.

Articolo 14

Informazione agli utilizzatori

1.  Gli Stati membri possono esigere che i produttori siano tenuti ad indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecocompatibile. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché gli utilizzatori di AEE nei nuclei domestici ottengano le necessarie informazioni concernenti:

a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare una raccolta differenziata di tali RAEE;

b) i sistemi di ritiro e raccolta disponibili per tali utilizzatori, incoraggiando il coordinamento delle informazioni sui punti di raccolta disponibili, indipendentemente dal produttori o da altro operatore che li ha istituiti;

c) il proprio ruolo nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;

d) gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle AEE;

e) il significato del simbolo indicato nell'allegato IX.

3.  Gli Stati membri adottano misure appropriate affinché i consumatori contribuiscano alla raccolta dei RAEE e per indurli a favorire il processo di riutilizzo, trattamento e recupero.

4.  Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e di facilitarne la raccolta differenziata, gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente, preferibilmente in conformità alla norma europea EN 50419 ( 8 ), con il simbolo indicato nell'allegato IX le AEE immesse sul mercato. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'AEE.

5.  Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso, presso i punti di vendita o tramite campagne di sensibilizzazione, le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.

Articolo 15

Informazione degli impianti di trattamento

1.  Al fine di agevolare la preparazione per il riutilizzo e il trattamento corretto ed ecocompatibile dei RAEE, compresi la manutenzione, l'ammodernamento, la riparazione e il riciclaggio, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni gratuitamente in materia di preparazione per il riutilizzo e il trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso per la prima volta sul mercato dell'Unione entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di preparazione per il riutilizzo e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e le miscele pericolose si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on line).

2.  Inoltre, al fine di consentire che la data in cui l'AEE è stata immessa sul mercato sia determinata in modo inequivocabile, gli Stati membri provvedono a che il marchio apposto sull'AEE specifichi che quest'ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. La norma europea EN 50419 è preferibilmente applicata a tal fine.

Articolo 16

Registrazione, informazione e comunicazioni

1.  Gli Stati membri, ai sensi del paragrafo 2, stilano un registro dei produttori, compresi i produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza. Tale registro ha lo scopo di verificare l'osservanza delle prescrizioni della presente direttiva.

I produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv), sono registrati nello Stato membro in cui effettuano la vendita. Ove tali produttori non siano registrati nello Stato membro in cui effettuano la vendita, essi sono registrati attraverso i loro rappresentanti autorizzati di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2.  Gli Stati membri garantiscono che:

a) ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 17, sia registrato come richiesto e possa inserire, on line, nel loro registro nazionale tutte le informazioni pertinenti, rendendo conto delle attività del produttore in tale Stato membro;

b) all'atto della registrazione, ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 17, fornisca le informazioni previste dall'allegato X, parte A, impegnandosi ad aggiornarle opportunamente;

c) ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 17, fornisca le informazioni previste dall'allegato X, parte B;

d) i registri nazionali forniscano nel proprio sito internet rimandi (link) agli altri registri nazionali per facilitare in tutti gli Stati membri la registrazione dei produttori o, se designati a norma dell'articolo 17, dei rappresentanti autorizzati.

3.  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire il formato della registrazione e delle comunicazioni e la frequenza delle comunicazioni al registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

4.  Gli Stati membri raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sui loro mercati, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate nello Stato membro, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso.

▼M1 —————

▼M1

6.  Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione del paragrafo 4.

I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti e sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 9.

Il primo periodo di comunicazione inizia il primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 9, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.

7.  I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

8.  La Commissione riesamina i dati comunicati in conformità del paragrafo 6 e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.

9.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 16 bis

Incentivi all’applicazione della gerarchia dei rifiuti

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati.

▼B

Articolo 17

Rappresentante autorizzato

1.  Ogni Stato membro provvede affinché un produttore quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punti da i) a iii), che è stabilito in un altro Stato membro, possa, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punti da i) a iii), designare una persona giuridica o fisica stabilita nel proprio territorio, quale rappresentante autorizzato responsabile di adempiere gli obblighi incombenti su tale produttore, ai sensi della presente direttiva, nel proprio territorio.

2.  Ogni Stato membro provvede affinché un produttore, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv), stabilito nel proprio territorio, che venda AEE in un altro Stato membro nel quale non è stabilito, designi un rappresentante autorizzato quale persona responsabile per l'adempimento degli obblighi di tale produttore, ai sensi della presente direttiva, nel territorio di detto Stato membro.

3.  La designazione di un rappresentante autorizzato avviene mediante mandato scritto.

Articolo 18

Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell'attuazione della presente direttiva collaborino tra loro, in particolare per stabilire un adeguato flusso di informazioni volto ad assicurare che i produttori rispettino le disposizioni della presente direttiva e, se del caso, si scambino e forniscano alla Commissione informazioni atte ad agevolare la corretta attuazione della presente direttiva. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni, in particolare tra i registri nazionali, comprendono il ricorso ai mezzi di comunicazione elettronici.

