02009R0810 — IT — 02.02.2020 — 005.003


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 810/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

che istituisce un codice comunitario dei visti

(codice dei visti)

(GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (UE) N. 977/2011 DELLA COMMISSIONE del 3 ottobre 2011

  L 258

9

4.10.2011

 M2

REGOLAMENTO (UE) N. 154/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2012

  L 58

3

29.2.2012

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 610/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013

  L 182

1

29.6.2013

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2016/399 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016

  L 77

1

23.3.2016

►M5

REGOLAMENTO (UE) 2019/1155 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

  L 188

25

12.7.2019


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 154, 6.6.2013, pag.  10 (810/2009)

►C2

Rettifica, GU L 284, 12.11.2018, pag.  38 (810/2009)

►C3

Rettifica, GU L 020, 24.1.2020, pag.  25 (2019/1155)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 810/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

che istituisce un codice comunitario dei visti

(codice dei visti)



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo e ambito d’applicazione

▼M5

1.  Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

▼B

2.  Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri in conformità del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ( 1 ), fermi restando:

a) 

i diritti di libera circolazione di cui godono i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell’Unione;

b) 

i diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, di cui godono cittadini di paesi terzi e loro familiari in virtù di accordi fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro.

3.  Il presente regolamento elenca anche i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di un visto di transito aeroportuale in deroga al principio di libero transito stabilito dall’allegato 9 della convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale e definisce le procedure e le condizioni per il rilascio del visto ai fini del transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati membri.

▼M5

4.  In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni sulle domande ai sensi del presente regolamento sono adottate su base individuale.

▼B

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«cittadino di paesi terzi»: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

2) 

«visto»: autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini:

▼M5

a) 

di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; o

▼B

b) 

del transito nelle zone internazionali degli aeroporti degli Stati membri;

3) 

«visto uniforme»: visto valido per l’intero territorio degli Stati membri;

4) 

«visto con validità territoriale limitata»: visto valido per il territorio di uno o più Stati membri ma non per tutti gli Stati membri;

5) 

«visto di transito aeroportuale»: visto valido per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri;

6) 

«visto adesivo»: formato uniforme per i visti quale definito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti ( 2 );

▼M5

7) 

«documento di viaggio riconosciuto»: documento di viaggio riconosciuto da uno o più Stati membri ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne e dell'apposizione del visto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );

▼B

8) 

«foglio separato per l’apposizione del visto»: modello uniforme di foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio ( 4 );

9) 

«consolato»: rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, abilitata a rilasciare visti e diretta da un funzionario consolare di carriera, quale definita dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963;

10) 

«domanda»: domanda di visto;

11) 

«intermediari commerciali»: agenzie amministrative private, società di trasporto o agenzie di viaggio (operatori turistici o venditori);

▼M5

12) 

«marittimo»: ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave in navigazione marittima o di una nave che opera in acque interne internazionali;

13) 

«firma elettronica»: una firma elettronica quale definita all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).

▼B



TITOLO II

VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE

Articolo 3

Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale

1.  I cittadini dei paesi terzi figuranti nell’elenco di cui all’allegato IV devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri.

2.  In casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali, singoli Stati membri possono richiedere ai cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul loro territorio. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali decisioni prima della relativa entrata in vigore nonché la revoca dell’obbligo del visto di transito aeroportuale.

3.  Nell’ambito del comitato di cui all’articolo 52, paragrafo 1, tali comunicazioni sono riesaminate annualmente allo scopo di trasferire il paese terzo interessato nell’elenco di cui all’allegato IV.

4.  Se il paese terzo non è trasferito nell’elenco di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato, purché le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, può mantenere o revocare l’obbligo del visto di transito aeroportuale.

5.  Sono esentate dall’obbligo di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale ai sensi dei paragrafi 1 e 2 le seguenti categorie di persone:

a) 

i titolari di un visto uniforme valido, di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro;

▼M5

b) 

i cittadini di paesi terzi titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro che non partecipa all'adozione del presente regolamento o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen e i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell'allegato V, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d'America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare, o titolari di un permesso di soggiorno valido per uno o più paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba);

▼C3

c) 

i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro che non partecipa all’adozione del presente regolamento, per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen, o per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d’America, o i titolari di un visto valido per uno o più paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba), quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio;

▼B

d) 

i familiari di cittadini dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a);

e) 

i titolari di passaporti diplomatici;

f) 

i membri dell’equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente della convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale.



TITOLO III

PROCEDURE E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI VISTI



CAPO I

Autorità interessate dalle procedure connesse alle domande

Articolo 4

Autorità competenti interessate dalle procedure connesse alle domande

1.  Le domande sono esaminate dai consolati, i quali decidono sul merito.

▼M5

1 bis.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che le domande sono esaminate dalle autorità centrali, le quali decidono in merito. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità abbiano una conoscenza sufficiente delle circostanze locali del paese in cui è presentata la domanda al fine di valutare i rischi migratori e per la sicurezza e una conoscenza sufficiente della lingua ai fini dell'analisi dei documenti, e provvedono inoltre affinché i consolati siano coinvolti, ove necessario, al fine di procedere a esami e colloqui aggiuntivi.

▼B

2.  In deroga al paragrafo 1, le domande possono essere esaminate alle frontiere esterne degli Stati membri dalle autorità responsabili dei controlli sulle persone a norma dell’articolo 35 e dell’articolo 36, le quali decidono sul merito.

3.  Nei territori d’oltremare non europei degli Stati membri, le domande possono essere esaminate dalle autorità designate dallo Stato membro interessato, le quali decidono sul merito.

4.  Uno Stato membro può chiedere di coinvolgere autorità diverse da quelle designate ai paragrafi 1 e 2 nell’esame delle domande e nelle decisioni sul merito.

5.  Uno Stato membro può chiedere di essere consultato o informato da un altro Stato membro a norma degli articoli 22 e 31.

Articolo 5

Stato membro competente per l’esame delle domande e per le decisioni sul merito

1.  Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito è:

a) 

lo Stato membro il cui territorio costituisce l’unica destinazione del viaggio o dei viaggi;

▼M5

b) 

se il viaggio comprende più di una destinazione, o se devono essere effettuati più viaggi separati nell'arco di due mesi, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale del o dei viaggi in termini di durata, calcolata in giorni, o di finalità del soggiorno; oppure

▼B

c) 

qualora non possa essere determinata la destinazione principale, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.

2.  Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto uniforme ai fini del transito e per la decisione sul merito è:

a) 

in caso di transito attraverso un solo Stato membro, lo Stato membro interessato; oppure

b) 

in caso di transito attraverso più Stati membri, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende cominciare il transito.

3.  Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto di transito aeroportuale e per la decisione sul merito è:

a) 

in caso di un singolo transito aeroportuale, lo Stato membro nel cui territorio è situato l’aeroporto di transito; oppure

b) 

in caso di transito aeroportuale, duplice o multiplo lo Stato membro nel cui territorio è situato l’aeroporto del primo transito.

4.  Gli Stati membri cooperano per evitare situazioni in cui una domanda non possa formare oggetto di esame e di decisione qualora lo Stato membro competente ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 non sia né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente presenta la domanda a norma dell’articolo 6.

Articolo 6

Competenza territoriale consolare

1.  Una domanda è esaminata e la decisione sul merito è presa dal consolato dello Stato membro competente nella cui giurisdizione il richiedente risiede legalmente.

2.  Un consolato dello Stato membro competente esamina e decide in merito a una domanda di un cittadino di un paese terzo presente legalmente ma non residente nella sua giurisdizione se il richiedente ha giustificato la domanda presso detto consolato.

Articolo 7

Competenza a rilasciare visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro

I cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro e che devono essere in possesso di un visto per entrare nel territorio di uno o più altri Stati membri presentano la domanda presso il consolato dello Stato membro competente ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 o 2.

Articolo 8

Accordi di rappresentanza

▼M5

1.  Uno Stato membro può accettare di rappresentare un altro Stato membro che sia competente ai sensi dell'articolo 5 ai fini dell'esame e delle decisioni riguardo alle domande per conto di tale Stato membro. Uno Stato membro può anche rappresentare un altro Stato membro in modo limitato soltanto per la raccolta delle domande e il rilevamento degli identificatori biometrici.

▼M5 —————

▼M5

3.  Se la rappresentanza si limita conformemente al paragrafo 1, seconda frase, alla raccolta e alla trasmissione dei dati allo Stato membro rappresentato si effettuano nel rispetto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati e di sicurezza.

4.  Tra lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato è stabilito un accordo bilaterale. Tale accordo:

a) 

specifica la durata della rappresentanza, se temporanea, e le modalità di cessazione della stessa;

b) 

può, in particolare qualora lo Stato membro rappresentato abbia un consolato nel paese terzo interessato, prevedere la messa a disposizione di locali e personale e il versamento di un corrispettivo da parte dello Stato membro rappresentato.

▼B

5.  Gli Stati membri che non hanno un proprio consolato in un paese terzo si adoperano per concludere accordi di rappresentanza con Stati membri che hanno consolati in tale paese.

6.  Per evitare che un’infrastruttura di trasporto carente o lunghe distanze in una regione o area geografica specifica richiedano uno sforzo sproporzionato da parte dei richiedenti per avere accesso a un consolato, gli Stati membri che non hanno una proprio consolato in tale regione o area si adoperano per concludere accordi di rappresentanza con Stati membri che hanno consolati in quella regione o area.

▼M5

7.  Lo Stato membro rappresentato notifica alla Commissione gli accordi di rappresentanza o la loro cessazione almeno 20 giorni di calendario prima della loro entrata in vigore o cessazione, tranne in caso di forza maggiore.

8.  Contemporaneamente alla notifica di cui al paragrafo 7, il consolato dello Stato membro rappresentante informa sia i consolati degli altri Stati membri sia la delegazione dell'Unione nella giurisdizione interessata degli accordi di rappresentanza o della loro cessazione.

▼B

9.  Se il consolato dello Stato membro rappresentante decide di cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente all’articolo 43, o con intermediari commerciali accreditati, come previsto all’articolo 45, tale cooperazione include le domande contemplate dagli accordi di rappresentanza. Le autorità centrali dello Stato membro rappresentato sono informate in anticipo dei termini di tale cooperazione.

▼M5

10.  Se uno Stato membro non è né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente intende presentare la domanda, detto Stato membro si adopera per cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente all'articolo 43, in tale paese terzo.

11.  Qualora un consolato di uno Stato membro in un dato luogo subisca una prolungata forza maggiore per problemi di natura tecnica, tale Stato membro chiede di essere temporaneamente rappresentato da un altro Stato membro in detto luogo per alcune o tutte le categorie di richiedenti.

▼B



CAPO II

Domanda di visto

Articolo 9

Modalità pratiche per la presentazione delle domande

▼M5

1.  Le domande sono presentate non più di sei mesi o, per i marittimi nell'espletamento delle loro mansioni, non più di nove mesi prima dell'inizio del viaggio previsto e, di norma, al più tardi 15 giorni di calendario prima dell'inizio del viaggio previsto. In singoli casi d'urgenza giustificati, il consolato o le autorità centrali possono permettere che le domande siano presentate meno di 15 giorni di calendario prima dell'inizio del viaggio previsto.

▼B

2.  I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. L’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento.

3.  In giustificati casi d’urgenza il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare domande senza chiedere l’appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente.

▼M5

4.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, le domande possono essere presentate:

a) 

dal richiedente;

b) 

da un intermediario commerciale accreditato;

c) 

da un'associazione o istituzione professionale, culturale, sportiva o d'istruzione, per conto dei suoi membri.

▼M5

5.  Il richiedente non può essere obbligato a presentarsi di persona in più di una sede per presentare una domanda.

▼B

Articolo 10

Norme generali per la presentazione delle domande

▼M5

1.  I richiedenti si presentano di persona per la presentazione della domanda ai fini del rilevamento delle impronte digitali, in conformità dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 7, lettera b). Fatto salvo quanto disposto alla prima frase del presente paragrafo e all'articolo 45, i richiedenti hanno la facoltà di presentare le loro domande elettronicamente, ove possibile.

▼M5 —————

▼B

3.  Nel presentare la domanda, il richiedente:

a) 

presenta un modulo di domanda ai sensi dell’articolo 11;

b) 

presenta un documento di viaggio ai sensi dell’articolo 12;

c) 

presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 o, quando il VIS è operativo a norma dell’articolo 48 del regolamento VIS, conformemente alle norme di cui all’articolo 13 del presente regolamento;

d) 

consente il rilevamento delle proprie impronte digitali conformemente all’articolo 13, ove applicabile;

e) 

paga i diritti di visto ai sensi dell’articolo 16;

f) 

fornisce documenti giustificativi, conformemente all’articolo 14 e all’allegato II;

g) 

ove applicabile, dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio conformemente all’articolo 15.

Articolo 11

Moduli di domanda

►M5  1.  Ogni richiedente presenta un modulo di domanda di cui all'allegato I compilato manualmente o elettronicamente. Il modulo di domanda deve essere firmato. Può essere firmato manualmente o, qualora la firma elettronica sia riconosciuta dallo Stato membro competente per l'esame della domanda e per la decisione in merito, elettronicamente. ◄ Le persone figuranti sul documento di viaggio del richiedente presentano moduli di domanda separati. I minori presentano un modulo di domanda firmato da una persona che esercita la potestà genitoriale permanente o temporanea o da un tutore legale.

▼M5

1 bis.  Qualora il richiedente firmi un modulo di domanda elettronicamente, la firma elettronica deve essere una firma elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) n. 910/2014.

1 ter.  Il contenuto della versione elettronica del modulo di domanda, ove applicabile, è conforme al modello di cui all'allegato I.

▼B

2.  I consolati fanno sì che i moduli di domanda siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili ai richiedenti a titolo gratuito.

▼M5

3.  I moduli sono disponibili come minimo:

a) 

nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto o dello Stato membro rappresentante; e

b) 

nelle lingue ufficiali del paese ospitante.

Oltre che nelle lingue di cui alla lettera a), il modulo può essere reso disponibile in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione.

4.  Se le lingue ufficiali del paese ospitante non figurano nel modulo, è resa disponibile separatamente ai richiedenti una traduzione in tali lingue.

▼B

5.  Una traduzione del modulo di domanda nelle lingue ufficiali del paese ospitante è fornita nell’ambito della cooperazione locale Schengen di cui all’articolo 48.

