02007R1234 — IT — 31.12.2013 — 015.005


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

(GU L 299 dell'16.11.2007, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 247/2008 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2008

  L 76

1

19.3.2008

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 248/2008 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2008

  L 76

6

19.3.2008

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 361/2008 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2008

  L 121

1

7.5.2008

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 470/2008 DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2008

  L 140

1

30.5.2008

 M5

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2008 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 2008

  L 149

61

7.6.2008

►M6

REGOLAMENTO (CE) N. 13/2009 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2008

  L 5

1

9.1.2009

►M7

REGOLAMENTO (CE) N. 72/2009 DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 2009

  L 30

1

31.1.2009

 M8

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2009 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2009

  L 63

9

7.3.2009

►M9

REGOLAMENTO (CE) N. 435/2009 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 2009

  L 128

12

27.5.2009

►M10

REGOLAMENTO (CE) N. 491/2009 DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2009

  L 154

1

17.6.2009

►M11

REGOLAMENTO (CE) N. 1047/2009 DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 2009

  L 290

1

6.11.2009

►M12

REGOLAMENTO (CE) N. 1140/2009 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2009

  L 312

4

27.11.2009

 M13

REGOLAMENTO (UE) N. 513/2010 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2010

  L 150

40

16.6.2010

►M14

REGOLAMENTO (UE) N. 1234/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2010

  L 346

11

30.12.2010

►M15

REGOLAMENTO (UE) N. 121/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2012

  L 44

1

16.2.2012

►M16

REGOLAMENTO (UE) N. 261/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2012

  L 94

38

30.3.2012

►M17

REGOLAMENTO (UE) N. 1028/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012

  L 316

41

14.11.2012

►M18

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 52/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2013

  L 20

44

23.1.2013

►M19

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013


Modificato da:

►A1

TRATTATOTRA RELATIVO ALL’ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL’UNIONE EUROPEA

  L 112

21

24.4.2012


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 144, 9.6.2009, pag.  27 (1234/2007)

►C2

Rettifica, GU L 230, 2.9.2009, pag.  6 (72/2009)

►C3

Rettifica, GU L 220, 21.8.2010, pag.  76 (72/2009)

►C4

Rettifica, GU L 276, 21.10.2011, pag.  63 (361/2008)

►C5

Rettifica, GU L 313, 26.11.2011, pag.  47 (491/2009)

►C6

Rettifica, GU L 056, 28.2.2013, pag.  16 (261/2012)

►C7

Rettifica, GU L 097, 6.4.2013, pag.  4 (361/2008)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)



INDICE

PARTE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

PARTE II

MERCATO INTERNO

TITOLO I

INTERVENTO SUL MERCATO

CAPO I

Intervento pubblico e ammasso privato

Sezione I

Disposizioni generali

Sezione II

Intervento pubblico

Sottosezione I

Disposizioni generali

Sottosezione II

Apertura degli acquisti all'intervento

Sottosezione III

Prezzo di intervento

Sottosezione IV

Smercio dei prodotti acquistati all’intervento

Sezione III

Ammasso privato

Sottosezione I

Aiuto obbligatorio

Sottosezione II

Aiuto facoltativo

Sezione IV

Disposizioni comuni

CAPO II

Misure speciali di intervento

Sezione I

Misure eccezionali di sostegno del mercato

Sezione II

Misure relative ai settori dei cereali e del riso

Sezione III

Misure relative al settore dello zucchero

Sezione IV

Adeguamento dell’offerta

CAPO III

Regimi di contenimento della produzione

Sezione I

Disposizioni generali

Sezione II

Zucchero

Sottosezione I

Ripartizione e gestione delle quote

Sottosezione II

Superamento della quota

Sezione III

Latte

Sottosezione I

Disposizioni generali

Sottosezione II

Ripartizione e gestione delle quote

Sottosezione III

Superamento della quota

Sezione III bis

Quote di fecola di patate

Sezione IV

Disposizioni procedurali relative alle quote nei settori dello zucchero, del latte e della fecola di patate

Sezione IV bis

Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo

Sottosezione I

Impianti illegali

Sottosezione II

Regime transitorio dei diritti di impianto

Sottosezione III

Regime di estirpazione

CAPO IV

Regimi di aiuto

Sezione I

Aiuto alla trasformazione

Sottosezione I

Foraggi essiccati

Sottosezione II

Lino e canapa destinati alla produzione di fibre

Sottosezione III

Fecola di patate

Sezione II

Restituzione alla produzione

Sezione III

Aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Sezione III bis

Aiuti al settore del luppolo

Sezione IV

Aiuti al settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola

Sezione IV bis

Aiuti nel settore ortofrutticolo

Sottosezione I

Gruppi di produttori

Sottosezione II

Fondi di esercizio e programmi operativi

Sottosezione II bis

Programma «Frutta nelle scuole»

Sottosezione III

Disposizioni di procedura

Sezione IV ter

Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo

Sottosezione I

Disposizioni introduttive

Sottosezione II

Presentazione e contenuto dei programmi di sostegno

Sottosezione III

Misure di sostegno specifiche

Sottosezione IV

Disposizioni procedurali

Sezione V

Fondo comunitario del tabacco

Sezione VI

Disposizioni speciali relative al settore dell’apicoltura

Sezione VII

Aiuti al settore della bachicoltura

TITOLO II

NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLA PRODUZIONE

CAPO I

Norme applicabili alla commercializzazione e alla produzione

Sezione I

Norme di commercializzazione

Sezione I bis

Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

Sottosezione I

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Sottosezione II

Menzioni tradizionali

Sezione I ter

Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo

Sezione II

Condizioni di produzione

Sezione II bis

Regole di produzione nel settore vitivinicolo

Sottosezione I

Varietà di uve da vino

Sottosezione II

Pratiche enologiche e restrizionio

Sezione III

Norme procedurali

CAPO II

Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori

Sezione I

Principi generali

Sezione I bis

Disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni interprofessionali ed ai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo

Sottosezione I

Statuto e riconoscimento delle organizzazioni di produttori

Sottosezione II

Gruppi di organizzazioni di produttori e Gruppi di produttori

Sottosezione III

Estensione delle regole ai produttori in una circoscrizione economica

Sottosezione IV

Organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo

Sezione I ter

Norme relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali nel settore vitivinicolo

Sezione II

Norme relative alle organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco

Sezione II bis

Norme concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Sezione III

Norme procedurali

PARTE III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO I

Disposizioni generali

CAPO II

Importazioni

Sezione I

Titoli di importazione

Sezione II

Prelievi e dazi all’importazione

Sezione III

Gestione dei contingenti di importazione

Sezione IV

Disposizioni particolari relative a determinati prodotti

Sottosezione I

Disposizioni particolari relative alle importazioni nei settori dei cereali e del riso

Sottosezione II

Regimi relativi alle importazioni preferenziali di zucchero

Sottosezione III

Disposizioni particolari per le importazioni di canapa

Sottosezione IV

Disposizioni particolari per le importazioni di luppolo

Sottosezione V

Disposizioni particolari per le importazioni di vinoo

Sezione V

Salvaguardia e perfezionamento attivo

CAPO III

Esportazioni

Sezione I

Titoli di esportazione

Sezione II

Restituzioni all’esportazione

Sezione III

Gestione dei contingenti di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Sezione IV

Trattamento speciale all’importazione in paesi terzi

Sezione V

Disposizioni particolari per le piante vive

Sezione VI

Perfezionamento passivo

PARTE IV

NORME SULLA CONCORRENZA

CAPO I

Norme applicabili alle imprese

CAPO II

Normativa sugli aiuti di Stato

PARTE V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI

PARTE VI

DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE VII

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Disposizioni di applicazione

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Parte I:

Cereali

Parte II:

Riso

Parte III:

Zucchero

Parte IV:

Foraggi essiccati

Parte V:

Sementi

Parte VI:

Luppolo

Parte VII:

Olio di oliva e olive da tavola

Parte VIII:

Lino e canapa destinati alla produzione di fibre

Parte IX:

Ortofrutticoli freschi

Parte X:

Ortofrutticoli trasformati

Parte XI:

Banane

Parte XII:

Vino

Parte XIII:

Piante vive e prodotti della floricoltura

Parte XIV:

Tabacco greggio

Parte XV:

Carni bovine

Parte XVI:

Latte e prodotti lattiero-caseari

Parte XVII:

Carni suine

Parte XVIII:

Carni ovine e caprine

Parte XIX:

Uova

Parte XX:

Carni di pollame

Parte XXI:

Altri prodotti

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

Parte I:

Alcole etilico di origine agricola

Parte II:

Prodotti dell’apicoltura

Parte III:

Bachi da seta

ALLEGATO III

DEFINIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Parte I:

Definizioni per il settore del riso

Parte II:

Definizioni per il settore dello zucchero

Parte III:

Definizioni per il settore del luppolo

Parte III bis:

Definizioni per il settore vitivinicolo

Parte IV:

Definizioni per il settore delle carni bovine

Parte V:

Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Parte VI:

Definizioni per il settore delle uova

Parte VII:

Definizioni per il settore delle carni di pollame

Parte VIII:

Definizioni per il settore dell’apicoltura

ALLEGATO IV

QUALITÀ TIPO DEL RISONE E DELLO ZUCCHERO

A.

Il risone della qualità tipo

B.

Qualità tipo dello zucchero

ALLEGATO V

TABELLE COMUNITARIE DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI ALL'ARTICOLO 42

A.

Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti

B.

Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

C.

Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini

ALLEGATO VI

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2010/2011

ALLEGATO VII

QUOTE AGGIUNTIVE PER L'ISOGLUCOSIO DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2

ALLEGATO VII bis

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DA FISSARE A NORMA DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA

ALLEGATO VII ter

CALCOLO DELLA PERCENTUALE APPLICABILE ALLE IMPRESE A NORMA DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA

ALLEGATO VII quater

CALCOLO DEL COEFFICIENTE DA FISSARE A NORMA DELL'ARTICOLO 52 bis, PARAGRAFO 1

ALLEGATO VIII

MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 60

ALLEGATO IX

QUOTE NAZIONALI E QUANTITATIVI DELLA RISERVA SPECIALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 66

ALLEGATO X

TENORE DI RIFERIMENTO DI GRASSI DI CUI ALL'ARTICOLO 70

ALLEGATO X bis

QUOTE DI FECOLA DI PATATE DI CUI ALL'ARTICOLO 84 BIS, PER CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE

ALLEGATO X ter

DOTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO (DI CUI ALL’ARTICOLO 103 quindecies, PARAGRAFO 1)

ALLEGATO X quater

DOTAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE (DI CUI ALL’ARTICOLO 190 bis, PARAGRAFO 3)

ALLEGATO X quinquies

DOTAZIONE PER IL REGIME DI ESTIRPAZIONE

ALLEGATO X sexies

SUPERFICI CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO DICHIARARE INAMMISSIBILI AL REGIME DI ESTIRPAZIONE (DI CUI ALL’ARTICOLO 85 duovicies, PARAGRAFI 1, 2 E 5)

ALLEGATO XI

A.I.

Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito per le fibre lunghe di lino di cui all’articolo 94, paragrafo 1

A.II.

Ripartizione fra gli Stati membri, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, del quantitativo massimo garantito per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa di cui all’articolo 94, paragrafo 1 bis

A.III.

Zone ammissibili all’aiuto di cui all’articolo 94 bis

B.

Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 89

ALLEGATO XI bis

COMMERCIALIZZAZIONE DELLA CARNE OTTENUTA DA BOVINI DI ETÀ NON SUPERIORE A DODICI MESI A NORMA DELL'ARTICOLO 113 ter

I.

Definizione

II.

Classificazione dei bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione

III.

Denominazioni di vendita

IV.

Informazioni obbligatorie sull'etichetta

V.

Informazioni facoltative sull'etichetta

VI.

Registrazione

VII.

Controlli ufficiali

VIII.

Carni importate da paesi terzi

IX.

Sanzioni

ALLEGATO XI ter

CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

1.

Vino

2.

Vino nuovo ancora in fermentazione

3.

Vino liquoroso

4.

Vino spumante

5.

Vino spumante di qualità

6.

Vino spumante di qualità del tipo aromatico

7.

Vino spumante gassificato

8.

Vino frizzante

9.

Vino frizzante gassificato

10.

Mosto di uve

11.

Mosto di uve parzialmente fermentato

12.

Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

13.

Mosto di uve concentrato

14.

Mosto di uve concentrato rettificato

15.

Vino ottenuto da uve appassite

16.

Vino di uve stramature

17.

Aceto di vino

Appendice all’allegato XI ter

Zone viticole

ALLEGATO XII

DEFINIZIONI E DENOMINAZIONI RELATIVE AL LATTE E AI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI CUI ALL'ARTICOLO 114, PARAGRAFO 1

ALLEGATO XIII

COMMERCIALIZZAZIONE DEL LATTE DESTINATO AL CONSUMO UMANO DI CUI ALL'ARTICOLO 110, PARAGRAFO 2

ALLEGATO XIV

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PRODOTTI DEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME DI CUI ALL'ARTICOLO 116

A.

Norme di commercializzazione applicabili alle uova di gallina della specie Gallus gallus

B.

Norme di commercializzazione per le carni di pollame

C.

Norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile

ALLEGATO XV

NORME RELATIVE AI GRASSI DA SPALMARE DI CUI ALL'ARTICOLO 115

Appendice dell'allegato XV

ALLEGATO XV bis

ARRICCHIMENTO, ACIDIFICAZIONE E DISACIDIFICAZIONE IN ALCUNE ZONE VITICOLE

A.

Limiti di arricchimento

B.

Operazioni di arricchimento

C.

Acidificazione e disacidificazione

D.

Trattamenti

ALLEGATO XV ter

RESTRIZIONI

A.

Disposizioni generali

B.

Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

C.

Taglio dei vini

D.

Sottoprodotti

ALLEGATO XVI

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 118

ALLEGATO XVI bis

ELENCO TASSATIVO DELLE REGOLE CHE POSSONO ESSERE ESTESE AI PRODUTTORI NON ADERENTI A NORMA DEGLI ARTICOLI 125 septies E 125 terdecies

ALLEGATO XVII

DAZI ALL'IMPORTAZIONE PER IL RISO DI CUI AGLI ARTICOLI 137 E 139

ALLEGATO XVIII

VARIETÀ DI RISO BASMATI DI CUI ALL'ARTICOLO 138

ALLEGATO XIX

STATI DI CUI ALL'ARTICOLO 153, PARAGRAFO 3, ALL'ARTICOLO 154, PARAGRAFO 1, LETTERA b), E ALL'ALLEGATO III, PARTE II, PUNTO 12

ALLEGATO XX

ELENCO DELLE MERCI DEI SETTORI DEI CEREALI, DEL RISO, DELLO ZUCCHERO, DEL LATTE E DELLE UOVA AI FINI DELL’ARTICOLO 26, LETTERA a), PUNTO ii), E AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI DI CUI ALLA PARTE III, CAPO III, SEZIONE II

Parte I:

Cereali

Parte II:

Riso

Parte III:

Zucchero

Parte IV:

Latte

Parte V:

Uova

ALLEGATO XXI

ELENCO DI DETERMINATE MERCI CONTENENTI ZUCCHERO AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RETRIBUZIONI DI CUI ALLA PARTE III, CAPO III, SEZIONE II

ALLEGATO XXII

TAVOLE DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 202



PARTE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento istituisce un’organizzazione comune dei mercati per i prodotti dei seguenti settori di cui all’allegato I:

a) cereali: allegato I, parte I;

b) riso: allegato I, parte II;

c) zucchero: allegato I, parte III;

d) foraggi essiccati: allegato I, parte IV;

e) sementi: allegato I, parte V;

f) luppolo: allegato I, parte VI;

g) olio di oliva e olive da tavola: allegato I, parte VII;

h) lino e canapa: allegato I, parte VIII;

i) prodotti ortofrutticoli: allegato I, parte IX;

j) prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: allegato I, parte X;

k) banane: allegato I, parte XI;

l) vino: allegato I, parte XII;

m) piante vive e prodotti della floricoltura: allegato I, parte XIII (di seguito «il settore delle piante vive»);

n) tabacco greggio: allegato I, parte XIV;

o) carni bovine: allegato I, parte XV;

p) latte e prodotti lattiero-caseari: allegato I, parte XVI;

q) carni suine: allegato I, parte XVII;

r) carni ovine e caprine: allegato I, parte XVIII;

s) uova: allegato I, parte XIX;

t) carni di pollame: allegato I, parte XX;

u) altri prodotti: allegato I, parte XXI.

▼M10 —————

▼B

3.  Il presente regolamento reca misure specifiche per i seguenti settori, elencati e/o definiti nell’allegato II:

a) alcole etilico di origine agricola: allegato II, parte I (di seguito «il settore dell’alcole etilico agricolo»);

b) prodotti dell’apicoltura: allegato II, parte II (di seguito «il settore dell’apicoltura»);

c) bachi da seta: allegato II, parte III (di seguito «il settore della bachicoltura»).

▼M3

4.  Il capo II della parte IV si applica alle patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701.

▼B

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per alcuni settori si applicano le definizioni di cui all’allegato III.

2.  Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «agricoltore»: l’agricoltore quale definito nel regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) «organismo pagatore»: l’organismo o gli organismi designati da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;

c) «prezzo di intervento»: il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico.

Articolo 3

Campagne di commercializzazione

Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

a) dal 1o gennaio al 31 dicembre di un dato anno nel settore della banana;

b) dal 1o aprile al 31 marzo dell’anno successivo:

i) nel settore dei foraggi essiccati;

ii) nel settore della bachicoltura;

c) dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo:

i) nel settore dei cereali;

ii) nel settore delle sementi;

iii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

iv) nel settore del lino e della canapa;

v) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

▼M10

c bis) dal 1o agosto al 31 luglio dell’anno successivo nel settore vitivinicolo;

▼B

d) dal 1o settembre al 31 agosto dell’anno successivo nel settore del riso;

e) dal 1o ottobre al 30 settembre dell’anno successivo nel settore dello zucchero.

▼M3

La Commissione fissa, se necessario, le campagne di commercializzazione per i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati.

▼B

Articolo 4

Competenze della Commissione

Salvo qualora altrimenti disposto dal presente regolamento, allorché sono conferite competenze alla Commissione, quest'ultima agisce secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2.

Articolo 5

Norme di attuazione

La Commissione può stabilire le modalità di applicazione dell'articolo 2.

La Commissione può modificare le definizioni concernenti il riso di cui all’allegato III, parte I, e la definizione di «zucchero ACP/India» di cui all’allegato III, parte II, punto 12.

La Commissione può altresì fissare i tassi di conversione del riso nelle diverse fasi di lavorazione, alle spese di lavorazione e al valore dei sottoprodotti.



PARTE II

MERCATO INTERNO



TITOLO I

INTERVENTO SUL MERCATO



CAPO I

Intervento pubblico e ammasso privato



Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 6

Ambito di applicazione

1.  Il presente capo stabilisce le norme concernenti gli acquisti all’intervento pubblico e la concessione di aiuti all’ammasso privato, ove applicabili, relativamente ai seguenti settori:

a) cereali;

b) riso;

c) zucchero;

d) olio di oliva e olive da tavola;

e) carni bovine;

f) latte e prodotti lattiero-caseari;

g) carni suine;

h) carni ovine e caprine.

2.  Ai fini del presente capo si intende per:

a) «cereali»: i cereali raccolti nella Comunità;

b) «latte»: il latte di vacca prodotto nella Comunità;

▼M3 —————

▼B

d) «crema di latte»: la crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte.

Articolo 7

Origine comunitaria

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, possono essere acquistati all’intervento pubblico o beneficiare di un aiuto all’ammasso privato soltanto i prodotti originari della Comunità.

Articolo 8

Prezzi di riferimento

1.  Per i prodotti soggetti alle misure di intervento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono fissati i seguenti prezzi di riferimento:

▼M7

a) per quanto riguarda il settore dei cereali EUR 101,31 per tonnellata;

▼B

b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato IV, lettera A;

c) nel settore dello zucchero:

i) per lo zucchero bianco:

 541,5 EUR/t per la campagna 2008/2009,

 404,4 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010;

ii) per lo zucchero greggio:

 448,8 EUR/t per la campagna 2008/2009,

 335,2 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010.

I prezzi di riferimento di cui ai punti i) e ii) si applicano allo zucchero sfuso, franco fabbrica, della qualità tipo definita nell'allegato IV, lettera B;

d) nel settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini maschi adulti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a);

e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;

▼M3

ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

▼B

f) nel settore delle carni suine: 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1), lettera b), come segue:

i) carcasse di peso pari o superiore a 60 e inferiore a 120 kg: classe E, quale stabilita nell'allegato V, lettera B, punto II;

ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 e inferiore a 180 kg: classe R quale stabilita nell'allegato V, lettera B, punto II.

2.  I prezzi di riferimento per i cereali ed il riso fissati rispettivamente nel paragrafo 1, lettere a) e b), si riferiscono alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Tali prezzi di riferimento sono validi per tutti i centri d'intervento della Comunità designati a norma dell'articolo 41.

3.  Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può modificare i prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo in base all’andamento della produzione e dei mercati.

Articolo 9

Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero

La Commissione istituisce un sistema di informazione sui prezzi di mercato dello zucchero, comprendente un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi sul mercato dello zucchero.

Tale sistema si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o dagli operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.

La Commissione provvede affinché le informazioni pubblicate non consentano l'identificazione dei prezzi praticati dalle singole imprese o dai singoli operatori.



Sezione II

Intervento pubblico



Sottosezione I

Disposizioni generali

Articolo 10

Prodotti ammessi all'intervento

1.  L’intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, alle condizioni di cui alla presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43:

a) frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco e sorgo;

b) risone;

c) zucchero bianco o zucchero greggio, purché sia stato prodotto entro quota e ottenuto da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità;

d) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50 ;

e) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

▼M3

f) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte con il metodo spray in un'impresa riconosciuta della Comunità, avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 34 % della materia secca sgrassata.



▼M7

Sottosezione II

Apertura degli acquisti all'intervento

Articolo 11

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

a) per i cereali, dal 1o novembre al 31 maggio;

b) per il risone, dal 1o aprile al 31 luglio;

c) per lo zucchero, nel corso delle campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010;

d) per le carni bovine, nel corso di qualsiasi campagna di commercializzazione;

e) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1o marzo al 31 agosto.

Articolo 12

Apertura dell'intervento pubblico

1.  Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:

a) è aperto per il frumento tenero;

b) è aperto per il frumento duro, l'orzo, il granturco, il sorgo, il risone, lo zucchero, il burro e il latte scremato in polvere nei limiti dei massimali fissati all'articolo 13, paragrafo 1;

c) per le carni bovine è aperto dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, è inferiore a 1 560 EUR/t.

2.  La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, chiude l'intervento pubblico per le carni bovine di cui al paragrafo 1, lettera c), qualora le condizioni ivi specificate non sussistano più durante un periodo rappresentativo.

Articolo 13

Limiti all'intervento

1.  Gli acquisti all'intervento pubblico sono limitati ai seguenti massimali:

a) per frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, 0 tonnellate per i periodi di cui all'articolo 11, rispettivamente lettere a) e b);

b) per lo zucchero, 600 000 tonnellate espresse in zucchero bianco per ciascuna campagna di commercializzazione;

c) per il burro, 30 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera e);

d) per il latte scremato in polvere, 109 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera e).

2.  Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto delle altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 32, 52 e 63.

3.  In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui alle lettere a), c) e d) dello stesso paragrafo, la Commissione può decidere di continuare gli acquisti all'intervento oltre i limiti quantitativi ivi specificati qualora lo richiedano la situazione del mercato e, in particolare, l'andamento dei prezzi di mercato.



Sottosezione III

Prezzi d'intervento

Articolo 18

Prezzi d'intervento

1.  Il prezzo d'intervento:

▼C2

a) per il frumento tenero è uguale al prezzo di riferimento per un quantitativo massimo conferito all’intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d’intervento fissato nell’articolo 11, lettera a);

▼M7

b) per il burro è uguale al 90 % del prezzo di riferimento per quantitativi conferiti all'intervento entro il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c);

c) per il latte scremato in polvere è uguale al prezzo di riferimento per quantitativi conferiti all'intervento entro il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d).

2.  I prezzi d'intervento e i quantitativi all'intervento per i seguenti prodotti sono determinati dalla Commissione mediante gara:

▼C2

a) frumento tenero per quantitativi eccedenti il quantitativo massimo conferito all’intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d’intervento fissato nell’articolo 11, lettera a);

▼M7

b) frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3;

c) carni bovine;

d) burro per quantitativi conferiti all'intervento oltre il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, e

e) latte scremato in polvere per quantitativi conferiti all'intervento oltre il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3.

In particolari circostanze, le gare possono essere indette con procedura ristretta o i prezzi d'intervento e i quantitativi all'intervento possono essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.

3.  Il prezzo massimo di acquisto all'intervento determinato secondo le procedure di gara di cui al paragrafo 2 non deve essere superiore:

a) per i cereali e il risone, ai rispettivi prezzi di riferimento;

b) per le carni bovine, al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi;

c) per il burro, al 90 % del prezzo di riferimento;

d) per il latte scremato in polvere, al prezzo di riferimento.

4.  I prezzi di intervento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:

a) per i cereali, fanno salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo per motivi di qualità, e

b) per il risone, sono maggiorati o ridotti di conseguenza se la qualità dei prodotti conferiti all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera A. La Commissione può inoltre decidere di maggiorare o ridurre il prezzo di intervento al fine di assicurare che la produzione si orienti verso determinate varietà.

5.  Il prezzo d'intervento per lo zucchero è pari all'80 % del prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è presentata l'offerta. Tuttavia, se la qualità dello zucchero conferito all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera B, per la quale è fissato il prezzo di riferimento, il prezzo d'intervento è maggiorato o ridotto, a seconda dei casi.

▼B



Sottosezione IV

Smercio dei prodotti acquistati all’intervento

Articolo 25

Principi generali

Lo smercio dei prodotti acquistati all’intervento si svolge in modo da evitare qualsiasi turbativa del mercato, da assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e nel rispetto degli impegni derivanti da accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

Articolo 26

Smercio di zucchero

Gli organismi pagatori possono vendere zucchero acquistato all’intervento pubblico soltanto ad un prezzo superiore al prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione in cui ha luogo la vendita.

La Commissione può tuttavia decidere che gli organismi pagatori:

a) possono vendere lo zucchero ad un prezzo pari o inferiore al prezzo di riferimento di cui al primo comma, se lo zucchero è destinato:

i) all’alimentazione degli animali; oppure

▼M3

ii) all'esportazione tal quale o previa trasformazione in uno dei prodotti di cui all'allegato I del trattato o in una delle merci di cui all'allegato XX, parte III, del presente regolamento; oppure;

▼M3

iii) agli usi industriali di cui all'articolo 62;

▼B

b) mettano a disposizione di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato, o dalla Commissione se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento, un quantitativo di zucchero da essi detenuto, tal quale, destinato alla distribuzione per il consumo umano nel mercato interno della Comunità, ad un prezzo inferiore al prezzo di riferimento corrente oppure gratuitamente nell’ambito di operazioni ad hoc di aiuti di emergenza.

▼M15

Articolo 27

Distribuzione agli indigenti nella Comunità

1.  I prodotti giacenti all’intervento sono messi a disposizione di taluni organismi designati ai fini della distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità secondo un piano annuale.

La distribuzione viene effettuata:

a) gratuitamente; oppure

b) ad un prezzo in nessun caso superiore a quello giustificato dai costi sostenuti dagli organismi designati per realizzare l’operazione.

2.  Un prodotto può essere prelevato sul mercato comunitario se:

a) è temporaneamente indisponibile nelle scorte di intervento della Comunità durante l’attuazione del piano annuale di cui al paragrafo 1, nella misura necessaria a consentire l’attuazione del piano stesso in uno o più Stati membri, e a condizione che i costi non siano superiori a quelli previsti nel bilancio della Comunità a tale scopo; oppure

b) l’attuazione del piano implica il trasferimento da uno Stato membro all’altro di quantitativi limitati di prodotti giacenti all’intervento in uno Stato membro diverso da quello o da quelli in cui è richiesto il prodotto.

3.  Gli Stati membri interessati designano gli organismi di cui al paragrafo 1 e comunicano annualmente alla Commissione, in tempo utile, se intendono avvalersi del regime di cui al presente articolo.

4.  I prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono consegnati gratuitamente agli organismi designati. Il loro valore contabile è pari al prezzo di intervento, a cui si applicano eventuali coefficienti per tener conto delle differenze qualitative.

5.  Fatto salvo l’articolo 190, i prodotti forniti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono finanziati con gli stanziamenti della corrispondente voce di bilancio del FEAGA all’interno del bilancio delle Comunità europee. Può essere disposto altresì che il finanziamento contribuisca alla copertura delle spese di trasporto dei prodotti dai centri di intervento, nonché delle spese amministrative sostenute dagli organismi designati per la gestione dell’azione di cui al presente articolo, escluse le spese eventualmente sostenute dai beneficiari in relazione all’applicazione dei paragrafi 1 e 2.

▼B



Sezione III

Ammasso privato



Sottosezione I

Aiuto obbligatorio

Articolo 28

Prodotti sovvenzionabili

Sono concessi aiuti all’ammasso privato per i seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43:

▼M3

a) per:

i) burro non salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

ii) burro salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'80 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 %, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 % e un tenore massimo, in peso, di sale del 2 %;

▼M7 —————

▼M3

Articolo 29

Condizioni e importo dell'aiuto per il burro

La Commissione fissa l'importo dell'aiuto per il burro in base alle spese di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

Qualora al momento dello svincolo dall'ammasso le condizioni di mercato abbiano subito un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell'entrata all'ammasso, l'aliquota dell'aiuto può essere maggiorata.

▼M7 —————

▼B



Sottosezione II

Aiuto facoltativo

Articolo 31

Prodotti sovvenzionabili

1.  Possono essere concessi aiuti all’ammasso privato per i seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43:

a) zucchero bianco;

b) olio di oliva;

c) carni fresche o refrigerate di bovini adulti presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui all’articolo 42, paragrafo 1;

▼M3 —————

▼M7 —————

▼B

f) carni suine;

g) carni ovine e caprine.

La Commissione può modificare l’elenco dei prodotti di cui al primo comma, lettera c), qualora lo richieda la situazione del mercato.

▼M3

2.  La Commissione fissa l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui al paragrafo 1 anticipatamente o mediante gara.

▼M7 —————

▼B

Articolo 32

Condizioni per la concessione dell'aiuto per lo zucchero bianco

1.  Se nel corso di un periodo rappresentativo il prezzo medio comunitario rilevato per lo zucchero bianco è inferiore al prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, tenuto conto della situazione del mercato, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato di zucchero bianco alle imprese detentrici di una quota di zucchero.

2.  Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1 durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto di altre misure di ammasso di cui gli articoli 13, 52 o 63.

Articolo 33

Condizioni per la concessione dell'aiuto per l'olio di oliva

La Commissione può decidere di autorizzare gli organismi riconosciuti dagli Stati membri, che offrano garanzie sufficienti, a stipulare contratti di ammasso dell’olio di oliva da essi commercializzato in caso di grave turbativa del mercato in talune regioni della Comunità, in particolare qualora il prezzo medio rilevato sul mercato nel corso di un periodo rappresentativo sia inferiore a:

a) 1 779 EUR/t per l’olio extra vergine di oliva;

b) 1 710 EUR/t per l’olio di oliva vergine; o

c) 1 524 EUR/t per l’olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

Articolo 34

Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni bovine

Se il prezzo medio comunitario rilevato sul mercato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui all’articolo 42, paragrafo 1, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato.

▼M3 —————

▼M7 —————

▼B

Articolo 37

Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni suine

Se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato.

Articolo 38

Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni ovine e caprine

La Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato di carni ovine e caprine in presenza di una situazione di mercato particolarmente critica in una o più delle seguenti zone di quotazione:

a) Gran Bretagna;

b) Irlanda del Nord;

c) ogni altro Stato membro, ad esclusione del Regno Unito, considerato separatamente.



Sezione IV

Disposizioni comuni

Articolo 39

Norme concernenti il magazzinaggio

1.  Gli organismi pagatori possono immagazzinare fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati all’intervento soltanto previa autorizzazione della Commissione.

Ai fini del presente articolo, i territori del Belgio e del Lussemburgo sono considerati come un unico Stato membro.

2.  L’autorizzazione è concessa se il magazzinaggio è indispensabile e tenuto conto:

a) delle possibilità e delle condizioni di magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l’organismo pagatore e negli altri Stati membri;

b) delle eventuali spese supplementari occasionate dal magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l’organismo pagatore e dal trasporto.

3.  L’autorizzazione per il magazzinaggio in un paese terzo viene concessa unicamente se, in considerazione dei criteri di cui al paragrafo 2, il magazzinaggio in un altro Stato membro presenterebbe notevoli difficoltà.

4.  Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera a), sono definiti previa consultazione di tutti gli Stati membri.

5.  Non si applicano dazi doganali né altri importi, da erogare o da riscuotere nell’ambito della politica agricola comune, ai prodotti:

a) trasportati dietro autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3; oppure

b) trasferiti da un organismo pagatore a un altro.

6.  L’organismo pagatore che agisce a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 resta responsabile dei prodotti immagazzinati fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipende.

7.  I prodotti detenuti da un organismo pagatore fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipende, che non siano riportati in questo Stato membro, sono smerciati ai prezzi e alle condizioni stabiliti o da stabilirsi per il luogo di magazzinaggio.

Articolo 40

Norme concernenti le gare

Le gare assicurano la parità di accesso di tutti gli interessati.

Gli aggiudicatari sono scelti, nell’ordine, in base alle offerte più vantaggiose per la Comunità. In ogni caso, alla gara non consegue necessariamente l’aggiudicazione di un contratto.

Articolo 41

Centri di intervento

1.  La Commissione designa i centri di intervento nei settori dei cereali e del riso e stabilisce le condizioni ad essi applicabili.

Per i prodotti del settore dei cereali, la Commissione può designare centri di intervento per ciascun prodotto.

2.  La Commissione compila l’elenco dei centri di intervento tenendo conto in particolare:

a) della localizzazione dei centri in zone di eccedenza dei prodotti in questione;

b) della disponibilità di locali e attrezzature tecniche sufficienti;

c) della situazione favorevole dal punto di vista dei mezzi di trasporto.

Articolo 42

Classificazione delle carcasse

1.  Le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse si applicano, in conformità alle norme stabilite nell'allegato V, nei seguenti settori:

a) carni bovine, relativamente alle carcasse di bovini adulti;

b) carni suine, relativamente alle carcasse di suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.

Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse relativamente alle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato V, lettera C.

2.  Un comitato di controllo comunitario composto di esperti della Commissione e di esperti nominati dagli Stati membri procede, per conto della Comunità, a controlli in loco in relazione alla classificazione delle carcasse di bovini adulti e di ovini. Il comitato riferisce alla Commissione ed agli Stati membri in merito ai controlli effettuati.

Le spese derivanti dai controlli effettuati sono a carico della Comunità.

Articolo 43

Modalità di applicazione

Fatte salve le eventuali competenze specifiche conferite alla Commissione dalle disposizioni del presente capo, la Commissione adotta le modalità di applicazione del medesimo con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

▼M7

a) i requisiti e le condizioni che devono soddisfare i prodotti soggetti all'intervento pubblico di cui all'articolo 10 o per i quali sono concessi aiuti all'ammasso privato ai sensi degli articoli 28 e 31, in particolare in materia di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento — compresa l'etichettatura —, età massima, conservazione, fase alla quale si riferisce il prezzo di intervento, nonché durata dell'ammasso privato;

▼M7

a bis) il rispetto dei quantitativi massimi e dei limiti quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e alla lettera a) dell'articolo 18, paragrafo 1; in questo contesto, le norme di attuazione possono autorizzare la Commissione a porre termine all'acquisto all'intervento a un prezzo fissato, ad adottare coefficienti di distribuzione e, per il frumento tenero, a passare alla procedura di gara di cui all'articolo 18, paragrafo 2, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1);

▼B

b) le modifiche dell'allegato IV, parte B;

c) se del caso, la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni di prezzo applicabili;

d) le procedure e le condizioni di presa in consegna, ai fini dell'intervento pubblico, da parte degli organismi pagatori e di erogazione degli aiuti all’ammasso privato, in particolare per quanto riguarda:

i) la stipulazione dei contratti e il loro contenuto;

ii) la durata dell’ammasso privato e le condizioni alle quali tale durata, se specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;

iii) le condizioni di un’eventuale reimmissione sul mercato o dello smercio dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato;

iv) lo Stato membro in cui può essere presentata una richiesta di ammasso privato;

e) l'adozione dell'elenco dei mercati rappresentativi di cui agli articoli 17 e 37;

f) le condizioni di smercio dei prodotti acquistati all’intervento, in particolare il prezzo di vendita, le condizioni di svincolo dalle scorte e, se del caso, di successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, i controlli da effettuare e, se del caso, il regime di cauzioni applicabile;

g) la stesura del piano annuale di cui all’articolo 27, paragrafo 1;

h) le condizioni di prelievo sul mercato comunitario di cui all’articolo 27, paragrafo 2;

i) le autorizzazioni di cui all’articolo 39, comprese le deroghe, solo se strettamente necessarie, alle norme sugli scambi;

j) le procedure da seguire in caso di gara;

k) la designazione dei centri di intervento di cui all’articolo 41;

l) i requisiti cui devono ottemperare i depositi in cui possono essere immagazzinati i prodotti;

m) le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, in particolare per quanto concerne:

i) le definizioni;

ii) la presentazione delle carcasse ai fini della comunicazione dei prezzi in relazione alla classificazione delle carcasse di bovini adulti;

iii) in relazione alle misure che i macelli devono adottare, di cui all'allegato V, lettera A, punto III:

 le eventuali deroghe, di cui all'articolo 5 della direttiva 88/409/CEE, per i macelli che intendono limitare la loro produzione al mercato locale,

 le eventuali deroghe, accordate su richiesta agli Stati membri, per i macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini;

iv) l'autorizzazione, che può essere concessa agli Stati membri, a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di suini e a valersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra;

v) le norme per la comunicazione dei prezzi di taluni prodotti da parte degli Stati membri.



CAPO II

Misure speciali di intervento



Sezione I

Misure eccezionali di sostegno del mercato

Articolo 44

Malattie degli animali

1.  Al fine di tener conto delle limitazioni agli scambi intracomunitari e agli scambi con i paesi terzi che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, la Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni.

Le misure di cui al primo comma si applicano ai settori seguenti:

a) carni bovine;

b) latte e prodotti lattiero-caseari;

c) carni suine;

d) carni ovine e caprine;

e) uova;

f) carni di pollame.

2.  Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, sono adottate su richiesta dello o degli Stati membri interessati.

Dette misure sono subordinate all’adozione, da parte dello o degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

Articolo 45

Perdita di fiducia del consumatore

Per quanto riguarda i settori delle carni di pollame e delle uova la Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno del mercato per tener conto di gravi perturbazioni del mercato che si ritiene siano direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.

Tali misure sono adottate su richiesta dello o degli Stati membri interessati.

Articolo 46

Finanziamento

1.  Per le misure eccezionali previste agli articoli 44 e 45 la Comunità contribuisce al finanziamento per il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l’afta epizootica la Comunità contribuisce al finanziamento per il 60 % delle spese.

2.  Gli Stati membri assicurano che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

▼M7 —————

▼B



Sezione II

Misure relative ai settori dei cereali e del riso

Articolo 47

Misure speciali di mercato nel settore dei cereali

1.  Qualora la situazione di mercato lo esiga, la Commissione può adottare misure speciali di intervento nel settore dei cereali. Queste misure d'intervento possono essere adottate, in particolare, qualora in una o più regioni della Comunità i prezzi di mercato scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d'intervento.

2.  La natura e l’applicazione delle misure speciali di intervento, nonché le condizioni e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra modalità di smaltimento dei prodotti oggetto di tali misure, sono adottate dalla Commissione.

Articolo 48

Misure speciali di mercato nel settore del riso

1.  La Commissione può adottare misure speciali al fine di:

a) impedire un’applicazione su vasta scala dell’intervento pubblico, secondo quanto previsto nel capo I, sezione II, della presente parte, nel settore del riso, in certe regioni della Comunità;

b) compensare penurie di risone dovute a calamità naturali.

2.  La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo.



Sezione III

Misure relative al settore dello zucchero

Articolo 49

Prezzo minimo della barbabietola

1.  Il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a:

a) 27,83 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009;

b) 26,29 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010.

2.  Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità tipo definita nell'allegato IV, parte B.

3.  Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietole di quota atte ad essere trasformate in zucchero e destinate alla produzione di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.

Le maggiorazioni e le riduzioni di cui al primo comma sono applicate conformemente alle modalità di applicazione che devono essere stabilite dalla Commissione.

4.  Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 64, le imprese produttrici di zucchero interessate adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.

Articolo 50

Accordi interprofessionali

1.  Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura sono conformi al paragrafo 3 e alle condizioni di acquisto che saranno determinate dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda l’acquisto, la fornitura, la presa in consegna e il pagamento delle barbabietole.

2.  Le condizioni di compravendita delle barbabietole e della canna da zucchero sono disciplinate da accordi interprofessionali stipulati tra i produttori comunitari di queste materie prime e le imprese produttrici di zucchero comunitarie.

3.  Nei contratti di fornitura si fa una distinzione tra le barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:

a) zucchero di quota;

b) zucchero fuori quota.

4.  Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni:

a) i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 3, lettera a), per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero su cui i contratti si basano;

b) la resa corrispondente stimata.

Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.

▼M3

5.  Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, in base al coefficiente di ritiro preventivo fissato conformemente all'articolo 52, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.

6.  Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3, 4 e 5.

▼B

7.  In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può adottare le misure necessarie compatibili con il presente regolamento per tutelare gli interessi delle parti in causa.

Articolo 51

Tassa sulla produzione

1.  È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

2.  La tassa sulla produzione è fissata a 12,00 EUR per tonnellata di zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l’isoglucosio la tassa sulla produzione è pari al 50 % della tassa applicabile allo zucchero.

3.  Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione, versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione.

Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della pertinente campagna di commercializzazione.

4.  Le imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50 % della relativa tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da zucchero o ai fornitori di cicoria.

▼M3

Articolo 52

Ritiro di zucchero dal mercato

1.  Per salvaguardare l'equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli impegni della Comunità derivanti da accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, la Commissione può decidere di ritirare dal mercato, per una determinata campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero o isoglucosio di quota che superano la soglia calcolata a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2.  La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolata, per ogni impresa detentrice di una quota, moltiplicando la rispettiva quota per un coefficiente che la Commissione fissa, entro il 16 marzo della campagna di commercializzazione precedente, in base alle tendenze prevedibili del mercato. Per la campagna 2008/2009, tale coefficiente è applicato alla quota, dopo le rinunce a norma del regolamento (CE) n. 320/2006, assegnata al più tardi il 15 marzo 2008.

In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione può decidere, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata, di adeguare o, qualora non sia stata presa una decisione ai sensi del primo comma, di fissare un coefficiente.

3.  Le imprese detentrici di quote hanno l'obbligo di immagazzinare a proprie spese, fino all'inizio della campagna successiva, lo zucchero di quota che supera la soglia calcolata a norma del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero o di isoglucosio ritirati dal mercato nel corso di una data campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi di quota della campagna successiva.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, tenendo conto delle tendenze prevedibili del mercato, la Commissione può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero o dell'isoglucosio ritirato come:

a) zucchero eccedente o isoglucosio eccedente atto a diventare zucchero industriale o isoglucosio industriale; oppure

b) una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all'esportazione nel rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

4.  Se l'offerta di zucchero nella Comunità è inadeguata, la Commissione può decidere che un certo quantitativo di zucchero ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro.

5.  Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna di commercializzazione successiva, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo di tale campagna.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 49 sul prezzo minimo.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro a norma del paragrafo 4, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo della campagna di commercializzazione in corso.

▼M3

Articolo 52 bis

Ritiro di zucchero dal mercato durante le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010

1.  In deroga all'articolo 52, paragrafo 2 del presente regolamento, per gli Stati membri in cui la quota nazionale di zucchero è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006, il coefficiente per le campagne 2008/2009 e 2009/2010 è fissato in applicazione dell'allegato VII quater del presente regolamento.

2.  L'impresa che rinuncia, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 320/2006, a partire dalla campagna di commercializzazione successiva, all'intera quota che le è stata assegnata non è soggetta, su sua richiesta, all'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 52, paragrafo 2 del presente regolamento. Tale richiesta deve essere presentata prima della fine della campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro.

▼B

Articolo 53

Modalità di applicazione

La Commissione può adottare le modalità di applicazione della presente sezione, e in particolare:

a) i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono essere coperti dai contratti di fornitura prima della semina, di cui all’articolo 50, paragrafo 4;

b) la percentuale di zucchero di quota ritirata dal mercato di cui all’articolo 52, paragrafo 1;

c) le condizioni per il pagamento del prezzo minimo qualora lo zucchero ritirato sia venduto sul mercato comunitario ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 4.



Sezione IV

Adeguamento dell’offerta

Articolo 54

Misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato

Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti ritiri dal mercato, la Commissione può adottare le seguenti misure in relazione ai settori delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame:

a) misure dirette a migliorare la qualità;

b) misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

c) misure intese ad agevolare l’accertamento dell’andamento dei prezzi sul mercato;

d) misure intese a consentire l’elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati.



CAPO III

Regimi di contenimento della produzione



Sezione I

Disposizioni generali

▼M10

Articolo 55

Regimi di quote e potenziale produttivo

▼M7

1.  I seguenti prodotti sono soggetti a un regime di quote:

a) latte e altri prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 65, lettere a) e b);

b) zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina;

c) fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario.

2.  In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo, se un produttore supera la quota in questione e, nel caso dello zucchero, non utilizza i quantitativi eccedenti secondo il disposto dell'articolo 61, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III.

▼M10

2 bis.  Nel settore vitivinicolo si applicano le disposizioni relative al potenziale produttivo previste nella sezione IV bis per quanto riguarda gli impianti illegali, il regime transitorio dei diritti di impianto e il regime di estirpazione.

▼B



Sezione II

Zucchero



Sottosezione I

Ripartizione e gestione delle quote

Articolo 56

Ripartizione delle quote

1.  Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina a livello nazionale e regionale sono fissate nell’allegato VI.

2.  Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita sul loro territorio e riconosciuta a norma dell’articolo 57.

Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota assegnata all’impresa a norma del regolamento (CE) n. 318/2006 per la campagna di commercializzazione 2007/2008.

3.  In caso di assegnazione di una quota ad un’impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.

Articolo 57

Imprese riconosciute

1.  A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati nell’articolo 62, paragrafo 2, a condizione che queste:

a) comprovino la propria capacità professionale di produzione;

b) accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli di cui al presente regolamento;

c) non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca del riconoscimento.

2.  Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione:

a) i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro;

b) dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, dati relativi alla produzione di zucchero e dichiarazioni relative alle scorte di zucchero;

c) i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita corrispondenti.

Articolo 58

Quota supplementare e quota aggiuntiva di isoglucosio

1.  Nella campagna di commercializzazione 2008/2009 una quota supplementare di isoglucosio di 100 000 tonnellate è aggiunta alla quota della campagna di commercializzazione precedente. Tale aggiunta non riguarda la Bulgaria e la Romania.

Nella campagna di commercializzazione 2008/2009 una quota supplementare di isoglucosio pari a 11 045 tonnellate per la Bulgaria e a 1 966 tonnellate per la Romania è aggiunta alla quota della campagna di commercializzazione precedente.

Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in proporzione alla quota di isoglucosio loro assegnata in applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2.

2.  L’Italia, la Lituania e la Svezia possono assegnare, su richiesta alle imprese stabilite nel loro territorio, una quota aggiuntiva di isoglucosio nelle campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010. Le quote aggiuntive massime per Stato membro sono fissate nell’allegato VII.

3.  Le quote aggiuntive assegnate alle imprese a norma del paragrafo 2 sono soggette ad un prelievo unico di 730 EUR, che è prelevato per tonnellata di quota aggiuntiva assegnata.

▼M3

Articolo 59

Gestione delle quote

1.  La Commissione adegua le quote fissate nell'allegato VI entro il 30 aprile 2008 per la campagna 2008/2009 ed entro il 28 febbraio 2009 e 2010 rispettivamente per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011. Gli adeguamenti risultano dall'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 58 del presente regolamento, nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006.

2.  Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al regolamento (CE) n. 320/2006, la Commissione decide, entro il 28 febbraio 2010, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle quote esistenti di zucchero e isoglucosio per Stato membro o per regione, allo scopo di evitare squilibri di mercato nelle campagne di commercializzazione 2010/2011 e successive. Gli Stati membri adeguano di conseguenza la quota di ciascuna impresa.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, per gli Stati membri in cui la quota nazionale è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006, la percentuale è fissata in applicazione dell'allegato VII bis del presente regolamento. Questi Stati membri adeguano la percentuale conformemente all'allegato VII ter del presente regolamento per ogni impresa stabilita nel loro territorio detentrice di una quota.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo non si applicano alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 60

Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote

1.  Uno Stato membro può ridurre fino al 10 % la quota di zucchero o di isoglucosio assegnata per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e successive ad un'impresa stabilita nel suo territorio, nel rispetto della libertà delle imprese di partecipare ai meccanismi di cui al regolamento (CE) n. 320/2006. In questo contesto gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori.

