02011R1178 — IT — 12.01.2021 — 015.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1178/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2011

che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 290/2012 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2012

  L 100

1

5.4.2012

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 70/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2014

  L 23

25

28.1.2014

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 245/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2014

  L 74

33

14.3.2014

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2015/445 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 2015

  L 74

1

18.3.2015

►M5

REGOLAMENTO (UE) 2016/539 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2016

  L 91

1

7.4.2016

►M6

REGOLAMENTO (UE) 2018/1065 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2018

  L 192

31

30.7.2018

►M7

REGOLAMENTO (UE) 2018/1119 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2018

  L 204

13

13.8.2018

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1974 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2018

  L 326

1

20.12.2018

►M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/27 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2018

  L 8

1

10.1.2019

►M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/430 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2019

  L 75

66

19.3.2019

►M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1747 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2019

  L 268

23

22.10.2019

►M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/359 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2020

  L 67

82

5.3.2020

►M13

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/723 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2020

  L 170

1

2.6.2020

►M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2193 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020

  L 434

13

23.12.2020


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 110, 29.4.2015, pag.  42 (290/2012)

►C2

Rettifica, GU L 228, 2.9.2015, pag.  14 (2015/445)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1178/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2011

che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)



▼M12

Articolo 1

Oggetto

1.  

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per:

a) 

le diverse abilitazioni per le licenze di pilota, le condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca delle licenze di pilota, i privilegi e le responsabilità dei titolari delle licenze di pilota, nonché le condizioni per la conversione delle licenze nazionali di pilota e di ingegnere di volo esistenti in licenze di pilota;

b) 

la certificazione delle persone che sono responsabili della fornitura di addestramento al volo o di addestramento con simulatori di volo e della valutazione delle capacità dei piloti;

c) 

i diversi certificati medici per i piloti, le condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca dei certificati medici, i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati medici nonché le condizioni per la conversione dei certificati medici nazionali in certificati medici reciprocamente riconosciuti;

d) 

la certificazione degli esaminatori aeromedici, nonché le condizioni alle quali i medici generalisti possono intervenire a titolo di esaminatori aeromedici;

e) 

l’esame periodico aeromedico dei membri dell’equipaggio di cabina, nonché le qualifiche delle persone che sono responsabili di tale esame;

f) 

le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca degli attestati di equipaggio di cabina, oltre che i privilegi e le responsabilità dei titolari degli attestati di equipaggio di cabina;

g) 

le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati delle organizzazioni di addestramento dei piloti e dei centri aeromedici impegnati nella qualificazione e nella valutazione aeromedica degli equipaggi dell’aviazione civile;

h) 

i requisiti per la certificazione dei dispositivi di addestramento al volo simulato e per le organizzazioni che operano e utilizzano tali dispositivi;

i) 

i requisiti per il sistema di amministrazione e gestione che devono essere soddisfatti dagli Stati membri, dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») e dalle organizzazioni in relazione alle norme di cui alle lettere da a) ad h).

2.  
Gli articoli 11 ter e 11 quater del presente regolamento, nonché l’allegato IV (parte medica), l’allegato VI (parte ARA), l’allegato VII (parte ORA) e l’allegato VIII (parte DTO) del presente regolamento si applicano alle licenze di pilota per palloni e alianti.

▼B

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«licenza a norma della parte FCL» : licenza di personale di volo conforme ai requisiti di cui all’allegato I;

2)

«JAR» : norme aeronautiche comuni adottate dalle Autorità aeronautiche comuni applicabili alla data del 30 giugno 2009;

3)

«licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL)» : licenza di pilota da diporto ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 216/2008;

▼M11 —————

▼B

5)

«licenza non conforme alle JAR» : licenza di pilota rilasciata o riconosciuta da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale e che non è stata raccomandata per il riconoscimento reciproco in relazione alla JAR pertinente;

6)

«credito» : il riconoscimento di esperienze o qualifiche precedenti;

7)

«relazione relativa al credito» : una relazione in base alla quale possono essere riconosciute l’esperienza o le qualifiche precedenti;

8)

«relazione relativa alla conversione» : una relazione in base alla quale una licenza può essere convertita in «licenza conforme alla parte-FCL»;

▼M11 —————

▼M1

11)

«membro di equipaggio di cabina» : un membro dell’equipaggio sufficientemente qualificato, diverso da un membro dell’equipaggio di condotta o tecnico, incaricato da un operatore a svolgere compiti riguardanti la sicurezza dei passeggeri e del volo durante le operazioni;

12)

«personale di bordo» : l’equipaggio di condotta e l’equipaggio di cabina;

▼M11 —————

▼M7

14)

«metodi accettabili di rispondenza (AMC)» : norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per illustrare i metodi atti a stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative;

15)

«metodi alternativi di rispondenza (AltMoC)» : metodi che propongono un'alternativa agli AMC esistenti o quelli che propongono nuovi mezzi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative per i quali l'Agenzia non ha adottato AMC corrispondenti;

16)

«organizzazione di addestramento autorizzata (ATO)» : un'organizzazione autorizzata ad addestrare piloti sulla base di un'approvazione rilasciata in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma;

17)

«dispositivo di addestramento strumentale di base (BITD)» : dispositivo di addestramento di base a terra che riproduce la stazione dell'allievo pilota di una classe di velivoli e può usare pannelli strumentali a schermo e controlli di volo a molla, fornendo una piattaforma di addestramento quantomeno per gli aspetti procedurali del volo strumentale;

18)

«specifiche di certificazione (CS)» : norme tecniche adottate dall'Agenzia che riportano i metodi atti a essere utilizzati da un'organizzazione ai fini della certificazione;

▼M12

19)

«istruttore di volo (FI)» : un istruttore con i privilegi per fornire addestramento su un aeromobile conformemente all’allegato I (parte FCL), sottoparte J, del presente regolamento, all’allegato III (parte BFCL), sottoparte FI, del regolamento (UE) 2018/395 ( 1 ) o all’allegato III (parte SFCL), sottoparte FI, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 ( 2 );

▼M7

20)

«dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD)» :

un dispositivo di addestramento dei piloti che sia:

a) 

nel caso dei velivoli, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD), un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT) o un dispositivo di addestramento strumentale di base (BITD);

b) 

nel caso degli elicotteri, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD) o un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT);

21)

«qualificazione FSTD» : livello di capacità tecnica di un FSTD come definito nelle specifiche di certificazione relative all'FSTD in questione;

22)

«sede principale» di un'organizzazione : sede centrale o sede legale dell'organizzazione dove vengono svolti le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività di cui al presente regolamento;

▼M9

22 bis)

«ARO.RAMP» : il capitolo RAMP nell'allegato II del regolamento sulle operazioni aeree;

22 ter)

«convalidata automaticamente» : l'accettazione, senza formalità, da parte di uno Stato contraente dell'ICAO elencato nell'allegato ICAO, di una licenza d'equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago;

22 quater)

«allegato ICAO» : un allegato di una licenza d'equipaggio di condotta convalidata automaticamente, rilasciata in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago, menzionato alla voce XIII della licenza d'equipaggio di condotta;

▼M7

23)

«manuale delle prove di qualifica (QTG)» : un documento ideato per dimostrare che le prestazioni e le qualità di manovra di un FSTD rappresentano quelle dell'aeromobile, della classe di velivolo o del tipo di elicottero, simulato entro i limiti prescritti, e che tutti i requisiti applicabili sono soddisfatti. Il QTG include sia i dati dell'aeromobile, della classe di velivolo o del tipo di elicottero, sia i dati dell'FSTD utilizzati a sostegno della convalida;

24)

«organizzazione di addestramento dichiarata (DTO)» : un'organizzazione autorizzata ad addestrare piloti sulla base di una dichiarazione effettuata in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma;

25)

«programma di addestramento della DTO» : un documento elaborato dalla DTO, che descrive in modo dettagliato il corso di addestramento tenuto da tale DTO.

▼M3

Articolo 3

Rilascio di licenza di pilota e del certificato medico

1.  
Fatto salvo l'articolo 8 del presente regolamento, i piloti degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008, devono conformarsi ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati I e IV del presente regolamento.
2.  
Fatti salvi i privilegi dei detentori delle licenze di cui all'allegato I del presente regolamento, i detentori di licenze di pilota rilasciate in conformità alle sottoparti B e C dell'allegato I del presente regolamento possono effettuare i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 965/2012 e ciò senza pregiudicare la conformità a eventuali requisiti aggiuntivi relativi al trasporto di passeggeri o allo sviluppo delle operazioni commerciali di cui alle sottoparti B o C dell'allegato I del presente regolamento.

▼B

Articolo 4

Licenze nazionali di pilota esistenti

▼M11 —————

▼B

2.  
Le licenze non conformi alle JAR, ivi compresi eventuali abilitazioni, certificati, autorizzazioni e/o qualifiche allegati, rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento vengono convertite in licenze «conformi alla parte FCL» dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza.
3.  

Le licenze non conformi alle JAR vengono convertite in licenze «conformi alla parte FCL» con abilitazioni o certificati allegati in conformità:

a) 

alle disposizioni dell’allegato II; oppure

b) 

agli elementi stabiliti in una relazione concernente la conversione.

4.  

La relazione di conversione deve:

a) 

essere elaborata dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di pilota in consultazione con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea («L’Agenzia»);

b) 

descrivere i requisiti nazionali sulla cui base sono state rilasciate le licenze dei piloti;

c) 

descrivere la portata dei privilegi attribuiti ai piloti;

d) 

indicare per quali requisiti di cui all’allegato I deve essere concesso un credito;

e) 

indicare eventuali limitazioni che devono essere incluse nelle licenze conformi alla parte FCL e eventuali requisiti che il pilota deve soddisfare per eliminare tali limitazioni.

5.  
La relazione di conversione include copie di tutti i documenti necessari per dimostrare gli elementi esposti alle lettere da a) a e) del paragrafo 4, tra cui copie dei requisiti e delle procedure nazionali pertinenti. Al momento di sviluppare la relazione di conversione, gli Stati membri mirano a permettere ai piloti, nella misura del possibile, di conservare la stessa portata di attività.

▼M11

6.  
In deroga al paragrafo 3, i titolari di un certificato di istruttore o di un certificato di esaminatore di abilitazione per classe con privilegi previsti per pilotare aeromobili complessi ad alte prestazioni a pilota unico, vedono tali privilegi convertiti in un certificato di istruttore o di esaminatore di abilitazione per tipo per aeromobili a pilota unico.

▼M10

7.  

Uno Stato membro può autorizzare gli allievi pilota che seguono un corso di addestramento LAPL ad esercitare senza supervisione privilegi limitati prima che abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di una LAPL alle seguenti condizioni:

a) 

la portata dei privilegi è basata su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro, tenendo conto della formazione necessaria per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire;

b) 

i privilegi sono limitati a:

i) 

la totalità o parte del territorio nazionale dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione;

ii) 

l'aeromobile immatricolato nello Stato membro che rilascia l'autorizzazione;

iii) 

velivoli ed elicotteri, se sono aeromobili monomotore a pistoni con una massa al decollo non superiore a 2 000 kg, alianti e palloni liberi;

c) 

per l'addestramento effettuato nel quadro dell'autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione che chiede il rilascio di una LAPL riceve crediti che sono determinati dallo Stato membro sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione di addestramento autorizzata (ATO) o di un'organizzazione di addestramento dichiarata (DTO);

d) 

ogni tre anni lo Stato membro presenta alla Commissione e all'Agenzia relazioni periodiche e valutazioni del rischio per la sicurezza;

e) 

gli Stati membri monitorano l'utilizzo delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo al fine di garantire un livello accettabile di sicurezza aerea e adottano misure adeguate qualora venga riscontrato un aumento del rischio per la sicurezza o qualsiasi altro problema di sicurezza.

▼M3

8.  

Fino all' ►M12  8 settembre 2021 ◄ uno Stato membro può rilasciare ai piloti un'autorizzazione per esercitare specifici privilegi limitati per pilotare aeromobili secondo le regole del volo strumentale prima che essi abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di un'abilitazione al volo strumentale in conformità al presente regolamento, subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) 

lo Stato membro rilascia le predette autorizzazioni soltanto se ciò è giustificato da necessità locali specifiche che non possono essere soddisfatte con le abilitazioni di cui al presente regolamento;

b) 

la portata dei privilegi garantiti dall'autorizzazione sono basati su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro, tenendo conto della formazione necessaria per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire;

c) 

i privilegi dell'autorizzazione sono limitati allo spazio aereo del territorio nazionale dello Stato membro o a parti dello stesso;

d) 

l'autorizzazione è rilasciata a richiedenti che hanno completato una formazione adeguata con istruttori qualificati e hanno dimostrato le competenze richieste a un esaminatore qualificato, come stabilito dallo Stato membro;

e) 

gli Stati membri comunicano alla Commissione, all'AESA e agli altri Stati membri le caratteristiche specifiche dell'autorizzazione, nonché la giustificazione della stessa e la valutazione del rischio;

f) 

gli Stati membri attuano un monitoraggio delle attività connesse con l'autorizzazione per assicurare un livello accettabile di sicurezza e adottano le misure adeguate qualora individuino un aumento dei rischi o qualsiasi timore per la sicurezza;

g) 

gli Stati membri effettuano un riesame degli aspetti di sicurezza connessi con l'applicazione dell'autorizzazione in parola e presentano una relazione alla Commissione entro l'8 aprile 2017.

▼M6

9.  
Per le licenze rilasciate prima del 19 agosto 2018 entro il 31 dicembre 2022 gli Stati membri si conformano ai requisiti stabiliti alla lettera a), seconda frase, della norma ARA.FCL.200, modificata dal regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione ( 3 ).

▼M5

Articolo 4 bis

Privilegi PBN nell'ambito dell'abilitazione al volo strumentale

1.  
I piloti possono volare in conformità alle procedure di navigazione PBN solo dopo aver ottenuto privilegi PBN quale visto all'abilitazione al volo strumentale («IR»).
2.  

Un pilota ottiene i privilegi PBN se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a) 

il pilota ha completato con successo un corso di istruzione teorica comprendente la PBN, conformemente alla norma FCL.615 dell'allegato I (parte FCL);

b) 

il pilota ha completato con successo un corso di addestramento al volo comprendente la PBN, conformemente alla norma FCL.615 dell'allegato I (parte FCL);

c) 

il pilota ha completato con successo un test di abilitazione conformemente all'appendice 7 dell'allegato I (parte FCL) oppure un test di abilitazione o i controlli di professionalità conformemente all'appendice 9 dell'allegato I (parte FCL).

3.  
I requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), si considerano soddisfatti qualora l'autorità competente ritenga che la competenza acquisita, mediante l'addestramento o la familiarità con le operazioni PBN, sia equivalente alla competenza acquisita grazie ai corsi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) e il pilota dimostri tale competenza, in modo soddisfacente per l'esaminatore, in occasione dei controlli di professionalità o del test di abilitazione di cui al paragrafo 2, lettera c).
4.  
In seguito al superamento del test di abilitazione o dei controlli di professionalità di cui al paragrafo 2, lettera c), una nota relativa alla valida dimostrazione della competenza nella navigazione BPN viene inserita nel registro del pilota o in un registro equivalente e firmata dall'esaminatore che ha condotto il test o i controlli.
5.  
I piloti titolari di un'abilitazione IR senza privilegi PBN possono volare solo su rotte ed effettuare solo avvicinamenti che non richiedano privilegi PBN e, entro il 25 agosto 2020, per il rinnovo della loro abilitazione IR non devono essere richiesti elementi PBN; dopo tale data verranno richiesti privilegi PBN per ogni abilitazione IR.

▼M8

Articolo 4 ter

Addestramento a prevenire la perdita di controllo e a recuperare l'assetto

1.  

L'addestramento a prevenire la perdita di controllo e a recuperare l'assetto diventa una componente obbligatoria di un corso di addestramento per il rilascio di una licenza di pilota a equipaggio plurimo (MPL), di un corso di addestramento integrato per piloti di linea di aeromobili [(ATP(A)] di un corso di addestramento per il rilascio di una licenza di pilota commerciale per velivoli [CPL(A)] e dei corsi di addestramento per il rilascio di un'abilitazione per classe o per tipo per:

a) 

velivoli a equipaggio singolo utilizzati in operazioni a equipaggio plurimo;

b) 

velivoli complessi a non alte prestazioni a equipaggio singolo;

c) 

velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo; oppure

d) 

velivoli a equipaggio plurimo;

conformemente all'allegato I (parte FCL).

2.  

Per i corsi di addestramento di cui al paragrafo 1 che iniziano prima del 20 dicembre 2019 presso un'organizzazione di addestramento approvata (ATO), l'addestramento a prevenire la perdita di controllo e a recuperare l'assetto non è obbligatorio a condizione che:

a) 

il corso di addestramento per CPL(A), ATP(A) o MPL sia comunque completato in conformità all'allegato I (parte FCL) e che il test di abilitazione sia completato in conformità alle norme FCL.320 (CPL), FCL.620 (IR) o FCL.415.A (MPL) dell'allegato I (parte FCL) entro e non oltre il 20 dicembre 2021; oppure

b) 

il corso di addestramento per l'abilitazione per classe o per tipo per velivoli sia comunque completato in conformità all'allegato I (parte FCL) e il test di abilitazione sia completato in conformità alla norma FCL.725, lettera c), secondo comma, dell'allegato I (parte FCL) del presente regolamento entro e non oltre il 20 dicembre 2021.

Ai fini del paragrafo 1 l'autorità competente, una volta effettuata la propria valutazione e sulla base di una raccomandazione formulata da un'ATO, può attribuire un credito per qualsiasi addestramento a prevenire la perdita di controllo e a recuperare l'assetto completato prima del 20 dicembre 2019 nell'ambito dei requisiti di addestramento nazionali.

▼M12

Articolo 4 quarter

Misure transitorie per i titolari di un’abilitazione al volo strumentale in rotta

1.  

Fino all’8 settembre 2022 compreso, i titolari di un’abilitazione al volo strumentale in rotta («EIR») di cui all’allegato I (parte FCL), norma FCL.825:

a) 

sono autorizzati a continuare a esercitare i privilegi della loro EIR;

b) 

ricevono il rinnovo o il ripristino della loro EIR conformemente alla norma FCL.825, lettera g), del regolamento delegato (UE) della Commissione ( 4 );

c) 

sono autorizzati a ricevere i crediti completi ai fini dei requisiti di addestramento di cui all’allegato I (parte FCL), norma FCL.835, lettera c), punto 2), sottopunti i) e ii), quando richiedono il rilascio di un’abilitazione al volo strumentale di base (BIR) conformemente all’allegato I (parte FCL), norma FCL.835; e

d) 

ricevono i crediti completi come stabilito per i titolari di EIR nell’allegato I (parte FCL).

2.  
A decorrere dall’8 settembre 2021, i corsi di addestramento per una EIR di cui al paragrafo 1, che hanno avuto inizio prima di tale data, possono proseguire e sono considerati come corsi di addestramento per una BIR. Sulla base di una valutazione del richiedente, l’organizzazione di addestramento autorizzata responsabile del corso di addestramento BIR determina quanto addestramento EIR deve essere accreditato ai fini del rilascio della BIR.
3.  
I richiedenti di una BIR che sono titolari di una EIR o che hanno superato l’esame delle conoscenze teoriche per una EIR conformemente alla norma FCL.825, lettera d), prima dell’8 settembre 2021 ricevono i crediti completi ai fini dei requisiti per l’istruzione e l’esame delle conoscenze teoriche per la BIR.

▼M11 —————

▼B

Articolo 6

Conversione di qualifiche di prove in volo

1.  
I piloti che prima dell’applicazione del presente regolamento hanno effettuato prove in volo delle categorie 1 e 2, definite nell’allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione ( 5 ), o hanno addestrato piloti in prove in volo, vedono le loro qualifiche di prove in volo convertite in abilitazioni di prove in volo in conformità all’allegato I del presente regolamento e, se del caso, in certificati di istruttore di prove in volo dallo Stato membro che ha rilasciato le qualifiche delle prove in volo.
2.  
Tale conversione viene effettuata in conformità agli elementi stabiliti in una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5.

Articolo 7

Licenze nazionali di ingegneri di volo esistenti

1.  
Per poter ottenere la conversione delle licenze di ingegnere di volo, rilasciate in conformità all’allegato I della convenzione di Chicago, in licenze conformi alla parte FCL, i titolari si rivolgono allo Stato membro che ha rilasciato le licenze.
2.  
Le licenze di ingegnere di volo vengono convertite in licenze conformi alla parte FCL in conformità a una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5.
3.  
Quando viene chiesta una licenza di pilota di linea («ATPL») per aeromobili, si applicano le disposizioni sul credito previste in FCL.510.A, lettera c), punto 2, dell’allegato I.

▼M13 —————

▼B

Articolo 9

Credito per addestramento iniziato precedentemente all’applicazione del presente regolamento

▼M11

1.  
Rispetto al rilascio di licenze a norma della parte FCL in conformità all’allegato I, l’addestramento iniziato prima che il presente regolamento divenga applicabile, in conformità ai requisiti e alle procedure stabiliti dalle Autorità aeronautiche comuni, sotto la sorveglianza regolamentare di uno Stato membro raccomandato per il riconoscimento reciproco nell’ambito del sistema delle Autorità aeronautiche comuni in relazione alle JAR pertinenti, ottiene un credito pieno a condizione che l’addestramento e le prove siano stati completati entro e non oltre l’8 aprile 2016 e che la licenza a norma della parte FCL sia rilasciata entro e non oltre il 1o aprile 2020.

▼B

2.  
L’addestramento iniziato prima che il presente regolamento divenga applicabile in conformità all’allegato I della convenzione di Chicago, ottiene un credito pieno ai fini del rilascio di licenze conformi alla parte FCL, sulla base di una relazione di credito stabilita dallo Stato membro in consultazione con l’Agenzia.
3.  
La relazione di credito descrive la portata dell’addestramento, indica per quali requisiti delle licenze parte FCL il credito viene concesso e, se del caso, quali requisiti i richiedenti devono soddisfare per ottenere le licenze parte FCL. Essa contiene copie di tutti i documenti necessari per dimostrare la portata dell’addestramento nonché dei regolamenti e delle procedure nazionali in conformità ai quali l’addestramento è stato iniziato.

▼M2

Articolo 9 bis

Addestramento per l’abilitazione al tipo e dati d'idoneità operativa

1.  
Quando negli allegati al presente regolamento si fa riferimento ai dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, se tali dati non sono disponibili per il tipo di aeromobile corrispondente, il richiedente un corso di addestramento per l’abilitazione al tipo può conformarsi alle sole disposizioni degli allegati del regolamento (UE) n. 1178/2011.
2.  
I corsi di addestramento per l’abilitazione al tipo approvati prima dell’approvazione del programma minimo di addestramento per l’abilitazione al tipo dei piloti nei dati d'idoneità operativa per il tipo corrispondente di aeromobile in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 devono includere gli elementi di addestramento obbligatori entro il 18 dicembre 2017 o entro due anni dall’approvazione dei dati d'idoneità operativa, qualora quest’ultima data sia successiva.

▼B

Articolo 10

Credito per licenze di pilota ottenute durante il servizio militare

1.  
Per ottenere licenze conformi alla parte FCL i titolari di licenze di volo militari devono rivolgersi allo Stato membro nel quale hanno servito.
2.  
La conoscenza, l’esperienza e la capacità acquisite durante il servizio militare ottengono credito ai fini dei pertinenti requisiti dell’allegato I in conformità al contenuto di una relazione di credito stabilita dallo Stato membro in consultazione con l’Agenzia.
3.  

La relazione di credito:

a) 

descrive i requisiti nazionali sulla cui base sono state rilasciate le licenze, le abilitazioni, i certificati, le autorizzazioni e/o le qualifiche militari;

b) 

descrive la portata dei privilegi attribuiti ai piloti;

c) 

indica per quali requisiti di cui all’allegato I deve essere concesso il credito;

d) 

indica eventuali limitazioni che devono essere incluse nelle licenze parte FCL e indica eventuali requisiti che il pilota deve soddisfare per eliminare tali limitazioni;

e) 

include copie di tutti i documenti necessari per dimostrare gli elementi che precedono, accompagnati da copie dei relativi requisiti e procedure nazionali.

▼M1

Articolo 10 bis

Organizzazioni di addestramento dei piloti

▼M11

1.  

A norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, le organizzazioni sono autorizzate a fornire l’addestramento ai piloti che svolgono attività di volo sugli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139 solo se a tali organizzazioni è stata rilasciata dall’autorità competente un’approvazione attestante che esse soddisfano i requisiti essenziali di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139 e i requisiti di cui all’allegato VII del presente regolamento.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139, le organizzazioni aventi la sede principale in uno Stato membro sono autorizzate a fornire l’addestramento di cui all’allegato VIII, norma DTO.GEN.110, del presente regolamento senza la suddetta approvazione in un territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, qualora abbiano effettuato una dichiarazione all’autorità competente secondo le modalità di cui alla norma DTO.GEN.115 di detto allegato e, ove ciò sia richiesto ai sensi della norma DTO.GEN.230, lettera c), di tale allegato, qualora l’autorità competente abbia approvato il programma di addestramento.

▼M11 —————

▼M5

5.  
Le organizzazioni di addestramento dei piloti garantiscono che, entro il 25 agosto 2020, i corsi di addestramento IR che esse offrono comprendano l'addestramento per l'acquisizione dei privilegi PBN in conformità ai requisiti di cui all'allegato I (parte FCL).

▼M1

Articolo 10 ter

Dispositivi di addestramento al volo simulato

1.  
I dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) utilizzati per l’addestramento, le verifiche e i controlli dei piloti, a eccezione dei dispositivi di addestramento usati per l’addestramento alle prove in volo, sono conformi ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati VI e VII e devono essere qualificati.

▼M11 —————

▼M1

Articolo 10 quater

Centri aeromedici

1.  
I centri aeromedici devono soddisfare i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui agli allegati VI e VII e devono essere certificati.

▼M11 —————

▼B

Articolo 11

Idoneità sotto il profilo medico dell’equipaggio di cabina

1.  
I membri dell’equipaggio di cabina responsabili dell’esercizio degli aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008 si conformano ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui all’allegato IV.

▼M11 —————

▼M1

Articolo 11 bis

Qualificazioni dell’equipaggio di cabina e corrispondenti attestati

1.  
I membri dell’equipaggio di cabina impegnati nelle operazioni commerciali con gli aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008 possiedono le qualifiche e sono titolari del relativo attestato in conformità ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati V e VI.

▼M11 —————

▼M1

4.  

I membri dell’equipaggio di cabina impegnati in operazioni commerciali con elicotteri alla data di pubblicazione del presente regolamento:

a) 

si considerano conformi ai requisiti di addestramento iniziale stabiliti dall’allegato V se soddisfano le disposizioni applicabili in materia di addestramento, controllo e volo recente delle JAR per quanto concerne il trasporto aereo commerciale con elicotteri; o

b) 

sono tenuti, nel caso in cui non soddisfino i requisiti applicabili in materia di addestramento, controllo e volo recente delle JAR per quanto concerne il trasporto aereo commerciale con elicotteri, a portare a termine tutti gli addestramenti e i controlli previsti per operare a bordo di elicotteri, a esclusione dell’addestramento iniziale, prima di considerarsi conformi al presente regolamento; o

c) 

sono tenuti, qualora non siano stati impegnati in operazioni commerciali su elicotteri per oltre 5 anni, a portare a termine il corso di addestramento iniziale e a superare l’esame corrispondente, a norma dell’allegato V, prima di considerarsi conformi al presente regolamento.

5.  
Fatto salvo l’articolo 2, a tutti i membri dell’equipaggio di cabina impegnati in operazioni commerciali su elicotteri sono rilasciati attestati di equipaggio di cabina conformi al formato stabilito nell’allegato VI entro e non oltre l’8 aprile 2013.

Articolo 11 ter

Capacità di sorveglianza

1.  
Gli Stati membri designano una o più entità come autorità competente all’interno dello Stato membro in questione, dotata degli opportuni poteri e responsabilità di certificazione e sorveglianza delle persone e organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme di attuazione.
2.  

Se uno Stato membro designa più di un’entità come autorità competente:

a) 

gli ambiti di competenza di ciascuna autorità competente sono chiaramente definiti in termini di responsabilità e limiti geografici;

b) 

tra tali entità è istituito un coordinamento per garantire un’efficace sorveglianza di tutte le organizzazioni e persone soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme di attuazione, nell’ambito dei rispettivi mandati.

3.  
Gli Stati membri provvedono a che l’autorità o le autorità competenti dispongano della capacità necessaria per garantire la sorveglianza di tutte le persone e organizzazioni interessate dal loro programma di supervisione, comprese le risorse sufficienti per soddisfare i requisiti del presente regolamento.
4.  
Gli Stati membri fanno in modo che il personale dell’autorità competente si astenga dall’esercitare le attività di supervisione qualora ciò possa direttamente o indirettamente determinare un conflitto di interessi, in particolare di natura familiare o economica.
5.  

Il personale autorizzato dall’autorità competente a svolgere compiti di certificazione e/o sorveglianza è abilitato a eseguire almeno le seguenti attività:

a) 

esaminare i registri, i dati, le procedure e qualsiasi altro materiale pertinente allo svolgimento dei compiti di certificazione e/o sorveglianza;

b) 

prelevare copie o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

c) 

richiedere una spiegazione orale in loco;

d) 

accedere ai locali, ai siti operativi o ai mezzi di trasporto pertinenti;

e) 

effettuare verifiche, indagini, valutazioni, ispezioni, tra cui ispezioni a terra e ispezioni a sorpresa;

f) 

intraprendere o avviare provvedimenti attuativi, se del caso.

6.  
I compiti di cui al paragrafo 5 sono svolti in conformità con le disposizioni di legge del relativo Stato membro.

▼M12

Articolo 11 quarter

Misure transitorie

Gli Stati membri:

a) 

entro e non oltre l’8 aprile 2021, trasferiscono all’AESA tutti i registri relativi alla sorveglianza delle organizzazioni che forniscono addestramento per le licenze di pilota conformemente al regolamento (UE) 2018/395 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 e per le quali l’AESA è l’autorità competente conformemente all’articolo 78 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );

b) 

in coordinamento con l’AESA, concludono i processi di certificazione avviati prima dell’8 aprile 2020 e rilasciano i certificati, dopo di che l’AESA si assume tutte le responsabilità in qualità di autorità competente per tali organizzazioni certificate.

▼B

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

1.  
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’8 aprile 2012.

▼M11 —————

▼M12 —————

▼M11 —————

▼M8

4.  
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del presente regolamento fino al ►M14  20 giugno 2022 ◄ ai piloti in possesso di una licenza e del relativo certificato medico rilasciati da un paese terzo che partecipano ad operazioni non commerciali di aeromobili come precisato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) o ii), del regolamento (UE) n. 2018/1139. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili tali decisioni.

▼M11 —————

▼M11

7.  
Quando uno Stato membro si avvale dei requisiti di cui ai paragrafi 2 bis e 4, lo notifica sia alla Commissione sia all’Agenzia. Tale notifica descrive le ragioni che giustificano la deroga in questione nonché il programma di attuazione con le azioni previste e il relativo calendario.

▼M8

8.  
In deroga al paragrafo 1, la norma FCL.315.A, la seconda frase della lettera a) della norma FCL.410.A e la lettera c) della norma FCL.725.A dell'allegato I (parte FCL) si applicano a decorrere dal 20 dicembre 2019.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

[PARTE-FCL]

SOTTOPARTE A

REQUISITI GENERALI

FCL.001    Autorità competente

Ai fini di questa parte, l’autorità competente è un’autorità designata dallo Stato membro alla quale un soggetto richiede il rilascio di licenze di pilotaggio o abilitazioni o certificati associati.

FCL.005    Ambito di applicazione

Questa parte stabilisce i requisiti per il rilascio delle licenze di pilotaggio e abilitazioni e certificati associati e le condizioni della loro validità e uso.

FCL.010    Definizioni

▼M8

Ai fini del presente allegato (parte FCL), si applicano le seguenti definizioni:

▼M8

«Accessibile», un dispositivo che può essere utilizzato:
— 
dall'organizzazione di addestramento approvata (ATO) con la cui autorizzazione è condotto un corso di addestramento per un'abilitazione per classe o per tipo; oppure
— 
dall'esaminatore che effettua la valutazione della competenza, il test di abilitazione o i controlli di professionalità ai fini della valutazione, delle prove o dei controlli.

▼M8

«Volo acrobatico», una manovra intenzionale che comporta un repentino cambio dell'assetto dell'aeromobile, un assetto inusuale o un'accelerazione inusuale, non necessari durante il volo ordinario o durante l'addestramento per le licenze, i certificati o le abilitazioni al di fuori dell'abilitazione al volo acrobatico.

▼B

«Velivolo», aeromobile a motore, con ala fissa, più pesante dell’aria, sorretto in volo dalla reazione dinamica dell’aria a contatto con le sue ali.
«Velivolo per il quale è richiesta la presenza di un copilota», tipo di velivolo per il quale il manuale di volo o il certificato di operatore aereo richiede la presenza di un copilota.

▼M8

«Addestramento a prevenire la perdita di controllo e a recuperare l'assetto del velivolo (UPRT)», l'addestramento che consiste:
— 
con riferimento all'addestramento a prevenire la perdita di controllo del velivolo: in una combinazione di istruzione teorica e addestramento di volo allo scopo di dotare l'equipaggio di condotta delle competenze necessarie per prevenire la perdita di controllo del velivolo; e
— 
con riferimento all'addestramento alle manovre di recupero da assetti inusuali: in una combinazione di istruzione teorica e addestramento di volo allo scopo di dotare l'equipaggio di condotta delle competenze necessarie per il recupero dell'assetto del velivolo.

▼B

«Aeromobile», macchina il cui sostentamento nell’atmosfera deriva dalla reazione dell’aria, diversa dalla reazione dell’aria contro la superficie della terra.
«Abilità di pilotaggio», l’utilizzo uniforme della capacità di valutazione e della conoscenza, abilità ed atteggiamento per conseguire gli obiettivi di volo.

▼M12

«Dirigibile», aeromobile provvisto di motore, più leggero dell’aria, ad eccezione dei dirigibili ad aria calda, che sono considerati palloni conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione.

▼M8

«FSTD disponibile», qualsiasi dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD) che è disponibile per l'uso da parte dell'operatore FSTD o del cliente indipendentemente da considerazioni di ordine temporale.

▼M5

«Operazione angolare», un'operazione di avvicinamento strumentale in cui l'errore/lo scostamento massimo tollerabile dalla rotta pianificata è espresso in termini di deflessione delle lancette sull'indicatore di deviazione della rotta o su uno strumento equivalente nella cabina di pilotaggio.

▼M11

«Valutazione della competenza», la dimostrazione di capacità, conoscenza e atteggiamento per il rilascio iniziale, il rinnovo o il ripristino di un certificato di istruttore o di esaminatore.

▼B

«Pallone libero», aeromobile più leggero dell’aria, non spinto da motore e sostenuto in volo dall’uso di gas o di aria calda. Ai fini della presente parte, viene considerato altresì un pallone libero il dirigibile ad aria calda, sebbene provvisto di motore.

▼M7 —————

▼B

«Categoria di aeromobili», la categorizzazione degli aeromobili secondo le caratteristiche di base specificate: per esempio velivolo, convertiplano, elicottero, dirigibile, aliante, pallone libero.
«Classe di velivolo», la categorizzazione di velivoli a equipaggio singolo che non richiedono un’abilitazione per tipo.

▼M12 —————

▼B

«Trasporto aereo commerciale», il trasporto di passeggeri, merci e posta effettuato dietro compenso o mediante noleggio.
«Competenza», una combinazione di abilità, conoscenza e atteggiamento richiesti per eseguire il compito conformemente alle norme prescritte.
«Elemento di competenza», un’azione che costituisce un compito assegnato con una causa scatenante e una fine, che ne definiscono chiaramente i limiti, e un risultato osservabile.
«Unità di competenza», una funzione discreta che consiste in un numero di elementi di competenza.
«Copilota», un pilota, diverso dal pilota in comando, che opera un aeromobile per la cui condotta è richiesto più di un pilota, escludendo però il pilota presente a bordo con la sola finalità di ricevere istruzioni di volo per una licenza o un’abilitazione.
«Navigazione», volo tra un punto di partenza e un punto di arrivo secondo una rotta pianificata utilizzando procedure di navigazione standard.
«Copilota di rinforzo in crociera», un pilota che sostituisce il copilota nei suoi compiti ai comandi durante la fase di crociera di un volo in operazioni a equipaggio plurimo al di sopra del livello di volo FL 200.
«Tempo di istruzione a doppio comando», tempo di volo o tempo strumentale al suolo durante il quale una persona riceve istruzione di volo da un istruttore appositamente autorizzato.
«Errore», un’azione o una non-azione da parte dell’equipaggio di volo che porta a scostamenti dalle intenzioni o dalle aspettative organizzative o del volo.
«Gestione dell’errore», il processo per l’identificazione e la reazione agli errori con contromisure atte a ridurre o eliminare le conseguenze degli errori e a mitigare la probabilità di errori o stati dell’aeromobile indesiderati.
«Simulatore integrale di volo (FFS)», una riproduzione completa della cabina di pilotaggio di uno specifico tipo, marca, modello o serie di aeromobile, incluso l’assemblaggio di tutti gli equipaggiamenti e programmi informatici necessari a rappresentare l’aeromobile nelle operazioni al suolo e in volo, un sistema visuale che fornisce la vista fuori dalla cabina di pilotaggio e un sistema di movimenti forzati.

▼M12

«Tempo di volo»:
per velivoli, motoalianti da turismo e convertiplani, il tempo totale dal momento in cui l’aeromobile inizia il rullaggio allo scopo di decollare fino all’arresto alla fine del volo;
per gli elicotteri, il tempo totale dal momento in cui le pale del rotore dell’elicottero iniziano a ruotare fino al momento in cui l’elicottero si arresta alla fine del volo, e le pale del rotore sono ferme;
per i dirigibili, il tempo totale dal momento in cui il dirigibile viene rilasciato dal pilone di ormeggio allo scopo di decollare fino al momento in cui il dirigibile si arresta alla fine del volo e viene assicurato al pilone.

▼B

«Tempo di volo secondo le regole del volo strumentale (IFR)», tempo totale di volo durante il quale l’aeromobile è operato secondo le regole del volo strumentale.
«Dispositivo di addestramento al volo (FTD)», riproduzione in dimensioni reali degli strumenti, equipaggiamenti, pannelli e controlli di uno specifico tipo di aeromobile, in una postazione di consolle di volo aperta o in una consolle di aeromobile chiusa, che comprende l’assemblaggio degli equipaggiamenti e i programmi informatici necessari per rappresentare l’aeromobile al suolo e durante il volo, secondo i sistemi installati sul dispositivo. Non è richiesta una forza che imprima movimento o un sistema visivo, con l’eccezione del FTD per elicotteri di livello 2 e 3, dove viene richiesto un sistema visivo.
«Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)», dispositivo di addestramento che riproduce il quadro comandi o la cabina di pilotaggio, che comprende l’assemblaggio delle attrezzature e i programmi informatici necessari per riprodurre un tipo o una classe di aeromobili in condizioni di volo, in modo che i sistemi funzionino in maniera analoga a quelli dell’aeromobile.

▼M11

«Effettuato con il solo riferimento agli strumenti», volo durante il quale il pilota controlla l’aeromobile senza alcun riferimento visivo esterno, in condizioni meteorologiche di volo (IMC) strumentale simulate o effettive.

▼M12 —————

▼B

«Elicottero», aeromobile più pesante dell’aria, sostenuto in volo principalmente dalla reazione dell’aria su uno o più rotori moto-propulsi su un asse sostanzialmente verticale.
«Tempo di volo strumentale», tempo durante il quale il pilota controlla l’aeromobile con il solo ausilio della strumentazione.
«Tempo strumentale su simulatore», tempo durante il quale il pilota riceve istruzione in condizioni di volo strumentali simulate, su dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD).
«Tempo strumentale», tempo strumentale, in volo o al suolo.

▼M5

«Operazione lineare», un'operazione di avvicinamento strumentale in cui l'errore/lo scostamento massimo tollerabile dalla rotta pianificata è espresso in unità di lunghezza, ad esempio miglia nautiche, per la deviazione laterale perpendicolare.

▼M11

«Attività di linea sotto supervisione (LIFUS)», volo di linea dopo un corso di addestramento per l’abilitazione per tipo a zero ore di volo o volo di linea richiesto da una relazione sui dati di idoneità operativa (OSD).

▼M5

«LNAV», navigazione laterale (Lateral Navigation).
«LPV», prestazioni equivalenti a quelle di un localizzatore con guida verticale (Localiser Performance with Vertical Guidance).

▼B

«Operazioni a equipaggio plurimo»:
per velivoli, un’operazione che richiede almeno 2 piloti che agiscono in cooperazione in equipaggio plurimo, in velivoli a equipaggio plurimo o singolo;
per elicotteri, un’operazione che richiede almeno 2 piloti che agiscono in cooperazione in equipaggio plurimo, in elicotteri a equipaggio plurimo.
«Cooperazione in equipaggio plurimo (MCC)», funzionamento dell’equipaggio di volo come un gruppo di membri che cooperano fra loro, sotto la guida del pilota in comando.
«Aeromobile a equipaggio plurimo»:
per velivoli, velivoli certificati per operare con un equipaggio minimo di almeno due piloti;
per elicotteri, dirigibili e convertiplani, indica il tipo di aeromobile per le cui operazioni è richiesto un copilota, come specificato nel manuale di volo o dal certificato di operatore aereo o altro documento equivalente.

▼M11

«Notte», il periodo compreso fra la fine del crepuscolo serale civile e l’inizio del crepuscolo mattutino civile o altro periodo di tempo compreso tra il tramonto e l’alba, così come previsto dalla pertinente autorità.

▼M11

«OSD», i dati di idoneità operativa stabiliti in conformità all’allegato I (parte 21), del regolamento (UE) n. 748/2012.

▼M11

«Altri dispositivi di addestramento (OTD)», ausili di addestramento, diversi dagli FSTD, che forniscono sistemi per l’addestramento laddove la cabina di pilotaggio completa non è necessaria allo scopo.

▼M5

Navigazione PBN, navigazione a copertura d'area basata su requisiti di prestazione per gli aeromobili che operano lungo una rotta ATS, con una procedura di avvicinamento strumentale o in uno spazio aereo designato.

▼B

«Criteri di prestazioni», una semplice dichiarazione valutativa riguardante il risultato richiesto dell’elemento di competenza e una descrizione dei criteri utilizzati per giudicare se il livello richiesto di prestazione è stato raggiunto o meno.
«Pilota in comando (PIC)», il pilota designato in comando e responsabile per lo svolgimento sicuro del volo.
«Pilota in comando sotto supervisione (PICUS)», un copilota che svolge, sotto la supervisione del pilota in comando, i compiti e le funzioni del pilota in comando.
«Convertiplano», ogni aeromobile che trae la salita verticale e la propulsione e salita in volo dai rotori a geometria variabile o da dispositivi di spinta/propulsione attaccati o installati nella fusoliera o sulle ali.

▼M12

«Aliante a motore», aliante dotato di uno o più motori che, a motori inoperativi, ha le caratteristiche di un aliante.

▼B

«Pilota privato», pilota titolare di una licenza che impedisce di pilotare aeromobili in operazioni per le quali sia prevista remunerazione, con l’eccezione di attività di istruzione o esame, come stabilito in questa parte.

▼M11

«Controlli di professionalità», dimostrazione di capacità finalizzata al rinnovo o al ripristino di abilitazioni o privilegi, che può comprendere anche un esame teorico, se richiesto.

▼B

«Ripristino» (per esempio di un’abilitazione o di un certificato), l’azione amministrativa adottata dopo la scadenza di un’abilitazione o di un certificato, che ripristina i privilegi dell’abilitazione o del certificato per un successivo e ulteriore periodo determinato, fermo restando il rispetto dei requisiti prescritti.
«Rinnovo» (per esempio di un’abilitazione o di un certificato), l’azione amministrativa adottata all’interno del periodo di validità di un’abilitazione o di un certificato, che consente al titolare di continuare ad esercitare i privilegi dell’abilitazione o del certificato per un successivo e ulteriore periodo determinato, fermo restando il rispetto dei requisiti prescritti.

▼M5

«RNP APCH», una specifica PBN utilizzata per le operazioni di avvicinamento strumentale.
«Operazione RNP APCH ai minimi LNAV», un'operazione di avvicinamento strumentale bidimensionale (2D) per la quale la guida laterale si basa sul posizionamento GNSS.
«Operazione RNP APCH ai minimi LNAV/VNAV», un'operazione di avvicinamento strumentale tridimensionale (3D) per la quale la guida laterale si basa sul posizionamento GNSS e la guida verticale è fornita dalla funzione Baro VNAV o dal posizionamento GNSS, compreso lo SBAS (sistema di potenziamento basato su satelliti).
«Operazione RNP APCH ai minimi LPV», un'operazione di avvicinamento strumentale tridimensionale (3D) per la quale sia la guida laterale sia la guida verticale si basano sul posizionamento GNSS, compreso lo SBAS.
«RNP AR APCH», una specifica di navigazione utilizzata per le operazioni di avvicinamento strumentale che richiedono un'approvazione specifica.

