2009R1187 — IT — 01.04.2015 — 005.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1187/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(rifusione)

(GU L 318, 4.12.2009, p.1)

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Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 173/2011 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2011

  L 49

16

24.2.2011

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1313/2011 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2011

  L 334

10

16.12.2011

 M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 245/2012 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2012

  L 81

37

21.3.2012

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 521/2012 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2012

  L 159

26

20.6.2012

►M5

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 990/2013 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2013

  L 275

3

16.10.2013




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1187/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(rifusione)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 170 e l'articolo 171, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa tra l'altro norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per consentire la sorveglianza dei limiti in valore e in volume delle restituzioni. Le modalità di applicazione di queste norme generali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 2 ).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1282/2006 è stato più volte modificato in modo sostanziale ( 3 ). Essendo necessarie ulteriori modifiche di detto regolamento, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.

(3)

In virtù dell'accordo sull'agricoltura ( 4 ) concluso nel quadro degli accordi GATT dell'Uruguay Round e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio ( 5 ) (in prosieguo «l'accordo sull'agricoltura»), la concessione di restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli, compresi i prodotti lattiero-caseari, è soggetta a limiti espressi in quantità e in valore per ciascun periodo di dodici mesi a decorrere dal 1o luglio 1995. Per garantire il rispetto dei suddetti limiti, il rilascio dei titoli di esportazione deve essere sottoposto a controlli e devono essere adottate procedure per l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione.

(4)

Per poter beneficiare di una restituzione, i prodotti devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ( 6 ) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 7 ), in particolare essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla marchiatura d'identificazione di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(5)

Ai fini di un adeguato controllo dei limiti, nessuna restituzione deve essere pagata per la quantità in eccesso rispetto a quella indicata nel titolo.

(6)

Occorre fissare la durata di validità dei titoli di esportazione.

(7)

Per garantire un accurato controllo dei prodotti esportati e ridurre in tal modo al minimo i rischi di speculazioni, è opportuno limitare la possibilità di cambiare il prodotto per il quale un titolo è rilasciato.

(8)

Il regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ( 8 ) prevede, all'articolo 4, paragrafo 2, le modalità relative all'utilizzazione dei titoli di esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione per l'esportazione di un prodotto contraddistinto da un codice a dodici cifre diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo. Tale disposizione si applica a un settore specifico solo a condizione che siano stati definiti le categorie di prodotti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 9 ) e i gruppi di prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 612/2009.

(9)

Per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le categorie di prodotti sono già state definite con riferimento alle categorie previste nell'accordo sull'agricoltura. Ai fini di una corretta gestione del regime, è opportuno conservare l'impiego di queste categorie. A fini di semplificazione e completezza, i gruppi di prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 612/2009 devono essere sostituiti e basati sui codici della nomenclatura combinata. Se il prodotto effettivamente esportato è diverso dal prodotto indicato nella casella 16 del titolo, occorre applicare le disposizioni generali dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 612/2009. Per evitare discriminazioni tra gli operatori che esportano nell'ambito del regime vigente e quelli che esportano nel quadro del presente regolamento, la suddetta disposizione può essere applicata retroattivamente su richiesta del titolare di un titolo.

(10)

Per consentire agli operatori di partecipare alle gare indette dai paesi terzi senza compromettere il rispetto dei limiti di volume, occorre istituire un sistema di titoli provvisori che conferisca agli aggiudicatari il diritto al rilascio di un titolo definitivo. Per garantire l'uso corretto di tali titoli, per determinate esportazioni con restituzione deve essere resa obbligatoria l'indicazione del paese di destinazione.

(11)

Per garantire un controllo efficace dei titoli rilasciati, basato sulle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare un termine prima del rilascio del titolo. Per garantire il corretto funzionamento del regime e in particolare un'equa attribuzione dei quantitativi disponibili nei limiti imposti dall'accordo sull'agricoltura, è necessario prevedere diverse misure di gestione, in particolare la facoltà di sospendere il rilascio dei titoli e di applicare un coefficiente di attribuzione ai quantitativi richiesti.

(12)

Occorre escludere da determinate disposizioni relative al rilascio dei titoli le esportazioni di prodotti nell'ambito di operazioni di aiuto alimentare.

(13)

Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, i cui prezzi sono determinati dai prezzi dei rispettivi ingredienti, è opportuno precisare le modalità di fissazione della restituzione, che deve essere proporzionata alla percentuale dei singoli ingredienti. Tuttavia, per facilitare la gestione delle restituzioni relative a tali prodotti, in particolare delle misure intese a garantire il rispetto degli impegni assunti in materia di esportazione nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, occorre fissare una quantità massima di saccarosio incorporato che può beneficiare di una restituzione. La percentuale del 43 % in peso del prodotto intero deve essere considerata rappresentativa del tenore di saccarosio di tali prodotti.

(14)

L'articolo 12, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 612/2009 prevede la possibilità di concedere restituzioni per i componenti di origine comunitaria del formaggio fuso fabbricato in regime di perfezionamento attivo. Occorre prevedere talune modalità particolari al fine di garantire il corretto funzionamento e il controllo efficace di questa misura specifica.

(15)

Nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada ( 10 ), approvato con decisione 95/591/CE del Consiglio ( 11 ), è diventato obbligatorio presentare un titolo di esportazione rilasciato dalla Comunità per i formaggi importati nel Canada a condizioni preferenziali. È necessario precisare le modalità di rilascio di detto titolo.

(16)

La Comunità ha facoltà di designare gli importatori che possono importare formaggi comunitari negli Stati Uniti nell'ambito del contingente supplementare derivante dall'accordo sull'agricoltura. Per consentire alla Comunità di sfruttare al massimo il valore del contingente occorre pertanto definire una procedura per la selezione degli importatori da designare in base all'attribuzione dei titoli di esportazione per i prodotti considerati.