▼B

2.  Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese secondo le regole stabilite nell’allegato VII e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canne da zucchero.

3.  Lo Stato membro assegna i quantitativi detratti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 a una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote.

▼M3

4.  In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, in caso di applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri adeguano la quota di zucchero assegnata all'impresa interessata applicando la riduzione di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo nei limiti della percentuale fissata al paragrafo 1 del presente articolo.

▼B



Sottosezione II

Superamento della quota

Articolo 61

Ambito di applicazione

Lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 possono essere:

a) utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui all’articolo 62;

b) riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva, conformemente all’articolo 63;

c) utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, conformemente al titolo II del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio ( 1 ); oppure

d) esportati entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 64.

Articolo 62

Zucchero industriale

1.  Lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti elencati nel paragrafo 2 qualora:

a) siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi riconosciuti a norma dell’articolo 57; e

b) siano stati consegnati all’utilizzatore entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.

2.  La Commissione redige un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali sono utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.

L’elenco comprende in particolare:

a) bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in Rinse appelstroop;

b) alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina;

c) alcuni prodotti dell’industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina.

Articolo 63

Riporto di zucchero eccedente

1.  Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente, di isoglucosio eccedente o di sciroppo di inulina eccedente. Fatto salvo il paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.

2.  Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:

a) informano lo Stato membro interessato prima di una data da stabilirsi da parte dello stesso:

 fra il 1o febbraio e il 30 giugno della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati;

 fra il 1o febbraio e il 15 aprile della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati;

b) si impegnano a immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.

3.  Se la produzione definitiva di un'impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adattato con efficacia retroattiva.

4.  I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.

5.  Lo zucchero immagazzinato a norma del presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 13, 32 o 52.

Articolo 64

Prelievo sulle eccedenze

1.  I seguenti quantitativi sono soggetti ad un prelievo sulle eccedenze:

a) lo zucchero eccedente, l’isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell’articolo 63 o i quantitativi di cui all’articolo 61, lettere c) e d);

b) lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data stabilita dalla Commissione, la trasformazione in uno dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2;

▼M3

c) lo zucchero e l'isoglucosio ritirati dal mercato a norma degli articoli 52 e 52 bis e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 52, paragrafo 3.

▼B

2.  Il prelievo sulle eccedenze è fissato dalla Commissione ad un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo dei quantitativi di cui al paragrafo 1.

3.  Lo Stato membro addebita il prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 alle imprese stabilite nel suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione.



Sezione III

Latte



Sottosezione I

Disposizioni generali

Articolo 65

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

a) «latte»: il prodotto della mungitura di una o più vacche;

b) «altri prodotti lattiero-caseari»: tutti i prodotti lattiero-caseari ad esclusione del latte, in particolare il latte scremato, la crema di latte, il burro, lo iogurt e i formaggi; se del caso, questi possono essere convertiti in «equivalente latte» applicando coefficienti che vengono fissati dalla Commissione;

c) «produttore»: l’imprenditore agricolo la cui azienda è situata entro il territorio geografico di uno Stato membro, che produce e commercializza latte o si accinge a farlo nell’immediato futuro;

d) «azienda»: l’azienda definita all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

e) «acquirente»: un’impresa o un’associazione che acquista latte presso il produttore:

 per sottoporlo ad una o più operazioni di raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione,

 per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Tuttavia, si considera come acquirente qualsiasi associazione di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo sulle eccedenze. Ai fini dell’applicazione della prima frase del presente comma, la Grecia è considerata un’unica zona geografica e può assimilare un ente pubblico all’associazione di acquirenti summenzionata;

f) «consegna»: qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario, da parte di un produttore ad un acquirente, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l’acquirente, l’impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo;

g) «vendita diretta»: qualsiasi vendita o cessione di latte da parte di un produttore direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari. La Commissione può adattare, nel rispetto della definizione di «consegna» di cui alla lettera f), la definizione di «vendita diretta» al fine di assicurare in particolare che nessun quantitativo di latte o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati sia escluso dal regime di quote;

h) «commercializzazione»: consegna di latte o vendita diretta di latte o di altri prodotti lattiero-caseari;

i) «quota individuale»: la quota di un produttore al 1o aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi;

j) «quota nazionale»: la quota di cui all’articolo 66, fissata per ciascuno Stato membro;

k) «quota disponibile»: la quota a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale è calcolato il prelievo sulle eccedenze, tenuto conto dei trasferimenti, delle cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti dal presente regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi.



Sottosezione II

Ripartizione e gestione delle quote

Articolo 66

Quote nazionali

1.  Le quote nazionali per la produzione di latte e altri prodotti lattiero-caseari commercializzati durante sette periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1o aprile 2008 (di seguito «periodi di dodici mesi») sono fissate nell’allegato IX, punto 1.

2.  Le quote di cui al paragrafo 1 sono ripartite fra i produttori a norma dell’articolo 67, distinguendo fra consegne e vendite dirette. Il superamento delle quote nazionali è stabilito a livello nazionale in ciascuno Stato membro in conformità alla presente sezione e separatamente per le consegne e le vendite dirette.

3.  Le quote nazionali di cui all’allegato IX, punto 1, sono fissate fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni particolari esistenti in taluni Stati membri.

4.  Per la Bulgaria e la Romania è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell’allegato IX, punto 2. Tale riserva è liberata dal 1o aprile 2009, a condizione che il consumo in azienda di latte e di prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal 2002.

La decisione relativa alla liberazione della riserva e alla sua distribuzione tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è adottata dalla Commissione sulla base di una relazione che la Bulgaria e la Romania dovranno presentarle entro il 31 dicembre 2008. Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell’effettivo processo di ristrutturazione del settore lattiero-caseario di ciascun paese e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.

▼A1

4 bis.  Per la Croazia è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell’allegato IX, punto 2. Tale riserva è liberata dal 1o aprile della prima campagna di contingentamento dopo l'adesione, a condizione che il consumo in azienda di latte e di prodotti lattiero-caseari in Croazia sia diminuito nel periodo 20082012.

La decisione relativa alla liberazione della riserva e alla sua distribuzione tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, sulla scorta della valutazione di una relazione che la Croazia dovrà presentare entro il 31 dicembre 2013. Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell’effettivo processo di ristrutturazione del settore lattiero-caseario croato e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.

▼B

5.  Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia le quote nazionali includono tutto il latte o l’equivalente latte consegnato a un acquirente o venduto direttamente, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato nell’ambito di una misura transitoria applicabile in tali paesi.

Articolo 67

Quote individuali

1.  La quota o le quote individuali dei produttori al 1o aprile 2008 sono pari al quantitativo o ai quantitativi di riferimento individuali al 31 marzo 2008, fatti salvi i trasferimenti, le cessioni e le conversioni di quote che hanno efficacia al 1o aprile 2008.

2.  I produttori possono disporre di una o di due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all’altra dei quantitativi di un produttore può essere effettuata soltanto dall’autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.

3.  Qualora un produttore disponga di due quote, il calcolo del suo contributo al prelievo sulle eccedenze eventualmente dovuto è effettuato separatamente per ciascuna quota.

4.  La Commissione può aumentare fino a 200 000 tonnellate la parte della quota nazionale della Finlandia destinata alle consegne di cui all’articolo 66 per compensare i produttori«SLOM» finlandesi. Tale riserva, da assegnare conformemente alla normativa comunitaria, va utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la produzione fosse compromesso in conseguenza dell’adesione.

5.  Le quote individuali sono modificate, se del caso, per ciascuno dei periodi di dodici mesi di cui trattasi, in modo che, per ciascuno Stato membro, la somma delle quote individuali per le consegne e di quella per le vendite dirette non superi la parte corrispondente della quota nazionale adattata a norma dell’articolo 69, tenuto conto delle eventuali riduzioni imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all’articolo 71.

Articolo 68

Assegnazione di quote provenienti dalla riserva nazionale

Gli Stati membri stabiliscono le norme necessarie per l’assegnazione ai produttori di una parte o della totalità delle quote provenienti dalla riserva nazionale di cui all’articolo 71 in base a criteri oggettivi che devono essere comunicati alla Commissione.

Articolo 69

Gestione delle quote

1.  La Commissione adatta, per ciascuno Stato membro e per ciascun periodo, entro la fine del periodo in questione, la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» delle quote nazionali, tenuto conto delle conversioni richieste dai produttori tra le quote individuali per le consegne e per le vendite dirette.

2.  Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro date e in base a modalità che la Commissione deve stabilire a norma dell'articolo 192, paragrafo 2, i dati necessari per:

a) l’adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) il calcolo del prelievo sulle eccedenze che gli Stati membri devono pagare.

Articolo 70

Tenore di grassi

1.  A ciascun produttore è assegnato un tenore di riferimento di grassi applicabile alla quota individuale per le consegne attribuitagli.

2.  Per le quote attribuite ai produttori al 31 marzo 2008 a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, il tenore di cui al paragrafo 1 è pari al tenore di riferimento di detta quota a tale data.

3.  Tale tenore è modificato all’atto della conversione di cui all’articolo 67, paragrafo 2, e nel caso di acquisizione, cessione o cessione temporanea di quote in conformità a norme che saranno stabilite dalla Commissione.

4.  Per i nuovi produttori che dispongono di una quota individuale per le consegne proveniente interamente dalla riserva nazionale, il tenore di grassi è fissato in conformità a norme che saranno stabilite dalla Commissione.

5.  Il tenore di riferimento di grassi individuale di cui al paragrafo 1 è adeguato, se del caso, all’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente all’inizio del periodo di dodici mesi di cui trattasi, ogniqualvolta ciò sia necessario, in modo che, per ciascuno Stato membro, la media ponderata del tenore di grassi rappresentativo individuale non superi di oltre 0,1  g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui all’allegato X.

Per la Romania il tenore di riferimento di grassi fissato all’allegato X è riesaminato sulle base delle cifre relative all’intero anno 2004 e, se necessario, è adattato dalla Commissione.

Articolo 71

Riserva nazionale

1.  All’interno delle quote nazionali fissate nell’allegato IX ciascuno Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle assegnazioni di cui all’articolo 68. Questa riserva è alimentata, a seconda dei casi, ritirando i quantitativi di cui all’articolo 72, effettuando una trattenuta sui trasferimenti come previsto all’articolo 76 oppure effettuando una riduzione lineare dell’insieme delle quote individuali. Tali quote conservano la loro destinazione iniziale, vale a dire consegne o vendite dirette.

2.  Le eventuali quote supplementari assegnate ad uno Stato membro sono versate automaticamente nella riserva nazionale e ripartite tra consegne e vendite dirette a seconda delle necessità prevedibili.

3.  Le quote versate nella riserva nazionale non hanno un tenore di riferimento di grassi.

Articolo 72

Casi di inattività

1.  Se una persona fisica o giuridica che detiene quote individuali non soddisfa più i criteri di cui all’articolo 65, lettera c), durante un periodo di dodici mesi, i corrispondenti quantitativi sono riversati nella riserva nazionale entro il 1o aprile dell’anno civile successivo, tranne se essa diventa nuovamente produttore ai sensi dell’articolo 65, lettera c), prima di tale data.

Se detta persona diventa nuovamente produttore entro la fine del secondo periodo di dodici mesi successivo al ritiro, la quota individuale ritirata le è restituita, in tutto o in parte, entro il 1o aprile successivo alla data della richiesta.

2.  Se per almeno un periodo di dodici mesi un produttore non commercializza un quantitativo pari almeno al ►M7  85 % ◄ della sua quota individuale, lo Stato membro in questione può decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata è riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale.

Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una quota è riassegnata al produttore interessato qualora ripristini la commercializzazione.

3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore o in casi debitamente giustificati che compromettano temporaneamente la capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità competenti.

Articolo 73

Cessioni temporanee

1.  Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una parte delle quote individuali che i produttori che ne dispongono non intendono utilizzare.

Gli Stati membri possono disciplinare le operazioni di cessione in funzione delle categorie di produttori o delle strutture della produzione lattiera, limitarle al livello dell’acquirente o all’interno delle regioni, autorizzare la cessione totale nei casi di cui all’articolo 72, paragrafo 3, e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di cessione.

2.  Ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri:

a) la necessità di facilitare le evoluzioni e gli adeguamenti strutturali;

b) imperative esigenze amministrative.

Articolo 74

Trasferimenti di quote con corrispondente trasferimento di terre

1.  Le quote individuali sono trasferite con l’azienda ai produttori che la riprendono, in caso di vendita, locazione, trasmissione per successione effettiva o anticipata o qualsiasi altro mezzo che produca effetti giuridici analoghi per i produttori secondo modalità che gli Stati membri devono definire tenendo conto delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte della quota eventualmente non trasferita con l’azienda è devoluta alla riserva nazionale.

2.  Se le quote sono state o sono trasferite a norma del paragrafo 1 in caso di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e allo scopo di assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi non siano trasferite con l’azienda.

3.  In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o allorché il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti e, in particolare, affinché i produttori che cedono le terre siano in grado, se vogliono farlo, di continuare la produzione lattiera.

4.  Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, le quote individuali di cui trattasi sono trasferite in tutto o in parte ai produttori che le riprendono, secondo le disposizioni adottate dagli Stati membri, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

Articolo 75

Misure specifiche di trasferimento

1.  Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l’ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:

a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un’indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate;

b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all’inizio di un periodo di dodici mesi, dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell’autorità competente o dell’organismo da essa designato, di quote individuali liberate definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un’indennità pari al pagamento anzidetto;

c) centralizzare e controllare i trasferimenti di quote senza corrispondente trasferimento di terre;

d) prevedere, nel caso di un trasferimento di terre destinato a migliorare l’ambiente, la messa a disposizione del produttore che cede la terra ma che intende proseguire la produzione lattiera, della quota individuale in causa;

e) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni o le zone di raccolta all’interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quote senza corrispondente trasferimento di terre;

f) autorizzare, dietro richiesta di un produttore all’autorità competente o all’organismo da essa designato, il trasferimento definitivo di quote senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell’impresa o di consentire l’estensivizzazione della produzione.

2.  Il paragrafo 1 può essere applicato a livello nazionale, al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta specificate.

Articolo 76

Trattenute di quote

1.  Nel caso dei trasferimenti di cui agli articoli 74 e 75, gli Stati membri possono trattenere, per riversarla nella riserva nazionale, una parte delle quote individuali, in base a criteri obiettivi.

2.  Se le quote sono state o sono trasferite ai sensi degli articoli 74 e 75 con o senza corrispondente trasferimento di terre in caso di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e allo scopo di assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi siano, in tutto o in parte, versate nella riserva nazionale, definendone le condizioni.

Articolo 77

Aiuti per l'acquisizione di quote

La cessione, il trasferimento o l’assegnazione di quote a norma della presente sezione non possono beneficiare di alcun sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche direttamente connesso all’acquisizione di quote.



Sottosezione III

Superamento della quota

Articolo 78

Prelievo sulle eccedenze

1.  Un prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte e i prodotti lattiero-caseari commercializzati in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II.

Il prelievo è fissato a 27,83 EUR per 100 kg di latte.

▼C2

Tuttavia per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010, il prelievo sulle eccedenze per consegne di latte superiori al 106 % della quota nazionale per le consegne applicabile al periodo di dodici mesi che inizia il 1o aprile 2008 è fissato a 150 % del prelievo di cui al secondo comma.

▼M12

bis.  In deroga al paragrafo 1, primo comma, per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte commercializzato in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II, ridotta delle quote individuali per le consegne confluite nella riserva nazionale in applicazione dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), a decorrere dal 30 novembre 2009 e conservate nella medesima riserva fino al 31 marzo del corrispondente periodo di dodici mesi.

▼B

2.  Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo sulle eccedenze risultante dai superamenti della quota nazionale, stabilita a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette, e lo versano, entro il limite del 99 % dell’importo dovuto, al FEAGA tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivi al periodo di dodici mesi in questione.

▼M12

bis.  La differenza tra l'importo del prelievo sulle eccedenze risultante dall'applicazione del paragrafo 1 bis e quello risultante dall'applicazione del paragrafo 1, primo comma, è utilizzata dagli Stati membri per finanziare misure di ristrutturazione del settore lattiero-caseario.

▼B

3.  Se il versamento di cui al paragrafo 1 non è stato effettuato entro la data fissata, e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, la Commissione detrae una somma equivalente al prelievo sulle eccedenze non versato dai pagamenti mensili ai sensi dell’articolo 14 e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Prima di prendere la sua decisione la Commissione avverte lo Stato membro interessato, che esprime il suo punto di vista entro una settimana. L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio ( 2 ) non si applica.

4.  La Commissione determina le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 79

Contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze dovuto

Il prelievo sulle eccedenze è interamente ripartito, ai sensi degli articoli 80 e 83, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento delle quote nazionali di cui all’articolo 66, paragrafo 2.

Fatto salvo l'articolo 80, paragrafo 3, e l’articolo 83, paragrafo 1, i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto, calcolato ai sensi degli articoli 69, 70 e 80, per il semplice fatto di aver superato le rispettive quote di cui dispongono.

▼M12

Per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è interamente addebitato, secondo le disposizioni degli articoli 80 e 83, ai produttori che hanno contribuito al superamento della quota nazionale stabilita in applicazione dell'articolo 78, paragrafo 1 bis.1

▼B

Articolo 80

Prelievo sulle eccedenze per le consegne

1.  Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze, i quantitativi consegnati da ciascun produttore sono aumentati o ridotti per tener conto delle eventuali differenze tra il tenore di grassi effettivo e il tenore di grassi di riferimento, applicando coefficienti e condizioni che devono essere stabiliti dalla Commissione.

▼M7

A livello nazionale il prelievo sulle eccedenze è calcolato sulla somma delle consegne adeguate a norma del primo comma.

▼M7 —————

▼B

3.  Il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito mediante una decisione dello Stato membro, dopo che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota nazionale destinata alle consegne, proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che dovranno essere fissati dagli Stati membri:

a) a livello nazionale in base al superamento della quota a disposizione di ciascun produttore;

b) oppure in un primo tempo a livello dell’acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale.

▼M7

Ove si applichi l'articolo 78, paragrafo 1, terzo comma, gli Stati membri, nello stabilire il contributo di ciascun produttore all'importo del prelievo sulle eccedenze dovuto in applicazione della percentuale superiore di cui a detto comma, assicurano che contribuiscano proporzionalmente a tale importo i produttori responsabili, in base a criteri oggettivi che saranno definiti dallo Stato membro.

▼B

Articolo 81

Ruolo degli acquirenti

1.  Gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo sulle eccedenze e versano all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità che devono essere stabilite dalla Commissione, l’importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza di ciò, riscuotono con ogni altro mezzo appropriato.

2.  Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più altri acquirenti, le quote individuali di cui dispongono i produttori sono prese in considerazione per la parte restante del periodo di dodici mesi in corso, previa detrazione dei quantitativi già consegnati e tenuto conto del loro tenore di grassi. Il presente paragrafo si applica anche in caso di passaggio di un produttore da un acquirente a un altro.

3.  Qualora nel periodo di riferimento i quantitativi consegnati da un produttore superino la quota di cui dispone, lo Stato membro in causa può decidere che l’acquirente trattenga a titolo di anticipo sul contributo del produttore al prelievo, secondo modalità determinate dallo Stato membro, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera la quota di cui dispone per le consegne. Lo Stato membro può prevedere disposizioni specifiche che consentano agli acquirenti di trattenere tale anticipo qualora i produttori consegnino a più acquirenti.

Articolo 82

Riconoscimento

La qualifica di acquirente è subordinata al riconoscimento preliminare da parte dello Stato membro in base a criteri che devono essere stabiliti dalla Commissione.

Le condizioni che il produttore deve soddisfare e i dati che deve fornire in caso di vendita diretta sono stabiliti dalla Commissione.

Articolo 83

Prelievo sulle eccedenze per le vendite dirette

1.  In caso di vendite dirette il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito con decisione dello Stato membro, dopo che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota destinata alle vendite dirette, al livello territoriale appropriato o a livello nazionale.

2.  Gli Stati membri stabiliscono la base per il calcolo del contributo del produttore al prelievo sulle eccedenze dovuto per il quantitativo totale di latte venduto, ceduto o utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari venduti o ceduti, applicando criteri fissati dalla Commissione.

3.  Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze non si tiene conto delle correzioni connesse al tenore di grassi.

4.  La Commissione fissa le modalità e la data di pagamento del prelievo all’organismo competente dello Stato membro.

Articolo 84

Importi pagati in eccesso o non pagati

1.  Qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sulle eccedenze sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono:

a) destinare in tutto o in parte l’eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all’articolo 75, paragrafo 1, lettera a); e/o

b) ridistribuirla in tutto o in parte ai produttori che:

 rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine determinato dalla Commissione, oppure

 sono confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il regime delle quote per il latte e gli altri prodotti lattiero-caseari istituita dal presente capo.

2.  Qualora il prelievo sulle eccedenze non sia dovuto, gli anticipi eventualmente riscossi dagli acquirenti o dallo Stato membro sono rimborsati entro la fine del periodo di dodici mesi successivo.

3.  Se un acquirente non ha rispettato l’obbligo di riscuotere il contributo dei prodotti al prelievo sulle eccedenze a norma dell’articolo 81, lo Stato membro può riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati, fatte salve le sanzioni che può applicare all’acquirente inadempiente.

4.  Se il termine di pagamento non è rispettato dal produttore o dall’acquirente, a seconda dei casi, allo Stato membro sono versati interessi di mora, che devono essere fissati dalla Commissione.

▼M7



Sezione III bis

Quote di fecola di patate

Articolo 84 bis

Quote di fecola di patate

1.  Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnate quote per la campagna di commercializzazione durante la quale si applica il regime di quote, conformemente all'articolo 204, paragrafo 5, e all'allegato X bis.

2.  Ciascuno degli Stati membri produttori di cui all'allegato X bis ripartisce la propria quota tra le fecolerie affinché la utilizzino durante le campagne di commercializzazione considerate, in funzione delle sottoquote assegnate a ogni fecoleria nel 2007/2008.

3.  Le fecolerie non debbono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate per un quantitativo di patate superiore a quello necessario per ottenere la quota di fecola loro assegnata ai sensi del paragrafo 2.

4.  Eventuali quantitativi di fecola eccedenti la quota di cui al paragrafo 2 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente al 1o gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione. Per tali quantitativi non viene pagata alcuna restituzione all'esportazione.

5.  Fatto salvo il paragrafo 4, una fecoleria può utilizzare, nel corso di una campagna di commercializzazione, oltre alla quota assegnatale per tale campagna, fino al 5 % della quota di cui dispone per la campagna successiva. In tal caso, la quota della campagna successiva è ridotta in proporzione.

6.  Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla fecola di patate prodotta da fecolerie non soggette al paragrafo 2 del presente articolo e che acquistano patate per le quali i produttori non beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ( 3 ).



▼M10

Sezione IV

Disposizioni procedurali relative alle quote nei settori dello zucchero, del latte e della fecola di patate

▼B

Articolo 85

Modalità di applicazione

►M10  La Commissione adotta le modalità di applicazione delle sezioni da I a III bis, che possono riguardare in particolare: ◄

a) le informazioni supplementari che le imprese riconosciute di cui all’articolo 57 devono fornire nonché i criteri per le sanzioni amministrative, le sospensioni e il ritiro di detto riconoscimento;

b) la fissazione e la comunicazione degli importi di cui all'articolo 58 e il prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 64;

c) le deroghe alle date fissate all’articolo 63;

▼M7

d) in relazione alla sezione III bis, le fusioni, i mutamenti di proprietà e l'avviamento o la cessazione dell'attività commerciale delle fecolerie.

▼M10



Sezione IV bis

Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo



Sottosezione I

Impianti illegali

Articolo 85 bis

Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

1.  Ove applicabile, i produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate a vite posteriormente al 31 agosto 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto.

2.  In attesa dell’estirpazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.

3.  Fatte salve, se del caso, precedenti sanzioni già imposte, gli Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza ai produttori che non hanno ottemperato a tale obbligo di estirpazione.

4.  La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 85 ter

Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1o settembre 1998

1.  Ove applicabile, entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante il versamento di una tassa, le superfici impiantate a vite anteriormente al 1o settembre 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto.

Fatte salve le procedure nell’ambito della liquidazione dei conti, il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2.  La tassa di cui al paragrafo 1 è fissata dagli Stati membri. Essa equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi.

3.  In attesa della regolarizzazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.

4.  I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente di cui al paragrafo 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 in conformità al medesimo paragrafo.

Gli Stati membri impongono sanzioni, proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza, ai produttori che non ottemperano a tale obbligo di estirpazione.

In attesa dell’estirpazione di cui al primo comma si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 3.

5.  La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 85 quater

Verifica di non circolazione o distillazione

1.  In relazione all’articolo 85 bis, paragrafo 2, e all’articolo 85 ter, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri richiedono prova della non circolazione dei prodotti in questione o, qualora tali prodotti siano distillati, la presentazione di contratti di distillazione.

2.  Gli Stati membri verificano la non circolazione e la distillazione di cui al paragrafo 1. Essi impongono sanzioni in caso di inadempienza.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici soggette all’obbligo di distillazione e i corrispondenti volumi di alcole.

Articolo 85 quinquies

Misure di accompagnamento

Le superfici di cui all’articolo 85 ter, paragrafo 1, primo comma, purché non regolarizzate, e le superfici di cui all’articolo 85 bis, paragrafo 1, non beneficiano di misure di sostegno nazionali o comunitarie.

Articolo 85 sexies

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione.

Esse possono riguardare:

a) le modalità relative agli obblighi di comunicazione degli Stati membri, comprese eventuali riduzioni delle dotazioni di bilancio di cui all’allegato X ter in caso di inadempienza;

b) le modalità circa le sanzioni che gli Stati membri sono tenuti a imporre in caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dagli articoli 85 bis, 85 ter e 85 quater.



Sottosezione II

Regime transitorio dei diritti di impianto

Articolo 85 septies

Durata

La presente sottosezione si applica fino al 31 dicembre 2015.

Articolo 85 octies

Divieto transitorio di impianto di viti

1.  Fatto salvo il disposto dell’articolo 120 bis, paragrafi da 1 a 6, e in particolare del paragrafo 4, è vietato l’impianto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 120 bis, paragrafo 2.

2.  È inoltre vietato il sovrainnesto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 120 bis, paragrafo 2, su varietà diverse dalle varietà di uve da vino di cui al medesimo articolo.

3.  Nonostante i paragrafi 1 e 2, l’impianto e il sovrainnesto ivi contemplati sono ammessi se accompagnati:

a) da diritti di nuovo impianto, ai sensi dell’articolo 85 nonies;

b) da diritti di reimpianto, ai sensi dell’articolo 85 decies;

c) da diritti di impianto attinti da una riserva, ai sensi degli articoli 85 undecies e 85 duodecies.

4.  I diritti di impianto di cui al paragrafo 3 sono espressi in ettari.

5.  Gli Stati membri possono decidere di mantenere il divieto di cui al paragrafo 1 nel loro territorio o in parti di esso fino e non oltre il 31 dicembre 2018. In tal caso, le norme che disciplinano il regime transitorio dei diritti di impianto di cui alla presente sottosezione, compreso il presente articolo, si applicano di conseguenza allo Stato membro interessato.

Articolo 85 nonies

Diritti di nuovo impianto

1.  Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:

a) destinate a nuovi impianti realizzati nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione del diritto nazionale; o

b) destinate a scopi di sperimentazione; o

c) destinate alla coltura di piante madri per marze; o

d) il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

2.  I diritti di nuovo impianto sono:

a) attivati dal produttore a cui sono concessi;

b) utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi;

c) utilizzati per gli scopi per i quali sono stati concessi.

Articolo 85 decies

Diritti di reimpianto

1.  Gli Stati membri concedono diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata.

Tuttavia, le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione in conformità della sottosezione III non generano diritti di reimpianto.

2.  Gli Stati membri possono concedere diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata. In questi casi, l’estirpazione della superficie oggetto dell’impegno è effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui sono state impiantate nuove viti che avevano beneficiato di diritti di reimpianto.

3.  I diritti di reimpianto concessi corrispondono ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura.

4.  I diritti di reimpianto sono esercitati nell’azienda per la quale sono stati concessi. Gli Stati membri possono stabilire che siano esercitati solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l’estirpazione.

5.  In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un’altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:

a) una parte dell’azienda interessata è trasferita a quest’altra azienda;

b) le superfici di quest’altra azienda sono destinate:

i) alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta; o

ii) alla coltura di piante madri per marze.

Gli Stati membri provvedono affinché l’applicazione della deroga di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

6.  I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai diritti simili ai diritti di reimpianto acquisiti nell’ambito di disposizioni legislative comunitarie o nazionali preesistenti.

7.  I diritti di reimpianto concessi a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono utilizzati nel corso dei periodi ivi previsti.

Articolo 85 undecies

Riserva nazionale e regionale di diritti di impianto

1.  Per migliorare la gestione del potenziale produttivo, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto.

2.  Gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono mantenerle fintantoché applicano il regime transitorio dei diritti di impianto in conformità della presente sottosezione.

3.  Se non sono utilizzati entro i periodi prescritti, i seguenti diritti di impianto sono assegnati alla riserva nazionale o alle riserve regionali:

a) i diritti di nuovo impianto;

b) i diritti di reimpianto;

c) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva.

4.  I produttori possono trasferire i diritti di reimpianto alla riserva nazionale o alle riserve regionali. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di tale trasferimento, se necessario dietro corrispettivo versato a partire da risorse nazionali, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

5.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non attuare il sistema delle riserve purché siano in grado di dimostrare di disporre di un sistema efficace per la gestione dei diritti di impianto nel proprio territorio. Tale sistema alternativo può, se del caso, derogare alle disposizioni pertinenti della presente sottosezione.

Il disposto del primo comma si applica anche agli Stati membri che pongono fine al funzionamento della riserva nazionale o delle riserve regionali previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 85 duodecies

Concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva

1.  Gli Stati membri possono concedere i diritti a partire da una riserva:

a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant’anni dotati di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell’azienda;

b) dietro corrispettivo da versare alle casse nazionali o regionali, a seconda dei casi, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi sul mercato.

Gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l’importo del corrispettivo di cui al primo comma, lettera b), che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianti previsto dall’articolo 85 octies, paragrafi 1 e 2.

2.  Nell’utilizzazione di diritti di impianto concessi a partire da una riserva, gli Stati membri si accertano che:

a) l’ubicazione e le varietà e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato;

b) le rese siano rappresentative delle rese medie della regione, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue.

3.  I diritti di impianto concessi a partire da una riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella riserva.

4.  I diritti di impianto che si trovano in una riserva e che non sono assegnati entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono stati versati nella riserva si estinguono.

5.  Lo Stato membro in cui esistono riserve regionali può emanare norme per trasferire diritti di impianto tra le riserve regionali. Lo Stato membro in cui coesistono riserve regionali e nazionali può autorizzare trasferimenti anche tra tali riserve.

Ai trasferimenti può essere applicato un coefficiente di riduzione.

Articolo 85 terdecies

De minimis

La presente sottosezione non si applica agli Stati membri in cui il regime comunitario dei diritti di impianto non si applicava al 31 dicembre 2007.

Articolo 85 quaterdecies

Disposizioni nazionali più restrittive

Gli Stati membri possono emanare norme nazionali più restrittive per la concessione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto. Essi possono esigere che le rispettive domande e le informazioni da fornire siano completate da informazioni complementari necessarie per controllare l’andamento del potenziale produttivo.

Articolo 85 quindecies

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione.

Esse possono riguardare in particolare:

a) disposizioni che consentono di evitare oneri amministrativi eccessivi nell’applicazione delle disposizioni della presente sottosezione;

b) la coesistenza di vigneti a norma dell’articolo 85 decies, paragrafo 2;

c) l’applicazione del coefficiente di riduzione di cui all’articolo 85 duodecies, paragrafo 5.



Sottosezione III

Regime di estirpazione

Articolo 85 sexdecies

Durata

Le disposizioni di cui alla presente sottosezione si applicano fino al termine della campagna viticola 2010/2011.

Articolo 85 septdecies

Ambito di applicazione e definizione

La presente sottosezione stabilisce le condizioni alle quali i viticoltori beneficiano di un premio per l’estirpazione dei vigneti («il premio di estirpazione»).

Articolo 85 octodecies

Condizioni di ammissibilità

Il premio di estirpazione può essere concesso solo se la superficie corrispondente soddisfa le seguenti condizioni:

a) non ha beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per misure di ristrutturazione e riconversione nel corso delle 10 campagne viticole precedenti la richiesta di estirpazione;

b) non ha beneficiato di un sostegno comunitario nell’ambito di altre organizzazioni comuni dei mercati nel corso delle cinque campagne viticole precedenti la richiesta di estirpazione;

c) è coltivata;

d) non è inferiore a 0,1 ha. Tuttavia, se uno Stato membro decide in tal senso, tale dimensione minima può essere di 0,3 ha in talune regioni amministrative di detto Stato membro in cui la media della superficie vitata di un’azienda vinicola sia superiore a un ettaro;

e) non è stata impiantata in violazione della legislazione comunitaria o nazionale applicabile;

f) è impiantata con varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 120 bis, paragrafo 2.

Nonostante il disposto della lettera e), del primo comma, le superfici regolarizzate a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’articolo 85 ter, paragrafo 1, del presente regolamento sono ammissibili al premio di estirpazione.

Articolo 85 novodecies

Importo del premio di estirpazione

1.  Le tabelle relative ai premi di estirpazione da concedere sono fissate dalla Commissione.

2.  L’importo specifico del premio di estirpazione è stabilito dagli Stati membri entro i limiti delle tabelle di cui al paragrafo 1 e in base alle rese storiche della relativa azienda.

Articolo 85 vicies

Procedura e dotazione di bilancio

1.  I produttori interessati presentano domanda di premio di estirpazione alle autorità dei rispettivi Stati membri entro il 15 settembre di ogni anno. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore al 15 settembre a condizione che sia posteriore al 30 giugno e che tengano debitamente conto, se del caso, delle esenzioni da loro applicate ai sensi dell’articolo 85 duovicies.

2.  Gli Stati membri svolgono i controlli amministrativi relativi alle domande ricevute, esaminano le domande ammissibili e comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre di ogni anno, la superficie totale e gli importi coperti dalle domande, per regione e per fasce di resa.

3.  La dotazione annua massima destinata al regime di estirpazione è fissata nell’allegato X quinquies.

4.  Entro il 15 novembre di ogni anno, se l’importo globale comunicato dagli Stati membri supera la dotazione di bilancio disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati, tenendo conto, se del caso, dell’applicazione dell’articolo 85 duovicies, paragrafi 2 e 3.

5.  Entro il 1o febbraio di ogni anno gli Stati membri accolgono le domande:

a) per le superfici intere richieste, se la Commissione non ha fissato una percentuale a norma del paragrafo 4; oppure

b) per le superfici ottenute previa applicazione della percentuale di cui al paragrafo 4 in base a criteri oggettivi e non discriminatori e conformemente alle seguenti priorità:

i) gli Stati membri accordano priorità ai richiedenti la cui domanda di premio di estirpazione copre l’intero vigneto;

ii) gli Stati membri accordano, in secondo luogo, priorità ai richiedenti di almeno cinquantacinque anni, o di età superiore qualora gli Stati membri dispongano in tal senso.

Articolo 85 unvicies

Condizionalità

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del pagamento del premio di estirpazione, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l’inadempienza deriva da un’azione o da un’omissione imputabile direttamente all’agricoltore l’importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza e all’agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell’importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli.

Articolo 85 duovicies

Esenzioni

1.  Una volta che la superficie estirpata sul suo territorio raggiunga cumulativamente l’8 % della superficie vitata del paese, quale indicata nell’allegato X sexies, lo Stato membro può decidere di respingere ogni ulteriore domanda di premio presentata ai sensi dell’articolo 85 vicies, paragrafo 1.

Una volta che la superficie estirpata in una regione raggiunga cumulativamente il 10 % della superficie vitata di tale regione, lo Stato membro può decidere di respingere ogni ulteriore domanda di premio presentata ai sensi dell’articolo 85 vicies, paragrafo 1, in detta regione.

2.  La Commissione può decidere di interrompere l’applicazione del regime di estirpazione in uno Stato membro se, tenuto conto delle domande in sospeso, la prosecuzione dell’estirpazione comporterebbe cumulativamente una superficie estirpata superiore al 15 % della sua superficie vitata totale, quale fissata nell’allegato X sexies.

3.  La Commissione può decidere di interrompere l’applicazione del regime di estirpazione in uno Stato membro per un dato anno se, tenuto conto delle domande in sospeso, la prosecuzione dell’estirpazione comporterebbe una superficie estirpata superiore al 6 % della sua superficie vitata totale, quale fissata nell’allegato X sexies in tale anno particolare di funzionamento del regime.

4.  Gli Stati membri possono dichiarare i vigneti situati in zone di montagna e in forte pendenza inammissibili al regime di estirpazione, in base a condizioni determinate dalla Commissione.

5.  Gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici in cui l’applicazione di tale regime sarebbe incompatibile con la protezione dell’ambiente. Le superfici in tal modo dichiarate inammissibili non superano il 3 % della superficie vitata totale di cui all’allegato X sexies.

6.  La Grecia può dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici vitate delle isole del Mar Egeo e delle isole Ionie, ad eccezione di Creta e dell’Eubea.

7.  Il regime di estirpazione di cui alla presente sottosezione non si applica alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie.

8.  Gli Stati membri ammettono in via prioritaria i produttori delle zone inammissibili, o dichiarate inammissibili in virtù dei paragrafi da 4 a 7, al beneficio delle altre misure di sostegno previste dal presente regolamento nel settore vitivinicolo, in particolare, ove applicabili, delle misure di ristrutturazione e riconversione nell’ambito dei programmi di sostegno e delle misure di sviluppo rurale.

Articolo 85 tervicies

De minimis

Le disposizioni della presente sottosezione non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola. La produzione è calcolata in base alla produzione media delle cinque campagne viticole precedenti.

Articolo 85 quatervicies

Aiuti nazionali complementari

Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere, oltre al premio di estirpazione, aiuti nazionali non superiori al 75 % del premio di estirpazione stesso.

Articolo 85 quinvicies

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione.

Esse possono riguardare in particolare:

a) le modalità relative alle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 85 octodecies, in particolare per quanto riguarda la prova che le superfici siano state correttamente coltivate nel 2006 e nel 2007;

b) le tabelle relative al premio e gli importi di cui all’articolo 85 novodecies;

c) i criteri per le esenzioni previste dall’articolo 85 duovicies;

d) gli obblighi di comunicazione degli Stati membri sull’attuazione del regime di estirpazione, comprese le sanzioni previste in caso di ritardi di comunicazione, e sulle informazioni che gli Stati membri danno ai produttori sull’accessibilità del regime medesimo;

e) gli obblighi di comunicazione in merito ad aiuti nazionali complementari;

f) i termini di pagamento.

▼B



CAPO IV

Regimi di aiuto



Sezione I

Aiuto alla trasformazione



▼M1

Sottosezione II

Lino e canapa destinati alla produzione di fibre

▼B

Articolo 91

Ammissibilità

1.   ►M7  L'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe, di lino destinato alla produzione di fibre corte e di canapa destinata alla produzione di fibre è concesso per le campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2011/2012, al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore. ◄

Tuttavia, nel caso in cui l’agricoltore conservi la proprietà della paglia che fa trasformare sotto contratto da un primo trasformatore riconosciuto e provi di aver immesso sul mercato le fibre ottenute, l’aiuto è concesso all’agricoltore.

Nel caso in cui il primo trasformatore riconosciuto e l’agricoltore siano la medesima persona, il contratto di compravendita è sostituito da un impegno da parte dell’interessato ad effettuare personalmente la trasformazione.

▼M1

2.  Ai fini della presente sottosezione per «primo trasformatore riconosciuto» si intende la persona fisica o giuridica, o l’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino o di canapa.

▼B

Articolo 92

Aliquota dell'aiuto

▼M1

1.  L’importo dell’aiuto alla trasformazione di cui all’articolo 91 è fissato a:

a) per le fibre lunghe di lino:

 160 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009,

▼M7

 200 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2009/2010; nonché

 160 EUR/t per le campagne di commercializzazione 2010/2011 e 2011/2012.

b) 90 EUR/t per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi.

▼M1

Gli Stati membri possono tuttavia decidere, in funzione degli sbocchi tradizionali, di concedere l’aiuto anche per:

a) le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 %;

b) le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %.

Nei casi previsti al secondo comma lo Stato membro accorda l’aiuto per un quantitativo che equivale al massimo, sulla base del 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, al quantitativo prodotto.

▼B

2.  I quantitativi di fibre che possono beneficiare dell’aiuto sono limitati in funzione delle superfici che hanno formato oggetto di uno dei contratti o degli impegni di cui all’articolo 91.

I limiti di cui al primo comma sono fissati dagli Stati membri in modo da rispettare i quantitativi nazionali garantiti di cui all’articolo 94.

Articolo 93

Pagamento anticipato

Su richiesta del primo trasformatore riconosciuto, viene versato un anticipo sull’aiuto di cui all’articolo 91 in funzione dei quantitativi di fibre ottenute.

Articolo 94

Quantitativo garantito

▼M7

1.  È stabilito, per ciascuna delle campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2011/2012, un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI, punto A.I.

1 bis.  È stabilito, per ciascuna delle campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2011/2012, un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per le fibre corte di lino e le fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI, punto A.II.

▼B

2.  Nel caso in cui le fibre ottenute in uno Stato membro provengano da paglia prodotta in un altro Stato membro, i quantitativi di fibre interessati vanno imputati al quantitativo nazionale garantito dello Stato membro in cui la paglia è raccolta. L’aiuto è versato dallo Stato membro il cui quantitativo nazionale garantito è imputato.

▼M1

3.  Ogni Stato membro può trasferire una parte del suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 al suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 bis o viceversa.

I trasferimenti di cui al primo comma sono effettuati sulla base di un’equivalenza di una tonnellata di fibre lunghe di lino per 2,2 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa.

Gli importi degli aiuti alla trasformazione sono concessi al massimo per i quantitativi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 1 bis, adeguati a norma dei primi due commi del presente paragrafo.

Articolo 94 bis

Aiuto complementare

Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 è concesso un aiuto complementare al primo trasformatore riconosciuto per le superfici coltivate a lino situate nelle zone I e II descritte nel punto A.III dell’allegato XI e la cui produzione di paglia è oggetto:

a) del contratto di compravendita o dell’impegno di cui all’articolo 91, paragrafo 1; nonché

b) di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe.

L’importo dell’aiuto complementare è fissato a 120 EUR per ettaro nella zona I e a 50 EUR per ettaro nella zona II.

▼B

Articolo 95

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione, che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti:

a) le condizioni di riconoscimento dei primi trasformatori di cui all’articolo 91;

b) le condizioni che i primi trasformatori riconosciuti devono rispettare per i contratti di compravendita e gli impegni di cui all’articolo 91, paragrafo 1;

c) le condizioni che gli agricoltori devono rispettare nel caso indicato all’articolo 91, paragrafo 1, secondo comma;

d) i criteri che le fibre lunghe di lino devono soddisfare;

e) le condizioni per la concessione dell’aiuto e il pagamento dell'anticipo, in particolare gli elementi di prova della trasformazione della paglia;

f) le condizioni da rispettare per la fissazione dei limiti di cui all’articolo 92, paragrafo 2.

▼M7



Sottosezione III

Fecola di patate

Articolo 95 bis

Premio per la fecola di patate

1.  Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie, per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, limitatamente al quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota ai sensi dell'articolo 84 bis, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano pagato ai produttori di patate un prezzo minimo per la totalità delle patate necessarie a produrre il quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota.

2.  Il prezzo minimo delle patate destinate alla fabbricazione di fecola è fissato a 178,31 EUR/t per le campagne di commercializzazione considerate.

Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato alla fecoleria e necessario per fabbricare una tonnellata di fecola.

Il prezzo minimo è adeguato in funzione del contenuto di fecola delle patate.

3.  La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione.

▼B



Sezione II

Restituzione alla produzione

▼M7 —————

▼B

Articolo 97

Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero

1.  I prodotti del settore dello zucchero elencati all’allegato I, parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2, lettere b) e c).

2.  La restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissata tenendo conto, in particolare, delle spese che l’industria dovrebbe sostenere per lo zucchero importato, in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, e del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul mercato comunitario, oppure del prezzo di riferimento in assenza di zucchero eccedente.

Articolo 98

Condizioni di concessione

La Commissione stabilisce le condizioni per la concessione delle restituzioni alla produzione di cui alla presente sezione nonché i relativi importi e, per quanto riguarda la restituzione alla produzione per lo zucchero di cui all'articolo 97, i quantitativi ammissibili.



Sezione III

Aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

▼M7

Articolo 99

Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali

1.  In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nella Comunità e destinati all'alimentazione degli animali, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o mediante gara.

Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2.  La Commissione fissa gli importi degli aiuti sulla base del prezzo di riferimento del latte scremato in polvere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e dell'andamento del mercato per il latte scremato e il latte scremato in polvere.

Articolo 100

Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

1.  In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione sia per il latte in questione che per la caseina e i caseinati da esso ottenuti. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o mediante gara.

2.  La Commissione fissa l'importo dell'aiuto sulla base dell'andamento del mercato per il latte scremato in polvere e del prezzo di riferimento del latte scremato in polvere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

L'aiuto può essere differenziato a seconda che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti.

▼M7 —————

▼B

Articolo 102

Aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi

1.  È concesso, a condizioni che saranno stabilite dalla Commissione, un aiuto comunitario per la distribuzione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari trasformati, che saranno determinati dalla Commissione, dei codici NC 0401 , 0403 , 0404 90 e 0406 o del codice NC 2202 90 .

▼M7

2.  Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto comunitario, aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso.

▼M3

3.  L'aiuto comunitario è pari a 18,15 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte.

Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, l'importo dell'aiuto viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto in questione.

▼B

4.  L’aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25  litri di equivalente latte per allievo e per giorno.

▼M7



Sezione III bis

Aiuti al settore del luppolo

Articolo 102 bis

Aiuti alle organizzazioni di produttori

1.  La Comunità finanzia un pagamento alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 122, allo scopo di finanziare gli obiettivi di cui al suddetto articolo.

2.  Il finanziamento comunitario annuale per il pagamento alle organizzazioni di produttori ammonta per la Germania a 2 277 000 di EUR.

3.  La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione.

▼B



Sezione IV

Aiuti al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

Articolo 103

Aiuti alle organizzazioni di operatori

▼M7

1.  La Comunità finanzia programmi di attività triennali che saranno elaborati dalle organizzazioni di operatori di cui all'articolo 125 in uno o più dei seguenti settori:

▼B

a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

b) miglioramento dell’impatto ambientale dell’oleicoltura;

c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l’autorità delle amministrazioni nazionali;

e) diffusione di informazioni sulle attività svolte da tali organizzazioni ai fini del miglioramento della qualità dell’olio di oliva.

▼M7

1 bis.  Il finanziamento comunitario annuale dei programmi di attività ammonta a:

a) 11 098 000 di EUR per la Grecia;

b) 576 000 EUR per la Francia; e

c) 35 991 000 di EUR per l'Italia.

▼B

2.  Il finanziamento comunitario per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è al massimo pari alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento riguarda le spese ammissibili fino a un massimo del:

a) 100 % per le attività nei settori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);

b) 100 % per investimenti in attività fisse e del 75 % per altre attività nel settore di cui al paragrafo 1, lettera c);

c) 75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), e del 50 % per le altre attività in questi settori.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50 % dei costi esclusi dal finanziamento comunitario.

La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, le procedure per l’approvazione dei programmi di attività adottati dagli Stati membri e le tipologie di attività ammissibili nell’ambito di tali programmi.

3.  Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni per la concessione del finanziamento comunitario. A tal fine essi procedono ad una verifica dei programmi di attività e predispongono un piano di controlli da effettuarsi su un campione determinato in base ad un'analisi dei rischi e costituito da almeno il 30 % all’anno delle organizzazioni di produttori e da tutte le altre organizzazioni di operatori beneficiarie di un finanziamento comunitario a norma del presente articolo.

▼M3



Sezione IV bis

Aiuti nel settore ortofrutticolo



Sottosezione I

Gruppi di produttori

Articolo 103 bis

Aiuti ai gruppi di produttori

1.  Durante il periodo transitorio accordato a norma dell'articolo 125 sexies gli Stati membri possono concedere ai gruppi di produttori del settore ortofrutticolo, costituite allo scopo di essere riconosciute come organizzazioni di produttori:

a) aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo;

b) aiuti, erogati direttamente o tramite enti creditizi, destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e in quanto tali indicati nel piano di riconoscimento di cui all'articolo 125 sexies, paragrafo 1, terzo comma.

2.  Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono rimborsati dalla Comunità secondo disposizioni adottate dalla Commissione in merito al finanziamento delle suddette misure, compresi i limiti minimi e massimi degli aiuti ed il tasso di cofinanziamento comunitario.

