02007R0861 — IT — 14.07.2017 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 luglio 2007

che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

(GU L 199 dell'31.7.2007, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2015/2421 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2015

  L 341

1

24.12.2015

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1259 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2017

  L 182

1

13.7.2017


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 141, 5.6.2015, pag.  118 (861/2007)




▼B

REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 luglio 2007

che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità



CAPO I

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, inteso a semplificare e accelerare i procedimenti nei contenziosi relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità e a ridurne le spese. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità costituisce per le parti un’alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri.

Il presente regolamento elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

▼M2

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere come definite all'articolo 3, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede 5 000 EUR alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

2.  Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti:

a) lo stato e la capacità delle persone fisiche;

b) il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che, secondo la legge ad essi applicabile, hanno effetti comparabili al matrimonio;

c) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

d) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;

e) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, gli accordi giudiziari, i concordati e le procedure affini;

f) la sicurezza sociale;

g) l'arbitrato;

h) il diritto del lavoro;

i) i contratti di locazione di immobili, escluse le controversie aventi a oggetto somme di denaro; o

j) le violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

▼B

Articolo 3

Controversie transfrontaliere

1.  Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito.

▼M2

2.  Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

3.  La data di riferimento per stabilire se una controversia sia una controversia transfrontaliera è la data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

▼B



CAPO II

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

Articolo 4

Introduzione del procedimento

1.  L’attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all’allegato I e presentandolo all’organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.

2.  Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai mezzi di comunicazione che ritengono accettabili. La Commissione rende disponibile al pubblico tali informazioni.

3.  Se la domanda non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento l’organo giurisdizionale ne informa l’attore. A meno che l’attore non ritiri la domanda, l’organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

4.  Se l’organo giurisdizionale ritiene che le informazioni fornite dall’attore non siano pertinenti o non siano sufficientemente chiare o se il modulo di domanda non è completato correttamente, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, esso concede all’attore l’opportunità di completare o rettificare il modulo di domanda o di fornire informazioni o documenti supplementari o di ritirare la domanda entro un termine stabilito. L’organo giurisdizionale utilizza a tale scopo il modulo standard B di cui all’allegato II.

Qualora la pretesa sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, oppure l’attore non completi o rettifichi il modulo di domanda entro il termine stabilito, la domanda viene respinta. ►M2  L'organo giurisdizionale ne informa l'attore, comunicandogli altresì se tale rigetto possa formare oggetto di impugnazione. ◄

▼M2

5.  Gli Stati membri provvedono affinché il modulo di domanda standard A sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.

▼B

Articolo 5

Svolgimento del procedimento

▼M2

1.  Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta.

bis.  L'organo giurisdizionale procede a un'udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia superflua per l'equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente rispetto all'eventuale impugnazione della sentenza.

▼B

2.  Dopo aver ricevuto il modulo di domanda debitamente compilato, l’organo giurisdizionale compila la parte I del modulo di replica standard C di cui all’allegato III.

Una copia del modulo di domanda e, se del caso, dei documenti giustificativi, unitamente al modulo di replica compilato, sono notificati al convenuto secondo le modalità di cui all’articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente compilato.

3.  Il convenuto replica entro trenta giorni dalla notifica dei moduli di domanda e di replica, compilando la parte II del modulo di replica standard C, corredato, ove opportuno, dei documenti giustificativi pertinenti e ritrasmettendolo all’organo giurisdizionale competente, o in ogni altro modo idoneo senza avvalersi del modulo di replica.

4.  Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l’organo giurisdizionale ne invia una copia all’attore, insieme ad eventuali documenti giustificativi pertinenti.

5.  Se nella sua replica il convenuto sostiene che il valore di una controversia non pecuniaria supera il limite stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, l’organo giurisdizionale decide entro trenta giorni dall’invio della replica all’attore se la controversia rientra nel campo d’applicazione del presente regolamento. Tale decisione non può essere impugnata autonomamente.

6.  Eventuali domande riconvenzionali, da presentare utilizzando il modulo standard A, e tutti i relativi documenti giustificativi, sono notificati all’attore secondo le modalità di cui all’articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione.

L’attore ha trenta giorni di tempo dalla data della notifica per rispondere ad eventuali domande riconvenzionali.

7.  Se la domanda riconvenzionale eccede il valore limite di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la domanda principale e la domanda riconvenzionale non sono esaminate secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma conformemente alle pertinenti norme di procedura applicabili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

Gli articoli 2 e 4 nonché i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, per analogia, alle domande riconvenzionali.

