02011L0061 — IT — 13.01.2019 — 003.001


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DIRETTIVA 2011/61/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’8 giugno 2011

sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA 2013/14/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 21 maggio 2013

  L 145

1

31.5.2013

►M2

DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 15 maggio 2014

  L 173

349

12.6.2014

►M3

DIRETTIVA (UE) 2016/2341 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 14 dicembre 2016

  L 354

37

23.12.2016

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017

  L 347

35

28.12.2017




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DIRETTIVA 2011/61/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’8 giugno 2011

sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa le norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA) nell’Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 3, la presente direttiva si applica ai:

a) GEFIA UE che gestiscono uno o più FIA, a prescindere dal fatto che tali FIA siano FIA UE o FIA non UE;

b) GEFIA non UE che gestiscono uno o più FIA UE; e

c) GEFIA non UE che commercializzano uno o più FIA nell’Unione, a prescindere dal fatto che tali FIA siano FIA UE o FIA non UE.

2.  Ai fini del paragrafo 1, è irrilevante:

a) che il FIA sia di tipo aperto o chiuso;

b) che il FIA sia costituito in forza del diritto contrattuale, in forma di negozio fiduciario, per legge o che abbia altra forma giuridica;

c) la struttura giuridica del GEFIA.

3.  La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti:

a) le società di partecipazione finanziaria;

b) enti pensionistici aziendali o professionali che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE, inclusi, se del caso, i soggetti autorizzati che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva ovvero i gestori degli investimenti nominati a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della stessa direttiva, nella misura in cui non gestiscono FIA;

c) le istituzioni sopranazionali, come la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo e le banche di sviluppo bilaterali, la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e le altre istituzioni sopranazionali e organizzazioni internazionali analoghe, qualora tali istituzioni o organizzazioni gestiscano FIA e nella misura in cui detti FIA operino nell’interesse pubblico;

d) le banche centrali nazionali;

e) i governi nazionali, regionali e locali e gli organismi o altre istituzioni che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici;

f) i regimi di partecipazione dei lavoratori o i regimi di risparmio dei lavoratori;

g) le società veicolo di cartolarizzazione.

4.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i GEFIA di cui al paragrafo 1 rispettino la presente direttiva in ogni momento.

Articolo 3

Deroghe

1.  La presente direttiva non si applica ai GEFIA nella misura in cui gestiscono uno o più FIA i cui unici investitori sono i GEFIA stessi o loro imprese madri o imprese figlie o altre affiliate di tali imprese madri, purché nessuno di questi investitori sia di per sé stesso un FIA.

2.  Fatta salva l’applicazione dell’articolo 46, solo i paragrafi 3 e 4 del presente articolo si applicano ai seguenti GEFIA:

a) i GEFIA che, direttamente o indirettamente, tramite una società alla quale il GEFIA è legato da gestione o controllo comuni o da una partecipazione importante diretta o indiretta, gestiscono portafogli di FIA le cui attività gestite, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, non superano in totale la soglia di 100 000 000 di EUR; ovvero

b) i GEFIA che, direttamente o indirettamente, tramite una società alla quale il GEFIA è legato da gestione o controllo comuni, ovvero da una partecipazione importante diretta o indiretta, gestiscono portafogli di FIA le cui attività gestite non superano in totale la soglia di 500 000 000 di EUR, quando i portafogli di FIA consistono in FIA che non ricorrono alla leva finanziaria e non prevedono il diritto di rimborso esercitabile per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché i GEFIA di cui al paragrafo 2 perlomeno:

a) siano soggetti a registrazione presso le autorità competenti del loro Stato membro d’origine;

b) identifichino se stessi e i FIA che gestiscono presso le autorità competenti del loro Stato membro d’origine all’atto della registrazione;

c) forniscano informazioni sulle strategie di investimento dei FIA che gestiscono alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine all’atto della registrazione;

d) forniscano periodicamente alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine informazioni sui principali strumenti in cui negoziano e sulle principali esposizioni e più importanti concentrazioni dei FIA che gestiscono al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare efficacemente il rischio sistemico; e

e) notifichino alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine il fatto di non soddisfare più le condizioni di cui al paragrafo 2.

Il presente paragrafo e il paragrafo 2 si applicano senza pregiudizio di eventuali norme più rigorose adottate dagli Stati membri in relazione ai GEFIA di cui al paragrafo 2.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora le condizioni di cui al paragrafo 2 non siano più soddisfatte, il GEFIA di cui trattasi richieda l’autorizzazione, entro trenta giorni solari, in base all’apposita procedura stabilita dalla presente direttiva.

4.  I GEFIA di cui al paragrafo 2 non beneficiano di nessuno dei diritti concessi a norma della presente direttiva, a meno che non scelgano di sottoporsi alle norme della presente direttiva. Qualora un GEFIA faccia questa scelta, la presente direttiva diviene integralmente applicabile.

5.  La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare le procedure per i GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della presente direttiva ai sensi del paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 59, paragrafo 2.

6.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:

a) le modalità per calcolare le soglie di cui al paragrafo 2 e il trattamento dei GEFIA che gestiscono FIA le cui attività gestite, comprese le eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, superino e/o scendano occasionalmente al di sotto della soglia applicabile durante lo stesso anno civile;

b) l’obbligo di registrazione e di informazione per consentire di monitorare efficacemente il rischio sistemico, come previsto al paragrafo 3; e

c) l’obbligo di notificare alle autorità competenti stabilito al paragrafo 3.

Articolo 4

Definizioni

1.  Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «FIA», gli organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti, che:

i) raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori; e

ii) non necessitano di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE;

b) «GEFIA», le persone giuridiche che esercitano abitualmente l’attività di gestione di uno o più FIA;

c) «succursale» nel caso di un GEFIA, la sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un GEFIA e presta i servizi per i quali il GEFIA è stato autorizzato; tutte le sedi di attività create nello stesso Stato membro da un GEFIA con la sede legale in un altro Stato membro o in un paese terzo sono considerate come un’unica succursale;

d) «commissione di gestione» (carried interest), la quota degli utili del FIA spettanti al GEFIA a titolo di compenso per la gestione del FIA, ad esclusione di qualsiasi partecipazione agli utili del fondo spettanti al GEFIA come utile su un investimento da parte del GEFIA nel FIA;

e) «stretti legami», la situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

i) da una partecipazione, in particolare la detenzione, direttamente o tramite un legame di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

ii) da un controllo, in particolare dalla relazione che esiste tra un’impresa madre e un’impresa figlia, di cui all’articolo 1 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati ( 1 ), o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un’impresa; ai fini della presente lettera, un’impresa figlia di un’impresa figlia è considerata altresì impresa figlia dell’impresa madre di tali imprese figlie.

La situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche anche siano legate in modo permanente alla stessa persona da un legame di controllo si considera altresì come costituiva di uno «stretto legame»;

f) «autorità competenti», le autorità nazionali degli Stati membri alle quali leggi o regolamenti conferiscano il potere di esercitare la vigilanza sui GEFIA;

g) «autorità competenti» in relazione al depositario:

i) se il depositario è un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE: le autorità competenti definite all’articolo 4, punto 4, della stessa;

ii) se il depositario è un’ impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE: le autorità competenti definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della stessa;

iii) se il depositario appartiene ad una categoria di istituto di cui all’articolo 21, paragrafo 3, primo comma, lettera c), della presente direttiva: le autorità nazionali dello Stato membro d’origine alle quali leggi o regolamenti conferiscano il potere di esercitare la vigilanza su tali categorie di istituto;

iv) se il depositario è un ente di cui all’articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, della presente direttiva: le autorità nazionali dello Stato membro in cui tale ente ha la sede legale, alle quali leggi o regolamenti conferiscano il potere di esercitare la vigilanza su tale ente ovvero organo ufficiale competente a registrare o controllare tale ente ai sensi delle norme deontologiche applicabili;

v) se il depositario è nominato depositario per un FIA non UE ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva e non rientra nell’ambito di applicazione dei punti da i) a iv) della presente lettera: le autorità nazionali competenti del paese terzo in cui il depositario ha la sede legale;

h) «autorità competenti del FIA UE», le autorità nazionali dello Stato membro alle quali leggi o regolamenti conferiscano il potere di esercitare la vigilanza sui FIA;

i) «controllo», il controllo quale definito all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;

j) «stabilito»:

i) «avente la sede legale in», per i GEFIA;

ii) «autorizzati o registrati in» per i FIA, ovvero, qualora il FIA non sia autorizzato o registrato, «avente la sede legale in»;

iii) «avente la sede legale o filiale in», per i depositari;

iv) «avente la sede legale o filiale in», per i legali rappresentanti che sono persone giuridiche;

v) «domiciliato a», per i legali rappresentanti che sono persone fisiche;

k) «FIA UE»:

i) FIA autorizzato o registrato in uno Stato membro secondo la normativa nazionale applicabile; oppure

ii) FIA che non sia autorizzato o registrato in uno Stato membro, ma abbia la sede legale e/o la sede amministrativa principale in uno Stato membro;

l) «GEFIA UE», GEFIA che abbia la sede legale in uno Stato membro;

m) «FIA di alimentazione» (feeder): FIA che:

i) investa almeno l’85 % delle sue attività in quote o azioni di un altro FIA («FIA di destinazione»); ovvero

ii) investa almeno l’85 % delle sue attività in più di un FIA di destinazione, laddove tali FIA di destinazione abbiano identiche strategie di investimento; ovvero

iii) abbia altrimenti un’esposizione almeno dell’85 % delle sue attività in un tale FIA di destinazione;

n) «strumento finanziario», lo strumento di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE;

o) «società di partecipazione finanziaria», la società con una partecipazione azionaria in una o più altre società, il cui obiettivo commerciale è realizzare una strategia o delle strategie imprenditoriali attraverso le sue imprese figlie, società associate o partecipate per contribuire al loro valore a lungo termine e che sia una società:

i) che opera per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione; ovvero

ii) che non sia costituita con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle imprese figlie o società associate, come comprovato dalla sua relazione annuale o da altri documenti ufficiali;

p) «Stato membro d’origine del FIA»:

i) lo Stato membro in cui il FIA è autorizzato o registrato in base alla normativa nazionale applicabile o, in caso di autorizzazioni o registrazioni multiple, lo Stato membro in cui il FIA è stato autorizzato o registrato per la prima volta; ovvero

ii) se il FIA non è né autorizzato né registrato in uno Stato membro, lo Stato membro in cui il FIA ha la sede legale e/o la sede amministrativa principale;

q) «Stato membro d’origine del GEFIA», lo Stato membro in cui il GEFIA ha la sede legale; per i GEFIA non UE tutti i riferimenti contenuti nella presente direttiva a «lo Stato membro d’origine del GEFIA» vanno intesi come riferimenti a «lo Stato membro di riferimento», come previsto al capo VII;

r) «Stato membro ospitante del GEFIA»:

i) lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui un GEFIA UE gestisce FIA UE;

ii) lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in un GEFIA UE commercializza quote o azioni di un FIA UE;

iii) lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, nel cui territorio un GEFIA UE commercializza quote o azioni di un FIA non UE;

iv) lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di riferimento, in cui un GEFIA non UE gestisce FIA UE;

v) lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di riferimento, in cui un GEFIA non UE commercializza quote o azioni di un FIA UE; ovvero

vi) lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di riferimento, in cui un GEFIA non UE commercializza quote o azioni di un FIA non UE; ovvero

▼M2

vii) lo Stato membro, diverso dallo Stato membro ospitante, in cui un GEFIA UE fornisce i servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4;

▼B

s) «capitale iniziale», i fondi di cui all’articolo 57, primo comma, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE;

t) «emittente», l’emittente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE, laddove tale emittente abbia la sede legale nell’Unione e le sue azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;

u) «legale rappresentante», la persona fisica avente domicilio nell’Unione o persona giuridica avente la sede legale nell’Unione che, designata espressamente da un GEFIA non UE, agisce per conto di tale GEFIA non UE nell’Unione nei confronti di autorità, clienti, organismi e controparti del GEFIA non UE in ordine agli obblighi incombenti al GEFIA non UE ai sensi della presente direttiva;

v) «leva finanziaria», il metodo con il quale il GEFIA aumenta l’esposizione di un FIA gestito tramite il prestito di contante o di titoli oppure tramite la leva finanziaria inclusa in posizioni derivate o mediante qualsiasi altro mezzo;

w) «gestire FIA», svolgere per uno o più FIA almeno le funzioni di gestione degli investimenti di cui all’allegato I, punto 1, lettera a) o b);

x) «commercializzare», offrire o collocare direttamente o indirettamente, su iniziativa del GEFIA o per conto del GEFIA, quote o azioni di un FIA, che lo stesso gestisce, a investitori o presso investitori domiciliati o con una sede legale nell’Unione;

y) «FIA di destinazione» (master), FIA in cui un altro FIA investe o ha un’esposizione conformemente alla lettera m);

z) «Stato membro di riferimento», lo Stato membro determinato conformemente all’articolo 37, paragrafo 4;

aa) «FIA non UE», un FIA che non sia un FIA UE;

ab) «GEFIA non UE», un GEFIA che non sia un GEFIA UE;

ac) «società non quotata», la società che abbia la sede legale nell’Unione e le cui azioni non siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;

ad) «fondi propri», i fondi propri di cui agli articoli da 56 a 67 della direttiva 2006/48/CE;

ae) «impresa madre», l’impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

af) «intermediario principale» (prime broker), l’ente creditizio, l’impresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo;

ag) «investitore professionale», l’investitore che sia considerato un cliente professionale o possa, su richiesta, essere trattato come cliente professionale ai sensi dell’allegato II della direttiva 2004/39/CE;

ah) «partecipazione qualificata», la partecipazione diretta o indiretta in un GEFIA che rappresenti il 10 % o più del capitale o dei diritti di voto, conformemente agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE, tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, della stessa ovvero consenta di esercitare un’influenza significativa sulla gestione del GEFIA in cui la partecipazione è detenuta;

ai) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori quali definiti all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2002/14/CE;

aj) «investitore al dettaglio», l’investitore che non sia un investitore professionale;

ak) «impresa figlia», l’impresa figlia come definita agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

al) «autorità di vigilanza» in relazione a un FIA non UE, le autorità nazionali del paese terzo alle quali leggi o regolamenti conferiscano il potere di esercitare la vigilanza sui FIA;

am) «autorità di vigilanza» in relazione a un GEFIA non UE, le autorità nazionali di un paese terzo alle quali leggi o regolamenti conferiscano il potere di esercitare la vigilanza sui GEFIA;

an) «società veicolo di cartolarizzazione», i soggetti il cui unico scopo sia effettuare un’operazione od operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie impegnate in operazioni di cartolarizzazione ( 2 ), e altre attività idonee a tale scopo;

ao) «OICVM», l’impresa d’investimento collettivo in valori mobiliari autorizzata ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera ad), del presente articolo, si applicano mutatis mutandis gli articoli da 13 a 16 della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ( 3 ).

3.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:

a) le modalità con le quali viene assunta la leva finanziaria, quale definita al paragrafo 1, punto v), comprese eventuali strutture finanziarie e/o giuridiche che coinvolgano terzi controllati dai pertinenti FIA; e

b) le modalità di calcolo della leva finanziaria.

4.  L’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM) elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le tipologie dei GEFIA, se del caso in applicazione della presente direttiva, e per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 5

Determinazione del GEFIA

1.  Gli Stati membri provvedono affinché ciascun FIA gestito nell’ambito della presente direttiva abbia un GEFIA unico, responsabile del rispetto della presente direttiva. Il GEFIA può essere:

a) un gestore esterno, che è la persona giuridica nominata dal FIA o per conto del FIA e che tramite questa nomina è responsabile della gestione del FIA (GEFIA esterno); ovvero

b) laddove la forma giuridica del FIA consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo scelga di non nominare un GEFIA esterno, il FIA stesso, il quale è pertanto autorizzato in qualità di GEFIA.

2.  Un GEFIA esterno, ove non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti della presente direttiva di cui sono responsabili il FIA o un altro soggetto per conto di questo, informa immediatamente le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine e, se del caso, le autorità competenti del FIA UE interessato. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA richiedono al GEFIA di porre rimedio alla situazione.

3.  Se, nonostante l’adozione dei provvedimenti di cui al paragrafo 2, l’inosservanza persiste, e nella misura in cui essa riguardi un GEFIA UE o un FIA UE, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA richiedono le dimissioni di questo da gestore di tale FIA. In tal caso, il FIA non può più essere commercializzato nell’Unione. Se si tratta di un GEFIA non UE che gestisce un FIA non UE, tale fondo non può più essere commercializzato nell’Unione. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano immediatamente della modifica le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA.



CAPO II

AUTORIZZAZIONE DEI GEFIA

Articolo 6

Condizioni per l’accesso alle attività di GEFIA

1.  Gli Stati membri assicurano che nessun GEFIA gestisca FIA se non autorizzato conformemente alla presente direttiva.

I GEFIA autorizzati conformemente alla presente direttiva soddisfano in qualsiasi momento le condizioni di autorizzazione definite dalla stessa.

2.  Gli Stati membri dispongono che nessun GEFIA esterno svolga attività diverse da quelle di cui all’allegato I della presente direttiva e dalla gestione aggiuntiva di OICVM condizionatamente all’autorizzazione di cui alla direttiva 2009/65/CE.

3.  Gli Stati membri dispongono che nessun FIA gestito internamente svolga attività diverse da quelle della gestione interna di detto FIA, conformemente all’allegato I.

4.  In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare un GEFIA esterno a fornire i seguenti servizi:

a) gestione dei portafogli di investimento, compresi quelli detenuti dai fondi pensione ed enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/41/CE, in linea con i mandati conferiti dagli investitori su base discrezionale e individuale;

b) servizi ausiliari comprendenti:

i) consulenza in materia di investimenti,

ii) custodia e amministrazione di azioni o quote di organismi di investimento collettivo,

iii) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari.

5.  I GEFIA non sono autorizzati ai sensi della presente direttiva a fornire:

a) solo i servizi di cui al paragrafo 4;

b) i servizi ausiliari di cui al paragrafo 4, lettera b), senza essere anche autorizzati a fornire i servizi di cui al paragrafo 4, lettera a);

c) solo le attività di cui all’allegato I, punto 2; o

d) i servizi di cui all’allegato I, punto 1, lettera a), senza fornire anche i servizi di cui all’allegato I, punto 1, lettera b), o viceversa.

6.  L’articolo 2, paragrafo 2, e gli articoli 12, 13 e 19 della direttiva 2004/39/CE si applicano alla prestazione dei servizi di cui al paragrafo 4 del presente articolo da parte dei GEFIA.

7.  Gli Stati membri impongono che i GEFIA forniscano alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine le informazioni richieste per verificare il costante rispetto delle condizioni di cui alla presente direttiva.

8.  Le imprese d’investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE e gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE non sono obbligati ad ottenere un’autorizzazione ai sensi della presente direttiva per poter fornire servizi d’investimento quali la gestione di portafogli individuali in relazione ai FIA. Tuttavia, le imprese d’investimento offrono, direttamente o indirettamente, quote o azioni di un FIA a investitori dell’Unione in relazione al GEFIA o collocano tali quote o azioni presso gli stessi solo nella misura in cui le quote o azioni possono essere commercializzate conformemente alla presente direttiva.

Articolo 7

Domanda di autorizzazione

1.  Gli Stati membri dispongono che i GEFIA presentino domanda di autorizzazione presso le autorità competenti del loro Stato membro d’origine.

2.  Gli Stati membri dispongono che il GEFIA che presenta domanda di autorizzazione fornisca alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine le seguenti informazioni relative al GEFIA:

a) informazioni sulle persone che conducono di fatto l’attività del GEFIA;

b) informazioni sull’identità degli azionisti o dei soci del GEFIA di FIA, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché gli importi delle partecipazioni;

c) un programma di attività che delinei la struttura organizzativa del GEFIA, ivi comprese informazioni sul modo in cui il GEFIA intende conformarsi agli obblighi cui è tenuto ai sensi dei capi II, III e IV e, laddove applicabili, dei capi V, VI, VII e VIII;

d) informazioni in materia di politiche e prassi remunerative ai sensi dell’articolo 13;

e) informazioni sulle modalità adottate per delegare e subdelegare a terzi le funzioni di cui all’articolo 20.

3.  Gli Stati membri dispongono che un GEFIA che presenta domanda di autorizzazione fornisca inoltre alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine le seguenti informazioni sui FIA che intende gestire:

a) informazioni sulle strategie d’investimento, compresi i tipi di fondi sottostanti, se il FIA è un fondo di fondi, e la politica del GEFIA in merito al ricorso alla leva finanziaria, sui profili di rischio, nonché sulle altre caratteristiche dei FIA di cui ha la gestione o che intende gestire, comprese le informazioni sugli Stati membri o i paesi terzi in cui tali FIA sono stabiliti o si prevede che siano stabiliti;

b) informazioni sul luogo in cui il FIA di destinazione è stabilito, se il FIA è un FIA di alimentazione;

c) il regolamento o i documenti costitutivi di ogni FIA che il GEFIA intende gestire;

d) informazioni sulle disposizioni adottate per la nomina del depositario in conformità dell’articolo 21 per ciascun FIA che il GEFIA intende gestire;

e) eventuali informazioni supplementari di cui all’articolo 23, paragrafo 1, per ciascun FIA che il GEFIA gestisce o intende gestire.

4.  Quando una società di gestione è autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE («società di gestione di OICVM») e presenta domanda di autorizzazione come GEFIA ai sensi della presente direttiva, le autorità competenti non le impongono di fornire informazioni o documenti che la società in questione ha già fornito al momento della domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE, a condizione che tali informazioni o documenti siano aggiornati.

5.  Le autorità competenti informano, su base trimestrale, l’AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate conformemente al presente capo.

L’AESFEM tiene un registro centrale pubblico che identifica ciascun GEFIA autorizzato ai sensi della presente direttiva, un elenco dei FIA gestiti e/o commercializzati nell’Unione da detto GEFIA e l’autorità competente per ciascun GEFIA. Tale registro è reso accessibile in formato elettronico.

6.  Per assicurare l’armonizzazione coerente del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di un GEFIA, compreso il programma di attività.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.  Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a fissare formati, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 6, primo comma.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Condizioni per la concessione dell’autorizzazione

1.  Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA non concedono l’autorizzazione salvo che:

a) abbiano verificato che il GEFIA sarà in grado di soddisfare le condizioni fissate dalla presente direttiva;

b) il GEFIA abbia un capitale iniziale e fondi propri sufficienti conformemente all’articolo 9;

c) le persone che conducono di fatto l’attività del GEFIA abbiano i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto alle strategie di investimento perseguite dai FIA gestiti dal GEFIA, i cui nominativi e i nominativi di chiunque subentri loro nella carica devono essere comunicati immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA e l’attività di GEFIA deve essere decisa da almeno due persone che soddisfino tali requisiti;

d) gli azionisti o i soci del GEFIA che detengono partecipazioni qualificate siano idonei, tenendo conto dell’esigenza di garantire la sana e prudente gestione del GEFIA; e

e) la sede amministrativa principale e la sede legale del GEFIA siano situate nello stesso Stato membro.

L’autorizzazione è valida per tutti gli Stati membri.

2.  Le pertinenti autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono consultate prima della concessione di un’autorizzazione a GEFIA che sono:

a) un’impresa figlia di un altro GEFIA, di una società di gestione di OICVM, di un’impresa di investimento, di un ente creditizio o di un’impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro;

b) un’impresa figlia dell’impresa madre di un altro GEFIA, di una società di gestione di OICVM, di un’impresa di investimento, di un ente creditizio o di un’impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro; e

c) una società controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche come quelle che controllano un altro GEFIA, una società di gestione di OICVM, un’impresa di investimento, un ente creditizio o un’impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro.

3.  Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA rifiutano di concedere l’autorizzazione quando uno degli elementi seguenti impedisce l’effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza:

a) stretti legami tra il GEFIA e altre persone fisiche o giuridiche;

b) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo applicabili alle persone fisiche o giuridiche con le quali il GEFIA ha stretti legami;

c) le difficoltà dovute all’applicazione delle predette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

4.  Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA possono restringere la portata dell’autorizzazione, in particolare per quanto riguarda le strategie di investimento dei FIA che il GEFIA è autorizzato a gestire.

5.  Entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA comunicano per iscritto al richiedente se l’autorizzazione è concessa o rifiutata. Le autorità competenti possono prorogare detto periodo di un massimo di tre mesi aggiuntivi, ove lo reputino necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso e previa notifica al GEFIA.

Ai fini del presente paragrafo, la domanda si considera completa se il GEFIA ha presentato almeno le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a d), e all’articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b).

I GEFIA possono iniziare a gestire dei FIA mediante le strategie di investimento descritte nella domanda ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), nel loro Stato membro d’origine non appena ottenuta l’autorizzazione, ma non prima di un mese dalla presentazione delle eventuali informazioni mancanti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), e all’articolo 7, paragrafo 3, lettere c), d) ed e).