6.  Il consolato informa i richiedenti in merito alle lingue utilizzabili per compilare il modulo di domanda.

Articolo 12

Documento di viaggio

Il richiedente presenta un documento di viaggio valido che soddisfi i seguenti criteri:

a) 

la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri o, in caso di più viaggi, dopo l’ultima data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. Tuttavia, in casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;

b) 

contiene almeno due pagine bianche;

c) 

è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.

Articolo 13

Identificatori biometrici

1.  Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti una fotografia e le impronte delle dieci dita dello stesso, conformemente alle garanzie previste dalla convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

2.  Il richiedente che introduce la prima domanda deve presentarsi di persona. In tale occasione sono rilevati i seguenti identificatori biometrici del richiedente:

— 
una fotografia, scansionata o fatta al momento della domanda, e
— 
le sue impronte delle dieci dita prese a dita piatte, rilevate digitalmente.

3.  Se le impronte digitali del richiedente rilevate nell’ambito di una domanda precedente sono inserite nel VIS per la prima volta meno di cinquantanove mesi prima della data della nuova domanda, esse sono copiate nella domanda successiva.

Tuttavia, in caso di dubbi ragionevoli sull’identità del richiedente, il consolato rileva le impronte digitali entro il termine di cui al primo comma.

Inoltre, se al momento della presentazione della domanda non può essere confermato immediatamente che le impronte digitali sono state rilevate entro il termine di cui al primo comma, il richiedente può chiedere che siano rilevate.

4.   ►C2  A norma dell’articolo 9, punto 5), del regolamento VIS, la fotografia allegata a ogni domanda è inserita nel VIS. ◄ Non è necessario che il richiedente si presenti di persona a tal fine.

I requisiti tecnici della fotografia sono conformi alle norme internazionali di cui al documento n. 9303, parte 1, 6a edizione dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO).

5.  Le impronte digitali sono rilevate conformemente alle norme ICAO e alla decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti ( 6 ).

6.  Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato delle autorità competenti a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3. Sotto la supervisione dei consolati, gli identificatori biometrici possono essere rilevati anche da personale qualificato e debitamente autorizzato del console onorario di cui all’articolo 42 o di un fornitore esterno di servizi di cui all’articolo 43. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati, in caso di dubbi, prevedono la possibilità di verificare presso il consolato le impronte digitali che sono state rilevate dal fornitore esterno di servizi.

7.  Sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:

a) 

bambini di età inferiore a dodici anni;

b) 

le persone per le quali è fisicamente impossibile rilevarle. Se tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte digitali inferiore a dieci, si procede al rilevamento del numero massimo di impronte. Tuttavia, qualora l’impossibilità sia temporanea, il richiedente è invitato a fornire le impronte digitali in occasione della domanda successiva. Le autorità competenti a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, sono autorizzate a chiedere ulteriori chiarimenti dei motivi dell’impossibilità temporanea. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure idonee a garanzia della dignità del richiedente in caso di difficoltà nel rilevamento;

c) 

capi di Stato o di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale;

d) 

sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale.

8.  Nei casi di cui al paragrafo 7, va inserita nel VIS la menzione «non applicabile» a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento VIS.

Articolo 14

Documenti giustificativi

1.  All’atto della presentazione di una domanda di visto uniforme il richiedente presenta:

a) 

documenti che indichino la finalità del viaggio;

b) 

documenti relativi all’alloggio, o prova della disponibilità di mezzi sufficienti per l’alloggio;

c) 

documenti che indichino che il richiedente dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero è in grado di ottenere legalmente detti mezzi, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3 del codice frontiere Schengen;

d) 

informazioni che consentano di valutare l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

2.  All’atto della presentazione di una domanda di visto di transito aeroportuale il richiedente presenta:

a) 

documenti relativi al proseguimento del viaggio verso la destinazione finale dopo il transito aeroportuale previsto;

b) 

informazioni che consentano di valutare l’intenzione del richiedente di non entrare nel territorio degli Stati membri.

▼M5

3.  Un elenco non esaustivo di documenti giustificativi che possono essere chiesti al richiedente per verificare che soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 figura nell'allegato II.

4.  Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare una dichiarazione di garanzia o una dichiarazione di alloggio da parte di un privato, o entrambe, compilando un modulo elaborato da ciascuno Stato membro. Tale modulo indica in particolare:

a) 

se è inteso come dichiarazione di garanzia o dichiarazione di alloggio privato, o entrambe;

b) 

se il garante o la persona che invita è una persona fisica, una società o un'organizzazione;

c) 

l'identità e gli estremi del garante o della persona che invita;

d) 

i dati relativi all'identità (nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita e cittadinanza) del richiedente o dei richiedenti;

e) 

l'indirizzo dell'alloggio;

f) 

la durata e la finalità del soggiorno;

g) 

gli eventuali legami di parentela con il garante o la persona che invita;

h) 

le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento VIS.

Il modulo è redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione. Un facsimile del modulo è inviato alla Commissione.

5.  I consolati, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, valutano l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1, per tenere conto delle circostanze locali e dei rischi migratori e per la sicurezza.

▼M5

5 bis.  Se necessario per tenere conto delle circostanze locali conformemente all'articolo 48, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione un elenco armonizzato di documenti giustificativi da usare in ciascuna giurisdizione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

▼M5

6.  È possibile derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel caso di un richiedente noto al consolato o alle autorità centrali per integrità e affidabilità, in particolare per quanto riguarda la correttezza nell'uso di precedenti visti, qualora non vi sia alcun dubbio riguardo al fatto che il richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

▼B

Articolo 15

Assicurazione sanitaria di viaggio

1.  I richiedenti i visti uniformi per uno o due ingressi devono dimostrare di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure mediche urgenti, ricoveri ospedalieri d’urgenza o morte durante il loro soggiorno o i loro soggiorni nel territorio degli Stati membri.

▼M5

2.  I richiedenti i visti per ingressi multipli devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra il periodo del primo viaggio previsto.

▼B

Dovranno inoltre firmare la dichiarazione, figurante nel modulo di domanda, con la quale affermano di essere consapevoli della necessità di avere un’assicurazione sanitaria di viaggio per i soggiorni successivi.

3.  L’assicurazione è valida per l’insieme del territorio degli Stati membri e copre il periodo complessivo di soggiorno o di transito previsto dell’interessato. La copertura minima ammonta a 30 000  EUR.

Nel caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata che copre il territorio di più di uno Stato membro, la copertura assicurativa è valida almeno negli Stati membri interessati.

4.  I richiedenti sottoscrivono, in linea di principio, l’assicurazione nel paese di residenza. Qualora ciò non sia possibile essi cercano di contrarre un’assicurazione in qualsiasi altro paese.

Se un’altra persona contrae un’assicurazione a nome del richiedente, si applicano le condizioni di cui al paragrafo 3.

5.  Nel valutare l’adeguatezza della copertura assicurativa, i consolati accertano se le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia di assicurazione siano riscuotibili negli Stati membri.

6.  L’obbligo di sottoscrivere l’assicurazione può essere considerato come soddisfatto qualora si accerti che una copertura assicurativa adeguata è presumibile alla luce della situazione professionale del richiedente. L’esonero dalla dimostrazione di essere in possesso di un’assicurazione sanitaria di viaggio può interessare determinati gruppi professionali, quali i marittimi, già coperti da un’assicurazione sanitaria di viaggio per le loro attività professionali.

7.  I titolari di passaporti diplomatici sono esentati dall’obbligo di possedere un’assicurazione sanitaria di viaggio.

Articolo 16

Diritti per i visti

▼M5

1.  I richiedenti pagano diritti pari a 80 EUR.

2.  Per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni i diritti per i visti ammontano a 40 EUR.

▼M5

2 bis.  Se una decisione di esecuzione è adottata dal Consiglio in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), si applicano diritti per i visti pari a 120 EUR o 160 EUR. La presente disposizione non si applica ai minori di età inferiore a dodici anni.

▼M5 —————

▼B

4.  I diritti per i visti non vengono riscossi per i richiedenti appartenenti a una delle categorie seguenti:

a) 

minori di età inferiore ai sei anni;

b) 

alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica;

▼M5

c) 

ricercatori, quali definiti all'articolo 3, punto 2, della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), che si spostano a fini di ricerca scientifica o che partecipano a seminari o conferenze scientifici;

▼B

d) 

rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.

▼M5

5.  Possono essere esentati dal pagamento di diritti per il visto:

a) 

i minori tra i sei e i diciotto anni;

b) 

i titolari di passaporti diplomatici e di servizio;

c) 

i partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai 25 anni.

6.  In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico, o per motivi umanitari o in virtù di obblighi internazionali.

▼B

7.  I diritti per i visti sono riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, tranne nei casi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, e all’articolo 19, paragrafo 3.

▼M5

Se riscosso in una valuta diversa dall'euro, l'importo dei diritti per i visti riscosso in tale valuta è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso può essere arrotondato e deve essere assicurato, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, che siano riscossi diritti simili.

▼B

8.  Per tale pagamento il richiedente ottiene una ricevuta.

▼M5

9.  Ogni tre anni la Commissione valuta l'esigenza di rivedere l'importo dei diritti per i visti di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo, tenendo conto di criteri obiettivi quali il tasso d'inflazione generale a livello dell'Unione pubblicato da Eurostat e la media ponderata delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri. Sulla base di tali valutazioni, la Commissione adotta, se opportuno e conformemente all'articolo 51 bis, atti relativi alla modifica del presente regolamento per quanto riguarda l'importo dei diritti per i visti.

▼B

Articolo 17

Diritti per servizi prestati

►M5  1.  Il fornitore esterno di servizi di cui all'articolo 43 può chiedere il pagamento di diritti per servizi prestati. ◄ I diritti per servizi prestati sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi nello svolgere uno o più dei compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 6.

2.  L’importo dei diritti per servizi prestati è precisato nello strumento giuridico di cui all’articolo 43, paragrafo 2.

▼M5 —————

▼B

4.  Tale importo non supera la metà dell’importo del diritto per il visto di cui all’articolo 16, paragrafo 1, indipendentemente dalle eventuali riduzioni o deroghe ai diritti per i visti di cui all’articolo 16, paragrafi 2, 4, 5 e 6.

▼M5

4 bis.  In deroga al paragrafo 4, i diritti per servizi prestati non superano, in linea di principio, 80 EUR nei paesi terzi in cui lo Stato membro competente non abbia un consolato ai fini della raccolta delle domande e non sia rappresentato da un altro Stato membro.

4 ter.  In circostanze eccezionali in cui l'importo di cui al paragrafo 4 bis non è sufficiente per fornire un servizio completo, è possibile imporre diritti per servizi prestati più elevati fino a un massimo di 120 EUR. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la sua intenzione di consentire l'imposizione di diritti per servizi prestati più elevati al più tardi tre mesi prima dell'inizio della loro applicazione. La notifica precisa i motivi alla base della determinazione del livello dei diritti per servizi prestati, in particolare i costi dettagliati che hanno portato alla determinazione di un importo più elevato.

▼M5

5.  Lo Stato membro interessato può mantenere la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la loro domanda direttamente ai rispettivi consolati o al consolato di uno Stato membro con cui ha un accordo di rappresentanza conformemente all'articolo 8.

▼B



CAPO III

Esame della domanda e decisione sul merito

Articolo 18

Accertamento della competenza consolare

1.  Quando è presentata una domanda, il consolato verifica la propria competenza a esaminarla e a decidere sul merito alla stessa a norma degli articoli 5 e 6.

2.  Se il consolato non è competente, restituisce senza indugio il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente, rimborsa i diritti per i visti e indica il consolato competente.

Articolo 19

Ricevibilità

▼M5

1.  Il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente verificano:

▼B

— 
se la domanda è stata presentata entro il termine di cui all’articolo 9, paragrafo 1,
— 
se la domanda contiene gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettere da a) a c),
— 
se sono stati rilevati i dati biometrici del richiedente, e
— 
se sono stati riscossi i diritti per i visti.

▼M5

2.  Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente constatano che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la domanda è ricevibile e il consolato o le autorità centrali:

— 
segue le procedure di cui all'articolo 8 del regolamento VIS, e
— 
esamina ulteriormente la domanda.

▼C2

I dati sono inseriti nel VIS soltanto da personale consolare debitamente autorizzato a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 7 e dell’articolo 9, punti 5) e 6), del regolamento VIS.

▼M5

3.  Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente constatano che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la domanda è irricevibile e il consolato o le autorità centrali, senza indugio:

— 
restituisce il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente,
— 
distrugge i dati biometrici raccolti,
— 
rimborsa i diritti per i visti, e
— 
non esamina la domanda.

4.  A titolo di deroga del paragrafo 3, una domanda che non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 può essere considerata ricevibile per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali.

▼B

Articolo 20

Timbro indicante la ricevibilità di una domanda

1.  Se una domanda è ricevibile, il consolato competente appone un timbro sul documento di viaggio del richiedente. Il timbro è conforme al modello figurante nell’allegato III ed è apposto conformemente alle disposizioni di tale allegato.

2.  I passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali e speciali non vengono timbrati.

3.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai consolati degli Stati membri fino alla data della piena entrata in funzione del VIS in tutte le regioni a norma dell’articolo 48 del regolamento VIS.

Articolo 21

Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del rischio

1.  Nell’esaminare una domanda di visto uniforme viene accertato se il richiedente soddisfi le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen ed è accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

2.  Per ciascuna domanda viene consultato il VIS conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 15 del regolamento VIS. Gli Stati membri provvedono affinché siano pienamente utilizzati tutti i criteri di ricerca di cui all’articolo 15 del regolamento VIS onde evitare respingimenti e identificazioni falsi.

▼M5

3.  Nel determinare se il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso, il consolato o le autorità centrali verificano:

▼B

a) 

che il documento di viaggio presentato non sia falso, contraffatto o alterato;

b) 

la giustificazione presentata dal richiedente riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto e che questi disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno previsto sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

c) 

se il richiedente è segnalato ai fini della non ammissione nel sistema d’informazione Schengen (SIS);

d) 

che il richiedente non sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita all’articolo 2, punto 19, del codice frontiere Schengen, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, che non sia oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi;

▼M5

e) 

che il richiedente disponga di un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile, che copra il periodo del soggiorno previsto, oppure, se è chiesto un visto per ingressi multipli, il periodo del primo viaggio previsto.

4.  Se del caso, il consolato o le autorità centrali verificano la durata dei soggiorni precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un titolo di soggiorno.

