2008R0771 — IT — 15.06.2016 — 001.001


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REGOLAMENTO (CE) N. 771/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2008

recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 206 dell'2.8.2008, pag. 5)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/823 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2016

  L 137

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26.5.2016




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REGOLAMENTO (CE) N. 771/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2008

recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

Organizzazione della Commissione di ricorso



Parte 1

La commissione di ricorso

Articolo 1

Composizione

1.  Su ogni ricorso decidono tre membri della commissione di ricorso dell'agenzia, qui di seguito denominata «la commissione di ricorso».

Almeno uno di essi possiede un'adeguata formazione giuridica e almeno un altro un'adeguata formazione tecnica, conformemente al regolamento (CE) n. 1238/2007.

2.  Il presidente della commissione di ricorso, o uno dei suoi supplenti, presiede all'esame di tutti i ricorsi.

3.  Il presidente assicura la qualità e la coerenza delle decisioni adottate dalla commissione di ricorso.

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4.  Per assicurare che i ricorsi siano evasi ad un ritmo soddisfacente, il presidente, previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'agenzia, può assegnare il ricorso a membri supplementari o supplenti. In tali casi il presidente può designare un presidente supplente.

Articolo 1 bis

Soluzione amichevole

Nell'interesse della procedura il presidente della commissione di ricorso può invitare le parti a raggiungere una soluzione amichevole. In tal caso il presidente nomina un membro unico per agevolare il raggiungimento di tale soluzione. Il presidente comunica alle parti la decisione di nominare un membro unico.

Se le parti raggiungono una soluzione amichevole, il membro unico chiude il procedimento e una sintesi della soluzione raggiunta viene pubblicata sul sito web dell'agenzia. In mancanza di una soluzione amichevole entro 2 mesi dalla decisione di assegnarlo a un membro unico, il caso è rinviato alla commissione di ricorso.

Articolo 1 ter

Ritiro di un ricorso

Se un ricorso viene ritirato, il presidente chiude il procedimento.

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Articolo 2

Esclusione dei membri

Qualora si applichi la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il membro della Commissione di ricorso interessato, prima che sia adottata una decisione, è invitato a presentare osservazioni sulle ragioni di ricusazione sollevate ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

In attesa della decisione di cui all'articolo 90, paragrafo 7, dello stesso regolamento, il procedimento è sospeso.

Articolo 3

Sostituzione dei membri

1.  Il membro escluso a norma dell'articolo 90, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è sostituito dalla commissione di ricorso con un membro supplente.

2.  Il membro che ne faccia richiesta è sostituito dal presidente con un membro supplente in caso di congedo, malattia, impegni improrogabili od ogni altro motivo che gli impedisca di partecipare al procedimento. I criteri in base ai quali è scelto il membro supplente sono definiti con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Se un membro non è in grado di chiedere d'essere sostituito, il presidente può provvedervi di propria iniziativa.

Il presidente può respingere la richiesta di sostituzione soltanto con decisione motivata.

Ove sia impedito a partecipare al procedimento, il presidente provvede a designare il proprio supplente. Se non è in grado di provvedervi, il supplente è designato dal più anziano di servizio dei membri che decidono sul ricorso o, in caso di pari anzianità di servizio, da quello più anziano per età.

3.  Se un membro è sostituito prima dello svolgimento dell'udienza, il procedimento non è sospeso e la sostituzione non rende invalidi gli atti del procedimento già compiuti.

Se la sostituzione interviene dopo lo svolgimento dell'udienza, quest'ultima deve essere ripetuta salvo accordo contrario delle parti, del membro supplente e degli altri due membri che decidono sul ricorso.

4.  In caso di sostituzione, il membro supplente è vincolato da qualsiasi decisione interlocutoria già adottata.

5.  L'assenza di un membro successiva all'adozione della decisione finale da parte della commissione di ricorso non impedisce a quest'ultima di compiere i rimanenti atti del procedimento.

