2011R0931 — IT — 10.10.2011 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 931/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2011

relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 242, 20.9.2011, p.2)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 317, 30.11.2011, pag. 42  (931/2011)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 931/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2011

relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 1 ), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali in materia di rintracciabilità degli alimenti. Esso dispone la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Inoltre, stabilisce che gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento. Detti operatori devono anche essere in grado di individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

(2)

La rintracciabilità è necessaria per garantire la sicurezza alimentare e l'affidabilità delle informazioni fornite ai consumatori. In particolare, è necessario applicare la rintracciabilità agli alimenti di origine animale per contribuire ad escludere dal mercato gli alimenti non sicuri e per tutelare i consumatori.

(3)

Per ottenere la rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, sono necessari i nomi e gli indirizzi sia degli operatori del settore alimentare che forniscono gli alimenti sia di quelli a cui gli alimenti sono stati forniti. Il requisito si basa sull'approccio denominato «una fase prima — una fase dopo», secondo il quale gli operatori del settore alimentare devono disporre di un sistema che consenta loro di individuare i loro fornitori e clienti diretti, fuorché nel caso dei consumatori finali.

(4)

In passato le crisi alimentari hanno rivelato che non sempre la documentazione era sufficiente per consentire la piena rintracciabilità degli alimenti sospetti. Nel corso dell'attuazione del regolamento (CE) n. 178/2002, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ( 2 ), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 3 ) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 4 ), l'esperienza ha dimostrato che generalmente gli operatori del settore alimentare non dispongono delle informazioni necessarie a garantire l'adeguatezza dei loro sistemi di individuazione della manipolazione o del magazzinaggio degli alimenti, in particolare nel settore degli alimenti di origine animale. Ciò ha determinato perdite economiche eccessivamente elevate in questo settore, dovute alla mancanza di una rapida e piena rintracciabilità degli alimenti.

(5)

È quindi opportuno stabilire norme per il settore specifico degli alimenti di origine animale, al fine di garantire la corretta applicazione dei requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002. Tali norme devono consentire una certa flessibilità riguardo al formato in cui vanno fornite le informazioni pertinenti.

(6)

In particolare, occorre fornire informazioni aggiuntive riguardanti il volume o la quantità degli alimenti di origine animale, un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario, una descrizione dettagliata degli alimenti e la data di spedizione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni per l'applicazione dei requisiti di rintracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 per gli operatori del settore alimentare riguardo agli alimenti di origine animale.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1.  Il presente regolamento si applica agli alimenti definiti prodotti trasformati e non trasformati nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004.

2.  Il presente regolamento non si applica agli alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.

Articolo 3

Requisiti di rintracciabilità

1.  Gli operatori del settore alimentare garantiscono che le seguenti informazioni concernenti le partite di alimenti di origine animale siano messe a disposizione dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti vengono forniti e dell'autorità competente, se lo richiede:

a) una descrizione dettagliata degli alimenti;

b) il volume o la quantità degli alimenti;

c) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;

d) il nome e l'indirizzo ►C1  dello speditore ◄ (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;

e) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;

f) il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;

g) un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario; e

h) la data di spedizione.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in aggiunta a qualsiasi informazione richiesta dalle disposizioni della normativa dell'Unione relative alla rintracciabilità degli alimenti di origine animale.

3.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate quotidianamente e rese disponibili finché può essere ragionevolmente presunto che gli alimenti siano stati consumati.

Su richiesta dell'autorità competente, l'operatore del settore alimentare fornisce le informazioni senza indebiti ritardi. Un modulo adeguato in cui vanno fornite le informazioni è a discrezione del fornitore degli alimenti, a condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano chiaramente e inequivocabilmente disponibili e consultabili per l'operatore del settore alimentare al quale sono forniti gli alimenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

( 2 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

( 3 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

( 4 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.