2006R1013 — IT — 01.01.2016 — 011.003


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2006

relativo alle spedizioni di rifiuti

(GU L 190 dell'12.7.2006, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2007 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2007

  L 309

7

27.11.2007

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2008

  L 188

7

16.7.2008

►M3

REGOLAMENTO (CE) n. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 308/2009 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2009

  L 97

8

16.4.2009

►M5

DIRETTIVA 2009/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 23 aprile 2009

  L 140

114

5.6.2009

►M6

REGOLAMENTO (UE) N. 413/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2010

  L 119

1

13.5.2010

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 664/2011 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2011

  L 182

2

12.7.2011

►M8

REGOLAMENTO (UE) N. 135/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2012

  L 46

30

17.2.2012

►M9

REGOLAMENTO (UE) N. 255/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013

  L 79

19

21.3.2013

►M10

REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013

  L 330

1

10.12.2013

►M11

REGOLAMENTO (UE) N. 660/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014

  L 189

135

27.6.2014

►M12

REGOLAMENTO (UE) N. 1234/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2014

  L 332

15

19.11.2014

►M13

REGOLAMENTO (UE) 2015/2002 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2015

  L 294

1

11.11.2015


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 299, 8.11.2008, pag.  50 (1379/2007)

►C2

Rettifica, GU L 145, 31.5.2013, pag.  37 (255/2013)

►C3

Rettifica, GU L 334, 13.12.2013, pag.  46 (1013/2006)

►C4

Rettifica, GU L 277, 22.10.2015, pag.  61 (1013/2006)

►C5

Rettifica, GU L 296, 1.11.2016, pag.  25 (1013/2006)




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REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2006

relativo alle spedizioni di rifiuti



TITOLO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1.  Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

2.  Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:

a) fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;

b) importati nella Comunità da paesi terzi;

c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi;

d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.

3.  Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

a) lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;

b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;

c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa ( 1 );

d) le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;

e) le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, punto 1), lettera b), punti ii), iv) e v), della direttiva 2006/12/CE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili;

f) le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991);

g) le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione. In tali casi, ogni autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nella Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione;

▼M5

h) le spedizioni di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio ( 2 );

▼M10

i) le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

▼B

4.  Le spedizioni di rifiuti dall'Antartico verso paesi non membri della Comunità, in transito nel territorio di quest'ultima, sono soggette agli articoli 36 e 49.

5.  Le spedizioni di rifiuti effettuate esclusivamente all'interno di uno Stato membro sono soggette solo all'articolo 33.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «rifiuti»: i rifiuti quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE;

2) «rifiuti pericolosi»: i rifiuti definiti dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ( 4 );

3) «miscela di rifiuti»: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati III, III B, IV e IV A. I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti;

4) «smaltimento»: lo smaltimento quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/12/CE;

5) «smaltimento intermedio»: le operazioni di smaltimento da D 13 a D 15 quali definite nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE;

6) «recupero»: il recupero quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/12/CE;

7) «recupero intermedio»: le operazioni di recupero R 12 e R 13 quali definite nell'allegato II B della direttiva 2006/12/CE;

▼M11

7 bis) «riutilizzo»: come definito all’articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );

▼B

8) «gestione ecologicamente corretta»: qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;

9) «produttore»: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti («produttore iniziale») e/o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti («nuovo produttore»), quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/12/CE;

10) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene, quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/12/CE;

11) «raccoglitore»: chiunque effettua la raccolta dei rifiuti, quale definita dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/12/CE;

12) «commerciante»: chiunque agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE;

13) «intermediario»: chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE;

14) «destinatario»: la persona o l'impresa, posta sotto la giurisdizione del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;

15) «notificatore»:

a) nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica. Il notificatore è una delle persone o degli organismi sottoelencati, conformemente al seguente ordine gerarchico:

i) il produttore iniziale; o

ii) il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione; o

iii) un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata; o

iv) un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;

v) un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;

vi) qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore.

Qualora il notificatore di cui ai punti iv) o v) non ottemperi a uno degli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli da 22 a 25, il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccoglitore abilitato di cui rispettivamente ai punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi in materia di ripresa dei rifiuti. Nel caso di spedizioni illegali, notificate da un commerciante o da un intermediario di cui ai punti iv) o v), la persona specificata nei punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerata il notificatore ai fini del presente regolamento;

b) in caso di importazioni o di transito nel territorio della Comunità di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, è considerato notificatore una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione del paese di spedizione che intenda effettuare o far effettuare o che abbia fatto effettuare una spedizione di rifiuti:

i) la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione; o, in mancanza di tale designazione,

ii) il detentore al momento in cui l'esportazione ha avuto luogo;

16) «convenzione di Basilea»: la convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

17) «decisione OCSE»: la decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero;

18) «autorità competente»:

a) nel caso degli Stati membri, l'organismo designato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 53; o

b) nel caso di un paese terzo che ha aderito alla convenzione di Basilea, l'organismo designato da tale paese in quanto autorità competente ai fini di tale convenzione a norma dell'articolo 5 della stessa; o

c) nel caso di un paese non menzionato nei punti a) e b), l'organismo che è stato designato in quanto autorità competente dal paese o dalla regione interessata o, in assenza di tale designazione, l'autorità di regolamentazione di tale paese o regione, che abbia giurisdizione sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, allo smaltimento o al transito, a seconda dei casi;

19) «autorità competente di spedizione»: l'autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio;

20) «autorità competente di destinazione»: l'autorità competente per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;

21) «autorità competente di transito»: l'autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell'autorità competente di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;

22) «paese di spedizione»: qualsiasi paese dal quale si prevede che la spedizione di rifiuti avrà inizio o nel quale essa ha inizio;

23) «paese di destinazione»: qualsiasi paese verso il quale è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti per il recupero o lo smaltimento al suo interno, o per il carico a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;

24) «paese di transito»: qualsiasi paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;

25) «zona posta sotto la giurisdizione nazionale di un paese»: qualsiasi territorio o zona marina al cui interno uno Stato eserciti competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell'ambiente;

26) «paesi e territori d'oltremare»: i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato I A della decisione 2001/822/CE;

27) «ufficio doganale di esportazione dalla Comunità»: l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 6 );

28) «ufficio doganale di uscita dalla Comunità»: l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 7 );

29) «ufficio doganale di entrata nella Comunità»: l'ufficio doganale al quale i rifiuti introdotti nel territorio doganale della Comunità devono essere condotti a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

30) «importazione»: qualsiasi introduzione di rifiuti nella Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità;

31) «esportazione»: atto mediante il quale i rifiuti lasciano la Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità;

32) «transito»: la spedizione di rifiuti che si effettua o è prevista attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione;

33) «trasporto»: il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna;

34) «spedizione»: il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento previsto o effettuato:

a) tra un paese ed un altro paese; o

b) tra un paese e paesi e territori d'oltremare o altre zone, sotto la protezione di tale paese; o

c) tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale; o

d) tra un paese e l'Antartico; o

e) da un paese attraverso una delle zone sopra citate; o

f) all'interno di un paese attraverso una delle zone sopra citate e che ha origine e fine nello stesso paese; o

g) da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di alcun paese, verso un paese;

35) «spedizione illegale»: qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o

b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o

c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o

d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o

e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o

f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o

g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:

i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o

ii) l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;

iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII;

▼M11

35 bis) «ispezione»: le azioni intraprese da parte delle autorità coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, un’impresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento.

▼B



TITOLO II

SPEDIZIONI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI

Articolo 3

Quadro procedurale generale

1.  Sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo, le spedizioni dei seguenti rifiuti:

a) se destinati ad operazioni di smaltimento:

tutti i rifiuti;

b) se destinati ad operazioni di recupero:

i) i rifiuti elencati nell'allegato IV, che comprende fra l'altro i rifiuti elencati negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea;

ii) i rifiuti elencati nell'allegato IV A;

iii) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A;

iv) le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne se elencati nell'allegato III A.

2.  Se la quantità dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:

a) i rifiuti elencati nell'allegato III o III B,

b) le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell'allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell'allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell'allegato III A, a norma dell'articolo 58.

3.  Se presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti elencati nell'allegato III, in casi eccezionali, sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell'allegato IV. Tali casi sono trattati a norma dell'articolo 58.

4.  Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al paragrafo 1. In luogo di tale procedura si applicano le regole procedurali di cui all'articolo 18. Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25 kg.

5.  Le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento sono soggette, a norma del presente regolamento, alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.



CAPO 1

Notifica e autorizzazione preventive scritte

Articolo 4

Notifica

Il notificatore che intende spedire rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), trasmette una notifica scritta preventiva all'autorità competente di spedizione, che provvede ad inoltrarla, e, se trasmette una notifica generale, esso si conforma all'articolo 13.

Le notifiche rispondono ai seguenti requisiti.

1) Documenti di notifica e di movimento

La notifica dovrà essere effettuata mediante i seguenti documenti:

a) il documento di notifica che figura nell'allegato I A; e

b) il documento di movimento che figura nell'allegato I B.

All'atto della notifica il notificatore compila il documento di notifica e, se pertinente, il documento di movimento.

Qualora il notificatore non sia il produttore iniziale ai sensi dell'articolo 2, punto 15), lettera a), punto i), provvede affinché anche tale produttore o una delle persone di cui all'articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), ove possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A.

Il documento di notifica e il documento di movimento sono rilasciati al notificatore dall'autorità competente di spedizione.

2) Informazioni e documenti che corredano i documenti di notifica e di movimento

Il notificatore fornisce sul documento di notifica, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati nell'allegato II, parte 1. Il notificatore fornisce sul documento di movimento, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati di cui all'allegato II, parte 2, nei limiti del possibile al momento della notifica.

La notifica si considera debitamente compilata quando l'autorità competente di spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma del primo comma.

3) Informazioni e documenti aggiuntivi

Se richiesto da una delle autorità competenti interessate, il notificatore fornisce informazioni e documenti aggiuntivi. L'elenco delle informazioni e dei documenti aggiuntivi che possono essere richiesti figura nell'allegato II, parte 3.

La notifica si considera debitamente compilata quando la competente autorità di destinazione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati e che il notificatore ha fornito le informazioni e i documenti elencati nell'allegato II, parti 1 e 2, nonché le informazioni e i documenti aggiuntivi richiesti a norma del presente paragrafo di cui all'allegato II, parte 3.

4) Stipulazione di un contratto fra il notificatore e il destinatario

Il notificatore stipula con il destinatario un contratto secondo le modalità di cui all'articolo 5 per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati.

Al momento della notifica deve essere fornita alle autorità competenti interessate la prova dell'esistenza del contratto o una dichiarazione che ne certifica l'esistenza ai sensi dell'allegato I A. Il notificatore o il destinatario forniscono copia del contratto o prova considerata adeguata dall'autorità competente interessata su richiesta della stessa autorità competente.

5) Costituzione di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione equivalente

È costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente secondo le modalità di cui all'articolo 6. Il notificatore rilascia una dichiarazione in tal senso compilando la corrispondente parte del documento di notifica di cui all'allegato I A.

La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, una prova di detta garanzia o assicurazione o una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) è fornita come elemento del documento di notifica all'atto della notifica o, qualora l'autorità competente lo consenta in virtù della normativa nazionale, entro un certo termine prima dell'inizio della spedizione.

6) Portata della notifica

La notifica copre la spedizione di rifiuti dal luogo di spedizione iniziale, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio.

Qualora le operazioni intermedie o non intermedie successive siano effettuate in un paese diverso dal primo paese di destinazione, l'operazione non intermedia e la relativa destinazione sono indicate nella notifica e si applica l'articolo 15, lettera f).

Ciascuna notifica deve riguardare un solo codice di identificazione dei rifiuti, fatta eccezione per:

a) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A. In tal caso, dev'essere specificato un solo tipo di rifiuti;

b) le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne quelli elencati nell'allegato III A. In tal caso, il codice di ciascuna parte di rifiuti dev'essere specificato in ordine di importanza.

Articolo 5

Contratto

1.  Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è stipulato un contratto tra il notificatore e il destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati.

2.  Il contratto è stipulato ed è efficace al momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di cui all'articolo 15, lettera e), all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, all'articolo 15, lettera d).

3.  Il contratto include obblighi:

a) per il notificatore, di riprendere i rifiuti qualora la spedizione, il recupero o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente, a norma dell'articolo 22 e dell'articolo 24, paragrafo 2;

b) per il destinatario, di recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3; e

c) per l'impianto, di fornire, a norma dell'articolo 16, lettera e), un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle relative condizioni, nonché alle disposizioni del presente regolamento.

4.  Se i rifiuti spediti sono destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento, nel contratto figurano i seguenti obblighi supplementari:

a) l'obbligo per l'impianto di destinazione di fornire, in virtù dell'articolo 15, lettera d), e, se del caso, dell'articolo 15, lettera e), i certificati che attestano che i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle condizioni ivi fissate, nonché alle disposizioni del presente regolamento; e

b) l'obbligo per il destinatario di trasmettere, se del caso, una notifica all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale, a norma dell'articolo 15, lettera f), punto ii).

5.  Qualora la spedizione si effettui tra due stabilimenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata da tale soggetto recante l'impegno di recuperare o smaltire i rifiuti notificati.

Articolo 6

Garanzia finanziaria

1.  Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente che copra:

a) le spese di trasporto;

b) le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie; e

c) le spese di deposito per 90 giorni.

2.  La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è finalizzata a coprire le spese derivanti da:

a) casi in cui la spedizione, il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell'articolo 22; e

b) casi di spedizione, recupero o smaltimento illegali di cui all'articolo 24.

3.  La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è costituita dal notificatore o da un'altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto ed è efficace al momento della notifica o, se l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente lo consente, al più tardi quando ha inizio la spedizione, e si applica alla spedizione notificata al più tardi al momento in cui ha inizio la spedizione.

4.  L'autorità competente di spedizione approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, compresi la forma, il contenuto e l'importo della copertura.

Tuttavia, in caso di importazione nella Comunità, l'autorità competente di destinazione nella Comunità esamina l'importo della copertura e, se necessario, approva una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare.

5.  La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è valida e copre la spedizione notificata e il completamento del recupero o dello smaltimento dei rifiuti notificati.

La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, all'articolo 15, lettera e), per quanto attiene alle operazioni intermedie di recupero o smaltimento.

6.  In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti spediti sono destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento e un'ulteriore operazione di recupero o smaltimento ha luogo nel paese di destinazione, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente può essere svincolata quando i rifiuti lasciano l'impianto intermedio e l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 15, lettera d). In tal caso, eventuali altre spedizioni verso un impianto di recupero o smaltimento sono coperte da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, a meno che l'autorità competente di destinazione non ritenga necessaria una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente. In questo caso, l'autorità competente di destinazione è responsabile degli obblighi derivanti in caso di spedizione illegale o della ripresa dei rifiuti quando la spedizione o l'ulteriore operazione di recupero o smaltimento non può essere portata a termine come previsto.

7.  L'autorità competente nella Comunità, che ha approvato la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, ha accesso alla stessa e utilizza il fondo tra l'altro per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate in ottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 23 e 25.

8.  In caso di notifica generale ai sensi dell'articolo 13, è consentito costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché coprire la notifica generale nel suo insieme. In tali casi la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione notificata cui si riferisce.

La garanzia finanziaria o assicurazione equivalente viene svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, all'articolo 15, lettera e), per quanto riguarda le operazioni intermedie di recupero o smaltimento per i rifiuti in questione. Il paragrafo 6 si applica mutatis mutandis.

9.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate a norma del presente articolo.

Articolo 7

Trasmissione della notifica da parte dell'autorità competente di spedizione

1.  Quando riceve una notifica debitamente compilata nei modi prescritti dall'articolo 4, secondo comma, punto 2), l'autorità competente di spedizione ne trattiene una copia e trasmette la notifica all'autorità competente di destinazione con copia alle eventuali autorità competenti di transito e informa il notificatore dell'avvenuta trasmissione. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

2.  Se la notifica non è debitamente compilata, l'autorità competente di spedizione chiede al notificatore informazioni e documenti a norma dell'articolo 4, secondo comma, punto 2).

Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

In tal caso, l'autorità competente di spedizione dispone di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e/o dei documenti richiesti per conformarsi al paragrafo 1.

3.  L'autorità competente di spedizione può decidere, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica debitamente compilata a norma dell'articolo 4, secondo comma, punto 2), di non inoltrare la notifica se ha obiezioni nei confronti della spedizione a norma degli articoli 11 e 12.

Essa informa immediatamente il notificatore della sua decisione e di tali obiezioni.

4.  Se, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di spedizione non l'ha trasmessa come prescritto dal paragrafo 1, essa fornisce una spiegazione motivata al notificatore su richiesta di quest'ultimo. Ciò non vale nel caso in cui non sia stato dato seguito alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate e conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione

1.  Se, dopo la trasmissione della notifica da parte dell’autorità competente di spedizione, una delle autorità competenti interessate ritiene che siano necessarie informazioni e documenti aggiuntivi di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 3), essa chiede informazioni e documenti al notificatore e informa le altre autorità competenti di tale richiesta. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica. In tal caso le autorità competenti interessate dispongono di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti richiesti per informare l'autorità competente di destinazione.

2.  Se l’autorità competente di destinazione considera che la notifica è stata debitamente compilata, come prescritto nell'articolo 4, secondo comma, punto 3, essa invia una conferma di ricevimento al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica debitamente compilata.

3.  Se, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di destinazione non conferma il ricevimento della notifica come prescritto dal paragrafo 2, essa fornisce al notificatore, su richiesta di quest'ultimo, una spiegazione motivata.

Articolo 9

Autorizzazioni da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito e termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento

1.  Le autorità competenti di destinazione, spedizione e transito dispongono di un termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione di cui all'articolo 8 per prendere una delle seguenti decisioni scritte debitamente motivate in relazione alla spedizione notificata:

a) autorizzazione senza condizioni;

b) autorizzazione corredata delle condizioni di cui all'articolo 10; o

c) obiezioni ai sensi degli articoli 11 e 12.

Se nel suddetto termine di 30 giorni non è sollevata alcuna obiezione si presume che vi sia l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di transito.

2.  Le autorità competenti di destinazione, spedizione e, se del caso, transito trasmettono per iscritto la loro decisione e le relative motivazioni al notificatore nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1 con copia alle altre autorità competenti interessate.

3.  Le autorità competenti di destinazione, spedizione e, se del caso, transito notificano la loro autorizzazione scritta apponendo il loro timbro, firma e data sul documento di notifica o sulle copie dello stesso.

4.  L'autorizzazione scritta ad una spedizione prevista scade dopo un anno civile dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nel documento di notifica. Tuttavia, questa disposizione non si applica se le autorità competenti interessate indicano un termine più breve.

5.  L'autorizzazione tacita ad una spedizione prevista scade dopo un anno civile dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1.

6.  La spedizione prevista può essere effettuata solo dopo aver ottemperato agli obblighi imposti dall’articolo 16, lettere a) e b), e durante il periodo di validità delle autorizzazioni tacite o scritte rilasciate da tutte le autorità competenti.

7.  Il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione prevista è completato entro un anno civile dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, a meno che le autorità competenti interessate non indichino un termine più breve.

8.  Le autorità competenti interessate revocano l'autorizzazione se vengono a conoscenza del fatto che:

a) la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata; o

b) le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate; o

c) i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione; o

d) i rifiuti saranno o sono stati spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.

9.  La revoca dell'autorizzazione è trasmessa ufficialmente al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate e al destinatario.

Articolo 10

Condizioni cui sono subordinate le spedizioni

1.  Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito hanno facoltà, nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, di fissare le condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione alla spedizione notificata. Tali condizioni possono fondarsi su uno o più motivi tra quelli specificati all'articolo 11 o all'articolo 12.

2.  Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono inoltre, nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, fissare le condizioni cui è subordinato il trasporto di rifiuti nel territorio posto sotto la loro giurisdizione. Tali condizioni non sono più severe di quelle fissate per spedizioni simili effettuate interamente nel territorio posto sotto la loro giurisdizione e tengono debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali.

3.  Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono altresì, nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, imporre la condizione che l'autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente non è applicabile, al più tardi, alla data in cui la spedizione notificata ha inizio, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3.

4.  Le condizioni sono trasmesse per iscritto al notificatore dall'autorità competente che le stabilisce, con copia alle autorità competenti interessate.

Le condizioni sono fornite nel documento di notifica, o allegate allo stesso, a cura dell'autorità competente interessata.

5.  L'autorità competente di destinazione può altresì, nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1, imporre la condizione che l'impianto che riceve i rifiuti provveda alla registrazione sistematica dei flussi in entrata, in uscita e/o dei bilanci per i rifiuti e le connesse operazioni di recupero o smaltimento indicate nella notifica, e per il periodo di validità della notifica stessa. Tali registrazioni devono essere firmate da una persona che sia legalmente responsabile dell'impianto ed essere trasmesse all'autorità competente di destinazione entro un mese dal completamento dell'operazione di recupero o smaltimento notificata.