(17)

L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ( 12 ), la cui firma e applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio ( 13 ), prevede che la Comunità gestisca la propria quota del contingente tariffario sulla base di un meccanismo di titoli di esportazione. Occorre pertanto definire la procedura relativa alla concessione di tali titoli. Per garantire che i prodotti importati nella Repubblica dominicana facciano parte del contingente e per verificare che i prodotti importati corrispondano a quelli indicati sul titolo di esportazione, l'esportatore deve essere tenuto, al momento dell'importazione, a presentare una copia certificata della dichiarazione di esportazione, con indicazione obbligatoria di determinate informazioni.

(18)

Riguardo al suddetto contingente, l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1282/2006 precisa le condizioni di ricevibilità delle domande di titoli relative alle due quote del contingente stesso. Relativamente alla quota b) del contingente, le domande possono essere presentate per un quantitativo fisso, indipendente dall'andamento degli scambi. Il numero di richiedenti per la quota a) del contingente è in costante aumento e il quantitativo che può essere oggetto di domande dipende dall'andamento degli scambi negli anni passati. Data l'eccedenza di latte in polvere sul mercato mondiale negli anni passati, il quantitativo di origine comunitaria importato nella Repubblica dominicana è diminuito e, di conseguenza, si sono ridotti i quantitativi che possono essere oggetto di domande per la quota a). È pertanto opportuno consentire ai richiedenti aventi diritto alla quota a) di optare per la quota b). Si deve tuttavia escludere la possibilità di presentare domanda per entrambe le quote.

(19)

Per favorire un uso ottimale del contingente e alleviare l'onere amministrativo a carico degli esportatori, è opportuno applicare anche alle esportazioni nella Repubblica dominicana la deroga che consente di utilizzare il titolo di esportazione per un prodotto contraddistinto da un codice a dodici cifre diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo qualora per entrambi i prodotti venga concesso lo stesso importo di restituzione all'esportazione e qualora entrambi i prodotti appartengano alla stessa categoria o allo stesso gruppo di prodotti.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce:

a) le disposizioni generali relative ai titoli e alle restituzioni per le esportazioni dalla Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b) le disposizioni specifiche relative all'esportazione dei prodotti di cui alla lettera a) dalla Comunità verso taluni paesi terzi.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 612/2009.



CAPO II

NORME GENERALI

Articolo 3

Per poter beneficiare di una restituzione, i prodotti di cui all'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla marchiatura d'identificazione di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 4

1.  Il tasso della restituzione è quello valido il giorno della richiesta del titolo di esportazione o dell'eventuale titolo provvisorio.

2.  Le domande di titolo con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui all'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il cui giorno di presentazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 376/2008 è il mercoledì o il giovedì successivo al termine di ogni periodo di gara di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione ( 14 ), si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo al giovedì di cui trattasi.

3.  La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, il paese di destinazione e il codice del paese o del territorio di destinazione, quali figurano nella nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri, stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione ( 15 ).

Articolo 5

1.  Le categorie di prodotti ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro degli accordi GATT dell'Uruguay Round (in prosieguo «l'accordo sull'agricoltura») sono riportate nell'allegato I del presente regolamento.

2.  I gruppi di prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 612/2009 sono riportati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 6

1.  La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice del prodotto a dodici cifre della nomenclatura per le restituzioni, quando è richiesta una restituzione, o il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata, quando non è richiesta alcuna restituzione. Il titolo è valido esclusivamente per il prodotto così designato, salvo nei casi definiti ai paragrafi 2 e 3.

2.  In deroga al paragrafo 1, un titolo di esportazione è valido anche per l'esportazione di un prodotto contraddistinto da un codice a dodici cifre diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo qualora per entrambi i prodotti venga concesso lo stesso importo di restituzione all'esportazione e qualora entrambi i prodotti appartengano alla stessa categoria di prodotti di cui all'allegato I.

3.  In deroga al paragrafo 1, un titolo di esportazione è valido anche per l'esportazione di un prodotto contraddistinto da un codice a dodici cifre diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo qualora entrambi i prodotti appartengano allo stesso gruppo di prodotti di cui all'allegato II.

In tal caso, la restituzione concessa viene calcolata conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 612/2009.

Articolo 7

Il titolo di esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino:

a) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0402 10 ;

b) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0405 ;

c) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0406 ;

d) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per gli altri prodotti di cui all'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

e) alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti da una gara prevista all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento e non oltre la fine dell'ottavo mese successivo a quello del rilascio del titolo di esportazione definitivo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 8

1.  Nell'ambito di una gara indetta da un organismo pubblico in un paese terzo di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, escluse le gare relative ai prodotti del codice NC 0406 , gli operatori possono richiedere un titolo di esportazione provvisorio per il quantitativo oggetto della loro offerta, dietro costituzione di una cauzione.

L'importo della cauzione per i titoli provvisori è pari al 75 % dell'importo calcolato conformemente all'articolo 9 del presente regolamento, con un minimo di 5 EUR/100 kg.

La prova del carattere pubblico o di diritto pubblico dell'organismo che indice la gara incombe all'operatore.

2.  I titoli provvisori sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, sempreché nel frattempo non siano state adottate le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

3.  In deroga all'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 376/2008, il termine per la presentazione delle informazioni ivi specificate è di 60 giorni.

Prima dello scadere di questo termine, l'operatore richiede il titolo di esportazione definitivo, che gli viene rilasciato immediatamente su presentazione della prova di aggiudicazione.

