02009R1072 — IT — 21.02.2022 — 003.001


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REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 612/2012 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2012

  L 178

5

10.7.2012

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2020/1055 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020

  L 249

17

31.7.2020




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REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.  
Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio della Comunità.
2.  
Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.
3.  

In attesa che siano conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2, il presente regolamento lascia impregiudicate:

a) 

le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i paesi terzi interessati;

b) 

le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali o in regime di liberalizzazione, che trasportatori non stabiliti in uno Stato membro vi effettuino operazioni di carico e scarico.

4.  
Il presente regolamento si applica ai trasporti nazionali di merci su strada effettuati a titolo temporaneo da un trasportatore non residente conformemente alle disposizioni del capo III.
5.  

I seguenti tipi di trasporto e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto:

a) 

trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio universale;

b) 

trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;

▼M3

c) 

fino al 20 maggio 2022: trasporti di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate;

▼M3

c bis) 

dal 21 maggio 2022: trasporti di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;

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d) 

trasporti di merci con autoveicoli purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i) 

le merci trasportate sono di proprietà dell’impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;

ii) 

lo spostamento serve a far affluire le merci all’impresa o a spedirle dall’impresa stessa oppure a spostarle all’interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa;

iii) 

gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell’impresa in base a un’obbligazione contrattuale;

iv) 

i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà dell’impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada ( 1 ); e

v) 

tale trasporto costituisce soltanto un’attività accessoria nell’ambito dell’insieme delle attività dell’impresa;

e) 

trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.

La lettera d), punto iv), del primo comma non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente.

6.  
Le disposizioni di cui al paragrafo 5 non modificano le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l’autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attività di cui a tale paragrafo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

1) 

«veicolo»: un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci;

2) 

«trasporti internazionali»:

a) 

gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e d’arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

b) 

gli spostamenti dei veicoli a carico da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

c) 

gli spostamenti dei veicoli a carico tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri; o

d) 

gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti di cui alle lettere a), b) e c);

3) 

«Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale un trasportatore svolge la sua attività diverso dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore;

4) 

«trasportatore non residente»: un’impresa di trasporto di merci su strada che svolge la sua attività in uno Stato membro ospitante;

5) 

«conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nell’ambito delle sue mansioni per essere disponibile, all’occorrenza, alla guida;

6) 

«trasporti di cabotaggio»: trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento;

7) 

«infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada»: un’infrazione che può portare alla perdita dell’onorabilità ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o al ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria.



CAPO II

TRASPORTI INTERNAZIONALI

Articolo 3

Principio generale

Per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente.

Articolo 4

Licenza comunitaria

1.  

La licenza comunitaria è rilasciata da uno Stato membro, in conformità del presente regolamento, a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che:

a) 

sia stabilito in tale Stato membro in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro; e

b) 

sia abilitato nello Stato membro di stabilimento, in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada.

2.  

La licenza comunitaria è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento per una durata massima rinnovabile di dieci anni.

Le licenze comunitarie e le copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza.

▼M3 —————

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3.  
Lo Stato membro di stabilimento rilascia al titolare l’originale della licenza comunitaria, che è conservato dal trasportatore, nonché un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

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4.  
La licenza comunitaria e le copie certificate devono corrispondere al modello figurante nell’allegato II. Tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego. Esse contengono almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato I.

Nel caso di veicoli utilizzati per il trasporto di merci la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e a cui si applicano i requisiti finanziari ridotti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l’autorità di rilascio riporta nella sezione «osservazioni particolari» della licenza comunitaria, o della relativa copia certificata conforme: «≤ 3,5 t».

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 ter al fine di modificare gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.

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5.  
La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell’autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. Il numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi è inserito nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada nella sezione riservata ai dati relativi al trasportatore.
6.  

La licenza comunitaria è rilasciata a nome del trasportatore e non è cedibile. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo del trasportatore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, la copia certificata conforme accompagna il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa ovvero siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

Articolo 5

Attestato di conducente

1.  