▼B

«Tratta», un volo comprendente il decollo, la partenza, una crociera di almeno 15 minuti e le fasi di arrivo, avvicinamento e atterraggio.
«Aliante», un aeromobile più pesante dell’aria, sorretto in volo dalla reazione dinamica dell’aria a contatto con le sue superfici portanti fisse, il cui volo libero non è dipendente da un motore.
«Aeromobile a equipaggio singolo», un aeromobile certificato per essere pilotato da un pilota.
«Test di abilitazione», dimostrazione di capacità finalizzata al rilascio di una licenza o abilitazione, che può comprendere anche un esame teorico se richiesto.
«Tempo di volo come solista», il tempo di volo durante il quale un allievo pilota è la sola persona a bordo di un aeromobile.
«Allievo pilota in comando (SPIC)», un allievo pilota che esercita le funzioni di pilota in comando durante un volo con un istruttore, il quale si limiterà ad osservare l’allievo pilota e non influenzerà o controllerà il volo dell’aeromobile.
«Minaccia», eventi o errori che si verificano al di fuori dell’influenza dell’equipaggio di volo e che aumentano la complessità delle operazioni e che devono essere gestiti al fine di mantenere il margine di sicurezza.
«Gestione della minaccia», il processo di individuazione e di risposta a una minaccia con contromisure che riducono o eliminano le conseguenze di tale minaccia, e mitigano la probabilità di errori o di condizioni indesiderate dell’aeromobile.

▼M5

«Operazione di avvicinamento strumentale tridimensionale (3D)», operazione di avvicinamento strumentale che utilizza sia una guida per la navigazione laterale sia una guida per la navigazione verticale.

▼M12

«Motoaliante da turismo (TMG)», una classe specifica di alianti muniti di un motore e di un’elica non retrattili e integralmente installati, se non diversamente specificato a seguito del processo di certificazione conformemente all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012. Esso deve essere in grado di decollare e salire di quota sfruttando la potenza del suo motore, secondo il manuale di volo.

▼M5

«Operazione di avvicinamento strumentale bidimensionale (2D)», operazione di avvicinamento strumentale che utilizza solo una guida per la navigazione laterale.

▼B

«Tipo di aeromobile», una categorizzazione di aeromobili che necessita di un’abilitazione per tipo così come stabilito dai dati di idoneità operativa di cui alla parte 21 e che include tutti gli aeromobili con le stesse caratteristiche progettuali, incluse tutte le modifiche con l’eccezione di quelle risultanti in un cambiamento del funzionamento o delle caratteristiche di volo.

▼M11

«Elenco delle abilitazioni per tipo e delle annotazioni sulla licenza», un elenco pubblicato dall’Agenzia in base alla valutazione OSD, comprendente classi di velivoli e tipi di aeromobili ai fini del rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta.

▼M5

«VNAV», navigazione verticale (Vertical Navigation).

▼M14

«Operatore di addestramento basato sulle evidenze (EBT)», un’organizzazione che è titolare di un certificato di operatore aereo (AOC) conformemente all’allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012 e ha attuato un programma EBT approvato dall’autorità competente, conformemente alle disposizioni di detto regolamento.
«Valutazione pratica dell’EBT», un metodo atto a valutare le prestazioni, che serve a verificare l’esercizio integrato delle competenze. Viene applicato in ambiente simulato o operativo.
«Programma EBT», un programma di valutazione e addestramento dei piloti conforme all’allegato III (parte ORO), norma ORO.FC.231, del regolamento (UE) n. 965/2012.
«Programma misto EBT»Fii, un programma di addestramento e controlli periodici dell’operatore, di cui all’allegato III (parte ORO), norma ORO.FC.230, del regolamento (UE) n. 965/2012, una parte del quale è dedicata all’applicazione dell’EBT ma che non sostituisce i controlli di professionalità di cui all’appendice 9 del presente allegato.

▼M3

FCL.015    Richiesta e rilascio, rinnovo e ripristino di licenze, abilitazioni e certificati

▼M12

a)

Una richiesta per il rilascio, il rinnovo o il ripristino delle licenze di pilota e delle abilitazioni e dei certificati associati, nonché delle eventuali relative modifiche, deve essere presentata all’autorità competente nella forma e nelle modalità stabilite da tale autorità. La richiesta deve essere corredata della prova che i richiedenti rispettano i requisiti per il rilascio, il rinnovo o il ripristino della licenza o del certificato, nonché delle abilitazioni o annotazioni associate, stabiliti nel presente allegato (parte FCL) e nell’allegato IV (parte medica).

b)

Se non diversamente specificato nel presente allegato, qualsiasi limitazione o estensione dei privilegi concessi da una licenza, da un’abilitazione o da un certificato deve essere annotata sulla licenza o sul certificato dall’autorità competente.

▼B

c)

Un soggetto non può essere, in qualsiasi dato momento, il titolare di più di una licenza per categoria di aeromobili rilasciata in conformità a questa parte.

▼M12

d)

Un titolare di licenza deve presentare richieste conformemente alla lettera a) all’autorità competente designata dallo Stato membro nel quale la licenza è stata rilasciata in conformità al presente allegato (parte FCL), all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, a seconda dei casi.

▼M12

e)

Il titolare di una licenza rilasciata conformemente al presente allegato (parte FCL) può chiedere all’autorità competente designata da un altro Stato membro un cambiamento dell’autorità competente per tutte le licenze detenute, come specificato nella lettera d).

f)

Per il rilascio di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato il richiedente deve presentare la richiesta entro sei mesi dal superamento del test di abilitazione o della valutazione della competenza.

▼M14

g)

L’addestramento completato su aeromobili o FSTD conformemente all’allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012 deve essere preso in considerazione ai fini dei requisiti riguardanti l’esperienza e il rinnovo stabiliti nel presente allegato (parte FCL).

▼M3

FCL.020    Allievo pilota

a) 

Un allievo pilota non deve volare come solista a meno che non venga autorizzato e supervisionato da un istruttore di volo.

▼M12

b) 

Per poter effettuare il suo primo volo da solista, un allievo pilota deve aver compiuto almeno 16 anni di età.

▼M3

FCL.025    Esami teorici per il rilascio di licenze e abilitazioni

▼B

a)    Responsabilità dei richiedenti

▼M11

1) I richiedenti si sottopongono all’intera serie di esami teorici per una licenza o un’abilitazione specifica sotto la responsabilità dell’autorità competente di un medesimo Stato membro.

▼M7

2) I richiedenti si sottopongono a un esame di conoscenza teorica solo quando raccomandati da un'organizzazione di addestramento dichiarata (DTO) o da un'organizzazione di addestramento autorizzata (ATO), la quale è responsabile per il loro addestramento, e dopo avere completato a un livello soddisfacente tutti gli elementi previsti del corso di addestramento in materia di conoscenza teorica.

3) La raccomandazione da parte di una DTO o di un'ATO ha una validità di 12 mesi. Qualora il richiedente non si sottoponga ad almeno un esame teorico durante questo periodo di validità, la DTO o l'ATO stabilisce se il richiedente necessiti di ulteriore addestramento, sulla base delle necessità del richiedente.

▼M11

b)    Punteggio minimo

1) 

La sufficienza in un esame teorico è ottenuta dal richiedente con il raggiungimento di almeno il 75 % dei punti assegnati all’esame. Non è utilizzato un sistema di punteggio negativo.

2) 

Salvo diversamente specificato in questa parte, un richiedente ha sostenuto con successo l’esame teorico richiesto per la licenza di pilotaggio o per l’abilitazione se supera tutti gli esami teorici richiesti entro un periodo di 18 mesi a decorrere dalla fine del mese di calendario in cui il richiedente si sottopone per la prima volta a un esame.

3) 

I richiedenti un esame teorico per un’ATPL o per il rilascio di una licenza di pilota commerciale (CPL), di un’abilitazione al volo strumentale (IR) o di un’abilitazione al volo strumentale in rotta (EIR), qualora non abbiano superato uno degli esami teorici in quattro tentativi o non abbiano superato tutti gli esami nelle sei sedute previste o nel periodo di cui al paragrafo 2, lettera b), devono sostenere di nuovo tutti gli esami teorici.

▼M14

4) 

I richiedenti il rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL) o di una licenza di pilota privato (PPL), qualora non abbiano superato uno degli esami teorici entro quattro tentativi o non abbiano superato tutti gli esami entro il periodo di cui alla lettera b), punto 2), devono sostenere di nuovo tutti gli esami teorici.

▼M11

5) 

Prima di ripetere gli esami teorici, i richiedenti devono sottoporsi a ulteriore addestramento presso una DTO o un’ATO. L’entità dell’addestramento necessario viene determinata dalla DTO o dall’ATO, sulla base delle necessità dei richiedenti.

▼B

c)    Periodo di validità

1) Il superamento degli esami teorici è valido:

▼M12

i) 

per il rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri o di una licenza di pilota privato, per un periodo di 24 mesi;

▼M3

ii) 

per il rilascio di una licenza di pilota commerciale, l'abilitazione al volo strumentale (IR)o l'abilitazione al volo strumentale in rotta (EIR), per un periodo di 36 mesi;

▼B

iii) 

i periodi di cui ai punti i) e ii) decorrono dal giorno in cui il pilota completa con successo l’esame teorico, conformemente alla lettera b), punto 2.

2) Il completamento dell’esame teorico della licenza di pilota di linea (ATPL) rimane valido per il rilascio di una licenza ATPL per un periodo di 7 anni dall’ultima data di validità di:

i) 

un’abilitazione al volo strumentale registrata nella licenza; o

ii) 

per gli elicotteri, un’abilitazione al tipo di elicottero registrata nella licenza.

FCL.030    Test pratico di abilitazione

a)

Prima di potersi sottoporre a un test di abilitazione per il rilascio di una licenza, un’abilitazione o un certificato, il richiedente deve avere superato l’esame teorico richiesto, eccetto nel caso di richiedenti che effettuano un corso di addestramento al volo integrato.

In ogni caso, l’istruzione teorica deve comunque essere sempre stata completata prima di potersi sottoporre al test di abilitazione.

b)

Con l’eccezione del rilascio di una licenza di pilota di linea, un richiedente deve essere raccomandato, per potersi sottoporre a un test di abilitazione, dall’organizzazione/persona responsabile per l’addestramento, una volta completato quest’ultimo. La documentazione riguardante l’addestramento deve essere messa a disposizione dell’esaminatore.

FCL.035    Credito dato per il tempo di volo e per la conoscenza teorica

a)    Crediti per il tempo di volo

▼M3

1) Salvo diversamente specificato in questa parte, il tempo di volo, affinché possa essere accreditato ai fini del rilascio di una licenza, abilitazione o certificato, deve essere stato eseguito nella stessa categoria di aeromobili per la quale si richiede il rilascio della licenza, dell'abilitazione o del certificato.

2) Tempo di volo come pilota in comando o di istruzione.

▼B

i) 

Al richiedente una licenza, un’abilitazione o un certificato deve essere accreditato pienamente tutto il tempo di volo svolto come solista, in istruzione a doppio comando o pilota in comando ai fini del tempo di volo totale richiesto per il rilascio della licenza, abilitazione o certificato.

ii) 

Uno studente che abbia superato il corso di addestramento integrato ATP ha il diritto di farsi accreditare fino a 50 ore di tempo strumentale di allievo pilota in comando ai fini del tempo di pilota in comando richiesto per il rilascio della licenza di pilota di linea, licenza di pilota commerciale e l’abilitazione per tipo o classe per plurimotore.

iii) 

Uno studente che abbia superato un corso di addestramento integrato CPL/IR ha il diritto di farsi accreditare fino a 50 ore di tempo strumentale di allievo pilota in comando ai fini del tempo di pilota in comando richiesto per il rilascio della licenza di pilota commerciale e l’abilitazione per tipo o classe per plurimotore.

▼M3

3) Tempo di volo come copilota o PICUS. Salvo diversamente specificato in questa parte, il titolare di una licenza di pilota, quando opera nella funzione di copilota o copilota sotto supervisione (PICUS), ha il diritto di farsi accreditare tutto il tempo di volo svolto come copilota ai fini del tempo di volo totale richiesto per il rilascio di una licenza di pilota di livello più alto.

▼M14

4) Tutte le ore di volo effettuate su velivoli o TMG oggetto della decisione di uno Stato membro adottata conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, lettera a) o c), del regolamento (UE) 2018/1139 o che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I di tale regolamento devono essere pienamente accreditate ai fini del soddisfacimento dei requisiti del tempo di volo di cui alla norma FCL.140.A, lettera a), punto 1), e alla norma FCL.740.A, lettera b), punto 1), punto ii), del presente allegato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) 

il velivolo o il TMG interessato deve essere della stessa categoria e classe dell’aeromobile della parte FCL rispetto al quale devono essere accreditate le ore di volo;

ii) 

nel caso di voli di addestramento con un istruttore, il velivolo o il TMG utilizzato è soggetto a un’autorizzazione di cui alla norma ORA.ATO.135 dell’allegato VII (parte ORA) o alla norma DTO.GEN.240 dell’allegato VIII (parte DTO).

▼B

b)    Crediti per la conoscenza teorica

▼M3

1) Al richiedente che abbia superato l'esame teorico per una licenza di pilota di linea sono accreditati i requisiti in materia di conoscenza teorica per la licenza di pilota di aeromobili leggeri, la licenza di pilota privato, la licenza di pilota commerciale e, eccetto nel caso di elicotteri, le abilitazioni IR e EIR nella stessa categoria di aeromobili.

▼B

2) Al richiedente che abbia superato l’esame teorico per una licenza di pilota commerciale sono accreditati i requisiti in materia di conoscenza teorica per la licenza di pilota di aeromobili leggeri o la licenza di pilota privato nella stessa categoria di aeromobili.

3) Al titolare di un’abilitazione al volo strumentale o a un richiedente che abbia superato l’esame teorico strumentale per una categoria di aeromobili sono accreditati in pieno i requisiti per l’istruzione teorica e l’esame per un’abilitazione al volo strumentale per un’altra categoria di aeromobili.

4) Al titolare di una licenza di pilota sono accreditati requisiti per l’istruzione teorica e l’esame per una licenza in un’altra categoria di aeromobili conformemente all’appendice 1 di questa parte.

▼M3

5) In deroga alla lettera b), paragrafo 3, al titolare di un'abilitazione IR(A) che abbia completato un corso modulare IR(A) basato sulla competenza, o al titolare di un'abilitazione EIR, sono accreditati in pieno i requisiti per l'istruzione teorica e l'esame per l'abilitazione IR per un'altra categoria di aeromobili soltanto se ha superato anche l'istruzione teorica e l'esame per l'abilitazione per la parte IFR del corso previsto alla norma ►M14  FCL.720.A.(a)(2)(ii)(A) ◄

▼B

Tale credito si applica anche ai richiedenti una licenza di pilotaggio che hanno già completato con successo l’esame teorico per il rilascio della licenza in un’altra categoria di aeromobili, a condizione che il periodo di validità specificato nella parte FCL.025, lettera c), sia ancora valido.

▼M11

FCL.040    Esercizio dei privilegi delle licenze

L’esercizio dei privilegi concessi da una licenza dipende dalla validità delle abilitazioni in essa contenute, ove applicabile, e del certificato medico, in funzione dei privilegi esercitati.

▼B

FCL.045    Obbligo di portare con sé ed esibire i documenti

a)

Il pilota deve sempre portare con sé una licenza e un certificato medico in corso di validità quando esercita i privilegi di una licenza.

b)

Il pilota deve anche portare con sé un documento di identificazione personale recante la sua fotografia.

c)

Un pilota o un allievo pilota deve esibire sollecitamente il registro del tempo di volo per essere ispezionato su richiesta di un rappresentante autorizzato di una autorità competente.

d)

Un allievo pilota deve portare con sé, nei voli di navigazione effettuati come solista, prova dell’autorizzazione di cui alla parte FCL.020, lettera a).

▼M6

e)

Un pilota che intende svolgere attività di volo, al di fuori del territorio dell'Unione, con un aeromobile immatricolato in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza d'equipaggio di condotta, deve portare con sé, in formato cartaceo o elettronico, l'ultima versione dell'allegato ICAO, che comprende un riferimento al numero di registrazione ICAO dell'accordo che riconosce la convalida automatica delle licenze, nonché l'elenco degli Stati che sono parte di tale accordo.

▼B

FCL.050    Registrazione del tempo di volo

Il pilota deve mantenere una registrazione affidabile dei dettagli di tutti i voli eseguiti, nella forma e nelle modalità stabilite dall’autorità competente.

▼M11

FCL.055    Competenza linguistica

a) 

Generalità. I piloti di velivoli, elicotteri, convertiplani e dirigibili, ai quali viene richiesto di utilizzare il radiotelefono, possono esercitare i privilegi delle loro licenze e abilitazioni solo se sulla licenza è annotata la competenza linguistica in inglese o nella lingua utilizzata per le comunicazioni radio durante il volo. L’annotazione deve indicare la lingua, il livello di competenza e la data di validità e deve essere ottenuta conformemente a una procedura stabilita da un’autorità competente. Il livello minimo accettabile di competenza conformemente al presente allegato, appendice 2, è il livello operativo (livello 4).

b) 

Il richiedente un’annotazione relativa alla competenza linguistica deve dimostrare, conformemente al presente allegato, appendice 2, quantomeno un livello operativo di competenza linguistica sia nell’uso della fraseologia specialistica sia nel linguaggio comune a un valutatore certificato da un’autorità competente o, a seconda dei casi, a un organismo di verifica delle competenze linguistiche approvato da un’autorità competente. Per dimostrare tale competenza linguistica, il richiedente deve essere in grado di:

1) 

comunicare efficacemente tanto nei contatti in cui l’interlocutore non è presente (voice-only) quanto in presenza dell’interlocutore;

2) 

comunicare con precisione e chiarezza su argomenti comuni e correlati all’attività lavorativa;

3) 

utilizzare strategie comunicative appropriate per lo scambio di messaggi e per riconoscere e risolvere i malintesi sia in un contesto generale sia in ambito professionale;

4) 

risolvere con relativa facilità le difficoltà linguistiche nate da complicazioni o eventi inaspettati che si verificano durante l’espletamento dell’attività di routine o delle mansioni di comunicazione con le quali hanno in genere familiarità; e

5) 

parlare con un’inflessione dialettale o con un accento comprensibili alla comunità aeronautica.

c) 

Tranne nel caso dei piloti che abbiano dimostrato di possedere competenze linguistiche a livello di esperto (livello 6) conformemente all’appendice 2 del presente allegato, l’annotazione relativa alla competenza linguistica deve essere rivalutata:

1) 

ogni quattro anni, se il livello che si dimostra di possedere corrisponde a quello operativo (livello 4); o

2) 

ogni sei anni, se il livello che si dimostra di possedere corrisponde a quello avanzato (livello 5).

d) 

Requisiti specifici per i titolari di un’abilitazione al volo strumentale (IR) o di un’abilitazione al volo strumentale in rotta (EIR). Fatto salvo quanto esposto nei punti di cui sopra, i titolari di una IR o di una EIR devono aver dimostrato la capacità di utilizzare la lingua inglese a un livello di competenza adeguato quale definito al presente allegato, appendice 2.

e) 

La competenza linguistica e la capacità di utilizzare la lingua inglese per i titolari di IR o di EIR devono essere dimostrate mediante un metodo di valutazione stabilito da un’autorità competente.

▼B

FCL.060    Attività di volo recente

b)

▼M12

Velivoli, elicotteri, convertiplani e dirigibili. Un pilota non deve utilizzare un aeromobile per il trasporto aereo commerciale o per il trasporto di passeggeri:

▼B

1) 

come pilota in comando o copilota, a meno che non abbia svolto, nei 90 giorni precedenti, almeno 3 decolli, avvicinamenti e atterraggi in un aeromobile dello stesso tipo o classe o in un FFS dello stesso tipo o classe. I 3 decolli e atterraggi devono essere stati effettuati in voli a equipaggio plurimo o singolo, a seconda dei privilegi posseduti dal pilota; e

2) 

come pilota in comando in voli notturni, a meno che:

i) 

non abbia svolto, nei 90 giorni precedenti, almeno 1 decollo, avvicinamento e atterraggio notturni come pilota di un aeromobile dello stesso tipo o classe o in un FFS dello stesso tipo o classe; o

ii) 

sia titolare di un’abilitazione al volo strumentale (IR);

▼M3

3) 

come copilota di rinforzo in crociera, a meno che:

i) 

non soddisfi i requisiti di cui alla lettera b), paragrafo 1; o

ii) 

non abbia completato nei 90 giorni precedenti almeno 3 tratte come pilota di rinforzo in crociera sullo stesso tipo o classe di aeromobile; o

iii) 

non abbia effettuato su un FFS, a intervalli non superiori a 90 giorni, un addestramento volto ad aggiornare e mantenere l'abilità di pilotaggio. Tale addestramento di aggiornamento può essere combinato con l'addestramento di aggiornamento dell'operatore di cui ai pertinenti requisiti della parte ORO.

▼B

4) 

Se un pilota possiede il privilegio per operare più di un tipo di velivolo con le stesse caratteristiche di manovrabilità e pilotaggio, i 3 decolli, avvicinamenti e atterraggi richiesti al punto 1 possono essere effettuati come stabilito dai dati di idoneità operativa di cui alla parte 21.

5) 

Se un pilota possiede il privilegio per operare più di un tipo di elicotteri non complessi dalle stesse caratteristiche di manovrabilità e pilotaggio, come stabilito dai dati di idoneità operativa di cui alla parte 21, i 3 decolli, avvicinamenti e atterraggi richiesti al punto 1 possono essere effettuati in uno soltanto dei tipi di elicottero, a condizione che il pilota abbia completato almeno 2 ore di volo in ognuno dei tipi di elicottero durante i 6 mesi precedenti.

c)

Requisiti specifici per il trasporto aereo commerciale

1) 

Nel caso del trasporto aereo commerciale, il periodo di 90 giorni di cui alla precedente lettera b), punti 1 e 2, può essere prorogato fino a un massimo di 120 giorni, a condizione che il pilota effettui attività di linea sotto la supervisione di un istruttore o esaminatore per l’abilitazione per tipo.

▼M11

2) 

Un pilota, qualora non soddisfi il requisito di cui al punto 1), deve compiere un volo di addestramento con un istruttore qualificato in conformità della sottoparte J per impartire istruzioni per quel tipo di aeromobile. Il volo di addestramento deve essere effettuato nell’aeromobile o in un FFS dello stesso tipo di aeromobile da utilizzare e deve comprendere almeno i requisiti di cui alla lettera b), punti 1 e 2, prima che il pilota possa esercitare i suoi privilegi.

▼M4

FCL.065    Limitazione dei privilegi dei titolari di licenze che abbiano compiuto i 60 anni di età nel trasporto aereo commerciale

a)

Età compresa tra 60 e 64 anni. Velivoli ed elicotteri. Il titolare di una licenza di pilotaggio che ha raggiunto l'età di 60 anni non può operare come pilota di un aeromobile in attività di trasporto aereo commerciale tranne che come membro di un equipaggio plurimo.

▼M12

b)

Età di 65 anni. I titolari di una licenza di pilota che hanno raggiunto l’età di 65 anni non devono operare come pilota di un aeromobile utilizzato per il trasporto aereo commerciale.

▼M12 —————

▼B

FCL.070    Revoca, sospensione e limitazione di licenze, abilitazioni e certificati

a)

Le licenze, le abilitazioni e i certificati rilasciati in conformità a questa parte possono essere limitati, sospesi o revocati dall’autorità competente nei casi in cui il pilota non soddisfi i requisiti di questa parte, della parte medica o i requisiti operativi applicabili, conformemente alle condizioni e procedure di cui alla parte ARA.

b)

Qualora la licenza di un pilota venga sospesa o revocata, la licenza o il certificato devono essere immediatamente riconsegnati all’autorità competente.

SOTTOPARTE B

LICENZA DI PILOTA DI AEROMOBILI LEGGERI — LAPL

SEZIONE 1

Requisiti comuni

▼M12

FCL.100    LAPL — Età minima

I richiedenti della LAPL per velivoli o elicotteri devono aver compiuto almeno 17 anni di età.

▼B

FCL.105    LAPL — Privilegi e condizioni

a)

Generalità. I privilegi del titolare di una LAPL consistono nell’operare senza retribuzione come pilota in comando in voli non commerciali sulla categoria di aeromobili appropriata.

b)

Condizioni. I richiedenti una LAPL devono aver soddisfatto i requisiti relativi alla pertinente categoria di aeromobili e, ove applicabile, alla classe o tipo di aeromobili utilizzati nel test di abilitazione.

FCL.110    LAPL — Crediti assegnati per la stessa categoria di aeromobili

a)

I richiedenti una LAPL che sono titolari di un’altra licenza nella stessa categoria di aeromobili sono accreditati in pieno in relazione ai requisiti della LAPL per quella categoria di aeromobili.

b)

Fatto salvo il paragrafo precedente, qualora la licenza sia scaduta, il richiedente deve sostenere un test di abilitazione conformemente alla parte FCL.125 per il rilascio di una LAPL nella categoria di aeromobili appropriata.

▼M7

FCL.115    LAPL — Corso di addestramento

a) 

I richiedenti una LAPL devono completare un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO.

b) 

Il corso deve comprendere l'istruzione teorica e l'addestramento al volo appropriati ai privilegi LAPL richiesti.

c) 

L'istruzione teorica e l'addestramento al volo possono essere effettuati presso una DTO o un'ATO diversa da quella in cui i richiedenti hanno iniziato l'attività di addestramento.

▼M11

d) 

Ai fini dell’addestramento per il privilegio per classe su velivolo monomotore a pistoni marittimo, occorre tenere in considerazione gli elementi di cui all’appendice 9 del presente allegato, sezione B (Requisiti specifici per la categoria velivoli), punto 7) (Abilitazioni per classe — mare).

▼M12

FCL.120    LAPL — Esame delle conoscenze teoriche

I richiedenti di una LAPL devono dimostrare un livello di conoscenze teoriche appropriato ai privilegi concessi mediante il superamento di esami nelle materie seguenti:

a) 

materie comuni:

— 
regolamentazione aeronautica;
— 
prestazioni umane;
— 
meteorologia;
— 
comunicazioni; e
— 
navigazione;
b) 

materie specifiche in relazione alle differenti categorie di aeromobili:

— 
principi del volo;
— 
procedure operative;
— 
prestazioni in volo e pianificazione del volo; e
— 
conoscenza generale dell’aeromobile.

▼B

FCL.125    LAPL — Test di abilitazione

a)

I richiedenti una LAPL devono dimostrare attraverso il superamento di un test di abilitazione di possedere le capacità di eseguire, in qualità di pilota in comando sulla categoria di aeromobili appropriata, le procedure e manovre rilevanti con la competenza adeguata ai privilegi rilasciati.

b)

I richiedenti di un test di abilitazione devono avere ricevuto l’addestramento in volo sulla stessa classe o tipo di aeromobile di quello utilizzato per il test di abilitazione. I privilegi sono ristretti alla classe o tipo utilizzato per il test di abilitazione fino al momento dell’annotazione di estensioni addizionali sulla licenza, conformemente alla presente sottoparte.

c)

Punteggio minimo

1) Il test di abilitazione è diviso in sezioni separate rappresentative di tutte le diverse fasi del volo adeguate alla categoria di aeromobili utilizzata.

2) Il non superamento di una parte di una sezione comporta il non superamento di tutta la sezione. Qualora il richiedente non superi soltanto una sezione, può ripetere quella sezione. Il non superamento di più di una sezione comporta invece il non superamento di tutto il test.

3) Qualora il test debba essere ripetuto come descritto al punto 2, il non superamento di una sezione, incluse quelle che erano state superate in un tentativo precedente, causa il non superamento di tutto il test.

4) Il non superamento di tutte le sezioni del test dopo 2 tentativi comporta la necessità di sottoporsi a un addestramento pratico aggiuntivo.

SEZIONE 2

Requisiti specifici per la LAPL per velivoli — LAPL(A)

▼M11

FCL.105.A    LAPL(A) — Privilegi e condizioni

a) Privilegi

I privilegi dei titolari di una LAPL per velivoli consistono nel poter operare come pilota in comando su velivoli monomotore a pistoni terrestri [SEP (terrestre)] o su velivoli monomotore a pistoni marittimi [SEP (marittimo)] o su TMG con una massa massima al decollo certificata di 2 000 kg o inferiore, trasportando un massimo di 3 passeggeri, in modo che non vi siano mai più di 4 persone a bordo dell’aeromobile.

b) Condizioni

1) 

I titolari di una licenza LAPL(A) possono trasportare passeggeri solo se hanno compiuto 10 ore di volo in qualità di piloti in comando su aeromobili o TMG dopo il rilascio della licenza.

2) 

I titolari di una LAPL(A) che detenevano un’ATPL(A), una MPL(A), una CPL(A) o una PPL(A) sono esentati dai requisiti stabiliti alla lettera b), punto 1).

▼B

FCL.110.A    LAPL(A) — Requisiti in materia di esperienza e riconoscimento dei crediti

a)

I richiedenti una LAPL(A) devono avere completato almeno 30 ore di istruzione di volo su velivoli o TMG, comprendenti almeno:

1) 

15 ore di istruzione di volo a doppio comando nella stessa classe di quella utilizzata per il test di abilitazione;

2) 

6 ore di volo come solista sotto supervisione, comprendente almeno 3 ore di volo di navigazione come solista con almeno 1 volo di navigazione di almeno 150 km (80 NM), durante il quale deve essere effettuato almeno 1 atterraggio completo in un aeroporto diverso da quello di partenza.

▼M12

b)

Requisiti specifici per i richiedenti titolari di una SPL rilasciata conformemente all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, compresi i privilegi per pilotare TMG. I richiedenti di una LAPL(A) titolari di una SPL con i privilegi per pilotare TMG devono aver completato almeno 21 ore di volo su TMG in seguito all’annotazione dei privilegi TMG e devono rispettare i requisiti della norma FCL.135.A, lettera a), sui velivoli.

▼M7

c)

Riconoscimento dei crediti. I richiedenti con esperienza precedente come pilota in comando possono essere accreditati ai fini dei requisiti di cui alla lettera a).

L'ammontare del credito viene deciso dalla DTO o dall'ATO in cui il pilota effettua il corso di addestramento, sulla base di una prova in volo preliminare, ma deve in ogni caso:

1) 

non eccedere il tempo di volo totale come pilota in comando;

2) 

non eccedere il 50 % delle ore previste alla lettera a);

3) 

non includere i requisiti di cui alla lettera a), punto 2.

▼B

FCL.135.A    LAPL(A) — Estensione dei privilegi a un’altra classe o variante di velivoli

a)

I privilegi di una LAPL(A) sono limitati alla classe e variante di velivoli o TMG utilizzata per effettuare il test di abilitazione. Questa limitazione può essere rimossa qualora il pilota abbia completato in un’altra classe i requisiti seguenti:

1) 

3 ore di addestramento in volo, comprendenti:

i) 

10 decolli e atterraggi a doppio comando; e

ii) 

10 decolli e atterraggi come solista sotto supervisione.

2) 

un test di abilitazione per dimostrare un livello adeguato di abilità pratica nella nuova classe. Durante questo test di abilitazione il richiedente deve anche dimostrare all’esaminatore di possedere un livello adeguato di conoscenze teoriche per l’altra classe nelle seguenti materie:

i) 

procedure operative;

ii) 

prestazioni in volo e pianificazione del volo;

iii) 

conoscenza generale dell’aeromobile.

▼M11

b)

Ai fini dell’estensione dei privilegi a un’altra variante di una classe, il pilota deve sottoporsi a un addestramento sulle differenze o a una familiarizzazione. L’addestramento sulle differenze deve essere iscritto nel registro del pilota o in un documento equivalente e deve essere firmato dall’istruttore.

▼M12

c)

I richiedenti dell’estensione dei privilegi della LAPL(A) ai TMG che sono anche titolari di una SPL conformemente all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, compresi i privilegi per pilotare TMG, devono ricevere crediti completi ai fini dei requisiti di cui alla lettera a).

▼M11

FCL. 140.A    LAPL(A) — Requisiti di attività di volo recente

a) I titolari di una LAPL(A) possono esercitare i privilegi della loro licenza soltanto se hanno soddisfatto, negli ultimi due anni, in qualità di piloti di velivoli o TMG, una delle seguenti condizioni:

1) 

hanno compiuto almeno 12 ore di tempo di volo in qualità di pilota in comando o volando a doppio comando o come solista sotto la supervisione di un istruttore, comprendenti:

— 
12 decolli e atterraggi;
— 
un addestramento di aggiornamento di almeno un’ora di volo totale con un istruttore.
2) 

hanno superato i controlli di professionalità LAPL(A) con un esaminatore. Il programma dei controlli di professionalità è basato sul test di abilitazione per il rilascio della LAPL(A).

b) I titolari di una LAPL(A), se detengono sia un privilegio SEP (terrestre) sia un privilegio SEP (marittimo), possono soddisfare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1), in ciascuna classe o in una loro combinazione che sia valida per entrambi i privilegi. A tal fine, devono essere stati effettuati in ciascuna classe almeno un’ora del tempo di volo richiesto e 6 dei 12 decolli e atterraggi richiesti.

▼B

SEZIONE 3

Requisiti specifici per la LAPL per elicotteri — LAPL(H)

FCL.105.H    LAPL(H) — Privilegi

I privilegi dei titolari di una LAPL per elicotteri consistono nell’operare come pilota in comando su elicotteri a motore singolo con una massa massima al decollo certificata di 2 000 kg o inferiore, trasportando un numero massimo di passeggeri pari a 3, in modo che non ci siano mai più di 4 persone a bordo dell’aeromobile.

FCL.110.H    LAPL(H) — Requisiti in materia di esperienza e riconoscimento dei crediti

a)

I richiedenti una LAPL(H) devono aver completato 40 ore di istruzione di volo su elicotteri. Di queste 40 ore di volo, almeno 35 devono essere eseguite sul tipo di elicottero uguale a quello utilizzato per il test di abilitazione. L’istruzione al volo deve includere almeno:

1) 

20 ore di istruzione di volo a doppio comando; e

2) 

10 ore di volo come solista sotto supervisione, comprendente almeno 5 ore di volo di navigazione come solista con almeno 1 volo di navigazione di almeno 150 km (80 NM), durante il quale deve essere effettuato almeno 1 atterraggio completo in un aeroporto diverso da quello di partenza.

▼M7

b)

Riconoscimento dei crediti. I richiedenti con esperienza precedente come pilota in comando possono essere accreditati ai fini dei requisiti di cui alla lettera a).

L'ammontare del credito viene deciso dalla DTO o dall'ATO in cui il pilota effettua il corso di addestramento, sulla base di una prova in volo preliminare, ma deve in ogni caso:

1) 

non eccedere il tempo di volo totale come pilota in comando;

2) 

non eccedere il 50 % delle ore previste alla lettera a);

3) 

non includere i requisiti di cui alla lettera a), punto 2.

▼B

FCL.135.H    LAPL(H) — Estensione dei privilegi a un altro tipo o variante di elicotteri

a)

I privilegi di una LAPL(H) devono essere limitati al tipo e variante specifico di elicotteri utilizzato per effettuare il test di abilitazione. Questa limitazione può essere rimossa qualora il pilota abbia completato:

1) 

5 ore di addestramento in volo, comprendenti:

i) 

15 decolli, avvicinamenti e atterraggi a doppio comando;

ii) 

15 decolli, avvicinamenti e atterraggi come solista sotto supervisione;

2) 

un test di abilitazione per dimostrare un livello adeguato di abilità pratica nel nuovo tipo. Durante questo test di abilitazione il richiedente deve anche dimostrare all’esaminatore di possedere un livello adeguato di conoscenze teoriche per l’altro tipo nelle seguenti materie:

— 
procedure operative,
— 
prestazioni in volo e pianificazione del volo,
— 
conoscenza generale dell’aeromobile.

b)

Prima di poter esercitare i privilegi della licenza su un’altra variante di elicotteri rispetto a quella utilizzata per il test di abilitazione, il pilota titolare di una licenza LAPL(H) deve sottoporsi a un addestramento sulle differenze o di familiarizzazione, come stabilito dai dati di idoneità operativa di cui alla parte 21. L’addestramento sulle differenze deve essere registrato nel registro del pilota o in un documento equivalente e deve essere firmato dall’istruttore.

▼M11

FCL.140.H    LAPL(H) — Requisiti di attività di volo recente

I titolari di una LAPL(H) possono esercitare i privilegi della loro licenza su un tipo specifico soltanto se negli ultimi 12 mesi:

a) 

hanno accumulato almeno sei ore di tempo di volo su elicotteri di quel tipo in qualità di pilota in comando o volando a doppio comando o come solista sotto la supervisione di un istruttore, inclusi sei decolli, avvicinamenti e atterraggi e un addestramento di aggiornamento di almeno un’ora di tempo di volo totale con un istruttore;

b) 

hanno superato dei controlli di professionalità con un esaminatore sul tipo specifico prima di riprendere a esercitare i privilegi della loro licenza. Il programma dei controlli di professionalità è basato sul test di abilitazione per il rilascio della LAPL(H).

▼M12 —————

▼B

SOTTOPARTE C

▼M12

LICENZA DI PILOTA PRIVATO (PPL)

▼B

SEZIONE 1

Requisiti comuni

▼M12

FCL.200    Età minima

I richiedenti di una PPL devono aver compiuto almeno 17 anni di età.

▼B

FCL.205    Condizioni

I richiedenti una PPL devono soddisfare i requisiti per l’abilitazione per classe o tipo per l’aeromobile utilizzato nel test di abilitazione, come stabilito nella sottoparte H.

▼M7

FCL.210    Corso di addestramento

▼M12

a) 

I richiedenti di una PPL devono completare un corso di addestramento presso un’ATO o una DTO.

b) 

Il corso deve comprendere le conoscenze teoriche e l’istruzione di volo appropriate ai privilegi della PPL richiesta.

▼M7

c) 

L'istruzione teorica e l'addestramento al volo possono essere effettuati presso una DTO o un'ATO diversa da quella in cui i richiedenti hanno iniziato l'attività di addestramento.

▼M12

FCL.215    Esame delle conoscenze teoriche

I richiedenti di una PPL devono dimostrare un livello di conoscenze teoriche appropriato ai privilegi concessi mediante il superamento di esami nelle seguenti materie:

a) 

materie comuni:

— 
regolamentazione aeronautica;
— 
prestazioni umane;
— 
meteorologia;
— 
comunicazioni; e
— 
navigazione;
b) 

materie specifiche in relazione alle differenti categorie di aeromobili:

— 
principi del volo;
— 
procedure operative;
— 
prestazioni in volo e pianificazione del volo; e
— 
conoscenza generale dell’aeromobile.

▼B

FCL.235    Test di abilitazione

▼M14

a)

I richiedenti una PPL devono dimostrare, mediante il completamento di un test di abilitazione, la capacità di eseguire, in qualità di PIC sulla categoria di aeromobili appropriata, le manovre e le procedure pertinenti con la competenza adeguata ai privilegi concessi.

▼M12

b)

I richiedenti del test di abilitazione devono avere ricevuto l’istruzione di volo sulla stessa classe o tipo di aeromobile utilizzato per il test di abilitazione.

▼B

c)

Punteggio minimo

1) Il test di abilitazione è diviso in sezioni separate, le quali rappresentano tutte le diverse fasi del volo adatte alla categoria di aeromobili utilizzata.

▼M3

2) Il non superamento di una elemento di una sezione comporta il non superamento di tutta la sezione. Qualora il richiedente non superi una sezione soltanto, può ripetere quella sezione. Il non superamento di più di una sezione comporta invece il non superamento di tutto il test.

▼B

3) Qualora il test debba essere ripetuto come descritto al punto 2, il non superamento di una sezione, incluse quelle che erano state superate in un tentativo precedente, determina il mancato superamento di tutto il test.

4) Il non superamento di tutte le sezioni del test dopo 2 tentativi comporta la necessità di sottoporsi a un addestramento aggiuntivo.

SEZIONE 2

Requisiti specifici per la PPL per velivoli — PPL(A)

FCL.205.A    PPL(A) — Privilegi

▼M11

a)

I privilegi del titolare di una PPL(A) consistono nell’operare senza retribuzione in qualità di pilota in comando o copilota su velivoli o TMG in voli non commerciali e nell’esercitare tutti i privilegi dei titolari di una LAPL(A).

▼B

b)

In deroga al paragrafo precedente, il titolare di una PPL(A) con privilegi di istruttore o esaminatore può essere retribuito per:

1) 

fornire istruzione di volo per la LAPL(A) o PPL(A);

2) 

condurre test di abilitazione e controlli di professionalità per dette licenze;

▼M3

3) 

l'addestramento, le prove e i controlli per le abilitazioni o i certificati connessi con questa licenza.

▼B

FCL.210.A    PPL(A) — Requisiti in materia di esperienza e riconoscimento dei crediti

a)

▼C2

I richiedenti una PPL(A) devono aver completato almeno 45 ore di istruzione di volo su velivoli o TMG, 5 delle quali possono essere completate in un FSTD, comprendenti almeno:

▼M4

1) 

25 ore di istruzione di volo a doppio comando; e

2) 

10 ore di volo come solista sotto supervisione, comprendenti almeno 5 ore di volo di navigazione come solista con almeno 1 volo di navigazione di almeno 270 km (150 NM), durante il quale devono essere effettuati atterraggi completi in almeno 2 aeroporti diversi da quello di partenza.

▼M7

b)

Requisiti specifici per i richiedenti titolari di una LAPL(A). I richiedenti una PPL(A) titolari di una LAPL(A) devono aver completato almeno 15 ore di volo su velivoli dopo il rilascio della LAPL(A), di cui almeno 10 devono essere ore di addestramento al volo completate in un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO. Tale corso di addestramento deve includere almeno quattro ore di volo come solista sotto supervisione, di cui almeno due ore di volo di navigazione come solista con almeno un volo di navigazione di almeno 270 km (150 NM), durante il quale devono essere effettuati atterraggi completi in almeno due aeroporti diversi da quello di partenza.

c)

▼M12

Requisiti specifici per i richiedenti titolari di una SPL rilasciata conformemente all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, compresi i privilegi per pilotare TMG. I richiedenti di una PPL(A) titolari di una SPL con i privilegi per pilotare TMG devono aver completato:

1) 

almeno 24 ore di volo su TMG in seguito all’annotazione dei privilegi TMG; e

▼M7

2) 

almeno 15 ore di addestramento al volo su velivoli in un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO, comprendente almeno i requisiti di cui alla lettera a), punto 2).

▼B

d)

Riconoscimento dei crediti. I richiedenti titolari di una licenza di pilota per un’altra classe di aeromobili, con l’eccezione dei palloni liberi, ricevono crediti corrispondenti al 10 % del loro tempo di volo totale come pilota in comando su tale aeromobile fino a un massimo di 10 ore. L’ammontare del credito riconosciuto non deve in ogni caso includere i requisiti di cui alla lettera a), punto 2.

SEZIONE 3

Requisiti specifici per la PPL per elicotteri — PPL(H)

FCL.205.H    PPL(H) — Privilegi

▼M11

a)

I privilegi del titolare di una PPL(H) consistono nell’operare senza retribuzione in qualità di pilota in comando o copilota su elicotteri in voli non commerciali e nell’esercitare tutti i privilegi dei titolari di una LAPL(H).

▼B

b)

In deroga al paragrafo precedente, il titolare di una PPL(H) con privilegi di istruttore o esaminatore può essere retribuito per:

1) 

fornire istruzione di volo per la LAPL(H) o PPL(H);

2) 

condurre test di abilitazione e controlli di professionalità per dette licenze;

▼M3

3) 

l'addestramento, le prove e i controlli perle abilitazioni e i certificati connessi con questa licenza.

▼B

FCL.210.H    PPL(H) — Requisiti in materia di esperienza e riconoscimento dei crediti

a)

I richiedenti una PPL(H) devono aver completato almeno 45 ore di istruzione di volo su elicotteri, 5 di cui possono essere completate in un FNPT o in un FFS, comprendenti almeno:

1) 

25 ore di istruzione di volo a doppio comando; e

2) 

10 ore di volo come solista sotto supervisione, di cui almeno 5 di volo di navigazione come solista con almeno 1 volo di navigazione di almeno 185 km (100 NM), durante il quale devono essere effettuati atterraggi completi su almeno 2 aeroporti diversi da quello di partenza.

3) 

35 delle 45 ore di istruzione di volo devono essere completate sullo stesso tipo di elicotteri di quello utilizzato per il test di abilitazione.

▼M7

b)

Requisiti specifici per i richiedenti titolari di una LAPL(H). I richiedenti una PPL(H) titolari di una LAPL(H) devono completare un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO. Tale corso di addestramento deve includere almeno cinque ore di addestramento al volo a doppio comando e almeno un volo di navigazione come solista sotto supervisione di almeno 185 km (100 NM), durante il quale devono essere effettuati atterraggi completi in almeno due aeroporti diversi da quello di partenza.

▼B

c)

I richiedenti titolari di una licenza di pilota per un’altra classe di aeromobili, con l’eccezione dei palloni liberi, ricevono crediti corrispondenti al 10 % del loro tempo di volo totale come pilota in comando su tale aeromobile fino a un massimo di 6 ore. L’ammontare del credito riconosciuto non deve in ogni caso includere i requisiti di cui alla lettera a), punto 2.

SEZIONE 4

Requisiti specifici per la PPL per dirigibili — PPL(As)

FCL.205.As    PPL(As) — Privilegi

a)

I privilegi del titolare di una PPL(As) consistono nell’operare senza retribuzione come pilota in comando o copilota su dirigibili in voli non commerciali.

b)

In deroga al paragrafo precedente, il titolare di una PPL(As) con privilegi di istruttore o esaminatore può essere retribuito per:

1) 

fornire istruzione di volo per la PPL(As);

2) 

condurre test di abilitazione e controlli di professionalità per questa licenza;

▼M3

3) 

l'addestramento, le prove e i controlli per le abilitazioni o i certificati connessi con questa licenza.