6.  Al fine di assicurare l’armonizzazione coerente del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le prescrizioni relative ai GEFIA a norma del paragrafo 3;

b) le prescrizioni relative agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata di cui al paragrafo 1, lettera d);

c) gli ostacoli che possono impedire l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Capitale iniziale e fondi propri

1.  Gli Stati membri esigono che i GEFIA che sono FIA gestiti internamente abbiano un capitale iniziale di almeno 300 000 EUR.

2.  Quando è nominato GEFIA esterno di FIA, il GEFIA detiene un capitale iniziale di almeno 125 000 EUR.

3.  Quando il valore dei portafogli dei FIA gestiti dal GEFIA supera 250 000 000 di EUR, il GEFIA fornisce un importo supplementare di fondi propri. Detto importo supplementare di fondi propri è equivalente allo 0,02 % dell’importo per il quale il valore dei portafogli del GEFIA supera i 250 000 000 di EUR, ma il totale richiesto del capitale iniziale e dell’importo aggiuntivo non supera tuttavia 10 000 000 di EUR.

4.  Ai fini del paragrafo 3, i FIA gestiti dal GEFIA, compresi i FIA per i quali il GEFIA ha delegato delle funzioni ai sensi dell’articolo 20, ad esclusione, tuttavia, dei portafogli dei FIA che il GEFIA gestisce su delega, sono considerati portafogli del GEFIA.

5.  Indipendentemente dal paragrafo 3, i fondi propri del GEFIA non sono mai inferiori all’importo stabilito ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2006/49/CE.

6.  Gli Stati membri possono dispensare i GEFIA dall’obbligo di fornire fino al 50 % dell’importo supplementare di fondi propri di cui al paragrafo 3 se essi beneficiano di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un’impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo purché siano soggetti a norme prudenziali che le autorità competenti ritengono equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell’Unione.

7.  Per coprire i potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che i GEFIA possono esercitare in conformità della presente direttiva, sia i FIA a gestione interna sia i GEFIA esterno:

a) dispongono di fondi propri aggiuntivi adeguati a coprire i potenziali rischi di responsabilità derivanti da negligenza professionale; ovvero

b) sono titolari di un’assicurazione della responsabilità civile professionale in caso di responsabilità per negligenza professionale che sia adeguata ai rischi coperti.

8.  I fondi propri, compresi tutti i fondi propri aggiuntivi di cui al paragrafo 7, lettera a), sono investiti in liquidità o in attività prontamente convertibili in contanti nel breve termine e non includono posizioni speculative.

9.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure relative al paragrafo 7 del presente articolo che specifichino:

a) i rischi che i fondi propri aggiuntivi o l’assicurazione della responsabilità civile professionale devono coprire;

b) le condizioni per determinare l’adeguatezza dei fondi propri aggiuntivi o della copertura dell’assicurazione della responsabilità civile professionale; e

c) il modo per determinare aggiustamenti correnti dei fondi propri aggiuntivi o della copertura dell’assicurazione della responsabilità civile professionale.

10.  Fatti salvi i paragrafi 7 e 8 e gli atti delegati adottati conformemente al paragrafo 9, il presente articolo non si applica ai GEFIA che sono anche società di gestione di OICVM.

Articolo 10

Cambiamenti nella portata dell’autorizzazione

1.  Gli Stati membri esigono che i GEFIA notifichino, prima dell’attuazione, alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine ogni cambiamento significativo delle condizioni per la concessione dell’autorizzazione iniziale, in particolare i cambiamenti significativi in relazione alle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 7.

2.  Se le autorità competenti dello Stato membro d’origine decidono di imporre restrizioni o di respingere detti cambiamenti, ne informano il GEFIA entro un mese dal ricevimento della notifica. Le autorità competenti possono prorogare detto periodo per un massimo di un mese ove lo reputino necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso e previa notifica al GEFIA. I cambiamenti possono essere attuati se le autorità competenti interessate non vi si oppongono entro il relativo periodo di valutazione.

Articolo 11

Revoca dell’autorizzazione

Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA possono revocare l’autorizzazione rilasciata ad un GEFIA qualora il GEFIA:

a) non utilizzi l’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinunci espressamente o abbia cessato l’attività disciplinata dalla presente direttiva da sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non abbia disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi;

b) abbia ottenuto l’autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione;

d) non soddisfi più le condizioni di cui alla direttiva 2006/49/CE se l’autorizzazione comprende anche la gestione discrezionale di portafogli di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva;

e) abbia gravemente o sistematicamente violato le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; ovvero

f) ricada in uno dei casi in cui la revoca è prevista dall’ordinamento nazionale, per questioni che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva.



CAPO III

CONDIZIONI OPERATIVE DEI GEFIA



SEZIONE 1

Requisiti generali

Articolo 12

Principi generali

1.  Gli Stati membri assicurano che in ogni momento i GEFIA:

a) agiscano onestamente, con la competenza, la cura, la diligenza e la correttezza dovute nell’esercizio delle loro attività;

b) agiscano nel miglior interesse dei FIA o degli investitori dei FIA che gestiscono e dell’integrità del mercato;

c) dispongano delle risorse e delle procedure necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività e le utilizzino in modo efficace;

d) adottino tutte le misure ragionevoli per evitare conflitti di interesse e, quando questi non possono essere evitati, per individuare, gestire e controllare e, se del caso, comunicare tali conflitti di interesse, al fine di evitare che essi incidano negativamente sugli interessi dei FIA e dei loro investitori e di garantire che i FIA che gestiscono siano trattati in modo equo;

e) rispettino tutti gli obblighi regolamentari applicabili all’esercizio delle loro attività in modo da promuovere gli interessi dei FIA o degli investitori dei FIA che gestiscono e l’integrità del mercato;

f) trattino in modo equo tutti gli investitori dei FIA.

Nessun investitore di un FIA ha un trattamento di favore, a meno che tale trattamento di favore sia previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA pertinente.

2.  I GEFIA la cui autorizzazione copra anche i servizi di gestione discrezionale di portafogli di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a):

a) non sono autorizzati a investire la totalità o una parte del portafoglio di un cliente in quote o azioni del FIA che gestiscono, a meno che non ricevano la previa autorizzazione generale del cliente;

b) sono soggetti, relativamente ai servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi d’indennizzo degli investitori ( 4 ).

3.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino i criteri che le pertinenti autorità competenti devono applicare per stabilire se i GEFIA rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Remunerazione

1.  Gli Stati membri impongono ai GEFIA l’obbligo di applicare, alle categorie di personale tra cui gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia remunerativa dell’alta direzione e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio dei GEFIA o dei FIA che gestiscono, politiche e prassi remunerative che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio e che non incoraggino un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, con il regolamento o i documenti costitutivi dei FIA che gestiscono.

I GEFIA determinano le politiche e le prassi remunerative in conformità dell’allegato II.

2.  L’AESFEM assicura l’esistenza di orientamenti su sane politiche remunerative che siano in linea con l’allegato II. Gli orientamenti tengono conto dei principi riguardanti le sane politiche remunerative, enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE, delle dimensioni dei GEFIA e dei FIA che gestiscono, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività. L’AESFEM collabora strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE).

Articolo 14

Conflitti di interesse

1.  Gli Stati membri impongono ai GEFIA l’obbligo di adottare ogni misura ragionevole per individuare i conflitti di interesse che sorgono nel corso della gestione di FIA tra:

a) il GEFIA, compresi la sua alta dirigenza, i dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente legata al GEFIA da una relazione di controllo, e il FIA gestito dal GEFIA, o gli investitori di tale FIA;

b) il FIA, o gli investitori di tale FIA, e un secondo FIA, o gli investitori di questo secondo FIA;

c) il FIA, o gli investitori di tale FIA, e un altro cliente del GEFIA;

d) il FIA, o gli investitori di tale FIA, e un OICVM gestito dal GEFIA o dagli investitori di detto OICVM; ovvero

e) due clienti del GEFIA.

I GEFIA si dotano e applicano modalità organizzative e amministrative efficaci, al fine di adottare ogni misura ragionevole volta a individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse per far sì che non ledano gli interessi dei FIA e dei loro investitori.

I GEFIA, nel loro ambiente operativo interno, tengono distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili tra loro o che possono potenzialmente creare sistematici conflitti di interesse. I GEFIA valutano se le rispettive condizioni di funzionamento possano comportare altri eventuali conflitti di interesse significativi e li comunicano agli investitori dei FIA.

2.  Quando le modalità organizzative adottate dal GEFIA per individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse non bastano a garantire, con ragionevole fiducia, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi degli investitori, il GEFIA informa chiaramente gli investitori, prima di agire per conto loro, della natura generale o della fonte dei conflitti di interesse, ed elabora politiche e procedure adeguate.

3.  Se il GEFIA per conto di un FIA ricorre ai servizi di un intermediario principale, le condizioni sono stabilite con contratto scritto. In particolare, ogni possibilità di trasferimento e di riutilizzo delle attività del FIA è esplicitata nel contratto e rispetta il regolamento o i documenti costitutivi del FIA. Il contratto prevede che il depositario sia informato del contratto stesso.

Nel selezionare e nel designare gli intermediari principali con cui concludere il contratto, i GEFIA agiscono con la competenza, la cura e la diligenza dovute.

4.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:

a) i tipi di conflitti di interesse di cui al paragrafo 1;

b) le misure ragionevoli che i GEFIA sono tenuti ad adottare in materia di strutture e procedure organizzative e amministrative per individuare, prevenire, gestire, monitorare e comunicare i conflitti di interesse.

Articolo 15

Gestione del rischio

1.  I GEFIA separano sotto il profilo funzionale e gerarchico le funzioni di gestione del rischio dalle unità operative, comprese le funzioni di gestione del portafoglio.

La separazione funzionale e gerarchica delle funzioni di gestione del rischio conformemente al primo comma è riesaminata dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA in base al principio di proporzionalità, fermo restando che il GEFIA deve essere in grado di dimostrare in ogni caso che le garanzie specifiche contro i conflitti di interesse consentono lo svolgimento indipendente delle attività di gestione del rischio e che il processo di gestione del rischio ottempera alle prescrizioni del presente articolo ed è coerentemente efficace.

▼M1

2.  I GEFIA mettono in atto sistemi appropriati di gestione del rischio per individuare, misurare, gestire e monitorare adeguatamente tutti i rischi inerenti a ogni strategia di investimento del FIA e ai quali ogni FIA è o può essere esposto. In particolare, i GEFIA non si affidano esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ( 5 ), per valutare il merito di credito delle attività dei FIA.

▼B

I GEFIA riesaminano i sistemi di gestione del rischio con una periodicità appropriata non inferiore a una volta all’anno e li adeguano ove necessario.

3.  Come minimo, i GEFIA:

a) attuano un processo di dovuta diligenza che sia adeguata, documentata e regolarmente attualizzata quando investono per conto del FIA, conformemente alla strategia di investimento, agli obiettivi e al profilo di rischio del FIA;

b) assicurano che i rischi associati a ogni posizione di investimento del FIA e il loro effetto complessivo sul portafoglio del FIA possano essere correttamente individuati, misurati, gestiti e monitorati su base continuativa, anche mediante l’uso di opportune procedure di prove di stress;

c) assicurano che il profilo di rischio del FIA corrisponda alle dimensioni, alla struttura di portafoglio e alle strategie e agli obiettivi di investimento del FIA definiti nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto e nella documentazione promozionale del FIA.

▼M1

3 bis.  Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività dei FIA, le autorità competenti verificano l’adeguatezza delle procedure di valutazione del credito dei GEFIA, valutano l’utilizzo dei riferimenti ai rating del credito di cui al paragrafo 2, primo comma, nell’ambito delle politiche di investimento dei FIA e, se del caso, incoraggiano a ridurre l’incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito.

▼B

4.  I GEFIA fissano il livello massimo di leva finanziaria che possono utilizzare per conto di ogni FIA che gestiscono, nonché la portata del diritto di riutilizzo di garanzie finanziarie o garanzie che potrebbero essere accordate nel quadro di accordi di leva finanziaria, tenendo conto, tra l’altro:

a) del tipo di FIA;

b) della strategia di investimento del FIA;

c) delle fonti della leva finanziaria del FIA;

d) di qualsiasi altra interconnessione o relazione pertinente con altri prestatori di servizi finanziari suscettibili di rappresentare un rischio sistemico;

e) della necessità di limitare l’esposizione a una singola controparte;

f) del grado di garanzia della leva finanziaria;

g) del rapporto attività/passività;

h) del volume, della natura e della portata dell’attività del GEFIA nei mercati interessati.

5.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:

a) i sistemi di gestione del rischio che i GEFIA devono utilizzare in relazione ai rischi ai quali sono esposti per conto dei FIA che gestiscono;

b) la periodicità appropriata del riesame del sistema di gestione del rischio;

c) il modo con cui separare sotto il profilo funzionale e gerarchico la funzione di gestione del rischio dalle unità operative, compresa la funzione di gestione del portafoglio;

d) le garanzie specifiche contro i conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, secondo comma;

e) gli obblighi di cui al paragrafo 3.

▼M1

Le misure che specificano i sistemi di gestione del rischio di cui al primo comma, lettera a), garantiscono che ai GEFIA sia impedito di affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito di cui al paragrafo 2, primo comma, per valutare il merito di credito delle attività dei FIA.

▼B

Articolo 16

Gestione della liquidità

1.  Per ogni FIA gestito diverso da un fondo chiuso che non ricorre alla leva finanziaria, i GEFIA usano un sistema adeguato per la gestione della liquidità e adottano procedure che consentano loro di controllare il rischio di liquidità del FIA e di garantire che il profilo di liquidità degli investimenti del FIA sia conforme alle obbligazioni sottostanti.

I GEFIA effettuano regolarmente prove di stress, in condizioni di liquidità normali ed eccezionali, che consentano loro di valutare il rischio di liquidità dei FIA e di controllare di conseguenza il rischio di liquidità dei FIA.

2.  I GEFIA assicurano che per ogni FIA gestito, la strategia di investimento, il profilo di liquidità e la politica di rimborso siano coerenti.

3.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:

a) i sistemi e le procedure per la gestione delle liquidità; e

b) la coerenza tra strategia di investimento, profilo di liquidità e politica di rimborso di cui al paragrafo 2.

▼M4

Articolo 17

Se i GEFIA sono esposti verso una cartolarizzazione che non soddisfa più i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), agiscono e, se del caso, adottano misure correttive nel miglior interesse degli investitori dei pertinenti FIA.

▼B



SEZIONE 2

Requisiti organizzativi

Articolo 18

Principi generali

1.  Gli Stati membri impongono ai GEFIA di ricorrere in ogni momento a risorse umane e tecniche adeguate e adatte per la buona gestione dei FIA.

In particolare, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA, considerata anche la natura del FIA gestito dal GEFIA, impongono a quest’ultimo di possedere una buona organizzazione amministrativa e contabile, modalità di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, regole per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti a scopo di investimento in conto proprio e che assicurino, quanto meno, che qualunque operazione in cui intervenga il FIA possa essere ricostruita per quanto riguarda l’origine, le parti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che le attività del FIA gestito dal GEFIA siano investite conformemente al regolamento o ai suoi documenti costitutivi del FIA e alle disposizioni normative in vigore.

2.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino le procedure e le modalità di cui al paragrafo 1.

Articolo 19

Valutazione

1.  I GEFIA assicurano che per ogni FIA da essi gestito siano stabilite procedure adeguate e uniformi affinché si possa procedere a una valutazione corretta e indipendente delle attività del FIA conformemente al presente articolo, al diritto nazionale applicabile e al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA.

2.  Le norme applicabili alla valutazione delle attività e al calcolo del valore patrimoniale netto per quota o azione del FIA sono stabilite dalla legislazione del paese in cui il FIA è stabilito e/o dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA.

3.  I GEFIA assicurano altresì che il valore patrimoniale netto per quota o azione del FIA sia calcolato e comunicato agli investitori conformemente al presente articolo, alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA.

Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che almeno una volta l’anno siano valutate le attività e sia calcolato il valore patrimoniale netto per quota o azione.

In caso di FIA di tipo aperto, tali valutazioni e calcoli sono inoltre effettuati con una frequenza adeguata sia alle attività detenute dal FIA che alla frequenza di emissione e di rimborso del medesimo.

Per i FIA di tipo chiuso, tali valutazioni e calcoli sono effettuati anche in caso di aumento o riduzione del capitale da parte del FIA in questione.

Gli investitori sono informati in merito alle valutazioni e ai calcoli secondo quanto previsto dal regolamento o dai documenti costitutivi del pertinente FIA.

4.  I GEFIA assicurano che la funzione di valutazione sia esercitata:

a) da un valutatore esterno, ossia una persona fisica o giuridica indipendente dal FIA, dal GEFIA di detto fondo e da qualsiasi altra persona che abbia stretti legami con il FIA o il GEFIA; ovvero

b) dal GEFIA stesso, a condizione che la funzione di valutazione sia funzionalmente indipendente dalla gestione del portafoglio e dalla politica retributiva e altre misure garantiscano che i conflitti d’interesse siano mitigati e che non sia esercitata un’influenza indebita sui dipendenti.

Il depositario nominato per un FIA non è designato in qualità di valutatore esterno di detto fondo, a meno che non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dai suoi compiti in qualità di valutatore esterno e i potenziali conflitti di interesse non siano stati opportunamente individuati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori del FIA.

5.  Quando un valutatore esterno svolge la funzione di valutazione, il GEFIA dimostra che:

a) il valutatore esterno è soggetto a registrazione professionale obbligatoria riconosciuta per legge o a disposizioni legislative o regolamentari o norme deontologiche;

b) il valutatore esterno può offrire sufficienti garanzie professionali per poter esercitare in modo efficace la pertinente funzione di valutazione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3; e

c) la nomina del valutatore esterno ottempera ai requisiti di cui all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, e agli atti delegati adottati conformemente all’articolo 20, paragrafo 7.

6.  Il valutatore esterno nominato non delega a terzi la funzione di valutazione.

7.  I GEFIA notificano la nomina del valutatore esterno alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine, le quali possono esigere la nomina di un altro valutatore esterno qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5.

8.  La valutazione è effettuata in modo imparziale, con tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute.

9.  Qualora non si ricorra un valutatore esterno indipendente per la funzione di valutazione, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA possono disporre che il GEFIA sottoponga le proprie procedure di valutazione e/o le valutazioni alla verifica di un valutatore esterno o, se del caso, di un revisore.

10.  I GEFIA sono responsabili della corretta valutazione delle attività dei FIA, del calcolo del valore patrimoniale netto e della pubblicazione di detto valore. Pertanto, il fatto che il GEFIA abbia nominato un valutatore esterno non pregiudica la responsabilità del GEFIA nei confronti del FIA e dei suoi investitori.

Fatto salvo il comma precedente e indipendentemente da qualsiasi clausola contrattuale che stabilisca altrimenti, il valutatore esterno è responsabile nei confronti del GEFIA per ogni perdita da questo subita in conseguenza della negligenza del valutatore esterno o della volontaria mancata esecuzione dei suoi compiti.

11.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:

a) i criteri relativi alle procedure per la corretta valutazione delle attività e per il calcolo del valore patrimoniale netto per quota o azione;

b) le garanzie professionali che il valutatore esterno deve offrire per esercitare in modo efficace la funzione di valutazione;

c) la frequenza delle valutazioni effettuate da FIA di tipo aperto, adeguata sia alle attività detenute dal FIA che alla politica di emissione e di rimborso del medesimo.



SEZIONE 3

Delega di funzioni di gefia

Articolo 20

Delega

1.  I GEFIA che intendono delegare a terzi il compito di eseguire funzioni per loro conto, ne informano le autorità competenti del loro Stato membro d’origine prima che decorrano gli effetti degli accordi di delega. Sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il GEFIA deve essere in grado di giustificare l’intera struttura della delega sulla base di ragioni obiettive;

b) il delegato deve disporre di risorse sufficienti per eseguire i rispettivi compiti e le persone che svolgono di fatto le attività del delegato devono possedere il requisito dell’onorabilità e sufficiente esperienza;

c) quando riguarda la gestione del portafoglio o la gestione del rischio, la delega deve essere conferita solo a imprese che sono autorizzate o registrate ai fini della gestione di attività e sono soggette a vigilanza ovvero, quando tale condizione non può essere soddisfatta, solo previa approvazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA;

d) quando la delega riguarda la gestione del portafoglio o la gestione del rischio ed è conferita a un’impresa di un paese terzo, oltre ai criteri di cui alla lettera c) deve essere garantita la cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA e l’autorità di vigilanza dell’impresa;

e) la delega non deve ostacolare l’effettiva vigilanza del GEFIA, in particolare non deve impedire al GEFIA di agire nel miglior interesse degli investitori né deve impedire che il FIA sia gestito secondo tale criterio;

f) il GEFIA deve essere in grado di dimostrare che il delegato è qualificato e capace di esercitare le funzioni in questione, che è stato scelto con tutta la dovuta cura e che il GEFIA è in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento il compito delegato, di dare in ogni momento istruzioni al delegato e di revocare la delega con effetto immediato per proteggere gli interessi degli investitori.

Il GEFIA riesamina costantemente i servizi forniti da ogni delegato.

2.  La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio non è conferita:

a) al depositario o a un delegato del depositario; o

b) a qualsiasi altro soggetto i cui interessi potrebbero confliggere con quelli del GEFIA o dei suoi investitori, a meno che tale soggetto non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle funzioni di gestione del portafoglio o di gestione del rischio dagli altri compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti d’interesse siano stati opportunamente individuati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori del FIA.

3.  Il fatto che il GEFIA abbia delegato delle funzioni ad un terzo o qualsiasi ulteriore subdelega non pregiudicano la responsabilità del GEFIA nei confronti del FIA e dei suoi investitori, né il GEFIA delega le sue funzioni in misura tale da non poter essere più considerato, in sostanza, il gestore del FIA o in misura tale da diventare una società fantasma.

4.  Il terzo può subdelegare le funzioni che gli sono state delegate purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il GEFIA ha fornito il suo previo consenso alla subdelega;

b) il GEFIA ne ha informato le autorità competenti del suo Stato membro d’origine prima che decorrano gli effetti degli accordi di subdelega;

c) le condizioni di cui al paragrafo 1, sul presupposto che tutti i riferimenti al «delegato» sono letti come riferimenti al «subdelegato».

5.  La subdelega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio non è concessa:

a) al depositario o a un delegato del depositario; oppure

b) a qualsiasi altro soggetto i cui interessi potrebbero confliggere con quelli del GEFIA o dei suoi investitori, a meno che tale soggetto non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle funzioni di gestione del portafoglio o di gestione del rischio dagli altri compiti potenzialmente confliggenti e i potenziali conflitti d’interesse siano stati opportunamente individuati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori del FIA.

Il delegato riesamina costantemente i servizi forniti da ogni subdelegato.

6.  Qualora il subdelegato deleghi a sua volta una qualsiasi delle funzioni delegategli, le condizioni di cui al paragrafo 4 si applicano mutatis mutandis.

7.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:

a) le condizioni per soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e 5;

b) le condizioni alle quali si considera che il GEFIA abbia delegato le sue funzioni in misura tale da diventare una società fantasma e da non poter più essere considerato gestore del FIA ai fini del paragrafo 3.



SEZIONE 4

Depositario

Articolo 21

Depositario

1.  Per ogni FIA gestito, il GEFIA assicura che sia nominato un unico depositario in conformità del presente articolo.

2.  La nomina del depositario è provata da contratto scritto. Il contratto disciplina, tra l’altro, il flusso di informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni per il FIA per il quale è stato nominato depositario, come stabilito nella presente direttiva e nelle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pertinenti.

3.  Il depositario è:

a) un ente creditizio avente la sede legale nell’Unione e autorizzato conformemente alla direttiva 2006/48/CE;

b) un’impresa di investimento avente la sede legale nell’Unione, soggetta ai requisiti di adeguatezza patrimoniale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2006/49/CE, compresi i requisiti patrimoniali per i rischi operativi, e autorizzata conformemente alla direttiva 2004/39/CE, e che fornisce anche il servizio ausiliario di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti a norma dell’allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2004/39/CE; le imprese di investimento possiedono in ogni caso fondi propri non inferiori all’importo del capitale iniziale di cui all’articolo 9 della direttiva 2006/49/CE; ovvero

c) un’altra categoria di istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e a vigilanza costante e che, a partire dal 21 luglio 2011, rientra nelle categorie di istituto che gli Stati membri hanno stabilito possono essere scelte come depositario a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE.

Soltanto per i FIA non UE, e fatto salvo il paragrafo 5, lettera b), il depositario può anche essere un ente creditizio o qualsiasi altro soggetto della stessa natura di quelli di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a) e b), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6, lettera b).

