02009R0606 — IT — 03.03.2018 — 011.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 606/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2009

recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

(GU L 193 dell'24.7.2009, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2009 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2009

  L 314

27

1.12.2009

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 53/2011 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2011

  L 19

1

22.1.2011

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 315/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2012

  L 103

38

13.4.2012

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 144/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2013

  L 47

56

20.2.2013

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 565/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2013

  L 167

26

19.6.2013

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1251/2013 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2013

  L 323

28

4.12.2013

 M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 347/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 2014

  L 102

9

5.4.2014

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/596 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2015

  L 99

21

16.4.2015

►M9

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1576 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2015

  L 246

1

23.9.2015

►M10

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/765 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2016

  L 127

1

18.5.2016

►M11

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1961 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2017

  L 279

25

28.10.2017

►M12

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/273 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2017

  L 58

1

28.2.2018

►M13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1146 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2018

  L 208

9

17.8.2018




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 606/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2009

recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento reca modalità di applicazione del titolo III, capi I e II, del regolamento (CE) n. 479/2008.

Articolo 2

Zone viticole i cui vini possono avere un titolo alcolometrico totale massimo di 20 % vol

Le superfici viticole di cui all’allegato IV, punto 1, secondo comma, lettera c), primo trattino, del regolamento (CE) n. 479/2008, sono le zone viticole C I, C II e C III definite nell’allegato IX del medesimo regolamento e le superfici della zona viticola B nelle quali possono essere prodotti i seguenti vini bianchi a indicazione geografica protetta: «Vin de pays de Franche-Comté» e «Vin de pays du Val de Loire».

Articolo 3

Pratiche enologiche autorizzate e restrizioni

1.  Le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, relative all’elaborazione e alla conservazione dei prodotti disciplinati dal medesimo regolamento, sono stabilite nell’allegato I del presente regolamento.

2.  Le pratiche enologiche autorizzate, le condizioni d’uso e i limiti d’uso sono indicati nell’allegato I A.

3.  I limiti riguardanti il tenore di anidride solforosa dei vini sono indicati nell’allegato I B.

4.  I limiti riguardanti il tenore di acidità volatile sono indicati nell’allegato I C.

5.  Le condizioni relative alla pratica della dolcificazione sono stabilite nell’allegato I D.

Articolo 4

Uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale

1.  Ai fini sperimentali di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, ogni Stato membro può autorizzare alcune pratiche o alcuni trattamenti enologici non previsti dal regolamento (CE) n. 479/2008 o dal presente regolamento per un periodo massimo di tre anni, purché:

a) le pratiche o trattamenti enologici di cui trattasi soddisfino le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 2, e i criteri di cui all’articolo 30, lettere da b) a e), del regolamento (CE) n. 479/2008;

b) i quantitativi oggetto di tali pratiche o trattamenti non superino un volume massimo annuo di 50 000 hl per esperimento;

c) all’inizio dell’esperimento lo Stato membro interessato informi la Commissione e gli altri Stati membri circa le condizioni di ciascuna autorizzazione;

d) il trattamento sia indicato nel documento di accompagnamento di cui all’articolo 112, paragrafo 1, e nel registro di cui all’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.

Un esperimento consiste nell’operazione o nelle operazioni realizzate nell’ambito di uno specifico progetto di ricerca, caratterizzato da un protocollo sperimentale unico.

2.  I prodotti ottenuti con l’uso sperimentale di tali pratiche o trattamenti possono essere immessi sul mercato di un altro Stato membro, purché lo Stato membro che ha autorizzato l’esperimento abbia precedentemente informato le autorità competenti dello Stato membro destinatario circa le condizioni di autorizzazione e i quantitativi oggetto dell’esperimento.

3.  Entro i tre mesi successivi allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una comunicazione relativa all’esperimento autorizzato e al suo esito. La Commissione informa gli altri Stati membri dell’esito dell’esperimento.

4.  In funzione di tale esito lo Stato membro interessato può all’occorrenza presentare alla Commissione una domanda intesa ad autorizzare il proseguimento dell’esperimento, eventualmente su un quantitativo più elevato di quello del primo esperimento, per un ulteriore periodo massimo di tre anni. A sostegno della domanda, lo Stato membro presenta un fascicolo adeguato. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, prende una decisione in merito alla domanda di proseguimento dell’esperimento.

▼M5

5.  Le notifiche di informazioni o documenti alla Commissione, di cui al paragrafo 1, lettera c) e ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 1 ).

▼B

Articolo 5

Pratiche enologiche applicabili alle categorie di vini spumanti

Le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l’arricchimento, l’acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico, di cui all’articolo 32, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, sono elencate nell’allegato II del presente regolamento, ferme restando le pratiche enologiche e le restrizioni di portata generale di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 e all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 6

Pratiche enologiche applicabili ai vini liquorosi

Le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini liquorosi, di cui all’articolo 32, secondo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, sono elencate nell’allegato III del presente regolamento, ferme restando le pratiche enologiche e le restrizioni di portata generale di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 e all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 7

Definizione di «taglio»

1.  Ai sensi dell’articolo 32, secondo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008, per «taglio» si intende la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto.

2.  Sono considerati appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto:

a) il vino rosso, il vino bianco nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino;

b) il vino senza denominazione di origine o senza indicazione geografica protetta, il vino a denominazione di origine protetta (DOP) e il vino a indicazione geografica protetta (IGP) nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino.

Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso.

3.  Non si considera taglio:

a) l’arricchimento mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;

b) la dolcificazione.

Articolo 8

Modalità generali relative alla miscelazione e al taglio

1.  Un vino può essere ottenuto mediante miscelazione o mediante taglio solamente se i componenti della miscela o del taglio soddisfano le caratteristiche richieste per l’ottenimento di un vino e sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente regolamento.

Un vino rosato non può essere prodotto mediante il taglio di un vino bianco senza DOP o senza IGP con un vino rosso senza DOP o senza IGP.

La disposizione di cui al secondo comma non esclude tuttavia un taglio del tipo ivi precisato se il prodotto finale è destinato alla preparazione di una partita (cuvée) quale definita nell’allegato I del regolamento (CE) n. 479/2008 o all’elaborazione di vini frizzanti.

2.  È vietato il taglio di un mosto di uve o di un vino che è stato sottoposto alla pratica enologica di cui all’allegato I A, punto 14, del presente regolamento con un mosto di uve o con un vino che non è stato sottoposto a tale pratica enologica.

Articolo 9

Requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche

1.  Se non sono stabiliti dalla direttiva 2008/84/CE della Commissione ( 2 ), i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche di cui all’articolo 32, secondo comma, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008 sono quelli fissati e pubblicati nel Codex enologico internazionale dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino.

All’occorrenza, tali requisiti di purezza sono integrati da prescrizioni specifiche figuranti nell’allegato I A del presente regolamento.

2.  Gli enzimi e i preparati enzimatici utilizzati nelle pratiche e nei trattamenti enologici autorizzati, il cui elenco figura nell’allegato I A, soddisfano le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari ( 3 ).

Articolo 10

Condizioni di detenzione, circolazione e utilizzo dei prodotti non conformi alle disposizioni del titolo III, capo II, del regolamento (CE) n. 479/2008 o del presente regolamento

1.  I prodotti non conformi alle disposizioni del titolo III, capo II, del regolamento (CE) n. 479/2008 o a quelle del presente regolamento sono distrutti. Tuttavia gli Stati membri possono permettere che alcuni prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali.

2.  Tali prodotti non possono essere detenuti senza un motivo legittimo da un produttore o da un commerciante e possono circolare unicamente se diretti a una distilleria, a una fabbrica di aceto, a un impianto che li utilizzi per usi o per prodotti industriali oppure a un impianto di eliminazione.

3.  Gli Stati membri hanno la facoltà di far procedere all’aggiunta di denaturanti o indicatori ai vini di cui al paragrafo 1 per identificarli meglio. Possono inoltre vietare per motivi giustificati gli impieghi di cui al paragrafo 1 e far procedere all’eliminazione dei prodotti.

4.  I vini prodotti anteriormente al 1o agosto 2009 possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto purché siano conformi alle norme comunitarie o nazionali in vigore prima di tale data.

Articolo 11

Condizioni generali relative alle operazioni di arricchimento e alle operazioni di acidificazione e di disacidificazione dei prodotti diversi dal vino

Le operazioni di cui all’allegato V, sezione D, punto 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 devono essere effettuate in una sola volta. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che alcune operazioni possano essere realizzate in più volte se questa pratica assicura una migliore vinificazione dei prodotti. In tal caso, i limiti stabiliti all’allegato V del regolamento (CE) n. 479/2008 si applicano all’operazione nel suo insieme.

▼M12 —————

▼M13

Articolo 12 bis

Notifica delle decisioni degli Stati membri che autorizzano un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale

1.  Gli Stati membri che decidono di avvalersi della possibilità di autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo notificano alla Commissione prima di adottare la decisione. Nella notifica gli Stati membri specificano le percentuali di innalzamento dei limiti di cui all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le regioni e le varietà interessate dalla decisione e trasmettono dati e prove a dimostrazione delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli subite nelle regioni interessate.

2.  La notifica è effettuata a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 ( 4 ) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 ( 5 ).

3.  La notifica è trasmessa dalla Commissione alle autorità degli altri Stati membri mediante il sistema d'informazione predisposto dalla Commissione.

▼M12 —————

▼B

Articolo 14

Versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di «aszú»/«výber» pressata

Il versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di «aszú»/«výber» pressata, previsto all’allegato VI, sezione D, punto 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, è effettuato, in conformità alle disposizioni nazionali in vigore il 1o maggio 2004, come segue:

a) il «Tokaji fordítás» o il «Tokajský forditáš» è preparato versando mosto o vino su pasta di «aszú»/«výber» pressata;

b) il «Tokaji máslás» o il «Tokajský mášláš» è preparato versando mosto o vino su fecce di «szamorodni»/«samorodné» o di «aszú»/«výber».

I prodotti utilizzati a tal fine devono provenire dalla stessa vendemmia.

▼M12

Articolo 14 bis

Fissazione di una percentuale minima di alcole per i sottoprodotti

1.  Fatto salvo il disposto dell'allegato VIII, parte II, sezione D, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono la percentuale minima per il volume di alcole che deve contenere il sottoprodotto, dopo la sua separazione dal vino, in rapporto al volume contenuto nel vino prodotto. Gli Stati membri possono modulare tale percentuale minima in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

2.  Se la pertinente percentuale fissata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 non è raggiunta, l'operatore interessato consegna un quantitativo di vino della propria produzione che corrisponde alla quantità necessaria per raggiungere la percentuale minima.

3.  Per determinare il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole è fissato in:

a) 8,0 % per la zona A;

b) 8,5 % per la zona B;

c) 9,0 % per la zona C I;

d) 9,5 % per la zona C II;

e) 10,0 % per la zona C III.

Articolo 14 ter

Eliminazione dei sottoprodotti

1.  I produttori ritirano i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione dell'uva sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri, fatte salve le prescrizioni in materia di consegna e registrazione di cui, rispettivamente, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione ( 6 ), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto vii), e all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione ( 7 ).

2.  Il ritiro è effettuato senza indugio e al più tardi alla fine della campagna viticola nel corso della quale i sottoprodotti sono stati ottenuti, in conformità con la normativa vigente dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'ambiente.

3.  Gli Stati membri possono decidere che i produttori che nel corso della campagna considerata non producono nei propri impianti più di 50 ettolitri di vino o di mosto sono esonerati dal ritiro dei loro sottoprodotti.

4.  I produttori possono adempiere l'obbligo di eliminare una parte o la totalità dei sottoprodotti della vinificazione o di ogni altra operazione di trasformazione dell'uva conferendo i sottoprodotti alla distillazione. Tale eliminazione dei sottoprodotti è certificata da un'autorità competente dello Stato membro.

5.  Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che il conferimento alla distillazione, in tutto o in parte, dei sottoprodotti della vinificazione o ogni altra operazione di trasformazione dell'uva sono obbligatori per tutti i produttori del loro territorio o per una parte dei medesimi.

▼B

Articolo 15

Metodi di analisi comunitari

1.  I metodi di analisi di cui all’articolo 31, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008, da applicare per il controllo di alcuni prodotti vitivinicoli o di alcuni limiti fissati a livello comunitario, sono descritti nell’allegato IV.

2.  La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, l’elenco e la descrizione dei metodi di analisi di cui all’articolo 31, primo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008, descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d’analisi dei vini e dei mosti dell’OIV, da applicare per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli.

