2005R1688 — IT — 19.12.2011 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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REGOLAMENTO (CE) N. 1688/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2005

che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 271, 15.10.2005, p.17)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1223/2011 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2011

  L 314

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29.11.2011




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REGOLAMENTO (CE) N. 1688/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2005

che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 1 ), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

al momento dell’adesione alla Finlandia e alla Svezia erano state concesse garanzie supplementari per quanto riguarda la salmonella applicabili agli scambi di carni fresche di origine bovina e suina, di carni fresche di pollame e di uova da tavola; tali garanzie erano state estese alla carne macinata dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio ( 2 ). Tali garanzie erano illustrate da talune direttive modificate dall’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare per quanto riguarda i prodotti alimentari la direttiva 64/433/CEE ( 3 ) del Consiglio per le carni fresche, la direttiva 71/118/CEE ( 4 ) del Consiglio per le carni fresche di pollame e la direttiva 92/118/CEE ( 5 ) del Consiglio per le uova.

(2)

A partire dal 1o gennaio 2006 le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 94/65/CE saranno abrogate dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio ( 6 ). Direttiva 92/118/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE.

(3)

L’articolo 4 della direttiva 2004/41/CE dispone che, in attesa dell’adozione delle disposizioni necessarie sulla base dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 ( 7 ), (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 ( 8 ) o della direttiva 2002/99/CE ( 9 ) del Consiglio, le norme di attuazione adottate sulla base delle direttive 71/118/CEE e 94/65/CE e quelle adottate sulla base dell’allegato II alla direttiva 92/118/CEE, eccetto la decisione 94/371/CE del Consiglio ( 10 ), continuano ad essere applicate mutatis mutandis.

(4)

A partire dal 1o gennaio 2006 saranno applicate in virtù del regolamento (CE) n. 853/2004 nuove regole riguardanti garanzie speciali per i prodotti alimentari in relazione alla salmonella.

(5)

Di conseguenza, in applicazione delle nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004, è necessario aggiornare e completare in modo adeguato le disposizioni di applicazione di cui alla decisione 95/168/CE della Commissione, dell'8 maggio 1995, che stabilisce garanzie complementari in materia di salmonellosi per le partite di determinati tipi di uova destinate al consumo umano da consegnare alla Finlandia e alla Svezia ( 11 ), la decisione 95/409/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce in materia di salmonelle le norme relative ai test microbiologici per campionatura da eseguire su carni fresche bovine e suine destinate alla Finlandia e alla Svezia ( 12 ), la decisione 95/411/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce in materia di salmonelle le norme relative ai test microbiologici per campionatura da eseguire su carni fresche di volatili da cortile destinate alla Finlandia e alla Svezia ( 13 ) e la decisione della Commissione 2003/470/CE, del 24 giugno 2003, relativa all'autorizzazione di taluni metodi alternativi da utilizzare nei test microbiologici delle carni destinate alla Finlandia e alla Svezia ( 14 ). È inoltre opportuno riunire tutte le disposizioni in un unico regolamento della Commissione e abrogare le decisioni 95/168/CE, 95/409/CE, 95/411/CE e 2003/470/CE.

(6)

Disposizioni di attuazione devono essere adottate anche per le nuove garanzie speciali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la carne macinata di pollame.

(7)

Le norme relative ai test microbiologici per campionatura devono specificare il metodo di campionamento, il numero di campioni da costituire e il metodo microbiologico da applicare per esaminare i campioni.

(8)

Nelle norme relative ai metodi di campionamento è opportuno distinguere, per quanto riguarda la carne bovina e suina, tra carcasse e mezzene da un lato e quarti, tagli e pezzi più piccoli dall’altro e, per quanto riguarda la carne di pollame, tra carcasse intere da un lato, e parti di carcasse e frattaglie dall’altro lato.

(9)

È opportuno tenere conto dei metodi internazionali per il campionamento e l’esame microbiologico dei campioni, come metodi di riferimento, autorizzando l’impiego di taluni metodi alternativi convalidati, per i quali è stato certificato che forniscono garanzie equivalenti.

(10)

È necessario aggiornare o creare, se del caso, i modelli dei documenti commerciali e degli attestati che accompagnano le partite e dichiarano o certificano il rispetto delle garanzie.

