2011D0166 — IT — 31.05.2014 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 2011 recante costituzione di ERIC-SHARE (GU L 071, 18.3.2011, p.20) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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date |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2014 |
L 159 |
52 |
28.5.2014 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 2011
recante costituzione di ERIC-SHARE
(2011/166/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ( 1 ),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 723/2009 autorizza la Commissione a costituire un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (di seguito denominato «ERIC»). |
(2) |
Il 14 dicembre 2010, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria hanno chiesto alla Commissione di costituire il progetto «Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe» (Indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa) come consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC-SHARE), il 21 gennaio 2011 il Regno del Belgio ha aderito a questa richiesta e la Svizzera ha chiesto di poter partecipare a ERIC-SHARE in qualità di osservatore. |
(3) |
Il Regno dei Paesi Bassi ha presentato una dichiarazione in cui riconosce ERIC-SHARE, fin dalla sua creazione, in quanto organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 2 ) e in quanto organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ( 3 ). |
(4) |
La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 723/2009. |
(5) |
Secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, e dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009, per la costituzione del consorzio ERIC-SHARE è stato consultato il comitato istituito ai sensi dell’articolo 20 dello stesso regolamento, il quale ha espresso parere favorevole. |
(6) |
ERIC-SHARE diventerà una risorsa importante per altre grandi iniziative europee di ricerca e innovazione sull’invecchiamento della popolazione, come la proposta iniziativa di programmazione congiunta «Vivere di più, vivere meglio», il programma congiunto «Domotica per categorie deboli» e la partnership europea per l’innovazione «Invecchiare rimanendo attivi e in buona salute», |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Costituzione di ERIC-SHARE
1. È costituito, a norma del regolamento (CE) n. 723/2009, un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca per l’indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa, denominato ERIC-SHARE.
ERIC-SHARE ha personalità giuridica a decorrere dalla data in cui prende effetto la presente decisione e gode, in ciascuno degli Stati membri, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e proprietà intellettuali, stipulare contratti e stare in giudizio.
2. Lo statuto di ERIC-SHARE, concordato tra i suoi membri, è allegato alla presente decisione. La modifica dello statuto è soggetta alle disposizioni ivi contenute e a quelle dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009. Lo statuto è a disposizione del pubblico sul sito Internet dell’ERIC e presso la sua sede legale.
3. La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
STATUTO DI ERIC-SHARE
concernente la creazione e lo svolgimento della Indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE)
Contenuto |
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Articolo 1: |
Costituzione di ERIC-SHARE |
Articolo 2: |
Sede legale e lingua di lavoro |
Articolo 3: |
Funzioni |
Articolo 4: |
Principi |
Articolo 5: |
Organi dell’organizzazione e istituzioni scientifiche partner |
Articolo 6: |
Il consiglio |
Articolo 7: |
Il consiglio di amministrazione |
Articolo 8: |
Periodo coperto |
Articolo 9: |
Contributi |
Articolo 10: |
Responsabilità e assicurazione |
Articolo 11: |
Proprietà intellettuale |
Articolo 12: |
Diffusione e uso dei dati SHARE |
Articolo 13: |
Appalti e esenzioni fiscali |
Articolo 14: |
Condizioni di lavoro |
Articolo 15: |
Modifiche |
Articolo 16: |
Adesione |
Articolo 17: |
Durata dell’organizzazione |
Articolo 18: |
Disponibilità del presente statuto |
Allegato 1: |
Istituzioni scientifiche partner e responsabili delle équipe nazionali |
Allegato 2: |
Comitato scientifico di controllo |
Allegato 3: |
Stima dei costi di indagine e di gestione |
Allegato 4: |
Procedura di aggiudicazione ristretta |
La Repubblica d’Austria
Il Regno del Belgio
La Repubblica ceca
La Repubblica federale di Germania
Il Regno dei Paesi Bassi
in appresso denominate «parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare la posizione dell’Europa e delle parti contraenti nella ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica al di là delle frontiere disciplinari e nazionali;
TENUTO CONTO di una relazione presentata dalla Commissione europea al Consiglio europeo del 2001 (documento del Consiglio 6997/01) che vede nell’invecchiamento della popolazione e nei problemi sociali ed economici che esso comporta per la crescita e la prosperità una delle sfide più pressanti del ventunesimo secolo in Europa, segnala gravi carenze infrastrutturali nella comprensione dell’invecchiamento individuale e demografico e invita ad esaminare l’opportunità di condurre, in collaborazione con gli Stati membri, un’indagine longitudinale europea sull’invecchiamento, al fine di promuovere la ricerca europea in materia;
BASANDOSI sull’attuale prototipo di un’indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE), che nel processo di definizione della tabella di marcia dell’ESFRI (Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca) è stato selezionato per diventare una delle infrastrutture centrali di ricerca dello Spazio europeo della ricerca;
RICONOSCENDO che questa nuova indagine interdisciplinare, internazionale e longitudinale, di qualità senza precedenti in termini di coerenza, ampiezza e comparabilità internazionale, sarà in futuro di grande importanza in svariati settori delle scienze pure e applicate, come demografia, economia, epidemiologia, gerontologia, biologia, medicina, psicologia, sanità pubblica, politica sanitaria, sociologia e statistica;
RICONOSCENDO che una politica pubblica basata su prove di efficacia richiede un’infrastruttura di dati aggiornata;
IN ATTESA CHE altri paesi partecipino alle attività intraprese congiuntamente in forza dello statuto di seguito riportato,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Costituzione di ERIC-SHARE
1. È creata un’infrastruttura europea di ricerca diffusa, denominata Indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE).