Se il presidente non è in grado di sottoscrivere la decisione o di compiere i rimanenti atti del procedimento, vi provvede a nome del presidente il più anziano di servizio dei membri che decidono sul ricorso o, se questi hanno la stessa anzianità di servizio nella commissione di ricorso, da quello più anziano per età.

Articolo 4

Relatore

1.  Il presidente nomina relatore uno degli altri membri che decidono sul ricorso o assume egli stesso tale funzione, tenendo conto della necessità di distribuire equamente il carico di lavoro tra tutti i membri.

2.  Il relatore svolge l'esame preliminare del ricorso.

3.  La commissione di ricorso può, su proposta del relatore, adottare ogni provvedimento procedurale di cui all'articolo 15.

L'esecuzione di tali provvedimenti può essere affidata al relatore.

4.  Il relatore redige un progetto di decisione.



Parte 2

La cancelleria

Articolo 5

Cancelleria e cancelliere

1.  È istituita in seno all'agenzia una cancelleria presso la commissione di ricorso. La cancelleria è diretta dalla persona nominata come cancelliere a norma del paragrafo 5.

2.  La cancelleria ha il compito di ricevere, trasmettere e conservare i documenti e di prestare ogni altro servizio previsto dal presente regolamento.

3.  La cancelleria tiene un registro dei ricorsi, nel quale sono annotati gli estremi di tutti gli atti di ricorso e dei relativi documenti.

▼M1

4.  Il personale della cancelleria, compreso il cancelliere, non partecipa a procedimenti dell'agenzia relativi a decisioni avverso le quali può essere presentato ricorso ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 o ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).

5.  La commissione di ricorso è assistita, nello svolgimento delle sue funzioni, da un cancelliere nominato dal presidente.

Il presidente ha le facoltà gestionali e organizzative di dare istruzioni al cancelliere su questioni attinenti all'esercizio delle funzioni della commissione di ricorso.

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6.  Il cancelliere verifica l'osservanza dei termini e delle altre formalità relative alla presentazione dei ricorsi.

7.  Le istruzioni generali destinate al cancelliere sono adottate con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.



CAPO II

Procedura

Articolo 6

Atto di ricorso

1.  L'atto di ricorso contiene:

a) il nome e l'indirizzo del ricorrente;

b) se il ricorrente si fa rappresentare, il nome e l'indirizzo professionale del suo rappresentante;

c) l'elezione di domicilio, se l'indirizzo è diverso da quello di cui alle lettere a) e b);

d) gli estremi della decisione impugnata e le conclusioni del ricorrente;

e) i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto addotti;

f) se del caso, la natura delle prove dedotte e l'esposizione dei fatti suffragati da tali prove;

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g) se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nell'atto di ricorso, devono essere considerate riservate e la motivazione;

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h) una dichiarazione da cui risulti se il ricorrente consente che le notificazioni destinate ad esso o, se del caso, al suo rappresentante siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione.

▼M1

2.  L'atto di ricorso è accompagnato dalla prova del pagamento della tariffa di ricorso di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 340/2008 o, se del caso, di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione ( 5 ).

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3.  Se l'atto di ricorso non è conforme al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 2, il cancelliere fissa il termine entro il quale esso può essere regolarizzato dal ricorrente. Il cancelliere può assegnare tale termine una sola volta.

▼M1

Durante il corso del termine di regolarizzazione, il termine di cui all'articolo 93, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sospeso.

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4.  Se constata un'irregolarità che rende irricevibile il ricorso, il cancelliere invia senza indugio un parere motivato al presidente.

Quando assegna un termine a norma del paragrafo 3, il cancelliere invia il parere motivato dopo la relativa scadenza sempre che l'irregolarità non sia stata corretta.

5.  Il cancelliere notifica senza indugio l'atto di ricorso all'agenzia.

▼M1

Quando il ricorrente non è il destinatario della decisione impugnata, il cancelliere informa quest'ultimo della presentazione di un ricorso avverso tale decisione.