▼B

5.  La valutazione dei mezzi di sussistenza per il soggiorno previsto si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati per vitto e alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno, in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere Schengen. La dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato può altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

▼M5

6.  In sede di esame di una domanda di visto di transito aeroportuale, il consolato o le autorità centrali verificano in particolare:

▼B

a) 

che il documento di viaggio presentato non sia falso, contraffatto o alterato;

b) 

i luoghi di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato e la coerenza dell’itinerario e del transito aeroportuale previsti;

c) 

il giustificativo del proseguimento del viaggio verso la destinazione finale.

7.  L’esame di una domanda si fonda, in particolare, sull’autenticità e l’affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l’affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente.

▼M5

8.  Nel corso dell'esame di una domanda, i consolati o le autorità centrali possono, in casi giustificati, procedere a un colloquio con il richiedente e richiedere documenti supplementari.

▼B

9.  Un precedente rifiuto del visto non comporta il rifiuto automatico di una nuova domanda. Una nuova domanda è valutata sulla base di tutte le informazioni disponibili.

Articolo 22

Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri

▼M5

1.  Per motivi legati a una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, le relazioni internazionali o la salute pubblica, uno Stato membro può chiedere alle autorità centrali di altri Stati membri di consultare le proprie autorità centrali nel corso dell'esame delle domande presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini. Tale consultazione non si applica alle domande di visto di transito aeroportuale.

2.  Le autorità centrali consultate danno una risposta definitiva appena possibile e non oltre sette giorni di calendario dopo la consultazione. La mancanza di risposta entro tale termine implica che esse non hanno motivo di opporsi al rilascio del visto.

3.  Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introduzione o il ritiro della richiesta di consultazione preliminare, di norma, almeno 25 giorni di calendario prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione è comunicata anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen all'interno della giurisdizione interessata.

▼B

4.  La Commissione informa gli Stati membri di tali notifiche.

▼M5 —————

▼B

Articolo 23

Decisione sulla domanda

1.  La decisione sulla domanda è presa entro quindici giorni di calendario dalla data della presentazione di una domanda ricevibile ai sensi dell’articolo 19.

▼M5

2.  Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di 45 giorni di calendario in singoli casi, segnatamente quando si rende necessario un ulteriore esame della domanda.

▼M5

2 bis.  La decisione sulla domanda è presa senza indugio in singoli casi d'urgenza giustificati.

▼M5 —————

▼B

4.  Salvo in caso di ritiro della domanda, è presa la decisione di:

a) 

rilasciare un visto uniforme a norma dell’articolo 24;

b) 

rilasciare un visto con validità territoriale limitata a norma dell’articolo 25;

▼M5

b bis) 

rilasciare un visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 26; o

▼M5

c) 

rifiutare un visto in conformità dell'articolo 32.

▼M5 —————

▼B

L’impossibilità fisica di rilevare le impronte digitali a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), non influisce sul rilascio o sul rifiuto del visto.



CAPO IV

Rilascio del visto

Articolo 24

Rilascio di un visto uniforme

1.  Il periodo di validità del visto e la durata del soggiorno autorizzato sono basati sull’esame effettuato a norma dell’articolo 21.

Un visto può essere rilasciato per uno, due o molteplici ingressi. Il periodo di validità non è superiore a cinque anni.

▼M5 —————

▼M5

Fermo restando l'articolo 12, lettera a), il periodo di validità del visto per ingresso singolo comprende una «franchigia» di 15 giorni di calendario.

▼B

Gli Stati membri possono decidere di non concedere tale franchigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

▼M5

2.  A condizione che il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a e), del regolamento (UE) 2016/399, i visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità sono rilasciati per i seguenti periodi di validità, a meno che la validità del visto superi quella del documento di viaggio:

a) 

un anno, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente tre visti nei due anni precedenti;

b) 

due anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di un anno nei due anni precedenti;

c) 

cinque anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di due anni nei tre anni precedenti.

Per il rilascio dei visti per ingressi multipli non si tiene conto dei visti di transito aeroportuale e dei visti con validità territoriale limitata rilasciati in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1.

▼M5

2 bis.  In deroga al paragrafo 2, il periodo di validità del visto rilasciato può essere ridotto in singoli casi qualora vi sia un ragionevole dubbio sul fatto che le condizioni di ingresso saranno rispettate per l'intero periodo.

2 ter.  In deroga al paragrafo 2, i consolati, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, valutano se le norme sul rilascio dei visti per ingressi multipli di cui al paragrafo 2 debbano essere adattate per tenere conto delle circostanze locali e dei rischi migratori e per la sicurezza, ai fini dell'adozione di norme più favorevoli o più restrittive in conformità del paragrafo 2 quinquies.

2 quater.  Fatto salvo il paragrafo 2, può essere rilasciato un visto per ingressi multipli valido fino a cinque anni ai richiedenti che ne dimostrano la necessità o giustificano l'intenzione di viaggiare frequentemente o con regolarità, purché dimostrino la propria integrità e affidabilità, in particolare l'uso legittimo di precedenti visti, la situazione economica nel paese di origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto che hanno richiesto.

2 quinquies.  Ove necessario, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2 ter del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme sulle condizioni per il rilascio dei visti per ingressi multipli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, da applicare in ciascuna giurisdizione per tenere conto delle circostanze locali, dei rischi migratori e per la sicurezza e delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

▼B

3.  I dati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento VIS sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio del visto.

Articolo 25

Rilascio di un visto con validità territoriale limitata

1.  I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati eccezionalmente nei seguenti casi:

a) 

quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, lo Stato membro interessato ritiene necessario:

i) 

derogare al principio dell’adempimento delle condizioni di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen;

ii) 

rilasciare un visto nonostante l’opposizione al rilascio di un visto uniforme manifestata dallo Stato membro consultato a norma dell’articolo 22; oppure

iii) 

rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non abbia avuto luogo la consultazione preliminare a norma dell’articolo 22;

ovvero

▼M3

b) 

quando, per motivi ritenuti giustificati dal consolato, è rilasciato un nuovo visto per un soggiorno durante lo stesso periodo di 180 giorni a un richiedente che, al di là di questo periodo di 180 giorni, ha già utilizzato un visto uniforme o un visto con validità territoriale limitata per un soggiorno di 90 giorni;

▼B

2.  Un visto con validità territoriale limitata è valido per il territorio dello Stato membro di rilascio. In via eccezionale può essere valido per il territorio di più Stati membri, fatto salvo il consenso di ciascuno degli Stati membri interessati.

3.  Se il richiedente possiede un documento di viaggio non riconosciuto da uno o più Stati membri, ma non tutti, è rilasciato un visto valido per il territorio degli Stati membri che riconoscono il documento di viaggio. Nel caso in cui lo Stato membro di rilascio non riconosca il documento di viaggio del richiedente, il visto rilasciato è valido solo per quello Stato membro.

4.  Se il visto con validità territoriale limitata è stato rilasciato nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità centrali dello Stato membro di rilascio procedono, senza indugio e secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento VIS, alla trasmissione delle informazioni rilevanti alle autorità centrali degli altri Stati membri.

5.  I dati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento VIS sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio del visto.

▼M5

Articolo 25 bis

Cooperazione in materia di riammissione

1.  In funzione del livello di cooperazione di un paese terzo con gli Stati membri in materia di riammissione dei migranti irregolari valutato sulla base di dati pertinenti e obiettivi, l'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 1, e paragrafo 5, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, non si applicano ai richiedenti o alle categorie di richiedenti che sono cittadini di un paese terzo che si ritiene non cooperi a sufficienza in conformità del presente articolo.

2.  La Commissione valuta regolarmente, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione, tenendo conto, in particolare, dei seguenti indicatori:

a) 

il numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di persone provenienti dal paese terzo in questione il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare;

b) 

il numero di rimpatri forzati effettivi di persone destinatarie di decisioni di rimpatrio in rapporto al numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini del paese terzo in questione, compreso, se del caso, sulla base di accordi di riammissione dell'Unione o bilaterali, il numero di cittadini di paesi terzi che hanno transitato sul territorio del paese terzo in questione;

c) 

il numero di richieste di riammissione per Stato membro accettate dal paese terzo in rapporto al numero di tali richieste presentate a tale paese;

d) 

il grado di cooperazione pratica in materia di rimpatrio nelle diverse fasi della procedura di rimpatrio, quali:

i) 

l'assistenza fornita nell'identificazione di persone che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri e nel tempestivo rilascio di documenti di viaggio;

ii) 

l'accettazione del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o del lasciapassare europeo;

iii) 

l'accettazione della riammissione di persone che per legge devono essere rimpatriate nel loro paese;

iv) 

l'accettazione di voli e operazioni di rimpatrio.

Tale valutazione è basata sull'uso di dati affidabili forniti da Stati membri, nonché da istituzioni, organi e organismi dell'Unione. La Commissione riferisce periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Consiglio in merito a tale valutazione.

3.  Uno Stato membro può notificare alla Commissione di incontrare problemi pratici sostanziali e persistenti nella cooperazione con un paese terzo in materia di riammissione di migranti in situazione irregolare, sulla base degli indicatori elencati al paragrafo 2. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio di tale notifica.

4.  La Commissione esamina entro un mese le eventuali notifiche di cui al paragrafo 3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati di tale esame.

5.  Qualora, in base all'analisi di cui ai paragrafi 2 e 4 e tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione e le relazioni generali dell'Unione con tale paese terzo, anche in materia di migrazione, la Commissione ritenga che un paese non cooperi a sufficienza e che pertanto occorra intervenire, o qualora, entro dodici mesi, la maggioranza semplice di Stati membri abbia effettuato una notifica alla Commissione a norma del paragrafo 3, la Commissione, continuando nel contempo ad adoperarsi per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato, presenta al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di:

a) 

una decisione di esecuzione che sospenda temporaneamente l'applicazione di uno o più dei seguenti articoli, l'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, o l'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini;

b) 

una decisione di esecuzione che applichi, in maniera graduale, uno dei diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini, laddove, in seguito a una valutazione della Commissione, le misure applicate conformemente alla decisione di esecuzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo siano ritenute inefficaci.

6.  La Commissione valuta continuamente e riferisce, sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2, se possano essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione con il paese terzo interessato in materia di riammissione dei migranti irregolari e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con detto paese terzo, può presentare al Consiglio una proposta intesa ad abrogare o modificare le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 5.

7.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione.

8.  Qualora, sulla base dell'analisi di cui al paragrafo 2 e tenuto conto delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo in questione, segnatamente nella cooperazione in materia di riammissione, ritenga che il paese terzo interessato cooperi a sufficienza, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di una decisione di esecuzione concernente i richiedenti o le categorie di richiedenti cittadini del paese terzo in questione e che chiedono un visto nel territorio di detto paese terzo e recante una o più delle seguenti misure:

a) 

la riduzione a 60 EUR dei diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 1;

b) 

la riduzione a 10 giorni del termine entro il quale vanno prese le decisioni su una domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1;

c) 

l'allungamento del periodo di validità dei visti per ingressi multipli di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Tale decisione di esecuzione si applica per massimo un anno. Essa può essere rinnovata.

▼B

Articolo 26

Rilascio di un visto di transito aeroportuale

1.  Il visto di transito aeroportuale è valido per il transito nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri.

2.  Fermo restando l’articolo 12, lettera a), il periodo di validità del visto comprende una «franchigia» supplementare di quindici giorni.

Gli Stati membri possono decidere di non concedere tale franchigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

3.  Fatto salvo l’articolo 12, lettera a), i visti di transito aeroportuale multipli possono essere rilasciati con un periodo di validità massima di sei mesi.

4.  Nell’adozione della decisione sul rilascio di visti di transito aeroportuale multipli sono rilevanti, in particolare, i seguenti criteri:

a) 

la necessità del richiedente di transitare frequentemente e/o regolarmente; e

b) 

l’integrità e l’affidabilità del richiedente, in particolare la correttezza nell’uso di precedenti visti uniformi, visti con validità territoriale limitata o visti di transito aeroportuale, la sua situazione economica nel suo paese d’origine e l’effettiva intenzione di proseguire il viaggio.

5.  Se il richiedente deve essere in possesso di un visto di transito aeroportuale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, il visto di transito aeroportuale è valido solo per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

6.  I dati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento VIS sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio del visto.

Articolo 27

Modalità di compilazione del visto adesivo

▼M5

1.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le regole dettagliate di compilazione del visto adesivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

2.  Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona «annotazioni» del visto adesivo. Tali menzioni non duplicano le menzioni obbligatorie stabilite secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

▼B

3.  Tutte le diciture sul visto adesivo sono stampate e i visti adesivi stampati non possono recare correzioni o cancellature manuali.

▼M5

4.  Il visto adesivo per ingresso singolo può essere compilato manualmente solo in caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica. Il visto adesivo compilato manualmente non può recare correzioni o cancellature.

▼B

5.  In caso di compilazione manuale di un visto adesivo a norma del paragrafo 4 del presente articolo, questa informazione è inserita nel VIS conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera k), del regolamento VIS.

Articolo 28

Annullamento di un visto adesivo già compilato

1.  Se si individua un errore nel visto adesivo prima di apporlo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato.

2.  Se si individua un errore dopo aver apposto il visto adesivo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato barrandolo con una croce decussata in inchiostro indelebile e si procede all’apposizione di un nuovo visto su un’altra pagina.

3.  Se si individua un errore dopo che i dati rilevanti sono stati inseriti nel VIS conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento VIS, l’errore è rettificato a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Articolo 29

Apposizione di un visto adesivo

▼M5

1.  Il visto adesivo è apposto sul documento di viaggio.

▼M5

1 bis.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate di apposizione del visto adesivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

▼B

2.  Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio del richiedente, è utilizzato il foglio separato per l’apposizione del visto.

3.  In caso di apposizione del visto adesivo sul foglio separato per l’apposizione del visto, questa informazione è inserita nel VIS conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera j), del regolamento VIS.

4.  I visti individuali rilasciati alle persone figuranti sul documento di viaggio del richiedente sono apposti su tale documento di viaggio.

5.  Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio su cui figurano tali persone, il visto adesivo individuale è apposto sui fogli separati per l’apposizione di un visto.

Articolo 30

Diritti derivati dal rilascio di un visto

Il possesso di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata non conferisce un diritto automatico di ingresso.

Articolo 31

Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri

▼M5

1.  Uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità centrali siano informate sui visti rilasciati da altri Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini, salvo in caso di visti di transito aeroportuale.

2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introduzione o il ritiro della richiesta relativa a tale informazione almeno 25 giorni di calendario prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione è comunicata anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen all'interno della giurisdizione interessata.

