02007L0043 — IT — 14.12.2019 — 001.001


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DIRETTIVA 2007/43/CE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 182 dell'12.7.2007, pag. 19)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017

  L 95

1

7.4.2017


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 137, 24.5.2017, pag.  40 (2017/625)




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DIRETTIVA 2007/43/CE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  La presente direttiva si applica ai polli allevati per la produzione di carne.

Non si applica tuttavia:

a) alle aziende con meno di 500 polli;

b) alle aziende in cui sono allevati soltanto gruppi di polli da riproduzione;

c) agli incubatoi;

d) ai polli allevati estensivamente al coperto e all’aperto, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame ( 1 ); e

e) ai polli allevati con metodi biologici in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ( 2 ).

2.  La presente direttiva si applica agli animali d’allevamento presenti nelle aziende con animali sia da riproduzione che d’allevamento.

Gli Stati membri restano liberi di adottare misure più rigorose nel settore oggetto della presente direttiva.

La responsabilità principale per il benessere degli animali spetta al proprietario o al detentore degli animali stessi.

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «proprietario»: qualunque persona fisica o giuridica proprietaria dell’azienda in cui è allevato il pollame;

b) «detentore»: qualunque persona fisica o giuridica responsabile dei polli a titolo contrattuale o per legge, in modo temporaneo o permanente;

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c) «autorità competenti»: autorità competenti come definite all’articolo 3, punto 3), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );

d) «veterinario ufficiale»: veterinario ufficiale come definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ ;

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e) «pollo»: animale della specie Gallus gallus allevato per la produzione di carne;

f) «azienda»: un luogo di produzione in cui si allevano polli;

g) «pollaio»: un edificio all’interno di un’azienda in cui è allevato un gruppo di polli;

h) «area utilizzabile»: un’area provvista di lettiera e sempre accessibile ai polli;

i) «densità di allevamento»: il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un pollaio per metro quadro di area utilizzabile;

j) «gruppo»: un insieme di polli collocati e presenti contemporaneamente in un pollaio di un’azienda;

k) «tasso di mortalità giornaliera»: il numero dei polli deceduti in un pollaio lo stesso giorno, compresi quelli abbattuti per malattia o per altri motivi, diviso per il numero di polli presenti in tale giorno nel pollaio, moltiplicato per 100;

l) «tasso di mortalità giornaliera cumulativo»: la somma dei tassi di mortalità giornaliera.

2.  La definizione di «area utilizzabile» di cui al paragrafo 1, lettera h), riguardo alle aree non provviste di lettiera può essere completata secondo la procedura di cui all’articolo 11, alla luce dei risultati del parere scientifico dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare sull’impatto delle aree provviste di lettiera sul benessere dei polli.

Articolo 3

Norme per l’allevamento dei polli

1.  Gli Stati membri garantiscono che:

a) tutti i pollai rispettino le norme di cui all’allegato I;

b) le ispezioni previste, il monitoraggio e i controlli successivi, compresi quelli di cui all’allegato III, siano effettuati dall’autorità competente o dal veterinario ufficiale.

2.  Gli Stati membri garantiscono che la densità massima di allevamento in un’azienda o in un pollaio di un’azienda non superi in alcun momento 33 kg/m2.

3.  In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire una maggiore densità massima purché il proprietario o il detentore rispetti le norme di cui all’allegato II oltre a quelle di cui all’allegato I.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia concessa una deroga ai sensi del paragrafo 3, la densità massima di allevamento in un’azienda o in un pollaio di un’azienda non superi in alcun momento 39 kg/m2.

5.  Quando i criteri di cui all’allegato V sono soddisfatti, gli Stati membri possono autorizzare un aumento della densità massima di allevamento di cui al paragrafo 4 di 3 kg/m2 al massimo.

Articolo 4

Formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i detentori che sono persone fisiche ricevano una formazione sufficiente allo svolgimento delle loro mansioni e siano disponibili corsi di formazione adeguati.

