02009R1224 — IT — 14.08.2019 — 006.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2009

che istituisce un regime di controllo ►M5   ►C2  unionale ◄  ◄ per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006

(GU L 343 dell'22.12.2009, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 1379/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, dell'11 dicembre 2013

  L 354

1

28.12.2013

 M2

REGOLAMENTO (UE) N. 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, dell'11 dicembre 2013

  L 354

22

28.12.2013

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 1385/2013 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

  L 354

86

28.12.2013

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014

  L 149

1

20.5.2014

►M5

REGOLAMENTO (UE) 2015/812 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015

  L 133

1

29.5.2015

►M6

REGOLAMENTO (UE) 2019/473 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019

  L 83

18

25.3.2019

►M7

REGOLAMENTO (UE) 2019/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

  L 198

105

25.7.2019


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 149, 16.6.2015, pag.  23 (n. 1224/2009)

►C2

Rettifica, GU L 319, 4.12.2015, pag.  21 (2015/812)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2009

che istituisce un regime di controllo ►M5   ►C2  unionale ◄  ◄ per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un regime ►M5  dell'Unione ◄ di controllo, ispezione ed esecuzione («regime di controllo ►M5  dell'Unione ◄ ») per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica a tutte le attività rientranti nella politica comune della pesca praticate sul territorio degli Stati membri o nelle acque ►M5  dell'Unione ◄ o da pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato membro di bandiera, da cittadini degli Stati membri.

2.  Le attività nelle acque marittime dei territori e paesi d’oltremare di cui all’allegato II del trattato sono assimilate a quelle praticate nelle acque marittime di paesi terzi.

▼M3

Articolo 2 bis

Applicazione del regime di controllo dell'Unione a determinati segmenti della flotta di Mayotte in quanto regione ultraperiferica

1.  Fino al 31 dicembre 2021 l'articolo 5, paragrafo 3, e gli articoli 6, 8, 41, 56, da 58 a 62, 66, 68 e 109 non si applicano alla Francia per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte, una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («Mayotte»), nonché per quanto riguarda le attività e le catture di tali pescherecci.

2.  Entro il 30 settembre 2014 la Francia istituisce un regime semplificato e provvisorio di controllo applicabile ai pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. Tale regime tratta le seguenti questioni:

a) conoscenza della capacità di pesca;

b) accesso alle acque di Mayotte;

c) ottemperanza agli obblighi di dichiarazione;

d) designazione delle autorità responsabili delle attività di controllo;

e) misure atte a garantire che l'attuazione delle norme relative ai pescherecci di lunghezza superiore ai 10 metri avvenga in modo non discriminatorio.

Entro il 30 settembre 2020 la Francia presenta alla Commissione un piano d'intervento che stabilisce le misure da adottare per garantire la piena attuazione, a decorrere dal 1o gennaio 2022, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri che operano da Mayotte. Tale piano d'intervento è oggetto di dialogo tra la Francia e la Commissione. La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per attuare detto piano d'intervento.

▼B

Articolo 3

Relazione con le disposizioni internazionali e nazionali

1.  Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni particolari previste dagli accordi di pesca conclusi tra ►M5  l'Unione ◄ e i paesi terzi o applicabili nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca o da accordi analoghi di cui ►M5  l'Unione ◄ è parte contraente o parte cooperante non contraente.

2.  L’applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di controllo che vanno al di là delle esigenze minime contenute nel presente regolamento, a condizione che tali disposizioni siano conformi alla normativa ►M5  dell'Unione ◄ nonché alla politica comune della pesca. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri notificano queste misure di controllo.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2371/2002. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1) «attività di pesca»: attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;

2) «norme della politica comune della pesca»: legislazione ►M5  dell'Unione ◄ relativa alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi, all’acquacoltura nonché alla trasformazione, al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

3) «controllo»: monitoraggio e sorveglianza;

4) «ispezione»: ogni verifica concernente il rispetto delle norme della politica comune della pesca che sia effettuata da funzionari e registrata in un rapporto di ispezione;

5) «sorveglianza»: osservazione delle attività di pesca sulla base di avvistamenti da parte di navi di ispezione o aeromobili ufficiali e di metodi tecnici di rilevamento e identificazione;

6) «funzionario»: persona autorizzata da un’autorità nazionale, dalla Commissione o dall’Agenzia comunitaria di controllo della pesca a svolgere un’ispezione;

7) «ispettori ►M5  dell'Unione ◄ »: funzionari di uno Stato membro o della Commissione o dell’organismo da questa designato, i cui nomi sono contenuti nell’elenco redatto ai sensi dell’articolo 79;

8) «osservatore di controllo»: persona autorizzata da un’autorità nazionale ad osservare l’attuazione delle norme della politica comune della pesca;

9) «licenza di pesca»: documento ufficiale che conferisce al suo detentore il diritto, definito dalle norme nazionali, di utilizzare una determinata capacità di pesca per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi. Contiene i requisiti minimi relativi all’identificazione, alle caratteristiche tecniche e all’armamento di un peschereccio ►M5  dell'Unione ◄ ;

10) «autorizzazione di pesca»: autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio ►M5  dell'Unione ◄ in aggiunta alla sua licenza di pesca, che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;

11) «sistema di identificazione automatica»: sistema di identificazione e di controllo autonomo e continuo delle navi che consente a queste ultime lo scambio elettronico, con altre navi che si trovano in prossimità e con le autorità a terra, dei dati relativi alle navi stesse, incluse l’identificazione, la posizione, la rotta e la velocità;

12) «dati del sistema di controllo dei pescherecci»: dati relativi all’identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all’ora, alla rotta e alla velocità, trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera grazie ai dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo;

13) «sistema di rilevamento delle navi»: tecnologia VDS via satellite in grado di identificare le navi e di localizzarle in mare;

14) «zona di restrizione della pesca»: zona marina soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, che è stata definita dal Consiglio e in cui le attività di pesca sono limitate o vietate;

15) «centro di controllo della pesca»: centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire la ricezione automatica, l’elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati;

16) «trasbordo»: lo sbarco su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura che si trovano a bordo di un peschereccio;

17) «rischio»: probabilità che si verifichi un evento che costituirebbe una violazione delle norme della politica comune della pesca;

18) «gestione del rischio»: identificazione sistematica dei rischi e attuazione di tutte le misure necessarie per limitare la realizzazione di tali rischi. Ciò comprende attività quali la raccolta di dati e informazioni, l’analisi e la valutazione dei rischi, la preparazione e l’adozione di misure nonché il regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, ►M5  dell'Unione ◄ e nazionali;

19) «operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

20) «partita»: quantitativo di prodotti della pesca e dell’acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura;

21) «trasformazione»: processo di preparazione della presentazione. Include la sfilettatura, il confezionamento, l’inscatolamento, la congelazione, l’affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l’essiccatura o la preparazione del pesce per l’immissione sul mercato in ogni altro modo;

22) «sbarco»: scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;

23) «commercio al dettaglio»: movimentazione e/o trasformazione di prodotti delle risorse acquatiche viventi e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresa la distribuzione;

24) «piani pluriennali»: piani di ricostituzione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002, piani di gestione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ogni altra disposizione ►M5  dell'Unione ◄ adottata a norma dell’articolo 37 del trattato che stabilisca misure di gestione specifiche per determinati stock ittici per un periodo di vari anni;

25) «Stato costiero»: Stato nelle cui acque sovrane o giurisdizionali o nei cui porti si svolge un’attività di pesca;

26) «esecuzione delle norme»: ogni azione adottata per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

27) «potenza del motore certificata»: potenza massima continua del motore che può essere ottenuta alla flangia di trasmissione di un motore conformemente al certificato rilasciato dalle autorità degli Stati membri o società di classificazione o altri operatori da esse incaricati;

28) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

29) «spostamento»: operazioni di pesca in cui la totalità delle catture o parte di esse è trasferita o spostata da attrezzi di pesca condivisi a una nave, o dalla stiva di un peschereccio o dai suoi attrezzi di pesca ad una rete, ad un container o ad una gabbia fuori della nave in cui le catture vive sono conservate fino al momento dello sbarco;

30) «zona geografica interessata»: zona marina considerata un’unità ai fini della classificazione geografica della pesca espressa con riferimento ad una sottozona FAO, divisione o sottodivisione o, se del caso, ad un rettangolo statistico CIEM, zona di sforzo di pesca, zona economica o zona delimitata da coordinate geografiche;

31) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi;

32) «possibilità di pesca»: diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o sforzo di pesca.



TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

Articolo 5

Principi generali

1.  Gli Stati membri controllano le attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca da ogni persona fisica o giuridica sul loro territorio e nelle acque sotto la loro sovranità o giurisdizione, in particolare le attività di pesca, i trasbordi, i trasferimenti di pesce nelle gabbie o in impianti di acquacoltura inclusi gli impianti di ingrasso, lo sbarco, l’importazione, il trasporto, la trasformazione, la commercializzazione e il magazzinaggio di prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

2.  Gli Stati membri controllano inoltre l’accesso alle acque e alle risorse e le attività esercitate al di fuori delle acque ►M5  dell'Unione ◄ da pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ battenti la propria bandiera e, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, dai propri cittadini.

3.  Gli Stati membri adottano misure adeguate, mettono a disposizione le risorse finanziarie, umane e tecniche e creano le strutture tecnico-amministrative necessarie per assicurare il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle attività esercitate nell’ambito della politica comune della pesca. Essi mettono a disposizione delle proprie autorità competenti e dei propri funzionari tutti i mezzi adeguati ai fini dello svolgimento delle relative mansioni.

4.  Ogni Stato membro provvede affinché il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione dei rischi.

5.  In ogni Stato membro vi è un’unica autorità competente che coordina le attività di controllo di tutte le autorità di controllo nazionali. Tale autorità è inoltre incaricata di coordinare la raccolta, il trattamento e la certificazione dei dati sulle attività di pesca e notifica questi dati alla Commissione, all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio ( 1 ), agli altri Stati membri e, se necessario, ai paesi terzi, con cui collabora ed a cui assicura che siano trasmesse le informazioni.

6.  Conformemente alla procedura di cui all’articolo 103, il pagamento dei contributi del Fondo europeo della pesca previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 e dei contributi finanziari ►M5  dell'Unione ◄ a favore delle misure di cui all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 è subordinato al rispetto, da parte degli Stati membri, dell’obbligo di garantire l’osservanza e l’esecuzione delle norme della politica comune della pesca connesse alle misure finanziate o aventi un impatto sull’efficacia delle medesime, nonché dell’obbligo di creare e mantenere a tal fine un regime efficace di controllo, ispezione ed esecuzione.

7.  In funzione delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiscono il rispetto degli obiettivi del presente regolamento nell’ambito della gestione e del controllo dell’assistenza finanziaria ►M5  dell'Unione ◄ .



TITOLO III

CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

Articolo 6

Licenza di pesca

1.  Un peschereccio ►M5  dell'Unione ◄ può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità.

2.  Lo Stato membro di bandiera assicura che le informazioni contenute nella licenza di pesca siano corrette e coerenti con quelle contenute nel registro della flotta peschereccia comunitaria di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

3.  Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di un peschereccio soggetto a un fermo temporaneo deciso da tale Stato membro o la cui autorizzazione di pesca è stata sospesa conformemente all’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

4.  Lo Stato membro di bandiera ritira in via definitiva la licenza di pesca di un peschereccio oggetto di una misura di adattamento della capacità prevista all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 o la cui autorizzazione di pesca è stata ritirata conformemente all’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

5.  Lo Stato membro di bandiera rilascia, gestisce e ritira la licenza di pesca nel rispetto delle modalità di applicazione adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 7

Autorizzazione di pesca

1.  Un peschereccio ►M5  dell'Unione ◄ che opera nelle acque ►M5  dell'Unione ◄ è autorizzato a svolgere attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano:

a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca;

b) in un piano pluriennale;

c) in una zona di restrizione della pesca;

d) nella pesca a fini scientifici;

e) in altri casi previsti dalla normativa ►M5  dell'Unione ◄ .

2.  Lo Stato membro che disponga di un regime nazionale specifico di autorizzazione della pesca comunica su richiesta alla Commissione una sintesi delle informazioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate con i relativi dati aggregati sullo sforzo di pesca.

3.  Lo Stato membro di bandiera, qualora abbia adottato disposizioni nazionali sotto forma di un regime nazionale di autorizzazione della pesca per l’attribuzione alle singole navi delle possibilità di pesca di cui dispone, comunica su richiesta alla Commissione le informazioni riguardanti i pescherecci autorizzati ad esercitare l’attività di pesca per un determinato tipo di pesca, in particolare il numero di identificazione esterno, il nome dei pescherecci interessati e le possibilità di pesca individuali attribuite loro.

4.  L’autorizzazione di pesca non viene rilasciata se il peschereccio in questione non è in possesso di una licenza di pesca ottenuta conformemente all’articolo 6 o se la sua licenza di pesca è stata sospesa o ritirata. L’autorizzazione di pesca è automaticamente ritirata quando la licenza di pesca attribuita al peschereccio è stata ritirata in via definitiva. Essa è sospesa quando la licenza di pesca è stata sospesa in via temporanea.

5.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 8

Marcatura degli attrezzi da pesca

1.  Il comandante di un peschereccio rispetta le condizioni e le restrizioni relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi.

2.  Le modalità di applicazione relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 9

Sistema di controllo dei pescherecci

1.  Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle acque degli Stati membri.

2.  Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, un peschereccio di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ha installato a bordo un dispositivo pienamente funzionante che consenta la localizzazione e identificazione automatiche del peschereccio da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla sua posizione. Tale dispositivo consente inoltre il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri, il presente articolo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

3.  Quando un peschereccio si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati del sistema di controllo dei pescherecci relativi al peschereccio in questione mediante una trasmissione automatica al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Su richiesta, i dati del sistema di controllo dei pescherecci sono inoltre messi a disposizione dello Stato membro nei porti del quale un peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle acque del quale è probabile che il peschereccio prosegua le proprie attività di pesca.

4.  Se un peschereccio ►M5  dell'Unione ◄ opera nelle acque di un paese terzo o in zone d’alto mare in cui le risorse alieutiche sono gestite da un’organizzazione internazionale e se l’accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati suddetti vengono messi altresì a disposizione del paese o dell’organizzazione in questione.

5.  Gli Stati membri possono esentare i pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dall’obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci se:

a) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o

b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

6.  I pescherecci di paesi terzi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e le navi ausiliarie di paesi terzi impegnate in attività accessorie alla pesca operanti nelle acque ►M5  dell'Unione ◄ hanno installato a bordo un dispositivo pienamente funzionante che ne consenta la localizzazione e l’identificazione automatica da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla loro posizione, effettuata secondo le stesse modalità seguite dai pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ .

7.  Gli Stati membri creano e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è di sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di un determinato Stato membro sorveglia i pescherecci battenti la bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque nelle quali essi operano o dal porto nel quale si trovano, nonché i pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ battenti la bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi cui si applica un sistema di controllo dei pescherecci operanti nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in questione.

8.  Ciascuno Stato membro di bandiera designa le autorità competenti responsabili del centro di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio centro disponga del personale adeguato, nonché degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire l’elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune.

9.  Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare i pescherecci battenti la loro bandiera a dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci.

10.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 10

Sistema di identificazione automatica

1.  A norma dell’allegato II, parte I, punto 3, della direttiva 2002/59/CE, i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri installano un sistema di identificazione automatica di cui assicurano il corretto funzionamento e che rispetta le norme di rendimento stabilite dall’Organizzazione marittima internazionale conformemente al capitolo V, regola 19, sezione 2.4.5, della convenzione SOLAS del 1974.

2.  Il paragrafo 1 si applica:

a) a decorrere dal 31 maggio 2014 per i pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri;

b) a decorrere dal 31 maggio 2013 per i pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri;

c) a decorrere dal 31 maggio 2012 per i pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e inferiore a 45 metri.

3.  Gli Stati membri possono utilizzare i dati del sistema di identificazione automatica, ove disponibili, ai fini della verifica incrociata con altri dati disponibili conformemente agli articoli 109 e 110. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché i dati del sistema di identificazione automatica per i pescherecci battenti la loro bandiera siano messi a disposizione delle loro autorità nazionali responsabili del controllo della pesca.

Articolo 11

Sistema di rilevamento delle navi

Se agli Stati membri risulta che vi è un chiaro beneficio in termini di costi nell’uso dei tradizionali mezzi di controllo per la rilevazione di pescherecci, essi utilizzano un sistema di rilevamento delle navi che consenta loro di confrontare le posizioni provenienti da immagini di telerilevamento inviate dai satelliti o da altri sistemi equivalenti con i dati ricevuti dal sistema di controllo dei pescherecci o dal sistema di identificazione automatica al fine di valutare la presenza di pescherecci nella zona. Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca dispongano delle capacità tecniche necessarie per l’utilizzo di un sistema di rilevamento delle navi.

Articolo 12

Trasmissione di dati per operazioni di sorveglianza

I dati provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci, dal sistema di identificazione automatica e dal sistema di rilevamento delle navi raccolti nel quadro del presente regolamento possono essere trasmessi alle agenzie ►M5  dell'Unione ◄ e alle autorità competenti degli Stati membri impegnate in operazioni di sorveglianza ai fini della sicurezza e della protezione marittima, del controllo delle frontiere, della tutela dell’ambiente marino e dell’applicazione generale della legge.

Articolo 13

Nuove tecnologie

1.  Il Consiglio può decidere, sulla base dell’articolo 37 del trattato, in merito all’obbligo di utilizzare dispositivi di controllo elettronici e strumenti di tracciabilità, quali le analisi genetiche. Per valutare la tecnologia da utilizzare, gli Stati membri, di propria iniziativa o in collaborazione con la Commissione o con l’organismo da essa designato, realizzano progetti pilota relativi a strumenti di tracciabilità, quali le analisi genetiche, anteriormente al 1o giugno 2013.