Su presentazione di una prova che l'offerta è stata respinta o che il quantitativo aggiudicato è inferiore a quello indicato nel titolo provvisorio, la cauzione viene integralmente o parzialmente svincolata, secondo il caso.

4.  Le domande di titolo di cui ai paragrafi 2 e 3 sono presentate conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 376/2008.

5.  Ai titoli di esportazione definitivi si applicano le disposizioni del presente capo, ad eccezione dell'articolo 10.

6.  Il paese di destinazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, costituisce una destinazione obbligatoria ai fini dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 612/2009 per i titoli rilasciati a norma del presente articolo.

Articolo 9

L'importo della cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 è pari alla percentuale di seguito indicata dell'importo della restituzione fissato per ciascun codice di prodotto e applicabile il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione:

a) 15 % per i prodotti del codice NC 0405 ;

b) 15 % per i prodotti del codice NC 0402 10 ;

c) 15 % per i prodotti del codice NC 0406 ;

d) 15 % per gli altri prodotti di cui all'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

L'importo della cauzione non può tuttavia essere inferiore a 5 EUR/100 kg.

L'importo della restituzione di cui al primo comma è quello calcolato per il quantitativo totale del prodotto considerato, ad eccezione dei prodotti lattiero-caseari zuccherati.

Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati l'importo della restituzione di cui al primo comma è pari al quantitativo totale del prodotto intero considerato, moltiplicato per il tasso di restituzione applicabile per chilogrammo di prodotto lattiero-caseario.

Articolo 10

▼M1

1.  I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, a condizione che i quantitativi per i quali sono stati richiesti siano stati notificati conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione ( 16 ) e sempreché nel frattempo non siano state adottate le misure di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo.

▼B

2.  Qualora il rilascio dei titoli di esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo di 12 mesi considerato o in un periodo più breve da determinare ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, tenuto conto dell'articolo 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in questione, la Commissione può, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, dello stesso regolamento:

a) applicare ai quantitativi richiesti un coefficiente di attribuzione;

b) respingere in tutto o in parte le domande pendenti per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati;

c) sospendere la presentazione delle domande di titoli per un massimo di cinque giorni lavorativi; la sospensione può essere prorogata secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Se il coefficiente di cui al primo comma, lettera a), è inferiore a 0,4, l'interessato può chiedere, entro tre giorni lavorativi dal giorno della pubblicazione della decisione che fissa il coefficiente, l'annullamento della sua domanda di titolo e lo svincolo della cauzione.

Nel caso di cui al primo comma, lettera c), le domande di titoli di esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate o differenziate secondo le categorie di prodotti e secondo la destinazione o il gruppo di destinazioni.

Ai fini del primo comma, per il prodotto in oggetto si tiene conto del carattere stagionale degli scambi, della situazione del mercato e, in particolare, dell'andamento dei prezzi di mercato e delle conseguenti condizioni di esportazione.

3.  Le misure di cui al paragrafo 2 possono anche essere adottate qualora le domande di titoli di esportazione riguardino quantitativi che superano o potrebbero superare i quantitativi normalmente disponibili per una destinazione o un gruppo di destinazioni e il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di turbativa degli scambi in questione o del mercato comunitario.

4.  Qualora le domande siano state respinte o i rispettivi quantitativi siano stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente ai quantitativi per i quali le domande non sono state accettate.

Articolo 11

Qualora il quantitativo globale oggetto delle domande di titoli sia tale che i quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo di dodici mesi considerato rischino di esaurirsi anzitempo, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di ripartire i quantitativi massimi suddetti su periodi da determinare.

Articolo 12

Se il quantitativo esportato supera il quantitativo indicato nel titolo, l'eccedenza non dà diritto al pagamento della restituzione.

A tal fine, la casella 22 del titolo reca la seguente dicitura: «Pagamento della restituzione limitato al quantitativo che figura nelle caselle 17 e 18».

Articolo 13

L'articolo 10 non si applica al rilascio dei titoli di esportazione richiesti per forniture a titolo di aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura.

Articolo 14

1.  Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, la restituzione concessa è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) un elemento corrispondente alla quantità di prodotti lattiero-caseari;

b) un elemento corrispondente alla quantità di saccarosio addizionato, fino a un massimo del 43 % in peso del prodotto intero.

2.  L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato moltiplicando l'importo fissato della restituzione per il tenore in percentuale di prodotti lattiero-caseari del prodotto intero.

3.  L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero, fino ad un massimo del 43 %, l'importo di base della restituzione valido il giorno di presentazione della domanda di titolo per i prodotti di cui all'allegato I, parte III, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 15

1.  La domanda di titolo di esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti del codice NC 0406 30 ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 612/2009 è corredata di una copia dell'autorizzazione ad espletare la procedura doganale pertinente.

2.  La domanda di titolo di esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1 ed il titolo stesso recano, nella casella 20, un riferimento al presente articolo.

3.  Nell'ambito della procedura doganale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'identificazione e il controllo della qualità e della quantità dei prodotti di cui allo stesso paragrafo per i quali è stata richiesta la restituzione, nonché per l'applicazione delle disposizioni sul diritto alla restituzione.



CAPO III

NORME SPECIFICHE



SEZIONE 1

Esportazioni verso il Canada

Articolo 16

1.  Le esportazioni di formaggi verso il Canada nell'ambito del contingente istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada approvato con decisione 95/591/CE sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.

2.  Le domande di titoli sono ricevibili soltanto se il richiedente:

a) dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio della Comunità;

b) si impegna per iscritto a fornire, su richiesta delle autorità competenti, eventuali documenti giustificativi supplementari da esse ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo, nonché ad accettare eventuali controlli da esse effettuati sulla contabilità e riguardo alle condizioni di fabbricazione dei prodotti interessati.