▼B

FCL.210.As    PPL(As) — Requisiti in materia di esperienza e riconoscimento dei crediti

a)

I richiedenti una PPL(As) devono aver completato almeno 35 ore di istruzione di volo su dirigibili, di cui 5 possono essere completate in un FSTD, comprendenti almeno:

1) 

25 ore di istruzione di volo a doppio comando, di cui:

i) 

3 ore di addestramento di volo di navigazione, comprendente 1 volo di navigazione di almeno 65 km (35 NM);

ii) 

3 ore di istruzione strumentale;

2) 

8 decolli e atterraggi presso un aeroporto, incluse procedure di ormeggio e disormeggio;

3) 

8 ore di volo come solista sotto supervisione.

▼M12

b)

I richiedenti titolari di una BPL rilasciata conformemente all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e qualificati al pilotaggio di dirigibili ad aria calda devono ricevere crediti pari al 10 % del loro tempo di volo totale in qualità di pilota in comando su tali dirigibili e fino a un massimo di cinque ore.

▼M12 —————

▼B

SOTTOPARTE D

LICENZA DI PILOTA COMMERCIALE — CPL

SEZIONE 1

Requisiti comuni

FCL.300    CPL — Età minima

Il richiedente una CPL deve avere almeno 18 anni d’età.

FCL.305    CPL — Privilegi e condizioni

a)

Privilegi. I privilegi di una CPL, nella categoria di aeromobili appropriata, consistono:

1) 

nell’esercitare tutti i privilegi del titolare di una LAPL e una PPL;

2) 

nell’operare come pilota in comando o copilota di ogni aeromobile utilizzato in operazioni diverse dal trasporto aereo commerciale;

3) 

nell’operare come pilota in comando in voli di trasporto aereo commerciale di ogni aeromobile a equipaggio singolo, soggetti alle restrizioni di cui alla parte FCL.160 e alla presente sottoparte;

4) 

nell’operare come copilota in voli di trasporto aereo commerciale, soggetti alle restrizioni di cui alla parte FCL.060.

b)

Condizioni. I richiedenti una CPL devono soddisfare i requisiti per l’abilitazione per classe o tipo per l’aeromobile utilizzato nel test di abilitazione.

FCL.310    CPL — Esame teorico

I richiedenti una CPL devono dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati nei seguenti ambiti:

— 
regolamentazione aeronautica,
— 
conoscenza generale dell’aeromobile — cellula/sistemi/impianti motopropulsori,
— 
conoscenza generale dell’aeromobile — strumentazione,
— 
massa e bilanciamento,
— 
prestazioni,
— 
pianificazione del volo e monitoraggio,
— 
prestazioni umane,
— 
meteorologia,
— 
navigazione generale,
— 
radionavigazione,
— 
procedure operative,
— 
principi del volo,
— 
comunicazioni VFR.

FCL.315    CPL — Corso di addestramento

Il richiedente una CPL deve aver completato l’istruzione teorica e di volo presso un’ATO, conformemente all’appendice 3 di questa parte.

FCL.320    CPL — Test di abilitazione

Il richiedente una CPL deve superare un test di abilitazione conformemente all’appendice 4 di questa parte per dimostrare di possedere la capacità di eseguire, in qualità di pilota in comando sulla categoria di aeromobili appropriata, le pertinenti procedure e manovre con la competenza corrispondente ai privilegi rilasciati.

SEZIONE 2

Requisiti specifici per la categoria velivoli — CPL(A)

▼M4

FCL.315.A    CPL — Corso di addestramento

L'istruzione teorica e di volo per il rilascio di una licenza CPL (A) deve includere l'addestramento a prevenire la perdita di controllo e al recupero dell'assetto.

▼B

FCL.325.A    CPL(A) — Condizioni specifiche per i titolari della MPL

Prima di poter esercitare i privilegi di una CPL(A), i titolari di una MPL devono aver completato con velivoli:

a) 

70 ore di volo:

1) 

come pilota in comando; o

2) 

10 ore come pilota in comando e le restanti ore di volo come pilota in comando sotto supervisione (PICUS).

Di queste 70 ore, 20 devono essere ore di volo di navigazione in VFR come pilota in comando, o ore di volo di navigazione ripartite tra almeno 10 ore come pilota in comando e 10 ore come PICUS. Deve essere inoltre incluso un volo di navigazione in VFR di almeno 540 km (300 NM) durante il quale sono effettuati atterraggi completi come pilota in comando presso due aeroporti diversi;

b) 

gli elementi del corso modulare della CPL(A) come specificato al punto 10, lettera a), e al punto 11 dell’appendice 3, lettera E, di questa parte; e

c) 

il test di abilitazione della CPL(A), conformemente alla parte FCL.320.

SOTTOPARTE E

LICENZA DI PILOTA A EQUIPAGGIO PLURIMO — MPL

FCL.400.A    MPL — Età minima

Il richiedente una MPL deve avere almeno 18 anni d’età.

FCL.405.A    MPL — Privilegi

a)

I privilegi del titolare di una MPL consistono nell’operare come copilota su velivoli che richiedono la presenza di un copilota.

b)

Il titolare di una MPL può ottenere i seguenti ulteriori privilegi:

1) 

del titolare di una PPL(A), sempre che i requisiti per la PPL(A) specificati nella sottoparte C siano soddisfatti;

2) 

di una CPL(A), sempre che siano soddisfatti i requisiti specificati alla parte FCL.325.A.

c)

I privilegi dell’abilitazione IR(A) del titolare di una MPL sono limitati ai velivoli che richiedono la presenza di un copilota. I privilegi dell’abilitazione IR(A) possono essere estesi ad operazioni in velivoli a equipaggio singolo, sempre che il titolare della licenza abbia completato l’addestramento necessario per operare come pilota in comando in voli a equipaggio singolo effettuati unicamente con l’ausilio della strumentazione e che abbia superato il test di abilitazione IR(A) per il pilotaggio singolo.

▼M8

FCL.410.A    MPL — Corso di addestramento ed esami teorici

a)   Corso

I richiedenti il rilascio di una MPL devono aver completato un corso di istruzione teorica e addestramento di volo presso un'ATO, conformemente all'appendice 5 del presente allegato (parte FCL).

b)   Esame

I richiedenti il rilascio di una MPL devono dimostrare un livello di conoscenza teorica adeguato per i titolari di una ATPL(A), conformemente alla norma FCL.515, e per un'abilitazione per tipo per equipaggio plurimo.

▼B

FCL.415.A    MPL — Abilità pratica

a)

Il richiedente una MPL deve dimostrare, attraverso una valutazione continua, di possedere l’abilità richiesta per il compimento di tutte le unità di competenza specificate nell’appendice 5 della presente parte, nelle funzioni di pilota ai comandi (PF) e pilota non ai comandi (PNF), in velivoli plurimotore a turbina con equipaggio plurimo, sia in condizioni VFR che IFR.

b)

Dopo aver completato il corso di addestramento, il richiedente deve superare un test di abilitazione conformemente all’appendice 9 di questa parte per dimostrare di possedere la capacità di eseguire le procedure e manovre pertinenti con la competenza appropriata ai privilegi rilasciati. Il test di abilitazione viene svolto con il tipo di velivolo utilizzato durante la fase avanzata del corso di addestramento integrato della licenza MPL o in un simulatore integrale di volo che rappresenti lo stesso tipo di velivolo.

SOTTOPARTE F

LICENZA DI PILOTA DI LINEA — ATPL

SEZIONE 1

Requisiti comuni

FCL.500    ATPL — Età minima

I richiedenti una ATPL devono avere almeno 21 anni d’età.

FCL.505    ATPL — Privilegi

a)

I privilegi del titolare di una ATPL, nella categoria di aeromobili pertinente, consistono:

1) 

nell’esercitare tutti i privilegi del titolare di una LAPL, una PPL e una CPL;

2) 

nell’operare come pilota in comando di aeromobili impiegati in attività di trasporto aereo commerciale.

b)

I richiedenti una ATPL devono soddisfare i requisiti per l’abilitazione per tipo per l’aeromobile utilizzato nel test di abilitazione.

FCL.515    ATPL — Corso di addestramento ed esami teorici

a)

Corso. I richiedenti una ATPL devono completare un corso di addestramento presso un’ATO in forma di corso di addestramento integrato o corso modulare, conformemente all’appendice 3 di questa parte.

b)

Esame. I richiedenti una ATPL devono dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati nei seguenti ambiti:

— 
regolamentazione aeronautica,
— 
conoscenza generale dell’aeromobile — cellula/sistemi/impianti motopropulsori,
— 
conoscenza generale dell’aeromobile — strumentazione,
— 
massa e bilanciamento,
— 
prestazioni,
— 
pianificazione del volo e monitoraggio,
— 
prestazioni umane,
— 
meteorologia,
— 
navigazione generale,
— 
radionavigazione,
— 
procedure operative,
— 
principi del volo,
— 
comunicazioni VFR,
— 
comunicazioni IFR.

SEZIONE 2

Requisiti specifici per la categoria velivoli — ATPL(A)

FCL.505.A    ATPL(A) — Limitazione dei privilegi per i piloti già titolari di una MPL

Qualora il titolare di una ATPL(A) risulti già titolare di una MPL, i privilegi della licenza sono limitati alle operazioni a equipaggio plurimo, a meno che il titolare soddisfi i requisiti di cui alla parte FCL.405.A, lettera b), punto 2, e lettera c), per le operazioni a equipaggio singolo.

FCL.510.A    ATPL(A) — Prerequisiti, esperienza e riconoscimento dei crediti

a)

Prerequisiti. I richiedenti una ATPL(A) devono essere titolari di:

1) 

una MPL; o

2) 

una CPL(A) e un’abilitazione IR plurimotore per velivoli. In questo caso il richiedente deve anche ricevere addestramento nella cooperazione in equipaggio plurimo (MCC).

b)

Esperienza. I richiedenti una ATPL(A) devono aver completato un minimo di 1 500 ore di volo su velivoli, comprendenti almeno:

1) 

500 ore in operazioni a equipaggio plurimo su velivoli;

2) 
i) 

500 ore come pilota in comando sotto supervisione; o

ii) 

250 ore come pilota in comando; o

iii) 

250 ore, di cui almeno 70 ore come pilota in comando e le rimanenti ore come pilota in comando sotto supervisione;

3) 

200 ore di volo di navigazione di cui almeno 100 effettuate come pilota in comando o pilota in comando sotto supervisione;

4) 

75 ore di tempo strumentale di cui non più di 30 possono essere di tempo strumentale su simulatore; e

5) 

100 ore di volo notturno come pilota in comando o copilota.

Delle 1 500 ore di volo, fino a 100 ore possono essere svolte su un FFS e su un FNPT. Di queste 100 ore, solo un massimo di 25 ore possono essere svolte su un FNPT.

c)

Riconoscimento dei crediti.

1) 

I titolari di una licenza di pilota per altre categorie di aeromobili possono ottenere crediti di tempo di volo fino a un massimo di:

i) 

per TMG o alianti, 30 ore di volo effettuate come pilota in comando;

ii) 

per elicotteri, il 50 % di tutti i requisiti in materia di tempo di volo di cui alla lettera b).

▼M3

2) 

I titolari di una licenza di ingegnere di bordo rilasciata conformemente alle norme nazionali applicabili ricevono crediti pari al 50% del tempo di volo effettuato come ingegnere di bordo fino a un massimo di 250 ore. Queste 250 ore possono essere accreditate al fine di soddisfare il requisito di 1 500 ore di cui alla lettera b), e il requisito di 500 ore di cui alla lettera b), paragrafo 1, sempre che il credito totale riconosciuto a norma di ciascuno di tali punti non ecceda le 250 ore.

▼B

d)

L’esperienza richiesta alla lettera b) deve essere completata prima di sottoporsi al test di abilitazione per la ATPL(A).

FCL.520.A    ATPL(A) — Test di abilitazione

I richiedenti una ATPL(A) devono superare un test di abilitazione conformemente all’appendice 9 di questa parte per dimostrare di possedere la capacità di eseguire, in qualità di pilota in comando di velivoli a equipaggio plurimo in condizioni IFR, le procedure e manovre pertinente con la competenza appropriata ai privilegi rilasciati.

Il test di abilitazione deve essere svolto con un velivolo o con un FFS adeguatamente qualificato che rappresenti lo stesso tipo di velivolo.

SEZIONE 3

Requisiti specifici per la categoria elicotteri — ATPL(H)

FCL.510.H    ATPL(H) — Prerequisiti, esperienza e riconoscimento dei crediti

I richiedenti una ATPL(H) devono:

a) 

essere titolari di una CPL(H) e di un’abilitazione per un tipo di elicottero a equipaggio plurimo e aver ricevuto addestramento per la cooperazione in equipaggio plurimo (MCC);

b) 

aver completato come pilota di elicotteri un minimo di 1 000 ore di volo, comprendenti almeno:

1) 

350 ore in elicotteri a equipaggio plurimo;

2) 
i) 

250 ore come pilota in comando; oppure

ii) 

100 ore come pilota in comando e 150 ore come pilota in comando sotto supervisione; oppure

iii) 

250 ore come pilota in comando sotto supervisione in elicotteri a equipaggio plurimo. In questo caso, i privilegi della ATPL(H) sono limitati soltanto a operazioni a equipaggio plurimo, fino al completamento di 100 ore come pilota in comando;

3) 

200 ore di volo di navigazione di cui almeno 100 ore devono essere effettuate come pilota in comando o pilota in comando sotto supervisione;

4) 

30 ore di tempo strumentale di cui non più di 10 possono essere di tempo strumentale su simulatore; e

5) 

100 ore di volo notturno come pilota in comando o copilota.

Delle 1 000 ore, un massimo di 100 ore possono essere completate in un FSTD, di cui non più di 25 ore possono essere completate in un FNPT.

c) 

Il tempo di volo su velivoli viene accreditato fino al 50 % dei requisiti del tempo di volo di cui alla lettera b).

d) 

L’esperienza di cui alla lettera b) deve essere completata prima di sottoporsi al test di abilitazione per la ATPL(H).

FCL.520.H    ATPL(H) — Test di abilitazione

I richiedenti una ATPL(H) devono superare un test di abilitazione conformemente all’appendice 9 di questa parte per dimostrare di possedere la capacità di eseguire, in qualità di pilota in comando di elicotteri a equipaggio plurimo, le procedure e manovre pertinenti con la competenza appropriata ai privilegi rilasciati.

Il test di abilitazione deve essere svolto con un elicottero o con un FFS adeguatamente qualificato che rappresenti lo stesso tipo di elicottero.

SOTTOPARTE G

ABILITAZIONE AL VOLO STRUMENTALE — IR

SEZIONE 1

Requisiti comuni

▼M12

FCL.600    IR — Generalità

Salvo quanto previsto alla norma FCL.835, le operazioni in IFR con un velivolo, elicottero, dirigibile o convertiplano devono essere condotte solo dai titolari di una PPL, CPL, MPL e ATPL con una IR adeguata alla categoria di aeromobili o, se non è disponibile una IR adeguata alla categoria di aeromobili, solo durante un test di abilitazione o un’istruzione a doppio comando.

▼B

FCL.605    IR — Privilegi

▼M5

a)

I privilegi del titolare di una IR consistono nel pilotare un aeromobile in condizioni IFR, comprese le operazioni PBN, con una altezza di decisione minima di 200 piedi (60 m).

▼B

b)

Nel caso di una IR plurimotore, questi privilegi possono essere estesi ad altezze di decisione al di sotto di 200 piedi (60 m) se il richiedente ha effettuato un addestramento specifico presso un’ATO e ha superato la sezione 6 del test di abilitazione così come specificato nell’appendice 9 di questa parte in aeromobili a equipaggio plurimo.

c)

I titolari di una IR possono esercitare i loro privilegi conformemente alle condizioni stabilite nell’appendice 8 di questa parte.

d)

Solo per elicotteri. Al fine di poter esercitare i privilegi come pilota in comando in condizioni IFR in elicotteri ad equipaggio plurimo, il titolare di una IR(H) deve avere almeno 70 ore di tempo strumentale di cui fino a 30 possono essere di tempo strumentale su simulatore.

FCL.610    IR — Prerequisiti e riconoscimento dei crediti

I richiedenti una IR devono:

a) 

essere titolari:

1) 

di almeno una PPL nella categoria di aeromobili appropriata; e:

▼M3

i) 

dei privilegi per effettuare voli notturni conformemente alla norma FCL.810, se i privilegi IR vengono utilizzati di notte; oppure

▼B

ii) 

di una ATPL in un’altra categoria di aeromobili; o

2) 

di una CPL, nella categoria di aeromobili appropriata.

▼M3

b) 

aver completato almeno 50 ore di volo di navigazione come pilota in comando su velivoli, TMG, elicotteri o dirigibili di cui almeno 10 o, nel caso di dirigibili, 20 devono essere effettuate sulla categoria di aeromobili pertinente.

▼B

c) 

solo per elicotteri. I richiedenti che hanno completato un corso di addestramento integrato ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR o CPL(H) sono esenti dai requisiti di cui alla lettera b).

FCL.615    IR — Istruzione teorica e addestramento di volo

a)

Corso. I richiedenti una IR devono aver seguito un corso di istruzione teorica e addestramento di volo presso un’ATO. Il corso deve essere:

1) 

un corso di addestramento integrato che includa l’addestramento per l’abilitazione IR, conformemente all’appendice 3 di questa parte; o

2) 

un corso modulare conformemente all’appendice 6 di questa parte.

▼M3

b)

Esame. I richiedenti devono dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati nei seguenti ambiti:

— 
regolamentazione aeronautica,
— 
conoscenza generale dell'aeromobile — strumentazione,
— 
pianificazione del volo e monitoraggio,
— 
prestazioni umane,
— 
meteorologia,
— 
radionavigazione,
— 
comunicazioni IFR.

▼B

FCL.620    IR - Test di abilitazione

a)

I richiedenti una IR devono superare un test di abilitazione conformemente all’appendice 7 di questa parte per dimostrare di possedere la capacità di eseguire le procedure e manovre pertinenti con un livello di competenza appropriata ai privilegi rilasciati.

b)

Per una IR plurimotore, il test di abilitazione deve essere svolto con un aeromobile plurimotore. Per una IR monomotore, il test di abilitazione deve essere svolto con un aeromobile monomotore. Un velivolo plurimotore con spinta coassiale con la mezzeria del velivolo è considerato un velivolo monomotore ai fini di questo paragrafo.

▼M12

c)

Ai richiedenti che hanno completato un test di abilitazione per una IR multimotore su un velivolo plurimotore a equipaggio singolo per il quale è necessaria un’abilitazione per classe deve anche essere rilasciata una IR monomotore per le abilitazioni per classe o per tipo velivolo monomotore di cui sono titolari.

▼M11

FCL.625    IR — Validità, rinnovo e ripristino

a) Validità

Una IR ha validità di un anno.

b) Rinnovo

1) 

Una IR è rinnovata nei 3 mesi immediatamente precedenti la sua data di scadenza se soddisfa i criteri per il rinnovo della pertinente categoria di aeromobili.

2) 

Se i richiedenti decidono di soddisfare i requisiti per il rinnovo prima di quanto prescritto al punto 1), il nuovo periodo di validità decorre dalla data dei controlli di professionalità.

3) 

I richiedenti che non superano la sezione rilevante dei controlli di professionalità IR prima della data di scadenza della IR possono esercitare i privilegi della IR solo se hanno superato tali controlli.

▼M14

4) 

I richiedenti il rinnovo di una IR devono ricevere crediti completi ai fini del controllo di professionalità prescritto nella presente sottoparte quando completano la valutazione pratica dell’EBT in relazione ad una IR presso un operatore EBT, conformemente all’appendice 10.

▼M14

c) Ripristino

Se una IR è scaduta, ai fini del ripristino dei privilegi i richiedenti devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

1) 

al fine di determinare se sia necessario un addestramento di aggiornamento allo scopo di raggiungere il livello di professionalità richiesto per superare l’elemento strumentale del test di abilitazione conformemente all’appendice 9, i richiedenti devono sottoporsi a una valutazione presso una delle seguenti organizzazioni:

i) 

un’ATO;

ii) 

un operatore EBT specificamente approvato per tale addestramento di aggiornamento;

2) 

se ritenuto necessario dall’organizzazione che effettua la valutazione conformemente al punto 1), i richiedenti devono completare l’addestramento di aggiornamento presso tale organizzazione;

3) 

dopo avere soddisfatto il punto 1) e, ove applicabile, il punto 2), i richiedenti devono superare un controllo di professionalità conformemente all’appendice 9 o completare la valutazione pratica dell’EBT conformemente all’appendice 10 nella categoria di aeromobili pertinente. Tale valutazione pratica dell’EBT può essere combinata con l’addestramento di aggiornamento di cui al punto 2);

4) 

i richiedenti devono essere titolari della pertinente abilitazione per classe o per tipo, se non diversamente specificato nel presente allegato.

▼M11

d) Nel caso in cui la IR non sia stata rinnovata o ripristinata nei sette anni precedenti, i richiedenti le IR devono sottoporsi nuovamente all’esame teorico e al test di abilitazione IR.

▼M14

e) I titolari di IR valida su una licenza di pilota rilasciata da un paese terzo conformemente all’allegato 1 della convenzione di Chicago sono esentati dall’obbligo di rispettare i requisiti di cui alla lettera c), punti 1) e 2), e alla lettera d) al momento del rinnovo dei privilegi IR previsti nelle licenze rilasciate a norma del presente allegato.

f) Il controllo di professionalità di cui alla lettera c), punto 3), può essere effettuato in combinazione con un controllo di professionalità eseguito per il ripristino della pertinente abilitazione per classe o per tipo.

▼B

SEZIONE 2

Requisiti specifici per la categoria velivoli

FCL.625.A    IR(A) — Rinnovo

▼M11

a)

Rinnovo.

Ai fini del rinnovo di una IR(A), i richiedenti devono:

1) 

essere titolari della pertinente abilitazione per classe o per tipo, a meno che il rinnovo della IR sia richiesto in combinazione con il ripristino della relativa abilitazione per classe o per tipo;

▼M14

2) 

superare un controllo di professionalità conformemente all’appendice 9 o completare la valutazione pratica dell’EBT conformemente all’appendice 10, se il rinnovo della IR è richiesto in combinazione con il rinnovo di un’abilitazione per classe o per tipo;

▼M11

3) 

se il rinnovo della IR non è richiesto in combinazione con il rinnovo di una abilitazione per classe o per tipo:

i) 

per velivoli a equipaggio singolo, completare la sezione 3B e le parti della sezione 1 che sono rilevanti ai fini del volo previsto per i controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 del presente allegato;

ii) 

per velivoli plurimotore, completare la sezione 6 dei controlli di professionalità per velivoli a equipaggio singolo conformemente all’appendice 9 del presente allegato con riferimento soltanto agli strumenti.

▼M14

4) 

Ai fini del rinnovo di cui al punto 3) può essere utilizzato un FNPT II o un FFS che rappresenti la classe o il tipo di velivolo pertinente, a condizione che, ogni due controlli di professionalità per il rinnovo di una IR(A), almeno uno sia effettuato su un velivolo.

▼B

b)

Il credito trasversale viene riconosciuto conformemente all’appendice 8 di questa parte.

SEZIONE 3

Requisiti specifici per la categoria elicotteri

▼M11

FCL.625.H    IR(H) — Rinnovo

a) Ai fini del rinnovo di una IR(H), i richiedenti devono:

1) 

essere titolari della pertinente abilitazione per tipo, a meno che il rinnovo della IR sia richiesto in combinazione con il ripristino della pertinente abilitazione per tipo;

2) 

superare i controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 del presente allegato per il tipo di elicottero appropriato, se il rinnovo IR è richiesto in combinazione con il rinnovo di un’abilitazione per tipo;

3) 

completare, se il rinnovo della IR non è richiesto in combinazione con il rinnovo di una abilitazione per tipo, la sezione 5 e le parti pertinenti della sezione 1 dei controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 del presente allegato per il tipo di elicottero appropriato.

b) Ai fini dei controlli di professionalità di cui alla lettera a), punto 3), può essere utilizzato un FTD 2/3 o un FFS che rappresenti il tipo di elicottero appropriato, a condizione che almeno uno ogni due (alternativamente) dei controlli di professionalità per il rinnovo di una IR(H) sia effettuato su un elicottero.

c) Il credito trasversale viene riconosciuto conformemente all’appendice 8 del presente allegato.

▼B

FCL.630.H    IR(H) — Estensione dei privilegi da elicotteri monomotore a elicotteri plurimotore

I titolari di una IR(H) valida per elicotteri monomotore che desiderino estendere l’IR(H) per la prima volta a elicotteri plurimotore devono completare:

a) 

un corso di addestramento presso un’ATO che includa almeno 5 ore di addestramento strumentale a doppio comando, di cui 3 ore possono essere effettuate in un FFS o un FTD 2/3 o un FNPT II/III; e

b) 

la sezione 5 del test di abilitazione conformemente all’appendice 9 di questa parte su elicotteri plurimotore.

SEZIONE 4

Requisiti specifici per la categoria dirigibili

FCL.625.As    IR(As) — Rinnovo

I richiedenti il rinnovo di una IR(As):

a) 

se in combinazione con il rinnovo di un’abilitazione per tipo, devono superare i controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 di questa parte per il tipo di dirigibile appropriato;

b) 

se non in combinazione con il rinnovo di un’abilitazione per tipo, devono completare la sezione 5 e le parti della sezione 1, pertinenti per il volo previsto, dei controlli di professionalità per dirigibili conformemente all’appendice 9 di questa parte. In questo caso può essere utilizzato un FTD 2/3 o un FFS rappresentativo del tipo appropriato, ma per quanto riguarda i controlli di professionalità per il rinnovo di una IR(As) in queste circostanze almeno uno ogni due controlli (alternativamente) deve essere effettuato su un dirigibile.

SOTTOPARTE H

ABILITAZIONI PER CLASSE E PER TIPO

SEZIONE 1

Requisiti comuni

FCL.700    Circostanze per le quali sono richieste le abilitazioni per classe o per tipo

▼M12

a)

I titolari di una licenza di pilota operano come piloti di un aeromobile solo se dispongono di un’abilitazione per classe o per tipo valida e appropriata, tranne nei seguenti casi:

1) 

se esercitano i privilegi di una LAPL;

2) 

se sostengono test di abilitazione o si sottopongono a controlli di professionalità per il ripristino delle abilitazioni per classe o per tipo;

3) 

se ricevono l’istruzione di volo;

4) 

se sono titolari di un’abilitazione alle prove in volo rilasciata conformemente alla norma FCL.820.

▼B

b)

In deroga alla lettera a), nel caso di voli relativi all’introduzione o modifica di tipi di aeromobile, i piloti possono ricevere dall’autorità competente un certificato speciale che li autorizza a effettuare i voli. Questa autorizzazione ha validità limitata ai voli specifici.

▼M5 —————

▼B

FCL.705    Privilegi del titolare di un’abilitazione per classe o per tipo

I privilegi del titolare di un’abilitazione per classe o per tipo consistono nell’operare come pilota sulla classe o tipo di aeromobile specificata nell’abilitazione.

▼M11

FCL.710    Abilitazioni per classe o per tipo — varianti

a) I piloti devono completare l’addestramento sulle differenze o la familiarizzazione al fine di estendere i loro privilegi a un’altra variante di aeromobile all’interno di un’abilitazione per classe o per tipo. Nel caso di varianti nell’ambito di un’abilitazione per classe o per tipo, l’addestramento sulle differenze o la familiarizzazione includono, ove applicabile, gli elementi pertinenti definiti negli OSD.

b) L’addestramento sulle differenze deve essere condotto presso:

1) 

un’ATO;

2) 

una DTO nel caso dei velivoli di cui all’allegato VIII, norma DTO.GEN.110, lettera a), punti 1.c) e 2.c); o

3) 

un titolare di AOC che dispone di un programma approvato di addestramento sulle differenze per la classe o il tipo pertinenti.

c) In deroga al requisito di cui alla lettera b), la formazione sulle differenze per TMG, velivoli monomotore a pistoni (SEP), velivoli monomotore a turbina (SET) e velivoli plurimotore a pistoni (MEP) può essere condotta da un istruttore adeguatamente qualificato, salvo altrimenti disposto negli OSD.

d) Se i piloti non hanno effettuato il volo sulla variante entro due anni dalla formazione di cui alla lettera b), occorre completare un ulteriore addestramento sulle differenze o i controlli delle professionalità per tale variante, fatta eccezione per i tipi e le varianti compresi nelle abilitazioni per classe SEP e TMG.

e) L’addestramento sulle differenze o i controlli della professionalità per tale variante devono essere iscritti nel registro del pilota o in un documento equivalente e devono essere firmati, a seconda dei casi, dall’istruttore o dall’esaminatore.

▼B

FCL.725    Requisiti per il rilascio delle abilitazioni per classe o per tipo

▼M7

a)

Corso di addestramento. Il richiedente un'abilitazione per classe o per tipo deve completare un corso di addestramento presso un'ATO. Il richiedente un'abilitazione per classe monomotore a pistoni a non alte prestazioni, un'abilitazione per classe TMG o un'abilitazione per tipo per elicotteri monomotore di cui all'allegato VIII, parte DTO, punto DTO.GEN.110 a) 2) c) può completare il corso di addestramento presso una DTO. Il corso di addestramento per l'abilitazione per tipo include gli elementi di addestramento obbligatori per il tipo pertinente così come definito nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità dell'allegato I, parte 21, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.

▼B

b)

Esame teorico. Il richiedente un’abilitazione per classe o per tipo deve superare un esame teorico organizzato dall’ATO per dimostrare il livello di conoscenza teorica richiesto per l’impiego in sicurezza della classe o tipo di aeromobile applicabile.

1) 

Per aeromobili a equipaggio plurimo, l’esame teorico è un esame scritto e comprende almeno 100 domande a risposta multipla distribuite opportunamente sulle varie materie del programma di studio.

2) 

Per aeromobili plurimotore a equipaggio singolo, l’esame teorico è un esame scritto e il numero di domande a risposta multipla dipende dalla complessità dell’aeromobile.

3) 

Per aeromobili monomotore, l’esame teorico è un esame orale condotto dall’esaminatore durante il test di abilitazione per valutare se è stato raggiunto o meno un livello soddisfacente di conoscenza teorica.

▼M3

4) 

Per velivoli a equipaggio singolo che sono classificati come velivoli ad alte prestazioni, l'esame è un esame scritto e comprende almeno 100 domande a scelta multipla distribuite opportunamente sulle materie del programma di studio.

▼M11

5) 

Per velivoli monomotore e plurimotore a equipaggio singolo (mare), l’esame è un esame scritto e comprende almeno 30 domande a risposta multipla.

▼B

c)

Test di abilitazione. Il richiedente un’abilitazione per classe o per tipo deve superare un test di abilitazione conformemente all’appendice 9 di questa parte per dimostrare di possedere le capacità richieste per l’impiego in sicurezza della classe o tipo di aeromobile pertinenti.

Il richiedente deve superare il test di abilitazione entro un periodo di 6 mesi dopo l’inizio del corso di addestramento per l’abilitazione per classe o per tipo e nei 6 mesi precedenti la richiesta di rilascio dell’abilitazione per classe o per tipo.

▼M8

d)

Si considera che un richiedente che sia già titolare di un'abilitazione per tipo per un tipo di aeromobile, con i privilegi per operazioni a equipaggio singolo o plurimo, abbia soddisfatto i requisiti teorici se richiede di aggiungere i privilegi per l'altra forma di operazione sullo stesso tipo di aeromobile. Detto richiedente è tenuto a portare a termine l'addestramento di volo aggiuntivo per l'altra forma di operazione presso un'ATO o un titolare di AOC espressamente autorizzato dall'autorità competente a fornire tale addestramento. La forma di operazione deve essere registrata nella licenza.

▼B

e)

In deroga ai paragrafi precedenti, i piloti titolari di un’abilitazione per le prove in volo, rilasciata conformemente alla parte FCL.820, e che hanno partecipato allo sviluppo, prove in volo di certificazione o produzione per un tipo di aeromobile e che hanno completato o 50 ore di tempo di volo totale o 10 ore di tempo di volo come pilota in comando di prove in volo per quel tipo, hanno il diritto di richiedere il rilascio della corrispondente abilitazione per tipo, sempre che soddisfino i requisiti in materia di esperienza e i prerequisiti per il rilascio di quell’abilitazione per tipo, così come stabilito nella presente sottoparte per la corrispondente categoria di aeromobili.

▼M12

f)

I richiedenti di un’abilitazione per classe TMG che sono anche titolari di una SPL conformemente all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, compresi i privilegi per pilotare TMG, devono ricevere crediti completi ai fini dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c).

▼M14

FCL.740    Validità e ripristino delle abilitazioni per classe o per tipo

a) 

Validità

1) 

Il periodo di validità delle abilitazioni per classe o per tipo è di un anno, con l’eccezione delle abilitazioni per classe per monomotore a equipaggio singolo, per le quali il periodo di validità è di due anni, salvo altrimenti disposto negli OSD. Se i piloti decidono di soddisfare i requisiti per il rinnovo prima di quanto prescritto alle norme FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL e FCL.740.As, il nuovo periodo di validità decorre dalla data del controllo di professionalità.

2) 

I richiedenti il rinnovo di un’abilitazione per classe o per tipo devono ricevere crediti completi ai fini del controllo di professionalità prescritto nella presente sottoparte quando completano la valutazione pratica dell’EBT conformemente all’appendice 10 presso un operatore che ha attuato l’EBT per la pertinente abilitazione per classe o per tipo.

b) 

Ripristino

Per il ripristino di un’abilitazione per classe o per tipo, i richiedenti devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

1) 

al fine di determinare se sia necessario un addestramento di aggiornamento allo scopo di raggiungere il livello di professionalità richiesto per l’impiego in sicurezza dell’aeromobile, i richiedenti devono sottoporsi a una valutazione:

i) 

presso un’ATO;

ii) 

presso una DTO o un’ATO, qualora l’abilitazione scaduta riguardi un’abilitazione per classe monomotore a pistoni a non alte prestazioni, un’abilitazione per classe TMG o un’abilitazione per tipo per elicotteri monomotore di cui alla norma DTO.GEN.110, lettera a), punto 2), lettera c), dell’allegato VIII;

iii) 

presso una DTO o un’ATO o con un istruttore, qualora l’abilitazione sia scaduta da non più di tre anni e riguardi un’abilitazione per classe monomotore a pistoni a non alte prestazioni o un’abilitazione per classe TMG;

iv) 

presso un operatore EBT specificamente approvato per tale addestramento di aggiornamento;

2) 

se ritenuto necessario dall’organizzazione o dall’istruttore che effettua la valutazione conformemente al punto 1), i richiedenti devono completare l’addestramento di aggiornamento presso tale organizzazione o con il medesimo istruttore;

3) 

dopo avere soddisfatto il punto 1) e, ove applicabile, il punto 2), i richiedenti devono superare un controllo di professionalità conformemente all’appendice 9 o completare la valutazione pratica dell’EBT conformemente all’appendice 10. Tale valutazione pratica dell’EBT può essere combinata con l’addestramento di aggiornamento di cui al punto 2).

In deroga alla lettera b), punti 1), 2) e 3), hanno il diritto di richiedere il rinnovo o il ripristino della pertinente abilitazione per tipo i piloti titolari di un’abilitazione per le prove in volo, rilasciata conformemente alla norma FCL.820, che hanno partecipato alle prove in volo di sviluppo, certificazione o produzione per un tipo di aeromobile e che hanno accumulato 50 ore di tempo di volo totale o 10 ore di tempo di volo in qualità di PIC nelle prove in volo per quel tipo durante l’anno precedente la data della richiesta.

I richiedenti sono esentati dai requisiti di cui alla lettera b), punti 1) e 2), se sono titolari di un’abilitazione valida per la stessa classe o lo stesso tipo di aeromobile su una licenza di pilota rilasciata da un paese terzo conformemente all’allegato 1 della convenzione di Chicago e se sono autorizzati a esercitare i privilegi di tale abilitazione.

c) 

I piloti che non siano riusciti a dimostrare un livello accettabile di competenza conformemente al programma EBT di un operatore e che pertanto abbandonano tale programma EBT non possono esercitare i privilegi di tale abilitazione per tipo fino a quando non abbiano soddisfatto una delle seguenti condizioni:

1) 

aver completato la valutazione pratica dell’EBT conformemente all’appendice 10;

2) 

aver superato un controllo di professionalità conformemente alla norma FCL.625, lettera c), punto 3), o alla norma FCL.740, lettera b), punto 3), a seconda dei casi. In tal caso non si applicano le norme FCL.625, lettera b), punto 4), e FCL.740, lettera a), punto 2).

▼B

SEZIONE 2

Requisiti specifici per la categoria velivoli

▼M8

FCL.720.A    Requisiti in materia di esperienza e prerequisiti per il rilascio delle abilitazioni per classe o per tipo — velivoli

Salvo altrimenti specificato dai dati di idoneità operativa stabiliti conformemente all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 (operational suitability data, OSD), i richiedenti il rilascio di un'abilitazione per classe o per tipo devono soddisfare i seguenti requisiti in materia di esperienza e prerequisiti per il rilascio della corrispondente abilitazione:

a)   Velivoli a equipaggio singolo

▼M14

I richiedenti il rilascio iniziale dei privilegi per l’esercizio di un velivolo a equipaggio singolo in operazioni a equipaggio plurimo, quando chiedono il rilascio di un’abilitazione per classe o per tipo o quando estendono i privilegi di un’abilitazione per classe o per tipo, di cui siano già titolari, alle operazioni a equipaggio plurimo, devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera b), punto 4) e, prima di iniziare il corso di addestramento pertinente, alla lettera b), punto 5).

▼M8

Inoltre per:

1)   Velivoli plurimotore a equipaggio singolo

I richiedenti il primo rilascio di un'abilitazione per classe o per tipo su velivoli plurimotore a equipaggio singolo devono aver completato almeno 70 ore come piloti in comando su velivoli.

2)   Velivoli non complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo

Prima di cominciare l'addestramento di volo, i richiedenti il rilascio di un'abilitazione per classe o per tipo su velivoli a equipaggio singolo classificati come velivoli ad alte prestazioni devono:

i) 

aver accumulato in totale almeno 200 ore di esperienza di volo, di cui 70 come piloti in comando su velivoli; e

ii) 

soddisfare uno dei seguenti requisiti:

A) 

essere titolari di un certificato attestante il completamento con esito positivo di un corso di istruzione teorica aggiuntiva presso un'ATO; oppure

B) 

avere superato gli esami teorici della licenza ATPL(A) conformemente al presente allegato (parte FCL); oppure

C) 

essere titolari, oltre che di una licenza rilasciata conformemente al presente allegato (parte FCL), di una ATPL(A) o CPL(A)/IR con crediti di conoscenza teorica per la licenza ATPL(A), rilasciate in conformità all'allegato 1 della convenzione di Chicago.

▼M14

3)

Velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo

I richiedenti il rilascio di un’abilitazione per tipo per un velivolo complesso a equipaggio singolo classificato come velivolo ad alte prestazioni devono soddisfare, oltre ai requisiti di cui al punto 2), tutte le seguenti condizioni:

i)

essere o essere stati titolari di una IR(A) monomotore o plurimotore, a seconda dei casi e come stabilito nella sottoparte G;

ii)

per il rilascio della prima abilitazione per tipo, soddisfare i requisiti di cui alla lettera b), punto 5), prima di iniziare il corso di addestramento per l’abilitazione per tipo.

▼M8

b)   Velivoli a equipaggio plurimo

▼M14

I richiedenti il primo rilascio di un’abilitazione per tipo per un velivolo a equipaggio plurimo devono essere allievi pilota che stiano seguendo un corso di addestramento per una MPL o, prima di iniziare il corso di addestramento per l’abilitazione per tipo, devono soddisfare i seguenti requisiti:

▼M8

1) 

aver effettuato almeno 70 ore di volo come piloti in comando su velivoli;

2) 

essere o essere stati titolari di un'abilitazione IR(A) su plurimotore;

3) 

avere superato gli esami teorici della licenza ATPL(A) conformemente al presente allegato (parte FCL);

4) 

ad eccezione del caso in cui il corso per l'abilitazione per tipo sia in combinazione con un corso per la cooperazione in equipaggio plurimo (MCC):

i) 

essere titolari di un certificato attestante il superamento di un corso per la cooperazione in equipaggio plurimo (MCC) su velivoli; oppure

ii) 

essere titolari di un certificato attestante il superamento di un corso per la cooperazione in equipaggio plurimo (MCC) su elicotteri e avere più di 100 ore di esperienza di volo come piloti su elicotteri a equipaggio plurimo; oppure

iii) 

avere almeno 500 ore come piloti su elicotteri a equipaggio plurimo; oppure

iv) 

avere almeno 500 ore come piloti in operazioni a equipaggio plurimo su velivoli plurimotore a equipaggio singolo, in voli di trasporto aereo commerciale in conformità con i requisiti applicabili per le operazioni di volo; e

▼M14

5) 

aver completato il corso di addestramento di cui alla norma FCL.745.A, a meno che non soddisfino una delle seguenti condizioni:

i) 

aver completato, nei 3 anni precedenti, l’addestramento e i controlli in conformità all’allegato III (parte ORO), norme ORO.FC.220 e ORO.FC.230, del regolamento (UE) n. 965/2012;

ii) 

aver completato l’addestramento di cui alla norma FCL.915, lettera e), punto 1), punto ii).

▼M8

c)

In deroga alla lettera b), uno Stato membro può rilasciare un'abilitazione per tipo con privilegi ristretti per un velivolo a equipaggio plurimo che consenta ai titolari di tale abilitazione di agire come copiloti di rinforzo in crociera al di sopra del livello di volo FL 200, a condizione che altri due membri dell'equipaggio siano titolari di un'abilitazione per tipo conformemente alla lettera b).

d)

Qualora sia specificato nei dati di idoneità operativa (OSD), l'esercizio dei privilegi di un'abilitazione per tipo può essere inizialmente limitato ai voli sotto la supervisione di un istruttore. Le ore di volo sotto supervisione devono essere riportate nel registro dei piloti o in un documento equivalente e devono essere firmate dall'istruttore. La limitazione può essere rimossa quando i piloti dimostrino di aver completato le ore di volo sotto supervisione richieste nei dati di idoneità operativa (OSD).

FCL.725.A    Istruzione teorica e addestramento di volo per il rilascio delle abilitazioni per classe o per tipo — velivoli

Salvo se altrimenti specificato nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012:

a) 

per i velivoli plurimotore a equipaggio singolo:

1) 

il corso di istruzione teorica relativo all'abilitazione per classe per plurimotore a equipaggio singolo deve includere almeno 7 ore di istruzione in operazioni con velivolo plurimotore; e

2) 

il corso di addestramento in volo relativo all'abilitazione per classe o per tipo per plurimotore a equipaggio singolo deve includere almeno 2 ore e 30 minuti di istruzione di volo a doppio comando in condizioni normali di operazioni con velivolo plurimotore e non meno di 3 ore e 30 minuti di istruzione di volo a doppio comando in procedure di avaria motore e tecniche di volo asimmetriche;

b) 

per i velivoli a equipaggio singolo (mare):

1) 

il corso di addestramento relativo all'abilitazione sui velivoli a equipaggio singolo (mare) deve includere istruzione teorica e di volo; e

2) 

l'addestramento in volo relativo all'abilitazione per classe o per tipo per velivoli a equipaggio singolo (mare) deve includere almeno 8 ore di istruzione di volo a doppio comando se i richiedenti possiedono la versione terrestre della corrispondente abilitazione per classe o per tipo, o 10 ore se i richiedenti non possiedono tale abilitazione; e

c) 

per i velivoli complessi a non alte prestazioni a equipaggio singolo, i velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo e i velivoli a equipaggio plurimo, i corsi di addestramento devono includere l'istruzione teorica UPRT e l'addestramento di volo UPRT in relazione alle caratteristiche specifiche della classe o del tipo corrispondente.

▼B

FCL.730.A    Requisiti specifici per piloti impegnati in corsi per l’abilitazione per tipo a zero ore di volo (ZFTT) — velivoli

a)

Un pilota impegnato in un corso di istruzione a zero ore di volo (ZFTT) deve aver completato almeno le ore di volo specificate di seguito, su un velivolo a turbogetto a equipaggio plurimo certificato secondo gli standard CS-25 o un codice di aeronavigabilità equivalente, oppure su un velivolo a turboelica ad equipaggio plurimo avente massa massima al decollo certificata non inferiore alle 10 tonnellate o una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19:

1) 

se durante il corso viene utilizzato un FFS qualificato al livello GC, C o C intermedio, 1 500 ore di volo o 250 tratte;

2) 

se durante il corso viene utilizzato un FFS qualificato al livello DG o D, 500 ore di volo o 100 tratte.

b)

qualora un pilota voglia cambiare da un velivolo a turboelica a uno a turbogetto o da un velivolo a turbogetto a uno a turboelica, è richiesto un addestramento al simulatore aggiuntivo.

FCL.735.A    Corso di addestramento per la cooperazione in equipaggio plurimo - velivoli

a)

Il corso di addestramento per la cooperazione in equipaggio plurimo (MCC) deve includere almeno:

1) 

25 ore di istruzione teorica ed esercizi; e

2) 

20 ore di addestramento pratico per la MCC, o 15 nel caso di allievi pilota che seguano un corso integrato ATP.

Vengono utilizzati un FNPT II per la MCC oppure un FFS. Qualora l’addestramento per la MCC sia in combinazione con l’addestramento iniziale relativo all’abilitazione per tipo, l’addestramento pratico della MCC può essere ridotto a non meno di 10 ore se lo stesso FFS viene utilizzato sia per la MCC che per l’addestramento all’abilitazione per tipo.

b)

Il corso di addestramento MCC deve essere completato presso un’ATO entro 6 mesi.

c)

Se il corso MCC è in combinazione con un corso per l’abilitazione per tipo, al termine del corso di addestramento MCC al richiedente viene rilasciato un certificato di completamento.

d)

Il richiedente che abbia completato un addestramento MCC per un’altra categoria di aeromobili viene esentato dal requisito di cui alla lettera a), punto 1.