▼B

3.  La Commissione informa gli Stati membri di tali notifiche.

▼M5 —————

▼B

Articolo 32

Rifiuto di un visto

1.  Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, il visto è rifiutato:

a) 

quando il richiedente:

i) 

presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato;

ii) 

non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;

▼M5

ii bis) 

non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale previsto;

▼B

iii) 

non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

▼M3

iv) 

abbia già soggiornato per 90 giorni nell’arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;

▼B

v) 

è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;

vi) 

sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita all’articolo 2, paragrafo 19, del codice frontiere Schengen, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, sia segnalato nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione per gli stessi motivi; oppure

vii) 

non dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;

oppure

b) 

qualora vi siano ragionevoli dubbi sull’autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull’affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

▼M5

2.  La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all'allegato VI nella lingua dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione.

▼B

3.  I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell’allegato VI.

▼M5 —————

▼B

5.  Le informazioni sui visti rifiutati sono inserite nel VIS conformemente all’articolo 12 del regolamento VIS.



CAPO V

Modifica di un visto già rilasciato

Articolo 33

Proroga

1.  Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno, in relazione a un visto rilasciato sono prorogati qualora l’autorità competente di uno Stato membro ritenga che un titolare del visto abbia dimostrato l’esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato. Tale proroga è concessa a titolo gratuito.

2.  Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno in relazione a un visto rilasciato possono essere prorogati qualora il titolare del visto dimostri l’esistenza di ragioni personali serie che giustifichino la proroga del periodo di validità o della durata del soggiorno. Tale proroga dà luogo alla riscossione di un diritto pari a 30 EUR.

3.  Salvo diversa decisione dell’autorità che dispone la proroga del visto, la validità territoriale del visto prorogato rimane uguale a quella del visto originario.

4.  L’autorità competente a prorogare il visto è quella dello Stato membro sul cui territorio si trova il cittadino del paese terzo al momento della richiesta della proroga.

5.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti per la proroga dei visti.

6.  La proroga del visto assume la forma di un visto adesivo.

7.  Le informazioni sul visto prorogato sono inserite nel VIS conformemente all’articolo 14 del regolamento VIS.

Articolo 34

Annullamento e revoca

1.  Un visto è annullato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non erano soddisfatte al momento del rilascio, in particolare se vi sono fondati motivi per ritenere che il visto sia stato ottenuto in modo fraudolento. Un visto è annullato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere annullato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate dell’annullamento.

2.  Un visto è revocato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non sono più soddisfatte. Un visto è revocato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere revocato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate della revoca.

3.  Un visto può essere revocato su richiesta del suo titolare. Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio del visto sono informate di tale revoca.

4.  La mancata presentazione da parte del titolare, alla frontiera, di uno o più dei documenti giustificativi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, non dà automaticamente origine a una decisione di annullamento o di revoca del visto.

5.  In caso di annullamento o revoca, è apposto sul visto il timbro «ANNULLATO» o «REVOCATO» e l’elemento otticamente variabile della vignetta visto, l’elemento di sicurezza «effetto immagine latente» e la scritta «visto» sono annullati cancellandoli.

6.  La decisione di annullamento o di revoca di un visto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all’allegato VI.

7.  Un titolare il cui visto sia stato annullato o revocato ha il diritto di presentare ricorso, a meno che il visto sia stato revocato su sua richiesta conformemente al paragrafo 3. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione in merito all’annullamento o alla revoca e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell’allegato VI.

8.  Le informazioni su un visto annullato o revocato sono inserite nel VIS conformemente all’articolo 13 del regolamento VIS.



CAPO VI

Visti rilasciati alle frontiere esterne

Articolo 35

Visti chiesti alle frontiere esterne

1.  In casi eccezionali, i visti possono essere rilasciati ai valichi di frontiera se:

a) 

il richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c), d) ed e), del codice frontiere Schengen;

b) 

il richiedente non ha avuto modo di chiedere un visto anticipatamente e presenta, su richiesta, documenti giustificativi comprovanti l’esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d’ingresso, e

c) 

il ritorno del richiedente nel paese di origine o di residenza ovvero il suo transito attraverso Stati diversi dagli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen è considerato sicuro.

2.  Quando un visto è chiesto alle frontiere esterne si può derogare all’obbligo per il richiedente di disporre di un’assicurazione sanitaria di viaggio se tale assicurazione non è disponibile al valico di frontiera o per motivi umanitari.

3.  Un visto rilasciato alle frontiere esterne è un visto uniforme che autorizza il titolare a un soggiorno di una durata massima di quindici giorni, a seconda dello scopo e delle condizioni del soggiorno previsto. In caso di transito, la durata del soggiorno autorizzato corrisponde al tempo necessario per il transito.

4.  Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen, le autorità responsabili del rilascio del visto alla frontiera possono emettere, a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, un visto con validità territoriale limitata al solo Stato membro di rilascio.

5.  Ai cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria di persone per le quali è richiesta la consultazione preliminare ai sensi dell’articolo 22 non viene, in linea di principio, rilasciato un visto alla frontiera esterna.

Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere emesso alla frontiera un visto con validità territoriale limitata allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a).

6.  Oltre ai motivi di rifiuto del visto previsti all’articolo 32, paragrafo 1, il visto è rifiutato al valico di frontiera se non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

7.  Si applicano le disposizioni sui motivi e sulla notifica dei rifiuti e sul diritto di ricorso di cui all’articolo 32, paragrafo 3, e all’allegato VI.

Articolo 36

Visti rilasciati alla frontiera esterna a marittimi in transito

1.  A un marittimo che deve essere in possesso di un visto per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può essere rilasciato un visto ai fini del transito alla frontiera se:

a) 

soddisfa le condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 1; e

b) 

attraversa la frontiera in questione per l’imbarco, il reimbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo.

▼M5 —————

▼M5

2 bis.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, istruzioni operative per il rilascio alla frontiera di visti ai marittimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

▼B

3.  Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5.



TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE

Articolo 37

Organizzazione del servizio visti

1.  Gli Stati membri sono competenti per l’organizzazione del servizio visti dei loro consolati.

Per evitare qualsiasi riduzione del livello di vigilanza e per proteggere il personale da pressioni a livello locale, sono istituiti, ove opportuno, sistemi di rotazione per il personale che tratta direttamente con i richiedenti. È prestata particolare attenzione a introdurre chiare strutture di lavoro e precise assegnazioni/divisioni delle responsabilità in relazione all’adozione delle decisioni finali relative alle domande. L’accesso alla consultazione del VIS o del SIS e ad altre informazioni riservate è ristretto a un numero limitato di membri del personale debitamente autorizzati. Sono adottate misure appropriate per impedire l’accesso non autorizzato a tali banche dati.

▼M5

2.  La conservazione e l'uso dei visti adesivi sono soggetti ad adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e registra come è stato utilizzato ciascun visto adesivo. Eventuali perdite significative di visti adesivi in bianco sono comunicate alla Commissione.

3.  I consolati o le autorità centrali tengono archivi cartacei o elettronici delle domande. Ogni fascicolo individuale contiene informazioni utili per ricostruire, se necessario, il contesto della decisione presa sulla domanda.

I fascicoli individuali sono conservati per almeno un anno a decorrere dalla data della decisione sulla domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, in caso di ricorso, fino alla conclusione della procedura di ricorso, se più lunga. Se applicabile, i fascicoli individuali elettronici sono conservati per il periodo di validità del visto rilasciato.

▼B

Articolo 38

▼M5

Risorse per l'esame delle domande e il controllo delle procedure di rilascio del visto

1.  Gli Stati membri predispongono nei consolati personale adeguato e in numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle domande, in modo tale da garantire una qualità ragionevole e armonizzata del servizio al pubblico.

▼M5

1 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché l'intera procedura di rilascio del visto nei consolati, compresi la presentazione e il trattamento delle domande, la stampa dei visti adesivi e la cooperazione pratica con i fornitori esterni di servizi, sia controllata da personale espatriato per garantire l'integrità di tutte le fasi della procedura.

▼B

2.  I locali rispondono a determinati requisiti di adeguatezza funzionale e prevedono appropriate misure di sicurezza.

▼M5

3.  Le autorità centrali degli Stati membri provvedono a una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello locale e a esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise e aggiornate sul diritto dell'Unione e nazionale pertinente.

▼M5

3 bis.  Quando le domande sono esaminate e decise dalle autorità centrali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri forniscono una formazione specifica per assicurare che il personale di tali autorità centrali sia in possesso di sufficienti e aggiornate conoscenze specifiche per paese della situazione socioeconomica locale e di informazioni complete, precise e aggiornate sul diritto dell'Unione e nazionale pertinente.

3 ter.  Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i consolati dispongano di personale sufficiente e adeguatamente formato per assistere le autorità centrali nell'esame e nelle decisioni sulle domande, in particolare partecipando alle riunioni di cooperazione locale Schengen, scambiando informazioni con altri consolati e autorità locali, raccogliendo a livello locale informazioni utili sui rischi migratori e sulle pratiche fraudolente e procedendo a colloqui ed esami aggiuntivi.

▼B

4.  Le autorità centrali degli Stati membri assicurano un controllo frequente e adeguato delle modalità di esame delle domande e adottano provvedimenti correttivi qualora siano rilevate violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

▼M5

5.  Gli Stati membri provvedono a istituire una procedura che consenta ai richiedenti di presentare reclami per quanto concerne:

a) 

la condotta del personale presso i consolati e, se del caso, dei fornitori esterni di servizi; o

b) 

la procedura di domanda.

I consolati o le autorità centrali tengono un registro dei reclami e del seguito loro riservato.

Gli Stati membri rendono disponibili al pubblico le informazioni sulla procedura di cui al presente paragrafo.

▼B

Articolo 39

Condotta del personale

1.  I consolati degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente.

▼M5

2.  Il personale consolare e delle autorità centrali, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.

3.  Nello svolgimento dei suoi compiti il personale consolare e delle autorità centrali non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

Articolo 40

Organizzazione e cooperazione consolare

1.  Ciascuno Stato membro è responsabile dell'organizzazione delle procedure connesse alle domande.

2.  Gli Stati membri:

a) 

dotano del materiale necessario per il rilevamento degli identificatori biometrici i loro consolati e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera nonché gli uffici dei loro consoli onorari, qualora ricorrano a essi, per il rilevamento degli identificatori biometrici conformemente all'articolo 42;

b) 

cooperano con uno o più Stati membri nell'ambito di accordi di rappresentanza o altre forme di cooperazione consolare.

3.  Uno Stato membro può anche cooperare con un fornitore esterno di servizi in conformità dell'articolo 43.

4.  Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro organizzazione e cooperazione consolare in ciascuna rappresentanza consolare.

5.  In caso di cessazione della cooperazione con altri Stati membri, gli Stati membri si adoperano per assicurare la continuità del servizio completo.

▼M5 —————

▼B

Articolo 42

Ricorso ai consoli onorari

1.  I consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere uno o tutti i compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 6. Sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

2.  Qualora il console onorario non sia funzionario di uno Stato membro, lo svolgimento di tali compiti è conforme ai requisiti riportati nell’allegato X, fatta eccezione per le disposizioni di cui alla parte D, lettera c), di detto allegato.

3.  Qualora il console onorario sia funzionario di uno Stato membro, lo Stato membro interessato provvede affinché siano applicati requisiti comparabili a quelli che verrebbero applicati se i compiti fossero svolti dal suo consolato.

Articolo 43

Cooperazione con fornitori esterni di servizi

1.  Gli Stati membri si adoperano per cooperare con un fornitore esterno di servizi assieme a uno o più Stati membri, fatte salve le norme in materia di appalti pubblici e concorrenza.

2.  La cooperazione con un fornitore esterno di servizi si basa su uno strumento giuridico conforme ai requisiti riportati nell’allegato X.

▼M5 —————

▼B

4.  L’esame delle domande, i colloqui (se del caso), la decisione sulle domande e la stampa e l’apposizione dei visti adesivi competono esclusivamente al consolato.

▼M5

5.  I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al VIS. L'accesso al VIS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato dei consolati o delle autorità centrali.

▼B

6.  Un fornitore esterno di servizi può essere autorizzato a svolgere uno o più dei seguenti compiti:

▼M5

a) 

fornire informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a c), e sui moduli di domanda;

▼B

b) 

informare il richiedente dei documenti giustificativi richiesti, sulla scorta di una lista di controllo;

▼M5

c) 

raccogliere dati e domande (compresi gli identificatori biometrici) e trasmettere la domanda al consolato o alle autorità centrali;

▼B

d) 

riscuotere i diritti per i visti;

▼M5

e) 

gestire, se del caso, gli appuntamenti dei richiedenti presso il consolato o i locali del fornitore esterno di servizi;

f) 

ritirare i documenti di viaggio, compresa, se del caso, la notifica del rifiuto, presso il consolato o le autorità centrali e restituirli al richiedente.

7.  Nel selezionare un fornitore esterno di servizi, lo Stato membro interessato verifica l'affidabilità e la solvibilità dell'organizzazione o dell'impresa e si assicura che non intervengano conflitti di interesse. Tale valutazione comprende, ove opportuno, l'esame delle licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari.

▼B

8.  Lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono affinché il fornitore esterno di servizi selezionato rispetti le modalità e le condizioni che lo riguardano nello strumento giuridico di cui al paragrafo 2.

▼M5

9.  Gli Stati membri sono responsabili del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e garantiscono che il fornitore esterno di servizi sia soggetto alla sorveglianza delle autorità di controllo preposte alla protezione dei dati a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ).

▼B

10.  Lo Stato membro o gli Stati membri interessati assicurano la formazione del fornitore esterno di servizi corrispondente alla conoscenza necessaria per fornire un servizio adeguato e informazioni sufficienti ai richiedenti.

11.  Lo Stato membro o gli Stati membri interessati sorvegliano strettamente l’esecuzione dello strumento giuridico di cui al paragrafo 2 e verificano in particolare:

▼M5

a) 

le informazioni generali sui criteri, sulle condizioni e sulle procedure per presentare domanda di visto, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a c), e il contenuto dei moduli di domanda forniti dal fornitore esterno di servizi ai richiedenti;

b) 

tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati al consolato o alle autorità centrali dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;

▼B

c) 

la raccolta e trasmissione degli identificatori biometrici;

d) 

le misure adottate per assicurare l’osservanza delle norme sulla protezione dei dati.

