2005D0734 — IT — 02.12.2010 — 005.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2005

che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio

[notificata con il numero C(2005) 4163]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/734/CE)

(GU L 274, 20.10.2005, p.105)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2005

  L 279

79

22.10.2005

►M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2005

  L 316

21

2.12.2005

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2006

  L 158

14

10.6.2006

►M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2006

  L 228

24

22.8.2006

 M5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2007

  L 46

54

16.2.2007

 M6

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2007

  L 323

42

8.12.2007

 M7

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2008

  L 4

15

8.1.2009

 M8

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2009

  L 291

27

7.11.2009

►M9

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2010

  L 316

10

2.12.2010




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2005

che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio

[notificata con il numero C(2005) 4163]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/734/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ( 2 ), dovrebbero garantire la protezione sanitaria degli animali e contribuire allo sviluppo del settore avicolo.

(2)

A seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, provocati dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, insorti nel sud-est asiatico nel dicembre 2003, la Commissione ha adottato varie decisioni al fine di prevenire l'introduzione di questa malattia nella Comunità dai paesi terzi interessati. Fatte salve alcune limitate eccezioni, tali decisioni hanno stabilito il divieto di importazione nella Comunità dai paesi interessati di pollame vivo, altri volatili vivi, carni di pollame e determinati altri prodotti ricavati dal pollame, carni e prodotti a base di carne di selvaggina di penna selvatica e di allevamento, trofei di caccia di volatili, uova e ovoprodotti.

(3)

Le misure di cui al regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale ( 3 ), si applicano chiaramente alle carni e ai prodotti a base di carne di selvaggina di penna selvatica e di allevamento.

(4)

Il regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione impone che tutti gli Stati membri portino a conoscenza dei viaggiatori, presso tutti i punti designati di ingresso nella Comunità, le norme in esso contemplate. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali informazioni siano in particolare portate a conoscenza dei viaggiatori provenienti dai paesi colpiti dall'influenza aviaria. Tali informazioni devono essere presentate su grandi cartelloni collocati in posti ben visibili. Gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri devono portare a conoscenza di tutti i passeggeri che trasportano nella Comunità europea le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di prodotti di origine animale.

(5)

Per quanto concerne il rischio di una possibile propagazione del virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, attraverso i volatili selvatici e in particolare attraverso gli uccelli migratori, la Commissione ha inoltre adottato le decisioni 2005/731/CE ( 4 ), 2005/732/CE ( 5 ) e 2005/726/CE ( 6 ), che istituiscono ulteriori misure di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame domestico e nei volatili selvatici.

(6)

Prescrizioni generali finalizzate al mantenimento di un livello elevato di preparazione per far fronte alla malattia e volte in particolare all'attuazione di misure di biosicurezza e controllo veterinario sono stabilite dalla legislazione comunitaria, segnatamente le direttive 90/425/CEE e 92/40/CEE.

(7)

L'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, è stata recentemente confermata in Turchia. Gli indizi raccolti e i dati di epidemiologia molecolare lasciano legittimamente supporre che il virus dell'influenza aviaria sia giunto in questo paese dall'Asia centrale attraverso gli uccelli migratori.

(8)

L'influenza aviaria è stata confermata anche in Romania in un pollaio in una zona caratterizzata da un'alta densità di uccelli migratori.

(9)

Per ridurre il rischio che l'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, venga introdotta — attraverso i volatili selvatici — nelle aziende avicole e nelle altre strutture in cui sono detenuti in cattività i volatili, è opportuno rafforzare le misure comunitarie già in vigore contro tale rischio.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero essere rapportate ai rischi e non limitarsi a interventi a breve termine, come quelli attuati nel quadro dei piani di emergenza nazionali per la lotta all'influenza aviaria o alla malattia di Newcastle, in risposta all'insorgenza di un focolaio.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione entro il 5 novembre 2005 le misure adottate ai fini di un'efficace attuazione della presente decisione. Tali misure e, laddove opportuno, la presente decisione saranno riesaminati dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali nella riunione in programma il 10 e 11 novembre 2005.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Misure di biosicurezza

1.  Sulla base dei criteri e dei fattori di rischio indicati nell'allegato I della presente decisione gli Stati membri adottano misure idonee e fattibili al fine di ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1 (nel prosieguo: «influenza aviaria») dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività.

