02009L0138 — IT — 09.01.2024 — 012.001
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DIRETTIVA 2009/138/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DIRETTIVA 2011/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 novembre 2011 |
L 326 |
113 |
8.12.2011 |
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DIRETTIVA 2012/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 settembre 2012 |
L 249 |
1 |
14.9.2012 |
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L 158 |
362 |
10.6.2013 |
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DIRETTIVA 2013/58/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2013 |
L 341 |
1 |
18.12.2013 |
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DIRETTIVA 2014/51/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 |
L 153 |
1 |
22.5.2014 |
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DIRETTIVA (UE) 2016/2341 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2016 |
L 354 |
37 |
23.12.2016 |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 |
L 347 |
35 |
28.12.2017 |
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DIRETTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 |
L 156 |
43 |
19.6.2018 |
|
DIRETTIVA (UE) 2019/2177 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2019 |
L 334 |
155 |
27.12.2019 |
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C 423 |
25 |
19.10.2021 |
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DIRETTIVA (UE) 2023/2864 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2023 |
L |
1 |
20.12.2023 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2009/138/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2009
in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
INDICE |
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TITOLO I |
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ACCESSO E ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE DIRETTA E DI RIASSICURAZIONE |
CAPO I |
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni |
SEZIONE 1 |
Oggetto e ambito di applicazione |
SEZIONE 2 |
Esclusioni dall’ambito di applicazione |
Sottosezione 1 |
Disposizioni generali |
Sottosezione 2 |
Assicurazione non vita |
Sottosezione 3 |
Assicurazione vita |
Sottosezione 4 |
Riassicurazione |
SEZIONE 3 |
Definizioni |
CAPO II |
Accesso all’attività |
CAPO III |
Autorità di vigilanza e disposizioni generali |
CAPO IV |
Condizioni di esercizio dell’attività |
SEZIONE 1 |
Responsabilità dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza |
SEZIONE 2 |
Sistema di governance |
SEZIONE 3 |
Informativa al pubblico |
SEZIONE 4 |
Partecipazioni qualificate |
SEZIONE 5 |
Segreto d’ufficio, scambio di informazioni e promozione della convergenza della vigilanza |
SEZIONE 6 |
Obblighi dei revisori |
CAPO V |
Esercizio cumulativo delle attività di assicurazione vita e non-vita |
CAPO VI |
Disposizioni inerenti alla valutazione delle attività e delle passività, delle riserve tecniche, dei fondi propri, del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e disposizioni in materia di investimenti |
SEZIONE 1 |
Valutazione delle attività e delle passività |
SEZIONE 2 |
Disposizioni relative alle riserve tecniche |
SEZIONE 3 |
Fondi propri |
Sottosezione 1 |
Determinazione dei fondi propri |
Sottosezione 2 |
Classificazione dei fondi propri |
Sottosezione 3 |
Ammissibilità dei fondi propri |
SEZIONE 4 |
Requisito patrimoniale di solvibilità |
Sottosezione 1 |
Disposizioni generali riguardanti il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato in base alla formula standard o ad un modello interno |
Sottosezione 2 |
Requisito patrimoniale di solvibilità: formula standard |
Sottosezione 3 |
Requisito patrimoniale di solvibilità - modelli interni completi e parziali |
SEZIONE 5 |
Requisito patrimoniale minimo |
SEZIONE 6 |
Investimenti |
CAPO VII |
Imprese di assicurazione e di riassicurazione in difficoltà o in situazione irregolare |
CAPO VIII |
Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi |
SEZIONE 1 |
Stabilimento di imprese di assicurazione |
SEZIONE 2 |
Libera prestazione di servizi: imprese di assicurazione |
Sottosezione 1 |
Disposizioni generali |
Sottosezione 2 |
Responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli |
SEZIONE 3 |
Competenze delle autorità di vigilanza dello stato membro ospitante |
Sottosezione 1 |
Assicurazione |
Sottosezione 2 |
Riassicurazione |
SEZIONE 4 |
Informazioni statistiche |
SEZIONE 5 |
Trattamento dei contratti stipulati dalle succursali in liquidazione |
CAPO IX |
Succursali stabilite nella comunità e dipendenti da imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede fuori della comunità |
SEZIONE 1 |
Accesso all’attività |
SEZIONE 2 |
Riassicurazione |
CAPO X |
Imprese figlie di imprese di assicurazione o di riassicurazione soggette alla legislazione di un paese terzo e acquisizioni di partecipazioni da parte di tali imprese |
TITOLO II |
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’ASSICURAZIONE E LA RIASSICURAZIONE |
CAPO I |
Legge applicabile e condizioni dei contratti di assicurazione diretta |
SEZIONE 1 |
Legge applicabile |
SEZIONE 2 |
Assicurazione obbligatoria |
SEZIONE 3 |
Interesse generale |
SEZIONE 4 |
Condizioni dei contratti di assicurazione e tariffe |
SEZIONE 5 |
Informazioni per i contraenti |
Sottosezione 1 |
Assicurazione non vita |
Sottosezione 2 |
Assicurazione vita |
CAPO II |
Disposizioni specifiche per l’assicurazione non vita |
SEZIONE 1 |
Disposizioni generali |
SEZIONE 2 |
Coassicurazione comunitaria |
SEZIONE 3 |
Assistenza |
SEZIONE 4 |
Assicurazione tutela giudiziaria |
SEZIONE 5 |
Assicurazione malattia |
SEZIONE 6 |
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro |
CAPO III |
Disposizioni specifiche per l’assicurazione vita |
CAPO IV |
Disposizioni specifiche sulla riassicurazione |
TITOLO III |
VIGILANZA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE APPARTENENTI AD UN GRUPPO |
CAPO I |
Vigilanza di gruppo: definizioni, applicabilità, ambito di applicazione e livelli |
SEZIONE 1 |
Definizioni |
SEZIONE 2 |
Applicabilità e ambito di applicazione |
SEZIONE 3 |
Livelli |
CAPO II |
Situazione finanziaria |
SEZIONE 1 |
Solvibilità di gruppo |
Sottosezione 1 |
Disposizioni generali |
Sottosezione 2 |
Scelta del metodo di calcolo e principi generali |
Sottosezione 3 |
Applicazione dei metodi di calcolo |
Sottosezione 4 |
Metodi di calcolo |
Sottosezione 5 |
Vigilanza sulla solvibilità di gruppo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista |
Sottosezione 6 |
Vigilanza sulla solvibilità di gruppo per gruppi con gestione centralizzata del rischio |
SEZIONE 2 |
Concentrazione di rischi e operazioni infragruppo |
SEZIONE 3 |
Gestione del rischio e controllo interno |
CAPO III |
Misure per agevolare la vigilanza del gruppo |
CAPO IV |
Paesi terzi |
CAPO V |
Società di partecipazione assicurativa mista |
TITOLO IV |
RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE |
CAPO I |
Ambito di applicazione e definizioni |
CAPO II |
Provvedimenti di risanamento |
CAPO III |
Procedure di liquidazione |
CAPO IV |
Disposizioni comuni |
TITOLO V |
ALTRE DISPOSIZIONI |
TITOLO VI |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
CAPO I |
Disposizioni transitorie |
SEZIONE 1 |
Assicurazione |
SEZIONE 2 |
Riassicurazione |
SEZIONE 3 |
Assicurazione e riassicurazione |
CAPO II |
Disposizioni finali |
ALLEGATO I |
RAMI DELL’ASSICURAZIONE NON VITA |
A. |
Classificazione dei rischi per ramo assicurativo |
B. |
Denominazione delle autorizzazioni concesse contemporaneamente per più rami |
ALLEGATO II |
RAMI DELL’ASSICURAZIONE VITA |
ALLEGATO III |
FORME GIURIDICHE DI IMPRESE |
A. |
Forme di imprese di assicurazione non vita |
B. |
Forme di imprese di assicurazione vita |
C. |
Forme di imprese di riassicurazione |
ALLEGATO IV |
FORMULA STANDARD PER IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ (SCR) |
1. |
Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base |
2. |
Calcolo del modulo del rischio di sottoscrizione dell’assicurazione non vita |
3. |
Calcolo del modulo del rischio di sottoscrizione dell’assicurazione vita |
4. |
Calcolo del modulo del rischio di mercato |
ALLEGATO V |
GRUPPI DI RAMI DELL’ASSICURAZIONE NON VITA AI FINI DELL’ARTICOLO 159 |
ALLEGATO VI |
|
Parte A |
Direttive abrogate con elenco delle loro successive modificazioni (di cui all’articolo 310) |
Parte B |
Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale (di cui all’articolo 310) |
ALLEGATO VII |
TAVOLA DI CONCORDANZA |
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ACCESSO E ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE DIRETTA E DI RIASSICURAZIONE
CAPO I
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Sezione 1
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva contiene disposizioni riguardanti:
l’accesso e l’esercizio, all’interno della Comunità, delle attività non salariate dell’assicurazione diretta e della riassicurazione;
la vigilanza di gruppi assicurativi e riassicurativi;
il risanamento e la liquidazione delle imprese di assicurazione diretta.
Articolo 2
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica alle imprese di assicurazione diretta vita e non vita che sono stabilite sul territorio di uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi.
Ad eccezione del titolo IV, essa si applica altresì alle imprese di riassicurazione che svolgono soltanto attività riassicurative e che sono stabilite nel territorio di uno Stato membro o desiderano stabilirvisi.
Per quanto riguarda l’assicurazione non vita, la presente direttiva si applica alle attività dei rami di cui all’allegato I, sezione A. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, l’assicurazione non vita include l’attività di assistenza fornita a persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenze dal loro domicilio o dalla loro residenza abituale. Essa comprende imprese che, previo pagamento di un premio, mettono ad immediata disposizione un aiuto a profitto del beneficiario del contratto di assistenza, quando questi si trovi in difficoltà in seguito al verificarsi di un avvenimento fortuito nei casi e alle condizioni previsti dal contratto.
L’aiuto può includere prestazioni in contanti o in natura. Le prestazioni in natura possono anche essere fornite mediante utilizzazione del personale o delle attrezzature proprie del prestatore.
L’attività di assistenza non copre i servizi di manutenzione o riparazione, l’assistenza clienti e la semplice indicazione o messa a disposizione, in quanto intermediario, di un aiuto.
Per quanto riguarda l’assicurazione vita, la presente direttiva si applica:
alle seguenti attività di assicurazione vita ove risultino da un contratto:
il ramo vita, comprendente l’assicurazione per il caso di vita, l’assicurazione per il caso di morte, l’assicurazione mista, l’assicurazione vita con controassicurazione, l’assicurazione di nuzialità, l’assicurazione di natalità;
l’assicurazione di rendita;
le assicurazioni complementari sottoscritte in aggiunta all’assicurazione vita, in particolare le assicurazioni per danni corporali, compresa l’incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio e le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia;
il tipo di assicurazione malattia a lungo termine, non rescindibile, praticata attualmente in Irlanda e nel Regno Unito;
alle seguenti operazioni, ove risultino da un contratto, sempreché siano soggette al controllo delle autorità competenti per la vigilanza sulle assicurazioni private:
le operazioni che comportano la costituzione di associazioni che riuniscono aderenti per capitalizzare in comune i loro contributi e per ripartire i fondi in tal modo raccolti tra i superstiti o tra gli aventi diritto dei deceduti (operazioni tontinarie);
le operazioni di capitalizzazione basate su una tecnica attuariale che comporta, quale corrispettivo di versamenti unici o periodici fissati anticipatamente, impegni determinati in ordine alla loro durata e al loro importo;
le operazioni di gestione di fondi pensione collettivi, comprendenti la gestione di investimenti, in particolare le attività rappresentative delle riserve degli organismi che erogano le prestazioni in caso di decesso, di vita o di cessazione o riduzione d’attività;
le operazioni di cui al punto iii), quando sono accompagnate da una garanzia assicurativa relativa o alla conservazione del capitale o al servizio di un interesse minimo;
le operazioni effettuate da imprese di assicurazione vita, come quelle previste dal codice francese delle assicurazioni nel libro IV, titolo 4, capitolo 1;
alle operazioni dipendenti dalla durata della vita umana, definite o previste dalla legislazione sulle assicurazioni sociali, nella misura in cui sono praticate o gestite conformemente alla legislazione di uno Stato membro da imprese di assicurazione vita a proprio rischio.
Sezione 2
Esclusioni dall’ambito di applicazione
Sottosezione 1
Disposizioni generali
Articolo 3
Regimi legali
Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), la presente direttiva non si applica alle assicurazioni comprese in un regime legale di previdenza sociale.
Articolo 4
Esclusione dall’ambito di applicazione a causa delle dimensioni
Fatti salvi l’articolo 3 e gli articoli da 5 a 10, la presente direttiva non si applica all’impresa di assicurazione che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
l’incasso annuo di premi lordi contabilizzati dell’impresa non supera i ►M10 5 400 000 EUR ◄ ;
il totale delle riserve tecniche dell’impresa, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo di cui all’articolo 76, non supera i ►M10 26 600 000 EUR ◄ ;
ove l’impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i ►M10 26 600 000 EUR ◄ ;
nelle attività dell’impresa non rientrano attività assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilità, credito e cauzione, a meno che non costituiscano rischi accessori ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1;
tra le attività dell’impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori a ►M10 600 000 EUR ◄ del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ►M10 2 700 000 EUR ◄ delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10 % del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o al 10 % delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.
La presente direttiva cessa di applicarsi alle imprese di assicurazione che, in base alle verifiche dell’autorità di vigilanza, soddisfano tutte le seguenti condizioni:
nessuna delle soglie di cui al paragrafo 1 è stata superata nei tre anni consecutivi precedenti; e
nessuna delle soglie di cui al paragrafo 1 dovrebbe essere superata nei cinque anni successivi.
Il primo paragrafo non si applica nella misura in cui l’impresa di assicurazione interessata svolge attività in conformità degli articoli da 145 a 149 del presente articolo.
Sottosezione 2
Assicurazione non vita
Articolo 5
Operazioni
Per quanto riguarda l’assicurazione non vita, la presente direttiva non si applica alle seguenti operazioni:
operazioni di capitalizzazione, quali definite dalla legislazione dei singoli Stati membri;
operazioni degli enti di previdenza e di soccorso le cui prestazioni variano in base ai mezzi disponibili e in cui il contributo degli iscritti è determinato forfettariamente;
operazioni effettuate da organizzazioni prive di personalità giuridica e che hanno per oggetto la mutua garanzia dei suoi membri, senza dar luogo al pagamento di premi né alla costituzione di riserve tecniche; o
operazioni di assicurazione crediti all’esportazione per conto o con la garanzia dello Stato o quando lo Stato è l’assicuratore.
Articolo 6
Assistenza
La presente direttiva non si applica all’attività di assistenza che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
l’assistenza è effettuata in caso di incidente o di guasto meccanico subiti da un veicolo stradale quando l’incidente o il guasto meccanico avvengono sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia;
l’impegno dell’assistenza è limitato alle seguenti operazioni:
soccorso in loco, per il quale il fornitore della garanzia utilizza, nella maggior parte dei casi, personale e attrezzature propri;
trasporto del veicolo fino all’officina più prossima o più idonea per effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, normalmente con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino da dove potranno proseguire il loro viaggio con altri mezzi; e
se lo Stato membro di origine del fornitore della garanzia lo prevede, trasporto del veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all’interno dello stesso Stato membro; e
l’assistenza non è effettuata da un’impresa soggetta alla presente direttiva.
Articolo 7
Imprese mutue
La presente direttiva non si applica alle imprese mutue che svolgono attività di assicurazione non vita e che hanno concluso con altre imprese mutue una convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti assicurativi da esse sottoscritti o la sostituzione dell’impresa cessionaria all’impresa cedente per l’attuazione degli impegni risultanti dai citati contratti. In questo caso, l’impresa cessionaria è soggetta alla presente direttiva.
Articolo 8
Enti
La presente direttiva non si applica ai seguenti enti che svolgono attività di assicurazione non vita, salvo modifiche del loro statuto o della legge applicabile per quanto riguarda la loro competenza:
in Danimarca, Falck Danmark;
in Germania, i seguenti enti semipubblici:
Postbeamtenkrankenkasse,
Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten;
in Irlanda, Voluntary Health Insurance Board;
in Spagna, Consorcio de Compensación de Seguros.
Sottosezione 3
Assicurazione vita
Articolo 9
Operazioni e attività
Per quanto riguarda l’assicurazione vita, la presente direttiva non si applica alle seguenti operazioni e attività:
le operazioni degli enti di previdenza e di assistenza che accordano prestazioni variabili in base alle risorse disponibili e che determinano forfettariamente il contributo dei loro iscritti;
le operazioni effettuate da enti diversi dalle imprese di cui all’articolo 2, aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell’ambito di un’impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, di vita o di cessazione o riduzione d’attività, siano gli impegni risultanti da tali operazioni coperti o meno integralmente ed in ogni momento da riserve matematiche;
le attività delle imprese di assicurazione pensionistica di cui alla legge in materia di pensioni per lavoratori dipendenti (TyEL) e altre normative finlandesi in materia, a condizione che:
le imprese di assicurazione pensionistica già obbligate, ai sensi della legislazione finlandese, ad avere sistemi separati di contabilità e di gestione per le loro attività nel settore delle pensioni, costituiscano, a decorrere dal 1o gennaio 1995, soggetti giuridici separati per l’esercizio di tali attività; e
le autorità finlandesi consentano in forma non discriminatoria tutti i cittadini e tutte le imprese degli Stati membri ad esercitare, conformemente alla legislazione finlandese, le attività specificate nell’articolo 2 connesse con tale esenzione quando detengono la proprietà o la partecipazione in un’impresa o in un gruppo esistente di assicurazione, o quando costituiscono o partecipano ad imprese o a gruppi di assicurazione nuovi comprese le imprese di assicurazione pensionistica.
Articolo 10
Enti ed imprese
Per quanto riguarda l’assicurazione vita, la presente direttiva non si applica ai seguenti enti ed imprese:
gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso, qualora l’importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso, o qualora tali prestazioni siano erogate in natura;
il «Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen» in Germania, salvo eventuali modifiche del suo statuto per quanto riguarda la competenza;
il «Consorcio de Compensación de Seguros» in Spagna, salvo eventuali modifiche del suo statuto per quanto riguarda l’attività o la competenza.
Sottosezione 4
Riassicurazione
Articolo 11
Riassicurazione
Per quanto riguarda la riassicurazione, la presente direttiva non si applica all’attività riassicurativa svolta o pienamente garantita dal governo di uno Stato membro quando tale governo agisca, per motivi di interesse pubblico sostanziale, in qualità di riassicuratore di ultima istanza, anche ove questo ruolo sia imposto da una situazione di mercato in cui è impossibile ottenere un’adeguata copertura di tipo commerciale.
Articolo 12
Imprese di riassicurazione che cessano l’attività
Sezione 3
Definizioni
Articolo 13
Definizioni
Ai fini della presente direttiva s’intende per:
«impresa di assicurazione», un’impresa di assicurazione diretta vita o non vita che abbia ottenuto l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 14;
«impresa di assicurazione captive», un’impresa di assicurazione detenuta da un’impresa finanziaria diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera c), oppure da un’impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese cui appartiene o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte;
«impresa di assicurazione di un paese terzo», un’impresa che dovrebbe essere autorizzata quale impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 14, se la sua sede fosse situata nella Comunità;
«impresa di riassicurazione», un’impresa autorizzata ai sensi dell’articolo 14 ad esercitare attività di riassicurazione;
«impresa di riassicurazione captive», un’impresa di riassicurazione detenuta da un’impresa finanziaria diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera c), oppure da un’impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese cui appartiene o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte;
«impresa di riassicurazione di un paese terzo», un’impresa che dovrebbe essere autorizzata quale impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 14, se la sua sede fosse situata nella Comunità;
«riassicurazione», una delle seguenti attività:
l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'impresa di assicurazione di un paese terzo, o da un'altra impresa di riassicurazione o da un'impresa di riassicurazione di un paese terzo;
nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività consistente nell'accettazione di rischi, ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's; o
la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un'istituzione rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
«Stato membro di origine»,
per l’assicurazione non vita, lo Stato membro in cui è situata la sede dell’impresa di assicurazione che copre il rischio;
per l’assicurazione vita, lo Stato membro in cui è situata la sede dell’impresa di assicurazione che assume l’impegno; o
per la riassicurazione, lo Stato membro in cui è situata la sede dell’impresa di riassicurazione;
«Stato membro ospitante», lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una succursale o presta servizi; ai fini dell’assicurazione vita e non vita, per Stato membro della prestazione dei servizi si intende lo Stato membro dell’impegno o lo Stato membro in cui il rischio è situato, se tale impegno o rischio è assunto da un’impresa di assicurazione o una succursale situata in un altro Stato membro;
«autorità di vigilanza», l’autorità nazionale o le autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione;
«succursale», un’agenzia o una succursale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che è situata sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine;
«stabilimento» di un’impresa, la sua sede sociale o una delle sue succursali;
«Stato membro in cui il rischio è situato»,
lo Stato membro in cui sono ubicati i beni, quando l’assicurazione si riferisce sia a beni immobili, sia a beni immobili e al loro contenuto, qualora questo sia coperto dalla stessa polizza assicurativa;
lo Stato membro di immatricolazione, quando l’assicurazione si riferisce a veicoli immatricolati di ogni tipo;
lo Stato membro in cui il contraente ha sottoscritto il contratto nel caso di contratti di durata inferiore o pari a quattro mesi relativi a rischi inerenti ad un viaggio o a una vacanza, qualunque sia il ramo in questione;
in tutti i casi non esplicitamente previsti alle lettere a), b) o c) lo Stato membro in cui si trova, a seconda dei casi:
la residenza abituale del contraente; o
se il contraente è una persona giuridica, lo stabilimento del contraente al quale si riferisce il contratto;
«Stato membro dell'impegno», lo Stato membro in cui si trova:
la residenza abituale del contraente;
se il contraente è una persona giuridica, lo stabilimento del contraente al quale si riferisce il contratto;
«impresa madre», un’impresa madre ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;
«impresa figlia», qualsiasi impresa figlia ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, incluse le relative imprese figlie;
«stretti legami», situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da un rapporto di controllo o di partecipazione, o in cui due o più persone fisiche o giuridiche sono legate in modo duraturo a una stessa persona da un rapporto di controllo;
«controllo», il rapporto tra un’impresa madre e un’impresa figlia quale definito all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, ovvero un rapporto analogo tra una qualsiasi persona fisica o giuridica e un’impresa;
«operazione infragruppo», un’operazione in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, ad un’altra impresa nell’ambito dello stesso gruppo o a una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell’ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento;
«partecipazione», la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
«partecipazione qualificata», il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di un’impresa, o comunque la partecipazione che consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa;
«mercato regolamentato»:
nel caso di un mercato situato in un Stato membro, un mercato regolamentato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE; o
nel caso di un mercato situato in un paese terzo, un mercato finanziario che soddisfi le condizioni seguenti:
sia riconosciuto dallo Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione e soddisfi requisiti analoghi a quelli stabiliti dalla direttiva 2004/39/CE; e
gli strumenti finanziari in esso negoziati siano di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dallo Stato membro di origine;
«ufficio nazionale», un ufficio nazionale di assicurazione come definito dall’articolo 1, punto 3, della direttiva 72/166/CEE;
«fondo di garanzia nazionale», l’organismo di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE;
«impresa finanziaria», uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1, 5 e 21, rispettivamente, della direttiva 2006/48/CE;
un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera f);
un’impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; o
una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE;
«società veicolo», qualsiasi impresa, registrata o meno, diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione esistente, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o di riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l’emissione di titoli o altri strumenti finanziari per cui i diritti di rimborso dei detentori di tali titoli o altri strumenti finanziari sono subordinati alle obbligazioni di riassicurazione di detta impresa;
«grandi rischi»:
i rischi classificati nei rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12 dell’allegato I, parte A;
i rischi classificati nei rami 14 e 15 dell’allegato I, parte A, qualora il contraente eserciti a titolo professionale un’attività industriale o commerciale o una libera professione e i rischi riguardino questa attività,
i rischi classificati nei rami 3, 8, 9, 10, 13 e 16 dell’allegato I, parte A, purché il contraente superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
totale dello stato patrimoniale pari a ►M10 6 600 000 EUR ◄ ;
numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 250.
Qualora il contraente faccia parte di un gruppo di imprese per cui sono previsti bilanci consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE, i criteri di cui al primo comma, lettera c), si applicano sulla base dei bilanci consolidati.
Gli Stati membri possono aggiungere alla categoria menzionata al primo comma, lettera c), i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, joint venture o raggruppamenti temporanei;
«esternalizzazione», un accordo di qualsiasi forma tra un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, sia esso un’entità vigilata o meno, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un’attività, direttamente o tramite subesternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa;
«funzione», in un sistema di governance, la capacità interna di svolgere compiti concreti; un sistema di governance comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la funzione di audit interno e la funzione attuariale;
«rischio di sottoscrizione», il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione di riserve;
«rischio di mercato», il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilità dei prezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari;
«rischio di credito», il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l’impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta, in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazioni del rischio di mercato;
«controparte centrale autorizzata», una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) o che è stata riconosciuta in base all'articolo 25 dello stesso regolamento;
«rischio operativo», il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi, oppure da eventi esogeni;
«rischio di liquidità», il rischio che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare le proprie obbligazioni finanziarie quando queste ultime scadono;
«rischio di concentrazione», tutte le esposizioni al rischio soggette a perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
«tecniche di attenuazione del rischio», tutte le tecniche che consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei loro rischi ad un terzo;
«effetti di diversificazione», la riduzione dell’esposizione al rischio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività, derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato più favorevole di un altro rischio, quando tali rischi non siano pienamente correlati;
«distribuzione di probabilità prevista», funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri mutuamente esclusivi una probabilità di realizzazione;
«misura del rischio», funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data distribuzione di probabilità prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione;
«agenzia esterna di valutazione del merito di credito» o «ECAI» (External Credit Assessment Institution), un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio ( 4 ) o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento.
