2011R0222 — IT — 26.08.2011 — 001.001


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REGOLAMENTO (UE) N. 222/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2011

che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2010/2011

(GU L 060, 5.3.2011, p.6)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

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►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 839/2011 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2011

  L 216

5

23.8.2011


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 105, 21.4.2011, pag. 79  (222/2011)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 222/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2011

che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2010/2011



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, e l’articolo 187, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si sono mantenuti su livelli costantemente elevati sin dall’inizio della campagna di commercializzazione 2010/2011. Le previsioni dell’andamento dei prezzi sul mercato mondiale basate sul mercato a termine dello zucchero di New York per marzo, maggio e luglio 2011 indicano il perdurare di livelli elevati di prezzi sul mercato mondiale.

(2)

La differenza negativa accumulata fra la disponibilità e l’utilizzazione dello zucchero e dell’isoglucosio nel corso delle due ultime campagne di commercializzazione è stimata a 1,0 milioni di tonnellate, da cui risulterebbe il livello più basso di scorte finali nell’UE sin dall’attuazione della riforma del 2006 del settore dello zucchero. Qualsiasi ulteriore caduta delle importazioni rischierebbe di perturbare gravemente la disponibilità dell’offerta di zucchero sul mercato dell’Unione, con prospettive di ulteriore deterioramento in assenza di misure specifiche per il settore.

(3)

Non si prevede alcun aumento nel breve periodo delle esportazioni provenienti dai paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dai paesi meno sviluppati (LDC) e destinate all’Unione europea.

(4)

D’altra parte, un buon raccolto in alcune regioni dell’Unione ha determinato una produzione di zucchero in eccesso della quota fissata dall’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre destinare una parte di tale produzione di zucchero al mercato dello zucchero dell’Unione per contribuire a soddisfare la domanda ed evitare aumenti eccessivi di prezzo. Si stima che la quantità di zucchero disponibile in eccesso della quota sia pari a 0,5 milioni di tonnellate. Tale stima prende in considerazione gli impegni contrattuali dei produttori di zucchero riguardo a determinati usi industriali di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e i quantitativi per i quali sono già stati rilasciati titoli di esportazione.

(5)

L’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 autorizza la Commissione a fissare il prelievo sulle eccedenze, per lo zucchero e l’isoglucosio prodotti in eccesso della quota, a un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo di quantitativi eccedenti. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero ( 2 ) ha fissato tale prelievo a 500 EUR per tonnellata.

(6)

L’offerta di zucchero eccezionalmente limitata sul mercato interno nella campagna di commercializzazione 2010/2011 consente alla Commissione, in via eccezionale, di fissare a zero il prelievo sulle eccedenze per un quantitativo limitato di zucchero prodotto in eccesso della quota, senza alcun rischio di accumulo di quantitativi.

(7)

Poiché il regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa quote sia per lo zucchero che per l’isoglucosio, è opportuno che una misura analoga si applichi a un quantitativo adeguato di isoglucosio prodotto in eccesso della quota, perché quest’ultimo prodotto è, in certa misura, un sostituto commerciale dello zucchero. Al fine di mantenere l’equilibro fra i due dolcificanti, il quantitativo appropriato di isoglucosio fuori quota da immettere sul mercato interno deve essere stabilito sulla base del rapporto fra le quote per ciascuno dei due prodotti fissate nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(8)

I produttori di zucchero e di isoglucosio devono presentare domanda alle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio di certificati che li autorizzino a mettere in vendita sul mercato dell’Unione determinati quantitativi prodotti in eccesso del limite della quota.

(9)

Si ritiene che la fissazione di limiti massimi dei quantitativi per cui ogni produttore può fare domanda nel corso di un periodo di presentazione di domande e la limitazione dei certificati a prodotti appartenenti alla produzione disponibile di ciascun richiedente debbano prevenire azioni speculative nell’ambito del sistema istituito dal presente regolamento.