L’attestato di conducente è rilasciato da uno Stato membro a norma del presente regolamento a tutti i trasportatori che:

a) 

siano titolari di una licenza comunitaria; e

b) 

assumano legalmente in detto Stato membro un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ( 2 ), o facciano legittimamente ricorso a un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi di tale direttiva, messo a loro disposizione nel rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti stabilite nello stesso Stato membro:

i) 

da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e, se del caso,

ii) 

da contratti collettivi, secondo le norme applicabili in detto Stato membro.

2.  
L’attestato di conducente è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore, su richiesta del titolare della licenza comunitaria, per ciascun conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE legalmente assunto o per ciascun conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della stessa direttiva e messo legittimamente a disposizione del trasportatore. L’attestato di conducente è nominativo e certifica che il conducente è assunto alle condizioni di cui al paragrafo 1.
3.  
L’attestato di conducente deve corrispondere al modello di cui all’allegato III. Esso contiene almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato I.

▼M3

4.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 ter al fine di modificare l’allegato III per adeguarlo al progresso tecnico.

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5.  
L’attestato di conducente reca il sigillo dell’autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. Il numero di serie dell’attestato di conducente può essere inserito nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada nella sezione riservata ai dati relativi al trasportatore che, a sua volta, lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell’attestato.
6.  
L’attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell’attestato quando questi guida un veicolo che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Una copia certificata conforme dell’attestato di conducente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore è conservata nei locali del trasportatore. L’attestato di conducente deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.
7.  

L’attestato di conducente è rilasciato per un periodo stabilito dallo Stato membro che lo rilascia e per un massimo di cinque anni. Gli attestati di conducente rilasciati prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono validi fino alla loro data di scadenza.

L’attestato di conducente resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato. Gli Stati membri provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

Articolo 6

Verifica delle condizioni

1.  
Al momento della presentazione di una richiesta di licenza comunitaria o di una richiesta di rinnovo della licenza comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il trasportatore soddisfi o continui a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
2.  
Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano regolarmente, effettuando ogni anno controlli riguardanti almeno il 20 % degli attestati di conducente validi rilasciati in tale Stato membro, se continuino a sussistere le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, in base alle quali è stato rilasciato l’attestato di conducente.

Articolo 7

Rifiuto del rilascio e ritiro della licenza comunitaria e dell’attestato di conducente

1.  
Qualora le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o all’articolo 5, paragrafo 1, non siano soddisfatte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria o il rilascio dell’attestato di conducente.
2.  

Le autorità competenti ritirano la licenza comunitaria o l’attestato di conducente qualora il titolare:

a) 

non soddisfi più le condizioni fissate dall’articolo 4, paragrafo 1, o dall’articolo 5, paragrafo 1; o

b) 

abbia fornito informazioni inesatte in relazione a una richiesta di rilascio della licenza comunitaria o dell’attestato di conducente.



CAPO III

CABOTAGGIO

Articolo 8

Principio generale

1.  
Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio.
2.  

Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l’autoveicolo dello stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante. L’ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall’ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.

Entro il termine di cui al primo comma, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi a norma del primo comma, purché siano limitati ad un trasporto per Stato membro entro tre giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione.

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bis.  
Ai trasportatori non è consentito effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro nell’arco di quattro giorni dal termine del loro trasporto di cabotaggio nello Stato membro in questione.

▼M3

3.  

I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale, nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito. Nel caso in cui il veicolo sia stato nel territorio dello Stato membro ospitante nel corso del periodo di quattro giorni precedente il trasporto internazionale, il trasportatore deve inoltre produrre prove che attestino chiaramente tutti i trasporti effettuati nel corso di detto periodo.

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Per ogni operazione effettuata, le prove di cui al primo comma comprendono i dati seguenti:

a) 

il nome, l’indirizzo e la firma del mittente;

b) 

il nome, l’indirizzo e la firma del trasportatore;

c) 

il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;

d) 

il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;

e) 

la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;

f) 

la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;

g) 

il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

4.  
Non sono richiesti documenti supplementari al fine di dimostrare l’avvenuto rispetto delle condizioni sancite dal presente articolo.

