02011R0404 — IT — 01.01.2017 — 003.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 404/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2011

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

(GU L 112 dell'30.4.2011, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1962 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2015

  L 287

6

31.10.2015


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 328, 10.12.2011, pag.  58 (404/2011)

 C2

Rettifica, GU L 125, 12.5.2012, pag.  54 (404/2011)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 404/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2011

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca



TITOLO I



DISPOSIZIONI GENERALI

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del sistema di controllo dell'Unione europea secondo dal regolamento sul controllo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

▼M1

1) «peschereccio dell'Unione», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

2) «acque dell'Unione», le acque definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

▼B

3) «titolare di una licenza di pesca», persona fisica o giuridica alla quale è stata rilasciata una licenza di pesca ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sul controllo;

4) «ispettori dell'Unione», gli ispettori definiti all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento sul controllo;

5) «dispositivo di concentrazione dei pesci», qualsiasi attrezzo galleggiante sulla superficie del mare o ancorato con l'obiettivo di attirare i pesci;

6) «attrezzo fisso», qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l'operazione di cattura non presuppone un movimento attivo dell'attrezzo stesso, tra cui

a) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, reti trappola;

b) reti da posta derivanti e tramagli derivanti, ciascuno dei quali può essere dotato di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione;

c) palangari, nasse e trappole;

7) «sfogliara», rete da traino la cui imboccatura è mantenuta aperta da un'asta o da un dispositivo analogo, indipendentemente dal fatto che sia supportata o meno quando viene trascinata sul fondale;

8) «sistema di controllo dei pescherecci» (VMS) di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, sistema di controllo dei pescherecci via satellite che fornisce a intervalli regolari alle autorità di pesca i dati relativi alla posizione, alla rotta e alla velocità dei pescherecci;

9) «dispositivo di localizzazione via satellite» di cui all'articolo 4, paragrafo 12, del regolamento sul controllo, dispositivo installato a bordo del peschereccio che trasmette automaticamente la posizione e i dati relativi al centro di controllo della pesca come previsto dalla legge e che consente il rilevamento e l'identificazione del peschereccio in qualsiasi momento;

10) «bordata di pesca», qualsiasi viaggio di un peschereccio durante il quale si svolgono attività di pesca che iniziano nel momento in cui il peschereccio lascia il porto e terminano all'arrivo in porto;

11) «operazione di pesca», qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, al traino e al recupero di attrezzi mobili nonché alla posa, all'immersione, al ritiro o al riposizionamento di attrezzi fissi e al prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo medesimo, dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso;

12) «giornale di pesca elettronico», la registrazione informatizzata delle informazioni relative alle operazioni di pesca da parte del comandante del peschereccio che viene trasmessa alle autorità dello Stato membro;

13) «presentazione del prodotto», descrizione dello stato trasformato del prodotto della pesca o di una parte del medesimo in conformità ai codici e alle descrizioni dell'allegato I;

14) «Agenzia europea di controllo della pesca», l'agenzia definita all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio ( 2 );

15) «avvistamento», qualsiasi osservazione di un peschereccio da parte di un'autorità competente di uno Stato membro;

16) «informazioni sensibili sotto il profilo commerciale», informazioni la cui comunicazione potrebbe ledere gli interessi commerciali di un operatore;

17) «sistema informatizzato di convalida», sistema che consente di verificare che tutti i dati registrati nelle banche dati degli Stati membri siano precisi, completi e vengano presentati nei termini previsti;

18) «servizio web», applicazione informatica progettata per supportare l'interazione e l'interoperabilità tra macchine all'interno di una rete.



TITOLO II

CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE



CAPO I

Licenze di pesca

Articolo 3

Rilascio e gestione delle licenze di pesca

1.  La licenza di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo è valida per un solo peschereccio dell'Unione.

2.  Gli Stati membri rilasciano, gestiscono e revocano ai loro pescherecci le licenze di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo in conformità al presente regolamento.

3.  Le licenze di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo contengono almeno le informazioni riportate all'allegato II.

4.  Le licenze di pesca rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 1281/2005 sono considerate licenze di pesca rilasciate a norma del presente regolamento se contengono le informazioni minime previste dal paragrafo 3 del presente articolo.

5.  La validità della licenza di pesca è subordinata al rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

6.  In caso di sospensione temporanea o revoca definitiva della licenza di pesca, le autorità dello Stato membro di bandiera informano immediatamente il titolare della licenza di pesca in questione.

▼M1

7.  In qualsiasi momento, la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, in stazza lorda (GT) o chilowatt (kW), non supera i livelli di capacità massima di tale Stato membro stabiliti in conformità all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

▼B



CAPO II

Autorizzazioni di pesca

Articolo 4

Autorizzazioni di pesca

1.  L'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento sul controllo è valida per un solo peschereccio dell'Unione.

2.  Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento sul controllo contengono almeno le informazioni riportate all'allegato III. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme della politica comune della pesca.

3.  I permessi di pesca speciali rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio ( 3 ) sono considerati autorizzazioni di pesca rilasciate a norma del presente regolamento se contengono le informazioni minime previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

4.  Un'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 2 e una licenza di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento possono figurare nello stesso documento.

5.  Fatte salve le norme speciali, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri che pescano esclusivamente nelle acque territoriali del loro Stato membro di bandiera sono esentati dall'obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca.

6.  Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 5, del presente regolamento si applicano per quanto di ragione.

Articolo 5

Elenco delle autorizzazioni di pesca

1.  Fatte salve le norme speciali, una volta divenuti operativi i siti web di cui all'articolo 114 del regolamento sul controllo e non più tardi del 1o gennaio 2012, gli Stati membri rendono disponibile, nella zona protetta dei loro siti web ufficiali, l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento sul controllo prima che tali autorizzazioni di pesca acquistino validità. Tali elenchi sono aggiornati in caso di modifiche prima che queste ultime diventino effettive.

2.  Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco dei propri pescherecci che hanno ricevuto autorizzazioni di pesca per il 2011. Essi informano la Commissione di ogni modifica apportata a questo elenco prima che le modifiche diventino effettive.



CAPO III

Marcatura e identificazione dei pescherecci dell'Unione e dei loro attrezzi



Sezione 1

Marcatura e identificazione dei pescherecci

Articolo 6

Marcatura dei pescherecci

I pescherecci dell'Unione sono contrassegnati secondo le disposizioni seguenti:

a) la lettera (le lettere) del porto o del distretto in cui il peschereccio dell'Unione è immatricolato nonché il numero (i numeri) d'immatricolazione sono dipinti o indicati su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati;

b) per i pescherecci dell'Unione aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri ma inferiore a 17 metri, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 25 centimetri e lo spessore della linea di almeno 4 centimetri. Per i pescherecci dell'Unione aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 45 centimetri e lo spessore della linea di almeno 6 centimetri;

c) lo Stato membro di cui la nave batte bandiera può richiedere che il segnale radio internazionale di chiamata (IRCS) o le lettere e i numeri d'immatricolazione esterni siano chiaramente dipinti, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati, sulla cima della timoniera in modo da essere chiaramente visibili dal cielo;

d) i colori contrastanti sono il bianco e il nero;

e) le lettere e i numeri di immatricolazione esterni dipinti o indicati sullo scafo del peschereccio dell'Unione non devono essere rimossi, cancellati, alterati, illeggibili, coperti o dissimulati.

▼M1

A decorrere dal 1o gennaio 2016 il numero IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) di identificazione delle navi, adottato con risoluzione A.1078 (28) del 4 dicembre 2013 e indicato nel capitolo XI-1, regola 3, della convenzione SOLAS del 1974 si applica:

a) ai pescherecci dell'Unione, o ai pescherecci controllati da operatori dell'Unione in virtù di un accordo di noleggio, di stazza lorda pari o superiore a 100 tonnellate di stazza lorda o di stazza lorda registrata o di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri che operano esclusivamente nelle acque dell'Unione;

b) a tutti i pescherecci dell'Unione, o ai pescherecci controllati da operatori dell'Unione in virtù di un accordo di noleggio, di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri che operano al di fuori delle acque dell'Unione;

c) a tutti i pescherecci di paesi terzi autorizzati a effettuare attività di pesca nelle acque dell'Unione.

▼B

Articolo 7

Documenti detenuti a bordo dei pescherecci dell'Unione

1.  Il comandante di un peschereccio dell'Unione avente una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri tiene a bordo documenti rilasciati da un'autorità competente dello Stato membro in cui il peschereccio è immatricolato, recanti le seguenti informazioni:

a) il nome (eventuale) della nave;

b) le lettere del porto o del distretto marittimo in cui la nave è immatricolata e il numero (i numeri) di immatricolazione;

c) l'eventuale segnale radio internazionale di chiamata;

d) il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente del noleggiatore (dei noleggiatori);

e) la lunghezza fuori tutto, la potenza del motore di propulsione, il tonnellaggio lordo e, per i pescherecci dell'Unione entrati in servizio il 1o gennaio 1987 o dopo tale data, la data di entrata in servizio.

2.  I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri dotati di stive tengono a bordo disegni accurati con la descrizione di queste ultime, inclusa l'indicazione di tutti i punti di accesso e la capacità netta, espressa in metri cubi.

3.  I comandanti di pescherecci dell'Unione dotati di serbatoi di acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento aggiornato in cui è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi a intervalli di 10 cm.

4.  I documenti menzionati nei paragrafi 2 e 3 sono certificati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera. Qualsiasi modifica apportata alle caratteristiche contenute nei documenti menzionati nei paragrafi da 1 a 3 è certificata da un'autorità competente dello Stato membro di bandiera.

5.  I documenti menzionati nel presente articolo sono presentati ai fini del controllo e dell'ispezione su richiesta dei funzionari.



Sezione 2

Marcatura e identificazione degli attrezzi di pesca e delle imbarcazioni a bordo

Articolo 8

Marcatura delle imbarcazioni a bordo e dei dispositivi di concentrazione dei pesci

Le imbarcazioni trasportate a bordo dei pescherecci dell'Unione e i dispositivi di concentrazione dei pesci sono contrassegnati con le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio che li utilizza.

Articolo 9

Norme generali per gli attrezzi fissi e le sfogliare

1.  Le disposizioni contenute negli articoli da 9 a 12 del presente regolamento si applicano ai pescherecci dell'Unione che operano in tutte le acque dell'Unione e le disposizioni contenute negli articoli da 13 a 17 del presente regolamento si applicano alle acque dell'Unione a una distanza di 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base degli Stati membri costieri.

2.  Nelle acque dell'Unione quali definite al paragrafo 1 è vietato utilizzare per la pesca attrezzi fissi, boe e sfogliare non marcati e non identificabili in conformità alle disposizioni degli articoli da 10 a 17 del presente regolamento.

3.  Nelle acque dell'Unione quali definite al paragrafo 1 è vietato detenere a bordo:

a) aste di sfogliara che non espongono le lettere e i numeri di immatricolazione esterni in conformità all'articolo 10 del presente regolamento;

b) attrezzi fissi non recanti una targhetta conforme all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento;

c) boe non marcate in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 10

Norme relative alle sfogliare

I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni sfogliara montata detenuta a bordo o utilizzata per la pesca esponga in forma chiaramente leggibile, sull'asta di ogni sfogliara montata, le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio stesso.

Articolo 11

Norme relative agli attrezzi fissi

1.  I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni attrezzo fisso detenuto a bordo o utilizzato per la pesca sia chiaramente marcato e identificabile conformemente al disposto del presente articolo.

2.  Ogni attrezzo fisso utilizzato per la pesca espone in forma permanente le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio cui appartiene:

a) per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore;

b) per le lenze e i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio;

c) per le nasse e le trappole, su un'etichetta fissata alla lima da piombo;

d) per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico, su targhette fissate conformemente al disposto delle lettere a), b) e c) ad intervalli regolari non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico.

Articolo 12

Norme relative alle targhette

1.  Ogni targhetta:

a) è fatta di materiale inalterabile;

b) è saldamente fissata all'attrezzo;

c) misura almeno 65 millimetri di larghezza;

d) misura almeno 75 millimetri di lunghezza.

2.  La targhetta non può essere rimossa, cancellata, alterata, resa illeggibile, coperta o dissimulata.

Articolo 13

Norme relative alle boe

1.  I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché a ciascun attrezzo fisso utilizzato per la pesca siano fissate due boe segnaletiche situate alle estremità e delle boe intermedie, attrezzate come prescritto nell'allegato IV e provvedono affinché dette boe siano usate conformemente al disposto della presente sezione.

2.  Ogni boa segnaletica situata alle estremità dell'attrezzo e ogni boa intermedia espone le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio dell'Unione cui appartiene e che utilizza tali boe, come in appresso specificato:

a) le lettere e i numeri sono esposti nel punto più alto possibile al di sopra del livello dell'acqua in modo da essere chiaramente visibili;

b) in un colore contrastante con quello della superficie sulla quale sono esposti.

3.  Le lettere e i numeri esposti sulla boa segnaletica non possono essere cancellati, alterati o resi illeggibili dal tempo.

Articolo 14

Norme relative ai cavi

1.  I cavi che collegano le boe all'attrezzo fisso sono di materiale sommergibile oppure sono provvisti di pesi.

2.  I cavi che collegano a ciascun attrezzo le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissati alle estremità di tale attrezzo.

Articolo 15

Norme relative alle boe segnaletiche situate alle estremità

1.  Le boe segnaletiche situate alle estremità sono usate in modo tale da permettere di individuare in qualsiasi momento ciascuna estremità dell'attrezzo.

2.  L'asta di ogni boa segnaletica situata alle estremità ha un'altezza di almeno 1 metro dal livello del mare, misurata dal punto più alto del galleggiante al bordo inferiore della bandierina più bassa.

3.  Le boe segnaletiche situate alle estremità sono colorate, ma non di color rosso o verde.

4.  Ogni boa segnaletica situata alle estremità è composta da:

a) una o due bandierine rettangolari; qualora siano necessarie due bandierine sulla stessa boa, la distanza fra queste è di almeno 20 centimetri; le bandierine che indicano le estremità dello stesso attrezzo sono dello stesso colore, che non può essere bianco, e delle stesse dimensioni;

b) una o due luci, di colore giallo, che lampeggiano ogni cinque secondi (F1 Y5s) e sono visibili a una distanza di almeno due miglia nautiche.

5.  Ciascuna boa segnaletica situata alle estremità può includere un segnale all'estremità superiore con una o due bande luminose a strisce che non possono essere di colore rosso o verde e hanno una larghezza di almeno 6 centimetri.

Articolo 16

Norme relative al fissaggio delle boe segnaletiche situate alle estremità

1.  Le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissate agli attrezzi fissi nel modo seguente:

a) la boa nel settore occidentale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da sud ad ovest, compreso il nord) è attrezzata con due bandierine, due bande luminose a strisce, due luci e una targhetta conformemente all'articolo 12 del presente regolamento;

b) la boa nel settore orientale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da nord ad est, compreso il sud) è attrezzata con una bandierina, una banda luminosa a strisce, una luce e una targhetta conformemente all'articolo 12 del presente regolamento.

2.  La targhetta reca le informazioni previste all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 17

Boe segnaletiche intermedie

1.  Agli attrezzi fissi di estensione superiore a cinque miglia nautiche sono fissate boe segnaletiche intermedie nel modo seguente:

a) le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a cinque miglia nautiche, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore a tale distanza;

b) le boe segnaletiche intermedie sono attrezzate con una luce intermittente di colore giallo che lampeggia ogni cinque secondi (F1 Y5s) ed è visibile a una distanza di almeno due miglia nautiche. Esse hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all'estremità nel settore orientale, fatta eccezione per la bandierina che è di colore bianco.

2.  In deroga al paragrafo 1, nel Mar Baltico le boe segnaletiche intermedie sono fissate agli attrezzi fissi di estensione superiore a un miglio nautico. Le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore ad un miglio nautico.

Le boe segnaletiche intermedie hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all'estremità nel settore orientale, tranne per quanto in appresso specificato:

a) le bandierine sono di colore bianco;

b) una boa segnaletica intermedia ogni cinque è dotata di un riflettore radar con una portata di almeno due miglia nautiche.



CAPO IV

Sistema di controllo dei pescherecci

Articolo 18

Obbligatorietà del dispositivo di localizzazione via satellite sui pescherecci dell'Unione

1.  Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 3, del presente regolamento, i pescherecci dell'Unione soggetti al VMS non possono lasciare il porto se non sono provvisti di un dispositivo di localizzazione via satellite pienamente funzionante installato a bordo.

2.  Quando un peschereccio dell'Unione è ormeggiato in porto, il dispositivo di localizzazione via satellite può essere disinserito soltanto nei seguenti casi:

a) previa notifica inviata al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero; e

b) a condizione che la comunicazione successiva indichi che il peschereccio dell'Unione non ha cambiato posizione rispetto alla comunicazione precedente.

Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono consentire che la notifica preventiva di cui alla lettera a) sia sostituita da un messaggio automatico VMS o da un allarme generato dal sistema, che indichi la presenza del peschereccio in una zona geografica predefinita del porto.

3.  Il presente capo non si applica ai pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura.

Articolo 19

Caratteristiche dei dispositivi di localizzazione via satellite

1.  I dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci dell'Unione garantiscono, a intervalli regolari, la trasmissione automatica dei seguenti dati al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:

a) identificazione del peschereccio;

b) ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %;

c) data e ora (espressa in «tempo universale» o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione del peschereccio; e

d) velocità istantanea e rotta del peschereccio.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite non consentano la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non possano essere alterati manualmente.

Articolo 20

Responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite

1.  I comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettano i dati specificati all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.  Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, i comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono in particolare affinché:

a) i dati non siano alterati in alcun modo;

b) l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite, scollegate o bloccate in alcun modo;

c) l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta; e

d) il dispositivo di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.

3.  È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite a meno che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ne abbiano autorizzato la riparazione o sostituzione.

Articolo 21

Misure di controllo incombenti agli Stati membri di bandiera

Ciascuno Stato membro di bandiera provvede al controllo e alla sorveglianza continui e sistematici dell'esattezza dei dati trasmessi a norma dell'articolo 19 del presente regolamento e interviene tempestivamente non appena constati dati inesatti o incompleti.

Articolo 22

Frequenza di trasmissione dei dati

1.  Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP riceva attraverso il VMS, almeno una volta ogni due ore, le informazioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento riguardanti i propri pescherecci. Il CCP può chiedere che la trasmissione avvenga ad intervalli più ravvicinati.

2.  Il CCP ha la possibilità di individuare l'effettiva posizione di ognuno dei suoi pescherecci.

Articolo 23

Controllo dell'entrata in zone specifiche e dell'uscita da tali zone

Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP controlli, attraverso i dati VMS, la data e l'ora dell'entrata e dell'uscita dei suoi pescherecci nelle/dalle zone sotto elencate:

a) tutte le zone marittime soggette a norme specifiche di accesso alle acque e alle risorse;

b) le zone di restrizione della pesca di cui all'articolo 50 del regolamento sul controllo;

c) le zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali per la pesca cui aderiscono l'Unione europea o taluni Stati membri;

d) acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di paesi terzi.

Articolo 24

Trasmissione dei dati allo Stato membro costiero

▼M1

1.  Il CCP di ciascuno Stato membro di bandiera garantisce la trasmissione automatica al CCP dello Stato membro costiero dei dati forniti ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento con riguardo ai suoi pescherecci per il periodo in cui si trovano nelle acque dello Stato membro costiero. Tali dati sono trasmessi al CCP dello Stato costiero immediatamente dopo la ricezione degli stessi dal CCP dello Stato membro di bandiera.

▼B

2.  Gli Stati membri costieri che esercitano il controllo congiunto in una determinata zona possono precisare una destinazione comune per la trasmissione dei dati da fornire ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

3.  Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco esaustivo delle coordinate latitudinali e longitudinali che delimitano la propria zona economica esclusiva o la propria zona di pesca esclusiva, in un formato, ove possibile elettronico, compatibile con il World Geodetic System 1984 (WGS-84). Esso comunica inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione ogni eventuale modifica di queste coordinate. In alternativa, gli Stati membri possono pubblicare il suddetto elenco sul sito web di cui all'articolo 115 del regolamento sul controllo.

4.  Gli Stati membri costieri garantiscono il coordinamento tra le loro autorità competenti ai fini della trasmissione dei dati VMS in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento sul controllo, anche mediante l'istituzione di apposite procedure chiare e documentate.

Articolo 25

Guasto tecnico o non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite

1.  Qualora il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio dell'Unione sia tecnicamente guasto o non funzioni, il comandante o il suo rappresentante, a partire dal momento in cui è stato rilevato il guasto o dal momento in cui sia stato informato in conformità al paragrafo 4 o all'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, comunica ogni quattro ore al CCP dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio tramite un sistema di telecomunicazione adeguato. Gli Stati membri decidono in merito al sistema di telecomunicazione da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all'articolo 115 del regolamento sul controllo.

2.  Il CCP dello Stato membro di bandiera inserisce senza indugio nella banca dati del VMS le posizioni geografiche di cui al paragrafo 1, non appena ricevute. I dati manuali del VMS devono essere chiaramente distinguibili dai messaggi automatici all'interno di una banca dati. Ove del caso, tali dati del VMS manuali devono essere trasmessi senza indugio agli Stati membri costieri.

3.  Un peschereccio dell'Unione non può salpare dal porto, quando si è verificata una situazione di guasto tecnico o di non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite, finché le autorità competenti dello Stato di bandiera non abbiano constatato che il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo funziona perfettamente. In deroga a questo principio, il CCP dello Stato membro di bandiera può autorizzare i propri pescherecci a lasciare il porto con un dispositivo di localizzazione via satellite non funzionante ai fini della sua riparazione o sostituzione.

4.  Se il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio dell'Unione risulta difettoso o non perfettamente funzionante, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera o, eventualmente, dello Stato membro costiero, provvedono ad informarne il comandante o la persona responsabile del peschereccio, o il loro rappresentante.

5.  L'asportazione dell'impianto di localizzazione via satellite a fini di riparazione o sostituzione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

Articolo 26

Mancata ricezione dei dati

1.  Se durante dodici ore consecutive non riceve dati a norma dell'articolo 22 o dell'articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento, il CCP dello Stato membro di bandiera ne informa quanto prima il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione o il loro rappresentante. Se, per uno stesso peschereccio dell'Unione, il fatto si ripete più di tre volte nell'arco di un anno, lo Stato membro di bandiera procede all'accurato controllo dell'impianto di localizzazione via satellite del peschereccio. Esso dispone inoltre un'indagine per accertare se l'apparecchiatura sia stata manomessa. In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento, l'apparecchiatura può essere asportata per essere esaminata.

2.  Se durante dodici ore non riceve dati a norma dell'articolo 22 o dell'articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento, e l'ultima posizione ricevuta era all'interno delle acque territoriali di uno Stato membro, il CCP dello Stato membro di bandiera ne informa quanto prima il CCP dello Stato membro costiero di cui trattasi.

3.  Le autorità competenti dello Stato membro costiero, qualora rilevino la presenza di un peschereccio dell'Unione nelle proprie acque territoriali e non abbiano ricevuto dati a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento, ne informano il comandante del peschereccio e il CCP dello Stato di bandiera.

Articolo 27

Controllo e registrazione delle attività di pesca

1.  Gli Stati membri utilizzano i dati ricevuti a norma dell'articolo 22, dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 25 del presente regolamento ai fini del controllo efficace delle attività di pesca dei pescherecci.

2.  Gli Stati membri di bandiera:

a) garantiscono che i dati pervenuti a norma del presente capo siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;

b) adottano tutte le misure idonee a garantire l'utilizzo di tali dati esclusivamente per scopi ufficiali; e

c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

▼M1

Articolo 28

Accesso ai dati da parte della Commissione

La Commissione può chiedere agli Stati membri, in conformità all'articolo 111, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul controllo, di provvedere alla trasmissione automatica, alla Commissione o all'organismo da essa designato, dei dati forniti in conformità all'articolo 19 del presente regolamento, riguardanti un gruppo specifico di pescherecci durante un determinato periodo di tempo. Tali dati sono trasmessi alla Commissione o all'organismo da essa designato immediatamente dopo la ricezione degli stessi dal CCP dello Stato membro di bandiera.

▼B



TITOLO III

CONTROLLO DELLA PESCA



CAPO I

Giornale di pesca, dichiarazione di trasbordo e dichiarazione di sbarco in formato cartaceo



Sezione 1

Compilazione e presentazione del giornale di pesca, della dichiarazione di sbarco e della dichiarazione di trasbordo in formato cartaceo

Articolo 29

Pescherecci dell'Unione soggetti alla compilazione e alla presentazione del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo/sbarco in formato cartaceo

1.  Fatte salve le disposizione specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri non soggetto alla compilazione e alla trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco, compila e presenta in formato cartaceo i dati del giornale di pesca, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco di cui agli articoli 14, 21 e 23 del regolamento sul controllo. Le suddette dichiarazioni di trasbordo e di sbarco possono essere altresì compilate e presentate dal rappresentante del comandante a suo nome.

2.  L'obbligo di compilare e presentare i dati del giornale di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo si applica anche ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri ai quali lo Stato membro di bandiera imponga di tenere il giornale di pesca e di presentare le dichiarazioni di trasbordo e/o di sbarco in conformità all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.

▼M1

Articolo 30

Modelli di giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo

1.  Nelle acque dell'Unione il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo sono compilate e presentate dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità al modello di cui all'allegato VI.

2.  In deroga al paragrafo 1, nel caso dei pescherecci dell'Unione che effettuano bordate di pesca quotidiane nel Mare Mediterraneo, il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo possono essere compilate e presentate dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità al modello di cui all'allegato VII.

3.  Quando i pescherecci dell'Unione svolgono attività di pesca nelle acque di un paese terzo, nelle acque disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca o in acque esterne alle acque dell'Unione non disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca, il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo sono compilate e presentate dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità all'articolo 31 del presente regolamento e ai modelli di cui agli allegati VI e VII, a meno che il paese terzo o le norme dell'organizzazione regionale per la pesca interessata non richiedano specificamente l'uso di una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco. Qualora il paese terzo non specifichi una tipologia particolare di giornale di pesca, dichiarazione di trasbordo o dichiarazione di sbarco ma richieda dati diversi da quelli previsti dalla normativa dell'Unione, tali dati devono essere registrati.

4.  I comandanti di pescherecci dell'Unione non soggetti all'articolo 15 del regolamento sul controllo possono continuare a usare fino al 31 dicembre 2017 giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo stampati anteriormente al 1o gennaio 2016.

▼B

Articolo 31

Istruzioni per la compilazione e la presentazione di giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo

1.  Il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo sono compilati e presentati in conformità alle istruzioni riportate nell'allegato X.

2.  Qualora le istruzioni riportate nell'allegato X dichiarino facoltativa l'applicazione di una norma, lo Stato di bandiera ha la facoltà di rendere tale norma obbligatoria.

3.  Tutte le registrazioni inserite nel giornale di pesca, nella dichiarazione di trasbordo e nella dichiarazione di sbarco sono leggibili e indelebili. È vietato cancellare o alterare le registrazioni. In caso di errore, la registrazione errata è annullata con un'unica riga e la registrazione corretta è scritta e siglata dal comandante. Ogni riga è siglata dal comandante.

4.  Il comandante del peschereccio dell'Unione o, per le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco, il suo rappresentante certifica con le proprie iniziali o la propria firma la correttezza delle registrazioni inserite nel giornale di pesca, nella dichiarazione di trasbordo e nella dichiarazione di sbarco.

Articolo 32

Termini per la presentazione del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco in formato cartaceo

1.  Quando un peschereccio dell'Unione sbarca in un porto o effettua un trasbordo in un porto o in un luogo vicino alla costa del proprio Stato membro di bandiera, il comandante presenta alle autorità competenti dello Stato membro interessato l'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'avvenuto trasbordo o sbarco. L'originale (gli originali) della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco possono essere altresì presentati dal rappresentante del comandante a suo nome.

2.  Quando al termine di una bordata di pesca non vengono effettuati sbarchi, il comandante presenta l'originale (gli originali) del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'arrivo in porto. L'originale o gli originali della dichiarazione di trasbordo possono essere altresì presentati dal rappresentante del comandante a suo nome.

3.  Quando un peschereccio dell'Unione effettua un trasbordo in un porto o in un luogo vicino alla costa o sbarca in un porto di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di bandiera, presenta alle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene il trasbordo o lo sbarco la prima copia (le prime copie) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'avvenuto trasbordo o sbarco. L'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco viene spedito (vengono spediti) alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera il prima possibile e comunque entro 48 ore dal trasbordo o dallo sbarco.

4.  Quando un peschereccio dell'Unione effettua un trasbordo in un porto o nelle acque di un paese terzo o in alto mare oppure uno sbarco nel porto di un paese terzo, spedisce alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera l'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dal trasbordo o dallo sbarco.

5.  Qualora un paese terzo o le norme di un'organizzazione regionale per la pesca richiedano una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco rispetto a quella prevista dall'allegato VI, il comandante del peschereccio dell'Unione presenta alle relative autorità competenti una copia di tale documento il prima possibile e comunque entro 48 ore dopo il trasbordo o lo sbarco.



Sezione 2

Norme specifiche per il giornale di pesca in formato cartaceo

Articolo 33

Compilazione del giornale di pesca in formato cartaceo

1.  Il giornale di pesca cartaceo è compilato con tutte le informazioni obbligatorie, anche in assenza di catture:

a) quotidianamente entro le ore 24:00 e prima dell'entrata in porto;

b) all'atto di ogni ispezione in mare;

c) in determinate circostanze definite dalla normativa dell'Unione o dallo Stato membro di bandiera.

2.  Si compila una nuova riga nel giornale di pesca cartaceo:

a) per ogni giornata in mare;

b) quando si esercita attività di pesca in una nuova divisione CIEM o in un'altra zona di pesca nell'arco della stessa giornata;

c) quando si inseriscono dati relativi allo sforzo di pesca.

3.  Si compila una nuova pagina nel giornale di pesca cartaceo:

a) quando si utilizza un attrezzo diverso o una rete con maglie di dimensione diversa rispetto all'attrezzo precedentemente utilizzato;

b) per ogni operazione di pesca effettuata dopo un trasbordo o dopo uno sbarco intermedio;

c) quando il numero delle colonne non è sufficiente;

d) all'atto della partenza da un porto qualora non sia stato effettuato lo sbarco.

4.  All'atto della partenza da un porto o a seguito del completamento di un'operazione di trasbordo e quando le catture rimangono a bordo, i quantitativi di ogni specie sono indicati su una nuova pagina del giornale di pesca.

5.  Si utilizzano i codici riportati nell'allegato XI per indicare, alle voci corrispondenti del giornale di pesca in formato cartaceo, gli attrezzi di pesca utilizzati.



Sezione 3

Norme specifiche per la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo

Articolo 34

Presentazione della dichiarazione di trasbordo in formato cartaceo

1.  In caso di un'operazione di trasbordo tra due pescherecci dell'Unione, una volta completata l'operazione di trasbordo, il comandante del peschereccio che trasborda i prodotti, o il suo rappresentante, consegna una copia della dichiarazione di trasbordo cartacea del suo peschereccio al comandante del peschereccio sul quale sono stati trasbordati i prodotti o al suo rappresentante. Una volta completata l'operazione di trasbordo, il comandante del peschereccio sulla quale vengono trasbordati i prodotti, o il suo rappresentante, consegna anche una copia della dichiarazione di trasbordo cartacea del suo peschereccio al comandante del peschereccio che trasborda i prodotti o al suo rappresentante.

2.  Le copie di cui al paragrafo 1 sono presentate ai fini del controllo e dell'ispezione su richiesta dei funzionari.

Articolo 35

Firma della dichiarazione di sbarco

Il comandante, o il suo rappresentante, firma ogni pagina della dichiarazione di sbarco prima della relativa presentazione.



CAPO II

Giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo in formato elettronico



Sezione 1

Compilazione e trasmissione dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di sbarco e della dichiarazione di trasbordo in formato elettronico

Articolo 36

Obbligo di disporre di un sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati a bordo dei pescherecci dell'Unione

1.  Fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 4, del presente regolamento, un peschereccio dell'Unione soggetto alla compilazione e alla trasmissione elettroniche del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco a norma degli articoli 15, 21 e 24 del regolamento sul controllo non è autorizzato a lasciare il porto senza un sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati perfettamente funzionante installato a bordo.

2.  Il presente capo non si applica ai pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura.

Articolo 37

Formato per la trasmissione di dati da un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti del suo Stato di bandiera

Gli Stati membri stabiliscono il formato da utilizzare fra i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera e le rispettive autorità competenti per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi al giornale di pesca, alla dichiarazione di trasbordo e alla dichiarazione di sbarco di cui agli articoli 15, 21 e 24 del regolamento sul controllo.

▼M1

Il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato elettronico sono compilati in conformità alle istruzioni riportate nell'allegato X.

▼B

Articolo 38

Messaggi di ricezione

1.  Per ogni trasmissione di dati relativi al giornale di pesca, alla notifica preventiva e allo sbarco è inviato un messaggio di ricezione ai pescherecci dell'Unione. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

2.  Il comandante di un peschereccio dell'Unione conserva tale messaggio di ricezione fino al termine della bordata di pesca.

Articolo 39

Disposizioni in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

1.  In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e comunicazione installato a bordo di un peschereccio dell'Unione, il comandante o il suo rappresentante, a partire dal momento in cui è stato rilevato il guasto o dal momento in cui sia stato informato in conformità all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento, comunica i dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, tramite un sistema di telecomunicazione adeguato, su base giornaliera ed entro le ore 24:00, anche in assenza di catture. Gli Stati membri decidono in merito al sistema di telecomunicazione da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all'articolo 115 del regolamento sul controllo.