2. SHARE assume la forma giuridica di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium – ERIC), previsto dal regolamento (CE) n. 723/2009, con la denominazione «ERIC-SHARE» (di seguito denominata anche «l’organizzazione»).
Articolo 2
Sede legale e lingua di lavoro
1. La sede legale dell’organizzazione è a Tilburg, nei Paesi Bassi.
2. Le parti contraenti convengono di procedere, non appena le autorità tedesche avranno fornito la dichiarazione richiesta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 723/2009, ad una modifica dello statuto al fine di trasferire la sede legale in Germania. Tale modifica entra in vigore solo al termine della fase I, quale definita all’articolo 8.
3. La lingua di lavoro dell’organizzazione è l’inglese.
Articolo 3
Funzioni
1. ERIC-SHARE ha il compito di creare un’infrastruttura di microdati su famiglie e individui, necessaria per comprendere l’invecchiamento individuale e demografico (di seguito «l’indagine»). Le sue funzioni principali sono:
a) concepire uno strumento di indagine di base che raccolga i dati essenziali sulle condizioni di vita economiche, sanitarie e familiari/sociali di individui di cinquant’anni e più e dei loro partner;
b) somministrare questo strumento di indagine ogni due anni ad un panel di intervistati in ciascun paese partecipante e mantenere i contatti con tutti i membri del panel tra due ondate (waves) del panel;
c) riunire le informazioni raccolte in una banca dati di facile utilizzo, accessibile a tutti i ricercatori scientifici, fatte salve le restrizioni del caso in materia di riservatezza dei dati, e assicurare la manutenzione di questa banca dati, provvedendo alle operazioni di pulitura, imputazione e documentazione dei dati.
2. L’attuale prototipo di SHARE sarà sviluppato lungo tre direttrici:
a) prolungamento di SHARE nel tempo in modo da ottenere un panel puro che segua gli individui man mano che invecchiano e reagiscono ai mutamenti dell’ambiente socioeconomico. Questo prolungamento comporterà l’aggiunta di altre sette ondate, a intervalli di due anni, in tre fasi, come indicato all’articolo 8;
b) estensione di SHARE a tutti gli Stati membri dell’UE;
c) aumento delle dimensioni del campione di SHARE in modo che l’indagine possa essere utilizzata anche per analisi nazionali. In generale il campione sarà costituito da 6 000 individui di 50 anni e più in ciascun paese membro.
3. ERIC-SHARE svolge le proprie funzioni su base non economica.
Articolo 4
Principi
1. SHARE è concepito da ricercatori per ricercatori. L’eccellenza nella ricerca è prioritaria rispetto ad ogni altra considerazione. L’eccellenza scientifica di SHARE è monitorata da un comitato scientifico di controllo indipendente (allegato 2).
2. SHARE è un’indagine sovranazionale. La comparabilità transnazionale all’interno di SHARE presiede a tutte le decisioni progettuali. Le decisioni progettuali relative a SHARE tengono inoltre conto dell’esigenza di comparabilità con le due indagini consorelle, U.S. Health and Retirement Study e English Longitudinal Study of Ageing.Le tematiche con un potenziale di ricerca sovranazionale hanno la priorità rispetto alle tematiche riguardanti singoli paesi.
3. SHARE copre aspetti economici, sanitari e sociali. Le tematiche con un potenziale di ricerca interdisciplinare hanno la priorità rispetto alle tematiche riguardanti singole discipline.