2.  I corsi di formazione di cui al paragrafo 1 sono incentrati sugli aspetti relativi al benessere e riguardano in particolare le questioni elencate nell’allegato IV.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un sistema per il controllo e l’approvazione dei corsi di formazione. Il detentore dei polli deve essere titolare di un certificato riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro interessato, attestante il completamento dei corsi di formazione o l’acquisizione di un’esperienza equivalente alla formazione stessa.

4.  Gli Stati membri possono riconoscere l’esperienza acquisita anteriormente al 30 giugno 2010 come equivalente alla partecipazione ai corsi di formazione ed emettono certificati per attestare tale equivalenza.

5.  Gli Stati membri possono stabilire che le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applichino anche ai proprietari.

6.  I proprietari o i detentori forniscono istruzioni e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati nelle aziende, alle persone da loro assunte per occuparsi dei polli, catturarli o caricarli.

Articolo 5

Etichettatura delle carni di pollame

Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio per le carni, i prodotti e le preparazioni a base di carne di pollame basato sul rispetto di criteri relativi al benessere degli animali.

La relazione prende in considerazione le eventuali implicazioni socioeconomiche, gli effetti per i partner economici della Comunità e la compatibilità di tale sistema di etichettatura con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio.

La relazione è accompagnata da adeguate proposte legislative che tengano conto di tali considerazioni e dell’esperienza acquisita dagli Stati membri nell’applicazione dei sistemi di etichettatura facoltativi.

Articolo 6

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

1.  Sulla scorta di un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2010, una relazione sull’influenza dei parametri genetici sulle carenze individuate che sono all’origine di scarso benessere dei polli. Se necessario, la relazione può essere accompagnata da adeguate proposte legislative.

2.  Gli Stati membri sottopongono alla Commissione i risultati della raccolta dei dati fondata sul monitoraggio di un campione rappresentativo di gruppi macellati durante un periodo minimo di un anno. Al fine di consentire analisi pertinenti, i requisiti in materia di campionatura e di dati di cui all’allegato III dovrebbero essere scientificamente fondati, obiettivi e comparabili, ed essere stabiliti in conformità della procedura di cui all’articolo 11.

Gli Stati membri possono necessitare di un contributo finanziario della Comunità per la raccolta dei dati ai fini della presente direttiva.

3.  Sulla base dei dati disponibili e tenuto conto delle nuove prove scientifiche, la Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull’applicazione della presente direttiva e sui suoi effetti sul benessere dei polli, nonché sullo sviluppo degli indicatori di benessere. La relazione tiene conto dei vari metodi e condizioni di produzione. Essa tiene conto altresì delle implicazioni socioeconomiche e amministrative della presente direttiva, ivi compresi gli aspetti regionali.

Articolo 7

Ispezioni

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2.  Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 31 agosto di ogni anno una relazione annuale per l’anno precedente per quanto riguarda le ispezioni eseguite dall’autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un’analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché di un piano d’azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di casi di questo tipo negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.

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Articolo 8

Guide alle buone pratiche di gestione

Gli Stati membri incoraggiano l’elaborazione di guide alle buone pratiche di gestione, comprendenti orientamenti riguardo all’osservanza della presente direttiva. Sono incoraggiate la diffusione e l’utilizzazione di tali guide.

Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 2010 e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modifiche.

Articolo 10

Competenze di esecuzione

Le misure necessarie per garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva possono essere adottate secondo la procedura prevista all’articolo 11.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare («il comitato»).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 12

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

NORME APPLICABILI ALLE AZIENDE

Oltre alle disposizioni pertinenti contenute in altri atti legislativi pertinenti del diritto comunitario, si applicano le norme seguenti:

Abbeveratoi

1. Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite.

Alimentazione

2. Il mangime è disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti e non dev’essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.

Lettiera

3. Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie.

Ventilazione e riscaldamento

4. Vi dev’essere sufficiente ventilazione per evitare il surriscaldamento, se necessario in combinazione con i sistemi di riscaldamento per rimuovere l’umidità in eccesso.

