02007R0862 — IT — 12.07.2020 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 862/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2007

relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2020/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020

  L 198

1

22.6.2020




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 862/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2007

relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme comuni riguardo alla rilevazione di dati e alla compilazione di statistiche comunitarie in materia di:

a) 

immigrazione nei territori degli Stati membri e emigrazione da tali territori, inclusi i flussi tra il territorio di uno Stato membro e quello di un altro Stato membro nonché i flussi tra uno Stato membro e il territorio di un paese terzo;

b) 

cittadinanza e paese di nascita delle persone con dimora abituale nel territorio degli Stati membri;

▼M1

c) 

procedure e procedimenti amministrativi e giudiziari negli Stati membri attinenti all’immigrazione, al rilascio di permessi di residenza, alla cittadinanza, all’asilo e ad altre forme di protezione internazionale, all’ingresso e al soggiorno illegali e ai rimpatri.

▼B

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) 

«dimora abituale», il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo quotidiano di riposo a prescindere dalle assenze temporanee a fini ricreativi, di vacanza, visita a parenti e amici, affari e motivi professionali, trattamenti medici o pellegrinaggi religiosi, oppure, in assenza di dati disponibili, il luogo di residenza legale o registrato;

b) 

«immigrazione», l’azione con la quale una persona stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di uno Stato membro per un periodo minimo di dodici mesi, o che si presume almeno di dodici mesi, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale in un altro Stato membro o in un paese terzo;

c) 

«emigrazione», l’azione con la quale una persona, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale nel territorio di uno Stato membro, cessa di avere la propria dimora abituale in tale Stato membro per un periodo minimo di dodici mesi, o che si presume almeno di dodici mesi;

d) 

«cittadinanza», lo specifico vincolo giuridico tra un individuo e lo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, opzione, matrimonio o altre modalità, a seconda della legislazione nazionale;

e) 

«paese di nascita», il paese di residenza (entro le frontiere attuali, se l'informazione è disponibile) della madre al momento della nascita o, in mancanza, il paese (entro le frontiere attuali, se l'informazione è disponibile) in cui è avvenuta la nascita;

f) 

«immigrato», la persona che compie un’azione di immigrazione;

g) 

«emigrato», la persona che compie un’azione di emigrazione;

h) 

«soggiornante di lungo periodo», il soggiornante di lungo periodo quale è definito all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ( 1 );

i) 

«cittadino di paese terzo», la persona che non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato, inclusi gli apolidi;

▼M1

j) 

«domanda di protezione internazionale», una domanda di protezione internazionale quale è definita all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( 2 );

k) 

«status di rifugiato», lo status di rifugiato quale è definito all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE;

l) 

«status di protezione sussidiaria», lo status di protezione sussidiaria quale è definito all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95/UE;

m) 

«familiari», i familiari quali sono definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( 3 );

▼B

n) 

«protezione temporanea», la protezione temporanea quale è definita all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi ( 4 );

▼M1

o) 

«minore non accompagnato», un minore non accompagnato quale è definito all’articolo 2, lettera l), della direttiva 2011/95/UE;

p) 

«frontiere esterne», le frontiere esterne quali sono definite all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ( 5 );

q) 

«cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l’ingresso», i cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l’ingresso alla frontiera esterna in quanto non soddisfano tutti i requisiti d’ingresso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 e non rientrano in nessuna delle categorie di persone di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

▼B

r) 

«cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare», i cittadini di paesi terzi dei quali è stata ufficialmente constatata la presenza sul territorio di uno Stato membro e che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di soggiorno o di residenza per quel determinato Stato membro;

s) 

«insediamento», il trasferimento di cittadini di paesi terzi o di apolidi, in base a una valutazione della loro necessità di protezione internazionale e di una soluzione duratura, in uno Stato membro in cui sono autorizzati a risiedere con uno status giuridico sicuro.

2.  Gli Stati membri riferiscono alla Commissione (Eurostat) in merito all'uso e ai probabili effetti delle stime o di altre metodologie di adeguamento delle statistiche basate sulle definizioni nazionali affinché siano conformi alle definizioni armonizzate di cui al paragrafo 1.

