2006R1301 — IT — 01.07.2013 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1301/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2006

recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione

(GU L 238, 1.9.2006, p.13)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 289/2007 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2007

  L 78

17

17.3.2007

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1301/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2006

recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 12, paragrafo 1, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per l’importazione di taluni prodotti agricoli. In alcuni casi, le importazioni effettuate nell’ambito di tali contingenti tariffari sono soggette a un regime di titoli di importazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell’agricoltura per l’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round ( 2 ), nonché vari accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi e le decisioni del Consiglio recanti apertura dei contingenti tariffari di importazione a titolo autonomo prevedono metodi di gestione differenti per i contingenti tariffari soggetti a un regime di titoli di importazione.

(3)

Al fine di semplificare e incrementare l’efficacia e l’utilità dei dispositivi di gestione e di controllo, è opportuno stabilire modalità comuni per la gestione dei contingenti tariffari soggetti a un regime di titoli di importazione, i quali devono essere gestiti secondo un metodo di assegnazione dei titoli in proporzione ai quantitativi complessivamente richiesti (di seguito «metodo dell’esame simultaneo») o un metodo di importazione basato su documenti rilasciati dai paesi terzi. Tali disposizioni devono altresì disciplinare la presentazione delle domande e dei titoli, eventualmente a complemento o in deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 3 ).

(4)

Occorre stabilire un unico periodo contingentale annuale per tutti i contingenti di importazione che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, in alcuni casi può essere necessario suddividere il periodo contingentale annuale in sottoperiodi.

(5)

L’esperienza dimostra la necessità di adottare disposizioni che dissuadano dal presentare documenti inesatti. Occorre pertanto stabilire un idoneo regime sanzionatorio e definire i casi in cui non devono essere irrogate sanzioni.

(6)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 4 ) si applica alla gestione delle misure tariffarie. In applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ( 5 ), il regolamento (CEE) n. 2454/93 si applica fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori. Esistono effettivamente disposizioni specifiche per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione. Tuttavia, ai fini di un controllo più efficace, si devono applicare le norme sulla sorveglianza comunitaria di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(7)

Per quanto riguarda il metodo dell’esame simultaneo, occorre adottare modalità di applicazione relative alla presentazione delle domande di titoli e alle informazioni necessarie. A questo proposito, ai fini di un migliore controllo, è opportuno disporre che il richiedente non possa presentare più di una domanda di titolo di importazione per lo stesso numero d’ordine del contingente in un dato periodo o sottoperiodo contingentale, a seconda dei casi. Inoltre, le domande di titoli devono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito ed è iscritto nel registro dell’IVA.

(8)

Occorre adottare disposizioni sul rilascio dei titoli di importazione. I titoli devono essere rilasciati dopo un congruo periodo di valutazione delle domande presentate. Tuttavia, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, si dovrà eventualmente applicare un coefficiente di attribuzione. Dopo l’applicazione di detto coefficiente, può essere necessario arrotondare il risultato al decimale affinché non venga superato il quantitativo disponibile.

(9)

La durata di validità dei titoli di importazione deve essere fissata dai regolamenti della Commissione relativi ai contingenti tariffari di cui trattasi. L’esperienza dimostra tuttavia che, ai fini di un’efficienza ottimale della sorveglianza comunitaria di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 e di una gestione oculata dei contingenti tariffari, è opportuno disporre che i titoli di importazione non siano più validi dopo l’ultimo giorno del periodo contingentale, anche se questo è un sabato, una domenica o un giorno festivo, in deroga all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ( 6 ). Il titolare o il cessionario di un titolo di importazione che non ha potuto utilizzare il titolo stesso per cause di forza maggiore deve essere autorizzato a chiedere l’annullamento del titolo all’autorità competente dello Stato membro che lo ha rilasciato, ma non potrà chiedere, in deroga all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la proroga della durata di validità del titolo oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale.

(10)

Occorre altresì determinare le norme applicabili al termine entro il quale deve essere fornita la prova dell’utilizzazione dei titoli.