Rumore

5. Il livello sonoro dev’essere il più basso possibile. La costruzione, l’installazione, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantità possibile di rumore.

Luce

6. Tutti gli edifici sono illuminati con un’intensità di almeno 20 lux durante le ore di luce, misurata a livello dell’occhio dell’animale e in grado di illuminare almeno l’80 % dell’area utilizzabile. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario.

7. Entro i sette giorni successivi al momento in cui i polli sono collocati nell’edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno 6 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità di almeno 4 ore, esclusi i periodi di attenuazione della luce.

Ispezioni

8. Tutti i polli presenti nell’azienda devono essere ispezionati almeno due volte al giorno. Occorre prestare particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali.

9. I polli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di deterioramento della salute, come quelli con difficoltà nel camminare o che presentano ascite o malformazioni gravi, e che è probabile che soffrano, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente. Un veterinario è contattato ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

Pulizia

10. Ad ogni depopolamento definitivo, le parti degli edifici, delle attrezzature o degli utensili in contatto con i polli sono pulite e disinfettate accuratamente prima di introdurre nel pollaio un nuovo gruppo di animali. Dopo il depopolamento definitivo di un pollaio si deve rimuovere tutta la lettiera e predisporre una lettiera pulita.

Tenuta dei registri

11. Il proprietario o detentore deve tenere un registro per ciascun pollaio dell’azienda, indicante:

a) il numero di polli introdotti;

b) l’area utilizzabile;

c) l’ibrido o la razza dei polli, se noti;

d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa;

e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione;

Tali registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e vengono resi disponibili all’autorità competente che effettui un’ispezione o che ne faccia comunque richiesta.

Interventi chirurgici

12. Sono proibiti tutti gli interventi chirurgici, effettuati a fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno o perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della struttura ossea.

La troncatura del becco può tuttavia essere autorizzata dagli Stati membri una volta esaurite le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo. In tali casi, detta operazione è effettuata, soltanto previa consultazione e su consiglio di un veterinario, da personale qualificato su pulcini di età inferiore a 10 giorni. Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare la castrazione degli animali. La castrazione è effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera di personale specificamente formato.




ALLEGATO II

NORME PER IL RICORSO A DENSITÀ PIÙ ELEVATE

Notifica e documentazione

Si applicano le seguenti norme:

1. Il proprietario o il detentore comunica all’autorità competente l’intenzione di ricorrere a una densità superiore a 33 kg/m2 di peso vivo.

Egli indica la cifra esatta ed informa l’autorità competente di qualsiasi modifica della densità di allevamento almeno 15 giorni prima della collocazione del gruppo di polli nel pollaio.

Se l’autorità competente lo richiede, la notifica è accompagnata da un documento che riprende in sintesi le informazioni contenute nella documentazione di cui al punto 2.

2. Il proprietario o detentore tiene a disposizione nel pollaio la documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare, tale documentazione comprende informazioni relative a particolari tecnici del pollaio e delle sue attrezzature quali:

a) una mappa del pollaio indicante le dimensioni delle superfici occupate dai polli;

b) sistemi di ventilazione e, ove pertinente, di raffreddamento e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualità dell’aria prefissati, come flusso, velocità e temperatura dell’aria;

c) sistemi di alimentazione e approvvigionamento d’acqua e loro ubicazione;

d) sistemi d’allarme e di riserva in caso di guasti ad apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute ed il benessere degli animali;

e) tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate.

La documentazione è resa disponibile all’autorità competente su sua richiesta ed è tenuta aggiornata. In particolare, sono registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di allarme.

Il proprietario o detentore comunica senza indugio all’autorità competente eventuali cambiamenti del pollaio, delle attrezzature e delle procedure descritti che potrebbero influire sul benessere dei volatili.