2.  In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione, i dati del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo sono inviati anche:

a) su richiesta delle autorità competenti dello Stato di bandiera;

b) subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca o del trasbordo;

c) prima dell'entrata in porto;

d) all'atto di ogni ispezione in mare;

e) in determinate circostanze definite dalla normativa dell'Unione europea o dallo Stato membro di bandiera.

Nei casi di cui alle lettere a) ed e) sono inoltre inviati una notifica preventiva e i dati della dichiarazione di sbarco.

3.  Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera inseriscono senza indugio i dati di cui al paragrafo 1 nella banca dati elettronica non appena li ricevono.

4.  Dopo un guasto tecnico o un'avaria del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione dei dati, un peschereccio dell'Unione può lasciare il porto solo dopo che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera abbiano constatato che il sistema installato a bordo funziona normalmente o comunque dopo essere stato autorizzato a salpare dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Lo Stato membro di bandiera che autorizza un proprio peschereccio a lasciare il porto di uno Stato membro costiero con un sistema elettronico di registrazione e di comunicazione non funzionante ne informa senza indugio lo Stato membro costiero.

5.  L'asportazione dell'impianto elettronico di registrazione e di comunicazione a fini di riparazione o sostituzione è soggetta all'approvazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

Articolo 40

Mancata ricezione dei dati

1.  Se non ricevono i dati trasmessi in conformità agli articoli 15, 22 e 24 del regolamento sul controllo, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione o il loro rappresentante. Se, per uno stesso peschereccio dell'Unione, il fatto si ripete più di tre volte nell'arco di un anno civile, lo Stato membro di bandiera procede al controllo approfondito del sistema di registrazione e di comunicazione del peschereccio. Lo Stato membro di bandiera dispone un'indagine al riguardo al fine di stabilire la ragione della mancata ricezione dei dati e adotta le opportune misure.

2.  Se le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ricevono i dati trasmessi in conformità agli articoli 15, 22 e 24 del regolamento sul controllo, e l'ultima posizione comunicata dal sistema di controllo dei pescherecci si situa nelle acque di uno Stato membro costiero, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima le autorità competenti dello Stato membro costiero.

3.  Il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione, o il loro rappresentante, comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la notifica, tutti i dati che non sono stati ancora trasmessi e per i quali è pervenuta una notifica in conformità del paragrafo 1.

Articolo 41

Impossibilità di accedere ai dati

1.  Se le autorità competenti di uno Stato membro costiero avvistano nelle loro acque un peschereccio di un altro Stato membro dell'Unione senza poter accedere ai dati del giornale di pesca o relativi al trasbordo in conformità all'articolo 44 del presente regolamento, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di garantire loro tale accesso.

2.  Se l'accesso di cui al paragrafo 1 non è ripristinato entro quattro ore dalla richiesta, lo Stato membro costiero ne informa lo Stato membro di bandiera. Al ricevimento di tale informazione lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio i dati allo Stato membro costiero con qualsiasi sistema elettronico disponibile.

3.  Se lo Stato membro costiero non riceve i dati di cui al paragrafo 2, il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione, o il loro rappresentante, trasmette con qualsiasi sistema disponibile (possibilmente elettronico) alle autorità competenti dello Stato membro costiero, su richiesta, i dati e una copia del messaggio di ricezione di cui all'articolo 38 del presente regolamento. Gli Stati membri decidono in merito al sistema da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all'articolo 115 del regolamento sul controllo.

4.  Se il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione, o il loro rappresentante, non può trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro costiero una copia del messaggio di ricezione di cui all'articolo 38 del presente regolamento, al peschereccio è vietato l'esercizio della pesca nelle acque dello Stato membro costiero fino a quando il comandante, l'operatore o il loro rappresentante non sia in grado di trasmettere alle suddette autorità una copia del messaggio di ricezione o le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.

Articolo 42

Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione dei dati

1.  Gli Stati membri mantengono banche dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di registrazione e di comunicazione. Tali basi contengono e sono in grado di generare automaticamente almeno le seguenti informazioni:

a) l'elenco dei loro pescherecci i cui sistemi elettronici di registrazione e di comunicazione dei dati hanno subito un guasto tecnico o un'avaria;

b) il numero di pescherecci che non hanno effettuato trasmissioni elettroniche di dati del giornale di pesca su base giornaliera e il numero medio di trasmissioni elettroniche di dati del giornale di pesca ricevute per ogni peschereccio, suddivise per Stato membro di bandiera;

c) il numero di dichiarazioni di trasbordo, di sbarco e di assunzione in carico e di note di vendita ricevute, suddivise per Stato membro di bandiera.

2.  Un riepilogo delle informazioni generate a norma del paragrafo 1 è trasmesso alla Commissione su richiesta della medesima. In alternativa, tali informazioni possono anche essere rese disponibili nella zona protetta del sito web, in un formato e con una frequenza stabiliti dalla Commissione previa consultazione con gli Stati membri.

▼M1

Articolo 43

Dati obbligatori per lo scambio di informazioni fra Stati membri

I dati che i comandanti dei pescherecci dell'Unione sono tenuti a registrare nel giornale di pesca, nella dichiarazione di trasbordo, nella notifica preventiva e nella dichiarazione di sbarco conformemente alla normativa dell'Unione, sono obbligatori anche negli scambi tra gli Stati membri.

Articolo 44

Accesso ai dati

1.  Quando un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro effettua operazioni di pesca nelle acque unionali di uno Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera comunica allo Stato membro costiero i dati elettronici obbligatori del giornale di pesca relativi alla bordata di pesca in corso (a cominciare dall'ultima partenza dal porto) immediatamente dopo la ricezione di tali dati.

2.  Fino a quando un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro effettua operazioni di pesca nelle acque unionali di un altro Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera comunica allo Stato membro costiero tutti i dati elettronici obbligatori del giornale di pesca immediatamente dopo la ricezione di tali dati. Lo Stato membro di bandiera comunica inoltre le correzioni relative alla bordata di pesca in corso, come previsto dall'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.  Quando vengono effettuate operazioni di sbarco o di trasbordo in uno Stato membro costiero diverso dallo Stato membro di bandiera, quest'ultimo comunica allo Stato membro costiero tutti i dati elettronici obbligatori della dichiarazione di sbarco o di trasbordo immediatamente dopo la ricezione di tali dati.

4.  Quando uno Stato membro di bandiera riceve la comunicazione che un peschereccio battente la sua bandiera intende entrare nel porto di un altro Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera trasmette immediatamente allo Stato membro costiero la notifica preventiva non appena ricevuta la stessa.

5.  Quando, durante una bordata di pesca, un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro entra nelle acque unionali di un altro Stato membro costiero o quando uno qualsiasi dei dati di cui ai paragrafi 3 e 4 in relazione a una bordata di pesca specifica è stato trasmesso a uno Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera consente l'accesso a tutti i dati elettronici sulle attività di pesca di cui all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento sul controllo per detta bordata di pesca a decorrere dalla partenza e fino al completamento dello sbarco e trasmette i dati allo Stato membro costiero su richiesta di quest'ultimo. Tale accesso viene garantito per almeno 36 mesi dopo l'inizio della bordata di pesca.

6.  Lo Stato membro di bandiera di un peschereccio ispezionato da un altro Stato membro in conformità all'articolo 80 del regolamento sul controllo trasmette, dietro richiesta dello Stato membro che ha eseguito l'ispezione, i dati elettronici sulle attività di pesca di cui all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento sul controllo per la bordata di pesca in corso a decorrere dalla partenza e fino al momento della richiesta.

7.  Le richieste di cui ai paragrafi 5 e 6 sono effettuate in formato elettronico e specificano se la risposta deve riportare i dati originali con le correzioni o soltanto i dati consolidati. La risposta alle richieste viene generata automaticamente e trasmessa senza indugio dallo Stato membro destinatario della richiesta.

8.  Gli Stati membri consentono l'accesso ai dati del sistema di controllo dei pescherecci, del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo, della notifica preventiva e della dichiarazione di sbarco su richiesta degli altri Stati membri che effettuano attività di ispezione in mare nell'ambito di un piano di intervento congiunto o altre attività di ispezione congiunte concordate.

9.  I comandanti dei pescherecci dell'Unione dispongono dell'accesso in modo sicuro e in qualsiasi momento alle informazioni e ai dati del proprio giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo, della notifica preventiva e della dichiarazione di sbarco in formato elettronico conservati nella banca dati dello Stato membro di bandiera.

Articolo 45

Scambio di dati tra Stati membri

Gli Stati membri:

a) garantiscono che i dati pervenuti a norma del presente capo siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;

b) adottano tutte le misure idonee a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente regolamento; e

c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

▼B

Articolo 46

Autorità unica

1.  In ogni Stato membro, l'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul controllo è responsabile della trasmissione, ricezione, gestione ed elaborazione di tutti i dati indicati nel presente capo.

2.  Gli Stati membri si scambiano i dati necessari per contattare le autorità di cui al paragrafo 1 e informano la Commissione e l'organismo da questa designato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3.  Eventuali modifiche alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate senza indugio alla Commissione, all'organismo da questa designato e agli altri Stati membri prima che diventino effettive.



Sezione 2

Norme specifiche per il giornale di pesca in formato elettronico

Articolo 47

Frequenza di trasmissione

1.  Durante la navigazione, il comandante di un peschereccio dell'Unione trasmette le informazioni del giornale di pesca elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera almeno su base giornaliera, entro le ore 24:00, anche in assenza di catture. Il comandante trasmette inoltre i dati suddetti:

a) su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera;

b) subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca;

c) prima dell'entrata in porto;

d) all'atto di ogni ispezione in mare;

e) in determinate circostanze definite dalla normativa dell'Unione o dallo Stato membro di bandiera.

Se l'ultima operazione di pesca ha avuto luogo al massimo un'ora prima dell'entrata in porto, le trasmissioni di cui alle lettere b) e c) possono essere trasmesse in un unico messaggio.

▼M1

1 bis.  I comandanti dei pescherecci dell'Unione inviano un messaggio elettronico di partenza alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera prima di uscire dal porto e prima di avviare qualsiasi altra comunicazione elettronica relativa alla bordata di pesca.

▼B

2.  Il comandante può trasmettere correzioni dei dati del giornale di pesca elettronico e della dichiarazione di trasbordo fino all'ultima trasmissione di cui al paragrafo 1, lettera c). Le correzioni sono facilmente identificabili. Tutti i dati originali del giornale di pesca elettronico e le correzioni ad essi apportate sono conservati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3.  Il comandante conserva copia delle informazioni di cui al paragrafo 1 a bordo del peschereccio per l'intera durata di ogni assenza dal porto, fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco.

4.  Se un peschereccio dell'Unione è ormeggiato in porto, non detiene a bordo prodotti della pesca e il comandante ha trasmesso la dichiarazione di sbarco per tutte le operazioni di pesca dell'ultima bordata, la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere sospesa previa notifica al CCP dello Stato membro di bandiera. La trasmissione viene ripristinata non appena il peschereccio dell'Unione lascia il porto. La notifica preventiva non è necessaria per i pescherecci dell'Unione dotati di VMS che trasmettono i dati tramite il medesimo.



CAPO III

Norme comuni per i giornali di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo ed elettronico



Sezione 1

Norme comuni per la determinazione del peso vivo

Articolo 48

Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per:

(1) «presentazione», la forma in cui il pesce è trasformato a bordo del peschereccio e prima dello sbarco, secondo quanto descritto all'allegato I;

(2) «presentazione collettiva», una forma di presentazione comprendente almeno due parti estratte da uno stesso pesce.

Articolo 49

Coefficienti di conversione

1.  Per la compilazione e la presentazione dei giornali di pesca di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento sul controllo per convertire il peso di pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo si applicano i coefficienti di conversione in vigore nell'Unione, indicati negli allegati XIII, XIV e XV. Essi si applicano ai prodotti della pesca detenuti a bordo, trasbordati o sbarcati dai pescherecci dell'Unione.

2.  In deroga al paragrafo 1, qualora le organizzazioni regionali per la pesca cui aderisce l'Unione europea in veste di parte contraente o parte cooperante non contraente, per la propria zona di regolamentazione o uno Stato terzo con il quale l'Unione europea ha firmato un accordo di pesca, per le acque sottoposte alla sua sovranità o giurisdizione, abbiano stabilito coefficienti di conversione, si applicano tali coefficienti.

3.  Qualora non esistano coefficienti di conversione, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 per una specie e una presentazione determinata, si applica il coefficiente di conversione adottato dallo Stato membro di bandiera.

4.  Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri si servono dei coefficienti di conversione in vigore nell'Unione, di cui al paragrafo 1, per il calcolo del peso di pesce vivo trasbordato e sbarcato al fine di garantire la sorveglianza dell'utilizzo dei contingenti.

Articolo 50

Metodo di calcolo

1.  Il peso di pesce vivo è ottenuto moltiplicando il peso di pesce trasformato per i coefficienti di conversione di cui all'articolo 49 del presente regolamento per ciascuna specie e presentazione.

2.  In caso di presentazioni collettive può essere utilizzato soltanto un coefficiente di conversione corrispondente ad una delle parti della presentazione collettiva.



Sezione 2

Norme comuni per la compilazione e la presentazione del giornale di pesca

Articolo 51

Norme generali per i giornali di pesca

1.  Il margine di tolleranza di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sul controllo per la stima dei quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo, in chilogrammi di peso vivo, è espresso come una percentuale delle cifre del giornale di pesca.

2.  Per le catture da sbarcare senza cernita, il margine di tolleranza può essere calcolato sulla base di uno o più campioni rappresentativi dei quantitativi totali detenuti a bordo.

3.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del regolamento sul controllo, le specie catturate come esche vive si considerano specie catturate e detenute a bordo.

4.  Il comandante di un peschereccio dell'Unione che attraversa una zona di sforzo in cui è autorizzato a pescare registra e comunica le pertinenti informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento sul controllo anche se non esercita attività di pesca in tale zona.



Sezione 3

Norme comuni per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di trasbordo/sbarco

Articolo 52

Margine di tolleranza nella dichiarazione di trasbordo

Il margine di tolleranza di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo per la stima dei quantitativi di ciascuna specie trasbordati o ricevuti, in chilogrammi di peso vivo, è espresso come una percentuale delle cifre della dichiarazione di trasbordo.

Articolo 53

Differenze nelle catture trasbordate

Qualora si rilevi una differenza tra le quantità delle catture trasbordate dal peschereccio che effettua il trasbordo dei prodotti e le quantità detenute a bordo dal peschereccio sul quale vengono trasbordati i prodotti, si riterrà trasbordata la quantità maggiore. Gli Stati membri provvedono ad accertare successivamente al fine di determinare il peso effettivo dei prodotti della pesca trasbordati dal peschereccio che effettua il trasbordo al peschereccio sul quale vengono trasbordati.

Articolo 54

Completamento delle operazioni di sbarco

Se, conformemente all'articolo 61 del regolamento sul controllo, i prodotti della pesca vengono trasportati dal luogo di sbarco prima di essere stati pesati, l'operazione di sbarco si considera conclusa ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sul controllo una volta che i suddetti prodotti siano stati pesati.

Articolo 55

Operazioni di pesca che coinvolgono due o più pescherecci dell'Unione

Fatte salve le norme speciali, in caso di operazioni di pesca che coinvolgono due o più pescherecci dell'Unione

 di Stati membri diversi, o

 dello stesso Stato membro, ma le cui catture sono sbarcate in uno Stato membro diverso da quello di bandiera,

la cattura sbarcata è attribuita al peschereccio che sbarca i prodotti della pesca.



CAPO IV

Piani di campionamento e raccolta dei dati relativi ai pescherecci dell'Unione non soggetti all'obbligo del giornale di pesca e della dichiarazione di sbarco

Articolo 56

Istituzione dei piani di campionamento

A norma del presente capo, gli Stati membri istituiscono i piani di campionamento di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento sul controllo ai fini del controllo dei pescherecci dell'Unione non soggetti all'obbligo del giornale di pesca e della dichiarazione di sbarco, con lo scopo di determinare gli sbarchi di uno stock o gruppo di stock prelevati da tali pescherecci e, se del caso, il loro sforzo di pesca. Tali dati sono utilizzati per la registrazione delle catture e, se del caso, dello sforzo di pesca a norma dell'articolo 33 del regolamento sul controllo.

Articolo 57

Metodologia di campionamento

1.  I piani di campionamento di cui all'articolo 56 del presente regolamento sono redatti conformemente all'allegato XVI.

2.  La dimensione del campione oggetto dell'ispezione è determinata sulla base del rischio secondo le seguenti modalità:

a) rischio «molto basso»: il 3 % del campione;

b) rischio «basso»: il 5 % del campione;

c) rischio «medio»: il 10 % del campione;

d) rischio «alto»: il 15 % del campione;

e) rischio «molto alto»: il 20 % del campione.

3.  Le catture giornaliere di un settore della flotta per uno stock determinato si calcolano moltiplicando il numero totale di pescherecci dell'Unione attivi del settore della flotta interessato per la cattura giornaliera media relativa a ogni stock determinato e ad ogni peschereccio dell'Unione sulla base delle catture del campione di pescherecci dell'Unione sottoposti a ispezione.

►C1

 

4.  Si considera che abbiano ottemperato alle disposizioni relative al piano di campionamento di cui all’articolo 56 del presente regolamento gli Stati membri che raccolgono sistematicamente, su base almeno mensile per ciascuno dei propri pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco, dati

a) su tutti gli sbarchi di catture di tutte le specie in chilogrammi, incluse le assenze di sbarchi;

b) sui rettangoli statistici in cui tali catture sono state effettuate.

 ◄



CAPO V

Controllo dello sforzo di pesca

Articolo 58

Relazione sullo sforzo di pesca

1.  La relazione sullo sforzo di pesca di cui all'articolo 28 del regolamento sul controllo è trasmessa in conformità all'allegato XVII.

2.  Qualora il comandante di un peschereccio dell'Unione trasmetta via radio un messaggio alle autorità competenti, in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, gli Stati membri decidono in merito alle stazioni radio da utilizzare e le indicano sul sito web di cui all'articolo 115 del regolamento sul controllo.



CAPO VI

Misure correttive

Articolo 59

Principi generali

Al fine di beneficiare delle misure correttive di cui all'articolo 37 del regolamento sul controllo, gli Stati membri notificano alla Commissione l'entità del danno subito quanto prima possibile e comunque entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della chiusura dell'attività di pesca in conformità all'articolo 36 del regolamento sul controllo.

Articolo 60

Ripartizione delle possibilità di pesca disponibili

▼M1

1.  Qualora il danno non sia stato eliminato totalmente o parzialmente mediante applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione, quanto prima possibile dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 59 del presente regolamento, adotta le misure opportune al fine di porre rimedio ai danni arrecati.

▼B

2.  Le misure di cui al paragrafo 1 indicano:

a) gli Stati membri che hanno subito danni («gli Stati membri danneggiati») e la portata dei danni (quale risulta previa detrazione degli scambi di contingenti);

▼M1

b) se applicabile, gli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità di pesca («gli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità») e il volume di tali eccedenze [quali risultano una volta detratti eventuali scambi in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013];

▼B

c) se applicabile, le riduzioni da apportare alle possibilità di pesca degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità in modo proporzionale al superamento effettuato;

d) se applicabile, le maggiorazioni da apportare alle possibilità di pesca degli Stati membri danneggiati in modo proporzionale ai danni subiti;

e) se applicabile, la data o le date in cui entrano in vigore le maggiorazioni e le riduzioni;

f) se applicabile, qualsiasi altra misura opportuna atta a porre rimedio ai danni subiti.



CAPO VII

Potenza del motore

Articolo 61

Certificazione della potenza del motore di propulsione

1.  La certificazione della potenza motrice continua massima di un motore di propulsione nuovo, di un motore di propulsione sostitutivo e di un motore di propulsione modificato sotto il profilo tecnico, ai sensi dell'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento sul controllo, è rilasciata in conformità al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio ( 4 ).

2.  Un motore di propulsione si ritiene modificato sotto il profilo tecnico ai sensi del paragrafo 1 quando uno dei suoi componenti principali (parti) ivi compresi, ma non soltanto, il materiale d'iniezione, le valvole, i turbocaricatori, i pistoni, le camicie dei cilindri, le bielle, le teste dei cilindri, vengono modificati o sostituiti da parti nuove con specifiche tecniche diverse che comportano una modifica della potenza nominale o quando si modifica la taratura del motore, come le regolazioni dell'iniezione, la configurazione dei turbocaricatori o la fasatura delle valvole. La natura della modifica tecnica è spiegata chiaramente nella certificazione di cui al paragrafo 1.

3.  Il titolare di una licenza di pesca informa le autorità competenti prima che un nuovo motore di propulsione venga installato o prima che un motore di propulsione esistente venga sostituito o sottoposto a una modifica tecnica.

4.  Il presente articolo si applica ai pescherecci soggetti a un regime di sforzo di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2012. Per gli altri pescherecci esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013. Il presente articolo si applica esclusivamente ai pescherecci su cui sono stati installati nuovi motori di propulsione, o i cui motori di propulsione esistenti sono stati sostituiti o sottoposti a una modifica tecnica, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 62

Verifica e piano di campionamento

1.  Al fine di verificare la potenza del motore in conformità all'articolo 41 del regolamento sul controllo, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento per identificare i pescherecci o i gruppi di pescherecci nella loro flotta per i quali esiste il rischio di dichiarare una potenza del motore di propulsione inferiore a quella effettiva. Il piano di campionamento deve essere basato almeno sui seguenti criteri di alto rischio:

a) pescherecci operanti in zone di pesca soggette a regimi di sforzo di pesca, in particolare i pescherecci ai quali è stato assegnato uno sforzo individuale espresso in kW*giorni;

b) pescherecci soggetti a limitazioni della potenza della nave imposte dalla legislazione nazionale o dell'Unione europea;

c) pescherecci aventi un rapporto tra la potenza della nave (kW) e il tonnellaggio della nave (GT) inferiore del 50 % al rapporto medio a parità di tipologia di peschereccio, tipologia di attrezzi e specie bersaglio. Ai fini di tale analisi, gli Stati membri possono suddividere la flotta sulla base di uno o più criteri tra i seguenti:

i) la segmentazione o le unità di gestione della flotta come previsto dalla legislazione nazionale;

ii) categorie relative alla lunghezza;

iii) categorie relative al tonnellaggio;

iv) attrezzature utilizzate;

v) specie bersaglio.

2.  Gli Stati membri possono utilizzare criteri di rischio aggiuntivi durante la loro valutazione.

3.  Gli Stati membri stilano un elenco dei propri pescherecci che soddisfano uno o più criteri di rischio di cui al paragrafo 1 e, se pertinenti, i criteri di rischio di cui al paragrafo 2.

4.  Gli Stati membri prelevano un campione casuale di pescherecci da ogni gruppo di navi corrispondente a uno dei criteri di rischio di cui ai paragrafi 1 e 2. La dimensione del campione equivale alla radice quadrata, arrotondata alla cifra intera più vicina, del numero di pescherecci che compongono il gruppo in questione.

5.  Gli Stati membri verificano tutti i documenti tecnici di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in possesso di ogni peschereccio incluso nel campione casuale. Quanto agli altri documenti menzionati alla lettera g) dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, gli Stati membri prestano particolare attenzione, se disponibili, alle specifiche del catalogo del fabbricante del motore.

6.  Il presente articolo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012. I controlli fisici di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento sul controllo riguardano in via prioritaria le navi da traino che operano nell'ambito di un tipo di pesca soggetta a un regime di sforzo.

Articolo 63

Controllo fisico

1.  Quando le misurazioni della potenza di propulsione si effettuano a bordo di un peschereccio nell'ambito di un controllo fisico della potenza del motore di propulsione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, la potenza del motore di propulsione si può misurare nel punto più facilmente accessibile tra l'elica e il motore.

2.  Se la potenza del motore di propulsione viene misurata dopo il riduttore, si applica un'opportuna correzione alla misurazione per calcolare la potenza del motore di propulsione nella flangia di trasmissione del motore in conformità alla definizione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2930/86. Tale correzione tiene conto delle perdite di potenza derivanti dal riduttore sulla base dei dati tecnici ufficiali forniti dal costruttore del riduttore.



CAPO VIII

Controllo della pesca ricreativa

Articolo 64

Elaborazione dei piani di campionamento

1.  Fatto salvo l'uso dei dati di cui al paragrafo 5, i piani di campionamento elaborati dagli Stati membri in conformità all'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento sul controllo al fine di controllare le catture di stock oggetto di piani di ricostituzione effettuate da imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa consentono la raccolta di dati biennali.

2.  I metodi utilizzati nei piani di campionamento sono stabiliti in modo chiaro e sono, per quanto possibile:

a) stabili nel tempo;

b) normalizzati nell'ambito delle regioni;

c) conformi agli standard di qualità definiti dagli organismi scientifici internazionali preposti e, se opportuno, dalle organizzazioni regionali per la pesca cui aderisce l'Unione europea in veste di parte contraente o osservatore.

3.  Il piano di campionamento include un modello di campionamento per la stima delle catture di stock oggetto di piani di ricostituzione, gli attrezzi utilizzati e la zona geografica del piano di ricostituzione interessato in cui sono state effettuate le catture.

4.  Gli Stati membri valutano sistematicamente la precisione e la correttezza dei dati raccolti.

5.  Ai fini dei piani di campionamento di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare i dati raccolti in base al programma comunitario pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ( 5 ) nella misura in cui tali dati siano disponibili.

6.  La presente disposizione non si applica nel caso in cui uno Stato membro abbia vietato la pesca ricreativa di uno stock oggetto di un piano di ricostituzione.

Articolo 65

Notifica e valutazione dei piani di campionamento

1.  Gli Stati membri notificano alla Commissione i rispettivi piani di campionamento dodici mesi dopo l'entrata in vigore di un piano di ricostituzione. Nel caso di piani di ricostituzione già validi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, il piano di campionamento è notificato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Le modifiche apportate al piano di campionamento sono notificate prima che acquistino efficacia.

2.  Oltre alla valutazione prevista dall'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento sul controllo, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta anche:

a) dopo la notifica di cui al paragrafo 1 e in seguito ogni cinque anni, la conformità dei piani di campionamento notificati rispetto ai criteri e ai requisiti menzionati nell'articolo 64, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento;

b) la conformità di eventuali modifiche apportate a un piano di campionamento di cui al paragrafo 1 rispetto ai criteri e ai requisiti menzionati nell'articolo 64, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

3.  Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca formula raccomandazioni, se opportuno, atte a migliorare il piano di campionamento.



TITOLO IV

CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE



CAPO I

Tracciabilità

▼M1

Articolo 66

Definizione

Ai fini del presente capo, si intende per:

«prodotti della pesca e dell'acquacoltura», tutti i prodotti di cui al capitolo 3, alla sottorubrica 1212 21 00 del capitolo 12 e alle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 6 )

▼B

Articolo 67

Informazioni sulle partite

1.  Gli operatori forniscono le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo nel momento in cui i prodotti della pesca e dell'acquacoltura vengono suddivisi in partite e al più tardi all'atto della prima vendita.

2.  In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, gli operatori aggiornano le informazioni pertinenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo derivanti dalla fusione o dalla suddivisione delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura successivamente alla prima vendita, nella fase in cui diventano disponibili.

3.  Nel caso in cui, in seguito alla fusione o alla suddivisione delle partite successivamente alla prima vendita, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti da pescherecci o unità di produzione acquicola vengano mescolati, gli operatori sono in grado di identificare ciascuna partita di origine almeno grazie al relativo numero di identificazione di cui all'articolo 58, paragrafo 5, lettera a), del regolamento sul controllo e possono risalire fino allo stadio della cattura o della raccolta, conformemente all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.

4.  I sistemi e le procedure di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento sul controllo consentono agli operatori di identificare il fornitore o i fornitori diretti e, salvo qualora si tratti dei consumatori finali, l'acquirente o gli acquirenti diretti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

5.  Le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono fornite attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione consentendo alle autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento.

6.  Gli operatori appongono le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura:

a) a decorrere dal 1o gennaio 2013, per le attività di pesca soggette a un piano pluriennale;

b) a decorrere dal 1o gennaio 2015, per gli altri prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

7.  Quando le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione.

8.  Gli Stati membri collaborano tra loro per garantire che le informazioni apposte sulle partite e/o che le accompagnano fisicamente siano accessibili alle autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono stati suddivisi in partite, in particolare quando le informazioni sono apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo. Gli operatori che utilizzano tali strumenti fanno in modo che essi vengano elaborati sulla base di norme e specifiche riconosciute a livello internazionale.

9.  Le informazioni relative alla data delle catture di cui all'articolo 58, paragrafo 5, lettera d), del regolamento sul controllo possono includere più giorni di calendario o un periodo di tempo corrispondente a più date di catture.

10.  Le informazioni relative ai fornitori di cui all'articolo 58, paragrafo 5, lettera f), del regolamento sul controllo riguardano il fornitore o i fornitori diretti dell'operatore di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Queste informazioni possono essere fornite, ove del caso, per mezzo della marchiatura d'identificazione di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 7 ).

11.  Le informazioni di cui alle lettere da a) a f) dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo non si applicano:

a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati che non rientrano nel campo di applicazione del certificato di cattura a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ( 8 );

b) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o allevati in acqua dolce; e

c) ai pesci, ai crostacei e ai molluschi ornamentali.

▼M1

12.  Le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo non si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata.

13.  Ai fini dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo, le informazioni relative alla zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato sono:

a) la zona geografica interessata, quale definita all'articolo 4, punto 30, del regolamento sul controllo, per le catture di stock o gruppi di stock soggetti a un contingente e/o a una taglia minima nell'ambito della legislazione dell'Unione;

b) il nome della zona di cattura o produzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013 per le catture di altri stock o gruppi di stock, prodotti della pesca catturati in acque dolci e prodotti dell'acquacoltura ( 9 ).

▼B

14.  Il valore dei piccoli quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del regolamento sul controllo si applica alle vendite dirette da parte di un peschereccio, per giorno di calendario e per consumatore finale.

▼M1 —————

▼B



CAPO II

Pesatura dei prodotti della pesca



Sezione 1

Norme generali relative alla pesatura

Articolo 69

Campo di applicazione

Fatti salvi gli articoli da 78 a 89 del presente regolamento, le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli sbarchi di pescherecci dell'Unione effettuati in uno Stato membro e ai trasbordi fra pescherecci dell'Unione effettuati in porti o luoghi prossimi alle coste di uno Stato membro, nonché alla pesatura di prodotti della pesca a bordo di pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione.

Articolo 70

Registri di pesatura

1.  Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o le persone responsabili della prima immissione sul mercato o del magazzinaggio che precede la prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca o, se pertinente, il comandante del peschereccio dell'Unione, registrano la pesatura eseguita in conformità agli articoli 60 e 61 del regolamento sul controllo indicando le seguenti informazioni:

a) il codice FAO alfa-3 della specie pesata;

b) il risultato della pesatura per ogni quantitativo di ciascuna specie in chilogrammi di prodotto;

c) il numero di identificazione esterno e il nome del peschereccio dal quale proviene il quantitativo pesato;

d) la presentazione dei prodotti della pesca pesati;

e) la data della pesatura (AAAA-MM-GG).

2.  Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o le persone responsabili della prima immissione sul mercato o del magazzinaggio che precede la prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca o, se pertinente, il comandante del peschereccio dell'Unione, conservano i registri di cui al paragrafo 1 per un periodo di tre anni.

Articolo 71

Momento della pesatura

1.  Quando i prodotti della pesca sono trasbordati da un peschereccio dell'Unione ad un altro e il primo sbarco dei prodotti della pesca trasbordati avviene in un porto al di fuori dell'Unione europea, i prodotti della pesca sono pesati prima di essere portati via dal porto o dal luogo di trasbordo.

2.  Quando i prodotti della pesca sono pesati a bordo di un peschereccio dell'Unione conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento sul controllo e sottoposti a nuova pesatura a terra dopo lo sbarco, la cifra risultante dalla pesatura a terra viene utilizzata ai fini dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento sul controllo.

3.  Fatte salve le disposizioni speciali per i pescherecci dell'Unione non soggetti alla compilazione e alla trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca ai sensi dell'articolo 15 del regolamento sul controllo, lo Stato membro può chiedere al comandante di consegnare alle autorità competenti dello Stato membro dello sbarco, prima della pesatura, una copia del foglio del giornale di pesca.

Articolo 72

Sistemi di pesatura

1.  Tutti i sistemi di pesatura sono calibrati e sigillati in base ai sistemi nazionali dalle autorità competenti dello Stato membro.

2.  La persona fisica o giuridica responsabile del sistema di pesatura tiene un registro della calibrazione.

3.  Se la pesatura è effettuata su un nastro trasportatore, quest'ultimo è provvisto di un contatore visibile che registri il totale cumulato del peso. È registrata la lettura del contatore all'inizio dell'operazione di pesatura nonché il totale cumulato. La persona fisica o giuridica responsabile della pesatura registra nel registro di pesatura tutti gli utilizzi del sistema.

Articolo 73

Pesatura di prodotti della pesca congelati

1.  Fatte salve le norme speciali e in particolare gli articoli 70 e 74 del presente regolamento, quando si pesano quantitativi sbarcati di prodotti della pesca congelati, il peso dei prodotti della pesca congelati sbarcati in casse o in blocchi può essere determinato per specie e, se del caso, per presentazione, moltiplicando il numero totale di casse o blocchi per il peso netto medio di una cassa o di un blocco calcolato in base alla metodologia prevista nell'allegato XVIII.