Inoltre, in relazione ai FIA che non prevedono la possibilità di esercitare i diritti di rimborso nel quinquennio successivo alla data degli investimenti iniziali e che, in base alla propria politica di investimento fondamentale, generalmente non investono in attività che debbono essere tenute in custodia conformemente al paragrafo 8, lettera a), o investono generalmente in emittenti o società non quotate allo scopo di acquisire potenzialmente il controllo su tali società a norma dell’articolo 26, gli Stati membri possono consentire che il depositario sia un soggetto che esercita funzioni di depositario nel quadro di attività professionali o commerciali per le quali è soggetto all’obbligo di registrazione professionale riconosciuta per legge o a disposizioni legislative o regolamentari o a norme deontologiche e che offrano sufficienti garanzie finanziarie e professionali da consentirgli di esercitare in modo efficace le pertinenti funzioni di depositario e adempiere agli obblighi inerenti a dette funzioni.

4.  Al fine di evitare conflitti di interesse tra il depositario, il GEFIA e/o il FIA e/o i suoi investitori:

a) un GEFIA non agisce come depositario;

b) un intermediario principale che agisce in qualità di controparte di un FIA non agisce come depositario per detto fondo, a meno che non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dai suoi compiti di intermediario principale e i potenziali conflitti di interesse non siano stati opportunamente individuati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori del FIA. La delega delle funzioni di custodia da parte del depositario a tale intermediario principale in conformità del paragrafo 11 è consentita se sono soddisfatte le pertinenti condizioni.

5.  Il depositario è stabilito in uno dei luoghi seguenti:

a) per un FIA UE: nello Stato membro d’origine del FIA;

b) per un FIA non UE: nel paese terzo dove è stabilito il FIA o nello Stato membro d’origine del GEFIA che gestisce il FIA o nello Stato membro di riferimento del gestore del FIA.

6.  Fatte salve le prescrizioni di cui al paragrafo 3, la nomina di un depositario stabilito in un paese terzo è soggetta in ogni momento alle seguenti condizioni:

a) le autorità competenti degli Stati membri in cui è prevista la commercializzazione delle quote o azioni del FIA non UE e, nel caso in cui siano diversi, dello Stato membro d’origine del GEFIA abbiano sottoscritto meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni con le autorità competenti del depositario;

b) il depositario è soggetto ad una regolamentazione prudenziale, inclusi i requisiti patrimoniali minimi, e a una vigilanza efficaci che hanno lo stesso effetto del diritto dell’Unione e sono effettivamente applicate;

c) il paese terzo in cui è stabilito il depositario non è catalogato come paese o territorio non cooperativo dal FATF;

d) gli Stati membri in cui è prevista la commercializzazione delle quote o azioni del FIA non UE e, nel caso in cui siano diversi, lo Stato membro d’origine del GEFIA abbiano sottoscritto con il paese terzo in cui è stabilito il depositario un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi gli eventuali accordi fiscali multilaterali;

e) il depositario è responsabile per contratto nei confronti del FIA o degli investitori del FIA, in linea con i paragrafi 12 e 13, e accetta espressamente di conformarsi al paragrafo 11.

Qualora un’autorità competente di un altro Stato membro sia in disaccordo con la valutazione sull’applicazione del primo comma, lettera a), c) o e), effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

In base ai criteri di cui al paragrafo 17, lettera b), la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano che la regolamentazione prudenziale e la vigilanza di un paese terzo hanno lo stesso effetto del diritto dell’Unione e sono effettivamente applicate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 59, paragrafo 2.

7.  Il depositario assicura in generale l’adeguato monitoraggio dei flussi di cassa del FIA e assicura in particolare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori, o per conto di questi, all’atto della sottoscrizione delle quote o azioni di un FIA siano stati ricevuti e che tutti i contanti del FIA siano stati registrati in conti in contanti aperti a nome del FIA, a nome del GEFIA che opera per conto del FIA o a nome del depositario che opera per conto del FIA presso uno dei soggetti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE, o altro soggetto della stessa natura, nel pertinente mercato dove sono richiesti conti in contanti, purché tale soggetto sia sottoposto a una regolamentazione prudenziale e a una vigilanza efficaci che hanno lo stesso effetto del diritto dell’Unione e che sono effettivamente applicate e conformi ai principi stabiliti all’articolo 16 della direttiva 2006/73/CE.

Qualora i conti in contanti siano aperti a nome del depositario che opera per conto del FIA, i contanti del soggetto di cui al primo comma e i contanti propri del depositario non sono registrati in suddetti conti.

8.  Le attività del FIA o del GEFIA che agisce per conto del FIA sono affidate al depositario a fini di custodia, come segue:

a) per gli strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia:

i) il depositario tiene in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al depositario;

ii) a tal fine, il depositario garantisce che tutti i summenzionati strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario siano registrati nei libri contabili in conti separati, in conformità dei principi di cui all’articolo 16 della direttiva 2006/73/CE, aperti a nome del FIA o del GEFIA che agisce per conto del FIA, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti al FIA conformemente alla legge applicabile in qualsiasi momento;

b) per tutte le altre attività:

i) il depositario verifica la proprietà da parte del FIA o da parte del GEFIA che agisce per conto del FIA di tali attività e conserva un registro relativo a tali attività per le quali è accertato che il FIA o il GEFIA che agisce per conto del FIA detengono la proprietà di tali attività;

ii) la valutazione volta a determinare se il FIA o il GEFIA che agisce per conto del FIA detengono la proprietà si basa su informazioni o documenti forniti dal FIA o dal GEFIA e, se disponibili, su prove esterne;

iii) il depositario mantiene aggiornato il suo registro.

9.  In aggiunta ai compiti di cui ai paragrafi 7 e 8, il depositario:

a) assicura che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso e l’annullamento di quote o azioni di FIA siano effettuati in conformità della legislazione nazionale applicabile e del regolamento o dei documenti costitutivi del FIA;

b) assicura che il valore delle quote o delle azioni del FIA sia calcolato in conformità della legislazione nazionale applicabile e del regolamento o dei documenti costitutivi del FIA e delle procedure di cui all’articolo 19;

c) esegue le istruzioni del GEFIA, salvo qualora siano in contrasto con la legislazione nazionale applicabile o con il regolamento o i documenti costitutivi del FIA;

d) accerta che nelle operazioni che coinvolgano le attività del FIA il controvalore gli sia rimesso nei termini d’uso;

e) accerta che i redditi del FIA ricevano una destinazione conforme alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA.

10.  Nell’ambito dei rispettivi ruoli, il GEFIA e il depositario agiscono in modo onesto, equo, professionale e indipendente e nell’interesse del FIA e degli investitori del FIA.

Un depositario non svolge attività in relazione al FIA o al GEFIA per conto del FIA che possano creare conflitti di interesse tra il FIA, gli investitori del FIA, il GEFIA e lo stesso depositario, a meno che non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse non siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori del FIA.

Le attività di cui al paragrafo 8 non sono riutilizzate dal depositario senza il previo consenso del FIA o del GEFIA che agisce per conto del FIA.

11.  Il depositario non delega a terzi le proprie funzioni, quali descritte nel presente articolo, salvo quelli di cui al paragrafo 8.

Il depositario può delegare a terzi le funzioni di cui al paragrafo 8, a condizione che:

a) le funzioni non siano delegate nell’intento di aggirare le prescrizioni della presente direttiva;

b) il depositario possa dimostrare che sussiste un motivo oggettivo per la delega;

c) il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell’eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle disposizioni da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli; e

d) il depositario assicuri che il terzo soddisfi le seguenti condizioni in ogni momento durante l’esecuzione delle funzioni delegategli:

i) il terzo ha le strutture e le competenze adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità delle attività del FIA o del GEFIA che agisce per conto del FIA che gli sono state affidate;

ii) per quanto riguarda i compiti di custodia di cui al paragrafo 8, lettera a), il terzo è soggetto ad una regolamentazione prudenziale, compresi i requisiti patrimoniali minimi, e a una vigilanza efficaci nella giurisdizione interessata, e il terzo è soggetto a verifica contabile periodica esterna per garantire che gli strumenti finanziari siano in suo possesso;

iii) il terzo tiene separate le attività dei clienti del depositario dalle proprie e da quelle del depositario, in modo che possano in qualsiasi momento essere chiaramente identificate come appartenenti ai clienti di un dato depositario;

iv) il terzo non fa uso delle attività senza il previo consenso del FIA o del GEFIA che agisce per conto del FIA e senza previa notifica al depositario; e

v) il terzo ottempera agli obblighi e ai divieti generali di cui ai paragrafi 8 e 10.

Nonostante il secondo comma, lettera d), punto ii), ove la legislazione di un paese terzo preveda l’obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti di delega di cui a tale lettera, il depositario può delegare le sue funzioni a tale soggetto locale solo nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione del paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega, a condizione che:

a) gli investitori del FIA interessato siano stati debitamente informati del fatto che tale delega è prescritta per legge nella legislazione del paese terzo e delle circostanze che la giustificano, prima del loro investimento; e

b) il FIA o il GEFIA per conto del FIA abbiano istruito il depositario a delegare a tale soggetto locale la custodia di detti strumenti finanziari.

Il terzo può a sua volta subdelegare tali funzioni, purché siano soddisfatte le stesse condizioni. In tal caso, il paragrafo 13 si applica mutatis mutandis alle parti interessate.

Ai fini del presente paragrafo, la prestazione di servizi di cui alla direttiva 98/26/CE da parte di sistemi di regolamento titoli quali designati ai fini di detta direttiva o la prestazione di servizi analoghi da parte di sistemi di regolamento titoli di paesi terzi non è considerata una delega delle funzioni di custodia.

12.  Il depositario è responsabile nei confronti del FIA o degli investitori del FIA per la perdita, da parte del depositario o di un terzo al quale è stata delegata la custodia di strumenti finanziari detenuti in custodia ai sensi del paragrafo 8, lettera a).

In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, il depositario restituisce senza indebito indugio uno strumento finanziario di tipo identico o l’importo corrispondente al FIA o al GEFIA che agisce per conto del FIA. Il depositario non è responsabile qualora possa dimostrare che la perdita è imputabile a un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle.

Il depositario è altresì responsabile nei confronti del FIA, o degli investitori del fondo, per ogni altra perdita da essi subita in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, degli obblighi di cui alla presente direttiva.

13.  Ogni eventuale delega di cui al paragrafo 11 lascia impregiudicata la responsabilità del depositario.

Nonostante il primo comma del presente paragrafo, in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia da terzi ai sensi del paragrafo 11, il depositario può esonerarsi da responsabilità se è in grado di dimostrare che:

a) sono soddisfatti tutti i requisiti per la delega delle sue funzioni di custodia, come previsto al paragrafo 11, secondo comma; e

b) un contratto scritto tra il depositario e il terzo trasferisce espressamente la responsabilità del depositario al terzo in questione e consente al FIA o al GEFIA che agisce per conto del FIA di rivalersi nei confronti del terzo per la perdita degli strumenti finanziari o consente al depositario di farlo a nome loro; e

c) un contratto scritto tra il depositario e il FIA o il GEFIA che agisce per conto del FIA consente espressamente l’esonero dalla responsabilità del depositario e stabilisce la ragione oggettiva per stipulare tale esonero.

14.  Inoltre, ove la legislazione di un paese terzo preveda l’obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e qualora non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega di cui al paragrafo 11, lettera d), punto ii), il depositario può esonerarsi dalla responsabilità purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il regolamento o i documenti costitutivi del FIA interessato consentono espressamente tale esonero alle condizioni previste nel presente paragrafo;

b) gli investitori del FIA interessato sono stati debitamente informati di tale esonero e delle circostanze che lo giustificano prima di aver effettuato l’investimento;

c) il FIA o il GEFIA per conto del FIA hanno incaricato il depositario di delegare a un soggetto locale la custodia di tali strumenti finanziari;

d) esiste un contratto scritto tra il depositario e il FIA o il GEFIA che agisce per conto del FIA che prevede espressamente tale esonero; e

e) esiste un contratto scritto tra il depositario e il terzo che trasferisce espressamente la responsabilità del depositario al soggetto locale in questione e consente al FIA o al GEFIA che agisce per conto del FIA di rivalersi nei confronti di detto soggetto locale per la perdita di strumenti finanziari o consente al depositario di farlo a nome loro.

15.  La responsabilità nei confronti degli investitori del FIA può essere invocata direttamente oppure indirettamente tramite il GEFIA, a seconda della natura giuridica del rapporto esistente tra il depositario, il GEFIA e gli investitori.

16.  Il depositario, su richiesta, fornisce alle sue autorità competenti tutte le informazioni che ha ottenuto nell’esercizio delle sue mansioni e che possano essere necessarie alle autorità competenti del FIA o del GEFIA. Se le autorità competenti del FIA o del GEFIA sono diverse da quelle del depositario, le autorità competenti del depositario condividono senza indugio le informazioni ricevute con le autorità competenti del FIA e del GEFIA.

17.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:

a) gli elementi da includere nel contratto scritto di cui al paragrafo 2;

b) i criteri generali per valutare se la regolamentazione e la vigilanza prudenziali dei paesi terzi di cui al paragrafo 6, lettera b), abbiano lo stesso effetto del diritto dell’Unione e siano effettivamente applicate;

c) le condizioni per svolgere le funzioni di depositario ai sensi dei paragrafi 7, 8 e 9, tra cui:

i) il tipo di strumenti finanziari da includere nel novero delle funzioni di custodia del depositario ai sensi del paragrafo 8, lettera a);

ii) le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare i propri doveri di custodia su strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale; e

iii) le condizioni in base alle quali il depositario è tenuto a custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, ai sensi del paragrafo 8, lettera b);

d) gli obblighi di dovuta diligenza dei depositari a norma del paragrafo 11, lettera c);

e) l’obbligo di separazione a norma del paragrafo 11, lettera d), punto iii);

f) le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia debbano considerarsi perduti;

g) che cosa si intenda per eventi esterni al di là di ogni ragionevole controllo le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle a norma del paragrafo 12;

h) le condizioni e le circostanze in cui non sussiste un motivo obiettivo per stipulare un esonero a norma del paragrafo 13.



CAPO IV

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Articolo 22

Relazione annuale

1.  Un GEFIA è tenuto, per ciascun FIA UE che gestisce e per ciascun FIA che commercializza nell’Unione, a mettere a disposizione una relazione annuale per ogni esercizio al più tardi sei mesi dalla fine dell’esercizio stesso. La relazione annuale è fornita su richiesta agli investitori. La relazione annuale è messa a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA e, ove applicabile, dello Stato membro d’origine del FIA.

Se il FIA è tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale in conformità della direttiva 2004/109/CE, soltanto le informazioni supplementari di cui al paragrafo 2 devono essere fornite agli investitori su richiesta, separatamente o come parte aggiuntiva della relazione finanziaria annuale. In quest’ultimo caso la relazione finanziaria annuale è pubblicata al più tardi entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio.

2.  La relazione annuale comprende almeno gli elementi seguenti:

a) il bilancio o lo stato patrimoniale;

b) il conto dei redditi e delle spese dell’esercizio;

c) una relazione sulle attività svolte nell’esercizio;

d) eventuali modifiche significative nelle informazioni elencate all’articolo 23 durante l’esercizio su cui verte la relazione;

e) gli importi retributivi totali per l’esercizio, suddivisi in retribuzione fissa e variabile, versati dal GEFIA al suo personale e il numero dei beneficiari nonché, se del caso, la commissione di gestione versata dal FIA;

f) l’importo aggregato delle remunerazioni suddiviso per alta direzione e membri del personale del GEFIA il cui operato abbia un impatto significativo sul profilo di rischio del FIA.

3.  I dati contabili contenuti nella relazione annuale sono elaborati conformemente alle norme contabili dello Stato membro d’origine del FIA o conformemente alle norme contabili del paese terzo dove il FIA è stabilito e alle norme contabili stabilite nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA.

I dati contabili contenuti nella relazione annuale sono controllati da una o più persone abilitate per legge alla revisione dei conti conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ( 7 ). La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione annuale.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono consentire ai GEFIA che commercializzano FIA non UE di sottoporre le relazioni annuali di tali FIA a una revisione conforme ai principi contabili internazionali vigenti nel paese in cui il FIA ha sede legale.

4.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino il contenuto e il formato della relazione annuale. Tali misure sono adattate al tipo di FIA cui si applicano.

Articolo 23

Informazioni agli investitori

1.  Per ciascuno dei FIA UE che gestiscono e per ciascuno dei FIA che commercializzano nell’Unione, i GEFIA mettono a disposizione degli investitori del FIA, conformemente al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA, le seguenti informazioni prima che questi investano nel fondo, nonché ogni relativa modifica significativa:

a) una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA, informazioni su dove il FIA di destinazione è stabilito e su dove sono stabiliti i fondi sottostanti se il FIA è un fondo di fondi, una descrizione dei tipi di attività in cui il fondo può investire, le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ogni eventuale restrizione all’investimento applicabile, le circostanze in cui il FIA può utilizzare la leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all’utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il GEFIA è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA;

b) una descrizione delle procedure secondo le quali il FIA può cambiare la sua strategia di investimento o la sua politica di investimento, o entrambe;

c) una descrizione delle principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale stabilito ai fini dell’investimento, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l’eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze sul territorio in cui è stabilito il FIA;

d) l’identità del GEFIA, del depositario del FIA, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi, nonché una descrizione dei loro doveri e dei diritti degli investitori;

e) una descrizione del modo in cui il GEFIA soddisfa i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 7;

f) una descrizione di qualsiasi funzione di gestione delegata di cui all’allegato I da parte del GEFIA e di ogni funzione di custodia delegata dal depositario, l’identificazione del delegato e informazioni circa eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe;

g) una descrizione della procedura di valutazione del FIA e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione le attività, ivi compresi i metodi utilizzati per valutare le attività difficili da valutare conformemente all’articolo 19;

h) una descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali e gli accordi esistenti con gli investitori in materia di rimborso;

i) una descrizione di tutte le commissioni, i costi e le spese e dei loro importi massimi, sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;

j) una descrizione del modo in cui il GEFIA garantisce l’equità di trattamento degli investitori e, quando un investitore ottiene un trattamento preferenziale o il diritto di ottenere un trattamento preferenziale, una descrizione del trattamento preferenziale, il tipo di investitori che ottengono tale trattamento preferenziale nonché, ove pertinente, i loro legami giuridici o economici con il FIA o il GEFIA;

k) l’ultima relazione annuale di cui all’articolo 22;

l) la procedura e le condizioni per l’emissione e la vendita di quote o azioni;

m) l’ultimo valore patrimoniale netto del FIA o l’ultimo prezzo di mercato della quota o azione del fondo, conformemente all’articolo 19;

n) ove disponibile, il rendimento storico del FIA;

o) l’identità dell’intermediario principale e una descrizione di tutte le disposizioni significative del FIA con i suoi intermediari principali e il modo in cui sono gestiti i relativi conflitti di interesse e la clausola contenuta nel contratto con il depositario relativa alla possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del FIA e informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all’eventuale intermediario principale;

p) una descrizione di come e quando saranno divulgate le informazioni richieste a norma dei paragrafi 4 e 5.

2.  Il GEFIA informa gli investitori prima che investano nel FIA in merito a eventuali disposizioni adottate dal depositario per essere esonerato contrattualmente dalla responsabilità conformemente all’articolo 21, paragrafo 13. Il GEFIA informa inoltre senza indugio gli investitori circa eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del depositario.

3.  Quando il FIA è tenuto a pubblicare un prospetto in conformità della direttiva 2003/71/CE o in conformità del diritto nazionale, soltanto le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 che sono supplementari rispetto a quelle contenute nel prospetto devono essere divulgate separatamente o come informazioni supplementari nel prospetto.

4.  Per ogni FIA UE che gestiscono e per ogni FIA che commercializzano nell’Unione, i GEFIA comunicano periodicamente agli investitori:

a) la percentuale di attività del FIA oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida;

b) qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA;

c) il profilo di rischio attuale del FIA e i sistemi di gestione dei rischi utilizzati dal GEFIA per gestire tali rischi.

5.  I GEFIA che gestiscono FIA UE ricorrendo alla leva finanziaria o che commercializzano FIA nell’Unione ricorrendo alla leva finanziaria divulgano periodicamente per ciascuno di tali fondi:

a) eventuali modifiche al livello massimo della leva finanziaria che il GEFIA può utilizzare per conto del FIA nonché ogni diritto di riutilizzo di garanzie finanziarie o ogni garanzia accordata nel quadro di accordi di leva finanziaria;

b) l’importo totale della leva finanziaria utilizzata da tale FIA.

6.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino gli obblighi di informazione dei GEFIA di cui ai paragrafi 4 e 5, compresa la frequenza della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5. Tali misure sono adeguate al tipo di GEFIA ai quali si applicano.

Articolo 24

Obblighi di segnalazione alle autorità competenti

1.  Il GEFIA comunica regolarmente alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine informazioni sui principali mercati e strumenti in cui negozia per conto dei FIA che gestisce.

Esso fornisce informazioni sui principali strumenti in cui negozia, sui mercati di cui è membro o in cui negozia attivamente e sulle principali esposizioni e sulle concentrazioni più importanti di ogni FIA che gestisce.

2.  Per ogni FIA UE che gestisce e per ogni FIA che commercializza nell’Unione, il GEFIA fornisce alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine quanto segue:

a) la percentuale di attività del FIA oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida;

b) qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA;

c) il profilo di rischio attuale del FIA e i sistemi di gestione dei rischi utilizzati dal GEFIA per gestire il rischio di mercato, il rischio di liquidità, il rischio di controparte e altri rischi incluso il rischio operativo;

d) informazioni sulle principali categorie di attività in cui il FIA ha investito; e

e) i risultati delle prove di stress eseguite in conformità dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma.

3.  Il GEFIA fornisce su richiesta alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine i documenti seguenti:

a) una relazione annuale per ogni FIA UE gestito dal GEFIA e per ogni FIA da esso commercializzato nell’Unione, per ogni esercizio finanziario, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1;

b) alla fine di ogni trimestre, un elenco dettagliato di tutti i FIA gestiti dal GEFIA.

4.  Il GEFIA che gestisce FIA che utilizzano in modo considerevole la leva finanziaria mette a disposizione delle autorità competenti del suo Stato membro d’origine le informazioni sul livello generale di leva finanziaria utilizzato da ogni FIA gestito, i dati disaggregati della leva finanziaria derivante dal prestito di contante o di titoli e della leva finanziaria incorporata in derivati nonché i dati sulla misura di riutilizzo delle attività del FIA nel quadro di accordi di leva finanziaria.

Le informazioni includono l’identità delle cinque maggiori fonti di contante o di titoli in prestito per ogni FIA gestito dal GEFIA e gli importi della leva finanziaria ricevuti da ognuna di tali fonti per ognuno di tali fondi.

Per i GEFIA non UE, gli obblighi di segnalazione previsti dal presente paragrafo sono limitati ai FIA UE che gestiscono e ai FIA non UE che commercializzano nell’Unione.

5.  Ove necessario per l’efficace monitoraggio del rischio sistemico, le autorità competenti dello Stato membro d’origine possono richiedere informazioni supplementari rispetto a quelle descritte nel presente articolo, su base periodica e ad hoc. Le autorità competenti informano l’AESFEM in merito ai requisiti aggiuntivi in materia di informazioni.

In circostanze eccezionali e quando ciò sia necessario per assicurare la stabilità e l’integrità del sistema finanziario o per promuovere una crescita sostenibile a lungo termine, l’AESFEM può richiedere alle autorità competenti dello Stato membro d’origine di imporre ulteriori obblighi di informazione.

6.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:

a) quando si considera che la leva finanziaria sia utilizzata su base sostanziale ai fini del paragrafo 4; e

b) gli obblighi di segnalazione e di informazione di cui al presente articolo.

Tali misure tengono conto delle necessità di evitare alle autorità competenti oneri amministrativi eccessivi.



CAPO V

GEFIA CHE GESTISCONO TIPI SPECIFICI DI FIA



SEZIONE 1

GEFIA che gestiscono FIA utilizzando la leva finanziaria

Articolo 25

Utilizzo di informazioni da parte delle autorità competenti, cooperazione in materia di vigilanza e limiti della leva finanziaria

1.  Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA utilizzino le informazioni da raccogliere ai sensi dell’articolo 24 per determinare in che misura l’utilizzo della leva finanziaria contribuisca ad accrescere i rischi sistemici nel sistema finanziario, i rischi di disordini sui mercati o i rischi per la crescita a lungo termine dell’economia.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri d’origine dei GEFIA assicurano che tutte le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 24, relative a tutti i GEFIA di cui assicurano la vigilanza, e le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 7 siano messe a disposizione delle autorità competenti di altri Stati membri interessati, dell’AESFEM e del CERS tramite le procedure stabilite all’articolo 50 sulla cooperazione in materia di vigilanza. Forniscono altresì tempestivamente le informazioni attraverso tali procedure e bilateralmente alle autorità competenti degli altri Stati membri direttamente interessati, qualora un GEFIA sotto la loro responsabilità, o il FIA gestito da tale GEFIA, possa potenzialmente costituire una fonte importante di rischio di controparte per un ente creditizio o per altri istituti di importanza sistemica in altri Stati membri.

