02006R1979 — IT — 01.01.2017 — 003.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1979/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi

(GU L 368 dell'23.12.2006, pag. 91)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 113/2008 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2008

  L 33

5

7.2.2008

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 637/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2014

  L 175

20

14.6.2014

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2244 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2016

  L 339

4

14.12.2016




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1979/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi



Articolo 1

Apertura di contingenti tariffari e dazi applicabili

1.  Alle condizioni stabilite dal presente regolamento si procede all’apertura di contingenti tariffari per l’importazione nella Comunità di conserve di funghi del genere Agaricus, dei codici NC 0711 51 00 , 2003 10 20 e 2003 10 30 (di seguito «conserve di funghi»). Nell’allegato I figurano il volume di ciascun contingente tariffario, il numero d’ordine corrispondente e il periodo di applicazione.

2.  L’aliquota del dazio applicabile è del 12 % ad valorem per i prodotti del codice NC 0711 51 00 e del 23 % per i prodotti dei codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30 .

Articolo 2

Applicazione dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento per «autorità competenti» si intendono l’organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell’attuazione del presente regolamento.

2.  Ai fini del presente regolamento per «quantitativo di riferimento» si intende il quantitativo massimo (peso netto sgocciolato) di conserve di funghi, importato per anno civile da un importatore tradizionale in uno dei tre anni civili precedenti.

Per il calcolo del quantitativo di riferimento non si tiene conto delle importazioni di conserve di funghi originarie degli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 o della Bulgaria e della Romania.

Nel calcolo del quantitativo di riferimento si tiene conto dei quantitativi di conserve di funghi oggetto del contingente tariffario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che non sia stato possibile importare nel corso di un periodo contingentale per motivi di forza maggiore.

Articolo 4

Categorie di importatori

1.  In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare:

a) di aver importato nella Comunità conserve di funghi in almeno due dei tre anni civili precedenti;

b) di aver inoltre importato nella Comunità, nel corso dell’anno precedente la presentazione della domanda, almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

2.  In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo che abbiano importato nella Comunità almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 in ciascuno dei due anni civili precedenti.

3.  Sia gli importatori tradizionali che i nuovi importatori presentano la prova di ottemperare ai criteri di cui ai paragrafi 1 o 2 al momento della presentazione della prima domanda relativa ad un dato periodo contingentale alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti e iscritti nel registro dell’IVA.

La prova dello svolgimento di un’attività commerciale con i paesi terzi è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.

Articolo 5

Domande di titolo e titoli

1.  I titoli di importazione (di seguito i «titoli») sono validi a partire dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

2.  L’importo della cauzione è fissato a 40 EUR/t (peso netto sgocciolato).

3.  Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo d’importazione è indicato il paese d’origine e contrassegnata la dicitura «sì». Il titolo d’importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

4.  In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti connessi ai titoli di importazione non sono trasferibili.

Articolo 6

Ripartizione dei quantitativi tra importatori tradizionali e nuovi importatori

1.  Il quantitativo complessivo assegnato alla Cina e agli altri paesi terzi, a norma dell’allegato I, è così ripartito:

a) 95 % agli importatori tradizionali;

b) 5 % ai nuovi importatori.

2.  Se i quantitativi assegnati alla Cina e agli altri paesi terzi non sono interamente utilizzati da una delle due categorie di importatori, il quantitativo rimanente è assegnato all’altra categoria.

3.  A seconda che siano presentate da un importatore tradizionale o da un nuovo importatore, le domande di titoli recano nella casella 20 una delle diciture «importatore tradizionale» o «nuovo importatore».

Articolo 7

Restrizioni applicabili alle domande di titolo

1.  Il peso complessivo (peso netto sgocciolato) indicato nelle domande di titoli di importazione nella Comunità di conserve di funghi presentate da un importatore tradizionale non può vertere su un quantitativo superiore al 150 % del quantitativo di riferimento.

2.  Il peso complessivo (peso netto sgocciolato) indicato nelle domande di titoli di importazione nella Comunità di conserve di funghi presentate da un nuovo importatore per una determinata origine non può vertere su un quantitativo superiore all’1 % del quantitativo complessivo indicato nell’allegato I per tale origine.

Articolo 8

Presentazione delle domande di titolo da parte degli importatori

1.  Gli importatori presentano le domande di titoli nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio.

2.  I nuovi importatori che abbiano ottenuto titoli a norma del regolamento (CE) n. 1864/2004 o del presente regolamento nel corso del precedente anno civile sono tenuti a fornire anche la prova di aver effettivamente immesso in libera pratica nella Comunità almeno il 50 % del quantitativo loro assegnato.

Articolo 9

Comunicazione delle domande di titolo

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi (in kg) oggetto di domande di titoli di importazione entro il decimo giorno lavorativo del mese di gennaio.

Le comunicazioni sono ripartite per codice NC e per origine ed indicano separatamente anche i quantitativi di ogni prodotto richiesti rispettivamente da importatori tradizionali e da nuovi importatori.

Articolo 10

Rilascio dei titoli

Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano i titoli il settimo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione della comunicazione fissato all’articolo 9, primo comma.

▼M1 —————

▼B

Articolo 12

Cooperazione amministrativa tra Stati membri

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una cooperazione amministrativa reciproca al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 13

Misure transitorie per il 2007 e il 2008

In deroga all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, per il 2007 e il 2008 ed esclusivamente in Bulgaria e in Romania si applicano le seguenti definizioni:

1) per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare:

a) di aver importato conserve di funghi in almeno due dei tre anni civili precedenti;

b) di aver importato, nell’anno civile precedente, almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96;

c) che le importazioni di cui alle lettere a) e b) hanno avuto luogo in Bulgaria o in Romania, ossia nel paese in cui ha sede l’importatore;

2) per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al punto 1, che abbiano importato in Bulgaria o in Romania almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 in ciascuno dei due anni civili precedenti.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1864/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

L’articolo 13 si applica alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell’entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M3




ALLEGATO I

Volume, numeri d'ordine e periodo di applicazione dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in tonnellate (peso netto sgocciolato)



Paese d'origine

Numeri d'ordine

Dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Cina

Importatori tradizionali: 09.4157

30 400

Nuovi importatori: 09.4193

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali: 09.4158

5 030

Nuovi importatori: 09.4194

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