La cooperazione comprende, tra l'altro, il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni pertinenti, tra cui l'esito di ispezioni, subordinato alle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati personali in vigore nello Stato membro dell'autorità cui si chiede la cooperazione.

Articolo 19

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

▼M1

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 della presente direttiva, riguardo alle modifiche necessarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati IV, VII, VIII e IX della presente direttiva. La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascun allegato da modificare. Nel modificare l’allegato VII della presente direttiva, sono tenute in considerazione le esenzioni concesse ai sensi della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ).

▼B

Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di AEE, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.

Articolo 20

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 agosto 2012. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 22

Sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 14 febbraio 2014 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Articolo 23

Ispezione e monitoraggio

1.  Gli Stati membri svolgono adeguate ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione della presente direttiva.

Tali ispezioni comprendono almeno:

a) le informazioni comunicate nel quadro del registro dei produttori;

b) le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell'Unione, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007; e

c) le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'allegato VII della presente direttiva.

2.  Gli Stati membri assicurano che le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE siano effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato VI e monitorano tali spedizioni di conseguenza.

3.  Le spese per analisi e ispezioni appropriate, comprese le spese di deposito, di AEE usate sospettate di essere RAEE, possono essere poste a carico dei produttori, dei terzi che agiscono a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE.

4.  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo e dell'allegato VI, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme ulteriori in materia di ispezioni e monitoraggio e, in particolare, condizioni uniformi di attuazione dell'allegato VI, punto 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 24

Recepimento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.  Purché gli obiettivi di cui alla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 6, all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 15 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi soddisfano i seguenti requisiti:

a) gli accordi hanno forza vincolante;

b) gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;

c) gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;

d) i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, comunicati alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;

e) le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi;

f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.

Articolo 25

Abrogazione

La direttiva 2002/96/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato XI, parte A, è abrogata con effetto dal 15 febbraio 2014, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva di cui all'allegato XI, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

Categorie di AEE oggetto della presente direttiva durante il periodo transitorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

1. Grandi elettrodomestici

2. Piccoli elettrodomestici

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici

5. Apparecchiature di illuminazione

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo

10. Distributori automatici




ALLEGATO II

Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I

1.   GRANDI ELETTRODOMESTICI

Grandi apparecchi di refrigerazione

Frigoriferi

Congelatori

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti

Lavatrici

Asciugatrici

Lavastoviglie

Apparecchi di cottura

Stufe elettriche

Piastre riscaldanti elettriche

Forni a microonde

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti

Apparecchi elettrici di riscaldamento

Radiatori elettrici

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi

Ventilatori elettrici

Apparecchi per il condizionamento

Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento

2.   PICCOLI ELETTRODOMESTICI

Aspirapolvere

Scope meccaniche

Altre apparecchiature per la pulizia

Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili

Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti

Tostapane

Friggitrici

Macinini elettrici, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti

Coltelli elettrici

Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo

Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo

Bilance

3.   APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI

Trattamento dati centralizzato:

Mainframe

Minicomputer

Stampanti

Informatica individuale:

Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

Notebook

Agende elettroniche

Stampanti

Copiatrici

Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche

Calcolatrici tascabili e da tavolo

e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici

Terminali e sistemi utenti

Macchine facsimile (Fax)

Telex

Telefoni

Telefoni pubblici a pagamento

Telefoni senza filo

Telefoni cellulari

Segreterie telefoniche

e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione

4.   APPARECCHIATURE DI CONSUMO E PANNELLI FOTOVOLTAICI

Apparecchi radio

Apparecchi televisivi

Videocamere

Videoregistratori

Registratori hi-fi

Amplificatori audio

Strumenti musicali

e altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione

Pannelli fotovoltaici

5.   APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE

▼C1

Apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti ad eccezione degli apparecchi di illuminazione delle abitazioni

▼B

Tubi fluorescenti

Lampade fluorescenti compatte

Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico

Lampade a vapori di sodio a bassa pressione

Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza

6.   STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AD ECCEZIONE DEGLI UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI)

Trapani

Seghe

Macchine per cucire

Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali

Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo

Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo

Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo

Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio

7.   GIOCATTOLI E APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT

Treni elettrici o automobiline da corsa

Console di videogiochi portatili

Videogiochi

Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici

Macchine a gettoni

8.   DISPOSITIVI MEDICI (AD ECCEZIONE DI TUTTI I PRODOTTI IMPIANTATI E INFETTATI)

Apparecchi di radioterapia

Apparecchi di cardiologia

Apparecchi di dialisi

Ventilatori polmonari

Apparecchi di medicina nucleare

Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro

Analizzatori

Congelatori

Test di fecondazione

Altri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

9.   STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO

Rivelatori di fumo

Regolatori di calore

Termostati

Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio

Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di controllo)

10.   DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Distributori automatici di bevande calde

Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine

Distributori automatici di prodotti solidi

Distributori automatici di denaro contante

Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto




ALLEGATO III

CATEGORIE DI AEE OGGETTO DELLA PRESENTE DIRETTIVA

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2

3. Lampade

4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo:

►C1  elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; apparecchi di illuminazione; ◄ apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.