3.  Il GEFIA dimostra che i limiti della leva finanziaria da esso fissati per ogni FIA che gestisce sono ragionevoli e di rispettare tali limiti in ogni momento. Le autorità competenti valutano i rischi che può comportare l’uso della leva finanziaria da parte di un GEFIA riguardo al FIA che gestisce e, ove ritenuto necessario per assicurare la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA, previa notifica all’AESFEM, al CERS e alle autorità competenti del FIA in questione, impongono limiti al livello della leva finanziaria che un GEFIA è autorizzato a utilizzare, o altre restrizioni alla gestione del FIA riguardo ai FIA sotto la sua gestione, per limitare la misura in cui l’utilizzo della leva finanziaria contribuisce ad accrescere i rischi sistemici nel sistema finanziario o i rischi di disordini sui mercati. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano debitamente l’AESFEM, il CERS e le autorità competenti del FIA delle misure adottate al riguardo, tramite le procedure stabilite all’articolo 50.

4.  La notifica di cui al paragrafo 3 è effettuata non meno di dieci giorni lavorativi prima che la misura proposta sia destinata a produrre effetti o ad essere rinnovata. La notifica include dettagli concernenti la misura proposta, le ragioni ad essa sottese e per quando ne è prevista la decorrenza degli effetti. In circostanze eccezionali, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA possono decidere che la misura proposta inizi a produrre effetti entro il termine di cui alla prima frase.

5.  L’AESFEM svolge un ruolo di facilitazione e di coordinamento, in particolare cercando di assicurare che l’approccio adottato dalle autorità competenti sia coerente, in relazione alle misure proposte dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 3.

6.  Dopo aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 3, l’AESFEM formula un parere destinato alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA circa la misura proposta o adottata. Il parere può esaminare, in particolare, se le condizioni per agire sembrino soddisfatte nonché l’adeguatezza e la durata delle misure.

7.  In base alle informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 2 e tenuto conto dell’eventuale parere del CERS, l’AESFEM può determinare se la leva utilizzata da un GEFIA, o da un gruppo di GEFIA, rappresenti un rischio sostanziale per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario e può formulare un parere per le autorità competenti per specificare le misure correttive da adottare, compresi i limiti al livello di leva finanziaria che tale GEFIA o gruppo di GEFIA è autorizzato a utilizzare. L’AESFEM informa immediatamente le autorità competenti interessate, il CERS e la Commissione in merito a tali determinazioni.

8.  Se un’autorità competente propone di adottare misure contrastanti con il parere dell’AESFEM di cui ai paragrafi 6 e 7, ne informa l’AESFEM, esponendone le ragioni. L’AESFEM può rendere pubblico il fatto che un’autorità competente non si conforma o non intende conformarsi al suo parere. L’AESFEM può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite dall’autorità competente riguardo al mancato adeguamento al suo parere. L’autorità competente interessata riceve preliminarmente comunicazione della pubblicazione.

9.  La Commissione adotta, mediante atti delegati, in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che stabiliscono i principi che specificano le circostanze nelle quali le autorità competenti applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3, tenendo conto delle diverse strategie dei FIA, delle diverse condizioni di mercato in cui i FIA operano e degli eventuali effetti prociclici dell’applicazione di tali disposizioni.



SEZIONE 2

Obblighi imposti ai GEFIA che gestiscono FIA che acquisiscono il controllo di società non quotate e di emittenti

Articolo 26

Ambito di applicazione

1.  La presente sezione si applica:

a) ai GEFIA che gestiscono uno o più FIA che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo volto all’acquisizione del controllo, acquisiscono il controllo di una società non quotata a norma del paragrafo 5;

b) ai GEFIA che cooperano con uno o più altri GEFIA in base a un accordo in virtù del quale i FIA gestiti congiuntamente da detti GEFIA acquisiscono il controllo di una società non quotata a norma del paragrafo 5.

2.  La presente sezione non si applica se le società non quotate sono:

a) piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( 8 ); o

b) società veicolo finalizzate all’acquisto, alla detenzione o all’amministrazione di beni immobili.

3.  Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’articolo 27, paragrafo 1, si applica anche ai GEFIA che gestiscono FIA che acquisiscono una partecipazione non di controllo in una società non quotata.

4.  L’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 30 si applicano anche ai GEFIA che gestiscono FIA che acquisiscono una partecipazione di controllo sugli emittenti. Ai fini di detti articoli, si applicano mutatis mutandis i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

5.  Ai fini della presente sezione, per controllo di società non quotate si intende la detenzione di oltre il 50 % dei diritti di voto nella società.

Nel calcolo della percentuale dei diritti di voto detenuti dal FIA in questione, oltre ai diritti di voto detenuti direttamente dal pertinente FIA, sono presi in considerazione, a condizione che sia stabilito il controllo di cui al primo comma, i diritti di voto di:

a) un’impresa controllata dal FIA; e

b) una persona fisica o giuridica che agisca in nome proprio ma per conto del FIA o per conto di un’impresa controllata dal FIA.

La percentuale dei diritti di voto è calcolata in base a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se ne è sospeso l’esercizio.

Nonostante l’articolo 4, paragrafo 1, punto i), ai fini dell’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 30, per controllo di emittenti si intende quanto definito all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE.

6.  La presente sezione si applica nel rispetto delle condizioni e restrizioni enunciate all’articolo 6 della direttiva 2002/14/CE.

7.  La presente sezione si applica fatte salve eventuali norme più rigorose adottate dagli Stati membri in relazione all’acquisizione di partecipazioni in emittenti e società non quotate nei loro territori.

Articolo 27

Comunicazione dell’acquisizione di partecipazioni importanti e del controllo di società non quotate

1.  Gli Stati membri prescrivono che, qualora un FIA acquisisca, detenga o ceda azioni di una società non quotata, il GEFIA che gestisce tale FIA comunichi alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine la proporzione dei diritti di voto della società non quotata in possesso del FIA ogni volta che tale percentuale raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie del 10 %, 20 %, 30 %, 50 % e 75 %.

2.  Gli Stati membri prescrivono che, qualora un FIA acquisisca, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 5 dello stesso articolo, i GEFIA che gestiscono tale FIA comunichino l’acquisizione del controllo da parte del FIA:

a) alla società non quotata;

b) agli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione del GEFIA o possono essere messi a disposizione mediante la società non quotata o tramite un registro a cui il GEFIA ha o può avere accesso; e

c) alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA di FIA.

3.  La comunicazione di cui al paragrafo 2 contiene le seguenti informazioni supplementari:

a) la situazione risultante in termini di diritti di voto;

b) le condizioni in base alle quali è stato acquisito il controllo, ivi comprese le informazioni sull’identità dei diversi azionisti partecipanti, l’eventuale persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare il diritto di voto per conto loro e, se del caso, la catena di imprese attraverso cui sono detenuti di fatto i diritti di voto;

c) la data in cui è stato acquisito il controllo.

4.  Nella sua comunicazione alla società non quotata, il GEFIA richiede al consiglio di amministrazione della società di comunicare senza indebito ritardo, ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, ai lavoratori stessi, l’acquisizione del controllo da parte del FIA gestito dal GEFIA e le informazioni di cui al paragrafo 3. Il GEFIA si adopera al meglio per garantire che i rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, i lavoratori stessi siano debitamente informati dal consiglio di amministrazione conformemente al presente articolo.

5.  Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono effettuate il prima possibile, ma entro e non oltre dieci giorni lavorativi dopo la data in cui il FIA ha raggiunto o superato o è sceso al di sotto della soglia pertinente o ha acquisito il controllo della società non quotata.

Articolo 28

Informazioni da comunicare in caso di acquisizione del controllo

1.  Gli Stati membri prescrivono che, qualora un FIA acquisisca, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata o di un emittente a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 5 dello stesso articolo, il GEFIA che gestisce tale FIA fornisca le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo:

a) alla società interessata;

b) agli azionisti della società le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione del GEFIA o possono essere messi a disposizione mediante la società o tramite un registro a cui il GEFIA ha o può avere accesso; e

c) alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA.

Gli Stati membri possono prescrivere che le informazioni di cui al paragrafo 2 siano inoltre messe a disposizione delle autorità nazionali competenti della società non quotata che gli Stati membri possono designare a tal fine.

2.  Il GEFIA comunica inoltre:

a) l’identità dei GEFIA che, individualmente o in accordo con altri GEFIA, gestiscono i FIA che hanno acquisito il controllo;

b) la politica di prevenzione e gestione dei conflitti d’interesse, in particolare tra il GEFIA, il FIA e la società, ivi incluse le informazioni sulle specifiche salvaguardie stabilite per garantire che eventuali accordi tra il GEFIA e/o il FIA e la società siano conclusi alle normali condizioni di mercato; e

c) la politica in materia di comunicazione esterna e interna relativa alla società, in particolare per quanto riguarda i lavoratori.

3.  Nella sua notifica alla società a norma del paragrafo 1, lettera a), il GEFIA richiede al consiglio di amministrazione della società di comunicare senza indebito ritardo ai rappresentanti dei lavoratori o in mancanza ai lavoratori stessi, le informazioni di cui al paragrafo 1. Il GEFIA si adopera al meglio per garantire che i rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, i lavoratori stessi, siano debitamente informati dal consiglio di amministrazione conformemente al presente articolo.

4.  Gli Stati membri prescrivono che, qualora un FIA acquisisca, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 5 dello stesso articolo, il GEFIA che gestisce tale FIA garantisca che il FIA, ovvero il GEFIA che agisce per conto del FIA,comunichi le intenzioni di quest’ultimo in relazione all’attività futura della società non quotata e alle ripercussioni probabili sull’occupazione, compresa qualsiasi modifica significativa delle condizioni di lavoro:

a) alla società non quotata; e

b) agli azionisti della società non quotata le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione del GEFIA o possono essere messi a disposizione mediante la società non quotata o tramite un registro a cui il GEFIA ha o può avere accesso.

Inoltre, il GEFIA che gestisce il FIA in questione richiede e si adopera al meglio per garantire che il consiglio di amministrazione della società non quotata comunichi le informazioni di cui al primo comma ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, ai lavoratori stessi della società non quotata.

5.  Gli Stati membri prescrivono che, qualora un FIA acquisisca il controllo di una società non quotata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 5 dello stesso articolo, il GEFIA che gestisce tale FIA fornisca alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine e agli investitori del FIA le informazioni sul finanziamento dell’acquisizione.

Articolo 29

Disposizioni specifiche sulla relazione annuale dei FIA che esercitano il controllo di società non quotate

1.  Gli Stati membri prescrivono che, qualora un FIA acquisisca, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 5 dello stesso articolo, il GEFIA che gestisce tale fondo:

a) richieda e si adoperi al meglio per garantire che la relazione annuale della società non quotata, elaborata conformemente al paragrafo 2, sia messa a disposizione dal consiglio di amministrazione della società ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, ai lavoratori stessi entro il periodo in cui detta relazione annuale deve essere redatta in conformità del diritto nazionale applicabile; ovvero

b) per ciascuno di tali FIA, includa nella relazione annuale di cui all’articolo 22, le informazioni di cui al paragrafo 2 relative alla pertinente società non quotata.

2.  Le ulteriori informazioni da inserire nella relazione annuale della società o del FIA a norma del paragrafo 1 contengono almeno un fedele resoconto dell’andamento dell’attività della società che rappresenti la situazione alla fine del periodo oggetto della relazione annuale. Tale relazione contiene altresì indicazioni concernenti:

a) gli eventuali eventi di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;

b) l’evoluzione prevedibile della società; e

c) le informazioni concernenti le acquisizioni di azioni proprie prescritte dall’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE del Consiglio ( 9 ).

3.  Il GEFIA che gestisce il FIA in questione:

a) richiede e si adopera al meglio per garantire che il consiglio di amministrazione della società non quotata metta le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), relative alla società in questione a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori della società in questione o, in mancanza di questi, ai lavoratori stessi entro il termine di cui all’articolo 22, paragrafo 1; ovvero

b) metta le informazioni di cui al precedente paragrafo 1, lettera a), a disposizione degli investitori del FIA, nella misura in cui siano disponibili, entro il termine di cui all’articolo 22, paragrafo 1, e, in ogni caso, non oltre la data in cui la relazione annuale della società non quotata è redatta secondo il diritto nazionale applicabile.

Articolo 30

Disaggregazione delle attività

1.  Gli Stati membri prescrivono che, qualora un FIA acquisisca, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata o di un emittente a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 5 dello stesso articolo, il GEFIA che gestisce tale FIA, per un periodo di ventiquattro mesi dall’acquisizione del controllo della compagnia da parte del FIA:

a) non sia autorizzato a facilitare, sostenere o istruire nessuna distribuzione, riduzione di capitale, rimborso di azioni e/o acquisizione di azioni proprie da parte della compagnia secondo quanto descritto nel paragrafo 2;

b) nella misura in cui il GEFIA è autorizzato a votare per conto del FIA in seno agli organi direttivi della società, non voti a favore della distribuzione, della riduzione di capitale, del rimborso di azioni e/o dell’acquisizione di azioni proprie da parte della società secondo quanto descritto nel paragrafo 2; e

c) in ogni caso si adoperi al meglio per impedire le distribuzioni, le riduzioni di capitale, i rimborsi di azioni e/o le acquisizioni di azioni proprie da parte della società secondo quanto descritto nel paragrafo 2.

2.  Gli obblighi imposti ai GEFIA a norma del paragrafo 1 si riferiscono a quanto segue:

a) qualsiasi distribuzione agli azionisti effettuata quando, alla data di chiusura dell’ultimo esercizio, l’attivo netto risultante dai conti annuali della società è, o in seguito a tale distribuzione diventerebbe, inferiore all’importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve che possono essere non distribuite in virtù della legge o dello statuto, restando inteso che, qualora la parte non richiesta del capitale sottoscritto non sia contabilizzata all’attivo del bilancio, tale importo sarà detratto dall’importo del capitale sottoscritto;

b) qualsiasi distribuzione a favore degli azionisti il cui importo supererebbe l’ammontare dei profitti alla fine dell’ultimo esercizio, aumentato degli utili riportati e dei prelievi effettuati su riserve disponibili a questo scopo e diminuito delle eventuali perdite degli esercizi precedenti e delle somme iscritte in riserva conformemente alla legge o allo statuto;

c) nella misura in cui gli acquisti di azioni proprie sono ammessi, le acquisizioni da parte della società, comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e da essa detenute e le azioni acquisite da una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società che avrebbero l’effetto di ridurre l’attivo netto al di sotto dell’importo di cui alla lettera a).

3.  Ai fini del paragrafo 2:

a) il termine «distribuzione» di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), comprende in particolare il pagamento dei dividendi e degli interessi relativi alle azioni;

b) le disposizioni in materia di riduzione del capitale non si applicano su una riduzione del capitale sottoscritto il cui scopo è quello di compensare le perdite sostenute o di incorporare somme di denaro in una riserva non distribuibile purché, a seguito di tale operazione, l’importo di detta riserva non sia superiore al 10 % del capitale sottoscritto ridotto; e

c) la restrizione di cui al paragrafo 2, lettera c), è assoggettata all’articolo 20, paragrafo 1, lettere da b) a h), della direttiva 77/91/CEE.



CAPO VI

DIRITTI DEI GEFIA UE DI COMMERCIALIZZARE E GESTIRE FIA UE NELL’UNIONE

Articolo 31

Commercializzazione di quote o azioni di FIA UE nello Stato membro d’origine del GEFIA

1.  Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa commercializzare quote o azioni di qualsiasi FIA UE che gestisce presso gli investitori professionali nello Stato membro d’origine del GEFIA quando sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.

Qualora il FIA UE sia un FIA di alimentazione, il diritto di commercializzare di cui al primo comma è soggetto alla condizione che anche il FIA di destinazione sia un FIA UE gestito da un GEFIA UE autorizzato.

2.  Il GEFIA trasmette una notifica alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine in merito a ciascun FIA UE che intende commercializzare.

La notifica comprende la documentazione e le informazioni di cui all’allegato III.

3.  Nei venti giorni lavorativi dal ricevimento di un fascicolo completo di notifica ai sensi del paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA comunicano al GEFIA stesso se può iniziare a commercializzare il FIA indicato nella notifica di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA impediscono la commercializzazione del FIA soltanto se la gestione del FIA da parte del GEFIA non è o non sarà conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non rispetta o non rispetterà in altro modo la presente direttiva. In caso di decisione positiva, il GEFIA può iniziare a commercializzare il FIA nel suo Stato membro d’origine a partire dalla data della notifica delle autorità competenti in tal senso.

Se sono diverse, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA comunicano altresì alle autorità competenti del FIA che il GEFIA può cominciare a commercializzare quote o azioni del FIA.

4.  In caso di modifica significativa di una qualunque delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2, il GEFIA ne avverte per iscritto le autorità competenti del suo Stato membro d’origine almeno un mese prima di attuare la modifica per ogni modifica pianificata dal GEFIA, o immediatamente dopo che si sia verificata una modifica non pianificata.

Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettare in altro modo quest’ultima, le pertinenti autorità competenti informano senza indebito ritardo il GEFIA del fatto che non può attuare la modifica.

Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non è più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non rispetta più in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell’articolo 46, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione del FIA.

5.  Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare:

a) la forma e il contenuto di un modello uniforme per la lettera di notifica di cui al paragrafo 2; e

b) la forma della notifica scritta di cui al paragrafo 4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.  Fatto salvo l’articolo 43, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che il FIA gestito e commercializzato dal GEFIA sia commercializzato solo presso investitori professionali.

Articolo 32

Commercializzazione di quote o azioni di FIA UE in Stati membri diversi dallo Stato membro d’origine del GEFIA

1.  Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa commercializzare quote o azioni di un FIA UE che gestisce presso gli investitori professionali in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine quando sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.

Qualora il FIA UE sia un FIA di alimentazione, il diritto di commercializzazione di cui al primo comma è soggetto alla condizione che anche il FIA di destinazione sia un FIA UE e sia gestito da un GEFIA UE autorizzato.

2.  Il GEFIA trasmette una notifica alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine in merito a ciascun FIA UE che intende commercializzare.

La notifica comprende la documentazione e le informazioni di cui all’allegato IV.

3.  Nei venti giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo di notifica completo di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA lo trasmettono alle autorità competenti degli Stati membri in cui si intende commercializzare il FIA. Tale trasmissione ha luogo unicamente se la gestione del FIA da parte del GEFIA è e continuerà ad essere conforme alla presente direttiva e se in ogni modo il GEFIA rispetta la stessa.

Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA allegano un’attestazione da cui risulti che il GEFIA interessato è autorizzato a gestire i FIA con una particolare strategia di investimento.

4.  All’atto della trasmissione del fascicolo di notifica, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano senza indugio della trasmissione il GEFIA. Quest’ultimo può iniziare a commercializzare il FIA nello Stato membro ospitante del GEFIA a partire dalla data della notifica.

Nel caso in cui siano diverse, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano altresì le autorità competenti del FIA del fatto che il GEFIA può iniziare a commercializzare quote o azioni del FIA nello Stato membro ospitante del GEFIA.

5.  Le modalità di cui all’allegato IV, lettera h), sono soggette alla legislazione e alla vigilanza dello Stato membro ospitante del GEFIA.

6.  Gli Stati membri assicurano che la lettera di notifica del GEFIA di cui al paragrafo 2 e l’attestazione di cui al paragrafo 3 siano fornite in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti finanziari internazionali.

Gli Stati membri assicurano che la trasmissione e l’archiviazione elettroniche dei documenti di cui al paragrafo 3 siano accettate dalle loro autorità competenti.

7.  In caso di modifica significativa di una qualunque delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2, il GEFIA ne avverte per iscritto le autorità competenti del suo Stato membro d’origine almeno un mese prima che la modifica pianificata sia attuata o immediatamente dopo che una modifica non pianificata si sia verificata.

Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettare in altro modo quest’ultima, le pertinenti autorità competenti informano senza indebito ritardo il GEFIA del fatto che non può attuare la modifica.

Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non sarebbe più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non rispetterebbe più in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell’articolo 46, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione del FIA.

Se le modifiche sono accettabili, dal momento che non influiscono sulla conformità alla presente direttiva della gestione del FIA da parte del GEFIA o in altro modo sul rispetto di quest’ultima da parte del GEFIA, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA di dette modifiche.

8.  Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare:

a) la forma e il contenuto di un modello per la lettera di notifica di cui al paragrafo 2;

b) la forma e il contenuto di un modello per l’attestazione di cui al paragrafo 3;

c) la forma della trasmissione di cui al paragrafo 3; e

d) la forma della notifica scritta di cui al paragrafo 7.

Alla Commissione è attribuito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.  Fatto salvo l’articolo 43, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che i FIA gestiti e commercializzati dal GEFIA siano commercializzati solo presso investitori professionali.

Articolo 33

▼M2

Condizioni per la gestione di FIA UE stabiliti in altri Stati membri e per la fornitura di servizi in altri Stati membri

1.  Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa, direttamente o istituendo una succursale:

a) gestire FIA UE stabiliti in un altro Stato membro, purché il GEFIA sia autorizzato a gestire tale tipo di FIA;

b) prestare in un altro Stato membro i servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, per i quali è stato autorizzato.

2.  Un GEFIA che intenda prestare per la prima volta le attività e i servizi di cui al paragrafo 1 comunica alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine le informazioni seguenti:

a) lo Stato membro in cui intende gestire FIA direttamente o stabilendovi una succursale e/o prestare i servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4

b) un programma di attività in cui sono precisati in particolare i servizi che intende prestare e/o è indicato il FIA che intende gestire.

▼B

3.  Se intende stabilire una succursale, il GEFIA fornisce, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, le informazioni seguenti:

a) la struttura organizzativa della succursale;

b) l’indirizzo nello Stato membro d’origine del FIA da cui si possono ottenere i documenti;

c) il nome e i recapiti delle persone responsabili della gestione della succursale.

4.  Entro un mese dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al paragrafo 2 o entro due mesi dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA trasmettono detta documentazione completa alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA. Tale trasmissione ha luogo unicamente se la gestione del FIA da parte del GEFIA è, e continuerà ad essere, conforme alla presente direttiva e se in ogni modo il GEFIA rispetta la stessa.

Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA allegano un’attestazione da cui risulti che il GEFIA interessato ha ottenuto la loro autorizzazione.

Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano immediatamente il GEFIA della trasmissione.

Dopo il ricevimento della comunicazione della trasmissione, il GEFIA può iniziare a prestare i suoi servizi nel suo Stato membro ospitante.

5.  Lo Stato membro ospitante del GEFIA non impone obblighi supplementari al GEFIA interessato per quanto riguarda le materie disciplinate dalla presente direttiva.

6.  In caso di modifica di una qualunque delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2 e, ove pertinente, al paragrafo 3, il GEFIA ne avverte per iscritto le autorità competenti del suo Stato membro d’origine almeno un mese prima di attuare le modifiche pianificate o immediatamente dopo che una modifica non pianificata si sia verificata.

Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettare in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA lo informano senza indebito ritardo del fatto che non può attuare la modifica.

Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non sarebbe più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non rispetterebbe più in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell’articolo 46.

Se le modifiche sono accettabili, dal momento che non influiscono sulla gestione del FIA da parte del GEFIA conformemente alla presente direttiva o in altro modo sul rispetto da parte del GEFIA di quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro ospitante di dette modifiche.

7.  Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.  Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.



CAPO VII

NORME SPECIFICHE RELATIVE AI PAESI TERZI

Articolo 34

Condizioni per i GEFIA UE che gestiscono FIA non UE che non sono commercializzati negli Stati membri

1.  Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa gestire FIA non UE che non sono commercializzati nell’Unione, a condizione che:

a) il GEFIA soddisfi tutti i requisiti stabiliti nella presente direttiva, ad eccezione degli articoli 21 e 22 in relazione a tali fondi; e

b) esistano appropriati meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito, al fine di assicurare quantomeno un efficace scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA di esercitare le loro funzioni in conformità della presente direttiva.

2.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure riguardo ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 1 al fine di concepire un quadro comune per agevolare l’istituzione di tali meccanismi di cooperazione con i paesi terzi.

3.  Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM elabora orientamenti per determinare le condizioni di applicazione delle misure adottate dalla Commissione relativamente ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 35

Condizioni per la commercializzazione nell’Unione con un passaporto di un FIA non UE gestito da un GEFIA UE

1.  Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa commercializzare presso gli investitori professionali nell’Unione quote o azioni dei FIA non UE che gestisce e dei FIA di alimentazione UE che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, quando sono soddisfatte le condizioni di cui nel presente articolo.