Articolo 16

Abrogazione

I regolamenti (CEE) n. 2676/90 e (CE) n. 423/2008 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati e al regolamento (CE) n. 1493/1999 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I A

PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI AUTORIZZATI



1

2

3

Pratica enologica

Condizioni d’uso (1)

Limiti d’uso

1

Arieggiamento o ossigenazione con ossigeno gassoso

 

 

2

Trattamenti termici

 

 

3

Centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte

 

L’eventuale impiego di un coadiuvante non deve lasciare residui indesiderabili nel prodotto trattato

4

Impiego di anidride carbonica, detta altresì biossido di carbonio, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, per creare un’atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall’aria

 

 

5

Impiego di lieviti per vinificazione, secchi o in sospensione vinica

Soltanto per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve concentrato, il vino nuovo ancora in fermentazione nonché per la seconda fermentazione alcolica di tutte le categorie di vini spumanti

 

6

Impiego, per favorire lo sviluppo dei lieviti, di una o più delle sostanze seguenti, eventualmente completate da un supporto inerte di cellulosa microcristallina:

 

 

— aggiunta di fosfato diammonico o solfato di ammonio,

Soltanto per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve concentrato, il vino nuovo ancora in fermentazione nonché per la seconda fermentazione alcolica di tutte le categorie di vini spumanti

Limite massimo, rispettivamente, di 1 g/l (espresso in sali) (2) e di 0,3 g/l per la seconda fermentazione dei vini spumanti

— aggiunta di bisolfito di ammonio,

Soltanto per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve concentrato e il vino nuovo ancora in fermentazione

Limite massimo di 0,2 g/l (espresso in sali) (2) e nei limiti previsti al punto 7

— aggiunta di dicloridrato di tiamina,

Soltanto per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve concentrato, il vino nuovo ancora in fermentazione nonché per la seconda fermentazione alcolica di tutte le categorie di vini spumanti

Limite massimo di 0,6 mg/l (espresso in tiamina) per ogni trattamento

►M6

 

— aggiunta di autolisati di lievito.

 ◄

►M6  Solo con uve fresche, mosto d’uva, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, mosto di uve concentrato e vino nuovo ancora in fermentazione ◄

 

7

Impiego di anidride solforosa, detta altresì biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio

 

Limiti (quantità massima nel prodotto immesso in commercio) di cui all’allegato I B

8

Eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici

Soltanto per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il vino nuovo ancora in fermentazione

 

9

Trattamento con carbone per uso enologico

Soltanto per il mosto e il vino nuovo ancora in fermentazione, il mosto di uve concentrato rettificato e per i vini bianchi

Limite massimo di 100 g di prodotto secco/hl

▼M2

10

Chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze per uso enologico:

— gelatina alimentare,

►M6

 

— proteine vegetali provenienti dal frumento, dai piselli e dalle patate,

 ◄

— colla di pesce,

— caseina e caseinati di potassio,

— ovoalbumina,

— bentonite,

— diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,

— caolino,

— tannino,

►M3

 

— chitosano derivato da Aspergillus niger,

— chitina-glucano derivata da Aspergillus niger,

 ◄ ►M4

 

— estratti proteici di lieviti

 ◄

 

Per il trattamento dei vini il limite massimo d'uso di chitosano è di 100 g/hl.
Per il trattamento dei vini il limite massimo d'uso di chitina-glucano è di 100 g/hl ►M4  
Per il trattamento dei mosti e dei vini bianchi e dei vini rosati, il limite d’utilizzazione degli estratti proteici di lieviti è di 30 g/hl e per il trattamento dei vini rossi, di 60 g/hl  ◄

▼B

11

Impiego di acido sorbico sotto forma di sorbato di potassio

 

Quantità massima di acido sorbico nel prodotto trattato immesso in commercio: 200 mg/l

12

Impiego di acido L (+) tartarico, di acido L (–) malico, di acido DL malico o di acido lattico per l’acidificazione

Condizioni e limiti di cui all’allegato V, sezioni C e D, del regolamento (CE) n. 479/2008 e agli articoli 11 e 13 del presente regolamento.

Specifiche per l’acido L (+) tartarico di cui all’appendice 2, punto 2

 

13

Impiego di una o più delle seguenti sostanze per la disacidificazione:

— tartrato neutro di potassio,

— bicarbonato di potassio,

— carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (–) malico,

— tartrato di calcio,

— acido L (+) tartarico,

— un preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato

Condizioni e limiti di cui all’allegato V, sezioni C e D, del regolamento (CE) n. 479/2008 e agli articoli 11 e 13 del presente regolamento.

Per l’acido L (+) tartarico, condizioni di cui all’appendice 2

 

14

Aggiunta di resina di pino di Aleppo

Condizioni di cui all’appendice 3

 

15

Impiego di preparati di scorze di lieviti

 

Limite massimo di 40 g/hl

16

Impiego di polivinilpolipirrolidone

 

Limite massimo di 80 g/hl

17

Impiego di batteri lattici

 

 

18

Aggiunta di lisozima

 

Limite massimo di 500 mg/l (se l’aggiunta è effettuata nel mosto e nel vino il quantitativo cumulativo non può superare 500 mg/l)

19

Aggiunta di acido L-ascorbico

 

Quantità massima nel vino trattato immesso in commercio: 250 mg/l (3)

20

Impiego di resine scambiatrici di ioni

Soltanto per il mosto di uve destinato alla preparazione di mosto di uve concentrato rettificato e alle condizioni di cui all’appendice 4

 

21

Impiego nei vini secchi di fecce fresche, sane e non diluite contenenti lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi

Per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008

Quantità non superiori al 5 % del volume del prodotto trattato

22

Immissione di argo o azoto

 

 

23

Aggiunta di anidride carbonica

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 7 e 9, del regolamento (CE) n. 479/2008

Per i vini tranquilli, la quantità massima di anidride carbonica nel vino trattato immesso in commercio è di 3 g/l e la sovrappressione dovuta all’anidride carbonica deve essere inferiore a 1 bar alla temperatura di 20 °C

24

Aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione del vino

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008

Quantità massima nel vino trattato immesso in commercio: 1 g/l

25

Aggiunta di tannino

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008

 

26

Trattamento:

— dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio,

— dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008, alle condizioni di cui all’appendice 5

Per il fitato di calcio, limite massimo di 8 g/hl

27

Aggiunta di acido metatartarico

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008

Limite massimo di 100 mg/l

28

Impiego di gomma arabica

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008

 

29

Impiego di acido DL-tartarico, detto altresì acido racemico, o del suo sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione del calcio in eccedenza

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008, alle condizioni di cui all’appendice 5

 

30

Impiego, per favorire la precipitazione dei sali tartarici:

— di bitartrato di potassio o tartrato acido di potassio,

— di tartrato di calcio

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008

Per il tartrato di calcio, limite massimo di 200 g/hl

31

Impiego di solfato di rame o di citrato di rame per l’eliminazione di difetti di sapore o di odore del vino

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008

►M3  Nei limiti dell’impiego di 1 g/hl e a condizione che il prodotto trattato non abbia un tenore in rame superiore a 1 mg/l, ad eccezione dei vini liquorosi elaborati a partire dal mosto di uve non fermentate o poco fermentate, per le quali il tenore in rame non deve superare i 2 mg/l ◄

32

Aggiunta di caramello, a norma della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari, per accentuare il colore (4)

Soltanto per i vini liquorosi

 

33

Uso di dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile per creare un’atmosfera sterile

Soltanto per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per il vino

Pratica consentita soltanto in Italia finché non venga vietata dalla legislazione nazionale e solo in recipienti di capacità superiore a 20 litri

Nel vino non deve essere presente alcuna traccia di isotiocianato di allile

34

Aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini per garantirne la stabilizzazione microbiologica

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008, alle condizioni di cui all’appendice 6

Limite massimo di 200 mg/l, purché nel vino immesso in commercio non siano rilevabili residui

35

Aggiunta di mannoproteine di lieviti per garantire la stabilizzazione tartarica e proteica del vino

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008

 

36

Trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008, alle condizioni di cui all’appendice 7

 

37

Impiego di ureasi per diminuire il tenore di urea nel vino

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008, alle condizioni di cui all’appendice 8

 

38

Impiego di pezzi di legno di quercia nella vinificazione e nell’affinamento del vino, anche per la fermentazione delle uve fresche e dei mosti di uve

Condizioni di cui all’appendice 9

 

39

Impiego:

— di alginato di calcio, oppure

— di alginato di potassio

Soltanto per l’elaborazione di tutte le categorie di vini spumanti e di vini frizzanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccatura

 

40

►M4  Correzione del tenore alcolico dei vini ◄

Soltanto per il vino e alle condizioni di cui all’appendice 10

 

▼M3 —————

▼B

42

Aggiunta di carbossimetilcellulosa (gomme di cellulosa) ai vini per garantirne la stabilizzazione tartarica

Soltanto per il vino e per tutte le categorie di vini spumanti e di vini frizzanti

Limite massimo di 100 mg/l

43

Trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008, alle condizioni di cui all’appendice 12

 

▼M2

44

►M3  Trattamento con chitosano derivato da Aspergillus niger  ◄

Condizioni di cui all'appendice 13

 

45

►M3  Trattamento con chitina-glucano derivata da Aspergillus niger  ◄

Condizioni di cui all'appendice 13

 

46

Acidificazione mediante trattamento elettromembranario

Condizioni e limiti di cui all'allegato XV bis, sezioni C e D, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e agli articoli 11 e 13 del presente regolamento.

Condizioni di cui all'appendice 14

 

47

Impiego di preparati enzimatici per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva presenti nel mosto e nel vino

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento, i preparati enzimatici e le loro attività enzimatiche (ossia: pectina liasi, pectina metilesterasi, poligalatturonasi, emicellulasi, cellulasi, betaglucanasi e glicosidasi) devono essere conformi ai requisiti di purezza e alle pertinenti specifiche stabiliti nel Codex enologico internazionale pubblicato dall'OIV

 

▼M4

48

L’acidificazione mediante trattamento con scambiatori di cationi

Condizioni e limiti di cui all’allegato XV bis, sezioni C e D, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e agli articoli 11 e 13 del presente regolamento.

Condizioni di cui all’appendice 15

 

49

Riduzione del tenore di zucchero nei mosti mediante accoppiamento tra membrane

Per i prodotti definiti al punto 10 dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, alle condizioni di cui all’appendice 16

 

50

Disacidificazione mediante trattamento elettromembranario

Condizioni e limiti di cui all’allegato XV bis, sezioni C e D, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e agli articoli 11 e 13 del presente regolamento.

Condizioni di cui all’appendice 17

 

▼M6

51

Uso di lieviti inattivati

 

 

52

Gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana

Per i prodotti definiti nell’allegato XI ter, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione dell’aggiunta di diossido di carbonio ai prodotti definiti nel suddetto allegato, paragrafi 4, 5, 6 e 8.

 

▼M9

53

Trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo per ridurre le eccedenze di 4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo

Per i vini e alle condizioni di cui all'appendice 19

 

54

Impiego dei copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone (PVI/PVP)

Per i mosti e i vini e alle condizioni di cui all'appendice 20

Limite massimo di 500 mg/l (se i copolimeri sono usati nel mosto e nel vino, il quantitativo cumulativo non può superare 500 mg/l)

55

Impiego di cloruro d'argento

Per i vini e alle condizioni di cui all'appendice 21

Limite massimo di 1 g/hl, residui nel vino < 0,1 mg/l (argento)

▼M10

56

Utilizzazione di attivatori della fermentazione malolattica

Alle condizioni stabilite nell'appendice 22.

 

▼M11

57

Uso di fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite per l'assorbimento degli aloanisoli

Alle condizioni stabilite nell'appendice 23

 

58

Trattamento con poliaspartato di potassio nel vino

Alle condizioni stabilite nell'appendice 24

Limite massimo di 10 g/hl

(1)   Salvo se altrimenti specificato, la pratica o il trattamento descritti possono essere utilizzati per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve concentrato, il vino nuovo ancora in fermentazione, il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, il vino, tutte le categorie di vini spumanti, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato, i vini liquorosi, i vini ottenuti da uve appassite e i vini di uve stramature.

(2)   Questi sali di ammonio possono anche essere impiegati congiuntamente entro il limite massimo complessivo di 1 g/l, fermi restando i suddetti limiti specifici di 0,3 g/l e di 0,2 g/l.

(3)   Limite massimo di 250 mg/l per ogni trattamento.

(4)   GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

▼M2 —————

▼B




Appendice 2

Acido L (+) tartarico

1. L’impiego di acido tartarico per la disacidificazione, previsto all’allegato I A, punto 13, è consentito unicamente per i prodotti:

provenienti dalle varietà di vite Elbling e Riesling e

ottenuti da uve raccolte nelle seguenti regioni viticole della parte settentrionale della zona viticola A:

 Ahr,

 Rheingau,

 Mittelrhein,

 Mosel,

 Nahe,

 Rheinhessen,

 Pfalz,

 Moselle luxembourgeoise.

2. L’acido tartarico il cui impiego è previsto ai punti 12 e 13 del presente allegato, detto anche acido L (+) tartarico, deve essere di origine agricola, estratto segnatamente da prodotti vitivinicoli. Deve inoltre essere conforme ai requisiti di purezza stabiliti dalla direttiva 2008/84/CE.




