02009R1072 — IT — 21.02.2022 — 003.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) N. 612/2012 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2012 |
L 178 |
5 |
10.7.2012 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/1055 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020 |
L 249 |
17 |
31.7.2020 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2009
che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
In attesa che siano conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2, il presente regolamento lascia impregiudicate:
le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i paesi terzi interessati;
le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali o in regime di liberalizzazione, che trasportatori non stabiliti in uno Stato membro vi effettuino operazioni di carico e scarico.
I seguenti tipi di trasporto e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto:
trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio universale;
trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
fino al 20 maggio 2022: trasporti di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate;
dal 21 maggio 2022: trasporti di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;
trasporti di merci con autoveicoli purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
le merci trasportate sono di proprietà dell’impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
lo spostamento serve a far affluire le merci all’impresa o a spedirle dall’impresa stessa oppure a spostarle all’interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa;
gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell’impresa in base a un’obbligazione contrattuale;
i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà dell’impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada ( 1 ); e
tale trasporto costituisce soltanto un’attività accessoria nell’ambito dell’insieme delle attività dell’impresa;
trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.
La lettera d), punto iv), del primo comma non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
«veicolo»: un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci;
«trasporti internazionali»:
gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e d’arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
gli spostamenti dei veicoli a carico da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
gli spostamenti dei veicoli a carico tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri; o
gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti di cui alle lettere a), b) e c);
«Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale un trasportatore svolge la sua attività diverso dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore;
«trasportatore non residente»: un’impresa di trasporto di merci su strada che svolge la sua attività in uno Stato membro ospitante;
«conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nell’ambito delle sue mansioni per essere disponibile, all’occorrenza, alla guida;
«trasporti di cabotaggio»: trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento;
«infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada»: un’infrazione che può portare alla perdita dell’onorabilità ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o al ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria.
CAPO II
TRASPORTI INTERNAZIONALI
Articolo 3
Principio generale
Per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente.
Articolo 4
Licenza comunitaria
La licenza comunitaria è rilasciata da uno Stato membro, in conformità del presente regolamento, a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che:
sia stabilito in tale Stato membro in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro; e
sia abilitato nello Stato membro di stabilimento, in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada.
La licenza comunitaria è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento per una durata massima rinnovabile di dieci anni.
Le licenze comunitarie e le copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza.
▼M3 —————
Nel caso di veicoli utilizzati per il trasporto di merci la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e a cui si applicano i requisiti finanziari ridotti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l’autorità di rilascio riporta nella sezione «osservazioni particolari» della licenza comunitaria, o della relativa copia certificata conforme: «≤ 3,5 t».
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 ter al fine di modificare gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.
La licenza comunitaria è rilasciata a nome del trasportatore e non è cedibile. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo del trasportatore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.
Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, la copia certificata conforme accompagna il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa ovvero siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.
Articolo 5
Attestato di conducente
L’attestato di conducente è rilasciato da uno Stato membro a norma del presente regolamento a tutti i trasportatori che:
siano titolari di una licenza comunitaria; e
assumano legalmente in detto Stato membro un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ( 2 ), o facciano legittimamente ricorso a un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi di tale direttiva, messo a loro disposizione nel rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti stabilite nello stesso Stato membro:
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e, se del caso,
da contratti collettivi, secondo le norme applicabili in detto Stato membro.
L’attestato di conducente è rilasciato per un periodo stabilito dallo Stato membro che lo rilascia e per un massimo di cinque anni. Gli attestati di conducente rilasciati prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono validi fino alla loro data di scadenza.
L’attestato di conducente resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato. Gli Stati membri provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.
Articolo 6
Verifica delle condizioni
Articolo 7
Rifiuto del rilascio e ritiro della licenza comunitaria e dell’attestato di conducente
Le autorità competenti ritirano la licenza comunitaria o l’attestato di conducente qualora il titolare:
non soddisfi più le condizioni fissate dall’articolo 4, paragrafo 1, o dall’articolo 5, paragrafo 1; o
abbia fornito informazioni inesatte in relazione a una richiesta di rilascio della licenza comunitaria o dell’attestato di conducente.
CAPO III
CABOTAGGIO
Articolo 8
Principio generale
Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l’autoveicolo dello stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante. L’ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall’ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.
Entro il termine di cui al primo comma, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi a norma del primo comma, purché siano limitati ad un trasporto per Stato membro entro tre giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione.