▼M3

bis.  
Le prove di cui al paragrafo 3 sono esibite o trasmesse agli agenti autorizzati dello Stato membro ospitante preposti al controllo su richiesta e durante un controllo su strada. Possono essere esibite o trasmesse per via elettronica mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l’immagazzinamento e il trattamento tramite computer, come la lettera di vettura elettronica (e-CMR) ai sensi del protocollo addizionale di Ginevra della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) per quanto riguarda la lettera di vettura elettronica del 20 febbraio 2008. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità al fine di fornire, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove di cui al paragrafo 3.

▼M3

5.  
A qualsiasi trasportatore che sia abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest’ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettere da a) a c bis), è consentito effettuare, alle condizioni stabilite dal presente capo, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.

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6.  
L’ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettere d) ed e), non è soggetta ad alcuna restrizione.

Articolo 9

Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio

1.  

L’esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:

a) 

le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;

b) 

i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;

c) 

le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili e animali vivi;

d) 

il tempo di guida e i periodi di riposo;

e) 

l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto.

I pesi e le dimensioni di cui al primo comma, lettera b), possono eccedere, se del caso, quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del trasportatore, ma non possono in nessun caso violare i limiti fissati dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure le caratteristiche tecniche citate nelle prove di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale ( 3 ).

2.  
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 sono applicate ai trasportatori non residenti alle medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

Articolo 10

Procedura di salvaguardia

1.  
In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all’interno di una determinata zona geografica, dovuta all’attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell’adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei trasportatori residenti.
2.  

Ai fini del paragrafo 1 si intende per:

— «grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all’interno di una determinata zona geografica»: il manifestarsi, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tale da provocare un’eccedenza grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell’offerta rispetto alla domanda, eccedenza che implica una minaccia per l’equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di trasportatori,

— «zona geografica»: una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all’insieme del territorio di altri Stati membri.

▼M3

3.  

La Commissione esamina sulla base, in particolare, dei dati pertinenti, la situazione e, previa consultazione del comitato istituito in forza dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta.

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Tali misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

Le misure adottate a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validità.

La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.

4.  
Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei trasportatori residenti e ne informano la Commissione. Tali misure sono applicate al più tardi a decorrere dalla stessa data prevista per le misure di salvaguardia adottate dalla Commissione.
5.  

Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio una decisione adottata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3 entro trenta giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla prima richiesta, può prendere una decisione diversa.

Alla decisione del Consiglio sono applicabili i limiti di validità previsti dal paragrafo 3, terzo comma. Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei trasportatori residenti e ne informano la Commissione. Se entro il termine di cui al primo comma il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.

6.  
Se ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, la Commissione presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

▼M3

7.  
In aggiunta ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo e in deroga all’articolo 4 della direttiva 92/106/CEE, se necessario per evitare l’abuso di quest’ultima disposizione attraverso la fornitura illimitata e continuativa di servizi consistenti in tragitti stradali iniziali o finali all’interno di uno Stato membro ospitante che fanno parte di operazioni di trasporto combinato tra Stati membri, gli Stati membri possono prevedere che l’articolo 8 del presente regolamento si applichi ai trasportatori che effettuano tali tragitti stradali iniziali e/o finali in tale Stato membro. Per quanto riguarda tali tragitti stradali, gli Stati membri possono prevedere un periodo più lungo rispetto al periodo di sette giorni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento, e possono prevedere un periodo più breve rispetto al periodo di quattro giorni di cui all’articolo 8, paragrafo 2 bis, del presente regolamento. L’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento, a tali operazioni di trasporto lascia impregiudicati i requisiti derivanti dalla direttiva 92/106/CEE. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga prevista nel presente paragrafo ne danno notifica alla Commissione prima di applicare le pertinenti misure nazionali. Essi rivedono dette misure almeno ogni cinque anni e notificano le risultanze di tale revisione alla Commissione. Essi rendono pubbliche le norme in maniera trasparente, inclusa la durata dei rispettivi periodi.

