02010D0087 — IT — 17.12.2016 — 001.001


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►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 593]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/87/UE)

(GU L 039 dell'12.2.2010, pag. 5)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2297 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 16 dicembre 2016

  L 344

100

17.12.2016




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 593]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/87/UE)



Articolo 1

Le clausole contrattuali tipo riportate in allegato costituiscono garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e della libertà fondamentali delle persone, nonché per l’esercizio dei diritti connessi ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

Articolo 2

La presente decisione concerne esclusivamente l’adeguatezza della tutela conferita dalle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento, riportate in allegato. Essa lascia impregiudicata l’applicazione delle disposizioni nazionali sul trattamento dei dati personali negli Stati membri adottate in attuazione della direttiva 95/46/CE.

La presente decisione si applica al trasferimento dei dati personali effettuato da responsabili del trattamento stabiliti nell’Unione europea a destinatari stabiliti al di fuori dell’Unione europea che agiscano esclusivamente in veste di incaricati del trattamento.

Articolo 3

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «categorie particolari di dati» i dati di cui all’articolo 8 della direttiva 95/46/CE;

b) «autorità di controllo» l’autorità di cui all’articolo 28 della direttiva 95/46/CE;

c) «esportatore» il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

d) «importatore» l’incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo che s’impegni a ricevere dall’esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell’esportatore stesso, nonché a norma della presente decisione, e che non sia assoggettato dal paese terzo a un sistema che garantisca una protezione adeguata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE;

e) «subincaricato» l’incaricato del trattamento designato dall’importatore o da altro suo subincaricato, che s’impegni a ricevere dall’importatore o da altro suo subincaricato dati personali al solo fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell’esportatore, nonché a norma delle clausole contrattuali tipo di cui in allegato e delle disposizioni del subcontratto scritto;

f) «normativa sulla protezione dei dati» la normativa che protegge i diritti e le libertà fondamentali del singolo, in particolare il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento di dati personali, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore;

g) «misure tecniche e organizzative di sicurezza» le misure destinate a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all’interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

▼M1

Articolo 4

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso paesi terzi ai fini della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.

▼B

Articolo 5

Decorsi tre anni dall’adozione della presente decisione, la Commissione ne valuta le modalità di applicazione sulla base delle informazioni disponibili. Essa riferisce in merito alle risultanze della valutazione al comitato istituito in forza dell’articolo 31 della direttiva 95/46/CE. La relazione comprende qualsiasi circostanza rilevante ai fini della valutazione dell’adeguatezza delle clausole contrattuali tipo riportate in allegato nonché qualsiasi eventuale circostanza indicante che la presente decisione viene applicata in maniera discriminatoria.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 maggio 2010.

Articolo 7

1.  La decisione 2002/16/CE è abrogata a decorrere dal 15 maggio 2010.

2.  Il contratto concluso tra l’esportatore e l’importatore ai sensi della decisione 2002/16/CE prima del 15 maggio 2010 resta valido ed efficace purché rimangano immutati i trasferimenti e il trattamento dei dati che ne costituiscono l’oggetto e purché continui tra le parti il trasferimento dei dati personali contemplati dalla presente decisione. Qualora decidano di apportare modifiche ovvero decidano di subcontrattare il trattamento oggetto del contratto, i contraenti sono tenuti a concludere un nuovo contratto che dovrà conformarsi alle clausole contrattuali tipo riportate in allegato.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO («INCARICATI DEL TRATTAMENTO»)

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati

Nome dell’organizzazione esportatrice: …

Indirizzo: …

Tel. …; Fax …; E-mail: …

Altre informazioni identificative:

l’esportatore»)

e

Nome dell’organizzazione importatrice: …

Indirizzo: …

Tel. …; Fax …; E-mail: …

Altre informazioni identificative:

l’importatore»)

denominato ciascuno «parte» e congiuntamente «parti»,

HANNO CONVENUTO le seguenti clausole contrattuali («le clausole») al fine di prestare garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone per il trasferimento dall’esportatore all’importatore dei dati personali indicati nell’appendice 1.