2.  Le persone fisiche o giuridiche che effettuano la pesatura dei prodotti della pesca tengono, per ogni sbarco, un registro indicante:

a) il nome e le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio da cui sono stati sbarcati i prodotti della pesca;

b) la specie e, se del caso, la presentazione del pesce sbarcato;

c) le dimensioni della partita e del campione di pallet, per specie e, se del caso, per presentazione, in conformità al punto 1 dell'allegato XVIII;

d) il peso di ciascun pallet facente parte del campione e il peso medio dei pallet;

e) il numero di casse o blocchi per ogni pallet del campione;

f) la tara per cassa, se diversa dalla tara specificata al punto 4 dell'allegato XVIII;

g) il peso medio di un pallet vuoto in conformità del punto 3, lettera b), dell'allegato XVIII;

h) il peso medio per cassa o per blocco dei prodotti della pesca, per specie e, se del caso, per presentazione.

Articolo 74

Ghiaccio ed acqua

1.  Prima della pesatura, l'acquirente registrato, il centro d'asta registrato o gli altri organismi o le persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca provvedono affinché si rimuova il ghiaccio dai prodotti della pesca in misura ragionevole, evitando di causare deterioramenti e di ridurne la qualità.

▼M1

2.  Fatte salve le norme speciali valide per le specie pelagiche di cui agli articoli da 78 a 89 del presente regolamento, sbarcate alla rinfusa per essere trasferite nel luogo di prima immissione sul mercato, magazzinaggio o trasformazione, l'acqua e il ghiaccio sottratti dal peso totale non superano il 2 %. In tutti i casi, la percentuale di detrazione dell'acqua e del ghiaccio viene annotata sulla ricevuta di pesatura insieme alla registrazione del peso. Agli sbarchi per usi industriali o alle specie non pelagiche non si applica la detrazione dell'acqua o del ghiaccio.

▼B

Articolo 75

Accesso da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti hanno pieno accesso, in qualsiasi momento, ai sistemi di pesatura, ai registri di pesatura, alle dichiarazioni scritte e a tutte le strutture in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati o trasformati.

Articolo 76

Piani di campionamento

1.  Gli Stati membri adottano il piano di campionamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento sul controllo e ogni modifica sostanziale dello stesso in conformità alla metodologia fondata sul rischio descritta nell'allegato XIX.

2.  Gli Stati membri adottano il piano di campionamento di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento sul controllo e ogni modifica sostanziale dello stesso in conformità alla metodologia fondata sul rischio descritta nell'allegato XX. Se la pesatura delle catture avviene a bordo, il margine di tolleranza di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo non si applica se la cifra risultante dalla pesatura successiva allo sbarco è superiore alla cifra corrispondente che risulta dalla pesatura a bordo.

3.  Gli Stati membri che intendono adottare i piani di campionamento di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento sul controllo presentano di preferenza un unico piano di campionamento relativo a tutte le procedure di pesatura per un periodo di tre anni entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tale piano di campionamento può consistere in parti diverse per i diversi tipi di pesca.

4.  Eventuali nuovi piani di campionamento la cui adozione sia successiva al termine indicato nel paragrafo 3 o eventuali modifiche apportate a tali piani sono presentati per approvazione entro tre mesi dalla fine dell'anno in questione.

Articolo 77

Piani di controllo e programmi per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco

1.  Gli Stati membri adottano il piano di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sul controllo ed ogni sostanziale modifica dello stesso conformemente alla metodologia basata sul rischio descritta all'allegato XXI.

2.  Ove intendano adottare i piani di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, gli Stati membri presentano un piano di controllo unico per Stato membro che contempli tutti i trasporti di prodotti della pesca da pesare dopo il trasporto. Tale piano di controllo è presentato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il piano di controllo unico può consistere in parti diverse per i diversi tipi di pesca.

3.  Gli Stati membri adottano il programma di controllo comune contemplato dall'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sul controllo ed ogni modifica sostanziale dello stesso conformemente alla metodologia basata sul rischio descritta all'allegato XXII.

4.  Ove intendano adottare i programmi di controllo comuni di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, gli Stati membri li presentano entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.  Qualsiasi nuovo piano di controllo di cui al paragrafo 2 o programma di controllo comune di cui al paragrafo 4 da adottarsi successivamente al termine di cui ai paragrafi 2 e 4, o qualsiasi modifica apportata a tali piani o programmi, sono presentati tre mesi prima della fine dell'anno precedente la data di entrata in vigore di tale piano o programma.



Sezione 2

Norme speciali per la pesatura di determinate specie pelagiche

▼M1

Articolo 78

Campo di applicazione delle procedure di pesatura per le catture di aringhe, sgombri, sugarelli e melù

Le norme contemplate dalla presente sezione si applicano alla pesatura di aringhe (Clupea harengus), sgombri (Scomber scombrus), sugarelli (Trachurus spp.) e melù (Micromesistius poutassou), o una combinazione degli stessi, sbarcati nell'Unione o da pescherecci dell'Unione in paesi terzi e pescati:

a) per l'aringa nelle zone CIEM I, II, IIIa, IV, Vb, VI e VII;

b) per lo sgombro nelle zone CIEM IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV e nelle acque unionali del Copace;

c) per il sugarello nelle zone CIEM IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e nelle acque unionali del Copace;

d) per il melù nelle zone IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e nelle acque unionali del Copace;

qualora i quantitativi per sbarco siano superiori a 10 tonnellate.

Articolo 79

Porti di pesatura per le catture di aringhe, sgombri, sugarelli e melù

▼B

1.  Le catture delle specie di cui all'articolo 78 del presente regolamento sono immediatamente pesate allo sbarco. Tuttavia, le catture di tali specie possono essere pesate dopo il trasporto se:

 per una destinazione situata in uno Stato membro, lo Stato membro interessato ha adottato un piano di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in conformità alla metodologia fondata sul rischio descritta nell'allegato XXI,

 per una destinazione situata in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati hanno adottato un programma di controllo comune di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sul controllo in conformità alla metodologia fondata sul rischio descritta nell'allegato XXII,

e se il suddetto piano di controllo o programma di controllo comune è stato approvato dalla Commissione.

2.  Ogni Stato membro interessato stabilisce in quale dei suoi porti effettuare la pesatura delle specie di cui all'articolo 78 del presente regolamento e fa in modo che tutti gli sbarchi di tali specie avvengano in tali porti. Tali porti hanno:

a) ore di sbarco o trasbordo stabilite;

b) luoghi di sbarco o trasbordo stabiliti;

c) procedure di ispezione e di sorveglianza stabilite.

3.  Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco di tali porti e delle procedure di ispezione e sorveglianza applicabili in tali porti, ivi compresi i termini e le condizioni per registrare e trasmettere i quantitativi di qualsivoglia di tali specie nell'ambito di ogni sbarco.

4.  Qualsiasi modifica agli elenchi dei porti e delle procedure di ispezione e sorveglianza di cui al paragrafo 3 è comunicata alla Commissione, almeno 15 giorni prima dell'entrata in vigore.

5.  Gli Stati membri fanno in modo che tutti gli sbarchi delle specie di cui all'articolo 78 del presente regolamento da parte dei loro pescherecci al di fuori dell'Unione europea avvengano in porti espressamente selezionati a scopo di pesatura dai paesi terzi che abbiano concluso accordi con l'Unione europea in relazione a tali specie.

6.  La Commissione comunica a tutti gli Stati membri interessati le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 nonché l'elenco dei porti scelti dai paesi terzi.

7.  La Commissione e gli Stati membri interessati pubblicano sul loro sito web ufficiale l'elenco dei porti e le relative modifiche.

Articolo 80

Ingresso nel porto di uno Stato membro

1.  Ai fini della pesatura, il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve avvenire lo sbarco, almeno quattro ore prima dell'ingresso nel porto di sbarco interessato, le seguenti informazioni:

a) il porto in cui intende entrare, il nome della nave e le lettere e numeri di immatricolazione esterni;

b) l'ora prevista di arrivo in porto;

▼M1

c) i quantitativi in chilogrammi di peso vivo di aringhe, sgombri, sugarelli e melù trasportati a bordo;

▼B

d) la zona o le zone geografiche in cui è stata effettuata la cattura; la zona si riferisce alla sotto-zona e divisione o sottodivisione in cui si applicano i limiti di cattura ai sensi del diritto dell'Unione.

2.  Il comandante di un peschereccio dell'Unione soggetto all'obbligo di registrare elettronicamente i dati sul giornale di pesca invia elettronicamente le informazioni di cui al paragrafo 1 al proprio Stato di bandiera. Gli Stati membri trasmettono quanto prima queste informazioni allo Stato membro in cui deve aver luogo lo sbarco. I dati riportati sul giornale di pesca elettronico di cui all'articolo 15 del regolamento sul controllo e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere inviati in un'unica trasmissione elettronica.

3.  Gli Stati membri possono prevedere un termine di notifica inferiore a quello stabilito nel paragrafo 1. In tal caso gli Stati membri interessati informano la Commissione 15 giorni prima dell'entrata in vigore di tale periodo di notifica più breve. La Commissione e gli Stati membri interessati pubblicano tali informazioni sul loro sito web ufficiale.

Articolo 81

Scarico

Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che lo scarico delle catture di cui all'articolo 78 del presente regolamento non inizi finché non sia espressamente autorizzato. Qualora lo scarico venga interrotto, è necessaria un'autorizzazione per potere riprendere l'operazione.

Articolo 82

Giornale di pesca

1.  All'arrivo in porto e prima dell'inizio dello scarico, il comandante di un peschereccio che non sia soggetto all'obbligo di registrare elettronicamente i dati sul giornale di pesca presenta immediatamente la/e relativa/e pagina/e compilata/e del giornale di pesca per ispezione dell'autorità competente dello Stato membro presso il porto di sbarco.

▼M1

2.  I quantitativi di aringhe, sgombri, sugarelli e melù trasportati a bordo, notificati prima dello sbarco con le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, corrispondono ai quantitativi registrati sul giornale di pesca compilato.

Articolo 83

Strutture pubbliche di pesatura per le catture di aringhe, sgombri, sugarelli e melù freschi

▼B

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 72 del presente regolamento, qualora si utilizzino sistemi pubblici per la pesatura, le persone fisiche o giuridiche che pesano le catture di cui all'articolo 78 del presente regolamento rilasciano all'acquirente una bolla di pesatura in cui sono riportati la data e l'ora della pesatura e il numero identificativo dell'autocisterna. Copia della bolla di pesatura è acclusa alla nota di vendita o alla dichiarazione di assunzione in carico.

Articolo 84

Sistemi privati di pesatura del pesce fresco

1.  In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 72 del presente regolamento, l'utilizzo di sistemi privati di pesatura è soggetto anche ai requisiti del presente articolo.

2.  Le persone fisiche o giuridiche che pesano le catture di cui all'articolo 78 del presente regolamento tengono un registro rilegato e impaginato per ogni sistema di pesatura. Il registro è compilato immediatamente dopo il termine della pesatura di un singolo sbarco e al più tardi entro le 23:59 (ora locale) del giorno in cui è stata ultimata la pesatura. Il registro indica:

a) il nome e i numeri e lettere di immatricolazione esterni del peschereccio da cui è stata sbarcata qualsiasi cattura di cui all'articolo 78 del presente regolamento;

b) lo specifico numero identificativo delle autocisterne e il relativo carico nei casi in cui le catture di cui all'articolo 78 del presente regolamento siano state trasportate dal porto di sbarco prima della pesatura ai sensi dell'articolo 79 del presente regolamento. Il carico di ogni autocisterna è pesato e registrato separatamente. Può tuttavia essere registrato il peso complessivo di tutti i carichi delle autocisterne provenienti dallo stesso peschereccio, purché tali carichi siano pesati uno di seguito all'altro e senza interruzione;

c) le specie ittiche;

d) il peso di ciascuno sbarco;

e) la data e l'ora dell'inizio e della fine della pesatura.

3.  Fermo restando l'articolo 72, paragrafo 3, del presente regolamento, qualora la pesatura sia effettuata su un sistema dotato di nastro trasportatore, ogni utilizzo del sistema è riportato sul registro di pesatura rilegato e impaginato.

▼M1

Articolo 85

Pesatura del pesce congelato

Al momento della pesatura dei quantitativi sbarcati di aringhe, sgombri, sugarelli e melù congelati, il peso del pesce congelato sbarcato in casse è determinato per specie conformemente all'articolo 73 del presente regolamento.

Articolo 86

Conservazione dei registri di pesatura

Tutti i registri di pesatura previsti dall'articolo 84, paragrafo 3, e dall'articolo 85 del presente regolamento e le copie di qualsiasi documento di trasporto nell'ambito di un piano di controllo o di un programma di controllo comune di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente regolamento sono conservati per almeno tre anni.

▼B

Articolo 87

Nota di vendita e dichiarazione di assunzione in carico

Le persone fisiche o giuridiche responsabili della presentazione delle note di vendita e delle dichiarazioni di assunzione di carico presentano tali dichiarazioni in relazione alle specie di cui all'articolo 78 del presente regolamento alle autorità competenti dello Stato membro interessato su richiesta dello stesso.

▼M1

Articolo 88

Verifiche incrociate

Fino all'istituzione una banca dati informatizzata a norma dell'articolo 109 del regolamento sul controllo, le autorità competenti effettuano le verifiche incrociate amministrative, in relazione a tutti gli sbarchi, tra i dati indicati di seguito:

a) i quantitativi, suddivisi per specie, di aringhe, sgombri, sugarelli e melù, notificati prima dello sbarco secondo le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, e i quantitativi registrati nel giornale di pesca;

b) i quantitativi, suddivisi per specie, di aringhe, sgombri, sugarelli e melù registrati nel giornale di pesca e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco;

c) i quantitativi, suddivisi per specie di aringhe, sgombri, sugarelli e melù indicati nella dichiarazione di sbarco e i quantitativi indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella nota di vendita;

d) la zona di cattura registrata nel giornale di pesca della nave e i dati VMS relativi alla nave in questione.

Articolo 89

Monitoraggio della pesatura

1.  La pesatura delle catture di aringhe, sgombri, sugarelli e melù provenienti dalla nave viene monitorata per specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture, è monitorata la pesatura dell'intero carico. Per gli sbarchi di aringhe, sgombri, sugarelli e melù congelati si procede al conteggio di tutte le casse e al controllo del calcolo del peso netto medio effettuato secondo il metodo descritto nell'allegato XVIII.

2.  Oltre a quelli indicati all'articolo 88 del presente regolamento, sono sottoposti a controllo incrociato i dati seguenti:

a) i quantitativi per specie di aringhe, sgombri, sugarelli e melù indicati nei registri di pesatura presso pese pubbliche o private e i quantitativi per specie indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella nota di vendita;

b) i quantitativi per specie di aringhe, sgombri e sugarelli registrati su qualsiasi documento di trasporto nell'ambito di un piano di controllo o di un programma di controllo comune di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente regolamento;

c) i numeri identificativi specifici delle autocisterne indicati sul registro ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

3.  Una volta concluse le operazioni di sbarco si controlla che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave in ottemperanza alle norme speciali della presente sezione.

4.  Tutte le attività di controllo contemplate dal presente articolo e dall'articolo 107 del presente regolamento sono documentate. La relativa documentazione è conservata per almeno tre anni.



CAPO III

Distinte di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico

▼B

Articolo 90

Disposizioni generali

▼M1

1.  Nella nota di vendita e nella dichiarazione di assunzione in carico è indicato il numero di individui di cui agli articoli 64, paragrafo 1, lettera f) e 66, paragrafo 3, lettera e), del regolamento sul controllo se il relativo contingente è gestito sulla base di individui.

▼B

2.  Il tipo di presentazione di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sul controllo riporta lo stato di presentazione secondo le modalità indicate nell'allegato I.

3.  Il prezzo previsto dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera l), del regolamento sul controllo è indicato nella valuta dello Stato membro in cui avviene la vendita.

▼M1

Articolo 91

Formati delle distinte di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico

1.  Gli Stati membri stabiliscono il formato da utilizzare per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi alle distinte di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico tra acquirenti registrati, centri d'asta registrati o altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri e le autorità competenti di cui agli articoli 63 e 67 del regolamento sul controllo.

2.  I dati che devono essere registrati dagli acquirenti registrati, dai centri d'asta registrati o da altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri nelle rispettive distinte di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico conformemente alle norme dell'Unione sono altresì obbligatori negli scambi fra Stati membri.

3.  I dati di cui all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento sul controllo trasmessi per le operazioni nei precedenti 36 mesi dallo Stato membro sul cui territorio sono avvenuti la prima vendita o assunzione in carico sono comunicati da tale Stato membro su richiesta dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro sul cui territorio è avvenuto lo sbarco dei prodotti della pesca. La risposta alle richieste viene generata automaticamente e trasmessa senza indugio.

4.  Gli Stati membri:

a) garantiscono che i dati pervenuti a norma del presente capo siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;

b) adottano tutte le misure idonee a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente regolamento; e

c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

5.  In ogni Stato membro, l'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul controllo è responsabile della trasmissione, ricezione, gestione ed elaborazione di tutti i dati indicati nel presente capo.

6.  Gli Stati membri si scambiano i dati necessari per contattare le autorità di cui al paragrafo 5 e informano la Commissione e l'organismo da questa designato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

7.  Eventuali modifiche alle informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 sono comunicate alla Commissione, all'organismo da questa designato e agli altri Stati membri prima che acquistino efficacia.

▼B



TITOLO V

SORVEGLIANZA



CAPO I

Rapporti di sorveglianza

Articolo 92

Informazioni da indicare nel rapporto di sorveglianza

1.  I rapporti di sorveglianza di cui all'articolo 71, paragrafi 3 e 4, del regolamento sul controllo sono stilati in conformità all'allegato XXIII del presente regolamento.

2.  Gli Stati membri inseriscono i dati contenuti nei loro rapporti di sorveglianza nella banca dati elettronica di cui all'articolo 78 del regolamento sul controllo e prevedono le funzionalità di cui all'allegato XXIV, punto 2, del presente regolamento. Le informazioni minime riportate in tale banca dati sono quelle indicate nell'allegato XXIII. Nella banca dati può essere inoltre inserita una scansione dei rapporti di sorveglianza cartacei.

3.  I dati ricavati dai rapporti sono tenuti a disposizione nella banca dati per almeno tre anni.

4.  All'atto del ricevimento di un rapporto di sorveglianza di cui al paragrafo 1 lo Stato membro di bandiera avvia quanto prima un'indagine sulle attività dei propri pescherecci oggetto del suddetto rapporto.

5.  Il paragrafo 1 si applica fatte salve le norme adottate dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca di cui l'Unione europea è parte contraente.



CAPO II

Osservatori di controllo

Articolo 93

Disposizioni generali in merito agli osservatori di controllo

1.  Fatte salve le specifiche disposizioni stabilite da un'organizzazione regionale per la gestione della pesca o convenute con un paese terzo, i pescherecci dell'Unione identificati per l'applicazione di un programma di osservazione di controllo hanno a bordo almeno un osservatore di controllo per il periodo stabilito dal programma.

2.  Gli Stati membri designano gli osservatori di controllo e fanno in modo che essi possano svolgere le loro mansioni. Gli Stati membri provvedono in particolare all'imbarco e allo sbarco degli osservatori di controllo sui pescherecci dell'Unione interessati.

3.  Gli osservatori di controllo non esercitano mansioni diverse da quelle stabilite dall'articolo 73 del regolamento sul controllo e dall'articolo 95 del presente regolamento, a meno che tali mansioni siano esercitate ai sensi del programma di osservazione di controllo previsto dall'Unione o che rientrino in un programma di osservazione di controllo di competenza di un'organizzazione regionale per la gestione della pesca o definito nell'ambito di un accordo bilaterale con un paese terzo.

4.  Le autorità competenti devono fare in modo che, ai fini della loro missione, gli osservatori di controllo dispongano di mezzi di comunicazione indipendenti dal sistema di comunicazioni del peschereccio.

5.  Le presenti norme non incidono sui poteri del comandante del peschereccio che è il solo responsabile delle operazioni della nave.

Articolo 94

Indipendenza degli osservatori di controllo

Per essere indipendenti dall'armatore, dall'operatore, dal comandante del peschereccio dell'Unione e da qualsiasi membro dell'equipaggio, come previsto dall'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, gli osservatori di controllo non sono:

 parenti o dipendenti del comandante del peschereccio dell'Unione o di qualsiasi altro membro dell'equipaggio, né rappresentanti del comandante o dell'armatore o gestore del peschereccio dell'Unione a cui siano assegnati,

 dipendenti di un'azienda controllata dal comandante, da un membro dell'equipaggio, da rappresentanti del comandante, dell'armatore o del gestore del peschereccio dell'Unione a cui sono assegnati.

Articolo 95

Mansioni degli osservatori di controllo

1.  Gli osservatori di controllo verificano i documenti pertinenti e registrano le attività di pesca del peschereccio dell'Unione su cui sono imbarcati, quali elencate nell'allegato XXV.

2.  Gli osservatori di controllo a bordo di un peschereccio dell'Unione informano, se del caso, i funzionari che stanno per procedere a un'ispezione di tale peschereccio al momento del loro arrivo a bordo. Se le strutture a bordo del peschereccio dell'Unione lo consentono, e ove del caso, queste informazioni possono essere fornite nel corso di una riunione a porte chiuse.

3.  Gli osservatori di controllo redigono il rapporto di cui all'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento sul controllo utilizzando il formato che figura nell'allegato XXVI. Essi trasmettono tale rapporto senza indugio e in ogni caso entro 30 giorni dalla conclusione di un incarico, alle proprie autorità e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Previa richiesta, le loro autorità competenti mettono il rapporto a disposizione dello Stato membro costiero, della Commissione o dell'organismo da essa designato. Le copie dei rapporti messi a disposizione degli altri Stati membri possono non riportare le località in cui sono state effettuate le catture in relazione alle posizioni di inizio e fine di ogni operazione di pesca, ma possono comprendere il totale giornaliero delle catture in chilogrammi di equivalente peso vivo, per specie e divisione CIEM o altra zona, a seconda dei casi.

▼M1 —————

▼B



TITOLO VI

ISPEZIONE



CAPO I

Svolgimento delle ispezioni



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 97

Funzionari autorizzati a compiere ispezioni in mare o a terra

1.  I funzionari responsabili di effettuare le ispezioni, secondo le modalità previste dall'articolo 74 del regolamento sul controllo, sono autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri forniscono ai loro funzionari una carta di servizio indicante la loro identità e qualifica. Ciascun funzionario in servizio porta la suddetta carta di servizio e la esibisce alla prima occasione nel corso di un'ispezione.

2.  Gli Stati membri conferiscono ai loro funzionari i poteri necessari per svolgere attività di controllo, ispezione ed esecuzione ai sensi del presente regolamento, e per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Articolo 98

Principi generali

1.  Fatte salve le disposizioni contemplate dai piani pluriennali, le autorità competenti degli Stati membri adottano un approccio basato sul rischio per la selezione dei pescherecci da ispezionare, avvalendosi di tutte le informazioni disponibili. In linea con tale approccio, i funzionari svolgono le ispezioni conformemente alle norme stabilite nel presente capo.

2.  Fatte salve le disposizioni contemplate dai piani pluriennali, gli Stati membri coordinano le attività di controllo, ispezione e applicazione della legge. A tal fine, essi adottano e attuano i programmi di nazionali di controllo di cui all'articolo 46 del regolamento sul controllo e i programmi comuni di controllo di cui all'articolo 94 del medesimo regolamento, inerenti alle attività in mare e a terra, necessari per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

3.  Conformemente a una strategia di controllo e applicazione della legge basata sui rischi, ogni Stato membro svolge le necessarie attività di ispezione in modo obiettivo, al fine di prevenire la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il trasferimento in casse e ad allevamenti, la trasformazione, il trasporto, il magazzinaggio, la commercializzazione e lo stoccaggio di prodotti della pesca derivanti da attività che non siano conformi alle norme della politica comune della pesca.

4.  Le ispezioni sono condotte in modo da prevenire, nella misura del possibile, ogni effetto negativo sull'igiene e la qualità dei prodotti della pesca ispezionati.

5.  Gli Stati membri fanno in modo che i sistemi di informazione nazionali sulla pesca permettano lo scambio elettronico diretto di informazioni sulle ispezioni di controllo dei porti tra i sistemi, tra gli altri Stati membri, la Commissione e l'organismo da essa designato a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 111 del regolamento sul controllo.

Articolo 99

Compiti dei funzionari nella fase di pre-ispezione

Nella fase di pre-ispezione i funzionari raccolgono, ove possibile, tutte le informazioni pertinenti, in particolare:

a) licenze e autorizzazioni di pesca;

b) informazioni VMS relative alla bordata di pesca in corso;

c) sorveglianza aerea e altri avvistamenti;

d) rapporti delle precedenti ispezioni e informazioni disponibili sulla zona protetta del sito web dello Stato membro di bandiera sul peschereccio dell'Unione interessato.

Articolo 100

Compiti dei funzionari autorizzati a compiere le ispezioni

1.  I funzionari autorizzati a compiere le ispezioni verificano e segnalano le voci pertinenti stabilite nell'apposito modulo di ispezione del rapporto di ispezione riportato nell'allegato XXVII. A tal fine essi possono scattare fotografie, effettuare registrazioni video e audio conformemente al diritto nazionale e, se del caso, prelevare campioni.

2.  I funzionari non interferiscono con il diritto di qualsiasi operatore di comunicare con le autorità competenti dello Stato di bandiera durante le operazioni di ispezione.

3.  I funzionari tengono conto delle eventuali informazioni fornite ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, del presente regolamento da un osservatore di controllo a bordo del peschereccio da ispezionare.

4.  Ultimata l'ispezione, i funzionari informano adeguatamente gli operatori in merito alla normativa in materia di pesca che si applica alle circostanze.

5.  Ultimata l'ispezione, i funzionari lasciano non appena possibile il peschereccio o la struttura ispezionata, qualora non riscontrino prove di alcuna infrazione apparente.

Articolo 101

Obblighi degli Stati membri, della Commissione e dell'Agenzia europea di controllo della pesca

1.  Le autorità competenti degli Stati membri, e, se del caso, la Commissione e l'Agenzia europea di controllo della pesca, fanno in modo che i rispettivi funzionari, mostrandosi sempre cortesi e ragionevoli, compiano le ispezioni in modo professionale e attenendosi a uno standard elevato.

2.  Le autorità competenti di ogni Stato membro definiscono procedure per fare in modo che qualsiasi reclamo avanzato dagli operatori in merito alla realizzazione delle ispezioni compiute dai loro funzionari sia oggetto di un'indagine equa e approfondita conformemente al diritto nazionale.

3.  Gli Stati membri costieri possono, prendendo gli opportuni accordi con lo Stato membro di bandiera di un peschereccio, invitare i funzionari delle autorità competenti di tale Stato membro a partecipare alle ispezioni dei pescherecci di quest'ultimo, mentre tali navi operano in acque dello Stato membro costiero o allo sbarco nei suoi porti.



Sezione 2

Ispezioni in mare

Articolo 102

Disposizioni generali sulle ispezioni in mare

1.  Qualsiasi nave utilizzata a scopo di controllo, ivi compresa la sorveglianza, espone, in modo che sia chiaramente visibile, un vessillo o simbolo in base alle modalità indicate nell'allegato XXVIII.

2.  Il mezzo d'imbarco utilizzato per permettere il trasferimento dei funzionari che compiono ispezioni espone una bandiera o vessillo simile, di grandezza adeguata a quella del mezzo di imbarco, per segnalare che è impegnato in attività di ispezione della pesca.

3.  I responsabili dei mezzi di ispezione rispettano rigorosamente le regole di navigazione e manovrano a distanza di sicurezza dal peschereccio in conformità alle norme internazionali per la prevenzione delle collisioni in mare.

Articolo 103

Imbarco su pescherecci in mare

1.  I funzionari responsabili della realizzazione dell'ispezione fanno in modo che non vengano prese iniziative che possano compromettere la sicurezza del peschereccio e del suo equipaggio.

2.  Gli ispettori non chiedono alla nave su cui intendono salire o da cui intendono sbarcare di fermarsi o di fare manovra mentre effettua operazioni di pesca, cala in acqua o salpa l'attrezzo da pesca. I funzionari possono tuttavia chiedere di interrompere o ritardare il lancio degli attrezzi da pesca per permettere l'imbarco o lo sbarco in sicurezza finché non siano saliti a bordo del peschereccio o non siano sbarcati da esso. In caso di imbarco questo ritardo non può superare i 30 minuti dall'imbarco dei funzionari sul peschereccio, a meno che non sia stata constatata un'infrazione. La presente disposizione non pregiudica la possibilità per i funzionari di esigere che l'attrezzo venga salpato ai fini di un'ispezione.

Articolo 104

Attività a bordo

1.  Mentre compiono la loro ispezione, i funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti previste nell'apposito modulo di ispezione che figura nell'allegato XXVII del presente regolamento.

2.  I funzionari possono chiedere al comandante di salpare un attrezzo da pesca ai fini di un'ispezione.

3.  I team di ispezione sono normalmente composti da due funzionari. Altri funzionari possono, al bisogno, integrare i team di ispezione.

4.  La durata di un'ispezione non supera le quattro ore o non si prolunga oltre il tempo necessario al salpamento e all'ispezione della rete e delle catture, qualora tali operazioni durino più a lungo. Tale disposizione non si applica nel caso in cui venga riscontrata un'apparente infrazione o qualora i funzionari abbiano bisogno di informazioni supplementari.

5.  In caso di rilevamento di un'infrazione apparente possono essere apposti saldamente a qualsiasi parte dell'attrezzatura da pesca o del peschereccio, compresi i contenitori di prodotti della pesca e il comparto o i comparti dove questi ultimi possono essere riposti, segni identificativi e sigilli, e il/i funzionario/i può/possono rimanere a bordo per il periodo necessario per adottare le misure adeguate a garantire la sicurezza e la continuità di tutte le prove dell'apparente infrazione.



Sezione 3

Ispezioni in porto

Articolo 105

Preparazione dell'ispezione

1.  Fatti salvi i parametri definiti in specifici programmi di controllo e ispezione e nell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1005/2008, l'ispezione di un peschereccio avviene in porto o allo sbarco, nei seguenti casi:

a) di norma, conformemente a una metodologia a campione sulla base di una gestione basata sul rischio; o

b) qualora vi sia il sospetto di inadempimento delle norme della politica comune della pesca.

2.  Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), e fatta salva l'ultima frase dell'articolo 106, paragrafo 2, del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché i propri funzionari siano presenti all'arrivo in porto del peschereccio da ispezionare.

3.  Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di effettuare ispezioni casuali.

Articolo 106

Ispezioni in porto

1.  Mentre compiono le ispezioni, i funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti previste nel corrispondente modulo di ispezione riportato nell'allegato XXVII del presente regolamento. I funzionari tengono debitamente conto degli specifici requisiti che si applicano al peschereccio ispezionato, in particolare delle relative disposizioni dei piani pluriennali.

2.  Quando compiono l'ispezione di uno sbarco, i funzionari controllano l'intero processo di sbarco dall'inizio alla fine della rispettiva operazione. È effettuata una verifica incrociata tra i quantitativi per specie registrati nella precedente notifica di arrivo per lo sbarco di prodotti della pesca, i quantitativi per specie registrati sul giornale di pesca e i quantitativi per specie scaricati o trasbordati, a seconda del caso. La presente disposizione non esclude la possibilità che un'ispezione venga effettuata dopo l'inizio dello sbarco.

3.  Gli Stati membri permettono un'ispezione e un controllo efficiente dei locali utilizzati in relazione alle attività di pesca e alla successiva trasformazione dei prodotti ittici.

▼M1

Articolo 107

Ispezione degli sbarchi di determinate specie pelagiche

Per gli sbarchi di aringhe, sgombri, sugarelli e melù previsti dall'articolo 78 del presente regolamento le autorità competenti di uno Stato membro fanno in modo che vengano ispezionato accuratamente almeno il 7,5 % dei quantitativi sbarcati di ciascuna specie e almeno il 5 % degli sbarchi.

▼B



Sezione 4

Ispezioni del trasporto

Articolo 108

Principi generali

1.  Fatte salve le disposizioni contemplate dai piani pluriennali, le ispezioni del trasporto possono essere effettuate ovunque e in qualsiasi momento, dal punto di sbarco all'arrivo dei prodotti della pesca presso il luogo di vendita o trasformazione. Nel corso delle ispezioni vengono adottate le misure necessarie per garantire il mantenimento della catena del freddo dei prodotti della pesca ispezionati.

2.  Fatte salve le disposizioni contemplate dai piani pluriennali e dai programmi di controllo nazionali o specifici programmi di controllo e ispezione, le ispezioni del trasporto comprendono, ove possibile, un esame fisico dei prodotti trasportati.

3.  L'esame fisico dei prodotti della pesca trasportati comporta il prelevamento di un campione rappresentativo delle diverse sezioni della/e partita/e trasportata/e.

4.  Quando compiono un'ispezione del trasporto i funzionari verificano e annotano tutte le voci previste dall'articolo 68, paragrafo 5, del regolamento sul controllo e tutte le voci pertinenti previste dal modulo di rapporto che figura nell'allegato XXVII del presente regolamento. Tale ispezione comprende la verifica che i quantitativi di prodotti della pesca trasportati corrispondano ai particolari riportati sul documento di trasporto.

Articolo 109

Veicoli di trasporto sigillati

1.  Quando un veicolo o container è stato sigillato per evitare la manipolazione della merce, le autorità competenti degli Stati membri provvedono a riportare sul documento di trasporto i numeri di serie dei sigilli. I funzionari verificano che i sigilli siano intatti e che i numeri di serie corrispondano ai particolari riportati sul documento di trasporto.

2.  Quando i sigilli vengono rimossi per favorire l'ispezione delle merci prima che arrivino alla destinazione finale, i funzionari sostituiscono i sigilli originari con nuovi sigilli, registrando i particolari dei sigilli sul documento di trasporto e i motivi della rimozione dei sigilli originari.