Articolo 17

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 7, la dicitura «CANADA — CA»;

b) nella casella 15, la designazione delle merci a sei cifre secondo la nomenclatura combinata per i prodotti dei codici NC 0406 10 , 0406 20 , 0406 30 e 0406 40 e ad otto cifre per i prodotti del codice NC 0406 90 . Nella casella 15 si può inserire fino a un massimo di sei prodotti così designati;

c) nella casella 16, il codice a otto cifre della nomenclatura combinata e la quantità espressa in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla casella 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati;

d) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo totale di prodotti di cui alla casella 16;

e) nella casella 20, a seconda dei casi, una delle diciture seguenti:

 «Formaggi destinati all'esportazione diretta in Canada. Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1187/2009. Contingente … (anno)»;

 «Formaggi destinati all'esportazione diretta/via New York in Canada. Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1187/2009. Contingente … (anno)».

Qualora il formaggio sia trasportato in Canada passando per paesi terzi, tali paesi devono essere indicati al posto della dicitura «New York» o unitamente ad essa;

f) nella casella 22, la dicitura «senza restituzione all'esportazione».

Articolo 18

1.  Il titolo è rilasciato immediatamente dopo la presentazione di una domanda ricevibile. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo stesso.

2.  Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino al 31 dicembre successivo a tale data.

Tuttavia, i titoli rilasciati dal 20 al 31 dicembre sono validi dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. In tal caso, l'anno successivo in questione deve essere indicato nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso conformemente all'articolo 17, lettera e), del presente regolamento.

Articolo 19

1.  Un titolo di esportazione presentato all'autorità competente per imputazione e vidimazione, conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 376/2008, può essere utilizzato per una sola dichiarazione di esportazione. La validità del titolo scade al momento in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione.

2.  Il titolare del titolo di esportazione garantisce che una copia certificata del titolo stesso sia presentata all'autorità competente canadese al momento della richiesta del titolo d'importazione.

3.  In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 376/2008, i titoli non sono trasferibili.

Articolo 20

Non si applicano le disposizioni del capo II.

▼M4



SEZIONE 2

Esportazioni verso gli Stati Uniti d’America

Articolo 21

I prodotti di cui al codice NC 0406 sono soggetti alla presentazione di un titolo di esportazione, in conformità alla presente sezione, per l’esportazione negli Stati Uniti nell’ambito dei seguenti contingenti:

a) il contingente supplementare derivante dall’accordo sull’agricoltura;

b) i contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round;

c) i contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round.

Articolo 22

1.  Le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti dal 1o al 10 settembre dell’anno precedente l’anno contingentale per il quale sono attribuiti i titoli di esportazione. Tutte le domande sono presentate nello stesso tempo all’autorità competente di uno Stato membro.

I contingenti di cui all’articolo 21 sono aperti su base annua per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

Le domande di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata. Tuttavia i titoli sono validi anche per qualsiasi altro codice che rientri nel codice NC 0406 .

La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 la seguente dicitura:

«Per l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America:

Contingente per l’anno … — Capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009.

Identificazione del contingente: …»

2.  Per ogni contingente indicato nella colonna 3 dell’allegato II bis, ogni richiedente può presentare una o più domande di titolo purché il quantitativo complessivo richiesto per contingente non superi i limiti quantitativi massimi fissati dall’articolo 22 bis.

A tal fine, se per lo stesso gruppo di prodotti di cui alla colonna 2 dell’allegato II bis il quantitativo disponibile indicato nella colonna 4 è suddiviso tra i contingenti Uruguay Round e Tokyo Round, questi due contingenti sono considerati due contingenti separati.

▼M6

3.  Le domande di titoli sono subordinate alla costituzione di una cauzione di 3 EUR/100 kg.

▼M4

4.  I richiedenti dei titoli d’esportazione presentano la prova di aver esportato i prodotti del contingente di cui trattasi, negli Stati Uniti, in almeno uno dei tre anni civili precedenti e che l’importatore designato è una loro filiale.

La prova degli scambi di cui al primo comma è fornita conformemente all’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ( 17 ).

5.  I richiedenti di titoli di esportazione indicano nelle domande:

a) la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente degli Stati Uniti secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States»;

b) la designazione dei prodotti secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States»;

c) il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti.

6.  La domanda di titolo di esportazione è corredata da una dichiarazione dell’importatore designato attestante il possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti negli Stati Uniti, per il rilascio di un titolo d’importazione relativo ai prodotti di cui all’articolo 21.

7.  Le domande sono ammissibili solo se rispettano i limiti quantitativi massimi, se contengono tutte le informazioni e se sono accompagnate dai documenti previsti dal presente articolo.

8.  Le informazioni di cui al presente articolo sono presentate attenendosi al modello riportato nell’allegato II ter.

Articolo 22 bis

Per i contingenti designati come 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nell’allegato II bis, colonna 3, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

Per gli altri contingenti di cui all’allegato II bis, colonna 3, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il 40 % del quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

Articolo 22 ter

1.  Entro il 18 settembre, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei contingenti indicati nell’allegato II bis, oppure che non sono state presentate domande.

2.  La comunicazione comprende per ciascun contingente:

a) un elenco dei richiedenti, il loro nome, indirizzo e numero di riferimento;

b) i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»;

c) il nome, l’indirizzo e il numero di riferimento dell’importatore designato dal richiedente.