2.  Il Consiglio può decidere sulla base dell’articolo 37 del trattato in merito all’introduzione di altre nuove tecnologie di controllo della pesca quando tali tecnologie consentono di migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in modo economicamente efficace.



TITOLO IV

CONTROLLO DELLA PESCA



CAPO I

Controllo dell’utilizzo delle possibilità di pesca



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 14

Compilazione e presentazione del giornale di pesca

▼M5

1.  Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di ciascun peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutta pari o superiore a 10 metri tiene un giornale di pesca delle sue attività, in cui annota in particolare, per ciascuna bordata di pesca, tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 kg in equivalente peso vivo. La soglia dei 50 kg si applica non appena le catture di una specie superano i 50 kg.

▼B

2.  Il giornale di pesca di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti informazioni:

a) numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;

b) codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

c) data delle catture;

d) data di partenza dal e di arrivo al porto e durata della bordata di pesca;

e) tipo di attrezzo utilizzato, dimensioni delle maglie;

▼M5

f) stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;

▼B

g) numero di operazioni di pesca.

3.  La tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di pesca, è del 10 % per tutte le specie.

▼M5

4.  I comandanti dei pescherecci dell'Unione registrano nel giornale di pesca tutte le stime dei rigetti di un volume superiore a 50 kg in equivalente peso vivo per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco.

I comandanti dei pescherecci dell'Unione registrano inoltre nel giornale di pesca tutte le stime dei rigetti per ogni specie non soggetta all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

▼B

5.  Nell’ambito delle attività di pesca oggetto di un regime ►M5  dell'Unione ◄ di gestione dello sforzo, i comandanti dei pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ registrano e contabilizzano nel loro giornale di pesca il tempo trascorso in una determinata zona indicando:

a) per gli attrezzi trainati:

i) entrata e uscita dal porto situato in tale zona;

ii) ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;

iii) catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo al momento dell’uscita dalla zona o prima dell’entrata in un porto situato nella zona;

b) per gli attrezzi fissi:

i) entrata e uscita dal porto situato in tale zona;

ii) ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;

iii) data e ora della prima e delle successive collocazioni degli attrezzi fissi nelle zone in questione;

iv) data e ora del completamento delle operazioni di pesca con uso di attrezzi fissi;

v) catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo al momento dell’uscita dalla zona o prima dell’entrata in un porto situato nella zona.

6.  I comandanti di pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ trasmettono quanto prima possibile, e comunque entro 48 ore dallo sbarco, le informazioni del giornale di pesca:

a) al proprio Stato membro di bandiera; nonché

b) se lo sbarco ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro, alle autorità competenti dello Stato membro del porto in questione.

7.  Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo, i comandanti dei pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ applicano il fattore di conversione stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 119.

8.  I comandanti dei pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque ►M5  dell'Unione ◄ registrano le informazioni di cui al presente articolo in modo analogo a quello seguito dai comandanti dei pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ .

9.  Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

10.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 15

Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca

1.  I comandanti di pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 14 e le trasmettono per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro di bandiera almeno una volta al giorno.

2.  I comandanti di pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri trasmettono le informazioni di cui all’articolo 14 su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di bandiera e in ogni caso trasmettono i pertinenti dati del giornale di pesca dopo la conclusione dell’ultima operazione di pesca e prima dell’entrata in porto.

3.  Il paragrafo 1 si applica:

a) a decorrere dal 1 gennaio 2012 per i pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiorre a 15 metri;

b) a decorrere dal 1o luglio 2011 per i pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 24 metri; nonché

c) a decorrere dal 1o gennaio 2010 per i pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.

4.  Gli Stati membri possono esentare i comandanti dei pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dal paragrafo 1 se:

a) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o

b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

5.  I comandanti dei pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ che registrano e trasmettono elettronicamente i dati riguardanti le proprie attività di pesca sono esentati dall’obbligo di compilare su supporto cartaceo un giornale di pesca, una dichiarazione di sbarco e una dichiarazione di trasbordo.

6.  Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l’impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Le navi cui si applicano tali accordi sono esentate dall’obbligo di compilare un giornale di pesca su supporto cartaceo quando si trovano nelle acque suddette.

7.  Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare i comandanti dei pescherecci battenti la loro bandiera a registrare e a trasmettere elettronicamente, dal 1o gennaio 2010, i dati di cui all’articolo 14.

8.  Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano rapporti elettronici dello Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1 e 2.

9.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 16

Pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di pesca

1.  Ciascuno Stato membro controlla, mediante campionamento, le attività dei pescherecci non soggetti agli obblighi di cui agli articoli 14 e 15 per garantire che essi osservino le norme della politica comune della pesca.

2.  Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce un piano di campionamento sulla base della metodologia adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119 e lo trasmette ogni anno entro il 31 gennaio alla Commissione, indicando i metodi utilizzati per la sua definizione. Nella misura del possibile, i piani di campionamento sono stabili nel tempo e normalizzati nell’ambito delle pertinenti zone geografiche.

3.  Gli Stati membri che fanno obbligo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri battenti la loro bandiera di trasmettere i giornali di pesca di cui all’articolo 14, in conformità del loro diritto interno, sono esonerati dall’obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4.  In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le note di vendita trasmesse conformemente agli articoli 62 e 63 sono accettate in alternativa ai piani di campionamento.

Articolo 17

Notifica preventiva

1.  I comandanti dei pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri impegnati in attività di pesca di stock oggetto di un piano pluriennale e soggetti all’obbligo di registrazione elettronica dei dati del giornale di pesca conformemente all’articolo 15 comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell’ora di arrivo prevista nel porto, le informazioni seguenti:

a) il numero d’identificazione esterno e il nome del peschereccio;

b) il nome del porto di destinazione e lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco, trasbordo o accesso ai servizi;

c) le date della bordata di pesca e le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture;

d) la data e l’ora previste di arrivo in porto;

▼M5

e) i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;

f) i quantitativi di ogni specie da sbarcare o trasbordare, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta.

▼B

2.  Quando un peschereccio ►M5  dell'Unione ◄ intende entrare in un porto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono, non appena la ricevono, la notifica preventiva elettronica alle autorità competenti dello Stato membro costiero.

3.  Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono autorizzare un ingresso in porto anticipato.

4.  I dati del giornale di pesca elettronico di cui all’articolo 15 e la notifica preventiva elettronica possono essere inviati in un’unica trasmissione elettronica.

5.  Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati riportati nella notifica preventiva elettronica.

6.  La Commissione può esonerare, secondo la procedura prevista all’articolo 119, talune categorie di pescherecci dall’obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato, rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l’altro, del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di sbarco e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

Articolo 18

Notifica preliminare di sbarco in un altro Stato membro

1.  I comandanti di pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ non soggetti all’obbligo di registrare elettronicamente i dati del giornale di pesca in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e che intendono utilizzare i porti o le installazioni di sbarco situati in uno Stato membro costiero diverso dal loro Stato membro di bandiera comunicano alle autorità competenti dello Stato membro costiero almeno quattro ore prima dell’ora di arrivo prevista nel porto le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

2.  Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono autorizzare un ingresso in porto anticipato.

Articolo 19

Autorizzazione di ingresso in porto

Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono negare l’ingresso in porto ai pescherecci se le informazioni di cui agli articoli 17 e 18 sono incomplete, salvo in caso di forza maggiore.

Articolo 20

Operazioni di trasbordo

1.  Nelle acque ►M5  dell'Unione ◄ sono vietati i trasbordi in mare. Essi sono consentiti unicamente dietro autorizzazione e alle condizioni previste dal presente regolamento in porti o luoghi in prossimità della costa degli Stati membri designati a tal fine e conformemente alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 5.

2.  Se l’operazione di trasbordo è interrotta, per poterla riprendere può essere chiesta l’autorizzazione.

3.  Ai fini del presente articolo lo spostamento, le attività con reti da traino in coppia e le operazioni di pesca implicanti l’azione congiunta di due o più pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ non sono considerati trasbordo.

Articolo 21

Compilazione e presentazione della dichiarazione di trasbordo

1.  Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che partecipano ad un’operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo, indicando in particolare tutti i quantitativi di ciascuna specie trasbordata o ricevuta superiori a 50 kg in equivalente peso vivo.

2.  La dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

a) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che effettua il trasbordo e di quello ricevente;

b) codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

▼M5

c) stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;

▼B

d) porto di destinazione del peschereccio ricevente;

e) porto designato per il trasbordo.

3.  La tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce trasbordato o ricevuto, registrate nella dichiarazione di trasbordo, è del 10 % per tutte le specie.

4.  Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo e il comandante di quello ricevente trasmettono ognuno una dichiarazione di trasbordo, entro il più breve termine e al più tardi 48 ore dopo il trasbordo:

a) al loro Stato membro di bandiera o ai loro Stati membri di bandiera; e

b) se il trasbordo ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro, alle autorità competenti dello Stato membro del porto in questione.

5.  Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo e il comandante di quello ricevente sono ognuno responsabili dell’esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di trasbordo.

6.  La Commissione può esonerare, secondo la procedura prevista all’articolo 119, talune categorie di pescherecci dall’obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l’altro, del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di trasbordo e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

7.  Le procedure e i moduli per le dichiarazioni di trasbordo sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 22

Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di trasbordo

1.  I comandanti di pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 21 e le trasmettono per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell’operazione di trasbordo.

2.  Il paragrafo 1 si applica:

a) a decorrere dal 1o gennaio 2012 per i pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri;

b) a decorrere dal 1o luglio 2011 per i pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 24 metri; nonché

c) a decorrere dal 1o gennaio 2010 per i pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.

3.  Gli Stati membri possono esentare i comandanti dei pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dal paragrafo 1 se:

a) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o

b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

4.  Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici dello Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.  Se un peschereccio ►M5  dell'Unione ◄ trasborda le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro in cui la cattura è stata trasbordata e a cui la cattura è destinata.

6.  Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare i comandanti dei pescherecci battenti la loro bandiera a registrare e a trasmettere elettronicamente, dal 1o gennaio 2010, i dati di cui all’articolo 21.

7.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 23

Compilazione e presentazione della dichiarazione di sbarco

1.  Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di un peschereccio ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri o il suo rappresentante compilano una dichiarazione di sbarco, indicando in particolare tutti i quantitativi di ciascuna specie sbarcata.

2.  La dichiarazione di sbarco di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

a) numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;

b) codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

▼M5

c) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;

▼B

d) porto di sbarco.

3.  Il comandante di un peschereccio ►M5  dell'Unione ◄ o il suo rappresentante trasmettono quanto prima possibile, e comunque entro 48 ore dal completamento dello sbarco, la dichiarazione di sbarco:

a) al proprio Stato membro di bandiera; e

b) se lo sbarco ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro, alle autorità competenti dello Stato membro del porto in questione.

4.  Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di sbarco.

5.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 24

Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di sbarco

1.  Il comandante di un peschereccio ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri o il suo rappresentante registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 23 e le trasmettono per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell’operazione di sbarco.

2.  Il paragrafo 1 si applica:

a) a decorrere dal 1o gennaio 2012 per i pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri;

b) a decorrere dal 1o luglio 2011 per i pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 24 metri; nonché

c) a decorrere dal 1o gennaio 2010 per i pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.

3.  Gli Stati membri possono esentare i comandanti dei pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dal paragrafo 1 se:

a) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o

b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

4.  Se un peschereccio ►M5  dell'Unione ◄ sbarca le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state sbarcate.

5.  I comandanti di pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ o i loro rappresentanti che registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 23 e che sbarcano le loro catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera sono esentati dall’obbligo di presentare allo Stato membro costiero una dichiarazione di sbarco su supporto cartaceo.

6.  Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare i comandanti dei pescherecci battenti la loro bandiera a registrare e a trasmettere elettronicamente, dal 1o gennaio 2010, i dati di cui all’articolo 23.

7.  Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici dello Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1 e 2.

8.  Le procedure e i moduli per le dichiarazioni di sbarco sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 25

Navi non soggette agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco

1.  Ciascuno Stato membro controlla, mediante campionamento, le attività dei pescherecci non soggetti agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco di cui agli articoli 23 e 24 per garantire che essi osservino le norme della politica comune della pesca.

2.  Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce un piano di campionamento sulla base della metodologia adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119 e lo trasmette ogni anno entro il 31 gennaio alla Commissione, indicando i metodi utilizzati per la sua definizione. Nella misura del possibile, i piani di campionamento sono stabili nel tempo e normalizzati nell’ambito delle pertinenti zone geografiche.

3.  Gli Stati membri che fanno obbligo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri battenti la loro bandiera di trasmettere le dichiarazioni di sbarco di cui all’articolo 23, in conformità del loro diritto interno, sono esonerati dall’obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4.  In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le note di vendita trasmesse conformemente agli articoli 62 e 63 sono accettate in alternativa ai piani di campionamento.



Sezione 2

Controllo dello sforzo di pesca

Articolo 26

Monitoraggio dello sforzo di pesca

1.  Gli Stati membri controllano il rispetto dei regimi di sforzo di pesca nelle zone geografiche cui si applica lo sforzo di pesca massimo consentito. Assicurano che i pescherecci battenti la loro bandiera siano presenti in zone geografiche soggette a un regime di sforzo di pesca quando detengono a bordo o, se del caso, utilizzano un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti a tale regime o, se del caso, praticano un tipo di pesca soggetto a tale regime, solo se lo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispongono non è stato raggiunto e se lo sforzo disponibile per il singolo peschereccio non è stato esaurito.

2.  Fatte salve disposizioni specifiche, qualora un peschereccio che detiene a bordo o, se del caso, utilizza un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti ad un regime di sforzo di pesca o pratica un tipo di pesca soggetto ad un regime di sforzo passi nello stesso giorno per due o più zone geografiche soggette a tale regime, lo sforzo di pesca messo in atto è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale attrezzo da pesca o tale tipo di pesca e alla zona geografica in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato.

3.  Qualora uno Stato membro abbia autorizzato un peschereccio in conformità dell’articolo 27, paragrafo 2, a utilizzare più di un attrezzo da pesca o attrezzi da pesca di più di un raggruppamento di attrezzi soggetti a un regime di sforzo di pesca nel corso di una determinata bordata in una zona geografica soggetta a tale regime di sforzo di pesca, lo sforzo di pesca messo in atto nel corso di tale bordata è imputato simultaneamente allo sforzo di pesca massimo consentito di cui detto Stato membro dispone relativamente a tali attrezzi o gruppi di attrezzi da pesca e a tale zona geografica.

4.  Qualora gli attrezzi da pesca appartengano allo stesso raggruppamento soggetto al regime di sforzo di pesca, lo sforzo di pesca messo in atto in una zona geografica dai pescherecci quando detengono a bordo tali attrezzi è imputato solo una volta allo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale raggruppamento di attrezzi da pesca e a tale zona geografica.

5.  Gli Stati membri regolano lo sforzo di pesca della propria flotta in zone geografiche soggette a un regime di sforzo di pesca quando una nave della flotta detiene a bordo o, se del caso, utilizza un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti a detto regime, o pratica un tipo di pesca soggetto a tale regime, prendendo misure appropriate se lo sforzo di pesca massimo consentito disponibile sta per essere raggiunto affinché lo sforzo di pesca messo in atto non superi i limiti fissati.

6.  Per giornata di presenza in una zona si intende qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale un peschereccio si trova all’interno della zona geografica ed è fuori dal porto o, se del caso, utilizza i suoi attrezzi da pesca. Il momento da cui è misurato il periodo continuativo di una giornata di presenza nella zona è a discrezione dello Stato membro di bandiera del peschereccio di cui trattasi. Per giornata fuori dal porto si intende qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui il peschereccio è fuori dal porto.

Articolo 27

Notifica degli attrezzi da pesca

1.  Fatte salve disposizioni specifiche, nelle zone geografiche interessate, soggette a un regime di sforzo di pesca, qualora si applichino restrizioni relative agli attrezzi o sia fissato uno sforzo di pesca massimo consentito per i diversi attrezzi da pesca o raggruppamenti di attrezzi da pesca, il comandante del peschereccio o il suo rappresentante notificano alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, prima di un periodo cui si applica uno sforzo di pesca massimo consentito, quale o, se del caso, quali attrezzi di pesca intendono utilizzare durante detto periodo. Fino a quando tale notifica non è effettuata, il peschereccio non può esercitare attività di pesca nelle zone geografiche cui si applica il regime di sforzo di pesca.

2.  Qualora un regime di sforzo di pesca consenta di utilizzare attrezzi appartenenti a più di un raggruppamento di attrezzi da pesca in una zona geografica, l’utilizzo di più di un attrezzo da pesca durante una bordata è soggetto all’autorizzazione preventiva dello Stato membro di bandiera.

Articolo 28

Relazione sullo sforzo di pesca

1.  Per decisione del Consiglio in ordine ai pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ che non sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci funzionante ai sensi dell’articolo 9 o che non trasmettono elettronicamente i dati del giornale di pesca ai sensi dell’articolo 15 e che sono soggetti ad un regime di sforzo di pesca, i comandanti di tali pescherecci devono trasmettere via telex, fax, comunicazione telefonica o posta elettronica debitamente registrata dal ricevente o radio per il tramite di una stazione radio autorizzata a norma della legislazione ►M5  dell'Unione ◄ alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera e, se del caso, allo Stato membro costiero le seguenti informazioni in forma di relazione sullo sforzo di pesca immediatamente prima di ogni entrata e ogni uscita dalla zona geografica soggetta a detto regime di sforzo di pesca:

a) nome, contrassegni d’identificazione esterni, segnale radio di chiamata e nome del comandante del peschereccio;

b) ubicazione geografica del peschereccio a cui si riferisce la comunicazione;

c) data e ora di ciascuna entrata e uscita dalla zona e, se del caso, parti di essa;

d) catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo.