CAPO II
Accesso all’attività
Articolo 14
Principio di autorizzazione
L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è richiesta alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine:
dall’impresa che intende stabilire la propria sede sul territorio di detto Stato membro; o
dall’impresa di assicurazione che, dopo aver ricevuto un’autorizzazione conformemente al paragrafo 1, intende estendere la propria attività a un intero ramo di assicurazione o a rami di assicurazione diversi da quelli già autorizzati.
Articolo 15
Ambito di applicazione dell’autorizzazione
Fermo restando l’articolo 14, l’autorizzazione è accordata per ramo dell’assicurazione diretta quale definito all’allegato I, parte A o all’allegato II. Essa riguarda l’intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi rientranti in tale ramo.
I rischi compresi in un ramo non sono classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati all’articolo 16.
L’autorizzazione può essere accordata per più rami, sempreché la legislazione nazionale dello Stato membro consenta di esercitarli contemporaneamente.
Per quanto riguarda l’assicurazione non vita ogni Stato membro ha facoltà di accordare l’autorizzazione per i gruppi di rami indicati all’allegato I, parte B.
Le autorità di vigilanza possono limitare l’autorizzazione richiesta per un ramo alle sole attività contenute nel programma di attività di cui all’articolo 23.
Per quanto riguarda la riassicurazione l’autorizzazione è accordata per l’attività riassicurativa non vita, l’attività riassicurativa vita ovvero per tutti i tipi di attività riassicurativa.
La domanda per l’autorizzazione è esaminata in base al programma di attività, da presentare in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), nonché al sussistere delle condizioni d’autorizzazione previste dallo Stato membro al quale l’autorizzazione è richiesta.
Articolo 16
Rischi accessori
L’impresa di assicurazione che ha ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami di cui all’allegato I, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che sia necessario ottenere l’autorizzazione per questi rischi purché i medesimi soddisfino tutte le condizioni seguenti:
siano connessi con il rischio principale;
riguardino l’oggetto coperto contro il rischio principale; e
siano garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.
In deroga al paragrafo 1 i rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui all’allegato I, parte A non sono considerati come rischi accessori di altri rami.
Tuttavia, l’assicurazione tutela giudiziaria di cui al ramo 17 può essere considerata come rischio accessorio al ramo 18 allorché sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 ed una delle condizioni seguenti:
il rischio principale riguarda solo l’assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal loro domicilio o dalla loro residenza abituale; o
l’assicurazione riguarda controversie o rischi che derivano dall’utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione.
Articolo 17
Forma giuridica delle imprese di assicurazione o di riassicurazione
Articolo 18
Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione
Lo Stato membro di origine esige che le imprese richiedenti l’autorizzazione:
per quanto riguarda le imprese di assicurazione, limitino il loro oggetto sociale all’attività assicurativa e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale;
per quanto riguarda le imprese di riassicurazione, limitino il loro oggetto sociale all’attività di riassicurazione e alle operazioni connesse; rientrano in tale requisito la funzione di società di partecipazione e le attività svolte nell’ambito del settore finanziario ai sensi dell’articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE;
presentino un programma di attività conforme all’articolo 23;
detengano i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo previsto all’articolo 129, paragrafo 1, lettera d);
dimostrino che saranno in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 100;
dimostrino che saranno in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il requisito patrimoniale minimo di cui all’articolo 128;
dimostrino che saranno in grado di conformarsi al sistema di governance di cui al capo IV, sezione 2;
per quanto riguarda l’assicurazione non vita, comunichino nome ed indirizzo di tutti i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati a norma dell’articolo 4 della direttiva 2000/26/CE in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui è richiesta l’autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, della presente direttiva, esclusa la responsabilità civile del vettore.
Un’impresa di assicurazione che richiede l’autorizzazione per l’estensione delle proprie attività ad altri rami o per l’estensione di un’autorizzazione che copra solo una parte dei rischi raggruppati in un ramo deve presentare un programma di attività conforme all’articolo 23.
Essa deve inoltre dimostrare di disporre dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo di cui all’articolo 100, paragrafo 1, e all’articolo 128.
Fatto salvo il paragrafo 2, un’impresa di assicurazione che esercita nel settore vita e richiede l’autorizzazione per l’estensione della sua attività ai rischi elencati nei rami 1 o 2 di cui all’allegato I, parte A come indicato all’articolo 73, dimostra che:
possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo nel caso delle imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo nel caso delle imprese di assicurazione non vita, come indicato all’articolo 129, paragrafo 1, lettera d);
si impegna a coprire in prospettiva le obbligazioni finanziarie minime di cui all’articolo 74, paragrafo 3.
Fatto salvo il paragrafo 2, un’impresa di assicurazione che esercita attività nel settore non vita per i rischi elencati nel ramo 1 o 2 di cui all’allegato I, parte A e richiede l’autorizzazione per l’estensione della sua attività ai rischi dell’assicurazione vita, come previsto all’articolo 73, dimostra che:
possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo nel caso delle imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo nel caso delle imprese di assicurazione non vita, come indicato all’articolo 129, paragrafo 1, lettera d);
si impegna a coprire in prospettiva le obbligazioni finanziarie minime di cui all’articolo 74, paragrafo 3.
Articolo 19
Stretti legami
Quando sussistono stretti legami tra l’impresa di assicurazione o l’impresa di riassicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità di vigilanza accordano l’autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l’effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità di vigilanza negano l’autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’impresa di assicurazione o di riassicurazione ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all’applicazione di tali disposizioni, ostacolano l’effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità di vigilanza esigono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione forniscano loro le informazioni che sollecitano per tenere costantemente sotto controllo il rispetto delle condizioni di cui al primo comma.
Articolo 20
Sede delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione
Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione abbiano la sede centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria.
Articolo 21
Condizioni di polizza e tariffe
Gli Stati membri non esigono la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e particolari delle polizze, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l’impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti o con le imprese cedenti o retrocedenti.
Tuttavia, per l’assicurazione vita e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro di origine può richiedere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche. Tale prescrizione non costituisce una condizione preventiva per l’autorizzazione di un’impresa di assicurazione vita.
Articolo 22
Necessità economiche del mercato
Gli Stati membri non prescrivono l’esame della domanda di autorizzazione in funzione delle necessità economiche del mercato.
Articolo 23
Programma di attività
Il programma di attività di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), contiene indicazioni o giustificazioni riguardanti:
la natura dei rischi o degli impegni che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione si propone di garantire;
il tipo di accordi di riassicurazione che l’impresa di riassicurazione intende concludere con le imprese cedenti;
i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione;
gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo;
le previsioni circa le spese d’impianto dei servizi amministrativi e dell’organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18 dell’allegato I, parte A i mezzi di cui l’impresa di assicurazione dispone per fornire l’assistenza promessa.
Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, il programma contiene, per i primi tre esercizi sociali:
la probabile situazione di tesoreria;
le previsioni del futuro requisito patrimoniale di solvibilità, di cui al capo VI, sezione 4, sottosezione 1, sulla base della probabile situazione di tesoreria di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
le previsioni del futuro requisito patrimoniale minimo, di cui agli articoli 128 e 129, sulla base della probabile situazione di tesoreria di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;
per quanto riguarda l’assicurazione non vita e la riassicurazione, in aggiunta:
le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;
per quanto riguarda l’assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.
Articolo 24
Azionisti e soci detentori di una partecipazione qualificata
Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non accordano l’autorizzazione a intraprendere l’attività assicurativa o riassicurativa a un’impresa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell’entità di questa partecipazione.
Tali autorità rifiutano l’autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o dei soci.
Ai fini del paragrafo 1, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ( 5 ), nonché le relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva.
Gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da imprese di investimento o enti creditizi derivanti dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all’allegato I, sezione A, punto 6), della direttiva 2004/39/CE, a condizione, da un lato, che tali diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente e, dall’altro, che siano ceduti entro un anno dall’acquisizione.
Articolo 25
Rifiuto dell’autorizzazione
Ogni decisione di rifiuto dell’autorizzazione è adeguatamente motivata e notificata all’impresa interessata.
Ciascuno Stato membro prevede la possibilità di ricorso giurisdizionale in caso di rifiuto dell’autorizzazione.
La possibilità di ricorso giurisdizionale è prevista anche nel caso in cui le autorità di vigilanza non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione entro sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della stessa.
Articolo 25 bis
Notifica e pubblicazione delle autorizzazioni o revoca dell'autorizzazione
Ogni autorizzazione o revoca di autorizzazione è notificata all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ). La ragione sociale di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione a cui è stata concessa l'autorizzazione è iscritta in un elenco. L'EIOPA pubblica tale elenco sul suo sito Internet e ne cura l'aggiornamento.
Articolo 26
Consultazione preventiva delle autorità degli altri Stati membri
Le autorità di vigilanza di ogni altro Stato membro interessato sono consultate in via preventiva in merito al rilascio dell’autorizzazione a:
un’impresa figlia di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in tale Stato membro;
un’impresa figlia dell’impresa madre di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in tale Stato membro; o
un’impresa controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in tale Stato membro.
Le autorità di uno Stato membro interessato competenti per la vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese d’investimento sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell’autorizzazione a un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia:
un’impresa figlia di un ente creditizio o di un’impresa di investimento autorizzati nella Comunità;
un’impresa figlia dell’impresa madre di un ente creditizio o di un’impresa d’investimento autorizzati nella Comunità; o
un’impresa controllata dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio o un’impresa d’investimento autorizzati nella Comunità.
Le autorità interessate di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare al momento di valutare l’idoneità degli azionisti e i requisiti di competenza e onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l’impresa o esercitano altre funzioni fondamentali e che partecipano alla gestione di un altro organismo dello stesso gruppo.
Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all’idoneità degli azionisti e ai requisiti di competenza e onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l’impresa o esercitano altre funzioni fondamentali, che siano rilevanti per le altre autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un’autorizzazione sia per l’ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.
CAPO III
Autorità di vigilanza e disposizioni generali
Articolo 27
Obiettivo principale della vigilanza
Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano dei mezzi necessari e posseggano relative conoscenze, capacità e mandato per raggiungere l’obiettivo principale della vigilanza, ovvero la tutela dei contraenti e dei beneficiari.
Articolo 28
Stabilità finanziaria e prociclicità
Fatto salvo l’obiettivo principale di vigilanza di cui all’articolo 27, gli Stati membri provvedono affinché, nell’espletamento delle loro funzioni generali, le autorità di vigilanza prendano debitamente in esame il potenziale impatto delle loro decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari interessati dell’Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento.
In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, le autorità di vigilanza tengono conto dei potenziali effetti prociclici dei loro interventi.
Articolo 29
Principi generali di vigilanza
I progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'EIOPA conformemente agli articoli da 10 e 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010, i progetti di norme tecniche di attuazione presentati conformemente all'articolo 15 del medesimo regolamento, come pure gli orientamenti e le raccomandazioni, adottati conformemente all'articolo 16 del medesimo regolamento, tengono in considerazione il principio di proporzionalità, garantendo così, in particolare in relazione alle imprese assicurative di piccole dimensioni, l'applicazione della direttiva secondo tale principio.
Articolo 30
Autorità di vigilanza e ambito della vigilanza
La vigilanza finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende la verifica, per l’insieme delle attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dello stato di solvibilità dell’impresa, della costituzione di riserve tecniche, delle sue attività e dei fondi propri ammissibili, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro di origine a norma delle disposizioni adottate a livello comunitario.
Nel caso in cui l’impresa di assicurazione in questione sia autorizzata a coprire i rischi classificati nel ramo 18 dell’allegato I, parte A, la vigilanza si estende anche al controllo dei mezzi tecnici di cui l’impresa di assicurazione dispone per portare a buon fine le operazioni di assistenza che si è impegnata ad effettuare se ed in quanto la legislazione dello Stato membro di origine prevede un controllo di detti mezzi.
Se le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro dell’impegno o, nel caso di un’impresa di riassicurazione, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante hanno motivo di ritenere che le attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, esse ne informano le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.
Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine verificano se l’impresa rispetti i principi prudenziali definiti nella presente direttiva.
Articolo 31
Trasparenza e responsabilità
Gli Stati membri garantiscono che siano rese pubbliche le seguenti informazioni:
il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali in materia di regolamentazione delle assicurazioni;
i criteri generali e i metodi, tra cui gli strumenti sviluppati ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, utilizzate nella procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 36;
i dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’applicazione del quadro prudenziale;
le modalità di esercizio delle opzioni previste dalla presente direttiva;
gli obiettivi della vigilanza e le sue principali funzioni e attività.
Le informazioni pubblicate di cui al primo comma sono tali da consentire un raffronto dei metodi di vigilanza adottati dalle autorità di vigilanza dei vari Stati membri.
Le informazioni sono pubblicate in un formato comune e aggiornate regolarmente. Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) ad e) sono accessibili ad un unico indirizzo elettronico in ciascuno Stato membro.
L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Articolo 32
Divieto di rifiuto di contratti di riassicurazione o di retrocessione
Articolo 33
Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro
Ove un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro eserciti la propria attività tramite una succursale, gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine possano, dopo averne informato le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante interessato, procedere direttamente, o tramite persone incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria dell’impresa.
Le autorità dello Stato membro ospitante interessato possono partecipare a tali verifiche.
Qualora un'autorità di vigilanza abbia informato le autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere alle verifiche in loco di cui al primo comma e qualora a tale autorità di vigilanza sia di fatto vietato di esercitare il diritto di effettuarle o qualora le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante siano di fatto impossibilitate ad esercitare il diritto di parteciparvi come previsto dal secondo comma, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le sono conferiti da tale articolo.
Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'EIOPA ha la facoltà di partecipare alle indagini in loco effettuate congiuntamente da due o più autorità di vigilanza.
Articolo 34
Poteri di vigilanza generali
Articolo 35
Informazioni da fornire a fini di vigilanza
Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di presentare alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie a fini di vigilanza, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 27 e 28. Tali informazioni includono quanto meno le informazioni necessarie per l'esecuzione delle seguenti funzioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 36:
valutare il sistema di governance adottato dalle imprese, l’attività che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;
adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall’esercizio dei loro diritti e obblighi di vigilanza.
Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di:
determinare la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al paragrafo 1 che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a presentare nei seguenti momenti:
in periodi predefiniti;
in caso di eventi predefiniti;
in caso di indagini in merito alla situazione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
ottenere qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi; e
richiedere informazioni ad esperti esterni, quali revisori dei conti ed attuari.
Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:
elementi qualitativi o quantitativi o un’appropriata combinazione di entrambi;
dati storici, attuali o futuri, o un’appropriata combinazione di tali dati; e
dati provenienti da fonti interne o esterne o un’appropriata combinazione di entrambi.
Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 rispettano i seguenti principi:
devono riflettere la natura, la portata e la complessità dell’attività dell’impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all’attività in oggetto;
devono essere accessibili, complete da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; e
devono essere pertinenti, affidabili e comprensibili.
Fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 4, quando i periodi predefiniti di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), sono inferiori a un anno le autorità di vigilanza interessate possono limitare le informazioni di vigilanza da fornire periodicamente se:
fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno.
Se le informazioni sono trasmesse con una frequenza superiore all'annuale le autorità di vigilanza non limitano le informazioni periodiche di vigilanza qualora si tratti di imprese di assicurazione o riassicurazione facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), a meno che l'impresa non riesca a dimostrare in modo convincente all'autorità di vigilanza che una frequenza superiore all'annuale è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo.
Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non rappresentano più del 20 % del mercato assicurativo e riassicurativo rispettivamente vita e non vita di uno Stato membro, ove la quota di mercato non vita si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita su riserve tecniche lorde.
In sede di determinazione dell'ammissibilità delle imprese a tali limitazioni le autorità di vigilanza danno priorità alle imprese di dimensioni minori.
Le autorità di vigilanza interessate possono limitare l'obbligo per le imprese di assicurazione o riassicurazione di presentare periodicamente informazioni di vigilanza o esonerarle da tale obbligo su base analitica quando:
fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell'impresa;
l'esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell'Unione; e
l'impresa è in grado di fornire informazioni su base ad hoc.
Le autorità di vigilanza non esonerano dall'obbligo di informativa su base analitica le imprese di assicurazione o riassicurazione facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), a meno che l'impresa non riesca dimostrare in modo convincente all'autorità di vigilanza che un'informativa di questo tipo è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilità finanziaria.
Esoneri all'informativa su base analitica possono essere concessi solo alle imprese che non rappresentano più del 20 % del mercato assicurativo o riassicurativo rispettivamente vita e non vita di uno Stato membro, ove la quota di mercato non vita si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita su riserve tecniche lorde.
In sede di determinazione dell'ammissibilità delle imprese a tali deroghe le autorità di vigilanza danno priorità alle imprese di dimensioni minori.
Ai fini dei paragrafi 6 e 7 le autorità di vigilanza valutano nel quadro della procedura di riesame se l'informativa risulterebbe eccessivamente onerosa in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nell'attività dell'impresa, tenuto conto almeno dei seguenti elementi:
il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa;
la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall'impresa;
i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa;
il livello delle concentrazioni di rischi;
il numero totale dei rami assicurativi vita e non vita per cui l'autorizzazione è concessa;
i possibili effetti della gestione degli attivi dell'impresa sulla stabilità finanziaria;
i sistemi e le strutture dell'impresa preposte alle informazioni di vigilanza e la «politica scritta» di cui al paragrafo 5;
l'idoneità dei sistemi di governance dell'impresa;
il livello dei fondi propri a fronte del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;
il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa di assicurazione o riassicurazione «captive», che copre unicamente i rischi del gruppo industriale o commerciale cui appartiene.
L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30o giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Articolo 36
Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza riesaminino e valutino le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva.
Tale riesame e tale valutazione comprendono la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governance, la valutazione dei rischi cui le imprese interessate sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità di dette imprese di valutare tali rischi tenuto conto del quadro in cui esse operano.
Le autorità di vigilanza esaminano e valutano, in particolare, se sia rispettato quanto segue:
il sistema di governance, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui al capo IV, sezione 2;
le riserve tecniche di cui al capo VI, sezione 2;
i requisiti patrimoniali di cui al capo VI, sezioni 4 e 5;
le disposizioni in materia di investimenti di cui al capo VI, sezione 6;
la qualità e la quantità dei fondi propri di cui al capo VI, sezione 3;
qualora l’impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizzi un modello interno completo o parziale, i requisiti relativi ai modelli interni completi e parziali di cui al capo VI, sezione 4, sottosezione 3, che devono essere rispettati costantemente.
Le autorità di vigilanza valutano l’adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per identificare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria globale dell’impresa interessata.
Le autorità di vigilanza valutano la capacità delle imprese di resistere a tali eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche.
Gli esami e le valutazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono svolti periodicamente.
Le autorità di vigilanza stabiliscono la frequenza minima e l’ambito di tali esami e valutazioni alla luce della natura, della portata e della complessità delle attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.
Articolo 37
Maggiorazione del capitale
A seguito della procedura di riesame di loro competenza le autorità di vigilanza possono decidere in circostanze eccezionali di richiedere una maggiorazione del capitale dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, indicandone le ragioni. Tale possibilità esiste solo nei casi seguenti:
l’autorità di vigilanza giunge alla conclusione che il profilo di rischio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 2, e:
l’obbligo di utilizzare un modello interno di cui all’articolo 119 è inadeguato o è risultato inefficace; oppure
mentre un modello interno parziale o completo è in via di predisposizione conformemente all’articolo 119;
l'autorità di vigilanza giunge alla conclusione che il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con un modello interno o un modello interno parziale conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 3, in quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e non si è riusciti ad adattarlo entro un periodo di tempo appropriato affinché riflettesse meglio il profilo di rischio in questione;
l’autorità di vigilanza giunge alla conclusione che il sistema di governance dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle norme di cui al capo IV, sezione 2, e che tali scostamenti impediscono all’impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi cui è o potrebbe essere esposta, e che è improbabile che l’applicazione di altre misure possa rimediare sufficientemente alle carenze entro un periodo di tempo appropriato;
l'impresa di assicurazione o riassicurazione applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies o le misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies e l'autorità di vigilanza conclude che il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie.
Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto l'autorità di vigilanza a decidere di imporre tale maggiorazione.
Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi significativi legati agli scostamenti indicati in tale paragrafo.
Il requisito patrimoniale di solvibilità comprendente la maggiorazione del capitale imposta sostituisce il requisito patrimoniale di solvibilità inadeguato.
Fatto salvo il primo comma, il requisito patrimoniale di solvibilità non comprende la maggiorazione del capitale imposta conformemente al paragrafo 1, lettera c), ai fini del calcolo del margine di rischio di cui all’articolo 77, paragrafo 5.
L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Articolo 38
Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate
Fatto salvo l’articolo 49, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che esternalizzano una funzione o un’attività di assicurazione o di riassicurazione adottino le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
il fornitore del servizio deve cooperare con le autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in relazione alla funzione o all’attività esternalizzata;
le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i loro revisori e le autorità di vigilanza devono avere un accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività esternalizzate;
le autorità di vigilanza devono avere un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e devono essere in grado di esercitare tali diritti di accesso.
Lo Stato membro in cui ha sede il fornitore del servizio consente alle autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di procedere, direttamente o tramite persone incaricate a tal fine, ad ispezioni in loco nei locali del fornitore del servizio. L’autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione informa l’autorità appropriata dello Stato membro del fornitore di servizio prima di effettuare l’ispezione in loco. Nel caso di un organismo non vigilato, l’autorità appropriata è l’autorità di vigilanza.
Le autorità di vigilanza dello Stato membro dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione possono delegare tali ispezioni in loco alle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è ubicato il fornitore del servizio.
Qualora un'autorità di vigilanza abbia informato la competente autorità dello Stato membro del fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione in loco conformemente al presente comma o qualora per un'ispezione in loco conformemente al primo comma detta autorità di vigilanza sia di fatto impossibilitata ad esercitare il diritto di effettuarla, essa può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.
Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'EIOPA ha la facoltà di partecipare ad indagini in loco se sono effettuate congiuntamente da due o più autorità di vigilanza.
Articolo 39
Trasferimento del portafoglio
Alle condizioni previste dal diritto nazionale, gli Stati membri autorizzano le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel loro territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti, sottoscritti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, ad un’impresa cessionaria stabilita nella Comunità.
Tale trasferimento è autorizzato solo se le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cessionaria attestano che l’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 100, paragrafo 1.
Le autorità degli Stati membri consultati comunicano il proprio parere o il proprio assenso alle autorità dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione cedente entro i tre mesi successivi alla ricezione della richiesta di consultazione.
Se le autorità consultate non danno una risposta entro tale termine, il silenzio equivale ad un tacito accordo.
Il trasferimento del portafoglio autorizzato in conformità dei paragrafi da 1 a 5 è oggetto di una misura di pubblicità, alle condizioni previste dal diritto nazionale dello Stato membro di origine, dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro dell’impegno, prima o dopo il rilascio dell’autorizzazione.
Il trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati ed a qualunque altra persona che abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti.
Il primo e il secondo comma del presente paragrafo lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà dei contraenti di risolvere il contratto entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento.
CAPO IV
Condizioni di esercizio dell’attività
Sezione 1
Responsabilità dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza
Articolo 40
Responsabilità dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza
Gli Stati membri garantiscono che l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione abbia la responsabilità ultima dell’osservanza, da parte dell’impresa interessata, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva.
Sezione 2
Sistema di governance
Articolo 41
Requisiti generali in materia di governance
Gli Stati membri richiedono a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di dotarsi di un sistema efficace di governance, che consenta una gestione sana e prudente dell’attività.
Tale sistema comprende quanto meno una struttura organizzativa trasparente adeguata, con una chiara ripartizione e un’appropriata separazione delle responsabilità ed un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. Esso include l’osservanza dei requisiti stabiliti agli articoli da 42 a 49.
Il sistema di governance è soggetto ad un riesame interno periodico.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di politiche scritte in relazione quanto meno alla gestione del rischio, al controllo interno, all’audit interno e, laddove rilevante, all’esternalizzazione. Esse garantiscono che tali politiche siano attuate.
Tali politiche scritte sono riesaminate per lo meno una volta all’anno. Esse sono soggette all’approvazione preliminare dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e sono adattate in vista di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato.
Le autorità di vigilanza dispongono di mezzi, metodi e poteri appropriati per verificare il sistema di governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e per valutare i rischi emergenti individuati da tali imprese che potrebbero influire sulla loro solidità finanziaria.
Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza siano dotate dei poteri necessari per esigere che il sistema di governance sia migliorato e rafforzato per assicurare l’osservanza dei requisiti di cui agli articoli da 42 a 49.
Articolo 42
Requisiti di competenza e di onorabilità per le persone che dirigono effettivamente l’impresa o rivestono altre funzioni fondamentali
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che tutte le persone che dirigono effettivamente l’impresa o rivestono altre funzioni fondamentali rispettino costantemente i requisiti seguenti:
le loro qualifiche professionali, conoscenze ed esperienze sono adeguate per consentire una gestione sana e prudente (competenza); e
essi godono di buona reputazione e integrità (onorabilità).
Articolo 43
Prova di onorabilità
Quando nello Stato membro di origine o di provenienza del cittadino straniero interessato non è rilasciato il documento di cui al paragrafo 1, tale documento può essere sostituito da una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui questa non sia prevista da una dichiarazione solenne, resa dal cittadino straniero interessato ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all’occorrenza ad un notaio dello Stato membro di origine o di provenienza del cittadino straniero.