2.  Il GEFIA rispetta tutte le prescrizioni stabilite nella presente direttiva, ad eccezione del capo VI. Inoltre, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) esistono appropriati meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito, al fine di assicurare quantomeno un efficace scambio di informazioni, tenendo conto dell’articolo 50, paragrafo 4, che consenta alle autorità competenti di esercitare le loro funzioni in conformità della presente direttiva;

b) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito non è catalogato come paese o territorio non cooperativo dal FATF;

c) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito ha firmato con lo Stato membro d’origine del GEFIA autorizzato e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del FIA non UE un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.

Qualora un’autorità competente di un altro Stato membro sia in disaccordo con la valutazione sull’applicazione del primo comma, lettere a) e b), effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.  Il GEFIA che intenda commercializzare quote o azioni di FIA non UE nel suo Stato membro d’origine trasmette una notifica alle autorità competenti di detto Stato membro in merito a ciascun FIA non UE che intende commercializzare.

La notifica comprende la documentazione e le informazioni di cui all’allegato III.

4.  Nei venti giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica completa ai sensi del paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA comunicano al GEFIA stesso se può iniziare a commercializzare nel suo territorio il FIA indicato nella notifica di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA impediscono la commercializzazione del FIA soltanto se la gestione del FIA da parte del GEFIA non è o non sarà conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non rispetta o non rispetterà in altro modo quest’ultima. In caso di decisione positiva, il GEFIA può iniziare a commercializzare il FIA nel suo Stato membro d’origine a partire dalla data della notifica a tal fine delle autorità competenti.

Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano altresì l’AESFEM del fatto che il GEFIA può iniziare a commercializzare le quote o azioni del FIA nel suo Stato membro d’origine.

5.  Il GEFIA che intenda commercializzare quote o azioni di FIA non UE in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine trasmette una notifica alle autorità competenti di detto Stato membro in relazione a ciascun FIA non UE che intende commercializzare.

La notifica comprende la documentazione e le informazioni di cui all’allegato IV.

6.  Nei venti giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo di notifica completo di cui al paragrafo 5, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA lo trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro in cui si intende commercializzare il FIA. Tale trasmissione ha luogo unicamente se la gestione del FIA da parte del GEFIA è e continuerà ad essere conforme alla presente direttiva e se in ogni modo il GEFIA rispetta quest’ultima.

Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA allegano un’attestazione da cui risulti che il GEFIA interessato è autorizzato a gestire i FIA con una particolare strategia di investimento.

7.  All’atto della trasmissione del fascicolo di notifica, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano senza indugio della trasmissione il GEFIA. Quest’ultimo può iniziare a commercializzare il FIA nei pertinenti Stati membri ospitanti del GEFIA a partire dalla data della notifica da parte delle autorità competenti.

Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano altresì l’AESFEM del fatto che il GEFIA può iniziare a commercializzare le quote o azioni del FIA negli Stati membri ospitanti del GEFIA.

8.  Le modalità di cui all’allegato IV, lettera h), sono soggette alla legislazione e alla vigilanza degli Stati membri ospitanti il GEFIA.

9.  Gli Stati membri assicurano che la lettera di notifica del GEFIA di cui al paragrafo 5 e l’attestazione di cui al paragrafo 6 siano fornite in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti finanziari internazionali.

Gli Stati membri assicurano che la trasmissione e l’archiviazione elettroniche dei documenti di cui al paragrafo 6 siano accettate dalle loro autorità competenti.

10.  In caso di modifica significativa di una qualunque delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 3 o 5, il GEFIA ne avverte per iscritto le autorità competenti del suo Stato membro d’origine almeno un mese prima che una modifica pianificata sia attuata o immediatamente dopo che una modifica non pianificata si sia verificata.

Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettare in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano senza indebito ritardo il GEFIA del fatto che non può attuare la modifica.

Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non sarebbe più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non rispetterebbe più in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell’articolo 46, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione del FIA.

Se le modifiche sono accettabili, dal momento che non influiscono sulla gestione del FIA da parte del GEFIA conformemente alla presente direttiva o in altro modo sul rispetto di quest’ultima da parte del GEFIA, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano senza indugio l’AESFEM di dette modifiche, nella misura in cui esse riguardano la cessazione della commercializzazione di determinati FIA o di FIA addizionali, e, se del caso, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti del GEFIA.

11.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure riguardo ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 2, lettera a), al fine di concepire un quadro comune per agevolare l’istituzione di tali meccanismi di cooperazione con i paesi terzi.

12.  Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM può elaborare orientamenti per determinare le modalità di applicazione delle misure adottate dalla Commissione relativamente ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 2, lettera a).

13.  L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire il contenuto minimo dei meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 2, lettera a), al fine di garantire che le autorità competenti dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti ricevano informazioni sufficienti per poter esercitare i loro poteri di vigilanza e di indagine ai sensi della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

14.  Al fine di garantire un’armonizzazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le procedure per il coordinamento e lo scambio di informazioni tra l’autorità competente dello Stato membro d’origine e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti del GEFIA.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

15.  Qualora un’autorità competente rifiuti una richiesta di scambio di informazioni in conformità delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 14, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

16.  Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare:

a) la forma e il contenuto di un modello per la lettera di notifica di cui al paragrafo 3;

b) la forma e il contenuto di un modello per la lettera di notifica di cui al paragrafo 5;

c) la forma e il contenuto di un modello per l’attestazione di cui al paragrafo 6;

d) la forma della trasmissione di cui al paragrafo 6;

e) la forma della notifica scritta di cui al paragrafo 10.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

17.  Fatto salvo l’articolo 43, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che i FIA gestiti e commercializzati dal GEFIA siano commercializzati solo presso investitori professionali.

Articolo 36

Condizioni per la commercializzazione negli Stati membri senza un passaporto di FIA non UE gestiti da un GEFIA UE

1.  Fatto salvo l’articolo 35, gli Stati membri possono consentire a un GEFIA UE autorizzato di commercializzare presso gli investitori professionali, solo nel loro territorio, quote o azioni dei FIA non UE che gestisce e dei FIA di alimentazione UE che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, a condizione che:

a) il GEFIA rispetti tutte le prescrizioni stabilite nella presente direttiva, ad eccezione dell’articolo 21. Tale GEFIA assicura tuttavia che siano nominati uno o più soggetti per esercitare le funzioni di cui all’articolo 21, paragrafi 7, 8 e 9. Il GEFIA non svolge tali funzioni. Il GEFIA fornisce alle autorità di vigilanza le informazioni sull’identità dei soggetti responsabili dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 21, paragrafi 7, 8 e 9;

b) esistano appropriati meccanismi di cooperazione ai fini del controllo del rischio sistemico e in linea con le norme internazionali tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito, al fine di assicurare un efficace scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA di esercitare le loro funzioni in conformità della presente direttiva;

c) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito non sia catalogato come paese o territorio non cooperativo dal FATF.

2.  Gli Stati membri possono imporre al GEFIA norme più rigorose per quanto attiene alla commercializzazione presso gli investitori nel proprio territorio di azioni o quote dei FIA non UE ai fini del presente articolo.

3.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure riguardo meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 1 al fine di concepire un quadro comune per agevolare l’istituzione di tali meccanismi di cooperazione con i paesi terzi.

4.  Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM elabora orientamenti per determinare le modalità di applicazione delle misure adottate dalla Commissione relativamente ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 37

Autorizzazione dei GEFIA non UE che intendono gestire FIA UE e/o commercializzare i FIA che gestiscono nell’Unione in conformità dell’articolo 39 o 40

1.  Gli Stati membri prescrivono che il GEFIA non UE che intende gestire FIA UE e/o commercializzare i FIA che gestisce nell’Unione in conformità dell’articolo 39 o 40 ottenga dalle autorità competenti del suo Stato membro di riferimento un’autorizzazione preventiva, in conformità del presente articolo.

2.  Il GEFIA non UE che intenda ottenere l’autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 rispetta la presente direttiva, ad eccezione del capo VI. Se e nella misura in cui tale rispetto di una disposizione della presente direttiva sia incompatibile con la legislazione cui è soggetto il GEFIA non UE e/o il FIA non UE commercializzato nell’Unione, l’obbligo di rispettare tale disposizione della presente direttiva non sussiste se il GEFIA può dimostrare che:

a) è impossibile conciliare tale rispetto con il rispetto di una disposizione vincolante della legislazione cui è soggetto il GEFIA non UE e/o il FIA non UE commercializzato nell’Unione;

b) la legislazione cui è soggetto il GEFIA non UE e/o il FIA non UE prevede una disposizione equivalente che ha lo stesso scopo normativo e che offre agli investitori del FIA in questione lo stesso livello di protezione; e

c) il GEFIA non UE e/o il FIA non UE rispettano la disposizione equivalente di cui alla lettera b).

3.  Il GEFIA non UE che intenda ottenere l’autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 ha un rappresentante legale stabilito nel suo Stato membro di riferimento. Il rappresentante legale è la persona di contatto del GEFIA nell’Unione e ogni corrispondenza ufficiale tra le autorità competenti e il GEFIA e tra gli investitori dell’Unione europea del FIA in questione e il GEFIA quale stabilita dalla presente direttiva ha luogo attraverso detto rappresentante legale. Il rappresentante legale svolge la funzione di controllo della conformità rispetto alle attività di gestione e di commercializzazione svolte dal GEFIA nel quadro della presente direttiva insieme al GEFIA stesso.

4.  Lo Stato membro di riferimento di un GEFIA non UE è determinato come segue:

a) se il GEFIA non UE intende gestire un solo FIA UE o diversi FIA UE stabiliti nello stesso Stato membro e non intende commercializzare alcun FIA in conformità dell’articolo 39 o 40 nell’Unione, lo Stato membro d’origine di quel FIA o di quei FIA è considerato come Stato membro di riferimento e le autorità competenti di tale Stato membro sono competenti per la procedura di autorizzazione e la vigilanza del GEFIA;

b) se il GEFIA non UE intende gestire diversi FIA UE stabiliti in Stati membri diversi e non intende commercializzare alcun FIA in conformità dell’articolo 39 o 40 nell’Unione, lo Stato membro di riferimento è:

i) lo Stato membro in cui è stabilita la maggior parte dei FIA; ovvero

ii) lo Stato membro in cui è gestita la maggior parte delle attività;

c) se il GEFIA non UE intende commercializzare un solo FIA UE in un solo Stato membro, lo Stato membro di riferimento è determinato come segue:

i) se il FIA è autorizzato o registrato in uno Stato membro, lo Stato membro d’origine del FIA o lo Stato membro in cui il GEFIA intende commercializzare il FIA;

ii) se il FIA non è autorizzato o registrato in uno Stato membro, lo Stato membro in cui il GEFIA intende commercializzare il FIA;

d) se il GEFIA non UE intende commercializzare un solo FIA non UE in un solo Stato membro, lo Stato membro di riferimento è tale Stato membro;

e) se il GEFIA non UE intende commercializzare un solo FIA UE ma in Stati membri diversi, lo Stato membro di riferimento è determinato come segue:

i) se il FIA è autorizzato o registrato in uno Stato membro, lo Stato membro d’origine del FIA o uno degli Stati membri in cui il GEFIA intende sviluppare una commercializzazione efficace; ovvero

ii) se il FIA non è autorizzato o registrato in uno Stato membro, uno degli Stati membri in cui il GEFIA intende sviluppare una commercializzazione efficace;

f) se il GEFIA non UE intende commercializzare un solo FIA non UE ma in Stati membri diversi, lo Stato membro di riferimento è uno di tali Stati membri;

g) se il GEFIA non UE intende commercializzare nell’Unione diversi FIA UE, lo Stato membro di riferimento è determinato come segue:

i) nella misura in cui i FIA sono tutti registrati o autorizzati nello stesso Stato membro, lo Stato membro d’origine di detti FIA o lo Stato membro in cui il GEFIA intende sviluppare una commercializzazione efficace per la maggior parte di essi;

ii) nella misura in cui i FIA non sono tutti registrati o autorizzati nello stesso Stato membro, lo Stato membro in cui il GEFIA intende sviluppare una commercializzazione efficace per la maggior parte di essi;

h) se il GEFIA non UE intende commercializzare nell’Unione diversi FIA UE e FIA non UE o diversi FIA non UE nell’Unione, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui intende sviluppare una commercializzazione efficace per la maggior parte di essi.

In conformità dei criteri di cui al primo comma, lettera b), lettera c), punto i), lettere e) e f), nonché lettera g), punto i), è possibile avere più Stati membri di riferimento. In tali casi, gli Stati membri prescrivono che il GEFIA non UE che intenda gestire FIA UE senza commercializzarli e/o commercializzare i FIA che gestisce nell’Unione in conformità dell’articolo 39 o 40 presenti una richiesta alle autorità competenti di tutti gli Stati membri che possono essere Stati membri di riferimento in base ai criteri di cui alle dette lettere, per determinare tra essi il suo Stato membro di riferimento. Tali autorità competenti decidono congiuntamente lo Stato membro di riferimento per il GEFIA non UE entro un mese dalla ricezione della richiesta. Le autorità competenti dello Stato membro che è designato come Stato membro di riferimento informano, senza indebito ritardo, il GEFIA non UE dell’avvenuta designazione. Se il GEFIA non UE non è debitamente informato della decisione presa dalle pertinenti autorità competenti nei sette giorni dalla stessa o se le pertinenti autorità competenti non hanno adottato alcuna decisione nel termine di un mese, lo stesso GEFIA non UE può designare il proprio Stato membro di riferimento sulla base dei criteri di cui al presente paragrafo.

Il GEFIA è in grado di dimostrare la sua intenzione di sviluppare una commercializzazione efficace in un determinato Stato membro comunicando la sua strategia di commercializzazione alle autorità competenti dello Stato membro da esso designato.

5.  Gli Stati membri prescrivono che il GEFIA non UE che intenda gestire FIA UE senza commercializzarli e/o commercializzare nell’Unione i FIA che gestisce in conformità dell’articolo 39 o 40 presenti una richiesta di autorizzazione al suo Stato membro di riferimento.

Una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione, le autorità competenti valutano se il GEFIA ha designato il suo Stato membro di riferimento rispettando i criteri di cui al paragrafo 4. Se ritengono che così non sia, le autorità competenti respingono la richiesta di autorizzazione del GEFIA non UE spiegando i motivi del loro rifiuto. Se ritengono che i criteri di cui al paragrafo 4 siano stati rispettati, le autorità competenti lo notificano all’AESFEM, richiedendo un parere sulla loro valutazione. Nella loro notifica all’AESFEM le autorità competenti forniscono all’AESFEM la motivazione del GEFIA di FIA riguardo alla sua valutazione relativa allo Stato membro di riferimento e le informazioni sulla strategia di commercializzazione del GEFIA.

Entro un mese dalla data di ricevimento della notifica di cui al secondo comma, l’AESFEM trasmette alle pertinenti autorità competenti un parere sulla valutazione da esse effettuata dello Stato membro di riferimento in conformità dei criteri di cui al paragrafo 4. L’AESFEM emana un parere negativo solo qualora ritenga che i criteri di cui al paragrafo 4 non siano stati rispettati.

Il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 5, è sospeso durante l’esame dell’AESFEM in conformità del presente paragrafo.

Se propongono di concedere l’autorizzazione contro il parere dell’AESFEM di cui al terzo comma, le autorità competenti ne informano l’AESFEM esponendone le motivazioni. L’AESFEM pubblica l’informazione secondo cui le autorità competenti non rispettano o non intendono rispettare il suo parere. L’AESFEM può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le motivazioni fornite dalle autorità competenti riguardo al mancato rispetto del parere in questione. Le autorità competenti ricevono preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.

Se le autorità competenti propongono di concedere l’autorizzazione contro il parere dell’AESFEM di cui al terzo comma e se il GEFIA intende commercializzare quote o azioni del FIA che gestisce in Stati membri diversi dallo Stato membro di riferimento, le autorità competenti di quest’ultimo Stato membro informano di tale fatto anche le autorità competenti di quegli Stati membri, esponendone le motivazioni. Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento informano anche le autorità competenti degli Stati membri d’origine del FIA gestito dal GEFIA, esponendone le motivazioni.

6.  Qualora un’autorità competente di uno Stato membro sia in disaccordo con la designazione dello Stato membro di riferimento da parte del GEFIA, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.  Fatto salvo il paragrafo 8, non è concessa alcuna autorizzazione se non sono soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive:

a) lo Stato membro di riferimento è designato dal GEFIA in base ai criteri di cui al paragrafo 4, designazione accompagnata dalla divulgazione della strategia di commercializzazione, e le pertinenti autorità competenti hanno seguito la procedura di cui al paragrafo 5;

b) il GEFIA ha nominato un rappresentante legale stabilito nel suo Stato membro di riferimento;

c) il rappresentante legale è, insieme allo stesso GEFIA, la persona di contatto del GEFIA non UE per gli investitori del pertinente FIA, per l’AESFEM e per le autorità competenti per quanto attiene alle attività per le quali il GEFIA è autorizzato nell’Unione; il rappresentante legale è quantomeno sufficientemente attrezzato per svolgere la funzione di controllo della conformità ai sensi della presente direttiva;

d) esistono appropriati meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro di riferimento, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del FIA UE interessato e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui il GEFIA non UE è stabilito, al fine di assicurare quantomeno un efficace scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti di esercitare le loro funzioni in conformità della presente direttiva;

e) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito non è catalogato come paese o territorio non cooperativo dal FATF;

f) il paese terzo in cui il GEFIA di non UE è stabilito ha firmato con lo Stato membro di riferimento un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;

g) l’esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti nel quadro della presente direttiva non è impedito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili al GEFIA, né da limitazioni dei poteri di vigilanza e di indagine delle autorità di vigilanza del paese terzo.

Qualora un’autorità competente di un altro Stato membro sia in disaccordo con la valutazione sull’applicazione del presente paragrafo 7, lettere da a) a e), e lettera g) del presente paragrafo, effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Qualora un’autorità competente di un FIA UE non rientri nei meccanismi di cooperazione richiesti ai sensi del primo comma, lettera d), entro un periodo di tempo ragionevole, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.  L’autorizzazione è concessa in conformità delle disposizioni del capo II che si applicano mutatis mutandis, subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sono completate da:

i) una motivazione del GEFIA sulla sua valutazione relativa allo Stato membro di riferimento in base ai criteri di cui al paragrafo 4, accompagnata da informazioni sulla strategia di commercializzazione;

ii) un elenco delle disposizioni della presente direttiva il cui rispetto da parte del GEFIA è impossibile dal momento che tale rispetto da parte del GEFIA è, conformemente al paragrafo 2, inconciliabile con il rispetto di una disposizione vincolante della legislazione cui è soggetto il GEFIA non UE o il FIA non UE commercializzato nell’Unione,

iii) la prova scritta basata sulle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’AESFEM che la pertinente legislazione del paese terzo prevede una disposizione equivalente alle disposizioni il cui rispetto è impossibile, la quale ha lo stesso scopo normativo e offre agli investitori dei FIA in questione lo stesso livello di protezione, e che il GEFIA rispetta detta disposizione equivalente; tale prova scritta è supportata da un parere giuridico sull’esistenza della pertinente disposizione vincolante incompatibile nella legislazione del paese terzo, con una descrizione dello scopo normativo e della natura della protezione dell’investitore da essa perseguita; e

iv) il nominativo del rappresentante legale del GEFIA e il luogo dove questi è stabilito;

b) le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, possono essere limitate ai FIA UE che il GEFIA intende gestire e a quei FIA che il GEFIA gestisce e che intende commercializzare nell’Unione con un passaporto;

c) l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), non pregiudica quanto stabilito al paragrafo 2 del presente articolo;

d) l’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), non si applica;

e) l’articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, si legge come inclusivo del riferimento a «le informazioni di cui all’articolo 37, paragrafo 8, lettera a)».

Qualora un’autorità competente di un altro Stato membro sia in disaccordo con l’autorizzazione concessa dalle autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.  Nel caso in cui ritengano che il GEFIA possa basarsi sul paragrafo 2 per essere esonerato dal rispetto di talune disposizioni della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento informano senza indebito ritardo l’AESFEM al riguardo. Esse supportano tale valutazione con le informazioni fornite dal GEFIA in conformità del paragrafo 8, lettera a), punti ii) e iii).

Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al primo comma, l’AESFEM trasmette alle autorità competenti un parere sull’applicazione dell’esenzione dal rispetto della presente direttiva a motivo dell’incompatibilità, in conformità di quanto stabilito al paragrafo 2. In particolare, il parere può menzionare se le condizioni di tale esenzione sembrano soddisfatte sulla base delle informazioni fornite dal GEFIA, in conformità del paragrafo 8, lettera a), punti ii) e iii), e delle norme tecniche di regolamentazione sull’equivalenza. L’AESFEM cerca di creare una cultura europea comune e pratiche coerenti in materia di vigilanza, e assicura l’uniformità dell’impostazione delle autorità competenti in relazione all’applicazione del presente paragrafo.

Il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 5, è sospeso durante l’esame dell’AESFEM in conformità del presente paragrafo.

Se propongono di concedere l’autorizzazione contro il parere dell’AESFEM di cui al secondo comma, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento ne informano l’AESFEM, esponendone le motivazioni. L’AESFEM pubblica l’informazione secondo cui le autorità competenti non rispettano o non intendono rispettare il suo parere. L’AESFEM può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le motivazioni fornite dalle autorità competenti riguardo al mancato rispetto del parere in questione. Le autorità competenti interessate ricevono preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.

Se le autorità competenti propongono di concedere l’autorizzazione contro il parere dell’AESFEM di cui al secondo comma e se il GEFIA intende commercializzare quote o azioni del FIA che gestisce in Stati membri diversi dallo Stato membro di riferimento, le autorità competenti di quest’ultimo Stato membro informano di tale fatto anche le autorità competenti di quegli Stati membri, esponendone le motivazioni.

Qualora un’autorità competente di un altro Stato membro sia in disaccordo con la valutazione sull’applicazione del presente paragrafo da parte delle autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10.  Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento informano senza indebito ritardo l’AESFEM dell’esito del processo di autorizzazione iniziale, dei cambiamenti a livello dell’autorizzazione del GEFIA e di eventuali revoche dell’autorizzazione.

Le autorità competenti informano l’AESFEM delle richieste di autorizzazione che hanno respinto, fornendo elementi riguardo al GEFIA che ha richiesto l’autorizzazione e alle motivazioni del rifiuto. L’AESFEM tiene un registro centrale di tali dati, che sono a disposizione delle autorità competenti, su richiesta. Le autorità competenti trattano tali informazioni come riservate.

11.  La determinazione dello Stato membro di riferimento non è influenzata dagli ulteriori sviluppi dell’attività del GEFIA nell’Unione. Tuttavia, se il GEFIA modifica la propria strategia di commercializzazione nei due anni successivi all’autorizzazione iniziale e se tale modifica avrebbe influito sulla determinazione dello Stato membro di riferimento qualora la strategia di commercializzazione modificata fosse stata la strategia di commercializzazione iniziale, il GEFIA notifica alle autorità competenti dello Stato membro di riferimento iniziale tale modifica prima di attuarla, indicando il suo Stato membro di riferimento in conformità dei criteri di cui al paragrafo 4 e sulla base della nuova strategia. Il GEFIA giustifica la sua valutazione comunicando la sua nuova strategia di commercializzazione al suo Stato membro di riferimento iniziale. Nel contempo, il GEFIA comunica le informazioni sul suo rappresentante legale, compresi il suo nominativo e il luogo dove è stabilito. Il rappresentante legale è stabilito nel nuovo Stato membro di riferimento.

Lo Stato membro di riferimento iniziale valuta se la determinazione da parte del GEFIA in conformità del primo comma sia corretta e informa l’AESFEM della sua valutazione. L’AESFEM emana un parere sulla valutazione effettuata dalle autorità competenti. Nella loro notifica all’AESFEM, le autorità competenti forniscono la motivazione data dal GEFIA della sua valutazione relativa allo Stato membro di riferimento e le informazioni sulla nuova strategia di commercializzazione del GEFIA.

Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al secondo comma, l’AESFEM esprime un parere alle pertinenti autorità competenti sulla loro valutazione. L’AESFEM esprime un parere negativo solo qualora ritenga che i criteri di cui al paragrafo 4 non siano stati rispettati.

Una volta ricevuto il parere dell’AESFEM in conformità del terzo comma, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento iniziale informano della loro decisione il GEFIA non UE, il suo rappresentante legale iniziale e l’AESFEM.

Se concordano con la valutazione effettuata dal GEFIA, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento iniziale informano altresì della modifica le autorità competenti del nuovo Stato membro di riferimento. Lo Stato membro di riferimento iniziale trasmette, senza indebito ritardo, una copia del fascicolo di autorizzazione e di vigilanza relativo al GEFIA al nuovo Stato membro di riferimento. A partire dalla data di trasmissione del fascicolo di autorizzazione e di vigilanza, le autorità competenti del nuovo Stato membro di riferimento sono competenti per l’autorizzazione e la vigilanza del GEFIA.

