2011D0030 — IT — 27.07.2016 — 002.001
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2011 relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea [notificata con il numero C(2011) 117] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 015 dell'20.1.2011, pag. 12) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013 |
L 158 |
74 |
10.6.2013 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/288/UE del 13 giugno 2013 |
L 163 |
26 |
15.6.2013 |
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L 201 |
23 |
27.7.2016 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2011
relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea
[notificata con il numero C(2011) 117]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/30/UE)
Articolo 1
Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi sottoelencati sono considerati equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri in relazione alle attività di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 2 luglio 2010:
1) Australia
2) Canada
3) Cina
▼M1 —————
5) Giappone
6) Singapore
7) Sudafrica
8) Corea del Sud
9) Svizzera
10) Stati Uniti d’America.
Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi e territori sottoelencati sono considerati equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri in relazione alle attività di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o agosto 2012:
1) Abu Dhabi;
2) Brasile;
3) Centro finanziario internazionale di Dubai;
4) Guernsey;
5) Indonesia;
6) Isola di Man;
7) Jersey;
8) Malaysia;
9) Taiwan;
10) Thailandia.
Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi sottoelencati soddisfano requisiti considerati equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32 di tale direttiva in relazione alle attività di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o agosto 2016:
(1) Maurizio
(2) Nuova Zelanda
(3) Turchia.
Articolo 2
1. Gli Stati membri non applicano l’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’ ►M2 allegato I ◄ della presente decisione, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, della predetta direttiva, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 2 luglio 2010 e il 31 luglio 2012, qualora il revisore dei conti o l’ente di revisione contabile in questione fornisca alle autorità competenti dello Stato membro tutte le informazioni seguenti:
a) il proprio nominativo e indirizzo ed informazioni sulla propria forma giuridica;
b) una descrizione dell’eventuale rete cui il revisore dei conti o l’ente di revisione appartiene;
c) i principi di revisione contabile e le regole di indipendenza applicati alla revisione dei conti in questione;
d) una descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell’ente di revisione contabile;
e) l’indicazione di se e quando è stato realizzato l’ultimo controllo della qualità del revisore o dell’ente di revisione contabile e le informazioni necessarie in merito al risultato di tale controllo, a meno che tali informazioni vengano fornite dall’autorità competente del paese terzo. Se le informazioni necessarie in merito al risultato dell’ultimo controllo della qualità non sono pubbliche, le autorità competenti degli Stati membri trattano tali informazioni in modo riservato.
2. Uno Stato membro non applica l'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell'allegato II della presente decisione e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di tale Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 2 luglio 2010 e il 31 luglio 2018, a condizione che il revisore dei conti o l'ente di revisione contabile in questione fornisca alle autorità competenti di tale Stato membro tutte le informazioni seguenti:
a) il proprio nominativo e indirizzo ed informazioni sulla propria forma giuridica;
b) una descrizione dell'eventuale rete cui il revisore dei conti o l'ente di revisione appartiene;
c) i principi di revisione contabile e le regole di indipendenza applicati alla revisione dei conti in questione;
d) una descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell'ente di revisione contabile;
e) l'indicazione di se e quando è stato realizzato l'ultimo controllo della qualità del revisore o dell'ente di revisione contabile e le informazioni necessarie in merito al risultato di tale controllo, a meno che tali informazioni vengano fornite dall'autorità competente del paese terzo. Se le informazioni necessarie in merito al risultato dell'ultimo controllo della qualità non sono pubbliche, le autorità competenti degli Stati membri trattano tali informazioni in modo riservato.
3. Gli Stati membri assicurano che il pubblico sia informato in merito al nominativo e all’indirizzo dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell’allegato II della presente decisione e al fatto che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni di tali paesi e territori non sono ancora riconosciuti equivalenti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE possono altresì iscrivere all’albo i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che effettuano revisioni dei conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell’allegato II della presente decisione.
4. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono applicare i loro sistemi di indagini e sanzioni ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che effettuano revisioni dei conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell’allegato II.
5. Il paragrafo 2 non pregiudica gli accordi di cooperazione in materia di controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti di un paese terzo elencato nell’allegato II, purché tali accordi rispettino tutte le condizioni seguenti:
a) devono includere l’esecuzione di controlli di qualità sulla base di un trattamento paritario;
b) devono essere stati comunicati in precedenza alla Commissione;
c) non devono pregiudicare eventuali decisioni della Commissione ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.
Articolo 3
La Commissione segue l’evoluzione della situazione dei paesi terzi e territori elencati nell’allegato. In particolare, la Commissione verifica se le competenti autorità amministrative dei paesi terzi e territori elencati nell’allegato, che hanno assunto un impegno pubblico con la Commissione per istituire sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile, hanno istituito tali sistemi basandosi sui seguenti principi:
a) devono essere indipendenti dalla professione di revisore dei conti;
b) devono garantire un controllo adeguato delle revisioni dei conti di società quotate;
c) il loro funzionamento deve essere trasparente e garantire che il risultato dei controlli di qualità sia affidabile;
d) devono essere efficacemente supportati da indagini e sanzioni.
Per quanto riguarda Bermuda, Isole Cayman, Israele e Nuova Zelanda, la Commissione riesamina in particolare i progressi compiuti nell’emanare una legislazione che istituisca sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile nel 2011. Ove necessario, la Commissione modifica di conseguenza l’allegato della presente decisione.
Articolo 4
Il punto 10 dell’articolo 1, primo comma cessa di applicarsi il 31 luglio 2013.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI
Abu Dhabi
Brasile
Dubai International Financial Centre
Guernsey
Hong Kong
India
Indonesia
Isola di Man
Israele
Jersey
Malaysia
Taiwan
Thailandia
ALLEGATO II
ELENCO DEI PAESI TERZI
Bermuda
Isole Cayman
Egitto
Russia
( 1 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).