2.  Gli Stati membri possono attuare, di concerto con gli Stati membri interessati dalle attività di pesca delle loro navi, misure di controllo alternative al fine di garantire il rispetto degli obblighi di dichiarazione dello sforzo di pesca. Tali misure sono efficaci e trasparenti quanto gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 e sono notificate alla Commissione prima di essere attuate.

Articolo 29

Esenzioni

1.  Un peschereccio che detiene a bordo attrezzi da pesca soggetti a un regime di sforzo di pesca può transitare in una zona geografica soggetta a tale regime se non ha un’autorizzazione di pesca per operare in tale zona geografica o ha preliminarmente notificato alle sue autorità competenti l’intenzione di transitare nella medesima. Mentre il peschereccio si trova in detta zona geografica, qualsiasi attrezzo da pesca soggetto a detto regime di sforzo di pesca detenuto a bordo è fissato e stivato secondo le condizioni di cui all’articolo 47.

2.  Uno Stato membro può scegliere di non imputare allo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispone l’attività di un peschereccio che conduca attività diverse dalla pesca in una zona geografica soggetta a un regime di sforzo di pesca, purché detto peschereccio notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera l’intenzione di procedere in tal senso e la natura della sua attività e purché restituisca l’autorizzazione di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo il peschereccio non detiene attrezzi da pesca o pesci.

3.  Uno Stato membro può scegliere di non imputare allo sforzo di pesca massimo consentito l’attività di un peschereccio in una zona geografica soggetta a un regime di sforzo di pesca che, benché presente nella zona geografica, non è stato in grado di pescare perché impegnato ad aiutare un altro peschereccio in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Nel mese che segue tale decisione, lo Stato membro di bandiera ne informa la Commissione e fornisce la prova dell’aiuto di emergenza.

Articolo 30

Esaurimento dello sforzo di pesca

1.  Fatti salvi gli articoli 29 e 31, in una zona geografica in cui gli attrezzi di pesca sono soggetti ad un regime di sforzo di pesca un peschereccio che detiene a bordo un attrezzo o attrezzi da pesca di questo tipo resta in porto, o al di fuori di detta zona geografica, per i giorni restanti del periodo in cui detto regime si applica, se:

a) ha esaurito la parte dello sforzo di pesca massimo consentito relativa a tale zona geografica e a tale attrezzo o tali attrezzi da pesca che gli è stata assegnata; o

b) è stato esaurito lo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale zona geografica e a tale attrezzo o tali attrezzi da pesca di cui dispone il suo Stato membro di bandiera.

2.  Fatto salvo l’articolo 29, in una zona geografica in cui un tipo di pesca è soggetto ad un regime di sforzo di pesca, un peschereccio non pratica tale attività di pesca in tale zona se:

a) ha esaurito la parte dello sforzo di pesca massimo consentito relativa a tale zona geografica e a tale tipo di pesca che gli è stata assegnata; o

b) è stato esaurito lo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale zona geografica e a tale tipo di pesca di cui dispone il suo Stato membro di bandiera.

Articolo 31

Pescherecci esclusi dall’applicazione di un regime di sforzo di pesca

La presente sezione non si applica ai pescherecci nella misura in cui essi sono esentati dall’applicazione di un regime di sforzo di pesca.

Articolo 32

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sezione possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.



Sezione 3

Registrazione e scambio di dati da parte degli Stati membri

Articolo 33

Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca

1.  Ciascuno Stato membro di bandiera registra tutti i dati pertinenti, in particolare i dati di cui agli articoli 14, 21, 23, 28 e 62, relativi alle possibilità di pesca di cui al presente capo, espressi sia in termini di sbarchi sia, se del caso, di sforzo di pesca, e conserva gli originali di tali dati per un periodo di tre anni o più, conformemente alla normativa nazionale.

2.  Fatte salve disposizioni specifiche previste dalla legislazione ►M5  dell'Unione ◄ , prima del 15 di ogni mese ciascuno Stato membro di bandiera notifica per via informatica alla Commissione, o all’organismo da questa designato, i dati aggregati relativi:

▼M5

a) ai quantitativi di ogni stock o gruppo di stock soggetti a TAC o a contingenti sbarcati durante il mese precedente, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta; e

▼B

b) allo sforzo di pesca messo in atto durante il mese precedente per ciascuna zona di pesca soggetta ad un regime di sforzo di pesca o, se del caso, per ciascun tipo di pesca soggetto ad un regime di sforzo di pesca.

3.  In deroga al paragrafo 2, lettera a), per i quantitativi sbarcati dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, gli Stati membri registrano i quantitativi sbarcati dai pescherecci di altri Stati membri nei loro porti e li notificano alla Commissione secondo le procedure di cui al presente articolo.

4.  Entro il primo mese di ogni trimestre civile, ciascuno Stato membro di bandiera notifica alla Commissione, per via elettronica, i quantitativi di stock in forma aggregata diversi da quelli menzionati al paragrafo 2 sbarcati nel trimestre precedente.

5.  Tutte le catture di pesci appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti a contingenti, effettuate dai pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ , sono imputate ai relativi contingenti applicabili, per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi, allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco.

▼M5

6.  Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica che sono commercializzate e vendute, se del caso comprese quelle di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, sono imputate al contingente applicabile allo Stato membro di bandiera nella misura in cui superano il 2 % del contingente interessato. L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ( 3 ), non si applica alle uscite di ricerca scientifica durante i quali sono effettuate dette catture.

▼B

7.  Fatto salvo il titolo XII, fino al 30 giugno 2011 gli Stati membri possono realizzare progetti pilota con la Commissione e l’organismo da questa designato sull’accesso remoto in tempo reale ai dati degli Stati membri registrati e convalidati a norma del presente regolamento. Il formato e le procedure di accesso ai dati sono esaminati e testati. Gli Stati membri che intendano realizzare progetti pilota, ne informano la Commissione anteriormente al 1o gennaio 2011. Dal 1o gennaio 2012 il Consiglio può decidere frequenza e modi diversi di trasmissione dei dati da parte degli Stati membri alla Commissione.

8.  Ad eccezione dello sforzo messo in atto da pescherecci esclusi dall’applicazione di un regime di sforzo di pesca, tutto lo sforzo di pesca messo in atto da pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ allorché detengono a bordo o, se del caso, utilizzano un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti ad un regime di sforzo di pesca o praticano un tipo di pesca soggetto ad un regime di sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime, è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito di cui lo Stato membro di bandiera dispone relativamente a tale zona geografica e a tale attrezzo da pesca o a tale tipo di pesca.

9.  Lo sforzo di pesca messo in atto nel quadro della ricerca scientifica da navi che detengono a bordo un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti a un regime di sforzo di pesca o che praticano un tipo di pesca soggetto ad un regime di sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito secondo quanto il proprio Stato membro di bandiera dispone relativamente a tale attrezzo o a tali attrezzi da pesca o a tale tipo di pesca e a tale zona geografica se le catture effettuate durante la messa in atto di tale sforzo sono commercializzate e vendute nella misura in cui superano il 2 % del contingente interessato. L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008 non si applica ai viaggi di ricerca scientifica durante i quali sono effettuate dette catture.

10.  La Commissione può adottare formati per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 34

Dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca

Uno Stato membro informa senza indugio la Commissione quando ritiene che:

a) le catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetti a un contingente effettuate dai pescherecci battenti la sua bandiera abbiano esaurito l’80 % di tale contingente; oppure

b) sia stato raggiunto l’80 % del livello massimo di sforzo di pesca relativo ad un attrezzo di pesca o tipo di pesca e ad una zona geografica determinata e applicabile a un gruppo o alla totalità dei pescherecci battenti la sua bandiera.

In tale eventualità, lo Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto richiesto dall’articolo 33.



Sezione 4

Chiusura delle attività di pesca

Articolo 35

Chiusura delle attività di pesca da parte degli Stati membri

1.  Ciascuno Stato membro fissa la data a partire dalla quale:

a) si ritiene che le catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetti a un contingente effettuate dai pescherecci battenti la sua bandiera abbiano esaurito tale contingente;

b) si ritiene raggiunto lo sforzo di pesca massimo consentito relativo a un attrezzo da pesca o a un tipo di pesca e a una zona geografica e applicabile a un gruppo o alla totalità dei pescherecci battenti la sua bandiera.

2.  A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato vieta la pesca a tutti o parte dei pescherecci battenti la sua bandiera per lo stock o il gruppo di stock il cui contingente sia esaurito, nel tipo di pesca interessato o quando detengono a bordo il pertinente attrezzo da pesca nella zona geografica in cui lo sforzo di pesca massimo consentito è stato raggiunto, in particolare vieta la conservazione a bordo, il trasbordo, lo spostamento e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data e fissa una data fino alla quale sono permessi i trasbordi, i trasferimenti e gli sbarchi o le dichiarazioni definitive di cattura.

3.  La decisione di cui al paragrafo 2 è resa pubblica dallo Stato membro interessato e comunicata immediatamente alla Commissione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e sul sito web accessibile al pubblico della Commissione. A decorrere dalla data in cui la decisione è stata resa pubblica dallo Stato membro interessato, gli Stati membri provvedono affinché nessun quantitativo sia conservato a bordo, trasbordato, spostato o sbarcato dai pescherecci o gruppi di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato nelle loro acque o sul loro territorio per quanto riguarda i pesci in questione o in caso di detenzione a bordo dei pertinenti attrezzi da pesca nelle pertinenti zone geografiche.

4.  La Commissione mette a disposizione degli Stati membri, per via elettronica, le notifiche ad essa pervenute a norma del presente articolo.

Articolo 36

Chiusura delle attività di pesca da parte della Commissione

1.  Quando constata che uno Stato membro non ha rispettato l’obbligo di notifica dei dati mensili relativi alle possibilità di pesca previsto all’articolo 33, paragrafo 2, la Commissione può fissare la data alla quale l’80 % delle possibilità di pesca di tale Stato membro sono considerate esaurite, nonché la data presunta alla quale le possibilità di pesca saranno considerate esaurite.

2.  Sulla base delle informazioni di cui all’articolo 35 o di sua propria iniziativa, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone ►M5  dell'Unione ◄ , uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.

Articolo 37

Misure correttive

1.  Quando la Commissione ha vietato la pesca a causa del presunto esaurimento delle possibilità di pesca a disposizione di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri o ►M5  dell'Unione ◄ e risulta che in realtà uno Stato membro non ha esaurito le proprie possibilità di pesca, si applica il presente articolo.

2.  Se il pregiudizio subito dallo Stato membro cui è stata vietata la pesca prima dell’esaurimento delle sue possibilità non è stato eliminato, al fine di porre rimedio al pregiudizio causato sono adottate adeguate misure secondo la procedura di cui all’articolo 119. Queste misure possono condurre ad operare detrazioni nei confronti degli Stati membri che abbiano superato le proprie possibilità di pesca e ad attribuire in modo appropriato i quantitativi detratti agli Stati membri le cui attività di pesca siano state vietate prima dell’esaurimento delle loro possibilità.

3.  Le detrazioni di cui al paragrafo 2 e le successive attribuzioni sono operate tenendo conto prioritariamente delle specie e delle zone geografiche per cui sono state fissate le possibilità di pesca. Le detrazioni o attribuzioni possono essere effettuate nel corso dell’anno in cui è sorto il pregiudizio o nel corso dell’anno o degli anni successivi.

4.  Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle atte a determinare i quantitativi di cui trattasi, sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 119.



CAPO II

Controllo della gestione della flotta



Sezione 1

Capacità di pesca

Articolo 38

Capacità di pesca

1.  Gli Stati membri sono responsabili dell’esecuzione delle verifiche necessarie per garantire che la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, espressa in GT e in kW, non sia in nessun momento superiore ai livelli massimi di capacità previsti per lo Stato membro considerato, fissati conformemente:

a) all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b) al regolamento (CE) n. 639/2004;

c) al regolamento (CE) n. 1438/2003; e

d) al regolamento (CE) n. 2104/2004.

2.  Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne:

a) la registrazione dei pescherecci;

b) il controllo della potenza del motore dei pescherecci;

c) il controllo della stazza dei pescherecci;

d) il controllo del tipo, del numero e delle caratteristiche degli attrezzi da pesca,

possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione nell’ambito della relazione di cui all’articolo 118 i metodi di controllo adottati, nonché il nome e l’indirizzo degli organismi incaricati dell’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo.



Sezione 2

Potenza del motore

Articolo 39

Controllo della potenza del motore

1.  È vietato esercitare attività di pesca con pescherecci dotati di motori la cui potenza supera quella indicata nella licenza di pesca.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché la potenza certificata del motore non sia superata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione nell’ambito della relazione di cui all’articolo 118 le misure di controllo adottate al fine di garantire che la potenza certificata del motore non sia superata.

3.  Gli Stati membri possono addebitare una parte o la totalità dei costi derivanti dalla certificazione della potenza del motore agli operatori dei pescherecci.

Articolo 40

Certificazione della potenza del motore

1.  Gli Stati membri sono responsabili per la certificazione della potenza del motore e il rilascio di certificati del motore per i pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ la cui potenza di propulsione del motore è superiore a 120 kW, ad eccezione dei pescherecci che utilizzano esclusivamente attrezzi fissi o draghe, delle navi ausiliarie e delle navi utilizzate esclusivamente per l’acquacoltura.

2.  I motori installati per la propulsione nuovi, i motori installati per la propulsione di ricambio e i motori installati per la propulsione che sono stati tecnicamente modificati di pescherecci di cui al paragrafo 1 sono certificati ufficialmente dalle autorità competenti degli Stati membri come non in grado di sviluppare una potenza massima continua superiore a quella indicata nel certificato del motore. Tale certificato è rilasciato unicamente se il motore non è in grado di sviluppare una potenza massima continua superiore a quella indicata.

3.  Le autorità competenti degli Stati membri possono affidare la certificazione della potenza del motore a società di classificazione o ad altri operatori che dispongono delle conoscenze necessarie per effettuare l’esame tecnico della potenza del motore. Tali società di classificazione e altri operatori certificano che un motore installato per la propulsione non è in grado di superare la potenza ufficialmente indicata solo a condizione che non esista alcuna possibilità di aumentare le prestazioni del motore installato per la propulsione al di là della potenza certificata.

4.  È vietato utilizzare un motore installato per la propulsione nuovo, un motore installato per la propulsione di ricambio o un motore installato per la propulsione tecnicamente modificato qualora tale motore non sia stato certificato ufficialmente dallo Stato membro interessato.

5.  Il presente articolo si applica ai pescherecci soggetti a un regime di sforzo di pesca dal 1o gennaio 2012. Per gli altri pescherecci esso si applica dal 1o gennaio 2013.

6.  Le modalità di applicazione della presente sezione sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 41

Verifica della potenza del motore

1.  In seguito ad un’analisi del rischio e secondo un piano di campionamento basato sulla metodologia adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119, gli Stati membri effettuano verifiche della coerenza dei dati relativi alla potenza del motore avvalendosi di tutte le informazioni di cui dispone l’amministrazione con riguardo alle caratteristiche tecniche della nave interessata. Essi verificano in particolare le informazioni contenute:

a) nei dati raccolti dal sistema di controllo dei pescherecci;

b) nel giornale di pesca;

c) nel certificato internazionale di prevenzione dell’inquinamento atmosferico causato dai motori (EIAPP) rilasciato conformemente all’allegato VI della convenzione MARPOL 73/78;

d) nei certificati di classificazione rilasciati da un organismo abilitato a effettuare le ispezioni e la visita dei pescherecci ai sensi della direttiva 94/57/CE;

e) nel certificato di collaudo in mare;

f) nel registro della flotta peschereccia comunitaria; e

g) in ogni altro documento che fornisca informazioni pertinenti sulla potenza del motore o altre caratteristiche tecniche ad essa collegate.

2.  Qualora, in seguito all’analisi delle informazioni di cui al paragrafo 1, vi siano indicazioni secondo cui la potenza del motore di un peschereccio è superiore a quella indicata nella sua licenza di pesca, gli Stati membri procedono a un controllo fisico di tale potenza.



CAPO III

Controllo dei piani pluriennali

Articolo 42

Trasbordo in porto

1.  I pescherecci che praticano attività di pesca oggetto di un piano pluriennale non trasbordano le proprie catture su un altro peschereccio in un porto designato o luoghi in prossimità della costa a meno che non siano state pesate in conformità dell’articolo 60.

2.  In deroga al paragrafo 1, i pescherecci comunitari possono trasbordare le catture pelagiche oggetto di un piano pluriennale in porti o luoghi in prossimità della costa designati che non siano state pesate a condizione che a bordo della nave ricevente sia presente un osservatore di controllo o un funzionario o sia effettuata un’ispezione prima della partenza della nave ricevente una volta terminato il trasbordo. Incombe al comandante della nave ricevente informare le autorità competenti dello Stato membro costiero 24 ore prima dell’ora di partenza prevista della nave ricevente. L’osservatore di controllo o funzionario è designato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave ricevente. Se pratica attività di pesca prima o dopo aver ricevuto dette catture, la nave ricevente accoglie a bordo l’osservatore di controllo o funzionario fino allo sbarco delle catture ricevute. La nave ricevente sbarca le catture ricevute in un porto di uno Stato membro designato a tal fine conformemente alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 4, in cui la cattura sarà pesata conformemente agli articoli 60 e 61.

Articolo 43

Porti designati

1.  Al momento dell’adozione di un piano pluriennale, il Consiglio può fissare una soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto di un piano pluriennale al di sopra del quale un peschereccio è tenuto a sbarcare le proprie catture in un porto o luogo in prossimità della costa designati.