Nel caso in cui la valutazione finale delle autorità competenti contrasti con il parere dell’AESFEM di cui al terzo comma;

a) le autorità competenti informano l’AESFEM al riguardo, esponendone le motivazioni. L’AESFEM pubblica l’informazione secondo cui le autorità competenti non rispettano o non intendono rispettare il suo parere. L’AESFEM può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le motivazioni fornite dalle autorità competenti riguardo al mancato rispetto del parere. Le autorità competenti interessate ricevono preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione;

b) se il GEFIA commercializza quote o azioni dei FIA che gestisce in Stati membri diversi dallo Stato membro di riferimento iniziale, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento iniziale informano di tale fatto anche le autorità competenti degli altri Stati membri, esponendone le motivazioni. Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento informano altresì le autorità competenti dello Stato membro d’origine dei FIA che il GEFIA gestisce, esponendone le motivazioni.

12.  Nel caso in cui, dall’andamento effettivo dell’attività del GEFIA nell’Unione nei due anni successivi alla sua autorizzazione, risulti che non sia stata seguita la strategia di commercializzazione presentata dal GEFIA al momento dell’autorizzazione, il GEFIA abbia rilasciato dichiarazioni non veritiere al riguardo o il GEFIA non abbia rispettato il paragrafo 11 nel cambiare la propria strategia di commercializzazione, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento iniziale chiedono al GEFIA di designare lo Stato membro di riferimento sulla base della sua strategia di commercializzazione effettiva. La procedura di cui al paragrafo 11 si applica mutatis mutandis. Se il GEFIA non adempie alla richiesta delle autorità competenti, queste revocano l’autorizzazione.

Nel caso in cui modifichi la sua strategia di commercializzazione dopo il periodo di cui al paragrafo 1 e intenda cambiare il suo Stato membro di riferimento sulla base della nuova strategia di commercializzazione, il GEFIA può presentare una richiesta in tal senso alle autorità competenti dello Stato membro di riferimento iniziale. La procedura di cui al paragrafo 11, si applica mutatis mutandis.

Qualora un’autorità competente di uno Stato membro sia in disaccordo con la valutazione sulla designazione dello Stato membro di riferimento ai sensi del paragrafo 11 o del presente paragrafo, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

13.  La risoluzione delle controversie fra le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA e il GEFIA stesso è soggetta alle leggi e alla giurisdizione dello Stato membro di riferimento.

La risoluzione delle controversie fra il GEFIA o il FIA e gli investitori dell’Unione del pertinente FIA è soggetta alle leggi e alla giurisdizione di uno Stato membro.

14.  La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le procedure da seguirsi da parte dei possibili Stati membri di riferimento al momento di designare lo Stato membro di riferimento tra tali Stati membri, in conformità del paragrafo 4, secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 59, paragrafo 2.

15.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure riguardo ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 7, lettera d), al fine di definire un quadro comune per agevolare l’istituzione di tali meccanismi di cooperazione con i paesi terzi.

16.  Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM può elaborare orientamenti per determinare le modalità di applicazione delle misure adottate dalla Commissione relativamente ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 7, lettera d).

17.  L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire il contenuto minimo dei meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 7, lettera d), al fine di garantire che le autorità competenti dello Stato membro di riferimento e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti ricevano informazioni sufficienti per poter esercitare i loro poteri di vigilanza e di indagine ai sensi della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

18.  Al fine di garantire un’armonizzazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le procedure per il coordinamento e lo scambio di informazioni tra l’autorità competente dello Stato membro di riferimento e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti del GEFIA.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

19.  Qualora un’autorità competente rifiuti una richiesta di scambio di informazioni, in conformità delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 17, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

20.  Ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’AESFEM promuove un efficace scambio bilaterale e multilaterale di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti il GEFIA interessato, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati previste dalla pertinente normativa dell’Unione.

21.  Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’AESFEM svolge un ruolo di coordinamento generale tra l’autorità competente dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti del GEFIA interessato. In particolare, l’AESFEM può:

a) agevolare lo scambio di informazioni tra autorità competenti interessate;

b) stabilire la portata delle informazioni che l’autorità competente dello Stato membro di riferimento deve fornire alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti interessate;

c) adottare tutte le misure appropriate in caso di sviluppi che potrebbero compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di facilitare il coordinamento delle misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro di riferimento e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in relazione a GEFIA non UE.

22.  Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a determinare la forma e il contenuto della richiesta di cui al paragrafo 12, secondo comma.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

23.  Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:

a) le modalità cui il GEFIA deve attenersi per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, tenuto conto che il GEFIA è stabilito in un paese terzo, con specifico riguardo alla presentazione delle informazioni prescritte agli articoli da 22 a 24;

b) le condizioni in base alle quali si considera che la legislazione applicabile a un GEFIA non UE o a un FIA non UE prevede una disposizione equivalente, che abbia lo stesso scopo normativo e che offra lo stesso livello di protezione agli investitori interessati.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 38

Verifiche inter pares dell’autorizzazione e della vigilanza sui GEFIA non UE

1.  L’AESFEM effettua annualmente una verifica inter pares delle attività di vigilanza delle autorità competenti relativamente alla autorizzazione e alla vigilanza sui GEFIA non UE, in applicazione degli articoli 37, 39, 40 e 41, in modo da rafforzare ulteriormente l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza, conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.  Entro il 22 luglio 2013, l’AESFEM definisce metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità verificate.

3.  In particolare, la verifica inter pares include l’analisi dei seguenti elementi:

a) grado di convergenza delle prassi raggiunto nelle attività di autorizzazione e vigilanza sui GEFIA non UE;

b) contributo delle prassi di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente direttiva;

c) efficacia e grado di convergenza raggiunto riguardo all’osservanza effettiva della presente direttiva e relative misure di esecuzione, nonché delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione sviluppate dall’AESFEM ai sensi della presente direttiva, comprese le misure amministrative e le sanzioni applicate nei confronti dei GEFIA non UE eventualmente inadempienti.

4.  Sulla base delle conclusioni della verifica inter pares, l’AESFEM può emanare orientamenti e raccomandazioni ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci per i GEFIA non UE.

5.  Le autorità competenti compiono ogni sforzo per rispettare tali orientamenti e raccomandazioni.

6.  Entro due mesi dall’emanazione di un orientamento o di una raccomandazione, ciascuna autorità competente conferma se è conforme o intende conformarsi all’orientamento o alla raccomandazione in questione. Nel caso in cui un’autorità competente non sia conforme o non intenda conformarsi, ne informa l’AESFEM, esponendone le ragioni.

7.  L’AESFEM pubblica l’informazione secondo cui l’autorità competente non è conforme o non intende conformarsi a tale orientamento o raccomandazione. L’AESFEM può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite dall’autorità competente riguardo alla mancata conformità all’orientamento o alla raccomandazione. L’autorità competente riceve preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.

8.  Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’AESFEM informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni che sono stati emessi a norma del presente articolo, indicando quali autorità competenti non vi abbiano ottemperato e illustrando il modo in cui l’AESFEM intende garantire che tali autorità competenti si conformino in futuro ai suoi orientamenti e raccomandazioni.

9.  La Commissione tiene in debito conto dette relazioni in sede di revisione della presente direttiva in conformità dell’articolo 69 e in ogni eventuale valutazione successiva.

10.  L’AESFEM rende pubbliche le migliori prassi che possono essere individuate attraverso le verifiche inter pares. Inoltre, previo accordo dell’autorità competente oggetto di verifica, possono essere resi pubblici tutti gli altri risultati delle verifiche inter pares.

Articolo 39

Condizioni per la commercializzazione nell’Unione, con un passaporto, di FIA UE gestiti da un GEFIA non UE

1.  Gli Stati membri assicurano che un GEFIA non UE debitamente autorizzato possa commercializzare con un passaporto presso gli investitori professionali dell’Unione quote o azioni di un FIA UE che gestisce, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.

2.  Nel caso in cui intenda commercializzare quote o azioni del FIA UE nel suo Stato membro di riferimento, il GEFIA trasmette una notifica alle autorità competenti di tale Stato membro in relazione a ciascun FIA UE che intende commercializzare.

La notifica comprende la documentazione e le informazioni di cui all’allegato III.

3.  Nei venti giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica completa di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano il GEFIA stesso se può iniziare a commercializzare nel suo territorio il FIA indicato nella notifica di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA possono impedire la commercializzazione del FIA soltanto se la sua gestione da parte del GEFIA non è o non sarà conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non rispetta o non rispetterà in altro modo la presente direttiva. In caso di decisione positiva, il GEFIA può iniziare a commercializzare il FIA nel suo Stato membro di riferimento a partire dalla data della notifica delle autorità competenti in tal senso.

Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA comunicano altresì all’AESFEM e alle autorità competenti del FIA che il GEFIA può cominciare a commercializzare quote o azioni del FIA nel suo Stato membro di riferimento.

4.  Nel caso in cui intenda commercializzare quote o azioni del FIA UE in Stati membri diversi dal suo Stato membro di riferimento, il GEFIA trasmette una notifica alle autorità competenti dello Stato membro di riferimento in relazione a ciascun FIA UE che intende commercializzare.

La notifica comprende la documentazione e le informazioni di cui all’allegato IV.

5.  Nei venti giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo di notifica completo di cui al paragrafo 4, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento lo trasmettono alle autorità competenti degli Stati membri in cui si intende commercializzare le quote o azioni del FIA. Tale trasmissione ha luogo unicamente se la gestione del FIA da parte del GEFIA è e continuerà ad essere conforme alla presente direttiva e se in ogni modo il GEFIA rispetta quest’ultima.

Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA allegano un’attestazione da cui risulti che il GEFIA interessato è autorizzato a gestire i FIA con una particolare strategia di investimento.

6.  All’atto della trasmissione del fascicolo di notifica, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano senza indugio della trasmissione il GEFIA. Il GEFIA può iniziare a commercializzare il FIA nei pertinenti Stati membri ospitanti a partire dalla data della notifica.

Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano altresì l’AESFEM e le autorità competenti del FIA del fatto che il GEFIA può iniziare a commercializzare quote o azioni del FIA negli Stati membri ospitanti del GEFIA.

7.  Le modalità di cui all’allegato IV, lettera h), sono soggette alla legislazione e alla vigilanza degli Stati membri ospitanti del GEFIA.

8.  Gli Stati membri assicurano che la lettera di notifica del GEFIA di cui al paragrafo 4 e l’attestazione di cui al paragrafo 5 siano fornite in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti finanziari internazionali.

Gli Stati membri assicurano che la trasmissione e l’archiviazione elettroniche dei documenti di cui al paragrafo 6 siano accettate dalle loro autorità competenti.

9.  In caso di modifica significativa di una qualunque delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2 e/o al paragrafo 4, il GEFIA ne avverte per iscritto le autorità competenti del suo Stato membro di riferimento almeno un mese prima che una modifica pianificata sia attuata o immediatamente dopo che una modifica non pianificata si sia verificata.

Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettare in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano senza indebito ritardo il GEFIA del fatto che non può attuare la modifica.

Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non è più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non rispetta più in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell’articolo 46, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione del FIA.

Se le modifiche sono accettabili, dal momento che non influiscono sulla gestione del FIA da parte del GEFIA conformemente alla presente direttiva o sul in altro modo rispetto da parte del GEFIA di quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento informano senza indugio l’AESFEM di dette modifiche, nella misura in cui esse riguardano la cessazione della commercializzazione di determinati FIA o di FIA addizionali e, se del caso, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti.

10.  Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare:

a) la forma e il contenuto di un modello per la lettera di notifica di cui ai paragrafi 2 e 4;

b) la forma e il contenuto di un modello per l’attestazione di cui al paragrafo 5;

c) la forma della trasmissione di cui al paragrafo 5; e

d) la forma della notifica scritta di cui al paragrafo 9.

Alla Commissione è attribuito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.  Fatto salvo l’articolo 43, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che i FIA gestiti e commercializzati dal GEFIA siano commercializzati solo presso investitori professionali.

Articolo 40

Condizioni per la commercializzazione nell’Unione, con passaporto, di FIA non UE gestiti da un GEFIA non UE

1.  Gli Stati membri assicurano che un GEFIA non UE debitamente autorizzato possa commercializzare con un passaporto presso gli investitori professionali dell’Unione quote o azioni di un FIA non UE che gestisce, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.

2.  Oltre alle prescrizioni della presente direttiva relative ai GEFIA UE, per i GEFIA non UE sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) esistono appropriati meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro di riferimento e l’autorità di vigilanza del paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito, al fine di assicurare quantomeno un efficace scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti di esercitare le loro funzioni in conformità della presente direttiva;

b) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito non è classificato come paese o territorio non cooperativo dal FATF;

c) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito ha firmato con lo Stato membro di riferimento e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o le azioni del FIA non UE un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.

Qualora un’autorità competente di un altro Stato membro sia in disaccordo con la valutazione sull’applicazione del primo comma, lettere a) e b), effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.  Il GEFIA trasmette una notifica alle autorità competenti del suo Stato membro di riferimento per ciascun FIA non UE che intende commercializzare in detto Stato membro di riferimento.

La notifica comprende la documentazione e le informazioni di cui all’allegato III.

4.  Nei venti giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica completa di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano il GEFIA stesso se può iniziare a commercializzare nel suo territorio il FIA indicato nella notifica di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA possono impedire la commercializzazione del FIA soltanto se la sua gestione da parte del GEFIA non è o non sarà conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non rispetta o non rispetterà in altro modo quest’ultima. In caso di decisione positiva, il GEFIA può iniziare a commercializzare il FIA nel suo Stato membro di riferimento a partire dalla data della notifica delle autorità competenti in tal senso.

Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano altresì l’AESFEM del fatto che il GEFIA può iniziare a commercializzare quote o azioni del FIA nel suo Stato membro di riferimento.

5.  Il GEFIA che intenda commercializzare quote o azioni di un FIA non UE anche in Stati membri diversi dal suo Stato membro di riferimento trasmette una notifica alle autorità competenti del suo Stato membro di riferimento in relazione a ciascun FIA non UE che intende commercializzare.

La notifica comprende la documentazione e le informazioni di cui all’allegato IV.

6.  Nei venti giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo di notifica completo di cui al paragrafo 5, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento lo trasmettono alle autorità competenti degli Stati membri in cui si intendono commercializzare le quote o le azioni del FIA. Tale trasmissione ha luogo unicamente se la gestione del FIA da parte del GEFIA è e continuerà ad essere conforme alla presente direttiva e se in ogni modo il GEFIA rispetta quest’ultima.

Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA allegano un’attestazione da cui risulti che il GEFIA interessato è autorizzato a gestire i FIA con una particolare strategia di investimento.

7.  All’atto della trasmissione del fascicolo di notifica, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano senza indugio della trasmissione il GEFIA. Quest’ultimo può iniziare a commercializzare il FIA nei pertinenti Stati membri ospitanti a partire dalla data della notifica.

Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano altresì l’AESFEM del fatto che il GEFIA può iniziare a commercializzare quote o azioni del FIA negli Stati membri ospitanti del GEFIA.

8.  Le modalità di cui all’allegato IV, lettera h), sono soggette alla legislazione e alla vigilanza degli Stati membri ospitanti del GEFIA, se tali Stati membri sono diversi dallo Stato membro di riferimento.

9.  Gli Stati membri assicurano che la lettera di notifica del GEFIA di cui al paragrafo 5 e l’attestazione di cui al paragrafo 6 siano fornite in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti finanziari internazionali.

Gli Stati membri assicurano altresì che la trasmissione e l’archiviazione elettroniche dei documenti indicati al paragrafo 6 siano accettate dalle loro autorità competenti.

10.  In caso di modifica significativa di una qualunque delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 3 o 5, il GEFIA ne avverte per iscritto le autorità competenti dello Stato membro di riferimento almeno un mese prima che la pianificata sia attuata o immediatamente dopo che la modifica non pianificata si sia verificata.

Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettare in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano senza indebito ritardo il GEFIA del fatto che non può attuare la modifica.

Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non è più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non rispetta più in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell’articolo 46, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione del FIA.

Se le modifiche sono accettabili, dal momento che non influiscono sulla gestione del FIA da parte del GEFIA conformemente alla presente direttiva o in altro modo sul rispetto da parte del GEFIA di quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento informano senza indugio l’AESFEM di dette modifiche, nella misura in cui esse riguardano la cessazione della commercializzazione di determinati FIA o la commercializzazione di FIA addizionali e, se del caso, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti del GEFIA.

11.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure riguardo ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 2, lettera a), al fine di concepire un quadro comune per agevolare l’istituzione di tali meccanismi di cooperazione con i paesi terzi.

12.  Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM può elaborare orientamenti per determinare le modalità di applicazione delle misure adottate dalla Commissione relativamente ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 2, lettera a).

13.  L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire il contenuto minimo dei meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 2, lettera a), al fine di garantire che le autorità competenti dello Stato membro di riferimento e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti ricevano informazioni sufficienti per poter esercitare i loro poteri di vigilanza e di indagine ai sensi della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

14.  Al fine di garantire un’armonizzazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le procedure per il coordinamento e lo scambio di informazioni tra l’autorità competente dello Stato membro di riferimento e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti del GEFIA.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

15.  Qualora un’autorità competente rifiuti una richiesta di scambio di informazioni in conformità delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 14, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

16.  Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare:

a) la forma e il contenuto di un modello per la lettera di notifica di cui ai paragrafi 3 e 5;

b) la forma e il contenuto di un modello per l’attestazione di cui al paragrafo 6;

c) la forma della trasmissione di cui al paragrafo 6; e

d) la forma della notifica scritta di cui al paragrafo 10.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

17.  Fatto salvo l’articolo 43, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che i FIA gestiti e commercializzati dal GEFIA siano commercializzati solo presso investitori professionali.

Articolo 41

Condizioni per la gestione di FIA stabiliti in Stati membri diversi dallo Stato membro di riferimento da parte di un GEFIA non UE

1.  Gli Stati membri assicurano che un GEFIA non UE autorizzato possa gestire FIA UE stabiliti in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di riferimento, direttamente o stabilendovi una succursale, purché il GEFIA sia autorizzato a gestire tale tipo di FIA.

2.  Il GEFIA non UE che intenda gestire per la prima volta FIA UE stabiliti in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di riferimento comunica alle autorità competenti del suo Stato membro di riferimento le informazioni seguenti:

a) lo Stato membro in cui intende gestire FIA direttamente o stabilendovi una succursale;

b) un programma di attività in cui sono precisati i servizi che intende prestare ed è indicato il FIA che intende gestire.

3.  Se intende stabilire una succursale, il GEFIA non UE fornisce, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, le informazioni seguenti:

a) la struttura organizzativa della succursale;

b) l’indirizzo, nello Stato membro d’origine del FIA, da cui si possono ottenere i documenti;

c) il nome e le coordinate delle persone responsabili della gestione della succursale.

4.  Entro un mese dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al paragrafo 2 o entro due mesi dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento trasmettono detta documentazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA. Tale trasmissione ha luogo unicamente se la gestione del FIA da parte del GEFIA è e continuerà ad essere conforme alla presente direttiva e se in ogni modo il GEFIA rispetta quest’ultima.

Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento allegano un’attestazione da cui risulti che il GEFIA interessato ha ottenuto la loro autorizzazione.

Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA informano immediatamente il GEFIA della trasmissione. Dopo il ricevimento della comunicazione della trasmissione, il GEFIA può iniziare a prestare i suoi servizi nel suo Stato membro ospitante.

Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento informano altresì l’AESFEM del fatto che il GEFIA può iniziare a gestire il FIA negli Stati membri ospitanti del GEFIA.

5.  Gli Stati membri ospitanti del GEFIA non impongono al GEFIA obblighi supplementari per quanto riguarda le materie disciplinate dalla presente direttiva.

6.  In caso di modifica di una qualunque delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2 e, ove pertinente, al paragrafo 3, il GEFIA ne avverte per iscritto le autorità competenti del suo Stato membro di riferimento almeno un mese prima che una modifica pianificata sia attuata o immediatamente dopo che una modifica non pianificata si sia verificata.

Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettare in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento lo informano senza indebito ritardo del fatto che non può attuare la modifica.

Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non è più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non rispetta più in altro modo quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell’articolo 46, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione del FIA.

Se le modifiche sono accettabili, dal momento che non influiscono sulla gestione del FIA da parte del GEFIA conformemente alla presente direttiva o in altro modo sul rispetto da parte del GEFIA di quest’ultima, le autorità competenti dello Stato membro di riferimento informano di tali modifiche senza indugio le autorità competenti degli Stati membri ospitanti del GEFIA.

7.  Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.  Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni, in conformità dei paragrafi 2 e 3.

Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è attribuito alla Commissione, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 42

Condizioni per la commercializzazione negli Stati membri, senza un passaporto, di FIA gestiti da un GEFIA non UE

1.  Fatti salvi gli articoli 37, 39 e 40, gli Stati membri possono consentire ai GEFIA non UE di commercializzare, solo sul loro territorio e presso investitori professionali, quote o azioni dei FIA che gestiscono, subordinatamente ad almeno le seguenti condizioni:

a) il GEFIA non UE rispetta gli articoli 22, 23 e 24 per ciascun FIA che commercializza a norma del presente articolo e gli articoli da 26 a 30 qualora il FIA dallo stesso commercializzato ai sensi del presente articolo rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 1. Le autorità competenti e gli investitori dei FIA di cui ai suddetti articoli si considerano quelli degli Stati membri in cui i FIA sono commercializzati;

b) esistono appropriati meccanismi di cooperazione, finalizzati alla vigilanza sul rischio sistemico e conformi alle norme internazionali, tra le autorità competenti degli Stati membri in cui i FIA sono commercializzati, se del caso, le autorità competenti dei FIA UE interessati e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui è stabilito il GEFIA non UE ed eventualmente le autorità di vigilanza del paese terzo in cui è stabilito il FIA non UE, al fine di assicurare un efficace scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti degli Stati membri interessati di esercitare le loro funzioni in conformità della presente direttiva;

c) il paese terzo in cui è stabilito il GEFIA non UE o il FIA non UE non è catalogato come paese o territorio non cooperativo dal FATF.

Qualora un’autorità competente di un FIA UE non aderisca ai prescritti meccanismi di cooperazione di cui al primo comma, lettera b), entro un periodo di tempo ragionevole, le autorità competenti dello Stato membro in cui si intende commercializzare il FIA possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.  Gli Stati membri possono imporre al GEFIA non UE norme più rigorose per quanto attiene alla commercializzazione presso gli investitori sul loro territorio di quote o azioni del FIA ai fini del presente articolo.

3.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure riguardo ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 1, al fine di concepire un quadro comune per agevolare l’istituzione di tali meccanismi di cooperazione con i paesi terzi.

4.  Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM elabora orientamenti per determinare le modalità di applicazione delle misure adottate dalla Commissione relativamente ai meccanismi di cooperazione di cui al paragrafo 1.



CAPO VIII

COMMERCIALIZZAZIONE PRESSO GLI INVESTITORI AL DETTAGLIO

Articolo 43

Commercializzazione di FIA da parte dei GEFIA presso investitori al dettaglio

1.  Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell’Unione, gli Stati membri possono consentire ai GEFIA di commercializzare presso gli investitori al dettaglio sul loro territorio quote o azioni dei FIA che gestiscono a norma della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che tali FIA siano commercializzati su base nazionale o transnazionale o siano FIA UE o non UE.

In tali casi, gli Stati membri possono imporre a carico del GEFIA o del FIA prescrizioni più rigorose di quelle applicabili ai FIA commercializzati presso investitori professionali sul loro territorio a norma della presente direttiva. Tuttavia, gli Stati membri non impongono ai FIA UE stabiliti in un altro Stato membro e commercializzati su base transnazionale prescrizioni aggiuntive o più rigorose rispetto a quelle applicabili ai FIA commercializzati su base nazionale.

2.  Entro il 22 luglio 2014 gli Stati membri che autorizzano la commercializzazione di FIA presso gli investitori al dettaglio sul loro territorio comunicano alla Commissione e all’AESFEM:

a) i tipi di FIA che i GEFIA possono commercializzare presso gli investitori al dettaglio sul loro territorio;

b) ogni prescrizione aggiuntiva che lo Stato membro impone per la commercializzazione di FIA presso gli investitori al dettaglio.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’AESFEM anche ogni modifica successiva in relazione al primo comma.



CAPO IX

AUTORITÀ COMPETENTI



SEZIONE 1

Designazione, poteri e mezzi di impugnazione

Articolo 44

Designazione delle autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare le funzioni previste dalla presente direttiva.