L’autorità o il notaio rilasciano un attestato che certifica l’autenticità della dichiarazione giurata o della dichiarazione solenne.
La dichiarazione di assenza di fallimento di cui al primo comma può essere resa anche ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro interessato.
Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
Ogni Stato membro comunica inoltre agli altri Stati membri ed alla Commissione le autorità o gli enti ai quali devono essere presentati i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 a corredo della domanda di esercitare le attività di cui all’articolo 2 nel territorio di tale Stato membro.
Articolo 44
Gestione dei rischi
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di un sistema efficace di gestione dei rischi, che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali sono o potrebbero essere esposte e le relative interdipendenze.
Tale sistema di gestione dei rischi è efficace e perfettamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, con adeguata considerazione delle persone che dirigono effettivamente l’impresa o rivestono altre funzioni fondamentali.
Il sistema di gestione dei rischi copre i rischi da includere nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 101, paragrafo 4, nonché i rischi che sono completamente o parzialmente esclusi da detto calcolo.
Il sistema di gestione dei rischi copre quanto meno i seguenti settori:
sottoscrizione e costituzione di riserve;
gestione delle attività e delle passività;
investimenti, in particolare derivati e impegni simili;
gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
gestione dei rischi operativi;
riassicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio.
La politica scritta sulla gestione dei rischi di cui all’articolo 41, paragrafo 3 comprende le politiche riguardanti il secondo comma, lettere da a) ad f) del presente paragrafo.
Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione applicano l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, predispongono un piano di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a tali aggiustamenti.
Per quanto riguarda la gestione delle attività e passività le imprese di assicurazione e riassicurazione valutano regolarmente:
la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese all'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 77 bis;
in caso di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter:
la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento di congruità, ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera b) e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a carico dei fondi propri ammissibili;
la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle modifiche della composizione del portafoglio di attivi dedicato;
l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento di congruità;.
in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies:
la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento per la volatilità e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a carico dei fondi propri ammissibili;
l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.
Le imprese di assicurazione e riassicurazione presentano le valutazioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), ogni anno all'autorità di vigilanza nel quadro delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 35. Qualora l'azzeramento dell'aggiustamento di congruità o dell'aggiustamento per la volatilità si risolva nel mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità, l'impresa presenta anche una rassegna delle misure che l'impresa potrebbe applicare in tale situazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il profilo di rischio e rimettersi in tal modo in regola con il requisito patrimoniale.
Ove venga applicato l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, la politica scritta sulla gestione dei rischi di cui all'articolo 41, paragrafo 3, comprende una politica relativa ai criteri di applicazione di detto aggiustamento.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente paragrafo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le procedure da seguire in sede di valutazione dei rating creditizi esterni.
L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno parziale o completo approvato conformemente agli articoli 112 e 113, la funzione di gestione dei rischi assolve ai seguenti compiti aggiuntivi:
costruire e applicare il modello interno;
testare e convalidare il modello interno;
documentare il modello interno ed eventuali modifiche successive ad esso apportate;
analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche in materia;
informare l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in merito ai risultati del funzionamento del modello interno, proponendo i settori passibili di miglioramenti e aggiornando tale organo in merito agli sforzi fatti per migliorare le carenze individuate in precedenza.
Articolo 45
Valutazione interna del rischio e della solvibilità
Nell’ambito del proprio sistema di gestione dei rischi ogni impresa di assicurazione e impresa di riassicurazione procede alla valutazione interna del rischio e della solvibilità.
Tale valutazione riguarda per lo meno:
il fabbisogno di solvibilità globale tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell’impresa;
l’osservanza continua dei requisiti patrimoniali previsti al capo VI, sezioni 4 e 5 e dei requisiti riguardanti le riserve tecniche previsti al capo VI, sezione 2;
la misura in cui il profilo di rischio dell’impresa interessata si discosti dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 101, paragrafo 3, calcolato con la formula standard conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 2 o con un modello interno parziale o completo conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 3.
Articolo 46
Controllo interno
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di un sistema di controllo interno efficace.
Tale sistema include almeno procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli dell’impresa ed una funzione di verifica della conformità.
Articolo 47
Audit interno
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di una funzione di audit interno efficace.
La funzione di audit interno include una valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno e di altri elementi del sistema di governance.
Articolo 48
Funzione attuariale
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono una funzione attuariale efficace che:
coordini il calcolo delle riserve tecniche;
garantisca l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati nonché delle ipotesi fatte nel calcolo delle riserve tecniche;
valuti la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
raffronti le migliori stime con i dati tratti dall’esperienza;
informi l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in merito all’affidabilità e all’adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
supervisioni il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all’articolo 82;
esprima un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
esprima un parere sull’adeguatezza degli accordi di riassicurazione; e
contribuisca ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 44, in particolare rispetto alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al capo VI, sezioni 4 e 5 e rispetto alla valutazione di cui all’articolo 45.
Articolo 49
Esternalizzazione
L’esternalizzazione di funzioni o attività operative sostanziali o importanti non deve avvenire con modalità che determinano uno qualsiasi dei seguenti effetti:
un grave pregiudizio alla qualità del sistema di governance dell’impresa interessata;
l’incremento indebito del rischio operativo;
un pregiudizio della capacità delle autorità di vigilanza di controllare che l’impresa adempia a tutti i propri obblighi;
la messa a repentaglio della prestazione di un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti.
Articolo 50
Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis, che precisano ulteriormente quanto segue:
gli elementi dei sistemi di cui agli articoli 41, 44, 46 e 47, e in particolare i settori che devono essere coperti dalla gestione delle attività e delle passività e dalla politica in materia di investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2;
le funzioni di cui agli articoli 44, 46, 47 e 48.
Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla presente sezione, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
i requisiti di cui all'articolo 42 e le funzioni che vi sono soggette;
le condizioni per l'esternalizzazione, in particolare a favore di fornitori di servizi ubicati in paesi terzi.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Sezione 3
Informativa al pubblico
Articolo 51
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: contenuto
Gli Stati membri, tenuto conto delle informazioni di cui all’articolo 35, paragrafo 3 e dei principi di cui all’articolo 35, paragrafo 4, prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di pubblicare una relazione annuale sulla loro solvibilità e condizione finanziaria.
Tale relazione contiene le seguenti informazioni, in forma integrale o tramite riferimento ad informazioni equivalenti, sia per natura che per portata, pubblicate in applicazione di altri obblighi di legge o regolamentari:
una descrizione dell’attività e dei risultati dell’impresa;
una descrizione del sistema di governance e una valutazione della sua adeguatezza rispetto al profilo di rischio dell’impresa;
una descrizione, effettuata separatamente per ciascuna categoria di rischio, dell’esposizione al rischio, delle concentrazioni di rischio, dell’attenuazione del rischio e della sensibilità al rischio;
una descrizione, effettuata separatamente per le attività, le riserve tecniche e le altre passività, delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione, nonché la spiegazione di eventuali differenze rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio;
una descrizione della gestione del capitale che includa almeno quanto segue:
la struttura e l’importo dei fondi propri nonché la loro qualità;
gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;
l’opzione di cui all’articolo 304 utilizzata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;
informazioni che consentano un’adeguata comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottese alla formula standard e quelle di qualsiasi modello interno utilizzato dall’impresa per il calcolo del suo requisito patrimoniale di solvibilità;
qualsiasi importo corrispondente all’inosservanza del requisito patrimoniale minimo o qualsiasi grave inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità riscontrata durante il periodo oggetto della relazione, anche se successivamente risolto, con una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze nonché le eventuali misure adottate per porvi rimedio.
La descrizione di cui al paragrafo 1, lettera d), indica anche se l'impresa utilizzi l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quater e quantifica l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità sulla situazione finanziaria dell'impresa.
La descrizione di cui al paragrafo 1, lettera e), punto i) include un’analisi di qualsiasi variazione significativa rispetto al precedente periodo oggetto di relazione e la spiegazione di qualsiasi differenza importante rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonché una breve descrizione della trasferibilità del capitale.
Per quanto riguarda la pubblicazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al paragrafo 1, lettera e), punto ii), vengono indicati separatamente l’importo calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezioni 2 e 3 e l’eventuale maggiorazione del capitale imposta conformemente all’articolo 37 o l’impatto dei parametri specifici cui l’impresa di assicurazione o di riassicurazione è tenuta a ricorrere conformemente all’articolo 110, accompagnati da informazioni concise sulla giustificazione fornita dall’autorità di vigilanza interessata.
Tuttavia, e fermo restando qualsiasi obbligo di informativa imposto da altre disposizioni legislative o regolamentari, gli Stati membri possono prevedere che, sebbene il requisito patrimoniale totale di solvibilità di cui al paragrafo 1, lettera e), punto ii), sia stato pubblicato, la maggiorazione del capitale o l'impatto dei parametri specifici cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è tenuta a ricorrere conformemente all'articolo 110 non debbano essere evidenziati separatamente per un periodo transitorio che termina non più tardi del 31 dicembre 2020.
La comunicazione del requisito patrimoniale di solvibilità è accompagnata, ove applicabile, da un’indicazione che il suo importo finale è tuttora oggetto di valutazione da parte della vigilanza.
Articolo 52
Informazioni destinate all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e relazioni presentate da tale autorità
Fatto salvo l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010, gli Stati membri prescrivono alle autorità di vigilanza di fornire annualmente all'EIOPA le seguenti informazioni:
la maggiorazione media del capitale per impresa e l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall'autorità di vigilanza durante l'anno precedente, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie:
le imprese di assicurazione e di riassicurazione;
le imprese di assicurazione vita;
le imprese di assicurazione non vita;
le imprese di assicurazione che svolgono attività in entrambi i settori vita e non-vita;
le imprese di riassicurazione;
per ciascuna delle informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
il numero delle imprese di assicurazione e riassicurazione che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelle che ne sono esonerate su base analitica secondo il disposto dell'articolo 35, paragrafi 6 e 7, unitamente all'entità dei loro requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi delle imprese di assicurazione e riassicurazione dello Stato membro;
il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelli che ne sono esonerati su base analitica secondo il disposto dell'articolo 254, paragrafo 2, unitamente all'entità dei loro requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi di tutti i gruppi;
L'EIOPA pubblica annualmente le seguenti informazioni:
per l'insieme degli Stati membri, l'attribuzione totale delle maggiorazioni del capitale, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità per ciascuna delle seguenti categorie:
le imprese di assicurazione e di riassicurazione;
le imprese di assicurazione vita;
le imprese di assicurazione non vita;
le imprese di assicurazione che svolgono attività in entrambi i settori vita e non-vita;
le imprese di riassicurazione;
per ciascuno Stato membro separatamente, l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità, per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione in quel determinato Stato membro;
per ciascuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
per tutti gli Stati membri collettivamente considerati, il numero totale delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero totale delle imprese di assicurazione/riassicurazione e gruppi che ne sono esonerati su base analitica secondo il disposto dell'articolo 35, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 254, paragrafo 2, unitamente all'entità dei loro requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi di tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione e gruppi;
separatamente per ciascuno Stato membro, il numero delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero totale delle imprese di assicurazione/riassicurazione e dei gruppi che ne sono esonerati su base analitica secondo il disposto dell'articolo 35, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 254, paragrafo 2, unitamente all'entità dei loro requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei premi, riserve tecniche e attivi delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi degli Stati membri;
Articolo 53
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: principi applicabili
Le autorità di vigilanza consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di non rendere pubblica un’informazione quando:
la pubblicazione di tale informazione conferirebbe ai concorrenti dell’impresa significativi vantaggi indebiti;
l’impresa è tenuta alla segretezza o alla riservatezza in virtù di obblighi nei confronti dei contraenti o altre relazioni con la controparte.
Articolo 54
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive
In caso di qualsiasi sviluppo importante che influenzi significativamente la rilevanza delle informazioni pubblicate conformemente agli articoli 51 e 53, le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano informazioni appropriate sulla natura e gli effetti di tale sviluppo importante.
Ai fini del primo comma, sono considerati sviluppi importanti almeno le circostanze seguenti:
è rilevata un’inosservanza del requisito patrimoniale minimo e le autorità di vigilanza considerano che l’impresa non sarà in grado di presentare un piano di finanziamento realistico a breve termine o non ottengono tale piano entro un mese dalla data in cui è stata rilevata l’inosservanza;
è rilevato una grave inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e le autorità di vigilanza non ottengono un piano di risanamento realistico entro due mesi dalla data in cui è stata rilevata l’inosservanza.
Per quanto riguarda il secondo comma, lettera a), le autorità di vigilanza impongono all’impresa interessata di pubblicare immediatamente l’importo corrispondente all’inosservanza, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di finanziamento a breve termine considerato inizialmente realistico, il problema dell’inosservanza del requisito patrimoniale minimo non è stato risolto a distanza di tre mesi dal rilevamento, se ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure adottate per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive previste.
Per quanto riguarda il secondo comma, lettera b), le autorità di vigilanza impongono all’impresa interessata di pubblicare immediatamente l’importo corrispondente all’inosservanza, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente realistico, il problema dell’inosservanza del requisito patrimoniale minimo non è stato risolto a distanza di sei mesi dal rilevamento, se ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive previste.
Articolo 55
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: politica e approvazione
Articolo 56
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: atti delegati e norme tecniche di attuazione
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis, che precisano le informazioni che devono essere pubblicate e i relativi termini di pubblicazione annuali di cui alla sezione 3.
Al fine di assicurare condizioni di esecuzione della presente sezione, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure, i formati e i modelli.
L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Sezione 4
Partecipazioni qualificate
Articolo 57
Acquisizioni
Articolo 58
Periodo di valutazione
Prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di cui all’articolo 57, paragrafo 1, nonché dall’eventuale ulteriore ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza informano per iscritto il candidato acquirente dell’avvenuta ricezione.
Le autorità di vigilanza dispongono di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all’elenco di cui all’articolo 59, paragrafo 4 («periodo di valutazione»), per effettuare la valutazione di cui all’articolo 59, paragrafo1 («valutazione»).
Le autorità di vigilanza informano il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.
Durante il periodo di valutazione le autorità di vigilanza possono, se del caso, e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo di tale periodo, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.
Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità di vigilanza e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, il periodo di valutazione è sospeso. Tale sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità di vigilanza sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del periodo di valutazione.
Le autorità di vigilanza possono prorogare la sospensione di cui al paragrafo 2, secondo comma, fino a un massimo di trenta giorni lavorativi se il candidato acquirente:
risiede fuori dalla Comunità o è soggetto ad una regolamentazione non comunitaria; oppure
è una persona fisica o giuridica non sottoposta a vigilanza a norma della presente direttiva, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) ( 7 ), della direttiva 2004/39/CE o della direttiva 2006/48/CE.
Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla presente sezione e per tenere conto degli sviluppi futuri, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano gli adeguamenti dei criteri di cui all'articolo 59, paragrafo 1.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Articolo 59
Valutazione
Nell’esaminare la notifica di cui all’articolo 57, paragrafo 1, e le informazioni di cui all’articolo 58, paragrafo 2, le autorità di vigilanza valutano, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:
la reputazione del candidato acquirente;
la reputazione e l’esperienza di tutte le persone che, in esito al progetto di acquisizione, determineranno l’orientamento dell’attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione alla quale si riferisce il progetto di acquisizione;
la capacità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali a norma della presente direttiva e, se del caso, di altre direttive, segnatamente la direttiva 2002/87/CE, in particolare, il fatto che il gruppo di cui farà parte disponga di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità di vigilanza e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità di vigilanza;
l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ( 8 ), o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.
Articolo 60
Acquisizioni di imprese finanziarie regolamentate
Le pertinenti autorità di vigilanza operano in piena consultazione reciproca quando effettuano la valutazione se il candidato acquirente è:
un ente creditizio, un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, un’impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell’articolo 1 bis, punto 2), della direttiva 85/611/CEE («società di gestione di OICVM»), autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
l’impresa madre di un ente creditizio, di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, di un’impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione; o
una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, un’impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione.
Articolo 61
Comunicazioni delle imprese di assicurazione o di riassicurazione alle autorità di vigilanza
L’impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica all’autorità di vigilanza del proprio Stato membro di origine, appena ne abbia conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni al suo capitale che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, di una delle soglie di cui all’articolo 57 e all’articolo 58, paragrafi da 1 a 7.
L’impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica altresì, almeno una volta all’anno, all’autorità di vigilanza del suo Stato membro di origine l’identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l’entità di queste ultime, così come risultano, in particolare, dai verbali dell’assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in borsa.
Articolo 62
Partecipazioni qualificate, poteri delle autorità di vigilanza
Gli Stati membri stabiliscono che, qualora l’influenza esercitata dalle persone di cui all’articolo 57 possa essere di ostacolo a una gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa in cui si intende acquisire o incrementare una partecipazione qualificata adotti le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono consistere, ad esempio, in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei direttori e degli amministratori o nella sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi.
Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino all’obbligo di notifica di cui all’articolo 57.
Qualora la partecipazione sia assunta nonostante l’opposizione delle autorità di vigilanza, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono:
la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto corrispondenti; o
la nullità o l’annullabilità dei voti espressi.
Articolo 63
Diritti di voto
Ai fini della presente sezione, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE nonché le relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva.
Gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da imprese di investimento o enti creditizi derivanti dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all’allegato I, sezione A, punto 6), della direttiva 2004/39/CE, a condizione da un lato che tali diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente e, dall’altro, che siano ceduti entro un anno dall’acquisizione.
Sezione 5
Segreto d’ufficio, scambio di informazioni e promozione della convergenza della vigilanza
Articolo 64
Segreto d’ufficio
Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per le autorità di vigilanza, nonché i revisori e gli esperti incaricati da tali autorità, abbiano l’obbligo del segreto d’ufficio.
Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell’ufficio non è divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Ciò nondimeno, nei casi concernenti un’impresa di assicurazione o di riassicurazione dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardano terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell’ambito di procedimenti civili o commerciali.
Articolo 65
Scambio di informazioni fra le autorità di vigilanza degli Stati membri
L’articolo 64 non impedisce lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dei vari Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 64.
Articolo 65 bis
Collaborazione con l'EIOPA
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di vigilanza collaborino con l'EIOPA ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di vigilanza forniscano quanto prima all'EIOPA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Articolo 66
Accordi di cooperazione con i paesi terzi
Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi o con le autorità o gli organismi di paesi terzi definiti all’articolo 68, paragrafi 1 e 2, solo a condizione che le informazioni da comunicare beneficino di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste nella presente sezione. Tale scambio di informazioni deve essere destinato all’attuazione dei compiti di vigilanza di tali autorità od organismi.
Qualora le informazioni che uno Stato membro deve comunicare ad un paese terzo provengano da un altro Stato membro, esse sono comunicate solo con l’esplicito consenso dell’autorità di vigilanza di tale Stato membro e, in tal caso, unicamente per i fini autorizzati da tale autorità.
Articolo 67
Utilizzo delle informazioni riservate
Le autorità di vigilanza che ricevono informazioni riservate a norma degli articoli 64 o 65 possono servirsene soltanto nell’esercizio delle loro funzioni e per le seguenti finalità:
per verificare il sussistere delle condizioni di accesso all’attività di assicurazione o di riassicurazione e facilitare il controllo dell’esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul requisito patrimoniale di solvibilità, sul requisito patrimoniale minimo e sul sistema di governance;
per irrogare sanzioni;
nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità di vigilanza;
nei procedimenti giurisdizionali di cui alla presente direttiva.
Articolo 67 bis
Poteri di inchiesta del Parlamento europeo
Gli articoli 64 e 67 lasciano impregiudicati i poteri d'inchiesta conferiti al Parlamento europeo dall'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Articolo 68
Scambio di informazioni con altre autorità
Gli articoli 64 e 67 non ostano ad alcuna delle seguenti attività:
lo scambio di informazioni tra diverse autorità di vigilanza di uno stesso Stato membro nell’espletamento delle loro funzioni di vigilanza;
lo scambio di informazioni, nell’espletamento delle loro funzioni di vigilanza, fra autorità di vigilanza e i seguenti soggetti situati nello stesso Stato membro:
le autorità investite della funzione di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari;
gli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi;
le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e di altri enti finanziari;
le autorità responsabili della vigilanza dei soggetti obbligati che figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) ai fini della conformità a detta direttiva;
la trasmissione, agli organi incaricati di esperire le procedure di liquidazione coatta o di amministrare i fondi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione.
Gli scambi di informazioni di cui alle lettere b) e c), possono avere luogo anche tra diversi Stati membri.
Le informazioni ricevute dalle autorità, organi e persone di cui sopra sono coperte dall’obbligo del segreto d’ufficio di cui all’articolo 64.
Gli articoli da 64 a 67 non ostano a che gli Stati membri autorizzino scambi di informazioni tra le autorità di vigilanza e i soggetti seguenti:
le autorità preposte alla vigilanza sugli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione, di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi;
le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d’investimento e di altri enti finanziari;
gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse, nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.
Gli Stati membri che applicano il primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
le informazioni devono essere dirette all’esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma;
le informazioni ricevute devono essere coperte dall’obbligo del segreto d’ufficio di cui all’articolo 64;
qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni devono essere comunicate solo con l’esplicito consenso dell’autorità di vigilanza da cui provengono e, in tal caso, unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del primo e del secondo comma.
Gli articoli da 64 a 67 non ostano a che gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario e la sua integrità, autorizzino lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e le autorità o gli organi incaricati dell’individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.
Gli Stati membri che applicano il primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
le informazioni devono essere dirette alle attività di individuazione delle violazioni e di indagine di cui al primo comma;
le informazioni ricevute devono essere coperte dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 64;
qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo con l’esplicito consenso dell’autorità di vigilanza da cui provengono e, in tal caso, unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.
Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione delle violazioni o di indagine ricorrendo a persone incaricate a tale scopo, in base alla loro competenza specifica, e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio delle informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.
Ai fini dell’applicazione del secondo comma, lettera c), le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano all’autorità di vigilanza da cui le informazioni provengono l’identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.
Articolo 69
Comunicazione di informazioni alle amministrazioni centrali responsabili della normativa finanziaria
Gli articoli 64 e 67 non ostano a che gli Stati membri autorizzino, per legge, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili della normativa di vigilanza sugli enti creditizi, gli enti finanziari, i servizi di investimento e le imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.
Tali comunicazioni sono fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale. In ogni caso, gli Stati membri dispongono che le informazioni ricevute in base all'articolo 65 e all'articolo 68, paragrafo 1, e quelle ottenute mediante le ispezioni in loco di cui all'articolo 33 possano formare oggetto delle comunicazioni solo con l'accordo esplicito delle autorità di vigilanza da cui provengono le informazioni o dell'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione in loco.
Articolo 70
Trasmissione delle informazioni alle banche centrali, alle autorità monetarie, alle autorità di vigilanza sui sistemi di pagamento e al Comitato europeo per il rischio sistemico
Fatti salvi gli articolo da 64 a 69, un'autorità di vigilanza può trasmettere ai seguenti soggetti informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni:
le banche centrali del sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario;
all'occorrenza, altre autorità pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento; e
il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ), qualora le informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti.
Articolo 71
Convergenza della vigilanza
Gli Stati membri assicurano che le autorità di vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni, tengano conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di prassi di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri assicurano che:
le autorità di vigilanza partecipino alle attività dell'EIOPA;
le autorità di vigilanza si adoperino con ogni mezzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni dell'EIOPA di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e, se non lo fanno, ne forniscano la motivazione;
i mandati nazionali conferiti alle autorità di vigilanza non impediscano l'esercizio delle loro funzioni in quanto membri dell'EIOPA o ai sensi della presente direttiva.
▼M5 —————
Sezione 6
Obblighi dei revisori
Articolo 72
Obblighi dei revisori
Gli Stati membri dispongono quanto meno che le persone abilitate a norma dell’ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili ( 11 ), che esercitano presso un’impresa di assicurazione o di riassicurazione il controllo legale dei conti di cui all’articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, all’articolo 37 della direttiva 83/349/CEE o all’articolo 31 della direttiva 85/611/CEE, o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbiano l’obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità di vigilanza fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui esse siano venute a conoscenza nell’esercizio dell’incarico sopra citato e che siano tali da determinare una qualsiasi delle seguenti conseguenze:
una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l’autorizzazione o disciplinano in modo specifico l’esercizio dell’attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
la messa a repentaglio della continuità dell’attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
il rifiuto della certificazione dei bilanci o l’emissione di riserve;
l’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità;
l’inosservanza del requisito patrimoniale minimo.
Le persone di cui al primo comma segnalano altresì fatti o decisioni di cui vengano a conoscenza nell’ambito di un incarico quale quello di cui al primo comma, esercitato presso un’impresa che abbia stretti legami derivanti da un rapporto di controllo con l’impresa di assicurazione o di riassicurazione presso la quale quelle persone svolgono tale incarico.
CAPO V
Esercizio cumulativo delle attività di assicurazione vita e non-vita
Articolo 73
Esercizio cumulativo dell’attività di assicurazione vita e non-vita
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che:
le imprese autorizzate ad esercitare attività di assicurazione vita possano ottenere un’autorizzazione per le attività di assicurazione non vita per i rischi dei rami 1 e 2 di cui all’allegato I, parte A;
le imprese autorizzate, unicamente per i rischi dei rami 1 e 2 di cui all’allegato I, parte A, possano ottenere un’autorizzazione ad esercitare attività di assicurazione vita.
Ciascuna attività è tuttavia gestita separatamente conformemente all’articolo 74.