2.  Qualora debba essere sbarcato un quantitativo di pesce superiore alla soglia di cui al paragrafo 1, il comandante del peschereccio ►M5  dell'Unione ◄ interessato provvede affinché lo sbarco in questione avvenga esclusivamente in un porto o in luogo in prossimità della costa designati della ►M5  dell'Unione ◄ .

3.  Qualora il piano pluriennale sia applicato nel quadro di un’organizzazione regionale di gestione della pesca, gli sbarchi o i trasbordi possono aver luogo nei porti di una parte contraente o parte cooperante non contraente di tale organizzazione, conformemente alle norme stabilite da detta organizzazione regionale di gestione della pesca.

4.  Ogni Stato membro designa i porti o luoghi in prossimità della costa in cui hanno luogo gli sbarchi di cui al paragrafo 2.

5.  Affinché un porto o luogo in prossimità della costa possa essere scelto come porto designato devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le ore di sbarco o trasbordo sono stabilite;

b) i luoghi di sbarco o trasbordo sono stabiliti;

c) le procedure di ispezione e di sorveglianza sono stabilite.

6.  Qualora sia stato scelto come porto designato per lo sbarco di una determinata specie oggetto di un piano pluriennale, un porto o luogo in prossimità della costa può essere utilizzato per lo sbarco di qualsiasi altra specie.

7.  Gli Stati membri sono esentati dal paragrafo 5, lettera c), se il programma nazionale di controllo adottato in conformità dell’articolo 46 contiene un piano sulle modalità di esecuzione dei controlli nei porti designati, che assicuri lo stesso livello di controllo da parte delle autorità competenti. Il piano è considerato soddisfacente se approvato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 44

Stivaggio separato delle catture demersali oggetto di piani pluriennali

1.  Tutte le catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale detenute a bordo di un peschereccio ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono poste in casse, compartimenti o contenitori in modo separato per ciascuno di tali stock in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori.

2.  I comandanti di pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ stivano le catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale conformemente ad un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nelle stive.

3.  È vietato detenere a bordo di un peschereccio ►M5  dell'Unione ◄ , in casse, compartimenti o contenitori di qualsiasi tipo, quantitativi di catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale mescolati con qualsiasi altro prodotto della pesca.

Articolo 45

Utilizzo di contingenti in tempo reale

1.  Quando le catture di stock accumulate oggetto di un piano pluriennale hanno raggiunto una determinata soglia del contingente nazionale, i dati sulle catture sono inviati più frequentemente alla Commissione.

2.  Il Consiglio decide in merito alla soglia da applicare e alla frequenza della comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1.

Articolo 46

Programmi nazionali di controllo

1.  Gli Stati membri definiscono un programma nazionale di controllo applicabile a ciascun piano pluriennale. Tutti i programmi nazionali di controllo sono notificati alla Commissione o resi disponibili nella zona protetta del sito web dello Stato membro conformemente all’articolo 115, lettera a).

2.  Gli Stati membri stabiliscono altresì parametri specifici in materia di ispezione a norma dell’allegato I. Tali parametri sono definiti in base alla gestione del rischio e sono soggetti a revisione periodica in funzione dell’analisi dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’allegato I.



CAPO IV

Controllo delle misure tecniche



Sezione 1

Uso degli attrezzi da pesca

Articolo 47

Attrezzi da pesca

Per i tipi di pesca per i quali non è consentito utilizzare più di un tipo di attrezzi, qualsiasi altro attrezzo deve essere fissato e stivato in modo da non risultare agevolmente utilizzabile, rispettando le seguenti condizioni:

a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

b) le reti tenute sul ponte o al di sopra del ponte sono solidamente assicurate e stivate;

c) i palangari sono stivati nei ponti inferiori.

Articolo 48

Recupero degli attrezzi perduti

1.  I pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ dispongono a bordo delle attrezzature per il recupero degli attrezzi perduti.

2.  Il comandante di un peschereccio ►M5  dell'Unione ◄ che ha perso gli attrezzi o una parte di essi cerca di recuperarli quanto prima possibile.

3.  Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave comunica all’autorità competente del suo Stato membro di bandiera, la quale informa a sua volta l’autorità competente dello Stato membro costiero, entro 24 ore i seguenti dati:

a) numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;

b) tipo di attrezzi perduti;

c) ora della perdita;

d) luogo della perdita;

e) misure messe in atto per recuperare gli attrezzi.

4.  Le autorità competenti degli Stati membri che recuperino un attrezzo del quale non è stata notificata la perdita possono chiedere il rimborso dei costi sostenuti al comandante del peschereccio che ha perduto l’attrezzo.

5.  Gli Stati membri possono esentare i pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri battenti la loro bandiera dalle prescrizioni di cui al paragrafo 2 se:

a) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o

b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

Articolo 49

Composizione delle catture

1.  Se le catture detenute a bordo di un peschereccio ►M5  dell'Unione ◄ sono state effettuate durante la stessa bordata mediante reti con maglie di dimensioni minime diverse, la composizione per specie è calcolata per ogni parte del quantitativo che è stato pescato in condizioni diverse. A tal fine, qualsiasi cambiamento delle dimensioni delle maglie delle reti precedentemente usate nonché la composizione delle catture presenti a bordo all’atto del cambiamento sono riportati nel giornale di pesca.

2.  Fatto salvo l’articolo 44, possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119 norme particolareggiate relative alla tenuta a bordo di un piano di stivaggio dei prodotti trasformati diviso per specie, che ne indichi l’ubicazione nella stiva.

▼M5

Articolo 49 bis

Stivaggio separato delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione

1.  Tutte le catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione sono poste in casse, compartimenti o contenitori, in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori. Tali catture non sono mescolate con altri prodotti della pesca.

2.  Il paragrafo 1 non si applica:

a) se le catture comprendono più dell'80 % di una o più specie di piccoli pelagici o industriali, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

b) ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri se le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono state sottoposte a cernita, stimate e registrate a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.

3.  Nei casi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri controllano la composizione delle catture mediante campionamento.

Articolo 49 ter

Regola «de minimis»

Gli Stati membri provvedono affinché le catture rientranti nell'esenzione de minimis di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superino la percentuale dell'esenzione stabilita nella rilevante misura dell'Unione.

Articolo 49 quater

Sbarco di catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione

In caso di sbarco di catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, tali catture sono conservate separatamente e trattate in modo che siano distinte dai prodotti della pesca destinati al consumo umano diretto. Gli Stati membri controllano il rispetto di tale obbligo a norma dell'articolo 5.

▼B



Sezione 2

Controllo delle zone di restrizione della pesca

Articolo 50

Controllo delle zone di restrizione della pesca

1.  Le attività di pesca esercitate dai pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ e dai pescherecci di paesi terzi in zone di pesca in cui è stata stabilita dal Consiglio una zona di restrizione della pesca sono controllate dal centro di controllo della pesca dello Stato membro costiero, che dispone di un sistema che gli consente di individuare e registrare l’entrata e il passaggio dei pescherecci nella zona di restrizione della pesca, nonché la loro uscita dalla medesima.

2.  Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, il Consiglio stabilisce una data a decorrere dalla quale i pescherecci devono avere a bordo un sistema operativo che avverta il comandante dell’entrata e dell’uscita da una zona di restrizione della pesca.

3.  La frequenza di trasmissione dei dati è pari ad almeno una volta ogni 30 minuti quando un peschereccio entra in una zona di restrizione della pesca.

4.  Il transito in una zona di restrizione della pesca è autorizzato per tutti i pescherecci che non sono autorizzati a pescare in tali zone purché soddisfino le seguenti condizioni:

a) tutti gli attrezzi a bordo sono fissati e stivati durante il transito; e

b) la velocità durante il transito non è inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore o di condizioni sfavorevoli. In tali casi il comandante informa senza indugio il centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, che informa successivamente le autorità competenti dello Stato membro costiero.

5.  Il presente articolo si applica ai pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ e ai pescherecci di paesi terzi aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri.

▼M7 —————

▼M7



Sezione 4

Trasformazione a bordo e pesca pelagica

Articolo 54 bis

Trasformazione a bordo

1.  È vietato effettuare a bordo di un peschereccio qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili, o effettuare trasbordi di pesce a tal fine.

2.  Il paragrafo 1 non si applica:

a) alla trasformazione o al trasbordo di scarti, oppure

b) alla produzione di surimi a bordo di un peschereccio.

Articolo 54 ter

Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle catture

1.  Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore d’acqua a bordo dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del sugarello nella zona della convenzione NEAFC quale definita all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è di 10 mm.

Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore d’acqua è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 mm. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore d’acqua non supera i 15 mm.

2.  Ai pescherecci pelagici che praticano la pesca nella zona della convenzione NEAFC è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata.

3.  I piani degli impianti di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del sugarello nella zona della convenzione NEAFC, certificati dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera, e le eventuali loro modifiche, sono trasmessi dal comandante del peschereccio alle autorità di pesca competenti dello Stato membro di bandiera. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera dei pescherecci verificano periodicamente l’esattezza dei piani trasmessi. Copie di tali piani sono conservate permanentemente a bordo della nave.

Articolo 54 quater

Restrizioni all’uso di apparecchiature di cernita automatica

1.  È vietato tenere a bordo dei pescherecci o utilizzare apparecchiature in grado di effettuare la cernita automatica, per taglia o per sesso, di aringhe, sgombri e sugarelli.

2.  Tuttavia, è permesso tenere a bordo e utilizzare tali apparecchiature, purché:

a) il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 70 mm oppure una o più reti da circuizione a chiusura o analoghi attrezzi da pesca; oppure

b) la totalità delle catture che può essere legittimamente tenuta a bordo:

i) sia conservata in stato congelato;

ii) i pesci sottoposti a cernita siano immediatamente congelati e non siano rigettati in mare; e

iii) le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato e impedire i rigetti in mare di specie marine.

3.  In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i pescherecci autorizzati a pescare nel Mar Baltico, nei Belt o nell’Øresund possono tenere a bordo apparecchiature di cernita automatica anche nel Kattegat, purché sia stata rilasciata un’autorizzazione di pesca in conformità dell’articolo 7. L’autorizzazione di pesca definisce le specie, le zone, i periodi e qualsiasi altra condizione applicabile per l’uso e la detenzione a bordo delle apparecchiature di cernita.

4.  Il presente articolo non si applica nel Mar Baltico.

▼B



CAPO V

Controllo della pesca ricreativa

Articolo 55

Pesca ricreativa

1.  Gli Stati membri provvedono affinché la pesca ricreativa sul rispettivo territorio e nelle acque ►M5  dell'Unione ◄ sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca.

2.  È vietata la commercializzazione delle catture effettuate nell’ambito della pesca ricreativa.

3.  Fatto salvo il regolamento (CE) n. 199/2008, gli Stati membri controllano, sulla base di un piano di campionamento, le catture di stock oggetto di piani di ricostituzione effettuate nell’ambito della pesca ricreativa praticata da navi battenti la loro bandiera e da navi di paesi terzi, in acque sotto la loro sovranità o giurisdizione. È esclusa la pesca da riva.

4.  Il comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca (CSTEP) valuta l’impatto biologico della pesca ricreativa di cui al paragrafo 3. Quando un’attività di pesca ricreativa risulta esercitare un impatto significativo, il Consiglio può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 37 del trattato, di assoggettare la pesca ricreativa di cui al paragrafo 3 a misure di gestione specifiche quali le autorizzazioni di pesca e le dichiarazioni di cattura.

5.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.



TITOLO V

CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE



CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 56

Principi applicabili al controllo della commercializzazione

▼M5

1.  Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto.

▼B

2.  Qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie nella normativa ►M5  dell'Unione ◄ , gli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto debbono poter comprovare la relativa zona geografica d’origine dei prodotti.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti della pesca e dell’acquacoltura catturati o raccolti siano suddivisi in partite anteriormente alla prima vendita.

4.  I quantitativi di peso inferiore a 30 kg per singola specie provenienti dalla stessa area di gestione ma da diversi pescherecci possono essere inseriti in partite dall’organizzazione di produttori a cui appartiene l’operatore del peschereccio o da un acquirente registrato anteriormente alla prima vendita. L’organizzazione di produttori e l’acquirente registrato conservano per almeno tre anni la documentazione sull’origine dei contenuti delle partite in cui sono state inserite le catture di diversi pescherecci.

▼M5

5.  I quantitativi di prodotti della pesca di varie specie, costituiti di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione che provengono dalla stessa zona geografica di rilevanza o dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, possono essere suddivisi in lotti anteriormente alla prima vendita.

▼B

Articolo 57

Norme comuni di commercializzazione

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni di commercializzazione siano esposti per la prima vendita, messi in vendita per la prima volta, venduti o commercializzati in qualsiasi altro modo soltanto se sono conformi a tali norme. ►M1  Gli Stati membri effettuano controlli per garantire la conformità. I controlli possono aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione e durante il trasporto. ◄

2.  I prodotti ritirati dal mercato in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000 devono essere conformi alle norme comuni di commercializzazione, segnatamente per quanto riguarda le categorie di freschezza.

3.  Gli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura devono poter comprovare che i prodotti sono conformi alle norme minime di commercializzazione in tutte le fasi.

Articolo 58

Tracciabilità

1.  Fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002, tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

2.  I prodotti della pesca e dell’acquacoltura immessi sul mercato ►M5  nell'Unione ◄ o che probabilmente lo saranno sono adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita.

3.  Le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura possono essere mescolate o divise dopo la prima vendita solo se è possibile risalire alla fase della cattura o della raccolta.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura e a cui sono stati forniti tali prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

5.  L’etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura comprendono:

a) numero di identificazione di ogni partita;

b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell’unità di produzione in acquacoltura;

c) codice FAO alfa 3 di ogni specie;

d) data delle catture o data di produzione;

e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;

▼M5

e bis) nei casi in cui pesci di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione siano presenti nelle quantità di cui alla lettera e), in una voce distinta, i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui;

▼B

f) nome e indirizzo dei fornitori;

▼M1

g) informazioni ai consumatori previste all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

▼M1 —————

▼B

►C1  6.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni elencate al paragrafo 5, lettera g), siano ◄ a disposizione del consumatore nella fase di vendita al dettaglio.

7.  Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da a) a f), non si applicano ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura importati ►M5  nell'Unione ◄ con certificati di cattura presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008.

8.  Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino un valore pari a 50 EUR al giorno. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 119.

9.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.



CAPO II

Attività successive allo sbarco

Articolo 59

Prima vendita dei prodotti della pesca

1.  Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti della pesca siano commercializzati per la prima volta o registrati in un centro di vendita all’asta o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori.

2.  L’acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita da un peschereccio è registrato presso le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita. Ai fini della registrazione, ogni acquirente è identificato in base al suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificatore unico nelle banche dati nazionali.

3.  L’acquirente di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dagli obblighi previsti dal presente articolo. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 60

Pesatura dei prodotti della pesca

1.  Uno Stato membro assicura che tutti i prodotti della pesca siano pesati con sistemi approvati dalle autorità competenti a meno che non abbia adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119.

2.  Fatte salve le disposizioni specifiche, la pesatura è effettuata allo sbarco prima che i prodotti della pesca siano immagazzinati, trasportati o venduti.

3.  In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio fatto salvo il piano di campionamento di cui al paragrafo 1.

4.  Gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in uno Stato membro sono responsabili dell’accuratezza dell’operazione di pesatura a meno che questa non sia effettuata, in conformità del paragrafo 3, a bordo di un peschereccio, nel qual caso la responsabilità è del comandante.

5.  I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, il documento di trasporto, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

6.  Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di prodotti della pesca sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di funzionari prima di essere trasportati fuori dal luogo di sbarco.

7.  Le modalità di applicazione relative alla metodologia fondata sul rischio e alle procedure di pesatura sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 61

Pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco

1.  In deroga all’articolo 60, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che siano destinati a una località situata sul territorio dello Stato membro interessato e tale Stato membro abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119.

2.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possono autorizzare che tali prodotti siano trasportati prima della pesatura presso acquirenti registrati, centri d’asta registrati o altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in un altro Stato membro. Tale autorizzazione è soggetta a un programma di controllo comune tra gli Stati membri interessati di cui all’articolo 94 che è stato approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 62

Compilazione e presentazione delle note di vendita

1.  Entro 48 ore dalla prima vendita, gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200 000  EUR, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro, trasmettono, se possibile in formato elettronico, una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. I suddetti acquirenti, centri d’asta, organismi o persone sono responsabili dell’esattezza della nota di vendita.

2.  Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a200 000  EUR a registrare e trasmettere in formato elettronico i dati di cui all’articolo 64, paragrafo 1.

3.  Lo Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita, se non è lo Stato membro di bandiera del peschereccio che ha sbarcato il pesce, provvede, una volta ricevute le informazioni pertinenti, a che una copia della nota di vendita sia trasmessa alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, se possibile in formato elettronico.

4.  Se la prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca non avviene nello Stato membro in cui i prodotti sono stati sbarcati, lo Stato membro responsabile del controllo della prima immissione sul mercato provvede affinché una copia della nota di vendita sia trasmessa al momento del ricevimento, se possibile in formato elettronico, alle autorità competenti responsabili del controllo dello sbarco di tali prodotti e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera del peschereccio.

5.  Quando lo sbarco avviene fuori ►M5  dell'Unione ◄ e la prima vendita ha luogo in un paese terzo, il comandante del peschereccio o il suo rappresentante trasmettono, se possibile in formato elettronico, una copia della nota di vendita, o un documento equivalente contenente lo stesso livello di informazioni, all’autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 48 ore dalla prima vendita.

6.  Qualora la nota di vendita non corrisponda alla fattura o ad un documento equivalente ai sensi degli articoli 218 e 219 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 5 ), lo Stato membro interessato adotta le disposizioni necessarie per garantire che i dati relativi al prezzo al netto dell’imposta per le forniture di beni all’acquirente siano identici a quelli indicati nella fattura. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che i dati relativi al prezzo, al netto dell’imposta, per le forniture di beni all’acquirente siano identici a quelli indicati nella fattura.