(11)

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettere c) e d) del regolamento (CE) n. 853/2004, le garanzie speciali non dovrebbero essere applicabili a partite soggette a programmi riconosciuti equivalenti a quelli attuati dalla Finlandia e dalla Svezia o a partite di carni bovine o suine e di uova destinate a trattamenti speciali.

(12)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Campionamento delle carni bovine

Il campionamento delle carni bovine, inclusa la carne macinata ed escluse le preparazioni a base di carne e le carni separate meccanicamente, destinate alla Finlandia e alla Svezia e soggette a test microbiologico deve essere realizzato nel rispetto dell’allegato I.

Articolo 2

Campionamento delle carni suine

Il campionamento delle carni suine, inclusa la carne macinata ed escluse le preparazioni a base di carne e le carni separate meccanicamente, destinate alla Finlandia e alla Svezia e soggette a test microbiologico deve essere realizzato nel rispetto dell’allegato I.

Articolo 3

Campionamento delle carni di pollame

Il campionamento delle carni di polli, faraone, tacchini, anatre e oche, inclusa la carne macinata ed escluse le preparazioni a base di carne e le carni separate meccanicamente, destinate alla Finlandia e alla Svezia e soggette a test microbiologico deve essere realizzato nel rispetto dell’allegato II.

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Articolo 4

Campionamento dei branchi di origine delle uova

Il campionamento dei branchi di origine delle uova destinate alla Finlandia e alla Svezia e soggette al test microbiologico previsto all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 deve essere realizzato conformemente

a) alle norme minime in materia di campionamento dei branchi di ovaiole previste all'allegato II, parte B, punto 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003;

b) alle prescrizioni in materia di monitoraggio dei gruppi di ovaiole di cui al punto 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 517/2011.

Articolo 5

Metodi microbiologici per l'esame dei campioni

1.  L'analisi microbiologica per quanto riguarda la Salmonella dei campioni prelevati nel rispetto degli articoli da 1 a 4 deve essere effettuata conformemente ai metodi descritti nei documenti seguenti:

a) per i campioni di carni di cui agli articoli 1, 2 e 3:

i) EN ISO 6579: Microbiologia degli alimenti e dei mangimi — Metodo orizzontale per l'individuazione della Salmonella spp;

ii) metodo NMKL (Nordic Committee on Food Analysis) n. 71: Salmonella. Rilevazione nei prodotti alimentari; oppure

iii) metodi convalidati per le carni rispetto ai metodi di cui ai punti i) e ii) o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale purché essi siano:

 utilizzati per le carni bovine e suine e carni di pollame e

 certificati da una terza parte in base al protocollo della norma EN/ISO 16140 Microbiologia degli alimenti e dei mangimi - Protocollo della convalida di metodi alternativi (EN/ISO 16140).

b) per i campioni di carni di branchi cui all'articolo 4: la norma EN/ISO 6579-2002/A1:2007 Emendamento 1: allegato D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage (Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria).

2.  Qualora i risultati dei test microbiologici di cui al paragrafo 1, lettera a), siano contestati fra Stati membri, va considerato come metodo di riferimento l'ultima edizione della norma EN/ISO 6579.

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Articolo 6

Documentazione

1.  Le partite di carni di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono essere accompagnate da documenti commerciali conformi al modello di cui all’allegato IV.

2.  Le partite di uova di cui all'articolo 4 dovranno essere accompagnate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato V.

Articolo 7

Le decisioni 95/168/CE, 95/409/CE, 95/411/CE e 2003/470/CE sono abrogate.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Regole di campionamento applicabili alle carni o alle carni tritate bovine e suine destinate alla Finlandia e alla Svezia.

Parte A

METODO DI CAMPIONAMENTO

1.   Carcasse, mezzene e quarti ottenuti dal macello di origine («tecnica SWAB»)

Deve essere applicato il metodo di campionamento non distruttivo descritto dalla norma ISO 17604, incluse le norme per lo stoccaggio ed il trasporto dei campioni.

Per le carcasse di bovini i campioni vanno prelevati da tre punti distinti (coscia, pancia e collo). Per le carcasse di suini i campioni vanno prelevati da due punti distinti (coscia e punta di petto). Il metodo di campionamento da utilizzare è quello della spugna abrasiva. L’area di campionamento deve comprendere per ogni punto almeno 100 cm2. Prima dell'esame si aggregano i campioni raccolti dai vari punti di campionamento della carcassa.

Ogni campione deve essere debitamente marcato e identificato.