Norme per le aziende — controllo dei parametri ambientali

3. Il proprietario o detentore provvede affinché ciascun pollaio di un’azienda sia dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che

a) la concentrazione di ammoniaca (NH3) non superi 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO2) non superi 3 000  ppm misurati all’altezza della testa dei polli;

b) la temperatura interna non superi quella esterna di più di 3 °C quando la temperatura esterna all’ombra è superiore a 30 °C;

c) l’umidità relativa media misurata all’interno del pollaio durante 48 ore non superi il 70 % quando la temperatura esterna è inferiore a 10 °C.




ALLEGATO III

MONITORAGGIO E CONTROLLI SUCCESSIVI PRESSO IL MACELLO

(di cui all’articolo 3, paragrafo 1)

1.   Mortalità

1.1. In caso di densità di allevamento superiori a 33 kg/m2, la documentazione che accompagna il gruppo include il tasso di mortalità giornaliera e il tasso di mortalità giornaliera cumulativo calcolati dal proprietario o detentore e all’ibrido o alla razza dei polli.

1.2. Sotto la supervisione del veterinario ufficiale, tali dati e il numero di polli da carne arrivati morti vengono registrati indicando l’azienda e il pollaio della stessa. La credibilità dei dati e del tasso di mortalità giornaliera cumulativo è controllata tenendo conto del numero di polli da carne macellati e del numero di polli da carne arrivati morti al macello.

2.   Ispezione post mortem

Nel contesto dei controlli effettuati a norma del regolamento (CE) n. 854/2004, il veterinario ufficiale valuta i risultati dell’ispezione post mortem al fine di individuare altre possibili indicazioni di condizioni di scarso benessere, quali livelli anormali di dermatiti da contatto, parassitismo e malattie sistemiche nell’azienda o nel pollaio dell’azienda di origine.

3.   Comunicazione dei risultati

Se il tasso di mortalità di cui al punto 1 o i risultati dell’ispezione post mortem di cui al punto 2 corrispondono a condizioni di benessere animale scarse, il veterinario ufficiale comunica i dati al proprietario o al detentore degli animali ed all’autorità competente, che intraprendono azioni appropriate.




ALLEGATO IV

FORMAZIONE

I corsi di formazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, riguardano almeno la normativa comunitaria relativa alla protezione dei polli, in particolare le seguenti questioni:

a) allegati I e II;

b) fisiologia, in particolare il fabbisogno di acqua e cibo, comportamento animale e concetto di stress;

c) aspetti pratici della manipolazione attenta del pollame, compresi la cattura, il carico e il trasporto;

d) cure d’emergenza per i polli, uccisione e abbattimento d’emergenza;

e) misure di biosicurezza preventiva.




ALLEGATO V

CRITERI PER IL RICORSO ALL’AUMENTO DELLA DENSITÀ MASSIMA

(di cui all’articolo 3, paragrafo 5)

1.   Criteri

a) il monitoraggio dell’azienda effettuato dall’autorità competente negli ultimi due anni non ha rivelato carenze rispetto ai requisiti della presente direttiva,

b) il proprietario dell’azienda o il detentore effettua il monitoraggio utilizzando le guide alle buone pratiche di gestione di cui all’articolo 8, e

c) in almeno sette gruppi consecutivi di polli successivamente controllati e provenienti da un pollaio, la mortalità giornaliera cumulativa è stata inferiore a 1 % + 0,06 % moltiplicato per l’età alla macellazione espressa in giorni.

Qualora non sia stato effettuato alcun monitoraggio dell’azienda dall’autorità competente negli ultimi due anni, dev’essere effettuato almeno un monitoraggio per controllare se sia rispettato il requisito di cui alla lettera a).

2.   Circostanze eccezionali

In deroga al punto 1, lettera c), l’autorità competente può decidere di aumentare la densità di allevamento quando il proprietario o il custode abbia fornito spiegazioni sufficienti riguardo alla natura eccezionale di un tasso di mortalità giornaliera cumulativo più alto o abbia dimostrato che le cause sfuggono al suo controllo.



( 1 ) GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2029/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 29).

( 2 ) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2007 della Commissione (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 3).

( 3 ) Regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) ( ►C1  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 ◄ ).

( 4 ) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).