4. SHARE è un’indagine longitudinale, che segue le persone man mano che invecchiano. Le tematiche con un potenziale di ricerca longitudinale hanno la priorità rispetto alle tematiche riguardanti singoli momenti nel tempo.
5. La ricerca basata su SHARE è di ausilio alle politiche dell’Unione europea basate su prove di efficacia, come l’iniziativa «L’Unione dell’innovazione», nel quadro della strategia Europa 2020, aiutandole ad affrontare la sfida dell’invecchiamento della popolazione in tutti i paesi dell’UE.
Articolo 5
Organi dell’organizzazione e istituzioni scientifiche partner
1. Gli organi dell’organizzazione sono l’assemblea generale, di seguito denominata «il consiglio» (articolo 6), e il consiglio di amministrazione (articolo 7).
2. Su proposta del consiglio di amministrazione e alla luce dei principi stabiliti all’articolo 4, ciascuna parte contraente sceglie un’istituzione di ricerca responsabile dell’esecuzione dei compiti scientifici di ERIC-SHARE nel proprio paese (di seguito denominata «Istituzione scientifica partner»).
3. Se una delle istituzioni scientifiche partner infrange i principi stabiliti all’articolo 4, la parte contraente, su proposta del consiglio di amministrazione, può sostituire detta istituzione.
4. Al momento di proporre o sostituire un’istituzione scientifica partner il consiglio di amministrazione chiede il parere del comitato scientifico di controllo (allegato 2).
5. Le attuali istituzioni scientifiche partner sono elencate nell’allegato I.
Articolo 6
Il consiglio
1. Ciascuna parte contraente è rappresentata in seno al consiglio da un massimo di due delegati. I delegati in seno al consiglio sono nominati e revocati dalla parte contraente. Ciascuna parte contraente informa immediatamente per iscritto il presidente del consiglio circa la nomina o la revoca dei propri delegati in seno al consiglio.
2. Ciascuna parte contraente dispone di un unico voto in seno al consiglio. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti, salvo disposizione contraria del presente statuto. In caso di parità, prevale il voto del paese ospitante.
3. Il consiglio elegge un presidente e un vicepresidente, scelto fra i delegati delle parti contraenti, per un periodo di due anni. Una volta eletti, il presidente e il vicepresidente diventano super partes e lasciano le proprie delegazioni. Le parti contraenti che perdono in questo modo un delegato nominano un altro delegato che le rappresenti in seno al consiglio.
4. Il consiglio si riunisce almeno una volta all’anno. Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente del consiglio. Le riunioni del consiglio sono inoltre convocate su richiesta di almeno due parti contraenti. Se lo esige l’interesse dell’organizzazione, su richiesta del coordinatore (articolo 7) possono essere inoltre convocate riunioni straordinarie del consiglio.
5. Il consiglio riceve e approva la relazione annuale, il rendiconto finanziario e il piano di spesa annuale presentati dal consiglio di amministrazione. Il consiglio esamina almeno una volta all’anno i costi di indagine e i costi di gestione effettivi e previsti. Il consiglio, deliberando all’unanimità, può approvare una modifica del contributo agli altri costi comuni nel piano di spesa annuale che non sono coperti da altre fonti di finanziamento (articolo 9, paragrafo 5).
6. Il consiglio riceve e approva il piano annuale di attività che presenta gli obiettivi scientifici generali di SHARE, gli elementi più importanti dell’ondata successiva, il processo di certificazione e il calendario di indagine e diffusione. Ogni due anni riceve una relazione del comitato scientifico di controllo.
7. Il consiglio, su proposta delle istituzioni scientifiche partner, elegge con voto qualificato (almeno due terzi delle parti contraenti) il coordinatore, i coordinatori tematici e altri membri del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 7.
8. I paesi che si sono impegnati nei confronti di ERIC-SHARE firmando il memorandum di intesa sulla preparazione dell’Indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa (15 luglio 2009) possono sedere in consiglio in qualità di osservatori, senza diritto di voto, fino al momento della loro adesione a ERIC-SHARE ai sensi dell’articolo 16.
Articolo 7
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un massimo di sei membri, tra cui:
a) il direttore di SHARE (di seguito denominato «il coordinatore»);
b) tre coordinatori tematici che rappresentino i tre settori scientifici di SHARE (economia, salute e reti sociali/familiari);
c) se del caso, altri esperti scientifici che rappresentino un settore scientifico rilevante o un importante centro operativo di SHARE.
2. I membri del consiglio di amministrazione devono essere ricercatori di fama internazionale con esperienza nella ricerca sull’invecchiamento e/o sulla gestione di indagini.