2.  In funzione della specifica situazione epidemiologica, le misure di cui al paragrafo 1 mirano in particolare a:

a) prevenire il contatto diretto e indiretto tra i volatili che vivono allo stato selvatico, segnatamente gli uccelli acquatici, e il pollame e gli altri volatili, segnatamente anatre e oche;

b) garantire la separazione di anatre e oche domestiche dall'altro pollame.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché i controlli di polizia sanitaria condotti nelle aziende agricole vengano effettuati in modo tale da assicurare il rispetto delle disposizioni della presente decisione.

▼M9

4.  Gli Stati membri riesaminano periodicamente le misure adottate in forza del paragrafo 1, tenuto conto anche dei programmi di sorveglianza condotti a norma della decisione 2005/94/CE ( 7 ), articolo 4, così da adeguarsi al cambiamento della situazione epidemiologica e ornitologica nelle zone del loro territorio da essi riconosciute particolarmente a rischio di introduzione dell’influenza aviaria.

▼B

Articolo 2

Sistemi di individuazione precoce

1.  Sulla base dei criteri indicati nell'allegato II della presente decisione gli Stati membri istituiscono sistemi di individuazione precoce nelle zone del loro territorio da essi riconosciute particolarmente a rischio d'introduzione dell'influenza aviaria

2.  L'obiettivo dei sistemi di individuazione precoce è una segnalazione rapida di qualsivoglia segno dell'influenza aviaria nel pollame e in altri volatili in cattività da parte dei proprietari o detentori all'autorità veterinaria competente.

3.  In questo quadro in particolare si deve tener conto dei criteri stabili nell'allegato II.

▼M4

Articolo 2 bis

Misure integrative di riduzione del rischio

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, nelle zone del loro territorio identificate come particolarmente a rischio di introduzione dell'influenza aviaria, vengano vietate le seguenti attività in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1:

a) l'allevamento di pollame all'aria aperta con effetto immediato;

b) l'uso di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame;

c) l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso i volatili selvatici;

▼M9

d) l’uso di volatili degli ordini Anseriformes e Charadriiformes come richiami («uccelli da richiamo»).

▼M4

2.  Gli Stati membri vietano di concentrare pollame e altri volatili per mercati, fiere, esposizioni ed eventi culturali, comprese gare di volo degli uccelli.

▼M4

Articolo 2 ter

Deroghe

1.  In deroga all'articolo 2 bis, paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare le seguenti attività:

a) l'allevamento di pollame all'aria aperta purché gli animali siano alimentati e abbeverati al chiuso o sotto una tettoia che scoraggi in modo sufficiente la sosta di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame;

b) l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto, se necessari per motivi di benessere degli animali nel caso di alcuni tipi di pollame e purché adeguatamente protetti dall'accesso di uccelli acquatici selvatici;

c) l'abbeveraggio con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso gli uccelli acquatici selvatici, previo trattamento dell'acqua che garantisca l'inattivazione dell'eventuale virus dell'influenza aviaria;

▼M9

d) l’uso di uccelli da richiamo:

i) da parte dei detentori di uccelli da richiamo iscritti in registri tenuti dall’autorità competente. L’uso è consentito, sotto la stretta sorveglianza dell’autorità competente, per attirare i volatili selvatici ai fini del campionamento nel quadro dei programmi di indagine degli Stati membri sull’influenza aviaria, progetti di ricerca, studi ornitologici o altre attività approvate dall’autorità competente; oppure