Articolo 63

Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della nota di vendita

1.  Entro 24 ore dal completamento della prima vendita, gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri, aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200 000  EUR, registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 64, paragrafo 1, e le trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita.

2.  Gli Stati membri trasmettono, allo stesso modo, per via elettronica, le informazioni sulle note di vendita di cui all’articolo 62, paragrafi 3 e 4.

Articolo 64

Contenuto delle note di vendita

1.  Le note di vendita di cui agli articoli 62 e 63 contengono i dati seguenti:

a) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato il prodotto considerato;

b) il porto e la data di sbarco;

c) nome dell’operatore o del comandante del peschereccio e, se si tratta di un’altra persona, nome del venditore;

d) nome dell’acquirente e suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificatore unico;

e) codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

f) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui;

g) per tutti i prodotti soggetti a norme di commercializzazione, taglia o peso, grado, presentazione e freschezza, secondo quanto previsto;

▼M5

h) se del caso, destinazione dei prodotti ritirati dal mercato per l'ammasso dei prodotti della pesca a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1379/2013;

h bis) se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione e la loro destinazione;

▼B

i) luogo e data della vendita;

j) se possibile, numero di riferimento e data della fattura ed eventualmente del contratto di vendita;

k) se del caso, riferimento a dichiarazioni di assunzione in carico di cui all’articolo 66 o al documento di trasporto di cui all’articolo 68;

l) prezzo.

2.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 65

Esenzioni dagli obblighi in materia di note di vendita

1.  La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 119, può concedere un’esenzione dall’obbligo di presentare una nota di vendita alle autorità competenti o ad altri organismi autorizzati dello Stato membro per i prodotti della pesca sbarcati da talune categorie di pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri o per i prodotti della pesca sbarcati in quantitativi non superiori a 50 kg di peso vivo equivalente per specie. Tali esenzioni possono essere concesse solo se lo Stato membro in questione ha istituito un sistema di campionamento accettabile in conformità degli articoli 16 e 25.

2.  L’acquirente di prodotti di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dalle disposizioni di cui agli articoli 62, 63 e 64. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 66

Dichiarazione di assunzione in carico

1.  Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, se i prodotti della pesca sono destinati a una messa in vendita successiva, gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a200 000  EUR e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro trasmettono, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di assunzione in carico alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo l’assunzione in carico. Detti acquirenti, centri d’asta od altri organismi o persone sono responsabili della presentazione della dichiarazione di assunzione in carico e dell’esattezza della medesima.

2.  Lo Stato membro nel cui territorio ha luogo l’assunzione in carico, se non è lo Stato membro di bandiera del peschereccio che ha sbarcato il pesce, provvede, una volta ricevute le informazioni pertinenti, a che una copia della dichiarazione di assunzione in carico sia trasmessa alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, se possibile per via elettronica.

3.  La dichiarazione di assunzione in carico di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

a) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato i prodotti;

b) porto e data di sbarco;

c) nome dell’operatore o del comandante della nave;

d) codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

e) quantitativi di ogni specie immagazzinata, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui;

f) nome e indirizzo dei locali in cui i prodotti sono immagazzinati;

g) se del caso, riferimento al documento di trasporto specificato all’articolo 68;

▼M5

h) se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.

▼B

Articolo 67

Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di assunzione in carico

1.  Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, se i prodotti della pesca sono destinati a una messa in vendita successiva, gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a200 000  EUR e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 66 e le trasmettono entro 24 ore per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo l’assunzione in carico.

2.  Gli Stati membri trasmettono per via elettronica le informazioni sulle dichiarazioni di assunzione in carico di cui all’articolo 66, paragrafo 2.

Articolo 68

Compilazione e presentazione del documento di trasporto

1.  I prodotti della pesca sbarcati ►M5  nell'Unione ◄ , non trasformati o trasformati a bordo, per i quali non sia stata presentata una nota di vendita né una dichiarazione di assunzione in carico ai sensi degli articoli 62, 63, 66 e 67 e trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco sono accompagnati da un documento compilato dal vettore fino al momento in cui ha luogo la prima vendita. Entro 48 ore dal caricamento il vettore presenta un documento di trasporto alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo lo sbarco o altri organismi da esse autorizzati.

2.  Il vettore è esonerato dall’obbligo di avere il documento di trasporto che accompagna i prodotti della pesca se un documento di trasporto è stato trasmesso per via elettronica prima dell’inizio del trasporto alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. I dati sono messi a disposizione dei funzionari dello Stato membro di bandiera che, qualora i prodotti siano trasportati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di sbarco, immediatamente dopo il ricevimento, trasmettono il documento di trasporto alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è prevista la prima immissione sul mercato.

3.  Nel caso in cui i prodotti siano trasportati in uno Stato membro diverso da quello di sbarco, il vettore trasmette inoltre, entro 48 ore dal caricamento dei prodotti della pesca, una copia del documento di trasporto alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è prevista la prima immissione sul mercato. Lo Stato membro della prima immissione sul mercato può chiedere più ampie informazioni al riguardo allo Stato membro di sbarco.

4.  Il vettore è responsabile dell’esattezza del documento di trasporto.

5.  Il documento di trasporto specifica:

a) luogo di destinazione della partita o delle partite e identificazione del veicolo di trasporto;

b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato i prodotti;

c) codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

d) quantitativi trasportati di ogni specie, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui;

e) nome e indirizzo del destinatario o dei destinatari;

f) luogo e data di carico;

▼M5

g) se del caso, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.

▼B

6.  Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere esenzioni dall’obbligo di cui al paragrafo 1 se i prodotti della pesca sono trasportati all’interno di un’area portuale o in un raggio non superiore a 20 km dal luogo di sbarco.

7.  Se i prodotti della pesca dichiarati venduti in una nota di vendita sono trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco, il vettore deve essere in grado di provare, sulla base di un documento, che la vendita ha avuto effettivamente luogo.

8.  Il vettore è esonerato dall’obbligo di cui al presente articolo se il documento di trasporto è sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco di cui all’articolo 23 indicante i quantitativi trasportati o da un documento equivalente contenente lo stesso livello di informazioni.



CAPO III

Organizzazioni di produttori e regime dei prezzi e degli interventi

Articolo 69

Controllo delle organizzazioni di produttori

1.  Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, gli Stati membri effettuano controlli periodici volti a garantire che:

a) le organizzazioni di produttori rispettino le condizioni del riconoscimento;

b) il riconoscimento di un’organizzazione di produttori sia revocato se non risultano più soddisfatte le condizioni previste all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 104/2000 o se il riconoscimento è fondato su indicazioni erronee;

c) il riconoscimento sia immediatamente revocato con effetto retroattivo se l’organizzazione lo ha ottenuto o ne beneficia in modo fraudolento.

2.  La Commissione effettua controlli intesi ad accertare il rispetto delle norme applicabili alle organizzazioni di produttori, previste all’articolo 5 e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000, e, sulla base delle relative risultanze, può eventualmente chiedere agli Stati membri di revocare il riconoscimento.

3.  Ogni Stato membro effettua controlli adeguati volti ad accertare il rispetto, da parte delle singole organizzazioni di produttori, degli obblighi previsti dal programma operativo per la campagna di pesca considerata, in conformità del regolamento (CE) n. 2508/2000 e, in caso di inadempienza a tali obblighi, applica le sanzioni previste all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000.

Articolo 70

Controllo del regime dei prezzi e degli interventi

Gli Stati membri effettuano tutti i controlli relativi al regime dei prezzi e degli interventi, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) ritiro dei prodotti dal mercato per fini diversi dal consumo umano;

b) operazioni di riporto per la stabilizzazione, il magazzinaggio e/o la trasformazione dei prodotti ritirati dal mercato;

c) ammasso privato di prodotti congelati a bordo delle navi;

d) indennità compensativa per il tonno destinato alla trasformazione.



TITOLO VI

SORVEGLIANZA

Articolo 71

Avvistamenti in mare e rilevamento da parte degli Stati membri

1.  Gli Stati membri effettuano una sorveglianza nelle acque ►M5  dell'Unione ◄ soggette alla loro sovranità o giurisdizione attraverso:

a) avvistamenti dei pescherecci da parte di navi di ispezione o aeromobili di sorveglianza;

b) il sistema di controllo dei pescherecci di cui all’articolo 9; o

c) ogni altro metodo di rilevamento e identificazione.

2.  Se le risultanze dell’avvistamento o del rilevamento non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro, questo effettua tutte le indagini necessarie per stabilire i provvedimenti da adottare.

3.  Se l’avvistamento o rilevamento riguarda un peschereccio di un altro Stato membro o di un paese terzo e le risultanze ottenute non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro costiero, quest’ultimo, se non è in grado di adottare ulteriori provvedimenti, compila un rapporto di sorveglianza indicante le risultanze ottenute e lo trasmette senza indugio, se possibile per via elettronica, allo Stato membro di bandiera o al paese terzo interessato. Nel caso di una nave di un paese terzo il rapporto di sorveglianza è trasmesso anche alla Commissione o all’organismo da essa designato.

4.  Il funzionario di uno Stato membro che avvisti o localizzi un peschereccio impegnato nello svolgimento di attività che possono essere considerate una violazione alle norme della politica comune della pesca compila senza indugio un rapporto di sorveglianza e lo trasmette alle sue autorità competenti.

5.  Il contenuto del rapporto di sorveglianza è fissato secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 72

Provvedimenti da adottare a seguito delle risultanze delle attività di avvistamento e rilevamento

1.  Quando ricevono un rapporto di sorveglianza di un altro Stato membro, gli Stati membri di bandiera intervengono rapidamente e svolgono tutte le indagini necessarie per stabilire i provvedimenti adeguati da adottare.

2.  Gli Stati membri diversi dallo Stato membro di bandiera interessato verificano, ove del caso, se la nave di cui è notificato l’avvistamento ha operato nelle acque soggette alla loro giurisdizione o sovranità o se sono stati sbarcati o importati nel loro territorio prodotti della pesca provenienti da tale nave e indagano sull’osservanza, da parte della nave stessa, delle pertinenti misure di conservazione e di gestione.

3.  La Commissione o l’organismo da essa designato o, se del caso, lo Stato membro di bandiera e gli altri Stati membri esaminano altresì le informazioni debitamente documentate su navi che hanno formato oggetto di un avvistamento trasmesse da privati cittadini, da organizzazioni della società civile, con particolare riguardo a quelle operanti in campo ambientale, e da rappresentanti del settore della pesca o del commercio dei prodotti ittici.

Articolo 73

Osservatori di controllo

1.  Ove sia stato stabilito dal Consiglio un programma di osservazione ►M5  unionale ◄ di controllo, gli osservatori di controllo presenti a bordo verificano il rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte dei pescherecci. Essi svolgono tutte le mansioni previste dal programma di osservazione e in particolare verificano e registrano le attività di pesca della nave e i pertinenti documenti.

2.  Gli osservatori di controllo possiedono le qualifiche necessarie per lo svolgimento delle loro mansioni. Essi sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell’equipaggio. Gli osservatori non hanno un collegamento economico con l’operatore.

3.  Gli osservatori di controllo si adoperano, per quanto possibile, affinché la loro presenza a bordo non ostacoli né interferisca con le attività di pesca e con il normale funzionamento della nave.

4.  Qualora un osservatore di controllo rilevi una violazione grave, ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

5.  Gli osservatori di controllo compilano un rapporto di osservazione, se possibile in formato elettronico, e lo trasmettono senza indugio, se del caso utilizzando mezzi di trasmissione elettronici a bordo del peschereccio, alle loro autorità competenti e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Gli Stati membri inseriscono il rapporto nella banca dati di cui all’articolo 78.

6.  Qualora il rapporto di osservazione indichi che la nave sottoposta ad osservazione ha praticato attività di pesca contrarie alle norme previste dalla politica comune della pesca, le autorità competenti di cui al paragrafo 4 adottano misure opportune per indagare sulla questione.

7.  I comandanti dei pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ offrono agli osservatori di controllo una sistemazione adeguata, ne agevolano l’operato ed evitano qualsiasi interferenza con lo svolgimento delle loro mansioni. I comandanti dei pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ consentono altresì agli osservatori di controllo di accedere alle opportune parti della nave, comprese le catture, e ai pertinenti documenti, compresi i file elettronici.

8.  Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori di controllo ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera. Gli Stati membri possono addebitare una parte o la totalità di tali costi agli operatori dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno partecipato all’attività di pesca considerata.

9.  Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

▼M5

Articolo 73 bis

Osservatori incaricati del controllo per il monitoraggio dell'obbligo di sbarco

Fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri possono inviare osservatori incaricati del controllo a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera al fine di garantire il monitoraggio delle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. A tali osservatori incaricati del controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 73, paragrafi da 2 a 9, del presente regolamento.

▼B



TITOLO VII

ISPEZIONE E PROCEDIMENTO



CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 74

Svolgimento delle ispezioni

1.  Gli Stati membri compilano e mantengono aggiornato un elenco dei funzionari incaricati delle ispezioni.

2.  I funzionari svolgono le loro mansioni in conformità delle norme del diritto ►M5  dell'Unione ◄ . Essi svolgono, in modo non discriminatorio, ispezioni in mare, nei porti, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione e durante la fase di commercializzazione dei prodotti della pesca.

3.  I funzionari controllano in particolare:

a) la legalità delle catture detenute a bordo, immagazzinate, trasportate, trasformate o commercializzate e l’esattezza della relativa documentazione o trasmissione elettronica;

b) la legalità degli attrezzi da pesca utilizzati per le specie bersaglio e per le catture detenute a bordo;

c) se del caso, il piano di stivaggio e lo stivaggio separato delle specie;

d) la marcatura degli attrezzi; e

e) le informazioni sul motore di cui all’articolo 40.

4.  I funzionari possono esaminare tutte le zone, i ponti e i locali. Essi possono inoltre esaminare le catture, trasformate o meno, le reti o altri attrezzi, le attrezzature, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documentazione o trasmissioni elettroniche pertinenti ritenute necessarie ai fini del controllo della conformità alle norme della politica comune della pesca. I funzionari possono altresì interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l’oggetto dell’ispezione.

5.  L’attività di ispezione è svolta in modo tale da recare il minimo intralcio o disturbo possibile alla nave o al veicolo di trasporto e alle loro attività, nonché al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione delle catture. I funzionari fanno il possibile per evitare il deterioramento delle catture nel corso dell’ispezione.

6.  Le modalità di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo ai metodi e alle procedure di ispezione, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 75

Obblighi dell’operatore

1.  L’operatore agevola l’accesso in condizioni di sicurezza alla nave, al veicolo di trasporto o al locale in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati, trasformati o commercializzati. Esso garantisce la sicurezza dei funzionari e non li ostacola né tenta di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni.

2.  Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 76

Rapporto d’ispezione

1.  I funzionari compilano un rapporto a seguito di ogni ispezione e lo trasmettono alle loro autorità competenti. Ove possibile il rapporto è registrato e trasmesso per via elettronica. Se l’ispezione riguarda un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio alle autorità dello Stato membro di bandiera di cui trattasi se nel corso dell’ispezione è stata rilevata un’infrazione. Se l’ispezione riguarda un peschereccio battente bandiera di un paese terzo, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio alle autorità competenti del paese terzo di cui trattasi se nel corso dell’ispezione è stata rilevata un’infrazione. Se l’ispezione è svolta nelle acque soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio a detto Stato membro.

2.  I funzionari comunicano i risultati dell’ispezione all’operatore, che ha la possibilità di formulare osservazioni sull’ispezione e sui suoi risultati. Le osservazioni dell’operatore sono rispecchiate nel rapporto d’ispezione. Il funzionario indica nel giornale di pesca che è stata effettuata un’ispezione.

3.  Una copia del rapporto di ispezione è trasmessa all’operatore il più presto possibile e comunque entro quindici giorni lavorativi dalla realizzazione dell’ispezione.

4.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 77

Ammissibilità dei rapporti di ispezione e sorveglianza

I rapporti di ispezione e sorveglianza redatti da ispettori ►M5  dell'Unione ◄ o da funzionari di un altro Stato membro o da funzionari della Commissione costituiscono elementi di prova ammissibili nell’ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell’accertamento dei fatti sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e sorveglianza degli Stati membri.

Articolo 78

Banca dati elettronica

1.  Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una banca dati elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari.

2.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 79

Ispettori ►M5  dell'Unione ◄

1.  La Commissione predispone un elenco degli ispettori ►M5  dell'Unione ◄ secondo la procedura di cui all’articolo 119.

2.  Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori ►M5  dell'Unione ◄ effettuano ispezioni in conformità del presente regolamento nelle acque ►M5  dell'Unione ◄ e su pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ al di fuori delle acque ►M5  dell'Unione ◄ .

3.  Gli ispettori ►M5  dell'Unione ◄ possono essere incaricati:

a) dell’attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all’articolo 95;

b) dei programmi internazionali di controllo della pesca per i quali ►M5  l'Unione ◄ è tenuta ad effettuare controlli.

4.  Per lo svolgimento delle loro mansioni e fatto salvo il paragrafo 5, gli ispettori ►M5  dell'Unione ◄ hanno accesso immediato a:

a) tutte le zone a bordo dei pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ e delle altre navi che esercitano attività di pesca, ai locali o ai luoghi pubblici e ai mezzi di trasporto; e

b) tutte le informazioni e documenti necessari per lo svolgimento delle loro mansioni, in particolare giornale di pesca, dichiarazioni di sbarco, certificati di cattura, dichiarazioni di trasbordo, note di vendita e altri documenti pertinenti,

nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari dello Stato membro in cui ha luogo l’ispezione.