Clausola 1

Definizioni

Ai fini delle presenti clausole:

a) I termini «dati personali», «categorie particolari di dati», «trattamento», «responsabile del trattamento», «incaricato del trattamento», «interessato/persona interessata» e «autorità di controllo» hanno la stessa accezione attribuita nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 1 );

b) con «esportatore» s’intende il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

c) con «importatore» s’intende l’incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo che s’impegni a ricevere dall’esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell’esportatore stesso, nonché a norma delle presenti clausole, e che non sia assoggettato dal paese terzo a un sistema che garantisca una protezione adeguata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE;

d) con «subincaricato» s’intende l’incaricato del trattamento designato dall’importatore o da altro suo subincaricato, che s’impegni a ricevere dall’importatore o da altro suo subincaricato dati personali al solo fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell’esportatore, nonché a norma delle presenti clausole e del subcontratto scritto;

e) con «normativa sulla protezione dei dati» si intende la normativa che protegge i diritti e le libertà fondamentali del singolo, in particolare il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento di dati personali, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore;

f) con «misure tecniche e organizzative di sicurezza» s’intendono le misure destinate a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all’interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

Clausola 2

Particolari del trasferimento

I particolari del trasferimento, segnatamente le categorie particolari di dati personali, sono indicati nell’appendice 1 che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

Clausola 3

Clausola del terzo beneficiario

1. L’interessato può far valere, nei confronti dell’esportatore, la presente clausola, la clausola 4, lettere da b) a i), la clausola 5, lettere da a) ad e) e da g) a j), la clausola 6, paragrafi 1 e 2, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 in qualità di terzo beneficiario.

2. L’interessato può far valere, nei confronti dell’importatore, la presente clausola, la clausola 5, lettere da a) ad e) e g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 qualora l’esportatore sia scomparso di fatto o abbia giuridicamente cessato di esistere, a meno che tutti gli obblighi dell’esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all’eventuale successore che di conseguenza assume i diritti e gli obblighi dell’esportatore, nel qual caso l’interessato può far valere le suddette clausole nei confronti del successore.

3. L’interessato può far valere, nei confronti del subincaricato, la presente clausola, la clausola 5, lettere da a) ad e) e g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8, paragrafo 2, e le clausole da 9 a 12 qualora sia l’esportatore che l’importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, a meno che tutti gli obblighi dell’esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all’eventuale successore che di conseguenza assume i diritti e gli obblighi dell’esportatore, nel qual caso l’interessato può far valere le suddette clausole nei confronti del successore. La responsabilità civile del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.

4. Le parti non si oppongono a che l’interessato sia rappresentato da un’associazione o altra organizzazione, ove siffatta rappresentanza corrisponda alla esplicita volontà dell’interessato e sia ammessa dalla legislazione nazionale.

Clausola 4

Obblighi dell’esportatore

L’esportatore dichiara e garantisce quanto segue:

a) che il trattamento, compreso il trasferimento, dei dati personali, è e continua ad essere effettuato in conformità di tutte le pertinenti disposizioni della normativa sulla protezione dei dati (e viene comunicato, se del caso, alle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore) nel pieno rispetto delle leggi vigenti in quello Stato;

b) che ha prescritto all’importatore, e continuerà a farlo per tutta la durata delle operazioni di trattamento, di trattare i dati personali trasferiti soltanto per suo conto e conformemente alla normativa sulla protezione dei dati e alle presenti clausole;

c) che l’importatore fornirà sufficienti garanzie per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell’appendice 2;

d) che, alla luce della normativa sulla protezione dei dati, le misure di sicurezza sono atte a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all’interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali, e che tali misure garantiscono un livello di sicurezza commisurato ai rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati da tutelare, tenuto conto della più recente tecnologia e dei costi di attuazione;

e) che provvederà all’osservanza delle misure di sicurezza;

f) che, qualora il trasferimento riguardi categorie particolari di dati, gli interessati sono stati o saranno informati prima del trasferimento, o immediatamente dopo, che i dati che li riguardano potrebbero essere trasmessi a un paese terzo che non garantisce una protezione adeguata ai sensi della direttiva 95/46/CE;