Articolo 6

Lingue

1.  Il modulo di domanda, la replica, eventuali domande riconvenzionali, eventuali repliche a domande riconvenzionali ed eventuali descrizioni dei documenti giustificativi pertinenti sono presentati nella lingua o in una delle lingue dell’organo giurisdizionale.

2.  Se qualsiasi altro documento ricevuto dall’organo giurisdizionale è redatto in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l’organo giurisdizionale può richiedere la traduzione di tale documento soltanto se ciò appaia necessario per l’emissione della sentenza.

3.  Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto:

a) nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento; o

b) in una lingua compresa dal destinatario;

l’organo giurisdizionale ne informa l’altra parte in modo che quest’ultima possa fornire una traduzione del documento.

Articolo 7

Conclusione del procedimento

1.  Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell’attore entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdizionale emette una sentenza oppure:

a) richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni; oppure

b) assume le prove a norma dell’articolo 9; oppure

c) ordina la comparizione delle parti ad un’udienza da tenersi entro trenta giorni dall’ordinanza.

2.  L’organo giurisdizionale emette la sentenza entro trenta giorni da eventuali udienze o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia. La sentenza è notificata alle parti secondo le modalità di cui all’articolo 13.

3.  In mancanza di replica della parte interessata entro i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdizionale emette una sentenza avente ad oggetto la domanda principale o la domanda riconvenzionale.

▼M2

Articolo 8

Udienza

1.  Qualora si ritenga necessario tenere un'udienza in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, tale udienza è tenuta avvalendosi di appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o la teleconferenza, a disposizione dell'organo giurisdizionale, a meno che l'uso di siffatte tecnologie, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non risulti inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento.

Qualora la persona da sentire abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, la sua partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza è organizzata avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 ( 2 ).

2.  La parte citata a comparire fisicamente a un'udienza può richiedere l'uso di tecnologie di comunicazione a distanza, se l'organo giurisdizionale ne dispone, in ragione del fatto che le misure da adottare per essere fisicamente presente, in particolare per quanto riguarda le possibili spese sostenute da tale parte, sarebbero sproporzionate rispetto all'entità della controversia.

3.  Una parte citata a comparire a un'udienza da tenersi tramite una tecnologia di comunicazione a distanza può chiedere di essere presente fisicamente all'udienza. Il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C, stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, informano le parti che il rimborso delle eventuali spese sostenute da una parte per la comparizione fisica all'udienza orale su sua richiesta è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 16.

4.  La decisione dell'organo giurisdizionale in merito a una richiesta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non può essere impugnata autonomamente rispetto all'impugnazione della sentenza.

Articolo 9

Assunzione delle prove

1.  L'organo giurisdizionale determina le modalità di assunzione delle prove e l'ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Esso ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.

2.  L'organo giurisdizionale può ammettere l'assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti.

3.  Qualora l'assunzione delle prove implichi l'audizione di una persona, tale audizione è condotta secondo le modalità di cui all'articolo 8.

4.  L'organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se non è possibile emettere la sentenza sulla base di altre prove.

▼B

Articolo 10

Rappresentanza delle parti

La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria.

▼M2

Articolo 11

Assistenza alle parti

1.  Gli Stati membri assicurano che entrambe le parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli e di informazioni generali sul campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonché di informazioni generali riguardo a quali organi giurisdizionali nello Stato membro interessato siano competenti a emettere una sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale assistenza è fornita a titolo gratuito. Il contenuto del presente paragrafo non obbliga in alcun modo gli Stati membri alla prestazione del patrocinio a spese dello Stato o di assistenza legale nella forma di una consulenza giuridica di un caso specifico.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza ai sensi del paragrafo 1 siano disponibili presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.

▼B

Articolo 12

Mandato dell’organo giurisdizionale

1.  L’organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia.

2.  Se necessario, l’organo giurisdizionale informa le parti in merito alle questioni procedurali.

3.  Ove possibile, l’organo giurisdizionale tenta di pervenire ad una conciliazione tra le parti.

▼M2

Articolo 13

Notificazione e/o comunicazione degli atti e altre comunicazioni scritte

1.  Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 6, e le sentenze emesse in conformità dell'articolo 7 sono notificati e/o comunicati:

a) tramite i servizi postali; o

b) per via elettronica:

i) se siffatti mezzi sono disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e, se la parte destinataria della notificazione e/o comunicazione ha il domicilio o la residenza abituale in un altro Stato membro, secondo le regole procedurali di detto Stato membro; e

ii) se la parte destinataria della notificazione e/o comunicazione ha previamente accettato in modo esplicito la notificazione e/o comunicazione per via elettronica degli atti o se, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte ha il domicilio o la residenza abituale, ha l'obbligo giuridico di accettare tale specifica modalità di notificazione e/o comunicazione.