▼M1 —————

▼B

4.  Qualora uno Stato membro non sia vincolato al rispetto di uno o più dei testi giuridici citati nelle definizioni di cui al paragrafo 1, tale Stato membro dovrebbe fornire statistiche comparabili a quelle previste ai sensi del presente regolamento, ove ciò sia possibile secondo le vigenti procedure legislative e/o amministrative.

Articolo 3

Statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull’acquisizione della cittadinanza

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a) 

immigrati che si trasferiscono nel territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:

i) 

gruppi di cittadinanze per età e sesso;

ii) 

gruppi di paesi di nascita per età e sesso;

iii) 

gruppi di paesi di precedente dimora abituale per età e sesso;

b) 

emigrati che si trasferiscono dal territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:

i) 

gruppi di cittadinanze;

ii) 

età;

iii) 

sesso;

iv) 

gruppi di paesi di successiva dimora abituale;

c) 

persone aventi dimora abituale nello Stato membro alla fine del periodo di riferimento, disaggregate come segue:

i) 

gruppi di cittadinanze per età e sesso;

ii) 

gruppi di paesi di nascita per età e sesso;

d) 

persone che hanno dimora abituale nel territorio dello Stato membro e che, durante il periodo di riferimento, hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro dopo aver avuto in precedenza la cittadinanza di un altro Stato membro o di un paese terzo o essere stati nella condizione di apolidi, disaggregate per età, per sesso nonché per precedente cittadinanza o precedente status di apolide delle persone in questione.

2.  Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

Articolo 4

Statistiche sulla protezione internazionale

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a) 

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento;

b) 

persone che sono oggetto di domande di protezione internazionale all’esame dell’autorità nazionale responsabile alla fine del periodo di riferimento;

c) 

domande di protezione internazionale ritirate durante il periodo di riferimento.

Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione. Esse riguardano periodi di riferimento di un mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del mese di riferimento. Il primo mese di riferimento è gennaio 2008.

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a) 

persone interessate da decisioni di primo grado di rigetto di domande di protezione internazionale, quali le decisioni che dichiarano tali domande inammissibili o infondate e quelle adottate in procedimenti d'urgenza o accelerati da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

b) 

persone interessate da decisioni di primo grado di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

c) 

persone interessate da decisioni di primo grado di riconoscimento o di revoca dello status di protezione sussidiaria, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

d) 

persone interessate da decisioni di primo grado di concessione o di revoca della protezione temporanea, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

e) 

persone interessate da altre decisioni di primo grado di concessione o di revoca dell'autorizzazione a soggiornare per motivi umanitari a norma della legislazione nazionale in materia di protezione internazionale, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento.

Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2008.

3.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a) 

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale considerate minori non accompagnati dall’autorità nazionale responsabile durante il periodo di riferimento;

b) 

persone interessate da decisioni definitive di rigetto di domande di protezione internazionale, quali le decisioni che dichiarano tali domande inammissibili o infondate, e quelle adottate in procedimenti d'urgenza o accelerati da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento;

c) 

persone interessate da decisioni definitive di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento;

d) 

persone interessate da decisioni definitive di riconoscimento o di revoca dello status di protezione sussidiaria adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento;

e) 

persone interessate da decisioni definitive di concessione o di revoca della protezione temporanea adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento;

f) 

persone interessate da altre decisioni definitive, adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione, di concessione o di revoca dell'autorizzazione a soggiornare per motivi umanitari a norma della legislazione nazionale in materia di protezione internazionale, durante il periodo di riferimento;

g) 

persone cui è stata concessa l'autorizzazione a soggiornare in uno Stato membro nel quadro di un programma di reinsediamento nazionale o comunitario durante il periodo di riferimento, ove detto programma sia attuato nello Stato membro in questione.

Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione. Esse riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

4.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le seguenti statistiche sull'attuazione del regolamento (CE) n. 343/2003 e del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 ( 6 ):

a) 

il numero di richieste di ripresa in carico o di presa in carico dei richiedenti asilo;

b) 

le norme su cui si fondano le richieste di cui alla lettera a);

c) 

le decisioni adottate in esito alle richieste di cui alla lettera a);

d) 

il numero di trasferimenti che comportano le decisioni di cui alla lettera c);

e) 

il numero di richieste di informazioni.

