02009L0100 — IT — 06.10.2016 — 001.001
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DIRETTIVA 2009/100/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 259 dell'2.10.2009, pag. 8) |
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DIRETTIVA (UE) 2016/1629 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2016 |
L 252 |
118 |
16.9.2016 |
DIRETTIVA 2009/100/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 settembre 2009
sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna
(versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
La presente direttiva si applica alle navi adibite al trasporto di merci nelle vie navigabili interne, con portata lorda pari o superiore a 20 tonnellate, e:
a) di lunghezza inferiore a 20 metri; e
b) per le quali il prodotto fra lunghezza (L), larghezza (B) e immersione (T) è inferiore in volume a 100 metri cubi.
La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni previste dal regolamento di visita delle navi del Reno e dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano, ove necessario, le procedure per il rilascio degli attestati di navigabilità.
Tuttavia, uno Stato membro può non applicare la presente direttiva alle navi che non lasciano le vie navigabili interne del suo territorio.
2. L’attestato di navigabilità è rilasciato dallo Stato membro nel quale la nave è registrata o ha il suo porto di immatricolazione o, in mancanza, dallo Stato membro in cui è domiciliato il proprietario della nave. Ciascuno Stato membro può chiedere a un altro Stato membro di rilasciare attestati di navigabilità per navi sfruttate da propri cittadini. Gli Stati membri possono delegare i loro poteri a organismi autorizzati.
3. L’attestato di navigabilità è redatto in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, reca almeno le indicazioni di cui all’allegato I e usa il sistema di numerazione ivi precisato.
Articolo 3
1. Fatti salvi i paragrafi 3, 4, 5 e 6, ogni Stato membro riconosce, ai fini della navigazione nelle sue vie navigabili interne, la validità degli attestati di navigabilità rilasciati da un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 2 come se li avesse esso stesso rilasciati.
2. Il paragrafo 1 può applicarsi solo se la data del rilascio o dell’ultimo rinnovo dell’attestato non risale a più di cinque anni prima e a condizione che non sia scaduto il periodo di validità.
Il certificato rilasciato ai sensi del regolamento di visita delle navi del Reno è ammesso come prova ai sensi dei paragrafi 3 e 5 per tutto il tempo in cui è valido.
3. Gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatti i requisiti tecnici stabiliti nel regolamento di visita delle navi del Reno. Come prova essi possono esigere il certificato di cui al paragrafo 2, secondo comma.
4. Qualora le navi trasportino sostanze pericolose ai sensi dell'ADN, gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatti i requisiti stabiliti nel medesimo accordo. Come prova possono esigere il documento d'autorizzazione previsto da detto accordo.
5. Le navi che soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento di visita delle navi del Reno sono autorizzate a navigare in tutte le vie navigabili interne esistenti nella Comunità. Il certificato di cui al paragrafo 2, secondo comma, può servire come prova che tali requisiti sono soddisfatti.
I requisiti speciali prescritti per il trasporto delle sostanze pericolose sono considerati soddisfatti in tutte le vie navigabili interne della Comunità allorché le navi si conformano ai requisiti dell'ADN. Tale conformità è provata dal documento d'autorizzazione di cui al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri possono esigere che, nelle loro vie navigabili marittime, siano soddisfatti requisiti addizionali equivalenti a quelli che devono soddisfare le loro navi nazionali. Gli Stati membri notificano le loro vie navigabili marittime alla Commissione, che ne stabilisce l’elenco, tenendo conto delle indicazioni che le sono trasmesse dagli Stati membri.
Articolo 4
1. Ciascuno Stato membro può sospendere la validità dell’attestato di navigabilità da esso rilasciato.
2. Qualora dal controllo risulti che una nave si trova in condizioni tali da costituire un pericolo per l’ambiente circostante, ciascuno Stato membro può interromperne la navigazione fino a quando i difetti constatati non siano eliminati. Lo stesso provvedimento può essere adottato quando risulti che la nave o il suo equipaggiamento non soddisfano i requisiti indicati, secondo i casi, nell’attestato di navigabilità o negli altri documenti di cui all’articolo 3.
3. Lo Stato membro che ha interrotto la navigazione di una nave o ha manifestato l’intenzione di interromperla qualora non siano eliminati i difetti constatati comunica i motivi della decisione che ha preso o che intende prendere alle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l’attestato di navigabilità o gli altri documenti di cui all’articolo 3.
4. Qualunque decisione di interruzione della navigazione presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva è motivata in modo preciso. Essa è notificata all’interessato con l’indicazione delle vie di ricorso previste dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e dei termini entro i quali le si può adire.
Articolo 5
La direttiva 76/135/CEE, quale modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati all’allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato III.
Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
INDICAZIONI MINIME NEGLI ATTESTATI
(di cui all’articolo 2, paragrafo 3)
Esistono tre gruppi di indicazioni:
obbligatoria |
: |
senza segni particolari |
obbligatoria se applicabile |
: |
(x) |
utile ma facoltativa |
: |
(+) |
1. Autorità o organismo autorizzato che provvede al rilascio del documento
2.
a) Denominazione del documento
b) (+) Numero del documento
3. Stato che provvede al rilascio del documento
4. Nome e domicilio del proprietario della nave
5. Nome della nave
6. (x) Luogo e numero di immatricolazione
7. (x) Porto di immatricolazione
8. (+) Tipo di nave
9. (+) Utilizzazione
10. Principali caratteristiche:
a) lunghezza fuoritutto in metri
b) larghezza fuoritutto in metri
c) profondità sotto la linea di galleggiamento al massimo pescaggio, in metri
11. (x) Portata lorda, in tonnellate, o volume dislocato al massimo pescaggio, in metri cubi
12. (x) Indicazioni di stazza
13. (x) Numero massimo autorizzato di passeggeri
14. (x) Massima potenza dei motori di propulsione in CV o kW
15. Bordo o bordi liberi minimi, in centimetri
16.
a) Dichiarazione: la nave sopra indicata è riconosciuta atta alla navigazione
b) (x) Condizioni richieste per la navigabilità
c) (x) Restrizioni alla navigazione
17.
a) Data di scadenza
b) Data di rilascio
18. Timbro e firma dell’autorità o dell’organismo autorizzato che provvede al rilascio dell’attestato.
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata e relativa modificazione
(di cui all’articolo 5)
Direttiva 76/135/CEE del Consiglio |
(GU L 21 del 29.1.1976, pag. 10). |
Direttiva 78/1016/CEE del Consiglio |
(GU L 349 del 13.12.1978, pag. 31). |
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale
(di cui all’articolo 5)
Direttiva |
Termine di attuazione |
76/135/CEE |
19 gennaio 1977 |
78/1016/CEE |
— |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Direttiva 76/135/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1, alinea e lettera a) |
Articolo 1, primo comma, alinea |
Articolo 1, lettera b) |
— |
— |
Articolo 1, primo comma, lettere a) e b) |
Articolo 1, ultima frase |
Articolo 1, secondo comma |
Articoli 2, 3 e 4 |
Articoli 2, 3 e 4 |
Articolo 5 |
— |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
— |
— |
Articolo 5 |
— |
Articolo 6 |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
Allegato |
Allegato I |
— |
Allegato II |
— |
Allegato III |