I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale, nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito. Nel caso in cui il veicolo sia stato nel territorio dello Stato membro ospitante nel corso del periodo di quattro giorni precedente il trasporto internazionale, il trasportatore deve inoltre produrre prove che attestino chiaramente tutti i trasporti effettuati nel corso di detto periodo.
Per ogni operazione effettuata, le prove di cui al primo comma comprendono i dati seguenti:
il nome, l’indirizzo e la firma del mittente;
il nome, l’indirizzo e la firma del trasportatore;
il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;
la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;
il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.
Articolo 9
Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio
L’esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:
le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;
le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili e animali vivi;
il tempo di guida e i periodi di riposo;
l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto.
I pesi e le dimensioni di cui al primo comma, lettera b), possono eccedere, se del caso, quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del trasportatore, ma non possono in nessun caso violare i limiti fissati dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure le caratteristiche tecniche citate nelle prove di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale ( 3 ).
Articolo 10
Procedura di salvaguardia
Ai fini del paragrafo 1 si intende per:
— «grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all’interno di una determinata zona geografica»: il manifestarsi, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tale da provocare un’eccedenza grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell’offerta rispetto alla domanda, eccedenza che implica una minaccia per l’equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di trasportatori,
— «zona geografica»: una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all’insieme del territorio di altri Stati membri.
La Commissione esamina sulla base, in particolare, dei dati pertinenti, la situazione e, previa consultazione del comitato istituito in forza dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta.
Tali misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dall’ambito di applicazione del presente regolamento.
Le misure adottate a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validità.
La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.
Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio una decisione adottata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3 entro trenta giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla prima richiesta, può prendere una decisione diversa.
Alla decisione del Consiglio sono applicabili i limiti di validità previsti dal paragrafo 3, terzo comma. Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei trasportatori residenti e ne informano la Commissione. Se entro il termine di cui al primo comma il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.
Articolo 10 bis
Controlli
CAPO IV
MUTUA ASSISTENZA E SANZIONI
Articolo 11
Mutua assistenza
Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell’applicazione del presente regolamento e del controllo sull’applicazione stessa. Essi si scambiano le informazioni attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Articolo 12
Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento
In caso di infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore che ha commesso l’infrazione adottano misure appropriate per perseguire l’infrazione, compresa eventualmente una diffida se prevista dal diritto nazionale, che possono portare, fra l’altro, all’imposizione delle seguenti sanzioni amministrative:
ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria;
ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria.
Queste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria, nonché del numero complessivo di copie certificate conformi della licenza di cui dispone in relazione al traffico internazionale.
In caso di infrazione grave consistente in uso illecito, di qualunque natura, degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore che ha commesso l’infrazione impongono le opportune sanzioni, tra cui:
sospensione del rilascio degli attestati di conducente;
ritiro degli attestati di conducente;
subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari volte a prevenire gli eventuali usi illeciti;
ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria;
ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria.
Queste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria.
Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore comunicano alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è stata accertata l’infrazione, quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sia stata eventualmente applicata.
Qualora tali sanzioni non siano imposte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento motivano tale decisione.
Articolo 13
Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro ospitante
Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un’infrazione grave del presente regolamento o della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada imputabile ad un trasportatore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l’infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore quanto prima, e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, le seguenti informazioni:
una descrizione dell’infrazione e la data e l’ora in cui è stata commessa;
la categoria, il tipo e la gravità dell’infrazione; e
le sanzioni imposte e le sanzioni eseguite.
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento impongano sanzioni amministrative, in conformità dell’articolo 12.
Articolo 14
Iscrizione nei registri elettronici nazionali
Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commesse da trasportatori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte di un qualsiasi Stato membro, così come il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria o della relativa copia certificata conforme, siano iscritti nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella banca dati per due anni a decorrere dalla scadenza del periodo di ritiro in caso di ritiro temporaneo e dalla data del ritiro in caso di ritiro permanente.
Articolo 14 bis
Responsabilità
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti per mancata osservanza dei capi II e III, qualora essi fossero a conoscenza del fatto — o, alla luce di tutte le circostanze del caso, avrebbero dovuto esserne a conoscenza — che i servizi di trasporto da essi commissionati hanno comportato infrazioni del presente regolamento.
Articolo 14 ter
Esercizio della delega
CAPO V
ATTUAZIONE
▼M3 —————
Articolo 16
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2011 e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modificazioni successive.
Gli Stati membri provvedono affinché tali misure siano applicate senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del trasportatore.
