2007D0268 — IT — 10.06.2009 — 001.001


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2007

relativa all’attuazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri e recante modifica della decisione 2004/450/CE

[notificata con il numero C(2007) 1554]

(2007/268/CE)

(GU L 115, 3.5.2007, p.3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell’8 giugno 2009

  L 145

45

10.6.2009




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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2007

relativa all’attuazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri e recante modifica della decisione 2004/450/CE

[notificata con il numero C(2007) 1554]

(2007/268/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ( 1 ), in particolare l’articolo 24, paragrafo 2, quarto comma, e l’articolo 10,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ( 2 ), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie degli animali.

(2)

La decisione 90/424/CEE, modificata dalla decisione 2006/53/CE ( 3 ), stabilisce che gli Stati membri possano ottenere un contributo finanziario comunitario per le misure di lotta da essi adottate contro i ceppi dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI), di cui si conosce la capacità di mutare in ceppi dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Inoltre, a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, gli Stati membri hanno l’obbligo di presentare alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, i programmi annuali e pluriennali che inizieranno l’anno successivo e per quali intendono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità.

(3)

La direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria ( 4 ), definisce le misure comunitarie di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame. Non prevede tuttavia la lotta contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI), sottotipi H5 e H7, né una regolare sorveglianza di tale malattia nel pollame e nei volatili selvatici.

(4)

Dal 2002 gli Stati membri effettuano indagini obbligatorie sull’influenza aviaria nel pollame domestico presentando alla Commissione programmi annuali di sorveglianza, secondo quanto disposto dalle decisioni della Commissione 2002/649/CE ( 5 ), 2004/111/CE ( 6 ), 2005/464/CE ( 7 ) e 2006/101/CE ( 8 ).

(5)

La direttiva 2005/94/CE stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all’individuazione precoce dell’influenza aviaria. La direttiva, il cui termine ultimo di recepimento da parte degli Stati membri è il 1o luglio 2007, dispone l’abrogazione della direttiva 92/40/CEE a decorrere da tale data.

(6)

Le misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria previste dalla direttiva 2005/94/CE riguardano anche la lotta contro i focolai di LPAI, provocati nel pollame dai virus dell’influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7. Per rilevare la possibile circolazione di questi virus negli allevamenti di pollame, occorre che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza obbligatori. Queste misure di lotta mirano a prevenire la propagazione dell’LPAI, sottotipi H5 e H7, prima di una loro ampia diffusione tra la popolazione di pollame domestico in modo da poter prevenire il rischio di una mutazione in HPAI dalle conseguenze potenzialmente devastanti.

(7)

La direttiva 2005/94/CE prevede inoltre programmi di sorveglianza nei volatili selvatici destinati a contribuire, in base a una valutazione del rischio periodicamente aggiornata, a far conoscere il pericolo rappresentato dai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari dei volatili.

(8)

Visti i recenti sviluppi relativi alla diffusa insorgenza dell’HPAI, ceppo H5N1, nei volatili selvatici in Europa, è importante rafforzare ulteriormente le attività di sorveglianza, tenendo conto dei risultati delle indagini condotte tra il 2003 e il 2006 negli Stati membri e dell’attività scientifica svolta recentemente dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ( 9 ) in collaborazione con il gruppo di lavoro scientifico ORNIS della direzione generale dell’Ambiente della Commissione europea. I lavori di tali organismi proseguiranno e i risultati potranno determinare ulteriori aggiornamenti.

(9)

Nell’attuare i programmi di sorveglianza nei volatili selvatici, si devono rispettare integralmente le prescrizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio ( 10 ) concernente la tutela e la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nella Comunità.

(10)

La decisione 2004/450/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce requisiti uniformi per il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali ( 11 ), fissa i requisiti uniformi per il contenuto delle domande volte a ottenere il finanziamento comunitario a favore di programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali.

(11)

Dato che la decisione 90/424/CEE stabilisce ora un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, sorveglianza e controllo di alcune malattie animali, compresa l’influenza aviaria, gli Stati membri — a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, della suddetta decisione — possono presentare alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, i programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria in vista di un contributo finanziario comunitario. La decisione 2004/450/CE deve essere modificata al fine di stabilire requisiti uniformi per il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria.