Sezione 5

Ispezioni del mercato

Articolo 110

Principi generali

I funzionari devono verificare e annotare tutte le voci pertinenti previste dal relativo modulo di ispezione che figura nell'allegato XXVII del presente regolamento quando visitano celle frigorifere, mercati all'ingrosso e al dettaglio, ristoranti o qualsiasi altra struttura in cui il pesce venga conservato e/o venduto dopo lo sbarco.

Articolo 111

Altre metodologie e tecnologie

Oltre alle voci elencate nell'allegato XXVII, gli Stati membri possono utilizzare le metodologie e tecnologie disponibili per l'identificazione e la convalida dei prodotti della pesca, della loro provenienza o origine e dei fornitori e pescherecci o stabilimenti di produzione.

▼M1

Articolo 112

Controllo dei prodotti della pesca soggetti al meccanismo per l'ammasso

I funzionari verificano che i prodotti della pesca soggetti al meccanismo per l'ammasso di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1379/2013 siano conformi alle condizioni di cui allo stesso articolo 30 e all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 508/2014 ( 10 )

▼B



CAPO II

Obblighi degli operatori

Articolo 113

Obblighi generali degli operatori

1.  Tutti gli operatori che agiscono sotto la giurisdizione di uno Stato membro possono essere soggetti a ispezione in relazione ai loro obblighi in virtù delle norme della politica comune della pesca.

2.  Tutti gli operatori soggetti a ispezione:

a) facilitano il lavoro dei funzionari e forniscono loro, su richiesta, le informazioni e i documenti necessari, incluse ove possibile copie dei medesimi, o l'accesso alle banche dati pertinenti, in relazione alle attività di pesca, che devono essere compilati e conservati in formato elettronico o cartaceo in conformità con le norme della politica comune della pesca;

b) facilitano l'accesso a ogni parte di navi, locali e qualsiasi mezzo di trasporto, ivi compresi velivoli e aeroscali utilizzati in relazione a o in associazione con le attività di pesca e trasformazione;

c) garantiscono in ogni momento la sicurezza dei funzionari, li assistono attivamente e collaborano con loro nell'esercizio delle loro funzioni di ispezione;

d) non ostacolano, intimidiscono o interferiscono, non fanno in modo che un'altra persona ostacoli, intimidisca o interferisca e impediscono che un'altra persona ostacoli, intimidisca o interferisca con i funzionari che compiono l'ispezione;

e) rendono disponibile, ove possibile, un locale per riunioni isolato in cui l'osservatore di controllo possa informare i funzionari in base alle modalità previste dall'articolo 95, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 114

Obblighi del comandante durante le ispezioni

1.  Il comandante di un peschereccio sottoposto a ispezione o il suo rappresentante:

a) facilita un imbarco rapido e sicuro dei funzionari, conformemente alle norme di navigazione, quando riceve il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali o quando l'intenzione di salire a bordo sia stabilita mediante radiocomunicazione da una imbarcazione o un elicottero che trasporta un funzionario;

b) mette a disposizione una scaletta d'imbarco che soddisfi i requisiti dell'allegato XXIX per permettere un accesso rapido e sicuro a qualsiasi imbarcazione che preveda un dislivello di 1,5 metri o più;

c) consente ai funzionari di esercitare le loro funzioni di ispezione, fornendo l'assistenza richiesta e ragionevole;

d) consente agli ispettori di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera, dello Stato costiero e dello Stato che esegue l'ispezione;

e) informa i funzionari degli specifici rischi per la sicurezza a bordo dei pescherecci;

f) consente l'accesso dei funzionari a tutte le zone dell'imbarcazione, a tutte le catture trasformate e non, a tutte le attrezzature da pesca e a tutti i relativi documenti e informazioni;

g) consente lo sbarco sicuro dei funzionari al termine dell'ispezione.

2.  I comandanti non sono tenuti a rivelare informazioni commercialmente sensibili su canali radiofonici aperti.



CAPO III

Rapporto di ispezione

Articolo 115

Norme comuni relative ai rapporti di ispezione

1.  Fatte salve le norme specifiche nel quadro di organizzazioni regionali per la gestione della pesca, i rapporti di ispezione di cui all'articolo 76 del regolamento sul controllo comprendono le informazioni pertinenti contenute nell'apposito modulo che figura nell'allegato XXVII. I rapporti sono compilati dai funzionari durante l'ispezione o appena possibile al termine della stessa.

2.  Quando nel corso di una ispezione viene riscontrata una infrazione apparente, sono inseriti nel rapporto di ispezione gli elementi legali e materiali nonché qualsiasi altra informazione relativa all'infrazione. Quando nel corso di una ispezione vengono riscontrate varie infrazioni, sono riportati nel rapporto di ispezione i dati pertinenti di ogni infrazione.

3.  Al termine dell'ispezione, i funzionari comunicano i risultati al responsabile del peschereccio, veicolo, velivolo, hovercraft o locale ispezionato (operatore). L'operatore ha la possibilità di formulare osservazioni sull'ispezione e sui suoi risultati. I commenti dell'operatore sono riportati nel rapporto di ispezione. Nel caso in cui non parlino la stessa lingua dell'operatore, i funzionari adottano le misure appropriate per rendere comprensibili i risultati dell'ispezione.

4.  Se necessario, l'operatore ha il diritto di contattare il suo rappresentante o le autorità competenti del suo Stato di bandiera, qualora insorgano gravi difficoltà in merito alla comprensione dei risultati dell'ispezione e del conseguente rapporto.

5.  Il formato per la trasmissione elettronica di cui all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento sul controllo viene deciso previa consultazione tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 116

Redazione dei rapporti di ispezione

1.  Quando il rapporto di ispezione viene redatto manualmente in formato cartaceo, esso è leggibile, indelebile e chiaramente compilato. Nel rapporto non sono ammesse cancellature o modifiche. In caso di errore in un rapporto redatto manualmente, l'annotazione inesatta è barrata e siglata dal funzionario interessato.

2.  Il rapporto è firmato dal funzionario responsabile dell'ispezione. L'operatore viene invitato a firmare il rapporto. Fatto salvo il diritto nazionale, la sua firma costituisce riconoscimento del rapporto e non è considerata accettazione del contenuto dello stesso.

3.  I funzionari possono redigere i rapporti di ispezione di cui all'articolo 115 del presente regolamento mediante mezzi elettronici.

Articolo 117

Copia del rapporto di ispezione

Una copia del rapporto di ispezione di cui all'articolo 116 del presente regolamento viene trasmessa all'operatore al massimo entro 15 giorni lavorativi dal completamento dell'ispezione e conformemente al diritto nazionale dello Stato membro avente sovranità o giurisdizione nel luogo dell'ispezione. Qualora venga riscontrata una infrazione, la divulgazione del rapporto è soggetta alle leggi sulla divulgazione di informazioni dello Stato membro interessato.



CAPO IV

Banca dati elettronica

Articolo 118

Banca dati elettronica

1.  Gli Stati membri inseriscono nei programmi nazionali di controllo procedure relative alla registrazione, da parte dei loro funzionari, di rapporti di ispezione in formato cartaceo o elettronico. Tali rapporti vengono inseriti nella banca dati elettronica di cui all'articolo 78 del regolamento sul controllo e prevedono le funzionalità di cui all'allegato XXIV, punto 2, del presente regolamento. Le informazioni minime contenute nella banca dati elettronica sono quelle annotate conformemente all'articolo 115, paragrafo 1, del presente regolamento e indicate come obbligatorie nell'allegato XXVII. Nella banca dati viene inserita anche una scansione dei rapporti cartacei.

2.  La banca dati è accessibile alla Commissione e all'organismo da essa designato, conformemente alle procedure contemplate dagli articoli 114, 115 e 116 del regolamento sul controllo. I relativi dati contenuti nella banca dati sono accessibili anche ad altri Stati membri nell'ambito di un piano di intervento congiunto.

3.  I dati ricavati dai rapporti sono tenuti a disposizione nella banca dati per almeno tre anni.



CAPO V

Ispettori dell'Unione

Articolo 119

Notifica degli ispettori dell'Unione

1.  Gli Stati membri e l'Agenzia europea di controllo della pesca notificano elettronicamente alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i nomi dei loro funzionari da inserire nell'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79 del regolamento sul controllo.

2.  I funzionari da inserire nell'elenco:

a) hanno una solida esperienza di materia di controllo ed ispezione della pesca;

b) hanno una conoscenza approfondita della legislazione dell'Unione europea in materia di pesca;

c) hanno una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua;

d) sono fisicamente idonei all'esercizio delle loro mansioni;

e) hanno ricevuto, ove del caso, la necessaria formazione in materia di sicurezza in mare.

Articolo 120

Elenco degli ispettori dell'Unione

1.  Sulla base delle notifiche degli Stati membri e dell'Agenzia europea di controllo della pesca, la Commissione stabilisce un elenco degli ispettori dell'Unione sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2.  Una volta stabilito l'elenco iniziale, gli Stati membri e l'Agenzia europea di controllo della pesca notificano alla Commissione, entro il mese di ottobre di ogni anno, le eventuali modifiche che intendono apportare all'elenco per l'anno civile successivo. La Commissione modifica l'elenco di conseguenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

3.  L'elenco e le relative modifiche vengono pubblicati sul sito web ufficiale dell'Agenzia europea di controllo della pesca.

Articolo 121

Comunicazione degli ispettori dell'Unione alle organizzazioni regionali per la gestione della pesca

L'organismo designato dalla Commissione comunica alla segreteria di una organizzazione regionale per la gestione della pesca l'elenco degli ispettori dell'Unione chiamati a effettuare ispezioni nell'ambito di tale organizzazione.

Articolo 122

Poteri e obblighi degli ispettori dell'Unione

1.  Nell'esercizio delle loro mansioni gli ispettori dell'Unione ottemperano al diritto dell'Unione europea e, nella misura in cui si applichi, al diritto nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione o, qualora l'ispezione sia compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, dello Stato membro di bandiera del peschereccio ispezionato e alle norme internazionali pertinenti.

2.  Gli ispettori dell'Unione esibiscono una carta di servizio indicante la loro identità e qualifica. A tal fine sono muniti di documento di identificazione rilasciato dalla Commissione o dall'Agenzia europea di controllo della pesca attestante la loro identità e qualifica.

3.  Gli Stati membri consentono agli ispettori dell'Unione di esercitare le loro mansioni e prestano loro l'assistenza necessaria per svolgere i loro compiti.

4.  Le autorità competenti degli Stati membri possono permettere agli ispettori dell'Unione di assistere gli ispettori nazionali nell'esercizio delle loro mansioni.

5.  Gli articoli 113 e 114 del presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

Articolo 123

Relazioni

1.  Gli ispettori dell'Unione presentano una sintesi quotidiana delle attività di ispezione, comprendente il nome e numero identificativo di ogni peschereccio o imbarcazione a bordo ispezionati e il tipo di ispezione compiuta, alle autorità competenti dello Stato membro nelle cui acque si è svolta l'ispezione o, qualora l'ispezione sia stata compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, allo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione ispezionato, e all'Agenzia europea di controllo della pesca.

2.  Qualora nel corso di una ispezione riscontrino una infrazione, gli ispettori dell'Unione presentano senza indugio un rapporto di ispezione sintetico alle autorità competenti dello Stato membro costiero o, qualora l'ispezione sia stata compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera del peschereccio ispezionato e all'Agenzia europea di controllo della pesca. Tale rapporto di ispezione sintetico riporta almeno la data e il luogo dell'ispezione, l'identificazione della piattaforma di ispezione, l'identificazione dell'obiettivo ispezionato e il tipo di infrazione rilevata.

3.  Entro sette giorni dalla data dell'ispezione, gli ispettori dell'Unione presentano copia del rapporto di ispezione completo, contenente le voci pertinenti previste nell'apposito modulo di ispezione del rapporto di ispezione riportato nell'allegato XXVII, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio o dell'imbarcazione a bordo ispezionati o dello Stato membro nelle cui acque si è svolta l'ispezione. Qualora gli ispettori dell'Unione abbiano rilevato una infrazione, copia del rapporto completo di ispezione viene trasmessa anche all'Agenzia europea di controllo della pesca.

4.  I rapporti giornalieri e i rapporti di ispezione contemplati dal presente articolo vengono trasmessi, su richiesta, alla Commissione.

Articolo 124

Misure successive ai rapporti

1.  Gli Stati membri trattano i rapporti presentati dagli ispettori dell'Unione ai sensi dell'articolo 123 del presente regolamento nello stesso modo in cui trattano i rapporti ricevuti dai loro funzionari.

2.  Lo Stato membro che ha designato l'ispettore dell'Unione o, se del caso, la Commissione o l'Agenzia europea di controllo della pesca collaborano con lo Stato membro che prende disposizioni a seguito di un rapporto presentato da un ispettore dell'Unione per favorire i procedimenti giudiziari e amministrativi.

3.  Previa richiesta, l'ispettore dell'Unione assiste e fornisce prove nell'ambito delle procedure di infrazione avviate da qualsiasi Stato membro.



TITOLO VII

APPLICAZIONE DELLE NORME

SISTEMA DI PUNTI PER INFRAZIONI GRAVI

Articolo 125

Istituzione e funzionamento di un sistema di punti per infrazioni gravi

Ogni Stato membro designa le autorità nazionali competenti responsabili di:

a) istituire il sistema per l'assegnazione di punti per le infrazioni gravi, di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento sul controllo;

b) assegnare il numero adeguato di punti al titolare di una licenza di pesca;

c) trasferire i punti assegnati a qualsiasi futuro titolare di una licenza di pesca per il peschereccio interessato quando quest'ultimo è oggetto di una vendita, di un trasferimento o di un altro tipo di cambiamento di proprietà; e

d) conservare la documentazione dei punti assegnati o trasferiti al titolare di ciascuna licenza di pesca.

Articolo 126

Assegnazione dei punti

1.  Il numero di punti per le infrazioni gravi viene assegnato in conformità dell'allegato XXX al titolare della licenza di pesca per il peschereccio interessato dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera.

▼M1

2.  Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi commesse dalla stessa persona fisica o giuridica titolare della licenza, al titolare della licenza di pesca conformemente al paragrafo 1 sono assegnati fino a un massimo di 12 punti per tutte le infrazioni di cui trattasi.

▼B

3.  Il titolare della licenza di pesca viene informato dell'assegnazione dei punti.

4.  I punti vengono assegnati al titolare della licenza alla data fissata nella decisione di assegnazione dei punti. Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione delle norme nazionali relative agli effetti sospensivi delle procedure di ricorso non rendano il sistema dei punti inefficace.

5.  Ove l'infrazione grave sia individuata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, i punti sono assegnati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 125 del presente regolamento previa notifica ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento sul controllo.

Articolo 127

Notifica delle decisioni

Qualora l'autorità designata conformemente all'articolo 125 del presente regolamento non coincida con l'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul controllo, quest'ultima viene informata in merito ad ogni decisione adottata a norma del presente titolo.

Articolo 128

Trasferimento di proprietà

Quando il peschereccio è messo in vendita o è oggetto di un altro tipo di trasferimento di proprietà, il titolare della licenza di pesca informa ogni futuro titolare potenziale della licenza in merito al numero di punti che gli restano assegnati, per mezzo di una copia certificata ottenuta presso le autorità competenti.

Articolo 129

Sospensione e revoca definitiva della licenza di pesca

1.  L'accumulo di 18, 36, 54 o 72 punti da parte del titolare di una licenza di pesca comporta rispettivamente la prima, seconda, terza e quarta sospensione automatica della licenza di pesca per i periodi corrispondenti previsti dall'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.

2.  L'accumulo di 90 punti da parte del titolare di una licenza di pesca comporta automaticamente la revoca definitiva della licenza di pesca.

Articolo 130

Misure adottate in seguito alla sospensione e alla revoca definitiva della licenza di pesca

1.  Se una licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo a norma dell'articolo 129 del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera informa immediatamente il titolare della licenza di pesca in merito alla sospensione o alla revoca definitiva della medesima.

2.  Ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare della licenza di pesca provvede all'immediata cessazione delle attività di pesca del peschereccio interessato. Egli fa in modo che quest'ultimo proceda immediatamente al porto di provenienza o al porto indicato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Durante il viaggio, gli attrezzi da pesca sono fissati e stivati ai sensi dell'articolo 47 del regolamento sul controllo. Il titolare della licenza di pesca fa in modo che tutte le catture a bordo del peschereccio siano trattate conformemente alle istruzioni delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

Articolo 131

Cancellazione della licenza di pesca dai relativi elenchi

▼M1

1.  Qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo a norma dell'articolo 129, paragrafi 1 o 2, del presente regolamento, il peschereccio a cui si riferisce la licenza sospesa o revocata a titolo definitivo viene identificato come sprovvisto di licenza nel registro nazionale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale peschereccio viene altresì identificato in questo modo nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.  La revoca definitiva di una licenza di pesca conformemente all'articolo 129, paragrafo 2, del presente regolamento non incide sui limiti di capacità di pesca dello Stato membro che rilascia la licenza di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1380/2013.

▼B

3.  Le autorità competenti degli Stati membri aggiornano immediatamente l'elenco di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sul controllo con l'indicazione di tutti i punti assegnati e delle risultanti sospensioni e revoche definitive delle licenze di pesca, inserendo la data in cui diventano applicabili e la durata.

Articolo 132

Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca

1.  Se un peschereccio la cui licenza di pesca sia stata sospesa o revocata a titolo definitivo conformemente all'articolo 129 del presente regolamento svolge attività di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, le autorità competenti adottano misure di esecuzione immediate a norma dell'articolo 91 del regolamento sul controllo.

2.  Il peschereccio di cui al paragrafo 1 può, ove del caso, essere inserito nell'elenco delle imbarcazioni INN (illegali, non dichiarate, non regolamentate) dell'Unione conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 133

Cancellazione di punti

1.  Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 129 del presente regolamento, i punti sulla base dei quali tale licenza è stata sospesa non vengono cancellati. I nuovi punti assegnati al titolare della licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 129 del presente regolamento.

2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento sul controllo, qualora i punti siano stati cancellati a norma dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento sul controllo, si considera che la licenza di pesca del titolare non sia stata sospesa conformemente all'articolo 129 del presente regolamento.

3.  Vengono cancellati due punti, a condizione che il numero totale di punti assegnati al titolare della licenza di pesca per il peschereccio interessato sia superiore a due, qualora:

a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie; o

b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca; o

c) il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 % delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca; o

d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.

Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca può avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) o d) per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti i punti della licenza di pesca.

4.  Qualora i punti siano stati cancellati a norma del paragrafo 3, il titolare della licenza viene informato di tale cancellazione. Il titolare della licenza di pesca viene altresì informato del numero di punti rimanenti.

Articolo 134

Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci

Gli Stati membri informano la Commissione del loro sistema di punti nazionale per i comandanti di cui all'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento sul controllo sei mesi dopo la data di applicazione del presente titolo.



TITOLO VIII

MISURE VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

▼M1 —————

▼B



CAPO II

Detrazione delle possibilità di pesca

Articolo 139

Norme generali per la detrazione delle possibilità di pesca per eccesso di utilizzo

1.  L'entità dell'eccesso di utilizzo di possibilità di pesca in relazione ai contingenti e allo sforzo di pesca stabiliti per un dato periodo, secondo quanto previsto all'articolo 105, paragrafo 1, e all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, viene determinata sulla base dei dati disponibili il quindicesimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del periodo regolamentato.

▼M1

2.  L'entità dell'eccesso di utilizzo di possibilità di pesca viene determinata in relazione alle possibilità di pesca disponibili al termine di ciascun periodo prestabilito per lo Stato membro interessato, tenendo conto degli scambi delle possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti di contingenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ( 11 ), della riassegnazione delle possibilità di pesca disponibili ai sensi dell'articolo 37 del regolamento sul controllo e della detrazione delle possibilità di pesca ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento sul controllo.

3.  Lo scambio di possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per un determinato periodo non è consentito dopo l'ultimo giorno del primo mese successivo alla scadenza del suddetto periodo.

▼B

Articolo 140

Consultazione sulla detrazione di possibilità di pesca

Per le detrazioni di possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento sul controllo, la Commissione consulta lo Stato membro interessato in merito alle misure suggerite. Lo Stato membro interessato risponde entro 10 giorni lavorativi a questa consultazione da parte della Commissione.



CAPO III

Detrazioni di contingenti per inadempimento delle norme della politica comune della pesca

Articolo 141

Norme per la detrazione di contingenti per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca

1.  Il termine entro cui lo Stato membro deve dimostrare che l'attività di pesca può essere esercitata in modo sostenibile, di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, decorre dalla data della lettera della Commissione allo Stato membro.

2.  Gli Stati membri inseriscono, nella risposta a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, prove materiali della loro capacità di dimostrare alla Commissione che l'attività di pesca può essere esercitata in modo sostenibile.

Articolo 142

Determinazione dei quantitativi da detrarre

1.  Qualsiasi detrazione di contingenti ai sensi dell'articolo 107 del regolamento sul controllo è proporzionale all'entità e alla natura dell'inadempimento delle norme sugli stock oggetto di piani pluriennali e alla gravità della minaccia per la conservazione di tali stock. Essa tiene conto del danno causato a tali stock dall'inadempimento delle suddette norme.

2.  Se non è possibile procedere ad una detrazione a norma del paragrafo 1 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock a cui tale inadempimento si riferisce poiché lo Stato membro interessato non dispone o dispone in misura insufficiente di un contingente, di una quota o di una parte di uno stock o di un gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, nell'anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1.



TITOLO IX

DATI E INFORMAZIONI



CAPO I

Analisi e verifica dei dati

Articolo 143

Oggetto

Il sistema computerizzato di convalida di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento sul controllo comprende in particolare:

a) una o più banche dati in cui sono archiviati tutti i dati che il sistema deve convalidare, a norma dell'articolo 144 del presente regolamento;

b) procedure di convalida, compresi controlli della qualità dei dati, analisi e verifiche incrociate di tutti questi dati, nelle modalità previste dall'articolo 145 del presente regolamento;

c) procedure per l'accesso a tutti questi dati da parte della Commissione o di un organismo da essa designato, nelle modalità previste dall'articolo 146 del presente regolamento.

Articolo 144

Dati da convalidare

1.  Ai fini del sistema computerizzato di convalida, gli Stati membri provvedono ad archiviare in una o più banche dati computerizzate tutti i dati di cui all'articolo 109, paragrafo 2, del regolamento sul controllo. Gli elementi minimi da inserire sono le voci elencate nell'allegato XXIII, quelle indicate come obbligatorie nell'allegato XXVII, le voci riportate nell'allegato XII e quelle riportate nell'allegato XXXII. Il sistema di convalida può anche tenere conto di altri dati ritenuti necessari ai fini delle procedure di convalida.

2.  I dati contenuti nella banca dati di cui al paragrafo 1 sono accessibili per il sistema di convalida costantemente e in tempo reale. Il sistema di convalida ha accesso diretto a tutte queste banche dati senza alcun intervento umano. A tal fine tutte le banche dati o i sistemi di uno Stato membro contenenti i dati di cui al paragrafo 1 sono collegati l'uno con l'altro.

3.  Se i dati di cui al paragrafo 1 non sono archiviati automaticamente in una banca dati, gli Stati membri dispongono l'inserimento manuale o la digitalizzazione nelle banche dati, senza indugio e nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione vigente. La data di ricevimento e inserimento dei dati è correttamente registrata nella banca dati.

Articolo 145

Procedure di convalida

1.  Il sistema di convalida computerizzato convalida ogni serie di dati di cui all'articolo 144, paragrafo 1, del presente regolamento sulla base di algoritmi e procedure automatizzati e computerizzati in modo continuo, sistematico e completo. La convalida comprende procedure destinate a controllare la qualità dei dati fondamentali, a verificare il formato dei dati e i requisiti minimi dei dati, nonché una verifica più avanzata mediante analisi dettagliata di vari registri di una serie di dati, utilizzando metodi statistici, o effettuando verifiche incrociate dei dati provenienti da fonti diverse.

2.  Per ogni procedura di convalida è prevista una norma operativa o una serie di norme operative che stabiliscano quali convalide vengono eseguite dalla procedura e dove vengono archiviati i risultati di tali convalide. Ove applicabile, viene indicato il relativo riferimento alla legislazione di cui si verifica l'applicazione. La Commissione può definire, previa consultazione con gli Stati membri, una serie standard di norme operative da utilizzare.

3.  Tutti i risultati del sistema computerizzato di convalida, positivi e negativi, sono archiviati in una banca dati. È possibile identificare immediatamente qualsiasi incongruenza e problema di inadempimento rilevato dalle procedure di convalida, nonché le misure adottate in seguito a tali incongruenze. È anche possibile ricavare l'identificazione dei pescherecci, dei comandanti delle navi o degli operatori per i quali si sono ripetutamente riscontrati incongruenze e possibili problemi di inadempimento nel corso degli ultimi tre anni.

4.  Le misure adottate in seguito alle incongruenze rilevate dal sistema di convalida sono collegate con i risultati della convalida, con l'indicazione della data di convalida e di trattamento.

Qualora l'incongruenza rilevata venga identificata in seguito a un errore nell'inserimento di dati, tali dati vengono corretti nella banca dati, contrassegnandoli chiaramente come corretti, e indicando il valore o l'inserimento originario e il motivo della correzione dei dati.

Qualora venga dato seguito all'incongruenza rilevata, il risultato della convalida contiene, ove del caso, un collegamento al rapporto di ispezione e al relativo trattamento.

Articolo 146

Accesso da parte della Commissione

1.  Gli Stati membri fanno in modo che la Commissione o l'organismo da essa designato abbiano in qualsiasi momento accesso in tempo reale a:

a) tutti i dati di cui all'articolo 144, paragrafo 1, del presente regolamento;

b) tutte le norme operative definite per il sistema di convalida, contenenti la definizione, la relativa legislazione e il luogo in cui sono archiviati i risultati della convalida;

c) tutti i risultati della convalida e delle successive misure, con un contrassegno che indica se il dato è stato corretto, e con un collegamento alle procedure sanzionatorie, ove applicabile.

2.  Gli Stati membri fanno in modo che i dati di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possano essere accessibili nel quadro dello scambio automatizzato di dati tramite servizi web protetti, quali definiti all'articolo 147 del presente regolamento.

3.  I dati sono messi a disposizione per essere scaricati secondo il formato di scambio di dati e tutti gli elementi dei dati definiti nell'allegato XII e nel formato XML. Altri dati che siano accessibili e non siano definiti nell'allegato XII vengono resi disponibili nel formato previsto dall'allegato XXXII.

4.  La Commissione o l'organismo da essa designato ha la possibilità di scaricare i dati di cui al paragrafo 1 per qualsiasi periodo e qualsiasi area geografica per un singolo peschereccio o un elenco di pescherecci.

5.  Previa richiesta motivata della Commissione, lo Stato membro interessato corregge senza indugio i dati per i quali la Commissione stessa abbia identificato incongruenze. Lo Stato membro interessato informa immediatamente di tale correzione tutti gli altri Stati membri pertinenti.

▼M1



CAPO I bis

Regole per lo scambio di dati

Articolo 146 bis

Il presente capo stabilisce regole dettagliate per lo scambio di dati di cui agli articoli 111 e 116 del regolamento sul controllo, come pure per la notifica dei dati sulle catture di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio ( 12 ).

Articolo 146 ter

Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per:

a) «strato di trasporto», la rete elettronica per gli scambi dei dati sulla pesca messi a disposizione dalla Commissione a tutti gli Stati membri e all'organismo da essa designato per lo scambio di dati in modo standardizzato;

b) «relazione», le informazioni registrate in formato elettronico;

c) «messaggio», la relazione nel suo formato per la trasmissione;

d) «richiesta», un messaggio elettronico contenente una richiesta di una serie di relazioni.

Articolo 146 quater

Principi generali

1.  Tutti i messaggi sono scambiati sulla base della norma P1000 del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT). Sono utilizzati esclusivamente campi di dati, componenti fondamentali, oggetti e messaggi adeguatamente formattati in linguaggio XML (extensible mark-up language) conformemente all'XSD (XML Schema Definition) basato sulle librerie di standardizzazione dell'UN/CEFACT.

2.  I formati della relazione sono basati sulle norme UN/CEFACT di cui all'allegato XII e sono messi a disposizione sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

3.  Per tutti i messaggi sono utilizzati l'XSD e i codici che figurano sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

4.  La data e l'ora sono trasmesse in tempo universale coordinato (UTC).

5.  Tutte le relazioni devono avere un identificativo di relazione unico.

6.  Un identificativo unico della bordata di pesca in forma leggibile in chiaro viene utilizzato per collegare il registro di pesca con i dati della dichiarazione di sbarco, della dichiarazione di trasbordo, delle distinte di vendita, della dichiarazione di assunzione in carico e del documento di trasporto.

7.  Le relazioni relative ai pescherecci dell'Unione includono il numero di identificazione del peschereccio, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione ( 13 ).

8.  Per assicurare lo scambio di messaggi gli Stati membri utilizzano i documenti di attuazione disponibili sul sito web della Commissione europea dedicato alla pesca.

Articolo 146 quinquies

Trasmissione dei messaggi

1.  Tutte le trasmissioni che utilizzano lo strato di trasporto sono pienamente automatizzate e immediate.

2.  Prima della trasmissione di un messaggio, l'emittente effettua un controllo automatico per verificare che il messaggio sia corretto sulla base della serie minima di norme di convalida e verifica disponibili nel registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

3.  Il ricevente comunica all'emittente l'avvenuta ricezione del messaggio inviando un messaggio di ritorno basato sulla norma UN/CEFACT P1000-1: Principi generali. I messaggi relativi al sistema di controllo dei pescherecci e le risposte a una richiesta non ricevono un messaggio di ritorno.

4.  Qualora si verifichi un guasto tecnico a livello di emittente e quest'ultimo sia impossibilitato a inviare messaggi, ne informa tutti i riceventi. L'emittente adotta immediatamente le misure adeguate per risolvere il problema. Tutti i messaggi da inviare a un ricevente sono archiviati fino alla risoluzione del problema.

5.  Qualora si verifichi un guasto tecnico a livello di ricevente e quest'ultimo sia impossibilitato a ricevere messaggi, ne informa tutti gli emittenti. Il ricevente adotta immediatamente le misure adeguate per risolvere il problema.

6.  Dopo la riparazione di un guasto tecnico a livello di emittente, quest'ultimo invia quanto prima i messaggi rimasti in sospeso. È ammesso l'uso di una procedura manuale di follow-up.

7.  Dopo la riparazione di un guasto tecnico a livello di ricevente, i messaggi mancanti vengono inviati dietro richiesta. È ammesso l'uso di una procedura manuale di follow-up.

8.  Tutti gli emittenti, i riceventi e la Commissione stabiliscono procedure di failover per garantire la prosecuzione delle operazioni.

Articolo 146 sexies

Rettifiche

Le rettifiche apportate alle relazioni sono registrate nello stesso formato della relazione originale, indicando che la relazione è una correzione basata sulla norma UN/CEFACT P1000-1: Principi generali.

Articolo 146 septies

Scambio di dati del sistema di controllo dei pescherecci

1.  Il sistema da utilizzare per lo scambio di dati del sistema di controllo dei pescherecci tra gli Stati membri, come pure tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, è l'XSD del campo posizione del peschereccio sulla base della norma UN/CEFACT P1000 — 7.

2.  I sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado di inviare messaggi relativi al sistema di controllo dei pescherecci.

3.  I sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado altresì di rispondere alle richieste di dati relativi al sistema di controllo dei pescherecci per bordate di pesca iniziate nei 36 mesi precedenti.

Articolo 146 octies

Scambio di dati sulle attività di pesca

1.  Il formato da utilizzare per lo scambio di dati del giornale di pesca, della notifica preventiva, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco di cui agli articoli 15, 17, 22 e 24 del regolamento sul controllo, tra gli Stati membri come pure tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, è l'XSD del campo attività di pesca sulla base della norma UN/CEFACT P1000 — 3.

2.  I sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado altresì di inviare messaggi relativi alle attività di pesca e di rispondere alle richieste di dati relativi alle attività di pesca per bordate di pesca iniziate nei 36 mesi precedenti.

Articolo 146 nonies

Scambio di dati relativi alle vendite

1.  Il formato da utilizzare per lo scambio di dati sulle note di vendita e sulla dichiarazione di assunzione in carico di cui agli articoli 63 e 67 del regolamento sul controllo, tra gli Stati membri come pure tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, è l'XSD del campo vendita sulla base della norma UN/CEFACT P1000 — 5.

2.  Quando i dati del documento di trasporto di cui all'articolo 68 del regolamento sul controllo sono scambiati tra gli Stati membri come pure tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, il formato utilizzato si basa sulla norma UN/CEFACT P1000 — 5.

3.  I sistemi degli Stati membri devono essere in grado di inviare messaggi relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico, come pure di rispondere a richieste di dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico per operazioni avvenute nei 36 mesi precedenti.

Articolo 146 decies

Trasmissione di dati aggregati sulle catture

1.  Gli Stati membri di bandiera utilizzano l'XSD basato sulla norma UN/CEFACT P1000 — 12 come formato per trasmettere alla Commissione i dati aggregati sulle catture di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1006/2008.

2.  I dati della relazione di cattura sono aggregati sulla base del mese in cui tali catture sono avvenute.

3.  I quantitativi indicati nelle relazioni di cattura si basano sui quantitativi sbarcati. Quando una relazione di cattura deve essere trasmessa in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio e prima dello sbarco, deve essere inviata una stima della relazione di cattura con l'indicazione «trasportati a bordo». Entro il 15o giorno del mese successivo allo sbarco deve essere inviata una rettifica indicante il peso esatto e il luogo dello sbarco.