3. Il consiglio di amministrazione propone al consiglio tutte le decisioni strategiche e finanziarie. È responsabile di tutte le procedure finanziarie e gestionali che garantiscono l’integrità scientifica, la comparabilità transnazionale e l’equilibrio complessivo nella concezione dell’indagine SHARE. In particolare è responsabile delle finanze e dei risultati di ERIC-SHARE nonché del rispetto dei requisiti giuridici, quali le norme applicabili a livello europeo sulla riservatezza e sulla sicurezza dei dati.
4. Il consiglio di amministrazione presenta al consiglio una relazione annuale sullo stato di avanzamento dell’indagine, propone al consiglio un piano annuale di spesa e un piano di attività e prepara il rendiconto finanziario.
5. Il coordinatore dirige il consiglio di amministrazione ed è il rappresentante legale di ERIC-SHARE. È responsabile dell’esecuzione dell’indagine e del mantenimento degli stessi elevati standard metodologici in tutti i paesi partecipanti.
6. I coordinatori tematici sono responsabili dell’eccellenza scientifica dell’indagine nei loro rispettivi settori scientifici. In particolare, sono responsabili della concezione del questionario nei loro rispettivi settori e dell’integrità dei dati forniti alla comunità scientifica.
7. Il consiglio di amministrazione chiede il parere di esperti esterni e istituisce un comitato di esperti scientifici che esprimono il loro parere su tutte le questioni scientifiche (il «comitato scientifico di controllo»). Detto comitato è indipendente dall’organizzazione (allegato 2).
8. Le relazioni tra il consiglio di amministrazione e le istituzioni scientifiche partner sono disciplinate da un accordo consortile.
Articolo 8
Periodo coperto
1. L’organizzazione copre un periodo di indagine costituito da sette ondate, divise in tre fasi:
a) nel corso della fase I l’organizzazione svolge un’ondata iniziale di indagini su vasta scala nel 2010 e nel 2011, sulla base del progetto elaborato nella fase preparatoria;
b) nel corso della fase II l’organizzazione svolge altre tre ondate di indagini su vasta scala, negli anni 2012/2013, 2014/2015 e 2016/2017, aggiorna il progetto per mantenerlo allo stato dell’arte e diffonde i dati;
c) dopo una valutazione scientifica con esito positivo, nel corso della fase III l’organizzazione svolge altre tre ondate di indagini su vasta scala, negli anni 2018/2019, 2020/2021 e 2022/2023, aggiorna il progetto per mantenerlo allo stato dell’arte e diffonde i dati.
Articolo 9
Contributi
1. I contributi delle parti contraenti coprono i costi per lo svolgimento delle sette ondate dell’indagine in ciascun paese, più i costi di coordinamento e i costi comuni, come i costi per l’aggiornamento del progetto, per la diffusione dei dati relativi alle sette ondate di raccolta dati e per le dotazioni di bilancio destinate al coordinatore, ai coordinatori tematici e al comitato scientifico di controllo.
2. I contributi delle parti contraenti coprono quattro tipi di costi: A) costi di indagine in ciascun paese, B) costi di gestione per lo svolgimento dell’indagine in ciascun paese, C) costi di coordinamento e D) altri costi comuni nella misura in cui non sono coperti da altre fonti di finanziamento. Nell’allegato 3 è riportata una tabella con le stime preliminari di questi costi nella fase I.
3. Ciascuna parte contraente mette a disposizione di ERIC-SHARE, direttamente o attraverso l’istituzione scientifica partner di cui è responsabile, fondi destinati a coprire la quota di partecipazione del paese ai costi di indagine (colonna A delle stime preliminari nell’allegato 3).
4. Ciascuna parte contraente mette a disposizione dell’istituzione scientifica partner di cui è responsabile fondi destinati a coprire la quota di partecipazione del paese ai costi di gestione (colonna B delle stime preliminari nell’allegato 3).
5. La Repubblica federale di Germania finanzia i costi di coordinamento dell’indagine (colonna C delle stime preliminari nell’allegato 3).
6. Ciascuna parte contraente versa un contributo a ERIC-SHARE per la parte degli altri costi comuni dell’indagine che non è coperta da altre fonti di finanziamento. La quota di partecipazione di ciascuna parte contraente è proporzionale al reddito nazionale lordo pro capite secondo i dati più recenti di Eurostat, a condizione che non sia mai inferiore a 0,5 volte né superiore a 1,5 volte la quota di partecipazione media. La composizione degli altri costi comuni è indicata in modo dettagliato nel piano di spesa annuale (colonna D delle stime preliminari nell’allegato 3).