▼M4

ii) nel rispetto di idonee misure di biosicurezza, che comprendono:

 l'identificazione dei singoli uccelli da richiamo mediante un sistema di inanellamento,

 l'attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da richiamo,

▼M9

 la registrazione e la comunicazione dello stato sanitario degli uccelli da richiamo nonché i test di laboratorio per l’influenza aviaria nel caso di morte di questi uccelli e alla fine del periodo d’uso nelle zone riconosciute particolarmente a rischio di introduzione dell’influenza aviaria,

▼M4

 una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo e il pollame domestico e gli altri volatili in cattività,

 la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature utilizzati per il trasporto degli uccelli da richiamo e per il trasferimento nelle zone in cui vengono collocati,

 limitazioni e controllo degli spostamenti degli uccelli da richiamo, soprattutto per impedire il contatto con altri corpi idrici,

 l'elaborazione e l'attuazione di «orientamenti relativi a buone pratiche di biosicurezza» che precisino gli interventi contemplati dal primo al sesto trattino,

 l'attuazione di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle misure di cui al primo, al secondo e al terzo trattino.

2.  In deroga all'articolo 2 bis, paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare le concentrazioni di pollame e altri volatili in cattività.

Articolo 2 quater

Condizioni di autorizzazione e relativo seguito

1.  Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni previste dall'articolo 2 ter siano concesse solo previa valutazione di rischio conclusasi con esito favorevole e purché si applichino misure di biosicurezza volte a impedire la possibile diffusione dell'influenza aviaria.

2.  Prima di autorizzare l'impiego di uccelli da richiamo a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera d), punto ii), lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una valutazione di rischio corredata di informazioni sulle misure di biosicurezza che verranno previste per garantire l'idonea applicazione di tale articolo.

3.  Gli Stati membri che concedono deroghe conformemente all'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera d), punto ii), trasmettono mensilmente alla Commissione una relazione sulle misure di biosicurezza adottate.

▼B

Articolo 3

Gli Stati membri modificano la propria normativa per renderla conforme alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le misure adottate per garantire un'idonea attuazione della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al ►M9  30 giugno 2012 ◄ .

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO I

Criteri e fattori di rischio da prendere in considerazione all'atto dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 nelle singole aziende avicole

PARTE I

Fattori di rischio di introduzione del virus nel pollame

▼M2

 ubicazione dell'azienda in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli, in particolare di quelli che provengono dalle zone dell'Asia centrale e orientale, del Mar Caspio e del Mar Nero, del Medio Oriente e dell'Africa;

▼B

 distanza dell'azienda da zone umide, stagni, paludi, laghi o fiumi, dove potrebbero radunarsi gli uccelli acquatici migratori;

 ubicazione delle aziende avicole in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;

 pollame o altri volatili in cattività allevati in allevamenti all'aperto o in qualsivoglia altra struttura in cui non si possa prevenire adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame o altri volatili in cattività.

PARTE II

Ulteriori fattori di rischio di diffusione del virus all'interno di un'azienda e da un'azienda all'altra

 Ubicazione dell'azienda avicola in zone ad alta densità di aziende avicole;

 intensa circolazione di pollame e altri volatili in cattività, di mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, e altri intensi contatti diretti e indiretti tra le aziende.




ALLEGATO II

Criteri da considerare per le aziende avicole commerciali all'atto dell'applicazione della misura di cui all'articolo 2

 Riduzione superiore al 20 % del consumo di mangime e acqua

 Riduzione superiore al 5 % della produzione di uova per più di due giorni

 Tasso di mortalità superiore al 3 % in una settimana

 Qualsiasi segno clinico o lesione post mortem indicativi dell'influenza aviaria.



( 1 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

( 2 ) GU L 167 del 22.6.1992, p. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

( 3 ) GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1.

( 4 ) Cfr. la pagina 93 della presente Gazzetta ufficiale.

( 5 ) Cfr. la pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale.

( 6 ) GU L 273 del 19.10.2005, pag. 21.

( 7 ) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.