▼M5

A tal fine, il consolato o i consolati o le autorità centrali dello Stato membro o degli Stati membri interessati effettuano periodicamente, almeno ogni nove mesi, controlli a campione nei locali del fornitore esterno di servizi. Gli Stati membri possono concordare di ripartire gli oneri di questo controllo periodico.

▼M5

11 bis.  Entro il 1o febbraio di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alla loro cooperazione con i fornitori esterni di servizi in tutto il mondo e al monitoraggio dei medesimi di cui all'allegato X, punto C).

▼B

12.  Nell’eventualità che cessi la cooperazione con qualsiasi fornitore esterno di servizi, gli Stati membri assicurano la continuità del servizio completo.

13.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia dello strumento giuridico di cui al paragrafo 2.

▼M5

Articolo 44

Cifratura e trasferimento sicuro di dati

1.  In caso di cooperazione tra Stati membri, cooperazione con un fornitore esterno di servizi e ricorso a consoli onorari, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono alla cifratura totale dei dati trasferiti per via elettronica o fisicamente su un supporto di memorizzazione elettronica.

2.  Nei paesi terzi che vietano la cifratura dei dati da trasmettere per via elettronica, lo Stato membro o gli Stati membri interessati non permettono che i dati siano trasferiti per via elettronica.

In tal caso, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono al trasferimento fisico dei dati elettronici in forma totalmente cifrata su un supporto di memorizzazione elettronica da parte di un agente consolare di uno Stato membro o, qualora questo tipo di trasferimento richieda il ricorso a misure sproporzionate o irragionevoli, in un altro modo sicuro e protetto, per esempio ricorrendo a operatori consolidati con esperienza nel trasporto di documenti e dati sensibili nel paese terzo in questione.

3.  In tutti i casi il livello di sicurezza del trasferimento è adeguato alla natura sensibile dei dati.

▼B

Articolo 45

Cooperazione degli Stati membri con intermediari commerciali

1.  Gli Stati membri possono cooperare con intermediari commerciali per la presentazione delle domande, fatta eccezione per la raccolta di identificatori biometrici.

2.  Tale cooperazione è basata sulla concessione di un accreditamento da parte delle pertinenti autorità degli Stati membri. L’accreditamento, in particolare, è basato sulla verifica dei seguenti aspetti:

a) 

situazione attuale dell’intermediario commerciale: validità della licenza, iscrizione nel registro delle imprese, contratti con le banche;

b) 

contratti esistenti con partner commerciali stabiliti negli Stati membri che offrono alloggio e altri servizi nell’ambito di un viaggio combinato;

c) 

contratti con le compagnie di trasporto, che devono comprendere un viaggio di andata nonché un viaggio di ritorno garantito e chiuso.

▼M5

3.  Gli intermediari commerciali accreditati sono monitorati regolarmente mediante controlli a campione che comprendono colloqui personali o telefonici con i richiedenti, l'accertamento dei viaggi e dei pernottamenti e, per quanto ritenuto necessario, la prova documentale del ritorno in gruppo.

▼B

4.  Nell’ambito della cooperazione locale Schengen ha luogo uno scambio di informazioni sulla prestazione degli intermediari commerciali accreditati sulle irregolarità riscontrate e sul rifiuto di domande presentate da parte degli intermediari commerciali e sulle frodi riscontrate nella documentazione di viaggio e il mancato svolgimento del viaggio programmato.

5.  Nell’ambito della cooperazione locale Schengen ha luogo lo scambio degli elenchi degli intermediari commerciali accreditati dai consolati o ai quali essi abbiano ritirato l’accreditamento, con l’informazione, in quest’ultimo caso, sulle circostanze che hanno determinato tale ritiro.

▼M5

Ogni consolato e le autorità centrali assicurano l'informazione dei cittadini sull'elenco degli intermediari commerciali accreditati con cui stabiliscono una cooperazione, se del caso.

▼B

Articolo 46

Compilazione di statistiche

Gli Stati membri compilano statistiche annuali sui visti, conformemente alla tabella che figura nell’allegato XII. Queste statistiche sono presentate entro il 1o marzo di ogni anno per l’anno civile precedente.

Articolo 47

Informazioni al pubblico

1.  Le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, in particolare:

a) 

i criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda;

▼M5

a bis) 

i criteri in base ai quali una domanda può essere considerata ricevibile di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

a ter) 

il fatto che i dati biometrici devono essere raccolti, in linea di principio, ogni 59 mesi a partire dalla data della prima raccolta;

▼B

b) 

le modalità per ottenere un appuntamento, ove applicabile;

▼M5

c) 

dove poter presentare domanda (al consolato competente o a un fornitore esterno di servizi);

▼B

d) 

gli intermediari commerciali accreditati;

e) 

il fatto che il timbro di cui all’articolo 20 non ha effetti giuridici;

f) 

i termini per l’esame delle domande di cui all’articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3;

g) 

paesi terzi i cui cittadini o specifiche categorie di cittadini sono oggetto di consultazione preliminare o informazione;

h) 

che eventuali decisioni negative relative alle domande devono essere notificate al richiedente, che tali decisioni devono indicare i motivi su cui si basano e che il richiedente la cui domanda è rifiutata ha diritto di proporre ricorso, con le informazioni riguardo alle procedure cui attenersi in caso di ricorso, compresa l’autorità giudiziaria competente, nonché i termini per presentarlo;

i) 

che il semplice possesso di un visto non conferisce automaticamente il diritto di ingresso e che i titolari di un visto sono invitati a dimostrare di soddisfare le condizioni di ingresso alla frontiera esterna, di cui all’articolo 5 del codice frontiere Schengen;

▼M5

j) 

informazioni sulla procedura di reclamo di cui all'articolo 38, paragrafo 5.

▼B

2.  Lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato informano i cittadini in merito agli accordi di rappresentanza di cui all’articolo 8 prima della loro entrata in vigore.



TITOLO V

COOPERAZIONE LOCALE SCHENGEN

Articolo 48

Cooperazione locale Schengen fra i consolati degli Stati membri

▼M5

1.  I consolati e le delegazioni dell'Unione cooperano in ciascuna giurisdizione per garantire un'applicazione armonizzata della politica comune dei visti tenendo conto delle circostanze locali.

A tale scopo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2010/427/UE del Consiglio ( 10 ), la Commissione impartisce istruzioni alle delegazioni dell'Unione affinché svolgano i pertinenti compiti di coordinamento previsti dal presente articolo.

Qualora le domande presentate nella giurisdizione interessata siano esaminate e decise dalle autorità centrali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri assicurano il coinvolgimento attivo di tali autorità centrali nella cooperazione locale Schengen. Il personale che contribuisce alla cooperazione locale Schengen riceve un'adeguata formazione ed è opportunamente coinvolto nell'esame delle domande nella giurisdizione interessata.

▼M5

1 bis.  Gli Stati membri e la Commissione cooperano, in particolare, al fine di:

a) 

compilare un elenco armonizzato dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare, tenendo conto dell'articolo 14;

b) 

preparare un'applicazione locale dell'articolo 24, paragrafo 2, relativa al rilascio di visti per ingressi multipli;

c) 

provvedere a una traduzione comune del modulo di domanda, se del caso;

d) 

compilare l'elenco dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante e aggiornarlo regolarmente;

e) 

stilare una scheda informativa comune contenente le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1;

f) 

controllare, se del caso, l'applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafi 5 e 6.

▼M5 —————

▼M5

3.  Nell'ambito della cooperazione locale Schengen gli Stati membri si scambiano le seguenti informazioni:

a) 

statistiche trimestrali su visti uniformi, visti con validità territoriale limitata e visti di transito aeroportuale chiesti, rilasciati e rifiutati;

b) 

informazioni relative alla valutazione dei rischi migratori e per la sicurezza, in particolare concernenti:

i) 

la struttura socioeconomica del paese ospitante;

ii) 

le fonti di informazione a livello locale, comprese quelle sulla sicurezza sociale, l'assicurazione sanitaria, i registri fiscali e la registrazione degli ingressi e delle uscite;

iii) 

l'impiego di documenti falsi, contraffatti o alterati;

iv) 

le rotte dell'immigrazione irregolare;

v) 

le tendenze in materia di condotta fraudolenta;

vi) 

le tendenze relative ai rifiuti di visto;

c) 

informazioni sulla cooperazione con i fornitori esterni di servizi e con le compagnie di trasporto;

d) 

informazioni sulle compagnie di assicurazione che forniscono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in eccesso.

▼B

4.  Sono organizzate su base regolare fra gli Stati membri e la Commissione riunioni di cooperazione locale Schengen per trattare specificamente questioni operative relative all’applicazione della politica comune in materia di visti. Queste riunioni sono convocate nella giurisdizione dalla Commissione, se non diversamente convenuto su richiesta della Commissione stessa.

Per studiare questioni specifiche nel quadro della cooperazione locale Schengen possono essere organizzate riunioni monotematiche e possono essere costituiti sottogruppi.

5.  Relazioni sintetiche delle riunioni di cooperazione locale Schengen sono stilate regolarmente e diffuse a livello locale. La Commissione può delegare la stesura delle relazioni a uno Stato membro. I consolati di ciascuno Stato membro inoltrano le relazioni alle proprie autorità centrali.

▼M5 —————

▼B

6.  Rappresentanti dei consolati degli Stati membri che non applicano l’acquis comunitario in relazione ai visti, o di paesi terzi, possono essere invitati ad hoc a partecipare alle riunioni ai fini dello scambio di informazioni su questioni attinenti ai visti.

▼M5

7.  Entro il 31 dicembre di ogni anno è redatta una relazione annuale all'interno di ciascuna giurisdizione. In base a tali relazioni la Commissione stila una relazione annuale sullo stato della cooperazione locale Schengen da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼B



TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici

Gli Stati membri che ospitano i Giochi olimpici e paraolimpici applicano le specifiche procedure e condizioni per la facilitazione del rilascio dei visti come indicato all’allegato XI.

▼M5 —————

▼M5

Articolo 51

Istruzioni relative all'applicazione pratica del presente regolamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le istruzioni operative relative all'applicazione pratica delle disposizioni del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

▼M5

Articolo 51 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 11 ).

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼M5

Articolo 52

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato («il comitato visti»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼B

Articolo 53

Comunicazioni

1.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) 

gli accordi di rappresentanza di cui all’articolo 8;

b) 

i paesi terzi ai cui cittadini i singoli Stati membri richiedono di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati sul loro territorio, di cui all’articolo 3;

c) 

il modulo nazionale per la dichiarazione di garanzia e/o di alloggio privato, di cui all’articolo 14, paragrafo 4, se del caso;

d) 

l’elenco dei paesi terzi per i quali è richiesta la consultazione preliminare di cui all’articolo 22, paragrafo 1;

e) 

l’elenco dei paesi terzi per i quali sono richieste le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 1;

f) 

le menzioni nazionali aggiuntive nella zona «annotazioni» del visto adesivo come previsto all’articolo 27, paragrafo 2;

g) 

le autorità competenti per la proroga dei visti, di cui all’articolo 33, paragrafo 5;

h) 

le forme di cooperazione di cui all’articolo 40;

i) 

le statistiche compilate ai sensi dell’articolo 46 e l’allegato XII.

2.  La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, tramite pubblicazione elettronica costantemente aggiornata, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.

Articolo 54

Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

1) 

all’articolo 4, il punto 1 è così modificato:

a) 

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

“visto uniforme” come definito all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ( *1 );

b) 

la lettera b) è soppressa;

c) 

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) 

“visto di transito aeroportuale” come definito all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009;»

d) 

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) 

“visto con validità territoriale limitata”, come definito all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009;»

e) 

la lettera e) è soppressa;

2) 

all’articolo 8, paragrafo 1, i termini «Non appena ricevuta la domanda» sono sostituiti dai seguenti:

«Quando la domanda è ricevibile a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 810/2009»;

3) 

l’articolo 9 è così modificato:

a) 

il titolo è sostituito dal seguente:

«Dati da inserire alla presentazione della domanda»;

b) 

il punto 4 è così modificato:

i) 

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

cognome, cognome alla nascita (precedente/i cognome/i), nome/i; data di nascita, luogo di nascita, paese di nascita, sesso;»

ii) 

la lettera e) è soppressa;

iii) 

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) 

Stato/i membro/i di destinazione e durata del soggiorno o del transito previsti;»

iv) 

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) 

scopo/i principale/i del viaggio;»

v) 

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) 

data di arrivo nell’area Schengen e data di partenza dall’area Schengen previste;»

vi) 

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) 

Stato membro del primo ingresso;»

vii) 

la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) 

indirizzo del domicilio del richiedente;»

viii) 

alla lettera l), i termini «della scuola» sono sostituiti dai termini: «dell’istituto di insegnamento»;

ix) 

alla lettera m), i termini «del padre e della madre» sono sostituiti dai termini «del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale»;

4) 

all’articolo 10, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«k) 

se del caso, informazioni indicanti che il visto adesivo è stato compilato a mano.»;

5) 

all’articolo 11, l’elemento di frase introduttivo è sostituito dal seguente:

«Qualora l’autorità competente per i visti per conto di un altro Stato membro interrompa l’esame della domanda, aggiunge al fascicolo i seguenti dati:»;

6) 

l’articolo 12 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato rifiutato e se tale autorità lo abbia rifiutato a nome di un altro Stato membro;»

b) 

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano il rifiuto del visto:

a) 

il richiedente:

i) 

presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato;

ii) 

non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;

iii) 

non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

iv) 

ha già soggiornato per tre mesi, nell’arco del periodo di sei mesi in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;

v) 

è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;

vi) 

è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica, quali definiti all’articolo 2, punto 19 del codice frontiere Schengen, o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, è segnalato per gli stessi motivi nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione;

vii) 

non dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;

b) 

le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili;

c) 

l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto non può essere stabilita con certezza;

d) 

non è fornita prova sufficiente che al richiedente non è stato possibile chiedere il visto anticipatamente, per giustificare la presentazione della domanda di visto alla frontiera;»

7) 

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Dati da aggiungere in caso di annullamento o di revoca di un visto

1.  Qualora sia adottata una decisione di annullamento o di revoca di un visto, l’autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

a) 

informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato annullato o revocato;

b) 

autorità che ha annullato o revocato il visto e relativa sede;

c) 

luogo e data della decisione;

2.  Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano l’annullamento o la revoca:

a) 

uno o più dei motivi elencati all’articolo 12, paragrafo 2;

b) 

la richiesta di revoca del visto presentata dal titolare.»;

8) 

l’articolo 14 è così modificato:

a) 

il paragrafo 1 è così modificato:

i) 

l’elemento di frase introduttivo è sostituito dal seguente:

«1.  Qualora sia adottata una decisione di proroga del periodo di validità e/o della durata del soggiorno per un visto rilasciato, l’autorità competente per i visti che ha prorogato il visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati:»;

ii) 

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) 

numero di vignetta visto del visto prorogato;»

iii) 

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) 

zona geografica all’interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi, se la validità territoriale del visto prorogato è diversa da quella del visto originario;»

b) 

al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;

9) 

all’articolo 15, paragrafo 1, i termini «proroga o riduzione della validità dei visti» sono sostituiti dai termini: «o proroga dei visti»;

10) 

l’articolo 17 è così modificato:

a) 

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4) 

Stato membro del primo ingresso;»

b) 

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6) 

tipo di visto rilasciato;»

c) 

il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11) 

scopo/i principale/i del viaggio;»

11) 

all’articolo 18, paragrafo 4, lettera c), all’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), all’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), i termini «o ridotta» sono soppressi;

12) 

all’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), il termine «ridotto» è soppresso.