Articolo 17
Relazioni e riesame
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Abrogazioni
I regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 e la direttiva 2006/94/CE sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti e alla direttiva abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 4 dicembre 2011, ad eccezione degli articoli 8 e 9 che si applicano dal 14 maggio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elementi di sicurezza della licenza comunitaria e dell’attestato di conducente
La licenza comunitaria e l’attestato di conducente devono presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:
ALLEGATO II
Modello di licenza comunitaria
COMUNITÀ EUROPEA
(a)
(Colore blu chiaro Pantone 290, o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m2 o superiore)
(Prima pagina della licenza)
(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)
(b)
(Seconda pagina della licenza)
(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)
DISPOSIZIONI GENERALI
La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.
Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce:
nonché gli spostamenti a vuoto in relazione a tali trasporti.
Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, la presente licenza è valida per la parte di percorso nel territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico o di scarico soltanto dopo la conclusione tra la Comunità e il paese terzo in questione dell’accordo necessario ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009.
La presente licenza è personale e non è cedibile.
Le autorità competenti dello Stato membro che l’hanno rilasciata possono ritirarla, in particolare qualora il titolare:
L’originale della licenza deve essere conservato dall’impresa di trasporto.
Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo ( 8 ). Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.
La licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.
In ogni Stato membro il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.
ALLEGATO III
Modello di attestato del conducente
COMUNITÀ EUROPEA
(a)
(Colore rosa Pantone 182, o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m2 o superiore)
(Prima pagina dell’attestato)
(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l’attestato)
(b)
(Seconda pagina dell’attestato)
(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l’attestato)
DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente attestato è rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.
Esso certifica che il conducente il cui nome figura nell’attestato è impiegato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro che figura nell’attestato, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili in detto Stato membro per effettuarvi trasporti su strada.
L’attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nello stesso quando questi guida un veicolo ( 9 ) che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. L’attestato di conducente non è cedibile. Esso resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato e deve essere immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.
Le autorità competenti dello Stato membro che l’hanno rilasciato possono ritirarlo, in particolare, qualora il trasportatore:
Una copia certificata conforme dell’attestato deve essere conservata dall’impresa di trasporto.
L’originale dell’attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente a richiesta degli agenti preposti al controllo.
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 881/92 |
Regolamento (CEE) n. 3118/93 |
Direttiva 2006/94/CE |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
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Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
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|
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 1, paragrafo 3 |
Allegato II |
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Articolo 1, paragrafi 1 e 2, allegato I; articolo 2 |
Articolo 1, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 2 |
Articolo 1, paragrafo 6 |
Articolo 2 |
|
|
Articolo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 3 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 4 |
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|
Articolo 5, paragrafo 1 |
|
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Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
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Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
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Articolo 4, paragrafo 4 |
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Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 5, paragrafo 4, e allegato I |
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|
Articolo 4, paragrafo 6 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
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Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
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|
Articolo 5, paragrafo 6 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 5, paragrafo 7 |
Articolo 7 |
|
|
Articolo 6 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
|
|
Articolo 12, paragrafo 6 |
|
Articolo 1, paragrafo 1 |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
Articolo 1, paragrafo 2 |
|
Articolo 8, paragrafo 5 |
|
Articolo 1, paragrafi 3 e 4 |
|
Articolo 8, paragrafo 6 |
|
Articolo 2 |
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|
|
Articolo 3 |
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|
|
Articolo 4 |
|
|
|
Articolo 5 |
|
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|
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
Articolo 9, paragrafo 1 |
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 3 |
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
|
Articolo 6, paragrafo 4 |
|
|
|
Articolo 7 |
|
Articolo 10 |
Articolo 10 |
|
|
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
Articolo 11 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
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|
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 11 bis |
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Articolo 8, paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 13, paragrafo 2 |
|
Articolo 8, paragrafo 4, primo e terzo comma |
|
|
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Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma |
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Articolo 12, paragrafo 4 |
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Articolo 8, paragrafo 4, quarto e quinto comma |
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Articolo 12, paragrafo 5 |
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Articolo 9 |
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Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 12 |
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Articolo 18 |
Articolo 13 |
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Articolo 14 |
Articolo 10 |
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Articolo 11 |
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Articolo 15 |
Articolo 12 |
Articolo 4 |
Articolo 19 |
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Articolo 3 |
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Articolo 5 |
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Allegati II e III |
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Allegato I |
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Allegato II |
Allegato III |
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Allegato III |
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Allegato I |
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Allegato II |
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Allegato III |
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Allegato IV |
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( 1 ) GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82.
( 2 ) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
( 3 ) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.
( 4 ) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
( 5 ) Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35).
( 6 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
( 7 ) Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).
( 8 ) Per «veicolo» s’intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.
( 9 ) Per «veicolo» s’intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.