4.  Quando la legislazione dell'Unione prevede che gli stock o le specie siano indicati in diverse relazioni di cattura con differenti livelli di aggregazione, tali stock o specie sono indicati esclusivamente nella relazione più dettagliata richiesta.

Articolo 146 undecies

Modifiche ai formati XLM e ai documenti di attuazione

1.  Le modifiche ai formati XML e ai documenti di attuazione da utilizzare per tutti gli scambi di dati elettronici tra gli Stati membri, gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, comprese le modifiche derivanti dagli articoli 146 septies, 146 octies e 146 nonies, sono stabilite dalla Commissione di concerto con gli Stati membri.

2.  Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono chiaramente indicate nel registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea, con l'indicazione della data in cui entra in vigore la modifica. Tali modifiche entrano in vigore in un periodo compreso tra 6 e 18 mesi dalla data in cui sono state decise. Tale termine è stabilito dalla Commissione di concerto con gli Stati membri.

▼B



CAPO II

Siti web degli Stati membri

Articolo 147

Gestione di siti web e servizi web

1.  Ai fini dei siti web ufficiali previsti dagli articoli 115 e 116 del regolamento sul controllo gli Stati membri creano servizi web. Tali servizi web generano contenuti dinamici e in tempo reale per i siti web ufficiali e offrono un accesso automatizzato ai dati. Se necessario, gli Stati membri adattano le banche dati preesistenti o creano nuove banche dati al fine di fornire i necessari contenuti dei servizi web.

2.  Tali servizi web consentono alla Commissione e all'organismo da essa designato di estrarre in qualsiasi momento tutti i dati disponibili di cui agli articoli 148 e 149 del presente regolamento. Tale meccanismo di estrazione automatizzata si basa sul protocollo di scambio elettronico di informazioni e sul formato previsto nell'allegato XII. I servizi web sono creati in conformità degli standard internazionali.

3.  Ogni sottopagina del sito web ufficiale di cui al paragrafo 1 presenta sul lato sinistro un menù in cui sono elencati tutti i collegamenti ipertestuali a tutte le altre sottopagine. In fondo a ciascuna sottopagina figura inoltre la definizione del servizio web corrispondente.

4.  I servizi web e i siti web sono centralizzati e offrono un unico punto di accesso per Stato membro.

5.  La Commissione può definire standard, specifiche tecniche e procedure comuni per l'interfaccia del sito web, sistemi computerizzati tecnicamente compatibili e servizi web tra gli Stati membri, la Commissione e l'organismo da essa designato. La Commissione coordina il processo di creazione di tali specifiche e procedure previa consultazione con gli Stati membri.

Articolo 148

Sito web e servizi web pubblicamente accessibili

1.  La sezione pubblicamente accessibile del sito web contiene una pagina di presentazione e varie sottopagine. La pagina di presentazione pubblica elenca i collegamenti ipertestuali contenenti i riferimenti previsti all'articolo 115, lettere da a) a g), del regolamento sul controllo, con riferimento alle sottopagine che forniscono le informazioni contemplate da tale articolo.

2.  Ogni sottopagina pubblica contiene almeno una delle informazioni elencate all'articolo 115, lettere da a) a g), del regolamento sul controllo. Le sottopagine, così come i relativi servizi web, contengono almeno le informazioni indicate nell'allegato XXXII.

Articolo 149

Sito web e servizi web protetti

1.  La sezione protetta del sito web contiene una pagina di presentazione e varie sottopagine. La pagina di presentazione protetta elenca i collegamenti ipertestuali contenenti i riferimenti previsti all'articolo 116, paragrafo 1, lettere da a) a h), del regolamento sul controllo, con riferimento alle sottopagine che forniscono le informazioni contemplate da tale articolo.

2.  Ogni sottopagina protetta contiene almeno una delle informazioni elencate all'articolo 116, paragrafo 1, lettere da a) a h), del regolamento sul controllo. Le sottopagine, così come i relativi servizi web, contengono almeno le informazioni previste nell'allegato XXIV.

3.  Il sito web protetto e i servizi web protetti fanno uso dei certificati elettronici previsti all'articolo 116, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.



TITOLO X

ATTUAZIONE



CAPO I

Assistenza reciproca



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 150

Campo di applicazione

1.  Il presente capo stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri cooperano amministrativamente tra loro, con i paesi terzi, con la Commissione e con l'organismo da essa designato al fine di garantire l'effettiva applicazione del regolamento sul controllo e del presente regolamento. Esso non preclude agli Stati membri la possibilità di istituire altre forme di cooperazione amministrativa.

2.  Il presente capo non impone agli Stati membri di prestarsi reciproca assistenza nel caso in cui ciò possa pregiudicarne l'ordinamento giuridico, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali. Prima di respingere una richiesta di assistenza, lo Stato membro interpellato consulta lo Stato membro richiedente per valutare la possibilità di fornire un'assistenza parziale, in base a determinate modalità e condizioni. Se una richiesta di assistenza non può essere accolta, lo Stato membro richiedente e la Commissione o l'organismo da essa designato ne sono tempestivamente informati, specificando i motivi del rifiuto.

3.  Il presente capo non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme di procedura penale e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, ivi comprese quelle relative al segreto istruttorio.

Articolo 151

Costi

Gli Stati membri si fanno carico delle spese sostenute per dare esecuzione a una domanda di assistenza e rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all'applicazione del presente titolo.

Articolo 152

Autorità unica

L'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul controllo ha funzione di unico ufficio di collegamento responsabile dell'applicazione del presente capo.

Articolo 153

Misure successive

1.  Ove le autorità nazionali decidano, in risposta a una richiesta di assistenza sulla base del presente capo o in seguito a uno scambio spontaneo di informazioni, di adottare misure che possono essere implementate soltanto con l'autorizzazione o su richiesta di un'autorità giudiziaria, esse comunicano allo Stato membro interessato, alla Commissione o all'organismo da questa designato qualsiasi informazione su tali misure che sia correlata all'inadempimento di norme della politica comune della pesca.

2.  La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, se tale autorizzazione è prevista dalla legislazione nazionale.



Sezione 2

Informazioni senza richiesta preventiva

Articolo 154

Informazioni senza richiesta preventiva

1.  Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un potenziale inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare di un'infrazione grave di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, o abbia fondati motivi di ritenere che tale infrazione possa verificarsi, lo notifica immediatamente agli altri Stati membri interessati, alla Commissione o all'organismo da essa designato. Tale comunicazione è corredata di tutte le informazioni necessarie ed è effettuata per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 152.

2.  Se lo Stato membro adotta misure di esecuzione in relazione a un inadempimento o un'infrazione di cui al paragrafo 1, ne informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione o l'organismo da essa designato per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 152.

3.  Tutte le comunicazioni ai sensi del presente articolo sono effettuate per iscritto.



Sezione 3

Richieste di assistenza

Articolo 155

Definizione

Ai fini della presente sezione, per «richiesta di assistenza» si intende una richiesta inviata da uno Stato membro ad un altro Stato membro o dalla Commissione o dall'organismo da essa designato a uno Stato membro in relazione a:

a) informazioni, ivi comprese quelle previste dall'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul controllo;

b) misure di esecuzione; oppure

c) una notifica amministrativa.

Articolo 156

Prescrizioni generali

1.  Lo Stato membro richiedente si assicura che tutte le richieste di assistenza siano corredate di informazioni sufficienti a consentire allo Stato membro interpellato di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possano essere ottenute nel territorio dello Stato membro richiedente.

2.  Le richieste di assistenza sono limitate ai casi comprovati in cui vi sia un ragionevole motivo di ritenere che sussista un inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, e qualora lo Stato membro richiedente non sia in grado di ottenere le informazioni richieste o di adottare le misure richieste con i propri mezzi.

Articolo 157

Trasmissione delle richieste e risposte alle medesime

1.  Le richieste sono esclusivamente trasmesse dall'autorità unica dello Stato membro richiedente, dalla Commissione o dall'organismo da essa designato all'autorità unica dello Stato membro interpellato. Tutte le risposte a una richiesta sono comunicate secondo le stesse modalità.

2.  Le richieste di reciproca assistenza e le relative risposte sono effettuate in forma scritta.

3.  Le lingue utilizzate per le richieste e per la trasmissione delle informazioni sono concordate dalle autorità uniche prima dell'inoltro delle richieste. In caso di mancato accordo, le richieste sono comunicate nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro richiedente e le risposte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro interpellato.

Articolo 158

Richieste di informazioni

1.  Lo Stato membro, su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione o dell'organismo da essa designato, fornisce tutte le informazioni rilevanti necessarie a stabilire se sussista inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, o a stabilire se esista il ragionevole sospetto che possano verificarsi. Tali informazioni sono trasmesse per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 152.

2.  Lo Stato membro interpellato, su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione o dell'organismo da essa designato, effettua le opportune indagini amministrative in merito alle operazioni che costituiscono o sembrano costituire agli occhi del richiedente inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo. Lo Stato membro interpellato comunica i risultati di tali indagini amministrative allo Stato membro richiedente, alla Commissione o all'organismo da essa designato.

3.  Su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione, o dell'organismo da essa designato, lo Stato membro interpellato può autorizzare un funzionario competente dello Stato membro richiedente ad accompagnare i funzionari dello Stato membro interpellato, della Commissione o dell'organismo da essa designato, nel corso delle indagini amministrative di cui al paragrafo 2. I funzionari dello Stato membro richiedente non prendono parte agli atti che, secondo le disposizioni nazionali di procedura penale, sono riservati a funzionari specificamente designati dalla legge nazionale. In nessun caso essi partecipano a perquisizioni domiciliari o ad interrogatori formali effettuati a norma del diritto penale. I funzionari dello Stato membro richiedente presenti nello Stato membro interpellato devono poter presentare in qualsiasi momento un'autorizzazione scritta attestante la loro identità e le loro funzioni ufficiali.

4.  Su richiesta dello Stato membro richiedente, lo Stato membro interpellato gli fornisce qualsiasi documento o copia autentica in suo possesso che si riferisca a inadempimenti delle norme della politica comune della pesca o infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.

5.  Il modulo standard per lo scambio di informazioni su richiesta figura nell'allegato XXXIV.

Articolo 159

Richieste di misure di esecuzione

1.  Su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione, o dell'organismo da essa designato, lo Stato membro interpellato, sulla base delle prove di cui all'articolo 156 del presente regolamento, adotta tutte le misure di esecuzione necessarie a ottenere immediatamente la cessazione, nel suo territorio o nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o giurisdizione, di qualsiasi inadempimento delle norme della politica comune della pesca o infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.

2.  Lo Stato membro interpellato può consultare lo Stato membro richiedente, la Commissione o l'organismo da essa designato allorché adotta le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1.

3.  Lo Stato membro interpellato informa senza indugio lo Stato membro richiedente, gli altri Stati membri interessati, la Commissione o l'organismo da essa designato, per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 152 del presente regolamento, in merito alle misure adottate e ai relativi effetti.

Articolo 160

Termine di risposta alle richieste di informazioni e di misure di esecuzione

1.  Lo Stato membro interpellato trasmette le informazioni di cui all'articolo 158, paragrafo 1, e all'articolo 159, paragrafo 3, del presente regolamento nel più breve tempo possibile, e comunque entro 4 settimane dalla data di ricezione della richiesta. Termini diversi possono essere concordati tra lo Stato membro interpellato e quello richiedente, la Commissione o l'organismo da essa designato.

2.  Se non è in grado di rispondere alla richiesta entro il termine previsto, lo Stato membro interpellato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro richiedente, la Commissione o l'organismo da essa designato delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine, indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.

Articolo 161

Richieste di notifica amministrativa

1.  Su richiesta dello Stato membro richiedente lo Stato membro interpellato, in conformità delle proprie norme nazionali per la notifica di tali atti e decisioni, notifica al destinatario tutti gli atti e le decisioni adottati nel settore disciplinato dalla politica comune della pesca, in particolare relativamente alla materia disciplinata dal regolamento sul controllo o dal presente regolamento che sono emanati dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente e devono essere applicati nel territorio dello Stato membro interpellato.

2.  Le domande di notifica sono effettuate per mezzo del modulo standard che figura nell'allegato XXXV del presente regolamento.

3.  Lo Stato membro interpellato trasmette la sua risposta allo Stato membro richiedente immediatamente dopo la notifica per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 152. La riposta viene effettuata utilizzando il modulo standard che figura nell'allegato XXXIV.



Sezione 4

Relazioni con la Commissione o con l'organismo da essa designato

Articolo 162

Comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato

1.  Ogni Stato membro comunica alla Commissione o all'organismo da essa designato, non appena ne venga in possesso, qualsiasi informazione che ritenga rilevante in merito a metodologie, prassi o tendenze rivelate che siano state utilizzate o si sospetti siano state utilizzate in casi di inadempimenti delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.

2.  La Commissione o l'organismo da essa designato comunicano agli Stati membri, non appena ne vengano in possesso, qualsiasi informazione che possa aiutarli nell'esecuzione del regolamento sul controllo o del presente regolamento.

Articolo 163

Coordinamento da parte della Commissione o dell'organismo da essa designato

1.  Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, inadempimenti delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, e che siano di particolare rilevanza a livello dell'Unione, esso comunica al più presto possibile alla Commissione o all'organismo da essa designato qualsiasi informazione rilevante necessaria a stabilire i fatti. La Commissione o l'organismo da essa designato trasmettono tali informazioni agli altri Stati membri interessati.

2.  Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che costituiscono inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare le infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, sono ritenute di particolare rilevanza a livello dell'Unione specialmente qualora:

a) abbiano o possano aver ramificazioni in uno o più Stati membri; oppure

b) lo Stato membro ritenga probabile che operazioni analoghe siano state effettuate anche in altri Stati membri.

3.  Qualora la Commissione o l'organismo da essa designato ritenga che le operazioni che costituiscono inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, siano state effettuate in uno o più Stati membri, essa ne informa gli Stati membri interessati che procedono quanto prima possibile ad opportune indagini. Gli Stati membri interessati comunicano senza indugio alla Commissione o all'organismo da essa designato le risultanze di tali indagini.



Sezione 5

Relazioni con i paesi terzi

Articolo 164

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1.  Qualora uno Stato membro riceva informazioni da un paese terzo o da una organizzazione regionale per la gestione della pesca che siano rilevanti per l'efficace applicazione del regolamento sul controllo e del presente regolamento, esso comunica tali informazioni, per il tramite dell'autorità unica, agli altri Stati membri interessati, alla Commissione o all'organismo da essa designato, nella misura in cui sia consentito dagli accordi bilaterali con tale paese terzo o dalle norme di tale organizzazione regionale per la gestione della pesca.

2.  Le informazioni ricevute nell'ambito del presente capo possono essere comunicate a un paese terzo o ad una organizzazione regionale per la gestione della pesca da uno Stato membro per il tramite dell'autorità unica ai sensi di un accordo bilaterale con tale paese terzo o in conformità alle norme di tale organizzazione regionale per la gestione della pesca. Tale comunicazione è effettuata previa consultazione dello Stato membro da cui provengono le informazioni e in conformità della normativa dell'Unione e della normativa nazionale concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

▼M1

3.  La Commissione o l'organismo da essa designato può, nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile o di accordi di partenariato sulla pesca conclusi tra l'Unione e i paesi terzi o nell'ambito di organizzazioni regionali per la gestione della pesca o analoghi accordi di cui l'Unione sia parte contraente o parte cooperante non contraente, comunicare le informazioni rilevanti in merito agli inadempimenti delle norme della politica comune della pesca o alle infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo ad altre parti di tali accordi, organizzazioni o convenzioni, previo consenso dello Stato membro da cui provengono le informazioni e in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 ( 14 ).

▼B



CAPO II

Obblighi di comunicazione

Articolo 165

Formato e termini per le relazioni

1.  Per la relazione quinquennale di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento sul controllo gli Stati membri utilizzano i dati definiti nell'allegato XXXVII.

2.  La relazione che precisa le modalità applicate per la compilazione dei rapporti sui dati di base di cui all'articolo 118, paragrafo 4, del regolamento sul controllo è inviata sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora tali modalità vengano modificate, gli Stati membri inviano una nuova relazione.



TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 166

Abrogazione

1.  Sono abrogati i seguenti regolamenti: regolamento (CEE) n. 2807/83, regolamento (CEE) n. 3561/85, regolamento (CEE) n. 493/87, regolamento (CEE) n. 1381/87, regolamento (CEE) n. 1382/87, regolamento (CE) n. 2943/95, regolamento (CE) n. 1449/98, regolamento (CE) n. 2244/2003, regolamento (CE) n. 1281/2005, regolamento (CE) n. 1042/2006, regolamento (CE) n. 1542/2007, regolamento (CE) n. 1077/2008 e regolamento (CE) n. 409/2009.

2.  Il regolamento (CE) n. 356/2005 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2012.

3.  I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 167

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fatta eccezione per il titolo VII che entra in vigore il 1o luglio 2011.

Tuttavia, il titolo II, capo III, e il titolo IV, capo I, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012. Conformemente all'articolo 124, lettera c), del regolamento sul controllo e al primo comma, il titolo VII si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



Tabella 1

Codici di presentazione alfa-3

Codice di presentazione alfa-3

Presentazione

Descrizione

CBF

Filetto doppio di merluzzo bianco (eviscerato)

Decapitato, senza asportazione della pelle, delle lische e della coda

CLA

Chele

Solo chele

DWT

Codice ICCAT

Senza branchie, eviscerato, asportazione parziale della testa, asportazione delle pinne

FIL

Filetti

HEA+GUT+TLD+asportazione delle lische. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro.

FIS

Filettato e filetti senza pelle

FIL+SKI. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro

FSB

Filettato, con pelle e lische

Filettato, con pelle e lische

FSP

Filettato, senza pelle, con lische sottili

Filettato, senza pelle, con lische sottili

GHT

Eviscerato, decapitato e senza coda

GUH+TLD

GUG

Eviscerato e senza branchie

Asportazione dei visceri e delle branchie

GUH

Eviscerato e decapitato

Asportazione dei visceri e della testa

GUL

Eviscerato, con il fegato

GUT senza la rimozione del fegato

GUS

Eviscerato, decapitato e senza pelle

GUH+SKI

GUT

Eviscerato

Asportazione completa dei visceri

HEA

Decapitato

Decapitato

JAP

Taglio giapponese

Taglio trasversale con asportazione di tutte le parti dalla testa al ventre

JAT

Senza coda, taglio giapponese

Taglio giapponese con asportazione della coda

LAP

Lappen

Doppio filetto, HEA, con pelle, coda e pinne

LVR

Fegato

Fegato unicamente. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice LVR-C

OTH

Altro

Ogni altra presentazione (1)

ROE

Uova

Uova unicamente. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice ROE-C

SAD

Salato a secco

Decapitato senza asportazione della pelle, delle lische e della coda e salato direttamente

SAL

Leggermente salato in salamoia

CBF+salato

SGH

Salato, eviscerato e decapitato

GUH+salato

SGT

Salato, eviscerato

GUT+salato

SKI

Senza pelle

Senza pelle

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Coda

Code unicamente

TLD

Senza coda

Senza coda

TNG

Lingua

Lingua unicamente. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice TNG-C

TUB

Corpo unicamente

Corpo di totano privo di visceri e testa

WHL

Intero

Non trasformato

WNG

Pinne

Pinne unicamente

(1)   I comandanti dei pescherecci che indicano nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di trasbordo il codice di presentazione OTH (altro) devono specificare esattamente a cosa si riferisce la presentazione OTH (altro).



Tabella 2

Stato di trasformazione

CODICE

STATO

ALI

Vivo

BOI

Bollito

DRI

Secco

FRE

Fresco

FRO

Congelato

SAL

Salato




ALLEGATO II

INFORMAZIONI MINIME PER LE LICENZE DI PESCA

1.   DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO ( 15 )

Numero di registro della flotta dell’Unione ( 16 )

Nome del peschereccio ( 17 )

Stato di bandiera/Paese di immatricolazione (17) 

Porto di immatricolazione [nome e codice nazionale (17) ]

Marcatura esterna (17) 

Segnale radio internazionale di chiamata [IRCS ( 18 )]

2.   TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO (16)  /AGENTE DEL PESCHERECCIO (16) 

Nome e indirizzo della persona fisica o giuridica

3.   CARATTERISTICHE DELLA CAPACITÀ DI PESCA

Potenza del motore (kW) ( 19 ),

Stazza (GT) ( 20 )

Lunghezza fuoritutto (20) 

Attrezzo da pesca principale ( 21 )

Attrezzi da pesca secondari (21) 

ALTRE MISURE NAZIONALI APPLICABILI (1)




ALLEGATO III

INFORMAZIONI MINIME PER LE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

A.   IDENTIFICAZIONE

1. Numero di registro della flotta dell’Unione ( 22 )

2. Nome del peschereccio ( 23 )

3. Lettere e numero di immatricolazione esterni (22) 

B.   CONDIZIONI DI PESCA

1. Data di emissione:

2. Periodo di validità:

3. Condizioni di autorizzazione, inclusi, se del caso, specie, zona e attrezzo da pesca:



 

Dal ../../..

al ../../..

Dal ../../..

al ../../..

Dal ../../..

al ../../..

Dal ../../..

al ../../..

Dal ../../..

al ../../..

Dal ../../..

al ../../..

Zone

 

 

 

 

 

 

Specie

 

 

 

 

 

 

Attrezzo da pesca

 

 

 

 

 

 

Altre condizioni

 

 

 

 

 

 

Eventuali altri requisiti derivanti da una domanda di autorizzazione di pesca.




ALLEGATO IV

CARATTERISTICHE DELLE BOE SEGNALETICHE SITUATE ALLE ESTREMITÀ INTERMEDIE

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BOE SEGNALETICHE SITUATE ALL'ESTREMITÀ OCCIDENTALE

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BOE SEGNALETICHE SITUATE ALL'ESTREMITÀ ORIENTALE

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BOE SEGNALETICHE INTERMEDIE

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▼M1 —————

▼M1




ALLEGATO VI

MODELLO UNIONALE COMBINATO DI GIORNALE DI PESCA, DICHIARAZIONE DI SBARCO E DICHIARAZIONE DI TRASBORDO

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ALLEGATO VII

MODELLO UNIONALE COMBINATO DI GIORNALE DI PESCA, DICHIARAZIONE DI SBARCO E DICHIARAZIONE DI TRASBORDO

(MARE MEDITERRANEO — BORDATE DI PESCA QUOTIDIANE)

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▼M1 —————

▼M1




ALLEGATO X

ISTRUZIONI PER I COMANDANTI DEI PESCHERECCI CHE SONO TENUTI A COMPLETARE E PRESENTARE IL GIORNALE DI PESCA E A COMPLETARE E PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SBARCO O TRASBORDO

Le seguenti informazioni generali e minime sulle attività di pesca della nave o delle navi sono registrate nel giornale di pesca in conformità agli articoli 14, 15, 21, 22, 23 e 24 del regolamento sul controllo e al titolo III, capi I, II e III del presente regolamento, fatti salvi altri elementi o norme specifici previsti dalla legislazione dell'Unione, dalle autorità nazionali di uno Stato membro o di un paese terzo o da una organizzazione regionale per la gestione della pesca.

1.   ISTRUZIONI RELATIVE AL GIORNALE DI PESCA

I comandanti di tutti i pescherecci che partecipano a un'operazione di pesca devono tenere un giornale di pesca, indicando i quantitativi catturati e detenuti a bordo, in modo evitare la doppia registrazione delle catture.

In un giornale di pesca in formato cartaceo durante la stessa bordata di pesca i dati obbligatori sono registrati in ogni pagina.



Informazioni riguardanti il/i peschereccio/i e le date delle bordate di pesca

Giornale di pesca in formato cartaceo

Riferimento

Numero

Nome del dato

(M = Obbligatorio) (Mandatory)

(O = Facoltativo) (Optional)

(cif = Obbligatorio se applicabile) (Compulsory if applicable)

Descrizione e/o orari da registrare

(1)

Nome del peschereccio (i) (M)

Indicativo internazionale di chiamata (M)

Numero(i) CFR (M)

Numero(i) GFCM, ICCAT (cif)

Qualora la pesca venga effettuata in coppia, devono essere registrate le stesse informazioni per il secondo peschereccio.

Queste informazioni devono essere registrate nel giornale di pesca in formato cartaceo sotto quelle relative al peschereccio per il quale viene compilato il giornale di pesca.

Il numero di identificazione del registro della flotta comunitaria (CFR) del peschereccio è il numero unico assegnato a un peschereccio dell'Unione da uno Stato membro quando il peschereccio incorpora per la prima volta la flotta dell'Unione (1).

Nel caso dei pescherecci che effettuano attività di pesca regolamentate al di fuori delle acque dell'Unione (cif) sono indicati i numeri di registro GFCM o ICCAT.

(2)

Identificazione esterna (M)

Lettere e numeri di immatricolazione esterni riportati sul lato dello scafo.

Qualora la pesca venga effettuata in coppia, devono essere registrate le stesse informazioni per il secondo peschereccio.

(3)

Nome e indirizzo del comandante (M)

Indicare nome, cognome e indirizzo completo del comandante (nome della via, numero civico, città, codice postale, Stato membro o paese terzo).

Qualora la pesca venga effettuata in coppia, devono essere registrate le stesse informazioni per il secondo peschereccio.

(4)

Data, ora e porto di partenza (M)

Sono registrati nel giornale di pesca in formato cartaceo prima dell'uscita del peschereccio dal porto. La data viene registrata nel formato GG-MM-AAAA e l'ora nel formato HH-MM (ora locale).

I messaggi elettronici di partenza sono inviati prima dell'uscita del peschereccio dal porto. La data e l'ora sono registrate in tempo universale coordinato (UTC).

Nel giornale di pesca elettronico il porto è registrato utilizzando i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

(5)

Data, ora e porto di arrivo (M)

Sono registrati nel giornale di pesca in formato cartaceo prima dell'ingresso del peschereccio nel porto. La data viene registrata nel formato GG-MM-AAAA e l'ora prevista nel formato HH-MM (ora locale).

I messaggi elettronici di arrivo nel porto sono inviati prima dell'ingresso del peschereccio nel porto. La data e l'ora prevista sono registrate in tempo universale coordinato (UTC).

Nel giornale di pesca elettronico il porto è registrato utilizzando i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

(6)

Data e porto di sbarco se diverso da (5) (M)

Sono registrati nel giornale di pesca prima dell'ingresso del peschereccio nel porto La data viene registrata nel formato GG-MM-AAAA e l'ora prevista nel formato HH-MM (ora locale) (giornale di pesca in formato cartaceo) o in tempo universale coordinato (UTC) nel caso del giornale di pesca in formato elettronico.

Nel giornale di pesca elettronico il porto è registrato utilizzando i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

(7)

Data, ora e luogo di trasbordo

Nome, identificazione esterna, indicativo internazionale di chiamata, bandiera, numero CFR o IMO e porto e paese di destinazione del peschereccio ricevente (M)

Sono registrati nel giornale di pesca in formato cartaceo in caso di trasbordo prima dell'inizio delle operazioni.

La data viene registrata nel formato GG-MM-AAAA e l'ora nel formato HH-MM (ora locale) (giornale di pesca in formato cartaceo) o in tempo universale coordinato (UTC) nel caso del giornale di pesca in formato elettronico.

Nel giornale di pesca elettronico il porto è registrato utilizzando i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

I paesi terzi sono registrati utilizzando i codici paesi ISO-3166 alfa-3.

Il numero di identificazione del registro della flotta comunitaria (CFR) è registrato nel caso di pescherecci dell'Unione. Il numero IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) è registrato nel caso di pescherecci di paesi terzi.

Quando è richiesta la posizione geografica, sono registrate la latitudine e la longitudine in gradi e minuti se non viene utilizzato un GPS e in gradi decimali e minuti se viene utilizzato un GPS (formato WGS 84).

Informazioni relative agli attrezzi da pesca

(8)

Tipo di attrezzo (M)

Il tipo di attrezzo utilizzato viene indicato utilizzando i codici di cui all'allegato XI, colonna 1.

(9)

Dimensioni delle maglie (M)

Sono indicate in millimetri (maglia tesa).

(10)

Dimensioni dell'attrezzo (M)

Le dimensioni dell'attrezzo, quali misura e numero, sono indicate sulla base delle specifiche di cui all'allegato XI, colonna 2.

(11)

Data (M)

La data di ogni giorno in mare viene registrata in una nuova riga (giornale in formato cartaceo) o relazione (giornale in formato elettronico) e corrisponde a ogni giorno in mare.

Se del caso, la data di ogni nuova operazione di pesca è registrata in una nuova riga.

(12)

Numero di operazioni di pesca (M)

Il numero delle operazioni di pesca è indicato sulla base delle specifiche di cui all'allegato XI, colonna 3.

(13)

Tempo di pesca (O)

Ora di calata e di ritiro dell'attrezzo (cif)

Profondità di pesca (cif)

Durata totale (O)

La durata totale di tutte le attività connesse con le operazioni di pesca (ricerca del pesce, cala, traino e recupero di attrezzi mobili nonché posa, immersione, ritiro o riposizionamento di attrezzi fissi e prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo medesimo, dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso) è indicata in minuti e equivale al numero di ore trascorse in mare, meno il tempo trascorso per raggiungere una zona di pesca, spostarsi da una zona all'altra e tornare da una zona di pesca, nonché i periodi in cui la nave naviga alla cappa, è inattiva o in attesa di riparazione.

Per il tempo di calata e ritiro degli attrezzi, l'ora viene registrata nel formato HH-MM (ora locale) (giornale di pesca in formato cartaceo) o in tempo universale coordinato (UTC) nel caso del giornale di pesca in formato elettronico.

La profondità di pesca è registrata come profondità media espressa in metri.

(14)

Posizione e area geografica di pesca (M)

La zona geografica di cattura è rappresentata dall'area in cui è stata prelevata la maggior parte delle catture con la massima precisione possibile.

Esempi:

Nelle acque dell'Atlantico nordorientale (zona FAO 27) fino alla divisione e riquadro statistico CIEM (ad esempio, IVa 41E7, VIIIb 20E8). I riquadri statistici CIEM forniscono una griglia che copre la zona compresa tra 36° N e 85° 30′ N e 44° W e 68° 30′ E. Le righe della latitudine, con intervalli di 30′, sono numerate (due cifre) da 01 a 99. Le colonne della longitudine, con intervalli di 1°, sono codificate sulla base di un sistema alfanumerico, cominciando da A0, utilizzando una lettera differente per ciascun blocco di 10°, fino a M8, con l'esclusione di I.

Nelle acque del Mediterraneo e del Mar Nero (zona FAO 37) fino alla sottozona e riquadro statistico GFCM (ad esempio, 7 M27B9). I numeri dei rettangoli nella griglia statistica GFCM sono costituiti da codici a 5 cifre: i) la latitudine è indicata da un codice a 3 caratteri (una lettera e due numeri), con un'estensione massima da M00 (30° N) fino a M34 (47° 30′ N); ii) la longitudine è indicata da un codice composto da una lettera e un numero. Le lettere vanno da A a J e sono associate a un numero compreso tra 0 e 9. L'estensione massima è compresa tra A0 (6° W) a J5 (42° E).

Nelle acque dell'Atlantico nordoccidentale compresa la NAFO (zona FAO 21) e nelle acque dell'Atlantico centrorientale inclusa la zona Copace (zona FAO 34) fino alla divisione o sottodivisione FAO (ad esempio, 21.3.M o 34.3.5).

Per le altre zone FAO, fino alla sottozona FAO se disponibile (ad esempio, FAO 31 per l'Atlantico centroccidentale e FAO 51.6 per l'Oceano Indiano occidentale).

Tuttavia, possono essere facoltativamente indicati tutti i riquadri statistici nei quali il peschereccio ha pescato nel corso di una giornata (O).

Nelle zone GFCM e ICCAT la posizione geografica (latitudine/longitudine) viene registrata inoltre per ciascuna operazione di pesca o a mezzogiorno se in tale giorno non è stata effettuata alcuna operazione di pesca.

Quando è richiesta la posizione geografica, sono registrate la latitudine e la longitudine in gradi e minuti se non viene utilizzato un GPS e in gradi decimali e minuti se viene utilizzato un GPS (formato WGS 84).

Zone di pesca di paesi terzi, zona di una organizzazione regionale per la gestione della pesca e alto mare: indicare la o le zone di pesca dei paesi non Stati membri o la e le zone di pesca di una organizzazione regionale per la gestione della pesca o le acque al di fuori della sovranità o giurisdizione di uno Stato o non disciplinate da una organizzazione regionale per la gestione della pesca, utilizzando i codici paesi ISO-3166 alfa-3 e altri codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea, ad esempio, NOR = Norvegia, NAFO = XNW, NEAFC = XNE e XIN per le zone di alto mare.

(15)(16)

Catture effettuate e conservate a bordo (M)

Sono utilizzati i codici delle specie FAO alfa-3.

La cattura di ciascuna specie deve essere registrata in chilogrammi di peso vivo equivalente.

Vengono registrati tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e conservata a bordo al di sopra di 50 kg di peso vivo equivalente. La soglia dei 50 kg si applica non appena le catture di una specie superano i 50 kg. Tali quantitativi comprendono quelli messi da parte per il consumo da parte dei membri dell'equipaggio.

Le catture di dimensioni legali sono registrate utilizzando il codice generale LSC (Legally Size Catches).

Le catture di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono registrate separatamente dalle catture di dimensioni legali utilizzando il codice generale BMS (Below Minimum Size).

Qualora le catture siano conservate in ceste, casse, bidoni, cartoni, sacchi, sacchetti o altri contenitori, occorre registrare il peso netto dell'unità utilizzata in chilogrammi di peso vivo e il numero preciso delle unità utilizzate.

In alternativa, le catture detenute a bordo in tali unità possono essere registrate in chilogrammi di peso vivo (O).