5.  Gli ispettori ►M5  dell'Unione ◄ non sono dotati di poteri di polizia e di applicazione della legge oltre il territorio dello Stato membro d’origine o al di fuori delle acque ►M5  dell'Unione ◄ soggetti alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro d’origine.

6.  Quando sono assegnati al ruolo di ispettori ►M5  dell'Unione ◄ , i funzionari della Commissione o dell’organismo da questa designato non sono dotati di poteri di polizia e di applicazione della legge.

7.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.



CAPO II

Ispezioni al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione

Articolo 80

Ispezioni di pescherecci al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione

1.  Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli Stati membri possono ispezionare i pescherecci battenti la loro bandiera in tutte le acque ►M5  dell'Unione ◄ fuori delle acque soggette alla sovranità di un altro Stato membro.

2.  Gli Stati membri possono effettuare, in tutte le acque ►M5  dell'Unione ◄ fuori delle acque soggette alla sovranità di un altro Stato membro, ispezioni concernenti le attività di pesca sui pescherecci di un altro Stato membro in conformità del presente regolamento:

a) dopo aver ottenuto l’autorizzazione dello Stato membro costiero interessato; oppure

b) nel caso in cui sia stato adottato un programma specifico di controllo e di ispezione conformemente all’articolo 95.

3.  Gli Stati membri sono autorizzati a ispezionare nelle acque internazionali i pescherecci ►M5  dell'Unione ◄ battenti bandiera di un altro Stato membro.

4.  Gli Stati membri possono ispezionare i pescherecci battenti la loro bandiera o la bandiera di un altro Stato membro nelle acque di paesi terzi in conformità di accordi internazionali.

5.  Gli Stati membri designano l’autorità competente che fungerà da punto di contatto ai fini del presente articolo. Il punto di contatto degli Stati membri deve essere reperibile 24 ore su 24.

Articolo 81

Domande di autorizzazione

1.  Le domande di autorizzazione di uno Stato membro a effettuare ispezioni su pescherecci in acque ►M5  dell'Unione ◄ non soggette alla sua sovranità o giurisdizione, di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), sono trattate dallo Stato membro costiero interessato entro dodici ore dalla presentazione della domanda o entro un termine adeguato quando la domanda riguarda un inseguimento iniziato nelle acque dello Stato membro che effettua l’ispezione.

2.  La decisione è comunicata senza indugio allo Stato membro richiedente. La decisione è altresì comunicata alla Commissione o all’organismo da essa designato.

3.  Le domande di autorizzazione sono respinte, in tutto o in parte, solo se ciò risulta necessario per motivi imperativi. Il rifiuto e le relative motivazioni sono comunicati immediatamente allo Stato membro richiedente e alla Commissione o all’organismo da essa designato.



CAPO III

Infrazioni constatate nel corso di ispezioni

Articolo 82

Procedura in caso di infrazione

Se, sulla base delle informazioni raccolte in sede di ispezione o di ogni altro dato rilevante, ritiene che sia stata commessa un’infrazione alle norme della politica comune della pesca, il funzionario:

a) annota la presunta infrazione nel rapporto di ispezione;

b) adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova relativi alla presunta infrazione;

c) trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle proprie autorità competenti;

d) informa la persona fisica o la persona giuridica sospettata di aver commesso o colta in flagrante mentre commetteva l’infrazione del fatto che la medesima può comportare l’attribuzione del numero di punti adeguato conformemente all’articolo 92. Tale informazione è registrata nel rapporto di ispezione.

Articolo 83

Infrazioni constatate al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione

1.  Ove venga constatata un’infrazione a seguito di un’ispezione effettuata in conformità dell’articolo 80, lo Stato membro di ispezione presenta senza indugio un rapporto di ispezione sintetico allo Stato membro costiero oppure, in caso di ispezione al di fuori delle acque ►M5  dell'Unione ◄ , allo Stato membro di bandiera del peschereccio in questione. Un rapporto di ispezione completo è trasmesso allo Stato membro costiero e allo Stato membro di bandiera entro quindici giorni dalla data dell’ispezione.

2.  Lo Stato membro costiero o, in caso di ispezione al di fuori delle acque ►M5  dell'Unione ◄ , lo Stato membro di bandiera del peschereccio in questione prende le misure adeguate per quanto riguarda l’infrazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 84

Provvedimenti più severi in caso di infrazioni gravi

1.  Lo Stato membro di bandiera o lo Stato membro costiero nelle cui acque un peschereccio è sospettato di aver commesso:

a) errori di registrazione delle catture di stock oggetto di un piano pluriennale per quantitativi superiori a 500 kg o al 10 %, calcolati in percentuale dei dati riportati nel giornale di pesca, se quest’ultimo quantitativo è più elevato; oppure

b) una delle infrazioni gravi di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o all’articolo 90, paragrafo 1, del presente regolamento entro un anno dalla commissione di tale prima infrazione grave,

possono richiedere al peschereccio di dirigersi immediatamente in un porto affinché possa essere avviata un’indagine completa, oltre alle misure previste al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2.  Lo Stato membro costiero notifica senza indugio, in conformità delle procedure contemplate dal diritto interno, l’indagine di cui al paragrafo 1 allo Stato membro di bandiera.

3.  I funzionari possono rimanere a bordo del peschereccio fino all’avvio dell’indagine completa di cui al paragrafo 1.

4.  Il comandante del peschereccio di cui al paragrafo 1 sospende tutte le attività di pesca e si dirige in porto se è stato invitato a procedere in tal modo.



CAPO IV

Procedimento attinente a infrazioni constatate nel corso di ispezioni

Articolo 85

Procedimento

Fatto salvo l’articolo 83, paragrafo 2, e l’articolo 86, qualora in sede di ispezione, o dopo un’ispezione, constatino un’infrazione alle norme della politica comune della pesca, le autorità competenti dello Stato membro di ispezione adottano opportune misure in conformità del titolo VIII nei confronti del comandante della nave interessata o di qualsiasi altra persona giuridica o fisica responsabile dell’infrazione.

Articolo 86

Trasferimento del procedimento

1.  Lo Stato membro nel cui territorio o nelle cui acque sia stata constatata un’infrazione può trasferire il procedimento attinente all’infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro di cui il trasgressore è cittadino, d’intesa con lo Stato membro interessato e a condizione che il trasferimento possa meglio garantire il conseguimento dello scopo di cui all’articolo 89, paragrafo 2.

2.  Lo Stato membro di bandiera può trasferire il procedimento attinente a un’infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di ispezione, d’intesa con lo Stato membro interessato e a condizione che il trasferimento possa meglio garantire il conseguimento dello scopo di cui all’articolo 89, paragrafo 2.

Articolo 87

Infrazioni constatate da ispettori ►M5  dell'Unione ◄

Gli Stati membri prendono le misure adeguate per quanto riguarda le infrazioni constatate da ispettori ►M5  dell'Unione ◄ nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione o su pescherecci battenti la loro bandiera.

Articolo 88

Misure correttive in caso di mancato procedimento da parte dello Stato membro di sbarco o di trasbordo

1.  Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non è lo Stato membro di bandiera e se le sue autorità competenti non prendono appropriate disposizioni nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili o non trasferiscono il procedimento conformemente all’articolo 86, i quantitativi illegalmente sbarcati o trasbordati possono essere imputati al contingente assegnato allo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

2.  I quantitativi di pesce da imputare al contingente dello Stato membro di sbarco o di trasbordo sono fissati secondo la procedura di cui all’articolo 119, previa consultazione, da parte della Commissione, dei due Stati membri interessati.

3.  Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non dispone più di un contingente corrispondente, si applica l’articolo 37. A tal fine i quantitativi di pesce illegalmente sbarcati o trasbordati sono considerati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di bandiera.



TITOLO VIII

ESECUZIONE DELLE NORME

Articolo 89

Misure volte a garantire il rispetto delle norme

1.  Gli Stati membri provvedono affinché siano sistematicamente adottate misure adeguate, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità del loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche sospettate di aver commesso un’infrazione alle norme della politica comune della pesca.

2.  Il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie è calcolato, conformemente alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale, in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni da essi commesse, fatto salvo il diritto legittimo di esercitare la loro professione. Tali sanzioni sono altresì atte a produrre effetti proporzionati alla gravità della medesima, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo.

3.  Gli Stati membri possono applicare un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio finanziario realizzato o perseguito commettendo l’infrazione.

4.  In caso di infrazione le autorità dello Stato membro competente notificano senza indugio, in conformità delle procedure contemplate dal diritto interno, agli Stati membri di bandiera, allo Stato membro di cui il trasgressore è cittadino o a qualsiasi altro Stato membro interessato al seguito da dare all’infrazione, i procedimenti amministrativi o penali avviati e gli altri provvedimenti adottati nonché qualsiasi decisione giudiziaria definitiva attinente all’infrazione, compreso il numero di punti assegnati conformemente all’articolo 92.

Articolo 90

Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi

1.  Oltre all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008, sono considerate infrazioni gravi ai fini del presente regolamento anche le seguenti attività, in funzione della gravità dell’infrazione in questione che è determinata dall’autorità competente dello Stato membro tenendo conto di criteri quali la natura del danno arrecato, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata dell’infrazione o la sua reiterazione:

a) la mancata trasmissione di una dichiarazione di sbarco o di una nota di vendita quando lo sbarco della cattura ha avuto luogo nel porto di un paese terzo;

b) la manomissione di un motore al fine di aumentarne la potenza al di là della potenza massima continua indicata nel certificato del motore;

▼M5

c) il fatto di non portare a bordo del peschereccio, conservare e sbarcare le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, a meno che tali operazioni non siano in contrasto con gli obblighi o siano soggette alle esenzioni previste dalle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o le zone di pesca a cui tali norme si applicano.

▼B

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un’infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un’infrazione grave siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alla gamma di sanzioni e di misure previste al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008.

3.  Fatto salvo l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri impongono una sanzione efficacemente dissuasiva e, ove opportuno, calcolata in base al valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo un’infrazione grave.

4.  La sanzione è stabilita dagli Stati membri tenendo conto dell’entità del danno arrecato alle risorse della pesca e all’ambiente marino interessati.

5.  Gli Stati membri possono imporre, in aggiunta o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

6.  Le sanzioni di cui al presente capo possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, con particolare riguardo a quelle descritte all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 91

Misure di esecuzione immediate

Gli Stati membri adottano misure immediate per impedire a comandanti di pescherecci o altre persone fisiche o giuridiche colti in flagrante mentre commettevano un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 di continuare a commettere tale infrazione.

Articolo 92

Sistema di punti per infrazioni gravi

▼M5

1.  Gli Stati membri applicano, per le infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e per le violazioni dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, un sistema di punti in base al quale al titolare della licenza di pesca è assegnato un congruo numero di punti a seguito di infrazioni alle norme della politica comune della pesca.

▼B

2.  Se una persona fisica ha commesso un’infrazione grave o una persona giuridica è dichiarata responsabile di un’infrazione grave alle norme della politica comune della pesca, al titolare della licenza di pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità. I punti assegnati sono trasferiti a qualsiasi futuro detentore della licenza di pesca per il peschereccio in questione qualora questo sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell’infrazione. Il titolare della licenza di pesca può presentare ricorso in conformità della legislazione nazionale.

3.  Se il numero totale di punti è pari o superiore a un determinato numero, la licenza di pesca è automaticamente sospesa per un periodo minimo di due mesi. Tale periodo è fissato a quattro mesi se la licenza di pesca è sospesa una seconda volta, a otto mesi se la licenza di pesca è sospesa una terza volta e a un anno se la licenza di pesca è sospesa una quarta volta a seguito dell’assegnazione del suddetto numero di punti al titolare. Se detto numero di punti è assegnato al titolare una quinta volta, la licenza di pesca è revocata a titolo definitivo.

4.  Se il titolare di una licenza di pesca non commette una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all’ultima infrazione grave, tutti i punti figuranti sulla licenza di pesca sono annullati.

5.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

6.  Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di punti in base al quale al comandante di una nave che abbia gravemente violato le norme della politica comune della pesca è assegnato il numero adeguato di punti.

Articolo 93

Registro nazionale delle infrazioni

1.  Gli Stati membri introducono in un registro nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca commesse da navi battenti la loro bandiera o da loro cittadini, con l’indicazione delle sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri introducono nel registro nazionale anche le infrazioni commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini e perseguite in altri Stati membri, previa notifica della decisione giudiziaria definitiva da parte dello Stato membro competente, conformemente all’articolo 90.

2.  In ordine al seguito da dare all’infrazione alle norme della politica comune della pesca, gli Stati membri possono chiedere agli altri Stati membri di fornire le informazioni, contenute nei registri nazionali, riguardanti le navi e le persone sospettate di aver commesso l’infrazione o colte in flagrante mentre la commettevano.

3.  Se uno Stato membro chiede a un altro Stato membro informazioni in relazione alle misure adottate a seguito di un’infrazione, quest’altro Stato membro può fornire le pertinenti informazioni sui pescherecci e sulle persone in questione.

4.  I dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di tre anni civili a decorrere dall’anno successivo a quello in cui l’informazione è registrata.



TITOLO IX

PROGRAMMI DI CONTROLLO

Articolo 94

Programmi comuni di controllo

Gli Stati membri possono effettuare, tra loro e di loro iniziativa, programmi di controllo, ispezione e sorveglianza concernenti le attività di pesca.

Articolo 95

Programmi specifici di controllo e di ispezione

1.  La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 119 e di concerto con lo Stato membro interessato, può determinare le attività di pesca che saranno soggette a programmi specifici di controllo e di ispezione.

2.  I programmi specifici di controllo e di ispezione di cui al paragrafo 1 definiscono gli obiettivi, le priorità e le procedure nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione. Tali parametri sono stabiliti sulla base della gestione del rischio e soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti.

3.  Se un piano pluriennale entra in vigore prima che siano divenuti applicabili programmi specifici di controllo e di ispezione, ogni Stato membro stabilisce parametri di riferimento mirati basati sulla gestione del rischio.

4.  Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie per garantire l’attuazione di programmi specifici di controllo e di ispezione, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.



TITOLO X

VALUTAZIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Articolo 96

Principi generali

1.  La Commissione controlla e valuta l’applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri esaminando le informazioni e i documenti ed effettuando verifiche, ispezioni autonome e audit; essa agevola il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri. A tal fine la Commissione, di propria iniziativa e con i propri mezzi, può avviare ed effettuare indagini, verifiche, ispezioni e audit. Essa può verificare in particolare:

a) l’attuazione e l’applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e delle competenti autorità nazionali;

b) l’attuazione e l’applicazione delle norme della politica comune della pesca nelle acque di un paese terzo conformemente ad un accordo internazionale concluso con tale paese;

c) la conformità delle prassi amministrative nazionali e delle attività di ispezione e sorveglianza alle norme della politica della pesca;

d) l’esistenza della documentazione richiesta e la sua conformità alle norme vigenti;

e) le condizioni in cui gli Stati membri svolgono le attività di controllo;

f) l’accertamento e il procedimento in caso di infrazioni;

g) la cooperazione tra Stati membri.

2.  Gli Stati membri collaborano con la Commissione per facilitare l’adempimento dei suoi compiti. Gli Stati membri garantiscono che le missioni di verifica, di ispezione autonoma e di audit effettuate ai sensi del presente titolo non formino oggetto di pubblicità che sia lesiva delle missioni in loco. Se i funzionari della Commissione incontrano difficoltà nello svolgimento delle proprie mansioni, gli Stati membri interessati mettono a disposizione della Commissione i mezzi per portare a buon fine il suo compito e offrono ai funzionari della Commissione la possibilità di valutare operazioni di controllo e di ispezione specifiche.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione l’assistenza necessaria per l’espletamento dei suoi compiti.

Articolo 97

Mansioni dei funzionari della Commissione

1.  I funzionari della Commissione possono effettuare verifiche e ispezioni a bordo di pescherecci nonché nei locali di imprese e di altri organismi in cui si svolgono attività relative alla politica comune della pesca e hanno accesso a tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per l’esercizio delle loro mansioni, nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari degli Stati membri in cui hanno luogo le verifiche e le ispezioni.

2.  I funzionari della Commissione sono autorizzati a fare copie dei fascicoli pertinenti e a prelevare i necessari campioni se hanno ragionevoli motivi per ritenere che le norme della politica comune della pesca non siano rispettate. Possono chiedere l’identificazione di chiunque sia presente nei locali sottoposti a ispezione.

3.  I funzionari della Commissione non hanno poteri superiori a quelli degli ispettori nazionali e non sono dotati di poteri di polizia e di applicazione della legge.

4.  I funzionari della Commissione esibiscono un mandato scritto in cui sono indicate le loro identità e qualifiche.

5.  La Commissione fornisce ai suoi funzionari istruzioni scritte, specificando le loro competenze e gli obiettivi della missione ad essi affidata.

Articolo 98

Verifiche

1.  I funzionari della Commissione possono assistere, ogniqualvolta essa lo ritenga necessario, alle attività di controllo effettuate dalle autorità nazionali di controllo. Nel contesto di dette missioni di verifica la Commissione stabilisce adeguati collegamenti con gli Stati membri per elaborare, per quanto possibile, un programma di verifica reciprocamente accettabile.

2.  Lo Stato membro in questione assicura che gli organismi o le persone interessate accettino di sottoporsi alle verifiche di cui al paragrafo 1.

3.  Se le operazioni di controllo e di ispezione previste nell’ambito del programma iniziale di verifica non possono essere realizzate per motivi di fatto, i funzionari della Commissione, di concerto e d’intesa con le autorità competenti dello Stato membro interessato, modificano il programma iniziale di verifica.

4.  In caso di controlli e di ispezioni in mare o per via aerea il comandante della nave o dell’aereo è l’unico responsabile delle operazioni di controllo e di ispezione. Nell’esercizio delle sue funzioni esso tiene in debito conto il programma di verifica di cui al paragrafo 1.