Essi ne informano l’AESFEM e la Commissione, precisando l’eventuale ripartizione delle competenze.

Le autorità competenti sono autorità pubbliche.

Gi Stati membri prescrivono che le proprie autorità competenti istituiscano metodi atti a verificare che i GEFIA ottemperino agli obblighi derivanti dalla presente direttiva, eventualmente in base agli orientamenti definiti dall’AESFEM.

Articolo 45

Responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri

1.  La vigilanza prudenziale su un GEFIA spetta alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA, indipendentemente dal fatto che questi gestisca e/o commercializzi FIA in un altro Stato membro o meno, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che attribuiscono responsabilità della vigilanza alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA.

2.  La vigilanza sul rispetto degli articoli 12 e 14 da parte di un GEFIA spetta alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA qualora quest’ultimo gestisca e/o commercializzi FIA tramite una succursale in tale Stato membro.

3.  Le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA possono disporre che un GEFIA che gestisca o commercializzi FIA sul suo territorio, avvalendosi o meno di una succursale, fornisca le informazioni necessarie per la vigilanza sul rispetto da parte del GEFIA delle norme applicabili per le quali tali autorità competenti sono responsabili.

Per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui sopra, non possono essere imposti obblighi più rigorosi di quelli che lo stesso Stato membro ospitante del GEFIA impone ai GEFIA dei quali è lo Stato membro d’origine.

4.  Le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA, ove accertino che un GEFIA che amministra e/o commercializza FIA sul loro territorio, avvalendosi o meno di una succursale, violi una delle norme sul rispetto delle quali esse hanno la responsabilità di vigilare, ingiungono al GEFIA di porre fine a detta violazione e ne informano le autorità competenti dello Stato membro d’origine.

5.  Se il GEFIA si rifiuta di fornire alle autorità competenti del suo Stato membro ospitante le informazioni che rientrano tra le loro competenze o non prende le opportune misure per porre fine alla violazione di cui al paragrafo 4, le autorità competenti di detto Stato membro ne informano le autorità competenti dello Stato membro d’origine. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA devono quanto prima:

a) adottare tutte le misure opportune affinché il GEFIA interessato fornisca le informazioni richieste dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante ai sensi del paragrafo 3 o ponga fine alla violazione di cui al paragrafo 4;

b) chiedere le informazioni necessarie alle pertinenti autorità di vigilanza nei paesi terzi.

La natura delle misure di cui alla lettera a) è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA.

6.  Se, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA a norma del paragrafo 5 o perché tali misure risultano inadeguate o perché non sono previste nello Stato membro in questione, il GEFIA continua a rifiutarsi di fornire le informazioni richieste dalle autorità competenti del suo Stato membro ospitante ai sensi del paragrafo 3 o persiste nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari di cui al paragrafo 4 vigenti nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA, dopo aver informato le autorità competenti del suo Stato membro d’origine, possono adottare misure adeguate, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46 e 48, per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, impedire a tale GEFIA di avviare nuove operazioni nel suo Stato membro ospitante. Ove la funzione svolta nello Stato membro ospitante del GEFIA consista nella gestione di FIA, lo Stato membro in questione può esigere che il GEFIA cessi di gestire tali FIA.

7.  Le autorità competenti dello Stato membro ospitante un GEFIA, nel caso in cui abbiano chiari e dimostrabili motivi per ritenere che il GEFIA abbia violato gli obblighi imposti dalle norme sul rispetto delle quali esse non hanno la responsabilità di vigilare, ne informano le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA che adotta le misure opportune, anche chiedendo, se necessario, informazioni supplementari alle pertinenti autorità di vigilanza nei paesi terzi.

8.  Se, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA o perché tali misure risultano inadeguate o perché tale Stato membro non agisce entro tempi ragionevoli, il GEFIA persiste nell’agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori del FIA interessato, la stabilità finanziaria o l’integrità del mercato nello Stato membro ospitante del GEFIA, le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA, dopo averne informato le autorità competenti del suo Stato membro d’origine, possono adottare tutte le idonee misure per proteggere gli investitori di tale FIA, la stabilità finanziaria e l’integrità del mercato nello Stato membro ospitante, e hanno la facoltà di impedire al GEFIA in questione di seguitare a commercializzare quote o azioni del FIA nello Stato membro ospitante.

9.  La procedura di cui ai paragrafi 7 e 8 si applica anche nei casi in cui le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano motivi chiari e dimostrabili per dissentire riguardo all’autorizzazione concessa a un GEFIA non UE dallo Stato membro di riferimento.

10.  Qualora siano in disaccordo su una qualsiasi delle misure adottate da un’autorità competente a norma dei paragrafi da 4 a 9, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.  Laddove applicabile, l’AESFEM agevola la negoziazione e la conclusione dei meccanismi di cooperazione prescritti dalla presente direttiva fra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità di vigilanza dei paesi terzi.

Articolo 46

Poteri delle autorità competenti

1.  Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. I poteri sono esercitati nei modi seguenti:

a) direttamente;

b) in collaborazione con altre autorità;

c) sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni;

d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2.  Le autorità competenti hanno il potere di:

a) accedere a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne copia;

b) chiedere informazioni a qualsiasi persona legata alle attività del GEFIA o del FIA e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;

c) eseguire ispezioni sul posto, con o senza preavviso;

d) richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e il traffico di dati;

e) richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva;

f) richiedere il blocco o il sequestro delle attività;

g) richiedere la temporanea interdizione dall’esercizio dell’attività professionale;

h) obbligare i GEFIA autorizzati, i depositari o i revisori dei conti a fornire informazioni;

i) adottare ogni tipo di misura per assicurare che i GEFIA o i depositari continuino a rispettare gli obblighi della presente direttiva loro applicabili;

j) ordinare la sospensione dell’emissione, del riacquisto o del rimborso delle quote nell’interesse dei detentori di quote o del pubblico;

k) revocare l’autorizzazione concessa a un GEFIA o a un depositario;

l) adire l’autorità giudiziaria ai fini dell’azione penale;

m) disporre che revisori dei conti o esperti procedano a verifiche o indagini.

3.  Qualora ritenga che un GEFIA non UE autorizzato violi gli obblighi che gli incombono a norma della presente direttiva, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento ne informa, il prima possibile, l’AESFEM, indicandone le motivazioni.

4.  Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per adottare tutte le misure richieste per assicurare l’ordinato funzionamento dei mercati nei casi in cui l’attività di uno o più FIA nel mercato di uno strumento finanziario possa compromettere l’ordinato funzionamento di tale mercato.

Articolo 47

Poteri e competenze dell’AESFEM

1.  L’AESFEM può elaborare e riesaminare regolarmente gli orientamenti destinati alle autorità competenti degli Stati membri riguardo all’esercizio dei loro poteri d’autorizzazione e agli obblighi di rendicontazione loro imposti dalla presente direttiva.

L’AESFEM dispone anche dei poteri necessari all’assolvimento dei compiti attribuitile dalla presente direttiva, compresi quelli enumerati all’articolo 48, paragrafo 3.

2.  L’obbligo del segreto d’ufficio si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro opera per l’AESFEM, per le autorità competenti o per qualsiasi persona cui l’AESFEM ha delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall’AESFEM. Le informazioni coperte dal segreto d’ufficio non sono comunicate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

3.  Tutte le informazioni scambiate in applicazione della presente direttiva tra l’AESFEM, le autorità competenti, l’AEV (ABE), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ), e il CERS sono considerate riservate, salvo il caso in cui l’AESFEM o l’autorità competente o un’altra autorità o un altro organismo interessati dichiarino al momento della comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o che la divulgazione è necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

4.  Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’AESFEM può, se tutte le condizioni di cui al paragrafo 5 sono soddisfatte, chiedere all’autorità competente o alle autorità competenti di adottare qualsiasi delle seguenti misure, come appropriato:

a) vietare la commercializzazione nell’Unione di quote o azioni di FIA gestiti da GEFIA non UE o di FIA non UE gestiti da GEFIA UE privi dell’autorizzazione richiesta all’articolo 37 o privi della notifica richiesta agli articoli 35, 39 e 40 o a cui gli Stati membri interessati non hanno concesso di farlo ai sensi dell’articolo 42;

b) imporre restrizioni ai GEFIA non UE in relazione alla gestione di un FIA in caso di concentrazione eccessiva del rischio in un mercato specifico su base transfrontaliera;

c) imporre restrizioni ai GEFIA non UE in relazione alla gestione di un FIA, qualora le sue attività possano costituire una fonte importante di rischio di controparte per un ente creditizio o per altri istituti di importanza sistemica.

5.  L’AESFEM può adottare una decisione ai sensi del paragrafo 4 e alle condizioni di cui al paragrafo 6 se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) esiste una minaccia significativa, derivante o aggravata dalle attività del GEFIA, per il corretto funzionamento e l’integrità del mercato finanziario o per la stabilità di tutto o parte del sistema finanziario dell’Unione e vi sono implicazioni transfrontaliere; e

b) la pertinente autorità competente o le pertinenti autorità competenti non hanno adottato misure intese a contrastare tale minaccia o le misure che sono state adottate non contrastano tale minaccia in misura sufficiente.

6.  Le misure adottate dall’autorità competente o dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 4:

a) contrastano in modo efficace la minaccia al corretto funzionamento e all’integrità del mercato finanziario o alla stabilità di tutto o parte del sistema finanziario dell’Unione o migliorano in misura significativa la capacità delle autorità competenti di monitorare la minaccia;

b) non creano un rischio di arbitraggio regolamentare;

c) non hanno un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, anche riducendo la liquidità su tali mercati o creando incertezza per i partecipanti al mercato, in maniera sproporzionata rispetto al beneficio arrecato dalle misure.

7.  Prima di chiedere all’autorità competente di adottare o rinnovare qualsiasi misura di cui al paragrafo 4, l’AESFEM consulta, se del caso, il CERS e le altre autorità pertinenti.

8.  L’AESFEM notifica alle autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE e alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA non UE interessato la decisione di chiedere all’autorità o alle autorità competenti di adottare o rinnovare qualsiasi misura di cui al paragrafo 4. La notifica specifica almeno i dettagli seguenti:

a) il GEFIA e le attività cui le misure si applicano e la loro durata;

b) i motivi per i quali l’AESFEM ritiene necessario imporre le misure conformemente con le condizioni e i requisiti di cui al presente articolo, fornendo anche prove a sostegno di tali motivi.

9.  L’AESFEM riesamina le misure di cui al paragrafo 4 a intervalli adeguati e, in ogni caso, almeno ogni tre mesi. Se una misura non è rinnovata dopo il periodo di tre mesi decade automaticamente. I paragrafi da 5 a 8 si applicano al rinnovo delle misure.

10.  Le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE interessato possono chiedere all’AESFEM di riconsiderare la sua decisione. Si applica la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 48

Sanzioni amministrative

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle misure e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per la loro esecuzione. Fatte salve le procedure per la revoca dell’autorizzazione o il diritto degli Stati membri di irrogare sanzioni penali, gli Stati membri assicurano, conformemente al loro diritto nazionale, che possano essere adottate misure amministrative o irrogate sanzioni amministrative appropriate a carico delle persone responsabili nel caso in cui le disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva non siano rispettate. Gli Stati membri provvedono affinché dette misure siano effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri stabiliscono che le autorità competenti possano divulgare al pubblico qualsiasi misura o sanzione applicata per la violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, salvo, il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, ledere gli interessi degli investitori o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

3.  L’AESFEM redige una relazione annuale sull’applicazione delle misure amministrative e delle sanzioni applicate in caso di violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva nei vari Stati membri. Le autorità competenti forniscono all’AESFEM le informazioni a tal fine necessarie.

Articolo 49

Diritto di ricorso

1.  Le autorità competenti motivano per iscritto qualsiasi decisione di rifiuto o di revoca dell’autorizzazione rilasciata al GEFIA per amministrare e/o commercializzare FIA o qualsiasi decisione negativa presa in applicazione delle misure adottate in esecuzione della presente direttiva, e la comunicano agli interessati.

2.  Gli Stati membri stabiliscono che le decisioni adottate ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in conformità della presente direttiva siano debitamente motivate e siano soggette al diritto di ricorso in sede giurisdizionale.

Il diritto di ricorso in sede giurisdizionale si applica anche nei casi in cui, in relazione ad una domanda di autorizzazione contenente tutte le informazioni richieste, non venga adottata una decisione entro sei mesi dalla presentazione della domanda.



SEZIONE 2

Cooperazione tra diverse autorità competenti

Articolo 50

Obbligo di cooperazione

1.  Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro e con l’AESFEM e il CERS ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’espletamento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva e per l’esercizio dei loro poteri ai sensi della presente direttiva o della legislazione nazionale.

2.  Gli Stati membri facilitano la cooperazione prevista nella presente sezione.

3.  Le autorità competenti esercitano i loro poteri ai fini della cooperazione anche laddove il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione della regolamentazione in vigore nel loro stesso Stato membro.

4.  Le autorità competenti degli Stati membri comunicano immediatamente all’AESFEM e si trasmettono reciprocamente le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dalla presente direttiva.

Le autorità competenti dello Stato membro d’origine trasmettono una copia dei pertinenti meccanismi di cooperazione cui hanno aderito ai sensi degli articoli 35, 37 e/o dell’articolo 40 agli Stati membri ospitanti del GEFIA interessato. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine, in conformità delle procedure relative alle norme tecniche di regolamentazione applicabili di cui all’articolo 35, paragrafo 14, all’articolo 37, paragrafo 17, o all’articolo 40, paragrafo 14, trasmettono le informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi, in conformità dei meccanismi di cooperazione con tali autorità di vigilanza, in relazione ad un GEFIA o dell’articolo 45, paragrafo 6 o 7, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA interessato.

Qualora un’autorità competente di uno Stato membro ospitante ritenga che i contenuti del meccanismo di cooperazione cui ha aderito lo Stato membro d’origine del GEFIA interessato ai sensi degli articoli 35, 37 e/o dell’articolo 40 non siano conformi con quanto richiesto in conformità delle norme tecniche di regolamentazione applicabili, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.  Quando le autorità competenti di uno Stato membro hanno chiari e dimostrabili motivi per sospettare che atti contrari alla presente direttiva siano o siano stati commessi da GEFIA non sottoposti alla loro vigilanza, lo notificano all’AESFEM e alle autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante del GEFIA interessato con la maggiore precisione possibile. Queste autorità adottano misure appropriate e comunicano all’AESFEM e alle autorità compenti notificanti il risultato dell’intervento e, nella misura del possibile, le eventuali novità di rilievo. Il presente paragrafo fa salve le competenze dell’autorità compente notificante.

6.  Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva relativamente allo scambio di informazioni, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le modalità di applicazione delle procedure di scambio di informazioni tra le autorità competenti e tra le autorità competenti e l’AESFEM.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 51

Trasferimento e conservazione di dati personali

1.  Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali tra autorità competenti, le autorità competenti applicano la direttiva 95/46/CE. Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali dall’AESFEM alle autorità competenti di uno Stato membro o di un paese terzo, l’AESFEM ottempera al regolamento (CE) n. 45/2001.

2.  I dati sono conservati per un periodo massimo di cinque anni.

Articolo 52

Comunicazione di informazioni a paesi terzi

1.  L’autorità competente di uno Stato membro può trasferire a un paese terzo dati e analisi degli stessi, caso per caso, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 25 o 26 della direttiva 95/46/CE e l’autorità competente dello Stato membro ha la certezza che il trasferimento sia necessario ai fini della presente direttiva. Il paese terzo non può trasferire i dati ad un altro paese terzo senza l’espressa autorizzazione scritta dell’autorità competente dello Stato membro.

2.  L’autorità competente di uno Stato membro comunica le informazioni ricevute da un’autorità competente di un altro Stato membro a un’autorità di vigilanza di un paese terzo soltanto se ha ottenuto l’accordo esplicito dell’autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, laddove applicabile, se le informazioni da comunicare servono esclusivamente le finalità per le quali l’autorità che le ha trasmesse ha espresso il proprio accordo.

Articolo 53

Scambio di informazioni sulle potenziali conseguenze sistemiche dell’attività dei GEFIA

1.  Le autorità competenti degli Stati membri responsabili del rilascio dell’autorizzazione e/o della vigilanza dei GEFIA ai sensi della presente direttiva comunicano informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri pertinenti per la sorveglianza e l’intervento in caso di potenziali implicazioni delle attività di singoli GEFIA o dei GEFIA collettivamente sulla stabilità di istituti finanziari di importanza sistemica e sull’ordinato funzionamento dei mercati sui quali i GEFIA operano. Sono informati anche l’AESFEM e il CERS, i quali inoltrano tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.

2.  Fatte salve le condizioni di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti per i GEFIA comunicano all’AESFEM e al CERS informazioni aggregate sulle attività dei GEFIA sotto la loro responsabilità.

3.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino il contenuto delle informazioni da scambiare conformemente al paragrafo 1.

4.  La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità e la frequenza delle informazioni da scambiare conformemente al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 59, paragrafo 2.

Articolo 54

Cooperazione nelle attività di vigilanza

1.  Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere la cooperazione delle autorità competenti di un altro Stato membro per un’attività di vigilanza, una verifica sul posto o un’indagine nel territorio di quest’ultimo nell’ambito dei poteri loro conferiti ai sensi della presente direttiva.

Se ricevono una richiesta che riguardi una verifica sul posto o un’indagine, le autorità competenti procedono in uno dei modi seguenti:

a) effettuano la verifica o l’indagine direttamente;

b) autorizzano l’autorità richiedente a effettuare le verifiche o le indagini;

c) autorizzano revisori dei conti o esperti a effettuare le verifiche o le indagini.

2.  Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente dello Stato membro che ha chiesto la cooperazione può chiedere che membri del suo personale assistano il personale che effettua la verifica o l’indagine. La verifica o l’indagine è, tuttavia, soggetta al controllo generale dello Stato membro nel cui territorio è effettuata.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è effettuata la verifica o l’indagine può chiedere che membri del suo personale assistano il personale che effettua la verifica o l’indagine.

3.  Le autorità competenti possono rifiutare di scambiare le informazioni o di dare seguito alla richiesta di cooperazione nell’effettuazione di un’indagine o di una verifica sul posto soltanto qualora:

a) l’indagine, la verifica sul posto o lo scambio di informazioni rischino di pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l’ordine pubblico dello Stato membro in questione;

b) sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione;

c) le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato nello Stato membro in questione per gli stessi atti.

Le autorità competenti informano le autorità competenti richiedenti di ogni decisione adottata conformemente al primo comma, esponendone le motivazioni.

4.  Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire procedure comuni alle autorità competenti per la cooperazione in materia di procedure di verifica sul posto e di indagini.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 55

Composizione delle controversie

In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri sulla valutazione, l’azione o l’omissione da parte di un’autorità competente nei settori in cui la presente direttiva richiede la cooperazione o il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, le autorità competenti possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.



CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 56

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 4, 9, 12, da 14 a 25, da 34 a 37, 40, 42, 53, 67 e 68 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 luglio 2011. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 57.

2.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.  I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58.

Articolo 57

Revoca della delega

1.  La delega di potere di cui agli articoli 3, 4, 9, 12, da 14 a 25, da 34 a 37, 40, 42, 53, 67 e 68 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.  L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3.  La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 58

Obiezione agli atti delegati

1.  Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro un periodo di tre mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di tre mesi.

2.  Se, allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha sollevato obiezioni all’atto delegato, quest’ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale periodo se, su richiesta giustificata della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.  Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato entro il periodo di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. In conformità dell’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 59

Misure di attuazione

1.  La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione ( 11 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 60

Comunicazione di informazioni sulle deroghe

Qualora uno Stato membro si avvalga di una deroga o di un’opzione ai sensi degli articoli 6, 9, 21, 22, 28, 43 e dell’articolo 61, paragrafo 5, ne informa la Commissione, comunicandole altresì eventuali modifiche successive. La Commissione rende pubbliche le informazioni su un sito web o con altri mezzi facilmente accessibili.

Articolo 61

Disposizioni transitorie

1.  I GEFIA che svolgono attività ai sensi della direttiva prima del 22 luglio 2013 adottano tutte le misure necessarie per rispettare la legislazione nazionale derivante dalla presente direttiva e presentano domanda di autorizzazione entro un anno da tale data.

2.  Gli articoli 31, 32 e 33 non si applicano alla commercializzazione di quote o azioni di FIA oggetto di un’offerta pubblica in corso nel quadro di un prospetto elaborato e pubblicato in conformità della direttiva 2003/71/CE prima del 22 luglio 2013 per il periodo di validità di tale prospetto.

3.  I GEFIA che prima del 22 luglio 2013 gestiscono FIA di tipo chiuso che non effettuano investimenti supplementari dopo il 22 luglio 2013 possono comunque continuare a gestire tali FIA senza autorizzazione ai sensi della presente direttiva.

4.  I GEFIA che gestiscono FIA di tipo chiuso il cui periodo di sottoscrizione per gli investitori è stato chiuso prima dell’entrata in vigore della presente direttiva e che sono costituiti per un periodo di tempo che termina al più tardi tre anni dopo il 22 luglio 2013 possono, tuttavia, continuare a gestire detti FIA senza dover ottemperare alla presente direttiva, ad eccezione dell’articolo 22 e, se pertinente, degli articoli da 26 a 30, o senza dover presentare una domanda di autorizzazione ai sensi della presente direttiva.

5.  Le autorità competenti dello Stato membro d’origine di un FIA o, qualora il FIA non sia regolamentato, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA possono consentire che i soggetti di cui all’articolo 21, paragrafo 3, lettera a), stabiliti in un altro Stato membro siano nominati depositari fino al 22 luglio 2017. La presente disposizione non pregiudica la piena applicazione dell’articolo 21, ad eccezione del paragrafo 5, lettera a), di detto articolo, sul luogo dove il depositario deve essere stabilito.

▼M3 —————

▼B

Articolo 63

Modifiche della direttiva 2009/65/CE

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

1) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 50 bis

Per assicurare l’uniformità tran-settoriale ed eliminare i disallineamenti tra gli interessi delle imprese che “confezionano” prestiti in titoli negoziabili e in altri strumenti finanziari (cedenti) e gli OICVM che investono in tali titoli o altri strumenti finanziari, la Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 112 bis e alle condizioni di cui agli articoli 112 ter e 112 quater, misure che stabiliscono i requisiti nei seguenti ambiti:

a) i requisiti che il cedente deve rispettare perché l’OICVM sia autorizzato a investire in titoli o altri strumenti finanziari di questo tipo emessi dopo il 1o gennaio 2011, ivi compresi requisiti che garantiscano che il cedente conservi un interesse economico netto non inferiore al 5 %;

b) i requisiti qualitativi che devono rispettare gli OICVM che investono in tali titoli o altri strumenti finanziari.»;

2) all’articolo 112, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 50 bis è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 luglio 2011. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 112 bis.»;

3) all’articolo 112 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  La delega di potere di cui agli articoli 12, 14, 23, 33, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.»

Articolo 64

Modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009

Nel regolamento (CE) n. 1060/2009, all’articolo 4, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.  Gli enti creditizi quali definiti nella direttiva 2006/48/CE, le imprese di investimento quali definite nella direttiva 2004/39/CE, le imprese di assicurazione soggette alla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita ( *1 ), le imprese di assicurazione quali definite nella direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita ( *2 ), le imprese di riassicurazione quali definite nella direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione ( *3 ), gli OICVM quali definiti nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ( *4 ), gli enti pensionistici aziendali o professionali quali definiti nella direttiva 2003/41/CE e i fondi di investimento alternativi quali definiti nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi ( *5 ), possono utilizzare a fini regolamentari solo rating emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione e registrate conformemente al presente regolamento.;

Articolo 65

Modifica del regolamento (UE) n. 1095/2010

All’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, le parole «di ogni futura normativa nel settore dei gestori di fondi di investimento alternativi (AIFM)» sono sostituite dalle parole «della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi ( *6 )

Articolo 66

Recepimento

1.  Entro il 22 luglio 2013, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.

2.  Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 22 luglio 2013.

3.  Nonostante il paragrafo 2, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 35 e agli articoli da 37 a 41 conformemente all’atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 6, e a decorrere dalla data ivi specificata.

4.  Gli Stati membri garantiscono che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate per conformarsi agli articoli 36 e 42 cessino di applicarsi conformemente all’atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 6, e a decorrere dalla data ivi indicata.

5.  Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.

6.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 67

Atto delegato sull’applicazione dell’articolo 35 e degli articoli da 37 a 41

1.  Entro il 22 luglio 2015 l’AESFEM trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione:

a) un parere sul funzionamento del passaporto per i GEFIA UE che gestiscono e/o commercializzano FIA UE ai sensi degli articoli 32 e 33 e sul funzionamento della commercializzazione negli Stati membri di FIA non UE da parte di GEFIA UE e della gestione e/o commercializzazione negli Stati membri di FIA da parte di GEFIA non UE a norma dei regimi nazionali applicabili di cui agli articoli 36 e 42; e

b) una consulenza sull’applicazione del passaporto in relazione alla commercializzazione negli Stati membri di FIA non UE da parte di GEFIA UE e alla gestione e/o commercializzazione negli Stati membri di FIA da parte di GEFIA non UE a norma dell’articolo 35 e degli articoli da 37 a 41.