Tali statistiche riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

Articolo 5

Statistiche sulla prevenzione dell’ingresso e del soggiorno illegali

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a) 

cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso nel territorio dello Stato membro alla frontiera esterna;

b) 

cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare nel territorio dello Stato membro ai sensi della normativa nazionale in materia di immigrazione.

▼M1

Le statistiche di cui alla lettera a) sono disaggregate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399.

Le statistiche di cui alla lettera b) sono disaggregate per età e per sesso, per cittadinanza delle persone in questione, per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio.

▼B

2.  Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

Articolo 6

Statistiche sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi terzi

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul:

a) 

numero di permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi disaggregati come segue:

i) 

permessi rilasciati durante il periodo di riferimento che consentono al richiedente di soggiornare per la prima volta, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso e per durata della validità del permesso;

ii) 

permessi rilasciati durante il periodo di riferimento in seguito al cambiamento dello status di immigrazione di una persona o del motivo del suo soggiorno, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso e per durata della validità del permesso;

iii) 

permessi validi alla fine del periodo di riferimento (numero di permessi rilasciati, non revocati e non scaduti), disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso e per durata della validità del permesso;

b) 

numero di soggiornanti di lungo periodo alla fine del periodo di riferimento, disaggregato per cittadinanza.

2.  Nel caso in cui la normativa nazionale e le prassi amministrative di uno Stato membro consentano la concessione di categorie specifiche di status di immigrazione o di visti a lungo termine in luogo dei permessi di residenza, nelle statistiche di cui al paragrafo 1 sono inclusi i dati relativi a tali visti e a tali riconoscimenti di status.

3.  Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

Articolo 7

Statistiche sui rimpatri

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche concernenti:

a) 

il numero dei cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario che ne dichiari illegale il soggiorno e li obblighi a lasciare il territorio dello Stato membro, disaggregato per cittadinanza delle persone interessate;

b) 

il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario di cui alla lettera a), disaggregato per cittadinanza delle persone interessate.

2.  Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

3.  Le statistiche di cui al paragrafo 1 non includono i cittadini di paesi terzi trasferiti da uno Stato membro all'altro nell'ambito del meccanismo previsto dai regolamenti (CE) n. 343/2003 e (CE) n. 1560/2003.

▼M1 —————

▼B

Articolo 9

Fonti di dati e standard di qualità

1.  Le statistiche si basano sulle seguenti fonti di dati in funzione della loro disponibilità nello Stato membro e conformemente alle normative e alle prassi nazionali:

a) 

registrazioni di azioni amministrative e giudiziarie;

b) 

registri relativi ad azioni amministrative;

c) 

anagrafe della popolazione di persone o di un particolare sottogruppo di tale popolazione;

d) 

censimenti;

e) 

indagini campionarie;

f) 

altre fonti appropriate.

Come parte del processo di elaborazione delle statistiche, possono essere utilizzati metodi di stima scientificamente validi e ben documentati.

▼M1

1 bis.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi ai sensi del presente regolamento.

1 ter.  Si applicano, ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità elencati all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ).

▼M1

2.  Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat), sotto forma di relazioni sulla qualità, in merito alle fonti di dati utilizzate, ai motivi che hanno condotto alla selezione di tali fonti, agli effetti delle fonti di dati selezionate sulla qualità delle statistiche, alle misure tecniche e organizzative attuate per garantire la protezione dei dati di carattere personale, nonché ai metodi di stima utilizzati, e informano la Commissione (Eurostat) in merito a eventuali cambiamenti.

3.  Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

4.  Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione (Eurostat) in merito a revisioni o correzioni delle statistiche fornite ai sensi del presente regolamento e a qualsiasi cambiamento riguardante i metodi e le fonti di dati utilizzati, e le comunicano senza indugio le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all’esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare la qualità dei dati trasmessi.

5.  La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a) 

che specifichino le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

b) 

relativi alle misure inerenti alla definizione di formati appropriati per la trasmissione di dati ai sensi del presente regolamento.

Gli atti di cui alla lettera a) non comportano un onere o un costo aggiuntivo considerevole per gli Stati membri.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

▼M1

Articolo 9 bis

Studi pilota

1.  In conformità degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) istituisce studi pilota, che saranno svolti dagli Stati membri su base volontaria, al fine di sottoporre a prova la fattibilità di nuove rilevazioni o disaggregazioni di dati nell’ambito di applicazione del presente regolamento, tra cui la disponibilità di fonti di dati e tecniche di produzione adeguate, la qualità e la comparabilità delle statistiche e i costi e gli oneri che ne derivano. Gli Stati membri, insieme alla Commissione (Eurostat), garantiscono la rappresentatività a livello di Unione di tali studi pilota.