(12)

La decisione 2004/450/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Approvazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria

I programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici che gli Stati membri sono tenuti ad attuare a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, devono rispettare gli orientamenti contenuti negli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

Modifiche della decisione 2004/450/CE

La decisione 2004/450/CE è modificata come segue:

1) all’articolo 1, è aggiunta la seguente lettera c):

«c) per le malattie animali di cui all’allegato I, parte C, almeno le informazioni indicate nell’allegato IV.»;

2) all’allegato I, è aggiunta la seguente parte C:

«PARTE C

Malattie di cui all’articolo 1, lettera c)

Influenza aviaria»;

3) è aggiunto un nuovo allegato IV, il cui testo figura nell’allegato III della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO I

Orientamenti sull’attuazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri

A.   Obiettivi, prescrizioni e criteri generali in materia di sorveglianza

A.1.   Obiettivi

La sorveglianza sierologica dell’LPAI, sottotipi H5 e H7, attuata nel pollame deve mirare a:

1. individuare le infezioni subcliniche da LPAI, sottotipi H5 e H7, in modo da integrare i sistemi di individuazione precoce e prevenire quindi la possibile mutazione di questi virus in HPAI;

2. individuare le infezioni da LPAI, sottotipi H5 e H7, in specifiche popolazioni di pollame esposte a un rischio specifico di infezione in ragione del sistema di allevamento o della suscettibilità di particolari specie;

3. contribuire a dimostrare lo status di paese, regione o compartimento indenne dall’influenza aviaria soggetta a obbligo di denuncia nel quadro degli scambi internazionali secondo le norme dell’OIE.

A.2.   Prescrizioni e criteri generali

1. Il campionamento non deve essere eseguito oltre la data del 31 dicembre dell’anno di attuazione del programma. Per il pollame, il campionamento deve — se necessario — essere effettuato in un periodo appropriato rispetto ai periodi di produzione di ciascuna categoria di pollame.

2. Per risparmiare risorse, si raccomanda l’impiego di campioni raccolti per altre finalità.

3. Le analisi dei campioni devono essere effettuate dai laboratori nazionali per l’influenza aviaria degli Stati membri o da altri laboratori autorizzati dalle autorità competenti e posti sotto il controllo dei laboratori nazionali.

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4. L’autorità competente garantisce che tutti i risultati positivi e negativi degli studi sierologichi e virologici di laboratorio ottenuti durante i controlli vengano riportati alla Commissione servendosi dell’apposito sistema on line Tali risultati vanno comunicati con cadenza trimestrale e inseriti nel sistema on line entro quattro settimane dalla scadenza di ogni periodo di tre mesi.

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5. Tutti gli isolati del virus dell’influenza aviaria devono essere trasmessi al laboratorio comunitario di riferimento secondo quanto prescritto dalla legislazione comunitaria, salvo deroga concessa a norma del capitolo V, paragrafo 4 (diagnosi differenziale), del manuale diagnostico di cui alla decisione 2006/437/CE della Commissione ( 12 ). I virus dei sottotipi H5/H7 devono essere immediatamente sottoposti alle normali analisi di caratterizzazione (sequenziamento nucleotidico/IVPI) secondo quanto contemplato dal manuale diagnostico.

6. Ogniqualvolta ciò sia possibile, i laboratori nazionali devono far pervenire al laboratorio comunitario di riferimento i campioni di siero di anseriformi risultati positivi all’H5 o all’H7, in modo da costituire un archivio che agevoli lo sviluppo di nuovi test.

B.   Sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame

1. Tutti i risultati positivi devono essere oggetto di un’indagine retrospettiva nell’azienda e le conclusioni di tale indagine devono essere trasmesse alla Commissione e al laboratorio comunitario di riferimento.

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2. Il LCR fornisce protocolli specifici per accompagnare l’invio di campioni e materiale diagnostico al LCR. Occorre garantire uno scambio regolare di informazioni tra il LCR e i LN. Il laboratorio comunitario di riferimento deve fornire assistenza tecnica e disporre di una maggiore scorta di reagenti diagnostici.

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3. In ciascuna azienda i campioni di sangue da sottoporre a esami sierologici devono essere prelevati da almeno 5-10 capi di ogni specie di pollame, comprese quelle degli allevamenti free range (eccetto anatre, oche e quaglie); se l’azienda comprende più di un capannone, i campioni devono essere prelevati dai diversi capannoni. Nel caso di più capannoni, è opportuno incrementare adeguatamente la dimensione del campione relativo a ciascun azienda. Si raccomanda di effettuare il prelievo su almeno 5 volatili per capannone.

4. Il campionamento deve essere stratificato su tutto il territorio dello Stato membro, in modo che i campioni possano essere considerati rappresentativi dell’intero Stato membro, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) il numero di aziende da sottoporre a campionamento (esclusi anatre, oche e tacchini) deve essere definito in modo da garantire l’individuazione di almeno un’azienda infetta se la prevalenza di aziende infette è pari almeno al 5 % con un livello di confidenza del 95 % (cfr. tabella 1); e

b) il numero dei volatili sottoposti a campionamento in ciascuna azienda deve essere stabilito in modo da garantire l’individuazione, con una probabilità del 95 %, di almeno un capo positivo se la prevalenza di volatili sieropositivi è ≥ 30 %.