3.  Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono determinati, per ciascuna associazione di produttori, sulla base della produzione commercializzata e ammontano, per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno:

a) al 10 %, 10 %, 8 %, 6 % e 4 %, rispettivamente, del valore della produzione commercializzata negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data; e

b) al 5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 %, rispettivamente, del valore della produzione commercializzata nelle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato o nelle isole minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo ( 4 ).

Detti tassi percentuali possono essere ridotti in relazione al valore della produzione commercializzata eccedente una determinata soglia. Agli aiuti da versare, in un dato anno, ad un'associazione di produttori può essere applicato un massimale.



Sottosezione II

Fondi di esercizio e programmi operativi

Articolo 103 ter

Fondi di esercizio

1.  Le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

a) con contributi finanziari degli aderenti o dell'organizzazione stessa;

b) con un aiuto finanziario comunitario che può essere concesso alle organizzazioni di produttori.

2.  Il fondo di esercizio è destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi approvati dagli Stati membri a norma dell'articolo 103 octies.

Articolo 103 quater

Programmi operativi

1.  I programmi operativi nel settore ortofrutticolo perseguono due o più degli obiettivi di cui all'articolo 122, lettera c), o dei seguenti obiettivi:

a) pianificazione della produzione;

b) miglioramento della qualità dei prodotti;

c) incremento del valore commerciale dei prodotti;

d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;

e) misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;

f) prevenzione e gestione delle crisi.

2.  La prevenzione e la gestione delle crisi consistono nell'evitare e nell'affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli e, in tale contesto, prevedono le seguenti misure:

a) ritiro dal mercato;

b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;

c) promozione e comunicazione;

d) iniziative di formazione;

e) assicurazione del raccolto;

▼C4

f) sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione.

▼M3

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.

Per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi, le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 103 quinquies. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi sono finanziate con questo tipo di mutui oppure direttamente, l'una modalità escludendo l'altra.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché:

a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali; oppure

b) almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 39, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( 5 ).

▼C7

Qualora almeno l’80 % dei produttori aderenti di un’organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù di tale disposizione, ciascuno di tali impegni conta allora come un’azione ambientale, quale prevista al primo comma, lettera a).

▼M3

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

4.  Il paragrafo 3 si applica in Bulgaria e Romania soltanto a partire dal 1o gennaio 2011.

5.  Gli investimenti che accrescono la pressione ambientale sono autorizzati soltanto qualora siano state predisposte idonee difese per proteggere l'ambiente da tali pressioni.

Articolo 103 quinquies

Aiuto finanziario comunitario

1.  L'aiuto finanziario comunitario è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 103 ter, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati, nel limite del 50 % della spesa effettivamente sostenuta.

2.  L'aiuto finanziario comunitario è limitato al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6 % del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

3.  Su richiesta di un'organizzazione di produttori, la percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 60 % per un programma operativo o parte di esso, se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a) è presentato da più organizzazioni di produttori della Comunità che partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali;

b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;

c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ( 6 ), fino al 31 dicembre 2008, ed ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici ( 7 ), a partire dal 1o gennaio 2009;

d) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, per azioni da realizzarsi entro la fine del 2013;

e) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra organizzazione di produttori riconosciuta;

f) è il primo programma operativo ad essere presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;

g) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola;

h) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche della Comunità;

i) copre unicamente il sostegno specifico ad azioni intese alla promozione del consumo di ortofrutticoli mirate agli allievi delle scuole.

4.  La percentuale di cui al paragrafo 1, è portata al 100 % in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.

Articolo 103 sexies

Aiuto finanziario nazionale

1.  Per quanto concerne le regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari di cui all'articolo 103 ter, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio. Nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15 % del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15 % della produzione agricola totale, l'aiuto di cui al primo comma può essere rimborsato dalla Comunità, su richiesta dello Stato membro interessato.

▼M7 —————

▼M3

Articolo 103 septies

Disciplina e strategia nazionali applicabili ai programmi operativi

1.  Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di capitolati d'oneri relativi alle azioni di cui all'articolo 103 quater, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 1698/2005, inclusi quelli relativi alla complementarietà, alla coerenza e alla conformità di cui all'articolo 5 di detto regolamento.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 174 del trattato e dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ( 8 ). Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi devono essere compatibili con i suddetti obiettivi.

2.  Gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. Tale strategia comprende i seguenti elementi:

a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;

b) giustificazione delle priorità adottate;

c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento;

d) valutazione dei programmi operativi;

e) obblighi di notifica a carico delle organizzazioni di produttori.

Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.

Articolo 103 octies

Approvazione dei programmi operativi

1.  I progetti di programmi operativi sono presentati alle autorità nazionali competenti, che li approvano o li respingono o ne chiedono la modifica in conformità alle disposizioni della presente sottosezione.

2.  Le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro l'importo indicativo del fondo di esercizio previsto per ciascun anno e ne presentano le opportune giustificazioni basate sulle previsioni del programma operativo, sulle spese dell'anno in corso ed eventualmente degli anni precedenti, nonché, se necessario, sulle stime della produzione per l'anno successivo.

3.  Lo Stato membro notifica all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori l'importo indicativo dell'aiuto finanziario comunitario, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 103 quinquies.

4.  L'aiuto finanziario comunitario è erogato in funzione delle spese sostenute per le azioni previste dal programma operativo. Per le stesse azioni possono essere versati degli anticipi, previo deposito di garanzia o cauzione.

5.  L'organizzazione di produttori comunica allo Stato membro l'importo definitivo delle spese dell'anno precedente, corredato dei documenti giustificativi necessari, per ricevere il saldo dell'aiuto finanziario comunitario.

6.  I programmi operativi e il loro finanziamento da parte dei produttori e delle organizzazioni di produttori, da un lato, e mediante fondi comunitari, dall'altro, hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni.

▼M6



Sottosezione II bis

Programma «Frutta nelle scuole»

Articolo 103 octies bis

Aiuti per la distribuzione ai bambini di frutta e verdura, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati

1.  Alle condizioni che saranno determinate dalla Commissione, dall’anno scolastico 2009-2010 in poi è concesso un aiuto comunitario:

a) per la fornitura ai bambini degli istituti scolastici, comprese le scuole materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie, di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane; e

b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all’attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione.

2.  Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione, che preveda, in particolare, il bilancio del loro programma, compresi i contributi comunitario e nazionale, la durata, il gruppo bersaglio, i prodotti ammissibili e la partecipazione degli attori pertinenti. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma.

3.  Nell’elaborare le loro strategie gli Stati membri redigono un elenco dei prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in base ai loro rispettivi programmi. Tale elenco non include tuttavia i prodotti esclusi da una misura adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 103 nonies, lettera f). Essi scelgono i loro prodotti in base a criteri obiettivi che possono includere la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o preoccupazioni ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri possono privilegiare i prodotti di origine comunitaria.

4.  L’aiuto comunitario di cui al paragrafo 1:

a) non supera l’importo di 90 Mio EUR per anno scolastico; né

b) supera il 50 % dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, o il 75 % di tali costi nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ( 9 ), e nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato; né

c) copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1.

5.  L’aiuto comunitario di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni. Tuttavia, gli Stati membri che partecipano al programma ricevono ciascuno almeno 175 000 EUR di aiuto comunitario. Gli Stati membri che partecipano al programma richiedono ogni anno un aiuto comunitario in base alla loro strategia. A seguito delle richieste degli Stati membri, la Commissione decide in merito agli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.

6.  L’aiuto comunitario di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali sulla frutta nelle scuole esistenti o altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono la frutta. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto comunitario in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l’aiuto comunitario può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 4, lettera b), per quanto riguarda la proporzione dell’aiuto comunitario nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

7.  Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell’aiuto comunitario, aiuti nazionali per la fornitura dei prodotti e i costi correlati di cui al paragrafo 1. Tali costi possono altresì essere coperti da contributi del settore privato. Gli Stati membri possono inoltre concedere un aiuto nazionale per il finanziamento delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 2.

8.  Il programma comunitario «Frutta nelle scuole» non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole che siano compatibili con la normativa comunitaria.

9.  A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Comunità può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma «Frutta nelle scuole», comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate.



Sottosezione III

Disposizioni di procedura

▼M3

Articolo 103 nonies

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, in particolare:

a) disposizioni relative al finanziamento delle misure di cui all'articolo 103 bis, con particolare riguardo ai limiti minimi e massimi degli aiuti e al tasso di cofinanziamento comunitario;

b) la proporzione e le modalità di rimborso dell'aiuto di cui all'articolo 103 sexies, paragrafo 1;

c) disposizioni relative agli investimenti delle singole aziende;

d) le date per le comunicazioni e le notifiche di cui all'articolo 103 octies;

e) disposizioni relative ai pagamenti parziali dell'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 103 octies;

▼M6

f) disposizioni relative al programma «Frutta nelle scuole» di cui all’articolo 103 octies bis, compresi un elenco dei prodotti o ingredienti che dovrebbero essere esclusi dal programma «Frutta nelle scuole», la ripartizione definitiva dell’aiuto fra gli Stati membri, le modalità di gestione finanziaria e di bilancio e i costi correlati, le strategie degli Stati membri, le misure di accompagnamento, le azioni di informazione, monitoraggio e valutazione e le attività in rete.

▼M10



Sezione IV ter

Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo



Sottosezione I

Disposizioni introduttive

Articolo 103 decies

Ambito di applicazione

La presente sezione stabilisce le norme che disciplinano l’assegnazione di risorse finanziarie comunitarie agli Stati membri e l’uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali di sostegno («programmi di sostegno») per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.

Articolo 103 undecies

Compatibilità e coerenza

1.  I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto comunitario e coerenti con le attività, le politiche e le priorità della Comunità.

2.  Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.

Gli Stati membri sono responsabili della predisposizione e dell’esecuzione dei necessari controlli e delle necessarie sanzioni in caso di inosservanza dei programmi di sostegno.

3.  Non è concesso alcun sostegno:

a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca;

b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.



Sottosezione II

Presentazione e contenuto dei programmi di sostegno

Articolo 103 duodecies

Presentazione dei programmi di sostegno

1.  Ogni Stato membro produttore elencato nell’allegato X ter presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente misure conformi alla presente sezione.

I programmi di sostegno entrati in applicazione in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008 continuano ad applicarsi in virtù del presente regolamento.

Le misure di sostegno contenute nei programmi di sostegno sono definite con riferimento al livello territoriale che gli Stati membri ritengono più adeguato. I programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale adeguato.

Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno rispondente alle sue peculiarità regionali.

▼A1

Il presente paragrafo non si applica alla Croazia per l'esercizio finanziario 2013. La Croazia sottopone alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno per il periodo di programmazione 2014-2018.

▼M10

2.  I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

Se, tuttavia, il programma di sostegno presentato non risponde alle condizioni previste nella presente sezione, la Commissione ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto, che entra in applicazione due mesi dopo la sua comunicazione, a meno che persista un’incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

3.  Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli Stati membri.

4.  L’articolo 103 terdecies non si applica allorché l’unica misura prevista nel programma di sostegno di uno Stato membro consiste nel trasferimento verso il regime di pagamento unico di cui all’articolo 103 sexdecies. In tal caso, l’articolo 188 bis, paragrafo 5, si applica solo per l’anno in cui ha luogo il trasferimento e l’articolo 188 bis, paragrafo 6, non si applica.

Articolo 103 terdecies

Contenuto dei programmi di sostegno

I programmi di sostegno contengono i seguenti elementi:

a) una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;

b) i risultati delle consultazioni tenute;

c) una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;

d) uno scadenzario di attuazione delle misure;

e) una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, in conformità dei massimali indicati nell’allegato X ter;

f) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione e le misure adottate per garantire l’adeguata ed effettiva attuazione dei programmi di sostegno; e

g) la designazione delle autorità e degli organismi competenti a cui è affidata l’attuazione del programma di sostegno.

Articolo 103 quaterdecies

Misure ammissibili

1.  I programmi di sostegno contemplano una o più delle seguenti misure:

a) sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico a norma dell’articolo 103 sexdecies;

b) promozione a norma dell’articolo 103 septdecies;

c) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell’articolo 103 octodecies;

d) vendemmia verde a norma dell’articolo 103 novodecies;

e) fondi di mutualizzazione a norma dell’articolo 103 vicies;

f) assicurazione del raccolto a norma dell’articolo 103 unvicies;

g) investimenti a norma dell’articolo 103 duovicies;

h) distillazione dei sottoprodotti a norma dell’articolo 103 tervicies;

i) distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell’articolo 103 quatervicies;

j) distillazione di crisi a norma dell’articolo 103 quinvicies;

k) uso di mosto di uve concentrato a norma dell’articolo 103 sexvicies.

2.  I programmi di sostegno non contemplano misure diverse da quelle di cui agli articoli da 103 sexdecies a 103 sexvicies.

Articolo 103 quindecies

Regole generali relative ai programmi di sostegno

1.  La ripartizione delle risorse finanziarie comunitarie disponibili e i massimali di bilancio sono fissati nell’allegato X ter.

▼M17

1 bis.  Entro il 1o agosto 2013, gli Stati membri possono decidere di ridurre, a decorrere dal 2015, l'importo disponibile per i programmi di sostegno di cui all'allegato X ter, al fine di aumentare i massimali nazionali a loro disposizione per i pagamenti diretti di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009.

L'importo derivante dalla riduzione di cui al primo comma permane definitivamente nei massimali nazionali per i pagamenti diretti di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 e non è più disponibile per le misure elencate negli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies.

▼M10

2.  Il sostegno comunitario si riferisce esclusivamente alla spesa ammissibile sostenuta dopo la presentazione del relativo programma di sostegno ai sensi dell’articolo 103 duodecies, paragrafo 1.

3.  Gli Stati membri non contribuiscono alle spese di misure finanziate dalla Comunità nell’ambito dei programmi di sostegno.

4.  In deroga al paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 103 septdecies, 103 unvicies e 103 duovicies gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali nel rispetto delle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato.

L’intensità massima di aiuto stabilita nelle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprese le risorse comunitarie e le risorse nazionali.



Sottosezione III

Misure di sostegno specifiche

▼M17

Articolo 103 sexdecies

Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori

1.  Entro il 1o dicembre 2012 gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno ai viticoltori per il 2014 assegnando loro diritti all'aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Se l'importo del sostegno di cui al primo comma è superiore all'importo del sostegno che era stato fissato per il 2013, gli Stati membri interessati utilizzano la differenza per assegnare ai viticoltori diritti all'aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 conformemente alla sezione C dell'allegato IX di tale regolamento.

2.  Gli Stati membri che intendano concedere il sostegno di cui al paragrafo 1 provvedono a tale sostegno nei loro programmi di sostegno conformemente all'articolo 103 duodecies, paragrafo 3.

3.  Il sostegno per il 2014 di cui al paragrafo 1:

a) rimane nell'ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile a norma dell'articolo 103 duodecies, paragrafo 3, per le misure elencate agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies;

b) riduce proporzionalmente l'importo delle risorse disponibili per le misure elencate agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies nei programmi di sostegno.

▼M10

Articolo 103 septdecies

Promozione sui mercati dei paesi terzi

1.  Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini comunitari attuate nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi.

2.  Le misure di cui al paragrafo 1 riguardano i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta e i vini con indicazione della varietà di uva da vino.

3.  Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto:

a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di rispetto dell’ambiente;

b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi comunitari delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica;

d) studi di mercati nuovi, necessari all’ampliamento degli sbocchi di mercato;

e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

4.  Il contributo della Comunità alle attività di promozione non supera il 50 % della spesa ammissibile.

Articolo 103 octodecies

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1.  Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

2.  La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti ai sensi del presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell’inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell’articolo 185 bis, paragrafo 3.

3.  Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:

a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

4.  Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle forme seguenti:

a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura;

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

5.  La compensazione delle perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100 % della perdita e assumere una delle seguenti forme:

a) nonostante la parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l’autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni, fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto;

b) una compensazione finanziaria.

6.  Il contributo comunitario ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50 %. Nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ( 10 ), il contributo comunitario alle spese di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75 %.

Articolo 103 novodecies

Vendemmia verde

1.  Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.

2.  Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l’equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del vino nella Comunità per evitare crisi di mercato.

3.  Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell’erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro.

L’importo del pagamento non supera il 50 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

4.  Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che le misure relative alla vendemmia verde non comportino una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 103 vicies

Fondi di mutualizzazione

1.  Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

2.  Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.

Articolo 103 unvicies

Assicurazione del raccolto

1.  Il sostegno per l’assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.

2.  Il sostegno a favore dell’assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario comunitario non superiore:

a) all’80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;

b) al 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a), e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;

ii) delle perdite dovute a animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3.  Il sostegno per l’assicurazione del raccolto può essere concesso solo se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

4.  Il sostegno per l’assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

Articolo 103 duovicies

Investimenti

1.  Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:

a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato XI ter;

b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all’allegato XI ter.

2.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, all’aliquota massima, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( 11 ). Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006 e dei dipartimenti francesi d’oltremare, non si applicano limiti nelle dimensioni per l’aliquota massima. Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l’intensità massima degli aiuti è dimezzata.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

3.  Sono esclusi dalle spese ammissibili gli elementi di cui all’articolo 71, paragrafo 3, lettere a), b), e c), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4.  Le seguenti intensità massime di aiuto in relazione ai costi d’investimento ammissibili si applicano al contributo comunitario:

a) 50 % nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006;

b) 40 % nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza;

c) 75 % nelle regioni ultraperiferiche ai sensi del regolamento (CE) n. 247/2006;

d) 65 % nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006.

5.  L’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1, del presente articolo.

Articolo 103 tervicies

Distillazione dei sottoprodotti

1.  Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato XV ter, sezione D.

L’importo dell’aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2.  I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione.

3.  L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

Articolo 103 quatervicies

Distillazione di alcole per usi commestibili

1.  Fino al 31 luglio 2012 può essere concesso un sostegno sotto forma di aiuto per ettaro ai produttori per la distillazione del vino in alcole per usi commestibili.

2.  Prima della concessione del sostegno, sono presentati i corrispondenti contratti per la distillazione del vino, nonché le opportune prove della consegna per la distillazione.

Articolo 103 quinvicies

Distillazione di crisi

1.  Fino al 31 luglio 2012 può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria di eccedenze di vino decisa dagli Stati membri in casi giustificati di crisi al fine di ridurre o eliminare l’eccedenza e nel contempo garantire la continuità di rifornimento da un raccolto all’altro.

2.  I livelli massimi di aiuto applicabili sono stabiliti dalla Commissione.

3.  L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

4.  La quota della dotazione disponibile utilizzata per la misura di distillazione di crisi non supera le seguenti quote percentuali calcolate sul totale delle risorse disponibili stabilite nell’allegato X ter per Stato membro per il corrispondente esercizio finanziario:

 20 % nel 2009,

 15 % nel 2010,

 10 % nel 2011,

 5 % nel 2012.

5.  Gli Stati membri possono aumentare le risorse disponibili per la misura di distillazione di crisi oltre i massimali annui previsti al paragrafo 4 con l’apporto di risorse nazionali entro i seguenti limiti (espressi in percentuale del corrispondente massimale annuo di cui al paragrafo 4):

 5 % nella campagna viticola 2010,

 10 % nella campagna viticola 2011,

 15 % nella campagna viticola 2012.

Se del caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’apporto di risorse nazionali ai sensi del primo comma e la Commissione approva l’operazione prima che tali risorse siano rese disponibili.

Articolo 103 sexvicies

Uso di mosto di uve concentrato

1.  Fino al 31 luglio 2012 può essere concesso un sostegno ai produttori di vino che utilizzano mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dei prodotti alle condizioni stabilite all’allegato XV bis.

2.  L’importo dell’aiuto è fissato per titolo alcolometrico volumico potenziale e per ettolitro di mosto utilizzato per l’arricchimento.

3.  I livelli massimi di aiuto applicabili per questa misura nelle diverse zone viticole sono stabiliti dalla Commissione.

Articolo 103 septvicies

Condizionalità

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del pagamento nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l’inadempienza deriva da un’azione o da un’omissione imputabile direttamente all’agricoltore l’importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza e all’agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell’importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli.



Sottosezione IV

Disposizioni procedurali

Articolo 103 octovicies

Modalità di applicazione

Le misure necessarie per l’applicazione della presente sezione sono adottate dalla Commissione.

Esse possono riguardare in particolare:

a) il formato della presentazione dei programmi di sostegno;

b) le norme relative alle modifiche dei programmi di sostegno adottate dopo la loro entrata in applicazione;

c) le modalità di applicazione delle misure di cui agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies;

d) le condizioni alle quali occorre comunicare e pubblicizzare l’assistenza fornita attraverso risorse finanziarie della Comunità.

▼B



Sezione V

Fondo comunitario del tabacco

Articolo 104

Fondo del tabacco

1.  È istituito un fondo comunitario del tabacco (di seguito «il fondo») destinato al finanziamento di misure nei settori seguenti:

a) miglioramento della sensibilizzazione del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco a prescindere dalla forma, in particolare mediante l’informazione e l’istruzione, sostegno alla raccolta di dati intesi a definire i modelli di consumo di tabacco e a condurre studi epidemiologici riguardanti il tabagismo su scala comunitaria, e uno studio sulla prevenzione del tabagismo;

b) azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività.

2.  Il fondo è finanziato:

a) per il raccolto 2002 da una ritenuta del 2 % e per i raccolti 2003, 2004 e 2005 da una ritenuta del 3 % del premio di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92, applicabile fino al raccolto 2005 compreso, per il finanziamento delle misure previste al paragrafo 1;

▼M4

b) per gli anni civili dal 2006 al 2009 a norma dell’articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003.

▼B

3.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.



Sezione VI

Disposizioni speciali relative al settore dell’apicoltura

Articolo 105

Ambito di applicazione

1.  Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura gli Stati membri possono predisporre un programma nazionale triennale (in seguito denominato «programma apicolo»).

▼M7

2.  Gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio. Detti aiuti sono notificati dagli Stati membri alla Commissione all'atto della comunicazione dei programmi apicoli di cui all'articolo 109.

▼B

Articolo 106

Misure che possono beneficiare dell'aiuto

Le misure che possono essere incluse nel programma apicolo sono le seguenti:

a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;

b) lotta contro la varroasi;

c) razionalizzazione della transumanza;

d) misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;

e) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;

f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura.

Sono escluse dal programma apicolo le azioni finanziate dal FEASR conformemente al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( 12 ).

Articolo 107

Studio sulla struttura del settore dell’apicoltura a livello della produzione e della commercializzazione

Per poter beneficiare del cofinanziamento di cui all’articolo 108, paragrafo 1, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura del settore dell’apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e della commercializzazione.

Articolo 108

Finanziamento

1.  La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi apicoli nella misura del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

2.  Le spese relative alle azioni realizzate nell'ambito dei programmi apicoli sono effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni anno.

Articolo 109

Consultazione

Il programma apicolo è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali rappresentative e con le cooperative del settore apicolo. Esso è presentato alla Commissione per approvazione.

Articolo 110

Modalità di applicazione

La Commissione fissa le modalità di applicazione della presente sezione.



Sezione VII

Aiuti al settore della bachicoltura

Articolo 111

Aiuto a favore dei bachicoltori

1.  È concesso un aiuto per i bachi da seta di cui al codice NC ex 0106 90 00 nonché per le uova di bachi da seta di cui al codice NC ex 0511 99 85 , allevati nella Comunità.

2.  L’aiuto è concesso ai bachicoltori per i telaini messi in produzione, a condizione che tali telaini contengano un quantitativo minimo di uova da determinarsi e che l’allevamento dei bachi sia stato portato a termine.

3.  L’importo dell’aiuto per telaino messo in produzione è fissato a 133,26  EUR.

Articolo 112

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, che riguardano in particolare il quantitativo minimo di uova di cui all’articolo 111, paragrafo 2.



TITOLO II

NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLA PRODUZIONE



▼M10

CAPO I

Norme applicabili alla commercializzazione e alla produzione



Sezione I

Norme di commercializzazione

▼B

Articolo 113

Norme di commercializzazione

▼M3

1.  La Commissione può prevedere norme di commercializzazione per uno o più prodotti dei seguenti settori:

a) olio di oliva e olive da tavola, in relazione ai prodotti di cui all'allegato I, parte VII, lettera a);

b) prodotti ortofrutticoli freschi;

c) prodotti ortofrutticoli trasformati;

d) banane;

e) piante vive.

▼B

2.  Le norme di cui al paragrafo 1:

a) sono stabilite tenendo conto in particolare:

i) delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione;

ii) della necessità di assicurare le condizioni atte ad agevolare lo smercio di tali prodotti sul mercato;

▼M3

iii) dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, anche riguardo, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, freschi e trasformati, al paese di origine, alla categoria e, se del caso, alla varietà (o al tipo commerciale) del prodotto;

▼B

iv) per quanto riguarda gli oli di oliva di cui all'allegato I, parte VII, lettera a), dell'evoluzione dei metodi determinazione delle loro caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche;

▼M3

v) per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, delle raccomandazioni comuni adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/CEE).

▼M3

b) possono riguardare in particolare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, la commercializzazione, l'origine e l'etichettatura.

▼B

3.  Salvo ove altrimenti disposto dalla Commissione secondo i criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella Comunità solo conformemente a tali norme.

Fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, gli Stati membri si accertano della conformità di tali prodotti alle norme corrispondenti e comminano le sanzioni opportune.

▼M3

Articolo 113 bis

Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

1.  I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.

2.  Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed all'articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l'importazione e l'esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione.

3.  Il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all'interno della Comunità secondo modalità non conformi a dette norme, ed è responsabile di tale osservanza.

4.  Conformemente all'articolo 113, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 194, in particolare riguardo all'applicazione uniforme negli Stati membri delle verifiche di conformità, gli Stati membri controllano in maniera selettiva, sulla base di un'analisi del rischio, la conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati alle rispettive norme di commercializzazione. Tali controlli si concentrano nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da paesi terzi, i controlli sono effettuati prima dell'immissione in libera pratica.

Articolo 113 ter

Commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

1.  Fatte salve le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, nonché dell'allegato V, lettera A, le condizioni di cui all'allegato XI bis, in particolare le denominazioni di vendita indicate nel relativo punto III, si applicano alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi macellati il 1o luglio 2008 o successivamente, sia prodotte all'interno della Comunità sia importate da paesi terzi.

Tuttavia, le carni ottenute da animali di età non superiore a dodici mesi macellati anteriormente al 1o luglio 2008 possono continuare ad essere commercializzate senza dover soddisfare le condizioni di cui all'allegato XI bis.

2.  Le condizioni di cui al paragrafo 1, non si applicano alle carni ottenute da bovini per i quali è stata registrata, anteriormente al 29 giugno 2007, una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 510/2006, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ( 13 ).

▼M10

Articolo 113 quater

Norme di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

1.  Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire norme di commercializzazione intese a regolare l’offerta, in particolare in attuazione di decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 123, paragrafo 3, e all’articolo 125 sexdecies.

Tali norme sono proporzionate all’obiettivo perseguito e:

a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;

b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;

c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un’annata che sarebbe altrimenti disponibile;

d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e comunitari necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

2.  Le norme di cui al paragrafo 1 devono essere portate a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

3.  L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 125 sexdecies, paragrafo 3, si applica anche per le decisioni o le azioni adottate dagli Stati membri in conformità al presente articolo.

Articolo 113 quinquies

Disposizioni specifiche per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli

1.  Nella Comunità possono essere utilizzate le designazioni delle categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nell’allegato XI ter solo per la commercializzazione di un prodotto conforme alle corrispondenti condizioni ivi stabilite.

Tuttavia, nonostante l’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono ammettere l’utilizzazione della parola «vino» se:

a) è accompagnata dal nome di un frutto sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall’uva; oppure

b) è parte di una denominazione composta.

Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui all’allegato XI ter.

2.  Le categorie di prodotti vitivinicoli elencate nell’allegato XI ter possono essere modificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

3.  Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali può essere provato che l’imbottigliamento è anteriore al 1o settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell’articolo 102 bis, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell’allegato XI ter, può essere utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

▼B

Articolo 114

Norme di commercializzazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari

1.  I prodotti destinati all'alimentazione umana possono essere commercializzati come latte e prodotti lattiero-caseari solo se sono conformi alle definizioni e alle denominazioni di cui all’allegato XII.

2.  Fatte salve le deroghe contemplate dal diritto comunitario e le misure di protezione della sanità pubblica, il latte di cui al codice NC 0401 destinato al consumo umano può essere commercializzato nella Comunità solo conformemente all’allegato XIII e, in particolare, alle definizioni di cui al punto I dello stesso.

Articolo 115

Norme di commercializzazione dei grassi

Fatto salvo l’articolo 114, paragrafo 1, o eventuali disposizioni adottate nei settori veterinario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute umana e animale, le norme di cui all’allegato XIV si applicano ai seguenti prodotti, destinati al consumo umano, aventi un tenore di grassi, in peso, pari o superiore al 10 % ma inferiore al 90 %:

a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex  21 06 ;

b) grassi di cui al codice NC ex  15 17 ;

c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex  15 17 ed ex  21 06 .

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.

Tali norme si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20o C e che possono essere spalmati.

Articolo 116

Norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame

I prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame sono commercializzati in conformità alle disposizioni di cui all'allegato XIV.

Articolo 117

Certificazione del luppolo

1.  I prodotti del settore del luppolo, raccolti od ottenuti nella Comunità, sono soggetti ad una procedura di certificazione.

2.  Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

3.  Nel certificato sono indicati almeno:

a) il luogo o i luoghi di produzione del luppolo;

b) l’anno o gli anni di raccolta;

c) la varietà o le varietà.

4.  I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo previo rilascio del certificato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l’attestato di cui all’articolo 158, paragrafo 2, è considerato equivalente al certificato.

5.  La Commissione può adottare misure in deroga al paragrafo 4:

a) per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi; oppure

b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.

Le misure di cui al primo comma:

a) non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato;

b) sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.

Articolo 118

Norme di commercializzazione per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva

1.  L’impiego delle descrizioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui all’allegato XV è obbligatorio per la commercializzazione nella Comunità dei prodotti in questione, nonché nel commercio con i paesi terzi, sempreché sia compatibile con le norme internazionali vincolanti.

2.  Solo gli oli indicati all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), e punti 3 e 6 possono essere commercializzati al dettaglio.

▼M10



Sezione I bis

Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

Articolo 118 bis

Ambito di applicazione

1.  Le regole relative alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all’allegato XI ter, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.

2.  Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:

a) sulla protezione dei legittimi interessi:

i) dei consumatori; e

ii) dei produttori;

b) sull’assicurazione del buon funzionamento del mercato comune dei prodotti interessati; e

c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.



Sottosezione I

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Articolo 118 ter

Definizioni

1.  Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a) «denominazione di origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e

iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;

b) «indicazione geografica», l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e

iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

2.  Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:

a) designano un vino;

b) si riferiscono a un nome geografico;

c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i), a iv); e

d) sono sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all’indicazione geografica.

3.  Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate nei paesi terzi, possono beneficiare della protezione comunitaria in conformità delle norme stabilite nella presente sottosezione.

Articolo 118 quater

Contenuto delle domande di protezione

1.  Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) il nome e l’indirizzo del richiedente;

c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2; e

d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

2.  Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica.

Il disciplinare comporta almeno:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) una descrizione del vino (dei vini):

i) per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

ii) per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

d) la delimitazione della relativa zona geografica;

e) le rese massime per ettaro;

f) un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);

g) gli elementi che evidenziano il legame di cui all’articolo 118 ter, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, all’articolo 118 ter, paragrafo 1, lettera b), punto i);

h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione comunitaria o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario;

i) il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni.

Articolo 118 quinquies

Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo

1.  La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi previsti all’articolo 118 quater, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

2.  La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente dal richiedente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo interessato.

3.  La domanda di protezione è presentata in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 118 sexies

Richiedenti

1.  La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.

2.  I produttori possono presentare una domanda di protezione esclusivamente per i vini che producono.

3.  Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.

Articolo 118 septies

Procedura nazionale preliminare

1.  Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, a norma all’articolo 118 ter, di vini originari della Comunità sono esaminate nell’ambito di una procedura nazionale preliminare in conformità del presente articolo.

2.  La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l’indicazione geografica.

3.  Lo Stato membro esamina se la domanda di protezione per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

4.  Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l’indicazione geografica non soddisfi le relative condizioni, o sia incompatibile con il diritto comunitario in generale.

5.  Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro:

a) pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione almeno su Internet; e

b) trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni:

i) il nome e l’indirizzo del richiedente;

ii) il documento unico di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d);

iii) una dichiarazione con cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni richieste; e

iv) il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a).

Tali informazioni sono presentate in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue.

6.  Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente articolo entro il 1o agosto 2009.

7.  Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini della presente sottosezione e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale con effetto dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione. La protezione nazionale transitoria cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma della presente sottosezione.

Articolo 118 octies

Esame da parte della Commissione

1.  La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.

2.  La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all’articolo 118 septies, paragrafo 5, soddisfino le condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

3.  Se ritiene soddisfatte le condizioni della presente sottosezione, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di cui all’articolo 118 septies, paragrafo 5.

In caso contrario, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la Commissione decide di respingere la domanda.

Articolo 118 nonies

Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla pubblicazione prevista all’articolo 118 octies, paragrafo 3, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte nella presente sottosezione.

Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

Articolo 118 decies

Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, di conferire la protezione alla denominazione di origine o all’indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nella presente sottosezione ed è compatibile con il diritto comunitario oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.

Articolo 118 undecies

Omonimi

1.  La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento con riguardo al settore vitivinicolo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

L’impiego di un nome omonimo registrato è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di non indurre in errore il consumatore.

2.  Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un’indicazione geografica protetta in quanto tale secondo la legislazione degli Stati membri.

Gli Stati membri non registrano, ai fini della protezione a norma della rispettiva legislazione in materia, un’indicazione geografica non identica qualora una denominazione di origine o indicazione geografica sia protetta nella Comunità in virtù della normativa comunitaria relativa alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche.

3.  Salvo se altrimenti disposto nelle modalità di applicazione adottate dalla Commissione, il nome di una varietà di uve da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell’etichettatura dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

4.  La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all’articolo 118 ter lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ( 14 ) e viceversa.

Articolo 118 duodecies

Motivi di rigetto della protezione

1.  I nomi diventati generici non sono protetti in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche.

Ai fini della presente sottosezione, si intende per «nome diventato generico» il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nella Comunità.

Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a) della situazione esistente nella Comunità, in particolare nelle zone di consumo;

b) della pertinente legislazione comunitaria o nazionale.

2.  Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

Articolo 118 terdecies

Relazione con i marchi commerciali

1.  Se una denominazione di origine o un’indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell’allegato XI ter, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l’indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2.  Fatto salvo l’articolo 118 duodecies, paragrafo 2, un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ( 15 ) o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ( 16 ).

In tali casi l’uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

Articolo 118 quaterdecies

Protezione

1.  Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione.

2.  Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto; oppure

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3.  Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nella Comunità ai sensi dell’articolo 118 duodecies, paragrafo 1.

4.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2.

▼A1

5.  In deroga ai paragrafi da 1 a 4 la Croazia è autorizzata a immettere sul mercato nazionale o esportare in paesi terzi vini con la denominazione «Mlado vino portugizac», fino all'esaurimento delle scorte esistenti alla data di adesione. La Croazia costituisce una banca dati informatizzata con informazioni sulle scorte esistenti alla data di adesione e assicura che queste siano verificate e dichiarate alla Commissione.

▼M10

Articolo 118 quindecies

Registro

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico.

Articolo 118 sexdecies

Designazione dell’autorità di controllo competente

1.  Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di controllare l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente sottosezione secondo i criteri fissati nell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 17 )

2.  Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni della presente sottosezione abbiano diritto ad essere coperti da un sistema di controlli.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati.

Articolo 118 septdecies

Verifica del rispetto del disciplinare

1.  Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all’interno della Comunità, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino:

a) dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 118 sexdecies, paragrafo 1; oppure

b) da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’articolo 5 di detto regolamento.

I costi di tale verifica sono a carico degli operatori ad essa assoggettati.

2.  Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:

a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; oppure

b) uno o più organismi di certificazione.

3.  Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida.

4.  L’autorità o le autorità di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 118 octodecies

Modifiche del disciplinare

1.  Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste dall’articolo 118 sexies può chiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.

2.  Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 118 septies a 118 decies. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la Commissione decide se approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall’articolo 118 octies, paragrafo 2, e dall’articolo 118 nonies e, in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all’articolo 118 octies, paragrafo 3.

3.  Se la modifica proposta non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:

a) se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest’ultimo si pronuncia sull’approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e dei relativi motivi;

b) se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia sull’approvazione della modifica proposta.

Articolo 118 novodecies

Cancellazione

Secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

Gli articoli da 118 septies a 118 decies si applicano mutatis mutandis.

Articolo 118 vicies

Denominazioni di vini protette preesistenti

1.  Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli ( 18 ) sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all’articolo 118 quindecies del presente regolamento.

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1:

a) i fascicoli tecnici di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1;

b) le decisioni nazionali di approvazione.

3.  Le denominazioni di vini di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 perdono la protezione nell’ambito del presente regolamento. La Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all’articolo 118 quindecies.

4.  L’articolo 118 novodecies non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1.

Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può decidere, di propria iniziativa e secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la cancellazione della protezione di una denominazione di vini protetta preesistente di cui al paragrafo 1 se non sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 118 ter.

▼A1

5.  Per la Croazia le denominazioni di vini pubblicate nella GU C 116 del 14 aprile 2011 sono protette ai sensi del presente regolamento, con riserva dell'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 118 quindecies.

I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano alle seguenti condizioni: il termine di cui al paragrafo 3 è un anno dalla data di adesione della Croazia. Il termine di cui al paragrafo 4 è quattro anni dalla data di adesione della Croazia.

▼M10

Articolo 118 unvicies

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l’esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.



Sottosezione II

Menzioni tradizionali

Articolo 118 duovicies

Definizioni

1.  Per «menzione tradizionale» si intende l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, per indicare:

a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta dal diritto comunitario o nazionale;

b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

2.  Le menzioni tradizionali sono riconosciute, definite e protette dalla Commissione.

Articolo 118 tervicies

Protezione

1.  Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto elaborato in conformità della definizione enunciata all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1.

Le menzioni tradizionali sono protette contro l’uso illegale.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di menzioni tradizionali protette.

2.  Le menzioni tradizionali non diventano generiche nella Comunità.



Sezione I ter

Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo

Articolo 118 quatervicies

Definizione

Ai fini della presente sezione si intende per:

a) «etichettatura», i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;

b) «presentazione», qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

Articolo 118 quinvicies

Applicabilità delle regole orizzontali

Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, la direttiva 89/104/CEE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ( 19 ), la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ( 20 ) e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati ( 21 ) si applicano all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti ivi contemplati.

Articolo 118 sexvicies

Indicazioni obbligatorie

1.  L’etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell’allegato XI ter, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nella Comunità o destinati all’esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell’allegato XI ter;

b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

i) l’espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta»; e

ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta;

c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;

d) l’indicazione della provenienza;

e) l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

f) l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati; e

g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l’indicazione del tenore di zucchero.

2.  In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta.

3.  In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all’espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» può essere omesso nei seguenti casi:

a) se sull’etichetta figura la menzione tradizionale di cui all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a);

b) se, in circostanze eccezionali che la Commissione stabilisce, sull’etichetta figura il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta.

Articolo 118 septvicies

Indicazioni facoltative

1.  L’etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:

a) l’annata;

b) il nome di una o più varietà di uve da vino;

c) per i vini diversi da quelli di cui all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;

d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali di cui all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b);

e) il simbolo comunitario che indica la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta;

f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;

g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un’altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.

2.  Fatto salvo l’articolo 118 undecies, paragrafo 3, relativamente all’impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), e b), per vini che non hanno una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:

a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;

b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve nel loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:

i) esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta già esistente;

ii) appositi controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uve da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;

c) le miscele di vino di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della o delle varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.

Articolo 118 octovicies

Lingue

1.  Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 118 sexvicies e 118 septvicies, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.

2.  Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), figurano sull’etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione.

Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 118 novovicies

Esecuzione

Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che un prodotto di cui all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, che non è etichettato in conformità della presente sezione, non sia immesso sul mercato o sia ritirato dal mercato.

▼B



Sezione II

Condizioni di produzione

▼M7

Articolo 119

Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi

In caso di erogazione dell'aiuto di cui all'articolo 100, la Commissione può subordinare l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi a preventiva autorizzazione, che viene rilasciata soltanto se tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti in questione.

▼B

Articolo 120

Metodo di produzione dell’alcole etilico di origine agricola

Il metodo di produzione e le caratteristiche dell’alcole etilico di origine agricola ottenuto da uno specifico prodotto agricolo elencato nell’allegato I del trattato possono essere stabiliti dalla Commissione.

▼M10



Sezione II bis

Regole di produzione nel settore vitivinicolo



Sottosezione I

Varietà di uve da vino

Articolo 120 bis

Classificazione delle varietà di uve da vino

1.  I prodotti di cui all’allegato XI ter elaborati nella Comunità sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili a norma del paragrafo 2.

2.  Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

a) la varietà in questione appartiene alla specie Vitis vinifera o proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

L’estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua eliminazione.

3.  Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall’obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, anche negli Stati membri di cui al primo comma possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino rispondenti al paragrafo 2, lettere a), e b).

4.  In deroga al paragrafo 2, primo e secondo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l’impianto, il reimpianto o l’innesto delle seguenti varietà di uve da vino:

a) le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 2;

b) le varietà non rispondenti al paragrafo 2, lettere a), e b), per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.

5.  Le superfici impiantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2, 3, e 4 sono estirpate.

Non v’è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

6.  Gli Stati membri prendono le misure necessarie per verificare che i produttori si conformino al disposto dei paragrafi da 2 a 5.



Sottosezione II

Pratiche enologiche e restrizioni

Articolo 120 ter

Ambito di applicazione

La presente sottosezione concerne le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti del settore vitivinicolo, nonché la procedura per decidere in merito a tali pratiche e restrizioni.

Articolo 120 quater

Pratiche enologiche e restrizioni

1.  Per la produzione e la conservazione nella Comunità dei prodotti del settore vitivinicolo sono utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in virtù del diritto comunitario, figuranti nell’allegato XV bis o stabilite in conformità degli articoli 120 quinquies e 120 sexies.

Il disposto del primo comma non si applica:

a) ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati;

b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinati alla preparazione di succo di uve.

2.  Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

3.  I prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti nella Comunità nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’allegato XV ter.

4.  È vietata la commercializzazione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello comunitario o, laddove applicabile, non autorizzate a livello nazionale, o che violano le restrizioni previste nell’allegato XV ter.

Articolo 120 quinquies

Regole più restrittive decise dagli Stati membri

Gli Stati membri possono limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche, autorizzate in virtù del diritto comunitario, e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o dei vini spumanti e liquorosi.

Gli Stati membri comunicano tali limitazioni, esclusioni e restrizioni alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 120 sexies

Autorizzazione di pratiche enologiche e restrizioni

1.  Fatte salve le pratiche enologiche relative all’arricchimento, all’acidificazione e alla disacidificazione previste nell’allegato XV bis per i prodotti specifici in esso contemplati e le restrizioni elencate nell’allegato XV ter, l’autorizzazione delle pratiche enologiche e le restrizioni relative alla produzione e alla conservazione dei prodotti del settore vitivinicolo sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

2.  Gli Stati membri possono permettere l’uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

Articolo 120 septies

Criteri per l’autorizzazione

Per l’autorizzazione di pratiche enologiche secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la Commissione:

a) si basa sulle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e sui risultati dell’uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;

b) tiene conto della protezione della salute umana;

c) valuta il possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore rispetto alle loro aspettative e abitudini, considerando se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tali rischi;

d) permette di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali del vino senza causare modifiche sostanziali nella composizione del prodotto in questione;

e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell’ambiente;

f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni stabilite rispettivamente negli allegati XV bis e XV ter.

Articolo 120 octies

Metodi di analisi

I metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall’OIV.

In assenza di metodi o di regole raccomandati e pubblicati dall’OIV, la Commissione adotta metodi e regole corrispondenti secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

In attesa dell’adozione di dette regole, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

▼B



Sezione III

Norme procedurali

Articolo 121

Adozione di norme, modalità di applicazione e deroghe

La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente capo, che possono riguardare in particolare:

▼M3

a) le norme di commercializzazione di cui agli articoli 113 e 113 bis, comprese le disposizioni concernenti:

i) le deroghe o le esenzioni dall'applicazione delle norme;

ii) la presentazione delle diciture previste dalle norme, nonché la commercializzazione e l'etichettatura;

iii) l'applicazione delle norme ai prodotti importati nella Comunità e ai prodotti esportati dalla Comunità;

iv) in riferimento all'articolo 113 bis, paragrafo 1, la definizione di prodotto di qualità sana, leale e mercantile;

▼B

b) con riguardo alle definizioni e alle denominazioni che possono essere utilizzate nella commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari conformemente all’articolo 114, paragrafo 1:

i) l’elaborazione e, all’occorrenza, il completamento dell’elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, sulla base degli elenchi comunicati dagli Stati membri;

ii) il completamento, se necessario, dell’elenco delle denominazioni di cui all’allegato XII, punto II.2, secondo comma, lettera a);

c) con riguardo alle norme per i grassi da spalmare di cui all’articolo 115:

i) un elenco dei prodotti di cui all'allegato XV, punto I.2, terzo comma, lettera a), sulla base degli elenchi inviati alla Commissione dagli Stati membri;

ii) i metodi di analisi necessari per verificare la composizione e le caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 115;

iii) norme dettagliate per il prelevamento dei campioni;

iv) norme dettagliate per l’ottenimento di informazioni statistiche sui mercati dei prodotti di cui all’articolo 115;

d) con riguardo alle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova che figurano nella parte A dell'allegato XIV:

i) le definizioni;

ii) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento delle uova;

iii) i criteri di qualità, in particolare l'aspetto del guscio, la consistenza dell'albume e del tuorlo e l'altezza della camera d'aria;

iv) la classificazione in base al peso, incluse le eccezioni;

v) la stampigliatura delle uova e le indicazioni sugli imballaggi, incluse le eccezioni e incluse le norme da applicare in relazione ai centri di imballaggio;

vi) gli scambi con i paesi terzi;

vii) il metodo di allevamento;

e) con riguardo alle disposizioni concernenti la commercializzazione delle carni di pollame che figurano nella parte B dell'allegato XIV:

i) le definizioni;

ii) l'elenco delle carcasse di pollame, delle parti di tali carcasse e delle frattaglie, incluso il foie gras, a cui si applica l'allegato XIV, parte B;

iii) i criteri di classificazione ai sensi dell'allegato XIV, parte B, punto III.1;

iv) le norme concernenti le indicazioni supplementari che devono figurare sui documenti commerciali di accompagnamento, l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità delle carni di pollame destinate al consumatore finale e la denominazione di vendita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2000/13/CE;

v) le indicazioni facoltative del metodo di refrigerazione utilizzato e del tipo di allevamento;

vi) le deroghe che possono essere applicate in caso di consegne ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione;

vii) le norme da applicare per quanto riguarda le percentuali di assorbimento di acqua estranea nella preparazione di carcasse e di pezzi di carcasse freschi, congelati o surgelati nonché le indicazioni da rendere a tal riguardo;

f) con riguardo alle disposizioni concernenti le norme per la produzione e la commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile che figurano nella parte C dell'allegato XIV:

i) le definizioni;

ii) la registrazione degli stabilimenti che producono o commercializzano uova da cova o pulcini di volatili da cortile;

iii) le indicazioni da rendere sulle uova da cova, incluse quelle importate da o esportate verso paesi terzi, e sugli imballaggi, nonché le norme da applicare riguardo ai pulcini provenienti dai paesi terzi;

iv) i registri a cura degli incubatoi;

v) l'uso, diverso da quello per l'alimentazione umana, che può essere fatto delle uova incubate ritirate dall'incubatrice;

vi) le comunicazioni degli incubatoi e degli altri stabilimenti alle autorità competenti degli Stati membri;

vii) i documenti di accompagnamento;

g) le caratteristiche qualitative minime per i prodotti del settore del luppolo di cui all’articolo 117;

h) i metodi di analisi da applicare, ove pertinente;

i) con riguardo all’impiego di caseina e caseinati di cui all’articolo 119:

i) le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Stati membri, nonché le percentuali massime di incorporazione in base a criteri oggettivi fissati tenendo conto delle esigenze tecnologiche;

ii) gli obblighi che le imprese autorizzate ai sensi del punto i) devono rispettare;

▼M3

j) con riguardo alle condizioni per la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi ai sensi dell'articolo 113 ter:

i) le modalità pratiche di indicazione della lettera di identificazione della categoria, di cui all'allegato XI bis, punto II, relativamente alla collocazione e alle dimensioni dei caratteri utilizzati;

ii) l'importazione di carne da paesi terzi, di cui all'allegato XI bis, punto VIII, relativamente alle modalità di controllo del rispetto del presente regolamento;

▼M10

k) con riguardo alle regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche di cui alla sezione I bis, sottosezione I, in particolare le deroghe per quanto riguarda l’applicabilità delle regole e dei requisiti ivi stabiliti:

i) le domande pendenti di protezione di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche;

ii) la produzione di determinati vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in una zona geografica situata in prossimità della zona geografica di origine dell’uva;

iii) le pratiche tradizionali di produzione di determinati vini a denominazione di origine protetta;

l) con riguardo alle regole relative alle menzioni tradizionali cui alla sezione I bis, sottosezione II, relative in particolare:

i) alla procedura di conferimento della protezione;

ii) al livello specifico di protezione;

m) con riguardo alle regole relative all’etichettatura e alla presentazione di cui alla sottosezione I ter, in particolare:

i) le modalità per l’indicazione della provenienza del prodotto in questione;

ii) le condizioni d’uso delle indicazioni facoltative elencate nell’articolo 118 septvicies;

iii) i requisiti specifici legati alle indicazioni relative all’annata e alla varietà di uve da vino figuranti in etichetta di cui all’articolo 118 septvicies, paragrafo 2;

iv) ulteriori deroghe, aggiuntive a quelle previste all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 2, che prevedono la possibilità di omettere il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli;

v) le norme relative alla protezione da conferire in relazione alla presentazione di un dato prodotto.