(11)

Ai fini dell’oculata gestione dei contingenti tariffari, le informazioni pertinenti devono essere trasmesse alla Commissione in tempo utile.

(12)

Occorre stabilire modalità comuni per il sistema di gestione basato su documenti rilasciati dai paesi terzi, come i titoli di esportazione.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione e definizioni

1.  Fatte salve le deroghe disposte dai regolamenti comunitari relativi a taluni contingenti specifici, il presente regolamento reca norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari di importazione soggetti a un regime di titoli di importazione e la cui gestione rientra nel campo di applicazione di una organizzazione comune di mercato.

Il presente regolamento non si applica ai contingenti tariffari elencati nell’allegato I.

2.  I regolamenti della Commissione relativi a determinati contingenti tariffari soggetti a un regime di titoli di importazione e la cui gestione non rientra nel campo di applicazione di una organizzazione comune di mercato possono disporre che il presente regolamento si applichi ai rispettivi contingenti tariffari.

3.  Salvo diversa disposizione del presente regolamento, ai titoli di importazione si applica il regolamento (CE) n. 1291/2000.

4.  Ai fini del presente regolamento, per «contingente tariffario di importazione» si intende un determinato quantitativo di merci che può essere importato durante un periodo di tempo limitato in esenzione totale (sospensione totale) o parziale (sospensione parziale) dai normali dazi applicabili.

Articolo 2

Periodo contingentale

1.  I contingenti tariffari di importazione sono aperti per un periodo di dodici mesi consecutivi (di seguito «periodo contingentale»).

2.  Il periodo contingentale può essere suddiviso in più sottoperiodi.

Articolo 3

Sanzioni

1.  Ove si constati che un documento presentato da un richiedente per l’attribuzione dei diritti derivanti da regolamenti della Commissione relativi ad un determinato contingente di importazione contiene informazioni inesatte e queste siano essenziali per l’attribuzione dei diritti, l’autorità competente dello Stato membro:

a) vieta al richiedente di importare merci nell’ambito del contingente tariffario in questione per tutto il periodo contingentale nel corso del quale è stata rilevata l’inesattezza; e

b) preclude al richiedente la possibilità di presentare domanda di titolo di importazione per il contingente tariffario in questione nel periodo contingentale successivo.

Tuttavia, le lettere a) e b) del primo comma non si applicano se il richiedente dimostra in modo probante all’autorità competente che la circostanza di cui al primo comma non è dovuta a negligenza grave da parte sua, ma è dovuta a forza maggiore o a errore palese.

2.  Se un documento inesatto ai sensi del paragrafo 1 è presentato deliberatamente, al richiedente:

a) è vietata l’importazione di merci nell’ambito del contingente tariffario in questione per tutto il periodo contingentale nel corso del quale è stata rilevata l’inesattezza e

b) è preclusa la possibilità di presentare domanda di titolo di importazione per il contingente tariffario in questione nei due periodi contingentali successivi.

3.  Se le importazioni hanno già avuto luogo prima dell’accertamento di cui al paragrafo 1 o 2, il lucro indebitamente ricavatone viene recuperato.

4.  Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ( 7 ), l’applicazione delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non osta ad ulteriori sanzioni in forza di altre disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

Articolo 4

Sorveglianza della merce

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’ambito dei contingenti di importazione durante i mesi indicati dalla Commissione, in conformità dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

Richiedenti

All’atto della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingentale, il richiedente presenta all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito e nel quale è iscritto nel registro dell’IVA la domanda di cui all’articolo 6, paragrafo 1, corredata della prova che, all’atto della presentazione della domanda, il richiedente ha operato nel commercio con paesi terzi dei prodotti contemplati dall’organizzazione comune di mercato di cui trattasi:

 nel periodo di dodici mesi immediatamente precedente il momento della domanda, e

 nel periodo di dodici mesi immediatamente precedente il periodo di dodici mesi di cui al primo trattino.