Appendice 3

Resina di pino di Aleppo

1. L’uso di resina di pino di Aleppo, previsto all’allegato I A, punto 14, è consentito solo per ottenere un vino «retsina». Tale pratica enologica è autorizzata unicamente:

a) nel territorio geografico della Grecia;

b) su mosti ottenuti da uve le cui varietà, la cui zona di produzione e la cui zona di vinificazione sono state stabilite dalle disposizioni elleniche in vigore il 31 dicembre 1980;

c) mediante aggiunta di una quantità di resina uguale o inferiore a 1 000 grammi per ettolitro di prodotto utilizzato, prima della fermentazione o, sempre che il titolo alcolometrico volumico effettivo non sia superiore a un terzo del titolo alcolometrico volumico totale, durante la fermentazione.

▼M5

2. Qualora intenda modificare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), la Grecia ne dà preventivamente comunicazione alla Commissione. Tale notifica è effettuata in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009. In mancanza di risposta da parte della Commissione nei due mesi successivi a tale notifica, la Grecia può procedere a dette modifiche.

▼B




Appendice 4

Resine scambiatrici di ioni

1. Le resine scambiatrici di ioni di cui è permesso l’impiego conformemente all’allegato I A, punto 20, sono copolimeri dello stirene o del divinilbenzene, contenenti gruppi acido solfonico o ammonio. Tali resine devono essere conformi alle norme del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) nonché alle disposizioni comunitarie e nazionali adottate in applicazione di quest’ultimo. All’atto del controllo con il metodo di analisi descritto al punto 2 della presente appendice, esse inoltre non devono cedere, in ciascuno dei solventi menzionati, più di 1 mg/l di sostanze organiche. La loro rigenerazione deve essere effettuata utilizzando sostanze autorizzate per l’elaborazione degli alimenti.

Il loro impiego è consentito soltanto sotto il controllo di un enologo o di un tecnico e in impianti riconosciuti dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio tali resine sono utilizzate. Dette autorità stabiliscono le funzioni e la responsabilità che incombono agli enologi e ai tecnici riconosciuti.

2. Metodo di analisi per determinare la cessione di sostanze organiche da parte delle resine scambiatrici di ioni.

1.   OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Determinazione della cessione di sostanze organiche da parte delle resine scambiatrici di ioni.

2.   DEFINIZIONE

Quantità di sostanze organiche cedute dalle resine scambiatrici di ioni = quantità di sostanze organiche determinate col metodo descritto.

3.   PRINCIPIO

Passaggio di solventi di estrazione attraverso resine opportunamente preparate; determinazione gravimetrica della quantità di sostanze organiche estratta.

4.   REATTIVI

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

Solventi per l’estrazione.

4.1.

Acqua distillata o deionizzata o di purezza equivalente.

4.2.

Etanolo al 15 % v/v: mescolare 15 volumi di etanolo assoluto con 85 volumi di acqua (punto 4.1).

4.3.

Acido acetico al 5 % m/m: mescolare 5 parti in peso di acido acetico glaciale con 95 parti in peso di acqua (punto 4.1).

5.   APPARECCHIATURA

5.1.

Colonne per cromatografia a scambio ionico.

5.2.

Cilindri graduati della capacità di 2 l.

5.3.

Capsule per evaporazione, capaci di resistere in muffola alla temperatura di 850 °C.

5.4.

Stufa di essiccazione, termostatata a 105 ± 2 °C.

5.5.

Muffola, termostatata a 850 ± 25 °C.

5.6.

Bilancia analitica (precisione 0,1 mg).

5.7.

Evaporatore a piastra riscaldante o a radiazioni IR.

6.   MODO DI OPERARE

6.1.

In tre diverse colonne per cromatografia a scambio ionico (punto 5.1), introdurre 50 ml della resina scambiatrice di ioni da esaminare, previamente lavata e trattata conformemente alle indicazioni del fabbricante in vista dell’impiego a contatto con alimenti.

6.2.

Per le resine anioniche, attraverso le colonne preparate (punto 6.1), far passare separatamente i tre solventi per l’estrazione (punti 4.1, 4.2 e 4.3), alla portata di 350-450 ml/ora. Buttar via ogni volta il primo litro di eluato e raccogliere i due litri successivi in cilindri graduati (punto 5.2). Per le resine cationiche, attraverso le colonne preparate, far passare soltanto i due solventi per l’estrazione indicati ai punti 4.1 e 4.2.

6.3.

Evaporare i tre eluati su evaporatore a piastra riscaldante o a radiazioni IR (punto 5.7) in tre diverse capsule per evaporazione (punto 5.3) previamente pulite e pesate (m0). Porre le capsule nella stufa (punto 5.4) ed essiccare fino a peso costante (m1).

6.4.

Dopo aver preso nota del peso costante m1 (punto 6.3), porre le capsule nella muffola (punto 5.5) e calcinare fino a peso costante (m2).

6.5.

Calcolare la quantità di sostanza organica estratta (punto 7.1). Se il risultato supera 1 mg/l, effettuare una prova in bianco sui reattivi e calcolare nuovamente il contenuto di sostanza organica estratto.

La prova in bianco deve essere effettuata ripetendo quanto indicato ai punti 6.3 e 6.4, impiegando per l’estrazione 2 l di solvente; siano m3 e m4 i pesi rispettivamente ottenuti.

7.   ESPRESSIONE DEI RISULTATI

7.1.

Formula e calcolo dei risultati.

Il peso della sostanza organica estratta dalle resine scambiatrici di ioni, espresso in mg/l, è dato dalla formula:

500 (m1 — m2)

dove m1 e m2 sono espressi in grammi.

La sostanza organica ceduta dalle resine scambiatrici di ioni, corretta per le eventuali impurezze dei solventi ed espressa in mg/l, è data dalla formula:

500 (m1 — m2 — m3 + m4)

dove m1, m2, m3 e m4 sono espressi in grammi.

7.2.

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele, effettuate sullo stesso campione, non deve superare 0,2 mg/l.




Appendice 5

Ferrocianuro di potassio

Fitato di calcio

Acido DL-tartarico

L’impiego di ferrocianuro di potassio e l’impiego di fitato di calcio, previsti all’allegato I A, punto 26, e l’impiego di acido DL-tartarico, previsto all’allegato I A, punto 29, sono autorizzati soltanto se tale trattamento viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene eseguito e a condizioni di responsabilità determinate, se del caso, dallo Stato membro interessato.

Dopo il trattamento al ferrocianuro di potassio o al fitato di calcio, il vino deve contenere tracce di ferro.

Le disposizioni relative al controllo dell’impiego dei prodotti di cui al primo comma sono quelle adottate dagli Stati membri.

▼M3




Appendice 6

Prescrizioni per il dimetildicarbonato

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il dimetildicarbonato può essere aggiunto al vino con uno o più dei seguenti fini:

a) garantire la stabilizzazione microbiologica del vino in bottiglia contenente zuccheri fermentescibili;

b) prevenire lo sviluppo di lieviti indesiderati e di batteri lattici;

c) bloccare la fermentazione dei vini dolci, amabili e semisecchi.

PRESCRIZIONI

 Per l’obiettivo a), l’aggiunta deve esse effettuata solo poco prima dell’imbottigliamento,

 il prodotto utilizzato deve soddisfare i requisiti di purezza stabiliti dalla direttiva 2008/84/CE,

 il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all’articolo 185 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

▼B




Appendice 7

Prescrizioni riguardanti il trattamento per elettrodialisi

Questo trattamento mira a ottenere la stabilizzazione tartarica del vino per quanto riguarda il tartrato acido di potassio e il tartrato di calcio (e altri sali di calcio) per estrazione di ioni in sovrasaturazione nel vino sotto l’azione di un campo elettrico mediante membrane permeabili ai soli anioni o ai soli cationi.

1.   PRESCRIZIONI PER LE MEMBRANE

1.1.

Le membrane sono disposte alternatamente in un sistema di tipo «filtro-pressa», o altro sistema idoneo, che determina i compartimenti di trattamento (vino) e di concentrazione (acqua di scarto).

1.2.

Le membrane permeabili ai cationi devono essere adatte all’estrazione dei soli cationi, in particolare dei cationi: K+, Ca++.

1.3.

Le membrane permeabili agli anioni devono essere adatte all’estrazione dei soli anioni, in particolare degli anioni tartrati.

1.4.

Le membrane non devono comportare alterazioni eccessive della composizione fisicochimica e delle caratteristiche organolettiche del vino. Esse devono soddisfare le seguenti condizioni:

 le membrane devono essere realizzate, secondo le buone pratiche di fabbricazione, a partire da sostanze autorizzate per la fabbricazione di materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari incluse nell’allegato II della direttiva 2002/72/CE della Commissione ( 9 ),

 l’utilizzatore dell’impianto di elettrodialisi deve dimostrare che le membrane in uso sono quelle rispondenti alle caratteristiche precedentemente descritte e che gli interventi di sostituzione sono stati realizzati da personale specializzato,

 le membrane non devono liberare alcuna sostanza in quantità tale da comportare un pericolo per la salute umana o da alterare il gusto o l’odore dei prodotti alimentari e devono soddisfare i criteri previsti dalla direttiva 2002/72/CE,

 durante l’impiego delle membrane non devono verificarsi interazioni tra i costituenti delle stesse e quelli del vino tali da comportare la formazione, nel prodotto trattato, di nuovi composti con possibili conseguenze tossicologiche.

La stabilità delle membrane da elettrodialisi nuove va determinata su un simulatore che riproduca la composizione fisicochimica del vino per lo studio dell’eventuale migrazione di alcune sostanze liberate da membrane da elettrodialisi.

Il metodo di sperimentazione raccomandato è il seguente.

Il simulatore è costituito da una soluzione idroalcolica, tamponata al pH e alla conduttività del vino, della seguente composizione:

 etanolo assoluto: 11 l,

 tartrato acido di potassio: 380 g,

 cloruro di potassio: 60 g,

 acido solforico concentrato: 5 ml,

 acqua distillata: q.b. a 100 l.

Questa soluzione è utilizzata per le prove di migrazione in circuito chiuso, su un impilamento da elettrodialisi sotto tensione (1 volt/cella), in ragione di 50 l/m2 di membrane anioniche e cationiche, sino a demineralizzare la soluzione del 50 %. Il circuito effluente è innescato mediante una soluzione di cloruro di potassio di 5 g/l. Le sostanze migranti vengono ricercate nel simulatore e nell’effluente di elettrodialisi.

Le molecole organiche costituenti la membrana che possono migrare nella soluzione trattata devono essere dosate. Per ognuno di questi costituenti verrà operato un dosaggio particolare da parte di un laboratorio riconosciuto. ►M1  Per l’insieme dei composti dosati il tenore nel simulatore dovrà essere complessivamente inferiore a 50 μg/l. ◄

Per queste membrane devono essere d’applicazione le regole generali di controllo dei materiali a contatto con gli alimenti.

2.   PRESCRIZIONI PER L’IMPIEGO DELLE MEMBRANE

La coppia di membrane utilizzabili nel trattamento di stabilizzazione tartarica del vino per elettrodialisi è stabilita in modo tale che:

 la diminuzione del pH del vino non sia superiore a 0,3 unità pH,

 la diminuzione dell’acidità volatile sia inferiore a 0,12 g/l (2 meq espressa in acido acetico),

 il trattamento per elettrodialisi non alteri i costituenti non ionici del vino, in particolare i polifenoli e i polisaccaridi,

 la diffusione di piccole molecole (ad esempio etanolo) sia ridotta e non comporti una diminuzione del titolo alcolometrico del vino superiore a 0,1 % vol,

 la conservazione e la pulitura di queste membrane siano effettuate secondo le tecniche consentite, con sostanze di cui è autorizzato l’impiego per la preparazione degli alimenti,

 le membrane siano contrassegnate per permettere di verificare l’alternanza nell’impilamento,

 il materiale utilizzato sia pilotato mediante un sistema di controllo-comando che tenga conto dell’instabilità propria di ciascun vino, in modo da eliminare soltanto la sovrasaturazione di tartrato acido di potassio e di sali di calcio,

 il trattamento sia effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.

Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.




Appendice 8

Prescrizioni per l’ureasi

1) Codificazione internazionale dell’ureasi: EC n. 3-5-1-5, CAS n. 9002-13-5.

2) Principio attivo: ureasi (attiva in ambiente acido) che determina la scissione dell’urea in ammoniaca e biossido di carbonio. L’attività dichiarata è di almeno 5 unità/mg, dove 1 unità è rappresentata dalla quantità di enzima liberata da una 1 μmole di NH3 al minuto, alla temperatura di 37 °C, a partire da una concentrazione di urea di 5 g/l (pH 4).

3) Origine: Lactobacillus fermentum.

4) Campo di applicazione: catabolismo dell’urea presente nei vini destinati a un invecchiamento prolungato, qualora la concentrazione iniziale di urea sia superiore a 1 mg/l.

5) Dose massima di impiego: 75 mg della preparazione enzimatica per litro di vino trattato, senza superare le 375 unità di ureasi per litro di vino. Al termine del trattamento occorre eliminare l’attività enzimatica residua mediante filtrazione del vino (diametro dei pori inferiore a 1 μm).