▼M4 —————

▼B

Articolo 56

Abrogazioni

1.  Gli articoli da 9 a 17 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono abrogati.

2.  Sono abrogati:

a) 

la decisione del comitato esecutivo Schengen del 28 aprile 1999 riguardante le versioni definitive del manuale comune e dell’istruzione consolare comune [SCH/Com-ex (99)13 — Istruzione consolare comune, compresi gli allegati];

b) 

le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 14 dicembre 1993 riguardanti la proroga del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 21] e le procedure comuni relative all’annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], la decisione del comitato esecutivo Schengen del 22 dicembre 1994 riguardante lo scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi [SCH/Com-ex (94) 25], la decisione del comitato esecutivo Schengen del 21 aprile 1998 riguardante lo scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti [SCH/Com-ex (98) 12], e la decisione del comitato esecutivo Schengen del 16 dicembre 1998 relativa all’introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l’impegno a fornire ospitalità [SCH/Com-ex (98) 57];

c) 

l’azione comune 96/197/GAI, del 4 marzo 1996, sul regime di transito aeroportuale ( 13 );

d) 

il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto ( 14 );

e) 

il regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata ( 15 );

f) 

il regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito ( 16 );

g) 

l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 390/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all’introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull’organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto ( 17 ).

3.  I riferimenti a strumenti abrogati sono intesi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII.

Articolo 57

Monitoraggio e valutazione

1.  Due anni dopo che tutte le disposizioni del presente regolamento sono diventate applicabili, la Commissione presenta una valutazione della sua applicazione. Tale valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell’attuazione delle disposizioni del presente regolamento fatte salve le relazioni di cui al paragrafo 3.

2.  La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale valutazione la Commissione presenta, se del caso, opportune proposte di modifica del presente regolamento.

3.  Tre anni dopo l’entrata in funzione del VIS e in seguito ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione degli articoli 13, 17, da 40 a 44 del presente regolamento, che riferisce circa l’attuazione della raccolta e dell’uso degli identificatori biometrici, l’idoneità della norma ICAO scelta, la conformità con le norme sulla protezione dei dati, l’esperienza con i fornitori esterni di servizi con un particolare riferimento alla raccolta dei dati biometrici, l’attuazione della regola dei cinquantanove mesi per copiare le impronte digitali e l’organizzazione delle procedure relative alle domande. La relazione include inoltre, in base all’articolo 17, paragrafi 12, 13 e 14, e all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento VIS, i casi in cui non è stato possibile fornire le impronte digitali per ragioni di fatto o non era obbligatorio fornirle per motivi giuridici, rispetto al numero di casi in cui le impronte digitali erano state rilevate. La relazione include informazioni sui casi di rifiuto del visto a persone che non hanno potuto fornire le impronte digitali per ragioni di fatto. La relazione è corredata, se del caso, di adeguate proposte di modifica del presente regolamento.

4.  La prima delle relazioni di cui al paragrafo 3 riguarda altresì il problema della sufficiente affidabilità ai fini dell’identificazione e verifica delle impronte digitali di bambini di età inferiore a dodici anni e, in particolare, il modo in cui le impronte digitali evolvono con l’età, in base ai risultati di una ricerca effettuata sotto la responsabilità della Commissione.

Articolo 58

Entrata in vigore

1.  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.  Esso si applica a decorrere dal 5 aprile 2010.

3.  L’articolo 52 e l’articolo 53, paragrafo 1, lettere da a) ad h), e paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 5 ottobre 2009.

4.  Per quanto riguarda la rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche), l’articolo 56, paragrafo 2, lettera d), si applica dalla data di cui all’articolo 46 del regolamento VIS.

5.  L’articolo 32, paragrafi 2 e 3, l’articolo 34, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 35, paragrafo 7, si applicano a decorrere dal 5 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

▼M5




ALLEGATO I

Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto

DOMANDA DI VISTO PER GLI STATI SCHENGEN

Modulo gratuito

image ( 18 )

I familiari dei cittadini UE, SEE o CH non devono compilare i campi n. 21, 22, 30, 31 e 32 [indicati con l'asterisco (*)].

I campi da 1 a 3 vanno compilati in conformità con i dati riportati nel documento di viaggio.



1.  Cognome:

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

Data della domanda:

Numero della domanda:

2.  Cognome alla nascita (cognome/i precedente/i):

3.  Nome/i:

4.  Data di nascita (giorno-mese-anno):

5.  Luogo di nascita:

6.  Stato di nascita:

7.  Cittadinanza attuale:

Cittadinanza alla nascita, se diversa:

Altre cittadinanze:

Domanda presentata presso:

□  Ambasciata/Consolato

□  Fornitore di servizi

□  Intermediario commerciale

8.  Sesso:

□Maschile □Femminile

9.  Stato civile:

□Non coniugato/a □Coniugato/a □Unione registrata □Separato/a □Divorziato/a □Vedovo/a □Altro (precisare):

□  Frontiera (Nome):

□  Altro:

10.  Titolare della responsabilità genitoriale (in caso di minori) /Tutore legale: Cognome, nome, indirizzo (se diverso da quello del richiedente), numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, cittadinanza:

Responsabile del fascicolo:

11.  Numero di identità nazionale, ove applicabile:

Documenti giustificativi:

□  Documento di viaggio

□  Mezzi di sussistenza

□  Invito

12.  Tipo di documento di viaggio:

□Passaporto ordinario □Passaporto diplomatico □Passaporto di servizio □Passaporto ufficiale □Passaporto speciale

□Altro documento di viaggio (precisare):

13.  Numero del documento di viaggio:

14.  Data di rilascio:

15.  Valido fino al:

16.  Rilasciato da (paese):

□  Assicurazione sanitaria di viaggio

□  Mezzi di trasporto

□  Altro:

Decisione relativa al visto:

□  Rifiutato

□  Rilasciato:

□  A

□  C

□  VTL

□  Valido:

dal:

al:

17.  Dati personali del familiare che è cittadino UE, SEE o CH, ove applicabile

Cognome (nome di famiglia)

Nome/i

Data di nascita (giorno-mese-anno)

Cittadinanza

Numero del documento di viaggio o della carta d'identità

18.  Vincolo familiare con il cittadino UE, SEE o CH, ove applicabile

□coniuge □figlio/a □nipote (di nonno/a) □ascendente a carico

□unione registrata □altro

19.  Indirizzo del domicilio e indirizzo di posta elettronica del richiedente:

Numero/i di telefono:

20.  Residenza in un paese diverso dal paese di cittadinanza attuale:

□No

□Sì. Titolo di soggiorno o equivalente … n. … Valido fino al …

*21.  Occupazione attuale:

Numero di ingressi:

□1 □2 □Multipli

Numero di giorni:

* 22.  Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti, nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento:

23.  Finalità del viaggio:

□Turismo □Affari □Visita a familiari o amici □Cultura □Sport □Visita ufficiale □Motivi sanitari □Studio □Transito aeroportuale □Altro (precisare):

24.  Informazioni supplementari sulla finalità del soggiorno:

25.  Stato membro di destinazione principale (e altri Stati membri di destinazione, ove applicabile):

26.  Stato membro del primo ingresso:

27.  Numero di ingressi richiesti:

□Uno □Due □Multipli

Data di arrivo prevista del primo soggiorno previsto nello spazio Schengen:

Data di partenza prevista dallo spazio Schengen dopo il primo soggiorno previsto:

28.  Impronte digitali rilevate in precedenza ai fini della presentazione di una domanda di visto Schengen: □No □Sì.

Data, se nota … Numero del visto adesivo, se noto …

29.  Autorizzazione di ingresso nel paese di destinazione finale, ove applicabile

Rilasciata da … Valida dal … al …

* 30.  Cognome e nome della o delle persone che invitano nello o negli Stati membri. Altrimenti, nome dello o degli alberghi o alloggi provvisori nello o negli Stati membri:

Indirizzo e indirizzo di posta elettronica della o delle persone che invitano / dello o degli alberghi/alloggi provvisori:

Numero di telefono:

*31.  Nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita:

Cognome, nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto presso l'impresa/organizzazione:

Numero di telefono dell'impresa/organizzazione:

*32.  Le spese di viaggio e di soggiorno del richiedente sono a carico:

□  del richiedente stesso

Mezzi di sussistenza:

□  Contanti

□  Traveller's cheques

□  Carta di credito

□  Alloggio prepagato

□  Trasporto prepagato

□  Altro (precisare):

□  del garante (ospite, impresa, organizzazione), precisare:

… □ di cui ai campi 30 o 31

… □ altro (precisare):

Mezzi di sussistenza:

□  Contanti

□  Alloggio fornito

□  Tutte le spese coperte durante il soggiorno

□  Trasporto prepagato

□  Altro (precisare)

 

Sono a conoscenza del fatto che il rifiuto del visto non dà luogo al rimborso dei diritti corrisposti.

 

Applicabile in caso di domanda di visto per ingressi multipli:

Sono a conoscenza della necessità di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio per il primo soggiorno e per i viaggi successivi sul territorio degli Stati membri.

 

Sono informato del fatto e accetto che la raccolta dei dati richiesti in questo modulo, la mia fotografia e, se del caso, il rilevamento delle mie impronte digitali sono obbligatori per l'esame della domanda, e che i miei dati personali figuranti nel presente modulo di domanda, le mie impronte digitali e la mia fotografia saranno comunicati alle autorità competenti degli Stati membri che li tratteranno ai fini dell'adozione di una decisione sulla mia domanda.

Tali dati e quelli riguardanti la decisione relativa alla domanda di visto o un'eventuale decisione di annullamento, revoca o proroga di un visto rilasciato saranno inseriti e conservati nel sistema d'informazione visti (VIS) per un periodo massimo di cinque anni, durante il quale saranno accessibili alle autorità competenti per i visti, a quelle competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere esterne e negli Stati membri e alle autorità competenti in materia di immigrazione e di asilo negli Stati membri ai fini della verifica dell'adempimento delle condizioni di ingresso, soggiorno e residenza regolari nel territorio degli Stati membri, dell'identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, queste condizioni e dell'esame di una domanda di asilo e della designazione dell'autorità responsabile per tale esame. A determinate condizioni, i dati saranno accessibili anche alle autorità designate degli Stati membri e a Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. L'autorità dello Stato membro responsabile del trattamento dei dati è: [(…)].

Sono informato del mio diritto di ottenere, in qualsiasi Stato membro, la comunicazione dei dati relativi alla mia persona registrati nel VIS e l'indicazione dello Stato membro che li ha trasmessi, e del mio diritto di chiedere che dati inesatti relativi alla mia persona vengano rettificati e che quelli relativi alla mia persona trattati illecitamente vengano cancellati. Su mia richiesta espressa, l'autorità che esamina la mia domanda mi informerà su come esercitare il diritto di verificare i dati relativi alla mia persona e farli rettificare o cancellare, e sulle vie di ricorso previste a tale riguardo dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. Le autorità di controllo nazionali di tale Stato membro [estremi: …] saranno competenti a esaminare i reclami in materia di tutela dei dati personali.

Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della mia domanda o l'annullamento del visto già concesso, e che possono comportare azioni giudiziarie ai sensi del diritto dello Stato membro che tratta la domanda.

Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati membri prima dello scadere del visto, se concesso. Sono informato che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni necessarie per entrare nel territorio europeo degli Stati membri. La mera concessione del visto non mi dà diritto a indennizzo qualora io non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/399 (codice frontiere Schengen) e mi venga pertanto rifiutato l'ingresso. Il rispetto delle condizioni d'ingresso sarà verificato ancora all'atto dell''ingresso nel territorio europeo degli Stati membri.

 

Luogo e data

Firma:

(firma del titolare della responsabilità genitoriale/tutore legale, ove applicabile)

▼B




ALLEGATO II

Elenco non esaustivo di documenti giustificativi

I giustificativi di cui all’articolo 14, che i richiedenti il visto devono presentare, possono includere i documenti seguenti:

A. 

DOCUMENTI RELATIVI ALLA FINALITÀ DEL VIAGGIO

1) 

Per viaggi d’affari:

a) 

l’invito da parte di un’impresa o di un’autorità a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o di servizio;

b) 

altre pezze d’appoggio dalle quali risulti che si tratta di rapporti d’affari o di servizio;

c) 

biglietti d’ingresso per fiere e congressi, se del caso;

d) 

documenti che attestino le attività dell’impresa;

e) 

documenti che attestino lo status del richiedente nell’impresa.

2) 

In caso di viaggi per motivi di studio o di formazione:

a) 

il certificato d’iscrizione a un istituto di insegnamento al fine della partecipazione a seminari teorici o pratici di formazione e di perfezionamento;

b) 

il tesserino dello studente o il certificato attestante i corsi da frequentare.

3) 

In caso di viaggi turistici o privati:

a) 

documenti relativi all’alloggio:

— 
un invito del soggetto ospitante, se del caso,
— 
un documento fornito dalla struttura che fornisce alloggio o qualsiasi altro documento appropriato che indichi l’alloggio previsto;
b) 

documenti relativi all’itinerario:

— 
conferma della prenotazione per un viaggio organizzato o qualsiasi altro documento appropriato che indichi il programma di viaggio previsto,
— 
in caso di transito: visto o altra autorizzazione di ingresso nel paese terzo di destinazione; biglietti per il proseguimento del viaggio.
4) 

Per viaggi intrapresi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altre ragioni:

— 
inviti, carte di ingresso, iscrizioni o programmi indicanti ove possibile il nome dell’organizzazione ospitante e la durata del soggiorno, o qualsiasi altro documento appropriato che indichi lo scopo del viaggio.
5) 

Per viaggi di membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato al governo del paese terzo interessato, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

— 
una lettera emessa da un’autorità del paese terzo interessato attestante che questi è membro della delegazione ufficiale in viaggio verso uno Stato membro per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale.
6) 

In caso di viaggi per motivi di salute:

— 
un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche.
B. 