Articolo 10 bis

Controlli

1.  
Al fine di far rispettare ulteriormente gli obblighi di cui al presente capo, gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia applicata una strategia di esecuzione nazionale coerente. Tale strategia si concentra sulle imprese che presentano un elevato fattore di rischio di cui all’articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).
2.  
Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/22/CE includano un controllo sui trasporti di cabotaggio, ove opportuno.
3.  
Almeno due volte l’anno, gli Stati membri effettuano controlli su strada concertati riguardanti i trasporti di cabotaggio. Tali controlli sono svolti contemporaneamente dalle autorità nazionali preposte all’esecuzione delle norme nel settore del trasporto su strada di due o più Stati membri, ciascuna autorità nazionale operante sul proprio territorio. Gli Stati membri possono combinare tali attività con quelle di cui all’articolo 5 della direttiva 2006/22/CE. I punti di contatto nazionali designati a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 scambiano informazioni sul numero e sul tipo di infrazioni rilevate in seguito ai controlli su strada concertati.

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CAPO IV

MUTUA ASSISTENZA E SANZIONI

Articolo 11

Mutua assistenza

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell’applicazione del presente regolamento e del controllo sull’applicazione stessa. Essi si scambiano le informazioni attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Articolo 12

Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento

1.  

In caso di infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore che ha commesso l’infrazione adottano misure appropriate per perseguire l’infrazione, compresa eventualmente una diffida se prevista dal diritto nazionale, che possono portare, fra l’altro, all’imposizione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) 

ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria;

b) 

ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria.

Queste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria, nonché del numero complessivo di copie certificate conformi della licenza di cui dispone in relazione al traffico internazionale.

2.  

In caso di infrazione grave consistente in uso illecito, di qualunque natura, degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore che ha commesso l’infrazione impongono le opportune sanzioni, tra cui:

a) 

sospensione del rilascio degli attestati di conducente;

b) 

ritiro degli attestati di conducente;

c) 

subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari volte a prevenire gli eventuali usi illeciti;

d) 

ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria;

e) 

ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria.

Queste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria.

3.  

Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore comunicano alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è stata accertata l’infrazione, quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sia stata eventualmente applicata.

Qualora tali sanzioni non siano imposte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento motivano tale decisione.

4.  
Le autorità competenti provvedono affinché le sanzioni imposte al trasportatore siano complessivamente proporzionate all’infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo alle sanzioni, tenendo conto della sanzione eventualmente applicata per la stessa infrazione nello Stato membro in cui l’infrazione è stata accertata.
5.  
Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore possono inoltre, in applicazione del diritto interno, promuovere un’azione legale nei confronti del trasportatore dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale competente. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate a tal fine.
6.  
Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori abbiano diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.

Articolo 13

Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro ospitante

1.  

Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un’infrazione grave del presente regolamento o della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada imputabile ad un trasportatore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l’infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore quanto prima, e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, le seguenti informazioni:

a) 

una descrizione dell’infrazione e la data e l’ora in cui è stata commessa;

b) 

la categoria, il tipo e la gravità dell’infrazione; e

c) 

le sanzioni imposte e le sanzioni eseguite.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento impongano sanzioni amministrative, in conformità dell’articolo 12.

2.  
Fatte salve le azioni penali, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono imporre sanzioni al trasportatore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso sul loro territorio infrazioni del presente regolamento o della normativa nazionale o comunitaria in materia di trasporti su strada. Dette sanzioni sono imposte senza discriminazioni. Tali sanzioni possono consistere, fra l’altro, in una diffida o, in caso di un’infrazione grave, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l’infrazione.
3.  
Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori abbiano il diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.

Articolo 14

Iscrizione nei registri elettronici nazionali

Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commesse da trasportatori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte di un qualsiasi Stato membro, così come il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria o della relativa copia certificata conforme, siano iscritti nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella banca dati per due anni a decorrere dalla scadenza del periodo di ritiro in caso di ritiro temporaneo e dalla data del ritiro in caso di ritiro permanente.