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6.  Sul sito Internet dell'agenzia è pubblicato un avviso indicante la data di registrazione dell'atto di ricorso, il nome e l'indirizzo delle parti, l'oggetto della controversia, le conclusioni del ricorrente e un sommario dei motivi e dei principali argomenti addotti.

▼M1

Fatto salvo il primo comma, il presidente stabilisce se le informazioni fornite dal ricorrente in applicazione del paragrafo 1, lettera g), sono da considerarsi riservate e provvede affinché nell'avviso non sia pubblicata alcuna informazione considerata riservata. Le modalità pratiche della pubblicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

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Articolo 7

Memoria difensiva

1.  Nei due mesi che seguono la notificazione dell'atto di ricorso, l'agenzia presenta una memoria difensiva.

Il presidente può, in circostanze eccezionali, prorogare tale termine su domanda motivata dell'agenzia.

2.  La memoria difensiva contiene:

a) se l'agenzia si fa rappresentare, il nome, il cognome e l'indirizzo professionale del suo rappresentante;

b) i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto addotti;

c) se del caso, la natura delle prove dedotte e un'esposizione dei fatti suffragati da tali prove;

▼M1

d) se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nella memoria difensiva, devono considerarsi riservate e la motivazione;

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e) una dichiarazione da cui risulti se l'agenzia consente che le notificazioni destinate ad essa o, se del caso, al suo rappresentante, siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione.

3.  Se l'agenzia, benché regolarmente citata, non presenta una memoria difensiva, il procedimento prosegue in assenza di tale memoria.

▼M1

Articolo 8

Intervento

1.  Chiunque dimostri di avere interesse all'esito della controversia promossa dinanzi alla commissione di ricorso può intervenire nel procedimento.

In deroga al primo paragrafo, per i casi attinenti al titolo VI, capo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, lo Stato membro la cui autorità competente ha effettuato la valutazione della sostanza può intervenire senza dover dimostrare di essere interessato all'esito di tale controversia.

2.  La domanda d'intervento, in cui devono essere esposte le circostanze comprovanti il diritto di intervenire, è presentata entro tre settimane dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

3.  L'intervento può avere come oggetto soltanto l'adesione o l'opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti.

L'intervento non conferisce gli stessi diritti procedurali riconosciuti alle parti ed è accessorio al procedimento principale. Esso diviene privo di oggetto quando il caso è cancellato dal registro della commissione di ricorso, in seguito a una rinuncia di una parte o al ritiro dagli atti o a una soluzione amichevole tra le parti, o quando l'atto di ricorso è dichiarato irricevibile.

Gli intervenienti accettano il caso nello stato in cui esso si trova al momento del loro intervento.

4.  La domanda d'intervento contiene:

a) la descrizione del caso;

b) il nome e il cognome delle parti;

c) il nome, il cognome e il domicilio dell'interveniente;

d) se l'interveniente si fa rappresentare conformemente all'articolo 9, il nome, il cognome e il domicilio del rappresentante;

e) l'elezione di domicilio, se l'indirizzo è diverso da quello di cui alle lettere c) e d);

f) le conclusioni di una o più parti, a sostegno delle quali l'interveniente chiede d'intervenire;

g) la descrizione delle circostanze che comprovano il diritto a intervenire;

h) una dichiarazione da cui risulti se l'interveniente consente che le notificazioni destinate ad esso o, se del caso, al suo rappresentante, siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione.

La domanda d'intervento è notificata alle parti al fine di ricevere le loro eventuali osservazioni prima che la commissione di ricorso prenda una decisione a riguardo.

5.  Qualora la commissione di ricorso decida di consentire l'intervento, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti procedurali notificati alle parti, forniti dalle parti alla commissione di ricorso per tale scopo. Gli atti o i documenti riservati sono esclusi da tale comunicazione.