DOCUMENTI CHE PERMETTONO DI VALUTARE L’INTENZIONE DEL RICHIEDENTE DI LASCIARE IL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI

1) 

Biglietto di ritorno o biglietto di andata e ritorno o relativa prenotazione;

2) 

prova relativa ai mezzi economici nel paese di residenza;

3) 

attestazione di impiego: estratti bancari;

4) 

prova della proprietà di beni immobiliari;

5) 

prova dell’integrazione nel paese di residenza: vincoli familiari, situazione professionale.

C. 

DOCUMENTI RELATIVI ALLA SITUAZIONE FAMILIARE DEL RICHIEDENTE

1) 

Consenso dell’autorità parentale o del tutore legale (quando il minore non viaggia con essi);

2) 

prova del vincolo familiare con la persona ospitante/che invita.




ALLEGATO III

FORMATO UNIFORME E USO DEL TIMBRO INDICANTE LA RICEVIBILITÀ DI UNA DOMANDA DI VISTO



… visto … (1)

 

xx/xx/xxxx (2)

… (3)

Esempio:

 

C visa FR

 

22.4.2009

Consulat de France

Djibouti

 

(1)   Codice dello Stato membro che esamina la domanda. Sono utilizzati i codici quali illustrati all’allegato VII, punto 1.1.

(2)   Data della domanda (otto cifre: xx giorno, xx mese, xxxx anno).

(3)   Autorità che esamina la domanda di visto.

Il timbro è apposto sulla prima pagina disponibile del documento di viaggio che non contenga diciture o timbri.




ALLEGATO IV

Elenco comune dei paesi terzi di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri

AFGHANISTAN
BANGLADESH
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
ERITREA
ETIOPIA
GHANA
IRAN
IRAQ
NIGERIA
PAKISTAN
SOMALIA
SRI LANKA

▼M5




ALLEGATO V

ELENCO DEI TITOLI DI SOGGIORNO CHE ESENTANO I TITOLARI DALL'OBBLIGO DEL VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE PER IL TRANSITO DAGLI AEROPORTI DEGLI STATI MEMBRI

ANDORRA:

— 
autorització temporal (autorizzazione temporanea d'immigrazione – verde);
— 
autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (autorizzazione temporanea d'immigrazione per lavoratori dipendenti di imprese straniere - verde);
— 
autorització residència i treball (autorizzazione di lavoro e di residenza – verde);
— 
autorització residència i treball del personal d'ensenyament (autorizzazione di lavoro e di residenza per il personale docente – verde);
— 
autorització temporal per estudis o per recerca (autorizzazione temporanea d'immigrazione per studio o ricerca – verde);
— 
autorització temporal en pràctiques formatives (autorizzazione temporanea d'immigrazione per tirocini e formazione – verde);
— 
autorització residència (autorizzazione di residenza – verde).

CANADA:

— 
permanent resident card (PR) (carta di residente permanente);
— 
permanent Resident Travel Document (PRTD) (documento di viaggio per residente permanente).

GIAPPONE:

— 
carta di soggiorno.

SAN MARINO:

— 
permesso di soggiorno ordinario (validità un anno, rinnovabile alla scadenza);
— 
permessi di soggiorno speciali (validità un anno, rinnovabili alla scadenza) per: frequenza di corsi universitari, sport, cure sanitarie, motivi religiosi, persone che lavorano come infermieri in ospedali pubblici, funzioni diplomatiche, convivenza, permessi per minori, motivi umanitari, permessi per genitori;
— 
permessi di lavoro stagionali e temporanei (validità 11 mesi, rinnovabili alla scadenza).
— 
carta d'identità rilasciata a persone in possesso della residenza ufficiale a San Marino (validità di 5 anni).

STATI UNITI D'AMERICA:

— 
visto d'immigrazione valido, non scaduto. Può essere convalidato al porto d'ingresso per un anno come prova temporanea di residenza, nelle more del rilascio della carta I-551;
— 
modulo I-551 valido, non scaduto (Permanent Resident Card, «carta di residente permanente»). Validità fino a 2 o 10 anni in funzione della classe di ammissione. Se non riporta una data di scadenza, la carta è un documento di viaggio valido;
— 
modulo I-327 valido, non scaduto (Re-entry Permit, «permesso di reingresso»);
— 
modulo I-571 valido, non scaduto (Documento di viaggio per rifugiati convalidato come «Permanent Resident Alien», «straniero residente permanente»).




ALLEGATO VI

image ( 19 )

MODULO UNIFORME PER LA NOTIFICAZIONE E MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO, DELL'ANNULLAMENTO O DELLA REVOCA DI UN VISTO

RIFIUTO/ANNULLAMENTO/REVOCA DEL VISTO

Sig.ra/Sig. …,

 la/il … Ambasciata/Consolato generale/Consolato/[altra autorità competente] a … [a nome di (nome dello Stato membro rappresentato)];

 [altra autorità competente] di …;

 l'autorità responsabile dei controlli sulle persone a …

ha/hanno

 esaminato la Sua domanda;

 esaminato il Suo visto, numero: …, rilasciato il: …[giorno/mese/anno].



□  Il visto è stato rifiutato

□  Il visto è stato annullato

□  Il visto è stato revocato

La decisione si fonda sui seguenti motivi:

1. 
□ 

Lei ha presentato un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato

2. 
□ 

Lei non ha fornito una giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno previsto

3. 
□ 

Lei non ha dimostrato di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la Sua ammissione è garantita

4. 
□ 

Lei non ha dimostrato di poter acquisire legalmente mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la Sua ammissione è garantita

5. 
□ 

Lei ha già soggiornato per 90 giorni, nell'arco del periodo di 180 giorni in corso, nel territorio degli Stati membri in forza di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata

6. 
□ 

è stata emessa nel sistema d'informazione Schengen (SIS) una segnalazione a Suo carico ai fini del rifiuto di ingresso da … (indicazione dello Stato membro)

7. 
□ 

la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna

8. 
□ 

la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per la salute pubblica quale definita all'articolo 2, punto 21, del regolamento (UE) n. 2016/399 (codice frontiere Schengen)

9. 
□ 

la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per le loro relazioni internazionali

10. 
□ 

le informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili

11. 
□ 

vi sono ragionevoli dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni formulate in merito a … (precisare)

12. 
□ 

vi sono ragionevoli dubbi sull'affidabilità e l'autenticità dei documenti giustificativi forniti o sulla veridicità del loro contenuto

13. 
□ 

vi sono ragionevoli dubbi sulla Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto

14. 
□ 

Lei non ha fornito prova sufficiente del fatto che non Le è stato possibile chiedere il visto anticipatamente per giustificare la presentazione della domanda di visto alla frontiera

15. 
□ 

Lei non ha fornito la giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del transito aeroportuale previsto

16 
□ 

Lei non ha dimostrato di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio

17. 
□ 

la revoca del visto è stata richiesta dal titolare stesso ( 20 ).

Ulteriori osservazioni:

Può proporre ricorso contro la decisione di rifiuto/annullamento/revoca del visto.

Le disposizioni che disciplinano i ricorsi contro le decisioni di rifiuto/annullamento/revoca di un visto sono stabilite in: (riferimenti al diritto nazionale):

Autorità competente presso la quale presentare il ricorso: (dati di contatto):

Le informazioni sulla procedura da seguire possono essere ottenute presso: (dati di contatto):

Un ricorso può essere avviato entro: (indicazione del termine):

Data e timbro dell'Ambasciata/del Consolato generale/del Consolato/dell'autorità responsabile dei controlli sulle persone/dell'altra autorità competente:

Firma dell'interessato ( 21 ): …

▼M5 —————

▼M5




ALLEGATO X

ELENCO DEI REQUISITI MINIMI DA INCLUDERE NELLO STRUMENTO GIURIDICO IN CASO DI COOPERAZIONE CON FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

A. 

Lo strumento giuridico:

a) 

elenca i compiti che deve svolgere il fornitore esterno di servizi, conformemente all'articolo 43, paragrafo 6, del presente regolamento;

b) 

indica i luoghi in cui deve operare il fornitore esterno di servizi e il consolato cui afferisce il singolo centro per la presentazione delle domande di visto;

c) 

elenca i servizi contemplati dai diritti obbligatori per i servizi prestati;

d) 

indica che il fornitore esterno di servizi deve informare chiaramente i cittadini del fatto che per i servizi opzionali vengono imputate altre spese.

B. 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi, in merito alla protezione dei dati:

a) 

impedisce in qualsiasi momento che i dati siano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione, soprattutto durante la trasmissione al consolato dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;

b) 

conformemente alle istruzioni impartite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, trasmette i dati:

— 
per via elettronica in forma cifrata, o
— 
fisicamente, in modo protetto;
c) 

trasmette i dati il più presto possibile:

— 
se si tratta di dati trasmessi fisicamente, almeno una volta alla settimana,
— 
se si tratta di dati cifrati trasferiti per via elettronica, almeno alla fine del giorno della loro raccolta;
d) 

garantisce mezzi adeguati di tracciamento dei fascicoli individuali nel percorso da e verso il consolato;

e) 

cancella i dati al massimo sette giorni dopo la loro trasmissione. Gli unici dati conservati fino alla restituzione del passaporto al richiedente – e cancellati cinque giorni dopo tale restituzione – sono il nome e il recapito del richiedente al fine di fissare appuntamenti, nonché il numero di passaporto;

f) 

mette in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di fascicoli e dati al consolato dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;

g) 

tratta i dati solo ai fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande per conto dello Stato membro o degli Stati membri interessati;

h) 

applica norme di protezione dei dati almeno equivalenti a quelle contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

i) 

fornisce ai richiedenti le informazioni previste all'articolo 37 del regolamento VIS.

C. 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi, in merito alla condotta del personale:

a) 

provvede affinché il suo personale riceva un'adeguata formazione;

b) 

garantisce che il suo personale, nell'espletamento delle proprie mansioni:

— 
riceva i richiedenti con cortesia,
— 
rispetti la dignità umana e l'integrità dei richiedenti, non ponga in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, e
— 
si attenga agli obblighi di riservatezza che vigono anche quando membri di detto personale cessano dalle loro funzioni o in seguito a sospensione o risoluzione dello strumento giuridico;
c) 

fornisce in qualsiasi momento l'identità del proprio personale;

d) 

dimostra che il personale non ha precedenti penali e ha la competenza necessaria.

D. 

Per quanto riguarda la verifica dello svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi:

a) 

consente al personale autorizzato dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati di accedere in qualsiasi momento agli uffici senza preavviso, in particolare a fini ispettivi;

b) 

garantisce la possibilità di un accesso a distanza al suo sistema di organizzazione degli appuntamenti a fini ispettivi;

c) 

garantisce l'uso di mezzi di sorveglianza pertinenti (per esempio richiedenti fittizi, webcam);

d) 

garantisce la possibilità, per l'autorità nazionale per la protezione dei dati dello Stato membro o degli Stati membri interessati, di accertare l'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati, anche attraverso relazioni obbligatorie, revisioni esterne e controlli regolari a campione;

e) 

comunica per iscritto, senza indugio, allo Stato membro o agli Stati membri interessati ogni violazione della sicurezza o qualsiasi altro reclamo da parte dei richiedenti in merito a un uso illecito dei dati o a un accesso non autorizzato e si coordina con lo Stato membro o gli Stati membri interessati per trovare una soluzione e fornire prontamente risposte esplicative ai richiedenti che hanno presentato reclami.

E. 

Per quanto riguarda i requisiti generali, il fornitore esterno di servizi:

a) 

si attiene alle istruzioni dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;

b) 

adotta le opportune misure anticorruzione (per esempio disposizioni riguardanti le retribuzioni del personale, cooperazione nella selezione del personale assegnato a tale compito; controllo incrociato, principio di rotazione);

c) 

rispetta in pieno le disposizioni dello strumento giuridico, in cui figurano una clausola di sospensione o di risoluzione, in particolare in caso di violazione delle norme stabilite, nonché una clausola di revisione volta a garantire che lo strumento giuridico rifletta la migliore prassi.

▼B




ALLEGATO XI

PROCEDURE E CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI AI MEMBRI DELLA FAMIGLIA OLIMPICA PARTECIPANTI AI GIOCHI OLIMPICI E PARAOLIMPICI



CAPO I

Scopo e definizioni

Articolo 1

Scopo

Scopo delle condizioni e procedure specifiche esposte di seguito è facilitare le domande e il rilascio di visti ai membri della famiglia olimpica per il periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici organizzati da uno Stato membro.

Sono inoltre d’applicazione le disposizioni pertinenti dell’acquis comunitario relativo alle procedure di domanda e di rilascio dei visti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. 

«organizzazioni responsabili», con riferimento alle misure volte a facilitare le procedure per la domanda e il rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici: le organizzazioni ufficiali, ai sensi della Carta olimpica, aventi il diritto di presentare al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici gli elenchi dei membri della famiglia olimpica per il rilascio delle tessere di accreditamento per i Giochi;

2. 

«membro della famiglia olimpica»: qualunque persona che sia membro del Comitato olimpico internazionale, del Comitato paraolimpico internazionale, delle federazioni internazionali, dei Comitati olimpici e paraolimpici nazionali, dei comitati organizzatori dei Giochi olimpici e delle associazioni nazionali, come gli atleti, i giudici/arbitri, gli allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati dei media, gli alti dirigenti, i donatori, gli sponsor o altri invitati ufficiali, che accetti il dettato della Carta olimpica, agisca sotto il controllo e l’autorità suprema del Comitato olimpico internazionale, figuri negli elenchi delle organizzazioni responsabili e sia accreditata dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici del [anno] come partecipante ai Giochi olimpici e/o paraolimpici del [anno];

3. 

«tessere olimpiche di accreditamento», rilasciate dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici a norma della legislazione nazionale: uno o due documenti di sicurezza, uno per i Giochi olimpici e uno per i Giochi paraolimpici, ciascuno recante la fotografia del titolare, che definiscono l’identità del membro della famiglia olimpica e consentono l’accesso ai luoghi in cui si svolgono le gare e le altre manifestazioni previste per il periodo dei Giochi;

4. 

«periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici»: il periodo durante il quale si svolgono i Giochi olimpici e il periodo durante il quale si svolgono i Giochi paraolimpici;

5. 

«Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici»: il comitato costituito dallo Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni nazionali per organizzare i Giochi olimpici e paraolimpici, che decide l’accreditamento dei membri della famiglia olimpica partecipanti a tali Giochi;

6. 

«servizi competenti per il rilascio dei visti»: i servizi preposti dallo Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici all’esame delle domande e al rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica.



CAPO II

Rilascio del visto

Articolo 3

Condizioni

Può essere concesso un visto, ai sensi del presente regolamento, solo se la persona interessata soddisfa le seguenti condizioni:

a) 

è designata da una delle organizzazioni responsabili e accreditata dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici come partecipante ai Giochi olimpici e paraolimpici;

b) 

è in possesso di un documento di viaggio valido che consenta di attraversare le frontiere esterne ai sensi dell’articolo 5 del codice frontiere Schengen;

c) 

non è segnalata ai fini della non ammissione;

d) 

non è considerata pericolosa per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di nessuno degli Stati membri.

Articolo 4

Presentazione della domanda

1.  Nello stabilire l’elenco delle persone selezionate per partecipare ai Giochi olimpici e/o paraolimpici, l’organizzazione responsabile può presentare, contestualmente alla domanda di rilascio della tessera olimpica di accreditamento per le persone selezionate, una domanda collettiva di visto per i membri della famiglia olimpica soggetti a obbligo di visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, fatti salvi i casi in cui tali persone siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro o di un permesso di soggiorno rilasciato dal Regno Unito o dall’Irlanda conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ( 22 ).

2.  La domanda collettiva di visto per le persone interessate è trasmessa, insieme alle domande per la tessera olimpica di accreditamento, al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici secondo la procedura da questo stabilita.

3.  È presentata una domanda individuale di visto per ogni singolo partecipante ai Giochi olimpici e/o paraolimpici.

4.  Il Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici trasmette il più rapidamente possibile ai servizi competenti per il rilascio dei visti la domanda collettiva di visto insieme alle copie delle domande per il rilascio della tessera olimpica di accreditamento sulle quali figurano i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, cittadinanza, data, luogo e paese di nascita, tipo di documento di viaggio e relativa data di scadenza).

Articolo 5

Esame della domanda collettiva e tipologia del visto

1.  I servizi competenti rilasciano il visto in seguito a un esame diretto ad accertare se sussistono le condizioni di cui all’articolo 3.

▼M3

2.  È rilasciato un visto di tipo uniforme, per ingressi multipli, che autorizza un soggiorno di non più di 90 giorni per il periodo dei Giochi olimpici e/o paraolimpici.

▼B

3.  Ove il membro della famiglia olimpica interessato non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 3, lettera c) o d), i servizi competenti per il rilascio dei visti possono concedere un visto con validità territoriale limitata, a norma dell’articolo 25 del presente regolamento.

Articolo 6

Forma del visto

1.  Il visto consta di due numeri apposti sulla tessera olimpica di accreditamento. Il primo è il numero del visto che, in caso di visto uniforme, si compone di sette (7) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalla lettera «C». In caso di visto con validità territoriale limitata, il numero si compone di otto (8) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalle lettere «XX ( 23 )». Il secondo numero è il numero del documento di viaggio dell’interessato.

2.  I servizi competenti per il rilascio dei visti comunicano al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici i numeri dei visti per il rilascio delle tessere olimpiche di accreditamento.

Articolo 7

Concessione gratuita del visto

I servizi competenti per l’esame delle domande di visto e il rilascio dei visti non riscuotono alcun diritto per l’esame della domanda e il rilascio del visto.



CAPO III

Disposizioni generali e finali

Articolo 8

Annullamento del visto

Se l’elenco delle persone designate come partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici è modificato prima dell’inizio dei Giochi, le organizzazioni responsabili informano, senza indugio, il Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici affinché sia ritirata la tessera olimpica di accreditamento delle persone eliminate dall’elenco. Il Comitato organizzatore notifica ciò ai servizi competenti per il rilascio dei visti comunicando i numeri dei visti interessati.

I servizi competenti per il rilascio dei visti annullano il visto delle persone eliminate dall’elenco, ne informano immediatamente le autorità di controllo alle frontiere e queste trasmettono senza indugio l’informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 9

Controlli alle frontiere esterne

1.  I controlli di ingresso sui membri della famiglia olimpica cui sia stato rilasciato un visto a norma del presente regolamento si limitano, all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, alla verifica della conformità con le condizioni di cui all’articolo 3.

2.  Nel periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici:

a) 

i timbri d’ingresso e di uscita sono apposti sulla prima pagina libera del documento di viaggio dei membri della famiglia olimpica per i quali sono richiesti tali timbri ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen. Al primo ingresso il numero del visto è indicato sulla stessa pagina;

b) 

quando un membro della famiglia olimpica è stato debitamente accreditato, si considerano soddisfatte le condizioni per l’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere Schengen.

3.  Il paragrafo 2 si applica ai membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal fatto che siano soggetti all’obbligo di visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.




ALLEGATO XII

STATISTICHE ANNUALI SU VISTI UNIFORMI, VISTI CON VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA E VISTI DI TRANSITO AEROPORTUALE

Dati da presentare alla Commissione entro il termine di cui all’articolo 46 per ogni località in cui singoli Stati membri rilasciano visti:

— 
Totale di visti A richiesti (compresi visti A per ingressi multipli),
— 
Totale di visti A rilasciati (compresi visti A per ingressi multipli),
— 
Totale di visti A per ingressi multipli rilasciati,
— 
Totale di visti A non rilasciati (compresi visti A per ingressi multipli),
— 
Totale di visti C richiesti (compresi visti C per ingressi multipli),
— 
Totale di visti C rilasciati (compresi visti C per ingressi multipli),
— 
Totale di visti C per ingressi multipli rilasciati,
— 
Totale di visti C non rilasciati (compresi visti C per ingressi multipli),
— 
Totale di visti VTL rilasciati.

Norme generali per la presentazione dei dati:

— 
I dati relativi all’intero anno precedente sono raccolti in un unico fascicolo,
— 
I dati sono forniti utilizzando il modello comune, fornito dalla Commissione,
— 
I dati, raggruppati per paese terzo, sono disponibili per le singole località in cui gli Stati membri interessati rilasciano visti,
— 
Per «non rilasciati» si intendono i dati relativi a visti respinti e a domande il cui esame è stato interrotto, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2.

Qualora un dato non sia disponibile né pertinente per una particolare categoria e un paese terzo, gli Stati membri lasciano lo spazio vuoto [senza indicare «0» (zero), «N.A.» (non applicabile), né qualsiasi altro valore].




ALLEGATO XIII



TAVOLA DI CONCORDANZA

Disposizioni del presente regolamento

Disposizioni sostituite della convenzione Schengen (CAS), dell’istruzione consolare comune (ICC) o del comitato esecutivo Schengen (SCH/Com-ex)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo e ambito d’applicazione

ICC, parte I.1. Ambito di applicazione (CAS articoli 9 e 10)

Articolo 2

Definizioni

1-4)

ICC: parte I. 2. Definizioni e tipi di visti

ICC: parte IV, Base normativa

CAS: articolo 11, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 1, articolo 15, articolo 16

TITOLO II

VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE

Articolo 3

Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale

Azione comune 96/197/GAI, ICC, parte I. 2.1.1

TITOLO III

PROCEDURE E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI VISTI

CAPO I

Autorità interessate dalle procedure connesse alle domande

Articolo 4

Autorità competenti interessate dalle procedure connesse alle domande

ICC parte II 4. CAS, articolo 12, paragrafo 1, regolamento 415/2003

Articolo 5

Stato membro competente per l’esame delle domande e per le decisioni in merito

ICC, parte II 1.1, lettere a) e b), CAS articolo12, paragrafo 2

Articolo 6

Competenza territoriale consolare

ICC, parte II, 1.1 e 3

Articolo 7

Competenza a rilasciare visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro

Articolo 8

Accordi di rappresentanza

ICC, parte II, 1.2

CAPO II

Domanda di visto

Articolo 9

Modalità pratiche per la presentazione delle domande

ICC, allegato 13, nota (articolo 10, paragrafo 1)

Articolo 10

Norme generali per la presentazione delle domande

Articolo 11

Moduli di domanda

ICC, parte III 1.1.

Articolo 12

Documento di viaggio

ICC, parte III 2, lettera a), CAS, articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 13

Identificatori biometrici

ICC, parte III 1.2, lettere a) e b)

Articolo 14

Documenti giustificativi

ICC, parte III.2, lettera b), e V.1.4, Com-ex (98) 57

Articolo 15

Assicurazione sanitaria di viaggio

ICC, parte V, 1.4

Articolo 16

Diritti per i visti

ICC, parte VII, 4 e allegato 12

Articolo 17

Diritti per servizi prestati

ICC, parte VII, 1.7

CAPO III

Esame della domanda e decisione in merito

Articolo 18

Accertamento della competenza consolare

Articolo 19

Ricevibilità

Articolo 20

Timbro indicante la ricevibilità di una domanda

ICC, parte VIII, 2

Articolo 21

Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del rischio

ICC, parte III.4 e parte V.1.

Articolo 22

Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri

ICC, parte II, 2.3 e parte V, 2.3, lettere da a) a d)

Articolo 23

Decisione sulla domanda

ICC, parte V 2.1 (secondo trattino), 2.2, ICC

CAPO IV

Rilascio del visto

Articolo 24

Rilascio di un visto uniforme

ICC, parte V, 2,1

Articolo 25

Rilascio di un visto con validità territoriale limitata

ICC, parte V, 3, allegato 14, CAS, articolo 11, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 1, e articolo 16

Articolo 26

Rilascio di un visto di transito aeroportuale

ICC, parte I, 2.1.1 — Azione comune 96/197/GAI

Articolo 27

Modalità di compilazione del visto adesivo

ICC, parte VI, 1-2-3-4

Articolo 28

Annullamento di un visto adesivo già compilato

ICC, parte VI, 5.2

Articolo 29

Apposizione di un visto adesivo

ICC, parte VI, 5.3

Articolo 30

Diritti derivati dal rilascio di un visto

ICC, parte I, 2.1, ultima frase

Articolo 31

Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri

Articolo 32

Rifiuto di un visto

CAPO V

Modifica di un visto già rilasciato

Articolo 33

Proroga

Com-ex (93) 21

Articolo 34

Annullamento e revoca

Com-ex (93) 24 e allegato 14 dell’ICC

CAPO VI

Visti rilasciati alle frontiere esterne

Articolo 35

Visti chiesti alle frontiere esterne

Regolamento (CE) n. 415/2003

Articolo 36

Visti rilasciati alle frontiere esterne a marittimi in transito

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE

Articolo 37

Organizzazione del servizio visti

ICC, parte VII, 1-2-3

Articolo 38

Risorse per l’esame delle domande e il controllo dei consolati

 

ICC, parte VII, 1A

Articolo 39

Condotta del personale

ICC, parte III.5

Articolo 40

Forme di cooperazione

ICC, parte VII, 1AA

Articolo 41

Cooperazione tra Stati membri

Articolo 42

Ricorso ai consoli onorari

ICC, parte VII, AB

Articolo 43

Cooperazione con fornitori esterni di servizi

ICC, parte VII, 1B

Articolo 44

Cifratura e trasferimento sicuro di dati

ICC, parte II, 1.2., parte VII, 1.6, commi 6, 7, 8 e 9

Articolo 45

Cooperazione degli Stati membri con intermediari commerciali

ICC, parte VIII, 5.2

Articolo 46

Compilazione di statistiche

SCH Com-ex (94) 25 e (98) 12

Articolo 47

Informazioni al pubblico

TITOLO V

COOPERAZIONE LOCALE SCHENGEN

Articolo 48

Cooperazione locale Schengen fra i consolati degli Stati membri

ICC, parte VIII, 1-3-4

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici

Articolo 50

Modifiche degli allegati

Articolo 51

Istruzioni relative all’applicazione pratica del codice dei visti

Articolo 52

Procedura di comitato

Articolo 53

Comunicazioni

Articolo 54

Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 55

Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 56

Abrogazioni

Articolo 57

Monitoraggio e valutazione

Articolo 58

Entrata in vigore




ALLEGATI



Allegato I

Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto

ICC, allegato 16

Allegato II

Elenco non esaustivo di documenti giustificativi

Parzialmente ICC, parte V, 1.4

Allegato III

Formato uniforme e uso del timbro indicante la ricevibilità di una domanda di visto

ICC, parte VIII, 2

Allegato IV

Elenco comune dei paesi terzi di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri

ICC, allegato 3, parte I

Allegato V

Elenco dei titoli di soggiorno che esentano i detentori dall’obbligo del visto di transito aeroportuale per il transito dagli aeroporti degli Stati membri

ICC, allegato 3, parte III

Allegato VI

Modulo uniforme per la notificazione e la motivazione del rifiuto, dell’annullamento o della revoca di un visto

Allegato VII

Modalità di compilazione del visto adesivo

ICC, parte VI, 1-4, allegato 10

Allegato VIII

Apposizione del visto adesivo

ICC, parte VI, 5.3

Allegato IX

Norme per il rilascio di visti alla frontiera ai marittimi in transito soggetti all’obbligo del visto

Regolamento (CE) n. 415/2003, allegati I e II

Allegato X

Elenco dei requisiti minimi da includere nello strumento giuridico in caso di cooperazione con fornitori esterni di servizi

ICC, allegato 19

Allegato XI

Procedure e condizioni specifiche per la facilitazione del rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e paraolimpici

Allegato XII

Statistiche annuali su visti uniformi, visti con validità territoriale limitata e visti di transito aeroportuale



( 1 ) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

( 2 ) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

( 3 ) Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).

( 4 ) GU L 53 del 23.2.2002, pag.4.

( 5 ) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

( 6 ) GU L 267 del 27.9.2006, pag. 41.

( 7 ) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

( 8 ) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

( 9 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

( 10 ) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

( 11 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

( 12 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

( *1 ) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1»;

( 13 ) GU L 63 del 13.3.1996, pag. 8.

( 14 ) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

( 15 ) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 4.

( 16 ) GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1.

( 17 ) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 1.

( 18 ) Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera.

( 19 ) Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera.

( 20 ) La revoca del visto per tale motivo non è soggetta al diritto di ricorso.

( 21 ) Se previsto dalla legge nazionale.

( 22 ) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

( 23 ) Riferimento al codice ISO dello Stato membro organizzatore.