(10)

Le domande possono essere presentate solamente entro la fine di giugno e devono essere valide per un breve periodo di tempo. Ciò dovrebbe incentivare una rapida immissione dei quantitativi sul mercato dell’Unione.

(11)

Nel presentare una domanda, i produttori di zucchero devono impegnarsi a pagare il prezzo minimo per la barbabietola da zucchero utilizzata nella produzione del quantitativo di zucchero oggetto della domanda.

(12)

Le autorità competenti degli Stati membri devono notificare alla Commissione le domande ricevute.

(13)

La Commissione deve provvedere affinché i certificati siano rilasciati nel rigoroso rispetto dei limiti quantitativi fissati dal presente regolamento. A tal fine, se necessario, la Commissione deve poter fissare un coefficiente di attribuzione da applicare alle domande ricevute.

(14)

Gli Stati membri devono comunicare tempestivamente ai richiedenti se la loro domanda è stata accolta integralmente o parzialmente.

(15)

Poiché l’immissione sul mercato dell’Unione di quantitativi in eccesso dei certificati rilasciati è soggetta al prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è opportuno disporre che, qualora un richiedente non adempia all’impegno di immettere sul mercato dell’Unione il quantitativo coperto da un certificato rilasciatogli, debba anch’esso pagare un importo di 500 EUR per tonnellata, per motivi di coerenza e per prevenire abusi nell’ambito dell’immissione eccezionale sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota durante la campagna di commercializzazione 2010/2011.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Riduzione temporanea del prelievo sulle eccedenze

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006, l’importo del prelievo sulle eccedenze per un quantitativo massimo di 500 000 tonnellate di zucchero in equivalente zucchero bianco e di 26 000 tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, prodotti in eccesso della quota fissata nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 e immessi sul mercato dell’Unione nella campagna di commercializzazione 2010/2011, è fissato a 0 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Domanda di certificati

1.  Per avvalersi delle condizioni di cui all’articolo 1, i produttori di zucchero e isoglucosio richiedono un certificato.

2.  Possono richiedere un certificato esclusivamente imprese produttrici di zucchero di barbabietola, zucchero di canna o isoglucosio riconosciute a norma dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e detentrici di una quota di produzione per la campagna di commercializzazione 2010/2011, ai sensi dell’articolo 56 del medesimo regolamento.

3.  Ciascun richiedente può presentare una domanda per ciascun prodotto in ogni settimana.

4.  Le domande di certificato sono inoltrate via fax o per posta elettronica all’autorità competente nello Stato membro in cui l’impresa è riconosciuta. Le autorità competenti degli Stati membri possono richiedere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

5.  Sono ammissibili le domande che soddisfano le seguenti condizioni:

a) le domande devono recare:

i) il nome, l’indirizzo e il numero di partita IVA del richiedente;

ii) i quantitativi oggetto di domanda, espressi in tonnellate equivalenti zucchero bianco e tonnellate di isoglucosio in sostanza secca;

b) il quantitativo di zucchero oggetto di domanda non deve superare il quantitativo di produzione fuori quota che il richiedente ha dichiarato di possedere nell’ultima notifica effettuata a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione ( 4 ). Tale quantitativo viene ridotto in misura corrispondente ai quantitativi coperti da certificati e titoli di esportazione inutilizzati già rilasciati al richiedente a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 397/2010 della Commissione ( 5 ). Il quantitativo di isoglucosio oggetto di domanda non deve superare il 10 % della quota di isoglucosio attribuita al richiedente;

c) ove la domanda riguardi lo zucchero, il richiedente s’impegna a pagare il prezzo minimo della barbabietola stabilito all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per il quantitativo di zucchero coperto da certificati rilasciati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento;

d) la domanda è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata.

6.  Non è ammesso ritirare o modificare una domanda dopo che è stata presentata, anche qualora il quantitativo oggetto della domanda sia stato concesso solo in parte.