Nel Mar Baltico (solo per il salmone) e nella zona GFCM (solo per il tonno, il pesce spada e gli squali altamente migratori) e, se applicabile, in altre zone, viene registrato il numero di pesci catturato per giorno.

Se il numero di colonne è insufficiente, si utilizza una nuova pagina.

(15)(16)

Stime dei rigetti (M)

Sono utilizzati i codici delle specie FAO alfa-3.

Il rigetto di ciascuna specie deve essere registrato in chilogrammi di peso vivo equivalente.

Specie non soggette all'obbligo di sbarco:

Il rigetto di quantitativi di ciascuna specie al di sopra di 50 kg di peso vivo equivalente viene registrato conformemente alle norme stabilite per la registrazione delle catture utilizzando il codice generale DIS.

Con le stesse modalità sono registrati i rigetti delle specie catturate come esche vive e registrate nel giornale di pesca.

Specie che beneficiano di deroga dall'obbligo di sbarco (2):

Il rigetto di quantitativi di ciascuna specie viene registrato integralmente conformemente alle norme stabilite per la registrazione delle catture utilizzando il codice generale DIS.

Il rigetto di quantitativi di ciascuna specie alla quale si applicano specificamente le esenzioni de minimis viene registrato integralmente conformemente alle norme stabilite per la registrazione delle catture separatamente dagli altri rigetti utilizzando il codice generale DIM.

(15)(16)

Catture, catture accessorie accidentali e rilascio di altri animali o organismi marini (M)

Nella zona GFCM le seguenti informazioni sono registrate separatamente per ciascuna cattura, o cattura accessoria accidentale:

— catture giornaliere di corallo rosso, compresa l'attività di pesca per zona e profondità,

— catture accessorie accidentali e rilascio di uccelli marini,

— catture accessorie accidentali e rilascio di foche monache,

— catture accessorie accidentali e rilascio di tartarughe marine,

— catture accessorie accidentali e rilascio di cetacei.

Se del caso, gli animali marini rilasciati in mare sono registrati utilizzando il codice generale RET.

Sono utilizzati i codici delle specie FAO alfa-3 o, se non disponibili, i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

(1)   Come indicato all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

(2)   

Come indicato all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, quale modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, in particolare:

— specie per le quali la pesca è vietata e che sono indicate come tali in un atto legislativo dell'Unione adottato nell'ambito della politica comune della pesca,

— specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema,

— catture rientranti nelle esenzioni de minimis,

— pesci che evidenziano danni causati da predatori.

2.   ISTRUZIONI RIGUARDANTI LA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO

Qualora i prodotti della pesca siano stati sbarcati o trasbordati, e siano stati pesati utilizzando sistemi approvati dalle autorità competenti degli Stati membri, a bordo del peschereccio che ha effettuato le catture, del peschereccio cedente o di quello ricevente, il peso effettivo dei quantitativi sbarcati o trasbordati è espresso in chilogrammi di peso del prodotto sulla dichiarazione di sbarco o trasbordo per ogni specie indicando:

a) la presentazione del pesce (riferimento n. 17 nel giornale di pesca in formato cartaceo), utilizzando i codici di cui alla tabella 1 dell'allegato I (M);

b) l'unità di misura per i quantitativi sbarcati o trasbordati (n. di riferimento 18 nel giornale di pesca in formato cartaceo); indicare il peso dell'unità in chilogrammi di peso del prodotto. L'unità può essere diversa da quella utilizzata nel giornale di pesca (M);

c) il peso totale per specie sbarcata o trasbordata (n. di riferimento 19 nel giornale di pesca in formato cartaceo); indicare il peso dei quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati per tutte le specie (M);

Le catture di dimensioni legali sono registrate utilizzando il codice generale LSC (Legally Size Catches). Le catture di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono registrate separatamente dalle catture di dimensioni legali utilizzando il codice generale BMS (Below Minimum Size). Sono utilizzati i codici delle specie FAO alfa-3.

d) il peso deve corrispondere al peso del prodotto del pesce sbarcato, ossia dopo un'eventuale trasformazione a bordo. I pertinenti coefficienti di conversione devono essere successivamente applicati dalle autorità competenti negli Stati membri per calcolare il peso vivo equivalente, in conformità all'articolo 49 del presente regolamento;

e) la firma del comandante (riferimento n. 20 nel giornale di pesca in formato cartaceo) (M);

f) la firma e il nome e l'indirizzo dell'agente e dell'osservatore se de caso (riferimento n. 21 nel giornale di pesca in formato cartaceo);

g) la pertinente zona geografica di cattura: zona FAO, sottozona e sottodivisione, divisione CIEM, NAFO, sottozona NEAFC, zona Copace, sottozona GFCM o zona di pesca di un paese terzo (riferimento n. 22 nel giornale di pesca in formato cartaceo). Ciò va applicato nella stessa maniera indicata per le informazioni sulla posizione e la zona geografica di cui sopra (M).

3.   ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI PER LA REGISTRAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA NEL GIORNALE DI PESCA

Le seguenti informazioni supplementari sono registrate nel giornale di pesca dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in relazione al tempo trascorso in attività di pesca soggette a regimi di sforzo di pesca:

a) tutte le informazioni previste nella presente sezione sono registrate nel giornale di pesca in formato cartaceo tra i riferimenti n. (15) e (16) del giornale;

b) per la registrazione dell'ora si utilizza il tempo universale coordinato (UTC);

c) la latitudine e la longitudine sono registrate in gradi e minuti se non viene utilizzato un GPS e in gradi decimali e minuti (formato WGS 84) se viene utilizzato un GPS;

d) le specie sono registrate utilizzando i codici delle specie ittiche FAO alfa-3.

3.1.    Informazioni relative allo sforzo di pesca

a)    Attraversamento di una zona di sforzo

Quando un peschereccio autorizzato attraversa una zona di sforzo senza svolgere attività di pesca in tale zona, deve essere completata una riga supplementare nel giornale di pesca in formato cartaceo o una dichiarazione elettronica. Devono essere inserite le seguenti informazioni:

 la data,

 la zona di sforzo,

 le date e gli orari di ogni entrata/uscita,

 la posizione di ogni entrata e uscita in latitudine e longitudine,

 le catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'entrata,

 la parola «attraversamento».

b)    Entrata in una zona di sforzo

Quando il peschereccio entra in una zona di sforzo in cui è probabile che svolga attività di pesca, deve essere completata una riga supplementare nel giornale di pesca in formato cartaceo o una dichiarazione elettronica. Devono essere inserite le seguenti informazioni:

 la data,

 la parola «entrata»,

 la zona di sforzo,

 la posizione in latitudine e longitudine,

 l'ora di entrata,

 le catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'entrata, e

 le specie bersaglio.

c)    Uscita da una zona di sforzo

Quando un peschereccio esce da una zona di sforzo nella quale ha svolto attività di pesca ed entra in un'altra zona di sforzo nella quale intende svolgere un'attività di pesca, deve essere completata una riga supplementare nel giornale di pesca in formato cartaceo o una dichiarazione elettronica. Devono essere inserite le seguenti informazioni:

 la data,

 la parola «entrata»,

 la posizione in latitudine e longitudine,

 la nuova zona di sforzo,

 l'ora di uscita/entrata,

 le catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'uscita/entrata, e

 le specie bersaglio.

Quando un peschereccio esce da una zona di sforzo nella quale ha svolto attività di pesca e non svolgerà altre attività di pesca nella stessa zona, deve essere completata una riga supplementare o una dichiarazione elettronica. Devono essere inserite le seguenti informazioni:

 la data,

 la parola «uscita»,

 la posizione in latitudine e longitudine,

 la zona di sforzo,

 l'ora della partenza,

 le catture conservate a bordo per specie al momento dell'uscita, e

 le specie bersaglio.

d)    Attività di pesca transzonali ( 24 )

Quando il peschereccio svolge attività di pesca transzonali, deve essere compilata una riga supplementare nel giornale di pesca in formato cartaceo o una dichiarazione elettronica. Devono essere inserite le seguenti informazioni:

 la data,

 la parola «transzonale»,

 l'ora della prima uscita e la relativa zona di sforzo,

 la posizione della prima entrata in latitudine e longitudine,

 l'ora dell'ultima entrata e la relativa zona di sforzo,

 la posizione dell'ultima uscita in latitudine e longitudine,

 le catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'uscita/entrata, e

 le specie bersaglio.

e)    Informazioni supplementari per i pescherecci che utilizzano attrezzi fissi

 Quando il peschereccio cala o cala nuovamente attrezzi fissi, devono essere inserite le seguenti informazioni:

 

 la data,

 la zona di sforzo,

 la posizione in latitudine e longitudine,

 le parole «cala» o «nuova cala»,

 l'ora.

 Quando il peschereccio ha completato operazioni con attrezzi fissi:

 

 la data,

 la zona di sforzo,

 la posizione in latitudine e longitudine,

 la parola «fine»,

 l'ora.

3.2.    Informazioni relative alla comunicazione dei movimenti della nave

Quando un peschereccio che effettua attività di pesca è tenuto a trasmettere, in conformità all'articolo 28 del regolamento sul controllo, una relazione sullo sforzo di pesca alle autorità competenti, devono essere indicate le informazioni seguenti oltre a quelle di cui al punto 3.1:

a) la data e l'ora della comunicazione;

b) la posizione geografica del peschereccio in latitudine e longitudine;

c) il mezzo di comunicazione utilizzato e, eventualmente, la stazione radio utilizzata; e

d) il destinatario o i destinatari della comunicazione.

▼B




ALLEGATO XI



CODICI DEGLI ATTREZZI E DELLE OPERAZIONI DI PESCA

Tipo di attrezzo

Colonna 1

Codice

Colonna 2

Dimensioni/numero

(metri)(facoltativo)

Colonna 3

Numero di cale al giorno

(facoltativo)

Reti a strascico a divergenti

OTB

Modello di rete da traino (specificare il modello o il perimetro di apertura)

Numero di cale effettuate con l'attrezzo

Reti a strascico per scampi

TBN

Reti da traino pelagiche per gamberetti

TBS

Reti a strascico (non specificate)

TB

Sfogliare

TBB

Lunghezza dell’asta x numero delle aste

Numero di cale effettuate con l'attrezzo

Reti da traino gemelle a divergenti

OTT

Modello di rete da traino (specificare il modello o il perimetro di apertura) x numero di reti da traino

Numero di cale effettuate con l'attrezzo

Reti a strascico a coppia

PTB

Modello di rete da traino (specificare il modello o il perimetro di apertura)

Reti da traino pelagiche a divergenti

OTM

Modello di rete da traino

Reti da traino pelagiche a coppia

PTM

Modello di rete da traino

SCIABICHE

Sciabiche danesi

SDN

Lunghezza totale delle sciabiche

Numero di cale effettuate con l'attrezzo

Sciabiche scozzesi (galleggiante)

SSC

Sciabiche scozzesi a coppia (galleggiante)

SPR

Sciabiche (non specificate)

SX

Sciabiche da natante

SV

RETI DA CIRCUIZIONE

Reti da circuizione

PS

Lunghezza, altezza

Numero di cale effettuate con l'attrezzo

Reti da circuizione azionate da un natante

PS1

Lunghezza, altezza

Reti da circuizione azionate da due natanti

PS2

 

Reti da circuizione senza chiusura (lampare)

LA

 

DRAGHE

Draga

DRB

Larghezza x numero di draghe

Numero di cale effettuate con l'attrezzo

RETI DA IMBROCCO E RETI DA POSTA IMPIGLIANTI

Reti da imbrocco (non specificate)

GN

Lunghezza, altezza

Numero di cale al giorno

Reti da posta ancorate (calate)

GNS

Reti da posta (derivanti)

GND

Reti da posta (circuitanti)

GNC

Reti combinate (da imbrocco-tremagli)

GTN

Tremagli

GTR

TRAPPOLE

Nasse

FPO

Numero di nasse calate ogni giorno

 

Trappole (non specificate)

FIX

Non specificato

 

AMI E PALANGARI

Lenze a mano

LHP

Numero totale di ami/palangari calati ogni giorno

Lenze a canna meccanizzate

LHM

Palangari fissi

LLS

Numero di ami e palangari calati ogni giorno

Palangari derivanti

LLD

Palangari (non specificati)

LL

Lenze trainate

LTL

 

 

Ami e palangari (non specificati)

LX

 

 

MACCHINE PER LA RACCOLTA

Draghe automatiche

HMD

 

 

 

 

 

 

Attrezzi diversi

MIS

 

 

Attrezzi per la pesca ricreativa

RG

 

 

Attrezzi non noti o non specificati

NK

 

 

▼M1




ALLEGATO XII

NORME PER GLI SCAMBI DI DATI ELETTRONICI

Il formato per lo scambio di dati elettronici si basa sulla norma UN/CEFACT P1000. Gli scambi di dati relativi ad attività commerciali simili sono raggruppati in ambiti e specificati nei documenti BRS (Business Requirements Specifications — Specifiche dei requisiti commerciali)

Sono disponibili norme per:

P1000 – 1; Principi generali

P1000 – 3; Ambito attività di pesca

P1000 – 5; Ambito vendite

P1000 – 7; Ambito posizione della nave

P1000 – 12; Ambito relazione sui dati aggregati di cattura

I documenti BRS e le traduzioni informatizzate (XSD — XML Schema Definition) sono disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea. Sullo stesso sito web sono disponibili anche i documenti di attuazione da utilizzare per lo scambio di dati.

▼B




ALLEGATO XIII

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN VIGORE NELL’UNIONE EUROPEA PER IL PESCE FRESCO



Specie:

Tonno bianco

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11



Specie:

Berici

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00



Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00



Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

▼C1

GUH

3,00

▼B

TAL

3,00



Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00



Specie:

Argentina

Argentina silus

ARU

WHL

1,00



Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29



Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17



Specie:

Rombo liscio

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09



Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40



Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00



Specie:

Capelin

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00



Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60



Specie:

Limanda

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39



Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52



Specie:

Passera pianuzza

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39



Specie:

Musdea bianca

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40



Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08



Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46



Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00



Specie:

Aringa

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19



Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40



Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00



Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08



Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00



Specie:

Limanda

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05



Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50



Specie:

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00



Specie:

Molva

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64



Specie:

gombro

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09



Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00



Specie:

Nototenia

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00



Specie:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00



Specie:

Nototenia

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00



Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00



Specie:

Grancevole artiche

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00



Specie:

Mazzancolle

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00



Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

▼C1

GUT

1,05

▼B

GUH

1,39

FIL

2,40



Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19



Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17



Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00



Specie:

Scorfani, sebasti

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19



Specie:

Granatiere

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00



Specie:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20



Specie:

Cicerelli

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00



Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11



Specie:

Deania histricosa

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00



Specie:

Deania profundorum

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00



Specie:

Pesce del ghiaccio

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00



Specie:

Sogliola

Solea solea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04



Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00



Specie:

Totano

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00



Specie:

Totano

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00



Specie:

Razze

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09



Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31



Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00



Specie:

Rombo chiodato

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09



Specie:

Brosmio

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14



Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15



Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18



Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00



Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06



Specie:

Limanda

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00




ALLEGATO XIV



COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN VIGORE NELL’UNIONE EUROPEA PER IL PESCE FRESCO SALATO

Specie:

Molva

Molva molva

LIN

WHL

2,80




ALLEGATO XV

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN VIGORE NELL’UNIONE EUROPEA PER IL PESCE SURGELATO



Specie:

Tonno bianco

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23



Specie:

Berici

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00



Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00



Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60



Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00



Specie:

Argentina

Argentina silus

ARU

WHL

1,00



Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25



Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40



Specie:

Rombo liscio

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00



Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48



Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00



Specie:

Capelin

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00



Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

►C1  CBF ◄

1,63



Specie:

Limanda

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00



Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52



Specie:

Passera pianuzza

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00



Specie:

Musdea bianca

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40



Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39



Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00



Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00



Specie:

Aringa

Clupea harengus

HER

WHL

1,00



Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67



Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00



Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08



Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00



Specie:

Sogliola limanda

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05



Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06



Specie:

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00



Specie:

Molva

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30



Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11



Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00



Specie:

Nototenia

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00



Specie:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00



Specie:

Nototenia

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00



Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00



Specie:

Grancevole artiche

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00



Specie:

Mazzancolle

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00



Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07



Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43



Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17



Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00



Specie:

Scorfani, sebasti

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

▼C1

GUH

1,78

▼B

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90



Specie:

Granatiere

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00



Specie:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92



Specie:

Cicerelli

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00



Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11



Specie:

Deania histricosa

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00



Specie:

Deania profundorum

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00



Specie:

Pesce del ghiaccio

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00



Specie:

Sogliola

Solea solea

SOL

WHL

1,00



Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00



Specie:

Totano

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00



Specie:

Totano

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00



Specie:

Razze

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09



Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33



Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00



Specie:

Rombo chiodato

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09



Specie:

Brosmio

Brosme brosme

USK

WHL

1,00



Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97



Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18



Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00



Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00



Specie:

Limanda

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00




ALLEGATO XVI

METODOLOGIA PER ISTITUIRE I PIANI DI CAMPIONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 25, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO

Il presente allegato stabilisce la metodologia in base alla quale gli Stati membri istituiscono i piani di campionamento di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sul controllo per le navi non soggette agli obblighi relativi al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco.

1) Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

nave in attività : le navi di cui agli articoli 16 e 25 del regolamento sul controllo che hanno praticato operazioni di pesca (più di 0 giorni) durante un anno civile. Una nave che non ha praticato operazioni di pesca durante un anno è considerata «inattiva»;

b)

mestiere : un gruppo di operazioni di pesca dirette alla cattura di specie (o gruppi di specie) similari, effettuate con attrezzi simili nello stesso periodo dell'anno e/o nella stessa zona e caratterizzate da modelli di sfruttamento similari. L'assegnazione a un mestiere è determinata dall'attività di pesca svolta nell'anno precedente. Se una nave è stata in attività in un mestiere per oltre il 50 % dell'anno, è assegnata a quel mestiere. Se l'attività di pesca è inferiore al 50 % per qualsiasi mestiere, la nave deve essere assegnata a un mestiere detto polivalente;

c)

popolazione bersaglio : gli sbarchi dei prodotti della pesca provenienti da navi in attività nell'ambito di mestieri diversi.

2) Scopo del piano di campionamento è monitorare le attività delle navi di cui agli articoli 16 e 25 del regolamento sul controllo e stimare le loro catture complessive per un determinato stock e per mestiere durante il periodo del campionamento.

3) L'unità di campionamento è in linea di massima il mestiere. Ogni nave interessata è assegnata a un solo mestiere.

4) La popolazione bersaglio è costituita dagli sbarchi per mestiere di pescherecci in attività di lunghezza inferiore a 10 metri.

5) La dimensione del campione è determinata sulla base del rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca per il mestiere in questione nello Stato membro in cui hanno luogo gli sbarchi. La dimensione del campione è rappresentativa del mestiere interessato.

6) Gli Stati membri definiscono il rischio ai seguenti livelli: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».

7) Nello stabilire il livello di rischio di inadempienza alle norme delle politica comune della pesca gli Stati membri tengono conto di tutti i criteri pertinenti. Questi comprendono, fra l’altro:

 i livelli di sbarchi per popolazione bersaglio, comprendenti tutti gli stock regolamentati, ripartiti per mestiere,

 il livello di infrazioni rilevate in precedenza per la nave interessata,

 il numero totale di ispezioni svolte per mestiere,

 la disponibilità per tali navi di contingente di popolazione bersaglio, per mestiere,

 l'utilizzo di casse standardizzate.

Se pertinente:

 la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati,

 gli antecedenti e/o il potenziale pericolo di frode correlati al porto/luogo/regione e al mestiere.

8) Nel redigere i piani di campionamento gli Stati membri tengono conto dei livelli di attività del mestiere durante il periodo interessato.

9) L'intensità del campionamento prende in considerazione la variabilità degli sbarchi per mestiere.

10) Se i prodotti della pesca sono sbarcati in casse standardizzate, il numero minimo di casse che devono formare oggetto di campionamento è proporzionale ai livelli di rischio individuati dagli Stati membri come indicato nell'esempio seguente:



Numero di casse sbarcate per specie

Numero di casse da pesare in funzione del livello di rischio

Molto basso

Basso

Medio

Alto

Molto alto

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

Per ogni 100 casse in più

1

1

2

3

4

11) Si applicano i livelli di precisione/confidenza indicati nei livelli 2 e 3 del punto 4, parte B, capo II, della decisione 2010/93/UE della Commissione ( 25 ).

12) Il piano di campionamento comprende anche informazioni su come saranno stimate le catture complessive per un determinato stock e per mestiere durante il periodo di campionamento.




ALLEGATO XVII

FORMATI PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLO SFORZO DI PESCA

1. Ai fini del presente regolamento, in una comunicazione relativa allo sforzo di pesca:

a) la localizzazione geografica di un peschereccio deve essere espressa in gradi e minuti di longitudine e latitudine;

b) la zona è una di quelle in cui le attività di pesca sono soggette a un regime UE di sforzo di pesca;

c) l'ora è espressa in tempo universale coordinato (UTC);

d) qualora si menzionino le catture detenute a bordo, tutte le specie registrate nel giornale di pesca in conformità all’articolo 14 del regolamento sul controllo devono essere comunicate singolarmente in chilogrammi di peso vivo equivalente; le quantità comunicate devono corrispondere alle quantità totali di ogni specie presenti a bordo al momento della comunicazione della relazione sullo sforzo di pesca.

Le specie comunicate sono identificate mediante il codice FAO alfa-3.

2. Non prima di 12 ore e almeno un'ora prima dell'entrata in una zona i comandanti di pescherecci dell'Unione comunicano le informazioni seguenti nel formato «relazione sullo sforzo di pesca»:

a) il titolo «RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA — ENTRATA»;

b) il nome, il numero di identificazione esterna e l’indicativo internazionale di chiamata del peschereccio;

c) il nome del comandante del peschereccio;

d) la localizzazione geografica del peschereccio a cui si riferisce la comunicazione;

e) la zona in cui il peschereccio sta per entrare;

f) la data e l’ora previste per l’entrata nella zona;

g) le catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo.

3. Non prima di 12 ore e almeno un'ora prima dell'uscita da una zona i comandanti di pescherecci dell'Unione comunicano le informazioni seguenti nel formato «relazione sullo sforzo di pesca»:

a) il titolo «RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA — USCITA»;

b) il nome, il numero di identificazione esterna e l’indicativo internazionale di chiamata del peschereccio;

c) il nome del comandante del peschereccio;

d) la localizzazione geografica in latitudine e longitudine del peschereccio a cui si riferisce la comunicazione;

e) la zona da cui il peschereccio sta per uscire;

f) la data e l’ora previste per l’uscita da tale zona;

g) catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i comandanti di pescherecci dell'Unione che praticano la pesca interzonale e attraversano le linee di demarcazione delle zone più di una volta nell'arco di 24 ore, a condizione che si mantengano all'interno di un'area circoscritta a 5 miglia da una parte e dall'altra della linea fra le zone, provvedono a comunicare la loro prima entrata ed ultima uscita nel succitato periodo di 24 ore.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i comandanti di pescherecci che battono la loro bandiera rispettino gli obblighi in materia di comunicazione.




ALLEGATO XVIII

METODOLOGIA PER CALCOLARE IL PESO NETTO MEDIO DI CASSE O BLOCCHI DI PRODOTTI DELLA PESCA CONGELATI



Piano di campionamento

Dimensioni del lotto

(numero di casse)

Dimensioni del campione

(numero di pallet x 52 casse)

5 000 o meno

3

5 001 -10 000

4

10 001 -15 000

5

15 001 -20 000

6

20 001 -30 000

7

30 001 -50 000

8

Oltre 50 000

9

1. Il peso medio per cassa o blocco è calcolato per ogni specie e, se del caso, per presentazione utilizzando il piano di campionamento illustrato nella tabella. Il campione è selezionato in modo casuale.

2. Ogni pallet di casse o blocchi viene pesato. Il peso lordo medio per pallet e per specie e, se del caso, per presentazione è ottenuto dividendo il peso lordo totale di tutti i pallet del campione per il numero totale di pallet del medesimo.

3. Il peso netto per cassa o blocco e per specie e, se del caso, per presentazione è ottenuto deducendo dal peso lordo medio dei pallet del campione di cui al punto 2 gli elementi di seguito indicati:

a) la tara media per cassa o blocco, corrispondente al peso del ghiaccio e dell’imballaggio di cartone, plastica o altro materiale, moltiplicata per il numero di casse o blocchi del pallet;

b) il peso medio dei pallet vuoti del campione simili a quelli utilizzati nello sbarco.

Il peso netto per pallet e per specie e, se del caso, per presentazione, così ottenuto è diviso per il numero di casse del pallet.

4. La tara per cassa o blocco di cui al punto 3, lettera a), è di 1,5 kg. Gli Stati membri possono utilizzare una tara diversa per cassa o blocco purché presentino alla Commissione per approvazione la loro metodologia di campionamento e le eventuali modifiche.




ALLEGATO XIX

METODOLOGIA DI CUI ALL'ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO PER ISTITUIRE I PIANI DI CAMPIONAMENTO PER LA PESATURA DEGLI SBARCHI DI PRODOTTI DELLA PESCA NEGLI STATI MEMBRI

Il presente allegato stabilisce la metodologia per l'istituzione da parte degli Stati membri di piani di campionamento in conformità all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.

1) Scopo del piano di campionamento è assicurare la pesatura accurata dei prodotti della pesca allo sbarco.

2) La dimensione del campione da pesare è determinata sulla base del rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca per il porto/il luogo/la regione interessati nello Stato membro in cui hanno luogo gli sbarchi.

3) Gli Stati membri stabiliscono il rischio ai seguenti livelli: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».

4) Nello stabilire il livello di rischio di inadempienza alle norme delle politica comune della pesca gli Stati membri tengono conto di tutti i criteri pertinenti. Questi comprendono, fra l’altro:

 i livelli di sbarchi nel porto/nel luogo/nella regione, comprendenti tutti gli stock regolamentati,

 il livello di infrazioni rilevate in precedenza correlate agli sbarchi nel porto/nel luogo/nella regione,

 il numero totale di ispezioni svolte nel porto/nel luogo/nella regione,

 la disponibilità di contingente per le navi che sbarcano nel porto/nel luogo/nella regione,

 l'utilizzo di casse standardizzate.

Se del caso:

 la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati,

 il rischio di frode nel porto/nel luogo/nella regione.

5) Il campione deve essere rappresentativo e almeno altrettanto efficace di un campione casuale semplice.

6) Se i prodotti della pesca sono sbarcati in casse standardizzate, il numero minimo di casse che devono essere pesate per il campionamento è proporzionale ai livelli di rischio individuati dagli Stati membri. Gli Stati membri indicano di preferenza il numero di casse che devono essere pesate mediante tabelle relative ai diversi livelli di rischio, come nell'esempio seguente:



Numero di casse sbarcate per specie

Numero di casse da pesare in funzione del livello di rischio

Molto basso

Basso

Medio

Alto

Molto alto

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Per ogni 100 casse in più

1

1

2

3

4

7) Il piano di campionamento comprende inoltre informazioni sulle misure adottate per assicurare che:

 gli operatori si attengano ai livelli di campionamento stabiliti,

 i risultati della pesatura determinati sulla base dei piani di campionamento siano utilizzati ai fini menzionati all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento sul controllo,

 un determinato numero di sbarchi di prodotti della pesca, che ogni Stato membro decide sulla base dell'analisi di rischio, sia pesato in presenza di funzionari delle autorità competenti.

8) L'analisi di rischio, la valutazione dei dati, la procedura di convalida, la procedura di audit o altri documenti a supporto dell'istituzione e delle successive modifiche del piano di campionamento sono documentati e messi a disposizione per audit e ispezioni.




ALLEGATO XX

METODOLOGIA PER ISTITUIRE I PIANI DI CAMPIONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 60, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO

Il presente allegato stabilisce la metodologia per l'istituzione da parte degli Stati membri di piani di campionamento per i prodotti della pesca sbarcati da pescherecci autorizzati a effettuare la pesatura a bordo, in conformità all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.

1) Scopo dei piani di campionamento è verificare l'accuratezza della pesatura nei casi in cui è autorizzato pesare a bordo i prodotti della pesca.

2) Gli Stati membri provvedono affinché il campionamento sia effettuato al momento dello sbarco dei prodotti della pesca dal peschereccio sul quale sono stati pesati.

3) La dimensione del campione è determinata sulla base del rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca da parte dei pescherecci autorizzati a effettuare la pesatura a bordo dei prodotti della pesca.

4) Gli Stati membri definiscono il rischio ai seguenti livelli: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».

5) Nello stabilire il livello di rischio di inadempienza alle norme delle politica comune della pesca gli Stati membri tengono conto di tutti i criteri pertinenti. Questi comprendono, fra l’altro:

 i livelli di sbarchi dai pescherecci autorizzati ad effettuare a bordo la pesatura di prodotti della pesca in un porto o in altro luogo o in una regione,

 il livello di infrazioni rilevate in precedenza correlate ai pescherecci autorizzati ad effettuare a bordo la pesatura di prodotti della pesca,

 i livelli di ispezioni condotte in un porto o in altro luogo o in una regione nei casi in cui i prodotti della pesca sono sbarcati da pescherecci autorizzati ad effettuare la pesatura a bordo,

 la disponibilità di contingente per i pescherecci autorizzati ad effettuare a bordo la pesatura dei prodotti della pesca.

Se del caso:

 la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati,

 il rischio di frode nel porto/nel luogo/nella regione.

6) Il campionamento degli sbarchi di prodotti della pesca deve essere altrettanto efficace del campionamento casuale semplice e proporzionale al livello di rischio.

7) Il piano di campionamento comprende misure atte ad assicurare che la pesatura del campione sia effettuata.

8) Il numero di casse pesate per il campionamento è proporzionale al livello di rischio accertato. Gli Stati membri indicano di preferenza il numero di casse che devono essere pesate mediante tabelle relative ai diversi livelli di rischio, come nell'esempio seguente:



Numero di casse sbarcate per specie

Numero di casse da pesare in funzione del livello di rischio

Molto basso

Basso

Medio

Alto

Molto alto

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Per ogni 100 casse in più

1

1

2

3

4

9) Quando la pesatura dei prodotti della pesca provenienti da tali pescherecci è effettuata prima della prima commercializzazione e ha luogo subito dopo lo sbarco delle partite di prodotti della pesca, i risultati della pesatura possono essere utilizzati ai fini del piano di campionamento.

10) Il piano di campionamento comprende misure atte ad assicurare che:

 gli operatori si attengano ai livelli di campionamento stabiliti,

 fatto salvo l'articolo 71, paragrafo 2, del presente regolamento, i risultati della pesatura determinata sulla base dei piani di campionamento siano utilizzati ai fini menzionati all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento sul controllo,

 un determinato numero di sbarchi di prodotti della pesca, che ogni Stato membro decide sulla base dell'analisi di rischio, sia pesato in presenza di funzionari delle autorità competenti.

11) L'analisi di rischio, la valutazione dei dati, la procedura di convalida, la procedura di audit o altri documenti a supporto dell'istituzione e delle successive modifiche del piano di campionamento sono documentati e messi a disposizione per audit e ispezioni.




ALLEGATO XXI

METODOLOGIA PER ISTITUIRE I PIANI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO

Il presente allegato stabilisce la metodologia per l'istituzione da parte degli Stati membri dei piani di controllo da applicare quando è autorizzata la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco a una destinazione situata nel territorio di tale Stato membro, in conformità all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.

1) Scopo del piano di controllo è ridurre al minimo il rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca quando uno Stato membro autorizza che i prodotti della pesca siano pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco a una destinazione situata nel territorio di tale Stato membro.

2) La dimensione del campione è determinata sulla base del rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca associato al fatto che la pesatura dei prodotti della pesca sia autorizzata dopo il trasporto.

3) Gli Stati membri definiscono il rischio ai seguenti livelli: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».

4) Nello stabilire il livello di rischio di inadempienza alle norme delle politica comune della pesca gli Stati membri tengono conto di tutti i criteri pertinenti. Questi comprendono, fra l’altro:

 i livelli di sbarchi di prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,

 i livelli di infrazioni rilevate in precedenza correlate agli sbarchi di prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,

 i livelli noti di controlli sul trasporto,

 la disponibilità di contingente per i pescherecci che effettuano sbarchi pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,

 l'utilizzo di casse standardizzate da parte dei pescherecci da cui provengono i prodotti della pesca.

Se del caso:

 la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati,

 il rischio di frode nel porto/nel luogo/nella regione.

5. I piani di controllo comprendono, fra l’altro:

 un programma di ispezioni dei prodotti della pesca qualora essi siano trasportati dai luoghi di sbarco per essere pesati in altre destinazioni situate nel territorio dello Stato membro,

 disposizioni riguardanti la disponibilità dei documenti di trasporto in conformità all'articolo 68 del regolamento sul controllo,

 disposizioni riguardanti la verifica dei dati dei prodotti della pesca trasportati rispetto ai dati della notifica preventiva presentata, in conformità all'articolo 17 del regolamento sul controllo, dal comandante del peschereccio che sbarca i prodotti della pesca,

 disposizioni riguardanti l'integrità dei sigilli, e i relativi dati, posti sui veicoli o sui container utilizzati per trasportare tali prodotti della pesca in conformità all'articolo 109 del presente regolamento,

 disposizioni riguardanti il controllo incrociato fra i dati del giornale di bordo e quelli del documento di trasporto e le registrazioni della pesatura alla destinazione in cui essa è effettuata,

 pesatura a campione dei prodotti della pesca, in presenza di funzionari delle autorità competenti, alla destinazione in cui ha luogo la pesatura che precede la prima commercializzazione. Le dimensioni del campione sono proporzionali ai livelli di rischio accertati. Se del caso, gli Stati membri possono introdurre l'utilizzo di casse standardizzate nelle procedure di pesatura a campione.