Articolo 23

1.  Se le domande di titoli di esportazione per un dato contingente di cui all’articolo 21 superano il quantitativo disponibile per l’anno considerato, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione entro il 31 ottobre.

Il quantitativo derivante dall’applicazione di tale coefficiente è arrotondato al chilogrammo inferiore più vicino.

La cauzione è svincolata totalmente o parzialmente per le domande respinte o per i quantitativi superiori a quelli attribuiti.

2.  Se l’applicazione del coefficiente di attribuzione porta ad attribuire titoli per meno di 10 tonnellate per richiedente e per contingente, lo Stato membro procede all’assegnazione dei quantitativi corrispondenti disponibili per contingente, mediante sorteggio. Lo Stato membro sorteggia titoli di 10 tonnellate ciascuno fra i richiedenti ai quali sarebbero assegnati quantitativi inferiori a 10 tonnellate per contingente, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione.

I quantitativi inferiori a 10 tonnellate che residuano dalla fissazione dei lotti, sono distribuiti equamente in aggiunta ai lotti di 10 tonnellate prima del sorteggio.

Se dall’applicazione del coefficiente di attribuzione residua un quantitativo inferiore a 10 tonnellate per contingente, tale quantitativo è considerato un singolo lotto.

La cauzione relativa alle domande rimaste senza esito nell’attribuzione per sorteggio è immediatamente svincolata.

3.  Gli Stati membri che attribuiscono i lotti per sorteggio comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dei coefficienti di attribuzione, per ogni contingente, i quantitativi assegnati per richiedente, il codice del prodotto, il numero di riferimento del richiedente e il numero di riferimento dell’importatore designato.

I quantitativi assegnati per sorteggio sono distribuiti fra i singoli codici NC in proporzione ai quantitativi di prodotto richiesti per codice NC.

4.  Se la richiesta di titoli di esportazione per i contingenti di cui all’articolo 21 non supera il quantitativo disponibile per l’anno considerato, la Commissione assegna i quantitativi residui ai richiedenti proporzionalmente alle domande presentate, fissando un coefficiente di attribuzione. Il quantitativo derivante dall’applicazione di tale coefficiente è arrotondato al chilogrammo inferiore più vicino.

In tal caso gli operatori comunicano all’autorità competente degli Stati membri interessati, entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo supplementare che accettano. La cauzione costituita è aumentata in conseguenza.

Articolo 24

1.  La Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati Uniti i nomi degli importatori designati di cui all’articolo 22, paragrafo 5, lettera c) e i quantitativi attribuiti.

2.  Se il titolo d’importazione per i quantitativi in questione non viene attribuito all’importatore designato, in circostanze che non mettano in causa la buona fede dell’operatore che presenta la dichiarazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, l’operatore può essere autorizzato dallo Stato membro a designare un altro importatore, a condizione che questi figuri nell’elenco trasmesso alle autorità competenti degli Stati Uniti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

3.  Lo Stato membro comunica appena possibile alla Commissione il cambiamento dell’importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti.

Articolo 25

1.  I titoli di esportazione sono rilasciati entro il 15 dicembre dell’anno che precede l’anno contingentale per i quantitativi in relazione ai quali i titoli vengono attribuiti.

I titoli sono validi dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno contingentale.

I titoli recano nella casella 20 una delle diciture seguenti:

«Valido dal 1o gennaio al 31 dicembre … (anno).»

2.  Le cauzioni relative ai titoli di esportazione sono svincolate su presentazione della prova di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, corredata del documento di trasporto di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 612/2009 indicante come destinazione gli Stati Uniti d’America.

3.  I titoli rilasciati ai sensi del presente articolo sono validi unicamente per le esportazioni di prodotti nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 21.

▼M6

Articolo 26

Le disposizioni del capo II si applicano ad eccezione degli articoli 7, 9 e 10.



SEZIONE 3

Esportazioni verso la Repubblica dominicana

Articolo 27

1.  Le esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere nell’ambito del contingente di cui all’allegato III, appendice 2, dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sono subordinate alla presentazione, presso le autorità competenti della Repubblica dominicana, di una copia certificata del titolo di esportazione rilasciato conformemente alla presente sezione e di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ciascuna spedizione.

2.  Le domande di titoli di esportazione («domande di titoli») possono essere presentate per tutti i prodotti dei codici NC 0402 10 , 0402 21 e 0402 29 .

I prodotti devono essere interamente ottenuti nell’Unione. Il richiedente fornisce, su richiesta delle autorità competenti, tutti gli eventuali documenti giustificativi supplementari da queste ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo ed accetta tutti gli eventuali controlli da queste effettuati sulla contabilità e riguardo alle condizioni di fabbricazione dei prodotti interessati.

Articolo 28

1.  Il contingente di cui all’articolo 27, paragrafo 1, ammonta a 22 400 tonnellate per ciascun periodo di dodici mesi a partire dal 1o luglio. Tale contingente è diviso in due quote:

a) la prima quota, pari all’80 %, ossia a 17 920 tonnellate, è ripartita tra gli esportatori dell’Unione che possono dimostrare di aver esportato prodotti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, nella Repubblica dominicana nel corso di almeno uno dei quattro anni civili precedenti il periodo di presentazione delle domande di titoli;

b) la seconda quota, pari al 20 %, ossia a 4 480 tonnellate, è riservata ai richiedenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), che possono dimostrare, al momento della presentazione della domanda, di esercitare, nel corso degli ultimi dodici mesi, un’attività nel settore degli scambi con paesi terzi di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata.