Articolo 3

Presentazione delle domande

Le domande di certificati possono essere presentate ogni settimana dal lunedì al venerdì alle ore 13:00 (ora di Bruxelles), a partire dal primo lunedì successivo all’entrata in vigore del presente regolamento e fino al 24 giugno 2011.

Articolo 4

Gestione delle domande da parte degli Stati membri

1.  Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sull’ammissibilità delle domande sulla base delle condizioni stabilite nell’articolo 2. Se le autorità competenti decidono che una domanda è ammissibile, ne informano tempestivamente il richiedente.

2.  L’autorità competente notifica alla Commissione le domande ammissibili presentate nel corso di una settimana entro e non oltre il lunedì immediatamente successivo, via fax o per posta elettronica. Gli Stati membri ai quali non è pervenuta nessuna domanda ma a cui è stata attribuita una quota di zucchero o isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2010/2011 inviano anch’essi le rispettive notifiche di assenza di domande alla Commissione, entro la medesima scadenza.

3.  La forma e il contenuto delle notifiche sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

Articolo 5

Superamento di limiti

Qualora le informazioni notificate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, indichino che i quantitativi oggetto di domande superano i limiti stabiliti all’articolo 1, la Commissione:

a) fissa un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri devono applicare ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato notificata;

b) respinge le domande non ancora notificate;

c) determina la chiusura del periodo di presentazione delle domande.

Articolo 6

Rilascio dei certificati

1.  Fatto salvo l’articolo 5, ogni settimana, dal lunedì al venerdì al più tardi, le autorità competenti degli Stati membri procedono al rilascio dei certificati relativi alle domande notificate alla Commissione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, nel corso della settimana precedente.

Un modello del certificato figura in allegato al presente regolamento.

2.  Ogni lunedì, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali hanno rilasciato certificati nella settimana precedente.

Articolo 7

Validità dei certificati

I certificati sono validi fino al termine del mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 8

Trasferibilità dei certificati

Non sono trasferibili né i diritti né gli obblighi derivanti dai certificati.

Articolo 9

Controllo

1.  I richiedenti includono nelle notifiche mensili di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 i quantitativi per i quali hanno ricevuto certificati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento.

2.  Prima del termine del secondo mese successivo al mese del rilascio del certificato, ciascun richiedente inoltra alle autorità competenti degli Stati membri la prova dell’immissione sul mercato dell’Unione dei quantitativi coperti dal rispettivo certificato. I quantitativi coperti dal certificato e non immessi sul mercato dell’Unione per motivi che non sono di forza maggiore sono soggetti al pagamento di un importo di 500 EUR/t. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi immessi sul mercato dell’Unione.

3.  Gli Stati membri calcolano e notificano alla Commissione la differenza tra il quantitativo complessivo di zucchero e isoglucosio prodotti da ciascun produttore in eccesso della quota e i quantitativi smaltiti dai produttori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 967/2006. ►M1  Qualora i quantitativi rimanenti di zucchero o isoglucosio fuori quota di un produttore siano inferiori ai quantitativi per i quali al medesimo produttore sono stati rilasciati i certificati di cui al presente regolamento, il produttore deve pagare un importo di 500 EUR/t sulla differenza. ◄

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 30 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Modello di certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 1

CERTIFICATO

di riduzione, per la campagna di commercializzazione 2010/2011, del prelievo di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 967/2006



Stato membro:

Titolare di quota:

 

Prodotto:

 

Quantitativi oggetto di domanda:

 

Quantitativi per i quali è rilasciato il certificato:

 

►C1  Per la campagna di commercializzazione 2010/2011, il prelievo di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 967/2006 non si applica ai quantitativi per i quali il presente certificato è rilasciato, a condizione di ottemperare alle disposizioni del regolamento (UE) n. 222/2011, in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, lettera c). ◄

Firma dell’autorità competente dello Stato membro Rilasciato il

Il presente certificato è valido fino al termine del mese successivo al mese di rilascio.



( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

( 2 ) GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

( 3 ) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

( 4 ) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

( 5 ) GU L 115 dell’8.5.2010, pag. 26.