6. Se i prodotti della pesca sono contenuti in casse standardizzate, un certo numero di casse è pesato per il campionamento in presenza di funzionari delle autorità competenti dello Stato membro. Il numero di casse pesate a campione è proporzionale al livello di rischio accertato. Gli Stati membri indicano di preferenza il numero di casse che devono essere pesate mediante tabelle relative ai diversi livelli di rischio, come nell'esempio seguente:



Numero di casse sbarcate per specie

Numero di casse da pesare in funzione del livello di rischio

Molto basso

Basso

Medio

Alto

Molto alto

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Per ogni 100 casse in più

1

1

2

3

4

7. Il piano di controllo comprende misure atte ad assicurare che la pesatura a campione sia effettuata.

8. L'analisi di rischio, la valutazione dei dati, la procedura di convalida, la procedura di audit o altri documenti a supporto dell'istituzione e delle successive modifiche del piano di controllo sono documentati e messi a disposizione per audit e ispezioni.




ALLEGATO XXII

METODOLOGIA PER ISTITUIRE I PROGRAMMI DI CONTROLLO COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO

Il presente allegato stabilisce la metodologia per l'istituzione da parte degli Stati membri di programmi di controllo comuni da applicare quando lo Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca ne autorizza il trasporto prima della pesatura ad acquirenti registrati, aste registrate o altri organismi o soggetti responsabili della prima commercializzazione dei prodotti della pesca in un altro Stato membro, in conformità all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sul controllo.

1) Scopo del programma di controllo comune è ridurre al minimo il rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca quando gli Stati membri in cui sono sbarcati i prodotti della pesca ne autorizzano il trasporto prima della pesatura ad acquirenti registrati, aste registrate o altri organismi o soggetti responsabili della prima commercializzazione dei prodotti della pesca in un altro Stato membro.

2) La dimensione del campione è determinata sulla base del rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca associato al fatto che il trasporto dei prodotti sia autorizzato prima della pesatura in un altro Stato membro.

3) Gli Stati membri definiscono il rischio ai seguenti livelli: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».

4) Nello stabilire il livello di rischio di inadempienza alle norme delle politica comune della pesca gli Stati membri tengono conto di tutti i criteri pertinenti. Questi comprendono, fra l’altro:

 i livelli di sbarchi di prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,

 i livelli di infrazioni rilevate in precedenza correlate agli sbarchi di prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,

 i livelli noti di controlli sul trasporto nello Stato membro di sbarco, transito e destinazione,

 la disponibilità di contingente per i pescherecci che effettuano sbarchi pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,

 l'utilizzo di casse standardizzate da parte dei pescherecci da cui provengono i prodotti della pesca.

Se del caso:

 la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati,

 il rischio di frode nel porto/nel luogo/nella regione,

 le fluttuazioni del prezzo di mercato dei prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,

 il rischio di frode nel porto o in altro luogo o nella regione in cui si svolgono gli sbarchi e/o la pesatura di tali prodotti.

5) I programmi di controllo comprendono, fra l’altro:

 un programma di ispezioni dei prodotti della pesca qualora essi siano trasportati dai luoghi di sbarco per essere pesati in altre destinazioni situate nel territorio di un altro Stato membro,

 disposizioni riguardanti la disponibilità dei documenti di trasporto in conformità all'articolo 68 del regolamento sul controllo,

 disposizioni riguardanti la verifica dei dati dei prodotti della pesca trasportati, presentati, in conformità all'articolo 17 del regolamento sul controllo, dal comandante del peschereccio che sbarca i suddetti prodotti,

 disposizioni riguardanti l'integrità dei sigilli, e i relativi dati, posti sui veicoli o sui container utilizzati per trasportare tali prodotti della pesca in conformità all'articolo 109 del presente regolamento,

 disposizioni riguardanti il controllo incrociato fra i dati del giornale di bordo e quelli del documento di trasporto e le registrazioni della pesatura alla destinazione in cui essa è effettuata,

 pesatura a campione dei prodotti della pesca, in presenza di funzionari delle autorità competenti, alla destinazione in cui ha luogo la pesatura che precede la prima commercializzazione. Le dimensioni del campione sono proporzionali ai livelli di rischio accertati. Se del caso, gli Stati membri possono introdurre l'utilizzo di casse standardizzate nelle procedure di pesatura a campione.

6) Se i prodotti della pesca sono contenuti in casse standardizzate, un certo numero di casse è pesato per il campionamento in presenza di funzionari delle autorità competenti dello Stato membro. Il numero di casse pesate a campione è proporzionale al livello di rischio accertato. Gli Stati membri indicano di preferenza il numero di casse che devono essere pesate mediante tabelle relative ai diversi livelli di rischio, come nell'esempio seguente:



Numero di casse sbarcate per specie

Numero di casse da pesare in funzione del livello di rischio

Molto basso

Basso

Medio

Alto

Molto alto

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Per ogni 100 casse in più

1

1

2

3

4

7) Il programma di controllo comprende misure atte ad assicurare che la pesatura a campione sia effettuata.

8) L'analisi di rischio, la valutazione dei dati, la procedura di convalida, la procedura di audit o altri documenti a supporto dell'istituzione e delle successive modifiche del piano di controllo sono documentati e messi a disposizione per audit e ispezioni.

▼M1




ALLEGATO XXIII

ELENCO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA COMPILAZIONE DELLE RELAZIONI DI SORVEGLIANZA RIGUARDANTI AVVISTAMENTI E RILEVAMENTI DI PESCHERECCI

Informazioni di carattere generale

1. Riferimento della relazione di sorveglianza

2. Data e ora dell'avvistamento o rilevamento (UTC)

3. Stato membro di origine e denominazione dell'autorità unica

4. Tipo e identificazione dell'aeromobile di sorveglianza

5. Posizione e localizzazione dell'aeromobile di sorveglianza al momento dell'avvistamento o rilevamento

Informazioni sul peschereccio

6. Stato di bandiera

7. Nome

8. Porto di immatricolazione e numero di immatricolazione esterno

9. Indicativo internazionale di chiamata radio

10. Numero dell'Organizzazione marittima internazionale

11. Numero del registro della flotta comunitaria

12. Descrizione

13. Tipo

14. Posizione e localizzazione iniziali al momento dell'avvistamento o rilevamento

15. Prua e velocità iniziali al momento dell'avvistamento o rilevamento

16. Attività

Altre informazioni

17. Mezzo di avvistamento o rilevamento

18. Contatto con il peschereccio

19. Informazioni sulle comunicazioni con il peschereccio

20. Registrazione dell'avvistamento o rilevamento

21. Osservazioni

22. Allegati

23. Funzionario responsabile della relazione e firma

Istruzioni per la compilazione delle relazioni di sorveglianza

1. Presentare informazioni il più complete possibile.

2. Posizione in latitudine e longitudine e localizzazione dettagliata (divisione CIEM, sottozona geografica GFCM sottozona NAFO, NEAFC o Copace, zona, sottozona e divisione FAO e, a terra, porto).

3. Stato di bandiera, nome del peschereccio, porto di immatricolazione, numero di immatricolazione esterno, indicativo internazionale di chiamata e numero IMO; informazioni che possono essere viste o rilevate o osservate sulla nave medesima o comunicate tramite contatto radio con la stessa (precisare la fonte di informazione).

4. Descrizione visiva del peschereccio: marcature distintive, se del caso: indicare se il nome e il porto di immatricolazione della nave sono visibili o no. Indicare il colore dello scafo e della sovrastruttura, il numero di alberi, la posizione del ponte e la lunghezza del fumaiolo ecc.

5. Tipo di nave e attrezzi avvistati: ad esempio, peschereccio con palangari, peschereccio da traino, nave officina, nave da trasporto (classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci della FAO).

6. Attività della nave avvistata o rilevata, a seconda del caso: specificare, per ciascuna attività, se la nave era impegnata in attività di pesca, in operazioni di cala o salpamento di attrezzi da pesca, in attività di trasbordo, traino, transito, ancoraggio o in qualsiasi altra attività (da specificare), indicando la data, l'ora, la posizione, la prua e la velocità del peschereccio per ciascuna attività.

7. Mezzo di avvistamento o rilevamento, a seconda dei casi: informazioni sulle modalità dell'avvistamento o rilevamento, quali contatto visivo, VMS, radar, traffico radio o altre (da specificare).

8. Contatto con il peschereccio: indicare se vi è stato un contatto (SÌ/NO) e il relativo mezzo di comunicazione (radio o altro, da specificare).

9. Informazioni sulle comunicazioni: riassumere le eventuali comunicazioni con il peschereccio, indicando il nome, la nazionalità e la funzione dichiarata dalla persona/dalle persone contattata/e a bordo del peschereccio avvistato/rilevato.

10. Registrazione dell'avvistamento o rilevamento: indicare le modalità di registrazione dell'avvistamento o rilevamento (foto, video, audio, relazione scritta).

11. Osservazioni: indicare eventuali altre osservazioni.

12. Dispositivi: se possibile, allegare una fotografia o uno schizzo della nave (disegnare il profilo della nave, indicando eventuali strutture distintive, profilo, alberi e marcature utili ai fini dell'identificazione).

Istruzioni dettagliate per la compilazione delle relazioni sono disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

Norme per lo scambio elettronico di relazioni di sorveglianza:

L'XSD per lo scambio elettronico di relazioni di sorveglianza è disponibile sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea. Sullo stesso sito web sono disponibili anche i documenti di attuazione da utilizzare per lo scambio.

▼B




ALLEGATO XXIV

INFORMAZIONI DA ELENCARE NELLE SOTTOPAGINE PROTETTE DEI SITI WEB PROTETTI

1. L'elenco dei funzionari incaricati dell’ispezione [articolo 116, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul controllo] con:

a) nome;

b) cognome;

c) grado;

d) abbreviazione del servizio di cui fanno parte;

e) elenco dei servizi incaricati o coinvolti in ispezioni nelle zone di pesca. Per ogni organizzazione l’elenco comprende:

 denominazione completa del servizio,

 denominazione abbreviata,

 indirizzo postale completo,

 via e numero (se diverso dall’indirizzo postale),

 numero di telefono,

 numero di fax,

 indirizzo e-mail,

 indirizzo URL del sito.

2. I dati della banca dati dei rapporti di ispezione e di sorveglianza di cui all’articolo 78 del regolamento sul controllo [articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul controllo]:

a) saranno accessibili tutti i dati definiti negli articoli 92 e 118 del presente regolamento;

b) l’interfaccia del sito web disporrà delle funzionalità per elencare, selezionare, filtrare, scorrere e derivare statistiche dai rapporti di ispezione e di sorveglianza.

3. I dati del VMS di cui all’articolo 19 [articolo 116, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul controllo]. I dati minimi accessibili per ogni posizione VMS saranno:

a) Stato di bandiera;

b) numero di registro della flotta dell’Unione;

c) indicativo internazionale di chiamata (facoltativo);

d) lettere e numeri della marcatura esterna (facoltativo);

e) nome del peschereccio (facoltativo);

f) data;

g) ora;

h) latitudine;

i) longitudine;

j) rotta;

k) velocità;

l) numero della bordata (se disponibile);

m) allarmi corrispondenti;

n) precisare se la posizione è inviata automaticamente o è inserita manualmente nel sistema.

L’interfaccia del sito web disporrà delle funzionalità per scaricare i dati o visualizzarli su una mappa, filtrati per peschereccio, elenco dei pescherecci, tipo di peschereccio, periodo di tempo o area geografica.

4. I dati con le licenze e le autorizzazioni di pesca rilasciate e gestite ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, con una chiara indicazione delle condizioni applicabili e delle informazioni relative a tutti i casi di sospensione e di revoca [articolo 116, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sul controllo].

5. Saranno accessibili tutti i dati definiti negli allegati II e III del presente regolamento, che specificano i dati delle licenze e delle autorizzazioni di pesca.

Tali dati saranno ricavati dal registro della flotta di pesca dell'Unione. L’interfaccia dovrà contenere le funzionalità per elencare, selezionare, filtrare e scorrere le licenze e le autorizzazioni.

6. Il modo di misurare il periodo continuativo di 24 ore per il controllo dello sforzo di pesca [articolo 116, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sul controllo]:

l’ora dalla quale si comincia a misurare il periodo continuativo di un giorno di presenza nella zona (in formato oo:mm UTC).

7. I dati sulle possibilità di pesca di cui all’articolo 33 del regolamento sul controllo [articolo 116, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sul controllo]:

dovranno essere accessibili tutti i dati riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca.

8. I programmi nazionali di controllo [articolo 116, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sul controllo]. Un link ipertestuale ad ogni programma nazionale di controllo, comprendente il riferimento giuridico del piano pluriennale applicabile.

La definizione dei servizi web (parametri e URL) che consentono di estrarre tutti i dati dalla banca dati elettronica per verificare la completezza e la qualità dei dati raccolti in conformità all’articolo 109 del regolamento sul controllo [articolo 116, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sul controllo].




ALLEGATO XXV

COMPITI DEGLI OSSERVATORI DI CONTROLLO

1. Gli osservatori di controllo devono annotare tutte le attività di pesca della nave su cui sono imbarcati, incluso nello specifico quanto indicato di seguito:

a) la data, l’ora e le posizioni geografiche dell’inizio e della conclusione di ciascuna operazione di pesca;

b) osservazioni sulla profondità all’inizio e alla fine di un’operazione di pesca;

c) il tipo di attrezzo usato in ciascuna operazione e le sue dimensioni, compresa la dimensione delle maglie, ove pertinente, e i dispositivi di attacco usati;

d) osservazioni sulla cattura stimata per identificare le specie bersaglio, le catture accessorie e i rigetti ai fini del rispetto delle norme sulla composizione della cattura e sul rigetto;

e) osservazioni sulla taglia delle diverse specie della cattura, con particolare riferimento agli esemplari sottodimensionati.

2. Gli osservatori di controllo devono annotare eventuali interferenze con l’impianto di localizzazione via satellite.

▼M1




ALLEGATO XXVI

FORMATO DEL RAPPORTO DEGLI OSSERVATORI DI CONTROLLO



FORMATO DEL RAPPORTO DEGLI OSSERVATORI DI CONTROLLODATI DELL'OSSERVATORE

Nome

 

Nominato da (autorità competente)

 

Assegnato da (autorità da cui dipende)

 

Data di inizio

 

Data di cessazione

 



DATI DEL PESCHERECCIO

Tipo

 

Stato di bandiera

 

Nome

 

Numero del registro della flotta comunitaria

 

Identificatore esterno

 

IRCS

 

Numero IMO

 

Potenza di propulsione del motore

 

Lunghezza fuori tutto

 



TIPI DI ATTREZZI A BORDO

1.

 

2.

 

3.

 



ATTREZZO OSSERVATO, IN USO DURANTE LA BORDATA DI PESCA

1.

 

2.

 

3.

 



DATI SULLE OPERAZIONI DI PESCA

Numero di riferimento dell'operazione di pesca (se pertinente)

 

Data

 

Tipo di attrezzo usato

 

Dimensioni

 

Dimensione delle maglie

 

Accessori applicati

 

Ora di inizio dell'operazione

Ora di conclusione dell'operazione

 

Posizione di inizio dell'operazione

 

Profondità all'inizio

 

Profondità a fine operazione

 

Posizione a fine operazione

 



CATTURE

Specie

Conservate

Rigettate in mare

Stima delle quantità di ciascuna specie in kg di peso vivo equivalente

Taglie minime di riferimento per la conservazione

 

 

 

Taglie inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

 

 

 

Stima delle quantità di specie bersaglio in kg di peso vivo equivalente

Taglie minime di riferimento per la conservazione

 

 

 

Taglie inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

 

 

 

Stima delle quantità di specie bersaglio in kg di peso vivo equivalente

Taglie minime di riferimento per la conservazione

 

 

 

Taglie inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

 

 

 

Stima in kg totali di peso vivo equivalente della cattura

Taglie minime di riferimento per la conservazione

 

 

 

Taglie inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

 

 

 

OSSERVAZIONI DI NON CONFORMITÀ
RIEPILOGO DI FINE BORDATA DI PESCA

FIRMA DELL'OSSERVATORE

DATA




ALLEGATO XXVII

RELAZIONI DI ISPEZIONE

INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE PER LA COMPILAZIONE DELLE RELAZIONI DI ISPEZIONE

Istruzioni per la compilazione delle relazioni di ispezione:

Presentare informazioni il più complete possibile. Le informazioni sono registrate se applicabili e disponibili. Istruzioni dettagliate per la compilazione delle relazioni sono disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

Norme per lo scambio elettronico di relazioni di ispezione:

L'XSD per lo scambio elettronico di relazioni di ispezione è disponibile sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea. Sullo stesso sito web sono disponibili anche i documenti di attuazione da utilizzare per lo scambio.

MODULO 1: ISPEZIONE DI UN PESCHERECCIO IN MARE

1.  Riferimento della relazione di ispezione ( *1 )

2.  Stato membro e autorità di ispezione (*1) 

3. Nave di ispezione (bandiera, nome e numero di immatricolazione esterno) (*1) 

4. Indicativo internazionale di chiamata (*1) 

5. Data dell'ispezione (inizio) (*1) 

6. Ora dell'ispezione (inizio) (*1) 

7. Data dell'ispezione (termine) (*1) 

8. Ora dell'ispezione (termine) (*1) 

9. Posizione della nave di ispezione (latitudine e longitudine) (*1) 

10. Localizzazione della nave di ispezione (indicazione precisa della zona di pesca) (*1) 

11. Ispettore principale (*1) 

12. Nazionalità

13. Secondo ispettore (*1) 

14. Nazionalità

15.  Informazioni sulla nave ispezionata (nome, numero di immatricolazione esterno, bandiera) (*1) 

16. Posizione e localizzazione della nave se diverse da quelle della nave di ispezione (latitudine, longitudine, indicazione precisa della zona di pesca) (*1) 

17. Tipo di nave (*1) 

18. Certificato di immatricolazione (*1) 

19. Indicativo internazionale di chiamata (*1) 

20. Numero dell'Organizzazione marittima internazionale (*1) 

21. Numero del registro della flotta comunitaria (*1) 

22. Informazioni sul proprietario (nome, nazionalità e indirizzo) (*1) 

23. Informazioni sul noleggiatore (nome, nazionalità e indirizzo) (*1) 

24. Informazioni sull'agente (nome, nazionalità e indirizzo) (*1) 

25. Informazioni sul comandante (nome, nazionalità e indirizzo) (*1) 

26. Chiamata via radio preimbarco

27. Giornale di pesca compilato prima dell'ispezione

28. Scaletta di imbarco (*1) 

29. Identificazione degli ispettori

30.  Infrazioni o osservazioni (*1) 

31.  Ispezioni di documenti e autorizzazioni (*1) 

32. Certificato di immatricolazione (*1) 

33. Controllo della potenza del motore

34. Dati della licenza di pesca (*1) 

35. Dati dell'autorizzazione di pesca (*1) 

36. VMS operativo (*1) 

37. Controllo elettronico a distanza operativo (*1) 

38. Numero di pagine del giornale di pesca in formato cartaceo (*1) 

39. Riferimento del giornale di pesca in formato elettronico (*1) 

40. Riferimento della notifica preventiva (*1) 

41. Scopo della notifica (*1) 

42. Certificato della stiva

43. Piano di stivaggio

44. Tabelle di indicazione dello spazio libero per le cisterne d'acqua di mare refrigerata

45. Certificato per sistemi di pesatura a bordo

46. Appartenenza a un'organizzazione di produttori

47. Informazioni sull'ultimo porto di scalo (porto, Stato e data) (*1) 

48.  Infrazioni o osservazioni (*1) 

49.  Ispezione delle catture (*1) 

50. Informazioni sulle catture a bordo (specie, quantitativi in peso vivo equivalente, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, zona di cattura) (*1) 

51. Margine di tolleranza per specie (*1) 

52. Registrazione separata per i pesci di taglia inferiore a quella minima (*1) 

53. Stivaggio separato di stock demersali soggetti a piani pluriennali (*1) 

54. Stivaggio separato di pesci di taglia inferiore a quella minima (*1) 

55. Controllo della pesatura, conteggio di casse/contenitori, tabelle di indicazione dello spazio libero o campionamento

56. Informazioni sulla registrazione dei rigetti (specie, quantitativi) (*1) 

57.  Infrazioni o osservazioni (*1) 

58.  Ispezione degli attrezzi (*1) 

59. Informazioni sugli attrezzi (tipo) (*1) 

60. Informazioni sul fissaggio delle reti o dei dispositivi (tipo) (*1) 

61. Informazioni sulle dimensioni delle maglie (*1) 

62. Informazioni sul filo ritorto (tipo, spessore) (*1) 

63. Marcatura dell'attrezzo

64.  Infrazioni o osservazioni (*1) 

65.  Osservazioni degli ispettori (*1) 

66.  Osservazioni del comandante (*1) 

67.  Misure adottate (*1) 

68.  Firma degli ispettori (*1) 

69.  Firma del comandante (*1) 

MODULO 2: ISPEZIONE DI UN PESCHERECCIO IN FASE DI TRASBORDO

1.  Riferimento della relazione di ispezione ( *2 )

2.  Stato membro e autorità di ispezione (*2) 

3. Nave di ispezione (bandiera, nome e numero di immatricolazione esterno) (*2) 

4. Indicativo internazionale di chiamata (*2) 

5. Data dell'ispezione (inizio) (*2) 

6. Ora dell'ispezione (inizio) (*2) 

7. Data dell'ispezione (termine) (*2) 

8. Ora dell'ispezione (termine) (*2) 

9. Posizione della nave di ispezione (latitudine e longitudine) (*2) 

10. Localizzazione della nave di ispezione (indicazione precisa della zona di pesca) (*2) 

11. Ubicazione del porto ( *3 )

12. Porto designato (*2) 

13. Ispettore principale (*2) 

14. Nazionalità

15. Secondo ispettore (*2) 

16. Nazionalità

17.  Informazioni sul peschereccio cedente (nome, numero di immatricolazione esterno, bandiera) (*2) 

18. Posizione e localizzazione del peschereccio (latitudine, longitudine, indicazione precisa della zona di pesca) (*2) 

19. Tipo di nave (*2) 

20. Certificato di immatricolazione (*2) 

21. Indicativo internazionale di chiamata (*2) 

22. Numero dell'Organizzazione marittima internazionale (*2) 

23. Numero del registro della flotta comunitaria (*2) 

24. Informazioni sul proprietario (nome, nazionalità e indirizzo) (*2) 

25. Informazioni sul noleggiatore (nome, nazionalità e indirizzo) (*2) 

26. Informazioni sull'agente (nome, nazionalità e indirizzo) (*2) 

27. Informazioni sul comandante (nome, nazionalità e indirizzo) (*2) 

28. Controllo VMS preimbarco

29. Giornale di pesca compilato prima del trasbordo (*2) 

30.  Infrazioni o osservazioni (*2) 

31.  Ispezioni di documenti e autorizzazioni (*2) 

32. Certificato di immatricolazione (*2) 

33. Dati della licenza di pesca (*2) 

34. Dati dell'autorizzazione di pesca (*2) 

35. Dati dell'autorizzazione di trasbordo (*2) 

36. VMS operativo

37. Numero di pagine del giornale di pesca in formato cartaceo (*2) 

38. Riferimento del giornale di pesca in formato elettronico (*2) 

39. Riferimento della notifica preventiva (*2) 

40. Scopo della notifica preventiva (compreso regime INN) (*2) 

41. Informazioni sull'ultimo porto di scalo (porto, Stato e data) (*3) 

42.  Infrazioni o osservazioni (*2) 

43.  Ispezione delle catture (*2) 

44. Informazioni sulle catture a bordo (prima del trasbordo) (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura) (*2) 

45. Margine di tolleranza per specie (*2) 

46. Informazioni sul trasbordo delle catture (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura) (*2) 

47.  Infrazioni o osservazioni (*2) 

48.  Informazioni sul peschereccio ricevente (nome, numero di immatricolazione esterno, bandiera) (*2) 

49. Posizione e localizzazione del peschereccio (latitudine, longitudine, indicazione precisa della zona di pesca) (*2) 

50. Tipo di nave (*2) 

51. Certificato di immatricolazione (*2) 

52. Indicativo internazionale di chiamata (*2) 

53. Numero dell'Organizzazione marittima internazionale (*2) 

54. Numero del registro della flotta comunitaria (*2) 

55. Informazioni sul proprietario (nome, nazionalità e indirizzo) (*2) 

56. Informazioni sul noleggiatore (nome, nazionalità e indirizzo) (*2) 

57. Informazioni sull'agente (nome, nazionalità e indirizzo) (*2) 

58. Informazioni sul comandante (nome, nazionalità e indirizzo) (*2) 

59. Controllo VMS preimbarco

60. Giornale di pesca compilato prima del trasbordo (*2) 

61.  Infrazioni o osservazioni (*2) 

62.  Ispezioni di documenti e autorizzazioni (*2) 

63. Certificato di immatricolazione (*2) 

64. Dati della licenza di pesca (*2) 

65. VMS operativo

66. Numero di pagine del giornale di pesca in formato cartaceo (*2) 

67. Riferimento del giornale di pesca in formato elettronico (*2) 

68. Riferimento della notifica preventiva (*2) 

69. Scopo della notifica preventiva (*2) 

70. Informazioni sull'ultimo porto di scalo (porto, Stato e data) (*3) 

71.  Infrazioni o osservazioni (*2) 

72.  Ispezione delle catture (*2) 

73. Informazioni sulle catture a bordo (prima del trasbordo) (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura) (*2) 

74. Informazioni sulle catture ricevute (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura) (*2) 

75.  Infrazioni o osservazioni (*2) 

76.  Osservazioni degli ispettori (*2) 

77.  Osservazioni del comandante (*2) 

78.  Misure adottate (*2) 

79.  Firma degli ispettori (*2) 

80.  Firma del comandante (*2) 

MODULO 3: ISPEZIONE DI UN PESCHERECCIO IN PORTO OALLO SBARCO E PRIMA DELLA PRIMA VENDITA

1.  Riferimento della relazione di ispezione ( *4 )

2.  Stato membro e autorità di ispezione (*4)  ( *5 )

3. Data dell'ispezione (inizio) (*4)  (*5) 

4. Ora dell'ispezione (inizio) (*4)  (*5) 

5. Data dell'ispezione (termine) (*4)  (*5) 

6. Ora dell'ispezione (termine) (*4)  (*5) 

7. Ubicazione del porto (*4)  (*5) 

8. Porto designato (*4)  (*5) 

9. Ispettore principale (*4) 

10. Nazionalità

11. Secondo ispettore (*4) 

12. Nazionalità

13.  Informazioni sulla nave ispezionata (nome, numero di immatricolazione esterno, bandiera) (*4)  (*5) 

14. Tipo di nave (*4)  (*5) 

15. Certificato di immatricolazione (*4)  (*5) 

16. Indicativo internazionale di chiamata (*4)  (*5) 

17. Numero dell'Organizzazione marittima internazionale (*4)  (*5) 

18. Numero del registro della flotta comunitaria (*4) 

19. Informazioni sul proprietario (nome, nazionalità e indirizzo) (*4)  (*5) 

20. Informazioni sul titolare economico (nome, nazionalità e indirizzo) (*4)  (*5) 

21. Informazioni sul noleggiatore (nome, nazionalità e indirizzo) (*4) 

22. Informazioni sull'agente (nome, nazionalità e indirizzo) (*4) 

23. Informazioni sul comandante (nome, nazionalità e indirizzo) (*4) 

24. Controllo VMS prearrivo allo sbarco (*4)  (*5) 

25. Giornale di pesca compilato prima dell'arrivo

26. Identificazione degli ispettori

27.  Infrazioni o osservazioni (*4)  (*5) 

28.  Ispezioni di documenti e autorizzazioni (*4)  (*5) 

29. Certificato di immatricolazione (*4) 

30. Dati della licenza di pesca (*4)  (*5) 

31. Dati dell'autorizzazione di pesca (*4)  (*5) 

32. Autorizzazione di accesso al porto e di sbarco (*4)  (*5) 

33. Numero di pagine del giornale di pesca in formato cartaceo (*4) 

34. Riferimento del giornale di pesca in formato elettronico (*4) 

35. Riferimento della notifica preventiva (*4)  (*5) 

36. Scopo della notifica preventiva (compreso regime INN) (*4)  (*5) 

37. Certificato della stiva

38. Piano di stivaggio

39. Tabelle di indicazione dello spazio libero per le cisterne d'acqua di mare refrigerata

40. Certificato per sistemi di pesatura a bordo

41. Appartenenza a un'organizzazione di produttori

42. Informazioni sull'ultimo porto di scalo (data, Stato e porto) (*4)  (*5) 

43.  Infrazioni o osservazioni (*4)  (*5) 

44.  Ispezione delle catture (*4)  (*5) 

45. Informazioni sulle catture a bordo (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura) (*4)  (*5) 

46. Margine di tolleranza per specie (*4) 

47. Registrazione separata per i pesci di taglia inferiore a quella minima (*4) 

48. Informazioni sulle catture scaricate (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura) (*4)  (*5) 

49. Taglie minime di riferimento per la conservazione verificate (*4) 

50. Etichettatura

51. Controllo della pesatura, conteggio di casse/contenitori, o controllo a campione allo scarico

52. Controllo della stiva dopo lo scarico

53. Pesatura delle catture allo sbarco

54.  Infrazioni o osservazioni (*4)  (*5) 

55.  Informazioni di trasbordo per catture ricevute da altri pescherecci (*4)  (*5) 

56. Informazioni sul peschereccio cedente (nome, numero di immatricolazione esterno, indicativo internazionale di chiamata, numero dell'Organizzazione marittima internazionale, numero del registro della flotta comunitaria, bandiera) (*4)  (*5) 

57. Informazioni sulla dichiarazione di trasbordo (*4)  (*5) 

58. Informazioni sul trasbordo delle catture (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura) (*4)  (*5) 

59. Altra documentazione relativa alla cattura (certificati di cattura) (*4)  (*5) 

60.  Infrazioni o osservazioni (*4)  (*5) 

61.  Ispezione degli attrezzi (*4)  (*5) 

62. Informazioni sugli attrezzi (tipo) (*4)  (*5) 

63. Informazioni sul fissaggio delle reti o dei dispositivi (tipo) (*4)  (*5) 

64. Informazioni sulle dimensioni delle maglie (*4)  (*5) 

65. Informazioni sul filo ritorto (tipo, spessore) (*4)  (*5) 

66. Marcatura dell'attrezzo

67.  Infrazioni o osservazioni (*4)  (*5) 

68.  Situazione di un peschereccio in zone ORGP in cui sono state intraprese attività di pesca o attività correlate, (compreso in un'eventuale lista di pescherecci INN) (*4)  (*5) 

69.  Osservazioni degli ispettori (*4) 

70.  Osservazioni del comandante (*4)  (*5) 

71.  Misure adottate (*4) 

72.  Firma degli ispettori (*4)  (*5) 

73.  Firma del comandante (*4)  (*5) 

MODULO 4: ISPEZIONE DEL MERCATO/DEI LOCALI

1.  Riferimento della relazione di ispezione ( *6 )

2.  Stato membro e autorità di ispezione (*6) 

3. Data dell'ispezione (inizio) (*6) 

4. Ora dell'ispezione (inizio) (*6) 

5. Data dell'ispezione (termine) (*6) 

6. Ora dell'ispezione (termine) (*6) 

7. Ubicazione del porto (*6) 

8. Ispettore principale (*6) 

9. Nazionalità

10. Secondo ispettore (*6) 

11. Nazionalità

12. Identificazione degli ispettori

13.  Informazioni sull'ispezione del mercato o dei locali (nome e indirizzo) (*6) 

14. Informazioni sul proprietario (nome, nazionalità e indirizzo) (*6) 

15. Informazioni sul rappresentante del proprietario (nome, nazionalità e indirizzo) (*6) 

16.  Informazioni sui prodotti della pesca ispezionati (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura, identificazione del peschereccio da cui provengono le catture) (*6) 

17. Informazioni su acquirenti registrati, aste registrate o altri organismi o soggetti responsabili della prima commercializzazione dei prodotti della pesca (nome, nazionalità e indirizzo) (*6) 

18. Taglie minime di riferimento per la conservazione verificate (*6) 

19. Etichettatura a fini di tracciabilità (*6) 

20. Norme comuni di commercializzazione (*6) 

21. Categorie di calibro

22. Categorie di freschezza

23. Prodotti della pesca soggetti al meccanismo per l'ammasso ispezionati

24. Prodotti della pesca pesati prima della vendita

25. Taratura dei sistemi di pesatura e applicazione dei sigilli

26.  Infrazioni o osservazioni (*6) 

27.  Ispezione dei documenti relativi ai prodotti della pesca ispezionati (*6) 

28. Informazioni sulle dichiarazioni di sbarco

29. Informazioni sulle dichiarazioni di assunzione in carico

30. Informazioni sui documenti di trasporto

31. Informazioni sulle fatture e note di vendita del fornitore

32. Informazioni sui certificati di cattura INN

33. Informazioni sull'importatore (nome, nazionalità e indirizzo)

34.  Infrazioni o osservazioni (*6) 

35.  Osservazioni degli ispettori (*6) 

36.  Osservazioni dell'operatore (*6) 

37.  Misure adottate (*6) 

38.  Firma degli ispettori (*6) 

39.  Firma dell'operatore (*6) 

MODULO 5: ISPEZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO

1.  Riferimento della relazione di ispezione ( *7 )

2.  Stato membro e autorità di ispezione (*)

3. Data dell'ispezione (inizio) (*)

4. Ora dell'ispezione (inizio) (*)

5. Data dell'ispezione (termine) (*)

6. Ora dell'ispezione (termine) (*)

7. Luogo dell'ispezione (indirizzo) (*)

8. Ispettore principale (*)

9. Nazionalità

10. Secondo ispettore (*)

11. Nazionalità

12. Identificazione degli ispettori

13.  Informazioni sul veicolo ispezionato (tipo e nazionalità) (*)

14. Identificazione della motrice (numero di targa) (*)

15. Identificazione del rimorchio (numero di targa) (*)

16. Informazioni sul proprietario (nome, nazionalità e indirizzo) (*)

17. Informazioni sul conducente (nome, nazionalità e indirizzo) (*)

18.  Ispezione dei documenti relativi ai prodotti della pesca (*)

19.  Prodotti della pesca pesati prima del trasporto (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura, identificazione del peschereccio da cui provengono le catture) (*)

20. Destinazione del veicolo (*)

21. Informazioni sui documenti di trasporto

22. Trasmissione elettronica del documento di trasporto allo Stato membro di bandiera

23. Giornale di pesca del peschereccio da cui provengono le catture allegato al documento di trasporto

24. Trasmissione elettronica del giornale di pesca del peschereccio da cui provengono le catture allo Stato membro di bandiera

25. Altro documento relativo alle catture allegato al documento di trasporto (certificato di cattura)

26. Documento di trasporto ricevuto dallo Stato membro di sbarco o commercializzazione primo dell'arrivo

27. Informazioni sulle dichiarazioni di sbarco

28. Informazioni sulle dichiarazioni di assunzione in carico

29. Verifica incrociata dell'assunzione in carico con la dichiarazione di sbarco

30. Informazioni sulle note di vendita o sulle fatture

31. Etichettatura a fini di tracciabilità

32. Pesatura a campione di casse/contenitori

33. Taratura dei sistemi di pesatura e applicazione dei sigilli

34. Registri di pesatura

35. Veicolo o container sigillato

36. Informazioni sul sigillo riportate sul documento di trasporto

37. Autorità di ispezione che ha apposto i sigilli (*)

38. Condizione dei sigilli (*)

39.  Infrazioni o osservazioni (*)

40.  Prodotti della pesca trasportati prima della pesatura (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura, identificazione del peschereccio da cui provengono le catture) (*)

41. Destinazione del veicolo (*)

42. Informazioni sui documenti di trasporto

43. Trasmissione elettronica del documento di trasporto allo Stato membro di bandiera

44. Giornale di pesca del peschereccio da cui provengono le catture allegato al documento di trasporto

45. Trasmissione elettronica del giornale di pesca del peschereccio da cui provengono le catture allo Stato membro di bandiera

46. Documento di trasporto ricevuto dallo Stato membro di sbarco o commercializzazione primo dell'arrivo

47. Informazioni sulle dichiarazioni di sbarco

48. Pesatura dei prodotti della pesca osservata dalle autorità competenti dello Stato membro all'arrivo a destinazione

49. Informazioni su acquirenti registrati, aste registrate o altri organismi o soggetti responsabili della prima commercializzazione dei prodotti della pesca (nome, nazionalità e indirizzo) (*)

50. Veicolo o container sigillato

51. Informazioni sul sigillo riportate sul documento di trasporto

52. Autorità di ispezione che ha apposto i sigilli (*)

53. Condizione dei sigilli (*)

54.  Infrazioni o osservazioni (*)

55.  Osservazioni degli ispettori (*)

56.  Osservazioni del trasportatore (*)

57.  Misure adottate (*)

58.  Firma degli ispettori (*)

59.  Firma del trasportatore (*)

▼B




ALLEGATO XXVIII

MARCATURA DEI MEZZI D’ISPEZIONE DELLA PESCA

image

VESSILLO O SIMBOLO DELL’ISPEZIONE

Tutte le navi usate per ispezioni di controllo della pesca e l’applicazione della normativa in materia portano il vessillo o il simbolo chiaramente esposto sui lati dell’unità in modo tale da essere pienamente visibile. Le navi impegnate in questi compiti issano il vessillo in modo che sia chiaramente visibile in qualsiasi momento.