5. In base a una valutazione del rischio e alla situazione specifica dello Stato membro interessato, il disegno di campionamento deve inoltre considerare:

a) i tipi di produzione e i loro rischi specifici, con attenzione particolare all’allevamento free range, all’allevamento all’aperto e agli allevamenti a carattere familiare, prendendo in considerazione altri fattori come il carattere multietà dell’allevamento, l’utilizzazione di acque di superficie, una durata della vita relativamente più lunga, la presenza di diverse specie all’interno dell’azienda o altri fattori pertinenti;

b) il numero di aziende di tacchini, anatre e oche da sottoporre a campionamento deve essere definito in modo da garantire l’individuazione di almeno un’azienda infetta se la prevalenza di aziende infette è pari almeno al 5 % con un livello di confidenza del 99 % (cfr. tabella 2);

c) se uno Stato membro presenta un numero considerevole di aziende per la produzione di selvaggina, ratiti e quaglie, queste devono essere incluse nel programma. Per quanto riguarda le quaglie, devono essere sottoposti a campionamento solo i riproduttori (o in fase di produzione) adulti;

d) il periodo di campionamento deve coincidere con la produzione stagionale. Se necessario, il campionamento può, tuttavia, essere adattato a livello locale e svolgersi in altri periodi determinati, nei quali la presenza di altro pollame in un’azienda potrebbe comportare un rischio più grave di introduzione della malattia;

e) la sorveglianza potrebbe essere estesa agli allevamenti a carattere familiare, qualora il loro numero fosse significativo;

f) gli Stati membri che sono tenuti a effettuare un campionamento per la malattia di Newcastle per mantenere lo status di zona di non vaccinazione contro tale malattia a norma della decisione 94/327/CE della Commissione ( 13 ), possono utilizzare — per la sorveglianza degli anticorpi nei confronti dei sottotipi H5 e H7 — i campioni prelevati dagli allevamenti da riproduzione.



Tabella 1

Numero di aziende da sottoporre a campionamento per ciascuna categoria di pollame (escluse le aziende di tacchini, anatre e oche)

Numero di aziende per categoria di pollame per Stato membro

Numero di aziende da sottoporre a campionamento

Fino a 34

Tutte

35-50

35

51-80

42

81-250

53

> 250

60



Tabella 2

Numero di aziende di tacchini, anatre e oche da sottoporre a campionamento

Numero di aziende per Stato membro

Numero di aziende da sottoporre a campionamento

Fino a 46

Tutte

47-60

47

61-100

59

101-350

80

> 350

90

C.   Prescrizioni specifiche per l’individuazione delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell’influenza aviaria in anatre, oche e quaglie

1. I campioni di sangue da sottoporre a esami sierologici devono essere prelevati di preferenza da volatili allevati all’aperto.

2. Per gli esami sierologici devono essere prelevati 40-50 campioni di sangue da ogni azienda selezionata.

3. In assenza di allevamenti commerciali, la sorveglianza potrebbe essere effettuata in allevamenti a carattere familiare.

D.   Esami di laboratorio

1. Gli esami di laboratorio devono essere eseguiti conformemente al manuale diagnostico per l’influenza aviaria (decisione 2006/437/CE) che stabilisce i metodi per la conferma e la diagnosi differenziale dell’influenza aviaria (compreso il controllo sierologico di anatre e di oche mediante la prova di inibizione dell’emoagglutinazione HI).

2. Tuttavia, qualora siano previsti esami non contemplati dal manuale diagnostico per l’influenza aviaria o non descritti nel manuale dell’OIE sugli animali terrestri, gli Stati membri, nel presentare alla Commissione il proprio programma per approvazione, devono contemporaneamente fornire al laboratorio comunitario di riferimento i dati necessari ai fini della convalida.

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3. Tutti i risultati sierologici positivi devono essere confermati dai LN tramite prova di inibizione dell’emoagglutinazione, utilizzando ceppi specificamente designati forniti dal LCR:

a) per il sottotipo H5 :

i) prova iniziale con alzavola/England/7894/06 (H5N3);

ii) sottoporre alla prova con pollo/Scotland/59 (H5N1) tutti i sieropositivi per eliminare gli anticorpi cross-reattivi N3;

b) per il sottotipo H7 :

i) test iniziale con Turkey/England/647/77 (H7N7);

ii) sottoporre alla prova con African Starling/983/79 (H7N1) tutti i sieropositivi per eliminare l’anticorpo cross-reattivo N7.