La notificazione e/o comunicazione è attestata da una ricevuta di ritorno datata.

2.  Tutte le comunicazioni scritte non contemplate al paragrafo 1 tra l'organo giurisdizionale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento sono effettuate per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia disponibile sotto il profilo tecnico e ammissibile secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, purché la parte o la persona abbia previamente accettato tale mezzo di comunicazione o, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte o persona ha il domicilio o la residenza abituale, abbia l'obbligo giuridico di accettare tale modalità di comunicazione.

3.  Oltre agli altri mezzi disponibili in base alle regole procedurali degli Stati membri per esprimere l'accettazione preliminare, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, dell'utilizzo dei mezzi elettronici, è possibile esprimere tale accettazione mediante il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C.

4.  Se non è possibile procedervi conformemente al paragrafo 1, la notificazione e/o comunicazione può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 1896/2006.

Se non è possibile procedere alla comunicazione conformemente al paragrafo 2 o, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non risulta opportuno, si può ricorrere a qualsiasi altro metodo di comunicazione ammissibile nell'ambito del diritto dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

▼B

Articolo 14

Termini

1.  Qualora l’organo giurisdizionale fissi un termine, la parte interessata è informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine.

2.  In circostanze eccezionali, se necessario per tutelare i diritti delle parti, l’organo giurisdizionale può prorogare i termini previsti dall’articolo 4, paragrafo 4, dall’articolo 5, paragrafi 3 e 6, e dall’articolo 7, paragrafo 1.

3.  Se, in circostanze eccezionali, non è possibile per l’organo giurisdizionale rispettare i termini previsti dall’articolo 5, paragrafi da 2 a 6, e dall’articolo 7, esso adotta nel minor tempo possibile i provvedimenti richiesti da tali disposizioni.

Articolo 15

Esecutorietà della sentenza

1.  La sentenza è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione. Non è necessario prestare una cauzione.

2.  L’articolo 23 è applicabile anche nel caso in cui la sentenza debba essere eseguita nello Stato membro in cui è stata emessa.

▼M2

Articolo 15 bis

Spese di giudizio e modalità di pagamento

1.  Le spese di giudizio addebitate in uno Stato membro nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità non devono essere sproporzionate e maggiori di quelle applicate ai procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello stesso Stato membro.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale, offrendo almeno una delle seguenti modalità di pagamento:

a) bonifico bancario;

b) pagamento con carte di credito o debito; o

c) addebito diretto sul conto corrente dell'attore.

▼B

Articolo 16

Spese

La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia, l’organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.

Articolo 17

Impugnazione

1.  Gli Stati membri informano la Commissione se il loro diritto processuale prevede la possibilità di impugnazione contro una sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità specificando i termini in cui presentare l’impugnazione. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico.

▼M2

2.  Gli articoli 15 bis e 16 si applicano a ogni mezzo di impugnazione.

Articolo 18

Riesame della sentenza in casi eccezionali

1.  Il convenuto che non sia comparso è legittimato a chiedere il riesame della sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, se:

a) non gli è stato notificato il modulo di domanda o, nel caso si sia tenuta un'udienza, non è stato citato a comparire a tale udienza in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa; oppure

b) non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili;

eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, abbia omesso di impugnare la sentenza.

2.  Il termine per chiedere il riesame è di 30 giorni. Esso decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della sentenza ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Detto termine non è prorogabile.

3.  Se l'organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame di cui al paragrafo 1 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame di cui al detto paragrafo, la sentenza resta esecutiva.

Se l'organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla. Tuttavia, l'attore non perde i benefici di un'interruzione dei termini di prescrizione o decadenza ove tale interruzione si applichi ai sensi del diritto nazionale.

▼B

Articolo 19

Diritto processuale applicabile

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.



CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Articolo 20

Riconoscimento ed esecuzione

1.  La sentenza emessa in uno Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

▼M2

2.  Su richiesta di una delle parti, l'organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo a una sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D, di cui all'allegato IV, senza spese supplementari. Ove richiesto, l'organo giurisdizionale fornisce alla parte in questione il certificato in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione facendo uso del modulo standard dinamico multilingue disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica. Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga l'organo giurisdizionale a fornire una traduzione e/o traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero dei tale certificato.

▼B

Articolo 21

Procedimento di esecuzione

1.  Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Tutte le sentenze emesse nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione.