2.  Prima di avviare uno studio pilota specifico, la Commissione (Eurostat) valuta se le nuove statistiche possano essere basate sulle informazioni disponibili nelle pertinenti fonti amministrative a livello di Unione al fine di armonizzare, ove possibile, i concetti utilizzati e di ridurre al minimo gli oneri aggiuntivi per gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali e migliorare l’uso dei dati esistenti in conformità dell’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. La Commissione (Eurostat) tiene conto anche dell’onere derivante da altri studi pilota in corso al fine di limitare il numero di studi pilota concomitanti durante lo stesso periodo di tempo.

3.  Gli studi pilota di cui al presente articolo riguardano:

a) 

per le statistiche di cui all’articolo 4 nel suo insieme: disaggregazioni per mese di presentazione della domanda di protezione internazionale;

b) 

per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1:

i) 

il numero di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari e che:

— 
sono state esentate da una procedura accelerata o da una procedura di frontiera o la cui domanda di protezione internazionale è stata trattata mediante tale procedura di frontiera;
— 
non sono registrate nell’Eurodac;
— 
hanno presentato prove documentali che potrebbero contribuire all’accertamento della loro identità;
— 
si trovavano in stato di trattenimento, disaggregate per durata del trattenimento e per motivo del trattenimento o erano oggetto di decisioni o atti amministrativi o giudiziari che ne ordinavano il trattenimento o un’alternativa al trattenimento, disaggregate per tipo di alternativa e per il mese di emissione di tale decisione o atto;
— 
hanno beneficiato dell’assistenza legale gratuita;
— 
hanno beneficiato delle condizioni materiali di accoglienza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera g), disaggregate per età, per sesso, per cittadinanza e per minori non accompagnati, compresa la possibilità di mettere in relazione tali statistiche con periodi di riferimento di un mese;
— 
erano minori non accompagnati a cui è stato nominato un rappresentante, minori non accompagnati a cui è stato consentito di accedere al sistema educativo o minori non accompagnati a cui è stato offerto un alloggio in conformità dell’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE;
— 
sono state sottoposte ad accertamento dell’età, compresi i risultati di tali accertamenti;
ii) 

numero medio di minori non accompagnati che hanno presentato domanda di protezione internazionale per rappresentante;

c) 

per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3:

i) 

per le persone rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), disaggregazioni per decisioni di rigetto delle domande di protezione internazionale:

— 
in quanto inammissibili, in base ai motivi per l’inammissibilità;
— 
in quanto infondate;
— 
in quanto manifestamente infondate nell’ambito di un procedimento ordinario, in base ai motivi del rigetto;
— 
in quanto manifestamente infondate nell’ambito di un procedimento accelerato, in base ai motivi del rigetto e del procedimento accelerato;
— 
in quanto il richiedente può beneficiare di protezione all’interno del paese di origine;
ii) 

per le persone rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d), disaggregazioni per decisioni in merito alla cessazione o all’esclusione, ulteriormente disaggregate per motivo di cessazione o esclusione;

iii) 

il numero di persone interessate da decisioni adottate a seguito di un colloquio personale;

iv) 

il numero di persone interessate da decisioni di primo grado o da decisioni definitive che riducono o revocano le condizioni materiali di accoglienza;

d) 

per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 3, la durata dei ricorsi;

e) 

per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4, disaggregazioni per età e per cittadinanza;

f) 

per le statistiche di cui all’articolo 6, il numero di:

i) 

domande, comprese quelle respinte, di permesso di soggiorno presentate per la prima volta da cittadini di paesi terzi durante il periodo di riferimento, disaggregate per cittadinanza, per motivo della richiesta del permesso, per età e per sesso;

ii) 

domande respinte di permesso di soggiorno in seguito al cambiamento dello status di immigrazione di un cittadino di paese terzo o del motivo del suo soggiorno;

iii) 

permessi di soggiorno rilasciati per motivi familiari, disaggregati per motivo del rilascio del permesso e per status del richiedente il ricongiungimento del cittadino di paese terzo;