2.  L’AESFEM basa il suo parere e la sua consulenza sull’applicazione del passaporto in relazione alla commercializzazione negli Stati membri di FIA non UE da parte di GEFIA UE e alla gestione e/o commercializzazione negli Stati membri di FIA da parte di GEFIA non UE, tra l’altro, su:

a) per quanto riguarda il funzionamento del passaporto per i GEFIA UE che gestiscono e/o commercializzano FIA UE:

i) l’uso che viene fatto del passaporto;

ii) i problemi riscontrati per quanto riguarda:

 una cooperazione efficace tra le autorità competenti,

 un funzionamento efficace del sistema di notifica,

 la tutela degli investitori,

 la mediazione da parte dell’AESFEM, incluso il numero di casi e l’efficacia della mediazione;

iii) l’efficacia della raccolta e della condivisione delle informazioni in relazione al controllo dei rischi sistemici da parte delle autorità nazionali competenti, dell’AESFEM e del CERS;

b) per quanto riguarda il funzionamento della commercializzazione negli Stati membri di FIA non UE da parte di GEFIA UE e della gestione e/o della commercializzazione negli Stati membri di FIA da parte di GEFIA non UE conformemente ai regimi nazionali applicabili:

i) la conformità dei GEFIA UE con tutti gli obblighi stabiliti nella presente direttiva fatta eccezione per l’articolo 21;

ii) la conformità dei GEFIA non UE con gli articoli 22, 23 e 24 in relazione ad ogni FIA commercializzato dal GEFIA e, se del caso, con gli articoli da 26 a 30;

iii) l’esistenza e l’efficacia di meccanismi di cooperazione finalizzati alla vigilanza sul rischio sistemico e conformi alle norme internazionali tra le autorità competenti dello Stato membro in cui sono commercializzati i FIA, se applicabile, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del FIA UE e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui in cui è stabilito il GEFIA non UE e, se applicabile, le autorità di vigilanza del paese terzo in cui è stabilito il FIA non UE;

iv) eventuali questioni relative alla tutela degli investitori che potrebbero essere emerse;

v) eventuali aspetti del quadro normativo e di vigilanza di un paese terzo che possano impedire l’esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva;

c) per quanto riguarda il funzionamento di entrambi i sistemi, potenziali perturbazioni del mercato e distorsioni della concorrenza (condizioni di parità) o qualsiasi difficoltà generale o specifica che i GEFIA UE si trovino ad affrontare quando si stabiliscono o commercializzano un FIA che gestiscono in un paese terzo.

3.  A tal fine, a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alla presente direttiva e fino all’emissione del parere dell’AESFEM di cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri trasmettono all’AESFEM, con cadenza trimestrale, informazioni sui GEFIA che gestiscono e/o commercializzano FIA sotto la loro vigilanza, nell’ambito dell’applicazione del regime di passaporti previsto dalla presente direttiva oppure nell’ambito dei loro regimi nazionali, e le informazioni necessarie ai fini della valutazione degli elementi di cui al paragrafo 2.

4.  L’AESFEM, qualora ritenga che non vi siano ostacoli significativi in materia di tutela degli investitori, perturbazioni del mercato, concorrenza e vigilanza del rischio sistemico che impediscano l’applicazione del passaporto alla commercializzazione negli Stati membri di FIA non UE da parte di GEFIA UE e alla gestione e/o alla commercializzazione negli Stati membri di FIA da parte di GEFIA non UE a norma dell’articolo 35 e degli articoli da 37 a 41, emette un parere positivo a tale riguardo.

5.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino il contenuto delle informazioni da trasmettere ai sensi del paragrafo 2.

6.  La Commissione adotta un atto delegato entro tre mesi dopo aver ricevuto una consulenza e un parere positivi dell’AESFEM e tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e degli obiettivi della presente direttiva, quali il mercato interno, la tutela degli investitori e il controllo efficace del rischio sistemico, in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, specificando la data in cui le norme contenute nell’articolo 35 e negli articoli da 37 a 41 diventano applicabili in tutti gli Stati membri.

Se sono sollevate obiezioni all’atto delegato di cui al primo comma ai sensi dell’articolo 58, la Commissione adotta nuovamente l’atto delegato a norma del quale le norme di cui all’articolo 35 e agli articoli da 37 a 41 diventano applicabili in tutti gli Stati membri, in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, in una fase successiva che ritiene appropriata, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e degli obiettivi della presente direttiva, quali il mercato interno, la tutela degli investitori e il controllo efficace del rischio sistemico.

7.  Se l’AESFEM non presenta la sua consulenza entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione richiede che detta consulenza sia fornita entro un nuovo termine.

Articolo 68

Atto delegato sulla cessazione dell’applicazione degli articoli 36 e 42

1.  Tre anni dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 67, paragrafo 6, a norma del quale le norme previste all’articolo 35 e agli articoli da 37 a 41 sono diventate applicabili in tutti gli Stati membri, l’AESFEM trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione:

a) un parere sul funzionamento del passaporto per i GEFIA UE che commercializzano FIA non UE nell’Unione a norma dell’articolo 35 e per i GEFIA non UE che gestiscono e/o commercializzano FIA nell’Unione a norma degli articoli da 37 al 41, nonché sul funzionamento della commercializzazione negli Stati membri di FIA non UE da parte di GEFIA UE e della gestione e/o della commercializzazione negli Stati membri di FIA da parte di GEFIA non UE ai sensi dei regimi nazionali applicabili a norma degli articoli 36 e 42; e

b) una consulenza sulla cessazione dell’applicazione dei regimi nazionali di cui agli articoli 36 e 42, parallelamente all’esistenza del passaporto in conformità delle norme previste all’articolo 35 e agli articoli da 37 a 41.

2.  L’AESFEM basa il suo parere e la sua consulenza sulla cessazione dell’applicazione dei regimi nazionali di cui agli articoli 36 e 42, tra l’altro:

a) per quanto riguarda il funzionamento del passaporto per i GEFIA UE che commercializzano nell’Unione FIA non UE e per i GEFIA non UE che gestiscono e/o commercializzano FIA nell’Unione:

i) l’uso che viene fatto del passaporto;

ii) i problemi riscontrati per quanto riguarda:

 una cooperazione efficace tra le autorità competenti,

 un funzionamento efficace del sistema di notifica,

 l’indicazione dello Stato membro di riferimento,

 l’impedimento dell’esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti a causa delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili al GEFIA o di limitazioni dei poteri di vigilanza e di indagine delle autorità di vigilanza del paese terzo,

 la tutela degli investitori,

 l’accesso degli investitori nell’Unione,

 l’impatto sui paesi in via di sviluppo,

 la mediazione da parte dell’AESFEM, incluso il numero di casi e l’efficacia della mediazione;

iii) la negoziazione, la conclusione, l’esistenza e l’efficacia dei meccanismi di cooperazione richiesti;

iv) l’efficacia della raccolta e della condivisione delle informazioni in relazione al controllo dei rischi sistemici da parte delle autorità nazionali competenti, dell’AESFEM e del CERS;

v) i risultati delle verifiche inter pares ai sensi dell’articolo 38;

b) per quanto riguarda il funzionamento della commercializzazione negli Stati membri di FIA non UE da parte di GEFIA UE e della gestione e/o della commercializzazione di FIA negli Stati membri da parte di GEFIA non UE conformemente con i regimi nazionali applicabili:

i) la conformità del GEFIA UE con tutti gli obblighi stabiliti nella presente direttiva, fatta eccezione per l’articolo 21;

ii) la conformità del GEFIA non UE con gli articoli 22, 23 e 24 in relazione ad ogni FIA commercializzato dal GEFIA e, se del caso, con gli articoli da 26 a 30;

iii) l’esistenza e l’efficacia di meccanismi di cooperazione finalizzati alla vigilanza sul rischio sistemico e conformi alle norme internazionali tra le autorità competenti dello Stato membro in cui sono commercializzati i FIA, se applicabile, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del FIA UE interessati e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui in cui è stabilito il GEFIA non UE e, se applicabile, le autorità di vigilanza del paese terzo in cui è stabilito il FIA non UE;

iv) eventuali questioni relative alla protezione degli investitori che potrebbero essere emerse;

v) eventuali aspetti del quadro normativo e di vigilanza di un paese terzo che possano impedire l’esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti dell’Unione ai sensi della presente direttiva;

c) per quanto riguarda il funzionamento di entrambi i sistemi, potenziali perturbazioni del mercato e distorsioni della concorrenza (condizioni di parità) e qualsiasi potenziale effetto negativo sull’accesso degli investitori o sugli investimenti nei paesi in via di sviluppo o effettuati a beneficio di questi ultimi;

d) una valutazione quantitativa che identifichi il numero di giurisdizioni dei paesi terzi in cui è stabilito un GEFIA che commercializza un FIA in uno Stato membro, nell’ambito di applicazione del regime del passaporto di cui all’articolo 40 oppure nel quadro dei regimi nazionali di cui all’articolo 42.

3.  A tal fine, a decorrere dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 67, paragrafo 6, e fino all’emissione del parere dell’AESFEM di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono all’AESFEM, con cadenza trimestrale, informazioni sui GEFIA che gestiscono e/o commercializzano FIA sotto la loro vigilanza, nell’ambito di applicazione del regime del passaporto previsto dalla presente direttiva oppure nel quadro dei loro regimi nazionali.

4.  L’AESFEM, qualora ritenga che non vi siano ostacoli significativi in materia di tutela degli investitori, perturbazioni del mercato, concorrenza o vigilanza del rischio sistemico che impediscano la cessazione dei regimi nazionali ai sensi degli articoli 36 e 42 e l’applicazione del passaporto alla commercializzazione nell’Unione di FIA non UE da parte di GEFIA UE e la gestione e/o la commercializzazione nell’Unione di FIA da parte di GEFIA non UE ai sensi delle norme di cui all’articolo 35 e agli articoli da 37 a 41, quale unico regime possibile per lo svolgimento di tali attività da parte dei GEFIA interessati nell’Unione, emette un parere positivo a tale riguardo.

5.  La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino il contenuto delle informazioni da trasmettere conformemente al paragrafo 2.

6.  La Commissione adotta un atto delegato entro tre mesi dalla ricezione di una consulenza e di un parere positivi dell’AESFEM e tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e degli obiettivi della presente direttiva, quali il mercato interno, la tutela degli investitori e il controllo efficace del rischio sistemico, in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, specificando la data in cui i regimi nazionali previsti agli articoli 36 e 42 devono cessare e il regime del passaporto di cui all’articolo 35 e agli articoli da 37 a 41 diventa l’unico regime obbligatorio applicabile in tutti gli Stati membri.

Se sono sollevate obiezioni all’atto delegato di cui al primo comma ai sensi dell’articolo 58, la Commissione adotta nuovamente l’atto delegato a norma del quale i regimi nazionali di cui agli articoli 36 e 42 devono cessare e il regime del passaporto di cui all’articolo 35 e agli articoli da 37 a 41 diventa l’unico regime obbligatorio applicabile in tutti gli Stati membri, in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, in una fase successiva che ritiene appropriata, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e degli obiettivi della presente direttiva, quali il mercato interno, la tutela degli investitori e il controllo efficace del rischio sistemico.

7.  Se l’AESFEM non presenta la sua consulenza entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione richiede che detta consulenza sia fornita entro un nuovo termine.

Articolo 69

Riesame

1.  Entro il 22 luglio 2017 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e alla luce delle discussioni con le autorità competenti, avvia un riesame dell’applicazione e dell’ambito di applicazione della presente direttiva. Tale riesame analizza l’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva, il suo impatto sugli investitori, sui FIA o sui GEFIA, sia all’interno dell’Unione sia nei paesi terzi e il grado di raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Se necessario, la Commissione propone le opportune modifiche. Il riesame comprende uno studio generale sul funzionamento delle norme della presente direttiva e sull’esperienza acquisita nella loro applicazione, inclusi:

a) la commercializzazione, da parte dei GEFIA UE, di FIA non UE negli Stati membri nel quadro dei regimi nazionali;

b) la commercializzazione di FIA negli Stati membri da parte di GEFIA non UE nel quadro dei regimi nazionali;

c) la gestione e la commercializzazione, da parte di GEFIA autorizzati ai sensi della presente direttiva, di FIA nell’Unione nel quadro del regime di passaporto previsto dalla presente direttiva;

d) la commercializzazione di FIA nell’Unione da parte o a nome di persone o soggetti diversi dai GEFIA;

e) gli investimenti in FIA da parte o a nome di investitori europei professionisti;

f) l’impatto delle norme sui depositari di cui all’articolo 21 sul mercato dei depositari nell’Unione;

g) l’impatto sugli obblighi in materia di trasparenza e di comunicazione di cui agli articoli da 22 a 24, 28 e 29 sulla valutazione del rischio sistemico;

h) il potenziale impatto negativo sugli investitori al dettaglio;

i) l’impatto della presente direttiva sul funzionamento e la redditività dei fondi di investimento in capitali privati e in capitali di rischio;

j) l’impatto della presente direttiva sull’accesso degli investitori nell’Unione;

k) l’impatto della presente direttiva sugli investimenti nei paesi in via di sviluppo o a loro beneficio;

l) l’impatto della presente direttiva sulla protezione di società non quotate o emittenti ai sensi degli articoli da 26 a 30 della presente direttiva nonché sulle condizioni di parità tra i FIA e altri investitori dopo l’acquisizione di importanti partecipazioni o del controllo di tali società non quotate o emittenti.

Nel riesaminare la commercializzazione e/o la gestione dei FIA di cui al primo comma, lettere a), b) e c), la Commissione valuta l’opportunità di conferire all’AESFEM responsabilità supplementari in materia di controllo in tale ambito.

2.  Ai fini del riesame di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione a cadenza annuale informazioni sui GEFIA che gestiscono e/o commercializzano FIA sotto la loro supervisione, sia nell’ambito del regime di passaporto previsto dalla presente direttiva sia nell’ambito dei regimi nazionali, indicando la data in cui il regime del passaporto è stato recepito e, se del caso, applicato nella loro giurisdizione.

L’AESFEM fornisce alla Commissione informazioni su tutti i GEFIA non UE che sono stati autorizzati o che hanno richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 37.

Le informazioni di cui al primo e al secondo comma includono:

a) informazioni relative al luogo in cui i GEFIA interessati sono stabiliti;

b) se applicabile, identificazione dei FIA UE gestiti e/o commercializzati da tali GEFIA;

c) se applicabile, identificazione dei FIA non UE gestiti da GEFIA UE ma non commercializzati nell’Unione;

d) se applicabile, identificazione dei FIA non UE commercializzati nell’Unione;

e) informazioni sul regime applicabile nell’ambito del quale i GEFIA interessati svolgono la propria attività (nazionale o dell’Unione); e

f) qualsiasi altra informazione utile per capire il funzionamento nella pratica della gestione e della commercializzazione dei FIA da parte dei GEFIA nell’Unione.

3.  Il riesame di cui al paragrafo 1 tiene debitamente conto degli sviluppi a livello internazionale e delle discussioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

4.  Al termine di tale riesame, la Commissione presenta senza indugio una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione presenta delle proposte, ivi incluso le modifiche alla presente direttiva, tenendo in considerazione gli obiettivi della stessa, i suoi effetti sulla tutela degli investitori, le perturbazioni del mercato e la concorrenza, il monitoraggio del rischio sistemico e i potenziali effetti sugli investitori, i FIA o i GEFIA, sia all’interno dell’Unione sia nei paesi terzi.

Articolo 70

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 71

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

1. Funzioni minime di gestione degli investimenti che un GEFIA svolge nella gestione di un FIA:

a) gestione del portafoglio;

b) gestione del rischio.

2. Altre funzioni supplementari che un GEFIA può svolgere durante la gestione collettiva di un FIA:

a) amministrazione:

i) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo;

ii) servizio di informazione per i clienti;

iii) valutazione e determinazione del prezzo, anche ai fini delle dichiarazioni fiscali;

iv) verifica dell’osservanza della normativa applicabile;

v) tenuta del registro dei detentori delle quote/azioni;

vi) distribuzione dei proventi;

vii) emissione e rimborso delle quote/azioni;

viii) regolamento dei contratti,compreso l’invio dei certificati;

ix) tenuta delle registrazioni contabili;

b) commercializzazione;

c) attività collegate agli attivi dei FIA, segnatamente i servizi necessari a soddisfare gli obblighi fiduciari del GEFIA, la gestione delle strutture, attività di amministrazione dei beni immobili, consulenze a imprese sulla struttura del capitale, la strategia industriale e le questioni collegate, consulenze e servizi in materia di fusioni e acquisizione di imprese nonché altri servizi collegati alla gestione del FIA e alle società e altre attività in cui ha investito.




ALLEGATO II

POLITICA REMUNERATIVA

1. Nell’elaborare e nell’applicare le politiche remunerative complessive, che comprendono le retribuzioni e benefici pensionistici discrezionali, per le categorie di personale tra cui gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia remunerativa dell’alta direzione e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio dei GEFIA o dei FIA che gestiscono, i GEFIA si attengono, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, ai seguenti principi:

a) la politica remunerativa riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un’assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio, i regolamenti o i documenti costitutivi dei FIA che gestiscono;

b) la politica remunerativa è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi del GEFIA e dei FIA che gestisce o degli investitori di tali fondi e comprende misure intese ad evitare i conflitti d’interesse;

c) l’organo di direzione del GEFIA adotta, nella sua funzione di sorveglianza, e riesamina periodicamente i principi generali della politica remunerativa ed è responsabile della sua attuazione;

d) l’attuazione della politica remunerativa è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente, inteso a verificare il rispetto delle politiche e delle procedure remunerative adottate dall’organo di amministrazione nella sua funzione di sorveglianza;

e) i membri del personale impegnati in funzioni di controllo sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell’impresa soggetti alla loro vigilanza;

f) la remunerazione dei responsabili di alto livello delle funzioni di controllo dei rischi e della conformità è direttamente controllata dal comitato per le remunerazioni;

g) quando la remunerazione è legata ai risultati, l’importo totale della remunerazione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e dell’unità aziendale interessata o del FIA interessato e dei risultati generali del GEFIA, e nella valutazione dei risultati individuali vengono considerati criteri finanziari e non finanziari;

h) la valutazione dei risultati è eseguita in un quadro pluriennale appropriato al ciclo di vita del FIA gestito dal GEFIA, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati a più lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto della politica di rimborso del FIA che gestisce e dei rischi di investimento ad esso legati;

i) la remunerazione variabile garantita è eccezionale, è accordata solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno;

j) le componenti fisse e variabili della remunerazione complessiva sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenta una parte sufficientemente alta della remunerazione complessiva per consentire l’attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della remunerazione;

k) i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non ricompensare gli insuccessi;

l) la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle componenti variabili delle remunerazioni individuali o collettive, prevede una rettifica completa volta ad integrare tutti i pertinenti tipi di rischi presenti e futuri;

m) in funzione della struttura giuridica del FIA e dei suoi regolamenti o documenti costitutivi, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50 % di qualsiasi remunerazione variabile, è composta da quote o azioni del FIA interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti, a meno che la gestione del FIA rappresenti meno del 50 % del portafoglio totale gestito dal GEFIA, nel qual caso il minimo del 50 % non si applica.

Gli strumenti di cui alla presente lettera sono soggetti ad un’adeguata politica di mantenimento destinata ad allineare gli incentivi agli interessi del GEFIA, del FIA che gestisce e degli investitori di tali FIA. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. La presente lettera si applica sia alla parte della componente variabile della remunerazione differita in conformità della lettera n), sia alla parte della componente variabile della remunerazione non differita;

n) una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40 %, della componente variabile della remunerazione, è differita su un periodo appropriato in considerazione del ciclo di vita e della politica di rimborso del FIA interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi del FIA in questione.

Il periodo di cui alla presente lettera è di almeno tre-cinque anni a meno che il ciclo di vita del FIA interessato non sia più breve; la remunerazione pagabile secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata; qualora la componente variabile della remunerazione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60 % di tale importo è differito;

o) la remunerazione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria del GEFIA nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell’unità aziendale, del FIA e della persona interessati.

La remunerazione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati del GEFIA o del FIA interessato siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia degli incentivi correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione;

p) la politica pensionistica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine del GEFIA e dei FIA che gestisce.

Se il dipendente lascia il GEFIA prima della pensione, i diritti pensionistici discrezionali sono trattenuti dal GEFIA per un periodo di cinque anni sotto forma di strumenti di cui alla lettera m). Nel caso in cui un dipendente vada in pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono versati al dipendente sotto forma di strumenti di cui alla lettera m), con riserva di un periodo di mantenimento di cinque anni;

q) il personale è tenuto ad impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla remunerazione e sulla responsabilità volte ad inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi remunerativi;

r) la remunerazione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitano l’elusione delle prescrizioni della presente direttiva.

2. I principi di cui al paragrafo 1 si applicano a remunerazioni di qualsiasi tipo versate dal GEFIA, a qualsiasi importo versato direttamente dal FIA stesso, inclusa la commissione di gestione, e a qualsiasi trasferimento di quote o azioni del FIA, eseguito a vantaggio di tali categorie di personale, tra cui gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia remunerativa dell’alta direzione e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul loro profilo di rischio o sui profili di rischio del FIA che gestiscono.

3. I GEFIA significativi per le loro dimensioni o le dimensioni dei FIA che gestiscono, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività, istituiscono un comitato per le remunerazioni. Tale comitato è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi remunerative e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio.

Il comitato per le remunerazioni è responsabile della preparazione delle decisioni in materia di remunerazioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio dei GEFIA o dei FIA interessati, che devono essere adottate dall’organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione. Il comitato per le remunerazioni è presieduto da un membro dell’organo di amministrazione che non esercita funzioni esecutive presso il GEFIA in questione. I membri del comitato per le remunerazioni sono membri dell’organo di amministrazione e non svolgono alcuna funzione esecutiva presso il GEFIA in questione.




ALLEGATO III

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI DA FORNIRE IN CASO DI INTENZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE NELLO STATO MEMBRO D’ORIGINE DEL GEFIA

a) Una lettera di notifica, comprendente il programma delle operazioni che identificano il FIA che il GEFIA intende commercializzare e le informazioni sul luogo in cui il FIA è stabilito;

b) il regolamento o i documenti costitutivi del FIA;

c) l’identità del depositario del FIA;

d) una descrizione del FIA o ogni altra informazione messa a disposizione degli investitori;

e) informazioni sul luogo in cui il FIA di destinazione è stabilito se il FIA è un FIA di alimentazione;

f) eventuali informazioni supplementari di cui all’articolo 23, paragrafo 1, per ciascun FIA che il GEFIA intende commercializzare;

g) se del caso, informazioni sulle modalità stabilite per impedire che quote o azioni del FIA siano commercializzate presso investitori al dettaglio, anche qualora il GEFIA faccia ricorso a soggetti indipendenti per fornire i servizi di investimento in relazione al FIA.




ALLEGATO IV

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI DA FORNIRE IN CASO DI INTENZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE IN STATI MEMBRI DIVERSI DALLO STATO MEMBRO D’ORIGINE DEL GEFIA

a) Una lettera di notifica, comprendente il programma delle operazioni che identificano il FIA che il GEFIA intende commercializzare e le informazioni sul luogo in cui il FIA è stabilito;

b) il regolamento o i documenti costitutivi del FIA;

c) l’identità del depositario del FIA;

d) una descrizione del FIA o ogni altra informazione messa a disposizione degli investitori;

e) informazioni sul luogo in cui il FIA di destinazione è stabilito se il FIA è un FIA di alimentazione;

f) eventuali informazioni supplementari di cui all’articolo 23, paragrafo 1, per ciascun FIA che il GEFIA intende commercializzare;

g) l’indicazione dello Stato membro o degli Stati membri in cui intende commercializzare presso investitori professionali le quote o le azioni del FIA;

h) informazioni sulle modalità adottate per la commercializzazione dei FIA e, laddove pertinente, le informazioni sulle modalità adottate per impedire la commercializzazione delle quote o delle azioni del FIA presso gli investitori al dettaglio, anche qualora il GEFIA faccia ricorso a soggetti indipendenti per fornire i servizi di investimento in relazione al FIA.



( 1 ) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

( 2 ) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.

( 3 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

( 4 ) GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

( 5 ) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

( 6 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

( 7 ) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

( 8 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

( 9 ) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

( 10 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

( 11 ) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

( *1 ) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

( *2 ) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

( *3 ) GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

( *4 ) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

( *5 ) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1»

( *6 ) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1».