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ALLEGATO II

Orientamenti sull’attuazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici negli Stati membri

A.   Obiettivi, prescrizioni e criteri generali in materia di sorveglianza

A.1.   Obiettivi

La sorveglianza virologica dell’influenza aviaria nei volatili selvatici mira a individuare, nei seguenti modi, il rischio che i virus dell’influenza aviaria (LPAI e HPAI) vengano introdotti nel pollame domestico:

 rilevamento precoce dell’HPAI sottotipo H5N1 attraverso lo studio della maggiore incidenza della morbilità e della mortalità nei volatili selvatici, soprattutto quelli appartenenti a determinate specie «a più alto rischio»;

 nel caso di individuazione dell’HPAI sottotipo H5N1 nei volatili selvatici, potenziamento della sorveglianza degli uccelli selvatici vivi e morti, in modo da determinare se gli uccelli selvatici di altre specie possano agire da portatori asintomatici o «specie ponte» (cfr. parte E del presente allegato);

 prosecuzione di una sorveglianza di base per le varie specie di uccelli migratori allo stato libero, nel quadro di un monitoraggio continuo dei virus dell’LPAI. Il campionamento deve essere effettuato principalmente sugli anseriformi (uccelli acquatici) e sui caradriformi (uccelli limicoli e laridi), in modo da valutare se siano portatori dei virus dell’LPAI, sottotipi H5 e H7 (ciò consentirebbe comunque di rilevare anche l’HPAI sottotipo H5N1 e altri virus dell’HPAI, se presenti). Il campionamento deve concentrarsi in particolare sulle «specie a più alto rischio».

A.2.   Prescrizioni e criteri generali

1. Il campionamento non deve essere eseguito oltre la data del 31 dicembre dell’anno di attuazione del programma.

2. Le analisi dei campioni devono essere effettuate dai laboratori nazionali per l’influenza aviaria degli Stati membri o da altri laboratori autorizzati dalle autorità competenti e posti sotto il controllo dei laboratori nazionali.

▼M1

3. L’autorità competente garantisce che tutti i risultati positivi e negativi degli studi sierologichi e virologici di laboratorio ottenuti durante i controlli vengano riportate alla Commissione attraverso il suo sistema on line. Tali risultati vanno comunicati con cadenza trimestrale e inseriti nel sistema on line entro quattro settimane dalla scadenza di ogni periodo di tre mesi.

▼B

4. Tutti gli isolati del virus dell’influenza aviaria relativi a volatili selvatici devono essere trasmessi al laboratorio comunitario di riferimento secondo quanto prescritto dalla legislazione comunitaria, salvo deroga concessa a norma del capitolo V, paragrafo 4 (diagnosi differenziale), del manuale diagnostico per l’influenza aviaria di cui alla decisione 2006/437/CE. I virus dei sottotipi H5/H7 devono essere immediatamente sottoposti alle normali analisi di caratterizzazione (sequenziamento nucleotidico/IVPI) secondo quanto contemplato dal citato manuale diagnostico.

B.   Sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici

Schema e attuazione della sorveglianza

Nella messa a punto della sorveglianza deve essere assicurata una stretta collaborazione con gli epidemiologi, gli ornitologi e le autorità responsabili della conservazione della natura, che contribuiranno all’individuazione delle specie e all’ottimizzazione del campionamento. Per quanto concerne la scelta delle specie da sottoporre a campionamento, lo schema della sorveglianza deve essere adattato alla situazione nazionale in funzione della prevalenza delle specie e dell’entità della popolazione avifaunistica. Il campionamento deve tener conto della stagionalità dei modelli migratori, che possono variare da uno Stato membro all’altro. Va considerato il comportamento delle diverse specie, per quanto riguarda le rotte migratorie, i principali habitat, il gregarismo, il loro mescolarsi durante la migrazione e i risultati della precedente sorveglianza effettuata nel periodo 2003-2006. Un riesame e un feedback continui saranno inoltre garantiti attraverso il gruppo di lavoro sulla sorveglianza dell’influenza aviaria dei volatili selvatici che analizza i nuovi dati man mano che essi vengono acquisiti.

Per quanto concerne l’HPAI sottotipo H5N1, tutti questi fattori devono essere considerati in rapporto alla probabilità che i volatili selvatici si trovino esposti a pollame e volatili selvatici infetti in zone interessate da focolai, nonché in rapporto alla probabilità di contatto tra i volatili selvatici e il pollame domestico negli allevamenti dei vari Stati membri.

Per la determinazione di queste probabilità, le tabelle e gli alberi decisionali, contenuti nel parere dell’EFSA ( 14 ) ed elaborati in collaborazione con la direzione generale dell’Ambiente della Commissione europea, possono costituire uno strumento efficace, attraverso il quale gli Stati membri possono adattare la valutazione del rischio locale all’evolversi della situazione, su un piano di stretta collaborazione e di scambio con altri Stati membri.

Si devono promuovere rapporti con associazioni per la conservazione e l’osservazione degli uccelli e con stazioni di inanellamento. Se del caso, il campionamento deve essere effettuato sotto la supervisione di personale di questi gruppi/stazioni da cacciatori e da altre persone con competenze in campo ornitologico.