Le imprese che alle seguenti date praticavano il cumulo delle attività di assicurazione sia vita che non vita disciplinate dalla presente direttiva possono continuare a praticare tale cumulo, purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta conformemente all’articolo 74:
alla data del 1o gennaio 1981 per le imprese autorizzate in Grecia;
alla data del 1o gennaio 1986 per le imprese autorizzate in Spagna e Portogallo;
alla data del 1o gennaio 1995 per le imprese autorizzate in Austria, Finlandia e Svezia;
alla data del 1o maggio 2004 per le imprese autorizzate in Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia;
alla data del 1o gennaio 2007 per le imprese autorizzate in Bulgaria e Romania;
alla data del 1 luglio 2013 per le imprese autorizzate in Croazia;
alla data del 15 marzo 1979 per tutte le altre imprese.
Lo Stato membro di origine può obbligare le imprese di assicurazione a porre fine, entro termini da esso stabiliti, al cumulo delle attività di assicurazione vita e non vita da esse esercitate alle date di cui al primo comma.
Articolo 74
Gestione distinta delle attività di assicurazione vita e non-vita
La gestione distinta di cui all’articolo 73 è deve essere organizzata in modo che l’attività di assicurazione vita sia separata dall’attività di assicurazione non vita.
Non si può recare pregiudizio ai rispettivi interessi dei contraenti dell’assicurazione vita e non vita e in particolare i contraenti dell’assicurazione vita godono dei benefici provenienti da tale assicurazione come se l’impresa di assicurazione vita praticasse unicamente l’assicurazione vita.
Fatti salvi gli articoli 100 e 128, le imprese di assicurazione di cui all’articolo 73, paragrafi 2 e 5 calcolano:
un requisito patrimoniale minimo nozionale vita rispetto alla loro attività di assicurazione o di riassicurazione vita, calcolato come se l’impresa interessata esercitasse soltanto tale attività, sulla base dei conti separati di cui al paragrafo 6; e
un requisito patrimoniale minimo nozionale non vita rispetto alla loro attività di assicurazione o riassicurazione non vita, calcolato come se l’impresa interessata esercitasse soltanto tale attività, sulla base dei conti separati di cui al paragrafo 6.
Come minimo, le imprese di assicurazione di cui all’articolo 73, paragrafi 2 e 5 coprono i requisiti seguenti con un importo equivalente di elementi di fondi propri di base ammissibili:
il requisito patrimoniale minimo nozionale vita rispetto all’attività del settore vita;
il requisito patrimoniale minimo nozionale non vita rispetto all’attività del settore non vita.
Gli obblighi finanziari minimi di cui al primo comma che sono a carico dell’attività di assicurazione vita e dell’attività di assicurazione non vita non sono sostenuti dall’altra attività.
Le scritture contabili sono effettuate in modo da far apparire le fonti dei risultati distintamente per l’attività di assicurazione vita e per l’attività di assicurazione non vita. Tutte le entrate, in particolare premi, versamenti dei riassicuratori, redditi finanziari, e tutte le spese, in particolare prestazioni di assicurazione, incrementi delle riserve tecniche, premi di riassicurazione e spese di gestione delle operazioni di assicurazione, sono ripartite in base alla loro origine. Gli elementi comuni alle due attività sono imputati ai conti secondo un criterio di ripartizione che deve essere approvato dall’autorità di vigilanza.
Le imprese di assicurazione elaborano, in base alle scritture contabili, un documento da cui risultano in modo distinto gli elementi dei fondi propri di base ammissibili portati a copertura di ciascun requisito patrimoniale minimo nozionale di cui al paragrafo 2, in conformità all’articolo 98, paragrafo 4.
Se l’importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili corrispondenti ad una delle attività è insufficiente a coprire gli obblighi finanziari minimi di cui al paragrafo 3, primo comma, le autorità di vigilanza applicano all’attività in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dalla presente direttiva, a prescindere dai risultati ottenuti nell’altra attività.
In deroga al paragrafo 3, secondo comma, tali misure possono comportare l’autorizzazione del trasferimento di elementi espliciti dei fondi propri di base ammissibili da una attività all’altra.
CAPO VI
Disposizioni inerenti alla valutazione delle attività e delle passività, delle riserve tecniche, dei fondi propri, del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e disposizioni in materia di investimenti
Sezione 1
Valutazione delle attività e delle passività
Articolo 75
Valutazione delle attività e delle passività
Gli Stati membri garantiscono che, salvo indicato diversamente, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutino le attività e le passività come segue:
le attività sono valutate all’importo al quale potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato;
le passività sono valutate all’importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato.
Quando si valutano le passività di cui al punto b), non è effettuato alcun aggiustamento per tenere conto del merito di credito proprio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla valutazione delle attività e delle passività, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
laddove gli atti delegati di cui al paragrafo 2 richiedano l'utilizzo dei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002, la coerenza di tali principi con il metodo di valutazione delle attività e delle passività stabilito ai paragrafi 1 e 2;
i metodi e le ipotesi da utilizzare nel caso in cui i prezzi basati sulle quotazioni di mercato non siano disponibili o i principi contabili internazionali adottati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio risultino temporaneamente o permanentemente incongruenti con il metodo di valutazione delle attività e delle passività stabilito ai paragrafi 1 e 2.
i metodi e le ipotesi da usare nella valutazione delle attività e passività stabilita al paragrafo 1 quando gli atti delegati di cui al paragrafo 2 consentono il ricorso a metodi di valutazione alternativi.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Sezione 2
Disposizioni relative alle riserve tecniche
Articolo 76
Disposizioni generali
Articolo 77
Calcolo delle riserve tecniche
La migliore stima corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro (valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri) sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
Il calcolo della migliore stima è basato su informazioni aggiornate e credibili e su ipotesi realistiche ed è realizzato utilizzando metodi attuariali e statistiche adeguati, applicabili e pertinenti.
La proiezione dei flussi di cassa utilizzata nel calcolo della migliore stima tiene conto di tutte le entrate e uscite di cassa necessarie per regolare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per tutta la loro durata di vita.
La migliore stima è calcolata al lordo, senza la deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo. Tali importi sono calcolati separatamente, conformemente all’articolo 81.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano separatamente la migliore stima e il margine di rischio.
Quando tuttavia i flussi di cassa futuri connessi con le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione possono essere riprodotti in modo affidabile utilizzando strumenti finanziari per i quali sia osservabile un valore di mercato affidabile, il valore delle riserve tecniche associato a tali futuri flussi di cassa è determinato sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari. In questo caso non è necessario calcolare separatamente la migliore stima e il margine di rischio.
Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano separatamente la migliore stima e il margine di rischio, il margine di rischio è calcolato determinando il costo della costituzione di un importo di fondi propri ammissibili pari al requisito patrimoniale di solvibilità necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per tutta la loro durata di vita.
Il tasso utilizzato nella determinazione del costo della costituzione di tale importo di fondi propri ammissibili (tasso del costo del capitale) è lo stesso per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione ed è sottoposto a revisione periodica.
Il tasso del costo del capitale utilizzato è pari alla maggiorazione rispetto al tasso d’interesse privo di rischio pertinente in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione incorrerebbe detenendo un importo di fondi propri ammissibili di cui alla sezione 3 pari al requisito patrimoniale di solvibilità necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione per tutta la loro durata di vita.
Articolo 77 bis
Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio
La determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 77, paragrafo 2, utilizza ed è coerente con le informazioni derivate dai pertinenti strumenti finanziari. La determinazione tiene conto degli strumenti finanziari con durate per le quali i mercati che li trattano insieme ai titoli obbligazionari sono da considerare DLT (Deep, Liquid and Transparent), ossia idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi. Per le durate per le quali i mercati che trattano i pertinenti strumenti finanziari o i titoli obbligazionari non sono più da considerare DLT, è estrapolata la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio.
La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio è basata su tassi a termine convergenti gradualmente da un tasso o un insieme di tassi a termine relativi alle durate più lunghe osservabili in un mercato DLT per i pertinenti strumenti finanziari e i titoli obbligazionari, verso un tasso a termine finale (Ultimate Forward Rate — UFR).
Articolo 77 ter
Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono applicare un aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o riassicurazione, anche per quanto concerne le rendite derivanti da contratti di assicurazione o riassicurazione non vita soggetti alla previa approvazione delle autorità di vigilanza, laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
l'impresa di assicurazione o riassicurazione dispone di un portafoglio di attività, formato da titoli obbligazionari nonché altre attività con caratteristiche simili in termini di flusso di cassa e destinato alla copertura della migliore stima del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o riassicurazione, che detiene per tutta la durata delle obbligazioni stesse, a meno che non si verifichi una rilevante variazione dei flussi di cassa e sia necessario conservare la specularità dei flussi di cassa attesi in entrata e in uscita;
il portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l'aggiustamento di congruità e il portafoglio di attività dedicato sono identificati, organizzati e gestiti separatamente dalle altre attività dell'impresa, con impossibilità di procedere alla copertura delle perdite derivanti dalle altre attività dell'impresa utilizzando il portafoglio di attività dedicato;
i flussi di cassa attesi del portafoglio di attività dedicato rispecchiano i singoli flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione attesi nella stessa valuta; gli eventuali disallineamenti non comportano rischi rilevanti in relazione a quelli intrinseci dell'attività assicurativa cui si applica l'aggiustamento di congruità;
i contratti sottostanti al portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non comportano versamenti di premi futuri;
gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione sono quelli di longevità, di spesa, di revisione e di mortalità;
laddove il rischio di sottoscrizione legato al portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione comprende il rischio di mortalità, in presenza di uno stress legato al rischio di mortalità calibrato secondo l'articolo 101, paragrafi da 2 a 5, l'incremento della migliore stima del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non supera il 5 %;
i contratti sottostanti al portafoglio delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non comprendono opzioni per il contraente o comunque includono solo un'opzione di riscatto in cui il valore di riscatto non è superiore a quello delle attività, calcolato conformemente all'articolo 75, destinate alla copertura delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione in essere al momento dell'esercizio dell'opzione di riscatto;
i flussi di cassa del portafoglio di attività dedicato sono fissi e non possono essere modificati né dagli emittenti delle attività stesse né da terzi;
ai fini del presente paragrafo le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di un contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono suddivise in diverse parti in sede di composizione del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o riassicurazione.
Nonostante la lettera h) del primo comma, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono fare ricorso ad attività caratterizzate da flussi di cassa fissi, o comunque soggetti solo all'inflazione, a condizione che esse replichino i flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione dipendenti dall'inflazione.
L'eventuale facoltà di emittenti o terze parti di modificare i flussi di cassa di un'attività in maniera tale da offrire all'investitore una compensazione sufficiente a permettergli di ottenere i medesimi flussi di cassa reinvestendo in attività caratterizzate da un merito di credito equivalente o superiore non inficia l'ammissibilità dell'attività stessa al portafoglio dedicato in virtù della lettera h) del primo comma.
Articolo 77 quater
Calcolo dell'aggiustamento di congruità
L'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter è calcolato per le singole valute in base ai seguenti principi:
l'aggiustamento di congruità deve essere pari alla differenza tra:
il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello del portafoglio di attività assegnate determinato a norma dell'articolo 75;
il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio;
l'aggiustamento di congruità non deve includere lo spread «fondamentale» che riflette i rischi mantenuti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
nonostante la lettera a), lo spread «fondamentale» deve essere incrementato laddove necessario per evitare che l'aggiustamento di congruità per le attività con merito di credito inferiore alla categoria «investimento» (investment grade) superi gli aggiustamenti di congruità per le attività della stessa classe e della medesima durata caratterizzate da un merito di credito di categoria «investimento»;
il ricorso a valutazioni esterne del merito di credito per il calcolo dell'aggiustamento di congruità deve essere conforme alle specifiche di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera n).
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), lo spread «fondamentale» è:
pari alla somma di:
spread di credito corrispondente alla probabilità di inadempimento relativa alle attività;
spread di credito corrispondente alla perdita prevista in caso di declassamento delle attività;
per le esposizioni verso le amministrazioni centrali degli Stati membri e le banche centrali, pari ad almeno il 30 % della media a lungo termine dello spread rispetto al tasso di interesse privo di rischio delle attività di uguale durata, merito di credito e classe registrato dai mercati finanziari;
per le attività diverse dalle esposizioni verso le amministrazioni centrali degli Stati membri e le banche centrali, pari ad almeno il 35 % della media a lungo termine dello spread rispetto al tasso di interesse privo di rischio delle attività di uguale durata, merito di credito e classe registrato dai mercati finanziari.
La probabilità di inadempimento di cui al primo comma, lettera a), punto i), si basa su statistiche di inadempimento a lungo termine pertinenti per l'attività in rapporto alla durata, al merito di credito e alla classe di quest'ultima.
Laddove non sia possibile desumere uno spread di credito dalle statistiche di inadempimento di cui al secondo comma lo spread «fondamentale» è pari alla percentuale della media a lungo termine dello spread rispetto al tasso di interesse privo di rischio di cui alle lettere b) e c).
Articolo 77 quinquies
Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
Il portafoglio di riferimento per una valuta è rappresentativo delle attività denominate nella valuta in questione, che è altresì quella degli investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, destinate alla copertura della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione denominate nella medesima valuta.
Lo spread valutario corretto per il rischio è calcolato come differenza tra lo spread di cui al paragrafo 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi alle attività.
L'aggiustamento per la volatilità si applica ai soli tassi di interesse pertinenti privi di rischio della struttura per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione ai sensi dell'articolo 77 bis. L'estrapolazione del tasso di interesse pertinente privo di rischio della struttura per scadenza si basa su tali tassi di interesse privi di rischio così rettificati.
Articolo 77 sexies
Informazioni tecniche prodotte dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
L'EIOPA redige e pubblica con cadenza almeno trimestrale, per ciascuna valuta interessata, le seguenti informazioni tecniche:
una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità;
per ciascuna durata interessata, il merito di credito e la classe di attività di uno spread «fondamentale» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera b);
per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato un aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 301, paragrafo 2.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 301, paragrafo 3.
Per quanto concerne le valute e i mercati nazionali per i quali la rettifica di cui al paragrafo 1, lettera c), non è stabilita dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, ai fini del calcolo della migliore stima non si applica alcun aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei pertinenti tassi di interesse privi di rischio.
Articolo 77 septies
Revisione delle misure relative alle garanzie a lungo termine e delle misure sul rischio azionario
Nel periodo indicato le autorità di vigilanza forniscono all'EIOPA informazioni sui seguenti aspetti:
disponibilità di garanzie a lungo termine nei prodotti assicurativi sui mercati nazionali e comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in quanto investitori a lungo termine;
il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento di congruità, l'aggiustamento per la volatilità, l'estensione del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata e le misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies;
l'impatto dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per la volatilità, del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno di capitale proprio, del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata nonché delle misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies sulla posizione finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, a livello nazionale e in forma anonima per ciascuna impresa;
gli effetti dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per la volatilità, del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno di capitale proprio e del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata sul comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in materia di investimenti e l'eventuale indebito alleggerimento dei requisiti patrimoniali;
gli effetti di eventuali estensioni del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, sugli sforzi profusi dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili destinati alla copertura del requisito patrimoniale di solvibilità oppure per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso;
per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano le misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies, l'effettivo rispetto dei piani di transizione di cui all'articolo 308 sexies e le prospettive di riduzione della dipendenza dalle misure transitorie stesse, anche per quanto concerne quelle adottate o previste dalle imprese e dall'autorità di vigilanza, tenendo conto del contesto normativo dello Stato membro interessato.
Sulla base del parere trasmesso dall'EIOPA, di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o gennaio 2021 oppure, se del caso, anche prima di tale termine. La relazione è incentrata, in particolare, sugli effetti riguardanti:
la tutela dei contraenti;
il funzionamento e la stabilità dei mercati europei delle assicurazioni;
il mercato interno, con particolare riferimento alla concorrenza e alla parità di condizioni all'interno dei mercati europei delle assicurazioni;
la misura in cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione continuano a operare in qualità di investitori a lungo termine;
la disponibilità e le tariffe per i prodotti di rendita;
la disponibilità e le tariffe per i prodotti concorrenti;
le strategie di investimento a lungo termine adottate dalle imprese di assicurazione in relazione ai prodotti cui si applicano gli articoli 77 ter e 77 quater per quanto concerne le altre garanzie a lungo termine;
le possibilità di scelta a disposizione dei consumatori e la consapevolezza di questi ultimi in merito ai rischi;
il grado di diversificazione dell'attività assicurativa e del portafoglio di attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
la stabilità finanziaria.
La relazione si basa altresì sulle esperienze raccolte a livello di vigilanza relative all'applicazione degli articoli da 77 bis a 77 sexies e dell'articolo 106, degli articoli 138, paragrafo 4, 304, 308 quater e 308 quinquies, anche in relazione agli atti delegati o agli atti di esecuzione adottati conformemente agli stessi.
Articolo 78
Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche
In aggiunta a quanto previsto all’articolo 77, quando calcolano le riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto:
di tutte le spese che saranno sostenute per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione;
dell’inflazione, compresa quella delle spese e dei sinistri;
di tutti i pagamenti ai contraenti ed ai beneficiari, comprese le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, che le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono di fare, a prescindere dal fatto che siano o meno contrattualmente garantiti, salvo che tali pagamenti non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2.
Articolo 79
Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione
Quando calcolano le riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto del valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali incluse nelle polizze di assicurazione e di riassicurazione.
Qualsiasi ipotesi fatta dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione rispetto alla probabilità che i contraenti esercitino le opzioni contrattuali, comprese le estinzioni anticipate e i riscatti, è realistica e basata su informazioni attuali e credibili. Le ipotesi tengono conto, esplicitamente o implicitamente, dell’impatto che le future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie potrebbero avere sull’esercizio di tali opzioni.
Articolo 80
Segmentazione
Quando calcolano le loro riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione segmentano le loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione in gruppi di rischi omogenei e quanto meno per aree di attività.
Articolo 81
Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo conformemente agli articoli da 76 a 80.
Quando calcolano gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto della distanza temporale tra i recuperi e i pagamenti diretti.
Il risultato di tale calcolo è aggiustato per tenere conto delle perdite previste a causa dell’inadempimento della controparte. Tale aggiustamento è basato sulla valutazione della probabilità di inadempimento della controparte e della perdita media in caso di inadempimento (perdita per inadempimento).
Articolo 82
Qualità dei dati e applicazione di approssimazioni, inclusi metodi caso per caso, per le riserve tecniche
Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotino di procedure e processi interni per garantire l’appropriatezza, la completezza e l’accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle loro riserve tecniche.
Qualora, in circostanze specifiche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non abbiano dati sufficienti di qualità appropriata per applicare un metodo attuariale affidabile a un gruppo o ad un sottogruppo delle loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione o agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, possono utilizzare approssimazioni adeguate, inclusi metodi caso per caso, per il calcolo della migliore stima.
Articolo 83
Raffronto con i dati tratti dall’esperienza
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano di processi e procedure per garantire che le migliori stime, e le ipotesi sottese al calcolo delle migliori stime, siano periodicamente raffrontate con i dati tratti dall’esperienza.
Quando dal raffronto risulta uno scostamento sistematico tra i dati tratti dall’esperienza e il calcolo delle migliori stime delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, l’impresa interessata effettua gli aggiustamenti appropriati ai metodi attuariali utilizzati e/o alle ipotesi fatte.
Articolo 84
Adeguatezza del livello delle riserve tecniche
Su richiesta delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano l’adeguatezza del livello delle loro riserve tecniche, nonché l’applicabilità e la pertinenza dei metodi applicati e l’adeguatezza dei dati statistici sottostanti utilizzati.
Articolo 85
Incremento delle riserve tecniche
Nella misura in cui il calcolo delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e di riassicurazione non sia conforme agli articoli da 76 a 83, le autorità di vigilanza possono richiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di incrementare l’importo delle riserve tecniche fino a raggiungere il livello determinato conformemente a tali articoli.
Articolo 86
Atti delegati, norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che stabiliscono quanto segue:
le metodologie attuariali e statistiche per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2;
le metodologie, i principi e le tecniche per la determinazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2;
le circostanze in cui le riserve tecniche sono calcolate come un elemento unico o come somma di una migliore stima e di un margine di rischio, e i metodi da utilizzare nel caso in cui le riserve tecniche siano calcolate come un elemento unico di cui all'articolo 77, paragrafo 4;
i metodi e le ipotesi da utilizzare nel calcolo del margine di rischio, compresa la determinazione dell'importo dei fondi propri ammissibili necessari per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, e la calibrazione del tasso del costo del capitale di cui all'articolo 77, paragrafo 5;
le aree di attività sulla base delle quali devono essere segmentate le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per calcolare le riserve tecniche di cui all'articolo 80;
gli standard da rispettare per garantire l'adeguatezza, la completezza e la precisione dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, e le circostanze specifiche in cui è teoricamente appropriato utilizzare approssimazioni, compresi metodi caso per caso, ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 82;
le specifiche relative ai requisiti di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, comprensive dei metodi, delle ipotesi e dei parametri standard da utilizzare in sede di calcolo dell'impatto dello stress legato al rischio di mortalità di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera e);
le specifiche relative ai requisiti di cui all'articolo 77 quater, comprensive delle ipotesi e dei metodi da applicare nel calcolo dell'aggiustamento di congruità e dello spread «fondamentale»;
i metodi e le ipotesi per il calcolo dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, comprensivi di formula per il calcolo del differenziale di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.
Per assicurare un'armonizzazione coerente per quanto riguarda i metodi e i calcoli per le riserve tecniche, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le metodologie da utilizzare per il calcolo dell'aggiustamento per inadempimento della controparte di cui all'articolo 81 elaborate appositamente per tenere conto delle perdite attese per inadempimento della controparte;
ove necessario, i metodi e le tecniche semplificati per calcolare le riserve tecniche, al fine di garantire che i metodi attuariali e statistici di cui alle lettere a) e d) siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le imprese di assicurazione e riassicurazione captive.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare dette norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Sezione 3
Fondi propri
Sottosezione 1
Determinazione dei fondi propri
Articolo 87
Fondi propri
I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all’articolo 88 e dei fondi propri accessori di cui all’articolo 89.
Articolo 88
Fondi propri di base
I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi:
l’eccedenza delle attività rispetto alle passività valutata conformemente all’articolo 75 e alla sezione 2;
le passività subordinate.
L’importo dell’eccedenza di cui al punto 1 è diminuito dell’importo delle azioni proprie detenute dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Articolo 89
Fondi propri accessori
I fondi propri accessori sono costituiti da elementi diversi dai fondi propri di base che possono essere richiamati per assorbire le perdite.
I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi nella misura in cui non si tratti di elementi dei fondi propri di base:
il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non è stato richiamato;
le lettere di credito e le garanzie;
qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante ricevuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Nel caso delle mutue e delle società a forma mutua a contributi variabili, i fondi propri accessori possono altresì comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua o società a forma mutua può vantare nei confronti dei suoi membri tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi.
Articolo 90
Approvazione dei fondi propri accessori da parte delle autorità di vigilanza
Le autorità di vigilanza approvano l’uno o l’altro degli elementi seguenti:
un importo monetario per ciascun elemento dei fondi propri accessori;
un metodo di calcolo dell’importo di ciascun elemento dei fondi propri accessori, nel qual caso l’assenso delle autorità di vigilanza riguardo l’importo così calcolato è accordato per un determinato periodo di tempo.
Per ciascun elemento dei fondi propri accessori l’approvazione delle autorità di vigilanza dipende dalla valutazione dei seguenti elementi:
lo status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacità e disponibilità a pagare;
la recuperabilità dei fondi, tenuto conto della forma giuridica dell’elemento considerato nonché di qualsiasi condizione che non consentirebbe che il pagamento o il richiamo dell’elemento vadano a buon fine;
qualsiasi informazione sull’esito dei richiami di tali fondi propri accessori fatti in passato dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nella misura in cui tali informazioni possano essere utilizzate attendibilmente per valutare l’esito previsto di richiami futuri.
Articolo 91
Riserva di utili
Articolo 92
Atti delegati, norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Le partecipazioni in enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 1, lettera b), includono:
le partecipazioni che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono in:
enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell’articolo 4, punti 1) e 5), della direttiva 2006/48/CE;
imprese di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;
i crediti subordinati e gli strumenti di cui all’articolo 63 e all’articolo 64, paragrafo 3, della direttiva 2006/48/CE che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono nei confronti delle entità definite alla lettera a) del presente paragrafo nelle quali detengono una partecipazione.
L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31o ottobre 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Sottosezione 2
Classificazione dei fondi propri
Articolo 93
Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli
Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli. La classificazione di tali elementi dipende dal fatto che si tratti di elementi dei fondi propri di base o dei fondi propri accessori e dalla misura in cui essi presentano le seguenti caratteristiche:
l’elemento è disponibile, o può essere richiamato su richiesta, per assorbire interamente le perdite nella prospettiva di continuità aziendale, nonché in caso di liquidazione (disponibilità permanente);
in caso di liquidazione, l’importo totale dell’elemento è disponibile per assorbire le perdite e il rimborso dell’elemento al possessore avviene solo dopo che sono state onorate tutte le altre obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di riassicurazione (subordinazione);
Per valutare in che misura gli elementi dei fondi propri possiedano le caratteristiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nel momento considerato e in futuro, occorre tenere in debito conto la durata dell’elemento, in particolare il fatto che esso abbia o meno una scadenza. Quando un elemento dei fondi propri ha una scadenza, è presa in considerazione la sua durata relativa rispetto alla durata delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell’impresa (durata sufficiente).