6.  La commissione di ricorso decide se accogliere o respingere la domanda d'intervento.

Se la commissione di ricorso autorizza l'intervento, il presidente fissa il termine entro il quale l'interveniente può presentare una memoria di intervento.

La memoria di intervento contiene:

a) le conclusioni dell'interveniente in adesione od opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti;

b) i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto;

c) se del caso, la natura delle prove dedotte;

d) se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nella domanda d'intervento, devono considerarsi riservate e la motivazione;

Dopo il deposito della memoria di intervento, il presidente può stabilire un termine entro il quale le parti possono rispondere a detta memoria.

7.  Ogni interveniente sostiene le proprie spese.

Articolo 9

Rappresentanza

Se una parte o un interveniente ha nominato un rappresentante, questi deve produrre un mandato ad agire conferitogli dalla parte o dall'interveniente che rappresenta.

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Articolo 10

Deposito degli atti procedurali

1.  Tutti gli atti procedurali sono datati e firmati.

2.  Ai fini del calcolo dei termini, gli atti procedurali si considerano depositati soltanto nel momento in cui sono ricevuti dalla cancelleria.

3.  Le parti e gli intervenienti trasmettono gli atti alla cancelleria mediante consegna diretta o spedizione postale. La commissione di ricorso può autorizzare una parte o un interveniente a depositare atti mediante fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.

Le norme disciplinanti l'uso dei mezzi tecnici di comunicazione, ivi compresa la sottoscrizione elettronica, sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Articolo 11

Ricevibilità dei ricorsi

1.  Il ricorso può essere dichiarato irricevibile per una delle seguenti ragioni:

a) l'atto di ricorso non è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a d), e paragrafo 2, e all'articolo 9 del presente regolamento;

b) il termine per la presentazione del ricorso di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è scaduto;

▼M1

c) il ricorso non ha per oggetto una decisione di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di cui all'articolo 77, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 528/2012;

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d) il ricorrente non è destinatario della decisione impugnata e non è in grado di dimostrare che la decisione impugnata riveste per lui un interesse diretto e individuale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.  Se il presidente non si pronuncia sulla ricevibilità del ricorso entro il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il ricorso è deferito alla commissione di ricorso per l'esame del merito e della ricevibilità. La pronuncia sulla ricevibilità forma parte della decisione finale.

Articolo 12

Esame dei ricorsi

1.  Le parti non possono presentare nuove prove dopo il primo scambio di memorie scritte, a meno che la commissione di ricorso non consideri debitamente giustificato il ritardo nella presentazione delle prove.

2.  Non possono essere addotti nuovi motivi dopo il primo scambio di memorie scritte, a meno che la commissione di ricorso non consideri tali motivi basati su nuovi elementi di diritto o di fatto emersi nel corso del procedimento.

3.  Se del caso, la commissione di ricorso invita le parti a presentare osservazioni sulle notificazioni da essa effettuate o sulle comunicazioni dell'altra parte o degli intervenienti.

La commissione di ricorso fissa il termine per la presentazione di tali osservazioni.

4.  La commissione di ricorso comunica alle parti la chiusura della fase scritta del procedimento.

Articolo 13

Udienze

1.  La commissione di ricorso tiene udienza quando lo ritiene necessario o quando una delle parti ne fa richiesta.

La richiesta è presentata entro due settimane dalla comunicazione alla parte della chiusura della fase scritta del procedimento. Tale termine può essere prorogato dal presidente.

2.  La citazione a comparire è notificata alle parti dal cancelliere.

3.  Se una parte regolarmente citata non compare all'udienza, il procedimento può proseguire in sua assenza.

▼M1

4.  Le udienze della commissione di ricorso sono pubbliche, a meno che la commissione decida diversamente in casi debitamente giustificati, di sua iniziativa o su richiesta di una delle parti.

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5.  Le udienze sono aperte e condotte dal presidente, che ne garantisce il corretto svolgimento.

Il presidente e gli altri membri possono interrogare le parti o i loro rappresentanti.