7. ERIC-SHARE o le istituzioni scientifiche partner, come consorzio, possono rispondere a bandi di gara della Commissione europea, dell’U.S. National Institute on Aging e di altre organizzazioni finanziatrici sovranazionali e nazionali che eroghino finanziamenti per il progetto nella sua globalità, in particolare per una parte o la totalità dei costi comuni indicati nella colonna D dell’allegato 3.
Articolo 10
Responsabilità e assicurazione
1. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’ERIC è limitata ai rispettivi contributi da essi versati a ERIC-SHARE e concordati nei piani di spesa annuali.
2. ERIC-SHARE prende opportune misure per assicurarsi contro i rischi specificamente connessi alla creazione e alla gestione di un’indagine.
Articolo 11
Proprietà intellettuale
1. Ai fini del presente statuto il termine «proprietà intellettuale» è inteso secondo la definizione di cui all’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967.
2. SHARE-ERIC è proprietario dell'indagine e di tutti i dati, compresi gli elementi aggiuntivi certificati da SHARE, i metadati e i paradati nonché tutti i file contenenti indirizzi e link e tutti i documenti di proprietà intellettuale derivanti dalla preparazione dell'indagine.
3. Per quanto riguarda le questioni relative alla proprietà intellettuale, le relazioni tra le parti contraenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale delle parti contraenti.
Articolo 12
Diffusione e uso dei dati SHARE
1. SHARE-ERIC assicura l'immediata diffusione all'interno della comunità scientifica dei dati raccolti, previa pulitura, imputazione e documentazione dei dati suddetti e tenendo conto della normativa internazionale e nazionale sulla riservatezza dei dati.
2. L’uso dei dati SHARE è gratuito per l’intera comunità scientifica. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto del parere del comitato scientifico di controllo, istituisce un consiglio degli utenti che rappresenta gli interessi della comunità scientifica utente.
3. L’uso e la raccolta dei dati SHARE sono soggetti alla legislazione europea e nazionale sulla riservatezza dei dati. L’uso dei dati SHARE da parte di utenti che non sono soggetti alla legislazione dell’UE è subordinata alla firma di una dichiarazione di riservatezza dei dati conforme al modello fornito dalla Commissione europea (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 52).
Articolo 13
Appalti e esenzioni fiscali
1. ERIC-SHARE tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell’Unione europea. Gli appalti rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.
2. In generale, gli appalti indetti da ERIC-SHARE sono soggetti alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( 4 ), con le soglie modificate dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione ( 5 ) e successive modifiche, e alle pertinenti normative nazionali in materia di appalti.
3. Per gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo relativi all’indagine, i cui risultati appartengono all’intera comunità scientifica e sono interamente retribuiti da ERIC-SHARE, si applica l’articolo 16, lettera f), della direttiva 2004/18/CE, con ricorso a una procedura ristretta (allegato 4). Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.
4. Le esenzioni fiscali ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio ( 6 ) si applicano all'imposta sul valore aggiunto da rimborsare per beni e servizi destinati ad uso ufficiale da parte di SHARE-ERIC, di valore superiore a 25 EUR per fattura, pagati ed acquisiti tramite appalto da SHARE-ERIC. Gli appalti aggiudicati da singoli membri non possono beneficiare di tali esenzioni.
Tuttavia l'applicazione del primo comma non deve falsare la concorrenza.
5. Per i beni sottoposti ad accisa quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ( 7 ) è prevista un'esenżione dal pagamento dell'accisa a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva, a condizione che tali beni sottoposti ad accisa siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale da parte di SHARE-ERIC e siano pagati ed acquisiti tramite appalto dallo stesso.
Non è concessa nessuna esenzione dal pagamento dell'accisa per i beni sottoposti ad accisa destinati a un uso personale da parte del personale di SHARE-ERIC o di terzi.
6. Le accise pagate sui prodotti energetici e sull'elettricità quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE possono essere rimborsate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 12, paragrafo 2, della stessa direttiva, a condizione che tali prodotti energetici e l'elettricità siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale da parte di SHARE-ERIC e siano pagati ed acquisiti tramite appalto dallo stesso e che l'importo dell'accisa superi un totale di 25 EUR per fattura.
Non è concessa nessuna esenzione dal pagamento dell'accisa per i prodotti energetici e l'elettricità destinati a un uso personale da parte del personale di SHARE-ERIC o di terzi.
Articolo 14
Condizioni di lavoro
1. ERIC-SHARE è un datore di lavoro che applica una politica di pari opportunità. I contratti di lavoro rispettano la normativa nazionale del paese nel cui territorio è impiegato il personale.
2. Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale, ciascuna parte contraente nell’ambito della propria giurisdizione agevola la circolazione e il soggiorno di cittadini delle altre parti contraenti impegnati nelle attività di ERIC-SHARE nonché la circolazione e il soggiorno dei familiari di questi cittadini.
Articolo 15
Modifiche
1. Il consiglio ha la facoltà di modificare il presente statuto e i relativi allegati mediante voto qualificato. Per modificare uno qualsiasi degli articoli e allegati del presente statuto è richiesta una maggioranza di due terzi. La data delle eventuali modifiche è registrata nel presente statuto.
2. Lo statuto di ERIC-SHARE è sempre conforme al regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario per l’infrastruttura di ricerca europea e a tutte le altre pertinenti leggi e regolamenti europei.
Articolo 16
Adesione
1. Dopo l’entrata in vigore del presente statuto, qualsiasi governo può aderirvi con il consenso dei due terzi delle parti contraenti in seno al consiglio, alle condizioni negoziate. Le condizioni di adesione sono oggetto di un accordo tra le parti contraenti e il governo o il gruppo di governi in via di adesione.
2. Su proposta del consiglio di amministrazione e alla luce dei principi stabiliti all’articolo 4, la parte contraente aderente sceglie un’istituzione di ricerca responsabile dell’esecuzione dei compiti scientifici di ERIC-SHARE in tale paese.
3. Al momento di proporre un’istituzione scientifica partner il consiglio di amministrazione chiede il parere del comitato scientifico di controllo.
Articolo 17
Durata dell’organizzazione
1. L’organizzazione è istituita per un periodo che va fino al 31.12.2024. Tale periodo comprende le fasi I, II e III di cui all’articolo 8.
2. Una parte contraente può ritirarsi dall’organizzazione dopo la fase I o la fase II.
3. L’organizzazione può essere sciolta con una mozione che specifichi la procedura e il calendario da seguire, se detta mozione è approvata dal consiglio a maggioranza dei due terzi e se la decisione di non svolgere la fase III è presa dall’organizzazione.
4. La Commissione europea è informata di qualsiasi decisione in tal senso, entro 10 giorni dalla sua adozione, a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 723/2009.
Articolo 18
Disponibilità del presente statuto
Il presente statuto è reso disponibile al pubblico attraverso il sito Internet di ERIC-SHARE, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 723/2009.
ALLEGATO 1
ISTITUZIONI SCIENTIFICHE PARTNER E RESPONSABILI DELLE ÉQUIPE NAZIONALI
Paese |
Organizzazioni partecipanti |
Breve descrizione |
Austria |
Università di Linz, dipartimento di economia |
Il dipartimento di economia dell’Università di Linz dirige la partecipazione austriaca al progetto SHARE. La sua attività di ricerca si concentra sull’economia del lavoro, l’economia pubblica e i problemi della riforma delle pensioni, nonché sull’economia ambientale. Sarà rappresentato da Rudolf Winter-Ebmer, professore di economia e specialista in economia empirica del lavoro. |
Belgio |
Università di Anversa, CSP |
L’obiettivo principale del CSP è stato lo studio dell’adeguatezza delle politiche sociali. La sua ricerca si basa principalmente su indagini socio-economiche delle famiglie, condotte su larga scala. Karel van den Bosch, ricercatore senior, dirigerà l’équipe nazionale belga. |
Belgio |
Università di Liegi, CREPP |
I principali settori di specializzazione del CREPP sono la previdenza sociale, il comportamento durante il pensionamento, il benessere tra gli anziani e i trasferimenti intergenerazionali. Sergio Perelman è responsabile del coordinamento del progetto SHARE nella comunità belga francofona. |
Repubblica ceca |
CERGE-EI, Praga |
CERGE-EI è pienamente riconosciuto sia negli Stati Uniti che nella Repubblica ceca. La sua principale sfera di competenza è la transizione sociale, economica e politica nei paesi dell’Europa centrale e orientale e nel territorio dell’ex Unione Sovietica. L’équipe nazionale ceca sarà diretta da Radim Bohacek. |
Germania |
Università di Mannheim, Istituto di ricerca di Mannheim sull’economia dell’invecchiamento (MEA) |
MEA è un centro di eccellenza di fama mondiale per l’economia dell’invecchiamento. Le sue aree di ricerca sono il risparmio, le assicurazioni sociali e la politica pubblica, le implicazioni macroeconomiche dell’invecchiamento della popolazione e la sanità pubblica. MEA è rappresentato dal direttore Axel Börsch-Supan, che ha coordinato la famiglia di progetti SHARE. |
Paesi Bassi |
Università di Tilburg Netspar |
Netspar è una rete scientifica per gli studi in materia di pensioni, invecchiamento e pensionamento, collegata alla Facoltà di Economia e gestione aziendale dell’Università di Tilburg. Il suo direttore generale, Frank van der Duyn Schouten, dirigerà l’équipe olandese di SHARE. |
ALLEGATO 2
COMITATO SCIENTIFICO DI CONTROLLO
Articolo 1
Istituzione
Il consiglio di amministrazione istituisce un comitato consultivo, costituito da almeno sei eminenti scienziati, indipendenti ed esperti (di seguito denominato «il comitato scientifico di controllo»), che svolge un ruolo di consulenza esterna a beneficio dell’indagine, controlla la qualità dei lavori del consorzio di ricerca e fornisce una consulenza periodica al consiglio e al consorzio di ricerca.