La prova del commercio con paesi terzi è costituita esclusivamente dai documenti doganali di immissione in libera pratica, debitamente vistati dalle autorità doganali e recanti un riferimento al richiedente in quanto destinatario, oppure dal documento doganale di esportazione debitamente vistato dalle autorità doganali.

Gli agenti doganali o i rappresentanti in dogana non possono presentare domanda di titoli di importazione nell’ambito dei contingenti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.



CAPO II

METODO DELL’ESAME SIMULTANEO

Articolo 6

Domanda di titolo di importazione e titolo di importazione

1.  Il richiedente di un titolo di importazione non può presentare più di una domanda per lo stesso numero d’ordine del contingente in un dato periodo o sottoperiodo contingentale. Qualora un richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

2.  Il richiedente costituisce una cauzione a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. La cauzione è svincolata relativamente ai quantitativi oggetto di domanda per i quali non è stato possibile rilasciare un titolo, previa applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.  Ulteriori condizioni, ritenute necessarie per la gestione di un determinato contingente di importazione, possono essere stabilite dal regolamento della Commissione relativo al contingente in questione. Può essere disposto, in particolare, che i contingenti vengano gestiti mediante un regime che preveda l’attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli di importazione in una seconda fase.

I paragrafi 1, 2 e 5 del presente articolo, l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 7, paragrafi 2 e 4, e l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), si applicano, in quanto compatibili, in caso di applicazione di un regime di attribuzione di diritti di importazione.

4.  La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, il numero d’ordine del contingente di cui al paragrafo 1.

5.  La domanda di titolo non può avere ad oggetto, per un determinato periodo o sottoperiodo contingentale, un quantitativo superiore, a seconda dei casi, al quantitativo o al massimale fissato dal regolamento della Commissione relativo al contingente tariffario in questione per il periodo o sottoperiodo considerato.

6.  La domanda di titolo di importazione deve essere presentata nel periodo fissato dal regolamento della Commissione relativo al contingente in questione. Detto periodo può essere precedente al periodo o sottoperiodo contingentale.

7.  Nella domanda di titolo, i quantitativi vanno indicati in peso, in volume, in unità intere o in pezzi, e non frazionati.

Articolo 7

Rilascio dei titoli di importazione

1.  Fatte salve le misure adottate dalla Commissione in virtù del paragrafo 2, i titoli di importazione sono rilasciati entro un termine fissato dal regolamento della Commissione relativo al contingente in questione.

I titoli sono rilasciati per tutte le domande presentate in conformità con le pertinenti disposizioni e notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a). Non vengono rilasciati titoli per quantitativi non notificati.

2.  Se dalle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 10 risulta che i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo o sottoperiodo contingentale di cui trattasi, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione che lo Stato membro deve applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo.

Il coefficiente di attribuzione è calcolato come segue:

[(quantitativo disponibile/quantitativo richiesto) × 100] %

Se del caso, la Commissione adatta il coefficiente per assicurare che i quantitativi disponibili per il periodo o sottoperiodo contingentale in questione non vengano comunque superati.

3.  I titoli di importazione sono rilasciati per i quantitativi oggetto delle domande di titoli, moltiplicati per il coefficiente di attribuzione di cui al paragrafo 2.

Il risultato ottenuto in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione viene arrotondato all’unità inferiore.

4.  I quantitativi non attribuiti o non utilizzati in un dato sottoperiodo contingentale vengono determinati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 11 e sono automaticamente aggiunti al sottoperiodo successivo per essere ridistribuiti.

Nessun quantitativo può essere tuttavia trasferito al periodo contingentale successivo.

Articolo 8

Durata di validità dei titoli di importazione

I titoli di importazione rilasciati in conformità dell’articolo 7 restano validi per un periodo fissato dai regolamenti della Commissione relativi ai contingenti tariffari in questione. In ogni caso, i titoli di importazione non sono più validi dopo l’ultimo giorno del periodo contingentale. Non si applica il disposto dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71.

Se la durata di validità di un titolo di importazione scade l’ultimo giorno del periodo contingentale, nella casella 24 del titolo viene apposta, all’atto del rilascio, una delle diciture figuranti nell’allegato II del presente regolamento.

Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo, in deroga all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la durata di validità del titolo non può essere comunque prorogata oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale.

Articolo 9

Dazio doganale

Il dazio doganale fissato dai regolamenti della Commissione relativi al contingente tariffario in questione è indicato nella casella 24 del titolo di importazione, unitamente a una delle diciture che figurano nell’allegato III.

Articolo 10

Prova dell’utilizzazione dei titoli

Ai titoli di importazione che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento si applica il disposto dell’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 11

Comunicazioni alla Commissione

1.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

a) i quantitativi globali, compresi quelli negativi, che formano oggetto delle domande di titoli nell’arco di un periodo fissato dai regolamenti della Commissione relativi ai contingenti tariffari in questione, dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande;

b) i quantitativi, compresi quelli negativi, che formano oggetto dei titoli rilasciati;

c) i quantitativi, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

Le informazioni di cui alle lettere b) e c) sono comunicate al più tardi nei due mesi successivi alla scadenza della durata di validità dei titoli in questione.

2.  Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

3.  Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere inviate entro e non oltre le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del giorno indicato. Ai fini delle comunicazioni alla Commissione di cui al presente articolo, il riferimento ai giorni lavorativi contenuto in un regolamento della Commissione relativo a un determinato contingente di importazione si intende come riferimento ai giorni lavorativi della Commissione ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1182/71.



CAPO III

METODO DI GESTIONE BASATO SU DOCUMENTI RILASCIATI DAI PAESI TERZI

Articolo 12

Principi generali

Se un contingente tariffario di importazione è gestito secondo un metodo basato su un documento rilasciato da un paese terzo, tale documento deve essere presentato all’organismo dello Stato membro competente per il rilascio del titolo, unitamente alla domanda di titolo cui si riferisce il documento. L’originale del documento è conservato presso l’organismo competente.

Articolo 13

Domanda di titolo di importazione, titolo di importazione e comunicazioni

L’articolo 6, paragrafi 2, 3, e 4, gli articoli 8, 9 e 10, l’articolo 11, paragrafo 1, lettere b) e c), l’articolo 11, paragrafi 2 e 3 e, se del caso, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), si applicano in quanto compatibili in caso di applicazione del metodo basato su documenti rilasciati dai paesi terzi.



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

 «Zucchero preferenziale ACP-India» di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali ( 8 ).

 Contingenti tariffari che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ( 9 ).

 Contingenti tariffari che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1964/2005, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane ( 10 ).

▼M1




ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 8

In bulgaro

:

Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

In spagnolo

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

In ceco

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

In danese

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

In tedesco

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

In estone

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

In greco

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

In inglese

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

In francese

:

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

▼M2

In croato

:

Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje

▼M1

In italiano

:

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

In lettone

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

In lituano

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

In ungherese

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

In olandese

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

In polacco

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

In portoghese

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

In rumeno

:

Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

In slovacco

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

In sloveno

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

In finlandese

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

In svedese

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas




ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 9

In bulgaro

:

Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

In spagnolo

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

In ceco

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

In danese

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

In tedesco

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

In estone

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

In greco

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

In inglese

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

In francese

:

Droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

▼M2

In croato

:

Carina … — Uredba (EZ) br. …/…

▼M1

In italiano

:

Dazio: … — regolamento (CE) n. …/…

In lettone

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

In lituano

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

In ungherese

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

In olandese

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

In polacco

:

Stawka celna … – rozporządzenie (WE) nr …/…

In portoghese

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

In rumeno

:

Taxă vamală: … – Regulamentul (CE) nr. …/…

In slovacco

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

In sloveno

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

In finlandese

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

In svedese

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…



( 1 ) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

( 2 ) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98 (GU L 184 del 27.6.1998, pag. 1).

( 3 ) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1233/2006 (GU L 225 del 17.8.2006, pag. 14).

( 4 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

( 5 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

( 6 ) GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

( 7 ) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

( 8 ) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.

( 9 ) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

( 10 ) GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.