6.  Il cancelliere redige il verbale dell'udienza.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere e costituisce atto pubblico.

Prima della sottoscrizione del verbale, i testimoni e gli esperti sono invitati a verificare e confermare la parte del verbale che riporta la loro deposizione.

7.  L'udienza può svolgersi in videoconferenza o mediante qualsiasi altra tecnologia di comunicazione se i mezzi tecnici sono disponibili.

Articolo 14

Regime linguistico

1.  La lingua in cui è redatto l' atto di ricorso costituisce la lingua procedurale.

Se il ricorrente è il destinatario della decisione impugnata, l'atto di ricorso è depositato nella lingua in cui è redatta la decisione o in una delle lingue ufficiali della Comunità usata nella comunicazione che ha dato origine alla decisione e in particolare nelle informazioni fornite a norma dell'articolo 10, lettere da a) a i), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.  La lingua procedurale è usata nella fase scritta e nella fase orale del procedimento, nei verbali e nelle decisioni della commissione di ricorso.

Ogni documento redatto in una lingua diversa dalla lingua procedurale è accompagnato da una traduzione nella lingua procedurale.

Nel caso di documenti lunghi, le traduzioni possono essere limitate ad estratti. Tuttavia la commissione di ricorso può in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, richiedere una traduzione più ampia o integrale.

3.  Su richiesta di una delle parti e dopo aver sentito l'altra parte, la commissione di ricorso può autorizzare l'uso di una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla lingua procedurale per l'intero procedimento o per parte di esso.

4.  La commissione di ricorso può autorizzare l'interveniente, su sua richiesta e dopo aver sentito l'altra parte, a usare una lingua ufficiale delle Comunità diversa dalla lingua procedurale.

5.  La commissione di ricorso può autorizzare il testimone o l'esperto, il quale dichiari di non poter esprimersi adeguatamente nella lingua procedurale, a usare un'altra lingua ufficiale della Comunità.

6.  Quando la commissione di ricorso autorizza l'uso di una lingua diversa dalla lingua procedurale, la cancelleria provvede alla traduzione o all'interpretazione.

Articolo 15

Provvedimenti procedurali

1.  La commissione di ricorso può adottare provvedimenti procedurali in qualsiasi momento del procedimento.

2.  I provvedimenti procedurali hanno in particolare lo scopo di:

a) garantire il corretto svolgimento del procedimento e agevolare l'acquisizione delle prove;

b) determinare i punti sui quali le parti devono presentare ulteriori argomenti;

c) chiarire le conclusioni, i motivi e gli argomenti delle parti e i punti su cui queste controvertono;

▼M1

d) agevolare il raggiungimento di una soluzione amichevole tra le parti.

▼B

3.  I provvedimenti procedurali possono in particolare consistere nel:

a) porre quesiti alle parti;

b) invitare le parti a pronunciarsi per iscritto od oralmente su determinati aspetti della controversia;

c) chiedere informazioni alle parti o a terzi;

d) chiedere la produzione di documenti relativi alla controversia;

e) convocare le parti o i loro rappresentanti a riunioni;

f) richiamare l'attenzione sui punti che rivestono un'importanza particolare o su quelli che non appaiono più controversi;

g) formulare osservazioni che possono aiutare a concentrare il procedimento sui punti essenziali.

Articolo 16

Prove

1.  Nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso, i mezzi di acquisizione delle prove comprendono:

a) la richiesta di informazioni;

b) la produzione di documenti e oggetti;

c) l'audizione di parti o di testimoni;

d) il parere di esperti.

Le norme di attuazione riguardanti l'acquisizione delle prove sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

2.  La commissione di ricorso, se ritiene necessario che una parte, un testimone o un esperto deponga oralmente, convoca dinanzi a sé la persona interessata.

3.  Le parti sono informate dell'audizione dei testimoni e degli esperti dinanzi alla commissione di ricorso. Esse hanno facoltà di presenziare all'audizione e di porre quesiti al testimone o all'esperto.