g) 

per le statistiche di cui all’articolo 7, disaggregazioni per:

i) 

i motivi delle decisioni o degli atti di cui al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo;

ii) 

il numero di persone di cui al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo soggette a un divieto d’ingresso;

iii) 

il numero di persone in procedure di rimpatrio soggette a decisione o atto amministrativo o giudiziario che ne disponga il trattenimento, disaggregate ulteriormente per durata del trattenimento, o soggette a un’alternativa al trattenimento, disaggregate per tipo di alternativa e mese di emissione di tale decisione;

iv) 

il numero di persone rimpatriate, ulteriormente disaggregate per paese di destinazione e per tipo di decisione o atto come segue:

— 
in forza di un accordo formale di riammissione dell’Unione;
— 
in forza di un accordo informale di riammissione dell’Unione;
— 
in forza di un accordo di riammissione nazionale.

4.  La Commissione (Eurostat) valuta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, i risultati degli studi pilota e li rende pubblici. La valutazione comprende una stima del valore aggiunto delle nuove rilevazioni di dati nell’ambito degli studi pilota a livello di Unione e un’analisi dell’efficacia in termini di costi, compresa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.

5.  Tenendo conto della valutazione positiva dei risultati degli studi pilota, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle questioni di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

6.  Al fine di agevolare la realizzazione degli studi pilota di cui al presente articolo, la Commissione (Eurostat) fornisce finanziamenti adeguati conformemente all’articolo 9 ter agli Stati membri che effettuano tali studi pilota.

7.  Entro il 13 luglio 2022, e successivamente ogni due anni, la Commissione (Eurostat) presenta una relazione sui progressi complessivi compiuti riguardo alle questioni di cui al paragrafo 3. La relazione è resa pubblica.

Articolo 9 ter

Finanziamento

1.  Ai fini dell’attuazione del presente regolamento i contributi finanziari sono forniti a titolo del bilancio generale dell’Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali interessate di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:

a) 

lo sviluppo di nuove metodologie per le statistiche ai sensi del presente regolamento, compresa la partecipazione degli Stati membri agli studi pilota di cui all’articolo 9 bis;

b) 

lo sviluppo o l’attuazione di nuove rilevazioni e disaggregazioni di dati nell’ambito di applicazione del presente regolamento, compreso l’aggiornamento delle fonti di dati e dei sistemi informatici, per un periodo massimo di cinque anni.

2.  I contributi finanziari dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono forniti in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).

▼M1

Articolo 10

Atti di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni conformemente agli articoli da 4 a 7. Quando adotta tali atti di esecuzione, la Commissione giustifica la necessità delle disaggregazioni interessate ai fini dello sviluppo e del monitoraggio delle politiche dell’Unione in materia di migrazione e asilo e assicura che detti atti di esecuzione non comportino considerevoli costi o oneri aggiuntivi per gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2, al più tardi 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento quando i dati si riferiscono a un anno civile, e al più tardi 6 mesi prima della fine del periodo di riferimento quando i dati si riferiscono a un periodo inferiore a un anno.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼M1

Articolo 11 bis

Deroghe

1.  Ove l’applicazione del presente regolamento, o degli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, una deroga per il periodo di tempo richiesto dallo Stato membro interessato, purché tale periodo non superi i tre anni. In tal caso, la Commissione garantisce la comparabilità dei dati degli Stati membri e il calcolo tempestivo degli aggregati europei rappresentativi e affidabili richiesti e tiene conto dell’onere a carico degli Stati membri e dei rispondenti.

2.  Nel caso in cui una deroga di cui al paragrafo 1 sia ancora giustificata da prove sufficienti alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, una deroga per un ulteriore periodo richiesto dallo Stato membro interessato, purché tale periodo non superi i due anni.

3.  Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata, a seconda dei casi, entro il 13 ottobre 2020 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione in questione o sei mesi prima della scadenza del periodo per il quale è stata concessa la deroga corrente.

4.  Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

▼B

Articolo 12

Relazione

Entro il 20 agosto 2012 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alle statistiche compilate a norma del presente regolamento e alla loro qualità.

Articolo 13

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 311/76 è abrogato.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

( 2 ) GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

( 3 ) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

( 4 ) GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

( 5 ) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1

( 6 ) GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

( 7 ) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

( 8 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

( 9 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).