2010D0412 — IT — 13.07.2010 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2010

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

(2010/412/UE)

(GU L 195, 27.7.2010, p.3)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 202, 4.8.2010, pag. 16  (412/2010)




▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2010

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

(2010/412/UE)



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 88, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione dell’11 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell’Unione europea, per un accordo tra l’Unione e gli Stati Uniti che metta a disposizione del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento.

(2)

A norma della decisione 2010/411/UE del Consiglio, del 28 giugno 2010 ( 1 ), l’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi («l’accordo») è stato firmato il 28 giugno 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(3)

È opportuno concludere l’accordo.

(4)

L’accordo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all’articolo 47. L’accordo dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi («l’accordo») ( 2 ).

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è invitata a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’accordo, un quadro giuridico e tecnico per l’estrazione di dati sul territorio UE.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo la Commissione è invitata a presentare una relazione sui progressi nello sviluppo del sistema UE equivalente con riguardo all’articolo 11 dell’accordo.

Se cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell’accordo non è stato istituito il sistema UE equivalente, l’Unione valuta se rinnovare l’accordo a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, dello stesso.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, allo scambio degli strumenti di approvazione di cui all’articolo 23 dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dal medesimo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.



( 1 ►C1  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale. ◄

( 2 ) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.