▼M3

Articolo 14 bis

Responsabilità

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti per mancata osservanza dei capi II e III, qualora essi fossero a conoscenza del fatto — o, alla luce di tutte le circostanze del caso, avrebbero dovuto esserne a conoscenza — che i servizi di trasporto da essi commissionati hanno comportato infrazioni del presente regolamento.

Articolo 14 ter

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e all’articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 20 agosto 2020.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e all’articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell’adozione dell’atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 6 ).
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B



CAPO V

ATTUAZIONE

▼M3 —————

▼B

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2011 e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modificazioni successive.

Gli Stati membri provvedono affinché tali misure siano applicate senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del trasportatore.

▼M3

Articolo 17

Relazioni e riesame

1.  
Ogni due anni, entro il 31 marzo, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di trasportatori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre di ciascuno dei due anni precedenti e il numero delle copie certificate conformi corrispondenti ai veicoli in circolazione a tale data. Le relazioni relative al periodo successivo al 20 maggio 2022 comprendono anche un elenco di tali elementi suddivisi per trasportatori di merci su strada che effettuano operazioni di trasporto internazionale esclusivamente per mezzo di veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate e i restanti trasportatori di merci su strada.
2.  
Ogni due anni, entro il 31 marzo, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di attestati di conducente rilasciati nel corso di ciascuno dei due anni civili precedenti, nonché il numero di attestati di conducente in circolazione al 31 dicembre di ciascuno dei due anni precedenti. Le relazioni relative al periodo successivo al 20 maggio 2022 comprendono anche un elenco di tali elementi suddivisi per trasportatori di merci su strada che effettuano operazioni di trasporto internazionale esclusivamente per mezzo di veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate e i restanti trasportatori di merci su strada.
3.  
Entro il 21 agosto 2022, al più tardi, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro strategia di esecuzione nazionale adottata a norma dell’articolo 10 bis. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione le operazioni di esecuzione effettuate nel corso dell’anno civile precedente a norma dell’articolo 10 bis, compreso, ove opportuno, il numero di controlli effettuati. Queste informazioni comprendono il numero di veicoli sottoposti a controllo.
4.  
Entro il 21 agosto 2024 la Commissione redige una relazione sullo stato del mercato dell’Unione del trasporto su strada. La relazione contiene un’analisi della situazione del mercato, compresa una valutazione dell’efficacia dei controlli e dell’evoluzione delle condizioni di impiego nel settore.
5.  
La Commissione valuta l’attuazione del presente regolamento, in particolare l’impatto delle modifiche dell’articolo 8 introdotto dal regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), entro il 21 agosto 2023 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione del presente regolamento.
6.  
A seguito della relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione valuta periodicamente il presente regolamento e presenta i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
7.  
Le relazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 sono corredate, se del caso, di proposte legislative pertinenti.

▼B



CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Abrogazioni

I regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 e la direttiva 2006/94/CE sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti e alla direttiva abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 dicembre 2011, ad eccezione degli articoli 8 e 9 che si applicano dal 14 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Elementi di sicurezza della licenza comunitaria e dell’attestato di conducente

La licenza comunitaria e l’attestato di conducente devono presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:

— 
un ologramma,
— 
fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV,
— 
almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d’ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici),
— 
caratteri, simboli o motivi tattili,
— 
doppia numerazione: numero di serie della licenza comunitaria/copia certificata conforme della stessa o dell’attestato di conducente e, in ogni caso, numero di rilascio,
— 
un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.




ALLEGATO II

Modello di licenza comunitaria

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

▼M1

(Colore blu chiaro Pantone 290, o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m2 o superiore)

▼B

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

image

►(1) M2  

(b)

(Seconda pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.

Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce:

— 
il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
— 
da uno Stato membro verso un paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi,
— 
tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri,

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione a tali trasporti.

Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, la presente licenza è valida per la parte di percorso nel territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico o di scarico soltanto dopo la conclusione tra la Comunità e il paese terzo in questione dell’accordo necessario ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009.

La presente licenza è personale e non è cedibile.

Le autorità competenti dello Stato membro che l’hanno rilasciata possono ritirarla, in particolare qualora il titolare:

— 
abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,
— 
abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga della licenza.

L’originale della licenza deve essere conservato dall’impresa di trasporto.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo ( 8 ). Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

In ogni Stato membro il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.




ALLEGATO III

Modello di attestato del conducente

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

▼M1

(Colore rosa Pantone 182, o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m2 o superiore)

▼B

(Prima pagina dell’attestato)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l’attestato)

image

►(1) M2  

(b)

(Seconda pagina dell’attestato)

(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l’attestato)

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente attestato è rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.

Esso certifica che il conducente il cui nome figura nell’attestato è impiegato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro che figura nell’attestato, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili in detto Stato membro per effettuarvi trasporti su strada.

L’attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nello stesso quando questi guida un veicolo ( 9 ) che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. L’attestato di conducente non è cedibile. Esso resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato e deve essere immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

Le autorità competenti dello Stato membro che l’hanno rilasciato possono ritirarlo, in particolare, qualora il trasportatore:

— 
abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,
— 
abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga dell’attestato.

Una copia certificata conforme dell’attestato deve essere conservata dall’impresa di trasporto.

L’originale dell’attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente a richiesta degli agenti preposti al controllo.




ALLEGATO IV

Tavola di concordanza



Regolamento (CEE) n. 881/92

Regolamento (CEE) n. 3118/93

Direttiva 2006/94/CE

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

 

 

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

 

 

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

 

 

Articolo 1, paragrafo 3

Allegato II

 

Articolo 1, paragrafi 1 e 2, allegato I; articolo 2

Articolo 1, paragrafo 5

 

 

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 2

 

 

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1

 

 

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 2

 

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

 

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4

 

 

 

Articolo 5, paragrafo 1

 

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

 

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

 

 

Articolo 4, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 4, e allegato I

 

 

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 5

 

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

 

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

 

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

 

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

 

 

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 5

 

 

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 7

 

 

Articolo 6

Articolo 8, paragrafo 1

 

 

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

 

 

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

 

 

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 4

 

 

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 12, paragrafo 6

 

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 8, paragrafo 1

 

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 8, paragrafo 5

 

Articolo 1, paragrafi 3 e 4

 

Articolo 8, paragrafo 6

 

Articolo 2

 

 

 

Articolo 3

 

 

 

Articolo 4

 

 

 

Articolo 5

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

 

Articolo 9, paragrafo 1

 

Articolo 6, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 3

 

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 6, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 7

 

Articolo 10

Articolo 10

 

 

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

 

Articolo 11

Articolo 11, paragrafo 2

 

 

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 3

 

 

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 11 bis

 

 

 

 

Articolo 8, paragrafi 2 e 3

 

Articolo 13, paragrafo 2

 

Articolo 8, paragrafo 4, primo e terzo comma

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma

 

Articolo 12, paragrafo 4

 

Articolo 8, paragrafo 4, quarto e quinto comma

 

Articolo 12, paragrafo 5

 

Articolo 9

 

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 12

 

 

Articolo 18

Articolo 13

 

 

 

Articolo 14

Articolo 10

 

 

 

Articolo 11

 

 

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 4

Articolo 19

 

 

Articolo 3

 

 

 

Articolo 5

 

 

 

Allegati II e III

 

Allegato I

 

 

Allegato II

Allegato III

 

 

Allegato III

 

Allegato I

 

 

 

Allegato II

 

 

 

Allegato III

 

 

 

Allegato IV

 

 



( 1 ) GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82.

( 2 ) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

( 3 ) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.

( 4 ) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

( 5 ) Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35).

( 6 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

( 7 ) Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).

( 8 ) Per «veicolo» s’intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

( 9 ) Per «veicolo» s’intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.