2.   Tagli di quarti ottenuti da macelli diversi da quelli di origine della carcassa, tagli e pezzi più piccoli («metodo distruttivo»)

I pezzi di tessuto devono essere prelevati inserendo una sonda di carotaggio sterile nella superficie della carne oppure asportando con uno strumento sterile una fettina di tessuto di dimensione approssimativa pari a 25cm2. I campioni devono essere trasferiti in modo asettico in un contenitore di campioni o in un sacchetto di diluizione di plastica e successivamente omogeneizzati (stomacher peristaltico o miscelatore rotante/omogeneizzatore). I campioni di carne congelata devono restare congelati durante il trasporto al laboratorio. I campioni di carne refrigerata non devono essere congelati ma tenuti refrigerati. I campioni separati di una stessa partita possono essere riuniti come indicato nella norma EN/ISO 6579, fino ad un massimo di 10.

Ogni campione deve essere debitamente marcato e identificato.

3.   Carne macinata («metodo distruttivo»)

I campioni da prelevare con strumenti sterili devono pesare circa 25 g. I campioni devono essere trasferiti in modo asettico in un contenitore di campioni o in un sacchetto di diluizione di plastica e successivamente omogeneizzati (stomacher peristaltico o miscelatore rotante/omogeneizzatore). I campioni di carne congelata devono restare congelati durante il trasporto al laboratorio. I campioni di carne refrigerata non devono essere congelati ma tenuti refrigerati. I campioni separati di una stessa partita possono essere riuniti come indicato nella norma EN/ISO 6579, fino ad un massimo di 10.

Ogni campione deve essere debitamente marcato e identificato.

Parte B

NUMERO DI CAMPIONI DA PRELEVARE

1.   Carcasse, mezzene, mezzene tagliate in non più di tre pezzi e quarti di cui alla parte A, punto 1

Il numero di carcasse o mezzene (unità) in una partita dalla quale prelevare campioni aleatori deve essere il seguente:



Partita (numero di confezioni)

Numero di confezioni dalle quali prelevare i campioni

1-24

Numero pari al numero di confezioni, con limite massimo di 20

25-29

20

30-39

25

40-49

30

50-59

35

60-89

40

90-199

50

200-499

55

500 o più

60

2.   Quarti, tagli e pezzi più piccoli di cui alla parte A, punto 2 e carne macinata di cui alla parte A, punto 3

Il numero di confezioni della partita dalla quale prelevare campioni aleatori deve essere il seguente:



Partita (numero di confezioni)

Numero di confezioni dalle quali prelevare i campioni

1-24

Numero pari al numero di confezioni, con limite massimo di 20

25-29

20

30-39

25

40-49

30

50-59

35

60-89

40

90-199

50

200-499

55

500 o più

60

A seconda del loro peso, il numero di confezioni dalle quali prelevare i campioni può essere ridotto applicando i seguenti fattori di moltiplicazione:



Peso delle confezioni

> 20 kg

10-20 kg

< 10 kg

Fattori di moltiplicazione

× 1

× 3/4

× 1/2




ALLEGATO II

Regole di campionamento applicabili alle carni o alle carni tritate di pollame destinate alla Finlandia e alla Svezia.

Parte A

METODO DI CAMPIONAMENTO

1.   Carcasse (recanti la pelle del collo)

I campioni aleatori devono essere equamente distribuiti su tutta la partita. Il campionamento deve essere costituito da pezzi di circa 10 g di pelle del collo da rimuovere in modo asettico tramite bisturi sterile e pinzette. I campioni devono essere refrigerati fino al momento dell’analisi. I campioni possono essere riuniti come indicato nella norma EN/ISO 6579, fino ad un massimo di 10.

Ogni campione deve essere debitamente marcato e identificato.

2.   Carcasse prive della pelle del collo, parti di carcasse e frattaglie («metodo distruttivo»)

I pezzi di tessuto devono essere prelevati inserendo una sonda di carotaggio sterile nella superficie della carne oppure asportando con uno strumento sterile una fettina di tessuto di dimensione approssimativa pari a 25 cm2. I campioni devono essere refrigerati fino al momento dell’analisi. I campioni possono essere riuniti come indicato nella norma EN/ISO 6579, fino ad un massimo di 10.

Ogni campione deve essere debitamente marcato e identificato.

3.   Carne macinata («metodo distruttivo»)

I campioni da prelevare con strumenti sterili devono pesare circa 25 g. I campioni devono essere refrigerati fino al momento dell’analisi. I campioni possono essere riuniti come indicato nella norma EN/ISO 6579, fino ad un massimo di 10.