▼M3

La Commissione può modificare la parte B della tabella riportata nell'allegato XI bis, punto III, paragrafo 2.

▼M10

Le misure necessarie per l’applicazione delle disposizioni relative alle pratiche enologiche e alle restrizioni stabilite nella sezione II bis, sottosezione II, e negli allegati XV bis e XV ter, salvo disposizione contraria prevista nei medesimi allegati, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

Le misure di cui al terzo comma possono includere, in particolare:

a) le disposizioni secondo cui le pratiche enologiche comunitarie elencate all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono considerate pratiche enologiche autorizzate;

b) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, arricchimento, acidificazione e disacidificazione compresi, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti aromatici di qualità;

c) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini liquorosi;

d) fatto salvo il disposto dell’allegato XV ter, sezione C, le disposizioni che disciplinano la miscelazione e il taglio dei mosti e dei vini;

e) in assenza di regole comunitarie in materia, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche;

f) le disposizioni amministrative relative alle pratiche enologiche autorizzate;

g) le condizioni di detenzione, di circolazione e di uso dei prodotti non conformi al disposto dell’articolo 120 quater ed eventuali deroghe alle condizioni di tale articolo, nonché la fissazione di criteri atti ad evitare un eccessivo rigore in casi specifici;

h) le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la detenzione, la circolazione e l’uso dei prodotti non conformi alle disposizioni della sezione II bis, sottosezione II, diverse da quelle stabilite dall’articolo 120 quater, oppure non conformi alle disposizioni di applicazione della presente sottosezione.

▼B



CAPO II

Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori



Sezione I

Principi generali

Articolo 122

Organizzazioni di produttori

Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:

▼M3

a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori:

i) luppolo;

ii) olio di oliva e olive da tavola;

iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;

▼M16

iii bis) latte e prodotti lattiero-caseari;

▼M3

iv) bachicoltura;

▼B

b) sono costituite su iniziativa dei produttori;

▼M3

c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti:

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;

iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.;

▼M7

Gli Stati membri possono riconoscere anche le organizzazioni di produttori costituite da produttori di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui al primo comma, lettera a), alle condizioni specificate alle lettere b) e c) dello stesso comma.

▼M10

Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere le organizzazioni di produttori che soddisfano le stesse condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), e c), e il cui statuto impone ai loro membri in particolare di:

a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;

b) fornire le informazioni richieste dall’organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici coltivate e l’andamento del mercato;

c) versare penali in caso di violazione degli obblighi previsti dallo statuto dell’organizzazione.

I seguenti obiettivi specifici ai sensi del paragrafo 1, lettera c), possono essere perseguiti in particolare nel settore vitivinicolo:

a) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente;

b) promuovere iniziative di gestione dei sottoprodotti della vinificazione e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

c) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione del mercato;

d) contribuire alla realizzazione dei programmi di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione IV ter.

▼B

Articolo 123

Organizzazioni interprofessionali

►M3  1. ◄   Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali che:

a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti dei seguenti settori:

i) settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

ii) settore del tabacco;

b) sono state costituite su iniziativa della totalità o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono; e

c) perseguono un obiettivo specifico, che può segnatamente riguardare i seguenti aspetti:

i) concentrare e coordinare l’offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;

ii) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;

iii) promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione e della trasformazione;

iv) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione del mercato.

▼M3 —————

▼M3

2.  Qualora svolgano le loro attività nel territorio di diversi Stati membri, le organizzazioni interprofessionali di cui al paragrafo 1 sono riconosciute dalla Commissione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1.

3.   ►M10  Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono anche le organizzazioni interprofessionali del settore degli ortofrutticoli e possono riconoscere anche le organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo le quali:

a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio o alla trasformazione di prodotti dei settori menzionati nell’alinea;

b) sono state costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a); ◄

c)  ►M10  svolgono una, e per il settore degli ortofrutticoli, due o più attività tra le seguenti in una o più regioni della Comunità, nel rispetto degli interessi dei consumatori, e senza pregiudizio degli altri settori, per quanto riguarda il settore vitivinicolo nel rispetto della salute pubblica e degli interessi dei consumatori: ◄

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

▼M10

ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli e dei prodotti del settore vitivinicolo, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

▼M3

iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

▼M10

iv) valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti ortofrutticoli e il potenziale dei prodotti del settore vitivinicolo;

▼M3

v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;

vi) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;

▼M10

vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione e, nel caso del settore vitivinicolo, della vinificazione;

viii) valorizzare il potenziale dell’agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni d’origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

▼M3

ix) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

▼M10

x) definire per il settore degli ortofrutticoli, per quanto riguarda le norme di produzione e di commercializzazione di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato XVI bis, criteri più restrittivi rispetto alle normative comunitarie o nazionali;

▼M10

xi) per il settore vitivinicolo:

 fornire informazioni sulle particolari caratteristiche del vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta,

 incoraggiare il consumo moderato e responsabile di vino e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose,

 realizzare azioni promozionali per il vino, in particolare nei paesi terzi.

▼M16

4.  Gli Stati membri possono inoltre riconoscere le organizzazioni interprofessionali che:

a) hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b) sono state costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);

c) svolgono, in una o più regioni dell’Unione, nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale;

ii) contribuire a un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii) fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni;

iv) esplorare potenziali mercati d’esportazione;

v) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell’Unione per la vendita di latte crudo agli acquirenti e/o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

vi) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell’ambiente;

vii) mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l’altro promuovendo l’innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore;

viii) ricercare metodi atti a limitare l’impiego di prodotti fitosanitari, migliorare la gestione di altri fattori di produzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali;

ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

x) valorizzare il potenziale dell’agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e

xi) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente.

▼B

Articolo 124

Disposizioni comuni relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali

▼M7

1.  L'applicazione dell'articolo 122 e dell'articolo 123, paragrafo 1, non osta al riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale e in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di produttori o di organizzazioni interprofessionali di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui all'articolo 122, primo comma, lettera a), e all'articolo 123, paragrafo 1.

▼B

2.  Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma dei regolamenti (CE) n. 865/2004, (CE) n. 1952/2005 e (CE) n. 1544/2006 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del presente regolamento.

Le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dei regolamenti (CEE) n. 2077/92 e n. 865/2004, si considerano organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 123 del presente regolamento.

Articolo 125

Organizzazioni di operatori

Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le altre organizzazioni riconosciute di altri operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o le loro associazioni.

▼M3



Sezione I bis

Disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni interprofessionali ed ai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo



Sottosezione I

Statuto e riconoscimento delle organizzazioni di produttori

Articolo 125 bis

Statuto delle organizzazioni di produttori

1.  Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;

c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;

d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;

e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.

2.  In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:

a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;

b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;

c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.

3.  Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:

a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;

b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;

c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;

d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;

e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;

f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

4.  Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.

Articolo 125 ter

Riconoscimento

1.  Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:

a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovi;

b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovi;

c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione;

d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;

e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti;

f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e

g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.

2.  Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti i pertinenti elementi di prova;

b) eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle disposizioni del presente capo, comminano le sanzioni alle organizzazioni medesime in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;

c) comunicano alla Commissione, una volta all'anno, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.



Sottosezione II

Gruppi di organizzazioni di produttori e Gruppi di produttori

Articolo 125 quater

Gruppi di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo

Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è costituita per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute e può svolgere qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori ai sensi del presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, un'associazione di organizzazioni di produttori se:

a) lo Stato membro ritiene che l'associazione sia capace di svolgere efficacemente le suddette attività; e

b) l'associazione non detiene una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.

L'articolo 125 bis, paragrafo 4, si applica per analogia.

Articolo 125 quinquies

Esternalizzazione

Gli Stati membri possono autorizzare un'organizzazione di produttori riconosciuta o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta del settore ortofrutticolo ad esternalizzare una parte delle sue attività, anche a filiali, purché fornisca allo Stato membro sufficienti garanzie che si tratta di una soluzione adeguata per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori interessata.

Articolo 125 sexies

Gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo

1.  Negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, ovvero delle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1405/2006 possono essere costituiti gruppi di produttori, in qualità di persona giuridica o di una sua parte chiaramente definita, per iniziativa di agricoltori che coltivano uno o più prodotti del settore ortofrutticolo e/o prodotti di tale settore destinati esclusivamente alla trasformazione, allo scopo di essere riconosciute come organizzazioni di produttori.

Detti gruppi di produttori possono avvalersi di un periodo transitorio per conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 122 per il riconoscimento come organizzazioni di produttori.

A tal fine, i gruppi di produttori presentano allo Stato membro competente un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il periodo transitorio di cui al secondo comma ed equivale ad un prericonoscimento. Il periodo transitorio non è superiore a cinque anni.

2.  Prima di accettare il piano di riconoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze finanziarie probabili.



Sottosezione III

Estensione delle regole ai produttori in una circoscrizione economica

Articolo 125 septies

Estensione delle regole

1.  Nel caso in cui un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su richiesta dell'organizzazione di produttori, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti in quella circoscrizione economica e non aderenti all'organizzazione in questione:

a) le regole di cui all'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera a);

b) le regole necessarie per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera c).

Il primo comma si applica a condizione che queste regole:

a) siano applicate da almeno una campagna di commercializzazione;

b) figurino nell'elenco tassativo di cui all'allegato XVI bis;

c) siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione.

Tuttavia, la condizione di cui al secondo comma, lettera a), non si applica se le regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5 dell'allegato XVI bis. In tal caso l'estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di commercializzazione.

2.  Ai fini della presente sottosezione, per «circoscrizione economica» si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle circoscrizioni economiche.

Entro un mese dalla comunicazione, la Commissione approva l'elenco o decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, le modifiche che questi deve apportarvi. La Commissione pubblica l'elenco approvato nei modi che essa reputa opportuni.

3.  Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50 % dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60 % del volume della produzione di tale circoscrizione. Fatto salvo il paragrafo 5, nel calcolo di tali percentuali non si tiene conto dei produttori o della produzione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 dicembre 2008, ed al regolamento (CE) n. 834/2007 a partire dal 1o gennaio 2009.

4.  Le regole rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata circoscrizione economica:

a) non danneggiano altri produttori dello Stato membro interessato o della Comunità;

b) non si applicano, salvo che siano ad essi appositamente destinate, ai prodotti consegnati per la trasformazione in forza di un contratto stipulato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, ad eccezione delle regole di conoscenza della produzione di cui all'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera a);

c) non sono incompatibili con la vigente normativa comunitaria e nazionale.

5.  Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 dicembre 2008, e di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 a partire dal 1o gennaio 2009, salvo qualora tale estensione sia stata approvata da almeno il 50 % dei produttori in questione della circoscrizione economica in cui opera l'organizzazione di produttori e quest'ultima totalizzi almeno il 60 % della produzione biologica di detta circoscrizione.

Articolo 125 octies

Notifica

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per l'insieme dei produttori di una determinata circoscrizione economica ai sensi dell'articolo 125 septies, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che essa reputa opportuni.

Articolo 125 nonies

Revoca

La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l'estensione delle regole da esso decisa ai sensi dell'articolo 125 septies, paragrafo 1:

a) qualora constati che l'estensione elimina la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi o compromette gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato;

b) qualora accerti che l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica alle regole estese ad altri produttori. La decisione della Commissione in merito a tali regole si applica soltanto a partire dalla data dell'accertamento;

c) qualora constati, previe verifiche, che non sono state rispettate le disposizioni della presente sottosezione.

Articolo 125 decies

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Ove si applichi l'articolo 125 septies, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, dopo aver esaminato i documenti giustificativi presentati, che i produttori non aderenti siano tenuti a versare all'organizzazione di produttori la quota dei contributi finanziari pagati dai produttori aderenti destinata a coprire:

a) le spese amministrative derivanti dall'applicazione delle regole di cui all'articolo 125 septies, paragrafo 1;

b) le spese relative alle attività di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite svolte dall'organizzazione o dall'associazione a beneficio dell'insieme dei produttori della circoscrizione.

Articolo 125 undecies

Estensione delle regole di gruppi di organizzazioni di produttori

Ai fini della presente sottosezione, ogni riferimento alle organizzazioni di produttori è inteso anche come riferimento a gruppi di organizzazioni di produttori riconosciute.



Sottosezione IV

Organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo

Articolo 125 duodecies

Riconoscimento e revoca del riconoscimento

1.  Se le loro strutture lo giustificano, gli Stati membri possono riconoscere quali organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo le persone giuridiche stabilite nel loro territorio che ne facciano richiesta, a condizione che:

a) esercitino la loro attività in una o più regioni dello Stato membro interessato;

b) rappresentino una parte significativa della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione di ortofrutticoli freschi e trasformati nella regione o nelle regioni in questione e, qualora operino in più regioni, dimostrino di possedere una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate;

c) svolgano due o più attività fra quelle menzionate all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c);

d) non esercitino, come tali, né la produzione né la trasformazione né la commercializzazione di ortofrutticoli freschi o trasformati;

e) non aderiscano a nessuno degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 176 bis, paragrafo 4.

2.  Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto richiesta, fornendo tutte le informazioni utili sulla loro rappresentatività e sulle loro varie attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari.

La Commissione può opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla notifica.

3.  Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi;

b) effettuano controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni interprofessionali, delle condizioni per il riconoscimento, comminano sanzioni a tali organizzazioni in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;

c) revocano il riconoscimento se:

i) i requisiti e le condizioni previsti dalla presente sottosezione per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

ii) l'organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di cui all'articolo 176 bis, paragrafo 4, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a norma della legislazione nazionale;

iii) l'organizzazione interprofessionale non osserva l'obbligo di notifica di cui all'articolo 176 bis, paragrafo 2;

d) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

4.  La Commissione stabilisce le modalità e la frequenza con cui gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni interprofessionali.

La Commissione può, a seguito di controlli effettuati, chiedere agli Stati membri di revocare il riconoscimento.

5.  Il riconoscimento equivale ad una autorizzazione a svolgere le attività di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c), fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento.

6.  La Commissione rende pubblico, nei modi che essa giudica opportuni, un elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, indicandone la circoscrizione economica o la zona di attività e le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 125 terdecies. Sono pubblicate anche le revoche del riconoscimento.

Articolo 125 terdecies

Estensione delle regole

1.  Qualora un'organizzazione interprofessionale operante in una o più regioni determinate di uno Stato membro sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione interprofessionale, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.

2.  Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti in questione nella regione o nelle regioni interessate di uno Stato membro. Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri operatori riguardi più regioni, l'organizzazione interprofessionale deve comprovare una rappresentatività minima per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni interessate.

3.  Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione:

a) perseguono uno dei seguenti obiettivi:

i) conoscenza della produzione e del mercato;

ii) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa comunitaria o nazionale;

iii) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

iv) regole di commercializzazione;

v) regole di tutela ambientale;

vi) azioni di promozione e di valorizzazione dei prodotti;

vii) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni d'origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

b) sono state applicate da almeno una campagna di commercializzazione;

c) possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione;

d) non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o della Comunità.

Tuttavia, la condizione di cui al primo comma, lettera b), non si applica se le regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5 dell'allegato XVI bis. In tal caso l'estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di commercializzazione.

4.  Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punti ii), iv) e v), non sono diverse da quelle elencate nell'allegato XVI bis. Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii) non si applicano ai prodotti ottenuti fuori della regione o delle regioni determinate di cui al paragrafo 1.

Articolo 125 quaterdecies

Notifica e revoca

1.  Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per tutti gli operatori di una o più regioni determinate ai sensi dell'articolo 125 terdecies, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che essa giudica opportuni.

2.  Prima di procedere alla pubblicazione delle regole, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 195 di qualsiasi notifica relativa all'estensione di accordi interprofessionali.

3.  La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l'estensione delle regole da esso decisa nei casi di cui all'articolo 125 nonies.

Articolo 125 quindecies

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Nel caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una o più azioni di cui all'articolo 125 terdecies, paragrafo 3, lettera a), svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate al prodotto o ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha accordato il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o gruppi non aderenti all'organizzazione interprofessionale, che fruiscono di dette azioni, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui siano destinati a coprire le spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle azioni in questione.

▼M10



Sezione I ter

Norme relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali nel settore vitivinicolo

Articolo 125 sexdecies

Riconoscimento

1.  Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali che hanno presentato loro una domanda di riconoscimento che contiene la prova che il soggetto:

a) per quanto riguarda le organizzazioni di produttori:

i) soddisfa le condizioni di cui all’articolo 122;

ii) è composto di un numero minimo di membri, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;

iii) riunisce un volume minimo di produzione commercializzabile, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro, nella zona in cui opera;

iv) è in grado di svolgere correttamente la propria attività, sia in termini di durata che di efficacia e di concentrazione dell’offerta;

v) permette effettivamente ai membri di usufruire dell’assistenza tecnica necessaria per poter utilizzare pratiche colturali rispettose dell’ambiente;

b) per quanto riguarda le organizzazioni interprofessionali:

i) soddisfa le condizioni di cui all’articolo 123, paragrafo 3;

ii) svolge le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

iii) rappresenta una quota significativa della produzione o del commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento;

iv) non è attiva nella produzione, nella trasformazione né nella commercializzazione dei prodotti del settore vitivinicolo.

2.  Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente articolo.

Le organizzazioni che soddisfano i criteri enunciati all’articolo 123, paragrafo 3, e al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e che sono state riconosciute dagli Stati membri sono considerate organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi delle suddette disposizioni.

3.  Le disposizioni dell’articolo 125 ter, paragrafo 2, e dell’articolo 125 duodecies, paragrafo 3, si applicano mutatis mutandis rispettivamente alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo. Tuttavia:

a) i termini di cui all’articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 125 duodecies, paragrafo 3, lettera c), rispettivamente sono di quattro mesi;

b) le domande di riconoscimento di cui all’articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a) e all’articolo 125 duodecies, paragrafo 3, lettera c), sono presentate presso lo Stato membro nel quale l’organizzazione ha la sua sede;

c) le comunicazioni annuali di cui all’articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 125 duodecies, paragrafo 3, lettera d), sono trasmesse entro il 1o marzo di ogni anno.

▼B



Sezione II

Norme relative alle organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco

Articolo 126

Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti

1.  Quando una o più delle attività di cui al paragrafo 2 sono svolte da un’organizzazione interprofessionale riconosciuta del settore del tabacco e sono nell’interesse economico generale degli operatori le cui attività sono connesse a uno o più dei prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento, o la Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, qualora il riconoscimento sia stato da essa concesso, può decidere che i singoli operatori o le loro associazioni che non fanno parte dell’organizzazione, ma che traggono vantaggio dalle sue attività, versano alla stessa una parte o la totalità delle quote associative pagate dai suoi aderenti nella misura in cui tali quote sono destinate a coprire i costi direttamente connessi alla realizzazione di tali attività, escluse le spese amministrative di qualsiasi tipo.

2.  Le attività di cui al paragrafo 1 sono connesse ad una delle seguenti finalità:

a) ricerca intesa a valorizzare i prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute umana;

b) studi volti a migliorare la qualità del tabacco in foglia o in colli;

c) ricerca su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e dell’ambiente.

3.  Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le decisioni che intendono prendere ai sensi del paragrafo 1. Tali decisioni possono essere applicate solo al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della notifica alla Commissione. Entro tale periodo di tre mesi la Commissione può respingere in tutto o in parte il progetto di decisione qualora l’interesse economico generale invocato non appaia adeguatamente fondato.

4.  Se le attività di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dalla Commissione in conformità al presente capo sono di interesse economico generale, la Commissione notifica il proprio progetto di decisione agli Stati membri interessati, che dispongono di un periodo di due mesi per formulare le loro osservazioni.

▼M16



Sezione II bis

Norme concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Articolo 126 bis

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.  Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:

a) soddisfi le condizioni di cui all’articolo 122, primo comma, lettere b) e c);

b) abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume minimo di produzione commercializzabile nella regione in cui opera, da stabilirsi a opera del rispettivo Stato membro;

c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l’efficienza della propria attività, nonché la concentrazione dell’offerta;

d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

2.  In risposta a una domanda, gli Stati membri possono riconoscere un’associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l’associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un’organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1.

3.  Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis).

Le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 3 ottobre 2012.

4.  Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento a un’organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l’organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli regolari da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni e le associazioni di produttori riconosciute rispettino le disposizioni del presente capo;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell’applicazione delle misure previste dal presente capo, comminano a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d) informano la Commissione, una volta all’anno e non più tardi del 31 marzo, in merito a ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti adottata nel corso dell’anno civile precedente.

Articolo 126 ter

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.  Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:

a) soddisfino le condizioni di cui all’articolo 123, paragrafo 4;

b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all’articolo 123, paragrafo 4, lettera a);

d) non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2.  Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 4.

3.  Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un’organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 e/o 2, gli Stati membri:

a) decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti in merito alla concessione del riconoscimento all’organizzazione interprofessionale; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l’organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, comminano a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;

d) revocano il riconoscimento se:

i) i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

ii) l’organizzazione interprofessionale aderisce ad accordi, decisioni o pratiche concordate di cui all’articolo 177 bis, paragrafo 4, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a norma della legislazione nazionale;

iii) l’organizzazione interprofessionale non osserva l’obbligo di notifica di cui all’articolo 177 bis, paragrafo 2;

e) notificano alla Commissione, una volta all’anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell’anno civile precedente.

Articolo 126 quater

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.  Un’organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riconosciuta ai sensi dell’articolo 122 può negoziare, a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o una parte della loro produzione congiunta, i contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore, ai sensi dell’articolo 185 septies, paragrafo 1.

2.  Le trattative da parte dell’organizzazione di produttori possono avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all’organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione congiunta di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;

c) purché, per una determinata organizzazione di produttori:

i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5 % della produzione totale dell’Unione; e

ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro; e

iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di detto Stato membro;

d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un’altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna derivante dalla partecipazione degli agricoltori a una cooperativa conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni previste in o derivate da tali statuti; e

f) purché l’organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

3.  In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un’organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione totale annua di latte inferiore alle 500 000 tonnellate non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro.

4.  Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche i gruppi di tali organizzazioni di produttori.

5.  Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell’Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

6.  In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l’autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere che una particolare trattativa da parte dell’organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l’esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2. Negli altri casi tale decisione è presa dall’autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo si applicano a partire dalla data di notifica delle stesse alle imprese interessate.

7.  Ai fini del presente articolo:

a) per «autorità nazionale garante della concorrenza» si intende l’autorità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato ( 22 );

b) per «PMI» si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( 23 ).

8.  Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo informano la Commissione in merito all’applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.

Articolo 126 quinquies

Regolazione dell’offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1.  Su richiesta di un’organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell’articolo 122, primo comma, lettera a), un’organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 4, o un gruppo di operatori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell’offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 510/2006.

2.  Le norme di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 e sono soggette all’esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 e, se del caso, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell’area geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.

3.  Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l’area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006 relativa a tale formaggio.

4.  Le norme di cui al paragrafo 1:

a) disciplinano solo la gestione dell’offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l’offerta di tale formaggio alla domanda;

b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;

c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta, come previsto al paragrafo 1;

d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;

e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione;

f) non consentono la fissazione dei prezzi, nemmeno quando i prezzi sono fissati a titolo orientativo o di raccomandazione;

g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l’accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato;

j) non pregiudicano l’articolo 126 quater.

5.  Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

6.  Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

7.  Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli Stati membri in merito a ogni notifica di tali norme.

8.  La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano a uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1 se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2.

Articolo 126 sexies

Competenze della Commissione in relazione alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.  Per assicurare una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e contribuire in tal modo all’efficacia dell’azione di tali organizzazioni senza imporre indebiti oneri, la Commissione ha il potere, a norma dell’articolo 196 bis, di adottare atti delegati per stabilire:

a) le condizioni per riconoscere le organizzazioni transnazionali di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;

b) le norme relative all’istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire in caso di cooperazione transnazionale;

c) norme supplementari relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative di cui all’articolo 126 quater, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 126 quater, paragrafo 3.

2.  La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità necessarie per:

a) l’attuazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 126 bis e 126 ter;

b) le notifiche previste dall’articolo 126 quater, paragrafo 2, lettera f);

c) le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 126 bis, paragrafo 4, lettera d), dell’articolo 126 ter, paragrafo 3, lettera e), dell’articolo 126 quater, paragrafo 8, e dell’articolo 126 quinquies, paragrafo 7;

d) le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2.

▼B



Sezione III

Norme procedurali

Articolo 127

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo, in particolare le condizioni e le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di operatori in singoli settori, inclusi:

a) le finalità specifiche perseguite da tali organizzazioni;

b) lo statuto di tali organizzazioni;

c) le attività di tali organizzazioni;

d) le deroghe ai requisiti di cui agli articoli 122, 123 e 125;

▼M3

d bis) se del caso, le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori transnazionali ed ai gruppi di organizzazioni di produttori transnazionali, compresa l'assistenza amministrativa prestata dalle rispettive autorità competenti nei casi di cooperazione transnazionale;

▼B

e) se del caso, le conseguenze derivanti dal riconoscimento dello status di organizzazione interprofessionale.



PARTE III

SCAMBI CON I PAESI TERZI



CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 128

Principi generali

Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata a norma di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

b) l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente.

Articolo 129

Nomenclatura combinata

Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 24 ) (di seguito «nomenclatura combinata»), nonché le relative modalità di attuazione. ►M10  La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento, incluse, se del caso, le definizioni riportate negli allegati III e XI ter, è inserita nella tariffa doganale comune. ◄



CAPO II

Importazioni



Sezione I

Titoli di importazione

Articolo 130

Titoli di importazione

1.  Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti a norma del presente regolamento, la Commissione può subordinare le importazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori alla presentazione di un titolo di importazione:

a) cereali;

b) riso;

c) zucchero;

d) sementi;

e) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509 , 1510 00 , 0709 90 39 , 0711 20 90 , 2306 90 19 , 1522 00 31 e 1522 00 39 ;

f) lino e canapa, per quanto riguarda la canapa;

▼M3

f bis) prodotti ortofrutticoli freschi;

f ter) prodotti ortofrutticoli trasformati;

▼B

g) banane;

▼M10

g bis) vino;

▼B

h) piante vive;

i) carni bovine;

j) latte e prodotti lattiero-caseari;

k) carni suine;

l) carni ovine e caprine;

m) uova;

n) carni di pollame;

o) alcole etilico di origine agricola.

2.  Quando applica il paragrafo 1 la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in questione.

Articolo 131

Rilascio dei titoli

I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, salvo qualora un regolamento o un altro atto del Consiglio dispongano diversamente, e fatte salve le disposizioni adottate per l’applicazione del presente capo.

Articolo 132

Validità

Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità.

Articolo 133

Cauzione

1.  Salvo diversa disposizione della Commissione, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno di importare i prodotti durante il periodo di validità del titolo.

2.  Salvo in caso di forza maggiore, la cauzione resta acquisita in tutto o in parte, se l’importazione non è realizzata entro il periodo di validità del titolo o se è realizzata solo parzialmente.

▼M10

Articolo 133 bis

Cauzione speciale nel settore vitivinicolo

1.  Per i succhi e i mosti dei codici NC 2009 61 , 2009 69 e 2204 03 per i quali l’applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di importazione del prodotto, l’esattezza di questo prezzo è verificata mediante il controllo di ciascuna partita o mediante un valore forfettario di importazione, calcolato dalla Commissione in base alle quotazioni degli stessi prodotti nei paesi di origine.

Qualora il prezzo di entrata dichiarato della partita sia superiore al valore forfettario di importazione, maggiorato eventualmente di un margine fissato dalla Commissione, che non può superare il valore forfettario di oltre il 10 %, è richiesto il deposito di una cauzione pari ai dazi all’importazione determinati sulla base del valore forfettario all’importazione.

Se il prezzo di entrata della partita non è dichiarato, l’applicazione della tariffa doganale comune dipende dal valore forfettario di importazione o dall’applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo condizioni che la Commissione stabilisce.

2.  Se ai prodotti importati si applicano le deroghe del Consiglio di cui all’allegato XV ter, sezione B, punto 5, o sezione C, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell’immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presentazione da parte dell’importatore della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro dell’immissione in libera pratica, che i mosti sono stati trasformati in succhi di uve, che sono stati utilizzati in prodotti estranei al settore vinicolo, oppure, se vinificati, che sono stati adeguatamente etichettati.

▼B

Articolo 134

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, inclusi i periodi di validità dei titoli e il livello della cauzione.



Sezione II

Prelievi e dazi all’importazione

Articolo 135

Dazi all’importazione

Salvo qualora altrimenti disposto a norma del presente regolamento, ai prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune.

Articolo 136

Calcolo dei dazi all’importazione dei cereali

1.  Nonostante l’articolo 135, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 e 1007 00 90 , escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota convenzionale del dazio determinata in base alla nomenclatura combinata.

2.  Ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

Articolo 137

Calcolo dei dazi all’importazione del riso semigreggio

1.  Nonostante l’articolo 135, il dazio all’importazione del riso semigreggio del codice NC 1006 20 è fissato dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, a norma dell’allegato XVII, punto 1, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi.

La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione di tale allegato risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato.

2.  Per il calcolo degli importi di cui all’allegato XVII, punto 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio del codice NC 1006 20 durante il periodo di riferimento corrispondente, esclusi i titoli d’importazione di riso Basmati di cui all’articolo 138.

3.  Il quantitativo di riferimento annuo è di 449 678 tonnellate. Il quantitativo di riferimento parziale per ciascuna campagna di commercializzazione corrisponde alla metà del quantitativo annuo.

Articolo 138

Calcolo dei dazi all’importazione del riso Basmati semigreggio

In deroga all’articolo 135, le varietà di riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98 , specificate nell’allegato XVIII, beneficiano di un dazio zero all’importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione.

Articolo 139

Calcolo dei dazi all’importazione del riso semilavorato e lavorato

1.  Nonostante l’articolo 135, il dazio all’importazione del riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 è fissato dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, a norma dell’allegato XVII, punto 2, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi.

La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione di tale allegato risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica quello precedentemente fissato.

2.  Per il calcolo degli importi di cui all’allegato XVII, punto 2, si tiene conto dei quantitativi per i quali i titoli di importazione per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 sono stati rilasciati nel periodo di riferimento corrispondente.

Articolo 140

Calcolo dei dazi all’importazione delle rotture di riso

In deroga all’articolo 135, il dazio all’importazione per le rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 è di 65 EUR per tonnellata.

▼M3

Articolo 140 bis

Regime del prezzo di entrata per gli ortofrutticoli freschi e trasformati

1.  Qualora l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipenda dal prezzo di entrata della partita importata, la reale entità di tale prezzo è verificata mediante un valore all'importazione forfettario, calcolato dalla Commissione per ciascun prodotto e per ciascuna origine in base alla media ponderata dei prezzi del prodotto in questione sui mercati d'importazione rappresentativi degli Stati membri o, se necessario, su altri mercati.

Tuttavia, la Commissione può adottare disposizioni specifiche per la verifica del prezzo di entrata di prodotti importati essenzialmente a fini di trasformazione.

2.  Se il prezzo di entrata dichiarato della partita in questione è superiore al valore all'importazione forfettario, maggiorato di un margine stabilito dalla Commissione, non superiore al 10 % del valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari al dazio all'importazione determinato in base al valore all'importazione forfettario.

3.  Se il prezzo di entrata della partita in questione non è dichiarato al momento dello sdoganamento, l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipende dal valore all'importazione forfettario o dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, con modalità determinate dalla Commissione.

▼B

Articolo 141

Dazi addizionali all’importazione

▼M3

1.   ►M10  Un dazio addizionale è applicato alle importazioni, soggette all’aliquota del dazio di cui agli articoli da 135 a 140 bis, di uno o più prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame, delle banane, nonché di succhi di uve e mosti di uve, per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi: ◄

▼B

a) le importazioni siano realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all’Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»); oppure

b) il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno superi un determinato livello («volume limite»).

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite, se del caso, come importazioni in percentuale del consumo interno dei tre anni precedenti.

2.  Non vengono applicati dazi addizionali all’importazione ove risulti improbabile che le importazioni perturbino il mercato comunitario o nei casi in cui gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono determinati in base ai prezzi c.i.f. all’importazione per la spedizione considerata.

I prezzi c.i.f. all’importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

Articolo 142

Sospensione dei dazi all’importazione nel settore dello zucchero

La Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti al fine di garantire l’approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2:

a) zucchero del codice NC 1701 ;

b) isoglucosio dei codici NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 .

Articolo 143

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, specificando in particolare:

a) con riguardo all’articolo 136:

i) i requisiti minimi per il frumento (grano) tenero di alta qualità;

ii) le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione;

iii) ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli operatori la possibilità di conoscere, prima dell’arrivo delle spedizioni in questione, il dazio che sarà applicato;

b) con riguardo all’articolo 141, i prodotti ai quali sono applicati i dazi addizionali all’importazione e gli altri criteri necessari a garantire l’applicazione del paragrafo 1 di detto articolo.



Sezione III

Gestione dei contingenti di importazione

Articolo 144

Contingenti tariffari

1.  I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità di applicazione adottate dalla stessa.

2.  I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a) un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);

b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande («metodo dell’esame simultaneo»);

c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).

3.  I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l’equilibrio.

Articolo 145

Apertura di contingenti tariffari

La Commissione prevede l’apertura dei contingenti tariffari annui, all’occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell’anno, e stabilisce il metodo di gestione da applicare.

Articolo 146

Disposizioni specifiche

1.  Per quanto riguarda il contingente d’importazione di 54 703 tonnellate di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30 , 0202 30 e 0206 29 91 e destinate alla trasformazione, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può prevedere che la totalità o una parte di tale contingente riguardi quantitativi equivalenti di carni di qualità applicando un tasso di conversione di 4,375 .

2.  Nel caso del contingente tariffario di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e del contingente tariffario di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, le modalità di cui all’articolo 148 comportano anche le disposizioni necessarie alla realizzazione delle importazioni di contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di tali Stati membri.

Articolo 147

Aliquote tariffarie applicabili alle banane

Il presente capo si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio ( 25 ).

Articolo 148

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, in particolare in materia di:

a) garanzie riguardanti la natura, la provenienza e l’origine del prodotto;

b) riconoscimento del documento utilizzato per verificare le garanzie di cui alla lettera a);

c) condizioni di rilascio e periodo di validità dei titoli di importazione.



Sezione IV

Disposizioni particolari relative a determinati prodotti



Sottosezione I

Disposizioni particolari relative alle importazioni nei settori dei cereali e del riso

Articolo 149

Importazioni di miscugli di cereali diversi

Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti dai cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), è stabilito come segue:

a) se il miscuglio è composto da due di tali cereali, il dazio all’importazione è quello applicabile:

i) al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio;

ii) al componente soggetto al dazio più elevato, ove nessuno dei due componenti rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio;

b) quando il miscuglio è composto da più di due di tali cereali e se molti fra questi cereali costituiscono ciascuno più del 10 % del peso del miscuglio, il dazio applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo dazio è identico per due o più cereali.

Se soltanto un cereale costituisce più del 10 % del peso del miscuglio, il dazio è quello applicabile a detto cereale.

c) in tutti i casi non coperti dalle lettere a) e b), il dazio è il più elevato di quelli applicabili ai cereali che compongono il miscuglio stesso, anche se questo dazio è identico per due o più cereali.

Articolo 150

Importazioni di miscugli di cereali e riso

Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), e, dall’altro, da uno o più dei prodotti di cui all’allegato I, parte II, lettere a) e b), è quello applicabile al componente soggetto al dazio più elevato.

Articolo 151

Importazioni di miscugli di riso

Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti, da una parte, da riso classificabile in diversi gruppi o fasi di lavorazione oppure da riso classificabile in uno o più diversi gruppi o fasi di lavorazione e, dall’altra, da rotture di riso è quello applicabile:

a) al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio;

b) al componente soggetto al dazio più elevato, ove nessun componente rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio.

Articolo 152

Applicabilità della classificazione tariffaria

Ove il metodo di fissazione del dazio all’importazione stabilito negli articoli da 149 a 151 non possa essere impiegato, il dazio da applicare ai miscugli indicati in tali articoli è quello determinato dalla classificazione tariffaria dei miscugli.



Sottosezione II

Regimi relativi alle importazioni preferenziali di zucchero

Articolo 153

Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione

▼M3

1.  È fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 2 424 735 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.

▼B

Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento è ripartito come segue:

a) 198 748 tonnellate per la Bulgaria;

b) 296 627 tonnellate per la Francia;

c) 100 000 tonnellate per l’Italia;

d) 291 633 tonnellate per il Portogallo;

e) 329 636 tonnellate per la Romania;

f) 19 585 tonnellate per la Slovenia;

g) 59 925 tonnellate per la Finlandia;

h) 1 128 581 tonnellate per il Regno Unito.

2.  Il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1, primo comma, è aumentato di 65 000 tonnellate. Tale quantitativo interessa lo zucchero di canna greggio ed è riservato, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, all'unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo. Detto impianto di lavorazione è considerato una raffineria a tempo pieno.

3.  I titoli di importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno, a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli che possono essere importati nell’ambito del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.

Il presente paragrafo si applica per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e per i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione successive.

4.  L’applicazione di dazi all’importazione sullo zucchero di canna destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10 , originario degli Stati elencati nell’allegato XIX, è sospesa per il quantitativo complementare necessario a consentire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie a tempo pieno per la campagna di commercializzazione 2008/2009.

Il quantitativo complementare è fissato dalla Commissione sulla base del bilancio fra il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1 e la stima del fabbisogno di zucchero da destinare alla raffinazione per la campagna di commercializzazione interessata. Tale bilancio può essere rivisto dalla Commissione durante la campagna di commercializzazione e può essere basato su stime forfettarie storiche dello zucchero greggio destinato al consumo.

Articolo 154

Prezzo garantito

1.  I prezzi garantiti fissati per lo zucchero ACP/India si applicano alle importazioni di zucchero bianco e zucchero greggio della qualità tipo proveniente:

a) dai paesi meno sviluppati nell’ambito del regime di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio ( 26 );

b) dagli Stati elencati nell’allegato XIX per il quantitativo complementare di cui all’articolo 153, paragrafo 3.

2.  Le domande di titoli di importazione per lo zucchero che beneficia di un prezzo garantito sono accompagnate da un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità del paese esportatore che certifica che lo zucchero risponde alle norme previste dal regime applicabile.

Articolo 155

Impegni nell’ambito del protocollo sullo zucchero

La Commissione può adottare misure per garantire che lo zucchero ACP/India sia importato nella Comunità nel rispetto delle condizioni stabilite nel protocollo n. 3 dell’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna. Se necessario, tali misure possono derogare all’articolo 153 del presente regolamento.

Articolo 156

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione, in particolare per conformarsi ad accordi internazionali. Esse possono comprendere modifiche dell’allegato XIX.



Sottosezione III

Disposizioni particolari per le importazioni di canapa

Articolo 157

Importazioni di canapa

1.  I seguenti prodotti possono essere importati nella Comunità solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni di cui all’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) le sementi destinate alla semina di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 15 sono accompagnate dalla prova che il loro tasso di tetraidrocannabinolo non è superiore a quello fissato a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di cui al codice NC 1207 99 91 , possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.

2.  Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, le importazioni nella Comunità dei prodotti indicati al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono oggetto di controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte.

3.  Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dall’accordo OMC sull’agricoltura.



Sottosezione IV

Disposizioni particolari per le importazioni di luppolo

Articolo 158

Importazioni di luppolo

1.  I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nella Comunità od ottenuti da tali prodotti.

2.  I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d’origine e riconosciuto equivalente al certificato di cui all’articolo 117 sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l’attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

L’equivalenza degli attestati è accertata secondo le modalità di applicazione adottate dalla Commissione.

▼M10



Sottosezione V

Disposizioni particolari per le importazioni di vino

Articolo 158 bis

Requisiti speciali per le importazioni di vino

1.  Salvo disposizione contraria, prevista in particolare in accordi conclusi in virtù dell’articolo 300 del trattato, le disposizioni in materia di denominazioni di origine o indicazioni geografiche e in materia di etichettatura di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I bis, sottosezione I, e all’articolo 113 quinquies, paragrafo 1, del presente regolamento si applicano ai prodotti dei codici NC 2009 61 , 2009 69 e 2204 importati nella Comunità.

2.  Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell’articolo 300 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV o autorizzate dalla Comunità a norma del presente regolamento e delle relative modalità di applicazione.

3.  L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:

a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, redatto da un’autorità competente figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione, nel paese d’origine del prodotto;

b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d’origine del prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.

4.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.

▼B



Sezione V

Salvaguardia e perfezionamento attivo

Articolo 159

Misure di salvaguardia

1.  La Commissione può adottare misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 519/94 ( 27 ) e (CE) n. 3285/94 ( 28 ).

2.  Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità previste negli accordi internazionali conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato sono adottate dalla Commissione a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

3.  La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in proposito entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione.

Le misure vengono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le decisioni adottate dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare la decisione di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.

4.  Ove la Commissione ritenga che una misura di salvaguardia adottata a norma dei paragrafi 1 o 2 debba essere revocata o modificata, essa procede nel modo seguente:

a) qualora la misura sia stata adottata dal Consiglio, la Commissione propone al Consiglio di revocarla o modificarla. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

b) in tutti gli altri casi le misure di salvaguardia comunitarie sono revocate o modificate dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1.

Articolo 160

Sospensione del regime di perfezionamento attivo

▼M3

1.   ►M10  Se il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento attivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere in tutto o in parte, il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell’alcole etilico di origine agricola. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. ◄

▼B

Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.

2.  Nella misura in cui ciò è necessario per il buon funzionamento dell'OCM, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui al paragrafo 1.



CAPO III

Esportazioni



Sezione I

Titoli di esportazione

Articolo 161

Titoli di esportazione

1.  Fatti salvi i casi in cui i titoli di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, la Commissione può subordinare le esportazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori alla presentazione di un titolo di esportazione:

a) cereali;

b) riso;

c) zucchero;

d) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda l’olio di oliva di cui all’allegato I, parte VII, lettera a);

▼M3

d bis) prodotti ortofrutticoli freschi;

d ter) prodotti ortofrutticoli trasformati;

▼M10

d quater) vino;

▼B

e) carni bovine;

f) latte e prodotti lattiero-caseari;

g) carni suine;

h) carni ovine e caprine;

i) uova;

j) carni di pollame;

k) alcole etilico di origine agricola.

Ai fini del primo comma, la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di esportazione per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per il controllo delle esportazioni dei prodotti in questione.

2.  Gli articoli da 131 a 133 si applicano mutatis mutandis.

3.  La Commissione adotta le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, inclusi i periodi di validità dei titoli e il livello di garanzia.



Sezione II

Restituzioni all’esportazione

Articolo 162

Ambito di applicazione delle restituzioni all'esportazione

1.  Nella misura necessaria per consentire l’esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all’articolo 300 del trattato, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione per:

a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:

i) cereali;

ii) riso;

iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati all’allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g);

iv) carni bovine;

v) latte e prodotti lattiero-caseari;

vi) carni suine;

vii) uova;

viii) carni di pollame;

b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), da esportare sotto forma di merci elencate nell’allegato XX e nell'allegato XXI.

Nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti elencati nell’allegato XX, parte IV, le restituzioni all’esportazione possono essere concesse solo per i prodotti elencati nell’allegato I, parte XVI, lettere da a) a e) e g).

2.  La restituzione all’esportazione di prodotti trasformati elencati nell’allegato XX e nell'allegato XXI non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.

3.  Qualora sia necessario prendere in considerazione le particolari caratteristiche di produzione di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all’esportazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e la procedura di verifica possono essere adattati dalla Commissione a questa particolare situazione.

Articolo 163

Ripartizione della restituzione all’esportazione

I quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione sono assegnati secondo il metodo:

a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui trattasi, che consente l’utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell’efficienza e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori;

b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze amministrative;

c) atto ad evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

Articolo 164

Fissazione delle restituzioni all’esportazione

1.  Le restituzioni all'esportazione sono le stesse per tutta la Comunità. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

2.  Le restituzioni sono fissate dalla Commissione.

In particolare, tale fissazione può aver luogo:

a) periodicamente;

b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata prima della data di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 204, paragrafo 2.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, l’elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all’esportazione e l’importo di tali restituzioni sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. L'importo della restituzione può tuttavia essere mantenuto allo stesso livello per più di tre mesi e nel periodo intercorrente può, se necessario, essere adattato dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

3.  Le restituzioni per un determinato prodotto sono fissate tenendo conto di uno o più dei seguenti aspetti:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

 sul mercato comunitario, dei prezzi del prodotto in questione e delle sue disponibilità,

 sul mercato mondiale, dei prezzi di tale prodotto;

b) gli obiettivi dell’organizzazione comune del mercato, volti a garantire a tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

c) la necessità di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l’offerta sul mercato della Comunità;

d) l’aspetto economico delle esportazioni previste;

e) i limiti che derivano dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato;

f) la necessità di stabilire un equilibrio tra l’utilizzazione dei prodotti di base comunitari nella fabbricazione di merci trasformate ai fini dell’esportazione verso i paesi terzi e l’utilizzazione dei prodotti di paesi terzi, che siano stati ammessi al regime di perfezionamento;

g) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese d'inoltro ai paesi di destinazione;

h) la domanda sul mercato comunitario;

i) con riguardo ai settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, la differenza tra i prezzi nella Comunità e i prezzi sul mercato mondiale del quantitativo di cereali da foraggio necessario per produrre nella Comunità i prodotti di tali settori.

4.  Per i settori dei cereali e del riso, la Commissione può fissare un importo correttivo applicabile alle restituzioni all’esportazione. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, può modificare gli importi correttivi.

Il primo comma può essere applicato anche ai prodotti esportati sotto forma di merci elencate nell’allegato XX.

Articolo 165

Restituzioni all'esportazione per il malto immagazzinato

Durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione, in caso di esportazione di malto immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato a partire da orzo immagazzinato in tale data, si applica la restituzione all'esportazione che sarebbe stata applicata, per il titolo di esportazione in questione, nel caso di un'esportazione effettuata nell'ultimo mese della campagna precedente.

Articolo 166

Adattamento della restituzione all’esportazione per i cereali

Salvo deroga prevista dalla Commissione, per quanto concerne i prodotti di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), la restituzione applicabile a norma dell’articolo 167, paragrafo 2, è adattata dalla Commissione in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d’intervento, e se del caso, delle variazioni di tale prezzo.

Il primo comma può essere applicato, in tutto o in parte, ai prodotti elencati nell’allegato I, parte I, lettere c) e d), nonché ai prodotti di cui all’allegato I, parte I, ed esportati sotto forma di merci indicate nell’allegato XX, parte I. In tal caso, l'adattamento di cui al primo comma è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare le merci esportate.

Articolo 167

Concessione della restituzione all’esportazione

1.  Le restituzioni per i prodotti elencati nell’articolo 162, paragrafo 1, lettera a), esportati come tali senza ulteriore trasformazione, sono concesse solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione.

2.  L’importo della restituzione applicabile ai prodotti elencati nel paragrafo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo o, a seconda del caso, quello risultante dalla gara di cui trattasi e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

a) relativamente alla destinazione indicata nel titolo; ovvero

b) se del caso, per l’effettiva destinazione qualora sia diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l’importo applicabile non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l’utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dal presente paragrafo, la Commissione può adottare le misure appropriate.

3.  In deroga al paragrafo 1, la Commissione può decidere che, nel caso delle uova da cova e dei pulcini di un giorno, i titoli di esportazione possono essere rilasciati a posteriori.

4.  Secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ( 29 ), può essere deciso di applicare i paragrafi 1 e 2 ai prodotti indicati nell’articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

5.  La Commissione può concedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i prodotti che beneficiano di restituzioni all’esportazione nel quadro di azioni di aiuto alimentare.

6.  La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

a) sono stati esportati fuori della Comunità;

b) nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un’altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).