Le parti possono ricusare l'esperto o il testimone per incompetenza nella materia oggetto del ricorso. Sulla ricusazione decide la commissione di ricorso.

4.  Prima di deporre, l'esperto o il testimone è tenuto a dichiarare qualsiasi eventuale interesse personale nella controversia e a indicare se ha assunto in precedenza la rappresentanza di una delle parti o se ha partecipato all'adozione della decisione impugnata.

In mancanza della dichiarazione spontanea dell'esperto o del testimone, le parti possono sollevare la questione dinanzi alla commissione di ricorso.

5.  Il testimone o l' esperto possono essere ricusati entro il termine di due settimane a decorrere dalla notificazione alle parti della citazione del primo o della nomina del secondo. La parte motiva la ricusazione e indica la natura delle prove dedotte a sostegno di essa.

6.  La deposizione dei testimoni e degli esperti è riportata nel verbale.

Articolo 17

Spese relative all'acquisizione delle prove

1.  I testimoni e gli esperti che sono convocati dalla commissione di ricorso e compaiono dinanzi ad essa hanno diritto al rimborso delle spese di trasferimento e di soggiorno.

I testimoni che sono convocati dalla commissione di ricorso e compaiono dinanzi ad essa hanno diritto al risarcimento del mancato guadagno.

Gli esperti che non fanno parte del personale dell'agenzia hanno diritto a un corrispettivo per le prestazioni fornite.

2.  Gli importi dovuti sono versati ai testimoni dopo la deposizione e agli esperti dopo l'espletamento dell'incarico. Può tuttavia essere versato un anticipo.

3.  Il consiglio d'amministrazione dell'agenzia definisce le modalità di calcolo degli importi dovuti e degli anticipi da versare.

4.  Sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e d'intesa con il consiglio d'amministrazione, le norme di attuazione riguardanti:

a) l'imputazione delle spese relative all'acquisizione delle prove;

b) le modalità di versamento degli importi dovuti a testimoni ed esperti a titolo di rimborso, risarcimento o corrispettivo.

5.  Le norme di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate tenendo conto, se del caso, di norme analoghe vigenti in altri settori del diritto comunitario.

▼M1

Articolo 17 bis

Spese

Le parti sostengono le proprie spese.

▼B

Articolo 18

Competenza

Se la commissione di ricorso deferisce il caso all'organo competente dell'agenzia ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, quest'ultimo è vincolato dalla motivazione della decisione della commissione di ricorso, a meno che non siano mutate le circostanze.

Articolo 19

Deliberazione

1.  Solo i tre membri della commissione che decidono sul ricorso partecipano alla deliberazione. Le deliberazioni sono e devono rimanere segrete.

2.  Nel corso della deliberazione, ogni membro della commissione di ricorso esprime il proprio parere motivandolo.

Il relatore esprime il proprio parere per primo e il presidente, se non è altresì il relatore, per ultimo.

Articolo 20

Votazione

Le votazioni, ove necessarie, si svolgono nell'ordine di cui all'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma. Tuttavia il presidente, se è altresì il relatore, vota per ultimo.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Non è ammessa l'astensione.

Articolo 21

Decisione

1.  La decisione contiene le informazioni seguenti:

a) un'indicazione da cui risulti che la decisione è adottata dalla commissione di ricorso;

b) la data della decisione;

c) il nome dei membri della commissione di ricorso che hanno partecipato al procedimento;

d) il nome delle parti, degli intervenienti, e dei loro rappresentanti nel procedimento;

e) le conclusioni delle parti;

f) un riassunto dei fatti;

g) la motivazione della decisione;

▼M1

h) il dispositivo della decisione della commissione di ricorso comprendente, se del caso, l'imputazione delle spese relative all'acquisizione delle prove e la decisione sul rimborso delle tariffe riscosse a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 340/2008 o dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013.

▼B

2.  Il presidente e il cancelliere sottoscrivono la decisione; la sottoscrizione può essere effettuata in forma elettronica.