Sono inoltre prese in considerazione le seguenti caratteristiche:
se l’elemento è privo di obblighi o incentivi a rimborsare il suo importo nominale (assenza di incentivi a rimborsare);
se l’elemento è privo di spese fisse obbligatorie (assenza di costi obbligatori di servizio);
se l’elemento è libero da gravami (assenza di gravami).
Articolo 94
Criteri principali per la classificazione in livelli
Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto degli aspetti di cui all’articolo 93, paragrafo 2.
Gli elementi dei fondi propri accessori sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all’articolo 93, paragrafo 2.
Articolo 95
Classificazione dei fondi propri in livelli
Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione classifichino gli elementi dei loro fondi propri sulla base dei criteri di cui all’articolo 94.
A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione fanno riferimento, ove applicabile, all’elenco dei fondi propri di cui all’articolo 97, paragrafo 1, lettera a).
Quando un elemento dei fondi propri non è incluso in tale elenco, è valutato e classificato dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione conformemente al primo comma. Tale classificazione è soggetta all’approvazione dell’autorità di vigilanza.
Articolo 96
Classificazione di elementi dei fondi propri specifici alle assicurazioni
Fatti salvi l’articolo 95 e l’articolo 97, paragrafo 1, lettera a), ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti classificazioni:
le riserve di utili che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2, sono classificate nel livello 1;
le lettere di credito e le garanzie detenute in fiduciarie da fiduciari indipendenti a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla direttiva 2006/48/CE sono classificate nel livello 2;
qualsiasi credito futuro che le mutue e le società a forma mutualistica di armatori a contributi variabili che assicurano unicamente i rischi elencati nell’allegato I, parte A, rami 6, 12 e 17 possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari dovuti entro i dodici mesi successivi, è classificato nel livello 2.
Conformemente all’articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, qualsiasi credito futuro che le mutue o le società a forma mutualistica a contributi variabili possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari, entro i dodici mesi successivi, che non rientra nel primo comma, punto 3), è classificato nel livello 2 quando possiede sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all’articolo 93, paragrafo 2.
Articolo 97
Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
La Commissione rivede e, ove appropriato, aggiorna periodicamente l'elenco di cui al paragrafo 1 alla luce degli sviluppi del mercato.
Sottosezione 3
Ammissibilità dei fondi propri
Articolo 98
Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3
Per quanto riguarda la conformità al requisito patrimoniale di solvibilità, gli importi ammissibili degli elementi di livello 2 e di livello 3 sono soggetti a limiti quantitativi. Detti limiti sono tali da assicurare che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili è superiore ad un terzo dell’importo totale dei fondi propri ammissibili;
l’importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore ad un terzo dell’importo totale dei fondi propri ammissibili.
Articolo 99
Atti delegati sull'ammissibilità dei fondi propri
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che stabiliscono:
i limiti quantitativi di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2;
gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilità degli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari (fondi separati).
Sezione 4
Requisito patrimoniale di solvibilità
Sottosezione 1
Disposizioni generali riguardanti il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato in base alla formula standard o ad un modello interno
Articolo 100
Disposizioni generali
Gli Stati membri prescrivono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità.
Il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla sottosezione 2 o un modello interno come previsto alla sottosezione 3.
Articolo 101
Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità
Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta un’impresa di assicurazione o di riassicurazione. Esso copre l’attività esistente nonché le nuove attività che si prevede vengano iscritte nel corso dei dodici mesi successivi. Per quanto riguarda l’attività esistente, esso copre esclusivamente le perdite inattese.
Il requisito patrimoniale di solvibilità corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetto ad un livello di confidenza del 99,5 % su un periodo di un anno.
Il requisito patrimoniale di solvibilità copre quanto meno i seguenti rischi:
il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione non vita;
il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita;
il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia;
il rischio di mercato;
il rischio di credito;
il rischio operativo.
Il rischio operativo di cui al primo comma, lettera f) include i rischi giuridici ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi di reputazione.
Articolo 102
Frequenza del calcolo
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità almeno una volta all’anno e comunicano il risultato di tale calcolo alle autorità di vigilanza.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione provvedono a detenere fondi propri ammissibili tali da coprire l’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità comunicato.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono costantemente sotto controllo l’importo dei fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità.
Se il profilo di rischio di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità comunicato, l’impresa in questione ricalcola immediatamente il requisito patrimoniale di solvibilità e lo comunica alle autorità di vigilanza.
Sottosezione 2
Requisito patrimoniale di solvibilità: formula standard
Articolo 103
Struttura della formula standard
Il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla somma dei seguenti elementi:
il requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all’articolo 104;
il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 107;
l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all’articolo 108.
Articolo 104
Struttura del requisito patrimoniale di solvibilità di base
Il requisito patrimoniale di solvibilità di base comprende moduli di rischio individuali, che sono aggregati conformemente all’allegato IV, punto 1).
Tale requisito è composto quanto meno dai seguenti moduli di rischio:
il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione non vita;
il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita;
il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia;
il rischio di mercato;
il rischio di inadempimento della controparte.
Ciascuno dei moduli di rischio di cui al paragrafo 1 è calibrato utilizzando una misura di rischio del tipo valore a rischio con un livello di confidenza del 99,5 % su un periodo di un anno.
Laddove appropriato, gli effetti di diversificazione sono presi in considerazione nella struttura di ciascun modulo di rischio.
Previa approvazione da parte delle autorità di vigilanza, quando calcolano i moduli del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione non vita e per l’assicurazione malattia, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono sostituire, nell’ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici dell’impresa interessata.
Tali parametri sono calibrati sulla base dei dati interni dell’impresa interessata o di dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni di tale impresa tramite l’uso di metodi standardizzati.
In sede di concessione dell’approvazione, le autorità di vigilanza verificano la completezza, l’accuratezza e l’adeguatezza dei dati utilizzati.
Articolo 105
Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base
Il modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione non vita riflette il rischio derivante da obbligazioni di assicurazione non vita, tenuto conto dei pericoli coperti e delle procedure utilizzate nell’esercizio dell’attività.
Tale modulo tiene conto dell’incertezza dei risultati delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in rapporto alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione esistenti nonché delle nuove attività che si prevede siano contabilizzate nel corso dei dodici mesi successivi.
Esso è calcolato, conformemente all’allegato IV, punto 2), come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati nonché il momento di accadimento e l’importo delle liquidazioni di sinistri (rischio di tariffazione e di riservazione per l’assicurazione non vita);
il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da un’incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali (rischio di catastrofe per l’assicurazione non vita).
Il modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita riflette il rischio derivante da obbligazioni di assicurazione vita, tenuto conto dei pericoli coperti e delle procedure utilizzate nell’esercizio dell’attività.
Esso è calcolato, conformemente all’allegato IV, punto 3), come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un incremento del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative (rischio di mortalità);
il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un calo del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative (rischio di longevità);
il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di invalidità, malattia e morbilità (rischio di invalidità – morbilità).
il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese incorse in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione (rischio di spesa per l’assicurazione vita).
il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di revisione delle rendite, dovute a variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della persona assicurata (rischio di revisione);
il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello o della volatilità dei tassi delle estinzioni anticipate, dei recessi, dei rinnovi e dei riscatti delle polizze (rischio di estinzione anticipata);
il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall’incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o sporadici (rischio di catastrofe per l’assicurazione vita).
Il modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia riflette il rischio derivante dalla sottoscrizione di obbligazioni di assicurazione malattia, quando questa sia o meno praticata su una base tecnica simile a quella dell’assicurazione vita, tenuto conto sia dei pericoli coperti che dei processi utilizzati nell’esercizio dell’attività.
Tale modulo copre almeno i seguenti rischi:
il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese incorse in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;
il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati nonché il momento di accadimento e l’importo delle liquidazioni di sinistri al momento della costituzione delle riserve;
il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall’incertezza significativa delle ipotesi relative alla fissazione dei prezzi e alla costituzione delle riserve in rapporto al verificarsi di importanti epidemie nonché all’insolita accumulazione di rischi che si verifica in tali circostanze estreme.
Il modulo del rischio di mercato riflette il rischio derivante dal livello o dalla volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari che hanno un impatto sul valore delle attività e delle passività dell’impresa. Esso riflette adeguatamente il disallineamento strutturale tra attività e passività, in particolare rispetto alla loro durata.
Esso è calcolato, conformemente all’allegato IV, punto 4), come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni della struttura per scadenza dei tassi d’interesse o della volatilità dei tassi di interesse (rischio di tasso di interesse);
la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale (rischio azionario);
la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato dei beni immobili (rischio immobiliare);
la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità degli spread di credito rispetto alla struttura per scadenze dei tassi di interesse privi di rischio (rischio di spread);
la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute (rischio valutario);
i rischi aggiuntivi per l’impresa di assicurazione o di riassicurazione derivanti o dalla mancanza di diversificazione del portafoglio delle attività o da grandi esposizioni al rischio di inadempimento da parte di un unico emittente di titoli o di un gruppo di emittenti collegati (concentrazioni del rischio di mercato).
Il modulo del rischio di inadempimento della controparte riflette le possibili perdite dovute all’inadempimento imprevisto o al deterioramento del merito di credito delle controparti e dei debitori delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nel corso dei successivi dodici mesi. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte copre i contratti di attenuazione del rischio, quali gli accordi di riassicurazione, le cartolarizzazioni e i derivati, nonché i crediti nei confronti di intermediari e qualsiasi altra esposizione non coperta nel sottomodulo del rischio di spread. Il modulo tiene adeguatamente conto delle garanzie collaterali o di altro genere detenute dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione o per suo conto e dei rischi ivi associati.
Per ciascuna controparte, il modulo del rischio di inadempimento della controparte tiene conto dell’esposizione al rischio di controparte globale dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione nei confronti di tale controparte, indipendentemente dalla forma giuridica delle sue obbligazioni contrattuali rispetto a tale impresa.
Articolo 106
Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico
Articolo 107
Requisito patrimoniale per il rischio operativo
Articolo 108
Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite
L’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all’articolo 103, lettera c), riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle imposte differite o una combinazione delle due.
Tale aggiustamento tiene conto dell’effetto di attenuazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione possano dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire perdite inattese al loro verificarsi. L’effetto di attenuazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la somma delle riserve tecniche e delle imposte differite relative a tali partecipazioni.
Ai fini del secondo comma il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in circostanze avverse è raffrontato al valore di tali partecipazioni in base alle ipotesi sottese al calcolo della migliore stima.
Articolo 109
Semplificazioni della formula standard
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare un calcolo semplificato per un sottomodulo o modulo di rischio specifico quando la natura, la portata e la complessità dei rischi cui sono esposte lo giustifichino e quando sarebbe sproporzionato imporre a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare il calcolo standardizzato.
I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all’articolo 101, paragrafo 3.
Articolo 109 bis
Armonizzazione degli input tecnici per la formula standard
Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo e facilitare il calcolo del modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5, agevolare il calcolo del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 105, paragrafo 6, valutare le tecniche di attenuazione del rischio di cui all'articolo 101, paragrafo 5, e calcolare le riserve tecniche, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:
gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali in relazione alle quali le esposizioni devono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia alcuna differenza in termini di rischio tra tali esposizioni in virtù di specifici poteri di imposizione fiscale di dette amministrazioni regionali e autorità locali, e che vi sia uno specifico assetto istituzionale avente l'effetto di ridurre il rischio di inadempimento;
l'indice azionario di cui all'articolo 106, paragrafo 2, conformemente ai criteri dettagliati stabiliti dall'articolo 111, paragrafo 1, lettere c) e o);
gli adeguamenti da apportare per le valute ancorate all'euro nel sottomodulo del rischio valutario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, conformemente ai criteri dettagliati applicabili alle rettifiche per dette valute ai fini dell'agevolazione del calcolo del rischio valutario del sottomodulo quali stabiliti dall'articolo 111, paragrafo 1, lettera p).
L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 4 si applicano unicamente alle misure legislative nazionali degli Stati membri che consentono la ripartizione della liquidazione dei sinistri connessi al rischio malattia tra le imprese di assicurazione e di riassicurazione e che rispettano i seguenti criteri:
il meccanismo per la ripartizione dei sinistri è trasparente e interamente dettagliato prima dell'inizio del periodo annuale al quale si applica;
il meccanismo per la ripartizione dei sinistri, il numero delle imprese di assicurazione che partecipano al Sistema di perequazione del rischio malattia (HRES, Health Risk Equalisation System) e le caratteristiche di rischio dell'attività sottoposta a tale sistema garantiscono che, per ciascuna impresa partecipante allo HRES, la volatilità delle perdite annue dell'attività sottoposta al Sistema sia ridotta in misura significativa in virtù di quest'ultimo, sia in relazione al rischio di tariffazione che a quello di riservazione;
l'assicurazione malattia sottoposta allo HRES è obbligatoria e sostituisce parzialmente o totalmente la copertura sanitaria fornita dal regime legale di previdenza sociale;
in caso di inadempimento di imprese di assicurazione che partecipano allo HRES, uno o più governi degli Stati membri garantiscono il rispetto della totalità degli impegni legati a sinistri dei contraenti dell'attività assicurativa sottoposta allo HRES.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis per stabilire i criteri aggiuntivi che devono essere soddisfatti dalle misure legislative nazionali nonché la metodologia e i requisiti per il calcolo delle deviazioni standard di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Articolo 110
Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard
Qualora sia inappropriato calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard, come previsto alla sottosezione 2, perché il profilo di rischio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard, le autorità di vigilanza possono richiedere all’impresa interessata, con decisione motivata, di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con dei parametri specifici di tale impresa in sede di calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione non vita e per l’assicurazione malattia, come da articolo 104, paragrafo 7. Tali parametri specifici sono calcolati in modo tale da assicurare che l’impresa ottemperi all’articolo 101, paragrafo 3.
Articolo 111
Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione relative agli articoli da 103 a 109
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che prevedono quanto segue:
una formula standard, conformemente alle disposizioni dell'articolo 101 e degli articoli da 103 a 109;
gli eventuali sottomoduli necessari o che coprono più accuratamente i rischi rientranti nei rispettivi moduli di rischio di cui all'articolo 104 e qualsiasi aggiornamento successivo;
i metodi, le ipotesi e i parametri standard da calibrare sul livello di fiducia di cui all'articolo 101, paragrafo 3, e da utilizzare in sede di calcolo dei singoli moduli di rischio o sottomoduli del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui agli articoli 104, 105 e 304, il meccanismo di aggiustamento simmetrico e il periodo di tempo appropriato, espresso in numero di mesi, di cui all'articolo 106, nonché l'impostazione idonea per integrare il metodo di cui all'articolo 304 nel requisito patrimoniale di solvibilità calcolato secondo la formula standard;
i parametri di correlazione, compresi, se necessario, quelli esposti all'allegato IV, e le procedure per il loro aggiornamento;
laddove le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano tecniche di attenuazione del rischio, i metodi e le ipotesi da utilizzare per valutare le modifiche del profilo di rischio dell'impresa interessata e rettificare il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;
i criteri qualitativi che le tecniche di attenuazione del rischio di cui alla lettera e) devono soddisfare per garantire l'effettivo trasferimento del rischio a un terzo;
il metodo e i parametri da utilizzare in sede di valutazione del requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte in presenza di esposizioni verso controparti centrali qualificate, tali parametri sono stabiliti in un'ottica di coerenza con il trattamento delle esposizioni in questione per gli enti finanziari e creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 26), del regolamento (UE) n. 575/2013;
i metodi e i parametri da utilizzare in sede di valutazione del requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 107, compresa la percentuale di cui all'articolo 107, paragrafo 3;
i metodi e gli adeguamenti da utilizzare per riflettere la portata limitata della diversificazione del rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione correlato ai fondi separati;
il metodo da utilizzare in sede di calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche o delle imposte differite di cui all'articolo 108;
il sottoinsieme dei parametri standard nei moduli del rischio di sottoscrizione per le assicurazioni vita, non vita e malattia che può essere sostituito da parametri specifici dell'impresa come previsto all'articolo 104, paragrafo 7;
i metodi standardizzati che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione deve utilizzare per calcolare i parametri specifici dell'impresa di cui alla lettera j) e tutti i criteri inerenti alla completezza, alla precisione e all'adeguatezza dei dati utilizzati che devono essere soddisfatti anteriormente al rilascio dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, nonché la procedura da seguire per tale approvazione;
i calcoli semplificati per specifici sottomoduli e moduli di rischio nonché i criteri che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, sono tenute a soddisfare per avere diritto a utilizzare le singole semplificazioni in questione, così come previsto all'articolo 109;
l'impostazione da adottare nei confronti delle imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212 nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, in particolare nel calcolo del sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, tenendo conto della probabile riduzione della volatilità del valore di dette imprese partecipate derivante dalla natura strategica di tali investimenti e dall'influenza esercitata dall'impresa partecipante su dette imprese partecipate;
le modalità di utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito delle ECAI nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard e dell'associazione delle valutazioni del merito di credito a una scala di classi di merito di credito ai sensi dell'articolo 109 bis, paragrafo 1, in coerenza con l'utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi quali definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 e degli enti finanziari quali definiti ai sensi dell'articolo 4, punti 1) e 26), dello stesso;
i criteri dettagliati per l'indice azionario di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera c);
i criteri dettagliati per gli adeguamenti per le valute ancorate all'euro al fine di agevolare il calcolo del sottomodulo del rischio valutario di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera d);
le condizioni per una categorizzazione delle amministrazioni regionali e delle autorità locali di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a).
L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Tali norme tecniche di regolamentazione si applicano alle attività di copertura delle riserve tecniche, escluse quelle detenute in relazione ai contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti. La Commissione sottopone a revisione tali norme alla luce degli sviluppi della formula standard e dei mercati finanziari.
Sottosezione 3
Requisito patrimoniale di solvibilità - modelli interni completi e parziali
Articolo 112
Disposizioni generali per l’approvazione dei modelli interni completi e parziali
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare modelli interni parziali per il calcolo di uno o più elementi seguenti:
uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui agli articoli 104 e 105;
il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 107;
l’aggiustamento di cui all’articolo 108.
In aggiunta, modelli parziali possono essere applicati a tutta l’attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o solo ad uno o più settori di attività rilevanti.
In qualsiasi domanda di approvazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentano quanto meno prove documentali a dimostrazione del fatto che il loro modello interno soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 120 a 125.
Quando la domanda di approvazione si riferisce ad un modello interno parziale, i requisiti di cui agli articoli da 120 a 125 sono adeguati per tenere conto dell’ambito limitato di applicazione del modello.
Articolo 113
Disposizioni specifiche per l’approvazione dei modelli interni parziali
Un modello interno parziale è approvato dalle autorità di vigilanza solo se soddisfa i criteri di cui all’articolo 112 e le seguenti condizioni aggiuntive:
il suo ambito limitato di applicazione è adeguatamente motivato dall’impresa;
il requisito patrimoniale di solvibilità che ne risulta riflette in maniera più appropriata il profilo di rischio dell’impresa ed in particolare è conforme ai principi di cui alla sottosezione 1;
la sua struttura è coerente con i principi di cui alla sottosezione 1, in modo tale che sia possibile la sua piena integrazione nella formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità.
Quando valutano una domanda di utilizzazione di un modello interno parziale che si applica solo a taluni sottomoduli di un modulo di rischio specifico o solo a taluni dei settori di attività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione per quanto concerne un modulo di rischio specifico o a parti di entrambi, le autorità di vigilanza possono richiedere all’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di presentare un piano di transizione realistico per l’estensione dell’ambito di applicazione del modello.
Il piano di transizione indica il modo in cui l’impresa di assicurazione o di riassicurazione intende estendere l’ambito di applicazione del modello ad altri sottomoduli o settori di attività per garantire che il modello copra una parte predominante delle sue operazioni di assicurazione per quanto concerne tale modulo di rischio specifico.
Articolo 114
Atti delegati e norme tecniche di attuazione riguardanti i modelli interni relativi al requisito patrimoniale di solvibilità
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che stabiliscono quanto segue:
gli adeguamenti da apportare agli standard di cui agli articoli da 120 a 125 alla luce dell'ambito di applicazione limitato del modello interno parziale;
le modalità di piena integrazione dei modelli interni parziali nella formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera c), e i requisiti per il ricorso a tecniche di integrazione alternative.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure per quanto riguarda:
l'approvazione di un modello interno conformemente all'articolo 112; nonché
l'approvazione di modifiche rilevanti a un modello interno e le modifiche alla politica di modifica dei modelli interni di cui all'articolo 115.
L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Articolo 115
Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali
Nell’ambito del processo di approvazione iniziale di un modello interno, le autorità di vigilanza approvano una politica per la modifica del modello d’impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono modificare il loro modello interno conformemente a tale politica.
Tale politica comprende la specificazione delle modifiche minori e delle modifiche rilevanti apportate al modello interno.
Le modifiche rilevanti al modello interno, così come le modifiche a tale politica, sono sempre soggette all’approvazione preliminare dell’autorità di vigilanza, come previsto all’articolo 112.
Le modifiche minori al modello interno non sono soggette all’approvazione preliminare dell’autorità di vigilanza nella misura in cui sono conformi a tale politica.
Articolo 116
Responsabilità degli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza
Gli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzano la domanda di approvazione del modello interno da presentare alle autorità di vigilanza di cui all’articolo 112 nonché la domanda di approvazione di eventuali modifiche rilevanti apportate successivamente a tale modello.
L’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza ha la responsabilità di porre in essere sistemi che garantiscano che il modello interno funzioni adeguatamente su base continuativa.
Articolo 117
Ritorno alla formula standard
Dopo aver ricevuto l’approvazione conformemente all’articolo 112, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non ritornano a calcolare la totalità o una parte del requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard, come previsto alla sottosezione 2, salvo in circostanze debitamente motivate e previa approvazione delle autorità di vigilanza.
Articolo 118
Non conformità del modello interno
Articolo 119
Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard
Qualora sia inappropriato calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard, come previsto alla sottosezione 2, perché il profilo di rischio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard, le autorità di vigilanza possono richiedere all’impresa interessata, con decisione motivata, di utilizzare un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità o i moduli di rischio rilevanti di quest’ultimo.
Articolo 120
Prova dell’utilizzo
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano che il modello interno è ampiamente utilizzato e svolge un ruolo importante nel loro sistema di governance di cui agli articoli da 41 a 50, in particolare:
nel loro sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 44 e nei loro processi decisionali;
nei loro processi di valutazione e di allocazione del capitale economico e di solvibilità, compresa la valutazione di cui all’articolo 45.
Inoltre le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano che la frequenza del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità tramite il modello interno è coerente con la frequenza con la quale utilizzano il loro modello interno per le altre finalità di cui al primo comma.
L’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza ha la responsabilità di garantire la costante adeguatezza della struttura e del funzionamento del modello interno e di assicurare che il modello interno continui a riflettere in maniera appropriata il profilo di rischio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.
Articolo 121
Standard di qualità statistica
I metodi utilizzati per calcolare la distribuzione di probabilità prevista sono basati su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti e sono coerenti con i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche.
I metodi utilizzati per calcolare la distribuzione di probabilità prevista sono basati su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono in grado di giustificare alle autorità di vigilanza le ipotesi sottese al loro modello interno.
I dati utilizzati per il modello interno sono accurati, completi e adeguati.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aggiornano almeno annualmente le serie di dati utilizzati nel calcolo della distribuzione di probabilità prevista.
Non è prescritto alcun metodo particolare per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista.
Indipendentemente dal metodo di calcolo scelto, la capacità del modello interno di classificare i rischi è sufficiente a garantire che sia ampiamente utilizzato e svolga un ruolo importante nel sistema di governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, in particolare nel loro sistema di gestione dei rischi e nei processi decisionali nonché nell’allocazione del capitale conformemente all’articolo 120.
Il modello interno copre tutti i rischi sostanziali ai quali sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione. I modelli interni coprono quanto meno i rischi di cui all’articolo 101, paragrafo 4.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono tenere conto, nel loro modello interno, delle future misure di gestione che prevedono ragionevolmente di attuare in circostanze specifiche.
Nel caso di cui al primo comma, l’impresa interessata prende in considerazione i tempi necessari per l’attuazione di tali misure.
Articolo 122
Standard di calibrazione
Articolo 123
Assegnazione di utili e perdite
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione esaminano almeno una volta all’anno le cause e le fonti degli utili e delle perdite per ciascuno dei principali settori di attività.
Esse dimostrano come la categorizzazione dei rischi scelta nel modello interno spieghi le cause e le fonti degli utili e delle perdite. La categorizzazione dei rischi e l’attribuzione degli utili e delle perdite riflettono il profilo di rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Articolo 124
Standard di convalida
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono un ciclo regolare di convalida del loro modello interno, che include il monitoraggio del suo buon funzionamento, il riesame della continua adeguatezza delle sue specifiche e il raffronto delle sue risultanze con i dati tratti dall’esperienza.
La procedura di convalida del modello interno include un processo statistico efficace che consenta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di dimostrare alle loro autorità di vigilanza che i requisiti patrimoniali che risultano da tale modello sono appropriati.
I metodi statistici utilizzati verificano l’appropriatezza della distribuzione di probabilità prevista non soltanto rispetto all’esperienza passata, ma anche rispetto a tutti i nuovi dati rilevanti e alle nuove informazioni relativi ad essa.
La procedura di convalida del modello interno include un’analisi della sua stabilità ed in particolare la verifica della sensibilità delle sue risultanze a variazioni delle principali ipotesi sottostanti. Essa include altresì la valutazione dell’accuratezza, della completezza e dell’adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno.
Articolo 125
Standard in materia di documentazione
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione documentano la struttura e i dettagli operativi del loro modello interno.
La documentazione dimostra l’osservanza degli articoli da 120 a 124.