La Commissione può tuttavia prevedere deroghe a tale norma, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

7.  La Commissione può stabilire altre condizioni per la concessione di restituzioni all’esportazione per uno o più prodotti. Esse possono prevedere:

a) che le restituzioni siano versate solo per i prodotti di origine comunitaria;

b) che l’importo delle restituzioni per i prodotti importati sia limitato ai dazi riscossi al momento dell’importazione, se questi sono inferiori alla restituzione applicabile.

Articolo 168

Restituzioni all’esportazione di animali vivi nel settore delle cani bovine

Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in merito al benessere degli animali, in particolare quelle relative alla protezione degli animali durante il trasporto.

Articolo 169

Limiti delle esportazioni

Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi conclusi in forza dell’articolo 300 del trattato è assicurato sulla scorta dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall’accordo OMC sull’agricoltura, lo scadere di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

Articolo 170

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sezione sono adottate dalla Commissione, in particolare:

a) le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati;

b) le disposizioni in materia di qualità e che disciplinano le condizioni e i requisiti specifici dei prodotti ammissibili alla restituzione all’esportazione;

c) le disposizioni in materia di controlli intesi a verificare che le operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni e di tutti gli altri importi inerenti alle transazioni di esportazione si siano effettivamente svolte e siano state eseguite correttamente, inclusi i controlli fisici e l’esame dei documenti.

La Commissione, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93, apporta all’allegato XX le modifiche che si rivelino necessarie.

Le modalità di applicazione dell’articolo 167 per i prodotti di cui all’articolo 162, paragrafo 1, lettera b), sono tuttavia adottate secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93.



Sezione III

Gestione dei contingenti di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Articolo 171

Gestione dei contingenti tariffari aperti dai paesi terzi

1.  Con riguardo al latte e ai prodotti lattiero-caseari, qualora un accordo concluso a norma dell’articolo 300 del trattato preveda la gestione totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese terzo, il pertinente metodo di gestione e le relative modalità d’applicazione sono adottati dalla Commissione.

2.  I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati e da garantire la completa utilizzazione delle possibilità offerte dal contingente di cui trattasi applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a) un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);

b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande («metodo dell’esame simultaneo»);

c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il cosiddetto metodo «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).



Sezione IV

Trattamento speciale all’importazione in paesi terzi

Articolo 172

Certificati per i prodotti che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo

1.  Qualora siano esportati prodotti che, in virtù degli accordi conclusi dalla Comunità in forza dell’articolo 300 del trattato, possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un certificato attestante che tali condizioni sono soddisfatte.

2.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.



Sezione V

Disposizioni particolari per le piante vive

Articolo 173

Prezzi minimi all’esportazione

1.  Ogni anno per ciascuno dei prodotti del settore delle piante vive di cui al codice NC 0601 10 la Commissione può fissare uno o più prezzi minimi all’esportazione verso i paesi terzi in tempo utile prima della stagione di commercializzazione.

Le esportazioni di detti prodotti sono autorizzate esclusivamente ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in parola.

2.  Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.



Sezione VI

Perfezionamento passivo

Articolo 174

Sospensione del regime di perfezionamento passivo

1.   ►M10  Se il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento passivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere in tutto o in parte, il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e delle carni di pollame. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. ◄

Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.

2.  Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'OCM, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento passivo per i prodotti di cui al paragrafo 1.



PARTE IV

NORME SULLA CONCORRENZA



CAPO I

Norme applicabili alle imprese

▼M10

Articolo 175

Applicazione degli articoli da 81 a 86 del trattato

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 81 a 86 del trattato e le relative modalità di applicazione si applicano, ►M16  fatti salvi gli articoli da 176 a 177 bis del presente regolamento ◄ , a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui agli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

▼B

Articolo 176

Eccezioni

1.  L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 175 del presente regolamento che formano parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato.

In particolare, l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro nella misura in cui, senza che ne derivi l’obbligo di praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza è eliminata o che sono compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato.

2.  La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e sentite le imprese o le associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ritenga appropriato, ha competenza esclusiva, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, a determinare con una decisione da pubblicare quali accordi, decisioni e pratiche soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro ovvero di un’impresa o di un’associazione di imprese interessata.

3.  La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

▼M3

Articolo 176 bis

Accordi e pratiche concordate nel settore ortofrutticolo

1.  L'articolo 81, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.

2.  Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;

b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa comunitaria.

3.  Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.  Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa comunitaria gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno della Comunità;

b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;

c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;

d) comportano la fissazione dei prezzi, indipendentemente dalle attività svolte dalle organizzazioni interprofessionali in applicazione della normativa comunitaria specifica;

e) possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

5.  Se, alla scadenza del termine di due mesi di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, essa adotta una decisione con cui si dichiara che l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o abbia abusato della deroga di cui al paragrafo 1.

6.  In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.

▼B

Articolo 177

Accordi e pratiche concordate nel settore del tabacco

1.  L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute del settore del tabacco intesi a realizzare gli scopi di cui all’articolo 123, lettera c), del presente regolamento, a condizione che:

a) gli accordi e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;

b) la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento di tutti gli elementi richiesti, non abbia ritenuto tali accordi o pratiche concordate incompatibili con le norme comunitarie sulla concorrenza.

Gli accordi e le pratiche concordate non possono essere applicati durante detto periodo di tre mesi.

2.  Gli accordi e le pratiche concordate sono dichiarati contrari alle norme comunitarie sulla concorrenza quando:

a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all’interno della Comunità;

b) possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione dei mercati;

c) possono creare distorsioni di concorrenza che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall’azione interprofessionale;

d) comportano la fissazione di prezzi o quote, senza pregiudizio delle misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro dell’applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria;

e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

3.  Qualora allo scadere del termine di tre mesi di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione constati che le condizioni d’applicazione del presente capo non sono state rispettate, la Commissione adotta una decisione in cui dichiara che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, all’accordo o alla pratica concordata di cui trattasi.

La decisione non ha effetto prima della data in cui è notificata all’organizzazione interprofessionale interessata, salvo che questa abbia fornito indicazioni inesatte o si sia indebitamente valsa dell’esenzione di cui al paragrafo 1.

▼M16

Articolo 177 bis

Accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.  L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 123, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento.

2.  Il paragrafo 1 si applica soltanto se:

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate sono stati notificati alla Commissione; e

b) entro i tre mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione, senza applicare la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2, non ha accertato l’incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa comunitaria.

3.  Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.  Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell’Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all’interno della Comunità;

b) possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati;

c) possono creare distorsioni di concorrenza e non sono indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall’attività dell’organizzazione interprofessionale;

d) comportano la fissazione di prezzi;

e) possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

5.  Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l’applicazione del paragrafo 1, essa adotta, senza applicare la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2, una decisione con cui si dichiara che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, si applica all’accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all’organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest’ultima abbia fornito informazioni errate o abbia abusato della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

6.  In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell’accordo. Tuttavia, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.

7.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l’applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2.

▼B

Articolo 178

Effetto vincolante degli accordi e delle pratiche concordate sui non aderenti del settore del tabacco

1.  Le organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco possono chiedere che alcuni dei loro accordi o pratiche concordate siano resi vincolanti, per un periodo limitato, per singoli operatori e associazioni del settore economico interessato non aderenti ai rami professionali che esse rappresentano, nelle zone in cui tali rami operano.

Ai fini dell’estensione delle loro regole, le organizzazioni interprofessionali rappresentano almeno i due terzi della produzione e/o del commercio in questione. Qualora la proposta estensione delle regole riguardi un ambito interregionale, l’organizzazione dimostra di possedere una rappresentatività minima per ciascuno dei rami raggruppati e in ognuna delle regioni interessate.

2.  Le regole per le quali è chiesta l’estensione dell'ambito sono in vigore da almeno un anno e riguardano uno dei seguenti obiettivi:

a) conoscenza della produzione e del mercato;

b) definizione di qualità minime;

c) utilizzazione di metodi di coltivazione compatibili con la tutela dell’ambiente;

d) definizione di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

e) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti.

3.  L’estensione delle regole è soggetta all’approvazione della Commissione.

▼M3

Articolo 179

Modalità di applicazione riguardanti gli accordi e le pratiche concordate nel settore ortofrutticolo e nel settore del tabacco

La Commissione può adottare le modalità di applicazione degli articoli 176 bis, 177 e 178, comprese le norme in materia di notifica e pubblicazione.

▼B



CAPO II

Normativa sugli aiuti di Stato

▼M10

Articolo 180

Applicazione degli articoli 87, 88, e 89 del trattato

Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.

Tuttavia, gli articoli 87, 88, e 89 del trattato non si applicano a pagamenti effettuati in virtù degli articoli da 44 a 48, 102, 102 bis, 103, 103 bis, 103 ter, 103 sexies, 103 octies bis, 104, 105, 182 e 182 bis, nonché della parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione III, e della parte II, titolo I, capo IV, sezione IV ter del presente regolamento da parte degli Stati membri conformemente al presente regolamento. Tuttavia, con riguardo all’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, unicamente l’articolo 88 del trattato non si applica.

▼B

Articolo 181

Disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Fatto salvo l’articolo 87, paragrafo 2, del trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, del presente regolamento.

Sono altresì vietate le misure nazionali che consentono di attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, del presente regolamento.

Articolo 182

Disposizioni nazionali specifiche

1.  Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, possono essere accordati aiuti alla produzione e alla commercializzazione di renne e di prodotti derivati (NC ex  02 08 ed ex  02 10 ) da parte della Finlandia e della Svezia, laddove non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.

▼M3

2.  Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia può concedere aiuti fino al raccolto 2010 compreso per alcuni quantitativi di sementi, ad eccezione delle sementi di fleolo (Phleum pratense L.), e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti solo in questo Stato membro.

Entro il 31 dicembre 2008 la Finlandia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui risultati degli aiuti autorizzati.

▼B

3.  Gli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di più del 50 % della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 possono accordare aiuti di Stato temporanei nel periodo per il quale l’aiuto transitorio per i bieticoltori è versato conformemente al titolo IV, capo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003. In funzione dell’applicazione da parte degli Stati membri interessati, la Commissione decide in merito all’importo totale degli aiuti di Stato disponibili per tale misura.

Per l’Italia l’aiuto temporaneo di cui al primo comma non supera un totale di 11 EUR per campagna di commercializzazione e per tonnellata di barbabietole da zucchero, da destinarsi ai bieticoltori e al trasporto delle barbabietole.

La Finlandia può concedere ai bieticoltori un aiuto massimo di 350 EUR per ettaro e per campagna di commercializzazione.

Entro trenta giorni dal termine di ciascuna campagna di commercializzazione gli Stati membri interessati informano la Commissione dell’importo degli aiuti di Stato effettivamente concessi in tale campagna.

▼M14

4.  La deroga di cui all’articolo 180, paragrafo 2, del presente regolamento, si applica all’aiuto concesso dalla Germania nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici (in prosieguo «il monopolio») per i prodotti commercializzati, dopo ulteriore trasformazione, da parte del monopolio come alcol etilico di origine agricola di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale deroga resta in vigore fino al 31 dicembre 2017, fa salva l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1, e paragrafo 3, prima frase, del TFUE e rispetta le seguenti condizioni:

a) la produzione complessiva di alcol etilico che può usufruire dell’aiuto nell’ambito del monopolio diminuisce progressivamente per passare da 600 000 hl nel 2011 a 420 000 hl nel 2012 e a 240 000 hl nel 2013 e non può superare i 60 000 hl all’anno dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017, data alla quale il monopolio cesserà di esistere;

b) la produzione delle distillerie agricole sotto sigillo che possono beneficiare dell’aiuto diminuisce progressivamente per passare da 540 000 hl nel 2011 a 360 000 hl nel 2012 e a 180 000 hl nel 2013. Entro il 31 dicembre 2013, tutte le distillerie agricole sotto sigillo lasciano il monopolio. Una volta lasciato il monopolio, ciascuna distilleria agricola sotto sigillo può ricevere un aiuto compensativo di 257,50 EUR per hl di diritti di distillazione nominali, ai sensi della normativa tedesca vigente. Tale aiuto compensativo può essere concesso non oltre il 31 dicembre 2013. Esso può tuttavia essere versato in più rate, l’ultima delle quali non oltre il 31 dicembre 2017;

c) le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutta possono beneficiare dell’aiuto concesso dal monopolio fino al 31 dicembre 2017, a condizione che la produzione che beneficia dell’aiuto non superi i 60 000 hl all’anno;

d) l’importo complessivo degli aiuti versati dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 non deve superare 269,9 milioni di EUR e quello degli aiuti erogati dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 non deve superare 268 milioni di EUR; e

e) entro il 30 giugno di ogni anno, la Germania presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del monopolio e sull’aiuto concesso in questo ambito nel corso dell’anno precedente. La Comissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, le relazioni annuali da presentare negli anni dal 2013 al 2016 includono un piano di uscita annuale per l’anno successivo per quanto riguarda le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutta.

▼M3

5.  Gli Stati membri possono continuare a erogare aiuti di Stato nel quadro di un regime esistente per la produzione ed il commercio di patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701 fino al 31 dicembre 2011.

6.  Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, gli Stati membri possono erogare aiuti di Stato fino al 31 dicembre 2010 alle seguenti condizioni:

a) l'aiuto di Stato è versato unicamente ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono ad un'organizzazione di produttori riconosciuta e che sottoscrivono un contratto con un'organizzazione siffatta in cui essi accettano di applicare le misure di prevenzione e di gestione delle crisi dell'organizzazione di produttori in questione;

b) l'importo dell'aiuto di Stato versato a tali produttori non supera il 75 % del sostegno comunitario ricevuto dai produttori appartenenti all'organizzazione di produttori in questione; e

c) entro il 31 dicembre 2010 lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sull'utilità e sull'efficacia dell'aiuto di Stato, nella quale valuta in particolare in che misura l'aiuto ha sostenuto l'organizzazione del settore. La Commissione esamina la relazione e decide sull'opportunità di formulare proposte appropriate.

▼M7

7.  Gli Stati membri possono erogare fino al 31 marzo 2014 aiuti di Stato dell'importo totale annuo corrispondente al 55 % del limite di cui all'articolo 69, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 73/2009 agli agricoltori del settore lattiero-caseario oltre al sostegno comunitario concesso a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) di detto regolamento. ►C2  Tuttavia in alcun caso l’importo totale del sostegno comunitario a titolo delle misure di cui all’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento suddetto e gli aiuti di Stato superano il limite di cui all’articolo 69, paragrafi 4 e 5. ◄

▼M10

Articolo 182 bis

Aiuti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi

1.  Dal 1o agosto 2012 gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria in casi giustificati di crisi.

2.  Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi.

3.  L’importo totale del sostegno disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali aiuti non supera il 15 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell’allegato X ter per lo stesso anno.

4.  Gli Stati membri che desiderano ricorrere agli aiuti di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. La Commissione decide in merito all’approvazione della misura e alla possibilità di concedere aiuti.

5.  L’alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

6.  Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione.

▼B



PARTE V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI

Articolo 183

Prelievo a finalità promozionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Fatta salva l'applicazione degli articoli 87, 88, 89 del trattato prevista all’articolo 180 del presente regolamento, uno Stato membro può imporre ai suoi produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati, destinato a finanziare misure relative alla promozione del consumo nella Comunità, all’ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità.

Articolo 184

Relazioni settoriali

La Commissione presenta una relazione:

1) al Consiglio, anteriormente al 30 settembre 2008, sul settore dei foraggi essiccati elaborata sulla base di una valutazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e riguardante in particolare lo sviluppo delle superfici di foraggi leguminosi e altri foraggi verdi, la produzione di foraggi essiccati ed i risparmi di combustibile fossile realizzati. La relazione è corredata, se necessario, di proposte appropriate;

2) al Parlamento europeo e al Consiglio, con frequenza triennale e per la prima volta entro il 31 dicembre 2010, sull’attuazione delle misure riguardanti il settore dell’apicoltura stabilite nella parte II, titolo I, capo IV, sezione VI;

3) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2009, sull'applicazione della deroga di cui all'articolo 182, paragrafo 4, riguardante il Monopolio tedesco degli alcolici, compresa una valutazione degli aiuti accordati nell'ambito di detto monopolio, corredata di proposte appropriate;

▼M3

4) al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2013, sull'applicazione delle disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione IV bis e della parte II, titolo II, capo II, relative alle organizzazioni di produttori, ai fondi di esercizio e ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo;

▼M6

5) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 agosto 2012, sull’applicazione del programma «Frutta nelle scuole» di cui all’articolo 103 octies bis, corredata, se necessario, di proposte appropriate. La relazione esamina in particolare in quale misura il programma ha promosso l’istituzione negli Stati membri di programmi efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini;

▼M16

6) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2012 sull’andamento della situazione dei mercati e sulle conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte, corredata eventualmente da proposte adeguate;

▼M10

7) al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2011 sull’attuazione delle misure di promozione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 103 septdecies;

8) entro il 31 dicembre 2012 in merito al settore vitivinicolo, in particolare tenendo conto dell’esperienza maturata con l’attuazione della riforma;

▼M16

9) al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, sull’andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, rivolgendo particolare attenzione all’attuazione dell’articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis), dell’articolo 123, paragrafo 4, e degli articoli 126 quater, 126 quinquies, 177 bis, 185 sexies e 185 septies, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l’obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate.

▼B

Articolo 185

Registrazione dei contratti nel settore del luppolo

1.  Ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità, stipulato tra, da una parte, un produttore o un'organizzazione di produttori e, dall’altra, un acquirente, è registrato dagli organismi all’uopo designati da ciascuno Stato membro produttore.

2.  I contratti per la fornitura di quantitativi determinati a prezzi convenuti per un periodo che copre uno o più raccolti e stipulati anteriormente al 1o agosto dell’anno del primo raccolto interessato sono denominati «contratti stipulati in anticipo». Essi sono oggetto di registrazione separata.

3.  I dati registrati possono essere impiegati soltanto ai fini del presente regolamento.

4.  La Commissione stabilisce le modalità di registrazione dei contratti per la fornitura di luppolo.

▼M10

Articolo 185 bis

Schedario viticolo e inventario

1.  Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

2.  Gli Stati membri in cui la superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 120 bis, paragrafo 2, è inferiore a 500 ha non sono soggetti all’obbligo di cui al paragrafo 1.

3.  Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la misura «ristrutturazione e riconversione dei vigneti» a norma dell’articolo 103 octodecies presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.

4.  La Commissione adotta le modalità di applicazione relative allo schedario viticolo e all’inventario, con riguardo in particolare al loro impiego per la sorveglianza e il controllo del potenziale produttivo e la misurazione delle superfici.

In qualsiasi momento dopo il 1o gennaio 2016 la Commissione può decidere che i paragrafi 1, 2, e 3 cessino di applicarsi.

Articolo 185 ter

Dichiarazioni obbligatorie nel settore vitivinicolo

1.  I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti i quantitativi dell’ultima vendemmia prodotti.

2.  Gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell’ultima vendemmia immessi in commercio.

3.  I produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti le scorte di mosto e di vino che detengono, provenienti sia dalla vendemmia della campagna in corso sia da vendemmie precedenti. Il mosto e i vini importati da paesi terzi sono dichiarati a parte.

4.  Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione e possono in particolare prevedere norme sulle sanzioni da applicare in caso di inosservanza degli obblighi in materia di comunicazione.

Articolo 185 quater

Documenti di accompagnamento e registro nel settore vitivinicolo

1.  I prodotti del settore vitivinicolo sono messi in circolazione nella Comunità soltanto scortati da un documento di accompagnamento ufficiale.

2.  Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell’esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, in particolare i produttori, gli imbottigliatori e i trasformatori nonché i commercianti, da determinarsi dalla Commissione, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.

3.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.

Articolo 185 quinquies

Designazione delle autorità nazionali responsabili nel settore vitivinicolo

1.  Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regolamento relative alla designazione delle autorità nazionali competenti, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l’osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo. Gli Stati membri designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione pubblica tali informazioni senza essere assistita dal comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1.

▼M16

Articolo 185 sexies

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Dal 1o aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all’autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.

Ai fini del presente articolo e dell’articolo 185 septies si intende per «primo acquirente» un’impresa o un’associazione che acquista latte dai produttori al fine di:

a) sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso qualora tali attività siano svolte a suo nome, in virtù di un contratto;

b) cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.

La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e tempistica di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2.

Articolo 185 septies

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.  Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un’offerta scritta di contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o detta offerta di contratto soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2.

Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quale fase o fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori. Ai fini del presente articolo si intende per «collettore» un’impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore a un trasformatore di latte crudo o a un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

2.  Il contratto e/o l’offerta di contratto:

a) è stipulato prima della consegna;

b) è stipulato per iscritto; e

c) comprende, fra l’altro, i seguenti elementi:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

 è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o

 è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;

ii) il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne;

iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv) le precisazioni riguardanti i periodi e le procedure di pagamento;

v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e

vi) le disposizioni applicabili in caso di forza maggiore.

3.  In deroga al paragrafo 1, non è necessario un contratto e/o un’offerta di contratto se l’agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l’agricoltore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detti statuti o ai sensi di essi contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4.  Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

In deroga al primo comma:

i) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può stabilire una durata minima, applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo. Tale durata minima deve essere di almeno sei mesi e non può compromettere il corretto funzionamento del mercato interno; e/o

ii) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un’offerta scritta per un contratto all’agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l’offerta debba comprendere una durata minima per il contratto prevista dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima deve essere di almeno sei mesi e non può compromettere il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma non pregiudica il diritto dell’agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c).

5.  Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo informano la Commissione della misura in cui sono applicate.

6.  La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all’uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2.

▼B

Articolo 186

Perturbazioni dei prezzi sul mercato interno

La Commissione può adottare le misure necessarie nelle situazioni seguenti, qualora tali situazioni rischino di persistere, causando o minacciando di causare in tal modo perturbazioni dei mercati:

▼M12

a) per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente;

▼B

b) per quanto riguarda i prodotti dei settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, e per quanto riguarda l'olio d'oliva, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino sensibilmente.

Articolo 187

Perturbazioni causate dalle quotazioni o dai prezzi sul mercato mondiale

Qualora, con riguardo ai prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le quotazioni o i prezzi di uno o più prodotti sul mercato mondiale raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l’approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, la Commissione può adottare le misure appropriate per il settore interessato. In particolare essa può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione per determinati quantitativi.

Articolo 188

Condizioni relative alle misure da applicare in caso di perturbazioni e norme di attuazione

1.  Le misure di cui agli articoli 186 e 187 possono essere adottate a condizione che:

a) le altre misure ai sensi del presente regolamento appaiano insufficienti;

b) si tenga conto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

2.  Le modalità di applicazione degli articoli 186 e 187 possono essere stabilite dalla Commissione.

▼M10

Articolo 188 bis

Comunicazioni e valutazione nel settore vitivinicolo

1.  Per quanto riguarda gli impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998, di cui all’articolo 85 bis, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno, le superfici impiantate a vite senza corrispondenti diritti di impianto posteriormente al 31 agosto 1998 e le superfici estirpate a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo.

2.  Per quanto riguarda la regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1o settembre 1998, di cui all’articolo 85 ter, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o marzo degli anni pertinenti:

a) le superfici impiantate anteriormente al 1o settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto;

b) le superfici regolarizzate a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo, le tasse previste in virtù del medesimo paragrafo e il valore medio dei diritti di impianto nella regione di cui trattasi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta entro il 1o marzo 2010, le superfici estirpate in applicazione dell’articolo 85 ter, paragrafo 4, primo comma.

La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente paragrafo.

3.  Per quanto riguarda le domande di premio nell’ambito del regime di estirpazione istituito dalla parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione III, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o marzo di ogni anno le domande accolte per regione e per fasce di resa e l’importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.

Entro il 1o dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna viticola precedente:

a) le superfici estirpate, per regione e per fasce di resa;

b) l’importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.

4.  Per quanto riguarda le esenzioni dall’applicazione del regime di estirpazione previste dall’articolo 85 duovicies, gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui ai paragrafi da 4 a 6 del medesimo articolo comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto di ogni anno, con riferimento alle misure di estirpazione da attuare:

a) le superfici dichiarate inammissibili;

b) i motivi dell’inammissibilità in conformità all’articolo 85 duovicies, paragrafi 4 e 5.

5.  Entro il 1o marzo di ogni anno e per la prima volta entro il 1o marzo 2010, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure previste nei programmi di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione IV ter durante l’esercizio finanziario precedente.

Le relazioni elencano e descrivono le misure per le quali è stato erogato il contributo comunitario nell’ambito dei programmi di sostegno e forniscono in particolare precisazioni sull’attuazione delle misure di promozione di cui all’articolo 103 septdecies.

6.  Entro il 1o marzo 2011, e, per la seconda volta entro il 1o marzo 2014, gli Stati membri presentano alla Commissione una valutazione dei costi e dei benefici dei programmi di sostegno, con indicazioni su come sia possibile accrescerne l’efficienza.

7.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.

▼B

Articolo 189

Comunicazioni nel settore dell’alcole etilico

1.  Con riguardo ai prodotti del settore dell’alcole etilico gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

a) la produzione di alcole etilico di origine agricola in ettolitri di alcole puro, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato;

b) il volume di alcole etilico di origine agricola smaltito, espresso in ettolitri di alcole puro, ripartito tra i diversi settori di destinazione;

c) le scorte di alcole etilico di origine agricola giacenti sul loro territorio alla fine dell’anno precedente;

d) la stima della produzione dell’anno in corso.

Le modalità di trasmissione delle suddette informazioni e, in particolare, la periodicità e la definizione dei settori di destinazione sono stabilite dalla Commissione.

2.  In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 e ad altre informazioni disponibili, la Commissione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, redige un bilancio comunitario del mercato dell’alcole etilico di origine agricola relativo all’anno precedente ed un bilancio estimativo dell’anno in corso.

Il bilancio comunitario contiene altresì informazioni sull’alcole etilico di origine non agricola. Il contenuto preciso e le modalità di raccolta di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione.

Ai fini del presente paragrafo con «alcole etilico di origine non agricola» si intendono i prodotti di cui ai codici NC 2207 , 2208 90 91 e 2208 90 99 non ottenuti da uno specifico prodotto agricolo menzionato nell’allegato I del trattato.

3.  La Commissione comunica agli Stati membri i bilanci di cui al paragrafo 2.



PARTE VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 190

Disposizioni finanziarie

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell’adempimento degli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento.

▼M10

Articolo 190 bis

Trasferimento di risorse disponibili nel settore vitivinicolo allo sviluppo rurale

1.  Gli importi fissati al paragrafo 2, in base alla spesa storica assegnata, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999, agli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono disponibili come risorse comunitarie supplementari destinate a misure da attuare nelle regioni produttrici di vino nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale finanziata attraverso il regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.  Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi:

 2009: EUR 40 660 000 ,

 2010: EUR 82 110 000 ,

 a partire dal 2011: EUR 122 610 000 .

3.  Gli importi fissati al paragrafo 2, sono ripartiti tra gli Stati membri secondo quanto stabilito nell’allegato X quater.

▼B

Articolo 191

Casi di emergenza

La Commissione stabilisce le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, specifici problemi pratici.

Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.

Articolo 192

Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione

1.  Gli Stati membri e la Commissione si comunicano le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento o per il controllo e l’analisi del mercato nonché per l’osservanza degli obblighi internazionali inerenti ai prodotti di cui all’articolo 1.

2.  La Commissione stabilisce le modalità per la determinazione delle informazioni necessarie all’applicazione del paragrafo 1, nonché le modalità relative alla forma, al contenuto, alla periodicità, alle scadenze e alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti.

Articolo 193

Clausola di elusione

Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche, nessun beneficio previsto dal presente regolamento è concesso a favore di una persona fisica o giuridica per la quale sia accertato che le condizioni richieste per ottenere tali benefici sono state create artificialmente, in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 194

Controlli e misure amministrative e sanzioni amministrative e loro notifica

La Commissione determina:

a) le norme concernenti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento;

b) un sistema di applicazione di misure amministrative e sanzioni amministrative ove siano rilevati casi di inadempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento;

c) le norme in materia di recupero di pagamenti indebiti derivanti dall'applicazione del presente regolamento;

d) le norme relative alla notifica dei controlli svolti e dei relativi risultati.

Le sanzioni amministrative di cui alla lettera b) sono graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dei casi di inadempimento riscontrati.

▼M10

La Commissione può stabilire anche le norme sulla misurazione di superfici nel settore vitivinicolo atte a garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie previste dal presente regolamento. Tali norme possono riguardare in particolare i controlli e le norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli.

Articolo 194 bis

Compatibilità con il sistema integrato di gestione e di controllo

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento nel settore vitivinicolo, gli Stati membri si accertano che le procedure di gestione e di controllo (SIGC) previste all’articolo 194, primo e terzo comma, relative alle superfici, siano compatibili con il sistema integrato di gestione e di controllo sotto i seguenti profili:

a) la banca dati informatizzata;

b) i sistemi di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c) i controlli amministrativi.

Le procedure consentono l’ordinato e armonioso funzionamento comune o lo scambio di dati con il SIGC.

▼B



PARTE VII

NORME DI ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIE E FINALI



CAPO I

Disposizioni di attuazione

Articolo 195

Comitato

▼M10

1.  La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli (il «comitato di gestione»).

▼B

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

▼M10

3.  La Commissione è assistita anche da un comitato di regolamentazione.

4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

▼M10

Articolo 196

Organizzazione del comitato di gestione

L’organizzazione delle riunioni del comitato di gestione di cui all’articolo 195, paragrafo 1, tiene conto in particolare dell’ambito delle sue competenze, delle specificità dell’argomento da trattare e della necessità di disporre di competenze adeguate.

▼M16

Articolo 196 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 126 sexies, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 2 aprile 2012. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di poteri di cui all’articolo 126 sexies, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri precisati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 126 sexies, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 196 ter

Procedura di comitato

►C6  1.  La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli. ◄ Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( 30 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼B



CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 197

Modifiche del regolamento (CE) n. 1493/1999

Nel regolamento (CE) n. 1493/1999 gli articoli 74, 75 e 76 sono soppressi.

Articolo 198

Modifiche del regolamento (CE) n. 2200/96

Nel regolamento (CE) n. 2200/96 gli articoli 46 e 47 sono soppressi.

Articolo 199

Modifiche del regolamento (CE) n. 2201/96

Nel regolamento (CE) n. 2201/96 gli articoli 29 e 30 sono soppressi.

Articolo 200

Modifiche del regolamento (CE) n. 1184/2006

Il regolamento (CE) n. 1184/2006 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di taluni prodotti agricoli»;

2) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme sull’applicabilità degli articoli da 81 a 86 e di alcune disposizioni dell’articolo 88 del trattato relative alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k) e lettere da m) a u), e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( *1 ).

Articolo 1 bis

Gli articoli da 81 a 86 del trattato, nonché le disposizioni adottate per la loro applicazione, si applicano, fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo 82 del trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.

3) l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:

«1.  L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche contemplati all’articolo 1 bis del presente regolamento che formano parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o sono necessari per la realizzazione degli obiettivi fissati all’articolo 33 del trattato.»;

4) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

L’articolo 88, paragrafo 1, e l'articolo 88, paragrafo 3, prima frase, del trattato si applicano agli aiuti accordati alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.»

Articolo 201

Abrogazioni

1.  Fatto salvo il paragrafo 3, sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) i regolamenti (CEE) n. 234/68, (CEE) n. 827/68, (CEE) n. 2517/69, (CEE) n. 2728/75, (CEE) n. 1055/77, (CEE) n. 2931/79, (CEE) n. 1358/80, (CEE) n. 3730/87, (CEE) n. 4088/87, (CEE) n. 404/93, (CE) n. 670/2003 e (CE) n. 797/2004 a decorrere dal 1o gennaio 2008;

b) i regolamenti (CEE) n. 707/76, (CE) n. 1786/2003, (CE) n. 1788/2003 e (CE) n. 1544/2006 a decorrere dal 1o aprile 2008;

c) i regolamenti (CEE) n. 315/68, (CEE) n. 316/68, (CEE) n. 2729/75, (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2763/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CEE) n. 2782/75, (CEE) n. 1898/87, (CEE) n. 1906/90, (CEE) n. 2204/90, (CEE) n. 2075/92, (CEE) n. 2077/92, (CEE) n. 2991/94, (CE) n. 2597/97 (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1255/1999, (CE) n. 2250/1999, (CE) n. 1673/2000, (CE) n. 2529/2001, (CE) n. 1784/2003, (CE) n. 865/2004, (CE) n. 1947/2005, (CE) n. 1952/2005 e (CE) n. 1028/2006 a decorrere dal 1o luglio 2008;

d) il regolamento (CE) n. 1785/2003 a decorrere dal 1o settembre 2008;

e) il regolamento (CE) n. 318/2006 a decorrere dal 1o ottobre 2008;

f) i regolamenti (CEE) n. 3220/84, (CEE) n. 386/90, (CEE) n. 1186/90, (CEE) n. 2137/92 e (CE) n. 1183/2006 a decorrere dal 1o gennaio 2009.

2.  La decisione 74/583/CEE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2008.

3.  L'abrogazione dei regolamenti di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicate:

a) il mantenimento in vigore degli atti comunitari adottati in base a detti regolamenti; e

b) la validità delle modifiche apportate da tali regolamenti ad altri atti di diritto comunitario non abrogati dal presente regolamento.

Articolo 202

Riferimenti

I riferimenti alle disposizioni e ai regolamenti modificati o abrogati dagli articoli da 197 a 201 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell’allegato XXII.

Articolo 203

Norme transitorie

La Commissione può adottare le misure necessarie ad agevolare la transizione dai regimi previsti nei regolamenti modificati o abrogati dagli articoli da 197 a 201 a quelli istituiti dal presente regolamento.

▼M3

Articolo 203 bis

Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati

1.  I regimi di aiuto istituiti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ( 31 ), ed aboliti dal regolamento (CE) n. 1182/2007 continuano ad applicarsi a ciascuno dei prodotti considerati per la rispettiva campagna di commercializzazione che si conclude nel 2008.

2.  Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010.

Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007 continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento.

3.  Su richiesta di un'organizzazione di produttori, un programma operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007:

a) può proseguire fino alla sua scadenza; o

b) può essere modificato per conformarsi ai requisiti del presente regolamento; o

c) può essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai sensi del presente regolamento.

L'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, lettere e), ed f), si applica ai programmi operativi presentati nel 2007 ma non ancora approvati alla data di applicazione del presente regolamento, che altrimenti soddisfano i criteri menzionati in tali lettere.

4.  I gruppi di produttori cui è stato concesso il prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano a beneficiare di tale prericonoscimento ai sensi del presente regolamento. I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano a beneficiare di tale accettazione ai sensi del presente regolamento. Tuttavia i piani sono modificati, se del caso, al fine di consentire all'associazione di produttori di soddisfare i criteri per il riconoscimento in quanto organizzazione di produttori stabiliti dall'articolo 125 ter del presente regolamento. Per quanto riguarda i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, i tassi di aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera a), si applicano ai piani di riconoscimento a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.

5.  I contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2202/96 riguardanti più di una campagna di commercializzazione del regime di aiuti per la trasformazione degli agrumi, che si riferiscono alla campagna di commercializzazione avente inizio il 1o ottobre 2008 o a campagne successive, possono, previo accordo di entrambe le parti del contratto, essere modificati o annullati per tener conto dell'abrogazione di tale regolamento da parte del regolamento (CE) n. 1182/2007 e della conseguente abolizione dell'aiuto. Non si applicano sanzioni ai sensi di tale regolamento o delle sue modalità di applicazione alle parti interessate in seguito alla modifica o all'annullamento dei contratti summenzionati.

6.  Quando uno Stato membro fa valere le disposizioni transitorie di cui agli articoli 68 ter o 143 ter quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, le norme adottate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2201/96 o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96 sulle caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti finiti restano applicabili nei confronti delle materie prime raccolte nel territorio di detto Stato membro.

7.  Fino all'adozione di nuove norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati ai sensi degli articoli 113 e 113 bis, continuano ad applicarsi le norme di commercializzazione stabilite a norma dei regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 2201/96.

8.  La Commissione può adottare misure intese ad agevolare la transizione dai regimi di cui ai regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2202/96 e (CE) n. 1182/2007 a quelli istituiti dal presente regolamento, compresi quelli di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo.

▼M10

Articolo 203 ter

Disposizioni transitorie nel settore vitivinicolo

La Commissione può adottare le misure necessarie per agevolare la transizione dai regimi previsti dai regolamenti (CE) n. 1493/1999 e (CE) n. 479/2008 a quelli istituiti dal presente regolamento.

▼B

Articolo 204

Entrata in vigore

1.  Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.  Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Esso tuttavia si applica:

a) dal 1o luglio 2008 per quanto riguarda i settori dei cereali, delle sementi, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, del tabacco greggio, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova a delle carni di pollame;

b) dal 1o settembre 2008 per quanto riguarda il settore del riso;

c) dal 1o ottobre 2008 per quanto riguarda il settore dello zucchero, ad eccezione dell’articolo 59, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008;

d) dal 1o aprile 2008 per quanto riguarda i settori dei foraggi essiccati e della bachicoltura;

e) dal 1o agosto 2008 per quanto riguarda il settore del vino nonché l’articolo 197;

f) dal 1o luglio 2008 per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ad eccezione delle disposizioni stabilite nella parte II, titolo I, capo III;

g) dal 1o aprile 2008 per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III;

h) dal 1o gennaio 2009 per quanto riguarda le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1.

Gli articoli 27, 39 e 172 si applicano dal 1o gennaio 2008 e gli articoli da 149 a 152 dal 1o luglio 2008 per tutti i prodotti interessati.

3.  Nel settore dello zucchero la parte II, titolo I, si applica fino alla fine della campagna di commercializzazione 2014/2015.

4.  Le disposizioni relative al regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III, si applicano, conformemente all’articolo 66, fino al 31 marzo 2015.

▼M7

5.  Per quanto riguarda la fecola di patate, le disposizioni della parte II, titolo I, capo III, sezione III si applicano fino al termine della campagna di commercializzazione 2011/2012 per la fecola di patate.

▼M15 —————

▼M16

7.  Per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l’articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis), l’articolo 123, paragrafo 4, e gli articoli 126 bis, 126 ter, 126 sexies e 177 bis, si applicano a decorrere da 2 aprile 2012 fino al 30 giugno 2020 e gli articoli 126 quater, 126 quinquies, 185 sexies e 185 septies si applicano a decorrere da 3 ottobre 2012 fino al 30 giugno 2020.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Parte I: Cereali

Nel settore dei cereali, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

a)

0709 90 60

Granturco dolce, fresco o refrigerato

0712 90 19

Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina

1001 90 91

Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

1001 90 99

Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina

1002 00 00

Segala

1003 00

Orzo

1004 00

Avena

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

b)

1001 10

Frumento duro

c)

1101 00 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

1102 10 00

Farina di segala

1103 11

Semole e semolini di frumento (grano)

1107

Malto, anche torrefatto

d)

0714

Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago

 

ex  11 02

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

1102 20

–  Farina di granturco

 

1102 90

–  Altra:

 

1102 90 10

– –  Farina di orzo

 

1102 90 30

– –  Farina di avena

 

1102 90 90

– –  Altre

 

ex  11 03

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50

 

ex  11 04

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

 

1106 20

Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714

 

ex  11 08

Amidi e fecole;

–  Amidi e fecole:

 

1108 11 00

– –  Amido di frumento (grano)

 

1108 12 00

– –  Amido di granturco

 

1108 13 00

– –  Fecola di patate

 

1108 14 00

– –  Fecola di manioca

 

ex 1108 19

– –  Altri amidi e fecole:

 

1108 19 90

– – –  Altri

 

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

 

ex 1702 30

–  Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

– –  Altri:

– – –  Altri:

▼M9

 

ex 1702 30 50

– – Altri:  – – – In polvere cristallina bianca, anche agglomerata, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99 % di glucosio

 

ex 1702 30 90

– – –  Altri, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99 % di glucosio

▼B

 

ex 1702 40

–  Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

1702 40 90

– –  Altri

 

ex 1702 90

–  Altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

1702 90 50

– –  Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

– –  Zuccheri e melassi caramellati:

– – –  Altri:

 

1702 90 75

– – – –  In polvere, anche agglomerati

 

1702 90 79

– – – –  Altri

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

ex 2106 90

–  Altri

– –  Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

– – –  Altri

 

2106 90 55

– – – –  Sciroppi di glucosio o di maltodestrina

 

ex  23 02

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali

 

ex  23 03

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet:

 

2303 10

–  Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

 

2303 30 00

–  Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

 

ex  23 06

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :

–  Altri

 

2306 90 05

– –  Di germi di granturco

 

ex  23 08

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

 

2308 00 40

–  Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

 

ex 2309 10

–  Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

 

2309 10 11

2309 10 13

2309 10 31

2309 10 33

2309 10 51

2309 10 53

►M9  
– –  Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari  ◄

 

ex 2309 90

►M9  Altri: ◄

 

2309 90 20

►M9  
–  Prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata  ◄

►M9  
–  Altri, compresi i miscugli:  ◄

 

2309 90 31

2309 90 33

2309 90 41

2309 90 43

2309 90 51

2309 90 53

►M9  
– –  Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari  ◄

Parte II: Riso

Nel settore del riso, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

a)

da 1006 10 21 a

1006 10 98

Risone (riso «paddy»), diverso da quello destinato alla semina

1006 20

Riso semigreggio (bruno)

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

b)

1006 40 00

Rotture di riso

c)

1102 90 50

Farina di riso

1103 19 50

Semole e semolini di riso

1103 20 50

Pellet di riso

1104 19 91

Fiocchi di riso

ex 1104 19 99

Grani di riso schiacciati

1108 19 10

Amido di riso

Parte III: Zucchero

Nel settore dello zucchero, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

a)

1212 91

Barbabietole da zucchero

1212 99 20

Canna da zucchero

b)

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

c)

1702 20

Zucchero e sciroppo d’acero

►M9  
1702 60 95 e
1702 90 95  ◄

Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l’isoglucosio

▼M9 —————

▼B

1702 90 71

Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

2106 90 59

Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina

d)

1702 30 10

1702 40 10

1702 60 10

1702 90 30

Isoglucosio

e)

1702 60 80

1702 90 80

Sciroppo di inulina

f)

1703

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

g)

2106 90 30

Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati

h)

2303 20

Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

Parte IV: Foraggi essiccati

Nel settore dei foraggi essiccati, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

a)

ex 1214 10 00

–  Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica essiccata artificialmente con il calore

–  Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica altrimenti essiccata e macinata

ex 1214 90 90

–  Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno

–  Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati

b)

ex 2309 90 99

–  Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba

–  Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine sopramenzionati.

Parte V: Sementi

Nel settore delle sementi, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

0712 90 11

Granturco dolce ibrido:

–  destinati alla semina

0713 10 10

Piselli (Pisum sativum):

–  destinati alla semina

ex 0713 20 00

Ceci (garbanzos):

–  destinati alla semina

ex 0713 31 00

Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek:

–  destinati alla semina

ex 0713 32 00

Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):

–  destinati alla semina

0713 33 10

Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

–  destinati alla semina

ex 0713 39 00

destinati alla semina

–  destinati alla semina

ex 0713 40 00

Lenticchie:

–  destinati alla semina

ex 0713 50 00

Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):

–  destinati alla semina

ex 0713 90 00

Altri legumi da granella secchi:

–  destinati alla semina

1001 90 10

Spelta:

–  destinata alla semina

ex 1005 10

Granturco ibrido da semina

1006 10 10

Risone (riso «paddy»):

–  destinato alla semina

1007 00 10

Sorgo a grani ibrido:

–  destinato alla semina

1201 00 10

Fave di soia, anche frantumate:

–  destinate alla semina

1202 10 10

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio:

–  destinate alla semina

1204 00 10

Semi di lino, anche frantumati:

–  destinati alla semina

1205 10 10 e

ex 1205 90 00

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, destinati alla semina

–  Altri

1206 00 10

Semi di girasole, anche frantumati:

–  destinati alla semina

ex  12 07

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:

–  destinati alla semina

1209

Semi, frutti e spore:

–  destinati alla semina

Parte VI: Luppolo

1. Nel settore del luppolo, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina

2. Le disposizioni del presente regolamento relative alla commercializzazione e agli scambi con i paesi terzi si applicano inoltre ai prodotti seguenti:



Codice NC

Designazione delle merci

1302 13 00

Succhi ed estratti vegetali di luppolo

Parte VII: Olio di oliva e olive da tavola

Nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

a)

1509

Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

b)

0709 90 31

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

0709 90 39

Altre olive, fresche o refrigerate

0710 80 10

Olive, non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate:

0711 20

Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate

ex 0712 90 90

Olive secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

2001 90 65

Olive preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico

ex 2004 90 30

Olive preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, congelate

2005 70

Olive preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, non congelate

c)

1522 00 31

1522 00 39

Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente i caratteri dell’olio di oliva

2306 90 11

2306 90 19

Sanse di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva

Parte VIII: Lino e canapa destinati alla produzione di fibre

Nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

5301

Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302

Canapa (Cannabis sativa L.) greggia e preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

Parte IX: Ortofrutticoli freschi

Nel settore degli ortofrutticoli freschi, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

0702 00 00

Pomodori freschi o refrigerati

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

ex  07 09

Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91 , 0709 60 95 , 0709 60 99 , 0709 90 31 , 0709 90 39 e 0709 90 60

ex  08 02

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 20

0803 00 11

Banane da cuocere, fresche

ex 0803 00 90

Banane da cuocere, essiccate

0804 20 10

Fichi, freschi

0804 30 00

Ananassi

0804 40 00

Avocadi

0804 50 00

Guaiave, manghi e mangostani

0805

Agrumi, freschi o secchi

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0810

Altra frutta fresca

0813 50 31

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802

0910 20

Zafferano

ex 0910 99

Timo, fresco o refrigerato

ex 1211 90 85

Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati

1212 99 30

Carrube

Parte X: Ortofrutticoli trasformati

Nel settore degli ortofrutticoli trasformati, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

a)

ex  07 10

Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00 , le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum e del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59

 

ex  07 11

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all’alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20 , i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30

 

ex  07 12

Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05 , disidratati per essiccamento artificiale ed al calore, non atti all’alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11  e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 90

 

0804 20 90

Fichi secchi

 

0806 20

Uve secche

 

ex  08 11

Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95

 

ex  08 12

Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all’alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98

 

ex  08 13

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39

 

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

 

0904 20 10

Peperoni essiccati, non tritati né polverizzati

b)

ex  08 11

Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

ex 1302 20

Sostanze pectiche e pectinati

 

ex  20 01

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, esclusi:

— frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni della sottovoce 2001 90 20

— granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30

— ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2001 90 40

— cuori di palma della sottovoce 2001 90 60

— olive della sottovoce 2001 90 65

— foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ►M9  ex 2001 90 97  ◄

 

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

 

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

 

ex  20 04

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 , esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce ex 2004 90 10 , le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91

 

ex  20 05

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 , escluse le olive della sottovoce 2005 70 , il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10

 

ex 2006 00

Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, candite nelle zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99

 

ex  20 07

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi:

— preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10

— confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39 , ►M9  ex 2007 99 50  ◄ ed ►M9  ex 2007 99 97  ◄

 

ex  20 08

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi:

— burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10

— cuori di palma della sottovoce 2008 91 00

— granturco della sottovoce 2008 99 85

— ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2008 99 91

— foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99

— miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 92 59 , ex 2008 92 78 , ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98

— banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99

 

ex  20 09

Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80

Parte XI: Banane

Nel settore della banana, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codici NC

Designazione delle merci

0803 00 19

Banane fresche, escluse le banane da cuocere

ex 0803 00 90

Banane essiccate, escluse le banane da cuocere

ex 0812 90 98

Banane temporaneamente conservate

ex 0813 50 99

Miscugli contenenti banane essiccate

1106 30 10

Farine, semolini e polveri di banane

ex 2006 00 99

Banane cotte negli zuccheri o candite

ex 2007 10 99

Preparazioni omogeneizzate di banane

ex 2007 99 39

►M9  ex 2007 99 50  ◄

►M9  ex 2007 99 97  ◄

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane

ex 2008 92 59

ex 2008 92 78

ex 2008 92 93

ex 2008 92 98

Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole

ex 2008 99 49

ex 2008 99 67

ex 2008 99 99

Banane altrimenti preparate o conservate

ex 2009 80 35

ex 2009 80 38

ex 2009 80 79

ex 2009 80 86

ex 2009 80 89

ex 2009 80 99

Succhi di banane

Parte XII: Vino

Nel settore del vino, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

a)

2009 61

2009 69

Succhi di uve (compresi i mosti di uva)

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

b)

ex  22 04

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009 , esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92 , 2204 30 94 , 2204 30 96 e 2204 30 98

c)

0806 10 90

Uve fresche diverse da quelle da tavola

2209 00 11

2209 00 19

Aceti di vino

d)

2206 00 10

Vinello

2307 00 11

2307 00 19

Fecce di vino

2308 00 11

2308 00 19

Vinaccia

Parte XIII: Piante vive e prodotti della floricoltura

Nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, il presente regolamento si applica ai prodotti di cui al capitolo 6 della nomenclatura combinata.