1. La sorveglianza passiva dei volatili selvatici malati e morti deve concentrarsi:

a) sulle zone dove si registra un’accresciuta incidenza della morbilità e della mortalità tra i volatili selvatici;

b) sulle zone in vicinanza del mare, dei laghi e dei corsi d’acqua dove vengono rinvenuti volatili morti, in particolare nel caso in cui queste zone si trovino in prossimità di allevamenti di pollame domestico;

c) sugli uccelli appartenenti alle specie considerate «a più alto rischio», di cui all’elenco contenuto nella parte D e su altri volatili selvatici che vivono a stretto contatto con essi.

2. Inoltre, nelle zone in cui siano stati registrati casi di H5N1, le indagini sui volatili selvatici vivi e morti devono, se possibile, concentrarsi:

a) sul pollame o sui volatili selvatici per individuare eventuali portatori asintomatici;

b) sui volatili nelle zone collegate a questi casi da un punto di vista epidemiologico;

c) sui volatili che potrebbero entrare a stretto contatto con aziende di pollame domestico (zona di protezione, zona di sorveglianza e area B) e che potrebbero fungere da «specie ponte». Il riferimento è in particolare ai volatili elencati nella parte E.

3. La sorveglianza attiva sui volatili vivi e clinicamente sani e/o clinicamente malati, feriti o cacciati ( 15 ) deve concentrarsi:

a) sugli uccelli migratori appartenenti agli ordini degli anseriformi (uccelli acquatici) e dei caradriformi (uccelli limicoli e laridi);

b) su zone specifiche dove si concentrano e si mescolano molti uccelli migratori di specie diverse, in particolare su quelle zone poste in prossimità di allevamenti di pollame domestico;

c) su alcune specie a più alto rischio ( 16 ).

Procedure di raccolta dei campioni

1. I campioni cloacali e orofaringei da sottoporre a esame sierologico devono essere prelevati da volatili allo stato libero apparentemente sani. Se per qualche motivo non è possibile prelevare tamponi cloacali da volatili vivi, un’alternativa può essere data da campioni di feci fresche raccolte con cura. Deve tuttavia essere garantita la tracciabilità in caso di siti frequentati da varie specie di volatili.

2. I tamponi cloacali e tracheali/orofaringei, e/o i campioni di tessuto (in particolare di cervello, cuore, polmoni, trachea, reni e intestino) di volatili selvatici trovati morti o abbattuti devono essere prelevati per l’isolamento del virus e la diagnosi molecolare (PCR).

3. Occorre prestare particolare attenzione nella conservazione e nel trasporto dei campioni. I tamponi devono essere subito refrigerati con ghiaccio o con panetti di gel ghiacciato e fatti pervenire al laboratorio con la massima tempestività. I campioni non devono essere congelati a meno che ciò non sia assolutamente necessario. Se possibile, i tamponi devono essere posti in un terreno di trasporto antibiotico o specifico per virus in modo da essere completamente immersi. Collocare i tamponi in un terreno di trasporto è un’operazione necessaria aggiuntiva e non alternativa rispetto alla refrigerazione. In assenza di un terreno di trasporto, i tamponi devono essere nuovamente inseriti nei loro contenitori e spediti allo stato secco. Se non è sicuro che il trasporto al laboratorio possa avvenire rapidamente entro 48 ore (in un terreno di trasporto a 4 °C), i campioni devono essere immediatamente congelati, immagazzinati e successivamente trasportati in ghiaccio secco. Una serie di fattori può incidere sulla conservazione e sul trasporto dei campioni; di conseguenza il metodo prescelto deve essere adatto allo scopo.

4. La raccolta dei campioni deve avvenire secondo quanto contemplato dal manuale diagnostico per l’influenza aviaria (decisione 2006/437/CE) che stabilisce procedure per la conferma e la diagnosi differenziale dell’influenza aviaria.

C.   Esami di laboratorio

1. Gli esami di laboratorio devono essere eseguiti secondo quanto contemplato dal manuale diagnostico per l’influenza aviaria (decisione 2006/437/CE) che stabilisce procedure per la conferma e la diagnosi differenziale dell’influenza aviaria.

2. Tuttavia, qualora siano previsti esami non contemplati dal manuale diagnostico per l’influenza aviaria o non descritti nel manuale dell’OIE sugli animali terrestri, gli Stati membri, nel presentare alla Commissione il proprio programma per approvazione, devono contemporaneamente fornire al laboratorio comunitario di riferimento i dati necessari ai fini della convalida.