FCL.740.A    Rinnovo delle abilitazioni per classe e per tipo — velivoli

a)

Rinnovo delle abilitazioni per classe plurimotore e abilitazioni per tipo. Ai fini del rinnovo delle abilitazioni per classe plurimotore e abilitazioni per tipo, il richiedente deve:

▼M14

1) 

superare un controllo di professionalità conformemente all’appendice 9 o completare la valutazione pratica dell’EBT conformemente all’appendice 10 per la classe o il tipo di velivolo pertinente o un FSTD che rappresenti quella classe o quel tipo, entro un periodo di 3 mesi antecedenti la data di scadenza dell’abilitazione; e

▼B

2) 

completare, durante il periodo di validità dell’abilitazione, almeno:

i) 

10 tratte come pilota della corrispondente classe o tipo di velivolo; o

ii) 

1 tratta come pilota della corrispondente classe o tipo di velivolo o in un FFS, eseguita con un esaminatore. Questa tratta può essere eseguita durante i controlli di professionalità.

3) 

Un pilota che lavori per un operatore di trasporto aereo commerciale approvato in conformità ai requisiti per le operazioni di volo applicabili e che abbia superato i controlli di professionalità dell’operatore in combinazione con i controlli di professionalità per il rinnovo dell’abilitazione per classe o per tipo è non è tenuto a soddisfare il requisito di cui al punto 2.

▼M12

4) 

Il rinnovo di una BIR o di una IR(A), se del caso, può essere combinato con controlli di professionalità per il rinnovo di un’abilitazione per classe o per tipo.

▼M4

b)

Rinnovo delle abilitazioni per classe monomotore a equipaggio singo

1) 

▼M12

Abilitazioni per classe velivoli monomotore a pistoni e abilitazioni per classe TMG. Per il rinnovo delle abilitazioni per classe velivoli monomotore a pistoni a equipaggio singolo o delle abilitazioni per classe TMG, i richiedenti devono:

▼M4

i) 

entro i 3 mesi antecedenti la data di scadenza dell'abilitazione, superare i controlli di professionalità con un esaminatore, nella classe pertinente conformemente all'appendice 9 di questa parte; oppure

ii) 

entro i 12 mesi precedenti la data di scadenza dell'abilitazione, completare 12 ore di volo nella classe pertinente, che includano:

— 
6 ore come pilota in comando,
— 
12 decolli e atterraggi, e
— 
un corso di aggiornamento di almeno 1 ora di volo con un istruttore di volo (FI) o un istruttore di abilitazione per classe (CRI). I richiedenti sono esenti da questo corso di aggiornamento se hanno superato i controlli di professionalità relativi all'abilitazione per classe o per tipo, il test di abilitazione o la valutazione di competenza in qualsiasi altra classe o tipo di velivolo.
2) 

Qualora il richiedente sia titolare sia di una abilitazione per classe su velivolo monomotore a pistoni terrestre sia di una abilitazione su TMG, può completare i requisiti di cui al punto 1) in ciascuna classe o in una loro combinazione per rinnovare entrambe le abilitazioni.

3) 

Velivoli monomotore a turboelica a equipaggio singolo. Ai fini del rinnovo di abilitazioni per classe su velivoli monomotore a turboelica, i richiedenti devono superare controlli di professionalità con un esaminatore sulla classe pertinente in conformità all'appendice 9 di questa parte, entro i 3 mesi precedenti la data di scadenza dell'abilitazione.

4) 

Qualora il richiedente sia titolare sia di una abilitazione per classe su velivolo monomotore a pistoni terrestre e di una abilitazione per classe su velivolo monomotore a pistoni marittimo può completare i requisiti di cui al punto 1) ii) in ciascuna classe o in una loro combinazione per soddisfare i requisiti di entrambe le abilitazioni. In ciascuna classe devono essere stati completati almeno 1 ora del tempo di pilota in comando richiesto e 6 dei 12 decolli e atterraggi richiesti.

▼M12

5) 

I controlli di professionalità per il rinnovo di un’abilitazione per classe velivoli monomotore a equipaggio singolo possono essere combinati con i controlli di professionalità per il rinnovo di una BIR, conformemente alla norma FCL.835, lettera g), punto 8.

▼B

c)

I richiedenti che non raggiungano la sufficienza in tutte le sezioni dei controlli di professionalità prima della scadenza dell’abilitazione per classe o per tipo non possono esercitare i privilegi dell’abilitazione fino a quando non abbiano superato i controlli di professionalità.

▼M8

FCL.745.A Corso avanzato di addestramento a prevenire la perdita di controllo e a recuperare l'assetto (UPRT) — velivoli

a) 

Il corso UPRT avanzato deve essere completato presso un'ATO e deve comprendere almeno:

1) 

5 ore di istruzione teorica;

2) 

briefing pre-volo e debriefing post-volo; e

3) 

3 ore di istruzione di volo a doppio comando con un istruttore di volo per velivoli [FI(A)] qualificato in conformità alla norma FCL.915, lettera e), e consistenti in un addestramento UPRT avanzato su un velivolo idoneo per l'attività di addestramento.

b) 

Una volta completato il corso UPRT, ai richiedenti viene rilasciato dall'ATO un certificato di completamento.

▼B

SEZIONE 3

Requisiti specifici per la categoria elicotteri

FCL.720.H    Requisiti in materia di esperienza e prerequisiti per il rilascio delle abilitazioni per tipo — elicotteri

Salvo altrimenti specificato dai dati di idoneità operativa stabiliti secondo la parte 21, un richiedente che chieda il primo rilascio di un’abilitazione per tipo su elicotteri deve soddisfare i seguenti requisiti in materia di esperienza e i prerequisiti per il rilascio della corrispondente abilitazione:

a) 

Elicotteri a equipaggio plurimo. Il richiedente che chieda per la prima volta un corso per un’abilitazione per tipo per elicotteri a equipaggio plurimo deve:

1) 

aver effettuato almeno 70 ore di volo come pilota in comando su elicotteri;

2) 

ad eccezione del caso in cui il corso per l’abilitazione per tipo sia in combinazione con un corso per la cooperazione in equipaggio plurimo (MCC):

i) 

essere titolare di un certificato attestante che ha superato con successo un corso per la cooperazione in equipaggio plurimo (MCC) su elicotteri; o

ii) 

avere almeno 500 ore come pilota su velivoli a equipaggio plurimo; o

iii) 

avere almeno 500 ore come pilota in operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri plurimotore;

3) 

aver superato gli esami teorici della licenza ATPL(H).

b) 

Il richiedente che chieda per la prima volta di seguire un corso relativo all’abilitazione per tipo per elicotteri a equipaggio plurimo che abbia superato un corso integrato ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR o CPL(H) e che non soddisfi i requisiti di cui alla lettera a), punto 1), riceve l’abilitazione per tipo con privilegi limitati al solo esercizio delle funzioni di copilota. Questa limitazione viene rimossa quando il pilota abbia:

1) 

completato 70 ore come pilota di elicotteri in comando o pilota in comando sotto supervisione;

2) 

superato il test di abilitazione a equipaggio plurimo come pilota in comando sul tipo di elicottero pertinente.

c) 

Elicotteri plurimotore a equipaggio singolo. Il richiedente che chieda per la prima volta il rilascio di un’abilitazione per tipo per elicotteri plurimotore a equipaggio singolo deve:

1) 

prima di cominciare l’addestramento di volo:

i) 

aver superato gli esami teorici della licenza ATPL(H); o

ii) 

essere titolare di un certificato attestante il completamento di un corso preliminare condotto presso un’ATO. Il corso deve includere le seguenti materie del corso teorico della licenza ATPL(H):

— 
conoscenza generale dell’aeromobile; cellula/sistemi/impianti motopropulsori e strumenti/elettronica,
— 
prestazioni in volo e pianificazione del volo: massa e bilanciamento, prestazioni;
2) 

nel caso di richiedenti che non abbiano completato un corso di addestramento integrato ATP(H)/IR, ATP(H) o CPL(H)/IR, aver completato almeno 70 ore come pilota in comando su elicotteri.

FCL.735.H    Corso di addestramento per la cooperazione in equipaggio plurimo -elicotteri

a)

Il corso di addestramento per la cooperazione in equipaggio plurimo (MCC) deve includere almeno:

1) 

per la MCC/IR:

i) 

25 ore di istruzione teorica ed esercizi, e

ii) 

20 ore di addestramento pratico per la MCC o 15 nel caso di allievi pilota che seguano un corso integrato ATP(H)/IR. Qualora l’addestramento per la MCC sia in combinazione con l’addestramento iniziale per l’abilitazione per tipo per un elicottero ad equipaggio plurimo, l’addestramento pratico della MCC può essere ridotto a non meno di 10 ore se lo stesso FSTD viene utilizzato sia per la MCC che per l’abilitazione per tipo;

2) 

per la MCC/VFR:

i) 

25 ore di istruzione teorica ed esercizi, e

ii) 

15 ore di addestramento pratico per la MCC o 10 ore nel caso di allievi pilota che seguano un corso integrato ATP(H)/IR. Qualora l’addestramento per la MCC sia in combinazione con l’addestramento iniziale relativo all’abilitazione per tipo per un elicottero a equipaggio plurimo, l’addestramento pratico della MCC può essere ridotto a non meno di 7 ore se lo stesso FSTD viene utilizzato sia per la MCC che per l’abilitazione per tipo.

b)

Il corso di addestramento MCC deve essere completato presso un’ATO entro 6 mesi.

Deve essere utilizzato un FNPT II o III qualificato per la MCC, un FTD 2/3 o un FFS.

c)

Salvo quando il corso MCC è in combinazione con un corso per l’abilitazione per tipo a equipaggio plurimo, al termine del corso di addestramento MCC al richiedente viene rilasciato un certificato di completamento.

d)

Il richiedente che abbia completato un addestramento MCC per un’altra categoria di aeromobili viene esentato dal requisito di cui alla lettera a), punto 1.i) o punto 2.i), dove applicabile.

e)

Il richiedente l’addestramento MCC/IR che abbia completato un addestramento MCC/VFR viene esentato dal requisito di cui alla lettera a), punto 1.i), e deve completare 5 ore di addestramento pratico MCC/IR.

FCL.740.H    Rinnovo delle abilitazioni per tipo — elicotteri

a)

Rinnovo. Ai fini del rinnovo delle abilitazioni per tipo per elicotteri, il richiedente deve:

1) 

superare i controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 di questa parte sul corrispondente tipo di elicotteri o su un FSTD che rappresenti quel tipo, entro un periodo di 3 mesi antecedenti la data di scadenza dell’abilitazione; e

2) 

completare almeno 2 ore come pilota del corrispondente tipo di elicotteri entro il periodo di validità dell’abilitazione. La durata dei controlli di professionalità può essere considerata ai fini delle 2 ore.

3) 

Qualora i richiedenti possiedano più di un’abilitazione per tipo per elicotteri monomotore a pistoni, possono rinnovare tutte le pertinenti abilitazioni per tipo se completano i controlli di professionalità in uno dei tipi soltanto, sempre che abbiano completato almeno 2 ore di volo come pilota in comando sugli altri tipi durante il periodo di validità.

I controlli di professionalità vengono eseguiti ogni volta su un tipo differente.

4) 

Qualora i richiedenti possiedano più di un’abilitazione per tipo per elicotteri monomotore a turbina con una massa massima certificata al decollo fino a 3 175 kg, possono ottenere il rinnovo di tutte le pertinenti abilitazioni per tipo completando i controlli di professionalità in uno dei tipi soltanto, sempre che abbiano completato:

i) 

300 ore come pilota in comando su elicotteri;

ii) 

15 ore su ognuno dei tipi; e

iii) 

almeno 2 ore di volo come pilota in comando su ognuno degli altri tipi durante il periodo di validità.

I controlli di professionalità vengono eseguiti ogni volta su un tipo differente.

5) 

Un pilota che completi con successo un test di abilitazione per il rilascio di un’abilitazione per tipo aggiuntiva, può ottenere il rinnovo delle pertinenti abilitazioni per tipo nei gruppi in comune, conformemente ai punti 3 e 4.

6) 

Il rinnovo di una IR(H), se del caso, può essere svolto in combinazione con i controlli di professionalità per un’abilitazione per tipo.

b)

Il richiedente che non raggiunga la sufficienza in tutte le sezioni dei controlli di professionalità prima della scadenza dell’abilitazione per tipo non può esercitare i privilegi dell’abilitazione fino a quando non abbia superato i controlli di professionalità. Nel caso della lettera a), punti 3 e 4, il richiedente non può esercitare i suoi privilegi in nessuno dei tipi.

SEZIONE 4

Requisiti specifici per la categoria convertiplani

FCL.720.PL    Requisiti in materia di esperienza e prerequisiti per il rilascio delle abilitazioni per tipo - convertiplani

Salvo altrimenti specificato dai dati di idoneità operativa di cui alla parte 21, un richiedente che chieda il primo rilascio di un’abilitazione per tipo su convertiplani deve soddisfare i seguenti requisiti e prerequisiti in materia di esperienza:

a) 

per piloti di velivoli:

1) 

essere titolare di una CPL/IR(A) con conoscenza teorica ATPL o una ATPL(A);

2) 

essere titolare di un certificato attestante il completamento di un corso MCC;

3) 

aver completato più di 100 ore come pilota su velivoli a equipaggio plurimo;

4) 

aver completato 40 ore di istruzione di volo su elicotteri;

b) 

per piloti di elicotteri:

1) 

essere titolare di una CPL/IR(H) con conoscenza teorica ATPL o una ATPL(H);

2) 

essere titolare di un certificato attestante il completamento di un corso MCC;

3) 

aver completato più di 100 ore come pilota su elicotteri a equipaggio plurimo;

4) 

aver completato 40 ore di istruzione di volo su velivoli;

c) 

per piloti qualificati sia su velivoli che su elicotteri:

1) 

essere almeno titolare di una CPL(H);

2) 

possedere la conoscenza teorica per l’IR o per l’ATPL o una ATPL su velivoli o elicotteri;

3) 

essere titolare di un certificato attestante il completamento di un corso MCC su elicotteri o velivoli;

4) 

aver completato almeno 100 ore come pilota su elicotteri o velivoli a equipaggio plurimo;

5) 

aver completato 40 ore di istruzione di volo su velivoli o elicotteri, ove applicabile, qualora il pilota non abbia esperienza come ATPL o su aeromobili a equipaggio plurimo.

FCL.725.PL    Istruzione di volo per il rilascio delle abilitazioni per tipo — convertiplani

L’istruzione di volo del corso di addestramento per l’abilitazione per tipo su convertiplani deve essere completata sia su un aeromobile che su un FSTD che rappresenti l’aeromobile e che sia adeguatamente qualificato a questi fini.

FCL.740.PL    Rinnovo delle abilitazioni per tipo — convertiplani

a)

Rinnovo. Ai fini del rinnovo delle abilitazioni per tipo per convertiplani, il richiedente deve:

1) 

superare i controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 di questa parte per il tipo di convertiplani pertinente entro un periodo di 3 mesi antecedenti la data di scadenza dell’abilitazione;

2) 

completare, durante il periodo di validità dell’abilitazione, almeno:

i) 

10 tratte come pilota del corrispondente tipo di convertiplano; o

ii) 

1 tratta come pilota del corrispondente tipo di convertiplano o in un FFS, eseguita con un esaminatore. Questa tratta può essere eseguita durante i controlli di professionalità.

3) 

Un pilota che lavori per un operatore di trasporto aereo commerciale approvato in conformità ai requisiti per le operazioni di volo applicabili e che abbia superato i controlli di professionalità dell’operatore in combinazione con i controlli di professionalità per il rinnovo dell’abilitazione per tipo non è tenuto a soddisfare il requisito di cui al punto 2.

b)

Il richiedente che non raggiunga la sufficienza in tutte le sezioni dei controlli di professionalità prima della scadenza dell’abilitazione per tipo non può esercitare i privilegi dell’abilitazione fino a quando non abbia superato i controlli di professionalità.

SEZIONE 5

Requisiti specifici per la categoria dirigibili

FCL.720.As    Prerequisiti per il rilascio delle abilitazioni per tipo — dirigibili

Salvo altrimenti specificato dai dati di idoneità operativa stabiliti secondo la parte 21, un richiedente che chieda il primo rilascio di un’abilitazione per tipo su dirigibile deve soddisfare i seguenti requisiti e prerequisiti in materia di esperienza:

a) 

per dirigibili a equipaggio plurimo:

1) 

aver completato 70 ore di volo come pilota in comando su dirigibili;

2) 

essere titolare di un certificato attestante che ha superato in modo soddisfacente la MCC su dirigibili.

3) 

Qualora un richiedente non soddisfi il requisito di cui al punto 2, la sua abilitazione per tipo viene rilasciata con privilegi limitati al solo esercizio delle funzioni di copilota. La limitazione viene rimossa quando il pilota ha completato 100 ore di volo come pilota in comando o pilota in comando sotto supervisione su dirigibili.

FCL.735.As    Corso di addestramento per la cooperazione in equipaggio plurimo — dirigibili

▼M3

a)

Il corso di addestramento per la cooperazione in equipaggio plurimo (MCC) deve includere almeno:

1) 

12 ore di istruzione teorica ed esercizi; e

2) 

5 ore di addestramento pratico MCC;

devono essere utilizzati un FNPT II o III qualificato per la MCC, un FTD 2/3 o un FFS.

▼B

b)

Il corso di addestramento MCC deve essere completato presso un’ATO entro 6 mesi.

c)

Salvo quando il corso MCC è in combinazione con un corso per l’abilitazione per tipo a equipaggio plurimo, al termine del corso di addestramento MCC al richiedente viene rilasciato un certificato di completamento.

d)

Il richiedente che abbia completato un addestramento MCC per un’altra categoria di aeromobili viene esentato dal requisito di cui alla lettera a).

FCL.740.As    Rinnovo delle abilitazioni per tipo — dirigibili

a)

Rinnovo. Ai fini del rinnovo delle abilitazioni per tipo per dirigibili, il richiedente deve:

1) 

superare i controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 di questa parte per il corrispondente tipo di dirigibili entro un periodo di 3 mesi antecedenti la data di scadenza dell’abilitazione; e

2) 

completare almeno 2 ore come pilota del corrispondente tipo di dirigibili entro il periodo di validità dell’abilitazione. La durata dei controlli di professionalità può essere considerata ai fini delle 2 ore.

3) 

Il rinnovo di una IR(As), se del caso, può essere svolto in combinazione con i controlli di professionalità per il rinnovo di un’abilitazione per classe o per tipo.

b)

Il richiedente che non raggiunga la sufficienza in tutte le sezioni dei controlli di professionalità prima della scadenza dell’abilitazione per tipo non può esercitare i privilegi dell’abilitazione fino a quando non abbia superato i controlli di professionalità.

SOTTOPARTE I

ABILITAZIONI ADDIZIONALI

FCL.800    Abilitazione al volo acrobatico

▼M12

a)

I titolari di una licenza di pilota con privilegi per pilotare velivoli o TMG effettuano voli acrobatici solo se sono titolari di un’abilitazione al volo acrobatico conformemente alla presente norma.

▼B

b)

I richiedenti un’abilitazione al volo acrobatico devono aver completato:

▼M12

1) 

dopo il rilascio della licenza, almeno 30 ore di volo in qualità di pilota in comando su velivoli o TMG;

2) 

▼M7

un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO, comprendente:

▼B

i) 

istruzione teorica appropriata per l’abilitazione;

▼M12

ii) 

almeno cinque ore di istruzione al volo acrobatico su velivoli o TMG a motore acceso.

c)

I privilegi dell’abilitazione al volo acrobatico devono essere limitati al volo acrobatico su velivoli o TMG pilotati sfruttando la potenza del motore, a seconda dell’aeromobile sul quale sono stati soddisfatti i requisiti della lettera b), punto 1, e della lettera b), punto 2, sottopunto ii). Tale limitazione deve essere rimossa su richiesta se un pilota ha completato con successo almeno tre voli di addestramento a doppio comando su velivoli o TMG pilotati sfruttando la potenza del motore, a seconda dei casi, che coprano tutto il programma di addestramento al volo acrobatico.

▼M12

d)

I richiedenti di un’abilitazione al volo acrobatico che sono anche titolari di un’abilitazione per classe TMG nonché di privilegi avanzati per il volo acrobatico per alianti con i privilegi di cui all’allegato III (parte SFCL), norma SFCL.200, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione:

1) 

devono essere esentati dall’ottenimento dell’abilitazione al volo acrobatico limitata ai velivoli, come specificato nella lettera c), se hanno rispettato i requisiti della lettera b), punto 1, e della lettera b), punto 2, sottopunto ii), sui velivoli; oppure

2) 

devono ricevere i crediti completi ai fini dei requisiti di cui alla lettera b) per il rilascio di un’abilitazione al volo acrobatico ristretta ai TMG pilotati sfruttando la potenza del motore. Tale limitazione deve essere rimossa su richiesta se un pilota ha completato l’addestramento specificato nella lettera c).

▼B

FCL.805    Abilitazione al traino di alianti e al traino di striscioni pubblicitari

a)

I titolari di una licenza di pilota con privilegi per operare velivoli o TMG possono trainare alianti o striscioni pubblicitari soltanto quando possiedono la corrispondente abilitazione al traino di alianti o di striscioni pubblicitari.

b)

I richiedenti un’abilitazione al traino di alianti devono aver completato:

1) 

almeno 30 ore di volo come pilota in comando e 60 decolli e atterraggi con velivoli, se l’attività deve essere svolta con velivoli, o con TMG, se l’attività deve essere svolta con TMG, successivamente al rilascio della licenza;

2) 

▼M7

un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO, comprendente:

▼B

i) 

istruzione teorica sulle operazioni e procedure di traino;

ii) 

almeno 10 voli di addestramento al traino di alianti, che includano almeno 5 voli di addestramento a doppio comando; e

▼M12

iii) 

ad eccezione dei titolari di una SPL conformemente all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, cinque voli di familiarizzazione su un aliante lanciato da un aeromobile.

▼B

c)

I richiedenti un’abilitazione al traino di striscioni pubblicitari devono aver completato:

1) 

almeno 100 ore di volo e 200 decolli e atterraggi come pilota in comando su velivoli o TMG, successivamente al rilascio della licenza. Almeno 30 di queste ore devono essere eseguite su velivoli, se l’attività deve essere svolta con velivoli, o con TMG, se l’attività deve essere svolta con TMG;

2) 

▼M7

un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO, comprendente:

▼B

i) 

istruzione teorica sulle operazioni e procedure di traino;

ii) 

almeno 10 voli di addestramento al traino di striscioni pubblicitari, di cui almeno 5 voli di addestramento a doppio comando.

▼M11

d)

I privilegi delle abilitazioni al traino di alianti e striscioni pubblicitari sono limitati ai velivoli o ai TMG, a seconda dell’aeromobile utilizzato per completare l’addestramento al volo. Per il traino di striscioni pubblicitari, i privilegi si limitano al metodo di traino utilizzato per l’addestramento al volo. I privilegi sono estesi se i piloti hanno compiuto con esito positivo almeno tre voli di addestramento a doppio comando che coprano tutto il programma di addestramento al traino su uno o l’altro degli aeromobili e i metodi di traino per il traino di striscioni.

▼B

e)

Al fine di esercitare i privilegi delle abilitazioni al traino di alianti o striscioni pubblicitari, il titolare di un’abilitazione deve aver completato un minimo di 5 traini durante gli ultimi 24 mesi.

f)

Se il pilota non soddisfa il requisito di cui alla lettera e), prima di poter riprendere a esercitare i privilegi della sua licenza deve completare i traini mancanti con o sotto la supervisione di un istruttore.

▼M12

g)

I richiedenti di un’abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari su TMG conformemente alla presente norma devono ricevere crediti completi ai fini dei requisiti della lettera b) o c), a seconda dei casi, se sono titolari di un’abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari conformemente all’allegato III (parte SFCL), norma SFCL.205, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, secondo i casi, o se hanno soddisfatto tutti i requisiti per il rilascio di tale abilitazione.

▼B

FCL.810    Abilitazione al volo notturno

a)

Velivoli, TMG e dirigibili.

1) 

▼M12

I richiedenti devono aver completato un corso di addestramento entro un periodo massimo di sei mesi presso una DTO o un’ATO per esercitare i privilegi di una LAPL o di una PPL per velivoli, TMG o dirigibili in condizioni VFR notturne. Il corso deve comprendere:

▼B

i) 

istruzione teorica;

▼M3

ii) 

almeno 5 ore di volo notturno nella categoria di aeromobili appropriata, di cui almeno 3 di istruzione a doppio comando e almeno 1 ora di navigazione con almeno 1 volo di navigazione a doppio comando di almeno 50 km (27 NM) e 5 decolli come solista e 5 atterraggi completi come solista.

▼B

2) 

Prima del completamento del corso di volo notturno, i titolari di una LAPL devono aver completato l’addestramento al volo strumentale di base richiesto per il rilascio della PPL.

3) 

Qualora il richiedente sia titolare sia di un’abilitazione per classe su velivolo monomotore a pistoni (terrestre) sia di un’abilitazione per classe su TMG, può completare i requisiti di cui al punto 1 in una o in entrambe le classi.

▼M12

4) 

I richiedenti di un’abilitazione al volo notturno su velivoli o TMG conformemente al presente punto devono ricevere crediti completi ai fini dei requisiti dei punti 1 e ore2 se sono titolari di un’abilitazione al volo notturno su TMG conformemente all’allegato III (parte SFCL), norma SFCL.210, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione o se hanno soddisfatto tutti i requisiti per il rilascio di tale abilitazione.

▼B

b)

Elicotteri. Qualora i privilegi di una PPL per elicotteri siano esercitati in condizioni VFR notturne, il richiedente deve:

1) 

aver completato almeno 100 ore di volo come pilota su elicotteri successivamente al rilascio della licenza, comprendenti almeno 60 ore come pilota in comando su elicotteri e 20 ore di volo di navigazione;

2) 

▼M7

aver completato un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO. Tale corso deve essere completato entro un periodo di sei mesi e comprendere:

▼B

i) 

5 ore di istruzione teorica;

ii) 

10 ore di addestramento strumentale a doppio comando su elicotteri; e

iii) 

5 ore di volo notturno, di cui almeno 3 di addestramento a doppio comando, di cui almeno 1 ora di navigazione e 5 circuiti notturni come solista. Ogni circuito deve includere un decollo e un atterraggio.

3) 

Il richiedente che sia o sia stato titolare di una IR in un velivolo o TMG ottiene un credito di 5 ore di volo per soddisfare i requisiti di cui al precedente punto 2.ii).

▼M12 —————

▼B

FCL.815    Abilitazione al volo in montagna

a)

▼M12

Privilegi. I privilegi del titolare di un’abilitazione al volo in montagna consistono nell’effettuare voli con velivoli o TMG da e verso superfici designate come superfici che richiedono tale abilitazione dalle autorità competenti designate dagli Stati membri.

I titolari di una LAPL o di una PPL con privilegi per pilotare velivoli o TMG possono ottenere l’abilitazione iniziale al volo in montagna su:

▼B

1) 

ruote, per la concessione del privilegio di effettuare voli verso/da tali superfici quando non sono ricoperte da neve; o

2) 

sci, per la concessione del privilegio di effettuare voli verso/da tali superfici quando sono ricoperte da neve;

3) 

i privilegi dell’abilitazione iniziale possono essere estesi ai privilegi di utilizzare velivoli muniti di ruote o sci se il pilota effettua un apposito corso di familiarizzazione aggiuntivo comprendente istruzione teorica e addestramento in volo con un istruttore di volo per il volo in montagna.

▼M7

b)

Corso di addestramento. I richiedenti un'abilitazione al volo in montagna devono aver completato, entro un periodo di 24 mesi, un corso di istruzione teorica e di addestramento al volo presso una DTO o un'ATO. I contenuti del corso devono essere appropriati ai privilegi dell'abilitazione al volo in montagna richiesti.

▼B

c)

Test di abilitazione. Successivamente al completamento dell’addestramento il richiedente deve superare con un esaminatore di volo (FE) qualificato un test di abilitazione, comprendente:

1) 

un esame orale di conoscenza teorica;

2) 

6 atterraggi su almeno 2 superfici diverse designate come superfici che richiedono un’abilitazione al volo in montagna e diverse dalla superficie di decollo.

d)

Validità. Un’abilitazione al volo in montagna è valida per un periodo di 24 mesi.

▼M11

e)

Rinnovo

Ai fini del rinnovo di un’abilitazione al volo in montagna i richiedenti devono:

1) 

compiere almeno sei atterraggi, su una superficie designata quale superficie che richiede un’abilitazione al volo in montagna, nei due anni precedenti la richiesta; o

2) 

superare i controlli di professionalità conformi ai requisiti di cui alla lettera c).

▼B

f)

Ripristino. In caso di abilitazione scaduta, il richiedente deve soddisfare i requisiti di cui alla lettera e), punto 2.

FCL.820    Abilitazione alle prove in volo

a)

I titolari di una licenza di pilota per velivoli o elicotteri possono operare come piloti in comando per prove in volo di categoria 1 o 2, come definito nella parte 21, soltanto quando possiedono un’abilitazione alle prove in volo.

b)

L’obbligo di essere titolare di un’abilitazione alle prove in volo stabilito alla lettera a) si applica soltanto alle prove in volo condotte su:

1) 

elicotteri, certificati o da certificare secondo gli standard CS-27 o CS-29 o codici di aeronavigabilità equivalenti; o:

2) 

velivoli, certificati o da certificare secondo:

i) 

gli standard CS-25 o codici di aeronavigabilità equivalenti; o

ii) 

gli standard CS-23 o codici di aeronavigabilità equivalenti, con l’eccezione dei velivoli con una massa massima al decollo inferiore a 2 000 kg.

c)

I privilegi del titolare di un’abilitazione alle prove in volo, nella categoria di aeromobili appropriata, consistono:

1) 

per quanto concerne l’abilitazione alle prove in volo di categoria 1, nel condurre tutte le categorie di prove in volo, come definite nella parte 21, come pilota in comando o copilota;

2) 

per quanto concerne l’abilitazione alle prove in volo di categoria 2:

i) 

nel condurre le prove in volo di categoria 1, come definite nella parte 21:

— 
come copilota, o
— 
come pilota in comando, nel caso di velivoli di cui alla lettera b), punto 2.ii), con l’eccezione di quelli appartenenti alla categoria «per trasporti aerei regionali» (commuter) o aventi una velocità di progetto in picchiata superiore a 0,6 Mach o un ceiling massimo al di sopra dei 25 000 piedi;
ii) 

nel condurre tutte le altre categorie delle prove in volo, come definito nella parte 21, come pilota in comando o copilota;

▼M5

3) 

condurre voli senza un'abilitazione per tipo o classe, come definita nel capo H, salvo che l'abilitazione alle prove in volo non deve essere utilizzata per operazioni commerciali di trasporto aereo.

▼B

d)

I richiedenti che chiedono per la prima volta il rilascio dell’abilitazione alle prove in volo devono:

1) 

essere almeno titolari di una CPL e una IR nella categoria di aeromobili appropriata;

2) 

aver completato almeno 1 000 ore di volo nella categoria di aeromobili appropriata, di cui almeno 400 come pilota in comando;

3) 

aver completato presso un’ATO un corso di addestramento adeguato in termini di aeromobile e categoria dei voli. L’addestramento deve includere quantomeno le seguenti materie:

— 
prestazioni,
— 
stabilità e controllo/caratteristiche di manovra,
— 
sistemi,
— 
gestione dei test,
— 
rischio/gestione della sicurezza.

e)

I privilegi dei titolari di un’abilitazione alle prove in volo possono essere estesi a un’altra categoria di prove in volo e a un’altra categoria di aeromobili se i titolari completano un corso aggiuntivo di addestramento presso un’ATO.

▼M3

FCL.825    Abilitazione al volo strumentale in rotta (EIR)

a) 

Privilegi e condizioni

1) 

I privilegi del titolare di un'abilitazione al volo strumentale in rotta (EIR) consistono nel condurre voli diurni in IFR nella fase di rotta (en route) del volo, con un velivolo per il quale possiede un'abilitazione per classe o per tipo. I privilegi possono essere estesi per condurre voli notturni in IFR nella fase di rotta del volo se il pilota possiede un'abilitazione al volo notturno conformemente alla norma FCL.810.

2) 

Il titolare di un'EIR può soltanto iniziare o continuare un volo sul quale intende esercitare i privilegi della propria abilitazione se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che:

i) 

le condizioni meteorologiche alla partenza sono tali da permettere di condurre il segmento del volo dal decollo a una transizione pianificata da VFR a IFR conformemente alle regole VFR; e

ii) 

all'orario stimato di arrivo all'aeroporto di destinazione previsto, le condizioni meteorologiche saranno tali da permettere di condurre il segmento del volo da una transizione da IFR a VFR fino all'atterraggio conformemente alle regole VFR.

b) 

Prerequisiti. I richiedenti di un'EIR devono essere almeno titolari di una PPL(A) e aver completato almeno 20 ore di volo di navigazione come pilota in comando su velivoli.

c) 

Corso di addestramento. I richiedenti di un'EIR devono aver completato in un periodo di 36 mesi presso un'ATO:

1) 

almeno 80 ore di istruzione teorica conformemente alla norma FCL.615; e

2) 

istruzione di volo strumentale, durante la quale:

i) 

l'addestramento di volo per un'EIR monomotore deve includere almeno 15 ore di volo strumentale in addestramento; e

ii) 

l'addestramento di volo per un'EIR plurimotore deve includere almeno 16 ore di volo strumentale in addestramento, delle quali almeno 4 ore devono essere su velivoli plurimotore.

d) 

Conoscenze teoriche. Prima di sostenere il test di abilitazione, il richiedente deve dimostrare un livello di conoscenze teoriche adeguato ai privilegi concessi nelle materie di cui alla norma FCL.615, lettera b).

e) 

Test di abilitazione. Dopo aver completato l'addestramento, il richiedente deve superare un test di abilitazione in un velivolo con un'IRE. Per una EIR plurimotore, il test di abilitazione deve essere sostenuto in un velivolo plurimotore. Per un'EIR monomotore, il test deve essere sostenuto in un velivolo monomotore.

f) 

In deroga alle lettere c) e d), il titolare di una EIR monomotore titolare anche di un'abilitazione plurimotore per classe o per tipo che desideri ottenere una EIR plurimotore per la prima volta, deve completare un corso presso un'ATO che includa almeno 2 ore di volo strumentale in addestramento nella fase di rotta del volo su velivoli plurimotore e deve superare il test di abilitazione di cui alla lettera e).

g) 

Validità, rinnovo e ripristino.

1) 

Un'EIR ha validità di 1 anno.

2) 

I richiedenti il rinnovo di un'EIR devono:

i) 

superare i controlli di professionalità in un velivolo entro un periodo di 3 mesi immediatamente precedente la data di scadenza dell'abilitazione; o

ii) 

entro i 12 mesi precedenti la data di scadenza dell'abilitazione, completare 6 ore come pilota in comando in IFR e un volo di addestramento di almeno 1 ora con un istruttore titolare dei privilegi per fornire addestramento per l'IR(A) o l'EIR.

3) 

Per ciascun rinnovo successivo alternato, il titolare di un'EIR deve superare i controlli di professionalità conformemente alla lettera g), paragrafo 2, punto i).

4) 

Se un'EIR è scaduta, ai fini del ripristino dei privilegi i richiedenti devono:

i) 

completare corsi di aggiornamento impartiti da un istruttore titolare dei privilegi per fornire addestramento per l'IR(A) o EIR al fine acquisire il livello di professionalità richiesto; e

ii) 

completare i controlli di professionalità.

5) 

Se l'EIR non viene rinnovata o ripristinata entro 7 anni dall'ultima data di validità, il titolare deve anche sottoporsi nuovamente agli esami teorici EIR conformemente alla norma FCL.615, lettera b).

▼M4

6) 

Per un EIR plurimotore i controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino e il volo di addestramento richiesti alla lettera g), paragrafo 2, punto ii), devono essere effettuati in un velivolo plurimotore. Se il pilota è titolare anche di una EIR monomotore, tali controlli di professionalità consentiranno anche il rinnovo o il ripristino dell'EIR monomotore. Il volo di addestramento effettuato in un velivolo plurimotore soddisfa anche il requisito di volo di addestramento per l'abilitazione EIR monomotore.

▼M3

h) 

Se il richiedente una EIR ha completato le ore di volo strumentali in addestramento con un IRI(A) o un FI(A) titolare del privilegio di fornire addestramento per la IR o EIR, queste ore di volo possono essere accreditate in relazione alle ore di volo richieste alla lettera c), paragrafo 2, punti i) e ii), fino a un massimo rispettivamente di 5 o 6 ore. Le 4 ore di addestramento al volo strumentale in velivoli plurimotore di cui alla lettera c), paragrafo 2, punto ii), non sono soggette a questo credito.

1) 

Al fine di determinare il numero di ore da accreditare e per stabilire i requisiti per l'addestramento, il richiedente deve completare una valutazione iniziale presso l'ATO.

2) 

Il completamento dell'addestramento al volo strumentale fornito da un IRI(A) o FI(A) deve essere provato in una specifica documentazione riguardante l'addestramento che deve essere firmata dall'istruttore.

i) 

I richiedenti l'abilitazione EIR titolari di una PPL o CPL (parte FCL) e di una valida IR(A) rilasciata da un paese terzo conformemente ai requisiti dell'allegato 1 della convenzione di Chicago possono ricevere un accredito completo ai fini dei requisiti del corso di addestramento indicati alla lettera c). Ai fini del rilascio dell'EIR, il richiedente deve:

1) 

completare con successo il test di abilitazione per l'EIR;

2) 

in deroga alla lettera d), dimostrare all'esaminatore durante il test di abilitazione di avere acquisito un livello adeguato di conoscenza teorica in materia di regolamentazione aeronautica, meteorologia e pianificazione del volo e prestazioni in volo (IR);

3) 

avere un'esperienza minima di almeno 25 ore di volo in IFR come pilota in comando su velivoli.

▼M12 —————

▼B

SOTTOPARTE J

ISTRUTTORI

SEZIONE 1

Requisiti comuni

FCL.900    Certificati di istruttore

a)

Generalità. Una persona può esercitare:

1) 

istruzione di volo in un aeromobile soltanto quando possiede:

i) 

una licenza di pilota rilasciata o accettata conformemente al presente regolamento;

ii) 

un certificato di istruttore adeguato all’addestramento impartito, rilasciato conformemente alla presente sottoparte;

2) 

istruzione di volo sui dispositivi di addestramento al volo o addestramento MCC quando possiede un certificato di istruttore adeguato all’addestramento impartito, rilasciato conformemente alla presente sottoparte.

b)

Condizioni speciali:

▼M8

1) 

L'autorità competente può rilasciare un certificato specifico che attribuisce i privilegi per l'istruzione di volo ove il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dalla presente sottoparte non sia possibile nel caso dell'introduzione di:

i) 

nuovi aeromobili negli Stati membri o nella flotta di un operatore; oppure

ii) 

nuovi corsi di formazione nel presente allegato (parte FCL).

Tale certificato è limitato ai voli di addestramento necessari ai fini dell'introduzione del nuovo tipo di aeromobile o del nuovo corso di addestramento e la sua validità non deve, in alcun caso, essere superiore a un anno.

▼B

2) 

i titolari di un certificato rilasciato conformemente alla lettera b), punto 1, che desiderano richiedere il rilascio di un certificato di istruttore devono soddisfare i prerequisiti e i requisiti per il rinnovo stabiliti per quella categoria di istruttore. In deroga a FCL.905.TRI, lettera b), un certificato TRI (Type Rating Instructor = Istruzione abilitazione per tipo) rilasciato in conformità al presente sottoparagrafo include il privilegio di fornire istruzione per il rilascio di un certificato TRI o SFI per il tipo pertinente.

▼M11

c)

Istruzione fornita al di fuori del territorio degli Stati membri

1) 

in deroga alla lettera a), nel caso di istruzione di volo fornita nell’ambito di un corso di addestramento approvato in conformità del presente allegato al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l’autorità competente rilascia un certificato di istruttore ai richiedenti che:

i) 

siano titolari di una licenza di pilota che soddisfi tutti i criteri seguenti:

A) 

è conforme all’allegato 1 della convenzione di Chicago;

B) 

è, in ogni caso, almeno una CPL nella categoria di aeromobili pertinente, con un’abilitazione o un certificato appropriati;

ii) 

soddisfino i requisiti stabiliti nella presente sottoparte per il rilascio del certificato di istruttore;

iii) 

dimostrino all’autorità competente un livello di conoscenza delle norme europee per la sicurezza aerea adeguato all’esercizio dei privilegi in materia di istruzione in conformità al presente allegato.

2) 

Il certificato è limitato alla fornitura di istruzione di volo nell’ambito di un corso di addestramento approvato in conformità al presente allegato che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

i) 

è erogato al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago;

ii) 

è erogato agli allievi pilota che hanno una conoscenza sufficiente della lingua in cui è fornita l’istruzione di volo.

▼M8

FCL.915    Prerequisiti e requisiti generali per istruttori

a)   Disposizioni generali

I richiedenti il rilascio di un certificato di istruttore devono avere almeno 18 anni d'età.

b)   Requisiti aggiuntivi per gli istruttori che forniscono istruzione di volo su aeromobili

I richiedenti il rilascio o i titolari di un certificato di istruttore con i privilegi di impartire istruzione di volo in un aeromobile devono:

1) 

per l'addestramento finalizzato ad ottenere una licenza, essere titolari almeno della licenza o, nel caso del punto FCL.900, lettera c), della licenza equivalente, per la quale deve essere fornita l'istruzione di volo;

2) 

per l'addestramento finalizzato ad ottenere un'abilitazione, essere in possesso della corrispondente abilitazione oppure, nel caso del punto FCL.900, lettera c), dell'abilitazione equivalente, per la quale deve essere fornita l'istruzione di volo;

3) 

fatta eccezione per gli istruttori per le prove in volo (FTI):

i) 

aver completato almeno 15 ore di volo come piloti sulla classe o sul tipo di aeromobile su cui deve essere fornita l'istruzione di volo, di cui un massimo di 7 ore possono essere svolte in un FSTD rappresentativo della classe o del tipo di aeromobile, ove applicabile; oppure

ii) 

aver superato una valutazione delle competenze per la corrispondente categoria di istruttore su quella classe o su quel tipo di aeromobile; e

4) 

essere autorizzati a operare come piloti in comando sull'aeromobile durante tale istruzione di volo.

▼M12

c)   Crediti ai fini della richiesta di ulteriori certificati di istruttore e ai fini del rinnovo

1) 

Possono ricevere crediti completi ai fini delle abilità di insegnamento e di apprendimento:

i) 

i titolari di un certificato di istruttore che richiedono ulteriori certificati di istruttore; e

ii) 

i richiedenti di un certificato di istruttore che sono già titolari di un certificato di istruttore rilasciato conformemente all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione.

▼M8

2) 

Le ore di volo effettuate nella funzione di esaminatore durante i test di abilitazione o i controlli di professionalità sono accreditate integralmente ai fini dei requisiti di rinnovo per tutti i certificati di istruttore posseduti.

d)

Il credito per l'estensione ad altri tipi tiene conto degli elementi pertinenti definiti nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 (OSD).

e)

Requisiti aggiuntivi per gli istruttori di un corso di addestramento in conformità alla norma FCL.745.A:

1) 

Oltre alla lettera b), prima di operare come istruttori in un corso di addestramento in conformità alla norma FCL.745.A, i titolari di un certificato di istruttore devono:

i) 

avere almeno 500 ore di volo come piloti di velivoli, comprendenti almeno 200 ore di istruzione di volo;

ii) 

dopo avere soddisfatto i requisiti in materia di esperienza di cui alla lettera e), paragrafo 1, punto i), avere completato un corso di addestramento di istruttore UPRT presso un'ATO, durante il quale la competenza dei richiedenti sia stata oggetto di una valutazione continua; e

iii) 

una volta completato il corso, avere ottenuto un certificato di completamento del corso dall'ATO, il cui capo istruttore (HT) dovrà avere riportato nel registro dei richiedenti i privilegi di cui alla lettera e), paragrafo 1.

2) 

I privilegi di cui alla lettera e), paragrafo 1, sono esercitati soltanto qualora gli istruttori si siano sottoposti, nel corso dell'ultimo anno, a un addestramento di aggiornamento presso un'ATO durante il quale la competenza richiesta per potere insegnare in un corso in conformità alla norma FCL.745.A sia ritenuta soddisfacente dall'HT.

3) 

Gli istruttori titolari dei privilegi di cui alla lettera e), paragrafo 1, possono fungere da istruttori di un corso come indicato alla lettera e), paragrafo 1, punto ii), a condizione che:

i) 

abbiano 25 ore di esperienza come istruttori di volo durante l'addestramento in conformità alla norma FCL745.A;

ii) 

abbiano superato una valutazione delle competenze per questo privilegio; e

iii) 

soddisfino i requisiti di attività di volo recente di cui alla lettera e), paragrafo 2.

4) 

Tali privilegi sono inseriti nel registro degli istruttori e firmati dall'esaminatore.

▼B

FCL.920    Competenze e valutazione degli istruttori

Tutti gli istruttori devono seguire una formazione per ottenere le seguenti competenze:

— 
preparare le risorse,
— 
creare un clima che favorisca l’apprendimento,
— 
esporre le conoscenze,
— 
integrare la gestione della minaccia e dell’errore (TEM) e la gestione delle risorse dell’equipaggio,
— 
gestire il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’addestramento,
— 
favorire l’apprendimento,
— 
valutare le prestazioni dell’allievo,
— 
monitorare e analizzare il progresso,
— 
valutare le sessioni di addestramento,
— 
comunicare i risultati.