L'originale della decisione è depositato preso la cancelleria.

3.  La decisione è notificata alle parti a norma dell'articolo 22.

4.  La decisione è accompagnata dall'avviso dell'impugnabilità della decisione a norma dell'articolo 230 del trattato e dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tale avviso reca altresì l'indicazione dei termini d'impugnativa.

L'omissione di tale avviso non costituisce motivo di invalidità della decisione.

5.  Le decisioni finali della commissione di ricorso sono adeguatamente pubblicate nella loro integralità, a meno che il presidente non decida diversamente su richiesta motivata di una delle parti.

▼M1

6.  Il presidente stabilisce se le informazioni fornite dal ricorrente a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), dall'agenzia a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), o da un interveniente a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera d), sono da considerarsi riservate. Il presidente assicura che qualsiasi informazione considerata riservata non sia pubblicata nella decisione finale.

▼B

Articolo 22

Notificazione degli atti

Il cancelliere provvede a notificare alle parti e agli intervenienti le decisioni e le comunicazioni della commissione di ricorso.

La notificazione è effettuata in uno dei modi seguenti:

1) spedizione postale raccomandata con avviso di ricevimento;

2) consegna diretta della copia contro ricevuta;

3) ogni mezzo tecnico di comunicazione a disposizione della commissione di ricorso, al cui uso la parte o il suo rappresentante abbia acconsentito.

Articolo 23

Termini

1.  Ogni termine fissato in seno o in base al regolamento (CE) n. 1907/2006 o al presente regolamento ai fini dei procedimenti di ricorso è calcolato secondo le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2.  Se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato con decorrenza dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica l'evento o si compie l'atto non è incluso nel termine.

3.  Il termine espresso in settimane, mesi o anni scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno ha lo stesso nome ovvero lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto dal quale il termine stesso decorre.

Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, la scadenza avviene con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese.

4.  Quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si computano dapprima i mesi interi e poi i giorni.

5.  I termini comprendono i giorni festivi ufficiali dell'agenzia, i sabati e le domeniche.

6.  Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del giorno lavorativo successivo.

Articolo 24

Proroga e superamento dei termini

1.  Ogni termine fissato a norma del presente regolamento può essere prorogato da chi lo ha stabilito.

2.  Il superamento del termine non pregiudica i diritti della parte se questa può dimostrare alla commissione di ricorso che è dovuto a circostanze imprevedibili o a forza maggiore.

Articolo 25

Sospensione del procedimento

Dopo aver sentito le parti, la commissione di ricorso può sospendere il procedimento di ricorso di propria iniziativa o su richiesta di una parte.

Se una delle parti si oppone, la decisione di sospensione deve essere motivata.

Articolo 26

Rettifiche

Dopo aver sentito le parti, la commissione di ricorso può, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti presentata entro un mese dalla notificazione della decisione, rettificare gli errori materiali, gli errori di calcolo e gli errori manifesti contenuti nella decisione.



CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 27

Disposizioni di applicazione

1.  Le norme procedurali aggiuntive necessarie per l'efficace svolgimento dei ricorsi e per la buona organizzazione dei lavori della commissione di ricorso, in particolare le norme per l'attribuzione dei ricorsi ai membri della stessa, sono stabilite con la procedura di cui al paragrafo 3.

2.  Le istruzioni pratiche destinate alle parti e agli intervenienti e le istruzioni relative alla preparazione e allo svolgimento delle udienze della commissione di ricorso nonché al deposito e alla notificazione delle memorie od osservazioni scritte sono stabilite con la procedura di cui al paragrafo 3.

3.  Il presidente e gli altri due membri nominati a norma dell'articolo 89, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1907/2006 adottano le norme e i provvedimenti previsti dal presente regolamento a maggioranza dei voti.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).

( 2 ) GU L 280 del 24.10.2007, pag. 10.

( 3 ) GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6.

( 4 ) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 17).