2012D0329 — IT — 09.07.2013 — 001.001
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DECISIONE 2012/329/PESC DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2012 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa (GU L 165, 26.6.2012, p.62) |
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Gazzetta ufficiale |
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L 189 |
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10.7.2013 |
DECISIONE 2012/329/PESC DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2012
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L’8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC ( 1 ), che nomina il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Corno d’Africa. Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2012. |
(2) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato di altri dodici mesi. |
(3) |
L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell'Unione europea
Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale RSUE per il Corno d'Africa è prorogato fino al 31 ottobre 2013. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente, qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
Ai fini del mandato dell'RSUE, per Corno d'Africa si intende la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Repubblica federale di Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repubblica dell'Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, compresa la pirateria, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d'Africa.
Riconoscendo l’esigenza di un approccio regionale nel far fronte alle sfide interconnesse che caratterizzano la regione, l’RSUE per il Corno d’Africa lavora in stretta consultazione con l’RSUE per il Sudan e il Sud Sudan, che mantiene la responsabilità primaria per tali due paesi.
Articolo 2
Obiettivi politici
1. Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione in relazione al Corno d’Africa indicati nel quadro strategico adottato il14 novembre 2011, al fine di contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo nella regione. Inoltre, l’RSUE punta a rafforzare la qualità, l’intensità, l’impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell’impegno dell’Unione nel Corno d’Africa.
2. Si continua a dare carattere prioritario alla Somalia, alle dimensioni regionali del conflitto e alla pirateria che trova le proprie radici nell’instabilità della Somalia.
3. Per quanto riguarda la Somalia, gli obiettivi politici dell’Unione intendono promuovere, mediante l’uso coordinato ed efficace di tutti i propri strumenti, la ripresa del cammino verso la pace e la prosperità per tale paese e il suo popolo. A tal fine, l’Unione sostiene il ruolo delle Nazioni Unite (ONU) nell’agevolare un processo politico credibile e inclusivo condotto dalla Somalia e continuerà a contribuire attivamente, insieme ai partner regionali e internazionali, all’attuazione dell’accordo di pace di Gibuti ed alle modalità post-transizione.
4. Riguardo alla pirateria, il ruolo dell’RSUE consiste nel contribuire allo sviluppo e all’attuazione di un approccio dell’Unione coerente, efficace ed equilibrato nei confronti della pirateria con origine in Somalia, che inglobi tutti gli aspetti dell’azione dell’Unione, in particolare nei settori della politica, della sicurezza e dello sviluppo, nonché nel porsi come l’interlocutore principale dell’Unione in materia di pirateria per la comunità internazionale, compresa la regione dell’Africa orientale e meridionale e dell’Oceano indiano (ESA/IO).
Articolo 3
Mandato
1. Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell’Unione relativi al Corno d’Africa, l’RSUE ha il mandato di:
a) avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati della regione, governi, autorità regionali esistenti, organizzazioni internazionali e regionali, società civile e diaspore, nell’intento di promuovere gli obiettivi dell’Unione e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell’Unione nella regione;
b) rappresentare l’Unione nei consessi internazionali pertinenti, ove opportuno, e assicurare la visibilità del sostegno dell’Unione alla gestione e alla prevenzione delle crisi;
c) incoraggiare e sostenere una cooperazione politica e un’integrazione economica efficaci nella regione mediante il partenariato dell’Unione con l’Unione africana (UA) e le organizzazioni subregionali;
d) contribuire all’attuazione della politica dell’Unione nei confronti del Corno d’Africa, in stretta cooperazione con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), le delegazioni dell’Unione nella regione e la Commissione;
e) per quanto riguarda la Somalia, e operando in stretto coordinamento con i partner pertinenti a livello regionale e internazionale, contribuire attivamente alle azioni e alle iniziative volte all’attuazione dell’accordo di pace di Gibuti e alle sue modalità post-transizione, sostenendo lo sviluppo delle istituzioni, lo Stato di diritto e la creazione di strutture di governanza efficienti a tutti i livelli; migliorando la sicurezza; promuovendo la giustizia, la riconciliazione nazionale e il rispetto dei diritti umani; migliorando l’accesso umanitario, in particolare nella Somalia centro-meridionale, mediante attività adeguate di difesa relative al rispetto per il diritto umanitario internazionale; vegliando alla conformità con i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza;