Ogni campione deve essere debitamente marcato e identificato.

Parte B

NUMERO DI CAMPIONI DA PRELEVARE

Il numero di confezioni della partita dalla quale prelevare campioni aleatori deve essere il seguente:



Partita (numero di confezioni)

Numero di confezioni dalle quali prelevare i campioni

1-24

Numero pari al numero di confezioni, con limite massimo di 20

25-29

20

30-39

25

40-49

30

50-59

35

60-89

40

90-199

50

200-499

55

500 o più

60

A seconda del loro peso, il numero di confezioni dalle quali prelevare i campioni può essere ridotto applicando i seguenti fattori di moltiplicazione:



Peso delle confezioni

> 20 kg

10-20 kg

< 10 kg

Fattori di moltiplicazione

× 1

× 3/4

× 1/2

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ALLEGATO IV

Note:

a) Il documento commerciale è compilato seguendo il modello che figura nel presente allegato. Esso deve comprendere, nell’ordine numerato che appare nel modello, i certificati richiesti per il trasporto di carni bovine o suine o di carni di pollame, inclusa la carne macinata.

b) Il documento deve essere redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro UE di destinazione. Tuttavia, può anche essere redatto in altre lingue dell'UE, purché sia allegata una traduzione ufficiale o previo accordo dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

c) Il documento commerciale deve essere fornito in almeno tre esemplari (un originale e due copie). L'originale deve accompagnare la spedizione fino al luogo di destinazione finale. Il ricevente deve conservarlo. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie.

d) L'originale di ciascun documento commerciale deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

e) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al documento sono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine sono considerate parte integrante dell'originale del documento e su ciascuna di esse è apposta la firma della persona responsabile.

f) Se il documento, comprese le pagine supplementari di cui alla lettera e), si compone di più pagine, ciascuna di esse deve recare, in basso, una numerazione del tipo: (numero della pagina)/(numero totale di pagine) e, in alto, il numero di codice del documento che è stato assegnato dalla persona responsabile.

g) L’originale del documento deve essere compilato e firmato dal responsabile.

h) Il colore della firma della persona responsabile deve essere diverso da quello del testo stampato.

Modello di documento commerciale per le partite destinate alla Finlandia e alla Svezia di carni bovine o suine o di carni di pollame, inclusa la carne macinata1. Speditore (nome e indirizzo completi dello stabilimento di spedizione e, se del caso, numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione)Numero di riferimento del documento (1):Numero totale di pagine di questo documento:Data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento:2. Destinatario (nome e indirizzo completi e, se del caso, numero di riconoscimento dell'impianto di destinazione dei prodotti)3. Luogo di carico della spedizione (indirizzo completo se diverso da quello del punto 1)4. Trasportatore, mezzo di trasporto, quantità e identificazione della partita4.5. Natura dell'imballaggio:4.1. Trasportatore (nome e indirizzo completi):4.6. Numero di confezioni per categoria di prodotto:4.2. Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo (2)4.7. Peso netto (kg):4.3. Numero/i di immatricolazione/registrazione, nome della nave o numero del volo:4.8. Numero del contenitore (se pertinente):5. Descrizione dei prodotti5.1. Tipo di prodotti (3):5.2. Condizione dei prodotti (4):6. Dichiarazione dello speditoreIl sottoscritto dichiara che:I controlli di cui al regolamento […] della Commissione sono stati effettuati con risultati negativi; al presente documento sono allegati un attestato del laboratorio sulle analisi effettuate sulla partita, oppure i risultati di tali analisi (2).Le carni bovine o suine, incluse le carni macinate, sono destinate ad uno stabilimento di pastorizzazione, sterilizzazione o ad un trattamento avente effetti analoghi (2).Le carni, incluse le carni macinate, provengono da uno stabilimento soggetto ad un programma di controllo riconosciuto equivalente a quello approvato per la Svezia e la Finlandia (2).FirmaFatto a il(luogo)(data)(firma della persona responsabile/speditore) (5)(cognome in lettere maiuscole)Note(1) Numero di riferimento assegnato dalla persona responsabile ai fini della tracciabilità.(2) Barrare le diciture non pertinenti.(3) Descrivere il tipo di prodotto (ad esempio: carne bovina, carne suina, carne di pollame, carne macinata).(4) Descrivere le condizioni in cui si trova il prodotto: refrigerato o congelato.(5) La firma e il timbro devono essere in un colore diverso da quello del testo a stampa.