5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo:

►C1  elettrodomestici; apparecchiature di consumo; apparecchi di illuminazione; ◄ apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)




ALLEGATO IV

Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'allegato III

1.   Apparecchiature per lo scambio di temperatura

Frigoriferi, congelatori, apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi, condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, radiatori a olio e altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.

2.   Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2

Schermi, televisori, cornici digitali LCD, monitor, laptop, notebook.

3.   Lampade

Tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade fluorescenti, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, LED.

►C1  4.   Apparecchiature di grandi dimensioni

Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi di illuminazione, apparecchiature ◄ per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese), macchine per cucire, macchine per maglieria, mainframe, grandi stampanti, grandi copiatrici, grandi macchine a gettoni, grandi dispositivi medici, grandi strumenti di monitoraggio e di controllo, grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro, pannelli fotovoltaici.

►C1  5.   Apparecchiature di piccole dimensioni

Aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, apparecchi di illuminazione, forni ◄ a microonde, ventilatori elettrici, ferri da stiro, tostapane, coltelli elettrici, bollitori elettrici, sveglie e orologi, rasoi elettrici, bilance, apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo, calcolatrici, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, giocattoli elettrici ed elettronici, apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo, piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti, piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.

6.   Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

Telefoni cellulari, navigatori satellitari (GPS), calcolatrici tascabili, router, PC, stampanti, telefoni.




ALLEGATO V

OBIETTIVI DI RECUPERO MINIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 11

Parte 1:   Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 13 agosto 2012 fino al 14 agosto 2015 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I:

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I,

 recupero dell'80 %, e

 riciclaggio del 75 %;

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I,

 recupero dell'75 %, e

 riciclaggio del 65 %;

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I,

 recupero dell'70 %, e

 riciclaggio del 50 %;

d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %.

Parte 2:   Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2015 fino al 14 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I:

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I,

 recupero dell'85 %, e

 preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80 %;

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I,

 recupero dell'80 %, e

 preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I,

 recupero dell'75 %, e

 preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %;

d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %.

Parte 3:   Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato III:

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 4 dell'allegato III,

 recupero dell'85 %, e

 preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80 %;

b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato III,

 recupero dell'80 %, e

 preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;

c) per i RAEE che rientrano nell'allegato III, categorie 5 o 6,

 recupero dell'75 %, e

 preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %;

d) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell'allegato III, riciclaggio dell'80 %.




ALLEGATO VI

REQUISITI MINIMI PER LE SPEDIZIONI

1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il detentore dell'articolo dichiari di voler spedire, o di spedire, AEE usate e non RAEE, gli Stati membri esigono che il detentore abbia a disposizione a sostegno della dichiarazione i documenti seguenti:

a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell'AEE, che attestano che l'apparecchiatura è pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo;

b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalità) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 3;

c) una dichiarazione del detentore che organizza il trasporto dell'AEE, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come «rifiuto» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e

d) un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico.

2. In via di deroga, il punto 1, lettere a) e b), e il punto 3 non si applicano qualora sia documentato da prove concludenti che la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che:

a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia a fini di riutilizzo; o

b) le AEE ad uso professionale usate sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome o ad un impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione la decisione C(2001) 107/def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido a fini di riutilizzo; o

c) le AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti, sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per un'analisi delle cause profonde in base a un contratto valido, nei casi in cui tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore o da terzi che agiscono a suo nome.

3. Per dimostrare che gli articoli spediti costituiscono AEE usate, e non RAEE, gli Stati membri chiedono che siano compiute le seguenti azioni per sottoporre a prova le AEE e redigere la documentazione:

1: Prove

a) Testare la funzionalità e valutare la presenza di sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di AEE. Per la maggior parte delle AEE è sufficiente un test delle funzioni principali.

b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove.

2: Documentazione

a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'AEE stessa (se non è imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura.

b) La documentazione contiene le seguenti informazioni:

 nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura se elencata nell'allegato II o nell'allegato IV, se del caso, e categoria di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso),

 numero di identificazione dell'articolo (n. matr.) ove appropriato,

 anno di produzione (se disponibile),

 nome e indirizzo dell'azienda responsabile delle prove di funzionalità,

 risultato delle prove di cui al punto 1 (compresa la data della prova di funzionalità),

 tipo di prove svolte.

4. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da:

a) pertinente documento di trasporto, ad esempio CMR, o foglio di viaggio,

b) dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilità.

5. In mancanza della prova che un oggetto sia un'AEE usata e non un RAEE mediante l'appropriata documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, le autorità dello Stato membro considerano l'articolo un RAEE e presumono che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006.




ALLEGATO VII

Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 8, paragrafo 2

1. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, le miscele e i componenti seguenti:

 condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) ( 10 ),

 componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori,

 pile,

 circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm2,

 cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore,

 plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati,

 rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto,

 tubi catodici,

 clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC),

 lampade a scarica,

 schermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm2 e tutti quelli retroilluminati mediante lampade a scarica,

 cavi elettrici esterni,

 componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ( 11 ),

 componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ( 12 ),

 condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

Queste sostanze, miscele e componenti sono eliminati o recuperati a norma della direttiva 2008/98/CE.

2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:

 tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente,

 apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009,

 lampade a scarica: rimuovere il mercurio.

3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunità della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio, i punti 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio ecocompatibile dei componenti o degli interi apparecchi.




ALLEGATO VIII

REQUISITI TECNICI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3

1. Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ( 13 )):

 superfici impermeabili per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti,

 copertura resistente alle intemperie per determinate zone.

2. Siti di trattamento dei RAEE:

 bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati,

 superfici impermeabili e copertura resistente alle intemperie per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti,

 stoccaggio adeguato per i pezzi smontati,

 container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come i residui radioattivi,

 apparecchiature per il trattamento dell'acqua, in conformità della regolamentazione in materia sanitaria e ambientale.




ALLEGATO IX

SIMBOLO PER LA MARCATURA DELLE AEE

Il simbolo che indica la raccolta differenziata delle AEE è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato sotto. Il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile.

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ALLEGATO X

INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE E LE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 16

A.    Informazioni da fornire all'atto della registrazione:

1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 17 (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 17, anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato.

2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore.

3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso.

4. Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi).

5. Marchio commerciale dell'AEE.

6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria.

7. Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza).

8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

B.    Informazioni da fornire per le comunicazioni:

1. Codice di identificazione nazionale del produttore.

2. Periodo di riferimento.

3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso.

4. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso.

5. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione.

Nota: le informazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere fornite per categoria.




ALLEGATO XI

PARTE A



Direttiva abrogata e sue modifiche successive

(di cui all'articolo 25)

Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

(GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24)

Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106)

Direttiva 2008/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 81 del 20.3.2008, pag. 65)

PARTE B



Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 25)

Direttiva

Termine di recepimento

2002/96/CE

13 agosto 2004

2003/108/CE

13 agosto 2004

2008/34/CE




ALLEGATO XII



TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2002/96/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, in parte

Articolo 2, paragrafo 3, lettera b)

Allegato I B, punto 5, ultima voce

Articolo 2, paragrafo 3, lettera c)

Allegato I B, punto 8

Articolo 2, paragrafo 4, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 4, lettere da a) a f), e articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a d)

Articolo 3, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 3, lettere da c) ad h)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, lettera i)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 3, lettera j)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 3, lettera k)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 3, lettera l)

Articolo 3, lettera m)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 3, paragrafo 1, lettere da j) a o)

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafi 3 e 4

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma, e articolo 6, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4

Allegato II, punto 4

Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, prima frase

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1 e allegato V

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3, primo comma

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 1, in parte

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 1, in parte

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12, paragrafo 1, in parte

Articolo 16, paragrafi da 1 a 3

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma, in parte

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 16, paragrafi 1 e 2, e articolo 17, paragrafi 2 e 3

Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 16, paragrafi 3 e 5

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 18

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 13

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 14

Articolo 21

Articolo 15

Articolo 22

Articolo 16

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafi da 2 a 4

Articolo 17, paragrafi da 1 a 3

Articolo 24, paragrafi da 1 a 3

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafi da 4 a 7, articolo 11, paragrafo 6 e articolo 12, paragrafo 6

Articolo 25

Articolo 18

Articolo 26

Articolo 19

Articolo 27

Allegato IA

Allegato I

Allegato IB

Allegato II

Allegati III, IV e VI

Allegati da II a IV

Allegati da VII a IX

Allegati X e XI

Allegato XII



( 1 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

( 2 ) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

( 3 ) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

( 4 ) GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

( 5 ) GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

( 6 ) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

( 7 ) GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.

( 8 ) Adottata da Cenelec nel marzo 2006.

( 9 ) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88).

( 10 ) GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

( 11 ) GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.

( 12 ) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

( 13 ) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.