2.  La parte che richiede l’esecuzione della sentenza è tenuta a fornire:

a) una copia della sentenza che soddisfi le condizioni di autenticità necessarie; e

▼M2

b) il certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2 e, se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui si chiede che avvenga l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare.

▼B

3.  La parte che richiede l’esecuzione della sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non è tenuta ad avere né:

a) un rappresentante autorizzato; né

b) un recapito postale;

nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l’esecuzione.

4.  Alla parte che in uno Stato membro chieda l’esecuzione di una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

▼M2

Articolo 21 bis

Lingua del certificato

1.  Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali può accettare il certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

2.  Le informazioni sul contenuto di una sentenza fornite in un certificato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, sono tradotte da una persona abilitata a effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.

▼B

Articolo 22

Rifiuto dell’esecuzione

1.  Su richiesta della parte contro cui viene chiesta, l’esecuzione è rifiutata dall’organo giurisdizionale competente dello Stato membro di esecuzione, se la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è incompatibile con una sentenza anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

a) la sentenza anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;

b) la sentenza anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro di esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento in tale Stato membro;

c) la persona contro cui viene chiesta l’esecuzione non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento svoltosi dinanzi all’organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

2.  In nessun caso la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 23

Sospensione o limitazione dell’esecuzione

Se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o se una siffatta impugnazione è ancora possibile o una parte ha chiesto il riesame a norma dell’articolo 18, l’organo giurisdizionale competente o l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, su istanza della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione, possono:

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi; o

b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determinano l’importo; oppure

c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

▼M2

Articolo 23 bis

Conciliazioni giudiziarie

Le conciliazioni giudiziarie approvate da un organo giurisdizionale o concluse dinanzi a un organo giurisdizionale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui si è svolto il procedimento sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro alle stesse condizioni delle sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Alle conciliazioni giudiziarie si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del capo III.

▼B



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Informazioni

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini e agli ambienti professionali le informazioni riguardanti il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, comprese le spese, in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita a norma della decisione 2001/470/CE.

▼M2

Articolo 25

Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri

1.  Entro il 13 gennaio 2017, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) gli organi giurisdizionali competenti a emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;

b) i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

c) le autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica a norma dell'articolo 11;

d) i mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili in base alle loro regole procedurali a norma dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, e gli eventuali mezzi per effettuare l'accettazione preliminare dell'utilizzo dei mezzi elettronici a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, disponibili in base al loro diritto nazionale;

e) le persone o le categorie professionali, se del caso, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni di atti o altre comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2;

f) le spese di giudizio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o le loro modalità di calcolo, nonché i relativi metodi di pagamento accettati a norma dell'articolo 15 bis;

g) eventuali mezzi di impugnazione a norma del proprio diritto processuale a norma dell'articolo 17, il termine entro cui l'impugnazione deve essere proposta e l'organo giurisdizionale dinanzi al quale può essere presentata;

h) le procedure per la domanda di riesame a norma dell'articolo 18 e gli organi giurisdizionali competenti per tale riesame;

i) le lingue che accettano a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1; e

j) le autorità competenti per l'esecuzione e le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2.  La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica.

Articolo 26

Modifica degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 riguardo alla modifica degli allegati da I a IV.

Articolo 27

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 13 gennaio 2016.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 26 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 28

Riesame

1.  Entro il 15 luglio 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul funzionamento del presente regolamento in cui si valuta altresì l'opportunità:

a) di un ulteriore aumento del limite di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ai fini del conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, vale a dire agevolare l'accesso alla giustizia per i cittadini e le piccole e medie imprese nelle controversie transfrontaliere; e

b) di un'estensione del campo di applicazione del procedimento europeo per controversie di modesta entità, in particolare alle rivendicazioni salariali, al fine di agevolare l'accesso alla giustizia per i lavoratori nelle controversie di lavoro transfrontaliere con il datore di lavoro, previo esame di tutti gli effetti di tale estensione.

Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

A tal fine ed entro il 15 luglio 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di domande presentate nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il numero di richieste di esecuzione di sentenze emesse nell'ambito di procedimenti europei per le controversie di modesta entità.

2.  Entro il 15 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla diffusione delle informazioni relative al procedimento europeo per le controversie di modesta entità negli Stati membri e può formulare raccomandazioni su come rendere tale procedimento più noto.

▼B

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009, ad eccezione dell’articolo 25, che si applica dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

▼M3




ALLEGATO I

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image




ALLEGATO II

image

image




ALLEGATO III

image

image

image




ALLEGATO IV

image

image



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).