f) mantenere una cooperazione stretta e attiva con il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Somalia, partecipare ai lavori del gruppo di contatto internazionale per la Somalia e di altri consessi pertinenti e promuovere un approccio internazionale coordinato e coerente nei confronti della Somalia, anche mediante la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), l’EUNAVFOR Atalanta, EUCAP Nestor e il continuo sostegno dell’Unione alla missione dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM), in stretta collaborazione con gli Stati membri;
g) seguire da vicino la dimensione regionale della crisi somala, compresi il terrorismo, il contrabbando di armi, i flussi di rifugiati e migratori, la sicurezza marittima, la pirateria e i flussi finanziari correlati;
h) riguardo alla pirateria, mantenere una supervisione globale di tutte le azioni dell’Unione nell’ambito del SEAE, della Commissione e degli Stati membri, nonché mantenere periodicamente contatti politici ad alto livello con i paesi della regione colpiti dalla pirateria con origine in Somalia, le organizzazioni regionali, il gruppo di contatto dell’ONU antipirateria al largo delle coste somale, l’ONU e altri attori principali, al fine di assicurare un approccio coerente e globale alla pirateria ed assicurare il ruolo chiave dell’Unione negli sforzi internazionali per combattere la pirateria. Ciò include il sostegno attivo dell’Unione allo sviluppo di capacità marittime a livello regionale e al trattamento giudiziario dei pirati, nonché la garanzia che le cause primarie della pirateria all’interno della Somalia siano affrontate adeguatamente. Include inoltre il continuo sostegno alla regione ESA/IO nell’attuazione della sua strategia antipirateria e del suo piano d’azione, nonché del codice di condotta di Gibuti;
i) seguire gli sviluppi politici nella regione e contribuire allo sviluppo delle politiche dell’Unione rivolte alla regione, anche in relazione alla questione della frontiera tra Etiopia ed Eritrea e all’attuazione dell’accordo di Algeri, all’iniziativa del Bacino del Nilo e ad altre questioni che destano preoccupazioni nella regione e che hanno effetti sulla sicurezza, la stabilità e la prosperità;
j) seguire da vicino le sfide transfrontaliere che riguardano il Corno d’Africa, comprese eventuali conseguenze politiche o relative alla sicurezza a seguito di crisi umanitarie;
k) contribuire all’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di diritti umani nel Corno d’Africa, compresi gli orientamenti dell’Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione contro di loro, così come delle politiche dell’Unione in materia di donne, pace e sicurezza, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo.
2. Ai fini dell’espletamento del mandato, l’RSUE tra l’altro:
a) fornisce consulenza e riferisce in merito alla definizione delle posizioni dell’Unione nei consessi internazionali, ove opportuno, al fine di promuovere in modo proattivo un approccio politico coerente dell’Unione nei confronti del Corno d’Africa;
b) mantiene una supervisione globale di tutte le attività dell’Unione e collabora strettamente con tutte le delegazioni dell’Unione pertinenti;
c) stabilisce una presenza a Mogadiscio.
Articolo 4
Attuazione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
3. L’RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE e i suoi servizi competenti.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o luglio 2012 al 31 ottobre 2013 è pari a 4 900 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con il paese o i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate UE
L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE ( 2 ).
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità al mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell’area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:
a) stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;
b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione;
c) assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;
d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.
Articolo 11
Relazioni
1. L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».
2. L’RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione, quali il contributo dell’Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell’Unione, in coordinamento con le delegazioni dell’Unione nella regione.
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell’Unione e della Commissione, nonché con quelle di altri RSUE attivi nella regione, in particolare con l’RSUE per il Sudan ed il Sud Sudan e con l’RSUE presso l’UA. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nella regione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni dell’Unione pertinenti, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta, al comandante della missione EUTM Somalia e al capo della missione EUCAP Nestor. Se necessario, l’RSUE, il comandante dell’operazione dell’UE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente.
3. L’RSUE coopera strettamente con le autorità dei paesi interessati, con l’ONU, l’UA, l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché con la società civile nella regione.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di dicembre 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
( 1 ) GU L 327 del 9.12.2011, pag. 62.
( 2 ) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.