3. Non appena possibile, tutti i campioni raccolti nel quadro della sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici devono essere analizzati mediante metodiche molecolari, se disponibili, e conformemente al manuale diagnostico (decisione 2006/437/CE). Questi esami devono essere eseguiti solo in laboratori che siano in grado di garantire l’assicurazione qualità e che si avvalgano di metodi riconosciuti dal laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria. Inoltre i metodi utilizzati devono aver dato risultati accettabili nell’ultimo ring test tra laboratori nazionali. Si raccomanda uno screening iniziale mediante PCR del gene M, con test rapido dei positivi all’H5 (da eseguire comunque entro due settimane); nel caso di un accertamento positivo occorre effettuare quanto prima l’analisi del sito di clivaggio per determinare se possieda un motivo dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) o dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI). Se viene confermata l’HPAI H5, devono essere rapidamente effettuate ulteriori analisi per determinare il tipo N (anche se ciò serve solo ad escludere in modo comprovato l’N1).

4. Nel laboratorio può essere consentito raggruppare al massimo cinque campioni della stessa specie raccolti nello stesso sito e nello stesso momento, purché si possa garantire la possibilità di individuare e sottoporre nuovamente a test i singoli campioni, nel caso di un accertamento positivo.

5. La sorveglianza sierologica non si applica alle indagini dell’influenza aviaria nei volatili selvatici, in quanto le metodiche sierologiche non sono in grado di distinguere tra ceppi ad alta patogenicità e ceppi a bassa patogenicità e i risultati relativi agli anticorpi non consentono alcuna deduzione circa il luogo in cui i volatili selvatici potrebbero probabilmente aver contratto l’infezione. La sorveglianza sierologica potrebbe tuttavia essere importante per studiare in quali specie di uccelli stanziali o migratori siano/fossero prevalenti (o endemici) i virus H5/H7. Tali analisi devono essere condotte solo da laboratori specializzati che si avvalgano di un gruppo di antigeni selezionato con cura in modo da garantire l’individuazione degli anticorpi specifici per l’emoagglutinina (per eliminare cioè l’interferenza da anticorpi anti-N specifici).

D.



Elenco delle specie di volatili selvatici a più alto rischio in rapporto all’influenza aviaria (1)

Nome comune

Nome scientifico

Cigno minore

Cygnus columbianus

Cigno selvatico

Cygnus cygnus

Cigno reale

Cygnus olor

Oche

Oca zamperosee

Anser brachyrhynchus

Oca granaiola

Anser fabalis

Oca lombardella (razza continentale)

Anser albifrons albifrons

Oca lombardella minore

Anser erythropus

Oca selvatica

Anser anser

Oca facciabianca

Branta leucopsis

Oca colombaccio

Branta bernicla

Oca collorosso

Branta ruficollis

Oca canadese

Branta canadensis

Anatre

Fischione

Anas penelope

Alzavola

Anas crecca

Germano reale

Anas platyrhynchos

Codone

Anas acuta

Marzaiola

Anas querquedula

Mestolone

Anas clypeata

Anatra marmorizzata

Marmaronetta angustirostris

Fistione turco

Netta rufina

Moriglione

Aythya ferina

Moretta

Aythya fuligula

Limicoli

Pavoncella

Vanellus vanellus

Piviere dorato

Pluvialis apricaria

Pittima reale

Limosa limosa

Combattente

Philomachus pugnax

Laridi

Gabbiano comune

Larus ridibundus

Gavina

Larus canus

(1)   L’elenco, non esaustivo, è destinato unicamente a individuare le specie migratorie che possono comportare un rischio più elevato sotto il profilo dell’introduzione dell’influenza aviaria nella Comunità, in ragione dei loro modelli migratori che interessano zone in cui si è registrata l’HPAI, sottotipo H5N1, nel pollame o nei volatili selvatici. Si fonda sul parere scientifico relativo agli uccelli migratori e al loro possibile ruolo nella diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, adottato il 12 maggio 2006 dal gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell’EFSA e sui lavori condotti dal comitato ORNIS e da consulenti esterni della direzione generale dell’Ambiente della Commissione europea. L’elenco potrebbe comunque essere aggiornato non appena saranno disponibili i risultati di ulteriori studi scientifici, e anche sulla base dei risultati della valutazione dei rischi effettuata dalle autorità nazionali in rapporto alla propria specifica situazione ornitologica.

E.



Elenco dei volatili che vivono in prossimità del pollame domestico (1)

Nome comune

Nome scientifico

Probabilità di contatto con il pollame

Gruppo 1:  specie strettamente collegate alla produzione di pollame in Europa

Oca domestica

Anser anser domesticus

Elevata

Germano reale domestico

Anas platyrhynchos

Elevata

Anatra muta domestica

Cairina moschata

Elevata

Piccione selvatico

Columba livia

Elevata

Passero domestico

Passer domesticus

Elevata

Gruppo 2:  specie che nel nord Europa possono condividere con il pollame domestico gli stessi terreni di allevamento

Piviere dorato

Pluvialis apricaria

Bassa

Pavoncella

Vanellus vanellus

Media

Gabbiano comune

Larus ridibundus

Elevata

Gavina

Larus canus

Elevata

Gabbiano reale nordico

Larus argentatus

Bassa

Colombaccio

Columba palumbus

Elevata

Tortora dal collare orientale

Streptopelia decaocto

Elevata

Fagiano

Phasianus colchicus

Elevata

Specie degli alaudidi

Alauda & Galerida spp.