Articolo 2
Indipendenza
Il comitato scientifico di controllo è indipendente da ERIC-SHARE.
Articolo 3
Funzioni
1. La funzione principale del comitato scientifico di controllo è monitorare la qualità scientifica di SHARE. Il comitato dovrebbe fornire almeno una volta all’anno un ritorno di informazioni al consiglio di amministrazione e al consorzio di ricerca.
2. Ogni due anni il comitato scientifico di controllo presenta una relazione scritta al consiglio di ERIC-SHARE. Questa relazione valuta anche i servizi offerti agli utenti dei dati SHARE.
3. All’inizio e dopo circa tre anni, il comitato scientifico di controllo procede ad un riesame approfondito della strategia scientifica di SHARE, esplorando aree e modalità innovative per quanto riguarda la raccolta di dati.
Articolo 4
Membri
1. I membri del comitato scientifico di controllo selezionano nuovi membri che ritengano idonei a rappresentare in modo adeguato tutti i settori scientifici contemplati da SHARE.
2. Almeno un membro è un ricercatore dell’English Longitudinal Study of Ageing, in grado di garantire una stretta cooperazione con questa indagine e di fornire consulenza e orientamenti aggiuntivi sulla base di tale esperienza.
3. Almeno un membro è un ricercatore dello U.S. Health and Retirement Study, in grado di garantire una stretta cooperazione con questa indagine e di fornire consulenza e orientamenti aggiuntivi sulla base di tale esperienza.
4. L’attuale presidente del comitato scientifico di controllo è Arie Kapteyn.
5. Gli altri membri sono attualmente i seguenti, per i settori indicati:
Orazio Attanasio (reddito, consumi, risparmio)
Lisa Berkman (epidemiologia sociale e biomarcatori)
Nicholas Christakis (sociologia medica e dati amministrativi)
Mick Couper (metodi di indagine, metodi di diffusione dei dati e nuove tecnologie)
Michael Hurd (risparmio e salute, accesso ai dati e qualità dei dati; armonizzazione con HRS)
Daniel McFadden (metodologia d’indagine)
Norbert Schwarz (psicologia dell’indagine e metodologia di accesso ai dati)
Andrew Steptoe (biomarcatori, armonizzazione con ELSA)
Articolo 5
Dotazione di bilancio
1. Il presidente del comitato scientifico di controllo riceve una dotazione di bilancio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, dello statuto di ERIC-SHARE, per le spese di viaggio e gli onorari dei membri del comitato scientifico di controllo. Il presidente del comitato scientifico di controllo ha piena discrezionalità su come spendere tale dotazione.
2. L’attuale dotazione annuale è di 30 000 EUR. La gestione tecnica del bilancio spetta al personale del consiglio di amministrazione.
ALLEGATO 3
STIME PRELIMINARI DEI COSTI NELLA FASE I (QUARTA ONDATA)
Il presente allegato fornisce le stime preliminari dei costi per l’esecuzione della quarta ondata di SHARE nel 2010 e nel 2011, cioè durante la fase I di cui all’articolo 8, paragrafo 1. Le categorie di costo fanno riferimento all’articolo 9 («Contributi»). Il presente allegato non costituisce il piano di spesa annuale previsto dall’articolo 6, paragrafo 5, ma serve come punto di partenza per tale piano, che sarà stabilito dal consiglio di amministrazione dopo la costituzione di ERIC-SHARE.
A) : Le stime preliminari dei costi di indagine sono state generate dall’équipe di gestione di SHARE sulla base dei costi di indagine del 2006 e del 2008. Per i nuovi paesi le stime preliminari si basano sui costi in paesi comparabili.