FCL.925    Requisiti aggiuntivi per gli istruttori ai fini della licenza MPL

a)

Gli istruttori che conducono addestramento per la MPL devono:

1) 

aver completato con successo un corso di addestramento di istruttore MPL presso un’ATO; e

2) 

inoltre, per le fasi di base, intermedie e avanzate del corso di addestramento integrato MPL:

i) 

avere esperienza nelle operazioni a equipaggio plurimo; e

ii) 

aver completato un addestramento iniziale per la gestione delle risorse dell’equipaggio con un operatore di trasporto aereo commerciale approvato in conformità ai requisiti delle operazioni di volo applicabili.

b)

Corso di addestramento di istruttori MPL:

1) il corso di addestramento di istruttori MPL deve includere almeno 14 ore di addestramento.

In seguito al completamento del corso di addestramento, il richiedente deve sottoporsi a una valutazione delle competenze di istruttore e di conoscenza dell’approccio all’addestramento basato sulla competenza;

2) la valutazione consiste in una dimostrazione pratica dell’istruzione di volo nella fase appropriata del corso di addestramento MPL. Questa valutazione viene condotta da un esaminatore qualificato conformemente alla sottoparte K;

3) in seguito al completamento con esito favorevole del corso di addestramento MPL, l’ATO rilascia un certificato di qualifica di istruttore MPL al richiedente.

c)

Al fine di mantenere i privilegi, l’istruttore deve aver impartito in un corso di addestramento MPL nei 12 mesi precedenti:

1) 

1 sessione di addestramento mediante simulatore di almeno 3 ore; o

2) 

1 addestramento in volo di almeno 1 ora che comprenda almeno 2 decolli e atterraggi.

d)

Qualora l’istruttore non soddisfi i requisiti di cui alla lettera c), prima di esercitare i privilegi di impartire istruzione di volo per la MPL, deve:

1) 

ricevere un addestramento di aggiornamento presso un’ATO per raggiungere il livello di competenza necessario per superare la valutazione delle competenze di istruttore; e

2) 

superare la valutazione delle competenze di istruttore come specificato alla lettera b), punto 2.

▼M7

FCL.930    Corso di addestramento

a) 

I richiedenti un certificato di istruttore devono aver completato un corso di istruzione teorica e di addestramento al volo presso un'ATO. I richiedenti un certificato di istruttore per alianti e palloni liberi devono aver completato un corso di istruzione teorica e di addestramento al volo presso una DTO.

b) 

In aggiunta agli elementi specifici stabiliti nel presente allegato (parte FCL) per ogni categoria di istruttore, il corso di addestramento deve contemplare gli elementi richiesti al punto FCL.920.

▼B

FCL.935    Valutazione della competenza

▼M11

a)

Ad eccezione dell’istruttore per la cooperazione in equipaggio plurimo (MCCI), dell’istruttore per l’addestramento sui dispositivi di simulazione di volo (STI), dell’istruttore per l’abilitazione al volo in montagna (MI) e dell’istruttore per le prove in volo (FTI), il richiedente un certificato di istruttore deve superare una valutazione della competenza nella categoria di aeromobili appropriata, nella classe o nel tipo pertinenti o nell’FSTD appropriato, per dimostrare a un esaminatore qualificato conformemente alla sottoparte K del presente allegato la capacità di addestrare un allievo pilota al livello richiesto per il rilascio della licenza, dell’abilitazione o del certificato pertinenti.

▼B

b)

Questa valutazione include:

1) 

la dimostrazione delle competenze descritte nella parte FCL.920, durante il pre-volo, post-volo e l’istruzione teorica;

2) 

esami teorici orali relativamente ai briefing di terra, pre-volo e post-volo e le dimostrazioni in volo durante i test di abilitazione nella pertinente classe o tipo di aeromobili o FSTD;

3) 

esercizi adeguati a valutare le competenze dell’istruttore.

c)

La valutazione viene eseguita sulla stessa classe o tipo di aeromobile o FSTD utilizzati per l’istruzione di volo.

d)

Qualora sia richiesta una valutazione della competenza per il rinnovo di un certificato di istruttore, un richiedente che non raggiunga la sufficienza nella valutazione prima della data di scadenza di un certificato di istruzione non può esercitare i privilegi di quel certificato fino a quando la valutazione non sia stata completata con successo.

▼M11

FCL.940    Validità dei certificati di istruttore

Ad eccezione del MI, e fatto salvo quanto stabilito alla norma FCL.900, lettera b), punto 1), e alla norma FCL.915, lettera e), punto 2), i certificati di istruttore sono validi per un periodo di tre anni.

▼M4

FCL. 945    Obblighi per gli istruttori

Dopo il completamento del volo di addestramento per il rinnovo di un'abilitazione per classe TMG o SEP in conformità alla norma FCL. 740.A, lettera b), punto 1 e solo in caso di adempimento di tutti gli altri criteri per il rinnovo di cui alla norma FCL. 740.A, lettera b), punto 1, l'istruttore deve approvare la licenza del richiedente con la nuova data di scadenza dell'abilitazione o del certificato, se specificatamente autorizzato a tal fine dall'autorità competente responsabile per la licenza del richiedente.

▼B

SEZIONE 2

Requisiti specifici per l’istruttore di volo — FI

▼M11

FCL.905.FI    FI — Privilegi e condizioni

I privilegi dei FI consistono nel condurre istruzione di volo per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di:

▼M12

a) 

una PPL e una LAPL nella categoria di aeromobili appropriata;

b) 

le abilitazioni per classe e per tipo aeromobili a equipaggio singolo, ad eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo;

▼M11

c) 

le abilitazioni per classe e per tipo per velivoli a equipaggio singolo, con l’eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, in operazioni a equipaggio plurimo, purché i FI soddisfino una delle condizioni seguenti:

1) 

essere o essere stati titolari di un certificato TRI per velivoli ad equipaggio plurimo;

2) 

aver assolto:

i) 

almeno 500 ore come pilota in operazioni a equipaggio plurimo su velivoli;

ii) 

il corso di addestramento per un MCCI conformemente alla norma FCL.930.MCCI;

d) 

le abilitazioni per tipo per dirigibili a equipaggio singolo o plurimo;

e) 

una CPL nella categoria di aeromobili appropriata, a condizione che i FI abbiano accumulato almeno 200 ore di istruzione di volo in detta categoria di aeromobili;

f) 

l’abilitazione al volo notturno, purché i FI soddisfino tutte le condizioni seguenti:

1) 

essere qualificato al volo notturno nella categoria di aeromobili appropriata;

2) 

aver dimostrato la capacità di impartire istruzione al volo notturno a un FI qualificato conformemente alla lettera j);

3) 

soddisfare il requisito in materia di esperienza nel volo notturno di cui alla norma FCL.060, lettera b), punto 2);

▼M12

g) 

un’abilitazione al traino o al volo acrobatico, a condizione che si detengano tali privilegi e che l’FI abbia dimostrato la capacità di impartire istruzione per tale abilitazione a un FI qualificato conformemente alla lettera j);

▼M11

h) 

una EIR o una IR nella categoria di aeromobili appropriata, purché i FI soddisfino tutte le condizioni seguenti:

1) 

aver accumulato almeno 200 ore di volo secondo le regole del volo strumentale (IFR), di cui un massimo di 50 possono essere di tempo strumentale su simulatore in un FFS, un FTD 2/3 o un FNPT II;

2) 

aver completato come allievi pilota il corso di addestramento IRI e aver superato una valutazione della competenza per il certificato IRI;

3) 

soddisfare la norma FCL.915.CRI, lettera a) e le norme FCL.930.CRI e FCL.935, nel caso di velivoli plurimotore, nonché la norma FCL.910.TRI, lettera c), punto 1), e la norma FCL.915.TRI, lettera d), punto 2), nel caso di elicotteri plurimotore;

i) 

le abilitazioni per classe o per tipo su aeromobili plurimotore a equipaggio singolo, con l’eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, purché i FI soddisfino le condizioni seguenti:

1) 

nel caso dei velivoli, essere conformi alla norma FCL.915.CRI, lettera a), e alle norme FCL.930.CRI e FCL.935;

2) 

nel caso degli elicotteri, essere conformi alla norma FCL.910.TRI, lettera c), punto 1), e alla norma FCL.915.TRI, lettera d), punto 2);

j) 

un certificato FI, IRI, CRI, STI o MI, purché i FI soddisfino tutte le condizioni seguenti:

▼M12

1) 

aver completato almeno 500 ore di istruzione di volo nella categoria di aeromobili appropriata;

▼M11

2) 

aver superato una valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935 nella categoria di aeromobili appropriata per dimostrare a un esaminatore di istruttori di volo (FIE) la capacità di poter esercitare la funzione di istruttore per il certificato pertinente;

k) 

una MPL, purché i FI soddisfino tutte le condizioni seguenti:

1) 

per la fase primaria di volo dell’addestramento, aver accumulato almeno 500 ore di volo in qualità di pilota di velivoli, di cui almeno 200 di istruzione di volo;

2) 

per la fase dell’addestramento di base:

i) 

possedere un’abilitazione IR su velivoli plurimotore e il privilegio per esercitare la funzione di istruttore per una IR;

ii) 

aver accumulato almeno 1 500 ore di volo in operazioni a equipaggio plurimo.

3) 

nel caso di FI già qualificati per esercitare funzioni di istruttore in corsi integrati ATP(A) o CPL(A)/IR, il requisito di cui al punto 2).ii) può essere sostituito dal completamento di un corso strutturato di addestramento comprendente:

i) 

la qualifica MCC;

ii) 

l’osservazione di cinque sessioni di istruzione di volo nella fase 3 di un corso MPL;

iii) 

l’osservazione di cinque sessioni di istruzione di volo nella fase 4 di un corso MPL;

iv) 

l’osservazione di cinque sessioni periodiche dell’operatore di addestramento al volo per i voli di linea;

v) 

il contenuto del corso MCCI.

In questo caso, i FI devono condurre le loro prime cinque sessioni di istruttore sotto la supervisione di un TRI(A), un MCCI(A) o un SFI(A) qualificato per l’istruzione di volo MPL.

▼B

FCL.910.FI    FI — Privilegi ristretti

a)

▼M7

I privilegi di un/una FI sono limitati al condurre l'addestramento al volo sotto la supervisione di un/una FI qualificato/a per la stessa categoria di aeromobili, designato/a a tale scopo dalla DTO o dall'ATO, nei casi seguenti:

▼M12

1) 

per il rilascio della PPL e della LAPL;

▼B

2) 

in tutti i corsi integrati a livello di PPL, in caso di velivoli e di elicotteri;

▼M12

3) 

per abilitazioni per classe e per tipo aeromobili monomotore a equipaggio singolo, ad eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo;

▼B

4) 

per le abilitazioni al volo notturno, al traino e al volo acrobatico.

b)

Quando conduce addestramento sotto supervisione, conformemente alla lettera a), l’FI non ha il privilegio di autorizzare allievi pilota a effettuare i loro primi voli come solista e primi voli di navigazione da solista.

c)

Le limitazioni di cui alle lettere a) e b) vengono rimosse dal certificato FI quando l’FI ha completato almeno:

1) 

per l’FI(A), 100 ore di istruzione di volo su velivoli o TMG e, in aggiunta, ha supervisionato almeno 25 voli da solista di allievi;

2) 

per l’FI(H), 100 ore di istruzione di volo su elicotteri e, in aggiunta, ha supervisionato almeno 25 voli di addestramento da solista di allievi;

▼M12

3) 

per l’FI(As), 15 ore o 50 decolli di istruzione di volo che coprano l’intero programma di addestramento per il rilascio di una PPL(As).

▼B

FCL.915.FI    FI — Prerequisiti

Il richiedente di un certificato FI deve:

a) 

nel caso dell’FI(A) e FI(H):

1) 

aver ricevuto almeno 10 ore di istruzione di volo strumentale sulla categoria di aeromobili appropriata, di cui non più di 5 possono essere di tempo strumentale su simulatore in un FSTD;

2) 

aver completato 20 ore di volo di navigazione in condizioni VFR sulla categoria di aeromobili appropriata come pilota in comando; e

b) 

inoltre, per l’FI(A):

1) 

essere almeno titolare di una CPL(A); o

2) 

essere almeno titolare di una PPL(A) e:

▼M11

i) 

ad eccezione di un FI(A) che fornisce addestramento unicamente per la LAPL(A), aver superato l’esame teorico della CPL, che può essere sostenuto senza completare un corso di istruzione teorica CPL e non è valido per il rilascio di una CPL; e

▼B

ii) 

aver completato almeno 200 ore di volo su velivoli o TMG, di cui 150 come pilota in comando;

3) 

aver completato almeno 30 ore su velivoli monomotore a pistoni di cui almeno 5 devono essere effettuate durante i 6 mesi precedenti al prova in volo preliminare specificata nella parte FCL.930.FI, lettera a);

4) 

aver effettuato un volo di navigazione in VFR come pilota in comando di almeno 540 km (300 NM) durante il quale sono effettuati atterraggi completi presso due aeroporti diversi;

c) 

inoltre, per l’FI(H), aver completato 250 ore di volo in totale come pilota su elicotteri, di cui:

1) 

almeno 100 devono essere effettuate nella funzione di pilota in comando, se il richiedente possiede almeno una CPL(H); o

▼M11

2) 

almeno 200 nella funzione di pilota in comando se il richiedente è titolare quanto meno di una PPL(H) e ha superato l’esame teorico della CPL, che può essere sostenuto senza completare un corso di istruzione teorica CPL e non è valido per il rilascio di una CPL;

▼B

d) 

per un FI(As), aver completato 500 ore di volo su dirigibili come pilota in comando, di cui 400 come pilota in comando titolare di una CPL(As);

▼M12 —————

▼B

FCL.930.FI    FI - Corso di addestramento

a)

I richiedenti di un certificato FI devono aver superato una specifica prova in volo preliminare con un FI qualificato conformemente alla parte FCL.905.FI, lettera i), entro i 6 mesi precedenti all’inizio del corso, per valutare la loro capacità a frequentare il corso. Questa prova in volo preliminare deve basarsi sui controlli di professionalità per le abilitazioni per classe e per tipo come specificato nell’appendice 9 di questa parte.

b)

Il corso di addestramento FI deve includere:

1) 

25 ore di insegnamento e apprendimento;

▼M12

2) 

almeno 100 ore di istruzione delle conoscenze teoriche, compresi i test di valutazione dei progressi;

▼B

3) 
i) 

nel caso di un FI(A) e (H), almeno 30 ore di istruzione di volo, di cui 25 devono essere di istruzione di volo a doppio comando e 5 possono essere condotte in un FFS, un FNPT I o II o un FTD 2/3;

▼M12

ii) 

nel caso di un FI(As), almeno 20 ore di istruzione di volo, di cui 15 devono essere istruzione di volo a doppio comando;

▼M12 —————

▼M12

4) 

i richiedenti di un certificato FI in un’altra categoria di aeromobili che sono o sono stati titolari di un FI(A), di un FI(H) o di un FI(As) devono ricevere crediti pari a 55 ore ai fini del requisito di cui alla lettera b), punto 2.

▼M11

c)

i richiedenti il certificato FI che sono o sono stati titolari di qualsiasi altro certificato di istruttore rilasciato in conformità del presente allegato sono ritenuti conformi ai requisiti di cui alla lettera b), punto 1).

▼M11

FCL.940.FI    FI — Rinnovo e ripristino

a) Rinnovo

1) 

Ai fini del rinnovo di un certificato FI i titolari devono soddisfare, entro la data di scadenza del certificato FI, almeno due dei tre requisiti seguenti:

i) 

aver accumulato

A) 

nel caso di un FI(A) e di un FI(H), almeno 50 ore di istruzione di volo nella categoria di aeromobili appropriata in qualità di FI, TRI, CRI, IRI, MI o esaminatore. Ai fini del rinnovo dei privilegi di istruttore per la IR, almeno 10 di tali ore di volo devono essere effettuate come istruzione di volo per una IR e devono essere compiute nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato FI;

B) 

nel caso di un FI(As), almeno 20 ore di istruzione di volo su dirigibili in qualità di FI, IRI o esaminatore. Ai fini del rinnovo dei privilegi di istruttore per la IR, 10 di tali ore di volo devono essere ore di istruzione di volo per una IR e devono essere compiute nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato FI;

▼M12 —————

▼M11

ii) 

aver completato un addestramento di aggiornamento per istruttori in qualità di FI presso un’ATO o presso l’autorità competente. FI(B) e FI(S) possono completare tale addestramento di aggiornamento per istruttori presso una DTO;

iii) 

aver superato una valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935 nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato FI.

▼M12

2) 

Per almeno un rinnovo ogni due (alternativamente), nel caso di FI(A) o FI(H), o un rinnovo ogni tre, nel caso di FI(As), i titolari del certificato FI pertinente devono superare una valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935.

▼M11

b) Ripristino.

Se il certificato FI è scaduto, i richiedenti devono, entro un periodo di 12 mesi precedente la data di presentazione della domanda di ripristino, completare un corso di aggiornamento per istruttori in qualità di FI presso un’ATO o un’autorità competente o, nel caso di FI(B) o FI(S), presso un’ATO, una DTO o un’autorità competente, e completare una valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935.

▼B

SEZIONE 4

Requisiti specifici per l’istruttore per l’abilitazione per tipo — TRI

▼M14

FCL.905.TRI   TRI — Privilegi e condizioni

a) 

I privilegi di un TRI consistono nel fornire istruzione per:

1) 

il rinnovo e il ripristino di una IR, purché il TRI sia titolare di una IR valida;

2) 

il rilascio di un certificato TRI o SFI, purché il titolare soddisfi tutte le condizioni seguenti:

i) 

aver accumulato almeno 50 ore di esperienza di istruttore in qualità di TRI o SFI in conformità al presente regolamento o al regolamento (UE) n. 965/2012;

ii) 

aver condotto il programma di istruzione di volo della parte pertinente del corso di addestramento TRI in conformità alla norma FCL.930.TRI, lettera a), punto 3), in modo soddisfacente per il capo istruttore di un’ATO;

3) 

nel caso del TRI per velivoli a equipaggio singolo:

i) 

il rilascio, il rinnovo e il ripristino delle abilitazioni per tipo per velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, purché il richiedente intenda acquisire i privilegi per operare in operazioni a equipaggio singolo.

I privilegi di un TRI(SpA) possono essere estesi all’istruzione di volo relativa alle abilitazioni per tipo per velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo in operazioni a equipaggio plurimo, purché l’istruttore TRI soddisfi una delle condizioni seguenti:

A) 

essere o essere stato titolare di un certificato TRI per velivoli a equipaggio plurimo;

B) 

aver accumulato almeno 500 ore su velivoli in operazioni a equipaggio plurimo e aver completato un corso di addestramento MCCI in conformità alla norma FCL.930.MCCI;

ii) 

il corso MPL nella fase di base, purché sia titolare dei privilegi estesi alle operazioni a equipaggio plurimo e sia o sia stato titolare di un certificato FI(A) o IRI(A);

4) 

nel caso del TRI per velivoli a equipaggio plurimo:

i) 

il rilascio, il rinnovo e il ripristino delle abilitazioni per tipo per:

A) 

velivoli a equipaggio plurimo;

B) 

velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo se il richiedente intende acquisire i privilegi per operare in operazioni a equipaggio plurimo;

ii) 

l’addestramento MCC;

iii) 

il corso MPL nelle fasi di base, intermedia e avanzata purché, per la fase di base, sia o sia stato titolare di un certificato FI(A) o IRI(A);

5) 

nel caso del TRI per elicotteri:

i) 

il rilascio, il rinnovo e il ripristino delle abilitazioni per tipo per elicotteri;

ii) 

l’addestramento MCC, purché sia titolare di un’abilitazione per tipo per elicotteri a equipaggio plurimo;

iii) 

l’estensione dell’abilitazione IR(H) monomotore all’IR(H) plurimotore;

6) 

nel caso del TRI per convertiplani:

i) 

il rilascio, il rinnovo e il ripristino delle abilitazioni per tipo per convertiplani;

ii) 

l’addestramento MCC.

b) 

I privilegi di un TRI comprendono i privilegi per effettuare una valutazione pratica dell’EBT presso un operatore EBT, a condizione che l’istruttore soddisfi i requisiti di cui all’allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012 per la standardizzazione degli istruttori EBT presso tale operatore EBT.

▼M11

FCL.910.TRI    TRI — Privilegi ristretti

a) Generalità. Se l’addestramento TRI si svolge soltanto in un FSTD, i privilegi del TRI sono ristretti all’addestramento nell’FSTD. Tale restrizione deve tuttavia includere i seguenti privilegi per condurre, nell’aeromobile:

1) 

LIFUS, a condizione che il corso di addestramento TRI comprendesse l’addestramento di cui alla norma FCL.930.TRI, lettera a), punto 4).i);

2) 

addestramento alle operazioni di atterraggio, a condizione che il corso di addestramento TRI comprendesse l’addestramento di cui alla norma FCL.930.TRI, lettera a), punto 4).ii); o

3) 

volo di addestramento di cui alla norma FCL.060, lettera c), punto 2), a condizione che il corso di addestramento TRI comprendesse l’addestramento di cui alla lettera a), punto 1) o punto 2).

La restrizione dell’FSTD è rimossa se i TRI hanno completato una valutazione della competenza nell’aeromobile.

b) TRI per velivoli e per convertiplani — TRI(A) e TRI(PL). I privilegi dei TRI sono ristretti al tipo di velivolo o convertiplano con il quale si sono svolti l’addestramento e la valutazione della competenza. Se non diversamente stabilito negli OSD, ai fini dell’estensione dei privilegi dei TRI ad altri tipi, i TRI devono:

1) 

aver compiuto nei 12 mesi precedenti la richiesta almeno 15 tratte, inclusi decolli e atterraggi, sul tipo di aeromobile applicabile, delle quali un massimo di sette possono essere effettuate in un FSTD;

2) 

aver completato le parti pertinenti dell’addestramento tecnico e le parti dell’istruzione di volo del corso TRI applicabile;

3) 

aver superato le sezioni pertinenti della valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935 al fine di dimostrare a un FIE o a un TRE, qualificato in conformità della sottoparte K del presente allegato, di possedere la capacità di addestrare un pilota al livello richiesto per il rilascio di un’abilitazione per tipo, compresa l’istruzione pre-volo, post-volo e teorica.

I privilegi dei TRI devono essere estesi a ulteriori varianti in conformità degli OSD se i TRI hanno completato le parti pertinenti dell’addestramento tecnico e le parti dell’istruzione di volo del corso TRI applicabile.

c) TRI per elicotteri — TRI(H).

1) 

I privilegi dei TRI(H) sono ristretti al tipo di elicottero nel quale è effettuata la valutazione della competenza ai fini del rilascio del certificato TRI. Salvo diversamente stabilito negli OSD, ai fini dell’estensione dei privilegi dei TRI a ulteriori tipi, i TRI devono:

i) 

aver completato le parti pertinenti dell’addestramento tecnico e le parti dell’istruzione di volo del corso TRI;

ii) 

aver compiuto nei 12 mesi precedenti la data della richiesta almeno 10 ore sul tipo di elicottero applicabile, di cui un massimo di cinque ore possono essere effettuate in un FFS o un FTD 2/3; e

iii) 

aver superato le sezioni pertinenti della valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935 al fine di dimostrare a un FIE o a un TRE, qualificato in conformità della sottoparte K del presente allegato, di possedere la capacità di addestrare un pilota al livello richiesto per il rilascio di un’abilitazione per tipo, compresa l’istruzione pre-volo, post-volo e teorica.

I privilegi dei TRI devono essere estesi a ulteriori varianti in conformità degli OSD se i TRI hanno completato le parti pertinenti dell’addestramento tecnico e le parti dell’istruzione di volo del corso TRI applicabile.

2) 

Ai fini dell’estensione dei privilegi di un TRI(H) dall’equipaggio singolo all’equipaggio plurimo sullo stesso tipo di elicottero, il titolare deve aver compiuto almeno 100 ore di volo in operazioni a equipaggio plurimo sul tipo in questione.

d) In deroga alle lettere precedenti, i titolari di un certificato TRI ai quali è stata rilasciata un’abilitazione per tipo in conformità alla norma FCL.725, lettera e), hanno il diritto di ottenere l’estensione dei loro privilegi TRI a tale nuovo tipo di aeromobile.

▼B

FCL.915.TRI    TRI — Prerequisiti

Il richiedente un certificato TRI deve:

a) 

essere titolare di una licenza di pilotaggio CPL, MPL o ATPL sulla categoria di aeromobili applicabile;

b) 

per un certificato TRI(MPA):

1) 

aver completato 1 500 ore di volo come pilota su velivoli a equipaggio plurimo; e

2) 

aver completato, nei 12 mesi precedenti la data della richiesta, 30 tratte, inclusi decolli ed atterraggi come pilota in comando o copilota sul tipo di velivolo applicabile, di cui 15 possono essere completate in un FFS che rappresenti quel tipo;

c) 

▼M11

per un certificato TRI(SpA):

1) 

aver compiuto, nei 12 mesi precedenti la data della richiesta, almeno 30 tratte, inclusi decolli e atterraggi, come pilota in comando sul tipo di velivolo applicabile, di cui un massimo di 15 possono essere effettuate in un FSTD rappresentativo di tale tipo; e

▼B

2) 
i) 

aver completato almeno 500 ore di volo come pilota su velivoli, incluse 30 ore come pilota in comando sul tipo di velivolo applicabile; o

ii) 

essere o essere stato titolare di un certificato FI per velivoli plurimotore con privilegi IR(A);

d) 

per un TRI(H):

1) 

per un certificato TRI(H) per elicotteri monomotore a equipaggio singolo, aver completato 250 ore come pilota su elicotteri;

2) 

per un certificato TRI(H) per elicotteri plurimotore ad equipaggio singolo, aver completato 500 ore come pilota su elicotteri, incluse 100 ore come pilota in comando su elicotteri plurimotore ad equipaggio singolo;

3) 

per un certificato TRI(H) per elicotteri ad equipaggio plurimo, aver completato 1 000 ore di volo come pilota su elicotteri, incluse:

i) 

350 ore come pilota su elicotteri a equipaggio plurimo; o

ii) 

per richiedenti che sono già in possesso di un certificato TRI(H) per elicotteri plurimotore a equipaggio singolo, 100 ore come pilota di quel tipo in operazioni a equipaggio plurimo;

4) 

i titolari di un certificato FI(H) ottengono il massimo dei crediti relativi ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) nel corrispondente elicottero a equipaggio singolo;

e) 

per TRI(PL):

1) 

aver completato 1 500 ore di volo come pilota su velivoli a equipaggio plurimo, convertiplani o elicotteri a equipaggio plurimo; e

2) 

aver completato, nei 12 mesi precedenti la data della richiesta, 30 tratte, inclusi decolli e atterraggi come pilota in comando o copilota sul tipo di convertiplano applicabile, di cui 15 possono essere completate in un FFS rappresentativo di quel tipo.

FCL.930.TRI    TRI — Corso di addestramento

a)

▼M11

Il corso di addestramento TRI deve essere condotto nell’aeromobile solo se non è disponibile ed accessibile un FSTD e deve includere:

▼B

1) 

25 ore di insegnamento e apprendimento;

2) 

10 ore di addestramento tecnico, comprendenti la revisione delle conoscenze tecniche, la preparazione delle lezioni e lo sviluppo di capacità di insegnamento in aula e al simulatore;

▼M11

3) 

cinque ore di istruzione di volo sull’aeromobile appropriato o su un FSTD rappresentativo di tale aeromobile per aeromobili ad equipaggio singolo e 10 ore su aeromobili ad equipaggio plurimo o su un FSTD rappresentativo di tale aeromobile;

▼M11

4) 

l’addestramento seguente, a seconda dei casi:

i) 

addestramento specifico aggiuntivo prima di condurre LIFUS;

ii) 

addestramento specifico aggiuntivo prima di erogare addestramento alle operazioni di atterraggio. Tale addestramento nell’FSTD deve prevedere l’addestramento per le procedure di emergenza relative all’aeromobile.

▼B

b)

I richiedenti che sono o sono stati titolari di un certificato di istruttore ottengono il massimo dei crediti in relazione al requisito di cui alla lettera a), punto 1.

c)

Il richiedente un certificato TRI che possieda un certificato SFI per il tipo corrispondente ottiene il massimo dei crediti in relazione ai requisiti di questo paragrafo per il rilascio di un certificato TRI ristretto all’istruzione di volo nei simulatori.

▼M11

FCL.935.TRI    TRI — Valutazione della competenza

a) La valutazione della competenza per un TRI per MPA e PL deve essere condotta in un FFS. In caso di mancata disponibilità di un FFS, dovrà essere utilizzato un aeromobile.

b) La valutazione della competenza per un TRI per velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo ed elicotteri deve essere condotta in uno dei dispositivi seguenti:

1) 

un FFS disponibile e accessibile;

2) 

in caso di mancata disponibilità o accessibilità di un FFS, in una combinazione di FSTD e aeromobile;

3) 

in caso di mancata disponibilità o accessibilità di un FSTD, in un aeromobile.

FCL.940.TRI    TRI — Rinnovo e ripristino

a) Rinnovo

1) 

Velivoli

Ai fini del rinnovo di un certificato TRI(A), i richiedenti devono, entro i 12 mesi immediatamente precedenti la data di scadenza del certificato, soddisfare almeno due dei tre requisiti seguenti:

i) 

sottoporsi a una delle seguenti parti di un corso di addestramento completo per l’abilitazione per tipo o ricorrente: una sessione di simulazione di volo di almeno tre ore o un’esercitazione in volo di almeno un’ora che comprenda un minimo di due decolli e atterraggi;

ii) 

un addestramento di aggiornamento per istruttori completo in qualità di TRI(A) presso un’ATO;

iii) 

il superamento della valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935. I richiedenti che hanno soddisfatto i requisiti della norma FCL.910.TRI, lettera b), punto 3), sono considerati conformi al presente requisito.

2) 

Elicotteri e convertiplani

Ai fini del rinnovo di un certificato TRI(H) o TRI(PL), i richiedenti devono, entro il periodo di validità del certificato TRI, soddisfare almeno due dei tre requisiti seguenti:

i) 

aver compiuto almeno 50 ore di istruzione di volo su ciascuno dei tipi di aeromobile per i quali sono titolari dei privilegi di istruttore o in un FSTD rappresentativo di tali tipi, di cui almeno 15 ore devono essere effettuate entro il periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato TRI. Nel caso di un TRI(PL), tali ore devono essere assolte in qualità di TRI o esaminatore dell’abilitazione per tipo (TRE), o di SFI o di esaminatore per dispositivi di addestramento al volo (SFE). Nel caso di un TRI(H) è preso in considerazione a tale fine il tempo di volo assolto in qualità di FI, istruttore per l’abilitazione al volo strumentale (IRI), istruttore per l’addestramento sui dispositivi di simulazione di volo (STI) o come esaminatore di qualsiasi tipo;

ii) 

aver completato un addestramento di aggiornamento per istruttori in qualità di TRI(H) o TRI(PL), a seconda dei casi, presso un’ATO;

iii) 

aver superato, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato, una valutazione della competenza conformemente, a seconda dei casi, alla norma FCL.935, alla norma FCL.910.TRI, lettera b), punto 3), o alla norma FCL.910.TRI, lettera c), punto 3).

3) 

Ai fini di almeno un rinnovo ogni due (alternativamente) di un certificato TRI, i titolari devono superare la valutazione di competenza conformemente alla norma FCL.935.

4) 

Se i TRI sono titolari di un certificato per più di un tipo di aeromobile all’interno della stessa categoria, la valutazione della competenza superata su uno di tali tipi di aeromobile garantisce il rinnovo del certificato TRI per gli altri tipi di cui sono titolari all’interno della stessa categoria di aeromobili, salvo diversamente stabilito negli OSD.

5) 

Requisiti specifici per il rinnovo di un certificato TRI(H)

I TRI(H) titolari di un certificato FI(H) nel tipo pertinente devono essere considerati conformi ai requisiti di cui alla lettera a). In tal caso, il certificato TRI(H) è valido fino alla data di scadenza del certificato FI(H).

b) Ripristino

Ai fini del ripristino di un certificato TRI, i richiedenti devono, nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della domanda, aver superato la valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935 e aver completato:

1) 

per i velivoli:

i) 

almeno 30 tratte, inclusi decolli e atterraggi, sul tipo di velivolo applicabile, delle quali un massimo di 15 possono essere compiute in un FFS;

ii) 

un addestramento di aggiornamento in qualità di TRI presso un’ATO, nel quale devono essere trattati gli elementi pertinenti del corso di addestramento TRI.

2) 

Per elicotteri e convertiplani:

i) 

almeno 10 ore di volo, inclusi decolli e atterraggi, sul tipo di aeromobile applicabile, delle quali un massimo di cinque possono essere compiute in un FFS o in un FTD 2/3;

ii) 

un addestramento di aggiornamento in qualità di TRI presso un’ATO, nel quale devono essere trattati gli elementi pertinenti del corso di addestramento TRI.

3) 

Nel caso di richiedenti che sono titolari di un certificato per più di un tipo di aeromobile all’interno della stessa categoria, la valutazione della competenza superata su uno di tali tipi di aeromobile garantisce il rinnovo del certificato TRI per gli altri tipi di cui sono titolari all’interno della stessa categoria di aeromobili, salvo diversamente stabilito negli OSD.

▼B

SEZIONE 5

Requisiti specifici per l’istruttore per l’abilitazione per classe — CRI

FCL.905.CRI    CRI — Privilegi e condizioni

a)

I privilegi di un CRI consistono nel fornire istruzione per:

▼M3

1) 

il rilascio, rinnovo e ripristino delle abilitazioni per classe o per tipo per velivoli a equipaggio singolo, con l'eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, se il richiedente intende ottenere i privilegi per operare in operazioni a equipaggio singolo;

▼B

2) 

un’abilitazione al traino o al volo acrobatico per la categoria dei velivoli, sempre che il CRI possieda la corrispondente abilitazione e abbia dimostrato di possedere la capacità di fornire istruzione per tale abilitazione a un FI qualificato conformemente alla parte FCL.905.FI, lettera i);

▼M4

3) 

estensione di privilegi LAPL(A) ad un'altra classe o variante di velivolo.

▼B

b)

I privilegi di un CRI sono ristretti alla classe o al tipo di velivolo nel quale è stata svolta la valutazione della competenza dell’istruttore. I privilegi di un CRI vengono estesi ad altre classi o tipi qualora il CRI abbia completato, negli ultimi 12 mesi:

1) 

15 ore di volo come pilota in comando su velivoli della classe o tipo di velivolo applicabile;

2) 

un volo di addestramento dal posto di destra sotto la supervisione di un altro CRI o FI qualificato per quella classe o tipo che occupi l’altro posto pilota.

▼M11

b bis)

I privilegi dei CRI consistono nel fornire istruzione per le abilitazioni per classe e per tipo per velivoli a equipaggio singolo, con l’eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, in operazioni a equipaggio plurimo, purché i CRI soddisfino una delle condizioni seguenti:

1) 

essere o essere stati titolari di un certificato TRI per velivoli ad equipaggio plurimo;

2) 

avere accumulato almeno 500 ore su velivoli in operazioni a equipaggio plurimo e aver completato un corso di addestramento MCCI in conformità alla norma FCL.930.MCCI.

▼M3

c)

I richiedenti un certificato CRI per velivoli plurimotore in possesso di un certificato CRI per velivoli monomotore devono soddisfare i prerequisiti per un certificato CRI di cui alla norma FCL.915.CRI, lettera a) e i requisiti di cui alla norma FCL.930.CRI, lettera a), paragrafo 3 e alla norma FCL.935.

▼B

FCL.915.CRI    CRI — Prerequisiti

Il richiedente un certificato CRI deve aver completato almeno:

a) 

per velivoli plurimotore:

1) 

500 ore di volo come pilota su velivoli;

2) 

30 ore come pilota in comando sulla classe o tipo di velivoli applicabile;

b) 

per velivoli monomotore:

1) 

300 ore di volo come pilota su velivoli;

2) 

30 ore come pilota in comando sulla classe o tipo di velivoli applicabile.

FCL.930.CRI    CRI — Corso di addestramento

a)

Il corso di addestramento per CRI deve includere almeno:

1) 

25 ore di istruzione all’insegnamento e apprendimento;

2) 

10 ore di addestramento tecnico, comprendenti la revisione delle conoscenze tecniche, la preparazione delle lezioni e lo sviluppo di capacità di insegnamento in aula e al simulatore;

▼M11

3) 

cinque ore di istruzione di volo su velivoli plurimotore o su un FSTD rappresentativo di tale classe o tipo di velivolo, delle quali almeno tre ore sul velivolo, o almeno tre ore di istruzione di volo su velivoli monomotore, fornite da un FI(A) qualificato conformemente alla norma FCL.905.FI, lettera j).

▼B

b)

I richiedenti che siano o siano stati titolari di un certificato di istruttore ottengono il massimo dei crediti in relazione al requisito di cui alla lettera a), punto 1.

▼M11

FCL.940.CRI    CRI — Rinnovo e ripristino

a) Ai fini del rinnovo di un certificato CRI, i richiedenti devono soddisfare, entro il periodo di validità del certificato CRI, almeno due dei tre requisiti seguenti:

1) 

condurre almeno 10 ore di istruzione di volo in qualità di CRI. Se i richiedenti sono titolari di privilegi CRI su velivoli sia monomotore sia plurimotore, tali ore di istruzione di volo devono essere suddivise in modo uguale tra velivoli monomotore e plurimotore;

2) 

completare un addestramento di aggiornamento per istruttori in qualità di CRI presso un’ATO o presso un’autorità competente.

3) 

superare la valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935 per velivoli plurimotore o monomotore, a seconda dei casi.

b) Ai fini di almeno un rinnovo ogni due (alternativamente) di un certificato CRI, i titolari devono aver soddisfatto il requisito di cui alla lettera a), punto 3).

c) Ripristino

Il certificato CRI, se è scaduto, dev’essere ripristinato se i richiedenti nel periodo di 12 mesi precedente la richiesta di ripristino hanno:

1) 

completato un addestramento di aggiornamento per istruttori in qualità di CRI presso un’ATO o presso un’autorità competente.

2) 

superato una valutazione della competenza come richiesto dalla norma FCL.935.

▼B

SEZIONE 6

Requisiti specifici per l’istruttore per l’abilitazione al volo strumentale — IRI

FCL.905.IRI    IRI — Privilegi e condizioni

▼M3

a)

I privilegi di un IRI consistono nel impartire istruzione ai fini del rilascio, rinnovo e ripristino di una EIR o una IR per la categoria di aeromobili appropriata.

▼B

b)

Requisiti specifici per il corso MPL. Ai fini di poter insegnare nella fase di base dell’addestramento per un corso MPL, l’IRI(A) deve:

1) 

essere titolare di una IR per velivoli plurimotore; e

2) 

aver completato almeno 1 500 ore di volo in operazioni a equipaggio plurimo.

3) 

Nel caso di un IRI già qualificato per fornire istruzione in corsi integrati ATP(A) o CPL(A)/IR, il requisito di cui alla lettera b), punto 2, può essere sostituito dal completamento del corso previsto dalla parte FCL.905.FI, lettera j), punto 3.

▼M12

FCL.915.IRI    IRI — Prerequisiti

I richiedenti di un certificato IRI devono:

a) 

nel caso di un IRI(A):

1) 

per fornire l’addestramento negli FSTD durante un corso di addestramento approvato presso un’ATO, aver completato almeno 200 ore di volo in IFR dopo il rilascio della BIR o della IR, di cui almeno 50 ore devono essere su velivoli;

2) 

per fornire l’addestramento su un velivolo, aver completato almeno 800 ore di volo in IFR, di cui almeno 400 ore devono essere su velivoli;

3) 

per richiedere un IRI(A) per velivoli plurimotore, rispettare i requisiti delle norme FCL.915.CRI, lettera a), FCL.930.CRI e FCL.935;

b) 

per un IRI(H):

1) 

per fornire l’addestramento negli FSTD durante un corso di addestramento approvato presso un’ATO, aver completato almeno 125 ore di volo in IFR dopo il rilascio della IR, di cui almeno 65 ore devono essere di tempo di volo strumentale su elicotteri;

2) 

per fornire l’addestramento su un elicottero, aver completato almeno 500 ore di volo in IFR, di cui almeno 250 ore devono essere di tempo di volo strumentale su elicotteri; e

3) 

per richiedere un IR(H) per elicotteri plurimotore, rispettare i requisiti della norma FCL.905.FI, lettera h), punto 2;

c) 

i richiedenti di un certificato IRI(As) devono aver completato almeno 300 ore di volo in IFR, di cui almeno 100 ore devono essere di tempo di volo strumentale su dirigibili.

▼B

FCL.930.IRI    IRI — Corso di addestramento

a)

Il corso di addestramento per l’IRI deve includere almeno:

1) 

25 ore di istruzione all’insegnamento e apprendimento;

2) 

10 ore di addestramento tecnico, comprendenti la revisione delle conoscenze teoriche strumentali, la preparazione delle lezioni e lo sviluppo di capacità di insegnamento in aula;

3) 
i) 

per l’IRI(A), almeno 10 ore di istruzione di volo su un velivolo, un FFS, un FTD 2/3 o un FNPT II. Nel caso di richiedenti titolari di un certificato FI(A), queste ore sono ridotte a 5;

▼M11

ii) 

per la IRI(H), almeno 10 ore di istruzione di volo su un elicottero, un FFS, un FTD 2/3 o un FNPT II/III; nel caso di richiedenti titolari di un certificato FI(H), il numero di ore è ridotto ad almeno cinque;

▼B

iii) 

per l’IRI(As), almeno 10 ore di istruzione di volo su un dirigibile, un FFS, un FTD 2/3 o un FNPT II.

b)

L’istruzione di volo deve essere fornita da un FI qualificato conformemente alla parte FCL.905.FI, lettera i).

c)

I richiedenti che sono o sono stati titolari di un certificato di istruttore ottengono i crediti massimi ai fini del requisito di cui alla lettera a), punto 1.

FCL.940.IRI    IRI — Rinnovo e ripristino

Ai fini del rinnovo e del ripristino di un certificato IRI, il titolare deve soddisfare i requisiti per il rinnovo e il ripristino di un certificato FI, conformemente alla sezione FCL.940.FI.

SEZIONE 7

Requisiti specifici per l’istruttore di volo sui dispositivi di addestramento al volo - SFI

▼M11

FCL.905.SFI    SFI — Privilegi e condizioni

a) I privilegi degli SFI consistono nel fornire istruzione di volo sui dispositivi di addestramento al volo, nella categoria di aeromobili appropriata, per:

1) 

il rinnovo e il ripristino di una IR, a condizione che siano o siano stati titolari di una IR nella categoria di aeromobili pertinente;

2) 

il rilascio di una IR, a condizione che siano o siano stati titolari di una IR nella categoria di aeromobili pertinente e abbiano completato un corso di addestramento IRI.

b) I privilegi degli SFI per velivoli a equipaggio singolo consistono nel fornire istruzione di volo sui dispositivi di addestramento al volo per:

1) 

il rilascio, il rinnovo e il ripristino delle abilitazioni per tipo per velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, se i richiedenti intendono acquisire i privilegi per operare in operazioni a equipaggio singolo.

I privilegi degli SFI per velivoli a equipaggio singolo possono essere estesi all’istruzione di volo relativa alle abilitazioni per tipo per velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo in operazioni a equipaggio plurimo, purché gli SFI soddisfino una delle condizioni seguenti:

i) 

essere o essere stati titolari di un certificato TRI per velivoli ad equipaggio plurimo;

ii) 

avere accumulato almeno 500 ore su velivoli in operazioni a equipaggio plurimo e aver completato un corso di addestramento MCCI in conformità della norma FCL.930.MCCI;

2) 

i corsi di addestramento MMC e MPL nella fase di base, purché i privilegi degli SFI(SpA) siano stati estesi alle operazioni a equipaggio plurimo conformemente al punto 1).

c) I privilegi degli SFI per velivoli a equipaggio plurimo consistono nel fornire istruzione di volo sui dispositivi di addestramento al volo per:

1) 

il rilascio, il rinnovo e il ripristino delle abilitazioni per tipo per velivoli a equipaggio plurimo e, se i richiedenti intendono acquisire i privilegi per operare in operazioni a equipaggio plurimo, per velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo;

2) 

il corso di addestramento MCC;

3) 

il corso MPL nelle fasi di base, intermedia e avanzata, a condizione che, per la fase di base, siano o siano stati titolari di un certificato FI(A) o IRI(A).

d) I privilegi degli SFI per elicotteri consistono nel fornire istruzione di volo sui dispositivi di addestramento al volo per:

1) 

il rilascio, il rinnovo e il ripristino delle abilitazioni per tipo per elicotteri;

2) 

l’addestramento MCC, se gli SFI sono titolari dei privilegi di istruttore per elicotteri a equipaggio plurimo.

▼M14

e) I privilegi di uno SFI comprendono i privilegi per effettuare una valutazione pratica dell’EBT presso un operatore EBT, a condizione che l’istruttore soddisfi i requisiti di cui all’allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012 per la standardizzazione degli istruttori EBT presso tale operatore EBT.

▼M11

FCL.910.SFI    SFI — Privilegi ristretti

I privilegi degli SFI sono limitati a un FTD 2/3 o a un FFS del tipo di aeromobile utilizzato durante il corso di addestramento SFI.