6) Parametri di purezza chimica e microbiologica:



Perdita per essiccazione

inferiore al 10 %

Metalli pesanti

meno di 30 ppm

Pb

meno di 10 ppm

As

meno di 2 ppm

Coliformi totali

assenti

Salmonella spp

assente in un campione di 25 g

Germi aerobi totali

inferiori a 5 × 104 germi/g

L’ureasi ammessa per il trattamento del vino deve essere prodotta in condizioni analoghe a quelle dell’ureasi oggetto del parere del Comitato scientifico dell’alimentazione umana del 10 dicembre 1998.




Appendice 9

Prescrizioni per l’impiego di pezzi di legno di quercia

OGGETTO, ORIGINE E CAMPO DI APPLICAZIONE

I pezzi di legno di quercia sono utilizzati per la vinificazione e l’affinamento del vino, tra l’altro per la fermentazione delle uve fresche e dei mosti di uve e per trasmettere al vino alcuni costituenti provenienti dal legno di quercia.

I pezzi di legno debbono provenire esclusivamente dalle specie di Quercus.

Essi sono lasciati allo stato naturale oppure riscaldati in modo definito leggero, medio o forte, ma non devono aver subito combustione neanche in superficie e non devono essere carbonacei né friabili al tatto. Non devono aver subito trattamenti chimici, enzimatici o fisici diversi dal riscaldamento. Non devono essere addizionati con prodotti volti ad aumentare il loro potere aromatizzante naturale o i loro composti fenolici estraibili.

ETICHETTATURA DEL PRODOTTO IMPIEGATO

L’etichetta deve indicare l’origine della o delle specie botaniche di quercia e l’intensità dell’eventuale riscaldamento, le condizioni di conservazione e le prescrizioni di sicurezza.

DIMENSIONI

Le dimensioni delle particelle di legno debbono essere tali che almeno il 95 % in peso sia trattenuto da un setaccio con maglie di 2 mm (ossia 9 mesh).

PUREZZA

I pezzi di legno di quercia non devono liberare sostanze in concentrazioni tali da comportare eventuali rischi per la salute.

Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.

▼M4




Appendice 10

Prescrizioni riguardanti il trattamento di correzione del tenore alcolico dei vini

Il trattamento di correzione del tenore alcolico (in prosieguo: «il trattamento») mira a ridurre un tenore eccessivo di etanolo del vino, al fine di migliorarne l’equilibrio organolettico.

Prescrizioni:

1) Gli obiettivi possono essere raggiunti mediante singole tecniche di separazione o combinate.

2) I vini trattati non devono presentare difetti organolettici e devono essere idonei al consumo umano diretto.

3) L’eliminazione dell’alcole dal vino non può essere eseguita se su uno dei prodotti vitivinicoli utilizzati nell’elaborazione del vino è stata eseguita una delle operazioni di arricchimento di cui all’allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

4) Il tenore alcolico può essere ridotto al massimo del 20 % e il titolo alcolometrico volumico effettivo del prodotto finale dev’essere conforme a quello definito al punto 1, secondo comma, lettera a) dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

5) Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.

6) Il trattamento deve essere iscritto nel registro di cui all’articolo 185 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

7) Gli Stati membri possono disporre che questo trattamento sia dichiarato preventivamente alle autorità competenti.

▼M3 —————

▼B




Appendice 12

Prescrizioni riguardanti il trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino

Questo trattamento mira a ottenere la stabilizzazione tartarica del vino per quanto riguarda il tartrato acido di potassio e il tartrato di calcio (e altri sali di calcio).

Prescrizioni

1) Il trattamento deve limitarsi a eliminare i cationi in eccesso.

▼M3

 Il vino può essere sottoposto a un trattamento preliminare a freddo.

▼B

 È trattata con scambiatori di cationi soltanto una frazione minima del vino, necessaria per ottenere la stabilizzazione.

2) Il trattamento è effettuato su resine scambiatrici di cationi rigenerate in ciclo acido.

3) Tutte le operazioni sono effettuate sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato. Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.

4) Le resine cationiche devono essere conformi alle norme del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) nonché alle disposizioni comunitarie e nazionali adottate in applicazione di quest'ultimo; devono essere inoltre conformi alle prescrizioni di carattere analitico di cui all’appendice 4 del presente regolamento. Il loro impiego non deve comportare alterazioni eccessive della composizione fisicochimica e delle caratteristiche organolettiche del vino e deve avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti al punto 3 della monografia «Résines échangeuses de cations» del Codex enologico internazionale pubblicato dall’OIV.

▼M2




Appendice 13

▼M3

Prescrizioni riguardanti il trattamento del vino con chitosano derivato da Aspergillus niger e il trattamento del vino con chitina-glucano derivata da Aspergillus niger

▼M2

Settori di applicazione

a) Riduzione del tenore di metalli pesanti, in particolare ferro, piombo, cadmio e rame;

b) prevenzione della rottura ferrica e della rottura rameica;

c) riduzione dei contaminanti eventualmente presenti, in particolare l'ocratossina A;

d) riduzione delle popolazioni di microrganismi indesiderati, in particolare i Brettanomyces, esclusivamente mediante il trattamento con chitosano.

Prescrizioni

 Le dosi da utilizzare sono determinate dopo un saggio preliminare. La dose massima di utilizzo deve essere pari o inferiore a:

 

 100 g/hl per le applicazioni a) e b),

 500 g/hl per l'applicazione c),

 10 g/hl per l'applicazione d).

 I sedimenti sono eliminati mediante processi fisici.




Appendice 14

Prescrizioni per l'acidificazione mediante trattamento elettromembranario

 La composizione delle membrane cationiche deve essere tale da permettere soltanto l'estrazione dei cationi, in particolare il catione K+.

 Le membrane bipolari sono impermeabili agli anioni e ai cationi del mosto e del vino.

▼M4

 Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato. Il trattamento deve essere iscritto nel registro di cui all’articolo 185 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 Le membrane utilizzate devono rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione ( 11 ) e alle disposizioni nazionali adottate per l’applicazione di questi ultimi. Esse devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall’OIV.

▼M4




Appendice 15

Prescrizioni per l’acidificazione mediante trattamento con scambiatori di cationi

Il trattamento con scambiatori di cationi (in prosieguo: «il trattamento») mira ad aumentare l’acidità titolabile e l’acidità reale (diminuzione del pH) mediante l’estrazione fisica parziale dei cationi mediante uno scambiatore di cationi.

Prescrizioni:

1) Il trattamento è effettuato utilizzando resine a scambio cationico rigenerate con un ciclo acido;

2) Il trattamento deve limitarsi ai cationi in eccesso;

3) Per evitare la produzione delle frazioni del mosto o del vino, il trattamento sarà realizzato in modo continuo, con l’incorporazione in linea dei prodotti trattati ai prodotti originali;

4) Come alternativa, la resina potrà essere introdotta direttamente nel tino, nel quantitativo richiesto, poi separata mediante qualsiasi mezzo fisico adeguato;

5) Tutte le operazioni sono effettuate sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato;

6) Il trattamento deve essere iscritto nel registro di cui all’articolo 185 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

7) Le resine cationiche devono essere conformi alle norme del regolamento (CE) n. 1935/2004 nonché alle disposizioni unionali e nazionali adottate in applicazione di quest’ultimo; devono essere inoltre conformi alle prescrizioni di carattere analitico di cui all’appendice 4 del presente allegato. Il loro impiego non deve comportare alterazioni eccessive della composizione fisico-chimica e delle caratteristiche organolettiche del mosto o del vino e deve avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti al punto 3 della monografia Résines échangeuses de cations del Codex enologico internazionale pubblicato dall’OIV.




Appendice 16

Prescrizioni per il trattamento di riduzione del tenore in zucchero dei mosti mediante accoppiamento tra membrane

Il trattamento di riduzione del tenore di zucchero (in prosieguo: «il trattamento») mira a rimuovere una determinata quantità di zucchero da un mosto mediante accoppiamento tra membrane, associando la microfiltrazione o l’ultrafiltrazione alla nanofiltrazione o l’osmosi inversa.

Prescrizioni:

1) Il trattamento comporta una diminuzione del volume in funzione della quantità e del tenore di zucchero della soluzione zuccherata ritirata dal mosto iniziale;

2) I processi devono permettere di conservare i tenori dei costituenti del mosto diversi dallo zucchero;

3) La riduzione del tenore di zucchero dei mosti esclude la correzione del tenore alcolico dei vini da essi ottenuti;

4) Il trattamento non può essere utilizzato congiuntamente con una delle operazioni di arricchimento previste all’allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/2007;

5) Il trattamento viene effettuato su un volume di mosto stabilito in funzione dell’obiettivo di riduzione del tenore di zucchero ricercato;

6) La prima tappa ha come obiettivo, da un lato, di rendere il mosto adatto alla seconda tappa di concentrazione e, dall’altro, di conservare le macromolecole di taglia superiore alla soglia di taglio della membrana. Tale tappa può essere realizzata mediante ultrafiltrazione;

7) Il permeato ottenuto nel corso della prima tappa del trattamento viene successivamente concentrato mediante nanofiltrazione o mediante osmosi inversa;

L’acqua originaria e gli acidi organici non trattenuti dalla nanofiltrazione in particolare possono essere reintrodotti nel mostro trattato.

8) Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato;

9) Le membrane utilizzate devono rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (UE) n. 10/2011 e alle disposizioni nazionali adottate per l’applicazione di questi ultimi. Esse devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall’OIV.




Appendice 17

Prescrizioni per la disacidificazione mediante trattamento elettromembranario

Il trattamento elettromembranario (in prosieguo: «il trattamento») è un metodo fisico di estrazione ionica del mosto o del vino sotto l’azione di un campo elettrico con l’aiuto di membrane permeabili agli anioni, da un lato, e di membrane bipolari, dall’altro. L’associazione di membrane permeabili agli anioni e di membrane bipolari permette di gestire la diminuzione dell’acidità titolabile e dell’acidità reale (aumento del pH).

Prescrizioni:

1) Le membrane anioniche devono essere disposte in modo che permettano soltanto l’estrazione degli anioni e in particolare degli acidi organici del mosto o del vino;

2) Le membrane bipolari devono essere impermeabili agli anioni e ai cationi del mosto e del vino;

3) Il vino ottenuto dal mosto o dal vino disacidificato mediante questo trattamento deve contenere almeno 1 g.l-1 di acido tartarico;

4) La disacidificazione per via membranaria e l’acidificazione si escludono a vicenda;

5) Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato;

6) Il trattamento deve essere iscritto nel registro di cui all’articolo 185 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

7) Le membrane utilizzate devono rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (UE) n. 10/2011 e alle disposizioni nazionali, adottate per l’applicazione di questi ultimi. Esse devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall’OIV.

▼M6




Appendice 18

Prescrizioni per la gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana

La gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana è un metodo fisico per la gestione delle concentrazioni dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana (membrane idrofobe) e gas applicato nell’enologia.

PRESCRIZIONI

1) Questa tecnica può essere adoperata dalla fine della fermentazione alcolica fino al condizionamento per sostituire l’uso di un apparecchio di gorgogliamento o di sistemi di tipo Venturi;

2) questa operazione deve essere effettuata da un enologo o da un tecnico qualificato;

3) il trattamento deve essere iscritto nel registro di cui all’articolo 185 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

4) le membrane adoperate devono rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (CE) n. 10/2011 nonché alle disposizioni nazionali adottate per l’applicazione di questi ultimi. Esse devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall’OIV.

▼M9




Appendice 19

Prescrizioni per il trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo per ridurre le eccedenze di 4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo

Lo scopo del trattamento è ridurre il contenuto di 4-etilfenolo e di 4-etilguaiacolo di origine microbica che costituisce un difetto organolettico e maschera la componente aromatica del vino.

Prescrizioni:

1) Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.

2) Il trattamento deve essere indicato nei registri di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3) Le membrane adoperate devono rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (CE) n. 10/2011 nonché alle disposizioni nazionali adottate per l'applicazione di questi ultimi. Esse devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall'OIV.




Appendice 20

Prescrizioni per i copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone (PVI/PVP)

La finalità dell'uso dei PVI/PVP è prevenire i difetti provocati dal tenore di metalli troppo elevato e ridurre l'elevata concentrazione indesiderata di metalli.

Prescrizioni:

1) I copolimeri devono essere eliminati per filtrazione entro due giorni dalla loro aggiunta, tenendo conto del principio di precauzione.

2) In caso di mosti torbidi i copolimeri devono essere aggiunti non prima di un massimo di due giorni prima della filtrazione.

3) Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.

4) Il trattamento deve essere indicato nei registri di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.




Appendice 21

Prescrizioni per il cloruro d'argento

Il cloruro d'argento è utilizzato per il trattamento dei vini allo scopo di eliminare odori anomali legati alla fermentazione e allo stoccaggio (causati da reazioni di riduzione caratterizzate dalla presenza di idrogeno solforato e di tioli).

Prescrizioni:

1) Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.