g) di trasmettere all’autorità di controllo l’eventuale comunicazione presentata dall’importatore o dal subincaricato ai sensi della clausola 5, lettera b), e della clausola 8, paragrafo 3, qualora decida di proseguire il trasferimento o revocare la sospensione;

h) che fornirà, su richiesta degli interessati, copia delle presenti clausole, esclusa l’appendice 2, e una descrizione generale delle misure di sicurezza, nonché copia dei subcontratti aventi ad oggetto il trattamento da effettuarsi in conformità delle presenti clausole, omettendo le informazioni commerciali eventualmente contenute nelle clausole o nel contratto;

i) che, in caso di subcontratto, il subincaricato svolge l’attività di trattamento in conformità della clausola 11 garantendo un livello di protezione dei dati personali e dei diritti dell’interessato quanto meno uguale a quello cui è tenuto l’importatore ai sensi delle presenti clausole;

j) che provvederà all’osservanza della clausola 4, lettere da a) ad i).

Clausola 5

Obblighi dell’importatore ( 2 )

L’importatore dichiara e garantisce quanto segue:

a) di trattare i dati personali esclusivamente per conto e secondo le istruzioni dell’esportatore, nonché a norma delle presenti clausole, e di impegnarsi a informare prontamente l’esportatore qualora non possa per qualsiasi ragione ottemperare a tale disposizione, nel qual caso l’esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o risolvere il contratto;

b) di non avere motivo di ritenere che la normativa ad esso applicabile impedisca di seguire le istruzioni dell’esportatore o di adempiere agli obblighi contrattuali, e di comunicare all’esportatore, non appena ne abbia conoscenza, qualsiasi modificazione di tale normativa che possa pregiudicare le garanzie e gli obblighi previsti dalle presenti clausole, nel qual caso l’esportatore ha facoltà di sospendere il trasferimento e/o di risolvere il contratto;

c) di aver applicato le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell’appendice 2 prima di procedere al trattamento dei dati personali trasferiti;

d) che comunicherà prontamente all’esportatore:

i) qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante presentata da autorità giudiziarie o di polizia ai fini della comunicazione di dati personali, salvo che la comunicazione sia vietata da norme specifiche, ad esempio da norme di diritto penale miranti a tutelare il segreto delle indagini;

ii) qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato; e

iii) qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dagli interessati cui non abbia risposto, salvo che sia stato autorizzato a non rispondere;

e) che risponderà prontamente e adeguatamente a tutte le richieste dell’esportatore relative al trattamento dei dati personali soggetti a trasferimento e che si conformerà al parere dell’autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti;

f) che sottoporrà i propri impianti di trattamento, su richiesta dell’esportatore, al controllo dell’esportatore o di un organismo ispettivo composto da soggetti indipendenti, in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, vincolati da obbligo di riservatezza e selezionati dall’esportatore, eventualmente di concerto con l’autorità di controllo;

g) che fornirà, su richiesta degli interessati, copia delle presenti, esclusa l’appendice 2, e una descrizione generale delle misure di sicurezza qualora gli interessati non siano in grado di ottenerne copia direttamente dall’esportatore, o copia dei subcontratti del trattamento, omettendo le informazioni commerciali contenute nelle clausole o nel contratto;

h) che, in caso di subcontratto, ha provveduto a informare l’esportatore e ha da questi ottenuto il consenso scritto;

i) che il subincaricato svolgerà l’attività di trattamento in conformità della clausola 11;

j) che invierà prontamente all’esportatore copia dei subcontratti conclusi ai sensi delle presenti clausole.

Clausola 6

Responsabilità

1. Le parti convengono che l’interessato che abbia subito un pregiudizio per violazione degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera di una parte o del subincaricato ha diritto di ottenere dall’esportatore il risarcimento del danno sofferto.

2. Qualora l’interessato non sia in grado di proporre l’azione di risarcimento di cui al paragrafo 1 nei confronti dell’esportatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera dell’importatore o del subincaricato, in quanto l’esportatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l’importatore riconosce all’interessato stesso il diritto di agire nei suoi confronti così come se egli fosse l’esportatore, a meno che tutti gli obblighi dell’esportatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all’eventuale successore, nel qual caso l’interessato può far valere i suoi diritti nei confronti del successore.

