02011R1332 — IT — 10.03.2025 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1332/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2011

che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2016/583 DELLA COMMISSIONE  del 15 aprile 2016

  L 101

7

16.4.2016

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/343 DELLA COMMISSIONE  del 17 febbraio 2025

  L 343

1

18.2.2025


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 069, 13.3.2018, pag.  63 (2016/583)

►C2

Rettifica, GU L 082, 26.3.2018, pag.  18 (n. 1332/2011)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1332/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2011

che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’utilizzo dello spazio aereo e le procedure operative per prevenire le collisioni in volo cui devono ottemperare:

a) 

gli operatori di aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008, che effettuano voli verso, all’interno o in uscita dall’Unione; e

b) 

gli operatori di aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 216/2008, che effettuano voli all’interno dello spazio aereo sopra il territorio di applicazione del trattato, nonché in qualsiasi altro spazio aereo nel quale gli Stati membri applicano il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«sistema anticollisione di bordo (ACAS)» : sistema che si basa sui segnali del transponder di un radar secondario di sorveglianza (SSR) che funziona indipendentemente dalle apparecchiature a terra per avvertire il pilota della presenza di aeromobili, equipaggiati con transponder SSR, in rotta di potenziale collisione;

2)

«sistema anticollisione di bordo (ACAS II)» : sistema anticollisione di bordo che invia avvisi di risoluzione verticale in aggiunta agli avvisi di traffico;

3)

«avviso di risoluzione (RA)» : indicazione fornita all’equipaggio che raccomanda una manovra intesa a produrre una separazione rispetto a qualsiasi minaccia oppure una limitazione di manovra intesa a mantenere una separazione esistente;

4)

«avviso di traffico (TA)» : indicazione fornita all’equipaggio per segnalare che la prossimità di un altro aeromobile rappresenta una potenziale minaccia.

Articolo 3

Sistema anticollisione di bordo (ACAS)

1.  
►C2  I velivoli di cui alla sezione I dell'allegato del presente regolamento sono equipaggiati e utilizzati in conformità alle norme e procedure specificate nell'allegato. ◄
2.  
►C2  Gli Stati membri garantiscono che l'esercizio dei velivoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 216/2008 ottemperi alle norme e procedure specificate nell'allegato in conformità alle condizioni stabilite in tale articolo. ◄

▼M1 —————

▼B

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

1.  
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

▼M1

2.  
L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1o marzo 2012.
3.  
In deroga al paragrafo 2, agli aeromobili muniti di un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato prima del 1o marzo 2012, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1o dicembre 2015.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO

Sistema anticollisione di bordo (ACAS) II

(Parte ACAS)

▼M2

AUR.ACAS.1005 Requisito di rendimento

I seguenti velivoli a turbina devono essere equipaggiati con ACAS II dotato di software anticollisione versione 7.1 o con ACAS Xa:

a) 

velivoli aventi massa massima certificata al decollo superiore a 5 700  kg;

b) 

velivoli autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri.

Un aeromobile non menzionato al punto 1) che montasse su base volontaria il sistema ACAS II deve disporre della versione 7.1 del software anticollisione oppure di ACAS Xa.

Il punto 1 non si applica a sistemi aeromobili senza pilota.

▼M1

AUR.ACAS.1010 — Addestramento al sistema ACAS II

Gli operatori devono stabilire procedure operative e programmi di addestramento per il sistema ACAS II tali che l'equipaggio di condotta sia adeguatamente addestrato sul modo di evitare collisioni e acquisisca competenza nell'uso del sistema ACAS II.



( 1 )  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.