ALLEGATO V

Modello di certificato per le partite da consegnare alla Finlandia e alla Svezia di uova destinate al consumo umano

COMUNITÀ EUROPEA Certificato per gli scambi intracomunitariI.1. SpeditoreNome Indirizzo Codice postaleI.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a. Numero di riferimento localeI.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postaleI.6. No Certificati originali annessi * No Documenti di accompagnamento *I.7. Commerciante *Nome Numero di riconoscimentoI.8. Paese di origine Codice ISOI.9. Regione di origine CodiceI.10. Paese di destinazione Codice ISOI.11. Regione di destinazione CodiceI.12. Luogo di origine/Luogo di pescaI.13. Luogo di destinazione* Azienda* Organismoriconosciuto* Gruppo embrioni* Centro di raccoltadegli animali* Centro sperma * Stabilimento* Sede del commerciante * Azienda riconosciuta acquacoltura * Altro*Azienda * Organismo riconosciuto * Gruppo embrioni* Centro di raccolta degli animali * Centro sperma Stabilimento* Sede del commerciante * Azienda riconosciuta acquacoltura AltroNome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postaleNome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postaleI.14. Luogo di carico * Codice postaleI.15. Data e ora della partenza *I.16. Mezzo di trasporto Aereo Nave Vagone Autocarro Altro IdentificazioneI.17. Trasportatore * Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membroI.18. Specie animale/ProdottoI.19. Codice del prodotto (codice NC)I.20. Numero di animali/Peso lordoI.21. Temperatura Ambiente Di frigorifero Di congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24. Tipo di imballaggioI.25. Animali certificati per/prodotti certificati per* Allevamento * Riproduzione artificiale Consumo umano* Ingrasso * Equidi registrati * Alimentazione animale* Macellazione * Ripopolamento * Uso farmaceutico* Transumanza * Animali da compagnia * Uso tecnico* Organismo riconosciuto * AltroI.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIFI.27. Transito negli Stati membri Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISOI.28. Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita CodiceI.29. Tempo previsto per il trasportoI.30. Ruolino di marcia * Sì NoI.31. Identificazione degli animali/dei prodottiNumero di riconoscimento dello stabilimentoSpecie (Nome scientifico) Categoria Impianto di produzione Quantità Peso netto* Non compilareParte I: Informazioni relative alla partita presentata

COMUNITÀ EUROPEA Uova destinate al consumo umano da consegnare alla Finlandia e alla SveziaII. Informazione sanitariaII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b. Numero di riferimento localeAttestatoIl sottoscritto certifica quanto segue:i) le uova descritte sopra provengono da un branco soggetto, con esito negativo, ai controlli di cui al regolamento […] della Commissione (4);ii) Le uova sono destinate alla fabbricazione di prodotti trasformati secondo un metodo che garantisce l’eliminazione della salmonella (4);Note(1) Riferimento n. I.16: numero di registrazione del vagone ferroviario o dell’autocarro e nome della nave da indicare, se del caso. Se conosciuto, numero di volo.(2) Riferimento n. I.23: per il trasporto in container o colli, numero totale, numero di registrazione e di sigillo, se presente.(3) Riferimento n. I.31: per categoria, indicare la classe A o B di cui al regolamento del Consiglio 1907/90, versione modificata.(4) Eliminare le diciture non pertinenti.(5) La firma ed il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa.Veterinario o ispettore ufficiale Nome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:Unità veterinaria locale: N. dell’UVL:Data: Firma (5):Timbro (5):Parte II: Certificazione



( 1 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 3; versione rettificata: GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

( 2 ) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

( 3 ) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

( 4 ) GU L 55 dell’8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

( 5 ) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 60).

( 6 ) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; versione rettificata: GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

( 7 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; versione rettificata: GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

( 8 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; versione rettificata: GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

( 9 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

( 10 ) GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34.

( 11 ) GU L 109 del 16.5.1995, pag. 44. Decisione modificata dalla decisione 97/278/CE (GU L 110 del 26.4.1997, pag. 77).

( 12 ) GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 98/227/CE (GU L 87 del 21.3.1998, pag. 14).

( 13 ) GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 29. Decisione modificata dalla decisione 98/227/CE.

( 14 ) GU L 157 del 26.6.2003, pag. 66.