Bassa

Calandro

 

Bassa

Cutrettola

 

Media

Cesena

Turdus pilaris

Media

Tordo sassello

Turdus iliacus

Media

Gazza

Pica pica

Elevata

Taccola

Corvus monedula

Elevata

Corvo comune

Corvus frugilegus

Media

Cornacchia

Corvus corone

Media

Corvo imperiale

Corvus corax

Bassa

Storno

Sturnus vulgaris

Elevata

Storno nero

Sturnus unicolor

Elevata

Passero domestico

Passer domesticus

Elevata

Passero mattugia

Passer montanus

Elevata

Fringillidi

 

Media

Emberizidi

Miliaria, Emberiza spp.

Media

Gruppo 3:  specie che nel nord Europa possono condividere con gli uccelli acquatici domestici le stesse zone umide

Egretta

Egretta spp.

Bassa

Airone

Ardea e altre spp.

Media

Cormorano

Phalacrocorax carbo

Media

Cicogna

Ciconia spp.

Bassa

Cigno reale

Cygnus olor

Media

Oca selvatica

Anser anser

Media

Oca canadese

Branta canadensis

Bassa

Anatra

Anas & Aythya spp.

Bassa

Germano reale

Anas platyrhynchos

Elevata

Folaga

Fulica atra

Media

Gallinella d’acqua

Gallinula chloropus

Media

(1)   L’elenco, non esaustivo, è destinato unicamente a individuare le specie di volatili europei stanziali o non migratori che vivono in prossimità del pollame domestico (soprattutto nell’Europa nord-occidentale) e che teoricamente possono trasmettere l’HPAI sottotipo H5N1 da eventuali volatili selvatici infetti in forma asintomatica («specie ponte»). Si fonda sul parere scientifico relativo agli uccelli migratori e al loro possibile ruolo nella diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, adottato il 12 maggio 2006 dal gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell’EFSA e sui lavori condotti dal comitato ORNIS e da consulenti esterni della direzione generale dell’Ambiente della Commissione europea. L’elenco potrebbe comunque essere aggiornato e ampliato sulla base dei risultati di ulteriori studi scientifici, appena essi saranno disponibili. La direzione generale dell’Ambiente ha, in particolare, incaricato Wetland international e EURING di esaminare, aggiornare e ampliare l’indagine preliminare sulle specie e sui siti a più alto rischio alla luce dei focolai di H5N1 manifestatisi in Europa nel 2006, e di individuare altre specie di volatili ad alto rischio che potrebbero agire quali «specie ponte» tra i volatili selvatici e il pollame e/o l’uomo in varie parti d’Europa. I risultati dovrebbero essere disponibili entro la fine di giugno 2007.




ALLEGATO III




«ALLEGATO IV

Requisiti uniformi per la presentazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria cofinanziati dalla Comunità1. Identificazione del programmaStato membro:Malattia:Anno di attuazione:Riferimento del documento:Persona di riferimento (nome, telefono, fax, e-mail):Data di invio alla Commissione:2. Descrizione del programma di sorveglianza nel pollame2.1. Obiettivi, prescrizioni e criteri generali2.2. Schema e attuazione della sorveglianzaTabella 2.2.1.Aziende avicole (a) (eccetto quelle di anatre e oche) da sottoporre a campionamentoIndagine sierologica conformemente al punto B dell’allegato I della decisione 2007/268/CE della Commissione in aziende di polli da carne (soltanto se a rischio)/tacchini da ingrasso/polli riproduttori/tacchini riproduttori/galline ovaiole/galline ovaiole free range/ratiti/selvaggina da penna d’allevamento (fagiani, pernici, quaglie, ecc.)/allevamenti a carattere familiare/altro [cancellare le voci non pertinenti]UTILIZZARE UN MODULO PER CIASCUNA CATEGORIA DI POLLAMECodice NUTS 2 (b)Numero totale delle aziende (c)Numero totale delle aziende da sottoporre a campionamentoNumero di campioni per aziendaNumero totale di esami da effettuare per ciascun metodoMetodi delle analisi di laboratorioTotale(a) Per «azienda» si intende a seconda dei casi il branco, l’allevamento o lo stabilimento.(b) Il riferimento è all’ubicazione dell’azienda di origine. Qualora non sia possibile utilizzare il codice NUTS 2, impiegare le coordinate (longitudine/latitudine).(c) Numero totale di aziende per una specifica categoria di pollame nella regione NUTS 2 interessata.