Articolo 11

Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

1.  In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati allo smaltimento, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:

a) la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme ai provvedimenti presi per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale a norma della direttiva 2006/12/CE, per vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti di spedizioni di rifiuti; o

b) la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o

c) il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale; o

d) il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni; o

e) lo Stato membro desidera esercitare il suo diritto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione di Basilea, di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell'allegato II di detta convenzione; o

f) la spedizione o lo smaltimento previsto è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo(dagli) Stato(i) membro(i) interessati o dalla Comunità; o

g) la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla direttiva 2006/12/CE, in particolare agli articoli 5 e 7, tenuto conto delle condizioni geografiche o della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti:

i) ai fini dell'attuazione del principio dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale, o

ii) qualora l'impianto specializzato debba smaltire rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l'autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti, o

iii) ai fini di garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti; o

h) i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 9, paragrafo 4, di tale direttiva conformemente alla licenza dell'impianto; o

i) i rifiuti sono rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica (voce 20 03 01); o

j) i rifiuti in questione non saranno trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente stabilite dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni di smaltimento (anche nei casi in cui sono concesse deroghe temporanee).

2.  La(le) autorità competente(i) di transito può(possono), entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate, fondate esclusivamente sul paragrafo 1, lettere b), c), d) e f).

3.  In caso di rifiuti pericolosi prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui talmente limitati per cui risulti antieconomico approntare nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato, il paragrafo 1, lettera a), non si applica.

L'autorità competente di destinazione coopera con l'autorità competente di spedizione, ove questa ritenga che si applichi il presente paragrafo e non il paragrafo 1, lettera a), al fine di risolvere la questione a livello bilaterale.

▼M3

Qualora non si raggiunga una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione. L'esito della questione viene determinato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.

▼B

4.  Se le autorità competenti, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, considerano che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più, inviano immediata comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.

5.  Se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono stati risolti nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, la notifica non è più valida. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria un'ulteriore notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate e il notificatore non concordino una diversa soluzione.

6.  I provvedimenti presi dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, lettera a), allo scopo di vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti delle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, o a norma del paragrafo 1, lettera e), sono immediatamente notificati alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 12

Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero

1.  In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati al recupero, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:

a) la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla direttiva 2006/12/CE e, in particolare, agli articoli 3, 4, 7 e 10 della stessa; o

b) la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o

c) la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale del paese di spedizione relativa al recupero dei rifiuti, anche quando la spedizione prevista riguarda rifiuti destinati al recupero in un impianto avente norme di trattamento meno severe, per tali particolari rifiuti, rispetto a quelle stabilite nel paese di spedizione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;

Ciò non si applica qualora:

i) esista una corrispondente normativa comunitaria, in particolare in materia di rifiuti, e nella legislazione nazionale che ha recepito tale normativa vi siano norme almeno rigorose quanto quelle previste dal diritto comunitario;

ii) l'operazione di recupero nel paese di destinazione sia effettuata con modalità grosso modo equivalenti a quelle previste dalla legislazione nazionale del paese di spedizione;

iii) la legislazione nazionale del paese di spedizione, diversa da quella di cui al punto i), non sia stata notificata a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ( 8 ), laddove previsto da tale direttiva; o

d) il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale; o

e) il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni; o

f) la spedizione o il recupero previsto è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo(dagli) Stato(i) membro(i) interessati o dalla Comunità; o

g) il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o le spese del recupero e le spese dello smaltimento della parte non recuperabile non giustificano il recupero con riguardo a considerazioni economiche e/o ambientali; o

h) i rifiuti spediti sono destinati allo smaltimento e non al recupero; o

i) i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili quali definite nell'articolo 9, paragrafo 4, di tale direttiva conformemente alla licenza dell'impianto; o

j) i rifiuti in questione non saranno trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente riguardo alle operazioni di recupero o degli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria (anche nei casi in cui sono concesse deroghe temporanee); o

k) i rifiuti in questione non saranno trattati nel rispetto dei piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma dell'articolo 7 della direttiva 2006/12/CE per assicurare l'attuazione degli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria.

2.  La(le) autorità competente(i) di transito può(possono), entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate alla spedizione prevista, fondate esclusivamente sul paragrafo 1, lettere b), d), e) ed f).

3.  Se le autorità competenti, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, considerano che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più, inviano immediata comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.

4.  Se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono risolti nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, la notifica non è più valida. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria un'ulteriore notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate e il notificatore non concordino una diversa soluzione.

5.  Le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera c), sono notificate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 51.

6.  Lo Stato membro di spedizione informa la Commissione e gli altri Stati membri della legislazione nazionale sulla quale possono essere basate le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera c), e specifica a quali rifiuti e operazioni di recupero dei rifiuti si applicano, prima che tale legislazione sia invocata per sollevare obiezioni motivate.

Articolo 13

Notifica generale

1.  Il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni se, per ciascuna spedizione:

a) i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili; e

b) i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto; e

c) le spedizioni seguono lo stesso itinerario indicato nel documento di notifica.

2.  Se, per circostanze impreviste, non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate e possibilmente, prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.

Qualora la modifica dell'itinerario sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica generale, la notifica generale non può essere utilizzata e occorre presentare una nuova notifica.

3.  Le autorità competenti interessate hanno facoltà di subordinare la loro approvazione del ricorso ad una notifica generale alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi, a norma dell'articolo 4, secondo comma, punti 2) e 3).

Articolo 14

Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva

1.  Le autorità competenti di destinazione aventi giurisdizione su determinati impianti di recupero possono decidere di rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti.

Tali decisioni hanno una validità limitata e possono essere revocate in qualsiasi momento.

2.  In caso di notifica generale trasmessa a norma dell'articolo 13, l'autorità competente di destinazione, d'intesa con le altre autorità competenti interessate, può prorogare fino a un massimo di tre anni il periodo di validità dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5.

3.  Le autorità competenti che decidono di rilasciare l'autorizzazione preventiva a un impianto a norma dei paragrafi 1 e 2 comunicano alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell'OCSE:

a) il nome, il numero di registrazione e l'indirizzo dell'impianto di recupero;

b) la descrizione delle tecnologie impiegate, compresi i codici R;

c) i rifiuti elencati negli allegati IV e IV A o i rifiuti ai quali si applica la decisione;

d) il quantitativo globale oggetto dell'autorizzazione preventiva;

e) il periodo di validità;

f) qualunque modifica intervenuta nell'autorizzazione preventiva;

g) qualunque modifica intervenuta nelle informazioni notificate; e

h) qualunque revoca dell'autorizzazione preventiva.

A tal fine viene utilizzato il modulo che figura nell'allegato VI.

4.  In deroga agli articoli 9, 10 e 12, l'autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 9, le condizioni imposte a norma dell'articolo 10 o le obiezioni sollevate in forza dell'articolo 12 dalle autorità competenti interessate sono soggette all'osservanza di un termine di sette giorni lavorativi a decorrere dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8.

5.  Fermo restando il paragrafo 4, l'autorità competente di spedizione può decidere che il termine deve essere prorogato allo scopo di ricevere informazioni o documenti aggiuntivi dal notificatore.

In tal caso l'autorità competente dà comunicazione scritta al notificatore entro sette giorni lavorativi con copia alle altre autorità competenti interessate.

Il termine non deve complessivamente superare trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8.

Articolo 15

Disposizioni aggiuntive relative alle operazioni intermedie di recupero e smaltimento

Le spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento sono soggette alle seguenti disposizioni aggiuntive:

a) se una spedizione di rifiuti è destinata a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tutti gli impianti in cui sono previste le operazioni, intermedie e non intermedie, di recupero e smaltimento successive sono parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta all'operazione intermedia di recupero o smaltimento iniziale;

b) le autorità competenti di spedizione e destinazione possono dare l'autorizzazione a una spedizione di rifiuti destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento solo se non vi sono motivi per sollevare obiezioni, a norma degli articoli 11 o 12, alle spedizioni di rifiuti agli impianti che effettuano le operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive;

c) entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tale impianto fornisce conferma scritta di avere ricevuto i rifiuti.

Tale conferma è fornita nel documento di movimento o ad esso allegata. Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma;

d) quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione intermedia di recupero o smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, l'impianto che effettua tale operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento intermedio.

Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato.

Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato;

e) quando un impianto di recupero o smaltimento che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento consegna i rifiuti per operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive ad un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto, quanto prima e comunque non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dopo la consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuta operazione non intermedia di recupero o smaltimento successiva di tali rifiuti.

L'impianto suddetto che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento trasmette rapidamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali detti certificati si riferiscono;

f) se la consegna di cui alla lettera e) è effettuata ad un impianto situato rispettivamente:

i) nel paese di spedizione iniziale o in un altro Stato membro, è necessaria una nuova notifica, secondo le disposizioni del presente titolo; o

ii) in un paese terzo è necessaria una nuova notifica secondo le disposizioni del presente regolamento, fermo restando che le disposizioni relative alle autorità competenti interessate si applicano parimenti all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale.

Articolo 16

Obblighi da osservare dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione

Una volta ottenuta dalle autorità competenti interessate l'autorizzazione a una spedizione notificata, tutte le imprese interessate compilano, nelle apposite voci, il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento, lo firmano o li firmano e ne conservano copia. Sono rispettate le seguenti condizioni:

a) compilazione del documento di movimento da parte del notificatore: quando il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dalle competenti autorità di spedizione, destinazione e transito o, per quanto concerne l'autorità di transito, può presumerne l'autorizzazione tacita, inserisce la data effettiva di spedizione e compila le voci restanti del documento di movimento per quanto possibile;

b) informazione preventiva circa la data effettiva di inizio della spedizione: il notificatore invia copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato alla lettera a), alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio;

c) documenti di accompagnamento di ciascun trasporto: il notificatore conserva copia del documento di movimento. Ogni trasporto è accompagnato dal documento di movimento e da copia del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni delle autorità competenti interessate. Il documento di movimento è conservato dall'impianto che riceve i rifiuti;

d) conferma scritta di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto: entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti l'impianto invia conferma scritta che i rifiuti sono stati ricevuti.

Tale conferma è contenuta nel documento di movimento o allegata allo stesso.

L'impianto invia al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma;

e) certificato di recupero o smaltimento non intermedio da parte dell'impianto: quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero o di smaltimento non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento non intermedio dei rifiuti.

Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato.

L'impianto invia copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato al notificatore e alle autorità competenti interessate.

Articolo 17

Modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione

1.  Se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario e, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione.

2.  In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.

3.  Qualora le modifiche coinvolgano autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale, è trasmessa una nuova notifica.



CAPO 2

Obblighi generali d'informazione

Articolo 18

Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni

1.  I rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti sono soggetti ai seguenti obblighi procedurali:

a) per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell'allegato VII;

b) il documento contenuto nell'allegato VII è firmato dal soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dall'impianto di recupero o dal laboratorio e dal destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti in questione.

2.  Il contratto di cui all'allegato VII tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti acquista efficacia quando la spedizione ha inizio e comprende l'obbligo, qualora la spedizione dei rifiuti, o il loro recupero, non possa essere completata come previsto o qualora sia stata effettuata come spedizione illegale, per il soggetto che organizza la spedizione o, qualora quest'ultimo non sia in grado di completare la spedizione dei rifiuti o il loro recupero (ad esempio, perché insolvente), per il destinatario, di:

a) riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo, e

b) provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo.

Il soggetto che organizza la spedizione o il destinatario fornisce copia del contratto su richiesta dell'autorità competente interessata.

3.  A fini di ispezione, di controllo dell'applicazione, di programmazione e di statistica, gli Stati membri possono, conformemente alla legislazione nazionale, chiedere informazioni di cui al paragrafo 1 sulle spedizioni contemplate dal presente articolo.

4.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette ai vincoli di riservatezza eventualmente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.



CAPO 3

Obblighi generali

Articolo 19

Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione

Dall'inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento, i rifiuti indicati nel documento di notifica o di cui all'articolo 18 non devono essere mescolati a altri rifiuti.

Articolo 20

Conservazione dei documenti e delle informazioni

1.  Tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da queste inviati in relazione ad una spedizione notificata sono conservati nella Comunità dalle autorità competenti, dal notificatore, dal destinatario e dall'impianto che riceve i rifiuti per almeno tre anni dalla data in cui ha inizio la spedizione.

2.  Le informazioni fornite a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, sono conservate nella Comunità dal soggetto che organizza la spedizione, dal destinatario e dall'impianto che riceve i rifiuti per almeno tre anni dalla data in cui ha inizio la spedizione.

Articolo 21

Accesso del pubblico alle notifiche

Le autorità competenti di spedizione o destinazione possono rendere di pubblico dominio con idonei mezzi, quali Internet, informazioni su notifiche di spedizioni da esse autorizzate, purché tali informazioni non siano soggette a vincoli di riservatezza in forza delle disposizioni normative nazionali o comunitarie.



CAPO 4

Obblighi di riprendere i rifiuti

Articolo 22

Ripresa dei rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto

1.  Quando una delle autorità competenti interessate viene a conoscenza che una spedizione di rifiuti, inclusi il recupero o lo smaltimento di questi, non può essere portata a termine come previsto dalle clausole del documento di notifica e del documento di movimento e/o del contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5, ne informa immediatamente l'autorità competente di spedizione. Quando un impianto di recupero o smaltimento rifiuta una spedizione, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione.

2.  L'autorità competente di spedizione provvede affinché, salvo nei casi di cui al paragrafo 3, i rifiuti in questione siano ripresi nella sua zona di competenza o altrove all'interno del paese di spedizione dal notificatore quale individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, vi provvede essa stessa o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Il suddetto obbligo deve essere assolto entro novanta giorni, o entro il periodo stabilito dalle autorità competenti interessate, dal momento in cui l'autorità di spedizione competente viene a conoscenza o è informata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito del fatto che la spedizione autorizzata di rifiuti, o il recupero o lo smaltimento di questi, non può essere portata a termine nonché dei motivi di tale impossibilità. Queste informazioni possono risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, nonché da altre autorità competenti.

3.  L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione coinvolte nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti accertano che il notificatore o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione, o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, possano recuperare o smaltire i rifiuti in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove.

L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se i rifiuti spediti sono stati mescolati, durante l'operazione nell'impianto in questione, in modo irreversibile ad altri rifiuti prima che un'autorità competente interessata venga a conoscenza del fatto che la spedizione notificata non può essere portata a termine come indicato al paragrafo 1. Tali miscele sono recuperate o smaltite in modo alternativo, a norma del primo comma.

4.  In caso di ripresa dei rifiuti a norma del paragrafo 2 è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che sia sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.

Se necessario, una nuova notifica è trasmessa dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione che non può essere portata a termine o alla corrispondente operazione di recupero o smaltimento.

5.  In caso di soluzioni alternative al di fuori del paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, il notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, trasmette, se del caso, una nuova notifica.

Nel caso di nuova notifica da parte del notificatore, la notifica è trasmessa anche all'autorità competente del paese di spedizione iniziale.

6.  In caso di soluzioni alternative nel paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, non è necessaria una nuova notifica ed è sufficiente una richiesta debitamente motivata. Siffatta richiesta, volta a ottenere l'approvazione per la soluzione alternativa, è trasmessa all'autorità competente di destinazione e spedizione dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, all'autorità competente di destinazione dall'autorità competente di spedizione iniziale.

7.  Se non è trasmessa una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 6, è compilato un nuovo documento di movimento, a norma dell'articolo 15 o dell'articolo 16, dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 5, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.

8.  L'obbligo del notificatore e, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di recupero o di smaltimento non intermedio di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, di cui all'articolo 15, lettera e). In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 6, paragrafo 6, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all'articolo 15, lettera d).

Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano l'articolo 24, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 2.

9.  Se in uno Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione che non ha potuto essere portata a termine, inclusi il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo.

Articolo 23

Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine

1.  Le spese risultanti dalla reintroduzione dei rifiuti di una spedizione che non è portata a termine, comprese le spese del loro trasporto, recupero o smaltimento ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 o 3, e, a partire dalla data in cui l'autorità competente di spedizione è a conoscenza del fatto che la spedizione dei rifiuti o lo smaltimento o il recupero non possono essere portati a termine, le spese del deposito ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 9, sono a carico:

a) del notificatore individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15); o, qualora ciò risulti impossibile,

b) delle altre persone fisiche o giuridiche se del caso; o, qualora ciò risulti impossibile,

c) dell'autorità competente di spedizione; o, qualora ciò risulti impossibile,

d) secondo altre modalità decise dalle autorità competenti interessate.

2.  Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.

Articolo 24

Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale

1.  Quando un'autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate.

2.  Se il responsabile della spedizione illegale è il notificatore, l'autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano:

a) ripresi dal notificatore de facto; o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,

b) ripresi dal notificatore de iure; o, qualora ciò risulti impossibile,

c) ripresi dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,

d) recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o spedizione dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,

e) recuperati o smaltiti in modo alternativo in un paese diverso dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, se tutte le autorità competenti interessate sono d'accordo.

Tale ripresa, recupero o smaltimento devono avvenire entro trenta giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate dal momento in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, nonché da altre autorità competenti.

In caso di ripresa dei rifiuti di cui alle lettere a), b) e c), è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.

La nuova notifica è trasmessa dai soggetti o dalle autorità di cui alle lettere a), b) o c) dell'elenco, nell'ordine indicato.

Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale. Qualora l'autorità competente di spedizione abbia optato per le soluzioni alternative di cui alle lettere d) ed e), l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto trasmette una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata di tale autorità.

3.  Se il responsabile della spedizione illegale è il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano recuperati o smaltiti con metodi ecologicamente corretti:

a) dal destinatario; o, qualora ciò sia impossibile,

b) dall'autorità competente stessa o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Tale recupero o smaltimento deve avvenire entro trenta giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate dal momento in cui l'autorità competente di destinazione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di spedizione o di transito, nonché da altre autorità competenti.

A tal fine, le autorità competenti interessate cooperano, nella misura necessaria, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti.

4.  Se non è trasmessa una nuova notifica, è compilato un nuovo documento di movimento a norma dell'articolo 15 o 16, dal soggetto responsabile della ripresa dei rifiuti, o qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale.

Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.

5.  In particolare, quando la responsabilità della spedizione illegale non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti interessate cooperano per assicurare che i rifiuti in questione siano recuperati o smaltiti.

6.  In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 6, paragrafo 6, allorché è stata rilevata una spedizione illegale dopo l'operazione di recupero o smaltimento intermedio, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all'articolo 15, lettera d).

Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano il paragrafo 3 e l'articolo 25, paragrafo 2.

7.  Se in uno Stato membro è rilevata la presenza dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o smaltimento non intermedio in modo alternativo.

8.  Gli articoli 34 e 36 non si applicano qualora spedizioni illegali siano reintrodotte nel paese di spedizione e quest'ultimo sia un paese cui si applicano i divieti di cui ai suddetti articoli.

9.  In caso di spedizione illegale quale definita all'articolo 2, punto 35), lettera g), il soggetto che organizza la spedizione è soggetto agli stessi obblighi che il presente articolo impone al notificatore.

10.  Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.

Articolo 25

Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale

1.  Le spese risultanti dalla ripresa di rifiuti di una spedizione illegale, comprese le spese di trasporto, di recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e, dal giorno in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione è illegale, le spese di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:

a) del notificatore de facto, individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15); o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,

b) del notificatore de iure o di altre persone fisiche o giuridiche, se del caso; o, se ciò risulta impossibile,

c) dell'autorità competente di spedizione.

2.  Le spese risultanti dal recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 3, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:

a) del destinatario; o, se ciò risulta impossibile,

b) dell'autorità competente di destinazione.

3.  Le spese risultanti dal recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 5, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:

a) del notificatore, individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15), e/o del destinatario a seconda della decisione presa dalle autorità competenti interessate; o, se ciò risulta impossibile,

b) delle altre persone fisiche o giuridiche, se del caso; o, se ciò risulta impossibile,

c) delle autorità competenti di spedizione e destinazione.

4.  In caso di spedizione illegale quale definita all'articolo 2, punto 35), lettera g), il soggetto che organizza la spedizione è soggetto agli stessi obblighi che il presente articolo impone al notificatore.

5.  Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.



CAPO 5

Disposizioni amministrative generali

Articolo 26

Forma delle comunicazioni

1.  Le informazioni e i documenti seguenti possono essere trasmessi per posta:

a) notifica di una spedizione prevista a norma degli articoli 4 e 13;

b) richiesta di informazioni e documenti a norma degli articoli 4, 7 e 8;

c) trasmissione di informazioni e documenti a norma degli articoli 4, 7 e 8;

d) autorizzazione scritta di una spedizione notificata a norma dell'articolo 9;

e) condizioni cui è subordinata una spedizione a norma dell'articolo 10;

f) obiezioni a una spedizione a norma degli articoli 11 e 12;

g) informazioni in merito alle decisioni di autorizzazione preventiva per impianti di recupero specifici a norma dell'articolo 14, paragrafo 3;

h) conferma scritta del ricevimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;

i) certificato di recupero o smaltimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;

j) informazione preventiva in merito all'effettivo inizio della spedizione a norma dell'articolo 16;

k) informazioni in merito alle modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo 17; e

l) autorizzazioni scritte e documenti di movimento da trasmettere a norma dei titoli IV, V e VI.

2.  Previo accordo delle autorità competenti interessate e del notificatore, i documenti di cui al paragrafo 1 possono in alternativa essere trasmessi mediante una delle seguenti modalità di comunicazione:

a) fax; o

b) fax, seguito da invio postale; o

c) e-mail con firma elettronica; in tal caso gli eventuali timbri o firme richiesti sono sostituiti dalla firma elettronica; o

d) e-mail senza firma elettronica seguita da invio postale.

3.  I documenti che accompagnano ciascun trasporto a norma dell'articolo 16, lettera c), e dell'articolo 18 possono essere in formato elettronico con firma elettronica, purché siano leggibili in qualsiasi momento durante il trasporto e purché vi sia il consenso delle autorità competenti interessate.

▼M11

4.  Fatto salvo il consenso delle autorità competenti interessate e del notificatore, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 1 possono essere trasmessi e scambiati mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o autenticazione elettronica in conformità della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), ovvero mediante un sistema di autenticazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza.

Al fine di agevolare l’applicazione del primo comma, la Commissione adotta, ove possibile, atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni tecniche e organizzative relative all’attuazione pratica dell’interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni. La Commissione tiene conto di eventuali pertinenti standard internazionali e provvede affinché tali requisiti siano conformi alla direttiva 1999/93/CE, o assicurino quantomeno lo stesso livello di sicurezza di cui alla suddetta direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2.

▼B

Articolo 27

Lingua

1.  Tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni trasmesse a norma delle disposizioni del presente titolo sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti interessate.

2.  Il notificatore fornisce alle autorità competenti interessate una o più traduzioni autenticate in una lingua accettabile per tali autorità, se queste ultime lo richiedono.

Articolo 28

Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti

1.  Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o no, detti materiali sono trattati come rifiuti. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla normativa comunitaria o al diritto internazionale.

2.  Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei rifiuti notificati come rifiuti dell'allegato III, III A, III B o IV, i rifiuti si considerano rifiuti dell'allegato IV.

3.  Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dell'operazione notificata di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si applicano le disposizioni in materia di smaltimento.

4.  I paragrafi da 1 a 3 si applicano esclusivamente ai fini del presente regolamento e lasciano impregiudicato il diritto delle parti interessate di risolvere eventuali controversie relative a tali questioni dinanzi a un organo giurisdizionale.

Articolo 29

Spese amministrative

Possono essere poste a carico del notificatore spese amministrative appropriate e proporzionate per l'espletamento della procedura di notifica e sorveglianza, nonché le spese ordinarie per analisi e ispezioni appropriate.

Articolo 30

Accordi per le zone di confine

1.  In casi eccezionali, se la specifica situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali volti a rendere le procedure di notifica per le spedizioni di determinati flussi di rifiuti meno vincolanti nell'ambito di spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso l'impianto idoneo più vicino, situato nella zona di confine tra i due Stati membri interessati.

2.  Tali accordi bilaterali possono essere conclusi anche quando i rifiuti sono spediti dal paese di spedizione e sono trattati nello stesso ma transitano in un altro Stato membro.

3.  Gli Stati membri possono altresì concludere tali accordi con paesi che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

4.  Tali accordi sono notificati alla Commissione prima che abbiano effetto.



CAPO 6

Spedizioni all'interno della Comunità con transito attraverso paesi terzi

Articolo 31

Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Se una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento è effettuata all'interno della Comunità, con transito attraverso uno o più paesi terzi, l'autorità competente di spedizione, in aggiunta alle disposizioni del presente titolo, chiede alle autorità competenti dei paesi terzi se desiderino trasmettere la loro autorizzazione scritta alla spedizione prevista:

a) nel caso di parti della convenzione di Basilea, entro sessanta giorni, a meno che le autorità competenti abbiano rinunciato a tale diritto ai sensi delle disposizioni di tale convenzione; o

b) nel caso di paesi che non sono parti della convenzione di Basilea, entro un termine convenuto tra le autorità competenti.

Articolo 32

Spedizioni di rifiuti destinati al recupero

1.  Se una spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno della Comunità, con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE, si applica l'articolo 31.

2.  Se una spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno della Comunità, comprese le spedizioni fra luoghi situati nello stesso Stato membro, con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali si applica la decisione dell'OCSE, l'autorizzazione di cui all'articolo 9 può essere accordata tacitamente e, se non sono state sollevate obiezioni o non sono state poste condizioni, la spedizione può avere inizio trenta giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte della competente autorità di destinazione a norma dell'articolo 8.



TITOLO III

SPEDIZIONI ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 33

Applicazione del presente regolamento alle spedizioni esclusivamente all'interno degli Stati membri

1.  Gli Stati membri istituiscono un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema deve tener conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dai titoli II e VII.

2.  Ogni Stato membro informa la Commissione del suo sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti. La Commissione informa gli altri Stati membri.

3.  Gli Stati membri possono applicare, nel territorio posto sotto la loro giurisdizione, il sistema di cui ai titoli II e VII.



TITOLO IV

ESPORTAZIONI DALLA COMUNITÀ VERSO PAESI TERZI



CAPO 1

Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 34

Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA

1.  Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento.

2.  Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea.

3.  Sono parimenti vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea:

a) quando il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti; o

b) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti ai sensi dell'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.

4.  La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24.

Articolo 35

Procedure di esportazione verso i paesi EFTA

1.  In caso di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento dalla Comunità verso paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.

2.  Si applicano i seguenti adattamenti:

a) l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per chiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni, se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea; e

b) l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto all'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta dall'autorità competente di destinazione e, se previsto, l'autorizzazione tacita o scritta dell'autorità competente di transito esterna alla Comunità e non prima di sessantuno giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può prendere la decisione prima della fine del periodo previsto di sessantuno giorni se dispone dell'autorizzazione scritta delle altre autorità competenti interessate.

3.  Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

a) l'autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica;

b) le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;

c) una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità;

d) non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità;

e) se, quarantadue giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità non ha ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dall'impianto, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione; e

f) il contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5 stipula che:

i) se l'impianto rilascia un certificato di smaltimento inesatto, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e alle spese di recupero o smaltimento in modo alternativo e secondo metodi ecologicamente corretti;

ii) entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati allo smaltimento, l'impianto trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di smaltimento di cui al punto iii); e

iii) il più rapidamente possibile, ma comunque non oltre trenta giorni dal completamento dello smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, sotto la sua responsabilità, che lo smaltimento dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore e alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente tale certificazione.

4.  La spedizione può avere luogo soltanto se:

a) il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito esterne alla Comunità, e se sono state osservate tutte le condizioni;

b) è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5;

c) è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6; e

d) è assicurata una gestione ecologicamente corretta come disposto all'articolo 49.

5.  Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di smaltimento in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.

6.  Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:

a) informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nella Comunità; e

b) immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.



CAPO 2

Esportazioni di rifiuti destinati al recupero



Sezione 1

Esportazioni verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE

Articolo 36

Divieto di esportazione

1.  Sono vietate le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:

a) rifiuti che figurano nell'allegato V come pericolosi;

b) rifiuti che figurano nell'allegato V, parte 3;

c) rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;

d) miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;

e) rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea;

f) rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione; o

g) rifiuti per i quali l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.

2.  La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24.

3.  Gli Stati membri possono, in casi eccezionali, adottare disposizioni sulla base di prove documentali fornite in modo appropriato dal notificatore, per stabilire che un determinato rifiuto pericoloso elencato nell'allegato V è escluso dal divieto di esportazione se non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi ( 10 ).

4.  Il fatto che un rifiuto non sia elencato come pericoloso nell'allegato V o sia elencato nell'allegato V, parte 1, elenco B, non impedisce che, in casi eccezionali, sia classificato come pericoloso e sia pertanto soggetto al divieto di esportazione qualora presenti una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE e dal paragrafo introduttivo dell'allegato III del presente regolamento.

5.  Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro interessato informa il paese di destinazione previsto prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può formulare commenti e, ove opportuno, modificare l'allegato V a norma dell'articolo 58.

Articolo 37

Procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell'allegato III o III A

1.  In relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III o III A la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36, la Commissione, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo:

i) conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese; e

ii) un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.

I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE possono scegliere una delle opzioni seguenti:

a) il divieto; o

b) una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo le modalità di cui all'articolo 35; oppure

c) nessun controllo nel paese di destinazione.

2.  Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta un regolamento che tiene conto di tutte le risposte ricevute in virtù del paragrafo 1 e informa il comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE.

Se un paese non ha inviato la conferma di cui al paragrafo 1 o se, per una qualunque ragione, un paese non è stato contattato, si applica il paragrafo 1, lettera b).

La Commissione aggiorna periodicamente il regolamento adottato.

3.  Se nella risposta un paese indica che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, a tali spedizioni si applica, mutatis mutandis, l'articolo 18.

4.  Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.

5.  In caso di spedizioni di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III o di spedizioni di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III o III A o di spedizioni di rifiuti classificati nell'allegato III B e purché l'esportazione non sia vietata in virtù de|l'articolo 36, si applica il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.



Sezione 2

Esportazioni verso paesi ai quali si applica la decisione OCSE

Articolo 38

Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A

1.  In caso di esportazione dalla Comunità di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A e di rifiuti o di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IV o IV A destinati al recupero in paesi ai quali si applica la decisione OCSE con o senza transito attraverso paesi ai quali si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni elencati nei paragrafi 2, 3 e 5.

2.  Si applicano i seguenti adattamenti:

a) le miscele di rifiuti elencate nell'allegato III A destinate ad operazioni intermedie sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte se qualsiasi operazione intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento successiva avrà luogo in un paese al quale non si applica la decisione OCSE;

b) i rifiuti elencati nell'allegato III B sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;

c) l'autorizzazione prescritta a norma dell'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di destinazione esterna alla Comunità.

3.  Nel caso di esportazioni di rifiuti elencati negli allegati IV e IV A, si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

a) le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;

b) una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di esportazione e all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità;

c) non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità;

d) se, quarantadue giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità non ha ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dall'impianto, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione; e

e) il contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5 stipula che:

i) se un impianto rilascia un certificato di recupero inesatto, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e alle spese di recupero o smaltimento in modo alternativo e secondo metodi ecologicamente corretti;

ii) entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati al recupero, l'impianto trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di recupero di cui al punto iii); e

iii) il più rapidamente possibile, ma comunque non oltre trenta giorni dal completamento del recupero e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, sotto la sua responsabilità, che il recupero dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente tale certificazione.

4.  La spedizione può avere luogo soltanto:

a) se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito o, se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di destinazione e transito esterna alla Comunità è accordata o può essere presunta e se sono state osservate tutte le condizioni;

b) se è stato osservato l'articolo 35, paragrafo 4, lettere b), c) e d).

5.  Se un'esportazione di cui al paragrafo 1 di rifiuti elencati negli allegati IV e IV A è in transito attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE, si applicano i seguenti adattamenti:

a) l'autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita se il paese in questione ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea, o per rilasciare un'autorizzazione scritta, con o senza condizioni; e

b) l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto dall'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione tacita o scritta dalla suddetta autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE e non prima di sessantuno giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può prendere la decisione prima della fine del periodo previsto di sessantuno giorni se dispone dell'autorizzazione scritta delle altre autorità competenti interessate.

6.  Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.

7.  Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:

a) informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nella Comunità; e

b) immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale nel quale sono detenuti i rifiuti.



CAPO 3

Disposizioni generali

Articolo 39

Esportazioni verso l'Antartico

Sono vietate le esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso l'Antartico.

Articolo 40

Esportazioni verso i paesi o territori d'oltremare

1.  Sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento dalla Comunità verso paesi o territori d'oltremare.

2.  Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d'oltremare si applica, mutatis mutandis, il divieto di cui all'articolo 36.

3.  Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero in paesi o territori d'oltremare non soggetti al divieto di cui al paragrafo 2, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II.



TITOLO V

IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DA PAESI TERZI



CAPO 1

Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 41

Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

1.  Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelli provenienti da:

a) paesi aderenti alla convenzione di Basilea; o

b) altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea; o

c) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o

d) altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c), o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

2.  In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti in detti Stati membri, qualora tali rifiuti non siano gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di spedizione.

Tali accordi e intese sono compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea.

Tali accordi e intese garantiscono che le operazioni di smaltimento siano effettuate in un impianto autorizzato e soddisfino i requisiti di una gestione ecologicamente corretta.

Tali accordi e intese garantiscono altresì che i rifiuti saranno prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo o l'intesa.

I suddetti accordi o intese sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione. In casi urgenti essi possono tuttavia essere notificati entro un mese dalla loro conclusione.

3.  Gli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), si basano sugli obblighi procedurali di cui all'articolo 42.

4.  I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentano all'autorità competente dello Stato membro di destinazione una preventiva richiesta debitamente motivata basata sul fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

Articolo 42

Obblighi procedurali per le importazioni da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

1.  In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento da paesi aderenti alla convenzione di Basilea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.

2.  Si applicano i seguenti adattamenti:

a) l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea; e

b) nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera d), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.

3.  Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

a) l'autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica con copia alle autorità competenti interessate;

b) le autorità competenti di destinazione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di entrata nella Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;

c) una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di entrata nella Comunità; e

d) non appena espletate le necessarie formalità doganali, l'ufficio doganale di entrata nella Comunità invia una copia timbrata del documento di movimento alle autorità competenti di destinazione e transito nella Comunità attestante che i rifiuti sono entrati nella Comunità.

4.  In aggiunta alle condizioni del titolo II, la spedizione può avere luogo soltanto se:

a) il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito e se sono state osservate tutte le condizioni;

b) è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5;

c) è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6;

d) è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49.

5.  Se un ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:

a) informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nella Comunità, la quale informa l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e

b) immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.



CAPO 2

Importazioni di rifiuti destinati al recupero

Articolo 43

Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi cui si applica la decisione OCSE, da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

1.  Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelli provenienti da:

a) paesi ai quali si applica la decisione OCSE; o

b) altri paesi aderenti alla convenzione di Basilea; o

c) altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea; o

d) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o

▼C3

e) altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere c) o d) o in cui l’autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

▼B

2.  In casi eccezionali, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il recupero di determinati tipi di rifiuti in quegli Stati membri in cui tali rifiuti non siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49, nel paese di spedizione.

In tal caso si applica l'articolo 41, paragrafo 2.

3.  Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d), si basano sugli obblighi procedurali di cui all'articolo 42, se pertinenti.

Articolo 44

Obblighi procedurali per le importazioni da un paese cui si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

1.  In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, provenienti o transitanti da paesi cui si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.

2.  Si applicano i seguenti adattamenti:

a) l'autorizzazione prescritta a norma dell'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità;

b) la notifica scritta preventiva di cui all'articolo 4 può essere trasmessa dal notificatore;

c) nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.

3.  In aggiunta, si rispettano le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

4.  La spedizione può aver luogo soltanto:

a) se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito, o se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità è accordata o può essere presunta, e se sono state rispettate le condizioni;

b) se è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5;

c) se è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6; e

d) se è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49.

5.  Se l'ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:

a) informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nella Comunità, la quale informa l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e

b) blocca i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente del paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.

Articolo 45

Obblighi procedurali per le importazioni da un paese aderente alla convenzione di Basilea ai quali non si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero:

a) provenienti da un paese al quale non si applica la decisione OCSE; o

b) che transitano attraverso un paese cui non si applica la decisione OCSE e che è parte della convenzione di Basilea,

si applica, mutatis mutandis, l'articolo 42.



CAPO 3

Disposizioni generali

Articolo 46

Importazioni da paesi o territori d'oltremare

1.  In caso di importazione nella Comunità di rifiuti provenienti da paesi o territori d'oltremare si applica, mutatis mutandis, il titolo II.

2.  Uno o più paesi o territori d'oltremare e lo Stato membro al quale sono collegati possono applicare procedure nazionali alle spedizioni di rifiuti provenienti dai paesi e territori d'oltremare verso tale Stato membro.

3.  Gli Stati membri che applicano il paragrafo 2 comunicano alla Commissione le procedure nazionali applicate.



TITOLO VI

TRANSITO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DI SPEDIZIONI DA E VERSO PAESI TERZI



CAPO 1

Rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 47

Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento

Alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento in provenienza e a destinazione di paesi terzi, che transitano attraverso uno o più Stati membri, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 42, con gli adattamenti e le integrazioni seguenti:

a) la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità trasmettono, se del caso, rispettivamente agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata delle loro decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera a); e

b) non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di transito nella Comunità, attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità.



CAPO 2

Transito di rifiuti destinati al recupero

Articolo 48

Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati al recupero

1.  Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza e a destinazione di un paese cui non si applica la decisione OCSE, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 47.

2.  Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza e a destinazione di un paese cui si applica la decisione OCSE, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 44, con gli adattamenti e le integrazioni seguenti:

a) la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità trasmettono, se del caso, rispettivamente agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione o, se hanno dato autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera a);

b) non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all’autorità competente di transito nella Comunità, attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità.

3.  Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza da un paese cui non si applica la decisione OCSE e a destinazione di un paese cui tale decisione si applica o viceversa, si applica il paragrafo 1 al paese al quale non si applica la decisione OCSE e il paragrafo 2 al paese al quale tale decisione si applica.



TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI



CAPO 1

Obblighi supplementari

Articolo 49

Protezione dell'ambiente

1.  Il produttore, il notificatore e le altre imprese interessate da una spedizione di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento. In particolare, quando la spedizione ha luogo nella Comunità, viene osservato quanto prescritto all'articolo 4 della direttiva 2006/12/CE e l'altra normativa comunitaria sui rifiuti.

2.  In caso di esportazioni dalla Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità:

a) impone, e si adopera per garantire, che tutti i rifiuti esportati siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero di cui agli articoli 36 e 38 o lo smaltimento di cui all'articolo 34 nel paese terzo di destinazione;

b) vieta l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non saranno gestiti secondo quanto prescritto alla lettera a).

In particolare, si considera che l'operazione di recupero o di smaltimento sia effettuata in modo ecologicamente corretto se il notificatore o l'autorità competente del paese di destinazione possono dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria.

Tale presunzione non pregiudica tuttavia la valutazione globale della gestione ecologicamente corretta durante tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese terzo di destinazione.

Per un orientamento in materia di gestione ecologicamente corretta, possono essere prese in considerazione le linee guida figuranti all'allegato VIII.

3.  In caso di importazioni nella Comunità, l'autorità competente di destinazione nella Comunità:

a) impone e adotta le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti spediti nella zona posta sotto la sua giurisdizione siano gestiti senza pericolo per la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e a norma dell'articolo 4 della direttiva 2006/12/CE e dell'altra normativa comunitaria sui rifiuti per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese di destinazione;

b) vieta l'importazione di rifiuti da paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non saranno gestiti secondo quanto prescritto alla lettera a).

Articolo 50

Misure di esecuzione negli Stati membri

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro normativa nazionale riguardante la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali nonché le sanzioni per tali spedizioni.

▼M11

2.  Gli Stati membri prevedono, mediante misure di esecuzione del presente regolamento, tra l’altro, ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.

▼M11

2 bis.  Entro il 1o gennaio 2017 gli Stati membri provvedono affinché, per tutto il loro territorio geografico, siano elaborati uno o più piani, separatamente o come parte chiaramente definita di altri piani, relativamente ad ispezioni eseguite a norma del paragrafo 2 («piano di ispezione»). I piani di ispezione si basano su una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali, che tenga conto, ove ve ne sia disponibilità ed opportunità, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorità doganali, ed analisi delle attività criminali. Tale valutazione del rischio mira, tra l’altro, ad individuare il numero minimo di ispezioni necessarie, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento. Nel piano d’ispezione figurano i seguenti elementi:

a) gli obiettivi e le priorità delle ispezioni, compresa una spiegazione di come tali priorità sono state individuate;

b) la zona geografica a cui si riferisce il piano d’ispezione in questione;

c) informazioni sulle ispezioni che si prevede eseguire, compresi i controlli fisici;

d) i compiti assegnati a ciascuna autorità coinvolta nelle ispezioni;

e) gli accordi relativi alla cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni;

f) le informazioni sulla formazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti alle ispezioni; e

g) le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l’attuazione dei piani di ispezione in questione.

I piani di ispezione sono riesaminati almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornati. Tale riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi del piano di ispezione in questione.

▼M11

3.  le ispezioni delle spedizioni possono aver luogo in particolare:

a) nel luogo di origine ed essere effettuati con il produttore, il detentore o il notificatore;

b) nel luogo di destinazione, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio, ed essere effettuati con il destinatario o l’impianto;

c) alle frontiere dell’Unione; e/o

d) durante la spedizione nel territorio dell’Unione.

4.  Le ispezioni sulle spedizioni comprendono la verifica di documenti, l’accertamento delle identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.

▼M11

4 bis.  Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna non è un rifiuto, possono, fatta salva la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), chiedere alla persona fisica o giuridica che detiene la sostanza o l’oggetto, o ne organizza il trasporto, di presentare le prove documentali:

a) riguardanti l’origine e la destinazione della sostanza o dell’oggetto in questione;

b) attestanti che non si tratta di rifiuti, comprese, se del caso, prove di funzionalità.

Ai fini del primo comma, è altresì accertata la protezione della sostanza o dell’oggetto interessato, quali un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento, dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico.

4 ter.  Le autorità coinvolte nelle ispezioni possono concludere che la sostanza o l’oggetto in questione costituisce rifiuto se:

 le prove di cui al paragrafo 4 bis o richieste ai sensi di altre normative dell’Unione al fine di accertare che una sostanza o oggetto non costituisce rifiuto non sono state presentate entro il periodo specificato dalle autorità stesse, o

 considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, o considerano che la protezione prevista contro i danni di cui al paragrafo 4 bis, secondo comma, sia insufficiente.

In tali circostanze, il trasporto della sostanza o dell’oggetto in questione, o la spedizione di rifiuti, sono considerati alla stregua di una spedizione illegale. Di conseguenza, essa è trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione.

4 quater.  Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti sia conforme al presente regolamento, possono richiedere al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al detentore, al vettore, al destinatario e all’impianto che riceve i rifiuti di presentare prove documentali utili entro un periodo da esse specificato.

Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 sia destinata a operazioni di recupero conformi all’articolo 49, possono chiedere alla persona che organizza la spedizione di presentare le pertinenti prove documentali fornite dall’impianto di recupero intermedio e non intermedio, e, ove necessario, approvate dall’autorità competente del paese di destinazione.

4 quinquies.  Qualora le prove di cui al paragrafo 4 quater non sono state presentate alle autorità coinvolte nelle ispezioni entro il termine da loro specificato, oppure esse considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, essi trattano la spedizione interessata alla stregua di una spedizione illegale. Di conseguenza, tale spedizione è trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione interessata.

4 sexies.  Entro il 18 luglio 2015 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 12 ), e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IIIA, IIIB, IV, IVA e V del presente regolamento. La Commissione provvede ad aggiornare tale tavola di concordanza in modo da tenere conto delle modifiche di tale nomenclatura e delle voci elencate in detti allegati, nonché di nuovi codici della nomenclatura del sistema armonizzato relativi ai rifiuti eventualmente adottati dall’Organizzazione mondiale delle dogane.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2.

▼M11

5.  Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale e multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali. Si scambiano informazioni utili relative alle spedizioni di rifiuti, ai flussi di rifiuti, agli operatori e agli impianti e condividono esperienze e conoscenze sulle misure di esecuzione, compresa la valutazione del rischio effettuata a norma del presente articolo, paragrafo 2 bis, nell’ambito delle strutture istituite, segnatamente tramite la rete di corrispondenti designati in conformità dell’articolo 54.

▼B

6.  Gli Stati membri designano fra il proprio personale di ruolo le persone responsabili della cooperazione di cui al paragrafo 5 ed individuano il(i) centro(i) incaricato(i) dei controlli fisici di cui al paragrafo 4. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione che compila e distribuisce un elenco ai corrispondenti di cui all'articolo 54.

7.  Uno Stato membro, su richiesta di un altro Stato membro, può e adottare misure di esecuzione nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illegale di rifiuti e che si trovano nell'altro Stato membro.

Articolo 51

Relazioni degli Stati membri

1.  Prima della fine di ogni anno civile, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione copia della relazione per l'anno civile precedente redatta e presentata al segretariato della convenzione di Basilea a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, della stessa.

2.  Prima della fine di ogni anno civile, gli Stati membri redigono altresì una relazione riguardante l'anno precedente sulla base del questionario di cui all'allegato IX, da compilare ai fini dell'obbligo di informazione e la trasmettono alla Commissione.

3.  Le relazioni redatte dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 sono trasmesse alla Commissione in versione elettronica.

4.  Ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta una relazione sull'attuazione del presente regolamento da parte della Comunità e degli Stati membri.

Articolo 52

Cooperazione internazionale

Gli Stati membri, se opportuno e necessario in collaborazione con la Commissione, cooperano con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l'altro attraverso lo scambio e/o la condivisione di informazioni, la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e l'elaborazione di adeguati codici di buona prassi.

Articolo 53

Designazione delle autorità competenti

Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito.

Articolo 54

Designazione dei corrispondenti

Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno uno o più corrispondenti incaricati di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni. Il corrispondente della Commissione trasmette ai corrispondenti degli Stati membri qualsiasi eventuale quesito che gli sia sottoposto e che riguardi questi ultimi e viceversa.

Articolo 55

Designazione degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità

Gli Stati membri possono designare uffici doganali specifici di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità per le spedizioni di rifiuti che entrano nella Comunità o ne escono. Se gli Stati membri decidono di designare tali uffici doganali, nessuna spedizione di rifiuti può transitare per valichi di frontiera all'entrata nella Comunità o all'uscita dalla Comunità diversi da quelli designati.

Articolo 56

Notifica ed informazione riguardo alle designazioni

1.  Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni:

a) delle autorità competenti a norma dell'articolo 53;

b) dei corrispondenti a norma dell'articolo 54; e

c) se del caso, degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità, a norma dell'articolo 55.

2.  In relazione a tali designazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:

a) nomi;

b) indirizzi postali;

c) indirizzi elettronici;

d) numeri telefonici;

e) numeri di fax; e

f) lingue accettabili dalle autorità competenti.

3.  Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche intervenute in tali dati.

4.  Tali dati, e ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi alla Commissione in forma elettronica e cartacea, su richiesta.

5.  La Commissione pubblica nel suo sito web e, se necessario, aggiorna gli elenchi delle autorità competenti dei corrispondenti e degli uffici doganali designati di entrata nella Comunità.



CAPO 2

Altre disposizioni

Articolo 57

Riunione dei corrispondenti

La Commissione, se richiesto dagli Stati membri o nei casi appropriati, si riunisce periodicamente con i corrispondenti per esaminare i problemi posti dall'attuazione del presente regolamento. Le parti interessate sono invitate a partecipare a tali riunioni o parti di riunioni, purché tutti gli Stati membri e la Commissione concordino sull'opportunità di tale partecipazione.

▼M11

Articolo 58

Modifiche degli allegati

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis per modificare quanto segue:

a) gli allegati I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI e VII sono modificati per tener conto delle modifiche convenute nell’ambito della convenzione di Basilea e della decisione OCSE;

b) l’allegato V per tener conto delle modifiche convenute dell’elenco dei rifiuti adottate a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/98/CEE;

c) l’allegato VIII per tener conto delle decisioni adottate a norma di convenzioni ed accordi internazionali pertinenti.

▼M11

Articolo 58 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 58, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all’articolo 58 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 58 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼M11 —————

▼M11

Articolo 59 bis

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼B

Articolo 60

Riesame

1.  Entro il 15 luglio 2006 la Commissione completa il riesame delle connessioni fra la vigente normativa settoriale sulla sanità pubblica e animale, comprese le spedizioni di rifiuti contemplate dal regolamento (CE) n. 1774/2002, e le disposizioni del presente regolamento. Se necessario, il riesame è accompagnato da proposte appropriate per conseguire un livello equivalente di procedure e di regime di controllo per le spedizioni di tali rifiuti.

2.  Entro cinque anni dal 12 luglio 2007 la Commissione riesamina l'attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), compresi i suoi effetti sulla tutela ambientale e sul funzionamento del mercato interno. Se necessario, tale riesame è accompagnato da adeguate proposte di modifica di tale disposizione.

▼M11

2 bis.  Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione procede a un riesame del presente regolamento tenendo conto, tra l’altro, delle relazioni redatte in conformità dell’articolo 51, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui relativi risultati, corredata, se del caso, di una proposta legislativa. In tale riesame, la Commissione prende in considerazione, in particolare, l’efficacia dell’articolo 50, paragrafo 2 bis, relativamente alla lotta alle spedizioni illegali, tenuto conto degli aspetti ambientali, economici e sociali.

▼B

Articolo 61

Abrogazioni

1.  Il regolamento (CEE) n. 259/93 e la decisione 94/774/CE sono abrogati con effetto al 12 luglio 2007.

2.  I riferimenti al regolamento abrogato (CEE) n. 259/93 s'intendono fatti al presente regolamento.

3.  La decisione 1999/412/CE è abrogata con effetto al 1o gennaio 2008.

Articolo 62

Disposizioni transitorie

1.  Le spedizioni che sono state notificate e il cui ricevimento è stato confermato dall'autorità competente di destinazione anteriormente al 12 luglio 2007 sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93.

2.  Tutte le spedizioni per le quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l'autorizzazione a norma del regolamento (CEE) n. 259/93 devono essere portate a termine entro un anno a decorrere dal 12 luglio 2007.

3.  Le relazioni da presentare a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 e dell'articolo 51 del presente regolamento in merito all'anno 2007 si basano sul questionario che figura nella decisione 1999/412/CE.

Articolo 63

Disposizioni transitorie relative a taluni Stati membri

1.  Fino al 31 dicembre 2010, tutte le spedizioni in Lettonia di rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV e le spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati in detti allegati sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

2.  Fino al 31 dicembre 2012, tutte le spedizioni in Polonia di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2007 le autorità competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Polonia dei seguenti rifiuti destinati al recupero, elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:

B2020 e GE020 (rifiuti di vetro)

B2070

B 2080

B2100

B2120

B3010 e GH013 (rifiuti solidi in plastica)

B3020 (rifiuti di carta)

B3140 (rifiuti di pneumatici)

Y46

Y47

A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico e al mercurio)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 [si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN)]

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

Salvo per i rifiuti di vetro, di carta e di pneumatici, il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.

▼B

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Polonia:

a) dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:

A2050

A3030

A3180 [salvo i naftaleni policlorurati (PCN)]

A3190

A4110

A4120

RB020

e

b) dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

3.  Fino al 31 dicembre 2011, tutte le spedizioni in Slovacchia di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio ( 13 ), della direttiva 96/61/CE e della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti ( 14 ), e della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ( 15 ), ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

4.  Fino al 31 dicembre 2014 tutte le spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2009 le autorità competenti bulgare possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:

B2070

B2080

B2100

B2120

Y46

Y47

A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico e al mercurio)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 [si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN)]

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.

▼B

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2009 le autorità competenti bulgare possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Bulgaria:

a) dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:

A2050

A3030

A3180 [salvo i naftaleni policlorurati (PCN)]

A3190

A4110

A4120

RB020

e

b) dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti bulgare si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE o della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

5.  Fino al 31 dicembre 2015, tutte le spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti rumene possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:

B2070

B2100 (salvo rifiuti di allumina)

B2120

B4030

Y46

Y47

A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico, al mercurio e al tallio)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A3030

A3040

A3050

A3060

A3070

A3120

A3130

A3140

A3150

A3160

A3170

A3180 [si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN)]

A4010

A4030

A4040

A4050

A4080

A4090

A4100

A4160

AA060

AB030

AB120

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AC270

AD120

AD150

▼M3

Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.

▼B

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti rumene possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Romania:

a) dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:

A2050

A3030

A3180 [salvo i naftaleni policlorurati (PCN)]

A3190

A4110

A4120

RB020

e

b) dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.

▼M3

Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.

▼B

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti rumene si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE, della direttiva 2000/76/CE o della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

6.  Ove nel presente articolo si faccia riferimento al titolo II in relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III, non si applicano l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 4, secondo comma, punto 5), e gli articoli 6, 11, 22, 23, 24, 25 e 31.

Articolo 64

Entrata in vigore e applicazione

1.  Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 2007.

2.  Qualora la data di adesione della Bulgaria e della Romania fosse posteriore a quella di applicazione di cui al paragrafo 1, si applica l'articolo 63, paragrafi 4 e 5, a decorrere dalla data di adesione, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo.

3.  Previo accordo degli Stati membri interessati, l'articolo 26, paragrafo 4, può essere applicato anteriormente al 12 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO I A

▼C1

Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

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▼M1




ALLEGATO I B

▼C1

Documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

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▼M2




ALLEGATO I C

ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI MOVIMENTO

I.   Introduzione

1.

Le presenti istruzioni forniscono le spiegazioni necessarie per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento. Entrambi i documenti sono compatibili con la convenzione di Basilea ( 16 ), con la decisione dell'OCSE ( 17 ) (che riguarda esclusivamente le spedizioni di rifiuti destinati a operazioni di recupero nell'area dell'OCSE) e con il presente regolamento, in quanto tengono conto dei requisiti specifici indicati nei tre documenti. Poiché i documenti di notifica e di movimento sono redatti in forma sufficientemente generica da potersi applicare a tutti tre gli strumenti normativi (convenzione di Basilea, decisione OCSE, regolamento comunitario), non tutte le caselle del documento saranno applicabili a tutti gli strumenti e, pertanto, in determinati casi potrà non essere necessario compilarle tutte. Eventuali requisiti specifici relativi a un solo sistema di controllo sono stati indicati mediante l'uso di note a piè di pagina. È inoltre possibile che nella legislazione nazionale di attuazione venga utilizzata una terminologia diversa da quella adottata dalla convenzione di Basilea o dalla decisione OCSE. Ad esempio nel presente regolamento viene utilizzato il termine «spedizione» anziché «movimento» e i titoli dei documenti di notifica e di movimento riflettono pertanto tale cambiamento utilizzando il termine «movimento/spedizione».

2.

I documenti includono sia il termine «smaltimento» che il termine «recupero» in quanto essi sono definiti in modo differente nei tre strumenti. Il regolamento della Comunità europea e la decisione OCSE utilizzano il termine «smaltimento» per fare riferimento alle operazioni di smaltimento di cui all'allegato IV.A della convenzione di Basilea e all'appendice 5.A della decisione OCSE e «recupero» per le operazioni di recupero di cui all'allegato IV.B della convenzione di Basilea e all'appendice 5.B della decisione OCSE. Nella convenzione di Basilea, tuttavia, il termine «smaltimento» è utilizzato in riferimento sia alle operazioni di smaltimento che a quelle di recupero.

3.

Le autorità competenti di spedizione sono responsabili della fornitura e del rilascio dei documenti di notifica e movimento (in formato sia cartaceo che elettronico). A tal fine esse utilizzano un sistema di numerazione che consente di rintracciare una particolare spedizione di rifiuti. Il sistema di numerazione dovrebbe utilizzare i prefissi indicanti il codice del paese di spedizione reperibile nell'elenco di abbreviazioni della norma ISO 3166. All'interno della UE il codice del paese a due cifre deve essere seguito da uno spazio. Questo può essere seguito da un codice facoltativo, con un massimo di quattro cifre, indicato dall'autorità competente di spedizione, seguito a sua volta da uno spazio. Il sistema di numerazione deve terminare con un numero a sei cifre. A titolo di esempio, se il codice del paese è XY e il numero a sei cifre è 123456, il numero di notifica sarà XY 123456, se non è specificato un codice facoltativo. Se invece viene specificato un codice facoltativo, ad esempio 12, il numero di notifica sarà XY 12 123456. Tuttavia se un documento di notifica o di movimento è trasmesso in formato elettronico e non è specificato un codice facoltativo, al posto del codice facoltativo deve essere inserito «0000» (ad es., XY 0000 123456); qualora venga specificato un codice facoltativo di meno di quattro cifre, ad esempio 12, il numero di notifica sarà XY 0012 123456.

4.

I paesi possono decidere di pubblicare i documenti in un formato cartaceo conforme alle pertinenti norme nazionali (in genere ISO A4, come raccomandato dalle Nazioni Unite). Per facilitarne l'uso a livello internazionale, tuttavia, e per tenere conto della differenza tra ISO A4 e il formato utilizzato nell'America del Nord, i moduli non dovrebbero superare le dimensioni di 183 x 262 mm con margini allineati alle parti superiore e sinistra del foglio. Il documento di notifica (caselle 1-21 incluse le note) dovrebbe essere riportato su una pagina e l'elenco di abbreviazioni e i codici utilizzati nel documento di notifica su un'altra. Per quanto riguarda il documento di movimento, le caselle 1-19 incluse le note dovrebbero essere riportate su una pagina mentre le caselle 20-22 e l'elenco di abbreviazioni e i codici utilizzati nel documento di movimento su un'altra.

II.   Obiettivo dei documenti di notifica e di movimento

5.

Il documento di notifica è destinato a fornire alle autorità competenti le informazioni di cui esse hanno bisogno per verificare l'ammissibilità delle spedizioni di rifiuti proposte. Esso prevede inoltre uno spazio in cui dette autorità possono confermare il ricevimento della notifica e, se richiesto, formulare per iscritto l'autorizzazione alla spedizione.

6.

Il documento di movimento deve accompagnare in ogni momento una spedizione di rifiuti dal momento in cui essa lascia il luogo di produzione fino al suo arrivo nell'impianto di recupero o smaltimento in un altro paese. Tutte le persone che prendono in consegna una spedizione di rifiuti [vettori e eventualmente destinatari ( 18 )] sono tenute a firmare il documento di movimento alla consegna o al ricevimento dei rifiuti in questione. Nel documento di movimento sono inoltre presenti gli spazi per registrare il passaggio della spedizione attraverso gli uffici doganali di tutti i paesi interessati (richiesto dal presente regolamento). Infine il documento deve essere utilizzato dagli impianti di recupero o smaltimento interessati per certificare che la spedizione di rifiuti è pervenuta e che le operazioni di recupero o smaltimento sono state completate.

III.   Prescrizioni generali

7.

Una spedizione prevista soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte può essere effettuata soltanto dopo che i documenti di notifica e movimento sono stati compilati conformemente al presente regolamento, tenendo conto dell'articolo 16, lettere a) e b), e durante il periodo di validità delle autorizzazioni tacite o scritte rilasciate da tutte le autorità competenti interessate.

8.

Le persone che decidano di compilare copie stampate dei documenti devono scrivere esclusivamente a macchina o in stampatello utilizzando inchiostro indelebile. La firma deve essere sempre in inchiostro indelebile e accompagnata dal nome del rappresentante autorizzato scritto in stampatello. In caso di errori di scarsa rilevanza, ad esempio l'uso di un codice errato per un tipo di rifiuti, può essere apportata una correzione previo il consenso delle autorità competenti. Il nuovo testo deve essere contrassegnato e firmato o timbrato, indicando la data della modifica. In caso di modifiche o correzioni di maggiore rilevanza deve essere compilato un nuovo modulo.

9.

I moduli sono stati elaborati in modo da poter essere facilmente compilati in formato elettronico. In questo caso dovrebbero essere adottate adeguate misure di sicurezza per evitare un uso improprio degli stessi. Eventuali modifiche apportate, con l'approvazione dell'autorità competente, a un modulo già compilato dovrebbero essere visibili. L'invio per posta elettronica di moduli compilati elettronicamente richiede l'utilizzo della firma digitale.

10.

Al fine di semplificare la traduzione, per compilare diverse caselle dei documenti è sufficiente inserire un codice anziché un testo. Quando, tuttavia, è necessario inserire un testo, quest'ultimo deve essere in una lingua ammessa dalle autorità competenti del paese di destinazione e, se necessario, dalle altre autorità interessate.

11.

Per indicare la data deve essere utilizzato un formato a sei cifre. Ad esempio, il 29 gennaio 2006 deve essere indicato come 29.01.06 (giorno.mese.anno).

12.

Qualora sia necessario aggiungere allegati ai documenti per fornire ulteriori informazioni, ciascun allegato deve indicare il numero di riferimento del pertinente documento e citare la casella cui fa riferimento.

IV.   Istruzioni specifiche per compilare il documento di notifica

13.

Il notificatore ( 19 ) deve compilare le caselle 1-18 (fatta eccezione per il numero di notifica nella casella 3) all'atto della notifica. In alcuni paesi terzi che non sono membri dell'OCSE tali caselle possono essere compilate dall'autorità competente di spedizione. Quando il notificatore e il produttore iniziale non sono la stessa persona, anche quest'ultimo o una delle persone indicate all'articolo 2, punti 15, a), ii) o iii), sono tenuti, se ciò è possibile, a firmare nella casella 17 come indicato all'articolo 4, punto 1, secondo comma e all'allegato II, parte 1, punto 26.

14.

Caselle 1 (cfr. allegato II, parte 1, punti 2 e 4) e 2 (allegato II, parte 1, punto 6): Fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l'indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese; la persona da contattare dovrebbe essere la persona responsabile della spedizione, anche nel caso di incidenti che si verifichino nel corso della stessa). In alcuni paesi terzi, in alternativa, possono essere fornite informazioni relative all'autorità competente di spedizione. Il notificatore può essere un commerciante o un intermediario conformemente all'articolo 2, punto 15 del presente regolamento. In questo caso è necessario fornire in un allegato una copia del contratto o la prova dell'esistenza del contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante (cfr. allegato II, parte 1, punto 23). I numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica dovrebbero agevolare i contatti tra tutte le persone interessate in qualsiasi momento in caso di incidenti nel corso della spedizione.

15.

Di solito il destinatario è l'impianto di recupero o smaltimento di cui alla casella 10. In alcuni casi, tuttavia, il destinatario può essere un'altra persona, ad esempio un commerciante, un intermediario ( 20 ) o una società, come la sede legale o l'indirizzo postale dell'impianto di recupero o smaltimento che riceve i rifiuti di cui alla casella 10. Per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di spedizione e esercitare una qualche forma di controllo legale sui rifiuti nel momento in cui la spedizione arriva nel paese di destinazione. In questi casi le informazioni relative al commerciante, all'intermediario o alla società devono essere riportate nella casella 2.

16.

Casella 3 (cfr. allegato II, parte 1, punti 1, 5, 11 e 19): Nel rilasciare un documento di notifica l'autorità competente fornisce, sulla base del sistema in vigore presso di essa, un numero di identificazione da riportare nella presente casella (cfr. paragrafo 3). Nella lettera A, «spedizione unica» fa riferimento a una notifica singola e «spedizione multipla» a una notifica generale. Nella lettera B indicare a quale tipo di operazione sono destinati i rifiuti da spedire. Nella lettera C, l'autorizzazione preventiva fa riferimento all'articolo 14 del presente regolamento.

17.

Caselle 4 (cfr. allegato II, parte 1, punto 1), 5 (cfr. allegato II, parte 1, punto 17) e 6 (cfr. allegato II, parte 1, punto 12): Indicare il numero delle spedizioni nella casella 4 e la data prevista per la spedizione unica o, in caso di spedizioni multiple, le date della prima e dell'ultima spedizione, nella casella 6. Nella casella 5 va indicata una stima sul peso minimo e massimo in tonnellate (1 tonnellata equivale a un megagrammo (Mg) o a 1 000 kg) dei rifiuti. In alcuni paesi terzi può essere accettata anche l'indicazione del volume in metri cubi (1 metro cubo equivale a 1 000 litri) o in altre unità metriche, quali chilogrammi o litri. Quando vengono utilizzate altre unità di misura, l'unità di misura può essere indicata cancellando contestualmente quella riportata nel documento. Il quantitativo totale inviato non deve superare quello massimo dichiarato nella casella 5. Il periodo previsto per le spedizioni di cui alla casella 6 non può superare un anno con l'eccezione delle spedizioni multiple verso impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 14 (cfr. punto 16), per le quali il periodo previsto non può essere superiore a tre anni. Tutte le spedizioni devono avvenire nel periodo di validità dell'autorizzazione scritta o tacita di tutte le autorità competenti interessate, rilasciata da dette autorità conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento. Nel caso di spedizioni multiple, alcuni paesi terzi, richiamandosi alla convenzione di Basilea, potrebbero richiedere che le date o la frequenza previste e le stime sui quantitativi di ciascuna spedizione siano indicate nelle caselle 5 e 6 o inserite in un allegato. Quando un'autorità competente rilascia un'autorizzazione scritta per la spedizione e il periodo di validità di tale autorizzazione indicato nella casella 20 è differente da quello indicato nella casella 6, la decisione dell'autorità prevale sulle informazioni della casella 6.

18.

Casella 7 (cfr. allegato II, parte 1, punto 18): i tipi di imballaggio devono essere indicati utilizzando i codici riportati nell'elenco delle abbreviazioni e quelli allegati al documento di notifica. Se sono necessarie particolari precauzioni di manipolazione, ad esempio quelle indicate dal produttore nelle istruzioni per i dipendenti, nelle istruzioni in materia di salute e sicurezza, comprese quelle per i casi di fuoriuscite, e le istruzioni per il trasporto di merci pericolose, è necessario barrare l'apposita casella e inserire le informazioni nell'allegato.

19.

Casella 8 (cfr. allegato II, parte 1, punti 7 e 13): Fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l'indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese; la persona da contattare dovrebbe essere la persona responsabile della spedizione). Se è coinvolto più di un vettore, al documento di notifica deve essere allegato un elenco completo con le informazioni richieste per ciascun vettore. Quando il trasporto è organizzato da uno spedizioniere, le informazioni su quest'ultimo e sui vettori che effettuano il trasporto devono essere riportate in un allegato. Fornire prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) in un allegato (cfr. allegato II, parte 1, punto 15). I mezzi di trasporto devono essere indicati utilizzando le abbreviazioni riportate nell'elenco delle abbreviazioni e dei codici allegati al documento di notifica.

20.

Casella 9 (cfr. allegato II, parte 1, punti 3 e 16): Fornire le informazioni richieste sul produttore dei rifiuti ( 21 ). Se pertinente deve essere indicato il numero di registrazione del produttore. Se il notificatore è il produttore dei rifiuti, indicare «come alla casella 1». Se i rifiuti sono stati prodotti da più di un produttore, scrivere «cfr. elenco annesso» e allegare un elenco con le informazioni richieste per ciascun produttore. Se il produttore è ignoto, fornire il nominativo della persona che detiene o controlla i rifiuti in questione (detentore). Fornire inoltre informazioni sul processo di produzione dei rifiuti e sul sito di produzione.

21.

Casella 10 (cfr. allegato II, parte 1, punto 5): Fornire le informazioni richieste (indicare la destinazione della spedizione barrando la casella dell'impianto di recupero o smaltimento, il numero di registrazione solo se pertinente e l'effettivo sito di smaltimento o recupero qualora quest'ultimo abbia un indirizzo diverso dall'impianto). Se chi effettua lo smaltimento o il recupero è lo stesso destinatario indicare «come alla casella 2». Se le operazioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13 (conformemente agli allegati IIA o IIB della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti), l'impianto che effettua le operazioni e il luogo in cui esse avvengono devono essere indicati alla casella 10. In questi casi devono essere fornite in un allegato le informazioni corrispondenti sull'impianto o gli impianti in cui saranno effettuate o potrebbero essere effettuate eventuali operazioni successive di tipo R12/R13 o D13-D15 e di tipo D1-D12 o R1-R11. Se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 96/61/CE, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, qualora l'impianto sia ubicato nella Comunità europea è necessario esibire la prova in un allegato di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

22.

Casella 11 (cfr. allegato II, parte 1, punti 5, 19 e 20): Indicare il tipo di operazione di recupero o di smaltimento utilizzando i codici R o D degli allegati IIA e IIB della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti (si veda anche l'elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica) ( 22 ). Se le operazioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13, in un allegato devono essere fornite informazioni sulle successive operazioni (R12/R13 o D13-D15 come pure D1-D12 o R1-R11). Indicare anche la tecnologia che sarà impiegata. Se i rifiuti sono destinati al recupero, indicare in un allegato il metodo previsto per lo smaltimento della parte di rifiuti non recuperabile, l'entità del materiale recuperato in rapporto ai rifiuti non recuperabili, il valore stimato del materiale recuperato, il costo del recupero e il costo dello smaltimento della parte di rifiuti non recuperabile. Inoltre, nei casi di importazione nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento, indicare la preventiva richiesta debitamente motivata del paese di spedizione conformemente all'articolo 41, paragrafo 4, del presente regolamento alla voce «motivi dell'esportazione» e di riportare tale richiesta in un allegato. Alcuni paesi terzi al di fuori dell'OCSE potrebbero, sulla base della convenzione di Basilea, richiedere che sia indicato il motivo dell'esportazione.

23.

Casella 12 (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): Indicare il nominativo o i nominativi con cui il materiale è comunemente indicato o il nome commerciale e quello dei principali elementi di cui si compone (in termini di quantità e/o rischio) e le relative concentrazioni (in percentuale), se note. In caso di miscele di rifiuti devono essere fornite le stesse informazioni per le differenti frazioni, indicando quali frazioni sono destinate al recupero. Conformemente all'allegato II, parte, 3 punto 7, del presente regolamento può essere richiesta un'analisi chimica della composizione dei rifiuti. Se necessario, fornire ulteriori informazioni in un allegato.

24.

Casella 13 (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): indicare le caratteristiche fisiche dei rifiuti a temperature e pressione normali.

25.

Casella 14 (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): indicare il codice che identifica i rifiuti conformemente agli allegati III, IIIA, IIIB, IV o IVA del presente regolamento. Indicare il codice conformemente al sistema adottato ai sensi della convenzione di Basilea [sottorubrica i)] della casella 14) e, se pertinente, ai sistemi adottati nella decisione OCSE [sottorubrica ii)] e a altri sistemi di classificazione ammessi [sottorubriche da iii) a xii)]. Conformemente all'articolo 4, punto 6, secondo comma, del presente regolamento, indicare un solo codice di identificazione dei rifiuti (ricavati dagli allegati III, IIIA, IIIB, IV o IVA del presente regolamento) con le due seguenti eccezioni: nel caso di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIB, IV o IVA deve essere specificato un solo tipo di rifiuti. Nel caso di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIB, IV o IVA, tranne quelle elencate nell'allegato III A, si deve specificare il codice di ciascuna parte di rifiuti in ordine di importanza (se necessario in un allegato).

a)

Sottorubrica i): per i rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (cfr. allegato IV, parte I, del presente regolamento) devono essere usati i codici di cui all'allegato VIII della convenzione di Basilea; i codici di cui all'allegato IX della convenzione di Basilea devono essere utilizzati per rifiuti che solitamente non sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte ma che, per una regione specifica quale la contaminazione con sostanze pericolose (cfr. allegato III, paragrafo 1, del presente regolamento) o a causa di una differente classificazione conformemente all'articolo 63 del presente regolamento o a un regolamento nazionale ( 23 ) sono invece soggetti a tale procedura (cfr. parte I dell'allegato III del presente regolamento). Gli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea sono riportati nell'allegato V del presente regolamento, nel testo della convenzione di Basilea come pure nel manuale di istruzioni disponibile presso il segretariato della convenzione di Basilea. Se un rifiuto non figura negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea inserire la menzione «non elencato».

b)

Sottorubrica ii): i paesi membri dell'OCSE devono usare i codici OCSE per i rifiuti elencati nella parte II degli allegati III e IV del presente regolamento, ovvero rifiuti che non hanno equivalenti elencati nella convenzione di Basilea o che hanno un differente livello di controllo ai sensi del presente regolamento rispetto a quello richiesto dalla convenzione di Basilea. Se un rifiuto non figura nella parte II degli allegati III o IV del presente regolamento, inserire la menzione «non elencato».

c)

Sottorubrica iii): gli Stati membri dell'Unione europea devono utilizzare i codici che figurano nell'elenco comunitario dei rifiuti (cfr. decisione 2000/532/CE e successive modifiche) ( 24 ). ►M9  ————— ◄

d)

Sottorubriche iv) e v): se pertinente devono essere usati i codici nazionali di identificazione diversi da quelli compresi nell'elenco comunitario dei rifiuti e utilizzati nel paese di spedizione e, se noti, nel paese di destinazione. ►M9  ————— ◄

e)

Sottorubrica vi): se utile o richiesto dalle autorità competenti si prega di indicare eventuali altri codici o informazioni aggiuntive che agevolino l'identificazione dei rifiuti.

▼M9

Detti codici possono essere inseriti negli allegati III A, III B o IV A del presente regolamento. In questo caso, il numero dell’allegato deve essere indicato davanti ai codici. Per quanto riguarda l’allegato III A, è necessario utilizzare i codici pertinenti indicati nell’allegato III A, nella sequenza appropriata. Talune voci della convenzione di Basilea come B1100, B3010 e B3020 riguardano unicamente flussi particolari di rifiuti, come indicato nell’allegato III A.

▼M2

f)

Sottorubrica vii): indicare, se esistono, il o i pertinenti codici Y- conformemente alle «categorie di rifiuti da controllare» (cfr. allegato I della convenzione di Basilea e appendice 1 della decisione OCSE) oppure alle «categorie di rifiuti che richiedono un'attenzione particolare» di cui all'allegato II della convenzione di Basilea (cfr. allegato IV, parte I, del presente regolamento o l'appendice 2 del manuale di istruzioni della convenzione di Basilea). I codici Y non sono richiesti dal presente regolamento e dalla decisione OCSE tranne quando la spedizione di rifiuti rientra in una delle due «categorie di rifiuti che richiedono un'attenzione particolare» previste dalla convenzione di Basilea (Y46 e Y47 o allegato II), nel qual caso deve essere indicato il codice Y della convenzione di Basilea. Tuttavia indicare il o i codici Y nel caso di rifiuti definiti come pericolosi all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Basilea al fine di rispettare i requisiti di comunicazione previsti dalla stessa convenzione.

▼M13

g)

Sottorubrica (viii): se pertinente indicare qui il o i codici H- adeguati, ossia i codici che indicano le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (cfr. l'elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica). Se non esistono caratteristiche di pericolosità riprese nella convenzione di Basilea, ma il rifiuto è considerato pericoloso in virtù dell'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si prega di indicare il o i codici HP- conformemente al citato allegato III seguiti da «UE» (ad esempio, HP14 UE).

▼M2

h)

Sottorubrica ix): se pertinente indicare la classe o le classi delle Nazioni Unite che indicano le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in base alla classificazione delle Nazioni Unite (cfr. elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica) e sono richieste per conformarsi alle norme internazionali per il trasporto di merci pericolose [si vedano le «Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose», regolamenti tipo (libro arancione), ultima edizione] ( 25 ).

i)

Sottorubriche (x e xi): se pertinente indicare il o i numeri delle Nazioni Unite e la o le denominazioni della spedizione sempre delle Nazioni Unite. Essi servono a identificare i rifiuti conformemente al sistema di classificazione delle Nazioni Unite e sono richiesti per conformarsi alle norme internazionali per il trasporto di merci pericolose [si vedano le «Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose», regolamenti tipo (libro arancione), ultima edizione].

j)

Sottorubrica xii): se pertinente indicare il o i codici doganali che consentono l'identificazione delle merci da parte degli uffici doganali (cfr. elenco dei codici e del rifiuto nel «Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» dell'Organizzazione mondiale delle dogane).

26.

Casella 15 (cfr. allegato II, parte 1, punti 8-10 e 14): Nel rigo a) della casella 15 indicare il nome dei paesi ( 26 ) di spedizione, transito e destinazione o i codici di ciascun paese utilizzando le abbreviazioni ( 27 ) della norma ISO 3166. Nel rigo b) indicare se pertinente il numero di codice delle autorità competenti di ciascun paese e nel rigo c) il nome del valico di frontiera o del porto e, se del caso, il numero di codice dell'ufficio doganale come punto di ingresso o uscita da un dato paese. Per i paesi di transito indicare le informazioni nel rigo c) per i punti di ingresso e di uscita. Se più di tre paesi di transito sono interessati da una particolare spedizione, indicare in un allegato le informazioni pertinenti. Indicare sempre in un allegato il percorso previsto tra i punti di ingresso e uscita, incluse le possibili alternative, anche in caso di circostanze impreviste.

27.

Casella 16 (cfr. allegato II, parte 1, punto 14): Fornire le informazioni richieste qualora una spedizione entri, attraversi o lasci l'Unione europea.

28.

Casella 17 (cfr. allegato II, parte 1, punti 21, 22 e 24-26): tutte le copie del documento di notifica devono essere datate e firmate dal notificatore (o dall'intermediario o commerciante, qualora agiscano come notificatori) prima di essere trasmesse alle autorità competenti dei paesi interessati. In alcuni paesi terzi la data e la firma possono essere apposte dalle autorità competenti di spedizione. Quando il notificatore e il produttore originario non sono la stessa persona, detto produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore deve, se praticabile, apporre la propria firma e la data; si noti che ciò potrebbe non essere praticabile nei casi in cui vi siano diversi produttori (definizioni relative alla praticabilità possono figurare nelle legislazioni nazionali). Inoltre, quando il produttore è ignoto, la firma deve essere apposta dalla persona che detiene o controlla i rifiuti in questione (detentore). La dichiarazione deve inoltre certificare l'esistenza di una assicurazione della responsabilità civile. Alcuni paesi terzi potrebbero richiedere a corredo del documento di notifica la prova dell'esistenza di un'assicurazione o di altre garanzie finanziarie e di un contratto.

29.

Casella 18: Indicare il numero degli allegati contenenti eventuali informazioni supplementari trasmesse unitamente al documento di notifica ( 28 ). Ciascun allegato deve contenere un riferimento al pertinente numero di notifica indicato nell'angolo della casella 3.

30.

Casella 19: Ai sensi della convenzione di Basilea le autorità competenti del o dei paesi di destinazione (se pertinente) e transito rilasciano tale avviso di ricevimento. Ai sensi della decisione OCSE l'avviso di ricevimento è rilasciato dalle autorità competenti del paese di destinazione. Alcuni paesi terzi, in virtù delle rispettive legislazioni nazionali, potrebbero richiedere anche alle autorità competenti di spedizione il rilascio di tale avviso di ricevimento.

31.

Caselle 20 e 21: la casella 20 è utilizzata dalle autorità competenti di eventuali altri paesi interessati quando rilasciano un'autorizzazione scritta. La convenzione di Basilea (tranne quando un paese abbia deciso di non richiedere l'autorizzazione scritta in relazione al transito e ne abbia informato le altre parti conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della stessa convenzione) e alcuni paesi richiedono sempre un'autorizzazione scritta (conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento un'autorità competente di transito può concedere un'autorizzazione tacita), mentre essa non è richiesta dalla decisione OCSE. Indicare il nome del paese (o il suo codice utilizzando le abbreviazioni della norma ISO 3166). Se la spedizione è soggetta a condizioni specifiche, le autorità competenti in questione devono barrare l'apposita casella e specificare tali condizioni nella casella 21 o in un allegato del documento di notifica. Se un'autorità competente intende opporsi a una spedizione, deve apporre la menzione «OBIEZIONE» nella casella 20. Per spiegare le ragioni dell'obiezione può essere utilizzata la casella 21 o una lettera a parte.

V.   Istruzioni specifiche per compilare il documento di movimento

32.

All'atto della notifica il notificatore deve compilare le caselle 3, 4 e 9-14. Una volta ricevuta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito o, in relazione a queste ultime, si può supporre che sia stata concessa un'autorizzazione tacita, e prima di dare corso alla spedizione, il notificatore è tenuto a compilare le caselle 2, 5-8 (eccetto i mezzi di trasporto, la data di trasporto e la firma), 15 e, se del caso, 16. In alcuni paesi terzi che non sono membri dell'OCSE tali caselle possono essere compilate dall'autorità competente di spedizione anziché dal notificatore. Al momento di prendere possesso della spedizione, il vettore o il suo rappresentante devono compilare le caselle 8 a)-8 c) e, se del caso, 16, indicando i mezzi e la data di trasporto e apponendo la firma. Il destinatario deve compilare la casella 17, qualora non sia smaltitore o recuperatore e quando prende in consegna una spedizione di rifiuti dopo l'arrivo di quest'ultima nel paese di destinazione e, se del caso, deve compilare la casella 16.

33.

Casella 1: L'autorità competente di spedizione deve indicare il numero di notifica (che va ricopiato dalla casella 3 del documento di notifica).

34.

Casella 2 (cfr. allegato II, parte 2, punto 1): in caso di una notifica generale per spedizioni multiple, inserire il numero di serie della spedizione e il numero totale di spedizioni previste riportato nella casella 4 del documento di notifica (ad esempio scrivere «4/11» nel caso della quarta spedizione su un totale di undici spedizioni previste e contemplate dalla notifica generale in questione). Nel caso di una notifica unica, indicare «1/1».

35.

Caselle 3 e 4: riportare le stesse informazioni sul notificatore ( 29 ) e sul destinatario riportate nelle caselle 1 e 2 del documento di notifica.

36.

Casella 5 (cfr. allegato II, parte 2, punto 6): indicare il peso effettivo in tonnellate [1 tonnellata equivale a un megagrammo (Mg) o a 1 000 kg] dei rifiuti. In alcuni paesi terzi può essere accettata l'indicazione del volume in metri cubi (1 metro cubo equivale a 1 000 litri) o in altre unità metriche, quali chilogrammi o litri. Quando vengono utilizzate altre unità di misura, l'unità di misura può essere indicata cancellando contestualmente quella riportata nel modulo. Allegare se possibile copie dei tagliandi della pesa.

37.

Casella 6 (cfr. allegato II, parte 2, punto 2): inserire la data di inizio effettivo della spedizione (cfr. anche le istruzioni riportate nella casella 6 del documento di notifica).

38.

Casella 7 (cfr. allegato II, parte 2, punti 7 e 8): i tipi di imballaggio devono essere indicati utilizzando i codici riportati nell'elenco delle abbreviazioni e quelli allegati al documento di movimento. Se sono necessarie particolari precauzioni di manipolazione, ad esempio quelle indicate dal produttore nelle istruzioni per i dipendenti, nelle istruzioni in materia di salute e sicurezza, comprese quelle per i casi di fuoriuscite, e nelle istruzioni per il trasporto di merci pericolose, è necessario barrare l'apposita casella e inserire le informazioni nell'allegato. Indicare inoltre il numero di colli di cui è costituita la spedizione.

39.

Caselle 8 a), b) e c) (cfr. allegato II, parte 2, punti 3 e 4): Fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l'indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese). Quando alla spedizione partecipano più di tre vettori, al documento di movimento devono essere allegate informazioni su ciascuno di essi. I mezzi e la data di trasporto e la firma devono essere apposti dal vettore o dal rappresentante del vettore che effettua la spedizione. Il notificatore deve trattenere una copia firmata del documento di movimento. Dopo ogni successivo trasferimento della spedizione il nuovo vettore o il suo rappresentante che prende in consegna la spedizione deve conformarsi agli stessi requisiti e firmare il documento. Il vettore precedente deve trattenere una copia firmata del documento.

40.

Casella 9: riprodurre le informazioni indicate nella casella 9 del documento di notifica.

41.

Caselle 10 e 11: riprodurre le informazioni indicate nelle caselle 10 e 11 del documento di notifica. Se chi effettua lo smaltimento o il recupero è il destinatario, indicare nella casella 10: «come alla casella 4». Se le operazioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13 (conformemente agli allegati IIA o IIB della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti), è sufficiente fornire le informazioni sull'impianto che effettua le operazioni riportate nella casella 10. Non è necessario inserire nel documento di movimento informazioni sui successivi impianti che effettuano operazioni del tipo R12/R13 o D13-D15 e del tipo D1-D12 o R1-R11.

42.

Caselle 12, 13 e 14: riprodurre le informazioni indicate nelle caselle 12, 13 e 14 del documento di notifica.

43.

Casella 15 (cfr. allegato II, parte 2, punto 9): al momento della spedizione il notificatore (o l'intermediario o commerciante, qualora agiscano come notificatori) datano e firmano il documento di movimento. In alcuni paesi terzi le autorità competenti di spedizione, o il generatore dei rifiuti conformemente alla convenzione di Basilea, possono datare e firmare il documento di movimento. Conformemente all'articolo 16, lettera c), allegare al documento di movimento copie del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le eventuali condizioni delle autorità competenti interessate. Alcuni paesi terzi potrebbero richiedere che siano allegati gli originali.

44.

Casella 16 (cfr. allegato II, parte 2, punto 5): questa casella può essere utilizzata da qualsiasi persona partecipi alla spedizione (notificatore o autorità competente di spedizione, se del caso, destinatario, qualsiasi autorità competente, vettori) in casi specifici in cui la legislazione nazionale relativa a un aspetto particolare imponga di fornire informazioni più dettagliate (ad esempio informazioni sul porto in cui avviene il passaggio a un'altra modalità di trasporto, numero dei contenitori e relativo numero di identificazione o ulteriori prove o timbri indicanti che la spedizione è stata autorizzata dalle autorità competenti). Indicare, nella casella 16 o in un apposito allegato, le tappe (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e l'itinerario (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.

45.

Casella 17: questa casella deve essere compilata dal destinatario, qualora egli non sia il recuperatore o lo smaltitore (cfr. paragrafo 15) e nel caso in cui il destinatario prenda in consegna i rifiuti dopo l'arrivo della spedizione nel paese di destinazione.

46.

Casella 18: questa casella deve essere compilata dal rappresentante autorizzato dell'impianto di recupero o smaltimento una volta presa in consegna la spedizione di rifiuti. Barrare la casella relativa al tipo di impianto in questione. Per quanto riguarda i quantitativi ricevuti fare riferimento alle istruzioni specifiche della casella 5 (punto 36). Una copia firmata del documento di movimento è consegnata all'ultimo vettore. Se la spedizione viene respinta per una qualche ragione il rappresentante dell'impianto di recupero o smaltimento deve contattare immediatamente le proprie autorità competenti. Conformemente all'articolo 16, lettera d) o, se del caso, 15, lettera c), del presente regolamento e alla decisione OCSE, copie firmate del documento di movimento devono essere inviate entro tre giorni al notificatore e alle autorità competenti dei paesi interessati (fatta eccezione per i paesi OCSE di transito che abbiano comunicato al segretariato dell'OCSE che non desiderano ricevere tali copie). L'originale del documento di movimento è conservato dall'impianto di recupero o smaltimento.

47.

Il ricevimento della spedizione di rifiuti deve essere certificato da ogni impianto che effettua ogni operazione di recupero o smaltimento, inclusa ogni operazione di tipo D13-D15 o R12 o R13. Un impianto che esegua qualsiasi operazione di tipo D13-D15 o R12/R13 o di tipo D1-D12 o R1-11 successivamente a operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13 nello stesso paese non è tuttavia tenuto a certificare il ricevimento della spedizione dall'impianto che ha eseguito le operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13. In questo caso quindi non è necessario utilizzare la casella 18 per la ricevuta finale della spedizione. indicare inoltre il tipo di operazione di recupero o di smaltimento utilizzando i codici R o D degli allegati IIA o IIB della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti e la data approssimativa entro cui saranno completate le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

48.

Casella 19: Questa casella deve essere compilata da chi effettua il recupero o lo smaltimento per certificare il completamento delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti. Conformemente all'articolo 16, lettera e) o, se del caso, 15, lettera d), del presente regolamento e alla decisione OCSE, copie firmate del documento di movimento con la casella 19 compilata devono essere inviate al notificatore e alle autorità competenti di spedizione, transito (non richiesto dalla decisione OCSE) e destinazione non appena possibile e comunque non più tardi di 30 giorni dal completamento delle operazioni di recupero o di smaltimento e di un anno civile dal ricevimento dei rifiuti. Alcuni paesi terzi che non sono paesi membri dell'OCSE potrebbero, tuttavia, richiedere che, conformemente alla convenzione di Basilea, copie firmate del documento con la casella 19 compilata siano inviate al notificatore e alle autorità competenti di spedizione. Nel caso delle operazioni di smaltimento o recupero di tipo D13-D15 o R12 o R13, le informazioni sugli impianti che le effettuano riportate nella casella 10 sono sufficienti e non è necessario indicare nel documento di movimento alcuna altra informazione sugli impianti successivi che effettuano operazioni di tipo R12/R13 o D13-D15 e operazioni di tipo D1-D12 o R1-R11.

49.

Il recupero o lo smaltimento dei rifiuti deve essere certificato da uno qualsiasi degli impianti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento, incluse quelle di tipo D13-D15 o R12 o R13. Pertanto un impianto che effettui una qualsiasi delle operazioni di tipo D13-D15 o R12/R13 o D1-D12 or R1-R11 successivamente a operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13 nello stesso paese non deve utilizzare la casella 19 per certificare il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, in quanto tale casella sarà già stata compilata dall'impianto che ha eseguito le operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13. Le modalità di certificazione del recupero o dello smaltimento in questi casi devono essere verificate da ciascun paese.

50.

Caselle 20, 21 e 22: Le caselle devono essere utilizzate a fini di controllo dagli uffici doganali di confine della Comunità.

▼B




ALLEGATO II

INFORMAZIONI E DOUMENTI CHE CORREDANO LA NOTIFICA

Parte 1   INFORMAZIONI DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI NOTIFICA

1. Numero d'ordine, o altro identificativo accettato del documento di notifica, e numero complessivo di spedizioni previste.

2. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del notificatore e persona da contattare.

3. Se il notificatore non è il produttore: nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del(dei) produttore(i) e persona da contattare.

4. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del(dei) commerciante(i) o intermediario(i) e persona da contattare, qualora sia stato autorizzato dal notificatore a norma dell'articolo 2, punto 15).

5. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione dell'impianto di recupero o smaltimento, persona da contattare, tecnologie utilizzate ed eventualmente indicazione se titolare di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 14.

Se i rifiuti sono destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, devono essere fornite informazioni analoghe riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie, di recupero o smaltimento.

Se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 96/61/CE, è necessario esibire la prova di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

6. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del destinatario e persona da contattare.

7. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del vettore o dei vettori previsti e/o dei loro agenti e persona da contattare.

8. Paese di spedizione e autorità competente interessata.

9. Paesi di transito e autorità competenti interessate.

10. Paese di destinazione e autorità competente interessata.

11. Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto.

12. Data o date previste per l'inizio della spedizione/delle spedizioni.

13. Mezzi di trasporto previsti.

14. Tappe previste (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario previsto (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.

15. Prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).

16. Denominazione dei rifiuti nella lista pertinente, fonte/fonti, descrizione, composizione ed eventuali caratteristiche pericolose. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l'inventario dettagliato dei rifiuti.

17. Quantitativo minimo e massimo stimati.

18. Tipo di imballaggio previsto.

19. Designazione dell'operazione/delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati II A e II B della direttiva 2006/12/CE.

20. Se i rifiuti sono destinati al recupero:

a) il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;

b) volume dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;

c) valore presunto del materiale recuperato;

d) costo del recupero e costo dello smaltimento della frazione non recuperabile.

21. Prova dell'esistenza di un'assicurazione della responsabilità civile (ad esempio dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).

22. Prova di un contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il notificatore e il destinatario in relazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, che è stato stipulato ed è efficace all'atto della notifica come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 4), e dall'articolo 5.

23. Una copia del contratto o prova dell'esistenza (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) del contratto tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante, qualora l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore.

24. Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, dichiarazione che ne certifichi l'esistenza), al momento della notifica o, qualora l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente lo consenta, al più tardi nel momento in cui ha inizio la spedizione, come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 5), e dall'articolo 6.

25. Dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete ed esatte.

26. Qualora il notificatore non sia il produttore ai sensi dell'articolo 2, punto 15, lettera a), punto i), il notificatore fa in modo che anche il produttore o una delle persone indicate all'articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), se possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A.

Parte 2   INFORMAZIONI DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI MOVIMENTO

Fornire tutte le informazioni elencate alla parte 1, aggiornate conformemente ai punti indicati di seguito, e le altre informazioni aggiuntive specificate.

1. Numero d'ordine e numero complessivo di spedizioni.

2. Data di inizio della spedizione.

3. Mezzo di trasporto.

4. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del vettore/dei vettori.

5. Tappe (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.

6. Quantitativi.

7. Tipo di imballaggio.

8. Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore/dai vettori.

9. Dichiarazione del notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati. La dichiarazione dev'essere firmata dal notificatore.

10. Firme prescritte in caso di trasferimento della custodia dei rifiuti.

Parte 3   INFORMAZIONI E DOCUMENTI AGGIUNTIVI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI

1. Tipo e durata dell'autorizzazione di esercizio di cui è titolare l'impianto di recupero o smaltimento.

2. Copia dell'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 96/61/CE.

3. Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.

4. Le distanze di trasporto tra il notificatore e l'impianto, compresi eventuali itinerari alternativi, anche in caso di circostanze impreviste e, in caso di trasporto intermodale, i luoghi in cui avverrà il trasbordo.

5. Informazioni sui costi del trasporto tra il notificatore e l'impianto.

6. Copia della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti.

7. Analisi chimica della composizione dei rifiuti.

8. Descrizione del processo di produzione dei rifiuti.

9. Descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti.

10. Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente o copia di detti documenti.

11. Informazioni sul calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6.

12. Copia dei contratti di cui alla parte 1, punti 22 e 23.

13. Copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile.

14. Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale.




ALLEGATO III

ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18

(«ELENCO VERDE») ( 30 )

Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:

a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE; o

b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

Parte I

I rifiuti di seguito indicati sono soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18:

rifiuti elencati nell'allegato IX della convenzione di Basilea ( 31 ).

▼M6

Ai fini del presente regolamento:

a) tutti i riferimenti all’elenco A dell’allegato IX della convenzione di Basilea si intendono fatti all’allegato IV del presente regolamento;

b) alla voce B1020 della convenzione di Basilea i termini «alla rinfusa e in forma finita» comprendono tutte le forme di rifiuti metallici non disperdibili ( 32 ) ivi elencate;

c) la voce B1030 della convenzione di Basilea va letta come «Residui contenenti metalli refrattari»;

d) la parte della voce B1100 della convenzione di Basilea che fa riferimento a «scorie derivanti dalla lavorazione del rame», ecc., non si applica e si applica invece la voce OCSE GB040 della parte II;

e) la voce B1110 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece le voci OCSE GC010 e GC020 della parte II;

f) la voce B2050 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce OCSE GG040 della parte II;

g) il riferimento, nella voce B3010 della convenzione di Basilea, ai rifiuti di polimeri fluorurati si intende comprensivo dei polimeri e dei copolimeri di tetrafluoroetilene (PTFE).

▼B

Parte II

I rifiuti di seguito indicati sono parimenti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18.

Rifiuti contenenti metalli provenienti dalla fusione e raffinazione di metalli

▼C3



GB040

7112

262030

262090

Scorie derivanti dal trattamento dei metalli preziosi e del rame, destinate a ulteriori raffinazioni

▼B

Altri rifiuti contenenti metalli



GC010

 

Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe

GC020

 

Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi

GC030

ex 890800

Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro funzionamento che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi

GC050

 

Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (per esempio ossido di alluminio, zeoliti)

Rifiuti di vetro in forma non dispersibile



GE020

ex 7001

ex 701939

Rifiuti di fibre di vetro

Rifiuti ceramici in forma non dispersibile



GF010

 

Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l'uso)

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici



GG030

ex 2621

Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone

GG040

ex 2621

Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone

Rifiuti solidi in plastica



GH013

391530

ex 390410 -40

Polimeri di cloruro di vinile

Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio



GN010

ex 050200

Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli

GN020

ex 050300

Rifiuti di crine, in strati o no, con o senza materiale di supporto

GN030

ex 050590

Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con piume o piumino, rifiuti di piume e parti di piume (anche raffilate) e piumino, grezzi o soltanto puliti, disinfettati o trattati, a fini di conservazione

▼M4




ALLEGATO III A

MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

1. Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, le miscele non possono essere assoggettate agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, qualora siano contaminate da altri materiali in misura tale che:

a) aumentino i rischi associati ai rifiuti in misura sufficiente a renderle assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE; o

b) non sia possibile effettuare il recupero dei rifiuti in modo ecologicamente corretto.

▼M7

2. Le miscele di rifiuti indicate di seguito sono ricomprese nel presente allegato:

a) miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1050 della convenzione di Basilea;

b) miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1070 della convenzione di Basilea;

c) miscele di rifiuti classificati alle voci B3040 e B3080 della convenzione di Basilea;

d) miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alla voce B1100 della convenzione di Basilea limitatamente a matte di galvanizzazione, scorie contenenti zinco, schiumature di alluminio (o schiume) escluse le scorie saline e i rifiuti dei rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame;

e) miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alle voci B1070 e B1100 della convenzione di Basilea, limitatamente ai rifiuti di rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame.

Le voci di cui alle lettere d) ed e) non si applicano alle esportazioni verso paesi non soggetti alla decisione OCSE.

▼M7

3. Le miscele di rifiuti indicate di seguito classificate nei trattini o sottotrattini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato:

a) miscele di rifiuti classificati alla voce B1010 della convenzione di Basilea;

b) miscele di rifiuti classificati alla voce B2010 della convenzione di Basilea;

c) miscele di rifiuti classificati alla voce B2030 della convenzione di Basilea;

d) miscele di rifiuti classificati alla voce B3010 della convenzione di Basilea ed elencati come «Rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati»;

e) miscele di rifiuti classificati alla voce B3010 della convenzione di Basilea ed elencati come «Rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione»;

f) miscele di rifiuti classificati alla voce B3010 della convenzione di Basilea ed elencati come «Perfluoro alcossi alcano»;

g) miscele di rifiuti classificati alla voce B3020 della convenzione di Basilea limitatamente a carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati, altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata o carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe);

h) miscele di rifiuti classificati alla voce B3030 della convenzione di Basilea;

i) miscele di rifiuti classificati alla voce B3040 della convenzione di Basilea;

j) miscele di rifiuti classificati alla voce B3050 della convenzione di Basilea.

▼M8




ALLEGATO III B

RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI IN ATTESA DELL’INCLUSIONE NEI PERTINENTI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE DI BASILEA O DELLA DECISIONE OCSE DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PARAGRAFO 1, LETTERA b)

1. Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:

a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 33 ); oppure

b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

2. I rifiuti indicati di seguito sono inseriti nel presente allegato:

BEU04

Imballaggi compositi costituiti principalmente di carta e in misura minore di plastica, non contenenti residui e non contemplati dalla voce B3020 della convenzione di Basilea

BEU05

Rifiuti puliti biodegradabili provenienti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, giardini, parchi e cimiteri

3. Le spedizioni dei rifiuti di cui al presente allegato non pregiudicano le disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio ( 34 ), ivi comprese le misure adottate in conformità all’articolo 16, paragrafo 3.

▼B




ALLEGATO IV

ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA») ( 35 )

Parte I

I seguenti rifiuti sono soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte:

rifiuti elencati negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea ( 36 ).

Ai fini del presente regolamento:

a) tutti i riferimenti all'elenco B dell'allegato VIII della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato III del presente regolamento;

b) alla voce A1010 della convenzione di Basilea, i termini «esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B (allegato IX)» fanno riferimento tanto alla voce B1020 della convenzione di Basilea quanto alla nota relativa alla voce B1020 dell'allegato III del presente regolamento, parte I, lettera b);

c) le voci A1180 e A2060 della convenzione di Basilea non si applicano e si applicano invece, se del caso, le voci OCSE GC010, GC020 e GG040 dell'allegato III, parte II;

d) la voce A4050 della convenzione di Basilea comprende i residui dei rivestimenti di vasche per l'elettrolisi dell'alluminio, poiché contengono cianuri inorganici che rientrano nella voce Y33. Se i cianuri sono stati distrutti, i relativi prodotti esauriti sono assegnati alla voce AB120 della parte II, poiché contengono composti inorganici fluorurati, ad esclusione del fluoruro di calcio, rientranti nella voce Y32.

Parte II

I seguenti rifiuti sono parimenti soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte:

Rifiuti contenenti metalli



▼M6

AA010

261900

Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall’industria del ferro e dell’acciaio (1)

▼B

AA060

262050

Ceneri e residui di vanadio (1)

AA190

810420 ex 810430

Rifiuti e rottami di magnesio infiammabili, piroforici o che emettono, a contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

(1)   Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici



AB030

 

Rifiuti di sistemi non a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale dei metalli

AB070

 

Sabbie usate in operazioni di fonderia

AB120

ex 281290 ex 3824

Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove

AB130

 

Sabbia usata per limatura

AB150

ex 382490

Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici



AC060

ex 381900

Fluidi idraulici

AC070

ex 381900

Fluidi per freni

AC080

ex 382000

Fluidi antigelo

AC150

 

Clorofluorocarburi

AC160

 

Idrocarburi alogenati (halon)

AC170

ex 440310

Rifiuti di legno o di sughero trattati

AC250

 

Tensioattivi

AC260

ex 3101

Feci e letame liquido da porcilaia

AC270

 

Fanghi di depurazione

Rifiuti che possono contenere composti inorganici od organici



AD090

ex 382490

Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove

AD100

 

Rifiuti di sistemi non a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche

AD120

ex 391400 ex 3915

Resine a scambio ionico

AD150

 

Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (per esempio biofiltri usati)

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici



RB020

ex 6815

Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto




ALLEGATO IV A

RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III, MA SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3)




ALLEGATO V

RIFIUTI SOGGETTI AL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36

Introduzione

1. Il presente allegato si applica fatte salve le direttive 91/689/CEE e 2006/12/CE.

2. Il presente allegato si compone di tre parti, le parti 2 e 3 si applicano solo quando non si applica la parte 1. Di conseguenza, per stabilire se un determinato rifiuto è elencato nel presente allegato, occorre per prima cosa verificare se il rifiuto in questione figura nella parte 1 del presente allegato e, qualora non sia così, se sia elencato nella parte 2 e, se la ricerca ha dato esito negativo, nella parte 3.

La parte 1 è divisa in due sezioni: l'elenco A, relativo ai rifiuti classificati come pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1), lettera a), della convenzione di Basilea e, pertanto, soggetti al divieto di esportazione, e l'elenco B, relativo ai rifiuti non contemplati all'articolo 1, paragrafo 1), lettera a), della convenzione di Basilea e, pertanto, non soggetti al divieto di esportazione.

Quindi, se un rifiuto figura nella parte 1, occorre accertare se è inserito nell'elenco A o nell'elenco B. Solo qualora un rifiuto non figuri né nell'elenco A né nell'elenco B della parte 1, occorre accertare se figura tra i rifiuti pericolosi della parte 2 (ossia i tipi di rifiuti contrassegnati da asterisco) o della parte 3, nel qual caso è soggetto al divieto di esportazione.

3. I rifiuti inseriti nell'elenco B della parte 1 o che figurano tra i rifiuti non pericolosi della parte 2 (ossia i rifiuti non contrassegnati da un asterisco) sono soggetti al divieto di esportazione se sono contaminati da altri materiali in misura tale da:

a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE; o

b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

Parte 1 ( 37 )

Elenco A (allegato VIII della convenzione di Basilea)

A1   RIFIUTI DI METALLI O CONTENENTI METALLI

A1010 Rifiuti di metallo e rifiuti che consistono di leghe di uno dei seguenti elementi:

 antimonio

 arsenico

 berillio

 cadmio

 piombo

 mercurio

 selenio

 tellurio

 tallio

esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B

A1020 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti (esclusi i rifiuti di metallo in forma massiccia) uno dei seguenti elementi:

 antimonio; composti dell’antimonio

 berillio; composti del berillio

 cadmio; composti del cadmio

 piombo; composti del piombo

 selenio; composti del selenio

 tellurio; composti del tellurio

A1030 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno dei seguenti elementi:

 arsenico; composti dell’arsenico

 mercurio; composti del mercurio

 tallio; composti del tallio

A1040 Rifiuti che hanno come componenti uno dei seguenti elementi:

 metalli carbonilici

 composti esavalenti del cromo

A1050 Fanghi da galvanizzazione

A1060 Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli

A1070 Residui di liscivazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iarosite, ematite, ecc.

A1080 Residui di zinco non riportati nell'elenco B, contenenti piombo e cadmio in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III

A1090 Ceneri prodotte dall'incenerimento di cavi isolati di rame

A1100 Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame

A1110 Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettroraffinazione e estrazione per via elettrolitica del rame

A1120 Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettroraffinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame

A1130 Reattivi d'attacco chimico esausti contenenti rame disciolto

A1140 Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame

A1150 Ceneri di metalli preziosi prodotte dall'incenerimento di circuiti stampati non inclusi nell'elenco B ( 38 )

A1160 Batterie piombo/acido in pezzi o rottami

A1170 Batterie non oggetto di raccolta differenziata, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell'elenco B. Batterie non incluse nell'elenco B che contengono sostanze di cui all'allegato I in quantità tale da renderle pericolose

A1180 Rifiuti di dispositivi elettrici o elettronici o rottami ( 39 ) che contengono elementi quali accumulatori ed altre batterie incluse nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato e condensatori di PCB, o contaminati da elementi riportati nell'allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) in misura tale da acquisire una delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B1110) ( 40 )

A1190 Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche contenenti o contaminate con catrame di carbone, PCB ( 41 ), piombo, cadmio, altri composti organoalogenati o altri costituenti dell'allegato I in una misura tale da presentare le caratteristiche dell'allegato III

A2   RIFIUTI CONTENENTI PREVALENTEMENTE COMPOSTI INORGANICI, CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI E COMPOSTI ORGANICI

A2010 Vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato

A2020 Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A2030 Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A2040 Gesso proveniente da processi dell'industria chimica, quando contiene componenti elencati nell'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2080)

A2050 Rifiuti di amianto (polveri e fibre)

A2060 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2050)

A3   RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O COMPOSTI INORGANICI

A3010 Rifiuti dalla produzione o lavorazione di coke e bitume di petrolio

A3020 Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria

A3030 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo

A3040 Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore)

A3050 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4020)

A3060 Rifiuti di nitrocellulosa

A3070 Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi

A3080 Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell'elenco B

A3090 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3100)

A3100 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3090)

A3110 Rifiuti della slanatura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3110)

A3120 Fluff — frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione

A3130 Rifiuti di composti organici del fosforo

A3140 Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A3150 Rifiuti di solventi organici alogenati

A3160 Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici

A3170 Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)

A3180 Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti in o contaminati da: policlorodifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), policlorato naftalene (PCN) o polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibromurato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg ( 42 )

A3190 Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici

▼C3

A3200 Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, contenenti catrame (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B2130)

▼B

A4   RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI

A4010 Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati sull'elenco B

A4020 Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoiatriche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell'ambito di progetti di ricerca

A4030 Rifiuti derivanti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di antiparassitari e diserbanti che sono fuori specifica, scaduti ( 43 ) o non più idonei alla loro funzione originaria

A4040 Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno ( 44 )

A4050 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:

 cianuri inorganici, eccetto i residui di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici

 cianuri organici

A4060 Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua

A4070 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici esclusi quelli riportati nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4010)

A4080 Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati nell'elenco B)

A4090 Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2120)

A4100 Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell'elenco B

A4110 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:

 qualsiasi prodotto della famiglia dei policlorodibenzofurani

▼C4

 qualsiasi prodotto della famiglia delle policloro-p-dibenzodiossine

▼B

A4120 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da perossidi

A4130 Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III

A4140 Rifiuti che consistono in o contengono sostanze chimiche fuori specifica o scadute (43) , corrispondenti alle categorie riportate nell'allegato I e aventi le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III

A4150 Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell'uomo e/o sull'ambiente

A4160 Carbone attivo esausto non riportato nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2060)

Elenco B (allegato IX della convenzione di Basilea)

B1   RIFIUTI DI METALLI O CONTENENTI METALLI

B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:

 metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

 rottami di ferro e acciaio

 rottami di rame

 rottami di nichel

 rottami di alluminio

 rottami di zinco

 rottami di stagno

 rottami di tungsteno

 rottami di molibdeno

 rottami di tantalio

 rottami di magnesio

 rottami di cobalto

 rottami di bismuto

 rottami di titanio

 rottami di zirconio

 rottami di manganese

 rottami di germanio

 rottami di vanadio

 rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

 rottami di torio

 rottami delle terre rare

 rottami di cromo

B1020 Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe, alla rinfusa e in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette, ecc.):

 rottami di antimonio

 rottami di berillio

 rottami di cadmio

 rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

 rottami di selenio

 rottami di tellurio

B1030 Metalli refrattari contenenti residui

B1031 Rifiuti di molibdeno, tungsteno, titanio, tantalio, niobio e renio e delle loro leghe sotto forma metallica dispersibile (polvere metallica), esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco A, alla voce A1050 Fanghi da galvanizzazione.

B1040 Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi

B1050 Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III ( 45 )

B1060 Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compresa

B1070 Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III

▼C4

B1080 Ceneri e residui di zinco, compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III ( 46 )

▼B

B1090 Rifiuti di batterie conformi a una specifica, escluse quelle costruite con piombo, cadmio o mercurio

B1100 Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e dalla raffinazione di metalli:

 zinco commerciale solido

 schiumature e scorie di zinco:

 

 scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

 scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

 scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

 scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

 schiumature da fonderia di zinco

 schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

 scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III

 rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

 scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

 tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

B1110 Assemblaggi elettrici ed elettronici

 rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe

 rifiuti o rottami di assemblaggi elettrici o elettronici ( 47 ) (comprese le piastre di circuiti stampati) che non contengono componenti quali accumulatori e altre batterie riportate nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato e condensatori di PCB, o non contaminati da sostanze di cui allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) o da cui tali sostanze sono state eliminate in misura tale che essi non presentano alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1180)

 assemblaggi elettrici ed elettronici (compresi i circuiti stampati, i componenti elettronici e i cavi) destinati al riutilizzo ( 48 ) diretto e non al riciclaggio o all'eliminazione definitiva ( 49 )

B1115 Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche, non comprese nella voce A1190 dell'elenco A, escluse quelle destinate alle operazioni dell'allegato IV A o ad ogni altra operazione di eliminazione che comprenda, in qualsiasi fase, processi termici incontrollati, come l'incenerimento all'aperto

B1120 Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno dei seguenti elementi:



metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A:

scandio

vanadio

manganese

cobalto

rame

ittrio

niobio

afnio

tungsteno

titanio

cromo

ferro

nichel

zinco

zirconio

molibdeno

tantalio

renio

lantanidi (metalli delle terre rare):

lantanio

praseodimio

samario

gadolinio

disprosio

erbio

itterbio

cerio

neodimio

europio

terbio

olmio

tulio

lutezio

B1130 Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi

B1140 Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici

B1150 Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma dispersibile, non liquida, con imballaggio ed etichettatura appropriati

B1160 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di circuiti stampati (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1150)

B1170 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di pellicole fotografiche

B1180 Rifiuti di pellicole fotografiche contenenti alogenuri di argento e argento metallico

B1190 Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico

B1200 Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio

B1210 Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di TiO2 e vanadio

B1220 Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate secondo specifiche industriali (ad esempio DIN 4301), destinate principalmente alla costruzione

B1230 Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio

B1240 Scaglie di laminazione dell'ossido di rame

B1250 Rifiuti di autoveicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi

B2   RIFIUTI CONTENENTI PREVALENTEMENTE COMPOSTI INORGANICI, CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI E COMPOSTI ORGANICI

B2010 Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile:

 rifiuti di grafite naturale

 rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura o in altro modo

 rifiuti di mica

 rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite

 rifiuti di feldspato

 rifiuti di spatofluoro

 rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia

B2020 Rifiuti di vetro in forma non dispersibile:

 vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato

B2030 Rifiuti ceramici in forma non dispersibile:

 rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

 fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove

B2040 Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici:

 solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

 rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

 scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazione abrasive

 zolfo in forma solida

 calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

 cloruri di sodio, calcio e potassio

 carborundum (carburo di silicio)

 rottami di calcestruzzo

 rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

B2050 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2060)

B2060 Carbone attivo esausto non contenente nessun costituente di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ad esempio carbone derivante dal trattamento dell'acqua potabile, dai processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4160)

B2070 Fanghi di fluoruro di calcio

B2080 Rifiuti di gesso proveniente dai processi dell'industria chimica non inclusi nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2040)

B2090 Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke di petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali (ad eccezione dei residui anodici derivanti dall'elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall'industria metallurgica

B2100 Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione

B2110 Residui di bauxite («fango rosso») (pH moderato inferiore a 11,5 )

B2120 Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11,5 , non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4090)

B2130 Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame ( 50 ) (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3200)

B3   RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O COMPOSTI INORGANICI

B3010 Rifiuti solidi di plastica

I seguenti materiali di plastica o misto plastica, purché non siano mescolati con altri rifiuti e siano preparati conformemente a una specifica:

 rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati, comprendenti (ma non limitati a) ( 51 ):

 

 etilene

 stirolo

 polipropilene

 tereftalato di polietilene

 acrilonitrile

 butadiene

 resine acetaliche

 poliammidi

 tereftalato di polibutilene

 policarbonati

 polieteri

 solfuri di polifenilene

 polimeri acrilici

 alcani C10-C13 (plastificante)

 poliuretano (non contenente CFC)

 polisilossano

 polimetilacrilato

 alcool polivinilico

 butirrale di polivinile

 acetato polivinilico

 rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:

 

 resine ureiche

 resine formofenoliche

 resine melammine formaldeidi

 resine epossidiche

 resine alchiliche

 poliammidi

 i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati ( 52 ):

 

 perfluoroetilene/propilene (FEP)

 perfluoro alcossi alcano

 

 tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

 tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

 fluoruro di polivinile (PVF)

 polifluoruro di vinilidene (PVDF)

B3020 Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta

I seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

 carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

 altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

 carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

 altri, includendo ma non limitatamente a:

 

1) cartoni laminati

2) residui non selezionati

▼M12

B3026 I seguenti rifiuti ottenuti dal pretrattamento di imballaggi compositi per liquidi, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III:

 frazione di plastica non separabile

 frazione di plastica-alluminio non separabile

B3027 Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette.

▼B

B3030 Rifiuti tessili

I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

 cascami di seta (compresi bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):

 

 non cardati né pettinati

 altri

 cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati

 

 pettinacce di lana o di peli fini di animali

 altri cascami di lana o di peli fini di animali

 cascami di peli grossolani di animali

 cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)

 

 cascami di filatura (compresi i cascami di fili)

 sfilacciati

 altri

 stoppe e cascami di lino

 stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

 stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

 stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave

 stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco

 stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)

 stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove

 cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte:

 

 fibre sintetiche

 fibre artificiali

 indumenti ed altri articoli tessili usurati

 residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

 

 selezionati

 altri

B3035 Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti

B3040 Rifiuti di gomma

I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti:

 rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)

 altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove)

B3050 Rifiuti di legno e sughero non trattati:

 rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari

 rifiuti di sughero, frantumato, granulato o macinato

B3060 Rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:

 fecce di vino

 rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove

  ►C4  degras; residui provenienti ◄ dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

 rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

 rifiuti di pesce

 gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao

 altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

B3065 Rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica di cui all'allegato III

B3070 I seguenti rifiuti:

 rifiuti di capelli umani

 rifiuti di paglia

 micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali

B3080 Rifiuti, trucioli e residui di gomma

B3090 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3100)

B3100 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3090)

B3110 Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3110)

B3120 Rifiuti di coloranti alimentari

B3130 Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici incapaci di formare perossidi

B3140 Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all'allegato IV A

B4   RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI

B4010 Rifiuti che consistono principalmente di idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4070)

B4020 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, lattice, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell'elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ►C4  ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di caseina, amido, destrina, eteri di cellulosa, ◄ alcol polivinilici (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3050)

B4030 Macchine fotografiche monouso, con batterie non incluse nell'elenco A

▼M13



Parte 2

Rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE (1)

01

RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 01

rifiuti da estrazione di minerali

01 01 01

rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02

rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04 *

sterili che possono generare acido, prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05 *

altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06

sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07 *

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08

polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09

fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10

01 03 10 *

fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

01 04

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07 *

rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09

scarti di sabbia e argilla

01 04 10

polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11

rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12

sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13

rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

01 05

fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04

fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05 *

fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio

01 05 06 *

fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

02

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI

02 01

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca

02 01 01

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02

scarti di tessuti animali

02 01 03

scarti di tessuti vegetali

02 01 04

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07

rifiuti derivanti dalla silvicoltura

02 01 08 *

rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09

rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10

rifiuti metallici

02 01 99

rifiuti non altrimenti specificati

02 02

rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02

scarti di tessuti animali

02 02 03

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 03

rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01

fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione

02 03 02

rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03

rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 04

rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01

terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02

carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 05

rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 06

rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02

rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti

02 06 03

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 07

rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02

rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03

rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

03

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01

rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01

scarti di corteccia e sughero

03 01 04 *

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 01 05

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

03 02

rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01 *

preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02 *

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03 *

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

03 02 04 *

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 02 05 *

altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

03 02 99

prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati

03 03

rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01

scarti di corteccia e legno

03 03 02

fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05

fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07

scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08

scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 09

fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10

scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

04

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, E DELL'INDUSTRIA TESSILE

04 01

rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01

carniccio e frammenti di calce

04 01 02

rifiuti di calcinazione

04 01 03 *

bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

04 01 04

liquido di concia contenente cromo

04 01 05

liquido di concia non contenente cromo

04 01 06

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08

rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09

rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

04 02

rifiuti dell'industria tessile

04 02 09

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10

materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)

04 02 14 *

rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

04 02 15

rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 16 *

tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose

04 02 17

tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 19 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 20

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21

rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22

rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

05

RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

05 01

rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02 *

fanghi da processi di dissalazione

05 01 03 *

morchie da fondi di serbatoi

05 01 04 *

fanghi di alchili acidi

05 01 05 *

perdite di olio

05 01 06 *

fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07 *

catrami acidi

05 01 08 *

altri catrami

05 01 09 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 11 *

rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi

05 01 12 *

acidi contenenti oli

05 01 13

fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 15 *

filtri di argilla esauriti

05 01 16

rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17

Bitume

05 01 99

rifiuti non altrimenti specificati

05 06

rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01 *

catrami acidi

05 06 03 *

altri catrami

05 06 04

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

05 07

rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

05 07 01 *

rifiuti contenenti mercurio

05 07 02

rifiuti contenenti zolfo

05 07 99

rifiuti non altrimenti specificati

06

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 01

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

06 01 01 *

acido solforico e acido solforoso

06 01 02 *

acido cloridrico

06 01 03 *

acido fluoridrico

06 01 04 *

acido fosforico e fosforoso

06 01 05 *

acido nitrico e acido nitroso

06 01 06 *

altri acidi

06 01 99

rifiuti non altrimenti specificati

06 02

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

06 02 01 *

idrossido di calcio

06 02 03 *

idrossido di ammonio

06 02 04 *

idrossido di sodio e di potassio

06 02 05 *

altre basi

06 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11 *

sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13 *

sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14

sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 15 *

ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16

ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 04

rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 03 *

rifiuti contenenti arsenico

06 04 04 *

rifiuti contenenti mercurio

06 04 05 *

rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 05

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

06 05 02 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 03

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

06 06 02 *

rifiuti contenenti solfuri pericolosi

06 06 03

rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 06 99

rifiuti non altrimenti specificati

06 07

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

06 07 01 *

rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

06 07 02 *

carbone attivato dalla produzione di cloro

06 07 03 *

fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

06 07 04 *

soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto

06 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 08

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati

06 08 02 *

rifiuti contenenti clorosilani pericolosi

06 08 99

rifiuti non altrimenti specificati

06 09

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02

scorie contenenti fosforo

06 09 03 *

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

06 09 04

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99

rifiuti non altrimenti specificati

06 10

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti

06 10 02 *

rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99

rifiuti non altrimenti specificati

06 11

rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

06 11 01

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 13

rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 01 *

prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

06 13 02 *

carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02 )

06 13 03

nerofumo

06 13 04 *

rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto

06 13 05 *

Fuliggine

06 13 99

rifiuti non specificati altrimenti

07

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 01

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01 *

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 01 03 *

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 01 04 *

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 01 07 *

fondi e residui di reazione, alogenati

07 01 08 *

altri fondi e residui di reazione

07 01 09 *

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 01 10 *

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 01 11 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 01 99

rifiuti non altrimenti specificati

07 02

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 01 *

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 02 03 *

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 02 04 *

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 02 07 *

fondi e residui di reazione, alogenati

07 02 08 *

altri fondi e residui di reazione

07 02 09 *

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 02 10 *

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 11 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 02 13

rifiuti plastici

07 02 14 *

rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

07 02 15

rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce07 02 14

07 02 16 *

rifiuti contenenti siliconi pericolosi

07 02 17

rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

07 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 )

07 03 01 *

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 03 03 *

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 03 04 *

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 03 07 *

fondi e residui di reazione, alogenati

07 03 08 *

altri fondi e residui di reazione

07 03 09 *

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 03 10 *

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 03 11 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 03 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 04

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09 ), agenti conservativi del legno (tranne 03 02 ) ed altri biocidi, organici

07 04 01 *

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 04 03 *

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 04 04 *

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 04 07 *

fondi e residui di reazione, alogenati

07 04 08 *

altri fondi e residui di reazione

07 04 09 *

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 04 10 *

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 04 11 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 04 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 04 13 *

rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 05

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 01 *

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 05 03 *

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 05 04 *

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 05 07 *

fondi e residui di reazione, alogenati

07 05 08 *

altri fondi e residui di reazione

07 05 09 *

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 05 10 *

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 05 11 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 05 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 05 13 *

rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 05 14

rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

07 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 06

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 01 *

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 06 03 *

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 06 04 *

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 06 07 *

fondi e residui di reazione, alogenati

07 06 08 *

altri fondi e residui di reazione

07 06 09 *

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 06 10 *

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose

07 06 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 07

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 01 *

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 07 03 *

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 07 04 *

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 07 07 *

residui di distillazione e residui di reazione, alogenati

07 07 08 *

altri residui di distillazione e residui di reazione

07 07 09 *

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 07 10 *

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 11 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

08

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici

08 01 11 *

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 12

pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 13 *

fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14

fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 15 *

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 17 *

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 19 *

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 21 *

residui di pittura o di sverniciatori

08 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 02

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01

polveri di scarti di rivestimenti

08 02 02

fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03

sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 07

fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08

rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 12 *

scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 13

scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 14 *

fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 15

fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 16 *

residui di soluzioni per incisione

08 03 17 *

toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 19 *

oli disperdenti

08 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 04

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)

08 04 09 *

adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10

adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 11 *

fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 12

fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 13 *

fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14

fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15 *

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17 *

olio di resina

08 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 05

rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01 *

isocianati di scarto

09

RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01

rifiuti dell'industria fotografica

09 01 01 *

soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa

09 01 02 *

soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03 *

soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 04 *

soluzioni di fissaggio

09 01 05 *

soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore

09 01 06 *

rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

09 01 07

pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08

pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10

macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 11 *

macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01 , 16 06 02 o 16 06 03

09 01 12

macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

09 01 13 *

rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

09 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

10

RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

10 01

rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (tranne 19 )

10 01 01

ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04 )

10 01 02

ceneri leggere di carbone

10 01 03

ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 04 *

ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 05

rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 07

rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 09 *

acido solforico

10 01 13 *

ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile

10 01 14 *

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 15

ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14

10 01 16 *

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 17

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 18 *

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 01 19

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05 , 10 01 07 e 10 01 18

10 01 20 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 01 21

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 22 *

fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose

10 01 23

fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 24

sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25

rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

10 01 26

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 02

rifiuti dell'industria siderurgica

10 02 01

rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02

scorie non trattate

10 02 07 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 08

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10

scaglie di laminazione

10 02 11 *

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 02 12

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 13 *

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 14

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15

altri fanghi e residui di filtrazione

10 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 03

rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 02

frammenti di anodi

10 03 04 *

scorie della produzione primaria

10 03 05

rifiuti di allumina

10 03 08 *

scorie saline della produzione secondaria

10 03 09 *

scorie nere della produzione secondaria

10 03 15 *

schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 03 16

scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 17 *

rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi

10 03 18

rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

10 03 19 *

polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 03 20

polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

10 03 21 *

altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 22

altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21

10 03 23 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 24

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 25 *

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 26

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 03 27 *

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 03 28

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

10 03 29 *

rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 03 30

rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

10 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 04

rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 *

scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02 *

scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 03 *

arsenato di calcio

10 04 04 *

polveri di gas di combustione

10 04 05 *

altre polveri e particolato

10 04 06 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 07 *

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 09 *

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 04 10

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 05

rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 03 *

polveri di gas di combustione

10 05 04

altre polveri e particolato

10 05 05 *

rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 05 06 *

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 08 *

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 05 09

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 05 10 *

scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 05 11

scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 06

rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 02

scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 03 *

polveri di gas di combustione

10 06 04

altre polveri e particolato

10 06 06 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 07 *

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 09 *

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 06 10

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

10 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 07

rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02

scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 03

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04

altre polveri e particolato

10 07 05

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 07 *

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 07 08

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

10 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 08

rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 04

particolato e polveri

10 08 08 *

scorie saline della produzione primaria e secondaria

10 08 09

altre scorie

10 08 10 *

scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 08 11

scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 12 *

rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi

10 08 13

rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14

frammenti di anodi

10 08 15 *

polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 08 16

polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 17 *

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose

10 08 18

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 19 *

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 08 20

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 08 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 09

rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03

scorie di fusione

10 09 05 *

forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 06

forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 07 *

forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 08

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 09 *

polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09 10

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 11 *

altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 09 12

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 13 *

scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 09 14

scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 09 15 *

scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 09 16

scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 09 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 10

rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03

scorie di fusione

10 10 05 *

forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 06

forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 07 *

forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 08

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 09 *

polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 10 10

polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 11 *

altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 12

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 13 *

scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 10 14

scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 15 *

scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 10 16

scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10 10 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 11

rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03

scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05

particolato e polveri

10 11 09 *

residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

10 11 10

residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 11 *

rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)

10 11 12

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 13 *

fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose

10 11 14

fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 11 15 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 16

rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 17 *

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 18

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 19 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 11 20

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 11 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 12

rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01

residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico

10 12 03

polveri e particolato

10 12 05

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06

stampi di scarto

10 12 08

scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 09 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 10

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 11 *

rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

10 12 12

rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 12 13

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 12 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 13

rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 01

residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico

10 13 04

rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

10 13 06

particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13 )

10 13 07

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 09 *

rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto

10 13 10

rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11

rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 12 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 13

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14

rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 14

rifiuti prodotti dai forni crematori

10 14 01 *

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11

RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

11 01

rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 05 *

acidi di decappaggio

11 01 06 *

acidi non specificati altrimenti

11 01 07 *

basi di decappaggio

11 01 08 *

fanghi di fosfatazione

11 01 09 *

fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 01 10

fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 11 *

soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose

11 01 12

soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11

11 01 13 *

rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14

rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 01 15 *

eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 16 *

resine a scambio ionico saturate o esaurite

11 01 98 *

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

11 02

rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 02 *

rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)

11 02 03

rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 05 *

rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06

rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 07 *

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

11 03

rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

11 03 01 *

rifiuti contenenti cianuro

11 03 02 *

altri rifiuti

11 05

rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01

zinco solido

11 05 02

ceneri di zinco

11 05 03 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

11 05 04 *

fondente esaurito

11 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

12

RIFIUTI PRODOTTI DALLA SAGOMATURA E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01

rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 01

limatura e trucioli di metalli ferrosi

12 01 02

polveri e particolato di metalli ferrosi

12 01 03

limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi

12 01 04

polveri e particolato di metalli non ferrosi

12 01 05

limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 06 *

oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07 *

oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08 *

emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09 *

emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10 *

oli sintetici per macchinari

12 01 12 *

cere e grassi esauriti

12 01 13

rifiuti di saldatura

12 01 14 *

fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 15

fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 16 *

residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose

12 01 17

residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16

12 01 18 *

fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli

12 01 19 *

oli per macchinari, facilmente biodegradabili

12 01 20 *

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12 01 21

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

12 03

rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e a vapore (tranne 11 )

12 03 01 *

soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02 *

rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13

OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05 , 12 E 19 )

13 01

scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 01 *

oli per circuiti idraulici contenenti PCB

13 01 04 *

emulsioni clorurate

13 01 05 *

emulsioni non clorurate

13 01 09 *

oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10 *

oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11 *

oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12 *

oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13 *

altri oli per circuiti idraulici

13 02

scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 04 *

oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05 *

oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06 *

oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07 *

oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili

13 02 08 *

altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03

oli isolanti e oli termovettori di scarto

13 03 01 *

oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB

13 03 06 *

oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07 *

oli isolanti e termovettori minerali non clorurati

13 03 08 *

oli sintetici isolanti e oli termovettori

13 03 09 *

oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili

13 03 10 *

altri oli isolanti e oli termovettori

13 04

oli di sentina

13 04 01 *

oli di sentina da navigazione interna

13 04 02 *

oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli

13 04 03 *

oli di sentina da un altro tipo di navigazione

13 05

prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01 *

rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 02 *

fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 03 *

fanghi da collettori

13 05 06 *

oli prodotti da separatori olio/acqua

13 05 07 *

acque oleose prodotte da separatori olio/acqua

13 05 08 *

miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua

13 07

residui di combustibili liquidi

13 07 01 *

olio combustibile e carburante diesel

13 07 02 *

Benzina

13 07 03 *

altri carburanti (comprese le miscele)

13 08

rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 01 *

fanghi e emulsioni da processi di dissalazione

13 08 02 *

altre emulsioni

13 08 99 *

rifiuti non specificati altrimenti

14

SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE 07 E 08 )

14 06

rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol

14 06 01 *

clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02 *

altri solventi e miscele di solventi alogenati

14 06 03 *

altri solventi e miscele di solventi

14 06 04 *

fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

14 06 05 *

fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01

imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01

imballaggi di carta e cartone

15 01 02

imballaggi di plastica

15 01 03

imballaggi in legno

15 01 04

imballaggi metallici

15 01 05

imballaggi compositi

15 01 06

imballaggi in materiali misti

15 01 07

imballaggi di vetro

15 01 09

imballaggi in materia tessile

15 01 10 *

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11 *

imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti

15 02

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02 *

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13 , 14 , 16 06 e 16 08 )

16 01 03

pneumatici fuori uso

16 01 04 *

veicoli fuori uso

16 01 06

veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 07 *

filtri dell'olio

16 01 08 *

componenti contenenti mercurio

16 01 09 *

componenti contenenti PCB

16 01 10 *

componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)

16 01 11 *

pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12

pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13 *

liquidi per freni

16 01 14 *

liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15

liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16

serbatoi per gas liquefatto

16 01 17

metalli ferrosi

16 01 18

metalli non ferrosi

16 01 19

Plastica

16 01 20

Vetro

16 01 21 *

componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11 , 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22

componenti non specificati altrimenti

16 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

16 02

rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09 *

trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10 *

apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 11 *

apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 02 12 *

apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

16 02 13 *

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12

16 02 14

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15 *

componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03

prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 03 *

rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose

16 03 04

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 05 *

rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

16 03 06

rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 03 07 *

mercurio metallico

16 04

esplosivi di scarto

16 04 01 *

munizioni di scarto

16 04 02 *

fuochi artificiali di scarto

16 04 03 *

altri esplosivi di scarto

16 05

gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto

16 05 04 *

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

16 05 05

gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

16 05 06 *

sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 05 07 *

sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 08 *

sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 09

sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06 , 16 05 07 e 16 05 08

16 06

batterie ed accumulatori

16 06 01 *

batterie al piombo

16 06 02 *

batterie al nichel-cadmio

16 06 03 *

batterie contenenti mercurio

16 06 04

batterie alcaline (tranne 16 06 03 )

16 06 05

altre batterie e accumulatori

16 06 06 *

elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

16 07

rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13 )

16 07 08 *

rifiuti contenenti oli

16 07 09 *

rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

16 08

catalizzatori esauriti

16 08 01

catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07 )

16 08 02 *

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

16 08 03

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04

catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07 )

16 08 05 *

catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 06 *

liquidi esauriti usati come catalizzatori

16 08 07 *

catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

16 09

sostanze ossidanti

16 09 01 *

permanganati, ad esempio permanganato di potassio

16 09 02 *

cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

16 09 03 *

perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno

16 09 04 *

sostanze ossidanti non specificate altrimenti

16 10

rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 01 *

rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 02

rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01

16 10 03 *

concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 04

concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11

rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01 *

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 02

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 03 *

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 04

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 05 *

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 06

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17

RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

17 01

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01

Cemento

17 01 02

Mattoni

17 01 03

mattonelle e ceramiche

17 01 06 *

miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07

miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06

17 02

legno, vetro e plastica

17 02 01

Legno

17 02 02

Vetro

17 02 03

Plastica

17 02 04 *

vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01 *

miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03 *

catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04

metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01

rame, bronzo, ottone

17 04 02

Alluminio

17 04 03

Piombo

17 04 04

Zinco

17 04 05

ferro e acciaio

17 04 06

Stagno

17 04 07

metalli misti

17 04 09 *

rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10 *

cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio

17 05 03 *

terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05 *

materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose

17 05 06

materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05

17 05 07 *

pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 05 08

pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06

materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 01 *

materiali isolanti, contenenti amianto

17 06 03 *

altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 04

materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05 *

materiali da costruzione contenenti amianto

17 08

materiali da costruzione a base di gesso

17 08 01 *

materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17 08 02

materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 01 *

rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 02 *

rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03 *

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01 , 17 09 02 e 17 09 03

18

RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)

18 01

rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01

oggetti da taglio (eccetto 18 01 03 )

18 01 02

parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03 )

18 01 03 *

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01 04

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 06 *

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 07

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 08 *

medicinali citotossici e citostatici

18 01 09

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 01 10 *

rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

18 02

rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali

18 02 01

oggetti da taglio (eccetto 18 02 02 )

18 02 02 *

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 03

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 05 *

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 02 06

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 07 *

medicinali citotossici e citostatici

18 02 08

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01

rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02

materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 05 *

residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06 *

rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07 *

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 10 *

carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi

19 01 11 *

ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 12

ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 13 *

ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 14

ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 15 *

polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 01 16

polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 17 *

rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 01 18

rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19

sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 02

rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 03

rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 04 *

Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 02 05 *

fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19 02 06

fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 07 *

oli e concentrati prodotti da processi di separazione

19 02 08 *

rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 09 *

rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 10

rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 11 *

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 03

rifiuti stabilizzati/solidificati

19 03 04 *

rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08

19 03 05

rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 06 *

rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

19 03 07

rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 03 08 *

mercurio parzialmente stabilizzato

19 04

rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 01

rifiuti vetrificati

19 04 02 *

ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03 *

fase solida non vetrificata

19 04 04

rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05

rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01

parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost

19 05 02

parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost

19 05 03

compost fuori specifica

19 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 06

rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti

19 06 03

liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 04

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05

liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 06

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 07

percolato di discarica

19 07 02 *

percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

19 07 03

percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08

rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01

Residui di vagliatura

19 08 02

rifiuti da dissabbiamento

19 08 05

fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 06 *

resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 08 07 *

soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni

19 08 08 *

rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

19 08 09

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

19 08 10 *

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

19 08 11 *

fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

19 08 12

fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

19 08 13 *

fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali

19 08 14

fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 08 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 09

rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01

rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 02

fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03

fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 04

carbone attivo esaurito

19 09 05

resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 09 06

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 09 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 10

rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 01

rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02

rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 03 *

frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose

19 10 04

frazioni leggere di frammentazione (fluff-light)e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03

19 10 05 *

altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 10 06

altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11

rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli

19 11 01 *

filtri di argilla esauriti

19 11 02 *

catrami acidi

19 11 03 *

rifiuti liquidi acquosi

19 11 04 *

rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi

19 11 05 *

fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose

19 11 06

fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 11 07 *

rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi

19 11 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 12

rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01

carta e cartone

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

19 12 04

plastica e gomma

19 12 05

Vetro

19 12 06 *

legno, contenente sostanze pericolose

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

Prodotti tessili

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 10

rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

19 12 11 *

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19 12 12

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19 13

rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 01 *

rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 02

rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 03 *

fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 04

fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 05 *

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 06

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

19 13 07 *

rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 08

rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 )

20 01 01

carta e cartone

20 01 02

Vetro

20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10

Abbigliamento

20 01 11

Prodotti tessili

20 01 13 *

Solventi

20 01 14 *

Acidi

20 01 15 *

Sostanze alcaline

20 01 17 *

Prodotti fotochimici

20 01 19 *

Pesticidi

20 01 21 *

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23 *

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 25

oli e grassi commestibili

20 01 26 *

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

20 01 27 *

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

20 01 28

vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 29 *

detergenti, contenenti sostanze pericolose

20 01 30

detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 31 *

medicinali citotossici e citostatici

20 01 32

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 33 *

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01 , 16 06 02 e 16 06 03 , nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

20 01 34

batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 35 *

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 , contenenti componenti pericolosi (3)

20 01 36

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 , 20 01 23 e 20 01 35

20 01 37 *

legno contenente sostanze pericolose

20 01 38

legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39

Plastica

20 01 40

Metalli

20 01 41

rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 01 99

altre frazioni non specificate altrimenti

20 02

rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01

rifiuti biodegradabili

20 02 02

terra e roccia

20 02 03

altri rifiuti non biodegradabili

20 03

altri rifiuti urbani

20 03 01

rifiuti urbani non differenziati

20 03 02

rifiuti dei mercati

20 03 03

residui della pulizia stradale

20 03 04

fanghi delle fosse settiche

20 03 06

rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico

20 03 07

rifiuti ingombranti

20 03 99

rifiuti urbani non specificati altrimenti

(1)   I rifiuti contrassegnati da asterisco sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE. Per l'identificazione di un rifiuto di cui al presente elenco, occorre fare riferimento alle sezioni intitolate «Definizioni», «Valutazione e classificazione» e «Elenco dei rifiuti» di cui all'allegato della decisione 2000/532/CE.

(2)   Fra i componenti pericolosi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 , contrassegnati come pericolosi; i commutatori a mercurio, i vetri dei tubi a raggi catodici ed altri vetri attivati ecc.

(3)   Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 , contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

▼B

Parte 3

Elenco A [allegato II della convenzione di Basilea ( 53 )]

Y46 Rifiuti domestici ( 54 )

Y47 Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici

Elenco B (rifiuti di cui alla decisione OCSE, appendice 4, parte II ( 55 )

Rifiuti contenenti metalli



▼M6

AA010

261900

Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall’industria del ferro e dell’acciaio (1)

▼B

AA 060

262050

Ceneri e residui di vanadio (1)

AA 190

810420

ex 810430

Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette, a contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

(1)   Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici



AB030

 

Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale di metalli

AB070

 

Sabbie usate in operazioni di fonderia

AB120

ex 281290

ex 3824

Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove

AB150

ex 382490

Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici



AC060

ex 381900

Fluidi idraulici

AC070

ex 381900

Fluidi per freni

AC080

ex 382000

Fluidi antigelo

AC150

 

Clorofluorocarburi

AC160

 

Idrocarburi alogenati (halon)

AC170

ex 440310

Rifiuti di legno o di sughero trattati

Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici



AD090

ex 382490

Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove

AD100

 

Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche

AD120

ex 391400

ex 3915

Resine a scambio ionico

AD150

 

Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (come i biofiltri usati)

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici



RB 020

ex 6815

Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto

▼M4




ALLEGATO VI



MODULO PER GLI IMPIANTI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA (ARTICOLO 14)

Autorità competente

Impianto di recupero

Identificazione dei rifiuti

Periodo di validità

Quantitativo totale con autorizzazione preventiva

Nome e numero dell'impianto di recupero

Indirizzo

Operazioni di recupero

(+ codice R)

Tecnologie impiegate

(codice)

dal

al

[tonnellate (Mg)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M9




ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFI 2 E 4

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►(1) C2  




ALLEGATO VIII

LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 49)

I. Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea

1. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) ( 56 )

2. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido (56) 

3. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi (56) 

4. Direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) ( 57 )

5. Direttive tecniche generali aggiornate per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti (POP), contenenti tali inquinanti o da essi contaminati ( 58 )

6. Direttive tecniche aggiornate per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorodifenile (PCB), trifenile policlorurato (PCT) o polibromobifenile (PBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati (58) 

7. Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dai pesticidi aldrin, clordano, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene (HCB), mirex, toxafene o dall’HCB come sostanza chimica industriale, contenenti tali sostanze o da esse contaminati (58) 

8. Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) (DDT), contenenti tale sostanza o da essa contaminati (58) 

9. Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dalle seguenti sostanze prodotte non intenzionalmente: policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF), esaclorobenzene (HCB) o policlorodifenile (PCB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati (58) 

10. Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di pneumatici usati ( 59 )

11. Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da mercurio elementare e dei rifiuti contenenti mercurio o contaminati da mercurio (59) 

12. Direttive tecniche per un co-trattamento ecologicamente corretto di rifiuti pericolosi nei forni per cemento (59) 

13. Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta dei telefoni cellulari usati e fuori uso (59) 

▼M12

14. Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso, sezioni 1, 2, 4 e 5 ( 60 )

▼M9

II. Linee guida adottate dall’OCSE:

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti:

personal computer usati e rottami ( 61 )

III. Linee guida adottate dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO):

Linee guida sul riciclaggio delle navi ( 62 )

IV. Linee guida adottate dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):

Sicurezza e salute nella demolizione di navi: direttive per i paesi asiatici e per la Turchia ( 63 )

▼B




ALLEGATO IX

QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE SULL'INFORMAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELL'ARTICOLO 51, PARAGRAFO 2

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►(1) C5  

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►(4) M11  

►(4) M11  

►(4) M11  

►(4) C5  

Tabella 1

INFORMAZIONI SULLE ECCEZIONI ALL'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA VICINANZA, DELLA PRIORITÀ AL RECUPERO E DELL'AUTOSUFFICIENZA (ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3)

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Tabella 2

OBIEZIONI ALLE SPEDIZIONI O AGLI SMALTIMENTI PREVISTI [ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1, LETTERA G)]

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Tabella 3

OBIEZIONI ALLE SPEDIZIONI O AI RECUPERI PREVISTI [ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1, LETTERA C)]

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Tabella 4

INFORMAZIONI SULLE DECISIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A RILASCIARE AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE (ARTICOLO 14)

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Tabella 5

INFORMAZIONI SULLE SPEDIZIONI ILLEGALI DI RIFIUTI ( *1 ) (ARTICOLO 24 E ARTICOLO 50, PARAGRAFO 1)

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►(1) M11  

Tabella 6

INFORMAZIONI SUGLI UFFICI DOGANALI SPECIFICI DESIGNATI DAGLI STATI MEMBRI PER LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI IN ENTRATA NELLA COMUNITÀ E IN USCITA DALLA COMUNITÀ (ARTICOLO 55)

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( 1 ) GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.

( 2 ) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

( 3 ) Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

( 4 ) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

( 5 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

( 6 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

( 7 ) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 215/2006 (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11).

( 8 ) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

( 9 ) Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

( 10 ) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).

( 11 ) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

( 12 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

( 13 ) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.

( 14 ) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

( 15 ) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

( 16 ) Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, 22 marzo 1989. Cfr. www.basel.int

( 17 ) Decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero; la decisione precedente è una codificazione dei testi adottati dal Consiglio il 14 giugno 2001 e il 28 febbraio 2002 (con modifiche).

Cfr. http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html

( 18 ) Al di fuori della Comunità europea potrebbe essere usato il termine «importatore» anziché «destinatario».

( 19 ) Al di fuori della Comunità europea potrebbe essere usato il termine «esportatore» anziché «notificatore».

( 20 ) In alcuni paesi terzi che sono anche paesi membri dell'OCSE, può essere utilizzato il termine «intermediario riconosciuto» conformemente alla decisione OCSE.

( 21 ) Al di fuori della Comunità europea potrebbe essere usato il termine «generatore» anziché «produttore».

( 22 ) Nella Comunità europea la definizione di operazione R1 nell'elenco delle abbreviazioni è differente da quella utilizzata nella convenzione di Basilea e nella decisione OCSE; pertanto vengono indicate ambedue le formulazioni. Esistono altre differenze editoriali tra la terminologia utilizzata nella Comunità europea e quella impiegata nella convenzione di Basilea e nella decisione OCSE che non sono indicate nell'elenco delle abbreviazioni.

( 23 ) Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

( 24 ) Cfr. http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html

( 25 ) Cfr. http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

( 26 ) Nella Convenzione di Basilea è usato il termine «Stato» anziché «paese».

( 27 ) Al di fuori della Comunità europea potrebbero essere usati i termini «esportazione» e «importazione» anziché «spedizione» e «destinazione».

( 28 ) Si vedano le caselle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 o 21 e, qualora le autorità competenti richiedano informazioni supplementari, i punti dell'allegato II, parte 3 del presente regolamento non contemplati in alcuna delle caselle.

( 29 ) In alcuni paesi terzi, in alternativa, possono essere fornite informazioni relative all'autorità competente di spedizione.

( 30 ) Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 3.

( 31 ) L'allegato IX della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1, elenco B.

( 32 ) I rifiuti in forma «non dispersibile» non comprendono i rifiuti sotto forma di polvere, fango o gli articoli solidi contenenti rifiuti pericolosi in forma liquida.

( 33 ) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

( 34 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

( 35 ) Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 4.

( 36 ) L'allegato VIII della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1, elenco A. L'allegato II della convenzione di Basilea contiene le seguenti voci: Y46 Rifiuti domestici, ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell'allegato III; Y47 Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici.

( 37 ) I riferimenti negli elenchi A e B agli allegati I, III e IV si intendono come riferimenti agli allegati della convenzione di Basilea.

( 38 ) Si noti che la voce corrispondente nell'elenco B (B1160) non specifica eccezioni.

( 39 ) Questa voce non include rottami di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche.

( 40 ) I PCB presentano una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.

( 41 ) PCB ad una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.

( 42 ) La concentrazione di 50 mg/kg è considerata a livello internazionale come un indicatore pratico per tutti i rifiuti. Tuttavia, molti paesi hanno fissato valori normativi inferiori per determinati tipi di rifiuti (ad esempio 20 mg/kg).

( 43 ) «Scaduto» significa non utilizzato nel periodo raccomandato dal produttore.

( 44 ) Questa voce non include il legno trattato con prodotti chimici di conservazione.

( 45 ) Si noti che, anche laddove si registri inizialmente un basso livello di contaminazione con i materiali inclusi nell'allegato I, i trattamenti successivi, incluso il riciclaggio, possono determinare la separazione in parti che presentano concentrazioni significativamente superiori a quelle dei materiali elencati nell'allegato I.

( 46 ) La classificazione delle ceneri di zinco è attualmente in fase di riesame ed esiste una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) secondo cui le ceneri di zinco non dovrebbero essere considerate pericolose.

( 47 ) Questa voce non include i rottami provenienti dalle centrali elettriche.

( 48 ) «Riutilizzo» può indicare la riparazione, la rimessa a nuovo o il miglioramento, ma non un riassemblaggio di notevole entità.

( 49 ) In alcuni paesi tali materiali destinati al riutilizzo diretto non sono considerati rifiuti.

( 50 ) Il livello di concentrazione del benzo(a)pirene non dovrebbe essere pari o superiore a 50 mg/kg.

( 51 ) È inteso che tali residui sono completamente polimerizzati.

( 52

( 53 ) Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 4, parte I.

( 54 ) Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell'allegato III.

( 55 ) I rifiuti contrassegnati con i codici AB130, AC250, AC260 e AC270 sono stati soppressi in quanto ritenuti, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 aprile 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39; direttiva abrogata dalla direttiva 2006/12/CE), non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all'articolo 35.

( 56 ) Adottate in occasione della sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 9-13 dicembre 2002.

( 57 ) Adottate in occasione della settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 25-29 ottobre 2004.

( 58 ) Adottate in occasione della ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 27 novembre -1o dicembre 2006.

( 59 ) Adottate in occasione della decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 17- 21 ottobre 2011.

( 60 ) Adottato in occasione dell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 28 aprile — 10 maggio 2013.

( 61 ) Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell'OCSE, febbraio 2003 [documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].

( 62 ) Risoluzione A.962 adottata dall’assemblea dell’IMO nella 23a sessione ordinaria, 24 novembre-5 dicembre 2003.

( 63 ) Pubblicazione approvata dal consiglio di amministrazione dell’OIL nel corso della sua 289a sessione, 11-26 marzo 2004.

( *1 ) Informazioni sui casi chiusi durante il periodo oggetto della relazione.