La prova degli scambi di cui al primo comma è fornita conformemente all’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

2.  Le domande di titoli devono riferirsi almeno a 20 tonnellate e riguardano al massimo, per ciascun richiedente:

a) i rispettivi quantitativi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per quanto riguarda il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui all’articolo 29, paragrafo 1;

b) il quantitativo rimanente totale delle due quote del contingente di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per quanto riguarda il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui all’articolo 29, paragrafo 2.

Le domande di titoli relativi al quantitativo rimanente totale di cui al primo comma, lettera b), possono essere presentate dagli esportatori di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), oppure dai richiedenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b).

Le domande di titoli per quantitativi che superano i limiti di cui al primo comma, lettere a) e b) sono respinte.

3.  Pena l’irricevibilità, deve essere presentata una sola domanda di titolo per periodo di presentazione delle domande di cui all’articolo 29 per ciascun codice della nomenclatura combinata. Ogni richiedente deve presentare tutte le domande contemporaneamente presso l’organismo competente di un unico Stato membro.

Le domande di titoli di esportazione sono ricevibili soltanto se il richiedente, al momento della presentazione:

a) costituisce una cauzione di 3 EUR/100 kg;

b) per la quota di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), indica il quantitativo di prodotti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, da lui esportati nella Repubblica dominicana durante uno dei quattro anni civili precedenti il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui all’articolo 29 e lo dimostra in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. A tal fine, si considera esportatore l’operatore il cui nome figura nella dichiarazione di esportazione attinente;

c) per la quota di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), dimostra, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver rispettato le condizioni ivi previste.

Articolo 29

Le domande di titoli sono presentate dal 20 al 30 maggio di ogni anno per le esportazioni effettuate durante l’anno contingentale compreso fra il 1o luglio e il 30 giugno dell’anno successivo.

Se, dopo il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui al paragrafo 1, un quantitativo è ancora disponibile, le domande di titoli sono presentate dal 1o al 10 novembre di ogni anno per le esportazioni effettuate durante il periodo restante dell’anno contingentale in corso.

Articolo 30

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 7, la dicitura «Repubblica dominicana — DO»;

b) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo cui si riferiscono la domanda o il titolo;

c) nella casella 20, una delle diciture di cui all’allegato III.

I titoli rilasciati conformemente alla presente sezione obbligano ad esportare verso la Repubblica dominicana.

Articolo 31

1.  Per quanto riguarda le domande di titoli di cui all’articolo 29, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 6 giugno di ogni anno, per ciascuna delle due quote del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura combinata, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, se del caso, l’assenza di domande.

2.  La Commissione decide, quanto prima possibile, in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e stabilisce i coefficienti di attribuzione per ogni parte della quota. Il risultato ottenuto in seguito all’applicazione del coefficiente viene arrotondato al chilogrammo inferiore.

3.  Se, per almeno una delle due quote le domande di titoli sono presentate per quantitativi inferiori a quelli di cui all’articolo 28, paragrafo 1, la Commissione include nella sua decisione di cui al paragrafo 2 il quantitativo restante totale per il quale le domande di titoli possono essere presentate nel corso del periodo di cui all’articolo 29, secondo paragrafo.

Per quanto riguarda le domande di titoli di cui all’articolo 29, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 17 novembre di ogni anno, per ciascun codice di prodotto della nomenclatura combinata, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, se del caso, l’assenza di domande.

La Commissione decide, quanto prima possibile, in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e stabilisce un coefficiente di attribuzione. Il risultato ottenuto in seguito all’applicazione del coefficiente viene arrotondato al chilogrammo inferiore.

Se i quantitativi richiesti conformemente al primo comma non raggiungono il quantitativo restante totale, la Commissione, in virtù della decisione di cui al terzo comma, assegna il quantitativo rimanente in proporzione ai quantitativi richiesti.

I richiedenti devono comunicare all’autorità competente se accettano il quantitativo supplementare entro una settimana a decorrere dal giorno della pubblicazione della decisione della Commissione, di cui al terzo comma. La cauzione costituita è aumentata in conseguenza. L’autorità competente comunica alla Commissione, entro il 31 dicembre, il quantitativo supplementare che è stato accettato.

4.  Prima dell’invio delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 ed al paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri verificano che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 2, e all’articolo 28.

5.  Se, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo ottenuto per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente ha facoltà di ritirare la propria domanda di titolo. In tal caso, egli ne informa l’autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, terzo comma. La cauzione è svincolata immediatamente. L’autorità competente comunica alla Commissione, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione, i quantitativi, distribuiti in base ai codici di prodotto della nomenclatura combinata, a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate.

Articolo 32

1.  I titoli di esportazione sono rilasciati entro il 30 giugno e, eventualmente, entro il 31 dicembre, successivamente alla pubblicazione della decisione della Commissione di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e all’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, rispettivamente.

Essi sono rilasciati esclusivamente agli operatori le cui domande di titoli sono state prese in considerazione per i quantitativi comunicati dagli Stati membri a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, e dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma.

Se si constata che le informazioni comunicate da un operatore a cui è stato rilasciato un titolo di esportazione non sono corrette, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata.

2.  Il titolo di esportazione rilasciato conformemente alla presente sezione è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino al 30 giugno dell’anno contingentale per il quale è stato richiesto il titolo.

Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, il titolo di esportazione è valido altresì per tutti i prodotti dei codici di cui all’articolo 27, paragrafo 2, primo comma.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 luglio e, eventualmente, entro il 15 gennaio, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli, distribuiti in base ai codici di prodotto della nomenclatura combinata.

4.  La cauzione è svincolata esclusivamente in uno dei seguenti casi:

a) dietro presentazione della prova di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, corredata del documento di trasporto di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 612/2009 indicante come destinazione la Repubblica dominicana;

b) per i quantitativi oggetto di domanda per i quali non ha potuto essere rilasciato alcun titolo.