5.  La Commissione può fare accompagnare i suoi funzionari in missione in uno Stato membro da uno o più funzionari di un altro Stato membro in qualità di osservatori. Su richiesta della Commissione, detto Stato membro nomina, se necessario entro breve tempo, i funzionari nazionali selezionati come osservatori. Gli Stati membri possono stilare un elenco di funzionari nazionali che possono essere invitati dalla Commissione ad assistere alle operazioni di controllo e di ispezione. La Commissione può invitare i funzionari nazionali inclusi in tale elenco o i funzionari ad essa notificati, a sua discrezione. Se del caso, la Commissione tiene l’elenco a disposizione di tutti gli Stati membri.

6.  Se lo ritengono necessario, i funzionari della Commissione possono decidere di effettuare missioni di verifica di cui al presente articolo senza preavviso.

Articolo 99

Ispezioni autonome

1.  Se vi sono motivi di ritenere che siano state commesse irregolarità nell’applicazione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione può procedere ad ispezioni autonome. Essa effettua tali ispezioni di sua iniziativa e senza la presenza di funzionari dello Stato membro in questione.

2.  Tutti gli operatori possono essere sottoposti ad ispezioni autonome ove ciò sia ritenuto necessario.

3.  Nel quadro delle ispezioni autonome sul territorio o nelle acque soggetti alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, i funzionari della Commissione sono soggetti alle norme procedurali di detto Stato membro.

4.  Se constatano una grave infrazione alle disposizioni del presente regolamento sul territorio o nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di uno Stato membro, i funzionari della Commissione ne informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro in questione, che prende le misure adeguate per quanto riguarda tale infrazione.

Articolo 100

Audit

La Commissione può realizzare audit dei sistemi di controllo degli Stati membri. Gli audit comprendono in particolare la valutazione dei seguenti elementi:

a) il sistema di gestione dei contingenti e dello sforzo;

b) i sistemi di convalida dei dati, compresi i sistemi di controllo incrociato dei sistemi di controllo dei pescherecci, i dati relativi alle catture, allo sforzo e alla commercializzazione, i dati relativi al registro della flotta peschereccia comunitaria e la verifica delle licenze e delle autorizzazioni di pesca;

c) l’organizzazione amministrativa, compresi il grado di competenza del personale e i mezzi disponibili, la formazione del personale, la definizione delle funzioni di tutte le autorità incaricate del controllo nonché i meccanismi istituiti per coordinare l’operato e la valutazione congiunta dei risultati conseguiti da tali autorità;

d) i sistemi operativi, comprese le procedure di controllo dei porti designati;

e) i programmi nazionali di controllo, compresa la definizione di livelli di ispezione e la loro attuazione;

f) i sistemi sanzionatori nazionali, compresa l’adeguatezza delle sanzioni applicate, la durata dei procedimenti, i benefici economici di cui sono stati privati i trasgressori e l’effetto deterrente delle sanzioni.

Articolo 101

Rapporti di verifica, di ispezione autonoma e di audit

1.  La Commissione comunica agli Stati membri interessati le risultanze preliminari delle verifiche e delle ispezioni autonome entro un giorno dalla loro esecuzione.

2.  I funzionari della Commissione compilano un rapporto di verifica, di ispezione autonoma o di audit a seguito di ogni verifica, ispezione autonoma o audit. Il rapporto è trasmesso allo Stato membro interessato entro un mese dalla conclusione della verifica, dell’ispezione autonoma o dell’audit. Agli Stati membri è data la possibilità di presentare osservazioni sulle risultanze del rapporto entro un mese.

3.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari sulla base del rapporto di cui al paragrafo 2.

4.  La Commissione pubblica i rapporti definitivi di verifica, di ispezione autonoma e di audit, unitamente alle osservazioni dello Stato membro interessato, nella zona protetta del suo sito web ufficiale.

Articolo 102

Provvedimenti adottati sulla base dei rapporti di verifica, di ispezione autonoma e di audit

1.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni rilevanti relative all’applicazione del presente regolamento. Nel formulare la propria richiesta la Commissione specifica un termine ragionevole entro il quale le informazioni devono essere fornite.

2.  Ove ritenga che siano state commesse irregolarità nell’applicazione delle norme della politica comune della pesca o che le disposizioni e le procedure esistenti in materia di controllo in determinati Stati membri non siano efficaci, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati, che procedono in tal caso a un’indagine amministrativa alla quale possono partecipare funzionari della Commissione.

3.  Entro tre mesi dalla richiesta della Commissione gli Stati membri interessati informano la Commissione dei risultati dell’indagine e le trasmettono un rapporto. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la Commissione può prorogare tale termine per un periodo ragionevole.

4.  Se l’indagine amministrativa di cui al paragrafo 2 non permette di eliminare le irregolarità o se la Commissione identifica carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro nel corso delle verifiche o ispezioni autonome di cui agli articoli 98 e 99 o dell’audit di cui all’articolo 100, la Commissione definisce un piano d’azione con lo Stato membro considerato. Lo Stato membro prende tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d’azione.



TITOLO XI

MISURE VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI



CAPO I

Misure finanziarie

▼M4 —————

▼B



CAPO II

Chiusura delle attività di pesca

Articolo 104

Chiusura delle attività di pesca per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca

1.  Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all’attuazione di un piano pluriennale e la Commissione ha la prova che tale inosservanza costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato, essa può chiudere temporaneamente le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate per lo Stato membro interessato.

2.  La Commissione trasmette per iscritto allo Stato membro interessato le proprie conclusioni e la pertinente documentazione e fissa un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l’attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile.

3.  Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano solo se lo Stato membro non dà seguito alla richiesta della Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 2 o se la risposta è considerata insoddisfacente o chiaramente indicativa del fatto che non sono stati presi gli opportuni provvedimenti.

4.  La Commissione revoca la chiusura dopo che lo Stato membro abbia dimostrato con prove scritte, ritenute soddisfacenti dalla Commissione, che l’attività considerata può essere esercitata in modo sostenibile.



CAPO III

Detrazioni e trasferimenti di contingenti e sforzo di pesca

Articolo 105

Detrazioni dai contingenti

1.  Se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

2.  In caso di superamento di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock assegnati ad uno Stato membro in un determinato anno, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, procede a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:

▼M5



Livello di superamento rispetto agli sbarchi autorizzati

Fattore moltiplicatore

Fino al 10 %

Superamento *1,0

Dal 10 al 20 %

Superamento *1,2

Dal 20 al 40 %

Superamento *1,4

Dal 40 al 50 %

Superamento *1,8

Qualsiasi altro superamento di oltre il 50 %

Superamento *2,0

▼B

Una detrazione pari al superamento * 1,00 è comunque applicata in tutti i casi di superamento rispetto allo sbarco consentito pari o inferiore a 100 tonnellate.

▼M5

3.  Oltre al fattore moltiplicatore di cui al paragrafo 2 e a condizione che il livello di superamento rispetto agli sbarchi consentiti superi il 10 %, si applica un fattore moltiplicatore di 1,5 se:

a) nei due anni precedenti uno Stato membro ha superato ripetutamente il contingente, la quota o la parte dello stock o del gruppo di stock a esso assegnati e tale superamento ha dato luogo a detrazioni di cui al paragrafo 2;

b) i pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, segnatamente, le relazioni dello CSTEP hanno stabilito che il superamento costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato; oppure

c) lo stock è soggetto a un piano pluriennale.

▼M5 —————

▼B

4.  In caso di superamento di un contingente, quota o parte di uno stock o gruppo di stock a disposizione di uno Stato membro negli anni precedenti, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può operare detrazioni conformemente all’articolo 119 dai futuri contingenti di tale Stato membro al fine di tener conto del livello di superamento.

5.  Se non è possibile procedere ad una detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock superati in quanto tali poiché lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, nell’anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1.

6.  Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle atte a determinare i quantitativi di cui trattasi, possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 106

Detrazioni dallo sforzo di pesca

1.  Se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione procede a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro.

2.  In caso di superamento dello sforzo di pesca in una zona geografica o per un tipo di pesca di cui dispone uno Stato membro, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, procede a detrazioni dallo sforzo di pesca di cui dispone tale Stato membro nella zona geografica o per il tipo di pesca in questione applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:

▼M5



Livello di superamento dello sforzo di pesca disponibile

Fattore moltiplicatore

Fino al 10 %

Superamento * 1,0

Dal 10 al 20 %

Superamento * 1,2

Dal 20 al 40 %

Superamento * 1,4

Dal 40 al 50 %

Superamento * 1,8

Qualsiasi altro superamento di oltre il 50 %

Superamento * 2,0

▼B

3.  Se non è possibile procedere ad una detrazione a norma del paragrafo 2 dallo sforzo di pesca massimo superato in quanto tale in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di uno sforzo di pesca massimo consentito, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dallo sforzo di pesca di cui tale Stato membro dispone nella stessa zona geografica, conformemente al paragrafo 2.

4.  Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle atte a determinare lo sforzo di pesca di cui trattasi, possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 107

Detrazioni dai contingenti per inadempimento delle norme della politica comune della pesca

1.  Se esistono prove dell’inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme in materia di stock soggetti a piani pluriennali e del fatto che questo può costituire una grave minaccia per la conservazione di tali stock, la Commissione può procedere nell’anno o negli anni successivi a detrazioni dai contingenti, dalle quote o dalle parti annuali di uno stock o gruppo di stock assegnati a tale Stato membro, applicando il principio di proporzionalità tenuto conto del danno causato agli stock.

2.  La Commissione comunica per iscritto allo Stato membro interessato le proprie conclusioni e fissa un termine massimo di quindici giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l’attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile.

3.  Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano solo se lo Stato membro non dà seguito alla richiesta della Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 2 o se la risposta è considerata insoddisfacente o chiaramente indicativa del fatto che non sono stati presi gli opportuni provvedimenti.

4.  Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le modalità di fissazione dei quantitativi in questione, sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 119.



CAPO IV

Misure di emergenza

Articolo 108

Misure di emergenza

1.  Se, anche alla luce dei risultati di un campionamento effettuato dalla Commissione, vi sono prove del fatto che le attività di pesca praticate e/o le misure adottate da uno o da alcuni Stati membri rischiano di compromettere le misure di conservazione e di gestione adottate nel quadro di piani pluriennali o costituiscono una minaccia per l’ecosistema marino e che la situazione esige un intervento immediato, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere misure di emergenza di durata non superiore a sei mesi. La Commissione può adottare una nuova decisione volta a prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.

2.  Le misure di emergenza di cui al paragrafo 1 sono commisurate alla minaccia e possono comprendere, in particolare:

a) la sospensione delle attività di pesca delle navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

b) la chiusura delle attività di pesca;

c) il divieto per gli operatori ►M5  dell'Unione ◄ di accettare sbarchi, trasferimenti in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento o trasbordi di pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

d) il divieto di immettere sul mercato o di utilizzare per altri scopi commerciali pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

e) il divieto di fornire pesci vivi destinati alla piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri interessati;

f) il divieto di accettare pesci vivi catturati da navi battenti bandiera dello Stato membro interessato ai fini della piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;

g) il divieto per le navi battenti bandiera dello Stato membro interessato di praticare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;

h) l’adeguata modifica dei dati di pesca trasmessi dagli Stati membri.

3.  Gli Stati membri trasmettono la richiesta di cui al paragrafo 1 contemporaneamente alla Commissione e agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri possono presentare osservazioni scritte alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La Commissione adotta una decisione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

4.  Le misure di emergenza hanno effetto immediato. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.  Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

6.  Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dal ricevimento della decisione deferitagli.



TITOLO XII

DATI E INFORMAZIONE



CAPO I

Analisi e audit dei dati

Articolo 109

Principi generali applicabili all’analisi dei dati

1.  Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri istituiscono una base dati informatizzata per la convalida dei dati registrati conformemente al presente regolamento e un sistema di convalida.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati conformemente al presente regolamento siano esatti e completi e presentati entro i termini stabiliti nell’ambito della politica comune della pesca. In particolare:

a) gli Stati membri effettuano controlli incrociati, analisi e verifiche dei seguenti dati mediante algoritmi e meccanismi informatici automatizzati:

i) dati del sistema di controllo dei pescherecci;

ii) dati delle attività di pesca, in particolare giornale di bordo sulle attività di pesca, dichiarazione di sbarco, dichiarazione di trasbordo e notifica preventiva;

iii) dati provenienti dalle dichiarazioni di assunzione in carico, dai documenti di trasporto e dalle note di vendita;

iv) dati provenienti dalle licenze di pesca e dalle autorizzazioni di pesca;

v) dati provenienti dai rapporti di ispezione;

vi) dati sulla potenza del motore;

b) laddove applicabile, i seguenti dati sono anche sottoposti a controlli incrociati, analisi e verifiche:

i) dati del sistema di rilevamento delle navi;

ii) dati relativi agli avvistamenti;

iii) dati relativi agli accordi internazionali in materia di pesca;

iv) dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone di pesca, zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse, zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e organizzazioni simili e acque di un paese terzo;

v) dati del sistema di identificazione automatica.

3.  Il sistema di convalida deve permettere di individuare immediatamente eventuali incongruenze, errori e informazioni mancanti nei dati.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché la banca dati riveli chiaramente le incongruenze individuate dal sistema di convalida dei dati. La banca dati deve anche segnalare tutti i dati che sono stati corretti e specificare il motivo della correzione.

5.  Se si riscontra un’incongruenza tra dati, lo Stato membro interessato effettua le indagini del caso e, se ha motivo di sospettare che sia stata commessa un’infrazione, prende gli opportuni provvedimenti.

6.  Gli Stati membri provvedono affinché le date di ricezione, inserimento e convalida dei dati nonché le date relative al trattamento delle incongruenze individuate siano chiaramente visibili nella banca dati.

7.  Se i dati di cui al paragrafo 2 non sono trasmessi per via elettronica, gli Stati membri provvedono affinché siano immediatamente inseriti manualmente nella banca dati.

8.  Gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida concernente i dati elencati al paragrafo 2, lettere a) e b), e il trattamento delle incongruenze. Il piano consente agli Stati membri di fissare le priorità per la convalida e i controlli incrociati e il successivo trattamento delle incongruenze sulla base della gestione del rischio. Il piano è sottoposto alla Commissione per approvazione entro il 31 dicembre 2011. La Commissione approva i piani anteriormente al 1o luglio 2012 dopo aver consentito agli Stati membri di apportare correzioni. Le modifiche al piano sono sottoposte annualmente alla Commissione per approvazione.

9.  Se, sulla base delle proprie indagini, riscontra incongruenze tra i dati inseriti nella banca dati di uno Stato membro e dopo aver presentato la documentazione e consultato lo Stato membro, la Commissione può chiedere a quest’ultimo di indagare sui motivi dell’incongruenza e di rettificare i dati se necessario.

10.  Le banche dati istituite e i dati raccolti dagli Stati membri di cui al presente regolamento fanno fede alle condizioni stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 110

Accesso ai dati

1.  Gli Stati membri garantiscono l’accesso remoto da parte della Commissione o dell’organismo da essa designato a tutti i dati di cui all’articolo 115 in qualsiasi momento e senza preavviso. Alla Commissione è inoltre data la possibilità di scaricare manualmente e automaticamente i dati relativi a qualsiasi periodo e a qualsiasi numero di pescherecci.

2.  Gli Stati membri concedono l’accesso ai funzionari della Commissione sulla base di certificati elettronici rilasciati dalla Commissione o dall’organismo da essa designato.

L’accesso è disponibile nella zona protetta del sito web ufficiale degli Stati membri di cui all’articolo 115.

3.  Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, fino al 30 giugno 2012 gli Stati membri possono realizzare progetti pilota con la Commissione o l’organismo da questa designato per fornire l’accesso remoto in tempo reale ai dati degli Stati membri sulle possibilità di pesca registrati e convalidati a norma del presente regolamento. Se sia la Commissione che lo Stato membro interessato trovano soddisfacenti i risultati del progetto pilota e fintanto che l’accesso remoto funziona nel modo concordato, lo Stato membro interessato non è più tenuto a riferire sulle possibilità di pesca come previsto dall’articolo 33, paragrafi 2 e 8. Il formato e le procedure di accesso ai dati sono esaminati e testati. Gli Stati membri che intendano realizzare progetti pilota ne informano la Commissione anteriormente al 1o gennaio 2012. Dal il 1o gennaio 2013 il Consiglio può decidere frequenza e modo diversi di trasmissione dei dati da parte degli Stati membri alla Commissione.

Articolo 111

Scambio dei dati

1.  Ciascuno Stato membro di bandiera provvede allo scambio elettronico diretto delle pertinenti informazioni con altri Stati membri e, se del caso, con la Commissione o l’organismo da essa designato, in particolare:

a) dati del sistema di controllo dei pescherecci quando i suoi pescherecci sono presenti nelle acque di un altro Stato membro;

b) le informazioni del giornale di bordo sulle attività di pesca quando i suoi pescherecci pescano nelle acque di un altro Stato membro;

c) dichiarazioni di sbarco e dichiarazioni di trasbordo quando tali operazioni sono effettuate in porti di un altro Stato membro;

d) notifica preventiva quando il porto previsto si trova in un altro Stato membro.

2.  Ciascuno Stato membro costiero provvede allo scambio elettronico diretto delle pertinenti informazioni con altri Stati membri e, se del caso, con la Commissione o l’organismo da essa designato, in particolare trasmettendo:

a) informazioni sulle note di vendita allo Stato membro di bandiera se una prima vendita proviene da un peschereccio di un altro Stato membro;

b) informazioni sulla dichiarazione di assunzione in carico se il pesce è immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera o dallo Stato membro di sbarco;

c) informazioni sulle note di vendita e sulla dichiarazione di assunzione in carico allo Stato membro in cui ha avuto luogo lo sbarco.