I privilegi possono essere estesi ad altri FSTD rappresentativi di altri tipi della stessa categoria di aeromobili se i titolari hanno:

a) 

completato la parte al simulatore del corrispondente corso per l’abilitazione per tipo;

b) 

completato le parti pertinenti dell’addestramento tecnico e il contenuto della parte FSTD del programma di istruzione di volo del corso TRI applicabile;

c) 

effettuato, in un corso completo per l’abilitazione per tipo, almeno tre ore di istruzione di volo in relazione ai compiti di uno SFI sul tipo applicabile sotto la supervisione di un TRE o di uno SFE qualificato a tali fini e in modo soddisfacente per questi ultimi.

I privilegi degli SFI devono essere estesi a ulteriori varianti in conformità degli OSD se gli SFI hanno completato le parti per tipo pertinenti dell’addestramento tecnico e il contenuto della parte FSTD del programma di istruzione di volo del corso TRI applicabile.

▼B

FCL.915.SFI    SFI — Prerequisiti

Il richiedente un certificato SFI deve:

a) 

essere o essere stato titolare di una CPL, MPL o ATPL nella categoria di aeromobili appropriata;

b) 

aver completato i controlli di professionalità per il rilascio dell’abilitazione per tipo su aeromobile specifico in un FFS rappresentativo del tipo appropriato, entro i 12 mesi precedenti la richiesta; e

c) 

inoltre, per un SFI(A) per velivoli a equipaggio plurimo o SFI(PL), avere:

1) 

almeno 1 500 ore di volo come pilota su velivoli a equipaggio plurimo o convertiplani, a seconda dei casi;

2) 

completato, come pilota o osservatore, entro i 12 mesi precedenti la richiesta, almeno:

i) 

3 tratte nella cabina di pilotaggio del tipo di aeromobile appropriato; o

ii) 

2 sessioni al simulatore di addestramento al volo relative all’attività di linea condotte da equipaggio qualificato nella cabina di pilotaggio del tipo applicabile. Queste sessioni al simulatore devono includere 2 voli di almeno 2 ore ciascuno tra 2 aeroporti differenti e la relativa pianificazione pre-volo e de-briefing;

d) 

inoltre, per un SFI(A) per velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo:

1) 

aver completato almeno 500 ore di volo come pilota in comando su velivoli a equipaggio singolo;

2) 

essere o essere stato titolare di un’abilitazione IR(A) su plurimotore; e

3) 

soddisfare i requisiti di cui alla lettera c), punto 2;

e) 

inoltre, per un SFI(H):

1) 

aver completato, come pilota o osservatore, almeno 1 ora di volo nella cabina di pilotaggio del tipo applicabile, entro i 12 mesi precedenti la data della richiesta; e

2) 

nel caso di elicotteri a equipaggio plurimo, almeno 1 000 ore di esperienza di volo come pilota su elicotteri, comprendenti almeno 350 ore come pilota su elicotteri a equipaggio plurimo;

3) 

nel caso di elicotteri plurimotore a equipaggio singolo, aver completato 500 ore come pilota su elicotteri, incluse 100 ore come pilota in comando su elicotteri plurimotore a equipaggio singolo;

4) 

nel caso di elicotteri monomotore a equipaggio singolo, aver completato 250 ore come pilota su elicotteri.

FCL.930.SFI    SFI — Corso di addestramento

▼M14

a)

Il corso di addestramento per uno SFI deve includere:

1) 

il contenuto della parte FSTD del corso applicabile per l’abilitazione per tipo;

2) 

le parti pertinenti dell’addestramento tecnico e il contenuto della parte FSTD del programma di istruzione di volo del corso di addestramento TRI applicabile;

3) 

25 ore di istruzione all’insegnamento e apprendimento.

▼B

b)

Il richiedente un certificato SFI che possiede un certificato TRI per il tipo corrispondente ottiene il massimo dei crediti in relazione ai requisiti del presente paragrafo.

▼M11

FCL.940.SFI    SFI — Rinnovo e ripristino

a) Rinnovo

Ai fini del rinnovo di un certificato SFI, i richiedenti devono soddisfare, prima della data di scadenza del certificato SFI, almeno due dei tre requisiti seguenti:

1) 

aver assolto almeno 50 ore in qualità di istruttore o esaminatore su FSTD, di cui almeno 15 ore nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato SFI;

2) 

aver completato un addestramento di aggiornamento per istruttori in qualità di SFI presso un’ATO;

3) 

aver superato le corrispondenti sezioni della valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935.

b) I richiedenti devono inoltre aver completato, su un FFS, i controlli di professionalità per il rilascio delle abilitazioni per tipo di aeromobile specifico, rappresentanti i tipi per i quali sono titolari dei privilegi.

c) Ai fini di almeno un rinnovo ogni due (alternativamente) di un certificato SFI, i titolari devono soddisfare il requisito di cui alla lettera a), punto 3).

d) Nel caso di un SFI titolare di un certificato per più di un tipo di aeromobile all’interno della stessa categoria, la valutazione della competenza superata su uno di tali tipi garantisce il rinnovo del certificato SFI per gli altri tipi di cui è titolare all’interno della stessa categoria di aeromobili, salvo diversamente stabilito negli OSD.

e) Ripristino

Ai fini del ripristino del certificato SFI i richiedenti devono, entro il periodo di 12 mesi immediatamente precedente la richiesta di ripristino, soddisfare tutte le condizioni seguenti:

1) 

aver completato un addestramento di aggiornamento per istruttori in qualità di SFI presso un’ATO;

2) 

aver superato la valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935.

3) 

aver completato, su un FSTD, un test di abilitazione per il rilascio delle abilitazioni per tipo di aeromobile specifico, rappresentanti i tipi per i quali devono essere ripristinati i privilegi.

▼B

SEZIONE 8

Requisiti specifici per l’istruttore per la cooperazione in equipaggio plurimo — MCCI

FCL.905.MCCI    MCCI — Privilegi e condizioni

a)

I privilegi di un MCCI consistono nel fornire istruzione di volo durante:

1) 

la parte pratica dei corsi MCC quando non sono svolti in combinazione con l’addestramento dell’abilitazione per tipo; e

2) 

nel caso di un MCCI(A), la fase di base del corso di addestramento integrato MPL, sempre che sia o sia stato titolare di un certificato FI(A) o IRI(A).

FCL.910.MCCI    MCCI — Privilegi ristretti

I privilegi del titolare di un certificato MCCI sono ristretti a un FNPT II/III MCC, FTD 2/3 o FFS utilizzati durante il corso di addestramento MCCI.

I privilegi possono essere estesi ad altri FSTD rappresentativi di altri tipi di aeromobile qualora il titolare abbia completato l’addestramento pratico del corso MCCI su quel tipo di FNPT II/III MCC, FTD 2/3 o FFS.

FCL.915.MCCI    MCCI — Prerequisiti

Il richiedente un certificato MCCI deve:

a) 

essere o essere stato titolare di una CPL, MPL o ATPL nella categoria di aeromobili appropriata;

b) 

avere almeno:

▼M3

1) 

nel caso di velivoli, dirigibili e convertiplani, 1 500 ore di esperienza di volo come pilota in operazioni a equipaggio plurimo;

▼B

2) 

nel caso di elicotteri, 1 000 ore di esperienza di volo come pilota in operazioni a equipaggio plurimo, di cui almeno 350 in elicotteri a equipaggio plurimo.

FCL.930.MCCI    MCCI – Corso di addestramento

a)

Il corso di addestramento per un MCCI deve includere almeno:

1) 

25 ore di istruzione all’insegnamento e apprendimento;

2) 

addestramento tecnico relativo al tipo di FSTD che quale il richiedente desidera insegnare;

3) 

3 ore di istruzione pratica, che possono essere di istruzione di volo o istruzione MCC sul corrispondente FNPT II/III MCC, FTD 2/3 o FFS, sotto la supervisione di un TRI, SFI o MCCI designato per quel fine dall’ATO. Queste ore di istruzione di volo sotto supervisione devono includere la valutazione della competenza del richiedente come stabilito nella parte FCL.920.

b)

I richiedenti che sono o sono stati titolari di un certificato FI, TRI, CRI, IRI o SFI vengono accreditati in pieno ai fini del requisito di cui alla lettera a), punto 1.

FCL.940.MCCI    MCCI — Rinnovo e ripristino

a)

Ai fini del rinnovo di un certificato MCCI, il richiedente deve aver soddisfatto i requisiti di cui alla sezione FCL.930.MCCI, lettera a), punto 3, sul corrispondente tipo di FNPT II/III, FTD 2/3 o FFS, entro gli ultimi 12 mesi del periodo di validità del certificato MCCI.

b)

Ripristino. Qualora il certificato MCCI sia scaduto, il richiedente deve soddisfare i requisiti di cui alla parte FCL.930.MCCI, lettera a), punti 2 e 3, sul corrispondente tipo di FNPT II/III MCC, FTD 2/3 o FFS.

SEZIONE 9

Requisiti specifici per l’istruttore dell’addestramento sui dispositivi di simulazione — STI

FCL.905.STI    STI — Privilegi e condizioni

a)

I privilegi di uno STI consistono nel fornire istruzione di volo sui dispositivi di addestramento al volo, nella categoria di aeromobili appropriata, per:

1) 

il rilascio di una licenza;

2) 

il rilascio, rinnovo o ripristino di una IR e di un’abilitazione per classe o per tipo per aeromobili a equipaggio singolo, con l’eccezione di velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo.

b)

Privilegi aggiuntivi per un STI(A). I privilegi di un STI(A) includono l’istruzione di volo sui dispositivi di addestramento al volo durante l’addestramento primario per l’abilità di pilotaggio del corso di addestramento integrato MPL.

▼M11

FCL.910.STI    STI — Privilegi ristretti

I privilegi degli STI sono ristretti all’FSTD utilizzato durante il corso di addestramento STI.

I privilegi possono essere estesi ad altri FSTD rappresentativi di altri tipi di aeromobili se, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la richiesta, i titolari hanno:

a) 

completato il contenuto FSTD del corso CRI o TRI sulla classe o sul tipo di aeromobile per il quale si intendono ottenere i privilegi;

b) 

superato, nell’FSTD nel quale deve essere condotta l’istruzione di volo, la sezione applicabile dei controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 del presente allegato per la classe o il tipo di aeromobile corrispondenti.

Per gli STI(A) che insegnano soltanto su BITD, i controlli di professionalità includono solo le esercitazioni appropriate per il test di abilitazione per il rilascio di una PPL(A);

c) 

condotto, nell’ambito di un corso CPL, IR, PPL o di un corso per l’abilitazione per classe o per tipo, almeno tre ore di istruzione di volo sotto la supervisione di un FI, di un CRI(A), di un IRI o di un TRI designato a tale scopo dall’ATO, di cui almeno un’ora di istruzione di volo sotto la supervisione di un FIE nella categoria di aeromobili appropriata.

FCL.915.STI    STI — Prerequisiti

a) I richiedenti il rilascio di un certificato STI devono:

1) 

essere o essere stati titolari, nei tre anni precedenti la data della richiesta, di una licenza di pilota e dei privilegi di istruttore appropriati ai corsi nei quali intendono insegnare;

2) 

aver completato in un FSTD, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data della richiesta, i controlli di professionalità pertinenti per l’abilitazione per classe o per tipo.

I richiedenti il rilascio di uno STI(A) che intendono insegnare soltanto su BITD devono completare solo le esercitazioni appropriate per un test di abilitazione per il rilascio di una PPL(A).

b) Oltre ai requisiti stabiliti alla lettera a), i richiedenti il rilascio di un certificato STI(H) devono aver compiuto almeno un’ora di tempo di volo in qualità di osservatore nella cabina di pilotaggio del tipo di elicottero applicabile nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data della richiesta.

▼B

FCL.930.STI    STI — Corso di addestramento

a)

Il corso di addestramento per un STI deve includere almeno 3 ore di istruzione di volo relativa ai compiti di un STI in un FFS, FTD 2/3 o FNPT II/III, sotto la supervisione di un FIE. Queste ore di istruzione di volo sotto supervisione devono includere la valutazione della competenza del richiedente così come descritto nella parte FCL.920.

I richiedenti di un STI(A) che desiderano insegnare soltanto su un BITD, devono completare l’istruzione di volo su un BITD.

b)

Per i richiedenti di un STI(H), il corso deve anche includere la parte FFS del corso TRI corrispondente.

▼M11

FCL.940.STI    STI — Rinnovo e ripristino del certificato STI

a) Rinnovo

Ai fini del rinnovo del certificato STI i richiedenti devono, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato STI, soddisfare tutte le condizioni seguenti:

1) 

aver condotto almeno tre ore di istruzione di volo in un FSTD, come parte di un corso completo CPL, IR, PPL o di un corso per l’abilitazione per classe o per tipo;

2) 

aver superato, nell’FSTD nel quale è condotta l’istruzione di volo, le sezioni applicabili dei controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 del presente allegato per la classe o il tipo di aeromobile corrispondenti.

Per gli STI(A) che insegnano soltanto su BITD, i controlli di professionalità includono solo le esercitazioni appropriate per il test di abilitazione per il rilascio di una PPL(A).

b) Ripristino

Ai fini del ripristino del certificato STI, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la richiesta di ripristino, i richiedenti devono:

1) 

completare un addestramento di aggiornamento in qualità di STI presso un’ATO;

2) 

superare, nell’FSTD nel quale è condotta l’istruzione di volo, le sezioni applicabili dei controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 del presente allegato per la classe o il tipo di aeromobile corrispondenti.

Per gli STI(A) che insegnano soltanto su BITD, i controlli di professionalità includono solo le esercitazioni appropriate per un test di abilitazione per il rilascio di una PPL(A);

3) 

condurre, nella categoria di aeromobile pertinente, nell’ambito di un corso completo CPL, IR, PPL o di un corso per l’abilitazione per classe o per tipo, almeno tre ore di istruzione di volo sotto la supervisione di un FI, di un CRI, di un IRI o di un TRI designato a tale scopo dall’ATO, di cui almeno un’ora di istruzione di volo sotto la supervisione di un esaminatore per istruttore di volo (FIE).

▼B

SEZIONE 10

Istruttore per l’abilitazione al volo in montagna - MI

FCL.905.MI    MI — privilegi e condizioni

I privilegi di un MI consistono nel condurre istruzione di volo per il rilascio di un’abilitazione per il volo in montagna.

FCL.915.MI    MI — Prerequisiti

Il richiedente di un certificato MI deve:

a) 

essere titolare di un certificato FI, CRI o TRI, con privilegi per velivoli a equipaggio singolo;

b) 

essere titolare di un’abilitazione per il volo in montagna.

FCL.930.MI    MI — Corso di addestramento

a)

Il corso di addestramento per un MI deve includere la valutazione della competenza del richiedente così come descritto nella parte FCL.920.

b)

Prima di frequentare il corso, i richiedenti devono aver superato una prova in volo preliminare con un MI titolare di un certificato FI per valutare la loro esperienza e capacità a frequentare il corso di addestramento.

▼M3

FCL.940.MI    Validità del certificato MI

Il certificato MI rimane valido per tutto il periodo di validità del certificato FI, TRI o CRI.

▼B

SEZIONE 11

Requisiti specifici per l’istruttore per le prove in volo — FTI

FCL.905.FTI    FTI — Privilegi e condizioni

a)

I privilegi di un istruttore per le prove in volo (FTI) consistono nel fornire istruzione, nella categoria di aeromobili appropriata, per:

1) 

il rilascio delle abilitazioni per le prove in volo di categoria 1 o 2, sempre che sia titolare della corrispondente categoria dell’abilitazione per le prove in volo;

2) 

il rilascio di un certificato FTI nella corrispondente categoria dell’abilitazione per le prove in volo, sempre che l’istruttore abbia almeno 2 anni di esperienza in corsi finalizzati al rilascio delle abilitazioni per le prove in volo.

b)

I privilegi di un FTI titolare di un’abilitazione per le prove in volo di categoria 1 includono la fornitura di istruzione di volo anche in relazione alle abilitazioni delle prove in volo di categoria 2.

FCL.915.FTI    FTI — Prerequisiti

Il richiedente un certificato FTI deve:

a) 

essere titolare di un’abilitazione per le prove in volo rilasciata conformemente alla parte FCL.820;

b) 

aver completato almeno 200 ore di prove in volo di categoria 1 o 2.

FCL.930.FTI    FTI — Corso di addestramento

a)

Il corso di addestramento per un FTI deve includere almeno:

1) 

25 ore di insegnamento e apprendimento;

2) 

10 ore di addestramento tecnico, comprendenti la revisione delle conoscenze tecniche, la preparazione delle lezioni e lo sviluppo di capacità di insegnamento in aula e al simulatore;

3) 

5 ore di istruzione di volo sotto la supervisione di un FTI qualificato conformemente alla parte FCL.905.FTI, lettera b). Tali ore devono includere la valutazione della competenza del richiedente come descritto nella parte FCL.920.

b)

riconoscimento dei crediti:

1) 

i richiedenti che sono o sono stati titolari di un certificato di istruttore ricevono tutti i crediti in relazione al requisito di cui alla lettera a), punto 1;

2) 

inoltre, i richiedenti che sono o sono stati titolari di un certificato FI o TRI nella corrispondente categoria di aeromobili ricevono tutti i crediti in relazione ai requisiti di cui alla lettera a), punto 2.

FCL.940.FTI    FTI — Rinnovo e ripristino

a)

Rinnovo. Ai fini del rinnovo di un certificato FTI, il richiedente deve, entro il periodo di validità del certificato FTI, soddisfare 1 dei seguenti requisiti:

1) 

completare almeno:

i) 

50 ore di prove in volo, di cui almeno 15 devono essere effettuate nei 12 mesi precedenti la data di scadenza del certificato FTI; e

ii) 

5 ore di istruzione di volo per le prove in volo nei 12 mesi precedenti la data di scadenza del certificato FTI; oppure

2) 

l’addestramento di aggiornamento deve basarsi sulla parte dell’istruzione pratica di volo del corso di addestramento FTI, conformemente alla parte FCL.930.FTI, lettera a), punto 3), e includere almeno 1 volo di istruzione sotto la supervisione di un FTI qualificato conformemente alla parte FCL.905.FTI, lettera b).

b)

Ripristino. Qualora il certificato FTI sia scaduto, il richiedente deve sottoporsi a un addestramento di aggiornamento come FTI presso un’ATO. Il corso di aggiornamento deve soddisfare quantomeno i requisiti di cui alla parte FCL.930.FTI, lettera a), punto 3.

SOTTOPARTE K

ESAMINATORI

SEZIONE 1

Requisiti comuni

▼M11

FCL.1000    Certificati di esaminatore

a) Generalità

I titolari di un certificato di esaminatore devono:

1) 

essere titolari, salvo diversamente stabilito nel presente allegato, di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato equivalenti a quelli per i quali sono autorizzati a condurre i test di abilitazione, i controlli di professionalità o le valutazioni della competenza, e del privilegio di istruttore per i relativi corsi;

2) 

essere qualificati a operare come pilota in comando sull’aeromobile durante un test di abilitazione, i controlli di professionalità o la valutazione della competenza, se condotti sull’aeromobile.

b) Condizioni speciali

1) 

L’autorità competente può rilasciare un certificato specifico che attribuisce i privilegi per condurre i test di abilitazione, i controlli di professionalità e la valutazione della competenza se non è possibile soddisfare i requisiti di cui alla presente sottoparte a causa dell’introduzione di uno dei seguenti elementi:

i) 

nuovi aeromobili negli Stati membri o nella flotta di un operatore;

ii) 

nuovi corsi di addestramento nel presente allegato.

Tale certificato è limitato ai test di abilitazione, ai controlli di professionalità e alle valutazioni della competenza necessari ai fini dell’introduzione del nuovo tipo di aeromobile o del nuovo corso di addestramento e la sua validità non deve essere in nessun caso superiore a 1 anno.

2) 

I titolari di un certificato rilasciato conformemente alla lettera b), punto 1), che intendano richiedere un certificato di esaminatore devono soddisfare i prerequisiti e i requisiti per il rinnovo stabiliti per quella categoria di certificato di esaminatore.

3) 

In caso di mancata disponibilità di un esaminatore qualificato, le autorità competenti possono di volta in volta autorizzare per l’esecuzione di test di abilitazione, controlli di professionalità e valutazioni della competenza, ispettori o esaminatori che non soddisfano i pertinenti requisiti di istruttore o per l’abilitazione per classe o per tipo di cui alla lettera a).

c) Esame effettuato al di fuori del territorio degli Stati membri:

1) 

in deroga alla lettera a), nel caso di test di abilitazione e controlli di professionalità effettuati al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l’autorità competente deve rilasciare un certificato di esaminatore ai richiedenti titolari di licenza di pilota conforme all’allegato 1 della convenzione di Chicago, a condizione che tali richiedenti:

i) 

siano titolari almeno di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato equivalente a quello per cui sono autorizzati a condurre i test di abilitazione, i controlli di professionalità o le valutazioni della competenza, e, in ogni caso, almeno di una CPL;

ii) 

siano qualificati a operare in qualità di pilota in comando sull’aeromobile durante un test di abilitazione o i controlli di professionalità condotti sull’aeromobile;

iii) 

soddisfino i requisiti stabiliti nella presente sottoparte per il rilascio del pertinente certificato di esaminatore; e

iv) 

dimostrino all’autorità competente un livello di conoscenza delle norme europee per la sicurezza aerea adeguato all’esercizio dei privilegi di esaminatore in conformità del presente allegato.

2) 

Il certificato di cui al punto 1) dev’essere limitato alla conduzione di test di valutazione e controlli di professionalità:

i) 

al di fuori dei territori che ricadono sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago; e

ii) 

per i piloti che hanno una conoscenza sufficiente della lingua in cui è condotto il test/controllo.

FCL.1005    Limitazione dei privilegi in caso di interessi propri

Gli esaminatori non devono condurre:

a) 

test di abilitazione o valutazioni della competenza di richiedenti il rilascio di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato ai quali hanno fornito più del 25 % dell’istruzione di volo richiesta per la licenza, l’abilitazione o il certificato per il quale sono effettuati il test di abilitazione o la valutazione della competenza; e

b) 

test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza quando ritengono che la loro oggettività possa essere compromessa.

▼B

FCL.1010    Prerequisiti per gli esaminatori

I richiedenti di un certificato di esaminatore devono dimostrare:

a) 

di possedere la conoscenza, una formazione ed esperienza adeguate ai privilegi di un esaminatore;

b) 

di non essere stati sottoposti ad alcuna sanzione, compresa la sospensione, limitazione o revoca di alcuna delle loro licenze e abilitazioni o dei certificati rilasciati conformemente a questa parte, a causa del non soddisfacimento del regolamento di base e delle sue norme di attuazione negli ultimi 3 anni.

FCL.1015    Standardizzazione per gli esaminatori

▼M14

a)

I richiedenti un certificato di esaminatore devono frequentare un corso di standardizzazione erogato dall’autorità competente o da un’ATO e approvato dall’autorità competente.

▼B

b)

Il corso di standardizzazione deve avere carattere teorico-pratico e includere almeno:

1) 

2 test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni delle competenze per le licenze, abilitazioni o certificati per i quali il richiedente intende ottenere i privilegi per condurre test e controlli;

2) 

istruzione sui requisiti applicabili di questa parte e i requisiti per le operazioni di volo, la condotta di test di abilitazione, controlli di professionalità e valutazioni delle competenze e relative documentazione e relazioni;

3) 

un briefing sulle procedure amministrative nazionali, sui requisiti per la protezione dei dati personali, nonché in materia di responsabilità, assicurazione per gli incidenti e costi;

▼M3

4) 

istruzioni sulla necessità di riesaminare e applicare i punti di cui al paragrafo 3 quando si effettuano test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni delle competenze di richiedenti per i quali l'autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato all'esaminatore; e

5) 

istruzioni su come avere accesso alle procedure e requisiti nazionali di altre autorità competenti quando necessario.

▼M3

c)

I titolari di un certificato di esaminatore non possono condurre test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni delle competenze con i richiedenti per i quali l'autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato all'esaminatore, a meno che non abbiano riesaminato le ultime informazioni disponibili sulle pertinenti procedure nazionali dell'autorità competente dei richiedenti.

▼B

FCL.1020    Valutazione della competenza degli esaminatori

I richiedenti un certificato di esaminatore devono dimostrare la loro competenza a un ispettore dell’autorità competente o a un esaminatore esperto appositamente autorizzato dall’autorità competente responsabile per il certificato dell’esaminatore, attraverso un test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazione delle competenze nel ruolo di esaminatore per il quale intende ottenere i privilegi, compresi il briefing, la condotta del test di abilitazione, i controlli di professionalità o la valutazione delle competenze e valutazione della persona sottoposta al test, ai controlli o alla valutazione, debriefing e registrazione della documentazione.

▼M11

FCL.1025    Validità, rinnovo e ripristino dei certificati di esaminatore

a) Validità

Un certificato di esaminatore ha validità di tre anni.

b) Rinnovo

Ai fini del rinnovo di un certificato di esaminatore, i titolari devono soddisfare tutte le condizioni seguenti:

▼M14

1) 

aver condotto, prima della data di scadenza del certificato, almeno sei test di abilitazione, controlli di professionalità, valutazioni della competenza o fasi di valutazione EBT durante un modulo EBT di cui all’allegato III (parte ORO), norma ORO.FC.231, del regolamento (UE) n. 965/2012;

2) 

aver completato, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato, un corso di aggiornamento per esaminatori erogato dall’autorità competente o erogato da un’ATO e approvato dall’autorità competente;

3) 

aver condotto, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato di esaminatore, uno dei test di abilitazione, dei controlli di professionalità, delle valutazioni della competenza o delle fasi di valutazione EBT di cui al punto 1), e devono inoltre:

▼M11

3) 

aver condotto, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato di esaminatore, uno dei test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di cui al punto 1), e deve inoltre:

i) 

essere valutato da un ispettore dell’autorità competente o da un esaminatore esperto appositamente autorizzato dall’autorità competente responsabile per il certificato dell’esaminatore, o

ii) 

soddisfare i requisiti di cui alla norma FCL.1020.

Se i richiedenti il rinnovo sono titolari di privilegi per più di una categoria di esaminatore, tutti i privilegi di esaminatore possono essere rinnovati, di concerto con l’autorità competente, se i richiedenti soddisfano i requisiti di cui alla lettera b), punti 1) e 2), e alla norma FCL.1020 per una delle categorie dei certificati di esaminatore di cui sono titolari.

c) Ripristino

Se il certificato è scaduto, prima di poter riprendere a esercitare i privilegi, i richiedenti devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera b), punto 2), e alla norma FCL.1020 nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la richiesta di ripristino.

d) Un certificato di esaminatore può essere rinnovato o ripristinato soltanto se i richiedenti dimostrano di continuare a soddisfare i requisiti stabiliti alle norme FCL.1010 e FCL.1030.

▼B

FCL.1030    Condotta dei test di abilitazione, controlli di professionalità e valutazioni delle competenze

a)

Nel condurre i test di abilitazione, controlli di professionalità e valutazioni delle competenze, gli esaminatori devono:

1) 

garantire di essere in grado di comunicare con il richiedente senza barriere linguistiche;

2) 

verificare che il richiedente soddisfi tutti i requisiti di questa parte in merito alla qualifica, addestramento ed esperienza per il rilascio, rinnovo o ripristino della licenza, abilitazione o certificato per il quale vengono effettuati i test di abilitazione, i controlli di professionalità o valutazione delle competenze;

3) 

informare i richiedenti sulle conseguenze cui vanno incontro se forniscono informazioni incomplete, non accurate o false in merito al loro addestramento ed esperienza di volo.

b)

A seguito del completamento del test di abilitazione o dei controlli di professionalità, l’esaminatore deve:

1) 

informare il richiedente in merito ai risultati del test. Nel caso di un superamento parziale o del mancato superamento del test, l’esaminatore deve informare il richiedente che non potrà esercitare i privilegi dell’abilitazione fino a quando il test non verrà completamente superato. L’esaminatore deve illustrare al richiedente la necessità di un addestramento aggiuntivo e comunicargli il diritto a presentare ricorso;

2) 

in caso di superamento dei controlli di professionalità o valutazione della competenza per il rinnovo o il ripristino, riportare sulla licenza o certificato del richiedente la nuova data di scadenza dell’abilitazione o certificato, se specificatamente autorizzato a tal fine dall’autorità competente responsabile per la licenza del richiedente;

3) 

fornire al richiedente una relazione firmata in merito al test di abilitazione o ai controlli di professionalità e presentare tempestivamente copie della relazione all’autorità competente responsabile per la licenza del richiedente e all’autorità competente che aveva rilasciato il certificato di esaminatore. La relazione deve includere:

i) 

una dichiarazione che l’esaminatore ha ricevuto informazioni dal richiedente in merito alla sua esperienza e istruzione, e che ha ritenuto che tale esperienza e istruzione soddisfi i requisiti applicabili contenuti in questa parte;

ii) 

una conferma che tutte le manovre ed esercitazioni richieste sono state completate e, se del caso, informazioni sui i risultati dell’esame teorico orale. Nel caso del non superamento di una parte, l’esaminatore ne registra le motivazioni;

iii) 

il risultato del test, dei controlli o della valutazione della competenza;

▼M3

iv) 

una dichiarazione che l'esaminatore ha riesaminato e applicato le procedure e i requisiti dell'autorità competente del richiedente, qualora l'autorità competente responsabile per la licenza del richiedente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato all'esaminatore;

v) 

una copia del certificato di esaminatore indicante la portata dei suoi privilegi di esaminatore ai fini di test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni delle competenze di richiedenti per i quali l'autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato all'esaminatore.

▼B

c)

Gli esaminatori devono mantenere la documentazione per 5 anni con i dettagli di tutti i test di abilitazione, controlli di professionalità e valutazioni della competenza svolti e i relativi risultati.

d)

Su richiesta dell’autorità competente responsabile per il certificato dell’esaminatore o dell’autorità competente responsabile per la licenza del richiedente, gli esaminatori devono fornire tutta la documentazione e le relazioni, così come ogni altra informazione richiesta per attività di sorveglianza.

SEZIONE 2

Requisiti specifici per esaminatori di volo — FE

FCL.1005.FE    FE — Privilegi e condizioni

a)

FE(A). I privilegi di un FE per velivoli consistono nell’effettuare:

1) 

test di abilitazione per il rilascio della PPL(A) e test di abilitazione e controlli di professionalità per le abilitazioni per classe e per tipo a equipaggio singolo associate, con l’eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, sempre che l’esaminatore abbia completato almeno 1 000 ore di volo come pilota su velivoli o TMG, comprese almeno 250 ore di istruzione di volo;

2) 

test di abilitazione per il rilascio della CPL(A) e test di abilitazione e controlli di professionalità per le abilitazioni per classe e per tipo a equipaggio singolo associate, con l’eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, sempre che l’esaminatore abbia completato almeno 2 000 ore di volo come pilota su velivoli o TMG, comprese almeno 250 ore di istruzione di volo;

3) 

test di abilitazione e controlli di professionalità per la LAPL(A), sempre che l’esaminatore abbia completato almeno 500 ore di volo come pilota su velivoli o TMG, comprendenti almeno 100 ore di istruzione di volo;

4) 

test di abilitazione per il rilascio di un’abilitazione al volo in montagna, sempre che l’esaminatore abbia completato almeno 500 ore di volo come pilota su velivoli o TMG, comprendenti almeno 500 decolli e atterraggi di addestramento per l’abilitazione al volo in montagna;

▼M3

5) 

i controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino di EIR, sempre che l'esaminatore di volo (FE) abbia completato almeno 1 500 ore come pilota su velivoli e soddisfi i requisiti della norma FCL.1010.IRE, lettera a), paragrafo 2.

▼B

b)

FE(H). I privilegi di un FE per elicotteri consistono nel condurre:

1) 

test di abilitazione per il rilascio della PPL(H) e test di abilitazione e controlli di professionalità per le abilitazioni per tipo su elicotteri monomotore a equipaggio singolo registrate in una PPL(H), sempre che l’esaminatore abbia completato 1 000 ore di volo come pilota su elicotteri, comprese almeno 250 ore di istruzione di volo;

2) 

test di abilitazione per il rilascio della CPL(H) e test di abilitazione e controlli di professionalità per le abilitazioni per tipo su elicotteri monomotore a equipaggio singolo registrate in una CPL(H), sempre che l’esaminatore abbia completato 2 000 ore di volo come pilota su elicotteri, comprese almeno 250 ore di istruzione di volo;

3) 

test di abilitazione e controlli di professionalità per abilitazioni per tipo su elicotteri plurimotore a equipaggio singolo registrate in una PPL(H) o una CPL(H), sempre che l’esaminatore abbia completato i requisiti di cui ai punti 1) o 2), ove applicabile, e sia titolare di una CPL(H) o una ATPL(H) e, ove applicabile, una IR(H);

4) 

test di abilitazione e controlli di professionalità per la LAPL(H), sempre che l’esaminatore abbia completato almeno 500 ore di volo come pilota su elicotteri, comprendenti almeno 150 ore di istruzione di volo.

c)

FE(As). I privilegi di un FE per dirigibili consistono nel condurre test di abilitazione per il rilascio della PPL(As) e CPL(As) e i test di abilitazione e controlli di professionalità per le abilitazioni per tipo su dirigibili, sempre che l’esaminatore abbia completato 500 ore di volo come pilota su dirigibili, comprese 100 ore di istruzione di volo.

▼M12 —————

▼B

FCL.1010.FE    FE — Prerequisiti

Il richiedente di un certificato FE deve essere titolare di:

un certificato FI nella corrispondente categoria di aeromobili.

SEZIONE 3

Requisiti specifici per gli esaminatori dell’abilitazione per tipo — TRE

FCL.1005.TRE    TRE — Privilegi e condizioni

a)

TRE(A) e TRE(PL). I privilegi di un TRE per velivoli o convertiplani consistono nel condurre:

1) 

test di abilitazione per il rilascio iniziale delle abilitazioni per tipo per velivoli o convertiplani, ove applicabile;

▼M3

2) 

controlli di professionalità per il rinnovo o ripristino delle abilitazioni per tipo, EIR e IR;

▼B

3) 

test di abilitazione per il rilascio di ATPL(A);

4) 

test di abilitazione per il rilascio di MPL, sempre che l’esaminatore soddisfi i requisiti di cui alla parte FCL.925;

▼M11

5) 

valutazioni della competenza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di un certificato TRI o SFI nella corrispondente categoria di aeromobili, a condizione che l’esaminatore abbia assolto almeno tre anni in qualità di TRE e abbia seguito un addestramento specifico per la valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.1015, lettera b).

▼B

b)

TRE(H). I privilegi di un TRE(H) consistono nel condurre:

1) 

test di abilitazione e controlli di professionalità per il rilascio, rinnovo o ripristino delle abilitazioni per tipo per elicotteri;

2) 

controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino di abilitazioni IR, o per l’estensione dell’abilitazione IR(H) da elicotteri monomotore a elicotteri plurimotore, sempre che un TRE(H) possieda una valida abilitazione IR(H);

3) 

test di abilitazione per il rilascio di ATPL(H);

▼M11

4) 

valutazioni della competenza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di un certificato TRI(H) o SFI(H), a condizione che l’esaminatore abbia assolto almeno tre anni in qualità di TRE e abbia seguito un addestramento specifico per la valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.1015, lettera b).

▼B

FCL.1010.TRE    TRE — Prerequisiti

a)

TRE(A) e TRE(PL). I richiedenti di un certificato TRE per velivoli e convertiplani devono:

1) 

nel caso di velivoli a equipaggio plurimo o convertiplani, aver completato 1 500 ore di volo come pilota su velivoli a equipaggio plurimo o convertiplani, ove applicabile, di cui almeno 500 devono essere effettuate come pilota in comando;

2) 

nel caso di velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, aver completato 500 ore di volo come pilota su velivoli a equipaggio singolo, di cui almeno 200 devono essere effettuate come pilota in comando;

3) 

essere titolare di una CPL o una ATPL e un certificato TRI per il tipo corrispondente;

4) 

ai fini del rilascio iniziale di un certificato TRE, aver completato almeno 50 ore di istruzione di volo come un TRI, FI o SFI nel tipo corrispondente o in un FSTD che rappresenti tale tipo.

b)

TRE(H). I richiedenti di un certificato TRE h) per elicotteri devono:

1) 

essere titolare di un certificato TRI(H) o, nel caso di elicotteri monomotore a equipaggio singolo, un certificato FI(H) valido per il tipo corrispondente;

2) 

ai fini del rilascio iniziale di un certificato TRE, aver completato 50 ore di istruzione di volo come un TRI, FI o SFI nel tipo corrispondente o un FSTD che rappresenti tale tipo;

3) 

nel caso di elicotteri a equipaggio plurimo, essere titolare di una CPL(H) o una ATPL(H) e aver completato 1 500 ore di volo come pilota su elicotteri a equipaggio plurimo, di cui almeno 500 devono essere effettuate come pilota in comando;

4) 

nel caso di elicotteri plurimotore a equipaggio singolo:

i) 

aver completato 1 000 ore di volo come pilota su elicotteri, di cui almeno 500 come pilota in comando;

ii) 

essere titolare di una CPL(H) o una ATPL(H) e, ove applicabile, di una valida abilitazione IR(H);

5) 

nel caso di elicotteri monomotore a equipaggio singolo:

i) 

aver completato 750 ore di volo come pilota su elicotteri, di cui almeno 500 come pilota in comando;

▼M3

ii) 

essere titolare di una CPL(H) o ATPL(H).

▼B

6) 

prima che i privilegi di un TRE(H) vengano estesi dai privilegi su plurimotore a equipaggio singolo ai privilegi su plurimotore a equipaggio plurimo sullo stesso tipo di elicotteri, il titolare deve aver effettuato almeno 100 ore in operazioni a equipaggio plurimo su questo tipo;

7) 

nel caso di richiedenti che richiedono per la prima volta il certificato TRE su plurimotore a equipaggio plurimo, il requisito delle 1 500 ore di esperienza di volo su elicotteri a equipaggio plurimo di cui alla lettera b), punto 3, può essere considerato soddisfatto qualora abbiano completato le 500 ore di volo come pilota in comando su un elicottero a equipaggio plurimo dello stesso tipo.

SEZIONE 4

Requisiti specifici per gli esaminatori di abilitazione per classe — CRE

FCL.1005.CRE    CRE — Privilegi

I privilegi di un CRE consistono nel condurre, per velivoli a equipaggio singolo con l’eccezione di velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo:

a) 

test di abilitazione per il rilascio delle abilitazioni per classe o per tipo;

▼M11

b) 

controlli di professionalità per:

1) 

il rinnovo o il ripristino delle abilitazioni per classe e per tipo;

2) 

il rinnovo delle IR, a condizione che abbiano compiuto almeno 1 500 ore in qualità di piloti di velivoli e almeno 450 ore di volo in condizioni IFR;

3) 

il ripristino delle IR, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti alla norma FCL.1010.IRE, lettera a); e

4) 

il rinnovo e il ripristino delle EIR, a condizione che abbiano compiuto almeno 1 500 ore in qualità di pilota su velivoli e soddisfino i requisiti stabiliti alla norma FCL.1010.IRE, lettera a), punto 2).

▼M4

c) 

test di abilitazione per l'estensione di privilegi LAPL(A) ad un'altra classe o variante di velivolo.

▼B

FCL.1010.CRE    CRE — Prerequisiti

I richiedenti un certificato CRE devono:

a) 

essere titolari di CPL(A), MPL(A) o ATPL(A) con privilegi per equipaggio singolo o esserne stati titolari e essere titolari di una PPL(A);

▼M11

b) 

essere titolari di un certificato CRI o FI con privilegi di istruttore per la classe o il tipo corrispondenti;

▼B

c) 

aver completato 500 ore di volo come pilota su velivoli.

SEZIONE 5

Requisiti specifici per gli esaminatori per l’abilitazione al volo strumentale — IRE

▼M3

FCL.1005.IRE    IRE — Privilegi

I privilegi del titolare di un certificato IRE consistono nel condurre test di abilitazione per il rilascio e controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino di abilitazioni EIR o IR.

▼M11

FCL.1010.IRE    IRE — Prerequisiti

a) IRE(A)

I richiedenti un certificato IRE per velivoli devono essere titolari di un certificato IRI(A) o FI(A) con il privilegio di istruttore per la IR(A) e devono aver compiuto:

1) 

2 000 ore di volo in qualità di pilota di velivoli; e

2) 

450 ore di volo secondo le regole del volo strumentale, di cui 250 in qualità di istruttore.

b) IRE(H)

I richiedenti un certificato IRE per elicotteri devono essere titolari di un certificato IRI(H) o FI(H) con il privilegio di istruttore per la IR(H) e devono aver compiuto:

1) 

2 000 ore di volo in qualità di pilota di elicotteri; e

2) 

300 ore di volo strumentale su elicotteri, di cui 200 in qualità di istruttore.

c) IRE(As)

I richiedenti un certificato IRE per dirigibili devono essere titolari di un certificato IRI(As) o FI(As) con il privilegio di istruttore per la IR(As) e devono aver compiuto:

1) 

500 ore di volo in qualità di pilota di dirigibili; e

2) 

100 ore di volo strumentale su dirigibili, di cui 50 in qualità di istruttore.

▼B

SEZIONE 6

Requisiti specifici per gli esaminatori per dispositivi di addestramento al volo — SFE

▼M11

FCL.1005.SFE    SFE — Privilegi e condizioni

a) SFE per velivoli [SFE(A)] e SFE per convertiplani [SFE(PL)]

I privilegi degli SFE per velivoli o convertiplani consistono nel condurre in un FFS o, per le valutazioni di cui al punto 5), sull’FSTD applicabile:

1) 

test di abilitazione e controlli di professionalità per il rilascio, il rinnovo o il ripristino delle abilitazioni per tipo per velivoli o convertiplani, a seconda dei casi;

2) 

controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino delle IR, se associati al rinnovo o al ripristino di un’abilitazione per tipo, a condizione che gli SFE abbiano superato i controlli di professionalità per il tipo di aeromobile, compresa l’abilitazione al volo strumentale nel corso dell’ultimo anno;

3) 

test di abilitazione per il rilascio della ATPL(A);

4) 

test di abilitazione per il rilascio della MPL, a condizione che gli SFE abbiano soddisfatto i requisiti di cui alla norma FCL.925; e

5) 

valutazioni della competenza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di un certificato SFI nella corrispondente categoria di aeromobili, a condizione che gli SFE abbiano assolto almeno tre anni in qualità di SFE(A) e abbiano sostenuto un addestramento specifico per la valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.1015, lettera b).

b) SFE per elicotteri [(SFE(H)]

I privilegi degli SFE(H) consistono nel condurre in un FFS o, per le valutazioni di cui al punto 4), sull’FSTD applicabile:

1) 

test di abilitazione e controlli di professionalità per il rilascio, il rinnovo o il ripristino delle abilitazioni per tipo;

2) 

controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino delle IR, se tali controlli sono associati al rinnovo o al ripristino di un’abilitazione per tipo, a condizione che gli SFE abbiano superato i controlli di professionalità per il tipo di aeromobile, compresa l’abilitazione al volo strumentale nel corso dell’anno precedente i controlli di professionalità;

3) 

test di abilitazione per il rilascio della ATPL(H); e

4) 

valutazioni della competenza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di un certificato SFI(H), a condizione che abbiano assolto almeno tre anni in qualità di SFE(H) e abbiano seguito un addestramento specifico per la valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.1015, lettera b).

FCL.1010.SFE    SFE — Prerequisiti

▼M12

a) SFE(A)

I richiedenti di un certificato SFE(A) devono rispettare tutte le seguenti condizioni:

1) 

nel caso di velivoli a equipaggio plurimo:

i) 

essere o essere stati titolari di una ATPL(A) e di un’abilitazione per tipo;

▼M14

ii) 

essere titolari di un certificato SFI(A) per il tipo di velivolo applicabile; e

▼M12

iii) 

avere almeno 1500 ore di volo in qualità di piloti di velivoli a equipaggio plurimo;

2) 

nel caso di velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo:

i) 

essere o essere stati titolari di una CPL(A) o di una ATPL(A) e di un’abilitazione per tipo;

▼M14

ii) 

essere titolari di un certificato SFI(A) per la classe o il tipo di velivolo applicabile; e

▼M12

iii) 

avere almeno 500 ore di volo in qualità di piloti di velivoli a equipaggio singolo;

▼M11

3) 

Ai fini del rilascio iniziale di un certificato SFE, aver compiuto almeno 50 ore di istruzione di volo sui dispositivi di addestramento al volo in qualità di TRI(A) o SFI(A) sul tipo corrispondente.

b) SFE(H)

I richiedenti un certificato SFE(H) devono rispettare tutte le condizioni seguenti:

1) 

essere o essere stati titolari di una licenza ATPL(H) e di un’abilitazione per tipo per il tipo di elicottero corrispondente;

2) 

essere titolari di un certificato SFI(H) per il tipo di elicottero corrispondente;

3) 

aver compiuto almeno 1 000 ore di volo in qualità di pilota su elicotteri ad equipaggio plurimo;

4) 

ai fini del rilascio iniziale di un certificato SFE, aver compiuto almeno 50 ore di istruzione di volo sui dispositivi di addestramento al volo in qualità di TRI(H) o SFI(H) sul tipo corrispondente.

▼B

SEZIONE 7

Requisiti specifici per l’esaminatore per istruttori di volo — FIE

FCL.1005.FIE    FIE — Privilegi e condizioni

a)

FIE(A). I privilegi di un FIE su velivoli consistono nel condurre valutazioni di competenze per il rilascio, rinnovo o ripristino di certificati per FI(A), CRI(A), IRI(A) e TRI(A) su velivoli ad equipaggio singolo, sempre che sia in possesso del corrispondente certificato di istruttore.

b)

FIE(H). I privilegi di un FIE su elicotteri consistono nel condurre valutazioni di competenze per il rilascio, rinnovo o ripristino di certificati per FI(H), IRI(H) e TRI(H) su elicotteri ad equipaggio singolo, sempre che sia in possesso del corrispondente certificato di istruttore.