B) :
Le stime preliminari dei costi di gestione si basano sull’ipotesi di 2 equivalenti tempo pieno in ciascun paese, con gli stipendi previsti dal programma UE Marie Curie, e sulle stime dei costi di viaggio e soggiorno e delle spese generali in ciascun paese sulla base delle ondate del 2006 e del 2008.
Le stime preliminari dei costi di gestione per l’Austria, la Repubblica ceca, la Francia, la Germania e la Polonia sono state fornite da questi paesi. Le stime suddette possono comprendere risorse di personale superiori o inferiori a quanto previsto nelle stime fornite dall’amministrazione di SHARE.
C) : I costi di coordinamento per la Germania sono stati stimati sulla base delle ondate del 2006 e del 2008.
D) : I contributi dei paesi a tutti gli altri costi comuni sono stati stimati sulla base delle ondate del 2006 e del 2008 e sono stati assegnati a ciascun paese secondo quanto stabilito all’articolo 9, paragrafo 5. Detti contributi possono, tuttavia, essere sensibilmente inferiori o addirittura pari a zero se altre organizzazioni finanziatrici, come la Commissione europea o l’U.S. National Institute on Aging, contribuiscono a questi costi attraverso sovvenzioni o contratti separati.
Stime dei costi nella quarta ondata (2010-2011) per paese e per categoria di costo
(in migliaia di euro) |
|||||
(Α) Costi di indagine per un campione di 6 000 individui |
(Β) Costi di gestione (personale, viaggi e spese generali) |
(C) Costi di coordinamento in Germania |
(D) Quota massima degli altri costi comuni |
Totale |
|
Austria |
1 006 |
322 |
109 |
1 438 |
|
Belgio |
778 |
318 |
99 |
1 194 |
|
Rep. ceca |
338 |
167 |
71 |
576 |
|
Danimarca |
892 |
409 |
105 |
1 406 |
|
Estonia |
460 |
243 |
59 |
761 |
|
Francia |
1 024 |
327 |
97 |
1 448 |
|
Germania |
784 |
314 |
1 887 |
102 |
3 087 |
Grecia |
602 |
285 |
84 |
971 |
|
Ungheria |
460 |
243 |
55 |
758 |
|
Irlanda |
1 024 |
339 |
126 |
1 490 |
|
Israele |
602 |
285 |
79 |
966 |
|
Italia |
782 |
322 |
88 |
1 191 |
|
Lussemburgo |
1 556 |
358 |
145 |
2 059 |
|
Paesi Bassi |
794 |
314 |
117 |
1 224 |
|
Polonia |
453 |
226 |
50 |
730 |
|
Portogallo |
602 |
285 |
66 |
953 |
|
Slovenia |
460 |
243 |
79 |
781 |
|
Spagna |
786 |
300 |
91 |
1 177 |
|
Svezia |
1 024 |
339 |
107 |
1 471 |
|
Svizzera |
1 556 |
358 |
122 |
2 036 |
|
TOTALE |
15 983 |
5 997 |
1 887 |
1 851 |
25 719 |
ALLEGATO 4
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE RISTRETTA
La seguente procedura di aggiudicazione ristretta si applica a tutti i servizi di ricerca e sviluppo relativi all’indagine i cui risultati vanno a beneficio dell’intera comunità scientifica e sono interamente retribuiti da ERIC-SHARE.
I servizi di ricerca e sviluppo relativi all’indagine comprendono i servizi di ricerca e sviluppo necessari per mantenere e far progredire lo stato dell’arte nella tecnologia di indagine. Essi includono, senza limitarsi ad essi, lo sviluppo di software di indagine, la ricerca sulla metodologia di indagine nonché lo sviluppo di tecniche di intervista innovative e la loro applicazione sul campo.
La descrizione dei servizi da prestare è resa pubblica tramite un bando di gara prima dell’inizio della procedura di aggiudicazione. Le parti contraenti indicano nel bando di gara i criteri o le regole obiettivi e non discriminatori che intendono applicare nonché il numero minimo e, se del caso, il numero massimo di candidati che intendono invitare.
La concorrenza può essere limitata a tre potenziali fornitori. Se sul mercato non sono presenti più di tre fornitori per i servizi da affidare, occorre invitare alla gara tutti i fornitori presenti sul mercato.
La selezione tra gli offerenti si basa sul prezzo di offerta più basso e sulla qualità più elevata del servizio. La qualità del servizio è definita dalla descrizione di cui sopra.
( 1 ) GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1.
( 2 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
( 3 ) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.
( 4 ) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
( 5 ) GU L 317 del 5.12.2007, pag. 34.
( 6 ) GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1.
( 7 ) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.