La documentazione fornisce un quadro dettagliato della teoria, delle ipotesi e della base matematica ed empirica che sottendono il modello interno.
La documentazione indica eventuali circostanze in cui il modello interno non funziona in modo efficace.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione documentano tutte le modifiche rilevanti apportate al loro modello interno conformemente all’articolo 115.
Articolo 126
Modelli e dati esterni
L’utilizzazione di un modello o di dati provenienti da terzi non giustifica l’esenzione da alcuno dei requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente agli articoli da 120 a 125.
Articolo 127
Atti delegati riguardanti gli articoli da 120 a 126
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis riguardanti gli articoli da 120 a 126 al fine di potenziare la migliore valutazione del profilo di rischio e la gestione delle attività delle imprese di assicurazione e riassicurazione, per quanto concerne l'uso dei modelli interni in tutta l'Unione.
Sezione 5
Requisito patrimoniale minimo
Articolo 128
Disposizioni generali
Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri di base ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale minimo.
Articolo 129
Calcolo del requisito patrimoniale minimo
Il requisito patrimoniale minimo è calcolato conformemente ai seguenti principi:
è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione;
corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti e i beneficiari sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora alle imprese di assicurazione e di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attività;
la funzione lineare di cui al paragrafo 2, utilizzata per calcolare il requisito patrimoniale minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione con un livello di confidenza dell’85 % su un periodo di un anno;
il suo minimo assoluto è pari a:
►M10 2 700 000 EUR ◄ per le imprese di assicurazione non vita, comprese le imprese di assicurazione captive, salvo nel caso in cui siano coperti, in tutto o in parte, i rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'allegato I, parte A, nel qual caso non può essere inferiore a ►M10 4 000 000 EUR ◄ ;
►M10 4 000 000 EUR ◄ per le imprese di assicurazione vita, incluse le imprese di assicurazione captive;
la somma degli importi di cui ai punti i) e ii) per le imprese di assicurazione di cui all’articolo 73, paragrafo 5.
Fatto salvo il paragrafo 1, lettera d), il requisito patrimoniale minimo non può scendere al di sotto del 25 % né superare il 45 % del requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa, calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezioni 2 o 3, e incluse eventuali maggiorazioni del capitale imposte a norma dell’articolo 37.
Gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza, per un periodo che termina non più tardi del 31 dicembre 2017, di esigere che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione applichi le percentuali di cui al primo comma esclusivamente al requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 2.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano il loro requisito patrimoniale minimo almeno ogni tre mesi e comunicano il risultato di tale calcolo alle autorità di vigilanza.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al paragrafo 3 le imprese non sono tenute a calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità su base trimestrale.
Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 determina il requisito patrimoniale minimo di un’impresa, quest’ultima fornisce all’autorità di vigilanza le informazioni che consentano un’adeguata comprensione della relativa motivazione.
Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle norme degli Stati membri e sulle prassi delle autorità di vigilanza adottate conformemente ai paragrafi da 1 a 4.
Tale relazione riferisce in particolare sull’uso e sul livello delle percentuali massime e minime di cui al paragrafo 3 e sugli eventuali problemi incontrati dalle autorità di vigilanza e dalle imprese nell’applicazione del presente articolo.
Articolo 130
Atti delegati
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano le modalità di calcolo del requisito patrimoniale minimo di cui agli articoli 128 e 129.
Articolo 131
Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del requisito patrimoniale minimo
In deroga agli articoli 139 e 144, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che, al ►M5 31 dicembre 2015 ◄ , rispettano il margine di solvibilità richiesto di cui all’articolo 28 della direttiva 2002/83/CE, all’articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE o rispettivamente all’articolo 37, 38 o 39 della direttiva 2005/68/CE, ma non detengono fondi propri di base ammissibili sufficienti per coprire il requisito patrimoniale minimo, si conformano all’articolo 128 entro il ►M5 31 dicembre 2016 ◄ .
Se l’impresa in questione non si conforma all’articolo 128 entro la data di cui al primo comma, la sua autorizzazione è revocata nel rispetto delle procedure applicabili previste dalla legislazione nazionale.
Sezione 6
Investimenti
Articolo 132
Principio della persona prudente
Per quanto riguarda il portafoglio delle attività nel suo insieme, le imprese di assicurazione e di riassicurazione investono soltanto in attività e strumenti dei quali possano identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, tenendone opportunamente conto nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, lettera a).
Tutte le attività, in particolare quelle che coprono il requisito patrimoniale minimo e il requisito patrimoniale di solvibilità, sono investite in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme. Inoltre, la localizzazione di tali attività è tale da assicurare la loro disponibilità.
Le attività detenute a copertura delle riserve tecniche sono altresì investite in modo adeguato alla natura e alla durata delle passività assicurative e riassicurative. Tali attività sono investite nel migliore interesse di tutti i contraenti e beneficiari, tenendo conto di ogni obiettivo politico dichiarato.
In caso di conflitto di interessi, le imprese di assicurazione, o l’entità che ne gestisce il portafoglio di attività, garantiscono che l’investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti e dei beneficiari.
Fatto salvo il paragrafo 2, per quanto riguarda le attività detenute in relazione ai contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, si applicano il secondo, terzo e quarto comma del presente paragrafo.
Qualora le prestazioni previste da un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM come definito nella direttiva 85/611/CEE, oppure al valore di attività contenute in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione, generalmente suddiviso in quote, le riserve tecniche relative a tali prestazioni devono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle suddette quote o, qualora queste non siano definite, dalle suddette attività.
Qualora le prestazioni previste da un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al secondo comma, le riserve tecniche relative a tali prestazioni devono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attività di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano al massimo a quelle su cui si basa il valore di riferimento.
Qualora le prestazioni di cui al secondo e terzo comma comprendano una garanzia di risultato per l’investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, le attività detenute a copertura delle riserve tecniche addizionali corrispondenti sono soggette alle disposizioni del paragrafo 4.
Fatto salvo il paragrafo 2, per quanto riguarda le attività diverse da quelle di cui al paragrafo 3, si applicano i commi dal secondo al quinto del presente paragrafo.
L’uso di strumenti derivati è possibile nella misura in cui contribuiscano ad una riduzione dei rischi o agevolino un’efficace gestione del portafoglio.
Gli investimenti e le attività non ammessi alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato sono mantenuti a livelli prudenti.
Le attività sono adeguatamente diversificate, in modo da evitare un’eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica nonché l’accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme.
Gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono l’impresa di assicurazione ad un’eccessiva concentrazione di rischi.
Articolo 133
Libertà di investimento
Articolo 134
Localizzazione delle attività e divieto di impegnare attività
Per quanto riguarda i rischi assicurativi situati nella Comunità, gli Stati membri non esigono che le attività detenute a copertura delle riserve tecniche relative a tali rischi siano localizzate all’interno della Comunità o in un determinato Stato membro.
Inoltre, per quanto riguarda gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate conformemente alla presente direttiva o aventi sede in un paese terzo il cui regime di solvibilità sia ritenuto equivalente conformemente all’articolo 172, gli Stati membri non impongono che le attività rappresentative di tali importi siano situate all’interno della Comunità.
Articolo 135
Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione riguardanti i requisiti di qualità
La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano requisiti qualitativi negli ambiti seguenti:
identificazione, misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi derivanti dagli investimenti di cui all'articolo 132, paragrafo 2, primo comma;
identificazione, misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi specifici derivanti dagli investimenti in strumenti derivati e attività di cui all'articolo 132, paragrafo 4, secondo comma, e determinazione della misura in cui il ricorso a tali attività si qualifica come riduzione dei rischi o efficace gestione del portafoglio di cui all'articolo 132, paragrafo 4, terzo comma.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
CAPO VII
Imprese di assicurazione e di riassicurazione in difficoltà o in situazione irregolare
Articolo 136
Individuazione e notifica di un deterioramento delle condizioni finanziarie da parte dell’impresa di assicurazione e di riassicurazione
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione mettono in atto procedure per individuare un deterioramento delle condizioni finanziarie e notificano immediatamente alle autorità di vigilanza tale deterioramento quando si verifichi.
Articolo 137
Mancato rispetto delle riserve tecniche
Qualora un’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si conformi alle disposizioni del capo VI, sezione 2, le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa possono vietare la libera disponibilità delle attività dopo aver informato della propria intenzione le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti. Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine designano le attività oggetto di tali misure.
Articolo 138
Inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità
L’autorità di vigilanza impone all’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
Se opportuno, l’autorità di vigilanza può estendere tale periodo di tre mesi.
Fatti salvi i poteri dell'EIOPA ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, ai fini del presente paragrafo l'EIOPA, su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata, constata l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse. L'autorità di vigilanza interessata può formulare una richiesta in tal senso se esiste la concreta possibilità che talune imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate non siano in grado di soddisfare uno dei requisiti di cui al paragrafo 3. Si è in presenza di situazioni eccezionalmente avverse nel caso in cui la situazione finanziaria di talune imprese di assicurazione o riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate sia gravemente o negativamente colpita da almeno una delle seguenti circostanze:
un crollo dei mercati finanziari che sia imprevisto, brusco e drastico;
un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi di interesse bassi;
un evento catastrofico ad alto impatto.
L'EIOPA valuta periodicamente, in collaborazione con l'autorità di vigilanza interessata, se le condizioni di cui al secondo comma persistono. Spetta all'EIOPA, previa consultazione dell'autorità di vigilanza interessata, dichiarare cessata una situazione eccezionalmente avversa.
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta ogni tre mesi alla sua autorità di vigilanza una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso.
L'estensione di cui al primo comma è revocata se dalla suddetta relazione si evince che non si sono registrati progressi significativi in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso tra la data di rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.
Articolo 139
Inosservanza del requisito patrimoniale minimo
Articolo 140
Divieto della libera disponibilità delle attività situate nel territorio di uno Stato membro
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter vietare in conformità della propria legislazione nazionale la libera disponibilità delle attività situate sul loro territorio, su richiesta, nei casi previsti agli articoli da 137 a 139 e all’articolo 144, paragrafo 2, dello Stato membro di origine dell’impresa, il quale precisa le attività che devono formare oggetto di tali misure.
Articolo 141
Poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie
Fatti salvi gli articoli 138 e 139, se la solvibilità dell’impresa continua a deteriorarsi, le autorità di vigilanza hanno il potere di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto delle obbligazioni derivanti da contratti di riassicurazione.
Tali misure sono proporzionate e pertanto riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.
Articolo 142
Piano di risanamento e piano di finanziamento
Il piano di risanamento di cui all’articolo 138, paragrafo 2 e il piano di finanziamento di cui all’articolo 139, paragrafo 2 includono quanto meno le indicazioni o giustificazioni riguardanti quanto segue:
le previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;
la probabile situazione di tesoreria;
le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;
la politica di riassicurazione nel suo complesso.
Articolo 143
Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione riguardanti l'articolo 138, paragrafo 4
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Articolo 144
Revoca dell’autorizzazione
L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine può revocare un’autorizzazione concessa ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nei casi seguenti:
l’impresa interessata non fa uso dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o cessa di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi la decadenza dell’autorizzazione;
l’impresa interessata non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione;
l’impresa interessata viene gravemente meno agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile.
L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine revoca un’autorizzazione accordata a un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nel caso in cui quest’ultima non rispetti il requisito patrimoniale minimo e l’autorità di vigilanza ritenga che il piano di finanziamento presentato sia manifestamente inadeguato o che l’impresa interessata non rispetti il piano approvato entro tre mesi dal rilevamento dell’inosservanza del requisito patrimoniale minimo.
L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa della revoca o della decadenza dell’autorizzazione le autorità di vigilanza degli altri Stati membri, le quali adottano opportune misure onde impedire all’impresa di assicurazione o di riassicurazione di dare inizio a nuove operazioni sul loro territorio.
L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine adotta inoltre, con il concorso delle autorità in questione, ogni misura atta a salvaguardare gli interessi degli assicurati, e in particolare restringe la libera disponibilità delle attività dell’impresa di assicurazione, in conformità dell’articolo 140.
CAPO VIII
Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi
Sezione 1
Stabilimento di imprese di assicurazione
Articolo 145
Condizioni per lo stabilimento di una succursale
Gli Stati membri garantiscono che ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro ne dia notifica all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.
È assimilata ad una succursale qualsiasi presenza permanente di un’impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale, ma si esercita per mezzo di un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell’impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa come farebbe un’agenzia.
Gli Stati membri prescrivono che ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le informazioni seguenti:
il nome dello Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;
un programma di attività nel quale siano indicati quanto meno il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale;
il nominativo di una persona che sia dotata di poteri sufficienti ad impegnare nei confronti dei terzi l’impresa di assicurazione o, per quanto riguarda i Lloyd’s, i sottoscrittori interessati e a rappresentarla o a rappresentarli anche dinanzi alle autorità e agli organi giurisdizionali dello Stato membro ospitante («mandatario generale»);
l’indirizzo nello Stato membro ospitante ove possono esserle richiesti e rilasciati i documenti, comprese tutte le comunicazioni destinate al mandatario generale.
Per quanto riguarda i Lloyd’s, in caso di controversie nello Stato membro ospitante in relazione a impegni sottoscritti, non risultano per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che incontrerebbero in caso di controversie analoghe sorte con imprese di tipo classico.
Articolo 146
Comunicazione delle informazioni
Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, sempreché non abbiano motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell’adeguatezza del sistema di governance o della situazione finanziaria dell’impresa di assicurazione o dei requisiti di competenza e onorabilità ai sensi dell’articolo 42 del mandatario generale, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 145, paragrafo 2, comunicano dette informazioni alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e ne informano l’impresa di assicurazione interessata.
Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine attestano altresì che l’impresa di assicurazione copre il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo calcolati conformemente agli articoli 100 e 129.
Qualora le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine rifiutino di comunicare le informazioni di cui all’articolo 145, paragrafo 2, alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, esse comunicano le ragioni di tale rifiuto all’impresa di assicurazione interessata entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni.
Il rifiuto o la mancata risposta è oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.
Prima che la succursale dell’impresa di assicurazione inizi le proprie attività, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante dispongono, ove applicabile, di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 per indicare all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine le condizioni alle quali, per motivi d’interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante. L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine comunica tali informazioni all’impresa di assicurazione interessata.
L’impresa di assicurazione può istituire la succursale ed iniziare l’attività dal momento in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ha ricevuto tale comunicazione o, qualora non venga ricevuta alcuna comunicazione, dalla scadenza del termine di cui al primo comma.
Sezione 2
Libera prestazione di servizi: imprese di assicurazione
Sottosezione 1
Disposizioni generali
Articolo 147
Notifica preventiva allo Stato membro di origine
L’impresa di assicurazione che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta a notificarlo preventivamente alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, precisando la natura dei rischi o degli impegni che si propone di coprire.
Articolo 148
Notifica da parte dello Stato membro di origine
Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine comunicano quanto segue, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all’articolo 147, allo Stato membro o agli Stati membri nel cui territorio l’impresa di assicurazione intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi:
un attestato indicante che l’impresa di assicurazione copre il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo calcolati in conformità agli articoli 100 e 129;
i rami di assicurazione che l’impresa di assicurazione è autorizzata ad esercitare;
la natura dei rischi o degli impegni che l’impresa di assicurazione si propone di coprire nello Stato membro ospitante.
Allo stesso tempo, le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informano l’impresa di assicurazione interessata di tale comunicazione.
Gli Stati membri nel cui territorio un’impresa di assicurazione non vita si propone di coprire in regime di prestazione di servizi i rischi classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, esclusa la responsabilità del vettore, possono esigere che l’impresa di assicurazione trasmetta quanto segue:
il nominativo e l’indirizzo del rappresentante di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera h);
una dichiarazione secondo cui è divenuta membro dell’ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro ospitante.
Quando l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, essa comunica entro lo stesso termine all’impresa di assicurazione i motivi del proprio rifiuto.
Il rifiuto o la mancata risposta è oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.
Articolo 149
Modifiche della natura dei rischi o degli impegni
Tutte le modifiche che le imprese di assicurazione intendono eventualmente apportare alle informazioni previste dall'articolo 147 sono soggette alla procedura di cui agli articoli 147 e 148.
Sottosezione 2
Responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli
Articolo 150
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli
Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è versato soltanto per i rischi, diversi dalla responsabilità civile del vettore, classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, coperti in regime di prestazione di servizi. Tale contributo è calcolato sulla stessa base che per le imprese di assicurazione non vita che coprono tali rischi tramite uno stabilimento situato in detto Stato membro.
Il calcolo è fatto con riferimento alla raccolta premi delle imprese di assicurazione per detto ramo nello Stato membro ospitante o al numero di rischi in tale ramo coperti in tale Stato membro.
Articolo 151
Non discriminazione dei richiedenti un indennizzo
Lo Stato membro ospitante esige che l’impresa di assicurazione non vita garantisca che i richiedenti un indennizzo in seguito a sinistri verificatisi nel suo territorio non si trovino in una situazione meno favorevole per il fatto che l’impresa copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, in regime di prestazione di servizi invece che tramite uno stabilimento in detto Stato membro.
Articolo 152
Rappresentante
Ai fini di cui all’articolo 151, lo Stato membro ospitante esige che l’impresa di assicurazione non vita nomini un rappresentante residente o stabilito nel proprio territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di indennizzo e dotato di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa rispetto a persone che hanno subito un danno che può dar luogo ad una richiesta di indennizzo, anche per quanto riguarda il versamento di tali indennizzi, e per rappresentarla o, se necessario, per farla rappresentare dinanzi ai tribunali e alle autorità di detto Stato membro in relazione a detti indennizzi.
Parimenti, tale rappresentante può essere chiamato a rappresentare l’impresa di assicurazione non vita dinanzi alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la verifica dell’esistenza e della validità delle polizze di assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
Sezione 2 bis
Notifica e piattaforme di collaborazione
Articolo 152 bis
Notifica
Articolo 152 ter
Piattaforme di collaborazione
L’EIOPA può, in caso di preoccupazioni giustificate per gli effetti negativi sui contraenti, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità di vigilanza pertinenti, creare e coordinare una piattaforma di collaborazione per potenziare lo scambio di informazioni e migliorare la collaborazione tra le autorità di vigilanza pertinenti se un’impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge o intende svolgere attività basate sulla libera prestazione di servizi o sulla libertà di stabilimento e quando:
tali attività sono rilevanti per il mercato di uno Stato membro ospitante;
l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ha trasmesso una notifica a norma dell’articolo 152 bis, paragrafo 2, in merito al deterioramento delle condizioni finanziarie o ad altri rischi emergenti; o
la questione è stata rinviata all’EIOPA a norma dell’articolo 152 bis, paragrafo 2.
Sezione 3
Competenze delle autorità di vigilanza dello stato membro ospitante
Sottosezione 1
Assicurazione
Articolo 153
Lingua
Le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere per quanto riguarda l’attività delle imprese di assicurazione operanti nel territorio di detto Stato membro siano loro fornite nella o nelle lingue ufficiali di detto Stato.
Articolo 154
Notifica e approvazione preventive
Articolo 155
Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di assicurazione
Se l’impresa di assicurazione non ottempera all’invito, le autorità di vigilanza dello Stato membro interessato ne informano le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.
Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine adottano senza indugio tutte le opportune misure affinché l’impresa di assicurazione interessata ponga fine a tale situazione irregolare.
Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine comunicano alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante le misure adottate.
Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro di origine o poiché in tale Stato membro dette misure risultano inadeguate o mancanti, l’impresa di assicurazione persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro ospitante, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, dopo averne informato le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, possono adottare opportune misure per prevenire o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire all’impresa di stipulare nuovi contratti di assicurazione sul territorio dello Stato membro ospitante.
Inoltre l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine o di quello ospitante può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.
Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio sia possibile notificare alle imprese di assicurazione gli atti necessari in relazione a dette misure.
Articolo 156
Pubblicità
Le imprese di assicurazione con sede in uno Stato membro possono fare pubblicità ai servizi da loro offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino le norme che disciplinano la forma e il contenuto di tale pubblicità stabilite per motivi di interesse generale.
Articolo 157
Imposte sui premi
Fatta salva un’ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è situato o nello Stato membro dell’impegno.
Ai fini del primo comma, i beni mobili contenuti in un immobile situato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i beni in transito commerciale, sono considerati un rischio situato in tale Stato membro, anche se l’immobile ed il suo contenuto non sono coperti dalla medesima polizza di assicurazione.
Nel caso della Spagna, un contratto di assicurazione è altresì soggetto ai gravami legalmente fissati a favore dell’organismo spagnolo «Consorcio de Compensación de Seguros» per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione delle perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in tale Stato membro.
Sottosezione 2
Riassicurazione
Articolo 158
Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di riassicurazione
Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro di origine o poiché in tale Stato membro dette misure risultano inadeguate, l’impresa di riassicurazione persiste nel violare le disposizioni di legge vigenti nello Stato membro ospitante, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante possono, dopo averne informato le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, adottare opportune misure per prevenire o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire all’impresa di riassicurazione di stipulare nuovi contratti di riassicurazione sul territorio dello Stato membro ospitante.
Inoltre l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine o di quello ospitante può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.
Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio sia possibile notificare alle imprese di riassicurazione gli atti necessari in relazione a dette misure.
Sezione 4
Informazioni statistiche
Articolo 159
Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere
Ogni impresa di assicurazione comunica all'autorità di vigilanza competente dello Stato membro di origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione, per Stato membro e secondo le modalità seguenti:
per l'assicurazione non vita, per aree di attività in conformità dell'atto delegato pertinente;
per l'assicurazione vita, per area di attività in conformità dell'atto delegato pertinente.
Per quanto riguarda l'allegato I, parte A, ramo 10, fatta salva la responsabilità del vettore, l'impresa interessata comunica all'autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.
L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine presenta alle autorità di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui al primo e secondo comma.
Sezione 5
Trattamento dei contratti stipulati dalle succursali in liquidazione
Articolo 160
Liquidazione di imprese di assicurazione
In caso di liquidazione di un’impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dai contratti stipulati tramite una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti da altri contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.
Articolo 161
Liquidazione di imprese di riassicurazione
In caso di liquidazione di un’impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione di tale impresa.
CAPO IX
Succursali stabilite nella comunità e dipendenti da imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede fuori della comunità
Sezione 1
Accesso all’attività
Articolo 162
Principi dell’autorizzazione e condizioni
Lo Stato membro può accordare l’autorizzazione se l’impresa risponde almeno alle seguenti condizioni:
è abilitata a praticare le operazioni di assicurazione, in conformità della legislazione nazionale da cui essa dipende;
stabilisce una succursale nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta l’autorizzazione;
si impegna a istituire, presso la sede della succursale, una contabilità specifica dell’attività che essa vi esercita, e a conservarvi tutti i documenti relativi agli affari trattati;
designa un rappresentante generale che dev’essere approvato dalle autorità di vigilanza;
dispone, nello Stato membro in cui è richiesta l’autorizzazione, di attività per un importo almeno uguale alla metà del minimo assoluto prescritto dall’articolo 129, paragrafo 1, lettera d), per il requisito patrimoniale minimo e deposita un quarto di tale minimo assoluto a titolo di cauzione;
si impegna a coprire il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo conformemente agli articoli 100 e 128;
comunica nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui è richiesta l’autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, esclusa la responsabilità civile del vettore;
presenta un programma di attività conforme all’articolo 163;
soddisfa i requisiti in materia di governance di cui al capo IV, sezione 2.
Articolo 163
Programma di attività della succursale
Il programma di attività della succursale di cui all’articolo 162, paragrafo 2, lettera h) contiene quanto segue:
la natura dei rischi o degli impegni che l’impresa di assicurazione si propone di assumere;
i principi direttivi in materia di riassicurazione;
le previsioni del futuro requisito patrimoniale di solvibilità di cui al capo VI, sezione 4, sulla base della probabile situazione di tesoreria, nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
le previsioni del futuro requisito patrimoniale minimo di cui al capo VI, sezione 5 sulla base della probabile situazione di tesoreria, nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
la situazione dei fondi propri ammissibili e dei fondi propri di base ammissibili dell’impresa in relazione al requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo, di cui al capo VI, sezioni 4 e 5;
le previsioni circa le spese di impianto dei servizi amministrativi e dell’organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18 dell’allegato I, parte A, i mezzi disponibili per fornire l’assistenza;
informazioni sulla struttura del sistema di governance.
Oltre a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, il programma di attività deve contenere quanto segue per i primi tre esercizi sociali:
la probabile situazione di tesoreria;
le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;
per l’assicurazione non vita:
le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;
per l’assicurazione vita, un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.
Articolo 164
Trasferimento del portafoglio
Uno Stato membro, che alle condizioni previste dal diritto nazionale autorizzi le succursali stabilite sul suo territorio e contemplate dal presente capo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad una succursale contemplata dal presente capo e stabilita sul territorio di un altro Stato membro, si accerta che le autorità di vigilanza dello Stato membro dell’impresa cessionaria o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all’articolo 167, attestino che:
l’impresa cessionaria possiede, tenuto conto del trasferimento, i fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità;
la legislazione dello Stato membro dell’impresa cessionaria prevede la possibilità di un simile trasferimento; e
lo Stato membro in questione è d’accordo sul trasferimento.
Il trasferimento autorizzato in conformità dei paragrafi da 1 a 5 è oggetto, nello Stato membro in cui è situato il rischio o nello Stato membro dell’impegno, di una misura di pubblicità alle condizioni previste dal diritto nazionale.
Tale trasferimento è opponibile d’ufficio ai contraenti, agli assicurati ed a chiunque abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti.