▼M12

c)

FIE(As). I privilegi di un FIE sui dirigibili consistono nel condurre valutazioni della competenza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di certificati di istruttore di dirigibili, a condizione che si possieda il certificato di istruttore pertinente.

▼B

FCL.1010.FIE    FIE — Prerequisiti

a)

FIE(A). I richiedenti di un certificato FIE per velivoli devono:

nel caso di richiedenti che desiderano condurre valutazioni delle competenze:

1) 

essere titolari del corrispondente certificato di istruttore, ove applicabile;

2) 

aver completato 2 000 ore di volo come pilota di velivoli o TMG; e

3) 

aver completato almeno 100 ore di volo fornendo istruzione ai richiedenti di un certificato di istruttore.

b)

FIE(H). I richiedenti di un certificato FIE per elicotteri devono:

1) 

essere titolari del corrispondente certificato di istruttore, ove applicabile;

2) 

aver completato 2 000 ore di volo come pilota di elicotteri;

3) 

aver completato almeno 100 ore di volo fornendo istruzione ai richiedenti di un certificato di istruttore.

c)

FIE(As). I richiedenti di un certificato FIE per dirigibili devono:

1) 

aver completato 500 ore di volo come pilota su dirigibili;

2) 

avere effettuato almeno 20 ore di volo fornendo istruzione ai richiedenti di un certificato FI(As);

3) 

essere titolari del corrispondente certificato di istruttore.

▼M12 —————

▼B




Appendice 1

Accreditamento della conoscenza teorica

▼M4

A.   ACCREDITAMENTO DELLA CONOSCENZA TEORICA AI FINI DEL RILASCIO DI UNA LICENZA DI PILOTA — ISTRUZIONE INTEGRATIVA E REQUISITI D'ESAME

▼M12

1.    LAPL e PPL

1.1. Per il rilascio di una LAPL, il titolare di una LAPL in un’altra categoria di aeromobili deve ricevere crediti completi ai fini dei requisiti di conoscenze teoriche sulle materie comuni stabilite nella norma FCL.120, lettera a).

1.2. Per il rilascio di una LAPL o di una PPL, i titolari di una PPL, CPL o ATPL in un’altra categoria di aeromobili devono ricevere crediti ai fini dei requisiti di conoscenze teoriche sulle materie comuni stabilite nella norma FCL.215, lettera a). Tale credito si applica anche ai richiedenti di una LAPL o di una PPL titolari di una BPL rilasciata conformemente all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o di una SPL rilasciata conformemente all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, salvo che non devono ricevere crediti per la materia «navigazione».

▼M12 —————

▼M12

1.3. Per il rilascio di una PPL, il titolare di una LAPL nella stessa categoria di aeromobili deve ricevere crediti completi ai fini dei requisiti di istruzione ed esame delle conoscenze teoriche.

1.4. In deroga al punto 1.2, per il rilascio di una LAPL(A) il titolare di una SPL rilasciata conformemente all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione con privilegi per pilotare TMG deve dimostrare un livello di conoscenze teoriche adeguato per la classe velivolo monomotore a pistoni terrestre conformemente alla norma FCL.135.A, lettera a), punto 2.

▼B

2.    CPL

2.1. Il richiedente una CPL, titolare di una CPL in un’altra categoria di aeromobili, deve aver ricevuto un’istruzione teorica integrativa in un corso approvato sulla base delle differenze identificate tra i programmi di studio della CPL per diverse categorie di aeromobili.

2.2. Il richiedente deve superare gli esami teorici, come definito nella presente parte, nelle corrispondenti categorie di aeromobili per le materie seguenti:

021 — conoscenza generale dell’aeromobile: cellula e sistemi, impianto elettrico, impianto motopropulsori, equipaggiamenti di emergenza,
022 — conoscenza generale dell’aeromobile: strumentazione,
032/034 — velivoli o elicotteri ad alte prestazioni, come applicabile,
070 — procedure operative, e
080 — principi del volo.

2.3. Il richiedente una CPL che abbia superato i corrispondenti esami teorici per una IR nella stessa categoria di aeromobili riceve crediti relativi ai requisiti teorici nelle seguenti materie:

— 
prestazioni umane,
— 
meteorologia.

3.    ATPL

3.1. Il richiedente una ATPL, titolare di una ATPL in un’altra categoria di aeromobili deve aver ricevuto un’istruzione teorica integrativa presso un’ATO secondo le differenze identificate tra i programmi di studio della licenza ATPL per diverse categorie di aeromobili.

▼M3

3.2. Il richiedente deve superare gli esami teorici, come definito in questa parte, per le materie seguenti nelle corrispondenti categorie di aeromobili:

021 — conoscenza generale dell'aeromobile: cellula e sistemi, impianto elettrico, impianto motopropulsori, equipaggiamenti di emergenza,

022 — conoscenza generale dell'aeromobile: strumentazione,

032/034 — prestazioni velivoli o elicotteri, ove applicabile,

070 — procedure operative, e

080 — principi del volo

▼B

3.3. Il richiedente una ATPL(A) che abbia superato i corrispondenti esami teorici per una CPL(A) ottiene crediti relativi ai requisiti teorici nella materia comunicazioni VFR.

3.4. Il richiedente una ATPL(H) che abbia superato i corrispondenti esami teorici per una CPL(H) ottiene crediti relativi ai requisiti teorici nelle seguenti materie:

— 
regolamentazione aeronautica,
— 
principi del volo (elicotteri),
— 
comunicazioni VFR.

3.5. Il richiedente una ATPL(A) che abbia superato i corrispondenti esami teorici per una IR(A) ottiene crediti relativi ai requisiti teorici nella materia comunicazioni IFR.

3.6. Il richiedente una ATPL(H) con una IR(H) che abbia superato i corrispondenti esami teorici per una CPL(H) ottiene crediti relativi ai requisiti teorici nelle seguenti materie:

— 
principi del volo (elicotteri),
— 
comunicazioni VFR.

4.    IR

▼M3

4.1. Il richiedente una IR o una EIR che abbia superato i corrispondenti esami teorici per una CPL nella stessa categoria di aeromobili ottiene crediti relativi ai requisiti teorici nelle seguenti materie:

— 
prestazioni umane,
— 
meteorologia.

▼B

4.2. Il richiedente una IR(H) che abbia superato i corrispondenti esami teorici per una ATPL(H) VFR deve superare gli esami nelle seguenti materie:

— 
regolamentazione aeronautica,
— 
pianificazione del volo e monitoraggio del volo,
— 
radionavigazione,
— 
comunicazioni IFR.




Appendice 2



Classificazione delle competenze linguistiche –- Livello esperto, livello elevato e livello operativo

Livello

Pronuncia

Struttura

Vocabolario

Fluenza

Comprensione

Interazioni

Esperto

(Livello 6)

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione, per quanto risentano dell’influsso della prima lingua o di varianti regionali, non incidono quasi mai sulla facilità di comprensione.

Costante buona padronanza delle strutture grammaticali e frasali sia di base che complesse.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono sufficienti per comunicare con efficacia su un gran numero di argomenti noti e non noti. Il vocabolario è idiomatico, vario e adeguato al registro.

Capacità di parlare a lungo con naturalezza e senza fatica. Capacità di variare il discorso per ottenere effetti stilistici, per esempio per insistere su un punto determinato

Capacità di utilizzare spontaneamente e correttamente i marcatori e i connettivi del discorso.

Buona capacità di comprensione in quasi tutti i contesti, compresa la comprensione di sottigliezze linguistiche e culturali.

Capacità di interagire con facilità in quasi tutte le situazioni. Reagisce ai segnali verbali e non verbali e vi risponde adeguatamente.

Avanzato

(Livello 5)

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione, per quanto risentano dell’influsso della prima lingua o di varianti regionali, raramente incidono sulla facilità di comprensione.

Costante buona padronanza delle strutture grammaticali e frasali di base. Tenta di comporre strutture complesse, tuttavia con errori che talvolta incidono sul senso.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono sufficienti per comunicare efficacemente su argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa. Capacità di parafrasare costantemente e con successo. Il vocabolario è talvolta idiomatico.

Capacità di parlare a lungo con relativa facilità su argomenti noti, ma non di variare il flusso del discorso come strumento stilistico. Capacità di utilizzare adeguatamente i marcatori o i connettivi del discorso.

La comprensione è precisa su argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa e quasi sempre precisa quando il locutore si trova dinanzi ad una difficoltà linguistica, una situazione complessa o a un evento inaspettato.

Capacità di comprendere una serie di varianti di parlate (inflessione dialettale e/o accento) o di registri.

Le risposte sono immediate, appropriate e informative. Gestisce con efficacia il rapporto locutore-ascoltatore.

Operativo

(Livello 4)

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione sono influenzati dalla prima lingua o da varietà regionali, ma solo qualche volta incidono sulla facilità di comprensione.

Le strutture grammaticali e frasali di base sono usate in modo creativo e sono generalmente ben controllate. Possono intervenire errori, specialmente in circostanze anomale o inaspettate, ma raramente incidono sul senso.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono sufficienti per comunicare efficacemente su argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa.

Può spesso parafrasare con successo quando fa difetto il vocabolario, particolarmente in circostanze anomale o inaspettate.

Capacità di produrre enunciati ad un ritmo adeguato.

Può verificarsi occasionalmente una perdita di fluidità di espressione passando da formule apprese all’interazione spontanea, senza che ciò impedisca una comunicazione efficace. Capacità di fare un uso limitato di marcatori e connettivi del discorso. I riempitivi non distraggono l’attenzione.

Buona comprensione della maggior parte degli argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa, quando l’accento o la variante utilizzata è sufficientemente intelligibile per una comunità internazionale di utenti.

Dinanzi ad una difficoltà linguistica, una situazione complessa o a un evento inaspettato la comprensione può essere più lenta o richiedere strategie di chiarimento.

Le risposte sono in genere immediate, adeguate e informative.

Inizia e mantiene la conversazione anche in situazioni inaspettate. Reagisce adeguatamente a eventuali malintesi tramite verifiche, conferme e chiarimenti.

Nota: Il testo iniziale dell’appendice 2 è stato trasferito ai mezzi accettabili di rispondenza (AMC). Fare riferimento anche alla nota esplicativa.




Appendice 3

Corsi di addestramento per il rilascio di una CPL e una ATPL

1. La presente appendice descrive i requisiti per i diversi tipi di corsi di addestramento per il rilascio di una CPL e di una ATPL, con e senza un’abilitazione IR.

2. Il richiedente che desideri effettuare il trasferimento verso un’altra ATO durante un corso di addestramento deve richiedere all’autorità competente una valutazione formale delle ore aggiuntive di addestramento richieste.

A.    Corso integrato ATP — Velivoli

GENERALITÀ

1. Lo scopo del corso integrato ATP(A) consiste nell’addestrare i piloti al livello di professionalità necessario per poter operare come copilota su velivoli plurimotore ad equipaggio plurimo in attività di trasporto aereo commerciale ed ottenere la CPL(A)/IR.

2. Il richiedente che desideri frequentare un corso integrato ATP(A) deve completare tutte le fasi dell’insegnamento in un corso di addestramento continuo presso un’ATO.

3. Il richiedente può essere ammesso a un corso di addestramento come allievo ab initio o come titolare di una PPL(A) o di una PPL(H) rilasciata in conformità all’allegato 1 della convenzione di Chicago. I partecipanti titolari di una PPL(A) o i partecipanti ab initio titolari di una PPL(H), si vedono accreditate il 50 % delle ore di volo effettuate prima del corso, fino a un massimo di 40 ore di esperienza di volo o 45 ore se hanno ottenuto un’abilitazione al volo notturno su velivoli, di queste fino a un massimo di 20 possono essere accreditate ai fini del requisito del tempo di volo di istruzione a doppio comando.

▼M8

4. Il corso deve includere:

a) 

istruzione teorica al livello richiesto per la ATPL(A);

b) 

addestramento al volo a vista e strumentale;

c) 

addestramento in MCC per velivoli a equipaggio plurimo; e

d) 

addestramento UPRT in conformità alla norma FCL.745.A, salvo qualora i richiedenti abbiano già completato questo corso di addestramento prima di iniziare il corso integrato ATP.

5. I richiedenti che non superino o non siano in grado di completare l'intero corso ATP(A) possono chiedere all'autorità competente di sottoporsi a esami teorici e test di abilitazione per una licenza con privilegi inferiori e un'abilitazione IR, sempre che siano soddisfatti i requisiti corrispondenti.

▼B

CONOSCENZE TEORICHE

6. Un corso teorico ATP(A) deve includere almeno 750 ore di istruzione.

►M8  7.1. ◄  Il corso MCC deve includere almeno 25 ore di istruzione teorica ed esercitazioni.

▼M8

7.2. Il corso di istruzione teorica UPRT è condotto in conformità alla norma FCL.745.A.

▼B

ESAME TEORICO

8. Il richiedente deve dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati al titolare di una ATPL(A).

ADDESTRAMENTO IN VOLO

▼M8

9. L'addestramento in volo, con l'esclusione dell'addestramento per l'abilitazione per tipo, deve includere un totale di almeno 195 ore di volo, compresi tutti i test di valutazione dei progressi, di cui un massimo di 55 ore per l'intero corso possono essere di tempo strumentale su simulatore. Di queste 195 ore in totale, i richiedenti devono completare almeno:

a) 

95 ore di istruzione a doppio comando, di cui un massimo di 55 possono essere di tempo strumentale su simulatore;

▼M11

b) 

70 ore in qualità di pilota in comando, di cui un massimo di 55 possono essere effettuate in qualità di allievo pilota in comando. Il tempo di volo strumentale in qualità di allievo pilota in comando è considerato tempo di volo effettuato in qualità di pilota in comando soltanto fino a un massimo di 20 ore;

▼M8

c) 

50 ore di volo di navigazione come piloti in comando, incluso un volo di navigazione in VFR di almeno 540 km (300 NM) durante il quale devono essere effettuati atterraggi completi presso due aeroporti diversi dall'aeroporto di partenza; e

d) 

5 ore di volo notturno, di cui 3 ore di addestramento a doppio comando, che devono includere almeno:

1) 

1 ora di navigazione;

2) 

cinque decolli come solista; e

3) 

cinque atterraggi completi come solista;

e) 

addestramento in volo UPRT conformemente alla norma FCL.745.A;

f) 

115 ore di tempo strumentale comprendenti almeno:

1) 

20 ore come allievi pilota in comando;

2) 

15 ore di MCC, per le quali può essere utilizzato un FFS o un FNPT II;

3) 

50 ore di istruzione di volo strumentale, di cui un massimo di:

i) 

25 ore possono essere tempo strumentale su simulatore in un FNPT I; oppure

ii) 

40 ore possono essere tempo strumentale su simulatore in un FNPT II, FTD 2 o FFS, di cui un massimo di 10 possono essere effettuate in un FNPT I.

I richiedenti titolari di un certificato attestante il completamento del modulo volo strumentale di base ricevono un credito massimo di 10 ore ai fini del tempo di istruzione strumentale richiesto. Le ore effettuate sui dispositivi di addestramento strumentale di base (BITD) non vengono accreditate; e

g) 

5 ore su un velivolo che:

1) 

sia certificato per il trasporto di almeno 4 persone; e

2) 

sia dotato di un'elica a passo variabile e di un carrello di atterraggio retrattile.

▼B

TEST DI ABILITAZIONE

10. In seguito al completamento dell’addestramento di volo corrispondente, il richiedente deve sottoporsi al test di abilitazione per la CPL(A) su un velivolo monomotore o plurimotore e al test di abilitazione per l’IR su un velivolo plurimotore.

B.    Corso modulare ATP –- Velivoli

1. I richiedenti una ATPL(A) che completano l’istruzione teorica in un corso modulare devono:

a) 

essere almeno titolari di una PPL(A) rilasciata conformemente all’allegato 1 della convenzione di Chicago; e

completare almeno le seguenti ore di istruzione teorica:

1) 

per i richiedenti titolari di una PPL(A): 650 ore;

2) 

per i richiedenti titolari di una CPL(A): 400 ore;

3) 

per i richiedenti titolari di un’IR(A): 500 ore;

4) 

per i richiedenti titolari di una CPL(A) e un’abilitazione IR(A): 250 ore.

L’istruzione teorica deve essere completata prima di sottoporsi al test di abilitazione per l’ATPL(A).

C.    Corso integrato CPL/IR — Velivoli

GENERALITÀ

1. Lo scopo del corso integrato CPL(A) e IR(A) consiste nell’addestrare i piloti al livello di professionalità necessario per poter operare velivoli monomotore o plurimotore ad equipaggio singolo in attività di trasporto aereo commerciale e ottenere la CPL(A)/IR.

2. Il richiedente che desideri frequentare un corso integrato CPL(A)/IR deve completare tutte le fasi dell’insegnamento in un corso di addestramento continuo presso un’ATO.

3. Il richiedente può essere ammesso ad un corso di addestramento come allievo ab initio o come titolare di una PPL(A) o di una PPL(H) rilasciata in conformità all’allegato 1 della convenzione di Chicago. Ai partecipanti titolari di una PPL(A) o di una PPL(H) è accreditato il 50 % delle ore di volo effettuate prima del corso, fino a un massimo di 40 ore di esperienza di volo, o 45 ore se è titolare di un’abilitazione al volo notturno su velivoli, di cui fino a un massimo di 20 possono essere accreditate ai fini del requisito del tempo di volo di istruzione a doppio comando.

4. Il corso deve includere:

a) 

istruzione teorica al livello richiesto per la CPL(A) e l’IR; e

b) 

addestramento al volo a vista e strumentale.

5. Il richiedente che non superi o non sia in grado di completare l’intero corso CPL/IR(A) può richiedere all’autorità competente di sottoporsi a esami teorici e test di abilitazione per una licenza con privilegi inferiori e un’abilitazione IR sempre che i requisiti corrispondenti siano soddisfatti.

CONOSCENZE TEORICHE

6. Un corso teorico CPL(A)/IR deve includere almeno 500 ore di istruzione.

ESAME TEORICO

7. Il richiedente deve dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati al titolare di una CPL(A) e una IR.

ADDESTRAMENTO IN VOLO

8. L’addestramento in volo, con l’esclusione dell’addestramento per l’abilitazione per tipo, deve includere un totale di almeno 180 ore di volo, comprendenti tutti i test di valutazione dei progressi, di cui un massimo di 40 per l’intero corso possono essere di tempo strumentale su simulatore. Di queste 180 ore il richiedente deve completare almeno:

a) 

80 ore di istruzione a doppio comando, di cui un massimo di 40 possono essere di tempo strumentale su simulatore;

▼M11

b) 

70 ore in qualità di pilota in comando, di cui un massimo di 55 possono essere effettuate in qualità di allievo pilota in comando. Il tempo di volo strumentale in qualità di allievo pilota in comando è considerato tempo di volo effettuato in qualità di pilota in comando soltanto fino a un massimo di 20 ore;

▼B

c) 

50 ore di volo di navigazione come pilota in comando, incluso un volo di navigazione in VFR di almeno 540 km (300 NM) durante il quale devono essere effettuati atterraggi completi presso due aeroporti diversi dall’aeroporto di partenza;

d) 

5 ore di volo notturno, di cui almeno 3 di addestramento a doppio comando, di cui almeno 1 di navigazione e 5 decolli come solista e 5 atterraggi completi come solista; e

e) 

100 ore di tempo strumentale comprendenti almeno:

1) 

20 ore come allievo pilota in comando; e

2) 

50 ore di istruzione di volo strumentale, di cui un massimo di:

i) 

25 ore possono essere tempo strumentale su simulatore in un FNPT I; o

ii) 

40 ore possono essere tempo strumentale su simulatore in un FNPT II, FTD 2 o un FFS, di cui un massimo di 10 possono essere effettuate in un FNPT I.

Il richiedente titolare di un certificato attestante il completamento del modulo volo strumentale di riceve crediti per un massimo di 10 ore ai fini del tempo di istruzione strumentale richiesto. Le ore effettuate sui dispositivi di addestramento strumentale di base (BITD) non vengono accreditate;

f) 

5 ore devono essere effettuate su un velivolo certificato al trasporto di almeno quattro persone con elica a passo variabile e carrello di atterraggio retrattile.

TEST DI ABILITAZIONE

9. In seguito al completamento dell’addestramento di volo corrispondente, il richiedente deve sottoporsi al test di abilitazione per la CPL(A) e al test di abilitazione per l’IR su un velivolo plurimotore o su un velivolo monomotore.

D.    Corso integrato CPL — Velivoli

GENERALITÀ

1. Lo scopo del corso integrato CPL(A) consiste nell’addestrare i piloti al livello di professionalità necessario per il rilascio di una CPL(A).

2. Il richiedente che desideri frequentare un corso integrato CPL(A) deve completare tutte le fasi dell’insegnamento in un corso di addestramento continuo presso un’ATO.

3. Il richiedente può essere ammesso ad un corso di addestramento come allievo ab initio o come titolare di una PPL(A) o di una PPL(H) rilasciata in conformità all’allegato 1 della convenzione di Chicago. Al partecipante titolare di una PPL(A) o di una PPL(H) è accreditato il 50 % delle ore di volo effettuate prima del corso, fino a un massimo di 40 ore di esperienza di volo o 45 ore se è in possesso di un’abilitazione al volo notturno su velivoli, di cui fino a un massimo di 20 possono essere accreditate ai fini del requisito del tempo di volo di istruzione a doppio comando.

4. Il corso deve includere:

a) 

istruzione teorica al livello richiesto per la CPL(A); e

b) 

addestramento al volo a vista e strumentale.

5. Il richiedente che non superi o non sia in grado di completare l’intero corso CPL(A) può richiedere all’autorità competente di sottoporsi ad esami teorici e test di abilitazione per una licenza con privilegi inferiori, sempre che i requisiti corrispondenti siano soddisfatti.

CONOSCENZE TEORICHE

6. Un corso teorico CPL(A) deve includere almeno 350 ore di istruzione.

ESAME TEORICO

7. Il richiedente deve dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati al titolare di una CPL(A).

ADDESTRAMENTO IN VOLO

8. L’addestramento in volo, con l’esclusione dell’addestramento per l’abilitazione per tipo, deve includere un totale di almeno 150 ore di volo, per includere tutti i test per valutare il progresso, di cui un massimo di 5 per l’intero corso possono essere di tempo strumentale su simulatore. Di queste 150 il richiedente deve completare almeno:

a) 

80 ore di istruzione a doppio comando, di cui un massimo di 5 possono essere di tempo strumentale su simulatore;

▼M11

b) 

70 ore in qualità di pilota in comando, di cui un massimo di 55 possono essere effettuate in qualità di allievo pilota in comando;

▼B

c) 

20 ore di volo di navigazione come pilota in comando, incluso un volo di navigazione in VFR di almeno 540 km (300 NM) durante il quale devono essere effettuati atterraggi completi presso due aeroporti diversi dall’aeroporto di partenza;

d) 

5 ore di volo notturno, di cui almeno 3 di addestramento a doppio comando, di cui almeno 1 di navigazione e 5 decolli come solista e 5 atterraggi completi come solista;

e) 

10 ore di istruzione di volo strumentale, di cui fino a 5 possono essere di tempo strumentale su simulatore in un FNPT I, FTD 2, FNPT II o FFS. Il richiedente titolare di un certificato attestante il completamento del modulo volo strumentale di base riceve un credito massimo di 10 ore ai fini del tempo di istruzione strumentale richiesto. Le ore effettuate sui dispositivi di addestramento strumentale di base (BITD) non vengono accreditate;

f) 

5 ore devono essere effettuate su un velivolo certificato al trasporto di almeno quattro persone con elica a passo variabile e carrello di atterraggio retrattile.

TEST DI ABILITAZIONE

9. In seguito al completamento dell’addestramento di volo, il richiedente deve sottoporsi al test di abilitazione per la CPL(A) su un velivolo monomotore o plurimotore.

E.    Corso modulare CPL — Velivoli

GENERALITÀ

1. Lo scopo del corso modulare CPL(A) consiste nell’addestrare i titolari della PPL(A) al livello di professionalità necessario per il rilascio di una CPL(A).

2. Prima di iniziare un corso modulare CPL(A), un richiedente deve essere titolare di una PPL(A) rilasciata conformemente all’allegato 1 della convenzione di Chicago.

3. Prima di iniziare l’addestramento di volo il richiedente deve:

▼M12

a) 

aver completato 150 ore di volo; comprese 50 ore in qualità di pilota in comando su velivoli, di cui 10 ore devono essere di navigazione.

Ad eccezione del requisito di 50 ore in qualità di pilota in comando su velivoli, le ore in qualità di pilota in comando su altre categorie di aeromobili possono essere conteggiate nelle 150 ore di volo su velivoli nei seguenti casi:

1) 

20 ore su elicotteri, se i richiedenti sono titolari di una PPL(H);

2) 

50 ore su elicotteri, se i richiedenti sono titolari di una CPL(H);

3) 

10 ore su TMG o alianti;

4) 

20 ore su dirigibili, se i richiedenti sono titolari di una PPL(As);

5) 

50 ore su dirigibili, se i richiedenti sono titolari di una CPL(As).

▼B

b) 

aver soddisfatto i prerequisiti per il rilascio di un’abilitazione per classe o per tipo per velivoli plurimotore conformemente alla sottoparte H, qualora un velivolo plurimotore sia utilizzato per il test di abilitazione.

4. Il richiedente che desideri frequentare un corso modulare CPL(A) deve completare tutte le fasi dell’addestramento di volo in un corso di addestramento continuo presso un’ATO. Il corso di istruzione teorica può essere frequentato presso un’ATO che conduca soltanto corsi d’istruzione teorica.

5. Il corso deve includere:

a) 

istruzione teorica al livello richiesto per la CPL(A); e

b) 

addestramento al volo a vista e strumentale.

CONOSCENZE TEORICHE

6. Un corso teorico approvato CPL(A) deve includere almeno 250 ore di istruzione.

ESAME TEORICO

7. Il richiedente deve dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati al titolare di una CPL(A).

ADDESTRAMENTO IN VOLO

8. Ai richiedenti non titolari di una IR vengono fornite almeno 25 ore di istruzione di volo a doppio comando, incluse 10 ore di istruzione strumentale di cui un massimo di 5 possono essere di tempo strumentale su simulatore in un BITD, un FNPT I o II, un FTD 2 o un FFS.

9. I richiedenti titolari di una valida abilitazione IR(A) vengono accreditati in pieno ai fini del tempo di istruzione strumentale a doppio comando. I richiedenti titolari di una valida abilitazione IR(H) ricevono un credito massimo di 5 ore del tempo di istruzione strumentale a doppio comando, nel qual caso almeno 5 ore di istruzione strumentale a doppio comando devono essere effettuate in un velivolo. Il richiedente titolare di un certificato attestante il completamento del modulo volo strumentale di base riceve un credito massimo di 10 ore ai fini del tempo di istruzione strumentale richiesto.

10.

 
a) 

Ai richiedenti titolari di una valida abilitazione IR devono essere fornite almeno 15 ore di istruzione di volo a vista a doppio comando.

b) 

Ai richiedenti non titolari di un’abilitazione al volo notturno su velivoli devono essere fornite almeno 5 ore di istruzione al volo notturno, di cui almeno 3 ore di addestramento a doppio comando, di cui almeno 1 ora di navigazione e 5 decolli come solista e 5 atterraggi completi come solista.

11. Almeno 5 ore dell’istruzione di volo devono essere effettuate su un velivolo certificato al trasporto di almeno 4 persone, con elica a passo variabile e carrello di atterraggio retrattile.

ESPERIENZA

12. I richiedenti una CPL(A) devono aver completato almeno 200 ore di volo, comprendenti almeno:

a) 

100 ore come pilota in comando, di cui 20 di navigazione come pilota in comando, incluso un volo di navigazione in VFR di almeno 540 km (300 NM) durante il quale devono essere effettuati atterraggi completi presso due aeroporti diversi dall’aeroporto di partenza;

b) 

cinque ore di volo notturno, di cui almeno tre ore di addestramento a doppio comando, di cui almeno un’ora di navigazione e cinque decolli come solista e cinque atterraggi completi come solista; e

c) 

10 ore di istruzione di volo strumentale, di cui fino a 5 possono essere di tempo strumentale su simulatore in un FNPT I o II o in un FFS. Il richiedente titolare di un certificato attestante il completamento del modulo volo strumentale di base riceve un credito massimo di 10 ore ai fini del tempo di istruzione strumentale richiesto. Le ore effettuate sui dispositivi di addestramento strumentale di base (BITD) non vengono accreditate;

▼M3

d) 

6 ore di volo devono essere effettuate in un velivolo plurimotore, se per il test di abilitazione è utilizzato un velivolo plurimotore.

▼B

e) 

le ore effettuate come pilota in comando su altre categorie di aeromobili possono essere considerate ai fini delle 200 ore di volo nei seguenti casi:

i) 

30 ore su elicotteri, se il richiedente possiede una PPL(H); o

ii) 

100 ore su elicotteri, se il richiedente possiede una CPL(H); o

iii) 

30 ore su TMG o alianti; o

iv) 

30 ore su dirigibili, se il richiedente possiede una PPL(As); o

v) 

60 ore su dirigibili, se il richiedente possiede una CPL(As).

TEST DI ABILITAZIONE

13. In seguito al completamento dell’addestramento di volo e i corrispondenti requisiti in materia di esperienza, il richiedente deve sottoporsi al test di abilitazione per la CPL(A) su un velivolo monomotore o plurimotore.

F.    Corso integrato ATP/IR — Elicotteri

GENERALITÀ

1. Lo scopo del corso integrato ATP(H)/IR consiste nell’addestrare i piloti al livello di professionalità necessario per poter operare come copilota su elicotteri plurimotore ad equipaggio plurimo in attività di trasporto aereo commerciale ed ottenere la CPL(H)/IR.

2. Il richiedente che desideri frequentare un corso integrato ATP(H)/IR deve completare tutte le fasi dell’insegnamento in un corso di addestramento continuo presso un’ATO.

3. Il richiedente può essere ammesso ad un corso di addestramento come allievo ab initio o come titolare di una PPL(H) rilasciata in conformità all’allegato 1 della convenzione di Chicago. Nel caso di un partecipante titolare di una PPL(H), gli verrà accreditata il 50 % dell’esperienza corrispondente, fino a un massimo di:

a) 

40 ore, di cui fino a un massimo di 20 possono essere di istruzione a doppio comando; o

b) 

50 ore, di cui fino a un massimo di 25 possono essere di istruzione a doppio comando nel caso in qui sia stata ottenuta l’abilitazione al volo notturno su elicotteri.

4. Il corso deve includere:

a) 

istruzione teorica al livello richiesto per l’ATPL(H) e per l’IR;

b) 

addestramento al volo a vista e strumentale; e

c) 

addestramento in MCC per elicotteri ad equipaggio plurimo.

5. Il richiedente che non superi o non sia in grado di completare l’intero corso ATP(H)/IR può richiedere all’autorità competente di sottoporsi ad esami teorici e test di abilitazione per una licenza con privilegi inferiori e un’abilitazione IR sempre che i requisiti corrispondenti siano soddisfatti.

CONOSCENZE TEORICHE

6. Un corso teorico ATP(H)/IR deve includere almeno 750 ore di istruzione.

7. Il corso MCC deve includere almeno 25 ore di istruzione teorica ed esercitazioni.

ESAME TEORICO

8. Il richiedente deve dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati al titolare di una ATPL(H) e di una IR.

ADDESTRAMENTO IN VOLO

9. L’addestramento in volo deve includere almeno 195 ore in totale, per includere tutti i test per valutare il progresso. Di queste 195 ore in totale, il richiedente deve completare almeno:

a) 

140 ore di istruzione a doppio comando, comprendenti:

1) 

75 ore di istruzione a vista, che possono includere:

i) 

30 ore in un FFS per elicotteri di livello C o D; o

ii) 

25 ore in un FTD 2 o 3; o

iii) 

20 ore in un FNPT II/III per elicotteri; o

iv) 

20 ore in un velivolo o TMG;

2) 

50 ore di istruzione strumentale, che possono includere:

i) 

fino a 20 ore in un FFS per elicotteri o un FTD 2 o 3, o un FNPT II/III; o

ii) 

10 ore in almeno un FNPT I per elicotteri o in un velivolo;

3) 

15 ore come MCC, per le quali può essere utilizzato un FFS per elicotteri o un FTD 2 o 3 (MCC) per elicotteri o un FNPT II/III (MCC).

Se l’elicottero utilizzato per l’addestramento in volo è di un tipo diverso dal simulatore FFS per elicotteri utilizzato per l’addestramento al volo a vista, il credito massimo viene limitato a quello allocato per un FNPT II/III per elicotteri;

b) 

55 ore come pilota in comando, di cui 40 possono essere effettuate come allievo pilota in comando. Devono essere effettuate almeno 14 ore di giorno come solista e 1 ora di volo notturno come solista;

c) 

50 ore di volo di navigazione, comprese almeno 10 di navigazione come allievo pilota in comando, incluso un volo di navigazione in VFR di almeno 185 km (100 NM) durante il quale devono essere effettuati atterraggi presso due aeroporti diversi dall’aeroporto di partenza;

d) 

5 ore di volo notturno su elicotteri, di cui almeno 3 ore di addestramento a doppio comando, di cui almeno 1 ora di navigazione e 5 circuiti notturni come solista. Ogni circuito deve includere un decollo e un atterraggio;

e) 

50 ore di tempo strumentale a doppio comando comprendenti:

i) 

10 ore di istruzione strumentale di base; e

ii) 

40 ore di addestramento per l’abilitazione IR, di cui almeno 10 devono essere effettuate su elicotteri plurimotore certificati per il volo in IFR.

TEST DI ABILITAZIONE

10. In seguito al completamento dell’addestramento di volo corrispondente, il richiedente deve sottoporsi al test di abilitazione per la CPL(H) su un elicottero plurimotore e il test di abilitazione per l’IR su un elicottero plurimotore certificato per il volo in IFR e deve soddisfare i requisiti per l’addestramento MCC.

G.    Corso integrato ATP — Elicotteri

GENERALITÀ

1. Lo scopo del corso integrato ATP(H) consiste nell’addestrare i piloti al livello di professionalità necessario per poter operare come copilota su elicotteri plurimotore ad equipaggio plurimo limitatamente ai privilegi VFR in attività di trasporto aereo commerciale ed ottenere la CPL(H).

2. Il richiedente che desideri frequentare un corso integrato ATP(H) deve completare tutte le fasi dell’insegnamento in un corso di addestramento continuo presso un’ATO.

3. Il richiedente può essere ammesso ad un corso di addestramento come allievo ab initio o come titolare di una PPL(H) rilasciata in conformità all’allegato 1 della convenzione di Chicago. Nel caso di un partecipante titolare di una PPL(H), gli verrà accreditata il 50 % dell’esperienza corrispondente, fino a un massimo di:

a) 

40 ore, di cui fino a un massimo di 20 possono essere di istruzione a doppio comando; o

b) 

50 ore, di cui fino a un massimo di 25 possono essere di istruzione a doppio comando qualora sia stata ottenuta l’abilitazione al volo notturno su elicotteri.

4. Il corso deve includere:

a) 

istruzione teorica al livello richiesto per la licenza ATPL(H);

b) 

addestramento al volo a vista e strumentale di base; e

c) 

addestramento in MCC per elicotteri ad equipaggio plurimo.

5. Il richiedente che non superi o non sia in grado di completare l’intero corso ATP(H) può richiedere all’autorità competente di sottoporsi ad esami teorici e test di abilitazione per una licenza con privilegi inferiori, sempre che i requisiti corrispondenti siano soddisfatti.

CONOSCENZE TEORICHE

6. Un corso teorico ATP(H) deve includere almeno 650 ore di istruzione.

7. Il corso MCC deve includere almeno 20 ore di istruzione teorica ed esercitazioni.

ESAME TEORICO

8. Il richiedente deve dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati al titolare di una ATPL(H).

ADDESTRAMENTO IN VOLO

9. L’addestramento in volo deve includere almeno 150 ore in totale, per includere tutti i test per valutare il progresso. Di queste 150 ore in totale, il richiedente deve completare almeno:

a) 

95 ore di istruzione a doppio comando, comprendenti:

i) 

75 ore di istruzione a vista, che possono includere:

1) 

30 ore su un FFS per elicotteri, di livello C o D; o

2) 

25 ore in un FTD 2 o 3; o

3) 

20 ore in un FNPT II/III per elicotteri; o

4) 

20 ore in un velivolo o TMG;

ii) 

10 ore di istruzione strumentale di base, che possono includere 5 ore in almeno un FNPT I per elicotteri o in un velivolo;

iii) 

10 ore MCC, per le quali può essere utilizzato: un FFS per elicotteri o un FTD 2 o 3 (MCC) o un FNPT II/III (MCC).

Se l’elicottero utilizzato per l’addestramento in volo è di un tipo diverso dal simulatore FFS per elicotteri utilizzato per l’addestramento al volo a vista, il credito massimo viene limitato a quello allocato per un FNPT II/III per elicotteri;

b) 

55 ore come pilota in comando, di cui 40 possono essere effettuate come allievo pilota in comando. Devono essere effettuate almeno 14 ore di giorno come solista e 1 ora di volo notturno come solista;

c) 

50 ore di volo di navigazione, comprese almeno 10 di navigazione come allievo pilota in comando, incluso un volo di navigazione in VFR di almeno 185 km (100 NM) durante il quale devono essere effettuati atterraggi presso due aeroporti diversi dall’aeroporto di partenza;

d) 

5 ore di volo notturno su elicotteri, di cui almeno 3 di addestramento a doppio comando, di cui almeno 1 ora di navigazione e 5 circuiti notturni come solista. Ogni circuito deve includere un decollo e un atterraggio.

TEST DI ABILITAZIONE

10. In seguito al completamento dell’addestramento di volo corrispondente, il richiedente deve sottoporsi al test di abilitazione per la CPL(H) su un elicottero plurimotore e soddisfare i requisiti MCC.

H.    Corso modulare ATP — Elicotteri

1. I richiedenti una ATPL(H) che completano l’istruzione teorica in un corso modulare devono essere almeno titolari di una PPL(H) e completare almeno le seguenti ore di istruzione in un periodo di 18 mesi:

a) 

per i richiedenti che possiedono una PPL(H) rilasciata conformemente all’allegato 1 della convenzione di Chicago: 550 ore;

b) 

per i richiedenti che possiedono una CPL(H): 300 ore.

2. I richiedenti una ATPL(H)/IR che completano l’istruzione teorica in un corso modulare devono essere quantomeno titolari di una PPL(H) e completare almeno le seguenti ore di istruzione:

a) 

per i richiedenti che possiedono una PPL(H): 650 ore;

b) 

per i richiedenti che possiedono una CPL(H): 400 ore;

c) 

per i richiedenti che possiedono una IR(H): 500 ore;

d) 

per i richiedenti che possiedono una CPL(H) e un’abilitazione IR(H): 250 ore.

I.    Corso integrato CPL/IR — Elicotteri

GENERALITÀ

1. Lo scopo del corso integrato CPL(H)/IR consiste nell’addestrare i piloti al livello di professionalità necessario per poter operare su elicotteri plurimotore ad equipaggio singolo e ottenere la CPL(H)/IR su elicotteri plurimotore.

2. Il richiedente che desideri frequentare un corso integrato CPL(H)/IR deve completare tutte le fasi dell’insegnamento in un corso di addestramento continuo presso un’ATO.

3. Il richiedente può essere ammesso ad un corso di addestramento come allievo ab initio o come titolare di una PPL(H) rilasciata in conformità all’allegato 1 della convenzione di Chicago. Nel caso di un partecipante titolare di una PPL(H), gli verrà accreditata il 50 % dell’esperienza corrispondente, fino a un massimo di:

a) 

40 ore, di cui fino a un massimo di 20 possono essere di istruzione a doppio comando; o

b) 

50 ore, di cui fino a un massimo di 25 possono essere di istruzione a doppio comando qualora sia stata ottenuta l’abilitazione al volo notturno su elicotteri.

4. Il corso deve includere:

a) 

istruzione teorica al livello richiesto per la CPL(H) e l’IR e l’abilitazione per tipo su elicotteri plurimotore; e

b) 

addestramento al volo a vista e strumentale.

5. Il richiedente che non superi o non sia in grado di completare l’intero corso CPL(H)/IR può richiedere all’autorità competente di sottoporsi ad esami teorici e test di abilitazione per una licenza con privilegi inferiori e un’abilitazione IR, sempre che i requisiti corrispondenti siano soddisfatti.

CONOSCENZE TEORICHE

6. Un corso teorico CPL(H)/IR deve includere almeno 500 ore di istruzione.

ESAME TEORICO

7. Il richiedente deve dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati al titolare di una CPL(H) e una IR.

ADDESTRAMENTO IN VOLO

8. L’addestramento in volo deve includere almeno 180 ore in totale, inclusi tutti i test per valutare il progresso. Di queste 180 ore, il richiedente deve completare almeno:

a) 

125 ore di istruzione a doppio comando, comprendenti:

i) 

75 ore di istruzione a vista, che possono includere:

1) 

30 ore su un FFS per elicotteri, di livello C o D; o

2) 

25 ore in un FTD 2 o 3 per elicotteri; o

3) 

20 ore in un FNPT II/III per elicotteri; o

4) 

20 ore in un velivolo o TMG;

ii) 

50 ore di istruzione strumentale, che possono includere:

1) 

fino a 20 ore in un FFS per elicotteri o un FTD 2 o 3, o un FNPT II/III; o

2) 

10 ore in almeno un FNPT I per elicotteri o in un velivolo.

Se l’elicottero utilizzato per l’addestramento in volo è di un tipo diverso dal simulatore FFS utilizzato per l’addestramento al volo a vista, il credito massimo viene limitato a quello allocato per un FNPT II/III;

b) 

55 ore come pilota in comando, di cui 40 possono essere effettuate come allievo pilota in comando. Devono essere effettuate almeno 14 ore di giorno come solista e 1 ora di volo notturno come solista;

c) 

10 ore di volo di navigazione a doppio comando;

d) 

10 ore di volo di navigazione come pilota in comando, incluso un volo di navigazione in VFR di almeno 185 km (100 NM) durante il quale devono essere effettuati atterraggi completi presso due aeroporti diversi dall’aeroporto di partenza;

e) 

5 ore di volo notturno su elicotteri, di cui almeno 3 di addestramento a doppio comando, di cui almeno 1 ora di navigazione e 5 circuiti notturni come solista. Ogni circuito deve includere un decollo e un atterraggio;

f) 

50 ore di tempo strumentale a doppio comando comprendenti:

i) 

10 ore di istruzione strumentale di base; e

ii) 

40 ore di addestramento per l’abilitazione IR, di cui almeno 10 devono essere effettuate su elicotteri plurimotore certificati per il volo in IFR.

TEST DI ABILITAZIONE

9. In seguito al completamento dell’addestramento di volo corrispondente, il richiedente deve sottoporsi al test di abilitazione per la CPL(H) su un elicottero plurimotore o monomotore e il test di abilitazione per l’IR su un elicottero plurimotore certificato per il volo in IFR.

J.    Corso integrato CPL — Elicotteri

GENERALITÀ

1. Lo scopo del corso integrato CPL(H) consiste nell’addestrare i piloti al livello di professionalità necessario per il rilascio di una CPL(H).

2. Il richiedente che desideri frequentare un corso integrato CPL(H) deve completare tutte le fasi dell’insegnamento in un corso di addestramento continuo presso un’ATO.

3. Il richiedente può essere ammesso ad un corso di addestramento come allievo ab initio o come titolare di una PPL(H) rilasciata in conformità all’allegato 1 della convenzione di Chicago. Nel caso di un partecipante titolare di una PPL(H), gli verrà accreditata il 50 % dell’esperienza corrispondente, fino a un massimo di:

a) 

40 ore, di cui fino a un massimo di 20 possono essere di istruzione a doppio comando; o

b) 

50 ore, di cui fino a un massimo di 25 possono essere di istruzione a doppio comando qualora sia stata ottenuta l’abilitazione al volo notturno su elicotteri.

4. Il corso deve includere:

a) 

istruzione teorica al livello richiesto per la CPL(H); e

b) 

addestramento al volo a vista e strumentale.

5. Il richiedente che non superi o non sia in grado di completare l’intero corso CPL(H) può richiedere all’autorità competente di sottoporsi a esami teorici e test di abilitazione per una licenza con privilegi inferiori, sempre che i requisiti corrispondenti siano soddisfatti.

CONOSCENZE TEORICHE

6. Un corso teorico approvato CPL(H) deve includere almeno 350 ore d’istruzione o 200 ore qualora il richiedente sia il titolare di una PPL.

ESAME TEORICO

7. Il richiedente deve dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati al titolare di una CPL(H).

ADDESTRAMENTO IN VOLO

8. L’addestramento in volo deve includere un totale di almeno 135 ore di volo, per includere tutti i test per valutare il progresso, di cui un massimo di 5 possono essere di tempo strumentale su simulatore. Di queste 135 il richiedente deve completare almeno:

a) 

85 ore di istruzione a doppio comando, comprendenti:

i) 

fino a 75 ore possono essere di istruzione a vista e possono includere:

1) 

30 ore su un FFS per elicotteri di livello C o D; o

2) 

25 ore in un FTD 2 o 3 per elicotteri; o

3) 

20 ore in un FNPT II/III per elicotteri; o

4) 

20 ore in un velivolo o TMG.

ii) 

fino a 10 ore possono essere di istruzione strumentale e possono includere 5 ore in almeno un FNPT I per elicotteri o in un velivolo.