2) Il trattamento deve essere indicato nei registri di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3) Il cloruro d'argento aggiunto al vino deve essere applicato su un supporto inerte, come la diatomite (terra diatomacea), la bentonite, il caolino ecc. Il precipitato deve essere eliminato mediante qualsiasi procedimento fisico adeguato e deve essere trattato in un settore specializzato.

▼M10




Appendice 22

Attivatori della fermentazione malolattica

L'obiettivo è di aggiungere attivatori della fermentazione malolattica alla fine della fermentazione alcoolica o dopo di essa per facilitare la fermentazione malolattica.

Favorire l'attivazione, la cinetica o il completamento della fermentazione malolattica:

a) mediante arricchimento dell'ambiente con sostanze nutritive e fattori di crescita dei batteri acido-lattici;

b) mediante assorbimento di alcuni inibitori di batteri.

Prescrizioni

a) gli attivatori sono cellulosa microcristallina o prodotti derivati dalla degradazione di lieviti (autolisati, lieviti inattivati, scorze di lieviti);

b) gli attivatori possono essere aggiunti al vino o al vino in fermentazione prima o durante la fermentazione malolattica;

c) gli attivatori non devono indurre deviazioni organolettiche del vino;

d) gli attivatori della fermentazione malolattica devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall'OIV. Se gli attivatori sono cellulosa microcristallina devono essere conformi alle specifiche figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ( 12 ).

▼M11




Appendice 23

Prescrizioni per l'uso di fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite

Lo scopo dell'impiego di fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite durante la filtrazione è ridurre il contenuto degli aloanisoli responsabili dell'alterazione dell'odore del vino riducendo il loro contenuto al di sotto della soglia di percezione sensoriale.

Prescrizioni:

a) il trattamento deve essere eseguito sui vini chiarificati;

b) i fogli filtranti devono essere risciacquati e disinfettati prima della filtrazione;

c) le zeolite Y-faujasite utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni presenti del Codex enologico internazionale.




Appendice 24

Prescrizioni per il trattamento con poliaspartato di potassio nel vino

Lo scopo dell'aggiunta di poliaspartato di potassio ai vini è contribuire alla stabilizzazione tartarica dei vini.

Prescrizioni:

a) la dose ottimale di poliaspartato di potassio utilizzata per stabilizzare i vini, anche quelli con un grado di instabilità tartarica elevato, non deve essere superiore a 10 g/hL. A dosi maggiori, la capacità stabilizzante del poliaspartato di potassio (KPA) non migliora e, in alcuni casi, si può produrre un aumento della torbidità del vino;

b) nel caso di vini rossi con instabilità colloidale particolarmente elevata si consiglia di effettuare un trattamento preliminare con bentonite;

c) il poliaspartato di potassio utilizzato deve essere conforme alle prescrizioni del Codex enologico internazionale.

▼B




ALLEGATO I B

LIMITI RIGUARDANTI IL TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI

A.   TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI

1. Il tenore totale di anidride solforosa dei vini diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi non può superare, al momento dell’immissione al consumo umano diretto:

a) 150 mg/l per i vini rossi;

b) 200 mg/l per i vini bianchi e rosati.

2. In deroga al punto 1, lettere a) e b), per i vini con un tenore di zuccheri, espresso dalla somma di glucosio e fruttosio, pari o superiore a 5 g/l, il tenore massimo di anidride solforosa è innalzato a:

a) 200 mg/l per i vini rossi;

b) 250 mg/l per i vini bianchi e rosati;

c) 300 mg/l per:

 i vini aventi diritto alla designazione «Spätlese» conformemente alle disposizioni comunitarie,

 i vini bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine protette seguenti: Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire, Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Haut Montravel, Côtes de Montravel, Gaillac, Rosette e Savennières,

 i vini bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine protette Allela, Navarra, Penedès, Tarragona e Valencia e i vini aventi diritto a una denominazione di origine protetta originari della Comunidad Autónoma del Pais Vasco e recanti la menzione «vendimia tardia»,

 i vini dolci aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Binissalem-Mallorca»,

 i vini originari del Regno Unito prodotti in conformità alle disposizioni legislative britanniche se il contenuto di zuccheri è superiore a 45 g/l,

 i vini originari dell’Ungheria recanti la denominazione di origine protetta «Tokaji» e, in conformità alle disposizioni legislative ungheresi, la designazione «Tokaji édes szamorodni» o «Tokaji szàraz szamorodni»,

 i vini aventi diritto alle denominazioni di origine protette Loazzolo, Alto Adige e Trentino e recanti una o entrambe le menzioni «passito» e «vendemmia tardiva»

 i vini aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Colli orientali del Friuli» accompagnata dall’indicazione «Picolit»,

 i vini aventi diritto alla denominazione di origine protetta Moscato di Pantelleria naturale e Moscato di Pantelleria,

 i vini originari della Repubblica ceca e aventi diritto alla designazione «pozdní sběr»,

 i vini originari della Slovacchia aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti la menzione «neskorý zber» e i vini slovacchi Tokaj aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Tokajské samorodné suché» o «Tokajské samorodné sladké»,

 i vini provenienti dalla Slovenia, aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti la menzione «vrhunsko vino ZGP — pozna trgatev»,

 i seguenti vini bianchi a indicazione geografica protetta, se il titolo alcolometrico volumico totale è superiore a 15 % vol e il tenore di zuccheri è superiore a 45 g/l:

 

 Vin de pays de Franche-Comté,

 Vin de pays des coteaux de l’Auxois,

 Vin de pays de Saône-et-Loire,

 Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,

 Vin de pays des collines rhodaniennes,

 Vin de pays du comté Tolosan,

 Vin de pays des côtes de Gascogne,

 Vin de pays du Gers,

 Vin de pays du Lot,

 Vin de pays des côtes du Tarn,

 Vin de pays de la Corrèze,

 Vin de pays de l’Ile de Beauté,

 Vin de pays d’Oc,

 Vin de pays des côtes de Thau,

 Vin de pays des coteaux de Murviel,

 Vin de pays du Val de Loire,

 Vin de pays de Méditerranée,

 Vin de pays des comtés rhodaniens,

 Vin de pays des côtes de Thongue,

 Vin de pays de la Côte Vermeille,

▼M2

 Vin de pays de l'Agenais,

 Vin de pays des terroirs landais,

 Vin de pays des Landes,

 Vin de pays d'Allobrogie,

 Vin de pays du Var,

▼B

 i vini dolci originari della Grecia aventi un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a 15 % vol e un tenore di zuccheri pari o superiore a 45 g/l e aventi diritto a una delle indicazioni geografiche protette seguenti:

 

 Τοπικός Οίνος Τυρνάβου (Vino regionale di Tirnavos),

 Αχαϊκός Τοπικός Οίνος (Vino regionale dell’Acaia),

 Λακωνικός Τοπικός Οίνος (Vino regionale della Laconia),

 Τοπικός Οίνος Φλώρινας (Vino regionale di Florina),

 Τοπικός Οίνος Κυκλάδων (Vino regionale delle Cicladi),

 Τοπικός Οίνος Αργολίδας (Vino regionale dell’Argolide),

 Τοπικός Οίνος Πιερίας (Vino regionale della Pieria),

 Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος (Vino regionale del Monte Athos),

 i vini dolci originari di Cipro aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 15 % vol e un tenore di zuccheri pari o superiore a 45 g/l e aventi diritto alla denominazione di origine protetta Κουμανδαρία (Commandaria),

 i vini dolci originari di Cipro ottenuti da uve stramature o appassite aventi un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a 15 % vol e un tenore di zuccheri pari o superiore a 45 g/l e aventi diritto a una delle indicazioni geografiche protette seguenti:

 

 Τοπικός Οίνος Λεμεσός (Vino regionale di Limassol),

 Τοπικός Οίνος Πάφος (Vino regionale di Pafos),

 Τοπικός Οίνος Λάρνακα (Vino regionale di Larnaca),

 Τοπικός Οίνος Λευκωσία (Vino regionale di Nicosia),

▼M2

 i vini originari di Malta aventi un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a 13,5 % vol e un tenore di zuccheri pari o superiore a 45 g/l e aventi diritto alle denominazioni di origine protette «Malta» e «Gozo»;

▼B

d) 350 mg/l per:

 i vini aventi diritto alla designazione «Auslese» conformemente alle disposizioni comunitarie,

 i vini bianchi rumeni aventi diritto a una delle denominazioni di origine protette seguenti: Murfatlar, Cotnari, Târnave, Pietroasa o Valea Călugărească,

 i vini originari della Repubblica ceca e aventi diritto alla designazione «výběr z hroznů»,

 i vini originari della Slovacchia aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti la menzione «výber z hrozna» e i vini slovacchi Tokaj aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Tokajský másláš» o «Tokajský forditáš»,

 i vini provenienti dalla Slovenia, aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti la menzione «vrhunsko vino ZGP — izbor»,

▼M2

 i vini aventi diritto alla menzione tradizionale «Késői szüretelésű bor»,

▼M4

 i vini provenienti dall’Italia di tipo «aleatico» aventi diritto alla denominazione d’origine protetta «Pergola» e alla menzione tradizionale «passito».

▼B

e) 400 mg/l per:

 i vini aventi diritto alle designazioni «Beerenauslese», «Ausbruch», «Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Strohwein», «Schilfwein» e «Eiswein» conformemente alle disposizioni comunitarie,

 i vini bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine protette seguenti: Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux, Saussignac, Jurançon tranne se questa è seguita dalla menzione «sec», Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon seguita dal nome del comune di origine, Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh tranne se questa è seguita dalla menzione «sec», Alsace e Alsace grand cru seguita dalla menzione «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles»,

 i vini dolci di uve stramature e i vini dolci ottenuti da uve appassite originari della Grecia aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zuccheri, pari o superiore a 45 g/l e aventi diritto a una delle denominazioni di origine protette seguenti: Σάμος (Samo), Ρόδος (Rodi), Πατρα (Patrasso), Ρίο Πατρών (Rio di Patrasso), Κεφαλονία (Cefalonia), Λήμνος (Lemno), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Νεμέα (Nemea), Δαφνές (Dafnes) e i vini dolci di uve stramature e i vini dolci ottenuti da uve appassite aventi diritto a una delle indicazioni geografiche protette seguenti: Σιάτιστας (Siatista), Καστοριάς (Kastoria), Κυκλάδων (Cicladi), Μονεμβάσιος (Monemvasia) o Αγιορείτικος (Monte Athos),

 i vini originari della Repubblica ceca e aventi diritto alle designazioni «výběr z bobulí», «výběr z cibéb», «ledové víno» o «slámové víno»,

 i vini originari della Slovacchia aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti le menzioni «bobuľový výber», «hrozienkový výber», «cibébový výber», «ľadové víno» o «slamové víno» e i vini slovacchi Tokaj aventi diritto alle denominazioni di origine protette «Tokajský výber», «Tokajská esencia» o «Tokajská výberová esencia»,

▼M4

 i vini originari dell’Ungheria aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti, in conformità alle disposizioni legislative ungheresi, la designazione «Tokaji máslás», «Tokaji fordítás», «Tokaji aszúeszencia», «Tokaji eszencia», «Tokaji aszú», «Töppedt szőlőből készült bor» o «Jégbor»,

▼B

 i vini aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Albana di Romagna» e recanti la menzione «passito»,

 i vini lussemburghesi aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti le menzioni «vendanges tardives», «vin de glace» o «vin de paille»,

▼M3

 i vini provenienti dal Portogallo aventi diritto ad una denominazione di origine protetta o ad un’indicazione geografica protetta, nonché alla menzione «colheita tardia»,

▼B

 i vini provenienti dalla Slovenia aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti le menzioni: «vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor», «vrhunsko vino ZGP — ledeno vino» o «vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor»,

 i vini bianchi originari del Canada aventi diritto alla designazione «Icewine».

3. Gli elenchi dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta di cui al punto 2, lettere c), d) ed e), possono essere modificati in caso di modifica delle condizioni di produzione di tali vini o della loro indicazione geografica o denominazione di origine. ►M5  Per i vini di cui trattasi, gli Stati membri forniscono alla Commissione, preventivamente e in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009, tutte le informazioni tecniche necessarie, compresi i disciplinari e i dati sui quantitativi annui prodotti. ◄

4. Qualora le condizioni climatiche lo richiedano, la Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, che in alcune zone viticole della Comunità gli Stati membri interessati possano autorizzare, per i vini prodotti nel loro territorio, un aumento di non oltre 50 mg/l dei tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 mg/l previsti nella presente sezione. L’elenco dei casi in cui gli Stati membri possono autorizzare tale aumento figura nell’appendice 1.

5. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più restrittive per i vini prodotti nel loro territorio.

B.   TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI LIQUOROSI

Il tenore totale di anidride solforosa dei vini liquorosi non può superare, al momento dell’immissione al consumo umano diretto:

150 mg/l se il tenore di zuccheri è inferiore a 5 g/l;

200 mg/l se il tenore di zuccheri è pari o superiore a 5 g/l.