Le cauzioni relative ai quantitativi non esportati vengono incamerate.

5.  In deroga all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 376/2008, i titoli non sono trasferibili.

6.  Entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ognuna delle due quote del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, e con riguardo al precedente periodo di 12 mesi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, i seguenti quantitativi suddivisi per codice di prodotto della nomenclatura combinata:

a) il quantitativo per il quale non sono stati rilasciati oppure sono stati annullati titoli;

b) il quantitativo esportato.

Articolo 33

1.  Le disposizioni del capo II si applicano ad eccezione degli articoli 7, 9 e 10.

2.  Le comunicazioni alla Commissione di cui al presente regolamento si trasmettono conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 18 ).

▼B



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

1.  Il regolamento (CE) n. 1282/2006 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad applicarsi ai titoli di esportazione rilasciati anteriormente al 1o gennaio 2010.

2.  I riferimenti al regolamento (CE) n. 1282/2006 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 35

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a partire dal 1o gennaio 2010.

Su richiesta dell'operatore interessato presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e anteriormente al 1o maggio 2010, l'articolo 6 si applica ai titoli rilasciati a partire dal 30 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



Categorie di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Numero

Designazione

Codice NC

I

Burro, altre materie grasse del latte e paste da spalmare lattiere

0405 10

0405 20 90

0405 90

II

Latte scremato in polvere

0402 10

III

Formaggi e latticini

0406

IV

Altri prodotti lattiero-caseari

0401

0402 21

0402 29

0402 91

0402 99

da 0403 10 11 a 0403 10 39

da 0403 90 11 a 0403 90 69

0404 90

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70




ALLEGATO II



Gruppi di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2

Numero del gruppo

Codice della nomenclatura combinata

1

►M2   0401 40 0401 50  ◄

2

0402 21

0402 29

3

0402 91

0402 99

4

0403 90

5

0404 90

6

0405

7

0406 10

8

0406 20

9

0406 30

10

0406 40

11

0406 90

▼M4




ALLEGATO II bis



Identificazione del gruppo secondo le note addizionali di cui al capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States»

Identificazione del contingente

Quantitativo annuo disponibile

(Kg)

Numero del gruppo

Descrizione del gruppo

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908 877

16-Uruguay

3 446 000

17

Blue Mould

17- Uruguay

350 000

18

Cheddar

18- Uruguay

1 050 000

20

Edam/Gouda

20- Uruguay

1 100 000

21

Italian type

21- Uruguay

2 025 000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393 006

22-Uruguay

380 000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003 172

25-Uruguay

2 420 000




ALLEGATO II ter

Presentazione delle informazioni di cui all’articolo 22

Identificazione del contingente di cui alla colonna 3 dell’allegato II ter



Nome del gruppo di cui alla colonna 2 dell’allegato II bis

Origine del contingente:

Uruguay Round 

Tokyo Round 



Nome/indirizzo del richiedente

Codice del prodotto della nomenclatura combinata

Quantitativo richiesto in kg

Codice della

«Harmonised Tariff Schedule of the USA»

Nome/indirizzo dell’importatore designato

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale:

 
 
 

▼B




ALLEGATO III

Diciture di cui all'articolo 30, lettera c)

in bulgaro :

Глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1187/2009:

тарифна квота за периода 1.7… г. — 30.6… г., за мляко на прах, съгласно допълнение II към приложение III към Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, чието подписване и временно прилагане е одобрено с Решение 2008/805/ЕО на Съвета.]

in spagnolo :

Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1187/2009:

contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.…, con arreglo al apéndice 2 del anexo III del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, cuya firma y aplicación provisional han sido aprobadas mediante la Decisión 2008/805/CE del Consejo.

in ceco :

kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1187/2009:

celní kvóta na období od 1. 7. … do 30. 6. … pro sušené mléko podle dodatku 2 přílohy III Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

in danese :

Kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1187/2009:

toldkontingent for 1.7…-30.6… for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF.

in tedesco :

Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1187/2009:

Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß Anhang III Anlage 2 des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, dessen Unterzeichnung und vorläufige Anwendung mit dem Beschluss 2008/805/EG des Rates genehmigt wurde.

in estone :

määruse (EÜ) nr 1187/2009 III peatüki 3. jagu:

ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu (mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/805/EÜ) III lisa 2. liites on sätestatud piimapulbri tariifikvoot ajavahemikuks 1.7…–30.6….

in greco :

κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009:

δασμολογική ποσόστωση 1.7…-30.6…, για το γάλα σε σκόνη σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος III της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, της οποίας η υπογραφή και η προσωρινή εφαρμογή εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/805/ΕΚ του Συμβουλίου.

in inglese :

Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1187/2009:

tariff quota for 1.7…-30.6…, for milk powder according to Appendix 2 of Annex III to the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, the signature and provisional application of which has been approved by Council Decision 2008/805/EC.

in francese :

Chapitre III, Section 3, du règlement (CE) no 1187/2009:

contingent tarifaire pour la période du 1.7… au 30.6…, pour le lait en poudre conformément à l'appendice 2 de l'annexe III de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, dont la signature et l'application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil.

▼M5

in croato :

Glava III, Odjeljak 3. Uredbe (EZ) br. 1187/2009:

carinska kvota za 1.7…- 30.6…., za mlijeko u prahu sukladno Dodatku 2. Priloga III. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, čije su potpisivanje i privremena primjena odobreni Odlukom Vijeća 2008/805/EZ.

