02010R0333 — IT — 24.02.2020 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 333/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2010

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) quale additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell’Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ )

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 102 del 23.4.2010, pag. 19)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/897 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2016

  L 152

7

9.6.2016

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/146 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2020

  L 31

3

4.2.2020




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 333/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2010

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) quale additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell’Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ )

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1820

►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell’Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Composizione dell'additivo:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) contenente almeno 1,0 × 1010 CFU/g

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vive (CFU) di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Metodo analitico (1):

Conteggio: piastra per diffusione mediante l'impiego di agar soia triptone in tutte le matrici bersaglio (EN 15874:2009)

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)

Suinetti (svezzati)

3 × 108

1)  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, della premiscela e del mangime composto, indicare temperatura e periodo di conservazione, e la stabilità quando incorporato in pellet.

2)  Per suinetti svezzati fino a circa 35 kg.

3)  Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

13 maggio 2020

(1)   Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives