02006R1013 — IT — 11.01.2021 — 013.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1) |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2006
relativo alle spedizioni di rifiuti
TITOLO I
AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito d'applicazione
Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:
fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;
importati nella Comunità da paesi terzi;
esportati dalla Comunità verso paesi terzi;
in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.
Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:
lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;
i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa ( 1 );
le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, punto 1), lettera b), punti ii), iv) e v), della direttiva 2006/12/CE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili;
le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991);
le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione. In tali casi, ogni autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nella Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione;
le spedizioni di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio ( 2 );
le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«rifiuti»: i rifiuti quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE;
«rifiuti pericolosi»: i rifiuti definiti dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ( 4 );
«miscela di rifiuti»: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati III, III B, IV e IV A. I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti;
«smaltimento»: lo smaltimento quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/12/CE;
«smaltimento intermedio»: le operazioni di smaltimento da D 13 a D 15 quali definite nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE;
«recupero»: il recupero quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/12/CE;
«recupero intermedio»: le operazioni di recupero R 12 e R 13 quali definite nell'allegato II B della direttiva 2006/12/CE;
«riutilizzo»: come definito all’articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );
«gestione ecologicamente corretta»: qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;
«produttore»: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti («produttore iniziale») e/o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti («nuovo produttore»), quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/12/CE;
«detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene, quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/12/CE;
«raccoglitore»: chiunque effettua la raccolta dei rifiuti, quale definita dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/12/CE;
«commerciante»: chiunque agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE;
«intermediario»: chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE;
«destinatario»: la persona o l'impresa, posta sotto la giurisdizione del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;
«notificatore»:
nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica. Il notificatore è una delle persone o degli organismi sottoelencati, conformemente al seguente ordine gerarchico:
il produttore iniziale; o
il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione; o
un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata; o
un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore.
Qualora il notificatore di cui ai punti iv) o v) non ottemperi a uno degli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli da 22 a 25, il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccoglitore abilitato di cui rispettivamente ai punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi in materia di ripresa dei rifiuti. Nel caso di spedizioni illegali, notificate da un commerciante o da un intermediario di cui ai punti iv) o v), la persona specificata nei punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerata il notificatore ai fini del presente regolamento;
in caso di importazioni o di transito nel territorio della Comunità di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, è considerato notificatore una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione del paese di spedizione che intenda effettuare o far effettuare o che abbia fatto effettuare una spedizione di rifiuti:
la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione; o, in mancanza di tale designazione,
il detentore al momento in cui l'esportazione ha avuto luogo;
«convenzione di Basilea»: la convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;
«decisione OCSE»: la decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero;
«autorità competente»:
nel caso degli Stati membri, l'organismo designato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 53; o
nel caso di un paese terzo che ha aderito alla convenzione di Basilea, l'organismo designato da tale paese in quanto autorità competente ai fini di tale convenzione a norma dell'articolo 5 della stessa; o
nel caso di un paese non menzionato nei punti a) e b), l'organismo che è stato designato in quanto autorità competente dal paese o dalla regione interessata o, in assenza di tale designazione, l'autorità di regolamentazione di tale paese o regione, che abbia giurisdizione sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, allo smaltimento o al transito, a seconda dei casi;
«autorità competente di spedizione»: l'autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio;
«autorità competente di destinazione»: l'autorità competente per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;
«autorità competente di transito»: l'autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell'autorità competente di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;
«paese di spedizione»: qualsiasi paese dal quale si prevede che la spedizione di rifiuti avrà inizio o nel quale essa ha inizio;
«paese di destinazione»: qualsiasi paese verso il quale è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti per il recupero o lo smaltimento al suo interno, o per il carico a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;
«paese di transito»: qualsiasi paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;
«zona posta sotto la giurisdizione nazionale di un paese»: qualsiasi territorio o zona marina al cui interno uno Stato eserciti competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell'ambiente;
«paesi e territori d'oltremare»: i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato I A della decisione 2001/822/CE;
«ufficio doganale di esportazione dalla Comunità»: l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 6 );
«ufficio doganale di uscita dalla Comunità»: l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 7 );
«ufficio doganale di entrata nella Comunità»: l'ufficio doganale al quale i rifiuti introdotti nel territorio doganale della Comunità devono essere condotti a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92;
«importazione»: qualsiasi introduzione di rifiuti nella Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità;
«esportazione»: atto mediante il quale i rifiuti lasciano la Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità;
«transito»: la spedizione di rifiuti che si effettua o è prevista attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione;
«trasporto»: il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna;
«spedizione»: il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento previsto o effettuato:
tra un paese ed un altro paese; o
tra un paese e paesi e territori d'oltremare o altre zone, sotto la protezione di tale paese; o
tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale; o
tra un paese e l'Antartico; o
da un paese attraverso una delle zone sopra citate; o
all'interno di un paese attraverso una delle zone sopra citate e che ha origine e fine nello stesso paese; o
da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di alcun paese, verso un paese;
«spedizione illegale»: qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:
senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o
in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o
in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o
in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o
per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:
i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o
l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;
la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII;
«ispezione»: le azioni intraprese da parte delle autorità coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, un’impresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento.
TITOLO II
SPEDIZIONI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI
Articolo 3
Quadro procedurale generale
Sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo, le spedizioni dei seguenti rifiuti:
se destinati ad operazioni di smaltimento:
tutti i rifiuti;
se destinati ad operazioni di recupero:
i rifiuti elencati nell'allegato IV, che comprende fra l'altro i rifiuti elencati negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea;
i rifiuti elencati nell'allegato IV A;
i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A;
le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne se elencati nell'allegato III A.
Se la quantità dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:
i rifiuti elencati nell'allegato III o III B,
le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell'allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell'allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell'allegato III A, a norma dell'articolo 58.
CAPO 1
Notifica e autorizzazione preventive scritte
Articolo 4
Notifica
Il notificatore che intende spedire rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), trasmette una notifica scritta preventiva all'autorità competente di spedizione, che provvede ad inoltrarla, e, se trasmette una notifica generale, esso si conforma all'articolo 13.
Le notifiche rispondono ai seguenti requisiti.
Documenti di notifica e di movimento
La notifica dovrà essere effettuata mediante i seguenti documenti:
il documento di notifica che figura nell'allegato I A; e
il documento di movimento che figura nell'allegato I B.
All'atto della notifica il notificatore compila il documento di notifica e, se pertinente, il documento di movimento.
Qualora il notificatore non sia il produttore iniziale ai sensi dell'articolo 2, punto 15), lettera a), punto i), provvede affinché anche tale produttore o una delle persone di cui all'articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), ove possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A.
Il documento di notifica e il documento di movimento sono rilasciati al notificatore dall'autorità competente di spedizione.
Informazioni e documenti che corredano i documenti di notifica e di movimento
Il notificatore fornisce sul documento di notifica, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati nell'allegato II, parte 1. Il notificatore fornisce sul documento di movimento, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati di cui all'allegato II, parte 2, nei limiti del possibile al momento della notifica.
La notifica si considera debitamente compilata quando l'autorità competente di spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma del primo comma.
Informazioni e documenti aggiuntivi
Se richiesto da una delle autorità competenti interessate, il notificatore fornisce informazioni e documenti aggiuntivi. L'elenco delle informazioni e dei documenti aggiuntivi che possono essere richiesti figura nell'allegato II, parte 3.
La notifica si considera debitamente compilata quando la competente autorità di destinazione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati e che il notificatore ha fornito le informazioni e i documenti elencati nell'allegato II, parti 1 e 2, nonché le informazioni e i documenti aggiuntivi richiesti a norma del presente paragrafo di cui all'allegato II, parte 3.
Stipulazione di un contratto fra il notificatore e il destinatario
Il notificatore stipula con il destinatario un contratto secondo le modalità di cui all'articolo 5 per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati.
Al momento della notifica deve essere fornita alle autorità competenti interessate la prova dell'esistenza del contratto o una dichiarazione che ne certifica l'esistenza ai sensi dell'allegato I A. Il notificatore o il destinatario forniscono copia del contratto o prova considerata adeguata dall'autorità competente interessata su richiesta della stessa autorità competente.
Costituzione di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione equivalente
È costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente secondo le modalità di cui all'articolo 6. Il notificatore rilascia una dichiarazione in tal senso compilando la corrispondente parte del documento di notifica di cui all'allegato I A.
La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, una prova di detta garanzia o assicurazione o una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) è fornita come elemento del documento di notifica all'atto della notifica o, qualora l'autorità competente lo consenta in virtù della normativa nazionale, entro un certo termine prima dell'inizio della spedizione.
Portata della notifica
La notifica copre la spedizione di rifiuti dal luogo di spedizione iniziale, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio.
Qualora le operazioni intermedie o non intermedie successive siano effettuate in un paese diverso dal primo paese di destinazione, l'operazione non intermedia e la relativa destinazione sono indicate nella notifica e si applica l'articolo 15, lettera f).
Ciascuna notifica deve riguardare un solo codice di identificazione dei rifiuti, fatta eccezione per:
i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A. In tal caso, dev'essere specificato un solo tipo di rifiuti;
le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne quelli elencati nell'allegato III A. In tal caso, il codice di ciascuna parte di rifiuti dev'essere specificato in ordine di importanza.
Articolo 5
Contratto
Il contratto include obblighi:
per il notificatore, di riprendere i rifiuti qualora la spedizione, il recupero o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente, a norma dell'articolo 22 e dell'articolo 24, paragrafo 2;
per il destinatario, di recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3; e
per l'impianto, di fornire, a norma dell'articolo 16, lettera e), un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle relative condizioni, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
Se i rifiuti spediti sono destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento, nel contratto figurano i seguenti obblighi supplementari:
l'obbligo per l'impianto di destinazione di fornire, in virtù dell'articolo 15, lettera d), e, se del caso, dell'articolo 15, lettera e), i certificati che attestano che i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle condizioni ivi fissate, nonché alle disposizioni del presente regolamento; e
l'obbligo per il destinatario di trasmettere, se del caso, una notifica all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale, a norma dell'articolo 15, lettera f), punto ii).
Articolo 6
Garanzia finanziaria
Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente che copra:
le spese di trasporto;
le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie; e
le spese di deposito per 90 giorni.
La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è finalizzata a coprire le spese derivanti da:
casi in cui la spedizione, il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell'articolo 22; e
casi di spedizione, recupero o smaltimento illegali di cui all'articolo 24.
L'autorità competente di spedizione approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, compresi la forma, il contenuto e l'importo della copertura.
Tuttavia, in caso di importazione nella Comunità, l'autorità competente di destinazione nella Comunità esamina l'importo della copertura e, se necessario, approva una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare.
La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è valida e copre la spedizione notificata e il completamento del recupero o dello smaltimento dei rifiuti notificati.
La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, all'articolo 15, lettera e), per quanto attiene alle operazioni intermedie di recupero o smaltimento.
In caso di notifica generale ai sensi dell'articolo 13, è consentito costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché coprire la notifica generale nel suo insieme. In tali casi la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione notificata cui si riferisce.
La garanzia finanziaria o assicurazione equivalente viene svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, all'articolo 15, lettera e), per quanto riguarda le operazioni intermedie di recupero o smaltimento per i rifiuti in questione. Il paragrafo 6 si applica mutatis mutandis.
Articolo 7
Trasmissione della notifica da parte dell'autorità competente di spedizione
Se la notifica non è debitamente compilata, l'autorità competente di spedizione chiede al notificatore informazioni e documenti a norma dell'articolo 4, secondo comma, punto 2).
Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.
In tal caso, l'autorità competente di spedizione dispone di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e/o dei documenti richiesti per conformarsi al paragrafo 1.
L'autorità competente di spedizione può decidere, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica debitamente compilata a norma dell'articolo 4, secondo comma, punto 2), di non inoltrare la notifica se ha obiezioni nei confronti della spedizione a norma degli articoli 11 e 12.
Essa informa immediatamente il notificatore della sua decisione e di tali obiezioni.
Articolo 8
Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate e conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione
Articolo 9
Autorizzazioni da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito e termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento
Le autorità competenti di destinazione, spedizione e transito dispongono di un termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione di cui all'articolo 8 per prendere una delle seguenti decisioni scritte debitamente motivate in relazione alla spedizione notificata:
autorizzazione senza condizioni;
autorizzazione corredata delle condizioni di cui all'articolo 10; o
obiezioni ai sensi degli articoli 11 e 12.
Se nel suddetto termine di 30 giorni non è sollevata alcuna obiezione si presume che vi sia l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di transito.
Le autorità competenti interessate revocano l'autorizzazione se vengono a conoscenza del fatto che:
la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata; o
le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate; o
i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione; o
i rifiuti saranno o sono stati spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
Articolo 10
Condizioni cui sono subordinate le spedizioni
Le condizioni sono trasmesse per iscritto al notificatore dall'autorità competente che le stabilisce, con copia alle autorità competenti interessate.
Le condizioni sono fornite nel documento di notifica, o allegate allo stesso, a cura dell'autorità competente interessata.
Articolo 11
Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati allo smaltimento, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:
la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme ai provvedimenti presi per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale a norma della direttiva 2006/12/CE, per vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti di spedizioni di rifiuti; o
la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o
il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale; o
il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni; o
lo Stato membro desidera esercitare il suo diritto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione di Basilea, di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell'allegato II di detta convenzione; o
la spedizione o lo smaltimento previsto è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo(dagli) Stato(i) membro(i) interessati o dalla Comunità; o
la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla direttiva 2006/12/CE, in particolare agli articoli 5 e 7, tenuto conto delle condizioni geografiche o della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti:
ai fini dell'attuazione del principio dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale, o
qualora l'impianto specializzato debba smaltire rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l'autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti, o
ai fini di garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti; o
i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 9, paragrafo 4, di tale direttiva conformemente alla licenza dell'impianto; o
i rifiuti sono rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica (voce 20 03 01); o
i rifiuti in questione non saranno trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente stabilite dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni di smaltimento (anche nei casi in cui sono concesse deroghe temporanee).
L'autorità competente di destinazione coopera con l'autorità competente di spedizione, ove questa ritenga che si applichi il presente paragrafo e non il paragrafo 1, lettera a), al fine di risolvere la questione a livello bilaterale.
Qualora non si raggiunga una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione. L'esito della questione viene determinato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.
Articolo 12
Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero
In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati al recupero, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:
la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla direttiva 2006/12/CE e, in particolare, agli articoli 3, 4, 7 e 10 della stessa; o
la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o
la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale del paese di spedizione relativa al recupero dei rifiuti, anche quando la spedizione prevista riguarda rifiuti destinati al recupero in un impianto avente norme di trattamento meno severe, per tali particolari rifiuti, rispetto a quelle stabilite nel paese di spedizione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;
Ciò non si applica qualora:
esista una corrispondente normativa comunitaria, in particolare in materia di rifiuti, e nella legislazione nazionale che ha recepito tale normativa vi siano norme almeno rigorose quanto quelle previste dal diritto comunitario;
l'operazione di recupero nel paese di destinazione sia effettuata con modalità grosso modo equivalenti a quelle previste dalla legislazione nazionale del paese di spedizione;
la legislazione nazionale del paese di spedizione, diversa da quella di cui al punto i), non sia stata notificata a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ( 8 ), laddove previsto da tale direttiva; o
il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale; o
il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni; o
la spedizione o il recupero previsto è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo(dagli) Stato(i) membro(i) interessati o dalla Comunità; o
il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o le spese del recupero e le spese dello smaltimento della parte non recuperabile non giustificano il recupero con riguardo a considerazioni economiche e/o ambientali; o
i rifiuti spediti sono destinati allo smaltimento e non al recupero; o
i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili quali definite nell'articolo 9, paragrafo 4, di tale direttiva conformemente alla licenza dell'impianto; o
i rifiuti in questione non saranno trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente riguardo alle operazioni di recupero o degli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria (anche nei casi in cui sono concesse deroghe temporanee); o
i rifiuti in questione non saranno trattati nel rispetto dei piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma dell'articolo 7 della direttiva 2006/12/CE per assicurare l'attuazione degli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria.
Articolo 13
Notifica generale
Il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni se, per ciascuna spedizione:
i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili; e
i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto; e
le spedizioni seguono lo stesso itinerario indicato nel documento di notifica.
Se, per circostanze impreviste, non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate e possibilmente, prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
Qualora la modifica dell'itinerario sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica generale, la notifica generale non può essere utilizzata e occorre presentare una nuova notifica.
Articolo 14
Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva
Le autorità competenti di destinazione aventi giurisdizione su determinati impianti di recupero possono decidere di rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti.
Tali decisioni hanno una validità limitata e possono essere revocate in qualsiasi momento.
Le autorità competenti che decidono di rilasciare l'autorizzazione preventiva a un impianto a norma dei paragrafi 1 e 2 comunicano alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell'OCSE:
il nome, il numero di registrazione e l'indirizzo dell'impianto di recupero;
la descrizione delle tecnologie impiegate, compresi i codici R;
i rifiuti elencati negli allegati IV e IV A o i rifiuti ai quali si applica la decisione;
il quantitativo globale oggetto dell'autorizzazione preventiva;
il periodo di validità;
qualunque modifica intervenuta nell'autorizzazione preventiva;
qualunque modifica intervenuta nelle informazioni notificate; e
qualunque revoca dell'autorizzazione preventiva.
A tal fine viene utilizzato il modulo che figura nell'allegato VI.
Fermo restando il paragrafo 4, l'autorità competente di spedizione può decidere che il termine deve essere prorogato allo scopo di ricevere informazioni o documenti aggiuntivi dal notificatore.
In tal caso l'autorità competente dà comunicazione scritta al notificatore entro sette giorni lavorativi con copia alle altre autorità competenti interessate.
Il termine non deve complessivamente superare trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8.
Articolo 15
Disposizioni aggiuntive relative alle operazioni intermedie di recupero e smaltimento
Le spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento sono soggette alle seguenti disposizioni aggiuntive:
se una spedizione di rifiuti è destinata a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tutti gli impianti in cui sono previste le operazioni, intermedie e non intermedie, di recupero e smaltimento successive sono parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta all'operazione intermedia di recupero o smaltimento iniziale;
le autorità competenti di spedizione e destinazione possono dare l'autorizzazione a una spedizione di rifiuti destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento solo se non vi sono motivi per sollevare obiezioni, a norma degli articoli 11 o 12, alle spedizioni di rifiuti agli impianti che effettuano le operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive;
entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tale impianto fornisce conferma scritta di avere ricevuto i rifiuti.
Tale conferma è fornita nel documento di movimento o ad esso allegata. Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma;
quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione intermedia di recupero o smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, l'impianto che effettua tale operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento intermedio.
Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato.
Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato;
quando un impianto di recupero o smaltimento che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento consegna i rifiuti per operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive ad un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto, quanto prima e comunque non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dopo la consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuta operazione non intermedia di recupero o smaltimento successiva di tali rifiuti.
L'impianto suddetto che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento trasmette rapidamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali detti certificati si riferiscono;
se la consegna di cui alla lettera e) è effettuata ad un impianto situato rispettivamente:
nel paese di spedizione iniziale o in un altro Stato membro, è necessaria una nuova notifica, secondo le disposizioni del presente titolo; o
in un paese terzo è necessaria una nuova notifica secondo le disposizioni del presente regolamento, fermo restando che le disposizioni relative alle autorità competenti interessate si applicano parimenti all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale.
Articolo 16
Obblighi da osservare dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione
Una volta ottenuta dalle autorità competenti interessate l'autorizzazione a una spedizione notificata, tutte le imprese interessate compilano, nelle apposite voci, il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento, lo firmano o li firmano e ne conservano copia. Sono rispettate le seguenti condizioni:
compilazione del documento di movimento da parte del notificatore: quando il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dalle competenti autorità di spedizione, destinazione e transito o, per quanto concerne l'autorità di transito, può presumerne l'autorizzazione tacita, inserisce la data effettiva di spedizione e compila le voci restanti del documento di movimento per quanto possibile;
informazione preventiva circa la data effettiva di inizio della spedizione: il notificatore invia copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato alla lettera a), alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio;
documenti di accompagnamento di ciascun trasporto: il notificatore conserva copia del documento di movimento. Ogni trasporto è accompagnato dal documento di movimento e da copia del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni delle autorità competenti interessate. Il documento di movimento è conservato dall'impianto che riceve i rifiuti;
conferma scritta di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto: entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti l'impianto invia conferma scritta che i rifiuti sono stati ricevuti.
Tale conferma è contenuta nel documento di movimento o allegata allo stesso.
L'impianto invia al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma;
certificato di recupero o smaltimento non intermedio da parte dell'impianto: quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero o di smaltimento non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento non intermedio dei rifiuti.
Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato.
L'impianto invia copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato al notificatore e alle autorità competenti interessate.
Articolo 17
Modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione
CAPO 2
Obblighi generali d'informazione
Articolo 18
Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni
I rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti sono soggetti ai seguenti obblighi procedurali:
per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell'allegato VII;
il documento contenuto nell'allegato VII è firmato dal soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dall'impianto di recupero o dal laboratorio e dal destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti in questione.
Il contratto di cui all'allegato VII tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti acquista efficacia quando la spedizione ha inizio e comprende l'obbligo, qualora la spedizione dei rifiuti, o il loro recupero, non possa essere completata come previsto o qualora sia stata effettuata come spedizione illegale, per il soggetto che organizza la spedizione o, qualora quest'ultimo non sia in grado di completare la spedizione dei rifiuti o il loro recupero (ad esempio, perché insolvente), per il destinatario, di:
riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo, e
provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo.
Il soggetto che organizza la spedizione o il destinatario fornisce copia del contratto su richiesta dell'autorità competente interessata.
CAPO 3
Obblighi generali
Articolo 19
Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione
Dall'inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento, i rifiuti indicati nel documento di notifica o di cui all'articolo 18 non devono essere mescolati a altri rifiuti.
Articolo 20
Conservazione dei documenti e delle informazioni
Articolo 21
Accesso del pubblico alle notifiche
Le autorità competenti di spedizione o destinazione possono rendere di pubblico dominio con idonei mezzi, quali Internet, informazioni su notifiche di spedizioni da esse autorizzate, purché tali informazioni non siano soggette a vincoli di riservatezza in forza delle disposizioni normative nazionali o comunitarie.
CAPO 4
Obblighi di riprendere i rifiuti
Articolo 22
Ripresa dei rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto
L'autorità competente di spedizione provvede affinché, salvo nei casi di cui al paragrafo 3, i rifiuti in questione siano ripresi nella sua zona di competenza o altrove all'interno del paese di spedizione dal notificatore quale individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, vi provvede essa stessa o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Il suddetto obbligo deve essere assolto entro novanta giorni, o entro il periodo stabilito dalle autorità competenti interessate, dal momento in cui l'autorità di spedizione competente viene a conoscenza o è informata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito del fatto che la spedizione autorizzata di rifiuti, o il recupero o lo smaltimento di questi, non può essere portata a termine nonché dei motivi di tale impossibilità. Queste informazioni possono risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, nonché da altre autorità competenti.
L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione coinvolte nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti accertano che il notificatore o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione, o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, possano recuperare o smaltire i rifiuti in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove.
L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se i rifiuti spediti sono stati mescolati, durante l'operazione nell'impianto in questione, in modo irreversibile ad altri rifiuti prima che un'autorità competente interessata venga a conoscenza del fatto che la spedizione notificata non può essere portata a termine come indicato al paragrafo 1. Tali miscele sono recuperate o smaltite in modo alternativo, a norma del primo comma.
In caso di ripresa dei rifiuti a norma del paragrafo 2 è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che sia sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.
Se necessario, una nuova notifica è trasmessa dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione che non può essere portata a termine o alla corrispondente operazione di recupero o smaltimento.
In caso di soluzioni alternative al di fuori del paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, il notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, trasmette, se del caso, una nuova notifica.
Nel caso di nuova notifica da parte del notificatore, la notifica è trasmessa anche all'autorità competente del paese di spedizione iniziale.
Se non è trasmessa una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 6, è compilato un nuovo documento di movimento, a norma dell'articolo 15 o dell'articolo 16, dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 5, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.
L'obbligo del notificatore e, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di recupero o di smaltimento non intermedio di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, di cui all'articolo 15, lettera e). In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 6, paragrafo 6, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all'articolo 15, lettera d).
Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano l'articolo 24, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 23
Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine
Le spese risultanti dalla reintroduzione dei rifiuti di una spedizione che non è portata a termine, comprese le spese del loro trasporto, recupero o smaltimento ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 o 3, e, a partire dalla data in cui l'autorità competente di spedizione è a conoscenza del fatto che la spedizione dei rifiuti o lo smaltimento o il recupero non possono essere portati a termine, le spese del deposito ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 9, sono a carico:
del notificatore individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15); o, qualora ciò risulti impossibile,
delle altre persone fisiche o giuridiche se del caso; o, qualora ciò risulti impossibile,
dell'autorità competente di spedizione; o, qualora ciò risulti impossibile,
secondo altre modalità decise dalle autorità competenti interessate.
Articolo 24
Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale
Se il responsabile della spedizione illegale è il notificatore, l'autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano:
ripresi dal notificatore de facto; o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,
ripresi dal notificatore de iure; o, qualora ciò risulti impossibile,
ripresi dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,
recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o spedizione dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,
recuperati o smaltiti in modo alternativo in un paese diverso dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, se tutte le autorità competenti interessate sono d'accordo.
Tale ripresa, recupero o smaltimento devono avvenire entro trenta giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate dal momento in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, nonché da altre autorità competenti.
In caso di ripresa dei rifiuti di cui alle lettere a), b) e c), è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.
La nuova notifica è trasmessa dai soggetti o dalle autorità di cui alle lettere a), b) o c) dell'elenco, nell'ordine indicato.
Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale. Qualora l'autorità competente di spedizione abbia optato per le soluzioni alternative di cui alle lettere d) ed e), l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto trasmette una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata di tale autorità.
Se il responsabile della spedizione illegale è il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano recuperati o smaltiti con metodi ecologicamente corretti:
dal destinatario; o, qualora ciò sia impossibile,
dall'autorità competente stessa o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Tale recupero o smaltimento deve avvenire entro trenta giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate dal momento in cui l'autorità competente di destinazione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di spedizione o di transito, nonché da altre autorità competenti.
A tal fine, le autorità competenti interessate cooperano, nella misura necessaria, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti.
Se non è trasmessa una nuova notifica, è compilato un nuovo documento di movimento a norma dell'articolo 15 o 16, dal soggetto responsabile della ripresa dei rifiuti, o qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale.
Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.
In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 6, paragrafo 6, allorché è stata rilevata una spedizione illegale dopo l'operazione di recupero o smaltimento intermedio, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all'articolo 15, lettera d).
Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano il paragrafo 3 e l'articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 25
Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale
Le spese risultanti dalla ripresa di rifiuti di una spedizione illegale, comprese le spese di trasporto, di recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e, dal giorno in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione è illegale, le spese di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:
del notificatore de facto, individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15); o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,
del notificatore de iure o di altre persone fisiche o giuridiche, se del caso; o, se ciò risulta impossibile,
dell'autorità competente di spedizione.
Le spese risultanti dal recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 3, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:
del destinatario; o, se ciò risulta impossibile,
dell'autorità competente di destinazione.
Le spese risultanti dal recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 5, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:
del notificatore, individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15), e/o del destinatario a seconda della decisione presa dalle autorità competenti interessate; o, se ciò risulta impossibile,
delle altre persone fisiche o giuridiche, se del caso; o, se ciò risulta impossibile,
delle autorità competenti di spedizione e destinazione.
CAPO 5
Disposizioni amministrative generali
Articolo 26
Forma delle comunicazioni
Le informazioni e i documenti seguenti possono essere trasmessi per posta:
notifica di una spedizione prevista a norma degli articoli 4 e 13;
richiesta di informazioni e documenti a norma degli articoli 4, 7 e 8;
trasmissione di informazioni e documenti a norma degli articoli 4, 7 e 8;
autorizzazione scritta di una spedizione notificata a norma dell'articolo 9;
condizioni cui è subordinata una spedizione a norma dell'articolo 10;
obiezioni a una spedizione a norma degli articoli 11 e 12;
informazioni in merito alle decisioni di autorizzazione preventiva per impianti di recupero specifici a norma dell'articolo 14, paragrafo 3;
conferma scritta del ricevimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;
certificato di recupero o smaltimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;
informazione preventiva in merito all'effettivo inizio della spedizione a norma dell'articolo 16;
informazioni in merito alle modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo 17; e
autorizzazioni scritte e documenti di movimento da trasmettere a norma dei titoli IV, V e VI.
Previo accordo delle autorità competenti interessate e del notificatore, i documenti di cui al paragrafo 1 possono in alternativa essere trasmessi mediante una delle seguenti modalità di comunicazione:
fax; o
fax, seguito da invio postale; o
e-mail con firma elettronica; in tal caso gli eventuali timbri o firme richiesti sono sostituiti dalla firma elettronica; o
e-mail senza firma elettronica seguita da invio postale.
Al fine di agevolare l’applicazione del primo comma, la Commissione adotta, ove possibile, atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni tecniche e organizzative relative all’attuazione pratica dell’interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni. La Commissione tiene conto di eventuali pertinenti standard internazionali e provvede affinché tali requisiti siano conformi alla direttiva 1999/93/CE, o assicurino quantomeno lo stesso livello di sicurezza di cui alla suddetta direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2.
Articolo 27
Lingua
Articolo 28
Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti
Articolo 29
Spese amministrative
Possono essere poste a carico del notificatore spese amministrative appropriate e proporzionate per l'espletamento della procedura di notifica e sorveglianza, nonché le spese ordinarie per analisi e ispezioni appropriate.
Articolo 30
Accordi per le zone di confine
CAPO 6
Spedizioni all'interno della Comunità con transito attraverso paesi terzi
Articolo 31
Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
Se una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento è effettuata all'interno della Comunità, con transito attraverso uno o più paesi terzi, l'autorità competente di spedizione, in aggiunta alle disposizioni del presente titolo, chiede alle autorità competenti dei paesi terzi se desiderino trasmettere la loro autorizzazione scritta alla spedizione prevista:
nel caso di parti della convenzione di Basilea, entro sessanta giorni, a meno che le autorità competenti abbiano rinunciato a tale diritto ai sensi delle disposizioni di tale convenzione; o
nel caso di paesi che non sono parti della convenzione di Basilea, entro un termine convenuto tra le autorità competenti.
Articolo 32
Spedizioni di rifiuti destinati al recupero
TITOLO III
SPEDIZIONI ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEGLI STATI MEMBRI
Articolo 33
Applicazione del presente regolamento alle spedizioni esclusivamente all'interno degli Stati membri
TITOLO IV
ESPORTAZIONI DALLA COMUNITÀ VERSO PAESI TERZI
CAPO 1
Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento
Articolo 34
Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA
Sono parimenti vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea:
quando il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti; o
se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti ai sensi dell'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.
Articolo 35
Procedure di esportazione verso i paesi EFTA
Si applicano i seguenti adattamenti:
l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per chiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni, se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea; e
l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto all'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta dall'autorità competente di destinazione e, se previsto, l'autorizzazione tacita o scritta dell'autorità competente di transito esterna alla Comunità e non prima di sessantuno giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può prendere la decisione prima della fine del periodo previsto di sessantuno giorni se dispone dell'autorizzazione scritta delle altre autorità competenti interessate.
Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:
l'autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica;
le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;
una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità;
non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità;
se, quarantadue giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità non ha ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dall'impianto, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione; e
il contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5 stipula che:
se l'impianto rilascia un certificato di smaltimento inesatto, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e alle spese di recupero o smaltimento in modo alternativo e secondo metodi ecologicamente corretti;
entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati allo smaltimento, l'impianto trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di smaltimento di cui al punto iii); e
il più rapidamente possibile, ma comunque non oltre trenta giorni dal completamento dello smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, sotto la sua responsabilità, che lo smaltimento dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore e alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente tale certificazione.
La spedizione può avere luogo soltanto se:
il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito esterne alla Comunità, e se sono state osservate tutte le condizioni;
è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5;
è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6; e
è assicurata una gestione ecologicamente corretta come disposto all'articolo 49.
Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:
informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nella Comunità; e
immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.
CAPO 2
Esportazioni di rifiuti destinati al recupero
Sezione 1
Articolo 36
Divieto di esportazione
Sono vietate le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:
rifiuti che figurano nell'allegato V come pericolosi;
rifiuti che figurano nell'allegato V, parte 3;
rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;
miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;
rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea;
rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione; o
rifiuti per i quali l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.
Articolo 37
Procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell'allegato III o III A
In relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III o III A la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36, la Commissione, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo:
conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese; e
un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.
I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE possono scegliere una delle opzioni seguenti:
il divieto; o
una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo le modalità di cui all'articolo 35; oppure
nessun controllo nel paese di destinazione.
Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta un regolamento che tiene conto di tutte le risposte ricevute in virtù del paragrafo 1 e informa il comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE.
Se un paese non ha inviato la conferma di cui al paragrafo 1 o se, per una qualunque ragione, un paese non è stato contattato, si applica il paragrafo 1, lettera b).
La Commissione aggiorna periodicamente il regolamento adottato.
Sezione 2
Articolo 38
Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A
Si applicano i seguenti adattamenti:
le miscele di rifiuti elencate nell'allegato III A destinate ad operazioni intermedie sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte se qualsiasi operazione intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento successiva avrà luogo in un paese al quale non si applica la decisione OCSE;
i rifiuti elencati nell'allegato III B sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
l'autorizzazione prescritta a norma dell'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di destinazione esterna alla Comunità.
Nel caso di esportazioni di rifiuti elencati negli allegati IV e IV A, si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:
le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;
una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di esportazione e all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità;
non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità;
se, quarantadue giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità non ha ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dall'impianto, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione; e
il contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5 stipula che:
se un impianto rilascia un certificato di recupero inesatto, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e alle spese di recupero o smaltimento in modo alternativo e secondo metodi ecologicamente corretti;
entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati al recupero, l'impianto trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di recupero di cui al punto iii); e
il più rapidamente possibile, ma comunque non oltre trenta giorni dal completamento del recupero e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, sotto la sua responsabilità, che il recupero dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente tale certificazione.
La spedizione può avere luogo soltanto:
se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito o, se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di destinazione e transito esterna alla Comunità è accordata o può essere presunta e se sono state osservate tutte le condizioni;
se è stato osservato l'articolo 35, paragrafo 4, lettere b), c) e d).
Se un'esportazione di cui al paragrafo 1 di rifiuti elencati negli allegati IV e IV A è in transito attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE, si applicano i seguenti adattamenti:
l'autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita se il paese in questione ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea, o per rilasciare un'autorizzazione scritta, con o senza condizioni; e
l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto dall'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione tacita o scritta dalla suddetta autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE e non prima di sessantuno giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può prendere la decisione prima della fine del periodo previsto di sessantuno giorni se dispone dell'autorizzazione scritta delle altre autorità competenti interessate.
Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:
informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nella Comunità; e
immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale nel quale sono detenuti i rifiuti.
CAPO 3
Disposizioni generali
Articolo 39
Esportazioni verso l'Antartico
Sono vietate le esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso l'Antartico.
Articolo 40
Esportazioni verso i paesi o territori d'oltremare
TITOLO V
IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DA PAESI TERZI
CAPO 1
Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento
Articolo 41
Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelli provenienti da:
paesi aderenti alla convenzione di Basilea; o
altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea; o
altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o
altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c), o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.
In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti in detti Stati membri, qualora tali rifiuti non siano gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di spedizione.
Tali accordi e intese sono compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea.
Tali accordi e intese garantiscono che le operazioni di smaltimento siano effettuate in un impianto autorizzato e soddisfino i requisiti di una gestione ecologicamente corretta.
Tali accordi e intese garantiscono altresì che i rifiuti saranno prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo o l'intesa.
I suddetti accordi o intese sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione. In casi urgenti essi possono tuttavia essere notificati entro un mese dalla loro conclusione.
Articolo 42
Obblighi procedurali per le importazioni da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
Si applicano i seguenti adattamenti:
l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea; e
nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera d), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.
Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:
l'autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica con copia alle autorità competenti interessate;
le autorità competenti di destinazione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di entrata nella Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;
una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di entrata nella Comunità; e
non appena espletate le necessarie formalità doganali, l'ufficio doganale di entrata nella Comunità invia una copia timbrata del documento di movimento alle autorità competenti di destinazione e transito nella Comunità attestante che i rifiuti sono entrati nella Comunità.
La spedizione può avere luogo soltanto se:
il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito e se sono state osservate tutte le condizioni;
è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5;
è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6;
è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49.
Se un ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:
informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nella Comunità, la quale informa l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e
immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.
CAPO 2
Importazioni di rifiuti destinati al recupero
Articolo 43
Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi cui si applica la decisione OCSE, da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelli provenienti da:
paesi ai quali si applica la decisione OCSE; o
altri paesi aderenti alla convenzione di Basilea; o
altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea; o
altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o
altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere c) o d) o in cui l’autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.
In casi eccezionali, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il recupero di determinati tipi di rifiuti in quegli Stati membri in cui tali rifiuti non siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49, nel paese di spedizione.
In tal caso si applica l'articolo 41, paragrafo 2.
Articolo 44
Obblighi procedurali per le importazioni da un paese cui si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
Si applicano i seguenti adattamenti:
l'autorizzazione prescritta a norma dell'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità;
la notifica scritta preventiva di cui all'articolo 4 può essere trasmessa dal notificatore;
nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.
La spedizione può aver luogo soltanto:
se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito, o se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità è accordata o può essere presunta, e se sono state rispettate le condizioni;
se è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5;
se è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6; e
se è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49.
Se l'ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:
informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nella Comunità, la quale informa l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e
blocca i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente del paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.
Articolo 45
Obblighi procedurali per le importazioni da un paese aderente alla convenzione di Basilea ai quali non si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero:
provenienti da un paese al quale non si applica la decisione OCSE; o
che transitano attraverso un paese cui non si applica la decisione OCSE e che è parte della convenzione di Basilea,
si applica, mutatis mutandis, l'articolo 42.
CAPO 3
Disposizioni generali
Articolo 46
Importazioni da paesi o territori d'oltremare
TITOLO VI
TRANSITO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DI SPEDIZIONI DA E VERSO PAESI TERZI
CAPO 1
Rifiuti destinati allo smaltimento
Articolo 47
Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento
Alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento in provenienza e a destinazione di paesi terzi, che transitano attraverso uno o più Stati membri, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 42, con gli adattamenti e le integrazioni seguenti:
la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità trasmettono, se del caso, rispettivamente agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata delle loro decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera a); e
non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di transito nella Comunità, attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità.
CAPO 2
Transito di rifiuti destinati al recupero
Articolo 48
Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati al recupero
Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza e a destinazione di un paese cui si applica la decisione OCSE, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 44, con gli adattamenti e le integrazioni seguenti:
la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità trasmettono, se del caso, rispettivamente agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione o, se hanno dato autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera a);
non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all’autorità competente di transito nella Comunità, attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità.
TITOLO VII
ALTRE DISPOSIZIONI
CAPO 1
Obblighi supplementari
Articolo 49
Protezione dell'ambiente
In caso di esportazioni dalla Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità:
impone, e si adopera per garantire, che tutti i rifiuti esportati siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero di cui agli articoli 36 e 38 o lo smaltimento di cui all'articolo 34 nel paese terzo di destinazione;
vieta l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non saranno gestiti secondo quanto prescritto alla lettera a).
In particolare, si considera che l'operazione di recupero o di smaltimento sia effettuata in modo ecologicamente corretto se il notificatore o l'autorità competente del paese di destinazione possono dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria.
Tale presunzione non pregiudica tuttavia la valutazione globale della gestione ecologicamente corretta durante tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese terzo di destinazione.
Per un orientamento in materia di gestione ecologicamente corretta, possono essere prese in considerazione le linee guida figuranti all'allegato VIII.
In caso di importazioni nella Comunità, l'autorità competente di destinazione nella Comunità:
impone e adotta le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti spediti nella zona posta sotto la sua giurisdizione siano gestiti senza pericolo per la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e a norma dell'articolo 4 della direttiva 2006/12/CE e dell'altra normativa comunitaria sui rifiuti per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese di destinazione;
vieta l'importazione di rifiuti da paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non saranno gestiti secondo quanto prescritto alla lettera a).
Articolo 50
Misure di esecuzione negli Stati membri
Entro il 1o gennaio 2017 gli Stati membri provvedono affinché, per tutto il loro territorio geografico, siano elaborati uno o più piani, separatamente o come parte chiaramente definita di altri piani, relativamente ad ispezioni eseguite a norma del paragrafo 2 («piano di ispezione»). I piani di ispezione si basano su una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali, che tenga conto, ove ve ne sia disponibilità ed opportunità, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorità doganali, ed analisi delle attività criminali. Tale valutazione del rischio mira, tra l’altro, ad individuare il numero minimo di ispezioni necessarie, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento. Nel piano d’ispezione figurano i seguenti elementi:
gli obiettivi e le priorità delle ispezioni, compresa una spiegazione di come tali priorità sono state individuate;
la zona geografica a cui si riferisce il piano d’ispezione in questione;
informazioni sulle ispezioni che si prevede eseguire, compresi i controlli fisici;
i compiti assegnati a ciascuna autorità coinvolta nelle ispezioni;
gli accordi relativi alla cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni;
le informazioni sulla formazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti alle ispezioni; e
le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l’attuazione dei piani di ispezione in questione.
I piani di ispezione sono riesaminati almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornati. Tale riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi del piano di ispezione in questione.
le ispezioni delle spedizioni possono aver luogo in particolare:
nel luogo di origine ed essere effettuati con il produttore, il detentore o il notificatore;
nel luogo di destinazione, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio, ed essere effettuati con il destinatario o l’impianto;
alle frontiere dell’Unione; e/o
durante la spedizione nel territorio dell’Unione.
Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna non è un rifiuto, possono, fatta salva la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), chiedere alla persona fisica o giuridica che detiene la sostanza o l’oggetto, o ne organizza il trasporto, di presentare le prove documentali:
riguardanti l’origine e la destinazione della sostanza o dell’oggetto in questione;
attestanti che non si tratta di rifiuti, comprese, se del caso, prove di funzionalità.
Ai fini del primo comma, è altresì accertata la protezione della sostanza o dell’oggetto interessato, quali un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento, dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico.
Le autorità coinvolte nelle ispezioni possono concludere che la sostanza o l’oggetto in questione costituisce rifiuto se:
In tali circostanze, il trasporto della sostanza o dell’oggetto in questione, o la spedizione di rifiuti, sono considerati alla stregua di una spedizione illegale. Di conseguenza, essa è trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione.
Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 sia destinata a operazioni di recupero conformi all’articolo 49, possono chiedere alla persona che organizza la spedizione di presentare le pertinenti prove documentali fornite dall’impianto di recupero intermedio e non intermedio, e, ove necessario, approvate dall’autorità competente del paese di destinazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2.
Articolo 51
Relazioni degli Stati membri
Articolo 52
Cooperazione internazionale
Gli Stati membri, se opportuno e necessario in collaborazione con la Commissione, cooperano con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l'altro attraverso lo scambio e/o la condivisione di informazioni, la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e l'elaborazione di adeguati codici di buona prassi.
Articolo 53
Designazione delle autorità competenti
Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito.
Articolo 54
Designazione dei corrispondenti
Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno uno o più corrispondenti incaricati di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni. Il corrispondente della Commissione trasmette ai corrispondenti degli Stati membri qualsiasi eventuale quesito che gli sia sottoposto e che riguardi questi ultimi e viceversa.
Articolo 55
Designazione degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità
Gli Stati membri possono designare uffici doganali specifici di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità per le spedizioni di rifiuti che entrano nella Comunità o ne escono. Se gli Stati membri decidono di designare tali uffici doganali, nessuna spedizione di rifiuti può transitare per valichi di frontiera all'entrata nella Comunità o all'uscita dalla Comunità diversi da quelli designati.
Articolo 56
Notifica ed informazione riguardo alle designazioni
Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni:
delle autorità competenti a norma dell'articolo 53;
dei corrispondenti a norma dell'articolo 54; e
se del caso, degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità, a norma dell'articolo 55.
In relazione a tali designazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:
nomi;
indirizzi postali;
indirizzi elettronici;
numeri telefonici;
numeri di fax; e
lingue accettabili dalle autorità competenti.
CAPO 2
Altre disposizioni
Articolo 57
Riunione dei corrispondenti
La Commissione, se richiesto dagli Stati membri o nei casi appropriati, si riunisce periodicamente con i corrispondenti per esaminare i problemi posti dall'attuazione del presente regolamento. Le parti interessate sono invitate a partecipare a tali riunioni o parti di riunioni, purché tutti gli Stati membri e la Commissione concordino sull'opportunità di tale partecipazione.
Articolo 58
Modifiche degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis per modificare quanto segue:
gli allegati I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI e VII sono modificati per tener conto delle modifiche convenute nell’ambito della convenzione di Basilea e della decisione OCSE;
l’allegato V per tener conto delle modifiche convenute dell’elenco dei rifiuti adottate a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/98/CEE;
l’allegato VIII per tener conto delle decisioni adottate a norma di convenzioni ed accordi internazionali pertinenti.
Articolo 58 bis
Esercizio della delega
▼M11 —————
Articolo 59 bis
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 60
Riesame
Articolo 61
Abrogazioni
Articolo 62
Disposizioni transitorie
Articolo 63
Disposizioni transitorie relative a taluni Stati membri
Fino al 31 dicembre 2010, tutte le spedizioni in Lettonia di rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV e le spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati in detti allegati sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.
In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2007 le autorità competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Polonia dei seguenti rifiuti destinati al recupero, elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:
Salvo per i rifiuti di vetro, di carta e di pneumatici, il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Polonia:
dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:
e
dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.
In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
Fino al 31 dicembre 2011, tutte le spedizioni in Slovacchia di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.
In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio ( 13 ), della direttiva 96/61/CE e della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti ( 14 ), e della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ( 15 ), ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2009 le autorità competenti bulgare possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:
Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2009 le autorità competenti bulgare possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Bulgaria:
dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:
e
dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.
In deroga all'articolo 12, le autorità competenti bulgare si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE o della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti rumene possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:
Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti rumene possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Romania:
dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:
e
dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.
Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.
In deroga all'articolo 12, le autorità competenti rumene si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE, della direttiva 2000/76/CE o della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.
Articolo 64
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I A
Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti
ALLEGATO I B
Documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti
ALLEGATO I C
ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI MOVIMENTO
I. Introduzione
1. |
Le presenti istruzioni forniscono le spiegazioni necessarie per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento. Entrambi i documenti sono compatibili con la convenzione di Basilea ( 16 ), con la decisione dell'OCSE ( 17 ) (che riguarda esclusivamente le spedizioni di rifiuti destinati a operazioni di recupero nell'area dell'OCSE) e con il presente regolamento, in quanto tengono conto dei requisiti specifici indicati nei tre documenti. Poiché i documenti di notifica e di movimento sono redatti in forma sufficientemente generica da potersi applicare a tutti tre gli strumenti normativi (convenzione di Basilea, decisione OCSE, regolamento comunitario), non tutte le caselle del documento saranno applicabili a tutti gli strumenti e, pertanto, in determinati casi potrà non essere necessario compilarle tutte. Eventuali requisiti specifici relativi a un solo sistema di controllo sono stati indicati mediante l'uso di note a piè di pagina. È inoltre possibile che nella legislazione nazionale di attuazione venga utilizzata una terminologia diversa da quella adottata dalla convenzione di Basilea o dalla decisione OCSE. Ad esempio nel presente regolamento viene utilizzato il termine «spedizione» anziché «movimento» e i titoli dei documenti di notifica e di movimento riflettono pertanto tale cambiamento utilizzando il termine «movimento/spedizione». |
2. |
I documenti includono sia il termine «smaltimento» che il termine «recupero» in quanto essi sono definiti in modo differente nei tre strumenti. Il regolamento della Comunità europea e la decisione OCSE utilizzano il termine «smaltimento» per fare riferimento alle operazioni di smaltimento di cui all'allegato IV.A della convenzione di Basilea e all'appendice 5.A della decisione OCSE e «recupero» per le operazioni di recupero di cui all'allegato IV.B della convenzione di Basilea e all'appendice 5.B della decisione OCSE. Nella convenzione di Basilea, tuttavia, il termine «smaltimento» è utilizzato in riferimento sia alle operazioni di smaltimento che a quelle di recupero. |
3. |
Le autorità competenti di spedizione sono responsabili della fornitura e del rilascio dei documenti di notifica e movimento (in formato sia cartaceo che elettronico). A tal fine esse utilizzano un sistema di numerazione che consente di rintracciare una particolare spedizione di rifiuti. Il sistema di numerazione dovrebbe utilizzare i prefissi indicanti il codice del paese di spedizione reperibile nell'elenco di abbreviazioni della norma ISO 3166. All'interno della UE il codice del paese a due cifre deve essere seguito da uno spazio. Questo può essere seguito da un codice facoltativo, con un massimo di quattro cifre, indicato dall'autorità competente di spedizione, seguito a sua volta da uno spazio. Il sistema di numerazione deve terminare con un numero a sei cifre. A titolo di esempio, se il codice del paese è XY e il numero a sei cifre è 123456, il numero di notifica sarà XY 123456, se non è specificato un codice facoltativo. Se invece viene specificato un codice facoltativo, ad esempio 12, il numero di notifica sarà XY 12 123456. Tuttavia se un documento di notifica o di movimento è trasmesso in formato elettronico e non è specificato un codice facoltativo, al posto del codice facoltativo deve essere inserito «0000» (ad es., XY 0000 123456); qualora venga specificato un codice facoltativo di meno di quattro cifre, ad esempio 12, il numero di notifica sarà XY 0012 123456. |
4. |
I paesi possono decidere di pubblicare i documenti in un formato cartaceo conforme alle pertinenti norme nazionali (in genere ISO A4, come raccomandato dalle Nazioni Unite). Per facilitarne l'uso a livello internazionale, tuttavia, e per tenere conto della differenza tra ISO A4 e il formato utilizzato nell'America del Nord, i moduli non dovrebbero superare le dimensioni di 183 x 262 mm con margini allineati alle parti superiore e sinistra del foglio. Il documento di notifica (caselle 1-21 incluse le note) dovrebbe essere riportato su una pagina e l'elenco di abbreviazioni e i codici utilizzati nel documento di notifica su un'altra. Per quanto riguarda il documento di movimento, le caselle 1-19 incluse le note dovrebbero essere riportate su una pagina mentre le caselle 20-22 e l'elenco di abbreviazioni e i codici utilizzati nel documento di movimento su un'altra. |
II. Obiettivo dei documenti di notifica e di movimento
5. |
Il documento di notifica è destinato a fornire alle autorità competenti le informazioni di cui esse hanno bisogno per verificare l'ammissibilità delle spedizioni di rifiuti proposte. Esso prevede inoltre uno spazio in cui dette autorità possono confermare il ricevimento della notifica e, se richiesto, formulare per iscritto l'autorizzazione alla spedizione. |
6. |
Il documento di movimento deve accompagnare in ogni momento una spedizione di rifiuti dal momento in cui essa lascia il luogo di produzione fino al suo arrivo nell'impianto di recupero o smaltimento in un altro paese. Tutte le persone che prendono in consegna una spedizione di rifiuti [vettori e eventualmente destinatari ( 18 )] sono tenute a firmare il documento di movimento alla consegna o al ricevimento dei rifiuti in questione. Nel documento di movimento sono inoltre presenti gli spazi per registrare il passaggio della spedizione attraverso gli uffici doganali di tutti i paesi interessati (richiesto dal presente regolamento). Infine il documento deve essere utilizzato dagli impianti di recupero o smaltimento interessati per certificare che la spedizione di rifiuti è pervenuta e che le operazioni di recupero o smaltimento sono state completate. |
III. Prescrizioni generali
7. |
Una spedizione prevista soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte può essere effettuata soltanto dopo che i documenti di notifica e movimento sono stati compilati conformemente al presente regolamento, tenendo conto dell'articolo 16, lettere a) e b), e durante il periodo di validità delle autorizzazioni tacite o scritte rilasciate da tutte le autorità competenti interessate. |
8. |
Le persone che decidano di compilare copie stampate dei documenti devono scrivere esclusivamente a macchina o in stampatello utilizzando inchiostro indelebile. La firma deve essere sempre in inchiostro indelebile e accompagnata dal nome del rappresentante autorizzato scritto in stampatello. In caso di errori di scarsa rilevanza, ad esempio l'uso di un codice errato per un tipo di rifiuti, può essere apportata una correzione previo il consenso delle autorità competenti. Il nuovo testo deve essere contrassegnato e firmato o timbrato, indicando la data della modifica. In caso di modifiche o correzioni di maggiore rilevanza deve essere compilato un nuovo modulo. |
9. |
I moduli sono stati elaborati in modo da poter essere facilmente compilati in formato elettronico. In questo caso dovrebbero essere adottate adeguate misure di sicurezza per evitare un uso improprio degli stessi. Eventuali modifiche apportate, con l'approvazione dell'autorità competente, a un modulo già compilato dovrebbero essere visibili. L'invio per posta elettronica di moduli compilati elettronicamente richiede l'utilizzo della firma digitale. |
10. |
Al fine di semplificare la traduzione, per compilare diverse caselle dei documenti è sufficiente inserire un codice anziché un testo. Quando, tuttavia, è necessario inserire un testo, quest'ultimo deve essere in una lingua ammessa dalle autorità competenti del paese di destinazione e, se necessario, dalle altre autorità interessate. |
11. |
Per indicare la data deve essere utilizzato un formato a sei cifre. Ad esempio, il 29 gennaio 2006 deve essere indicato come 29.01.06 (giorno.mese.anno). |
12. |
Qualora sia necessario aggiungere allegati ai documenti per fornire ulteriori informazioni, ciascun allegato deve indicare il numero di riferimento del pertinente documento e citare la casella cui fa riferimento. |
IV. Istruzioni specifiche per compilare il documento di notifica
13. |
Il notificatore ( 19 ) deve compilare le caselle 1-18 (fatta eccezione per il numero di notifica nella casella 3) all'atto della notifica. In alcuni paesi terzi che non sono membri dell'OCSE tali caselle possono essere compilate dall'autorità competente di spedizione. Quando il notificatore e il produttore iniziale non sono la stessa persona, anche quest'ultimo o una delle persone indicate all'articolo 2, punti 15, a), ii) o iii), sono tenuti, se ciò è possibile, a firmare nella casella 17 come indicato all'articolo 4, punto 1, secondo comma e all'allegato II, parte 1, punto 26. |
14. |
Caselle 1 (cfr. allegato II, parte 1, punti 2 e 4) e 2 (allegato II, parte 1, punto 6): Fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l'indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese; la persona da contattare dovrebbe essere la persona responsabile della spedizione, anche nel caso di incidenti che si verifichino nel corso della stessa). In alcuni paesi terzi, in alternativa, possono essere fornite informazioni relative all'autorità competente di spedizione. Il notificatore può essere un commerciante o un intermediario conformemente all'articolo 2, punto 15 del presente regolamento. In questo caso è necessario fornire in un allegato una copia del contratto o la prova dell'esistenza del contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante (cfr. allegato II, parte 1, punto 23). I numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica dovrebbero agevolare i contatti tra tutte le persone interessate in qualsiasi momento in caso di incidenti nel corso della spedizione. |
15. |
Di solito il destinatario è l'impianto di recupero o smaltimento di cui alla casella 10. In alcuni casi, tuttavia, il destinatario può essere un'altra persona, ad esempio un commerciante, un intermediario ( 20 ) o una società, come la sede legale o l'indirizzo postale dell'impianto di recupero o smaltimento che riceve i rifiuti di cui alla casella 10. ►C6 Per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione e esercitare una qualche forma di controllo legale sui rifiuti nel momento in cui la spedizione arriva nel paese di destinazione. ◄ In questi casi le informazioni relative al commerciante, all'intermediario o alla società devono essere riportate nella casella 2. |
16. |
Casella 3 (cfr. allegato II, parte 1, punti 1, 5, 11 e 19): Nel rilasciare un documento di notifica l'autorità competente fornisce, sulla base del sistema in vigore presso di essa, un numero di identificazione da riportare nella presente casella (cfr. paragrafo 3). Nella lettera A, «spedizione unica» fa riferimento a una notifica singola e «spedizione multipla» a una notifica generale. Nella lettera B indicare a quale tipo di operazione sono destinati i rifiuti da spedire. Nella lettera C, l'autorizzazione preventiva fa riferimento all'articolo 14 del presente regolamento. |
17. |
Caselle 4 (cfr. allegato II, parte 1, punto 1), 5 (cfr. allegato II, parte 1, punto 17) e 6 (cfr. allegato II, parte 1, punto 12): Indicare il numero delle spedizioni nella casella 4 e la data prevista per la spedizione unica o, in caso di spedizioni multiple, le date della prima e dell'ultima spedizione, nella casella 6. Nella casella 5 va indicata una stima sul peso minimo e massimo in tonnellate (1 tonnellata equivale a un megagrammo (Mg) o a 1 000 kg) dei rifiuti. In alcuni paesi terzi può essere accettata anche l'indicazione del volume in metri cubi (1 metro cubo equivale a 1 000 litri) o in altre unità metriche, quali chilogrammi o litri. Quando vengono utilizzate altre unità di misura, l'unità di misura può essere indicata cancellando contestualmente quella riportata nel documento. Il quantitativo totale inviato non deve superare quello massimo dichiarato nella casella 5. Il periodo previsto per le spedizioni di cui alla casella 6 non può superare un anno con l'eccezione delle spedizioni multiple verso impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 14 (cfr. punto 16), per le quali il periodo previsto non può essere superiore a tre anni. Tutte le spedizioni devono avvenire nel periodo di validità dell'autorizzazione scritta o tacita di tutte le autorità competenti interessate, rilasciata da dette autorità conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento. Nel caso di spedizioni multiple, alcuni paesi terzi, richiamandosi alla convenzione di Basilea, potrebbero richiedere che le date o la frequenza previste e le stime sui quantitativi di ciascuna spedizione siano indicate nelle caselle 5 e 6 o inserite in un allegato. Quando un'autorità competente rilascia un'autorizzazione scritta per la spedizione e il periodo di validità di tale autorizzazione indicato nella casella 20 è differente da quello indicato nella casella 6, la decisione dell'autorità prevale sulle informazioni della casella 6. |
18. |
Casella 7 (cfr. allegato II, parte 1, punto 18): i tipi di imballaggio devono essere indicati utilizzando i codici riportati nell'elenco delle abbreviazioni e quelli allegati al documento di notifica. Se sono necessarie particolari precauzioni di manipolazione, ad esempio quelle indicate dal produttore nelle istruzioni per i dipendenti, nelle istruzioni in materia di salute e sicurezza, comprese quelle per i casi di fuoriuscite, e le istruzioni per il trasporto di merci pericolose, è necessario barrare l'apposita casella e inserire le informazioni nell'allegato. |
19. |
Casella 8 (cfr. allegato II, parte 1, punti 7 e 13): Fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l'indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese; la persona da contattare dovrebbe essere la persona responsabile della spedizione). Se è coinvolto più di un vettore, al documento di notifica deve essere allegato un elenco completo con le informazioni richieste per ciascun vettore. Quando il trasporto è organizzato da uno spedizioniere, le informazioni su quest'ultimo e sui vettori che effettuano il trasporto devono essere riportate in un allegato. Fornire prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) in un allegato (cfr. allegato II, parte 1, punto 15). I mezzi di trasporto devono essere indicati utilizzando le abbreviazioni riportate nell'elenco delle abbreviazioni e dei codici allegati al documento di notifica. |
20. |
Casella 9 (cfr. allegato II, parte 1, punti 3 e 16): Fornire le informazioni richieste sul produttore dei rifiuti ( 21 ). Se pertinente deve essere indicato il numero di registrazione del produttore. Se il notificatore è il produttore dei rifiuti, indicare «come alla casella 1». Se i rifiuti sono stati prodotti da più di un produttore, scrivere «cfr. elenco annesso» e allegare un elenco con le informazioni richieste per ciascun produttore. Se il produttore è ignoto, fornire il nominativo della persona che detiene o controlla i rifiuti in questione (detentore). Fornire inoltre informazioni sul processo di produzione dei rifiuti e sul sito di produzione. |
21. |
Casella 10 (cfr. allegato II, parte 1, punto 5): Fornire le informazioni richieste (indicare la destinazione della spedizione barrando la casella dell'impianto di recupero o smaltimento, il numero di registrazione solo se pertinente e l'effettivo sito di smaltimento o recupero qualora quest'ultimo abbia un indirizzo diverso dall'impianto). Se chi effettua lo smaltimento o il recupero è lo stesso destinatario indicare «come alla casella 2». Se le operazioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13 (conformemente agli allegati IIA o IIB della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti), l'impianto che effettua le operazioni e il luogo in cui esse avvengono devono essere indicati alla casella 10. In questi casi devono essere fornite in un allegato le informazioni corrispondenti sull'impianto o gli impianti in cui saranno effettuate o potrebbero essere effettuate eventuali operazioni successive di tipo R12/R13 o D13-D15 e di tipo D1-D12 o R1-R11. Se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 96/61/CE, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, qualora l'impianto sia ubicato nella Comunità europea è necessario esibire la prova in un allegato di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva. |
22. |
Casella 11 (cfr. allegato II, parte 1, punti 5, 19 e 20): Indicare il tipo di operazione di recupero o di smaltimento utilizzando i codici R o D degli allegati IIA e IIB della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti (si veda anche l'elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica) ( 22 ). Se le operazioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13, in un allegato devono essere fornite informazioni sulle successive operazioni (R12/R13 o D13-D15 come pure D1-D12 o R1-R11). Indicare anche la tecnologia che sarà impiegata. Se i rifiuti sono destinati al recupero, indicare in un allegato il metodo previsto per lo smaltimento della parte di rifiuti non recuperabile, l'entità del materiale recuperato in rapporto ai rifiuti non recuperabili, il valore stimato del materiale recuperato, il costo del recupero e il costo dello smaltimento della parte di rifiuti non recuperabile. Inoltre, nei casi di importazione nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento, indicare la preventiva richiesta debitamente motivata del paese di spedizione conformemente all'articolo 41, paragrafo 4, del presente regolamento alla voce «motivi dell'esportazione» e di riportare tale richiesta in un allegato. Alcuni paesi terzi al di fuori dell'OCSE potrebbero, sulla base della convenzione di Basilea, richiedere che sia indicato il motivo dell'esportazione. |
23. |
Casella 12 (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): Indicare il nominativo o i nominativi con cui il materiale è comunemente indicato o il nome commerciale e quello dei principali elementi di cui si compone (in termini di quantità e/o rischio) e le relative concentrazioni (in percentuale), se note. In caso di miscele di rifiuti devono essere fornite le stesse informazioni per le differenti frazioni, indicando quali frazioni sono destinate al recupero. Conformemente all'allegato II, parte, 3 punto 7, del presente regolamento può essere richiesta un'analisi chimica della composizione dei rifiuti. Se necessario, fornire ulteriori informazioni in un allegato. |
24. |
Casella 13 (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): indicare le caratteristiche fisiche dei rifiuti a temperature e pressione normali. |
25. |
Casella 14 (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): indicare il codice che identifica i rifiuti conformemente agli allegati III, IIIA, IIIB, IV o IVA del presente regolamento. Indicare il codice conformemente al sistema adottato ai sensi della convenzione di Basilea [sottorubrica i)] della casella 14) e, se pertinente, ai sistemi adottati nella decisione OCSE [sottorubrica ii)] e a altri sistemi di classificazione ammessi [sottorubriche da iii) a xii)]. Conformemente all'articolo 4, punto 6, secondo comma, del presente regolamento, indicare un solo codice di identificazione dei rifiuti (ricavati dagli allegati III, IIIA, IIIB, IV o IVA del presente regolamento) con le due seguenti eccezioni: nel caso di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIB, IV o IVA deve essere specificato un solo tipo di rifiuti. Nel caso di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIB, IV o IVA, tranne quelle elencate nell'allegato III A, si deve specificare il codice di ciascuna parte di rifiuti in ordine di importanza (se necessario in un allegato).
|
26. |
Casella 15 (cfr. allegato II, parte 1, punti 8-10 e 14): Nel rigo a) della casella 15 indicare il nome dei paesi ( 26 ) di spedizione, transito e destinazione o i codici di ciascun paese utilizzando le abbreviazioni ( 27 ) della norma ISO 3166. Nel rigo b) indicare se pertinente il numero di codice delle autorità competenti di ciascun paese e nel rigo c) il nome del valico di frontiera o del porto e, se del caso, il numero di codice dell'ufficio doganale come punto di ingresso o uscita da un dato paese. Per i paesi di transito indicare le informazioni nel rigo c) per i punti di ingresso e di uscita. Se più di tre paesi di transito sono interessati da una particolare spedizione, indicare in un allegato le informazioni pertinenti. Indicare sempre in un allegato il percorso previsto tra i punti di ingresso e uscita, incluse le possibili alternative, anche in caso di circostanze impreviste. |
27. |
Casella 16 (cfr. allegato II, parte 1, punto 14): Fornire le informazioni richieste qualora una spedizione entri, attraversi o lasci l'Unione europea. |
28. |
Casella 17 (cfr. allegato II, parte 1, punti 21, 22 e 24-26): tutte le copie del documento di notifica devono essere datate e firmate dal notificatore (o dall'intermediario o commerciante, qualora agiscano come notificatori) prima di essere trasmesse alle autorità competenti dei paesi interessati. In alcuni paesi terzi la data e la firma possono essere apposte dalle autorità competenti di spedizione. Quando il notificatore e il produttore originario non sono la stessa persona, detto produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore deve, se praticabile, apporre la propria firma e la data; si noti che ciò potrebbe non essere praticabile nei casi in cui vi siano diversi produttori (definizioni relative alla praticabilità possono figurare nelle legislazioni nazionali). Inoltre, quando il produttore è ignoto, la firma deve essere apposta dalla persona che detiene o controlla i rifiuti in questione (detentore). La dichiarazione deve inoltre certificare l'esistenza di una assicurazione della responsabilità civile. Alcuni paesi terzi potrebbero richiedere a corredo del documento di notifica la prova dell'esistenza di un'assicurazione o di altre garanzie finanziarie e di un contratto. |
29. |
Casella 18: Indicare il numero degli allegati contenenti eventuali informazioni supplementari trasmesse unitamente al documento di notifica ( 28 ). Ciascun allegato deve contenere un riferimento al pertinente numero di notifica indicato nell'angolo della casella 3. |
30. |
Casella 19: Ai sensi della convenzione di Basilea le autorità competenti del o dei paesi di destinazione (se pertinente) e transito rilasciano tale avviso di ricevimento. Ai sensi della decisione OCSE l'avviso di ricevimento è rilasciato dalle autorità competenti del paese di destinazione. Alcuni paesi terzi, in virtù delle rispettive legislazioni nazionali, potrebbero richiedere anche alle autorità competenti di spedizione il rilascio di tale avviso di ricevimento. |
31. |
Caselle 20 e 21: la casella 20 è utilizzata dalle autorità competenti di eventuali altri paesi interessati quando rilasciano un'autorizzazione scritta. La convenzione di Basilea (tranne quando un paese abbia deciso di non richiedere l'autorizzazione scritta in relazione al transito e ne abbia informato le altre parti conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della stessa convenzione) e alcuni paesi richiedono sempre un'autorizzazione scritta (conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento un'autorità competente di transito può concedere un'autorizzazione tacita), mentre essa non è richiesta dalla decisione OCSE. Indicare il nome del paese (o il suo codice utilizzando le abbreviazioni della norma ISO 3166). Se la spedizione è soggetta a condizioni specifiche, le autorità competenti in questione devono barrare l'apposita casella e specificare tali condizioni nella casella 21 o in un allegato del documento di notifica. Se un'autorità competente intende opporsi a una spedizione, deve apporre la menzione «OBIEZIONE» nella casella 20. Per spiegare le ragioni dell'obiezione può essere utilizzata la casella 21 o una lettera a parte. |
V. Istruzioni specifiche per compilare il documento di movimento
32. |
All'atto della notifica il notificatore deve compilare le caselle 3, 4 e 9-14. Una volta ricevuta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito o, in relazione a queste ultime, si può supporre che sia stata concessa un'autorizzazione tacita, e prima di dare corso alla spedizione, il notificatore è tenuto a compilare le caselle 2, 5-8 (eccetto i mezzi di trasporto, la data di trasporto e la firma), 15 e, se del caso, 16. In alcuni paesi terzi che non sono membri dell'OCSE tali caselle possono essere compilate dall'autorità competente di spedizione anziché dal notificatore. Al momento di prendere possesso della spedizione, il vettore o il suo rappresentante devono compilare le caselle 8 a)-8 c) e, se del caso, 16, indicando i mezzi e la data di trasporto e apponendo la firma. Il destinatario deve compilare la casella 17, qualora non sia smaltitore o recuperatore e quando prende in consegna una spedizione di rifiuti dopo l'arrivo di quest'ultima nel paese di destinazione e, se del caso, deve compilare la casella 16. |
33. |
Casella 1: L'autorità competente di spedizione deve indicare il numero di notifica (che va ricopiato dalla casella 3 del documento di notifica). |
34. |
Casella 2 (cfr. allegato II, parte 2, punto 1): in caso di una notifica generale per spedizioni multiple, inserire il numero di serie della spedizione e il numero totale di spedizioni previste riportato nella casella 4 del documento di notifica (ad esempio scrivere «4/11» nel caso della quarta spedizione su un totale di undici spedizioni previste e contemplate dalla notifica generale in questione). Nel caso di una notifica unica, indicare «1/1». |
35. |
Caselle 3 e 4: riportare le stesse informazioni sul notificatore ( 29 ) e sul destinatario riportate nelle caselle 1 e 2 del documento di notifica. |
36. |
Casella 5 (cfr. allegato II, parte 2, punto 6): indicare il peso effettivo in tonnellate [1 tonnellata equivale a un megagrammo (Mg) o a 1 000 kg] dei rifiuti. In alcuni paesi terzi può essere accettata l'indicazione del volume in metri cubi (1 metro cubo equivale a 1 000 litri) o in altre unità metriche, quali chilogrammi o litri. Quando vengono utilizzate altre unità di misura, l'unità di misura può essere indicata cancellando contestualmente quella riportata nel modulo. Allegare se possibile copie dei tagliandi della pesa. |
37. |
Casella 6 (cfr. allegato II, parte 2, punto 2): inserire la data di inizio effettivo della spedizione (cfr. anche le istruzioni riportate nella casella 6 del documento di notifica). |
38. |
Casella 7 (cfr. allegato II, parte 2, punti 7 e 8): i tipi di imballaggio devono essere indicati utilizzando i codici riportati nell'elenco delle abbreviazioni e quelli allegati al documento di movimento. Se sono necessarie particolari precauzioni di manipolazione, ad esempio quelle indicate dal produttore nelle istruzioni per i dipendenti, nelle istruzioni in materia di salute e sicurezza, comprese quelle per i casi di fuoriuscite, e nelle istruzioni per il trasporto di merci pericolose, è necessario barrare l'apposita casella e inserire le informazioni nell'allegato. Indicare inoltre il numero di colli di cui è costituita la spedizione. |
39. |
Caselle 8 a), b) e c) (cfr. allegato II, parte 2, punti 3 e 4): Fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l'indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese). Quando alla spedizione partecipano più di tre vettori, al documento di movimento devono essere allegate informazioni su ciascuno di essi. I mezzi e la data di trasporto e la firma devono essere apposti dal vettore o dal rappresentante del vettore che effettua la spedizione. Il notificatore deve trattenere una copia firmata del documento di movimento. Dopo ogni successivo trasferimento della spedizione il nuovo vettore o il suo rappresentante che prende in consegna la spedizione deve conformarsi agli stessi requisiti e firmare il documento. Il vettore precedente deve trattenere una copia firmata del documento. |
40. |
Casella 9: riprodurre le informazioni indicate nella casella 9 del documento di notifica. |
41. |
Caselle 10 e 11: riprodurre le informazioni indicate nelle caselle 10 e 11 del documento di notifica. Se chi effettua lo smaltimento o il recupero è il destinatario, indicare nella casella 10: «come alla casella 4». Se le operazioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13 (conformemente agli allegati IIA o IIB della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti), è sufficiente fornire le informazioni sull'impianto che effettua le operazioni riportate nella casella 10. Non è necessario inserire nel documento di movimento informazioni sui successivi impianti che effettuano operazioni del tipo R12/R13 o D13-D15 e del tipo D1-D12 o R1-R11. |
42. |
Caselle 12, 13 e 14: riprodurre le informazioni indicate nelle caselle 12, 13 e 14 del documento di notifica. |
43. |
Casella 15 (cfr. allegato II, parte 2, punto 9): al momento della spedizione il notificatore (o l'intermediario o commerciante, qualora agiscano come notificatori) datano e firmano il documento di movimento. In alcuni paesi terzi le autorità competenti di spedizione, o il generatore dei rifiuti conformemente alla convenzione di Basilea, possono datare e firmare il documento di movimento. Conformemente all'articolo 16, lettera c), allegare al documento di movimento copie del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le eventuali condizioni delle autorità competenti interessate. Alcuni paesi terzi potrebbero richiedere che siano allegati gli originali. |
44. |
Casella 16 (cfr. allegato II, parte 2, punto 5): questa casella può essere utilizzata da qualsiasi persona partecipi alla spedizione (notificatore o autorità competente di spedizione, se del caso, destinatario, qualsiasi autorità competente, vettori) in casi specifici in cui la legislazione nazionale relativa a un aspetto particolare imponga di fornire informazioni più dettagliate (ad esempio informazioni sul porto in cui avviene il passaggio a un'altra modalità di trasporto, numero dei contenitori e relativo numero di identificazione o ulteriori prove o timbri indicanti che la spedizione è stata autorizzata dalle autorità competenti). Indicare, nella casella 16 o in un apposito allegato, le tappe (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e l'itinerario (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste. |
45. |
Casella 17: questa casella deve essere compilata dal destinatario, qualora egli non sia il recuperatore o lo smaltitore (cfr. paragrafo 15) e nel caso in cui il destinatario prenda in consegna i rifiuti dopo l'arrivo della spedizione nel paese di destinazione. |
46. |
Casella 18: questa casella deve essere compilata dal rappresentante autorizzato dell'impianto di recupero o smaltimento una volta presa in consegna la spedizione di rifiuti. Barrare la casella relativa al tipo di impianto in questione. Per quanto riguarda i quantitativi ricevuti fare riferimento alle istruzioni specifiche della casella 5 (punto 36). Una copia firmata del documento di movimento è consegnata all'ultimo vettore. Se la spedizione viene respinta per una qualche ragione il rappresentante dell'impianto di recupero o smaltimento deve contattare immediatamente le proprie autorità competenti. Conformemente all'articolo 16, lettera d) o, se del caso, 15, lettera c), del presente regolamento e alla decisione OCSE, copie firmate del documento di movimento devono essere inviate entro tre giorni al notificatore e alle autorità competenti dei paesi interessati (fatta eccezione per i paesi OCSE di transito che abbiano comunicato al segretariato dell'OCSE che non desiderano ricevere tali copie). L'originale del documento di movimento è conservato dall'impianto di recupero o smaltimento. |
47. |
Il ricevimento della spedizione di rifiuti deve essere certificato da ogni impianto che effettua ogni operazione di recupero o smaltimento, inclusa ogni operazione di tipo D13-D15 o R12 o R13. Un impianto che esegua qualsiasi operazione di tipo D13-D15 o R12/R13 o di tipo D1-D12 o R1-11 successivamente a operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13 nello stesso paese non è tuttavia tenuto a certificare il ricevimento della spedizione dall'impianto che ha eseguito le operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13. In questo caso quindi non è necessario utilizzare la casella 18 per la ricevuta finale della spedizione. indicare inoltre il tipo di operazione di recupero o di smaltimento utilizzando i codici R o D degli allegati IIA o IIB della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti e la data approssimativa entro cui saranno completate le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti. |
48. |
Casella 19: Questa casella deve essere compilata da chi effettua il recupero o lo smaltimento per certificare il completamento delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti. Conformemente all'articolo 16, lettera e) o, se del caso, 15, lettera d), del presente regolamento e alla decisione OCSE, copie firmate del documento di movimento con la casella 19 compilata devono essere inviate al notificatore e alle autorità competenti di spedizione, transito (non richiesto dalla decisione OCSE) e destinazione non appena possibile e comunque non più tardi di 30 giorni dal completamento delle operazioni di recupero o di smaltimento e di un anno civile dal ricevimento dei rifiuti. Alcuni paesi terzi che non sono paesi membri dell'OCSE potrebbero, tuttavia, richiedere che, conformemente alla convenzione di Basilea, copie firmate del documento con la casella 19 compilata siano inviate al notificatore e alle autorità competenti di spedizione. Nel caso delle operazioni di smaltimento o recupero di tipo D13-D15 o R12 o R13, le informazioni sugli impianti che le effettuano riportate nella casella 10 sono sufficienti e non è necessario indicare nel documento di movimento alcuna altra informazione sugli impianti successivi che effettuano operazioni di tipo R12/R13 o D13-D15 e operazioni di tipo D1-D12 o R1-R11. |
49. |
Il recupero o lo smaltimento dei rifiuti deve essere certificato da uno qualsiasi degli impianti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento, incluse quelle di tipo D13-D15 o R12 o R13. Pertanto un impianto che effettui una qualsiasi delle operazioni di tipo D13-D15 o R12/R13 o D1-D12 or R1-R11 successivamente a operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13 nello stesso paese non deve utilizzare la casella 19 per certificare il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, in quanto tale casella sarà già stata compilata dall'impianto che ha eseguito le operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13. Le modalità di certificazione del recupero o dello smaltimento in questi casi devono essere verificate da ciascun paese. |
50. |
Caselle 20, 21 e 22: Le caselle devono essere utilizzate a fini di controllo dagli uffici doganali di confine della Comunità. |
ALLEGATO II
INFORMAZIONI E DOUMENTI CHE CORREDANO LA NOTIFICA
Parte 1 INFORMAZIONI DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI NOTIFICA
1. Numero d'ordine, o altro identificativo accettato del documento di notifica, e numero complessivo di spedizioni previste.
2. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del notificatore e persona da contattare.
3. Se il notificatore non è il produttore: nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del(dei) produttore(i) e persona da contattare.
4. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del(dei) commerciante(i) o intermediario(i) e persona da contattare, qualora sia stato autorizzato dal notificatore a norma dell'articolo 2, punto 15).
5. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione dell'impianto di recupero o smaltimento, persona da contattare, tecnologie utilizzate ed eventualmente indicazione se titolare di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 14.
Se i rifiuti sono destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, devono essere fornite informazioni analoghe riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie, di recupero o smaltimento.
Se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 96/61/CE, è necessario esibire la prova di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.
6. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del destinatario e persona da contattare.
7. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del vettore o dei vettori previsti e/o dei loro agenti e persona da contattare.
8. Paese di spedizione e autorità competente interessata.
9. Paesi di transito e autorità competenti interessate.
10. Paese di destinazione e autorità competente interessata.
11. Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto.
12. Data o date previste per l'inizio della spedizione/delle spedizioni.
13. Mezzi di trasporto previsti.
14. Tappe previste (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario previsto (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.
15. Prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).
16. Denominazione dei rifiuti nella lista pertinente, fonte/fonti, descrizione, composizione ed eventuali caratteristiche pericolose. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l'inventario dettagliato dei rifiuti.
17. Quantitativo minimo e massimo stimati.
18. Tipo di imballaggio previsto.
19. Designazione dell'operazione/delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati II A e II B della direttiva 2006/12/CE.
20. Se i rifiuti sono destinati al recupero:
il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;
volume dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;
valore presunto del materiale recuperato;
costo del recupero e costo dello smaltimento della frazione non recuperabile.
21. Prova dell'esistenza di un'assicurazione della responsabilità civile (ad esempio dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).
22. Prova di un contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il notificatore e il destinatario in relazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, che è stato stipulato ed è efficace all'atto della notifica come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 4), e dall'articolo 5.
23. Una copia del contratto o prova dell'esistenza (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) del contratto tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante, qualora l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore.
24. Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, dichiarazione che ne certifichi l'esistenza), al momento della notifica o, qualora l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente lo consenta, al più tardi nel momento in cui ha inizio la spedizione, come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 5), e dall'articolo 6.
25. Dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete ed esatte.
26. Qualora il notificatore non sia il produttore ai sensi dell'articolo 2, punto 15, lettera a), punto i), il notificatore fa in modo che anche il produttore o una delle persone indicate all'articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), se possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A.
Parte 2 INFORMAZIONI DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI MOVIMENTO
Fornire tutte le informazioni elencate alla parte 1, aggiornate conformemente ai punti indicati di seguito, e le altre informazioni aggiuntive specificate.
Numero d'ordine e numero complessivo di spedizioni.
Data di inizio della spedizione.
Mezzo di trasporto.
Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del vettore/dei vettori.
Tappe (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.
Quantitativi.
Tipo di imballaggio.
Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore/dai vettori.
Dichiarazione del notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati. La dichiarazione dev'essere firmata dal notificatore.
Firme prescritte in caso di trasferimento della custodia dei rifiuti.
Parte 3 INFORMAZIONI E DOCUMENTI AGGIUNTIVI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI
1. Tipo e durata dell'autorizzazione di esercizio di cui è titolare l'impianto di recupero o smaltimento.
2. Copia dell'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 96/61/CE.
3. Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.
4. Le distanze di trasporto tra il notificatore e l'impianto, compresi eventuali itinerari alternativi, anche in caso di circostanze impreviste e, in caso di trasporto intermodale, i luoghi in cui avverrà il trasbordo.
5. Informazioni sui costi del trasporto tra il notificatore e l'impianto.
6. Copia della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti.
7. Analisi chimica della composizione dei rifiuti.
8. Descrizione del processo di produzione dei rifiuti.
9. Descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti.
10. Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente o copia di detti documenti.
11. Informazioni sul calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6.
12. Copia dei contratti di cui alla parte 1, punti 22 e 23.
13. Copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile.
14. Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale.
ALLEGATO III
ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»)
Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:
aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE; o
impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.
Parte I
I rifiuti di seguito indicati sono soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18:
rifiuti elencati nell'allegato IX della convenzione di Basilea ( 30 ).
Ai fini del presente regolamento:
tutti i riferimenti fatti all’elenco A nell’allegato IX della convenzione di Basilea si intendono fatti all’allegato IV del presente regolamento;
alla voce B1020 della convenzione di Basilea i termini «alla rinfusa e in forma finita» comprendono tutte le forme di rifiuti metallici non disperdibili ( 31 ) ivi elencate;
la voce B1030 della convenzione di Basilea va letta come «Residui contenenti metalli refrattari»;
la parte della voce B1100 della convenzione di Basilea che fa riferimento a «scorie derivanti dalla lavorazione del rame», ecc., non si applica e si applica invece la voce OCSE GB040 della parte II;
la voce B1110 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece le voci OCSE GC010 e GC020 della parte II;
la voce B2050 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce OCSE GG040 della parte II;
per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione, la voce B3011 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:
Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente AC300 nell’allegato IV, parte II, e la voce corrispondente EU48 nell’allegato IV, parte I):
I rifiuti di plastica elencati di seguito, purché quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti ( 32 ):
Parte II
I rifiuti di seguito indicati sono parimenti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18.
Rifiuti contenenti metalli provenienti dalla fusione e raffinazione di metalli
GB040 |
7112 262030 262090 |
Scorie derivanti dal trattamento dei metalli preziosi e del rame, destinate a ulteriori raffinazioni |
Altri rifiuti contenenti metalli
GC010 |
|
Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe |
GC020 |
|
Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi |
GC030 |
ex 890800 |
Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro funzionamento che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi |
GC050 |
|
Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (per esempio ossido di alluminio, zeoliti) |
Rifiuti di vetro in forma non dispersibile
GE020 |
ex 7001 ex 701939 |
Rifiuti di fibre di vetro |
Rifiuti ceramici in forma non dispersibile
GF010 |
|
Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l'uso) |
Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
GG030 |
ex 2621 |
Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone |
GG040 |
ex 2621 |
Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone |
▼M14 —————
Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio
GN010 |
ex 050200 |
Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli |
GN020 |
ex 050300 |
Rifiuti di crine, in strati o no, con o senza materiale di supporto |
GN030 |
ex 050590 |
Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con piume o piumino, rifiuti di piume e parti di piume (anche raffilate) e piumino, grezzi o soltanto puliti, disinfettati o trattati, a fini di conservazione |
ALLEGATO III A
MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2
1. Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, le miscele non possono essere assoggettate agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, qualora siano contaminate da altri materiali in misura tale che:
aumentino i rischi associati ai rifiuti in misura sufficiente a renderle assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE; o
non sia possibile effettuare il recupero dei rifiuti in modo ecologicamente corretto.
2. Le miscele di rifiuti indicate di seguito sono ricomprese nel presente allegato:
miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1050 della convenzione di Basilea;
miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1070 della convenzione di Basilea;
miscele di rifiuti classificati alle voci B3040 e B3080 della convenzione di Basilea;
miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alla voce B1100 della convenzione di Basilea limitatamente a matte di galvanizzazione, scorie contenenti zinco, schiumature di alluminio (o schiume) escluse le scorie saline e i rifiuti dei rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame;
miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alle voci B1070 e B1100 della convenzione di Basilea, limitatamente ai rifiuti di rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame.
Le voci di cui alle lettere d) ed e) non si applicano alle esportazioni verso paesi non soggetti alla decisione OCSE.
3. Le miscele di rifiuti indicate di seguito classificate nei trattini o sottotrattini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato:
miscele di rifiuti classificati alla voce B1010 della convenzione di Basilea;
miscele di rifiuti classificati alla voce B2010 della convenzione di Basilea;
miscele di rifiuti classificati alla voce B2030 della convenzione di Basilea;
▼M14 —————
miscele di rifiuti classificati alla voce B3020 della convenzione di Basilea limitatamente a carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati, altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata o carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe);
miscele di rifiuti classificati alla voce B3030 della convenzione di Basilea;
miscele di rifiuti classificati alla voce B3040 della convenzione di Basilea;
miscele di rifiuti classificati alla voce B3050 della convenzione di Basilea.
4. Le miscele di rifiuti indicate di seguito classificate nei trattini o sottotrattini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato esclusivamente ai fini delle spedizioni all’interno dell’Unione:
miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a polimeri non alogenati;
miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a resine polimerizzate o prodotti di condensazione;
miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a perfluoroalcossi alcani;
ALLEGATO III B
RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI IN ATTESA DELL’INCLUSIONE NEI PERTINENTI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE DI BASILEA O DELLA DECISIONE OCSE DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PARAGRAFO 1, LETTERA b)
1. Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:
aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 35 ); oppure
impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.
2. I rifiuti indicati di seguito sono inseriti nel presente allegato:
BEU04 |
Imballaggi compositi costituiti principalmente di carta e in misura minore di plastica, non contenenti residui e non contemplati dalla voce B3020 della convenzione di Basilea |
BEU05 |
Rifiuti puliti biodegradabili provenienti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, giardini, parchi e cimiteri |
3. Le spedizioni dei rifiuti di cui al presente allegato non pregiudicano le disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio ( 36 ), ivi comprese le misure adottate in conformità all’articolo 16, paragrafo 3.
ALLEGATO IV
ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA»)
Parte I
I seguenti rifiuti sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte:
rifiuti che figurano negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea ( 37 ).
Ai fini del presente regolamento:
tutti i riferimenti fatti all’elenco B nell’allegato VIII della convenzione di Basilea si intendono fatti all’allegato III del presente regolamento;
alla voce A1010 della convenzione di Basilea, i termini «esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B (allegato IX)» fanno riferimento tanto alla voce B1020 della convenzione di Basilea quanto alla nota relativa alla voce B1020 dell'allegato III del presente regolamento, parte I, lettera b);
le voci A1180 e A2060 della convenzione di Basilea non si applicano e si applicano invece, se del caso, le voci OCSE GC010, GC020 e GG040 dell'allegato III, parte II;
la voce A4050 della convenzione di Basilea comprende i residui dei rivestimenti di vasche per l'elettrolisi dell'alluminio, poiché contengono cianuri inorganici che rientrano nella voce Y33. Se i cianuri sono stati distrutti, i relativi prodotti esauriti sono assegnati alla voce AB120 della parte II, poiché contengono composti inorganici fluorurati, ad esclusione del fluoruro di calcio, rientranti nella voce Y32.
la voce A3210 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce AC300 della parte II;
per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione, la voce Y48 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:
Rifiuti di plastica non contemplati dalla voce AC300 nella parte II o dalla voce UE3011 nell’allegato III, parte I, e miscele di rifiuti di plastica non contemplati dall’allegato III A, punto 4.
Parte II
I seguenti rifiuti sono parimenti soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte:
Rifiuti contenenti metalli
AA010 |
261900 |
Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall’industria del ferro e dell’acciaio (1) |
AA060 |
262050 |
Ceneri e residui di vanadio (1) |
AA190 |
810420 ex 810430 |
Rifiuti e rottami di magnesio infiammabili, piroforici o che emettono, a contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
(1)
Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove. |
Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
AB030 |
|
Rifiuti di sistemi non a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale dei metalli |
AB070 |
|
Sabbie usate in operazioni di fonderia |
AB120 |
ex 281290 ex 3824 |
Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove |
AB130 |
|
Sabbia usata per limatura |
AB150 |
ex 382490 |
Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi |
Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici
AC060 |
ex 381900 |
Fluidi idraulici |
AC070 |
ex 381900 |
Fluidi per freni |
AC080 |
ex 382000 |
Fluidi antigelo |
AC150 |
|
Clorofluorocarburi |
AC160 |
|
Idrocarburi alogenati (halon) |
AC170 |
ex 440310 |
Rifiuti di legno o di sughero trattati |
AC250 |
|
Tensioattivi |
AC260 |
ex 3101 |
Feci e letame liquido da porcilaia |
AC270 |
|
Fanghi di depurazione |
AC300 |
|
Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all’allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III (cfr. la relativa voce EU3011 nell’allegato III, parte 1, e la relativa voce EU48 nella parte 1) |
Rifiuti che possono contenere composti inorganici od organici
AD090 |
ex 382490 |
Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove |
AD100 |
|
Rifiuti di sistemi non a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche |
AD120 |
ex 391400 ex 3915 |
Resine a scambio ionico |
AD150 |
|
Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (per esempio biofiltri usati) |
Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
RB020 |
ex 6815 |
Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto |
ALLEGATO IV A
RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III, MA SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3)
ALLEGATO V
RIFIUTI SOGGETTI AL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36
Introduzione
1. Il presente allegato si applica fatte salve le direttive 91/689/CEE e 2006/12/CE.
2. Il presente allegato si compone di tre parti, le parti 2 e 3 si applicano solo quando non si applica la parte 1. Di conseguenza, per stabilire se un determinato rifiuto è elencato nel presente allegato, occorre per prima cosa verificare se il rifiuto in questione figura nella parte 1 del presente allegato e, qualora non sia così, se sia elencato nella parte 2 e, se la ricerca ha dato esito negativo, nella parte 3.
La parte 1 è divisa in due sezioni: l'elenco A, relativo ai rifiuti classificati come pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1), lettera a), della convenzione di Basilea e, pertanto, soggetti al divieto di esportazione, e l'elenco B, relativo ai rifiuti non contemplati all'articolo 1, paragrafo 1), lettera a), della convenzione di Basilea e, pertanto, non soggetti al divieto di esportazione.
Quindi, se un rifiuto figura nella parte 1, occorre accertare se è inserito nell'elenco A o nell'elenco B. Solo qualora un rifiuto non figuri né nell'elenco A né nell'elenco B della parte 1, occorre accertare se figura tra i rifiuti pericolosi della parte 2 (ossia i tipi di rifiuti contrassegnati da asterisco) o della parte 3, nel qual caso è soggetto al divieto di esportazione.
3. I rifiuti inseriti nell'elenco B della parte 1 o che figurano tra i rifiuti non pericolosi della parte 2 (ossia i rifiuti non contrassegnati da un asterisco) sono soggetti al divieto di esportazione se sono contaminati da altri materiali in misura tale da:
aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE; o
impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.
Parte 1 ( 38 )
Elenco A (allegato VIII della convenzione di Basilea)
A1 RIFIUTI DI METALLI O CONTENENTI METALLI
A1010 Rifiuti di metallo e rifiuti che consistono di leghe di uno dei seguenti elementi:
esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B
A1020 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti (esclusi i rifiuti di metallo in forma massiccia) uno dei seguenti elementi:
A1030 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno dei seguenti elementi:
A1040 Rifiuti che hanno come componenti uno dei seguenti elementi:
A1050 Fanghi da galvanizzazione
A1060 Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli
A1070 Residui di liscivazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iarosite, ematite, ecc.
A1080 Residui di zinco non riportati nell'elenco B, contenenti piombo e cadmio in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III
A1090 Ceneri prodotte dall'incenerimento di cavi isolati di rame
A1100 Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame
A1110 Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettroraffinazione e estrazione per via elettrolitica del rame
A1120 Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettroraffinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame
A1130 Reattivi d'attacco chimico esausti contenenti rame disciolto
A1140 Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame
A1150 Ceneri di metalli preziosi prodotte dall'incenerimento di circuiti stampati non inclusi nell'elenco B ( 39 )
A1160 Batterie piombo/acido in pezzi o rottami
A1170 Batterie non oggetto di raccolta differenziata, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell'elenco B. Batterie non incluse nell'elenco B che contengono sostanze di cui all'allegato I in quantità tale da renderle pericolose
A1180 Rifiuti di dispositivi elettrici o elettronici o rottami ( 40 ) che contengono elementi quali accumulatori ed altre batterie incluse nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato e condensatori di PCB, o contaminati da elementi riportati nell'allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) in misura tale da acquisire una delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B1110) ( 41 )
A1190 Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche contenenti o contaminate con catrame di carbone, PCB ( 42 ), piombo, cadmio, altri composti organoalogenati o altri costituenti dell'allegato I in una misura tale da presentare le caratteristiche dell'allegato III
A2 RIFIUTI CONTENENTI PREVALENTEMENTE COMPOSTI INORGANICI, CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI E COMPOSTI ORGANICI
A2010 Vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato
A2020 Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B
A2030 Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell'elenco B
A2040 Gesso proveniente da processi dell'industria chimica, quando contiene componenti elencati nell'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2080)
A2050 Rifiuti di amianto (polveri e fibre)
A2060 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2050)
A3 RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O COMPOSTI INORGANICI
A3010 Rifiuti dalla produzione o lavorazione di coke e bitume di petrolio
A3020 Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria
A3030 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo
A3040 Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore)
A3050 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4020)
A3060 Rifiuti di nitrocellulosa
A3070 Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi
A3080 Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell'elenco B
A3090 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3100)
A3100 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3090)
A3110 Rifiuti della slanatura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3110)
A3120 Fluff — frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione
A3130 Rifiuti di composti organici del fosforo
A3140 Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell'elenco B
A3150 Rifiuti di solventi organici alogenati
A3160 Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici
A3170 Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)
A3180 Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti in o contaminati da: policlorodifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), policlorato naftalene (PCN) o polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibromurato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg ( 43 )
A3190 Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici
A3200 Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, contenenti catrame (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B2130)
A3210 Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all’allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III (cfr. la relativa voce B3011 nella lista B di questa parte, e la voce EU48 nella lista A della parte 3)
A4 RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI
A4010 Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati sull'elenco B
A4020 Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoiatriche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell'ambito di progetti di ricerca
A4030 Rifiuti derivanti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di antiparassitari e diserbanti che sono fuori specifica, scaduti ( 44 ) o non più idonei alla loro funzione originaria
A4040 Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno ( 45 )
A4050 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:
A4060 Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
A4070 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici esclusi quelli riportati nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4010)
A4080 Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati nell'elenco B)
A4090 Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2120)
A4100 Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell'elenco B
A4110 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:
A4120 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da perossidi
A4130 Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III
A4140 Rifiuti che consistono in o contengono sostanze chimiche fuori specifica o scadute (44) , corrispondenti alle categorie riportate nell'allegato I e aventi le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III
A4150 Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell'uomo e/o sull'ambiente
A4160 Carbone attivo esausto non riportato nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2060)
Elenco B (allegato IX della convenzione di Basilea)
B1 RIFIUTI DI METALLI O CONTENENTI METALLI
B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:
B1020 Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe, alla rinfusa e in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette, ecc.):
B1030 Metalli refrattari contenenti residui
B1031 Rifiuti di molibdeno, tungsteno, titanio, tantalio, niobio e renio e delle loro leghe sotto forma metallica dispersibile (polvere metallica), esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco A, alla voce A1050 Fanghi da galvanizzazione.
B1040 Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi
B1050 Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III ( 46 )
B1060 Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compresa
B1070 Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III
B1080 Ceneri e residui di zinco, compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III ( 47 )
B1090 Rifiuti di batterie conformi a una specifica, escluse quelle costruite con piombo, cadmio o mercurio
B1100 Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e dalla raffinazione di metalli:
B1110 Assemblaggi elettrici ed elettronici
B1115 Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche, non comprese nella voce A1190 dell'elenco A, escluse quelle destinate alle operazioni dell'allegato IV A o ad ogni altra operazione di eliminazione che comprenda, in qualsiasi fase, processi termici incontrollati, come l'incenerimento all'aperto
B1120 Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno dei seguenti elementi:
— |
metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A: |
scandio vanadio manganese cobalto rame ittrio niobio afnio tungsteno |
titanio cromo ferro nichel zinco zirconio molibdeno tantalio renio |
— |
lantanidi (metalli delle terre rare): |
lantanio praseodimio samario gadolinio disprosio erbio itterbio |
cerio neodimio europio terbio olmio tulio lutezio |
B1130 Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi
B1140 Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici
B1150 Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma dispersibile, non liquida, con imballaggio ed etichettatura appropriati
B1160 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di circuiti stampati (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1150)
B1170 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di pellicole fotografiche
B1180 Rifiuti di pellicole fotografiche contenenti alogenuri di argento e argento metallico
B1190 Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico
B1200 Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio
B1210 Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di TiO2 e vanadio
B1220 Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate secondo specifiche industriali (ad esempio DIN 4301), destinate principalmente alla costruzione
B1230 Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio
B1240 Scaglie di laminazione dell'ossido di rame
B1250 Rifiuti di autoveicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi
B2 RIFIUTI CONTENENTI PREVALENTEMENTE COMPOSTI INORGANICI, CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI E COMPOSTI ORGANICI
B2010 Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile:
B2020 Rifiuti di vetro in forma non dispersibile:
B2030 Rifiuti ceramici in forma non dispersibile:
B2040 Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici:
B2050 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2060)
B2060 Carbone attivo esausto non contenente nessun costituente di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ad esempio carbone derivante dal trattamento dell'acqua potabile, dai processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4160)
B2070 Fanghi di fluoruro di calcio
B2080 Rifiuti di gesso proveniente dai processi dell'industria chimica non inclusi nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2040)
B2090 Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke di petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali (ad eccezione dei residui anodici derivanti dall'elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall'industria metallurgica
B2100 Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione
B2110 Residui di bauxite («fango rosso») (pH moderato inferiore a 11,5 )
B2120 Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11,5 , non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4090)
B2130 Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame ( 51 ) (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3200)
B3 RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O COMPOSTI INORGANICI
▼M14 —————
B3011 Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente A3210 nella presente parte, elenco A, e la voce Y48 nella parte 3, elenco A)
B3020 Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta
I seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:
rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:
cartoni laminati
residui non selezionati
B3026 I seguenti rifiuti ottenuti dal pretrattamento di imballaggi compositi per liquidi, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III:
B3027 Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette.
B3030 Rifiuti tessili
I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:
B3035 Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti
B3040 Rifiuti di gomma
I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti:
B3050 Rifiuti di legno e sughero non trattati:
B3060 Rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:
B3065 Rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica di cui all'allegato III
B3070 I seguenti rifiuti:
B3080 Rifiuti, trucioli e residui di gomma
B3090 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3100)
B3100 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3090)
B3110 Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3110)
B3120 Rifiuti di coloranti alimentari
B3130 Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici incapaci di formare perossidi
B3140 Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all'allegato IV A
B4 RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI
B4010 Rifiuti che consistono principalmente di idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4070)
B4020 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, lattice, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell'elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ►C4 ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di caseina, amido, destrina, eteri di cellulosa, ◄ alcol polivinilici (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3050)
B4030 Macchine fotografiche monouso, con batterie non incluse nell'elenco A
Parte 2
Rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE (1)
01 |
RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI |
01 01 |
rifiuti da estrazione di minerali |
01 01 01 |
rifiuti da estrazione di minerali metalliferi |
01 01 02 |
rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi |
01 03 |
rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi |
01 03 04 * |
sterili che possono generare acido, prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso |
01 03 05 * |
altri sterili contenenti sostanze pericolose |
01 03 06 |
sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 |
01 03 07 * |
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi |
01 03 08 |
polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 |
01 03 09 |
fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10 |
01 03 10 * |
fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 |
01 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
01 04 |
rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi |
01 04 07 * |
rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi |
01 04 08 |
scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01 04 09 |
scarti di sabbia e argilla |
01 04 10 |
polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01 04 11 |
rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01 04 12 |
sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 |
01 04 13 |
rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01 04 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
01 05 |
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione |
01 05 04 |
fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci |
01 05 05 * |
fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio |
01 05 06 * |
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose |
01 05 07 |
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 |
01 05 08 |
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 |
01 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
02 |
RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI |
02 01 |
rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca |
02 01 01 |
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
02 01 02 |
scarti di tessuti animali |
02 01 03 |
scarti di tessuti vegetali |
02 01 04 |
rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
02 01 06 |
feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito |
02 01 07 |
rifiuti derivanti dalla silvicoltura |
02 01 08 * |
rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose |
02 01 09 |
rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 |
02 01 10 |
rifiuti metallici |
02 01 99 |
rifiuti non altrimenti specificati |
02 02 |
rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale |
02 02 01 |
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
02 02 02 |
scarti di tessuti animali |
02 02 03 |
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 02 04 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
02 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
02 03 |
rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa |
02 03 01 |
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione |
02 03 02 |
rifiuti legati all'impiego di conservanti |
02 03 03 |
rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente |
02 03 04 |
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 03 05 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
02 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
02 04 |
rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero |
02 04 01 |
terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole |
02 04 02 |
carbonato di calcio fuori specifica |
02 04 03 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
02 04 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
02 05 |
rifiuti dell'industria lattiero-casearia |
02 05 01 |
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 05 02 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
02 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
02 06 |
rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione |
02 06 01 |
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 06 02 |
rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti |
02 06 03 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
02 06 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
02 07 |
rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) |
02 07 01 |
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
02 07 02 |
rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche |
02 07 03 |
rifiuti prodotti dai trattamenti chimici |
02 07 04 |
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02 07 05 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
02 07 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
03 |
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE |
03 01 |
rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili |
03 01 01 |
scarti di corteccia e sughero |
03 01 04 * |
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose |
03 01 05 |
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 |
03 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
03 02 |
rifiuti dei trattamenti conservativi del legno |
03 02 01 * |
preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati |
03 02 02 * |
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati |
03 02 03 * |
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici |
03 02 04 * |
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici |
03 02 05 * |
altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose |
03 02 99 |
prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati |
03 03 |
rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone |
03 03 01 |
scarti di corteccia e legno |
03 03 02 |
fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) |
03 03 05 |
fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta |
03 03 07 |
scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone |
03 03 08 |
scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati |
03 03 09 |
fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio |
03 03 10 |
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica |
03 03 11 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 |
03 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
04 |
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, E DELL'INDUSTRIA TESSILE |
04 01 |
rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce |
04 01 01 |
carniccio e frammenti di calce |
04 01 02 |
rifiuti di calcinazione |
04 01 03 * |
bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida |
04 01 04 |
liquido di concia contenente cromo |
04 01 05 |
liquido di concia non contenente cromo |
04 01 06 |
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo |
04 01 07 |
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo |
04 01 08 |
rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo |
04 01 09 |
rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura |
04 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
04 02 |
rifiuti dell'industria tessile |
04 02 09 |
rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) |
04 02 10 |
materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera) |
04 02 14 * |
rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici |
04 02 15 |
rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 |
04 02 16 * |
tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose |
04 02 17 |
tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 |
04 02 19 * |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
04 02 20 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 |
04 02 21 |
rifiuti da fibre tessili grezze |
04 02 22 |
rifiuti da fibre tessili lavorate |
04 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
05 |
RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE |
05 01 |
rifiuti della raffinazione del petrolio |
05 01 02 * |
fanghi da processi di dissalazione |
05 01 03 * |
morchie da fondi di serbatoi |
05 01 04 * |
fanghi di alchili acidi |
05 01 05 * |
perdite di olio |
05 01 06 * |
fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature |
05 01 07 * |
catrami acidi |
05 01 08 * |
altri catrami |
05 01 09 * |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
05 01 10 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 |
05 01 11 * |
rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi |
05 01 12 * |
acidi contenenti oli |
05 01 13 |
fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie |
05 01 14 |
rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento |
05 01 15 * |
filtri di argilla esauriti |
05 01 16 |
rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio |
05 01 17 |
Bitume |
05 01 99 |
rifiuti non altrimenti specificati |
05 06 |
rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone |
05 06 01 * |
catrami acidi |
05 06 03 * |
altri catrami |
05 06 04 |
rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento |
05 06 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
05 07 |
rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale |
05 07 01 * |
rifiuti contenenti mercurio |
05 07 02 |
rifiuti contenenti zolfo |
05 07 99 |
rifiuti non altrimenti specificati |
06 |
RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI |
06 01 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi |
06 01 01 * |
acido solforico e acido solforoso |
06 01 02 * |
acido cloridrico |
06 01 03 * |
acido fluoridrico |
06 01 04 * |
acido fosforico e fosforoso |
06 01 05 * |
acido nitrico e acido nitroso |
06 01 06 * |
altri acidi |
06 01 99 |
rifiuti non altrimenti specificati |
06 02 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi |
06 02 01 * |
idrossido di calcio |
06 02 03 * |
idrossido di ammonio |
06 02 04 * |
idrossido di sodio e di potassio |
06 02 05 * |
altre basi |
06 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
06 03 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici |
06 03 11 * |
sali e loro soluzioni, contenenti cianuri |
06 03 13 * |
sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti |
06 03 14 |
sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 |
06 03 15 * |
ossidi metallici contenenti metalli pesanti |
06 03 16 |
ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 |
06 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
06 04 |
rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 |
06 04 03 * |
rifiuti contenenti arsenico |
06 04 04 * |
rifiuti contenenti mercurio |
06 04 05 * |
rifiuti contenenti altri metalli pesanti |
06 04 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
06 05 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
06 05 02 * |
fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose |
06 05 03 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 |
06 06 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione |
06 06 02 * |
rifiuti contenenti solfuri pericolosi |
06 06 03 |
rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 |
06 06 99 |
rifiuti non altrimenti specificati |
06 07 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni |
06 07 01 * |
rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto |
06 07 02 * |
carbone attivato dalla produzione di cloro |
06 07 03 * |
fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio |
06 07 04 * |
soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto |
06 07 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
06 08 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati |
06 08 02 * |
rifiuti contenenti clorosilani pericolosi |
06 08 99 |
rifiuti non altrimenti specificati |
06 09 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo |
06 09 02 |
scorie contenenti fosforo |
06 09 03 * |
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose |
06 09 04 |
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 |
06 09 99 |
rifiuti non altrimenti specificati |
06 10 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti |
06 10 02 * |
rifiuti contenenti sostanze pericolose |
06 10 99 |
rifiuti non altrimenti specificati |
06 11 |
rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti |
06 11 01 |
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio |
06 11 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
06 13 |
rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti |
06 13 01 * |
prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici |
06 13 02 * |
carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02 ) |
06 13 03 |
nerofumo |
06 13 04 * |
rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto |
06 13 05 * |
Fuliggine |
06 13 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
07 |
RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI |
07 01 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base |
07 01 01 * |
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
07 01 03 * |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
07 01 04 * |
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri |
07 01 07 * |
fondi e residui di reazione, alogenati |
07 01 08 * |
altri fondi e residui di reazione |
07 01 09 * |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
07 01 10 * |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07 01 11 * |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07 01 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 |
07 01 99 |
rifiuti non altrimenti specificati |
07 02 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali |
07 02 01 * |
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
07 02 03 * |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
07 02 04 * |
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri |
07 02 07 * |
fondi e residui di reazione, alogenati |
07 02 08 * |
altri fondi e residui di reazione |
07 02 09 * |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
07 02 10 * |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07 02 11 * |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07 02 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 |
07 02 13 |
rifiuti plastici |
07 02 14 * |
rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose |
07 02 15 |
rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce07 02 14 |
07 02 16 * |
rifiuti contenenti siliconi pericolosi |
07 02 17 |
rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 |
07 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
07 03 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 ) |
07 03 01 * |
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
07 03 03 * |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
07 03 04 * |
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri |
07 03 07 * |
fondi e residui di reazione, alogenati |
07 03 08 * |
altri fondi e residui di reazione |
07 03 09 * |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati |
07 03 10 * |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07 03 11 * |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07 03 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 |
07 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
07 04 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09 ), agenti conservativi del legno (tranne 03 02 ) ed altri biocidi, organici |
07 04 01 * |
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
07 04 03 * |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
07 04 04 * |
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri |
07 04 07 * |
fondi e residui di reazione, alogenati |
07 04 08 * |
altri fondi e residui di reazione |
07 04 09 * |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
07 04 10 * |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07 04 11 * |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07 04 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 |
07 04 13 * |
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose |
07 04 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
07 05 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici |
07 05 01 * |
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
07 05 03 * |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
07 05 04 * |
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri |
07 05 07 * |
fondi e residui di reazione, alogenati |
07 05 08 * |
altri fondi e residui di reazione |
07 05 09 * |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
07 05 10 * |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07 05 11 * |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07 05 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 |
07 05 13 * |
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose |
07 05 14 |
rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 |
07 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
07 06 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici |
07 06 01 * |
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
07 06 03 * |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
07 06 04 * |
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri |
07 06 07 * |
fondi e residui di reazione, alogenati |
07 06 08 * |
altri fondi e residui di reazione |
07 06 09 * |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
07 06 10 * |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07 06 11 * |
fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose |
07 06 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 |
07 06 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
07 07 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti |
07 07 01 * |
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
07 07 03 * |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
07 07 04 * |
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri |
07 07 07 * |
residui di distillazione e residui di reazione, alogenati |
07 07 08 * |
altri residui di distillazione e residui di reazione |
07 07 09 * |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
07 07 10 * |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
07 07 11 * |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
07 07 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 |
07 07 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
08 |
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA |
08 01 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici |
08 01 11 * |
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 01 12 |
pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 |
08 01 13 * |
fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 01 14 |
fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 |
08 01 15 * |
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 01 16 |
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 |
08 01 17 * |
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 01 18 |
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 |
08 01 19 * |
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 01 20 |
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 |
08 01 21 * |
residui di pittura o di sverniciatori |
08 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
08 02 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) |
08 02 01 |
polveri di scarti di rivestimenti |
08 02 02 |
fanghi acquosi contenenti materiali ceramici |
08 02 03 |
sospensioni acquose contenenti materiali ceramici |
08 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
08 03 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa |
08 03 07 |
fanghi acquosi contenenti inchiostro |
08 03 08 |
rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro |
08 03 12 * |
scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose |
08 03 13 |
scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 |
08 03 14 * |
fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose |
08 03 15 |
fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 |
08 03 16 * |
residui di soluzioni per incisione |
08 03 17 * |
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose |
08 03 18 |
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 |
08 03 19 * |
oli disperdenti |
08 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
08 04 |
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti) |
08 04 09 * |
adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 04 10 |
adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 |
08 04 11 * |
fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 04 12 |
fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 |
08 04 13 * |
fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 04 14 |
fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 |
08 04 15 * |
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
08 04 16 |
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 |
08 04 17 * |
olio di resina |
08 04 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
08 05 |
rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08 |
08 05 01 * |
isocianati di scarto |
09 |
RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA |
09 01 |
rifiuti dell'industria fotografica |
09 01 01 * |
soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa |
09 01 02 * |
soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa |
09 01 03 * |
soluzioni di sviluppo a base di solventi |
09 01 04 * |
soluzioni di fissaggio |
09 01 05 * |
soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore |
09 01 06 * |
rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici |
09 01 07 |
pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento |
09 01 08 |
pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento |
09 01 10 |
macchine fotografiche monouso senza batterie |
09 01 11 * |
macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01 , 16 06 02 o 16 06 03 |
09 01 12 |
macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 |
09 01 13 * |
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06 |
09 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 |
RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI |
10 01 |
rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (tranne 19 ) |
10 01 01 |
ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04 ) |
10 01 02 |
ceneri leggere di carbone |
10 01 03 |
ceneri leggere di torba e di legno non trattato |
10 01 04 * |
ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia |
10 01 05 |
rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi |
10 01 07 |
rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi |
10 01 09 * |
acido solforico |
10 01 13 * |
ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile |
10 01 14 * |
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose |
10 01 15 |
ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14 |
10 01 16 * |
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose |
10 01 17 |
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 |
10 01 18 * |
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 01 19 |
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05 , 10 01 07 e 10 01 18 |
10 01 20 * |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
10 01 21 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 |
10 01 22 * |
fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose |
10 01 23 |
fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 |
10 01 24 |
sabbie dei reattori a letto fluidizzato |
10 01 25 |
rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone |
10 01 26 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento |
10 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 02 |
rifiuti dell'industria siderurgica |
10 02 01 |
rifiuti del trattamento delle scorie |
10 02 02 |
scorie non trattate |
10 02 07 * |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 02 08 |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 |
10 02 10 |
scaglie di laminazione |
10 02 11 * |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
10 02 12 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 |
10 02 13 * |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 02 14 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 |
10 02 15 |
altri fanghi e residui di filtrazione |
10 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 03 |
rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio |
10 03 02 |
frammenti di anodi |
10 03 04 * |
scorie della produzione primaria |
10 03 05 |
rifiuti di allumina |
10 03 08 * |
scorie saline della produzione secondaria |
10 03 09 * |
scorie nere della produzione secondaria |
10 03 15 * |
schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
10 03 16 |
scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 |
10 03 17 * |
rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi |
10 03 18 |
rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 |
10 03 19 * |
polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
10 03 20 |
polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 |
10 03 21 * |
altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose |
10 03 22 |
altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21 |
10 03 23 * |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 03 24 |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 |
10 03 25 * |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 03 26 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 |
10 03 27 * |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
10 03 28 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 |
10 03 29 * |
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose |
10 03 30 |
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 |
10 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 04 |
rifiuti della metallurgia termica del piombo |
10 04 01 * |
scorie della produzione primaria e secondaria |
10 04 02 * |
scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria |
10 04 03 * |
arsenato di calcio |
10 04 04 * |
polveri di gas di combustione |
10 04 05 * |
altre polveri e particolato |
10 04 06 * |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
10 04 07 * |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10 04 09 * |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
10 04 10 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 |
10 04 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 05 |
rifiuti della metallurgia termica dello zinco |
10 05 01 |
scorie della produzione primaria e secondaria |
10 05 03 * |
polveri di gas di combustione |
10 05 04 |
altre polveri e particolato |
10 05 05 * |
rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |
10 05 06 * |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10 05 08 * |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
10 05 09 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08 |
10 05 10 * |
scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
10 05 11 |
scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 |
10 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 06 |
rifiuti della metallurgia termica del rame |
10 06 01 |
scorie della produzione primaria e secondaria |
10 06 02 |
scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria |
10 06 03 * |
polveri di gas di combustione |
10 06 04 |
altre polveri e particolato |
10 06 06 * |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
10 06 07 * |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10 06 09 * |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
10 06 10 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09 |
10 06 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 07 |
rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino |
10 07 01 |
scorie della produzione primaria e secondaria |
10 07 02 |
scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria |
10 07 03 |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
10 07 04 |
altre polveri e particolato |
10 07 05 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10 07 07 * |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
10 07 08 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 |
10 07 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 08 |
rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi |
10 08 04 |
particolato e polveri |
10 08 08 * |
scorie saline della produzione primaria e secondaria |
10 08 09 |
altre scorie |
10 08 10 * |
scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
10 08 11 |
scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10 |
10 08 12 * |
rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi |
10 08 13 |
rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 |
10 08 14 |
frammenti di anodi |
10 08 15 * |
polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
10 08 16 |
polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 |
10 08 17 * |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 08 18 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 |
10 08 19 * |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
10 08 20 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 |
10 08 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 09 |
rifiuti della fusione di materiali ferrosi |
10 09 03 |
scorie di fusione |
10 09 05 * |
forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose |
10 09 06 |
forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 |
10 09 07 * |
forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose |
10 09 08 |
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 |
10 09 09 * |
polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
10 09 10 |
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09 |
10 09 11 * |
altri particolati contenenti sostanze pericolose |
10 09 12 |
altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 |
10 09 13 * |
scarti di leganti contenenti sostanze pericolose |
10 09 14 |
scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 |
10 09 15 * |
scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose |
10 09 16 |
scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15 |
10 09 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 10 |
rifiuti della fusione di materiali non ferrosi |
10 10 03 |
scorie di fusione |
10 10 05 * |
forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose |
10 10 06 |
forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 |
10 10 07 * |
forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose |
10 10 08 |
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 |
10 10 09 * |
polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
10 10 10 |
polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 |
10 10 11 * |
altri particolati contenenti sostanze pericolose |
10 10 12 |
altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 |
10 10 13 * |
scarti di leganti contenenti sostanze pericolose |
10 10 14 |
scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 |
10 10 15 * |
scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose |
10 10 16 |
scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15 |
10 10 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 11 |
rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro |
10 11 03 |
scarti di materiali in fibra a base di vetro |
10 11 05 |
particolato e polveri |
10 11 09 * |
residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose |
10 11 10 |
residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09 |
10 11 11 * |
rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici) |
10 11 12 |
rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 |
10 11 13 * |
fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose |
10 11 14 |
fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 |
10 11 15 * |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 11 16 |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 |
10 11 17 * |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 11 18 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 |
10 11 19 * |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose |
10 11 20 |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 |
10 11 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 12 |
rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione |
10 12 01 |
residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico |
10 12 03 |
polveri e particolato |
10 12 05 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10 12 06 |
stampi di scarto |
10 12 08 |
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) |
10 12 09 * |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 12 10 |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 |
10 12 11 * |
rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti |
10 12 12 |
rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 |
10 12 13 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
10 12 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 13 |
rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali |
10 13 01 |
residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico |
10 13 04 |
rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce |
10 13 06 |
particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13 ) |
10 13 07 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10 13 09 * |
rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto |
10 13 10 |
rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 |
10 13 11 |
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 |
10 13 12 * |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
10 13 13 |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 |
10 13 14 |
rifiuti e fanghi di cemento |
10 13 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
10 14 |
rifiuti prodotti dai forni crematori |
10 14 01 * |
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio |
11 |
RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA |
11 01 |
rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) |
11 01 05 * |
acidi di decappaggio |
11 01 06 * |
acidi non specificati altrimenti |
11 01 07 * |
basi di decappaggio |
11 01 08 * |
fanghi di fosfatazione |
11 01 09 * |
fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose |
11 01 10 |
fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 |
11 01 11 * |
soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose |
11 01 12 |
soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11 |
11 01 13 * |
rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose |
11 01 14 |
rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 |
11 01 15 * |
eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose |
11 01 16 * |
resine a scambio ionico saturate o esaurite |
11 01 98 * |
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose |
11 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
11 02 |
rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi |
11 02 02 * |
rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) |
11 02 03 |
rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi |
11 02 05 * |
rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose |
11 02 06 |
rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 |
11 02 07 * |
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose |
11 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
11 03 |
rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento |
11 03 01 * |
rifiuti contenenti cianuro |
11 03 02 * |
altri rifiuti |
11 05 |
rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo |
11 05 01 |
zinco solido |
11 05 02 |
ceneri di zinco |
11 05 03 * |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
11 05 04 * |
fondente esaurito |
11 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
12 |
RIFIUTI PRODOTTI DALLA SAGOMATURA E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA |
12 01 |
rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica |
12 01 01 |
limatura e trucioli di metalli ferrosi |
12 01 02 |
polveri e particolato di metalli ferrosi |
12 01 03 |
limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi |
12 01 04 |
polveri e particolato di metalli non ferrosi |
12 01 05 |
limatura e trucioli di materiali plastici |
12 01 06 * |
oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) |
12 01 07 * |
oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) |
12 01 08 * |
emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni |
12 01 09 * |
emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni |
12 01 10 * |
oli sintetici per macchinari |
12 01 12 * |
cere e grassi esauriti |
12 01 13 |
rifiuti di saldatura |
12 01 14 * |
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose |
12 01 15 |
fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 |
12 01 16 * |
residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose |
12 01 17 |
residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 |
12 01 18 * |
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli |
12 01 19 * |
oli per macchinari, facilmente biodegradabili |
12 01 20 * |
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose |
12 01 21 |
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 |
12 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
12 03 |
rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e a vapore (tranne 11 ) |
12 03 01 * |
soluzioni acquose di lavaggio |
12 03 02 * |
rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore |
13 |
OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05 , 12 E 19 ) |
13 01 |
scarti di oli per circuiti idraulici |
13 01 01 * |
oli per circuiti idraulici contenenti PCB |
13 01 04 * |
emulsioni clorurate |
13 01 05 * |
emulsioni non clorurate |
13 01 09 * |
oli minerali per circuiti idraulici, clorurati |
13 01 10 * |
oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati |
13 01 11 * |
oli sintetici per circuiti idraulici |
13 01 12 * |
oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili |
13 01 13 * |
altri oli per circuiti idraulici |
13 02 |
scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti |
13 02 04 * |
oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati |
13 02 05 * |
oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati |
13 02 06 * |
oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione |
13 02 07 * |
oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili |
13 02 08 * |
altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione |
13 03 |
oli isolanti e oli termovettori di scarto |
13 03 01 * |
oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB |
13 03 06 * |
oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 |
13 03 07 * |
oli isolanti e termovettori minerali non clorurati |
13 03 08 * |
oli sintetici isolanti e oli termovettori |
13 03 09 * |
oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili |
13 03 10 * |
altri oli isolanti e oli termovettori |
13 04 |
oli di sentina |
13 04 01 * |
oli di sentina da navigazione interna |
13 04 02 * |
oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli |
13 04 03 * |
oli di sentina da un altro tipo di navigazione |
13 05 |
prodotti di separazione olio/acqua |
13 05 01 * |
rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua |
13 05 02 * |
fanghi di prodotti di separazione olio/acqua |
13 05 03 * |
fanghi da collettori |
13 05 06 * |
oli prodotti da separatori olio/acqua |
13 05 07 * |
acque oleose prodotte da separatori olio/acqua |
13 05 08 * |
miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua |
13 07 |
residui di combustibili liquidi |
13 07 01 * |
olio combustibile e carburante diesel |
13 07 02 * |
Benzina |
13 07 03 * |
altri carburanti (comprese le miscele) |
13 08 |
rifiuti di oli non specificati altrimenti |
13 08 01 * |
fanghi e emulsioni da processi di dissalazione |
13 08 02 * |
altre emulsioni |
13 08 99 * |
rifiuti non specificati altrimenti |
14 |
SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE 07 E 08 ) |
14 06 |
rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol |
14 06 01 * |
clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
14 06 02 * |
altri solventi e miscele di solventi alogenati |
14 06 03 * |
altri solventi e miscele di solventi |
14 06 04 * |
fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati |
14 06 05 * |
fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi |
15 |
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) |
15 01 |
imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) |
15 01 01 |
imballaggi di carta e cartone |
15 01 02 |
imballaggi di plastica |
15 01 03 |
imballaggi in legno |
15 01 04 |
imballaggi metallici |
15 01 05 |
imballaggi compositi |
15 01 06 |
imballaggi in materiali misti |
15 01 07 |
imballaggi di vetro |
15 01 09 |
imballaggi in materia tessile |
15 01 10 * |
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
15 01 11 * |
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti |
15 02 |
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi |
15 02 02 * |
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose |
15 02 03 |
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 |
16 |
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO |
16 01 |
veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13 , 14 , 16 06 e 16 08 ) |
16 01 03 |
pneumatici fuori uso |
16 01 04 * |
veicoli fuori uso |
16 01 06 |
veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose |
16 01 07 * |
filtri dell'olio |
16 01 08 * |
componenti contenenti mercurio |
16 01 09 * |
componenti contenenti PCB |
16 01 10 * |
componenti esplosivi (ad esempio «air bag») |
16 01 11 * |
pastiglie per freni, contenenti amianto |
16 01 12 |
pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 |
16 01 13 * |
liquidi per freni |
16 01 14 * |
liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose |
16 01 15 |
liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 |
16 01 16 |
serbatoi per gas liquefatto |
16 01 17 |
metalli ferrosi |
16 01 18 |
metalli non ferrosi |
16 01 19 |
Plastica |
16 01 20 |
Vetro |
16 01 21 * |
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11 , 16 01 13 e 16 01 14 |
16 01 22 |
componenti non specificati altrimenti |
16 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
16 02 |
rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche |
16 02 09 * |
trasformatori e condensatori contenenti PCB |
16 02 10 * |
apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 |
16 02 11 * |
apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
16 02 12 * |
apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere |
16 02 13 * |
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12 |
16 02 14 |
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 |
16 02 15 * |
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso |
16 02 16 |
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 |
16 03 |
prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati |
16 03 03 * |
rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose |
16 03 04 |
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 |
16 03 05 * |
rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose |
16 03 06 |
rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 |
16 03 07 * |
mercurio metallico |
16 04 |
esplosivi di scarto |
16 04 01 * |
munizioni di scarto |
16 04 02 * |
fuochi artificiali di scarto |
16 04 03 * |
altri esplosivi di scarto |
16 05 |
gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto |
16 05 04 * |
gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose |
16 05 05 |
gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 |
16 05 06 * |
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio |
16 05 07 * |
sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose |
16 05 08 * |
sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose |
16 05 09 |
sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06 , 16 05 07 e 16 05 08 |
16 06 |
batterie ed accumulatori |
16 06 01 * |
batterie al piombo |
16 06 02 * |
batterie al nichel-cadmio |
16 06 03 * |
batterie contenenti mercurio |
16 06 04 |
batterie alcaline (tranne 16 06 03 ) |
16 06 05 |
altre batterie e accumulatori |
16 06 06 * |
elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata |
16 07 |
rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13 ) |
16 07 08 * |
rifiuti contenenti oli |
16 07 09 * |
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose |
16 07 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
16 08 |
catalizzatori esauriti |
16 08 01 |
catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07 ) |
16 08 02 * |
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi |
16 08 03 |
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti |
16 08 04 |
catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07 ) |
16 08 05 * |
catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico |
16 08 06 * |
liquidi esauriti usati come catalizzatori |
16 08 07 * |
catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose |
16 09 |
sostanze ossidanti |
16 09 01 * |
permanganati, ad esempio permanganato di potassio |
16 09 02 * |
cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio |
16 09 03 * |
perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno |
16 09 04 * |
sostanze ossidanti non specificate altrimenti |
16 10 |
rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito |
16 10 01 * |
rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose |
16 10 02 |
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 |
16 10 03 * |
concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose |
16 10 04 |
concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 |
16 11 |
rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari |
16 11 01 * |
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose |
16 11 02 |
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 |
16 11 03 * |
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose |
16 11 04 |
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 |
16 11 05 * |
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose |
16 11 06 |
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 |
17 |
RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) |
17 01 |
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche |
17 01 01 |
Cemento |
17 01 02 |
Mattoni |
17 01 03 |
mattonelle e ceramiche |
17 01 06 * |
miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose |
17 01 07 |
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 |
17 02 |
legno, vetro e plastica |
17 02 01 |
Legno |
17 02 02 |
Vetro |
17 02 03 |
Plastica |
17 02 04 * |
vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati |
17 03 |
miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame |
17 03 01 * |
miscele bituminose contenenti catrame di carbone |
17 03 02 |
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 |
17 03 03 * |
catrame di carbone e prodotti contenenti catrame |
17 04 |
metalli (incluse le loro leghe) |
17 04 01 |
rame, bronzo, ottone |
17 04 02 |
Alluminio |
17 04 03 |
Piombo |
17 04 04 |
Zinco |
17 04 05 |
ferro e acciaio |
17 04 06 |
Stagno |
17 04 07 |
metalli misti |
17 04 09 * |
rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose |
17 04 10 * |
cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose |
17 04 11 |
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 |
17 05 |
terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio |
17 05 03 * |
terra e rocce, contenenti sostanze pericolose |
17 05 04 |
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 |
17 05 05 * |
materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose |
17 05 06 |
materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05 |
17 05 07 * |
pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose |
17 05 08 |
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 |
17 06 |
materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto |
17 06 01 * |
materiali isolanti, contenenti amianto |
17 06 03 * |
altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose |
17 06 04 |
materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 |
17 06 05 * |
materiali da costruzione contenenti amianto |
17 08 |
materiali da costruzione a base di gesso |
17 08 01 * |
materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose |
17 08 02 |
materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 |
17 09 |
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione |
17 09 01 * |
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio |
17 09 02 * |
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) |
17 09 03 * |
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose |
17 09 04 |
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01 , 17 09 02 e 17 09 03 |
18 |
RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO) |
18 01 |
rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani |
18 01 01 |
oggetti da taglio (eccetto 18 01 03 ) |
18 01 02 |
parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03 ) |
18 01 03 * |
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
18 01 04 |
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) |
18 01 06 * |
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose |
18 01 07 |
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 |
18 01 08 * |
medicinali citotossici e citostatici |
18 01 09 |
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 |
18 01 10 * |
rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici |
18 02 |
rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali |
18 02 01 |
oggetti da taglio (eccetto 18 02 02 ) |
18 02 02 * |
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
18 02 03 |
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
18 02 05 * |
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose |
18 02 06 |
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 |
18 02 07 * |
medicinali citotossici e citostatici |
18 02 08 |
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 |
19 |
RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE |
19 01 |
rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti |
19 01 02 |
materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti |
19 01 05 * |
residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
19 01 06 * |
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi |
19 01 07 * |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
19 01 10 * |
carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi |
19 01 11 * |
ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose |
19 01 12 |
ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 |
19 01 13 * |
ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose |
19 01 14 |
ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 |
19 01 15 * |
polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose |
19 01 16 |
polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 |
19 01 17 * |
rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose |
19 01 18 |
rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 |
19 01 19 |
sabbie dei reattori a letto fluidizzato |
19 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
19 02 |
rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione) |
19 02 03 |
rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi |
19 02 04 * |
Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso |
19 02 05 * |
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose |
19 02 06 |
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 |
19 02 07 * |
oli e concentrati prodotti da processi di separazione |
19 02 08 * |
rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose |
19 02 09 * |
rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose |
19 02 10 |
rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 |
19 02 11 * |
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose |
19 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
19 03 |
rifiuti stabilizzati/solidificati |
19 03 04 * |
rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 |
19 03 05 |
rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 |
19 03 06 * |
rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati |
19 03 07 |
rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 |
19 03 08 * |
mercurio parzialmente stabilizzato |
19 04 |
rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione |
19 04 01 |
rifiuti vetrificati |
19 04 02 * |
ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi |
19 04 03 * |
fase solida non vetrificata |
19 04 04 |
rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati |
19 05 |
rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi |
19 05 01 |
parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost |
19 05 02 |
parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost |
19 05 03 |
compost fuori specifica |
19 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
19 06 |
rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti |
19 06 03 |
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani |
19 06 04 |
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani |
19 06 05 |
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale |
19 06 06 |
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale |
19 06 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
19 07 |
percolato di discarica |
19 07 02 * |
percolato di discarica, contenente sostanze pericolose |
19 07 03 |
percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 |
19 08 |
rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti |
19 08 01 |
Residui di vagliatura |
19 08 02 |
rifiuti da dissabbiamento |
19 08 05 |
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
19 08 06 * |
resine a scambio ionico saturate o esaurite |
19 08 07 * |
soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni |
19 08 08 * |
rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose |
19 08 09 |
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili |
19 08 10 * |
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 |
19 08 11 * |
fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose |
19 08 12 |
fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 |
19 08 13 * |
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali |
19 08 14 |
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 |
19 08 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
19 09 |
rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale |
19 09 01 |
rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari |
19 09 02 |
fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua |
19 09 03 |
fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione |
19 09 04 |
carbone attivo esaurito |
19 09 05 |
resine a scambio ionico saturate o esaurite |
19 09 06 |
soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico |
19 09 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
19 10 |
rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo |
19 10 01 |
rifiuti di ferro e acciaio |
19 10 02 |
rifiuti di metalli non ferrosi |
19 10 03 * |
frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose |
19 10 04 |
frazioni leggere di frammentazione (fluff-light)e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03 |
19 10 05 * |
altre frazioni, contenenti sostanze pericolose |
19 10 06 |
altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 |
19 11 |
rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli |
19 11 01 * |
filtri di argilla esauriti |
19 11 02 * |
catrami acidi |
19 11 03 * |
rifiuti liquidi acquosi |
19 11 04 * |
rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi |
19 11 05 * |
fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose |
19 11 06 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 |
19 11 07 * |
rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi |
19 11 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
19 12 |
rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti |
19 12 01 |
carta e cartone |
19 12 02 |
metalli ferrosi |
19 12 03 |
metalli non ferrosi |
19 12 04 |
plastica e gomma |
19 12 05 |
Vetro |
19 12 06 * |
legno, contenente sostanze pericolose |
19 12 07 |
legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 |
19 12 08 |
Prodotti tessili |
19 12 09 |
minerali (ad esempio sabbia, rocce) |
19 12 10 |
rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) |
19 12 11 * |
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose |
19 12 12 |
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 |
19 13 |
rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda |
19 13 01 * |
rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose |
19 13 02 |
rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 |
19 13 03 * |
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose |
19 13 04 |
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 |
19 13 05 * |
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose |
19 13 06 |
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 |
19 13 07 * |
rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose |
19 13 08 |
rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 |
20 |
RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
20 01 |
frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 ) |
20 01 01 |
carta e cartone |
20 01 02 |
Vetro |
20 01 08 |
rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
20 01 10 |
Abbigliamento |
20 01 11 |
Prodotti tessili |
20 01 13 * |
Solventi |
20 01 14 * |
Acidi |
20 01 15 * |
Sostanze alcaline |
20 01 17 * |
Prodotti fotochimici |
20 01 19 * |
Pesticidi |
20 01 21 * |
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |
20 01 23 * |
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi |
20 01 25 |
oli e grassi commestibili |
20 01 26 * |
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 |
20 01 27 * |
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose |
20 01 28 |
vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 |
20 01 29 * |
detergenti, contenenti sostanze pericolose |
20 01 30 |
detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 |
20 01 31 * |
medicinali citotossici e citostatici |
20 01 32 |
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 |
20 01 33 * |
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01 , 16 06 02 e 16 06 03 , nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie |
20 01 34 |
batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 |
20 01 35 * |
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 , contenenti componenti pericolosi (3) |
20 01 36 |
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 , 20 01 23 e 20 01 35 |
20 01 37 * |
legno contenente sostanze pericolose |
20 01 38 |
legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
20 01 39 |
Plastica |
20 01 40 |
Metalli |
20 01 41 |
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere |
20 01 99 |
altre frazioni non specificate altrimenti |
20 02 |
rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) |
20 02 01 |
rifiuti biodegradabili |
20 02 02 |
terra e roccia |
20 02 03 |
altri rifiuti non biodegradabili |
20 03 |
altri rifiuti urbani |
20 03 01 |
rifiuti urbani non differenziati |
20 03 02 |
rifiuti dei mercati |
20 03 03 |
residui della pulizia stradale |
20 03 04 |
fanghi delle fosse settiche |
20 03 06 |
rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico |
20 03 07 |
rifiuti ingombranti |
20 03 99 |
rifiuti urbani non specificati altrimenti |
(1)
I rifiuti contrassegnati da asterisco sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE. Per l'identificazione di un rifiuto di cui al presente elenco, occorre fare riferimento alle sezioni intitolate «Definizioni», «Valutazione e classificazione» e «Elenco dei rifiuti» di cui all'allegato della decisione 2000/532/CE.
(2)
Fra i componenti pericolosi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 , contrassegnati come pericolosi; i commutatori a mercurio, i vetri dei tubi a raggi catodici ed altri vetri attivati ecc.
(3)
Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 , contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc. |
Parte 3
Elenco A (allegato II della convenzione di Basilea)
Rifiuti domestici ( 57 )
Residui dell’incenerimento di rifiuti domestici
Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, a eccezione dei seguenti:
Elenco B (rifiuti di cui alla decisione OCSE, appendice 4, parte II) ( 64 )
Rifiuti contenenti metalli
AA010 |
261900 |
Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall’industria del ferro e dell’acciaio (1) |
AA 060 |
262050 |
Ceneri e residui di vanadio (1) |
AA 190 |
810420 ex 810430 |
Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette, a contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
(1)
Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove. |
Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
AB030 |
|
Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale di metalli |
AB070 |
|
Sabbie usate in operazioni di fonderia |
AB120 |
ex 281290 ex 3824 |
Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove |
AB150 |
ex 382490 |
Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi |
Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici
AC060 |
ex 381900 |
Fluidi idraulici |
AC070 |
ex 381900 |
Fluidi per freni |
AC080 |
ex 382000 |
Fluidi antigelo |
AC150 |
|
Clorofluorocarburi |
AC160 |
|
Idrocarburi alogenati (halon) |
AC170 |
ex 440310 |
Rifiuti di legno o di sughero trattati |
Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici
AD090 |
ex 382490 |
Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove |
AD100 |
|
Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche |
AD120 |
ex 391400 ex 3915 |
Resine a scambio ionico |
AD150 |
|
Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (come i biofiltri usati) |
Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
RB 020 |
ex 6815 |
Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto |
ALLEGATO VI
MODULO PER GLI IMPIANTI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA (ARTICOLO 14)
Autorità competente |
Impianto di recupero |
Identificazione dei rifiuti |
Periodo di validità |
Quantitativo totale con autorizzazione preventiva |
||||
Nome e numero dell'impianto di recupero |
Indirizzo |
Operazioni di recupero (+ codice R) |
Tecnologie impiegate |
(codice) |
dal |
al |
[tonnellate (Mg)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO VII
INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFI 2 E 4
ALLEGATO VIII
LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 49)
I. Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea
1. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) ( 65 )
2. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido1
3. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi1
4. Direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) ( 66 )
5. Direttive tecniche generali per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti, contenenti tali inquinanti o da essi contaminati ( 67 )
6. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) (DDT), contenenti tale sostanza o da essa contaminati ( 68 )
7. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromociclododecano (HBCD), contenenti tale sostanza o da essa contaminati ( 69 )
8. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), contenenti tali sostanze o da esse contaminati5
9. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sali ed esteri, contenenti tali sostanze o da esse contaminati ( 70 )
10. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dai pesticidi aldrin, alfa-esaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, clordano, clordecone, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorobutadiene, lindano, mirex, pentaclorobenzene, pentaclorofenolo e suoi sali, acido perfluorottano sulfonato, endosulfan tecnico e relativi isomeri, toxafene o dall’esaclorobenzene come sostanza chimica industriale (pesticidi POP), contenenti tali sostanze o da esse contaminati6
11. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorobifenile, trifenile policlorurato, naftalene policlorurato o polibromobifenile, compreso l’esabromobifenile (PCB, PCT, PCN o PBB, compreso l’HBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati6
12. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere o tetrabromodifeniletere e pentabromodifenletere o decabromodifeniletere (POP-BDE), contenenti tali sostanze o da esse contaminati3
13. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dalle seguenti sostanze prodotte non intenzionalmente, contenenti tali sostanze o da esse contaminati: policlorodibenzo-p-diossine, policlorodibenzofurani, esaclorobenzene, policlorobifenile, pentaclorobenzene, naftalene policlorurato o esaclorobutadiene3
14. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esaclorobutadiene, contenenti tale sostanza o da essa contaminati3
15. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da paraffine clorurate a catena corta, contenenti tali sostanze o da esse contaminati3
16. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta degli pneumatici usati e dei rifiuti di pneumatici ( 71 )
17. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da mercurio o composti del mercurio, contenenti tali sostanze o da esse contaminati5
18. Direttive tecniche per il co-trattamento ecologicamente corretto di rifiuti pericolosi nei forni per cemento7
19. Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso6
20. Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta dei telefoni cellulari usati e fuori uso7
21. Quadro per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti ( 72 )
22. Manuali pratici per la promozione della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti ( 73 )
II. Linee guida adottate dall’OCSE
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti:
personal computer usati e rottami ( 74 )
III. Linee guida adottate dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO)
Linee guida sul riciclaggio delle navi ( 75 )
IV. Linee guida adottate dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
Sicurezza e salute nella demolizione di navi: direttive per i paesi asiatici e per la Turchia ( 76 )
ALLEGATO IX
QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE SULL'INFORMAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELL'ARTICOLO 51, PARAGRAFO 2
Tabella 1
INFORMAZIONI SULLE ECCEZIONI ALL'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA VICINANZA, DELLA PRIORITÀ AL RECUPERO E DELL'AUTOSUFFICIENZA (ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3)
Tabella 2
OBIEZIONI ALLE SPEDIZIONI O AGLI SMALTIMENTI PREVISTI [ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1, LETTERA G)]
Tabella 3
OBIEZIONI ALLE SPEDIZIONI O AI RECUPERI PREVISTI [ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1, LETTERA C)]
Tabella 4
INFORMAZIONI SULLE DECISIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A RILASCIARE AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE (ARTICOLO 14)
Tabella 5
INFORMAZIONI SULLE SPEDIZIONI ILLEGALI DI RIFIUTI ( *1 ) (ARTICOLO 24 E ARTICOLO 50, PARAGRAFO 1)
Tabella 6
INFORMAZIONI SUGLI UFFICI DOGANALI SPECIFICI DESIGNATI DAGLI STATI MEMBRI PER LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI IN ENTRATA NELLA COMUNITÀ E IN USCITA DALLA COMUNITÀ (ARTICOLO 55)
( 1 ) GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.
( 2 ) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.
( 3 ) Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).
( 4 ) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).
( 5 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
( 6 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
( 7 ) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 215/2006 (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11).
( 8 ) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
( 9 ) Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).
( 10 ) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).
( 11 ) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
( 12 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
( 13 ) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.
( 14 ) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
( 15 ) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.
( 16 ) Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, 22 marzo 1989. Cfr. www.basel.int
( 17 ) Decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero; la decisione precedente è una codificazione dei testi adottati dal Consiglio il 14 giugno 2001 e il 28 febbraio 2002 (con modifiche).
Cfr. http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html
( 18 ) Al di fuori della Comunità europea potrebbe essere usato il termine «importatore» anziché «destinatario».
( 19 ) Al di fuori della Comunità europea potrebbe essere usato il termine «esportatore» anziché «notificatore».
( 20 ) In alcuni paesi terzi che sono anche paesi membri dell'OCSE, può essere utilizzato il termine «intermediario riconosciuto» conformemente alla decisione OCSE.
( 21 ) Al di fuori della Comunità europea potrebbe essere usato il termine «generatore» anziché «produttore».
( 22 ) Nella Comunità europea la definizione di operazione R1 nell'elenco delle abbreviazioni è differente da quella utilizzata nella convenzione di Basilea e nella decisione OCSE; pertanto vengono indicate ambedue le formulazioni. Esistono altre differenze editoriali tra la terminologia utilizzata nella Comunità europea e quella impiegata nella convenzione di Basilea e nella decisione OCSE che non sono indicate nell'elenco delle abbreviazioni.
( 23 ) Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).
( 24 ) Cfr. http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html
( 25 ) Cfr. http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm
( 26 ) Nella Convenzione di Basilea è usato il termine «Stato» anziché «paese».
( 27 ) Al di fuori della Comunità europea potrebbero essere usati i termini «esportazione» e «importazione» anziché «spedizione» e «destinazione».
( 28 ) Si vedano le caselle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 o 21 e, qualora le autorità competenti richiedano informazioni supplementari, i punti dell'allegato II, parte 3 del presente regolamento non contemplati in alcuna delle caselle.
( 29 ) In alcuni paesi terzi, in alternativa, possono essere fornite informazioni relative all'autorità competente di spedizione.
( 30 ) L'allegato IX della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1, elenco B.
( 31 ) I rifiuti in forma «non dispersibile» non comprendono i rifiuti sotto forma di polvere, fango o gli articoli solidi contenenti rifiuti pericolosi in forma liquida.
( 32 ) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».
( 33 ) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».
( 34 ) I rifiuti di consumo sono esclusi.
( 35 ) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
( 36 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
( 37 ) L’allegato VIII della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all’allegato V, parte 1, elenco A. L’allegato II della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all’allegato V, parte 3, elenco A.
( 38 ) I riferimenti negli elenchi A e B agli allegati I, III e IV si intendono come riferimenti agli allegati della convenzione di Basilea.
( 39 ) Si noti che la voce corrispondente nell'elenco B (B1160) non specifica eccezioni.
( 40 ) Questa voce non include rottami di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche.
( 41 ) I PCB presentano una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.
( 42 ) PCB ad una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.
( 43 ) La concentrazione di 50 mg/kg è considerata a livello internazionale come un indicatore pratico per tutti i rifiuti. Tuttavia, molti paesi hanno fissato valori normativi inferiori per determinati tipi di rifiuti (ad esempio 20 mg/kg).
( 44 ) «Scaduto» significa non utilizzato nel periodo raccomandato dal produttore.
( 45 ) Questa voce non include il legno trattato con prodotti chimici di conservazione.
( 46 ) Si noti che, anche laddove si registri inizialmente un basso livello di contaminazione con i materiali inclusi nell'allegato I, i trattamenti successivi, incluso il riciclaggio, possono determinare la separazione in parti che presentano concentrazioni significativamente superiori a quelle dei materiali elencati nell'allegato I.
( 47 ) La classificazione delle ceneri di zinco è attualmente in fase di riesame ed esiste una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) secondo cui le ceneri di zinco non dovrebbero essere considerate pericolose.
( 48 ) Questa voce non include i rottami provenienti dalle centrali elettriche.
( 49 ) «Riutilizzo» può indicare la riparazione, la rimessa a nuovo o il miglioramento, ma non un riassemblaggio di notevole entità.
( 50 ) In alcuni paesi tali materiali destinati al riutilizzo diretto non sono considerati rifiuti.
( 51 ) Il livello di concentrazione del benzo(a)pirene non dovrebbe essere pari o superiore a 50 mg/kg.
( 52 ) Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.
( 53 ) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».
( 54 ) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».
( 55 ) I rifiuti di consumo sono esclusi.
( 56 ) Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.
( 57 ) Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell’allegato III.
( 58 ) Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.
( 59 ) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».
( 60 ) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».
( 61 ) I rifiuti di consumo sono esclusi.
( 62 ) Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.
( 63 ) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».
( 64 ) I rifiuti contrassegnati con i codici AB130, AC250, AC260 e AC270 sono stati soppressi in quanto ritenuti, secondo la procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9; abrogata dalla direttiva 2008/98/CE), non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all’articolo 36 del presente regolamento. I rifiuti contrassegnati con il codice AC300 sono stati soppressi in quanto rientrano nella voce A3210 della parte 1, elenco A.
( 65 ) Adottate alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2002.
( 66 ) Adottate alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2004.
( 67 ) Adottate alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2019.
( 68 ) Adottate all’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2006.
( 69 ) Adottate alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2015.
( 70 ) Adottate alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017.
( 71 ) Adottate alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.
( 72 ) Adottato all’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.
( 73 ) Adottati alla tredicesima e alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017 e maggio 2019.
( 74 ) Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell’OCSE, febbraio 2003 (documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).
( 75 ) Risoluzione A.962 adottata dall’assemblea dell’IMO nella 23a sessione ordinaria, 24 novembre-5 dicembre 2003.
( 76 ) Pubblicazione approvata dal consiglio di amministrazione dell’OIL nel corso della 289a sessione, 11-26 marzo 2004.
( *1 ) Informazioni sui casi chiusi durante il periodo oggetto della relazione.