C.   TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI SPUMANTI

1. Il tenore totale di anidride solforosa dei vini spumanti non può superare, al momento dell’immissione al consumo umano diretto:

a) 185 mg/l per tutte le categorie di vini spumanti di qualità e

b) 235 mg/l per gli altri vini spumanti.

2. Qualora le condizioni climatiche in alcune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare, per i vini spumanti di cui al punto 1, lettere a) e b), prodotti nel loro territorio, un aumento di non oltre 40 mg/l del tenore massimo totale di anidride solforosa, purché i vini che hanno beneficiato di questa autorizzazione non siano spediti al di fuori degli stessi Stati membri.

▼M8




Appendice 1

Aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche



 

Anno

Stato membro

Zone viticole

Vini interessati

1.

2000

Germania

Tutte le zone viticole del territorio tedesco

Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2000

2.

2006

Germania

Le zone viticole dei Länder Baden-Württemberg, Baviera, Assia e Renania Palatinato

Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2006

3.

2006

Francia

Le zone viticole dei dipartimenti del Basso Reno e dell'Alto Reno

Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2006

4.

2013

Germania

Le zone viticole della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta «Mosel» e delle indicazioni geografiche protette «Landwein der Mosel», «Landwein der Ruwer», «Landwein der Saar» e «Saarländischer Landwein»

Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2013

5.

2014

Germania

Le zone viticole dei Länder «Baden-Württemberg», «Baviera», «Assia» e «Renania Palatinato»

Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2014

▼B




ALLEGATO I C

LIMITI RIGUARDANTI IL TENORE DI ACIDITÀ VOLATILE DEI VINI

1. Il tenore di acidità volatile non può essere superiore a:

a) 18 milliequivalenti/l per i mosti di uve parzialmente fermentati;

b) 18 milliequivalenti/l per i vini bianchi e rosati o

c) 20 milliequivalenti/l per i vini rossi.

2. I tenori di cui al punto 1 sono validi:

a) per i prodotti ottenuti da uve raccolte nella Comunità, nella fase della produzione e in tutte le fasi di commercializzazione;

b) per i mosti di uve parzialmente fermentati e per i vini originari di paesi terzi, in tutte le fasi successive alla loro entrata nel territorio geografico della Comunità.

3. Possono essere previste deroghe al punto 1:

a) per alcuni vini a denominazione di origine protetta (DOP) e per alcuni vini a indicazione geografica protetta (IGP),

 che abbiano subito un periodo di invecchiamento di almeno due anni, oppure

 che siano stati elaborati secondo metodi particolari;

b) per i vini con un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a 13 % vol.

▼M5

Gli Stati membri comunicano tali deroghe alla Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.




ALLEGATO I D

LIMITI E CONDIZIONI PER LA DOLCIFICAZIONE DEI VINI

1. La dolcificazione dei vini è autorizzata solo se effettuata mediante uno o più dei prodotti seguenti:

a) mosto di uve;

b) mosto di uve concentrato;

c) mosto di uve concentrato rettificato.

Il titolo alcolometrico volumico totale del vino di cui trattasi non può subire un aumento superiore a 4 % vol.

2. Nel territorio della Comunità è vietata la dolcificazione dei vini importati destinati al consumo umano diretto e recanti un’indicazione geografica. La dolcificazione degli altri vini importati è soggetta alle stesse condizioni che si applicano ai vini prodotti nella Comunità.

3. Uno Stato membro può autorizzare la dolcificazione di un vino a denominazione di origine protetta solo se tale operazione è effettuata:

a) nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati nel presente allegato;

b) nella regione in cui è stato elaborato il vino o in una zona situata nelle immediate vicinanze.

Il mosto di uve e il mosto di uve concentrato di cui al punto 1 devono provenire dalla stessa regione in cui è stato ottenuto il vino per la cui dolcificazione sono utilizzati.

4. La dolcificazione dei vini è autorizzata soltanto nella fase della produzione e del commercio all’ingrosso.

5. La dolcificazione dei vini deve essere eseguita rispettando le seguenti disposizioni amministrative specifiche:

a) le persone fisiche o giuridiche che procedono alla dolcificazione presentano una dichiarazione all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio avrà luogo l’operazione;

b) le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e devono pervenire all’autorità competente almeno 48 ore prima del giorno previsto per l’operazione;

c) tuttavia, quando un’impresa effettui correntemente o in modo continuativo operazioni di dolcificazione, gli Stati membri possono permettere che venga presentata all’autorità competente una dichiarazione valida per più operazioni o per un determinato periodo. Tale dichiarazione è ammessa solo se l’impresa tiene un registro nel quale sono iscritte tutte le operazioni di dolcificazione e i dati di cui alla lettera d);

d) le dichiarazioni contengono i dati seguenti:

 il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del vino di cui trattasi,

 il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del mosto di uve o il volume e la densità del mosto di uve concentrato o del mosto di uve concentrato rettificato di cui è prevista l’aggiunta, secondo i casi,

 i titoli alcolometrici totale ed effettivo che il vino presenterà dopo la dolcificazione.

Le persone di cui alla lettera a) tengono registri delle entrate e delle uscite nei quali sono indicati i quantitativi di mosto di uve, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato che detengono per effettuare la dolcificazione.




ALLEGATO II

PRATICHE ENOLOGICHE AUTORIZZATE E RESTRIZIONI RELATIVE AI VINI SPUMANTI, AI VINI SPUMANTI DI QUALITÀ E AI VINI SPUMANTI DI QUALITÀ DEL TIPO AROMATICO

A.   Vini spumanti

1. Ai fini della presente sezione nonché delle sezioni B e C del presente allegato, si intende per:

a) «sciroppo zuccherino» (liqueur de tirage):

il prodotto destinato a essere aggiunto alla partita (cuvée) per provocare la presa di spuma;

b) «sciroppo di dosaggio» (liqueur d’expédition):

il prodotto destinato a essere aggiunto ai vini spumanti per conferire loro caratteristiche gustative particolari.

2. Lo sciroppo di dosaggio può essere composto solo da:

 saccarosio,

 mosto di uve,

 mosto di uve parzialmente fermentato,

 mosto di uve concentrato,

 mosto di uve concentrato rettificato,

 vino, o

 una miscela di questi prodotti,

eventualmente addizionati di distillato di vino.

3. Fatto salvo l’arricchimento dei componenti della partita (cuvée) autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 479/2008, è vietato qualsiasi arricchimento della partita medesima.

4. Tuttavia, ogni Stato membro può autorizzare l’arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti per le regioni e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico, purché:

a) nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito;

b) detti componenti provengano esclusivamente da uve raccolte nel suo territorio;

c) l’operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;

d) non siano superati i seguenti limiti:

i) 3 % vol per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola A;

ii) 2 % vol per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola B;

iii) 1,5 % vol per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola C;

e) il metodo utilizzato consista nell’aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato.

5. L’aggiunta di sciroppo zuccherino e l’aggiunta di sciroppo di dosaggio non sono considerate un arricchimento né una dolcificazione. L’aggiunta di sciroppo zuccherino non può provocare un aumento del titolo alcolometrico volumico totale della partita (cuvée) superiore a 1,5 % vol. Tale aumento è misurato calcolando la differenza tra il titolo alcolometrico volumico totale della partita (cuvée) e il titolo alcolometrico volumico totale del vino spumante prima dell’eventuale aggiunta dello sciroppo di dosaggio.

6. L’aggiunta di sciroppo di dosaggio è effettuata in modo da non aumentare di oltre 0,5 % vol il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino spumante.

7. È vietata la dolcificazione della partita (cuvée) e dei suoi componenti.

8. Oltre alle eventuali acidificazioni o disacidificazioni effettuate sui suoi componenti a norma del regolamento (CE) n. 479/2008, la partita (cuvée) può essere sottoposta ad acidificazione o a disacidificazione. L’acidificazione e la disacidificazione della partita (cuvée) si escludono reciprocamente. L’acidificazione può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti/l.

9. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, il limite massimo di 1,50 g/l, ossia 20 milliequivalenti/l, può essere portato a 2,50 g/l, ossia 34 milliequivalenti/l, purché l’acidità naturale dei prodotti, espressa in acido tartarico, non sia inferiore a 3 g/l, ossia 40 milliequivalenti/l.

10. L’anidride carbonica contenuta nei vini spumanti può provenire soltanto dalla fermentazione alcolica della partita (cuvée) da cui sono ottenuti i vini in questione.

A meno che non si tratti di quella destinata a trasformare uve, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato direttamente in vino spumante, questa fermentazione può risultare solo dall’aggiunta dello sciroppo zuccherino. Essa può aver luogo esclusivamente in bottiglie o in recipienti chiusi.

▼M4

L’utilizzo di anidride carbonica nel caso del procedimento di travaso per contropressione è autorizzato sotto controllo e purché gli scambi gassosi inevitabili con l’anidride carbonica prodotta dalla fermentazione alcolica della partita (cuvée) non determinino un aumento della pressione dell’anidride carbonica contenuta nei vini spumanti.

11. Per quanto riguarda i vini spumanti diversi dai vini spumanti a denominazione di origine protetta:

a) lo sciroppo zuccherino destinato alla loro elaborazione può essere composto solo da:

 mosto di uve,

 mosto di uve parzialmente fermentato,

 mosto di uve concentrato,

 mosto di uve concentrato rettificato, o

 saccarosio e vino;

b) il loro titolo alcolometrico volumico effettivo, compreso l’alcole contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, deve essere di almeno 9,5 % vol.

B.   Vini spumanti di qualità

1. Lo sciroppo zuccherino destinato all’elaborazione di un vino spumante di qualità può essere composto solo da:

a) saccarosio;

b) mosto di uve concentrato;

c) mosto di uve concentrato rettificato;

d) mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato, oppure

e) vino.

2. Gli Stati membri produttori possono definire qualsiasi caratteristica o condizione di produzione e di circolazione complementare o più rigorosa per i vini spumanti di qualità contemplati dal presente titolo e prodotti nel loro territorio.

3. Inoltre, all’elaborazione dei vini spumanti di qualità si applicano anche le norme di cui:

 alla sezione A, punti da 1 a 10;

 alla sezione C, punto 3, per il titolo alcolometrico volumico effettivo, alla sezione C, punto 5, per la sovrappressione minima e alla sezione C, punti 6 e 7, per le durate minime del processo di elaborazione, fermo restando il disposto del punto 4, lettera d), della presente sezione.

4. Per quanto riguarda i vini spumanti di qualità del tipo aromatico:

a) salvo deroga, essi possono essere ottenuti esclusivamente utilizzando, per la costituzione della partita (cuvée), mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti dalle varietà di vite comprese nell’elenco di cui all’appendice 1. ►M1  Tuttavia, vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono essere elaborati in modo tradizionale utilizzando, quali componenti della partita (cuvée), vini ottenuti dalle uve della varietà «Glera» raccolte nelle regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia; ◄

b) il controllo del processo di fermentazione anteriormente e successivamente alla costituzione della partita (cuvée) può essere effettuato, per rendere spumante la partita, soltanto mediante refrigerazione o altri processi fisici;

c) è vietata l’aggiunta di uno sciroppo di dosaggio;

d) la durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico non può essere inferiore a un mese.

C.   Vini spumanti e vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta

1. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite (cuvées) destinate all’elaborazione di vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta è di:

 9,5 % vol nella zona viticola C III,

 9 % vol nelle altre zone viticole.

▼M1

2. Tuttavia, le partite (cuvées) destinate all’elaborazione dei vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta «Prosecco», «Conegliano Valdobbiadene — Prosecco» e «Colli Asolani — Prosecco» o «Asolo — Prosecco» ed elaborate a partire da una sola varietà di vite possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 8,5 % vol.

▼B

3. Il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta, compreso l’alcole contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, deve essere di almeno 10 % vol.

4. Lo sciroppo zuccherino per i vini spumanti e i vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta può essere composto solo da:

a) saccarosio;

b) mosto di uve concentrato;

c) mosto di uve concentrato rettificato;

e da:

a) mosto di uve;

b) mosto di uve parzialmente fermentato;

c) vino,

atti a diventare lo stesso vino spumante o lo stesso vino spumante di qualità a denominazione di origine protetta ottenuto con l’aggiunta dello sciroppo zuccherino.

5. In deroga all’allegato IV, punto 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, i vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta contenuti in recipienti chiusi di capacità inferiore a 25 cl, conservati alla temperatura di 20 °C, possono presentare una sovrappressione minima di 3 bar.

6. La durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta, compreso l’invecchiamento nell’azienda di produzione, calcolata dall’inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere inferiore:

a) a sei mesi se la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in recipiente chiuso;

b) a nove mesi se la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in bottiglia.

7. La durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvée) e la durata della permanenza della medesima sulle fecce non può essere inferiore:

 a 90 giorni,

 a 30 giorni se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori.

8. Le disposizioni di cui alla sezione A, punti da 1 a 10, e alla sezione B, punto 2, si applicano anche ai vini spumanti e ai vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta.