L’importatore non può far valere la violazione degli obblighi ad opera del subincaricato al fine di escludere la propria responsabilità.

3. Qualora l’interessato non sia in grado di agire in giudizio, ai fini dei paragrafi 1 e 2, nei confronti dell’esportatore o dell’importatore per violazione di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 ad opera del subincaricato, in quanto sia l’esportatore che l’importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, il subincaricato riconosce all’interessato stesso il diritto di agire nei suoi confronti per quanto riguarda i trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole così come se egli fosse l’esportatore o l’importatore, a meno che tutti gli obblighi dell’esportatore o dell’importatore siano stati trasferiti, per contratto o per legge, all’eventuale successore, nel qual caso l’interessato può far valere i suoi diritti nei confronti del successore. La responsabilità del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.

Clausola 7

Mediazione e giurisdizione

1. L’importatore dichiara che qualora l’interessato faccia valere il diritto del terzo beneficiario e/o chieda il risarcimento dei danni in base alle presenti clausole, egli accetterà la decisione dello stesso interessato:

a) di sottoporre la controversia alla mediazione di un terzo indipendente o eventualmente dell’autorità di controllo;

b) di deferire la controversia agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore.

2. Le parti dichiarano che la scelta compiuta dall’interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla normativa nazionale o internazionale.

Clausola 8

Collaborazione con le autorità di controllo

1. L’esportatore si impegna a depositare una copia del presente contratto presso l’autorità di controllo, qualora questa ne faccia richiesta o qualora il deposito sia prescritto dalla normativa sulla protezione dei dati.

2. Le parti dichiarano che l’autorità di controllo ha il diritto di sottoporre a controlli l’importatore e i subincaricati nella stessa misura e secondo le stesse modalità previste per l’esportatore dalla normativa sulla protezione dei dati.

3. L’importatore informa prontamente l’esportatore dell’esistenza di disposizioni normative applicabili all’importatore o ai subincaricati, che impediscono di sottoporli a controlli ai sensi del paragrafo 2. In tale ipotesi l’esportatore ha facoltà di prendere le misure di cui alla clausola 5, lettera b).

Clausola 9

Legge applicabile

Le presenti clausole sono soggette alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore, ossia …

Clausola 10

Modifica del contratto

Le parti si impegnano a non alterare o non modificare le presenti clausole. Ciò non osta a che le parti inseriscano altre clausole commerciale ritenute necessarie, purché non siano in contrasto con le clausole.

Clausola 11

Subcontratto

1. L’importatore non può subcontrattare i trattamenti effettuati per conto dell’esportatore ai sensi delle presenti clausole senza il previo consenso scritto dell’esportatore stesso. L’importatore che, con il consenso dell’esportatore, affidi in subcontratto l’esecuzione degli obblighi ai sensi delle presenti clausole stipula, a tal fine, con il subincaricato un accordo scritto che imponga a quest’ultimo gli obblighi cui è egli stesso tenuto in virtù delle clausole ( 3 ). L’importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell’esportatore per l’inadempimento, da parte del subincaricato, degli obblighi di protezione dei dati previsti dall’accordo scritto.

2. Nell’accordo scritto tra l’importatore e il subincaricato è inserita la clausola del terzo beneficiario, di cui alla clausola 3, a favore dell’interessato che non sia in grado di proporre l’azione di risarcimento di cui alla clausola 6, paragrafo 1, nei confronti dell’esportatore o dell’importatore in quanto l’esportatore e l’importatore siano entrambi scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi, e nessun successore abbia assunto, per contratto o per legge, l’insieme dei loro obblighi. La responsabilità civile del subincaricato è limitata ai trattamenti da quello effettuati ai sensi delle presenti clausole.

3. Le disposizioni sulla protezione dei dati ai fini del subcontratto di cui al paragrafo 1 sono soggette alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore, ossia …

4. L’esportatore tiene un elenco dei subcontratti conclusi ai sensi delle presenti clausole e comunicati dall’importatore a norma della clausola 5, lettera j), e lo aggiorna almeno una volta all’anno. L’elenco sarà tenuto a disposizione dell’autorità di controllo dell’esportatore.