Parte XIV: Tabacco greggio

Nel settore del tabacco, il presente regolamento si applica ai tabacchi greggi o non lavorati e ai cascami di tabacco del codice 2401 della nomenclatura combinata.

Parte XV: Carni bovine

Nel settore delle carni bovine, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

a)

da 0102 90 05 a

0102 90 79

Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

0206 10 95

Pezzi detti «onglets» e «hampes» freschi o refrigerati

0206 29 91

Pezzi detti «onglets» e «hampes» congelati

0210 20

Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 99 51

Pezzi detti «onglets» e «hampes», salati o in salamoia, secchi o affumicati

0210 99 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

1602 50 10

Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

1602 90 61

Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte

b)

0102 10

Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura

►M9  0206 10 98  ◄

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, esclusi i pezzi detti «onglets» e «hampes», fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici

0206 21 00

0206 22 00

0206 29 99

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti «onglets» e «hampes», congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0210 99 59

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes»

ex 1502 00 90

Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503

►M9  1602 50 31 e 1602 50 95  ◄

Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

1602 90 69

Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

Parte XVI: Latte e prodotti lattiero-caseari

Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

a)

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

b)

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

c)

da 0403 10 11

a 0403 10 39

da 0403 90 11

a 0403 90 69

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao

d)

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

e)

ex  04 05

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

f)

0406

Formaggi e latticini

g)

1702 19 00

Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno del 99 % di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

h)

2106 90 51

Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato

i)

ex  23 09

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

–  Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente regolamento, direttamente o in virtù del regolamento (CEE) n. 1667/2006, escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica la parte I del presente allegato

Parte XVII: Carni suine

Nel settore delle carni suine, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

a)

ex  01 03

Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura

b)

ex  02 03

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

ex  02 06

Frattaglie commestibili della specie suina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate

ex 0209 00

Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

ex  02 10

Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate

1501 00 11

1501 00 19

Grassi di maiale (compreso lo strutto)

c)

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

1602 10 00

Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue

1602 20 90

Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall’oca o dall’anatra

1602 41 10

1602 42 10

da 1602 49 11 a

1602 49 50

Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica

1602 90 10

Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

1602 90 51

Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica

1902 20 30

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

Parte XVIII: Carni ovine e caprine

Nel settore delle carni ovine e caprine, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

a)

0104 10 30

Agnelli (non ancora usciti dall’anno)

 

0104 10 80

Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli agnelli

 

0104 20 90

Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura

 

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

 

0210 99 21

Carni di animali delle specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate

 

0210 99 29

Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate

b)

0104 10 10

Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura

 

0104 20 10

Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura

 

0206 80 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

 

0206 90 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

 

0210 99 60

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

 

ex 1502 00 90

Grassi di animali della specie ovina e caprina, diversi da quelli di cui alla voce 1503

c)

1602 90 72

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte

 

1602 90 74

Miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni e frattaglie non cotte

d)

1602 90 76

1602 90 78

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, diverse da quelle non cotte o dai miscugli

Parte XIX: Uova

Nel settore delle uova, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

a)

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte

b)

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, diversi da quelli inadatti al consumo umano, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Parte XX: Carni di pollame

Nel settore delle carni di pollame, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

a)

0105

Pollame vivo, ossia pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone

b)

ex  02 07

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 , esclusi i fegati di cui alla lettera c)

c)

0207 13 91

Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati

0207 14 91

 

0207 26 91

 

0207 27 91

 

0207 34

 

0207 35 91

 

0207 36 81

 

0207 36 85

 

0207 36 89

 

0210 99 71

Fegati di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati

0210 99 79

 

d)

0209 00 90

Grasso di volatili non fuso né altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato

e)

1501 00 90

Grasso di volatili

f)

►M9  1602 20 10  ◄

Altre preparazioni o conserve di fegato d’oca o di anatra

1602 31

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105

1602 32

 

1602 39

 

Parte XXI: Altri prodotti



Codice NC

Designazione delle merci

ex  01 01

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:

0101 10

–  Riproduttori di razza pura:

0101 10 10

– –  Cavalli ()

0101 10 90

– –  Altri

0101 90

–  altre:

– –  Cavalli:

0101 90 19

– – –  Diversi da quelli destinati alla macellazione

0101 90 30

– –  Asini

0101 90 90

– –  Muli e bardotti

ex  01 02

Animali vivi della specie bovina:

ex 0102 90

–  Diversi dai riproduttori di razza pura:

0102 90 90

– –  Diversi da quelli delle specie domestiche

ex  01 03

Animali vivi della specie suina:

0103 10 00

–  Riproduttori di razza pura ()

–  altre:

ex 0103 91

– –  Di peso inferiore a 50 kg:

0103 91 90

– – –  Diversi da quelli delle specie domestiche

ex 0103 92

– –  Di peso uguale o superiore a 50 kg:

0103 92 90

– –  Diversi da quelli delle specie domestiche

0106 00

Altri animali vivi

ex  02 03

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

–  Fresche o refrigerate:

ex 0203 11

– –  In carcasse o mezzene:

0203 11 90

– – –  Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0203 12

– –  Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

0203 12 90

– – –  Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0203 19

– –  altre:

0203 19 90

– – –  Diversi da quelli della specie suina domestica

– –  Congelate:

ex 0203 21

– –  In carcasse o mezzene:

0203 21 90

– – –  Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0203 22

– –  Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

0203 22 90

– – –  Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0203 29

– –  altre:

0203 29 90

– – –  Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0205 00

Carni di animali delle specie asinina o mulesca o di bardotti, fresche, refrigerate o congelate:

ex  02 06

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

ex 0206 10

–  Della specie bovina, fresche o refrigerate

0206 10 10

– –  Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ()

–  Della specie bovina, congelate:

ex 0206 22 00

– –  Fegati:

– – –  Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ()

ex 0206 29

– –  altre:

0206 29 10

– – –  Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ()

ex 0206 30 00

–  Della specie suina, fresche o refrigerate:

– – –  Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ()

– –  Altre:

– – –  Diverse da quelle della specie suina domestica

–  Della specie suina, congelate:

ex 0206 41 00

– –  Fegati:

– – – –  Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ()

– – –  Altre:

– – – –  Diverse da quelle della specie suina domestica

▼M9

ex 0206 49 00

– –  Altri:

– – –  Della specie suina domestica:

– – – –  Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ()

▼B

►M9   ◄

– – –  Altre

ex 0206 80

–  Altre, fresche o refrigerate:

0206 80 10

– –  Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ()

– –  Altre:

0206 80 91

– – –  Delle specie equina, asinina o mulesca

ex 0206 90

–  Altre, congelate:

0206 90 10

– –  Destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ()

– –  Altre:

0206 90 91

– – –  Delle specie equina, asinina o mulesca

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

ex  02 10

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili di carni o di frattaglie:

–  Carni della specie suina:

ex 0210 11

– –  Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

0210 11 90

– – –  Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0210 12

– –  Pancette (ventresche) e loro pezzi:

0210 12 90

– – –  Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0210 19

– –  Altre:

0210 19 90

– – –  Diverse da quelle della specie suina domestica

–  Altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

0210 91 00

– –  Di primati

0210 92 00

– –  Di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

0210 93 00

– –  Di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

ex 0210 99

– –  Altre:

– – –  Carni:

0210 99 31

– – – –  Di renna

0210 99 39

– – – –  Altre

– – –  Frattaglie:

– – – –  Diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina

0210 99 80

– – – – –  Diverse dai fegati di volatili

ex 0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

0407 00 90

–  Diverse da quelle di volatili da cortile

ex  04 08

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

–  Tuorli:

ex 0408 11

– –  Essiccati:

0408 11 20

– – –  Non atti ad uso alimentare ()

ex 0408 19

– –  Altri:

0408 19 20

– – –  Non atti ad uso alimentare ()

–  Altri:

ex 0408 91

– –  Essiccati:

0408 91 20

– – –  Non atti ad uso alimentare ()

ex 0408 99

– –  Altri:

0408 99 20

– – –  Non atti ad uso alimentare ()

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0504 00 00

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:

ex  05 11

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:

0511 10 00

–  Sperma bovino

–  Altri:

0511 91

– –  Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3

ex 0511 99

– –  Altri:

►M3   ◄

– – –  Spugne naturali di origine animale

– – –  Altri

ex  07 09

Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:

ex 0709 60

–  Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

– –  Altri:

0709 60 91

– – – –  Del genere Capsicum destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum ()

0709 60 95

– – –  Destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi ()

0709 60 99

– – –  Altri

ex  07 10

Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati:

ex 0710 80

–  Altri ortaggi o legumi:

– –  Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

0710 80 59

– – –  Diversi dai peperoni

ex  07 11

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

ex 0711 90

–  atri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

– –  Ortaggi o legumi:

0711 90 10

– – – –  Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni

ex  07 13

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

ex 0713 10

–  Piselli (Pisum sativum):

0713 10 90

– –  Diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 20 00

–  Ceci (garbanzos):

– –  Diversi da quelli destinati alla semina

–  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

ex 0713 31 00

– – –  Fagioli delle specie Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek:

– – –  Diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 32 00

– –  Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):

– – –  Diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 33

– –  Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – –  Diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 39 00

– –  Altri:

– – –  Diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 40 00

–  Lenticchie:

– – –  Diverse da quelle destinate alla semina

ex 0713 50 00

–  Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):

– –  Diverse da quelle destinate alla semina

ex 0713 90 00

–  Altre:

– –  Diverse da quelle destinate alla semina

0801

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

ex  08 02

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

ex 0802 90

–  Altre:

ex 0802 90 20

– –  Noci di arec (o di betel) e noci di cola

ex  08 04

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:

0804 10 00

–  Datteri

0902

Tè, anche aromatizzato

ex  09 04

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10

0905 00 00

Vaniglia

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro

ex  09 10

Zenzero, curcuma, foglie di alloro, curry e altre spezie esclusi timo e zafferano

ex  11 06

Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:

1106 10 00

–  Dei legumi da granella secchi della voce 0713

ex 1106 30

–  Dei prodotti del capitolo 8:

1106 30 90

– –  Diversi dalle banane

ex  11 08

Amidi e fecole;

1108 20 00

–  Inulina

1201 00 90

Fave di soia, anche frantumate, diverse da quelle destinate alla semina

1202 10 90

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse da quelle destinate alla semina

1202 20 00

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate

1203 00 00

Copra

1204 00 90

Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1205 10 90 e

ex 1205 90 00

Semi di ravizzone o di colza diversi da quelli destinati alla semina

1206 00 91

Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1206 00 99

 

1207 20 90

Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 40 90

Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 50 90

Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 91 90

Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 99 91

Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

ex 1207 99 97

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1208

Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa

1211

►M3  Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 85 nella parte IX del presente allegato ◄

ex  12 12

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero, fresche o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

ex 1212 20 00

–  Alghe, utilizzate principalmente in medicina o impiegate nell’alimentazione umana

–  Altri:

ex 1212 99

– –  Diversi dalle canne da zucchero:

1212 99 41

e 1212 99 49

– – –  Semi di carrube

ex 1212 99 70

– – –  Altri, ad eccezione delle radici di cicoria

1213 00 00

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet

ex  12 14

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:

ex 1214 10 00

–  Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica, eccetto di erba medica essiccata artificialmente con il calore, o di erba medica altrimenti essiccata e macinata

ex 1214 90

–  Altri:

1214 90 10

– –  Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

ex 1214 90 90

– –  Altri, esclusi:

–  Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno

–  Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati

ex 1502 00

Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503 :

ex 1502 00 10

–  Destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui ()

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex  15 15

Altri grassi ed oli vegetali (escluso l’olio di jojoba: 1515 90 15 ) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex  15 16

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti «opalwax»: 1516 20 10 )

ex  15 17

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 , escluse le sottovoci 1517 10 10 , 1517 90 10 e 1517 90 93

1518 00 31

1518 00 39

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana ()

1522 00 91

Morchie o fecce di olio; paste di saponificazioni provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell’olio d’oliva

1522 00 99

Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio di oliva

ex  16 02

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

–  Della specie suina:

ex 1602 41

– –  Prosciutti e loro pezzi:

1602 41 90

– – –  Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 1602 42

– –  Spalle e loro pezzi:

1602 42 90

– – –  Diverse da quelle della specie suina domestica

ex 1602 49

– –  Altri, compresi i miscugli:

1602 49 90

– – –  Diversi da quelli della specie suina domestica

ex 1602 90

–  Altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

– –  Diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

1602 90 31

– – –  Di selvaggina o di coniglio

▼M9 —————

▼B

►M9  1602 90 99  ◄

– – – – – –  Diverse da quelle di ovini o caprini

1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1801 00 00

Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

1802 00 00

Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

ex  20 01

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

ex 2001 90

–  Altri:

2001 90 20

– –  Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

ex  20 05

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

ex 2005 99

–  Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2005 99 10

– –  Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

ex  22 06

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove:

da 2206 00 31 a

2206 00 89

–  Diverse dal vinello

ex  23 01

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli:

2301 10 00

–  Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie; ciccioli

ex  23 02

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

2302 50 00

–  Di legumi

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell’estrazione dell’olio di soia

2305 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell’estrazione dell’olio di arachide

ex  23 06

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 ad eccezione della sottovoce NC 2306 90 05 (panelli ed altri residui solidi dell'estrazione di germi di granturco) e 2306 90 11 e 2306 90 19 (sanse di olive e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva)

ex 2307 00

Fecce di vino; tartaro greggio

2307 00 90

–  Tartaro greggio

ex 2308 00

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

2308 00 90

– –  Diversi dalla vinaccia, dalle ghiande di querce e castagne d’India e da altri residui della spremitura di frutta

ex  23 09

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

ex 2309 10

–  Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

2309 10 90

– –  Diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

ex 2309 90

–  Altri:

2309 90 10

– –  Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini

– –  Altri, compresi i miscugli:

da ex 2309 90 31 a

2309 90 99

– – –  Diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari, esclusi:

–  Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba

–  Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo trattino

(1)   L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 93/623/CEE della Commissione (GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45)].

(2)   L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

(3)   L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(4)   L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste alla sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata.




ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

Parte I: Alcole etilico di origine agricola

1. Nel settore dell’alcole etilico, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

ex 2207 10 00

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato

ex 2207 20 00

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato

ex 2208 90 91

e

ex 2208 90 99

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato

2. La parte III, capitolo II, sezione I, relativa ai titoli di importazione, e la parte III, capitolo III, sezione I, si applicano anche ai prodotti a base di alcole etilico di origine agricola del codice NC 2208 , presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di cui al paragrafo 1.

Parte II: Prodotti dell’apicoltura

Nel settore dell’apicoltura, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:



Codice NC

Designazione delle merci

0409

Miele naturale

ex 0410 00 00

Pappa reale e propoli, commestibili

ex 0511 99 85

Pappa reale e propoli, non commestibili

ex 1212 99 70

Polline

ex 1521 90

Cera d’api

Parte III: Bachi da seta

Nel settore della bachicoltura, il presente regolamento si applica ai bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0106 90 00 nonché alle uova di bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0511 99 85 .




ALLEGATO III

DEFINIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Parte I: Definizioni per il settore del riso

I. Per «risone», «riso semigreggio», «riso semilavorato», «riso lavorato», «riso a grani tondi», «riso a grani medi», «riso a grani lunghi A o B» e «rotture di riso» si intende:

1.

 

a) «risone»: riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;

b) «riso semigreggio»: il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa definizione rientrano tra l’altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali «riso bruno», «riso cargo», «riso loonzain» e «riso sbramato»;

c) «riso semilavorato»: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni;

d) «riso lavorato»: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10 % dei grani al massimo;

2.

 

a) «riso a grani tondi»: riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2;

b) «riso a grani medi»: riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3;

c) «riso a grani lunghi»:

i) categoria A: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;

ii) categoria B: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;

d) «misurazione dei grani»: la misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:

i) prelevare un campione rappresentativo della partita;

ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;

iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;

iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale;

3. «rotture di riso»: frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano interno.

II. Per quanto riguarda i grani e le rotture che non sono di qualità perfetta, si applicano le seguenti definizioni:

A. «Grani interi»: grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.

B. «Grani spuntati»: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

C. «Grani rotti o rotture»: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:

 le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero);

 le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture);

 le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4  mm);

 i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4  mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

D. «Grani verdi»: grani a maturazione incompleta.

E. «Grani che presentano deformità naturali»: grani che mostrano deformità naturali, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

F. «Grani gessati»: grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.

G. «Grani striati rossi»: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.

H. «Grani vaiolati»: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.

I. «Grani maculati»: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un’evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un’intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un’ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

J. «Grani gialli»: grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.

K. «Grani ambrati»: grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un’alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

Parte II: Definizioni per il settore dello zucchero

1. «zuccheri bianchi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5  % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

2. «zuccheri greggi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5  % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

3. «isoglucosio»: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio;

4. «sciroppo di inulina»: il prodotto ottenuto immediatamente dall’idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio. Per evitare restrizioni sul mercato dei prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione della fibra di inulina senza quote di sciroppo di inulina, la presente definizione può essere modificata dalla Commissione;

5. «zucchero di quota», «isoglucosio di quota» e «sciroppo di inulina di quota»: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell’impresa;

6. «zucchero industriale»: la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando il limite quantitativo di cui al punto 5, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2;

7. «isoglucosio industriale» e «sciroppo di inulina industriale»: la quantità di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2;

8. «zucchero eccedente», «isoglucosio eccedente» e «sciroppo di inulina eccedente»: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5, 6 e 7;

9. «barbabietole di quota»: le barbabietole trasformate in zucchero di quota;

10. «contratto di fornitura»: il contratto stipulato tra il venditore e l’impresa per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero;

11. «accordo interprofessionale»:

a) l’accordo stipulato a livello comunitario tra un’unione di organizzazioni nazionali di imprese e un’unione di organizzazioni nazionali di vendita, prima della conclusione di contratti di fornitura, oppure

b) l’accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un’organizzazione di imprese riconosciute dallo Stato membro interessato, da un lato, e, d’altro lato, da un’organizzazione di venditori anch’essa riconosciuta dallo Stato membro interessato, oppure

c) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero, oppure

d) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), gli accordi esistenti prima della conclusione di contratti di fornitura, se i venditori che accettano l’accordo forniscono almeno il 60 % del totale delle barbabietole acquistate dall’impresa per la fabbricazione di zucchero in uno o più stabilimenti;

12. «zucchero ACP/India»: zucchero di cui al codice NC 1701 , originario degli Stati elencati nell’allegato XIX ed importato nella Comunità in forza:

 del protocollo n. 3 all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE, oppure

 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna ( 32 );

▼A1

13. «raffineria a tempo pieno»: un’unità di produzione:

 la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione,

 oppure

 che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005. Ai fini del presente trattino, nel caso della Croazia la campagna di commercializzazione è la campagna 2007/2008.

▼B

Parte III: Definizioni per il settore del luppolo

1. «luppolo»: le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo rampicante (Humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;

2. «luppolo in polvere»: il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali;

3. «luppolo in polvere arricchito di luppolina»: il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi;

4. «estratto di luppolo»: i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente;

5. «prodotti miscelati di luppolo»: la miscela di due o più dei prodotti di cui ai punti da 1 a 4.

▼M10

Parte III bis: Definizioni per il settore vitivinicolo

Definizioni riguardanti la vite

1. «Estirpazione»: l’eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata.

2. «Impianto»: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.

3. «Sovrainnesto»: l’innesto di una vite già precedentemente innestata.

Definizioni riguardanti i prodotti

4. «Uve fresche»: il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.

5. «Mosto di uve fresche mutizzato con alcole»: il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12 % vol e non superiore a 15 % vol;

b) ottenuto mediante aggiunta a un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,5 % vol e proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo120 bis, paragrafo 2:

i) di alcole neutro di origine vinica, compreso l’alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 % vol;

ii) o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol.

6. «Succo di uve»: il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:

a) ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato tal quale;

b) ottenuto da uve fresche o da mosto di uve o mediante ricostituzione. Se ottenuto mediante ricostituzione, il succo di uve è ricostituito da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

7. «Succo di uve concentrato»: il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9 %.

Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

8. «Fecce di vino»: il residuo:

a) che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione, durante l’immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;

b) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera a);

c) che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l’immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato; o

d) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera c).

9. «Vinaccia»: il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.

10. «Vinello»: il prodotto ottenuto:

a) dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell’acqua; o

b) mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

11. «Vino alcolizzato»: il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol;

b) ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo; o

c) avente un’acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,5 g/l.

12. «Partita» (cuvée):

a) il mosto di uve;

b) il vino; o

c) il risultato della miscela di mosti di uve e/o di vini con caratteristiche diverse, destinati all’elaborazione di un tipo determinato di vini spumanti.

Definizioni riguardanti il titolo alcolometrico

13. «Titolo alcolometrico volumico effettivo»: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

14. «Titolo alcolometrico volumico potenziale»: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

15. «Titolo alcolometrico volumico totale»: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.

16. «Titolo alcolometrico volumico naturale»: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento.

17. «Titolo alcolometrico massico effettivo»: il numero di kg di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto.

18. «Titolo alcolometrico massico potenziale»: il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg del prodotto.

19. «Titolo alcolometrico massico totale»: la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.

▼B

Parte IV: Definizioni per il settore delle carni bovine

1. «bovini»: gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, dei codici NC ex 0102 10 e da 0102 90 05 a 0102 90 79 ;

2. «bovini adulti»: i bovini il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi.

Parte V: Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Ai fini dell’applicazione del contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda, la frase «fabbricato direttamente dal latte o dalla crema» non esclude il burro fabbricato dal latte o dalla crema, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 119 sull’impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi, si intende per:

a) «formaggi»: i prodotti del codice NC 0406 fabbricati nel territorio della Comunità;

b) «caseina e caseinati»: i prodotti dei codici NC 3501 10 90 e 3501 90 90 utilizzati tal quali o in forma di miscela.

Parte VI: Definizioni per il settore delle uova

1. «uova in guscio»: le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui al punto 2;

2. «uova da cova»: le uova di volatili da cortile destinate alla cova;

3. «prodotti sgusciati interi»: le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;

4. «prodotti sgusciati separati»: i gialli d’uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.

Parte VII: Definizioni per il settore delle carni di pollame

1. «pollame vivo»: i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi;

2. «pulcini»: i volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi;

3. «pollame macellato»: i volatili morti da cortile interi, anche senza frattaglie;

4. «prodotti derivati»: i prodotti seguenti:

a) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera a);

b) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera b), salvo il pollame macellato e le frattaglie commestibili, denominati «parti di volatili»;

c) frattaglie commestibili di cui all’allegato I, parte XX, lettera b);

d) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera c);

e) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettere d) ed e);

f) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera f), esclusi i prodotti dei codici NC 1602 20 11 e 1602 20 19 .

Parte VIII: Definizioni per il settore dell’apicoltura

1. Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante, che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare.

Le principali varietà di miele sono:

a) secondo l’origine:

i) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante;

ii) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera) che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante;

b) secondo il metodo di produzione e/o di estrazione:

iii) miele di favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti o di sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d’api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;

iv) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;

v) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;

vi) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;

vii) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 oC;

viii) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un’eliminazione significativa dei pollini.

Per «miele per uso industriale» si intende:

a) miele adatto all’uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e

b) che può:

 avere un gusto o un odore anomali, oppure

 avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente, oppure

 essere stato surriscaldato.

2. Per «prodotti apicoli» si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline.




ALLEGATO IV

QUALITÀ TIPO DEL RISONE E DELLO ZUCCHERO

A.   Il risone della qualità tipo

Il risone della qualità tipo:

a) è di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore;

b) ha un tenore di umidità del 13 % al massimo;

c) ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63 % del peso in grani interi (con una tolleranza del 3 % di grani spuntati), di cui la percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta:



grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e 1006 10 98

1,5  %

grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e 1006 10 98 :

2,0  %

grani striati rossi

1,0  %

grani vaiolati

0,50  %

grani maculati

0,25  %

grani gialli

0,02  %

grani ambrati

0,05  %

B.   Qualità tipo dello zucchero

I.   Qualità tipo delle barbabietole

Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche:

a) qualità sana, leale e mercantile;

b) contenuto in zucchero del 16 % all'atto del ricevimento.

II.   Qualità tipo dello zucchero bianco

1. Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

a) qualità sana, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;

b) polarizzazione minima: 99,7 o;

c) umidità massima: 0,06  %;

d) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04  %;

e) il numero di punti determinato conformemente al paragrafo 2 non supera complessivamente 22, né:

 15 per il tenore di ceneri,

 9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato «metodo Brunswick»,

 6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato «metodo Icumsa».

2. Si ha un punto:

a) per ogni 0,0018  % di tenore di ceneri determinato secondo il metodo Icumsa a 28o Brix;

b) per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick;

c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo Icumsa.

3. I metodi per la determinazione degli elementi di cui al paragrafo 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure di intervento.

III.   Qualità tipo dello zucchero greggio

1. Lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

2. Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal suo grado di polarizzazione:

a) la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro;

b) la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata per due;

c) un'unità.

3. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.




ALLEGATO V

TABELLE COMUNITARIE DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI ALL'ARTICOLO 42

A.   Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti:

I.   Definizioni

Si applicano le definizioni seguenti:

1. carcassa: il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento;

2. mezzena: il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita al punto 1) secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

II.   Categorie

Le carcasse di bovini sono ripartite nelle seguenti categorie:

A

.

carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni,

B

.

carcasse di altri animali maschi non castrati,

C

.

carcasse di animali maschi castrati,

D

.

carcasse di animali femmine che hanno già figliato,

E

.

carcasse di altri animali femmine.

III.   Classificazione

La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:

1. la conformazione, definita quale sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)



Classe di conformazione

Designazione delle merci

S

Superiore

Tutti i profili estremamente convessi

Sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo)

E

Eccellente

Tutti i profili da convessi a superconvessi

Sviluppo muscolare eccezionale

U

Ottima

Profili nell'insieme convessi

Sviluppo muscolare abbondante

R

Buona

Profili nell'insieme rettilinei

Sviluppo muscolare buono

O

Abbastanza buona

Profili da rettilinei a concavi

Sviluppo muscolare medio

P

Mediocre

Tutti profili da concavi a molto concavi

Sviluppo muscolare ridotto

2. Lo stato d'ingrassamento, definito quale massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica



Classe di stato d'ingrassamento

Descrizione

1

molto scarso

Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa

2

scarso

Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti

3

mediamente importante

Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica

4

abbondante

Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno della cassa toracica

5

molto abbondante

Il grasso copre abbondantemente la carcassa; rilevanti masse all'interno della cassa toracica

Gli Stati membri sono autorizzati a suddividere ciascuna delle classi di cui ai punti 1 e 2 fino ad un massimo di tre sottoclassi.

IV.   Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate:

1. senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,

2. senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino,

3. senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario.

Ai fini dell'accertamento del prezzo di mercato, può essere stabilita una presentazione diversa secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2.

V.   Classificazione e identificazione

I macelli riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 33 ), adottano le misure atte a garantire che tutte le carcasse o mezzene di bovini adulti da essi macellati e che sono muniti di bollo sanitario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, Sezione I, Capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 34 ), siano classificate e identificate in conformità della tabella comunitaria.

Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione a far procedere alla mondatura delle carcasse o mezzene qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi.

B.   Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

I.   Definizione

«carcassa»: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà.

II.   Classificazione

Le carcasse sono suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne magra e ricevono la classificazione corrispondente:



Classi

Carne magra in percentuale del peso della carcassa

S

60 o più (*1)

E

55 o più

U

50 fino a meno di 55

R

45 fino a meno di 50

O

40 fino a meno di 45

P

meno di 40

(*1)   Gli Stati membri possono introdurre per i suini macellati nel loro territorio una classe separata di 60 % e più di carne magra, designata con la lettera S.

III.   Presentazione

Le carcasse sono presentate senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

Gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione diversa delle carcasse di suini per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

1. se la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nel primo comma,

2. se le esigenze tecniche lo giustificano,

3. se le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uniforme.

IV.   Tenore di carne magra

1. Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima.

2. Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato soltanto dal loro tenore stimato di carne magra.

V.   Identificazione delle carcasse

Salvo deroga prevista dalla Commissione, le carcasse classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella comunitaria.

C.   Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini

I.   Definizione

Per i termini «carcassa» e «mezzena» si applicano le definizioni di cui al punto A.I.

II.   Categorie

Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:

A

carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,

B

carcasse di altri ovini.

III.   Classificazione

1. Le carcasse sono classificate applicando, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al punto A.III. Tuttavia, il termine «coscia» al punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 della tabella di cui al punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini «quarto posteriore».

2. In deroga al punto 1, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, la Commissione può autorizzare gli Stati membri, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, ad utilizzare i seguenti criteri di classificazione:

a) il peso della carcassa,

b) il colore della carne,

c) lo stato d'ingrassamento.

IV.   Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate senza la testa (separata a livello dell'articolazione atlanto-occipitale), le zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), le mammelle, gli organi genitali esterni, il fegato e la corata. I rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa.

Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati a consentire presentazioni differenti nei casi in cui la presentazione di riferimento non è utilizzata. In tal caso, le correzioni necessarie per passare da queste presentazioni alla presentazione di riferimento sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2.

V.   Identificazione delle carcasse

Le carcasse e le mezzene classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella comunitaria.

▼A1




ALLEGATO VI



QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2010/2011

(in tonnellate)

Stati membri o regioni

Zucchero

Isoglucosio

Sciroppo di inulina

Belgio

676 235,0

114 580,2

0

Bulgaria

0

89 198,0

 

Repubblica ceca

372 459,3

 

 

Danimarca

372 383,0

 

 

Germania

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlanda

0

 

 

Grecia

158 702,0

0

 

Spagna

498 480,2

53 810,2

 

Francia

(metropolitana)

3 004 811,15

 

0

Dipartimenti francesi d'oltremare

432 220,05

 

 

Croazia

192 877,0

 

 

Italia

508 379,0

32 492,5

 

Lettonia

0

 

 

Lituania

90 252,0

 

 

Ungheria

105 420,0

220 265,8

 

Paesi Bassi

804 888,0

0

0

Austria

351 027,4

 

 

Polonia

1 405 608,1

42 861,4

 

Portogallo

(continentale)

0

12 500,0

 

Regione autonoma delle Azzorre

9 953,0

 

 

Romania

104 688,8

0

 

Slovenia

0

 

 

Slovacchia

112 319,5

68 094,5

 

Finlandia

80 999,0

0

 

Svezia

293 186,0

 

 

Regno Unito

1 056 474,0

0

 

TOTALE

13 529 618,20

690 440,8

0

▼B




ALLEGATO VII

QUOTE AGGIUNTIVE PER L'ISOGLUCOSIO DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2



Stati membri

Quota aggiuntiva (in tonnellate)

Italia

60 000

Lituania

8 000

Svezia

35 000

▼M3




ALLEGATO VII bis

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DA FISSARE A NORMA DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA

1.

Ai fini del calcolo di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:

a) «percentuale a livello di Stato membro»: la percentuale da fissare conformemente al punto 2 al fine di determinare il quantitativo totale da ridurre a livello dello Stato membro interessato;

b) «percentuale comune»: la percentuale comune fissata dalla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, primo comma;

c) «riduzione»: la cifra ottenuta dividendo il totale delle quote oggetto di rinuncia nello Stato membro per le quote nazionali fissate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, nella versione applicabile il 1o luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il riferimento all'allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità.

2.

La percentuale applicabile a livello di Stato membro è pari alla percentuale comune moltiplicata per 1 – [(1/0,6) × la riduzione].

Se il risultato è inferiore a zero, la percentuale applicabile è pari a zero.




ALLEGATO VII ter

CALCOLO DELLA PERCENTUALE APPLICABILE ALLE IMPRESE A NORMA DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA

1.

Ai fini del calcolo di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:

a) «percentuale applicabile»: la percentuale da fissare conformemente al punto 2, applicabile alla quota assegnata all'impresa interessata;

b) «percentuale comune a livello di Stato membro»: la percentuale calcolata per lo Stato membro interessato nel seguente modo:

Qtà/Σ [(1 – R/K) × Q]

in cui

Qtà

=

la quantità da ridurre a livello dello Stato membro, di cui all'allegato VII bis, punto 1, lettera a);

R

=

la rinuncia di cui alla lettera c) per una data impresa;

Q

=

la quota della stessa impresa disponibile a fine febbraio 2010;

K

=

la cifra calcolata secondo il disposto della lettera d);

Σ è la somma del prodotto di (1 – R/K) × Q calcolata per ciascuna impresa detentrice di una quota nel territorio dello Stato membro; quando il prodotto è inferiore a zero, essa è pari a zero;

c) «rinuncia»: la cifra ottenuta dividendo la quantità di quote alla quale l'impresa interessata ha rinunciato per la quota assegnatale in conformità dell'articolo 7 e dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n. 318/2006 e dell'articolo 60, paragrafi da 1 a 3 del presente regolamento.

d) «K» è calcolato in ciascuno Stato membro dividendo la riduzione totale di quota in tale Stato membro [rinunce volontarie più la quantità da ridurre a livello dello Stato membro di cui all'allegato VII bis, punto 1, lettera a)] per la sua quota iniziale fissata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 nella versione applicabile il 1o luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il riferimento all'allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità.

2.

La percentuale applicabile è pari alla percentuale comune a livello di Stato membro moltiplicata per 1 – [(1/K) × la rinuncia].

Se il risultato è inferiore a zero, la percentuale applicabile è pari a zero.




ALLEGATO VII quater

CALCOLO DEL COEFFICIENTE DA FISSARE A NORMA DELL'ARTICOLO 52 bis, PARAGRAFO 1

1.

Ai fini dei calcoli di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:

a) «coefficiente a livello di Stato membro»: il coefficiente da fissare conformemente al punto 2;

b) «riduzione»: la cifra ottenuta dividendo il totale delle quote di zucchero oggetto di rinuncia nello Stato membro, incluse le rinunce effettuate nella campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro, per le quote nazionali di zucchero fissate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, nella versione applicabile il 1o luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il riferimento all'allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità;

c) «coefficiente»: il coefficiente fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 52, paragrafo 2.

2.

Per le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010, il coefficiente applicabile a livello di Stato membro è pari al coefficiente maggiorato di [(1/0,6) × la riduzione] × (1 – il coefficiente).

Se il risultato è superiore a 1, il coefficiente applicabile è pari a 1.

▼B




ALLEGATO VIII

MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 60

I

Ai fini del presente allegato si intende per:

a) «fusione di imprese»: l’unificazione di due o più imprese in un’unica impresa;

b) «cessione di un’impresa»: il trasferimento o l’assorbimento del patrimonio di un’impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese;

c) «cessione di uno stabilimento»: il trasferimento della proprietà di un’unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell’impresa che trasferisce la proprietà;

d) «affitto di uno stabilimento»: il contratto di affitto di un’unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza campagna, con un’impresa stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo l’entrata in vigore dell’affitto l’impresa che prende in affitto tale stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come un’unica impresa che produce zucchero.

II

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, in caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le quote sono modificate come segue:

a) in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, lo Stato membro assegna all’impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma delle quote assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione;

b) in caso di cessione di un’impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro assegna all’impresa cessionaria la quota dell’impresa ceduta per la produzione di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie, l’assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna di esse;

c) in caso di cessione di uno zuccherificio, lo Stato membro diminuisce la quota dell’impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la quota dell’impresa o delle imprese produttrici di zucchero che acquistano lo stabilimento proporzionalmente alla produzione assorbita.

2. Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero direttamente interessati da una delle operazioni di cui al paragrafo 1 dichiara esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un’impresa produttrice di zucchero che non partecipa a tali operazioni, lo Stato membro può effettuare l’assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione assorbiti dall’impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne.

3. In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate dal paragrafo 1:

a) di un'impresa produttrice di zucchero;

b) di uno o più stabilimenti di un’impresa produttrice di zucchero;

lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più imprese produttrici di zucchero.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori interessati dichiari esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può anche assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da zucchero in causa all'impresa alla quale intendono consegnare queste ultime.

4. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 50, paragrafo 6, lo Stato membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi interprofessionali clausole particolari che permettano allo stesso Stato membro di applicare i paragrafi 2 e 3 del presente punto.

5. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un’impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell’impresa che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta della quota all’impresa che lo prende in affitto per la produzione di zucchero.

Se l’affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione di cui al punto I, lettera d), l’adeguamento della quota effettuato a norma del primo comma del presente paragrafo è annullato dallo Stato membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l’affitto termina per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l’obbligo di annullare l’adeguamento.

6. Quando un’impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare gli obblighi impostile dalla normativa comunitaria nei confronti dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata dalle autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare per una o più campagne di commercializzazione la parte delle relative quote ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

7. Lo Stato membro che concede ad un’impresa produttrice di zucchero garanzie di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da zucchero in alcole etilico può, d’intesa con tale impresa ed i produttori di barbabietole interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità od una parte delle quote ad una o più imprese diverse per la produzione di zucchero.

III

In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio o di cessione di uno stabilimento produttore di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le quote rispettive per la produzione d’isoglucosio a una o più imprese, che detengano o no una quota di produzione.

IV

Le misure decise ai sensi dei punti II e III possono essere applicate soltanto se:

a) sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate;

b) lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione dello zucchero;

c) riguardano imprese stabilite nello stesso territorio per il quale è fissata la quota nell’allegato VI.

V

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1o ottobre e il 30 aprile dell’anno successivo, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione in corso.

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1o maggio e il 30 settembre dello stesso anno, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione successiva.

▼M3

VI

In caso di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 2, gli Stati membri assegnano le quote modificate entro la fine del mese di febbraio, affinché siano applicate nella campagna di commercializzazione successiva.

▼B

VII

In caso di applicazione dei punti II e III, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la scadenza dei termini di cui al punto V, le quote modificate.




ALLEGATO IX

QUOTE NAZIONALI E QUANTITATIVI DELLA RISERVA SPECIALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 66

▼M7

1.   Quote nazionali: quantitativi (in tonnellate) per periodi di dodici mesi e per Stato membro:



Stato membro

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Belgio

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

3 531 139,016

3 566 450,406

3 602 114,910

3 602 114,910

Bulgaria

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

1 028 837,973

1 039 126,352

1 049 517,616

1 049 517,616

Repubblica ceca

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

2 877 310,908

2 906 084,017

2 935 144,857

2 935 144,857

Danimarca

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

4 752 386,504

4 799 910,369

4 847 909,473

4 847 909,473

Germania

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

29 721 526,076

30 018 741,337

30 318 928,750

30 318 928,750

Estonia

659 295,360

665 888,314

672 547,197

679 272,669

686 065,395

692 926,049

692 926,049

Irlanda

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

5 670 446,266

5 727 150,729

5 784 422,236

5 784 422,236

Grecia

836 923,260

845 292,493

853 745,418

862 282,872

870 905,700

879 614,757

879 614,757

Spagna

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

6 428 345,696

6 492 629,153

6 557 555,445

6 557 555,445

Francia

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

25 851 613,839

26 110 129,977

26 371 231,277

26 371 231,277

▼A1

Croazia

 

 

 

 

 

765 000

765 000

▼M7

Italia

10 740 661,200

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

Cipro

148 104,000

149 585,040

151 080,890

152 591,699

154 117,616

155 658,792

155 658,792

Lettonia

743 220,960

750 653,170

758 159,701

765 741,298

773 398,711

781 132,698

781 132,698

Lituania

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

1 791 627,273

1 809 543,546

1 827 638,981

1 827 638,981

Lussemburgo

278 545,680

281 331,137

284 144,448

286 985,893

289 855,752

292 754,310

292 754,310

Ungheria

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

2 091 368,024

2 112 281,704

2 133 404,521

2 133 404,521

Malta

49 671,960

50 168,680

50 670,366

51 177,070

51 688,841

52 205,729

52 205,729

Paesi Bassi

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

11 813 050,343

11 931 180,847

12 050 492,655

12 050 492,655

Austria

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

2 933 759,914

2 963 097,513

2 992 728,488

2 992 728,488

Polonia

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

9 857 658,127

9 956 234,709

10 055 797,056

10 055 797,056

Portogallo

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

2 047 744,874

2 068 222,323

2 088 904,546

2 088 904,546

Romania

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

3 212 622,760

3 244 748,988

3 277 196,478

3 277 196,478

Slovenia

588 170,760

594 052,468

599 992,992

605 992,922

612 052,851

618 173,380

618 173,380

Slovacchia

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

1 093 771,416

1 104 709,130

1 115 756,221

1 115 756,221

Finlandia

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

2 567 438,702

2 593 113,089

2 619 044,220

2 619 044,220

Svezia

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

3 523 213,075

3 558 445,206

3 594 029,658

3 594 029,658

Regno Unito

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

15 583 476,684

15 739 311,451

15 896 704,566

15 896 704,566

▼B

2.   Riserva speciale per la ristrutturazione

▼A1



Stato membro

Tonnellate

Bulgaria

39 180

Croazia

15 000

Romania

188 400

▼B




ALLEGATO X

TENORE DI RIFERIMENTO DI GRASSI DI CUI ALL'ARTICOLO 70



Stato membro

g/kg

Belgio

36,91

Bulgaria

39,10

Repubblica ceca

42,10

Danimarca

43,68

Germania

40,11

Estonia

43,10

Grecia

36,10

Spagna

36,37

Francia

39,48

▼A1

Croazia

40,70

▼B

Irlanda

35,81

Italia

36,88

Cipro

34,60

Lettonia

40,70

Lituania

39,90

Lussemburgo

39,17

Ungheria

38,50

Paesi Bassi

42,36

Austria

40,30

Polonia

39,00

Portogallo

37,30

Romania

38,50

Slovenia

41,30

Slovacchia

37,10

Finlandia

43,40

Svezia

43,40

Regno Unito

39,70

▼M7




ALLEGATO X bis

Quote di fecola di patate di cui all'articolo 84 bis, per campagna di commercializzazione



Stato membro

(tonnellate)

Repubblica ceca

33 660

Danimarca

168 215

Germania

656 298

Estonia

250

Spagna

1 943

Francia

265 354

Lettonia

5 778

Lituania

1 211

Paesi Bassi

507 403

Austria

47 691

Polonia

144 985

Slovacchia

729

Finlandia

53 178

Svezia

62 066

TOTALE

1 948 761

▼M10




ALLEGATO X ter



DOTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO (DI CUI ALL’ARTICOLO 103 quindecies, PARAGRAFO 1)

in 1 000 EUR

Esercizio finanziario

2009

2010

2011

2012

2013

A partire dal 2014

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

(*1)   I massimali nazionali di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 per l’Italia corrispondenti agli anni 2008, 2009 e 2010 sono ridotti di 20 milioni di EUR e tali importi sono stati inclusi in quelli della dotazione di bilancio dell’Italia per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 di cui alla presente tabella.

▼A1



in 1 000  EUR

Esercizio finanziario

2013

2014

2015

2016

A partire dal 2017 in poi

HR

0

11 885

11 885

11 885

10 832

▼M10




ALLEGATO X quater



DOTAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE (DI CUI ALL’ARTICOLO 190 bis, PARAGRAFO 3)

in 1 000 EUR

Esercizio finanziario

2009

2010

A partire dal 2011

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160




ALLEGATO X quinquies

DOTAZIONE PER IL REGIME DI ESTIRPAZIONE

La dotazione disponibile per il regime di estirpazione di cui all’articolo 85 vicies, paragrafo 3, è la seguente:

a) per la campagna viticola 2008/2009 (esercizio finanziario 2009): EUR 464 000 000 ;

b) per la campagna viticola 2009/2010 (esercizio finanziario 2010): EUR 334 000 000 ;

c) per la campagna viticola 2010/2011 (esercizio finanziario 2011): EUR 276 000 000 .




ALLEGATO X sexies



SUPERFICI CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO DICHIARARE INAMMISSIBILI AL REGIME DI ESTIRPAZIONE (DI CUI ALL’ARTICOLO 85 duovicies, PARAGRAFI 1, 2 E 5)

in ha

Stato membro

Superficie vitata totale

Superfici di cui all’articolo 85 duovicies, paragrafo 5

BG

135 760

4 073

CZ

19 081

572

DE

102 432

3 073

EL

69 907

2 097

ES

1 099 765

32 993

FR

879 859

26 396

IT

730 439

21 913

CY

15 023

451

LU

1 299

39

HU

85 260

2 558

MT

910

27

AT

50 681

1 520

PT

238 831

7 165

RO

178 101

5 343

SI

16 704

501

SK

21 531

646

▼B




ALLEGATO XI

▼M1

A.I. Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito per le fibre lunghe di lino di cui all’articolo 94, paragrafo 1



Belgio

13 800

Bulgaria

13

Repubblica ceca

1 923

Germania

300

Estonia

30

Spagna

50

Francia

55 800

Lettonia

360

Lituania

2 263

Paesi Bassi

4 800

Austria

150

Polonia

924

Portogallo

50

Romania

42

Slovacchia

73

Finlandia

200

Svezia

50

Regno Unito

50

A.II.  ►M7   ►C3  Ripartizione fra gli Stati membri di cui all’articolo 94, paragrafo 1 bis, per ogni campagna di commercializzazione dal 2009/2010 al 2011/2012, del quantitativo massimo garantito per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa ◄  ◄

Il quantitativo di cui all’articolo 94, paragrafo 1 bis, è ripartito sotto forma di:

a) quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:



Belgio

10 350

Bulgaria

48

Repubblica ceca

2 866

Germania

12 800

Estonia

42

Spagna

20 000

Francia

61 350

Lettonia

1 313

Lituania

3 463

Ungheria (1)

2 061

Paesi Bassi

5 550

Austria

2 500

Polonia

462

Portogallo

1 750

Romania

921

Slovacchia

189

Finlandia

2 250

Svezia

2 250

Regno Unito

12 100

(1)   Il quantitativo nazionale garantito stabilito per l’Ungheria concerne solo le fibre di canapa.

▼C3

b) 5 000 tonnellate da ripartire in quantitativi nazionali garantiti, per ogni campagna di commercializzazione dal 2009/2010 al 2011/2012, tra Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia e Lussemburgo. La suddetta ripartizione è stabilita in funzione delle superfici che formano oggetto di uno dei contratti o degli impegni di cui all’articolo 91, paragrafo 1.

▼M1

A.III. Zone ammissibili all’aiuto di cui all’articolo 94 bis

Zona I

1. Il territorio dei Paesi Bassi.

2. I seguenti comuni belgi: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Disksmuide (esclusi Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (unicamente Meerdonk), Sint-Lauriens, Veurne e Zuienkerke.

Zona II

1. Le zone del Belgio non comprese nella zona I.

2. Le seguenti zone francesi:

 il dipartimento del Nord,

 gli arrondissements di Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer e il cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais,

 gli arrondissements di Saint-Quentin e di Vervins nel dipartimento dell’Aisne,

 l’arrondissement di Charleville-Mézières nel dipartimento delle Ardenne.

▼B

B. Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 89



Stato membro

Tonnellate

Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL)

8 000

Repubblica ceca

27 942

Danimarca

334 000

Germania

421 000

Grecia

37 500

Spagna

1 325 000

Francia

1 605 000

Irlanda

5 000

Italia

685 000

Lituania

650

Ungheria

49 593

Paesi Bassi

285 000

Austria

4 400

Polonia

13 538

Portogallo

30 000

Slovacchia

13 100

Finlandia

3 000

Svezia

11 000

Regno Unito

102 000

▼M3




ALLEGATO XI bis

COMMERCIALIZZAZIONE DELLA CARNE OTTENUTA DA BOVINI DI ETÀ NON SUPERIORE A DODICI MESI A NORMA DELL'ARTICOLO 113 ter

I.   Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «carni» si intende l'insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

II.   Classificazione dei bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione

Al momento della macellazione tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente di cui al punto VII, paragrafo 1 del presente allegato, in una delle due categorie seguenti:

A) Categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: V;

B) Categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi, ma non a superiore a dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: Z.

Tale classificazione deve essere effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini o, in sua assenza, dei dati contenuti nella banca dati informatica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ( *2 ).

III.   Denominazioni di vendita

1.

La denominazione di vendita è la denominazione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2000/13/CE.

2.

Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni di vendita seguenti stabilite per ciascuno Stato membro:

A) Per le carni ottenute da bovini della categoria V:



Paese di commercializzazione

Denominazioni di vendita da utilizzare

Belgio

veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch

Bulgaria

месо от малки телета

Repubblica ceca

telecí

Danimarca

lyst kalvekød

Germania

Kalbfleisch

Estonia

vasikaliha

Grecia

μοσχάρι γάλακτος

Spagna

ternera blanca, carne de ternera blanca

Francia

veau, viande de veau

▼M19

Croatia

teletina

▼M3

Irlanda

veal

Italia

vitello, carne di vitello

Cipro

μοσχάρι γάλακτος

Lettonia

teļa gaļa

Lituania

veršiena

Lussemburgo

veau, viande de veau/Kalbfleisch

Ungheria

borjúhús

Malta

vitella

Paesi Bassi

kalfsvlees

Austria

kalbfleisch

Polonia

cielęcina

Portogallo

vitela

Romania

carne de vițel

Slovenia

teletina

Slovacchia

teľacie mäso

Finlandia

vaalea vasikanliha/ljust kalvkött

Svezia

ljust kalvkött

Regno Unito

veal

B) Per le carni ottenute da bovini della categoria Z:



Paese di commercializzazione

Denominazioni di vendita da utilizzare

Belgio

jeune bovin, viande de jeune bovin/jongrundvlees/Jungrindfleisch

Bulgaria

телешко месо

Repubblica ceca

hovězí maso z mladého skotu

Danimarca

kalvekød

Germania

Jungrindfleisch

Estonia

noorloomaliha

Grecia

νεαρό μοσχάρι

Spagna

ternera, carne de ternera

Francia

jeune bovin, viande de jeune bovin

▼M19

Croatia

mlada junetina

▼M3

Irlanda

rosé veal

Italia

vitellone, carne di vitellone

Cipro

νεαρό μοσχάρι

Lettonia

jaunlopa gaļa

Lituania

Jautiena

Lussemburgo

jeune bovin, viande de jeune bovin/Jungrindfleisch

Ungheria

növendék marha húsa

Malta

vitellun

Paesi Bassi

rosé kalfsvlees

Austria

Jungrindfleisch

Polonia

młoda wołowina

Portogallo

vitelão

Romania

carne de tineret bovin

Slovenia

meso težjih telet

Slovacchia

mäso z mladého dobytka

Finlandia

vasikanliha/kalvkött

Svezia

kalvkött

Regno Unito

beef

3.

Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 2 possono essere integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati.

4.

Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 2, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se vengono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.

In particolare, i termini «veau», «telecí», «Kalb», «vμοσχάρι», «ternera», «kalv», «veal», «vitello», «vitella», «kalf», «vitela» e «teletina» non sono utilizzati in una denominazione di vendita o indicati sull'etichettatura di carne ottenuta da bovini di età superiore a dodici mesi.

IV.   Informazioni obbligatorie sull'etichetta

1.

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2000/13/CE e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, in ogni fase della produzione e della commercializzazione gli operatori appongono sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le informazioni seguenti:

a) l'età degli animali al momento della macellazione, indicata, a seconda dei casi, con la formula «età alla macellazione: sino a 8 mesi» per le carni ottenute da animali di età non superiore a otto mesi, o «età alla macellazione: da 8 a 12 mesi» per le carni ottenute da animali di età superiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi;

b) la denominazione di vendita ai sensi del punto III del presente allegato.

Tuttavia, in deroga alla lettera a), gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con la lettera di identificazione della categoria di cui al punto II del presente allegato.

2.

Per le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi poste in vendita non preimballate nei luoghi di vendita al dettaglio al consumatore finale, gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui sono indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.

V.   Informazioni facoltative sull'etichetta

Gli operatori possono integrare le informazioni obbligatorie di cui al punto IV con informazioni facoltative approvate secondo la procedura di cui agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

VI.   Registrazione

Ad ogni fase della produzione e della commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, gli operatori, al fine di garantire la veridicità delle informazioni dell'etichettatura di cui ai punti IV e V, registrano in particolare le seguenti informazioni:

a) un'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali, solo a livello di macello;

b) un'indicazione di un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra, da un lato, l'identificazione degli animali che sono all'origine delle carni e, dall'altro, la denominazione di vendita, l'età alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria, che figurano sull'etichetta di tali carni;

c) un'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento per consentire di stabilire una correlazione fra le entrate e le uscite.

VII.   Controlli ufficiali

1.

Entro il 1o luglio 2008 gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali intesi a verificare l'applicazione dell'articolo 113 ter e del presente allegato e ne informano la Commissione.

2.

I controlli ufficiali sono realizzati dalla o dalle autorità competenti conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( *3 ).

3.

La Commissione, congiuntamente con le autorità competenti, verifica che gli Stati membri si conformino alle disposizioni dell'articolo 113 ter e del presente allegato.

4.

Gli esperti della Commissione effettuano, qualora necessario, congiuntamente con le autorità competenti interessate e, se del caso, con gli esperti degli Stati membri, dei sopralluoghi al fine di accertarsi dell'applicazione dell'articolo 113 ter e del presente allegato.

5.

Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un sopralluogo fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza necessaria di cui possono aver bisogno nell'esecuzione dei loro compiti.

VIII.   Carni importate da paesi terzi

1.

Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi importate da paesi terzi sono commercializzate nella Comunità a norma dell'articolo 113 ter e del presente allegato.

2.

Un operatore di un paese terzo che desideri immettere sul mercato comunitario delle carni di cui al paragrafo 1 sottopone le sue attività al controllo dell'autorità competente designata dal paese terzo o, in assenza di quest'ultima, di un organismo terzo indipendente. L'organismo indipendente deve offrire tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla norma europea EN 45011 o dalla guida ISO/CEI 65 («Requisiti generali relativi agli organismi che procedono alla certificazione di prodotti»).

3.

L'autorità competente designata o, se del caso, l'organismo terzo indipendente garantiscono il rispetto dei requisiti dell'articolo 113 ter e del presente allegato.

IX.   Sanzioni

Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche che la Commissione può adottare ai sensi dell'articolo 194 del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 113 ter e del presente allegato e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni sulle sanzioni alla Commissione entro il 1o luglio 2009 e la informano immediatamente di ogni successiva modifica.

▼M10




ALLEGATO XI ter

CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

1.    Vino

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Il vino:

a) dopo le eventuali operazioni menzionate all’allegato XV bis, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5 % vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all’appendice del presente allegato, e non inferiore a 9 % vol per le altre zone viticole;

b) se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni menzionate all’allegato XV bis, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5 % vol;

c) ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. Tuttavia, a titolo di deroga:

 il limite massimo del titolo alcolometrico totale può raggiungere 20 % vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento da determinate superfici viticole della Comunità, decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4,

 il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento;

d) fatte salve eventuali deroghe che potranno essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, ha un’acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

La «retsina» è il vino prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire da mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L’uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino «retsina» in condizioni definite dalla normativa greca vigente.

In deroga alla lettera b), il «Tokaji eszencia» e il «Tokajská esencia” sono considerati vino.

2.    Vino nuovo ancora in fermentazione

Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

3.    Vino liquoroso

Il vino liquoroso è il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol;

b) avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco che la Commissione compila secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4;

c) ottenuto da:

 mosto di uve parzialmente fermentato,

 vino,

 una miscela dei prodotti suddetti, oppure

 mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta che la Commissione determina secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4;

d) avente un titolo alcolometrico naturale iniziale non inferiore a 12 % vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4;

e) e mediante aggiunta:

i) da soli o miscelati:

 di alcole neutro di origine vinica, compreso l’alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 % vol,

 di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 86 % vol,

ii) nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

 mosto di uve concentrato,

 una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera e), punto i), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino;

f) in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, ottenuto mediante aggiunta:

i) di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure

ii) di uno o più dei prodotti seguenti:

 alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 95 % vol e non superiore a 96 % vol,

 acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 86 % vol,

 acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e inferiore a 94,5 % vol; e

iii) eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

 mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite,

 mosto di uve concentrato ottenuto con l’azione del fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,

 mosto di uve concentrato,

 una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera f), punto ii), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

4.    Vino spumante

Il vino spumante è il prodotto:

a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

 di uve fresche,

 di mosto di uve, o

 di vino;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione; e

d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all’elaborazione del quale non è inferiore a 8,5 % vol.

5.    Vino spumante di qualità

Il vino spumante di qualità è il prodotto:

a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

 di uve fresche,

 di mosto di uve, o

 di vino;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione; e

d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all’elaborazione del quale non è inferiore a 9 % vol.

6.    Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità:

a) che è ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che deriva da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un elenco che la Commissione redige secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4. Il vino spumante di qualità del tipo aromatico prodotto tradizionalmente utilizzando vini durante la costituzione della partita è determinato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4;

b) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione;

c) il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6 % vol; e

d) il cui titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10 % vol.

Le norme specifiche concernenti altre caratteristiche o condizioni di produzione e di circolazione supplementari sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

7.    Vino spumante gassificato

Il vino spumante gassificato è il prodotto:

a) ottenuto da vino senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall’aggiunta di tale gas; e

c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione.

8.    Vino frizzante

Il vino frizzante è il prodotto:

▼M18

a) ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che presentano un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;

▼M10

b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol;

c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar; e

d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

9.    Vino frizzante gassificato

Il vino frizzante gassificato è il prodotto:

▼M18

a) ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato;

▼M10

b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;

c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar; e

d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

10.    Mosto di uve

Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

11.    Mosto di uve parzialmente fermentato

Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

12.    Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico naturale ed effettivo non inferiore a 8 % vol. Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini che la Commissione determina secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, non sono considerati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.

13.    Mosto di uve concentrato

Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 120 octies, non sia inferiore a 50,9 %.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

▼M18

14.    Mosto di uve concentrato rettificato

Il «mosto di uve concentrato rettificato» è il prodotto:

a) liquido non caramellizzato:

i) ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 120 octies, non sia inferiore a 61,7 %;

ii) che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

iii) che presenta le seguenti caratteristiche:

 pH non superiore a 5 per un valore di 25 °Brix,

 densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 °Brix,

 tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,

 indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25 °Brix,

 acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

 tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

 tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

 conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C e a 25 °Brix,

 tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

 presenza di mesoinositolo;

b) solido non caramellizzato:

i) ottenuto mediante cristallizzazione del mosto di uve concentrato rettificato liquido senza impiego di solvente;

ii) che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

iii) che presenta le seguenti caratteristiche dopo diluizione in una soluzione a 25 °Brix:

 pH non superiore a 7,5,

 densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100,

 tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,

 indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00,

 acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

 tenore di anidride solforosa non superiore a 10 mg/kg di zuccheri totali,

 tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

 conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C,

 tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

 presenza di mesoinositolo.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

▼M10

15.    Vino ottenuto da uve appassite

Il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto:

a) ottenuto senza alcun arricchimento da uve lasciate al sole o all’ombra per una disidratazione parziale;

b) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 16 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol; e

c) avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16 % vol (o 272 g di zucchero/l).

16.    Vino di uve stramature

Il vino di uve stramature è il prodotto:

a) ottenuto senza alcun arricchimento;

b) avente un titolo alcolometrico naturale superiore a 15 % vol; e

c) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 15 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12 % vol.

Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.

17.    Aceto di vino

L’aceto di vino è l’aceto:

a) ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino; e

b) avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.




Appendice all’allegato XI ter

Zone viticole

Le zone viticole sono quelle definite di seguito.

1. La zona viticola A comprende:

a)

in Germania : le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera a);

b)

in Lussemburgo : la regione viticola lussemburghese;

c)

in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito : le superfici viticole di questi paesi;

d)

nella Repubblica ceca : la regione viticola di Čechy.

2. La zona viticola B comprende:

a) in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;

b) in Francia, le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:

Alsazia : Bas-Rhin, Haut-Rhin,

Lorena : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

Champagne : Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

Giura : Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

Savoia : Savoie, Haute-Savoie, Isère (comune di Chapareillan),

Valle della Loira : Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne nonché le superfici vitate dell’arrondissement di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre;

c) in Austria, la superficie viticola austriaca;

d) nella Repubblica ceca, la regione viticola della Moravia e le superfici vitate non comprese al punto 1, lettera d);

e) in Slovacchia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Malokarpatská vinohradnícka oblast’, Južnoslovenská vinohradnícka oblast’, Nitrianska vinohradnícka oblast’, Stredoslovenská vinohradnícka oblast’, Východoslovenská vinohradnícka oblast’ e le superfici viticole non comprese al punto 3, lettera f);

f) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti:

nella regione Podravje : Štajerska Slovenija, Prekmurje,

nella regione Posavje : Bizeljsko Sremič, Dolenjska e Bela krajina, e le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 4, lettera d);

g) in Romania, la zona di Podișul Transilvaniei;

▼A1

h) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Moslavina, PrigorjeBilogora, Plešivica, Pokuplje e Zagorje-Međimurje.

▼M10

3. La zona viticola C I comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

 nei dipartimenti seguenti: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d’Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (ad eccezione del comune di Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (ad eccezione dell’arrondissement di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,

 negli arrondissement di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar),

 nell’arrondissement di Tournon, nei cantoni di Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge e la Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell’Ardèche;

b) in Italia, le superfici vitate nella regione Valle d’Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno;

c) in Spagna, le superfici vitate nelle province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya;

d) in Portogallo, le superfici vitate nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata del «Vinho Verde», nonché «Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras» (ad eccezione di «Freguesias da Carvoeira e Dois Portos»), appartenenti alla «Região viticola da Extremadura»;

e) in Ungheria, tutte le superfici vitate;

f) in Slovacchia, le superfici vitate in Tokajská vinohradnícka oblast’;

g) in Romania, le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera g), né al punto 4, lettera f);

▼A1

h) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatsko Podunavlje e Slavonija.

▼M10

4. La zona viticola C II comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

 nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni di Olette e Arles-sur-Tech), Vaucluse,

 nella parte del dipartimento del Var che confina a sud con il limite settentrionale dei comuni di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,

 nell’arrondissement di Nyons e nel cantone di Loriol sur Drôme del dipartimento della Drôme,

 nelle parti del dipartimento dell’Ardèche non comprese al punto 3, lettera a);

b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l’isola d’Elba e le altre isole dell’arcipelago toscano, le isole dell’arcipelago ponziano, Capri e Ischia;

c) in Spagna, le superfici vitate nelle province seguenti:

 Lugo, Orense, Pontevedra,

 Ávila (ad eccezione dei comuni che corrispondono alla «comarca» viticola determinata di Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,

 La Rioja,

 Álava,

 Navarra,

 Huesca,

 Barcelona, Girona, Lleida,

 nella parte della provincia di Saragozza situata a nord del fiume Ebro,

 nei comuni della provincia di Tarragona compresi nella denominazione di origine Penedés,

 nella parte della provincia di Tarragona che corrisponde alla «comarca» viticola determinata di Conca de Barberá;

d) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Brda o Goriška Brda, Vipavska dolina o Vipava, Kras e Slovenska Istra;

e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);

f) in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate;

▼A1

g) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija e Srednja i Južna Dalmacija.

▼M10

5. La zona viticola C III a) comprende:

a) in Grecia, le superfici vitate nei nomoi seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Lefcada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi nonché nell’isola di Thira (Santorini);

b) a Cipro, le superfici vitate situate a un’altitudine superiore a 600 metri;

c) in Bulgaria, le superfici vitate non comprese al punto 4, lettera e).

6. La zona viticola C III b) comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

 nei dipartimenti della Corsica,

 nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare e il limite dei comuni (anch’essi compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,

 nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech del dipartimento dei Pyrénées-Orientales;

b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l’isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie;

c) in Grecia, le superfici vitate non comprese al punto 5, lettera a);

d) in Spagna, le superfici vitate non comprese al punto 3, lettera c), né al punto 4, lettera c);

e) in Portogallo, le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 3, lettera d);

f) a Cipro, le superfici vitate situate a un’altitudine non superiore a 600 metri;

g) a Malta, tutte le superfici vitate.

7. La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1o marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1o marzo 1998.

▼B




ALLEGATO XII

DEFINIZIONI E DENOMINAZIONI RELATIVE AL LATTE E AI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI CUI ALL'ARTICOLO 114, PARAGRAFO 1

I.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a) «commercializzazione»: la detenzione o l’esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la vendita, la fornitura o qualsiasi altra forma di immissione in commercio;

b) «denominazione»: la denominazione utilizzata in tutte le fasi della commercializzazione.

II.   Utilizzo della denominazione «latte»

1. La denominazione «latte» è riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.

La denominazione «latte» può tuttavia essere utilizzata:

a) per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XIII;

b) congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l’origine e/o l’utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all’aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.

2. Ai sensi del presente allegato si intendono per «prodotti lattiero-caseari» i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

a) le seguenti denominazioni:

i) siero di latte

ii) crema di latte o panna

iii) burro

iv) latticello

v) butteroil

vi) caseina

vii) grasso del latte anidro (MGLA)

viii) formaggio

ix) iogurt

x) kefir

xi) kumiss

xii) viili/fil

xiii) smetana

xiv) fil;

b) le denominazioni a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura della presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ( 35 ), effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.

3. La denominazione «latte» e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto.

4. L'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari definiti dalla Commissione deve essere specificata quando essi non provengono dalla specie bovina.

III.   Uso delle denominazioni con riguardo ai prodotti concorrenti

1. Le denominazioni di cui al punto II del presente allegato non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui al suddetto punto.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

2. Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati al punto II del presente allegato non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciale, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa ( 36 ), né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.

Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il termine «latte» o le denominazioni di cui al punto II, paragrafo 2, secondo comma, del presente allegato possono essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 2000/13/CE.

IV.   Elenchi di prodotti e comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco indicativo dei prodotti che essi considerano rispondenti, nel loro territorio, ai prodotti indicati al punto III, paragrafo 1, secondo comma.

Se del caso, gli Stati membri completano successivamente tali elenchi e ne informano la Commissione.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni anno, anteriormente al 1o ottobre, una relazione sull’evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti concorrenti nell’ambito dell’applicazione del presente allegato affinché essa possa riferirne al Consiglio entro il 1o marzo dell’anno successivo.




ALLEGATO XIII

COMMERCIALIZZAZIONE DEL LATTE DESTINATO AL CONSUMO UMANO DI CUI ALL'ARTICOLO 114, PARAGRAFO 2

I.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a) «latte»: il prodotto della mungitura di una o più vacche;

b) «latte alimentare»: i prodotti di cui al punto III destinati ad essere venduti come tali al consumatore;

c) «tenore di materia grassa»: il rapporto in massa delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del latte in questione;

d) «tenore di materia proteica»: il rapporto in massa delle parti proteiche del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per 6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla massa.

II.   Fornitura o cessione al consumatore finale

1. Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare può essere fornito o ceduto senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività.

2. Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate al punto III del presente allegato. Tali denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle denominazioni composte.

3. Lo Stato membro prevede misure dirette ad informare il consumatore sulla natura e sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui l’omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella mente del consumatore.

III.   Latte alimentare

1. I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:

a) latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a 40 oC né ad un trattamento avente un effetto equivalente;

b) latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle seguenti formule:

i) latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50  % (m/m); tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una categoria supplementare di latte intero, il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00  % (m/m);

ii) latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque essere inferiore al 3,50  % (m/m);

c) latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell’1,50  % (m/m) ed un massimo dell’1,80  % (m/m);

d) latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50  % (m/m).

▼M3

Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura: «… % di materia grassa». Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono autorizzate esclusivamente:

a) al fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del latte tramite un prelievo o un’aggiunta di crema o un’aggiunta di latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;

b) l’arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine;

c) la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio.

Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c) sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull’imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili. Tale indicazione non dispensa tuttavia dall'obbligo di un'etichettatura nutrizionale stabilito dalla direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari ( 37 ). In caso di arricchimento con proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore o uguale al 3,8  % (m/m).

Tuttavia, lo Stato membro può limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c).

3. Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella zona di origine della raccolta;

b) avere una massa superiore o uguale a 1 028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5  % (m/m) di materia grassa e a una temperatura di 20 oC o l’equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa diverso;

c) contenere almeno il 2,9  % (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5  % (m/m) di materia grassa o una concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso.

IV.   Prodotti importati

I prodotti importati nella Comunità per essere venduti come latte alimentare sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

V. Si applicano le disposizioni della direttiva 2000/13/CE, in particolare per quanto concerne le disposizioni nazionali relative all’etichettatura del latte alimentare.

VI.   Controlli e sanzioni e loro notifica

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194 del presente regolamento, gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire il controllo dell’applicazione del presente regolamento, sanzionare le infrazioni, prevenire e reprimere le frodi.

Queste misure, nonché le loro eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione nel mese successivo alla loro adozione.




ALLEGATO XIV

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PRODOTTI DEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME DI CUI ALL'ARTICOLO 116

A.   Norme di commercializzazione applicabili alle uova di gallina della specie Gallus gallus

I.   Ambito di applicazione

1. Fatta salva la parte C del presente allegato concernente le disposizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile, la presente parte si applica in relazione alla commercializzazione all'interno della Comunità delle uova prodotte nella Comunità, importate da paesi terzi o destinate ad essere esportate fuori della Comunità.

2. Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente parte del presente allegato, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:

a) nel luogo di produzione, o

b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.

Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.

Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, la definizione dei termini «mercato pubblico locale», «vendita porta a porta» e «regione di produzione».

II.   Classificazione in base alla qualità e al peso

1. Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:

 categoria A o «uova fresche»,

 categoria B.

2. Le uova della categoria A sono classificate anche per peso. Tuttavia, la classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate all'industria alimentare e non alimentare.

3. Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all'industria alimentare e non alimentare.

III.   Stampigliatura delle uova

1. Le uova della categoria A sono stampigliate con il codice del produttore.

Le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore e/o con un'altra indicazione.

Gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo le uova della categoria B commercializzate esclusivamente nel loro territorio.

2. La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 si effettua nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate.

3. Le uova vendute dal produttore al consumatore finale su un mercato pubblico locale nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi sono stampigliate in modo conforme al disposto del punto 1.

Tuttavia, gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.

IV.   Importazione di uova

1. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, procede ad una valutazione delle norme di commercializzazione applicabili alle uova nei paesi terzi esportatori, su richiesta del paese interessato. Tale valutazione riguarda anche le disposizioni in materia di commercializzazione e di etichettatura, di metodi di allevamento e di controlli, nonché l'applicazione delle stesse. Se risulta che le disposizioni applicate offrono garanzie sufficienti quanto all'equivalenza con la normativa comunitaria, le uova importate dai paesi di cui trattasi sono stampigliate con un numero distintivo equivalente al codice del produttore.

2. Se necessario, la Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, conduce negoziati con i paesi terzi per definire modalità appropriate che consentano di offrire le garanzie di cui al punto 1 e per concludere accordi in materia.

3. Se non sono fornite garanzie sufficienti quanto all'equivalenza delle disposizioni in questione, le uova importate dal paese terzo di cui trattasi recano un codice che consente di identificare il paese d'origine e l'indicazione che il metodo di allevamento è un metodo «non specificato».

B.   Norme di commercializzazione per le carni di pollame

I.   Ambito di applicazione

▼M11

1. Fatta salva la parte C del presente allegato relativa alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile, le presenti disposizioni si applicano alla commercializzazione all’interno della Comunità, mediante attività industriale o commerciale, di alcuni tipi e presentazioni di carni di pollame, nonché alle preparazioni e ai prodotti a base di carni di pollame o di frattaglie di pollame delle seguenti specie, menzionate nell’allegato I, parte XX:

  Gallus domesticus,

 anatre,

 oche,

 tacchini,

 faraone.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle carni di pollame salate o in salamoia del codice NC 0210 99 39 di cui all’allegato I, parte XXI.

▼B

2. La presente parte non si applica:

a) alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori dalla Comunità;

b) al pollame ad eviscerazione differita di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 38 ).

3. Gli Stati membri possono derogare ai requisiti del presente regolamento nei casi di fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di pollame di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, da parte di un produttore la cui produzione annua è inferiore a 10 000 volatili.

II.   Definizioni

Fatte salve ulteriori definizioni stabilite dalla Commissione ai fini dell'applicazione della presente parte, si intende per:

1. «carni di pollame»: le carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento per il freddo;

▼M11

2. «carni di pollame fresche»: carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a – 2 °C e non superiore a + 4 °C. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario, per il sezionamento e il trattamento di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e trattate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;

3. «carni di pollame congelate»: carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nell’ambito delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a – 12 °C;

▼B

4. «carni di pollame surgelate»: le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a - 18 oC, con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana ( 39 );

▼M11

5. «preparazione a base di carni di pollame»: carni di pollame, incluse le carni di pollame ridotte in frammenti, che hanno subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne;

6. «preparazione a base di carni di pollame fresche»: preparazione di carni di pollame per la quale sono state utilizzate carni di pollame fresche. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario e solo entro il limite necessario a facilitare il sezionamento e trattamento effettuati nella fabbrica durante la produzione di preparazioni a base di carni di pollame fresche;

7. «prodotto a base di carne»: un prodotto a base di carne come definito nell’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 per il quale sono state utilizzate carni di pollame.

▼B

III.   Classificazione in base alla qualità e al peso

1. Le carni di pollame sono classificate in base alla qualità nella classe «A» o nella classe «B» in funzione della loro conformazione e dell'aspetto della carcassa o dei tagli.

▼M11 —————

Questa classificazione tiene conto, in particolare, dello sviluppo della carne, della presenza di grasso e dell'entità di eventuali lesioni e contusioni.

2.  ►M11  Le carni di pollame e le preparazioni a base di carni di pollame sono commercializzate in uno dei modi seguenti: ◄

 fresche,

 congelate,

 surgelate.

▼M11 —————

▼B

C.   Norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile

I.   Ambito di applicazione

1. La presente parte si applica in relazione alla commercializzazione e al trasporto di uova da cova e di pulcini e alla messa in incubazione di uova da cova a fini professionali nel territorio della Comunità o a fini commerciali.

2. Tuttavia, gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione con meno di 100 volatili, nonché gli incubatoi con una capienza inferiore a 1 000 uova da cova, non sono vincolati dalla presente parte.

II.   Stampigliatura e imballaggio delle uova da cova

1. Le uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini sono stampigliate individualmente.

2. Le uova da cova vengono trasportate in imballaggi puliti in modo ineccepibile, che contengono esclusivamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo di volatili, che provengono da un solo stabilimento.

3. L'imballaggio delle uova da cova importate da paesi terzi contiene esclusivamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo di volatili dello stesso paese d'origine e dello stesso speditore.

III.   Imballaggio dei pulcini

1. I pulcini sono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria dei volatili.

2. Le scatole contengono esclusivamente pulcini dello stesso incubatoio e recano almeno l'indicazione del numero distintivo dell'incubatoio.

3. I pulcini provenienti dai paesi terzi possono essere importati solo se sono suddivisi conformemente al punto 1. Le scatole devono contenere esclusivamente pulcini dello stesso paese di origine e dello stesso speditore.




ALLEGATO XV

NORME RELATIVE AI GRASSI DA SPALMARE DI CUI ALL'ARTICOLO 115

I.   Denominazioni di vendita

1. Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo 115 conformi ai requisiti indicati nell'appendice.

2. Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite nell'appendice, fatto salvo il punto II, paragrafo 2, o il punto III, paragrafi 2 e 3, del presente allegato.

Le denominazioni di vendita indicate nell'appendice sono riservate ai prodotti ivi definiti.

Tuttavia, il presente paragrafo non si applica:

a) alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;

b) ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90 %.

II.   Etichettatura e presentazione

1. A integrazione delle disposizioni della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui al punto I, paragrafo 1, del presente allegato contengono le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita definita nell'appendice;

b) il tenore, in percentuale del peso, di grassi totale all'atto dell'impiego nella fabbricazione dei prodotti di cui all'appendice;

c) il tenore, in percentuale del peso totale, di grassi vegetali, lattieri o di altri grassi animali, in ordine di peso decrescente, all'atto dell'impiego nella fabbricazione dei grassi composti di cui alla parte C dell'appendice;

d) per i prodotti indicati nell'appendice la percentuale di sale deve figurare in maniera particolarmente leggibile nell'elenco degli ingredienti.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), per i prodotti di cui alla parte B, punto 3, dell'appendice possono essere utilizzate quali denominazioni di vendita le diciture «minarina» e «halvarina».

3. La denominazione di vendita di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere utilizzata congiuntamente a uno o più termini per designare la specie di pianta e/o tipo di animale da cui provengono i prodotti o l'utilizzazione prevista di questi ultimi, nonché ad altri termini relativi ai metodi di trasformazione, purché detti termini non siano incompatibili con altre disposizioni comunitarie, in particolare con il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ( 40 ).

Possono inoltre essere utilizzate le indicazioni relative all'origine geografica, fatto salvo il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ( 41 ).

4. Il termine «vegetale» può essere utilizzato congiuntamente alla denominazione di vendita di cui alla parte B dell'appendice, a condizione che il prodotto contenga solo grassi di origine vegetale, con una tolleranza del 2 % del tenore di grassi per i grassi di origine animale. Tale tolleranza è applicabile anche se si fa riferimento a una specie vegetale.

5. Le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

6. Per quanto riguarda le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere introdotte dalla Commissione misure particolari per talune forme di pubblicità.

III.   Terminologia

1. La dicitura «tradizionale» può essere utilizzata congiuntamente alla denominazione «burro» prevista alla parte A, punto 1, dell'appendice quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte o panna.

Ai fini del presente punto il termine «crema di latte o panna» designa il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di un'emulsione di grassi in acqua con un tenore minimo, in peso, di grassi lattieri del 10 %.

2. Per i prodotti menzionati nell'appendice sono vietate diciture che enunciano, implicano o suggeriscono un tenore di grassi diverso da quello ivi indicato.

3. In deroga al paragrafo 2 è permesso aggiungere:

▼C1

a) le diciture «a ridotto tenore di grassi» o «alleggerito» per i prodotti indicati nell’appendice aventi un tenore di grassi superiore al 41 % e non superiore al 62 %;

▼B

b) le diciture «a basso tenore di grassi», «light» o «leggero» per i prodotti indicati nell'appendice aventi un tenore di grassi inferiore o pari al 41 %.

▼C1

Le diciture «a ridotto tenore di grassi» o «alleggerito», «a basso tenore di grassi», «light» o «leggero» possono, tuttavia, sostituire rispettivamente i termini «tre quarti» e «metà» di cui all’appendice.

IV.   Disposizioni nazionali

1. Nel rispetto delle disposizioni del presente allegato, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversificati. Esse consentono la valutazione dei livelli di qualità diversificati in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti dalle presenti disposizioni possano utilizzare, in condizioni non discriminatorie, le diciture che, in virtù di dette disposizioni, attestano la conformità ai suddetti criteri.

2. Le denominazioni di vendita di cui al punto II, paragrafo 1, lettera a), possono essere completate da un riferimento al livello di qualità del prodotto in oggetto.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il controllo dell'applicazione di tutti i criteri di cui al paragrafo 1, secondo comma, che consentono di determinare i livelli di qualità. Il controllo si estende al prodotto finale e deve essere eseguito in modo regolare e frequente, da uno o più enti di diritto pubblico designati dallo Stato membro, o da un ente riconosciuto e soggetto alla vigilanza del medesimo. Gli stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli enti da essi designati.

V.   Prodotti importati

I prodotti importati nella Comunità devono essere conformi alle disposizioni del presente allegato nei casi previsti al punto I, paragrafo 1.

VI.   Sanzioni

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 194, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione dell'articolo 115 e del presente allegato e, eventualmente, dei relativi provvedimenti nazionali di esecuzione e ne informano la Commissione.




Appendice dell'allegato XV



Gruppo di grassi

Denominazioni di vendita

Categoria(e) di prodotti

Definizioni

Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi

A.  Grassi lattieri

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua, ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale. Tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte.

1.  Burro

Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell’80 %, ma inferiore al 90 %, e tenori massimi di acqua del 16 % e di estratto secco non grasso del 2 %.

2.  Burro tre quarti (*1)

Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60 % e massimo del 62 %.

3.  Burro metà (*2)

Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39 % e massimo del 41 %.

4.  Grasso lattiero da spalmare X %

Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri:

— inferiori al 39 %,

— superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

— superiori al 62 % ed inferiori all’80 %.

B.  Grassi

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi di origine lattiera non superiore al 3 % del tenore di grassi.

1.  Margarina

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi pari o superiore all’80 %, ma inferiore al 90 %

2.  Margarina tre quarti (*3)

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %.

3.  Margarina metà (*4)

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %.

4.  Grasso da spalmare X %

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:

— inferiori al 39 %,

— superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

— superiori al 62 % ed inferiori all’80 %.

C.  Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua derivati da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano con un tenore di grassi lattieri compreso fra il 10 % e l'80 % del tenore di grassi.

1.  Mélange

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore minimo di grassi dell’80 % e inferiore al 90 %.

2.  Tre quarti mélange (*5)

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %.

3.  Metà mélange (*6)

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %.

4.  Miscela di grassi da spalmare X %

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:

— inferiori al 39 %,

— superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

— superiori al 62 % ed inferiori all’80 %.

(*1)   Corrispondente in lingua danese a «smør 60».

(*2)   Corrispondente in lingua danese a «smør 40».

(*3)   Corrispondente in lingua danese a «margarine 60».

(*4)   Corrispondente in lingua danese a «margarine 40».

(*5)   Corrispondente in lingua danese a «blandingsprodukt 60».

(*6)   Corrispondente in lingua danese a «blandingsprodukt 40».

Nota

:

i grassi lattieri dei prodotti menzionati nell’appendice possono essere modificati solo mediante procedimenti fisici.

▼M10




ALLEGATO XV bis

ARRICCHIMENTO, ACIDIFICAZIONE E DISACIDIFICAZIONE IN ALCUNE ZONE VITICOLE

A.    Limiti di arricchimento

1. Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole della Comunità di cui all’appendice dell’allegato XI ter lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’articolo 120 bis, paragrafo 2.

2. L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:

a) 3 % vol nella zona viticola A di cui all’appendice dell’allegato XI ter;

b) 2 % vol nella zona viticola B di cui all’appendice dell’allegato XI ter;

c) 1,5 % vol nella zona viticola C di cui all’appendice dell’allegato XI ter.

3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli gli Stati membri possono chiedere che il limite o i limiti di cui al punto 2 siano innalzati dello 0,5 %. In risposta a tale richiesta, la Commissione presentarà quanto prima il progetto di misura legislativa al comitato di gestione previsto all’articolo 195, paragrafo 1. La Commissione si adopererà per adottare una decisione entro quattro settimane dalla presentazione della richiesta.

B.    Operazioni di arricchimento

1. L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:

a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;

b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l’aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa;

c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.

2. Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell’articolo 103 sexvicies.

3. L’aggiunta di saccarosio di cui al punto 1, lettere a), e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle seguenti zone:

a) nella zona viticola A di cui all’appendice dell’allegato XI ter;

b) nella zona viticola B di cui all’appendice dell’allegato XI ter;

c) nella zona viticola C di cui all’appendice dell’allegato XI ter, salvo i vigneti situati in Italia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo, a Cipro e nei dipartimenti francesi sotto la giurisdizione delle corti d’appello di:

 Aix-en-Provence,

 Nîmes,

 Montpellier,

 Toulouse,

 Agen,

 Pau,

 Bordeaux,

 Bastia.

Tuttavia, l’arricchimento tramite zuccheraggio a secco può essere autorizzato dalle autorità nazionali in via eccezionale nei dipartimenti francesi summenzionati. La Francia notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni di questo tipo.

4. L’aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l’effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l’11 % nella zona viticola A, l’8 % nella zona viticola B e il 6,5 % nella zona viticola C, indicate nell’appendice dell’allegato XI ter.

5. La concentrazione del mosto di uve o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1:

a) non può avere l’effetto di ridurre di oltre il 20 % il volume iniziale di tali prodotti;

b) nonostante il disposto della sezione A, punto 2, lettera c), non aumenta di oltre il 2 % vol. il titolo alcolometrico naturale di tali prodotti.

6. Le operazioni di cui ai punti 1 e 5 non possono avere l’effetto di portare il titolo alcolometrico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:

a) a oltre 11,5 % vol. nella zona viticola A indicata nell’appendice dell’allegato XI ter;

b) a oltre 12 % vol. nella zona viticola B indicata nell’appendice dell’allegato XI ter;

c) a oltre 12,5 % vol. nella zona viticola C I indicata nell’appendice dell’allegato XI ter;

d) a oltre 13 % vol. nella zona viticola C II indicata nell’appendice dell’allegato XI ter; e

e) a oltre 13,5 % vol. nella zona viticola C III indicata nell’appendice dell’allegato XI ter.

7. In deroga al punto 6, gli Stati membri possono:

a) con riguardo al vino rosso, portare il limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti di cui al punto 6 a 12 % vol. nella zona viticola A e a 12,5 % vol. nella zona viticola B indicate nell’appendice dell’allegato XI ter;

b) portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione di origine a un livello che essi determinano.

C.    Acidificazione e disacidificazione

1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:

a) di una disacidificazione nelle zone viticole A, B e C I indicate nell’appendice dell’allegato XI ter;

b) di un’acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7, nelle zone viticole C I, C II, e C III a), indicate nell’appendice dell’allegato XI ter; oppure

c) di un’acidificazione nella zona viticola C III b), di cui all’appendice dell’allegato XI ter.

2. L’acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.

3. L’acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.

4. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

5. Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

6. Nonostante il punto 1, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l’acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, indicate nell’appendice dell’allegato XI ter, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3.

7. L’acidificazione e l’arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, nonché l’acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

D.    Trattamenti

1. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell’acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un’altra bevanda destinata al consumo umano diretto, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera l), diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

2. La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

3. L’acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell’azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l’elaborazione del vino.

4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2, e 3, è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l’esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottigliatori, trasformatori e commercianti, determinati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.

5. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall’articolo 185 quater, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.

6. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate soltanto:

a) posteriormente al 1o gennaio nella zona viticola C di cui all’appendice dell’allegato XI ter;

b) posteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B di cui all’appendice dell’allegato XI ter e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.

7. Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l’acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l’anno.




ALLEGATO XV ter

RESTRIZIONI

A.    Disposizioni generali

1. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l’aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari.

2. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l’aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato e vino frizzante.

3. Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.

B.    Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

1. Il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10 , 2204 21 e 2204 29 . Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più severe all’elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10 , 2204 21 e 2204 29 .

2. Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio della Comunità.

3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all’elaborazione nel Regno Unito, in Irlanda e in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l’uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita «vino».

4. Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l’elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1o gennaio 1985, e per l’elaborazione di vini di uve stramature.

5. Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate dal Consiglio in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve, il succo di uve concentrato e il vino, o le miscele di detti prodotti, originari di paesi terzi non possono essere trasformati in prodotti di cui all’allegato XI ter o aggiunti a tali prodotti nel territorio della Comunità.

C.    Taglio dei vini

Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate dal Consiglio in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, sono vietati nella Comunità il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra vini originari di paesi terzi.

D.    Sottoprodotti

1. È vietata la sovrappressione delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.

Gli Stati membri stabiliscono la quantità di alcole contenuta in tali sottoprodotti a un livello almeno pari al 5 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2. Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l’alcole, l’acquavite o il vinello. A condizioni che la Commissione determina secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, è permesso il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, se tale pratica è utilizzata tradizionalmente per la produzione di «Tokaji fordítás» e «Tokaji máslás» in Ungheria e di «Tokajský forditáš» e «Tokajský mášláš” in Slovacchia.

3. Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile.

4. Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.

5. Fatta salva la possibilità per gli Stati membri di decidere di prescrivere l’eliminazione dei sottoprodotti tramite distillazione, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

▼B




ALLEGATO XVI

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 118

1.   OLI DI OLIVA VERGINI

Gli oli ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

a)  Olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8  g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b)  Olio di oliva vergine:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c)  Olio di oliva lampante:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

2.   OLIO DI OLIVA RAFFINATO

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell’olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3  g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3.   OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4.   OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO

Olio ottenuto dalla sansa d’oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all’olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l’olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5.   OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO

Olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3  g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6.   OLIO DI SANSA DI OLIVA

Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall’olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

▼M3




ALLEGATO XVI bis

ELENCO TASSATIVO DELLE REGOLE CHE POSSONO ESSERE ESTESE AI PRODUTTORI NON ADERENTI A NORMA DEGLI ARTICOLI 125 septies E 125 terdecies

1.   Regole relative alla conoscenza della produzione

a) dichiarazione delle intenzioni di coltivazione, per prodotto ed eventualmente per varietà;

b) dichiarazione delle coltivazioni avviate;

c) dichiarazione delle superfici totali coltivate, ripartite per prodotto e possibilmente per varietà;

d) dichiarazione dei quantitativi previsti e delle date probabili del raccolto, per prodotto e possibilmente per varietà;

e) dichiarazione periodica dei quantitativi raccolti e delle scorte disponibili, per varietà;

f) informazioni sulle capacità di magazzinaggio.

2.   Regole di produzione

a) scelta delle sementi da utilizzare in funzione della destinazione del prodotto prevista (mercato dei prodotti freschi o trasformazione industriale);

b) diradamento dei frutteti.

3.   Regole di commercializzazione

a) rispetto delle date previste per l'inizio del raccolto e scaglionamento della commercializzazione;

b) rispetto dei criteri minimi in materia di qualità e di calibro;

c) regole in materia di condizionamento, presentazione, imballaggio e marcatura nella prima fase di immissione sul mercato;

d) indicazione dell'origine del prodotto.

4.   Regole di tutela dell'ambiente

a) regole relative all'impiego di concimi e fertilizzanti;

b) regole relative all'impiego di prodotti fitosanitari e agli altri metodi di difesa delle colture;

c) regole relative al tenore massimo di residui di prodotti fitosanitari o di fertilizzanti negli ortofrutticoli;

d) regole relative allo smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali usati;

e) regole relative ai prodotti ritirati dal mercato.

5.   Regole relative alla promozione e alla comunicazione nel contesto della prevenzione e della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera c).

▼B




ALLEGATO XVII

DAZI ALL'IMPORTAZIONE PER IL RISO DI CUI AGLI ARTICOLI 137 E 139

1.   Dazi all’importazione del riso semigreggio

a) 30 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui all'articolo 137, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 %;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 137, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 %;

b) 42,5 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui all'articolo 137, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari al medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15 %;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 137, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari allo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15 %;

c) 65 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui all'articolo 137, paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15 %;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 137, paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15 %.

2.   Dazi all'importazione del riso semilavorato e lavorato

a) 175 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono superiori a 387 743 tonnellate;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori a 182 239 tonnellate;

b) 145 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa non sono superiori a 387 743 tonnellate;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non sono superiori a 182 239 tonnellate.




ALLEGATO XVIII

VARIETÀ DI RISO BASMATI DI CUI ALL'ARTICOLO 138

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Tipo-3 (Dehradun)




ALLEGATO XIX

STATI DI CUI ALL'ARTICOLO 153, PARAGRAFO 3, ALL'ARTICOLO 154, PARAGRAFO 1, LETTERA b), E ALL'ALLEGATO III, PARTE II, PUNTO 12

Barbados

Belize

Costa d’Avorio

Repubblica del Congo

Figi

Guyana

India

Giamaica

Kenia

Madagascar

Malawi

Maurizio

Mozambico

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis — Anguilla

Suriname

Swaziland

Tanzania

Trinidad e Tobago

Uganda

Zambia

Zimbabwe




ALLEGATO XX

ELENCO DELLE MERCI DEI SETTORI DEI CEREALI, DEL RISO, DELLO ZUCCHERO, DEL LATTE E DELLE UOVA AI FINI DELL’ARTICOLO 26, LETTERA a), PUNTO ii), E AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI DI CUI ALLA PARTE III, CAPO III, SEZIONE II

Parte I: Cereali



Codice NC

Designazione

ex  04 03

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

–  Yogurt:

da 0403 10 51 a

0403 10 99

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0403 90

–  altri:

da 0403 90 71 a

0403 90 99

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

ex  07 10

Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati:

0710 40 00

–  Granturco dolce

ex  07 11

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90 30

– – –  Granturco dolce

ex  17 04

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della sottovoce 1704 90 10

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex  19 01

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

–  Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

–  Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

–  altri:

da 1901 90 11 a

1901 90 19

– –  Estratti di malto

 

– –  altri:

1901 90 99

– – –  altri

ex  19 02

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

–  Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

– –  contenenti uova

1902 19

– –  altre

ex 1902 20

–  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –  altre:

1902 20 91

– – –  cotte

1902 20 99

– – –  altre

1902 30

–  altre paste alimentari

1902 40

–  Cuscus

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

ex  20 01

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

 

–  altri:

2001 90 30

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

ex  20 04

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2004 10

–  Patate:

 

– –  altre:

2004 10 91

– – –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

–  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex  20 05

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2005 20

–  Patate:

2005 20 10

– –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

–  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex  20 08

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

–  altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19 :

2008 99

– –  altri:

 

– – –  senza aggiunta di alcole:

 

– – – –  senza aggiunta di zuccheri:

2008 99 85

– – – – –  Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

ex  21 01

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

2101 12

– –  Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12 98

– – –  altre

2101 20

–  Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

2101 20 98

– – –  altri

2101 30

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

– –  Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 19

– – –  altri

 

– –  Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 99

– – –  altri

ex  21 02

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere preparati:

2102 10

–  Lieviti vivi

2102 10 31 e

2102 10 39

– –  Lieviti da panificazione

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex  21 06

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 90

–  altre:

 

– –  altre:

2106 90 92

– – – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5  % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – – –  altre

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

ex  22 08

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 30

–  Whisky:

da 2208 30 32 a

2208 30 88

– –  altri, diversi da quello detto «Bourbon»

2208 50

–  Gin e acquavite di ginepro (genièvre)

2208 60

–  Vodka

2208 70

–  Liquori

2208 90

–  altri:

 

– –  altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

– – –  inferiore o uguale a 2 litri:

2208 90 41

– – – –  Ouzo

 

– – – –  altre:

 

– – – – –  Acquaviti:

 

– – – – – –  altre:

2208 90 52

– – – – – – –  Korn

2208 90 54

– – – – – – –  Tequila

2208 90 56

– – – – – – –  altre

2208 90 69

– – – – –  altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

– – –  superiore a 2 litri:

 

– – – –  Acquaviti:

2208 90 75

– – – – –  Tequila

2208 90 77

– – – – –  altre

2208 90 78

– – – –  altre bevande contenenti alcole di distillazione

2905 43 00

– –  Mannitolo

2905 44

– –  D–glucitolo (sorbitolo)

ex  33 02

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

–  dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

– –  dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –  Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

– – – –  altre:

3302 10 29

– – – – –  altre

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

ex  38 09

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

–  a base di sostanze amilacee

3824 60

–  Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Parte II: Riso



Codice NC

Designazione

ex  04 03

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

–  Yogurt:

da 0403 10 51 a

0403 10 99

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0403 90

–  altri:

da 0403 90 71 a

0403 90 99

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

ex  17 04

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

da 1704 90 51 a

1704 90 99

– –  altri

ex  18 06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le sottovoci 1806 10 , 1806 20 70 , 1806 90 60 , 1806 90 70 e 1806 90 90

ex  19 01

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

–  Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

–  Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

–  altri:

da 1901 90 11 a

1901 90 19

– –  Estratti di malto

 

– –  altri:

1901 90 99

– – –  altri

ex  19 02

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

1902 20

–  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –  altre

1902 20 91

– – –  cotte

1902 20 99

– – –  altre

1902 30

–  altre paste alimentari

1902 40

–  Cuscus

1902 40 90

– –  altre

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

ex  19 05

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1905 90 20

– –  Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

ex  20 04

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2004 10

–  Patate:

 

– –  altre:

2004 10 91

– – –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

ex  20 05

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2005 20

–  Patate:

2005 20 10

– –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

ex  21 01

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

2101 12

– –  Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12 98

– – –  altri

2101 20

–  Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

2101 20 98

– – –  altri

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex  21 06

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 90

–  altre:

 

– –  altre:

2106 90 92

– – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5  % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – –  altre

ex  35 05

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi amidi e fecole della sottovoce 3505 10 50

ex  38 09

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

–  a base di sostanze amilacee

Parte III: Zucchero



Codice NC

Designazione

ex  04 03

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

–  Yogurt:

da 0403 10 51 a

0403 10 99

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0403 90

–  altri:

da 0403 90 71 a

0403 90 99

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

ex  07 10

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

–  Granturco dolce

ex  07 11

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

–  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –  Ortaggi o legumi:

0711 90 30

– – –  Granturco dolce

1702 50 00

–  Fruttosio chimicamente puro

ex  17 04

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della sottovoce 1704 90 10

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex  19 01

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

–  Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

–  Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

–  altri:

 

– –  altri:

1901 90 99

– – –  altri

ex  19 02

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

1902 20

–  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –  altre:

1902 20 91

– – –  cotte

1902 20 99

– – –  altre

1902 30

–  Altre paste alimentari

1902 40

–  Cuscus

1902 40 90

– –  altre

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

ex  19 05

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

1905 10 00

–  Pane croccante detto «Knäckebrot»

1905 20

–  Pane con spezie (panpepato)

1905 31

– –  Biscotti con aggiunta di dolcificanti

1905 32

– –  Cialde e cialdine

1905 40

–  Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

1905 90

–  altri:

 

– –  altri:

1905 90 45

– – –  Biscotti

1905 90 55

– – –  Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati:

 

– – –  altri:

1905 90 60

– – – –  con aggiunta di dolcificanti

1905 90 90

– – – –  altri

ex  20 01

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

2001 90

–  altri:

2001 90 30

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

ex  20 04

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2004 10

–  Patate:

 

– –  altre

2004 10 91

– – –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

–  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex  20 05

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2005 20

–  Patate:

2005 20 10

– –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

–  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex  21 01

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

–  Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12

– –  Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12 98

– – –  altri:

2101 20

–  Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

– –  Preparazioni:

2101 20 98

– – –  altri

2101 30

–  Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

– –  Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 19

– – –  altri

 

– –  Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 99

– – –  altri

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex  21 06

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

ex 2106 90

–  altre:

 

– –  altre:

2106 90 92

– – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5  % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – –  altre

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche

ex  22 08

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 20

–  Acquaviti di vino o di vinacce:

ex 2208 50

–  Acquavite di ginepro (genièvre)

2208 70

–  Liquori

ex 2208 90

–  altri

da 2208 90 41 a

2208 90 78

– –  altre acquaviti e bevande contenenti alcole di distillazione

2905 43 00

– –  Mannitolo

2905 44

–  D-glucitolo (sorbitolo)

ex  33 02

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

–  dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

– –  dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –  Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

– – – – –  altre (con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 vol)

3302 10 29

– – – – –  altre

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche:

3824 60

–  Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Parte IV: Latte



Codice NC

Designazione

ex  04 05

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

–  Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

0405 20 30

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

ex  15 17

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

1517 10

–  Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10

– –  avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1517 90

–  altre:

1517 90 10

– –  avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

ex  17 04

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

ex 1704 90

–  altri, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

ex  18 06

Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusa la polvere di cacao dolcificata solamente con saccarosio della sottovoce ex 1806 10

ex  19 01

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

–  Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

–  Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

–  altri:

 

– –  altri:

1901 90 99

– – –  altri

ex  19 02

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

–  Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 19

– –  altre

1902 20

–  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –  altre:

1902 20 91

– – –  cotte

1902 20 99

– – –  altre

1902 30

–  altre paste alimentari

1902 40

–  Cuscus

1902 40 90

– –  altre

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

ex  19 05

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1905 10 00

Pane croccante detto «Knäckebrot»

1905 20

–  Pane con spezie (panpepato)

 

–  Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine:

1905 31

– –  Biscotti con aggiunta di dolcificanti

1905 32

– –  Cialde e cialdine

1905 40

–  Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

1905 90

–  altri:

 

– –  altri:

1905 90 45

– – –  Biscotti

1905 90 55

– – –  Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati:

 

– – –  altri:

1905 90 60

– – – –  con aggiunta di dolcificanti

1905 90 90

– – – –  altri

ex  20 04

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2004 10

–  Patate:

 

– –  altre:

2004 10 91

– – –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

ex  20 05

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2005 20

–  Patate:

2005 20 10

–  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex  21 06

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 90

–  altre:

 

– –  altre:

2106 90 92

– – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5  % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – –  altre

ex  22 02

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 :

2202 90

–  altre:

 

– –  altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 :

2202 90 91

– – –  inferiore a 0,2  %

2202 90 95

– – –  uguale o superiore a 0,2  % e inferiore a 2 %

2202 90 99

– – –  uguale o superiore a 2 %

ex  22 08

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 70

–  Liquori

2208 90

–  altri:

 

– –  altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

– – –  inferiore o uguale a 2 litri:

 

– – – –  altre:

2208 90 69

– – – – –  altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

– – –  superiore a 2 litri:

2208 90 78

– – – –  altre bevande contenenti alcole di distillazione

ex  33 02

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

–  dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

– –  dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –  Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

– – – –  altre:

3302 10 29

– – – – –  altri

3501

Caseina, caseinati ed altri derivati della caseina; colle di caseina

ex  35 02

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

3502 20

–  Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

 

– –  altra:

3502 20 91

– – –  essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

3502 20 99

– – –  altra

Parte V: Uova



Codice NC

Designazione

ex da 0403 10 51 a

ex 0403 10 99 e

ex da 0403 90 71 a

ex 0403 90 99

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex  19 01

Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1902 11 00

–  Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova

ex  19 04

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

ex  19 05

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1905 20

–  Pane con spezie (panpepato)

1905 31

– –  Biscotti con aggiunta di dolcificanti;

1905 32

– – –  Cialde e cialdine

1905 40

–  Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

ex 1905 90

–  altri, esclusi i prodotti delle sottovoci da 1905 90 10 a 1905 90 30

ex 2105 00

Gelati, contenenti cacao

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

ex 2208 70

–  Liquori

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine

3502 11 90

– – –  altra ovalbumina essiccata

3502 19 90

– – –  altra ovalbumina




ALLEGATO XXI

ELENCO DI DETERMINATE MERCI CONTENENTI ZUCCHERO AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RETRIBUZIONI DI CUI ALLA PARTE III, CAPO III, SEZIONE II

I prodotti elencati nell'allegato I, parte X.