Anche la dicitura «ISPEZIONE DI PESCA» può essere riprodotta sui lati delle unità.




ALLEGATO XXIX

COSTRUZIONE E UTILIZZO DI SCALETTE D'IMBARCO

1. Le disposizioni del presente allegato prevedono l'accesso rapido e sicuro a pescherecci in cui la salita a bordo comporti un dislivello pari o superiore a 1,5 metri.

2. Le imbarcazioni devono disporre di una scaletta d'imbarco idonea a consentire l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in mare in condizioni di sicurezza. La scaletta d'imbarco deve essere tenuta pulita e in buone condizioni.

3. La scaletta deve essere posizionata e fissata:

a) a debita distanza da eventuali punti di scarico del peschereccio;

b) a debita distanza dalle funi più sottili e, per quanto possibile, a metà della lunghezza del peschereccio;

c) in modo che ogni gradino appoggi saldamente contro il fianco del peschereccio.

4. I gradini della scaletta di imbarco devono:

a) essere di legno duro o di altro materiale con proprietà equivalenti e realizzati in un pezzo unico privo di nodosità; i quattro gradini inferiori possono essere fatti di gomma di adeguata resistenza e rigidità o di altro materiale adatto che presenti caratteristiche equivalenti;

b) avere una superficie antisdrucciolevole adeguata;

c) avere almeno una lunghezza di 480 mm, una larghezza di 115 mm e uno spessore di 23 mm, escluso qualsiasi dispositivo o scanalatura antisdrucciolo;

d) essere disposti ad intervalli regolari, con una distanza non inferiore a 300 mm né superiore a 380 mm;

e) essere fissati in modo da rimanere orizzontali.

5. La scaletta d'imbarco non deve avere più di due gradini di ricambio che siano stati fissati con un metodo diverso da quello utilizzato nella costruzione originaria della scala; gli eventuali gradini fissati in tal modo devono essere sostituiti, quanto prima possibile, con gradini fissati con il metodo utilizzato nella costruzione originaria della scala.

Se per fissare un gradino di ricambio ai cavi di una scaletta d'imbarco si utilizzano gli incavi di cui esso è dotato, questi devono trovarsi sui lati più lunghi del gradino stesso.

6. I cavi laterali della scala devono essere costituiti da due corde non rivestite di manilla o di materiale equivalente aventi circonferenza non inferiore a 60 mm su ciascun lato; i cavi laterali non devono essere rivestiti da altro materiale e devono essere interi e privi di giunzioni al di sotto del gradino superiore; devono essere tenuti a portata di mano e pronti all'uso, se necessario, due guardamano di almeno 65 mm di circonferenza, adeguatamente fissati al peschereccio, e una fune di sicurezza.

7. Per impedire che la scaletta d'imbarco si attorcigli devono essere disposte ad intervalli regolari stecche di legno duro o di altro materiale con proprietà equivalenti, in un unico pezzo, prive di nodosità e di lunghezza compresa tra 1,8 e 2 m. La stecca inferiore deve essere posta sul quinto gradino dal fondo della scala e la distanza tra una stecca e quella successiva non deve superare i nove gradini.

8. Occorre prevedere opportuni dispositivi per garantire, durante l'imbarco e lo sbarco degli ispettori, un passaggio agevole e sicuro dalla cima della scaletta di imbarco (o di qualsiasi altra scala dei barcarizzi o attrezzatura analoga) al ponte della nave. Se il passaggio si effettua attraverso un’apertura nelle impavesate o nel parapetto, si devono predisporre opportune maniglie di appiglio.

9. Se il passaggio si effettua attraverso una scala dei barcarizzi, quest’ultima deve essere saldamente fissata all’impavesata o al barcariccio e due montanti di appiglio devono essere disposti nel punto di imbarco o di sbarco a una distanza non inferiore a 0,70 m né superiore a 0,80 m. Ogni montante deve essere rigidamente fissato alla struttura della nave presso la base o vicino alla stessa, oltre che in un punto più alto; esso deve avere un diametro di almeno 40 mm e superare di almeno 1,20 m il bordo dell’impavesata.

10. Occorre predisporre un impianto di illuminazione che di notte illumini adeguatamente sia la scaletta d'imbarco che la posizione in cui l’ispettore sale a bordo. Occorre tenere a portata di mano un salvagente munito di una luce ad accensione automatica ed una sagola da getto, pronti all’uso se necessario.

11. Si devono predisporre dispositivi che consentano l’uso della scaletta d'imbarco su entrambi i lati del peschereccio. L’ispettore incaricato può indicare su quale lato preferisce che venga posizionata la scaletta d'imbarco.

12. L’allestimento della scala e le operazioni di imbarco e sbarco dell’ispettore devono essere controllate da un ufficiale responsabile del peschereccio.

13. Se un peschereccio presenta caratteristiche di costruzione, quali bottazzi, che impediscono l’osservanza di una delle disposizioni summenzionate, si devono adottare misure speciali che garantiscano l’imbarco e lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.




▼M1

ALLEGATO XXX

PUNTI DA ASSEGNARE IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI



N.

Infrazione grave

Punti

1

Inosservanza degli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite

(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008)

3

2

Uso di attrezzi da pesca vietati o non conformi alla normativa dell'Unione

(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008)

4

3

Falsificazione o occultamento di marcature, identità o immatricolazione

(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008)

5

4

Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine

(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008)

5

5

Imbarco, trasbordo o sbarco di pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore o inadempimento dell'obbligo di sbarcare pesci di taglia inferiore alla taglia minima

(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008)

5

6

Esercizio, nella zona di competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, di attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure

(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008)

5

7

Pesca senza possesso di una licenza, di un'autorizzazione o di un permesso in corso di validità, rilasciati dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente

(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008)

7

8

Pesca in una zona di divieto o durante un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo aver esaurito il contingente o al di là della profondità consentita

(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008)

6

9

Pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata

(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008)

7

10

Intralcio all'attività degli ispettori della pesca nell'esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o a quella degli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza del rispetto delle norme applicabili dell'Unione

(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1005/2008)

7

11

Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi

(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1005/2008)

7

12

Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto internazionale

(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1005/2008)

7

▼M1 —————

▼B




ALLEGATO XXXII



DATI AGGIUNTIVI AI FINI DEL SISTEMA DI CONVALIDA

 

Dato

Codice

Contenuto

Obbligatorio (C)/Facoltativo (O)

1.

Regole aziendali

BUS

Regole aziendali che definiscono il tipo di convalida eseguita nell’ambito del sistema di convalida

 

2.

ID regola aziendale

BR

Codice unico per ogni tipo di controllo, convalida, verifica ecc.

C

3.

Serie primaria di dati

D1

Indica la serie di dati in fase di convalida

C

4.

Serie secondaria di dati

D2

Indica la serie di dati utilizzata per convalidare la serie di dati primaria

C

5.

Riferimento legislazione UE

LE

Riferimento al regolamento e agli articoli applicabili

C

6.

Requisito giuridico

RQ

Breve riepilogo del requisito giuridico

C

7.

Specifica di convalida

VS

Specifiche dettagliate su ciò che è in fase di convalida

C

8.

Incongruenze della convalida

INC

Incongruenze emerse dalle procedure di convalida

 

9.

N. di registrazione dell’incongruenza

RN

Identificatore unico o numero di registrazione dell’incongruenza

C

10.

ID regola aziendale

BR

Codice unico per ogni tipo di controllo, convalida, verifica ecc.

C

11.

N. di registrazione della registrazione convalidata

RV

Identificatore unico o numero della registrazione convalidata tratto dalla serie primaria di dati

C

12.

Tipo di incongruenza

IY

Tipo di incongruenza rilevata

C

13.

Valore dell’incongruenza

IV

Valore/differenza/entità dell’incongruenza rilevata (se pertinente)

CIF

14.

Valore originale

OR

Valore originale prima della correzione

C

15.

Follow-up

FU

Spiegazione del motivo dell’incongruenza dei dati e follow-up

O

16.

Risultati del follow-up

FR

Valore corretto per questo tipo di incongruenza

CIF

17.

Follow-up completato

FX

Indica se il follow-up è completato o ancora in corso

CIF

18.

Data di completamento del follow-up

FD

Data in cui il problema è stato completamente risolto o si conosce il risultato della procedura di infrazione

CIF

19.

Procedura di infrazione

IP

Riferimento alla procedura di infrazione correlata o all’azione legale avviata dalle autorità, se pertinente

CIF

20.

Informazioni sulla convalida

VAL

Informazioni sulla convalida di un particolare elemento o regola aziendale. Da usare come sottoelemento dell’elemento convalidato.

 

21.

Data di convalida

VD

Data di convalida

C

22.

Riferimento all’incongruenza

RI

Identificatore unico o numero di registrazione dell’incongruenza

CIF

23.

Dati VMS

VMS

Dati della posizione provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci

 

24.

Paese di immatricolazione

FS

Stato di bandiera nel quale la nave è immatricolata. Codice ISO alfa-3 del paese

C

25.

Numero del registro della flotta UE (CFR) del peschereccio

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola che indica il paese di prima immatricolazione all’interno dell'Unione e X è una lettera o un numero

C

26.

Indicativo internazionale di chiamata

RC

Indicativo internazionale di chiamata, se il CFR non è aggiornato o non esiste

CIF

27.

Nome della nave

NA

Nome della nave

O

28.

N. della bordata

TN

Numero di serie della bordata di pesca

C

29.

Numero di registrazione

RN

Numero di registrazione sequenziale unico assegnato ad ogni singola registrazione

C

30.

Data e ora

DT

Data e ora della trasmissione

C

31.

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento del rigetto in mare (cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

32.

Velocità

SP

Velocità della nave in nodi (nn,n)

C

33.

Rotta

CO

Rotta della nave in gradi (0-360)

C

34.

Data e ora di ricezione da parte dell’autorità

DR

Data e ora di registrazione presso l’autorità

C

35.

Manuale

MA

Indica se i dati sono trasmessi elettronicamente o inseriti manualmente (Sì/No)

C

36.

Data e ora dell’inserimento manuale dei dati

DM

Data e ora dell’inserimento manuale dei dati nel database, in caso di inserimento manuale

CIF




ALLEGATO XXXIII

INFORMAZIONI CHE SARANNO ELENCATE SULLE SOTTOPAGINE PUBBLICHE DI SITI WEB ACCESSIBILI AL PUBBLICO

1. Autorità responsabili del rilascio di licenze e autorizzazioni di pesca (articolo 115, lettera a), del regolamento sul controllo):

a) denominazione dell’autorità;

b) indirizzo postale completo;

c) via e numero (se diverso dall’indirizzo postale);

d) numero di telefono;

e) numero di fax;

f) indirizzo e-mail;

g) indirizzo URL del sito web.

2. Elenco dei porti designati a fini di trasbordo (articolo 115, lettera b), del regolamento sul controllo) comprendente:

a) nome del porto;

b) codice del porto secondo il sistema UN/LOCODE;

c) coordinate di localizzazione del porto;

d) ore di apertura;

e) indirizzo o descrizione dei luoghi riservati al trasbordo.

3. Elenco dei porti designati figuranti in un piano pluriennale (articolo 115, lettera c), del regolamento sul controllo) comprendente:

a) nome del porto;

b) codice del porto secondo il sistema UN/LOCODE;

c) coordinate di localizzazione del porto;

d) ore di apertura;

e) indirizzo o descrizione dei luoghi riservati allo sbarco o al trasbordo;

f) le relative condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di specie soggette al piano pluriennale presenti in ogni singolo sbarco.

4. Chiusura delle attività di pesca in tempo reale da parte di Stati membri (articolo 115, lettera d), del regolamento sul controllo):

a) il riferimento giuridico nazionale alla decisione che stabilisce la chiusura in tempo reale;

b) un elenco di coordinate che delimitano la zona di chiusura;

c) la data e l’ora di inizio;

d) la data e l’ora di conclusione;

e) le condizioni che regolamentano le attività di pesca nella zona durante la chiusura;

f) una mappa che riporta la delimitazione della zona di chiusura.

5. Recapiti del punto di contatto per la trasmissione e la presentazione di giornali di pesca, notifiche preventive, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita, dichiarazioni di assunzione in carico e documenti di trasporto (articolo 115, lettera e), del regolamento sul controllo):

a) denominazione del punto di contatto;

b) indirizzo postale completo;

c) via e numero;

d) numero di telefono;

e) numero di fax;

f) indirizzo e-mail;

g) indirizzo URL del sito web (se pertinente).

6. Chiusura delle attività di pesca in tempo reale da parte della Commissione (articolo 115, lettera f), del regolamento sul controllo):

a) un elenco di coordinate che delimitano la zona di chiusura nelle acque dello Stato membro in questione;

b) la data e l’ora di inizio;

c) la data e l’ora di conclusione;

d) le condizioni che regolamentano le attività di pesca nella zona durante la chiusura;

e) una mappa che riporta la delimitazione della zona di chiusura.

7. Decisione di chiudere un’attività di pesca (articolo 115, lettera g), del regolamento sul controllo):

a) il riferimento giuridico nazionale;

b) lo stock o il gruppo di stock soggetti a un contingente che si considera esaurito oppure il massimo sforzo di pesca ammissibile che si considera raggiunto;

c) il codice dell’area di pesca;

d) la data di inizio;

e) il tipo di pesca o il tipo di attrezzo (ove opportuno).




ALLEGATO XXXIV

MODULO STANDARD PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 158 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

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ALLEGATO XXXV

MODULO STANDARD PER LA DOMANDA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 161, PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE REGOLAMENTO

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ALLEGATO XXXVI

MODULO STANDARD PER LA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 161, PARAGRAFO 3, DEL PRESENTE REGOLAMENTO

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ALLEGATO XXXVII

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA INCLUDERE NELLA RELAZIONE QUINQUENNALE SULL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO

1.    PRINCIPI GENERALI

SINTESI

Articoli 5, 6 e 7 del regolamento sul controllo

2.    CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

SINTESI

2.1.    Articolo 6 del regolamento sul controllo

LICENZE DI PESCA:

 Numero di licenze di pesca rilasciate

 Numero di licenze di pesca sospese temporaneamente

 Numero di licenze di pesca revocate a titolo definitivo

 Numero di infrazioni constatate relative a licenze di pesca

2.2.    Articolo 7 del regolamento sul controllo

AUTORIZZAZIONE DI PESCA:

 Piani nazionali specifici notificati alla Commissione

 Numero di autorizzazioni di pesca rilasciate

 Numero di autorizzazioni di pesca sospese

 Numero di autorizzazioni di pesca revocate a titolo definitivo

 Numero di infrazioni constatate relative a autorizzazioni di pesca

2.3.    Articolo 8 del regolamento sul controllo

MARCATURA DEGLI ATTREZZI DA PESCA:

 Numero di infrazioni constatate

2.4.    Articolo 9 del regolamento sul controllo

SISTEMI DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI

 Numero di pescherecci di lunghezza fuori tutto <12 e >15 metri con VMS operativo installato

 Numero di pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri con VMS operativo installato

 Numero di pescherecci ausiliari dotati di VMS operativo

 Numero di pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri esonerati dall’obbligo di VMS

 Numero di infrazioni VMS constatate in relazione a pescherecci UE

 Dati dell’autorità competente responsabile del CCP

2.5.    Articolo 10 del regolamento sul controllo

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS)

 Numero di pescherecci dotati di AIS

 Numero di CCP con abilitazione AIS

2.6.    Articolo 11 del regolamento sul controllo

SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE NAVI (VDS)

 Numero di CCP con abilitazione VDS

2.7.    Articolo 13 del regolamento sul controllo

NUOVE TECNOLOGIE

 Progetti pilota attuati

3.    CONTROLLO DELLA PESCA

SINTESI

CONTROLLO DELL’USO DELLE POSSIBILITÀ DI PESCA

3.1.    Articoli 14, 15 e 16 del regolamento sul controllo

COMPLETAMENTO E PRESENTAZIONE DEL GIORNALE DI PESCA E DELLE DICHIARAZIONI DI SBARCO

 Numero di pescherecci che fanno uso di un giornale di pesca elettronico

 Numero di pescherecci che fanno uso di un giornale di pesca cartaceo

 Numero di pescherecci di lunghezza inferiore a 10 metri che fanno uso di un giornale di pesca cartaceo

 Numero di infrazioni constatate relative al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco

3.2.    Articoli 16 e 25 del regolamento sul controllo

PESCHERECCI NON SOGGETTI AL RISPETTO DEI REQUISITI DEL GIORNALE DI PESCA E DELLA DICHIARAZIONE DI SBARCO

 Numero di pescherecci soggetti a piani di campionamento

 Numero di pescherecci soggetti a monitoraggio mediante note di vendita

 Numero di infrazioni constatate

3.3.    Articolo 17 del regolamento sul controllo

NOTIFICA PREVENTIVA

 Numero di messaggi di notifica preventiva ricevuti dal CCP

 Numero di infrazioni constatate

3.4.    Articolo 18 del regolamento sul controllo

NOTIFICA PREVENTIVA DI SBARCO IN UN ALTRO STATO MEMBRO

 Numero di messaggi di notifica preventiva ricevuti dal CCP dello Stato costiero

 Numero di infrazioni constatate

3.5.    Articolo 20 del regolamento sul controllo

OPERAZIONI DI TRASBORDO IN PORTI O ALTRI LUOGHI

 Numero di trasbordi approvati per Stato membro

 Numero di infrazioni constatate

3.6.    Articoli 21 e 22 del regolamento sul controllo

OPERAZIONI DI TRASBORDO IN PORTI O ALTRI LUOGHI

 Numero di pescherecci esonerati

3.7.    Articolo 26 del regolamento sul controllo

MONITORAGGIO DELLO SFORZO DI PESCA

 Numero di infrazioni constatate riguardanti le relazioni sullo sforzo di pesca

 Numero di pescherecci esclusi dai regimi dello sforzo di pesca, per zona

 Numero di infrazioni constatate relative alla mancata notifica di attrezzi da pesca

3.8.    Articoli 33 e 34 del regolamento sul controllo

REGISTRAZIONE DELLE CATTURE E DELLO SFORZO DI PESCA

 Applicazione dell'articolo 33 del regolamento sul controllo

 Dati relativi alle notifiche di chiusura della pesca effettuate annualmente

3.9.    Articolo 35 del regolamento sul controllo

CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

 Applicazione dell'articolo 35 del regolamento sul controllo

4.    CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLA FLOTTA

4.1.    Articolo 38 del regolamento sul controllo

CAPACITÀ DI PESCA

 Rispetto dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento sul controllo

 Numero di verifiche della potenza del motore in conformità dell'articolo 41

 Numero di infrazioni constatate

4.2.    Articolo 42 del regolamento sul controllo

TRASBORDI IN PORTO

 Numero di trasbordi di catture pelagiche approvati

4.3.    Articolo 43 del regolamento sul controllo

PORTI DESIGNATI

 Numero di infrazioni constatate

4.4.    Articolo 44 del regolamento sul controllo

STIVAGGIO SEPARATO DELLE CATTURE DEMERSALI SOGGETTE A PIANI PLURIENNALI

 Numero di infrazioni constatate

4.5.    Articolo 46 del regolamento sul controllo

PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO

 Informazioni relative ai programmi definiti dagli Stati membri

 Numero di infrazioni constatate

5.    CONTROLLO DELLE MISURE TECNICHE

SINTESI

5.1.    Articolo 47 del regolamento sul controllo

 Numero di infrazioni constatate in relazione allo stivaggio degli attrezzi da pesca

5.2.    Articolo 48 del regolamento sul controllo

RECUPERO DEGLI ATTREZZI PERDUTI

 Numero di infrazioni constatate

5.3.    Articolo 49 del regolamento sul controllo

COMPOSIZIONE DELLA CATTURA

 Numero di infrazioni constatate

6.    CONTROLLO DELLE ZONE DI RESTRIZIONE DELLA PESCA

SINTESI

6.1.    Articolo 50 del regolamento sul controllo

 Numero di infrazioni constatate per i pescherecci dell'Unione e di paesi terzi

7.    CHIUSURA DI ATTIVITÀ DI PESCA IN TEMPO REALE

SINTESI

7.1.    Articolo 53 del regolamento sul controllo

 Informazioni sulle chiusure in tempo reale avviate

 Numero di infrazioni constatate

8.    CONTROLLO DELLA PESCA RICREATIVA

SINTESI

8.1.    Articolo 55 del regolamento sul controllo

 Numero di infrazioni constatate relative alla commercializzazione illegale

9.    CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

SINTESI

9.1.    Articolo 56 del regolamento sul controllo

PRINCIPI APPLICABILI AL CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

 Informazioni relative allo stato di applicazione

9.2.    Articolo 57 del regolamento sul controllo

NORME COMUNI DI COMMERCIALIZZAZIONE

 Numero di infrazioni constatate

9.3.    Articolo 58 del regolamento sul controllo

RINTRACCIABILITÀ

 Stato di applicazione

 Numero di infrazioni constatate

9.4.    Articolo 59 del regolamento sul controllo

PRIMA VENDITA

 Numero di acquirenti registrati, centri d’asta registrati o altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato di prodotti della pesca

 Numero di infrazioni constatate

9.5.    Articolo 60 del regolamento sul controllo

PESATURA

 Numero di piani di campionamento per pesatura allo sbarco

 Numero di pescherecci autorizzati a effettuare la pesatura in mare

 Numero di infrazioni

9.6.    Articolo 61 del regolamento sul controllo

PESATURA DOPO IL TRASPORTO

 Numero di piani di campionamento per la pesatura dopo il trasporto

 Numero di programmi comuni di controllo con altri Stati membri in caso di trasporto effettuato prima della pesatura

 Numero di infrazioni constatate

9.7.    Articolo 62 del regolamento sul controllo

COMPLETAMENTO E PRESENTAZIONE DI NOTE DI VENDITA

 Numero di note di vendita elettroniche presentate

 Numero di esenzioni concesse dall’obbligo delle note di vendita

 Numero di infrazioni constatate

9.8.    Articolo 66 del regolamento sul controllo

DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE

 Numero di infrazioni constatate

9.9.    Articolo 68 del regolamento sul controllo

COMPLETAMENTO E PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI DI TRASPORTO

 Stato di applicazione

 Numero di infrazioni constatate

10.    ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI — PREZZI ED INTERVENTO

SINTESI

10.1.    Articolo 69 del regolamento sul controllo

CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI

 Numero di controlli eseguiti

 Numero di infrazioni constatate al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

10.2.    Articolo 70 del regolamento sul controllo

CONTROLLO DEL REGIME DEI PREZZI E DEGLI INTERVENTI

 Numero di controlli eseguiti del regime dei prezzi e degli interventi

 Numero di infrazioni constatate

11.    SORVEGLIANZA

SINTESI

11.1.    Articolo 71 del regolamento sul controllo

AVVISTAMENTI E RILEVAMENTO IN MARE

 Numero di rapporti creati

 Numero di rapporti ricevuti

 Numero di infrazioni constatate

11.2.    Articolo 73 del regolamento sul controllo

OSSERVATORI DI CONTROLLO

 Numero di programmi di osservazione di controllo eseguiti

 Numero di rapporti di osservatori di controllo ricevuti

 Numero di infrazioni segnalate

12.    ISPEZIONE ED ESECUZIONE

SINTESI

12.1.    Articoli 74 e 76 del regolamento sul controllo

SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI

 Numero di ispettori della pesca a tempo pieno/a tempo parziale

 Percentuale dell’orario di lavoro che gli ispettori della pesca a tempo pieno/a tempo parziale dedicano al controllo e all'ispezione delle attività di pesca

 Numero di ispezioni per tipo e per ispettori a tempo pieno/a tempo parziale

 Numero di infrazioni constatate per ispettori a tempo pieno/a tempo parziale

12.2.    MEZZO DI ISPEZIONE: NAVI

 Numero di navi di ispezione dedicate cofinanziate dall’Unione e totale annuo dei giorni di pattugliamento in mare

 Numero di navi di ispezione dedicate non cofinanziate dall’Unione e totale annuo dei giorni di pattugliamento in mare

 Percentuale del tempo totale di operatività dedicato al controllo della pesca da parte di navi di ispezione dedicate cofinanziate dall’Unione

 Percentuale del tempo totale di operatività dedicato al controllo della pesca da parte di navi di ispezione dedicate non cofinanziate dall’Unione

 Percentuale del tempo totale di operatività dedicato al controllo della pesca da parte di tutte le navi di ispezione dedicate

 Percentuale del tempo totale di lavoro dedicato al controllo della pesca da parte di navi di ispezione dedicate cofinanziate dall’Unione

 Numero di navi di ispezione non dedicate e totale annuo dei giorni di pattugliamento in mare

 Percentuale del tempo dedicato al controllo della pesca

 Totale dei giorni in mare di tutte le navi

12.3.    ATTIVITÀ DI ISPEZIONE: IN MARE

 Numero di ispezioni in mare su tutti i pescherecci di ogni Stato membro

 Numero di infrazioni constatate in mare per Stato membro

 Numero di ispezioni in mare su pescherecci di paesi terzi (indicare il paese terzo)

 Numero di infrazioni constatate relative a pescherecci ausiliari

12.4.    MEZZO DI ISPEZIONE: AEROSCAFO DI SORVEGLIANZA

 Numero di aeroscafi di sorveglianza dedicati al controllo della pesca e numero totale di ore dedicate al controllo e alla sorveglianza della pesca

 Percentuale di ore di operatività dedicate al controllo e alla sorveglianza della pesca

 Numero di infrazioni constatate

12.5.    FOLLOW-UP DELLE ISPEZIONI E INFRAZIONI CONSTATATE

 Numero di rapporti di sorveglianza inseriti nel database di sorveglianza e controllo della pesca

 Numero di rapporti di ispezione inseriti nel database di sorveglianza e controllo della pesca

 Numero di occasioni in cui sono stati assegnati punti di penalità

 Numero di procedimenti trasferiti ad un altro Stato membro

 Numero di infrazioni constatate da ispettori dell'Unione nella giurisdizione dello Stato membro

12.6.    Articolo 75 del regolamento sul controllo

OBBLIGHI DELL'OPERATORE

 Numero di infrazioni constatate

12.7.    Articolo 79

ISPETTORI DELL'UNIONE

 Numero di piani di intervento congiunto nella giurisdizione dello Stato membro

 Numero di infrazioni constatate nel corso di piani di intervento congiunto

12.8.    Articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del regolamento sul controllo

ISPEZIONI DI PESCHERECCI AL DI FUORI DELLE ACQUE DELLO STATO MEMBRO DI ISPEZIONE

 Numero di ispezioni

 Numero di infrazioni constatate

12.9.    Articoli 85 e 86 del regolamento sul controllo

PROCEDIMENTI ATTINENTI A INFRAZIONI CONSTATATE NEL CORSO DI ISPEZIONI

 Numero di ispezioni

 Numero di infrazioni

 Numero di procedimenti trasferiti allo Stato di bandiera

 Numero di ispezioni effettuate da ispettori dell'Unione

13.    ESECUZIONE DELLE NORME

SINTESI

Articoli 89, 90 e 91 del regolamento sul controllo

MISURE VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME

 Stato di applicazione

13.1.    Articolo 92 del regolamento sul controllo

SISTEMA DI PUNTI DI PENALITÀ

 Numero di infrazioni gravi constatate

 Numero di occasioni in cui sono stati assegnati punti di penalità al titolare della licenza

 Stato di attuazione del sistema a punti per i comandanti dei pescherecci

13.2.    Articolo 93 del regolamento sul controllo

REGISTRO NAZIONALE DELLE INFRAZIONI

 Stato di applicazione

14.    PROGRAMMI DI CONTROLLO

14.1.    Articolo 94 del regolamento sul controllo

PROGRAMMI COMUNI DI CONTROLLO

 Numero di programmi comuni di controllo attuati

14.2.    Articolo 95 del regolamento sul controllo

PROGRAMMI SPECIFICI DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE

 Numero di programmi specifici di controllo e di ispezione attuati

15.    DATI E INFORMAZIONI

ANALISI E AUDIT DEI DATI

15.1.    Articoli 109 — 116 del regolamento sul controllo

 Sintesi dello stato di applicazione

16.    ATTUAZIONE

16.1.    Articoli 117 e 118 del regolamento sul controllo

COOPERAZIONE RECIPROCA E AMMINISTRATIVA



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

( 2 ) GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

( 3 ) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

( 4 ) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

( 5 ) GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

( 6 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 312 del 31.10.2014, pag. 1).

( 7 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

( 8 ) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

( 9 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

( 10 ) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

( 11 ) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

( 12 ) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

( 13 ) Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

( 14 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

( 15 ) Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

( 16 ) A norma del regolamento (CE) n. 26/2004.

( 17 ) Per i pescherecci che hanno un nome.

( 18 ) In conformità al regolamento (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.

( 19 ) A norma del regolamento (CE) n. 2930/86.

( 20 ) A norma del regolamento (CE) n. 2930/86. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 26/2004.

( 21 ) In conformità alla classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca (ISSCFCG).

( 22 ) A norma del regolamento (CE) n. 26/2004.

( 23 ) Per i pescherecci che hanno un nome.

( 24 ) I pescherecci che rimangono all'interno di una zona di sforzo che non supera le 5 miglia nautiche da entrambe le parti della linea di demarcazione tra due zone di sforzo sono tenuti a registrare la loro prima entrata e ultima uscita durante un periodo di 24 ore

( 25 ) GU L 41 del 16.2.2010, pag. 8.

( *1 ) Informazioni obbligatorie da raccogliere e registrare nella banca dati in conformità all'articolo 118 del presente regolamento

( *2 ) Informazioni obbligatorie da raccogliere e registrare nella banca dati in conformità all'articolo 118 del presente regolamento

( *3 ) Informazioni supplementari per l'ispezione di controllo dello Stato di approdo

( *4 ) Informazioni obbligatorie da raccogliere e registrare nella banca dati in conformità all'articolo 118 del presente regolamento

( *5 ) Informazioni supplementari per l'ispezione di controllo dello Stato di approdo

( *6 ) Informazioni obbligatorie da raccogliere e registrare nella banca dati in conformità all'articolo 118 del presente regolamento

( *7 ) Informazioni obbligatorie da raccogliere e registrare nella banca dati in conformità all'articolo 118 del presente regolamento