9. Per quanto riguarda i vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta:

a) essi possono essere ottenuti esclusivamente utilizzando, per la costituzione della partita (cuvée), mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti dalle varietà di vite comprese nell’elenco di cui all’appendice 1, purché tali varietà siano riconosciute atte alla produzione di vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta nella regione di cui tali vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta portano il nome. ►M1  A titolo di deroga, un vino spumante di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta può essere ottenuto utilizzando, per la costituzione della partita (cuvée), vini ottenuti da uve della varietà «Glera» raccolte nelle regioni delle denominazioni di origine «Prosecco», «Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco», «Colli Asolani — Prosecco» e «Asolo — Prosecco»; ◄

b) il controllo del processo di fermentazione anteriormente e successivamente alla costituzione della partita (cuvée) può essere effettuato, per rendere spumante la partita medesima, soltanto mediante refrigerazione o altri processi fisici;

c) è vietata l’aggiunta di uno sciroppo di dosaggio;

d) il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta non può essere inferiore a 6 % vol;

e) il titolo alcolometrico volumico totale dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta non può essere inferiore a 10 % vol;

f) i vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta, conservati alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, devono presentare una sovrappressione non inferiore a 3 bar;

g) in deroga alla sezione C, punto 6, la durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta non può essere inferiore a un mese.




Appendice 1

Elenco delle varietà di vite le cui uve possono essere utilizzate per la costituzione della partita (cuvée) dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta

Airén

▼M2

Albariño

▼B

Aleatico N

Alvarinho

Ασύρτικο (Assyrtiko)

Bourboulenc B

Brachetto N

Busuioacă de Bohotin

Clairette B

Colombard B

Csaba gyöngye B

Cserszegi fűszeres B

Devín

Fernão Pires

Freisa N

Gamay N

Gewürztraminer Rs

Girò N

▼M1

Glera

▼B

Γλυκερύθρα (Glykerythra)

Huxelrebe

Irsai Olivér B

▼M2

Macabeo B

▼B

Macabeu B

▼M2

Tutte le malvasías

▼B

Tutte le malvasie

Mauzac bianco e rosato

Monica N

▼M2

Tutti i moscateles

▼B

Μοσχοφίλερο (Moschofilero)

Müller-Thurgau B

Tutti i moscati

Manzoni moscato

Nektár

Pálava B

Parellada B

Perle B

Piquepoul B

Poulsard

▼M1 —————

▼B

Ροδίτης (Roditis)

Scheurebe

Tămâioasă românească

Torbato

Touriga Nacional

Verdejo

Zefír B




ALLEGATO III

PRATICHE ENOLOGICHE AUTORIZZATE E RESTRIZIONI RELATIVE AI VINI LIQUOROSI E AI VINI LIQUOROSI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

A.   Vini liquorosi

1. I prodotti di cui all’allegato IV, punto 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008 utilizzati per l’elaborazione dei vini liquorosi e dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta possono aver subito, se del caso, soltanto le pratiche e i trattamenti enologici di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 o al presente regolamento.

2. Tuttavia:

a) l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può risultare soltanto dall’utilizzo dei prodotti di cui all’allegato IV, punto 3, lettere e) ed f), del regolamento (CE) n. 479/2008 e

b) a titolo di deroga, la Spagna ha la facoltà di autorizzare l’impiego di solfato di calcio per i vini spagnoli che recano la menzione tradizionale «vino generoso» o «vino generoso de licor», quando tale pratica è tradizionale, purché il tenore di solfato del prodotto così trattato, espresso in solfato di potassio, non sia superiore a 2,5 g/l. I vini così ottenuti possono essere sottoposti a un’acidificazione supplementare entro il limite massimo di 1,5 g/l.

3. Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono adottare per i vini liquorosi e per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta elaborati nel loro territorio, tali prodotti possono essere sottoposti alle pratiche enologiche di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 o al presente regolamento.

4. Sono inoltre autorizzati:

a) la dolcificazione, soggetta a dichiarazione e registrazione, purché i prodotti utilizzati a tal fine non siano stati arricchiti con mosto di uve concentrato, per mezzo di:

 mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato, a condizione che l’aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino non sia superiore a 3 % vol,

▼M2

 mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato o mosto di uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, per i vini spagnoli che recano la menzione tradizionale «vino generoso de licor», a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino non sia superiore a 8 % vol,

▼B

 mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Madera», a condizione che l’aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino non sia superiore a 8 % vol;

b) l’aggiunta di alcole, distillato o acquavite, di cui all’allegato IV, punto 3, lettere e) ed f), del regolamento (CE) n. 479/2008, per compensare le perdite dovute all’evaporazione durante l’invecchiamento;

c) l’invecchiamento in recipienti posti a una temperatura non superiore a 50 °C per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Madera».

5. Le varietà di vite da cui sono ottenuti i prodotti di cui all’allegato IV, punto 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, utilizzati per l’elaborazione dei vini liquorosi e dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, sono scelte tra quelle di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

6. Il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti di cui all’allegato IV, punto 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, utilizzati per l’elaborazione di un vino liquoroso diverso dai vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, non può essere inferiore a 12 % vol.

B.   Vini liquorosi a denominazione di origine protetta (disposizioni diverse da quelle previste nella sezione A del presente allegato e riguardanti in modo specifico i vini liquorosi a denominazione di origine protetta)

1. L’elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta per la cui elaborazione sono utilizzati mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino, a norma dell’allegato IV, punto 3, lettera c), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 479/2008, è riportato nell’appendice 1, sezione A, del presente allegato.

2. L’elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ai quali possono essere aggiunti i prodotti di cui all’allegato IV, punto 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 479/2008, è riportato nell’appendice 1, sezione B, del presente allegato.

3. I prodotti di cui all’allegato IV, punto 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008 nonché il mosto di uve concentrato e il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite di cui al medesimo allegato IV, punto 3, lettera f), punto iii), utilizzati per l’elaborazione di un vino liquoroso a denominazione di origine protetta, devono provenire dalla regione di cui tale vino liquoroso a denominazione di origine protetta reca il nome.

▼M2

Tuttavia, per quanto riguarda i vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Málaga» e «Jerez-Xérès-Sherry», il mosto di uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, ottenuto dalla varietà di vite Pedro Ximénez, può provenire dalla regione «Montilla-Moriles».

4. Le operazioni di cui alla sezione A, punti da 1 a 4, del presente allegato, finalizzate all’elaborazione di un vino liquoroso a denominazione di origine protetta, possono essere effettuate esclusivamente all’interno della regione di cui al punto 3.

Tuttavia, per quanto riguarda il vino liquoroso a denominazione di origine protetta recante la designazione «Porto», che è riservata al prodotto ottenuto da uve della regione «Douro», le ulteriori pratiche di elaborazione e il processo di invecchiamento possono avere luogo nella regione suddetta o nella regione di Vila Nova de Gaia — Porto.

5. Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono adottare per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati nel loro territorio:

a) il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti di cui all’allegato IV, punto 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008 utilizzati per l’elaborazione di un vino liquoroso a denominazione di origine protetta non può essere inferiore a 12 % vol. Tuttavia, alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta contenuti in uno degli elenchi di cui all’appendice 2, sezione A, del presente allegato possono essere ottenuti:

i) da mosto di uve con un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 10 % vol se si tratta di vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti mediante l’aggiunta di acquavite di vino o di vinaccia a denominazione di origine e proveniente eventualmente dalla stessa azienda, oppure

ii) da mosto di uve parzialmente fermentato o, nel caso del secondo trattino seguente, da vino, con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a:

 11 % vol per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con aggiunta di alcole neutro, di un distillato di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 70 % vol o di acquavite di origine viticola,

 10,5 % vol per i vini ottenuti da mosto di uve bianche contenuti nell’elenco 3 dell’appendice 2, sezione A,

 9 % vol per il vino liquoroso portoghese a denominazione di origine protetta «Madera», la cui produzione è tradizionale e consuetudinaria secondo leggi nazionali che lo prevedevano espressamente;

b) l’elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta il cui titolo alcolometrico volumico totale, in deroga all’allegato IV, punto 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, è inferiore a 17,5 % vol ma non inferiore a 15 % vol come espressamente previsto dalla normativa nazionale ad essi applicata anteriormente al 1o gennaio 1985, è contenuto nell’appendice 2, sezione B.

6. Le menzioni specifiche tradizionali «οίνος γλυκύς φυσικός», «vino dulce natural», «vino dolce naturale» e «vinho doce natural» sono riservate ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta:

 ottenuti da uve appartenenti almeno per l’85 % alle varietà di vite comprese nell’elenco di cui all’appendice 3,

 ottenuti da mosti con un tenore naturale iniziale di zuccheri di almeno 212 g/l,

 ottenuti, escluso ogni altro arricchimento, con l’aggiunta di alcole, distillato o acquavite, di cui all’allegato IV, punto 3, lettere e) ed f), del regolamento (CE) n. 479/2008.

7. Qualora lo richiedano gli usi tradizionali di produzione, per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati sul loro territorio gli Stati membri possono disporre che la menzione specifica tradizionale «vin doux naturel» sia riservata ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta:

 vinificati direttamente dai viticoltori, purché provengano esclusivamente dalle loro vigne di «Muscats», «Grenache», «Maccabéo» o «Malvoisie»; sono tuttavia ammesse le uve ottenute, su particelle piantate entro il limite del 10 % del numero totale di piante, con varietà di vite diverse dalle quattro varietà summenzionate,

 ottenuti, entro il limite di una resa per ettaro di 40 ettolitri, da mosto di uve di cui all’allegato IV, punto 3, lettera c), primo e quarto trattino, del regolamento (CE) n. 479/2008; se tale resa viene superata tutto il raccolto perde il beneficio alla menzione «vin doux naturel»,

 ottenuti da uno dei mosti di uve summenzionati con un tenore naturale iniziale di zuccheri di almeno 252 g/l,

 ottenuti, escluso ogni altro arricchimento, con l’aggiunta di alcole di origine vinica corrispondente in alcole puro almeno al 5 % del volume del citato mosto di uve utilizzato e, al massimo, alla più bassa delle due proporzioni seguenti:

 

 10 % del volume del citato mosto di uve utilizzato,

 oppure 40 % del titolo alcolometrico volumico totale del prodotto finito rappresentato dalla somma del titolo alcolometrico volumico effettivo e l’equivalente del titolo alcolometrico volumico potenziale, calcolato secondo il criterio dell’1 % volumico di alcole puro per 17,5 grammi di zuccheri residui per litro.

8.  ►M3  La menzione specifica tradizionale «vino generoso», nel caso dei vini liquorosi, è riservata ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta secchi elaborati totalmente o parzialmente sotto fioretta e: ◄

 ottenuto da uve bianche delle varietà di vite Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénez, Verdejo, Zalema e Garrido Fino,

 immesso al consumo dopo essere stato affinato in media due anni in fusti di rovere.

L’elaborazione sotto fioretta di cui al primo comma va intesa come il processo biologico che, intervenendo nello sviluppo spontaneo di una fioretta di lieviti tipici sulla superficie libera del vino dopo la totale fermentazione alcolica del mosto, conferisce al prodotto caratteristiche analitiche e organolettiche specifiche.

9. La menzione specifica tradizionale «vinho generoso» è riservata ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Porto», «Madera», «Moscatel de Setúbal» e «Carcavelos» affiancata alla rispettiva denominazione di origine.

10. La menzione specifica tradizionale «vino generoso de licor» è riservata al vino liquoroso a denominazione di origine protetta:

▼M2

 ottenuto da «vino generoso» di cui al punto 8 o da vino sotto fioretta atto a dare tale «vino generoso», cui è stato aggiunto mosto di uve appassite al quale è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, mosto di uve concentrato rettificato oppure «vino dulce natural»,

▼B

 immesso al consumo dopo essere stato affinato in media due anni in fusti di rovere.




Appendice 1

Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta la cui elaborazione è soggetta a norme particolari

A.   ELENCO DEI VINI LIQUOROSI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA PER LA CUI ELABORAZIONE SONO UTILIZZATI MOSTO DI UVE O UNA MISCELA DI QUESTO PRODOTTO CON VINO

(Sezione B, punto 1, del presente allegato)

GRECIA

Σάμος (Samo), Μοσχάτος Πατρών (Moscato di Patrasso), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Moscato Rio di Patrasso), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Moscato di Cefalonia), Μοσχάτος Ρόδου (Moscato di Rodi), Μοσχάτος Λήμνου (Moscato di Lemno), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemea), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafni di Cefalonia), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrasso).

SPAGNA



Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione comunitaria o nazionale

Alicante

Moscatel de Alicante

Vino dulce

Cariñena

Vino dulce

▼M2

Condado de Huelva

Pedro Ximénez

Moscatel

Mistela

Empordà

Mistela

Moscatel

▼B

Jerez-Xérès-Sherry

Pedro Ximénez

Moscatel

Malaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Pedro Ximénez

Moscatel

Priorato

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

Valencia

Moscatel de Valencia

Vino dulce

ITALIA

Cannonau di Sardegna, Giró di Cagliari, Malvasia di Bosa, Malvasia di Cagliari, Marsala, Monica di Cagliari, Moscato di Cagliari, Moscato di Sorso-Sennori, Moscato di Trani, Masco di Cagliari, Oltrepó Pavese Moscato, San Martino della Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.