ALLEGATO XXII

TAVOLE DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 202

1.   Regolamento (CEE) n. 234/68



Regolamento (CEE) n. 234/68

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera m)

Articolo 2

Articolo 54

Articoli 3, 4 e 5

Articolo 113

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 173

Articolo 8

Parte III, capo II, sezione I

Articolo 9

Articolo 135

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 10 bis

Articolo 159

Articolo 11

Articolo 180

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 195

Articolo 14

Articolo 195

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

2.   Regolamento (CEE) n. 827/68



Regolamento (CEE) n. 827/68

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera u)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 135

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 129

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 128

Articolo 3

Articolo 159

Articolo 4

Articolo 5, primo comma

Articolo 180

Articolo 5, secondo comma

Articolo 182, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 195

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

3.   Regolamento (CEE) n. 2729/75



Regolamento (CEE) n. 2729/75

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 149

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 150

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 151

Articolo 3

Articolo 152

4.   Regolamento (CEE) n. 2759/75



Regolamento (CEE) n. 2759/75

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera q)

Articolo 2

Articolo 54

▼M3

Articolo 3, primo comma, primo trattino

Articolo 31, paragrafo 1, lettera e)

▼B

Articolo 3, primo comma, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 3, secondo comma

Articolo 3, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 2

Articoli 17 e 37

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 42

Articolo 4, paragrafo 6, primo trattino

Articolo 17 e articolo 37, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 6, secondo trattino

Articolo 43, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 6, terzo trattino

Articolo 43

Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 24

Articolo 5, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 43, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 31, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 43

Articolo 6

Articolo 25

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 43

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 130 e articolo 161, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma

Articoli 132 e 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 9

Articolo 135

Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 141

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 143

Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 144

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 148

Articolo 12

Articolo 186, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 162, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 163

Articolo 13, paragrafi 3 e 4

Articolo 164

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 170

Articolo 13, paragrafi da 6 a 10

Articolo 167

Articolo 13, paragrafo 11

Articolo 169

Articolo 13, paragrafo 12

Articolo 170

Articolo 14

Articoli 160 e 174

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 16

Articolo 159

Articolo 19

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 44

Articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 46

Articolo 21

Articolo 180

Articolo 22

Articolo 192

Articolo 24

Articolo 195

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

5.   Regolamento (CEE) n. 2771/75



Regolamento (CEE) n. 2771/75

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera s)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 54

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 116

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articoli 130 e 161

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

Articoli 132 e 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 135

Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 141

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 143

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 144

Articolo 6, paragrafo 4

Articoli 145 e 148

Articolo 7

Articolo 186, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 162, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 163

Articolo 8, paragrafi 3 e 4

Articolo 164

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 170

Articolo 8, paragrafi da 6 a 11

Articolo 167

Articolo 8, paragrafo 12

Articolo 169

Articolo 8, paragrafo 13

Articolo 170

Articolo 9

Articolo 160

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 11

Articolo 159

Articolo 13

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 44

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 45

Articolo 14, paragrafi 2 e 3

Articolo 46

Articolo 15

Articolo 192

Articoli 16 e 17

Articolo 195

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 180

Articolo 20

Articolo 21

6.   Regolamento (CEE) n. 2777/75



Regolamento (CEE) n. 2777/75

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera t)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 54

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 116

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articoli 130 e 161

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

Articoli 132 e 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 135

Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 141

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 143

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 144

Articolo 6, paragrafo 4

Articoli 145 e 148

Articolo 7

Articolo 186, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 162, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 163

Articolo 8, paragrafi 3 e 4

Articolo 164

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 170

Articolo 8, paragrafi da 6 a 10

Articolo 167

Articolo 8, paragrafo 11

Articolo 169

Articolo 8, paragrafo 12

Articolo 170

Articolo 9

Articoli 160 e 174

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 11

Articolo 159

Articolo 13

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 44

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 45

Articolo 14, paragrafi 2 e 3

Articolo 46

Articolo 15

Articolo 192

Articoli 16 e 17

Articolo 195

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 180

Articolo 20

Articolo 21

7.   Regolamento (CEE) n. 2782/75



Regolamento (CEE) n. 2782/75

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 121, lettera f), punto i)

Articolo 2

Allegato XIV, punto C.I

Articolo 3

Articolo 121, lettera f), punto ii)

Articolo 4

Articolo 192

Articolo 5

Allegato XIV, punto C.II, e articolo 121, lettera f), punto iii)

Articolo 6

Allegato XIV, punto C.II, paragrafo 3, e articolo 121, lettera f), punto iii)

Articolo 7

Articolo 12, lettera f), punto iv)

Articolo 8

Articolo 121, lettera f), punto v)

Articolo 9

Articolo 121, lettera f), punto vi)

Articolo 10

Articolo 192

Articolo 11

Allegato XIV, punto C.III, paragrafi 1 e 2

Articolo 12

Allegato XIV, punto C.III, paragrafo 3, e articolo 121, lettera f), punto iii)

Articolo 13

Articolo 121, lettera f), punto vii)

Articolo 14

Articolo 121, lettera f)

Articolo 15

Articolo 121, lettera f)

Articolo 16

Articoli 192 e 194

Articolo 17

Articolo 121, lettera f)

8.   Regolamento (CEE) n. 707/76



Regolamento (CEE) n. 707/76

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 122

Articoli 2 e 3

Articolo 127

9.   Regolamento (CEE) n. 1055/77



Regolamento (CEE) n. 1055/77

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 39, paragrafi da 1 a 4

Articolo 2

Articolo 39, paragrafo 5

Articolo 3

Articolo 39, paragrafi 6 e 7

Articolo 4

Articolo 43

Articolo 5

Articolo 39, paragrafo 1, secondo comma

10.   Regolamento (CEE) n. 2931/79



Regolamento (CEE) n. 2931/79

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 172

11.   Regolamento (CEE) n. 3220/84



Regolamento (CEE) n. 3220/84

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 43, lettera m), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

Allegato V, lettera B, punti I e III

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

Allegato V, lettera B, punto III

Articolo 2, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma

Articolo 43, lettera m)

Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 43

Articolo 2, paragrafo 3, terzo comma

Allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 43 e allegato V, lettera B, punto II

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 43

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

Allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Allegato V, lettera B, punto II

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 43, lettera m), punto iv)

Articoli 4 e 5

Articolo 43, lettera m)

12.   Regolamento (CEE) n. 1898/87



Regolamento (CEE) n. 1898/87

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 114, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XII, punto I

Articolo 2

Articolo 114, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XII, punto II

Articolo 3

Articolo 114, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XII, punto III

Articolo 4, paragrafi 1 e 3

Articolo 114, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XII, punto IV

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 121

13.   Regolamento (CEE) n. 3730/87



Regolamento (CEE) n. 3730/87

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 27, paragrafi 1 e 2

Articolo 2

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 4

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 43

14.   Regolamento (CEE) n. 1186/90



Regolamento (CEE) n. 1186/90

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Allegato V, lettera A, punto V, primo comma

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 43, lettera m)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 43, lettera m)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 43, lettera m), punto iii)

Articolo 3

Articolo 194

15.   Regolamento (CEE) n. 1906/90



Regolamento (CEE) n. 1906/90

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Allegato XIV, lettera B, punto I, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 121, lettera e), punto ii)

Articolo 1, paragrafo 3

Allegato XIV, lettera B, punto I, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3 bis

Allegato XIV, lettera B, punto I, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1

Allegato XIV, lettera B, punto II, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafi da 2 a 4

Articolo 121, lettera e), punto i)

Articolo 2, paragrafi da 5 a 7

Allegato XIV, lettera B, punto II, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 121, lettera e), punto i)

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Allegato XIV, lettera B, punto III, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 3

Allegato XIV, lettera B, punto III, paragrafo 3, e articolo 121, lettera e)

Articolo 4

Articolo 121, lettera e), punto iv)

Articolo 5, paragrafi da 1 a 5

Articolo 121, lettera e), punto iv)

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 121, lettera e), punto v), e articolo 194

Articolo 6

Articolo 121, lettera e), punto vi)

Articolo 7

Articolo 121, lettera e), punto vii), e articolo 194

Articolo 8

Articoli 192 e 194

Articolo 9

Articolo 121, lettera e)

Articolo 10

Articolo 194

Articolo 11

Articolo 192

16.   Regolamento (CEE) n. 2204/90



Regolamento (CEE) n. 2204/90

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 119

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 121, lettera i)

Articolo 2

Articolo 119, in combinato disposto con l’allegato III, parte V, punto 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 121, lettera i), e articolo 194

Articolo 3, paragrafo 2

Articoli 192 e 194

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 194

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 121

17.   Regolamento (CEE) n. 2075/92



Regolamento (CEE) n. 2075/92

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera n)

Articolo 13

Articolo 104, paragrafi 1 e 2

Articolo 14 bis

Articolo 104, paragrafo 3

Articolo 15

Articolo 135

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 16 bis

Articolo 159

Articolo 17

Articolo 194

Articolo 18

Articolo 180

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 192

Articoli 22 e 23

Articolo 195

Articolo 24

18.   Regolamento (CEE) n. 2077/92



Regolamento (CEE) n. 2077/92

Presente regolamento

Articoli 1 e 2 e articolo 4, paragrafo 1

Articolo 123

Articolo 3, articolo 4, paragrafi 2 e 3, e articoli 5 e 6

Articolo 127

Articolo 7

Articolo 177

Articolo 8

Articolo 178

Articolo 9

Articolo 127

Articolo 10

Articolo 126

Articoli 11 e 12

Articolo 127

19.   Regolamento (CEE) n. 2137/92



Regolamento (CEE) n. 2137/92

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 42, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, primo comma, lettera a)

Allegato V, lettera C, punti I e IV

Articolo 2, primo comma, lettera b)

Allegato V, lettera C, punto I

Articolo 2, secondo comma

Allegato V, lettera C, punto IV, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1

Allegato V, lettera C, punto II

Articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo comma

Allegato V, lettera C, punto III, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma

Allegato V, lettera C, punto III, paragrafo 2, e articolo 43, lettera m)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 43, lettera m)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 43, lettera m)

Articolo 4, paragrafo 2

Allegato V, lettera C, punto V

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 43, lettera m)

Articolo 5

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 43, lettera m)

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 43, lettera m)

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 9

20.   Regolamento (CEE) n. 404/93



Regolamento (CEE) n. 404/93

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2

Articolo 113, paragrafi 1 e 2

Articolo 3

Articolo 113, paragrafo 3

Articolo 4

Articoli 121 e 194

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 135

Articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 141

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 143

Articolo 21

Articolo 128

Articolo 22

Articolo 129

Articolo 23

Articolo 159

Articolo 24

Articolo 180

Articolo 27

Articolo 195

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 192

▼M7

20 bis.   Regolamento (CEE) n. 1868/94



Regolamento (CEE) n. 1868/94

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 55, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma

Articolo 84 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 4

Articolo 84 bis, paragrafo 3

Articolo 4 bis

Articolo 95 bis, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 95 bis, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 84 bis, paragrafi 4 e 5

Articolo 7

Articolo 84 bis, paragrafo 6

Articolo 8

Articolo 85, lettera d), e articolo 95 bis, paragrafo 3

▼B

21.   Regolamento (CE) n. 2991/94



Regolamento (CE) n. 2991/94

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 115

Articolo 2

Articolo 115, in combinato disposto con l’allegato XV, punto I

Articolo 3

Articolo 115, in combinato disposto con l’allegato XV, punto II

Articolo 4

Articolo 115, in combinato disposto con l’allegato XV, punto III, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 115, in combinato disposto con l’allegato XV, punto III, paragrafi 2 e 3

Articolo 6

Articolo 115, in combinato disposto con l’allegato XV, punto IV

Articolo 7

Articolo 115, in combinato disposto con l’allegato XV, punto V

Articolo 8

Articolo 121

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 115, in combinato disposto con l’allegato XV, punto VI

22.   Regolamento (CE) n. 2200/96



Regolamento (CE) n. 2200/96

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 46

Articolo 195

Articolo 47

23.   Regolamento (CE) n. 2201/96



Regolamento (CE) n. 2201/96

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 29

Articolo 195

Articolo 30

24.   Regolamento (CE) n. 2597/97



Regolamento (CE) n. 2597/97

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 114, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 114, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XIII, punto I

Articolo 2

Articolo 114, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XIII, punto II

Articolo 3

Articolo 114, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XIII, punto III, paragrafi 1 e 2

Articolo 4

Articolo 114, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XIII, punto III, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 114, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XIII, punto IV

Articolo 6

Articolo 114, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XIII, punto V

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 114, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XIII, punto VI

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 121

25.   Regolamento (CE) n. 1254/1999



Regolamento (CE) n. 1254/1999

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera o)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 54

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 34

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 31, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 26, paragrafo 5

Articolo 31, paragrafo 2, e articolo 43

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 7, articolo 10, lettera d), articolo 14 e articolo 43, lettera a)

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 1, articolo 40 e articolo 43, lettera e)

Articolo 27, paragrafo 4, primo comma

Articolo 43

Articolo 27, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 14

Articolo 28

Articolo 25 e articolo 43, lettera e)

Articolo 29, paragrafo 1, primo comma

Articolo 130

Articolo 29, paragrafo 1, secondo comma

Articoli 130 e 161

Articolo 29, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 1, quarto comma

Articoli 132 e 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 30

Articolo 135

Articolo 31

Articolo 141

Articolo 32, paragrafo 1, primo comma, e paragrafi 2 e 3

Articolo 144

Articolo 32, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 146, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 148

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 162, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 163

Articolo 33, paragrafi 3 e 4

Articolo 164

Articolo 33, paragrafo 5

Articolo 170

Articolo 33, paragrafi da 6 a 8, e paragrafo 9, primo comma

Articolo 167

Articolo 33, paragrafo 9, secondo comma

Articolo 168

Articolo 33, paragrafo 10

Articolo 167, paragrafo 7

Articolo 33, paragrafo 11

Articolo 169

Articolo 33, paragrafo 12

Articolo 170

Articolo 34

Articoli 160 e 174

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 36

Articolo 159

Articolo 37

Articoli 42 e 43

Articolo 38

Articolo 186, lettera a)

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 44

Articolo 39, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 46

Articolo 40

Articolo 180

Articolo 41

Articolo 192

Articoli 42 e 43

Articolo 195

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 190

Articoli da 46 a 49

Articolo 50, primo trattino

Articolo 50, secondo trattino

Articolo 191

26.   Regolamento (CE) n. 1255/1999



Regolamento (CE) n. 1255/1999

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera p)

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto v)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 5

▼M3

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 22

Articolo 6, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), primo trattino

Articolo 10, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), secondo e terzo trattino, e lettera b)

Articolo 10 in combinato disposto con l'articolo 43, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 10 in combinato disposto con l'articolo 43, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma

Articolo 28, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 29

Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 43, lettera d), punto i)

Articolo 6, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 43, lettera d), punto iii)

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma e secondo comma, prima frase

Articolo 25 e articolo 43, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase

Articolo 43, lettera d), punto iii)

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e c)

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), articolo 16, primo comma, e articolo 43, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 23 e articolo 43, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 43, lettera l)

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 16, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 25 e articolo 43, lettera e)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 28, lettera b)

Articolo 8, paragrafi 2 e 3

Articolo 30 e articolo 43, lettera d), punti i) e iii)

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 1, lettera d) e articolo 36, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 43, lettera d), punto iii)

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 36, paragrafo 2

▼B

Articolo 10, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 3, e articolo 43

Articolo 10, lettera b)

Articolo 29, secondo comma, articolo 30, primo comma, e articolo 31, paragrafo 2

Articolo 10, lettera c)

Articolo 43

Articolo 11

Articolo 99

Articolo 12

Articolo 100

Articolo 13

Articolo 101

Articolo 14

Articolo 102

Articolo 15

Articoli da 99 a 102

Articolo 26, paragrafo 1

Articoli 130 e 161

Articolo 26, paragrafo 2, primo comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 2, secondo comma

Articoli 132 e 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 27

Articolo 135

Articolo 28

Articolo 141

Articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 144

Articolo 29, paragrafo 4

Articoli 145 e 148

Articolo 30

Articolo 171

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 162, paragrafi 1 e 2

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 163

Articolo 31, paragrafi 3 e 4

Articolo 164

Articolo 31, paragrafo 5

Articolo 170

Articolo 31, paragrafi da 6 a 12

Articolo 167

Articolo 31, paragrafo 13

Articolo 169

Articolo 31, paragrafo 14

Articolo 170

Articolo 32

Articolo 160

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 34

Articolo 187

Articolo 35

Articolo 159

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 44

Articolo 36, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 46

Articolo 37

Articolo 180

Articolo 38

Articolo 181

Articolo 39

Articolo 183

Articolo 40

Articolo 192

Articoli 41 e 42

Articolo 195

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 190

Articolo 46

Articolo 47, primo trattino

Articolo 47, secondo trattino

Articolo 191

27.   Regolamento (CE) n. 2250/1999



Regolamento (CE) n. 2250/1999

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato III, parte V, punto 1

28.   Regolamento (CE) n. 1493/1999



Regolamento (CE) n. 1493/1999

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 1, lettera l)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articoli 74 e 75

Articolo 195

Articolo 76

29.   Regolamento (CE) n. 1673/2000



Regolamento (CE) n. 1673/2000

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 91, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 91, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 193

Articolo 2, paragrafi 3 e 4

Articolo 92

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 93

Articolo 3, paragrafi 1 e 3

Articolo 94

Articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5

Articolo 4

Articolo 5

Articoli 130 e 157

Articolo 6

Articolo 128

Articolo 7

Articolo 159

Articolo 8

Articolo 180

Articolo 9, primo comma

Articolo 95

Articolo 9, secondo comma

Articolo 194

Articolo 10

Articolo 195

Articolo 11

Articolo 190

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14, primo trattino

Articolo 14, secondo trattino

Articolo 191

Articolo 15

30.   Regolamento (CE) n. 2529/2001



Regolamento (CE) n. 2529/2001

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 2

Articolo 54

▼M3

Articolo 12

Articolo 31, paragrafo 1, lettera f), e articolo 38

▼B

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Articoli 130 e 161

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 132 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 14

Articolo 135

Articolo 15

Articolo 141

Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 144

Articolo 16, paragrafo 4, lettere a) e b)

Articolo 145

Articolo 16, paragrafo 4, lettere da c) ad e)

Articolo 148

Articolo 17

Articoli 160 e 174

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 19

Articolo 159

Articolo 20

Articoli 42 e 43

Articolo 21

Articolo 186, lettera a)

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 44

Articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 46

Articolo 23

Articolo 180

Articolo 24

Articolo 192

Articolo 25

Articolo 195

Articolo 26

Articolo 191

Articolo 27

Articolo 190

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

31.   Regolamento (CE) n. 670/2003



Regolamento (CE) n. 670/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 2

Articolo 120

Articolo 3

Articolo 189

Articolo 4, paragrafo 1

Articoli 130 e 161

Articolo 4, paragrafo 2

Articoli 131 e 132 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 135

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 144

Articolo 6, paragrafo 4

Articoli 145 e 148

Articolo 7

Articolo 160

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 9

Articolo 159

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 180

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 182, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 182, paragrafo 4, e articolo 184, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 192

Articolo 12

Articolo 195

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15, lettera a)

Articolo 15, lettera b)

Articolo 191

32.   Regolamento (CE) n. 1784/2003



Regolamento (CE) n. 1784/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a), articolo 10, lettera a), e articolo 43, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 18

Articolo 6, lettera a)

Articolo 41 e articolo 43, lettera j)

Articolo 6, lettera b)

Articolo 43, lettera a)

Articolo 6, lettera c)

Articolo 43, lettera c)

Articolo 6, lettera d)

Articolo 43, lettera d)

Articolo 6, lettera e)

Articolo 43, lettera f)

Articolo 7

Articolo 47

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 96

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 98

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 130 e articolo 161

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma

Articoli 132 e 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 135

Articolo 10, paragrafi 2 e 3

Articolo 136

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 143

Articolo 11

Articolo 141

Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 144

Articolo 12, paragrafo 4, primo comma

Articoli 145 e 148

Articolo 12, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 146, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 162, paragrafi 1 e 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 163

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 164

Articolo 14

Articolo 167

Articolo 15, paragrafi 1 e 3

Articolo 166

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 164, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4

Articoli 165 e 170

Articolo 16

Articolo 162, paragrafo 3

Articolo 17

Articolo 169

Articolo 18

Articolo 170

Articolo 19

Articoli 160 e 174

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 21

Articolo 187

Articolo 22

Articolo 159

Articolo 23

Articolo 180

Articolo 24

Articolo 192

Articolo 25

Articolo 195

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 191

Articolo 28

Articolo 190

Articolo 29

Articolo 30

33.   Regolamento (CE) n. 1785/2003



Regolamento (CE) n. 1785/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, prima frase

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2, seconda e terza frase

Articolo 41 e articolo 43, lettera j)

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 43, lettere a) e k)

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 10, lettera b), e articolo 12

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 19 e articolo 43, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 25 e articolo 43, lettera e)

Articolo 7, paragrafi 4 e 5

Articolo 43

Articolo 8

Articolo 48

Articolo 9

Articolo 192

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma

Articoli 130 e 161

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma

Articoli 132 e 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1 bis

Articolo 130

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 135

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 143

Articolo 11 bis

Articolo 137

Articolo 11 ter

Articolo 138

Articolo 11 quater

Articolo 139

Articolo 11 quinquies

Articolo 140

Articolo 12

Articolo 141

Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 144

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 148

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 162, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 163

Articolo 14, paragrafi 3 e 4

Articolo 164

Articolo 15

Articolo 167

Articolo 16

Articolo 164, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 167, paragrafo 7

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c)

Articolo 167, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 170

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 160, paragrafo 7

Articolo 18

Articolo 169

Articolo 19

Articolo 170

Articolo 20

Articoli 160 e 174

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 22

Articolo 187

Articolo 23

Articolo 159

Articolo 24

Articolo 180

Articolo 25

Articolo 192

Articolo 26

Articolo 195

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 191

Articolo 29

Articolo 190

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

34.   Regolamento (CE) n. 1786/2003



Regolamento (CE) n. 1786/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 86 paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 88, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 89

Articolo 6

Articolo 88, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 87

Articolo 8

Articolo 192

Articolo 9, primo comma

Articolo 86, paragrafo 2

Articolo 9, secondo comma

Articolo 90, lettera i)

Articolo 10, lettere a) e b)

Articolo 90, lettera b)

Articolo 10, lettera c)

Articolo 86, paragrafo 1, lettera a), e articolo 90, lettera e)

Articolo 11

Articolo 90, lettera a)

Articolo 12

Articolo 90, lettera g)

Articolo 13

Articolo 194

Articolo 14

Articolo 135

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 16

Articolo 159

Articolo 17

Articolo 180

Articolo 18

Articolo 195

Articolo 19

Articolo 20, lettera a)

Articolo 90

Articolo 20, lettera b)

Articolo 194

Articolo 20, lettera c)

Articolo 90, lettera c)

Articolo 20, lettera d)

Articolo 90, lettera f)

Articolo 20, lettera e)

Articolo 90, lettera d)

Articolo 20, lettera f)

Articolo 194

Articolo 20, lettera g)

Articolo 90, lettera g)

Articolo 20, lettera h)

Articolo 90, lettera h)

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 192

Articolo 23

Articolo 184, paragrafo 1

Articolo 24

Articolo 190

Articolo 25

35.   Regolamento (CE) n. 1788/2003



Regolamento (CE) n. 1788/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 66 e articolo 78, paragrafo 1, primo comma

Articolo 2

Articolo 78, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3

Articolo 78, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 4

Articolo 79

Articolo 5

Articolo 65

Articolo 6

Articolo 67

Articolo 7

Articolo 68

Articolo 8

Articolo 69

Articolo 9

Articolo 70

Articolo 10

Articolo 80

Articolo 11

Articolo 81

Articolo 12

Articolo 83

Articolo 13

Articolo 84

Articolo 14

Articolo 71

Articolo 15

Articolo 72

Articolo 16

Articolo 73

Articolo 17

Articolo 74

Articolo 18

Articolo 75

Articolo 19

Articolo 76

Articolo 20

Articolo 77

Articolo 21

Articolo 82

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 195

Articolo 24

Articolo 85

Articolo 25

Articolo 26

36.   Regolamento (CE) n. 797/2004



Regolamento (CE) n. 797/2004

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 105, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 3, primo comma, prima frase

Articolo 180

Articolo 1, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, e secondo comma

Articolo 105, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 106

Articolo 3

Articolo 107

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 190

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articolo 108

Articolo 5

Articolo 109

Articolo 6

Articolo 195

Articolo 7

Articolo 184, paragrafo 2

Articolo 8

37.   Regolamento (CE) n. 865/2004



Regolamento (CE) n. 865/2004

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 118

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 113

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 194

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 121, lettera h)

Articolo 6

Articoli 31 e 33

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 125

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 123

Articolo 8

Articolo 103

Articolo 9, lettera a)

Articolo 127

Articolo 9, lettere b) e c)

Articolo 103, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 9, lettera d)

Articolo 194

Articolo 9, lettera e)

Articolo 127

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma

Articolo 130

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 131

Articolo 10, paragrafo 2

Articoli 132 e 133

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 161

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 135

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 186, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 13

Articolo 160

Articolo 14

Articolo 159

Articolo 15

Articolo 180

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 192

Articolo 18

Articolo 195

Articolo 19

Articolo 191

Articolo 20

Articolo 190

Articolo 24

Articolo 25

38.   Regolamento (CE) n. 1947/2005



Regolamento (CE) n. 1947/2005

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 130

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 131

Articolo 4, paragrafo 3

Articoli 132 e 133

Articolo 5

Articolo 135

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 7

Articolo 159

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 180

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 182, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 192

Articolo 10

Articolo 195

Articolo 11

Articolo 134

Articolo 12

39.   Regolamento (CE) n. 1952/2005



Regolamento (CE) n. 1952/2005

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 117, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 5

Articolo 117, paragrafi 4 e 5

Articolo 6

Articolo 122

Articolo 7

Articolo 127

Articolo 8

Articolo 135

Articolo 9

Articolo 158

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 129

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 11

Articolo 159

Articolo 12

Articolo 180

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 185, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 15

Articolo 192

Articolo 16

Articolo 195

Articolo 17, primo trattino

Articolo 121, lettera g)

Articolo 17, secondo trattino

Articolo 127

Articolo 17, terzo trattino

Articolo 127

Articolo 17, quarto trattino

Articolo 185, paragrafo 4

Articolo 17, quinto trattino

Articolo 192

Articolo 18

Articolo 19

40.   Regolamento (CE) n. 318/2006



Regolamento (CE) n. 318/2006

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4

Articolo 9

Articolo 5

Articolo 49

Articolo 6

Articolo 50

Articolo 7

Articolo 56

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 58

Articolo 10

Articolo 59

Articolo 11

Articolo 60

Articolo 12

Articolo 61

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 62

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 97

Articolo 14

Articolo 63

Articolo 15

Articolo 64

Articolo 16

Articolo 51

Articolo 17

Articolo 57

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 1, lettera a), e articolo 32, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 10, lettera c), e articolo 13, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 43, lettera d), punto i)

Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 20

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 26

Articolo 19

Articolo 52

▼M3

Articolo 19 bis

Articolo 52 bis

▼B

Articolo 20

Articolo 13, paragrafo 2, articolo 32, paragrafo 2, articolo 52, paragrafo 5, e articolo 63, paragrafo 5

Articolo 21

Articolo 129

Articolo 22

Articolo 128

Articolo 23, paragrafo 1

Articoli 130 e 161

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 3

Articoli 132 e 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 134 e articolo 161, paragrafo 3

Articolo 24

Articolo 160

Articolo 25

Articolo 159

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 135

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 186, lettera a), e articolo 187

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 142

Articolo 27

Articolo 141

Articolo 28

Articolo 144

Articolo 29

Articolo 153

Articolo 30

Articolo 154

Articolo 31

Articolo 155

Articolo 32, paragrafi 1 e 2

Articolo 162, paragrafi 1 e 2

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 170

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 163

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 164

Articolo 33, paragrafi 3 e 4

Articolo 167

Articolo 34

Articolo 169

Articolo 35

Articoli 187 e 188

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 180

Articolo 36, paragrafi da 2 a 4

Articolo 182, paragrafo 3

Articolo 37

Articolo 186, lettera a), e articolo 188

Articolo 38

Articolo 192

Articolo 39

Articolo 195

Articolo 40, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 43, lettera b), e articolo 49, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 40, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 85

Articolo 40, paragrafo 1, lettera d)

Articoli 53, 85 e 192

Articolo 40, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 143, articolo 144, paragrafo 1, e articoli 145 e 148

Articolo 40, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 192, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 1, lettera g)

Articoli 170 e 187

Articolo 40, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 53, lettera a)

Articolo 40, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 43, lettera a), e articolo 50, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 85, lettera d)

Articolo 40, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 43, articolo 53, lettere b) e c), e articolo 85, lettera b)

Articolo 40, paragrafo 2, lettera e)

Articoli 130 e 161

Articolo 40, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 5, secondo comma, e articolo 156

Articolo 40, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 186, lettera a), e articolo 188

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 191

Articolo 43

Articolo 190

Articolo 44

Articolo 45

41.   Regolamento (CE) n. 1028/2006



Regolamento (CE) n. 1028/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Allegato XIV, lettera A, punto I

Articolo 2

Articolo 121, lettera d), punto i)

Articolo 3

Allegato XIV, lettera A, punto II

Articolo 4

Allegato XIV, lettera A, punto III

Articolo 5

Articolo 121, lettera d), punto v)

Articolo 6

Allegato XIV, lettera A, punto IV

Articolo 7

Articolo 194

Articolo 8

Articolo 194

Articolo 9

Articolo 192

Articolo 10

Articolo 195

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 121, lettera d), punto ii)

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 121, lettera d), punto iii)

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 121, lettera d), punto iv)

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 121, lettera d), punto v)

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 194

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 121, lettera d), punto vi)

Articolo 11, paragrafo 7

Articolo 192

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 121, paragrafo d), punto vii)

Articolo 11, paragrafo 9

Articoli 121 e 194

42.   Regolamento (CE) n. 1183/2006



Regolamento (CE) n. 1183/2006

Presente Regolamento

Articolo 1

Articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 2, lettera a), frase introduttiva

Allegato V, lettera A, punto I, paragrafo 1

Articolo 2, lettera a), primo, secondo e terzo trattino

Allegato V, lettera A, punto IV, primo comma

Articolo 2, lettera b)

Allegato V, lettera A, punto I, paragrafo 2

Articolo 3

Allegato V, lettera A, punto IV, secondo comma, e articolo 43, lettera m), punto ii)

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Allegato V, lettera A, punto II

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 43, lettera m)

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Allegato V, lettera A, punto III

Articolo 4, paragrafo 4

Allegato V, lettera A, punto III, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 43

Articolo 5, paragrafo 2

Allegato V, lettera A, punto V, primo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Allegato V, lettera A, punto V, secondo comma

Articolo 6

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 43

43.   Regolamento (CE) n. 1184/2006



Regolamento (CE) n. 1184/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 175

Articolo 2

Articolo 176

Articolo 3

44.   Regolamento (CE) n. 1544/2006



Regolamento (CE) n. 1544/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 111

Articolo 2

Articoli 112, 192 e 194

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 4

Articolo 195

Articolo 5

Articolo 190

Articolo 6

▼M3

45.   Regolamento (CE) n. 700/2007



Regolamento (CE) n. 700/2007

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 113 ter, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 113 ter, paragrafo 2

Articolo 2

Punto I dell'allegato XI bis

Articolo 3

Punto II dell'allegato XI bis

Articolo 4

Punto III dell'allegato XI bis

Articolo 5

Punto IV dell'allegato XI bis

Articolo 6

Punto V dell'allegato XI bis

Articolo 7

Punto VI dell'allegato XI bis

Articolo 8

Punto VII dell'allegato XI bis

Articolo 9

Punto VIII dell'allegato XI bis

Articolo 10

Punto IX dell'allegato XI bis

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 121, primo comma, lettera j)

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 121, secondo comma

Articolo 12

Articolo 195

Articolo 13

Articolo 113 ter, paragrafo 1, secondo comma

46.   Regolamento (CE) n. 1182/2007



Regolamento (CE) n. 1182/2007

Presente regolamento

Articolo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 1, lettere i) e j)

Articolo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 113 bis, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 113, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 121, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 113, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 113, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 113 bis, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 113 bis, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 203 bis, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 122, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Articolo 122, lettera c), punto ii)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

Articolo 122, lettera c), punto i)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto iii)

Articolo 122, lettera c), punto iii)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 125 bis, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 122

Articolo 3, paragrafi da 2 a 5

Articolo 125 bis

Articolo 4

Articolo 125 ter

Articolo 5

Articolo 125 quater

Articolo 6

Articolo 125 quinquies

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 125 sexies

Articolo 7, paragrafi da 3 a 5

Articolo 103 bis

Articolo 8

Articolo 103 ter

Articolo 9

Articolo 103 quater

Articolo 10

Articolo 103 quinquies

Articolo 11

Articolo 103 sexies

Articolo 12

Articolo 103 septies

Articolo 13

Articolo 103 octies

Articolo 14

Articolo 125 septies

Articolo 15

Articolo 125 octies

Articolo 16

Articolo 125 nonies

Articolo 17

Articolo 125 decies

Articolo 18

Articolo 125 undecies

Articolo 19

Articolo 184, paragrafo 4

Articolo 20

Articolo 123, paragrafo 3

Articolo 21

Articolo 125 duodecies

Articolo 22

Articolo 176 bis

Articolo 23

Articolo 125 terdecies

Articolo 24

Articolo 125 quaterdecies

Articolo 25

Articolo 125 quindecies

Articolo 26

Articolo 128

Articolo 27

Articolo 129

Articolo 28

Articolo 130, paragrafo 1, lettere d bis) e d ter)

Articolo 29

Articolo 131

Articolo 30

Articolo 132

Articolo 31

Articolo 133

Articolo 32

Articolo 134

Articolo 33

Articolo 135

Articolo 34

Articolo 140 bis

Articolo 35, paragrafi da 1 a 3

Articolo 141

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 143

Articolo 36

Articolo 144

Articolo 37, primo comma

Articolo 145

Articolo 37, secondo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 148

Articolo 38

Articolo 159

Articolo 39

Articolo 160

Articolo 40

Articolo 161, paragrafo 1, lettere d bis) e d ter)

Articolo 41

Articolo 174

Articolo 42, lettera a), punto i)

Articolo 121, lettera a)

Articolo 42, lettera a), punto ii)

Articolo 113 bis, paragrafo 3

Articolo 42, lettera a), punto iii)

Articolo 121, lettera a), punto i)

Articolo 42, lettera a), punto iv)

Articolo 121, lettera a), punto ii)

Articolo 42, lettera a), punto v)

Articolo 121, lettera a), punto iii)

Articolo 42, lettera b), punto i)

Articolo 127, lettera e)

Articolo 42, lettera b), punto ii)

Articolo 103 nonies, lettera a)

Articolo 42, lettera b), punto iii)

Articolo 103 nonies, lettera b)

Articolo 42, lettera b), punto iv)

Articolo 103 nonies, lettera c)

Articolo 42, lettera b), punto v)

Articolo 103 nonies, lettera d)

Articolo 42, lettera b), punto vi)

Articolo 103 nonies, lettera e)

Articolo 42, lettera c)

Articoli 127 e 179

Articolo 42, lettere da d) a g)

Articolo 194

Articolo 42, lettera h)

Articolo 134, articolo 143, lettera b), e articolo 148

Articolo 42, lettera i)

Articolo 192

Articolo 42, lettera j)

Articolo 203 bis, paragrafo 8

Articolo 43 primo paragrafo

Articolo 1, paragrafo 4 e paragrafo 180

Articolo 43, secondo comma, lettera a)

Articolo 182, paragrafo 5

Articolo 43, secondo comma, lettera b)

Articolo 43, secondo comma, lettera c)

Articolo 182, paragrafo 6

Articolo 44

Articolo 192

Articolo 45

Articolo 190

Articoli da 46 a 54

Articolo 55

Articolo 203 bis, paragrafi da 1 a 6

▼M10

47.   Regolamento (CE) n. 479/2008



Regolamento (CE) n. 479/2008

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera l)

Articolo 2

Articolo 2 e allegato III, parte III bis

Articolo 3

Articolo 103 decies

Articolo 4

Articolo 103 undecies

Articolo 5

Articolo 103 duodecies

Articolo 6

Articolo 103 terdecies

Articolo 7

Articolo 103 quaterdecies

Articolo 8

Articolo 103 quindecies

Articolo 9

Articolo 103 sexdecies

Articolo 10

Articolo 103 septdecies

Articolo 11

Articolo 103 octodecies

Articolo 12

Articolo 103 novodecies

Articolo 13

Articolo 103 vicies

Articolo 14

Articolo 103 unvicies

Articolo 15

Articolo 103 duovicies

Articolo 16

Articolo 103 tervicies

Articolo 17

Articolo 103 quatervicies

Articolo 18

Articolo 103 quinvicies

Articolo 19

Articolo 103 sexvicies

Articolo 20

Articolo 103 septvicies

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 188 bis, paragrafo 5

Articolo 21, paragrafo 2, primo comma

Articolo 188 bis, paragrafo 6

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 184, punto 5)

Articolo 22, primo comma e secondo comma, lettere da a), a d)

Articolo 103 octovicies

Articolo 22, secondo comma, lettera e)

Articolo 188 bis, paragrafo 7

Articolo 23

Articolo 190 bis

Articolo 24

Articolo 120 bis, paragrafi da 2 a 6

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 120 bis, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafi 2, 3, e 4

Articolo 113 quinquies

Articolo 26

Articolo 120 ter

Articolo 27

Articolo 120 quater

Articolo 28

Articolo 120 quinquies

Articolo 29

Articolo 120 sexies

Articolo 30

Articolo 120 septies

Articolo 31

Articolo 120 octies

Articolo 32

Articolo 121, terzo e quarto comma

Articolo 33

Articolo 118 bis

Articolo 34

Articolo 118 ter

Articolo 35

Articolo 118 quater

Articolo 36

Articolo 118 quinquies

Articolo 37

Articolo 118 sexies

Articolo 38

Articolo 118 septies

Articolo 39

Articolo 118 octies

Articolo 40

Articolo 118 nonies

Articolo 41

Articolo 118 decies

Articolo 42

Articolo 118 undecies

Articolo 43

Articolo 118 duodecies

Articolo 44

Articolo 118 terdecies

Articolo 45

Articolo 118 quaterdecies

Articolo 46

Articolo 118 quindecies

Articolo 47

Articolo 118 sexdecies

Articolo 48

Articolo 118 septdecies

Articolo 49

Articolo 118 octodecies

Articolo 50

Articolo 118 novodecies

Articolo 51

Articolo 118 vicies

Articolo 52

Articolo 121, primo comma, lettera k)

Articolo 53

Articolo 118 unvicies

Articolo 54

Articolo 118 duovicies

Articolo 55

Articolo 118 tervicies

Articolo 56

Articolo 121, primo comma, lettera l)

Articolo 57

Articolo 118 quatervicies

Articolo 58

Articolo 118 quinvicies

Articolo 59

Articolo 118 sexvicies

Articolo 60

Articolo 118 septvicies

Articolo 61

Articolo 118 octovicies

Articolo 62

Articolo 118 novovicies

Articolo 63

Articolo 121, primo comma, lettera m)

▼C5

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 122, secondo comma

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), punti da i) a iv)

Articolo 122, terzo comma

Articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da v) a viii)

Articolo 122, quarto comma

▼M10

Articolo 64, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 64, paragrafo 2

Articolo 125 sexdecies, paragrafo 2

Articolo 65, paragrafo 1, lettere a), b), e c)

Articolo 123, paragrafo 3

Articolo 65, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 65, paragrafo 2

Articolo 125 sexdecies, paragrafo 2, secondo comma

▼C5

Articolo 66, paragrafo 1

Articolo 125 sexdecies, paragrafo 3, lettera b)

▼M10

Articolo 66, paragrafo 2

Articolo 125 sexdecies, paragrafo 3

Articolo 67

Articolo 113 quater, paragrafi 1 e 2

Articolo 68

Articolo 125 sexdecies, paragrafo 3

Articolo 69

Articolo 113 quater, paragrafo 3, e articolo 125 sexdecies, paragrafo 3

Articolo 70, paragrafo 1

Articolo 135

Articolo 70, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 71

Articolo 129

Articolo 72

Articoli 130 e 161

Articolo 73

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 74

Articolo 132 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 75

Articolo 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 76

Articolo 133 bis

Articolo 77

Articoli 134 e 170

Articolo 78

Articolo 159

Articolo 79

Articolo 141, paragrafo 1, primo comma

Articolo 80

Articoli 160 e 174

Articolo 81

Articolo 143

Articolo 82

Articolo 158 bis

Articolo 83

Articolo 144

Articolo 84, lettera a)

Articolo 158 bis, paragrafo 4

Articolo 84, lettere b), e c)

Articolo 148, lettere a) e b)

Articolo 85, paragrafi 1, 2, 3 e 5

Articolo 85 bis

Articolo 85, paragrafo 4

Articolo 188 bis, paragrafo 1

Articolo 86, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 6

Articolo 85 ter

Articolo 86, paragrafo 5

Articolo 188 bis, paragrafo 2

Articolo 87

Articolo 85 quater

Articolo 88

Articolo 85 quinquies

Articolo 89

Articolo 85 sexies

Articolo 90

Articolo 85 octies

Articolo 91

Articolo 85 nonies

Articolo 92

Articolo 85 decies

Articolo 93

Articolo 85 undecies

Articolo 94

Articolo 85 duodecies

Articolo 95

Articolo 85 terdecies

Articolo 96

Articolo 85 quaterdecies

Articolo 97

Articolo 85 quindecies

Articolo 98

Articolo 85 septdecies

Articolo 99

Articolo 85 sexdecies

Articolo 100

Articolo 85 octodecies

Articolo 101

Articolo 85 novodecies

Articolo 102, paragrafi 1, 2, 3, 4 e paragrafo 5, primo comma

Articolo 85 vicies

Articolo 102, paragrafo 5, secondo comma e paragrafo 6

Articolo 188 bis, paragrafo 3

Articolo 103

Articolo 85 unvicies

Articolo 104, paragrafi da 1 a 7 e paragrafo 9

Articolo 85 duovicies

Articolo 104, paragrafo 8

Articolo 188 bis, paragrafo 4

Articolo 105

Articolo 85 tervicies

Articolo 106

Articolo 85 quatervicies

Articolo 107

Articolo 85 quinvicies

Articolo 108

Articolo 185 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 109

Articolo 185 bis, paragrafo 3

Articolo 110

Articolo 185 bis, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 111

Articolo 185 ter

Articolo 112

Articolo 185 quater

Articolo 113, paragrafo 1

Articolo 195, paragrafo 2

Articolo 113, paragrafo 2

Articolo 195, paragrafi 3 e 4

Articolo 114

Articolo 190

Articolo 115

Articolo 192

Articolo 116

Articolo 194, quarto e quinto comma

Articolo 117, lettera a)

Articolo 194, terzo comma

Articolo 117, lettere da b), ad e)

Articolo 194, primo comma

Articolo 118

Articolo 185 quinquies

Articolo 119

Articolo 182 bis, paragrafi da 1 a 5

Articolo 120

Articolo 184, punto 6)

Articolo 121, lettere a), b) e c)

Articolo 185 bis, paragrafo 4, primo comma e articolo 194, paragrafo 3

Articolo 121, lettere d) e e)

Articolo 185 ter, paragrafo 4

Articolo 121, lettera f)

Articolo 185 quater, paragrafo 3

Articolo 121, lettera g)

Articolo 182 bis, paragrafo 6

Articoli da 122 a 125

Articolo 126, lettera a)

Articolo 203 ter

Articolo 126, lettera b)

Articolo 191

Articolo 127, paragrafo 1

Articolo 180, primo comma

Articolo 127, paragrafo 2

Articolo 180, secondo comma

Articolo 129, paragrafo 3

Articolo 85 septies



( ) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

( ) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

( 1 ) Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

( 2 ) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

( 3 ) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

( 4 ) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2008 della Commissione (GU L 38 del 13.2.2008, pag. 3).

( 5 ) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

( 6 ) Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).;

( 7 ) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

( 8 ) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

( 9 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

( 9 ) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

( 10 ) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

( 11 ) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

( 12 ) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 1.

( 13 ) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

( 14 ) GU L 165, 30.4.2004, pag. 1.

( 15 ) GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.

( 16 ) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

( 17 ) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

( 18 ) GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.

( 19 ) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Nota editoriale: titolo del regolamento (CE) n. 1/2003 è stato adattato per tenere conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all’articolo 5 del trattato di Lisbona; il riferimento originario era agli articoli 81 e 82 del trattato.

( 20 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

( 20 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1).

( 20 ) GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

( 20 ) GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

( 20 ) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

( 20 ) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

( 20 ) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

( 21 ) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

( *1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;

( 22 ) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione (GU L 262 del 2.10.2001, pag. 6).

( 22 ) GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.

( 22 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

( 22 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

( *2 ) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

( *3 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).

( 22 ) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

( 22 ) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

( 22 ) GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

( 22 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

( 22 ) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/107/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 411).

( 22 ) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

( 22 ) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.