Se l’elicottero utilizzato per l’addestramento in volo è di un tipo diverso dal simulatore FFS utilizzato per l’addestramento al volo a vista, il credito massimo viene limitato a quello allocato per un FNPT II/III;

b) 

50 ore come pilota in comando, di cui 35 possono essere effettuate come allievo pilota in comando. Devono essere effettuate almeno 14 ore di giorno come solista e 1 ora di volo notturno come solista;

c) 

10 ore di volo di navigazione a doppio comando;

d) 

10 ore di volo di navigazione come pilota in comando, incluso un volo di navigazione in VFR di almeno 185 km (100 NM) durante il quale devono essere effettuati atterraggi completi presso due aeroporti diversi dall’aeroporto di partenza;

e) 

5 ore di volo notturno su elicotteri, di cui almeno 3 di addestramento a doppio comando, di cui almeno 1 ora di navigazione e 5 circuiti notturni come solista. Ogni circuito deve includere un decollo ed un atterraggio;

f) 

10 ore di istruzione strumentale a doppio comando, di cui almeno 5 in un elicottero.

TEST DI ABILITAZIONE

9. In seguito al completamento dell’addestramento di volo corrispondente, il richiedente deve sottoporsi al test di abilitazione per la CPL(H).

K.    Corso modulare CPL — Elicotteri

GENERALITÀ

1. Lo scopo del corso modulare CPL(H) consiste nell’addestrare i titolari della PPL(H) al livello di professionalità necessario per il rilascio di una CPL(H).

2. Prima di iniziare un corso modulare CPL(H), un richiedente deve essere titolare di una PPL(H) rilasciata conformemente all’allegato 1 della convenzione di Chicago.

3. Prima di iniziare l’addestramento di volo il richiedente deve:

▼M11

a) 

aver compiuto 155 ore di volo, comprese 50 ore in qualità di pilota in comando su elicotteri, di cui almeno 10 ore di navigazione.

Fatta eccezione per il requisito di 50 ore in qualità di pilota in comando su elicotteri, le ore effettuate in qualità di pilota in comando in altre categorie di aeromobili possono essere contabilizzate nelle 155 ore di volo su elicotteri nei seguenti casi:

1) 

20 ore su velivoli, se i richiedenti sono titolari di una PPL(A);

2) 

50 ore su velivoli, se i richiedenti sono titolari di una CPL(A);

3) 

10 ore su TMG o alianti;

4) 

20 ore su dirigibili, se i richiedenti sono titolari di una PPL(As);

5) 

50 ore su dirigibili, se i richiedenti sono titolari di una CPL(As);

▼B

b) 

aver soddisfatto i requisiti di cui alle parti FCL.725 e FCL.720.H qualora venga utilizzato un elicottero plurimotore per effettuare il test di abilitazione.

4. Il richiedente che desideri frequentare un corso modulare CPL(H) deve completare tutte le fasi dell’addestramento di volo in un corso di addestramento continuo presso un’ATO. Il corso di istruzione teorica può essere frequentato presso un’ATO che conduca soltanto corsi d’istruzione teorica.

5. Il corso deve includere:

a) 

istruzione teorica al livello richiesto per la CPL(H); e

b) 

addestramento al volo a vista e strumentale.

CONOSCENZE TEORICHE

6. Un corso teorico approvato CPL(H) deve includere almeno 250 ore di istruzione.

ESAME TEORICO

7. Il richiedente deve dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati al titolare di una CPL(H).

ADDESTRAMENTO IN VOLO

8. Ai richiedenti non titolari di un’abilitazione IR devono essere fornite almeno 30 ore di istruzione di volo a doppio comando, di cui:

a) 

20 ore di istruzione di volo a vista, le quali possono comprendere 5 ore in un FFS per elicotteri o un FTD 2 o 3 o un FNPT II/III; e

b) 

10 ore di istruzione strumentale, le quali possono includere 5 ore in almeno un FTD 1 per elicotteri o un FNPT I o un velivolo.

9. I richiedenti titolari di una valida abilitazione IR(H) vengono accreditati in pieno ai fini del tempo di istruzione strumentale a doppio comando. I richiedenti titolari di una valida abilitazione IR(A) devono completare almeno 5 ore del tempo di istruzione strumentale a doppio comando in un elicottero.

10. Ai richiedenti non titolari di un’abilitazione al volo notturno su elicotteri devono essere fornite almeno 5 ore aggiuntive di istruzione al volo notturno, di cui 3 ore di addestramento a doppio comando, di cui almeno 1 ora di navigazione e 5 circuiti notturni come solista. Ogni circuito deve includere un decollo ed un atterraggio.

ESPERIENZA

11. Il richiedente una CPL(H) deve aver completato almeno 185 ore di volo, incluse 50 ore come pilota in comando, di cui 10 di navigazione come pilota in comando, incluso un volo di navigazione in VFR di almeno 185 km (100 NM) durante il quale devono essere effettuati atterraggi completi presso due aeroporti diversi dall’aeroporto di partenza.

Le ore effettuate come pilota in comando su altre categorie di aeromobili possono essere considerate ai fini delle 185 ore di volo nei seguenti casi:

a) 

20 ore su velivoli, se il richiedente possiede una PPL(A); o

b) 

50 ore su velivoli, se il richiedente possiede una CPL(A); o

c) 

10 ore su TMG o alianti; o

d) 

20 ore su dirigibili, se il richiedente possiede una PPL(As); o

e) 

50 ore su dirigibili, se il richiedente possiede una CPL(As).

TEST DI ABILITAZIONE

12. In seguito al completamento dell’addestramento di volo e dell’esperienza corrispondente, il richiedente deve sottoporsi al test di abilitazione per la CPL(H).

L.    Corso integrato CPL/IR — Dirigibili

GENERALITÀ

1. Lo scopo del corso integrato CPL(As)/IR consiste nell’addestrare i piloti al livello di professionalità necessario per poter operare su dirigibili ed ottenere la CPL(As)/IR.

2. Il richiedente che desideri frequentare un corso integrato CPL(As)/IR deve completare tutte le fasi dell’insegnamento in un corso di addestramento continuo presso un’ATO.

3. Il richiedente può essere ammesso a un corso di addestramento come allievo ab initio o come titolare di una PPL(As), PPL(A) o PPL(H) rilasciata in conformità all’allegato 1 della convenzione di Chicago. Nel caso di un partecipante titolare di una PPL(As), PPL(A) o PPL(H), gli verranno accreditate fino a un massimo di:

a) 

10 ore, di cui fino a un massimo di 5 ore possono essere di istruzione a doppio comando; o

b) 

15 ore, di cui fino a un massimo di 7 ore possono essere di istruzione a doppio comando qualora sia stata ottenuta l’abilitazione al volo notturno su dirigibili.

4. Il corso deve includere:

a) 

istruzione teorica al livello richiesto per la CPL(As) e l’IR e l’abilitazione iniziale per tipo su dirigibili; e

b) 

addestramento al volo a vista e strumentale.

5. Il richiedente che non superi o non sia in grado di completare l’intero corso CPL/IR(As) può richiedere all’autorità competente di sottoporsi ad esami teorici e test di abilitazione per una licenza con privilegi inferiori e un’abilitazione IR, sempre che i requisiti corrispondenti siano soddisfatti.

CONOSCENZE TEORICHE

6. Un corso teorico CPL(As)/IR deve includere almeno 500 ore di istruzione.

ESAME TEORICO

7. Il richiedente deve dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati al titolare di una CPL(As) e una IR.

ADDESTRAMENTO IN VOLO

8. L’addestramento in volo deve includere almeno 80 ore in totale, inclusi tutti i test per valutare il progresso. Di queste 80 ore, il richiedente deve completare almeno:

a) 

60 ore di istruzione a doppio comando, comprendenti:

i) 

30 ore di istruzione a vista, che possono includere:

1) 

12 ore in un FFS per dirigibili; o

2) 

10 ore in un FTD per dirigibili; o

3) 

8 ore in un FNPT II/III per dirigibili; o

4) 

8 ore in un velivolo, elicottero o TMG;

ii) 

30 ore di istruzione strumentale, che possono includere:

1) 

fino a 12 ore in un FFS per dirigibili o un FTD o un FNPT II/III; o

2) 

6 ore in almeno un FTD 1 per dirigibili o un FNPT I o in un velivolo.

Se il dirigibile utilizzato per l’addestramento in volo è di un tipo diverso dal simulatore FFS utilizzato per l’addestramento al volo a vista, il credito massimo viene limitato ad 8 ore;

b) 

20 ore come pilota in comando, di cui cinque ore possono essere effettuate come allievo pilota in comando. Devono essere effettuate almeno 14 ore di giorno come solista e un’ora di volo notturno come solista;

c) 

5 ore di volo di navigazione come pilota in comando, incluso un volo di navigazione in VFR di almeno 90 km (50 NM) durante il quale devono essere effettuati due atterraggi completi presso l’aeroporto di destinazione;

d) 

5 ore di volo notturno su dirigibili, di cui almeno 3 di addestramento a doppio comando, di cui almeno 1 ora di navigazione e 5 circuiti notturni come solista. Ogni circuito deve includere un decollo e un atterraggio;

e) 

30 ore di tempo strumentale a doppio comando comprendenti:

i) 

10 ore di istruzione strumentale di base; e

ii) 

20 ore di addestramento per l’abilitazione IR, di cui almeno 10 devono essere effettuate su dirigibili plurimotore certificati per il volo in IFR.

TEST DI ABILITAZIONE

9. In seguito al completamento dell’addestramento di volo corrispondente, il richiedente deve sottoporsi al test di abilitazione per la CPL(As) su un dirigibile plurimotore o monomotore e il test di abilitazione per l’IR su un dirigibile plurimotore certificato per il volo in IFR.

M.    Corso integrato CPL — Dirigibili

GENERALITÀ

1. Lo scopo del corso integrato CPL(As) consiste nell’addestrare i piloti al livello di professionalità necessario per il rilascio di una CPL(As).

2. Il richiedente che desideri frequentare un corso integrato CPL(As) deve completare tutte le fasi dell’insegnamento in un corso di addestramento continuo presso un’ATO.

3. Il richiedente può essere ammesso a un corso di addestramento come allievo ab initio o come titolare di una PPL(As), PPL(A) o PPL(H) rilasciata in conformità all’allegato 1 della convenzione di Chicago. Nel caso di un partecipante titolare di una PPL(As), PPL(A) o PPL(H), gli verranno accreditate fino a un massimo di:

a) 

10 ore, di cui fino a un massimo di 5 ore possono essere di istruzione a doppio comando; o

b) 

15 ore, di cui fino a un massimo di 7 ore possono essere di istruzione a doppio comando nel caso in qui sia stata ottenuta l’abilitazione al volo notturno su dirigibili.

4. Il corso deve includere:

a) 

istruzione teorica al livello richiesto per la CPL(As); e

b) 

addestramento al volo a vista e strumentale.

5. Il richiedente che non superi o non sia in grado di completare l’intero corso CPL(As) può richiedere all’autorità competente di sottoporsi ad esami teorici e test di abilitazione per una licenza con privilegi inferiori, sempre che i requisiti corrispondenti siano soddisfatti.

CONOSCENZE TEORICHE

6. Un corso teorico approvato CPL(As) deve includere almeno 350 ore di istruzione o 200 ore qualora il richiedente sia il titolare di una PPL.

ESAME TEORICO

7. Il richiedente deve dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati al titolare di una CPL(As).

ADDESTRAMENTO IN VOLO

8. L’addestramento in volo deve includere un totale di almeno 50 ore di volo, per includere tutti i test per valutare il progresso, di cui un massimo di 5 ore possono essere di tempo strumentale su simulatore. Di queste 50 ore in totale, il richiedente deve completare almeno:

a) 

30 ore di istruzione a doppio comando, di cui un massimo di 5 ore possono essere di tempo strumentale su simulatore;

b) 

20 ore come pilota in comando;

c) 

5 ore di volo di navigazione a doppio comando;

d) 

5 ore di volo di navigazione come pilota in comando, incluso un volo di navigazione in VFR di almeno 90 km (50 NM) durante il quale devono essere effettuati due atterraggi completi presso l’aeroporto di destinazione;

e) 

5 ore di volo notturno su dirigibili, di cui almeno 3 di addestramento a doppio comando, di cui almeno 1 ora di navigazione e 5 circuiti notturni come solista. Ogni circuito deve includere un decollo ed un atterraggio;

f) 

10 ore di istruzione strumentale a doppio comando, di cui almeno 5 in un dirigibile.

TEST DI ABILITAZIONE

9. In seguito al completamento dell’addestramento di volo corrispondente, il richiedente deve sottoporsi al test di abilitazione per la CPL(As).

N.    Corso modulare CPL — Dirigibili

GENERALITÀ

1. Lo scopo del corso modulare CPL(As) consiste nell’addestrare i titolari della PPL(As) al livello di professionalità necessario per il rilascio di una CPL(As).

2. Prima di iniziare un corso modulare CPL(As) il richiedente deve:

a) 

essere titolare di una PPL(As) rilasciata conformemente all’allegato 1 della convenzione di Chicago;

b) 

aver completato 200 ore di volo come pilota su dirigibili, di cui almeno 100 ore come pilota in comando, di cui 50 ore devono essere di navigazione.

3. Il richiedente che desideri frequentare un corso modulare CPL(As) deve completare tutte le fasi dell’addestramento di volo in un corso di addestramento continuo presso un’ATO. Il corso di istruzione teorica può essere frequentato presso un’ATO che conduca soltanto corsi d’istruzione teorica.

4. Il corso deve includere:

a) 

istruzione teorica al livello richiesto per la CPL(As); e

b) 

addestramento al volo a vista e strumentale.

CONOSCENZE TEORICHE

5. Un corso teorico approvato CPL(As) deve includere almeno 250 ore di istruzione.

ESAME TEORICO

6. Il richiedente deve dimostrare di possedere un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati al titolare di una CPL(As).

ADDESTRAMENTO IN VOLO

7. Ai richiedenti non titolari di un’abilitazione IR devono essere fornite almeno 20 ore di istruzione di volo a doppio comando, di cui:

10 ore di istruzione di volo a vista, le quali possono comprendere 5 ore in un FFS per dirigibili o un FTD 2 o 3 o un FNPT II/III; e
10 ore di istruzione strumentale, le quali possono includere 5 ore in almeno un FTD 1 per dirigibili o un FNPT I o un velivolo.

8. I richiedenti titolari di una valida abilitazione IR(As) vengono accreditati in pieno ai fini del tempo di istruzione strumentale a doppio comando. I richiedenti titolari di una valida abilitazione IR in un’altra categoria di aeromobili devono completare almeno 5 ore del tempo di istruzione strumentale a doppio comando in un dirigibile.

9. Ai richiedenti non titolari di un’abilitazione al volo notturno su dirigibili devono essere fornite almeno 5 ore di istruzione al volo notturno, di cui 3 ore di addestramento a doppio comando, di cui almeno 1 ora di navigazione e 5 circuiti notturni come solista. Ogni circuito deve includere un decollo ed un atterraggio.

ESPERIENZA

10. Il richiedente una CPL(As) deve aver completato almeno 250 ore di volo su dirigibili, incluse 125 ore come pilota in comando, di cui 50 ore di navigazione come pilota in comando, incluso un volo di navigazione in VFR di almeno 90 km (50 NM) durante il quale deve essere effettuato un atterraggio completo presso l’aeroporto di destinazione.

Le ore effettuate come pilota in comando su altre categorie di aeromobili possono essere considerate ai fini delle 185 ore di volo nei seguenti casi:

a) 

30 ore su velivoli o elicotteri, se il richiedente possiede rispettivamente una PPL(A) o una PPL(H); o

b) 

60 ore su velivoli o elicotteri, se il richiedente possiede rispettivamente una CPL(A) o una CPL(H); o

c) 

10 ore su TMG o alianti; o

d) 

10 ore su palloni liberi.

TEST DI ABILITAZIONE

11. In seguito al completamento dell’addestramento di volo e dell’esperienza corrispondente, il richiedente deve sottoporsi al test di abilitazione per la CPL(As).




Appendice 4

Test di abilitazione per il rilascio di una CPL

A.    Generalità

1. Il richiedente di un test di abilitazione per la CPL deve aver effettuato l’addestramento sulla stessa classe o tipo di aeromobile di quello utilizzato per il test.

2. Il richiedente deve superare tutte le sezioni del test di abilitazione. Il non superamento di una parte di una sezione comporta il non superamento di tutta la sezione. Il non superamento di più di una sezione comporta la necessità di ripetere l’intero test. Nel caso del non superamento di una sezione soltanto, il richiedente deve ripetere soltanto quella sezione. Il non superamento di una sezione del riesame, incluse le sezioni che erano state superate in un tentativo precedente, comporta la necessità per il richiedente di ripetere l’intero test. Tutte le sezioni del test di abilitazione devono essere completate in un periodo di 6 mesi. Il non superamento di tutte le sezioni del test dopo 2 tentativi comporta la necessità di sottoporsi a un addestramento aggiuntivo.

3. Il non superamento di un test di abilitazione può comportare la necessita di sottoporsi ad addestramento aggiuntivo. Il numero di tentativi per superare il test di abilitazione non è limitato.

SVOLGIMENTO DEL TEST

4. Qualora il richiedente desideri terminare un test di abilitazione per motivi considerati inadeguati dall’esaminatore di volo (FE), il richiedente deve ripetere l’intero test di abilitazione. Qualora il test venga terminato per motivi considerati adeguati dall’esaminatore di volo, soltanto le sezioni che non sono state completate verranno ripetute in un altro volo.

5. A discrezione dell’esaminatore di volo, il richiedente potrà ripetere una volta ciascuna delle manovre o procedure del test. L’esaminatore di volo può terminare il test in qualunque momento se ritiene che l’abilità di pilotaggio del richiedente necessiti un riesame completo.

6. Al richiedente verrà richiesto di pilotare l’aeromobile da una posizione nella quale può esercitare le funzioni di pilota in comando ed eseguire il test come se non ci fosse alcun altro membro dell’equipaggio. La responsabilità del volo verrà assegnata conformemente alle regole nazionali.

7. Il richiedente deve descrivere all’esaminatore di volo i controlli e i compiti effettuati, inclusa l’identificazione dei radioaiuti. I controlli devono essere eseguiti in conformità alla lista dei controlli dell’aeromobile impiegato per effettuare il test. Durante la preparazione pre-volo per il test, il richiedente deve determinare i valori delle potenze da impiegare e le relative velocità. Il calcolo delle prestazioni di decollo, avvicinamento e atterraggio deve essere effettuato dall’allievo in conformità al manuale operativo o al manuale di volo dell’aeromobile impiegato per la prova.

8. L’esaminatore di volo non prende parte alle operazioni di volo se non quando il suo intervento sia reso necessario per ragioni di sicurezza o per evitare eccessivi ritardi ad altro traffico aereo.

B.    Contenuto del test di abilitazione per il rilascio di una CPL — Velivoli

1. Il velivolo utilizzato per effettuare il test di abilitazione deve soddisfare i requisiti per i velivoli d’addestramento e deve essere certificato al trasporto di almeno 4 persone, con elica a passo variabile e carrello di atterraggio retrattile.

2. La rotta da seguire deve essere scelta dall’esaminatore di volo e la destinazione deve essere un aeroporto controllato. Il richiedente deve essere responsabile per la pianificazione del volo e deve assicurare che tutto l’equipaggiamento e la documentazione necessari per l’esecuzione del volo siano a bordo. La durata del volo deve essere di almeno 90 minuti.

3. Il richiedente deve dimostrare di possedere la capacità di:

a) 

manovrare il velivolo nell’ambito delle sue limitazioni;

b) 

eseguire tutte le manovre con dolcezza e precisione;

c) 

dimostrare una buona capacità di valutazione e abilità di pilotaggio;

d) 

applicare correttamente le conoscenze aeronautiche; e

e) 

mantenere il controllo del velivolo in ogni fase del volo, in modo da assicurare che non ci siano mai seri dubbi riguardo il buon esito di una procedura o di una manovra.

TOLLERANZE NELLA PROVA DI VOLO

4. I limiti applicabili sono i seguenti, corretti per tenere conto di condizioni di turbolenza e delle caratteristiche di manovra e prestazioni del velivolo utilizzato.

Altezza

volo normale

± 100 piedi

con avaria motore simulata

± 150 piedi

Intercettazione di un radioaiuto

± 5°

Prua

volo normale

± 10°

con avaria motore simulata

± 15°

Velocità

decollo ed avvicinamento

± 5 nodi

in altre situazioni di volo

± 10 nodi

CONTENUTI DEL TEST

5. Le voci della sezione 2, lettera c) e lettera e), punto iv), e tutte le voci delle sezioni 5 e 6 possono essere eseguite su un FNPT II o su un FFS.

L’uso delle liste di controllo del velivolo, l’abilità di pilotaggio, il controllo del velivolo utilizzando riferimenti visivi esterni, le procedure di antighiacciamento/sghiacciamento e i principi della gestione della minaccia e dell’errore sono applicati in tutte le sezioni.



SEZIONE 1 —  OPERAZIONI PRE-VOLO E PARTENZA

a

Operazioni pre-volo, incluso:

pianificazione del volo, documentazione, determinazione della massa e centraggio, analisi delle condizioni meteorologiche e dei NOTAM

b

Controllo del velivolo e delle condizioni di manutenzione

c

Rullaggio e decollo

d

Considerazioni sulle prestazioni e trim

e

Procedure operative dell’aeroporto e circuiti di traffico

f

Procedure di partenza, regolazione dell’altimetro, prevenzione delle collisioni (sorveglianza dello spazio aereo circostante)

g

Contatti con l’ATC — conformità, procedure R/T

SEZIONE 2 —  MANOVRE BASICHE DI VOLO

a

Controllo del velivolo mediante riferimenti visivi esterni, compresi volo rettilineo orizzontale, salita, discesa, sorveglianza dello spazio aereo circostante

b

Volo a velocità critiche basse, compreso il riconoscimento e l’uscita dallo stallo incipiente e completo

c

Virate, comprese virate in configurazione di atterraggio. Virate strette a 45°

d

Volo a velocità critiche alte, compreso il riconoscimento e l’uscita dalla spirale

e

Volo con riferimento alle sole indicazioni strumentali, incluso:

i)  volo livellato, configurazione di crociera, controllo di prua, altitudine e velocità all’aria

ii)  virate in salita e discesa con 10°– 30° di inclinazione laterale

iii)  uscita da assetti inusuali

iv)  volo con cruscotto ridotto

f

Contatti con l’ATC — conformità, procedure R/T

SEZIONE 3 —  PROCEDURE IN ROTTA

a

Controllo del velivolo mediante riferimenti visivi esterni, incluse configurazione di crociera/distanza/considerazioni sull’autonomia

b

Orientamento, lettura della carta

c

Altitudine, velocità, controllo della prua, sorveglianza dello spazio aereo circostante

d

Regolazione dell’altimetro. Contatti con l’ATC — conformità, procedure R/T

e

Sorveglianza dell’andamento del volo, registrazioni sul piano di volo, utilizzo del carburante, individuazione degli errori di rotta e recupero della rotta

f

Osservazione delle condizioni meteo, individuazione delle tendenze, pianificazione del dirottamento

g

Percorso, individuazione della posizione (NDB o VOR), individuazione degli aiuti alla navigazione (volo strumentale). Applicazione del piano di dirottamento all’aeroporto alternato (volo a vista)

SEZIONE 4 —  PROCEDURE DI AVVICINAMENTO E ATTERRAGGIO

a

Procedure d’arrivo, regolazione dell’altimetro, controlli, sorveglianza dello spazio aereo circostante

b

Contatti con l’ATC — conformità, procedure R/T

c

Riattaccata da bassa altezza

d

Atterraggio normale, atterraggio con vento al traverso (se le condizioni lo consentono)

e

Atterraggio su campo corto

f

Avvicinamento e atterraggio con potenza al minimo (solo monomotore)

g

Atterraggio con flap retratto

h

Operazioni post-volo

SEZIONE 5 —  PROCEDURE ANORMALI E DI EMERGENZA

Questa sezione può essere combinata con le sezioni da 1 a 4

a

Avaria motore simulata dopo il decollo (ad altezza di sicurezza), simulazione di incendio a bordo

b

Malfunzionamento degli equipaggiamenti di bordo

inclusa l’estensione del carrello di atterraggio con impianto alternato, avarie elettriche e dell’impianto dei freni

c

Atterraggio forzato (simulato)

d

Contatti con l’ATC — conformità, procedure R/T

e

Domande orali

SEZIONE 6 —  VOLO ASIMMETRICO SIMULATO E VOCI PERTINENTI ALLA CLASSE O AL TIPO

Questa sezione può essere combinata con le sezioni da 1 a 5

a

Avaria motore simulata in decollo (ad altezza di sicurezza, salvo che non siano eseguite su un FFS)

b

Avvicinamento asimmetrico e riattaccata

c

Avvicinamento asimmetrico e atterraggio completo

d

Arresto del motore e riavvio

e

Contatti con l’ATC — conformità, procedure R/T, abilità di pilotaggio

f

Ogni voce pertinente alla prova pratica per l’abilitazione alla classe o al tipo, come determinata dall’esaminatore di volo, incluso, se applicabile:

i)  impianti di bordo, incluso l’utilizzo dell’autopilota

ii)  utilizzo dell’impianto di pressurizzazione

iii)  utilizzo del sistema di sghiacciamento e antighiacciamento

g

Domande orali

C.    Contenuto del test di abilitazione per il rilascio di una CPL — Elicotteri

1. L’elicottero utilizzato per il test di abilitazione deve soddisfare i requisiti richiesti per gli elicotteri di addestramento.

2. L’area e la rotta per la prova sono scelte dall’esaminatore di volo e le operazioni a bassa quota e il volo stazionario devono essere effettuati presso un aeroporto/sito approvato. La rotta utilizzata per la sezione 3 può terminare all’aeroporto di partenza o presso un altro aeroporto e una delle destinazioni deve essere un aeroporto controllato. Il test di abilitazione può essere svolto in 2 voli. La durata totale del volo/dei voli deve essere di almeno 90 minuti.

3. Il richiedente deve dimostrare di possedere la capacità di:

a) 

manovrare l’elicottero nell’ambito delle sue limitazioni;

b) 

eseguire tutte le manovre con dolcezza e precisione;

c) 

dimostrare una buona capacità di valutazione e abilità di pilotaggio;

d) 

applicare correttamente le conoscenze aeronautiche; e

e) 

mantenere il controllo dell’elicottero in ogni fase del volo, in modo da assicurare che non ci siano mai seri dubbi riguardo il buon esito di una procedura o di una manovra.

TOLLERANZE NELLA PROVA DI VOLO

4. I limiti applicabili sono i seguenti, corretti per tenere conto di condizioni di turbolenza e delle caratteristiche di manovra e prestazioni dell’elicottero utilizzato.

Altezza

volo normale

± 100 piedi

emergenza simulata

± 150 piedi

Intercettazione di un radioaiuto

± 10°

Prua

volo normale

± 10°

emergenza simulata

± 15°

Velocità

decollo ed avvicinamento con plurimotore

± 5 nodi

in altre situazioni di volo

± 10 nodi

Spostamenti rispetto al suolo

decollo verticale da I.E.S.

± 3 piedi

atterraggio senza spostamenti laterali o all’indietro

CONTENUTI DEL TEST

5. Le voci della sezione 4 possono essere eseguite su un FNPT per elicotteri o su un FFS per elicotteri. L’uso delle liste di controllo dell’elicottero, l’abilità di pilotaggio il controllo dell’elicottero utilizzando riferimenti visivi esterni, le procedure antighiaccio e i principi della gestione della minaccia e dell’errore sono applicati in tutte le sezioni.



SEZIONE 1 —  CONTROLLI PRE-VOLO/POST-VOLO E PROCEDURE

a

Conoscenza dell’elicottero (per esempio del quaderno tecnico, combustibile, massa e centraggio, prestazioni), pianificazione del volo, documentazione, NOTAM, condizioni meteorologiche

b

Ispezione pre-volo/azione, posizione delle parti e scopo

c

Ispezione della cabina di pilotaggio, procedura di avviamento

d

Controlli degli apparati di comunicazione e navigazione, selezione e regolazione delle frequenze

e

Procedura pre-decollo, procedura R/T, contatti e conformità con l’ATC

f

Parcheggio, spegnimento e procedura post-volo

SEZIONE 2 —  MANOVRE IN VOLO STAZIONARIO, MANOVRE AVANZATE E IN AREE RISTRETTE

a

Decollo ed atterraggio (sollevamento e contatto)

b

Rullaggio, rullaggio in aria

c

Volo stazionario con vento frontale/al traverso/in coda

d

Rotazioni in volo stazionario di 360° a sinistra e a destra (rotazioni sul posto)

e

Volo stazionario con spostamenti in avanti, laterali e indietro

f

Avaria simulata del motore da volo stazionario

g

Arresti rapidi nel vento e sottovento

h

Decolli ed atterraggi da/su terreni inclinati/siti non preparati

i

Decolli (vari profili)

j

Decollo con vento al traverso e sottovento (se possibile)

k

Decollo alla massa massima al decollo (reale o simulato)

l

Avvicinamenti (vari profili)

m

Decollo ed atterraggio con potenza limitata

n

Autorotazioni (l’esaminatore di volo ne seleziona due tra: di base, distanza, bassa velocità e virate a 360°)

o

Atterraggio da auto rotazione

p

Atterraggio forzato con recupero di potenza

q

Controlli della potenza, tecniche di ricognizione, tecniche di avvicinamento e partenza

SEZIONE 3 —  NAVIGAZIONE — PROCEDURE IN ROTTA

a

Navigazione ed orientamento a varie altitudini/altezze, lettura della carta geografica

b

Altitudine/altezza, velocità, controllo della prua, controllo dello spazio aereo circostante, regolazione dell’altimetro

c

Controllo della progressione del volo, libretto di volo, carburante usato, autonomia, ETA, individuazione degli errori di rotta e recupero della rotta, controllo degli strumenti

d

Osservazione delle condizioni meteo, pianificazione del dirottamento

e

Rotta, individuazione della posizione (NDB e/o VOR), individuazione delle radio assistenze

f

Contatti con l’ATC e rispetto dei regolamenti ecc.

SEZIONE 4 —  MANOVRE E PROCEDURE DI VOLO CON USO ESCLUSIVO DEGLI STRUMENTI

a

Volo livellato, controllo della prua, altitudine/altezza e velocità

b

Virate livellate con rateo 1 costante di velocità angolare, con uscita su prue determinate, per 180/360° a sinistra e a destra

c

Salita e discesa, incluse virate con rateo 1 costante di velocità angolare, con uscita su prue determinate

d

Uscita da assetti inusuali

e

Virate con 30° di inclinazione, virando fino a 90° a sinistra e a destra

SEZIONE 5 —  PROCEDURE ANORMALI E D’EMERGENZA (SE POSSIBILE SIMULATE)

Nota 1:  Qualora il test sia condotto su un elicottero plurimotore, il test deve includere un’avaria motore simulata, compreso un avvicinamento ed atterraggio con motore singolo.

Nota 2:  L’esaminatore di volo deve selezionare 4 delle seguenti voci:

a

Malfunzionamenti ai motori, compreso avaria al regolatore di giri (governor), ghiacciamento del carburatore/motore, sistema lubrificante, se del caso

b

Avaria al sistema del carburante

c

Avaria al sistema elettrico

d

Avaria al sistema idraulico, compreso avvicinamento ed atterraggio senza il sistema idraulico, ove applicabile

e

Avaria al sistema rotore principale e/o rotore di coda (su FFS o soltanto discussione)

f

Simulazione di incendio, compreso il controllo e rimozione del fumo, ove applicabile

g

Altre procedure anormali e di emergenza come descritto nel relativo manuale di volo, incluso per elicotteri plurimotore:

avaria motore simulata durante il decollo:

interruzione del decollo al o prima del punto di decisione al decollo (TDP) o atterraggio forzato in sicurezza al o prima del punto definito dopo il decollo (DPATO), subito dopo il TDP o il DPATO.

Atterraggio con avaria motore simulata:

atterraggio o riattaccata a seguito di un’avaria motore prima del punto di decisione per l’atterraggio (LDP) o del DPBL,

a seguito dell’avaria motore dopo il LDP o atterraggio forzato in sicurezza dopo il DPBL.

D.    Contenuto del test di abilitazione per il rilascio di una CPL — Dirigibili

1. Il dirigibile utilizzato per il test di abilitazione deve soddisfare i requisiti richiesti per i dirigibili di addestramento.

2. L’area e la rotta per la prova sono scelte dall’esaminatore di volo. La rotta utilizzata per la sezione 3 può terminare all’aeroporto di partenza o presso un altro aeroporto e una delle destinazioni deve essere un aeroporto controllato. Il test di abilitazione può essere svolto in 2 voli. La durata totale del volo/dei voli deve essere di almeno 60 minuti.

3. Il richiedente deve dimostrare di possedere la capacità di:

a) 

manovrare il dirigibile nell’ambito delle sue limitazioni;

b) 

eseguire tutte le manovre con dolcezza e precisione;

c) 

dimostrare una buona capacità di valutazione e abilità di pilotaggio;

d) 

applicare correttamente le conoscenze aeronautiche; e

e) 

mantenere il controllo del dirigibile in ogni fase del volo, in modo da assicurare che non ci siano mai seri dubbi riguardo il buon esito di una procedura o di una manovra.

TOLLERANZE NELLA PROVA DI VOLO

4. I limiti applicabili sono i seguenti, corretti per tenere conto di condizioni di turbolenza e le caratteristiche di manovra e prestazioni del dirigibile utilizzato.

Altezza

volo normale

± 100 piedi

emergenza simulata

± 150 piedi

Intercettazione di un radioaiuto

± 10°

Prua

volo normale

± 10°

emergenza simulata

± 15°

CONTENUTI DEL TEST

5. Le voci delle sezioni 5 e 6 possono essere eseguite su un FNPT per dirigibili o su un FFS per dirigibili. L’uso delle liste di controllo del dirigibile, l’abilità di pilotaggio, il controllo del dirigibile utilizzando riferimenti visivi esterni, le procedure antighiaccio e i principi della gestione della minaccia e dell’errore sono applicati in tutte le sezioni.



SEZIONE 1 —  OPERAZIONI PRE-VOLO E PARTENZA

a

Operazioni pre-volo, incluso:

pianificazione del volo, documentazione, determinazione della massa e centraggio, analisi delle condizioni meteorologiche, NOTAM

b

Controllo del dirigibile e delle condizioni di manutenzione

c

Procedura di disormeggio, manovre al suolo e decollo

d

Considerazioni sulle prestazioni e trim

e

Procedure operative dell’aeroporto e circuiti di traffico

f

Procedure di partenza, regolazione dell’altimetro, prevenzione delle collisioni (sorveglianza dello spazio aereo circostante)

g

Contatti con l’ATC — conformità, procedure R/T

SEZIONE 2 —  MANOVRE BASICHE DI VOLO

a

Controllo del dirigibile mediante riferimenti visivi esterni, compresi volo rettilineo orizzontale, salita, discesa, sorveglianza dello spazio aereo circostante

b

Volo all’altezza di pressione

c

Virate

d

Discese e salite ripide

e

Volo con riferimento alle sole indicazioni strumentali, incluso:

i)  volo livellato, controllo di prua, altitudine e velocità all’aria

ii)  virate in salita e discesa

iii)  uscita da assetti inusuali

iv)  volo con cruscotto ridotto

f

Contatti con l’ATC — conformità, procedure R/T

SEZIONE 3 —  PROCEDURE IN ROTTA

a

Controllo del dirigibile mediante riferimenti visivi esterni,

considerazioni sulla distanza/autonomia

b

Orientamento, lettura della carta

c

Altitudine, velocità, controllo della prua, sorveglianza dello spazio aereo circostante

d

Regolazione dell’altimetro, contatti con l’ATC — conformità, procedure R/T

e

Sorveglianza dell’andamento del volo, registrazioni sul piano di volo, individuazione degli errori di rotta e recupero della rotta

f

Osservazione delle condizioni meteo, individuazione delle tendenze, pianificazione del dirottamento

g

Percorso, individuazione della posizione (NDB o VOR), individuazione degli aiuti alla navigazione (volo strumentale). Applicazione del piano di dirottamento all’aeroporto alternato (volo a vista)

SEZIONE 4 —  PROCEDURE DI AVVICINAMENTO E ATTERRAGGIO

a

Procedure d’arrivo, regolazione dell’altimetro, controlli, sorveglianza dello spazio aereo circostante

b

Contatti con l’ATC – conformità, procedure R/T

c

Riattaccata da bassa altezza

d

Atterraggio normale

e

Atterraggio su campo corto

f

Avvicinamento e atterraggio con potenza al minimo (solo monomotore)

g

Atterraggio con flap retratto

h

Operazioni post-volo

SEZIONE 5 —  PROCEDURE ANORMALI E DI EMERGENZA

Questa sezione può essere combinata con le sezioni da 1 a 4

a

Avaria motore simulata dopo il decollo (ad altezza di sicurezza), simulazione di incendio a bordo

b

Malfunzionamento degli equipaggiamenti di bordo

c

Atterraggio forzato (simulato)

d

Contatti con l’ATC — conformità, procedure R/T

e

Domande orali

SEZIONE 6 —  VOCI PERTINENTI ALLA CLASSE O AL TIPO

Questa sezione può essere combinata con le sezioni da 1 a 5

a

Avaria motore simulata in decollo (ad altezza di sicurezza, salvo che non siano eseguite su un FFS)

b

Avvicinamento e riattaccata con avaria motore/motori

c

Avvicinamento e atterraggio completo con avaria motore/motori

d

Avaria al sistema di pressurizzazione del pallone

e

Contatti con l’ATC — conformità, procedure R/T, abilità di pilotaggio

f

Ogni voce pertinente alla prova pratica per l’abilitazione alla classe o al tipo, come determinata dall’esaminatore di volo, incluso, se applicabile:

i)  sistemi del dirigibile

ii)  utilizzo dell’impianto di pressurizzazione del pallone

g

Domande orali




Appendice 5

Corso di addestramento integrato MPL

GENERALITÀ

1. Lo scopo del corso integrato MPL consiste nell’addestrare i piloti al livello di professionalità necessario per poter operare come copilota su velivoli per il trasporto aereo plurimotore a turbina ad equipaggio plurimo in condizioni VFR e IFR ed ottenere una licenza MPL.

▼M5

2. L'autorizzazione per un corso di addestramento MPL deve essere data soltanto a un'ATO che sia parte di un operatore di trasporto aereo commerciale certificato conformemente alla parte ORO o che abbia un accordo specifico con un siffatto operatore.

▼B

3. Il richiedente che desideri frequentare un corso integrato MPL deve completare tutte le fasi dell’insegnamento in un corso di addestramento continuo presso un’ATO. L’addestramento deve essere basato sulla competenza e condotto in un ambiente operativo ad equipaggio plurimo.

4. Verranno ammessi al corso soltanto i richiedenti ab initio.

5. Il corso deve includere:

a) 

istruzione teorica al livello richiesto per la ATPL(A);

b) 

addestramento al volo a vista e strumentale;

c) 

addestramento in MCC per velivoli ad equipaggio plurimo; e

d) 

addestramento all’abilitazione per tipo.

6. Il richiedente che non superi o non sia in grado di completare l’intero corso MPL può richiedere all’autorità competente di sottoporsi ad esami teorici e test di abilitazione per una licenza con privilegi inferiori e un’abilitazione IR sempre che i requisiti corrispondenti siano soddisfatti.

CONOSCENZE TEORICHE

▼M8

7. Un corso teorico approvato per MPL comprende almeno 750 ore di istruzione per il livello di conoscenza della ATPL(A), nonché le ore richieste per:

a) 

l'istruzione teorica per la corrispondente abilitazione per tipo, in conformità alla sottoparte H; e

b) 

l'istruzione teorica UPRT in conformità alla norma FCL.745.A.

▼B

ADDESTRAMENTO IN VOLO

▼M8

8. L'addestramento in volo deve comprendere almeno 240 ore in totale, composte da ore come pilota ai comandi (pilot flying, PF) e pilot monitoring (pilota che monitora, PM), in voli reali e simulati, e includere le seguenti quattro fasi dell'addestramento:

a)   Fase 1 — Addestramento primario per l'abilità di pilotaggio

Addestramento di base specifico in un velivolo a equipaggio singolo

b)   Fase 2 — Basico

Introduzione alle operazioni a equipaggio plurimo e al volo strumentale

c)   Fase 3 — Intermedio

Applicazione delle operazioni a equipaggio plurimo ad un velivolo plurimotore a turbina certificato come velivolo ad alte prestazioni conformemente all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012

d)   Fase 4 — Avanzato

Addestramento all'abilitazione per tipo in un ambiente orientato al volo di linea.

I requisiti MCC devono essere incorporati nelle corrispondenti fasi di cui sopra.

L'addestramento al volo asimmetrico deve essere svolto in un velivolo o in un FFS.

▼M8

bis. L'esperienza di volo in volo reale comprende:

a) 

tutti i requisiti in materia di esperienza della sottoparte H;

b) 

addestramento in volo UPRT conformemente alla norma FCL.745.A;

c) 

esercitazioni UPRT su un velivolo in relazione alle specifiche caratteristiche del tipo corrispondente in conformità alla norma FCL.725.A, lettera c);

d) 

volo notturno;

e) 

volo con riferimento soltanto agli strumenti; e

f) 

l'esperienza richiesta per ottenere la corrispondente abilità di pilotaggio.

▼B

9. Ciascuna fase dell’addestramento nel programma del corso di istruzione di volo deve includere sia l’istruzione teorica che l’addestramento pratico.

10. Il corso di addestramento deve includere un processo continuo di valutazione del programma di addestramento e una continua valutazione degli studenti che seguono il programma. La valutazione deve assicurare che:

a) 

le competenze e la relativa valutazione siano appropriate ai compiti di un copilota di un velivolo ad equipaggio plurimo; e

b) 

lo studente acquisisca le necessarie competenze in modo progressivo e soddisfacente.

▼M6

11. Il corso di addestramento deve includere almeno 12 decolli ed atterraggi per assicurare la competenza. Questi decolli ed atterraggi possono essere ridotti a un minimo di sei, purché, prima di effettuare l'addestramento, l'ATO e l'operatore garantiscano che:

a) 

venga attuata una procedura intesa a valutare il livello di competenza che l'allievo pilota deve possedere; e

b) 

esista un processo atto a garantire che siano intraprese azioni correttive qualora la valutazione effettuata nel corso dell'addestramento ne indichi la necessità.

Questi decolli ed atterraggi devono essere effettuati sotto la supervisione di un istruttore in un velivolo per il quale deve essere rilasciata l'abilitazione per tipo.

▼B

LIVELLO DI VALUTAZIONE

12. Il richiedente una licenza MPL deve eseguire con successo tutte e 9 le unità di competenza specificate al punto 13 seguente, al livello avanzato di competenza richiesto per operare ed interagire come copilota in un velivolo a turbina ad equipaggio plurimo, in condizioni di volo a vista e strumentale. La valutazione deve confermare che il controllo del velivolo o della situazione vengano sempre mantenuti al fine di assicurare che una procedura o manovra sia eseguita con successo. Il richiedente deve dimostrare costantemente la conoscenza, l’abilità e l’attitudine richiesta per la condotta in sicurezza del corrispondente tipo di velivolo, in conformità ai criteri di prestazione della licenza MPL.

UNITÀ DI COMPETENZA

13. Il richiedente deve dimostrare di possedere la competenza nelle seguenti 9 unità di competenza:

1) 

applicare i principi delle prestazioni umane, inclusi i principi della gestione della minaccia e dell’errore;

2) 

eseguire le operazioni di terra sul velivolo;

3) 

eseguire il decollo;

4) 

eseguire la salita;

5) 

eseguire la crociera;

6) 

eseguire la discesa;

7) 

eseguire l’avvicinamento;

8) 

eseguire l’atterraggio; e

9) 

eseguire le operazioni a seguito dell’atterraggio e post-volo.

VOLO SIMULATO

14. Requisiti minimi per i FSTD:

a) 

Fase 1 — Addestramento primario per l’abilità di pilotaggio

Addestramento elettronico e dispositivi «part tasking» approvati dall’autorità competente con le seguenti caratteristiche:

— 
utilizzare degli accessori oltre a quelli normalmente associati ai computer, quali le riproduzioni funzionali di un quadrante manette, di un sidestick o una tastiera FMS, e
— 
utilizzare attività psicomotorie con l’applicazione appropriata della forza e tempismo delle risposte.
b) 

Fase 2 — Basico

Un FNPT II MCC che rappresenti un velivolo generico plurimotore a turbina e.

c) 

Fase 3 — Intermedio

Un FSTD che rappresenti un velivolo plurimotore a turbina che richiede di essere operato con un copilota e qualificato ad uno standard equivalente al livello B, comprendente inoltre:

— 
un sistema visivo con luce diurna/crepuscolare/notturna con un campo di vista minimo collimato e continuo che fornisca ad ogni pilota un campo di vista orizzontale di 180° e verticale di 40°, e
— 
simulazione dell’ambiente ATC.
d) 

Fase 4 — Avanzato

Un FFS che sia pienamente equivalente al livello D o livello C con un sistema visivo con luce diurna avanzato, inclusa la simulazione dell’ambiente ATC.




Appendice 6

Corso di addestramento modulare per l’abilitazione IR

A.    IR(A) — Corso di addestramento in volo modulare

GENERALITÀ

1. Lo scopo del corso di addestramento in volo modulare IR(A) consiste nell’addestrare i piloti al livello di professionalità necessario per poter operare su velivoli secondo le regole IFR e in condizioni IMC. Il corso consiste di due moduli, i quali possono essere frequentati separatamente o in combinazione:

a) 

Modulo volo strumentale di base