B.   ELENCO DEI VINI LIQUOROSI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA LA CUI ELABORAZIONE PREVEDE L’AGGIUNTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ALLEGATO IV, PUNTO 3, LETTERA F), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 479/2008

(Sezione B, punto 2, del presente allegato)

1.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l’aggiunta di alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico non inferiore a 95 % vol e non superiore a 96 % vol

(Allegato IV, punto 3, lettera f), punto ii), primo trattino, del regolamento (CE) n. 479/2008)

GRECIA

Σάμος (Samo), Μοσχάτος Πατρών (Moscato di Patrasso), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Moscato Rio di Patrasso), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Moscato di Cefalonia), Μοσχάτος Ρόδου (Moscato di Rodi), Μοσχάτος Λήμνου (Moscato di Lemno), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrasso), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafni di Cefalonia).

SPAGNA

Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda, Terra Alta.

CIPRO

Κουμανδαρία (Commandaria).

2.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l’aggiunta di acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico non inferiore a 52 % vol e non superiore a 86 % vol

(Allegato IV, punto 3, lettera f), punto ii), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 479/2008)

GRECIA

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrasso), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafni di Cefalonia), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Νεμέα (Nemea).

FRANCIA

Pineau des Charentes o Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

CIPRO

Κουμανδαρία (Commandaria).

3.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l’aggiunta di acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico non inferiore a 52 % vol e inferiore a 94,5 % vol

(Allegato IV, punto 3, lettera f), punto ii), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 479/2008)

GRECIA

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrasso), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafni di Cefalonia).

4.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l’aggiunta di mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

(Allegato IV, punto 3, lettera f), punto iii), primo trattino, del regolamento (CE) n. 479/2008)

SPAGNA



Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione comunitaria o nazionale

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

ITALIA

Aleatico di Gradoli, Giró di Cagliari, Malvasia delle Lipari, Malvasia di Cagliari, Moscato passito di Pantelleria.

CIPRO

Κουμανδαρία (Commandaria).

5.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l’aggiunta di mosto di uve concentrato ottenuto con l’azione del fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato

(Allegato IV, punto 3, lettera f), punto iii), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 479/2008)

SPAGNA



Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione comunitaria o nazionale

Alicante

 

Condado de Huelva

Vino generoso de licor

▼M2

Empordà

Garnacha/Garnatxa

▼B

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

Navarra

Moscatel

ITALIA

Marsala.

6.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l’aggiunta di mosto di uve concentrato

(Allegato IV, punto 3, lettera f), punto iii), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 479/2008)

SPAGNA



Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione comunitaria o nazionale

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

ITALIA

Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.




Appendice 2

A.   Elenchi di cui all’allegato III, sezione B, punto 5, lettera a)

1.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati a partire da mosto di uve con un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 10 % vol, ottenuti mediante l’aggiunta di acquavite di vino o di vinaccia a denominazione di origine proveniente eventualmente dalla stessa azienda

FRANCIA

Pineau des Charentes o Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

2.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati a partire da mosto di uve in fermentazione, con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 11 % vol, ottenuti con aggiunta di alcole neutro, di un distillato di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 70 % vol o di acquavite di origine viticola

PORTOGALLO

Porto — Port

Moscatel de Setúbal, Setúbal

Carcavelos

Moscatel do Douro.

ITALIA

Moscato di Noto

▼M2 —————

▼B

3.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati a partire da vino con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 10,5 % vol

SPAGNA

Jerez-Xérès-Sherry

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Condado de Huelva

Rueda

▼M2

ITALIA

Trentino

▼B

4.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati a partire da mosto di uve in fermentazione, con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 9 % vol

PORTOGALLO

Madera.

B.   Elenco di cui all’allegato III, sezione B, punto 5, lettera b)

Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta con un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 17,5 % vol ma non inferiore a 15 % vol, come espressamente previsto dalla normativa nazionale a essi applicata anteriormente al 1o gennaio 1985

[Allegato IV, punto 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008]

SPAGNA



Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione comunitaria o nazionale

Condado de Huelva

Vino generoso

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Vino generoso

Málaga

Seco

Montilla-Moriles

Vino generoso

Priorato

Rancio seco

Rueda

Vino generoso

Tarragona

Rancio seco

ITALIA

Trentino.

PORTOGALLO



Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione comunitaria o nazionale

Porto — Port

Branco leve seco




Appendice 3

Elenco delle varietà che possono essere utilizzate per l’elaborazione dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta che utilizzano le menzioni specifiche tradizionali «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» e «οίνος γλυκύς φυσικός»

Muscats — Grenache — Garnacha Blanca — Garnacha Peluda — Listán Blanco — Listán Negro-Negramoll — Maccabéo — Malvoisies — Mavrodaphne — Assirtiko — Liatiko — Garnacha tintorera — Monastrell — Palomino — Pedro Ximénez — Albarola — Aleatico — Bosco — Cannonau — Corinto nero — Giró — Monica — Nasco — Primitivo — Vermentino — Zibibbo — ►M2  Moscateles — Garnacha. ◄




ALLEGATO IV

METODI COMUNITARI SPECIFICI DI ANALISI

A.   ISOTIOCIANATO DI ALLILE

1.   Principio del metodo

L’isotiocianato di allile eventualmente presente nel vino viene raccolto per distillazione e individuato mediante gascromatografia.

2.   Reattivi

2.1.

Etanolo assoluto.

2.2.

Soluzione standard: soluzione in alcole assoluto di isotiocianato di allile contenente 15 mg/l di principio attivo.

2.3.

Miscela frigorifera costituita da etanolo e neve carbonica (temperatura – 60 °C).

3.   Apparecchiatura

3.1.

Apparecchiatura da distillazione in corrente di azoto come da figura.

3.2.

Mantello riscaldante termoregolabile.

3.3.

Flussimetro.

3.4.

Gascromatografo con rivelatore spettrofotometrico di fiamma munito di filtro selettivo per composti solforati (λ = 394 nm) o altro rivelatore adatto a tale determinazione.

3.5.

Colonna cromatografica in acciaio inossidabile, diametro interno 3 mm, lunghezza 3 m, riempita con carbowax 20 M al 10 % su cromosorb WHP 80-100 mesh.

3.6.

Microsiringa da 10 μl.

4.   Modo di operare

Prelevare 2 l di vino e porli nel pallone da distillazione. Introdurre pochi ml di etanolo (punto 2.1) nei due tubi di raccolta fino a completa immersione della parte porosa per la dispersione dei gas. Raffreddare esternamente i due tubi con la miscela frigorifera. Collegare il pallone ai tubi di raccolta e iniziare l’immissione nell’apparecchio di un flusso di azoto di circa 3 l l’ora. Riscaldare il vino a 80 °C regolando opportunamente la temperatura del mantello termoregolabile e raccogliere complessivamente 45-50 ml di distillato.

Stabilizzare il gascromatografo; a tal fine sono consigliate le seguenti condizioni operative:

 temperatura dell’iniettore: 200 °C,

 temperatura della colonna: 130 °C,

 gas di trasporto elio con un flusso di 20 ml al minuto.

Introdurre con l’apposita microsiringa una quantità di soluzione standard tale da permettere di individuare agevolmente sul gascromatogramma il picco corrispondente all’isotiocianato di allile.

Iniettare quindi un’aliquota del distillato e controllare se in corrispondenza del tempo di ritenzione dell’isotiocianato di allile si ha comparsa di picchi.

Nelle condizioni adottate nella prova non vi sono normalmente composti naturali del vino interferenti in corrispondenza del tempo di ritenzione della sostanza ricercata.

Apparecchiatura di distillazione in corrente di azoto

image

B.   METODI DI ANALISI PARTICOLARI PER MOSTI DI UVE CONCENTRATI RETTIFICATI

▼M4 —————

▼B

f)   Meso-inositolo, scillo-inositolo e saccarosio

1.   Principio

Gascromatografia di derivati silanizzati.

2.   Reattivi

2.1.

Standard interno: xilitolo (soluzione acquosa di circa 10 g/l addizionata con una punta di spatola di sodio azide).

2.2.

Bistrimetilsililtrifluoroacetamide — BSTFA — (C8H18F3NOSi2)

2.3.

Trimetilclorosilano (C3H9ClSi)

2.4.

Piridina p.a. (C5H5N)

2.5.

Meso-inositolo (C6H12O6)

3.   Apparecchiatura

3.1.

Gascromatografo provvisto di:

3.2.

Colonna capillare (ad esempio in silice fusa, OV 1, spessore del film di 0,15 μ, lunghezza di 25 m e diametro interno di 0,3 mm).

Condizioni operative: gas di trasporto: idrogeno o elio

 flusso del gas di trasporto: circa 2 ml/minuto,

 temperatura dell’iniettore e del rivelatore: 300 °C,

 programmazione di temperatura: 1 minuto a 160 °C, 4 °C/minuto fino a 260 °C, isoterma a 260 °C per 15 minuti,

 rapporto di splittaggio: circa 1 a 20.

3.3.

Integratore.

3.4.

Siringa micrometrica da 10 μl.

3.5.

Micropipette da 50, 100 e 200 μl.

3.6.

Fiale da 2 ml con tappo teflonato.

3.7.

Stufa.

4.   Modo di operare

Circa 5 g di mosto concentrato rettificato, pesati esattamente in un matraccio da 50 ml, sono addizionati di 1 ml di soluzione standard di xilitolo (punto 2.1) e portati a volume con acqua. Dopo omogeneizzazione del campione, si prelevano 100 μl di soluzione che si pongono in una fiala (punto 3.6) e si portano a secchezza sotto leggera corrente d’aria, previa eventuale aggiunta di 100 μl di etanolo assoluto per facilitare l’evaporazione.

Il residuo si scioglie accuratamente in 100 μl di piridina (punto 2.4), si aggiungono 100 μl di bistrimetilsililtrifluoroacetamide (punto 2.2) e 10 μl di trimetilclorosilano (punto 2.3), si sigilla la fiala con tappo teflonato e si pone in stufa a 60 °C per un’ora.

Si prelevano 0,5 μl del limpido iniettando ad ago vuoto e caldo con lo splittaggio sopraindicato.

5.   Calcolo dei fattori di risposta

5.1.

Preparare una soluzione contenente:

60 g/l di glucosio, 60 g/l di fruttosio, 1 g/l di meso-inositolo e 1 g/l di saccarosio.

Si pesano 5 g di detta soluzione e si procede come al punto 4. Si calcolano dal cromatogramma ottenuto i fattori di risposta del meso-inositolo e del saccarosio rispetto allo xilitolo.

Per lo scillo-inositolo, non disponibile in commercio, che ha un tempo di ritenzione compreso fra l’ultimo picco delle forme anomeriche del glucosio e quello del meso-inositolo (cfr. figura allegata), utilizzare lo stesso fattore di risposta ottenuto per il meso-inositolo.

6.   Espressione dei risultati

6.1.

Il meso-inositolo e lo scillo-inositolo si esprimono in mg/kg di zuccheri totali.

Il saccarosio si esprime in g/kg di mosto.

image




ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 16, SECONDO COMMA



Regolamento (CE) n. 1493/1999

Regolamento (CEE) n. 2676/90

Regolamento (CE) n. 423/2008

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 43, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 43, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 23

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 43, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 24

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 43, paragrafo 2, primo trattino

Articoli 34, 35 e 36

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 44

Articolo 4

Articolo 43, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 5

Articolo 43, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 6

Articolo 38

Articolo 7

Articolo 42, paragrafo 6

Articolo 39

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 46

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 45

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 32

Articolo 11

Articolo 29

Articolo 12

Articolo 30

Articolo 13

Articolo 21

Articolo 14

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 47

Articolo 15

Articolo 48

Articolo 16

Allegato IV

Articoli 7 e 12

Allegato I A

Articolo 10

Allegato I A, appendice 1

Articolo 8

Allegato I A, appendice 2

Articolo 9

Allegato I A, appendice 3

Articolo 13

Allegato I A, appendice 4

Articoli 14, 15 e 16

Allegato I A, appendice 5

Articolo 17

Allegato I A, appendice 6

Articolo 18

Allegato I A, appendice 7

Articolo 19

Allegato I A, appendice 8

Articolo 22

Allegato I A, appendice 9

Allegato V A

Allegato I B

Allegato V B

Allegato I C

Allegato V F

Allegato I D

Allegato V H

Articolo 28

Allegato II A

Allegato V I

Articolo 4

Allegato II B

Allegato VI K

Allegato II C

Allegato V J

Articoli 25 e 37

Allegato III A

Articolo 43

Allegato III A

Allegato VI L

Articoli 40 e 41

Allegato III B

Allegato, punto 39

Allegato IV A

Allegato, punto 42

Allegato IV B



( 1 ) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.

( 2 ) GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1.

( 3 ) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.

( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

( 6 ) Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).

( 8 ) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

( 9 ) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

( 10 ) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

( 11 ) GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.

( 12 ) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).