▼B

in italiano :

capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1187/2009:

contingente tariffario per l'anno 1.7…-30.6…, per il latte in polvere ai sensi dell'appendice 2 dell'allegato III dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui firma e la cui applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.

in lettone :

Regulas (EK) Nr. 1187/2009 III nodaļas 3. iedaļā –

Tarifa kvota no 1. jūlija līdz 30. jūnijam piena pulverim saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājumu Ekonomiskās partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm no vienas puses un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm no otras puses, kura parakstīšana un provizoriska piemērošana apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2008/805/EK.

in lituano :

Reglamento (EB) Nr. 1187/2009 III skyriaus 3 skirsnyje:

tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių Ekonominės partnerystės susitarimo, kurio pasirašymas ir laikinas taikymas patvirtinti Tarybos sprendimu 2008/805/EB, III priedo 2 priedėlyje.

in ungherese :

Az 1187/2009/EK rendelet III. fejezetének 3. szakasza:

az egyrészről a CARIFORUM-államok másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás – amelynek aláírását és ideiglenes alkalmazását a 2008/805/EK tanácsi határozat hagyta jóvá – III. mellékletének 2. függeléke szerinti tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

in maltese :

Il-Kaptiolu III, it-Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1187/2009:

kwota tariffarja għal 1.7…-30.6…, għat-trab tal-ħalib skont l-Appendiċi 2 tal-Anness III għall-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, li l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tiegħu kienu approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE.

in olandese :

hoofdstuk III, afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1187/2009:

tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… overeenkomstig aanhangsel 2 van bijlage III bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit 2008/805/EG van de Raad.

in polacco :

rozdział III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009:

kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z dodatkiem 2 do załącznika III do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE.

in portoghese :

Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1187/2009:

Contingente pautal de leite em pó do ano 1.7.…-30.6.…, ao abrigo do apêndice 2 do anexo III do Acordo de Parceria Económica entre os Estados do Cariforum, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, cuja assinatura e aplicação a título provisório foram aprovadas pela Decisão 2008/805/CE do Conselho.

in rumeno :

capitolul III secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009:

contingent tarifar pentru anul 1.7…-30.6…, pentru lapte praf în conformitate cu apendicele 2 din anexa III la Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, ale cărui semnare și aplicare provizorie au fost aprobate prin Decizia 2008/805/CE a Consiliului.

in slovacco :

kapitola III oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1187/2009:

colná kvóta na obdobie od 1. júla … do 30. júna … na sušené mlieko podľa dodatku 2 k prílohe III k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, ktorej podpísanie a predbežné vykonávanie sa schválilo rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

in sloveno :

poglavje III, oddelek 3 Uredbe (ES) št. 1187/2009:

Tarifna kvota za obdobje 1.7…–30.6… za mleko v prahu v skladu z Dodatkom 2 k Prilogi III k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, katerega podpis in začasno uporabo je Svet odobril s Sklepom 2008/805/ES.

in finlandese :

asetuksen (EY) N:o 1187/2009 III luvun 3 jaksossa:

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen, jonka allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/805/EY, liitteessä III olevan lisäyksen 2 mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7…–30.6… välisenä aikana.

in svedese :

Kapitel III, avsnitt 3 i förordning (EG) nr 1187/2009:

tullkvot för 1.7…–30.6… för mjölkpulver enligt tillägg 2 till bilaga III till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vars undertecknande och provisoriska tillämpning godkändes genom rådets beslut 2008/805/EG.

▼M1 —————

▼B




ALLEGATO VII



Regolamento abrogato e sue successive modifiche

Regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione

(GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4)

 

Regolamento (CE) n. 1919/2006 della Commissione

(GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1)

Unicamente l'articolo 7 e l'allegato IX

Regolamento (CE) n. 532/2007 della Commissione

(GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7)

Unicamente l'articolo 1

Regolamento (CE) n. 240/2009 della Commissione

(GU L 75 del 21.3.2009, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 433/2009 della Commissione

(GU L 128 del 27.5.2009, pag. 5)

 

Regolamento (CE) n. 740/2009 della Commissione

(GU L 290 del 13.8.2009, pag. 3)

 




ALLEGATO VIII



Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1282/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9, paragrafi da 1 a 6

Articolo 8, paragrafi da 1 a 6

Articolo 9, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 12

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 17

Articolo 15

Articolo 18

Articolo 16

Articolo 19

Articolo 17

Articolo 20

Articolo 18

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 20

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 23

Articolo 21

Articolo 24

Articolo 22

Articolo 25, paragrafo 1, primo comma

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma

Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 25, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 26

Articolo 24

Articolo 27

Articolo 25

Articolo 28

Articolo 26

Articolo 29

Articolo 27

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 2, primo comma

Articolo 28, paragrafo 2, primo comma

Articolo 28, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 30, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 28, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 31

Articolo 29

Articolo 32

Articolo 30

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2, primo comma

Articolo 31, paragrafo 2, primo comma

Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, prima frase

Articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, prima frase

Articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase

Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, dalla seconda alla quinta frase

Articolo 31, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 33, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 31, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 34

Articolo 32

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 34

Articolo 35

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato III

Allegato V

Allegato IV

Allegato VI

Allegato V

Allegato VII

Allegato VI

Allegato VIII

Allegato VII

Allegato VIII



( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

( 2 ) GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.

( 3 ) Cfr. allegato VII.

( 4 ) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

( 5 ) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

( 6 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

( 7 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

( 8 ) GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

( 9 ) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

( 10 ) GU L 334 del 30.12.1995, pag. 33.

( 11 ) GU L 334 del 30.12.1995, pag. 25.

( 12 ) GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.

( 13 ) GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1.

( 14 ) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

( 15 ) GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19.

( 16 ) GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26.

( 17 ) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

( 18 ) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.