Articolo 165
Riserve tecniche
Gli Stati membri impongono alle imprese di costituire sufficienti riserve tecniche, corrispondenti alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione assunte nel loro territorio calcolate conformemente al capo VI, sezione 2. Gli Stati membri impongono alle imprese di valutare le attività e le passività conformemente al capo VI, sezione 1 e di determinare i fondi propri conformemente al capo VI, sezione 3.
Articolo 166
Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo
Ogni Stato membro impone alle succursali aperte nel suo territorio di disporre di un importo di fondi propri ammissibili costituito dagli elementi di cui all’articolo 98, paragrafo 3.
Il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo sono calcolati in conformità delle disposizioni del capo VI, sezioni 4 e 5.
Tuttavia, per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo si prendono in considerazione, sia per l’assicurazione vita che per l’assicurazione non vita, soltanto le operazioni realizzate dalla succursale interessata.
L’importo ammissibile dei fondi propri di base non è inferiore alla metà del minimo assoluto previsto dall’articolo 129, paragrafo 1, lettera d).
Nei fondi propri di base ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo è incorporata la cauzione depositata in conformità dell’articolo 162, paragrafo 2, lettera e).
Articolo 167
Vantaggi per le imprese autorizzate in più Stati membri
Le imprese che hanno richiesto od ottenuto l’autorizzazione in più Stati membri, possono richiedere i seguenti vantaggi che possono essere accordati soltanto congiuntamente:
che il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 166 sia calcolato in funzione dell’attività globale che esse esercitano all’interno della Comunità;
che la cauzione di cui all’articolo 162, paragrafo 2, lettera e), sia depositata solo in uno di tali Stati;
che le attività a copertura del requisito patrimoniale minimo siano localizzate conformemente all’articolo 134 in uno qualunque degli Stati membri in cui le imprese esercitano la loro attività.
Nei casi di cui al primo comma, lettera a), ai fini del calcolo si tiene conto soltanto delle operazioni realizzate da tutte le succursali stabilite all’interno della Comunità.
La richiesta di beneficiare dei vantaggi previsti al paragrafo 1 è indirizzata alle autorità di vigilanza degli Stati membri interessati. In essa deve essere indicata l’autorità che in futuro dovrà controllare la solvibilità dell’insieme delle attività delle succursali stabilite all’interno della Comunità. La scelta dell’autorità, da parte dell’impresa, deve essere motivata.
La cauzione di cui all’articolo 162, paragrafo 2, lettera e), è depositata presso il rispettivo Stato membro.
I vantaggi di cui al paragrafo 1 possono essere concessi solo in caso di accordo delle autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri ai quali è stata presentata la richiesta.
Tali vantaggi diventano operanti alla data in cui l’autorità di vigilanza prescelta si è dichiarata disposta, nei confronti delle altre autorità di vigilanza, ad accertare la solvibilità dell’insieme delle attività svolte dalle succursali stabilite all’interno della Comunità.
L’autorità di vigilanza prescelta ottiene dagli altri Stati membri le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale delle succursali stabilite nel loro territorio.
Articolo 168
Informazioni contabili, prudenziali e statistiche e imprese in difficoltà
Ai fini della presente sezione si applicano l’articolo 34, l’articolo 139, paragrafo 3, e gli articoli 140 e 141.
Ai fini dell’applicazione degli articoli da 137 a 139, qualora si tratti di un’impresa che beneficia dei vantaggi previsti all’articolo 167, paragrafi 1, 2 e 3, l’autorità di vigilanza incaricata del controllo della solvibilità per l’insieme delle attività svolte dalle succursali stabilite all’interno della Comunità è equiparata all’autorità di vigilanza dello Stato membro nel cui territorio si trova la sede dell’impresa stabilita nella Comunità.
Articolo 169
Separazione delle attività di assicurazione vita e non vita
Gli Stati membri che ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 5, secondo comma hanno obbligato le imprese stabilite sul loro territorio a porre fine al cumulo delle attività che tali imprese praticavano alle pertinenti date previste all’articolo 73, paragrafo 5, primo comma, devono imporre tale obbligo anche alle succursali di cui alla presente sezione stabilite sul loro territorio e che praticano il cumulo.
Gli Stati membri possono prevedere che le succursali di cui alla presente sezione, la cui sede pratica il cumulo e che, alle date previste all’articolo 73, paragrafo 5, primo comma, esercitavano sul territorio di uno Stato membro soltanto le attività di assicurazione vita, possano proseguirvi le loro attività. Ove un’impresa intenda esercitare le attività di assicurazione non vita su tale territorio, essa può esercitare le attività di assicurazione vita soltanto attraverso un’impresa figlia.
Articolo 170
Revoca dell’autorizzazione delle imprese autorizzate in più Stati membri
In caso di revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità di cui all’articolo 167, paragrafo 2, questa ne informa le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa esercita la sua attività, le quali adottano le misure appropriate.
Se la decisione di revoca è motivata dall’insufficienza della solvibilità globale quale è fissata dagli Stati membri che abbiano acconsentito alla richiesta di cui all’articolo 167, gli Stati membri parti dell’accordo medesimo procedono del pari alla revoca della loro autorizzazione.
Articolo 171
Accordi con paesi terzi
La Comunità, mediante accordi con uno o più paesi terzi conclusi conformemente al trattato, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste nella presente sezione, allo scopo di garantire in condizioni di reciprocità un’idonea tutela dei contraenti e degli assicurati degli Stati membri.
Sezione 2
Riassicurazione
Articolo 172
Equivalenza in relazione alle imprese di riassicurazione
Tali atti delegati sono periodicamente rivisti per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo del regime di vigilanza stabilito dal titolo 1 e del regime di vigilanza del paese terzo.
L'EIOPA pubblica sul suo sito Internet un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.
In deroga al paragrafo 2, la Commissione, anche in caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti a norma del paragrafo 1, può, conformemente all'articolo 301 bis e per un periodo limitato nonché con l'assistenza dell'EIOPA secondo il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, adottare atti delegati per disporre che il regime di solvibilità applicato da un paese terzo alle attività di riassicurazione delle imprese con sede nel suo territorio è temporaneamente equivalente a quello stabilito dal titolo I, a condizione che il paese terzo in questione abbia soddisfatto i seguenti requisiti minimi:
si sia impegnato con l'Unione ad adottare e applicare un regime di solvibilità che possa essere giudicato equivalente a norma del paragrafo 2, prima della fine del periodo limitato in questione, nonché ad avviare un processo di valutazione dell'equivalenza;
abbia adottato un programma di lavoro finalizzato al rispetto dell'impegno di cui alla lettera a);
abbia assegnato risorse sufficienti ai fini del rispetto dell'impegno di cui alla lettera a);
abbia un regime di solvibilità basato sul rischio nonché definizione di requisiti quantitativi e qualitativi, oltre che in materia di relazioni di vigilanza e trasparenza;
abbia sottoscritto disposizioni scritte per la cooperazione e lo scambio di informazioni riservate in materia di vigilanza con l'EIOPA e le autorità di vigilanza;
abbia un sistema di vigilanza indipendente; e
abbia introdotto obblighi in materia di segreto professionale per tutte le persone che agiscono per conto delle sue autorità di vigilanza, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni con l'EIOPA e le autorità di vigilanza.
Qualunque atto delegato sull'equivalenza temporanea tiene conto delle relazioni elaborate dalla Commissione a norma dell'articolo 177, paragrafo 2. Tali atti delegati sono periodicamente rivisti sulla base delle relazioni annuali sui progressi realizzati presentate dai paesi terzi interessati alla Commissione e valutati da quest'ultima. L'EIOPA assiste la Commissione nella valutazione di tali relazioni.
L'EIOPA pubblica sul suo sito Internet un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.
La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che precisano le condizioni enunciate al primo comma.
Tale periodo può essere esteso per un ulteriore anno al massimo nel caso in cui un'estensione in tal senso sia necessaria per consentire all'EIOPA e alla Commissione di effettuare la valutazione dell'equivalenza ai fini del paragrafo 2.
Articolo 173
Divieto di impegno di attività
Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono per la costituzione di riserve tecniche un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attività a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio, qualora il riassicuratore sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo situata in un paese il cui regime di solvibilità sia considerato equivalente a quello fissato dalla presente direttiva in conformità all’articolo 172.
Articolo 174
Principio e condizioni di esercizio dell’attività riassicurativa
Nessuno Stato membro applica alle imprese di riassicurazione di paesi terzi, per quanto riguarda l’accesso all’attività riassicurativa e il relativo esercizio sul suo territorio, disposizioni che procurino loro un trattamento più favorevole rispetto alle imprese di riassicurazione aventi la sede in quello Stato membro.
Articolo 175
Accordi con paesi terzi
La Commissione può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza su:
imprese di riassicurazione di paesi terzi che esercitano attività riassicurative nella Comunità;
imprese di riassicurazione comunitarie che esercitano attività riassicurative in un paese terzo.
Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano a garantire, in condizioni di equivalenza delle norme prudenziali, un accesso effettivo al mercato per le imprese di riassicurazione stabilite sul territorio di ciascuna delle parti e a provvedere al riconoscimento reciproco delle norme e prassi in materia di vigilanza sulla riassicurazione. Essi mirano inoltre a permettere:
alle autorità di vigilanza degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nella Comunità e che esercitano la propria attività nel territorio di paesi terzi interessati;
alle autorità di vigilanza dei paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nel loro territorio e che esercitano la propria attività nella Comunità.
CAPO X
Imprese figlie di imprese di assicurazione o di riassicurazione soggette alla legislazione di un paese terzo e acquisizioni di partecipazioni da parte di tali imprese
Articolo 176
Informazione da parte degli Stati membri alla Commissione e all'EIOPA
Le autorità di vigilanza degli Stati membri informano la Commissione, l'EIOPA e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri di ogni autorizzazione accordata ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri soggette al diritto di un paese terzo.
Dette informazioni comprendono anche indicazioni sulla struttura del gruppo interessato.
Nel caso in cui un'impresa soggetta al diritto di un paese terzo acquisisca una partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata nell'Unione atta a rendere tale impresa di assicurazione o di riassicurazione un'impresa figlia di tale impresa del paese terzo in questione, le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ne informano la Commissione, l'EIOPA e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
Articolo 177
Trattamento riservato dai paesi terzi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione comunitarie
Periodicamente, la Commissione presenta una relazione al Consiglio in cui esamina il trattamento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nella Comunità nei paesi terzi relativamente a quanto segue:
lo stabilimento nei paesi terzi di imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nella Comunità;
l’acquisizione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione di questi paesi;
l’esercizio dell’attività di assicurazione o riassicurazione quando vi si sono stabilite;
la prestazione transfrontaliera di servizi assicurativi o riassicurativi dalla Comunità verso questi paesi.
La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, corredate eventualmente di proposte o raccomandazioni adeguate.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’ASSICURAZIONE E LA RIASSICURAZIONE
CAPO I
Legge applicabile e condizioni dei contratti di assicurazione diretta
Sezione 1
Legge applicabile
Articolo 178
Legge applicabile
Qualsiasi Stato membro non soggetto all’applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 applica le disposizioni di tale regolamento per determinare la legge applicabile ai contratti di assicurazione che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 di tale regolamento.
Sezione 2
Assicurazione obbligatoria
Articolo 179
Obblighi correlati
Ogni Stato membro comunica alla Commissione i rischi per i quali la sua legislazione impone un obbligo di assicurazione, indicando quanto segue:
le disposizioni di legge specifiche relative a tale assicurazione;
gli elementi che devono figurare nell’attestato che l’impresa di assicurazione non vita deve rilasciare all’assicurato, quando tale Stato esige una prova che è stato rispettato l’obbligo di assicurazione.
Uno Stato membro può chiedere che gli elementi di cui al primo comma, lettera b), comprendano una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che il contratto è conforme alle disposizioni specifiche relative a tale assicurazione.
La Commissione pubblica gli elementi di cui al primo comma, lettera b), nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Sezione 3
Interesse generale
Articolo 180
Interesse generale
Né lo Stato membro in cui il rischio è situato né lo Stato membro dell’impegno possono impedire al contraente di sottoscrivere un contratto concluso con un’impresa di assicurazione autorizzata alle condizioni di cui all’articolo 14, a condizione che la conclusione del contratto non sia in contrasto con le disposizioni di legge di interesse generale in vigore nello Stato membro in cui il rischio è situato o nello Stato membro dell’impegno.
Sezione 4
Condizioni dei contratti di assicurazione e tariffe
Articolo 181
Assicurazione non vita
Gli Stati membri non prescrivono l’approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari ed altri stampati che l’impresa di assicurazione abbia l’intenzione di utilizzare nei propri rapporti con i contraenti.
Gli Stati membri possono esigere la comunicazione non sistematica di tali condizioni e di tali altri documenti solo al fine di controllare l’osservanza delle disposizioni nazionali relative ai contratti di assicurazione. Tale esigenza non costituisce per l’impresa di assicurazione una condizione preliminare per l’esercizio delle sue attività.
Articolo 182
Assicurazione vita
Gli Stati membri non prescrivono l’approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l’impresa di assicurazione vita intende utilizzare nei propri rapporti con i contraenti.
Tuttavia, unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro di origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche. Tali requisiti non costituiscono per l’impresa di assicurazione una condizione preliminare per l’esercizio delle sue attività.
Sezione 5
Informazioni per i contraenti
Sottosezione 1
Assicurazione non vita
Articolo 183
Informazioni generali per i contraenti
Prima della conclusione di un contratto di assicurazione non vita, il contraente deve essere informato dall’impresa di assicurazione non vita in merito a quanto segue:
la legge applicabile al contratto, qualora le parti non abbiano la libertà di scelta;
il fatto che le parti abbiano la libertà di scegliere la legge applicabile e la legge che l’assicuratore propone di scegliere.
L’impresa di assicurazione informa inoltre il contraente delle disposizioni relative alla gestione dei reclami dei contraenti in merito al contratto, compresa l’eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva la possibilità per il contraente di promuovere un’azione giudiziaria.
Articolo 184
Informazioni supplementari in caso di assicurazione non vita offerta in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi
Quando un’assicurazione non vita è presentata in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, il contraente, prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno, deve essere informato del nome dello Stato membro in cui è situata la sede o, se del caso, la succursale con cui sarà stipulato il contratto.
Se al contraente vengono forniti documenti, in essi figura l’informazione di cui al primo comma.
Gli obblighi prescritti al primo e secondo comma non riguardano i grandi rischi.
Sul contratto o qualsiasi altro documento che concede la copertura, nonché sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, deve essere indicato l’indirizzo della sede ed eventualmente della succursale dell’impresa di assicurazione non vita che concede la copertura.
Gli Stati membri possono esigere che nei documenti citati al primo comma del presente paragrafo figurino altresì il nome e l’indirizzo del rappresentante dell’impresa di assicurazione non vita di cui all’articolo 148, paragrafo 2, lettera a).
Sottosezione 2
Assicurazione vita
Articolo 185
Informazioni per i contraenti
Sono comunicate le seguenti informazioni relative all’impresa di assicurazione vita:
denominazione o ragione sociale dell’impresa e forma giuridica;
nome dello Stato membro dove è stabilita la sede e, se del caso, la succursale con la quale sarà concluso il contratto;
l’indirizzo della sede e, se del caso, della succursale con la quale sarà concluso il contratto;
un riferimento concreto alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all’articolo 51, che consenta al contraente di accedere facilmente a tali informazioni.
Sono comunicate le seguenti informazioni relative all’impegno:
la definizione di ciascuna garanzia ed opzione;
la durata del contratto;
le modalità di scioglimento del contratto;
le modalità e la durata di versamento dei premi;
le modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili;
l’indicazione del valore di riscatto e del valore di riduzione nonché della misura delle relative garanzie;
le informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate;
per i contratti collegati a quote di fondi, la definizione delle quote alle quali le prestazioni sono collegate;
l’indicazione della natura delle attività sottostanti dei contratti collegati a quote di fondi;
le modalità di esercizio del diritto di rinuncia;
le informazioni generali relative al regime fiscale applicabile al tipo di polizza;
le disposizioni relative all’esame dei reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto, in merito al contratto, compresa l’eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva la possibilità di promuovere un’azione giudiziaria;
la legge applicabile al contratto qualora le parti non abbiano la libertà di scelta o, qualora le parti siano libere di scegliere la legge applicabile, la legge che l’impresa di assicurazione vita propone di scegliere.
Il contraente deve essere tenuto informato per tutta la vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle seguenti informazioni:
le condizioni generali e speciali di polizza;
la denominazione o ragione sociale dell’impresa di assicurazione vita, la forma giuridica o l’indirizzo della sede e, se del caso, della succursale con la quale è stato concluso il contratto;
tutte le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere da d) a j) in caso di modifiche alle condizioni di polizza o alla legge applicabile al contratto;
ogni anno, informazioni circa la situazione della partecipazione agli utili;
Qualora, in relazione all’offerta o alla stipulazione di un contratto di assicurazione vita, l’assicuratore comunichi dati concernenti l’ammontare di eventuali pagamenti di cui sopra che esulano dai pagamenti concordati per contratto, l’assicuratore fornisce al contraente un modello di calcolo nel quale il potenziale pagamento alla scadenza è determinato applicando la base per il calcolo del premio a partire da tre tassi d’interesse diversi. Tale procedura non si applica alle assicurazioni e ai contratti a termine. L’assicuratore informa il contraente, in modo chiaro e comprensibile, che il modello di calcolo è semplicemente uno schema computazionale basato su ipotesi teoriche e che il contraente non desume alcuna obbligazione contrattuale da tale modello.
Nel caso di assicurazione con partecipazione agli utili, l’assicuratore trasmette annualmente al contraente una comunicazione scritta sulla situazione dei crediti del contraente, compresa la partecipazione agli utili. Inoltre, qualora l’assicuratore abbia fornito dati sulla potenziale evoluzione futura della partecipazione agli utili, l’assicuratore informa il contraente in merito alle differenze esistenti tra l’evoluzione realmente verificatasi e i dati iniziali.
Le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono formulate per iscritto con chiarezza e precisione e sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’impegno.
Tuttavia tali informazioni possono essere redatte in un’altra lingua se il contraente lo richiede e la legislazione dello Stato membro lo permette o se il contraente è libero di scegliere la legge applicabile.
Articolo 186
Termine di rinuncia
Gli Stati membri prevedono che i contraenti di un contratto di assicurazione vita individuale dispongano di un termine tra i quattordici e i trenta giorni dal momento in cui sono informati che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto.
La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l’effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.
Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente è informato della conclusione del contratto.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 nei seguenti casi:
nel caso di contratti di durata pari o inferiore a sei mesi;
allorché, considerate la situazione del contraente o le circostanze in cui il contratto è stato concluso, il contraente non necessiti di una tutela speciale.
Nelle rispettive legislazioni, gli Stati membri specificano se si avvalgono dell’opzione di cui al primo comma.
CAPO II
Disposizioni specifiche per l’assicurazione non vita
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 187
Condizioni delle polizze
Le condizioni generali e speciali delle polizze non includono condizioni che contemplino, in un caso determinato, circostanze particolari del rischio da coprire.
Articolo 188
Abolizione dei monopoli
Gli Stati membri assicurano che i monopoli concernenti l’accesso all’attività di alcuni rami assicurativi, accordati agli enti stabiliti sul loro territorio e previsti all’articolo 8, siano soppressi.
Articolo 189
Partecipazione ai regimi nazionali di garanzia
Gli Stati membri ospitanti possono imporre alle imprese di assicurazione non vita l’obbligo di adesione e di partecipazione, alle stesse condizioni applicabili alle imprese di assicurazione non vita autorizzate sul loro territorio, a regimi destinati a garantire il pagamento delle richieste di indennizzo agli assicurati e ai terzi lesi.
Sezione 2
Coassicurazione comunitaria
Articolo 190
Operazioni di coassicurazione comunitaria
La presente sezione si applica alle operazioni di coassicurazione comunitaria che si riferiscono ad uno o più dei rischi classificati nei rami da 3 a 16 dell’allegato I, parte A, e che soddisfano le seguenti condizioni:
il rischio è un grande rischio;
il rischio è coperto da due o più imprese assicuratrici, in qualità di coassicuratori, di cui una è coassicuratore delegatario, tra le quali non esiste un rapporto di reciproca solidarietà, mediante contratto unico con premio globale e per una stessa durata;
tale rischio è situato all’interno della Comunità;
ai fini della copertura del rischio il coassicuratore delegatario è trattato come l’impresa di assicurazione che copre la totalità del rischio;
almeno uno dei coassicuratori partecipa al contratto tramite la sede ovvero una succursale stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario;
il coassicuratore delegatario assume in pieno le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione e in particolare determina le condizioni di assicurazione e di fissazione delle tariffe.
Articolo 191
Partecipazione alla coassicurazione comunitaria
La facoltà di partecipare ad una coassicurazione comunitaria di cui godono le imprese di assicurazione non può essere subordinata a condizioni diverse da quelle della presente sezione.
Articolo 192
Riserve tecniche
L’ammontare delle riserve tecniche è determinato dai vari coassicuratori secondo le norme previste dallo Stato membro di origine, oppure, in mancanza di tali norme, secondo la prassi vigente in tale Stato.
Tuttavia, le riserve tecniche sono almeno uguali a quelle determinate dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.
Articolo 193
Dati statistici
Gli Stati membri di origine vigilano affinché i coassicuratori dispongano di dati statistici che mettano in evidenza l’entità delle operazioni di coassicurazione comunitaria alle quali partecipano e gli Stati membri interessati.
Articolo 194
Trattamento dei contratti di coassicurazione nelle procedure di liquidazione
In caso di liquidazione di un’impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono soddisfatti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.
Articolo 195
Scambio di informazioni tra autorità di vigilanza
Ai fini dell’applicazione della presente sezione, le autorità di vigilanza degli Stati membri, nel quadro della collaborazione di cui al titolo I, capo IV, sezione 5, si comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie.
Articolo 196
Collaborazione all’applicazione
La Commissione e le autorità di vigilanza degli Stati membri collaborano strettamente allo scopo di esaminare le difficoltà che potrebbero sorgere nell’applicazione della presente sezione.
Nell’ambito di tale collaborazione sono esaminate, in particolare, le eventuali prassi da cui risulti che il coassicuratore delegatario non assume le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione, o che i rischi non richiedono palesemente la partecipazione di più assicuratori ai fini della loro garanzia.
Sezione 3
Assistenza
Articolo 197
Attività analoghe all’assistenza turistica
Gli Stati membri possono emanare disposizioni relative all’attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva.
Ove uno Stato membro si avvalga di questa facoltà, esso equipara le dette attività a quelle classificate nel ramo 18 dell’allegato I, parte A.
Il secondo comma non pregiudica minimamente le possibilità di classificazione previste nell’allegato I per le attività di assistenza dipendenti in modo evidente da altri rami.
Sezione 4
Assicurazione tutela giudiziaria
Articolo 198
Ambito di applicazione della presente sezione
La presente sezione si applica all’assicurazione tutela giudiziaria di cui al ramo 17 dell’allegato I, parte A, in base alla quale un’impresa di assicurazione si impegna, dietro pagamento di un premio, a farsi carico delle spese legali e ad offrire altri servizi derivanti dalla copertura assicurativa, segnatamente allo scopo:
di ottenere un risarcimento del danno subito dall’assicurato, mediante composizione extragiudiziale o in un procedimento civile o penale;
di difendere o rappresentare l’assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo o di altro tipo o contro una domanda di risarcimento avanzata contro di lui.
La presente sezione non si applica:
all’assicurazione tutela giudiziaria quando quest’ultima concerne controversie o rischi che derivano dall’utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione;
all’attività esercitata dall’assicuratore della responsabilità civile per la difesa o la rappresentanza del suo assicurato in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo, ove tale attività sia contestualmente esercitata nell’interesse della stessa impresa di assicurazione a titolo della medesima copertura;
se uno Stato membro lo prevede, all’attività di tutela giudiziaria svolta dall’assicuratore dell’assistenza che soddisfa le seguenti condizioni:
l’attività è esercitata in uno Stato diverso da quello della residenza abituale dell’assicurato;
l’attività costituisce parte di un contratto che riguarda soltanto l’assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal loro domicilio o dalla loro residenza abituale.
Ai fini del primo comma, lettera c), il contratto indica distintamente che la copertura in questione è limitata alle circostanze di cui alla predetta lettera ed è accessoria all’assistenza.
Articolo 199
Contratti distinti
La garanzia tutela giudiziaria deve formare oggetto di un contratto distinto da quello stabilito per gli altri rami o di una parte distinta di una polizza unica con indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria e, se lo Stato membro lo richiede, del premio corrispondente.
Articolo 200
Gestione dei sinistri
Lo Stato membro di origine assicura che le imprese di assicurazione adottino, in base all’opzione scelta dallo Stato membro, o a loro scelta se lo Stato membro vi consente, almeno uno dei metodi per la gestione dei sinistri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
Qualunque sia l’opzione prescelta, l’interesse degli assicurati che sono coperti per la tutela giudiziaria è considerato garantito in modo equivalente in virtù della presente sezione.
Le imprese di assicurazione garantiscono che nessun membro del personale che si occupa della gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione eserciti al tempo stesso un’attività analoga in un’altra impresa che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi ed operi in uno o più altri rami di cui all’allegato I.
Le imprese di assicurazione multirami garantiscono che nessun membro del personale che si occupa della gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria o delle consulenze giuridiche relative a detta gestione eserciti attività analoga per un altro ramo da esse offerto.
L’impresa di assicurazione deve affidare la gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria ad un’impresa giuridicamente distinta. È fatta menzione di tale impresa nel contratto distinto o nella parte distinta di cui all’articolo 199.