Tabella 2.2.2.Aziende (a) di anatre e oche da sottoporre a campionamento conformemente al punto C dell’allegato I della decisione 2007/268/CE della CommissioneIndagine sierologicaCodice NUTS 2 (b)Numero totale delle aziende di anatre e ocheNumero totale di aziende di anatre e oche da sottoporre a campionamentoNumero di campioni per aziendaNumero totale di esami da effettuare per ciascun metodoMetodi delle analisi di laboratorioTotale(a) Per «azienda» si intende a seconda dei casi il branco, l’allevamento o lo stabilimento.(b) Il riferimento è all’ubicazione dell’azienda di origine. Qualora non sia possibile utilizzare il codice NUTS 2, impiegare le coordinate (longitudine/latitudine).2.3. Esami di laboratorio: descrizione degli esami di laboratorio utilizzati3. Descrizione del programma di sorveglianza nei volatili selvatici3.1. Obiettivi, prescrizioni e criteri generali3.2. Schema e attuazione della sorveglianzaTabella 3.2.1.Volatili selvatici — indagine secondo il programma di sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici di cui all’allegato II della decisione 2007/268/CE della CommissioneCodice NUTS 2 (a)Volatili selvatici da sottoporre a campionamento (b)Numero totale dei campioni da prelevare per la sorveglianza attivaNumero totale dei campioni da prelevare per la sorveglianza passivaTotal(a) Il riferimento è al luogo di raccolta dei volatili/dei campioni. Qualora non sia possibile utilizzare il codice NUTS 2, impiegare le coordinate (longitudine/latitudine).(b) Descrizione generale dei volatili selvatici da sottoporre a campionamento nel quadro della sorveglianza attiva e passiva.3.3. Esami di laboratorio: descrizione degli esami di laboratorio utilizzati4. Descrizione della situazione epidemiologica della malattia nel pollame nel corso degli ultimi cinque anni4.1. Misure comprese nel programma di sorveglianza del pollame4.1.1. Denominazione dell’autorità centrale incaricata di sovrintendere e coordinare i servizi competenti per l’attuazione del programma4.1.2. Sistema in vigore per la registrazione delle aziende4.1.3. Dati relativi alla vaccinazione

5. Descrizione della situazione epidemiologica della malattia nei volatili selvatici nel corso degli ultimi cinque anni5.1. Misure comprese nel programma di sorveglianza nei volatili selvatici5.1.1. Denominazione dell’autorità centrale incaricata di sovrintendere e coordinare i servizi competenti per l’attuazione del programma5.1.2. Descrizione e confini delle zone geografiche e delle aree amministrative di attuazione del programma5.1.3. Stima della popolazione selvatica locale e/o migratoria6. Misure applicate in relazione alla notifica della malattia7. Costi7.1. Analisi particolareggiata dei costi7.1.1. Pollame7.1.2. Volatili selvatici7.2. Riepilogo dei costi7.2.1. Sorveglianza nel pollameMisure per cui è ammesso il cofinanziamento per quanto concerne la sorveglianza nel pollameMetodi delle analisi di laboratorioNumero degli esami da eseguire per ciascun metodoCosto unitario degli esami (per metodo)Costo totaleScreening sierologico preliminare (a)Prova di inibizione dell’emoagglutinazione (HI) per H5/H7 (b)Prova di isolamento del virusTest PCRAltre misure interessateSpecificare le attivitàCampionamentoAltroTotale(a) Precisare l’esame di laboratorio utilizzato.(b) Precisare il numero degli esami per l’H5 e l’H7.7.2.2. Sorveglianza nei volatili selvatici



( 1 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/965/CE del Consiglio (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).

( 2 ) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

( 3 ) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.

( 4 ) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

( 5 ) GU L 213 del 9.8.2002, pag. 38.

( 6 ) GU L 32 del 5.2.2004, pag. 20. Decisione modificata dalla decisione 2004/615/CE (GU L 278 del 27.8.2004, pag. 59).

( 7 ) GU L 164 del 24.6.2005, pag. 52. Decisione modificata dalla decisione 2005/726/CE (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 21).

( 8 ) GU L 46 del 16.2.2006, pag. 40.

( 9 ) Parere scientifico relativo agli uccelli migratori e al loro possibile ruolo nella diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (EFSA, 12 maggio 2006) e successiva integrazione (11 dicembre 2006).

( 10 ) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

( 11 ) GU L 155 del 30.4.2004, pag. 90; rettifica nella GU L 92 del 12.4.2005, pag. 16. Decisione modificata dalla decisione 2006/282/CE (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 40).

( 12 ) GU L 237 del 31.8.2006, pag. 1.

( 13 ) GU L 146 dell’11.6.1994, pag. 17.

( 14 ) Parere scientifico relativo agli uccelli migratori e al loro possibile ruolo nella diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (EFSA, 12 maggio 2006).

( 15 ) Caccia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la tutela e la conservazione di tutti gli uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico.

( 16 ) La selezione deve essere indicata dalla direzione generale dell’Ambiente della Commissione europea.