3.  Le modalità per l’applicazione del presente capo, in particolare riguardo a controllo della qualità, rispetto dei termini per la presentazione dei dati, controlli incrociati, analisi e verifiche dei dati, nonché alla definizione di un formato standard per lo scaricamento e lo scambio dei dati sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.



CAPO II

Riservatezza dei dati

Articolo 112

Protezione dei dati personali

1.  Il presente regolamento non lede e non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali garantito dalle disposizioni del diritto ►M5  dell'Unione ◄ e nazionale e, in particolare, non modifica in alcun modo né gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne il loro trattamento dei dati personali, ai sensi della direttiva 95/46/CE, né gli obblighi delle istituzioni e degli organismi ►M5  dell'Unione ◄ per quanto concerne il loro trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001, nell’adempimento delle loro responsabilità.

2.  I diritti delle persone sono esercitati in conformità della legge dello Stato membro che ha memorizzato i loro dati personali e in particolare delle disposizioni che recepiscono la direttiva 95/46/CE per quanto riguarda i loro dati di registrazione trattati in sistemi nazionali e in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i loro dati di registrazione trattati in sistemi ►M5  dell'Unione ◄ .

Articolo 113

Riservatezza del segreto professionale e commerciale

1.  Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure necessarie per garantire il trattamento dei dati raccolti e ricevuti nell’ambito del presente regolamento in conformità delle norme applicabili in materia di segreto professionale e commerciale dei dati.

2.  I dati oggetto di scambio tra gli Stati membri e la Commissione non sono trasmessi a persone diverse da coloro che per le loro funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni ►M5  dell'Unione ◄ , devono avervi accesso, a meno che gli Stati membri da cui provengono i dati non abbiano dato il loro esplicito consenso.

3.  I dati di cui al paragrafo 1 non sono utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che li forniscono non diano il loro esplicito consenso a che i dati siano usati per altri scopi e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro di appartenenza dell’autorità destinataria non vietino tale uso.

4.  I dati trasmessi nell’ambito del presente regolamento a persone che lavorano per le competenti autorità, i tribunali, altre autorità pubbliche e la Commissione o l’organismo da essa designato, la cui divulgazione metterebbe a repentaglio:

a) la tutela della privacy e dell’integrità dell’individuo, conformemente alla legislazione ►M5  dell'Unione ◄ sulla protezione dei dati personali;

b) gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale;

c) i procedimenti giurisdizionali e la consulenza legale; oppure

d) l’obiettivo di ispezioni o indagini,

sono soggetti alle norme applicabili in materia di riservatezza. Le informazioni possono sempre essere divulgate se ciò è necessario per far cessare o vietare un’infrazione alle norme della politica comune della pesca.

5.  I dati di cui al paragrafo 1 beneficiano della stessa protezione accordata a dati analoghi dalla legislazione nazionale dello Stato membro destinatario e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni ►M5  dell'Unione ◄ .

6.  Il presente articolo non deve intendersi come un ostacolo all’utilizzo dei dati, ottenuti in virtù del presente regolamento, nell’ambito di azioni o procedimenti legali successivamente avviati per inosservanza delle norme della politica comune della pesca. Le autorità competenti dello Stato membro che trasmette i dati sono informate di tutti i casi in cui i dati suddetti sono utilizzati a tali fini.

7.  Il presente articolo non pregiudica gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali riguardanti la reciproca assistenza in materia penale.



CAPO III

Siti web ufficiali

Articolo 114

Siti web ufficiali

1.  Ai fini del presente regolamento ogni Stato membro istituisce, anteriormente al 1o gennaio 2012, un sito web ufficiale accessibile via Internet e contenente le informazioni elencate agli articoli 115 e 116. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’indirizzo Internet del loro sito web ufficiale. La Commissione può decidere di elaborare norme e procedure comuni volte a garantire la trasparenza della comunicazione tra gli Stati membri e tra questi, l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e la Commissione, anche per quanto riguarda la trasmissione di resoconti regolari delle attività di pesca rispetto alle possibilità di pesca.

2.  Il sito web ufficiale di ogni Stato membro comprende una zona accessibile al pubblico e una zona protetta. Ogni Stato membro inserisce e mantiene aggiornati nel proprio sito web i dati necessari a fini di controllo conformemente al presente regolamento.

Articolo 115

Zona del sito web accessibile al pubblico

Gli Stati membri pubblicano senza indugio nella zona accessibile al pubblico dei loro siti web o prevedono un collegamento diretto verso:

a) il nome e l’indirizzo delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di pesca e delle autorizzazioni di pesca di cui all’articolo 7;

b) l’elenco dei porti designati ai fini del trasbordo di cui all’articolo 20, con l’indicazione delle ore di apertura;

c) un mese dopo l’entrata in vigore di un piano pluriennale e previa approvazione della Commissione, l’elenco dei porti designati di cui all’articolo 43, con l’indicazione delle ore di apertura, e, entro i trenta giorni successivi, le relative condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di specie soggette al piano pluriennale presenti in ogni singolo sbarco;

d) la decisione che stabilisce la chiusura in tempo reale e definisce chiaramente la zona geografica delle zone di pesca interessate, la durata della chiusura e le condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura, di cui all’articolo 53, paragrafo 2;

e) i recapiti del punto di contatto per la trasmissione o la presentazione di giornali di bordo sulle attività di pesca, notifiche preventive, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita, dichiarazioni di assunzione in carico e documenti di trasporto, di cui agli articoli 14, 17, 20, 23, 62, 66 e 68;

f) una carta con le coordinate delle zone di chiusura delle attività di pesca in tempo reale di cui all’articolo 54, con l’indicazione della durata della chiusura e delle condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura;

g) la decisione di imporre una chiusura delle attività di pesca ai sensi dell’articolo 35 e tutte le informazioni necessarie.

Articolo 116

Zona protetta del sito web

1.  Nella zona protetta del proprio sito web ogni Stato membro inserisce e mantiene aggiornato l’accesso agli elenchi e alle banche dati seguenti:

a) gli elenchi dei funzionari addetti alle ispezioni di cui all’articolo 74;

b) la banca dati elettronica per il trattamento dei rapporti di ispezione e sorveglianza compilati dai funzionari di cui all’articolo 78;

c) i file informatici del sistema di controllo dei pescherecci registrati dal proprio centro di controllo della pesca di cui all’articolo 9;

d) la banca dati elettronica contenente l’elenco di tutte le licenze di pesca e autorizzazioni di pesca rilasciate e gestite conformemente al presente regolamento, con la chiara indicazione delle condizioni applicabili e delle informazioni relative a tutti i casi di sospensione e di revoca;

e) il modo di misurare il periodo continuativo di 24 ore di cui all’articolo 26, paragrafo 6;

f) la banca dati elettronica contenente tutti i dati relativi alle possibilità di pesca di cui all’articolo 33;

g) programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 46;

h) la banca dati elettronica utilizzata per la verifica della qualità e della completezza dei dati raccolti, di cui all’articolo 109.

2.  Ciascuno Stato membro assicura:

a) l’accesso remoto per la Commissione o l’organismo da essa designato a tutti i dati di cui al presente articolo attraverso una connessione Internet sicura, disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette;

b) lo scambio elettronico diretto delle pertinenti informazioni con altri Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato.

3.  Lo Stato membro concede l’accesso ai funzionari della Commissione sulla base di certificati elettronici rilasciati dalla Commissione o dall’organismo da essa designato.

4.  L’accesso ai dati contenuti nella zona protetta del sito web può essere concesso unicamente a specifici utenti a tal fine autorizzati dallo Stato membro interessato o dalla Commissione o dall’organismo da essa designato. L’accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui essi necessitano per lo svolgimento delle mansioni ed attività volte a garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ed è pertanto subordinato alle norme di riservatezza che disciplinano il trattamento di tali dati.

5.  I dati contenuti nella zona protetta del sito web sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di tre anni civili a decorrere dall’anno successivo a quello in cui l’informazione è registrata. I dati personali che devono essere scambiati, in conformità del presente regolamento, per scopi storici, statistici o scientifici sono scambiati esclusivamente in una forma che li renda anonimi oppure, laddove ciò non sia possibile, sono conservati soltanto a condizione che l’identità dell’interessato sia criptata.

6.  Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.



TITOLO XIII

ATTUAZIONE

Articolo 117

Cooperazione amministrativa

1.  Le autorità responsabili dell’attuazione del presente regolamento negli Stati membri cooperano tra di loro nonché con le autorità competenti dei paesi terzi, con la Commissione e con l’organismo da essa designato al fine di garantire l’osservanza del presente regolamento.

2.  Ai fini di cui al paragrafo 1 è istituito un sistema di assistenza reciproca che comprende norme sullo scambio di informazioni a seguito di una richiesta o su base spontanea.

3.  Lo Stato membro in cui si sono svolte le attività di pesca fornisce per via elettronica le informazioni pertinenti alla Commissione, su sua richiesta, contestualmente al loro invio allo Stato membro di bandiera del peschereccio.

4.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 118

Obblighi di informazione

1.  Gli Stati membri trasmettono ogni cinque anni alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

2.  Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora ogni cinque anni una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.  Una valutazione dell’impatto del presente regolamento sulla politica comune della pesca è realizzata dalla Commissione cinque anni dopo l’entrata in vigore del regolamento medesimo.

4.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in cui sono precisate le modalità applicate per la compilazione dei rapporti sui dati di base.

5.  Le modalità relative al contenuto e al formato delle relazioni degli Stati membri per l’applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.

Articolo 119

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.



TITOLO XIV

MODIFICHE E ABROGAZIONI

▼M6 —————

▼B

Articolo 121

Modifiche di altri regolamenti

1.  Nel regolamento (CE) n. 847/96, l’articolo 5 è soppresso.

2.  Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è così modificato:

a) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Sistema comunitario di controllo e di esecuzione

È esercitato un controllo sull’accesso alle acque e alle risorse e sull’esercizio delle attività di cui all’articolo 1 ed è garantita l’osservanza delle norme della politica comune della pesca. A tal fine è istituito un sistema comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione delle norme della politica comune della pesca.»;

b) gli articoli da 22 a 28 sono soppressi.

3.  Sono soppressi gli articoli 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale ( 6 ).

4.  È soppresso l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale ( 7 ).

5.  È soppresso il capo IV del regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica ( 8 ).

6.  È soppresso il capo IV del regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia ( 9 ).

7.  È soppresso il capo IV del regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale ( 10 ).

8.  È soppresso il capo IV del regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord ( 11 ).

9.  Sono soppressi l’articolo 10, paragrafi 3 e 4, l’articolo 11, paragrafi 2 e 3, gli articoli 12, 13 e 15, l’articolo 18, paragrafi 2 e 3, gli articoli 19 e 20, l’articolo 22, secondo comma, gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock ( 12 ).

10.  Sono soppressi gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock ( 13 ).

11.  Sono soppressi gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock ( 14 ).

Articolo 122

Abrogazioni

1.  È abrogato il regolamento (CEE) n. 2847/93, ad eccezione degli articoli 6, 8 e 11 che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore delle modalità d’applicazione degli articoli 14, 21 e 23 del presente regolamento e dell’articolo 5, dell’articolo 9, paragrafo 5, e degli articoli 13, 21 e 34 che sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2011.

2.  È abrogato il regolamento (CE) n. 1627/94 con effetto dalla data di entrata in vigore delle modalità d’applicazione dell’articolo 7 del presente regolamento.

3.  Il regolamento (CE) n. 1966/2006 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2011.

Articolo 123

Riferimenti

I riferimenti ai regolamenti abrogati e alle disposizioni soppresse conformemente all’articolo 121 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.



TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 124

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Tuttavia:

a) l’articolo 33, paragrafi 6 e 9, gli articoli 37, 43, 58, 60, 61, 63, 67, 68, 73, 78 e 84, l’articolo 90, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli 93 e 117 e l’articolo 121, paragrafi da 3 a 11, si applicano con effetto dal 1o gennaio 2011;

b) gli articoli 6, 7, 14, 21 e 23 si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore delle loro modalità d’applicazione;

c) l’articolo 92 si applica sei mesi dopo l’entrata in vigore delle sue modalità di applicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

PARAMETRI SPECIFICI IN MATERIA DI ISPEZIONE PER I PIANI PLURIENNALI

Obiettivo

1.

Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità del presente allegato.

Strategia

2.

L’attività di ispezione e di sorveglianza delle attività di pesca è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla cattura di specie che formano oggetto di un piano pluriennale. Per verificare l’efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione delle specie che formano oggetto di un piano pluriennale.

Priorità

3.

Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione dell’incidenza su ciascuna flotta delle limitazioni relative alle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

Obiettivi di riferimento

4.

Entro un mese dall’entrata in vigore di un regolamento che istituisce un piano pluriennale, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati.

Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare.

La Commissione accede su richiesta al piano di campionamento applicato dallo Stato membro.

a) Livello di ispezione nei porti

In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell’ambito del quale le ispezioni vertono sul 20 % in peso degli sbarchi totali di specie che formano oggetto di un piano pluriennale in uno Stato membro.

b) Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

Ispezione del 5 % dei quantitativi di specie che formano oggetto di un piano pluriennale messi in vendita nelle aste.

c) Livello di ispezione in mare

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di gestione; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

d) Livello di sorveglianza aerea

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.




ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA



Regolamento (CEE) n. 2847/93

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articoli 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 5

Articolo 3

Articolo 9

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 75

Articolo 5, lettere a) e b)

Articolo 74

Articolo 5, lettera c)

Articolo 8

Articolo 6

Articoli 14, 15 e 16

Articolo 7

Articoli 17 e 18

Articolo 8

Articoli 23, 24 e 25

Articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 8 e 9

Articoli 62, 63, 64, 65 e 68

Articolo 9, paragrafi 4 ter e 5

Articoli 66 e 67

Articolo 11

Articoli 20, 21 e 22

Articolo 13

Articolo 68

Articolo 14

Articolo 59

Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4

Articoli 33 e 34

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 36

Articolo 16

Articolo 117

Articolo 17

Articolo 5

Articolo 19

Articoli 112 e 113

Titolo IIA

Titolo IV, capo I, sezione 2

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 47

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 49

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 33

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 35

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 36

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 37

Articolo 21 bis

Articolo 35

Articolo 21 ter

Articolo 34

Articolo 21 quater

Articolo 36

Articolo 23

Articolo 105

Titolo V

Titolo IV, capo II, e articolo 109

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 56

Articolo 28, paragrafo 2

Articoli 57 e 70

Articolo 28, paragrafo 2 bis

Articolo 56

Articolo 29

Articoli 96, 97, 98 e 99

Articolo 30

Articolo 102

Articolo 31, paragrafi 1 e 2

Articoli 89 e 90

Articolo 31, paragrafo 4

Articolo 86

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 85

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 88

Articolo 33

Articolo 86

Articolo 34

Articolo 117

Articolo 34 bis

Articolo 117

Articolo 34 ter

Articolo 98

Articolo 34 quater

Articolo 95

Articolo 35

Articolo 118

Articolo 36

Articolo 119

Articolo 37

Articoli 112 e 113

Articolo 38

Articolo 3

Articolo 39

Articolo 122

Articolo 40

Articolo 124

Regolamento (CE) n. 1627/94

Presente regolamento

L’intero regolamento

Articolo 7

Regolamento (CE) n. 847/96

Presente regolamento

Articolo 5

Articolo 106

Regolamento (CE) n. 2371/2002

Presente regolamento

Articolo 21

Articoli 1 e 2

Articolo 22, paragrafo 1

Articoli 6, 7, 8, 9, 14 e 75

Articolo 22, paragrafo 2

Articoli 58, 59, 62, 68 e 75

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 5, e articolo 11

Articolo 23, paragrafo 4

Articoli 105 e 106

Articolo 24

Articolo 5, titolo VII e articoli 71 e 91

Articolo 25

Capi III e IV del titolo VII e articolo 89

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 96

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 108

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 36

Articolo 27, paragrafo 1

Articoli da 96 a 99

Articolo 27, paragrafo 2

Articoli 101 e 102

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 117

Articolo 28, paragrafo 3

Articoli 80, 81 e 83

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 79

Articolo 28, paragrafo 5

Articolo 74

Regolamento (CE) n. 811/2004

Presente regolamento

Articolo 7

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 17

Articolo 10

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 44

Articolo 12

Articolo 60, paragrafo 6

Regolamento (CE) n. 2166/2005

Presente regolamento

Articolo 9

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 10

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 12

Articolo 44

Articolo 13

Articolo 60, paragrafo 6

Regolamento (CE) n. 2115/2005

Presente regolamento

Articolo 7

Articolo 14, paragrafo 3

Regolamento (CE) n. 388/2006

Presente regolamento

Articolo 7

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 44

Articolo 11

Articolo 60, paragrafo 6

Regolamento (CE) n. 509/2007

Presente regolamento

Articolo 6

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 44

Articolo 9

Articolo 60, paragrafo 6

Regolamento (CE) n. 676/2007

Presente regolamento

Articolo 10

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 12

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 44

Articolo 15

Articolo 60, paragrafo 6

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Presente regolamento

Articolo 15

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 24

Articolo 46

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Presente regolamento

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 109, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 115

Articolo 20

Articolo 60

Articolo 22

Articolo 42

Articolo 23

Articolo 46

Articolo 24

Articolo 17

Articolo 25

Articolo 43

Articolo 26

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 27

Articolo 44

Articolo 28

Articolo 60, paragrafo 6



( 1 ) GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

( 2 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, sull'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

( 5 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

( 6 ) GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.

( 7 ) GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3.

( 8 ) GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

( 9 ) GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

( 10 ) GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 7.

( 11 ) GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

( 12 ) GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

( 13 ) GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

( 14 ) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.