Se questa impresa giuridicamente distinta ha legami con un’altra impresa di assicurazione che pratica l’assicurazione di uno o più rami di cui all’allegato I, parte A, i membri del personale di detta impresa giuridicamente distinta che si occupano della gestione dei sinistri o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione non possono esercitare nel contempo la stessa o un’analoga attività nell’altra impresa di assicurazione. Gli Stati membri possono imporre gli stessi requisiti ai membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.
Articolo 201
Libertà di scelta dell’avvocato
Ogni contratto di tutela giudiziaria prevede esplicitamente quanto segue:
ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere tale avvocato o altra persona;
l’assicurato è libero di scegliere un avvocato o, se preferisce e se ciò è consentito dalla legislazione nazionale, altra persona in possesso delle qualifiche necessarie, per tutelare i suoi interessi qualora sorga un conflitto di interessi.
Articolo 202
Deroghe alla libertà di scelta dell’avvocato
Gli Stati membri possono prevedere per l’assicurazione tutela giudiziaria deroghe all’applicazione dell’articolo 201, paragrafo 1, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l’assicurazione è limitata alle cause risultanti dall’utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio dello Stato membro in questione;
l’assicurazione è collegata con un contratto di assistenza da fornire in caso di incidente o di guasto riguardante un veicolo stradale;
né l’impresa di assicurazione tutela giudiziaria né l’assicuratore dell’assistenza coprono il ramo responsabilità;
quando le parti di una controversia sono assicurate per la tutela giudiziaria presso la stessa impresa di assicurazione sono adottate disposizioni affinché le consulenze giuridiche e la rappresentanza di ognuna di tali parti siano prestate da avvocati completamente indipendenti.
Articolo 203
Arbitrato
Ai fini della risoluzione di una controversia tra l’impresa di assicurazione tutela giudiziaria e l’assicurato, gli Stati membri prevedono, fermo restando il diritto di ricorso ad un’istanza giurisdizionale eventualmente contemplato dalla legislazione nazionale, una procedura arbitrale o altre procedure che offrano garanzie di obiettività comparabili.
Il contratto di assicurazione prevede il diritto dell’assicurato di avvalersi di tali procedure.
Articolo 204
Conflitto di interessi
Ogniqualvolta sorga un conflitto di interessi o esista disaccordo quanto alla composizione delle controversia, l’assicuratore della tutela giudiziaria o, se del caso, l’ufficio di liquidazione sinistri deve informare l’assicurato del diritto di cui all’articolo 201, paragrafo 1, e della possibilità di ricorrere alla procedura prevista dall’articolo 203.
Articolo 205
Soppressione della specializzazione dell’assicurazione tutela giudiziaria
Gli Stati membri sopprimono ogni disposizione che vieti alle imprese di assicurazione di cumulare nel loro territorio l’assicurazione tutela giudiziaria con altri rami.
Sezione 5
Assicurazione malattia
Articolo 206
Assicurazione malattia in alternativa all’assicurazione sociale
Gli Stati membri in cui i contratti relativi al ramo 2 dell’allegato I, parte A, costituiscono parzialmente o integralmente un’alternativa alla copertura sanitaria fornita dal regime legale di previdenza sociale possono prescrivere che:
tali contratti siano conformi alle specifiche disposizioni legislative che tutelano in detto Stato membro l’interesse generale per tale ramo assicurativo;
le condizioni generali e speciali di tale assicurazione siano comunicate, prima della loro applicazione, alle autorità di vigilanza di detto Stato membro.
Gli Stati membri possono prescrivere che l’assicurazione malattia di cui al paragrafo 1 sia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell’assicurazione vita se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di frequenza delle malattie e altri dati statistici pertinenti dello Stato membro in cui è situato il rischio, secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;
è costituita una riserva di senescenza;
l’assicuratore può denunciare il contratto soltanto entro un determinato termine fissato dallo Stato membro in cui è situato il rischio;
il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso;
il contratto prevede la possibilità che i contraenti sostituiscano il contratto esistente con un nuovo contratto conforme al paragrafo 1, proposto dalla stessa impresa di assicurazione o dalla stessa succursale tenendo conto dei diritti maturati.
Nel caso di cui al primo comma, lettera e), si tiene conto della riserva di senescenza e può essere richiesta una nuova visita medica solo in caso di estensione della copertura.
Le autorità di vigilanza dello Stato membro interessato pubblicano le tabelle di frequenza delle malattie ed altri dati statistici pertinenti di cui al primo comma, lettera a) e le trasmettono alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.
I premi, calcolati in base a stime attuariali ragionevoli, devono essere sufficienti a permettere alle imprese di assicurazione di far fronte ai propri impegni per quanto riguarda tutti gli aspetti della loro situazione finanziaria. Lo Stato membro di origine prescrive che la base tecnica per il calcolo dei premi sia comunicata prima della sua diffusione all’autorità di vigilanza di tale Stato membro.
Il terzo e quarto comma sono applicabili anche in caso di modifica di contratti esistenti.
Sezione 6
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Articolo 207
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
Gli Stati membri possono esigere da qualsiasi impresa di assicurazione che pratica a proprio rischio l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel loro territorio, il rispetto delle disposizioni specifiche previste nella loro legislazione nazionale per tale assicurazione, ad eccezione delle disposizioni relative alla sorveglianza finanziaria, le quali rientrano nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine.
CAPO III
Disposizioni specifiche per l’assicurazione vita
Articolo 208
Divieto dell’obbligo di cessione di parte delle sottoscrizioni
Gli Stati membri non impongono alle imprese di assicurazione vita l’obbligo di cedere una parte delle loro sottoscrizioni relative alle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 3, ad un organismo ovvero a degli organismi determinati da disposizioni di legge nazionali.
Articolo 209
Premi per nuova produzione
I premi per nuova produzione sono sufficienti, in base ad adeguate ipotesi attuariali, affinché l’impresa di assicurazione vita possa far fronte all’insieme dei suoi impegni e, in particolare, costituire le riserve tecniche necessarie.
A tal fine, possono essere presi in considerazione tutti gli aspetti della situazione finanziaria dell’impresa di assicurazione vita senza che l’apporto di risorse estranee a detti premi e ai relativi proventi abbia un carattere sistematico e permanente che potrebbe mettere in questione la solvibilità di tale impresa sul lungo termine.
CAPO IV
Disposizioni specifiche sulla riassicurazione
Articolo 210
Riassicurazione «finite»
Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende per riassicurazione «finite» una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di «timing» eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l’intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:
considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;
disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel corso del tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio ricercato.
Articolo 211
Società veicolo
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano i seguenti criteri per l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza:
la portata dell'autorizzazione;
le condizioni obbligatorie da includere in tutti i contratti stipulati;
i requisiti di competenza e onorabilità di cui all'articolo 42 dei gestori della società veicolo;
i requisiti di competenza e onorabilità applicabili ad azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata nella società veicolo;
le procedure amministrative e contabili solide, adeguati meccanismi di controllo interno e i requisiti in materia di gestione dei rischi;
i requisiti in materia di contabilità e di informazioni prudenziali e statistiche;
i requisiti di solvibilità.
L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
TITOLO III
VIGILANZA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE APPARTENENTI AD UN GRUPPO
CAPO I
Vigilanza di gruppo: definizioni, applicabilità, ambito di applicazione e livelli
Sezione 1
Definizioni
Articolo 212
Definizioni
Ai fini del presente titolo si intende per:
«impresa partecipante», un’impresa madre o un’altra impresa che detiene una partecipazione, ovvero un’impresa legata ad un’altra impresa da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
«impresa partecipata», un’impresa figlia o un’altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un’impresa legata ad un’altra impresa da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
«gruppo», un gruppo di imprese:
costituito da un’impresa partecipante, le sue imprese figlie o altri soggetti in cui l’impresa partecipante o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE; o
basato sull’instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese e che può includere mutue o società a forma mutua, a condizione che:
laddove l’impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l’impresa madre e le altre imprese sono considerate le imprese figlie;
«autorità di vigilanza del gruppo», l’autorità di vigilanza responsabile della vigilanza di gruppo, determinata conformemente all’articolo 247;
«collegio delle autorità di vigilanza», una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza di un gruppo;
«società di partecipazione assicurativa», un’impresa madre che non sia una società di partecipazione finanziaria mista e la cui attività principale consista nell’acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
«società di partecipazione assicurativa mista», un’impresa madre che non sia un’impresa di assicurazione, un’impresa di assicurazione di paesi terzi, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di riassicurazione di paesi terzi, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
«società di partecipazione finanziaria mista», una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE.
Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza considerano come impresa madre anche ogni impresa che, a loro giudizio, eserciti effettivamente un’influenza dominante su un’altra impresa.
Le autorità di vigilanza considerano inoltre come impresa figlia ogni impresa sulla quale, a loro giudizio, un’impresa madre esercita effettivamente un’influenza dominante.
Le autorità di vigilanza considerano inoltre come partecipazione, la detenzione, diretta o indiretta, di diritti di voto o capitale di un’impresa sulla quale, a loro giudizio, è effettivamente esercitata un’influenza significativa.
Sezione 2
Applicabilità e ambito di applicazione
Articolo 213
Applicabilità della vigilanza di gruppo
Gli Stati membri assicurano la vigilanza, a livello di gruppo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte di un gruppo, conformemente al presente titolo.
Le disposizioni della presente direttiva che fissano le norme in materia di vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione considerate individualmente continuano ad applicarsi a dette imprese, salvo diversamente disposto dal presente titolo.
Gli Stati membri assicurano che la vigilanza a livello di gruppo si applichi:
alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che sono imprese partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione, in un’impresa di riassicurazione, in un’impresa di assicurazione di paesi terzi o in un’impresa di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 218 a 258;
alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’Unione, conformemente agli articoli da 218 a 258;
alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede in un paese terzo o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 260 a 263;
alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa mista, conformemente all’articolo 265.
Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Articolo 214
Ambito di applicazione della vigilanza di gruppo
L’autorità di vigilanza di gruppo può decidere caso per caso di non includere un’impresa nella vigilanza del gruppo di cui all’articolo 213 se:
l’impresa è situata in un paese terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatto salvo il disposto dell’articolo 229;
l’impresa da includere presenta un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo; o
l’inclusione dell’impresa è inopportuna o fuorviante in rapporto agli obiettivi della vigilanza di gruppo.
Tuttavia, se varie imprese dello stesso gruppo, considerate individualmente, possono essere escluse ai sensi del primo comma, lettera b), esse devono essere comunque incluse se, collettivamente, presentano un interesse non trascurabile.
Quando è del parere che un’impresa di assicurazione o di riassicurazione non dovrebbe essere inclusa nella vigilanza di gruppo di cui al primo comma, lettere b) o c), l’autorità di vigilanza di gruppo consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione.
Quando l’autorità di vigilanza di gruppo non include un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nella vigilanza del gruppo di cui al primo comma, lettere b) o c), le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui tale impresa è situata possono chiedere all’impresa capogruppo di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.
Sezione 3
Livelli
Articolo 215
Impresa capogruppo a livello comunitario
Articolo 216
Impresa capogruppo a livello nazionale
In tal caso, l'autorità di vigilanza spiega le ragioni della sua decisione sia all'autorità di vigilanza del gruppo che all'impresa capogruppo a livello di Unione. L'autorità di vigilanza del gruppo informa il collegio delle autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera a).
Alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 218 a 258 del presente articolo.
Se l’autorità di vigilanza decide di applicare all’impresa capogruppo a livello nazionale, il capo II, sezione 1, e se l’impresa capogruppo a livello comunitario di cui all’articolo 215 ha ottenuto, conformemente all’articolo 231 o all’articolo 233, paragrafo 5, l’autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo e il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dall’autorità di vigilanza nello Stato membro interessato.
In tal caso, se l’autorità di vigilanza ritiene che il profilo di rischio dell’impresa capogruppo a livello nazionale si discosti significativamente dal modello interno approvato a livello comunitario, e fino a quando l’impresa non risolve adeguatamente le riserve dell’autorità di vigilanza, quest’ultima può decidere di imporre una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo di tale impresa risultante dall’applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione del requisito patrimoniale non sarebbe opportuna, di imporre all’impresa di calcolare il suo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo sulla base della formula standard.
L'autorità di vigilanza spiega le ragioni di tali decisioni sia all'impresa che all'autorità di vigilanza del gruppo. L'autorità di vigilanza informa il collegio delle autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 217
Impresa madre che copre diversi Stati membri
Se gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di adottare la decisione di cui all’articolo 216, essi le autorizzano altresì a decidere di concludere un accordo con le autorità di vigilanza di altri Stati membri nei quali sia presente un’altra impresa capogruppo partecipata a livello nazionale, allo scopo di esercitare la vigilanza del gruppo a livello di un sottogruppo che copra diversi Stati membri.
Se le autorità di vigilanza interessate hanno concluso l’accordo di cui al primo comma, la vigilanza di gruppo non è esercitata a livello delle imprese capogruppo di cui all’articolo 216 presenti negli Stati membri diversi dallo Stato membro dove è situato il sottogruppo di cui al primo comma del presente paragrafo.
In tal caso, le autorità di vigilanza spiegano le ragioni dell'accordo da loro concluso sia all'autorità di vigilanza del gruppo che all'impresa capogruppo a livello di Unione. L'autorità di vigilanza informa il collegio delle autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera a).
CAPO II
Situazione finanziaria
Sezione 1
Solvibilità di gruppo
Sottosezione 1
Disposizioni generali
Articolo 218
Vigilanza sulla solvibilità di gruppo
Articolo 219
Frequenza del calcolo
I dati pertinenti e i risultati del calcolo sono trasmessi all’autorità di vigilanza del gruppo dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o, se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall’impresa del gruppo indicata dall’autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso.
Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, l’autorità di vigilanza del gruppo può chiedere che il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo sia ricalcolato.
Sottosezione 2
Scelta del metodo di calcolo e principi generali
Articolo 220
Scelta del metodo
Gli Stati membri dispongono che il calcolo della solvibilità a livello di gruppo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettera a), sia effettuato conformemente al metodo 1 descritto negli articoli da 230 a 232.
Tuttavia, gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza, quando queste assumono il ruolo di autorità di vigilanza di gruppo nei confronti di un determinato gruppo, di decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso, di applicare al gruppo il metodo 2 descritto negli articoli 233 e 234 o una combinazione del metodo 1 e del metodo 2, qualora l’applicazione del solo metodo 1 fosse inappropriata.
Articolo 221
Inclusione della quota proporzionale
Il calcolo della solvibilità di gruppo tiene conto della quota proporzionale detenuta dall’impresa partecipante nelle sue imprese partecipate.
Ai fini del primo comma, la quota proporzionale corrisponde ad uno dei due elementi seguenti:
se è applicato il metodo 1, le percentuali ammesse per redigere il bilancio consolidato; o
se è applicato il metodo 2, la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, dall’impresa partecipante.
Tuttavia, indipendentemente dal metodo utilizzato, se l’impresa partecipata è un’impresa figlia e non ha sufficienti fondi propri ammissibili per coprire il suo requisito patrimoniale di solvibilità, si tiene conto del totale del deficit di solvibilità dell’impresa figlia.
Se, a parere delle autorità di vigilanza, la responsabilità dell’impresa madre è rigorosamente limitata alla quota di capitale da essa detenuta, l’autorità di vigilanza del gruppo può tuttavia consentire che il deficit di solvibilità dell’impresa figlia sia considerato su base proporzionale.
L’autorità di vigilanza del gruppo determina, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso, la quota proporzionale di cui tener conto nei seguenti casi:
quando non vi sono legami patrimoniali tra alcune delle imprese del gruppo;
quando un’autorità di vigilanza ha stabilito che la detenzione, diretta o indiretta, di diritti di voto o di capitale di un’impresa è assimilabile ad una partecipazione, perché, a suo giudizio, è effettivamente esercitata un’influenza significativa su detta impresa;
quando un’autorità di vigilanza ha stabilito che un’impresa è un’impresa madre di un’altra impresa, perché, a suo giudizio, la prima esercita effettivamente un’influenza dominante sulla seconda.
Articolo 222
Eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili
Non è consentito il doppio computo di fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità tra le varie imprese di assicurazione o di riassicurazione prese in considerazione ai fini del calcolo.
A tal fine, nel calcolo della solvibilità di gruppo, qualora i metodi di cui alla sottosezione 4 non lo prevedano, sono esclusi i seguenti importi:
il valore delle attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che rappresentano il finanziamento di fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di una delle sue imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate;
il valore delle attività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che rappresentano il finanziamento di fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;
il valore delle attività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che rappresentano il finanziamento di fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di ogni altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante.
Fatto salvo il paragrafo 1, gli elementi seguenti possono essere inclusi nel calcolo soltanto qualora siano ammessi a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa partecipata interessata:
le riserve di utili che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2, di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione vita partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo;
le quote di capitale sottoscritte ma non versate di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo.
Tuttavia, sono in ogni caso esclusi dal calcolo i seguenti elementi:
le quote di capitale sottoscritte ma non versate che rappresentino un’obbligazione potenziale dell’impresa partecipante;
le quote di capitale sottoscritte ma non versate dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che rappresentino un’obbligazione potenziale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata;
le quote di capitale sottoscritte ma non versate di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata che rappresentino un’obbligazione potenziale di un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata della medesima impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;
Articolo 223
Eliminazione della creazione infragruppo di capitale
Sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità derivanti da un finanziamento reciproco tra l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e una delle seguenti imprese:
un’impresa partecipata;
un’impresa partecipante;
un’altra impresa partecipata di una delle sue imprese partecipanti.
Articolo 224
Valutazione
Le attività e le passività sono valutate conformemente all’articolo 75.
Sottosezione 3
Applicazione dei metodi di calcolo
Articolo 225
Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate
Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione ha più di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, nel calcolo della solvibilità di gruppo è inclusa ognuna di dette imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.
Gli Stati membri possono disporre che se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata ha sede in uno Stato membro diverso da quello dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità di gruppo, il calcolo tenga conto, in relazione all’impresa partecipata, del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito stabilito dall’altro Stato membro.
Articolo 226
Società di partecipazione assicurativa intermedie
Ai fini esclusivi di tale calcolo, la società di partecipazione assicurativa intermedia o la società di partecipazione finanziaria mista intermedia è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.
I fondi propri ammissibili di una società di partecipazione assicurativa intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia che, qualora fossero detenuti da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, richiederebbero la previa approvazione dell’autorità di vigilanza conformemente all’articolo 90, possono essere inclusi nel calcolo della solvibilità di gruppo solo se debitamente approvati dall’autorità di vigilanza del gruppo.
Articolo 227
Equivalenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi
Tuttavia, se nel paese terzo in cui ha sede detta impresa essa è soggetta a un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilità almeno equivalenti a quelli stabiliti dal titolo I, capo VI, gli Stati membri possono disporre che il calcolo tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di detto requisito previsti dal paese terzo interessato.
L'autorità di vigilanza del gruppo, assistita dall'EIOPA, consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione sull'equivalenza. La decisione è adottata conformemente ai criteri adottati a norma del paragrafo 3. L'autorità di vigilanza del gruppo si astiene dall'adottare, in relazione a un determinato paese terzo, una decisione che sia in contrasto con altre già adottate nei confronti di tale paese, a meno che la stessa non sia necessaria per tenere conto di modifiche rilevanti del regime di vigilanza stabilito dal titolo I, capo VI, e del regime di vigilanza del paese terzo.
Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo con la decisione adottata a norma del secondo comma, possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, entro tre mesi dalla comunicazione della decisione da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.
Tali atti delegati sono periodicamente rivisti per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo del regime di vigilanza stabilito dal titolo I, capo VI, e del regime di vigilanza del paese terzo.
L'EIOPA pubblica sul suo sito Internet un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.
In deroga al paragrafo 4, e anche in caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti in conformità al paragrafo 3. conformemente all'articolo 301 bis e per il periodo di cui al paragrafo 6 nonché con l'assistenza dell'EIOPA secondo il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la Commissione può adottare atti delegati per disporre che il regime di solvibilità applicato da un paese terzo alle imprese con sede nel suo territorio è da considerare provvisoriamente equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo VI, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
esistenza dimostrabile di un regime di solvibilità in grado di essere giudicato equivalente a norma del paragrafo 4 o comunque possibilità assodata che un simile regime sia adottato e applicato dal paese terzo;
disponibilità nel paese terzo di un regime di solvibilità basato sul rischio nonché definizione di requisiti di solvibilità quantitativi e qualitativi, oltre che in materia di informativa ai fini di vigilanza e trasparenza;
il diritto del paese terzo che, in linea di principio, consente la cooperazione e lo scambio di informazioni riservate in materia di vigilanza con l'EIOPA e le autorità di vigilanza;
esistenza nel paese terzo di un sistema di vigilanza indipendente; e
introduzione, da parte del paese terzo, di obblighi in materia di segreto professionale per tutte le persone che agiscono per conto delle sue autorità di vigilanza.
L'EIOPA pubblica sul suo sito Internet un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.
Il periodo di equivalenza provvisoria di cui al paragrafo 5 è inizialmente di dieci anni, salvo che prima dello scadere di tale termine:
l'atto delegato sia stato revocato; oppure
l'atto delegato sia stato adottato ai sensi del paragrafo 4 in base al quale il regime del paese terzo in questione è stato ritenuto equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo VI.
Ove persistano le condizioni di cui al paragrafo 5, l'equivalenza provvisoria è rinnovabile per ulteriori periodi di dieci anni. La Commissione adotta qualunque atto delegato in tal senso conformemente all'articolo 301 bis, con l'assistenza dell'EIOPA ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Qualunque atto delegato che stabilisce l'equivalenza provvisoria tiene conto delle relazioni elaborate dalla Commissione a norma dell'articolo 177, paragrafo 2, ed è soggetto a revisione periodica da parte della Commissione. L'EIOPA assiste la Commissione nella valutazione di tali decisioni. La Commissione informa il Parlamento europeo di tutte le revisioni effettuate, e riferisce allo stesso in merito alle relative conclusioni.
Articolo 228
Enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari partecipati
Per il calcolo della solvibilità di gruppo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia un’impresa partecipante di un ente creditizio, di un’impresa di investimento o di un ente finanziario, gli Stati membri consentono alle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti di applicare, mutatis mutandis, il metodo 1 o il metodo 2 di cui all’allegato I della direttiva 2002/87/CE. Tuttavia, il metodo 1 di cui al predetto allegato è applicato soltanto qualora l’autorità di vigilanza del gruppo è convinta che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese che sarebbero incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.
Tuttavia, gli Stati membri consentono alle rispettive autorità di vigilanza, qualora queste ultime abbiano il ruolo di autorità di vigilanza del gruppo nei confronti di un determinato gruppo, di decidere, su richiesta dell’impresa partecipante o di propria iniziativa, di dedurre eventuali partecipazioni di cui al primo comma dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo dell’impresa partecipante.
Articolo 229
Non disponibilità delle informazioni necessarie
Qualora le autorità di vigilanza interessate non dispongano delle informazioni necessarie per il calcolo della solvibilità di gruppo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, relativamente ad un’impresa partecipata avente sede in uno Stato membro o in un paese terzo, il valore contabile di detta impresa nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è dedotto dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo.
In tal caso, le plusvalenze latenti associate a detta partecipazione non sono riconosciute come fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo.
Sottosezione 4
Metodi di calcolo
Articolo 230
Metodo 1 (metodo standard): metodo basato sul bilancio consolidato
Il calcolo della solvibilità di gruppo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è effettuato a partire dal bilancio consolidato.
La solvibilità di gruppo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra:
i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati;
il requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati.
Per il calcolo dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo basato sui dati consolidati si applicano le disposizioni di cui al titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3 e al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3.
Il requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo basato sui dati consolidati (requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato) è calcolato sulla base della formula standard o di un modello interno approvato, secondo modalità conformi ai principi generali, rispettivamente, del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 2 e del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 3.
Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma dei seguenti elementi:
il requisito patrimoniale minimo, di cui all’articolo 129, dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;
la quota proporzionale del requisito patrimoniale minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate.
Tale minimo è coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 4.
Per determinare se detti fondi propri ammissibili consentano di coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano, mutatis mutandis, i principi di cui agli articoli da 221 a 229. Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 139, paragrafi 1 e 2.
Articolo 231
Modello interno di gruppo
Le domande di cui al primo comma sono presentate all'autorità di vigilanza del gruppo.
L’autorità di vigilanza del gruppo informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza, compresa l’EIOPA, del ricevimento della domanda e trasmette immediatamente la domanda completa, compresa la documentazione presentata dall’impresa, a tali membri. Su richiesta di una o più autorità di vigilanza interessate, l’EIOPA può fornire assistenza tecnica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1094/2010, all’autorità o alle autorità di vigilanza che hanno richiesto assistenza riguardo alla decisione sulla domanda.
L'EIOPA adotta la propria decisione entro un mese. La questione non può essere rinviata all'EIOPA dopo la scadenza del periodo di sei mesi ovvero dopo il raggiungimento di una decisione congiunta.
►M9 Se l’EIOPA non adotta la decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l’autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva. ◄ La decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
L'autorità di vigilanza del gruppo tiene debitamente conto dei pareri e delle riserve eventualmente espressi da altre autorità di vigilanza interessate nell'arco del periodo semestrale.
L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate un documento contenente la sua decisione pienamente motivata.
Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.
In circostanze eccezionali, laddove la maggiorazione del requisito patrimoniale risulti inappropriata, l'autorità di vigilanza può imporre all'impresa interessata di calcolare il suo requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 2. Conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), l'autorità di vigilanza può imporre una maggiorazione del capitale rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall'applicazione della formula standard.
L'autorità di vigilanza fornisce le ragioni delle eventuali decisioni di cui al primo e al secondo comma sia all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza.
L'EIOPA può emettere o