Clausola 12

Obblighi al termine dell’attività di trattamento dei dati personali

1. Le parti convengono che al termine dell’attività di trattamento l’importatore e il subincaricato provvedono, a scelta dell’esportatore, a restituire a quest’ultimo tutti i dati personali trasferiti e le relative copie ovvero a distruggere tali dati, certificando all’esportatore l’avvenuta distruzione, salvo che gli obblighi di legge impediscano di restituire o distruggere in tutto o in parte i dati personali trasferiti. In questo caso, l’importatore si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali trasferiti e ad astenersi dal trattare di propria iniziativa tali dati.

2. L’importatore e il subincaricato si impegnano a sottoporre a controllo i propri impianti di trattamento su richiesta dell’esportatore e/o dell’autorità di controllo, ai fini della verifica dell’esecuzione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1.

Per conto dell’esportatore:

Cognome e nome: …

Qualifica: …

Indirizzo: …

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:



image (timbro dell’organizzazione)

Firma …

Per conto dell’importatore:

Cognome e nome: …

Qualifica: …

Indirizzo: …

Altre informazioni necessarie per convalidare il contratto:



image (timbro dell’organizzazione)

Firma …




Appendice 1

Alle clausole contrattuali tipo

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti

(Gli Stati membri hanno facoltà di integrare o specificare ulteriormente, conformemente alle rispettive procedure nazionali, qualsiasi altra informazione che debba fare parte della presente appendice)

Esportatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

Importatore

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

Interessati

I dati personali trasferiti interessano le seguenti categorie di persone (specificare):

Categorie di dati oggetto di trasferimento

I dati trasferiti interessano le seguenti categorie di dati (specificare):

Categorie particolari di dati (se del caso)

Il trasferimento interessa le seguenti categorie particolari di dati (specificare):

Trattamento

I dati personali trasferiti saranno sottoposti alle seguenti attività principali di trattamento (specificare):

L’ESPORTATORE

Nome: …

Firma del rappresentante autorizzato …

L’IMPORTATORE

Nome: …

Firma del rappresentante autorizzato …




Appendice 2

alle clausole contrattuali tipo

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti

Descrizione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza attuate dall’importatore in conformità della clausola 4, lettera d), e della clausola 5, lettera c) (o del documento/atto legislativo allegato):

CLAUSOLA ESEMPLIFICATIVA DI INDENNIZZO (FACOLTATIVA)

Responsabilità

Le parti convengono che se una di esse viene riconosciuta responsabile di una violazione delle clausole commessa dall’altra parte, quest’ultima, nei limiti della sua responsabilità, è tenuta a indennizzare la prima per ogni costo, onere, danno, spesa o perdita sostenuti.

Tale indennizzo è subordinato al fatto che:

a) l’esportatore informi prontamente l’importatore in merito alle istanze presentate;

b) l’importatore abbia la possibilità di collaborare con l’esportatore nella difesa e nella risoluzione della controversia ( 4 ).



( 1 ) Le parti hanno facoltà di avvalersi delle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE nell’ambito della presente clausola se ritenuto preferibile ai fini del contratto.

( 2 ) Disposizioni vincolanti della legislazione nazionale applicabile all’importatore che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica sulla base di uno degli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE; in altri termini, le restrizioni necessarie alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate, di un rilevante interesse economico o finanziario dello Stato, della protezione della persona cui si riferiscono i dati o dei diritti o delle libertà altrui, non sono in contraddizione con le clausole contrattuali tipo. Costituiscono esempi di disposizioni vincolanti che non vanno oltre quanto è necessario in una società democratica le sanzioni internazionalmente riconosciute, gli obblighi di informazione in materia fiscale o contro il riciclaggio di capitali.

( 3 ) Tale prescrizione può considerarsi soddisfatta qualora il subincaricato sottoscriva il contratto concluso tra l’esportatore e l’importatore ai sensi della presente decisione.

( 4 ) Il paragrafo sulla responsabilità è facoltativo.